<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>16/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-12-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-12-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>16/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/16-12-2008/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a></p>
<p>procedimento C-127/07 Pres. V. SKOURIS, Rel. T. VON DANWITZ>br> Société Arcelor Atlantique et Lorraine 1- Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 2003/87/CE – Gas a effetto serra – Scambio di emissioni – Ambito di applicazione – Settore siderurgico – Esclusione di altri settori economici – Trattamento diverso di situazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">procedimento C-127/07<br /> Pres. V. SKOURIS, Rel. T. VON DANWITZ>br> Société Arcelor Atlantique et Lorraine</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 2003/87/CE – Gas a effetto serra – Scambio di emissioni – Ambito di applicazione – Settore siderurgico – Esclusione di altri settori economici – Trattamento diverso di situazioni analoghe – Esistenza di uno svantaggio – Fattispecie</p>
<p>2- Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 2003/87/CE – Gas a effetto serra – Scambio di emissioni – Disparità di trattamento – Giustificazione – Novità della disciplina – Introduzione graduale – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- La direttiva 2003/87/CE, nella misura in cui applica agli impianti siderurgici e non ad altri settori economici similari il sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra, determina una disparità di trattamento in quanto situazioni analoghe vengono disciplinate diversamente e si verifica un pregiudizio a carico degli impianti siderurgici.</p>
<p>2- La disparità di trattamento prodotta dall’applicazione del sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra ai soli impianti siderurgici è giustificata dalla necessità di introdurre in maniera graduale la nuova disciplina, preservandone la fattibilità amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
</b><br />
<b>16 dicembre 2008
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Nel procedimento C 127/07,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Francia) con decisione 8 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2007, nella causa</p>
<p><b>Société Arcelor Atlantique et Lorraine e altri<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Premier ministre,</b><br />
<b>Ministre de l’Écologie et du Développement durable,</b><br />
<b>Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ileši&#269;, A. Ó Caoimh e T. von Danwitz (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus e E. Levits, giudici, <br />
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2008,<br />
considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per la Société Arcelor Atlantique et Lorraine e altri., dall’avv. W. Deselaers, Rechtsanwalt, e dall’avv. P. Lignières, avocat;<br />
–        per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues, L. Butel e dalla sig.ra S. Gasri, in qualità di agenti;<br />
–        per il Parlamento europeo, dal sig. L. Visaggio e dalla sig.ra I. Anagnostopoulou, in qualità di agenti;<br />
–        per il Consiglio dell’Unione europea, dalle sig.re P. Plaza García, K. Michoel ed E. Karlsson, in qualità di agenti;<br />
–	per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.-B. Laignelot e U. Wölker, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 maggio 2008,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE (GU L 338, pag. 18; in prosieguo: la “direttiva 2003/87”).<br />
2	Tale domanda è stata proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) nell’ambito di una controversia tra la Société Arcelor Atlantique et Lorraine e altri e il Premier ministre (Primo ministro), il ministre de l’Écologie et du Développement durable (Ministro dell’Ecologia e dello Sviluppo durevole) nonché il ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria) relativa all’attuazione della direttiva 2003/87 nell’ordinamento giuridico francese.</p>
<p><b> Contesto normativo</p>
<p><i></b> La normativa internazionale<br />
</i>3        Il 9 maggio 1992 è stata adottata a New York la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in prosieguo: la “convenzione quadro”), il cui fine ultimo è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico. L’11 dicembre 1997, le parti della convenzione quadro hanno adottato, in base a quest’ultima, il protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in prosieguo: il “protocollo di Kyoto”), entrato in vigore il 16 febbraio 2005.<br />
4        L’obiettivo di questo protocollo è ridurre il totale delle emissioni di sei gas a effetto serra, tra cui il biossido di carbonio (in prosieguo: il “CO2”), di almeno il 5% rispetto a livello di tali emissioni per l’anno 1990 nel corso del periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Le parti indicate nell’allegato I della convenzione quadro si impegnano affinché le loro emissioni di gas a effetto serra non superino la quota ad essi assegnata dal protocollo di Kyoto, impegno che le parti possono adempiere congiuntamente. L’impegno complessivo assunto dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri in base al protocollo di Kyoto ha ad oggetto una riduzione totale delle emissioni di gas a effetto serra dell’8% rispetto a livello di tali emissioni per l’anno 1990 durante il periodo di adempimento sopra indicato.<br />
<i> La normativa comunitaria<br />
</i>5        Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato a nome della Comunità, da un lato, la convenzione quadro con la decisione 15 dicembre 1993, 94/69/CE, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU 1994, L 33, pag. 1) e, dall’altro, il protocollo di Kyoto con decisione del Consiglio 25 aprile 2002, 2002/358/CE, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130, pag. 1). Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di quest’ultima decisione, la Comunità europea e i suoi Stati membri adempiono congiuntamente all’impegno globale assunto ai sensi del protocollo di Kyoto.<br />
6        Ritenendo che lo scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra costituirà, insieme ad altre misure, uno dei cardini fondamentali della strategia comunitaria nella lotta contro il cambiamento climatico, l’8 marzo 2000 la Commissione delle Comunità europee ha presentato il libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all’interno dell’Unione europea [COM (2000) 87 def] (in prosieguo: il “libro verde”).<br />
7        Ai sensi dell’art. 175, n. 1, CE, il 23 ottobre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la [d]irettiva 96/61/CE del Consiglio [COM (2001) 581 def] (in prosieguo: la “proposta di direttiva”), che si è conclusa con l’adozione della direttiva 2003/87.<br />
8        Secondo il suo quinto ‘considerando’, tale direttiva è intesa a contribuire ad un efficace adempimento degli impegni a ridurre le emissioni antropiche di gas a effetto serra assunti dalla Comunità e dai suoi Stati membri nell’ambito del protocollo di Kyoto, conformemente alla decisione 2002/358, mediante un efficiente mercato europeo di quote di emissione di gas a effetto serra (in prosieguo: le “quote”), con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell’occupazione.<br />
9        Ai sensi del ventitreesimo ‘considerando’ di detta direttiva, lo scambio di quote dovrebbe “far parte di un pacchetto organico e coerente di politiche e di misure realizzate a livello di Stati membri e della Comunità”. Come precisa il suo venticinquesimo ‘considerando’ “[l]e politiche e le misure dovrebbero essere attuate a livello di Comunità e di Stati membri in tutti i settori dell’economia dell’Unione europea e non soltanto nei settori dell’industria e dell’energia, così da generare sostanziali riduzioni delle emissioni”.<br />
10      L’art. 1 della direttiva 2003/87 definisce il suo oggetto come segue: <br />
“La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote (&#8230;) nella Comunità (&#8230;) al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica”.<br />
11      La direttiva 2003/87 si applica, ai sensi del suo art. 2, n. 1, alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai sei gas a effetto serra elencati nell’allegato II, tra cui il CO2. Il detto allegato I della direttiva 2003/87 riguarda alcune attività nei settori energetici, della produzione e trasformazione di metalli ferrosi, nonché dell’industria mineraria, come anche le attività condotte negli impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta e negli impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni, laddove questi ultimi emettano CO2.<br />
12      L’art. 4 della direttiva 2003/87 enuncia quanto segue: <br />
“Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente conformemente agli articoli 5 e 6, (&#8230;)”.<br />
13      Ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2003/87, l’autorità competente rilascia un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso qualora abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni di tali gas. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, tale autorizzazione contiene, tra l’altro, l’”obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell’articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno”.<br />
14      L’assegnazione della quantità totale di quote ai gestori degli impianti interessati dalla direttiva 2003/87 viene effettuata, ai sensi dell’art. 9 di quest’ultima, in base ad un piano nazionale di assegnazione di quote elaborato dagli Stati membri in funzione dei criteri enunciati all’allegato III di tale direttiva.<br />
15      Ai sensi dell’art. 10 di detta direttiva, gli Stati membri sono obbligati ad assegnare almeno il 95% delle quote gratuitamente per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 e almeno il 90% per il quinquiennio successivo. In conformità all’art. 12, n. 1, della stessa direttiva le quote assegnate sono trasferibili e possono essere scambiate tra persone all’interno della Comunità nonché, a determinate condizioni, tra persone all’interno della Comunità e persone nei paesi terzi.<br />
16      In forza dell’art. 16, n. 3, della direttiva 2003/87:<br />
“Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l’anno precedente sia obbligato a pagare un’ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di [CO2] equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l’ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell’ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall’obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all’atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell’anno civile seguente”.<br />
17      La direttiva 2003/87 prevede, inoltre, all’art. 30, n. 2, che la Commissione rediga, per il 30 giugno 2006, un rapporto, corredato eventualmente di proposte, sull’applicazione di questa stessa direttiva, riguardante, tra l’altro, “il modo e l’opportunità di modificare l’allegato I allo scopo di includervi altri importanti settori, fra cui quello chimico, dell’alluminio e dei trasporti, e altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencate nell’allegato II onde migliorare (&#8230;) l’efficienza economica del sistema”.<br />
18      A tal fine, il 13 novembre 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni la comunicazione riguardante la realizzazione di un mercato globale del carbonio [COM(2006) 676 def]. Il 20 dicembre 2006, la Commissione ha emesso una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra [COM (2006) 818 def]. Inoltre, con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 gennaio 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra [COM (2008) 16 def], tale istituzione intende, tra l’altro, estendere l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 includendovi nuovi gas e nuove categorie di attività, quali la produzione e la trasformazione di metalli non ferrosi e la produzione di alluminio, nonché il settore chimico.<br />
<i> La normativa nazionale<br />
19	</i>La trasposizione nell’ordinamento giuridico francese della direttiva 2003/87 è stata effettuata con l’ordinanza 15 aprile 2004, n. 2004-330, riguardante la creazione di un sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (JORF 17 aprile 2004, pag. 7089), che ha in particolare introdotto gli articoli da L.229-5 a L.229-19 del code de l’environnement (codice dell’ambiente). Le modalità di applicazione di tali articoli sono state stabilite con il decreto 19 agosto 2004, n. 2004 832 (JORF 21 agosto 2004, pag. 14979), modificato dal decreto 25 febbraio 2005, n. 2005 189 (JORF 26 febbraio 2005, pag. 3498; in prosieguo: il “decreto n. 2004 832”). L’allegato del decreto n. 2004 832 si limita a riprodurre l’allegato I della direttiva 2003/87.</p>
<p><b> Causa principale e questione pregiudiziale</p>
<p></b>20      Le ricorrenti nella causa principale sono imprese del settore siderurgico. Esse hanno chiesto alle autorità francesi competenti l’abrogazione dell’art. 1 del decreto n. 2004 832 in quanto tale articolo include gli impianti del settore siderurgico nell’ambito di applicazione del decreto stesso. Poiché alle loro domande non è stato dato seguito, esse hanno proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) un ricorso di annullamento per eccesso di potere avverso le decisioni implicite di rigetto di tali domande, chiedendo che fosse ingiunto a dette autorità di procedere all’abrogazione indicata. A sostegno del ricorso esse hanno dedotto la violazione di diversi principi di rango costituzionale, quali il diritto di proprietà, la libertà di impresa e il principio di uguaglianza.<br />
21      Il Conseil d’État ha respinto i motivi dedotti dalle ricorrenti nella causa principale, ad eccezione di quello relativo alla violazione del principio costituzionale di uguaglianza determinata da un trattamento diverso di situazioni analoghe. A quest’ultimo riguardo esso rileva, nella sua decisione di rinvio, che le industrie della plastica e dell’alluminio emettono gas a effetto serra identici a quelli dei quali la direttiva 2003/87 ha inteso limitare le emissioni e che tali industrie producono materiali parzialmente sostituibili a quelli prodotti dell’industria siderurgica, con la quale esse si trovano pertanto in concorrenza. Il Conseil d’État ritiene che, anche se la decisione di non includere immediatamente le industrie della plastica e dell’alluminio nel sistema di scambio di quote è stata presa in considerazione del loro contributo relativo rispetto alle emissioni totali di gas a effetto serra e della necessità di garantire l’attuazione progressiva di un dispositivo d’insieme, la questione se la differenza di trattamento tra le industrie interessate sia oggettivamente giustificata solleva gravi difficoltà.<br />
22      Sulla base di tali considerazioni, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
“Se la direttiva [2003/87 sia valida] alla luce del principio di uguaglianza, in quanto prevede l’applicazione del sistema di scambio delle quote (&#8230;) agli impianti del settore siderurgico ma non alle industrie dell’alluminio e delle materie plastiche”.</p>
<p><b> Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b>23      Il principio generale della parità di trattamento, quale principio generale del diritto comunitario, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28; 5 ottobre 1994, cause riunite C 133/93, causa C 300/93 e C 362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I 4863, punti 50 e 51, nonché 11 luglio 2006, causa C 313/04, Franz Egenberger, Racc. pag. I 6331, punto 33).<br />
24      Ritenendo che i settori della siderurgia, della plastica e dell’alluminio si trovino in una situazione analoga, il giudice del rinvio chiede se il legislatore comunitario, escludendo i settori della plastica e dell’alluminio dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, abbia violato questo principio rispetto al settore siderurgico. Il rinvio pregiudiziale verte quindi soltanto sulla questione se il legislatore comunitario abbia violato detto principio con un trattamento differenziato e ingiustificabile di situazioni analoghe.<br />
<i> Sul trattamento differenziato di situazioni analoghe<br />
</i>25      La violazione del principio di parità di trattamento a causa di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni considerate siano comparabili alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano.<br />
26      Gli elementi che caratterizzano e situazioni diverse nonché la comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto comunitario che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (v., in tal senso, sentenze 27 ottobre 1971, causa 6/71, Rheinmühlen Düsseldorf, Racc. pag. 823, punto 14; 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e a., Racc. pag. 1753, punto 8; 5 ottobre 1994, causa C 280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I 4973, punto 74, nonché 10 marzo 1998, cause riunite C 364/95 e C 365/95, T. Port, Racc. pag. I 1023, punto 83).<br />
