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	<title>16/12/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/12/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5750/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5750</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Russo Laboratorio Bio-Cab S.n.c. (Avv.ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuy) c. A.S.L. Napoli 1 (n.c.) sull&#8217;annullamento della Delibera del Direttore Generale dell&#8217;ASL recante assegnazione alla ricorrente di una Capacità Operativa Massima pari a zero 1. Sanità e Farmacie &#8211; Calcolo della capacità operativa massima di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5750/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5750/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Russo<br /> Laboratorio Bio-Cab S.n.c. (Avv.ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuy) c. A.S.L. Napoli 1 (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento della Delibera del Direttore Generale dell&#8217;ASL recante assegnazione alla ricorrente di una Capacità Operativa Massima pari a zero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità e Farmacie &#8211; Calcolo della capacità operativa massima di un centro abilitato a rendere prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il S.S.N. – Assegnazione di una COM pari a zero &#8211; Motivazione – Riferimento agli esiti dell’istruttoria distrettuale – Legittimità – Sussiste – Ragioni &#8211; Può essere motivato per relationem.	</p>
<p>2. Sanità e Farmacie &#8211; Calcolo della capacità operativa massima di un centro abilitato a rendere prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il S.S.N. – Assegnazione di una COM pari a zero &#8211; Comunicazione di avvio del procedimento – Non necessaria – Ragioni – Precedente sopralluogo effettuato in contraddittorio.	</p>
<p>3. Sanità e Farmacie &#8211; Calcolo della capacità operativa massima di un centro abilitato a rendere prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il S.S.N. – Mancanza di una figura professionale nel laboratorio – Non può essere assorbita da un altro soggetto anche se competente – Conseguenze – Legittimità del provvedimento di assegnazione di una COM pari a zero.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ legittimo il provvedimento con cui l’ASL abbia assegnato ad un laboratorio accreditato una Capacità Operativa Massima (COM) pari a zero, avendolo motivato in riferimento agli esiti non sufficienti di un’istruttoria distrettuale, atteso che tale pur sintetica motivazione è idonea a far comprendere, per relationem, le ragioni del provvedimento.	</p>
<p>2. Il provvedimento dell’ASL che assegni ad un laboratorio accreditato una Capacità Operativa Massima pari a zero, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento, nel caso in cui lo stesso sia stato preceduto da apposite comunicazioni nonché da un sopralluogo ispettivo effettuato in contraddittorio con il Responsabile del centro, atteso che tali prodromici adempimenti sono idonei ad integrare il contraddittorio procedimentale.	</p>
<p>3. Il calcolo della Capacità Operativa Massima di un laboratorio accreditato tiene conto delle singole figure tecniche e della loro capacità lavorativa, pertanto laddove manchi una di queste figure, la stessa non può essere assorbita da un’altra, seppur avente i medesimi requisiti professionali. (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) TAR Campania, Napoli, Sez. I, 20/12/2005, n. 20489.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6275 del 2008, proposto da:<br />
Laboratorio Bio-Cab S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, al viale Gramsci n.10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.S.L. Napoli 1, non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera del direttore generale dell’A.S.L. Napoli 1 n. 514 del 16.7.2008, trasmessa con nota prot. n. 3421/DS del 22.8.2008, con cui è stata assegnata al laboratorio ricorrente una COM pari a zero per l&#8217;anno 2008, nonché della nota prot. n. 0064449 del 3.9.2008 recante addebito di € 1938,25.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Udito il difensore del ricorrente, come da verbale, all&#8217;udienza pubblica del 20 novembre 2013, relatore il dott. Pierluigi Russo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in trattazione, notificato il 14 novembre 2008 e depositato il 28 seguente, il Laboratorio Bio-Cab S.n.c. ha impugnato la delibera del direttore generale dell’A.S.L. Napoli 1 n. 514 del 16.7.2008, trasmessa con nota prot. n. 3421/DS del 22.8.2008, con cui gli è stata assegnata una COM pari a zero per l&#8217;anno 2008, nonché la conseguente nota prot. n. 0064449 del 3.9.2008 recante addebito di € 1.938,25.<br />	<br />
A sostegno della domanda di annullamento degli atti gravati l’instante ha dedotto i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione degli artt. 3 e ss. della L. n. 241/1990 – assoluto difetto di motivazione;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione della L. 396/1967 e della delibera di G. R. Campania n. 491 del 2006 – eccesso di potere per assoluta erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – violazione del principio <i>tempus regit actum</i>;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 7 della L. n.241 del 1990 – violazione dei diritti quesiti e del principio di irretroattività.<br />	<br />
L’intimata amministrazione non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
La parte ricorrente ha successivamente depositato memoria difensiva e documenti, formulando istanza istruttoria ed insistendo nella richiesta di annullamento degli atti lesivi.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Collegio non reputa indispensabile procedere all’istruttoria sollecitata dal ricorrente atteso che l’ampia documentazione versata in giudizio correttamente dalla stessa parte, con l’ultima produzione del 9.10.2013, rende la causa matura per la sua definizione nel merito.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.<br />	<br />
2. Va in primo luogo disattesa la censura di difetto di motivazione del disposto azzeramento, per il 2008, della capacità operativa massima del Laboratorio Bio-Cab, in quanto la formula riportata nella scheda allegata alla gravata delibera dell’A.S.L. Napoli 1 n.514 del 16.7.2008 – nei seguenti termini testuali: “<i>istruttoria distrettuale non sufficiente per la determinazione della COM</i>” – seppur sinteticamente espressa, è comunque idonea a far comprendere alla destinataria, <i>per relationem</i>, la ragione della misura adottata. Invero, nel corso del sopralluogo ispettivo effettuato in data 5.11.2007 (come da verbale sottoscritto anche dal responsabile del centro) dal DSB 46 Soccavo &#8211; Pianura dell’A.S.L., il cui esito sfavorevole è stato comunicato al laboratorio (con nota del 19.3.2008), è stata verificata l’insufficienza dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 491 del 19.4.2006 (che ha modificato ed integrato la deliberazione n. 377 del 3.2.1998).<br />	<br />
In particolare, con riguardo al personale in servizio presso la struttura, è stata riscontrata la carenza sia del tecnico di laboratorio sia dell’addetto alle attività amministrative, figure entrambe previste come obbligatorie dalla già citata delibera di G. R. n.491/2006. Come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, il centro è stato anche diffidato (con nota n. 703 del 14.5.2008) ad adeguare <i>ad horas</i> l’organico del personale operante nella struttura e, dunque, posto in grado di avere cognizione delle carenze rilevate tanto che, successivamente alle determinazioni in contestazione, ha potuto regolarizzare la propria posizione ed ottenere il riconoscimento della COM per l’anno 2009 (cfr. nota del 4.9.2008 con cui ha comunicato all’A.S.L. il nominativo del tecnico di laboratorio, nota del 31.10.2008 con cui ha chiesto la rideterminazione della COM, nuovo verbale di sopralluogo del 26.11.2008, nota del 23.12.2008 con cui ha trasmetto la documentazione riferita all’addetto alle attività amministrativa e deliberazione n. 356 del 24.6.2009 di attribuzione della COM).<br />	<br />
Le osservazioni fin qui svolte consentono di superare anche la doglianza circa la mancata comunicazione di avvio del procedimento in quanto sia il sopralluogo effettuato in contraddittorio con il responsabile del centro sia le successive note, sopra indicate, inviate allo stesso prima dell’adozione della delibera n.514/2008, sono tali da svolgere una funzione equipollente al formale avviso ed a rendere edotto il ricorrente in merito al procedimento de quo.<br />	<br />
Con il secondo motivo si assume l’erroneità del rilievo riferito all’assenza del tecnico di laboratorio, in quanto la figura professionale sarebbe stata ricoperta dal dr. Colaneri, quale biologo laureato, come tale in possesso di titolo da reputarsi assorbente rispetto alla laurea triennale in tecniche di laboratorio, istituita dalla L. n. 251 del 2000.<br />	<br />
