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	<title>16/11/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/11/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.863</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-16-11-2019-n-863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-16-11-2019-n-863/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.863</a></p>
<p>G. Caruso, Pres.; R. Goso, Est. Il codice dell&#8217;ordinamento militare estende espressamente al personale delle forze armate gli istituti posti a tutela della maternità  e della paternità . 1. Lavoro presso le pubbliche Amministrazioni &#8211; Assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 &#8211; tutela interessi primari -personale in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-16-11-2019-n-863/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-16-11-2019-n-863/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.863</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Caruso, Pres.; R. Goso, Est.</span></p>
<hr />
<p>Il codice dell&#8217;ordinamento militare estende espressamente al personale delle forze armate gli istituti posti a tutela della maternità  e della paternità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Lavoro presso le pubbliche Amministrazioni &#8211; Assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 &#8211; tutela interessi primari -personale in regime di diritto pubblico &#8211; va riconosciuta.</p>
<p> 2. Militari &#8211; Ordinamento militare &#8211; personale militare -Â Assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001Â &#8211; applicabile.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.  L&#8217;istituto dell&#8217;assegnazione temporanea exÂ art. 42Â bisÂ cit. è chiaramente posto a tutela di interessi primari di rilievo costituzionale, identificabili nella protezione della salute psicofisica dei minori nei primi tre anni di vita, particolarmente delicati per la crescita della persona, durante i quali è fondamentale, ove possibile, garantire la presenza costante dei genitori.<br /> La ratio normativa depone chiaramente in favore della valenza generale dell&#8217;istituto in questione che, pertanto, deve ritenersi applicabile a tutto il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compreso quello in regime di diritto pubblico e organizzato in modo peculiare.<br /> In ogni caso, il codice dell&#8217;ordinamento militare estende espressamente al personale delle forze armate gli istituti posti a tutela della maternità  e della paternità .</p>
<p> 2.  L&#8217;art. 1493, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce che &#8220;al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità  e paternità &#8220;.</em> </p>
<div><em>Ne consegue la sicura applicazione del beneficio di cui all&#8217;art. 42Â bisÂ del d.lgs. n. 151/2001 anche al personale militare, pur dovendosi tener conto in tale ambito della specialità  del rapporto di servizio che contraddistingue la condizione del personale appartenente alle forze armate e delle particolari esigenze di tutela degli interessi militari rispetto a quelle proprie della generalità  delle pubbliche amministrazioni.</em></div>
</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/11/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00863/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00666/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>Giuseppe Caruso, Presidente</p>
<p>Richard Goso, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 666 del 2019, proposto da:Â -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valentino Greco, domiciliato ex lege presso la segreteria del T.A.R. Liguria;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento -OMISSIS-, emanato dal Comando Generale e notificato il -OMISSIS-, di diniego dell&#8217;istanza di assegnazione temporanea presso una sede esistente nella provincia di -OMISSIS-o in subordine presso qualsiasi sede della regione Toscana ex art. 42 bis, d.lgs. n. 151/2001;</p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per l&#8217;Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentito lo stesso difensore ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza del-OMISSIS- 2018, il ricorrente, finanziere in servizio presso la sede -OMISSIS-, aveva chiesto di essere temporaneamente assegnato ad un reparto compreso nella circoscrizione del Comando provinciale di -OMISSIS-ovvero, in subordine, di una provincia limitrofa.</p>
<p style="text-align: justify;">A suffragio dell&#8217;istanza di assegnazione, proposta ai sensi dell&#8217;art. 42 bis del d.lgs. 2-OMISSIS- 2001, n. 151, il richiedente rappresentava di essere genitore di una figlia minore di tre anni e di risiedere con il nucleo familiare nel Comune di -OMISSIS-mentre l&#8217;altro genitore svolge attività  lavorativa in qualità  di agente di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza è stata respinta con provvedimento del -OMISSIS- 2019, motivato con riferimento alle esigenze di servizio del reparto in cui è attualmente impiegato il ricorrente e alle carenze di organico nel ruolo appuntati/finanzieri.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interessato impugnava il diniego suddetto con il ricorso r.g. n. 252 del 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta con l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS-maggio 2019, apparendo meritevoli di favorevole considerazione, allo stato, le censure intese a denunciare &#8220;l&#8217;illegittimità  della valutazione operata dalla p.a. circa la possibilità  di apprezzare le esigenze di servizio del reparto di appartenenza come un eccezionale profilo ostativo all&#8217;accoglimento della domanda&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;effetto, è stata sospesa l&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, &#8220;<i>rinviando all&#8217;amministrazione per una nuova valutazione della vicenda alla luce delle osservazioni contenute in parte motiva</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con provvedimento del -OMISSIS- 2019, il Comando generale della guardia di finanza ha nuovamente disposto il rigetto dell&#8217;istanza di trasferimento a suo tempo presentata dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione espone le seguenti ragioni di diniego:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;attuale reparto di impiego del militare, assegnatario di delicati compiti in materia di vigilanza doganale presso lo scalo portuale -OMISSIS-, registra una carenza di effettivi nel ruolo di riferimento ed è collocato in un contesto provinciale e regionale altrettanto deficitario in termini di organico;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; considerando l&#8217;apporto che fornisce al menzionato servizio di rilevanza strategica, il richiedente rappresenta una risorsa preziosa, attualmente non sostituibile;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il reparto -OMISSIS- presenta una carenza di effettivi nel ruolo appuntati/finanzieri pari al 10,89%, superiore a quella che si registra nella sede di -OMISSIS-(4,9%) e nella media delle province toscane (5,34%);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;esiguità  di risorse disponibili renderebbe comunque difficoltosa la sostituzione del militare.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inoltre richiamata, nel contesto del provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di assegnazione temporanea, una recente pronuncia del giudice amministrativo che ha escluso l&#8217;applicabilità  dell&#8217;istituto disciplinato dall&#8217;art. 42Â <i>bis</i> del d.lgs. n. 151/2001 al personale militare e delle forze di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interessato ha impugnato il nuovo provvedimento di diniego con autonomo ricorso notificato via p.e.c. il 23 settembre 2019 e depositato in pari data, deducendo i seguenti motivi di gravame:</p>
<p style="text-align: justify;">I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di ponderazione dei contrapposti interessi; sviamento; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 Cost.; violazione dell&#8217;art. 3, l. 241/1990 e del principio del giusto procedimento. Violazione dell&#8217;art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Violazione del principio di bigenitorialità . Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 42 bis, d.lgs. n. 151/2001, e dell&#8217;art. 1493, d.lgs. n. 66/2010. Violazione del giudicato cautelare (ord. -OMISSIS- Tar Genova).</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene l&#8217;esponente, in buona sostanza, che non sussistono nella fattispecie i casi o le esigenze eccezionali contemplati dal citato art. 42Â <i>bis</i> quale ragione giustificativa del diniego di assegnazione temporanea, trattandosi di militare che svolge semplici compiti di piantone e che non possiede alcuna specializzazione o qualificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">II) Malcelato uso del potere tecnico discrezionale finalizzato a impedire l&#8217;assegnazione temporanea ex lege; contraddizione tra il numero delle carenze di organico del Gruppo -OMISSIS-con le richieste di personale; eccesso di potere per aver impedito l&#8217;assegnazione temporanea a causa delle vacanze del Gruppo -OMISSIS-e della Liguria le quali, tuttavia, non necessitavano di essere colmate, stante la loro ininfluenza sulle asserite criticità .</p>
<p style="text-align: justify;">Le allegate esigenze di servizio della sede -OMISSIS-non sarebbero davvero rilevanti, come dimostra il fatto che è stata richiesta l&#8217;assegnazione di una sola unità  di personale per il 2019 e che molte unità  sono state invece trasferite presso altre sedi di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Resiste il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze che ribadisce sostanzialmente le ragioni di diniego esposte nel contesto del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è stato chiamato alla camera di consiglio del 23 ottobre 2019 e, previo avviso di sentenza in forma semplificata, è stato ritenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; contestata la legittimità  del provvedimento con cui il Comando generale della guardia di finanza, rideterminandosi a seguito dell&#8217;ordinanza cautelare di remand adottata nell&#8217;ambito di un precedente giudizio, ha nuovamente respinto l&#8217;istanza di assegnazione temporanea proposta dall&#8217;odierno ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 42 bis del d.lgs. 2-OMISSIS- 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità  e della paternità ).</p>
<p style="text-align: justify;">Come riferito in premessa, il ricorrente, genitore di una figlia minore di tre anni, aveva chiesto di essere assegnato ad un reparto compreso nella circoscrizione del Comando provinciale di -OMISSIS-ovvero, in subordine, di una provincia limitrofa, atteso che il coniuge svolge la propria attività  lavorativa nel capoluogo toscano.</p>
<p style="text-align: justify;">Le motivazioni del provvedimento di diniego possono essere così compendiate:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;istituto dell&#8217;assegnazione temporanea previsto dal citato art. 42Â <i>bis</i> si applica al solo personale civile dipendente delle pubbliche amministrazioni e non al personale militare e della polizia di Stato, soggetto alla disciplina speciale dei rispettivi ordinamenti;</p>
