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	<title>16/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.1239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.1239</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli, Est. A. Maggio R. spa (Avv.ti Invernizzi, Marcialis) c. MATTM (Avv. Stato) e altri Siti contaminati &#8211; Artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 – Opere di recupero ambientale – Esecuzione in sostituzione del responsabile o in caso di sua mancata individuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.1239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli, Est. A. Maggio<br /> R. spa (Avv.ti Invernizzi, Marcialis) c. MATTM (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Siti contaminati &#8211; Artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 – Opere di recupero ambientale – Esecuzione in sostituzione del responsabile o in caso di sua mancata individuazione – Rivalsa, oneri e privilegi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso — e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati — le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 54 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Rockwool Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Invernizzi e Massimiliano Marcialis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Cavalcanti n. 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche presso il detto Ministero, Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Cagliari, Ministero dello Sviluppo Economico e Istituto Superiore Sanità, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;<br />
Provincia di Carbonia-Iglesias, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Sanna e Roberto Murgia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Tuveri n. 54;<br />
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Floriana Isola e Roberto Murroni, dell’Ufficio Legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69 è elettivamente domiciliata;<br />
Comune di Iglesias, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.), Dipartimento di Carbonia-Iglesias della suddetta Agenzia, Ministero della Salute, Comune di Carbonia, Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Cooperativa Sociale San Lorenzo, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
col ricorso introduttivo<br />	<br />
della nota prot. 27032 del 5/11/2010 emessa dalla Provincia di Carbonia – Iglesias laddove da interpretare nel senso di prevedere un dovere della ricorrente di porre in essere misure di messa in sicurezza d’emergenza;<br />	<br />
della nota prot. 29696 del 18/11/2010 con cui il Ministero dell&#8217;Ambiente ha convocato una conferenza di servizi per il 30/11/2010 in relazione al sito di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese;<br />	<br />
del verbale della suddetta conferenza di servizi;<br />	<br />
della nota dello stesso Ministero prot. 32069 del 10/12/2010;<br />	<br />
della nota della dalla suddetta Provincia 28/9/2010 prot. 22612;<br />	<br />
della nota della Prefettura di Cagliari 12/10/2010 prot. 24229;<br />	<br />
con i motivi aggiunti:<br />	<br />
del decreto 3/3/2011 prot. 1190 con cui la Direzione Generale per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente ha definitivamente approvato le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 23/2/2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese, ordinando alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza;<br />	<br />
del verbale della detta Conferenza di Servizi;<br />	<br />
della nota prot. 4473 del 10/2/2011 di convocazione della medesima Conferenza;<br />	<br />
del documento istruttorio prot. 31084 del 1/12/2010 e della nota della Prefettura di Cagliari prot. 5421 del 25/1/2011;</p>
<p>Visti ricorso, motivi aggiunti e relativi allegati.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell&#8217;Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Provincia di Carbonia-Iglesias e della Regione Autonoma della Sardegna.<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato R. Invernizzi, l’avvocato dello stato F. Caput per le amministrazioni statali resistenti, l’avvocato R. Murgia per la Provincia di Carbonia-Iglesias e l’avvocato R. Murroni per la Regione Sarda.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Considerato:<br />	<br />
a) che in via pregiudiziale va accolta l’eccezione con cui la difesa erariale e la difesa della Regione Sarda deducono il difetto di legittimazione passiva rispettivamente del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Istituto Superiore di Sanità, e dell’amministrazione regionale atteso che non è oggetto di impugnativa alcun atto delle predette amministrazioni; <br />	<br />
b) che analoga eccezione, prospettata sempre dalla difesa erariale, con riguardo al Ministero dell’Interno, va invece respinta, posto che, a torto o a ragione, risulta impugnato anche un atto (nota 25/1/2011 prot. 5421/2011/Area V – P.C.) della Prefettura di Cagliari, organo del detto Ministero; <br />	<br />
c) che con ricorso per motivi aggiunti viene impugnato il decreto con cui la Direzione Generale per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definitivamente approvato le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 23/2/2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese, per l’effetto ordinando alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza su un’area industriale, ubicata all’interno del menzionato sito, di proprietà della medesima ricorrente all’epoca dell’adozione del citato decreto; <br />	<br />
d) che sulla base di un orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, a carico dell’incolpevole proprietario di un&#8217;area inquinata non incombe alcun obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza ed emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l&#8217;area interessata libera da pesi, tenendo presente che dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso — e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati — le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (cfr Cons. Stato, V Sez., 16/6/2009 n. 3885; T.A.R. Toscana, II sez., 3/3/2010, n. 594);<br />	<br />
e) che nel caso di specie non è stata compiuta alcuna verifica tesa ad individuare il responsabile dell’inquinamento, mentre l’ordine di porre in essere misure di messa in sicurezza d’emergenza risulta posto a carico della ricorrente sulla base del solo fatto che la medesima fosse, all’epoca dell’adozione dell’impugnato decreto ministeriale, proprietaria dell’area contaminata; <br />	<br />
f) che, peraltro, dai non contestati risultati dell’indagine ambientale (documento n. 8 depositato in giudizio dall’odierna istante) condotta sull’area di cui sopra, si ricava l’estraneità della Rockwool in ordine alle presumibili cause dell’inquinamento del sito; <br />	<br />
g) che alla luce di quanto sopra il gravato decreto risulta viziato e da annullare; <br />	<br />
h) che il ricorso merita, dunque, accoglimento;<br />	<br />
i) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mentre possono essere compensati nei riguardi di tutte le altre parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato decreto con cui è stata ordinata alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza.<br />	<br />
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.<br />	<br />
Compensa le suddette spese nei confronti di tutte le altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-12-2011-n-1239/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.1239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.317</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-317/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-317/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.317</a></p>
<p>1. Contratti della P.A. &#8211; Atti di gara &#8211; Equivocità &#8211; Favor partecipationis &#8211; Applicabilità &#8211; Tutela del legittimo affidamento &#8211; Necessità. 2. Contratti della P.A. &#8211; Clausole del bando &#8211; Equivocità &#8211; Documentazione &#8211; Valutazione &#8211; Criterio sostanziale &#8211; Applicabilità &#8211; Formalismi partecipativi &#8211; Irrilevanza. 1. In tema di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-317/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-317/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.317</a></p>
<p>1. Contratti della P.A. &#8211; Atti di gara &#8211; Equivocità &#8211; Favor partecipationis<br />
&#8211; Applicabilità &#8211; Tutela del legittimo affidamento &#8211; Necessità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Clausole del bando &#8211; Equivocità &#8211; Documentazione<br />
&#8211; Valutazione &#8211; Criterio sostanziale &#8211; Applicabilità &#8211; Formalismi partecipativi<br />
&#8211; Irrilevanza.</p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure di gara, dinanzi ad un’obiettiva vaghezza degli atti<br />
predisposti dalla Stazione appaltante, prevale il principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento.</p>
<p>2.In assenza di univocità espressiva delle clausole del bando, il<br />
seggio di gara deve valutare la documentazione offerta utilizzando il<br />
prevalente criterio sostanziale rispetto a quello prettamente formale<br />
pur nel rispetto del principio della par condicio dei concorrenti.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="CENTER"><b>SENTENZA</b></p>
<p><b> </b>sul ricorso numero di registro generale 130 del 2011, proposto da:<br />
Objecta S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e in qualità di capogruppo di costituendo r.t.i., e Cappelletti S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e in qualità di mandante di costituendo r.t.i., rappresentate e difese dagli avv.ti Daria de Pretis e Roberta de Pretis ed elettivamente domiciliate presso lo studio delle stesse in Trento, via SS. Trinità, n. 14</p>
<p align="center"><i><b>contro</b></i></p>
<p><i><b> </b></i>Comune di Levico Terme, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è domiciliato</p>
<p align="center"><i><b>nei confronti di</b></i></p>
<p><i><b> </b></i>Giochimpara S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, via Grazioli, n. 27</p>
<p align="center"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p><i><b> </b></i>&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, a favore dell&#8217;impresa Giochimpara S.r.l., dell&#8217;appalto della fornitura e posa in opera degli arredi interni del nuovo polo scolastico omnicomprensivo di scuola elementare e scuola media in via Silva Domini nel Comune di Levico, comunicata con lettera del 10 maggio 2011, prot. n. 7832;<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara dal n. 1 al n. 14, per la parte in cui non è stata disposta l&#8217;esclusione di Giochimpara S.r.l. ed è stata invece deliberata l&#8217;aggiudicazione a suo favore dell&#8217;appalto;<br />
