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	<title>16/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.1310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-12-2009-n-1310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-12-2009-n-1310/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.1310</a></p>
<p>Italo Vitellio – Presidente, Giulio Veltri – Estensore. Soc. Ce.R.In s.r.l. (avv. F. Baldassarre) c. Comune di Oppido Mamertina (avv. C. Frisina). sulla &#8220;permeabilità&#8221; del bando di gara in caso di sopravvenienza di un divieto normativo avente ad oggetto la partecipazione a gare 1. Contratti della p.a. – Bandi ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-12-2009-n-1310/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-12-2009-n-1310/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.1310</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Vitellio – Presidente, Giulio Veltri – Estensore.<br /> Soc. Ce.R.In s.r.l. (avv. F. Baldassarre) c.<br /> Comune di Oppido Mamertina (avv. C. Frisina).</span></p>
<hr />
<p>sulla &ldquo;permeabilità&rdquo; del bando di gara in caso di sopravvenienza di un divieto normativo avente ad oggetto la partecipazione a gare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Annullamento d’ufficio – Impugnazione – Controinteressati – Non possono individuarsi.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Divieto riguardante la stessa partecipazione alla gara – Sopravvenienza – Impermeabilità del bando – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. A fronte dell’impugnazione di un annullamento d’ufficio del bando di gara,  non possano individuarsi soggetti controinteressati, ossia aventi un interesse diretto alla conservazione degli effetti dell’annullamento.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di un appalto pubblico, dinanzi ad un divieto normativo, chiaro, diretto ed incondizionato, avente ad oggetto la stessa partecipazione a gare non può ragionevolmente discutersi di prevalenza o impermeabilità del bando, poiché la norma investe situazioni giuridiche delle imprese rilevanti proprio nella fase precontrattuale, di c.d. evidenza pubblica, del rapporto con l’amministrazione; in particolare, la concreta applicazione del divieto non può essere condizionata dalla data di pubblicazione del bando, inteso quale elemento essenziale della fattispecie che segna il discrimine temporale,  essendo proprio il concetto di partecipazione vietata, fisiologicamente connesso allo stato di  pendenza di una procedura concorsuale (fattispecie relativa all’art.32 comma 7-bis, d.l. 29 novembre 2008 n.185, come introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 306 del 2009, proposto da:<br />
<b>Società Ce.R.In S.r.l.</b> in persona dell’amministratore unico p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso Ferdinando Salmeri, Avv. in Reggio Calabria, via Archia Poeta, 1/A; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Oppido Mamertina</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmela Frisina, con domicilio eletto presso Domenico Falanga, Avv. in Reggio Calabria, via Crisafi, 25; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del verbale della Commissione di Gara n.3 del 13.3.2009 con il quale è stato disposto l&#8217;annullamento in sede di autotutela della procedura di gara per l&#8217;affidamento in concessione delle attività di back office e front office relative alla gestione e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate comunali; nonché del bando di gara pubblicato in data 14 aprile 2009 con il quale è stata indetta una nuova procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio predetto; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Oppido Mamertina;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/11/2009 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando di gara pubblicato in data 10/12/2008 il Comune di Oppido Mamertina indiceva una procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione delle attività di back office e front office per la gestione e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate comunali, fissando per il giorno 3 febbraio 2009 la data ultima entro la quale far pervenire l&#8217;offerta economica e la relativa documentazione amministrativa.<br />	<br />
Il seggio di gara, insediatosi in data 4/02/09, constatava l’avvenuta presentazione di tre offerte economiche da parte di altrettante imprese (CERIN s.r.l., IAP s.r.l., R.T.I. Vincenzo Restuccia Servizi s.r.l.- Gestitalia s.r.1.). <br />	<br />
Tuttavia, preso atto dello ius superveniens costituito dalla legge 28/01/2009 n. 2 di conversione, con modifiche, del D.L. 29/11/2008 n. 185 &#8211; ed in particolare della parte del testo normativo in cui era previsto che per l&#8217;iscrizione nell&#8217;apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni fosse necessario un importo del capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro, interamente versato (Cfr. D.L. 29/11/2008 n. 185 all&#8217;articolo 32 comma 7 bis) e che, fino all&#8217;adeguamento, siffatti soggetti non potessero ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette (modifiche introdotte dalla legge l 28/01/2009 n. 2 di conversione del D.L. 185/08, entrata in vigore il 29/01/2009) &#8211; rinviava l’apertura delle buste al 18 febbraio 2009, invitando le offerenti ad integrare la documentazione allegando un&#8217;attestazione circa il possesso del requisito di iscrizione all&#8217;Albo per come espressamente previsto nel primo periodo del comma 7 bis dell&#8217;art.32 de DL l85/09; prevedendo, ancora, per l’ipotesi di mancato possesso del requisito suddetto, che l’obbligo di integrazione potesse adempiersi a mezzo di un atto formale di impegno con il quale l’impresa si obbligava ad adeguare il proprio capitale sociale alla misura minima, fissata dalla normativa sopra richiamato, in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato, pena l’automatica esclusione. <br />	<br />
L’impresa ricorrente, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall’amministrazione aggiudicatrice, deliberava di adeguare il proprio capitale sociale, portandolo sino alla misura di un milione di euro, e ne dava comunicazione alla prima.<br />	<br />
La commissione di gara, tuttavia, nella seduta del 18 febbraio, decideva di sospendere la procedura, ed in quella successiva del 13 marzo 2009 deliberava di annullarla in autotutela, sulla base dell’assunto che le modifiche normative apportate all&#8217;art.32, comma 7 bis, dalla L. n.2/09 costituissero &#8220;una surrettizia causa di esclusione non prevista nella lex specialis”. <br />	<br />
L’annullamento e la successiva gara bandita dall’amministrazione sono stati impugnati dalla CERIN s.r.l sulla base dei seguenti motivi di censura :<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione all&#8217;art.32, comma 7 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito con modificazione dalla legge 28/01/2009 n. 2. Secondo la ricorrente, in particolare, il bando era stato pubblicato quando era già in vigore il DL che imponeva alle aspiranti concessionarie del servizio di riscossione l’innalzamento del capitale sociale minimo ad un milione di euro, e dunque il primo (lex specialis) doveva ritenersi integrato ab externo dal secondo (fonte normativa primaria) di guisa che, bene aveva fatto l’amministrazione, nella prima fase della sua azione, a pretendere l’integrazione documentale. La norma della legge 2/2009 modificativa del DL nel senso di impedire alle imprese sottocapitalizzate, non solo l’affidamento ma anche la stessa partecipazione alle gare, lungi dall’essere “una surrettizia causa di esclusione” avrebbe dovuto invece ritenersi riferita unicamente alle gare bandite successivamente all’entrata in vigore della norma, secondo il noto principio del tempus regit actum. Del che l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio.<br />	<br />
2) Violazione dell’art 21 nonies della legge 241/90. L&#8217;esercizio del potere di autotutela sarebbe avvenuto in maniera illegittima, sia perché sarebbe stato erroneamente invocato dalla stazione appaltante il potere di annullamento di ufficio ex art.21 nonies della L. n.241/90, senza, tuttavia, esplicitare quali fossero i vizi di legittimità che inficiavano la procedura di gara; sia perché sarebbero stati violati i principi fondamentali che presiedono all&#8217;esercizio del potere di autotutela, ed in particolare la necessità di una congiunta e rigorosa comparazione tra gli interessi coinvolti, tanto più che era stata la stessa Amministrazione ad ingenerare e radicare un pieno e ragionevole affidamento delle imprese partecipanti al completamento della procedura di gara, onerandole ad un sollecito quanto gravoso adempimento in corso di gara. <br />	<br />
E’ infine dedotto, sempre nell’ambito del secondo motivo di censura, quale ulteriore vizio del procedimento di annullamento in autotutela, la mancanza della comunicazione d’avvio del procedimento.<br />	<br />
Si è costituita l’amministrazione eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso ad almeno una delle imprese partecipanti alla gara; difendendo, nel merito, la legittimità del proprio operato e segnatamente evidenziando, quanto all’applicazione dello ius superveniens, che la norma contenente l’inibizione per le imprese sottocapitalizzate di partecipare a procedure di gara era entrata in vigore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, talchè le offerenti prive del requisito (in sostanza tutte le partecipanti) avrebbero dovuto essere escluse senza possibilità di un adeguamento postumo; ciò che è stato descritto dall’amministrazione quale “surrettizia causa di esclusione”.<br />	<br />
All’udienza del 18 novembre 2009, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente occorre verificare il fondamento dell’eccezione di inammissibilità profilata dall’amministrazione sul presupposto della mancata notifica del ricorso ad almeno una delle altre due imprese concorrenti. Esso è senz’altro carente essendo palese che a fronte dell’impugnazione di un annullamento d’ufficio del bando di gara, non possano individuarsi soggetti controinteressati, ossia aventi un interesse diretto alla conservazione degli effetti dell’annullamento (Cfr. in tal senso, T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 09 settembre 2003, n. 1400).<br />	<br />
Ciò chiarito può dunque passarsi all’esame del merito.<br />	<br />
2. Con il primo motivo di ricorso è censurata la violazione e falsa applicazione all&#8217;art.32, comma 7 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28/01/2009 n. 2. <br />	<br />
Secondo la ricorrente, in particolare, il bando per l&#8217;affidamento in concessione delle attività di back office e front office per la gestione e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate comunali, era stato pubblicato quando era già in vigore il decreto legge che imponeva alle aspiranti concessionarie del servizio di riscossione, l’innalzamento del capitale sociale minimo ad un milione di euro. Per tale ragione, avrebbe potuto discorrersi non già di ius superveniens, ma di carenza del bando in relazione a requisiti già imposti dalla legge con il logico corollario dell’automatica integrazione ab externo del bando, talchè, bene aveva fatto l’amministrazione, nella prima fase della sua azione e prima dell’apertura dei plichi, a pretendere la conseguente, necessaria, integrazione documentale. <br />	<br />
In tale quadro, la sopravvenuta (questa sì) norma della legge 2/2009, modificativa del DL citato, nel senso di impedire alle imprese sottocapitalizzate non solo l’affidamento ma anche la stessa partecipazione alla gare, lungi dall’essere “una surrettizia causa di esclusione” avrebbe dovuto invece ritenersi riferita unicamente alle gare bandite successivamente all’entrata in vigore della norma, secondo il noto principio del tempus regit actum. Del che l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio.<br />	<br />
2.1. A tale assunto l’amministrazione replica evidenziando, quanto all’applicazione dello ius superveniens, che la norma contenente l’inibizione per le imprese sottocapitalizzate di partecipare a procedure di gara era entrata in vigore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, talchè le offerenti prive del requisito (in concreto tutte le partecipanti) avrebbero dovuto essere escluse senza possibilità di un adeguamento postumo; ciò che è stato descritto dall’amministrazione quale “surrettizia causa di esclusione”.<br />	<br />
3. Il motivo è infondato.<br />	<br />
La dinamicità del quadro normativo di riferimento e la natura della censura, strettamente ancorata alle scansioni della procedura concorsuale, rendono necessario l’evidenziazione della marcatura temporale della vicenda normativa in relazione al divenire della procedura concorsuale.<br />	<br />
3.1. I passaggi della procedura concorsuale, rilevanti ai fini della soluzione della controversia, risultano essere i seguenti: 1) data di pubblicazione del bando: 10/12/2008; 2)termine per la presentazione delle offerte: 3/2/2009; 3) data di effettiva presentazione dell’offerta da parte dell’impresa ricorrente: 3/2/2009.<br />	<br />
3.2. Nel periodo di interesse, sul versante normativo:<br />	<br />
a) il D.L. 29/11/2008 n. 185 all&#8217;articolo 32 comma 7 bis ha disposto: <i>&#8220;&#8230; la misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell&#8217;articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per l&#8217;iscrizione nell&#8217;apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. E&#8217; nullo l&#8217;affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall&#8217;albo</i>&#8220;.<br />	<br />
b) la Legge 28/01/2009 n. 2 (di conversione del D.L. 185/08) entrata in vigore il 29/01/2009, ha aggiunto il seguente periodo: &#8220;&#8230;<i>in ogni caso, fino all&#8217;adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette</i>&#8220;.<br />	<br />
c) la Legge di 27/02/2009 n. 14 di conversione del D.L. 207/2008 (cd decreto Milleproroghe), all&#8217;art. 41 comma 7-septies ha infine disposto: &#8220;<i>all&#8217;art. 32, comma 7-bis, del decreto legge 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quinto periodo è soppresso</i>&#8221; (il riferimento è al termine di tre mesi, originariamente previsto per l’adeguamento del capitale a pena di decadenza dagli affidamenti in corso, che deve dunque ritenersi eliminato);<br />	<br />
3.3. Così ricostruito il quadro di insieme può allora osservarsi come risponda al vero che il bando è stato pubblicato quando la norma del decreto legge 185/08 nella sua primigenia formulazione era già in vigore. Ciò vuol dire che il bando doveva ritenersi integrato dalla cogente prescrizione normativa, circostanza del resto, ricavabile dal rinvio contenuto nel bando ai requisiti di cui dell&#8217;articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, da intendersi quale rinvio dinamico a tutte le vicende normative che tale disposizione avessero successivamente interessato . Per altro, in questa prima versione della norma non erano previste ricadute dirette in ordine alla partecipazione delle imprese iscritte all’Albo a procedure concorsuali pubbliche, limitandosi la stessa a disciplinare conseguenze solo in relazione all’eventuale affidamento del servizio in mancanza di un previo adeguamento del capitale sociale ai minimi obbligatori previsti; ipotesi sanzionata con la nullità.<br />	<br />
Rebus sic stantibus, l’iniziativa dell’amministrazione volta a richiedere agli offerenti, a pena di esclusione, un’integrazione documentale dalla quale si potesse evincere l’adeguamento del capitale sociale rispetto ai nuovi minimi, o l’impegno a farlo prima dell’affidamento o, comunque nel termine massimo fissato dalla legge (allora tre mesi a pena di cancellazione dall’albo), poteva apparire opportuna e legittima, se non fosse che al momento in cui l’amministrazione adottava siffatta decisione, il quadro normativo era nuovamente cambiato.<br />	<br />
3.4. Ed infatti, come premesso, la legge 28/01/2009 n. 2 (di conversione del D.L. 185/08) entrata in vigore il 29/01/2009, ha aggiunto all&#8217;art. 32, comma 7-bis il seguente periodo: &#8220;&#8230;in ogni caso, fino all&#8217;adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette”.<br />	<br />
La modifica citata, non è di poco momento poiché essa incide a monte sulla stessa facoltà di partecipazione a gare finalizzate all’affidamento di servizi di riscossione e specularmente sul dovere dell’amministrazione di provvedere alla perentoria esclusione, qualora tale partecipazione comunque si realizzi.<br />	<br />
E’ su questo specifico tema che la tesi della ricorrente si scontra con quella dell’amministrazione. Secondo la prima, la modifica legislativa costituirebbe ius superveniens non applicabile ai bandi già pubblicati, e ciò alla luce del principio tempus regit actum; per la seconda, la sopravvenienza, tale rispetto alla pubblicazione del bando, ma non alla sua scadenza, impedirebbe la partecipazione alle imprese prive del capitale sociale minimo e, per questa via, si caratterizzerebbe per l’essere “una surrettizia clausola di esclusione”.<br />	<br />
Come chiarito, il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 3/2/2009, data, poi, in cui l’impresa ha formalizzato la presentazione della propria offerta; l’entrata in vigore della norma in esame è invece avvenuta il 29/01/2009.<br />	<br />
E’ dunque pacifico che al 3/2/2009, l’impresa ricorrente (e tutte le altre imprese ancora sfornite del capitale sociale minimo), per effetto del particolare contenuto inibitorio della norma, non avesse, in astratto, più titolo a partecipare a gare “ a tal fine indette”.<br />	<br />
Rimane solo da chiarire, in concreto, se il riferimento alle gare possa essere inteso, come sembra sostenere la ricorrente, solo a quelle pubblicate dopo l’entrata in vigore della norma, o piuttosto debba estendersi a tutte le procedure concorsuali comprese quelle già in corso.<br />	<br />
3.5. E’ noto l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l&#8217;amministrazione è tenuta, nella conduzione della procedura selettiva, ad applicare le regole contenute nel bando, anche nel caso di sopravvenuta abrogazione o modifica della disciplina vigente al momento della sua adozione, essendole precluso derogare al regolamento di gara per come cristallizzato nella lex specialis, quand&#8217;anche fosse divenuto medio tempore difforme dallo ius superveniens (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 03 ottobre 2002, n. 5206). <br />	<br />
Tuttavia, nel caso in esame, non si tratta di norme che intervengono, neanche indirettamente, sulla lex gara, essendo le stesse tese a disciplinare in via diretta, requisiti sostanziali necessari per l’esercizio della specifica attività di impresa, in un quadro che arriva a limitare, per l’ipotesi di insussistenza dei requisiti, non solo i rapporti contrattuali con la PA, ma la stessa partecipazione a procedure concorsuali indette ai fini dell’affidamento di servizi afferenti la propria attività di impresa.<br />	<br />
Il divieto legislativo colpisce dunque le situazioni giuridiche soggettive degli imprenditori che aspirano ad ottenere affidamenti dalla PA, espungendo dalle stesse la facoltà di partecipare a gare concernenti l’affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali, se prive del prescritto requisito finanziario.<br />	<br />
E’ evidente che dinanzi ad un divieto normativo, chiaro, diretto ed incondizionato, avente ad oggetto la stessa partecipazione a gare non può ragionevolmente discutersi di prevalenza o impermeabilità del bando poiché la norma investe situazioni giuridiche delle imprese rilevanti proprio nella fase precontrattuale, di cd evidenza pubblica, del rapporto con l’amministrazione.<br />	<br />
La partecipazione a gare è vicenda che si sostanzia a mezzo della presentazione di un offerta nel termine di scadenza del bando. Vietare la partecipazione allora significa inibire la possibilità di presentare validamente un’offerta in una gara in corso, con decorrenza dall’entrata in vigore della norma.<br />	<br />
La concreta applicazione del divieto non può cioè essere condizionata dalla data di pubblicazione del bando, inteso quale elemento essenziale della fattispecie che segna il discrimine temporale, essendo proprio il concetto di partecipazione vietata, fisiologicamente connesso allo stato di pendenza di una procedura concorsuale.<br />	<br />
E’ in fondo vero, dunque, che per i bandi ancora non scaduti al 29/01/2009, le integrazioni apportate dalla legge 28/01/2009 n. 2 in sede di conversione del D.L. 185/08, hanno determinato una “surrettizia causa di esclusione”.<br />	<br />
4. Può ora passarsi all’esame del secondo motivo di ricorso.<br />	<br />
Con esso, la ricorrente deduce la violazione dell’art 21 nonies della legge 241/90. L&#8217;esercizio del potere di autotutela sarebbe avvenuto in maniera illegittima, sia perché sarebbe stato erroneamente invocato dalla stazione appaltante il potere di annullamento di ufficio ex art.21 nonies della L. n.241/90, senza, tuttavia, esplicitare quali fossero i vizi di legittimità che inficiavano la procedura di gara; sia perché sarebbero stati violati i principi fondamentali che presiedono all&#8217;esercizio del potere di autotutela, ed in particolare la necessità di una congiunta e rigorosa comparazione tra gli interessi coinvolti, tanto più che era stata la stessa Amministrazione ad ingenerare e radicare un pieno e ragionevole affidamento delle imprese partecipanti al completamento della procedura di gara, onerandole ad un sollecito quanto gravoso adempimento in corso di gara.<br />	<br />