<p style="text-align: justify;">b) il richiedente non è sostituibile in ragione dell&#8217;apporto che fornisce al reparto di appartenenza, impegnato nello strategico servizio di vigilanza doganale presso uno scalo portuale di primaria importanza;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la carenza di risorse finanziarie renderebbe assai difficile la sostituzione del militare, attualmente assegnato ad una sede di servizio caratterizzata da elevata carenza di personale, superiore a quella esistente presso le sedi richieste.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima ragione di diniego, seppure esposta dichiaratamente <i>ad adiuvandum</i> e mediante mero richiamo di una recente pronuncia del giudice amministrativo, ha carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione procedente ha richiamato la sentenza della terza Sezione del Consiglio di Stato n. 1896 del 21 marzo 2019, nella quale si afferma che &#8220;<i>al personale con rapporto di lavoro di diritto pubblico, non è applicabile la normativa di cui all&#8217;art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001</i>&#8220;, precisando che &#8220;<i>l&#8217;inapplicabilità  del beneficio del trasferimento temporaneo al personale della Polizia di Stato trova fondamento nel particolare stato giuridico di quel personale, le cui specifiche funzioni giustificano un regime differenziato, che, per questa ragione, non incorre in vizi di illegittimità  costituzionale per violazione del principio di eguaglianza ed irragionevole disparità  di trattamento</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale pronuncia, il giudice amministrativo d&#8217;appello ha altresì precisato che, sebbene l&#8217;art. 42Â <i>bis</i> del d.lgs. n. 151/2001 faccia riferimento ai dipendenti &#8220;<i>di amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>&#8220;, tale categoria andrebbe meglio delimitata alla luce del disposto dell&#8217;art. 3 dello stesso d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il personale in regime di diritto pubblico, tra cui il personale militare e delle forze di polizia di Stato, rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le riferite considerazioni non costituiscono espressione di un orientamento consolidato in quanto, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il beneficio in parola deve ritenersi esteso al personale di polizia e delle forze armate, benchè lo stesso non sia testualmente riconducibile alla categoria dei lavoratori appartenenti alle amministrazioni pubbliche <i>ex</i> art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr.,Â <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2113; sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3683; sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2730).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto dell&#8217;assegnazione temporanea <i>ex</i> art. 42Â <i>bis</i> cit., infatti, è chiaramente posto a tutela di interessi primari di rilievo costituzionale, identificabili nella protezione della salute psicofisica dei minori nei primi tre anni di vita, particolarmente delicati per la crescita della persona, durante i quali è fondamentale, ove possibile, garantire la presenza costante dei genitori.</p>
<p style="text-align: justify;">La <i>ratio</i> normativa depone chiaramente in favore della valenza generale dell&#8217;istituto in questione che, pertanto, deve ritenersi applicabile a tutto il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compreso quello in regime di diritto pubblico e organizzato in modo peculiare.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il codice dell&#8217;ordinamento militare estende espressamente al personale delle forze armate gli istituti posti a tutela della maternità  e della paternità .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1493, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce che &#8220;<i>al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità  e paternità </i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue la sicura applicazione del beneficio di cui all&#8217;art. 42Â <i>bis</i> del d.lgs. n. 151/2001 anche al personale militare, pur dovendosi tener conto in tale ambito della specialità  del rapporto di servizio che contraddistingue la condizione del personale appartenente alle forze armate e delle particolari esigenze di tutela degli interessi militari rispetto a quelle proprie della generalità  delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza, si osserva ancora che l&#8217;istituto dell&#8217;assegnazione temporanea è stato implicitamente ritenuto applicabile al personale militare e delle forze di polizia anche dalla giurisprudenza formatasi a seguito della menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 1896/2019 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2019, n. 2380).</p>
<p style="text-align: justify;">Non è fondata, pertanto, la ragione di diniego che, in ragione della specificità  dell&#8217;ordinamento di appartenenza, esclude l&#8217;applicabilità  del più¹ volte citato art. 42Â <i>bis</i> al personale militare.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, va evidenziato come, per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;assegnazione temporanea possa essere negata solo per &#8220;casi o esigenze eccezionali&#8221; che l&#8217;Amministrazione ha l&#8217;onere di esporre in modo dettagliato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che l&#8217;eventuale diniego deve essere supportato da riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità  del dipendente e alla conseguente sua insostituibilità  nell&#8217;attuale sede di appartenenza, non potendo le ragioni ostative all&#8217;accoglimento della domanda fondare su generici riferimenti alle esigenze di servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, l&#8217;Amministrazione non ha adempiuto a questo onere di motivazione rafforzata, essendosi limitata a sottolineare la delicatezza dei compiti affidati al reparto di appartenenza del richiedente, senza fondare la determinazione di rigetto sul rilievo delle mansioni concretamente svolte dallo stesso o al possesso di particolari requisiti professionali che lo renderebbero eventualmente non sostituibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè l&#8217;Amministrazione ha smentito le allegazioni del ricorrente in ordine ad una condizione professionale che sembra escludere in radice la sua &#8220;non sostituibilità &#8220;, trattandosi di militare che non possiede alcuna particolare qualificazione o specializzazione ed è impiegato quale semplice piantone.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo di diniego che fa riferimento all&#8217;importanza dei compiti affidati al reparto di appartenenza del richiedente, pertanto, non è idoneo a rendere conto della sussistenza dei &#8220;casi o esigenze eccezionali&#8221; richiesti dalla disposizione normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La scopertura dell&#8217;organico dello stesso reparto, infine, non può giustificare di per sì© il diniego di concessione del beneficio, poichè non è stata opposta l&#8217;esistenza di eccezionali difficoltà  eventualmente determinate dallo spostamento dell&#8217;istante, ma solo l&#8217;inconveniente rappresentato dall&#8217;ulteriore impoverimento della dotazione di personale della sede -OMISSIS-di una sola unità .</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, si registrano carenze di organico anche presso la quasi totalità  delle sedi indicate dall&#8217;odierno ricorrente e, come si evince dalla tabella prodotta in giudizio dalla difesa erariale (doc. 6), tre di esse presentano un &#8220;grado di scopertura&#8221; nel ruolo appuntati/finanzieri superiore a quello della sede di provenienza (trattasi, precisamente, dei comandi provinciali di -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, il ricorso è fondato e, previo assorbimento delle censure sollevate con il secondo motivo di gravame, deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le riferite oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all&#8217;oscuramento delle generalità  del soggetto esercente la potestà  genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-16-11-2019-n-863/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-16-11-2019-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-16-11-2019-n-925/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.925</a></p>
<p>Pres. F. Scano /Est. G. Flaim Inquinamento idrico &#8211; Responsabilità  del proprietario &#8211; Privilegio speciale &#8211; Bonifica  Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell&#8217;inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell&#8217;autorità  competente che giustifichi, tra l&#8217;altro,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano /Est. G. Flaim</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Inquinamento idrico &#8211; Responsabilità  del proprietario &#8211; Privilegio speciale &#8211; Bonifica<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell&#8217;inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell&#8217;autorità  competente che giustifichi, tra l&#8217;altro, l&#8217;impossibilità  di accertare l&#8217;identità  del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l&#8217;impossibilità  di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità .</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <strong>N. 00925/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00535/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 535 del 2018, proposto da SASOL ITALY S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Peres, Alessandro Kiniger, Benedetto Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetto Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 76;  <strong><em>contro</em></strong><br /> -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO SASSARI e MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante 23/25;  -PROVINCIA DI SASSARI- Settore Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici, non costituita in giudizio;<br /> -ARPAS &#8211; AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE non costituita in giudizio;  <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA,Â -COMUNE DI PORTO TORRES,Â -COMUNE DI SASSARI,Â -SYNDIAL S.P.A., CURATELA FALLIMENTARE DEL FALLIMENTO VYNILIS ITALIA S.p.A., ENI S.p.A.Â non costituiti in giudizio;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della Determina Dirigenziale della Provincia di Sassari del 11 aprile 2018, prot. n. 1069, avente ad oggetto &quot;<em>SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE &quot;aree industriali di Porto Torres&quot; &#8211; INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL&#8217;INQUINAMENTO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA INTERNA al S.I.N., ai sensi dell&#8217;art. 244 del d.lgs. n. 152/06&quot;;</em><br /> &#8211; di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi tutti i documenti richiamati dai provvedimenti impugnati (ancorchè non allegati e non conosciuti) ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. 0052392 del 08.11.2017.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Prefettura di Sassari-Ufficio Territoriale del Governo di Sassari ;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con la Determina Dirigenziale impugnata dell&#8217; 11 aprile 2018 la Provincia di Sassari ha individuato alcune società  (sub punti a-b-c-d) , tra le quali la ricorrente SASOL, unitamente ad altre 2 (SYNDIAL spa, VINYLS ITALIA spa), quali &lt;<em>RESPONSABILI DELL&#8217; INQUINAMENTO RILEVATO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA</em>&gt;, ai sensi dell&#8217;art. 244 del D. Lgs. 152/2006, rilevato &#8220;<em>nelle aree TERNA S.E. , area CIPS, SAPIO srl, ENI spa, R&amp;M, UNICAL spa, SARDA ROTTAMI srl, BAINMOBIL spa, GEOCONSULT srl PER LA CONTAMINAZIONE DA PARTE DI COMPOSTI ORGANICI CLORURATI DERIVANTI DALLE SORGENTI PRIMARIE COSTITUITE DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE VCM E LAB E DEGLI ANNESSI DEPOSITI DI STOCCAGGIO PRODOTTI</em>&#8221; (cfr. punto b provvedimento impugnato).