<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>16/2/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-2-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-2-2011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>16/2/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-2-2011/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1013</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-2-2011-n-1013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-2-2011-n-1013/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-2-2011-n-1013/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1013</a></p>
<p>Pres. Numerico &#8211; Est. Migliozzi Edil Sapi srl (Avv. RM. Di Cagno) c/ Comune di Putignano (Avv. A. Pappalepore) sulla inammissibilità dell&#8217;azione volta all&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo in capo al privato titolare di una concessione edilizia del versamento della c.d. monetizzazione delle aree di urbanizzazione secondaria 1. Edilizia e urbanistica &#8211; Concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-2-2011-n-1013/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1013</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-2-2011-n-1013/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1013</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico &#8211;  Est. Migliozzi<br /> Edil Sapi srl  (Avv. RM. Di Cagno) c/ Comune di Putignano (Avv. A. Pappalepore)</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità dell&#8217;azione volta all&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo in capo al privato titolare di una concessione edilizia del versamento della c.d. monetizzazione delle aree di urbanizzazione secondaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica &#8211; Concessione edilizia – Monetizzazione – Oneri di Urbanizzazione – Differenze.	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Edilizia e urbanistica &#8211; Concessione edilizia – Monetizzazione – Domando di accertamento dell’obbligo pecuniario &#8211;  Inammissibilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’imposizione della cd. monetizzazione delle aree per urbanizzazione secondaria a carico del soggetto a cui viene rilasciata la concessione edilizia, non costituisce una duplicazione del contributo concessorio, stante diversità ontologica con il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ex lege 10/1977. Infatti mentre quest’ultimo si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata alla imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento.	</p>
<p>2. La prestazione patrimoniale consistente nella monetizzazione delle aree per urbanizzazione secondaria accede intimamente alla rilasciata concessione edilizia, pertanto la pretesa a non adempiere a tale obbligo deve essere necessariamente fatta valere, in sede di contestazione della legittimità degli atti e provvedimenti di imposizione, con l’impugnazione della concessione nel termine decadenza previsto dalla legge, non potendosi utilizzare lo strumento dell’azione di accertamento per contestarne l’illegittimità o comunque l’insussistenza di tale obbligazione pecuniaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11339 del 2004, proposto da: 	</p>
<p>Edil Sapi S.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE III n. 04382/2004, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A URBANIZZAZIONI SECONDARIE.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati E. Tempesta in sostituzione di Maurizio Di Cagno e A. Pappalepore;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In relazione alla concessione edilizia n.44/2001 del 7/2/2002, rilasciata dal Comune di Putignano alla Edil Sapi S.r.l. per la realizzazione, in via S.Antonio dell’anzidetto Comune, su area classificata zona B, di un fabbricato per appartamenti e locali ad uso uffici e negozi, veniva richiesto, oltre al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo relativo al costo di costruzione previsti dalla legge n.10/977, anche il pagamento della c.d. monetizzazione delle aree per urbanizzazione secondaria (standard) di cui all’art.52 delle NTA del PRG comunale, corrispettivo pure previsto nella concessione edilizia e che per la maggior parte pure veniva versato dalla Società interessata a mezzo di rateizzazione.<br />	<br />
Con riferimento alla monetizzazione in questione, la Società interessata proponeva innanzi al TAR per la Puglia ricorso volto ad ottenere l’accertamento della non debenza del pagamento del controvalore delle aree a cedersi per gli standard, per un ammontare di euro 127.841,67, importo ritenuto non dovuto in quanto inerente ad una illegittima duplicazione del carico imponibile cui l’appellante aveva già fatto fronte con il pagamento del contributo previsto dagli artt.3 e 5 della c.d. legge Bucalossi .<br />	<br />
L’adito Tar con sentenza n.4382/2004, in accoglimento dell’eccezione sollevata ex adverso dal resistente Comune di Putignano, dichiarava il ricorso inammissibile per avere la Edil Sapi omesso di contestare gli atti inerenti al chiesto pagamento a mezzo del necessario strumento impugnatorio nei previsti termini decadenziali. <br />	<br />
La Società interessata ha impugnato tale sentenza ritenendola erronea ed ingiusta nelle sue statuizioni e prese conclusioni.<br />	<br />
In particolare, viene riproposta in sede di appello la domanda di accertamento della inesistenza dell’obbligo di Edil Sapi al pagamento della monetizzazione in questione e a sostegno del proposto gravame sono dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
nullità della c.d. monetizzazione per acquisizione di aree destinate a realizzare standard pregressi di Piano e violazione degli artt.1, 3, 5 della legge n.10/77; violazione dell’art.24 della legge regione Puglia n.6/79; violazione dell’art. 23 Cost.;<br />	<br />
violazione degli artt.1,3 e 5 della legge n.10/77; violazione dell’art. 24 legge regione Puglia n.6/79; violazione dell’art. 23 Cost.;<br />	<br />
violazione e malgoverno degli artt.5 e 52 delle NTE del PRG approvato con delibera G.R. n.677 del 26/6/2000; violazione della legge n.10/77; eccesso di potere per travisamento dei presupposti.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Putignano che ha ribadito anche qui la inammissibilità e irricevibilità del ricorso introduttivo e quindi l’infondatezza dell’atto di appello.<br />	<br />
All’udienza del 25 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato, risultando condivisibile la statuizione del giudice di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.<br />	<br />
Oggetto della controversia è la c.d. monetizzazione delle aree a standard posta dal Comune di Putignano a carico della Società Edil Sapi e che parte appellante assume non essere dovuta in quanto illegittima duplicazione del contributo concessorio di cui all’art. 3 della legge n.10 del 1977.<br />	<br />
Anche in questa sede la suindicata Società fa valere, con i tre mezzi di gravame che vanno qui unitariamente esaminati, la pretesa a non pagare la somma richiestale a titolo di monetizzazione degli standard, assumendo l’inesistenza dell’obbligo patrimoniale richiestole dal Comune, in quanto, a suo dire, si tratta di una imposizione totalmente assorbita dal contributo concessorio previsto dalla legge Bucalossi, che l’appellante ha provveduto a pagare.<br />	<br />
Ciò detto, occorre in via prioritariamente logica, al fine di valutare la congruità o meno della sentenza qui impugnata, occuparsi della questione relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio; e al riguardo ritiene il Collegio che l’azione di accertamento attivata dalla Società interessata in prime cure, come correttamente rilevato dal TAR, non sia ammissibile.<br />	<br />
La parte interessata, ritenendo che nella vicenda all’esame venga in rilievo un rapporto di natura obbligatoria proprio della posizione giuridica di diritto soggettivo ha atteggiato il rimedio giurisdizionale come azione di accertamento, tale da potersi far valere nei termini prescrizionali, ma il regime processuale utilizzato non è quello previsto per il caso all’esame dalle regole che disciplinano il processo amministrativo.<br />	<br />
Invero, ai fini dell’individuazione dello strumento processuale, è indispensabile appurare la natura giuridica della posizione giuridica sostanziale che si intende tutelare in sede giurisdizionale, il che è necessario pure quando ci si trovi in una causa attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; e nella specie viene in rilievo una posizione qualificabile come interesse legittimo, come tale soggetta alle regole processuali che accedono a tale condizione e che richiedono di proporre ricorso con il rito impugnatorio , nei termini decadenziali decorrenti dalla piena conoscenza degli atti ritenuti lesivi di simile interesse qualificato.<br />	<br />
A tale conclusione si perviene in ragione di un’analisi che va articolata su due elementi:<br />	<br />
a) natura e consistenza della prestazione pecuniaria richiesta;<br />	<br />
b) genesi e scaturigine della c.d. monetizzazione.<br />	<br />
Ora , quanto al primo dei suddetti punti, se da un lato è pressoché irrilevante, ai fini in esame, la qualificazione della monetizzazione come imposizione di tipo tributario o come corrispettivo di diritto pubblico, dall’altro lato assume, invece, significativo rilievo la considerazione che la prestazione patrimoniale richiesta non vive in alcun modo della natura e delle finalità proprie del contributo concessorio costituito dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione che accompagna naturaliter l’autorizzazione a costruire, la cui debenza o meno, quanto al relativo accertamento, può essere fatta valere, in linea generale, nei termini prescrizionali.<br />	<br />
Invero, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata alla imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento; e ciò vale ad evidenziare la diversità ontologica della monetizzazione rispetto al contributo di concessione, di talché, sotto il versante processuale, non si può utilizzare lo strumento dell’azione di accertamento ammesso per contestare la legittimità del contributo ex art.3 o comunque la insussistenza di tale obbligazione pecuniaria ancorché già assolta.<br />	<br />
Relativamente al punto sub b) va osservato come nella specie la monetizzazione (istituto di carattere generale che trova fondamento nelle previsioni recate dalla legge Regione Puglia n.6/79 oltreché nella legislazione nazionale di cui al Testo unico sull’edilizia n.380/2001) sia strettamente ancorata, relativamente alla sua stessa esistenza, alla previsione contenuta nell’art.52 delle NTA del PRG , lì dove il Comune di Putignano, in sede di adozione dello strumento urbanistico, ha reso obbligatoria la monetizzazione per le zone B carenti di aree per servizi, senza che tale previsione risulti essere stata impugnata.<br />	<br />
In diretta applicazione della norma di PRG indicata, è stato poi imposto alla Edil Sapi il pagamento dell’importo relativo alla monetizzazione, con l’inserimento nel provvedimento abilitativo all’edificazione di apposita prescrizione e anche tale apposta condizione non è stata oggetto di impugnazione; anzi in relazione ad essa l’appellante ha pure provveduto a versare alcune rate della somma richiesta a titolo di controvalore delle aree a cedersi.<br />	<br />
Da quanto sopra evidenziato deriva che :<br />	<br />
non si è in presenza di una duplicazione del contributo concessorio, perché qui viene in rilievo un obbligo diverso ed aggiuntivo rispetto a quello posto a carico del concessionario per gli oneri di urbanizzazione;<br />	<br />
la prestazione patrimoniale della monetizzazione accede intimamente alla rilasciata concessione edilizia (nonché alla presupposta norma recata dall’art.52 NTA del PRG) e pertanto la pretesa a non adempiere a tale obbligo di pagamento doveva essere necessariamente fatta valere in sede di contestazione della legittimità degli atti e provvedimenti di imposizione, con l’impugnazione (quanto meno) della concessione, in parte qua, nel termine decadenziale previsto dall’art. 21 della legge n.1934 del 1971.<br />	<br />
Con riferimento agli aspetti processuali della vicenda non va sottaciuto il fatto che la società interessata ha dedotto con il terzo mezzo di gravame la censura di violazione e malgoverno della norma ex art. 52 NTA citato, atteso che la disposizione si applicherebbe ai casi di edilizia convenzionata e non all’intervento edilizio singolo, sicché, a voler seguire tale linea difensiva, a maggior ragione l’appellante avrebbe dovuto a suo tempo insorgere tempestivamente nei confronti dell’atto che ex auctoritate poneva a carico del beneficiario dell’autorizzazione a costruire l’obbligo di monetizzazione di che trattasi. <br />	<br />
Per le suesposte considerazioni l’appello è infondato e va respinto, rivelandosi la sentenza dichiarativa di inammissibilità del ricorso di prime cure meritevole di integrale conferma.<br />	<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi, in considerazione, in particolare, della specificità della controversia all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,lo rigetta.<br />	<br />
Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-2-2011-n-1013/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1013</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.999</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Chieppa Mercedes Bresso e L. P. (Avv.ti N. Paoletti, E. Piovano, S. Molinar Min, G. Pellegrino) c/ Regione Piemonte (Avv.ti A. Clarizia, L. Procacci) e altri sui limiti del g.a. in tema di accertamento della veridicità di quanto attestato da un pubblico ufficiale 1. Giustizia amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Chieppa<br /> Mercedes Bresso e L. P. (Avv.ti N. Paoletti, E. Piovano, S. Molinar Min, G. Pellegrino) c/ Regione Piemonte (Avv.ti A. Clarizia, L. Procacci) e altri</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del g.a. in tema di accertamento della veridicità di quanto attestato da un pubblico ufficiale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appello – Ricorso incidentale – Sottoscrizione avvocato non abilitato – Inammissibilità – Ragioni	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Appello – Ricorso inammissibile – Atto di costituzione sostitutivo – Ammissibilità – Limiti – Privo di effetti sananti – Conseguenze – Richiamo conclusioni atto viziato – Inammissibilità	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Elezioni – Autenticazione delle firme – Luogo – Piena prova – Conseguenze – Sindacato g.a. – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile il ricorso in appello incidentale al Consiglio di Stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell&#8217;albo speciale dei patrocinanti davanti alla suprema corte di Cassazione, nulla rilevando che la questione verta in materia elettorale. Infatti, da un lato, l’art. 23 comma I c.p.a. sulla difesa personale delle parti nei giudizi di cui sopra non si applica ai giudizi davanti al CDS e dall’altro, qualora la parte si avvalga della difesa tecnica, anche nelle ipotesi in cui gli è consentito di stare in giudizio personalmente, devono trovare applicazione le comuni regole sul conferimento della rappresentanza al difensore.	</p>
<p>2. Il deposito presso il CDS di un nuovo atto di costituzione in sostituzione di un precedente atto privo della sottoscrizione di un difensore abilitato a stare in giudizio non può avere alcun effetto sanante e, pertanto, pur valendo come costituzione in giudizio delle parti,  è  inammissibile nella parte in cui richiama le conclusioni svolte con l’appello incidentale, in quanto non più riproponibile, essendo decorso il relativo termine.	</p>
<p>3. In materia di autenticazione delle firme è precluso al g.a. l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale autenticante, potendo solo essere dichiarata la nullità di un atto privo degli elementi essenziali, riconoscendone l&#8217;efficacia di mera scrittura privata, qualora ricorrano le condizioni per la conversione disciplinata dall&#8217;art. 2701 c.c.. Pertanto, posto che il luogo dove è avvenuta l’autenticazione delle firme non costituisce un elemento esterno all’atto compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell’atto, con la conseguenza che l’attestazione di data e luogo di autenticazione delle firme rientra nel contenuto dell’atto assistito da fede privilegiata, deve ritenersi precluso al g.a. accertare che le firme siano state autenticate al di fuori dell’ambito territoriale in cui l’ufficiale può svolgere le proprie funzioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b> 	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7579 del 2010, proposto da:<br />
Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco, rappresentate e difese dagli avv. Nicolo&#8217; Paoletti, Enrico Piovano, Sabrina Molinar Min e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Nicolo&#8217; Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Luca Procacci, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;<br />
Roberto Cota;	</p>
<p>Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong;<br />
Ministero dell&#8217;Interno; Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Torino, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Alessandria, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Asti, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Novara, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Vercelli, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Biella, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Verbania, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Barbara Bonino, Franco Maria Botta, Marco Botta, Angelo Burzi, Cristiano Bussola, Daniele Cantore, Valerio Cattaneo, Fabrizio Comba, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Michele Coppola, Alberto Cortopassi, Raffaele Costa, Rosa Anna Costa, Caterina Ferrero, Lorenzo Leardi, Angiolino Mastrullo, Augusta Montaruli, Massimiliano Motta, Luca Pedrale, Claudia Porchietto, Roberto Ravello, Carla Spagnuolo, Alfredo Roberto Tentoni, Pietro Francesco Toselli, Rosanna Valle, Gian Luca Vignale, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Romano e Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;<br />
Michele Giovine e Sara Franchino, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;<br />
Antonello Angeleri, Mario Carossa, Roberto De Magistris, Massimo Giordano, Federico Gregorio, Maurizio Lupi, Elena Maccanti, Michele Marinello, Riccardo Molinari, Gianfranco Novero, Claudio Sacchetto, Paolo Tiramani, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br />
Gianluca Bonanno, Eleonora Artesio, Fabrizio Biolè, Antonino Boeti, Davide Bono, Andrea Buquicchio, Mauro Laus, Stefano Lepri, Giuliana Manica, Angela Motta, Rocchino Muliere, Giovanni Negro, Giovanna Pentenero, Roberto Placido, Tullio Ponso, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Andrea Stara, Giacomino Taricco; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I n. 03196/2010, resa tra le parti, concernente VERBALE PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI RELATIVO ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONE PIEMONTE 28/29 MARZO 2010</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte, di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Biella, di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Verbania,di Barbara Bonino, di Franco Maria Botta, di Marco Botta, di Angelo Burzi, di Cristiano Bussola, di Daniele Cantore, di Valerio Cattaneo, di Fabrizio Comba, di Ugo Cavallera, di Alberto Cirio, di Michele Coppola, di Alberto Cortopassi, di Raffaele Costa, di Rosa Anna Costa, di Caterina Ferrero, di Lorenzo Leardi, di Angiolino Mastrullo, di Augusta Montaruli. di Massimiliano Motta, di Luca Pedale, di Claudia Torchietto, di Roberto Ravello, di Carla Spagnolo, di Alfredo Roberto Tentoni, di Pietro Francesco Toselli, di Rosanna Valle, e di Gian Luca Vignale, di Michele Giovine e di Sara Franchino, di Antonello Angeleri.di Mario Crossa, di Roberto De Magistris, di Massimo Giordano, di Federico Gregorio, di Maurizio Lupi, di Elena Maccanti, di Michele Marinello, di Riccardo Molinari, di Gianfranco Novero, di Claudio Sacchetto e di Paolo Tiramani;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Paoletti, Piovano, Molinar, Pellegrino, Clarizia, Procacci, l&#8217; avv. dello Stato Meloncelli, Romano, Forno e Barbieri, su delega dell&#8217; avv. Vinti;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Mercedes Bresso, in proprio e n.q. di candidato presidente della coalizione di centro sinistra alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e di candidata capolista del listino regionale “Uniti per Bresso” e Luigina Staunovo Polacco, in proprio e n.q. di coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”, impugnavano – con ricorso e successivo atto di motivi aggiunti &#8211; l’atto di proclamazione degli eletti adottato in esito alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, celebratesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010, nonché i provvedimenti di ammissione della lista “Pensionati per Cota” collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.<br />	<br />
Le ricorrenti deducevano la falsità delle dichiarazioni e delle relative sottoscrizioni di accettazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale della lista “Pensionati per Cota.<br />	<br />
Secondo le ricorrenti sarebbero state false, oltre che le sottoscrizioni di accettazione delle candidature, anche le attestazioni di autenticazione effettuate da consiglieri comunali, che avrebbero (falsamente) attestato di aver autenticato le sottoscrizioni nel comune nel quale rivestono la carica di consigliere.<br />	<br />
Con il ricorso veniva chiesto – in via principale &#8211; che il giudice amministrativo accertasse autonomamente i fatti penalmente rilevanti emersi, dichiarando l’illegittimità della ammissione della lista “Pensionati per Cota”, che aveva raccolto un numero di voti (oltre 27.000), superiore alla differenza tra la coalizione vincente e quella di centro sinistra (differenza pari a 9.372 voti).<br />	<br />
In via subordinata, le ricorrenti formulavano espressa riserva di querela di falso nel termine eventualmente assegnato dal Tar.<br />	<br />
Con sentenza 6 agosto 2010 n. 3196 il Tar Piemonte, dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari e aver ritenuto ammissibile il ricorso, riteneva priva di fondamento la tesi avanzata in via principale circa la possibilità di diretto accertamento delle dedotte falsità da parte del giudice amministrativo e assegnava alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza per consentire la proposizione dinanzi al competente Tribunale, della querela di falso, relativamente all’autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota”, e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 41 del R.D. 17/8/1907, n. 642 e degli artt. 221 e ss. c.p.c..<br />	<br />
Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco hanno proposto ricorso in appello avverso tale sentenza, chiedendo l’accoglimento della propria originaria domanda principale al fine dell’accertamento diretto da parte del g.a. della falsità dei predetti atti.<br />	<br />
Secondo le appellanti, la documentazione probatoria prodotta dimostrerebbe in modo inequivoco che sono state falsificate le firme apposte sui moduli di presentazione dei candidati e che i consiglieri comunali, che hanno autenticato le firme, non erano &#8211; nelle date indicate &#8211; nei comuni, sede di esercizio delle loro funzioni.<br />	<br />
Alcuno ostacolo vi sarebbe per accertare nel processo amministrativo tali falsità con i conseguenti effetti sull’esito della competizione elettorale.<br />	<br />
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone in via preliminare l’inammissibilità per essere stato proposto avverso una decisione del Tar meramente istruttoria.<br />	<br />
Alcuni dei soggetti controinteressati, indicati in epigrafe, si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso in appello o la declaratoria della sua inammissibilità.<br />	<br />
Michele Giovine, eletto consigliere regionale nella lista “Pensionati per Cota” e Sara Franchino, candidata della stessa lista, si sono costituiti proponendo due autonomi ricorsi in appello incidentale, aventi ad oggetto una serie di questioni.<br />	<br />
Il Ministero dell’interno e gli uffici elettorali anche si sono costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il ricorso è stato discusso e con ordinanza n. 364/2010 questa Sezione ha “ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre l’acquisizione delle prove delle avvenute notificazioni del ricorso in appello principale e dei ricorsi in appello incidentale, disponendo che gli appellanti incidentali notifichino i propri ricorsi a tutte le parti, anche non costituite, del giudizio di primo grado” e ha così ordinato “agli appellanti principali e agli appellanti incidentali di rinnovare le notificazioni per le quali non siano in grado di fornire la prova del perfezionamento della notifica”, riservandosi “la valutazione di ogni ulteriore profilo, compreso l’esame dei documenti depositati dagli appellanti principali in data odierna dopo la chiusura della discussione, che in alcun modo possono essere presi in considerazione dal Collegio in assenza di contraddittorio”.<br />	<br />
Fornita la prova delle notificazioni, la causa è stata chiamata per la discussione all’odierna udienza.<br />	<br />
In sede di discussione preliminare, il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione dell’inammissibilità degli appelli incidentali in quanto non firmati dall’Avv. Vinti e firmato da avvocati che non risultano iscritti all’albo dei Cassazionisti; al riguardo, l’avv. Piovano, difensore delle appellanti, ha depositato documentazione estratta dal sito del Consiglio Nazionale Forense, attestante la non iscrizione all’albo degli avvocati abilitati presso le giurisdizioni superiori dei difensori di Giovine e Franchino.<br />	<br />
Richiamato il ricorso per la discussione, l’avv. Barbieri, su delega dell’avv. Vinti, ha depositato nuovo atto di costituzione per i signori Michele Giovine e Sara Franchino, ammettendo che l’appello incidentale non è stato firmato da alcun avvocato abilitato davanti alle giurisdizioni superiori e dichiarando di rimettersi su tale questione al Collegio, opponendosi alla richiesta di rinvio.<br />	<br />
I difensori delle appellanti hanno, infatti, chiesto un rinvio dell’udienza di discussione, fondato sulla rappresentata esigenza di attendere l’esito della prossima udienza del procedimento penale pendente sui medesimi fatti.<br />	<br />
Dopo aver respinto la richiesta di rinvio, il Collegio ha prospettato alle parti, sempre ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., che, qualora fosse fondata la tesi degli appellati, si potrebbe valutare un dubbio di costituzionalità in ordine alle disposizioni che impongono la sospensione del giudizio amministrativo in caso di querela di falso e che precludono in materia elettorale al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale. <br />	<br />
Il Collegio ha rappresentato che la questione, pur essendo già stata accennata dai difensori degli appellanti alla scorsa udienza, è rilevabile d’ufficio e come tale è stata indicata alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm..<br />	<br />
Dopo la discussione del ricorso, in cui tutte le parti hanno dedotto anche in merito alla questione di costituzionalità, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di Mercedes Bresso, candidato presidente della coalizione di centro sinistra alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e candidato capolista del listino regionale “Uniti per Bresso” e di Luigina Staunovo Polacco, coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”, dell’esito delle predette elezioni regionali, che sarebbe viziato per effetto della illegittima ammissione della lista “Pensionati per Cota”, collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.<br />	<br />
In via preliminare, deve essere affrontata la questione dell’ammissibilità dei ricorsi in appello incidentale, proposti da Michele Giovine, eletto consigliere regionale nella lista “Pensionati per Cota” e da Sara Franchino, candidata della stessa lista.<br />	<br />
In entrambi i ricorsi i due candidati della lista “Pensionati per Cota” sono rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vinti, Giorgio Strambi, Monica Maria Negro e Walter Fabrizio Casagrande; tuttavia i ricorsi non sono firmati (né nell’originale né nelle copie) dall’Avv. Stefano Vinti e tale circostanza non è oggetto di contestazione, essendo stata confermata anche all’odierna udienza.<br />	<br />
Gli altri tre difensori (Giorgio Strambi, Monica Maria Negro e Walter Fabrizio Casagrande) non sono iscritti nell&#8217;albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione (e quindi alle giurisdizioni superiori).<br />	<br />
A fronte della contestazione di tale fatto da parte del Collegio, l’avv. Strambi ha dapprima sostenuto che l’avv. Monica Maria Negro sia iscritta nel predetto albo, per poi ammettere, a fronte dell’estratto del sito del Consiglio Nazionale Forense, depositato da controparte, che in effetti nessuno dei tre avvocati è iscritto all’albo.<br />	<br />
Ciò determina l’inammissibilità di entrambi gli appelli incidentali, in quanto “per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori” (art. 22, comma 2, cod. proc. amm., che ripropone la disposizione già contenuta nell’art. 35 del T.U. Cons. Stato).<br />	<br />
Alcun rilievo può avere la circostanza che l’art. 23, comma 1, cod. proc. amm. preveda la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale (riproponendo anche in questo caso una precedente previsione, contenuta nell’art. 19 L. Tar), in quanto – sotto un primo profilo – la norma non si applica davanti al Consiglio di Stato come dispone l’art. 95, comma 6, cod. proc. amm., che stabilisce che “ai giudizi di impugnazione non si applica l’art. 23, comma 1” (gli appelli incidentali sono stati notificati dopo il 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del nuovo codice; sul principio, v. Cons. Stato, V, 11 gennaio 2011 , n. 81).<br />	<br />
In ogni caso, anche in precedenza, secondo pacifica giurisprudenza, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, l&#8217;art. 3 della l. 23 dicembre 1966 n. 1147, il quale consente alla parte di stare in giudizio di persona, non esclude che, ove la parte medesima si avvalga della difesa &#8220;tecnica&#8221;, trovino applicazione le comuni regole sul conferimento della rappresentanza al difensore. Pertanto, anche nella suddetta materia, deve essere dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso per cassazione, che sia stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell&#8217;albo speciale dei patrocinanti davanti alla suprema corte (Cassazione civile, sez. un., 10 febbraio 1992 , n. 1466).<br />	<br />
Alcun effetto sanante può, infine, avere il nuovo atto di costituzione, depositato all’odierna udienza, nel quale Giovine e Franchino sono rappresentati e difesi dall’Avv. Vinti (che questa volta ha firmato l’atto) e dall’Avv. Strambi (che irritualmente ha nuovamente firmato un atto per il quale non è abilitato).<br />	<br />
Tale atto vale come costituzione in giudizio delle parti, ma è chiaramente inammissibile nella parte in cui richiama le “conclusioni svolte con l’appello incidentale”, la cui sorte è segnata dall’essere stato firmato da avvocati non abilitati ed è chiaramente non più riproponibile, essendo ampiamente decorso il relativo termine.<br />	<br />
Ogni questione sollevata con i due appelli incidentali (comprese le repliche delle appellanti) non può, quindi, essere esaminata, in conseguenza della inammissibilità degli appelli.</p>
<p>3. Le altre parti resistenti hanno sollevato una eccezione preliminare, con cui si contesta l’ammissibilità del ricorso in appello per essere stato proposto avverso una decisione del Tar meramente istruttoria, con cui il giudice di primo grado si è limitato ad assegnare alle ricorrenti un termine per la querela di falso.<br />	<br />
L’eccezione è priva di fondamento.<br />	<br />
A prescindere dal <i>nomen</i> “sentenza” utilizzato dal Tar, si rileva che la pronuncia del Tar ha un chiaro contenuto decisorio non solo con riferimento alla reiezione di una serie di eccezioni preliminari (contenuta anche nella parte dispositiva), ma soprattutto con riguardo alla reiezione della domanda principale delle ricorrenti, che, come è già stato detto, è diretta ad ottenere l’accertamento della falsità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni delle firme da parte del giudice amministrativo, con richiesta solo in via subordinata dell’assegnazione di un termine per la querela di falso.<br />	<br />
