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	<title>16/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.8503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-12-2019-n-8503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-12-2019-n-8503/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.8503</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. il signor -Omissis-, in qualità  di legale rappresentante della società  -Omissis-, rappresentato e difeso dagli avvocati Costanza Cirilli e Elena Vignolini) Il potere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-12-2019-n-8503/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.8503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-16-12-2019-n-8503/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.8503</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. il signor -Omissis-, in qualità  di legale rappresentante della società  -Omissis-, rappresentato e difeso dagli avvocati Costanza Cirilli e Elena Vignolini)</span></p>
<hr />
<p>Il potere attributo dall&#8217;art. 100, r.d. n. 773 del 1931 al Questore di sospendere la licenza per l&#8217;attività  di un pubblico esercizio ha intrinseche finalità  di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ordine e Sicurezza Pubblica &#8211; art. 100 T.U.L.P.S. &#8211; caratteristiche &#8211; competenza &#8211; finalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 100 del T.U.L.P.S. attribuisce all&#8217;autorità  di Pubblica Sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere e revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l&#8217;ordine pubblico, per la moralità  pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.</em><br /> <em>E&#8217; dunque evidente che il potere attributo dall&#8217;art. 100, r.d. n. 773 del 1931 al Questore di sospendere la licenza per l&#8217;attività  di un pubblico esercizio ha intrinseche finalità  di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica.</em><br /> <em>L&#8217;art. 100, r.d. n. 773 del 1931 persegue, quindi, un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della Pubblica Sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l&#8217;adozione della misura cautelare, nell&#8217;esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/12/2019<br /> <strong>N. 08503/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09202/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9202 del 2019, proposto dal Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il signor -OMISSIS-, in qualità  di legale rappresentante della società  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Costanza Cirilli e Elena Vignolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza, resa in forma semplificata, del Tar Toscana, sez. II, -OMISSIS- dell&#8217;8 aprile 2019, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso il decreto del Questore della Provincia di Firenze, che ha disposto la sospensione per la durata di sette giorni dell&#8217;autorizzazione a tenere trattenimenti danzanti nel locale denominato &#8220;-OMISSIS-&#8220;, sito in Firenze, in -OMISSIS-.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione del sig. -OMISSIS-;<br /> Vista la memoria del sig. -OMISSIS- del 6 dicembre 2019;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. In data 19 marzo 2019 è stato emesso dal Questore della Provincia di Firenze il decreto Divisione P.A.S. &#8211; cat. 11/A &#8211; -OMISSIS- S.I.P.A., che ha disposto &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 100 T.U.L.P.S., approvato con r.d. n. 773 del 18 giugno 1931 &#8211; la sospensione per la durata di sette giorni dell&#8217;autorizzazione a tenere trattenimenti danzanti nel locale denominato &#8220;-OMISSIS-&#8220;, sito in Firenze, in -OMISSIS-, gestito dalla società  -OMISSIS-, rappresentata legalmente dal sig. -OMISSIS-.<br /> La sospensione è stata decisa a seguito di interventi effettuati dalle Forze dell&#8217;Ordine in merito ad episodi verificatisi nel corso dell&#8217;ultimo anno (dal 18 gennaio 2018 al 16 marzo 2019) presso il locale &#8220;-OMISSIS-&#8220;. In particolare, l&#8217;atto avversato ha tratto origine dai fatti di violenza occorsi nella notte del 16 marzo 2019 all&#8217;ingresso del suddetto locale, allorquando gli addetti alla sicurezza hanno negato l&#8217;accesso ad alcuni cittadini nordafricani, i quali hanno reagito bersagliando i dipendenti della discoteca con il lancio di bottiglie di vetro, a cui ha fatto seguito uno scontro fisico anche con l&#8217;uso di bastoni di ferro.<br /> 2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Toscana il sig. -OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento questorile deducendo, in particolare, la mancanza dei presupposti per l&#8217;emissione della sospensione ai sensi dell&#8217;art. 100 T.U.L.P.S. e la conseguente illegittima violazione della libertà  di iniziativa economica privata. Gli episodi citati nel provvedimento gravato sarebbero accaduti fuori dal locale e sulla pubblica via, proprio nell&#8217;intento del personale della discoteca di impedire l&#8217;ingresso ad alcuni soggetti potenzialmente pericolosi, i quali non potrebbero essere definiti frequentatori del locale; la situazione di pericolo pubblico andrebbe individuata all&#8217;esterno del locale, essendo l&#8217;intera zona cittadina interessata da una grave pericolosità , fatta presente dallo stesso sig. -OMISSIS- il quale, in data 17 gennaio 2019, aveva giù  segnalato alla Questura di Firenze la situazione in cui versa la zona nella quale si trova il locale, chiedendo l&#8217;intervento delle Forze dell&#8217;Ordine al fine di mettere in sicurezza l&#8217;area cittadina.<br /> 3. Con sentenza -OMISSIS- dell&#8217;8 aprile 2019 il Tar Toscana, aderendo alle censure dedotte da parte ricorrente, ha accolto il gravame, ritenendo insussistenti i presupposti per l&#8217;esercizio del potere affidato al Questore dall&#8217;art. 100 T.U.L.P.S..<br /> 4. La citata sentenza -OMISSIS- dell&#8217;8 aprile 2019 è stata impugnata dal Ministero dell&#8217;Interno, con appello notificato il 7 novembre 2019 e depositato il successivo 11 novembre, deducendo, in particolare, che il Tar avrebbe erroneamente valutato i presupposti per l&#8217;applicabilità  al caso di specie dell&#8217;art. 100 T.U.L.P.S..<br /> A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, tale norma avrebbe la finalità  di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolo sociale, al fine di salvaguardare l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza cittadina, prescindendo del tutto dalla responsabilità  dell&#8217;esercente. Le circostanze valorizzate dal Tar sarebbero ininfluenti ai fini dell&#8217;intento che la norma mira a perseguire. Il primo giudice avrebbe dovuto rilevare la scarsa professionalità  del personale addetto alla sicurezza del locale che, se nell&#8217;episodio avvenuto il 16 marzo 2019 avesse avvertito senza indugio le Forze dell&#8217;Ordine, avrebbe evitato il degenerare della situazione.<br /> 5. Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-, sostenendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.<br /> 6. Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2019 il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell&#8217;impugnata sentenza del Tar, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.<br /> DIRITTO<br /> 1. Due premesse sono necessarie, al fine del decidere, la prima in punto di fatto, la seconda in diritto.<br /> In punto di fatto occorre rilevare la puntuale individuazione degli eventi che hanno determinato la decisione del Questore di Firenze, assunta con decreto del 19 marzo 2019, di sospendere, ai sensi dell&#8217;art. 100, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 per sette giorni, l&#8217;autorizzazione a tenere trattenimenti danzanti nel locale denominato &#8220;-OMISSIS-&#8220;, sito in Firenze, in -OMISSIS-, gestito dalla società  -OMISSIS-, rappresentata legalmente dal sig. -OMISSIS-.<br /> In particolare, nella serata del 16 marzo 2019 si presentava all&#8217;ingresso del locale un gruppo di cittadini marocchini chiedendo di entrare. Il personale di sicurezza negava l&#8217;accesso al locale ai suddetti richiedenti, in quanto persone non gradite dal momento che giù  in precedenza avevano tenuto comportamenti aggressivi e di disturbo degli altri avventori. I cittadini nordafricani reagivano con violenza, bersagliando il personale con bottiglie di vetro che andavano ad infrangersi contro l&#8217;ingresso del locale. Dopo essere stati allontanati dal personale di sicurezza del locale, gli stessi si ripresentavano all&#8217;ingresso del locale muniti di pali di ferro sottratti alla segnaletica stradale, scontrandosi con il personale della sicurezza che, reagendo, ferivano gli aggressori. Solo l&#8217;intervento della pubblica sicurezza evitava conseguenze ancora più¹ gravi.<br /> Si tratta peraltro dell&#8217;ultimo di una serie di episodi che hanno visto l&#8217;intervento del personale delle Questura di Firenze presso il locale -OMISSIS-: il 28 gennaio 2018 per un diverbio occorso tra gli addetti alla sicurezza ed alcuni nordafricani che, in reazione al diniego di accesso ai locali, avevano lanciato liquido infiammabile contro la porta di ingresso, con grave pericolo per gli avventori; il 18 marzo 2018 per un diverbio tra un nordafricano e gli addetti alla sicurezza che gli avevano violentemente inibito l&#8217;accesso alla discoteca procurandogli lesioni per 25 giorni a seguito di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; il 5 agosto 2018 per un diverbio tra il personale della sicurezza e due minorenni, che erano entrati in discoteca dall&#8217;ingresso sul retro, che era incustodito; il 20 ottobre 2018 per un aggressione ad opera di un marocchino che, ubriaco, aveva importunato una cliente minorenne ed era stato poi malmenato dagli amici di quest&#8217;ultima; in quell&#8217;occasione la Questura aveva contestato al gestore del locale la mescita di alcolici a minori di diciotto anni e oltre l&#8217;orario consentito delle 03.00.<br /> A fronte di questa lunga serie di episodi, verificatisi nella area esterna attigua alla discoteca, il Questore ha deciso che sussistevano i presupposti per l&#8217;adozione della misura prevista dall&#8217;art. 100, r.d. n. 773 del 1931.<br /> La seconda precisazione, questa volta in diritto, è proprio sulla natura della misura disciplinata dal citato art. 100, r.d. n. 773 del 1931 e sulle condizioni necessarie per la sua adozione.<br /> L&#8217;art. 100, r.d. n. 773 del 1931 prevede che &#8220;1. Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l&#8217;ordine pubblico, per la moralità  pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata&#8221;.<br /> Ciù² chiarito, va innanzitutto ricordato che, come ha pure rilevato questo Consiglio di Stato nella sua costante giurisprudenza, l&#8217;art. 100 del T.U.L.P.S. attribuisce all&#8217;autorità  di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere e revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico &#8220;che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l&#8217;ordine pubblico, per la moralità  pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini&#8221; (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791; id. 2 maggio 2016, n. 1681).<br /> E&#8217; dunque evidente che il potere attributo dall&#8217;art. 100, r.d. n. 773 del 1931 al Questore di sospendere la licenza per l&#8217;attività  di un pubblico esercizio ha intrinseche finalità  di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529).<br /> Il citato art. 100, r.d. n. 773 del 1931 persegue, quindi, un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della Pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l&#8217;adozione della misura cautelare, nell&#8217;esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752).<br /> 3. Tutto ciù² chiarito in fatto e in diritto, appare palesemente fondato l&#8217;appello del Ministero, che ha ritenuto tutti i predetti episodi atti a supportare il provvedimento di sospensione dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio per la durata di sette giorni, stante i gravi episodi di violenza avvenuti in prossimità  della discoteca e sempre connessi all&#8217;attività  nella stessa svolta, nonchè le mancanze riscontrate, quali la mescita di alcolici a minori di diciotto anni e oltre l&#8217;orario consentito delle 03.00. Aggiungasi che il personale della sicurezza avrebbe dovuto evitare di arrivare a far si che gli episodi di aggressione degenerassero chiamando con immediatezza le forze dell&#8217;ordine.<br /> Rileva il Collegio che a fronte di tutti questi episodi sussistevano le condizioni specifiche di rischio richieste come presupposti per la temporanea sospensione della licenza in questione. I fatti richiamati sono, infatti, indicativi di una situazione obiettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e prevedibilmente suscettibile di ulteriore aggravamento se tollerata. In tale contesto l&#8217;avversata misura cautelare, espressione, come si è detto, di apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall&#8217;altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità  preposte, indipendentemente dalla responsabilità  dell&#8217;esercente, il cui diritto a svolgere l&#8217;attività  commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività  (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752; id., sez. I, 20 dicembre 2016, n. 2644).<br /> Infatti, seppure i protagonisti degli episodi di violenza non possono essere considerati avventori del locale, come afferma l&#8217;appellato, e le risse sono avvenute all&#8217;entrata della discoteca, proprio al fine di evitare l&#8217;ingresso di soggetti potenzialmente pericolosi all&#8217;interno della stessa, resta confermato che la zona attigua all&#8217;entrata del locale è oggetto di gravi episodi di violenza, generate da soggetti violenti che vogliono entrare in detto locale. Ne consegue la necessità , in sede di comparazione tra oppositi interessi &#8211; quello privato alla libera iniziativa economica dell&#8217;impresa e quello pubblico alla sicurezza cittadina &#8211; di sacrificare la sfera privata in nome del superiore interesse pubblico.<br /> 4. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.<br /> 5. Per le ragioni sopra esposte l&#8217;appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza del Tar Toscana, sez. II, -OMISSIS- dell&#8217;8 aprile 2019.<br /> Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),<br /> definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del Tar Toscana, sez. II, -OMISSIS- dell&#8217;8 aprile 2019, respinge il ricorso di primo grado.<br /> Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00 (euro duemila)<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.<br /> </div>
<p> </p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.5955</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2019-n-5955/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2019-n-5955/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.5955</a></p>
<p>Francesco Gaudieri, Presidente ; Paola Palmarini, Consigliere, Estensore PARTI: Avvocato Giammichele Scarfato contro Asl Na 3 Sud, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio  In sede di giudizio di ottemperanza va riconosciuto l&#8217;obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2019-n-5955/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.5955</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2019-n-5955/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.5955</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Gaudieri, Presidente ; Paola Palmarini, Consigliere, Estensore PARTI: Avvocato Giammichele Scarfato contro Asl Na 3 Sud, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio </span></p>
<hr />
<p>In sede di giudizio di ottemperanza va riconosciuto l&#8217;obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie, in particole, delle spese successive al titolo azionato e come tali non liquidate nello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Processo amministrativo- spese -Â successive al titolo azionato- obbligo di corresponsione alla parte ricorrente-giudizio di ottemperanza- sussiste.</p>
<p>2.Processo amministrativo- giudizio di ottemperanza- spese ulteriori &#8211; limiti. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.In sede di giudizio di ottemperanza va riconosciuto l&#8217;obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie, in particole, delle spese successive al titolo azionato e come tali non liquidate nello stesso.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em><br />
