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	<title>16/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/11/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.11271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11271/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.11271</a></p>
<p>Pres. Riggio, Est. Ferrari A.M. Petroni (Avv.ti A. Romano, F. Satta) c/ Presidenza del Consiglio di Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. dello Stato), R.A.I. Radiotelevisione Italiana s.p.a. (Avv.ti R. Esposito, P. Lax, C. Pistoleri), SIAE (n.c.), F. Fagiani (n.c.) 1. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – RAI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11271/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.11271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11271/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.11271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio,  Est. Ferrari<br /> A.M. Petroni (Avv.ti A. Romano, F. Satta) c/ Presidenza del Consiglio <br />di Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. dello Stato), <br />R.A.I. Radiotelevisione Italiana s.p.a. (Avv.ti R. Esposito, P. Lax, C. Pistoleri), SIAE (n.c.), F. Fagiani (n.c.) <br /></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – RAI &#8211; Controversia sulla richiesta di revoca di un componente del consiglio di amministrazione – Giurisdizione del g.a. &#8211; Sussiste – Ragione &#8211; Atto di natura amministrativa e non politica.</p>
<p>2. Servizi pubblici – Rai – Potere del Ministero dell’Economia e delle Finanza di revocare un componente del cda r.a.i. – Sussiste – Ragione.</p>
<p>3. Servizi pubblici – Rai – Revoca per la sostituzione di un icomponente del cda r.a.i. – Illegittimità – Per sviamento di potere – Presupposto &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 31, T.U. 1054/24, nel sottrarre gli atti di natura politica al sindacato giurisdizionale, introduce, in applicazione dell’art. 113 Cost., un’ipotesi di carattere eccezionale, e come tale va interpretata con estremo rigore, di guisa che, perché un atto si possa considerare politico, devono contestualmente concorrere entrambi i presupposti, della provenienza dell’atto o provvedimento dal Governo e dell’esercizio di potere per sua natura politico. Nella specie, pertanto, la direttiva impartita dal Ministero dell’economia e delle finanze al cda della rai s.p.a., volta a provocare la revoca di uno dei suoi consiglieri, non può ritenersi atto politico, ma al più atto di alta amministrazione, come tale sindacabile dal g.a.. Trattasi, difatti, di uno strumento di chiara natura amministrativa, in ragione del rapporto concessorio che lega il predetto Ministero alla Rai s.p.a., nell’ambito del quale va riconosciuta al concedente la possibilità di procedere alla revoca delle concessione, come anche della nomina di un soggetto incaricato insieme ad altri del suo esercizio, se finalizzata a rimuovere, nell’interesse generale, un intollerabile ostacolo al corretto funzionamento del servizio stesso.</p>
<p>2. Sussiste in capo al Ministero dell’economia e delle finanze il potere di revocare un consigliere del cda r.a.i., in ragione del rapporto concessorio fra il predetto ministero e rai s.p.a., che, come tale, comporta la possibilità per l’amministrazione concedente di procedere alla revoca, per ragione di interesse pubblico, della concessione, nonchè della nomina di soggetto incaricato insieme ad altri del suo esercizio, ed al quale sia addebitabile la disfunzione dell’organo colleggiale. Più in generale, tale potere si deduce dalla considerazione che l’organo pubblico, ex lege autorizzato a conferire un incarico sulla base di un rapporto fiduciario con il soggetto da designare, può sempre motivatamente revocarlo adducendo fatti che ragionevolmente giustifichino il venir meno della fiducia, salvo che detta possibilità non sia esclusa esplicitamente dalla norma attributiva del potere di nomina, che nell’ipotesi in questione manca.<br />
3. La revoca di un consigliere rai, disposta su iniziativa del Ministero dell’economia e delle finanze, deve ritenersi illegittima, per sviamento di potere, ove utilizzata per scopi estranei alle regole di buona e trasparente amministrazione della cosa pubblica, ossia nell’interesse di un determinato schieramento politico (Circostanza verificatasi secondo i giudici nel caso di specie, essendo stato riconosciuto che l’asserita disfunzione del cda rai, peraltro per nulla addebitabile al consigliere di cui si chiedeva la revoca, per esplicita affermazione del ministro stesso, costituiva viceversa un pretesto al fine di precostituire viceversa le condizioni per realizzare una nuova maggioranza, di diverso colore politico, all’interno del cda rai).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.           Reg. Sent.<br />
Anno 2007<br />
N. 4665 Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211; </p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Magistrati:<br />
Italo Riggio			Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni	Consigliere<br />	<br />
Giulia Ferrari			Consigliere –  relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i></b></i>sul ricorso n. 4665/07, proposto dal <br />
prof. <b>Angelo Maria Petroni,</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Romano e Filippo Satta, presso il cui studio legale in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47, è elettivamente domiciliato,<br />
<b></p>
<p align=center>contro</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro <i>pro tempore,</i> tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della <b>R.A.I. Radiotelevisione Italiana s.p.a</b>., in persona del Presidente <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dagli avv.ti Rubens Esposito, Pierluigi Lax e Cinzia Pistoleri e con questi elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, viale Mazzini n. 14,<br />
della SIAE, in persona del Presidente <i>pro tempore,</i> non costituita in giudizio, e <br />
del dott. Fabiano Fabiani, non costituito in giudizio,<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della nota del Presidente del Consiglio, indirizzata al Presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;  della nota con cui si preannunciava e condivideva l’intendimento del Ministero dell’economia di sostituire il prof. Petroni quale consigliere di amministrazione della R.A.I.; della nota del Ministro dell’economia e delle finanze inviata al Presidente del Consiglio, trasmessa alle agenzie di stampa in data 12 maggio 2007, con lo stesso oggetto e conosciuta nella stessa circostanza; della determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze con la quale è stata disposta la revoca e la sostituzione del prof. Petroni  quale consigliere di amministrazione della R.A.I. e sono state impartite le conseguenti direttive al Direttore generale del Dipartimento  del tesoro del Ministero dell’ economia e delle finanze; della nota del suddetto Direttore generale dell’11 maggio 2007 con  la quale, in esecuzione delle istruzioni ricevute dal Ministro,   è stato ordinato al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale della R.A.I. di convocare  senza  indugio l’Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., con il seguente ordine del giorno: “1. Revoca di un amministratore e nomina di un nuovo amministratore della società”; di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso, anche se non  conosciuto dal ricorrente, e in particolare: a) del telegramma n. 156 dell’11 maggio 2007, con il quale il Presidente della R.A.I. ha convocato il Consiglio di amministrazione  per il 16 maggio 2007 per deliberare  in ordine alla convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., con un solo tema all’ordine del giorno, e cioè la “revoca di un amministratore e la nomina di un nuovo amministratore della società”; b) della conseguente delibera del Consiglio di amministrazione della R.A.I. del 16 maggio 2007, approvata ai sensi degli artt. 24, quarto comma, dello Statuto  societario e 4, primo comma, del Regolamento dei lavori consiliari, con  la quale è stata convocata l’Assemblea dei soci per la revoca di un amministratore e la nomina di un nuovo amministratore per il 4 giugno p.v. in prima convocazione e per il 5 giugno in seconda convocazione, nonché<br />
<b></p>
<p align=center>per il risarcimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del danno subito per effetto degli atti illegittimi posti in essere.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della R.A.I. Radiotelevisione Italiana s.p.a.;<br />
Visto il primo atto di motivi aggiunti, notificato dal ricorrente il 10 agosto 2007;<br />
Visto il secondo atto di motivi aggiunti, notificato dallo stesso ricorrente  il 25 settembre 2007;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 28 maggio 2007 e depositato lo stesso giorno,  il prof. Angelo Maria Petroni impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l’annullamento. <br />
Espone, in fatto, di essere stato nominato consigliere di amministrazione della R.A.I. nell’assemblea dei soci del 31 maggio 2005, a seguito di scelta  effettuata dal Ministro <i>pro tempore </i>dell’economia e delle finanze. A fronte di un persistente disaccordo dei  consiglieri di amministrazione sulla gestione dell’azienda R.A.I. e su nomine da fare,  il Governo ha deciso di intervenire, e lo ha fatto, con i provvedimenti impugnati, revocando  l’ unico  consigliere indicato dal Ministro dell’economia e delle finanze (al secondo, parimenti indicato da detto Ministro, spetta infatti ex art. 49, commi 9 e 10 d.lgs.  31 luglio 2005 n. 177 la carica di Presidente dell’ organo collegiale previo parere favorevole della Commissione parlamentare per l’ indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi).<br />
2. &#8211; Avverso i predetti provvedimenti, in quanto illegittimamente adottati  e  ingiustamente lesivi della sua sfera giuridica  e morale,  il ricorrente è insorto innanzi a questo Tribunale  chiedendone l’ annullamento e contestualmente proponendo un’azione per il risarcimento  dei danni patrimoniali e morali sofferti.<br />
In via preliminare ha affermato la giurisdizione del giudice adito, sul rilievo che è impugnata la direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze al Consiglio di amministrazione della R.A.I., per il tramite di un Direttore generale del suo Dicastero,  volta ad ottenere la revoca del ricorrente dall’incarico di amministratore della R.A.I.<br />
Ha aggiunto che detta direttiva è immediatamente lesiva  sia perché vincolante per il suddetto Direttore generale sia perché, possedendo il Ministero il 99,56% delle azioni della s.p.a. RAI, una volta che il Consiglio di amministrazione abbia convocato l’Assemblea dei soci (per il 4 giugno in prima convocazione e per  il  5  giugno in seconda convocazione),  l’esito della seduta è da ritenersi scontato.<br />
Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br />
a) <i>Violazione dell’art. 49 D.L.vo n. 117 del 205 &#8211; Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento. </i>E’ illogico e contraddittorio sostituire il Prof. Petroni  a causa dell’asserita grave e allo stato insanabile situazione di conflittualità venutasi a creare all’interno del Consiglio di amministrazione della s.p.a. R.A.I., nonché tra  detto organo ed il direttore generale della società, dopo aver formalmente dichiarato innanzi alla Commissione parlamentare che alcun fatto specifico e alcuna personale responsabilità  è addebitabile al ricorrente;<br />
b) <i>Violazione art. 49 D.L.vo n. 177 del 2005 e difetto assoluto di motivazione &#8211; Eccesso di potere per sviamento sotto un diverso profilo. </i>Il Testo Unico della radiotelevisione, approvato con D.L.vo n. 177 del 2005, richiede esplicitamente (art. 49) che la revoca di un amministratore deve essere preceduta da una delibera della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza, delibera che invece, ad avviso del Ministro dell’economia, non sarebbe necessaria perché  imposta dall’art. 49, ottavo comma, cioè da norma non espressamente  richiamata  fra quelle applicabili anche nel regime transitorio  così come individuato dal decimo comma dello stesso art. 49. Sempre ad avviso del Ministro, come si evince dal resoconto all’audizione dinanzi alla suddetta Commissione parlamentare, durante il predetto regime transitorio il consigliere designato dallo stesso Ministro può essere revocato <i>ad nutum</i> semplicemente adducendo un generico  venir meno del rapporto fiduciario che deve necessariamente sussistere fra designante e designato. Tale interpretazione della normativa di riferimento sarebbe però, ad avviso del ricorrente, condivisibile solo se la R.A.I. fosse governata e governabile secondo dinamiche esclusivamente societarie. Invece per la R.A.I. le disposizioni codicistiche trovano applicazione solo in quanto non sia diversamente previsto dalla legge speciale, e ciò in considerazione  del ruolo di concessionario <i>ex lege</i> del servizio pubblico svolto dalla stessa R.A.I. <br />
c) <i> Con specifico riferimento all’inconfigurabilità di un rapporto fiduciario tra il Ministro dell’economia e delle finanze e amministratori della R.A.I.: violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 49, commi 7 e 9, D.L.vo n. 177 del 2005  e dell’art. 20, commi 7 e 9, L. n. 112 del 2004. </i>L’azione posta in essere dal Ministro dell’economia è illegittima perché radicata su un presupposto escluso dalle norme di riferimento. Ed infatti, se è vero che il potere di nomina  di un organo implica di norma un potere di revoca, sussistono anche ipotesi in cui tale potere non è previsto, come nel caso di nomina a cariche che richiedono, per espressa previsione normativa, garanzie di indipendenza ed imparzialità, ipotesi, questa, che ricorre nel caso in esame.<br />
d) <i> Violazione di legge per violazione e falsa applicazione artt.  49, commi 7 e 9, D.L.vo n. 177 del 2005 e 20,  commi 7 e 9, L. n. 112 del 2004 &#8211; Assenza di direttive o istruzioni &#8211; Eccesso di potere per difetto del presupposto.</i> In subordine, anche  ad ammettere l’ esistenza di un rapporto fiduciario tra il Ministro designante e il consigliere  di amministrazione da lui indicato per la nomina, resta comunque assorbente ed insuperabile il fatto che non  esiste alcuna prova della intervenuta “rottura” di tale rapporto. Infatti, come correttamente  dichiarato dallo stesso Ministro nel corso dell’ audizione di cui si è detto, il ricorrente non ha mai ricevuto da lui direttive, indicazioni, suggerimenti o istruzioni sul modo in cui  esercitare le proprie competenze in seno al Consiglio di amministrazione, con la conseguenza che non può il Ministro dedurre un’asserita rottura del rapporto fiduciario non essendosi mai verificata occasione, per il Consigliere Petroni, di dover dimostrare di aver meritato tale fiducia.<br />
<i> </i>e) <i> Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 49, commi 7 e 9, D.L.vo n. 177 del 2005 e 20, commi 7 e 9, L. n. 112 del 2004 &#8211; Inesistenza di un potere di revoca. </i>L’esistenza di un potere di revoca deve intendersi escluso anche dalle norme speciali di riferimento, almeno nell’attuale assetto societario, regolato in via transitoria dall’art. 20, comma 9, L. n. 112 del 2004 (confluito nell’art. 49, nono comma, D.L.vo n. 177 del 2005, che può definirsi di parziale privatizzazione).<br />
f) <i>In subordine, con specifico riferimento all’ omesso ricorso alla Commissione di vigilanza: violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 49, commi 7 e 9, D.L.vo n. 177 del 2005 e 20, commi 7 e 9, L. n. 112 del 2004 &#8211; Eccesso di potere per sviamento &#8211; Ingiustizia grave e manifesta. </i> Indipendentemente dai motivi che depongono a favore dell’irrevocabilità del Prof. Petroni da membro del Consiglio di amministrazione della R.A.I., la decisione del Ministro dell’economia è comunque in contrasto con la legge in quanto è avvenuta senza che sia stato previamente acquisito il parere favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. E’ infatti sempre la Commissione che deve deliberare la revoca, a prescindere dal fatto che l’amministratore, confluito nella lista unica, sia  stato designato da essa o dal Ministro.<br />
g) <i>Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. n. 145 del 2002. </i> La determinazione impugnata viola anche la disciplina del cd. <i>spoil system</i> dettata dall’art. 6 L. n. 145 del 2002, che prevede la facoltà per il Governo di revocare le nomine degli organi di vertice e dei consigli di amministrazione anche delle società controllate o partecipate dallo Stato, conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura ovvero nel mese antecedente lo scioglimento anticipato delle Camere. L’applicazione dello <i>spoil system</i> alle società controllate dallo Stato, quale è la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, resta dunque condizionata da detti presupposti che, nella specie, sono stati del tutto disattesi. <br />
h) <i> Sviamento di potere &#8211; Discriminazione &#8211; Carenza di motivazione &#8211; Illogicità e ingiustizia manifesta. </i>La  determinazione ministeriale impugnata è affetta da evidente sviamento atteso che la rimozione del ricorrente  è solo  il  pretesto per costituire, all’ interno del Consiglio di amministrazione della RAI, una nuova maggioranza  più gradita all’ attuale Governo. Si tratta, ad avviso del ricorrente, di un atto sviato dalla funzione sua propria perché finalizzato al raggiungimento di scopi di chiara  natura politica.<br />