Nella sostanza, il giudice di primo grado ha respinto tale domanda principale, ritenendo che le certificazioni sottoposte alla sua attenzione “posseggono i tratti distintivi noti dell’atto pubblico, assunto da pubblico ufficiale e come tale assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., revocabile in dubbio e contestabile unicamente mediante lo strumento processuale della querela di falso disciplinata agli artt. 221 e seguenti c.p.c.”.<br />	<br />
Tale parte della sentenza ha un chiaro contenuto decisorio, essendo stata negata la fondatezza della tesi delle ricorrenti, che chiedevano un accertamento diretto da parte del giudice amministrativo della nullità o falsità degli atti.<br />	<br />
Si tratta, quindi, di una sentenza parziale, avverso la quale è ammissibile la proposizione di ricorso in appello ai sensi dell’art. 103 cod. proc. amm. e comunque già in base alla giurisprudenza antecedente l’entrata in vigore del codice (Cons. Stato, V, 30 maggio 2006 , n. 3294).</p>
<p>4. Ogni altra questione preliminare esaminata dal Tar non può essere esaminata in assenza di un ricorso in appello incidentale sul punto.<br />	<br />
Di conseguenza, anche la questione della asserita tardività del ricorso di primo grado, riproposta nelle memorie di alcune parti appellate anche con riferimento a questioni di costituzionalità, è qui preclusa, non essendo stata ritualmente dedotta con appello incidentale, e non essendo necessario, ai fini del decidere, verificare se sia stata ritualmente proposta riserva di appello (non potendo quest’ultima essere contenuta nelle memorie difensive non notificate, depositate in appello).</p>
<p>5. Si può, quindi, passare ora all’esame del ricorso in appello principale, con cui Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco hanno sostenuto che alcuno ostacolo vi sarebbe per accertare nel processo amministrativo le denunciate falsità, con i conseguenti effetti sull’esito della competizione elettorale.<br />	<br />
Le appellanti richiamano la documentazione probatoria acquisita nel giudizio penale e, in particolare,:<br />	<br />
a) la perizia attestante la falsità di 18 su 19 sottoscrizioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota”;<br />	<br />
b) gli accertamenti inerenti l’attivazione delle “celle” dei cellulari di Michele Giovine e Carlo Giovine nelle giornate in cui gli stessi hanno attestato di aver autenticato le firme nei comuni di Gurro e Miasino (accertamenti da cui risulterebbe la loro presenza a Torino per l’intera giornata);<br />	<br />
c) la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle persone candidate nella suddetta lista.<br />	<br />
Aggiungono che già nel passato i Giovine sono stati coinvolti in procedimenti aventi ad oggetto falsità in materia elettorale.<br />	<br />
Sotto un primo profilo, viene contestata la qualifica di pubblici ufficiali dei Giovine, che – secondo i richiamati accertamenti &#8211; non erano nei comuni di Gurro e Masino, dove svolgono le funzioni di consiglieri comunali, nei giorni in cui sono state autenticate le firme.<br />	<br />
Avendo autenticato le firme al di fuori dell’ambito territoriale in cui possono svolgere le funzioni di consiglieri comunali, la loro condotta andrebbe equiparata a quella di semplici cittadini senza alcuna fede privilegiata degli atti compiuti.<br />	<br />
L’autenticazione delle firme sarebbe, inoltre, nulla proprio perché proveniente da soggetti, privi della qualifica di pubblico ufficiale.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
Non si discute il principio, secondo cui i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della legge n. 53/1990, tra cui i consiglieri comunali, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari (principio contenuto anche nelle Istruzioni del Ministero dell’interno del 2009 per la presentazione ed ammissione delle candidature).<br />	<br />
Tuttavia, il luogo dove è avvenuta l’autenticazione delle firme non costituisce un elemento esterno all’atto compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell’atto, con la conseguenza che l’attestazione di data e luogo di autenticazione delle firme rientra nel contenuto dell’atto assistito da fede privilegiata.<br />	<br />
L&#8217;autenticazione di una firma consiste nella dichiarazione di un pubblico ufficiale, attestante l&#8217;avvenuta apposizione in sua presenza di una firma proveniente da una persona previamente identificata.<br />	<br />
Essa è, dunque, un atto pubblico (propriamente una certificazione di autenticità), di natura dichiarativa ed assistito da un&#8217;efficacia del tutto peculiare, nota come &#8220;certezza legale privilegiata&#8221; (v. l&#8217;art. 2700 c.c.).<br />	<br />
Negli atti di cui si contesta la falsità, i Giovine hanno attestato, quali consiglieri comunali dei comuni di Gurro e Masino, di aver autenticato determinate firme apposte alla loro presenza in quei comuni e in un dato giorno.<br />	<br />
Come affermato dalla giurisprudenza, la disciplina vigente preclude al giudice amministrativo; l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale autenticante, potendo solo essere dichiarata la nullità di un atto, riconoscendone l&#8217;efficacia di mera scrittura privata, ricorrendo le condizioni per la conversione disciplinata dall&#8217;art. 2701 c.c. (Cons. Stato, V, 15 luglio 2005 , n. 3804, secondo cui tale nullità è configurabile in assenza degli elementi essenziali dell’atto, tra cui l&#8217;indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante, della data e del luogo dell&#8217;autenticazione, della qualifica rivestita dal pubblico ufficiale e la firma di questi per esteso; nello stesso senso Cons. Stato, V, 17 luglio 2000 , n. 3923).<br />	<br />
Solo l’assenza di tali elementi essenziali determina la nullità dell’atto, accertabile anche dal giudice amministrativo, ma, nel caso di specie, alcun elemento essenziale è assente e anche l’attestazione di data e luogo dell’autenticazione è presente e rientra, quindi, nel contenuto dell’atto pubblico, la cui veridicità è assistita da fede privilegiata.</p>
<p>6. La vigente disciplina preclude, quindi, al giudice amministrativo l’accertamento richiesto dalle appellanti.<br />	<br />
Rispetto a tale preclusione in materia di giudizio elettorale, si pone una questione di costituzionalità, ritenuta dal Collegio rilevante e non manifestamente infondata, come da separata ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.<br />	<br />
Il presente giudizio deve essere, dunque, sospeso, con riserva di ogni ulteriore decisione, compresa quella sulle spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, dichiara inammissibili i ricorsi in appello incidentale, proposti da Michele Giovine e Sara Franchino.<br />	<br />
Respinge le eccezioni preliminari proposte dalle parti appellate.<br />	<br />
Dispone la sospensione del presente giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, come da separata ordinanza pronunciata in data odierna.<br />	<br />
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2011-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-16-2-2011-n-282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-16-2-2011-n-282/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-16-2-2011-n-282/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.282</a></p>
<p>Pres. Petruzzelli – Est. RussoEcogen S.p.A. (Avv.ti R. Villata e A. A. Gianolio) c/ Comune di Mantova (Avv. ti M. U. Bini e S. Nespor). 1. Ambiente e territorio – Energia – Realizzazione impianto – Procedimento autorizzatorio – Sospensione – V.I.A. – Richiesta acquisizione – Interesse a ricorrere – Sussiste.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-16-2-2011-n-282/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-16-2-2011-n-282/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Petruzzelli –<i> Est. </i>Russo<br />Ecogen S.p.A. (Avv.ti R. Villata e A. A. Gianolio) c/ Comune di Mantova (Avv. ti M. U. Bini e S. Nespor).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Energia – Realizzazione impianto – Procedimento autorizzatorio – Sospensione – V.I.A. – Richiesta acquisizione – Interesse a ricorrere – Sussiste.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – V.I.A. – Sopravvenienze – Provvedimento finale positivo – Obbligo – Non sussiste – Affidamento – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste l’interesse a ricorrere avverso il provvedimento di sospensione dell’iter per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di cogenerazione di energia, in quanto l’amministrazione con detto provvedimento non si limita a sospendere il procedimento in attesa di una integrazione documentale a cura della parte, ma chiede esplicitamente l’acquisizione di un provvedimento ( la v.i.a.) che, pur se endoprocedimentale, è idoneo a determinare un arresto del procedimento non superabile dalla parte, se non con il concorso di volontà esterne ad essa.	</p>
<p>2. Le situazioni sopravvenute rispetto al provvedimento di v.i.a., ma intervenute prima della conclusione del procedimento principale in cui si inserisce la v.i.a., non vincolano le amministrazioni pubbliche a rilasciare il provvedimento finale, perché la v.i.a. non crea nessun affidamento cristallizzato alla situazione rappresentata dalla stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 974 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>ECOGEN Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Villata, Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE DI MANTOVA</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Ughetta Bini, Stefano Nespor, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14; 	</p>
<p><B>PROVINCIA DI MANTOVA</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Noschese, Eloisa Ruggerini Persegati, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Noschese in Brescia, via Cadorna, 7; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della nota prot. 18367/09 del 15/6/2009, recante comunicazione di sospensione dell&#8217;istanza volta al rilascio del provvedimento autorizzativo per realizzare e gestire l&#8217;impianto di cogenerazione a ciclo combinato.</p>
<p>Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Ecogen s.p.a., società facente parte del gruppo industriale che fa capo alla Ies s.p.a., impugna il provvedimento del 15. 6. 2009 con cui il Comune di Mantova (a seguito di parere 15. 3. 2009 della Provincia di Mantova avente pari contenuto) ha sospeso il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione a costruire un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da installare nella raffineria gestita dalla Ies.<br />	<br />
Le due amministrazioni pubbliche, oggi convenute in giudizio, hanno sospeso il procedimento perché hanno ritenuto fosse prima necessario acquisire una nuova valutazione d’impatto ambientale (quella precedente era del 18. 3. 2004). E questo: <br />	<br />
&#8211; sia perché dal momento della avvenuta valutazione si sarebbe modificata la situazione di fatto in cui si inseriva l’impianto, <br />	<br />
&#8211; sia perché ritenevano scaduta quella del 2004, essendo la stessa soggetta alle disposizioni sopravvenute del Codice dell’ambiente che prevede un termine di validità quinquennale entro cui il progetto sottoposto a valutazione d’impatto ambientale deve es<br />
<br />	<br />
In questa situazione i motivi di ricorso presentati dall’azienda ricorrente sono i seguenti: <br />	<br />
1. il provvedimento sarebbe illegittimo perché sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche e privati;<br />	<br />
2. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè sarebbe stato imposto un obbligo di ripetere la v.i.a. che non trova fondamento nel sistema normativo che prevede la ripetizione solo in caso sia stata apportata al progetto una modifica sostanziale di tipo peggiorativo per l’ambiente;<br />	<br />
3. il provvedimento sarebbe illegittimo perché non sarebbe stata risolta correttamente dall’amministrazione la questione di diritto intertemporale sulla efficacia di una v.i.a. (quale quella in esame) emessa prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 152/06, e come tale non soggetta al termine quinquennale, termine che comunque a tutto concedere avrebbe dovuto farsi decorrere dal 13. 3. 2006 (data in cui il Ministero dell’ambiente aveva provveduto a specificare che le modifiche apportate al progetto dell’impianto derivavano da prescrizioni del Ministero stesso) o dal 5. 12. 2006 (data in cui il T.a.r. aveva imposto la riapertura del procedimento amministrativo, e quindi aveva rimosso il factum principis impeditivo alla realizzazione del progetto costituito dal precedente diniego di autorizzazione emesso dal Comune);<br />	<br />
4. il solo parere della Provincia di Mantova sarebbe illegittimo anche perché in un passaggio della motivazione (poi non ripreso nel provvedimento finale del Comune) si precisava anche che la nuova v.i.a. sarebbe necessaria anche perché occorreva rifare il calcolo degli indici cogenerativi a fronte della evoluzione della rete del teleriscaldamento cittadino, a giudizio della ricorrente tale passaggio sarebbe viziato da un travisamento del fatto in quanto l’impianto in progetto avrebbe in realtà una marcata valenza cogenerativa.<br />	<br />
Nel ricorso era formulata altresì istanza di risarcimento del danno subito, enunciata però in termini generici e senza indicazioni dei danni effettivamente patiti che, a giudizio della ricorrente, avrebbero potuto essere determinati solo in un secondo momento.</p>
<p>L’istanza cautelare, pure presentata in ricorso, veniva successivamente rinunciata. </p>
<p>Si costituivano in giudizio il Comune di Mantova e la Provincia di Mantova, che deducevano l’inammissibilità per carenza interesse, e comunque l’infondatezza dei motivi di ricorso.</p>
<p>Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 26. 1. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. Il procedimento amministrativo, nel cui contesto si inseriscono i due provvedimenti amministrativi oggi impugnati, fu originato da istanza del 18. 4. 2005 con cui la società ricorrente chiese alla Provincia di Mantova ex art. 4 d.p.r. 53/98 il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di cogenerazione di energia (e, successivamente, al Comune di Mantova il pedissequo permesso di costruire a fini edilizi).<br />	<br />
Il procedimento avviato da questa istanza era stato concluso in realtà con un originario provvedimento di diniego del 14. 3. 2006 del Comune di Mantova (fondato su conforme parere 7. 3. 2006 della Provincia di Mantova), che fu però annullato da questo Tribunale con sentenza 5. 12. 2006, n. 1537, che &#8211; con una soluzione intermedia tra le prospettazioni che avevano proposto in giudizio le parti – aveva ritenuto corretti solo alcuni dei rilievi che aveva formulato l’amministrazione nel provvedimento di diniego, ed aveva stabilito che nel formulare tali rilievi l’amministrazione avrebbe dovuto emettere non un provvedimento di diniego tout court, ma un provvedimento interlocutorio volto a chiedere alla parte ulteriori integrazioni istruttorie. <br />	<br />
Con questa sentenza 1537/06 il Tribunale aveva di fatto imposto la riapertura del procedimento amministrativo, che si era concluso poi con il provvedimento di sospensione dell’iter del rilascio del permesso (in attesa della riacquisizione della valutazione d’impatto ambientale) che oggi viene impugnato.</p>
<p>II. Prima di affrontare il merito del ricorso, si esamina l’eccezione di inammissibilità proposta dalle parti resistenti fondata sul rilievo che il provvedimento impugnato sarebbe un mero atto endoprocedimentale (è una sospensione, non un diniego), e quindi un provvedimento non lesivo. <br />	<br />
Il Tribunale ritiene che questa eccezione debba essere respinta. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione non si limita a sospendere il procedimento in attesa di una integrazione documentale a cura della parte, ma chiede esplicitamente l’acquisizione di un provvedimento (la v.i.a.), che sfugge dall’ambito di disponibilità della parte e cui la parte ricorrente (che ne contesta la necessarietà) non è detto riesca ad assolvere. <br />	<br />