27      Nella fattispecie, la validità della direttiva 2003/87 dev’essere esaminata rispetto all’inclusione del settore siderurgico nel suo ambito di applicazione e all’esclusione da quest’ultimo dei settori chimico e dei metalli non ferrosi, cui appartengono, secondo le osservazioni scritte sottoposte alla Corte, rispettivamente i settori della plastica e dell’alluminio.<br />
28      Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 2003/87 ha come oggetto l’istituzione di un sistema comunitario per lo scambio di quote. Come risulta dai punti 4.2 e 4.3 del libro verde, la Comunità ha inteso introdurre con questa direttiva un sistema siffatto a livello delle imprese riguardanti quindi alle attività economiche.<br />
29      Secondo il suo quinto ‘considerando’, la direttiva 2003/87 intende istituire tale sistema al fine di contribuire all’adempimento degli impegni da parte della Comunità e dei suoi Stati membri ai sensi del protocollo di Kyoto, che mira alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’atmosfera ad un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico ed il cui fine ultimo è la protezione dell’ambiente.<br />
30      La politica della Comunità in materia ambientale, nella quale si inserisce l’atto legislativo controverso nella causa principale e della quale uno degli obiettivi principali è la tutela dell’ambiente, mira, ai sensi dell’art. 174, n. 2, CE, ad un elevato livello di tutela e si fonda in particolare sui principi della precauzione e dell’azione preventiva nonché sul principio “chi inquina paga” (v. sentenze 5 maggio 1998, causa C 157/96, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I 2211, punto 64, nonché 1° aprile 2008, cause riunite C 14/06 e C 295/06, Parlamento/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).<br />
31      Pur se il fine ultimo del sistema di scambio di quote è la protezione dell’ambiente attraverso una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, questo sistema non determina di per sé una riduzione di tali emissioni, ma incoraggia e favorisce la realizzazione dei previsti abbattimenti delle emissioni al minor costo possibile, come risulta in particolare dal punto 3 del libro verde e dal punto 2 della motivazione della proposta di direttiva. I vantaggi ambientali dipendono dal rigore con cui verrà fissata la quantità totale delle quote da assegnare, quantità che costituisce il limite globale delle emissioni autorizzate dal detto sistema. <br />
32      Ne risulta altresì che la logica economica del sistema di scambio di quote consiste nel far sì che le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra necessarie ad ottenere un risultato ambientale prestabilito avvengano al minor costo possibile. In particolare, permettendo la vendita delle quote assegnate, questo sistema intende stimolare ogni partecipante al sistema ad emettere una quantità di gas a effetto serra inferiore alle quote ad esso inizialmente assegnate, al fine di cederne l’eccedenza ad un altro partecipante che abbia prodotto una quantità di emissioni superiore alle quote assegnate.<br />
33      Pertanto, il buon funzionamento del sistema di scambio di quote implica che vi sia una domanda e un’offerta di quote da parte dei partecipanti a questo sistema, il che comporta altresì che la potenziale riduzione delle emissioni imputabili alle attività interessate da tale sistema può variare, anche in maniera considerevole. Inoltre, come risulta dal libro verde, un sistema più sviluppato consentirà alle singole imprese di tagliare ulteriormente le spese legate all’adempimento degli obblighi, aumentando le probabilità di una riduzione generale dei costi.<br />
34      Da ciò risulta che rispetto all’oggetto della direttiva 2003/87, agli obiettivi di quest’ultima, indicati al punto 29 della presente sentenza, nonché ai principi sui quali si basa la politica della Comunità in materia ambientale, le diverse fonti di emissione di gas a effetto serra connesse ad un’attività economica si trovano, in linea di principio, in una situazione analoga, tenuto conto che ogni emissione di gas a effetto serra può contribuire a danneggiare seriamente il sistema climatico e che ogni settore dell’economia che comporti l’emissione di tali gas può contribuire al funzionamento del sistema di scambio di quote.<br />
35      Si deve inoltre sottolineare, da un lato, che il venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/87 enuncia che le politiche e le misure dovrebbero essere attuate in tutti i settori dell’economia dell’Unione, così da generare sostanziali riduzioni delle emissioni, e, dall’altro, che l’art. 30 della direttiva 2003/87 prevede che debba essere effettuato un riesame al fine d’includere altri settori nell’ambito di applicazione di quest’ultima.<br />
36      Ne consegue che, riguardo alla comparabilità delle situazioni dei settori di cui trattasi rispetto alla direttiva 2003/87, l’eventuale esistenza di un rapporto di concorrenza tra questi settori non può costituire un criterio decisivo, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni.<br />
37      Per valutare la comparabilità di tali settori non è nemmeno decisiva, contrariamente a quanto sostengono le istituzioni che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, la quantità di CO2 emessa da ciascuno di essi, tenuto conto in particolare degli obiettivi della direttiva 2003/87 e del funzionamento del sistema di scambio di quote quali descritti ai punti 31-33 della presente sentenza.<br />
38      I settori siderurgico, chimico e dei metalli non ferrosi si trovano pertanto, ai fini di un esame della validità della direttiva 2003/87 rispetto al principio di parità di trattamento, in una situazione analoga, ricevendo tuttavia un trattamento diverso.<br />
<i> Sullo svantaggio risultante da un trattamento diverso di situazioni analoghe<br />
</i>39      Secondo la giurisprudenza, per poter imputare al legislatore comunitario una violazione del principio di parità di trattamento, occorre che quest’ultimo abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un pregiudizio a talune persone rispetto ad altre (v. sentenze 13 luglio 1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Klöckner-Werke e Hoesch/Alta Autorità, Racc. pag. 597, in particolare pag. 634; 15 gennaio 1985, causa 250/83, Finsider/Commissione, Racc. pag. 131, punto 8, nonché 22 maggio 2003, causa C 462/99, Connect Austria, Racc. pag. I 5197, punto 115).<br />
40      Al riguardo il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sostengono che l’inclusione del settore siderurgico nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 non pone questo settore in una situazione di svantaggio rispetto ai settori chimico e dei metalli non ferrosi, poiché questi ultimi devono teoricamente conformarsi agli obiettivi fissati dagli accordi internazionali interessati con strumenti economicamente meno vantaggiosi. Secondo le dette istituzioni, l’esecuzione degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non può limitarsi all’applicazione del sistema di scambio di quote. Infatti tale sistema integrerebbe misure adottate dagli Stati membri rispetto alle attività e ai settori temporaneamente esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/87.<br />
41      Quest’argomento non può essere accolto.<br />
42      La sottoposizione di determinati settori, e quindi delle ricorrenti nella causa principale, al sistema comunitario di scambio di quote comporta, per i gestori interessati, da un lato, l’obbligo di possedere un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e, dall’altro, l’obbligo di restituire una quantità di quote corrispondente alle emissioni totali dei loro impianti nel corso di un periodo determinato, sotto pena di sanzioni pecuniarie. Se le emissioni di un impianto superano le quantità assegnate nell’ambito di un piano nazionale di assegnazione di quote al gestore interessato, quest’ultimo è tenuto a procurarsi quote supplementari ricorrendo al sistema di scambio di quote.<br />
43      Diversamente, analoghi obblighi giuridici diretti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non esistono a livello comunitario per i gestori di impianti non indicati all’allegato I della direttiva 2003/87. Di conseguenza, l’inclusione di un’attività economica nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 determina, per i gestori interessati, uno svantaggio rispetto ai gestori che esercitano attività che non vi rientrano.<br />
44      Pur ritenendo, come sostiene la Commissione, che la sottoposizione ad un tale sistema non comporti necessariamente e sistematicamente conseguenze economiche favorevoli, l’esistenza di uno svantaggio non può essere negata solo per questo motivo, dal momento che lo svantaggio di cui tener conto rispetto al principio di parità di trattamento può anche essere tale da incidere sulla situazione giuridica della persona oggetto di una disparità di trattamento.<br />
45      Peraltro, come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, e contrariamente a quanto rilevano le istituzioni che hanno presentato osservazioni alla Corte, lo svantaggio subito dai gestori di impianti ricompresi nei settori sottoposti alla direttiva 2003/87 non può essere compensato da misure nazionali non determinate dal diritto comunitario. <br />
<i> Sulla giustificazione della disparità di trattamento<br />
</i>46      Il principio della parità di trattamento non risulta tuttavia violato se la differenza di trattamento tra il settore siderurgico, da un lato, e i settori chimico e dei metalli non ferrosi, dall’altro, è giustificata.<br />
47      Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze 5 luglio 1977, causa 114/76, Bela-Mühle Bergmann, Racc. pag. 1211, punto 7; 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka Zentrale AG, Racc. pag. 2745, punti 11 e 13; 10 marzo 1998, causa C 122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I 973, punti 68 e 71, nonché 23 marzo 2006, causa C 535/03, Unitymark e North Sea Fishermen’s Organisation, Racc. pag. I 2689, punti 53, 63, 68 e 71).<br />
48      Poiché si tratta di un atto legislativo comunitario, spetta al legislatore comunitario stabilire l’esistenza di criteri oggettivi dedotti a titolo di giustificazione e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tali criteri (v., in tal senso, sentenze 19 ottobre 1977, cause riunite 124/76 e 20/77, Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson e Providence agricole de la Champagne, Racc. pag. 1795, punto 22, nonché 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, cit., punto 71).<br />
 Osservazioni presentate alla Corte<br />
49      Al riguardo, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione ricordano il carattere innovativo del sistema di scambio di quote istituito dalla direttiva 2003/87 nonché la sua complessità, sia sul piano politico ed economico, sia su quello della normativa necessaria. Tale sistema si troverebbe in una fase di lancio. Il suo riesame previsto all’art. 30 di detta direttiva, attualmente oggetto di dibattito, sarebbe basato non solo sui progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, ma altresì sull’esperienza acquisita in questa prima fase di esecuzione.<br />
50      Il legislatore comunitario avrebbe quindi ritenuto opportuno includere nell’ambito di applicazione iniziale della direttiva 2003/87 soltanto il CO2, che rappresentava più dell’80% delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, e un numero relativamente limitato di settori economici che contribuiscono in maniera considerevole alle emissioni globali di questo gas a effetto serra. Nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 così determinato rientrerebbero attualmente circa 10 000 impianti, che rilascerebbero quasi la metà delle emissioni di CO2 a livello comunitario e rappresenterebbero di conseguenza importanti fonti regolari di immissioni di questo gas.<br />
51      I criteri di scelta che determinano o meno l’inclusione di certi settori nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 dovrebbero quindi essere valutati alla luce di tali considerazioni.<br />
52      Uno dei criteri obiettivi determinanti per stabilire l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 sarebbe stato il livello delle emissioni dirette di CO2 di un settore. Riferendosi ad una relazione intitolata “Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction Objectives for Climate Change. Top-Down Analysis of Greenhouse Gas Emission Reduction Possibilities in the EU, Final Report, march 2001”, redatta da P. Capros, N. Kouvaritakis e L. Mantzos, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione rilevano che, nel 1990, le emissioni di CO2 erano pari, rispettivamente, a 174,8 milioni di tonnellate per il settore siderurgico, a 26,2 milioni di tonnellate per il settore chimico e a 16,2 milioni di tonnellate per il settore dei metalli non ferrosi.<br />
53      Riguardo al settore chimico, tali istituzioni rilevano inoltre che il gran numero di impianti rientranti in tale settore, vale a dire circa 34 000, avrebbe considerevolmente appesantito la complessità amministrativa del sistema di scambio di quote nella sua fase iniziale. Orbene, la fattibilità dal punto di vista amministrativo costituirebbe altresì un legittimo criterio di valutazione dell’opportunità di un atto legislativo.<br />
54      Inoltre, perlomeno in un primo tempo, qualsiasi differenza di trattamento sarebbe proporzionata e il legislatore comunitario non avrebbe superato i limiti dell’ampio margine di discrezionalità di cui disponeva circa la determinazione dell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote attuato. A partire dalla sua istituzione, tale sistema avrebbe incluso i maggiori emettitori di CO2, i quali, con un numero relativamente limitato di impianti fissi, sarebbero stati i più adatti a lanciare il sistema stesso.<br />
55      Le ricorrenti nella causa principale affermano, riferendosi ad una statistica del Registro europeo delle emissioni inquinanti (in prosieguo: l’”EPER”) per l’anno 2001, che il settore chimico emette una quantità di CO2 sostanzialmente più elevata di quella menzionata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Inoltre, l’inclusione nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 delle imprese chimiche emettitrici di una quantità di CO2 superiore ad una certa soglia non avrebbe posto problemi sul piano amministrativo, poiché circa il 59% delle emissioni globali di CO2 del settore chimico proverrebbe da soli 96 impianti.<br />
56      Quanto al settore dell’alluminio, l’esclusione di quest’ultimo dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 non sarebbe stata affatto oggettivamente giustificata dal legislatore comunitario. La quantità di emissioni dirette non potrebbe giustificare l’esclusione di questo settore. Dallo stesso studio cui si sono riferite le istituzioni che hanno presentato osservazioni alla Corte risulterebbe che tale settore emette 16,2 milioni di tonnellate di CO2, mentre il settore della pasta e della carta, che è incluso nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, emette soltanto 10,6 milioni di tonnellate di questo gas a effetto serra.<br />
 Giudizio della Corte<br />
57      La Corte ha riconosciuto al legislatore comunitario, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad esso demandate, un ampio margine di discrezionalità quando la sua azione implica scelte di natura politica, economica e sociale, e quando è chiamato ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi (v. sentenza 10 gennaio 2006, causa C 344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I 403, punto 80). Inoltre, quando è chiamato a ristrutturare o creare un sistema complesso, può scegliere di ricorrere ad un approccio per fasi (v., in tal senso, sentenze 29 febbraio 1984, causa 37/83, Rewe-Zentrale, Racc. pag. 1229, punto 20; 18 aprile 1991, causa C 63/89, Assurances du crédit/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I 1799, punto 11, nonché 13 maggio 1997, causa C 233/94, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I 2405, punto 43) e procedere in particolare in funzione dell’esperienza acquisita.<br />
58      Tuttavia, anche in presenza di un tale potere, il legislatore comunitario è tenuto a basare la sua scelta su criteri oggettivi e adeguati rispetto allo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/CEE, Racc. pag. 2885, punti 22 e 23, nonché Sermide, cit., punto 28), tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e dei dati tecnici e scientifici disponibili al momento dell’adozione dell’atto in questione (v., in tal senso, sentenza 14 luglio 1998, causa C 284/95, Safety Hi-Tech, Racc. pag. I 4301, punto 51).<br />
59      Esercitando il suo potere discrezionale, il legislatore comunitario deve tener pienamente conto, oltre che dell’obiettivo principale di tutela ambientale, degli interessi in gioco (v., riguardo alle misure in materia di agricoltura, sentenze 10 marzo 2005, cause riunite C 96/03 e C 97/03, Tempelman e van Schaijk, Racc. pag. I 1895, punto 48, nonché 12 gennaio 2006, causa C 504/04, Agrarproduktion Staebelow, Racc. pag. I 679, punto 37). Nell’ambito dell’esame dei vincoli relativi a diverse possibili misure, si deve considerare che, anche se l’importanza degli obiettivi perseguiti giustifica conseguenze economiche negative, pur considerevoli, per alcuni operatori (v., in tal senso, sentenze 13 novembre 1990, causa C 331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I 4023, punti 15-17, e 15 dicembre 2005, causa C 86/03, Grecia/Commissione, Racc. pag. I 10979, punto 96), l’esercizio del potere discrezionale del legislatore comunitario non può produrre risultati manifestamente meno adeguati di quelli risultanti da altre misure parimenti adeguate a tali obiettivi.<br />
