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	<title>16/2/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/2/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a></p>
<p>Pres. G. Di Nunzio, Est. M. Morgantini Comune di Chiarano (Avv. V. pellegrini) c/ Regione Veneto (C. Ligabue, E. Zanon), Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di Cessalto (n.c.) 1. Provvedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Di Nunzio, Est. M. Morgantini <br />Comune di Chiarano (Avv. V. pellegrini) c/ Regione Veneto (C. Ligabue, E. Zanon), Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di Cessalto (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimento di autorizzazione del progetto – Esclusione progetto dalla procedura V.I.A. &#8211; Onere di impugnazione &#8211; Comuni interessati diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto &#8211; Art. 2, lett. m), L.r. Veneto n. 10/99. 	</p>
<p>2. Tutela dell’ambiente e della salute – Esclusione – Competenza dei Comuni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’onere di impugnazione del provvedimento che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene autorizzato. Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la procedura di VIA. Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele nella definizione della procedura autorizzatoria. Tale circostanza è particolarmente evidente con riferimento ai Comuni interessati (diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto) ai quali la procedura di VIA consentirebbe, in relazione all’impatto ambientale ai sensi dell’art. 2 lettera m) della legge regionale del Veneto n° 10 del 1999, di esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA.	</p>
<p>2. I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per legge e tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4333/2008)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00265/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01462/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Chiarano </b>in Persona del Sindaco P.T., Comune di Gorgo al Monticano in Persona del Sindaco P.T., Comune di Motta di Livenza in Persona del Sindaco P.T., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Veneto</b> in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Cecilia Ligabue in Venezia, Regione Veneto &#8211; Cannaregio, 23; <b>Provincia di Treviso, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Dip. Treviso, Comune di Cessalto</b> in Persona del Sindaco P.T.; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Sorgenia Spa<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Colicchia, Vittorio Fedato, Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Vittorio Fedato in Venezia, Santa Croce, 269; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento <br />	<br />
</b></i>della delibera Giunta Regionale del Veneto n° 1209 del 23 Marzo 2010;<br />	<br />
del decreto del Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti della Regione Veneto n° 7 del 10 Aprile 2009;<br />	<br />
di ogni atto connesso;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto in Persona del Presidente P.T. e di Sorgenia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori M. Segat, su delega di Pellegrini, per il Comune ricorrente , C. Ligadue per la Regione Veneto e V. Fedato per la controinteressata Sorgenia spa;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1462 2010 </p>
<p>Parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale delVeneto n° 1209 del 23 Marzo 2010 con cui Sorgenia SpA è stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto di modulazione elettrica alimentato a gas naturale nel Comune di Cessalto.<br />	<br />
Sono impugnati anche gli atti connessi alla deliberazione di cui sopra, tra cui il decreto n° 7 del 10 Aprile 2009 con cui il Dirigente della Direzione Valutazione progetti e investimenti della Regione del Veneto ha stabilito l’esclusione del progetto di cui sopra dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale.<br />	<br />
Nella parte in cui sono impugnati tali atti connessi il ricorso è irricevibile per tardività.<br />	<br />
Infatti il sopra richiamato decreto del Dirigente regionale n° 7 del 10 aprile 2009 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in data 2 Giugno 2009.<br />	<br />
Il ricorso è stato invece notificato in data 10 Luglio 2010, dunque oltre il termine di 60 giorni.<br />	<br />
Il collegio si richiama alla giurisprudenza (Consiglio di Stato IV n° 1213 del 2009) secondo cui il provvedimento che decide sulla sottoposizione di un determinato progetto alla procedura di VIA, sottoposto a specifica pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ha una propria autonomia e potenzialità lesiva.<br />	<br />
Conseguentemente tale provvedimento è autonomamente impugnabile. <br />	<br />
L’onere di impugnazione del provvedimento che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene autorizzato.<br />	<br />
Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la procedura di VIA. <br />	<br />
Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele nella definizione della procedura autorizzatoria.<br />	<br />
Tale circostanza è particolarmente evidente con riferimento ai Comuni ricorrenti ai quali la procedura di VIA consentirebbe, in qualità di Comuni interessati (diversi, come nel caso di specie, da quelli ubicati nel territorio del Comune nel quale è prevista l’ubicazione degli impianti) in relazione all’impatto ambientale ai sensi dell’art. 2 lettera m) della legge regionale n° 10 del 1999, di esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA.<br />	<br />
Dunque per i Comuni nel cui territorio non è prevista l’ubicazione degli impianti si realizza già la lesione, in relazione alla mancata possibilità di esercizio delle proprie competenze, all’atto dell’adozione del provvedimento con cui viene decisa l’esclusione dalla procedura di VIA.<br />	<br />
Per il resto il ricorso, anche in conseguenza della declaratoria di irricevibilità di cui sopra, è inammissibile per carenza d’interesse.<br />	<br />
Infatti i Comuni ricorrenti ritengono che l’interesse al ricorso sia radicato nella circostanza che le emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto autorizzato si propaghino sul territorio dei Comuni confinanti, incidendo sulla tutela dell’ambiente e della salute.<br />	<br />
Il collegio osserva sotto tale profilo che la legittimazione ad agire del Comune deve essere radicata in una lesione delle proprie competenze che nel caso di specie manca.<br />	<br />
I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per legge e tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato VI n° 4333 del 2008).<br />	<br />
In relazione a quanto sopra il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.<br />	<br />
La complessità della materia impone la compensazione delle spese. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Elvio Antonelli, Consigliere<br />	<br />
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-16-2-2011-n-265/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 16/2/2011 n.1000</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 16/2/2011 n.1000</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Chieppa B. ed altri (avv.ti Paoletti, Piovano, Molinar Min, Pellegrino) / Regione Piemonte (avv.ti Clarizia, Procacci), Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato), B. ed altri (avv.ti Gallo e Romano), G. ed al. (avv. Vinti), A. ed altri (avv. Forno) sulla illegittimità costituzionale delle norme che riservano alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 16/2/2011 n.1000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 16/2/2011 n.1000</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Chieppa<br /> B. ed altri (avv.ti Paoletti, Piovano, Molinar Min, Pellegrino) / Regione Piemonte (avv.ti Clarizia, Procacci), Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato), B. ed altri (avv.ti Gallo e Romano), G. ed al. (avv. Vinti), A. ed altri (avv. Forno)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità costituzionale delle norme che riservano alla giurisdizione ordinaria l&#8217;accertamento della falsità delle certificazioni &#8211; sulla autenticità delle sottoscrizioni delle liste di candidati &#8211; assunte nel procedimento elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Processo elettorale – Elezioni per il rinnovo dei consigli regionali – Sottoscrizioni delle accettazioni delle candidature – Autenticazioni delle sottoscrizioni – Natura – Atti pubblici – Falsità – Accertamento – Giurisdizione ordinaria – Artt. 8, comma 2, 77, comma 3, 126-131cod. proc. amm., artt.  7, comma 3, e 8 l. n. 1034/1971, artt. 28, comma 3 e 30, comma 2, r.d. n. 1054/1924; artt. 41 – 43, r.d. n. 642/1907 – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme del codice del processo amministrativo (e di quelle processuali previgenti, in quanto applicabili al giudizio <i>a quo</i>) che, in materia elettorale, precludono al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale, segnatamente di atti pubblici, quali le autenticazioni delle sottoscrizioni di accettazione delle candidature, che hanno esclusiva rilevanza ed effetti nel solo procedimento elettorale, senza alcuna esigenza, quindi, di un accertamento con effetti generali ed erga omnes, quale l’accertamento del falso in sede civile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7579 del 2010, proposto da: </p>
<p>Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco, rappresentate e difese dagli avv. Nicolo&#8217; Paoletti, Enrico Piovano, Sabrina Molinar Min, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Nicolo&#8217; Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini 34; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Luca Procacci, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;<br />
Roberto Cota;	</p>
<p>Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong;<br />
Ministero dell&#8217;Interno; Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Torino, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Alessandria, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cuneo, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Asti, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Novara, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Vercelli, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Biella, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Verbania, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Barbara Bonino, Franco Maria Botta, Marco Botta, Angelo Burzi, Cristiano Bussola, Daniele Cantore, Valerio Cattaneo, Fabrizio Comba, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Michele Coppola, Alberto Cortopassi, Raffaele Costa, Rosa Anna Costa, Caterina Ferrero, Lorenzo Leardi, Angiolino Mastrullo, Augusta Montaruli, Massimiliano Motta, Luca Pedrale, Claudia Porchietto, Roberto Ravello, Carla Spagnuolo, Alfredo Roberto Tentoni, Pietro Francesco Toselli, Rosanna Valle, Gian Luca Vignale, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Romano, Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, 1; 	</p>
<p>Michele Giovine e Sara Franchino, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88;<br />
Antonello Angeleri, Mario Carossa, Roberto De Magistris, Massimo Giordano, Federico Gregorio, Maurizio Lupi, Elena Maccanti, Michele Marinello, Riccardo Molinari, Gianfranco Novero, Claudio Sacchetto, Paolo Tiramani, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo Forno, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 	</p>
<p>Gianluca Bonanno, Eleonora Artesio, Fabrizio Biolè, Antonino Boeti, Davide Bono, Andrea Buquicchio, Mauro Laus, Stefano Lepri, Giuliana Manica, Angela Motta, Rocchino Muliere, Giovanni Negro, Giovanna Pentenero, Roberto Placido, Tullio Ponso, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Andrea Stara, Giacomino Taricco; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I n. 03196/2010, resa tra le parti, concernente VERBALE PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI RELATIVO ALLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONE PIEMONTE 28/29 MARZO 2010</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Torino e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Biella e di Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Verbania e di Barbara Bonino e di Franco Maria Botta e di Marco Botta e di Angelo Burzi e di Cristiano Bussola e di Daniele Cantore e di Valerio Cattaneo e di Fabrizio Comba e di Ugo Cavallera e di Alberto Cirio e di Michele Coppola e di Alberto Cortopassi e di Raffaele Costa e di Rosa Anna Costa e di Caterina Ferrero e di Lorenzo Leardi e di Angiolino Mastrullo e di Augusta Montaruli e di Massimiliano Motta e di Luca Pedrale e di Claudia Porchietto e di Roberto Ravello e di Carla Spagnuolo e di Alfredo Roberto Tentoni e di Pietro Francesco Toselli e di Rosanna Valle e di Gian Luca Vignale e di Michele Giovine e di Sara Franchino e di Antonello Angeleri e di Mario Carossa e di Roberto De Magistris e di Massimo Giordano e di Federico Gregorio e di Maurizio Lupi e di Elena Maccanti e di Michele Marinello e di Riccardo Molinari e di Gianfranco Novero e di Claudio Sacchetto e di Paolo Tiramani;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Paoletti, Piovano, Molinar, Pellegrino, Clarizia, Procacci, l&#8217; avv. dello Stato Meloncelli, Romano, Forno e Barbieri, su delega dell&#8217; avv. Vinti;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Mercedes Bresso, in proprio e n.q. di candidato presidente della coalizione di centro sinistra alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e di candidata capolista del listino regionale “Uniti per Bresso” e Luigina Staunovo Polacco, in proprio e n.q. di coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”, impugnavano – con ricorso e successivo atto di motivi aggiunti &#8211; l’atto di proclamazione degli eletti adottato in esito alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, celebratesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010, nonché i provvedimenti di ammissione della lista “Pensionati per Cota” collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.<br />	<br />