<br /> Con ricorso depositato il 2.7.2018 la società  SASOL ha impugnato la Determina Dirigenziale della Provincia di Sassari dell&#8217; 11 aprile 2018, avente ad oggetto «<em>Sito di bonifica di interesse nazionale &#8220;aree industriali di Porto Torres&#8221; &#8211; individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera interna al S.I.N., ai sensi dell&#8217;art. 244 D.Lgs. 152/06</em>» , formulando le seguenti 7 censure:<br /> 1) Sasol non e&#8217; responsabile della contaminazione: violazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 244 del d.lg. 152/2006; eccesso di potere nelle forme dell&#8217;ingiustizia manifesta, irragionevolezza, difetto di motivazione, contraddittorietà  ed illogicità ;<br /> 2) l&#8217;impianto Lab (e Sasol a maggior ragione) non e&#8217; la causa della contaminazione individuata dalla Provincia: violazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 244 del d.lg. 152/2006; eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria, dell&#8217;ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità ;<br /> 3) le osservazioni di Sasol non sono state valutate dalla Provincia: violazione di legge in riferimento all&#8217;art. 7 della L. 241/1990; eccesso di potere nelle forme dell&#8217;ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione;<br /> 4) Sasol non puo&#8217; essere ritenuta responsabile dell&#8217;attivita&#8217; svolta dai terzi che in precedenza operarono nel sito (violazione del principio &#8220;<em>chi inquina paga&#8221;</em>; violazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 244 del d.lg. 152/2006 eccesso di potere nelle forme dell&#8217;ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà  ed illogicità , difetto di motivazione;<br /> 5) omessa comunicazione di avvio del procedimento: la nota inviata non aveva il contenuto richiesto dalla legge per poter essere qualificata come tale: violazione di legge in riferimento all&#8217;art. 7, 8, 10 della L. 241/1990; eccesso di potere nelle forme dell&#8217;ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà  e difetto di motivazione;<br /> 6) la Provincia non e&#8217; competente : incompetenza; violazione di legge in relazione all&#8217;art. 252 del d.lg. n. 152/2006; eccesso di potere nelle forme dell&#8217;ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione;<br /> 7) atipicita&#8217; del provvedimento : violazione del principio della tipicità  degli atti amministrativi; violazione art. 7 e 8 l.n. 241/1990 nonchè dell&#8217;art. 97 Cost..<br /> In allegato la società  ha depositato approfondite Relazioni tecniche (docc. 3-4-5) dirette a dimostrare l&#8217;insussistenza di responsabilità  di SASOL, sia per la tipologia di attività  esercitata nello stabilimento di Porto in area LAB (ove sono state utilizzate &#8220;<em>olefine</em>&#8221; e non &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8220;, utilizzate dal precedente proprietario); sia per la collocazione in una posizione &#8220;<em>a valle</em>&#8221; rispetto alle attività  effettivamente causa dell&#8217;inquinamento della falda acquifera.<br /> La Provincia di Sassari, autrice del provvedimento impugnato, non si è costituita in giudizio.<br /> Si è costituito in giudizio il Ministero dell&#8217;Ambiente, ma con mera costituzione tecnica, e senza controproduzioni .<br /> Si è costituita in giudizio anche la Prefettura di Sassari-Ufficio Territoriale del Governo di Sassari, ma al solo fine di richiedere l&#8217;estromissione dal giudizio per ritenuta carenza di legittimazione passiva, in quanto tale organo statale si sarebbe limitato a trasmettere il provvedimento della Provincia al Ministero dell&#8217;Ambiente .<br /> All&#8217;udienza del 16 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> A)COMPETENZA della PROVINCIA per l&#8217;emissione del provvedimento impugnato.<br /> Occorre esaminare prioritariamente il vizio di incompetenza della Provincia sollevato con la sesta censura.<br /> Questo è il profilo preliminare da valutare, in quanto, qualora la censura fosse effettivamente fondata, il contenuto del provvedimento emesso da un organo incompetente (Provincia) non potrebbe essere esaminato dal giudice, posto che il potere (e le correlate modalità  di esplicazione) dovrebbe essere rimesso all&#8217;Autorità  effettivamente titolata (individuata in ricorso nel Ministero dell&#8217;Ambiente).<br /> Parte ricorrente sostiene che il Ministero dell&#8217;Ambiente avrebbe dovuto esprimere le proprie analisi e considerazioni, anche in riferimento alla fase di accertamento del soggetto responsabile sotto il profilo tecnico, finalizzato all&#8217;emanazione dell&#8217; ordinanza di bonifica e di ripristino.<br /> In particolare in relazione al fatto che , sussistendo giù  un confronto con il Ministero (con superamento di un contenzioso in essere, in materia di &#8220;<em>prescrizioni</em>&#8220;) addivenuto alla puntuale definizione degli interventi a carico di SASOL, &#8220;all&#8217;interno del SIN&#8221;, il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo in quanto rimetterebbe in discussione quanto giù  definito dal Ministero . E ciù² determinerebbe una violazione del riparto di competenze.<br /> Il vizio di incompetenza della Provincia non è fondato, in quanto non trova riscontro nella specifica disciplina normativa primaria.<br /> La determinazione impugnata è stata emanata in applicazione dell&#8217;art. 244 del D. Lgs. 152/2006.<br /> Tale disposizione è collocata nell&#8217;ambito del &#8220;TITOLO V , rubricato &#8220;<em>Bonifica di siti contaminati</em>&#8221; (Titolo posto nella Parte IV &#8220;<em>Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati</em>&#8220;), ed attiene al procedimento avente ad oggetto &#8220;<em>Ordinanze</em>&#8221; (di Bonifica e Ripristino).<br /> Assumono rilievo sia l&#8217;art. 244 che gli artt. 250 (&#8220;Â <em>Bonifica da parte dell&#8217;amministrazione</em>&#8220;) e 253 (&#8220;<em>Oneri reali e privilegi speciali&#8221;)</em>, norme strettamente connesse.<br /> L&#8217;art. 244 dispone:<br /> &#8220;<em>1. Le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i LIVELLI DI CONTAMINAZIONE SONO SUPERIORI AI VALORI DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE, ne danno COMUNICAZIONE ALLA REGIONE, ALLA PROVINCIA E AL COMUNE COMPETENTI.</em><br /> <em>2. La PROVINCIA, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, DOPO AVER SVOLTO LE OPPORTUNE INDAGINI VOLTE AD IDENTIFICARE IL RESPONSABILE DELL&#8217;EVENTO DI SUPERAMENTO E SENTITO IL COMUNE, DIFFIDA CON ORDINANZA MOTIVATA IL RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE A PROVVEDERE AI SENSI DEL PRESENTE TITOLO.</em><br /> <em>3. L&#8217;ordinanza di cui al comma 2 è comunque NOTIFICATA ANCHE AL PROPRIETARIO DEL SITO ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 253.</em><br /> <em>4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito nè altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall&#8217;amministrazione competente in conformità  a quanto disposto dall&#8217;articolo 250.&#8221;</em><br /> Il richiamato art. 250 stabilisce che:<br /> &#8220;<em>Qualora i SOGGETTI RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano nè il proprietario del sito nè altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all&#8217;articolo 242 SONO REALIZZATI D&#8217;UFFICIO DAL COMUNE territorialmente competente e, ove questo non provveda, DALLA REGIONE, secondo l&#8217;ordine di priorità  fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell&#8217;ambito delle proprie disponibilità  di bilancio.&#8221;</em><br /> Il successivo art. 253Â <em>(Oneri reali e privilegi speciali) </em>prevede , in particolare in riferimento al proprietario &#8220;incolpevole&#8221;, che <em>:</em><br /> <em>&#8220;1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono ONERE REALE SUI SITI CONTAMINATI qualora effettuati d&#8217;ufficio dall&#8217;autorità  competente ai sensi dell&#8217;articolo 250. L&#8217;onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.</em><br /> <em>2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull&#8217;immobile.</em><br /> <em>3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL SITO INCOLPEVOLE DELL&#8217;INQUINAMENTO O DEL PERICOLO DI INQUINAMENTO, SOLO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO MOTIVATO DELL&#8217;AUTORItà€ COMPETENTE CHE GIUSTIFICHI, TRA L&#8217;ALTRO, L&#8217;IMPOSSIBILItà€ DI ACCERTARE L&#8217;IDENTItà€ DEL SOGGETTO RESPONSABILE OVVERO CHE GIUSTIFICHI L&#8217;IMPOSSIBILItà€ DI ESERCITARE AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO SOGGETTO OVVERO LA LORO INFRUTTUOSItà€.</em><br /> <em>4. In ogni caso, IL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE DELL&#8217;INQUINAMENTO Può’ ESSERE TENUTO A RIMBORSARE, sulla base di provvedimento motivato e con l&#8217;osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, LE SPESE degli interventi adottati dall&#8217;autorità  competente SOLTANTO NEI LIMITI DEL VALORE DI MERCATO DEL SITO DETERMINATO A SEGUITO DELL&#8217;ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MEDESIMI. Nel caso in cui il proprietario NON RESPONSABILE DELL&#8217;INQUINAMENTO ABBIA SPONTANEAMENTE PROVVEDUTO ALLA BONIFICA del sito inquinato, ha DIRITTO DI RIVALERSI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELL&#8217;INQUINAMENTO per le spese sostenute e per l&#8217;eventuale maggior danno subito.</em><br /> <em>5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.&#8221;</em><br /> L&#8217;atto impugnato dalla Provincia ha individuato, conformemente alla normativa citata di settore, al termine di un complesso procedimento tecnico di rilevazione delle &#8220;cause&#8221; dell&#8217;inquinamento (che si è svolto in contraddittorio con la società  ricorrente), il soggetto ritenuto &#8220;<em>responsabile</em>&#8221; della contaminazione del sito Lab (in particolare in riferimento alla falda acquifera) , con necessità  di bonifica e ripristino.<br /> La determinazione è stata assunta dalla Provincia ai sensi dell&#8217;art. 244 2Â° comma, norma che esplicitamente consente che tale ente possa, &#8220;<em>dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento</em>&#8221; e sentito il Comune, di &#8220;<em>diffidare, con ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo</em>&#8220;.<br /> E tale potere non viene sminuito e/o azzerato a causa della sussistenza di altro contenzioso/interlocuzione con il Ministero dell&#8217;Ambiente per interventi da eseguirsi in area SIN di Porto Torres.<br /> Va rammentato che, se è vero che il comma 4Â° dell&#8217;art. 252 , rubricato &#8220;<em>Siti di interesse nazionale&#8221;,Â </em>prevede che &#8220;<em>La procedura di bonifica di cui all&#8217;articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare&#8221;</em>, è anche vero che il comma 12Â° del richiamato art. 242 stabilisce che &#8220;<em>Le indagini ed attività  istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell&#8217;Agenzia regionale per la protezione dell&#8217;ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.&#8221;</em><br /> Il vizio di incompetenza (in favore del Ministero dell&#8217;Ambiente), il sesto, non risulta quindi fondato, sussistendo l&#8217;attribuzione legislativa in capo alla Provincia del potere azionato (individuazione del Responsabile dell&#8217;inquinamento).<br /> Respinto tale motivo il contenzioso sostanziale si sposta all&#8217;esame della legittimità  del procedimento assunto, attinente l&#8217;individuazione della responsabilità  &#8220;tecnica&#8221; per la contaminazione della falda acquifera con &#8220;<em>composti organici clorurati derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli annessi depositi di stoccaggio prodotti&#8221;.</em><br /> **<br /> B)RITO &#8211; eccezione carenza legittimazione della Prefettura di Sassari.<br /> L&#8217; Ufficio di Governo &#8211; Prefettura di Sassari si è costituita in giudizio al solo fine di ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione passiva , in quanto tale organo si è limitato a trasmettere il provvedimento della Provincia al Ministero dell&#8217;Ambiente .