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	<title>16/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-16-2-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-16-2-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.0</a></p>
<p>Pres. C.W.A. TIMMERMANS – Rel. P. KURIS – Sentenza 16 febbraio 2006, nel procedimento C-294/04, Herrero. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 76/207/CEE &#8211; Parità di trattamento tra uomini e donne &#8211; Normativa nazionale &#8211; Accesso alla carriera di dipendente pubblico &#8211; Congedo di maternità &#8211; Calcolo anzianità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-16-2-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-16-2-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.W.A. TIMMERMANS – Rel. P. KURIS – Sentenza 16 febbraio 2006, nel procedimento C-294/04, Herrero.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 76/207/CEE &#8211; Parità di trattamento tra uomini e donne &#8211; Normativa nazionale &#8211; Accesso alla carriera di dipendente pubblico &#8211; Congedo di maternità &#8211; Calcolo anzianità di servizio -Irrilevanza del periodo di congedo &#8211; Incompatibile.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La direttiva 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla  promozione professionali e alle condizioni di lavoro, osta ad una normativa nazionale che non riconosce ad un lavoratore di sesso femminile che si trova in congedo di maternità, gli stessi diritti riconosciuti ad altri vincitori del medesimo concorso di assunzione per quanto riguarda le condizioni di accesso alla carriera di dipendente di ruolo posticipando la sua entrata in servizio alla scadenza di questo congedo senza prendere in considerazione la durata di detto congedo nel calcolo dell’anzianità di servizio di questo lavoratore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
16 febbraio 2006 (<u>*</u>)</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Nel procedimento C 294/04,<br />
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;art. 234 CE, dal Juzgado de lo Social n. 30 di Madrid (Spagna) con ordinanza 5 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 12 luglio 2004, nella causa<br />
<b>Carmen Sarkatzis Herrero</b><br />
contro<br />
<b>Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud),<br />
</b></p>
<p align=center>LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. K&#363;ris (relatore) e J. Klu&#269;ka, giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 29 settembre 2005,<br />
considerate le osservazioni scritte presentate:<br />
–       per l’Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud), dal sig. F. Peláez Albendea, in qualità di agente;<br />
–       per il governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agente;<br />
–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;<br />
–       per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra K. Smith, barrister;<br />
–       per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re I. Martínez del Peral e N. Yerrell, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 10 novembre 2005,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all&#8217;attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l&#8217;accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l&#8217;attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell&#8217;articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE concernente l&#8217;accordo quadro sul congedo parentale concluso dall&#8217;UNICE, dal CEEP e dal CES (GU L 145, pag. 4).<br />
2       Tale domanda è stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra la sig.ra Sarkatzis Herrero e l’Instituto Madrileño de la Salud (Istituto madrileno della salute, Imsalud) relativamente alla data da prendere in considerazione nel calcolo dell&#8217;anzianità di servizio dell&#8217;interessata in qualità di dipendente pubblico, in quanto la sig.ra Sakartzis Herrero sostiene che si deve prendere in considerazione la data della sua nomina, anche se essa era in congedo di maternità in tale data, e non la data della sua effettiva entrata in servizio a conclusione di tale congedo.<br />
<b> Ambito normativo<br />
<i></b> La normativa comunitaria<br />
</i>3       La direttiva 76/207 stabilisce all&#8217;art. 2:<br />
«1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente , in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia <br />
(…)<br />
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna , in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.<br />
(…)»<br />
4       Ai sensi dell&#8217;art. 3, n. 1, di tale direttiva:<br />
«L&#8217;applicazione del principio della parità di trattamento implica l&#8217;assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso , compresi i criteri di selezione , agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività , e a tutti i livelli della gerarchia professionale.»<br />
5       L’art. 8, n. 1, della direttiva 92/85 stabilisce:<br />
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici [gestanti, puerpere o in allattamento] fruiscano di un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.»<br />
6       Sotto il titolo «Diritti connessi con il contratto di lavoro», l&#8217;art. 11, n 2, della direttiva è così formulato:<br />
nel caso contemplato all&#8217;articolo 8, devono essere garantiti:<br />
a)      i diritti connessi con il contratto di lavoro delle lavoratrici [gestanti, puerpere o in allattamento], diversi da quelli specificati nella lettera b);<br />
b)      il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un&#8217;indennità adeguata alle lavoratrici [gestanti, puerpere o in allattamento]».<br />
7       La direttiva 96/34 dà attuazione all&#8217;accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 dalle organizzazioni interprofessionali a carattere generale, la cui clausola 2, punto 5, stabilisce che «al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto di tornare allo stesso posto di lavoro, o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo che corrisponde al suo contratto o al suo rapporto di lavoro ».<br />
<i> La normativa nazionale<br />
</i>8       Dall&#8217;ordinanza di rinvio risulta che le disposizioni della normativa spagnola in materia di assegnazione di posti di dipendente pubblico prevedono che l&#8217;entrata in servizio è un requisito per l&#8217;acquisizione dei diritti collegati a tale qualità. Lo statuto del personale non sanitario in servizio presso enti sanitari della previdenza sociale (Estatuto de personal no sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social), approvato con decreto 5 luglio 1971 (BOE n. 174 del 22 luglio 1971, pag. 12015), non prevede eccezioni a tal riguardo.<br />
9       Con decisione 3 dicembre 1997, l’Instituto Nacional de la Salud (Istituto nazionale della salute, Insalud) ha organizzato un concorso generale ed ha adottato i criteri comuni per le prove di selezione per l&#8217;assegnazione di diversi posti vacanti, di diverse categorie, presso enti sanitari collegati a tale istituto. Nella sezione relativa alla nomina e all&#8217;entrata in servizio, il punto 9, n. 2, di tale decisione prevede che i candidati nominati dispongono di un mese a decorrere dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione relativa alla loro nomina per prendere servizio. In forza del n. 3 di questo stesso punto, il candidato che non prende servizio entro il termine stabilito perde tutti i diritti derivanti dalla sua partecipazione al concorso, salvo giusta causa valutata dall&#8217;ente organizzatore.<br />
10     Secondo il giudice del rinvio questa normativa applica quanto disposto dal regio decreto 25 gennaio 1991, n. 118, relativo alla selezione del personale statutario e alla copertura dei posti vacanti degli enti sanitari della previdenza sociale (Real Decreto sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, BOE n. 33, del 7 febbraio 1991, pag. 4325), il cui art. 12, n. 5, prevede che, salvo casi di forza maggiore, i vincitori di concorso che non hanno presentato i documenti giustificativi richiesti nel bando di concorso entro il termine stabilito non possono essere nominati.<br />
<b> La causa principale e le questioni pregiudiziali<br />
</b>11     La sig.ra  Sarkatzis Herrero era occupata come dipendente a tempo determinato presso l’Insalud e successivamente, in seguito ad una procedura di trasferimento di competenze e dei servizi sanitari, assieme al personale ad essi adibiti, presso l’Imsalud.<br />
12     Quando la sig.ra Sarkatzis Herrero era ancora occupata presso l’Insalud, quest&#8217;ultimo ha indetto un concorso per l&#8217;assunzione di personale in pianta stabile. Avendo superato tale concorso, la ricorrente nella causa principale è stata nominata ad un posto di ausiliario amministrativo con una decisione pubblicata il 20 dicembre 2002. Questa decisione le assegnava un posto determinato nel quale doveva entrare in servizio entro un mese.<br />
13     La sig.ra Sakartzis Herrero, che era allora in congedo di maternità, ha subito chiesto una proroga del termine di entrata in servizio fino alla conclusione di tale congedo, chiedendo contemporaneamente che il detto congedo fosse preso in considerazione nel calcolo della sua anzianità di servizio. Con comunicazione dell&#8217;8 gennaio 2003, l’Imsalud ha accolto la domanda di proroga del termine, senza tuttavia far riferimento alla questione del calcolo dell&#8217;anzianità di servizio dell&#8217;interessata.<br />
14     Il 12 settembre 2003, la sig.ra Sakartzis Herrero ha presentato dinanzi al giudice del rinvio un ricorso contro l’Imsalud inteso ad ottenere che la sua anzianità di servizio come dipendente di ruolo fosse calcolata a decorrere dalla data della sua nomina, e non a decorrere dalla data in cui essa è effettivamente entrata in servizio a conclusione del suo congedo di maternità.<br />
15     Con ordinanza 20 novembre 2003, tale giudice ha sospeso il procedimento e ha invitato le parti della causa principale a presentare le loro osservazioni sull&#8217;opportunità di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte. Il detto giudice ha quindi emesso la decisione di rinvio sottoponendo alla Corte tre questioni pregiudiziali.<br />
16     In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che l&#8217;entrata in servizio del dipendente pubblico è richiesta per l&#8217;acquisizione ed il godimento dei diritti statutari, che la normativa nazionale non prevede alcuna eccezione in relazione a situazioni quali quella della ricorrente nella causa principale e che, nella fattispecie, le autorità interessate hanno equiparato il fatto che una lavoratrice si trovasse in maternità alla forza maggiore o a una giusta causa che consentisse di differire l&#8217;entrata in servizio.<br />
17     Il giudice del rinvio ne deduce, da un lato, che la proroga del termine stabilito per l&#8217;entrata in servizio di una tale lavoratrice richiede la presentazione di una domanda ed è quindi sottoposta ad un rischio di rifiuto e, dall&#8217;altro, che tale lavoratrice acquisisce il pieno godimento dei suoi diritti solo a conclusione del congedo di maternità. Pertanto, i diritti alla retribuzione e alle prestazioni di previdenza sociale sorgono solo al momento dell&#8217;entrata in servizio e la progressione dell&#8217;anzianità di servizio dell&#8217;interessata viene ritardata rispetto a quella degli altri vincitori dello stesso concorso che hanno effettivamente preso servizio alla data prevista.<br />
18     In secondo luogo, il giudice del rinvio constata che, in seguito alla sua nomina ad un posto in pianta stabile, la ricorrente nella causa principale, che ha già lavorato per l’Imsalud nell&#8217;ambito di un impiego a tempo determinato, ha beneficiato di una promozione anche se, formalmente, si è trattato di una nuova assunzione.<br />
19     Dall&#8217;insieme di questi elementi esso deduce che la decisione dell&#8217;Imsalud di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con l&#8217;art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 92/85.<br />
20     In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che nessuna considerazione derivante dalla normativa tradizionale relativa all&#8217;accesso al pubblico impiego possa prevalere sui diritti del dipendente pubblico di sesso femminile che beneficia di un congedo di maternità né giustificare che venga pregiudicata la situazione professionale di quest&#8217;ultimo o che sia ostacolata la possibilità di conciliare la vita familiare dell&#8217;interessato con il normale svolgimento della sua carriera.<br />
21     Infine, il detto giudice ritiene che la disparità di trattamento subita dalla sig.ra Sakartzis Herrero rispetto agli altri vincitori dello stesso concorso che hanno potuto normalmente prendere servizio sia incompatibile con il diritto del lavoratore di sesso femminile in congedo di maternità di ritornare, al termine di tale congedo, allo stesso posto di lavoro o in uno equivalente, a condizioni che non siano ad esso meno favorevoli e a godere di qualsiasi miglioramento delle condizioni di lavoro intervenuto durante la sua assenza e di cui avrebbe dovuto beneficiare, diritto riconosciuto dalle direttive 76/207 e 96/34.<br />
22     In tale contesto, lo Juzgado de lo Social n. 30 di Madrid ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
<b>«</b>1)<b>      </b>Se le disposizioni comunitarie in materia di congedo di maternità e di parità di trattamento tra uomo e donna nell’accesso al lavoro debbano essere interpretate nel senso che una donna che benefici del congedo di maternità e che in tale situazione ottenga un posto nel pubblico impiego debba godere degli stessi diritti di cui godono gli altri candidati che hanno superato il concorso di accesso al pubblico impiego.<br />
2)      Se, indipendentemente da ciò che può accadere nel caso di una dipendente che acceda per la prima volta all’impiego, qualora il rapporto di lavoro sia in corso, benché sospeso in virtù del godimento del congedo di maternità, l’accesso allo status di dipendente di ruolo o a tempo indeterminato rappresenti uno dei diritti di promozione nell’impiego il cui carattere effettivo non può essere pregiudicato dal fatto che la persona si trovi in congedo di maternità.<br />
3)      Se concretamente, nell’applicare le citate disposizioni, in particolare quelle relative alla parità di trattamento tra uomo e donna nell’accesso al lavoro o una volta ottenuto quest’ultimo, la dipendente con contratto a tempo determinato che si trovi in congedo di maternità nel momento dell’ottenimento del posto definitivo abbia diritto a prendere servizio in tale posto e ad acquisire lo status di dipendente di ruolo, con i diritti inerenti a tale status, tra cui quello relativo all’inizio della carriera professionale e al calcolo dell’anzianità, tutto a partire da quel momento e a parità di condizioni con gli altri candidati che abbiano ottenuto un posto, a prescindere dal fatto che, ai sensi delle norme di diritto interno applicabili, nel suo caso, l’esercizio dei diritti connessi all’effettiva prestazione del servizio possa rimanere eventualmente in sospeso fino all’inizio reale della prestazione».<br />
<b> Sulle questioni pregiudiziali<br />
</b>23     In via preliminare, occorre rilevare, poiché le questioni sottoposte si riferiscono in generale alle disposizioni di diritto comunitario in materia di congedo di maternità e di parità di trattamento tra uomini e donne, occorre identificare le norme comunitarie pertinenti al fine di poter risolvere le dette questioni.<br />
24     Innanzi tutto, il giudice del rinvio menziona, nella motivazione della sua decisione, la direttiva 96/34 relativa al congedo parentale.<br />
25     Ora, si deve tuttavia constatare che, alla data della sua nomina come dipendente di ruolo, la ricorrente nella causa principale si trovava in congedo di maternità e non in congedo parentale. Ne deriva che la direttiva 96/34 non è pertinente nell&#8217;ambito dell&#8217;esame delle questioni sottoposte.<br />
26     Inoltre, la situazione della ricorrente nella causa principale dovrebbe essere esaminata in relazione alla direttiva 92/85 se il trattamento sfavorevole fatto valere dalla sig.ra Sakartzis Herrero violasse diritti tutelati da questa direttiva.<br />
27     Non risulta tuttavia dal fascicolo presentato alla Corte che la ricorrente nella causa principale abbia fatto valere la violazione di tali diritti nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro esistente.<br />
28     Infatti, la situazione della sig.ra Sarkatzis Herrero, caratterizzata dal venire in essere di un nuovo rapporto di lavoro durante un congedo di maternità, si distingue nettamente dalla reintegrazione in una precedente occupazione o in un&#8217;occupazione equivalente a quest&#8217;ultima a conclusione di un tale congedo.<br />
29     Tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte ammettono del resto che esiste una differenza fondamentale tra la situazione di un dipendente temporaneo e quella di un dipendente di ruolo.<br />
30     Infatti, l&#8217;entrata in servizio di un dipendente di ruolo, secondo il regime che si applica nella fattispecie, dipende dal superamento di un concorso e da una decisione di nomina. Il fatto che la sig.ra Sakartzis Herrero sia stata occupata presso lo stesso organismo prima e dopo il suo congedo di maternità è ininfluente a tal riguardo. <br />
31     Ne deriva che non esiste alcuna continuità giuridica tra le due situazioni successive della sig.ra Sakartzis Herrero, la quale quindi deve essere considerata nel senso che ha ottenuto una nuova occupazione divenendo dipendente di ruolo, non nel senso che sia stata reintegrata nel suo precedente lavoro.<br />
32     Ne deriva che nemmeno la direttiva 92/85 è pertinente per risolvere le questioni poste. Pertanto, non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.<br />
33     Con la prima e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario si opponga ad una normativa nazionale la quale prevede che, nel calcolo dell&#8217;anzianità di servizio di un dipendente pubblico, venga presa in considerazione solo la data dell&#8217;entrata in servizio dell&#8217;interessato, senza che sia prevista alcuna deroga per quanto riguarda le donne che si trovano in congedo di maternità alla data in cui sono chiamate ad occupare il posto al quale sono state nominate.<br />
34     Tali questioni devono essere esaminate in relazione alle disposizioni degli artt. 2, nn. 1 e 3, e 3 della direttiva 76/207, nella versione applicabile ai fatti del caso di specie, al fine di determinare se, allorché un dipendente pubblico di sesso femminile si trova in congedo di maternità al momento della sua nomina, la posticipazione dell&#8217;inizio della carriera di quest&#8217;ultimo alla data della sua effettiva entrata in servizio costituisca una discriminazione fondata sul sesso.<br />
35     Occorre innanzi tutto ricordare che la Corte ha dichiarato che la direttiva 76/207 si applica ai rapporti di lavoro nel pubblico impiego. Questa direttiva ha una portata generale, inerente alla natura stessa del principio da essa definito (v. sentenza 21 maggio 1985, causa 248/83, Commissione/Germania, Racc. pag. 1459, punto 16).<br />
36     Come ha rilevato l&#8217;avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, l’art. 2, n. 1, della direttiva 76/207 vieta qualsiasi discriminazione in base al sesso e gli art. 3 e segg. di questa stessa direttiva definiscono i settori in cui non vi può essere discriminazione. Pertanto, le discriminazioni dirette e indirette sono vietate per quanto riguarda le condizioni di accesso al lavoro, ivi compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, l’accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento professionale, la formazione, il perfezionamento e l&#8217;aggiornamento professionali nonché l&#8217;esperienza professionale, le condizioni di occupazione e di lavoro e la partecipazione ad un&#8217;organizzazione rappresentativa di lavoratori o simili.<br />
37     Nell&#8217;esercitare i diritti conferiti in conformità dell&#8217;art. 2, n. 3, della direttiva 76/207, le donne non possono costituire oggetto di un trattamento sfavorevole per quanto riguarda l&#8217;accesso al lavoro e le condizioni di lavoro delle stesse, in quanto la detta direttiva mira, sotto questo profilo, al conseguimento di un&#8217;uguaglianza sostanziale e non formale (v, in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa C 136/95, Thibault, Racc. pag. I 2011, punto 26).<br />
38     Pertanto, l&#8217;applicazione delle disposizioni relative alla tutela delle donne incinte non può comportare un trattamento sfavorevole per quanto riguarda l&#8217;accesso al lavoro di una donna incinta, dimodoché impedisce ad un datore di lavoro di rifiutare l&#8217;assunzione di una candidata incinta per il fatto che un divieto di lavoro dovuto a tale stato di gravidanza gli impedirebbe di assegnarla, fin dall&#8217;inizio e per il periodo di gravidanza, al posto a tempo indeterminato da coprire (sentenza 3 febbraio 2000, causa C 207/98, Mahlburg, Racc. pag. I 549, punto 27).<br />
39     Infine, per quanto riguarda la presa in considerazione di un periodo di congedo di maternità per l&#8217;accesso ad un livello superiore della gerarchia professionale, la Corte ha dichiarato che un lavoratore di sesso femminile è tutelato, nel suo rapporto di lavoro, contro ogni trattamento sfavorevole motivato dal fatto che esso usufruisce o ha usufruito di un congedo di maternità e che una donna che subisca un trattamento sfavorevole a causa di un&#8217;assenza per congedo di maternità è vittima di una discriminazione che ha origine nella sua gravidanza e nel detto congedo. (v. sentenza 18 novembre 2004, causa C 284/02, Sass, Racc. pag. I 11143, punti 35 e 36).<br />
40     Tuttavia, come il governo del Regno Unito ha giustamente sottolineato nelle sue osservazioni all&#8217;udienza, i fatti all&#8217;origine della sentenza Sass, sopra menzionata, si distinguono nettamente da quelli della causa principale in quanto, nel caso della sig.ra Sass, il congedo di maternità aveva coinciso con un&#8217;evoluzione di carriera, poiché la controversia riguardava un cambiamento di categoria di retribuzione. Per contro, nella causa principale, la sig.ra Sarkatzis Herrero ha ottenuto un nuovo impiego durante un congedo di maternità e la data della sua entrata in servizio è stata posticipata alla scadenza di tale congedo.<br />