2.Nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all&#8217;esame ed alla notifica dell&#8217;atto in questione, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all&#8217;introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poichè l&#8217;uso di strumenti di esecuzione diversi dall&#8217;ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore.</em>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblicato il 16/12/2019</strong></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 05955/2019 REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 05886/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5886 del 2016, proposto da Avvocato Giammichele Scarfato che si difende in proprio con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Vittorio Carsana in Napoli alla via Melisurgo n. 44;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Asl Na 3 Sud, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;esecuzione</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza n. 823 del 22 maggio 2015 del Tribunale di Torre Annunziata;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in esame, ritualmente notificato il 15 dicembre 2016 e depositato il successivo giorno 28, il ricorrente ha agito per l&#8217;esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 823 del 22 maggio 2015 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, recante condanna dell&#8217;intimata ASL al pagamento in suo favore, in qualità  di procuratore antistatario in quel giudizio, delle spese di lite liquidate &#8220;in euro 900,00&amp;di cui euro 80,00 per spese, oltre IVA e cpa e spese generali&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha chiesto che gli venga riconosciuto il risarcimento del danno da ritardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Non risulta costituita l&#8217; ASL intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti delle considerazioni che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, il Collegio evidenzia che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, dal quale non vi è motivo di discostarsi, &#8220;il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l&#8217;esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, posto che, per effetto di tale statuizione, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l&#8217;utilità  che scaturisce dalla pronuncia giurisdizionale e che viene illegittimamente negata dall&#8217;Amministrazione con il comportamento omissivo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441)&#8221; &#8211; così, questa Sezione, sent. 30.4.18 n. 2875.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, l&#8217;azione risulta proposta nel rispetto delle previsioni di cui all&#8217;art. 114 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza della cui ottemperanza si tratta è stata notificata presso la sede della ASL in forma esecutiva il 10 febbraio 2016 ed avverso la stessa non è stato proposto appello (cfr. attestazione della cancelleria del 15 dicembre 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, inoltre, ampiamente trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del titolo in forma esecutiva da parte del ricorrente, termine previsto per il completamento delle &#8220;procedure per l&#8217;esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l&#8217;obbligo di pagamento di somme di danaro&#8221; dall&#8217;art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, va ordinato alla ASL Napoli 3 Sud di dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme ivi liquidate, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da ritardo siccome del tutto sfornita di prova.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese successive al titolo azionato e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l&#8217;obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania sez. III sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, sent. 29/09/2003, n. 1094) ivi comprese le spese di registrazione del titolo azionato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all&#8217;esame ed alla notifica dell&#8217;atto in questione, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all&#8217;introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poichè, come indicato, l&#8217;uso di strumenti di esecuzione diversi dall&#8217;ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania &#8211; Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania &#8211; Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87). Ciù² in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più¹ atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).</p>
<p style="text-align: justify;">Decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà  &#8211; entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente &#8211; un Commissario ad acta, che sin d&#8217;ora si nomina nel Prefetto di Napoli, con facoltà  di delega, che darà  corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell&#8217;Amministrazione inadempiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese per l&#8217;eventuale funzione commissariale vengono poste a carico della ASL intimata e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all&#8217;esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all&#8217;ente debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico della ASL Napoli 3 Sud, nella misura liquidata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;obbligo dell&#8217; ASL intimata di dare esecuzione alla sentenza n. 823/15 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, con conseguente condanna alla corresponsione in favore del ricorrente di quanto dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d&#8217;ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà  di delega, che &#8211; su specifica richiesta di parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione &#8211; provvederà  al compimento degli atti necessari all&#8217;esecuzione della suindicata sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Determina in € 300,00 (trecento/00) l&#8217;importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l&#8217;eventuale espletamento dell&#8217;incarico, cui è tenuto a provvedere la ASL intimata.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;ASL intimata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 300,00 (euro trecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, qualora dovuto e versato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.2929</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-16-12-2019-n-2929/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-16-12-2019-n-2929/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.2929</a></p>
<p>Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore Permesso di soggiorno: è legittima la richiesta di esibizione della documentazione contabile da parte della Questura. 1. Persona Umana- Straniero- permesso di soggiorno &#8211; redditi &#8211; documentazione contabile &#8211; richiesta di esibizione da parte della Questura &#8211; legittimità  &#8211; sussiste. 2. Persona Umana &#8211; Stranieri</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Permesso di soggiorno: è legittima la richiesta di esibizione della documentazione contabile da parte della Questura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Persona Umana- Straniero- permesso di soggiorno &#8211; redditi &#8211; documentazione contabile &#8211; richiesta di esibizione da parte della Questura &#8211; legittimità  &#8211; sussiste.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. Persona Umana &#8211; Stranieri &#8211; rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno- requisiti soggettivi &#8211; possesso di reddito minimo &#8211; necessario.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.La richiesta di giustificare con documentazione contabile (di regola, con fatture e scontrini) l&#8217;attendibilità  dei redditi conseguiti, avanzata dalla Questura, deve ritenersi legittima,  in quanto l&#8217;esigenza che il richiedente il permesso di soggiorno produca la documentazione contabile costituisce apporto collaborativo necessario al fine della completezza dell&#8217;istruttoria, non avendone la P.A. disponibilità  (neppure tramite l&#8217;ausilio dell&#8217;Agenzia delle Entrate.<br />
2.  Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità  dell&#8217;ingresso dello straniero nella comunità  nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità  di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese, essendo finalizzato ad evitare l&#8217;inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un&#8217;adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica.<br />
D&#8217;altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività  illecite o criminose.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>N. 02929/2019 REG.PROV.COLL.</div>
<p>N. 00958/2018 REG.RIC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 958 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Rahim Uddin, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Damiata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Marchese Ugo 26;</p>
<p>contro</p>
<p>Questura Palermo, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;<br />
A.S.P. Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Pindemonte Uoc Legale Asp Pa;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p>&#8211; del provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, adottato dal Questore di Palermo CAT. A. 12/2016, notificato il 28 febbraio 2018, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente;</p>
<p>quanto al ricorso per motivi aggiunti:</p>
<p>&#8211; del provvedimento del 16.8.2018 di conferma del provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.</p>
<div></div>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Palermo e del Ministero dell&#8217;Interno e dell’ A.S.P. di Palermo;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 novembre 2019 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div></div>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>Col ricorso introduttivo, notificato il 27/04/2018 e depositato il 23/05/2018 il cittadino straniero Rahim Uddin impugnava il decreto in epigrafe e ne chiedeva l’annullamento, per i seguenti motivi:</p>
<p>1)Violazione e falsa applicazione dell’art.26, comma 3 D.Lgs. 286/1998 e 39, comma 3 D.P.R.394/1999 e art.4 D.Lgs.286/1998.</p>
<p>2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 , 3 ed art. 5, comma 9 D.Lgs. 286/1998, come modificato dall’art.1, comma 1, lett. c del D.Lgs. 40/2014 ed art. 9, comma 2 del D.Lgs. 286/1998.</p>
<p>Con ordinanza n.514/2018 si accoglieva la domanda cautelare con la motivazione seguente:</p>
<p>“ Ritenuto che, al sommario esame della fase cautelare e salvo l’approfondimento del merito rispetto alla vicenda concreta, il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fumus in relazione alla dedotta circostanza sopravvenuta della stipula da parte del cittadino straniero ricorrente di un contratto di lavoro subordinato, come domestico; Considerato che l’eventuale condizione di irregolarità fiscale deve comportare le sanzioni previste dalla disciplina fiscale, ma non può di per sé far presumere la mancanza del requisito reddituale richiesto ai fini del rilascio del titolo di soggiorno; Ritenuto che, pertanto, in presenza dell’allegato pregiudizio, deve essere accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, in vista del riesame al quale la Questura di Palermo provvederà, alla luce dei motivi di ricorso, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, con onere di deposito presso la Segreteria di questa Sezione del provvedimento adottato nel successivo termine di dieci giorni “.</p>
<p>Eseguito il riesame, la Questura di Palermo confermava il precedente provvedimento negativo che l’interessato impugnava con motivi aggiunti, notificati il 31/10/2018 e depositati il 27/11/2018 con cui deduceva i motivi seguenti.</p>
<p>1)Violazione e falsa applicazione dell’art.26, comma 3 D.Lgs. 286/1998 e 39, comma 3 D.P.R.394/1999 e art.4 D.Lgs.286/1998, sotto altro profilo: eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà in quanto non compete alla Questura la verifica della veridicità ed attendibilità del reddito dichiarato che non può desumersi dalla mancata produzione documentale; il provvedimento confermativo del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo ricalca le stesse ragioni poste a base del precedente rigetto.</p>
<p>Inoltre gli accertamenti sulla sussistenza del nuovo rapporto di lavoro domestico col Sig. Biagio Conciauro sono lacunosi ed incongruenti, rivelando i profili di eccesso di potere denunciati anche in relazione alla contestata carente situazione reddituale del predetto che non può ascriversi a presunta negligenza del ricorrente il quale, viceversa, si è adoperato alla ricerca di un nuovo lavoro presso tale Sig.ra Augello Giuseppa che è infatti disposta ad assumerlo ed a corrispondergli un reddito mensile di € 700,00, non appena egli sarà in possesso di regolare titolo di soggiorno.</p>
<p>2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 , 3 ed art. 5, comma 9 D.Lgs. 286/1998, come modificato dall’art.1, comma 1, lett. c del D.Lgs. 40/2014.</p>
<p>Al ricorrente spettava il permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di almeno un anno decorrente dal 07/01/2016.</p>
<p>La domanda di sospensiva veniva rigettata con ordinanza cautelare n. 1288/2018, motivata nel modo seguente:</p>
<p>“Considerato che con i motivi aggiunti, il ricorrente:- ha censurato il provvedimento con cui la Questura di Palermo ha riesaminato la propria posizione in ordine all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, confermando il diniego già espresso sulla base del fatto che l’interessato non ha prodotto, nonostante le richieste dell’Amministrazione, la documentazione contabile comprovante il reddito dichiarato ai fini del rinnovo; &#8211; ha lamentato, in particolare, che sarebbe sottratto alla Questura il potere di accertare, in via diretta, la sussistenza dei requisiti reddituali dichiarati; Ritenuto che, al sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi aggiunti sopra sintetizzati non appaiono fondati, atteso che rientra nel potere dell’Amministrazione quello di accertare la sussistenza dei requisiti ai fini del rinnovo;- che la mancata integrazione della documentazione contabile da parte del ricorrente non ha consentito alla Questura di Palermo la valutazione utile ai fini della concessione del rinnovo del permesso. “</p>
<p>L’Avvocatura dello Stato si costituiva con atto di mera forma e producendo documentazione afferente alla controversia.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 22/11/2019 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p>Il ricorso introduttivo deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione in quanto la statuizione negativa con esso adottata è stata superata dal nuovo provvedimento confermativo, sul quale si incentra dunque l’interesse del cittadino straniero ricorrente.</p>
<p>Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.</p>
<p>Si deduce col primo motivo, in sintesi, che esulerebbe dalla competenza della Questura svolgere accertamenti di natura fiscale in ordine al reddito dichiarato dal ricorrente e che l’omessa produzione documentale afferente all’attività di lavoro autonomo svolta nell’anno d’imposta in riferimento non comporterebbe di per sé l’inattendibilità e non veridicità del reddito medesimo.</p>
<p>Il collegio ha ben presente che, pure di recente ( vedi sentenze n.2027/2019 n. 2560/2019 n.1781/2019 ) ha statuito al riguardo, in conformità all’orientamento espresso dal C.G.A. che “laddove dalla irregolarità fiscale si intenda potersi ricavare l’inattendibilità della dichiarazione reddituale e quindi la mancata dimostrazione di un reddito sufficiente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, tale conseguenza deve essere oggetto di (un più) specifico e motivato accertamento” (così C.G.A., ord. n. 407/2017; ord. n. 357/2017; ord. n. 306/2017).</p>
<p>Nella specie, tuttavia, le riscontrate irregolarità fiscali ( le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 4 anni risultavano tardivamente presentate e liquidate irregolari ) fungevano solo da spunto, da indizio presuntivo, per accertare l’effettività del lavoro autonomo svolto dal cittadino straniero, cioè l’attività di commercio ambulante di chincaglieria e bigiotteria, avviata il 07/04/2011 e cessata il 05/12/2017 ( v. certificato camera di commercio ).</p>