<br /> Trattandosi di mera nota di comunicazione, senza alcuna collaborazione nella redazione della determinazione impugnata, va disposta l&#8217;estromissione dal giudizio della Prefettura.<br /> **<br /> C) MERITO &#8211; VIZI SOSTANZIALI del provvedimento emesso dalla Provincia di Sassari<br /> La controversia attiene ad una determinazioni della Provincia assunta per l&#8217;individuazione del , nell&#8217;ambito di unÂ <em>sito</em>Â individuato di &#8220;<em>interesse nazionale</em>&#8221; (SIN), come è quello di Porto Torres (ex art. 252 del D.Lgs. 152/2006), per la rilevata contaminazione della falda acquifera.<br /> Va considerato che il complesso procedimento di determinazione del &#8220;<em>soggetto responsabile</em>&#8221; dell&#8217;inquinamento (che è tenuto all&#8217;onere di eseguire la bonifica) si ricollega ad un contesto molto complesso dei luoghi, in considerazione dell&#8217;avvicendamento di società  proprietarie e di svolgimento di procedimenti produttivi diversificati.<br /> Il provvedimento è stato assunto nei confronti una molteplicità  di società  in riferimento ad una pluralità  di luoghi diversi e di sostanze rinvenute differenti fra loro.<br /> Con necessità  di individuazione delle reali &#8220;fonti&#8221; scatenanti, in base alla collocazione delle industrie sul territorio, con analisi e approfondimento, anche, della possibile &#8220;migrazione sotterranea&#8221; degli inquinanti.<br /> Il provvedimento impugnato concretizza l&#8217; &#8220;<em>individuazionedel soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera interna al sito di interesse nazionale</em>Â (SIN) Area industriale di Porto Torres&#8221; ed è stato emesso ai sensi dell&#8217;art. 244 del d.lgs. n. 152/06.<br /> L&#8217;Area industriale di Porto Torres è stata individuata dal Ministero dell&#8217;Ambiente &#8220;<em>Sito di interesse nazionale</em>Â , ex art. 252 del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce:<br /> 1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità  e pericolosità  degli inquinanti presenti, al rilievo dell&#8217;impatto sull&#8217;ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonchè di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.<br /> 2. All&#8217;Â <em>individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare,</em>Â d&#8217;intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:<br /> a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;<br /> b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br /> c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità  della popolazione o dell&#8217;estensione dell&#8217;area interessata;<br /> d) l&#8217;impatto socio economico causato dall&#8217;inquinamento dell&#8217;area deve essere rilevante;<br /> e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;<br /> f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più¹ regioni;<br /> f-bis) l&#8217;insistenza, attualmente o in passato, di attività  di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.<br /> 2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività  produttive ed estrattive di amianto.<br /> 3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonchè dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.<br /> 4.  <em>La procedura di bonifica di cui all&#8217;articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare</em>, sentito il Ministero delle attività  produttive. Il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell&#8217;ambiente delle regioni interessate e dell&#8217;Istituto superiore di sanità  nonchè di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.<br /> 5. Nel caso in cui <em>il responsabile non provveda o non sia individuabile</em>Â oppure <em>non provveda il proprietario del sito contaminato</em>Â nè altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell&#8217;Istituto superiore di sanità  e dell&#8217;E.N.E.A. nonchè di altri soggetti qualificati pubblici o privati. (1147)<br /> 6. L&#8217;autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l&#8217;altro, quelli relativi alla realizzazione e all&#8217;esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L&#8217;autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità  dei lavori.<br /> 7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l&#8217;approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.<br /> 8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l&#8217;istruttoria tecnica, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell&#8217;interessato, ove ricorrano motivi d&#8217;urgenza e fatta salva l&#8217;acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità  ambientale, ove prevista, l&#8217;avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare. L&#8217;autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all&#8217;articolo 242, comma 7.&#8221;<br /> Nel caso di specie nell&#8217;ambito del SIN di Porto Torres la Provincia ha avviato , per molte aree, tra le quali anche quelle qui interessate (LAB) , il procedimento di individuazione dei &#8220;responsabili delle contaminazioni&#8221;.<br /> Per la parte qui di rilievo della da &#8220;<em>composti organici clorurati </em>derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli annessi depositi di stoccaggio prodotti&#8221;.<br /> Trattasi della &#8220;porzione del procedimento&#8221; relativa all&#8217;individuazione del soggetto responsabile con obbligo di bonifica, di competenza della Provincia, in applicazione dell&#8217;art. 244 del D.Lgs. 152/2006 surrichiamato al precedente punto A).<br /> La Determinazione è connotata da &#8220;alta caratterizzazione tecnica&#8221; relativa sia alle attività  esercitate nello stabilimento (tipologia e uso di sostanze nel processo produttivo) , sia alla collocazione delle aree (in correlazione all&#8217;andamento della falda acquifera).<br /> Si evidenzia, innanzitutto, che in questo quadro estremamente complesso ed articolato, nè la Provincia di Sassari (che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio), nè il Ministero dell&#8217;Ambiente (che è presente in giudizio, ma con mero atto di costituzione) hanno fornito elementi tecnico-scientifici e giuridici per poter sostenere e difendere il provvedimento assunto.<br /> La ricorrente SASOL sostiene che l&#8217; attività  industriale che è stata esercitata nel sito non potrebbe essere ritenuta la &#8220;fonte&#8221; e la causa della contaminazione e dell&#8217;inquinamento della falda acquifera.<br /> La società  evidenzia che dalla &#8220;comunicazione di avvio&#8221; era rilevabile un chiaro dato:<br /> le aree inquinate erano molto lontane dallo stabilimento SASOL e tutte poste &#8220;<em>a monteidrogeologico</em>&#8221; rispetto allo stesso (inoltre non veniva indicato il tipo di contaminanti presenti -composti organici clorurati- e non veniva menzionata la ricorrente).<br /> La &#8220;comunicazione&#8221; invitava i destinatari a produrre e a trasmettere &#8220;<em>qualsiasi documentazione che possa fornire un supporto tecnico e amministrativo per l&#8217;individuazione del responsabile della contaminazione della falda&#8221;</em>.<br /> Contributi che la società  Sasol ha offerto all&#8217;Amministrazione al fine di dimostrare la propria estraneità .<br /> Si è sviluppata così una fase delicata e complessa (anche in considerazione della pluralità  dei soggetti coinvolti), che ha richiesto l&#8217;analisi di tutti i fattori e delle componenti dell&#8217;inquinamento/contaminazione, con verifica delle attività  dei soggetti &#8220;attuali&#8221; proprietari, nonchè di quelli che avevano utilizzato in passato gli stabilimenti realizzati sul territorio.<br /> Tale segmento procedimentale assume valenza sostanziale per la decisione finale (individuazione responsabile) , nonchè per la successiva fase di realizzazione, in concreto, della bonifica (da parte del Ministero in caso di SIN) , con definizione degli interventi e con determinazioni in caso di omesso adeguamento da parte dei soggetti incolpevoli e , anche, dei proprietari incolpevoli (cfr. art. 250).<br /> L&#8217;istruttoria è stata compiuta dalla Provincia , la quale, dopo aver svolto una lunga procedura , in contraddittorio con le parti (che hanno potuto collaborare e fornire elementi tecnici di notevole rilevanza), ha individuato il soggetto ritenuto &#8220;<em>responsabile</em>&#8221; dell&#8217;inquinamento che era stato rilevato nell&#8217;ambito dell&#8217;area industriale di Porto Torres.<br /> In particolare la Provincia riteneva che una molteplicità  di società  (indicate subÂ <em>punti a-b-c-d</em>Â del provvedimento impugnato; ciascuna voce, a sua volta, riferita ad una pluralità  di soggetti) fossero gli autori &#8220;responsabili di inquinamenti&#8221;, diversificati per tipologia nonchè relativi ad aree differenziate.<br /> Per quanto qui interessa alla <em>lettera b)del provvedimento</em>Â venivano individuate le seguenti tre società :<br /> &#8220;<em>SYNDIAL spa, VINYLS ITALIA spa, SASOL spa quali responsabili dell&#8217;inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera, ai sensi dell&#8217;art. 244 del D. Lgs. 152/2006, nelle aree TERNA S.E. , area CIPS, SAPIO srl, ENI spa, R&amp;M, UNICAL spa, SARDA ROTTAMI srl, BAINMOBIL spa, GEOCONSULT srl per la contaminazione da parte di composti organici clorurati derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli annessi depositi di stoccaggio prodotti</em>&#8220;.<br /> Con il ricorso la società  ricorrente SASOL ha depositato in giudizio due relazioni tecniche redatte dall&#8217;. Ing. Giovanni Ferro ISAF del 5.12. 2018 (doc. 7 ), da ENVIRON-RAMBOLL nel 2014 (doc. 4) e n el 2006 (doc. 5), con le quali vengono, nel dettaglio, analizzate le possibili origini della contaminazione e le ragioni per le quali la società  SASOL non può essere considerata l&#8217;autrice dell&#8217;inquinamento , in sintesi, per due ordini di ragioni:<br /> *le sostanze, &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8220;, non erano state utilizzate da Sasol nell&#8217;ambito del proprio ciclo produttivo industriale (semmai dal precedente proprietario);<br /> *la collocazione delle aree, rispetto all&#8217;andamento della falda acquifera, non avrebbero potuto, comunque, determinare un inquinamento &#8220;in risalita&#8221;.<br /> E&#8217; stato evidenziato e provato che la società  ricorrente ha utilizzato, per contro, fin dall&#8217;inizio della propria attività  nello stabilimento di Porto torres, le &#8220;<em>olefine</em>&#8221; (e non le &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8220;), le quali non potrebbero costituire la causa del rilevato inquinamento nel terreno, con coinvolgimento della falda acquifera.<br /> Inoltre, le aree inquinate, lontane dallo stabilimento SASOL, erano tutte poste &#8220;<em>a monteidrogeologico</em>&#8221; rispetto allo stesso.<br /> A pag. 23 della relazione tecnica SASOL (redatta in 155 pagine, con gli Allegati ), dopo aver dettagliatamente esaminato la posizione di Sasol, l&#8217;ing. Ferro formulava (incaricato da Sasol), al punto 6.0, le seguenti &#8220;<em>conclusioni</em>&#8220;:<br /> &#8220;<em>Avuto presente il sistema idrogeologico del SIN di Sassari (come descritto in documenti della Regione Sardegna) è assolutamente impossibile che le contaminazioni rinvenute siano attribuibili a Sasol, in quanto ciù² avrebbe richiesto che la contaminazione si diffondesse in direzione opposta alla direzione locale della falda e, inoltre, risalendo il flusso di falda verso quote maggiori (da valle verso monte).</em><br /> <em>Inoltre, i contaminanti rinvenuti nella falda nei sette siti non possono essersi originati nell&#8217;area di proprietà  Sasol, per diverse ragioni, in primis perchè non rinvenuti nei suoli insaturi, dove avrebbero dovuto altrimenti essere presenti, in accordo ai meccanismi chimico-fisici di diffusione delle sostanze organoalogenate</em>.