&#8211; della lettera del 4 aprile 2011, n. 5668, con cui il responsabile del procedimento ha escluso l&#8217;avvenuta omissione da parte dell’impresa aggiudicataria della dichiarazione ex art. 17 della legge n. 68 del 1999, avendo i concorrenti prodotto la puntuale dichiarazione che faceva espresso riferimento alla disciplina sull&#8217;occupazione dei disabili, avendo attestato l&#8217;inesistenza delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 38, comma 1, con particolare riferimento alla lettera l), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;<br />
&#8211; di ogni altro atto ai precedenti connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso l&#8217;eventuale e non conosciuto provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br />
&#8211; del bando di gara e delle note di partecipazione ad essa;<br />
nonché, previa, se del caso, dichiarazione di inefficacia del contratto illegittimamente stipulato,<br />
per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione del contratto di appalto, ai sensi dell&#8217;art. 124 c.p.a. a favore del costituendo r.t.i. fra le ricorrenti Objecta S.r.l. e Cappelletti S.r.l., in quanto miglior offerente e, in via subordinata, per la condanna dell&#8217;Amministrazione comunale resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la mancata aggiudicazione dell&#8217;appalto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Giochimpara S.r.l.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Levico Terme;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Visto il dispositivo di sentenza pubblicato, ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 9, cod. proc. amm., in data 25 novembre 2011;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align="CENTER"><b>FATTO</b></p>
<p><b> </b>1. Il Comune di Levico Terme ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura e della posa in opera degli arredi interni del nuovo polo scolastico. L’importo a base d’asta era stabilito in 567.895,76 €, mentre per l’aggiudicazione era stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 60 punti per l’offerta tecnica e 40 per quella economica.<br />
Alla gara hanno partecipato quattro offerenti. All’esito di essa, nella seduta di data 9 maggio 2011, la Commissione di gara ha provvisoriamente aggiudicato la commessa alla società Giochimpara, attuale controinteressata, la quale ha ottenuto 75,21 punti (35,21 per la parte tecnica e 40,00 per quella economica), a fronte dei 70,07 punti ottenuti dal raggruppamento delle ricorrenti Objecta e Cappelletti (dei quali 33,50 per la parte tecnica e 36,57 per quella economica).<br />
2. Nel corso del procedimento di gara, con nota del 24 marzo 2011, il procuratore delle ricorrenti ha segnalato alla Stazione appaltante un’irregolarità nella documentazione amministrativa depositata dalle imprese partecipanti, irregolarità che avrebbe dovuto comportare l’esclusione delle ditte che non avevano prodotto la dichiarazione di cui all’art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68, concernente le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Tuttavia, il Responsabile del procedimento del Comune appaltante con nota del 4 aprile successivo ha risposto che non intendeva avvalersi della facoltà di esercitare l’autotutela.<br />
Con nota del 26 maggio 2011 il procuratore delle ricorrenti ha quindi inoltrato l’informativa prevista dall’art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.<br />
3. Con ricorso notificato in data 30 maggio 2011 e depositato l’11 giugno successivo le società Objecta e Cappelletti hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione, oltre agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo la seguente articolata censura in diritto:<br />
&#8211; “<i>violazione dell’art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68, e dell’art. 38, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; violazione del principio della par condicio fra i concorrenti</i>”. Le deducenti sostengono &#8211; richiamando copiosa giurisprudenza &#8211; che la controinteressata Giochimpara avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione, prevista dalla normativa richiamata, che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, norme vincolanti anche per i concorrenti non obbligati alle assunzioni di lavoratori disabili.<br />
4. Con l’atto introduttivo del giudizio le ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
5. Si è tempestivamente costituita in giudizio la Società controinteressata, eccependo la tardività del ricorso e, comunque, chiedendone la reiezione nel merito.<br />
6. Anche l’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio e, all’udienza di discussione, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa.<br />
7. Con ordinanza n. 49, adottata nella camera di consiglio del 24 giugno 2011, integrata dall’ordinanza collegiale di correzione n. 201 depositata in data 15 luglio 2011, la domanda incidentale di misura cautelare è stata respinta.<br />
8. Le citate ordinanze sono state impugnate innanzi al Consiglio di Stato, sezione V, la quale, con l’ordinanza n. 3985, adottata nella camera di consiglio del 13 settembre 2011, ha respinto l’appello.<br />
9. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriore documentazione e memorie illustrative.<br />
10. Alla pubblica udienza del 24 novembre 2011, dopo aver sentito i procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align="CENTER"><b>DIRITTO</b></p>
<p><b> </b>1. Con il presente ricorso le società Objecta e Cappelletti, che hanno partecipato alla gara indetta dal Comune di Levico Terme per la fornitura di arredi in costituendo r.t.i. e che si sono collocate alla seconda posizione della graduatoria, hanno impugnato l’aggiudicazione disposta a favore della società Giochimpara allegando che la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver prodotto la dichiarazione prevista dall’art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68, attestante il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili.<br />
2. L’eccezione di tardività nella proposizione del ricorso &#8211; sollevata dalla controinteressata sul rilievo che le ricorrenti avrebbero conosciuto l’intenzione dell’Amministrazione di ammetterla alla gara al momento della ricezione della nota del 4 aprile 2011, con la quale il Responsabile del Servizio tecnico comunale ha comunicato loro che la Stazione appaltante non intendeva avvalersi della facoltà di esercitare l’autotutela &#8211; è infondata.<br />
Le comunicazioni fra i concorrenti e la Stazione appaltante, durante l’iter di gara, hanno la natura di atti endoprocedimentali sicché sono inidonee a produrre un’effettiva lesione all’impresa non risultata aggiudicataria; lesione che si determina definitivamente, invece, con l’assunzione del provvedimento di aggiudicazione, solo con riferimento al quale deve essere pertanto verificata la tempestività del ricorso.<br />
3a. Il ricorso, tuttavia, è infondato nel merito, non giovando alla tesi di parte ricorrente la pur pregevole esposizione di una copiosa giurisprudenza amministrativa che, in linea di principio, ha sancito la necessità dell’auto-dichiarazione preventiva circa il rispetto della legge posta a tutela del lavoro dei disabili anche in caso di inapplicabilità all’impresa di quella normativa.<br />
3b. Nel caso in esame, ed in punto di fatto, si deve innanzitutto osservare che né il bando né le norme per la partecipazione alla gara avevano prescritto in modo chiaro, testuale e immediatamente percepibile che le imprese partecipanti alla gara dovessero presentare la dichiarazione di cui all’art. 17 della legge n. 68 del 1999.<br />
All’opposto, al paragrafo III.2.1) il bando aveva richiesto:<br />
&#8211; la presentazione di una dichiarazione attestante, tra altro, “<i>l’inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere … l), … del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163</i>”;<br />
&#8211; l’inserimento nel plico sigillato, esternamente alle buste dell’offerta tecnica e di quella economica, di una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “<i>attestante i requisiti di cui ai precedenti paragrafi III.2.1), …</i>”;<br />
&#8211; che per le modalità di presentazione del plico, oltre che per la formulazione dell’offerta tecnica e di quella economica, si dovesse fare riferimento alle norme di partecipazione.<br />
Queste ultime, a pag. 2, avevano “<i>invitato</i>” i concorrenti a presentare le dichiarazioni per la partecipazione avvalendosi del fac-simile predisposto dall’Amministrazione e allegato al bando, proprio “<i>al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari od incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara</i>”, in quanto la sola “<i>scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti</i>”.<br />
Neppure il predetto fac-simile, di cui all’allegato A delle norme di partecipazione, fra le numerose dichiarazioni e prescrizioni contenute e poste a carico dei concorrenti, prevedeva quella di causa.<br />
3c. Invero, il bando &#8211; che resta la normativa speciale applicabile alla gara e che deve esplicitare in modo tassativo gli adempimenti richiesti ai concorrenti &#8211; aveva stabilito la pena dell’esclusione dalla gara unicamente per l’omessa allegazione della dichiarazione (resa con la consapevolezza delle sanzioni applicabili in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) attestante l’inesistenza delle cause di esclusione concernenti i requisiti di ordine generale e codificate al comma 1 dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici. Dichiarazione che si è positivamente tradotta nel documento predisposto in fac-simile dalla Stazione appaltante.<br />
Inoltre, occorre precisare che il richiamato art. 38, comma 1, lett. l), nel testo vigente ratione temporis, recitava (e ancora recita): “<i>sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento …i soggetti … che non presentino la certificazione di cui all&#8217;articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2</i>”, il quale, a sua volta, stabilisce che i concorrenti debbono attestare il possesso dei requisiti mediante “<i>dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445</i>”.<br />
3d. Assume quindi valore deciso per la definizione della vicenda di causa:<br />