L’assunto è infondato.<br />	<br />
Per i laboratori di analisi di primo livello, tra i quali rientra quello ricorrente, la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 491 del 19.4.2006 richiede la configurazione del personale ivi puntualmente descritta, con l’obbligatoria presenza – oltre che del direttore responsabile, di un addetto alle attività amministrative e di un addetto alle pulizie (o di un contratto con ditta esterna) – sia di un collaboratore professionista laureato (medico, biologo o chimico) che di un tecnico di laboratorio.<br />	<br />
Infatti, come osservato da questo Tribunale sull’argomento, ai fini di un razionale calcolo della COM, “<i>occorre tenere conto dei rapporti sussistenti tra le specifiche prestazioni lavorative rese dalle singole figure operanti nel centro e quindi delle connessioni tecniche ed operative che devono inevitabilmente sussistere in funzione dell&#8217;assetto organizzativo della struttura, tenendo conto di tutte le specifiche fasi che si rilevano indispensabili ai fini di un&#8217;adeguata erogazione della prestazione sanitaria richiesta; in tal senso, con riferimento al numero delle prestazioni erogabili da parte di un laboratorio, occorrerà avere riguardo sia alla sua potenzialità come attività di prelievo, sia alla connessa capacità lavorativa del tecnico di laboratorio e dell&#8217;addetto all&#8217;amministrazione, figure che anche queste svolgono compiti indispensabili per l&#8217;erogazione finale della prestazione; del resto, la diversificazione delle attività tecniche ed amministrative e la loro autonoma rilevanza ai fini della determinazione della COM, costituisce conferma del fatto che quest&#8217;ultima, pur assumendo una rilevanza economica e programmatoria, tende comunque ad incentrarsi sull&#8217;effettiva capacità operativa della struttura e quindi sulla sua effettiva potenzialità ad erogare prestazioni a carico del S.S.N. Tali considerazioni trovano inoltre puntuale riscontro nella disciplina regionale di settore che, a proposito dell&#8217;applicazione della D.G.R.C. n. 337/98, i cui criteri sono stati espressamente richiamati dalle D.G.R.C. n. 1270/03 e n. 1272/03 del 28.3.2003 in materia di adeguamento della C.O.M. al 31.12.2002, ha stabilito con D.G.R.C. n. 6351 del 19.10.1999 che, riguardo alla COM funzionale del laboratori di analisi, ad ogni dieci prelievi giornalieri, connessi alla presenza di un medico prelevatore, corrisponde un impegno lavorativo del tecnico di laboratorio e dell&#8217;addetto all&#8217;amministrazione di dieci ore settimanali.</i>” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 20.12.2005, n. 20489).<br />	<br />
Non vale poi lamentare una pretesa violazione del principio di irretroattività in quanto ogni prestazione erogata da una struttura sanitaria privata accreditata con il S. S. N. ed eccedente la capacità operativa massima ad essa assegnata e, quindi in esubero rispetto ad essa, deve ritenersi erogata al di fuori del rapporto di provvisorio accreditamento, per cui è ripetibile da parte dell’Amministrazione il corrispettivo da essa già eventualmente versato (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione III, 13.10.2011, n. 5427).<br />	<br />
In conclusione, alla stregua di tutto quanto fin qui considerato, il ricorso va respinto siccome infondato.<br />	<br />
In difetto di costituzione dell’intimata A.S.L., nulla va disposto sulle spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Nulla sulle spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5750/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5751</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Russo Co.Ge.P.Ar. Costruzioni Generali s.a.s. e Triade s.r.l. (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Comune di Portici (Avv. Irene Coppola) nei confronti di Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C. (Avv. Michele Spagna) sull&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto integrato di progettazione ed esecuzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Russo<br /> Co.Ge.P.Ar. Costruzioni Generali s.a.s. e Triade s.r.l. (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Comune di Portici (Avv. Irene Coppola) nei confronti di Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C. (Avv. Michele Spagna)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto integrato di progettazione ed esecuzione di lavori di restauro nel sito monumentale della Reggia di Portici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto integrato – Art. 48, d.lgs. 163/2006 – Termine perentorio di 10 giorni – Limiti di applicabilità – Attestati di esecuzione dei collaboratori esterni – Sussiste. 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Diffida ad agire in autotutela ex art. 243bis, co. 1, D.lgs. 163/2006 – Diniego dell’Amministrazione – Motivazione riproduttiva del provvedimento di aggiudicazione – Natura meramente confermativa – Conseguenza – Inammissibilità del ricorso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, qualora l’impresa concorrente intenda avvalersi di progettisti qualificati, questi ultimi non vanno considerati alla stregua di concorrenti ma sono collaboratori esterni. Pertanto l’impresa partecipante non è tenuta a produrre per costoro, nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 48, D.lgs. 163/2006, gli attestati di esecuzione ex art. 263, co. 1, lett. b) del DPR 207/2010 né ad indicare le quote di partecipazione per la progettazione. (Nella specie il TAR ha ritenuto che non si applicasse il termine perentorio di 10 giorni per l’acquisizione di documenti ulteriori rispetto a quelli attinenti alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese concorrenti, pertanto ha giudicato legittima l’aggiudicazione e rigettato il ricorso in cui parte ricorrente lamentava la violazione di detto termine in capo ai progettisti indicati). (1)	</p>
<p>2. Nel caso di diffida ad agire in autotutela ex art. 243bis, co. 1, D.lgs. 163/2006, l’atto di diniego dell’Amministrazione che ribadisce le determinazioni assunte all’esito della gara, ha natura meramente confermativa, quindi non è autonomamente impugnabile.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV,. del 25 luglio 2005, n. 1237; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 28 settembre 2010, n. 2270; T.A.R. Basilicata, Sezione I, 21 luglio 2011, n. 420.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 367 del 2013, proposto da:<br />
Co.Ge.P.Ar. Costruzioni Generali s.a.s. e Triade s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via dei Mille, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Portici, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Irene Coppola, con la quale è domiciliato in Napoli, presso a Segreteria del T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C., rappresentate e difese dall&#8217;avv. Michele Spagna, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via A. D&#8217;Isernia, 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’atto del Comune di Portici n.8698/UT del 21/12/2012, con cui è stato aggiudicato l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale del maneggio coperto del sito reale borbonico della Reggia di Portici;<br />	<br />
e per ottenere il risarcimento del danno ingiusto sofferto a causa dell’attività amministrativa in contestazione.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Portici;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione ed il ricorso incidentale di Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato il 18 gennaio 2013 e depositato il giorno 21 seguente, Co.Ge.P.Ar. Costruzioni Generali s.a.s. e Triade s.r.l. hanno premesso di aver partecipato, riunite in A.T.I., alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale del maneggio coperto del sito reale borbonico della Reggia di Portici, indetta con bando pubblicato in G.U.R.I. n. 53 del 9 maggio 2012 e sul B.U.R.C. n. 33 del 21 maggio 2012. La parte ricorrente ha esposto che, in esito allo svolgimento delle operazioni di gara, l’appalto veniva aggiudicato all’A.T.I. Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C. (prima classificata con punti 79,50), con atto del dirigente del IV Settore del Comune di Portici n.8698/UT del 21 dicembre 2012. A sostegno dell’impugnazione di quest’ultimo provvedimento e degli atti di gara presupposti, l’A.T.I. ricorrente, graduato al secondo posto con punti 78,78, ha dedotto i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 del D. Lgs. 163/2006 – violazione dei principi di buona fede, correttezza e par condicio – eccesso di potere – sviamento;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione della lex specialis, dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 3 della L. 241!990 – eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta e della carenza o insufficienza della motivazione – difetto di istruttoria – inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria;<br />	<br />