Le ricorrenti deducevano la falsità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale e delle relative sottoscrizioni della lista “Pensionati per Cota”.<br />	<br />
Secondo le ricorrenti sarebbero state false, oltre che le sottoscrizioni di accettazione delle candidature, anche le attestazioni di autenticazione effettuate da vari consiglieri comunali, che avrebbero (falsamente) attestato di aver autenticato le sottoscrizioni nel comune nel quale rivestono la carica di consigliere.<br />	<br />
Con il ricorso veniva chiesto – in via principale &#8211; che il giudice amministrativo accertasse autonomamente i fatti penalmente rilevanti emersi, dichiarando l’illegittimità della ammissione della lista “Pensionati per Cota”, che aveva raccolto un numero di voti (oltre 27.000), superiore alla differenza tra la coalizione vincente e quella di centro sinistra (differenza pari a 9.372 voti).<br />	<br />
In via subordinata, le ricorrenti formulavano espressa riserva di querela di falso nel termine eventualmente assegnato dal Tar.<br />	<br />
Con sentenza 6 agosto 2010 n. 3196 il Tar Piemonte, dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari e aver ritenuto ammissibile il ricorso, riteneva priva di fondamento la tesi avanzata in via principale circa la possibilità di diretto accertamento delle dedotte falsità da parte del giudice amministrativo e assegnava alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza per consentire la proposizione, dinanzi al competente Tribunale, della querela di falso, relativamente all’autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota”, e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 41 del R.D. 17/8/1907, n. 642 e degli artt. 221 e ss. c.p.c..<br />	<br />
Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco hanno proposto ricorso in appello avverso tale sentenza, chiedendo l’accoglimento della propria originaria domanda principale al fine dell’accertamento diretto da parte del g.a. della falsità dei predetti atti.<br />	<br />
Secondo le appellanti, la documentazione probatoria prodotta dimostrerebbe in modo in equivoco che sono state falsificate le firme apposte sui moduli di presentazione dei candidati e che i consiglieri comunali che hanno autenticato le firme non erano neppure nei comuni, sede di esercizio delle loro funzioni.<br />	<br />
Alcuno ostacolo vi sarebbe per accertare nel processo amministrativo tali falsità con i conseguenti effetti sull’esito della competizione elettorale.<br />	<br />
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone in via preliminare l’inammissibilità per essere stato proposto avverso una decisione del Tar meramente istruttoria.<br />	<br />
Alcuni dei soggetti controinteressati, indicati in epigrafe, si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso in appello o la declaratoria della sua inammissibilità.<br />	<br />
Michele Giovine, eletto consigliere regionale nella lista “Pensionati per Cota” e Sara Franchino, candidata della stessa lista, si sono costituiti proponendo due autonomi ricorsi in appello incidentale, aventi ad oggetto una serie di questioni.<br />	<br />
Il Ministero dell’interno e gli uffici elettorali anche si sono costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il ricorso è stato discusso e con ordinanza n. 364/2010 questa Sezione ha “ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre l’acquisizione delle prove delle avvenute notificazioni del ricorso in appello principale e dei ricorsi in appello incidentale, disponendo che gli appellanti incidentali notifichino i propri ricorsi a tutte le parti, anche non costituite, del giudizio di primo grado” e ha così ordinato “agli appellanti principali e agli appellanti incidentali di rinnovare le notificazioni per le quali non siano in grado di fornire la prova del perfezionamento della notifica”, riservandosi “la valutazione di ogni ulteriore profilo, compreso l’esame dei documenti depositati dagli appellanti principali in data odierna dopo la chiusura della discussione, che in alcun modo possono essere presi in considerazione dal Collegio in assenza di contraddittorio”.<br />	<br />
Fornita la prova delle notificazioni, la causa è stata chiamata per la discussione all’odierna udienza.<br />	<br />
In sede di istanze preliminari, il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione dell’inammissibilità dell’appello incidentale in quanto non firmato dall’Avv. Vinti e firmato da avvocati che non risultano iscritti all’albo dei Cassazionisti; al riguardo, l’avv. Piovano, difensore delle appellanti, ha depositato documentazione estratta dal sito del Consiglio Nazionale Forense, attestante la non iscrizione all’albo degli avvocati abilitati presso le giurisdizioni superiori dei difensori di Giovine e Franchino.<br />	<br />
Richiamato il ricorso per la discussione, l’avv. Barbieri, su delega dell’avv. Vinti, ha depositato nuovo atto di costituzione per i signori Michele Giovine e Sara Franchino, ammettendo che l’appello incidentale non è stato firmato da alcun avvocato abilitato davanti alle giurisdizioni superiori e dichiarando di rimettersi su tale questione al Collegio, opponendosi alla richiesta di rinvio.<br />	<br />
I difensori delle appellanti hanno, infatti, chiesto un rinvio dell’udienza di discussione, fondato sulla rappresentata esigenza di attendere l’esito della prossima udienza del procedimento penale pendente sui medesimi fatti.<br />	<br />
Dopo aver respinto la richiesta di rinvio, il Collegio ha prospettato alle parti, sempre ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., che, qualora fosse fondata la tesi degli appellati, si potrebbe valutare un dubbio di costituzionalità in ordine alle disposizioni che impongono la sospensione del giudizio amministrativo in caso di querela di falso e che precludono in materia elettorale al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale. <br />	<br />
Il Collegio ha rappresentato che la questione, pur essendo già stata accennata dagli appellanti alla scorsa udienza, è rilevabile d’ufficio e come tale è stata indicata alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm..<br />	<br />
Dopo la discussione del ricorso, in cui tutte le parti hanno dedotto anche in merito alla questione di costituzionalità, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Con sentenza non definitiva, pronunciata in data odierna, questa Sezione ha dichiarato inammissibili i ricorsi in appello incidentale, proposti da Michele Giovine e Sara Franchino; ha respinto le eccezioni preliminari proposte dalle parti appellate e ha disposto la sospensione del giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, come da separata ordinanza.</p>
<p>2. Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità della vigente disciplina, che preclude in materia elettorale al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale, sia rilevante e non manifestamente infondata.<br />	<br />
Con riferimento alla rilevanza, si osserva che l’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di Mercedes Bresso, candidato presidente della coalizione di centro sinistra alle elezioni regionali del Piemonte del 28/29 marzo 2010 e candidato capolista del listino regionale “Uniti per Bresso” e di Luigina Staunovo Polacco, coordinatrice del partito “Pensionati e invalidi”, dell’esito delle predette elezioni regionali, che sarebbe viziato per effetto della illegittima ammissione della lista “Pensionati per Cota”, collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota.<br />	<br />
L’ammissione della predetta lista sarebbe viziata per effetto della dedotta falsità delle sottoscrizioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota” e del fatto che i consiglieri comunali Michele Giovine e Carlo Giovine avrebbero falsamente attestato di aver proceduto all’autentica delle firme nei comuni, dove svolgono il loro servizio, mentre in quelle giornate gli stessi non si erano mossi da Torino.<br />	<br />
Le appellanti richiamano la documentazione probatoria acquisita nel giudizio penale e, in particolare:<br />	<br />
a) la perizia attestante la falsità di 18 su 19 sottoscrizioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota”;<br />	<br />
b) gli accertamenti inerenti l’attivazione delle “celle” dei cellulari di Michele Giovine e Carlo Giovine nelle giornate in cui gli stessi hanno attestato di aver autenticato le firme nei comuni di Gurro e Miasino (accertamenti da cui risulterebbe la loro presenza a Torino per l’intera giornata);<br />	<br />
c) la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle persone candidate nella suddetta lista.<br />	<br />
Aggiungono che già nel passato i Giovine sono stati coinvolti in procedimenti aventi ad oggetto falsità in materia elettorale.<br />	<br />
Con la sentenza non definitiva, pronunciata in data odierna, è stata esclusa la fondatezza della tesi delle appellanti, secondo cui gli atti in contestazione non sarebbero assistiti da fede privilegiata, essendo state le firme autenticate al di fuori dell’ambito territoriale in cui i due consiglieri svolgono le funzioni di consiglieri comunali.<br />	<br />
Con tale sentenza è stato ritenuto che il luogo dove è avvenuta l’autenticazione delle firme non costituisce un elemento esterno all’atto compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell’atto, con la conseguenza che l’attestazione di data e luogo di autenticazione delle firme rientra nel contenuto dell’atto assistito da fede privilegiata.<br />	<br />
Di conseguenza, non rientrando in ipotesi di nullità dell’atto, la disciplina vigente preclude al giudice amministrativo l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale autenticante.<br />	<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, cod. proc. amm., “restano riservate all&#8217;autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell&#8217;incidente di falso” (la norma riproduce testualmente i previgenti art. 7, comma 3, ultima parte della l. Tar e artt. 28, comma 3 e 30, comma 2 T.U. Cons. Stato; inoltre, l’art. 8 della stessa L. Tar disponeva che “La risoluzione dell&#8217;incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell&#8217;autorità giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”; ancora prima v. l’art. 7 del r.d. n. 2840/1923).<br />	<br />
L’art. 77 cod. proc. amm. disciplina, invece, la sospensione del giudizio amministrativo in seguito alla proposizione della querela di falso (anche in questo caso in modo analogo alle previgenti disposizioni, di cui agli artt. 41 – 43 del r.d. n. 642/1907).<br />	<br />
Fin dalle origini del processo amministrativo, dunque, il legislatore ha inteso riservare al solo giudice ordinario l’accertamento della falsità degli atti pubblici, cui l’art. 2700 c.c. riconosce fede privilegiata fino a querela di falso.<br />	<br />
Le sopra riportate norme precludono al giudice amministrativo anche l’accertamento incidentale della falsità dei documenti e, nel caso di specie, risulta evidente come tali disposizioni siano di ostacolo alla tesi delle appellanti, che hanno chiesto che fosse il giudice amministrativo, anche tramite Ctu, ad accertare la falsità degli atti.<br />	<br />
E’, quindi, evidente la rilevanza della questione di costituzionalità di tali disposizioni nella parte in cui non consentono al giudice amministrativo di accertare nelle controversie elettorali l’eventuale falsità degli atti del procedimento elettorale.</p>
<p>3. La questione non è manifestamente infondata.<br />	<br />
Le disposizioni richiamate in precedenza appaiono porsi in contrasto con gli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione.<br />	<br />