&#8211; il fac-simile della domanda allegata al bando con il quale, in sostanza, era già stata predisposta l&#8217;istanza di partecipazione, limitando il compito dei soggetti concorrenti al riempimento delle parti soggettive ed alla firma della stessa, con un evidente e preciso intento di semplificazione ma anche con effetti conformativi del comportamento dei partecipanti; detto modulo, a pagina 2, conteneva, già predisposte, tutte le dichiarazioni di cui alle lettere dell’art. 38, comma 1 [dovendosi solo specificare le parti soggettive attinenti al pregiudizio penale di cui alla lettera c) e alle situazioni di controllo di cui alla lettera m quater)], cosicché le concorrenti dovevano limitarsi alla compilazione e all&#8217;apposizione della firma finale;<br />
&#8211; l’esistenza di un doppio rinvio a dichiarazioni da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000:<br />
&#8212; nel bando, quanto alle cause di esclusione di cui all’art. 38;<br />
&#8212; nell’art. 38, quanto al rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 della legge n. 68 del 1999.<br />
Tali rinvii non hanno certo favorito il concorrente nella piena comprensione degli oneri allegativi complessivamente richiesti ma, piuttosto, hanno tratto in inganno, prima ancora del partecipante, la Stazione appaltante, che ha dunque predisposto un incompleto fac-simile di dichiarazione raccomandandone altresì l’utilizzo.<br />
3e. Di conseguenza, a fronte di un’obiettiva vaghezza degli atti predisposti dalla Stazione appaltante, deve prevalere il principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento (cfr., in senso conforme, T.R.G.A. Trento, 13.10.2011, n. 254; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8.6.2011, n. 842; T.R.G.A. Trento, 24.2.2011, n. 60; T.A.R. Sardegna, sez. I, 25.11.2010, n. 2626; T.A.R. Toscana, sez. I, 21.6.2010, n. 2006).<br />
Le imprecisioni / imperfezioni degli atti predisposti dai soggetti aggiudicanti, infatti, “<i>non possono risolversi in danno dei concorrenti operando come un moltiplicatore dei casi di esclusione per motivi formali a detrimento dell’interesse pubblico alla massima partecipazione alle gare</i>” (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, 23.10.2007, n. 918).<br />
Questo orientamento trova fondamento nell’ordinamento comunitario (proprio in tema di affidamento indotto dalla formulazione degli atti di gara, cfr. Corte di Giustizia CE, sezione sesta, 27.2.2003, C-327/00, Santex S.p.a.), quale corollario del principio di certezza del diritto, nonché quale espressione del generale obbligo di comportarsi lealmente e secondo buona fede all’interno di ogni rapporto giuridico.<br />
In definitiva, nelle ipotesi di equivocità o di incongruenza delle prescrizioni del bando, la tutela del legittimo affidamento e l’applicazione del principio del favor partecipationis impone che “<i>si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la posizione dei concorrenti in buona fede</i>” e, dunque, purché ciò non impinga il principio della par condicio, che non possa “<i>procedersi all&#8217;esclusione di un&#8217;impresa nel caso in cui questa abbia compilato l&#8217;offerta in conformità al fac-simile all&#8217;uopo approntato dalla Stazione appaltante</i>” (cfr., C.d.S., sez. V, 5.7.2011, n. 4029; sez. VI, 10.11.2004, n. 7278).<br />
3f. Per tornare al caso di specie:<br />
&#8211; nella concorrente società Giochimpara &#8211; non soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla citata legge n. 68 del 1999 presentando essa un organico inferiore a 15 dipendenti &#8211; è legittimamente sorto un giustificato affidamento circa le dichiarazioni da rendere sulla scorta della documentazione predisposta dalla Stazione appaltante;<br />
&#8211; di conseguenza, quest’ultima non poteva escludere dalla gara l’impresa Giochimpara che aveva fatto fiducioso uso di quella carente modulistica, predisposta dallo stesso Comune proprio all’espresso fine di evitare l’adozione di provvedimenti di esclusione per dichiarazioni “<i>irregolari od incomplete</i>”.<br />
Né può rilevare il carattere comunque “<i>facoltativo</i>” dell’uso della modulistica predisposta dalla Stazione appaltante, la quale, oltre a rendere omogenee le offerte, e quindi a semplificarne l’esame, aveva il dichiarato scopo di ridurre il rischio di errori da parte dei partecipanti. Di conseguenza, si deve ritenere che i concorrenti avrebbero accettato un livello più elevato di rischio, sanzionabile con l’esclusione dalla gara, se rinunciavano ad avvalersi di quel modello fac-simile ma non certo nel caso contrario.<br />
4a. Peraltro, va ancora precisato, ad abundantiam, che la controinteressata Giochimpara non è soggetta al rispetto degli obblighi concernenti le assunzioni obbligatorie di persone disabili disciplinati dalla citata legge n. 68 del 1999. In merito a questi obblighi, il più volte richiamato art. 17 di questa legge dispone: “<i>le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l&#8217;esclusione</i>”.<br />
4b. Di conseguenza, la contestata omissione della dichiarazione di cui al riportato articolo si è tradotta, in fatto, nella mancata produzione di una certificazione di contenuto negativo, come tale sostanzialmente irrilevante e inidonea sia ad attribuire alcuna posizione di vantaggio all’interessata sia a pregiudicare gli interessi di rango costituzionale presidiati dalla citata normativa sui disabili come individuati dalla giurisprudenza (cfr., C.d.S., sez. VI, 26.2.2010, n. 1135; sez. V, 24.1.2007, n. 256). Per perseguire detti interessi di “<i>elevato valore sociale</i>”, la menzionata legge ha introdotto una serie di misure (fra cui la dichiarazione prevista dall’art. 17) necessarie ad attuare quelle articolate disposizioni, finalizzate tutte a realizzare la promozione dell&#8217;inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro.<br />
4c. Tuttavia, il Collegio ritiene che l’effettiva tutela delle persone disabili si persegua con comportamenti fattivi posti in carico non solo direttamente ai datori di lavoro ma anche alle Amministrazioni pubbliche aggiudicatrici di contratti, le quali hanno il dovere di controllare il concreto rispetto degli obblighi di legge, ed anche di verificare se vengono poste in essere possibili misure elusive di quegli obblighi da parte dei soggetti che offrono la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti.<br />
Al riguardo, è allora da osservare che l’interesse generale individuato e protetto dalla legge n. 68 del 1999 non si tutela, nemmeno formalmente, tramite l’esclusione o l’estromissione del miglior offerente da una pubblica gara per un fatto privo di una qualsiasi offensività rispetto agli interessi presidiati da quelle disposizioni legislative (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 15.9.2009, n. 5505).<br />
5. In conclusione, sulla base delle argomentazione svolte, il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati tra le parti, in ragione della complessità giuridica della questione.</p>
<p align="CENTER"><b>P.Q.M.</b></p>
<p><b> </b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 130 del 2011, lo respinge.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p align="center">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/12/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-317/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.317</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Umbria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-umbria-sentenza-16-12-2011-n-184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-umbria-sentenza-16-12-2011-n-184/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Umbria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.184</a></p>
<p>Pres. L. Principato – Est. R. Leoni in tema di giudizio ex articolo 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con particolare riferimento alla non necessaria evocazione in giudizio dell&#8217;Ente locale, alla decorrenza della prescrizione, ed agli effetti della dichiarazione di nullità degli atti, anche nei confronti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-umbria-sentenza-16-12-2011-n-184/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Umbria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-umbria-sentenza-16-12-2011-n-184/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Umbria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Principato – Est. R. Leoni</span></p>
<hr />
<p>in tema di giudizio ex articolo 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con particolare riferimento alla non necessaria evocazione in giudizio dell&#8217;Ente locale, alla decorrenza della prescrizione, ed agli effetti della dichiarazione di nullità degli atti, anche nei confronti dei contratti stipulati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità amministrativa – Giudizio innanzi alla Corte dei Conti &#8211; Domanda introdotta ex articolo 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – È una pronuncia che la Corte dei conti rende a tutela dell’Ente – Evocazione in giudizio dell’Ente – Non è necessaria	</p>
<p>2. Responsabilità amministrativa – Giudizio innanzi alla Corte dei Conti – Domanda introdotta ex articolo 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Prescrizione – Decorrenza – Dall’erogazione della controprestazione in numerario mediante la quale si realizza la spesa illegittima 	</p>
<p>3. Responsabilità amministrativa – Giudizio innanzi alla Corte dei Conti – Domanda introdotta ex articolo 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Dichiarazione di nullità degli atti emanati in violazione di legge &#8211; Conseguenze 	</p>
<p>4. Responsabilità amministrativa – Giudizio innanzi alla Corte dei Conti – Domanda introdotta ex articolo 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Dichiarazione di nullità degli atti emanati in violazione di legge &#8211; Conseguente automatica nullità dei contratti stipulati in esecuzione di tali atti annullati</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le disposizioni del codice del rito civile – che integra, ai fini procedurali, le disposizioni speciali del regolamento di procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 e che contengono (articolo 26) un apposito rinvio dinamico – impongono (articolo 101, primo comma) che il giudice “non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”, così che (articolo 102, primo comma) “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”. Nella specie la domanda processuale della Procura regionale, introdotta ex articolo 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è una pronuncia che la Corte dei conti rende non “contro” l’Ente che ha emanato gli atti travalicanti i limiti ivi contenuti, ma “a tutela” dell’Ente stesso, quale soggetto partecipante al sistema della finanza pubblica nel rispetto dell’equilibrio di bilancio quale bene-valore prioritario che la legge ha inteso tutelare. Dunque, il Comune interessato non può individuarsi quale soggetto titolare di un interesse “concreto ed attuale”, nei termini delineati dall’articolo 100 c.p.c., che lo legittimi ad agire od a resistere in un giudizio di tal fatta e con le finalità che la pronuncia richiesta alla Corte dei conti è rivolta a conseguire.</p>