&#8221;<br /> In sostanza la ricorrente sostiene (e fornisce ampi e dettagliati dati tecnici) che per individuare la vera causa della contaminazione dovevano essere prese in considerazione &#8220;<em>altre e diverse</em>&#8221; attività  industriali, quali &#8220;sorgenti primarie&#8221; di contaminazione da composti clorurati rinvenuti in falda e nei terreni &#8220;bersagli&#8221; dell&#8217; inquinamento.<br /> SASOL riferisce in ricorso che è proprietaria di due aree (SAS e LAB) collocate nel sito SIN (multisocietario) di Porto Torres. Aree nelle quali, al momento dell&#8217;acquisto, era giù  in corso un procedimento di bonifica.<br /> In particolare nell&#8217;area SAS la Società  Sasol non ha mai operato.<br /> Mentre nell&#8217; area LAB la ricorrente ha svolto attività  per sei anni (dal 2001 al 2007); con la cessazione dell&#8217;attività  gli impianti sono stati demoliti.<br /> In precedenza gli impianti LAB erano stati utilizzati:<br /> &#8211; a partire dal 1968 dalla società  SIR-EUTECO;<br /> &#8211; successivamente (dal 1982 al 1996) da CHIMICA AUGUSTA/ENICHEM AUGUSTA ;<br /> -e poi da «<em>CONDEA AUGUSTA/SASOL fino al 2008, SEBBENE QUEST&#8217;ULTIMA ABBIA SIN DA SUBITO MODIFICATO IL CICLO PRODUTTIVO PER EVITARE L&#8217;USO DI CLORO GASSOSO E QUINDI LIMITANDO O ANNULLANDO COMPLETAMENTE LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ORGANOCLORURATI</em>» (così precisa lo stesso provvedimento impugnato, pag. 4, sub area definita &#8220;TERNA S.E. area CIPS&#8221;).<br /> Va considerato che è (giù ) in corso, da parte di Sasol, attuale proprietaria, un&#8217;attività  di bonifica dell&#8217;area con confronto ed interlocuzione, inerente gli aspetti esecutivi, con il Ministero dell&#8217;Ambiente.<br /> Per quanto riguarda l&#8217;area LAB, le indagini di caratterizzazione ( condotte nel 2005 e validate dagli Enti di controllo ) hanno dimostrato l&#8217;assenza di contaminazione da composti clorurati nei propri terreni (in particolare IPA, composti alifatici clorurati cancerogeni e non, alogenati cancerogeni e clorobenzeni).<br /> Nel 2011 venne presentata un&#8217;Analisi di Rischio di cui gli Enti chiesero una rimodulazione che la Società  si impegnò a trasmettere, previa esecuzione di indagini integrative. A tal fine, nell&#8217;ottobre/novembre 2015, SASOL condivise con gli Enti una Road Map e un piano delle attività  per la rimodulazione dell&#8217;Analisi di Rischio con la quale definire al meglio il modello concettuale di sito e condividere con gli Enti locali le proposte di indagini integrative.<br /> A partire dal 2005 la Società  ricorrente ha realizzato e gestisce sistemi attivi e passivi di emungimento per la rimozione del surnatante in falda.<br /> In questo modo, negli anni, è stato possibile eliminare il surnatante in area SAS e ridurne fortemente la presenza in area LAB.<br /> In considerazione del percorso condiviso con il Ministero è stato chiuso un contenzioso amministrativo pendente poichè, le nuove determinazioni degli Enti, condivise dalla Società , hanno definito la situazione sulla quale intervenire e le modalità  per farlo, con superamento delle precedenti prescrizioni.<br /> L&#8217;odierno contenzioso è sorto per iniziativa della Provincia , che ha avviato il procedimento per l&#8217;individuazione del &#8220;<em>responsabile della contaminazione della falda</em>&#8221; nell&#8217;ambito del S.I.N.<br /> E&#8217; stato evidenziato che le aree indicate nella comunicazione di avvio del procedimento si trovano &#8220;<em>a monte idrogeologico&#8221;Â </em>rispetto all&#8217;area LAB.<br /> SASOL , nell&#8217;ambito del procedimento attivato , poneva in luce che la sua area era il &lt;<em>bersaglio</em>&gt; e non la &lt;<em>sorgente</em>&gt; della contaminazione.<br /> L&#8217;avviso di avvio del procedimento , dell&#8217;8.11.2017, non definisce le sostanze inquinanti (si fa riferimento genericamente a &#8220;<em>contaminazione riscontrata nelle acque di falda</em>&#8220;) e non contempla neppure la società  SASOL (che <em>non figura</em>Â nell&#8217;elenco di pag. 3).<br /> La Provincia ha poi assunto la determinazione impugnata senza considerare le osservazioni che la Società  aveva ritenuto comunque di presentare.<br /> Il provvedimento impugnato ha individuato, tra le altre, anche SASOL quale responsabile per la &lt;<em>contaminazione da composti organici clorurati</em>&gt;, ritenendo &lt; sorgente&gt; l&#8217;impianto LAB (oltre all&#8217;impianto VCM che interessa soggetti diversi dalla ricorrente).<br /> E&#8217; pacifico fra le parti (ed è stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione) che CONDEA/SASOL aveva «sin da subito» cessato l&#8217;utilizzo delle sostanze rinvenute in falda.<br /> Tali sostanze non sono riconducibili a quelle utilizzate da SASOL nell&#8217;impianto LAB.<br /> L&#8217;impianto LAB, dismesso nel 2007, aveva come prodotto finale principale l&#8217; &#8220;<em>alchinbenzene lineare</em>&#8220;.<br /> L&#8217;unico utilizzato come materia prima erano le &#8220;<em>cloroparaffine lineari&#8221;</em>Â (che, peraltro, SASOL sostituò¬ «sin da subito» con le &#8220;<em>olefine&#8221;</em>, come riconosce anche dalla stessa Provincia).<br /> Sotto il profilo tecnico la ricorrente afferma e dimostra con Consulenza tecnica che il processo di biodegradazione delle &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8221; non poteva portare alla degradazione nelle tipologie di rinvenuti in falda, bensì in .<br /> Lo precisa la Relazione Tecnica del 23.4.2014 (pag. 4) &#8220;Integrazione alla precedente relazione tecnica alla CdS del 5.03.2014&#8221; (doc. 4) dove si afferma, sub &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8220;:<br />«<em>è noto in letteratura che in condizioni anaerobiche ci sono degli enzimi in grado di sostituire il cloro con idrogeno che portano alla formazione dello ione cloruro ed alla corrispondente paraffina lineare, la quale procede con il meccanismo di biodegradazione fino a CO2 descritto sopra per le paraffine lineari</em>Â (rif. &#8220;Anaerobic microbial dehalogenation&#8221; &#8211; Smidt H., de Vos WM. Annu Rev Microbiol. 2004;58:43-73; &#8220;Anaerobic dechlorination bacteria&#8221; El Fantroussi et.al. Biotechnol prog 1998, 14: 812Ã¢€  Ã¿Ã½82 0)».<br /> Relazione che addiviene (a pag. 7) alle seguenti &#8220;<em>conclusioni&#8221;:</em><br /> <em>« Â§Â§ l&#8217;Etilene non solo non è mai stato utilizzato o prodotto nell&#8217;impianto SASOL, ma a temperatura e pressione ambiente si presenta allo stato gassoso e pertanto si esclude che la sua presenza in falda possa derivare da rilasci diretti;</em><br /> <em>Â§Â§ allo stato attuale delle conoscenze, sulla base della letteratura citata, si ritiene che la presenza di Etilene nelle acque sotterranee derivi dalla catena di biodegradazione anaerobica dei cloro derivati riportata nella precedente Figura 1: Tetracloroetilene (PCE), Tricloroetilene (TCE), Dicloroetilene, Cloruro di Vinile e Etilene;</em><br /> <em>Â§Â§ le materie prime, gli intermedi e i prodotti finiti del processo di Alchilazione sviluppato nell&#8217;impianto SASOL di Porto Torres, se rilasciati nelle acque sotterranee, avrebbero seguito tutti un meccanismo di biodegradazione non in grado di generare la formazione di Etilene;</em><br /> <em>Â§Â§ non sono state mai riscontrate, nel sottosuolo dell&#8217;impianto SASOL, sorgenti primarie e secondarie di composti clorurati, la cui degradazione porterebbe alla formazione di Etilene in falda, mentre tali composti sono rintracciabili nelle acque di falda ed ascrivibili a sorgenti esterne al sito ;</em><br /> <em>Â§Â§ chiarito, quindi, che la presenza di Etilene non è in alcun modo riconducibile alla attività  di SASOL, è corretto affermare che la sua provenienza sia di origine esterna; a tal proposito, si consideri, infatti, che la sua produzione quale prodotto di bioattenuazione è compatibile con la biodegradazione anaerobica dei composti clorurati, la cui produzione era una di quelle tipiche del sito industriale di Porto Torres e degli impianti presenti nelle immediate vicinanze del sito SASOL, tra cui quelli che producevano Etilene, Cloruro di vinile e Cloroderivati in genere</em>».<br /> Inoltre nell&#8217;altra relazione dell&#8217;ing. Ferro del 5.12.2018, (a pag. 22/25), nella ricerca delle &#8220;possibili origini della contaminazione&#8221; si segnala che:<br /> &#8220;<em>è di immediata evidenza come esistano, a monte dei sette siti per i quali la Provincia individua Sasol come corresponsabile della contaminazione, una molteplicità  di aree interne al polo Petrolchimico (dove, anche indipendentemente dall&#8217;impiego di sostanze organo-clorurate nei processi produttivi, viaggiano condotte di acque presumibilmente clorate e/o dove sono state eseguite in passato lavorazioni meccaniche di manutenzione) che possono essere potenziali sorgenti della contaminazione. Anche all&#8217;esterno del polo petrolchimico vi sono, poi, a monte dei siti in questione, attività  (quali, ad esempio, discariche e lavanderie industriali) che pure possono essere potenziali sorgenti. In sintesi, quindi, vi sono molteplici possibili sorgenti della contaminazione che la Provincia non ha perà² considerato&#8221;</em>.<br /> In questa prospettazione il prodotto utilizzato in impianto LAB, giù  prima della sostituzione &#8211; di cui dà  atto anche la Provincia &#8211; operata da SASOL, non avrebbe potuto contribuire alla presenza di quei contaminanti in falda riconducibile, invece, ad altre e diverse lavorazioni presenti nel SIN.<br /> Non trova, quindi, riscontro la presunzione considerata dalla Provincia, non sussistendo corrispondenza tra le sostanze inquinanti e i prodotti impiegati nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività .<br /> Per la Provincia era «<em>evidente che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e continueranno fino al completamento delle necessarie attività  di bonifica dei suoli</em>».<br /> Ma nei terreni dell&#8217;area LAB non sono stati rinvenuti i composti clorurati, come è dimostrato dal documento dell&#8217;aprile 2006 (doc. 5) denominato &#8220;<em>Risultati della caratterizzazione ambientale dello stabilimento Sasol Italy di Porto Torres (SS) &#8211; volume I &#8211; Relazione descrittiva dei risultati delle attività  di investigazione ambientale</em>&#8220;.<br /> E tale circostanza è pacifica e nota agli Enti che approvarono la &#8220;<em>caratterizzazione</em>&#8221; e validarono i dati raccolti.<br /> Inoltre la documentazione dimostra che &#8220;il moto della falda&#8221; procede dall&#8217;interno verso il mare, e l&#8217;area LAB si trova &lt;<em>a valle</em>&gt; rispetto alle aree di tutte le altre proprietà , poste &lt;<em>a monte idraulico idrogeologico</em>&gt;, oltre che in posizione laterale parallela alla linea di costa rispetto all&#8217;area LAB. Pertanto, considerata la posizione &lt;<em>a valle idraulica</em>&gt; dell&#8217;area LAB, SASOL risulta essere un &lt;<em>bersaglio</em>&gt; della contaminazione, non la &lt;<em>sorgente</em>&gt;.<br /> Inoltre l&#8217;area LAB dista da tutte le aree indicate nella determinazione gravata tra un minimo di 1 km ad un massimo di 2,5 km , con impossibilità  di &#8220;<em>migrazione</em>&#8221; dei contaminanti &#8220;<em>controgradiente idraulico</em>&#8221; per una tale distanza.<br /> Le relazioni tecniche prodotte in giudizio (oggetto di comunicazioni in sede di osservazioni, non adeguatamente considerate) dimostrano una solida pluralità  di elementi tecnico-scientifici (che sono stati riportati in sintesi) che vanno a favore della tesi della società  ricorrente.