41     Tuttavia, come ha rilevato l&#8217;avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, poiché la direttiva 76/207 mira ad un&#8217;uguaglianza sostanziale e non formale, le disposizioni degli artt. 2, nn. 1 e 3, e 3 di questa direttiva devono essere interpretate nel senso che vietano qualsiasi trattamento sfavorevole di un lavoratore di sesso femminile a causa di un congedo di maternità o in relazione con un tale congedo, diretto alla tutela della donna incinta, senza che occorra tener conto del fatto che il detto trattamento riguarda un rapporto di lavoro esistente o un nuovo rapporto di lavoro.<br />
42     Quest&#8217;interpretazione è corroborata dalla posizione espressa dalla Corte al punto 48 della sentenza Saas sopra menzionata secondo cui il diritto comunitario esige che il fatto di usufruire di un congedo legale di tutela, da un lato, non interrompa né il rapporto di lavoro della donna interessata né l&#8217;attuazione dei diritti connessi e, dall&#8217;altro, non possa provocare un trattamento sfavorevole di quest&#8217;ultima.<br />
43     È necessario precisare che nei né i documenti del fascicolo né le informazioni fornite all&#8217;udienza dal governo spagnolo consentono di determinare con certezza se dipendenti i quali, come la ricorrente nella causa principale, sono stati occupati come dipendenti temporanei prima di essere nominati dipendenti di ruolo, beneficino, al momento della loro acquisizione dello status di dipendente di ruolo, di un riporto dell&#8217;anzianità di servizio acquisita nell&#8217;impiego precedentemente occupato, compresi eventuali congedi di maternità, e, in caso affermativo, se quest&#8217;anzianità di servizio venga presa in considerazione per la progressione negli scatti della carriera dei detti dipendenti.<br />
44     In quanto, da un lato, persiste il dubbio circa l&#8217;incidenza sulla situazione della sig.ra Sarkatzis Herrero della legge 26 dicembre 1978, n. 70, relativa al riconoscimento dei servizi precedenti nella pubblica amministrazione (Ley de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública, BOE n. 9, 10 gennaio 1979, pag. 464) e del decreto di attuazione 29 settembre 1989 (BOE n. 237, 3 ottobre 1989, pag. 30952) nonché del regio decreto legge 11 settembre 1987, n. 3 relativo alla retribuzione dei dipendenti pubblici (Real Decreto-Ley de la Jefatura del Estado, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, BOE n. 219, 12 settembre 1987, pag. 27649), menzionati dall&#8217;Imsalud, e in quanto, dall&#8217;altro, la legge 16 dicembre 2003, n. 55, che istituisce lo statuto-quadro del personale dei servizi della sanità (Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los Sercivios de Salud, BOE n. 301, 17 dicembre 2003, pag. 44742) non era in vigore alla data di entrata in servizio della ricorrente nella causa principale, spetta al giudice del rinvio accertare se la sig.ra Sakartzis Herrero abbia effettivamente costituito oggetto di un trattamento sfavorevole.<br />
45     Se ci si attiene alle premesse esposte nella decisione di rinvio, occorre ritenere che la posticipazione dell&#8217;entrata in servizio della sig.ra Sakartzis Herrero in qualità di dipendente di ruolo, conseguente al congedo di maternità cui ha beneficiato l&#8217;interessata, costituisce un trattamento sfavorevole ai sensi della direttiva 76/207.<br />
46     Il fatto che altri soggetti, in particolare di sesso maschile, possano, per altri motivi, essere trattati allo stesso modo della sig.ra Sakartzis Herrero non ha incidenza sulla valutazione della situazione di quest&#8217;ultima in quanto la posticipazione della data dell&#8217;entrata in servizio dell&#8217;interessata è derivato esclusivamente dal congedo di maternità di cui essa ha beneficiato.<br />
47     Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima e la terza questione nel senso che la direttiva 76/207 si oppone ad una normativa nazionale che non riconosce ad un lavoratore di sesso femminile che si trova in congedo di maternità gli stessi diritti riconosciuti ad altri vincitori dello stesso concorso di assunzione per quanto riguarda le condizioni di accesso alla carriera di dipendente di ruolo posticipando la sua entrata in servizio alla scadenza di questo congedo senza prendere i considerazione la durata del detto congedo nel calcolo dell&#8217;anzianità di servizio di tale lavoratore.<br />
<b> Sulle spese<br />
</b>48     Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
<b>La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all&#8217;attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l&#8217;accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro osta ad una normativa nazionale che non riconosce ad un lavoratore di sesso femminile che si trova in congedo di maternità gli stessi diritti riconosciuti ad altri vincitori dello stesso concorso di assunzione per quanto riguarda le condizioni di accesso alla carriera di dipendente di ruolo posticipando la sua entrata in servizio alla scadenza di questo congedo senza prendere in considerazione la durata del detto congedo nel calcolo dell&#8217;anzianità di servizio di questo lavoratore.</p>
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			</item>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-16-2-2006-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. C.W.A. TIMMERMANS – Rel.J. KLUCKA – Sentenza 16 febbraio 2006, nel procedimento C- 3/05, Verdoliva Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Convenzione di Bruxelles &#8211; Esecuzione di una decisione resa in un altro Stato contraente &#8211; Art. 36 &#8211; Termine di ricorso &#8211; Notificazione inesistente o irregolare &#8211; Acquisita</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-16-2-2006-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-16-2-2006-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.W.A. TIMMERMANS – Rel.J. KLUCKA – Sentenza 16 febbraio 2006, nel procedimento C- 3/05, Verdoliva</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Convenzione di Bruxelles &#8211; Esecuzione di una decisione resa in un altro Stato contraente &#8211; Art. 36 &#8211; Termine di ricorso &#8211; Notificazione inesistente o irregolare  &#8211; Acquisita conoscenza della decisione &#8211; Equipollenza &#8211; Non Sussiste &#8211; Decorrenza termine di ricorso &#8211; Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’obbligo di notificazione della decisione che accorda l’esecuzione mira, da una parte, a tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta, e, dall’altra, a consentire, sul piano probatorio, un computo esatto del termine di opposizione, rigoroso e perentorio, contro la decisione stessa. Pertanto, l’art. 36 della Convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che esige una notificazione regolare della decisione che accorda l’esecuzione e che quindi, in caso di notificazione inesistente o irregolare, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta non basta per far decorrere il termine fissato al detto articolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
16 febbraio 2006 (<u>*</u>)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Nel procedimento C-3/05,<br />
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte d’appello di Cagliari con ordinanza 12 novembre 2004, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 2005, nella causa<br />
<b>Gaetano Verdoliva</b><br />
contro<br />
<b>J.M. Van der Hoeven BV,</b><br />
<b>Banco di Sardegna,</b><br />
<b>San Paolo IMI SpA,</b><br />
con l’intervento del<br />
<b>Pubblico Ministero,</b></p>
<p align=center>
LA CORTE (Seconda Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Klu&#269;ka (relatore), giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott,<br />
cancelliere: sig. R. Grass,<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
viste le osservazioni scritte presentate:<br />
–       per il sig. Verdoliva, dagli avv.ti M. Comella e U. Ugas;<br />
–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato;<br />
–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. de March e dalla sig.ra A. M. Rouchaud Joët, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2005,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 36 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), nonché dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).<br />
2       Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Verdoliva, da una parte, e, dall’altra, la J.M. Van der Hoeven BV (in prosieguo: la «Van der Hoeven»), il Banco di Sardegna e la San Paolo IMI SpA, già Istituto San Paolo di Torino, a proposito dell’esecuzione, in Italia, di una sentenza pronunciata dall’Arrondissementsrechtbank ’s Gravenhage (Paesi Bassi), con cui il sig. Verdoliva era stato condannato a versare alla Van der Hoeven la somma di NLG 365 000.<br />
<b> Sfondo normativo<br />
<i></b> La Convenzione di Bruxelles<br />
</i>3       L’art. 26, primo comma, della Convenzione di Bruxelles dispone che le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.<br />
4       L’art. 27, punto 2, della detta convenzione precisa che tali decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese.<br />
5       L’art. 31, primo comma, di questa stessa convenzione prevede che le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.<br />
6       Ai sensi dell’art. 34 della Convenzione di Bruxelles:<br />
«Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l’esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.<br />
L’istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.<br />
(&#8230;)»<br />
7       L’art. 35 della detta convenzione dispone che la decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.<br />
8       L’art. 36 di questa stessa convenzione è così formulato:<br />
«Se l’esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.<br />
Se la parte è domiciliata in uno Stato membro contraente diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».<br />
9       L’art. 40, n. 1, della Convenzione di Bruxelles prevede che, se l’esecuzione non è accordata, l’istante può proporre opposizione.<br />
<i> Il diritto processuale italiano<br />
</i>10     In forza dell’art. 143 del Codice di procedura civile italiano (in prosieguo: il «c.p.c.»), la notifica alle persone la cui residenza e il cui domicilio sono ignoti viene eseguita mediante deposito, da parte dell’ufficiale giudiziario, di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza e mediante affissione di altra copia dell’atto nell’albo dell’ufficio giudiziario del detto ufficiale.<br />
11     L’art. 650 c.p.c. dispone che il destinatario di un’ingiunzione di pagamento può fare opposizione all’esecuzione di quest’ultima, anche dopo la scadenza del termine da essa fissato, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza, in particolare per irregolarità della notificazione. Tuttavia, tale opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.<br />
<b> La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali<br />
</b>12     Con sentenza del 14 settembre 1993, l’Arrondissementsrechtbank ’s Gravenhage condannava il sig. Verdoliva al pagamento alla Van der Hoeven della somma di NLG 365 000, oltre agli interessi e alle spese accessorie.<br />
13     Il 24 maggio 1994, la Corte d’appello di Cagliari concedeva l’esecutività a tale sentenza nel territorio italiano, autorizzando il sequestro conservativo dell’importo dovuto dal sig. Verdoliva, fino alla concorrenza di ITL 220 000 000.<br />
14     Un primo tentativo di notifica del decreto di esecutività, effettuato presso il domicilio del sig. Verdoliva, a Capoterra, rimaneva infruttuoso. Infatti, secondo la relazione di notificazione, redatta il 14 luglio 1994, il sig. Verdoliva, pur restando iscritto all’anagrafe in tale località, si era trasferito da oltre un anno.<br />
15     Si procedeva quindi ad una seconda notifica, conformemente all’art. 143 c.p.c. Secondo la relazione di notificazione in data 27 luglio 1994, l’ufficiale giudiziario depositava copia dell’atto nella casa comunale di Capoterra ed affiggeva una seconda copia nell’albo del suo ufficio giudiziario.<br />
16     Non essendo intervenuta alcuna opposizione da parte del sig. Verdoliva entro il termine di 30 giorni dalla notificazione così compiuta, la Van der Hoeven procedeva esecutivamente contro il sig. Verdoliva, intervenendo nella procedura esecutiva già avviata contro quest’ultimo dal Banco di Sardegna e dalla San Paolo IMI SpA.<br />
17     Con il ricorso depositato il 4 dicembre 1996 dinanzi al Tribunale civile di Cagliari, il sig. Verdoliva proponeva opposizione all’esecuzione, in quanto, da una parte, il decreto di esecutività non gli era stato notificato e, dall’altra, quest’ultimo non era stato depositato presso il Comune di Capoterra e, di conseguenza, la relazione di notifica del 27 luglio 1994 era falsa.<br />
18     Tale ricorso veniva respinto con sentenza del Tribunale civile di Cagliari 7 giugno 2002, in quanto, in particolare, l’azione di opposizione era prescritta. Secondo tale giudice sarebbe certo ammissibile, in analogia all’art. 650 c.p.c., la proposizione di un’opposizione tardiva in mancanza di acquisita conoscenza in tempo utile del decreto di esecutività a seguito di una notifica irregolare. Tuttavia, il termine per proporre un siffatto ricorso non avrebbe potuto comunque eccedere 30 giorni a partire dal primo atto di esecuzione attraverso il quale il sig. Verdoliva aveva avuto conoscenza del detto decreto.<br />
19     Il sig. Verdoliva interponeva appello contro tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, riproponendo i motivi da lui dedotti in primo grado e aggiungendo che la nullità della notifica risultava anche dalla violazione dell’art. 143 c.p.c., quale interpretato dalla Corte suprema di cassazione. Infatti, l’ufficiale giudiziario non avrebbe né proceduto alle ricerche necessarie per verificare se il destinatario fosse effettivamente introvabile né avrebbe menzionato tali ricerche nella relazione di notifica del 27 luglio 1994.<br />
20     Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione dell’art. 36 della Convenzione di Bruxelles, la Corte d’appello di Cagliari ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se la Convenzione [di Bruxelles] individui una nozione autonoma di conoscenza degli atti processuali oppure rimetta alle singole discipline nazionali tale nozione;<br />
2)      se dalla disciplina della Convenzione [di Bruxelles] ed in specie dall’art. 36 della stessa sia ricavabile l’esistenza di una forma equipollente della notificazione del decreto di esecutività previsto da [tale articolo];<br />
3)      se in particolare la conoscenza di detto decreto, in caso di mancata notificazione o di vizio della stessa, faccia comunque decorrere il termine di cui al citato articolo o se, diversamente, debba ricavarsi dalla Convenzione [di Bruxelles] una limitazione alle forme attraverso cui si realizza la conoscenza del decreto».<br />
<b> Sulle questioni pregiudiziali<br />
</b>21     Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, il semplice fatto che la parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta abbia avuto conoscenza di tale decisione basti per far decorrere il termine previsto all’art. 36 della Convenzione di Bruxelles.<br />
22     Al riguardo si deve subito constatare che la formulazione letterale dell’art. 36 della Convenzione di Bruxelles non consente, da sola, di risolvere le questioni proposte.<br />
23     Infatti, se tale disposizione prevede che il termine per proporre opposizione contro la decisione che accorda l’esecuzione inizia a decorrere il giorno della notificazione di tale decisione, essa non definisce la nozione di notificazione e non precisa le modalità che quest’ultima deve presentare per produrre i suoi effetti, salvo quando la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta sia domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione, nel qual caso la notificazione deve essere fatta alla persona o al domicilio della medesima per far decorrere il termine di opposizione.<br />
24     Per giunta, l’art. 36 della Convenzione di Bruxelles non comporta, contrariamente all’art. 27, punto 2, di quest’ultima, alcuna condizione espressa di regolarità della notificazione.<br />
25     Pertanto l’art. 36 della Convenzione di Bruxelles va interpretato alla luce del sistema e degli obiettivi della stessa convenzione.<br />
26     Per quanto riguarda gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles, risulta dal preambolo di quest’ultima che essa mira a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie. Secondo una giurisprudenza costante, tale obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, il diritto di difesa (v., in particolare, sentenze 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker/Bouwman, Racc. pag. 1779, punto 10, e 13 ottobre 2005, causa C 522/03, Scania Finance France, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).<br />
27     Più in particolare, in materia di esecuzione, l’obiettivo principale della detta convenzione è quello di facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido, pur concedendo alla parte contro cui è stata chiesta l’esecuzione la possibilità di proporre opposizione (v., in particolare, sentenze 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank, Racc. pag. 1981, punto 16, e 28 marzo 2000, causa C 7/98, Krombach, Racc. pag. I 1935, punto 19).<br />
28     Per quanto riguarda il sistema istituito dalla Convenzione di Bruxelles in materia di riconoscimento e di esecuzione, è importante rilevare che, oltre all’art. 36 della detta convenzione, altre disposizioni di quest’ultima prevedono la comunicazione o la notificazione di atti o di decisioni alla parte convenuta.<br />
29     Così, in forza degli artt. 27, punto 2, e 34, secondo comma, di questa stessa convenzione, le decisioni non sono né riconosciute né eseguite in un altro Stato contraente se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che una decisione contumaciale pronunciata in uno Stato contraente non deve essere riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata regolarmente notificata o comunicata al convenuto contumace, anche ove quest’ultimo abbia poi avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali a sua disposizione (sentenze 3 luglio 1990, causa C 305/88, Lancray, Racc. pag. I 2725, punto 23, e 12 novembre 1992, causa C 123/91, Minalmet, Racc. pag. I 5661, punto 21).<br />
30     D’altro canto, si deve constatare che, nel sistema instaurato dalla Convenzione di Bruxelles in materia di esecuzione, gli interessi del richiedente e della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta sono oggetto di una protezione differenziata.<br />
31     Infatti, l’art. 36 di tale convenzione prevede, per quanto riguarda la parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta, l’utilizzazione di un meccanismo formale di «notificazione» della decisione che accorda l’esecuzione. Per contro, dall’art. 35 della stessa convenzione risulta che quest’ultimo esige solo che la decisione resa su istanza sia «comunicata» al richiedente.<br />
32     Per giunta, ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Bruxelles, la parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta dispone, a seconda che sia domiciliata o meno nello Stato contraente in cui la decisione che accorda l’esecuzione è stata resa, di un termine di uno o di due mesi dopo la notificazione di tale decisione per proporre un ricorso contro quest’ultima. Tale termine presenta un carattere rigoroso e perentorio (sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punti 30 e 31). Invece, sia dalla formulazione letterale dell’art. 40, n. 1, della detta convenzione sia dalla relazione sulla stessa convenzione, presentata dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 53), risulta che il diritto di opposizione del richiedente contro la decisione che non accorda l’esecuzione non è soggetto ad alcun termine di decadenza.<br />
33     Alla luce di queste considerazioni occorre determinare se, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro la quale l’esecuzione è stata chiesta basti a far decorrere il termine fissato all’art. 36 della Convenzione di Bruxelles.<br />
34     A questo proposito è pacifico, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, che l’obbligo di notificazione della decisione che accorda l’esecuzione ha la funzione, da una parte, di tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta e, dall’altra, di permettere, sul piano probatorio, un computo esatto del termine di opposizione rigoroso e perentorio previsto all’art. 36 della Convenzione di Bruxelles.<br />
35     Questa duplice funzione, unita all’obiettivo di semplificazione delle formalità alle quali è subordinata l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali rese in altri Stati contraenti, spiega il motivo per cui la Convenzione di Bruxelles, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, sottopone la trasmissione, alla parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta, della decisione che accorda l’esecuzione a condizioni di forma più rigide di quelle applicabili alla trasmissione della stessa decisione al richiedente.<br />
36     In secondo luogo, occorre ricordare che, se fosse rilevante soltanto la conoscenza, ad opera della parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta, della decisione che accorda l’esecuzione, ciò rischierebbe di vanificare l’obbligo di notificazione. Infatti, i richiedenti sarebbero allora tentati di abbandonare i canali prescritti per una regolare notifica (v., in tal senso, nel contesto dell’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, sentenza Lancray, cit., punto 20).<br />
37     Inoltre ciò renderebbe più difficile il computo esatto del termine previsto all’art. 36 della detta convenzione, rendendo così impossibile l’applicazione uniforme delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles (v., in questo senso, sentenza Lancray, cit., punto 20).<br />