Si deve tenere presente che la riserva al giudice ordinario dei giudizi di accertamento della falsità di atti pubblici attraverso la speciale procedura della querela di falso e la preclusione per il giudice amministrativo dell’accertamento, anche solo incidentale, di tali falsità trae origine in un periodo storico, in cui le parti del processo amministrativo e lo stesso g.a. non avevano a disposizione strumenti probatori idonei per siffatti accertamenti.<br />	<br />
Tale limitazione si è progressivamente attenuata e l’evoluzione del processo amministrativo ha condotto al riconoscimento di sempre maggiori poteri istruttori al giudice amministrativo, soprattutto a seguito dell’approvazione della legge n. 205/2000, che ha modificato l’art. 44, comma 1, T.U. Cons. Stato con la previsione dell’ammissibilità del ricorso alla Ctu (art. 16) e l’art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 80/1998 con il riconoscimento dell’ammissibilità nelle materie di giurisdizione esclusiva di tutti i mezzi di prova previsti dal c.p.c., esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.<br />	<br />
Il suddetto processo evolutivo ha trovato ora pieno compimento con l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, i cui artt. 63 e ss. e disciplinano i mezzi di prova, ammettendo anche nella giurisdizione di legittimità tutti i mezzi di prova previsti dal c.p.c., sempre con l’esclusione di interrogatorio formale e giuramento, che mal si attagliano alla specificità del processo amministrativo.<br />	<br />
La attuale pienezza dei poteri istruttori del giudice amministrativo non giustifica più la permanenza di preclusioni soprattutto in quei giudizi, quali il contenzioso elettorale, caratterizzati da una esigenza “rafforzata” di garantire il principio della ragionevole durata del processo.<br />	<br />
Nel Codice del processo amministrativo, la disciplina del rito elettorale (artt. 126 – 132) è caratterizzata, oltre che dall’attribuzione di pieni poteri di merito al g.a. (art. 7, comma 6 e art. 134, comma 1, lett. b), da una tempistica estremamente serrata, diretta a garantire un processo celere, che giunga a conclusione quando ancora gli effetti della pronuncia siano utili per la parte vittoriosa.<br />	<br />
Nella nuova disciplina permangono degli elementi di criticità, connessi ad alcune limitazioni alla impugnazione degli atti preparatori del procedimento elettorale (art. 129), anche rispetto a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2010; tuttavia, tali aspetti non assumono rilevanza nel giudizio in esame, instaurato prima dell’entrata in vigore del Codice e in cui ogni questione inerente la ricevibilità e ammissibilità del ricorso di primo grado è già stata esaminata con la sentenza non definitiva, pronunciata in data odierna.<br />	<br />
La necessaria rapidità del giudizio elettorale trova un ostacolo nella già descritta preclusione per il giudice amministrativo di accertare, anche solo incidentalmente, l’eventuale falsità degli atti del procedimento elettorale.<br />	<br />
Tale limitazione pone dei problemi di costituzionalità in primo luogo in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto la necessaria devoluzione al giudice ordinario dell’accertamento della falsità degli atti pubblici del procedimento elettorale comprime fortemente l’effettività della tutela giurisdizionale. <br />	<br />
Come affermato da Corte Cost. n. 236/2010, in tali giudizi deve essere garantita “la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese”; al contrario, la necessaria sospensione del giudizio amministrativo e l’obbligo di proporre querela di falso priva il ricorrente della possibilità di ottenere tutela non solo prima dello svolgimento delle elezioni, ma talora addirittura prima della fine della legislatura.<br />	<br />
Tra tutti i precedenti a titolo di esempio si può richiamare la vicenda esaminata dalla recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 dicembre 2010 n. 3, in cui un giudizio, attinente ad elezioni comunali svoltesi nel 2002 e sospeso a seguito della proposizione di querela di falso (relativa sempre ad alcune firme), è poi proseguito dopo il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, che ha accertato la falsità delle sottoscrizioni, quando però ormai si era conclusa la consiliatura e si erano da tempo svolte nuove elezioni.<br />	<br />
Il problema che si intende sollevare non è la durata del processo civile di accertamento del falso (che è un elemento di fatto inidoneo ad essere valutato in un giudizio di costituzionalità), ma la preclusione per il giudice amministrativo di garantire una tutela effettiva, accertando incidentalmente la falsità di atti pubblici del procedimento elettorale.<br />	<br />
Peraltro, tale sistema preclude in radice la possibilità di tutela cautelare in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2010, in cui è stato valorizzato il potere di sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo come «elemento connaturale di un sistema di tutela giurisdizionale» (un ricorso in materia elettorale, affidato esclusivamente a censure inerenti la falsità di atti nella presentazione di una lista, vede oggi preclusa la tutela cautelare, non potendo il giudice amministrativo vagliare, neanche in sede cautelare, le denunciate falsità, rimesse alla esclusiva cognizione del giudice ordinario).<br />	<br />
Tale sistema contrasta anche con l’art. 111 Cost., in quanto la necessaria sospensione del giudizio amministrativo non assicura la ragionevole durata del processo per le ragioni appena esposte.<br />	<br />
Il contrasto è esteso anche all’art. 117, comma 1, Cost. con riguardo alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, i quali – come evidenziato sempre da Corte Cost. n. 236/2010 &#8211; riconoscono, tra l’altro, un diritto ad un ricorso effettivo, che è vanificato dalla preclusione per il giudice amministrativo di accertare, anche solo incidentalmente, la falsità degli atti pubblici del procedimento elettorale.<br />	<br />
Tale preclusione comprime anche la tutela degli interessi legittimi, assicurata dal giudice amministrativo e garantita dagli artt. 103 e 113 Cost., introducendo una limitazione della tutela, costituzionalmente non compatibile.<br />	<br />
Limiti alla tutela giurisdizionale finiscono poi per incidere sullo stesso buon andamento dell’amministrazione, che cura il procedimento elettorale e che vede accertata solo a distanza di anni la legittimità o illegittimità del suo operato, con violazione anche dell’art. 97 Cost., non potendo essere coerente con il principio del buon andamento un procedimento, quale quello elettorale, in cui anche in presenza di evidenti falsità di atti pubblici gli organi preposti alla procedura elettorale non possono accertare tali falsità (né vi è alcuna possibilità di tutela immediata, come già chiarito).<br />	<br />
Tali dubbi di costituzionalità riguardano sia le disposizioni del Codice del processo amministrativo, sia quelle previgenti, tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato prima dell’entrata in vigore del Codice e deciso in sede di appello dopo tale entrata in vigore.<br />	<br />
Un ultima questione di costituzionalità riguarda, invece, solo le norme del Codice del processo amministrativo e, in particolare, gli artt. 8, comma 2, 77 e da 126 a 131 per violazione dell’art. 76 Cost., non essendo stati rispettati i criteri fissati dalla legge delega, di cui all’art. 44 della legge n. 69/2009.<br />	<br />
Infatti, tra tali criteri vi era in generale quello di “assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo” e, con riguardo ai giudizi elettorali, di “razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi”.<br />	<br />
La concentrazione della tutela e la rapidità del contenzioso elettorale erano quindi criteri di delega, che sono stati mal esercitati attraverso la conferma di un sistema che, anche in materia elettorale, preclude al giudice amministrativo l’accertamento della falsità di atti del procedimento elettorale, “sdoppiando” la tutela, anziché concentrandola.<br />	<br />
Alcun ostacolo vi poteva essere con riguardo alla modifica di norme, inerenti anche il riparto di giurisdizione, in quanto altro criterio di delega era costituito dalla necessità di riordinare “le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni”.<br />	<br />
Si fa, infine, presente che l’invocata possibilità di accertamento, anche solo incidentale, della falsità degli atti pubblici viene riferita ai soli atti pubblici del procedimento elettorale, e non anche ad altri atti pubblici, meramente attinenti a tale procedimento e che tale possibilità in alcun modo equiparerebbe, come sostenuto dalle parti appellate all’odierna discussione, atti privati e atti pubblici, ma consentirebbe solamente che la falsità dei secondi venga accertata nel giudizio amministrativo in materia elettorale con il dovuto rigore, derivante dalla fede privilegiata di tali atti, anche grazie a pieni strumenti probatori di cui oggi dispone il giudice amministrativo.<br />	<br />
Un elemento di fondamentale importanza va posto in rilievo ed è comune a tutti i dubbi di costituzionalità: gli atti pubblici del procedimento elettorale hanno esclusiva rilevanza ed effetti nel solo procedimento elettorale, con la conseguenza che non vi è alcuna esigenza di un accertamento con effetti generali ed erga omnes, quale l’accertamento del falso in sede civile.<br />	<br />
Tale differenza non giustifica il mantenimento della preclusione di accertare la falsità degli atti pubblici “endoprocedimentali” nel contenzioso elettorale davanti al giudice amministrativo e dimostra come una eventuale pronuncia di incostituzionalità non metterebbe a rischio il sistema generale delineato dal legislatore per l’accertamento del falso in atti pubblici e anzi consentirebbe di rendere effettiva una tutela, che lo stesso legislatore ha rimesso alla cognizione, estesa anche al merito con pieni poteri sostitutivi, del giudice amministrativo.</p>
<p>4. Per quanto esposto, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77 e da 126 a 131 del Codice del processo amministrativo e delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7 del r.d. n. 2840/1923; 41 – 43 del r.d. n. 642/1907; 28, comma 3 e 30, comma 2, r.d. n. 1054/1934 (T.U. Cons. Stato); 7, comma 3, ultima parte e 8 della legge n. 1034/1971 (l. Tar); 2700 cod. civ., in relazione agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione (la questione ex art. 76 Cost. viene posta solo con riferimento alle norme del Codice del processo amministrativo).<br />	<br />
Per l’effetto, vanno trasmessi alla Corte costituzionale gli atti del giudizio sospeso con sentenza non definitiva pronunciata in data odierna.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale di cui in parte motiva.<br />	<br />
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-16-2-2011-n-1000/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 16/2/2011 n.1000</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.705</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.705</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego comunale su di un&#8217;istanza di autorizzazione all&#8217;esercizio della vendita di giornali e riviste in via non esclusiva, provvedimento motivato con la mancanza di disponibilità nell’ambito del Piano comunale di localizzazione. In punto di fatto, di fronte al ricorrente vi era un punto vendita esclusivo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.705</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego comunale su di un&#8217;istanza di autorizzazione all&#8217;esercizio della vendita di giornali e riviste in via non esclusiva, provvedimento motivato con la mancanza di disponibilità nell’ambito del Piano comunale di localizzazione. In punto di fatto, di fronte al ricorrente vi era un punto vendita esclusivo di giornali e riviste, nelle immediate vicinanze insistono due punti non esclusivi ed era imminente la collocazione di un punto esclusivo, poco distante, all’interno di un ospedale. Inoltre, il diniego di autorizzazione non impediva alla ricorrente di continuare a svolgere l’attività di bar mentre l’eventuale incremento di clientela riflette un profilo di carattere economico valutabile in sede di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00705/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10441/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso r.g.n. 10441/2010, proposto dalla:<br />	<br />