<p>La Questura in sostanza non si è affatto sostituita all’Agenzia delle Entrate nel vagliare gli elementi esposti nelle predette dichiarazioni dei redditi per verificare, ad esempio la congruenza tra costi e ricavi ovvero la deducibilità di spese od altro, ma ha ritenuto doveroso ed opportuno chiedere all’interessato di giustificare con documentazione contabile ( di regola, con fatture e scontrini ) l’attendibilità dei redditi conseguiti.</p>
<p>Sicchè, la richiesta in tal senso avanzata dalla Questura al ricorrente deve ritenersi legittima in quanto l’esigenza che il richiedente il permesso di soggiorno produca la documentazione contabile costituisce apporto collaborativo necessario al fine della completezza dell’istruttoria, non avendone la P.A. disponibilità (neppure tramite l’ausilio dell’Agenzia delle Entrate) (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4342; T.A.R., Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 24 marzo 2018, n. 85; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 18 ottobre 2016, n. 291).</p>
<p>E d’altra parte, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel ritenere che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisca un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell&#8217;ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese, essendo finalizzato ad evitare l&#8217;inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un&#8217;adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, d&#8217;altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato Sez. III, 17 settembre 2018, n. 5433; 14 settembre 2018, n. 5409; Consiglio di Stato sez. III, 30/11/2018, n.6811;3 aprile 2017, n. 1524).</p>
<p>Si consideri, peraltro, che allorquando veniva chiesta dalla Questura al ricorrente la documentazione contabile egli il 09/11/2016 rispondeva con una dichiarazione di rinunzia al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo e chiedeva contestualmente il rilascio di un permesso di soggiorno per rientrare al suo paese di origine; il che è sintomatico della difficoltà – se non dell’impossibilità – del medesimo a dare contezza dell’effettività del reddito prodotto.</p>
<p>E non si vede inoltre per quale plausibile ragione il ricorrente non abbia neppure in questo giudizio prodotto la documentazione in questione.</p>
<p>Per quanto poi riguarda il dedotto sostanziale difetto di istruttoria nell’accertamento del rapporto di lavoro domestico che il ricorrente avrebbe instaurato con il Sig.Biagio Conciauro deve in contrario osservarsi che gli agenti di polizia – come emerge dallo stesso provvedimento impugnato e dalla relazione prodotta in atti dalla Questura – hanno effettuato indagini all’indirizzo di via Dei Cipressi n.25, sede legale e sede lavorativa del predetto datore di lavoro, con esito negativo, in quanto il Conciauro risultava sconosciuto persino al soggetto amministratore da sette anni di quello stabile; emergeva, piuttosto, dal sistema informativo ANPAL che nel medesimo luogo il predetto risultava avere alle proprie dipendenze altri due cittadini stranieri in qualità di colf, per lo stesso numero di ore espletate dal ricorrente.</p>
<p>Ed ancora, è risultato, da accertamenti al sistema informativo Punto Fisco dell’Agenzia delle Entrate che l’ultimo reddito percepito dal Conciauro risale al 2007 ed ammonta ad € 2.647,00, mentre in atto non risulta percettore di alcun reddito ; il che suffraga, implicitamente ed ulteriormente le conclusioni cui è pervenuta la Questura e di conseguenza la legittimità del provvedimento negativo, confermativo, da essa adottato, rispetto a cui risulta giuridicamente irrilevante la proposta di lavoro della Sig.ra Augello, in quanto comunque successiva ( 25/09/2018 ) alla notifica dell’atto, eseguita il 06/09/2018.</p>
<p>Deve essere pure disatteso il secondo motivo di censura posto che non risulta dagli atti di causa che il ricorrente abbia mai chiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione quanto, piuttosto, il 09/11/2016, un permesso per tornare al suo paese di origine; il provvedimento impugnato, peraltro, non reca alcun riferimento a siffatto titolo di soggiorno.</p>
<p>Le spese di giudizio si possono compensare tra le parti, in ragione delle peculiarità della controversia.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge quello per motivi aggiunti.</p>
<p>Compensa le spese.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-16-12-2019-n-2929/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.2929</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 16/12/2019 n.8501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-16-12-2019-n-8501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-16-12-2019-n-8501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 16/12/2019 n.8501</a></p>
<p>Marco Lipari Pres., Ezio Fedullo Consigliere est.; (D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Adami c. Azienda USL Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pasquale Mosca e Maria Foglia e nei confronti di C.N.S.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-16-12-2019-n-8501/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 16/12/2019 n.8501</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari Pres., Ezio Fedullo Consigliere est.; (D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Adami c. Azienda USL Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pasquale Mosca e Maria Foglia e nei confronti di C.N.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Aristide Police e Fabio Cintioli)</span></p>
<hr />
<p>Rimessa all&#8217; Adunanza Plenaria la questione interpretativa dubbia, attinente alla configurabilità  in capo alla concorrente seconda graduata, in una procedura ad evidenza pubblica ad avere accesso agli atti della fase esecutiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; accesso agli atti &#8211; dubbi applicativi &#8211; rimessione alla Adunanza Plenaria.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, c.p.a., va richiesto all&#8217;Adunanza Plenaria di dirimere la questione interpretativa dubbia, attinente alla configurabilità  in capo alla concorrente seconda graduata, in una procedura ad evidenza pubblica, di un interesse giuridicamente protetto, ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva, in vista dell&#8217;accertamento dei presupposti per la risoluzione del contratto e la conseguente eventuale sollecitazione del potere di interpello spettante alla stazione appaltante.</em><br /> <em>Non si può trascurare, d&#8217;altro canto, l&#8217;orientamento della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, che ha ripetutamente sottolineato la rilevanza dell&#8217;interesse strumentale dell&#8217;operatore economico che aspiri all&#8217;affidamento di un contratto pubblico.</em><br /> <em>Tale indirizzo, espresso con riguardo alla legittimazione al ricorso, incide certamente anche sulla definizione del diritto alla conoscenza dei documenti utili alla soddisfazione di tale interesse strumentale.</em><br /> <em>Qualora, peraltro, si ritenesse che il concorrente secondo graduato sia privo di un interesse differenziato che lo legittima all&#8217;esercizio del diritto di accesso ordinario, ai sensi della legge n. 241/1990, nei riguardi degli atti afferenti alla fase esecutiva dell&#8217;appalto, diventerebbe necessario affrontare una seconda questione, anch&#8217;essa di evidente rilievo generale, concernente l&#8217;applicabilità  del nuovo istituto dell&#8217;accesso civico generalizzato, disciplinato dall&#8217;art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come novellato dal d.lvo n. 97/2016, nella materia dei contratti pubblici, tanto nella fase di scelta del contraente, quanto nella successiva fase di esecuzione delle prestazioni.</em><br /> <em>Qualora si dovesse risolvere in senso affermativo il secondo quesito, assumerebbe infine rilievo dirimente -ai fini dell&#8217;esito della controversia de qua- la complessa questione interpretativa inerente alla natura del rapporto tra la disciplina sul accesso civico e la disciplina dell&#8217;accesso ordinario, nella specifica materia dell&#8217;accesso agli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica ed alla fase esecutiva del rapporto contrattuale con l&#8217;impresa aggiudicataria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â Pubblicato il 16/12/2019<br /> <strong>N. 08501/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04009/2019 REG.RIC. Â Â Â Â Â Â Â Â Â </strong></p>
<p> <strong>ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL&#8217;ADUNANZA PLENARIA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4009 del 2019, proposto da<br /> D. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso d&#8217;Italia n. 97;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda USL Toscana Centro, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pasquale Mosca e Maria Foglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giovanni Pasquale Mosca in Roma, corso d&#8217;Italia n. 102;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> C.N.S., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Aristide Police e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00577/2019, resa tra le parti</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda USL Toscana Centro e del C.N.S.;<br /> Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Pietro Adami, Giovanni Pasquale Mosca, Gennaro Rocco Notarnicola e Filippo Degni su delega di Aristide Police;</p>
<p> <em>1. La vicenda processuale e sostanziale</em><br /> 1.1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla società  D. s.r.l., odierna appellante, avverso la nota della Azienda USL Toscana Centro del 2 gennaio 2019, recante il diniego dell&#8217;istanza di accesso agli atti, presentata in data 6 dicembre 2018, avente per oggetto i documenti riguardanti l&#8217;esecuzione del &#8220;Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni&#8221;, svolto dal R.T.I. composto dal CNS -(capogruppo, di seguito anche: &#8220;CNS&#8221;) e dalle società  Prima Vera &#8211; Exitone &#8211; Termotecnica Sebina &#8211; SOF.<br /> 1.2. A supporto della richiesta di accesso, l&#8217;appellante esponeva di essere titolare di uno specifico interesse, qualificato e differenziato, avendo partecipato alla gara per l&#8217;affidamento del servizio in oggetto, nella qualità  di mandante del R.T.I. costituito con altre società , classificandosi al secondo posto della graduatoria, relativa al lotto n. 5, concernente la Regione Toscana.<br /> La dichiarata finalità  dell&#8217;accesso era quella di verificare se l&#8217;esecuzione del contratto si stesse svolgendo nel rispetto del capitolato tecnico e dell&#8217;offerta migliorativa presentata dall&#8217;aggiudicataria: l&#8217;accertamento di eventuali inadempienze dell&#8217;appaltatore avrebbe determinato l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto e al conseguente affidamento del servizio alla medesima appellante, secondo le regole dello &#8220;<em>scorrimento della graduatoria</em>&#8220;,Â <em>ex</em>Â art. 140 dell&#8217;abrogato codice dei contratti pubblici di cui d.lvo n. 163/2006 (applicabile <em>ratione temporis</em>Â nella vicenda in esame).<br /> L&#8217;istanza si basava espressamente sull&#8217;allegazione di uno specifico interesse qualificato, senza compiere alcun riferimento alla disciplina dell&#8217;accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33/2013, o ai suoi presupposti sostanziali.<br /> Il contestato atto di diniego di accesso, opposto dall&#8217;amministrazione, è incentrato sulla seguente essenziale motivazione:<br /> &#8220;<em>la documentazione richiesta concerne una serie di dati inerenti ad aspetti relativi all&#8217;esecuzione del rapporto contrattuale scaturito dalla gara in oggetto, e perciù² ricompresi nel concetto più¹ generale di atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici</em>&#8220;, con la conseguente applicazione dei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i quali quelli connessi alla necessaria titolarità , in capo al richiedente l&#8217;accesso, di un interesse qualificato.<br /> Secondo l&#8217;amministrazione, la società  richiedente non avrebbe dimostrato la concreta esistenza di una posizione qualificata, idonea a giustificare l&#8217;istanza di accesso.<br /> In ogni caso, a parere dell&#8217;amministrazione, l&#8217;istanza di accesso non può essere accolta nemmeno in base alla disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato, poichè tale normativa non trova applicazione nel settore dei contratti pubblici.<br /> 1.3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;attuale appellante contro il diniego di accesso, asserendo che:<br /> &#8211; nella fattispecie concreta non emerge la sussistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento dell&#8217;appaltatore o di recesso dal contratto, tali da giustificare il ricorso all&#8217;interpello previsto dal citato art. 140;<br /> &#8211; conseguentemente, &#8220;<em>l&#8217;istanza formulata dalla ricorrente &#8211; per il contenuto con cui è formulata &#8211; si traduce in un&#8217;indagine esplorativa tesa alla ricerca di una qualche condotta inadempiente dell&#8217;attuale aggiudicataria, di per sì© inammissibile, non risultando da alcuna fonte di provenienza delle amministrazioni interessate, nè avendo la ricorrente altrimenti fornito alcun elemento o indicato concrete circostanze in tal senso, la sussistenza di qualsivoglia inadempimento di C.N.S. nell&#8217;esecuzione delle prestazioni contrattuali</em>&#8220;;<br /> &#8211; il contestato diniego resterebbe comunque legittimo, anche volendo qualificare l&#8217;istanza come esercizio del &#8220;<em>diritto di accesso civico generalizzato</em>&#8220;, ai sensi dell&#8217;art. 3 del d. lgs 4 marzo 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;<br /> &#8211; infatti, l&#8217;accesso civico generalizzato è totalmente inoperante nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base alla previsione dell&#8217;art. 5, comma 11, del d. lgs. n. 33/2013, secondo cui &#8220;<em>restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonchè le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241</em>&#8220;, e dal successivo art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, a mente del quale &#8220;<em>il diritto di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità  o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990</em>&#8220;;<br /> &#8211; ne deriva che &#8220;<em>non solo permane, in via generale, la disciplina delle forme di accesso agli atti diverse da quella introdotta dal d.lgs. 33/2013 (neppure richiamato dal pur successivo d.lgs. 50/2016), ma che l&#8217;accesso c.d. civico è escluso ove esso sia subordinato dalla legge vigente &#8220;al rispetto di specifiche condizioni, modalità  o limiti</em>&#8220;;<br /> &#8211; pertanto, &#8220;<em>per quanto riguarda dati, informazioni e documenti inerenti la fase esecutiva, successiva all&#8217;aggiudicazione del contratto di appalto, caratterizzata come noto da rapporti paritari, l&#8217;interesse della ex partecipante alla gara può configurarsi solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell&#8217;accesso ordinario; nella fattispecie esso va escluso, attesa la palese assenza di qualsivoglia prospettiva di risoluzione del rapporto contrattuale e di un interesse attuale della ricorrente al subentro, neanche ipotizzabile sulla base degli elementi acquisiti in giudizio. Diversamente si deve ritenere laddove l&#8217;accesso abbia ad oggetto dati e documenti (es. offerte tecniche ed economiche, piano finanziario) della fase pubblicistica della procedura di affidamento</em>&#8220;.<br /> 1.4. La società  appellante contesta analiticamente la decisione impugnata, deducendo, in primo luogo, che, quale concorrente classificatasi al secondo posto nella procedura selettiva dell&#8217;affidatario del servizio, è portatrice dell&#8217;aspettativa giuridicamente riconosciuta ad un possibile scorrimento della graduatoria. In tale veste, è titolare di un interesse qualificato e differenziato, rilevante al fine di legittimare, ai sensi della legge n. 241/1990, l&#8217;ordinario esercizio del diritto di accesso ai documenti relativi all&#8217;esecuzione del contratto, detenuti dall&#8217;amministrazione, idonei ad attestare il regolare adempimento delle prestazioni da parte dell&#8217;operatore economico esecutore dell&#8217;appalto.<br /> Aggiunge che questo interesse specifico, evidentemente, non potrebbe collegarsi alla preventiva &#8211; acclarata &#8211; esistenza di un inadempimento determinante la risoluzione del contratto, dal momento che l&#8217;accesso è finalizzato proprio ad accertare tale circostanza, ignota all&#8217;operatore economico interessato all&#8217;affidamento del contratto.