38     Occorre pertanto risolvere le questioni proposte dichiarando che l’art. 36 della Convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che esige una notificazione regolare della decisione che accorda l’esecuzione, alla luce delle norme procedurali dello Stato contraente nel quale l’esecuzione è stata chiesta, e quindi che, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta non basta per far decorrere il termine fissato al detto articolo.<br />
<b> Sulle spese<br />
</b>39     Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br />
<b>L’art. 36 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretato nel senso che esige una notificazione regolare della decisione che accorda l’esecuzione, alla luce delle norme procedurali dello Stato contraente nel quale l’esecuzione è stata chiesta e quindi che, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta non basta per far decorrere il termine fissato al detto articolo.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.58</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-58/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-58/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.58</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI, Redattore Franco BILE sulla tutela dei diritti del lavoratore Lavoro – Disciplina del rapporto di lavoro – Art. 117, co. 1, lett. c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388 – Assunzione con contratto di lavoro temporaneo – Mancanza di forma scritta del contratto – Previsione della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-58/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.58</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annibale MARINI,  Redattore Franco BILE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla tutela dei diritti del lavoratore</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Disciplina del rapporto di lavoro – Art. 117, co. 1, lett. c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388 – Assunzione con contratto di lavoro temporaneo – Mancanza di forma scritta del contratto – Previsione della transformazione del contratto a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato – Questione di legittimitá costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino – Asserita violazione degli art. 3, 35 e 101 Cost. &#8211; Erronea formulazione della disposizione censurata nella parte in cui prevede che debba sostituirsi la parola “indeterminato” con la parola “determinato” nel secondo periodo dell’art. 10, co. 2, della L. n. 196/97 – Irragionevolezza della disposizione censurata – Lesione dei diritti del lavoratore – Illegittimitá costituzionale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>É costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli art. 3 e 35 della Costituzione, l&#8217;art. 117, co. 1, lett. c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), nella parte in cui, nel secondo periodo dell’art. 10, co. 2, della L. n. 196/97, sostituisce le parole «a tempo determinato» con le parole «a tempo indeterminato».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla tutela dei diritti del lavoratore</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
#NOME?		MARINI		Presidente; &#8211; Franco		BILE		   Giudice; &#8211; Giovanni Maria	FLICK Giudice; &#8211; Francesco		AMIRANTE	Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO Giudice; &#8211; Romano		VACCARELLA	Giudice; &#8211; Paolo			MADDALENA Giudice;  &#8211; Alfio 		FINOCCHIARO Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA	Giudice; &#8211; Franco		GALLO Giudice; &#8211; Luigi			MAZZELLA Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI	Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE Giudice; &#8211; Maria Rita 	SAULLE Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO	Giudice																																																					</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 30 novembre 2004 dal Tribunale di Torino, nel procedimento civile vertente tra Linda Altovino e Olsa S.p.A. ed altra, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.<br />
    Udito nella camera di consiglio dell&#8217;11 gennaio 2006 il Giudice relatore Franco Bile.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    Nel giudizio promosso da una prestatrice di lavoro temporaneo – assunta nel gennaio 2001 da un&#8217;impresa fornitrice, con un contratto che (in violazione dell&#8217;art. 3, comma 3, lettera g, della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell&#8217;occupazione») non indicava il termine dello svolgimento dell&#8217;attività lavorativa presso l&#8217;impresa utilizzatrice – allo scopo di ottenere dal giudice l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti della società utilizzatrice o, in subordine, della società fornitrice, il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza del 30 novembre 2004, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), nella parte in cui, nel secondo periodo dell&#8217;art. 10, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997, sostituisce le parole «a tempo indeterminato» con le parole «a tempo determinato». <br />
    Il giudice rimettente rileva che il citato art. 10, novellato dalla norma censurata, stabilisce le sanzioni per la violazione delle prescrizioni della legge n. 196 del 1997, e in particolare dispone che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, in caso di mancanza della forma scritta ovvero degli elementi di cui al citato art. 3, comma 3, lettera g), si trasforma in contratto “a tempo determinato” alle dipendenze dell&#8217;impresa fornitrice.<br />
    Il Tribunale ritiene che – siccome la formulazione letterale della norma impugnata esclude ogni dubbio sull&#8217;intento del legislatore di modificare proprio il secondo periodo, e non il primo, del secondo comma del citato art. 10 – al giudice non resta che proporre la questione di costituzionalità di tale norma nella parte prima indicata, per contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione (per illogicità e irragionevolezza), nonché con l&#8217;art. 35 Cost. (per insufficiente tutela del lavoro) e con  l&#8217;art. 101 Cost. (perché l&#8217;assoggettamento del giudice alla legge implica che la norma da applicare non sia irragionevole, come accadrebbe se egli fosse tenuto a costituire con sentenza un rapporto di lavoro a tempo determinato fra lavoratore e impresa fornitrice senza sapere quale termine apporre, per essere il contratto di lavoro privo di alcuna indicazione al riguardo).<br />
    Nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita.<br />
    Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.<



<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.  La questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale di Torino, concerne l&#8217;art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), che sostituisce le parole «a tempo indeterminato» con le parole «a tempo determinato» nel secondo periodo del comma 2 dell&#8217;art. 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell&#8217;occupazione), concernente il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.<br />
    Il rimettente ritiene che la norma violi gli artt. 3, 35 e 101 della Costituzione, sotto il profilo – rispettivamente – dell&#8217;irrazionalità intrinseca, del difetto di tutela del lavoratore e dell&#8217;assoggettamento del giudice ad una legge irragionevole.</p>
<p>    2.  La questione di costituzionalità è rilevante. L&#8217;art. 10 della legge n. 196 del 1997, modificato dalla norma impugnata – benché poi abrogato dall&#8217;art. 85, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30) – deve infatti essere applicato ratione temporis alla fattispecie sottoposta all&#8217;esame del rimettente, relativa ad un contratto per prestazione di lavoro temporaneo stipulato quando quella norma era in vigore.</p>
<p>    3.  La disciplina del «lavoro temporaneo», introdotto dalla legge n. 196 del 1997, distingue il contratto di fornitura e il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.<br />
    Con il primo (art. 1) un&#8217;impresa di fornitura di tale tipo di lavoro (“impresa fornitrice”) pone uno o più lavoratori (“prestatori di lavoro temporaneo”) a disposizione di un&#8217;altra impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa (“impresa utilizzatrice”), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (comma 5) e contenere, fra l&#8217;altro, la data di inizio e il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo (lettera h).<br />
    Con il secondo (art. 3) l&#8217;impresa fornitrice assume il lavoratore, a tempo determinato, corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l&#8217;impresa utilizzatrice (comma 1, lettera a), o a tempo indeterminato (comma 1, lettera b). Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (comma 3) e contenere, tra l&#8217;altro, la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell&#8217;attività lavorativa presso l&#8217;impresa utilizzatrice (lettera g).<br />
    In sostanza il prestatore di lavoro temporaneo, dipendente dell&#8217;impresa fornitrice, svolge, per la durata della prestazione lavorativa presso l&#8217;impresa utilizzatrice, la propria attività nell&#8217;interesse e sotto la direzione ed il controllo di questa; e, nell&#8217;ipotesi di contratto a tempo indeterminato, rimane a disposizione dell&#8217;impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un&#8217;impresa utilizzatrice.<br />
    Il secondo periodo del secondo comma dell&#8217;art. 10 della legge in esame, nella sua formulazione originaria, prevedeva – ove il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo fosse privo della forma scritta o dell&#8217;indicazione della data di inizio e termine dello svolgimento dell&#8217;attività lavorativa presso l&#8217;impresa utilizzatrice – la sua trasformazione in contratto «a tempo indeterminato» alle dipendenze dell&#8217;impresa fornitrice. <br />
    Tale norma sanzionatoria esprimeva un&#8217;esigenza di tutela del lavoratore, analoga a quella sottesa alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevista per i casi in cui l&#8217;apposizione di un termine al contratto di lavoro non risulti da atto scritto (art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230; art. 1 del d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368); pari esigenza di tutela del lavoratore si ritrova nella disciplina del “tempo parziale”, ove la clausola di riduzione dell&#8217;orario di lavoro non sia stipulata per iscritto (sentenza n. 283 del 2005). <br />
    Parallelamente, il primo periodo del medesimo secondo comma dell&#8217;art. 10 della legge n. 196 del 1997 sanzionava la mancanza della forma scritta nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilendo che in tal caso il lavoratore si considera assunto dall&#8217;impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.</p>
<p>    4.  Il secondo periodo del secondo comma del citato art. 10 è stato modificato dall&#8217;impugnato art. 117, comma 1, lettera c), della legge n. 388 del 2000 che – in riferimento alla trasformazione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, come sanzione per la violazione di una delle ricordate prescrizioni – ha sostituito l&#8217;originaria espressione «a tempo indeterminato» con quella «a tempo determinato».<br />
    La violazione del principio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e di quello di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, primo comma, Cost.) è di tutta evidenza. In caso di contratto per prestazioni di lavoro temporaneo stipulato a tempo indeterminato, ma senza il rispetto delle prescrizioni di cui al terzo comma dell&#8217;art. 3 della legge n. 196 del 1997, la finalità sanzionatoria per il datore di lavoro è contraddittoriamente perseguita attraverso la trasformazione del rapporto in un tipo contrattuale (a tempo determinato) che comporta, per il lavoratore, parte debole del rapporto, una tutela inferiore rispetto al tipo contrattuale voluto dalle parti (a tempo indeterminato). <br />
    L&#8217;intrinseca irragionevolezza della norma modificatrice è poi ulteriormente confermata dalla mancanza di alcuna indicazione per la determinazione della durata del rapporto in conseguenza della trasformazione del contratto, nonché dalla sua sostanziale inoperatività in caso di contratto di prestazioni di lavoro temporaneo stipulato sin dall&#8217;origine a tempo determinato (e però privo della forma scritta o dell&#8217;indicazione della data di inizio e termine dello svolgimento dell&#8217;attività lavorativa presso l&#8217;impresa utilizzatrice).</p>
<p>    5.  I lavori parlamentari mostrano che la disposizione censurata trae origine da un precedente emendamento (n. 108.1001, Senato, 18 dicembre 2000) formulato per chiarire come la trasformazione prevista a titolo di sanzione riguardasse soltanto la durata a tempo indeterminato del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, ma non incidesse sulla sua natura facendolo divenire rapporto di lavoro ordinario. Infatti l&#8217;emendamento proponeva di aggiungere nel secondo periodo del secondo comma dell&#8217;art. 10 della legge n. 196 del 1997 le parole «di lavoro temporaneo» dopo le parole «si trasforma in contratto». Peraltro esso è stato poi diversamente riscritto e la nuova riformulazione è stata trasfusa nella disposizione censurata, con l&#8217;effetto che la finalità chiarificatrice si è smarrita, con l&#8217;approvazione di un testo intrinsecamente irragionevole e contraddittoriamente pregiudizievole per il lavoratore.</p>
<p>    6.  La norma censurata deve essere quindi dichiarata costituzionalmente illegittima, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione, con assorbimento dell&#8217;ulteriore parametro evocato dal giudice rimettente.<br />
    Poiché la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nel secondo periodo del secondo comma del citato art. 10, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario fino alla sua abrogazione ad opera del ricordato art. 85, comma 1, lettera f), del d. lgs. n. 276 del 2003.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001).</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-58/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-59/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.59</a></p>
<p>Presidente Annnibale MARINI, Redattore Gaetano SILVESTRI 1. Autonomia e decentramento – Disciplina delle province – L. della Provincia di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 – Tutela della salute dei non fumatori – Ricorso del Governo – Asserita violazione degli art. 32, 117, co. 3 Cost. – Presunta lesione degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annnibale MARINI,  Redattore Gaetano SILVESTRI</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Disciplina delle province – L. della Provincia di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 – Tutela della salute dei non fumatori – Ricorso del Governo – Asserita violazione degli art. 32, 117, co. 3 Cost. – Presunta lesione degli art. 9 e 5 del d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 – Intervento nel giudizio di Fausto Cirelli, in proprio e quale legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori) – Inammissibilitá dell’intervento di Fausto Cirelli.</p>
<p>2. Autonomia e decentramento – Disciplina delle province – L. della Provincia di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 – Tutela della salute dei non fumatori – Ricorso del Governo – Asserita violazione degli art. 32, 117, co. 3 Cost. – Presunta lesione degli art. 9 e 5 del d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 – Illegittimitá costituzionale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. É inammissibile l’intervento nel giudizio di legittimitá costituzionale di Fausto Cirelli, in proprio e quale legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori), poiché come risuta dalla costante giurisprudenza costituzionale in material, le parti del giudizio promosso ex art. 127 Cost., sono esclusivamentye I soggetti titolari delle potestá legislative in contestazione.</p>
<p>2. É costituzionalmente illegittima la legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), stante la natura di principi fondamentali delle norme statali che essa vorrebbe sostituire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">norme sul divieto di fumo: principi fondamentali ex art. 117, co. 3 Cost.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Annibale		MARINI	Presidente;<br />
#NOME?		BILE		   Giudice;<br />
#NOME?	FLICK  Giudice;<br />
#NOME?		AMIRANTE	  Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO  Giudice; &#8211; Romano		VACCARELLA  Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA  Giudice; &#8211; Alfio		FINOCCHIARO  Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA  Giudice; &#8211; Franco		GALLO  Giudice; &#8211; Luigi		MAZZELLA  Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI  Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE  Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE  Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO Giudice																																																																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 4 febbraio 2005, depositato in cancelleria l&#8217;8 febbraio 2005 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2005.</p>
<p>	Visti l&#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano nonché l&#8217;atto di intervento di Fausto Cirelli e CORAM (Coordinamento registri amministratori);<br />	<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;<br />	<br />
	uditi l&#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roland Riz e Salvatore Alberto Romano per la Provincia autonoma di Bolzano.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. Con ricorso notificato il 4 febbraio 2005 e depositato il successivo 8 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), per contrasto con gli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e con gli artt. 9 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).<br />
    Premette il ricorrente che, nell&#8217;ambito della tutela della salute, prevista dall&#8217;art. 32 Cost., la prevenzione dei danni da fumo passivo è disciplinata dalla legge statale 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), come modificata dall&#8217;art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2002), e da ultimo dall&#8217;art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e che, ai sensi degli artt. 5 e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige possono legiferare in materia di «igiene e sanità» nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.<br />
    Il ricorrente richiama, inoltre, la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute contro i danni provocati dal fumo passivo, a partire dalle pronunce con le quali la Corte ha segnalato al legislatore l&#8217;esigenza di dettare una disciplina più incisiva con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, prescrivendo l&#8217;adozione delle misure necessarie ad eliminare, o quanto meno ridurre, i rischi da esposizione al fumo passivo (sentenze n. 399 del 1996 e n. 202 del 1991), fino alla sentenza n. 361 del 2003, riguardante il profilo sanzionatorio della normativa antifumo, nella quale è stato affermato che dal principio del «parallelismo» tra potere sanzionatorio e potere di fissazione di divieti e obblighi deriverebbe la competenza esclusiva del legislatore statale a disciplinare le conseguenze della violazione del divieto di fumo.<br />
    Nel contesto così delineato, a parere del ricorrente, la legge provinciale n. 8 del 2004, in quanto introduttiva di una disciplina «alternativa» a quella statale, avrebbe travalicato i limiti di competenza attribuiti alla potestà legislativa della Provincia di Bolzano in base ai parametri costituzionali invocati, e pertanto sarebbe interamente illegittima.<br />
    A titolo definito espressamente «non esaustivo», il ricorrente esamina le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 5, 6 e 9 della legge provinciale, per evidenziare i motivi di contrasto con la normativa statale di principio contenuta nella legge n. 3 del 2003.<br />
    Con riferimento agli artt. 1 e 2 della legge provinciale, lo Stato assume l&#8217;illegittimità della definizione dell&#8217;ambito di applicazione del divieto di fumare, individuato dalle norme citate nei «locali chiusi, aperti al pubblico», in difformità dal principio enunciato nell&#8217;art. 51 della legge n. 3 del 2003, che sancisce analogo divieto nei “locali chiusi aperti al pubblico o agli utenti”. Per effetto di tale diversa definizione dell&#8217;ambito applicativo, rimarrebbero esclusi dal divieto luoghi non aperti al pubblico – quali le fabbriche o gli uffici privati – che sono frequentati da dipendenti e utenti, soggetti anch&#8217;essi destinatari della tutela.<br />
    Altrettanto illegittimo risulterebbe l&#8217;intervento normativo in materia di sanzioni amministrative, contenuto negli artt. 5 e 6 della legge provinciale, ove sono previsti sia l&#8217;aumento delle sanzioni, sia l&#8217;applicazione delle stesse a chiunque venda o somministri tabacco ai minori di 16 anni, condotta quest&#8217;ultima non punita dalla legge statale.<br />
    Il ricorrente censura, infine, l&#8217;art. 9 della legge provinciale che, disponendo la proroga di sei mesi del termine di entrata in vigore della legislazione provinciale antifumo dal 1° gennaio 2005 al 1° luglio 2005, interferirebbe con la normativa statale richiamata, che stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi aperti al pubblico o agli utenti, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 10 gennaio 2005.</p>
<p>    2.  Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.<br />
    Preliminarmente, ad avviso della resistente, il ricorso dello Stato dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto totalmente generico. Pur riguardando l&#8217;impugnazione l&#8217;intera legge provinciale, il ricorrente non avrebbe censurato specificamente le relative disposizioni. Inoltre, la genericità dell&#8217;impugnazione, ostacolando la formulazione di controdeduzioni puntuali e specifiche da parte della resistente, comprometterebbe il pieno esercizio del suo diritto di difesa.<br />