60      Nel caso di specie è accertato, da un lato, che il sistema di scambio di quote istituito con la direttiva 2003/87 è un sistema nuovo e complesso, la cui esecuzione e il cui funzionamento avrebbero potuto essere pregiudicati dal coinvolgimento di un eccessivo numero di partecipanti e, dall’altro, che la delimitazione iniziale dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 è stata dettata dall’obiettivo consistente nel raggiungere la massa critica di partecipanti necessaria all’istituzione di tale sistema.<br />
61      Riguardo alla novità e alla complessità di detto sistema, la delimitazione iniziale dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 e l’approccio progressivo adottato, fondato in particolare sull’esperienza acquisita nel corso della prima fase della sua esecuzione, per non turbare la realizzazione di tale sistema, rientravano nel margine di valutazione discrezionale di cui disponeva il legislatore comunitario.<br />
62      A tal proposito si deve rilevare che quest’ultimo, anche se poteva legittimamente basarsi su un siffatto approccio progressivo per l’introduzione del sistema di scambio di quote, è tenuto, segnatamente in considerazione degli obiettivi della direttiva 2003/87 e della politica comunitaria in materia ambientale, a procedere al riesame delle misure istituite, in particolare per quanto riguarda i settori oggetto della direttiva 2003/87, a intervalli ragionevoli, come del resto previsto all’art. 30 di tale direttiva.<br />
63      Tuttavia, come l’avvocato generale ha rilevato in particolare al paragrafo 48 delle sue conclusioni, il margine di valutazione discrezionale di cui disponeva il legislatore comunitario relativamente ad un approccio progressivo non può, in considerazione del principio di parità di trattamento, averlo dispensato dal ricorrere, per la determinazione dei settori che egli riteneva atti ad essere inclusi fin dall’inizio nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, a criteri oggettivi basati sui dati tecnici e scientifici disponibili al momento dell’adozione di quest’ultima.<br />
64      Con riferimento, in primo luogo, al settore chimico, risulta dai lavori preparatori della direttiva 2003/87 che esso comprendeva un numero particolarmente elevato di impianti, vale a dire intorno ai 34 000, non solo in relazione alle emissioni da essi provocate, ma anche con riferimento al numero di impianti attualmente inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, pari a circa 10 000.<br />
65      L’inclusione di questo settore nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 avrebbe quindi appesantito la gestione e gli oneri amministrativi del sistema di scambio di quote, così da non poter escludere l’eventualità di una perturbazione del funzionamento di tale sistema, causato da detta inclusione, in sede di attuazione. Inoltre il legislatore comunitario ha potuto considerare che i vantaggi dell’esclusione dell’intero settore nella fase iniziale di attuazione del sistema di scambio di quote erano superiori ai vantaggi della sua inclusione in questa stessa fase, ai fini della realizzazione degli scopi della direttiva 2003/87. Ne consegue che il legislatore comunitario ha sufficientemente dimostrato di essersi basato su criteri oggettivi per escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/87, nella prima fase di attuazione del sistema di scambio di quote, l’intero settore chimico.<br />
66      L’argomento delle ricorrenti nella causa principale secondo il quale l’inclusione nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 delle imprese di detto settore che emettono una quantità di CO2 superiore ad una certa soglia non avrebbe posto problemi sul piano amministrativo non può rimettere in discussione la valutazione che precede.<br />
67      Infatti, la statistica dell’EPER cui esse si riferiscono riguarda dati relativi a “complessi”, come risulta dall’art. 1 della decisione della Commissione 17 luglio 2000, 2000/479/CE, in merito all’attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) (GU L 192, pag. 36). Orbene, un complesso ai sensi di tale decisione non costituisce un impianto ai sensi della direttiva 2003/87, in quanto risulta dalle definizioni contenute nell’allegato A 4 di detta decisione che detto complesso è una “[s]truttura industriale costituita da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più delle attività dell’allegato I”. Quindi, i dati richiamati dalle ricorrenti nella causa principale si riferiscono soltanto a complessi industriali, senza precisare il numero di impianti interessati.<br />
68      Pertanto, i dati forniti dalle ricorrenti nella causa principale a sostegno dell’argomento summenzionato non consentono alla Corte di verificare l’affermazione secondo la quale un numero limitato di impianti del settore chimico era responsabile di una parte considerevole delle emissioni globali di CO2 di questo settore, per cui il legislatore comunitario avrebbe dovuto includerlo parzialmente nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87.<br />
69      Tenuto conto di quanto precede e considerato l’approccio progressivo su cui la direttiva 2003/87 si basa, durante la prima fase di attuazione del sistema di scambio di quote, il trattamento differenziato del settore chimico rispetto a quello siderurgico può ritenersi giustificato.<br />
70      Riguardo, in secondo luogo, al settore dei metalli non ferrosi, dal rapporto scientifico menzionato al punto 53 della presente sentenza, sul quale, secondo le osservazioni del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, il legislatore comunitario si è basato nell’elaborazione ed adozione della direttiva 2003/87, risulta che le emissioni dirette di questo settore erano pari nel 1990 a 16,2 milioni di tonnellate di CO2, mentre il settore siderurgico ne emetteva 174,8 milioni di tonnellate.<br />
71      Tenuto conto del suo intento di delimitare l’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 in modo da non complicare la fattibilità amministrativa del sistema di scambio di quote nella sua fase iniziale attraverso il coinvolgimento di un numero troppo elevato di partecipanti, il legislatore comunitario non era tenuto a ricorrere al solo metodo consistente nello stabilire, per ogni settore dell’economia emettitore di CO2, una soglia di emissione al fine di realizzare l’obiettivo perseguito. Quindi, in circostanze come quelle che hanno condotto all’adozione della direttiva 2003/87, esso poteva, quando ha introdotto questo sistema, delimitare validamente l’ambito di applicazione di quest’ultima con un approccio settoriale senza eccedere i limiti del potere discrezionale di cui disponeva.<br />
72      La differenza del livello di emissioni dirette tra i due settori interessati è talmente rilevante che il trattamento differenziato di questi settori, durante la prima fase di attuazione del sistema di scambio di quote e tenuto conto dell’approccio progressivo su cui si basa la direttiva 2003/87, può ritenersi giustificato senza che al legislatore comunitario sia imposto di dover tener conto delle emissioni indirette imputabili ai diversi settori.<br />
73      Si deve pertanto constatare che il legislatore comunitario non ha violato il principio di parità di trattamento a causa di un trattamento differenziato di situazioni analoghe, escludendo dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/87 i settori della chimica e dei metalli non ferrosi.<br />
74	In base alle considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione pregiudiziale proposta nel senso che l’esame della direttiva 2003/87, alla luce del principio della parità di trattamento, non ha rivelato elementi che possano inficiarne la validità nella parte in cui essa prevede l’applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra al settore siderurgico, senza includere nel suo ambito di applicazione i settori chimico e dei metalli non ferrosi.</p>
<p><b> Sulle spese</p>
<p>75	</b>Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:</p>
<p><b>L’esame della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE, alla luce del principio della parità di trattamento, non ha rivelato elementi che possano inficiarne la validità nella parte in cui essa prevede l’applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra al settore siderurgico, senza includere nel suo ambito di applicazione i settori chimico e dei metalli non ferrosi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a></p>
<p>procedimento C-524/06 Pres. V. SKOURIS, Rel. E. LEVITS, Huber Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 95/46/CE – Trattamento di dati personali – Cittadini comunitari soggiornanti – Formazione di un registro centrale – Necessità del trattamento – Finalità – Realizzazione del diritto di soggiorno – Possibilità – Lotta alla criminalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">procedimento C-524/06<br /> Pres. V. SKOURIS, Rel. E. LEVITS,<br /> Huber</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 95/46/CE – Trattamento di dati personali – Cittadini comunitari soggiornanti – Formazione di un registro centrale – Necessità del trattamento – Finalità – Realizzazione del diritto di soggiorno – Possibilità – Lotta alla criminalità – Discriminazione in base alla nazionalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La formazione di un registro centrale per il trattamento dei dati dei cittadini di altri Stati membri soggiornanti è compatibile con la direttiva 95/46/CE in quanto risulti necessaria al fine di un’applicazione più efficace della normativa sul soggiorno; al contrario, se essa è finalizzata alla lotta alla criminalità, costituisce una discriminazione in base alla nazionalità vietata dall’art. 12 del Trattato, in quanto il registro non contenga i dati dei cittadini dello Stato membro in questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></i><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
</b><br />
16 dicembre 2008
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
Nel procedimento C 524/06,<br />
</b><br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) con decisione 15 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2006, nella causa</p>
<p><b>Heinz Huber<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Bundesrepublik Deutschland,<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg. P. K&#363;ris, G. Arestis, U. Lõhmus, E. Levits (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,<br />
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 gennaio 2008,<br />
considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per il sig. Huber, dall’avv. A. Widmann, Rechtsanwalt;<br />
–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti, assistiti dal sig. K. Hailbronner, professore universitario;<br />
–        per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente;<br />
–        per il governo danese, dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agente;<br />
–        per il governo ellenico, dalla sig.ra E.-M. Mamouna e dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;<br />
–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster, C. M. Wissels e C. ten Dam, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;<br />
–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. Docksey e C. Ladenburger, in qualità di agenti, <br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2008,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 12, primo comma, CE, in combinato disposto con gli artt. 17 CE e 18 CE, dell’art. 43, primo comma, CE e dell’art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).<br />
2	Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Huber, cittadino austriaco residente in Germania, e la Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati; in prosieguo: il “Bundesamt”), vertente sulla domanda del sig. Huber diretta ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano contenuti nel registro centrale degli stranieri (Ausländerzentralregister; in prosieguo: l’”AZR”).</p>
<p><b> Contesto normativo</p>
<p><i></b> La normativa comunitaria<br />
</i>3        L’ottavo ‘considerando’ della direttiva 95/46 così recita:<br />
“[C]onsiderando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; (…)”.<br />
4        Il decimo ‘considerando’ di tale direttiva aggiunge:<br />
“(…) il ravvicinamento [delle legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali] non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità”.<br />
5        L’art. 1, n. 1, della detta direttiva, rubricato “Oggetto della direttiva”, dispone quanto segue:<br />
“Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali”.<br />
6        L’art. 2 della stessa direttiva contiene, in particolare, le seguenti definizioni:<br />
“(…)<br />
a)      “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;<br />
b)      “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;<br />
(…)”.<br />
7        L’ambito di applicazione della direttiva 95/46 è definito dal suo art. 3 nei seguenti termini:<br />
“1.      Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.<br />
2.      Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:<br />
–        effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del Trattato sull’Unione europea, e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;<br />
–        effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”.<br />
8        L’art. 7, lett. e), della detta direttiva stabilisce quanto segue:<br />
“Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:<br />
(…)<br />
e)      è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati<br />
(…)”.<br />
9        L’art. 4 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), è così formulato:<br />
“1.      Gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui all’articolo 1, che siano in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3.<br />
2.      Il diritto di soggiorno viene comprovato con il rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE”. (…)<br />
3.      Per il rilascio della carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE, gli Stati membri possono esigere soltanto la presentazione dei documenti qui di seguito indicati:<br />
–        dal lavoratore:<br />
a)      il documento in forza del quale egli è entrato nel loro territorio;<br />
b)       una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro;<br />
–        dai membri della famiglia:<br />
c)       il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;<br />
d)       un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela;<br />
e)       nei casi contemplati dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) [del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2)], un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto paese.<br />
(…)”.<br />
10      L’art. 10 della direttiva 68/360 così recita:<br />
“Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per ragioni d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica”.<br />
11      L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), stabilisce quanto segue:<br />
“Ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio per esercitarvi una attività indipendente, quando le restrizioni relative a tale attività siano state soppresse in virtù del Trattato.<br />
Il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee”. Tale documento ha una validità di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio; esso è automaticamente rinnovabile.<br />
(…)”.<br />
12      L’art. 6 della stessa direttiva così recita:<br />
“Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno lo Stato membro può esigere dal richiedente soltanto:<br />
a)      l’esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;<br />
b)      la prova che egli rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4”.<br />
13      L’art. 8 di tale direttiva riprende la deroga di cui all’art. 10 della direttiva 68/360.<br />
14      Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360, 72/194/CEE, 73/148, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettifica – GU 2004, L 229, pag. 35), che doveva essere recepita entro il 30 aprile 2006. L’art. 5 di tale direttiva così dispone:<br />
“1.      Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.<br />
(…)<br />
5.      Lo Stato membro può prescrivere all’interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio. L’inosservanza di tale obbligo può comportare sanzioni proporzionate e non discriminatorie”.<br />
15      L’art. 7, n. 1, di detta direttiva disciplina il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi dei cittadini dell’Unione in uno Stato membro di cui non hanno la nazionalità nei seguenti termini:<br />
“Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:<br />
a)      di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o<br />