<br /> Ad ulteriore supporto del ricorso, l&#8217;appellante evidenzia che lo stesso TAR per la Toscana, con le sentenze n. 422 del 25 marzo 2019 e n. 611 del 26 aprile 2019, le ha riconosciuto il diritto di accesso civico generalizzato in relazione ai documenti afferenti alla fase esecutiva di un contratto pubblico.<br /> Entrambe le pronunce, che hanno annullato i dinieghi di accesso opposti, rispettivamente, dal comune di Abbadia San Salvatore e dal comune di Scandicci, pongono l&#8217;accento sull&#8217;argomento sistematico secondo cui il comma 6 dell&#8217;art. 5Â <em>bis</em>Â del d.lvo n. 33/2013Â &#8220;<em>rimette alla Autorità  nazionale anticorruzione la predisposizione di linee guida recanti indicazioni operative che specifichino i casi in cui l&#8217;accesso civico deve ritenersi recessivo rispetto all&#8217;esigenza di protezione di dati sensibili di carattere personale o industriale. Tale disposizione presuppone che l&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico operi anche nelle materie di competenza dell&#8217;ANAC e, quindi, anche nel settore degli appalti pubblici</em>&#8220;.<br /> Infine, la parte appellante ribadisce che la propria richiesta di accesso dovrebbe essere accolta in base alla disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato. A supporto di tale tesi deduce che l&#8217;art. 53, comma 1, del vigente codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale &#8220;<em>salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241</em>&#8220;, non opera un rinvio &#8220;<em>fisso</em>&#8221; alla legge generale in materia di trasparenza, che impedirebbe, in radice, l&#8217;applicabilità  delle regole in materia di accesso civico. La disposizione esprime, semmai, la volontà  del legislatore di sottoporre l&#8217;accesso ai documenti di gara alle norme ordinarie in materia di trasparenza, nella loro evoluzione storica, salvo quanto espressamente previsto dallo stesso codice degli appalti. Da ciù² deriverebbe la piana applicabilità  della nuova disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato, che costituisce il cardine della nuova trasparenza amministrativa, anche oltre i confini segnati dall&#8217;impianto della legge n. 241/1990.<br /> In ogni caso, la norma prevista dal codice dei contratti pubblici, a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R., non opera alcuna distinzione tra i documenti della fase &#8216;pubblicistica&#8217; di selezione del contraente e quelli della fase esecutiva dell&#8217;appalto.<br /> 1.5. Con memoria del 29 ottobre 2019, la parte appellante ha segnalato il possibile contrasto interpretativo ravvisabile tra la giurisprudenza della III e quella della V Sezione del Consiglio di Stato (alla luce delle rispettive sentenze n. 3780/2019 del 5 giugno 2019 e n. 5502/2019 del 2 agosto 2019), quanto all&#8217;applicabilità  dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico generalizzato nella materia delle procedure di evidenza pubbliche disciplinate dal codice n. 50/2016, sollecitando la rimessione della relativa questione interpretativa all&#8217;Adunanza Plenaria,Â <em>ex</em>Â art. 99, comma 1, c.p.a..<br /> 1.6. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all&#8217;appello, l&#8217;Azienda USL Toscana Centro ed il CNS. .<br /> La prima ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che quale amministrazione aderente alla &#8220;convenzione madre&#8221; stipulata da CONSIP per l&#8217;affidamento dei contratti, non avrebbe alcuna competenza in ordine alla eventuale aggiudicazione a favore del secondo classificato, in applicazione della regola dello scorrimento della graduatoria, conseguente alla risoluzione dell&#8217;originario appalto.<br /> Il CNS ha replicato analiticamente all&#8217;appello, sviluppando diverse tesi argomentative.<br /> In particolare, ha ribadito che:<br /> &#8211; la società  appellante non è titolare di alcun interesse differenziato, il quale la legittimerebbe ad esercitare il diritto di accesso ordinario;<br /> &#8211; la disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato è inapplicabile al settore degli appalti.<br /> Ha aggiunto che, in ogni caso, a fronte di una richiesta di accesso puntualmente riferita ai presupposti sostanziali della normativa ordinaria, racchiusa nella legge n. 241/1990, l&#8217;amministrazione, una volta appurata la carenza del presupposto essenziale della sussistenza di un interesse differenziato, dovrebbe necessariamente respingere l&#8217;istanza, senza alcuna possibilità  di &#8220;riqualificarla&#8221; diversamente secondo i parametri dell&#8217;accesso civico generalizzato, che prescindono dall&#8217;accertamento di un qualificato interesse conoscitivo.<br /> Secondo l&#8217;appellata, anche il giudice, chiamato a decidere in ordine alla sussistenza del diritto di accesso vantato dal ricorrente, dovrebbe limitarsi a compiere un accertamento circoscritto dall&#8217;originaria richiesta formulata all&#8217;amministrazione, incentrata sull&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;aspettativa all&#8217;eventuale scorrimento della graduatoria.<br /> <em>2. Le questioni preliminari</em><br /> 2. In linea preliminare, il collegio ritiene che l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dall&#8217;Azienda appellata sia priva di consistenza.<br /> Infatti, nel presente giudizio, che riguarda esclusivamente il diritto di accesso ai documenti reclamato dalla società  ricorrente, e non giù  la pretesa sostanziale ad una nuova aggiudicazione, conseguente all&#8217;accertamento di eventuali inadempimenti dell&#8217;appaltatore, è senz&#8217;altro parte necessaria l&#8217;amministrazione detentrice dei documenti oggetto della richiesta, autrice del diniego impugnato.<br /> Pertanto, il ricorso è stato correttamente proposto, in primo e in secondo grado, contro l&#8217;Azienda USL Toscana Centro.<br /> <em>3. Il merito della controversia e le questioni di diritto rilevanti per la decisione</em><br /> 3.1. Nel merito, è controversa la sussistenza del diritto della società  appellante, seconda classificata nella graduatoria redatta all&#8217;esito del procedimento di gara indetto da Consip s.p.a., per l&#8217;aggiudicazione del &#8220;Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni&#8221; &#8211; lotto n. 5, relativo alla regione Toscana, ad avere accesso ai documenti inerenti alla fase esecutiva del servizio, attualmente nella disponibilità  dell&#8217;Azienda USL Toscana Centro.<br /> 3.2. La parte motivava la richiesta di accesso facendo leva sul proprio interesse a subentrare nell&#8217;affidamento, ai sensi dell&#8217;art. 140, comma 1, dell&#8217;abrogato codice dei contratti pubblici (applicabile <em>ratione temporis</em>), qualora si accerti che il soggetto affidatario sia incorso in condotte inadempienti giustificatrici della risoluzione del contratto.<br /> L&#8217;amministrazione respingeva l&#8217;istanza, sul rilievo duplice rilievo che.<br /> A) l&#8217;art. 24, comma 3, della l. n. 241/1990 sancisce l&#8217;inammissibilità  delle istanze di accesso strumentali allo svolgimento di un controllo di carattere generalizzato sull&#8217;operato della P.A., quale si sarebbe configurata nella specie l&#8217;iniziativa ostensiva in mancanza, in capo alla parte istante, di una situazione giuridica differenziata cui l&#8217;istanza potesse essere funzionalmente ricollegata);<br /> B) la pretesa ostensiva non avrebbe potuto trovare ricetto nel quadro regolatorio apprestato dall&#8217;art. 5, comma 2, d.lvo n. 33/2013, il quale, attribuendo la facoltà  di &#8220;accesso civico&#8221; a &#8220;chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto&#8221;, affermerebbe un principio di trasparenza dell&#8217;azione amministrativa affrancato da limitazioni connesse alla &#8220;legittimazione soggettiva del richiedente&#8221;, come espressamente sancito dal comma 3, a mente del quale &#8220;l&#8217;esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente&#8221;); infatti, secondo l&#8217;amministrazione, nel particolare settore dei contratti pubblici riprenderebbero quota le &#8220;specifiche condizioni, modalità  o limiti&#8221; cui &#8220;l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente&#8221;, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, d.lvo cit., in correlazione con l&#8217;art. 53, comma 1, d.lvo n. 50/2016 (e con il previgente art. 13, comma 1, d.lvo n. 163/2006), ai sensi del quale &#8220;salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241&#8221;.<br /> 3.3.  Il Collegio ritiene che, per la definizione della presente controversia, sia necessario risolvere tre questioni di rilevanza generale, in ordine alle quali si sono manifestati orientamenti interpretativi contrastanti.<br /> Appare utile, al riguardo, un intervento nomofilattico risolutivo dell&#8217;Adunanza Plenaria, anche al fine di fornire univoci indirizzi di condotta alle amministrazioni, alle stazioni appaltanti e agli operatori economici.<br /> In sintesi, i tre quesiti che il collegio intende porre all&#8217;Adunanza Plenaria riguardano i seguenti temi:<br /> a) la sussistenza, o meno, della titolarità  del diritto di accesso <em>ordinario</em>, basato sull&#8217;art. 22 della legge n. 241/1990, in capo all&#8217;operatore economico, il quale, facendo valere il proprio interesse strumentale allo scorrimento della graduatoria o alla ripetizione della gara, intenda conoscere i documenti afferenti all&#8217;esecuzione di un contratto pubblico, al fine di verificare l&#8217;esistenza dei presupposti per la sua risoluzione;<br /> b) la sussistenza, o meno, del dovere dell&#8217;amministrazione di accogliere un&#8217;istanza di accesso, formalmente basata sulla disciplina ordinaria di cui all&#8217;art. 22 della legge n. 241/1990, o sui suoi presupposti sostanziali, qualora, in difetto del requisito dell&#8217;interesse differenziato in capo al richiedente, siano comunque riscontrabili, in concreto, tutti i presupposti per l&#8217;esercizio del diritto di accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo n. 33/2013;<br /> c) l&#8217;applicabilità , o meno, della disciplina del diritto di accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo n. 33/2013 nel settore dei contratti pubblici dei lavori, servizi o forniture, con particolare riguardo alla fase esecutiva delle prestazioni.<br /> <em>4. Il diritto di accesso ordinario ai documenti relativi all&#8217;esecuzione del contratto: il requisito dell&#8217;interesse differenziato</em><br /> 4.1. La titolarità  del diritto di accesso <em>ordinario</em>Â è attribuita dall&#8217;art. 22, comma 1, lettere a) e b) l. n. 241/1990 agli &#8220;<em>interessati</em>&#8220;, per tali intendendosi, secondo la pertinente definizione legislativa, &#8220;tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso&#8221;.<br /> Secondo la pronuncia impugnata, fanno difetto, nella fattispecie in esame, quali necessari connotati qualificanti la posizione soggettiva del richiedente l&#8217;accesso, la concretezza ed attualità  dell&#8217;interesse legittimante, la cui assenza conferirebbe all&#8217;istanza <em>de qua</em>, non la finalità  (legittima, secondo la disciplina dell&#8217;accesso) di accedere ai documenti necessari all&#8217;acquisizione di un completo quadro conoscitivo in ordine alla vicenda amministrativa che fa da sfondo o sulla quale si innesta una &#8220;situazione giuridicamente tutelata&#8221; puntualmente delineata, ma quella, di natura meramente &#8220;esplorativa&#8221;, intesa a fare eventualmente emergere i presupposti costitutivi di una situazione giuridica in ordine alla cui attuale e concreta esistenza non si disponga di (nè, comunque, si alleghino) sufficienti elementi dimostrativi.<br /> Sebbene, infatti, la posizione della società  appellante non possa non dirsi &#8220;differenziata&#8221; &#8211; sia dal punto di vista soggettivo, agendo essa in forza della sua qualità  di seconda classificata nella graduatoria redatta a conclusione della procedura di gara <em>de qua</em>, sia dal punto di vista oggettivo, essendo nell&#8217;istanza compiutamente individuati i documenti alla cui acquisizione essa si rivolge &#8211; cionondimeno, siffatta astratta differenziazione della sua posizione sembrerebbe non tradursi, in concreto, nella prospettazione di una situazione giuridica collegata ai documenti oggetto dell&#8217;istanza di accesso da un interesse conoscitivo &#8220;concreto ed attuale&#8221;, ma, semmai, di una aspettativa di carattere meramente ipotetico ed assertivo.<br /> Deve infatti rilevarsi che, secondo l&#8217;interpretazione invalsa in ordine ai presupposti legittimanti l&#8217;accesso ordinario, la situazione giuridica suscettibile di legittimare l&#8217;istanza ostensiva, sia nella sua configurazione &#8220;finale&#8221; (nella specie, connessa all&#8217;affidamento del servizio a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale con l&#8217;impresa aggiudicataria), sia in quella &#8220;procedimentale&#8221; (intesa, nella fattispecie in esame, alla sollecitazione ed al controllo delle modalità  di esercizio da parte della P.A. del suo potere di risoluzione del contratto con l&#8217;aggiudicataria e di &#8220;interpello&#8221; della seconda classificata), deve quantomeno correlarsi ad una attuale e concreta prospettazione dei suoi presupposti costitutivi (relativi, nella specie, al &#8220;grave inadempimento&#8221; dell&#8217;impresa affidataria): presupposti che, essendo finalizzati a conferire i necessari requisiti di &#8220;concretezza&#8221; ed &#8220;attualità &#8221; all&#8217;interesse legittimante, devono preesistere all&#8217;istanza di accesso (proprio perchè si tratta di verificarne, dal punto di vista dell&#8217;Amministrazione destinataria dell&#8217;istanza e in via succedanea nella sede giudiziale, la ammissibilità  e fondatezza), e non (eventualmente) emergere successivamente al soddisfacimento dell&#8217;azionato interesse conoscitivo.<br /> 4.2. Nella suindicata direzione interpretativa milita il precedente di questo Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3398 dell&#8217;11 giugno 2012, laddove statuisce nel senso che &#8220;nel caso di specie, l&#8217;interesse azionato che fonderebbe l&#8217;accesso non risulta concreto, poichè non ne viene precisata e specificata la natura; la circostanza di essere il secondo graduato nella procedura di gara per l&#8217;affidamento del contratto, non giustifica certo una richiesta generalizzata di accesso di tutti gli atti attinenti alla fase esecutiva (&#038;). Il Collegio deve, conclusivamente, precisare che, con riferimento agli atti attinenti alla fase esecutiva del rapporto, manca in radice un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso, come correttamente ha evidenziato il TAR, in palese assenza di una prospettiva di risoluzione del rapporto e in assenza di un interesse al subentro, peraltro neppure rappresentabile in termini di certezza (trattandosi di facoltà  discrezionale rimessa alla stazione appaltante stessa); ciù² esclude la configurabilità  di un interesse della seconda classificata a conoscere la correttezza o meno dell&#8217;esecuzione contrattuale da parte dell&#8217;aggiudicatario della gara, attesa la sua estraneità  al rapporto contrattuale in essere e ai possibili esiti della sua esecuzione (<em>ex</em>Â art. 1372 c.c.)&#8221;.<br /> 4.3. Ebbene, deve osservarsi che, con riferimento alla fattispecie in esame, la parte appellante non indica elementi concreti da cui possa desumersi che l&#8217;impresa controinteressata si è resa responsabile di una situazione di &#8220;grave inadempimento&#8221; suscettibile di attivare le valutazioni di competenza della stazione appaltante in ordine all&#8217;esercizio del potere risolutorio e quelle, consequenziali, inerenti all&#8217;assunzione dell&#8217;iniziativa di &#8220;interpellare&#8221; la seconda classificata ai fini dell&#8217;affidamento del servizio oggetto di gara.<br /> Da questo punto di vista, invero, non sembrerebbe potersi riconoscere alcuna rilevanza, proprio perchè non sorretta da alcuna concreta allegazione probatoria, oltre che intrinsecamente generica, alla deduzione secondo cui &#8220;sta emergendo un quadro di assoluto e completo inadempimento da parte di CNS, rispetto alle prestazioni pattuite. Questo quadro emerge dagli accessi che sono stati concessi da quegli enti che hanno compreso che era loro stesso interesse permettere una verifica esterna delle prestazioni promesse in gara dall&#8217;esecutore&#8221;: ciù² tanto più¹ a fronte delle contestazioni formulate in primo grado sul punto dalle parti resistenti (anche sulla scorta della nota di Consip prot. n. 13873 del 2 maggio 2018, laddove si afferma che &#8220;per quanto a propria conoscenza, il servizio in oggetto è regolarmente reso dall&#8217;aggiudicatario e le singole Amministrazioni che hanno emesso i relativi ordinativi di fornitura non hanno formulato a Consip contestazioni sulle modalità  di svolgimento del servizio stesso&#8221;).