Le censure non convincono.<br />	<br />
In particolare, se pur è vero che non emerge dall’esame della vicenda amministrativa una illegittimità che potesse giustificare l’esercizio di un potere di autoannullamento, non potendosi considerare illegittimo il bando sol perché emanato a cavallo di un repentino mutamento del quadro normativo relativo ai requisiti delle imprese interessate, è parimenti evidente che, in ragione di quanto sopra chiarito, la procedura concorsuale era ormai caratterizzata da radicale inutilità. Tutte le imprese partecipanti avrebbero dovuto essere formalmente escluse poiché prive del capitale sociale minimo necessario per la partecipazione ai sensi della citata normativa entrata in vigore prima della scadenza del bando. In sostanza la situazione che si presentava all’amministrazione era quella di una gara sostanzialmente conclusasi senza alcuna offerta valida.<br />	<br />
Nonostante il nomen iuris, la decisione dell’amministrazione deve essere allora qualificata come di constatazione del mancato buon fine della procedura concorsuale a causa del sopravvenire di una vicenda normativa che ha impedito alle imprese interessate una valida partecipazione.<br />	<br />
Non potendo essere considerate valide le offerte presentate, l’amministrazione ha correttamente provveduto a bandire una nuova gara, considerando improduttiva ed inutile la prosecuzione della prima, tecnicamente andata deserta. Impropriamente ha utilizzato il nomen iuris dell’annullamento in autotutela.<br />	<br />
Quest’ultimo non può tuttavia avere rilevanza alcuna e comunque non può vincolare il giudice.<br />	<br />
La qualificazione del provvedimento impugnato, che implica la considerazione di tutto il contenuto del provvedimento e non solo del &#8221; nomen iuris &#8221; attribuitogli dall&#8217;amministrazione, è rimessa al giudice, ed è un giudizio &#8211; teso all&#8217;individuazione della fattispecie legale cui il provvedimento stesso è astrattamente sussumibile &#8211; preliminare rispetto a quello sulla legittimità del provvedimento stesso. Pertanto, l&#8217;errata qualificazione da parte dell&#8217;amministrazione non può integrare un vizio del provvedimento impugnato, salvo, ovviamente, il giudizio di legittimità da formulare attraverso il parametro della fattispecie legale cui il provvedimento stesso realmente e sostanzialmente appartiene (Cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 20 settembre 2004, n. 6536; Consiglio Stato, sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6316).<br />	<br />
Da quanto appena osservato, discende l’inconferenza delle censure in ordine alla mancata comparazione degli interessi ed in particolare della mancata considerazione dell’affidamento cristallizzatosi in capo al ricorrente.<br />	<br />
Parimenti deve concludersi in ordine all’ulteriore e finale censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.<br />	<br />
5. La peculiarità della controversia e l’eccezionale sovrapposizione delle vicende amministrative e normative che ha provocato il sorgere della controversia, giustifica la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Italo Vitellio, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-16-12-2009-n-1310/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.13035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.13035</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Modica del Mohac Mastrangelo ed altri ( Avv. Zaccaglino) c/ Ministero della Difesa ( Avv. dello Stato) sull&#8217;inammissibilità di proporre ricorso al fine di ottenere l&#8217;inserimento degli immobili condotti in locazione nell&#8217;elenco degli immobili da dismettere mediante cartolarizzazione Giustizia amministrativa – Elenco immobili da dismettere mediante cartolarizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.13035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.13035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  Est. Modica del Mohac<br />  Mastrangelo ed altri ( Avv. Zaccaglino) c/  Ministero della Difesa ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità di proporre ricorso al fine di ottenere l&#8217;inserimento degli immobili condotti in locazione nell&#8217;elenco degli immobili da dismettere mediante cartolarizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Elenco immobili da dismettere mediante cartolarizzazione  – Ricorso –inserimento – Legittimazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’  inammissibile, per carenza di una posizione differenziata e qualificata in capo ai ricorrenti, il ricorso proposto al fine di ottenere l’inserimento degli immobili condotti in locazione nell’elenco degli immobili da dismettere mediante cartolarizzazione, in quanto “ l’interesse del ricorrente alla utile conclusione del procedimento si perfezionerà se e quando l’alloggio del quale egli risulti assegnatario verrà inserito negli appositi elenchi dei beni alienabili” difettando, altrimenti, ogni interesse giuridicamente rilevante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 8710 del 2005, proposto da:<br />
<b>Mastrangelo Francesco ed Altri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso Francesco Tafuro in Roma, via Orazio,3; <b>Adiletta Nicola, Agliani Felice, Aiello Andrea, Angelino Angelo, Annunziata Nino, Aulicino Giuseppe, Bof Mario, Buompane Paqualino, Cappotto Angelo, Capri Claudio, Cirillo Salvatore, De Michele Corrado Francesco, De Vampa Rocco, Del Degan Tarcisio, Di Micco Vincenzo, Faustini Daniele, Finizio Michele, Fora Stefano, Giampaolo Vito, Gison Gaetano, Gravina Angelo, Grossi Francesco Saverio, Mancinelli Graziano, Martino Raffaele, Melpignano Giuseppe, Montis Gianpaolo, Palmiero Antimo, Pernice Costantino, Peruzzo Graziella Vedova M.Llo Quaglioni, Piccirilli Carmine, Pomponio Nicola, Pozzi Massimo, Ricciardi Mario, Roselli Giovanni, Ruggirei Michele, Tognetto Moreno, Tomaia Marco, Verazza Alfredo, Villani Salvatore, Vitale Filippo, Zoccolillo Luigi; </p>
<p></b><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Ministero dell&#8217;Economia, Agenzia del Demanio; </p>
<p></b><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del procedimento di cartolarizzazione di immobili di proprieta&#8217; statale ai sensi art. 27 co. 13 ter decreto legge 269/03 convertito dalla l. 326/03 .</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>I ricorrenti, tutti appartenenti al personale dell’Arma Aeronautica Militare, sono conduttori di alloggi di servizio, di proprietà dell’Agenzia del demanio e concessi in uso al Ministero della Difesa. <br />	<br />
Sostengono che gli alloggi concessi loro in locazione possiedono tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 27 comma 13-ter della legge n. 326/2003, al fine della creazione di un elenco di immobili, da parte del Ministero della Difesa, da sottoporre al processo di cartolarizzazione. <br />	<br />
Poiché l’apposito elenco stilato dallo Stato Maggiore dell’Aereonautica Italiana non esaurisce il numero degli immobili in uso o di proprietà del Ministero della Difesa, i ricorrenti chiedono che venga accertato e dichiarato il loro diritto a poter acquistare gli immobili condotti in locazione da essi. <br />	<br />
Instauratosi il contraddittorio, le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato.<br />	<br />
All’udienza del 24 giugno 2009, uditi i Difensori delle parti costituite, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
1. Il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
I ricorrenti, senza impugnare alcun atto amministrativo e senza dedurre motivi di illegittimità, chiedono che il Giudice Amministrativo si sostituisca all’Amministrazione competente, nell’esercizio del potere di scelta degli immobili da dismettere e da sottoporre al procedimento di cartolarizzazione, includendo nel relativo procedimento anche gli immobili da essi condotti in locazione.<br />	<br />
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (v. ad esempio,TAR Lazio – Sez. I bis n. 2859/2008) afferma:<br />	<br />
che è inammissibile, per carenza di una posizione differenziata e qualificata in capo ai ricorrenti, il ricorso proposto al fine di ottenere l’inserimento degli immobili condotti in locazione nell’elenco degli immobili da dismettere mediante cartolarizzazione, in quanto “l’interesse del ricorrente alla utile conclusione del procedimento si perfezionerà se e quando l’alloggio del quale egli risulti assegnatario verrà inserito negli appositi elenchi dei beni alienabili” difettando, altrimenti, ogni interesse giuridicamente rilevante.<br />	<br />
Nel caso in esame , i ricorrenti non hanno alcun titolo per sindacare le scelte assunte dal Ministero della Difesa (per quanto riguarda la destinazione degli immobili in uso) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (legittimato ad adottare il provvedimento di dismissione nell’ambito del procedimento di cartolarizzazione). <br />	<br />
Nello specifico, non solo si tratta di attività ampiamente discrezionale, ma non è neanche configurabile, in relazione ad essa, in capo ai ricorrenti alcuna posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo.<br />	<br />
Si può, al più, configurare un’aspettativa di fatto, non tutelabile in quanto tale in sede giurisdizionale.<br />	<br />
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, dichiara inammissibile il ricorso. <br />	<br />
Compensa le spese fra le parti<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-13035/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.13035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3751/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3751/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3751</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. I. Correale Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : &#8211; AGIS- Delegazione Regionale Toscana ed altre (Avv.ti P. M. Lucibello e A.M. Poesio) contro la Regione Toscana (Avv.ti S. Fantappiè e B. Mancino) e nei confronti di Immobiliare Novoli s.p.a., (Avv. D.M. Traina) e con l’intervento di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3751/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. I. Correale Est.<br /> Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da :<br /> &#8211; AGIS- Delegazione Regionale Toscana ed altre (Avv.ti P. M. Lucibello e A.M. Poesio) <br />contro la Regione Toscana (Avv.ti S. Fantappiè e B. Mancino) e nei confronti di <br />Immobiliare Novoli s.p.a., (Avv. D.M. Traina) e con l’intervento di Orion s.r.l. (Avv.ti M.<br /> Montanari e G. Parlapiano);<br /> &#8211; Immobiliare Novoli s.p.a. (Avv. D.M. Traina) contro la Regione Toscana (Avv.ti S.<br /> Fantappiè e B. Mancino) ed il Comune di Firenze (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>su alcuni profili processuali relativi all&#8217;impugnazione dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura di multisale cinematografiche; sulla distinzione tra &ldquo;nuova&rdquo; autorizzazione ed autorizzazione &ldquo;per trasferimento&rdquo; anche in relazione al rispetto degli standard; sul c.d. factum principis e sulla carenza di legittimazione attiva dell&#8217;AGIS</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Interesse a ricorrere &#8211; Deve contraddistinguersi per attualità e concretezza &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali – Multisala &#8211; Autorizzazione all’apertura di una multisala per trasferimento e concentrazione di due cinema preesistenti &#8211; Rinuncia a richiedere l’autorizzazione per “nuovi” posti e rilascio di una autorizzazione per “trasferimento” degli stessi &#8211; Non concretizza una “nuova” autorizzazione in grado di incidere sul quoziente fissato dalla Giunta regionale 	</p>
<p>3. Amministrazione pubblica – Procedimento amministrativo – Causa di forza maggiore &#8211; <i>Factum principis</i> – Vi rientra &#8211; È causa generale di sospensione di termini – Fattispecie	</p>
<p>4. Processo amministrativo – Legittimazione a ricorrere di associazioni di categoria per la tutela di alcuni soltanto degli iscritti – Insussistenza &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve contraddistinguersi per attualità, da intendersi come lesività sussistente al momento di proposizione del gravame, e concretezza, da intendersi con riferimento ad un pregiudizio effettivamente verificatosi al momento di tale proposizione, ogniqualvolta manchi una di tali caratteristiche il ricorso si palesa inammissibile (fattispecie in cui è stato ritenuto insussistente tale interesse, in relazione all’impugnazione dell’autorizzazione all’apertura di una multisala per trasferimento e concentrazione di due cinema preesistenti, nella parte in cui riteneva applicabile il termine annuale di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 42/R in tema di decadenza per inattività protratta oltre l’anno dal rilascio. Difatti al momento della proposizione dell’impugnazione tale termine non era ancora decorso e ben poteva quindi la ricorrente provvedere in astratto all’avvio dell’attività)<br />
2. In relazione all’ autorizzazione all’apertura di una multisala per trasferimento e concentrazione di due cinema preesistenti la rinuncia a richiedere l’autorizzazione per “nuovi” posti ed il rilascio di una autorizzazione – comunque necessaria perché il relativo immobile era ancora da realizzare – per “trasferimento” degli stessi non concretizza una “nuova” autorizzazione in grado di incidere sul quoziente fissato dalla Giunta regionale e sottoposta al regime dell’art. 11, comma 1, lett. a) L.R. Toscana  78/04 (e delibere di Giunta regionale contenenti i relativi Indirizzi) e del correlato comma 2, ma un semplice trasferimento. Ciò è confermato anche dalla lettura della delibera di Giunta n. 1154/05, che distingue tra istanze di trasferimento e autorizzazione di nuova sala, laddove specifica che<i> “le istanze di trasferimento di sala o multisala cinematografiche esistenti hanno titolo di priorità nell’accoglimento delle domande per l’autorizzazione di nuova sala o multisala all’interno della provincia di riferimento”. </i>Nel caso di specie, inoltre, non essendo previsto dalla normativa vigente alcun annullamento dei posti già autorizzati in caso di istanza di trasferimento al fine di rideterminare il quoziente provinciale, l’autorizzazione che ne consegue non può essere considerata relativa all’”avvio” dell’attività, in riferimento alla disposizione di cui alla richiamata lett. a), ma come “proseguimento” dell’attività, ai sensi della successiva lett. b).<br />
3. Quando ricorre una forza maggiore, tra cui può annoverarsi anche il c.d.<i> “factum principis”,</i> essa deve sempre essere valutata come causa generale di sospensione di termini iniziali e finali anche se non viene richiamata da espressa ipotesi normativa, specialmente qualora il <i>“factum principis”</i> sia sopravvenuto e non imputabile al soggetto interessato e costui abbia comunque rappresentato la situazione con apposita istanza di proroga del termine (fattispecie in cui è stato ritenuto che la previa comunicazione della sussistenza di tale causa da parte della società ricorrente [in specie il sequestro del cantiere] avrebbe dovuto imporre all’Amministrazione di considerare l’ipotesi di riconoscere la sospensione, senza trincerarsi dietro lo schermo di un’attività vincolata che opera solo nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità nell’inattività da parte dell’istante)	</p>
<p>4. La legittimazione a ricorrere delle associazioni di categoria è individuabile solo se svolta a tutela (degli interessi) della totalità dei suoi iscritti e non anche a salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi (fattispecie in cui è stata ritenuta carenza di legittimazione attiva in capo all’AGIS in relazione all’impugnazione dell’autorizzazione all’apertura di una multisala per trasferimento e concentrazione di due cinema preesistenti)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03751/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01139/2008 REG.RIC.<br />	<br />
N. 01309/2008 REG.RIC.	</p>
<p align=center>
<p align=center>
<p><b><b>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p><i><i>(Sezione Seconda)</p>
<p></i></i></p>
<p></b></b></p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<b><b></p>
<p align=center><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
A)	</b></b>Sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2008, proposto da: </p>
<p><b><B>AGIS</B></b> &#8211;<i><b><i><b>Associazione Generale Italiana dello Spettacolo</b></i></b></i>, Delegazione Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, Societa&#8217; Adriano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Societa&#8217; Cinema Flora di Rolando Bianchi e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Armando Bianchi, rappresentate e difese dagli avv.ti Pier Matteo Lucibello ed Alessandro Maria Poesio, con domicilio eletto presso lo studio del medesimi in Firenze, Borgo Pinti, 80; </p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>la <b><b>Regione Toscana</b></b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Fantappie&#8217; e Barbara Mancino ed elettivamente domiciliata presso le medesime in Firenze, Avvocatura Regionale, piazza dell&#8217;Unita&#8217; Italiana n. 1; </p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b><b>Immobiliare Novoli S.p.A.,</b></b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via La Marmora 14; </p>
<p>e con l&#8217;intervento di</p>
<p><b><b>Orion S.r.l.</b></b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Montanari e Germana Parlapiano, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Firenze, Borgo Pinti, 80; </p>
<p>B)	Sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 1309 del 2008, proposto da: </p>
<p><b><b>Societa&#8217; Immobiliare Novoli S.p.A.</b></b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Lamarmora 14; </p>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	la <b><b>Regione Toscana</b></b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Fantappie&#8217; e Barbara Mancino ed elettivamente domiciliata presso le medesime in Firenze, Avvocatura Regionale, piazza dell&#8217;Unita&#8217; Italiana n. 1; </p>
<p>&#8211; il <b><b>Comune di Firenze</b></b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>1) quanto al ricorso n. 1139 del 2008:</p>
<p>&#8211; del provvedimento della Regione Toscana &#8211; Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali &#8211; Settore Spettacolo e Progetti Speciali per la Cultura, formato il 16-5-2008, del Dirigente pro-tempore dott.ssa Ilaria Fabbri, con il quale è s<br />
2) quanto al ricorso n. 1309 del 2008:</p>
<p>a) della prescrizione contenuta nel provvedimento dirigenziale della Regione Toscana &#8211; area di coordinamento cultura e sport, settore spettacolo e progetti speciali per la cultura n. 2089 del 16.05.2008, avente ad oggetto &#8220;autorizzazione all&#8217;esercizio cinematografico alla Società ricorrente per la realizzazione della Multisala &#8220;Multiplex UMI F&#8221; ubicata in Via di Novoli angolo Via Forlanini Firenze&#8221;, in forza della quale si è inteso dare &#8220;atto che, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 1 lett. b), Regolamento regionale n. 42/R del 2005, costituisce causa di decadenza dell&#8217;autorizzazione l&#8217;inattività dell&#8217;esercizio cinematografico per un periodo superiore ad un anno&#8221;, e di ogni atto connesso, se lesivo;</p>
<p>b) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2009:</p>
<p>del provvedimento della DG Politiche Formative, Beni ed Attività Culturali Settore Spettacolo e Progetti Speciali per la cultura della Regione Toscana, Prot. N. AOO – GRT/32064/T.110.50 del 4.2.2009, con il quale è stata rigettata la richiesta della società ricorrente del 18 dicembre 2008 di sospendere il termine di decadenza nella denegata e contestata ipotesi di applicazione dell’art. 11, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 42/R del 30 marzo 2005 ed è stato comunicato ai sensi dell’art. 7 della L. 241 del 1990 l’avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione regionale ai sensi del sopra citato art. 11, comma 1, lettera b);</p>
<p>c) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 4 giugno 2009:</p>
<p>del Decreto Dirigenziale della DG Politiche Formative, Beni ed Attività Culturali Area di Coordinamento Cultura e Sport Settore Spettacolo e Progetti Speciali per la Cultura della Regione Toscana, n. 1297 del 27.3.2009, con il quale, ai sensi della l. reg. 78/2004 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento regionale n. 42/R del 30.3.2005 art. 11 comma 1 lettera b), è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione regionale all’esercizio cinematografico rilasciata alla Società Immobiliare Novoli S.p.A. con provvedimento dirigenziale n. 2089 del 16.5.2008.</p>
<p>Visti i ricorsi, con i relativi allegati;</p>
<p>Viste le memorie di costituzione nei due giudizi della Regione Toscana, con i relativi allegati;</p>
<p>Vista la memoria di costituzione nel giudizio n.r.g. 1139/2008 della Immobiliare Novoli S.p.A., con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di intervento nel giudizio n. 1139/2008 della Orion s.r.l.;</p>