3) ulteriore violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i>– violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 163/2006 – eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta e della carenza o insufficienza della motivazione – difetto di istruttoria – inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria;<br />	<br />
4) violazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta – sviamento nell’esercizio del potere amministrativo.<br />	<br />
Oltre alla domanda impugnatoria la ricorrente ha contestualmente chiesto la condanna dell’intimata amministrazione comunale al risarcimento del danno ingiusto asseritamente sofferto a causa dell’attività amministrativa in contestazione.<br />	<br />
Si è costituito in resistenza il Comune di Portici, che ha controdedotto in merito alle censure formulate <i>ex adverso</i> e concluso con richiesta di reiezione delle domande attoree.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio anche l’A.T.I. Izzo Mario Costruzioni s.r.l. &#8211; Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. <br />	<br />
In data 1 marzo 2013 l’A.T.I. controinteressata ha depositato ricorso incidentale.<br />	<br />
Il rigetto della domanda cautelare è stato confermato a seguito di appello con ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 899 del 12 marzo 2013.<br />	<br />
Le parti hanno successivamente prodotto memorie difensive e documenti insistendo nelle rispettive richieste.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2013, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Nel presente giudizio si controverte circa la legittimità della procedura con la quale è stato aggiudicato all’A.T.I. Izzo Mario Costruzioni s.r.l. e Giovanna Izzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi &#038; C. l’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale del maneggio coperto del sito reale borbonico della Reggia di Portici.<br />	<br />
2. Con il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante l’unitarietà della prospettazione, l’A.T.I. Co.Ge.P.Ar. Costruzioni Generali s.a.s. e Triade s.r.l., seconda classificata, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38, 46 e 48 del D. Lgs. 163/2006, dei principi di buona fede, correttezza e <i>par condicio</i> nonché il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili. La parte ricorrente assume che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il concorrente poi risultato vincitore anziché consentirgli, dopo l’aggiudicazione provvisoria (del 23.10.2012), di integrare la documentazione mancante, ivi comprese le attestazioni relative alle prestazioni di servizi eseguiti dall’ing. P. Milione quale giovane professionista. Per di più in tal modo sarebbe stato oltrepassato illegittimamente il termine di dieci giorni stabilito dal secondo comma del citato art. 48, da reputarsi come perentorio. <br />	<br />
Le doglianze sono infondate.<br />	<br />
2.1. Giova premettere che: <br />	<br />
&#8211; il bando prevedeva un importo a base di gara di complessivi € 1.901.917,47 (più IVA), di cui € 50.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 1.803.774,25 per i lavori, riferibili alla categoria OG2 (prevalente) ed alla categoria OS2-A (scorporabile), se<br />
&#8211; le odierne controinteressate chiedevano di partecipare alla procedura in forma di ATI costituenda di tipo verticale, con l’impegno della capogruppo Izzo Mario Costruzioni ad eseguire il 100% dei lavori della categoria OG2 e della mandante Giovanna Izzo<br />
&#8211; lo stesso concorrente, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del codice dei contratti pubblici, richiamato anche nella <i>lex specialis</i>, in sede di presentazione dell’offerta indicava per l’attività di progettazione il costituendo R.T.P. – composto dalla<br />
2.2. In punto di fatto occorre poi precisare che:<br />	<br />
&#8211; con nota del 25.10.2012, il dirigente del V Settore del Comune di Portici ha chiesto alla prima classificata, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, di trasmettere la documentazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnic<br />
&#8211; con atto acquisito al protocollo comunale il 31.10.2012, le imprese destinatarie dell’invito trasmettevano, oltre alla copia conforme dei certificati camerali riferiti alla capogruppo ed alla mandante e a due attestati di buon esito di lavori pertinenti<br />
&#8211; con nota del 22.11.2012, la stazione appaltante, reputando non esaustiva la documentazione trasmessa con riguardo al R.T.P. indicato per la progettazione chiedeva di esibire (nel termine perentorio di giorni 8) <i>“- attestati di esecuzione servizi di c<br />
&#8211; con nota pervenuta al Comune di Portici il 30.11.2012, la provvisoria aggiudicataria, pur rilevando l’esaustività della documentazione già esibita, allegava comunque gli ulteriori atti richiesti. <br />	<br />
2.3. Ciò posto, pur volendo aderire all’orientamento secondo cui il termine di dieci giorni previsto dall’art. 48, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 ha carattere perentorio (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, 8 marzo 2012, n. 1321; contra, sotto la vigenza dell’art. 10, comma 4, della legge n. 109/94, Consiglio di Stato, Sezione V, 29 novembre 2004 n. 7758; T.A.R. Campania, Sezione VIII, 11 gennaio 2008, n. 144) – ed in disparte il fatto che il suo superamento nel caso concreto non appare imputabile alla concorrente, che ha ottemperato alle due richieste istruttorie nei termini assegnati, ma alla stazione appaltante – va osservato che la procedura in esame si caratterizza come appalto integrato, ex art. 53, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, avendo ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice. In tale caso, come disposto dal successivo comma 3, gli operatori economici “<i>devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. </i>[…]”. Ribadito che l’aggiudicataria ha optato per la seconda alternativa, avendo indicato i progettisti dei quali avvalersi, è dirimente rilevare che questi ultimi – diversamente dalle gare per l’affidamento degli incarichi di progettazione – non assumono la qualità di concorrenti (e, in caso di eventuale aggiudicazione, di titolari del rapporto contrattuale con l’amministrazione appaltante), trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara, queste ultime in possesso delle attestazioni s.o.a. per le prestazioni relative ai lavori (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV,. del 25 luglio 2005, n. 1237; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 28 settembre 2010, n. 2270; T.A.R. Basilicata, Sezione I, 21 luglio 2011, n. 420). Invero, le citate previsioni del codice dei contratti pubblici utilizzano in proposito l’espressione “<i>concorrente</i>”, con la quale si riferiscono inequivocabilmente al solo operatore economico che presenta la domanda di partecipazione alla gara. Ne consegue che non poteva esigersi che l’A.T.I. partecipante alla gara per l’affidamento dell’appalto dovesse indicare le quote di partecipazione dei soggetti qualificati per la progettazione ex art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. 163 del 2006 né che avesse l’onere di produrre per gli stessi (peraltro nel termine perentorio di dieci giorni dalla prima nota del 25.10.2012) gli attestati di esecuzione ex art. 263, comma 1, lettera b, del d. P.R. n. 207 del 2010, pure richiesti dalla stazione appaltante (con la seconda nota del 22.11.2012). A maggior ragione, neppure poteva pretendersi a carico del concorrente, a pena di esclusione, l’onere di traduzione in lingua italiana delle attestazioni in lingua francese circa i servizi resi dall’arch. D. Repelin, trattandosi di documenti (lettere di incarico del Ministero della cultura e della comunicazione – Ambasciata di Francia presso la Santa Sede) non redatti dalla concorrente né integranti l’offerta, ex art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006. <br />	<br />
In definitiva, le doglianze appena scrutinate non meritano accoglimento, dovendosi ribadire che l’amministrazione comunale, con la seconda nota istruttoria, ha disposto l’acquisizione di documenti ultronei rispetto all’oggetto dell’attività di controllo di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, in quanto non attinenti alla stretta dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all’aggiudicataria.<br />	<br />
3. Col secondo motivo si sostiene che il sig. M. Sampaolesi, nella qualità di progettista del restauro delle pertinenze decorative, non avrebbe reso le dichiarazioni richieste (relative ai requisiti di ordine generale ed alle cause di esclusione ed incompatibilità), ai sensi dell’art. 38 del codice degli appalti e della prescrizione contenuta a pena di esclusione nel disciplinare di gara (pagine 34-38).<br />	<br />