Da questo punto di vista, il provvedimento impugnato – pur se indubbiamente endoprocedimentale – è idoneo a determinare un arresto del procedimento (non superabile dalla parte, se non con il concorso di volontà esterne ad essa), che per giurisprudenza pacifica fa nascere anche l’interesse a ricorrere.</p>
<p>III. Il primo motivo di ricorso, in cui si deduce la violazione del principio di leale collaborazione tra amministrazione e privati, si fonda sulla circostanza che nessuno, prima dei provvedimenti in esame, aveva mai chiesto di rinnovare la d.i.a.; la violazione del rapporto collaborativo consisterebbe nell’aver disposto la sospensione del procedimento per una ragione su cui non si era ammessa la parte ad interloquire prima.<br />	<br />
In realtà, la leale collaborazione tra amministrazione e privato è innanzitutto un canone (di livello superprimario) indirizzato alla legislazione primaria ed alla normazione secondaria, che devono strutturare i singoli procedimenti amministrativi in modo da garantire l’osservanza del suddetto principio di leale collaborazione; inoltre, esso può essere nei casi dubbi un canone interpretativo del comportamento tenuto dalle parti; ma certo non può introdurre a carico dell’amministrazione l’obbligo di emanare atti amministrativi non previsti dalla legge, perché altrimenti esso viene a configgere con il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, e soprattutto con il principio di tipicità degli atti amministrativi, che in definitiva non è altro che un’articolazione del principio di legalità. L’amministrazione non può inventarsi gli atti da emettere in forza di principi generalissimi, ma deve seguire la scansione procedimentale prevista dalla legge. <br />	<br />
Il contraddittorio pertanto si esercita nell’ambito delle regole concrete previste dalla legge, di cui nel caso in esame non viene in questione alcuna violazione.</p>
<p>IV. Nel secondo motivo si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo perchè sarebbe stato imposto un obbligo di ripetere la v.i.a. che non troverebbe fondamento nel sistema normativo vigente, che prevede la ripetizione solo in caso sia stata apportata al progetto una modifica sostanziale di tipo peggiorativo per l’ambiente.<br />	<br />
In realtà, questa affermazione non è corretta. <br />	<br />
Non è in questione l’esistenza di un obbligo normativo di ripetere la v.i.a.; il punto è diverso. A giudizio del Tribunale, il punto centrale della questione è che le situazioni sopravvenute rispetto al provvedimento di v.i.a., ma intervenute prima della conclusione del procedimento principale in cui si inserisce la v.i.a. (T.a.r. Puglia, Bari, I, 1483/2010; T.a.r. Puglia, Lecce, I, 926/10), non vincolano le amministrazioni pubbliche a rilasciare il provvedimento finale, perchè la v.i.a. non crea nessun affidamento cristallizzato alla situazione rappresentata nella stessa. <br />	<br />
Ciò che sostengono, infatti, Comune e Provincia di Mantova è che la situazione del 2009 è molto diversa da quella del 2004 in cui fu assentita la v.i.a.; nella situazione attualmente esistente l’utilità della realizzazione di quest’impianto verrebbe probabilmente valutata in termini molto diversi, perché essa non arreca più i sensibili benefici all’ambiente che erano stati ipotizzati in origine, per cui le amministrazioni pubbliche – prima di autorizzare il progetto &#8211; ritengono necessario passare attraverso una nuova v.i.a.<br />	<br />
Alla questione (se rilevino o meno situazioni sopravvenute rispetto alla v.i.a., ma intervenute prima della conclusione del procedimento principale) il Tribunale ha già risposto nella precedente sentenza resa inter partes n. 1537/06 nel passaggio in cui ha sostenuto: “La tesi della ricorrente, secondo cui il parere favorevole di compatibilità espresso in sede di valutazione di impatto ambientale avrebbe effetto preclusivo di ulteriori attività istruttorie da parte della Provincia, non è condivisibile. Osserva il Collegio che, nell&#8217;ambito della più ampia procedura volta al rilascio dell&#8217;autorizzazione finale di cui all&#8217;art. 31, comma 2, lett b) del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, il parere espresso in sede di valutazione di impatto ambientale, sul piano istruttorio e per le tematiche ad esso inerenti, comporta un forte vincolo procedimentale e pertanto i risultati cui è pervenuto, non potrebbero essere legittimamente disattesi dalla successiva attività istruttoria per le parti che, esplicitamente e implicitamente, costituiscono il presupposto logico essenziale del giudizio espresso in quella sede. Tuttavia la positiva valutazione di impatto ambientale non esaurisce ogni aspetto della procedura autorizzativa e non è pertanto idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento, reso possibile solo dal rilascio dell’autorizzazione finale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2006, n. 129). <i>Deve pertanto ritenersi che l&#8217;Amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale sia comunque legittimata a chiedere chiarimenti ed integrazioni ovvero a subordinare ad ulteriori condizioni e prescrizioni il rilascio dell&#8217;autorizzazione finale, qualora, nel corso dell&#8217;istruttoria, emergano nuovi elementi prima non considerati i quali rendano evidente l&#8217;impossibilità di conseguire quelle fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale poste a fondamento del giudizio favorevole di compatibilità ambientale</i>”.<br />	<br />
La stessa affermazione di diritto è stata resa (nel contesto di altro tipo di procedimento autorizzatorio) anche da Cass. civ., s.u., 7 luglio 2010, n. 16039, secondo cui “nell&#8217;ambito del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche è prevista l&#8217;obbligatoria apertura di un subprocedimento per la valutazione dell&#8217;impatto ambientale, la cui conclusione, se positiva, <i>consente</i> la prosecuzione e l&#8217;eventuale esito favorevole di quello principale, mentre, ove negativa, preclude l&#8217;accoglimento della domanda del richiedente, dovendosi ritenere che detti procedimenti perseguono interessi pubblici differenti, posto che in quello principale va valutata l&#8217;opportunità del rilascio della concessione procedendo, in caso di più domande concorrenti, ad una valutazione comparativa, così da pervenire alla scelta migliore, mentre in quello incidentale il giudizio di compromissione dell&#8217;interesse ambientale è di tipo assoluto e preclude il rilascio della concessione in relazione al progetto negativamente valutato, a prescindere da ulteriori profili di convenienza. (Ne consegue che la valutazione comparativa tra le domande concorrenti spetta esclusivamente all&#8217;autorità competente per il rilascio della concessione e non a quella titolare del rilascio del parere di valutazione dell&#8217;impatto ambientale, essendo la comparazione ammissibile soltanto tra i richiedenti che abbiano ottenuto il parere positivo)”.<br />	<br />
Pertanto, l’affidamento della parte alla realizzazione dell’impianto determinato dal rilascio della v.i.a. non cristallizza la situazione al momento in cui la stessa è stata rilasciata, ma consente di valutare anche sopravvenienze, purchè naturalmente esse vi siano e siano anche rilevanti.<br />	<br />
Nel caso in esame i documenti depositati dalle amministrazioni resistenti (per quanto di complessa lettura) consentono di apprezzare le ragioni sostenute nelle memorie di Comune e Provincia in cui si sostiene: <br />	<br />
&#8211; che la raffineria Ies, in cui deve essere collocato l’impianto, ha subito interventi rilevanti che hanno portato allo smantellamento dell’impianto di generazione precedente altamente inquinante, <br />	<br />
&#8211; che la TEA s.p.a., al cui servizio pure doveva essere attivato l’impianto in progetto, non ne ha più bisogno perché ha concluso un accordo con la Enipower per la produzione di energia,<br />	<br />
&#8211; che lo stesso quadro dell’inquinamento atmosferico della città di Mantova incontra difficoltà a rientrare nei limiti sempre più stringenti di fonte comunitaria e che, perciò, deve essere valutata con particolare attenzione la possibilità di autorizzare<br />
<br />	<br />
V. Il terzo motivo di ricorso, in cui si censura la parte della motivazione del provvedimento impugnato in cui si sosteneva che in ogni caso, decorsi 5 anni dalla v.i.a., essa diventa comunque inefficace, è inammissibile perché il provvedimento impugnato (in cui si chiede di rifare la v.i.a.) si regge anche sulla sola motivazione relativa all’esistenza di circostanze sopravvenute che impongono di ripassare attraverso una nuova valutazione d’impatto ambientale.<br />	<br />
Secondo l’elaborazione della giurisprudenza amministrativa, infatti, “il ricorrente non ha interesse all&#8217; accoglimento di un solo motivo di gravame, quando esso non sia di per sè idoneo a determinare l&#8217;annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, che si regge pure su altre statuizioni non impugnate o disattese dal giudice adito (nella specie, un comune censura una decisione tutoria negativa sotto vari profili, ma l&#8217;unico motivo astrattamente accoglibile non gli procura alcun&#8217; utilità giuridica, perché la decisione stessa reca altri dati ritenuti corretti dal giudice o addirittura non impugnati” (CdS, V, 93/97; v. anche T.a.r. Lazio, III, 7230/04 nel senso che “il ricorso è inammissibile ove non sorretto da un corrispondente interesse ad agire, in quanto in tale caso nessuna utilità concreta può ritrarsi dalla decisione finale, non essendo dunque sufficiente denunciare la contrarietà del procedimento alla norma”). </p>
<p>VI. Il quarto motivo di ricorso, in cui si censura una affermazione contenuta nel parere della Provincia (che chiedeva di rifare la v.i.a. anche per il calcolo degli indici cogenerativi dovuti alla nuova rete di teleriscaldamento della città di Mantova nel frattempo messa in opera), ma non ripresa nel provvedimento del Comune, è inammissibile in quanto – non essendo stata trasfusa tale affermazione nel provvedimento finale – è priva di qualsiasi portata lesiva.</p>
<p>VII. Dal rigetto della domanda impugnatoria consegue anche la reiezione della domanda di risarcimento del danno, peraltro formulata in termini di danno ipotetico e futuro.</p>
<p>VIII. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
RESPINGE il ricorso.<br />	<br />
RESPINGE l’istanza di risarcimento del danno. <br />	<br />
CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Mantova e della Provincia di Mantova delle spese di lite, che determina in euro 4.500 (più i.v.a. e c.p.a., se dovute) (per ciascuna di esse). <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Mario Mosconi, Consigliere<br />	<br />
Carmine Russo, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-16-2-2011-n-282/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a></p>
<p>Pres. G. Di Nunzio, Est. M. Morgantini Comune di Chiarano (Avv. V. pellegrini) c/ Regione Veneto (C. Ligabue, E. Zanon), Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di Cessalto (n.c.) 1. Provvedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Di Nunzio, Est. M. Morgantini <br />Comune di Chiarano (Avv. V. pellegrini) c/ Regione Veneto (C. Ligabue, E. Zanon), Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di Cessalto (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimento di autorizzazione del progetto – Esclusione progetto dalla procedura V.I.A. &#8211; Onere di impugnazione &#8211; Comuni interessati diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto &#8211; Art. 2, lett. m), L.r. Veneto n. 10/99. 	</p>
<p>2. Tutela dell’ambiente e della salute – Esclusione – Competenza dei Comuni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’onere di impugnazione del provvedimento che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene autorizzato. Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la procedura di VIA. Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele nella definizione della procedura autorizzatoria. Tale circostanza è particolarmente evidente con riferimento ai Comuni interessati (diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto) ai quali la procedura di VIA consentirebbe, in relazione all’impatto ambientale ai sensi dell’art. 2 lettera m) della legge regionale del Veneto n° 10 del 1999, di esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA.	</p>
<p>2. I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per legge e tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4333/2008)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00265/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01462/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Chiarano </b>in Persona del Sindaco P.T., Comune di Gorgo al Monticano in Persona del Sindaco P.T., Comune di Motta di Livenza in Persona del Sindaco P.T., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Veneto</b> in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Cecilia Ligabue in Venezia, Regione Veneto &#8211; Cannaregio, 23; <b>Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di Cessalto</b> in Persona del Sindaco P.T.; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Sorgenia Spa<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Colicchia, Vittorio Fedato, Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Vittorio Fedato in Venezia, Santa Croce, 269; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento <br />	<br />
</b></i>della delibera Giunta Regionale del Veneto n° 1209 del 23 Marzo 2010;<br />	<br />
del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti della Regione Veneto n° 7 del 10 Aprile 2009;<br />	<br />
di ogni atto connesso;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto in Persona del Presidente P.T. e di Sorgenia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori M. Segat, su delega di Pellegrini, per il Comune ricorrente , C. Ligadue per la Regione Veneto e V. Fedato per la controinteressata Sorgenia spa;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1462 2010 </p>
<p>Parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale delVeneto n° 1209 del 23 Marzo 2010 con cui Sorgenia SpA è stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto di modulazione elettrica alimentato a gas naturale nel Comune di Cessalto.<br />	<br />
Sono impugnati anche gli atti connessi alla deliberazione di cui sopra, tra cui il decreto n° 7 del 10 Aprile 2009 con cui il Dirigente della Direzione Valutazione progetti e investimenti della Regione del Veneto ha stabilito l’esclusione del progetto di cui sopra dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale.<br />	<br />
Nella parte in cui sono impugnati tali atti connessi il ricorso è irricevibile per tardività.<br />	<br />
Infatti il sopra richiamato decreto del Dirigente regionale n° 7 del 10 aprile 2009 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in data 2 Giugno 2009.<br />	<br />
Il ricorso è stato invece notificato in data 10 Luglio 2010, dunque oltre il termine di 60 giorni.<br />	<br />
Il collegio si richiama alla giurisprudenza (Consiglio di Stato IV n° 1213 del 2009) secondo cui il provvedimento che decide sulla sottoposizione di un determinato progetto alla procedura di VIA, sottoposto a specifica pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ha una propria autonomia e potenzialità lesiva.<br />	<br />
Conseguentemente tale provvedimento è autonomamente impugnabile. <br />	<br />
L’onere di impugnazione del provvedimento che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene autorizzato.<br />	<br />
Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la procedura di VIA. <br />	<br />
Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele nella definizione della procedura autorizzatoria.<br />	<br />
Tale circostanza è particolarmente evidente con riferimento ai Comuni ricorrenti ai quali la procedura di VIA consentirebbe, in qualità di Comuni interessati (diversi, come nel caso di specie, da quelli ubicati nel territorio del Comune nel quale è prevista l’ubicazione degli impianti) in relazione all’impatto ambientale ai sensi dell’art. 2 lettera m) della legge regionale n° 10 del 1999, di esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA.<br />	<br />