i) <i>Violazione artt. 3, 7 e 8 L. n. 241 del 1990 &#8211; Carenza di istruttoria &#8211; Carenza di motivazione &#8211; Mancata comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Incompetenza. </i> Il procedimento relativo alla designazione del Consigliere di amministrazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze è un vero e proprio  procedimento amministrativo, sebbene gli atti conclusivi assumano forma privatistica.  Segue da ciò che illegittimamente non è stato comunicato al ricorrente l’avviso di avvio del procedimento, che non può essere sostituito con la nota che invita il Presidente del Consiglio di amministrazione a procedere alla sua convocazione.<br />
Aggiungasi che i provvedimenti impugnati sono carenti sia di un’adeguata istruttoria che di un’appropriata motivazione. <br />
3. Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 10 agosto 2007 e depositato lo stesso giorno, il ricorrente impugna la nota con la quale  il Ministro ha dato disposizioni al Direttore generale del Dipartimento del tesoro per la convocazione urgente del Consiglio di amministrazione della R.A.I. al  quale affidare il compito di convocare, a sua volta,  l’assemblea per deliberare la revoca e la sostituzione del Prof. Petroni quale Consigliere di amministrazione della R.A.I.; la nota del 2 agosto del suddetto Direttore generale indirizzata al Presidente della R.A.I. ed al Presidente del Collegio sindacale nonché i conseguenti atti esecutivi da essi adottati per la convocazione del Consiglio di amministrazione della RAI; la convocazione  di detto Consiglio per l’8 agosto 2007, per deliberare la convocazione dell’assemblea dei soci; la seconda convocazione del suddetto Consiglio, dopo che la prima convocazione era andata deserta, con identico oggetto e finalità.<br />
Ricorda il ricorrente che i provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio sono stati sospesi dal T.A.R. Lazio, con ordinanza 2716 del 7 giugno 2007, a conclusione di una favorevole definizione, sotto il profilo del <i> fumus boni juris, </i>dei motivi con esso dedotti. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4039 del 31 luglio 2007, ha accolto l’appello sul solo presupposto della mancanza di un danno attuale e irreparabile che potesse giustificare la concessione dell’invocata misura cautelare. <br />
Di conseguenza il giorno successivo a quello di pubblicazione di detta ordinanza il Ministro si è affrettato a  rinnovare al Direttore generale del dipartimento del tesoro le disposizioni già impartite per la immediata convocazione del Consiglio di amministrazione della R.A.I., onde quest’ ultimo convocasse a sua volta l’assemblea dei soci (<i> id est </i>lo stesso Ministro e la SIAE) perché deliberasse la revoca e la sostituzione del prof. Petroni quale Consigliere di amministrazione della R.A.I. Essendo andata deserta, per mancanza del numero legale, la seduta  dell’8 agosto  il Consiglio di amministrazione è stato riconvocato  per il 20 agosto. La data ipotizzata per l’assemblea, che dovrà dare esecuzione alle indicazioni del Ministro rimuovendo il ricorrente, cade nei primi giorni di settembre.<br />
4. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo sia vizi propri che di illegittimità derivata dagli atti che essi reiterano.<br />
a) Per quanto attiene ai vizi propri, rileva innanzi tutto che indubbiamente <i>medio tempore </i> è venuta meno  la situazione di stallo che il Ministro aveva  riscontrato nel funzionamento degli organi della R.A.I., e che lo avevano indotto a rimuovere il Prof. Petroni, con la conseguenza che la revoca del ricorrente non avrebbe allo stato alcun supporto motivazionale.<br />
b) La circostanza che il Ministro, pur essendo venute meno le ragioni che lo avevano indotto, una prima volta, a revocare il ricorrente dall’incarico di Consigliere di amministrazione della R.A.I., abbia perseguito nell’intento  dimostra ancora di più che i provvedimenti impugnati sono viziati da eccesso di potere per sviamento,  essendo preordinati al raggiungimento di obiettivi di natura prettamente politica.<br />
c) Il ricorrente  ripropone i motivi già dedotti nell’atto introduttivo del giudizio nonché la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e morali sofferti.<br />
5. Con un  secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 25 settembre 2007 e depositato il successivo 28 settembre, il ricorrente impugna: la delibera  dell’assemblea generale ordinaria degli azionisti della R.A.I.  del 10 settembre 2007, con la quale è stata disposta la sua revoca dalla carica di consigliere di amministrazione della R.A.I. e la sua sostituzione con il dott. Fabiano Fabiani; l’avviso pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; Foglio delle inserzioni n. 98 del 23 agosto 2007, per la convocazione della suddetta assemblea  per il giorno 10 settembre 2007 in prima convocazione e per il successivo 11 settembre in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno “revoca di un amministratore e nomina di un nuovo amministratore della società”;  il verbale della riunione del 20 agosto 2007, con cui i sindaci della Rai hanno disposto la convocazione della suddetta assemblea dopo che nei due consigli di amministrazione dell’8 e del 20 agosto u.s. non era stato raggiunto il numero legale per deliberare validamente; la convocazione del Consiglio di amministrazione della R.A.I. per l’8 e il 20 agosto 2007, per deliberare la convocazione dell’Assemblea dei soci, con il predetto oggetto; la nota del 2 agosto 2007 a firma del Direttore generale del tesoro, indirizzata al Presidente della Rai ed al Presidente del collegio sindacale nonché i conseguenti atti esecutivi da essi adottati per la convocazione del Consiglio di amministrazione; gli altri atti del procedimento, allo stato non conosciuti, con particolare ma non esclusivo riferimento ad eventuali deliberazioni e comunicazione del Ministro dell’economia e delle finanze aventi il medesimo oggetto.<br />
Il ricorrente espone, in fatto, che in esecuzione delle indicazioni impartite dal Ministro dell’economia il Presidente della R.A.I. ha convocato per l’8 agosto il Consiglio di amministrazione della società affinché deliberasse la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci che avrebbero dovuto rimuoverlo dall’ incarico. Non essendosi formato l’8 giugno il <i>quorum</i> legale il Consiglio di amministrazione è stato convocato una seconda volta il 20 agosto, ma neanche in quella data è stato raggiunto il numero legale. L’assemblea è stata infine convocata dai sindaci della società, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,  per il giorno 10 settembre  in prima convocazione. Nella riunione tenutasi in tale data l’Assemblea ordinaria degli azionisti R.A.I. ha deliberato la revoca dell’ incarico nei confronti del ricorrente e la sua sostituzione, nella qualità di consigliere di amministrazione della s.p.a. RAI,  con il dott. Fabiano Fabiani. <br />
Avverso detti provvedimenti il ricorrente ripropone i motivi già dedotti con l’atto introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti, facendo riserva di quantificare i danni subiti per effetto degli atti  illegittimamente adottati nei suoi confronti.<br />
6. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio di Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze, che hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito mentre nel merito hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso.<br />
7. Si è costituita in giudizio la R.A.I. Radiotelevisione Italiana s.p.a., che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.<br />
8. La S.I.A.E. non si è costituita in giudizio.<br />
9. Il dott. Fabiano Fabiani  non si è costituito in giudizio.<br />
10. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le  parti costituite  hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />
11. Con ordinanza n. 2716 del 7 giugno 2007 &#8211; riformata dalla IV Sez. del Consiglio di Stato con ordinanza n.  4039 del 31 luglio 2007 solo per carenza di un danno attuale &#8211; è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva presentata con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
12. Con ordinanza n. 981 del 31 agosto 2007 è stata respinta  l’istanza cautelare di sospensiva presentata con il primo atto dei motivi aggiunti ed è stata nel contempo fissata l’udienza di merito per l’8 novembre 2007. <br />
13. All’udienza dell’8 novembre 2007 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla censura,  di violazione degli artt. 3, 7 e 8 L. n. 241 del 1990,. dedotta nell’ atto introduttivo del giudizio, in ragione del suo preminente interesse a che la controversia in atto sia definita nel merito.  Nell’ accordo delle parti  presenti all’ udienza  la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.  Nel costituirsi in giudizio sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze che la R.A.I. Radiotelevisione italiana s.p.a. hanno dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,  ma hanno affidato  le rispettive eccezioni ad argomentazioni di segno diverso.<br />
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’economia e delle finanze hanno sostenuto la natura politica degli atti impugnati e la conseguente loro insindacabilità. Hanno aggiunto che, ove pure si dovessero ritenere sindacabili in sede giurisdizionale  perché, pur avendo la predetta natura, si traducono in atti formalmente disciplinati dall’ordinamento, essi sarebbero comunque impugnabili secondo  le regole che definiscono il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Pertanto nel caso in esame gli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio avrebbero dovuto essere sottoposti al sindacato del  giudice ordinario perché propedeudici e funzionali all’assunzione di determinazioni (<i>id est</i>, la revoca dell’incarico al Consigliere Petroni)  incidenti  su posizioni di diritto soggettivo.<br />
La R.A.I. Radiotelevisione italiana s.p.a. ha a sua volta eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento  sia alla natura giuridica soggettiva della resistente, trattandosi di società commerciale a capitale azionario,  sia a quella oggettiva degli atti sottoposti a impugnativa,  che avrebbero sicura matrice privatistica al pari degli effetti che ne derivano.<br />
2. Osserva il Collegio che elemento comune alle due eccezioni è l’ interesse dei soggetti che le propongono di sottrarre gli atti impugnati al sindacato del giudice della legittimità, ma le vie  percorse per raggiungere questo risultato sono differenti: gli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio non sarebbero sindacabili da questo giudice o perché, insinuandosi in una vicenda societaria,  avrebbero natura privatistica o perché, all’opposto,  avrebbero una tale valenza pubblicistica da  proporsi come atti  politici.<br />
L’ opzione fra le due tesi è rimessa al giudice adito.<br />
Principiando dall’ eccezione mossa dalla s.p.a. R.A.I.  giova ricordare che  con l’atto introduttivo del giudizio è stata impugnata, tra l’altro, la direttiva (dell’11 maggio 2007) impartita dal Ministro dell’economia e delle finanze al Consiglio di amministrazione della R.A.I., per il tramite del Direttore generale del Dipartimento del tesoro ed intesa a provocare la revoca del ricorrente dall’incarico di amministratore della  società.<br />
Anche a voler prescindere dal particolare ruolo svolto nell’ordinamento dalla R.A.I. Radiotelevisione Italiana s.p.a. &#8211; che non solo è una società di cui il Ministero dell’economia e delle finanze è azionista per il 99,56% ma è anche e soprattutto la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo &#8211; è assorbente la considerazione che gli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio non sono, né per il soggetto che li ha adottati né per  il loro stesso contenuto, di matrice privatistica.<br />
E’ agevole infatti osservare che la direttiva in questione è emanata da un Ministro e  che la qualificazione pubblicistica di detto organo e dei poteri autoritativi che nella vicenda in esame ha esercitato  non viene meno per il solo fatto  di aver dichiarato di agire quale  socio della s.p.a. R.A.I.<br />
Ciò chiarito &#8211; e passando all’esame della stessa eccezione di difetto di giurisdizione nei diversi termini in cui è stata prospettata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze &#8211; si tratta di verificare se il particolare contenuto di detta direttiva ed il soggetto “pubblico” che l’ha emanata rendono  la stessa un atto politico, insindacabile in quanto tale in sede giurisdizionale.<br />
Ricorda il Collegio che l&#8217;art. 31 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 escludeva dal sindacato del giudice amministrativo l&#8217;atto politico, avendolo individuato come l’atto o il provvedimento emanato dal Governo nell&#8217;esercizio del potere politico. L’atto politico &#8211; che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (24 settembre 1953 n. 3053; 25 giugno 1993 n. 7075) ha ritenuto non inquadrabile tra gli atti materialmente amministrativi, in quanto emesso nell&#8217;esercizio di una funzione diversa &#8211; è dunque connotato da due elementi, uno soggettivo (dovendo provenire da organo preposto all&#8217;indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica) e l’altro oggettivo (dovendo riguardare la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione) (Cons.Stato, IV Sez., 12 marzo 2001 n. 1397). <br />
Codificando il cit. art. 31 un&#8217;ipotesi eccezionale  di sottrazione di atti al sindacato giurisdizionale lo stesso, in applicazione del principio costituzionale di cui all&#8217;art. 113 Cost., costituisce  disposizione di stretta interpretazione, con la conseguenza che  perché un determinato atto possa essere considerato “politico” devono necessariamente e contestualmente  concorrere entrambi i predetti  presupposti. E’ dunque necessario che si tratti di atto o provvedimento emanato “dal Governo”, e cioè dall&#8217;Autorità amministrativa cui compete la funzione di indirizzo politico e di direzione al massimo livello della cosa pubblica, e “nell&#8217;esercizio di potere per sua natura politico”, anziché nell&#8217;esercizio di attività meramente amministrativa.<br />
Ancora più di recente è stato chiarito (Cons.Stato, V Sez., 23 gennaio 2007 n. 209) che il principio della tutela giurisdizionale contro gli atti dell’Amministrazione pubblica (art. 113 Cost.) ha portata generale e coinvolge, in linea di principio, tutte le Amministrazioni anche di rango elevato e di rilievo costituzionale, con la conseguenza che le deroghe a simile principio devono necessariamente trovare il loro supporto in norme di carattere costituzionale. Non sono quindi, per i loro caratteri intrinseci, soggetti a controllo giurisdizionale solo un numero estremamente ristretto di atti con cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico; atti che non sarebbe corretto qualificare come amministrativi e in ordine ai quali l&#8217;intervento del giudice determinerebbe un&#8217;interferenza del potere giudiziario nell&#8217;ambito di altri poteri (in termini v. Cass. civ., SS.UU., 18 maggio 2006 n. 11623).<br />
Nel caso in esame  &#8211; e la puntualizzazione appare necessaria al fine di riportare  la vicenda contenziosa nei suoi esatti confini &#8211;  il Collegio è chiamato a decidere sul ricorso proposto da un soggetto che assume di essere stato illegittimamente leso nella sua sfera personale,  patrimoniale e morale  in quanto privato, per iniziativa di un Ministro, di un  incarico prestigioso senza che nessuno specifico addebito gli fosse stato mai mosso sul modo con il quale  aveva svolto le relative funzioni, ma solo per precostituire le condizioni per  realizzare una nuova maggioranza, di diverso colore politico,  all’ interno dell’organo collegiale di cui faceva parte.<br />
Secondo l’impostazione data dal ricorrente alla difesa delle proprie ragioni lo scopo perseguito dal Ministro è indubbiamente politico  (sostituire la maggioranza costituita dal precedente Governo con altra  gradita dal nuovo Governo succeduto al primo), ma lo strumento che con palese sviamento di potere ha utilizzato  a tal  fine  è di chiara natura amministrativa.<br />
Visti gli atti di causa ed esaminata l’amplissima documentazione che le parti in causa hanno versato in giudizio il Collegio ritiene che il problema afferente all’individuazione del giudice competente  a  definire la controversia deve essere risolto assumendo come termine di riferimento la natura del rapporto giuridico che lega il Ministero dell’economia e delle finanze alla s.p.a. R.A.I., nella qualità di “concessionaria  di un pubblico servizio”  di altissimo rilievo e in larghissima misura finanziato dalla collettività  mediante l’imposizione di un canone al quale in più occasioni il giudice delle leggi  ha assegnato natura di vera e propria “tassa”.<br />