<b>La Fattoria di Ferento di Stefanoni Elena s.a.s., </b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michele Guerriero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Puggioni, in Roma, via I. Vivanti, 157;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Viterbo</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gesualdo Antonio Pala, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Venettoni, in Roma, via Cesare Fracassini, 18; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p>la <b>ditta Delle Monache Valter</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cesare Gasbarri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuela Savini, in Roma, via Cola di Rienzo, 52; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.a.r. Lazio, Roma, sezione II-ter, n. 04248/2010, resa tra le parti e concernente il diniego di autorizzazione alla vendita di giornali e riviste in via non esclusiva.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010);	</p>
<p>visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;	</p>
<p>visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo e della ditta Delle Monache Valter;	</p>
<p>vista l’impugnata ordinanza del T.a.r. Lazio di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>visti tutti gli atti e documenti di causa;	</p>
<p>relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Guerriero e Pala, in proprio e per delega di Gasbarri;	</p>
<p>Considerato che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nel ricorso introduttivo e nell’appello cautelare non si ravvisano profili di censura o di pregiudizio idonei a togliere fondamento all’impugnata ordinanza (alla luce anche della presenza di ulteriori e non lontani punti di vendita non esclusivi, in aggiunta all’imminente collocazione di quello esclusivo all’interno del nosocomio ed a pochi metri da quello non esclusivo richiesto dall’attuale appellante, per cui i degenti in ospedale ed i loro visitatori, nonché gli operatori sanitari, non dovranno allontanarsi dall’ospedale per acquistare giornali e riviste), che va dunque confermata in questa sede, con spese ed onorari della presente fase liquidati come in dispositivo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l&#8217;appello cautelare (ricorso n. 10441/2010), con spese ed onorari di questa fase a carico dell’impresa La Fattoria di Ferento appellante ed a favore del Comune di Viterbo e della ditta Delle Monache appellati (in ragione di metà per ciascuno), liquidati in complessivi euro duemila/00, oltre ai dovuti accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla p.a. ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-705/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.705</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a></p>
<p>Pres. Speranza – Est. Calveri A. Fenice Engineering s.r.l., (avv. M. Izzo) c/ Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma (Avv. Stato) sulla responsabilità precontrattuale della P.A. in caso di revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del concorrente sprovvisto dei requisiti prescritti in materia di beni culturali 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza – Est. Calveri<br /> A. Fenice Engineering s.r.l., (avv. M. Izzo) c/ Convitto Nazionale Vittorio<br /> Emanuele II di Roma (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità precontrattuale della P.A. in caso di revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del concorrente sprovvisto dei requisiti prescritti in materia di beni culturali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Gara – Aggiudicazione definitiva – Revoca – Responsabilità precontrattuale – Giurisdizione g.a. – Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Gara – Aggiudicazione definitiva – Revoca – Violazione doveri di lealtà – Responsabilità precontrattuale – Sussiste – Fattispecie	</p>
<p>3.  Giustizia amministrativa – Gara – Aggiudicazione definitiva – Carenza dei requisiti – Revoca – Risarcimento – Quantificazione – Utile da esecuzione lavori – Danno curriculare – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del g.a. in ordine alle domande di risarcimento del danno a titolo di culpa in contraendo conseguente alla revoca dell’aggiudicazione definitiva della gara. Infatti, l’art. 244 del codice dei contratti pubblici – disposizione ora sostanzialmente trasfusa nell’art. 120, comma I, del c.p.a. – ha previsto una giurisdizione esclusiva in favore del g.a., che vale anche per l&#8217;azione di risarcimento per responsabilità precontrattuale. 	</p>
<p>2. Sussiste la responsabilità pre-contrattuale della P.A., per la violazione del principio di buona fede e delle regole che tutelano il legittimo affidamento delle parti, nell’ipotesi in cui abbia revocato un’aggiudicazione definitiva in capo all’impresa vincitrice della selezione, non incidendo sull’insorgenza di detta responsabilità, la circostanza che finalità di pubblico interesse abbiano poi legittimamente spinto alla revoca dell’aggiudicazione della gara, rilevando solo il comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà. Nel caso di specie la stazione appaltante ha, dapprima, emanato un bando di gara non conforme alle prescrizioni normative in materia di beni tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, omettendo di prescrivere tra i requisiti partecipativi il possesso della categoria OG2 ed, in seguito all’aggiudicazione, ha mantenuto un silenzio ingiustificato nei confronti della ricorrente, disponendo infine la revoca dell’appalto senza comunicare all’interessata l’avvio del relativo procedimento ex artt. 7 e segg. L. 241/1990.	</p>
<p>3. Ai fini della commisurazione del danno risarcibile a seguito della revoca di un’aggiudicazione definitiva, qualora la società aggiudicatrice risulti sprovvista del possesso del requisito necessario per poter legittimamente svolgere i lavori, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell&#8217;affare e alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell&#8217;impegno assunto, e non al risarcimento dell&#8217;utile che si sarebbe conseguito con l&#8217;esecuzione del contratto, nonché al danno curriculare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11252 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>A. Fenice Engineering s.r.l.</b>, in persona del suo amministratore unico, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Izzo, con domicilio eletto in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti, 103, presso lo studio dell’avv. Massimo Dellago; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II di Roma”</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, preso la cui sede &#8211; in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della responsabilità precontrattuale e/o del carattere illecito ex art. 2043 c.c. della condotta assunta dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele Il” di Roma, in relazione ai fatti descritti in ricorso, e per la conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società ricorrente in conseguenza della revoca dell’appalto di cui era risultata aggiudicataria.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con ricorso notificato in data 26 novembre 2009, e depositato il successivo 24 dicembre, la società A. Fenice Engineering, aggiudicataria dell’appalto indetto dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma, adiva la Sezione per l’accertamento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della revoca di detta aggiudicazione.<br />	<br />
1.1.- La ricorrente premetteva, in fatto:<br />	<br />
&#8211; che, con avviso pubblicato nella G.U.R.I n. 058/2007 del 21 maggio 2007, il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele TI” di Roma indiceva “<i>gara a mezzo pubblico incanto, ai sensi dell‘art. 83 del D.lgv. N. I avente ad oggetto: Procedura aperta per l’aff<br />
&#8211; che il bando di gara dell’appalto statuiva che le imprese concorrenti dovessero possedere le (sole) due seguenti categorie: “<i>OG1, classifica 11; 0S6, classifica II</i>” e la “<i>attestazione SOA per le prestazioni di progettazione per la classifica s<br />
&#8211; che, fatta pervenire tempestivamente al Convitto tutta la documentazione necessaria per partecipare alla gara, veniva informata dalla stazione appaltante di essere risultata “<i>provvisoriamente aggiudicataria</i> &#8230; <i>con il seguente punteggio: 75,41<br />
&#8211; che successivamente, con nota prot. n. 5020 del 26 luglio 2007, il Convitto comunicava alla deducente che il C.d.A. del Convitto aveva ratificato gli atti della Commissione di gara aggiudicando l’appalto alla deducente medesima, che veniva sollecitata a<br />
&#8211; che, con raccomandata del 30 gennaio 2008, e dunque a distanza di ben quattro mesi dagli adempimenti evasi a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, la ricorrente si rivolgeva al Convitto per richiedere “<i>informazioni sulla tempistica necessaria per<br />
&#8211; che a distanza di cinque mesi dall’ultimo sollecito, veniva riformulata ulteriore richiesta alla stazione appaltante (raccomandata del 14 ottobre 2008), che interrompeva il proprio silenzio e, con nota del 17 ottobre 2008, si rivolgeva direttamente all’<br />
&#8211; che prontamente il patrocinatore della ricorrente, con raccomandata del 3 novembre 2008 anticipata via fax, contestava la legittimità del provvedimento, evidenziando “<i>che l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società mia assistita è avvenuta<br />
<i>Orbene, tra le suddette norme e prescrizioni, non figura affatto l’essere la ditta appaltatrice in possesso della categoria 0G2, dal momento che la gara è stata, come a Voi ben noto, bandita esclusivamente con riferimento alla categoria OS6-classifica II,, specializzata per la fornitura e posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazione di qualsiasi tipo e materiali e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.</i><br />	<br />
<i>Pertanto, alla luce del profilo di illegittimità sopra denunciato, si chiede a codesta Amministrazione di annullare, con ogni conseguente effetto, la revoca dell’aggiudicazione comunicata alla A.F.E. S.r.l. con la citata lettera prot. N. 6913/Q del 17/10/2008.</i><br />	<br />
<i>In via del tutto subordinata, ed al solo fine di evitare una lite che sarebbe dispendiosa per ambo le parti, ci si rende, sin d’ora, disponibili, in caso di accoglimento della suddetta istanza di annullamento del provvedimento di revoca, alla successiva stipula di un contratto di appalto che preveda il subappalto delle lavorazioni relative alla categoria OG2 ad imprese in possesso della categoria 0G2 da Voi successivamente richiesta, mantenendo inalterato il residuo regolamento negoziale, in conformità alle prescrizioni originariamente previste dal bando e dal capitolato di gara</i>&#8230;”:<br />	<br />
&#8211; che la stazione appaltante, con prot. n. 7357/Q dell’8 novembre 2008, riscontrava le doglianze del patrocinatore di AFE, “<i>signifìcando che questo Convitto Nazionale entro il 20/11/2008 farà richiesta di parere specifico all’Autorità di Vigilanza sui<br />
&#8211; che quindi, con prot. n. 7566/Q del 17 novembre 2008, il Convitto rivolgeva all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la richiesta di “<i>un parere legale e tecnico in merito alla problematica di cui sopra esposta</i>”, evidenziando che “<i>i<br />
&#8211; che, con nota prot. 5944/09/SSGG/UAG del 3 febbraio 2009, predisposta ad evasione del quesito postole, l’Autorità sottolineava che “<i>a norma dell‘art. 200, comma 3, la stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l’offerta, d<br />
&#8211; che, alla luce degli avvenimenti sopra esposti e della giurisprudenza univocamente formatasi in fattispecie simili a quelle riferite, non potrà non rilevarsi che il contegno assunto dal Convitto, nel caso particolare, sia stato evidentemente contrario a<br />
1.2.- La ricorrente, nel premettere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle istanze risarcitori avanzate in ricorso a titolo fondamentalmente di <i>culpain contraendo</i>, e richiamando a sostegno il dato normativo dell’art. 244, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, deduce la responsabilità contrattuale del Convitto resistente, e in ogni caso l’illecito aquiliano consumato dalla stazione appaltante, enunciando i danni subiti e fornendo la relativa prova.<br />	<br />
1.3.- Resistendo al ricorso l’amministrazione intimata ha depositato relazione documentata del direttore del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”.<br />	<br />
1.4.- Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2010, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
2.- Va anzitutto affermato, anche in adesione alla puntualizzazione preliminare svolta dalla società ricorrente, che non può residuare dubbio alcuno circa la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla vicenda dedotta in giudizio che attiene ad un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. in capo al Convitto resistente.<br />	<br />