b)      di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o<br />
c)      –       di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,<br />
         –       di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o<br />
(…)”.<br />
16      Ai sensi dell’art. 8 di detta direttiva:<br />
“1.       Senza pregiudizio dell’articolo 5, paragrafo 5, per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell’Unione l’iscrizione presso le autorità competenti.<br />
2.      Il termine fissato per l’iscrizione non può essere inferiore a tre mesi dall’ingresso. Un attestato d’iscrizione è rilasciato immediatamente. Esso contiene l’indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell’avvenuta iscrizione. L’inadempimento dell’obbligo di iscrizione rende l’interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.<br />
3.      Per il rilascio dell’attestato d’iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al<br />
–        cittadino dell’Unione cui si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d’identità o un passaporto in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell’attività autonoma esercitata,<br />
–        cittadino dell’Unione cui si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d’identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte,<br />
–        cittadino dell’Unione cui si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d’identità o un passaporto in corso di validità, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) (…)”.<br />
17      L’art. 27 della medesima direttiva, intitolato “Principi generali”, stabilisce quanto segue:<br />
“1.      Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione [e di soggiorno] di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.<br />
2.      I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.<br />
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.<br />
3.      Al fine di verificare se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, in occasione del rilascio dell’attestato d’iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell’interessato nel suo territorio o dal momento in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, ovvero al momento del rilascio della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell’Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. (&#8230;)<br />
(…)”.<br />
18      Infine, il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 862, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199, pag. 23), stabilisce il contesto all’interno del quale gli Stati membri trasmettono alla Commissione delle Comunità europee le statistiche relative ai flussi migratori nei loro rispettivi territori.<br />
<i> La normativa nazionale<br />
</i>19      In conformità all’art. 1, n. 1, della legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri (Gesetz über das Ausländerzentralregister) (BGBl. 1994 I, pag. 2265), come modificata dalla legge 21 giugno 2005 (BGBl. 1994 I, pag. 1818; in prosieguo: l’”AZRG”), il Bundesamt, che fa capo al Ministero federale dell’Interno, provvede alla gestione dell’AZR, registro centralizzato che raccoglie taluni dati personali relativi agli stranieri che, inter alia, risiedono nel territorio tedesco in modo non esclusivamente temporaneo. Sono interessati gli stranieri che soggiornano in tale territorio per un periodo superiore a tre mesi, come risulta dalla circolare amministrativa generale del Ministero federale dell’Interno 4 giugno 1996, relativa all’AZRG e al regolamento d’applicazione di tale legge (Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum Gesetz über das AZR und zur AZRG-Durchführungsverordnung). Tali informazioni sono raggruppate in due banche dati gestite separatamente, nelle quali sono custoditi dati personali riguardanti, rispettivamente, gli stranieri che vivono o che hanno vissuto in Germania (prima banca dati) e quelli che hanno presentato richiesta di visto (seconda banca dati).<br />
20      A norma dell’art. 3 dell’AZRG, la prima banca dati contiene, in particolare, le seguenti informazioni:<br />
–        la denominazione dell’autorità che ha trasmesso i dati;<br />
–        il numero di riferimento attribuito dal Bundesamt;<br />
–        i motivi dell’iscrizione;<br />
–        il cognome, il cognome di nascita, i nomi di battesimo, la data e il luogo di nascita, il sesso, la nazionalità;<br />
–        gli altri cognomi e i cognomi precedenti, lo stato civile, le informazioni sui documenti d’identità, l’ultima residenza nello Stato d’origine, le informazioni fornite volontariamente sulla religione e sulla nazionalità del coniuge o del compagno/a;<br />
–        le informazioni relative agli ingressi e alle uscite dal territorio, lo status giuridico relativo al diritto di soggiorno, le decisioni dell’Agenzia federale per l’impiego relative al permesso di lavoro, il riconoscimento dello status di rifugiato da parte di un altro Stato, la data di decesso;<br />
–        le decisioni relative, tra l’altro, a richieste di asilo, a precedenti richieste di permesso di soggiorno, nonché le informazioni vertenti, in particolare, su procedimenti per espulsione, mandati d’arresto, sospetti di violazione delle leggi sugli stupefacenti o sull’immigrazione o di partecipazione ad attività terroristiche, condanne per siffatte attività, e<br />
–        gli avvisi di ricerca.<br />
21      In qualità di autorità incaricata della gestione dell’AZR, il Bundesamt è responsabile dell’esattezza dei dati ivi registrati.<br />
22      A norma dell’art. 1, n. 2, dell’AZRG, mediante la registrazione e la trasmissione dei dati personali degli stranieri il Bundesamt coadiuva le pubbliche amministrazioni incaricate di applicare le disposizioni in materia di immigrazione degli stranieri e di diritto d’asilo, nonché altri organismi pubblici.<br />
23      Ai sensi dell’art. 10, n. 1, di tale legge, la domanda presentata da una pubblica amministrazione e diretta alla consultazione dell’AZR o all’acquisizione di dati personali ivi contenuti deve soddisfare vari requisiti, la cui presenza viene verificata dal Bundesamt caso per caso. Quest’ultimo deve, in particolare, verificare se i dati richiesti da un’amministrazione siano necessari alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima e accertare l’uso preciso che verrà fatto di tali dati. Il Bundesamt è autorizzato a respingere una domanda se essa non soddisfa le condizioni prescritte.<br />
24      Gli artt. 14-21 e 25-27 della detta legge elencano i dati personali che possono essere trasmessi a seconda dell’organismo che ne fa domanda.<br />
25      Così, secondo l’art. 14, n. 1, dell’AZRG, i dati sull’identità e sul domicilio, come pure la data di decesso nonché le informazioni sull’amministrazione incaricata della pratica e la decisione di non trasmettere i dati, possono essere comunicati a tutte le pubbliche amministrazioni tedesche.<br />
26      L’art. 12 di tale legge assoggetta a differenti condizioni di merito e di forma le domande dette “di gruppo”, ossia vertenti su un gruppo di persone che presentano una o più caratteristiche comuni. La possibilità di presentare tali domande è concessa solo ad un limitato numero di organismi pubblici. Peraltro, la trasmissione di dati personali in seguito a tale tipo di domanda deve essere notificata ai garanti federali e regionali per la protezione dei dati personali.<br />
27      L’art. 22 della detta legge consente inoltre agli organismi pubblici che dispongano della relativa autorizzazione di consultare direttamente l’AZR avvalendosi di una procedura automatizzata. Tale possibilità, tuttavia, è prevista solo in situazioni tassativamente elencate e previa ponderazione, da parte del Bundesamt, degli interessi della persona in oggetto e dell’interesse generale. Peraltro, siffatta consultazione non è possibile nell’ambito delle domande dette “di gruppo”. Gli organismi pubblici autorizzati ex art. 22 dell’AZRG possono altresì, ai sensi dell’art. 7 di tale legge, introdurre direttamente dati e informazioni nell’AZR.<br />
28      Infine, gli artt. 25-27 dell’AZRG individuano i soggetti privati autorizzati ad ottenere taluni dati contenuti nell’AZR.<br />
29	Il giudice del rinvio ha aggiunto che in Germania ogni abitante, a prescindere dal fatto che sia o no cittadino tedesco, deve iscriversi nel registro tenuto dall’amministrazione del comune in cui risiede (Einwohnermelderegister). La Commissione ha precisato in proposito che questo tipo di registro contiene solo una parte dei dati contenuti nell’AZR, poiché quelli riguardanti, in particolare, lo status giuridico relativo al diritto di soggiorno non vi figurano. Attualmente esistono circa 7 700 registri comunali.</p>
<p><b> Fatti e questioni pregiudiziali<br />
</b>30      Il sig. Huber, cittadino austriaco, si è stabilito in Germania nel 1996 per esercitarvi la professione di agente assicurativo indipendente.<br />
31      Nell’AZR sono conservati i seguenti dati che lo riguardano:<br />
–        cognome, nome, data e luogo di nascita, nazionalità, stato civile, sesso;<br />
–        elencazione cronologica degli ingressi nel territorio tedesco e delle uscite da tale territorio, status relativo alla residenza;<br />
–        indicazioni sui vari passaporti rilasciati in progresso di tempo;<br />
–        elencazione cronologica delle precedenti dichiarazioni di domicilio, e<br />
–        dati amministrativi di riferimento del Bundesamt, indicazioni dei servizi che hanno trasmesso i dati, nonché dati amministrativi di riferimento di tali servizi.<br />
32      Ritenendosi discriminato a causa del trattamento dei suoi dati contenuti nell’AZR, in particolare perché per i cittadini tedeschi non esiste una banca dati corrispondente, il 22 luglio 2000 il sig. Huber ha richiesto la cancellazione di tali dati. Detta richiesta è stata respinta il 29 settembre 2000 dall’autorità amministrativa all’epoca responsabile della tenuta dell’AZR.<br />
33      Poiché il reclamo presentato avverso tale decisione è stato a sua volta respinto, il sig. Huber ha presentato un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Köln (Tribunale amministrativo di Colonia), che ha accolto la sua istanza con sentenza 19 dicembre 2002. Il Verwaltungsgericht Köln ha ritenuto che il trattamento generale, nel contesto di tale registro, dei dati relativi ad un cittadino dell’Unione non avente la nazionalità tedesca costituisse una violazione degli artt. 49 CE e 50 CE non giustificabile dall’obiettivo di un celere trattamento delle questioni in materia di diritto di soggiorno degli stranieri. Tale giudice ha reputato inoltre che la conservazione e il trattamento dei dati controversi fossero in contrasto con gli artt. 12 CE e 18 CE, nonché con gli artt. 6, n. 1, lett. b), e 7, lett. e), della direttiva 95/46.<br />
34      La Bundesrepublik Deutschland, per mezzo del Bundesamt, ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Corte d’appello amministrativa del Land Renania del Nord Westfalia), il quale ritiene che le varie questioni giuridiche dinanzi ad esso sollevate richiedano un’interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte.<br />
35      In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, un cittadino dell’Unione che risiede legalmente nel territorio di uno Stato membro di cui non ha la nazionalità può avvalersi dell’art. 12 CE in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario. A tale proposito esso ha rinviato alle sentenze 12 maggio 1998, causa C 85/96, Martínez Sala (Racc. pag. I 2691, punto 63); 20 settembre 2001, causa C 184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I 6193, punto 32), e 15 marzo 2005, causa C 209/03, Bidar (Racc. pag. I 2119, punto 32). Pertanto, avendo esercitato il suo diritto alla libera circolazione, così come conferitogli dall’art. 18, n. 1, CE, il sig. Huber potrebbe fondare la sua pretesa sul divieto di discriminazioni di cui all’art. 12 CE.<br />
36      Orbene, il giudice del rinvio rileva che il trattamento generale dei dati personali relativi al sig. Huber nell’AZR presenta due differenze rispetto al trattamento dei dati relativi ad un cittadino tedesco: da un lato, taluni dei dati relativi al ricorrente nella causa principale non sono conservati unicamente nel registro del comune dove risiede, bensì anche nell’AZR; dall’altro lato, in quest’ultimo figurano dati supplementari.<br />
37      Il giudice del rinvio dubita che una disparità di trattamento di questo genere possa essere giustificata dall’esigenza di controllare il soggiorno degli stranieri nel territorio tedesco. Esso si domanda altresì se il trattamento generale di dati personali relativi a cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità tedesca e che hanno soggiornato o soggiornano nel territorio tedesco sia proporzionato all’obiettivo di tutela della pubblica sicurezza, in quanto l’AZR riguarda la totalità dei detti cittadini e non solo i destinatari di un provvedimento di espulsione dal territorio tedesco o di un divieto di soggiorno in tale territorio.<br />
38      In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, nelle circostanze della causa principale, il sig. Huber rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 43 CE. Posto che la libertà di stabilimento non riguarda unicamente l’avvio di un’attività professionale autonoma, bensì anche le condizioni generali del suo esercizio, esso si chiede se il trattamento generale dei dati relativi al sig. Huber nell’AZR sia idoneo ad incidere su queste condizioni in misura tale da comportare una limitazione dell’esercizio di detta libertà.<br />
39      In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il criterio di necessità risultante dall’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46 possa fungere da criterio di valutazione di un sistema di trattamento generale di dati come quello istituito nell’ambito dell’AZR. Infatti, detto giudice non esclude l’ipotesi che tale direttiva lasci impregiudicata la competenza del legislatore nazionale a definire autonomamente questo requisito di necessità; tuttavia, se così non fosse, si porrebbe la questione del modo in cui tale requisito deve essere inteso e, in particolare, occorrerebbe chiarire se l’obiettivo della semplificazione amministrativa possa giustificare un trattamento di dati come quello istituito dall’AZRG.<br />
40      Stanti tali premesse, l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
“1)      Se il trattamento generale di dati personali di cittadini dell’Unione in un registro centralizzato degli stranieri sia compatibile con (&#8230;) il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità nei confronti di cittadini dell’Unione che esercitino il loro diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art. 12, primo comma, CE, in combinato disposto con gli artt. 17 CE e 18, n. 1, CE).<br />
2)      [Se un siffatto trattamento sia compatibile con] il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (art. 43, primo comma, CE).<br />
3)      [Se un siffatto trattamento sia compatibile con] il requisito concernente la necessità, di cui all’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46 (&#8230;)”.</p>
<p><b> Sulle questioni pregiudiziali<br />
<i></b> Osservazioni preliminari<br />
</i>41      Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi in merito alla compatibilità con il diritto comunitario del trattamento di dati personali effettuato nell’ambito di un registro come l’AZR.<br />
42      A tale riguardo occorre rilevare come l’art. 1, n. 2, dell’AZRG stabilisca che, mediante la conservazione nell’AZR di taluni dati personali relativi agli stranieri e la trasmissione di tali dati, il Bundesamt, responsabile della tenuta di tale registro, coadiuva le pubbliche amministrazioni competenti per l’attuazione della normativa in materia di immigrazione degli stranieri e di diritto d’asilo, nonché altri organismi pubblici. Nelle sue osservazioni scritte il governo tedesco ha precisato, in particolare, che l’AZR è utilizzato a fini statistici e in occasione dell’esercizio, da parte dei servizi di sicurezza e di polizia nonché delle autorità giudiziarie, di competenze in materia di azioni giudiziarie e ricerche relative a comportamenti criminali o pericolosi per la pubblica sicurezza.<br />
43      Occorre innanzitutto constatare che dati come quelli contenuti, secondo la decisione di rinvio, nell’AZR e relativi al sig. Huber costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 95/46, poiché si tratta di “informazion[i] concernent[i] una persona fisica identificata o identificabile”. La loro raccolta, conservazione e trasmissione da parte dell’organismo incaricato della gestione del registro che li contiene presentano pertanto carattere di “trattamento di dati personali” ai sensi dell’art. 2, lett. b), di tale direttiva.<br />
44      L’art. 3, n. 2, della direttiva 95/46 esclude tuttavia espressamente dall’ambito di applicazione di quest’ultima, inter alia, i trattamenti di dati personali aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale.<br />
45      Ne consegue che, se certo il trattamento di dati personali ai fini dell’applicazione della normativa in materia di diritto di soggiorno e a fini statistici rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il trattamento di tali dati in vista di un obiettivo connesso alla lotta alla criminalità.<br />