Nell’ambito di un rapporto concessorio, quale è indubbiamente quello di cui si discute,  la giurisprudenza del giudice amministrativo è pacifica nel riconoscere al concedente la possibilità di procedere alla revoca della concessione  e, quindi, anche  della nomina  di un soggetto  incaricato insieme ad altri  del suo esercizio,  se finalizzato a rimuovere nell’interesse generale un intollerabile ostacolo  al corretto funzionamento del servizio stesso. La revoca è peraltro illegittima, per sviamento di potere, se utilizzata  per scopi che non hanno nulla a che vedere con le regole di buona e trasparente amministrazione della cosa pubblica, ma perseguono solo gli interessi di un determinato schieramento politico.<br />
La preminenza dell’interesse pubblico alla revoca della concessione o anche del singolo soggetto individuato come responsabile del riscontrato dissesto  giustifica, sempre secondo la suddetta giurisprudenza, l’affidamento della controversia  al sindacato del giudice della legittimità.<br />
3. Una volta dimostrata la competenza di questo giudice a  verificare la conformità a regole di diritto dell’impugnata direttiva dell’11 maggio 2007, avendo la stessa al più natura di atto di alta amministrazione, e prima di passare all’esame dei diversi motivi di  censura avverso la stessa rivolti dal ricorrente, il Collegio ritiene necessario  accertare la portata immediatamente lesiva della stessa e, quindi, l’ammissibilità, anche sotto questo punto di vista, del ricorso.<br />
E’ noto che la s.p.a. R.A.I. è una società di cui il Ministero dell’economia e delle finanze è azionista per il 99,56% (il restante 0,44% è in mano alla S.I.A.E.).  Tale essendo la situazione in fatto da essa deriva, come logica conseguenza, che una volta che il Ministro dell’economia chieda a un suo  Direttore generale di far convocare il Consiglio di amministrazione perché, a sua volta, convochi l’Assemblea dei soci per la revoca di un amministratore, l’effetto a catena è assicurato. Il Direttore generale  è obbligato a chiedere al Presidente della R.A.I. la convocazione del Consiglio di amministrazione perché  questi convochi, a sua volta, l’Assemblea dei soci per la quale, stante la quasi totalità delle azioni in mano al Ministero dell’economia (99,56), la revoca diventa una mera formalità.<br />
Né si potrebbe ritenere che l’interesse, indubbiamente esistente al momento della proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, è successivamente venuto meno per essere <i>medio tempore</i> intervenuta la delibera assembleare di revoca, l’unica rispetto alla quale sussisterebbe un interesse concreto ed attuale ad agire in sede giurisdizionale. Anticipando quanto sarà di seguito meglio chiarito, non può essere negato tale interesse ove, come nella specie, l’annullamento dell’atto impugnato abbia un effetto automaticamente caducante dell’atto successivo che in esso aveva  l’unico suo presupposto. Il provvedimento “a monte”, ove costituente il presupposto unico e determinante di quello successivo, colpisce e travolge automaticamente la determinazione “a valle” anche in assenza di apposita pronuncia giudiziale in merito, e dunque senza necessità di un’autonoma impugnazione ancorché sia palese il carattere autonomamente lesivo dell’atto sopravvenuto (Cons.Stato, Sez. V,  30 aprile 2003 n. 2245). <br />
4. Ciò chiarito, e passando all’esame del merito, il Collegio deve innanzi tutto dare atto che nel corso dell’ udienza di discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’ultimo motivo di censura,  dedotto nell’atto introduttivo del giudizio e nella via dei motivi aggiunti, e volto a denunciare la violazione delle garanzie partecipative  assicurate dalla L. 7 agosto 1990 n. 241.<br />
5. Nella disamina degli altri motivi di ricorso occorre principiare da quelli con i quali si deduce la mancanza, in capo al Ministro, di un potere di revoca del Consigliere di amministrazione R.A.I. designato dallo stesso Ministro per poi verificare se tale potere, ove effettivamente sussistente, è stato in concreto correttamente esercitato.<br />
Il ricorrente esclude che il Ministro dell’economia abbia tale potere di revoca, in primo luogo perché lo stesso non è espressamente previsto dalla normativa di riferimento, e ciò a garanzia e tutela dell’indipendenza ed imparzialità delle funzioni svolte dal consigliere di amministrazione (connotati espressamente richiamati dall’art. 20, quarto comma, L. 3 maggio 2004 n. 112), la cui libertà decisionale sarebbe gravemente compromessa se egli dovesse essere tenuto a rispondere, di volta in volta, alle aspettative e agli orientamenti di un indirizzo politico contingente. <br />
Aggiunge ancora il ricorrente che nell’attuale quadro normativo, che vede la R.A.I. quasi completamente partecipata dal Ministero dell’economia (99,56%), non è invocabile la previsione, in tema di revoca, dettata dall’ottavo comma dell’art. 20 (nonché dall’ottavo comma dell’art. 40 T.U. 31 luglio 2005 n. 117), che entrerà in vigore solo al termine della fase transitoria,  e cioè il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita delle azioni R.A.I. <i>ex</i> art. 21, terzo comma, della stessa legge.<br />
Il Collegio ritiene di aver già dato risposta al problema nel definire la questione di giurisdizione, e cioè riportando la vicenda nella logica di un rapporto concessorio  fra Ministero e s.p.a. R.A.I., e quindi da interpretare secondo le regole che presiedono a tale rapporto e ai poteri, anche revocatori, di cui dispone l’Amministrazione concedente  nei confronti del privato  al quale è strato affidato, per concessione, l’esercizio di un pubblico servizio.<br />
In ogni caso le osservazioni del ricorrente, oltre a non essere pertinenti, non sono neppure condivisibili in linea generale.<br />
L’asserita irrevocabilità dalla carica di consigliere di amministrazione della R.A.I.  non può essere desunta dal fatto che per la  relativa designazione l’art. 49, quarto comma,  T.U. n. 117 del 2005  richiede  il possesso degli stessi requisiti richiesti per la nomina a giudice costituzionale  o  che si tratti di soggetto di notoria competenza professionale e di indiscussa indipendenza di giudizio. Si tratta, con evidenza, di un rinvio, <i>ob relationem</i>,  ai requisiti soggettivi che il giudice costituzionale (e, quindi, il consigliere di amministrazione) deve possedere per essere nominato ma  che certamente non  attribuisce a quest’ ultimo una posizione di inamovibilità quali che siano le vicende nelle quali, nel corso dell’incarico, potrebbe essere coinvolto.  E’ innanzi tutto il comune buon senso, prima ancora che la mancanza di una norma che disponga  nella direzione indicata dal ricorrente,  che induce a disattendere  la tesi proposta.  <br />
Né quest’ultima potrebbe trovare conferma, come invece sostiene il ricorrente, nell’ottavo comma dell’art.  49 T.U. n. 177 del 2005 (e nell’art. 20, ottavo comma, L. n. 112 del 2004), il quale  menziona la possibilità di revoca, con riferimento al periodo, successivo alla fase transitoria, di avvenuta privatizzazione della R.A.I. s.p.a. con la dismissione delle azioni in mano pubblica.<br />
In linea generale la revoca è, infatti, intrinseca nel potere di nomina ove questa non sia rigidamente vincolata al rispetto di regole fisse e predeterminate ma rimessa alla libera scelta del nominante. Si vuol cioè dire che l’organo pubblico, che <i> ex lege</i> è  autorizzato a conferire un incarico sulla base di un rapporto fiduciario con il soggetto da designare, può sempre motivatamente revocarlo adducendo e documentando fatti o accadimenti che ragionevolmente giustificano il venir meno della fiducia, salvo che detta possibilità non sia espressamente esclusa dalla norma attributiva del potere di nomina. <br />
Tale espressa preclusione manca nel caso in esame, con la conseguenza che la revoca si deve ritenere implicitamente ammessa ed a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente  fra Ministero e R.A.I., di cui si è detto <i>sub</i> 2).<br />
6. E’ invece fondata, perché adeguatamente documentata,  la censura di carenza dei presupposti e di sviamento di potere dedotta dal ricorrente  sul rilievo che lo stato di stallo, in cui versava il Consiglio di amministrazione della R.A.I. all’epoca dell’adozione della prima direttiva, costituisce un pretesto addotto dal Ministro per capovolgere l’attuale  rapporto fra maggioranza e minoranza  all’interno dell’ organo collegiale ed assicurare la maggioranza  alla componente che, pur essendo minoritaria, è rappresentativa delle forze politiche  che sostengono l’attuale  compagine governativa. <br />
La riprova inoppugnabile della fondatezza della tesi attorea è nel resoconto stenografico della seduta del 16 maggio 2007 dinanzi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. <br />
Qualche esempio renderà di immediata evidenza la correttezza di tale conclusione.<br />
Nel corso dell’audizione il Ministro dell’economia ha affermato (pag. 9) che una complessiva analisi degli accadimenti verificatisi in seno al Consiglio di amministrazione della R.A.I., “porta a concludere che la responsabilità di questa situazione di grave criticità creatasi non è ascrivibile ad un singolo consigliere, <i>piuttosto all’intero organo gestionale della società per azioni</i>. Se la R.A.I. fosse stata soggetta al semplice regime civilistico proprio della società per azioni avrei assunto le mie decisioni nei confronti dell’intero Consiglio. Avuti presenti i vincoli derivanti dalla norma speciale  di riferimento e dallo Statuto della R.A.I. ho potuto ed ho inteso attivare l’unica iniziativa che rientrasse nelle mie esclusive prerogative per cercare di ristabilire un corretto funzionamento dell’organo collegiale”.<br />
Ad una domanda rivoltagli da un componente della Commissione il Ministro ha  risposto (pag. 13) “a mio giudizio la disfunzione è dell’intero consiglio di amministrazione. Lo ripeto: dell’intero consiglio di amministrazione …. So perfettamente che, in una società per azioni, l’azionista non dà ordini al consigliere: lo nomina, e questo opera in indipendenza, per il bene dell’azienda. Io non ho mai  chiesto al Professor Petroni di comportarsi in un particolare modo. Il motivo per cui in questo caso ho agito non ha a che vedere con i contenuti del suo modo di votare o non votare nelle sedute del Consiglio”.<br />
Ancora, all’invito del Presidente della Commissione  perché  rispondesse  alla  domanda di altro commissario se, dunque, “uno paga per tutti, laddove un consiglio intero non funziona”, il Ministro risponde “non avevo mezzi utili per operare sugli altri membri del consiglio” (pag. 19).<br />
Ma, anche a prescindere dalla circostanza, che pure assume un rilievo non trascurabile nella complessiva valutazione del <i>modus operandi </i>del Ministro<i>, </i>che non risulta che questi  abbia fatto alcuna verifica in ordine alla possibilità di risolvere in altro modo il problema insorto all’interno del Consiglio di amministrazione, ritiene il Collegio contraddittorio che  il Ministrio da un lato riconosca espressamente che la disfunzione del Consiglio di amministrazione della R.A.I. è da imputare all’intero organo collegiale e non al solo prof. Petroni e dichiari di non aver mai chiesto a quest’ultimo di adottare iniziative  che questi si sarebbe  rifiutato di condividere e al tempo stesso, e ciò nonostante,  ritenga di poter legittimamente risolvere le problematiche della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo revocando il mandato allo stesso Consigliere Petroni. <br />
Aggiungasi che sembra per lo meno difficile ipotizzare di poter risanare la situazione della R.A.I. sostituendo un solo consigliere &#8211; al quale, si ripete, nulla è mai stato imputato (e che, anzi, lo stesso Ministro dice di conoscere da anni, di stimare in quanto persona di qualità: pag. 13) &#8211; con altro scelto dal Ministro ma con il quale egli afferma di non voler istituire un’interlocuzione continua, così come non aveva fatto con il prof. Petroni, limitandosi “a suggerirgli l’indicazione di operare con coscienza e competenza come membro di un collegio, affinché l’azienda funzioni”.<br />
In altri termini, ritiene il Collegio difficile ipotizzare un cambiamento nel funzionamento del Consiglio di amministrazione della R.A.I. sostituendo il prof. Petroni – il quale, come si è detto, è considerato dal Ministro un serio e preparato professionista, che non ha mai “disobbedito” a sue richieste perché mai alcuna richiesta gli è stata rivolta – con altro professionista, bravo e preparato, al quale egualmente alcuna istruzione verrà impartita.<br />
Il mutamento potrà verificarsi solo se dalla sostituzione deriverà  un mutamento delle forze all’interno dell’organo collegiale, cioè riducendo l’attuale maggioranza a minoranza, con una operazione di chiaro stampo politico ma indebitamente realizzata con strumenti legali finalizzati a ben altri scopi ed utilizzati nella sussistenza di ben definiti presupposti e nel rispetto  di prestabilite garanzie.<br />
7.  Le ragioni, in rito e nel merito, che hanno indotto il Collegio a ritenere ammissibili ed in parte fondati i motivi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio portano a ritenere parimenti ammissibile ed in parte fondato il primo atto di motivi aggiunti, notificato il 10 agosto 2007, con il quale sono impugnati gli atti, di contenuto identico a quelli già gravati con l’atto introduttivo del giudizio, adottati dal Ministro all’indomani dell’ordinanza (n. 4039 del 31 luglio 2007) con la quale la IV Sezione del Consiglio di Stato, sul presupposto della mancanza di un danno “attuale” che potesse giustificare la concessione dell’invocata misura cautelare,  ha accolto l’appello, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, avverso l’ordinanza di questo Tribunale n. 2716 del 7 giugno 2007, che aveva invece sospeso  sotto il profilo del <i>fumus boni juris,</i> l’efficacia degli atti gravati con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
Sembra al Collegio appena il caso di aggiungere che dalla documentazione versata in atti unitamente all’atto di motivi aggiunti appare <i>medio tempore </i>venuta anche meno  la grave situazione di stallo che aveva indotto il Ministro ad assumere le determinazioni impugnate.<br />
8. L’annullamento giurisdizionale  della direttiva ministeriale  di convocazione dell’assemblea degli azionisti per decidere la revoca dall’incarico del Prof. Petroni ha efficacia caducante della successiva delibera di revoca, disposta dall’assemblea dei soci ed impugnata con il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 25 settembre 2007. <br />
E’ invero evidente che non vengono in rilievo una autonoma vicenda patologica della predetta delibera assembleare ma gli effetti automaticamente prodottisi sulla stessa a seguito dell&#8217;annullamento della pregressa procedura pubblicistica.<br />
Si tratta, infatti, di atto viziato <i>ab origine </i>in conseguenza dell&#8217;accertata illegittimità dell&#8217;atto di convocazione, che ne costituisce il presupposto. Ciò in quanto, come già è stato diffusamente chiarito, possedendo il Ministero dell’economia il 99,56% delle azioni, l’assemblea dei soci (costituita interamente dal titolare dello stesso Dicastero e per una parte minima dell’azionariato dal rappresentante della S.I.A.E.) non poteva che deliberare la revoca del Consigliere Petroni, così come le era stato chiesto dal Ministro. In altri termini, la  delibera assembleare non è solo viziata dall’illegittimità che inficia la direttiva del Ministro ma è caducata, non potendo continuare ad esplicare effetti nel mondo giuridico perché non sostenuta da una valida e presupposta determinazione del socio di maggioranza che tale revoca ha deciso.<br />
Non è invece necessario, perché detta caducazione si determini come effetto diretto ed immediato dell’annullamento dell’atto presupposto, che l’atto annullato in sede giurisdizionale e quello successivo automaticamente caducato appartengano allo stesso procedimento, circostanza, questa, che certamente nella specie non si verifica, atteso che il primo (<i>id est</i>, la direttiva ministeriale) è l’atto conclusivo del procedimento di iniziativa ministeriale mentre il secondo (<i>id est</i>, la revoca dell’incarico del consigliere di amministrazione) è l’atto conclusivo del secondo procedimento, di paternità assembleare. E’ infatti sufficiente che tale secondo procedimento non sarebbe stato attivato senza l’impulso del Ministro e che esso trovi nella decisione dell’organo di vertice del Dicastero dell’economia il suo unico presupposto. Né può costituire ostacolo di sorta la circostanza che tale secondo procedimento abbia connotati privatistici. Anche nei rapporti tra aggiudicazione di una gara pubblica e contratto stipulato con il concorrente vincitore della gara la giurisprudenza sia del giudice ordinario (Cass. civ., I Sez., 26 maggio 2006 n. 12629) che di quello amministrativo (Cons.Stato, VI Sez., 4 giugno 2007 n. 2950; 4 aprile 2007 n. 1523; V Sez., 10 gennaio 2007 n. 41; 29 marzo 2006 n. 1591; 28 maggio 2004 n. 3465; T.A.R. Sardegna, I Sez., 20 luglio 2007 n. 1674) ammette ormai pressoché unanimemente l’efficacia caducante dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione sul contratto. <br />
E la riprova della correttezza di questo assunto è proprio nel verbale dell’assemblea tenutasi il 10 settembre 2007 dal quale risulta che la questione relativa alla revoca del Cons. Petroni è stata liquidata in poche battute: il prof. Mario Stella Richter, presente alla seduta giusta delega dell’azionista Ministero dell’economia e delle finanze prende la parola e propone la revoca del Prof. Petroni e la nomina, quale nuovo consigliere, del dott. Fabiano Fabiani. L’assemblea (non risulta alcuna discussione) vota la proposta e l’approva all’unanimità.<br />