Va infatti rammentato che l’art. 244 del codice dei contratti pubblici (disposizione ora sostanzialmente trasfusa nell’art. 120, comma 1, del codice del processo amministrativo), ai sensi del quale &#8220;<i>Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale</i>&#8220;, ha previsto una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, che vale anche per l&#8217;azione di risarcimento per responsabilità precontrattuale (cfr.: Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2008 , n. 20596; <i>id</i>., 12 maggio 2008, n. 11656). <br />	<br />
2.1.- Venendo al merito della vicenda all’esame le scansioni fattuali enunciate in premessa sono tali da far ravvisare la responsabilità della stazione appaltante per violazione del principio di buona fede e delle regole che tutelano il legittimo affidamento delle parti (segnatamente, della società ricorrente già aggiudicataria) nella fase precontrattuale, preordinata alla formazione e alla conclusione del contratto. <br />	<br />
Valgano in proposito le circostanze di seguito enunciate circa l’evidente colposità della stazione appaltante, giacché questa:<br />	<br />
&#8211; ha emanato un bando di gara non conforme alle prescrizioni normative dettate in materia di beni tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, omettendo per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto (restauro monumentale della facciata del Convitto Nazion<br />
&#8211; ha mantenuto, per più di una anno dalla conclusione dell’appalto aggiudicato in via definitiva alla società ricorrente, un silenzio ingiustificato a fronte delle continue sollecitazioni rivoltele dall’aggiudicataria al fine della stipulazione del contra<br />
&#8211; ha quindi disposto la revoca dell’appalto senza nemmeno comunicare alla società interessata l’avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e segg. L. 241/1990. <br />	<br />
La riferita colposità ravvisabile nel comportamento della stazione appaltante è peraltro desumibile dal parere espresso dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (parere richiesto dal medesimo Convitto resistente) nel quale si afferma che “<i>la procedura da quest’ultimo esperita per l’affidamento dei lavori di un edificio sottoposto a tutela, nella quale gli atti di gara non richiedevano i prescritti requisiti di qualificazione (qualificazione nella categoria 0G2) ed aggiudicata ad un ‘impresa priva di tali requisiti non appare conforme al delineato quadro normativo e regolamentare in materia di beni culturali</i>”, significativamente soggiungendosi che “<i>a norma dell‘art. 200, comma 3, la stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l’offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nei presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l’esecuzione dell’intervento</i>”.<br />	<br />
Sulla base di quanto precede merita adesione l’assunto della ricorrente, sulla base di pertinente elaborazione giurisprudenziale, che “<i>va condannata al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale, una P.A. che abbia pubblicato un bando di gara illegittimo ed abbia celebrato e concluso la procedura di gara giungendo a ingenerare nell’impresa rimasta aggiudicataria, che aveva partecipato alla gara in buona fede, il legittimo affidamento sulla legittimità degli atti e sulla validità dello stipulando contratto</i>” (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 26 agosto 2003, n. 11259); risarcibilità del danno che non viene ovviamente meno per la circostanza, verificatasi nella specie, che l&#8217;amministrazione, rilevando un errore nel procedimento di gara già esperito, abbia annullato in autotutela la gara stessa, ancorché sia già intervenuta l&#8217;aggiudicazione definitiva in capo all&#8217;impresa vincitrice della selezione (cit. Tar Napoli, n. 11259/2003).<br />	<br />
A tale ultimo proposito va soggiunto che la responsabilità pre-contrattuale per la revoca dell’aggiudicazione già intervenuta in favore della ricorrente è certamente configurabile, non incidendo sull’insorgenza di detta responsabilità (o anche sull’attenuazione di questa) la circostanza che finalità di pubblico interesse abbiano poi legittimamente spinto alla revoca dell’aggiudicazione della gara, rilevando solo il comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, come nella specie avvenuto (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6; id., sez. V, 30 novembre 2007 n. 6137; id., sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947).<br />	<br />
2.2.- Tanto premesso, e accertata la responsabilità precontrattuale del Convitto resistente per violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., occorre procedere all’esame dei profili di danno rivendicati dalla società ricorrente.<br />	<br />
Tali profili di danno vengono così prospettati:<br />	<br />
a.- ammontare delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e dei costi sopportati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto (c.d. danno emergente) per un importo complessivo di euro 43, 478,71;<br />	<br />
b.- mancato guadagno connesso all’esecuzione del contratto (c.d. lucro cessante) quantificato in euro 163. 854, 89;<br />	<br />
c.- danno curriculare e per perdita di affari e di occasioni lavorative da liquidarsi in via equitativa.<br />	<br />
2.2.1- I danni di cui si chiede il ristoro possono essere apprezzati limitatamente alla voce a.- e, in parte, alla voce c.-, considerato che, ai fini della commisurazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell&#8217;affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell&#8217;impegno assunto (lucro cessante).<br />	<br />
Resta invece escluso il risarcimento dell&#8217;utile che si sarebbe conseguito con l&#8217;esecuzione del contratto, nonché il danno curriculare, per l’evidente ragione che la società ricorrente, mancando del possesso del requisito richiesto (iscrizione nella categoria OG2), non era comunque legittimata all’esecuzione dei lavori. Non è quindi predicabile nella specie la perdita di un utile patrimoniale (il vantaggio economico corrispondete al valore dell’opera) rispetto ad una gara d’appalto che la società deducente non avrebbe potuto aggiudicarsi.<br />	<br />
Ugualmente è da dirsi in ordine al c.d. danno curriculare, che consiste nel pregiudizio subito dall&#8217;impresa a causa del mancato arricchimento del <i>curriculum</i> professionale per non poter indicare in esso l&#8217;avvenuta esecuzione dell&#8217;appalto sfumato a causa del comportamento illegittimo dell&#8217;amministrazione (Cds, VI, 9 giugno 2008, n. 2751), essendo evidente che nessun danno curriculare può configurarsi con riferimento a lavori d’appalto che non possono essere eseguiti per difetto dei requisiti in capo all’impresa partecipante alla gara.<br />	<br />
Ciò premesso, quanto al rivendicato profilo del danno emergente, la società ricorrente ha allegato un conteggio analitico delle spese e dei costi complessivamente sostenuti prima e dopo l’aggiudicazione dell’appalto, pari a complessivi euro 43.478,71 (iva inclusa); l’elencazione di dette spese, assistita da puntuale documentazione, non è stata contestata dall&#8217;ente convenuto e può quindi valere come prova sufficiente a dimostrazione delle spese sostenute.<br />	<br />
Quanto al lucro cessante, la ricorrente ha inoltre affermato di aver rinunciato a contrarre con altri soggetti economici, nell&#8217;intervallo di tempo in cui ha partecipato alla gara di cui era risultata aggiudicataria, indicando a comprova:<br />	<br />
&#8211; lettera di invito, rivoltogli in data 27 maggio 2008 da Autostrade per l’Italia, a presentare offerta per “la fornitura in opera di pali rotanti per il sistema SICV” dell’importo di euro 1.151.441,58;<br />	<br />
&#8211; attestazione del Comune di Modugno, in data 27 marzo 2008, che personale dell’impresa ricorrente ha effettuato sopraluogo dell’edificio scolastico “E. De Amicis” in relazione alla “procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione” de<br />
&#8211; attestazione di Marco Polo s.p.a, in data 4 febbraio 2008, che personale dell’impresa ricorrente ha effettuato sopraluogo presso la sede dello stabile Acea in relazione alla gara per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e riqua<br />
Anche tale voce di danno, in assenza di contestazione dell&#8217;amministrazione resistente può essere riconosciuta e liquidata nella misura di euro 10.000 determinata in via forfetaria ed equitativa, tenuto conto della natura altamente aleatoria della perdita di <i>chances</i> invocata.<br />	<br />
Sulla somma complessiva di euro 43.478,71 vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi; tanto in ragione del fatto che il credito derivante da responsabilità pre-contrattuale, secondo la tesi preferibile, ha natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va anche maggiorato della rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla maturazione del diritto.<br />	<br />
La rivalutazione va quindi calcolata dalla data della comunicazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva a favore della ricorrente, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (non avendo la ricorrente provato il maggior danno da svalutazione).<br />	<br />
Quanto agli interessi, è noto che nell&#8217;obbligazione risarcitoria da fatto illecito è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.<br />	<br />
A giudizio del Collegio, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile è quello di calcolare gli interessi legali sull&#8217;importo non attualizzato dalla data dell&#8217;aggiudicazione alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a quest&#8217;ultima data, sull&#8217;importo attualizzato e fino al dì del saldo (secondo il criterio adottato su fattispecie analoga da Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179).<br />	<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie limitatamente al risarcimento dei danni a titolo di danno emergente e di lucro cessante, negli importi indicati in motivazione, e condanna il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma al pagamento in favore della società ricorrente della complessiva somma di euro 53.478,71 (cinquantatremilaquattrocentosettantotto/71), maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura indicata in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Convitto soccombente al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio e onorari di causa nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-16-2-2011-n-1446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.1446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.707</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-707/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.707</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza T.a.r. concernente l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una ex discarica, per la ritenuta prevalenza degli interessi pubblici connessi al completamento dell’opera pubblica, rispetto a quelli privati qui azionati; la sentenza non sospesa annullava l&#8217;aggiudicazione di lavori di messa in sicurezza riconducendoli alla</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-707/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.707</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza T.a.r. concernente l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una ex discarica, per la ritenuta prevalenza degli interessi pubblici connessi al completamento dell’opera pubblica, rispetto a quelli privati qui azionati; la sentenza non sospesa annullava l&#8217;aggiudicazione di lavori di messa in sicurezza riconducendoli alla nozione di bonifica ambientale, con necessità dell’iscrizione all’albo delle imprese che svolgono le attività di bonifica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00707/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10577/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso r.g.n. 10577/2010, proposto dalla:<br />	<br />
<b>Smeda s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la<b> Demolizioni Industriali s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Dell&#8217;Anno, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Umberto Saba, 54, scala C; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
il <b>Comune di Pignataro Interamna</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sandro Salera, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosalba Genovese, in Roma, viale Ippocrate, 92; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Lazio, Latina, sezione I, n. 01889/2010, resa tra le parti e concernente l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una ex discarica.	</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;	</p>
<p>visto l&#8217;art. 98, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010);	</p>
<p>visti gli atti di costituzione in giudizio dell’impresa Demolizioni Industriali e del Comune di Pignataro Interamna;	</p>
<p>visti tutti gli atti e documenti di causa;	</p>
<p>vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del T.a.r. Lazio di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dall’impresa originaria controinteressata ed attuale appellante;	</p>