    Nel merito, la resistente osserva come non sia revocabile in dubbio la propria competenza a legiferare in materia di «igiene e sanità» e di «esercizi pubblici e commercio», in forza delle norme statutarie richiamate dallo stesso ricorrente, sicché la censura in punto di legittimità dell&#8217;intervento sotto il profilo dell&#8217;oggetto risulterebbe radicalmente infondata.<br />
    La Provincia di Bolzano contesta il presupposto da cui muove l&#8217;intero argomentare del ricorrente, e cioè che la disciplina statale in materia di tutela della salute contro i danni da esposizione al fumo passivo costituirebbe principio fondamentale, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle Regioni e alle Province autonome di legiferare per introdurre differenze anche minime.<br />
    Tale interpretazione del riparto di competenza, a parere della resistente, contrasterebbe con le norme costituzionali di cui agli artt. 9 e 5 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, oltre che con il dettato dell&#8217;art. 117 Cost., come affermato chiaramente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 196 del 2004.<br />
    Nelle materie di competenza concorrente spetterebbe allo Stato dettare gli standard minimi di tutela, che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, mentre le Regioni e le Province autonome potrebbero introdurre nell&#8217;ordinamento norme più rigorose, che assicurino un più alto livello di tutela (sentenze n. 407 del 2002 e n. 382 del 1996).<br />
    In questa prospettiva lo scrutinio di costituzionalità potrebbe riguardare soltanto le singole disposizioni contenute nella legge provinciale, per verificare se esse si pongano in contrasto con principi fondamentali della materia stabiliti con legge dello Stato.<br />
    Con riguardo alle disposizioni singolarmente censurate nel ricorso, la resistente precisa che l&#8217;ambito di applicabilità del divieto di fumo, individuato dall&#8217;art. 1 della legge provinciale con il riferimento ai «locali chiusi, aperti al pubblico», oggetto di specificazione nel successivo art. 2, dovrebbe essere inteso nel significato più ampio, tale da comprendere sia i locali aperti al pubblico, sia i locali aperti agli utenti.<br />
    Peraltro, a parere della Provincia, la nozione di “locali chiusi aperti ad utenti o al pubblico” utilizzata nell&#8217;art. 51 della legge n. 3 del 2003, sarebbe soltanto in apparenza più ampia di quella contenuta nella legge provinciale, in quanto in nessun caso la persona che lavora in un locale potrebbe essere considerata «utente» dello stesso.<br />
    Infine, la resistente sottolinea che non discenderebbe alcuna conseguenza dalla non perfetta sovrapponibilità dell&#8217;ambito di applicazione delle due normative, posto che la previsione statale continuerebbe a trovare applicazione accanto alla normativa provinciale.<br />
    Anche la censura avanzata con riferimento all&#8217;art. 5 della legge provinciale n. 8 del 2004, ove sono previste sanzioni amministrative diverse da quelle stabilite nell&#8217;art. 51 della legge n. 3 del 2003, sarebbe destituita di fondamento, risiedendo l&#8217;unica differenza tra le due previsioni nella maggiore severità delle sanzioni stabilite nella legge provinciale. <br />
    La fissazione di sanzioni più rigorose in ambito provinciale, in quanto diretta a rafforzare la tutela della salute dei non fumatori, sarebbe senz&#8217;altro rispettosa dei parametri costituzionali invocati, né varrebbe in senso contrario il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza n. 361 del 2003. Secondo tale pronuncia, le norme che prevedono le fattispecie di illecito esprimono principi fondamentali della materia, valendo anche, in proposito, il principio del parallelismo in base al quale la determinazione delle sanzioni è nella disponibilità del soggetto al quale è rimessa la determinazione della fattispecie da sanzionare. <br />
    Tale principio però, a detta della resistente, non avrebbe valore di regola assoluta, dovendo essere letto in armonia con il principio di ripartizione delle competenze, cosicché spetterebbe allo Stato la determinazione dell&#8217;ordine di grandezza della sanzione per evitare disparità di trattamento significative ed ingiustificate nelle diverse aree del Paese, laddove un modesto aumento delle sanzioni, come quello operato dalla legge provinciale in misura del 10%, non potrebbe dare luogo a disparità di trattamento se non in una prospettiva formalistica, che finirebbe per svuotare di significato il riconoscimento della competenza regionale e provinciale nella materia. Inoltre, la previsione di sanzioni più severe in ambito locale troverebbe giustificazione nelle caratteristiche peculiari del territorio provinciale e nella vocazione turistica che lo connota, tale per cui i soggetti che frequentano gli esercizi pubblici ivi esistenti confiderebbero nella salubrità dell&#8217;aria e, più in generale, di tutto l&#8217;ambiente.<br />
    In termini analoghi, a parere della resistente, risulterebbe immune da censure anche l&#8217;estensione della punibilità alle ipotesi di vendita o somministrazione di tabacco a persone minori di sedici anni, contenuta nell&#8217;art. 6 della legge provinciale, posto che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 350 del 1991, con ulteriori richiami) ha reiteratamente affermato la competenza del legislatore regionale a definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore nazionale, gli illeciti di natura amministrativa, anche in aggiunta o a specificazione di quanto prescritto dalla legge nazionale.<br />
    Con riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni al finanziamento di progetti di prevenzione del tabagismo, prevista dall&#8217;art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 2004, assume la resistente che l&#8217;estrema genericità del ricorso – anche in ragione della mancata indicazione del parametro di giudizio – non consentirebbe di stabilire con certezza se l&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 5 riguardi anche questo profilo della norma, con la conseguenza che la censura sarebbe inammissibile prima ancora che infondata.<br />
    In ogni caso, la previsione in esame risulterebbe immune da censure per effetto delle disposizioni contenute sia nell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ove è stabilito che il potere di vigilanza e di accertamento delle sanzioni amministrative spetta alle Province autonome, sia nell&#8217;art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), ove è stabilito che le relative entrate sono devolute alle Province se riguardano materie di competenza provinciale.<br />
    Quanto infine alla disposizione contenuta nell&#8217;art. 9 della legge provinciale, che proroga di sei mesi l&#8217;entrata in vigore del divieto di fumo con riferimento ad alcune tipologie di locali, la resistente assume trattarsi di previsione che trova giustificazione nella peculiarità della situazione climatica della Provincia di Bolzano che durante i mesi invernali non consentirebbe la realizzazione delle opere murarie necessarie per adeguare i locali aperti al pubblico alla normativa antifumo.</p>
<p>    3.  Con atto depositato in data 14 marzo 2005 è intervenuto in giudizio Fausto Cirelli, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori), associazione privata con finalità di tutela, promozione dell&#8217;attività e rappresentanza degli amministratori condominiali e immobiliari, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.</p>
<p>    4.  Nell&#8217;approssimarsi dell&#8217;udienza, la Provincia di Bolzano ha depositato memoria volta a contestare ulteriormente l&#8217;ammissibilità e la fondatezza del ricorso.<br />
    Quanto al profilo dell&#8217;ammissibilità, la resistente evidenzia che la relazione del Ministro per gli affari regionali allegata al ricorso contiene l&#8217;indicazione di specifiche disposizioni della legge provinciale n. 8 del 2004 delle quali assume l&#8217;illegittimità costituzionale, ragion per cui il ricorso – che avrebbe dovuto limitarsi ad impugnare quelle disposizioni – dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la rimanente parte (sentenza n. 106 del 2005).<br />
    Segnala inoltre la Provincia che l&#8217;art. 6 della legge impugnata non rientra tra le disposizioni indicate nella relazione governativa e, pertanto, in applicazione della costante giurisprudenza della Corte (da ultimo, sentenze n. 106 del 2005 e n. 43 del 2004), il ricorso sul punto dovrebbe essere dichiarato inammissibile.<br />
    Infine, con riguardo alla proroga di sei mesi del termine di entrata in vigore della legge provinciale per alcune tipologie di locali, come disposta dall&#8217;art. 9 della legge medesima, la resistente segnala che, essendo decorso il predetto termine e non potendo, quindi, discendere alcun effetto dalla decisione della Corte, la questione sarebbe diventata irrilevante.</p>
<p>5.	In vista dell&#8217;udienza anche l&#8217;interveniente Fausto Cirelli ha depositato nuova memoria con la quale ha ribadito le ragioni a sostegno dell&#8217;ammissibilità del proprio intervento ed ha concluso per la dichiarazione di infondatezza della questione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori), per violazione degli artt. 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e degli artt. 9 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). La legge provinciale citata è oggetto di impugnazione nella sua interezza, in quanto introdurrebbe una «disciplina alternativa» a quella dettata dalle norme statali, con ciò travalicando i limiti di competenza attribuiti alla potestà legislativa delle Province autonome.<br />
    Oggetto di censura specifica da parte del ricorrente sono inoltre gli artt. 1, 2, 5, 6 e 9 della suddetta legge provinciale n. 8 del 2004, in quanto contrastanti con le disposizioni di cui all&#8217;art. 51, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).<br />
    La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché, avendo ad oggetto un&#8217;intera legge provinciale, sarebbe generico nel suo contenuto. In subordine, la resistente chiede che lo stesso ricorso sia dichiarato infondato per avere essa legiferato nei limiti della propria competenza legislativa, quale stabilita dallo statuto speciale, segnatamente all&#8217;art. 9, numeri 7) e 10): «esercizi pubblici» e «igiene e sanità».<br />
    È intervenuto nel presente giudizio Fausto Cirelli, in proprio e quale legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori), associazione privata con finalità di tutela, promozione dell&#8217;attività e rappresentanza degli amministratori di condominio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.</p>
<p>    2. Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l&#8217;intervento di Fausto Cirelli. Questa Corte ha costantemente statuito che le parti del giudizio di costituzionalità delle leggi promosso ai sensi dell&#8217;art. 127 Cost. sono esclusivamente i soggetti titolari delle potestà legislative in contestazione (ex plurimis: sentenze n. 378 del 2005, n. 196 del 2004 e n. 338 del 2003).<br />
    3. L&#8217;eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla resistente Provincia di Bolzano, non può essere accolta.<br />
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata inammissibile una questione avente ad oggetto un&#8217;intera legge quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all&#8217;intero testo normativo si presenti del tutto generica (sentenza n. 94 del 2003). La Corte ha precisato, inoltre, che l&#8217;inammissibilità è esclusa quando dal ricorso dello Stato è possibile individuare con chiarezza le norme sulle quali si appuntano le singole censure (sentenza n. 74 del 2004).<br />
    Nel caso di specie, il ricorso statale contiene una motivazione sintetica, ma non generica, della censura rivolta all&#8217;intera legge provinciale, e passa inoltre ad illustrare una serie di specifiche, presunte violazioni di norme costituzionali o interposte, da parte di singoli articoli della legge medesima. Non ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l&#8217;inammissibilità della questione.</p>
<p>    4.  Nel merito, la questione è fondata.</p>
<p>    4.1.  L&#8217;esame di tutte le disposizioni della legge provinciale impugnata porta alla conclusione che il legislatore provinciale ha inteso sostituire alla normativa statale vigente in materia di divieto di fumo nei locali chiusi una propria disciplina, maggiormente adatta, secondo l&#8217;assunto della resistente, alle caratteristiche ed alle esigenze della Provincia di Bolzano. Questa Corte ha però chiarito che, in materia di divieto di fumo, viene in rilievo «un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiudicato dall&#8217;esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica: bene che per sua natura non si presterebbe ad essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali» (sentenza n. 361 del 2003). <br />
    Dalla natura di principi fondamentali delle norme dirette a prevedere, sanzionare e far rispettare il divieto di fumo deriva che le Regioni non possano introdurre proprie discipline alternative a quella statale, ancorché ritenute, da ciascuna di esse, giustificate da particolari esigenze territoriali. <br />
    La specialità dell&#8217;autonomia delle Province di Trento e Bolzano non rileva al fine di allargare la sfera legislativa delle stesse in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario, giacché la normativa oggetto della questione di costituzionalità ricade, secondo la stessa prospettazione della resistente, nelle materie «esercizi pubblici» e «igiene e sanità» (art. 9, numeri 7 e 10, dello statuto speciale), entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente delle predette Province. Risulta peraltro evidente che la prevalenza, nella classificazione, debba spettare alla materia «igiene e sanità», per la sicura finalizzazione del divieto di fumo alla tutela della salute dei non fumatori. La collocazione delle norme sul divieto di fumo tra i principi fondamentali – operata da questa Corte con riferimento al terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost. per le Regioni di diritto comune &#8722; deve quindi ritenersi valida anche nei confronti della Provincia di Bolzano, con riferimento all&#8217;art. 9 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.</p>
<p>    4.2.  L&#8217;esame delle singole disposizioni oggetto di censure specifiche da parte del Presidente del Consiglio dei ministri conferma la qualificazione della legge impugnata come alternativa alla disciplina statale.<br />
    Gli artt. 1 e 2 ridefiniscono l&#8217;ambito di operatività del divieto, sostituendo all&#8217;espressione contenuta nella legge statale (“locali chiusi aperti ad utenti o al pubblico”: art. 51, comma 1, lettera a, della legge n. 3 del 2003) la diversa dizione «locali chiusi, aperti al pubblico».<br />
    L&#8217;art. 5, comma 1, modifica l&#8217;entità della sanzione per i trasgressori al divieto, aumentandola nel minimo e nel massimo (da euro 27,5 a euro 275) rispetto a quella fissata dall&#8217;art. 51, comma 5, della legge n. 3 del 2003 (da euro 25 a euro 250), prima dell&#8217;aumento apportato dall&#8217;art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2005).<br />
    L&#8217;art. 6, pur facendo salvo il disposto dell&#8217;art. 730, secondo comma, del codice penale, estende, rispetto alla normativa statale, l&#8217;area delle condotte sanzionabili in via amministrativa a quelle di chi vende o somministra tabacco a persone minori di anni sedici, prevedendo peraltro una sanzione del tutto nuova nel minimo (euro 50), rispetto sia alla legge statale sia alla stessa legge provinciale.<br />
    L&#8217;art. 9 proroga di sei mesi, rispetto al termine statale, la data di entrata in vigore del divieto per le aree dei locali chiusi «nelle quali non vengono somministrati pasti ed in quelli in cui l&#8217;area per la somministrazione di pasti non è separata, mediante pareti a tutta altezza e larghezza e con gli accessi esistenti, dall&#8217;area in cui non vengono somministrati pasti».</p>
<p>5.	Le norme appena indicate si pongono tra loro in un rapporto di stretta concatenazione, tale da far emergere l&#8217;organicità della disciplina provinciale, sorretta da motivazioni sociali e politiche, evidenziate dalla difesa della resistente, sulle quali non spetta a questa Corte dare valutazioni. Tuttavia, la semplice constatazione di questa organicità, che tende a sostituire alla disciplina statale del divieto di fumo in locali chiusi un&#8217;altra, discrezionalmente elaborata ed approvata dalla Provincia di Bolzano, rende inevitabile, ai sensi degli artt. 9, numero 10), e 5 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;intera legge impugnata, stante la natura di principi fondamentali delle norme statali che si vorrebbero sostituire.																																																																																												</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    dichiara inammissibile l&#8217;intervento di Fausto Cirelli, in proprio e quale legale rappresentante del CORAM (Coordinamento registri amministratori);<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 novembre 2004, n. 8 (Tutela della salute dei non fumatori).<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.60</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-60/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-60/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.60</a></p>
<p>Presidente Annnibale MARINI, Redattore Gaetano SILVESTRI cause di incompatibilit&#225; all&#8217;esercizio delle funzioni di giudice di pace Giurisdizione e competenza – Giudici di pace &#8211; Art. 8, co. 1, lettera c-bis), della L. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall&#8217;art. 6 della L. 24</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-60/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.60</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-60/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.60</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annnibale MARINI, Redattore Gaetano SILVESTRI</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">cause di incompatibilit&aacute; all&#8217;esercizio delle funzioni di giudice di pace</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Giudici di pace &#8211; Art. 8, co. 1, lettera c-bis), della L. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall&#8217;art. 6 della L. 24 novembre 1999, n. 468 – Incompatibilitá all’esercizio delle funzioni per coloro che svolgono attivitá professionali per imprese di assicurazioni o banche e per coloro che hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivitá – Questione di legittimitá costituzionale sollevata dal TAR Lazio – Asserita violazione degli art. 3, 102 e 107, co. 1 e 2, Cost. – Illegittimitá in parte qua.</span></span></span></p>
<hr />
<p>É costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 8, co. 1, lett. c-bis), della L. 21 novembre 1991, n. 374, nel testo introdotto dall&#8217;art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui stabilisce l&#8217;incompatibilità all&#8217;esercizio delle funzioni di giudice di pace – per il caso in cui «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado» dell&#8217;interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione – con riguardo all&#8217;intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività professionale, stante l’esigenza di estendere, in applicazione del principio di eguaglianza, il criterio territoriale adottato per gli avvocati anche ai soggetti ipegnati professionalmente nel settore assicurativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">cause di incompatibilitá all’esercizio delle funzioni di giudice di pace</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Annibale			MARINI	Presidente; &#8211; Franco			BILE		  Giudice; &#8211; Giovanni Maria	FLICK Giudice; &#8211; Francesco		AMIRANTE Giudice; &#8211; Ugo				DE SIERVO Giudice; &#8211; Romano			VACCARELLA Giudice; &#8211; Paolo			MADDALENA Giudice; &#8211; Alfio			FINOCCHIARO Giudice; &#8211; Alfonso			QUARANTA Giudice; &#8211; Franco			GALLO Giudice; &#8211; Luigi			MAZZELLA	Giudice; &#8211; Gaetano			SILVESTRI Giudice; &#8211; Sabino			CASSESE Giudice; &#8211; Maria Rita		SAULLE Giudice; &#8211; Giuseppe			TESAURO Giudice																																															</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall&#8217;art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell&#8217;articolo 593 del codice di procedura penale), promosso con ordinanza del 4 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Giovanna Moggi contro il Ministero della Giustizia ed altri, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.</p>
<p>	Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	udito nella camera di consiglio dell&#8217;11 gennaio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.  Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza depositata il 4 ottobre 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 102 e 107, primo e terzo comma, della Costituzione, dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall&#8217;art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell&#8217;articolo 593 del codice di procedura penale).<br />
    Il Tribunale è investito del ricorso proposto contro un decreto del Ministro della giustizia (e contro gli atti allo stesso collegati) con il quale, in data 6 luglio 2002, la ricorrente è stata dichiarata decaduta dall&#8217;ufficio di giudice di pace, in forza di una incompatibilità sopravvenuta per effetto della norma oggetto del presente giudizio.<br />
    Il rimettente premette come la legge n. 468 del 1999 abbia introdotto nel corpo del comma 1 dell&#8217;art. 8 della legge n. 374 del 1991, che regola i casi di incompatibilità con l&#8217;esercizio delle funzioni di giudice di pace, una nuova disposizione (lettera c-bis), in forza della quale l&#8217;ufficio è precluso a «coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività». Con l&#8217;art. 24 della stessa legge n. 468 del 1999 è stata prevista, per i giudici di pace in servizio alla data della sua entrata in vigore (cioè al 21 dicembre 1999), la possibilità di rimuovere le situazioni di sopravvenuta incompatibilità entro un termine di sessanta giorni.<br />