<br /> Peraltro, la carenza nell&#8217;istanza dei suindicati requisiti legittimanti l&#8217;accesso sembra evincersi anche dal fatto che, mediante l&#8217;ostensione dei documenti richiesti, la parte appellante si prefigge di acquisire contezza di eventuali profili di difformità  tra le previsioni del Capitolato tecnico e del progetto migliorativo presentato dall&#8217;impresa aggiudicataria, da un lato, e le concrete modalità  di esecuzione del servizio da parte della stessa, dall&#8217;altro lato: profili di difformità  della cui effettiva realizzazione non viene tuttavia fornito, come giù  evidenziato, alcun elemento di prova, ma nemmeno indicata la pregnanza ai fini della integrazione della fattispecie di &#8220;grave inadempimento&#8221; suscettibile di legittimare l&#8217;attivazione da parte della stazione appaltante del rimedio risolutorio (e non, eventualmente, la sola applicazione di eventuali penali, come ammesso del resto che è talvolta avvenuto dalla stessa Azienda appellata nella memoria difensiva depositata nel primo grado di giudizio).<br /> 4.4. Sull&#8217;opposto versante interpretativo, tuttavia, non può farsi a meno di evidenziare che la seconda classificata, proprio in virtà¹ di tale posizione, non è assimilabile ad unÂ <em>quisque de populo</em>, ai fini dell&#8217;attivazione dell&#8217;iniziativa ostensiva: quella posizione, infatti, funge da presupposto attributivo di un &#8220;fascio&#8221; di situazioni giuridiche, di carattere oppositivo o sollecitatorio, finalizzate alla salvaguardia di un interesse tutt&#8217;altro che emulativo, in quanto radicato sulla valida &#8211; anche se non pienamente satisfattiva &#8211; partecipazione alla gara.<br /> In siffatto contesto, ed anche in considerazione dell&#8217;idoneità  dell&#8217;accesso ad integrare un autonomo &#8220;bene della vita&#8221;, distinto dalle utilità  conseguibili mediante le iniziative attivabili a seguito del suo utile esperimento, l&#8217;interesse dell&#8217;impresa seconda classificata ad avere accesso agli atti della fase esecutiva, in vista della sollecitazione dell&#8217;eventuale potere risolutorio e di quello consequenziale di &#8220;interpello&#8221; della stazione appaltante, potrebbe non presentare tratti significativamente divergenti, anche ai fini della sua giuridica tutelabilità , rispetto all&#8217;incontestabile interesse ostensivo della medesima concorrente a conoscere i documenti relativi all&#8217;offerta presentata dalla aggiudicataria, indipendentemente dalla giù  acquisita conoscenza dei vizi del procedimento di gara, in vista della eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione: in entrambi i casi perseguendosi l&#8217;interesse al subentro nella posizione di affidataria della commessa e distinguendosi essi solo in relazione alla natura del potere di sostituzione della prima graduata spettante all&#8217;Amministrazione, siccome vincolato in un caso e discrezionale nell&#8217;altro.<br /> Peraltro, si deve considerare che, anche nel caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione, l&#8217;attribuzione dell&#8217;appalto alla seconda classificata non costituisce affatto un esito scontato, nè inevitabile. Si pensi alle ipotesi di vizi afferenti la fase di valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, il cui accertamento giurisdizionale prelude alla rinnovazione del sub-procedimento di anomalia, notoriamente connotato in chiave tecnico-discrezionale. Pertanto, la distanza concettuale tra le due fattispecie si assottiglia ulteriormente, correlativamente manifestando l&#8217;incongruenza di un trattamento giuridico differenziato delle stesse, in punto di ammissibilità  dell&#8217;accesso.<br /> 4.5. In conclusione, ed in considerazione del fatto che l&#8217;illustrato punto di diritto potrebbe dare luogo a contrasti giurisprudenziali, ritiene la Sezione, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, c.p.a., di rimettere il ricorso all&#8217;Adunanza Plenaria affinchè dirima la prima questione interpretativa dubbia, attinente alla configurabilità  in capo alla concorrente seconda graduata di un interesse giuridicamente protetto, ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva, in vista dell&#8217;accertamento dei presupposti per la risoluzione del contratto e la conseguente eventuale sollecitazione del potere di interpello spettante alla stazione appaltante.<br /> Non si può trascurare, d&#8217;altro canto, l&#8217;orientamento della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, che ha ripetutamente sottolineato la rilevanza dell&#8217;interesse strumentale dell&#8217;operatore economico che aspiri all&#8217;affidamento di un contratto pubblico.<br /> Tale indirizzo, espresso con riguardo alla legittimazione al ricorso, incide certamente anche sulla definizione del diritto alla conoscenza dei documenti utili alla soddisfazione di tale interesse strumentale.<br /> <em>5. L&#8217;accesso civico generalizzato nel settore dei contratti pubblici e la qualificazione dell&#8217;istanza di accesso proposta dal richiedente</em><br /> 5.1. Qualora si ritenesse che il concorrente secondo graduato sia privo di un interesse differenziato che lo legittima all&#8217;esercizio del diritto di accesso ordinario, ai sensi della legge n. 241/1990, nei riguardi degli atti afferenti alla fase esecutiva dell&#8217;appalto, diventerebbe necessario affrontare una seconda questione, anch&#8217;essa di evidente rilievo generale, concernente l&#8217;applicabilità  del nuovo istituto dell&#8217;accesso civico generalizzato, disciplinato dall&#8217;art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come novellato dal d.lvo n. 97/2016, nella materia dei contratti pubblici, tanto nella fase di scelta del contraente, quanto nella successiva fase di esecuzione delle prestazioni.<br /> Il diritto di accesso civico generalizzato, infatti, si caratterizza proprio perchè del tutto sganciato dal collegamento con una posizione giuridica differenziata. L&#8217;operatore economico, al pari di qualsiasi altro soggetto, potrebbe esercitare tale diritto anche al semplice scopo di verificare la correttezza dell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione, indipendentemente dall&#8217;esigenza di proteggere una particolare situazione giuridica soggettiva.<br /> 5.2. La questione assume un rilievo centrale nella presente vicenda, poichè sia il contestato provvedimento di diniego, sia l&#8217;impugnata sentenza del TAR giungono alla conclusione secondo cui l&#8217;accesso civico generalizzato non può trovare applicazione nella materia dei contratti pubblici.<br /> Prima di entrare nel merito di tale questione, peraltro, è necessario affrontare un ulteriore profilo della vicenda, focalizzato dalle difese del Consorzio appellato.<br /> Come giù  esposto in narrativa, la richiesta di accesso dell&#8217;appellante non ha in alcun modo richiamato la disciplina dell&#8217;accesso civico e i suoi presupposti sostanziali. Tuttavia, l&#8217;amministrazione ha motivato il diniego anche in relazione alla normativa di cui al decreto n. 33/2013. A sua volta, anche la sentenza impugnata ha ampiamente argomentato il rigetto del ricorso in base alla prospettata lettura restrittiva dell&#8217;ambito operativo dell&#8217;accesso civico, ritenuto inapplicabile nel settore dei contratti pubblici.<br /> Si tratta allora di chiarire se, a fronte di una istanza di accesso specificamente incentrata sulla disciplina ordinaria della legge n. 241/1990, e puntualmente motivata con riguardo all&#8217;asserita titolarità  di un interesse qualificato e differenziato, l&#8217;amministrazione possa (o debba) riqualificare la richiesta come esercizio del diritto di accesso civico, valutandola senza considerare la concreta sussistenza di un interesse differenziato.<br /> Al riguardo, sotto il profilo processuale, il collegio ritiene opportuno chiarire, intanto, che la questione debba essere esaminata in questa sede di appello, poichè essa riguarda un profilo centrale della conformazione del diritto di accesso, che il giudice conosce in sede di giurisdizione esclusiva e che non risulta affrontato dalla decisione del TAR.<br /> Tale questione di carattere preliminare, in ogni caso, è ritualmente riproposta nella sede di appello dal Consorzio controinteressato (cfr. memoria del 5 novembre 2019).<br /> Trattandosi di difesa riferita alla contestazione dei presupposti sostanziali del diritto di accesso reclamato dall&#8217;istante, in relazione ad un profilo non esaminato dal TAR non era infatti necessario il veicolo dell&#8217;appello incidentale.<br /> A maggiore ragione, la prospettazione della difesa del controinteressato non richiedeva nemmeno la proposizione di un ricorso incidentale avverso la determinazione di rigetto dell&#8217;istanza di accesso ai documenti, poichè essa non ha espressamente affermato di qualificare la richiesta come esercizio dell&#8217;accesso civico generalizzato, ma si è limitata ad asserire che, in ogni caso, la pretesa conoscitiva è infondata anche secondo i parametri di cui al decreto n. 33/2016.<br /> In questo quadro, pertanto, è necessario chiarire se l&#8217;amministrazione prima e il giudice dopo abbiano il potere, o il dovere, di riqualificare l&#8217;istanza di accesso presentata dal richiedente, secondo i parametri della indifferenziata legittimazione soggettiva attiva dell&#8217;accesso civico.<br /> In punto di fatto, la parte appellante, facendo leva sulla sua qualità  (differenziata) di impresa partecipante alla gara e collocatasi in seconda posizione nella graduatoria conclusiva, nel perseguimento della suindicata finalità  di subentrare all&#8217;impresa aggiudicataria nello svolgimento del servizio in oggetto, sembra avere inteso (implicitamente) invocare le pertinenti disposizioni della l. n. 241/1990 e non quelle, caratterizzate dal carattere &#8220;adespota&#8221; dell&#8217;interesse legittimante l&#8217;accesso, regolatrici del accesso civico (esercitabile, come si è visto, da &#8220;chiunque&#8221;).<br /> 5.3. Alla soluzione della questione nel senso del carattere non preclusivo della qualità  &#8220;differenziata&#8221; spesa dalla richiedente l&#8217;accesso, ai fini della applicazione (in via subordinata) della normativa in tema di accesso civico, potrebbe indurre, in primo luogo, il rilievo secondo cui compete all&#8217;Amministrazione &#8211; ed, in seconda battuta, al giudice &#8211; inquadrare <em>sub specie iuris</em>Â la domanda del privato, di cui sia univocamente identificabile il contenuto sostanziale (<em>recte</em>, nella specie, la ragione e l&#8217;oggetto della pretesa ostensiva): sì che, anche la presenza nell&#8217;istanza di accesso di espresse indicazioni normative (nel caso concreto, comunque, assenti) non potrebbe reputarsi suscettibile di vincolare le sue determinazioni (nè, di riflesso, le valutazioni del giudice), dovendo aversi di mira l&#8217;obiettivo primario di verificare la fondatezza dell&#8217;istanza alla luce del complessivo tessuto ordinamentale, in vista del soddisfacimento dell&#8217;interesse ostensivo finale del richiedente (sempre che, naturalmente, l&#8217;istanza non contenga univoche indicazioni volitive del richiedente nel senso dell&#8217;applicazione dell&#8217;una o dell&#8217;altra disciplina regolatrice dell&#8217;accesso).<br /> Del resto, e con diretto riferimento al caso di specie, la stessa Amministrazione, esprimendosi &#8211; con la nota impugnata in primo grado &#8211; in senso negativo in ordine alla duplice possibile prospettazione della pretesa ostensiva, ha ritenuto che entrambe fossero enucleabili, senza incorrere in forzature interpretative o qualificatorie, dall&#8217;istanza della parte appellante. Lo stesso Ente, pertanto, ha attribuito all&#8217;oggetto dell&#8217;istanza un contenuto ampio, ovvero comprensivo delle due possibili configurazioni del diritto di accesso, che non potrebbe essere ricusato in sede giudiziale dall&#8217;Amministrazione appellata, se non incorrendo nel divieto di <em>venire contra factum proprium</em>Â (non potendo invece invocarsi in tema di accesso, almeno qualora si ritenga che venga in rilievo una posizione di diritto soggettivo del richiedente, l&#8217;irretrattabilità  del provvedimento, anche in punto di definizione contenutistica dell&#8217;istanza del cittadino, se non nelle forme dell&#8217;autotutela).<br /> 5.4. In secondo luogo, proprio in virtà¹ del fatto che, dal punto di vista della qualificazione dell&#8217;interesse ostensivo, la disciplina in tema di accesso civico, in considerazione della sua maggiore latitudine applicativa, appare avere carattere &#8220;contenitivo&#8221; (secondo il rapporto tra &#8220;più¹&#8221; e &#8220;meno&#8221;) rispetto alla più¹ restrittiva disciplina in tema di accesso ordinario, potrebbe a ragion veduta sostenersi che l&#8217;eventuale insufficienza di quello dedotto dal richiedente, al fine di legittimare l&#8217;accoglimento della domanda di accesso secondo la (più¹ rigorosa) disciplina di cui alla l. n. 241/1990, renda inevitabile, in un&#8217;ottica di ricostruzione sostanzialistica del contenuto della domanda di accesso (nel segno delÂ <em>favor</em>Â per la più¹ ampia applicazione del principio di trasparenza, diretta emanazione di quelli costituzionali di buon andamento ed imparzialità ), la verifica della sua fondatezza alla stregua della disciplina più¹ &#8220;liberista&#8221;.<br /> Peraltro, in via generale, se una domanda del cittadino difetti di un requisito per poter trovare soddisfacimento alla stregua di una determinata fattispecie normativa, o comunque non lo possieda col grado di intensità  all&#8217;uopo richiesto, ciù² non esclude che essa possa essere esaminata secondo una diversa fattispecie tipica, che quel requisito non contempli affatto.<br /> 5.5. In senso opposto, tuttavia, potrebbe sottolinearsi che l&#8217;accesso civico è testualmente finalizzato (cfr. art. 5, comma 2, d.lvo n. 33/2013, così come novellato dall&#8217;art. 6, comma 1, d.lvo n. 97 del 25 maggio 2016) allo &#8220;scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico&#8221;: siffatta connotazione finalistica dell&#8217;accesso <em>de quo</em>, quindi, impronterebbe &#8220;in positivo&#8221; l&#8217;istituto, inducendo ad escluderne l&#8217;applicazione ogniqualvolta il promotore dell&#8217;iniziativa ostensiva abbia espressamente fatto valere una legittimazione di carattere &#8220;egoistico&#8221; (ovvero dichiarato di agire, come nella specie, a tutela di un interesse di carattere individuale).<br /> 5.6. Questa Sezione è consapevole che sulla questione sono prevalentemente registrabili precedenti giurisprudenziali intesi a risolvere in senso negativo la questione della possibilità  di &#8220;conversione&#8221;, in sede di ricorso giurisdizionale, del &#8220;titolo&#8221; dell&#8217;accesso, eventualmente rappresentato <em>ab initio</em>Â all&#8217;Amministrazione <em>sub specie</em>Â di accesso documentale o ordinario (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1406 del 28 marzo 2017 e Sez. V, n. 1817 del 20 marzo 2019).<br /> Tuttavia, a prescindere dal fatto che non risulta che nella specie l&#8217;istanza di accesso sia stata univocamente formulata ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, assumendo rilievo identificativo della stessa il solo obiettivo ostensivo perseguito, e ben potendo ritenersi la specifica qualità  della parte richiedente, e la motivazione dell&#8217;accesso, esplicitate al solo scopo di escludere il carattere meramente emulativo della domanda ostensiva, ritiene la Sezione che<br /> anche tale aspetto della controversia renda opportune le pertinenti indicazioni interpretative dell&#8217;Adunanza Plenaria, alla quale quindi, unitamente al presente ricorso, deve essere rivolto il seguente ulteriore quesito: se sia consentito al giudice verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l&#8217;accesso civico qualora il richiedente abbia speso una sua eventuale qualità  differenziata e questa, tuttavia, non attinga i requisiti di legittimazione delineati dalla l. n. 241/1990, con particolare riguardo all&#8217;ipotesi in cui l&#8217;Amministrazione, nella motivazione dell&#8217;atto di diniego, si sia espressa, in senso sfavorevole per il cittadino, anche in ordine al primo profilo.