<p>Visti i due atti contenenti motivi aggiunti notificati dalla Società Immobiliare Novoli s.p.a. nel giudizio n. 1309/2008, con la relativa documentazione;</p>
<p>Viste le memorie difensive delle parti;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 15 ottobre 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;</p>
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>La Società Immobiliare Novoli s.p.a., volendo procedere all’apertura di una multisala cinematografica, denominata “Multiplex UMI F”, in seguito a trasferimento e concentrazione di due cinema preesistenti da lei acquisiti, proponeva apposito interpello alla Regione Toscana la quale, con nota dirigenziale del 26 ottobre 2007, richiamando il relativo parere reso dall’Avvocatura Regionale, chiariva che i relativi indirizzi regionali, di cui alla delibera di G.R. n. 1154/05 come modificata dalla delibera di G.R. n. 939/06, prevedevano che per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento del medesimo numero di posti già autorizzati – nel caso di specie pari a 1.410 – era necessario che il soggetto richiedente provvedesse alla contestuale chiusura delle strutture di cui si utilizzavano i posti autorizzati, al fine di evitare sia pure in via temporanea il mancato rispetto del rapporto “posti/popolazione” su base regionale/provinciale previsti dai suddetti indirizzi regionali.</p>
<p>La Società richiedente, quindi, con istanza del 25 gennaio 2008 presentata mediante lo “Sportello Unico” presso il Comune di Firenze, chiedeva alla Regione Toscana l’autorizzazione all’apertura della multisala sopra richiamata, in seguito a trasferimento e concentrazione, previa contestuale chiusura delle due strutture cinematografiche denominate “Italia” ed “Aldebaran”.</p>
<p>Esaurita la relativa istruttoria, la Regione Toscana rilasciava in data 16 maggio 2008 la richiesta autorizzazione, ai sensi dell’art. 3 l.r. Toscana n. 78/04.</p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 20 giugno 2008, depositato il successivo 30 giugno e rubricato con il n.r.g. 1139/2008, l’AGIS-Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, Delegazione Regionale Toscana, nonché due imprese del settore, Società Adriano s.r.l. e Società Cinema Flora di Rolando Bianchi e C. s.n.c., chiedevano l’annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento autorizzatorio, premettendo che l’AGIS era già intervenuta nel procedimento documentando che le due sale cinematografiche erano state chiuse il 30.12.2007 e il 31.12.2007, che una sala del cinema “Aldebaran” non era mai stata neanche aperta e che l’Immobilare Novoli spa non era mai subentrata nella gestione di tali esercizi, acquistati il 18 gennaio 2008.</p>
<p>I ricorrenti lamentavano, quindi, quanto segue.</p>
<p>“I. Violazione di legge. Violazione di regolamento e di atti generali di programmazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta.”.</p>
<p>L’affermazione regionale secondo cui l’indicatore di cui alla delibera di G.R. n. 1154/05 sul rispetto del rapporto posti/popolazione era utilizzabile solo per contingentare l’apertura di nuovi posti appariva priva di fondatezza. Nella Provincia di Firenze il quoziente provinciale in parola era assai superiore a quello regionale, tanto che non risultavano autorizzate nuove aperture negli anni 2006-2007, e la sua funzione di favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture era intesa ad impedire una proliferazione incontrollata di strutture ed esercizi svincolati dalle effettive esigenze sociali. Ne conseguiva che nessuna autorizzazione doveva essere rilasciata fino a quando il numero dei posti autorizzati non fosse sceso al di sotto del numero massimo conseguente all’applicazione del predetto criterio normativo, che, tra l’altro, non prevedeva ipotesi specifiche di chiusura di sale e trasferimento dei relativi posti, così che doveva considerarsi attuabile la sola ipotesi di autorizzazione per l’apertura di nuovi esercizi cinematografici.</p>
<p>“II. Ulteriore violazione di legge e di atti generali”.</p>
<p>La Regione aveva travisato il testo normativo laddove aveva affermato di applicare la priorità alle istanze di trasferimento rispetto a quelle di apertura di nuovo esercizio, dato che nel caso di specie l’istanza era una sola e non vi erano posti disponibili in ambito provinciale, tenuto anche conto che non era possibile comunque, in applicazione della delibera di G.R. n. 1154/05, utilizzare posti (già assentiti) di una sala cinematografica per realizzare una “multisala”.</p>
<p>“III. Ulteriore violazione di legge e di atti generali. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà tra atti”.</p>
<p>Il criterio utilizzato dalla Regione, che teneva conto dell’indicatore di capacità dell’offerta, non era applicabile al trasferimento di posti da un locale ad altro, con diversa gestione.</p>
<p>Inoltre, la Regione non aveva considerato che la Immobiliare Novoli spa aveva acquistato solo la disponibilità di due “gusci vuoti”, quali i due esercizi cinematografici chiusi alla fine del 2007 (di cui uno anche in corso di demolizione), senza subentrare quindi nel relativo “esercizio” chiuso prima della presentazione della domanda del gennaio 2008.</p>
<p>Né era stato considerato che una sala del cinema “Aldebaran”, da 405 posti, era mai stata messa in esercizio, con conseguente inesistenza dei relativi posti invece conteggiati, come risultava anche dai criteri usati dalla SIAE allo scopo.</p>
<p>“IV. Violazione di legge e segnatamente dei principi e dei criteri contenuti nell’art. 2 della legge regionale 27.12.2004 n. 78 e nell’atto generale approvato con deliberazione di G.R. n. 1154/05. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti”.</p>
<p>La motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui con la rilasciata autorizzazione si sarebbe dato luogo ad una riqualificazione urbana in un’area degradata e compromessa anche per la chiusura di un cinema a c.d “luci rosse” non teneva conto della peculiare clientela di quest’ultima tipologia di sale, non sovrapponibile a quella che usufruisce di tutti gli altri esercizi, per cui la conseguente soppressione non avrebbe mantenuto inalterata l’offerta.</p>
<p>“V. Illegittimità derivata. Violazione di legge per mancanza di presupposto”.</p>
<p>Richiamando altro ricorso pendente presso il questo Tribunale (rubricato al n.r. g. n. 938/08), i ricorrenti evidenziavano che la struttura in questione era stata realizzata senza titolo edilizio, ai sensi dell’art. 79, comma 4, l.r. Toscana n. 1/2005.</p>
<p>Si costituivano in giudizio la Regione Toscana e l’Immobiliare Novoli s.p.a., chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 14 luglio 2008, la domanda cautelare era rinunciata.</p>
<p>Interveniva in giudizio “ad adiuvandum” la Orion s.r.l., insistendo anch’essa per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>In successiva memoria depositata per l’udienza pubblica del 27 gennaio 2009, la Regione Toscana, nell’insistere per la reiezione del ricorso, eccepiva anche l’inammissibilità dello stesso in quanto rivolto contro atto endoprocedimentale, poichè l’autorizzazione regionale rappresentava solo un atto interno del procedimento “unico” che si conclude con il relativo titolo rilasciato dal Comune.</p>
<p>Inoltre, per la Regione, il ricorso si palesava anche inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’AGIS, in quanto la sua azione non era diretta alla tutela di un interesse collettivo di tutti i suoi iscritti ma solo di alcuni, e per carenza di interesse concreto ed attuale del Cinema Adriano e del Cinema Flora, che non traevano alcuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati, non palesandosi come giuridicamente protetto il generico interesse a non incontrare la concorrenza altrui, come invocato dalle imprese ricorrenti, che si sono inoltre limitate a richiamare una lesione eventuale, incerta e futura causata da presunto sviamento di clientela.</p>
<p>Anche l’AGIS depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle sue tesi difensive.</p>
<p>L’udienza pubblica del 27 gennaio 2009 era rinviata a data da destinarsi per consentire la trattazione congiunta con altri ricorsi connessi.</p>
<p>Nel frattempo, anche l’Immobiliare Novoli s.p.a., dal canto suo, impugnava la rilasciata autorizzazione, chiedendone l’annullamento con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18 luglio 2008, depositato il successivo 25 luglio e rubricato al n.r.g. 1309/2008.</p>
<p>In particolare, la società qui ricorrente impugnava il provvedimento nella parte in cui dava atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 42/R del 2005 (attuativo della l.r. n. 78/2004), costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione l’inattività dell’esercizio cinematografico per un periodo superiore ad un anno, lamentando:</p>
<p>“Falsa applicazione dell’art. 11, regolamento regionale approvato con d.P.G.R. 30.3.2005, n. 42/R”.</p>
<p>La misura della decadenza in questione, di cui alla lett. b), non poteva essere applicata per i trasferimenti di esercizi aperti prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 78/2004 ma solo per le autorizzazioni di “nuovo corso”. Doveva invece trovare applicazione la precedente lett. a) del medesimo comma 1 dell’articolo 11, che prevedeva la proroga del periodo di un anno entro il quale avviare l’apertura in presenza di comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato, come rilevato anche da un parere del Direttore Generale Affari Legali della Regione del 24 settembre 2007 e come secondo logica rilevabile anche dalla considerazione per la quale l’inserimento dell’autorizzazione in questione nel procedimento unico comprendeva anche il rilascio del titolo edilizio, sottoposto a tempistica più lunga e tutt’affatto diversa nei presupposti.</p>
<p>Anche in tale giudizio si costituiva la Regione Toscana, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p>Con motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati in data 8 aprile 2009, la società ricorrente chiedeva l’annullamento della nota dirigenziale regionale del 4 febbraio 2009, con la quale si comunicava che la richiesta di sospensione del termine di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 42/R del 30 marzo 2005 &#8211; nel frattempo presentata dalla medesima società il 18 dicembre 2008, in quanto i lavori di costruzione della multisala risultavano sospesi a causa della sottoposizione del cantiere a sequestro preventivo da parte dell’Autorità giudiziaria per ragioni attinenti all’idoneità del titolo edilizio &#8211; non poteva essere accolta in quanto il richiamato Regolamento prevedeva unicamente la sospensione dei termini di cui alla lettera a) e non alla lettera b) del richiamato art. 11, comma 1.</p>
<p>In essi la società ricorrente lamentava:</p>
<p>“I) Falsa applicazione dell’art. 11, regolamento regionale approvato con d.P.G.R. 30.3.2005, n. 42/R”.</p>
<p>Poiché l’istituto della decadenza per inattività è stato introdotto solo con il regime autorizzatorio di cui alla l.r. n. 78/2004 ed i cinema oggetto di trasferimento erano stati aperti molti anni prima, non poteva applicarsi la normativa regionale in questione, valida solo per gli esercizi cinematografici avviati in virtù della “nuova” autorizzazione rilasciata dalla Regione.</p>
<p>L’autorizzazione rilasciata alla società ricorrente, determinando l’estinzione delle due precedenti, vedeva applicabile il regime di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), con contestuale possibilità di proroga per comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato ai sensi del successivo comma 2, non essendosi proceduto ancora all’apertura della nuova multisala.</p>
<p>Inoltre, poiché l’autorizzazione “unica” finale comprende anche il rilascio del titolo edilizio da parte del Comune ed i tempi potrebbero essere non coincidenti con l’anno di tempo massimo per l’apertura previsto dalla norma, non poteva ritenersi applicabile la richiamata lett. b) nel caso di trasferimento.</p>
<p>“II) Violazione dei principi di libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione) di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Costituzione)”.</p>
<p>Anche se fosse stato ritenuto applicabile il regime della decadenza di cui alla lett. b), doveva tenersi conto del valore generale in cui ipotesi di “forza maggiore” o “factum principis” devono essere considerate come cause sempre applicabili di sospensione del decorso di un termine di decadenza, anche in assenza di espresse previsioni normative, come accade in termini di autorizzazioni di commercio o in materia edilizia.</p>
<p>Nel caso di specie, il sequestro del cantiere disposto dall’Autorità Giudiziaria concretizzava una ipotesi di “factum principis” che l’Amministrazione non poteva non considerare a tale scopo.</p>
<p>Successivamente, in seguito al perdurare della situazione di fatto legata al sequestro del cantiere, con decreto dirigenziale regionale del 27 marzo 2009 era dichiarata la decadenza dell’autorizzazione regionale rilasciata alla Immobiliare Novoli spa.</p>
<p>Con secondi motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati il 4 giugno 2009, la società ricorrente chiedeva anche l’annullamento di tale provvedimento, lamentando:</p>
<p>“I) Illegittimità derivata”.</p>
<p>Richiamando le doglianze del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, la società ricorrente riteneva viziato per illegittimità derivata anche tale ultimo provvedimento.</p>
<p>“II) Falsa applicazione dell’art. 11, regolamento regionale approvato con d.P.G.R. 30.3.2005, n. 42/R”.</p>
<p>La società ricorrente, in sostanza, riportava quanto lamentato con il primo dei precedenti motivi aggiunti ed alla precedente esposizione si rimanda.</p>
<p>“III) Violazione dei principi di libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione) di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Costituzione)”.</p>
<p>La società ricorrente, in sostanza, riportava quanto lamentato con il secondo dei precedenti motivi aggiunti ed alla precedente esposizione si rimanda.</p>
<p>In prossimità della pubblica udienza, fissata per entrambi i ricorsi, le parti costituite depositavano memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.</p>
<p>In particolare, la Regione Toscana rilevava, nel ricorso n. 1139/2008, la sopravvenuta carenza di interesse ( e del relativo intervento ad adiuvandum) in quanto l’autorizzazione rilasciata era stata nel frattempo appunto dichiarata decaduta, appunto, con il provvedimento oggetto di impugnazione nel ricorso n. 1309/2008.</p>
<p>La Orion s.r.l., invece, con specifico atto sottoscritto dal suo rappresentante legale e da uno dei difensori, dichiarava di rinunciare a proseguire in qualità di interventore “ad adiuvandum” nel ricorso n. 1139/2008, essendo venuto meno l’interesse allo stesso.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009, i due ricorsi erano trattenuti in decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>Il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei due ricorsi, in ragione dell’evidente connessione soggettiva e oggettiva. </p>
<p>Il Collegio, inoltre, ritiene di esaminare per primo il ricorso n. 1309/08 pur se questo è temporalmente preceduto da quello n. 1139/08.</p>
<p>Ciò in quanto in quest’ultimo la Regione Toscana ha rilevato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse proprio perché l’impugnata autorizzazione è stata dichiarata poi decaduta con il provvedimento regionale impugnato con il ric. n. 1309/08.</p>
<p>Ne consegue che la pronuncia sul ricorso n. 1139/08 non può prescindere dall’esito del ricorso n. 1309/08: se quest’ultimo fosse ritenuto infondato, il ricorso n. 1109/08 diventerebbe in effetti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; se invece fosse ritenuto fondato, con contestuale annullamento del provvedimento di decadenza impugnato con i secondi motivi aggiunti in esso incardinati, si dovrebbe esaminare il merito dello stesso.</p>
<p>Passando quindi all’esame del ricorso n. 1309/08, il Collegio ritiene non necessario integrare il contraddittorio con soggetti terzi, quali l’AGIS ricorrente nel ricorso n. 1139/08, in quanto non si riscontrano posizioni giuridicamente tutelate al fine di considerare come controinteressato un soggetto terzo che ha semplicemente e volontariamente partecipato al procedimento nella sua fase istruttoria.</p>
<p>Infatti, non rileva a tale fine la circostanza per la quale la medesima AGIS è autonomamente intervenuta nel corso del procedimento per attestare come erronei alcuni dati di fatto prospettati dall’istante, in quanto la giurisprudenza, con cui il Collegio concorda, ha chiarito che la volontaria partecipazione di un terzo al procedimento amministrativo non determina, di per sé, l&#8217;acquisizione della legittimazione ad agire avverso il provvedimento conclusivo se il partecipante non è titolare di una posizione giuridica sostanziale differenziata da quella della generalità degli appartenenti alla collettività e qualificata dall&#8217;ordinamento giuridico (TAR Lazio, Sez. I, 14.2.08, n. 1352).</p>
<p>Pertanto, anche se l’AGIS ha documentato alcune circostanze relative al procedimento, in quanto tale, non acquista la titolarità di un interesse qualificato ad un corretto esame della sua rappresentazione se non dimostra di essere portatore di un interesse particolare e differenziato, che assume leso dalla illegittima adozione del provvedimento conclusivo, come in effetti accaduto nel caso di specie come sopra evidenziato (Cons. Stato, Sez. VI, 14.6.04, n. 3865 e 3.2.05, n. 280) e come sarà ulteriormente specificato in ordine all’ammissibilità del ricorso n. 1139/08, alla cui esposizione si rimanda oltre.</p>
<p>Premesso ciò, il Collegio rileva che l’atto introduttivo del ricorso n. 1309/08 è inammissibile per carenza di interesse.</p>
<p>La società ricorrente ha impugnato l’autorizzazione a lei rilasciata nella parte in cui da atto dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 42/R in tema di decadenza per inattività protratta oltre l’anno dal rilascio.</p>
<p>Sul punto, però, il Collegio osserva che al momento della proposizione del ricorso difettava alla Società Immobiliare Novoli s.p.a. un interesse concreto ed attuale allo stesso, in quanto non era ancora decorso tale termine annuale e ben poteva la ricorrente provvedere in astratto all’avvio dell’attività.</p>
<p>Poiché l’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve contraddistinguersi per attualità, da intendersi come lesività sussistente al momento di proposizione del gravame, e concretezza, da intendersi con riferimento ad un pregiudizio effettivamente verificatosi al momento di tale proposizione, ogniqualvolta manchi una di tali caratteristiche il ricorso si palesa inammissibile (sul punto, di questo Tribunale: TAR Toscana, Sez. I, 13.7.06, n. 3106 e 7.6.05, n. 2772).</p>
<p>Passando all’esame dei due atti contenenti motivi aggiunti, il Collegio ritiene che gli stessi possano esaminarsi congiuntamente, attesa la corrispondenza delle relative censure pur se orientate avverso diversi provvedimenti, anche se quello finale di dichiarata decadenza è quello definitivamente lesivo per la società ricorrente.</p>
<p>Con il primo dei motivi aggiunti depositati l’8 aprile 2009 e con il secondo di quelli depositati il successivo 4 giugno la società ricorrente, in sostanza, lamenta la violazione dell’art. 11 Reg.Cit., in quanto, al caso di specie, non doveva applicarsi quanto disposto dal relativo art. 11, comma 1, lett. b) ma, semmai, quanto previsto dalla precedente lett. a), solo per la quale il successivo comma 2 consente la proroga del termine annuale dal rilascio dell’autorizzazione per l’avvio dell’attività cinematografica in caso di comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato.</p>
<p>Ciò perché – secondo la ricorrente &#8211; le sale contestualmente chiuse, i cui posti sono stati utilizzati per ottenere l’autorizzazione, erano stati aperti molti anni prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 78/04 e delle correlate delibere di Giunta regionale contenenti i relativi Indirizzi, per cui tale normativa non poteva che operare “per il futuro” in riferimento a nuove autorizzazioni relative a “nuovi” posti e non per trasferimenti di quelli già assentiti con il precedente regime ministeriale.</p>
<p>La rilasciata autorizzazione, quale titolo di legittimazione della nuova struttura, determinava l’estinzione di quella relativa ai due cinema contestualmente chiusi e ad essa era applicabile l’ipotesi di cui alla richiamata lettera a), residuando quella di cui alla lettera b) solo una volta proceduto all’apertura della “multisala”. Inoltre, l’Amministrazione non aveva tenuto conto che il termine annuale poteva non coincidere con quello relativo al rilascio del titolo edilizio, nell’ambito del “procedimento unico” di competenza, tramite SUAP, del Comune di Firenze.</p>
<p>La tesi non è condivisibile.</p>
<p>Come correttamente osservato anche dalla Regione Toscana nei suoi scritti difensivi, infatti, la società ricorrente ha potuto ottenere l’autorizzazione in questione solo perché, mediante il “trasferimento” dei posti già assentiti per strutture cinematografiche chiuse, è risultato rispettato il quoziente posti/popolazione a livello provinciale/regionale di cui alle delibere di Giunta nn. 1154/05 e 939/06.</p>