<p>2. Stante l’affermata identità di applicazione delle regole ermeneutiche ordinariamente applicate nel giudizio per responsabilità a contenuto risarcitorio, il momento dal quale far decorrere il termine prescrizionale non può che essere individuato in quello nel quale l’Ente, ricevuta la prestazione derivante dal contratto stipulato in esecuzione dell’atto deliberativo che ha autorizzato la spesa, effettivamente eroghi la controprestazione in numerario mediante la quale si realizza la spesa illegittima, ben potendosi verificare ipotesi nelle quali dalla mera stipula non derivi poi l’esecuzione da parte del contraente individuato dall’Amministrazione locale</p>
<p>3. Spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione relativa alla dichiarazione di “nullità” di atti emanati da una pubblica amministrazione, con la precisazione che siffatto potere cognitivo non è da intendere esteso a ciascun atto nella sua interezza, bensì meramente ai soli profili di natura contabile. La dichiarazione di nullità “contabile” implica che l’Ente si trovi obbligato a non procedere all’esecuzione della spesa deliberata, almeno in quei termini di copertura finanziaria, e debba provvedere, per le spese già eseguite in forza di delibere nulle, a rideterminare virtualmente, ora per allora, la differenza di risultato dei documenti contabili, a ragione delle disposte nullità, assegnando ad economia le risorse provenienti da indebitamento utilizzate illegittimamente ed a riportare a disavanzo (o minor avanzo), nel rendiconto, le uscite destinate a corrispettivo dei contratti con i quali siano state pagate spese correnti, la copertura delle quali deve essere assicurata mediante altre, consentite, entrate tra quelle indicate dall’articolo 149, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>4. I contratti che un Ente locale ha stipulato in esecuzione di delibere assunte in violazione dei limiti posti dall’articolo 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 sono nulli. Difatti la legge collega la sorte dei due atti giuridici, provvedimento e contratto, in guisa tale che <i>simul stabunt, simul cadent</i>, non lasciando spazio ad alcuna discrezionalità del Giudice, ma innescando un automatismo che determina il venir meno del secondo alla dichiarazione di nullità del primo. La nullità in questione opera però solo per i rapporti che non siano già integralmente esauriti e per i quali, quindi, non sia più possibile eliminare tutti gli effetti oramai irretrattabilmente prodotti: <i>factum infectum fieri nequit</i> </p>
<p></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.569</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.569</a></p>
<p>Va sospeso, su istanza di frontisti, il permesso di costruire rilasciato per un seminterrato (escluso dal computo della superficie lorda) che secondo il P.R.G. Dovrebbe essere “interamente costruito nel sottosuolo”, condizione quest’ultima che &#8211; sulla base degli elaborati di progetto agli atti &#8211; non parrebbe verificarsi nel caso di specie;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.569</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su istanza di frontisti, il permesso di costruire rilasciato per un seminterrato (escluso dal computo della superficie lorda) che secondo il P.R.G. Dovrebbe essere “interamente costruito nel sottosuolo”, condizione quest’ultima che &#8211; sulla base degli elaborati di progetto agli atti &#8211; non parrebbe verificarsi nel caso di specie; ritenuto necessario, ai fini della definitiva decisione sull’istanza cautelare, acquisire copia integrale del progetto approvato, completo di tutte le tavole; Ritenuto che, attesa l’entità dell’intervento e la vicinanza all’immobile di proprietà dei ricorrenti, sussista il periculum derivante dall’esecuzione del progetto assentito; ordina al comune di depositare presso la Segreteria del T.A.R., entro un mese, copia integrale del progetto approvato, completo di tutti gli elaborati; accoglie nel frattempo la domanda incidentale di sospensione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00569/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01237/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Savi, Giuseppe Verga, Agata Vella, Giovanni La Ferla e Carlo Caffarelli</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Barra e Paolo Donadoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Macaggi, 21/5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Chiavari</b>, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <b>Ministero per i beni culturali ed ambientali</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Chiglia s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ardo Arzeni e Renato Mottola, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, via C.R. Ceccardi, 1/23; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
di permesso di costruire.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Chiglia s.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;	</p>
<p>Rilevato come, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso si appalesi assistito da fumus, con particolare riguardo al terzo motivo di ricorso;<br />	<br />
Rilevato infatti che, affinché un manufatto con fronti aperti in soprassuolo pari od inferiori ad 1/3 del suo perimetro possa ritenersi seminterrato (e quindi escluso dal computo della s.l.p.), l’art. 5.14.4. delle N.T.A. del P.R.G. richiede che esso sia “interamente costruito nel sottosuolo come Vu1”, condizione quest’ultima che &#8211; sulla base degli elaborati di progetto agli atti &#8211; non parrebbe verificarsi nel caso di specie rispetto al piano cantine;<br />	<br />
Ritenuto necessario, ai fini della definitiva decisione sull’istanza cautelare, acquisire copia integrale del progetto approvato, completo di tutte le tavole;<br /> <br />
Ritenuto che, attesa l’entità dell’intervento e la vicinanza all’immobile di proprietà dei ricorrenti, sussista il periculum derivante dall’esecuzione del progetto assentito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br />	<br />
Ordina al comune di Chiavari di depositare presso la Segreteria del T.A.R., entro il 5 gennaio 2012, copia integrale del progetto approvato, completo di tutti gli elaborati;<br />	<br />
Fissa per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare l’udienza del 12 gennaio 2012, alle ore 9,30.<br />	<br />
Accoglie nel frattempo la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />	<br />
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-569/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.569</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4843/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4843/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4843</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto del Ministero Politiche Agricole che ha aggiudicato un lotto del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo grado per l’anno scolastico 2011/2012, se risulta una corretta applicazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica proposta (punteggio spettante per l’indicazione numerica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4843/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4843/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del Ministero Politiche Agricole che ha aggiudicato un lotto del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo grado per l’anno scolastico 2011/2012, se risulta una corretta applicazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica proposta (punteggio spettante per l’indicazione numerica degli addetti al programma ed alla struttura di controllo), e se risulta gia&#8217; stipulato il contratto con avviamento del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici. In tale situazione la pretesa sostituzione dell’aggiudicatario in conseguenza della richiesta cautelare da parte della società ricorrente non solo non sarebbe in concreto di facile ed immediata sostenibilità, attesa, tra l’altro, la non sovrapponibilità delle diverse offerte proposte, ma metterebbe a rischio soprattutto l’acquisizione dei previsti contributi comunitari che costituiscono la parte maggioritaria della copertura finanziaria dei costi da sostenere per lo svolgimento del servizio a rilevante interesse pubblico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04843/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10224/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10224 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Cons Aop Veneto Ortofrutta Srl (Rti)</b>, in persona del legale rappresentante p.t., nella sua qualità di impresa capogruppo del <b>RTI Benessere a Colori</b> per “Frutta nelle Scuole”, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via della Consulta, 50;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agea &#8211; Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Coop Naturitalia (Rti)</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Di Gioia, Francesco Damiani e Barbara Chiara, con domicilio eletto presso il primo in Roma, p.zza Mazzini, 27; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto, non notificato né noto, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche competitive del Mondo Rurale e delle Qualità – Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità – ha aggiudicato il lotto 3 del servizio a gara alla Soc Coop Naturitalia (Rti), nella sua qualità di mandataria del RTI “Fruttascuole 3”;<br />	<br />
della nota del 26 ottobre 2011 n. 20819 con cui è stata comunicata l’adozione del provvedimento di aggiudicazione a favore della società sopra indicata;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc Coop Naturitalia (Rti);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per il rilascio della misura cautelare richiesta stante, ad un esame sommario dei motivi di doglianza, la mancanza sia del prescritto fumus boni iuris in ragione della corretta applicazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica proposta (punteggio spettante in relazione all’indicazione numerica degli addetti al programma oggetto della procedura ad evidenza pubblica ed alla struttura di controllo dello stesso), sia del danno grave ed irreparabile in relazione alla circostanza della stipulazione del conseguente contratto (avvenuta in data 26.11.2011) tra l’Amministrazione procedente ed il soggetto aggiudicatario, legata all’avviamento del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo grado per l’anno scolastico 2011/2012 (lotto 3);<br />	<br />