Dunque per i Comuni nel cui territorio non è prevista l’ubicazione degli impianti si realizza già la lesione, in relazione alla mancata possibilità di esercizio delle proprie competenze, all’atto dell’adozione del provvedimento con cui viene decisa l’esclusione dalla procedura di VIA.<br />	<br />
Per il resto il ricorso, anche in conseguenza della declaratoria di irricevibilità di cui sopra, è inammissibile per carenza d’interesse.<br />	<br />
Infatti i Comuni ricorrenti ritengono che l’interesse al ricorso sia radicato nella circostanza che le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto autorizzato si propaghino sul territorio dei Comuni confinanti, incidendo sulla tutela dell’ambiente e della salute.<br />	<br />
Il collegio osserva sotto tale profilo che la legittimazione ad agire del Comune deve essere radicata in una lesione delle proprie competenze che nel caso di specie manca.<br />	<br />
I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per legge e tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato VI n° 4333 del 2008).<br />	<br />
In relazione a quanto sopra il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.<br />	<br />
La complessità della materia impone la compensazione delle spese. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Elvio Antonelli, Consigliere<br />	<br />
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 16/2/2011 n.1000</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 16/2/2011 n.1000</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Chieppa B. ed altri (avv.ti Paoletti, Piovano, Molinar Min, Pellegrino) / Regione Piemonte (avv.ti Clarizia, Procacci), Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato), B. ed altri (avv.ti Gallo e Romano), G. ed al. (avv. Vinti), A. ed altri (avv. Forno) sulla illegittimità costituzionale delle norme che riservano alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 16/2/2011 n.1000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 16/2/2011 n.1000</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Chieppa<br /> B. ed altri (avv.ti Paoletti, Piovano, Molinar Min, Pellegrino) / Regione Piemonte (avv.ti Clarizia, Procacci), Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato), B. ed altri (avv.ti Gallo e Romano), G. ed al. (avv. Vinti), A. ed altri (avv. Forno)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità costituzionale delle norme che riservano alla giurisdizione ordinaria l&#8217;accertamento della falsità delle certificazioni &#8211; sulla autenticità delle sottoscrizioni delle liste di candidati &#8211; assunte nel procedimento elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Processo elettorale – Elezioni per il rinnovo dei consigli regionali – Sottoscrizioni delle accettazioni delle candidature – Autenticazioni delle sottoscrizioni – Natura – Atti pubblici – Falsità – Accertamento – Giurisdizione ordinaria – Artt. 8, comma 2, 77, comma 3, 126-131cod. proc. amm., artt.  7, comma 3, e 8 l. n. 1034/1971, artt. 28, comma 3 e 30, comma 2, r.d. n. 1054/1924; artt. 41 – 43, r.d. n. 642/1907 – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice del processo amministrativo (e di quelle processuali previgenti, in quanto applicabili al giudizio <i>a quo</i>) che, in materia elettorale, precludono al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale, segnatamente di atti pubblici, quali le autenticazioni delle sottoscrizioni di accettazione delle candidature, che hanno esclusiva rilevanza ed effetti nel solo procedimento elettorale, senza alcuna esigenza, quindi, di un accertamento con effetti generali ed erga omnes, quale l’accertamento del falso in sede civile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7579 del 2010, proposto da: </p>
<p>Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco, rappresentate e difese dagli avv. Nicolo&#8217; Paoletti, Enrico Piovano, Sabrina Molinar Min, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Nicolo&#8217; Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Luca Procacci, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;<br />
Roberto Cota;	</p>
<p>Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong;<br />
Ministero dell&#8217;Interno; Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Torino, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Alessandria, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Asti, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Novara, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Vercelli, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Biella, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Verbania, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Barbara Bonino, Franco Maria Botta, Marco Botta, Angelo Burzi, Cristiano Bussola, Daniele Cantore, Valerio Cattaneo, Fabrizio Comba, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Michele Coppola, Alberto Cortopassi, Raffaele Costa, Rosa Anna Costa, Caterina Ferrero, Lorenzo Leardi, Angiolino Mastrullo, Augusta Montaruli, Massimiliano Motta, Luca Pedrale, Claudia Porchietto, Roberto Ravello, Carla Spagnuolo, Alfredo Roberto Tentoni, Pietro Francesco Toselli, Rosanna Valle, Gian Luca Vignale, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Romano, Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, 1; 	</p>
<p>Michele Giovine e Sara Franchino, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;<br />
Antonello Angeleri, Mario Carossa, Roberto De Magistris, Massimo Giordano, Federico Gregorio, Maurizio Lupi, Elena Maccanti, Michele Marinello, Riccardo Molinari, Gianfranco Novero, Claudio Sacchetto, Paolo Tiramani, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 	</p>
<p>Gianluca Bonanno, Eleonora Artesio, Fabrizio Biolè, Antonino Boeti, Davide Bono, Andrea Buquicchio, Mauro Laus, Stefano Lepri, Giuliana Manica, Angela Motta, Rocchino Muliere, Giovanni Negro, Giovanna Pentenero, Roberto Placido, Tullio Ponso, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Andrea Stara, Giacomino Taricco; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I n. 03196/2010, resa tra le parti, concernente VERBALE PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI RELATIVO ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONE PIEMONTE 28/29 MARZO 2010</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Torino e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Biella e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Verbania e di Barbara Bonino e di Franco Maria Botta e di Marco Botta e di Angelo Burzi e di Cristiano Bussola e di Daniele Cantore e di Valerio Cattaneo e di Fabrizio Comba e di Ugo Cavallera e di Alberto Cirio e di Michele Coppola e di Alberto Cortopassi e di Raffaele Costa e di Rosa Anna Costa e di Caterina Ferrero e di Lorenzo Leardi e di Angiolino Mastrullo e di Augusta Montaruli e di Massimiliano Motta e di Luca Pedrale e di Claudia Porchietto e di Roberto Ravello e di Carla Spagnuolo e di Alfredo Roberto Tentoni e di Pietro Francesco Toselli e di Rosanna Valle e di Gian Luca Vignale e di Michele Giovine e di Sara Franchino e di Antonello Angeleri e di Mario Carossa e di Roberto De Magistris e di Massimo Giordano e di Federico Gregorio e di Maurizio Lupi e di Elena Maccanti e di Michele Marinello e di Riccardo Molinari e di Gianfranco Novero e di Claudio Sacchetto e di Paolo Tiramani;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Paoletti, Piovano, Molinar, Pellegrino, Clarizia, Procacci, l&#8217; avv. dello Stato Meloncelli, Romano, Forno e Barbieri, su delega dell&#8217; avv. Vinti;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Mercedes Bresso, in proprio e n.q. di candidato presidente della coalizione di centro sinistra alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e di candidata capolista del listino regionale “Uniti per Bresso” e Luigina Staunovo Polacco, in proprio e n.q. di coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”, impugnavano – con ricorso e successivo atto di motivi aggiunti &#8211; l’atto di proclamazione degli eletti adottato in esito alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, celebratesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010, nonché i provvedimenti di ammissione della lista “Pensionati per Cota” collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.<br />	<br />
Le ricorrenti deducevano la falsità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale e delle relative sottoscrizioni della lista “Pensionati per Cota”.<br />	<br />
Secondo le ricorrenti sarebbero state false, oltre che le sottoscrizioni di accettazione delle candidature, anche le attestazioni di autenticazione effettuate da vari consiglieri comunali, che avrebbero (falsamente) attestato di aver autenticato le sottoscrizioni nel comune nel quale rivestono la carica di consigliere.<br />	<br />
Con il ricorso veniva chiesto – in via principale &#8211; che il giudice amministrativo accertasse autonomamente i fatti penalmente rilevanti emersi, dichiarando l’illegittimità della ammissione della lista “Pensionati per Cota”, che aveva raccolto un numero di voti (oltre 27.000), superiore alla differenza tra la coalizione vincente e quella di centro sinistra (differenza pari a 9.372 voti).<br />	<br />
In via subordinata, le ricorrenti formulavano espressa riserva di querela di falso nel termine eventualmente assegnato dal Tar.<br />	<br />
Con sentenza 6 agosto 2010 n. 3196 il Tar Piemonte, dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari e aver ritenuto ammissibile il ricorso, riteneva priva di fondamento la tesi avanzata in via principale circa la possibilità di diretto accertamento delle dedotte falsità da parte del giudice amministrativo e assegnava alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza per consentire la proposizione, dinanzi al competente Tribunale, della querela di falso, relativamente all’autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota”, e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 41 del R.D. 17/8/1907, n. 642 e degli artt. 221 e ss. c.p.c..<br />	<br />
Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco hanno proposto ricorso in appello avverso tale sentenza, chiedendo l’accoglimento della propria originaria domanda principale al fine dell’accertamento diretto da parte del g.a. della falsità dei predetti atti.<br />	<br />
Secondo le appellanti, la documentazione probatoria prodotta dimostrerebbe in modo in equivoco che sono state falsificate le firme apposte sui moduli di presentazione dei candidati e che i consiglieri comunali che hanno autenticato le firme non erano neppure nei comuni, sede di esercizio delle loro funzioni.<br />	<br />
Alcuno ostacolo vi sarebbe per accertare nel processo amministrativo tali falsità con i conseguenti effetti sull’esito della competizione elettorale.<br />	<br />
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone in via preliminare l’inammissibilità per essere stato proposto avverso una decisione del Tar meramente istruttoria.<br />	<br />
Alcuni dei soggetti controinteressati, indicati in epigrafe, si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso in appello o la declaratoria della sua inammissibilità.<br />	<br />
Michele Giovine, eletto consigliere regionale nella lista “Pensionati per Cota” e Sara Franchino, candidata della stessa lista, si sono costituiti proponendo due autonomi ricorsi in appello incidentale, aventi ad oggetto una serie di questioni.<br />	<br />
Il Ministero dell’interno e gli uffici elettorali anche si sono costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il ricorso è stato discusso e con ordinanza n. 364/2010 questa Sezione ha “ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre l’acquisizione delle prove delle avvenute notificazioni del ricorso in appello principale e dei ricorsi in appello incidentale, disponendo che gli appellanti incidentali notifichino i propri ricorsi a tutte le parti, anche non costituite, del giudizio di primo grado” e ha così ordinato “agli appellanti principali e agli appellanti incidentali di rinnovare le notificazioni per le quali non siano in grado di fornire la prova del perfezionamento della notifica”, riservandosi “la valutazione di ogni ulteriore profilo, compreso l’esame dei documenti depositati dagli appellanti principali in data odierna dopo la chiusura della discussione, che in alcun modo possono essere presi in considerazione dal Collegio in assenza di contraddittorio”.<br />	<br />
Fornita la prova delle notificazioni, la causa è stata chiamata per la discussione all’odierna udienza.<br />	<br />
In sede di istanze preliminari, il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione dell’inammissibilità dell’appello incidentale in quanto non firmato dall’Avv. Vinti e firmato da avvocati che non risultano iscritti all’albo dei Cassazionisti; al riguardo, l’avv. Piovano, difensore delle appellanti, ha depositato documentazione estratta dal sito del Consiglio Nazionale Forense, attestante la non iscrizione all’albo degli avvocati abilitati presso le giurisdizioni superiori dei difensori di Giovine e Franchino.<br />	<br />
Richiamato il ricorso per la discussione, l’avv. Barbieri, su delega dell’avv. Vinti, ha depositato nuovo atto di costituzione per i signori Michele Giovine e Sara Franchino, ammettendo che l’appello incidentale non è stato firmato da alcun avvocato abilitato davanti alle giurisdizioni superiori e dichiarando di rimettersi su tale questione al Collegio, opponendosi alla richiesta di rinvio.<br />	<br />
I difensori delle appellanti hanno, infatti, chiesto un rinvio dell’udienza di discussione, fondato sulla rappresentata esigenza di attendere l’esito della prossima udienza del procedimento penale pendente sui medesimi fatti.<br />	<br />
Dopo aver respinto la richiesta di rinvio, il Collegio ha prospettato alle parti, sempre ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., che, qualora fosse fondata la tesi degli appellati, si potrebbe valutare un dubbio di costituzionalità in ordine alle disposizioni che impongono la sospensione del giudizio amministrativo in caso di querela di falso e che precludono in materia elettorale al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale. <br />	<br />
Il Collegio ha rappresentato che la questione, pur essendo già stata accennata dagli appellanti alla scorsa udienza, è rilevabile d’ufficio e come tale è stata indicata alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm..<br />	<br />
Dopo la discussione del ricorso, in cui tutte le parti hanno dedotto anche in merito alla questione di costituzionalità, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Con sentenza non definitiva, pronunciata in data odierna, questa Sezione ha dichiarato inammissibili i ricorsi in appello incidentale, proposti da Michele Giovine e Sara Franchino; ha respinto le eccezioni preliminari proposte dalle parti appellate e ha disposto la sospensione del giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, come da separata ordinanza.</p>
<p>2. Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità della vigente disciplina, che preclude in materia elettorale al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale, sia rilevante e non manifestamente infondata.<br />	<br />
Con riferimento alla rilevanza, si osserva che l’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di Mercedes Bresso, candidato presidente della coalizione di centro sinistra alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e candidato capolista del listino regionale “Uniti per Bresso” e di Luigina Staunovo Polacco, coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”, dell’esito delle predette elezioni regionali, che sarebbe viziato per effetto della illegittima ammissione della lista “Pensionati per Cota”, collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.<br />	<br />
L’ammissione della predetta lista sarebbe viziata per effetto della dedotta falsità delle sottoscrizioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota” e del fatto che i consiglieri comunali Michele Giovine e Carlo Giovine avrebbero falsamente attestato di aver proceduto all’autentica delle firme nei comuni, dove svolgono il loro servizio, mentre in quelle giornate gli stessi non si erano mossi da Torino.<br />	<br />
Le appellanti richiamano la documentazione probatoria acquisita nel giudizio penale e, in particolare:<br />	<br />
a) la perizia attestante la falsità di 18 su 19 sottoscrizioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota”;<br />	<br />