<br /> Il difetto di istruttoria risulta palese non essendo state adeguatamente esaminate e considerate le argomentazioni , supportate poi da approfondite Relazioni, che, giù , in sede endoprocedimentale, erano state fornite alla Provincia (le Relazioni Tecniche, contenenti la puntuale descrizione del ciclo produttivo e delle sostanze impiegate, erano, da anni, nella disponibilità  degli Enti coinvolti dalla bonifica, compresa la provincia -oltre che il Ministero dell&#8217;Ambiente- ).<br /> Tali Relazioni &#8211; dedicate principalmente alle materie prime &#8211; dimostrano l&#8217;impossibilità  di ricondurre le sostanze rivenute in falda all&#8217;impianto LAB che lavorava, prima dell&#8217;arrivo di SASOL, &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8221; le quali non degradano nelle sostanze rinvenute.<br /> Dunque gli inquinanti presenti in falda non potevano essere ricondotti all&#8217;impianto LAB (che ha operato , prima (con altre proprietà ) con &#8220;cloroparaffine&#8221; e poi (con Sasol con le &#8220;<em>olefine</em>&#8220;).<br /> Tali conclusioni trovano conferma nei seguenti elementi:<br /> a)nei terreni in area LAB non sono presenti le &#8220;<em>cloroparaffine</em>&#8221; (utilizzate fino a quando SASOL le sostituò¬ con le &#8220;<em>olefine</em>&#8220;), con dimostrazione della impossibile provenienza dalle strutture impiantistiche;<br /> b)tali composti non degradano nei composti menzionati dalla Provincia;<br /> c)sussistono invece nel SIN altre lavorazioni che , secondo le analisi tecniche , possono aver prodotto le sostanze presenti in falda;<br /> d)la direzione della falda individua SASOL come bersaglio, e non come sorgente;<br /> In definitiva , in questo quadro tecnico, la ricorrente non poteva essere ritenuta responsabile nè per altre gestioni di impianti siti in altri luoghi, nè, solidalmente, per le attività  pregresse svolte da terzi sull&#8217;area LAB.<br /> Stante la fondatezza del secondo e terzo motivo il ricorso va accolto, con annullamento della determinazione provinciale impugnata per istruttoria inadeguata e sommaria (senza considerazione delle deduzioni svolte da SASOL).<br /> La Provincia non ha svolto compiutamente le seguenti analisi:<br />§ valutazione del nesso di causa tra le sostanze rinvenute in falda e quelle utilizzate nell&#8217;impianto LAB;<br />§ valutazione della contaminazione nei suoli ad opera di altre società  (situate &#8220;a monte idrogeologico&#8221;, e come tali possibile &#8220;sorgente&#8221;), con migrazione in falda;<br />§valutazione della direzione di falda e della distanza tra l&#8217;area LAB e le aree presunte bersaglio di contaminazione.<br /> Ultimo cenno alla figura del &#8220;<em>proprietario incolpevole</em>&#8220;.<br /> Trattasi di soggetto che, ai sensi dell&#8217;art. 253 comma 3Â° , può subire conseguenze dannose, ma l&#8217;ambito di obbligazioni risulta di perimetro ridotto.<br /> La norma stabilisce che &#8220;la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del PROPRIETARIO DEL SITO INCOLPEVOLE dell&#8217;inquinamento o del pericolo di inquinamento, SOLO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO MOTIVATO DELL&#8217;AUTORItà€ COMPETENTE CHE GIUSTIFICHI, TRA L&#8217;ALTRO, L&#8217;IMPOSSIBILItà€ DI ACCERTARE L&#8217;IDENTItà€ DEL SOGGETTO RESPONSABILE ovvero che giustifichi l&#8217;impossibilità  di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità .<br /> Dunque non possono essere confuse le due figure di &#8220;<em>responsabile dell&#8217;inquinamento</em>&#8221; e di &#8220;<em>proprietario incolpevole</em>&#8220;.<br /> Nel caso di specie il procedimento si è svolto (ex art. 244 D. Lgs 152/2006) per l&#8217;individuazione del &#8220;<em>responsabile dell&#8217;inquinamento</em>&#8220;, cioè di un soggetto che avrebbe svolto un ruolo &#8220;<em>attivo</em>&#8221; nel prodursi della contaminazione.<br /> Trattasi dunque di determinazioni di natura molto diversa, posto che la sfera di obbligatorietà  del &lt;<em>non responsabile</em>&gt; sorge solo qualora non sia stato determinato ed individuato altro responsabile.<br /> Resta assorbito il quinto vizio, di natura meramente procedimentale, di omessa comunicazione di avvio del procedimento (la nota inviata non avrebbe il contenuto richiesto dalla legge) , in quanto la pretesa è stata giù  tutelata e riconosciuta per l&#8217;aspetto sostanziale.<br /> Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> -dispone l&#8217;estromissione della Prefettura di Sassari-Ufficio di Governo per difetto di legittimazione passiva;<br /> -accoglie, nel merito, l&#8217;impugnazione, con annullamento della determinazione impugnata emessa dalla Provincia di Sassari;<br /> -condanna la Provincia di Sassari al pagamento, in favore della ricorrente Sasol, di euro 3.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, per spese di giudizio;<br /> -compensa le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Prefettura di Sassari.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-16-11-2019-n-925/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.557</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-16-11-2019-n-557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-16-11-2019-n-557/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.557</a></p>
<p>Pres. Realfonzo/Est. Perpetuini 1. Concentrazione soglia di rischio &#8211; Analisi di rischio &#8211; Misure di prevenzione &#8211; Interventi su siti sotto soglia &#8211; Piano di gestione delle polveri &#8211; Legittimità . 1. E&#8217; legittima la determinazione con la quale il Comune, al fine di prevenire i danni ambientali derivanti dal rischio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-16-11-2019-n-557/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-16-11-2019-n-557/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2019 n.557</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Realfonzo/Est. Perpetuini</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Concentrazione soglia di rischio &#8211; Analisi di rischio &#8211; Misure di prevenzione &#8211; Interventi su siti sotto soglia &#8211; Piano di gestione delle polveri &#8211; Legittimità .</span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; legittima la determinazione con la quale il Comune, al fine di prevenire i danni ambientali derivanti dal rischio di propagazione di contaminanti, impone al proprietario di un sito recante concentrazioni sotto soglia di predisporre apposito piano di gestione della propagazione delle polveri, da sottoporre all&#8217;ARTA, prima di modificarne le caratteristiche strutturali. La sottoposizione del sito ad analisi di rischio, conclusasi positivamente, non consente infatti al proprietario di intervenire liberamente senza apposita valutazione preventiva dei rischi connessi con l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/11/2019<br /> <strong>N. 00557/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00130/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 130 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Polven.Re S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L&#8217;Aquila, via Vittorio Veneto 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune dell&#8217;Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Antonio Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Orsini in L&#8217;Aquila, via San Bernardino n.6;<br /> A.R.T.A. Abruzzo &#8211; Agenzia Regionale per la Tutela dell&#8217;Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonella Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Ranalli in L&#8217;Aquila, via Giuseppe Cacchi, 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Ranalli in L&#8217;Aquila, via Giuseppe Cacchi 3;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Provincia di L&#8217;Aquila &#8211; Settore Ambiente e Urbanistica, Regione Abruzzo non costituiti in giudizio;<br /> Isagro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria, Roberto Lepidi, Luca Amicarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Lepidi in L&#8217;Aquila, viale Francesco Crispi n. 28;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> della determinazione dirigenziale del Comune di L&#8217;Aquila &#8211; Settore Ambiente e Patrimonio n. 78 del 17.1.2018, comunicata a mezzo p.e.c. in data 22.1.2018, avente ad oggetto &#8220;procedura di sito contaminato ex Titolo V &#8211; Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii &#8211; ex stabilimento Agriformula, Località  Caselle di Bazzano, Comune dell&#8217;Aquila. Presa d&#8217;atto dell&#8217;approvazione dell&#8217;analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento&#8221;, nella parte in cui dispone che &#8220;2. per la zona indicata come &#8220;Area Liquidi&#8221; (Area 3.2): dovrà  essere garantita, nel tempo, l&#8217;integrità  della pavimentazione all&#8217;interno dei capannoni in quanto non è stato attivato, nelle aree in corrispondenza di C2 ed S40 (come giù  rilevato al punto 8 della richiesta di integrazioni a cura dell&#8217;ARTA Prot. n. 9761 del 12/12/2016), il percorso &#8220;inalazione polveri indoor&#8221;. Pertanto, qualunque eventuale intervento edilizio (manutenzione straordinaria) che comporti una modifica all&#8217;integrità  della pavimentazione esistente dovrà  essere valutato unitamente ad un piano di gestione e controllo delle polveri (con sistemi atti ad impedirne la dispersione) da sottoporre, in via preventiva, all&#8217;ARTA. Parimenti, dovrà  essere prevista, nell&#8217;ambito delle attività  di ordinaria manutenzione dell&#8217;immobile, un&#8217;attività  ispettiva volta a verificare lo stato di conservazione della pavimentazione esistente&#8221;;<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POLVEN.RE S.R.L. il 7/12/2018:<br /> della determinazione dirigenziale del Comune di L&#8217;Aquila &#8211; Settore Ambiente e Patrimonio n. 78 del 17.1.2018, comunicata a mezzo p.e.c. in data 22.1.2018, avente ad oggetto &#8220;procedura di sito contaminato ex Titolo V &#8211; Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii &#8211; ex stabilimento Agriformula, Località  Caselle di Bazzano, Comune dell&#8217;Aquila. Presa d&#8217;atto dell&#8217;approvazione dell&#8217;analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento&#8221;, nella parte in cui dispone che &#8220;2. per la zona indicata come &#8220;Area Liquidi&#8221; (Area 3.2): dovrà  essere garantita, nel tempo, l&#8217;integrità  della pavimentazione all&#8217;interno dei capannoni in quanto non è stato attivato, nelle aree in corrispondenza di C2 ed S40 (come giù  rilevato al punto 8 della richiesta di integrazioni a cura dell&#8217;ARTA Prot. n. 9761 del 12/12/2016), il percorso &#8220;inalazione polveri indoor&#8221;. Pertanto, qualunque eventuale intervento edilizio (manutenzione straordinaria) che comporti una modifica all&#8217;integrità  della pavimentazione esistente dovrà  essere valutato unitamente ad un piano di gestione e controllo delle polveri (con sistemi atti ad impedirne la dispersione) da sottoporre, in via preventiva, all&#8217;ARTA. Parimenti, dovrà  essere prevista, nell&#8217;ambito delle attività  di ordinaria manutenzione dell&#8217;immobile, un&#8217;attività  ispettiva volta a verificare lo stato di conservazione della pavimentazione esistente&#8221;; nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, con particolare riguardo al verbale della Conferenza di servizi del 18.10.2017 e, per quanto occorrer possa, della nota dell&#8217;ARTA, prot. n. 9761, del 12.12.2016;<br /> per la declaratoria di nullità  e/o inefficacia e, comunque, per l&#8217;annullamento,<br /> <em>previa adozione di idonee misure cautelari, della determinazione dirigenziale del Comune di L&#8217;Aquila &#8211; Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport n. 3518 del 22.10.2018 con cui, in pretesa esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare di codesto ecc.mo TAR n. 105/2018, è stato stabilito &#8220;di confermare, in ogni sua parte, la Determinazione Dirigenziale n. 78/2018 recante la &#8220;Procedura di sito contaminato ex Titolo V &#8211; Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. &#8211; Ex Stabilimento Agriformula, località  Caselle di Bazzano, Comune dell&#8217;Aquila. Presa d&#8217;atto dell&#8217;approvazione dell&#8217;analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento&#8221;&#8221;; nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, con particolare riguardo, ove occorrer possa, ai verbali della Conferenza di servizi del 5 e del 18 luglio 2018 richiamati nella predetta determinazione;</em><br /> nonchè per il risarcimento<br /> dei danni derivanti a Polven.Re S.r.l. dalla esecuzione degli atti impugnati con il ricorso e con l&#8217;atto di motivi aggiunti e dal comportamento dei soggetti resistenti.