Ritenuto, inoltre, che la pretesa sostituzione dell’aggiudicatario in conseguenza della richiesta cautelare da parte della società ricorrente non solo non sarebbe in concreto di facile ed immediata sostenibilità, attesa, tra l’altro, la non sovrapponibilità delle diverse offerte proposte, ma metterebbe a rischio soprattutto l’acquisizione dei previsti contributi comunitari che costituiscono la parte maggioritaria della copertura finanziaria dei costi da sostenere per lo svolgimento del servizio a rilevante interesse pubblico;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)<br />	<br />
Respinge la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.	</p>
<p>Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4843/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4811</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4811/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4811/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4811</a></p>
<p>Va respinta la nota prefettizia contenente informativa atipica del Prefetto, considerato che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la c.d. informativa atipica &#8211; non appare ravvisabile, ad un sommario esame, il pregiudizio grave ed irreparabile richiesto dalla legge, ossia un pregiudizio caratterizzato, tra l’altro, dal carattere dell’attualità; Ritenuto che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4811</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la nota prefettizia contenente informativa atipica del Prefetto, considerato che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la c.d. informativa atipica &#8211; non appare ravvisabile, ad un sommario esame, il pregiudizio grave ed irreparabile richiesto dalla legge, ossia un pregiudizio caratterizzato, tra l’altro, dal carattere dell’attualità; Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04811/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09866/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9866 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Safab Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. <b>Michele de Capoa</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Carbone, Maria Bruna Chito e Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso Paolo Carbone in Roma, viale Regina Margherita n. 290;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo di Roma</b>, in persona del Prefetto p.t.;<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota prot.153389/area I bis O.S.P. del 21/07/2011 contenente informativa atipica del Prefetto;	</p>
<p>e per il risarcimento del danno ingiusto;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo di Roma e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la c.d. informativa atipica &#8211; non appare ravvisabile, ad un sommario esame, il pregiudizio grave ed irreparabile richiesto dalla legge, ossia un pregiudizio caratterizzato, tra l’altro, dal carattere dell’attualità;<br />	<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;<br />	<br />
Ritenuto, peraltro, che sussistono validi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la su indicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4811/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4811</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4848</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4848</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza del Comune di Guidonia Montecelio recante l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività di scavo di materiale inerte e di travertino, oltre alla sanzione amministrativa di euro 70.000. Considerato che è comprovato in atti che è in avanzato corso di trattazione l’istanza di autorizzazione presentata da parte della società ricorrente ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4848</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza del Comune di Guidonia Montecelio recante l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività di scavo di materiale inerte e di travertino, oltre alla sanzione amministrativa di euro 70.000. Considerato che è comprovato in atti che è in avanzato corso di trattazione l’istanza di autorizzazione presentata da parte della società ricorrente ai fini della coltivazione della cava di cui trattasi; Considerato che non sono in corso lavori di scavo ed estrazione di materiale, per cui nella parte concernente la sospensione dei lavori, l’impugnato provvedimento non appare concretamente lesivo e che si mantiene estranea al presente giudizio la questione della sanzione pecuniaria, già impugnata nella competente sede giurisdizionale; Considerato che sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare limitatamente all’ultimo punto di cui al provvedimento impugnato, concernente la presentazione del piano di recupero nonché della relativa fideiussione, sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione di cui in precedenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04848/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09674/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9674 del 2011, proposto dalla:<br />	<br />
società <b>Travertini Pirandola srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Carlo Pucci, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Guidonia Montecelio</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonella Auciello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Rivellini, in Roma, via Giovanni Bettolo n. 17; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza del Comune di Guidonia Montecelio n. 267 del 30/06/20110 prot.n. 54451 recante l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività di scavo di materiale inerte e di travertino, oltre alla sanzione amministrativa di euro 70.000,00;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che è comprovato in atti che è in avanzato corso di trattazione l’istanza di autorizzazione presentata da parte della società ricorrente ai fini della coltivazione della cava di cui trattasi;<br />	<br />
Considerato, altresì, che, in sede di trattazione orale dell’istanza cautelare, la difesa della società ricorrente ha dato atto, da una parte, che non sono in corso lavori di scavo ed estrazione di materiale- per cui nella predetta parte, concernente la sospensione dei lavori, l’impugnato provvedimento non appare concretamente lesivo- e, dall’altra, che si mantiene estranea al presente giudizio la questione della sanzione pecuniaria, già impugnata nella competente sede giurisdizionale;<br />	<br />
Considerato che sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare limitatamente all’ultimo punto di cui al provvedimento impugnato, concernente la presentazione del piano di recupero nonché della relativa fideiussione, sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione di cui in precedenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie l’istanza e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecutività del provvedimento impugnato nei sensi ed agli effetti di cui in motivazione;<br />	<br />
b) fissa per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 6.7.2012, ore di rito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Francesco Riccio, Consigliere<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4848/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4848</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4839</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4839/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4839/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4839/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4839</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il diniego di ammissione alla fase di negoziazione del progetto di innovazione tecnologica presentato dalla società ricorrente al Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto delle garanzie procedimentali asseritamente violate. (G.S.) N. 04839/2011 REG.PROV.CAU. N. 02675/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4839/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4839</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4839/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4839</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il diniego di ammissione alla fase di negoziazione del progetto di innovazione tecnologica presentato dalla società ricorrente al Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto delle garanzie procedimentali asseritamente violate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04839/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02675/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2675 del 2011, proposto da:<br />	<br />
Società <b>Gd Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio eletto presso Studio Legale Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Società <b>Ceramiche Ascot Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del diniego di ammissione alla fase di negoziazione del progetto di innovazione tecnologica presentato dalla società ricorrente;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, ad una sommaria delibazione del gravame, che le censure di carattere procedimentale svolte dalla società ricorrente non sembrano sfornite di sufficienti profili di fumus boni juris, e pertanto va accolta la domanda incidentale affinché l’Amministrazione proceda al riesame della istanza della GD nel rispetto delle garanzie procedimentali asseritamente violate;<br />	<br />
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)<br />	<br />
Accoglie la domanda incidentale ai fini del riesame.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-4839/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.4839</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.316</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-316/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.316</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. Chiettini – Gino Fontana e Rita Ioriatti Fontana (avv. tiDragogna) c. Provincia autonoma di Trento (avv. ti Pedrazzoli, Cattoni, Bobbio). sui rapporti tra piano regolatore provinciale e piano regolatore comunale Urbanistica –Antinomie tra piano regolatore provinciale e piano regolatore comunale–Criteri di composizione – Fonti eterogenee –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-316/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-316/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.316</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi – Est. Chiettini –<br /> Gino Fontana e Rita Ioriatti Fontana (avv. tiDragogna) c. Provincia autonoma di Trento (avv. ti Pedrazzoli, Cattoni, Bobbio).</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti tra piano regolatore provinciale e piano regolatore comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica –Antinomie tra piano regolatore provinciale e piano regolatore comunale–Criteri di composizione – Fonti eterogenee – Annullamento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’assetto dei rapporti tra Piano regolatore Provinciale e i piani regolatori comunali è improntato al principio della “sussidiarietà responsabile”, in base a cui la pianificazione e gestione del territorio si colloca al livello istituzionale più efficiente rispetto alle diverse responsabilità istituzionali e problematiche, nonché a più diretto contatto con le esigenze locali: per questa ragione, il P.U.P, rappresentando lo strumento generale di governo e di coordinamento territoriale e per la disciplina delle invarianti, contiene sia le norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte agli enti titolari di poteri pianificatori, che costituiscono parametro di coerenza nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione, sia norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione dei comuni o che richiedono il loro adeguamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00065/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 65 del 2011, proposto da:	</p>