46      Di conseguenza, occorre verificare la compatibilità con il diritto comunitario del trattamento di dati personali effettuato nell’ambito di un registro come l’AZR, assumendo a riferimento, da un lato – per quanto riguarda la sua funzione di sostegno alle pubbliche amministrazioni incaricate dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno, nonché il suo utilizzo a fini statistici –, le disposizioni della direttiva 95/46 e, più in particolare, vista la terza questione pregiudiziale, il requisito della necessità sancito dall’art. 7, lett. e), di questa medesima direttiva, interpretato in conformità agli obblighi stabiliti dal Trattato, tra cui segnatamente il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità ai sensi dell’art. 12, primo comma, CE, e, dall’altro lato – per quanto riguarda la funzione di lotta alla criminalità svolta dal menzionato trattamento di dati –, il diritto comunitario primario.<br />
<i> Sul trattamento dei dati personali ai fini dell’applicazione della normativa in materia di diritto di soggiorno e a fini statistici</p>
<p></i> La nozione di necessità<br />
47      L’art. 1 della direttiva 95/46 prescrive agli Stati membri di garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.<br />
48      Ai sensi del capo II della direttiva 95/46, intitolato “Condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali”, fatte salve le deroghe ammesse dall’art. 13 di tale direttiva, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme, da un lato, ai principi relativi alla qualità dei dati, enunciati all’art. 6 di quest’ultima, e, dall’altro, a uno dei principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati elencati all’art. 7 della direttiva stessa (v., in questo senso, sentenza 20 maggio 2003, cause riunite C 465/00, C 138/01 e C 139/01, Österreichischer Rundfunk e a., Racc. pag. I 4989, punto 65).<br />
49      In particolare, la lettera e) di detto art. 7 stabilisce che il trattamento di dati personali è lecito se “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati”.<br />
50      In tale contesto, occorre ricordare che la direttiva 95/46 mira, come risulta in particolare dal suo ottavo ‘considerando’, a rendere equivalente in tutti gli Stati membri il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone riguardo al trattamento dei dati personali. Il decimo ‘considerando’ aggiunge che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali applicabili in materia non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata, ma deve, anzi, mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità.<br />
51      La Corte ha così statuito che l’armonizzazione delle suddette legislazioni nazionali non si limita ad un’armonizzazione minima, ma sfocia in un’armonizzazione che, in linea di principio, è completa (v. sentenza 6 novembre 2003, causa C 101/01, Lindqvist, Racc. pag. I 12971, punto 96).<br />
52      Pertanto, considerato l’obiettivo di garantire un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri, la nozione di necessità come risultante dall’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46, che mira a delimitare con precisione una delle ipotesi in cui il trattamento di dati personali è lecito, non può avere un contenuto variabile in funzione degli Stati membri. Si tratta quindi di una nozione autonoma del diritto comunitario che deve essere interpretata in maniera tale da rispondere pienamente alla finalità di tale direttiva come definita dal suo art. 1, n. 1.<br />
 Valutazione della necessità di un trattamento di dati personali come quello effettuato nel contesto dell’AZR ai fini dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno e a fini statistici<br />
53      Dalla decisione di rinvio risulta che l’AZR è un registro centralizzato contenente taluni dati personali relativi ai cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità tedesca, consultabile da diversi organismi pubblici e privati. <br />
54      Per quanto riguarda l’utilizzo di un registro come l’AZR ai fini dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno, va ricordato che, allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto di soggiorno di un cittadino dell’Unione nel territorio di uno Stato membro di cui egli non ha la nazionalità non è incondizionato, ma può essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato nonché dalle relative disposizioni di attuazione (v., in questo senso, sentenza 10 luglio 2008, causa C 33/07, Jipa, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21 e giurisprudenza citata).<br />
55      Così, l’art. 4 della direttiva 68/360, in combinato disposto con l’art. 1 di quest’ultima, al pari dell’art. 6 della direttiva 73/148, in combinato disposto con l’art. 1 della stessa, assoggettavano il diritto di un cittadino di uno Stato membro di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di un altro Stato membro all’appartenenza ad una delle categorie contemplate da tali direttive e il riconoscimento di detto diritto a talune formalità, connesse alla presentazione o alla comunicazione, da parte del richiedente, di una carta di soggiorno e di vari documenti e informazioni.<br />
56      Inoltre, in forza degli artt. 10 della direttiva 68/360 e 8 della direttiva 73/148, gli Stati membri potevano derogare alle disposizioni delle dette direttive e limitare il diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino di un altro Stato membro nel loro territorio per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.<br />
57      La direttiva 2004/38, il cui termine di recepimento è scaduto il 30 aprile 2006, e che quindi non era applicabile all’epoca dei fatti di causa, ha abrogato le due suddette direttive, ma riprende integralmente, al suo art. 7, condizioni equivalenti a quelle stabilite da queste ultime per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini di altri Stati membri, nonché, nel suo art. 27, n. 1, le relative limitazioni. All’art. 8, n. 1, essa prevede inoltre che lo Stato membro ospitante possa obbligare i cittadini dell’Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro che intendano soggiornare nel suo territorio per più di tre mesi ad iscriversi presso le competenti autorità. A tale riguardo, in forza del paragrafo 3 del detto art. 8, lo Stato membro ospitante può richiedere la presentazione di vari documenti e informazioni che consentano a tale autorità di accertare la presenza dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno.<br />
58      Si può pertanto considerare necessario che uno Stato membro disponga delle informazioni e dei documenti pertinenti per verificare, nel contesto definito dalla normativa comunitaria applicabile, l’esistenza di un diritto di soggiorno nel suo territorio in capo ad un cittadino di un altro Stato membro, nonché l’assenza di motivi atti a giustificare una limitazione di tale diritto. Di conseguenza, l’impiego di un registro come l’AZR al fine di coadiuvare le autorità incaricate di applicare la normativa in materia di soggiorno risulta in linea di principio legittimo e, considerata la sua natura, compatibile con il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità contenuto nell’art. 12, primo comma, CE.<br />
59      Occorre tuttavia rilevare che siffatto registro non può contenere informazioni diverse da quelle a tal fine necessarie. A questo proposito, allo stato attuale del diritto comunitario, il trattamento dei dati personali risultanti dai documenti menzionati agli artt. 8, n. 3, e 27, n. 1, della direttiva 2004/38 deve essere considerato necessario, ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46, per l’applicazione della normativa in materia di diritto di soggiorno.<br />
60      È d’uopo inoltre sottolineare che la raccolta dei dati richiesti per l’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno si rivelerebbe invero inefficace in assenza di una loro conservazione, poiché un cambiamento della situazione personale del titolare di un diritto di soggiorno può produrre conseguenze sul suo status giuridico relativo a tale diritto, ma l’autorità responsabile di un registro quale l’AZR deve provvedere affinché i dati conservati vengano, all’occorrenza, aggiornati, di modo che, da una parte, essi corrispondano all’effettiva situazione delle persone interessate e, dall’altra, i dati superflui siano cancellati dal detto registro.<br />
61      Per quanto riguarda le modalità di utilizzo di siffatto registro ai fini dell’applicazione della normativa in materia di diritto di soggiorno, solo la concessione dell’accesso alle autorità competenti in tale settore può essere considerata necessaria ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46.<br />
62      Infine, quanto alla necessità di disporre di un registro centralizzato come l’AZR quale strumento al servizio delle autorità incaricate di applicare la normativa sul diritto di soggiorno, va considerato che, anche ammettendo che registri decentralizzati come i registri comunali dell’anagrafe contengano tutti i dati rilevanti per consentire alle dette autorità di espletare la loro funzione, la centralizzazione di tali dati può risultare necessaria ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46 se contribuisce ad un’applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione che intendano soggiornare nel territorio di uno Stato membro di cui non possiedono la nazionalità.<br />
63      Per quanto concerne la funzione statistica di un registro come l’AZR, occorre rammentare che il diritto comunitario, istituendo la libertà di circolazione delle persone ed attribuendo ai singoli che rientrano nella sua sfera d’applicazione il diritto di accesso al territorio degli Stati membri per gli scopi contemplati dal Trattato, non ha soppresso la competenza di questi ultimi a prendere i provvedimenti atti a consentire alle autorità nazionali di essere correttamente informate circa i movimenti della popolazione sul loro territorio (v. sentenza 7 luglio 1976, causa 118/75, Watson e Belmann, Racc. pag. 1185, punto 17).<br />
64      Parimenti, il regolamento n. 862/2007, prevedendo la trasmissione di statistiche relative ai flussi migratori nel territorio degli Stati membri, presuppone la raccolta da parte di tali Stati delle informazioni che consentono di redigere tali statistiche.<br />
65      Tuttavia, l’esercizio di tale competenza non rende per questo necessaria, ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46, la raccolta e la conservazione di dati nominativi effettuate nell’ambito di un registro quale l’AZR. Come ha spiegato l’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, infatti, per conseguire un obiettivo di questo tipo è sufficiente un trattamento di informazioni anonime.<br />
66      Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato, quale il sistema istituito dall’AZRG, finalizzato a coadiuvare le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessità di cui all’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, soltanto se:<br />
–        contiene unicamente i dati necessari per l’applicazione, da parte di tali autorità, di detta normativa, e <br />
–        il suo carattere centralizzato consente un’applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità di detto Stato membro.<br />
67      Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale.<br />
68      In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell’ambito di un registro come l’AZR non possono essere considerati necessari ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46.<br />
<i> Sul trattamento dei dati personali relativi a cittadini dell’Unione aventi la nazionalità di altri Stati membri per finalità di lotta alla criminalità<br />
</i>69      In limine, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi fra loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico (v., in questo senso, sentenze Grzelczyk, citata, punti 30 e 31; 2 ottobre 2003, causa C 148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I 11613, punti 22 e 23, nonché Bidar, citata, punto 31).<br />
70      A tale riguardo, un cittadino dell’Unione che risiede legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante può avvalersi dell’art. 12 CE in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario (v. citate sentenze Martínez Sala, punto 63; Grzelzcyk, punto 32, nonché Bidar, punto 32).<br />
71      Tali situazioni comprendono in particolare quelle rientranti nell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, tra cui quelle riconducibili all’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’art. 18 CE (v., in questo senso, sentenza Bidar, citata, punto 33 e giurisprudenza citata).<br />
72      Dall’art. 1 dell’AZRG, in combinato disposto con la circolare amministrativa generale del Ministero federale dell’Interno 4 giugno 1996, relativa all’AZRG e al regolamento d’applicazione di tale legge, risulta che il sistema di conservazione e trattamento di dati personali istituito nel contesto dell’AZR riguarda tutti i cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità della Repubblica federale di Germania che risiedono per un periodo di più di tre mesi nel territorio tedesco, a prescindere dai motivi di tale soggiorno.<br />
73      Pertanto, posto che il sig. Huber ha esercitato la sua libertà ex art. 18 CE di circolare e soggiornare in tale territorio, e considerato il contesto della fattispecie della causa principale, l’esame della compatibilità di un sistema di conservazione e trattamento di dati personali come quello oggetto della causa principale con il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, per quanto riguarda dati conservati e trattati per finalità di lotta alla criminalità, deve essere svolto con riferimento all’art. 12, primo comma, CE.<br />
74      In tale contesto va rilevato che la decisione di rinvio non contiene indicazioni precise che consentano di stabilire se la situazione oggetto della causa principale ricada sotto le previsioni dell’art. 43 CE. Tuttavia, quand’anche il giudice del rinvio fosse di questo avviso, l’applicazione del divieto di discriminazione non può essere diversa a seconda che egli si fondi su tale disposizione o sull’art. 12, primo comma, CE, letto in combinato disposto con l’art. 18, n. 1, CE.<br />
75      Secondo una giurisprudenza costante, infatti, il divieto di discriminazione, sia esso fondato sull’art. 12 CE o sull’art. 43 CE, impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale. Un trattamento del genere potrebbe essere giustificato solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito (v., in questo senso, sentenza 5 giugno 2008, causa C 164/07, Wood, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 13 e giurisprudenza citata).<br />
76      In un contesto come quello della causa principale occorre quindi comparare la situazione dei cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato e residenti nel territorio di quest’ultimo con quella dei cittadini di tale Stato membro in rapporto all’obiettivo della lotta alla criminalità. Di fatto, il governo tedesco si è limitato a far valere questo aspetto della tutela dell’ordine pubblico.<br />
77      Tale finalità presenta invero carattere legittimo, tuttavia non può essere addotta per giustificare un trattamento sistematico di dati personali limitato a quelli dei soli cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato.<br />
78      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, la lotta alla criminalità, nell’accezione generale addotta dal governo tedesco nelle sue osservazioni, riguarda necessariamente la repressione dei reati commessi, a prescindere dalla cittadinanza dei loro autori.<br />
79      Pertanto, per uno Stato membro, la situazione dei suoi cittadini non può differire da quella dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione soggiornanti nel suo territorio per quanto riguarda l’obiettivo della lotta alla criminalità.<br />
80      Dunque, la disparità di trattamento tra i cittadini di tale Stato membro e gli altri cittadini dell’Unione, occasionata dal trattamento sistematico, a fini di lotta alla criminalità, dei dati personali dei soli cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro in questione, costituisce una discriminazione vietata dall’art. 12, primo comma, CE.<br />
81	Di conseguenza, l’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta all’istituzione da parte di uno Stato membro, per finalità di lotta alla criminalità, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità di tale Stato membro.</p>
<p><b> Sulle spese</p>
<p>82	</b>Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:</p>
<p><b>1)      Un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato, quale il sistema istituito dalla legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri (Gesetz über das Ausländerzentralregister), come modificata dalla legge 21 giugno 2005, finalizzato a coadiuvare le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessità di cui all’art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, soltanto se:<br />
–        contiene unicamente i dati necessari per l’applicazione, da parte di tali autorità, di detta normativa, e<br />