<p>Non si è dato luogo a “nuova” autorizzazione nel senso inteso dalla società ricorrente ed a cui è riferibile la previsione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), cit., in quanto questa è rappresentabile solo ove il relativo quoziente sia inferiore alla parità, tanto che, nel 2007 per la stessa struttura multisala la medesima autorizzazione era stata negata per la creazione di ulteriori posti in quanto il quoziente in questione era superiore ed i relativi posti autorizzabili erano pari a zero.</p>
<p>E’ evidente, quindi, che la rinuncia a richiedere l’autorizzazione per “nuovi” posti ed il rilascio di una autorizzazione – comunque necessaria perché il relativo immobile era ancora da realizzare – per “trasferimento” degli stessi non concretizza una “nuova” autorizzazione in grado di incidere sul quoziente fissato dalla Giunta regionale e sottoposta all’invocato regime del richiamato art. 11, comma 1, lett. a) Reg cit., e del correlato comma 2, ma un semplice trasferimento.</p>
<p>Ciò è confermato anche dalla lettura della richiamata delibera di Giunta n. 1154/05, che distingue tra istanze di trasferimento e autorizzazione di nuova sala, laddove specifica che “le istanze di trasferimento di sala o multisala cinematografiche esistenti hanno titolo di priorità nell’accoglimento delle domande per l’autorizzazione di nuova sala o multisala all’interno della provincia di riferimento”.</p>
<p>Nel caso di specie, inoltre, non essendo previsto dalla normativa vigente alcun annullamento dei posti già autorizzati in caso di istanza di trasferimento al fine di rideterminare il quoziente provinciale, l’autorizzazione che ne consegue non può essere considerata relativa all’”avvio” dell’attività, in riferimento alla disposizione di cui alla richiamata lett. a), ma come “proseguimento” dell’attività, ai sensi della successiva lett. b).</p>
<p>D’altronde, la medesima società ricorrente, nella nota 13 marzo 2008 indirizzata al Comune di Firenze ad alla Regione Toscana, ha tenuto a precisare che “…l’autorizzazione richiesta, come risulta dal tenore dell’istanza, non concerne una nuova struttura cinematografica bensì il trasferimento e la concentrazione di due cinema esistenti, che sono stati contestualmente chiusi…”.</p>
<p>Né può essere condivisibile anche la seconda censura rappresentata dalla società ricorrente in ordine alla non corrispondenza con i tempi di rilascio del titolo edilizio di competenza comunale, atteso che – come già recentemente ribadito da questo Tribunale in argomento specifico – l’autorizzazione regionale ed il titolo edilizio, pur se contenuti all’interno del “procedimento unico” di competenza comunale, sono del tutto autonomi sotto il profilo istruttorio, (TAR Toscana, Sez. II, 18.11.09, n. 1704). E’ quindi evidente che è onere dell’impresa, ricadente nella sua autonomia organizzativa, valutare i tempi di realizzazione dell’immobile in relazione a quelli necessari per l’esercizio dell’attività cinematografica come richiesta.</p>
<p>Per quanto dedotto, quindi, il primo dei motivi aggiunti dell’8 aprile 2009 e il secondo dei motivi aggiunti del 4 giugno 2009 sono infondati.</p>
<p>A diversa conclusione deve pervenirsi in relazione a quanto dedotto con il secondo dei motivi aggiunti dell’8 aprile 2009 e con il terzo di quelli successivi.</p>
<p>In essi, la società ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha valutato la circostanza per la quale, anche in presenza dell’applicazione del regime di cui al richiamato art. 11, comma 1, lett. b), Reg. cit., operava il principio generale di sospensione dovuto a “factum principis” costituito, nella specie, dal sequestro del cantiere effettuato nel corso del procedimento penale relativo alla valutazione di liceità del titolo edilizio di cui si è avvalso la ricorrente e delle relative responsabilità.</p>
<p>Sul punto il Collegio, premettendo che l’esito di tale procedimento non rileva sul presente contenzioso, non essendo il titolo edilizio, nel caso di specie, quale presupposto dell’autorizzazione regionale, per cui non si ritiene necessario disporre la sospensione del processo in attesa della definizione di quello penale, come richiesto alla pubblica udienza dal difensore dell’AGIS quale parte ricorrente nel ricorso n. 1139/08 anche relativamente al contenzioso così introdotto, ritiene di condividere le doglianze della Società Immobiliare Novoli spa.</p>
<p>Infatti l’ipotesi in cui ricorre una forza maggiore, tra cui può annoverarsi anche il c.d. “factum principis”, indipendente quindi dalla volontà e imputabilità del comportamento di chi la subisce, deve sempre essere valutata come causa generale di sospensione di termini iniziali e finali anche se non viene richiamata ad espressa ipotesi normativa (TAR Campania, Sa, Sez. I, 18.6.02, n. 527).</p>
<p>Soprattutto tale principio generale vale qualora il “factum principis” sia sopravvenuto e non imputabile al soggetto interessato e costui abbia comunque rappresentato la situazione con apposita istanza di proroga del termine (TAR Abruzzo, Pe, 3.4.09, n. 260).</p>
<p>Tale principio generale, applicabile anche in materia di commercio ed edilizia (TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 16.11.05, n. 4052 e Cons. Stato, Sez. V, 29.1.03, n. 453), vuole che quando un impedimento non sia riferibile alla condotta dell’interessato non può incidere sulla decorrenza di termini previsti dalla normativa vigente per attivare quanto assentito dalla p.a. </p>
<p>Non è quindi possibile convenire con quanto motivato nel provvedimento impugnato e ripreso anche nelle difese della Regione Toscana in ordine alla assenza di indicazione nella norma applicabile di ipotesi di sospensione del termine di inattività di cui alla richiamata lett. b), in quanto il principio generale in questione è sempre applicabile, indipendentemente da specifici ed espliciti richiami. </p>
<p>Nel caso di specie, allo stato e salvo quanto sarà oggetto del procedimento penale ancora pendente, non risulta accertata alcuna attività delittuosa riconducibile alla società ricorrente idonea a configurare che la causa di sospensione sia imputabile a comportamento della stessa, per cui l’Amministrazione regionale doveva valutare che l’inattività era stata causata dal “factum principis” dovuto al sequestro del cantiere nel frattempo disposto.</p>
<p>Non si discute, quindi, nel caso di specie, sulla perentorietà del termine o sulla presenza di attività vincolata della p.a. una volta accertato il suo superamento &#8211; temi questi affrontati nella giurisprudenza richiamata nelle sue difese dalla Regione Toscana – ma sull’esistenza di una causa non imputabile all’interessata che ha costretto all’inattività prolungata oltre l’anno dal rilascio dell’autorizzazione.</p>
<p>Se la “ratio” della norma alla base della pronuncia di decadenza prevista anche in materia di commercio o di attività edilizia è quella legata all’interesse pubblico di impedire, in sostanza, rendite di posizione o incidenza distorsiva sulla concorrenza o sull’assetto del territorio, tale parametro non può operare laddove, per qualunque motivo, la causa di sospensione non è comunque imputabile all’interessato.</p>
<p>Nell’ipotesi in esame, quindi, la previa comunicazione della sussistenza di tale causa da parte della società ricorrente doveva imporre all’Amministrazione di considerare l’ipotesi di riconoscere la sospensione, senza trincerarsi dietro lo schermo di un’attività vincolata che opera solo nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità nell’inattività da parte dell’istante.</p>
<p>Alla luce di quanto dedotto, quindi il secondo dei motivi aggiunti dell’8 aprile 2009 deve essere accolto, con conseguente accoglimento anche del primo dei motivi aggiunti del 4 giugno 2009, che richiama illegittimità derivata dalla risposta negativa alla concessione di una sospensione del termine di decadenza, nonché del terzo, che ripropone il secondo dei precedenti motivi aggiunti.</p>
<p>Ne consegue, quindi, che il ricorso introduttivo n. 1309/08 deve essere dichiarato inammissibile mentre devono essere accolti i motivi aggiunti, con compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza.</p>
<p>Passando all’esame del ricorso n. 1139/08, questo deve essere esaminato senza poter dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, considerato l’accoglimento del ricorso n. 1309/08 come ora disposto.</p>
<p>In primo luogo, il Collegio prende atto della rinuncia all’intervento proposto da Orion s.r.l., dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse allo stesso come indicato dall’interessata, con compensazione delle spese di lite con le altre parti costituite.</p>
<p>Il Collegio rileva, quindi, la parziale inammissibilità del ricorso, ma non secondo la prima eccezione in tal senso formulata dalla Regione Toscana nella sua memoria per la pubblica udienza del 27 gennaio 2009 bensì in ragione di quanto rilevato con la seconda.</p>
<p>Il ricorso n. 1139/08, infatti, non si palesa inammissibile in quanto rivolto avverso atto endoprocedimentale, dato che l’impugnata autorizzazione regionale, pur inserendosi nel “procedimento unico” tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ha autonoma efficacia ed è indispensabile per avviare l’attività cinematografica in immobile di nuova realizzazione, incidendo così direttamente sull’assetto degli interessi coinvolti in tale settore. </p>
<p>Come anticipato, però, il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse alla sua proposizione da parte dell’AGIS..</p>
<p>Riguardo alla legittimazione dell’AGIS, questa Sezione si è già espressa in analogo contenzioso pure discusso alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 (TAR Toscana, Sezione II, 18.11.09, n. 1706). </p>
<p>Si è evidenziato, infatti, che la legittimazione a ricorrere delle associazioni di categoria è individuabile solo se svolta a tutela (degli interessi) della totalità dei suoi iscritti e non anche a salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi (da ultimo: TAR Lazio, Sez. I, 15.1.09, n. 234 e Tar Abruzzo, Pe, 2.4.09, n. 221; v. anche Cons. Stato, Sez. VI, 29.11.04, n. 7792).</p>
<p>Nel caso di specie, la medesima AGIS richiama le proprie norme statutarie che la destinano alla tutela degli interessi della cinematografia e degli esercenti cinematografici fiorentini e toscani ma non spiega come l’annullamento dell’autorizzazione impugnata corrisponda all’interesse di tutti i suoi iscritti e non solo di alcuni.</p>
<p>Tale autorizzazione – che costituisce presupposto per l’apertura di una nuova “multisala” sul territorio regionale – appare semmai in armonia con l’interesse statutario, di tutti i gestori di cinematografi toscani, alla diffusione dello strumento cinematografico e della relativa cultura quanto più possibile, al fine di offrire al pubblico un’offerta differenziata e capillare sul territorio regionale.</p>
<p>Il ricorso proposto dell’AGIS appare, invece orientato al fine di tutelare uno specifico e differenziato interesse ad evitare il confronto concorrenziale volto ad impedire l’ulteriore ingresso nel mercato di nuovo operatore e, come tale, esso appare proposto per la tutela solo di alcuni degli iscritti, evidentemente esercenti di sale finitime ed in potenziale comunanza di spettatori, con la conseguente applicabilità della giurisprudenza sopra richiamata.</p>
<p>Poiché l’interesse azionato è quindi quello – di ordine concorrenziale “negativo” &#8211; solo di alcuni iscritti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e interesse per quel che riguarda la posizione dell’AGIS.</p>
<p>Né –come precisato in precedenza in ordine all’integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 1309/08 &#8211; vale a sostenere la legittimazione a ricorrere la circostanza per la quale la medesima AGIS sia autonomamente intervenuta nel corso del procedimento per attestare come erronei alcuni dati di fatto prospettati dall’istante, in quanto la giurisprudenza, con cui il Collegio concorda, ha chiarito che la volontaria partecipazione di un terzo al procedimento amministrativo non determina, di per sé, l&#8217;acquisizione della legittimazione ad agire avverso il provvedimento conclusivo se il partecipante non è titolare di una posizione giuridica sostanziale differenziata da quella della generalità degli appartenenti alla collettività e qualificata dall&#8217;ordinamento giuridico (TAR Lazio, Sez. I, 14.2.08, n. 1352).</p>
<p>Pertanto, anche se l’AGIS ha documentato alcune circostanze relative al procedimento, in quanto tale, non acquista la titolarità di un interesse qualificato ad un corretto esame della sua rappresentazione se non dimostra di essere portatore di un interesse particolare e differenziato, che assume leso dalla illegittima adozione del provvedimento conclusivo (Cons. Stato, Sez. VI, 14.6.04, n. 3865 e 3.2.05, n. 280). </p>
<p>Premesso ciò, in relazione alla posizione delle ricorrenti Società Adriano srl e Società Cinema Flora di Rolando Bianchi e C. snc, che si sono limitate a dichiarare di essere proprietarie di due esercizi cinematografici che si trovano nel quartiere fiorentino di Novoli-Rifredi nei pressi del luogo in cui dovrebbe sorgere la multisala in questione, facendo così presumere sufficiente una mera vicinanza di ordine territoriale per legittimare il proprio interesse (oppositivo) alla concorrenza in quella zona specifica e, conseguentemente, all’annullamento dell’impugnata autorizzazione, il Collegio ritiene che nell’incertezza giurisprudenziale in ordine alla possibilità per l’interesse oppositivo all’incremento della concorrenza di trovare giuridica protezione, tale da legittimare in ricorso avverso autorizzazioni riconosciute a terzi, sia necessario comunque esaminare nel merito il ricorso. </p>
<p>Con il primo motivo, in sostanza, le ricorrenti lamentano che quando in un determinato ambito provinciale l’indicatore della capacità dell’offerta è superato – come accade nel caso di specie &#8211; nessuna autorizzazione può essere rilasciata, neppure nel caso di contestuale chiusura di esercizi, fino a che il numero di posti autorizzati non scenda al di sotto del numero massimo conseguente alla applicazione del criterio normativo di cui all’art. 2 l.r. Toscana n. 78/04 teso a favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture. Non essendo contemplata normativamente l’ipotesi della fattispecie che contempla il trasferimento di posti da un esercizio cinematografico che chiude ad un’altro che viene costruito “ex novo”, l’unica disciplina applicabile rimarrebbe quella relativa all’autorizzazione di nuovi esercizi.</p>
<p>In merito si osserva che tale tesi non è condivisibile.</p>
<p>In primo luogo, si rileva che la stessa delibera di Giunta regionale n. 1154 del 28 novembre 2005 specifica che “…a) le istanze di trasferimento di sala o multisala cinematografiche esistenti hanno titolo di priorità nell’accoglimento delle domande per l’autorizzazione di nuova sala o multisala all’interno della provincia di riferimento”, con ciò evidenziando che l’ipotesi di trasferimento è presa in considerazione esplicitamente.</p>
<p>In secondo luogo, in nessuna disposizione normativa e regolamentare è previsto che prima di autorizzare il trasferimento di posti da un struttura all’altra il numero di posti autorizzati sul territorio debba comunque scendere sotto a quello massimo di cui all’indicatore regionale.</p>
<p>Come condivisibilmente osservato dalla Regione Toscana, infatti, tale indicatore costituisce un limite al rilascio delle autorizzazioni che incidono, alterandolo, sul rapporto in questione ma non può limitare il semplice spostamento di posti già autorizzati che non dà luogo ad alcuna alterazione del quoziente posti/popolazione in ambito provinciale.</p>
<p>Se non si creano variazioni del numero di posti autorizzati non si incide sulla capacità dell’offerta e non c’è ragione – in assenza di specifica disposizione normativa – di impedire trasferimenti in diverse strutture di posti già assentiti, tenuto conto che in tal modo restano sempre rispettati i parametri in questione.</p>
<p>Concludendo altrimenti si dovrebbe giungere alla irrazionale conclusione per la quale si identificherebbe una situazione di sostanziale decadenza per l’autorizzazione relativa a sala cinematografica che va a chiudersi, o anche solo a ristrutturarsi, che non risulta in alcun modo contemplata dalla normativa regionale di riferimento, sia se la titolarità della relativa autorizzazione è del medesimo soggetto originale sia se risulti trasferita a terzi.</p>
<p>Il quoziente posti/popolazione provinciale/regionale, quindi, costituisce un limite per l’aggiunta di posti rispetto a quelli precedentemente assentiti ma non può essere posto a fondamento per incidere su una situazione di assenso già esistente.</p>
<p>Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale le ricorrenti, richiamando il criterio di priorità a beneficio dei trasferimenti di cui alla ricordata delibera di Giunta n. 1154/2005, ritengono che esso, riferibile comunque solo a categorie omogenee, non sia applicabile laddove la domanda sia una sola e non sussistono posti disponibili.</p>
<p>In merito il Collegio rileva che la tipologia di sale non è contemplata dalla norma regionale e dalle sue regolamentazioni applicative, rilevando unicamente il concetto di “posto” che risulta il medesimo sia per sale singole che per multisale ai fini dell’applicazione del quoziente orientato al rispetto di quanto previsto dall’art. 4 l.r. n. 78/2004.</p>
<p>Né le ulteriori limitazioni individuate dalle ricorrenti in ordine alla necessità di più domande e della disponibilità di posti appaiono rilevabili nella normativa di riferimento e nella delibera di Giunta n. 1154/2005, atteso che tale ricostruzione osta con la logica alla base della distribuzione ottimale in ambito provinciale/regionale sopra illustrata.</p>
<p>Infondato è pure il terzo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti evidenziano che la Immobiliare Novoli avrebbe acquistato nel gennaio 2008 solo due strutture “vuote”, risultando le medesime chiuse al 30-31 dicembre 2007, con una sala mai posta in esercizio.</p>
<p>In merito il Collegio concorda con la ricostruzione operata dalla Regione Toscana, laddove si ribadisce che l’elemento cardine della procedura, per quanto in precedenza evidenziato in ordine alla funzione dell’autorizzazione regionale in questione, è legato all’esistenza di “posti” autorizzati, al momento dell’istanza di trasferimento, che al 31 dicembre dell’anno solare precedente abbiano svolto più di 120 ore di programmazione nonché quelli riferiti a strutture non ancora in attività o temporaneamente chiusi, nel rispetto del limite massimo di un anno, di cui all’art. 11, lett. a) e b), del Regolamento regionale n. 42/R.</p>
<p>Poiché nel caso di specie, dai dati SIAE, risulta superato il minimo di programmazione previsto nel periodo di riferimento, i presupposti per il trasferimento risultano rispettati.</p>
<p>Non rileva infatti, in assenza di specifico disposto normativo o regolamentare, la circostanza per la quale l’acquisto delle aziende sia avvenuto dopo la sospensione dell’attività al 30-31 dicembre 2007, in quanto non risultava in alcuna modo formatosi un’ipotesi di decadenza né risultavano comunicazione in ordine all’efficacia dell’autorizzazione delle precedenti aziende che gestivano le sale cinematografiche.</p>
<p>La sospensione della programmazione per pochi giorni non incide sulla validità dell’autorizzazione né la circostanza per la quale una sala non risulterebbe mai posta in esercizio può essere interpretata nel senso voluto dalle ricorrenti – di esclusione dei relativi n. 405 posti come autorizzabili – in quanto l’autorizzazione di cui godevano i precedenti gestori era unica ed i relativi posti comunque incidevano sul quoziente più volte ricordato e non ne erano sottratti.</p>
<p>La scelta imprenditoriale legata al mancato utilizzo di parte dei posti autorizzati rileva solo sui diretti interessati e non può influire sulla complessa distribuzione dei posti a livello provinciale/regionale che non può che basarsi sui posti assentiti e non su quelli singolarmente utilizzati.</p>
<p>Infondato, inoltre, è anche il quarto motivo di ricorso, secondo cui la sostituzione dei posti precedenti, propri di cinema “a luci rosse”, con altri legati a programmazione cinematografica meno settoriale avrebbe portato ad un aumento dell’offerta cinematografica che avrebbe, in sostanza, dato luogo al medesimo carico individuabile per l’apertura di una nuova sala cinematografica con posti ulteriori rispetto ai precedenti.</p>
<p>In merito il Collegio osserva che la specifica programmazione delle sale cinematografiche è irrilevante sul quoziente posti più volte ricordato.</p>
<p>Che vi sia stata, in concreto, per una libera scelta imprenditoriale, una sottoutilizzazione di posti, comunque assentiti, di cui ad autorizzazione valida, non è motivo per impedire il trasferimento medesimo, che, anzi, se idoneo a riprogrammare l’offerta in senso più consono alla domanda del pubblico, può contribuire ad una distribuzione più omogenea sul territorio dell’offerta così da rendere utilizzabili in pieno i suddetti posti, riqualificando in tal modo anche il contesto urbano di riferimento.</p>
<p>Da ultimo, il Collegio rileva che anche il quinto motivo di ricorso è infondato nel lamentare che l’autorizzazione non poteva prescindere dalla conformità edilizio-urbanistica dell’immobile in corso di realizzazione.</p>