<p>relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Rodio, Dell&#8217;Anno e Genovese, per delega di Salera;	</p>
<p>Considerato che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione (tipica di questa fase), nell’istanza cautelare non si ravvisano profili di censura o di pregiudizio idonei a togliere fondamento all’impugnata sentenza (per la ritenuta prevalenza degli interessi pubblici connessi al completamento dell’opera pubblica, rispetto a quelli privati qui azionati), il che ne impone la conferma in questa sede, con spese ed onorari di questa fase liquidati come in dispositivo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l&#8217;istanza cautelare (ricorso n. 10577/2010), con spese ed onorari di questa fase a carico dell’impresa Smeda appellante ed a favore del Comune di Pignataro Interamna e dell’impresa Demolizioni Industriali appellati (in ragione di metà per ciascuno), liquidati in complessivi euro duemila/00, oltre ai dovuti accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla p.a. ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-707/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.729</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.729</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza che annulla l&#8217;aggiudicazione di una gara per servizio di ristorazione collettiva (USL Venezia, base d’asta € 8.700.000), sostituendo il ricorrente al controinteressato. L&#8217;annullamento era stato disposto per carenza di dichiarazioni ex art. 38 d.lgs.n. 163 del 2006 (requisiti morali e professionali del direttore tecnico) da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.729</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza che annulla l&#8217;aggiudicazione di una gara per servizio di ristorazione collettiva (USL Venezia, base d’asta € 8.700.000), sostituendo il ricorrente al controinteressato. L&#8217;annullamento era stato disposto per carenza di dichiarazioni ex art. 38 d.lgs.n. 163 del 2006 (requisiti morali e professionali del direttore tecnico) da parte del preposto alla gestione tecnica della società; secondo il giudice d&#8217;appello l&#8217;art. 38 va applicato in aderenza al suo testo letterale e la dipendente che aveva omesso la dichiarazione ex art. 38 non poteva essere considerata un “direttore tecnico” alla stregua del preciso oggetto (ristorazione) dell’appalto da assegnare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00729/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10834/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10834 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Serenissima Ristorazione Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Calgaro e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Sodexho Italia Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Falsanisi, Roberto Invernizzi e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II 349; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ulss 12 Veneziana</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 06069/2010, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA &#8211; RIS. DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sodexho Italia Spa;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella Camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Calgaro, Manzi, Invernizzi e Sandulli;	</p>
<p>Ritenuto che l’art. 38 del d.lgs.n. 163 del 2006, cui la lex specialis sembra fare un puro e semplice rinvio, debba essere applicato in aderenza al suo testo letterale, secondo le puntualizzazioni svolte di recente dalla Sezione con la decisione n. 5132011;	</p>
<p>Considerato che non pare essere stato dimostrato che, ai fini di causa, la posizione della dipendente Vezzaro possa essere considerata quella di un “direttore tecnico” alla stregua del preciso oggetto (ristorazione) dell’appalto da assegnare;	</p>
<p>Rilevato che alla verifica di anomalia la lex specialis (art. 22 capitolato) prevedeva che dovesse procedere la U.L.S.S., senza dettare ulteriori vincoli;	</p>
<p>Considerato, per quanto precede, che la domanda cautelare dell’appellante si presenta meritevole di accoglimento	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10834/2010) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.733</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.733</a></p>
<p>va sospesa la sentenza TAR concernente diniego permesso di costruire in sanatoria con contestuale demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesistico (opere industriali e frazionamento di 27 unita&#8217;),qualora sia incerta la tempestività del provvedimento soprintendizio di annullamento, mentre e l’esistenza di un’ordinanza di demolizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.733</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.733</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la sentenza TAR concernente diniego permesso di costruire in sanatoria con contestuale demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi sottoposti a vincolo paesistico (opere industriali e frazionamento di 27 unita&#8217;),qualora sia incerta la tempestività del provvedimento soprintendizio di annullamento, mentre e l’esistenza di un’ordinanza di demolizione depone ex se nel senso della sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che induce all’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00733/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 10627/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10627 del 2010, proposto dalla <b>soc. Immobilfin S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Vosa e Paolo Vosa, con domicilio eletto presso Arturo Leone in Roma, via Ajaccio, n. 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i beni e le attività culturali</b> – <b>Soprintendenza per i B.A.P.S.A. di Napoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <br />
<b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Pulcini e Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE IV, n. 16444/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA CON CONTESTUALE DEMOLIZIONE DELLE OPERE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI &#8211; VINCOLO PAESISTICO-	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, della Soprintendenza per i B.A.P.S.A. di Napoli e del Comune di Napoli;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Vosa e Pulcini;	</p>
<p>Considerato che i complessi profili, anche di merito, coinvolti dal ricorso in epigrafe (anche per ciò che attiene la tempestività del provvedimento soprintendizio di annullamento) rinvengono una più adeguata sedes di composizione nel merito;	</p>
<p>Considerato, tuttavia, che l’esistenza dell’ordinanza di demolizione in data 6 ottobre 2009 depone ex se nel senso della sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile a carico dell’appellante, il che induce all’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione.	</p>
<p>Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese relative alla fase cautelare	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10627/2010) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;efficacia della sentenza impugnata.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-733/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.733</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.743</a></p>
<p>va sospeso il provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici recante annullamento di autorizzazione paesaggistica se si discute della realizzazione abusiva di un vano che risulta eseguito in virtù di concessione edilizia anteriore agli anni &#8217;90. (G.S.) N. 00743/2011 REG.PROV.CAU. N. 10364/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-743/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso il provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici recante annullamento di autorizzazione paesaggistica se si discute della realizzazione abusiva di un vano che risulta eseguito in virtù di concessione edilizia anteriore agli anni &#8217;90. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00743/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10364/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10364 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Giuseppe D&#8217;Acquisto</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Tullio Mautone, Vincenzo Speranza, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;<br />	<br />
<b>Comune di Centola</b>, non costituito in giudizio;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. Campania &#8211; Sezione Staccata di Salerno, Sezione II n. 00739/2010, resa tra le parti, concernente autorizzazione paesaggistica rilasciata per lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato adibito a residenza occasionale;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Giuseppe D&#8217;Acquisto;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Mautone per se e per delega dell&#8217;avvocato Speranza e l&#8217;avvocato dello Stato Scaramucci;	</p>
<p>Considerato che l’immobile su cui si controverte è stato realizzato prima degli anni ’90, cosicché non emergono ragioni per un’eventuale immediata demolizione dello stesso.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell&#8217;udienza di merito con priorità ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 11, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.738</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-738/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-738/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-738/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.738</a></p>
<p>Va concessa tutela cautelare avverso il provvedimento di sospensione della licenza di pilota aereonautico per mesi dodici perche&#8217; provvisto solo del livello 4 nella conoscenza della lingua inglese: infatti l&#8217;attestato di conoscenza della lingua inglese (seppure solo di 4° livello), consente comunque l’esercizio dell’attività di volo nel rispetto dei requisiti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-738/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.738</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va concessa tutela cautelare avverso il provvedimento di sospensione della licenza di pilota aereonautico per mesi dodici perche&#8217; provvisto solo del livello 4 nella conoscenza della lingua inglese: infatti l&#8217;attestato di conoscenza della lingua inglese (seppure solo di 4° livello), consente comunque l’esercizio dell’attività di volo nel rispetto dei requisiti linguistici prescritti per motivi di sicurezza del traffico aereo, sicché, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, appare prevalente l’interesse del ricorrente alla continuità del rapporto di lavoro. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00738/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 10532/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10532 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Marco Sottile</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Contaldi, Alessandro Quagliolo, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina n. 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>E.N.A.C. &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 04981/2010, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI PILOTA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio di E.N.A.C. &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile;	</p>
<p>Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Bernhard Lageder e udito per le parti l’avvocato Gianluca Contaldi per delega dell&#8217;avvocato Mario Contaldi;	</p>
<p>Rilevato che – impregiudicate le questioni di merito versate in giudizio, da affrontare in sede di cognizione ordinaria ed esauriente – il ricorrente, allo stato, è titolare di un attestato di conoscenza della lingua inglese (seppure solo di 4° livello), che gli consente comunque l’esercizio dell’attività di volo nel rispetto dei requisiti linguistici prescritti per motivi di sicurezza del traffico aereo (salva, naturalmente, la necessità della relativa proroga e/o rinnovazione alla scadenza), sicché, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, appare prevalente l’interesse del ricorrente alla continuità del rapporto di lavoro; 	</p>
<p>ritenuta dunque la fondatezza dell’appello cautelare; 	</p>
<p>ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. per dichiarare le spese del doppio grado cautelare interamente compensate fra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
Accoglie l’appello cautelare (Ricorso numero: 10532/2010) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>Dichiara le spese del doppio grado cautelare interamente compensate fra le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-2-2011-n-738/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/2/2011 n.738</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.996</a></p>