–        il suo carattere centralizzato consente un’applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità di detto Stato membro.<br />
Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale.<br />
In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell’ambito di un registro come il registro centrale degli stranieri non possono essere considerati necessari ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46.<br />
2)      L’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta all’istituzione da parte di uno Stato membro, per finalità di lotta alla criminalità, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità di tale Stato membro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-3/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a></p>
<p>procedimento C 213/07 Pres. V. SKOURIS, Rel. K. LENAERTS Michaniki Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 93/37/CEE – Appalti di lavori pubblici – Cause di esclusione – Qualità professionale dell’offerente – Norme nazionali a tutela della parità di trattamento – Possibilità – Imprese del settore dei mezzi di informazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-3/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-3/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">procedimento C 213/07<br /> Pres. V. SKOURIS, Rel. K. LENAERTS<br /> Michaniki</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Direttiva 93/37/CEE – Appalti di lavori pubblici – Cause di esclusione – Qualità professionale dell’offerente – Norme nazionali a tutela della parità di trattamento – Possibilità – Imprese del settore dei mezzi di informazione – Divieto assoluto di partecipazione – Necessità – Proporzionalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La direttiva 93/37/CEE prevede un elenco tassativo di cause di esclusione fondate sulla qualità professionale dell’offerente, ma ammette che possano essere introdotte norme nazionali a tutela della parità di trattamento; non è tuttavia compatibile col diritto comunitario, per violazione del principio di proporzionalità, una norma nazionale che vieta in modo assoluto e automatico la partecipazione ad appalti di lavori pubblici di un’impresa operante nel settore dei mezzi di informazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></i><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)</p>
<p>16 dicembre 2008<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Nel procedimento C 213/07,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) con decisione 8 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2007, nella causa</p>
<p><b>Michaniki AE<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Ethniko Symvoulio Radiotileorasis,<br />
Ypourgos Epikrateias,<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>con l&#8217;intervento di:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, </b>succeduta alla Pantechniki AE,<br />
<b>Syndesmos Epicheiriseon Periodikou Typou</b>,</p>
<p><b></p>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano e J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, J. Klu&#269;ka e A. Arabadjiev, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. J.-J. Kasel, giudici,<br />
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 4 marzo 2008,<br />
considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per la Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, succeduta alla Pantechniki AE, dall’avv. K. Giannakopoulos, dikigoros;<br />
–        per il Syndesmos Epicheiriseon Periodikou Typou, dall’avv. K. Drougas, dikigoros;<br />
–        per il governo ellenico, dalle sig.re A. Samoni-Rantou ed E. M. Mamouna, nonché dai sigg. A. Manitakis e I. Dionysopoulos, in qualità di agenti;<br />
–        per il Consiglio dell&#8217;Unione europea, dalle sig.re A. Lo Monaco e M. M. Joséphidès, nonché dal sig. A Vitro, in qualità di agenti;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia, nonché dai sigg. D. Kukovec e X. Lewis, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza dell&#8217;8 ottobre 2008,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328, pag. 1; in prosieguo: la “direttiva 93/37”).<br />
2	Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la Michaniki AE (in prosieguo: la “Michaniki”), società di diritto ellenico, e l’Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (Consiglio nazionale ellenico della radiotelevisione; in prosieguo: l’”ESR”) e il Ypourgos Epikrateias (Ministro dello Stato), in merito alla decisione con cui l’ESR ha rilasciato alla Pantechniki AE (in prosieguo: la “Pantechniki”), anch’essa società di diritto ellenico, un certificato attestante l’assenza di cause di incompatibilità nel quadro di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori.</p>
<p><b> Contesto normativo</p>
<p><i></b> La normativa comunitaria<br />
</i>3        L’art. 6 della direttiva 93/37, che figura al titolo primo della stessa, intitolato “Disposizioni generali”, contiene un n. 6 che enuncia quanto segue:<br />
“Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari imprenditori”.<br />
4        Il titolo IV di tale direttiva, dedicato alle “[n]orme comuni di partecipazione”, contiene un capitolo 2, intitolato “Criteri di selezione qualitativa”, nel quale figura l’art. 24, il cui primo comma dispone quanto segue:<br />
“Può essere escluso dalla partecipazione all&#8217;appalto ogni imprenditore:<br />
a)      che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d&#8217;attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;<br />
b)      relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali; <br />
c)      nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;<br />
d)      che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice;<br />
e)      che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice;<br />
f)      che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice;<br />
g)      che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo”.<br />
<i> La normativa nazionale<br />
</i>5        L’art. 14 della Costituzione ellenica contiene un n 9, aggiunto dalla settima assemblea legislativa di revisione del Parlamento ellenico con voto del 6 aprile 2001, che dispone quanto segue:<br />
“Il regime di proprietà, la situazione economica e i mezzi di finanziamento dei mezzi di informazione devono essere resi pubblici, con le modalità previste per legge.<br />
La legge prevede le misure e le limitazioni necessarie per salvaguardare pienamente la trasparenza e il pluralismo nell’informazione.<br />
È vietata la concentrazione del controllo di più mezzi d’informazione dello stesso tipo.<br />
È vietata, in particolare, la concentrazione di più mezzi elettronici di informazione di varia natura, come previsto per legge.<br />
Lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa di mezzi di informazione è incompatibile con lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa incaricata dallo Stato o da una persona giuridica del settore pubblico in senso lato dell’esecuzione di appalti di lavori, forniture o servizi.<br />
Il divieto di cui al comma precedente ricomprende anche qualsiasi intermediario, come coniugi, parenti, persone o società economicamente dipendenti.<br />
La legge stabilisce le modalità, le sanzioni applicabili, le quali giungono fino alla revoca della licenza della stazione radiofonica o televisiva e fino al divieto di concludere la convenzione o fino all’annullamento della convenzione stessa, nonché le modalità di controllo e le garanzie per evitare che siano eluse le disposizioni di cui ai commi precedenti”.<br />
6        La legge n. 3021/2002, sulle restrizioni applicabili alla conclusione di contratti pubblici con persone che operano o detengono partecipazioni in imprese del settore dei mezzi di informazione (FEK A’ 143), disciplina gli aspetti di cui all’ultimo comma dell’art. 14, n. 9, della Costituzione.<br />
7        Rientrano nella nozione di “impresa di mezzi di informazione”, ai sensi dell’art. 1 di detta legge, quelle “il cui funzionamento è soggetto alla giurisdizione dello Stato ellenico”. Lo stesso articolo definisce anche le nozioni di “settore pubblico in senso lato”, di “contratti pubblici/appalti pubblici”, di “azionista principale”, di “dirigenti”, di “persone economicamente dipendenti” e di “intermediari”.<br />
8        In particolare, le nozioni di “azionista principale” e di “intermediari” sono definite all’art. 1, punti 4 e 7, della legge n. 3021/2002 come segue:<br />
“4. “Azionista principale”: l’azionista che, sulla base del numero di azioni detenute, calcolato indipendentemente o in relazione al numero di azioni degli altri azionisti della società, sulla base dei diritti di voto detenuti ovvero di altri diritti speciali conferiti dalla legge o dallo statuto della società o anche sulla base di accordi generali o particolari conclusi con la società, con altri azionisti o con terzi che dipendono economicamente da lui o che operano per suo conto, può influenzare sostanzialmente l’adozione delle decisioni da parte degli organi competenti o dei dirigenti dell’impresa in merito alla gestione ed al funzionamento generale dell’impresa in questione.<br />
È considerato azionista principale, in particolare:<br />
A. la persona fisica o giuridica che, a prescindere dalla percentuale nel capitale sociale complessivo posseduta:<br />
a)       detiene un numero di azioni superiore al numero di azioni di qualunque altro azionista o pari al numero di azioni di un altro azionista nel caso in cui<br />
b)       possiede la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea generale, o in forza dello statuto della società o in seguito alla cessione di un diritto corrispondente di altri azionisti, oppure<br />
c)       ha diritto, in forza della legge o dello statuto della società o in seguito alla cessione di un diritto corrispondente di altri azionisti, di nominare o di revocare almeno due membri del consiglio di amministrazione o un membro che eserciti le funzioni di presidente o di vicepresidente, direttore o amministratore delegato o aggiunto o di amministratore con funzioni esecutive, oppure<br />
d)       detiene una quota del capitale sociale complessivo o è titolare dei diritti di voto pari almeno alla metà del capitale sociale che era rappresentato e ha esercitato il diritto di voto allorché è stata adottata la decisione dell’assemblea generale in merito a ciascuna elezione o revoca dell’ultimo consiglio di amministrazione della società o della maggioranza dei suoi membri, oppure<br />
e)       conclude, direttamente o indirettamente, contratti e, in generale, accordi con la società, dai quali quest’ultima ricava introiti o ottiene altri diritti di natura economica pari almeno a un quinto degli introiti lordi della società nel corso di ogni esercizio anteriore.<br />
B. La persona fisica o giuridica che:<br />
a)       detiene un numero di azioni pari ad almeno il 5% del capitale sociale complessivo, oppure<br />
b)       è titolare di diritti di voto corrispondenti, in percentuale, al 5% dei diritti di voto nell’assemblea generale della società.<br />
Ai fini del calcolo della percentuale del capitale sociale o dei diritti di voto di cui alle parti A e B del presente punto, si tiene conto, in particolare, del numero delle quote o dei diritti di voto che appartengono o sono detenuti:<br />
–        da intermediari,<br />
–        da imprese controllate dallo stesso azionista,<br />
–        da un altro azionista con cui egli abbia concluso un accordo in vista della realizzazione, tramite l’esercizio concertato dei diritti di voto di cui dispone, di una politica comune duratura di gestione della società.<br />
Si tiene conto, inoltre, dei diritti di voto detenuti sulla base di un contratto di pegno o di usufrutto o in conseguenza di una misura cautelativa a carico del detentore delle azioni corrispondenti nonché del numero di azioni che non detiene, ma per le quali ha il diritto di percepire i dividendi. Il numero di azioni o di diritti di voto che vengono acquisiti per successione vengono considerati dopo la scadenza di un termine di tre mesi che decorre dal momento dell’acquisizione.<br />
(…)<br />
7. “Intermediari”: persone fisiche o giuridiche che sono economicamente dipendenti o agiscono, in forza di un accordo generale o speciale, per conto o su indicazione o per ordine di un’altra persona fisica o giuridica”.<br />
9        L’art. 2 della legge n. 3021/2002, intitolato “Divieto di aggiudicazione di appalti pubblici a/di concludere contratti pubblici con imprese di mezzi d’informazione”, dispone quanto segue:<br />
“1.      È vietata l’aggiudicazione di appalti pubblici a/la conclusione di contratti pubblici con imprese di mezzi di informazione nonché a/con soci, azionisti principali, membri degli organi di amministrazione e dirigenti di tali imprese. È, inoltre, vietato aggiudicare appalti pubblici a/concludere contratti pubblici con imprese i cui soci, azionisti principali, membri degli organi di amministrazione o dirigenti siano imprese di mezzi d’informazione o soci, azionisti principali, membri degli organi di amministrazione o dirigenti di imprese di mezzi d’informazione.<br />
2.      Il divieto di aggiudicare appalti pubblici si estende anche a:<br />
a)      coniugi e parenti, in linea retta, senza limite, e in linea collaterale fino al quarto grado, delle persone fisiche di cui al n. 1, se queste non possono provare di essere economicamente indipendenti rispetto a tali persone;<br />
b)      ogni altro intermediario;<br />
c)      i soci e gli azionisti principali dei soci e degli azionisti principali di cui al n. 1;<br />
d)      ogni persona fisica o giuridica che, senza essere azionista, controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese di mezzi di informazione o esercita un’influenza sostanziale, direttamente o indirettamente, sull’adozione di decisioni assunte dagli organi di amministrazione o dai dirigenti, in merito alla gestione o al funzionamento generale di tali imprese.<br />
(…)”.<br />
10      L’art. 3 della legge n. 3021/2002, relativo alle “[i]ncompatibilità”, dispone quanto segue:<br />
“1.      Lo status di proprietario, socio, azionista principale, membro di un organo di amministrazione o dirigente di un’impresa di mezzi di informazione è incompatibile con lo status di proprietario, socio, azionista principale, membro di un organo di amministrazione o dirigente di un’impresa che conclude appalti pubblici/contratti pubblici la cui aggiudicazione/conclusione è vietata ai sensi dell’art. 2, nonché con lo status di socio o azionista principale di tale impresa.<br />
2.      L’incompatibilità prevista dal presente articolo trova applicazione anche nel caso in cui il proprietario, l’azionista principale, il socio, il membro di un organo di amministrazione o il dirigente di un’impresa che conclude contratti pubblici sia il coniuge o il parente, in linea retta, senza limite, e in linea collaterale, fino al quarto grado, che non possa dimostrare di essere economicamente indipendente rispetto al proprietario, al socio, all’azionista principale, al membro di un organo di amministrazione o al dirigente di un’impresa di mezzi d’informazione, nonché in ogni altro caso in cui le suddette incompatibilità riguardino un intermediario.<br />
(…)”.<br />
11	L’art. 4 della legge n. 3021/2002 prevede, essenzialmente, che, prima di procedere all’atto di aggiudicazione o di attribuzione dell’appalto pubblico e, in ogni caso, prima della firma del contratto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice interessata deve, pena la nullità del contratto o dell’appalto pubblico, richiedere all’ESR il rilascio di un certificato attestante l’assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 3 di detta legge.</p>
<p><b> Causa principale e questioni pregiudiziali<br />
</b>12      Con decisione 13 dicembre 2001, n. 844, il consiglio di amministrazione della Erga OSE AE (in prosieguo: la “Erga OSE”), società di diritto ellenico, ha bandito una gara d’appalto con procedura aperta per la realizzazione di lavori di sterramento e di costruzione tecnica dell’infrastruttura della nuova linea ferroviaria doppia ad alta velocità Corinto-Kiato (Grecia), per una spesa stimata pari a EUR 51 700 000. <br />
13      A tale procedura hanno partecipato, in particolare, la Michaniki e la KI Sarantopoulos AE (in prosieguo: la “Sarantopoulos”), anch’essa società di diritto ellenico.<br />
14      Con decisione 22 maggio 2002, n. 959, il consiglio di amministrazione della Erga OSE ha attribuito l’appalto per tali lavori di sterramento e di costruzione alla Sarantopoulos. In seguito, quest’ultima è stata assorbita dalla Pantechniki.<br />
15      Prima di concludere il contratto, la Erga OSE, che rientrava, all’epoca, nel “settore pubblico in senso lato”, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della legge n. 3021/2002, ha notificato alla ESR, con lettera del 9 ottobre 2002, i dati relativi all’identità degli azionisti principali, dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri della direzione della Pantechniki, al fine di ottenere un certificato attestante che tali persone non erano soggette alle incompatibilità di cui all’art. 3 di detta legge.<br />