<p><b>Fontana Gino</b>, titolare dell’omonima azienda agricola, e Rita Ioriatti Fontana, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Dragogna e Giuliana Dragogna ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Trento, via Manci, n. 18	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<b>Provincia autonoma di Trento</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Lucia Bobbio ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Baselga di Pine&#8217;</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento del Dipartimento urbanistica e ambiente della Provincia autonoma di Trento, di data 11.1.2011, ad oggetto: &#8220;Comune di Baselga di Pinè. Variante al P.R.G. rif.to deliberazione della G.P. n. 2773 del 24.10.2008&#8221;, diretto al Sindaco del Comune di Baselga di Pinè, con il quale viene disposto che, in attesa dell&#8217;adozione dei provvedimenti di modifica delle previsioni del p.r.g., per le &#8220;zone per attività itticole&#8221;, di cui all’art. 78 delle n.t.a., assertamente incompatibile con le norme provinciali, “l&#8217;efficacia della predetta previsione deve intendersi sospesa per la prevalenza della disciplina provinciale&#8221;, comunicato ai ricorrenti con nota dell&#8217;Ufficio tecnico comunale di Baselga di Pinè di data 2.2.2011, prot. n. 0001408, pervenuta a mezzo del servizio postale l&#8217;11.2.2011;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, richiamati, attuativi, esecutivi e ricettivi da parte del Comune, ivi compresi i certificati di destinazione urbanistica rilasciati a terzi dall&#8217;Ufficio tecnico comunale in data 17.1.2011.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. I ricorrenti espongono quanto segue:<br />	<br />
&#8211; essi gestiscono dal 1987 un’azienda di piscicoltura insediata su alcuni terreni situati in località Paludi di Sternigo nel Comune di Baselga di Pinè, dotata di alcune vasche di selezione e di una vasca-laghetto per capi adulti nella quale si esercita la<br />
&#8211; nel 1993, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 15429, l’area ove insiste la loro azienda è stata classificata quale “<i>biotopo di interesse provinciale</i>”.<br />	<br />
&#8211; negli anni successivi l’Amministrazione provinciale ha chiesto loro il consenso per trasferire fuori dall’area protetta l’impianto di allevamento ittico e l’attività di pesca sportiva; tuttavia, le trattative non ebbero un concreto seguito;<br />	<br />
&#8211; nell’anno 2008 è stata approvata una variante al piano regolatore comunale che, per l’area ove è insediata la piscicoltura, ha previsto la destinazione a “<i>zona per attività itticola</i>”, disciplinata dall’art. 78 delle n.t.a.<br />	<br />
2. Nell’estate dell’anno 2010, a causa di un evento calamitoso straordinario causato dalla piena del rio Molinara, le attività agricole e produttive insediate nella piana che porta al lago della Serraia, ove insiste anche l’impianto di causa, sono state seriamente danneggiate. Le amministrazioni comunali e provinciali si sono attivate per la rimozione del materiale alluvionale e per il ripristino delle strutture. Tuttavia, a detta dei ricorrenti, alla loro azienda è stato consentito la sola rimozione del materiale depositato all’interno della piscicoltura ma non di posizionarlo nella zona umida esterna, né di ripristinare le tubazioni dell’acqua per la vasche, essendo l’area soggetta alle prescrizioni di cui alla deliberazione provinciale del 1993. <br />	<br />
A seguito della calamità sono state però riattivate le trattative tra le parti per delocalizzare l’attività itticola.<br />	<br />
3. Medio tempore, la Provincia di Trento, con nota di data 11.1.2011 inviata all’Ammministrazione comunale, ha illustrato l’incompatibilità della previsione urbanistica relativa all’area di causa contenuta nell’ultima variante al piano regolatore rispetto alla normativa provinciale sulle aree protette, sui siti di importanza comunitaria e sul piano urbanistico provinciale. Al contempo, richiamando la prevalenza delle disposizioni istitutive del biotopo, ha specificato che, in attesa della modifica della previsione urbanistica locale incompatibile, l’efficacia della stessa “<i>deve intendersi sospesa</i>”.<br />	<br />
4. L’amministrazione comunale in data 1.2.2011 ha trasmesso detta nota agli interessati, i quali ’hanno impugnata con il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
I &#8211; “<i>violazione degli artt. 31 e 32 della l.p. 4.3.2008, n. 1, per incompetenza assoluta e carenza di potere del Dirigente generale del Dipartimento urbanistica e ambiente a <sospendere> l’efficacia del piano regolatore di Baselga di Pinè (e, quindi, dell’art. 78 delle n.t.a.), trattandosi di competenza collegiale della Giunta provinciale e del Consiglio comunale; violazione del principio del contrarius actus; carenza di potere, eccesso e sviamento con falsa applicazione dell’art. 5 della l.p. 23.6.1986, n. 14, e dell’art. 35, comma 7, della l.p. 23.5.2007, n. 11</i>”, posto che l’ultima variante al piano regolatore comunale, regolarmente adottata dal Comune e approvata dalla Giunta provinciale, non potrebbe essere modificata con un atto dirigenziale, abnorme e monocratico, che si tradurrebbe in un’impropria e postuma misura di salvaguardia;<br />	<br />
II – “<i>violazione dell’art. 11 della l. 6.8.1990, n. 241, per violazione del principio di buona fede ed affidamento in relazione agli accordi integrativi e alle regole sostitutive del provvedimento stabilite nella conferenza dei servizi di data 19.10.2010; per inadempimento e rottura della condizione rebus sic stantibus</i>”.<br />	<br />
Con il ricorso è stato altresì chiesto il risarcimento del danno subito a causa della turbativa delle trattative in corso, finalizzate a delocalizzare l’azienda.<br />	<br />
Con l’atto introduttivo è stata presentata anche l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale intimata, eccependo la carenza di interesse ad agire contro una semplice comunicazione e, comunque, controdeducendo nel merito.<br />	<br />
6. Nella camera di consiglio del 21 aprile 2011, con ordinanza n. 22, la domanda cautelare è stata accolta.<br />	<br />
7. In prossimità dell’udienza di discussione le parti costituite hanno presentato documenti e ulteriori memorie illustrative delle rispettive posizioni.<br />	<br />
8. Alla pubblica udienza del 24 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. All’esame del merito va premesso che la richiesta istruttoria avanzata dal difensore dei ricorrenti (concernente l’esibizione in giudizio della relazione estimativa predisposta dagli uffici provinciali al fine di stimare l’attività di causa) deve essere disattesa in quanto i documenti depositati agli atti di causa appaiono sufficienti ad illuminare la vicenda litigiosa, avente ad oggetto l’impugnazione della nota della Provincia e i rapporti tra la pianificazione comunale e la disciplina legislativa provinciale sui biotopi e sulle aree protette e non già l’andamento delle laterali trattative per la delocalizzazione dell’impianto itticolo.<br />	<br />
Il Collegio ritiene utile ricostruire la disciplina normativa che interessa l’area di causa, sulla quale è indiscusso che i ricorrenti esercitano l’attività di piscicoltura del 1987, a seguito della concessione edilizia del 27.9.1985, n. 158, e dell’autorizzazione provvisoria alla derivazione di acque dal rio Campo rilasciata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 5603, del 12.6.1987, convertita nella concessione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7804, del 4.6.1992.<br />	<br />
2a. Quanto alla disciplina provinciale:<br />	<br />
a) &#8211; la l.p. 23.6.1986, n. 14, ha istituito i biotopi di interesse provinciale, aree di interesse ambientale e naturalistico primario. In particolare, l’art. 4 della legge ha stabilito che i vincoli di tutela dei biotopi “<i>possono comportare l&#8217;obbligo di una utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto ovvero il divieto di ogni utilizzazione agricola o forestale e l&#8217;obbligo di cessazione di quella in atto</i>”. Con l’art. 5 è stato demandato ad una deliberazione della Giunta provinciale &#8211; adottata su proposta motivata del comitato provinciale per l&#8217;ambiente, sentiti i comuni, i comprensori ed i comitati agricoli comprensoriali interessati &#8211; l&#8217;individuazione dei biotopi, la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela ed è stato anche previsto che le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale per l’individuazione dei biotopi prevalgano sulle disposizioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale;<br />	<br />
b) &#8211; con deliberazione della Giunta provinciale n. 15429, di data 5.11.1993, l’area sulla quale i sig.ri Fontana e Ioriatti esercitano la piscicoltura è stata individuata quale “<i>biotopo di interesse provinciale</i>” (cfr., documento n. 5 in atti del ricorrente).<br />	<br />
Il provvedimento ha suddiviso la vasta area in due zone a diverso livello di tutela:<br />	<br />
&#8211; zona a “<i>tutela parziale</i>”, nella quale sono compatibili alcune attività tradizionali (prosecuzione delle attività agricole sulle superfici coltivate, attività di manutenzione dei ricoveri per attrezzi agricoli, ecc.);<br />	<br />
&#8211; zona a “<i>tutela integrale</i>”, ove è inclusa la proprietà dei ricorrenti, per la quale è stata disposta “<i>la necessità della sospensione delle attività economiche in atto con ripristino della naturalità dei siti</i>”;<br />	<br />