<br /> Tutta la nuova normativa in materia di trasparenza, del resto, è incentrata sull&#8217;idea della massima collaborazione tra l&#8217;amministrazione e i cittadini.<br /> La soluzione formalista, che conduca alla reiezione dell&#8217;accesso per il mancato richiamo alla disciplina dell&#8217;accesso civico si porrebbe in totale contraddizione con questi principi.<br /> D&#8217;altro canto, il rigetto non attribuirebbe all&#8217;amministrazione alcun concreto vantaggio, poichè il richiedente potrebbe poi reiterare l&#8217;istanza, fondandola sul decreto n. 22/2013. Questa duplicazione di istanze e procedimenti comporterebbe costi non solo per il privato, ma anche per la stessa amministrazione.<br /> Si deve aggiungere che la &#8220;conversione&#8221; dell&#8217;istanza non sembra comportare pregiudizi per i terzi, dal momento che la disciplina del decreto n. 33/2013 risulta, nel suo complesso, decisamente più¹ garantista degli interessi privati che possono essere posti in pericolo dall&#8217;esercizio del diritto di accesso.<br /> <em>6. Il rapporto tra accesso civico generalizzato, accesso ordinario e disciplina speciale dell&#8217;accesso nei contratti pubblici</em><br /> 6.1. Qualora l&#8217;Adunanza Plenaria dovesse risolvere in senso affermativo il (secondo) quesito sottopostole, assumerebbe infine rilievo dirimente, ai fini dell&#8217;esito della controversia, la complessa questione interpretativa inerente alla natura del rapporto tra la disciplina sul accesso civico e la disciplina dell&#8217;accesso ordinario, nella specifica materia dell&#8217;accesso agli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica ed alla fase esecutiva del rapporto contrattuale con l&#8217;impresa aggiudicataria.<br /> 6.2. La giurisprudenza è prevalentemente orientata nel senso di ritenere che i due sistemi normativi coesistano, nell&#8217;attuale complessivo regime della trasparenza dell&#8217;attività  amministrativa, siccome finalizzati a regolare due istituti autonomi, muniti di propri elementi caratterizzanti.<br /> I due distinti tipi di accesso restano unificati dalla comune matrice riequilibratrice del rapporto tra P.A. e cittadini, tradizionalmente improntato alla preminenza della prima rispetto ai secondi di cui costituiva espressione il superato principio della &#8220;chiusura&#8221; dei meccanismi decisionali dell&#8217;Amministrazione a fronte della aspirazione di conoscenza e controllo degli amministrati. L&#8217;accesso civico si caratterizza per la liberazione del relativo potere di impulso da ogni restrizione di carattere soggettivo, benchè il suo concreto esercizio deve fare i conti con i limiti posti dall&#8217;art. 5, commi 1 e 2, d.lvo n. 33/2013, i quali prevedono il rifiuto dell&#8217;accesso laddove &#8220;necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi&#8221; pubblici e privati espressamente contemplati. L&#8217;accesso ordinario resta caratterizzato da una più¹ rigorosa disciplina dei relativi presupposti soggettivi, cui fa da contraltare la sua maggiore potenzialità  operativa: basti considerare che, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, anche in presenza di interessi &#8211; pubblici e privati &#8211; &#8220;antagonisti&#8221;, &#8220;deve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici&#8221;.<br /> Con recente sentenza (Sez. V, n. 1817 del 20 marzo 2019), il Consiglio di Stato ha infatti chiarito che &#8220;si tratta di istituti che &#8211; lungi dal configurare un unico diritto &#8211; concretano un insieme di sistemi di garanzia, tra loro diversificati, corrispondenti ad altrettanti livelli soggettivi di pretesa alla trasparenza da parte dei soggetti pubblici (arg.Â <em>ex</em>Â art. 5, comma 11 d.lgs. n. 33/2013, che prefigura, scolpendo la salvezza della disciplina codificata dalla l. n. 241/1990) un regime di convivenza di plurime &#8220;forme di accesso&#8221;). Onde il &#8220;sistema&#8221; dell&#8217;accesso alle informazioni pubbliche si presenta articolato e frastagliato, esibendo una multiformità  tipologica, resa ancora più¹ articolata dalla presenza di discipline speciali e settoriali, connotate di proprie peculiarità  e specificità &#8220;.<br /> Con il medesimo precedente, è stato altresì evidenziato che l&#8217;accesso civico o generalizzato, a differenza dell&#8217;accesso documentale &#8220;classico&#8221;, &#8220;sotto il profilo oggettivo, realizza il massimo della &#8220;estensione&#8221; (in quanto riferito non solo a documenti, ma anche a meri dati e anche ad elaborazioni informative), graduata tra l&#8217;accesso generico (che legittima l&#8217;ostensione di informazioni che giù  avrebbero dovuto essere, in quanto tali, pubblicate) e l&#8217;accesso universale (e &#8220;totale&#8221;, che non soffre di limitazioni contenutistiche&#8221;, mentre &#8220;sul piano dell'&#8221;intensità &#8220;, si tratta &#8211; nondimeno &#8211; di pretese meno incisive di quelle veicolate dall&#8217;accesso documentale (posto che &#8211; in presenza di controinteressi rilevanti &#8211; lo scrutinio di necessità  e proporzionalità  appare orientato dalla massimizzazione della tutela della riservatezza e della segretezza, in danno della trasparenza)&#8221;.<br /> La suddetta impostazione sistematica, va aggiunto, trova il suo avallo legislativo espresso nel disposto dell&#8217;art. 5, comma 1, d.lvo n. 33/2013, a mente del quale &#8220;restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonchè le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241&#8221;.<br /> 6.3. Tuttavia, a fronte della suindicata ricostruzione dei rapporti tra le due discipline (cui deve aggiungersi, per quanto di interesse in relazione allo specifico oggetto della controversia, quella speciale di cui all&#8217;art. 53 del codice n. 50/2016), non può omettersi di menzionarne un&#8217;altra, di segno alternativo, secondo la quale il d.lvo n. 33/2013, come novellato dal d.lvo n. 97/2016, avrebbe rivisitato, in chiave liberalizzante, l&#8217;unitaria materia dell&#8217;accesso, la quale troverebbe quindi la sua attuale regolamentazione in un quadro normativo composito, dal punto di vista della fonte produttiva, che costituirebbe la risultante di un complesso processo di abrogazione-coordinamento-integrazione, affidato essenzialmente all&#8217;interprete e frutto dell'&#8221;atterraggio&#8221; (non compiutamente disciplinato in tutti i suoi risvolti applicativi dal legislatore attraverso appositi sistemi di raccordo) delle nuove (ed, in certo senso, dirompenti) disposizioni di cui al d.lvo n. 97/2016 sul terreno normativo &#8220;classico&#8221; di cui alla originaria l. n. 241/1990.<br /> Secondo tale diverso approccio sistematico, il d.lvo n. 33/2013 non avrebbe esautorato del tutto la previgente l. n. 241/1990 nè espunto dall&#8217;ordinamento le specifiche forme di accesso dalla stessa disciplinate: e tuttavia queste, unitamente all&#8217;istituto di nuovo conio dell&#8217;accesso civico, concorrerebbero alla configurazione di un diritto unitario, pur connotato dalla molteplicità  delle sue concrete manifestazioni attuative, la cui <em>ratio</em>Â complessiva ed aggiornata riposerebbe nella necessità  di apprestare strumenti penetrativi differenziati nelle maglie informative della P.A., al fine di meglio calibrare la forza del principio di trasparenza in ragione della diversità  delle situazioni in cui venga concretamente invocato e della eterogeneità  degli interessi di volta in volta coinvolti.<br /> 6.4. L&#8217;adesione all&#8217;uno o all&#8217;altro indirizzo ermeneutico non ha rilievo puramente teorico, ma si correla ad un diverso metodo interpretativo nella risoluzione delle frequenti quanto complesse situazioni di convergenza, nella regolamentazione di una specifica fattispecie, delle molteplici fonti normative che concorrono nella disciplina della materia: ispirato ad una più¹ netta definizione della linea di confine tra l&#8217;una e l&#8217;altra in un caso (di cui è riflesso anche la giù  richiamata tendenza giurisprudenziale a precludere ogni possibilità  di &#8220;conversione&#8221; dell&#8217;istanza da un modello all&#8217;altro), più¹ proclive ad ammettere forme di osmosi e comunicazione tra i diversi modelli normativi vigenti <em>in subiecta materia</em>Â nell&#8217;altro.<br /> Del resto, che tra le due discipline non possa essere eretta, in sede applicativa, una barriera invalicabile trova riscontro nello stesso testo legislativo più¹ recente, laddove si dispone (cfr. art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, d.lvo n. 33/2013) che &#8220;il diritto di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità  o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990&#8221;: ciù² a dimostrazione del fatto che il legislatore riformatore del 2016 ha inteso preservare, anche nell&#8217;orbita applicativa dell&#8217;accesso civico, i limiti propri dell&#8217;accesso ordinario (in maniera del resto &#8211; verrebbe fatto di dire &#8211; del tutto logica e coerente, non potendo non applicarsi i limiti propri dello strumento ostensivo &#8220;forte&#8221;, nel senso illustrato, all&#8217;operatività  di quello &#8220;debole&#8221;, nel senso della sua connaturata cedevolezza a fronte dell&#8217;incombente esigenza di proteggere gli interessi confliggenti).<br /> Per concludere sul punto, deve solo precisarsi che, come si vedrà , di tale diversità  di approccio ermeneutico costituisce manifestazione anche il modo in cui la giurisprudenza ha affrontato, in maniera non uniforme, la specifica questione oggetto della presente controversia.<br /> 6.5. Prima di procedere oltre, occorre evidenziare che proprio il carattere &#8220;generale&#8221; (e, in quanto tale, suscettibile di generare continui problemi di coordinamento applicativo) delle due discipline dell&#8217;accesso, nessuna delle quali, cioè, ancorata ad uno specifico ambito &#8220;tematico&#8221;, impone di interpretare la suindicata clausola di salvezza, recata dall&#8217;art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, d.lvo n. 33/2013, in termini che non diano luogo ad una sorta di <em>interpretatio abrogans</em>, di cui farebbe le spese proprio la disciplina più¹ recente in tema di accesso: effetto che fatalmente conseguirebbe laddove si ritenesse che, tra le &#8220;specifiche condizioni, modalità  o limiti&#8221; fatti salvi dal legislatore, sia inclusa la limitazione soggettiva del diritto di accesso disciplinato dalla l. n. 241/1990, ancorata alla necessaria e specifica qualificazione del soggetto richiedente.<br /> Consegue da tale rilievo che la necessità , ai fini ostensivi, di tale qualificazione soggettiva permane nei casi in cui non il d.lvo n. 33/2013 debba trovare applicazione alla concreta fattispecie esaminata, ma,Â <em>tout court</em>Â ed in base al rapporto di reciproca esclusione applicativa tra le due discipline in materia di accesso (basato, come si è detto, sulla loro distinta autonomia), quella recata dalla l. n. 241/1990: ciù² vuoi perchè il richiedente l&#8217;accesso faccia valere un &#8220;titolo&#8221; legittimante differenziato (laddove si ritenga tale qualità  come unÂ <em>discrimen</em>Â ai fini della individuazione della disciplina applicabile), vuoi perchè (laddove non si ritenga decisiva quella qualità  ai fini della individuazione della disciplina applicabile) la sola disciplina recata dalla l. n. 241/1990 si riveli idonea a garantire il soddisfacimento pieno dell&#8217;interesse ostensivo fatto valere, vuoi, infine, perchè siano ravvisabili specifiche disposizioni che &#8211; questa volta in relazione a specifiche materie e/o fattispecie &#8211; prevedano espressamente l&#8217;applicazione esclusiva ed indifferenziata (comprensiva cioè, inevitabilmente, di quella limitazione soggettiva) della l. n. 241/1990.<br /> 6.6. Tale è (apparentemente) il caso &#8211; con diretta attinenza all&#8217;oggetto della controversia &#8211; della materia delle procedure di evidenza pubblica e del relativo segmento esecutivo, in relazione alle quali vige il disposto dell&#8217;art. 53, comma 1, del codice n. 50/2016 (<em>ex</em>Â art. 13 d.lvo n. 163/2006), giù  richiamato, a mente del quale &#8220;salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241&#8221;.<br /> Deve al riguardo premettersi che il congiunto ed indistinto riferimento alle &#8220;procedure di affidamento&#8221; ed a quelle di &#8220;esecuzione&#8221; non sembrerebbe consentire di fare leva sulla diversa natura giuridica delle posizioni delle parti nell&#8217;ambito di ciascuna di esse &#8211; di segno pubblicistico nelle prime e privatistico-paritario nelle seconde &#8211; al fine di sostenere, come ha fatto il giudice di primo grado, la sussistenza di diversi criteri regolatori del diritto di accesso: del resto, la notoria natura &#8220;trasversale&#8221; dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso, di cui costituisce riflesso processuale l&#8217;attribuzione in via esclusiva al giudice amministrativo delle relative controversie, non consente di operare &#8220;distinguo&#8221; incentrati sulla natura della situazione giuridica &#8220;di provvista&#8221;, di cui si affermi titolare il richiedente.<br /> <em>7. La portata della disciplina contenuta nell&#8217;art. 53 del codice dei contratti pubblici</em><br /> 7.1. La giurisprudenza &#8211; sia di primo che di secondo grado, alla luce delle giù  citate pronunce di questa e della V Sezione del Consiglio di Stato &#8211; non è univocamente orientata in ordine alla valenza dispositiva della norma citata e comunque, più¹ in generale, al rapporto tra d.lvo n. 33/2013 e l. n. 241/1990 con precipuo riferimento alla materia <em>de qua</em>.<br /> Premesso che le soluzioni interpretative recepite con le predette più¹ recenti sentenze (quella di questa Sezione favorevole all&#8217;applicazione del novellato d.lvo n. 33/2013 nella materia dei contrati pubblici e della loro esecuzione, quella della V Sezione di contrario avviso) si associano al diverso peso dato, nella rispettiva tessitura ermeneutica, al dato letterale ed a quello funzionale-costituzionale (il primo prevalente nell&#8217;impostazione della V Sezione, il secondo nella lettura data da questa Sezione), si ritiene di proporre all&#8217;Adunanza Plenaria una soluzione che, senza devitalizzare i due criteri interpretativi, ne operi la <em>reductio ad unitatem</em>, con il risultato finale &#8211; d&#8217;uopo anticiparlo &#8211; di ribadire (ed ulteriormente corroborare sul piano motivazionale) la tesi esposta con la sentenza di questa Sezione n. 3780/2019.<br /> 7.2. Ebbene, nell&#8217;ottica della ricostruzione dei rapporti inter-temporali tra le citate discipline, una prima tesi sostiene che il d.lvo n. 33/2013 (<em>recte</em>, le modifiche ad esso apportate, in chiave introduttiva dell&#8217;istituto del accesso civico, dal d.lvo n. 97/2016) avrebbe determinato l&#8217;abrogazione, quale <em>lex posterior</em>, del citato art. 53, comma 1.<br /> In senso contrario, viene sottolineato che resterebbe da dimostrare la ragione per la quale il legislatore non si sia fatto carico di disporre l&#8217;abrogazione espressa della norma, tanto più¹ necessaria alla luce del suo carattere speciale (<em>ratione materiae</em>), ma anzi abbia espressamente sancito, in via generale (e non settoriale), la sopravvivenza delle disposizioni che subordinano l&#8217;accesso al &#8220;rispetto di specifiche condizioni, modalità  o limiti&#8221;.<br /> A tali argomentazioni, di segno contrario alla prevalenza abrogatrice del d.lvo n. 33/2013 (<em>recte</em>, del d.lvo n. 97/2016), viene opposta quella che ipotizza che l&#8217;art. 53, comma 1, non sarebbe interessato da un evento abrogativo in senso stretto, discendente dal d.lvo n. 97/2016, ma recherebbe un rinvio esterno di carattere &#8220;mobile&#8221;, tale da imporre l&#8217;adeguamento del termine della <em>relatio</em>Â ai mutamenti legislativi verificatisi nel tempo: tra i quali, appunto, quello decisivo, se non &#8220;epocale&#8221;, rappresentato dalle modifiche apportate al d.lvo n. 33/2013 dal d.lvo n. 97/2016.<br /> Tale tesi, secondo cui non potrebbe attribuirsi all&#8217;art. 53 l&#8217;effetto di cristallizzare, in relazione all&#8217;accesso nella materia cui esso si riferisce, la disciplina recata dalla l. n. 241/1990, deve tuttavia essere meglio articolata.