16      Sulla base dell’art. 4 di detta legge, l’ESR ha rilasciato il certificato n. 8117 del 30 ottobre 2002, attestante l’assenza di cause di incompatibilità per i soggetti identificati nella lettera dell’Erga OSE del 9 ottobre 2002 (in prosieguo: il “certificato”).<br />
17      Secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, l’ESR ha ritenuto che il sig. K. Sarantopoulos, azionista principale e vicepresidente del consiglio di amministrazione della Pantechniki, non fosse colpito dalle incompatibilità stabilite agli artt. 2 e 3 della legge n. 3021/2002, nonostante la sua parentela con il sig. G. Sarantopoulos, membro dei consigli di amministrazione di due società elleniche che operano nel settore dei mezzi di informazione. Esso ha infatti ritenuto che il sig. K. Sarantopoulos fosse economicamente indipendente rispetto al sig. G. Sarantopoulos.<br />
18      La Michaniki ha proposto un ricorso dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato ellenico) diretto ad ottenere l’annullamento del certificato in questione, fondato su una violazione dell’art. 14, n. 9, della Costituzione. Essa afferma, in particolare, che gli artt. 2, n. 2, e 3, n. 2, della legge n. 3021/2002, sulla base dei quali tale certificato è stato rilasciato, hanno l’effetto di ridurre la sfera di applicazione dell’art. 14, n. 9, della Costituzione e che, pertanto, non sono conformi a tale disposizione costituzionale.<br />
19      Sono stati autorizzati ad intervenire nel procedimento principale, a sostegno dell’ESR, la Pantechniki, cui è subentrata la Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, nonché il Syndesmos Epicheiriseon Periodikou Typou (Associazione ellenica della Stampa Periodica).<br />
20      Il giudice del rinvio ritiene che gli artt. 2, n. 2, e 3, n. 2, della legge n. 3021/2002, consentendo ad un imprenditore di lavori pubblici di sottrarsi al regime di incompatibilità se dimostra la sua indipendenza economica rispetto ad un parente proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa di mezzi di informazione, siano contrari all’art. 14, n. 9, della Costituzione, ai sensi del quale detto imprenditore, quand’anche economicamente indipendente da tale parente, è nondimeno tenuto a dimostrare di non aver svolto funzioni di intermediario, bensì di avere agito indipendentemente, per proprio conto e nel proprio interesse.<br />
21      Tuttavia, tale giudice ritiene che, sebbene questa analisi possa, in tale fase del procedimento, essere sufficiente a statuire sulla causa principale, ragioni di economia procedurale giustificano che, nella prospettiva dell’annullamento del certificato in questione, fondata su una violazione dell’art. 14, n. 9, della Costituzione da parte degli artt. 2 e 3 della legge n. 3021/2002, si esamini fin da ora la compatibilità con il diritto comunitario della norma costituzionale in questione, che consente di escludere da un appalto pubblico un’impresa di lavori pubblici per il fatto che il suo azionista principale non è riuscito a smentire la presunzione a suo carico che, in quanto parente del proprietario, di un socio, dell’azionista principale o di un dirigente di un’impresa di mezzi di informazione, abbia partecipato in qualità di intermediario di tale impresa e non per proprio conto.<br />
22      A tale proposito detto giudice osserva, in primo luogo, che una corrente maggioritaria al suo interno ritiene che la lista dei motivi di esclusione che figura all’art. 24 della direttiva 93/37 sia tassativa ed escluda, conseguentemente, l’aggiunta di cause di esclusione come quelle che risultano dall’art. 14, n. 9, della Costituzione. Esso aggiunge che taluni suoi membri affermano, per contro, che, alla luce del carattere parziale dell’armonizzazione realizzata dalla direttiva in questione, l’art. 24 di quest’ultima non vieta agli Stati membri di prevedere ulteriori cause di esclusione concernenti in particolare, come nel caso di specie, obiettivi di interesse generale legati al funzionamento del sistema democratico ed alla garanzia del pluralismo della stampa.<br />
23      In secondo luogo, per il caso in cui l’art. 24 della direttiva 93/37 non presenti carattere tassativo, il giudice del rinvio ritiene che la facoltà riconosciuta agli Stati membri di prevedere ulteriori cause di esclusione sia subordinata, secondo la giurisprudenza comunitaria, a presupposti attinenti all’esistenza di un obiettivo compatibile con i principi generali del diritto comunitario, da un lato, e con il rispetto del principio di proporzionalità, dall’altro. Esso precisa a tal proposito che un suo membro sostiene che l’art. 14, n. 9, della Costituzione non viola detto principio, tenuto conto del carattere relativo della presunzione concernente le persone che intervengono in qualità di intermediari, da una parte, e la mancanza di una soluzione alternativa che consenta di raggiungere gli obiettivi perseguiti, dall’altra.<br />
24      In terzo luogo, per il caso in cui l’art. 24 della direttiva 93/37 presenti carattere tassativo, o che non si possa ritenere che l’art. 14, n. 9, della Costituzione persegua un fine compatibile con il diritto comunitario o che esso sia conforme al principio di proporzionalità, il giudice del rinvio dubita che il divieto imposto agli Stati membri da detta direttiva di adottare disposizioni, come quelle oggetto della causa principale, che, per motivi di interesse generale, stabiliscono un regime di incompatibilità tra il settore dei mezzi di informazione e quello degli appalti pubblici sia conforme ai principi collegati alla tutela del normale funzionamento della democrazia negli Stati membri ed alla garanzia di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, al principio della concorrenza libera e leale nonché al principio di sussidiarietà.<br />
25      Esso sottolinea, tuttavia, che una minoranza dei suoi membri è di opinione contraria, ritenendo che la direttiva 93/37 dia garanzie sufficienti ad assicurare la trasparenza delle procedure di aggiudicazione e a porre queste ultime al riparo da influenze illecite e dalla corruzione.<br />
26      In tale contesto, il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
“1)      Se l’elenco delle cause di esclusione degli imprenditori di lavori pubblici contenuto nell’art. 24 della direttiva [93/37] sia tassativo oppure no.<br />
2)      Per il caso in cui tale elenco non sia tassativo, se una disposizione che, per ragioni di tutela della trasparenza nell’ambito dell’attività economica dello Stato, dispone che lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa di mezzi di informazione è incompatibile con lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa cui viene affidato dallo Stato o da una persona giuridica del settore pubblico in senso lato l’esecuzione di appalti di lavori, di forniture o di servizi, persegua finalità compatibili con i principi generali del diritto comunitario e se il divieto assoluto di aggiudicare appalti pubblici a tali imprese sia compatibile con il principio comunitario di proporzionalità.<br />
3)      Qualora l’art. 24 della direttiva 93/37 (…) debba essere interpretato nel senso che le cause di esclusione degli imprenditori ivi contenute sono elencate tassativamente, o qualora la disposizione nazionale in oggetto non possa essere interpretata come diretta a perseguire finalità compatibili con i principi generali del diritto comunitario o, infine, qualora il divieto ivi sancito non sia compatibile con il principio comunitario di proporzionalità, se la citata direttiva – vietando di introdurre, tra le cause di esclusione di un imprenditore dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, il caso in cui esso stesso, o un membro direttivo del personale dell’impresa (quali il proprietario dell’impresa in oggetto, il suo azionista principale, un suo socio o dirigente), oppure intermediari dei citati membri direttivi operino in imprese di mezzi di informazione che possano influire illecitamente sulla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori mediante il più generale potere di influenza di cui dispongono – contravvenga ai principi generali di tutela della concorrenza e di trasparenza, nonché all’art. 5, secondo comma, [CE], che sancisce il principio di sussidiarietà”.</p>
<p><b> Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali<br />
</b>27      Il governo ellenico contesta la rilevanza delle questioni sollevate dal giudice del rinvio.<br />
28      In primo luogo, esso afferma che la causa principale si innesta su una situazione puramente interna, che riguarda esclusivamente operatori ellenici. Sarebbe, pertanto, dubbio che la causa principale rientri nella sfera di applicazione della direttiva 93/37 e, di conseguenza, della competenza della Corte in materia di interpretazione.<br />
29      A tal proposito occorre tuttavia osservare che nessun elemento della direttiva 93/37 consente di ritenere che l’applicabilità delle sue disposizioni, in particolare delle norme comuni sulla partecipazione stabilite, segnatamente, al suo art. 24, dipenda dalla sussistenza di un nesso effettivo con la libera circolazione tra Stati membri. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, detta direttiva non subordina l’assoggettamento alle sue disposizioni delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori a condizioni relative alla cittadinanza o al luogo di stabilimento degli offerenti (v., per analogia, sentenza 25 aprile 1996, causa C 87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2043, punto 33).<br />
30      Di conseguenza, e in considerazione del fatto che l’importo dell’appalto oggetto della causa principale supera la soglia di applicazione della direttiva 93/37, la Corte è competente ad interpretare detta direttiva nella presente causa.<br />
31      In secondo luogo, il governo ellenico afferma che la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio verte unicamente sulla questione della compatibilità della legge n. 3021/2002 con l’art. 14, n. 9, della Costituzione. L’interpretazione del diritto comunitario richiesta da tale giudice non sarebbe quindi oggettivamente necessaria per decidere tale controversia.<br />
32      A questo riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della decisione giurisdizionale da emanare, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenze 15 dicembre 1995, causa C 415/93, Bosman, Racc. pag. I 4921, punto 59; 15 giugno 2006, causa C 466/04, Acereda Herrera, Racc. pag. I-5341, punto 47, e 31 gennaio 2008, causa C 380/05, Centro Europa 7, Racc. pag. I-349, punto 52).<br />
33      Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 25 febbraio 2003, causa C 326/00, IKA, Racc. pag. I-1703, punto 27; 12 aprile 2005, causa C 145/03, Keller, Racc. pag. I 2529, punto 33, e 11 luglio 2006, causa C 13/05, Chacón Navas, Racc. pag. I-6467, punto 32).<br />
34      La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l’interpretazione richiesta del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C 379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 39; 19 febbraio 2002, causa C 35/99, Arduino, Racc. pag. I-1529, punto 25, e Chacón Navas, cit., punto 33).<br />
35      Occorre rilevare che questo non si verifica nel caso di specie. Nella presente causa, la risposta della Corte alla domanda di pronuncia pregiudiziale fornirà al giudice del rinvio l’interpretazione che gli è necessaria per risolvere la questione, che condiziona l’esito finale della causa principale, della conformità al diritto comunitario del regime di incompatibilità tra il settore degli appalti pubblici di lavori e quello dei mezzi di informazione, stabilito dall’art. 14, n. 9, della Costituzione e attuato dalla legge n. 3021/2002.<br />
36	In tale contesto, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.</p>
<p><b> Sulle questioni pregiudiziali<br />
<i></b> Sulla prima questione<br />
</i>37      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se le cause di esclusione dalla partecipazione ad un appalto pubblico di lavori di cui all’art. 24, primo comma, della direttiva 93/37 abbiano carattere tassativo oppure no.<br />
38      A tal proposito, si deve rilevare che le direttive comunitarie sugli appalti pubblici hanno per oggetto il coordinamento delle procedure nazionali in materia (sentenza 9 febbraio 2006, cause riunite C 226/04 e C 228/04, La Cascina e a., Racc. pag. I 1347, punto 20). In materia di appalti pubblici di lavori, il secondo ‘considerando’ della direttiva 93/37 pone esplicitamente l’accento su tale obiettivo.<br />
39      Risulta dal suddetto secondo ‘considerando’ e dal decimo ‘considerando’ della direttiva 93/37 che tale coordinamento è diretto alla realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici, nonché allo sviluppo, a livello comunitario, di una concorrenza effettiva in tale settore, favorendo la più ampia manifestazione d’interesse possibile tra gli imprenditori degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze 26 settembre 2000, causa C 225/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-7445, punto 34; 12 luglio 2001, causa C 399/98, Ordine degli Architetti e a., Racc. pag. I 5409, punto 52; 27 novembre 2001, cause riunite C 285/99 e C 286/99, Lombardini e Mantovani, Racc. pag. I-9233, punto 34, nonché 12 dicembre 2002, causa C 470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I 11617, punto 89).<br />
40      In tale contesto, l’art. 24 della direttiva 93/37, compreso nel titolo di quest’ultima dedicato alle norme “comuni” di partecipazione, si inserisce in una disciplina dettagliata in merito alle condizioni di selezione degli imprenditori autorizzati a presentare un&#8217;offerta e alle condizioni di aggiudicazione dell&#8217;appalto (v., per analogia, sentenza 7 dicembre 2000, causa C 94/99, ARGE, Racc. pag. I-11037, punto 27).<br />
41      In un capitolo dedicato ai criteri di selezione “qualitativa”, detto art. 24 identifica, al primo comma, sette cause di esclusione dalla partecipazione di un imprenditore, che si riferiscono alle qualità professionali dell’interessato, più precisamente alla sua onestà professionale, alla solvibilità nonché alla sua capacità economica e finanziaria (v., per analogia, sentenze 10 febbraio 1982, causa 76/81, Transporoute et travaux, Racc. pag. 417, punto 9, e La Cascina e a., cit., punto 21).<br />
42      Al pari del Consiglio dell’Unione europea, occorre sottolineare, a tal proposito, che l’approccio del legislatore comunitario è stato quello di fissare unicamente cause di esclusione fondate sull’accertamento oggettivo di fatti o comportamenti propri dell’imprenditore interessato, atti a gettare discredito sulla sua onorabilità professionale o sulla sua idoneità economica o finanziaria a svolgere bene i lavori che rientrano nell’appalto pubblico per il quale presenta l’offerta.<br />
43      In tale contesto, l’art. 24, primo comma, della direttiva 93/37 deve essere visto come un elenco tassativo delle cause che possono giustificare l’esclusione di un imprenditore dalla partecipazione ad un appalto per ragioni fondate su elementi oggettivi, concernenti le sue qualità professionali. Di conseguenza, esso osta a che gli Stati membri o le amministrazioni aggiudicatici integrino l’elenco che esso contiene con altre cause di esclusione fondate su criteri relativi alla qualità professionale (v., per analogia, sentenza La Cascina e a., cit., punto 22).<br />
44      L’elenco tassativo di cui all’art. 24, primo comma, della direttiva 93/37 non esclude tuttavia la facoltà degli Stati membri di mantenere o di adottare norme materiali dirette, in particolare, a garantire, in materia di appalti pubblici, il rispetto del principio della parità di trattamento, nonché del principio di trasparenza che quest’ultimo implica, i quali s’impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un siffatto appalto (v., in tal senso, sentenze ARGE, cit., punto 24, e 16 ottobre 2003, causa C 421/01, Traunfellner, Racc. pag. I 11941, punto 29).<br />
45      Detti principi che implicano, in particolare, che gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste sono valutate dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice (v., in tal senso, sentenze 18 ottobre 2001, causa C 19/00, SIAC Construction, Racc. pag. I 7725, punto 34, e 4 dicembre 2003, causa C 448/01, EVN e Wienstrom, Racc. pag. I 14527, punto 47) costituiscono, infatti, la base delle direttive relative ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici (v., in particolare, sentenze Universale-Bau e a., cit., punto 91, e 19 giugno 2003, causa C 315/01, GAT, Racc. pag. I 6351, punto 73), e l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di assicurarne il rispetto corrisponde all&#8217;essenza stessa di tali direttive (v., in tal senso, sentenze 17 settembre 2002, causa C 513/99, Concordia Bus Finland, Racc. pag. I 7213, punto 81, e 3 marzo 2005, cause riunite C 21/03 e C 34/03, Fabricom, Racc. pag. I 1559, punto 26). <br />
46      L’art. 6, n. 6, della direttiva 93/37 precisa del resto che le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari imprenditori.<br />