<p>In merito, il Collegio ha già precisato in relazione al medesimo contenzioso (TAR Toscana, Sezione II, 18.11.09, n. 1704) che l’autorizzazione regionale di cui all’art. 4 l.r. n. 78/04, proprio per quanto sopra sostenuto in ordine al riparto di competenze evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 285/05, è frutto di un procedimento autonomo rispetto a quello meramente edilizio e teso a considerare l’equilibrio tra domanda e offerta al fine di miglior governo del territorio, tant’è che sono previsti due momenti istruttori differenti e due autorità competenti, ciascuna per il proprio settore, quali il Comune e la Regione. Che la domanda sia stata presentata al Comune attraverso lo “Sportello Unico delle Attività Produttive” non è elemento probatorio del contrario, dato che tale modalità procedimentale si inquadra solo nell’ambito delle misure di semplificazione individuate all’epoca dal legislatore di cui al d.P.R. n. 447/98, come confermato dagli articoli nn. 7,8 e 10 del Regolamento Regionale n. 42/R. </p>
<p>L’eventuale “abusività” del complesso edilizio non può essere valutata in sede regionale di rilascio dell’autorizzazione cinematografica e, allo stato, nemmeno risulta accertata in altre sedi giurisdizionali.</p>
<p>La sussistenza di un titolo edilizio, anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 285/05 più volte richiamata, non poteva assorbire la necessità del rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’esercizio cinematografico, comunque necessario per il numero di posti individuati dalla ricorrente, da parte dello Stato prima della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 28/04, e da parte della Regione, dopo tale dichiarazione di incostituzionalità, una volta approvati i criteri di indirizzo di cui all’art. 4 l.r. n. 78/04. </p>
<p>Per tali ragioni, quindi, il ricorso n. 1109/08 deve dichiararsi anche infondato.</p>
<p>Le relative spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^:</p>
<p>1) riunisce i due ricorsi in epigrafe;</p>
<p>2) prende atto della dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse dell’interveniente Orion s.r.l. nel ricorso n. 1139/08;</p>
<p>3) dichiara il ricorso n. 1139/08 in parte inammissibile per carenza di legittimazione e in parte lo rigetta;</p>
<p>4) condanna le tre ricorrenti, in solido, a rifondere le spese di lite, in parti uguali alla società controinteressata e alla Regione Toscana, che liquida in totale per euro 3.000,00 oltre accessori di legge, e compensa per il resto con la Orion s.r.l.;</p>
<p>5) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo n. 1309/08;</p>
<p>6) accoglie i motivi aggiunti di cui al ricorso n. 1309/08 e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;</p>
<p>7) compensa integralmente le spese del giudizio n. 1309/08.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Maurizio Nicolosi, Presidente</p>
<p>Bernardo Massari, Consigliere</p>
<p>Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 16/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3751/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.8807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-12-2009-n-8807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-12-2009-n-8807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.8807</a></p>
<p>Pres. A. Monaciliuni, est. G. Passarelli Caimano Virginia, Azienda Agricola Zootecnica di Iemme Cesare Giulio, B.U.F.F.A.L.O. s. coop. Agricola (Avv. Stefano Sorgente) c. Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella) c. ARPAC di Napoli (N.C.) c. A.S.L. Caserta 2 (N.C.) c. Autorita&#8217; di Bacino Liri &#8211; Volturno – Garigliano (N.C.) Comando Dipartimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-12-2009-n-8807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.8807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-12-2009-n-8807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.8807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Monaciliuni, est. G. Passarelli<br />  Caimano Virginia, Azienda Agricola Zootecnica di Iemme Cesare Giulio,<br /> B.U.F.F.A.L.O. s. coop. Agricola (Avv. Stefano Sorgente) c. Regione Campania (Avv. Angelo Marzocchella) c.<br />  ARPAC di Napoli (N.C.) c. A.S.L. Caserta 2 (N.C.) c. Autorita&#8217; di Bacino Liri &#8211; Volturno – Garigliano (N.C.) Comando Dipartimento Marittimo Jonio e Canale<br /> D&#8217;Otranto (N.C.) Comune di Pignataro Maggiore (N.C.) Enel S.p.A. Direz.<br /> Distribuz. Campana (N.C.)  Provincia di Caserta (N.C.) Consorzio A.S.I. &#8211; <br />Area di Sviluppo Industriale di Caserta (N.C.)   Snam Rete Gas S.p.A.<br /> (N.C.) Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta, Enac &#8211; Enav-Ente<br /> Nazionale Assistenza al Volo, Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed<br /> altri (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Biopower S.r.l. <br /> (Avv.ti Alberto Fantini, Enrico Soprano, Riccardo Troiano e Riccardo Valle)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per riconoscere ai cittadini residenti la legittimazione ad impugnare gli atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Rifiuti &#8211; Gestione &#8211; Giurisdizione esclusiva del TAR &#8211; Art. 4 d.l. n. 90/2008 &#8211; Competenza inderogabile del TAR Lazio &#8211; Roma &#8211; Esclusione	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Energia – Produzione – Controversie – Art. 41, comma I, Legge 99/09 – Giurisdizione esclusiva del TAR Lazio – Roma per le centrali di potenza superiore a 400 MW – Sussiste	</p>
<p>3. Ambiente – Rifiuti solidi urbani – Localizzazione di discariche e di impianti di trattamento dei rifiuti – Impugnazione – Legittimazione attiva dei proprietari limitrofi – Presupposti per il suo riconoscimento – Individuazione – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Non può affermarsi che in forza dell’art. 4 D.L.  n. 90/2008 conv. in l. n. 123/2008 la competenza inderogabile del TAR Lazio &#8211; Roma sia stata estesa alla complessiva gestione dei rifiuti: l’art. 4 si limita infatti a stabilire la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo su tali controversie, mentre la competenza inderogabile del TAR Lazio &#8211; Roma &#8211; atteso il suo carattere eccezionale e di stretta interpretazione &#8211; avrebbe dovuto essere espressamente prevista per tutte le controversie comunque attinenti alla gestione dei rifiuti	</p>
<p>2. L’art. 41, comma I, della Legge 99/09 &#8211; che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ed alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma  tutte le controversie attinenti alla procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare &#8211; si riferisce espressamente alle centrali di potenza superiore a 400 MW e, non è pertanto applicabile nel caso di autorizzazione ad un impianto di potenza inferiore (fattispecie relativa ad un impianto di potenza pari a 10 MW)	</p>
<p>3. In materia di legittimazione all’impugnazione di atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, l’interesse sostanziale non può evincersi dalla mera appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi a specifiche situazioni quali l’immediata vicinanza all’impianto che riduca il valore economico del fondo limitrofo; l’inosservanza delle distanze minime di sicurezza dalla zona dell’intervento; la dimostrazione che le modalità di costruzione e di gestione dell’impianto siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica (1) (2)	</p>
<p>1. cfr. TAR Emilia Romagna &#8211; Bologna, Sez. I, n. 3216/2006;	</p>
<p>2. Nella specie il TAR ha rilevato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali avevano genericamente affermato di essere proprietari, o stabili residenti, o coltivatori diretti, nelle zone poste nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà l’impianto a biomasse, senza dunque precisare il concreto pregiudizio che la realizzazione del suddetto impianto recherebbe alla loro sfera giuridico – patrimoniale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2008, proposto da:<br />
<b>Caimano Virginia, Azienda Agricola Zootecnica di Iemme Cesare Giulio, B.U.F.F.A.L.O. s. coop. Agricola</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, <b>B.U.F.F.A.L.O. Service S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, Bovenzi Luigi, <b>Bovenzi Pasquale, Caimano Paolo, Cimmino Antonio, Cuccaro Agostino, Cuozzo Francesco, De Biase Francesco, De Lucia Pasquale Antonio, Di Gaetano Mattia, Di Girolamo Giuliano, Di Girolamo Giuseppe, Di Rauso Gennaro, Friozzi Francesco, Friozzi Raimondo, Gerardo Cimmino, Granata Antonio, Granata Luigi, Luceri Oscar, Marfella Nicola, Mauriello Giovan Battista, Mesone Tommaso, Palmesano Antonetta, Pianese Antonio, Rotoli Enrico, Vagliviello Gaetano, Vendemia Antonio, </b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Stefano Sorgente, con domicilio eletto presso Stefano Sorgente in Napoli, V. Po n. 1 P.Co Parva Domus; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso Angelo Marzocchella in Napoli, via S. Lucia, n. 81;<br />
<b>ARPAC di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />
<b>A.S.L. Caserta 2</b>, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, n.c.; <b>Autorita&#8217; di Bacino Liri &#8211; Volturno &#8211; Garigliano</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />
<b>Comando Dipartimento Marittimo Jonio e Canale D&#8217;Otranto</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />
<b>Comune di Pignataro Maggiore</b>, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />
<b>Enel S.p.A. Direz. Distribuz. Campana</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />
<b>Provincia di Caserta</b>, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />
<b>Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, nc.c;<br />
<b>Consorzio A.S.I. &#8211; Area di Sviluppo Industriale di Caserta</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />
<b>Snam Rete Gas S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />
<b>Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta, Enac (Ente Nazionale Per L&#8217;Aviazione Civile)</b>, <b>Enav-Ente Nazionale Assistenza al Volo, Ministero dei Trasporti e della Navigazione</b>, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, <b>Ministero Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Campania</b>, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza Archeologica Provincia di Napoli e Caserta</b>, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, <b>Ministero della Difesa &#8211; Aeronautica Militare, Comando R.F.C. Regionale Campania</b>, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ope legis in Napoli, via Diaz n. 11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Biopower S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Fantini, Enrico Soprano, Riccardo Troiano, Riccardo Valle, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4;<br />
Terna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>a) del decreto dirigenziale n. 399 del 9.8.2007, con cui l’Area Generale di Coordinamento AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario ha rilasciato alla Biopower s.r.l. l’autorizzazione per la costruzione e l&#8217;esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa nel comune di Pignataro Maggiore; b) della Conferenza di Servizi del 27.03.2007 e 23.05.2007; c) dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni e gli enti convocati; d) del parere del 20.06.2007 della Commissione VIA; e) dell’istruttoria compiuta dalla P.O. Mercato Elettrico – Disinquinamento Industriale; f) della delibera di C.C. del Comune di Pignataro n. 29 del 3 maggio 2007 di approvazione dello schema di convenzione; g) della convenzione sottoscritta il 20.09.2007; g) della delibera del Comitato direttivo Consorzio ASI n. 303 del 30.10.2007 di assegnazione del suolo alla Biopower; h) della convenzione del 16.11.2007 tra il Consorzio ASI e la Biopower; i) della delibera del Comitato direttivo Consorzio ASI, con cui il Consorzio si è rifiutato di esprimere il parere di competenza in merito alla conformità del progetto al piano ASI; l) della d.i.a. rilasciata dal Comune di Pignataro Maggiore per la realizzazione di un impianto di calcestruzzo in variante ed in aggiunta all’autorizzazione già rilasciata; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Enac (Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile);<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Enav-Ente Nazionale Assistenza al Volo;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Comunicazioni Ispettorato Territoriale Campania;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Biopower S.r.l.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Aeronautica Militare;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comando R.F.C. Regionale Campania;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26/11/2009 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 2492 dell’anno 2008, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:<br />	<br />
&#8211; di essere tutti proprietari, o stabili residenti, o coltivatori diretti, nelle zone poste nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà l’impianto a biomasse, sicché erano certamente legittimati a ricorrere;<br />	<br />
&#8211; che, con istanza del 09.10.2006, la Biopower s.r.l. chiedeva di essere autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, a realizzare un impianto di produzione di energia mediante l’utilizzo di biomasse vergine, nel comune di Pignataro Maggiore; sicché la R<br />
&#8211; che pertanto essi proponevano ricorso contro gli atti con cui era stata autorizzata la realizzazione dell’impianto.<br />	<br />
Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />	<br />
Si costituivano l’Avvocatura dello Stato e la Regione Campania chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 26.11.2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Preliminarmente, i ricorrenti ribadivano la loro legittimazione a ricorrere perché tutti proprietari, o stabili residenti, o coltivatori diretti, nelle zone poste nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà l’impianto a biomasse; ed impugnavano i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, atteso che il Comune di Pignataro Maggiore fa parte del Consorzio ASI e che pertanto va rispettato il PRG del Consorzio ASI; orbene, ai sensi dell’art. 2 delle NTA di tale PRG i progetti esecutivi degli stabilimenti industriali devono essere approvati in via preventiva dal Consiglio Direttivo del Consorzio ASI, e che anche lo studio dell’impianto industriale deve essere valutato favorevolmente dal Consiglio; ed il Consorzio ASI è stato totalmente pretermesso in ragione di una falsa attestazione che ha erroneamente classificato la zona in questione come zona D del Comune, e non già come quella derivante dal PRG del Consorzio ASI; 2) violazione del DM 24.11.1985, atteso che il terreno in questione è attraversato dal un gasdotto gestito dalla concessionaria SNAM, che non è stata – illegittimamente – invitata alla conferenza di servizi; 3) il progetto non è conforme al PRG ASI quanto ad altezze e distanze; 4) il Consorzio ASI doveva essere invitato alla conferenza di servizi, quale ente con principale legittimazione; 5) violazione dell’art. 16 dello Statuto ASI di Caserta e dell’art. 22 del PRG del Consorzio ASI, atteso che l’assegnazione del terreno alla BIOPOWER poteva essere effettuata dal solo Consorzio ASI previo esproprio ed urbanizzazione dell’area; 6) l’assegnazione non è avvenuta in base agli artt. 22 e 23 delle NdA (cioè secondo le dimensioni e le esigenze dell’iniziativa industriale); 7) violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 ed eccesso di potere, perché il terreno è stato assegnato alla Biopower senza rispettare le norme del piano regolatore ASI; 8) ) eccesso di potere per travisamento del fatto, atteso che – anche ammessa la legittimità dell’atto di assegnazione del terreno alla Biopower – quest’ultima è divenuta titolare del terreno solo dopo l’autorizzazione, che pertanto è illegittima perché emessa in base al falso presupposto che la Biopower fosse titolare del terreno; 9) vi è violazione del PRG del comune di Pignataro, perché l’impianto in questione è industria insalubre di prima classe ex DM 06.09.1994 e 216 TU Leggi Sanitarie, e nel territorio del comune in questione non è possibile istallare industrie nocive; 10) violazione dell’art. 216 TU Leggi Sanitarie (RD n. 1265/1934) perché l’impianto in questione è industria insalubre di prima classe e non può essere localizzato in prossimità di siti sensibili quali quello della ricorrente e l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa; 11) violazione delle direttive comunitarie, che in casi del genere impongono la VIA mentre quest’ultima è stata ritenuta non necessaria nel procedimento in concreto seguito; 12) violazione delle direttive comunitarie che imponevano anche l’autorizzazione ambientale; 13) violazione dell’art. 269 D.Lgs. n. 152/2006, perché il D.Lgs. n. 387/2003 fa salva la normativa in tema di tutela ambientale e dunque era necessaria l’autorizzazione all’immissione in atmosfera; 14) era necessaria anche l’autorizzazione allo scarico di cui al D.Lgs. n. 152/1999; 15) la Provincia ed il settore SIRCA non hanno espresso il parere che avrebbero dovuto rilasciare, USTIF non ha espresso parere per mancanza di elettrodotti (che invece ci sono), il Genio Civile si è ritenuto incompetente (ed invece lo era sotto l’aspetto idraulico); 16) violazione dei principi in materia di permesso di costruire per mancanza delle opere di urbanizzazione primaria (o della previsione della loro realizzazione, o dell’impegno degli interessati a realizzarle); 17) il parere ARPAC nulla dice circa le acque ed in particolare le acque reflue industriali; 18) con riferimento al problema delle acque, si attesta falsamente che non è previsto l’uso di falde acquifere, poiché l’impianto è dotato di un condensatore ad aria per il raffreddamento; l’affermazione è falsa perché dalla relazione tecnica generale si evince che il generatore con forno a griglie è raffreddato ad acqua; 19) manca qualsiasi riferimento al Piano Energetico Ambientale della Provincia di Caserta; 20) manca qualsiasi riferimento al Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Area; 21) manca l’autorizzazione di cui all’art. 212 D.Lgs n. 152/2006; 22) l’area in questione è gravata da servitù di elettrodotto e non sono rispettate le distanze di cui al DM 9.01.1996; 23) l’area in questione è gravata da servitù di elettrodotto e non sono rispettate le distanze di cui al DPCM 23.04.1992; 24) è stata iniziata la realizzazione di un enorme impianto per la produzione del calcestruzzo in base alla sola d.i.a., mentre avrebbe dovuto essere ripetuto il procedimento di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003; 25) la realizzazione di tale impianto non è possibile con d.i.a., ai sensi del d.P.R. 380/2001; 26) eccesso di potere per difetto di istruttoria, non essendosi tenuto conto del fatto che nelle vicinanze vi sono impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del d.lgs. 334/1999; 27) violazione dell’art. 12 co. 7 d.lgs. 387/2003, non essendosi tenuto conto delle disposizioni a tutela dell’agricoltura e del paesaggio rurale; 28) le Amministrazioni convocate non hanno partecipato alla conferenza di servizi con un rappresentante legittimato; 29) violazione delle linee guida adottate con delibera G.R. 1955/2006, non essendovi alcuna traccia delle complesse valutazioni richieste dal punto 4 delle suddette linee guida; 30) manca la dichiarazione di conformità di cui al punto 8 co. 1 lett. k) delle suddette linee guida; 31) manca la previsione, imposta dall’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, dell’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente in seguito alla dismissione dell’impianto; 32) non è stato rispettato l’ordine cronologico di presentazione delle domande, come invece prescritto dal punto 10 delle suddette linee guida.<br />	<br />
L’Amministrazione Regionale eccepiva l’infondatezza del ricorso; l’Avvocatura dello Stato eccepiva l’incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 4 co. 1 d.l. 90/2008 conv. in l. 133/2008, e dell’art. 3 d.l. 245/2005, conv. in l. 21/2006, con cui è stata prevista la competenza inderogabile del Tar Lazio, Roma, a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 co. 1 l. 225/1992.<br />	<br />
In memoria depositata in data 13.11.2009 la Biopower eccepiva la tardività del ricorso; l’inammissibilità per carenza d’interesse e comunque l’infondatezza nel merito.<br />	<br />
Il ricorso è irricevibile perché tardivo.<br />	<br />
Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’incompetenza per territorio opposta dall’Avvocatura dello Stato. Infatti, l’art. 4 del d.l. n. 90/2008, conv. in l. 123/2008, prevede che “Ferme restando le disposizioni di cui all&#8217;articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell&#8217;amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati”. L’art. 3 d.l. 245/2005, conv. in l. 21/2006, a sua volta, stabilisce la competenza inderogabile del Tar Lazio, Roma, a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 co. 1 l. 225/1992. Tuttavia, non può affermarsi che in forza dell’art. 4 d.l. n. 90/2008 conv. in l. n. 123/2008 tale competenza inderogabile sia stata estesa alla complessiva gestione dei rifiuti: l’art. 4 si limita infatti a stabilire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su tali controversie, mentre la competenza inderogabile del Tar Lazio, Roma – atteso il suo carattere eccezionale e di stretta interpretazione – avrebbe dovuto essere espressamente prevista per tutte le controversie comunque attinenti alla gestione dei rifiuti.<br />	<br />