La prospettazione è infondata.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la questione è stata già affrontata nel corso della procedura dalla commissione di gara, la quale, dopo aver disposto in prima battuta l’esclusione dell’odierna controinteressata (in data 30.8.2012), successivamente, sulla scorta delle osservazioni presentate nell’istanza di riesame (il 6.9.2012), l’ha correttamente riammessa in gara (con atto del 19.9.2012). Infatti, come si evince dalla documentazione versata in giudizio, il sig. Sampaolesi ha reso tutte le dichiarazioni richieste quale legale rappresentante e direttore tecnico della società Giovanna Izzo Restauri s.a.s., mandante della costituenda A.T.I., qualificata per la categoria OS2, classifica IV, e per progettazione ed esecuzione fino alla classifica III. Invero, il D.M. n. 294 del 2000 – recante “<i>Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici</i>” – all’art. 4, lettera a), richiede, per la dimostrazione dell’idoneità tecnica, la “<i>presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell&#8217;impresa, restauratore di beni culturali</i>”, ed all’art. 7 definisce tale ultima figura. Dunque, in primo luogo, la società Giovanna Izzo Restauri, essendo in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione, di categoria adeguata sia per l’esecuzione che per la progettazione nonché della figura di restauratore di beni culturali, non era tenuta ad associare e/o indicare al riguardo altro progettista qualificato; né occorreva che il soggetto sopra indicato dovesse rendere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti morali e giuridici anche nella veste di progettista del restauro, trattandosi di un’inutile duplicazione di atti inidonea a soddisfare alcun apprezzabile interesse giuridico. D’altra parte, la lettura eccessivamente formalistica della prescrizione di gara suggerita dalla ricorrente destinerebbe la clausola espulsiva a sicura declaratoria di nullità, ai sensi dell’art.46, comma 1-bis, del D.Lgs n.146/2006 (comma inserito dall’art.4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011 n.70), per violazione del principio di tassatività della cause di esclusione oltre che di quelli di proporzionalità e ragionevolezza, atteso che, secondo quanto già sopra osservato, l’allegazione documentale è in grado di assicurare<i> aliunde</i> l’amministrazione circa la completezza delle dichiarazioni ed il possesso dei requisiti prestabiliti.<br />	<br />
4. Il residuo motivo si palesa inammissibile. <br />	<br />
L’A.T.I. Co.Ge.P.Ar.-Triade ha contestato, infatti, l’atto (datato 17.1.2013) con cui l’amministrazione ha riscontrato negativamente la diffida diretta a sollecitare il potere di autotutela ex art. 243 bis del D. Lgs. 163/2006, atto che, limitandosi a ribadire le precedenti determinazioni, assume natura meramente confermativa e, in quanto tale, non è autonomamente impugnabile.<br />	<br />
5. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto siccome infondato. <br />	<br />
5.1. Il ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. controinteressata deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
5.2. La peculiarità e novità delle questioni trattate giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fermo restando che il contributo unificato per legge va posto a carico della parte soccombente. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n.367/2013, così statuisce:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale;<br />	<br />
&#8211; compensa le spese di giudizio;<br />	<br />
&#8211; pone il solo contributo unificato a carico della parte soccombente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Michele Buonauro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-5751/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.5751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2524/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2524/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2524</a></p>
<p>Pres. Cavallari – Est. Moro L. Filomena (Avv. P. Massaro e A. Massaro) c/ Comune di Carovignon (Avv. G. M. Ciullo) 1. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Art. 9 L. n. 447/1995 – Emissioni sonore – Speciali forme di contenimento o abbattimento – Condizioni – Tutela della salute</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2524/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2524/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari – Est. Moro<br /> L. Filomena (Avv. P. Massaro e A. Massaro) c/ Comune di Carovignon (Avv. G. M. Ciullo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Art. 9 L. n. 447/1995 – Emissioni sonore – Speciali forme di contenimento o abbattimento – Condizioni – Tutela della salute pubblica o dell’ambiente – Provvedimento – Ordinanza contingibile e urgente – Inconfigurabilità – Ragioni  – Rimedio ordinario 	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Art. 9 L. n. 447/1995 – Emissioni sonore – Speciali forme di contenimento o abbattimento – Adozione – Presupposti – Accertamenti tecnici – Inquinamento acustico</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La disposizione di cui all’art. 9 della legge n. 447 del 1995, ai sensi della quale “qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco…, con provvedimento motivato, (può) … ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”, non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto tale potere essere qualificato come rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, e ciò in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali.	</p>
<p>2. L’utilizzo del particolare potere delineato dall’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 deve ritenersi normalmente consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo ontologicamente rappresenta, per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa legge n. 447/1995, una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4 del 2007, proposto da:<br />
Lanzillotti Filomena, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Massaro, Angelo Massaro, con domicilio eletto presso Gaetano De Mauro in Lecce, via Monte San Michele N. 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Massimo Ciullo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;<br />
A.S.L. Br/1 Brindisi; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza n.94 del 18.10.2006, notificata il 20.10.2006, con la quale il sindaco del Comune di Carovigno ha ordinato alla sig.ra Lanzillotti Filomena, titolare del panificio, in località S.Sabina, via delle Dalie, di svolgere l&#8217;attività di panificazione e ogni altra attività connessa che produca rumore con azionamento di macchine e quant&#8217;altro, durante le 24 ore, esclusivamente con le porte di accesso chiuse,<br />	<br />
nonchè di ogni altro atto antecedente, in particolare il verbale di intervento fonometrico del Presidio Multizonale di Prevenzione &#8211; Settore Fisico Ambientale della ASL BR/1 n.085/00/ACU e la nota n.12/ter dell&#8217;8.1.2001 dell&#8217;ASL BR/1, non conosciuti dall&#8217;interessata, connesso e/o comunque consequenziale ancorchè non conosciuti</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Angelo Massaro, Giacomo M. Ciullo.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La sig.ra Lanzillotti, titolare del panificio sito in località S.Sabina, con il ricorso all’esame impugna l’ordinanza epigrafata con la quale il Sindaco del Comune di Carovigno ha ritenuto di disporre che l’attività di panificazione dell’esercizio medesimo e ogni altra attività che produca rumore avvenga durante le 24 ore con le porte di accesso chiuse.<br />	<br />
Questi i motivi a sostegno del ricorso:<br />	<br />
Violazione di legge con riferimento all’art.7 L.241/1990 e s.m.i. – eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto di motivazione;<br />	<br />
Violazione di legge per illegittimità derivata, per violazione dell’art.8 L.241/1990;<br />	<br />
Violazione, falsa applicazione e interpretazione aberrante del DPCM 14.11.1997 – eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta – erronea valutazione dei presupposti. <br />	<br />
Con atto del 9 dicembre 2006 si è costituito in giudizio il Comune intimato insistendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n.72/2007 pronunciata nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 la sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 6 novembre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.<br />	<br />
La disposizione di cui all&#8217;art. 9 della legge n. 447 del 1995 (a norma del quale &#8220;qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente il sindaco &#8230;, con provvedimento motivato, (può) &#8230; ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l&#8217;inibitoria parziale o totale di determinate attività&#8221;) non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere in essa descritto, alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico , e ciò in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1814; TAR Toscana, sez. II, 27 luglio 2009, n. 1307).<br />	<br />