<p>Pres. Maruotti – Est. Scanderbeg Codacons (Avv.ti M. Ramadori, C. Rienzi, M. C. Tabano) c/ Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, il CIPE, (Avv. Stato) e altri sulla natura dell&#8217;attività svolta dal CIPE in relazione all&#8217;individuazione delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti – Est. Scanderbeg<br /> Codacons (Avv.ti M. Ramadori, C. Rienzi, M. C. Tabano) c/ Ministero dello<br /> sviluppo economico, Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Ministero<br /> dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, il CIPE, (Avv. Stato)<br /> e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla natura dell&#8217;attività svolta dal CIPE in relazione all&#8217;individuazione delle tecnologie nucleari da applicare in Italia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Cumulo domande – Ammissibilità – Conseguenze – Conversione rito – Prevalenza ordinario	</p>
<p>2. Ambiente – CIPE – Individuazione tecnologie nucleari – Comitato – Domanda di partecipazione – Inammissibilità – Ragioni – Atto amministrativo generale – Inapplicabilità regole partecipative L. 241/90	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – TAR – Declaratoria inammissibilità – Errore – Annullamento con rinvio- Non sussiste – Ragioni – Decisione nel merito giudice d’appello	</p>
<p>4. Ambiente – Attività CIPE – Domanda di accesso agli atti – Silenzio – Legittimità – Sussiste – Limiti – Genericità domanda	</p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Silenzio p.a. – Domande – Fondatezza pretesa – Ammissibilità – Limiti – Attività vincolata	</p>
<p>6. Ambiente – CIPE – Indirizzi politica economica – Intervento giudice &#8211; Ammissibilità – Sussiste – Limiti – Accertamento tecnico ex post</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di giustizia amministrativa è ammissibile il cumulo di domande con un unico ricorso in assenza di disposizioni espresse che precludano una tale iniziativa processuale e, in base ai principi generali, nella conversione del rito deve riconoscersi  la prevalenza del rito ordinario su quello speciale ex art. 32 comma I c.p.a..	</p>
<p>2. L’attività svolta dal CIPE, diretta all’individuazione delle tecnologie nucleari da applicare in Italia ai sensi dell’art. 26, co. I L. n. 99/2009, ha natura di atto amministrativo generale e, pertanto, ad essa non si applicano le regole di partecipazione dettate dalla legge n. 241 del 1990. Ne consegue l’inammissibilità dell’azione volta a far accertare l’illegittimità del silenzio del CIPE in relazione alla domanda di ammissione a partecipare alle sedute del Comitato, non sussistendo in capo a quest’ultimo alcun obbligo di provvedere.	</p>
<p>3. L’erronea declaratoria di inammissibilità di una domanda da parte del TAR non ha per conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza, ma comporta che il giudice di appello decide nel merito ex art. 105, comma I, c.p.a..	</p>
<p>4. In materia di individuazione delle tecnologie nucleari per l’Italia, il silenzio del CIPE in ordine ad una generica domanda di accesso agli atti va considerato legittimo perché, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque senza necessità di dimostrare uno specifico interesse – che è da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195/2005 – tuttavia la richiesta non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, pena il diniego di accesso ex art. 5, comma 1, lett. c), del suddetto d.lgs..	</p>
<p>5. In tema di giustizia amministrativa l’interessato, con l’azione avverso il silenzio, può chiedere solo l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere – l’an dell’azione amministrativa – potendo chiedere l’accertamento della fondatezza della pretesa – il quomodo dell’azione amministrativa – solo se si tratti di attività vincolata, o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.	</p>
<p>6. In materia di individuazione degli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di politica economica, il giudice non può di indicare al CIPE quali accertamenti tecnici compiere, in quanto rimessi alle valutazioni discrezionali del CIPE e, non può neanche disporre un accertamento tecnico preventivo, che implicherebbe un’inammissibile sostituzione dell’organo amministrativo, potendo solo, ex post, e se del caso, sindacare il corretto esercizio del potere amministrativo a seguito di una impugnazione in sede giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9848 del 2010, proposto dal<br />	<br />
<b>Codacons</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Ramadori, Carlo Rienzi e Maria Cristina Tabano, con domicilio eletto presso il Codacons, Ufficio Legale Nazionale in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Il <b>Ministero dello sviluppo economico</b>, il <b>Ministero dell&#8217;economia e delle finanze</b>, il <b>Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>, il <B>CIPE</B>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
la <b>s.p.a. Enel</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;<br />
la <b>Ansaldo Nucleare e la Del Fungo Giera Energia s.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi nel secondo grado del giudizio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I, n. 13867/2010.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali evocate in giudizio; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione della Enel s.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato Rienzi, l’avvocato dello Stato Borgo, e l’avvocato Caravita di Toritto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso di primo grado n. 2951 del 2010, il Codacons &#8211; associazione di tutela dei consumatori, odierno appellante, ha proposto una azione avverso il silenzio inadempimento e una azione impugnatoria.<br />	<br />
L’associazione in particolare ha contestato il silenzio serbato dal CIPE in ordine alla sua diffida contenenti le seguenti richieste:<br />	<br />
&#8211; di partecipare alle riunioni del CIPE ai fini della individuazione della tecnologia nucleare;<br />	<br />
&#8211; di adempiere agli obblighi di legge derivanti dalla Convenzione Europea sulla Sicurezza Nucleare del 17 giugno 1994 e del 16 novembre 1999, 199/819/EURATOM – ai sensi dell’art. 32 della Costituzione e del d.lgs. n. 206/2005;<br />	<br />
&#8211; di effettuare immediatamente la <i>due diligence</i> nei confronti delle società E.N.E.L. s.p.a., EDISON s.p.a. e DEL FUNGO GIERA ENERGIA s.p.a. al fine di verificare: a) lo stato della ricerca e progettazione dei reattori nucleari di quarta generazione<br />
&#8211; di voler comunicare, anche ai sensi del d.lgs. n. 195/2005 e del d.lgs. n. 152/2006, artt. 2, 3-<i>ter</i>, 301, i progetti e la tecnologia che si intende adottare nella realizzazione degli impianti nucleari in comparazione con la migliore tecnologia at<br />
L’associazione ha inoltre impugnato il provvedimento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) del 25 febbraio 2010, prot. DIPE 760-P, con cui viene rigettata la richiesta di partecipazione del Codacons alle sedute del CIPE per l’individuazione della tecnologia nucleare da adottare.<br />	<br />
2. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile, in base alle seguenti considerazioni:<br />	<br />
a) sarebbe inammissibile l’azione avverso il silenzio inadempimento sulla domanda di partecipazione alle sedute del CIPE, perché tale domanda ha ricevuto una risposta espressa con la nota DIPE del 25 febbraio 2010, sicché non vi sarebbe inadempimento;<br />	<br />
b) sarebbe inammissibile l’azione impugnatoria avverso la suddetta nota DIPE, perché proposta con le forme del rito speciale anziché del rito ordinario;<br />	<br />
c) le altre richieste sarebbero inammissibili non essendovi alcun obbligo, per il CIPE, allo stato, di pronunciarsi, perché allo stato non sarebbero ancora stati posti in essere adempimenti finalizzati alla scelta della tecnologia nucleare da adottare.<br />	<br />
3. Ha proposto appello il Codacons, lamentando che:<br />	<br />
a) sarebbe ammissibile il cumulo di domande proposte con il medesimo ricorso, salva la conversione del rito, come si evince anche dal sopravvenuto c.p.a.;<br />	<br />
b) il DIPE non sarebbe stato competente a rispondere, in quanto la richiesta di partecipazione era rivolta al CIPE, e dunque perdurerebbe il silenzio inadempimento;<br />	<br />
c) errerebbe il T.a.r. nell’affermare che il CIPE non avrebbe obbligo di provvedere, tale obbligo è sancito dall’art. 26, l. n. 99/2009.<br />	<br />
L’associazione ha riproposto inoltre le censure di cui al ricorso di primo grado, chiedendo anche che il Collegio disponga istruttoria, e in particolare un accertamento tecnico preventivo, per verificare quale sarebbe la <i>best practice </i>applicabile nella realizzazione delle centrali nucleari, lamentando che a quanto sembrerebbe le scelte si starebbero orientando verso centrali di terza generazione, mentre sarebbero di gran lunga più affidabili e meno inquinanti quelle di quarta generazione.<br />	<br />
4. La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 1° febbraio 2011. <br />	<br />
Il Collegio, secondo quanto risulta da verbale, rilevato che sono state proposte sia azione avverso il silenzio che azione impugnatoria, ha disposto che entrambe le domande siano trattate con rito ordinario e dunque in pubblica udienza.<br />	<br />
5. Nell’udienza sono state rilevate, come da verbale, questioni d’ufficio inerenti la tempestività del deposito di memorie e documenti.<br />	<br />
Va dichiarata la tardività della memoria depositata dalle Amministrazioni statali, in data 27 gennaio 2011 per l’udienza del 1° febbraio 2011, nonché della memoria depositata dal Codacons in data 28 gennaio 2011 per la medesima udienza: le due memorie sono tardive sia se si applicano i termini del rito ordinario (nel quale le memorie vanno depositate fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza ex art. 73 c.p.a.), sia se si applicano i termini del rito speciale (nel quale le memorie vanno depositate fino a quindici giorni liberi prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 87, co. 3, c.p.a.). Parimenti va dichiarato tardivo il deposito dei documenti effettuato dal Codacons in data 31 gennaio 2011, sia se si applicano i termini del rito ordinario (nel quale i documenti vanno depositati fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza), sia se si applicano i termini del rito speciale (nel quale i documenti vanno depositati fino a venti giorni liberi prima dell’udienza). <br />	<br />
I termini sono imposti non solo a garanzia del contraddittorio tra le parti, ma anche della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante.<br />	<br />
6. La s.p.a. ENEL, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità dell’appello, deducendo che, essendo stata la sentenza pubblicata prima dell’entrata in vigore del c.p.a., troverebbero applicazione i previgenti termini, fissati dall’art. 21-<i>bis</i> della legge n. 1034/1971, e segnatamente il termine per appellare di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.<br />	<br />
6.1. L’eccezione di irricevibilità va disattesa.<br />	<br />
In disparte il rilievo per cui chi eccepisce la tardività di un ricorso ha l’onere di provarla (e nella specie ENEL non ha provato in che data il Codacons ha ricevuto la comunicazione della pubblicazione della sentenza di primo grado, <i>dies a quo</i> del termine di novanta giorni per appellare), è comunque dirimente la considerazione che sia in primo grado che in appello il Codacons ha proposto un unico ricorso con una pluralità di domande, articolando sia una azione avverso il silenzio inadempimento sia una azione impugnatoria. <br />	<br />
In assenza di disposizioni espresse che precludano una tale iniziativa processuale, deve ritenersi ammissibile il cumulo di domande con un unico ricorso, e in siffatta ipotesi – in base ai principi generali &#8211; ha prevalenza il rito ordinario su quello speciale, secondo quanto afferma oggi espressamente l’art. 32, co. 1, c.p.a.<br />	<br />
Non si tratta peraltro di una disposizione innovativa, ma di una disposizione che codifica un principio già esistente e applicato dalla preferibile giurisprudenza formatasi prima del codice (cfr. Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3755).<br />	<br />
Dovendo dunque trovare applicazione il rito ordinario, e i relativi termini processuali, l’appello è tempestivo.<br />	<br />
7. Nel merito, l’appello va tuttavia respinto.<br />	<br />
7.1. Giova premettere che il Codacons pretende, da un lato, di poter partecipare al procedimento, in seno al CIPE, disciplinato dall’art. 26 della legge n. 99 del 2009, e dall’altro lato, che tale procedimento si svolga mediante le modalità chieste dal Codacons stesso, finalizzate ad acclarare le ‘migliori tecnologie nucleari’.<br />	<br />