Né la competenza inderogabile del Tar Lazio, Roma, può essere affermata in base all’art. 41 co. 1 l. 99/09, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, “tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell&#8217;amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”. Benché la norma in questione si applichi anche ai processi in corso (comma 5), essa si riferisce espressamente alle centrali di potenza superiore a 400 MW, mentre nel caso di specie – come si evince dall’autorizzazione impugnata – la potenza dell’impianto è pari a 10 MW.<br />	<br />
È invece fondata l’eccezione di tardività del ricorso. Quest’ultimo risulta infatti notificato in data 19.04.2008; orbene, con delibera n. 1516 del 24.04.2003 la Regione Campania ha approvato il regolamento che disciplina la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, comprendendo tra gli atti soggetti a pubblicazione “gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi, di procedure di gara, di concorsi, o relativi all’attribuzione di benefici economici e finanziari o connessi al rilascio di autorizzazioni e concessioni e i relativi atti modificativi” (art. 2 lett. m)). L’atto impugnato, in quanto autorizzazione e conclusivo di un procedimento, va per l’appunto inquadrato in tale categoria; inoltre, per la sua rilevanza ed idoneità ad incidere su un’ampia categoria di soggetti, sussiste certamente la ratio che ne impone la pubblicazione.<br />	<br />
È pertanto applicabile quella disposizione dell’art. 21 co. 1 l. n. 1034/1971, in forza della quale il termine di decadenza entro cui notificare il ricorso decorre “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento”. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 51 del 24.09.2007 ed il ricorso è stato notificato in data 19.04.2008.<br />	<br />
La tardività del ricorso è questione preliminare ed assorbente; tuttavia, può osservarsi che non risulta neanche sufficientemente dimostrata la legittimazione a ricorrere. Infatti, in materia di legittimazione all’impugnazione di atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, “l’interesse sostanziale non può evincersi dalla mera appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi a specifiche situazioni quali: <br />	<br />
• l’immediata vicinanza all’impianto che riduca il valore economico del fondo limitrofo;<br />	<br />
• l’inosservanza delle distanze minime di sicurezza dalla zona dell’intervento;<br />	<br />
• la dimostrazione che le modalità di costruzione e di gestione dell’impianto siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica” (Tar Emilia Romagna, Bologna, I, n. 3216/2006). <br />	<br />
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno genericamente affermato di essere proprietari, o stabili residenti, o coltivatori diretti, nelle zone poste nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà l’impianto a biomasse; senza dunque precisare il concreto pregiudizio che la realizzazione dell’impianto in questione recherebbe alla loro sfera giuridico – patrimoniale. Pertanto, non può essere riconosciuto agli interessati un interesse qualificato e differenziato all’impugnazione del provvedimento di autorizzazione in epigrafe.<br />	<br />
Sussistono, attesa la complessità e la delicatezza della questione, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />	<br />
1. Dichiara irricevibile il ricorso n. 2492 dell’anno 2008;<br />	<br />
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni, Presidente FF<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	DEPOSITATA IN SEGRETERIA											</p>
<p align=center>Il 16/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-16-12-2009-n-8807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.8807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3032</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3032/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3032/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3032/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3032</a></p>
<p>C. Piscitello Pres. U. De Carlo Est. B. Misurata ed altra (Avv. M.A. Rizzo) contro l’Asl 104 &#8211; Modena (Avv. A. Della Fontana) e nei confronti di F. Arcolin (non costituito) sulla illegittimità della indizione, per le progressioni verticali, di tante selezioni interne al singolo servizio in luogo di un&#8217;unica</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. U. De Carlo Est.<br /> B. Misurata ed altra (Avv. M.A. Rizzo) contro l’Asl 104 &#8211; Modena (Avv. A. Della Fontana) e nei confronti di F. Arcolin (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità della indizione, per le progressioni verticali, di tante selezioni interne al singolo servizio in luogo di un&#8217;unica selezione su base aziendale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – Progressioni verticali &#8211; Previsione con cui una ASL ha stabilito che in luogo di un’unica selezione su base aziendale si svolgessero tante selezioni interne al singolo servizio – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la previsione con cui una ASL ha stabilito che per le progressioni verticali, in luogo di un’unica selezione su base aziendale, si svolgessero tante selezioni interne al singolo servizio (nella specie che “i passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna per singolo servizio e profilo”). Difatti tale restrizione del numero di candidati contrasta con i principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed economicità, e non è giustificabile neppure per superare le difficoltà pratiche riscontrate nell’attuazione del precedente sistema su base aziendale (alcuni vincitori, piuttosto che trasferirsi in una località lontana, avevano preferito rinunciare alla progressione verticale e restare nella precedente sede di servizio). Essa inoltre concreta anche la violazione del rapporto proporzionale tra progressione verticale del personale già dipendente e concorso pubblico (30%-70%), che va calcolata (art.1 DPR n.220/2001) sui posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2009, proposto da:<br />
<b>Benedetta Misurata</b>, <b>Cinzia Messina</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Maria Antonietta Rizzo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Asl 104 &#8211; Modena</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ferruccio Arcolin</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del &#8220;bando di selezione interna al Servizio Personale per n.2 progressioni verticali di carriera dalla cat. B-Bs alla cat. C&#8221; emanato con decisione n.458 del 23 luglio 2009 dal Direttore del Servizio Personale dell&#8217;Azienda U.S.L. di Modena;<br />	<br />
della decisione n.500 del 18 agosto 2009 del Direttore del Servizio Personale ad oggetto &#8220;Selezioni interne al Servizio Personale per n.2 progressione verticale di carriera dalla Cat. B-Bs alla cat. C &#8211; Ammissione ed esclusione candidati&#8221;;<br />	<br />
della deliberazione n.232 del 30 settembre 2008 del Direttore Generale ad oggetto &#8220;Recepimento del Protocollo applicativo dell&#8217;art. 27 del C.C.I.A. personale Comparto sottoscritto il 9 luglio 2008 e dell&#8217;Accordo Addendum temporaneo all&#8217;Accordo aziendale per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di referente amministrativo tecnico e professionale sottoscritto il 5 marzo 2008- determinazioni di ordine procedurale e di attribuzione di competenze&#8221;;<br />	<br />
della decisione n.540 del 21 settembre 2009 con la quale sono stati nominati vincitori della selezione i sigg. Pifferi Susanna e Arcolin Ferruccio nel profilo professionale &#8220;Assistente Amministrativo Cat. C&#8221;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 104 &#8211; Modena;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I. Le ricorrenti espongono di essere tutte dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Modena (in particolare Misurata Benedetta quale operatore tecnico centro elettronico cat. B presso la Direzione amministrativa del presidio ospedaliero ex Ospedale estense, e Messina Cinzia quale coadiutore amministrativo esperto cat. Bs presso il servizio relazioni sindacali).<br />	<br />
II. A seguito dell’emanazione del bando di selezione interna al servizio &#8220;Personale&#8221; per n.2 progressioni verticali di carriera dalla qualifica Bs alla qualifica C, profilo di assistente amministrativo, le due ricorrenti hanno inviato istanza di partecipazione, ma sono state escluse “in quanto tale selezione interna è riservata ai dipendenti del Servizio Personale, in coerenza con l’accordo integrativo sottoscritto con le OO.SS. recepito con delibera del 30.9.2008”. I vincitori della selezione sono stati Pifferi Susanna e Arcolin Ferruccio già applicati presso il Servizio Personale.<br />	<br />
Avverso il bando, gli atti presupposti e l’esclusione le ricorrenti hanno proposto il ricorso n. 1257/2009. <br />	<br />
Questi i motivi di impugnazione: <br />	<br />
1. Illegittimità del bando per violazione del combinato disposto degli artt.35 D.Lgs. 165/2001, 1 DPR n.220/2001, artt.6,14,15 e 16 All.2 del CCNL Comparto sanità del 7.4.1999, nonché del regolamento aziendale disciplinante le procedure per la progressione del personale dipendente, recepito con deliberazione del Direttore generale dell’Azienda n.115 del 22.5.2001; eccesso di potere per contraddittorietà, violazione della par condicio e del principio costituzionale di buon andamento (art.97 Cost.).<br />	<br />
2. Violazione del bando, eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento sviamento ed erroneità dei presupposti indicati (nella denegata ipotesi in cui il bando fosse ritenuto conforme alla normativa vigente).<br />	<br />
3. Violazione dell’art.8 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 27 del CCIA 26.6.2007, eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
4. Violazione dell’art. 27,comma 2, del CCIA 26.6.2007 sotto altro profilo e violazione art. 4,comma 3 del CCNL Comparto sanità del 19.4.04.<br />	<br />
E’ costituita e resiste al ricorso l’Azienda intimata.</p>
<p>E’ opportuno inquadrare in fatto la vicenda, a partire dall’Accordo siglato in data 9.7.2008 tra l’Azienda e le OO.SS, con cui si è previsto che per le progressioni verticali, in luogo di un’unica selezione su base aziendale, si svolgessero tante selezioni interne al singolo servizio (“i passaggi dei dipendenti da una categoria all’altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna per singolo servizio e profilo”).<br />	<br />
Con la delibera n.232 del 30.9.2008 il Direttore Generale ha attribuito ai singoli dirigenti di struttura, servizio e unità operativa le competenze relative allo svolgimento di queste procedure; ciò spiega la pluralità dei bandi, di cui è stato impugnato quello relativo alla selezione interna al Servizio Personale.<br />	<br />
Per le due ricorrenti, che non appartengono al servizio, il bando aveva portata escludente e non è contestata la tempestività della sua impugnazione.<br />	<br />
Ciò che l’Azienda contesta è la irrituale impugnazione della delibera con cui i controinteressati sono stati dichiarati vincitori della selezione, che non è oggetto di censure, neppure di invalidità derivata. L’eccezione è manifestamente infondata anche a prescindere dalla questione dell’effetto caducante o meno dell’annullamento del bando, posto che: a) la delibera di nuovo inquadramento dei vincitori è stata espressamente oggetto di impugnazione; b) il contraddittorio è integro perché il ricorso è stato ritualmente notificato ad uno dei vincitori controinteressati; c) è irrilevante in questa situazione l’assenza di formule di stile riferite al vizio di illegittimità derivata.<br />	<br />
V. La questione sostanziale, che riguarda la legittimità o meno dell’indizione di tante selezioni separate interne ai singoli servizi, è a giudizio del collegio fondata, posto che la restrizione del numero di candidati contrasta con i principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed economicità richiamati dall’Azienda, e non è giustificabile neppure per superare le difficoltà pratiche riscontrate nell’attuazione del precedente sistema su base aziendale (alcuni vincitori, piuttosto che trasferirsi in una località lontana, avevano preferito rinunciare alla progressione verticale e restare nella precedente sede di servizio).<br />	<br />
Fondata è pure la censura legata alla violazione del rapporto proporzionale tra progressione verticale del personale già dipendente e concorso pubblico (30%-70%), che va calcolata (art.1 DPR n.220/2001) sui posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso. Né può sostenersi che in capo a dipendenti esclusi da procedure interne al servizio (in quanto non appartenenti al servizio stesso) manchi l’ interesse alla censura, non potendosi escludere un loro interesse a partecipare, oltre che ad una procedura interna su base aziendale, ad un concorso pubblico. <br />	<br />
Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va annullata la procedura impugnata, a cominciare dal bando.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia-Romagna &#8211; Bologna, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 16/12/2009<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3034</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3034/</guid>

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<p>C. Piscitello Pres. &#8211; U. De Carlo Est. Federlab Italia-Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi (Avv. A. Umberto Meo) contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) e la Regione Emilia Romagna (Avv. R. Russo Valentini) sul diritto ed i</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. &#8211; U. De Carlo Est.<br /> Federlab Italia-Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi (Avv. A. Umberto Meo) contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) e la Regione Emilia Romagna (Avv. R. Russo Valentini)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto ed i limiti all&#8217;accesso ai dati necessari per verificare i centri di costo ed i fattori produttivi utilizzati per parametrare la remunerazione delle prestazioni di laboratorio erogate dalle strutture pubbliche, al fine di controllare se le contrazioni delle risorse da destinare al settore privato siano bilanciate da un razionale utilizzo di quelle a disposizione delle strutture pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Amministrazione pubblica &#8211; Accesso agli atti ed ai documenti amministrativi &#8211; Inerente i dati relativi ai centri di costo e ai fattori produttivi delle strutture pubbliche che erogano prestazioni di laboratorio sulla scorta dei quali viene parametrata la remunerazione delle suddette prestazioni erogate dalle strutture pubbliche – Va consentito dalla Regione – Non va consentito dal Ministero poiché gli eventuali documenti esistenti debbono considerarsi come atti preparatori di un atto amministrativo generale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo e va consentito l’accesso avanzato (alla Direzione Generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia Romagna) da un ente esponenziale costituito tra gli operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale ed inerente i dati relativi ai centri di costo e ai fattori produttivi delle strutture pubbliche che erogano prestazioni di laboratorio, sulla scorta dei quali viene parametrata la remunerazione delle suddette prestazioni erogate dalle strutture pubbliche (con riserva all’esito di detta ostensione, di indicare gli atti di cui estrarre copia). L’istanza è motivata col fine di verificare se la contrazione delle risorse da destinare al settore privato risulti bilanciata da un razionale utilizzo di quelle a disposizione delle strutture pubbliche. L’oggetto della richiesta di ostensione quindi non riguarda i dati ma i documenti che li contengono e non presenta un carattere generico ed indeterminabile. Per quanto riguarda invece l’accesso ai documenti detenuti dai Ministeri attuali resistenti non può giungersi alla medesima conclusione poiché gli eventuali documenti esistenti, rientranti nel novero di quelli per i quali è stato richiesto l’accesso, debbono considerarsi come atti preparatori di un atto amministrativo generale quale il decreto ministeriale in corso di formazione e pertanto preclusi all’accesso ex art. 24,comma 1 lett. C), L. 24190.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Federlab Italia-Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Arturo Umberto Meo, con domicilio eletto presso l’avv. Gualtiero Pittalis in Bologna, via S.Vitale 55; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliati presso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni 4; Regione Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Marconi 34; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota protocollo nr. 183905 del 13.8.09 della Giunta Regionale Emilia-Romagna Direzione Generale Sanità e politiche sociali resa in riscontro all’istanza ex art. 25 L. 24190 con cui la ricorrente ha chiesto alla suddetta amministrazione di rendere espliciti i dati relativi ai centri di costo e ai fattori produttivi delle strutture pubbliche che erogano prestazioni di laboratorio, e di prendere visione di tutti i documenti che incartano i dati relativi ai centri di costo e ai fattori produttivi sulla scorta dei quali viene parametrata la remunerazione delle suddette prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, riservandosi all’esito di indicare gli atti di cui estrarre copia, alfine di verificare se la contrazione delle risorse da destinare al settore privato risulti bilanciata da un razionale utilizzo di quelle a disposizione delle strutture pubbliche;</p>
<p>e per l‘accertamento<br />	<br />
del diritto della ricorrente all’accesso richiesto alle amministrazioni pubbliche convenute in giudizio con conseguente ordine alle suddette amministrazioni nel rispettivo ambito di competenza di esibizione dei summenzionati documenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’ente ricorrente faceva presente di essere un ente esponenziale costituito tra gli operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale che tra i suoi scopi istituzionali ha quello di tutelare gli interessi dei propri associati anche in sede giudiziale laddove riscontri comportamenti o atti della pubblica amministrazione con cui i suoi associati intrattengono rapporti contrari alle norme ad ai principi vigenti in materia sanitaria.<br />	<br />
In tale veste partecipa anche ad attività di coordinamento svolte nelle sedi istituzionali e finalizzate alla programmazione dell’assistenza specialistica ambulatoriale.<br />	<br />
Per le stesse ragioni aveva fatto richiesta dei dati oggetto del presente ricorso poiché voleva verificare in che misura vi fosse un diverso approccio nel valutare l’efficienza delle strutture pubbliche rispetto a quelle private.<br />	<br />
Le tariffe di queste ultime sono calcolate in funzione dei costi standard di produzione, diversamente da quelle pubbliche che continuano ad essere remunerate a piè di lista.<br />	<br />
Verificare pertanto i centri di costo e i fattori produttivi utilizzati per parametrare la remunerazione delle prestazioni di laboratorio erogate dalle strutture pubbliche attraverso l’esibizione degli atti che tali dati contengono è presupposto indispensabile per compiere le proprie valutazioni e controllare se le contrazioni delle risorse da destinare al settore privato siano bilanciate da una razionale utilizzo di quelle a disposizione delle strutture pubbliche.<br />	<br />
La richiesta di dati è stata riscontrata negativamente dalla Regione Emilia- Romagna poiché ritenuta troppo generica tanto da non consentire l’individuazione degli atti richiesti ed inoltre tendente ad ottenere dati e non documenti, dati di cui la Regione oltretutto non dispone. <br />	<br />
I Ministeri interessati non davano alcun riscontro alla richiesta.<br />	<br />
Il ricorso contiene un unico ed articolato motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 L. 24190, la violazione del principio del giusto procedimento, la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 sexies,comma 5, D.lgs. 50292 e del D.M. 18.6.04 nonché la carenza di motivazione.<br />	<br />
Innanzitutto viene evidenziata la contraddizione tra la presenta genericità della richiesta e la successiva affermazione che i dati indebitamente richiesti non sono in possesso della Regione.<br />	<br />
Oltretutto non i dati vengono richiesti ma i documenti che li contengono ed il riferimento ai dati è stato fatto solo per meglio consentire l’identificazione dei documenti ove essi sono riportati.<br />	<br />
Si tratta in sostanza di atti istruttori che possono essere oggetto di accesso.<br />	<br />
Non è poi vero affermare che i dati in questione non sono in possesso della Regione poiché il D.M. 18.6.04 ha predisposto appositi modelli per rilevare i dati che le Asl debbono inviare alle Regioni ed al Ministero della Salute.<br />	<br />