L&#8217;utilizzo del particolare potere delineato dall&#8217;art. 9 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi &#8220;normalmente&#8221; consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest&#8217;ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell&#8217;art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell&#8217;immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (TAR Napoli, sez. V, 6 luglio 2001, n. 3556; TAR Perugia sez. I, 22 ottobre 2010, n. 492; TAR Firenze, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1930).<br />	<br />
Nella specie, l&#8217;ordinanza in questione risulta adottata in relazione al verbale del redatto dal Presidio Multizonale di Prevenzione – Settore Fisico Ambientale dell’Azienda U.S.L. BR/1, trasmesso con nota del 24.10.2000 , con il quale si accertava che &#8220;l’esercizio rispetta il limite di 3.0 d.b fissato dal DPCM 14.11.1997 per il periodo di riferimento notturno, ma solo se il laboratorio esercita la propria attività con le porte di accesso chiuse”.<br />	<br />
L’ordinanza impugnata invece ordina che l’attività di panificazione si svolga nell’ambito delle 24 ore esclusivamente con le porte di accesso chiuse.<br />	<br />
Sotto tale aspetto l&#8217;ordinanza impugnata sconta il dedotto difetto motivazionale e istruttorio.<br />	<br />
Invero, se la stessa reca una sufficiente motivazione e istruttoria con riferimento al periodo notturno, risultando accertato il superamento dei limiti di tollerabilità acustica con le porte aperte, non altrettanto può dirsi con riferimento al periodo diurno durante il quale il suindicato superamento non risulta affatto accertato.<br />	<br />
Invero i suindicati rilievi fonometrici effettuati dal Presidio Multizonale di Prevenzione si sono limitati a rilevare il superamento dei limiti acustici a porte aperte nel solo periodo notturno e non già in quello diurno.<br />	<br />
Da tanto discende l’illegittimità in parte qua dell’ordinanza impugnata.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei limiti suindicati e conseguentemente annullato, in parte qua, il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese e onorari di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2013</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2510/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2510/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2510</a></p>
<p>Pres. Cavallari – Est. Moro Totalerg Spa (Avv.ti M. C. Breida e B. Accettura) c/ Provincia di Brindisi (Avv.ti M. Carulli e M. M. Guadalupi), Comune di San Donaci, Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa) – Puglia, Regione Puglia; n.c. Shell Italia Spa (Avv.ti F. Todarello, A. Colleoni e altri), con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2510/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2510/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari – Est. Moro<br /> Totalerg Spa (Avv.ti M. C. Breida e B. Accettura) c/ Provincia di Brindisi (Avv.ti M. Carulli e M. M. Guadalupi), Comune di San Donaci, Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa) – Puglia, Regione Puglia; n.c. Shell Italia Spa (Avv.ti F. Todarello, A. Colleoni e altri), con intervento ad adiuvandum di Shell Italia Spa (Avv.ti D. Schiaroli, F. Todarello e altri)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio –Inquinamento – Art. 244 d.lgs. n. 152/2006 – Ordinanza provinciale – Misure urgenti e definitive – Adozione – Responsabile dell’inquinamento – Obbligo – Sussiste – Condizioni – Superamento limiti di contaminazione – Rapporto di causalità – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico di colui che di tale situazione è responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa, mentre tale obbligo non può essere addossato a un terzo, ove manchi ogni sua responsabilità: l’Amministrazione infatti non può imporre a soggetti esenti da responsabilità dell’inquinamento, anche se proprietari o detentori dell’area, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento del danno causato da colui che ha in precedenza utilizzato e gestito il sito. Pertanto, ai fini della responsabilità in questione, è necessario che sussista un rapporto di causalità tra l’azione o l’omissione del destinatario del provvedimento provinciale di diffida e il superamento – o pericolo concreto e attuale di superamento – dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al terzo per pretesa titolarità della custodia dell’immobile, meramente in ragione di tale qualità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 658 del 2013, proposto da:<br />
Totalerg Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Cristina Breida, Barbara Accettura e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliata in Lecce, via G. Paladini 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dagli avv. Mariangela Carulli, Mario Marino Guadalupi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;<br />
Comune di San Donaci, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Puglia, Regione Puglia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Shell Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Todarello, Alice Colleoni, Delia Schiaroli, Luca Vergine e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Liborio Romano,51; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />
Shell Italia Spa, rappresentata e difeso dagli avv. Delia Schiaroli, Fabio Todarello, Alice Colleoni, Luca Vergine e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Liborio Romano,51; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza prot. n. 16272 emessa in data 8 marzo 2013 dalla Provincia di Brindisi e trasmessa via fax in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto: &#8220;Shell S.p.A. Certificazione completamento lavori di bonifica dell&#8217;ex Punto Vendita carburanti Shell, ubicato in San Donaci (BR) alla via Cellino, attuale PV TotalErg (già ErgPetroli). Provv. n. 1300 del 20/7/2010. Ordinanza di bonifica art. 244 d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.&#8221;;<br />	<br />
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, inclusi l&#8217;avviso di avvio del procedimento n. 77325 del 22 ottobre 2012 con il quale la Provincia di Brindisi ha comunicato alla società ricorrente l&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza di cui all&#8217;art. 244 d.lgs.n. 152/2006, il provvedimento n. 79236 del 29/10/2012 con il quale la Provincia di Brindisi ha invitato il Comune di San Donaci ad espletare le opportune valutazioni preliminari all&#8217;emissione della succitata ordinanza, il provvedimento n. 86121 del 26/11/2012 emesso dal Comune di San Donaci;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi e di Shell Italia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l’avv. Barbara Accettura anche in sostituzione dell’avv. Maria Cristina Breida, l’avv.Mario Marino Guadalupi anche in sostituzione dell’avv. Mariangela Marulli, l’avv. Luca Vergine anche in sostituzione degli avv.ti Delia Schiaroli, Fabio Todarello, Alice Colleoni.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La società TotalErg, titolare a far data dal 20 luglio 2000 a seguito di atto di compravendita stipulato con la società Shell Italia spa, del punto vendita di distribuzione carburanti sito nel Comune di San Donaci, espone quanto segue:<br />	<br />
&#8211; l’area in questione ha formato oggetto di un procedimento di bonifica avviato in data 10 luglio 2000 dalla Shell ai sensi dell’art.9 del D.M. n.475 del 25 ottobre 1999 in relazione a una situazione di contaminazione presente nel terreno o nelle acque di<br />
&#8211; con determinazione dirigenziale n.1300 del 20 luglio 2010 la provincia di Brindisi ha certificato il completamento dei lavori di bonifica del sito, facendo salve ulteriori determinazioni alla luce dell’attività di monitoraggio alla decorrenza di 6,12 e<br />
&#8211; In data 14 giugno 2012 la provincia di Brindisi ha rappresentato la necessità di procedere ad ulteriori indagini delle acque sotterranee rispetto ai periodi di monitoraggio, richiedendo la presentazione di un crono programma delle attività di campioname<br />
&#8211; Con nota dell’8 agosto 2012 l’ARPA ha trasmesso alla provincia di Brindisi i risultati della terza campagna di monitoraggio evidenziando la non conformità ai valori limite di accettabilità previsti dalla tabella 2 dell’allegato 5 parte IV d.lgs. n.152/2<br />
&#8211; Indi con nota del 22 ottobre 2012 la Provincia di Brindisi ha comunicato alla ricorrente e alla Shell l’avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza di cui all’art. 244 D.lgs. 152/2006.<br />	<br />
&#8211; Con l’ordinanza epigrafata, adottata ex art.244 d.lgs. 152/2006, la provincia di Brindisi ha ordinato sia alla Shell, sia alla ricorrente, in quanto attuale proprietaria del sito, “di elaborare e presentare un progetto finalizzato all’esecuzione degli i<br />
Avverso tale atto è insorta la Total Erg con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure: <br />	<br />
I. violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 249 del d.lgs. 152/2006 recante “norme in materia ambientale” – difetto di istruttoria – violazione del principio “chi inquina paga” – violazione degli artt. 3,6, 2e 10 della L. 241/1990 – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e sotto il profilo della carenza di istruttoria e del difetto assoluto di motivazione.<br />	<br />
II. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 249, nonché degli allegati nn.1, 2, 3, 4, 5, al Titolo V parte quarta del d.lgs. 152/2006 &#8211; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta irragionevolezza e illogicità.<br />	<br />
III. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 240, 242, 244, 249 nonché degli allegati nn.1, 2, 3, 4, 5 al titolo V parte quarta del d.lgs. 152/2006 &#8211; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare sotto il profilo del difetto di motivazione e del travisamento dei presupposti;<br />	<br />
IV. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione degli artt 239, 240, 242, 244 , 249 nonché degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, al titolo V parte IV d.lgs. 152/2006 – eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione al procedimento.<br />	<br />
Con memoria difensiva a valere anche come atto di intervento ad adiuvandum si è costituita in giudizio anche la Shell sostenendo le censure mosse dalla ricorrente principale. <br />	<br />
Con atto depositato in data 20 maggio 2013 si è costituita in giudizio anche la Provincia di Brindisi insistendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 241/2013, pronunciata in data 23 maggio 2013, questa sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, sia pur nei limiti del rilevato difetto di istruttoria e di valutazione “circa la concreta sussistenza degli elementi di cui alle lettere m) e t) dell’art.240 d.lgs. 152/2006 e in particolare circa la c.d. significatività e rilevanza della quantità di sostanze rinvenute” e della violazione procedimentale di cui all’art.241 commi 3 e 4 in ordine alla previa necessità del piano di caratterizzazione e, sulla base di quest’ultima, dell’applicazione della procedura di analisi del rischio nel sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 10 ottobre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.<br />	<br />
2.1. L’art.244 del d.lgs.152/2006 prevede che:<br />	<br />
“1. Le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. <br />	<br />
La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. <br />	<br />
L&#8217;ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 253.<br />	<br />
Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall&#8217;amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall&#8217;articolo 250”.<br />	<br />
Da tale disposizione emerge che l&#8217;obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa, mentre tale obbligo non può essere addossato ad un terzo, ove manchi ogni sua responsabilità.<br />	<br />
L&#8217;Amministrazione non può, infatti, imporre a soggetti esenti dalla responsabilità dell’inquinamento, sia pur se proprietari o detentori dell&#8217;area, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento del danno causato da colui che ha in precedenza utilizzato e gestito il sito (Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612; Tar Toscana, Sez. II, 1 aprile 2011, n. 565).<br />	<br />
Come affermato dalla giurisprudenza, ai fini della responsabilità in questione è necessario quindi sussista il rapporto di causalità tra l&#8217;azione o l&#8217;omissione del destinatario del provvedimento e il superamento &#8211; o pericolo concreto ed attuale di superamento &#8211; dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al terzo per pretesa titolarità della custodia dell&#8217;immobile, meramente in ragione di tale qualità (Cass. Civ. SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4472).<br />	<br />
In tal senso si è espresso anche di recente il Consiglio di Stato ( ord. ad. plen 25.09.2013 n.21), sottoponendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione “se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.<br />	<br />
Nella medesima pronunzia l’Adunanza Plenaria ha comunque conclusivamente ritenuto che:<br />	<br />
-a) la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia potrebbe essere risolta in senso negativo, escludendo cioè che i richiamati principi comunitari in materia ambientale ostino ad una disciplina nazionale che non consente all’autorità compet<br />
&#8211; in tal senso si è espressa la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 9 marzo 2010, C-378/08 ove si è affermato che dagli artt. 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 si evince che l’accertamento di un nesso causale è necessario da part<br />
&#8211; la direttiva 2004/35 non definisce la modalità di accertamento di un siffatto nesso di causalità; nella cornice della competenza condivisa tra l’Unione e i suoi Stati membri in materia ambientale, quando un elemento necessario all’attuazione di una dire<br />
&#8211; da questo punto di vista, la normativa di uno Stato membro può prevedere che l’autorità competente abbia facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità tra l’inquinamento accertato e le atti<br />
&#8211; per poter presumere l’esistenza di un siffatto nesso di causalità l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la c<br />
&#8211; quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare<br />
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia giustificato in ragione della obiettiva sussistenza del c.d. nesso causale tra l’attività svolta dalla ricorrente e l’inquinamento accertato dalla P.A. <br />	<br />
In particolare gli indici rivelatori di tale riconducibilità sono:<br />	<br />
&#8211; l’attività svolta dalla ricorrente ( distribuzione di carburanti) è obiettivamente e ragionevolmente potenzialmente portatrice della rilevata non conformità del parametro “Toluene”, sostanza che notoriamente viene usata come solvente in sostituzione del<br />
&#8211; non risultano sussistenti nella vicinanze ulteriori attività produttive e l’attività in questione non ha mai subito variazioni d’uso o interruzioni di sorta;<br />	<br />
&#8211; L’amministrazione ha rilevato che “le indagini hanno evidenziato la presenza di elementi inquinanti eccedenti i valori limite stabiliti per le acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso del sito e accertato lo stato di inquinamento<br />
&#8211; Total Erg, al di là di sterili e generiche contestazioni, non ha dimostrato il contrario, ossia che sia da escludersi l’ascrivibilità a sé del superamento delle CSC (la tenuta delle attrezzature non è stata sufficientemente provata mediante concrete e s<br />
Peraltro, come evidenziato in punto di fatto, con rifermento al distributore in questione era stata già avviata la procedura di ripristino ambientale essendosi accertata l’esistenza di contaminazione sia per i suoli, sia per le acque sotterranee, con superamento dei limiti tabellari previsti dal DM 471/1999 con riferimento al rinvenimento di composti Idrocarburi Totali, Benzene, Toluene, ecc. <br />	<br />
Tali circostanze sono di per sé sufficienti a ritenere dimostrato il rapporto di causalità tra l’attività svolta dalla ricorrente e l’inquinamento rilevato e quindi a legittimare, sotto tale aspetto, l’ordine impugnato.<br />	<br />
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art.242 del d.lgs. 152/2006 con riferimento al sovvertimento delle fasi che disciplinano il procedimento di bonifica.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio, risulta effettivamente obliterato il procedimento descritto dall’art. 242 commi 3 e 4 in ordine alla previa necessità del piano di caratterizzazione e, sulla base delle risultanze di quest’ultima, dell’applicazione della procedura di analisi del rischio del sito specifica per la determinazione delle concentrazioni di soglia di rischio (CSR).<br />	<br />
Invero, il comma 3 dell’art.242 del d.lgs. 152/2006 prevede che “Qualora l&#8217;indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l&#8217;avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell&#8217;inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L&#8217;autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione”<br />	<br />
Il successivo c.4 stabilisce poi che “sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”.<br />	<br />
Nella specie, invece, l’ordinanza impugnata ingiunge direttamente gli interventi di bonifica in assenza di alcun riferimento al suindicato piano di caratterizzazione che costituisce il necessario presupposto per la successiva procedura di analisi del rischio al fine di determinare le concentrazioni soglia di rischio (CSR).<br />	<br />
2.3. E’ fondata anche la censura rivolta contro il coevo ordine di messa in sicurezza d’emergenza.<br />	<br />
Invero, ai fini dell&#8217;attivazione degli interventi di m.i.s.e., è necessario che effettivamente sussista un pericolo che renda indifferibile l&#8217;apprestamento di azioni urgenti di contenimento.<br />	<br />