c) &#8211; con l’art. 35 della l.p. 23.5.2007, n. 11, sono state istituite le riserve naturali provinciali, le quali avrebbero dovuto essere individuate e delimitate dal piano urbanistico provinciale. Con il comma 9 è stato però specificato che i biotopi provinciali già istituiti all&#8217;entrata in vigore della legge n. 11 “<i>assumono la classificazione di riserve naturali provinciali</i>” e che “<i>le aree già individuate dal piano urbanistico provinciale come biotopi provinciali ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, assumono la classificazione di riserve naturali provinciali all&#8217;atto dell&#8217;istituzione, secondo la procedura disciplinata da questa legge per le riserve naturali provinciali</i>”;<br />	<br />
d) &#8211; ai sensi degli artt. da 36 a 40 della stessa l.p. n. 11 del 2007, del D.P.G.P. 22.11.1989, n. 13-11/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale), nonché del D.P.P. 3.11.2008, n. 50-157/Leg (regolamento per l&#8217;individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale … e disposizioni per la valutazione di incidenza, di cui alla l.p. n. 11 del 2007), la riserva naturale provinciale Paludi di Sternigo coincide con l’omonimo sito di importanza comunitaria (SIC), individuato in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;<br />	<br />
e) &#8211; ai sensi dell’art. 11 della l.p. 15.12.2004, n. 10, gli interventi previsti nelle riserve naturali provinciali devono essere sottoposti a procedura di valutazione di incidenza ambientale;<br />	<br />
f) &#8211; il nuovo piano urbanistico provinciale, approvato con la l.p. 27.5.2008, n. 5, ha istituito le invarianti, “<i>elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell&#8217;ambiente e dell&#8217;identità territoriale, … e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale</i>” (cfr., art. 8 delle n.t.a.). Nelle invarianti sono comprese le “<i>le aree a elevata naturalità comprese nell&#8217;allegato D, cioè parchi naturali, siti e zone della rete ‘Natura 2000’, riserve naturali provinciali</i>” (cfr., art. 8, comma 2, lett. d), delle n.t.a.). L’iter del piano urbanistico è iniziato dal 17 novembre 2006, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 di prima adozione, che aveva sottoposto le invarianti alle misure di salvaguardia di cui all’art. 63 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22;<br />	<br />
g) &#8211; l’art. 48, comma 2, delle norme di attuazione del nuovo piano provinciale stabilisce, infine, che &#8211; fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali approvati in adeguamento allo stesso piano urbanistico provinciale del 2008 &#8211; le norme concernenti la disciplina delle invarianti prevalgono, se “<i>più restrittive</i>”, sulle previsioni degli strumenti urbanistici non solo “<i>in vigore</i>”, ma anche “<i>soltanto adottati</i>”, con esse “<i>non compatibili</i>”, e che, “<i>in attesa che tali strumenti di pianificazione territoriale siano adeguati al PUP, le predette previsioni non compatibili sono sospese</i>”.<br />	<br />
2b. Quanto alla disciplina comunale:<br />	<br />
a) &#8211; il Comune di Baselga di Pinè in data 9.6.2006 ha approvato in prima adozione la variante generale al piano regolatore, espressamente finalizzata all’adeguamento con la variante 2000 al piano urbanistico provinciale, di cui alla l.p. 7.8.2003, n. 7, e con la l.p. 11.11.2005, n. 16, sulla nuova disciplina degli alloggi destinati alla residenza, ma non all’adeguamento con il P.U.P. di cui alla l.p. n. 5 del 2008. La Commissione urbanistica provinciale, nel parere espresso nella seduta del 29.3.2007, ha segnalato all’Amministrazione comunale che gli interventi previsti sulle sponde del lago di Serraia, fino alla zona del biotopo Paludi di Rizzolaga, avrebbero dovuto essere sottoposti alla valutazione di incidenza ambientale;<br />	<br />
b) &#8211; nel corso del procedimento gli odierni ricorrenti hanno presentato un’osservazione per chiedere l’ampliamento dell’area destinata ad attività ittica, anche destinando alcune particelle limitrofe a zona per parcheggio. L’Amministrazione ha però respinto la proposta segnalando che l’attività di causa è inserita in un SIC e che ogni ampliamento avrebbe necessitato di una specifica valutazione di incidenza a carico del proponente;<br />	<br />
c) &#8211; dopo la ripubblicazione del provvedimento, con deliberazione commissariale n. 2 del 28.3.2008 l’Amministrazione comunale ha adottato in via definitiva la variante, che è stata sottoposta al parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica (che, ai sensi del comma 1 dell’art. 41 della l.p. 5.9.1991, n. 22, doveva esprimersi “<i>in merito alla coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale</i>”), parere che è stato espresso in data 13.10.2008. Preso atto degli elementi integrativi forniti dal Comune con la nota datata 20.10.2008, la Giunta provinciale ha quindi approvato la nuova variante con la deliberazione n. 2773 del 24.10.2008, pubblicata nel B.U.R. di data 4.11.2008;<br />	<br />
d) &#8211; dalla documentazione versata in atti risulta che sia in sede di prima adozione, che di seconda, ed anche nella versione approvata, all’interno dell’ampia zona protetta situata sulle sponde del lago è stata individuata la zona ittica di causa, disciplinata dall’art. 78 delle n.t.a che consente interventi di “<i>conservazione, riqualificazione e potenziamento con la salvaguardia dei caratteri ambientali</i>”.<br />	<br />
3a. Dalla ricostruzione della complessa disciplina normativa che interessa l’area ove è situata l’attività itticola dei ricorrenti emerge quindi che la loro azienda:<br />	<br />
&#8211; dal 1993 è in un biotopo di interesse provinciale e nella zona di esso a tutela integrale, ove non è consentito l’esercizio di attività né agricole né economiche; inoltre, la disciplina prevista per il biotopo è prevalente rispetto a quanto stabilito de<br />
&#8211; dal 2007 è in una riserva naturale provinciale e sito di importanza comunitaria;<br />	<br />
&#8211; dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del P.U.P.) si trova all’interno di un’invariante territoriale, che deve essere tutelata e valorizzata secondo le specifiche disposizioni di legge e, nel caso, le richiamate l.p. n. 14 del 1986 sui biotopi e<br />
Nondimeno, dal 5 novembre 2008 (data di entrata in vigore della pianificazione comunale), la stessa area è disciplinata anche dall’art. 78 delle n.t.a. e rappresentata nella cartografia del p.r.g. di Baselga di Pinè. <br />	<br />
La disciplina comunale, che dunque prevede un allevamento itticolo in un’area a tutela integrale di una riserva naturale provinciale, contrasta, all’evidenza, con tutte le previsioni legislative sopra riportate e, da ultimo, con il piano urbanistico provinciale del 2008, non solo in itinere al momento dell’adozione dello strumento urbanistico comunale ma anche vigente al momento dell’approvazione dello stesso strumento comunale con deliberazione della Giunta provinciale.<br />	<br />
3b. Assodato dunque che per la zona in contestazione il piano regolatore comunale contiene una previsione che viola le leggi sopra menzionate, è oramai irrilevante discernere, come fanno le due parti in causa, se quella previsione comunale dovesse essere segnalata alla Provincia a cura del Comune interessato nell’apposita cartografia di raffronto tra la situazione vigente e quella adottata o se, comunque, la stessa dovesse essere rilevata dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica chiamato ad esprimere il parere sulla “<i>coerenza delle previsioni del piano regolatore con il piano urbanistico provinciale</i>”, ai sensi dell’art. 41 della l.p. 5.9.1991, n. 22, vigente ratione temporis. Così come non è utile per la Provincia ribadire che l’Amministrazione comunale era stata edotta dell’obbligo di assoggettare le previsioni urbanistiche che interessavano il SIC Paludi di Sternigo alla procedura di valutazione di incidenza, in quanto il piano comunale, da ultimo, è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale.<br />	<br />
4. Il Collegio ricorda, in termini generali, che negli ordinamento complessi norme prodotte sia da distinte fonti sia in tempi diversi possono divergere ed anche confliggere tra loro. Le antinomie sono dunque sempre possibili ma il postulato dell’unità materiale del sistema prevede che l’ordinamento ponga anche le norme rivolte a comporle.<br />	<br />
Per eliminare le antinomie derivanti dal succedesi nel tempo di norme poste da fonti omogenee l’ordinamento ha designato i criteri interpretativi da seguirsi, nonché la graduatoria tra i criteri stessi, in applicazione dei quali consegue l’effetto abrogativo. <br />	<br />
Per l’eliminazione delle antinomie scaturenti dall’operare di fonti eterogenee l’ordinamento ha invece predisposto l’istituto dell’annullamento.<br />	<br />
5a. Nel particolare della disciplina urbanistica, si deve osservare che i rapporti tra il P.U.P. (approvato con legge) e i piani regolatori comunali (approvati con atto amministrativo) sono retti secondo i principi della “<i>sussidiarietà responsabile</i>”, in base ai quali la pianificazione e gestione del territorio si colloca al livello istituzionale più efficiente rispetto alle diverse responsabilità istituzionali e problematiche, nonché a più diretto contatto con le esigenze locali (cfr., art. 4 della l.p. 4.3.2008, n. 1). In tal senso, il P.U.P. costituisce lo strumento generale di governo e di coordinamento territoriale e per la disciplina delle invarianti, cioè delle componenti del territorio a carattere permanente, nonché delle reti ambientali e infrastrutturali, mentre riserva ai piani territoriali subordinati le decisioni relative all&#8217;organizzazione del territorio e all&#8217;uso razionale delle risorse, rispetto a cui definisce “<i>i criteri, gli indirizzi e i parametri per l&#8217;elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale</i>”. Di conseguenza, il P.U.P. contiene sia “<i>norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte agli enti titolari di poteri pianificatori</i>”, che costituiscono parametro di coerenza nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione, sia norme “<i>prescrittive e vincolanti</i>”, che “<i>sospendono</i>” gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione dei comuni o che richiedono il loro adeguamento (cfr., art. 11, commi 1, lett. d), e 3 della l.p. n. 1 del 2008). A tal fine, l’art. 20, comma 1, della l.p. n. 1 del 2008 ha previsto che l&#8217;entrata in vigore del P.U.P. “<i>sospende</i>”, con effetto immediato, l&#8217;applicazione delle prescrizioni “<i>incompatibili</i>” contenute nei piani territoriali delle comunità e nei piani regolatori comunali.<br />	<br />