9. Sia nell’atto introduttivo del giudizio che nei due atti di motivi aggiunti il Prof. Petroni ha chiesto la condanna del Ministero dell’economia al risarcimento dei danni subiti per effetto sia degli atti illegittimi dallo stesso posti in essere che della revoca dall’incarico che, seppur formalmente adottata dall’assemblea dei soci della R.A.I., il 10 settembre 2007, trova nei primi, come già in precedenza chiarito, l’unico presupposto.<br />
Si tratta di danni:<br />
a) all’immagine, avendo tutta la vicenda avuto una vasta eco sulla stampa, la quale ha finito per trasferire al pubblico un messaggio di disistima  da parte delle Istituzioni nei confronti della persona del ricorrente, rappresentato come il “consigliere da rimuovere per riportare la R.A.I. ad una normale operatività”;<br />
b) alla persona fisica, avendo la decisione del Ministro dell’economia provocato al ricorrente un forte turbamento psichico;<br />
c) esistenziali, essendo stato il prof. Petroni pubblicamente tacciato di inidoneità a svolgere l’attività di consigliere di amministrazione della R.A.I.<br />
Nel caso in cui non fosse possibile la reintegrazione in forma specifica al ricorrente spetta anche il risarcimento sotto il profilo del c.d. lucro cessante, in considerazione della mancata percezione delle somme che avrebbe avuto quale consigliere R.A.I. sino alla scadenza naturale della carica, con i relativi <i>fringe benefits </i>(autovettura, ufficio di segreteria, ecc.). In via gradata il ricorrente chiede la liquidazione dell’indennizzo <i>ex</i> art. 21 <i>quinquies</i> L. n. 241 del 1990.<br />
Ritiene il Collegio che l’istanza risarcitoria  non  è suscettibile di accoglimento.<br />
Con riferimento alla voce di danno <i>sub </i> a) (danno all’immagine) il Collegio conviene con il ricorrente che l’intera vicenda legata alla sua revoca ha avuto una notevole risonanza nella stampa e, quindi, tra l’opinione pubblica. Rileva peraltro che la stessa risonanza avrà la declaratoria giurisdizionale di illegittimità della revoca, neutralizzando così di fatto il danno subito. <br />
Il Collegio ritiene di non poter riconoscere neanche il danno alla persona fisica e quello esistenziale.<br />
Non il danno alla persona fisica, non avendo il ricorrente provato in giudizio, ad es. producendo certificazione medica, di averlo  subito e in quale misura. In ogni caso pare  al Collegio quanto meno dubbio che un professionista del livello del ricorrente, abituato a ricoprire incarichi di vertice e di notevole responsabilità,  possa avere a tal punto somatizzato l’ingiustizia subita da ricavarne una lesione permanente della sua sfera psichica.<br />
Non il danno esistenziale, che sarebbe stato provocato per essere stato indicato come inidoneo a svolgere l’incarico che gli era stato affidato in seno alla R.A.I.. atteso che il Ministro dell’economia non  lo ha mai accusato di incapacità ma, al contrario, ha pubblicamente speso nei suoi confronti e in sede qualificata  parole lusinghiere, dichiarando dinanzi alla Commissione di vigilanza della R.A.I., di “stimarlo in quanto persona di qualità”.<br />
L’annullamento della direttiva ministeriale, con contestuale caducazione della revoca dell’incarico al Prof. Petroni e della nomina del dott. Fabiano Fabiani quale nuovo consigliere R.A.I., comporta il reintegro del ricorrente in seno al Consiglio di amministrazione della R.A.I., con la conseguenza che allo stesso non spetta né il risarcimento sotto il profilo del c.d. lucro cessante né l’indennità <i>ex</i> art. 21 <i>quinquies</i> L. n. 241 del 1990.<br />
10. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.<br />
Quanto alle spese di giudizio, attesa la complessità delle questioni oggetto di controversia, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>P.Q.M.<br />
Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dal Prof.  Angelo Maria Petroni, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 novembre  2007.<br />
Italo Riggio 			Presidente<br />	<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11271/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.11271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.5830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-11-2007-n-5830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Salvatore, est. Maruotti Ricorsi riuniti: &#8211; s.r.l. “Il Ridotto”, s.r.l. “La Bastia”, Consorzio “La nuova fonte meravigliosa” (Avv. E. Picozza, F. G. Scoca e P. Picozza) c. Comune di Roma (Avv.ti A. Ceccarelli, D. Rossi e G. Lo Mastro), Regione Lazio (n.c.) &#8211; s.r.l. “Il Ridotto”, s.r.l. “La Bastia”,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-11-2007-n-5830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.5830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-11-2007-n-5830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.5830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. Maruotti<br /> Ricorsi riuniti: <br /> &#8211; s.r.l. “Il Ridotto”, s.r.l. “La Bastia”, Consorzio “La nuova fonte meravigliosa” (Avv. E. Picozza, F. G. Scoca e P. Picozza) c. Comune di Roma (Avv.ti A. Ceccarelli, D. Rossi e G. Lo Mastro), Regione Lazio (n.c.) <br /> &#8211; s.r.l. “Il Ridotto”, s.r.l. “La Bastia”, Consorzio “La nuova fonte meravigliosa” (Avv. E. Picozza, F. G. Scoca e P. Picozza) c. Comune di Roma (Avv.ti A. Ceccarelli, D. Rossi e G. Lo Mastro), Regione Lazio (Avv. S. Torri)</span></p>
<hr />
<p>sulla inconfigurabilità della occupazione appropriativa nel caso di acquisizione sine titulo dell&#8217;area e della realizzazione dell&#8217;opera pubblica e sulla inapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile dell&#8217;area</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per P.U. – Occupazione sine titulo – Realizzazione opera pubblica – Fattispecie di occupazione appropriativa – Esclusione &#8211; Art. 43 D.P.R. n. 327/2001 – Applicazione &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 43 D.P.R. n. 327/2001 presuppone, per la sua applicazione, la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e di un illecito permanente dell’Amministrazione che si è a suo tempo impossessata del fondo altrui senza concludere tempestivamente il procedimento di esproprio, anche se è stata realizzata l’opera pubblica o di interesse pubblico. Con tale norma il legislatore delegato ha consapevolmente introdotto nel sistema “norme di chiusura”, non solo per attribuire all’Amministrazione il potere di dare ‘a regime’ una soluzione al caso concreto quando gli atti del procedimento divengano inefficaci per decorso del tempo o siano annullati dal giudice amministrativo, ma anche per rimuovere il precedente contrasto sussistente tra la prassi interna (amministrativa e giudiziaria) e la Convenzione Europea, così attribuendo all’Amministrazione una “legale via d’uscita” per gli illeciti già verificatisi. Il testo e la ratio dell’art. 43, dunque, non consentono di ritenere sussistente un termine quinquennale, decorrente dalla trasformazione irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera, decorso il quale si verificherebbe la prescrizione della pretesa risarcitoria. Al contrario, l’art. 43 ribadisce il principio per il quale, nel caso di mancata conclusione del procedimento espropriativo e quando vi è una occupazione sine titulo (imputabile all’Amministrazione che abbia occupato l’area, anche se poi questa è stata concessa ad altri), vi è un illecito e l’autore ha l’obbligo di disporre la restituzione del suolo e di risarcire il danno cagionato medio tempore, salvi i rapporti interni tra l’autore dell’illecito e i suoi beneficiari e salvo il potere ex art. 43 di fare venire meno l’obbligo di restituzione ab extra, con l’atto di acquisizione del bene.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti in appello:</p>
<p>1) n. 9253 del 2005, proposto dalla</p>
<p><b>s.r.l. “Il Ridotto”, dalla s.r.l. “La Bastia” e dal Consorzio “La nuova fonte meravigliosa”</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Picozza, Franco Gaetano Scoca e Paolo Picozza, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via San Basilio n. 61, presso lo studio dell’avvocato Eugenio Picozza;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Americo Ceccarelli, Domenico Rossi e Giuseppe Lo Mastro, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, preso gli uffici della Avvocatura Comunale di Roma;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>Regione Lazio</b>, in persona del presidente <i>pro tempore</i> della giunta regionale, non costituitosi nella presente fase del giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, 2005, n. 7356, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 1870 del 2005;</p>
<p>2) n. 9254 del 2005, proposto dalla</p>
<p><b>s.r.l. “Il Ridotto”, dalla s.r.l. “La Bastia” e dal Consorzio “La nuova fonte meravigliosa”</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Eugenio Picozza, Franco Gaetano Scoca e Paolo Picozza, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via San Basilio n. 61, presso lo studio dell’avvocato Eugenio Picozza;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Americo Ceccarelli, Domenico Rossi e Giuseppe Lo Mastro, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, preso gli uffici della Avvocatura Comunale di Roma;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>Regione Lazio</b>, in persona del presidente <i>pro tempore</i> della giunta regionale, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Torri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vittorio Veneto n. 183;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, 2005, n. 7357, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 10846 del 2004;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie depositate dagli appellanti in data 3 luglio 2006, 7 dicembre 2006 e 19 ottobre 2007;<br />
Viste le memorie di costituzione del Comune di Roma, integrate con memorie depositate in data 3 luglio 2006, 19 ottobre 2007;<br />
Visto l’atto depositato in data 27 giugno 2006 dalla Regione Lazio nel giudizio n. 9254 del 2005, integrato con una memoria depositata in data 4 luglio 2006, con cui la Regione ha rilevato la propria estraneità ai fatti che hanno condotto alla proposizione dei giudizi;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 30 ottobre 2007;<br />	<br />
Uditi gli avvocati Eugenio Picozza e Franco Gaetano Scoca per gli appellanti, l’avvocato Frigenti per il Comune di Roma, su delega dell’avvocato Lo Mastro e l’avvocato Sergio Torri per la Regione Lazio;<br />
Rilevato che è stato depositato il dispositivo della decisione n. 506 del 2007, cui segue il deposito della relativa motivazione;<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
</b><i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>	1. Con gli appelli in esame (già riuniti con la decisione interlocutoria n. 5157 del 2006), la s.r.l. “Il Ridotto” e la s.r.l. “La Bastia” – nonché il consorzio “La nuova fonte meravigliosa”, titolare delle relative quote sociali &#8211; hanno chiesto che, in riforma delle sentenze del TAR per il Lazio n. 7356 e n. 7357, siano accolti i ricorsi di primo grado n. 1870 del 2005 e n. 10846 del 2004.<br />	<br />
Le società (ed il consorzio) hanno chiesto che il Consiglio di Stato dia loro tutela, essendosi verificata una lesione al loro diritto di proprietà su alcune aree indicate negli atti di appello (la cui individuazione non è contestata), a suo tempo comprese dal Comune di Roma nel piano di zona n. 18/V “Cecchignola Sud”.<br />
Su tali aree, occupate dal Comune di Roma, gli assegnatari hanno realizzato circa mille appartamenti e altri ottanta immobili non residenziali, parte dei quali sono stati successivamente alienati a subacquirenti.</p>
<p>2. In punto di fatto, risulta che:<br />
&#8211; gli edifici sono stati realizzati dagli assegnatari a seguito di atti d’occupazione d’urgenza di data 7 novembre e 18 dicembre 1986, emessi in attuazione della delibera di adozione del piano di zona (della giunta municipale n. 3133 del 1985, ratificata- il procedimento d’esproprio non si è poi concluso, perché la successiva delibera di approvazione del piano di zona (n. 7387 del 1987 della giunta regionale) non è mai diventata efficace, in quanto aveva fissato alcune prescrizioni non ottemperate dal Co<br />
Le complesse vicende che hanno condotto alla realizzazione degli immobili sono state richiamate dalla precedente sentenza del TAR per il Lazio n. 500 del 2004 (resa <i>inter partes</i> e su cui si è formato il giudicato).<br />
Tale sentenza:<br />
&#8211; ha rilevato che in un precedente giudizio civile la Corte d’appello di Roma (con la sentenza della Sez. I, n. 10576 del 2003, passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 10576 del 2003) ha respinto la domanda con- ha annullato tutti gli atti che il Comune di Roma e la Regione Lazio avevano emesso ‘a sanatoria’ tra il 1993 e il 1996 per adeguare la situazione di fatto a quella di diritto e, in particolare, l’atto del commissario  straordinario del Comune n. 3177 d<br />
<br />
3. Dopo la pubblicazione della sentenza del TAR per il Lazio n. 500 del 2004, in data 14-28 luglio 2004 le società ed il consorzio hanno notificato al Comune di Roma una diffida volta a fare esercitare il potere previsto dall’art. 43 del testo unico sugli espropri (approvato col d.P.R. n. 327 del 2001).<br />
Successivamente, le società ed il consorzio hanno proposto i seguenti ricorsi al TAR per il Lazio:<br />
a) il ricorso n. 10842 del 2004 (irrilevante nella presente fase del giudizio), avverso il silenzio serbato dal Comune sulla diffida;<br />
b) il ricorso n. 10846 del 2004, volto ad ottenere il risarcimento del danno, per l’occupazione persistente dopo la sentenza del TAR n. 500 del 2004, di annullamento degli atti emessi ‘in sanatoria’.<br />
Nel corso del giudizio n. 10842 del 2004, col provvedimento n. 4051 del 24 gennaio 2005, il direttore del dipartimento IX (politiche di attuazione di strumenti urbanistici, IV unità organizzativa, ufficio unico espropriazioni) ha respinto la domanda formulata con la diffida, sulla base di due considerazioni: <br />
&#8211; per la prima, il Comune sarebbe divenuto proprietario delle aree (come sarebbe stato affermato dalla sentenza n. 500 del 2004 del TAR); <br />
&#8211; per la seconda, sarebbe irrilevante l’art. 43 del testo unico, perché per il successivo art 57 si applicherebbe “la disciplina precedente” quando già sia stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera.<br />
La società ed il consorzio hanno impugnato il provvedimento n. 4051 del 2005 sia con motivi aggiunti proposti nel giudizio n. 10846 del 2004, sia con l’ulteriore  ricorso al TAR per il Lazio n. 1870 del 2005, per ottenerne l’annullamento, oltre al risarcimento dei danni, in base alle disposizioni dell’art. 43 del testo unico sugli espropri.</p>
<p>4. La sentenza del TAR n. 7357 del 2005 ha esaminato il ricorso n. 10846 del 1984 ed i relativi motivi aggiunti:<br />
a) ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva sulla domanda di risarcimento del danno;<br />
b) ha accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, formulata dal Comune di Roma;<br />
c) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del provvedimento n. 4051 del 2005 (sopravvenuto nel corso del giudizio ed impugnato col distinto ricorso n. 1870 del 2005).<br />
La sentenza del TAR n. 7356 del 2005 ha respinto il ricorso n. 1870 del 2005, rilevando – in particolare – che:<br />
aa) dalla sentenza n. 500 del 2004, emergerebbe che il Comune di Roma sarebbe divenuto proprietario delle aree sin dal settembre 1991 “in forza dell’accessione invertita”;<br />
bb) la medesima sentenza non avrebbe fatto sorgere l’obbligo di dare applicazione all’art. 43 del testo unico sugli espropri, entrato in vigore dopo una “accessione invertita integralmente realizzatasi in data antecedente”;<br />
cc) la “non retroattività” dell’art. 43 emergerebbe anche dall’art. 57 del testo unico sugli espropri.<br />
Avverso tali sentenze, le società e il consorzio hanno proposto gli appelli in esame, riproponendo tutte le doglianze e le richieste formulate in primo grado.</p>
<p>5. Così ricostruite le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, osserva preliminarmente la Sezione che si è formato un giudicato interno sulla statuizione (non impugnata in via incidentale) con cui il TAR, con la sentenza n. 7357 del 2005, ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva sulla domanda di risarcimento del danno.<br />
Va pertanto fatta applicazione del principio per il quale il Consiglio di Stato non può esaminare d’ufficio una questione di giurisdizione, quando la sua sussistenza sia stata espressamente affermata dal giudice di primo grado (Cass., Sez. Un., 22 aprile 2007, n. 4109; Cons. Stato, Ad. Plen., 30 agosto 2005, n. 4).</p>
<p>6. La statuizione sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva, contenuta nella sentenza n. 7357 del 2005, rileva anche sulla domanda risarcitoria formulata col ricorso di primo grado n. 1870 del 2005 (respinta dalla sentenza n. 7356 del 2005), in ragione della sostanziale identità di <i>causa petendi</i> e di <i>petitum</i>.</p>