b) gli accertamenti inerenti l’attivazione delle “celle” dei cellulari di Michele Giovine e Carlo Giovine nelle giornate in cui gli stessi hanno attestato di aver autenticato le firme nei comuni di Gurro e Miasino (accertamenti da cui risulterebbe la loro presenza a Torino per l’intera giornata);<br />	<br />
c) la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle persone candidate nella suddetta lista.<br />	<br />
Aggiungono che già nel passato i Giovine sono stati coinvolti in procedimenti aventi ad oggetto falsità in materia elettorale.<br />	<br />
Con la sentenza non definitiva, pronunciata in data odierna, è stata esclusa la fondatezza della tesi delle appellanti, secondo cui gli atti in contestazione non sarebbero assistiti da fede privilegiata, essendo state le firme autenticate al di fuori dell’ambito territoriale in cui i due consiglieri svolgono le funzioni di consiglieri comunali.<br />	<br />
Con tale sentenza è stato ritenuto che il luogo dove è avvenuta l’autenticazione delle firme non costituisce un elemento esterno all’atto compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell’atto, con la conseguenza che l’attestazione di data e luogo di autenticazione delle firme rientra nel contenuto dell’atto assistito da fede privilegiata.<br />	<br />
Di conseguenza, non rientrando in ipotesi di nullità dell’atto, la disciplina vigente preclude al giudice amministrativo l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale autenticante.<br />	<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, cod. proc. amm., “restano riservate all&#8217;autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell&#8217;incidente di falso” (la norma riproduce testualmente i previgenti art. 7, comma 3, ultima parte della l. Tar e artt. 28, comma 3 e 30, comma 2 T.U. Cons. Stato; inoltre, l’art. 8 della stessa L. Tar disponeva che “La risoluzione dell&#8217;incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”; ancora prima v. l’art. 7 del r.d. n. 2840/1923).<br />	<br />
L’art. 77 cod. proc. amm. disciplina, invece, la sospensione del giudizio amministrativo in seguito alla proposizione della querela di falso (anche in questo caso in modo analogo alle previgenti disposizioni, di cui agli artt. 41 – 43 del r.d. n. 642/1907).<br />	<br />
Fin dalle origini del processo amministrativo, dunque, il legislatore ha inteso riservare al solo giudice ordinario l’accertamento della falsità degli atti pubblici, cui l’art. 2700 c.c. riconosce fede privilegiata fino a querela di falso.<br />	<br />
Le sopra riportate norme precludono al giudice amministrativo anche l’accertamento incidentale della falsità dei documenti e, nel caso di specie, risulta evidente come tali disposizioni siano di ostacolo alla tesi delle appellanti, che hanno chiesto che fosse il giudice amministrativo, anche tramite Ctu, ad accertare la falsità degli atti.<br />	<br />
E’, quindi, evidente la rilevanza della questione di costituzionalità di tali disposizioni nella parte in cui non consentono al giudice amministrativo di accertare nelle controversie elettorali l’eventuale falsità degli atti del procedimento elettorale.</p>
<p>3. La questione non è manifestamente infondata.<br />	<br />
Le disposizioni richiamate in precedenza appaiono porsi in contrasto con gli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione.<br />	<br />
Si deve tenere presente che la riserva al giudice ordinario dei giudizi di accertamento della falsità di atti pubblici attraverso la speciale procedura della querela di falso e la preclusione per il giudice amministrativo dell’accertamento, anche solo incidentale, di tali falsità trae origine in un periodo storico, in cui le parti del processo amministrativo e lo stesso g.a. non avevano a disposizione strumenti probatori idonei per siffatti accertamenti.<br />	<br />
Tale limitazione si è progressivamente attenuata e l’evoluzione del processo amministrativo ha condotto al riconoscimento di sempre maggiori poteri istruttori al giudice amministrativo, soprattutto a seguito dell’approvazione della legge n. 205/2000, che ha modificato l’art. 44, comma 1, T.U. Cons. Stato con la previsione dell’ammissibilità del ricorso alla Ctu (art. 16) e l’art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 80/1998 con il riconoscimento dell’ammissibilità nelle materie di giurisdizione esclusiva di tutti i mezzi di prova previsti dal c.p.c., esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.<br />	<br />
Il suddetto processo evolutivo ha trovato ora pieno compimento con l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, i cui artt. 63 e ss. e disciplinano i mezzi di prova, ammettendo anche nella giurisdizione di legittimità tutti i mezzi di prova previsti dal c.p.c., sempre con l’esclusione di interrogatorio formale e giuramento, che mal si attagliano alla specificità del processo amministrativo.<br />	<br />
La attuale pienezza dei poteri istruttori del giudice amministrativo non giustifica più la permanenza di preclusioni soprattutto in quei giudizi, quali il contenzioso elettorale, caratterizzati da una esigenza “rafforzata” di garantire il principio della ragionevole durata del processo.<br />	<br />
Nel Codice del processo amministrativo, la disciplina del rito elettorale (artt. 126 – 132) è caratterizzata, oltre che dall’attribuzione di pieni poteri di merito al g.a. (art. 7, comma 6 e art. 134, comma 1, lett. b), da una tempistica estremamente serrata, diretta a garantire un processo celere, che giunga a conclusione quando ancora gli effetti della pronuncia siano utili per la parte vittoriosa.<br />	<br />
Nella nuova disciplina permangono degli elementi di criticità, connessi ad alcune limitazioni alla impugnazione degli atti preparatori del procedimento elettorale (art. 129), anche rispetto a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2010; tuttavia, tali aspetti non assumono rilevanza nel giudizio in esame, instaurato prima dell’entrata in vigore del Codice e in cui ogni questione inerente la ricevibilità e ammissibilità del ricorso di primo grado è già stata esaminata con la sentenza non definitiva, pronunciata in data odierna.<br />	<br />
La necessaria rapidità del giudizio elettorale trova un ostacolo nella già descritta preclusione per il giudice amministrativo di accertare, anche solo incidentalmente, l’eventuale falsità degli atti del procedimento elettorale.<br />	<br />
Tale limitazione pone dei problemi di costituzionalità in primo luogo in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto la necessaria devoluzione al giudice ordinario dell’accertamento della falsità degli atti pubblici del procedimento elettorale comprime fortemente l’effettività della tutela giurisdizionale. <br />	<br />
Come affermato da Corte Cost. n. 236/2010, in tali giudizi deve essere garantita “la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese”; al contrario, la necessaria sospensione del giudizio amministrativo e l’obbligo di proporre querela di falso priva il ricorrente della possibilità di ottenere tutela non solo prima dello svolgimento delle elezioni, ma talora addirittura prima della fine della legislatura.<br />	<br />
Tra tutti i precedenti a titolo di esempio si può richiamare la vicenda esaminata dalla recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 dicembre 2010 n. 3, in cui un giudizio, attinente ad elezioni comunali svoltesi nel 2002 e sospeso a seguito della proposizione di querela di falso (relativa sempre ad alcune firme), è poi proseguito dopo il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, che ha accertato la falsità delle sottoscrizioni, quando però ormai si era conclusa la consiliatura e si erano da tempo svolte nuove elezioni.<br />	<br />
Il problema che si intende sollevare non è la durata del processo civile di accertamento del falso (che è un elemento di fatto inidoneo ad essere valutato in un giudizio di costituzionalità), ma la preclusione per il giudice amministrativo di garantire una tutela effettiva, accertando incidentalmente la falsità di atti pubblici del procedimento elettorale.<br />	<br />
Peraltro, tale sistema preclude in radice la possibilità di tutela cautelare in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2010, in cui è stato valorizzato il potere di sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo come «elemento connaturale di un sistema di tutela giurisdizionale» (un ricorso in materia elettorale, affidato esclusivamente a censure inerenti la falsità di atti nella presentazione di una lista, vede oggi preclusa la tutela cautelare, non potendo il giudice amministrativo vagliare, neanche in sede cautelare, le denunciate falsità, rimesse alla esclusiva cognizione del giudice ordinario).<br />	<br />
Tale sistema contrasta anche con l’art. 111 Cost., in quanto la necessaria sospensione del giudizio amministrativo non assicura la ragionevole durata del processo per le ragioni appena esposte.<br />	<br />
Il contrasto è esteso anche all’art. 117, comma 1, Cost. con riguardo alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, i quali – come evidenziato sempre da Corte Cost. n. 236/2010 &#8211; riconoscono, tra l’altro, un diritto ad un ricorso effettivo, che è vanificato dalla preclusione per il giudice amministrativo di accertare, anche solo incidentalmente, la falsità degli atti pubblici del procedimento elettorale.<br />	<br />
Tale preclusione comprime anche la tutela degli interessi legittimi, assicurata dal giudice amministrativo e garantita dagli artt. 103 e 113 Cost., introducendo una limitazione della tutela, costituzionalmente non compatibile.<br />	<br />
Limiti alla tutela giurisdizionale finiscono poi per incidere sullo stesso buon andamento dell’amministrazione, che cura il procedimento elettorale e che vede accertata solo a distanza di anni la legittimità o illegittimità del suo operato, con violazione anche dell’art. 97 Cost., non potendo essere coerente con il principio del buon andamento un procedimento, quale quello elettorale, in cui anche in presenza di evidenti falsità di atti pubblici gli organi preposti alla procedura elettorale non possono accertare tali falsità (né vi è alcuna possibilità di tutela immediata, come già chiarito).<br />	<br />
Tali dubbi di costituzionalità riguardano sia le disposizioni del Codice del processo amministrativo, sia quelle previgenti, tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato prima dell’entrata in vigore del Codice e deciso in sede di appello dopo tale entrata in vigore.<br />	<br />
Un ultima questione di costituzionalità riguarda, invece, solo le norme del Codice del processo amministrativo e, in particolare, gli artt. 8, comma 2, 77 e da 126 a 131 per violazione dell’art. 76 Cost., non essendo stati rispettati i criteri fissati dalla legge delega, di cui all’art. 44 della legge n. 69/2009.<br />	<br />
Infatti, tra tali criteri vi era in generale quello di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo” e, con riguardo ai giudizi elettorali, di “razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi”.<br />	<br />
La concentrazione della tutela e la rapidità del contenzioso elettorale erano quindi criteri di delega, che sono stati mal esercitati attraverso la conferma di un sistema che, anche in materia elettorale, preclude al giudice amministrativo l’accertamento della falsità di atti del procedimento elettorale, “sdoppiando” la tutela, anziché concentrandola.<br />	<br />
Alcun ostacolo vi poteva essere con riguardo alla modifica di norme, inerenti anche il riparto di giurisdizione, in quanto altro criterio di delega era costituito dalla necessità di riordinare “le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni”.<br />	<br />
Si fa, infine, presente che l’invocata possibilità di accertamento, anche solo incidentale, della falsità degli atti pubblici viene riferita ai soli atti pubblici del procedimento elettorale, e non anche ad altri atti pubblici, meramente attinenti a tale procedimento e che tale possibilità in alcun modo equiparerebbe, come sostenuto dalle parti appellate all’odierna discussione, atti privati e atti pubblici, ma consentirebbe solamente che la falsità dei secondi venga accertata nel giudizio amministrativo in materia elettorale con il dovuto rigore, derivante dalla fede privilegiata di tali atti, anche grazie a pieni strumenti probatori di cui oggi dispone il giudice amministrativo.<br />	<br />
Un elemento di fondamentale importanza va posto in rilievo ed è comune a tutti i dubbi di costituzionalità: gli atti pubblici del procedimento elettorale hanno esclusiva rilevanza ed effetti nel solo procedimento elettorale, con la conseguenza che non vi è alcuna esigenza di un accertamento con effetti generali ed erga omnes, quale l’accertamento del falso in sede civile.<br />	<br />
Tale differenza non giustifica il mantenimento della preclusione di accertare la falsità degli atti pubblici “endoprocedimentali” nel contenzioso elettorale davanti al giudice amministrativo e dimostra come una eventuale pronuncia di incostituzionalità non metterebbe a rischio il sistema generale delineato dal legislatore per l’accertamento del falso in atti pubblici e anzi consentirebbe di rendere effettiva una tutela, che lo stesso legislatore ha rimesso alla cognizione, estesa anche al merito con pieni poteri sostitutivi, del giudice amministrativo.</p>
<p>4. Per quanto esposto, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77 e da 126 a 131 del Codice del processo amministrativo e delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7 del r.d. n. 2840/1923; 41 – 43 del r.d. n. 642/1907; 28, comma 3 e 30, comma 2, r.d. n. 1054/1934 (T.U. Cons. Stato); 7, comma 3, ultima parte e 8 della legge n. 1034/1971 (l. Tar); 2700 cod. civ., in relazione agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione (la questione ex art. 76 Cost. viene posta solo con riferimento alle norme del Codice del processo amministrativo).<br />	<br />
Per l’effetto, vanno trasmessi alla Corte costituzionale gli atti del giudizio sospeso con sentenza non definitiva pronunciata in data odierna.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale di cui in parte motiva.<br />	<br />
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 16/2/2011 n.1000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.705</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.705</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego comunale su di un&#8217;istanza di autorizzazione all&#8217;esercizio della vendita di giornali e riviste in via non esclusiva, provvedimento motivato con la mancanza di disponibilità nell’ambito del Piano comunale di localizzazione. In punto di fatto, di fronte al ricorrente vi era un punto vendita esclusivo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.705</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego comunale su di un&#8217;istanza di autorizzazione all&#8217;esercizio della vendita di giornali e riviste in via non esclusiva, provvedimento motivato con la mancanza di disponibilità nell’ambito del Piano comunale di localizzazione. In punto di fatto, di fronte al ricorrente vi era un punto vendita esclusivo di giornali e riviste, nelle immediate vicinanze insistono due punti non esclusivi ed era imminente la collocazione di un punto esclusivo, poco distante, all’interno di un ospedale. Inoltre, il diniego di autorizzazione non impediva alla ricorrente di continuare a svolgere l’attività di bar mentre l’eventuale incremento di clientela riflette un profilo di carattere economico valutabile in sede di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00705/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10441/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso r.g.n. 10441/2010, proposto dalla:<br />	<br />
<b>La Fattoria di Ferento di Stefanoni Elena s.a.s., </b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michele Guerriero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Puggioni, in Roma, via I. Vivanti, 157;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Viterbo</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gesualdo Antonio Pala, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Venettoni, in Roma, via Cesare Fracassini, 18; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p>la <b>ditta Delle Monache Valter</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cesare Gasbarri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuela Savini, in Roma, via Cola di Rienzo, 52; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.a.r. Lazio, Roma, sezione II-ter, n. 04248/2010, resa tra le parti e concernente il diniego di autorizzazione alla vendita di giornali e riviste in via non esclusiva.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010);	</p>