<br /> Poichè, infatti, secondo la ricostruzione prevalente (e testualmente legittimata dal d.lvo n. 97/2016: cfr. il giù  richiamato art. 5, comma 1, d.lvo n. 33/2013), l&#8217;attuale disciplina del diritto di accesso ha carattere &#8220;composito&#8221;, incentrandosi sui due &#8220;pilastri&#8221; normativi rappresentati dal d.lvo n. 33/2013 e dalla l. n. 241/1990, ciascuno dei quali destinato a conservare efficacia e forza regolativa entro il proprio ambito di operatività , il funzionamento della clausola di &#8220;rinvio mobile&#8221;, contenuta nel citato art. 53 (e nel previgente art. 13 del codice n. 163/2006), non potrebbe essere basato sulla mera successione sostitutiva tra la l. n. 241/1990 ed il d.lvo n. 33/2013, come novellato dal d.lvo n. 97/2016, ma sul rapporto di coordinamento-integrazione derivante dalla ravvisata coesistenza, con riferimento al medesimo macro-istituto dell&#8217;accesso, dei due <em>corpora</em>Â normativi (rappresentati, appunto, dalla l. n. 241/1990 e dal riformato d.lvo n. 33/2013).<br /> Da questo punto di vista, quindi, l&#8217;oggetto della <em>relatio</em>Â operata dalla citata formula di rinvio &#8220;mobile&#8221; non dovrebbe essere inteso come relativo <em>tout court</em>Â al d.lvo n. 33/2013, in sostituzione della l. n. 241/1990 ancora formalmente richiamata, ma come riferito congiuntamente alle due discipline: sì che l&#8217;applicazione dell&#8217;una o dell&#8217;altra alla concreta fattispecie deriverebbe dai generali criteri innanzi illustrati (in sintesi: &#8220;titolo&#8221; legittimante fatto valere dal richiedente, sua eventuale espressa volontà  in ordine all&#8217;applicazione dell&#8217;una o dell&#8217;altra disciplina, più¹ spiccata attitudine dell&#8217;accesso civico o di quello ordinario al soddisfacimento della concreta istanza ostensiva e dell&#8217;interesse con essa fatto valere).<br /> A diverse conclusioni dovrebbe invece pervenirsi laddove si ritenesse che il rinvio operato dall&#8217;art. 53 alla l. n. 241/1990 sia espressivo della volontà  legislativa &#8211; rimasta immutata pur dopo le novità  apportate in tema di accesso civico dal d.lvo n. 97/2016 &#8211; di affermare la vigenza, nello specifico settore delle procedure di evidenza pubblica (e della relativa fase esecutiva), del solo strumento ostensivo disciplinato dalla l. n. 241/1990.<br /> Tale conclusione interpretativa, tuttavia, non potrebbe ritenersi implicita nella conservazione, nel suo primigenio contenuto, dell&#8217;art. 53, pur dopo le modifiche apportate dal d.lvo n. 97/2016 al d.lvo n. 33/2013: quasi che l&#8217;assenza di interventi legislativi sulla formulazione originaria del primo potesse ritenersi espressiva di una volontà  &#8220;positiva&#8221; del legislatore di confermarne l&#8217;originario significato prescrittivo.<br /> In primo luogo, basti osservare che il d.lvo n. 97/2016, con il suo art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, non ha omesso di disciplinare il rapporto delle nuove disposizioni con quelle previgenti contenute nella l. n. 241/1990: sì che è a quella disposizione che occorrerebbe principalmente guardare al fine di verificare e calibrare il rapporto instaurabile tra le citate (e potenzialmente confliggenti) normative nella specifica materia <em>de qua</em>.<br /> Inoltre, l&#8217;interpretazione esposta finisce per snaturare l&#8217;originario significato normativo dell&#8217;art. 53, ciù² che richiederebbe un esplicito avallo legislativo: la norma infatti, nata al fine di confermare la vigenza in una materia &#8220;speciale&#8221; di una disciplina di carattere generale, in una evidente ottica ampliativa del principio di trasparenza, sarebbe piegata al diverso fine di escludere l&#8217;applicazione, in relazione a quella stessa materia, di una normativa di rilievo altrettanto generale, che quel principio sarebbe protesa ulteriormente a rafforzare.<br /> 7.3. Così delimitato il tema dell&#8217;indagine, va rilevato che, secondo una impostazione, l&#8217;art. 53 integrerebbe appunto una delle ipotesi in cui, ai sensi dell&#8217;art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, d.lvo n. 33/2013, la &#8220;disciplina vigente&#8221; subordina (tuttora) l&#8217;accesso &#8220;al rispetto di specifiche condizioni, modalità  o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990&#8221;: &#8220;specifiche condizioni, modalità  o limiti&#8221; cui sarebbe riconducibile anche la limitazione soggettiva del diritto di accesso, vigente nel quadro regolatorio di cui alla l n. 241/1990, connessa alla necessaria titolarità  in capo al richiedente della giù  analizzata &#8220;situazione differenziata&#8221;.<br /> In ordine a tale interpretazione, ed alla sua idoneità  a giustificare la tesi della soggezione delle procedure di evidenza pubblica (e della relativa fase esecutiva) alla sola disciplina recata dalla l. n. 241/1990, deve tuttavia svolgersi qualche osservazione dubitativa.<br /> Chiarito che &#8211; secondo la giù  più¹ volte richiamata interpretazione prevalente &#8211; l&#8217;accesso civico e quello ordinario coesistono nel nostro ordinamento, al pari delle rispettive disposizioni regolatrici, l&#8217;art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, d.lvo n. 33/2013, nel suo rinvio alle &#8220;vigenti disposizioni&#8221; che presuppongono, ai fini dell&#8217;accesso, il rispetto di &#8220;specifiche condizioni, modalità  e limiti&#8221;, non sembra poter essere semplicisticamente inteso come affermativo della necessità  di richiedere, ai fini dell&#8217;ostensione dei documenti in determinati ambiti/materie (come, appunto, quella delle procedure di evidenza pubblica e della relativa fase esecutiva, in cui vige una disposizione che richiama espressamente la l. n. 241/1990), il possesso della situazione legittimante <em>ex</em>Â art. 22 l. n. 241/1990: tale interpretazione, infatti, assume a suo presupposto proprio quella che dovrebbe essere, invece, la conclusione del ragionamento ermeneutico, ovvero la perdurante vigenza, nella predetta materia e quale esclusiva fonte regolatrice dell&#8217;accesso ad essa relativo, della l. n. 241/1990 (dando essa, in altre parole, per scontato che la suddetta materia, con riferimento all&#8217;istituto dell&#8217;accesso, sia rimasta immune dall&#8217;avvento innovatore del d.lvo n. 97/2016).<br /> Inoltre, l&#8217;impossibilità  di istituire un immediato &#8220;ponte&#8221; dispositivo tra l&#8217;art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, d.lvo n. 33/2013 e l&#8217;art. 53, comma 1, scaturisce dalla diversa portata delle due previsioni: l&#8217;una intesa a fare salva la vigenza delle disposizioni che prevedono &#8220;specifiche condizioni, modalità  o limiti&#8221; all&#8217;accesso, l&#8217;altra recante un rinvio generale ed onnicomprensivo alla l. n. 241/1990.<br /> Consegue da tale rilievo che disposizioni come l&#8217;art. 53, le quali, oltre ad essere previgenti (al d.lvo n. 97/2016), fanno indistinto riferimento alle previsioni in tema di accesso di cui alla l n. 241/1990, non potrebbero essere ricondotte alla clausola di salvezza di cui all&#8217;art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, d.lvo n. 33/2013, scontrandosi il carattere generale del primo, siccome riguardante l&#8217;intero complesso normativo di cui alla l. n. 241/1990, ed il carattere analitico del secondo, concernente &#8220;specifiche condizioni, modalità  o limiti&#8221; previsti dalla vigente disciplina in tema di accesso.<br /> Nè, del resto, sarebbe plausibile ritenere che la clausola di cui all&#8217;art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, d.lvo n. 33/2013, ed in particolare il rinvio da esso operato alle &#8220;specifiche condizioni, modalità  o limiti&#8221;, si presti ad essere intesa ed applicata in modo differenziato: come relativa, cioè, (anche) alla suindicata limitazione soggettiva, laddove specifiche discipline (come nella specie, per ipotesi, l&#8217;art. 53, comma 1) contengano un generico richiamo alla l. n. 241/1990, ed estranea ad essa, qualora nessuna previsione vi sia (e si tratti solo di applicare, nel suo proprio ambito operativo, la disciplina in tema di accesso civico).<br /> In tale seconda ipotesi, infatti, la disposizione non potrebbe sicuramente essere invocata, come giù  rilevato, al fine di affermare la vigenza, anche in riferimento all&#8217;accesso civico, di quelle &#8220;limitazioni&#8221; che, per il loro carattere tipizzante lo specifico istituto dell&#8217;accesso ordinario (come quella connessa alla necessaria legittimazione soggettiva del richiedente), non si prestano ad essere trasposte all&#8217;altro, a pena di snaturamento dello stesso.<br /> Per concludere, potrebbe anzi ipotizzarsi &#8211; rimettendo all&#8217;Adunanza Plenaria ogni valutazione finale sul punto &#8211; che l&#8217;art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, d.lvo n. 33/2013, nel suo rinvio ai &#8220;casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità  o limiti&#8221;, rechi supporto all&#8217;interpretazione opposta a quella che lo invoca al fine di giustificare l&#8217;inapplicabilità  dell&#8217;accesso civico alla materia disciplinata dal Codice degli Appalti.<br /> Invero, il generico riferimento normativo all'&#8221;accesso&#8221; &#8211; comprensivo di quello civico e di quello ordinario &#8211; sembra deporre nel senso che il legislatore ha una visione sostanzialmente unitaria dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso, sebbene disciplinandone in maniera diversa le singole declinazioni attuative.<br /> Ebbene, se così è (<em>recte</em>, fosse), la disposizione potrebbe essere invocata proprio al fine di ribadire che le due richiamate discipline in tema di accesso concorrono in ciascun ambito materiale specifico, ferma restando la necessità  di rispettare quelle &#8220;specifiche condizioni, modalità  o limiti&#8221; previsti dalla l. n. 241/1990: ai quali, perà², non sarebbero riconducibili quelli che, come la necessaria legittimazione soggettiva del richiedente, non possono essere trasferiti entro il dominio applicativo dell&#8217;accesso civico, senza dare luogo alla radicale negazione dello stesso.<br /> 7.4. La suindicata connotazione dell&#8217;art. 5Â <em>bis</em>, comma 3, d.lvo n. 33/2013 è stata ben messa in risalto da questa Sezione, con la sentenza n. 3780/2019, laddove ha evidenziato che &#8220;la giù  sottolineata limitazione soltanto oggettiva dell&#8217;accesso civico, comporta che, oltre alle specifiche &#8220;materie&#8221; sottratte &#8211; ad esempio quelle relative alla politica estera o di sicurezza nazionale &#8211; vi possono essere &#8220;casi&#8221; in cui, per una materia altrimenti compresa per intero nella possibilità  di accesso, norme speciali (ovvero l&#8217;art. 24 co. 1 L. 241/1990) possono prevedere &#8220;specifiche condizioni, modalità  e limiti&#8221;.<br /> In tale contesto interpretativo, che la Sezione ritiene in questa sede di ribadire, l&#8217;art. 53, lungi dal poter costituire un ostacolo insormontabile alla delimitazione del perimetro applicativo dell&#8217;istituto del accesso civico, non potrebbe non subire l&#8217;influsso innovatore derivante dal d.lvo n. 33/2013, come modificato dal d.lvo n. 97/2016: influsso caratterizzato, come si è detto, dalla equiordinazione dei due istituti (o diverse versioni dello stesso istituto, se si preferisce) &#8211; l&#8217;accesso civico e l&#8217;accesso ordinario &#8211; nella comune funzionalizzazione alla garanzia del principio di trasparenza nell&#8217;organizzazione e nell&#8217;attività  della P.A., pur nel rispetto del loro diverso <em>modus operandi</em>, così come definito dalle rispettive norme regolatrici.<br /> Come ugualmente evidenziato dalla Sezione con la citata sentenza, infatti, dalla regola secondo cui, &#8220;ove non si ricada in una &#8220;materia&#8221; esplicitamente sottratta, possono esservi solo &#8220;casi&#8221; in cui il legislatore pone specifiche limitazioni, modalità  o limiti&#8221;, deriva che non può ritenersi che &#8220;l&#8217;art. 53 del &#8220;Codice dei contratti&#8221; nella parte in cui esso rinvia alla disciplina degli artt. 22 e seguenti della l. 241/90, possa condurre alla generale esclusione dell&#8217;accesso civico della materia degli appalti pubblici&#8221;: ed è evidente, viene da aggiungere, che qualora si ritenga di affermare l&#8217;applicazione dell&#8217;accesso civico anche nella materia delle procedure di evidenza pubblica, lo stesso non potrebbe che venire in rilievo nella sua &#8220;piena&#8221; portata normativa, inclusa l&#8217;ammissibilità  di un accesso di tipo soggettivamente &#8220;generalizzato&#8221;.<br /> Inoltre, come messo in chiaro dalla predetta sentenza, il fatto che &#8220;il citato d. lgs. n. 97/2016, successivo sia al &#8220;Codice dei contratti&#8221; che &#8211; ovviamente &#8211; alla legge n. 241/90, sconta un mancato coordinamento con quest&#8217;ultima normativa, sul procedimento amministrativo&#8221; non legittima &#8220;una interpretazione &#8220;statica&#8221; e non costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti in materia di accesso allorchè, intervenuta la disciplina del d. lgs 97/2016, essa non risulti correttamente coordinata con l&#8217;art. 53 codice dei contratti e con la ancor più¹ risalente normativa generale sul procedimento: sarebbe questa, opinando sulla scia della impugnata sentenza, la strada per la preclusione dell&#8217;accesso civico ogniqualvolta una norma di legge si riferisca alla procedura ex artt. 22 e seguenti L. 241/90. Ritiene, viceversa, il Collegio, che una interpretazione conforme ai canoni dell&#8217;art. 97 Cost. debba valorizzare l&#8217;impatto &#8220;orizzontale&#8221; dell&#8217;accesso civico, non limitabile da norme preesistenti (e non coordinate con il nuovo istituto), ma soltanto dalle prescrizioni &#8220;speciali&#8221; e interpretabili restrittivamente, che la stessa nuova normativa ha introdotto al suo interno&#8221;.<br /> Deve solo chiarirsi, in questa sede, che non di &#8220;prevalenza&#8221; di una tipologia di accesso (nella specie, l&#8217;accesso civico generalizzato) sull&#8217;altra (ovvero, sull&#8217;accesso procedimentale o documentale) si tratterebbe, come invece ritenuto (nel commentare la sentenza di questa Sezione n. 3780/2019) dalla Sez. V con le sentenze n. 5502/ 2019 e 5503/2019, ma di assicurare l&#8217;applicazione &#8220;equiordinata&#8221; delle due discipline, in vista della più¹ ampia realizzazione del principio (di ascendenza costituzionale ed euro-unitaria) di trasparenza.<br /> 7.5. Nè potrebbe temersi che la proposta interpretazione possa dare la stura ad istanze ostensive dettate da mera curiosità  o finalizzate ad acquisire dati sensibili relativi ad imprese concorrenti: invero, oltre a ricordare, come fatto con la citata sentenza di questa Sezione, che &#8220;proprio con riferimento alle procedure di appalto, la possibilità  di accesso civico, una volta che la gara sia conclusa e viene perciù² meno la tutela della &#8220;par condicio&#8221; dei concorrenti, non risponde soltanto ai canoni generali di &#8220;controllo diffuso sul perseguimento dei compiti istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche&#8221; (art. 5 co. 2 cit. d.lgs. 33)&#8221;, deve osservarsi, con riferimento al caso di specie, che l&#8217;interesse conoscitivo è stato puntualmente delineato, giù  dall&#8217;istanza di accesso, dalla parte appellante, nei termini della verifica delle modalità  di esecuzione della prestazione da parte dell&#8217;impresa affidataria, in vista del controllo della sua rispondenza agli <em>standards</em>Â qualitativi delineati dal Capitolato tecnico e nella sua stessa offerta migliorativa, non eliso &#8211; ma, semmai, rafforzato ed accreditato, come si è giù  detto, in termini di non &#8220;emulatività &#8221; &#8211; dal suo interesse a subentrare nell&#8217;affidamento, nell&#8217;ipotesi di effettiva rilevazione di una situazione di &#8220;grave inadempimento&#8221; e di esercizio del potere della stazione appaltante di interpello della seconda graduata.<br /> In ordine al suddetto profilo, nemmeno sembra potersi attribuire rilievo decisivo alle deduzioni del Consorzio controinteressato, laddove, dopo aver evidenziato che l&#8217;art. 5Â <em>bis</em>, comma 2, lett. c) d.lvo n. 33/2013 esclude dall&#8217;ambito applicativo dell&#8217;accesso civico atti e documenti inerenti gli interessi economici e commerciali di persone fisiche o giuridiche, mentre il comma 1, lett. a), prevede che &#8220;l&#8217;accesso civico di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l&#8217;ordine pubblico&#8221;, sottolinea che il servizio viene da esso svolto in strutture dell&#8217;Azienda Sanitaria Toscana Centro destinate ad attività  di particolare delicatezza, quali poliambulatori e centri polivalenti, centri psichiatrici, di salute mentale e di igiene pubblica, centri di assistenza alle famiglie e di recupero tossicodipendenti, etc., per cui i documenti relativi all&#8217;esecuzione del predetto servizio presso i menzionati immobili contengono dati relativi ai contratti di fornitura, i numeri di matricola dei contatori e sub-contatori installati nei predetti immobili e i dettagli dei vettori energetici di ognuno di essi, così come la documentazione inerente i collaudi INAIL riporta i dati anagrafici dell&#8217;utente e dell&#8217;installatore, la potenza dell&#8217;impianto, l&#8217;anno di immatricolazione, la matricola e la sigla dell&#8217;impianto, nonchè le caratteristiche tecniche dello stesso.