47      Ne consegue che uno Stato membro ha il diritto di prevedere, in aggiunta alle cause di esclusione fondate su considerazioni oggettive di qualità professionale, tassativamente elencate all’art. 24, primo comma, della direttiva 93/37, misure di esclusione destinate a garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento di tutti gli offerenti, nonché di trasparenza, nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.<br />
48      Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 14 dicembre 2004, causa C 210/03, Swedish Match, Racc. pag. I 11893, punto 47), siffatte misure non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza Fabricom, cit., punto 34).<br />
49      In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’art. 24, primo comma, della direttiva 93/37 deve essere interpretato nel senso che esso elenca, in modo tassativo, le cause fondate su considerazioni oggettive di natura professionale, che possono giustificare l’esclusione di un imprenditore dalla partecipazione ad un appalto pubblico di lavori. Tuttavia, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda altre misure di esclusione dirette a garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza, purché siffatte misure non eccedano quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.<br />
<i> Sulla seconda questione<br />
</i>50      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se una disposizione nazionale che stabilisce un’incompatibilità tra il settore dei mezzi di informazione e quello degli appalti pubblici sia compatibile con i principi del diritto comunitario.<br />
51      Preliminarmente occorre ricordare che non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario né interpretare il diritto nazionale. La Corte è, per contro, competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa di cui è investito (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1993, causa C 292/92, Hünermund e a., Racc. pag. I 6787, punto 8; 23 marzo 2006, causa C 237/04, Enirisorse, Racc. pag. I 2843, punto 24, e Centro Europa 7, cit., punti 49 e 50).<br />
52      Pertanto la Corte è tenuta, nel presente procedimento, a limitare il suo esame fornendo un’interpretazione del diritto comunitario utile al giudice del rinvio, al quale spetterà la valutazione della compatibilità delle disposizioni legislative nazionali in questione con il diritto comunitario, per definire la controversia di cui è investito.<br />
53      A tale proposito, come rammentato al punto 39 della presente sentenza, l’obiettivo principale della direttiva 93/37 è quello di aprire alla concorrenza il settore degli appalti pubblici di lavori. Il fine di tale direttiva è garantire che non sussista un rischio di favoritismi da parte dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenze Ordine degli Architetti e a., cit., punto 75, nonché Lombardini e Mantovani, cit., punto 35).<br />
54      Il coordinamento comunitario delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici è diretto, in particolare, a escludere il rischio che gli offerenti nazionali siano preferiti nell&#8217;aggiudicazione di un appalto e la possibilità che un’autorità aggiudicatrice pubblica si lasci guidare da considerazioni estranee all’appalto in oggetto (v., in tal senso, sentenze 3 ottobre 2000, causa C 380/98, University of Cambridge, Racc. pag. I-8035, punto 17; 1º febbraio 2001, causa C 237/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-939, punto 42, nonché Lombardini e Mantovani, cit., punto 36).<br />
55      In tale contesto, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, occorre riconoscere a ciascuno Stato membro un certo margine di discrezionalità ai fini dell’adozione di provvedimenti destinati a garantire i principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza, i quali, come ricordato al punto 45 della presente sentenza, costituiscono il fondamento delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.<br />
56      Infatti, ogni Stato membro è nella posizione migliore per identificare, alla luce di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale che gli sono proprie (v., in tal senso, sentenza La Cascina e a., cit., punto 23), le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti idonei a provocare violazioni del rispetto di tali principi.<br />
57      Di conseguenza il diritto comunitario non intende mettere in discussione la valutazione di uno Stato membro, effettuata in funzione del suo specifico contesto, in merito al rischio particolare di sopravvenienza di siffatti comportamenti nel caso in cui, tra gli offerenti di una gara pubblica d’appalto di lavori, ci sia un’impresa operante nel settore dei mezzi di informazione o legata a persone coinvolte in tale settore, nonché alla necessità di adottare misure destinate ad escludere tale rischio.<br />
58      Nel caso di specie, lo Stato membro in questione ha ritenuto che non si possa escludere che, nel contesto della sua partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, un’impresa di mezzi di informazione o un imprenditore di lavori pubblici legato ad una siffatta impresa o a soggetti che ne hanno la proprietà o la dirigono intenda esercitare nei confronti dell’autorità aggiudicatrice il potere d’influenza che gli conferirebbe la sua posizione o il suo ruolo di intermediario nel settore dei mezzi d’informazione per cercare di pilotare illecitamente l’attribuzione dell’appalto, avvantaggiandosi della prospettiva di un’azione d’informazione di massa favorevole o, all’opposto, critica, in funzione della ratio di tale decisione.<br />
59      La volontà di uno Stato membro di prevenire i rischi d’interferenza del potere dei mezzi di informazione nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si riallaccia all’obiettivo di interesse generale costituito dalla salvaguardia del pluralismo e dell’indipendenza dei mezzi di informazione (v., a tale proposito, sentenze 26 giugno 1997, causa C 368/95, Familiapress, Racc. pag. I-3689, punto 18, e 13 dicembre 2007, causa C 250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a., Racc. pag. I-11135, punti 41 e 42). Inoltre, tale volontà serve in particolare ad un altro obiettivo dello stesso tipo, ovverosia quello della lotta alla frode ed alla corruzione (v., a tale proposito, sentenze 24 marzo 1994, causa C 275/92, Schindler, Racc. pag. I-1039, punti 57-60, e 6 marzo 2007, cause riunite C 338/04, C 359/04 e C 360/04, Placanica e a., Racc. pag. I-1891, punto 46).<br />
60      Ne consegue che il diritto comunitario non osta all’adozione di misure nazionali destinate a escludere, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, il rischio di sopravvenienza di pratiche atte a minacciare la trasparenza ed a falsare la concorrenza, che potrebbe prodursi in presenza, tra gli offerenti, di un imprenditore operante nel settore dei mezzi di informazione o legato ad una persona coinvolta in tale settore, e a prevenire o reprimere così la frode e la corruzione.<br />
61      Come sottolineato al punto 48 della presente sentenza, occorre altresì che tali misure siano compatibili con il principio di proporzionalità.<br />
62      Orbene, una disposizione nazionale come quella in oggetto nella causa principale, che stabilisce un’incompatibilità generale tra il settore dei lavori pubblici e quello dei mezzi di informazione, ha l’effetto di escludere l’aggiudicazione di appalti pubblici ad imprenditori di lavori pubblici coinvolti anche nel settore dei mezzi d’informazione a motivo di una relazione che sia quella di proprietario, di azionista principale, di socio o di direttore, senza lasciare loro alcuna possibilità di dimostrare, di fronte agli eventuali indizi avanzati, ad esempio, da un concorrente, che, nel loro caso, non sussistono rischi reali del tipo di quello che si è menzionato al punto 60 della presente sentenza (v., per analogia, sentenza Fabricom, cit., punti 33 e 35).<br />
63      Come hanno affermato la Commissione delle Comunità europee ed il Consiglio nonché, nel corso dell’udienza, la Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, una siffatta disposizione eccede quanto necessario per raggiungere gli asseriti obiettivi di trasparenza e di parità di trattamento, escludendo una categoria intera di imprenditori di lavori pubblici sulla base della presunzione assoluta che la presenza tra gli offerenti di un imprenditore coinvolto anche nel settore dei mezzi di informazione debba, necessariamente, distorcere la concorrenza a svantaggio degli altri offerenti.<br />
64      Il governo ellenico ha sottolineato la possibilità, risultante dalla disposizione costituzionale oggetto della causa principale, di derogare all’esclusione dell’intermediario, in quanto congiunto, parente, persona o società economicamente dipendente da un’impresa di mezzi di informazione o di un responsabile di una tale impresa, se viene dimostrato che la partecipazione di tale intermediario ad una procedura di aggiudicazione di un appalto dipende da una decisione autonoma, dettata unicamente dallo specifico interesse di quest’ultima.<br />
65      Tuttavia, tale possibilità non è in grado di riconciliare la disposizione nazionale oggetto della causa principale con il principio di proporzionalità.<br />
66      Infatti, una siffatta possibilità non altera il carattere automatico e assoluto del divieto che colpisce tutti gli imprenditori di lavori pubblici, operanti anche nel settore dei mezzi di informazione o collegati a persone fisiche o giuridiche coinvolte in tale settore, che non siano interessati da tale temperamento della misura generale di esclusione prevista in favore degli intermediari. <br />
67      Inoltre l’imprenditore di lavori pubblici che faccia da intermediario per un’impresa di mezzi di informazione o per una persona che detiene o dirige una siffatta impresa resterà escluso dall’attribuzione di un appalto senza che gli venga data la possibilità di dimostrare, nel caso in cui venisse stabilito che egli partecipa per conto di tale impresa o di tale persona, che siffatta partecipazione non è atta ad alterare la concorrenza tra gli offerenti.<br />
68      Infine, il significato molto esteso assunto dalle nozioni di azionista principale e di intermediari nel contesto della norma nazionale oggetto della causa principale, come risulta al punto 8 della presente sentenza, contribuisce ad accentuare il carattere sproporzionato di una siffatta disposizione.<br />
69      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che, perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, stabilisce una presunzione assoluta di incompatibilità tra lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa che opera nel settore dei mezzi di informazione e quello di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa cui venga affidata dallo Stato o da una persona giuridica del settore pubblico in senso lato l’esecuzione di appalti di lavori, di forniture o di servizi.<br />
<i> Sulla terza questione<br />
70	</i>In considerazione delle risposte date alle prime due questioni, non è necessario rispondere alla terza questione.</p>
<p><b> Sulle spese<br />
</b>71      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
<b>1)      L’art. 24, primo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che esso elenca, in modo tassativo, le cause fondate su considerazioni oggettive di natura professionale, che possono giustificare l’esclusione di un imprenditore dalla partecipazione ad un appalto pubblico di lavori. Tuttavia, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda altre misure di esclusione dirette a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza, purché siffatte misure non eccedano quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.<br />
2)      Il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che, perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, stabilisce una presunzione assoluta d’incompatibilità tra lo status di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa che opera nel settore dei mezzi di informazione e quello di proprietario, socio, azionista principale o dirigente di un’impresa cui venga affidata dallo Stato o da una persona giuridica del settore pubblico in senso lato l’esecuzione di appalti di lavori, di forniture o di servizi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-16-12-2008-n-0-3/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.11405</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-12-2008-n-11405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-12-2008-n-11405/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-12-2008-n-11405/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.11405</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi Repsol Italia s.p.a. (Avv.ti F. Bonaccorsi, E. Robaldo, F. Caliandro, M.S. Masini) c/ Ministero della Difesa (Avv. dello Stato), Holliman Shipping Service PTY LTD- PDL TOLL (Avv.ti A. J. Manca Graziadei, S. Scopelliti, M. Tino) sulla legittima esclusione dell&#8217;impresa in carenza di dichiarazione sul rispetto della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-12-2008-n-11405/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.11405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-12-2008-n-11405/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.11405</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo, Est. Stanizzi<br /> Repsol Italia s.p.a. (Avv.ti F. Bonaccorsi, E. Robaldo, F. Caliandro, M.S. Masini) c/ Ministero della Difesa (Avv. dello Stato), Holliman Shipping Service PTY LTD- PDL TOLL (Avv.ti A. J. Manca Graziadei, S. Scopelliti, M. Tino)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima esclusione dell&#8217;impresa in carenza di dichiarazione sul rispetto della normativa a tutela dei disabili e sull&#8217;ambito d&#8217;applicazione dell&#8217;art. 47, d.lgs. 163/2006, in tema di partecipazione di operatori stranieri alle gare d&#8217;appalto indette in Italia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Offerta &#8211;  Normativa lavoro disabili – Omessa dichiarazione &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità – Regolarizzazione – C.d. soccorso istruttorio – Inammissibilità. 																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della p.a. &#8211; Appalti di fornitura &#8211; Gara &#8211; Operatori stranieri – Partecipazione &#8211; Disciplina di cui all’art. 47, d.lgs. 163/06 &#8211; Applicabilità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni.																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Operatori stranieri &#8211; Partecipazione &#8211;  Presupposto &#8211; Reciprocità &#8211; Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittima l’esclusione da una gara d’appalto dell’impresa che, nella domanda di partecipazione, dopo aver dichiarato, genericamente, l’insussistenza di cause ostative alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, d.lgs. 163/2006, abbia precisato di non trovarsi nelle specifiche condizioni ostative indicate nelle singole lettere del citato art. 38, senza richiamare la lett. l), sul rispetto della normativa sul lavoro dei disabili di cui all’art. 17 L. 68/99. Detta dichiarazione, difatti, costituisce requisito di partecipazione, da produrre, a pena d’esclusione, nella fase anteriore all’apertura delle offerte e come tale insuscettibile di una regolarizzazione documentale postuma che comporterebbe la violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta e, in definitiva, della par condicio. Al medesimo fine deve escludersi altresì la possibilità di invocare il c.d. dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 6, co. 1, lett. b), L. 241/90, destinato ad operare nell’ambito di procedure concorsuali a condizione che non collida con il rispetto delle richiamate esigenze di par condicio..</p>
<p>2. L’art. 47, d.lgs. 163/06, che consente alle imprese stabilite all’estero di partecipare, a determinate condizioni, alle gare pubbliche indette in Italia, sebbene riferito ai soli appalti di lavori pubblici, è applicabile, in via analogica, anche alla diversa tipologia degli appalti di fornitura, secondo una lettura orientata al rispetto dei principi comunitari di massima apertura dei mercati, di concorrenza e non discriminazione. Ed invero, in difetto di una espressa previsione che consenta anche per tali gare la partecipazione di imprese aventi sede legale all’estero, sarebbe altrimenti preclusa la loro partecipazione, così creandosi regimi ingiustificatamente differenziati.<br />
3. La condizione di reciprocità alla quale è espressamente subordinata, ex art. 47, d.lgs. 163/06, la partecipazione, alle gare indette in Italia, di imprese aventi sede all’estero, viene da tale norma ritenuta sussistente solo in presenza di uno specifico obbligo giuridicamente vincolante per gli Stati di appartenenza delle imprese, come consacrato -oltre che dall’appartenenza all’Unione Europea- dalla firma dell’Allegato 4 dell’Accordo WTO nonchè di specifici accordi bilaterali, ovvero che trovi fonte in altre norme di diritto internazionale, senza che possano assumere rilievo, a fondamento della richiesta reciprocità, elementi di mero fatto probanti l’applicazione pratica di tale principio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13635_13635.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-16-12-2008-n-11405/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2008 n.11405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