    In fatto, la ricorrente aveva spontaneamente comunicato al Consiglio superiore della magistratura, con nota del 10 gennaio 2000, che due suoi figli svolgevano professionalmente l&#8217;attività di «agente» per conto di una compagnia assicuratrice, impegnandosi «ad astenersi da tutte le cause» che coinvolgessero detta compagnia.<br />
    Nel procedimento conseguentemente apertosi per l&#8217;eventuale declaratoria di decadenza, a norma dell&#8217;art. 9 della legge n. 374 del 1991, la ricorrente aveva sostenuto che la nuova disposizione di legge non dovesse intendersi riferita agli «agenti», data l&#8217;assoluta indifferenza di costoro rispetto alle controversie tra assicurati e compagnia di riferimento, e data la possibilità di ricorso all&#8217;astensione per il caso di liti concernenti la mancata riscossione dei premi. Cionondimeno, il Consiglio giudiziario territorialmente competente aveva proposto l&#8217;adozione del provvedimento di decadenza, ed in conformità si era deliberato, in data 14 giugno 2001, da parte del Consiglio superiore della magistratura: atti, questi, prodromici al decreto ministeriale sopra citato.<br />
    La difesa della ricorrente, nel giudizio a quo, ha eccepito sotto molteplici profili l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge n. 374 del 1991. Il Tribunale rimettente, dopo avere affermato in via preliminare che detta norma deve intendersi certamente riferita anche agli agenti assicurativi, ha ritenuto non manifestamente infondati i dubbi di legittimità di seguito esposti.</p>
<p>    1.1.  I commi 1-bis e 1-ter dell&#8217;art. 8 citato, pure introdotti dall&#8217;art. 6 della legge n. 468 del 1999, hanno limitato la nuova incompatibilità prevista per gli avvocati al solo esercizio delle funzioni di giudice di pace nel circondario ove loro stessi, o persone a loro vicine (associati, coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado ed affini entro il primo grado), svolgono la professione forense. <br />
    In primo luogo, dunque, la legge di riforma ha consentito agli avvocati investiti della funzione onoraria di evitare l&#8217;incompatibilità sopravvenuta mediante un trasferimento di sede, negando invece tale possibilità ai giudici di pace che svolgessero attività professionale per imprese di assicurazione o banche, o fossero legati a persone dedite abitualmente alla citata attività. <br />
    Configurando tale differenza di trattamento, la disciplina de qua contrasterebbe con l&#8217;art. 3 Cost., in quanto avrebbe regolato in termini radicalmente divergenti situazioni assimilabili dal punto di vista delle esigenze di tutela dell&#8217;imparzialità. Semmai – a parere del rimettente – un trattamento più severo si sarebbe giustificato per gli esercenti la professione forense, istituzionalmente chiamati a prestazioni retribuite per la difesa di interessi di parte, eventualmente ramificati sul territorio, mentre i professionisti del ramo bancario o assicurativo, interessati alla giurisdizione solo nella qualità di giudici, sarebbero statisticamente meno esposti al rischio di entrare in conflitto di interessi nel concreto esercizio della funzione.</p>
<p>    1.2.  Le norme introdotte nell&#8217;art. 8 della legge n. 374 del 1991 dall&#8217;art. 6 della legge n. 468 del 1999 consentono a chi sia privo d&#8217;una qualifica professionale rilevante di esercitare le funzioni di giudice di pace in un circondario ove persone a lui collegate svolgano la professione forense, con la sola necessità (prevista dall&#8217;art. 10 della citata legge n. 374) di astenersi nel caso di concreto conflitto di interessi. Di contro, al soggetto non professionista che si trovi in relazione qualificata con persone impegnate nel ramo assicurativo o bancario, l&#8217;assunzione delle funzioni di giudice di pace è preclusa ovunque dette persone svolgano la propria attività.<br />
    Anche sotto questo profilo la disciplina contrasterebbe con l&#8217;art. 3 Cost., dato il diseguale trattamento di situazioni assimilabili dal punto di vista delle esigenze di tutela dell&#8217;imparzialità. I giudici collegati a professionisti nel campo bancario ed assicurativo, anzi, sarebbero credibilmente più indipendenti dall&#8217;influsso dei congiunti di quanto non siano i giudici collegati ad avvocati.</p>
<p>    1.3.  L&#8217;art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge n. 374 del 1991, delinea per i giudici di pace una causa di incompatibilità che, a mente degli artt. 16 e 17 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), non è prevista per i magistrati ordinari. Tale diversità di trattamento, a parere del rimettente, sarebbe priva di ragionevolezza, essendo gli interessati tutti giudici chiamati a svolgere la propria funzione in condizioni di imparzialità, e non potendosi comprendere perché solo una parte tra essi sarebbe incapace di assicurare una decisione serena per il rapporto intrattenuto con persone operanti nel settore assicurativo o bancario. In particolare non potrebbe attribuirsi ai giudici di pace, neppure sulla base del diverso sistema di reclutamento rispetto ai magistrati ordinari, una maggior «tendenza» soggettiva a subire influenze, né un rischio statisticamente più elevato di imbattersi in cause pertinenti ad attività nel campo assicurativo. Anche in questa prospettiva, dunque, la normativa impugnata si porrebbe in contrasto con l&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p>    1.4.  Da ultimo, sempre secondo il rimettente, il regime di incompatibilità riguardante le persone esercenti una professione nel ramo assicurativo o bancario, o collegate a persone dedite a professioni dello stesso genere, violerebbe il principio per il quale «i giudici si differenziano solamente per le funzioni e non anche per la dignità della carica e dunque per le prerogative di status accordabili» (principio desumibile dagli artt. 102, primo comma, e 107, primo e terzo comma, Cost.).</p>
<p>    1.5.  Tutte le questioni indicate sarebbero rilevanti, nel giudizio a quo, perché dalla dichiarazione di illegittimità della norma che configura la situazione di incompatibilità discenderebbe l&#8217;invalidazione dei provvedimenti impugnati dalla ricorrente, dichiarata decaduta dall&#8217;ufficio di giudice di pace in quanto madre di due agenti assicurativi, uno dei quali operante nel territorio del circondario nel cui ambito l&#8217;interessata esercitava la funzione onoraria.</p>
<p>    2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio. <br />
    Secondo la difesa erariale la normativa impugnata distingue tra situazioni di incompatibilità assoluta, riferite a soggetti (senatori, deputati, consiglieri eletti, esercenti di attività bancarie o assicurative) la cui attività normalmente comporta contatti con un numero di persone assai elevato, e situazioni di incompatibilità relativa, previste per soggetti la cui professione implica contatti meno numerosi, e per i quali comunque è posto un divieto localmente circoscritto di esercitare le funzioni giudiziarie. Le divergenze della disciplina sarebbero dunque riferibili ad un corretto esercizio della discrezionalità legislativa. Quanto alle differenze di trattamento tra giudici di pace e magistrati ordinari, queste sarebbero giustificate dalle peculiarità che segnano lo status e la carriera dei soggetti posti in comparazione.<br />
    Riguardo alla pretesa violazione dell&#8217;art. 102 Cost., l&#8217;Avvocatura dello Stato rileva che l&#8217;incompatibilità in questione è posta dalle norme dell&#8217;ordinamento giudiziario, così come prescritto dalla disposizione costituzionale. Privo di pertinenza sarebbe infine il riferimento al primo e al terzo comma dell&#8217;art. 107 Cost., le cui previsioni in materia di inamovibilità, dispensa o sospensione dal servizio, trasferimento, distinzione tra i magistrati in base soltanto alle funzioni esercitate, non avrebbero attinenza alla materia della incompatibilità.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.  Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza depositata il 4 ottobre 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 102 e 107, primo e terzo comma, della Costituzione, dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall&#8217;art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell&#8217;articolo 593 del codice di procedura penale).</p>
<p>    2.  La questione è fondata nei termini di seguito precisati.</p>
<p>    2.1.  L&#8217;art. 8, comma 1, lettera c-bis) della legge n. 374 del 1991 stabilisce una causa di incompatibilità assoluta all&#8217;esercizio delle funzioni di giudice di pace per coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche; la stessa norma configura una uguale causa di incompatibilità per coloro che hanno «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività». L&#8217;incompatibilità sia personale che parentale riguarda l&#8217;intero territorio nazionale e non può essere rimossa, di conseguenza, né con il trasferimento dello stesso soggetto ad altra sede, né con il trasferimento di uno dei congiunti prima elencati.<br />
    Come è noto, la ratio delle norme che stabiliscono cause di incompatibilità all&#8217;esercizio di determinate funzioni, consiste, in generale, nella necessità di prevenire possibili conflitti di interesse, per garantire l&#8217;imparzialità dei poteri pubblici e, nello specifico della funzione giurisdizionale, nell&#8217;esigenza di tutelare la sostanza e l&#8217;immagine dell&#8217;indipendenza dei giudici, a qualunque categoria essi appartengano.<br />
    All&#8217;interno dei principi fondamentali prima ricordati si collocano le discipline particolari che, secondo le scelte del legislatore, devono applicarsi ai vari tipi di giudici esistenti nell&#8217;ordinamento.</p>
<p>    2.2.  Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente (ordinanze n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999). Situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico.<br />
    Per tale ragione, non è possibile procedere ad una comparazione tra le cause di incompatibilità dettate dalla legge sull&#8217;ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari e quelle previste dalla normativa speciale per i giudici di pace. In particolare, e con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, non è produttivo rilevare l&#8217;inesistenza, per i magistrati ordinari, di cause di incompatibilità parentale, riferite a specifiche attività professionali extragiudiziarie. Ciò per la potenziale onnicomprensività della giurisdizione ordinaria, che renderebbe arbitraria qualunque indicazione specifica di attività professionali o economiche di parenti o affini del magistrato come causa di incompatibilità per lo stesso.<br />
    Lo status del magistrato ordinario comprende, peraltro, una serie di guarentigie che rende meno stringente l&#8217;esigenza di tutelare la sua indipendenza con lo strumento delle incompatibilità. <br />
    Riguardo al profilo indicato, pertanto, la questione non è fondata.</p>
<p>    3.  Maggiore consistenza assume invece la comparazione con le cause di incompatibilità dettate dalla legge per categorie di giudici onorari diverse da quella dei giudici di pace. Trattandosi di figure affini, ogni diversità di regime giuridico deve essere valutata con estrema attenzione, allo scopo di individuare eventuali disparità in contrasto con il precetto generale dell&#8217;art. 3, primo comma, Cost.</p>
<p>    3.1.  L&#8217;attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie è presa in considerazione dall&#8217;art. 43-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) introdotto dall&#8217;art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), quale causa di incompatibilità personale per i giudici onorari di tribunale. La disposizione ora citata differisce da quella riguardante il giudice di pace per alcuni profili: anzitutto non è prevista alcuna forma di incompatibilità parentale; in secondo luogo acquistano rilevanza anche i tre anni precedenti la nomina; sono infine contemplati, in senso preclusivo, i rapporti intrattenuti con istituti o società di intermediazione finanziaria.<br />
    Come si può agevolmente osservare, la norma riguardante i giudici onorari di tribunale è maggiormente restrittiva in ordine alle incompatibilità personali, mentre è largamente concessiva per quelle parentali, del tutto assenti dalla previsione. Non si può negare tuttavia l&#8217;eadem ratio che ha ispirato il legislatore nel dettare le due diverse normative: evitare che persone operanti in settori delicati e rilevanti della vita economica e finanziaria della società civile possano trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nel dover decidere controversie sorte in contesti professionali nei quali continuino ad essere inseriti. Appare inoltre scelta non irragionevole del legislatore prevedere maggior rigore, nel delineare le incompatibilità personali, per i giudici onorari di tribunale rispetto ai giudici di pace, a causa del maggior valore delle controversie rientranti nella loro competenza.</p>
<p>    3.2.  Ferma restando l&#8217;insindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore, quando sorrette da valutazioni non irragionevoli sulla opportunità di evitare possibili conflitti di interesse e di mantenere alta la fiducia dei cittadini nell&#8217;indipendenza sostanziale dei giudici onorari, si deve notare che la previsione di una incompatibilità parentale assoluta ed estesa a tutto il territorio nazionale, dettata solo per i giudici di pace, si presenta come una deroga, estranea al sistema delle norme sulle incompatibilità dei giudici, sia professionali che onorari. Tale tipo di incompatibilità esclude dalla possibilità di ottenere la nomina a giudice di pace una categoria potenzialmente molto vasta di cittadini, in possesso degli ulteriori requisiti di legge, per la semplice circostanza di avere parenti o affini operanti, nel settore in questione, in qualunque luogo della Repubblica.<br />
    L&#8217;interessato non può rimuovere la causa di incompatibilità, giacché, stante l&#8217;estensione nazionale di quest&#8217;ultima, non raggiungerebbe tale scopo chiedendo il trasferimento ad altro ambito territoriale, né potrebbe conseguire lo stesso obiettivo con la rinuncia alle proprie cariche o posizioni professionali. L&#8217;unico modo per poter aspirare alla nomina sarebbe quello di convincere il parente o l&#8217;affine a rinunciare alla propria attività professionale.<br />
    Caratteristica fondamentale delle cause di incompatibilità è la possibilità per l&#8217;interessato di rimuoverle con un proprio atto di rinuncia ad una attività o professione o con il trasferimento ad altra sede. La scelta del tipo di attività incompatibili o dell&#8217;ambito territoriale di incidenza dell&#8217;incompatibilità è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Tuttavia occorre stabilire se l&#8217;impossibilità di rimuovere la causa di incompatibilità menomi in modo irragionevole la sfera giuridica di una categoria di cittadini, negando agli stessi il diritto di accedere ad un determinato ufficio per cause indipendenti dalla loro volontà e sulle quali non è dato loro di incidere, essendo legate alla libera determinazione di terzi.</p>
<p>    3.3.  Di fronte alla gravità della compressione della sfera giuridica dei soggetti di cui sopra, che li pone in una situazione deteriore senza confronti nel sistema, bisogna valutare se siano proporzionate le ragioni giustificative adducibili in funzione di bilanciamento per la tutela di altri valori costituzionalmente protetti. <br />
    I giudici di pace, ai sensi dell&#8217;art. 7, secondo comma, del codice di procedura civile, sono competenti a decidere le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti entro il valore di 15.493,71 euro. Essi hanno pure competenza penale, ai sensi dell&#8217;art. 1 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell&#8217;art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in relazione ad una serie di attività soggette ad assicurazione obbligatoria. Per effetto di tale duplice competenza, civile e penale, i giudici onorari in questione si trovano a dover trattare un numero percentualmente molto elevato di procedimenti inerenti ad attività collegate, in un modo o nell&#8217;altro, al settore assicurativo. Ciò rende ragionevole la scelta legislativa di escludere coloro che esercitano la propria professione in tale settore dalla possibilità di assumere l&#8217;ufficio di giudice di pace. Appartiene pure all&#8217;insindacabile discrezionalità del legislatore rafforzare la garanzia di imparzialità dei giudici sino a non delimitare l&#8217;ambito territoriale di efficacia dell&#8217;incompatibilità, per optare in favore di una incompatibilità personale assoluta, analoga a quella dei giudici onorari di tribunale per lo stesso settore di attività.<br />
    È irrazionale, invece, il sacrificio incondizionato del diritto di accedere all&#8217;ufficio di giudice di pace di una categoria di cittadini identificati non per una situazione personale o professionale, ma solo per la relazione esistente con «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado».<br />
    L&#8217;esclusione di particolari categorie di soggetti da determinati uffici può essere effetto di condizioni personali degli stessi, che li rendono del tutto inadatti, secondo la valutazione del legislatore, a svolgere quelle specifiche funzioni, o di situazioni e relazioni delle quali l&#8217;interessato deve liberarsi per poter accedere all&#8217;ufficio cui aspira. L&#8217;istituzionalizzazione di un sospetto di influenzabilità dei parenti o affini di soggetti che operano nel ramo assicurativo, tuttavia, appare insufficiente contrappeso rispetto alla restrizione della sfera giuridica degli aspiranti giudici di pace, in confronto alle altre categorie di giudici onorari e si presenta, più in generale, come negazione dello stesso concetto di incompatibilità contraddittoriamente utilizzato dal legislatore nell&#8217;art. 8 della citata legge n. 374 del 1991.<br />
    4.  Non rileva in proposito la disciplina riguardante i giudici onorari di tribunale. La legge non prevede alcuna incompatibilità parentale per tale categoria di giudici onorari con riferimento ad attività professionali nel settore assicurativo, mentre detta condizioni di maggior rigore per l&#8217;incompatibilità personale riferita al medesimo settore. Tali differenze incidono sulla valutazione in ordine alla ragionevolezza della diversità di trattamento, che resiste allo scrutinio di costituzionalità perché contenente tre elementi di differenziazione – diversità delle funzioni, mancanza di ogni incompatibilità parentale, maggior rigore nella incompatibilità personale – che escludono la comparabilità con la disciplina prevista per i giudici di pace.</p>
<p>    5.  Se si restringe l&#8217;analisi comparativa al campo dei giudici di pace, si può notare come le incompatibilità parentali previste per l&#8217;altra attività professionale presa in considerazione dalla legge, quella di avvocato, siano invece limitate al circondario. Per il resto valgono le norme ordinarie sull&#8217;astensione e la ricusazione, atte ad evitare concreti conflitti di interesse con riferimento alle singole controversie.<br />
    La ratio dell&#8217;incompatibilità, in effetti, non è quella di fugare ogni concepibile sospetto di indebite influenze nell&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, ma quella, più modesta, di evitare le più frequenti, prevedibili, situazioni di conflitto di interesse, la cui moltiplicazione da una parte creerebbe ritardi e disfunzioni nell&#8217;amministrazione della giustizia, dovuti a ricorrenti astensioni o ricusazioni, dall&#8217;altra finirebbe per nuocere alla stessa immagine del giudice imparziale.<br />
    Per raggiungere tale, più limitato, obiettivo, il legislatore ha ritenuto ragionevole circoscrivere le incompatibilità parentali dei giudici di pace, rispetto a congiunti impegnati nella professione di avvocato, con riguardo al solo circondario nel quale sia esercitata detta professione. L&#8217;introduzione dell&#8217;incompatibilità su base nazionale, per chi abbia congiunti operanti nel ramo assicurativo, determina un salto di qualità, perché implica, come effetto secondario, la non rimovibilità della preclusione, con un trattamento giuridico fortemente deteriore rispetto a quello di chi abbia congiunti avvocati, in contrasto con l&#8217;art. 3, primo comma, Cost.<br />
    In applicazione del principio di eguaglianza, dunque, il criterio territoriale adottato per gli avvocati, in punto di incompatibilità parentale, va esteso ai soggetti impegnati professionalmente nel settore assicurativo.</p>
<p>6.	Restano assorbite le altre censure di incostituzionalità formulate dal giudice rimettente. 																																																																																												</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE     dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nel testo introdotto dall&#8217;art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell&#8217;articolo 593 del codice di procedura penale), nella parte in cui stabilisce l&#8217;incompatibilità all&#8217;esercizio delle funzioni di giudice di pace – per il caso in cui «il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado» dell&#8217;interessato svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione – con riguardo all&#8217;intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività professionale.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 6 febbraio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-60/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.60</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.61</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Annnibale MARINI, Redattore Alfio FINOCCHIARO non rientra nei poteri della Corte modificare &#171;l&#8217;automatico acquisto del cognome paterno Matrimonio e filiazione – Rapporti personali – Artt. 143-bis, 236, 237, co. 2, 262, 299, co. 3, c.c., e artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Automatico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Annnibale MARINI, Redattore Alfio FINOCCHIARO</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non rientra nei poteri della Corte modificare &laquo;l&#8217;automatico acquisto del cognome paterno</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Matrimonio e filiazione – Rapporti personali – Artt. 143-bis, 236, 237, co. 2, 262, 299, co. 3, c.c., e artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Automatico acquisto del cognome paterno, in capo al figlio legittimo, anche in presenza di una diversa volontá dei coniugi legittimamente manifestata – Questione di legittimitá costituzionale sollevata dalla Suprema Corte di Cassazione, I Sez. civile – Asserita violazione degli art. 2, 3 e 29, co. 2, Cost. – Inammissibilitá.</span></span></span></p>