<br /> Basti osservare che la verifica in ordine alla sussistenza effettiva della suddetta limitazione oggettiva, così come delle eventuali modalità  per contemperare l&#8217;interesse ostensivo della richiedente l&#8217;accesso con l&#8217;esigenza di salvaguardia dei menzionati dati protetti, dovrebbe trovare la sua appropriata collocazione nella fase di riscontro dell&#8217;Amministrazione all&#8217;istanza di accesso civico <em>de qua</em>, e non quale motivo determinativo della sua assoluta inammissibilità , opposta alla parte richiedente con la nota impugnata in primo grado.<br /> 7.6. Nemmeno sembra del tutto condivisibile quanto osservato con le sentenze della Sez. V n. 5502/2019 e n. 5503/2019 in ordine al fatto che &#8220;il perseguimento di buona parte delle finalità  di rilevanza pubblicistica poste a fondamento della disciplina in tema di accesso civico generalizzato è assicurato, nel settore dei contratti pubblici, da altri mezzi, ed in particolare: con i compiti di vigilanza e controllo attribuiti all&#8217;ANAC, soprattutto quanto allo scopo di contrasto alla corruzione, nonchè con l&#8217;accesso civico c.d. semplice di cui all&#8217;art. 3 e all&#8217;art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, dato che molto ampia è la portata dell&#8217;obbligo previsto, dalla normativa vigente, in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati riguardanti i contratti pubblici&#8221;: quanto al primo profilo, invero, deve osservarsi che, sebbene l&#8217;accesso civico persegua (anche) finalità  di carattere pubblicistico, ciù² non esclude che esso sia concepito come posizione soggettiva del cittadino <em>uti singulus</em>, quanto al secondo, che il fatto che l&#8217;accesso civico abbia carattere residuale (essendo relativo agli atti non costituenti oggetto di alcun obbligo di pubblicazione) non consente di obliterare la rilevanza della sua autonoma operatività  e della sua distinta funzione nel segno dell&#8217;attuazione effettiva del principio di trasparenza.<br /> Sotto l&#8217;aspetto sistematico e finalistico, del resto, risulterebbe difficilmente spiegabile perchè il principio di trasparenza debba subire una così vistosa limitazione proprio nell&#8217;ambito del settore dei contratti pubblici. E&#8217; in questo settore, semmai, che si manifesta la necessità  di assicurare la massima espansione di un controllo generalizzato sulle attività  delle pubbliche amministrazioni.<br /> Tale principio, poi, è ricavabile dalla regola espressa dal considerando n. 122 della direttiva n. 14/2014, la quale codifica la protezione dell&#8217;interesse legittimo del cittadino contribuente alla osservanza delle regole in materia di affidamento dei contratti pubblici.<br /> Non vi è dubbio che, in tale settore, possano manifestarsi specifiche esigenze di protezione di interessi pubblici e privati, tali da giustificare particolari condizioni o limiti, prevalenti sulla disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato.<br /> In tale prospettiva, quindi, è pacifico che l&#8217;art. 53 del codice dei contratti pubblici contenga norme derogatorie alla disciplina generale contenuta nel decreto n. 33/2013, riferite ai limiti temporali ed oggettivi del diritto di accesso.<br /> Senza considerare, poi, che, la normativa generale in materia di accesso civico contiene ulteriori disposizioni volte a proteggere interessi pubblici e privati prevalenti sul diritto alla conoscenza degli atti amministrativi.<br /> Ma non emergono dal sistema normativo così delineato particolari ragioni giustificatrici di un&#8217;assoluta inapplicabilità  della disciplina dell&#8217;accesso civico nel settore dei contratti pubblici.<br /> 7.7. In conclusione, il quadro interpretativo giurisprudenziale non univoco consiglia di sottoporre anche la questione interpretativa da ultimo trattata al vaglio dell&#8217;Adunanza Plenaria, in accoglimento &#8211; peraltro &#8211; dell&#8217;istanza formulata dalla parte appellante con la memoria del 29 ottobre 2019.<br /> Essa, a fini meramente esplicativi, può quindi essere sintetizzata nei termini seguenti: se l&#8217;accesso agli atti/documenti inerenti al procedimento di evidenza pubblica ed alla relativa fase esecutiva sia sottoposto alla disciplina di cui alla l. n. 241/1990 ovvero a quella di cui al d.lvo n. 33/2013, come modificato dal d.lvo n. 97/2016, con particolare riferimento alla necessità  di una specifica qualificazione legittimante in capo al richiedente e, di riflesso, quale sia la valenza normativa attribuibile, in relazione al profilo indicato, all&#8217;art. 53, comma 1.<br /> Tale esigenza chiarificatrice è resa ancor più¹ concreta dal fatto che, proprio con riferimento alla procedura di gara in questione, sono state emesse pronunce &#8211; di primo e secondo grado &#8211; divergenti: basti citare, a favore della tesi di parte appellante, T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenze n. 422/2019 del 25 marzo 2019 (oggetto della sentenza riformatrice della Sez. V n. 5003 del 2 agosto 2019) e n. 611/2019 del 26 aprile 2019 (oggetto del ricorso di appello n. 5341/2019, pendente dinanzi alla Sez. V ed oggetto di trattazione alla camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020), ed in senso contrario T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 425 del 14 gennaio 2019, confermata con sentenza della Sez. V n. 5502 del 2 agosto 2019, e la citata sentenza della Sez. V n. 5503 del 2 agosto 2019.<br /> <em>8. I punti di diritto rimessi all&#8217;esame dell&#8217;Adunanza Plenaria.</em><br /> 8.1. Riassuntivamente, la Sezione deferisce il presente ricorso in appello all&#8217;esame dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, del codice del processo amministrativo, in relazione ai seguenti punti di diritto, che hanno dato luogo o possono dare luogo a contrasti giurisprudenziali, e che, comunque, appaiono di particolare importanza:<br /> &#8211; I. Se sia configurabile, o meno, in capo all&#8217;operatore economico, utilmente collocato nella graduatoria dei concorrenti, determinata all&#8217;esito della procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, la titolarità  di un interesse giuridicamente protetto, ai sensi dell&#8217;art. 22 della legge n. 241/1990, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva delle prestazioni, in vista della eventuale sollecitazione del potere dell&#8217;amministrazione di provocare la risoluzione per inadempimento dell&#8217;appaltatore e il conseguente interpello per il nuovo affidamento del contratto, secondo le regole dello <em>scorrimento</em>Â della graduatoria;<br /> &#8211; II. Se la disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato di cui al d.lvo n. 33/2013, come modificato dal d.lvo n. 97/2016, sia applicabile, in tutto o in parte, in relazione ai documenti relativi alle attività  delle amministrazioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di inerenti al procedimento di evidenza pubblica e alla successiva fase esecutiva, ferme restando le limitazioni ed esclusioni oggettive previste dallo stesso codice;<br /> &#8211; III. Se, in presenza di un&#8217;istanza di accesso ai documenti espressamente motivata con esclusivo riferimento alla disciplina generale di cui alla legge n. 241/1990, o ai suoi elementi sostanziali, l&#8217;amministrazione, una volta accertata la carenza del necessario presupposto legittimante della titolarità  di un interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi dell&#8217;art. 22 della legge n. 241/1990, sia comunque tenuta ad accogliere la richiesta, qualora sussistano le condizioni dell&#8217;accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo n. 33/2013; se, di conseguenza, il giudice, in sede di esame del ricorso avverso il diniego di una istanza di accesso motivata con riferimento alla disciplina ordinaria di cui alla legge n. 241/1990 o ai suoi presupposti sostanziali, abbia il potere-dovere di accertare la sussistenza del diritto del richiedente, secondo i più¹ ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti dalla disciplina dell&#8217;accesso civico generalizzato.<br /> Resta riservata alla definizione del presente appello ogni decisione sulle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando, dispone il deferimento dell&#8217;appello all&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, per la risoluzione delle questioni indicate in motivazione.<br /> Spese al definitivo.<br /> Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al Segretario incaricato di assistere all&#8217;Adunanza plenaria.</div>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.1230</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Salamone/Est. Perilli  1. Stoccaggio olii &#8211; Ordinanza di messa in sicurezza &#8211; Curatore fallimentare &#8211; Rischio ambientale &#8211; Illegittimità .  1. E&#8217; illegittima l&#8217;ordinanza che impone al curatore fallimentare, non responsabile dell&#8217;inquinamento, di provvedere alla messa in sicurezza del sito mediante interventi di bonifica. In assenza di un&#8217;emergenza e di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-12-2019-n-1230/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2019 n.1230</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone/Est. Perilli </span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Stoccaggio olii &#8211; Ordinanza di messa in sicurezza &#8211; Curatore fallimentare &#8211; Rischio ambientale &#8211; Illegittimità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; illegittima l&#8217;ordinanza che impone al curatore fallimentare, non responsabile dell&#8217;inquinamento, di provvedere alla messa in sicurezza del sito mediante interventi di bonifica. In assenza di un&#8217;emergenza e di un comprovato rischio a danno della salute collettiva e dell&#8217;ambiente, tale soggetto non può essere destinatario della misura de qua, non risultando essere il responsabile dell&#8217;inquinamento e, coerentemente, il titolare delle opere di bonifica ambientale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/12/2019<br /> <strong>N. 01230/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00971/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 971 del 2019, proposto da:<br /> Fallimento Iniziative Ferroviarie Italiane s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Laura Formentin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Santhiù , in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa emissione di misure cautelari,</em><br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza sindacale n. 117/2019 del 30 settembre 2019, in materia di sanità  pubblica, con la quale il Comune di Santhiù  ha ordinato all&#8217;odierna ricorrente l&#8217;immediata messa in sicurezza dei bidoni contenenti olii, di presentare, nel termine di trenta giorni, un piano dettagliato per la rimozione dei rifiuti che contenga anche la classificazione degli stessi, con indicazione di un cronoprogramma per lo smaltimento, e di eseguire le indagini preliminari di cui all&#8217;art. 242, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006;<br /> &#8211; di ogni altro atto e provvedimento amministrativo presupposto, susseguente e connesso con quello impugnato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e udito il difensore della parte ricorrente;<br /> Sentite le parti presenti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Con ordinanza del 30 settembre 2019 il Sindaco di Santhiù , all&#8217;esito degli accertamenti svolti dalla Polizia provinciale di Vercelli, ha ordinato alla società  proprietaria dell&#8217;area censita al catasto terreni al foglio 44, mappale 26, ed al curatore fallimentare della società  che operava su quell&#8217;area, la Iniziative Ferroviarie Italiane a r.l., di provvedere all&#8217;immediata messa in sicurezza dei bidoni contenenti olii stoccati, in quanto aperti ed esposti alle acque meteoriche, con possibile rischio di contaminazione dell&#8217;area circostante, di presentare un piano dettagliato per la rimozione dei predetti rifiuti e di eseguire le indagini preliminari sul superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione.<br /> Con ricorso notificato in data 5 novembre 2019 e depositato in data 13 novembre 2019 il curatore fallimentare della società  Iniziative Ferroviarie Italiane a r.l. ha impugnato detta ordinanza lamentando l&#8217;erronea individuazione della curatela fallimentare tra i destinatari degli obblighi di bonifica, nonchè il difetto di istruttoria e di motivazione in merito sia all&#8217;individuazione dei destinatari che dei luoghi sui quali si trovano i rifiuti abbandonati.<br /> Il Comune di Santhiù , nonostante la regolarità  della notificazione del ricorso, non si è costituito in giudizio.<br /> Con decreto cautelare n. 430 del 14 novembre 2019 il Presidente del Tribunale ha sospeso l&#8217;efficacia del provvedimento impugnato.<br /> Alla camera di consiglio dell&#8217;11 dicembre 2019, previo avviso dato alle parti della possibilità  di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Il collegio ritiene di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, stante la evidente fondatezza del ricorso e verificata la sussistenza di tutti i presupposti di cui all&#8217;articolo 60 c.p.a., ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso (perfezionatasi per il Comune di Santhiù  in data 8 novembre 2019), la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria e il previo avviso dato alle parti dal Presidente del collegio della possibilità  di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.<br /> La Sezione ha aderito con specifici precedenti ( T.a.r. Piemonte, 7 agosto 2018, n. 941; 12 maggio 2017, n. 590, ai quali, ai sensi dell&#8217;articolo 74, comma 1, c.p.a., rinvia per integrare la motivazione della presente sentenza) al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il curatore fallimentare non subentra negli obblighi di bonifica ambientale dell&#8217;impresa fallita e non può essere pertanto annoverato tra i soggetti responsabili dell&#8217;abbandono dei rifiuti, destinatari degli obblighi di rimozione e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all&#8217;articolo 192, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.<br /> Osserva il collegio che nell&#8217;ordinanza sindacale impugnata non si dà  atto della sussistenza di alcuna delle eccezionali condizioni legittimanti, ossia delle circostanze che il curatore fallimentare sia stato autorizzato all&#8217;esercizio provvisorio dell&#8217;impresa del fallito e del concorso, per fatto proprio doloso o colposo del curatore, nell&#8217;abbandono dei rifiuti, espressione del principio del &lt;&gt;.<br /> Osserva ancora il collegio che dall&#8217;ordinanza impugnata non si evince neppure che il mantenimento dei rifiuti, da altri abbandonati, rappresenti un&#8217;imminente pericolo per la pubblica incolumità  per cui, in virtà¹ dei principi della riduzione del danno alla fonte e di prevenzione, anche il curatore fallimentare sarebbe tenuto in via di urgenza alla loro eliminazione: l&#8217;ordinanza si limita infatti a rilevare un &lt;&gt;, derivante dall&#8217;esposizione dei bidoni contenenti gli olii stoccati alle acque meteoriche, senza ricollegare tale rischio ad uno specifico ed imminente pericolo per la collettività  o anche solo per coloro che transitano nell&#8217;area.<br /> In conclusione entrambi i motivi di ricorso devono essere accolti e, per l&#8217;effetto, deve essere annullata l&#8217;ordinanza del Sindaco di Santhiù  n. 117/2019 del 30 settembre 2019, limitatamente alla parte in cui pone a carico del curatore fallimentare della società  Iniziative Ferroviarie Italiane a r.l. gli obblighi collegati alla rimozione dei rifiuti.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;ordinanza del Sindaco di Santhiù  n. 117/2019, nei limiti dell&#8217;interesse di parte ricorrente.<br /> Condanna il Comune di Santhiù  a rifondere al Fallimento Iniziative Ferroviarie Italiane s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori e restituzione del contributo unificato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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