L’art. 240, co. 1 lett. i) definisce le misure di prevenzione come “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un&#8217;omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l&#8217;ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia” e ciò quando venga accertato il superamento delle “concentrazioni soglia di rischio (CSR)” che la lettera c) dello stesso comma indica come “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l&#8217;applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell&#8217;Allegato 1 alla parte quarta del decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.”.<br />	<br />
La successiva lett. t dell’articolo citato definisce quali condizioni di emergenza cui corrispondono obblighi di messa in sicurezza: le concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; la presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; la contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; il pericolo di incendi ed esplosioni.<br />	<br />
Appare quindi evidente che l’ordine di intervento di messa in sicurezza d&#8217; emergenza deve essere adeguatamente motivato con riferimento all&#8217;urgenza, al pericolo per la salute e all&#8217;inadeguatezza delle misure preesistenti, alla c.d. significatività e quindi alla rilevanza concreta delle sostanze rinvenute al fine di imporre un intervento in termini così immediati.<br />	<br />
Ebbene, nessuna di tali situazioni risulta riscontrata ed evidenziata dall’Amministrazione procedente come sussistente nel sito in questione. <br />	<br />
3. Sotto i suindicati aspetti il ricorso merita quindi accoglimento.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi (data la complessità della questione) per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2013-n-2510/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.2510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.1722</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.1722</a></p>
<p>S. Romano Pres. &#8211; B. Massari Est. P.A.T.O. s.r.l. (Avv.ti L. Bricca, L. Lentini, L. Bongiovanni) contro l’U.T.G. della Prefettura di Rovigo ed il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato), ITALFERR (n.c.) e nei confronti di Nodavia Società Consortile per Azioni (Avv.ti A. Belletti, M. Spatocco) sulla giurisdizione del giudice ordinario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.1722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.1722</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> P.A.T.O. s.r.l. (Avv.ti L. Bricca, L. Lentini, L. Bongiovanni) contro l’U.T.G. della Prefettura di Rovigo ed il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato), ITALFERR (n.c.) e nei confronti di Nodavia Società Consortile per Azioni (Avv.ti A. Belletti, M. Spatocco)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario per la controversia inerente una risoluzione di un subappalto a seguito di interdittiva antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Interdittiva antimafia &#8211; Risoluzione del contratto appalto – Controversie – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza &#8211; Risoluzione del contratto di subappalto – Controversie – Giurisdizione del giudice amministrativo – Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In linea di principio, la risoluzione del contratto, nelle ipotesi in cui essa sia conseguente ad informativa prefettizia circa possibili infiltrazioni mafiose nella società appaltatrice, costituisce espressione di un potere autoritativo nel cui esercizio, consentito anche nella fase di esecuzione del contratto, la stazione appaltante tiene conto anche di profili discrezionali di pubblico interesse, con la conseguenza che la questione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente ad oggetto un interesse legittimo (Cass. civ., sez. un. 28 novembre 2008, n. 28345 , id. n. 21928/2008). Ciò non vale però nel caso di specie in cui la ricorrente non è il soggetto direttamente individuato mediante procedura ad evidenza pubblica per l’esecuzione dei lavori, bensì un’impresa incaricata da questa, mediante negozio di diritto privato, ai fini della realizzazione, con contratto di subappalto, di una parte di tali lavori. La ditta appaltatrice, dunque, pur agendo su impulso della comunicazione interdittiva del Prefetto di Rovigo, esercita nella circostanza poteri meramente privatistici e le relative controversie, inerenti peraltro una fase successiva alla stipula del contratto di appalto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 805 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
P.A.T.O. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Laura Bricca, Lorenzo Lentini, Luca Bongiovanni, con domicilio eletto presso Luca Bongiovanni in Firenze, via Santa Reparata n. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Rovigo, in persona del Prefetto p.t., Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
ITALFERR (Rete Ferroviaria Italiana), in persona del legale rappresentante p.t.,; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Nodavia Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Belletti, Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso Matteo Spatocco in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) Comunicazione di lavoro n. 3167 datata 29.3.2013, conosciuta il 22.04.2013 mediante raccomandata inviata da Nodavia a Pato, con la quale la prima comunica che ltalferr, preso atto dell&#8217;informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Rovigo Prot. n. 0005793 del<br />	<br />
26.02.2013, ha negato l&#8217;autorizzazione al sub-appalto in favore di Pato;<br />	<br />
b) Provvedimento prot. n. 0005793, datato 26.02.2013, richiamato nel provvedimento sub. a), con il quale il Prefetto della Provincia di Rovigo ha assunto un&#8217;informativa interdittiva antimafia in danno della società PATO srl;<br />	<br />
c) Ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale a quelli sopra indicati ed in particolare gli atti depositati in data 18.04.2013 dalla . Prefettura di Rovigo presso il TAR di Salerno nell&#8217;ambito di altro procedimento derivato dalla medesima vicenda che<br />	<br />
qui occupa (e di cui infra} e precisamente:<br />	<br />
-il verbale del GIA dell&#8217;U.T.G. di Rovigo del 30.10.2012;<br />	<br />
-il verbale del GIA dell&#8217;U.T.G. di Rovigo del 25.01.2013;<br />	<br />
-il verbale del GIA dell&#8217;U.T.G. di Rovigo del 11.02.2013;<br />	<br />
&#8211; la nota, a firma del Direttore del Servizio Analisi Criminale &#8211; Direzione Centrale della Polizia Criminale &#8211; Dipartimento di P .S. del Ministero dell&#8217;Interno del 31.01.2012;<br />	<br />
&#8211; la successiva nota, a firma del Direttore del Servizio Analisi Criminale &#8211; Direzione Centrale della Polizia Criminale &#8211; Dipartimento P.S. del Ministero dell&#8217;Interno del 17.07.2012; <br />	<br />
&#8211; le note a firma del Capo Centro della DIA di Padova del 02.10.2012 e del 21.11.2012;<br />	<br />
&#8211; la nota del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rovigo del 29.10.2012;<br />	<br />
&#8211; la nota della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Rovigo del 26.10.2012;<br />	<br />
&#8211; la nota della Guardia di Finanza di Aversa in data 11.12.2012;<br />	<br />
&#8211; il provvedimento Prot. n. 2631/Area I° del 28.01.2013, con il quale il Prefetto di Rovigo ha assunto un&#8217;informativa antimafia &#8220;atipica&#8221; (non interdittiva) nei confronti della società PATO Srl, a seguito di richiesta informazioni ex art. 10 D.P.R. n.252/<br />
e a seguito di motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale i data 26.7.2013 della nota prot. n. 599/NV-13/E1398/SAR/GRA con la quale la Nodavia, sulla premessa che Italferr Spa con comunicazione di lavoro n.3167 del 29.3.2013 aveva negato l&#8217;autorizzazione al subappalto dell&#8217; impresa Pato, a causa della sussistenza dell&#8217;interdittiva antimafia n.5793 del 26.2.2013 e che di detto diniego era stata informata Pato s.r.l con comunicazione di lavoro n.3167 del 29.3.2013, comunicava l&#8217; intervenuta invalidità nonché l&#8217; intervenuta risoluzione, con effetti retroattivi, del contratto di subappalto stipulato il 29.5.2012 con la Pato S.r.l ;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Rovigo e di Ministero dell&#8217;Interno e di Nodavia Società Consortile per Azioni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, da molti anni operante nel settore delle perforazioni (in particolare tunnel e attraversamenti sub orizzontali), espone di avere stipulato, in data 28 maggio 2012, con la società consortile Nodavia un contratto avente ad oggetto l&#8217;esecuzione di lavori ed opere in riferimento al 2° lotto di cui alla gara d’appalto indetta da Italferr “<i>per l&#8217;attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, realizzazione con qualsiasi mezzo di lavori per la realizzazione del Passante Ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze e della Nuova Stazione AV</i>”.<br />	<br />