La tenuta di tali dati risponde all’esigenza di rispettare il dato normativo contenuto negli artt. 5 e 8 sexies D.lgs. 50292 che prevedono la tenuta di una contabilità analitica per centro di costo che consenta analisi comparative di costi e risultati e tariffe e che stabiliscono come le tariffe vadano calcolate in ossequio a principi di efficienza ed economicità nell’uso delle risorse tenendo conto dei costi standard di strutture preventivamente selezionate con criteri di efficienza appropriatezza e qualità dell’assistenza.<br />	<br />
L’interesse ad ottenere tali dati è quello di disporre di elementi oggettivi da poter utilizzare nelle sedi ove è previsto l’intervento dell’ente ricorrente a tutela dei propri soci invocando un principio di parità tra strutture pubbliche e private.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio la Regione Emilia- Romagna e i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, e quello dell&#8217;Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
La Regione Emilia- Romagna eccepiva altresì la carenza di legittimazione e di interesse in capo alla ricorrente.<br />	<br />
E’ da tale eccezione che bisogna prendere le mosse prima di entrare nel merito del ricorso.<br />	<br />
La Regione ritiene che la richiesta di accesso per come è stata formulata nasconda la volontà di effettuare un sindacato ispettivo sulla sua attività che non è consentito anche a chi sia titolare di interessi diffusi.<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
L’associazione ricorrente non è titolare di alcun interesse diffuso ma al più di un interesse collettivo che riguarda tutti i propri soci come categoria economica; la richiesta di accesso non è mossa da una generica volontà di operare un sindacato ispettivo sull’attività della pubblica amministrazione, ma dall’interesse a verificare se sia stato operato un equa ripartizione delle risorse tra gli operatori sanitari privati che l’ente rappresenta e le strutture pubbliche e che le esigenze di risparmio e razionalizzazione non siano state rivolte solo nei confronti della quota di risorse assegnate agli operatori privati.<br />	<br />
Si veda sul punto quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 721 8: “<i>Il soggetto attivamente legittimato, pertanto, può rivolgersi al legittimato passivo &#8211; in base alla normativa in esame &#8211; per conoscere singoli atti già materialmente posti in essere (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 10.4.2003, n. 1925, nonché art. 2 D.P.R. n. 184/06 cit), atti che possono essere sia conclusivi che interni, ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente, che attraverso l’accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti, nonchè l’esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall’Amministrazione; il medesimo soggetto non può, invece, attivare forme di supervisione di un’attività, che si sospetta inefficiente o inefficace, o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità; in senso preclusivo di tale supervisione dispone, del resto, formalmente l’art. 24, comma 3, della legge n. 241/90, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni</i>”.<br />	<br />
Le argomentazioni che legittimano l’interesse della ricorrente all’esibizione dei documenti richiesti danno conto anche della bontà nel merito della richiesta di accesso e quindi della fondatezza del ricorso.<br />	<br />
L’oggetto della richiesta di accesso non riguarda i dati ma i documenti che li contengono e non presenta un carattere generico ed indeterminabile così da non consentire la esatta individuazione di ciò che deve essere messo a disposizione di colui che fa istanza di accesso né richiede una elaborazione di dati non contenuti in alcun documento che come è noto per costante orientamento giurisprudenziale è inammissibile.<br />	<br />
La pretestuosità delle obiezioni formulate dalla regione è dimostrata dalla circostanza che altre Regioni quali la Toscana e l’Umbria non hanno eccepito alcunché ad identica richiesta loro pervenuta dall’associazione ricorrente tanto da mettere a disposizione il sito dove parte dei dati potevano essere visionati e quanto al resto indicando un responsabile del Centro Regionale Riferimento Controllo di Qualità.<br />	<br />
Per quello che riguarda l’accesso ai documenti detenuti dai Ministeri resistenti non può giungersi alla medesima conclusione poiché gli eventuali documenti esistenti, rientranti nel novero di quelli per i quali è stato richiesto l’accesso, debbono considerarsi come atti preparatori di un atto amministrativo generale quale il decreto ministeriale in corso di formazione e pertanto preclusi all’accesso ex art. 24,comma 1 lett. C), L.24190.<br />	<br />
Il ricorso va pertanto accolto nei confronti della Regione Emilia-Romagna cui deve essere ordinato di esibire alla ricorrente gli atti richiesti nella domanda di accesso notificata in data 18.7.09. Per il resto va rigettato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza quanto alla Regione Emilia-Romagna e possono essere compensate nei confronti dei Ministeri poiché gli stessi avrebbero potuto rispondere esplicitamente riguardo all’esclusione dei propri atti dal novero degli atti suscettibili di accesso. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna &#8211; Bologna, Sezione I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Rigetta quanto al resto.<br />	<br />
Condanna la Regione Emilia-Romagna alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500 oltre C PA ed IVA; compensa le spese nei confronti dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, e quello dell&#8217;Economia e delle Finanze. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3034/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3034</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3042</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. B. Lelli Est. Olmi A. ed Altra (Avv. C.E. Traina Chiarini) contro il Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali (Avvocatura dello Stato) in tema di annullamento ministeriale dell&#8217;autorizzazione ambientale per difetto di motivazione Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Autorizzazione ex art. 7 L. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. B. Lelli Est.<br /> Olmi A. ed Altra (Avv. C.E. Traina Chiarini) contro il Ministero Per i Beni<br /> Culturali ed Ambientali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di annullamento ministeriale dell&#8217;autorizzazione ambientale per difetto di motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 – Nozione – Motivazione – Deve rendere palesi le ragioni per le quali l’intervento non incide sui caratteri propri della bellezza naturale così come individuati in sede di imposizione del vincolo &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 si sostanzia in un apprezzamento discrezionale che muove da una comparazione fra lo stato del bene prima e dopo la realizzazione dell’intervento modificativo allo scopo di garantire il rispetto degli specifici aspetti esteriori che il vincolo intende proteggere. L’onere della motivazione, quindi, può dirsi assolto solo quando il provvedimento si fa carico di rendere palesi le ragioni per le quali l’intervento non incide sui caratteri propri della bellezza naturale così come individuati in sede di imposizione del vincolo (fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l’annullamento ministeriale in quanto l’autorizzazione poi annullata descriveva sommariamente l’intervento edilizio, ma, nella fase propriamente valutativa &#8211; rilevante ai fini della motivazione &#8211; si limitava a richiamare il “consiglio” formulato dalla commissione edilizia per rendere l’intervento maggiormente compatibile con le caratteristiche dei fabbricati rurali. Il comune avrebbe invece dovuto descrivere lo stato dei luoghi, evidenziare con precisione le alterazioni introdotte con le opere da realizzare e, successivamente, esaminare la compatibilità della nuova situazione con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03042/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01360/1996 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1360 del 1996, proposto da: 	</p>
<p><b>Olmi Achille ed Altra</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Emanuele Traina Chiarini, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Traina Chiarini in Bologna, via Broccaindosso N.32/2; Conti Cesira; </p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del decreto in data 14 marzo 1996 con il quale è stato disposto l&#8217;annullamento del provvedimento del Sindaco di Castel San Pietro Terme, Bologna, in data 8.9.1995 portante autorizzazione relativa all’ istanza di sanatoria per opere abusive consistenti in un piccolo capannone sito in località Farneto di detto Comune;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2009 il dott. Bruno Lelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto del Direttore Generale del Ministero per i beni ambientali e paesaggistici del 14.3.1996 di annullamento del provvedimento del 8.9.1995 con cui il Sindaco del comune di Castel San Pietro Terme ha rilasciato l’autorizzazione ambientale di cui all’art. 7 della L. n. 1437/1939 riferito ad un manufatto realizzato abusivamente in zona agricola di salvaguardia ambientale (via Montecerere, foglio n. 156, mappale n. 66) per il quale era stata formulata istanza di condono edilizio.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato pone a fondamento del disposto annullamento sia il fatto che il provvedimento comunale di autorizzazione non è sufficientemente motivato, poiché non spiega come e perché l’intervento autorizzato sia compatibile con le caratteristiche e le peculiarità paesaggistiche dell’area tutelata, sia la circostanza che l’autorizzazione del comune comporta la realizzazione di una serie di opere incompatibili col vincolo paesaggistico che interessa l’area.<br />	<br />
Col ricorso avverso il suesposto provvedimento ministeriale di annullamento vengono formulate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Premesso che non ha pregio la censura inerente alla nullità della notifica dell’atto in quanto la sua impugnazione dimostra che la comunicazione ha comunque raggiunto i suoi effetti, si deve preliminarmente osservare che è infondata la censura con cui si tende ad escludere l’inapplicabilità della normativa in materia di condono in conseguenza della sopravvenienza del vincolo all’esecuzione delle opere, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che l’imposizione del vincolo successiva all’esecuzione delle opere è comunque rilevante e che in tal caso il condono può essere accordato solo con il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (C. St., A.P. n. 20/1999; C.St. VI n. 5918/03; n. 528/2006; TAR Emilia-Romagna n. 3383/2008).<br />	<br />
Tali principi valgono necessariamente anche per l’autorizzazione ambientale preordinata a consentire la condonabilità.<br />	<br />
Infondato è il motivo di ricorso con cui viene censurata la parte del provvedimento impugnato che rileva l’assenza di una sufficiente motivazione nell’atto oggetto di annullamento.<br />	<br />
Su questo punto si deve premettere che l’autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 si sostanzia in un apprezzamento discrezionale che muove da una comparazione fra lo stato del bene prima e dopo la realizzazione dell’intervento modificativo allo scopo di garantire il rispetto degli specifici aspetti esteriori che il vincolo intende proteggere.<br />	<br />
L’onere della motivazione, quindi, può dirsi assolto solo quando il provvedimento si fa carico di rendere palesi le ragioni per le quali l’intervento non incide sui caratteri propri della bellezza naturale così come individuati in sede di imposizione del vincolo.<br />	<br />
In relazione a quanto sopra il Collegio ritiene che sussista il difetto di motivazione evidenziato dal provvedimento impugnato con cui il Ministero ha annullato l’autorizzazione comunale.<br />	<br />
In effetti l’autorizzazione poi annullata descrive sommariamente l’intervento edilizio, ma, nella fase propriamente valutativa ( rilevante ai fini della motivazione ) si limita a richiamare il “consiglio” formulato dalla commissione edilizia per rendere l’intervento maggiormente compatibile con le caratteristiche dei fabbricati rurali <br />	<br />
Invero il comune avrebbe dovuto descrivere lo stato dei luoghi, evidenziare con precisione le alterazioni introdotte con le opere da realizzare e, successivamente, esaminare la compatibilità della nuova situazione con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo.<br />	<br />
Essendo priva dei suddetti elementi la motivazione appare insufficiente.<br />	<br />
Ciò posto non occorre esaminare le ulteriori censure concernenti il provvedimento impugnato, atteso che il difetto di motivazione dell’autorizzazione ambientale basta da sola a giustificare il disposto annullamento (sul punto vedasi C.St. VI, n. 460/1998; 592/2003; TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 3369/2006) .<br />	<br />
Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere rigettato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna &#8211; Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero intimato della somma di Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.8807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2009-n-8807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2009-n-8807/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2009-n-8807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.8807</a></p>
<p>Pres. Monaciliuni, Est. Passerelli Di Napoli C. Virginia, Azienda Agricola Zootecnica di Iemme Cesare Giulio B.U.F.F.A.L.O. (Avv.ti B. Luigi ed altri) c/ Regione Campania ed altri (Avv.ti A. Marzocchella) 1. Rifiuti – Gestione – Controversie – Competenza inderogabile del TAR Lazio,Roma – Esclusione – Ragioni. 2. Processo amministrativo – Atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2009-n-8807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.8807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2009-n-8807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.8807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Monaciliuni,<i> Est. </i>Passerelli Di Napoli<br /> C. Virginia, Azienda Agricola Zootecnica di Iemme Cesare Giulio B.U.F.F.A.L.O.<br /> (Avv.ti B. Luigi ed altri) c/ Regione Campania ed altri<br />  (Avv.ti A. Marzocchella)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Rifiuti – Gestione – Controversie – Competenza inderogabile del TAR Lazio,Roma – Esclusione – Ragioni.	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Atti di localizzazione di discariche – Impugnazione – Ammissibilità &#8211; Condizioni – Interesse sostanziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste la competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, Roma a decidere  le controversie attinenti alla gestione dei rifiuti. Infatti, l’art. 4 del d.l. 90/2008 conv. in l. 123/2008 si limita a stabilire la giurisdizione esclusiva del G.A. su tali controversie, mentre non prevede espressamente la competenza inderogabile del TAR Lazio, Roma che, atteso il suo carattere eccezionale e di stretta interpretazione, avrebbe dovuto essere  esplicitamente stabilita.	</p>
<p>2. In materia di legittimazione all’impugnazione di atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, l’interesse sostanziale non può evincersi dalla mera appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi a specifiche situazioni quali: l’immediata vicinanza all’impianto che riduca il valore economico del fondo limitrofo;  l’inosservanza delle distanze minime di sicurezza dalla zona dell’intervento;  la dimostrazione che le modalità di costruzione e di gestione dell’impianto siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08807/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 02492/2008 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Settima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Caimano Virginia, Azienda Agricola Zootecnica di Iemme Cesare Giulio, B.U.F.F.A.L.O. s. coop. Agricola,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, B.U.F.F.A.L.O. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Bovenzi Luigi, Bovenzi Pasquale, Caimano Paolo, Cimmino Antonio, Cuccaro Agostino, Cuozzo Francesco, De Biase Francesco, De Lucia Pasquale Antonio, Di Gaetano Mattia, Di Girolamo Giuliano, Di Girolamo Giuseppe, Di Rauso Gennaro, Friozzi Francesco, Friozzi Raimondo, Gerardo Cimmino, Granata Antonio, Granata Luigi, Luceri Oscar, Marfella Nicola, Mauriello Giovan Battista, Mesone Tommaso, Palmesano Antonetta, Pianese Antonio, Rotoli Enrico, Vagliviello Gaetano, Vendemia Antonio, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Stefano Sorgente, con domicilio eletto presso Stefano Sorgente in Napoli, V. Po n. 1 P.Co Parva Domus; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso Angelo Marzocchella in Napoli, via S. Lucia, n. 81; <br />	<br />
<b>ARPAC di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />	<br />
<b>A.S.L. Caserta 2,</b> in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, n.c.; <br />	<br />
<b>Autorità di Bacino Liri &#8211; Volturno &#8211; Garigliano,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />	<br />
<b>Comando Dipartimento Marittimo Jonio e Canale D&#8217;Otranto</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />	<br />
<b>Comune di Pignataro Maggiore</b>, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />	<br />
<b>Enel S.p.A. Direz. Distribuz. Campana,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />
Provincia di Caserta, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />	<br />
<b>Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, nc.c;<br />	<br />
<b>Consorzio A.S.I. &#8211; Area di Sviluppo Industriale di Caserta</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;<br />	<br />
<b>Snam Rete Gas S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.; <br />	<br />
<b>Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta, Enac (Ente Nazionale Per L&#8217;Aviazione Civile), Enav-Ente Nazionale Assistenza al Volo, Ministero dei Trasporti e della Navigazione</b>, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Ministero Comunicazioni &#8211; Ispettorato Territoriale Campania, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza Archeologica Provincia di Napoli e Caserta, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Ministero della Difesa &#8211; Aeronautica Militare, Comando R.F.C. Regionale Campania, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ope legis in Napoli, via Diaz n. 11; <br />	<br />
nei confronti di<br />	<br />
<b>Biopower S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Fantini, Enrico Soprano, Riccardo Troiano, Riccardo Valle, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4; <br />	<br />
<b>Terna S.p.A</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.; <br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) del decreto dirigenziale n. 399 del 9.8.2007, con cui l’Area Generale di Coordinamento AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario ha rilasciato alla Biopower s.r.l. l’autorizzazione per la costruzione e l&#8217;esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa nel comune di Pignataro Maggiore; b) della Conferenza di Servizi del 27.03.2007 e 23.05.2007; c) dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni e gli enti convocati; d) del parere del 20.06.2007 della Commissione VIA; e) dell’istruttoria compiuta dalla P.O. Mercato Elettrico – Disinquinamento Industriale; f) della delibera di C.C. del Comune di Pignataro n. 29 del 3 maggio 2007 di approvazione dello schema di convenzione; g) della convenzione sottoscritta il 20.09.2007; g) della delibera del Comitato direttivo Consorzio ASI n. 303 del 30.10.2007 di assegnazione del suolo alla Biopower; h) della convenzione del 16.11.2007 tra il Consorzio ASI e la Biopower; i) della delibera del Comitato direttivo Consorzio ASI, con cui il Consorzio si è rifiutato di esprimere il parere di competenza in merito alla conformità del progetto al piano ASI; l) della d.i.a. rilasciata dal Comune di Pignataro Maggiore per la realizzazione di un impianto di calcestruzzo in variante ed in aggiunta all’autorizzazione già rilasciata; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Enac (Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile);<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Enav-Ente Nazionale Assistenza al Volo;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Comunicazioni Ispettorato Territoriale Campania;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Biopower S.r.l.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Aeronautica Militare;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comando R.F.C. Regionale Campania;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26/11/2009 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 2492 dell’anno 2008, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:<br />	<br />
&#8211; di essere tutti proprietari, o stabili residenti, o coltivatori diretti, nelle zone poste nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà l’impianto a biomasse, sicché erano certamente legittimati a ricorrere;<br />	<br />
&#8211; che, con istanza del 09.10.2006, la Biopower s.r.l. chiedeva di essere autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, a realizzare un impianto di produzione di energia mediante l’utilizzo di biomasse vergine, nel comune di Pignataro Maggiore; sicché la R<br />
&#8211; che pertanto essi proponevano ricorso contro gli atti con cui era stata autorizzata la realizzazione dell’impianto.<br />	<br />
Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />	<br />
Si costituivano l’Avvocatura dello Stato e la Regione Campania chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 26.11.2009, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Preliminarmente, i ricorrenti ribadivano la loro legittimazione a ricorrere perché tutti proprietari, o stabili residenti, o coltivatori diretti, nelle zone poste nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà l’impianto a biomasse; ed impugnavano i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, atteso che il Comune di Pignataro Maggiore fa parte del Consorzio ASI e che pertanto va rispettato il PRG del Consorzio ASI; orbene, ai sensi dell’art. 2 delle NTA di tale PRG i progetti esecutivi degli stabilimenti industriali devono essere approvati in via preventiva dal Consiglio Direttivo del Consorzio ASI, e che anche lo studio dell’impianto industriale deve essere valutato favorevolmente dal Consiglio; ed il Consorzio ASI è stato totalmente pretermesso in ragione di una falsa attestazione che ha erroneamente classificato la zona in questione come zona D del Comune, e non già come quella derivante dal PRG del Consorzio ASI; 2) violazione del DM 24.11.1985, atteso che il terreno in questione è attraversato dal un gasdotto gestito dalla concessionaria SNAM, che non è stata – illegittimamente – invitata alla conferenza di servizi; 3) il progetto non è conforme al PRG ASI quanto ad altezze e distanze; 4) il Consorzio ASI doveva essere invitato alla conferenza di servizi, quale ente con principale legittimazione; 5) violazione dell’art. 16 dello Statuto ASI di Caserta e dell’art. 22 del PRG del Consorzio ASI, atteso che l’assegnazione del terreno alla BIOPOWER poteva essere effettuata dal solo Consorzio ASI previo esproprio ed urbanizzazione dell’area; 6) l’assegnazione non è avvenuta in base agli artt. 22 e 23 delle NdA (cioè secondo le dimensioni e le esigenze dell’iniziativa industriale); 7) violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 ed eccesso di potere, perché il terreno è stato assegnato alla Biopower senza rispettare le norme del piano regolatore ASI; 8) ) eccesso di potere per travisamento del fatto, atteso che – anche ammessa la legittimità dell’atto di assegnazione del terreno alla Biopower – quest’ultima è divenuta titolare del terreno solo dopo l’autorizzazione, che pertanto è illegittima perché emessa in base al falso presupposto che la Biopower fosse titolare del terreno; 9) vi è violazione del PRG del comune di Pignataro, perché l’impianto in questione è industria insalubre di prima classe ex DM 06.09.1994 e 216 TU Leggi Sanitarie, e nel territorio del comune in questione non è possibile istallare industrie nocive; 10) violazione dell’art. 216 TU Leggi Sanitarie (RD n. 1265/1934) perché l’impianto in questione è industria insalubre di prima classe e non può essere localizzato in prossimità di siti sensibili quali quello della ricorrente e l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa; 11) violazione delle direttive comunitarie, che in casi del genere impongono la VIA mentre quest’ultima è stata ritenuta non necessaria nel procedimento in concreto seguito; 12) violazione delle direttive comunitarie che imponevano anche l’autorizzazione ambientale; 13) violazione dell’art. 269 D.Lgs. n. 152/2006, perché il D.Lgs. n. 387/2003 fa salva la normativa in tema di tutela ambientale e dunque era necessaria l’autorizzazione all’immissione in atmosfera; 14) era necessaria anche l’autorizzazione allo scarico di cui al D.Lgs. n. 152/1999; 15) la Provincia ed il settore SIRCA non hanno espresso il parere che avrebbero dovuto rilasciare, USTIF non ha espresso parere per mancanza di elettrodotti (che invece ci sono), il Genio Civile si è ritenuto incompetente (ed invece lo era sotto l’aspetto idraulico); 16) violazione dei principi in materia di permesso di costruire per mancanza delle opere di urbanizzazione primaria (o della previsione della loro realizzazione, o dell’impegno degli interessati a realizzarle); 17) il parere ARPAC nulla dice circa le acque ed in particolare le acque reflue industriali; 18) con riferimento al problema delle acque, si attesta falsamente che non è previsto l’uso di falde acquifere, poiché l’impianto è dotato di un condensatore ad aria per il raffreddamento; l’affermazione è falsa perché dalla relazione tecnica generale si evince che il generatore con forno a griglie è raffreddato ad acqua; 19) manca qualsiasi riferimento al Piano Energetico Ambientale della Provincia di Caserta; 20) manca qualsiasi riferimento al Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Area; 21) manca l’autorizzazione di cui all’art. 212 D.Lgs n. 152/2006; 22) l’area in questione è gravata da servitù di elettrodotto e non sono rispettate le distanze di cui al DM 9.01.1996; 23) l’area in questione è gravata da servitù di elettrodotto e non sono rispettate le distanze di cui al DPCM 23.04.1992; 24) è stata iniziata la realizzazione di un enorme impianto per la produzione del calcestruzzo in base alla sola d.i.a., mentre avrebbe dovuto essere ripetuto il procedimento di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003; 25) la realizzazione di tale impianto non è possibile con d.i.a., ai sensi del d.P.R. 380/2001; 26) eccesso di potere per difetto di istruttoria, non essendosi tenuto conto del fatto che nelle vicinanze vi sono impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del d.lgs. 334/1999; 27) violazione dell’art. 12 co. 7 d.lgs. 387/2003, non essendosi tenuto conto delle disposizioni a tutela dell’agricoltura e del paesaggio rurale; 28) le Amministrazioni convocate non hanno partecipato alla conferenza di servizi con un rappresentante legittimato; 29) violazione delle linee guida adottate con delibera G.R. 1955/2006, non essendovi alcuna traccia delle complesse valutazioni richieste dal punto 4 delle suddette linee guida; 30) manca la dichiarazione di conformità di cui al punto 8 co. 1 lett. k) delle suddette linee guida; 31) manca la previsione, imposta dall’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, dell’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente in seguito alla dismissione dell’impianto; 32) non è stato rispettato l’ordine cronologico di presentazione delle domande, come invece prescritto dal punto 10 delle suddette linee guida.<br />	<br />
L’Amministrazione Regionale eccepiva l’infondatezza del ricorso; l’Avvocatura dello Stato eccepiva l’incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 4 co. 1 d.l. 90/2008 conv. in l. 133/2008, e dell’art. 3 d.l. 245/2005, conv. in l. 21/2006, con cui è stata prevista la competenza inderogabile del Tar Lazio, Roma, a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 co. 1 l. 225/1992.<br />	<br />
In memoria depositata in data 13.11.2009 la Biopower eccepiva la tardività del ricorso; l’inammissibilità per carenza d’interesse e comunque l’infondatezza nel merito.<br />	<br />
Il ricorso è irricevibile perché tardivo.<br />	<br />
Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’incompetenza per territorio opposta dall’Avvocatura dello Stato. Infatti, l’art. 4 del d.l. n. 90/2008, conv. in l. 123/2008, prevede che “Ferme restando le disposizioni di cui all&#8217;articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell&#8217;amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati”. L’art. 3 d.l. 245/2005, conv. in l. 21/2006, a sua volta, stabilisce la competenza inderogabile del Tar Lazio, Roma, a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 co. 1 l. 225/1992. Tuttavia, non può affermarsi che in forza dell’art. 4 d.l. n. 90/2008 conv. in l. n. 123/2008 tale competenza inderogabile sia stata estesa alla complessiva gestione dei rifiuti: l’art. 4 si limita infatti a stabilire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su tali controversie, mentre la competenza inderogabile del Tar Lazio, Roma – atteso il suo carattere eccezionale e di stretta interpretazione – avrebbe dovuto essere espressamente prevista per tutte le controversie comunque attinenti alla gestione dei rifiuti.<br />	<br />
Né la competenza inderogabile del Tar Lazio, Roma, può essere affermata in base all’art. 41 co. 1 l. 99/09, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, “tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell&#8217;amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”. Benché la norma in questione si applichi anche ai processi in corso (comma 5), essa si riferisce espressamente alle centrali di potenza superiore a 400 MW, mentre nel caso di specie – come si evince dall’autorizzazione impugnata – la potenza dell’impianto è pari a 10 MW.<br />	<br />
È invece fondata l’eccezione di tardività del ricorso. Quest’ultimo risulta infatti notificato in data 19.04.2008; orbene, con delibera n. 1516 del 24.04.2003 la Regione Campania ha approvato il regolamento che disciplina la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, comprendendo tra gli atti soggetti a pubblicazione “gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi, di procedure di gara, di concorsi, o relativi all’attribuzione di benefici economici e finanziari o connessi al rilascio di autorizzazioni e concessioni e i relativi atti modificativi” (art. 2 lett. m)). L’atto impugnato, in quanto autorizzazione e conclusivo di un procedimento, va per l’appunto inquadrato in tale categoria; inoltre, per la sua rilevanza ed idoneità ad incidere su un’ampia categoria di soggetti, sussiste certamente la ratio che ne impone la pubblicazione.<br />	<br />
È pertanto applicabile quella disposizione dell’art. 21 co. 1 l. n. 1034/1971, in forza della quale il termine di decadenza entro cui notificare il ricorso decorre “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento”. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 51 del 24.09.2007 ed il ricorso è stato notificato in data 19.04.2008.<br />	<br />
La tardività del ricorso è questione preliminare ed assorbente; tuttavia, può osservarsi che non risulta neanche sufficientemente dimostrata la legittimazione a ricorrere. Infatti, in materia di legittimazione all’impugnazione di atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, “l’interesse sostanziale non può evincersi dalla mera appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi a specifiche situazioni quali: <br />	<br />
• l’immediata vicinanza all’impianto che riduca il valore economico del fondo limitrofo;<br />	<br />
• l’inosservanza delle distanze minime di sicurezza dalla zona dell’intervento;<br />	<br />
• la dimostrazione che le modalità di costruzione e di gestione dell’impianto siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica” (Tar Emilia Romagna, Bologna, I, n. 3216/2006). <br />	<br />
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno genericamente affermato di essere proprietari, o stabili residenti, o coltivatori diretti, nelle zone poste nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà l’impianto a biomasse; senza dunque precisare il concreto pregiudizio che la realizzazione dell’impianto in questione recherebbe alla loro sfera giuridico – patrimoniale. Pertanto, non può essere riconosciuto agli interessati un interesse qualificato e differenziato all’impugnazione del provvedimento di autorizzazione in epigrafe.<br />	<br />
Sussistono, attesa la complessità e la delicatezza della questione, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />	<br />
1. Dichiara irricevibile il ricorso n. 2492 dell’anno 2008;<br />	<br />
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni, Presidente FF<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-16-12-2009-n-8807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.8807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3144/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3144</a></p>
<p>Pres. Ravalli Est. Viola Comune di Maglie (Avv. P. Montagna) c/ Regione Puglia (Avv. A. Capoccia). 1. Ambiente – Inquinamento – Superamento livelli di diossina &#8211; Provvedimento espresso della Regione – Richiesta – Comune &#8211; Legittimazione – Sussiste. 2. Ambiente – Inquinamento – Superamento livelli di diossina – Neutralizzazione attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3144/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3144/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Ravalli  <i>Est.</i> Viola<br /> Comune di Maglie (Avv. P. Montagna) c/ Regione Puglia (Avv. A. Capoccia).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Inquinamento – Superamento livelli di diossina &#8211; Provvedimento espresso della Regione – Richiesta – Comune &#8211; Legittimazione – Sussiste.	</p>
<p>2. Ambiente – Inquinamento – Superamento livelli di diossina – Neutralizzazione attività inquinante – Provvedimenti – Insufficienza – Minimizzazione del rischio – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la legittimazione di un Comune, quale ente esponenziale della relativa comunità, a richiedere un provvedimento espresso dell’Amministrazione regionale che rechi una considerazione concreta della situazione di emergenza sanitaria e ambientale indubbiamente emergente dalle rilevazioni dell’A.R.P.A. ed interessante più Comuni. 	</p>
<p>2. Una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno richiede una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto, l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al territorio di tutte le Amministrazioni comunali interessate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03144/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01525/2009 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2009, proposto da: </p>
<p><b>Comune di Maglie</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paola Montagna, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Capoccia, con domicilio eletto presso Antonio Capoccia in Lecce, via 95° Reg Fanteria,91;</p>
<p><b>Comune di Melpignano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso Tommaso Millefiori in Lecce, via Mannarino n. 11/A; </p>
<p>	<br />
nei confronti di</p>
<p><b>Copersalento s.p.a.,</b> non costituita in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità</p>
<p>del silenzio &#8211; inadempimento serbato dal Presidente p.t. della Regione Puglia, intimato con formale atto di diffida notificato il 17 agosto 2009, volto ad ottenere, ai sensi dell&#8217;art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i provvedimenti d&#8217;urgenza di propria competenza, in relazione alla situazione estesa al territorio di più Comuni, conseguente al superamento dei limiti di legge delle concentrazioni di diossina.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Melpignano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Montagna per l’Amministrazione ricorrente, l’Avv. Zanchi in sostituzione dell’Avv. Capoccia per la Regione Puglia e l’Avv. Millefiori per il Comune di Melpignano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ordinanza contingibile e urgente n. 42 del 24 marzo 2009, il Sindaco di Maglie, a seguito della rilevazione di un superamento dei valori di diossine accertato dall’A.R.P.A., disponeva l’immediata sospensione dell’attività svolta dalla Copersalento s.p.a..<br />	<br />
Con nota 24 aprile 2009 prot. n. 9091, l’A.R.P.A. Puglia comunicava al Comune di Maglie i risultati della rilevazione effettuata che, sulla base di diverse metodiche, evidenziavano un superamento dei valori relativi alle diossine in un raggio di almeno 5 Km che interessava, oltre al Comune di Maglie, anche altri Comuni; trattandosi di una situazione di emergenza sanitaria e ambientale interessante più amministrazioni comunali, il Sindaco di Maglie, con nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858, demandava al Presidente della Regione Puglia «ogni necessaria attività e provvedimento d’urgenza, in ragione delle dimensioni dell’emergenza, in applicazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 anche con riferimento alla necessità di verifica della sussistenza di altre fonti di inquinamento da diossina che possano incidere su un territorio di così vaste dimensioni»; in data 17 agosto 2009, era altresì notificata alla Regione Puglia una diffida a riscontrare la nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 e «a provvedere, ai sensi dell’art. 50, comma 5, adottando se necessario i provvedimenti d’urgenza di propria competenza, in relazione alla situazione estesa al territorio di più Comuni, conseguente al superamento dei limiti di legge delle concentrazioni di diossina».<br />	<br />
Non ricevendo risposta, il Comune di Maglie presentava il presente ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza e la declaratoria dell’obbligo per la Regione Puglia di riscontrare con provvedimento espresso la già citata nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione regionale e il Comune di Melpignano, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 18 novembre 2009 il ricorso passava quindi in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.<br />	<br />
Nella fattispecie che ci occupa, anche a prescindere dalla natura contingibile e urgente del potere di ordinanza di competenza dell’Amministrazione regionale (che imponeva un riscontro immediato della nota dell’Amministrazione comunale di Maglie), è comunque ormai ampiamente decorso il termine sussidiario per la conclusione del procedimento di novanta giorni, all’epoca di formazione del silenzio rifiuto, previsto dall’art. 2, 3° comma della l. 7 agosto 1990 n. 241.<br />	<br />
Non possono poi sussistere dubbi in ordine alla legittimazione del Comune di Maglie a richiedere, anche in qualità di ente esponenziale della relativa comunità, un provvedimento espresso dell’Amministrazione regionale che rechi una considerazione concreta della situazione di emergenza sanitaria e ambientale indubbiamente emergente dalle rilevazioni dell’A.R.P.A. Puglia ed interessante più Comuni; deve pertanto trovare accoglimento la pretesa del Comune ricorrente ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che riscontri la nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 e la successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009. <br />	<br />
Del resto, l’obbligo di provvedere non è certo escluso dal fatto che la fonte dell’inquinamento sembra essere stata neutralizzata dall’ordinanza contingibile e urgente n. 42 del 24 marzo 2009 del Sindaco di Maglie (che ha disposto l’immediata sospensione dell’attività svolta dalla Copersalento s.p.a.); con tutta evidenza, una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno richiede, infatti, una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto, l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al territorio di tutte le Amministrazioni comunali interessate.<br />	<br />
Sempre in questa prospettiva, sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che il Comune di Maglie abbia consentito, con l’ordinanza sindacale 21 agosto 2009 n. 134, la ripresa dell’attività della Copersalento, anche sulla base di una serie di valutazioni di “cessato allarme sanitario” da parte dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L.; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di considerazioni che attengono al contenuto dei provvedimenti da adottare, sulla base della valutazione in concreto della situazione di pericolosità, e non alla stessa esistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza del Comune di Maglie.<br />	<br />
Conclusivamente, nessuna rilevanza può poi essere attribuita al fatto che l’art. 50, 6° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali.) legittimi ogni sindaco, nel caso in cui l’emergenza interessi il territorio di più comuni, ad adottare «le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti»; come ampiamente evidente, la norma ha, infatti, una valenza interinale e provvisoria e, quindi, presuppone proprio il potere di intervento previsto dal precedente quinto comma della disposizione, ovvero il potere dello Stato o della Regione di intervenire, «in ragione della dimensione dell&#8217;emergenza e dell&#8217;eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali», nelle situazioni di emergenza che, come quella in riferimento, interessino il territorio di più Amministrazioni comunali e che quindi non possano essere adeguatamente fronteggiate da interventi atomistici e scollegati dei singoli Comuni.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere affermato l’obbligo per la Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato (in questo senso, in giurisprudenza, si veda T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 30 giugno 2005, n. 9148) sulla nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 del Comune di Maglie e sulla successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009, entro il termine indicato in dispositivo; ai sensi della previsione dell’art. 21-bis, 2° comma della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, la nomina del Commissario ad acta già richiesta dall’Amministrazione comunale di Maglie è rinviata ad un momento successivo alla scadenza del termine per provvedere assegnato in sentenza.<br />	<br />
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sulla nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 del Comune di Maglie e sulla successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2009</p>
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