<hr />
<p>É inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, co. 2, 262, 299, co. 3, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell&#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, co. 2, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, I Sez. civile, in quanto l’accoglimento della questione comporterebbe una lacuna normativa non ipotizzabile e ogni altro intervento della Corte, stante l’eterogenietá delle possibili soluzioni, richiederebbe una operazione manipolativa esorbitante dai poteri del giudice costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non rientra nei poteri della Corte modificare «l&#8217;automatico acquisto del cognome paterno</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:        Annibale				MARINI		Presidente;    Franco				BILE			  Giudice;         Giovanni Maria			FLICK Giudice;       Francesco				AMIRANTE Giudice;        Ugo					DE SIERVO Giudice;         Romano				VACCARELLA Giudice;         Paolo				MADDALENA Giudice;      Alfio				FINOCCHIARO Giudice;         Alfonso				QUARANTA	Giudice;         Franco				GALLO Giudice;        Luigi				MAZZELLA Giudice;        Gaetano				SILVESTRI	Giudice;         Sabino				CASSESE Giudice;          Maria Rita			SAULLE Giudice;      Giuseppe				TESAURO Giudice																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262 e 299, terzo comma, del codice civile e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell&#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell&#8217;art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), promosso con ordinanza del 17 luglio 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da C.A. e F.L. c/ il Procuratore generale presso la Corte d&#8217;appello di Milano, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di costituzione di C.A. e di F.L.;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 10 gennaio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;<br />
    udito l&#8217;avvocato Luigi Fazzo per C.A. e F.L.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.  La Corte di cassazione, I Sez. civile, chiamata a decidere sul ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano con la quale si confermava la decisione del Tribunale di Milano di rigetto della domanda dei coniugi C.A. e F.L. diretta ad ottenere la rettificazione dell&#8217;atto di nascita della propria figlia minore nel senso che le fosse imposto il cognome materno in luogo di quello paterno, risultante dall&#8217;atto formato dall&#8217;ufficiale dello stato civile, in contrasto con la volontà espressa dal padre al momento della dichiarazione di nascita, con ordinanza del 17 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell&#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell&#8217;art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata. <br />
    Il collegio rimettente premette che la Corte territoriale ha osservato che il silenzio del legislatore della riforma del diritto di famiglia in ordine al cognome dei figli legittimi, pur a fronte della modifica dell&#8217;art. 144 cod. civ. relativo al cognome della moglie, consente di desumere la persistente validità di una norma consuetudinaria saldamente radicata nella coscienza della collettività.<br />
    La norma relativa all&#8217;assunzione del cognome paterno da parte del figlio legittimo, ad avviso del predetto collegio, è chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse. <br />
    Si richiamano, in proposito, l&#8217;art. 237, secondo comma, cod. civ, che pone tra gli elementi costitutivi del possesso di stato l&#8217;avere portato sempre il cognome del padre che si pretende di avere; l&#8217;art. 262 cod. civ., in materia di riconoscimento di figlio naturale, che, al primo comma, dispone che il contestuale riconoscimento da parte di entrambi i genitori comporta che il figlio assuma il cognome paterno, evidentemente nello spirito della equiparazione della prole naturale a quella legittima, e, al secondo comma, che, in caso di successivo riconoscimento del padre, o di successivo accertamento della paternità, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno, in tal modo sottintendendo, secondo il collegio a quo, una maggior rilevanza del cognome paterno; l&#8217;art. 299 cod. civ., in tema di adozione di maggiorenni, che, al terzo comma, prevede, ancora una volta in ragione della equiparazione della posizione del figlio adottivo a quello legittimo, che, compiuta l&#8217;adozione da coniugi, l&#8217;adottato assuma il cognome del marito.<br />
    Una norma attributiva al figlio legittimo del cognome paterno appare, secondo la Corte di cassazione, presupposta anche dalla disposizione dell&#8217;art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), che vietava di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, all&#8217;evidente scopo di evitare omonimie per avere essi già lo stesso cognome, ed è sottintesa dal corrispondente art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, nonché dall&#8217;art. 33, comma 1, del citato d.P.R., che attribuisce al figlio legittimato – salva la opzione esercitabile dal soggetto maggiorenne – il cognome del padre.<br />
    Da tali previsioni si desume, secondo il collegio rimettente, l&#8217;immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è tuttavia presente nel sistema, configurandosi come traduzione in regola dello Stato di una usanza consolidata nel tempo, alla stregua della quale il cognome del figlio legittimo non si trasmette di padre in figlio, ma si estende ipso iure dal primo al secondo. <br />
    Il collegio a quo dissente, perciò, dalla opinione della Corte d&#8217;appello di Milano che ravvisa il fondamento dell&#8217;attribuzione al figlio legittimo del cognome paterno in una consuetudine, la quale postula una reiterazione e continuità di comportamenti conformi ad una medesima regola da parte della generalità dei consociati nella convinzione della loro doverosità, elementi non riscontrabili nella vicenda dell&#8217;attribuzione del cognome paterno, segnata da un&#8217;attività vincolata dell&#8217;ufficiale dello stato civile, a fronte della quale la volontà ed il convincimento dei singoli dichiaranti non trovano spazio. <br />
    Del resto, si rileva nella ordinanza, una siffatta consuetudine sarebbe contra legem, in quanto contrastante con la legge di riforma del diritto di famiglia, che delinea su basi paritarie il nuovo modello della famiglia, oltre che con i principi costituzionali di riferimento, e, come tale, sarebbe suscettibile di disapplicazione da parte del giudice.<br />
    Ciò posto, il collegio rimettente, fattosi carico delle precedenti pronunce di inammissibilità di analoghe questioni di legittimità costituzionale (ordinanze n. 176 e n. 586 del 1988), ritiene che il lungo tempo trascorso, ed il maturarsi di una diversa sensibilità nella collettività e di diversi valori di riferimento, nonché gli impegni imposti da convenzioni internazionali, e le sollecitazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie, richiedano una nuova valutazione della conformità della norma denunciata agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione. <br />
    In particolare, con riguardo al denunciato contrasto con il citato art. 2 della Costituzione, si pone in evidenza il carattere di detto parametro quale norma a fattispecie aperta, diretta a recepire e garantire le nuove esigenze di tutela della persona, sottolineandosi il diritto alla identità personale, del quale il nome costituisce il primo, e più immediato, elemento caratterizzante, e rilevandosi che la tutela costituzionale offerta dall&#8217;invocato art. 2 ai diritti dell&#8217;uomo «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» esige che il diritto di cui si tratta sia garantito, nell&#8217;ambito di quella formazione sociale primaria che è la famiglia, nella duplice direzione del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori, testimoniando la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna.<br />
    Quanto al sospetto di contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione, esso si fonda sul rilievo che l&#8217;attribuzione, automatica ed indefettibile, ai figli del cognome paterno si risolve in una discriminazione ed in una violazione del principio fondamentale di uguaglianza e di pari dignità, che, nella legge di riforma del diritto di famiglia, trova espressione sia con riferimento ai rapporti tra coniugi – i quali, ai sensi dell&#8217;art. 143 cod. civ., acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri – sia con riguardo al rapporto con i figli, nei cui confronti l&#8217;art. 147 cod. civ. impone ai coniugi obblighi di identico contenuto. <br />
    La Corte di cassazione sospetta, poi, il contrasto con l&#8217;art. 29, secondo comma, della Costituzione, rilevando che il necessario bilanciamento tra l&#8217;esigenza di tutela della unità familiare, cui è riconosciuta copertura costituzionale, e la piena realizzazione del principio di uguaglianza non è correttamente perseguibile attraverso una norma così marcatamente discriminatoria, tenuto anche conto che l&#8217;unità familiare si rafforza nella misura in cui i rapporti tra i coniugi siano governati dalla solidarietà e dalla parità. <br />
    Pertanto, il principio di uguaglianza tra i coniugi, che costituisce esplicazione del principio fondamentale di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione, in quanto funzionale alla realizzazione della unità familiare, non può connotarsi solo in chiave negativa, come divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso, ma implica anche, sottolinea il Collegio rimettente, il riconoscimento di una uguale responsabilità dei coniugi nello svolgimento in concreto dei rapporti familiari, nel quadro di una reciproca solidarietà. <br />
    Si osserva, al riguardo, nella ordinanza di rimessione che il limite alla uguaglianza dei coniugi a tutela della unità della famiglia può trovare giustificazione solo in presenza di situazioni che rendano indispensabile una specifica previsione normativa, e che comunque, in siffatte ipotesi, la soluzione legislativa che privilegi uno dei coniugi rispetto all&#8217;altro non può essere ancorata al criterio del sesso del coniuge designato, non tollerando né il principio di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione, né le varie convenzioni internazionali sui diritti umani, cui l&#8217;Italia ha aderito, discriminazioni basate sul sesso. <br />
    Del resto, il Collegio rimettente dubita che la soluzione adottata sia effettivamente indispensabile per assicurare l&#8217;unità familiare, escludendo che le altre soluzioni praticabili, ispirate, come nella fattispecie all&#8217;esame della Corte, al criterio della scelta preventiva dei coniugi, o a quello del doppio cognome, possano costituire attentato all&#8217;unità ed alla stabilità della famiglia, e richiamando le numerose esperienze di altri Paesi la cui legislazione si è già mossa nel senso auspicato. <br />
    Né vale in contrario, si legge nella ordinanza di rimessione, il rilievo che il superamento del principio di immediata ed automatica attribuzione di un unico e predeterminato cognome creerebbe problemi ed incertezze nel sistema: la esplicazione del fondamentale principio costituzionale di uguaglianza non può – osserva al riguardo il Collegio a quo – arrestarsi in presenza di inconvenienti, pur seri, ma suscettibili di essere risolti in via legislativa.</p>
<p>    2.  Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti i coniugi C.A. e F.L. manifestando, preliminarmente, con riguardo alla questione della fonte della norma di cui si discute, l&#8217;avviso che essa si identifichi nella consuetudine. Al riguardo, si rileva che i dati testuali indicati nella ordinanza di rimessione non autorizzerebbero, per la loro eterogeneità e per il loro stesso contenuto, la deduzione della esistenza della regola non scritta individuata dal collegio rimettente. <br />
    Nel merito, la difesa della parte costituita condivide il sospetto di illegittimità costituzionale avanzato dalla Corte di cassazione, escludendo, in particolare, ogni correlazione tra la prevalenza maritale nella trasmissione del cognome e la tutela dell&#8217;unità familiare. In proposito, si osserva che non trova alcun conforto nella Costituzione una nozione di unità della famiglia come unitarietà della stirpe attraverso le generazioni, che teoricamente potrebbe essere tutelata attraverso la identificazione della stessa famiglia con il medesimo cognome per tutte le generazioni. E nemmeno potrebbe accogliersi una concezione autoritaria più o meno accentuata delle relazioni familiari, di cui la trasmissione del cognome paterno sarebbe espressione, e che è ormai da decenni completamente abbandonata. Al contrario, la tutela della unità familiare trova più adeguata e duratura garanzia proprio nel rafforzamento della parità tra coniugi.<br />
    Né il pur rilevante interesse dello Stato alla identificazione dei propri cittadini sarebbe messo in discussione dalla opzione dei genitori, da effettuarsi all&#8217;atto della registrazione anagrafica del neonato, in ordine al cognome da trasmettergli, se quello paterno o quello materno, come potrebbe, invece, ipotizzarsi se fosse introdotta la possibilità per gli individui di cambiare ad arbitrio il proprio nome (anche se gli attuali sistemi di registrazione anagrafica del figlio neonato, caratterizzati da rapidità di accesso, renderebbero gestibile pure una situazione di tal fatta).</p>
<p>3.	Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza pubblica, i coniugi C.A. e F.L. hanno depositato memoria, con la quale rilevano che i dati testuali indicati nella ordinanza di rimessione non autorizzerebbero, per la loro eterogeneità e per il loro stesso contenuto, la deduzione della esistenza della norma individuata dal collegio rimettente. In particolare, quanto all&#8217;art. 237 cod. civ., che elenca una serie di fatti indicativi di una relazione di parentela, si osserva che il ritenere che la persona che abbia sempre portato il cognome del padre che pretende di avere sia indicativo del possesso di stato non presuppone una giuridica obbligatorietà della trasmissione del cognome paterno, ma, se mai, la constatazione che, secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, le persone portano il cognome del padre. Analoga valenza sarebbe da attribuire all&#8217;art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, che vieta la imposizione del prenome paterno, all&#8217;evidente scopo di evitare omonimie, nella considerazione che generalmente le persone portano il cognome del padre. L&#8217;art. 262 cod. civ., poi, non consentirebbe di rinvenire, come suo necessario presupposto, la esistenza di una norma cogente che impedisca alla prole legittima l&#8217;adozione del cognome materno, essendo, anzi, espressione di una tendenziale libertà di scelta. Ed anche l&#8217;art. 33, n. 1, del citato d.P.R. n. 396 del 2000 delinea, con riguardo al figlio legittimato, una soluzione simile a quella dettata dall&#8217;art. 262 cod. civ. per il riconoscimento dei figli naturali. Solo l&#8217;art. 299, terzo comma, cod. civ., nell&#8217;attribuire il cognome del marito al maggiorenne adottato da due coniugi, sembra delineare – si rileva nella memoria – una soluzione che esprime una giuridica prevalenza del cognome paterno su quello materno.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.  La Corte di cassazione, I Sez. civile, dubita della legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell&#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata. Ad avviso del collegio rimettente, la predetta normativa si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto la tutela costituzionale offerta dal primo degli invocati parametri ai diritti dell&#8217;uomo «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» esige che il diritto di cui si tratta sia garantito, nell&#8217;ambito di quella formazione sociale primaria che è la famiglia, nella duplice direzione del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori, testimoniando la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna; ed ancora, in quanto l&#8217;attribuzione, automatica ed indefettibile, ai figli del cognome paterno si risolve in una discriminazione ed in una violazione del principio fondamentale di uguaglianza e di pari dignità che, nella legge di riforma del diritto di famiglia, trova espressione sia con riferimento ai rapporti tra coniugi – i quali, ai sensi dell&#8217;art. 143 cod. civ., acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri – sia con riguardo al rapporto con i figli, nei cui confronti l&#8217;art. 147 cod. civ. impone ai coniugi obblighi di identico contenuto; ed infine, perché il necessario bilanciamento tra l&#8217;esigenza di tutela della unità familiare, cui è riconosciuta copertura costituzionale, e la piena realizzazione del principio di uguaglianza non è correttamente perseguibile attraverso una norma così marcatamente discriminatoria, tenuto anche conto che l&#8217;unità familiare si rafforza nella misura in cui i rapporti tra i coniugi siano governati dalla solidarietà e dalla parità.<br />
    2.  La questione è inammissibile.<br />
    2.1. Questa Corte – come ricordato dal giudice rimettente – ha già avuto occasione di pronunciarsi in ordine a questioni pressoché identiche a quella attualmente in esame, dichiarando la manifesta inammissibilità delle stesse.<br />
    Con l&#8217;ordinanza n. 176 del 1988, fu dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 73 del regio decreto n. 1238 del 1939, sollevata sotto il profilo della mancata previsione della facoltà dei genitori di determinare il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante la imposizione di entrambi i loro cognomi, e del diritto di quest&#8217;ultimo di assumere anche il cognome materno. Nell&#8217;occasione, la Corte osservò che oggetto del diritto dell&#8217;individuo alla identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, ma il nome per legge attribuito, come si argomenta dall&#8217;art. 22 della Costituzione in relazione all&#8217;art. 6 cod. civ.; e che, quanto all&#8217;interesse alla conservazione dell&#8217;unità familiare, tutelato dall&#8217;art. 29, secondo comma, della Costituzione, questo sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell&#8217;atto costitutivo della famiglia, mentre «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all&#8217;evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell&#8217;autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall&#8217;art. 29 della Costituzione, anziché avvalersi dell&#8217;autorizzazione a limitare l&#8217;uno in funzione dell&#8217;altro». Concludeva la Corte che una tale innovazione «è una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del conditor iuris».<br />
    Con la successiva ordinanza n. 586 del 1988, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, degli artt. 6, 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevedono la facoltà per la madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi e per questi di assumere anche il cognome materno, la Corte, nel concludere per la manifesta inammissibilità della questione, ribadì le argomentazioni contenute nella precedente ordinanza n. 176 del 1988. Nell&#8217;occasione si precisò che il denunciato limite derivante dall&#8217;ordinamento vigente alla uguaglianza dei coniugi non è in contrasto con l&#8217;art. 29 della Costituzione. in quanto utilizza una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela della unità della famiglia fondata sul matrimonio e che, oltre al sistema preferito dal giudice rimettente, si prospetta un&#8217;altra soluzione, che evita la «complicazione del doppio cognome», ponendosi pertanto un problema di scelta del sistema più opportuno e delle relative modalità tecniche, la cui decisione compete esclusivamente al legislatore.</p>
<p>    2.2.  A distanza di diciotto anni dalle decisioni in precedenza richiamate, non può non rimarcarsi che l&#8217;attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell&#8217;ordinamento e con il valore costituzionale dell&#8217;uguaglianza tra uomo e donna.<br />
    Né può obliterarsi il vincolo – al quale i maggiori Stati europei si sono già adeguati – posto dalle fonti convenzionali, e, in particolare, dall&#8217;art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome…».<br />
    In proposito, vanno, parimenti, richiamate le raccomandazioni del Consiglio d&#8217;Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell&#8217;attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Unal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Finlande; 24 gennaio 1994, affaire Burghartz c. Suisse).</p>
<p>    2.3.  Tuttavia, l&#8217;intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Ed infatti, nonostante l&#8217;attenzione prestata dal collegio rimettente a circoscrivere il petitum, limitato alla richiesta di esclusione dell&#8217;automatismo della attribuzione al figlio del cognome paterno nelle sole ipotesi in cui i coniugi abbiano manifestato una concorde diversa volontà, viene comunque lasciata aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l&#8217;ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all&#8217;atto della nascita di ciascuno di essi. <br />