<p>visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;	</p>
<p>visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo e della ditta Delle Monache Valter;	</p>
<p>vista l’impugnata ordinanza del T.a.r. Lazio di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>visti tutti gli atti e documenti di causa;	</p>
<p>relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Guerriero e Pala, in proprio e per delega di Gasbarri;	</p>
<p>Considerato che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nel ricorso introduttivo e nell’appello cautelare non si ravvisano profili di censura o di pregiudizio idonei a togliere fondamento all’impugnata ordinanza (alla luce anche della presenza di ulteriori e non lontani punti di vendita non esclusivi, in aggiunta all’imminente collocazione di quello esclusivo all’interno del nosocomio ed a pochi metri da quello non esclusivo richiesto dall’attuale appellante, per cui i degenti in ospedale ed i loro visitatori, nonché gli operatori sanitari, non dovranno allontanarsi dall’ospedale per acquistare giornali e riviste), che va dunque confermata in questa sede, con spese ed onorari della presente fase liquidati come in dispositivo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l&#8217;appello cautelare (ricorso n. 10441/2010), con spese ed onorari di questa fase a carico dell’impresa La Fattoria di Ferento appellante ed a favore del Comune di Viterbo e della ditta Delle Monache appellati (in ragione di metà per ciascuno), liquidati in complessivi euro duemila/00, oltre ai dovuti accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla p.a. ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a></p>
<p>Pres. Speranza – Est. Calveri A. Fenice Engineering s.r.l., (avv. M. Izzo) c/ Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma (Avv. Stato) sulla responsabilità precontrattuale della P.A. in caso di revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del concorrente sprovvisto dei requisiti prescritti in materia di beni culturali 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza – Est. Calveri<br /> A. Fenice Engineering s.r.l., (avv. M. Izzo) c/ Convitto Nazionale Vittorio<br /> Emanuele II di Roma (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità precontrattuale della P.A. in caso di revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del concorrente sprovvisto dei requisiti prescritti in materia di beni culturali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Gara – Aggiudicazione definitiva – Revoca – Responsabilità precontrattuale – Giurisdizione g.a. – Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Gara – Aggiudicazione definitiva – Revoca – Violazione doveri di lealtà – Responsabilità precontrattuale – Sussiste – Fattispecie	</p>
<p>3.  Giustizia amministrativa – Gara – Aggiudicazione definitiva – Carenza dei requisiti – Revoca – Risarcimento – Quantificazione – Utile da esecuzione lavori – Danno curriculare – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del g.a. in ordine alle domande di risarcimento del danno a titolo di culpa in contraendo conseguente alla revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara. Infatti, l’art. 244 del codice dei contratti pubblici – disposizione ora sostanzialmente trasfusa nell’art. 120, comma I, del c.p.a. – ha previsto una giurisdizione esclusiva in favore del g.a., che vale anche per l&#8217;azione di risarcimento per responsabilità precontrattuale. 	</p>
<p>2. Sussiste la responsabilità pre-contrattuale della P.A., per la violazione del principio di buona fede e delle regole che tutelano il legittimo affidamento delle parti, nell’ipotesi in cui abbia revocato un’aggiudicazione definitiva in capo all’impresa vincitrice della selezione, non incidendo sull’insorgenza di detta responsabilità, la circostanza che finalità di pubblico interesse abbiano poi legittimamente spinto alla revoca dell’aggiudicazione della gara, rilevando solo il comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà. Nel caso di specie la stazione appaltante ha, dapprima, emanato un bando di gara non conforme alle prescrizioni normative in materia di beni tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, omettendo di prescrivere tra i requisiti partecipativi il possesso della categoria OG2 ed, in seguito all’aggiudicazione, ha mantenuto un silenzio ingiustificato nei confronti della ricorrente, disponendo infine la revoca dell’appalto senza comunicare all’interessata l’avvio del relativo procedimento ex artt. 7 e segg. L. 241/1990.	</p>
<p>3. Ai fini della commisurazione del danno risarcibile a seguito della revoca di un’aggiudicazione definitiva, qualora la società aggiudicatrice risulti sprovvista del possesso del requisito necessario per poter legittimamente svolgere i lavori, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell&#8217;affare e alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell&#8217;impegno assunto, e non al risarcimento dell&#8217;utile che si sarebbe conseguito con l&#8217;esecuzione del contratto, nonché al danno curriculare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11252 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>A. Fenice Engineering s.r.l.</b>, in persona del suo amministratore unico, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Izzo, con domicilio eletto in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti, 103, presso lo studio dell’avv. Massimo Dellago; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II di Roma”</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, preso la cui sede &#8211; in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della responsabilità precontrattuale e/o del carattere illecito ex art. 2043 c.c. della condotta assunta dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele Il” di Roma, in relazione ai fatti descritti in ricorso, e per la conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società ricorrente in conseguenza della revoca dell’appalto di cui era risultata aggiudicataria.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con ricorso notificato in data 26 novembre 2009, e depositato il successivo 24 dicembre, la società A. Fenice Engineering, aggiudicataria dell’appalto indetto dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma, adiva la Sezione per l’accertamento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della revoca di detta aggiudicazione.<br />	<br />
1.1.- La ricorrente premetteva, in fatto:<br />	<br />
&#8211; che, con avviso pubblicato nella G.U.R.I n. 058/2007 del 21 maggio 2007, il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele TI” di Roma indiceva “<i>gara a mezzo pubblico incanto, ai sensi dell‘art. 83 del D.lgv. N. I avente ad oggetto: Procedura aperta per l’aff<br />
&#8211; che il bando di gara dell’appalto statuiva che le imprese concorrenti dovessero possedere le (sole) due seguenti categorie: “<i>OG1, classifica 11; 0S6, classifica II</i>” e la “<i>attestazione SOA per le prestazioni di progettazione per la classifica s<br />
&#8211; che, fatta pervenire tempestivamente al Convitto tutta la documentazione necessaria per partecipare alla gara, veniva informata dalla stazione appaltante di essere risultata “<i>provvisoriamente aggiudicataria</i> &#8230; <i>con il seguente punteggio: 75,41<br />
&#8211; che successivamente, con nota prot. n. 5020 del 26 luglio 2007, il Convitto comunicava alla deducente che il C.d.A. del Convitto aveva ratificato gli atti della Commissione di gara aggiudicando l’appalto alla deducente medesima, che veniva sollecitata a<br />
&#8211; che, con raccomandata del 30 gennaio 2008, e dunque a distanza di ben quattro mesi dagli adempimenti evasi a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, la ricorrente si rivolgeva al Convitto per richiedere “<i>informazioni sulla tempistica necessaria per<br />
&#8211; che a distanza di cinque mesi dall’ultimo sollecito, veniva riformulata ulteriore richiesta alla stazione appaltante (raccomandata del 14 ottobre 2008), che interrompeva il proprio silenzio e, con nota del 17 ottobre 2008, si rivolgeva direttamente all’<br />
&#8211; che prontamente il patrocinatore della ricorrente, con raccomandata del 3 novembre 2008 anticipata via fax, contestava la legittimità del provvedimento, evidenziando “<i>che l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società mia assistita è avvenuta<br />
<i>Orbene, tra le suddette norme e prescrizioni, non figura affatto l’essere la ditta appaltatrice in possesso della categoria 0G2, dal momento che la gara è stata, come a Voi ben noto, bandita esclusivamente con riferimento alla categoria OS6-classifica II,, specializzata per la fornitura e posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazione di qualsiasi tipo e materiali e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.</i><br />	<br />
<i>Pertanto, alla luce del profilo di illegittimità sopra denunciato, si chiede a codesta Amministrazione di annullare, con ogni conseguente effetto, la revoca dell’aggiudicazione comunicata alla A.F.E. S.r.l. con la citata lettera prot. N. 6913/Q del 17/10/2008.</i><br />	<br />
<i>In via del tutto subordinata, ed al solo fine di evitare una lite che sarebbe dispendiosa per ambo le parti, ci si rende, sin d’ora, disponibili, in caso di accoglimento della suddetta istanza di annullamento del provvedimento di revoca, alla successiva stipula di un contratto di appalto che preveda il subappalto delle lavorazioni relative alla categoria OG2 ad imprese in possesso della categoria 0G2 da Voi successivamente richiesta, mantenendo inalterato il residuo regolamento negoziale, in conformità alle prescrizioni originariamente previste dal bando e dal capitolato di gara</i>&#8230;”:<br />	<br />
&#8211; che la stazione appaltante, con prot. n. 7357/Q dell’8 novembre 2008, riscontrava le doglianze del patrocinatore di AFE, “<i>signifìcando che questo Convitto Nazionale entro il 20/11/2008 farà richiesta di parere specifico all’Autorità di Vigilanza sui<br />
&#8211; che quindi, con prot. n. 7566/Q del 17 novembre 2008, il Convitto rivolgeva all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la richiesta di “<i>un parere legale e tecnico in merito alla problematica di cui sopra esposta</i>”, evidenziando che “<i>i<br />
&#8211; che, con nota prot. 5944/09/SSGG/UAG del 3 febbraio 2009, predisposta ad evasione del quesito postole, l’Autorità sottolineava che “<i>a norma dell‘art. 200, comma 3, la stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l’offerta, d<br />
&#8211; che, alla luce degli avvenimenti sopra esposti e della giurisprudenza univocamente formatasi in fattispecie simili a quelle riferite, non potrà non rilevarsi che il contegno assunto dal Convitto, nel caso particolare, sia stato evidentemente contrario a<br />
1.2.- La ricorrente, nel premettere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle istanze risarcitori avanzate in ricorso a titolo fondamentalmente di <i>culpain contraendo</i>, e richiamando a sostegno il dato normativo dell’art. 244, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, deduce la responsabilità contrattuale del Convitto resistente, e in ogni caso l’illecito aquiliano consumato dalla stazione appaltante, enunciando i danni subiti e fornendo la relativa prova.<br />	<br />
1.3.- Resistendo al ricorso l’amministrazione intimata ha depositato relazione documentata del direttore del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”.<br />	<br />
1.4.- Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2010, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
2.- Va anzitutto affermato, anche in adesione alla puntualizzazione preliminare svolta dalla società ricorrente, che non può residuare dubbio alcuno circa la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla vicenda dedotta in giudizio che attiene ad un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in capo al Convitto resistente.<br />	<br />
Va infatti rammentato che l’art. 244 del codice dei contratti pubblici (disposizione ora sostanzialmente trasfusa nell’art. 120, comma 1, del codice del processo amministrativo), ai sensi del quale &#8220;<i>Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale</i>&#8220;, ha previsto una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, che vale anche per l&#8217;azione di risarcimento per responsabilità precontrattuale (cfr.: Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2008 , n. 20596; <i>id</i>., 12 maggio 2008, n. 11656). <br />	<br />
2.1.- Venendo al merito della vicenda all’esame le scansioni fattuali enunciate in premessa sono tali da far ravvisare la responsabilità della stazione appaltante per violazione del principio di buona fede e delle regole che tutelano il legittimo affidamento delle parti (segnatamente, della società ricorrente già aggiudicataria) nella fase precontrattuale, preordinata alla formazione e alla conclusione del contratto. <br />	<br />
Valgano in proposito le circostanze di seguito enunciate circa l’evidente colposità della stazione appaltante, giacché questa:<br />	<br />
&#8211; ha emanato un bando di gara non conforme alle prescrizioni normative dettate in materia di beni tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, omettendo per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto (restauro monumentale della facciata del Convitto Nazion<br />
&#8211; ha mantenuto, per più di una anno dalla conclusione dell’appalto aggiudicato in via definitiva alla società ricorrente, un silenzio ingiustificato a fronte delle continue sollecitazioni rivoltele dall’aggiudicataria al fine della stipulazione del contra<br />
&#8211; ha quindi disposto la revoca dell’appalto senza nemmeno comunicare alla società interessata l’avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e segg. L. 241/1990. <br />	<br />
La riferita colposità ravvisabile nel comportamento della stazione appaltante è peraltro desumibile dal parere espresso dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (parere richiesto dal medesimo Convitto resistente) nel quale si afferma che “<i>la procedura da quest’ultimo esperita per l’affidamento dei lavori di un edificio sottoposto a tutela, nella quale gli atti di gara non richiedevano i prescritti requisiti di qualificazione (qualificazione nella categoria 0G2) ed aggiudicata ad un ‘impresa priva di tali requisiti non appare conforme al delineato quadro normativo e regolamentare in materia di beni culturali</i>”, significativamente soggiungendosi che “<i>a norma dell‘art. 200, comma 3, la stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l’offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nei presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l’esecuzione dell’intervento</i>”.<br />	<br />
Sulla base di quanto precede merita adesione l’assunto della ricorrente, sulla base di pertinente elaborazione giurisprudenziale, che “<i>va condannata al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale, una P.A. che abbia pubblicato un bando di gara illegittimo ed abbia celebrato e concluso la procedura di gara giungendo a ingenerare nell’impresa rimasta aggiudicataria, che aveva partecipato alla gara in buona fede, il legittimo affidamento sulla legittimità degli atti e sulla validità dello stipulando contratto</i>” (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 26 agosto 2003, n. 11259); risarcibilità del danno che non viene ovviamente meno per la circostanza, verificatasi nella specie, che l&#8217;amministrazione, rilevando un errore nel procedimento di gara già esperito, abbia annullato in autotutela la gara stessa, ancorché sia già intervenuta l&#8217;aggiudicazione definitiva in capo all&#8217;impresa vincitrice della selezione (cit. Tar Napoli, n. 11259/2003).<br />	<br />