Il procedimento amministrativo cui il Codacons si riferisce è dunque quello di cui al citato art. 26 della legge n. 99 del 2009, per il quale con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e previo parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. <br />	<br />
Il medesimo art. 26 prevede che la Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.<br />	<br />
7.2. Ciò premesso in diritto, si deve osservare che l’azione volta a far accertare l’illegittimità del silenzio del CIPE &#8211; in relazione alla domanda del Codacons di essere ammesso a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale relative all’individuazione delle tecnologie nucleari da applicare in Italia per attuare la legge n. 99 del 2009 &#8211; va dichiarata inammissibile, non sussistendo alcun obbligo di provvedere.<br />	<br />
E, invero, secondo quanto dispone l’art. 13 della legge n. 241 del 1990, le disposizioni dettate dalla medesima legge, nel capo III, in ordine alla partecipazione al procedimento, &#8211; e invocate dal Codacons nei confronti del CIPE &#8211; , “non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.<br />	<br />
Al riguardo, si deve ritenere che l’attività svolta dal CIPE ai sensi dell’art. 26, l. n. 99 del 2009, sia di natura amministrativa e non regolamentare, come affermato dalla Corte Costituzionale (Corte cost., 22 luglio 2010, n. 278), ma comunque volta a definire “le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale”, sicché ha natura di atto amministrativo generale, destinato a operare per un numero indeterminato di ipotesi, e non di provvedimento puntuale.<br />	<br />
Ciò si desume anche dalla citata sentenza della Corte cost. n. 278 del 2010, che, nell’escludere che il potere affidata al CIPE dal citato art. 26 sia di natura regolamentare, ha statuito che con l’esercizio di tale potere il Comitato interministeriale esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, e ha affermato “l&#8217;estraneità del contenuto precettivo della norma rispetto alla fase di realizzazione del singolo impianto, che trova la propria disciplina, invece, nelle lettere g) e h) dell&#8217;art. 25, comma 2”, della legge n. 99 del 2009.<br />	<br />
Ha aggiunto la Corte Costituzionale che il citato art. 26, comma 1, risponde “alla necessità che la selezione delle tipologie ammissibili di impianti nucleari sia governata secondo criteri tecnici di efficacia e sicurezza, affinché la successiva individuazione della struttura compatibile con simile preliminare scrematura sia svolta (nel corso della fase di concreta allocazione di essa, cui dovrà partecipare ciascuna Regione interessata), sulla base di tale comune, e necessaria garanzia”.<br />	<br />
Poiché il provvedimento adottato dal CIPE ai sensi dell’art. 26, co. 1, l. n. 99/2009 ha natura di atto amministrativo generale, ad esso non si applicano le regole di partecipazione dettate dalla legge n. 241 del 1990, restando ferme le disposizioni per esso specificamente previste.<br />	<br />
Ora, né l’art. 26 della legge n. 99 del 2009, né il vigente regolamento sul funzionamento del CIPE approvato con la delibera n. 63/1998, prevedono la partecipazione di associazioni di consumatori o di tutela dell’ambiente alle sedute del CIPE. <br />	<br />
Il che appare del resto ragionevole, ove si consideri la natura politica dell’organo, che è composto di Ministri, anche ove lo stesso adotti, come è nella specie, atti amministrativi.<br />	<br />
Rilevato che il Codacons non ha una pretesa azionabile a partecipare al procedimento di cui all’art. 26 della legge n. 99 del 2009, e che il CIPE non è tenuto a consentire tale partecipazione, non può però escludersi, sul piano e nella sfera della libertà e della spontanea collaborazione, che il Codacons possa trasmettere osservazioni e ogni più opportuna documentazione al CIPE, e che il CIPE abbia facoltà di prenderne visione e cognizione per il migliore espletamento della propria delicata funzione in siffatta materia.<br />	<br />
7.3. Passando all’esame del motivo di appello con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità dell’azione impugnatoria proposta congiuntamente a quella di accertamento dell’illegittimità del silenzio, in punto di stretto rito la censura di parte appellante risulta corretta.<br />	<br />
Si è già osservato che nell’ordinamento, già prima del c.p.a., era consentito il cumulo di domande con conseguente conversione del rito.<br />	<br />
Pertanto il T.a.r. non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l’azione impugnatoria, sol perché proposta insieme all’azione avverso il silenzio, ma avrebbe dovuto invece disporre la trattazione di entrambe le domande proposte con rito ordinario.<br />	<br />
Peraltro l’erronea declaratoria di inammissibilità di una domanda da parte del T.a.r. non ha per conseguenza l’annullamento con rinvio della sentenza, ma comporta che il giudice di appello decide nel merito (in tal senso dispone ora l’art. 105, co. 1, c.p.a.).<br />	<br />
Nella specie, la domanda impugnatoria va in questa sede dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce della declaratoria di inammissibilità della domanda volta a partecipare al procedimento.<br />	<br />
Se anche, infatti, in via di mera ipotesi, si ritenesse fondato il vizio di incompetenza in relazione al provvedimento del CIPE, dal suo annullamento non deriverebbe al Codacons nessun vantaggio pratico perché, comunque, non potrebbe ottenere il bene della vita appetito, ossia la partecipazione alle sedute del CIPE, per le ragioni sopra esposte.<br />	<br />
7.4. Passando alle altre domande del Codacons, volte a stigmatizzare un asserito silenzio inadempimento del CIPE sotto altri profili, il Collegio ritiene che tali domande possano essere divise in due tronconi.<br />	<br />
Il Codacons chiede infatti anzitutto un accesso all’informazione ambientale.<br />	<br />
Sotto tale profilo, la richiesta rivolta al CIPE era di “voler comunicare, anche ai sensi del d.lgs. n. 195/2005 e del d.lgs. n. 152/2006, artt. 2, 3-<i>ter</i>, 301, i progetti e la tecnologia che si intende adottare nella realizzazione degli impianti nucleari”.<br />	<br />
Il CIPE non ha risposto e si è pertanto formato il silenzio sulla domanda di accesso, silenzio che va considerato legittimo perché, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (che è da considerare <i>in re ipsa</i> per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2005), tuttavia la richiesta non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, nel qual caso la richiesta può essere respinta (art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 195 del 2005).<br />	<br />
Nel caso specifico la richiesta di accesso era appunto eccessivamente generica, non avendo ad oggetto nemmeno atti esistenti, e facendo invece riferimento ai progetti e tecnologia che il CIPE avesse intenzione di adottare.<br />	<br />
7.5. Con un secondo gruppo di richieste, il Codacons sostiene che il CIPE sarebbe inadempiente ai seguenti obblighi:<br />	<br />
&#8211; gli obblighi di legge derivanti dalla Convenzione Europea sulla Sicurezza Nucleare del 17 giugno 1994 e del 16 novembre 1999, 199/819/EURATOM – ai sensi dell’art. 32 della Costituzione e del d.lgs. n. 206/2005;<br />	<br />
&#8211; l’obbligo di effettuazione della <i>due diligence</i> nei confronti delle società E.N.E.L. s.p.a., EDISON s.p.a. e DEL FUNGO GIERA ENERGIA s.p.a. al fine di verificare: a) lo stato della ricerca e progettazione dei reattori nucleari di quarta generazion<br />
Osserva al riguardo il collegio che il Codacons non si duole della mancata tempestiva conclusione del procedimento di cui all’art. 26 della legge n. 99 del 2009, ma contesta il <i>quomodo </i>del procedimento, ritenendo che nell’espletamento della funzione amministrativa ad esso affidata dal citato art. 26 il CIPE dovrebbe svolgere una serie di accertamenti tecnici, indicati dal Codacons stesso.<br />	<br />
L’azione dell’appellante sotto tale profilo è inammissibile.<br />	<br />
Infatti, con l’azione avverso il silenzio, l’interessato può chiedere solo l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere (l’<i>an</i> dell’azione amministrativa: cfr. l’art. 31, comma 1, c.p.a.) e può spingersi a chiedere l’accertamento della fondatezza della pretesa (il <i>quomodo</i> dell’azione amministrativa) solo se si tratti di attività vincolata, o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione (come ora dispone l’art. 31, comma 3, c.p.a., che peraltro recepisce la consolidata giurisprudenza formatasi in precedenza).<br />	<br />
Nella specie, pertanto, da un lato l’associazione Codacons non chiede al giudice di accertare che il CIPE ha l’obbligo di provvedere nel termine legale di cui all’art. 26, l. n. 99/2009 (né ha dedotto l’interesse a che il CIPE provveda tempestivamente a individuare le tecnologie nucleari), e dall’altro lato chiede al giudice di ordinare al CIPE con quali modalità il procedimento andrebbe condotto.<br />	<br />
La pretesa esula dai limiti dell’azione verso il silenzio e dai poteri del giudice amministrativo, che, al di fuori dei limitati casi di giurisdizione c.d. di merito, qui non sussistenti, non può sostituirsi alla pubblica amministrazione in accertamenti e scelte ad essa riservati, e non può in nessun caso “pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (art. 34, comma 2, c.p.a.).<br />	<br />
Il giudice non può pertanto indicare al CIPE quali accertamenti tecnici compiere, &#8211; accertamenti rimessi alle valutazioni discrezionali del CIPE, che, nella sua competenza, li compirà senz’altro con tutta la diligenza che il caso richiede, anche vagliando se sia preferibile la tecnologia del nucleare di c.d. quarta generazione, anche sotto il profilo del minor tempo di smaltimento delle scorie -, né può disporre un accertamento tecnico preventivo, che implicherebbe un’inammissibile sostituzione dell’organo amministrativo, potendo solo, <i>ex post</i>, e se del caso, sindacare il corretto esercizio del potere amministrativo, se e quando il CIPE adotterà il provvedimento di cui al citato art. 26, ove esso fosse impugnato in sede giurisdizionale.<br />	<br />
8. Ne consegue, in conclusione, il rigetto dell’appello.<br />	<br />
La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite per metà, mentre per la restante metà dette spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in euro 500 complessive in favore delle Amministrazioni statali e in euro duemila in favore della s.p.a. Enel.<br />	<br />
9. Va poi demandato alla segreteria della sezione e alla segreteria della sezione I del T.a.r. Lazio – Roma, di invitare il Codacons a provvedere al pagamento del contributo unificato, rispettivamente per il grado di appello e per il primo grado di giudizio, contributo che non risulta versato.<br />	<br />
Sul ricorso di primo grado e sull’atto di appello il Codacons ha infatti apposto il timbro “esente da bollo ex art. 8 l. 266/91”, evidentemente ritenendo non dovuto il contributo unificato ai sensi dell’art. 10, d.P.R. n. 115/2002, che ne esclude la debenza per i processi già esenti da bollo.<br />	<br />
Peraltro, la circolare del segretario generale della giustizia amministrativa 29 gennaio 2004, n. 56, ha interpretato l’art. 8 della legge n. 266 del 1991, osservando che l’esenzione ivi prevista da bollo e registro riguarda l’attività sostanziale e extraprocessuale delle associazioni di volontariato, vale a dire le loro attività procedimentali, e non anche le loro attività processuali.<br />	<br />
Ne consegue che le sopra indicate segreterie devono chiedere il versamento del contributo unificato: essendo stata proposta in primo grado e in appello non solo l’azione avverso il silenzio (per la quale il contributo è previsto nella misura di euro 250, dall’art. 13, co. 6-<i>bis</i>, d.P.R. n. 115/2002), ma anche l’azione ordinaria di annullamento (per la quale il citato art. 13 prevede il contributo nella misura di euro 500), e dovendo darsi prevalenza al rito ordinario (art. 32, co. 1, c.p.a.), le segreterie devono chiedere il pagamento del contributo nella misura di euro 500 per il giudizio di primo grado e di euro 500 per il giudizio di appello.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 9848 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese di lite nella misura della metà e per l’altra metà le pone a carico dell’appellante nella misura di euro 500 complessive in favore delle Amministrazioni statali e di euro 2000 in favore di ENEL s.p.a., oltre accessori di legge<br />	<br />
Demanda alla segreteria della sezione e alla segreteria della I sezione del T.a.r. Lazio – Roma gli adempimenti inerenti la richiesta di pagamento del contributo unificato nei confronti del Codacons.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-2-2011-n-996/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2011 n.996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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