    Del resto, la stessa eterogeneità delle soluzioni offerte dai diversi disegni di legge presentati in materia nel corso della XIV legislatura (v., tra gli altri, disegno di legge n. 1739-S., che prevede che ai figli legittimi nati in costanza di matrimonio sia attribuito il cognome di entrambi i genitori, e che sia riportato per primo quello del padre, ed inoltre che il figlio naturale assuma il doppio cognome di chi lo ha riconosciuto; disegno di legge n. 1454-S., secondo il quale, all&#8217;atto della registrazione del figlio, l&#8217;ufficiale di stato civile, sentiti i genitori, attribuisca al neonato il cognome del padre, ovvero quello della madre, ovvero entrambi nell&#8217;ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi, e, in caso di mancato accordo, i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico; disegno di legge n. 3133-S., che, dopo aver disposto che il cognome parentale è composto dal primo cognome di ciascuno dei genitori, prevede, quanto all&#8217;ordine dei cognomi stessi, che, nel corso della celebrazione del matrimonio, gli sposi, con dichiarazione resa davanti all&#8217;ufficiale dello stato civile, stabiliscono se il primo cognome della madre preceda quello del padre o viceversa, e che, in assenza di manifestazioni di volontà, il cognome parentale è composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre) testimonia la pluralità delle opzioni prospettabili, la scelta tra le quali non può che essere rimessa al legislatore.</p>
<p>3.	Per tali ragioni, e tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile, come adombrato nella ordinanza di rimessione, nemmeno una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia. 																																																																																												</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell&#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, I Sez. civile, con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-16-2-2006-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1156</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1156/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1156/</guid>

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<p>Pres. Giulia; Rel. Giordano G. TESTARMATA (Avv. R. Polchi) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) 1. Edilizia e urbanistica – Vincolo archeologico indiretto – Discrezionalità nella scelta di salvaguardare la zona vincolata – Sussiste –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1156/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia; Rel. Giordano<br /> G. TESTARMATA (Avv. R. Polchi) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, ora Ministero per i Beni e le  Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Vincolo archeologico indiretto – Discrezionalità nella scelta di salvaguardare la zona vincolata – Sussiste – Conseguenze – Insindacabilità in sede di legittimità.<br />
2. Edilizia e urbanistica – Vincolo archeologico indiretto – cd. Fascia di rispetto &#8211; Immobili non contigui al monumento – Inclusione – Legittimità – Condizione – Appartenenza alla “cornice ambientale”.<br />
3. Edilizia e urbanistica – Vincolo archeologico indiretto – Misure per la conservazione del bene – Discrezionalità della p.a. – Sussiste – Misure non tipizzate – Legittimità – Condizioni – Motivazione congrua e istruttoria adeguata.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La determinazione dell’Amministrazione di imporre un vincolo archeologico indiretto su un’area, a sensi dell’art. 21 della legge n. 1089/39 (in atto trasfuso nell’art. 49 del D.Lgs. n. 490 del 1999), appartiene alle valutazioni di merito dell’azione amministrativa e non è, quindi, sindacabile in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della scelta di salvaguardare la zona vincolata, per garantire visione, prospettiva e godimento. <br />
cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 18 gennaio 2005, n. 35</p>
<p>2. Il vincolo indiretto, a differenza di quello diretto, è destinato a coinvolgere l’ambito costituente la c.d. “fascia di rispetto” che, come tale, non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della c.d. “cornice ambientale”. Pertanto, il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché il detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso. <br />
cfr. T.A.R. VENETO &#8211; SEZIONE II &#8211; <a href="/ga/id/2004/11/5403/g">Sentenza 4 novembre 2004, n. 3846</a><br />
3. Il vincolo indiretto a tutela di un bene storico o artistico non ha un contenuto prescrittivo tipico, sicché l’Amministrazione deve valutare, con proprio apprezzamento discrezionale, le misure da adottare per la conservazione del bene, le quali possono consistere anche in misure non tipizzate, purché il provvedimento appositivo del vincolo sia congruamente motivato e sorretto da un’istruttoria adeguata.<br />
cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 10 maggio 2004, n. 1664</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul vincolo archeologico indiretto e sulla discrezionalità della p.a. nell’includere immobili non contigui al bene vincolato, ma parte della cornice ambientale e nell’adottare misure per la conservazione del bene non tipizzate</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE II BIS &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 9978/90 proposto da<br />
<b>TESTARMATA Guelfo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Polchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 138;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b> (attuale Ministero per i Beni e le  Attività Culturali), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e per legge domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>avverso e per l’annullamento<br />
del decreto ministeriale in data 8 maggio 1990 (n.117892), con cui veniva imposto un vincolo  indiretto sull’immobile di proprietà del ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />
Vista la memoria prodotta dall’istante a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, per la pubblica udienza del 1° dicembre 2005,  il Consigliere Francesco GIORDANO;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente, proprietario dell’area distinta al foglio 604, particella n. 1017, impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per i seguenti motivi:<br />
1) Eccesso di potere, per difetto di motivazione, del provvedimento che impone il vincolo indiretto; disparità.<br />
Si assume che l’imposizione del vincolo indiretto, a tutela di un bene storico o artistico ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1089/39, deve essere rigorosamente motivata.<br />
Nella specie, invece, l’individuazione delle aree assoggettate al vincolo appare arbitraria e crea disparità.<br />
2) Eccesso di potere sotto il profilo dell’inopportunità e non necessarietà del vincolo imposto.<br />
Il vizio sussisterebbe sia in ordine alla prescrizione di inedificabilità, sia con riferimento all’obbligo di concordare con la Soprintendenza Archeologica di Roma le eventuali modifiche dell’assetto attuale, anche sotto il profilo della sistemazione a verde.<br />
3) Eccesso di potere. Violazione della legge 1/6/1939, n. 1089.<br />
Si lamenta che il vincolo imposto dal decreto impugnato priverebbe l’area di qualsiasi possibilità edificatoria, risolvendosi in un’elusione dell’art. 55   della legge, che prevede l’esproprio di aree per causa di pubblica utilità.<br />
Si solleva, pertanto, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge n. 1089/39, in riferimento all’art. 42 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al Ministro il potere di prescrivere “altre norme”, nullificando in tal modo il diritto di proprietà.<br />
In una successiva memoria del 19 novembre 2005 l’istante ha ribadito le doglianze esposte nel ricorso introduttivo, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, confidando nell’accoglimento della proposta impugnativa.<br />
La difesa erariale ha depositato atto formale di costituzione in giudizio.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Col primo motivo di doglianza l’istante denuncia, a carico del censurato decreto, un preteso difetto di motivazione con conseguente disparità, circa la necessità di imporre un vincolo indiretto sull’area circostante il bene tutelato e di creare una  fascia di rispetto tale da consentirne la piena visibilità ed un miglior godimento.<br />
La censura non ha pregio.<br />
Va premesso, al riguardo, che la determinazione dell’Amministrazione di imporre un vincolo archeologico (indiretto) su un’area, a sensi dell’art. 21 della legge n. 1089/39 (in atto trasfuso nell’art. 49 del D.Lgs. n. 490 del 1999), appartiene alle valutazioni di merito dell’azione amministrativa e non è, quindi, sindacabile in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della scelta di salvaguardare la zona vincolata, garantendone la visione, la prospettiva ed il godimento (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 18 gennaio 2005, n. 35).<br />
Peraltro, l’imposizione del vincolo -quanto all’identificazione del suo contenuto ed alla delimitazione della sua estensione- appartiene alla sfera di discrezionalità tecnica dell’Autorità procedente ed è di per sé soggetta a sindacato “debole” dinanzi al Giudice amministrativo, vale a dire è censurabile allorché la sua motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste e macroscopiche incongruenze o illogicità, in ragione dell’elasticità e dell’indeterminatezza dei parametri tecnici delle discipline storiche ed archeologiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2002, n. 4566).<br />
Si osserva, in proposito, che detto vincolo, a differenza di quello diretto, è destinato a coinvolgere l’ambito costituente la c.d. “fascia di rispetto” che, come tale, non coincide con l’ambito materiale dei confini  perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della c.d. “cornice ambientale”,  in guisa che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché il detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso (cfr. T.A.R. Veneto, 4 novembre 2004, n. 3846).<br />
Quanto sopra premesso, si legge, nel decreto impugnato, che “nel Comune di Roma, in località Casal Bruciato, fra Via Galla Placidia e via dei Cluniacensi, esiste ed è stato recentemente restaurato un monumento funerario a pianta circolare del II secolo d.C., accanto al quale sono stati parzialmente messi in luce resti di una villa romana già riconosciuta da Thomas Ashby nel 1906 (Papers of the British School at Roma, 1906, p.65) ”.<br />
Si aggiunge, nel testo dell’atto, che “il complesso… già sottoposto a tutela ai sensi della legge 1089/1939 con D.M. 25/10/1986, si è rivelato, dopo i lavori di indagine e restauro, di importanza storico-artistica ancora maggiore di quanto si potesse ritenere, conservando gran parte della decorazione pavimentale in mosaico”.<br />
Si ritiene, infine, che “il monumento, in considerazione della sua estensione ed importanza, richiede la creazione di un’area di rispetto  che ne consenta la piena visibilità e godimento, rimanendo inserito nell’ambiente naturale circostante non ancora raggiunto dall’intensa urbanizzazione del quartiere Collatino”, e che sia perciò, a tal fine, “necessario sottoporre a particolari prescrizioni le aree circostanti”.<br />
Facendo, dunque, applicazione dei menzionati principi giurisprudenziali, sembra al Collegio che non possa minimamente essere posta in discussione la scelta dell’Amministrazione, di costituire un vincolo indiretto sull’area circostante l’anzidetto monumento funerario ed i resti  della rinvenuta villa romana.<br />
Appare, poi, ragionevole la prescrizione di vietare sostanzialmente in loco qualsiasi intervento edilizio e di subordinare eventuali modifiche dell’assetto dell’area, anche sotto il profilo della sistemazione a verde, al benestare della Soprintendenza Archeologica di Roma.<br />
Invero, il vincolo indiretto di cui si discute non ha un contenuto prescrittivo tipico, sicché l’Amministrazione deve valutare, con proprio apprezzamento discrezionale, le misure da adottare per la conservazione del bene, le quali possono consistere anche in misure non tipizzate, purché il provvedimento appositivo del vincolo sia congruamente motivato e sorretto da un’istruttoria adeguata (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 10 maggio 2004, n. 1664).<br />
Orbene, deve ammettersi che, nella presente fattispecie, la motivazione posta dal Ministero a fondamento dell’avversato decreto, si rivela sufficiente a dar contezza delle ragioni che, a suo avviso, giustificherebbero non solo il contenuto prescrittivo del vincolo, ma anche la sua ampiezza, con la conseguente necessità di ricomprendervi la stessa area di proprietà del ricorrente.<br />
Laddove, infatti, si tratti, come nel caso che ci occupa, di terreni contigui ovvero adiacenti ovvero limitrofi, che dir si voglia, o, comunque, ubicati nelle vicinanze del bene da tutelare, non occorre una particolare e diffusa motivazione per identificare i limiti della cornice ambientale ritenuta indispensabile, al fine di assicurare non solo  l’integrità e la conservazione del bene protetto, ma anche la sua visibilità e fruibilità da parte della collettività, mediante il perseguimento dell’obiettivo di mantenere inalterato anche l’ambiente circostante ed il suo decoro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 1996, n. 1316).<br />
Se, in effetti, si ponga mente alla circostanza che l’area vincolata appartenente alla ricorrente, è inserita in un comprensorio che si trova praticamente a ridosso del monumento funerario, non può farsi questione in ordine ai limiti dell’estensione ritenuti congrui o meno, per garantire la realizzazione di quella pubblica finalità che costituisce l’essenza e la ragione stessa dell’imposizione del  vincolo.<br />
A ciò aggiungasi che, comunque, l’Amministrazione ha dato pienamente conto, mediante l’indicazione dell’importanza storico-artistica ancora maggiore  acquisita dal reperto archeologico con la conservazione di gran parte della decorazione pavimentale in mosaico, a seguito degli effettuati lavori di indagine e restauro, dei motivi che l’hanno indotta ad inasprire ulteriormente il regime vincolistico del bene precedentemente sottoposto a vincolo diretto, ritenendo il bene medesimo meritevole di maggiore e più efficace tutela (cfr., al riguardo, Cons. Stato, Sez. VI, 27 agosto 2001, n. 4508).<br />
Dalle suesposte considerazioni discende, altresì, l’infondatezza delle censure rubricate nel secondo mezzo di gravame, con cui l’istante ha sostenuto l’inopportunità e la non necessarietà del vincolo imposto, sia in ordine alla prescrizione di inedificabilità, sia sotto il profilo dell’obbligo di concordare con la competente Soprintendenza  le eventuali modifiche dell’assetto attuale, anche per la sistemazione a verde dell’area vincolata.<br />
Del pari destituiti di consistenza giuridica si rivelano i rilievi evidenziati nel terzo ed ultimo punto di domanda.<br />
Parte ricorrente lamenta che il vincolo imposto dal contestato decreto svuoterebbe completamente il suo diritto di proprietà, risolvendosi in un’elusione dell’art. 55 della legge 1089/39 che prevede l’esproprio per causa di pubblica utilità.<br />
Orbene, in disparte la considerazione che, contrariamente all’assunto dell’istante, il diritto di proprietà -pur privato dello ius aedificandi, il cui divieto appare perfettamente legittimo, in quanto si ricollega a quelle “altre norme” che il Ministro ha facoltà di prescrivere, anche indipendentemente dall’applicazione dei regolamenti edilizi e dall’attuazione degli strumenti urbanistici- non perde affatto qualunque utilità, ben potendo esplicarsi in altri e diversi usi della terra, quali l’esercizio dell’agricoltura e la coltivazione di fiori, piante ed alberi, sia pure a condizione che il tutto sia concordato con la Soprintendenza archeologica di Roma, si osserva che il ricorso al potere ablatorio, qual’è previsto dal citato art. 55 della legge 1089/39, non costituisce espressione di un obbligo dell’Autorità amministrativa ma rientra nella sfera di apprezzamento discrezionale a questa spettante            ed è, comunque, subordinato alla sussistenza dei presupposti di legge, vale a dire alla necessità di “isolare o restaurare monumenti, assicurarne la prospettiva, garantirne o accrescerne  il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.”<br />
Va, infine, dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 21 della legge 1089/39, sollevata in riferimento all’art. 42 della Costituzione, dal momento che la proprietà, pur considerata un bene meritevole di tutela primaria, non ha un valore assoluto ma ben può essere assoggettata a limiti, vincoli ed obblighi di varia natura e contenuto, per ragioni di preminente interesse generale ed al precipuo fine di assicurarne la funzione sociale.<br />
In conclusione, il ricorso, a causa della ravvisata infondatezza delle dedotte censure, non si sottrae ad una pronuncia di rigetto.<br />
Circa le spese, sussistono valide ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.	Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis,  respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2005, con l’intervento dei signori Giudici:<br />
Patrizio       GIULIA           Presidente<br />
Francesco   GIORDANO    Consigliere rel. estensore<br />
Renzo         CONTI            Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1156/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1156</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1157</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-2-2006-n-1157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-2-2006-n-1157/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-2-2006-n-1157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1157</a></p>
<p>Pres. e Rel. TOSTI sull&#8217;illegittimità del decreto di rigetto dell&#8217;istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario per una denuncia riportata ex artt. 380-381 c.p.p. Stranieri – Istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario –Rigetto fondato solo sulla denuncia per uno dei reati ex artt. 380 e 381 c.p.p., in assenza del provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-2-2006-n-1157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-2-2006-n-1157/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Rel. TOSTI</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del decreto di rigetto dell&#8217;istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario per una denuncia riportata ex artt. 380-381 c.p.p.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario –Rigetto fondato solo sulla denuncia per uno dei reati ex artt. 380 e 381 c.p.p., in assenza del provvedimento di conclusione delle indagini – Rigetto – Illegittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario, motivato da una denuncia riportata dallo straniero per reato rientrante in una delle ipotesi previste dagli artt. 380-381 c.p.p., in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. 18 febbraio 2005 n. 78, occorre a tal fine almeno il provvedimento di conclusione delle indagini da parte del competente Ufficio del Pubblico Ministero.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del decreto di rigetto dell&#8217;istanza di regolarizzazione del cittadino extracomunitario per una denuncia riportata ex artt. 380-381 c.p.p.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>   REPUBBLICA ITALIANA<br />
     In nome del popolo italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
&#8211;	Sezione Prima Ter &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 7666/2004 proposto da<br />
X, in proprio e quale legale rappresentante della Y, rappresentato e difeso dall’avv. Paola D’Elia, presso lo studio di questa elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe Amedeo n. 126;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b> e la <b>Prefettura di Roma</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato:</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto 13 maggio 2004 del Questore di Roma, di rigetto dell’istanza di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario presentata in favore di Z;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Udito alla Camera di Consiglio del 9 febbraio 2006, fissata ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il magistrato relatore Luigi Tosti;<br />
Valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ritenuta l’esistenza dei presupposti per emettere sentenza in forma semplificata, essendo il ricorso manifestamente fondato;<br />
Considerato che il ricorso ha ad oggetto un provvedimento di reiezione  della domanda di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario, ai sensi della legge 2002 n. 222, motivato con riferimento ad una denuncia riportata dallo straniero per reato rientrante in una delle ipotesi previste dagli articoli 380-381 c.p.p.;<br />
Rilevato che l’Amministrazione non ha depositato atti;<br />
Valutate le censure dedotte nel ricorso;<br />
Visto il deposito, a cura del ricorrente, di certificazione negativa del casellario giudiziale di Roma;<br />
Considerato che, successivamente al deposito del ricorso, è stata pubblicata la sentenza 18 febbraio 2005 n. 78 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della normativa sulla regolarizzazione, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell&#8217;istanza del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l&#8217;arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza;<br />
Considerato che il mero dato della denuncia non costituisce ostacolo alla regolarizzazione, dopo la sentenza della Corte costituzionale, occorrendo a tal fine almeno il provvedimento di conclusione delle indagini da parte del competente Ufficio del Pubblico Ministero;<br />
Ritenuto quindi di accogliere il ricorso, con annullamento dell’atto impugnato e salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione è tenuta ad emettere in esecuzione, valutando lo stato delle indagini a carico dello straniero alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione;  <br />
Ritenuto tuttavia che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione Prima Ter–accoglie il ricorso proposto come in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso a Roma, addì 9 febbraio 2006 in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
  Luigi             TOSTI                        Presidente Estensore<br />
             Franco          DE BERNARDI             Consigliere <br />