<p>7. Peraltro, in relazione alla domanda formulata col ricorso n. 1870 del 2005 (che ha richiamato quale suo presupposto anche l’avvenuto annullamento degli atti emessi tra il 1993 e il 1996 ‘a sanatoria’), la Sezione condivide e fa proprie le osservazioni della consolidata giurisprudenza, per la quale – nel quadro normativo formatosi con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) – sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento connesso all’esercizio della funzione pubblica, come avviene quando l’Amministrazione abbia a suo tempo disposto l’occupazione d’urgenza ed abbia sottratto il possesso di un’area nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio (Cons. Stato, Ad. Plen., dec. n. 4 e  9 del 2005, n. 2 del 2006, n. 9 e 12 del 2007).</p>
<p>8. Va inoltre rilevata la sussistenza della giurisdizione esclusiva, come disposta dall’art. 53 del testo unico sugli espropri (entrato in vigore il 30 giugno 2003), con riferimento a tutte le domande con cui gli appellanti hanno sollevato questioni riguardanti gli effetti della sentenza del TAR n. 500 del 2004, nonché l’ambito di applicazione degli articoli 43 e 57 del testo unico sugli espropri.<br />
Infatti, in questa sede sono state riproposte le censure di primo grado sulla illegittimità del provvedimento comunale n. 4501 del 2005, annoverato tra gli atti cui si riferisce l’art. 53 per determinare l’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva, la cui natura autoritativa è peraltro indiscutibile e la cui legittimità va esaminata tenendo conto delle disposizioni dell’art. 43 del testo unico.</p>
<p>9. Va respinta l’istanza con cui il Comune, nella sua memoria integrativa depositata in prossimità dell’udienza, ha chiesto l’estromissione dal giudizio del consorzio “La nuova fonte meravigliosa”.<br />
Al riguardo, è sufficiente constatare come il medesimo consorzio sia titolare delle quote delle società, che ancora in questa sede deducono di essere proprietarie delle aree per le quali invocano la tutela del Consiglio di Stato.<br />
Anche il consorzio, già ricorrente in primo grado, risulta dunque legittimato ad impugnare le gravate sentenze del TAR, le cui statuizioni – ove si formasse il giudicato – comporterebbero una sua sostanziale <i>deminutio patrimonii</i>, risultando le medesime società non più proprietarie del notevole compendio immobiliare, oggetto del giudizio, con conseguente decremento di valore delle quote.</p>
<p>10. Passando all’esame delle censure degli appellanti, ritiene la Sezione che risultano condivisibili e meritevoli di accoglimento quelle contenute in entrambi gli atti di appello, secondo cui:<br />
a) il TAR, con la sentenza n. 7356 del 2005 che ha respinto il ricorso n. 1870 del 2005, ha erroneamente affermato che il Comune di Roma sarebbe divenuto proprietario delle aree fin dal settembre 1991 ‘per accessione invertita”;<br />
b) il TAR, con la sentenza n. 7357 del 2005 che ha respinto il ricorso n. 10846 del 2004, ha erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, come formulata dal Comune di Roma.<br />
La fondatezza di tali censure – complessivamente rivolte contro entrambe le sentenze &#8211; emerge dall’esame della normativa applicabile nel caso di realizzazione di opere di interesse pubblico su un suolo altrui, in assenza di efficaci atti ablatori, e trova conferma dalla lettura della sentenza del TAR n. 500 del 2004 e di tutte le altre sentenze rese in precedenza <i>inter partes</i>.</p>
<p>11. Per quanto riguarda la normativa applicabile nel caso di realizzazione di opere di interesse pubblico su un suolo altrui, in assenza di efficaci atti ablatori, la Sezione intende ribadire il proprio orientamento (v. le decisioni nn. 3752 e 2582 del 2007), per il quale:<br />
&#8211; l’ordinamento italiano non consente che una Amministrazione, mediante un proprio illecito e in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un’area altrui, sulla quale sia stata realizzata un’opera pubblica o di interesse p<br />
&#8211; anche se l’opera pubblica o di interesse pubblico è ultimata, non comincia a decorrere alcun termine di prescrizione per il risarcimento del danno.</p>
<p>12. Come già rilevato dalla Sezione con le richiamate decisioni n. 3752 e 2582 del 2007, per due ragioni non è condivisibile la ricostruzione secondo cui l’Amministrazione diventerebbe proprietaria per il fatto della avvenuta realizzazione delle opere di interesse pubblico (sia o meno divenuta inoppugnabile una dichiarazione di pubblica utilità).<br />
12.1. In primo luogo, tale ricostruzione non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché:<br />
&#8211; per l’art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i “<i>vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario</i>”;<br />
&#8211; per l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «<i>l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, &#8230; i<br />
&#8211; per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall’Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa delDalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una ‘espropriazione indiretta’ o ‘sostanziale’, pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge.<br />
12.2. In secondo luogo, rileva l’art. 43 del testo unico approvato col d.P.R. n. 327 del 2001, il quale – ispirato all’art. 42 Cost. &#8211; attribuisce all’Amministrazione, qualora si sia verificata una patologia dell’azione amministrativa, il potere di acquisire la proprietà dell’area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale (in sostanziale sanatoria), al termine del procedimento legale nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto.<br />
Tale art. 43 è stato emesso dal legislatore delegato (che ha recepito le sollecitazioni dell’Adunanza Generale) per dare una “legale via d’uscita” alle diffuse e risalenti situazioni di illegalità che si sono stratificate nel corso del tempo e cioè per consentire all’Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, con atti formali ancorati a una compiuta normativa e comunque sindacabili dal giudice amministrativo, quando il bene sia stato “<i>modificato per scopi di interesse pubblico</i>” (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno).<br />
In altri termini, l’art. 43 – in coerenza col principio di legalità affermato dall’art. 42 Cost. in tema di procedimento ablatorio &#8211; contiene le imprescindibili disposizioni che, nel caso di motivata prevalenza dell’interesse pubblico, consentono all’Amministrazione di tornare nell’alveo della legalità, così evitando alla Repubblica Italiana ulteriori sentenze di condanna da parte della CEDU.<br />
Tale profilo è stato individuato ‘with interest’ dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il quale, nella sessione del 13-14 febbraio 2007, si è occupato delle ‘violazioni sistematiche dei diritti di proprietà derivanti dalla espropriazione indiretta’ in Italia.<br />
In particolare, pur constatando che la prassi interna ancora ravvisa(va) la sussistenza di tale istituto, il Comitato di Ministri ha rilevato che:<br />
&#8211; questo Consiglio, con i lavori preparatori del testo unico e con la decisione n. 2 del 2005 dell’Adunanza Plenaria (cui ha manifestato il proprio ‘welcaming’),  ha escluso la sussistenza della espropriazione indiretta ed ha affermato che solo l’atto di- l’applicazione del medesimo art. 43 ai casi pendenti consente “an end definitively to the practice of indirect expropriation’.<br />
12.3. Va rimarcato che le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo costituiscono primari e fondamentali canoni di interpretazione per la legge italiana.<br />
Nel caso di diretto contrasto di una legge con le disposizioni della Convenzione, è configurabile la sua incostituzionalità per violazione del novellato art. 117 Cost. (Corte Cost., 20 ottobre 2007, nn. 348 e 349).<br />
Quando non vi è tale contrasto e, anzi, la legge italiana è suscettibile di una interpretazione conforme alla Convenzione (o, addirittura, la legge è modificata proprio per superare una prassi interna contrastante con le disposizioni della Convenzione e con la pacifica giurisprudenza della Corte Europea), è imprescindibile dovere di ogni interprete riconoscere alla legge italiana il chiaro e unico significato coerente con la medesima giurisprudenza e con la <i>ratio</i> ed il dato letterale della legge.<br />
12.4. Vanno dunque ribaditi i principi già enunciati dalla relazione dell’Adunanza Generale del 29 marzo 2001 e dalle decisioni nn. 3752 e 2582 del 2007, per le quali l’art. 43 presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e di un illecito permanente dell’Amministrazione che si è a suo tempo impossessata del fondo altrui senza concludere tempestivamente il procedimento di esproprio, anche se è stata realizzata l’opera pubblica o di interesse pubblico.<br />
Con l’art. 43, il legislatore delegato ha consapevolmente introdotto nel sistema “norme di chiusura”, non solo per attribuire all’Amministrazione il potere di dare ‘a regime’ una soluzione al caso concreto quando gli atti del procedimento divengano inefficaci per decorso del tempo o siano annullati dal giudice amministrativo, ma anche per rimuovere il precedente contrasto sussistente tra la prassi interna (amministrativa e giudiziaria) e la Convenzione Europea, così attribuendo all’Amministrazione una “legale via d’uscita” per gli illeciti già verificatisi.<br />
12.5. Il testo e la <i>ratio</i> dell’art. 43, dunque, non consentono di ritenere sussistente un termine quinquennale, decorrente dalla trasformazione irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera, decorso il quale si verificherebbe la prescrizione della pretesa risarcitoria.<br />
Al contrario, l’art. 43 ribadisce il principio per il quale, nel caso di mancata conclusione del procedimento espropriativo e quando vi è una occupazione <i>sine titulo</i> (imputabile all’Amministrazione che abbia occupato l’area, anche se poi questa è stata concessa ad altri), vi è un illecito il cui autore ha l’obbligo di disporre la restituzione del suolo e di risarcire il danno cagionato <i>medio tempore</i>, salvi i rapporti interni tra l’autore dell’illecito e i suoi beneficiari e salvo il potere ex art. 43 di fare venire meno l’obbligo di restituzione <i>ab extra</i>, con l’atto di acquisizione del bene.<br />
In altri termini, l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge, perché essa può divenirne titolare:<br />
&#8211; o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico (con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando);<br />
&#8211; oppure, quando vi è una patologia e il bene è stato “<i>modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento</i>”, quando è emesso il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43.<br />
Pertanto, l’istituto sorto <i>praeter legem</i> (per affrontare, nel silenzio della legge e prima dell’entrata in vigore del testo unico, le questioni connesse alla avvenuta realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sul suolo altrui, in assenza di validi ed efficaci atti ablatori) va oramai considerato <i>contra legem</i>, poiché il legislatore ha compiutamente disciplinato la patologia – da qualsiasi data decorrente &#8211; dell’azione amministrativa connessa al procedimento espropriativo ed ha anche determinato l’ambito dei poteri e dei doveri dell’Amministrazione (nonché quelli del giudice amministrativo nella sede della giurisdizione esclusiva, quale giudice naturale dell’esercizio della funzione pubblica).<br />
12.6. Contrariamente a quanto ha rilevato la gravata sentenza n. 7356 del 2005, i principi desumibili dall’art. 43 rilevano anche nel presente giudizio, anche se l’originaria dichiarazione di pubblica utilità risale alla delibera della giunta municipale n. 3133 del 1985 (ratificata dal consiglio con la delibera n. 61 del 1986), mentre l’occupazione delle aree in questione è stata disposta sin dal 1986 e il decreto regionale di esproprio (annullato dal TAR con la sentenza n. 500 del 2004) è stato emesso l’11 aprile 1996.<br />
L’art. 43 – come segnalato da questo Consiglio nella citata relazione del 29 marzo 2001 e nelle decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2005 e di questa Sezione nn. 3725 e 2582 del 2007 – si riferisce anche alle occupazioni <i>sine titulo</i> già sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico.<br />
Oltre alle osservazioni dall’Adunanza Generale (da considerare quali lavori preparatori) e del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, e ribadito che l’art. 43 è stato introdotto nel sistema anche al precipuo scopo di dare alle Amministrazioni una “legale via d’uscita” prima non riconosciuta dalla giurisprudenza, rileva l’art. 57 del testo unico, il quale si è riferito ai «<i>procedimenti in corso</i>» ed ha previsto norme transitorie unicamente per individuare l’ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi ‘fisiologiche’ del procedimento.<br />
Il medesimo art. 57, invece, non ha limitato neanche per implicito l’ambito di applicazione dell’art. 43, che è del tutto incompatibile ed ‘opposto’ a quello delle norme che riguardano i «<i>procedimenti in corso</i>», perché riguarda fattispecie in cui risulta scaduto il termine entro il quale poteva essere emesso il decreto di esproprio, ovvero è stato annullato un atto del procedimento ablatorio, e non può esservi la dichiarazione di pubblica utilità <i>de futuro</i> di un’opera già realizzata.<br />
In altri termini, l’atto di acquisizione – emesso <i>ab externo</i> del procedimento espropriativo e quando neppure avrebbe senso dichiarare <i>de futuro</i> la pubblica utilità di un’opera già realizzata – non rientra nell’ambito di operatività della normativa transitoria di cui all’art. 57.</p>
<p>13. Così ricostruito il quadro normativo, a questo punto vanno esaminate le residue tesi difensive del Comune di Roma (accolte dalle sentenze gravate con argomentazioni incompatibili con i principi sopra enunciati).<br />
 Ad avviso del Comune, in questa sede vi sarebbero preclusioni processuali per affermare che le aree in questione sono ancora di proprietà delle società appellanti.</p>
<p>14. Una prima preclusione discenderebbe dal fatto che – come rilevato dalla sentenza gravata n. 7356 del 2005 – la precedente sentenza del TAR n. 500 del 2004 (su cui si è formato il giudicato e il cui contenuto è stato sintetizzato al precedente § 2) avrebbe comportato l’acquisto della proprietà delle aree a favore del Comune di Roma, “per accessione invertita”.<br />
Ad avviso della Sezione, tale statuizione è erronea per tre considerazioni.<br />
14.1. In primo luogo, dall’art. 42 della Costituzione, dalle disposizioni della Convenzione Europea e da quelle del testo unico sugli espropri, si evince che la proprietà privata può essere espropriata nei casi preveduti dalla legge.<br />
Sotto tale aspetto, tranne i diversi poteri attribuiti al giudice amministrativo dall’art. 43 (esercitabili in presenza di particolari presupposti processuali e il cui ambito di applicazione non rileva in questa sede), nessuna legge ha attribuito al tribunale amministrativo regionale il potere di disporre l’espropriazione a favore dell’Amministrazione, sol perché sia stata nel frattempo realizzata l’opera di pubblica utilità.<br />
13.2. In secondo luogo, nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza n. 500 del 2004 il Comune di Roma non aveva formulato una formale domanda di accertamento del suo acquisto della proprietà, con un ricorso incidentale o una domanda riconvenzionale,<br />
Non essendovi nemmeno un <i>petitum</i> sul quale il TAR poteva decidere, la sentenza – neppure nel dispositivo &#8211; non contiene alcuna statuizione suscettibile di formare un giudicato tra le parti, in ordine al regime di appartenenza delle aree.<br />
14.3. In terzo luogo, dalla lettura della medesima sentenza si evince che la frase contenuta a p. 17 (sugli “effetti sostanzialmente espropriativi: trattasi di espropriazione di fatto, della c.d. accessione invertita”), sostanzialmente ripetuta alle pagine 20-21, ha inteso ‘descrivere’ il fatto accaduto per dare una ‘qualificazione giuridica’ (peraltro consueta nella giurisprudenza che non ha colto la portata innovativa delle disposizioni del testo unico) al caso in cui le opere di pubblica utilità risultino realizzate su un fondo altrui, in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio.<br />
La sentenza n. 500 del 2004 ha richiamato la ‘accessione invertita’ nell’ambito di una <i>ratio decidendi</i> incentrata ad evidenziare l’illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità disposta con l’atto commissariale n. 3177 del 1993 (annullata unitamente a tutti gli atti successivi, compreso il decreto di esproprio).<br />
In quella sede, il TAR ha rilevato che il medesimo atto commissariale risultava viziato da eccesso di potere, poiché non conteneva alcuna valutazione sulla ‘sussistenza attuale’ di ragioni di pubblica utilità, essendosi limitato a richiamare gli atti emessi molti anni prima e senza considerare il fatto che già risultavano realizzati gli edifici.<br />
Pertanto, il richiamo all’istituto – sorto nella prassi ed abiurato dal testo unico che ne ha disposto la <i>damnatio memoriae</i> – non ha manifestato alcuna statuizione del TAR volta a stabilire il regime di appartenenza del bene, in quanto volto ad evidenziare un profilo di eccesso di potere del provvedimento autoritativo commissariale e il vizio di illegittimità derivata del decreto d’esproprio regionale, di cui ha disposto l’annullamento</p>