In data 29 marzo 2013, con comunicazione di lavoro n. 3167, veniva respinta la richiesta di autorizzazione al subappalto in ragione del provvedimento interdittivo del 26 febbraio 2013 emesso dalla Prefettura di Rovigo in danno della ricorrente.<br />	<br />
Tale atto scaturiva dall’automatica conversione di una precedente informativa cosiddetta atipica del 19 novembre 2012 e da altra precedente informativa del 28 gennaio 2013 emessa sempre dalla Prefettura di Rovigo su richiesta di informazioni, ex art. 10 del d.P.R. n. 252 / 1998, della società Italferr.<br />	<br />
Avverso gli atti di cui sopra proponeva ricorso la società in intestazione chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione, e deducendo:<br />	<br />
1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del decreto legislativo n. 159/2011. Violazione della circolare del Ministero dell&#8217;interno dell&#8217;8 febbraio 2013. Eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, iniquità, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.<br />	<br />
2. Violazione dell’art. 4, d.lgs. n. 490/1994 in relazione agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del decreto legislativo n. 159/2011. Eccesso di potere per arbitrarietà, iniquità, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.<br />	<br />
3. Violazione dell’art. 4, d.lgs. n. 490/1994 in relazione agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del decreto legislativo 159/2011. Violazione degli artt. 2727 e 2729 del codice civile. Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di presupposti, di istruttoria, di motivazione e per illogicità, sviamento e iniquità<br />	<br />
4. Violazione degli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del d.lgs. n. 159/2011. Carenza del requisito dell&#8217;autorità. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, sviamento, illogicità, iniquità.<br />	<br />
5. Violazione degli artt. 3, 22 e 24 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del decreto legislativo n. 159/2011.<br />	<br />
Si costituivano il giudizio il Ministero dell&#8217;interno e Nodavia Soc. consortile per azioni.<br />	<br />
Nelle more del giudizio, con nota dell’11 giugno 2013, Nodavia comunicava alla società ricorrente la risoluzione, con effetti retroattivi, del contratto stipulato il 28 maggio 2012 per l’esecuzione dei lavori in subappalto.<br />	<br />
Anche tale atto veniva contestato dalla odierna ricorrente con i motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2013, con cui si deduceva:<br />	<br />
A) Illegittimità dell’informativa interdittiva e degli atti presupposti e connessi.<br />	<br />
B) Violazione del Codice dei contratti pubblici con particolare riferimento all&#8217;art. 118 relativo al contratto di subappalto.<br />	<br />
Con ordinanza n. 509 del 26 settembre 2013 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame è stata impugnata la comunicazione di lavoro in epigrafe precisata inviata da Nodavia alla ricorrente con la quale la prima comunica che ITALFERR, preso atto dell&#8217;informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Rovigo aveva negato l&#8217;autorizzazione al sub-appalto in favore di PATO s.r.l..<br />	<br />
Vengono altresì contestati gli atti a quello presupposti e, in primo luogo, il provvedimento, datato 26.02.2013, con il quale il Prefetto della Provincia di Rovigo ha assunto un&#8217;informativa interdittiva antimafia in danno della società ricorrente.<br />	<br />
Il ricorso merita accoglimento.<br />	<br />
Va in primo luogo evidenziato che, a mente dell’art. 133 comma 1, lett. e. 1), cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. <br />	<br />
Va, altresì, rilevato che, con sentenza n. 1496, depositata l’8 luglio 2013, il T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, ha annullato l’interdittiva antimafia del 26 febbraio 2013 emessa dalla Prefettura di Rovigo in danno della ricorrente, in quella sede impugnata congiuntamente alla revoca di altro contratto di subappalto stipulato dall’interessata in relazione ad altra commessa pubblica.<br />	<br />
Poiché la “comunicazione di lavoro” del 29.3.2013, da Nodavia a Pato, si regge unicamente sull’esistenza dell&#8217;informativa antimafia interdittiva di cui sopra, ne discende che l’eliminazione dal mondo giuridico di quest’ultimo atto rende privo di motivazione e di presupposto la comunicazione di Italferr con cui era stata negata l&#8217;autorizzazione al sub-appalto in favore della ricorrente.<br />	<br />
Non può condividersi, sul punto, l’eccezione formulata dalla difesa erariale secondo cui la sentenza del T.A.R. Salerno sopra ricordata, oltre che non passata in giudicato, farebbe stato solo tra le parti di quel giudizio.<br />	<br />
Per un verso, infatti, come risulta dalla memoria conclusiva della ricorrente depositata il 22 ottobre 2013, la sentenza in questione è divenuta definitiva; per altro verso, poi, deve osservarsi che quella sentenza è stata pronunciata in contraddittorio tra l’odierna ricorrente e la stessa Prefettura di Rovigo, dunque, tra le stesse parti dell’odierno giudizio.<br />	<br />
Deve inoltre rilevarsi che, con i documenti depositati il 19 novembre 2013, l’Amministrazione dell’Interno ha reso noto che, preso atto della sentenza del T.A.R. Campania avverso la quale ha rinunciato a proporre appello, ha proceduto ad emettere informativa liberatoria in favore della ricorrente, ai sensi dell’art. 84 del nuovo Codice antimafia.<br />	<br />
Il fatto priva, così, di rilievo l’ulteriore eccezione proposta dalla difesa erariale a confutazione del ricorso e concernente la litispendenza o la continenza di cause in relazione al ricorso proposto dianzi al T.A.R. Campania e incardinato anteriormente a quello in trattazione.<br />	<br />
Con motivi aggiunti tempestivamente notificati e depositati il 26 luglio 2013 Pato s.r.l. ha chiesto anche l’annullamento della nota dell’11 giugno 2013 con cui Nodavia ha comunicato alla società ricorrente la risoluzione, con effetti retroattivi, del contratto stipulato il 28 maggio 2012 per l’esecuzione dei lavori in subappalto.<br />	<br />
Osserva il Collegio che, in linea di principio, la risoluzione del contratto, nelle ipotesi in cui essa sia conseguente ad informativa prefettizia circa possibili infiltrazioni mafiose nella società appaltatrice, costituisce espressione di un potere autoritativo nel cui esercizio, consentito anche nella fase di esecuzione del contratto, la stazione appaltante tiene conto anche di profili discrezionali di pubblico interesse, con la conseguenza che la questione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente ad oggetto un interesse legittimo (Cass. civ., sez. un. 28 novembre 2008, n. 28345 , id. n. 21928/2008).<br />	<br />
Ciò in quanto, contrariamente all’ipotesi del recesso di cui all’art. 345, all. F, della l. n. 2248/1865, che trova fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto, a tale recesso non può attribuirsi natura privatistica e negoziale, in quanto esso è conseguenza diretta di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, che attiene alla scelta del contraente (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 1 febbraio 2011, n. 77; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 24 giugno 2010).<br />	<br />
Nel caso di specie, tuttavia, la questione si atteggia in forme diverse da quelle sopra rammentate.<br />	<br />
Infatti, la ricorrente non è il soggetto direttamente individuato mediante procedura ad evidenza pubblica per l’esecuzione dei lavori, bensì un’impresa incaricata da questa, mediante negozio di diritto privato, ai fini della realizzazione, con contratto di subappalto, di una parte di tali lavori.<br />	<br />
La ditta appaltatrice, dunque, pur agendo su impulso della comunicazione interdittiva del Prefetto di Rovigo, esercita nella circostanza poteri meramente privatistici.<br />	<br />
In proposito giova rammentare che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario tutte le liti afferenti ad una fase successiva alla stipula di un contratto di appalto, in quanto investono diritti soggettivi e comunque vicende nelle quali non assumono alcuna incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della p.a. (ex multis,Cass. sez. un., 23 novembre 2012, n. 20729; Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4483)<br />	<br />
Ne consegue che il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.O., salvi gli effetti della <i>translatio iurisdictionis</i>, ex art. 11, co. 2, cod. proc. amm..<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2013, fatti salvi gli effetti della <i>translatio iurisdictionis</i>, ex art. 11, co. 2, cod. proc. amm..<br />	<br />
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00 oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2013</p>
<p align=justify>
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