             Agnese          BARONE                       Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-2-2006-n-1206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-2-2006-n-1206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-2-2006-n-1206/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1206</a></p>
<p>Pres. Baccarini; Rel. De Leoni Società semplice VIVAIO dei MOLINI Azienda Agricola PORRO SAVOLDI s.s. (Avv.ti O. e D. Epicoco ed A. Pallottino) c. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura generale dello Stato) + altri sulla legittimità del divieto per le società semplici di partecipare alle gare e</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-2-2006-n-1206/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini; Rel. De Leoni<br /> Società semplice VIVAIO dei MOLINI Azienda Agricola PORRO SAVOLDI s.s. (Avv.ti O. e D. Epicoco ed A. Pallottino) c. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura generale dello Stato) + altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del divieto per le società semplici di partecipare alle gare e di eseguire opere pubbliche e sulla compatibilità di siffatto divieto con il diritto comunitario</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della p.a. – Attestazioni SOA – Società semplici – Diniego &#8211; Legittimità – Ragioni.</p>
<p>2) Contratti della p.a. – Società semplici &#8211; Divieto di partecipare alle gare e di eseguire opere pubbliche – Legittimità – Contrasto con il diritto comunitario &#8211; Non sussiste – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Le SOA non possono rilasciare attestazioni di qualificazione alle società semplici, non potendo queste ultime partecipare alle gare pubbliche, sia perché caratterizzate da un’organizzazione a base personale e dall’assenza di forme di pubblicità legale, sia per l’oggetto dell’attività sociale, che, ai sensi dell’art. 2249 c.c., non può essere commerciale.<br />
2) Le disposizioni di diritto interno che vietano alle società semplici di partecipare alle gare pubbliche non contrastano con gli artt. 43, 49 Trattato Cee e art. 16 Carta dei diritti fondamentali U.E nonché con la normativa comunitaria di settore che consente alle stesse di partecipare al GEIE, in quanto l’ammissibilità della partecipazione al gruppo non supera la preclusione all’esecuzione di lavori pubblici in ragione delle caratteristiche della società.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO – SEZIONE III</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Composto dai signori<br />
<b>Stefano BACCARINI		PRESIDENTE<br />	<br />
Maria Luisa DE LEONI		COMPONENTE<br />	<br />
Alessandro TOMASSETTI        COMPONENTE<br />
</b>Ha pronunciato la seguente sentenza</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 9067 del 2005/Reg.gen., proposto dalla</p>
<p><b>Società semplice VIVAIO dei MOLINI Azienda Agricola PORRO SAVOLDI s.s.</b>                       rappresentata e difesa dagli avv.ti Oberdan Epicoco,  Divide Epicoco ed Alessandro Pallottino, con domicilio eletto in Roma, Via Oslavia, n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
C O N T R O</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
L’<b>Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;</p>
<p>				<b>e, nei confronti<br />	<br />
</b>della <b>Società S.O.A. C.Q.O.P. Costruttori Qualificati Opere Pubbliche s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Cancrini e Claudio De Portu, con domicilio eletto in Roma, Via Giuseppe Percalli, n. 13;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del comunicato diretto alle SOA n. 42 del 24.11.2004, nella parte in cui l’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. ha negato la possibilità di rilasciare attestazioni di qualificazione alle società semplici di cui agli artt. 2251 e segg. del cod. civ.; dell’invito del 3.8.2005 n. 31689/05/ISP, con il quale l’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. ha richiesto alla SOA C.Q.O.P. s.p.a. “le ragioni per cui ha rilasciato l’attestazione di qualificazione in oggetto in assenza della forma giuridica richiesta”, nonché della conseguente revoca dell’attestazione, operata dalla SOA C.Q.O.P. spa il 9.9.2005, n. RC/0304/05; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della S.O.A. C.Q.O.P. spa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita, alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006  la relazione del Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
F A T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>	</b>Con ricorso notificato il 10 ottobre 2005, la Soc. Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi s.s. impugna gli atti indicati in epigrafe, con cui, in ottemperanza all’invito dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici a ritirare l’attestazione rilasciata alla ricorrente ed alla comunicazione n. 42 del 24.11.2005 della stessa Autorità, è stata revocata l’attestazione SOA n. 307/10/00.<br />	<br />
Premette, la ricorrente, di essere un’azienda per la coltura e vendita di piante con 19 dipendenti  nella forma della società semplice con un volume di affari di circa 1.600.000 euro, dei quali il 10-12% riconducibile ad opere pubbliche. Di essere stata iscritta all’Albo Costruttori dal 26.6.1995 per la ctg. S1 per un importo di 1.500 milioni ed di aver sempre partecipato a gare per l’esecuzione di OO.PP.<br />
A seguito dell’evoluzione normativa, ha ottenuto il 20.7.2001 l’attestazione n. 307/10/00 di qualificazione alla esecuzione di LL.PP. dalla SOA CQOP per la ctg. S24, classifica II, verificata il 17 giugno 2004, (con il  n. 4357/10/00) e scadente il 19.7.2006.<br />
Deduce:<br />
1)- violazione degli artt. 2082 e ss. 2135, 2249, 2251 e ss. c.c.; art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 109/1994;  art. 95 e ss. del d.P.R. n. 554 del 1999; artt. 1, 3, 35 Cost.; artt. 3, 10, 49, e ss Trattato CE; artt. 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali U.E.; art. 4 Dir. CEE 2004/18/CE; art. 24 e segg. Dir. CEE 93/37/CE; nonché l’eccesso di potere  per disparità di trattamento; sviamento dell’interesse pubblico e contraddizione con precedenti provvedimenti.<br />
	Assume la ricorrente che l’Autorità confonde tra attività commerciale e attività d’impresa, giungendo ad escludere che la società semplice possa essere imprenditore. L’art. 2249, secondo comma, c.c. prevede, infatti, che le società che abbiano oggetto diverso dall’attività commerciale siano regolate dalle disposizioni sulle società semplici. Per cui la società semplice è, per definizione, imprenditore, nel senso che esercita imprenditorialmente attività agricola, con le connesse attività, anche commerciali(art. 2135, terzo comma, cod. civ.). Essendo, quindi, la Società semplice  imprenditore, cade il presupposto posto a fondamento dall’Autorità. Anche se l’art. 10 della legge n. 109 del 1994 non menziona le società semplici tra i soggetti che possono partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, tuttavia, il riferimento è diretto sempre all’impresa ed all’imprenditore, a prescindere dalla veste giuridica. <br />	<br />
 Il comma 1, lett. a) dell’art. 10 citato consente la partecipazione alle “imprese individuali, anche artigiane”, con ciò ritenendo rilevante “l’attività imprenditoriale”. E ciò appare chiaro se si tiene conto che l’interesse del legislatore è rivolto all’impresa e non alla veste giuridica assunta per l’esercizio di impresa.<br />
Sottolinea la ricorrente che qualsiasi limitazione alle gare per l’affidamento di opere pubbliche in ragione della forma o veste giuridica assunta dal soggetto che intenda partecipare sarebbe in contrasto non solo con i principi sanciti  dal Trattato istitutivo della Comunità Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ma anche con la normativa comunitaria di settore, la quale contempla sempre la figura dell’imprenditore a prescindere dalla forma giuridica che assume, tanto che la società semplice ben può partecipare alla compagine del G.E.I.E..<br />
Sotto tale profilo, la ricorrente ravvisa il contrasto della norma de qua con la disciplina comunitaria,  particolare con gli artt. 43 e segg., 49 e segg. Trattato CE; 16 Carta dei diritti fondamentali U.E., nonché, se in quanto applicabili,  4 Dir. CEE 2004/18/CE e  24 e segg. Dir. CEE 93/37/CE &#8211; e, quindi, chiede che la questione venga sottoposta ex art. 234 C.E. alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.<br />
	L’eccesso di potere viene, infine, ravvisato, sotto il profilo della disparità di trattamento, di sviamento dell’interesse pubblico e contraddizione con precedenti provvedimenti, poiché viene violato il principio della massima partecipazione alle gare e perché, nel quadro normativo previgente, il riferimento veniva operato in relazione alle imprese, tanto che la ricorrente aveva ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori, limitatamente alla categoria S1.<br />	<br />
	Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
	L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	Anche la controinteressata SOA C.Q.O.P. si è costituita, sottolineando la correttezza del proprio operato, in particolare,  in relazione al potere di vigilanza istituzionalmente assegnato all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.<br />	<br />
	All’Udienza del 25 gennaio 2006 la causa è stata ritenuta in decisione. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
D I R I T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
	Il ricorso non merita accoglimento.<br />	<br />
	Come esposto in fatto, la ricorrente lamenta l’avvenuta revoca dell’attestazione di qualificazione	, determinata dal comunicato dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che indicava i soggetti ammessi alle gare, in base all’art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nell’ambito dei quali non era compresa la “società semplice”.<br />	<br />
	Osserva il Collegio che l’art. 10 della citata legge n. 109 del 1994 individua, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici,  le società commerciali, le quali, ai sensi del 1° comma dell’art. 2249 cod. civ., devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguiti del Titolo V del codice civile.<br />	<br />
	La società semplice non è, pertanto, compresa tra i soggetti che possono partecipare alle gare pubbliche. Come è noto, infatti, detta società è organizzata su base personale e il termine “società” è espressione sintetica per indicare la collettività dei soci ed i rapporti rimangono, sia all’interno che nei confronti di terzi,  legati da un diritto di comunione sul patrimonio sociale. La società semplice non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità legale e proprio alla deficienza di una pubblicità legale  sono connesse differenze sostanziali nella sua disciplina giuridica.<br />	<br />
	Per quanto riguarda l’oggetto dell’attività sociale, esso non può essere l’esercizio di una attività commerciale, poiché le società che hanno per oggetto detto tipo di attività, secondo quanto disposto dall’art. 2249 cod. civ., devono costituirsi in uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del Titolo V del codice civile.<br />	<br />
<b>	</b>Ora è chiaro che la realizzazione di lavori pubblici dev’essere effettuata in forma imprenditoriale. L’attività imprenditoriale, tuttavia, è soggetta  alle disposizioni che fanno riferimento alle attività ed alle imprese commerciali (2° comma dell’art. 2195 cod. civ.).<br />	<br />
	Ne consegue che quanto dedotto dalla ricorrente, secondo cui il legislatore ha inteso dare rilievo esclusivo  all’attività imprenditoriale e non alla forma assunta, non è esaustivo della fattispecie, poiché trascura il riferimento contenuto nel 2° comma dell’art. 2195 cod. civ. che esige che le imprese che svolgono attività imprenditoriale siano soggette alle disposizioni dettate per le imprese commerciali. Quindi, anche l’impresa individuale, indicata dalla ricorrente quale indice di rilievo per sostenere la propria tesi, nella propria attività imprenditoriale deve osservare le regole dettate per le imprese commerciali e, conseguentemente, trasformarsi in uno dei modelli dettati dal Capo III del titolo V del codice civile (art. 2249 cod. civ.).<br />	<br />
	L’incongruenza, rilevata dalla ricorrente, del diritto interno, alla luce della considerazione che la società semplice possa partecipare all’associazione nel Gruppo Europeo di Interesse Economico, rispetto al diritto comunitario di settore e al Trattato istitutivo della Comunità Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, non può essere condiviso.<br />	<br />
Giova ricordare che il G.E.I.E. ha fini mutualistici e, quindi, non lo scopo di realizzare profitti per se stesso; la natura del soggetto imprenditoriale non costituisce requisito essenziale ai fini della partecipazione al Gruppo, potendo aderire ad esso i più svariati tipi di soggetti. Non è richiesta la creazione di un fondo patrimoniale comune e sussiste la responsabilità illimitata e solidale dei membri per tutte le obbligazioni contratte dal Gruppo.<br />
In sede di gara, tuttavia, il G.E.I.E. deve esplicitare quali siano le imprese interessate all’esecuzione dell’opera, poiché i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare devono sempre sussistere in capo alle imprese aggiudicatarie. Il Gruppo, infatti, non può sostituirsi ai suoi membri e non può, quindi, assumere la veste di appaltatore dei lavori. Il suo ruolo nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice è solo quello di coordinare ed organizzare le prestazioni richieste, rappresentandole nei confronti del soggetto appaltante.<br />
Appare chiaro, in conclusione, che la società semplice, pur potendo partecipare al G.E.I.E., non può, tuttavia, essere soggetto esecutore dell’opera in carenza dei requisiti richiesti. D’altro canto, l’art. 10 nel contemplare anche il G.E.I.E. tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici, fa esplicito riferimento alla necessità di applicare a tale istituto le disposizioni di cui all’art. 13 della legge n. 109 del 1994.<br />
E’ sufficiente, infine, sottolineare che discende dalla libera opzione del privato la scelta dello schema associativo più idoneo per esercitare l’attività imprenditoriale.<br />
	Per le argomentazioni che precedono il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
	Le spese, tuttavia, possono essere compensate.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.  Q.  M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-16-2-2006-n-1206/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1158/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1158</a></p>
<p>Pres. P. Giulia &#8211; Est. F. Giordano Battisti Giuseppe (Avv. M. Pirelli) c/ Comune di Poggio Bustone (Avv. C. Gianrosa) sulla giurisdizione sulle controversie concernenti la legittimità del provvedimento di diniego dell&#8217;equo indennizzo Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego &#8211; Controversie sulla concessione di equo indennizzo &#8211; Giurisdizione del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2006-n-1158/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2006 n.1158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Giulia &#8211;  Est. F. Giordano<br /> Battisti Giuseppe (Avv. M. Pirelli) c/ Comune di Poggio Bustone (Avv. C. Gianrosa)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione sulle controversie concernenti la legittimità del provvedimento di diniego dell&#8217;equo indennizzo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego &#8211; Controversie sulla concessione di equo indennizzo &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni &#8211; Interpretazione del <i>discrimen</i> temporale ex art. 45 D. Lgs. 80/98</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie sulla legittimità del provvedimento di diniego dell’equo indennizzo per infermità contratte in servizio rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario qualora il suddetto provvedimento sia stato adottato in epoca successiva al 30 giugno 1998. Infatti, quando la pretesa si ricollega ad un apprezzamento dell’Amministrazione, rileva, ai fini del passaggio di contenzioso ex art. 45 co. 17 D. Lgs. 80/98 (ora art. 69, co. 7 D. Lgs. 165/2001), il momento temporale in cui tale apprezzamento interviene ossia il momento dell’emanazione dell’atto lesivo ovvero quello in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B></p>
<p align=justify></p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE II <I>BIS</I></P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>10200/99 </b>proposto da</p>
<p><b>BATTISTI Giuseppe, </b>rappresentato e difeso dall’avv. Manlio Perelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisella Valentino in Roma, Viale Gorizia n. 20;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<B>COMUNE DI POGGIO BUSTONE</B>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Catiuscia Giovanrosa e domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, Via Flaminia  n. 189;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della delibera di Giunta comunale n. 51 del 3 aprile 1999, recante diniego di più favorevole indennizzo   rispetto a quello già concesso con delibera n. 161 del 21/6/1996;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Vista la memoria prodotta dal Comune resistente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, per la pubblica udienza del 15 dicembre 2005,  il Consigliere Francesco GIORDANO;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
F A T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorrente, operaio generico comunale già beneficiario di equo indennizzo concessogli dall’Amministrazione di appartenenza, presentava ulteriori due domande volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di altrettante infermità contratte in servizio, nonché la liquidazione dell’equo indennizzo relativo alle predette infermità.<br />
Il procedimento si concludeva con l’adozione del negativo provvedimento impugnato, emesso sulla base del parere contrario del C.P.P.O. alla concessione al dipendente di più favorevole equo indennizzo.<br />
Il presente ricorso veniva affidato a censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili.<br />
Costituitosi in giudizio, il Comune di Poggio Bustone si opponeva alla pretesa del ricorrente, chiedendo il rigetto del gravame con la refusione delle spese di lite.<br />
La Sezione giudicante respingeva la domanda cautelare, con ordinanza n. 2579 del 25 agosto 1999.<br />
<b></p>
<p align=center>
D I R I T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Invero, al fine della corretta discriminazione del limiti temporali per l’individuazione della giurisdizione in materia di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, la suprema Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’art. 45, comma 17 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), il quale ha trasferito al giudice ordinario le controversie concernenti il pubblico impiego privatizzato ed ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando all’uopo  la locuzione generica ed atecnica di “<i>questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998</i>” ovvero “<i>anteriore a tale data</i>”, va interpretato nel senso che il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria, non deve essere collegato rigidamente         ad un atto giuridico o all’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o al momento di insorgenza della contestazione e, quindi, di instaurazione della controversia, ma deve essere ancorato al dato storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze –così come posti a base della pretesa avanzata- in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (cfr., Cass. Civ., SS. UU., 7 luglio 2005, n. 14258; <i>ib</i>., 3 maggio 2005, n. 9101; <i>ib</i>., 6 febbraio 2003, n. 1809. Vedi, pure, Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1914 e 20 settembre 2002, n. 4781).<br />
Si deve, peraltro, avere riguardo al momento del verificarsi dei fatti costitutivi della pretesa azionata, qualora essi vengano in rilievo indipendentemente dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro.<br />
Laddove, invece, alla base della pretesa giudiziale si ponga una lesione prodotta da un atto di gestione di natura provvedimentale (o negoziale), in quanto la disciplina del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un apprezzamento dell’Amministrazione medesima, deve farsi riferimento al momento in cui tale apprezzamento intervenga e, cioè, al momento dell’emanazione dell’atto lesivo (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 17 ottobre 2002, n. 14766; <i>ib</i>., 23 gennaio 2004, n. 1234), ovvero, ancora, non tanto al momento della determinazione volitiva  o a quello in cui la stessa venga esternalizzata nell’ambito dell’<i>iter</i> procedurale, quanto al momento in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza con modalità idonee ad attestarne la definitività e l’operatività, oltre che la conoscibilità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 14258/2005, cit.).<br />
Dalle superiori considerazioni discende che il ricorso all’esame non si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità, per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo, atteso che il complesso procedimento preordinato alla concessione dell’equo indennizzo, postula valutazioni di natura tecnico-discrezionale dell’Amministrazione competente che si pronuncia sulla relativa domanda, comportando la giurisdizione del Giudice ordinario allorché si tratti, come nella specie, di un provvedimento comunque adottato in epoca successiva al <b>30 giugno 1998</b>.<br />
Circa le spese, sussistono valide ragioni per disporne l’integrale compensazione fra le parti del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.  Q.  M.</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda <i>bis</i>,  dichiara <b>inammissibile</b>, per difetto di giurisdizione, il ricorso meglio specificato in epigrafe.<b><br />
</b>Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II <i>bis</i>, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2005, con l’intervento dei signori Giudici:</p>
<p>Patrizio       GIULIA &#8211;          Presidente<br />
Francesco   GIORDANO  &#8211;  Consigliere <u><b>Rel.</u> <u></b></u>estensore<br />
Renzo         CONTI          &#8211;  Consigliere</p>
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