<p>15. Neppure risulta fondata l’eccezione del Comune, secondo cui la proposizione della pretesa risarcitoria, con i ricorsi di primo grado, sarebbe preclusa dal giudicato formatosi con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 10576 del 2001.<br />
15.1. Tale sentenza ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso la sentenza  della Corte d’appello di Roma n. 2233 del 2000, la quale – in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 2646 del 1996 – aveva respinto una domanda di risarcimento danni, formulata nel 1993 e basata sulla asserita illegittimità degli atti di occupazione d’urgenza, perché emessi dopo la delibera di adozione del piano di zona e prima della sua approvazione regionale.<br />
Per quanto rileva nel presente giudizio, la sentenza n. 10576 del 2001 &#8211; dopo la reiezione del terzo motivo sulla asserita illegittimità degli atti di occupazione d’urgenza per l’assenza della delibera di approvazione del piano di zona &#8211; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo del ricorso, secondo cui erroneamente la corte d’appello non aveva accolto la domanda risarcitoria basata sulla realizzazione delle opere dopo la scadenza dell’efficacia degli atti di occupazione d’urgenza.<br />
Con tale dichiarazione di inammissibilità, la Corte di Cassazione ha rilevato che:<br />
&#8211; con la domanda proposta al tribunale civile, era stato chiesto il risarcimento del danno derivante dalla occupazione che ha qualificato ‘usurpativa’, per la mancanza di efficacia degli atti di occupazione d’urgenza dei terreni;<br />
&#8211; la Corte d’appello aveva correttamente respinto le deduzioni di primo grado sulla assenza di una efficace dichiarazione di pubblica utilità (potendosi attivare il procedimento espropriativo in base alla delibera di adozione del piano di zona, prima dell<br />
&#8211; la stessa Corte d’appello aveva correttamente considerato irrilevanti le circostanze verificatesi successivamente (e che avevano in fase d’appello indotto le società a chiedere il risarcimento per una occupazione qualificata ‘appropriativa’), in applica<br />
La sentenza della Corte di Cassazione:<br />
&#8211; a p. 20, ha segnalato come la domanda di primo grado si basasse su “una sola <i>causa petendi</i>, l’occupazione senza titolo dei terreni per mancata approvazione del piano di zona e conseguente mancata dichiarazione di pubblica utilità dei previsti int<br />
&#8211; a p. 21, ha rimarcato la correttezza della statuizione della Corte d’appello sulla ‘novità’ e sulla diversità della <i>causa petendi</i> posta a base della domanda risarcitoria in fase d’appello, evidenziando come “l’occupazione appropriativa … introduc<br />
Risulta pertanto evidente che, con la domanda proposta al Tribunale civile (su cui si è formato il giudicato di rigetto), le società proprietarie avevano chiesto il risarcimento del danno per la lesione del loro diritto di proprietà, la cui <i>causa petendi</i> era stata basava unicamente sulla occupazione qualificata <i>ab origine</i> <i>sine titulo</i> in quanto tale, senza neppure rappresentare che le opere erano state realizzate.<br />
Questo giudicato ha escluso che l’occupazione dovesse <i>ab origine </i>considerarsi <i>contra ius</i>, perché si era basata sugli atti di occupazione d’urgenza, la cui emanazione era consentita dalla delibera di adozione del piano di zona (con la conseguente reiezione della domanda delle società, che infondatamente avevano dedotto che vi era stata una occupazione <i>sine titulo</i>, qualificabile come ‘usurpativa’).<br />
Invece, non si è formato analogo giudicato di rigetto sulla diversa domanda basata sulla <i>causa petendi</i> posta a base dei ricorsi di primo grado, caratterizzata dalla ‘sopravvenuta’ illegittimità dell’azione amministrativa  e cioè dalla mancata restituzione delle aree ove sono stati nel frattempo realizzati gli edifici, malgrado l’assenza del tempestivo decreto d’esproprio e malgrado l’annullamento del decreto di esproprio ‘in sanatoria’ dell’11 aprile 1996 (disposto dalla sentenza del TAR n. 500 del 2004).<br />
15.2. La netta diversità della domanda risarcitoria respinta dalla sentenza della Corte d’appello n.  2233 del 2000, rispetto a quella formulata con i ricorsi di primo grado, emerge anche dalla stessa sentenza del TAR per il Lazio n. 500 del 2004.<br />
A pp. 20-21 di questa sentenza, il TAR ha respinto una eccezione del Comune di Roma, non  dissimile da quella proposta in questa sede, secondo cui sarebbe mancato (o sarebbe venuto meno nel corso del giudizio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10576 del 2001) l’interesse ad impugnare gli atti emessi in sanatoria  tra il 1993 e il 1996, perché “ogni eventuale ulteriore azione risarcitoria sarebbe ormai preclusa alle ricorrenti, essendosi la Corte di Cassazione già pronunciata”.<br />
Al riguardo, il TAR ha sottolineato che:<br />
&#8211; sussisteva l’interesse delle società all’annullamento della delibera commissariale di dichiarazione di pubblica utilità e del decreto regionale di esproprio, perché in tal caso sarebbe risultata ammissibile la domanda risarcitoria, non preclusa dal prec<br />
&#8211;  “la eccezione di regiudicata non regge sotto alcun profilo”, poiché nel precedente giudizio civile era stato chiesto il risarcimento del danno in base alla asserita illegittimità degli atti di occupazione d’urgenza (dal TAR ricondotta alla ‘occupazione<br />
15.3. Anche sotto tale profilo (e in connessione a quanto osservato al precedente punto 14.3.), va rimarcato che la sentenza n. 500 del 2004 ha adoperato le espressioni ‘occupazione usurpativa’ e ‘occupazione appropriativa’ (o promiscuamente ‘accessione invertita’), malgrado  esse non abbiano senso nel vigore del testo unico, non per pronunciarsi o tanto meno statuire sul regime di appartenenza delle aree, ma solo per rilevare le differenze tra le controversie allora sottoposto al suo esame e quella già decisa in sede civile:<br />
&#8211; il TAR ha richiamato l’espressione ‘occupazione usurpativa’ per descrivere quale fosse l’oggetto del precedente giudizio civile e per rilevare l’interesse delle società ad ottenere l’annullamento degli atti emessi in sanatoria, al fine di ottenere il ri<br />
&#8211; il TAR ha richiamato anche le espressioni ‘occupazione appropriativa’ e ‘accessione invertita’ per qualificare la fattispecie posta al suo esame (in cui gli edifici risultavano già realizzati alla data della delibera commissariale dichiarativa della pub<br />
15.4. Poiché le società sono ancora proprietarie delle aree in questione (con la conseguente inconfigurabilità di alcun termine di prescrizione della domanda risarcitoria), è irrilevante la verifica delle date degli atti con cui gli appellanti hanno più volte agito a tutela della loro sfera giuridica, innanzi al giudice civile e al giudice amministrativo nei vari gradi di giudizio.</p>
<p>16. Per le ragioni che precedono, vanno respinte le eccezioni del Comune e risultano fondati i motivi di primo grado, con cui gli appellanti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento comunale n. 4051 del 2005 (poiché questo si è basato su un presupposto inesistente, cioè l’avvenuto acquisto della proprietà a titolo originario da parte del Comune, in assenza di un decreto di esproprio e dell’atto di acquisizione consentito dall’art. 43 del testo unico sugli espropri) ed hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti da quando l’occupazione è divenuta <i>sine titulo</i>, salvo il potere previsto dal medesimo art. 43.<br />
Per la determinazione dell’importo dovuto (che dipende dall’esercizio o meno del potere di acquisizione), e non potendosi effettuare in questa sede di cognizione una valutazione di merito riservata al Comune, la Sezione ritiene di fissare un termine perentorio affinché esso disponga l’acquisizione delle aree alle società proprietarie, con il conseguente risarcimento del danno ai sensi dell’art. 43 del testo unico sugli espropri (salva la possibilità, peraltro solo ipotetica, della restituzione della disponibilità degli immobili, non essendo verosimile che il Comune intenda attivare un imponente contenzioso con gli assegnatari e i loro aventi causa).<br />
Valutata la complessità del caso e in applicazione dell’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, la Sezione dispone che:<br />
a) entro il termine di centoventi giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune di Roma e gli appellanti possono addivenire ad uno o a più accordi (anche riguardanti singole aree), in base ai quali la proprietà sia trasferita al Comune e alle appellanti sia corrisposta la somma specificamente concordata ovvero riconosciuta come equivalente utilità.<br />
b) ove tale accordo – per la totalità delle aree &#8211; non sia raggiunto entro il termine, il Comune di Roma – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà l’acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile (con la conseguente definizione dei rapporti con gli assegnatari), ai sensi dell’art. 43 del testo unico (salva la possibilità teorica di restituire la materiale disponibilità delle aree, col risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione).<br />
Per la quantificazione del danno, anche nel caso di emanazione dell’atto di acquisizione ex art. 43, l’Amministrazione darà applicazione alle disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione, senza dare rilievo all’art. 55 del testo unico (il cui contenuto precettivo è venuto meno con la sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007).</p>
<p>17. Qualora il Comune di Roma e gli appellanti non concludano alcun accordo e il Comune di Roma neppure adotti un atto formale volto alla acquisizione (o alla restituzione) dell’area in questione, decorsi i termini sopra indicati gli appellanti potranno chiedere alla Sezione l’esecuzione della presente decisione, per la conseguente adozione delle misure consequenziali (rientrando nei poteri della Sezione la nomina di un commissario <i>ad acta</i> e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, per la sua valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio).<br />
In ordine al <i>quantum</i> dei danni risarcibili, per la mancata utilizzazione, sarà interesse degli appellanti indicare con accurata precisione quali siano state le previsioni urbanistiche che hanno riguardato nel tempo le aree in questione, nonché le voci di danno lamentate e tutti i criteri posti a base dei relativi calcoli, per consentire il più pieno contraddittorio tra le parti, le specifiche controdeduzioni da parte del Comune e una rapida definizione dell’eventuale giudizio di esecuzione.</p>
<p>18. Per le ragioni che precedono, gli appelli vanno accolti e, in riforma delle sentenze gravate, i ricorsi di primo grado vanno  anch’essi accolti, nel senso che il Comune di Roma deve uniformarsi alle statuizioni della presente decisione. <br />
In considerazione delle vicende che hanno caratterizzato il quadro normativo, la prassi e la giurisprudenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie gli appelli n. 9253 del 2005 e n. 9254 del 2005, già riuniti con la decisione interlocutoria n. 5157 del 2006, nei sensi indicati in motivazione.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno <i>30 ottobre 2007</i>, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Costantino	SALVATORE	&#8211;	Presidente f.f.<br />	<br />
Luigi		MARUOTTI		&#8211;	Consigliere est.<br />	<br />
Pier Luigi	LODI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Vito		POLI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Salvatore	CACACE		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 16/11/2007</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-11-2007-n-5830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.5830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.11261</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11261/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11261/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11261/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.11261</a></p>
<p>Pres. Riggio &#8211; Est. Ferrari Ricorsi riuniti Vodafone Omnitel N.V. (Avv. F. Merusi) c/ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Avv. Gen. Stato); Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti F. Bassan e F. Lattanzi) e altri in tema di servizio universale di telefonia fissa e sulla determinazione del contributo ex art. 53</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11261/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.11261</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11261/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.11261</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio  &#8211;   Est. Ferrari<br /> Ricorsi riuniti<br /> Vodafone Omnitel N.V. (Avv. F. Merusi) c/ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Avv. Gen. Stato); Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti F. Bassan e F. Lattanzi) e altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di servizio universale di telefonia fissa e sulla determinazione del contributo ex art. 53 ss. del c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto delle comunicazioni – Telefonia fissa e mobile – Comunicazione della Commissione Europea del 27/11/1996 – Servizio pubblico universale di telefonia fissa – Contributo – Concetto di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile &#8211; Nozione.</p>
<p>2. Diritto delle comunicazioni – Servizio di telefonia fissa -Contributo – Calcolo – Computo dei costi netti di un operatore di telefonia mobile – Esclusione.<br />
3. Diritto delle comunicazioni – Servizio universale – Nozione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La locuzione “sostituibilità” tra telefonia fissa e mobile prevista dalla comunicazione della Commissione europea del 27 Novembre 1996 ai fini del calcolo del contributo dovuto per il funzionamento del servizio pubblico universale di telefonia fissa, deve essere intesa come la possibilità che il mercato nazionale della telefonia offre agli utenti di utilizzare indifferentemente l’uno o l’altro sistema, senza dover rinunciare in modo definitivo ad uno dei due.<br />
2. I costi netti (ex. art. 53 ss. D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259, c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche) sostenuti da un operatore del servizio di telefonia – nella specie un operatore di telefonia mobile – a cui non è stato formalmente affidato l’incarico di gestire il servizio universale, non possono assumere rilievo in sede di calcolo del contributo dovuto per il funzionamento di altro servizio pubblico formalmente istituito – nella specie servizio universale nel settore della telefonia fissa.<br />
3. Il c.d. “servizio universale” non deve essere inteso come un mero fenomeno fattuale, ma come un servizio pubblico che ha come presupposto uno specifico provvedimento che lo ha istituito e che ne regola il funzionamento, prevedendo diritti, obblighi e fonti di copertura finanziaria nei confronti dell’ operatore scelto come fornitore dello stesso.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota di <a href="/ga/id/2007/11/2836/d"><b>Federico Marini Balestra</b></a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Magistrati:<br />
Italo Riggio		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni-	Consigliere<br />	<br />
Giulia Ferrari		&#8211;	Consigliere – relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
a) sul ricorso n. 3127/05, proposto dalla</p>
<p><b>Vodafone Omnitel N.V.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Merusi presso il cui studio in Roma, p.zza Borghese n. 3, è elettivamente domiciliata,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>l’<b>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché<br />
<b></p>
<p align=center>
nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della <b>Telecom Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Bassan e Filippo Lattanzi presso il cui studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47 è elettivamente domiciliata, </p>
<p>della <b>s.p.a. Wind Telecomunicazioni</b>, in persona del rappresenta legale <i>pro tempore, </i>  non costituita in giudizio,</p>
<p>della <b>Tim Italia s.p.a.</b>, in persona del rappresenta legale <i>pro tempore, </i>  non costituita in giudizio,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della delibera 16/04/CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, recante “servizio universale: applicabilità del meccanismo di  ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2002”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e segnatamente <i>in parte qua</i> della delibera dell’Agcom n. 14/02/Cir recante “servizio universale: applicabilità del meccanismo di  ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2001”.<i><br />
</i><br />
b) sul ricorso n. 4260/05, proposto</p>
<p><b>Vodafone Omnitel N.V.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Merusi presso il cui studio in Roma, p.zza Borghese n. 3, è elettivamente domiciliata,<br />
<b></p>
<p align=center>
contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>l’<b>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché</p>
<p><b></p>