5b. Conformemente a ciò, la legge provinciale n. 5 del 2008, di approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale, ha posto i criteri da seguire per risolvere i possibili conflitti tra le nuove prescrizioni e quelle degli strumenti urbanistici subordinati anteriori. Segnatamente, il comma 2 dell’art. 48 (sulle disposizioni transitorie) delle n.t.a. ha stabilito che, fino alla data di entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al P.U.P. 2008, tutta una serie di norme, fra cui l’art. 8 sulle invarianti, “<i>prevalgono, se più restrittive, sulle previsioni degli strumenti urbanistici non compatibili con essi</i>”. Inoltre, ha prescritto che, in attesa che gli strumenti di pianificazione territoriale siano adeguati al P.U.P., “<i>le predette previsioni non compatibili</i>” degli strumenti urbanistici “<i>in vigore o soltanto adottati</i>” siano “<i>sospese</i>”.<br />	<br />
6a. I riportati criteri di soluzioni normative per sciogliere le antinomie debbono pero’ correlarsi ai principi di imperatività ed esecutività del provvedimento amministrativo, il quale, come noto, può essere disapplicato solo in casi tassativi ed eccezionali, qui non ricorrenti.<br />	<br />
Il caso in esame vede, infatti, una disposizione di p.r.g. non compatibile con lo strumento provinciale che, durante il procedimento di adozione, nel mese di giugno 2008, era stata “<i>sospesa</i>” a causa dell’entrata in vigore del nuovo P.U.P. ma che, tuttavia, è stata successivamente approvata in sede amministrativa dall’Organo provinciale.<br />	<br />
Essa, di conseguenza, deve essere <i>“eliminata</i>” dall’ordinamento o con l’esercizio del generale potere di autotutela sussistente in capo alla stessa Autorità amministrativa provinciale o con una dichiarazione di annullamento pronunciata dagli organi della giurisdizione amministrativa.<br />	<br />
6b. La nota impugnata, avendo correttamente segnalato all’Amministrazione comunale interessata l’esistenza di una disposizione “<i>non compatibile</i>” con il P.U.P., ma avendo anche specificato che, in attesa della modifica delle previsioni urbanistiche locali incompatibili, l’efficacia della predetta previsione comunale “<i>deve intendersi sospesa</i>” &#8211; dichiarazione che presenta natura autoritativa e, perciò, lesiva &#8211; si concretizza in una composizione dei contrasti tra i sistemi urbanistici del tutto irrituale, in quanto sostanzialmente disapplicativa della precedente deliberazione di Giunta provinciale approvativa di quel p.r.g. e, per di più, posta in essere da soggetto burocratico monocratico incompetente.<br />	<br />
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell’ultimo paragrafo della nota impugnata.<br />	<br />
7. Va invece respinto il secondo mezzo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 11 della l. n. 241 del 1990 (più rettamente dell’art. 28 della l.p. 30.11.1992, n. 23), sull’assunto che la menziona nota avrebbe pregiudicato l’iter degli accordi in corso con le Amministrazioni comunali e provinciali volti alla ricerca di un’area idonea al fine di localizzarvi lo stabilimento itticolo di causa.<br />	<br />
In disparte l’assoluta genericità di quanto dedotto, è comunque da rilevare che alla pretesa dei ricorrenti è stata accordata immediata tutela processuale in sede cautelare, cosicché dagli atti di causa risulta che non solo le trattative fra le parti sono proseguite ma anche che, operativamente, è stato completato il deflusso delle acque verso il lago nonché l’intervento di rimozione del materiale depositato dalla piena.<br />	<br />
8. Da ultimo, quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva che la stessa è formulata in modo del tutto generico e che è sfornita di prova.<br />	<br />
In base all’art. 64 c.p.a. e all&#8217;art. 2697 c.c. chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda. Percio’ il giudizio risarcitorio per pretesa lesione di interessi legittimi postula il superamento dello schema del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo, sostituito da quello civilistico ispirato al principio dell’onere della prova del danno, nella sua esistenza e nel suo ammontare, secondo le regole di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall&#8217;art. 2056, c.c. (cfr., C.d.S., sez. VI, 24.9.2010, n. 7124).<br />	<br />
I ricorrenti, invece, non hanno comprovato con fatti circostanziati l&#8217;esistenza in concreto di alcuno dei danni che assumono avere subito ma che si sono limitati ad allegare del tutto vagamente, con conseguente necessità di una pronuncia di reiezione (cfr., C.d.S., sez. VI, 17.7.2008, n. 3592).<br />	<br />
9. In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto nei limiti e nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’ultimo paragrafo della nota impugnata.<br />	<br />
Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati tra le parti, in ragione della particolarità della questione giuridica oggetto di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 65 del 2011,<br />	<br />
&#8211; accoglie la domanda di annullamento nei limiti e nei termini di cui in motivazione;<br />	<br />
&#8211; respinge la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-16-12-2011-n-316/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2011 n.316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.5518</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-5518/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-5518/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.5518</a></p>
<p>Va sospesa la delibera del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico cui è stata aggiudicata in via definitiva ad un R.T.I. La concessione di progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi. Considerato che anche nel procedimento per l&#8217;aggiudicazione di una concessione di lavori pubblici, nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-5518/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.5518</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-12-2011-n-5518/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/12/2011 n.5518</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la delibera del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico cui è stata aggiudicata in via definitiva ad un R.T.I. La concessione di progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi. Considerato che anche nel procedimento per l&#8217;aggiudicazione di una concessione di lavori pubblici, nel caso in cui il disciplinare di gara richiami espressamente le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 95 e 98 del D.P.R. n. 554/1999, debba essere assicurata la corrispondenza sostanziale fra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, sì che “prima facie” fondata appare la censura in tal senso proposta con il ricorso principale di primo grado; Ritenuto che sussistano nella fattispecie i presupposti di cui all’art. 119, comma 3, c.p.a. per la fissazione della data di discussione del merito della causa, ma non quelli di cui al successivo comma 4 per la sospensione degli atti di gara impugnati, alla luce dell’intervenuto avvio dell’esecuzione dell’appalto e della necessità di garantire l’ordinaria attività di mantenimento del patrimonio edilizio-impiantistico dell’Azienda appellata, funzionale all’ordinato ed ininterrotto svolgimento dell’attività sanitaria; P.Q.M. in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado nei limiti risultanti dalla motivazione stessa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05518/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09482/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9482 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Cpl Concordia Soc. Coop.</b> in proprio e quale Capogruppo Mandataria Rti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Beniamino Caravita Di Toritto, Ezio Zani eualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso Beniamino Caravita Di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6; <b>Ing. Ferrari Spa </b>in proprio e quale Mandante Rti, <b>Acea Costruzioni Spa </b> in proprio e quale Mandante Rti;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso Maurizio Brizzolati, in Roma, via della Conciliazione, 44; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Manutencoop Facility Management Spa</b> in proprio e quale Capogruppo Mandataria Rti, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso Luigi Manzi, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br /> <br />
<b>Siram Spa</b> Quale Mandante Rti, <b>Iter Soc.Coop</b> Quale Mandante Rti, non costituitasi in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA &#8211; SEZIONE II n. 00901/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE DI CENTRALI IMPIANTI TECNOLOGICI LAVORI E SERVIZI DELL&#8217;AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA – MCP.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi e di Manutencoop Facility Management Spa in proprio e quale Capogruppo Mandataria Rti;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011, il Cons. Salvatore Cacace;	</p>
<p>Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Caravita di Toritto, Pittalis, Zani, Zanetti, Reggio D&#8217;Aci su delega di Manzi e Carpani su delega di Mastragostino;	</p>
<p>Considerato, ferma la necessità di approfondimento dell’eventuale fondatezza dei motivi di ricorso incidentale ( in particolare il primo ) aventi effetto paralizzante dell’azione giurisdizionale avversaria, che anche nel procedimento per l&#8217;aggiudicazione di una concessione di lavori pubblici, nel caso in cui il disciplinare di gara richiami espressamente le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 95 e 98 del D.P.R. n. 554/1999, debba essere assicurata la corrispondenza sostanziale fra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, sì che “prima facie” fondata appare la censura in tal senso proposta con il ricorso principale di primo grado;<br />	<br />
Ritenuto che sussistano nella fattispecie i presupposti di cui all’art. 119, comma 3, c.p.a. per la fissazione della data di discussione del merito della causa, ma non quelli di cui al successivo comma 4 per la sospensione degli atti di gara impugnati, alla luce dell’intervenuto avvio dell’esecuzione dell’appalto e della necessità di garantire l’ordinaria attività di mantenimento del patrimonio edilizio-impiantistico dell’Azienda appellata, funzionale all’ordinato ed ininterrotto svolgimento dell’attività sanitaria;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello ( ricorso numero 9482/2011 ) nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado nei limiti risultanti dalla motivazione stessa.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 119, comma 3, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare integralmente compensate fra le parti.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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