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Isagro S.p.A. e di Comune dell&#8217;Aquila e di A.R.T.A. Abruzzo &#8211; Agenzia Regionale per la Tutela dell&#8217;Ambiente;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con atto di compravendita del 28.12.2007 la Polven.Re S.r.l. ha acquistato da Agriformula S.r.l. (poi divenuta Isagro S.p.a.) il compendio industriale c.d. &#8220;ex stabilimento Agriformula&#8221; di circa 15.000 mq sito in L&#8217;Aquila, Loc. Caselle di Bazzano.<br /> Sull&#8217;area in parola, prima dell&#8217;acquisto dell&#8217;area da parte della stessa Isagro, era stato individuato un potenziale rischio di contaminazione ambientale derivante dalla prolungata lavorazione di pesticidi, insetticidi e altri prodotti chimici, nonchè dal presunto interramento di rifiuti, che avrebbe potuto portare ad un superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).<br /> A luglio 2007 lo stabilimento è stato chiuso per via della conclusione delle attività  industriali da parte della precedente proprietà .<br /> Con determinazione dirigenziale n. 78 del 17.1.2018, comunicata a mezzo p.e.c. in data 22.1.2018, il Comune di L&#8217;Aquila &#8211; Settore Ambiente e Patrimonio ha determinato la <em>&#8220;conclusione positiva del procedimento ai sensi del comma 5 dell&#8217;art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto l&#8217;Analisi di Rischio sito-specifica condotta indica, per il sito in oggetto, un rischio sanitario accettabile in relazione alla destinazione d&#8217;uso, ai contaminanti residui, ai percorsi di esposizione ed ai bersagli considerati, fermo restando l&#8217;invarianza di tutte le ipotesi assunte in fase di elaborazione dell&#8217;AdR medesima&#8221;</em>.<br /> La predetta determinazione è stata subordinata all&#8217;ottemperanza di tutte le prescrizioni di cui ai richiamati verbali della Conferenza di servizi tra cui la seguente:Â <em>&#8220;2. per la zona indicata come &#8220;Area Liquidi&#8221; (Area 3.2): dovrà  essere garantita, nel tempo, l&#8217;integrità  della pavimentazione all&#8217;interno dei capannoni in quanto non è stato attivato, nelle aree in corrispondenza di C2 ed S40 (come giù  rilevato al punto 8 della richiesta di integrazioni a cura dell&#8217;ARTA Prot. n. 9761 del 12/12/2016), il percorso &#8220;inalazione polveri indoor&#8221;. Pertanto, qualunque eventuale intervento edilizio (manutenzione straordinaria) che comporti una modifica all&#8217;integrità  della pavimentazione esistente dovrà  essere valutato unitamente ad un piano di gestione e controllo delle polveri (con sistemi atti ad impedirne la dispersione) da sottoporre, in via preventiva, all&#8217;ARTA. Parimenti, dovrà  essere prevista, nell&#8217;ambito delle attività  di ordinaria manutenzione dell&#8217;immobile, un&#8217;attività  ispettiva volta a verificare lo stato di conservazione della pavimentazione esistente&#8221;</em>.<br /> Con il gravame introduttivo la ricorrente impugna tale determinazione sulla base del seguente motivo:Â <em>&#8220;Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 242 D.Lgs n. 152/2006, nonchè dei relativi principi e degli artt. 3 e ss. L. n. 241/90. Eccesso di potere: travisamento dei fatti ed erroneità  dei presupposti; macroscopico difetto di istruttoria; carenza di motivazione; illogicità , irragionevolezza e contraddittorietà ; sviamento, violazione del principio di proporzionalità , ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost..&#8221;</em>.<br /> Si sono costituite le Amministrazioni indicate in epigrafe e la controinteressata Isagro, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.<br /> Con ordinanza n. 105/2018 del 10.5.2018 questo TAR ha accolto, ai fini del riesame, l&#8217;istanza cautelare avanzata da Polven.<br /> Con determinazione dirigenziale del Comune di L&#8217;Aquila &#8211; Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport n. 3518 del 22.10.2018, in esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare n. 105/2018, è stato stabilito <em>&#8220;di confermare, in ogni sua parte, la Determinazione Dirigenziale n. 78/2018 recante la &#8220;Procedura di sito contaminato ex Titolo V &#8211; Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. &#8211; Ex Stabilimento Agriformula, località  Caselle di Bazzano, Comune dell&#8217;Aquila. Presa d&#8217;atto dell&#8217;approvazione dell&#8217;analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento&#8221;&#8221;</em>.<br /> Con ricorso per motivi aggiunti la Polven.re Srl ha impugnato tale ultima determinazione sulla base dei seguenti 2 motivi:Â <em>&#8220;1) Violazione e/o elusione del giudicato cautelare formatosi sull&#8217;ordinanza del TAR Abruzzo, L&#8217;Aquila, n. 105/2018, anche in relazione agli artt. 112 e ss. e 134 c.p.a; 2) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 242 D.Lgs n. 152/06, nonchè dei relativi principi, e degli artt. 3 e ss. L. n. 241/90. Eccesso di potere: travisamento dei fatti ed erroneità  dei presupposti; macroscopico difetto di istruttoria; carenza di motivazione, illogicità , irragionevolezza e contraddittorietà ; svia-mento; violazione del principio di proporzionalità ; ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost.&#8221;.</em><br /> Con ordinanza n. 270/2018 questo TAR fissava l&#8217;udienza pubblica senza sospendere il provvedimento impugnato.<br /> Alla pubblica udienza del 6 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. §. Con il ricorso introduttivo si chiede l&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di L&#8217;Aquila &#8211; Settore Ambiente e Patrimonio n. 78 del 17.1.2018, comunicata a mezzo p.e.c. in data 22.1.2018, avente ad oggetto <em>&#8220;procedura di sito contaminato ex Titolo V &#8211; Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii &#8211; ex stabilimento Agriformula, Località  Caselle di Bazzano, Comune dell&#8217;Aquila. Presa d&#8217;atto dell&#8217;approvazione dell&#8217;analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento&#8221;</em>, nella parte in cui dispone che <em>&#8220;2. per la zona indicata come &#8220;Area Liquidi&#8221; (Area 3.2): dovrà  essere garantita, nel tempo, l&#8217;integrità  della pavimentazione all&#8217;interno dei capannoni in quanto non è stato attivato, nelle aree in corrispondenza di C2 ed S40 (come giù  rilevato al punto 8 della richiesta di integrazioni a cura dell&#8217;ARTA Prot. n. 9761 del 12/12/2016), il percorso &#8220;inalazione polveri indoor&#8221;. Pertanto, qualunque eventuale intervento edilizio (manutenzione straordinaria) che comporti una modifica all&#8217;integrità  della pavimentazione esistente dovrà  essere valutato unitamente ad un piano di gestione e controllo delle polveri (con sistemi atti ad impedirne la dispersione) da sottoporre, in via preventiva, all&#8217;ARTA. Parimenti, dovrà  essere prevista, nell&#8217;ambito delle attività  di ordinaria manutenzione dell&#8217;immobile, un&#8217;attività  ispettiva volta a verificare lo stato di conservazione della pavimentazione esistente&#8221;</em>.<br /> Per quanto riguarda, invece, i motivi aggiunti il giudizio ha ad oggetto la determinazione dirigenziale del Comune di L&#8217;Aquila &#8211; Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport n. 3518 del 22.10.2018, con cui è stato stabilito <em>&#8220;di confermare, in ogni sua parte, la Determinazione Dirigenziale n. 78/2018 recante la &#8216;Procedura di sito contaminato ex Titolo V &#8211; Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. &#8211; Ex Stabilimento Agriformula, località  Caselle di Bazzano, Comune dell&#8217;Aquila. Presa d&#8217;atto dell&#8217;approvazione dell&#8217;analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento&#8221;</em>.<br /> Resta, pertanto, fuori dal giudizio la parte della Determinazione n. 78/2018, in cui il Comune di L&#8217;Aquila ha deliberato la <em>&#8220;conclusione positiva del procedimento ai sensi del comma 5 dell&#8217;art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.1 in quanto l&#8217;Analisi di Rischio sito-specifica condotta indica, per il sito in oggetto, un rischio sanitario accettabile in relazione alla destinazione d&#8217;uso, ai contaminanti residui, ai percorsi di esposizione ed ai bersagli considerati, fermo restando l&#8217;invarianza di tutte le ipotesi assunte in fase di elaborazione dell&#8217;AdR medesima&#8221;</em>.<br /> In sintesi, dunque, il presente giudizio verte esclusivamente sulla legittimità  della prescrizione che impone il mantenimento dell&#8217;integrità  della pavimentazione esistente all&#8217;interno dei capannoni e, in caso di eventuale intervento edilizio che ne comporti una possibile modifica, la redazione di un piano di gestione e controllo delle polveri da sottoporre, in via preventiva, all&#8217;ARTA.<br /> Sono invece escluse dallo scrutinio l&#8217;intervenuta approvazione dei documenti presentati da Isagro relativi al modello concettuale definitivo del sito ed all&#8217;analisi di rischio sito specifica e, per gli effetti, la statuizione di positiva conclusione del procedimento di bonifica, in conformità  all&#8217;art. 242, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.<br /> 2. §. Il collegio ritiene di poter superare le eccezioni preliminari in considerazione dell&#8217;infondatezza nel merito del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti.<br /> 3. §. Quanto al ricorso principale.<br /> In ogni caso, fermo quanto precisato, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del riesercizio del potere da parte del Comune di L&#8217;Aquila. Quest&#8217;ultimo, infatti, in ottemperanza dell&#8217;ordinanza cautelare n. 105 del 10 maggio 2018, ha espletato un supplemento istruttorio avente specificatamente ad oggetto la prescrizione impugnata da Polven con il ricorso introduttivo, posto che con la citata ordinanza, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, si era individuata una possibile carenza di istruttoria.<br /> 4. §. In relazione al ricorso per motivi aggiunti.<br /> 4. §.1. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta la nullità /inefficacia della Determinazione n. 3518/2018 per asserita violazione/elusione del giudicato cautelare formatosi sull&#8217;ordinanza del TAR L&#8217;Aquila n. 105 del 10 maggio 2018.<br /> La censura non può essere accolta.<br /> L&#8217;attività  istruttoria posta in essere dal Comune di L&#8217;Aquila, articolatasi in due sessioni della Conferenza dei Servizi alle quali ha partecipato anche Polven, si rivela conforme ai rilievi contenuti nella citata ordinanza cautelare.<br /> Infatti, come risulta dai relativi verbali, nell&#8217;ambito della Conferenza dei Servizi del 5 e 18 luglio 2018, è stato accertato se, sulla base del modello concettuale del sito e dell&#8217;analisi di rischio, la prescrizione impugnata fosse o meno legittima, proporzionata, sufficiente e necessaria, giungendo ad un esito positivo e, dunque, ad una conferma della stessa poi con la Determinazione n. 3518/2018.