A tale ultimo proposito va soggiunto che la responsabilità pre-contrattuale per la revoca dell’aggiudicazione già intervenuta in favore della ricorrente è certamente configurabile, non incidendo sull’insorgenza di detta responsabilità (o anche sull’attenuazione di questa) la circostanza che finalità di pubblico interesse abbiano poi legittimamente spinto alla revoca dell’aggiudicazione della gara, rilevando solo il comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, come nella specie avvenuto (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6; id., sez. V, 30 novembre 2007 n. 6137; id., sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947).<br />	<br />
2.2.- Tanto premesso, e accertata la responsabilità precontrattuale del Convitto resistente per violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., occorre procedere all’esame dei profili di danno rivendicati dalla società ricorrente.<br />	<br />
Tali profili di danno vengono così prospettati:<br />	<br />
a.- ammontare delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e dei costi sopportati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto (c.d. danno emergente) per un importo complessivo di euro 43, 478,71;<br />	<br />
b.- mancato guadagno connesso all’esecuzione del contratto (c.d. lucro cessante) quantificato in euro 163. 854, 89;<br />	<br />
c.- danno curriculare e per perdita di affari e di occasioni lavorative da liquidarsi in via equitativa.<br />	<br />
2.2.1- I danni di cui si chiede il ristoro possono essere apprezzati limitatamente alla voce a.- e, in parte, alla voce c.-, considerato che, ai fini della commisurazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell&#8217;affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell&#8217;impegno assunto (lucro cessante).<br />	<br />
Resta invece escluso il risarcimento dell&#8217;utile che si sarebbe conseguito con l&#8217;esecuzione del contratto, nonché il danno curriculare, per l’evidente ragione che la società ricorrente, mancando del possesso del requisito richiesto (iscrizione nella categoria OG2), non era comunque legittimata all’esecuzione dei lavori. Non è quindi predicabile nella specie la perdita di un utile patrimoniale (il vantaggio economico corrispondete al valore dell’opera) rispetto ad una gara d’appalto che la società deducente non avrebbe potuto aggiudicarsi.<br />	<br />
Ugualmente è da dirsi in ordine al c.d. danno curriculare, che consiste nel pregiudizio subito dall&#8217;impresa a causa del mancato arricchimento del <i>curriculum</i> professionale per non poter indicare in esso l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;appalto sfumato a causa del comportamento illegittimo dell&#8217;amministrazione (Cds, VI, 9 giugno 2008, n. 2751), essendo evidente che nessun danno curriculare può configurarsi con riferimento a lavori d’appalto che non possono essere eseguiti per difetto dei requisiti in capo all’impresa partecipante alla gara.<br />	<br />
Ciò premesso, quanto al rivendicato profilo del danno emergente, la società ricorrente ha allegato un conteggio analitico delle spese e dei costi complessivamente sostenuti prima e dopo l’aggiudicazione dell’appalto, pari a complessivi euro 43.478,71 (iva inclusa); l’elencazione di dette spese, assistita da puntuale documentazione, non è stata contestata dall&#8217;ente convenuto e può quindi valere come prova sufficiente a dimostrazione delle spese sostenute.<br />	<br />
Quanto al lucro cessante, la ricorrente ha inoltre affermato di aver rinunciato a contrarre con altri soggetti economici, nell&#8217;intervallo di tempo in cui ha partecipato alla gara di cui era risultata aggiudicataria, indicando a comprova:<br />	<br />
&#8211; lettera di invito, rivoltogli in data 27 maggio 2008 da Autostrade per l’Italia, a presentare offerta per “la fornitura in opera di pali rotanti per il sistema SICV” dell’importo di euro 1.151.441,58;<br />	<br />
&#8211; attestazione del Comune di Modugno, in data 27 marzo 2008, che personale dell’impresa ricorrente ha effettuato sopraluogo dell’edificio scolastico “E. De Amicis” in relazione alla “procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione” de<br />
&#8211; attestazione di Marco Polo s.p.a, in data 4 febbraio 2008, che personale dell’impresa ricorrente ha effettuato sopraluogo presso la sede dello stabile Acea in relazione alla gara per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e riqua<br />
Anche tale voce di danno, in assenza di contestazione dell&#8217;amministrazione resistente può essere riconosciuta e liquidata nella misura di euro 10.000 determinata in via forfetaria ed equitativa, tenuto conto della natura altamente aleatoria della perdita di <i>chances</i> invocata.<br />	<br />
Sulla somma complessiva di euro 43.478,71 vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi; tanto in ragione del fatto che il credito derivante da responsabilità pre-contrattuale, secondo la tesi preferibile, ha natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va anche maggiorato della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione del diritto.<br />	<br />
La rivalutazione va quindi calcolata dalla data della comunicazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva a favore della ricorrente, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (non avendo la ricorrente provato il maggior danno da svalutazione).<br />	<br />
Quanto agli interessi, è noto che nell&#8217;obbligazione risarcitoria da fatto illecito è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.<br />	<br />
A giudizio del Collegio, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile è quello di calcolare gli interessi legali sull&#8217;importo non attualizzato dalla data dell&#8217;aggiudicazione alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a quest&#8217;ultima data, sull&#8217;importo attualizzato e fino al dì del saldo (secondo il criterio adottato su fattispecie analoga da Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179).<br />	<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie limitatamente al risarcimento dei danni a titolo di danno emergente e di lucro cessante, negli importi indicati in motivazione, e condanna il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma al pagamento in favore della società ricorrente della complessiva somma di euro 53.478,71 (cinquantatremilaquattrocentosettantotto/71), maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura indicata in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Convitto soccombente al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio e onorari di causa nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.707</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-707/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-707/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.707</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza T.a.r. concernente l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una ex discarica, per la ritenuta prevalenza degli interessi pubblici connessi al completamento dell’opera pubblica, rispetto a quelli privati qui azionati; la sentenza non sospesa annullava l&#8217;aggiudicazione di lavori di messa in sicurezza riconducendoli alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-707/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-707/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.707</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza T.a.r. concernente l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una ex discarica, per la ritenuta prevalenza degli interessi pubblici connessi al completamento dell’opera pubblica, rispetto a quelli privati qui azionati; la sentenza non sospesa annullava l&#8217;aggiudicazione di lavori di messa in sicurezza riconducendoli alla nozione di bonifica ambientale, con necessità dell’iscrizione all’albo delle imprese che svolgono le attività di bonifica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00707/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10577/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso r.g.n. 10577/2010, proposto dalla:<br />	<br />
<b>Smeda s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<b> Demolizioni Industriali s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Dell&#8217;Anno, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Umberto Saba, 54, scala C; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
il <b>Comune di Pignataro Interamna</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sandro Salera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosalba Genovese, in Roma, viale Ippocrate, 92; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio, Latina, sezione I, n. 01889/2010, resa tra le parti e concernente l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una ex discarica.	</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;	</p>
<p>visto l&#8217;art. 98, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010);	</p>
<p>visti gli atti di costituzione in giudizio dell’impresa Demolizioni Industriali e del Comune di Pignataro Interamna;	</p>
<p>visti tutti gli atti e documenti di causa;	</p>
<p>vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del T.a.r. Lazio di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dall’impresa originaria controinteressata ed attuale appellante;	</p>
<p>relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Rodio, Dell&#8217;Anno e Genovese, per delega di Salera;	</p>
<p>Considerato che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nell’istanza cautelare non si ravvisano profili di censura o di pregiudizio idonei a togliere fondamento all’impugnata sentenza (per la ritenuta prevalenza degli interessi pubblici connessi al completamento dell’opera pubblica, rispetto a quelli privati qui azionati), il che ne impone la conferma in questa sede, con spese ed onorari di questa fase liquidati come in dispositivo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l&#8217;istanza cautelare (ricorso n. 10577/2010), con spese ed onorari di questa fase a carico dell’impresa Smeda appellante ed a favore del Comune di Pignataro Interamna e dell’impresa Demolizioni Industriali appellati (in ragione di metà per ciascuno), liquidati in complessivi euro duemila/00, oltre ai dovuti accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla p.a. ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-707/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.729</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.729</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza che annulla l&#8217;aggiudicazione di una gara per servizio di ristorazione collettiva (USL Venezia, base d’asta € 8.700.000), sostituendo il ricorrente al controinteressato. L&#8217;annullamento era stato disposto per carenza di dichiarazioni ex art. 38 d.lgs.n. 163 del 2006 (requisiti morali e professionali del direttore tecnico) da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.729</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza che annulla l&#8217;aggiudicazione di una gara per servizio di ristorazione collettiva (USL Venezia, base d’asta € 8.700.000), sostituendo il ricorrente al controinteressato. L&#8217;annullamento era stato disposto per carenza di dichiarazioni ex art. 38 d.lgs.n. 163 del 2006 (requisiti morali e professionali del direttore tecnico) da parte del preposto alla gestione tecnica della società; secondo il giudice d&#8217;appello l&#8217;art. 38 va applicato in aderenza al suo testo letterale e la dipendente che aveva omesso la dichiarazione ex art. 38 non poteva essere considerata un “direttore tecnico” alla stregua del preciso oggetto (ristorazione) dell’appalto da assegnare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00729/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10834/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10834 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Serenissima Ristorazione Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Calgaro e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sodexho Italia Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Falsanisi, Roberto Invernizzi e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II 349; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ulss 12 Veneziana</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 06069/2010, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA &#8211; RIS. DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sodexho Italia Spa;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella Camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Calgaro, Manzi, Invernizzi e Sandulli;	</p>
<p>Ritenuto che l’art. 38 del d.lgs.n. 163 del 2006, cui la lex specialis sembra fare un puro e semplice rinvio, debba essere applicato in aderenza al suo testo letterale, secondo le puntualizzazioni svolte di recente dalla Sezione con la decisione n. 5132011;	</p>
<p>Considerato che non pare essere stato dimostrato che, ai fini di causa, la posizione della dipendente Vezzaro possa essere considerata quella di un “direttore tecnico” alla stregua del preciso oggetto (ristorazione) dell’appalto da assegnare;	</p>
<p>Rilevato che alla verifica di anomalia la lex specialis (art. 22 capitolato) prevedeva che dovesse procedere la U.L.S.S., senza dettare ulteriori vincoli;	</p>
<p>Considerato, per quanto precede, che la domanda cautelare dell’appellante si presenta meritevole di accoglimento	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10834/2010) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.733</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.733</a></p>
<p>va sospesa la sentenza TAR concernente diniego permesso di costruire in sanatoria con contestuale demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesistico (opere industriali e frazionamento di 27 unita&#8217;),qualora sia incerta la tempestività del provvedimento soprintendizio di annullamento, mentre e l’esistenza di un’ordinanza di demolizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.733</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.733</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la sentenza TAR concernente diniego permesso di costruire in sanatoria con contestuale demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesistico (opere industriali e frazionamento di 27 unita&#8217;),qualora sia incerta la tempestività del provvedimento soprintendizio di annullamento, mentre e l’esistenza di un’ordinanza di demolizione depone ex se nel senso della sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che induce all’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00733/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 10627/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10627 del 2010, proposto dalla <b>soc. Immobilfin S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Vosa e Paolo Vosa, con domicilio eletto presso Arturo Leone in Roma, via Ajaccio, n. 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i beni e le attività culturali</b> – <b>Soprintendenza per i B.A.P.S.A. di Napoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <br />
<b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Pulcini e Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE IV, n. 16444/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE DELLE OPERE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI &#8211; VINCOLO PAESISTICO-	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, della Soprintendenza per i B.A.P.S.A. di Napoli e del Comune di Napoli;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Vosa e Pulcini;	</p>
<p>Considerato che i complessi profili, anche di merito, coinvolti dal ricorso in epigrafe (anche per ciò che attiene la tempestività del provvedimento soprintendizio di annullamento) rinvengono una più adeguata sedes di composizione nel merito;	</p>
<p>Considerato, tuttavia, che l’esistenza dell’ordinanza di demolizione in data 6 ottobre 2009 depone ex se nel senso della sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile a carico dell’appellante, il che induce all’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione.	</p>
<p>Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese relative alla fase cautelare	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10627/2010) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;efficacia della sentenza impugnata.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.733</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