<p align=center>nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della <b>Telecom Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Bassan e Filippo Lattanzi presso il cui studio in Roma, via G.P. da Palestrina n. 47 è elettivamente domiciliata, </p>
<p>della <b>s.p.a. Wind Telecomunicazioni</b>, in persona del rappresenta legale <i>pro tempore, </i>  non costituita in giudizio,</p>
<p>della <b>Tim Italia s.p.a.</b>, in persona del rappresenta legale <i>pro tempore, </i>  non costituita in giudizio,</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della nota del Ministero delle comunicazioni del 17 marzo 2005, con la quale si chiede il versamento di € 8.486.000,00 quale quota per il finanziamento del servizio universale per l’anno 2002.<i><br />
</i><br />
Visti i ricorsi nn. 3127/05 e 4260/05 e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione, in entrambi i giudizi nn. 3127/05 e 4260/05, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; <br />
Visto gli atti di costituzione, in entrambi i giudizi nn. 3127/05 e 4260/05,  di  Telecom Italia s.p.a.; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con atto n. 3127/05, notificato in data 23 marzo  2005, e depositato il successivo 1 aprile, la ricorrente Vodafone Omnitel N.V. impugna la delibera 16/04/CIR dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), recante “servizio universale: applicabilità del meccanismo di  ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2002”, nonché la precedente  n. 14/02/CIR recante “servizio universale: applicabilità del meccanismo di  ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2001”.<i><br />
</i>Espone, in fatto,  che con l’impugnata delibera l’Agcom ha  affermato che, in considerazione delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in Italia nel 2002, esistono i presupposti per l’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell’art. 53 ss. del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259. L’Agcom ha quindi incaricato la soc. Europe Economics di verificare il calcolo del costo netto.<br />
2. Avverso le predette delibere la ricorrente è insorta deducendo:<br />
a) <i>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del Codice delle comunicazioni, nonché dei regolamenti relativi alla procedura di consultazione pubblica (delibera n. 453/03/Cons) ed all’accesso ai documenti (delibera n. 217/01/Cons e successive modificazioni) &#8211; Eccesso di potere sotto   il profilo del difetto di istruttoria. <br />
</i>Solo<i> </i>in sede di consultazione Vodafone ha potuto prendere visione della relazione  della società di revisione Europe Economics e della proposta di provvedimento dell’Agcom, ma non anche della documentazione presentata da Telecom Italia in sede di calcolo del costo netto sostenuto per il servizio universale per l’anno 2002.<br />
b) <i>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 del Codice delle comunicazioni e degli artt. 3, commi 2 e 3, e 2, commi 5, 6 e 7, dell’all.to 11  del Codice &#8211; Violazione delle Linee direttici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario  per le reti e i servizi di comunicazione elettronica” (2002/C 165/03) &#8211; violazione di giudicato amministrativo (Cons.Stato, sez. VI, n. 7257 dell’8 luglio 2003) &#8211; Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria &#8211; Apoditticità e perplessità della motivazione &#8211; Errore sui presupposti &#8211; Illogicità  ed incongruità manifesta. </i>E’ erroneo il criterio adottato per l’accertamento del mercato rilevante. Non risulta inoltre suffragata da alcuna prova l’analisi quantitativa sull’entità  dell’ asserito beneficio netto che la ricorrente ritrarrebbe  dagli obblighi imposti a Telecom nella qualità di fornitore del servizio universale, con conseguente apoditticità della motivazione sottesa alla delibera impugnata.<br />
c) <i> Violazione e/o falsa applicazione artt. 62 e 63 del Codice delle comunicazioni nonché degli artt. 2, 3, 5 e 6 dell’all.to 11 del Codice delle comunicazioni &#8211; Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria &#8211; Apoditticità della motivazione &#8211; Errore sui presupposti &#8211; Illogicità e ingiustizia manifeste. </i>Illegittimamente l’Agcom, pur avendo preso atto della necessità di modificare il criterio metodologico per calcolare il “costo netto”, si è poi rifatta al criterio utilizzato negli anni precedenti. L’Autorità ben avrebbe potuto e dovuto, invece, modificare la metodologia di calcolo, non  potendosi ravvisare un ostacolo nella delibera 14/02/CIR,<i> </i>recante “Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2001”,  che in caso contrario sarebbe  da considerarsi illegittima.<br />
d) <i>Violazione e/o falsa applicazione artt. 53, 62, 63 e 11 del Codice delle comunicazioni &#8211; Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria &#8211; Illogicità e ingiustizia manifeste.  </i>Illegittimamente l’Agocm ha rinviato l’applicazione dei correttivi metodologici proposti dalla Europe Economics, pur essendo consapevole della  inadeguatezza dei criteri  che si insisteva  ad adottare.<br />
3. Si è costituita, nel giudizio n. 3127/05, l&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
4. Si è costituita, nel giudizio n. 3127/05, Telecom Italia s.p.a., che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
5. Non si è costituita in giudizio Wind Telecomunicazioni s.p.a..<br />
6. Non si è costituita in giudizio  Tim Italia s.p.a..<br />
7. Con ricorso n. 4260/05, notificato il 29 aprile 2005 e depositato il successivo 9 maggio 2005, la Vodafone Omnitel N.V. impugna la nota del Ministero delle comunicazioni del 17 marzo 2005, con la quale le è stato ingiunto il pagamento di € 8.486.000,00 quale quota di contribuzione per il finanziamento del servizio universale per l’anno 2002.<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente denuncia vizi di illegittimità derivata.<br />
8. Si è costituita, nel giudizio n. 4260/05, Telecom Italia s.p.a., che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
9. Non si è costituita in giudizio  Tim Italia s.p.a..<br />
10. Con ordinanza n. 6735 del 23 novembre 2005 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati con il ricorso n. 4260 del 2005.<br />
11. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le  parti costituite  hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />
12. All’udienza dell’8 novembre 2007 le cause sono state trattenute per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi nn. 3127/05 e 4260/05, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
2.  Principiando dal ricorso  n. 3127/05,  sostiene  la ricorrente (primo motivo di doglianza) che, a prescindere dagli errori di valutazione nei quali è incorsa l&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e che formano oggetto delle successive censure, la delibera impugnata è viziata in radice per violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole fissati a garanzia del contraddittorio dall’art. 11 del codice delle comunicazioni, approvato con D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259, e  del diritto di accesso ai documenti dall’art. 2 del regolamento approvato con delibera n. 217/01/Cons. <br />
La tesi svolta è che, nel corso  della consultazione delle parti interessate,  essa non  sarebbe stata messa in condizione di svolgere una compiuta difesa delle proprie ragioni  giacchè in precedenza non le era stato consentito l’accesso alla documentazione  presentata da Telecom Italia e comprovante il costo netto dalla stessa asseritamente sostenuto nella qualità di fornitore, nell’anno 2002, del servizio universale, ma solo alla relazione della società di revisione Europe Economics,  incaricata del controllo contabile  dei relativi dati, e alla proposta di provvedimento predisposta dalla stessa Autorità.<br />
Senonchè è agevole opporre che, secondo principi  di generale applicazione niente affatto contraddetti o derogati dalla normativa alla quale la ricorrente fa riferimento, l’accesso ai documenti amministrativi è condizionato ad una apposita domanda  presentata dal soggetto interessato, recante la precisa indicazione del documento di cui egli chiede di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia, della ragione  sottesa  all’istanza ed indirizzata  all’organo pubblico che detto documento detiene. Nel caso in esame la ricorrente non ha  presentato detta istanza, neanche dopo aver ricevuto l’avviso di convocazione per l’audizione, con la conseguenza che non può addebitare all’Autorità  omissioni  imputabili solo a sé stessa né tanto meno proporre in sede giurisdizionale censure che  necessariamente presuppongono il diniego da parte  dell’Autorità o quanto meno il silenzio dalla stessa serbato su una domanda che nel caso in esame non risulta essere  stata mai presentata.<br />
2. Il secondo motivo di doglianza, prima parte, ripropone una questione, quella della sostituibilità fra servizio di telefonia fissa  e servizio di telefonia mobile, che il Collegio ha già avuto occasione di affrontare  pronunciando su altro ricorso (n. 2278/02) proposto dalla stessa Omnitel ma relativo all’anno 2000, portato alla stessa udienza di discussione e definito, in senso contrario  alle tesi  riproposte in questa sede dalla ricorrente, con una decisione che sul punto deve essere integralmente confermata, anche perché in questa occasione non sono state proposte argomentazioni nuove e di spessore tale da indurre ad un ripensamento rispetto alle conclusioni già assunte.<br />
Ripiegando su un subordinato assunto rispetto alla tesi principale svolta nella precedente occasione ed intesa ad escludere  l’esistenza di un obbligo di contribuzione al Fondo istituito per la copertura finanziaria del costo netto del servizio universale a carico dei gestori di telefonia mobile, la ricorrente sostiene che  mancherebbero comunque i presupposti di fatto per poter chiamare i suddetti operatori a contribuire, così come espressamente richiesto dalla Commissione europea nella comunicazione del 27 novembre 1996, e cioè l’esistenza nel periodo preso in considerazione dall’Autorità (anno 2003) di un  “significativo grado di sostituibilità fra telefonia fissa e telefonia mobile nel mercato nazionale della telefonia”, tale cioè da rendere indifferente per l’utente la scelta  fra l’uno e l’altro sistema.<br />
L’impostazione del problema è indubbiamente corretta e pertanto condivisibile, ma impone al Collegio una preliminare verifica del significato che la locuzione “sostituibilità”, utilizzata dalla Commissione e di immediata decifrazione sul piano meramente lessicale,  assume nell’attuale vicenda in quanto assunta come fattore discriminante l’obbligo di contribuzione al fondo per il finanziamento  del servizio universale.<br />
E’ palese che non può trattarsi di sostituibilità sul versante tecnologico,  la quale è incontestabile atteso che l’interconnessione  esistente fra  fisso  e  mobile, mobile e  fisso, mobile e mobile rende del tutto equivalente  il servizio di telefonia  qualunque sia il sistema utilizzato.<br />
Il problema si pone invece sul piano economico della domanda e dell’offerta e, di conseguenza, sul versante della concorrenza e comporta l’obbligo di verificare quali sono gli effetti che su detto piano un sistema è in grado di produrre sull’ altro. <br />
Il che rende ininfluente la circostanza che telefonia fissa e telefonia mobile operino in mercati distinti  se poi ciascuna delle  due dovesse essere in grado di interferire pesantemente sul mercato dell’altra, riducendone i margini di guadagno ed influenzando le scelte strategiche ed operative che  quest’ultima è costretta ad effettuare  per frenare l’invadenza dell’altra sul mercato generale della telefonia.<br />
Sarebbe  parimenti arbitrario sostenere che  di “sostituibilità” si può parlare solo quando l’utente abbandona definitivamente un sistema (esemplificando, disdice l’abbonamento alla rete fissa con conseguente disattivazione della linea telefonica) per effetto dell’opzione per l’altro, dovendosi al contrario ritenere che detta situazione ricorre anche quando lo stesso utente è messo nelle condizioni di poter utilizzare nella vita quotidiana l’uno o l’altro, secondo le esigenze del momento, avendo a disposizione un servizio “aggiuntivo” e pienamente equivalente, sotto il profilo dell’efficienza, all’altro.<br />
Intesa la locuzione “sostituibilità” in questo senso, e cioè come possibilità che il mercato nazionale della telefonia offre agli utenti di utilizzare indifferentemente  l’uno o l’altro sistema, senza dover rinunciare in modo definitivo ad uno dei due, impostato cioè il problema sul piano dei rapporti concorrenziali fra i due sistemi  e della capacità di quello di recente ingresso sul mercato della telefonia  di sottrarre clientela al gestore storico della telefonia fissa, facendo propria una notevole quantità dei guadagni che questi ricavava in un recente passato per il fatto di essere operatore eminente nell’ambito  dell’unico settore all’epoca esistente (quello della telefonia fissa), le conseguenze che da questa situazione discendono  su un piano generale sono di immediata evidenza:<br />
a) il gestore eminente di rete fissa, in quanto fornitore anche del servizio universale, è obbligato a mantenere in vita rapporti contrattuali con abbonati che in passato erano redditizi e che hanno progressivamente perso tale connotazione per effetto del ricorso sempre più massiccio e sistematico,  da parte degli stessi abbonati, alla telefonia mobile in ragione degli indubbi vantaggi che essa assicura sul piano della operatività, mentre i costi fissi di gestione  del sistema fisso sono rimasti  invariati;<br />
b) non è assecondabile il tentativo di sminuire ovvero di enfatizzare tali perdite, in coerenza con i diversi interessi coltivati dalle parti in causa, con riferimento  alle percentuali indicative  della progressiva riduzione della presenza di Telecom sul mercato della telefonia fissa, trattandosi di fenomeno ragionevolmente riconducibile, quanto meno in larghissima misura, all’ingresso in detto mercato di nuovi operatori che hanno potuto agevolmente occupare spazi dapprima riservati a Telecom in ragione del sistema asimmetrico ad essi riservato e ancora vigente, anche se destinato a regredire nel tempo. Su un piano meramente teorico, e senza necessità di sofisticate analisi di mercato condotte sulla base di indici di dubbia significatività, probabilmente non sarebbe irragionevole ipotizzare &#8211; quanto meno come metro empirico di misura  dei minori guadagni di Telecom  rispetto all’epoca in cui era gestore monopolista dell’unico servizio di telefonia esistente (quello fisso) &#8211; i guadagni complessivamente realizzati  dai gestori di telefonia mobile;<br />
c)  non è  in grado di escludere l’obbligo per i gestori di telefonia mobile di concorrere al finanziamento del fondo destinato a coprire le spese del servizio universale il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 25 febbraio 1998, e quindi ampiamente datato. Contrariamente a quanto mostra di intendere la ricorrente, detta Autorità non ha affatto escluso, in linea di principio, la sostituibilità del servizio di telefonia mobile a quello fisso, nei termini innanzi indicati ma, proprio sul presupposto che tale possibilità esiste, si è preoccupata di evidenziare  la necessità di evitare, “in una prima fase di apertura del mercato delle telecomunicazioni alla telefonia mobile”, che i gestori della stessa fossero costretti a sopportare costi aggiuntivi a quelli già rilevanti connessi all’interconnessione e conseguenti all’obbligo di copertura dell’intero territorio nazionale;<br />
d) infine, quanto all’avvenuto raggiungimento nel mercato nazionale di “un buon livello di sostituibilità fra telefonia mobile e telefonia fissa”, esso non ha bisogno di essere comprovato con ricorso a criteri specifici, costituendo dato di comune conoscenza l’enorme e progressiva diffusione dell’uso del telefono cellulare in tutti i ceti sociali e senza limitazioni conseguenti all’età anagrafica. <br />
La circostanza che detto telefono sia sistematicamente e massicciamente utilizzato anche dagli utenti (abbonati e non) della telefonia fissa e con larghissima prevalenza rispetto a quest’ultima per le opportunità che esso offre di una sua utilizzazione in ogni circostanza di tempo e di luogo comporta il superamento dell’originaria preoccupazione della Commissione CEE che “nel mercato italiano” i due servizi potessero ancora rispondere ai bisogni di “differenti consumatori”. Sembra al Collegio agevole rilevare che la differenza nell’uso dell’uno o dell’altro sistema di comunicazione, ancorché riferita ad un periodo antecedente il 2000, non è mai stata nei consumatori, ma nelle diverse situazioni fattuali in cui ciascun utente può trovarsi e che  lo inducono ad utilizzare l’uno o l’altro. <br />
La censura, nella parte fin qui esaminata, deve essere quindi disattesa.<br />
3. Priva di pregio, anche in ragione della sede e del momento  in cui la relativa problematica viene sollevata, è la parte seconda del motivo di  ricorso ora in esame.<br />