<br /> In particolare, sono state prese in considerazione le motivazioni dell&#8217;ordinanza cautelare in questione, provvedendo a rivalutare tutti i dati tecnici acquisiti al procedimento &#8211; in quanto derivanti dal modello concettuale e dall&#8217;analisi di rischio &#8211; al fine di determinare se sulla base di essi si potesse o meno fondare la prescrizione impugnata con il ricorso originario.<br /> Avendo, dunque, valutato la completezza ed esaustività  dei dati acquisiti ed avendo chiarito il percorso, tecnico, logico e giuridico, che ha portato all&#8217;adozione della prescrizione impugnata, il Comune, ha, dunque, confermato la prescrizione stessa.<br /> Il riesercizio del potere da parte del Comune appare legittimo in quanto lo stesso non avrebbe potuto incidere in nessun modo in merito all&#8217;approvazione del modello concettuale del sito e dell&#8217;analisi di rischio sito specifica in quanto procedimenti che, come giù  affermato, esulano dall&#8217;ambito del presente giudizio.<br /> 4. §.2. Con la seconda censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti il ricorrente censura la legittimità  della prescrizione, per così dire nel merito, ritenendola del tutto sproporzionata ed ingiustificata.<br /> La censura non è fondata.<br /> L&#8217;art. 240, per quanto di odierno interesse, definisce: a) sito: l&#8217;area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l&#8217;analisi di rischio sito specifica, come individuati nell&#8217;Allegato 5 alla parte quarta del decreto; c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l&#8217;applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell&#8217;Allegato 1 alla parte quarta del e decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica; d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più¹ valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l&#8217;applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all&#8217;Allegato 1 alla parte quarta del decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati; g) sito con attività  in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività  produttive sia industriali che commerciali nonchè le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività  accessorie economiche, ivi comprese le attività  di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività ; s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall&#8217;esposizione prolungata all&#8217;azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nella parte quarta del decreto.<br /> Alla luce di quanto disposto dall&#8217;art. 245, c. 2Â° D.Lgs. 152/06, il proprietario o il gestore dell&#8217;area&#8221;pur se non responsabili dell&#8217;inquinamento &#8211; sono tenuti ad attuare le misure di prevenzione e, cioè, ad adottare le iniziative volte a contrastare una minaccia, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi in un prossimo futuro un danno alla salute o all&#8217;ambiente. Si tratta di iniziative a carattere preventivo, utili ad impedire od attenuare i probabili effetti di una minaccia potenziale di danno alla salute o all&#8217;ambiente, che vanno ad aggiungersi all&#8217;onere reale ed al privilegio speciale sull&#8217;immobile previsti dall&#8217;art. 253 D.Lgs. 152/06.<br /> Trattasi delle cc.dd. &#8220;passività  ambientali&#8221; che possono ricondursi a due situazioni problematiche: la prima è costituita dalla presenza nel sito di rifiuti accumulatisi durante la gestione anteriore al trasferimento, senza che tale accumulo abbia comportato il superamento dei limiti legali di contaminazione che fanno scattare gli obblighi di bonifica; la seconda è riferita all&#8217;ipotesi in cui un qualsiasi fatto di inquinamento abbia comportato la contaminazione del sito.<br /> Le relative procedure sono previste dall&#8217;art. 242 D.lgs. 152/06, che delinea le seguenti fasi:<br /> 1) verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito ed obbligo di comunicazione da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento (o del soggetto interessato non responsabile, così come consentito dall&#8217;art. 245);<br /> 2) indagine preliminare e mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc);<br /> 3) superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc): comunicazioni, piano di caratterizzazione ed analisi del rischio sito specifica (commi 3 e 4);<br /> 4) mancato superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), che determina la fine del procedimento e monitoraggio (commi 5 e 6);<br /> 5) superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), con obbligo degli interventi di bonifica (commi 7 e 8).<br /> Il procedimento delineato dall&#8217;art. 242 del D.Lgs. 152/2006, quindi, prevede che, a seguito della caratterizzazione dell&#8217;area oggetto di contaminazione, laddove si riscontri un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (&#8220;CSC&#8221;), il responsabile dell&#8217;inquinamento rediga un&#8217;analisi di rischio sito-specifica, volta a verificare il rispetto delle CSR. Laddove il tetto delle CSR non sia raggiunto, l&#8217;autorità  competente dichiara positivamente concluso il procedimento stabilendo, se necessario, delle prescrizioni. Al contrario, si provvederà  ad elaborare un progetto di bonifica o di messa in sicurezza del sito, da approvarsi ad opera della Conferenza di Servizi. La fase di bonifica o messa in sicurezza del sito, dunque, è una fase meramente eventuale, obbligatoria solo laddove si riscontri un superamento delle CSR.<br /> Quindi, mentre nel sistema normativo anteriore al D.lgs. 152/06, la sola presenza di sostanze contaminanti era sufficiente per imporre la bonifica, il nuovo assetto normativo delineato dal Codice dell&#8217;Ambiente e dinanzi sinteticamente richiamato impone la bonifica soltanto nell&#8217;ipotesi in cui venga superata non la CSC &#8211; perchè questo non è più¹ sufficiente -, ma la concentrazione soglia di rischio (CSR).<br /> Nel caso di specie, acclarato il rispetto delle CSR &#8211; elemento che nel presente giudizio non viene messo in discussione &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 242, comma 7 del D.lgs. 152/2006 il relativo procedimento è stato debitamente concluso.<br /> Sostiene Polven, nel ricorso principale e in quello per motivi aggiunti, che la prescrizione imposta dal Comune imporrebbe un peso sproporzionato a carico della proprietà , costretta ad operare un&#8217;attività  manutentiva e, in caso di lavori, a condividere con ARTA un piano di monitoraggio da eseguirsi durante i lavori.<br /> La censura non può essere accolta.<br /> Nell&#8217;ambito della analisi di rischio sito specifica è emerso che non tutti i percorsi di esposizione sono attivi nello scenario attuale di utilizzo del sito proprio in conseguenza della presenza della pavimentazione integra, che impedisce ogni potenziale rischio di inalazione polveri e di ingestione e contatto dermico dal suolo superficiale ai recettori.<br /> Da tanto è derivato che il sito in parola, ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è risultato &#8220;non contaminato&#8221; in quanto, a seguito dell&#8217;Analisi del Rischio (AdR) sito specifica svolta, le concentrazioni presenti in sito e rilevate attraverso le indagini ambientali determinano un rischio sanitario accettabile in relazione alla destinazione d&#8217;uso, ai percorsi di esposizione ed ai bersagli individuati, a patto che restino invariate tutte le condizioni assunte per l&#8217;elaborazione dell&#8217;AdR (tra cui anche il mantenimento dell&#8217;integrità  della pavimentazione in parola).<br /> Ai fini della tutela della salute pubblica, dunque, rileva esclusivamente la circostanza che il mantenimento della pavimentazione sia sufficiente ad evitare rischi di propagazione degli elementi contaminanti.<br /> La prescrizione non appare affatto sproporzionata alla luce delle linee guida di ISPRA, ogni qual volta esista una pavimentazione in grado di garantire l&#8217;interruzione dei percorsi di inalazione polveri.<br /> Il documento di ISPRA denominato &#8220;Criteri metodologici per l&#8217;applicazione dell&#8217;analisi assoluta di rischio ai siti contaminati&#8221; chiarisce come, ai fini di una corretta valutazione del rischio derivante dall&#8217;inalazione di polveri indoor, sia necessario svolgere campagne di monitoraggio di dette polveri, salvo che ci si trovi al cospetto di aree munite di pavimentazione. Pertanto, a fronte della presenza di suolo contaminato &#8211; come in questo caso &#8211; la presenza di una pavimentazione viene assunta sulla base delle suddette linee guida quale elemento di esclusione di possibili scenari di esposizione delle persone ai contaminanti.<br /> D&#8217;altra parte, cosi come osservato dalla controinteressata in sede di memoria di replica, lo stesso Legislatore, dovendo emanare procedure specifiche, ai sensi dell&#8217;art. 252 comma 4 del D.lgs. 152/2006, per la bonifica dei distributori di carburante, ha dimostrato di condividere gli assunti di ISPRA, quale espressione delle norme tecniche applicabili: l&#8217;Allegato 2 del DM 12 febbraio 2015, n. 31 regolante la materia, infatti, stabilisce espressamente che &#8220;per la matrice &#8216;suolo superficiale&#8217; il percorso di ingestione, contatto dermico e inalazione di polveri è escluso in caso di presenza di pavimentazione (&#8230;)&#8221;. In tal senso, è evidente come il Legislatore abbia mutuato la disposizione citata dalla normativa tecnica di settore e, in particolare, dai suddetti &#8220;criteri metodologici&#8221; di ISPRA.<br /> Peraltro, il fatto che la prescrizione a mantenere in buono stato la pavimentazione esistente costituisca una conseguenza fisiologica dell&#8217;accertamento del rispetto delle CSR e della positiva conclusione del procedimento, è evidenziato dalla stessa ISPRA nell&#8217;ambito delle proprie linee guida per la <em>&#8220;costruzione del modello concettuale&#8221;</em>Â che stabiliscono che le pavimentazioni <em>&#8220;dovranno essere oggetto di costante manutenzione&#8221;</em>Â nonchèÂ <em>&#8220;di controlli periodici da parte dell&#8217;Ente di Controllo per l&#8217;accertamento di eventuali fenomeni visibili di degrado (ad es: fessurazione). Qualora, a seguito di esigenze produttive o urbanistiche, le pavimentazioni vengano rimosse, dovrà  essere condotta una nuova AdR che tenga conto dei percorsi di esposizione diretti&#8221;</em>.<br /> Privo di pregio è il riferimento di Polven all&#8217;asserito rischio sismico della zona che, detta della ricorrente, renderebbe irragionevole ed illegittima la prescrizione impugnata.<br /> Osserva, infatti, il collegio, che in caso di sisma che dovesse determinare danni alla pavimentazione, privando la stessa della capacità  di costituire idonea barriera ai contaminanti, si determinerebbe la necessità  di procedere all&#8217;elaborazione di una nuova analisi di rischio, essendo mutato un assunto sulla cui base quest&#8217;ultima era stata elaborata ed approvata.<br /> Infine, in relazione alla proporzionalità  della prescrizione, l&#8217;area in questione rimane pienamente e liberamente utilizzabile, fatto salvo il rispetto dell&#8217;obbligo di manutenere un pavimento e di quello di adottare le dovute precauzioni nel caso in cui detto pavimento venga sostituito ovvero venga fatto oggetto di lavori.<br /> Tale peso, dunque, risulta perfettamente rispondente al principio di precauzione che informa l&#8217;intera materia ambientale.<br /> 5. §. Per i motivi predetti, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile e il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto in quanto infondato.<br /> La particolare complessità  della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:<br /> 1. dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;<br /> 2. respinge il ricorso per motivi aggiunti;<br /> 3. compensa le spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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