Sostiene la ricorrente che, essendo destinataria di un obbligo di copertura del 98% del territorio nazionale, impostole dal D.P.R. 2 dicembre 2004, deve essere considerata anch’essa fornitore di un servizio universale, sia pure nel settore della telefonia mobile e relativamente alle zone c.d. non profittevoli, con conseguente illegittimità  dell’impugnata delibera dell’Autorità per non aver considerato il costo netto da essa a tale titolo sostenuto in sede di quantificazione del contributo che le è stato richiesto per il finanziamento del servizio universale  nel settore della telefonia fissa. <br />
Osserva il Collegio che nella vicenda in esame la materia del contendere è costituita dal costo netto sostenuto da Telecom nell’anno 2002 nella qualità di fornitore del servizio pubblico nel settore della telefonia fissa, che viene contestato nell’<i>an </i>e nel <i>quantum.</i> La normativa, alla quale la ricorrente si richiama e sulla quale fonda per intero la propria pretesa, è stata adottata a distanza di oltre un anno da quello al quale si riferiscono i costi netti che l’Autorità è stata chiamata a valutare,  e cioè nel dicembre  2004.<br />
Tale circostanza è di per sé sola sufficiente a comprovare la fragilità  del presupposto sul quale la ricorrente  fonda la propria tesi. <br />
Preme peraltro al Collegio chiarire che detta tesi non è condivisibile anche in punto di diritto.<br />
Ed invero il c.d. “servizio universale”  non è un mero fenomeno fattuale,  ma un servizio pubblico  che ha come presupposto uno specifico provvedimento che lo ha istituito  e che ne regola il funzionamento, prevedendo diritti ed obblighi a carico dell’ operatore scelto come fornitore dello stesso, nonché le  fonti  di copertura finanziaria della relativa spesa.<br />
Segue da ciò che l’operatore del servizio di telefonia mobile, che ritenga che il fenomeno che ha giustificato l’istituzione del servizio universale nel settore della telefonia fissa si ripropone con le stesse connotazioni e le stesse problematiche anche in quello della telefonia mobile, ha l’onere di attivarsi  perché il relativo e parallelo servizio sia formalmente istituito, e non può pretendere che costi netti asseritamene sostenuti nel settore di operatività, non documentati  e <i>ratione loci</i> molto difficilmente documentabili, possano assumere  rilievo  in sede di calcolo del contributo dovuto per il funzionamento di altro servizio pubblico formalmente istituito, rigidamente regolato e comportante un costo netto complessivo  che pur essendo stato di volta in volta contestato nelle sue diverse componenti  e con riferimento alle diverse metodologie di calcolo utilizzabili, nella sua effettività non è mai stato in discussione perché costituisce un fatto obiettivo.<br />
Né è assecondabile il tentativo, già svolto nel primo motivo di doglianza,  di trasferire nella sede giudiziaria  problematiche che, a prescindere dal loro esito, avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate in altra sede, non potendo il processo essere utilizzato come strumento per sanare ritardi, omissioni ed errori  sul versante della strategia commerciale.<br />
In ogni caso non è neppure chiaro il nesso logico che la ricorrente   ritiene di poter stabilire fra  servizio universale e obbligo per l’operatore di telefonia mobile  di copertura  della massima parte del territorio nazionale. L’obbligo in questione è connaturale alla natura del servizio pubblico che si offre all’utenza e che necessariamente  non può incontrare limitazioni di ordine geografico. Il suo esercizio, nel rispetto delle regole che lo governano, è rimesso alla libera scelta del singolo operatore e al calcolo di convenienza che la sottintende. Questo in punto di diritto giacchè in punto di fatto quello che propone la ricorrente è un problema probabilmente inesistente, come dimostra il contenzioso fra gestori del servizio ed enti locali  per occupare sempre più  spazi nei territori comunali per l’installazione dei relativi impianti anche in zone paesisticamente protette o nelle quali il rischio di radiazioni elettromagnetiche  può assumere, per ragioni  ubicazionali, un rilievo significativo.<br />
Il servizio universale istituito nel settore della telefonia fissa  è invece un servizio obbligatorio al quale l’operatore prescelto per il suo esercizio non può sottrarsi sulla base di calcoli di carattere mercantilistico. Esemplificando, Telecom non può disdire un abbonamento perché da tempo infruttuoso o rifiutarlo perché comporta l’installazione di una linea telefonica in zona  isolata, impervia  o comunque non idonea ad ingenerare redditi di un certo livello.<br />
Un’ultima considerazione resta da fare  per ricondurre la problematica sollevata dalla ricorrente nei suoi esatti confini. <br />
Il rimborso del costo netto  non spetta a qualsiasi operatore della telefonia, ma solo a colui al quale è stato formalmente affidato l’incarico  di gestire il servizio universale, che generalmente e ragionevolmente coincide con quello che ha una maggiore presenza nel relativo mercato, che anche nel settore della telefonia mobile è Telecom. Segue da ciò che, se la premessa  è esatta, la ricorrente solleva un problema al quale  sarebbe semmai interessato quest’ultimo,  a prescindere dai ragionevoli dubbi sui concreti e sostanziosi  vantaggi  di ordine economico che l’operatore telefonico prescelto per tale compito  può ricavare dall’incarico conferitogli.<br />
4.  I motivi terzo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente perché sia pure  con argomentazioni diverse deducono  la medesima doglianza, sono parimenti da disattendere.<br />
La ricorrente contesta infatti la  motivazione addotta dall’Autorità per non applicare, ai costi afferenti all’anno 2002, i nuovi criteri di calcolo suggeriti dalla società di revisione in sostituzione di quelli adottati da Telecom e che avrebbero comportato, secondo la valutazione effettuata da detta società,  una sensibile riduzione  degli oneri contributivi.<br />
In effetti l’Autorità, pur dichiarando di apprezzare i suggerimenti di Europe Economics,  ha ritenuto di rinviare la  verifica  ed eventualmente la concreta  applicazione delle nuove metodologie suggerite dal revisore, e a supporto di tale determinazione ha addotto due  ordini di ragioni: <br />
a) gli aggiustamenti  proposti dalla società di revisione  comportano  mutamenti sostanziali nelle metodologie di calcolo del costo netto complessivo del servizio, che non  possono essere introdotti senza congruo preavviso, a conclusione di un esercizio e in sostituzione di  criteri di calcolo finora applicati senza contestazioni da parte dei soggetti interessati  e sulla cui base  Telecom  ha sempre individuato e quantificato i costi sostenuti sia nel corso del 2002 che degli anni precedenti, ma richiede i necessari approfondimenti  e il coinvolgimento di tutti gli interessati, a mezzo di una consultazione pubblica   “precedente  all’ implementazione, cosa infatti avvenuta  con la delibera  n. 22/06/CIR”. In sostanza,  trattandosi  di modifiche  da valutare “all’interno di un processo di revisione metodologica……ragioni di continuità e di coerenza “ consigliano di continuare ad utilizzare per  il controllo contabile sul costo netto complessivo  relativo all’ esercizio già concluso (il 2002) le  consuete metodologie  di calcolo;<br />
b)  le  nuove metodologie di calcolo  proposte dal revisore  possono comportare variazioni del numero delle aree  potenzialmente  non remunerative al cui interno Telecom è tenuta a valutare la  profittabilità  o meno del servizio di telefonia vocale, numero che l’Autorità, con la delibera n. 14/02/CIR,  si era impegnata a mantenere “congelato” per  almeno  24 mesi e,  quindi, anche per il 2002.<br />
Osserva il Collegio che a comprovare la ragionevolezza  della conclusione alla quale è pervenuta l’Autorità è sufficiente  riflettere  sulla  prima delle due ragioni addotte. <br />
Appare infatti contrario a regole di logica e a principi di certezza del diritto  ipotizzare che nel corso di un procedimento preordinato al  controllo contabile di costi afferenti ad un esercizio da tempo concluso  si possano cambiare  le regole da  anni applicate senza contestazioni, e ciò solo sulla base  di una  nuova metodologia di calcolo suggerita da una società di revisione e alla quale non aveva mai pensato nessuna delle altre società alle quali negli anni precedenti era stato affidato identico incarico, che si deve  ritenere fossero in possesso di  una non minore qualificazione professionale. Metodologia di calcolo, quella suggerita da Europe Ecnomics, talmente innovativa da comportare (secondo quanto si legge in altro ricorso, afferente al 2003 e portato alla medesima udienza di discussione) una riduzione pari al 75% dei costi dichiarati da Telecom e rimborsabili, con la conseguenza che per anni detta società avrebbe ricevuto rimborsi miliardari per costi inesistenti o non valutabili, nonostante che essi  fossero stati controllati e valutati non solo da soggetti terzi estremamente qualificati ma anche dagli stessi controinteressati, in essa ricomprendendo innanzi tutto l’odierna ricorrente.<br />
La necessità  per l’Autorità di sottoporre le nuove metodologie  ad un’attenta riflessione e ad un coinvolgimento di tutti i soggetti interessati  nell’ambito di un processo generale di revisione di tutte le metodologie di calcolo trova conferma nel fatto che la suddetta società di revisione, forse consapevole delle responsabilità che si assumeva con il suo suggerimento, ha proceduto al controllo contabile  dei dati Telecom  sulla base sia del vecchio che del nuovo  sistema  valutativo, lasciando all’Autorità la scelta fra le due metodologie e affidandole quindi un compito che, come esattamente rileva la stessa ricorrente, è del revisore che, se  effettivamente convinto del <i>modus procedendi</i> da seguire, formula una sola proposta e motivatamente la sostiene  di fronte al suo committente.<br />
5. Per quanto attiene all’asserita (ma solo eventuale) illegittimità della delibera dell’Autorità  n. 14/02/CIR,  per contrasto con gli artt. 63 del codice delle comunicazioni e 2 e 3 dell’ all.to 11 (motivo n. 6),   è sufficiente opporre  che essa è stata adottata  con riferimento all’ esercizio 2002 e quindi non poteva porsi in contrasto con provvedimento legislativo che sarebbe  intervenuto solo un anno dopo.<br />
Per quanto invece riguarda la delibera della stessa Autorità n. 22/06/CIR, recante indizione di consultazione pubblica, trattasi  di atto endoprocedimentale  e, in quanto tale, secondo piani principi, non impugnabile..<br />
6 . Il ricorso n. 3127/05  deve pertanto essere respinto.<br />
7. Il rigetto di detto ricorso comporta, in via derivata, il rigetto anche del ricorso n. 4260/05 proposto per l’ annullamento  dell’ ingiunzione di pagamento, atteso che quest’ ultima trova  nella delibera n. 16/04/CIR  il suo presupposto.<br />
8 La complessità delle questioni proposte dalle parti in causa giustifica  l’integrale compensazione fra le stesse delle spese e degli onorari del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 3127/05 e 4260/05, proposti, come in epigrafe, dalla Vodafone Omnitel N.V.: a) li riunisce; b) li respinge.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’ 8 novembre  2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-16-11-2007-n-11261/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.11261</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.534</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-16-11-2007-n-534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-16-11-2007-n-534/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.534</a></p>
<p>L. Papiano Pres. &#8211; I.Caso Est. M. Malvicini Fontana ed altra (Avv.ti M. Miniati Paoli F. D’Addario) contro il Comune di Piacenza (Avv.ti E. Vezzulli D. Crippa) conv. dalla legge n. 94/82 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Silenzio-assenso ex art. 8 del d.l. n. 9/82 (conv. dalla legge n. 94/82)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-16-11-2007-n-534/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.534</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-16-11-2007-n-534/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2007 n.534</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. &#8211; I.Caso Est.<br /> M. Malvicini Fontana ed altra (Avv.ti M. Miniati Paoli F. D’Addario) contro il Comune di Piacenza (Avv.ti E. Vezzulli D. Crippa)</span></p>
<hr />
<p>conv. dalla legge n. 94/82</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Silenzio-assenso ex art. 8 del d.l. n. 9/82 (conv. dalla legge n. 94/82) &#8211; Abrogazione implicita a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del d.l. n. 398/93 (conv. dalla legge n. 493/93) il cui contenuto è stato ora trasfuso nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione &#8211; Progetto edilizio recante un’autorimessa &#8211; Accesso carraio che per ostacoli di ordine giuridico o materiale è in realtà inutilizzabile &#8211; Necessità di un collegamento con il sistema viario pubblico &#8211;  Sussistenza – Non assentibilità del progetto &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’istituto del silenzio-assenso ex art. 8 del decreto-legge n. 9 del 1982 (conv. dalla legge n. 94 del 1982) è venuto meno, per effetto di un’abrogazione implicita (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale), a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del decreto-legge n. 398 del 1993 (conv. dalla legge n. 493 del 1993) – il cui contenuto è stato ora trasfuso nel “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) –, recante una nuova esaustiva regolamentazione dell’inerzia delle Amministrazioni comunali sulla richiesta di concessioni edilizie<br />
2. In tema di autorizzazioni edilizie posta la necessità di un collegamento con il sistema viario pubblico, si presenta insuscettibile di approvazione il progetto edilizio recante un’autorimessa la quale presupponga un accesso carraio che, per ostacoli di ordine giuridico o materiale, si rivela in realtà inutilizzabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 321 del 2004 proposto da</p>
<p><b>Malvicini Fontana Malvina e da Malvicini Fontana Dianora</b>, rappresentate e difese dall’avv. Massimo Miniati Paoli e dall’avv. Francesco D’Addario, ed elettivamente domiciliate in Parma, piazzale Corte d’Appello n. 5, presso lo studio dell’avv. Antonio Saguatti;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il <b>Comune di Piacenza</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Vezzulli e dall’avv. Daniela Crippa, ed elettivamente domiciliato in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paolo Zucchi;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento prot.gen. n. 0020A53 in data 14 aprile 2004, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia del Comune di Piacenza, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio di un “permesso di costruire” per la realizzazione di un edificio in via Gobetti;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ed in particolare del parere dell’Ufficio Traffico del 25 marzo 2004, della nota in data 11 giugno 2003 con cui l’Amministrazione comunale ha richiesto documentazione integrativa, del parere della Commissione edilizia del 2 aprile 2004;<br />
nonché – a mezzo di “motivi aggiunti” – della scheda conclusiva relativa alla pratica n. 312/A3 in data 7 aprile 2004 dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Piacenza, del parere-dichiarazione della TESA Piacenza S.p.A. in data 25 febbraio 2003, della nota in data 28 febbraio 2003 del Dirigente del Settore Opere pubbliche Servizio stradale del Comune di Piacenza, della nota in data 29 agosto 2002 del Servizio edilizia del Comune di Piacenza, della relazione in data 29 maggio 2007 del Dirigente dello Sportello Unico dell’Edilizia e delle Attività produttive del Comune di Piacenza, della nota in data 28 agosto 2002 del Dirigente Area del Territorio &#8211; Servizio edilizia del Comune di Piacenza, del parere della Commissione edilizia in data 1° agosto 2002, e – ove occorrer possa – della scheda istruttoria in data 27 marzo 2003 e dell’art. 7.3 n.t.a. piano regolatore;</p>
<p>per la condanna <br />
dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi, per le parti, all’udienza pubblica del 23 ottobre 2007 i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Riferiscono le ricorrenti, proprietarie dell’area interessata, che in data 26 febbraio 2003 esse proponevano istanza di rilascio di un “permesso di costruire” per la realizzazione di un edificio in via Gobetti; che il progetto prevedeva un immobile con bar al piano terra e piccole residenze ai piani superiori, oltre ad un’autorimessa e a cantine al piano interrato; che con nota in data 11 giugno 2003 il Comune di Piacenza richiedeva un’integrazione della rappresentazione grafica dello stato di fatto rispetto al progetto, richiesta ottemperata il successivo 24 luglio; che, infine, con provvedimento prot.gen. n. 0020A53 in data 14 aprile 2004, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia, veniva comunicato alle interessate il rigetto dell’istanza, per mancare il “… collegamento di accesso tra il piano seminterrato del fabbricato e la viabilità esistente …”.<br />
Avverso tali determinazioni hanno proposto impugnativa le ricorrenti, deducendo:<br />
1) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Violazione del testo unico n. 380/2001 (artt. 12 e 16). Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Inesistente motivazione. Inesistente istruttoria. Violazione dei principi regolanti la facoltà di edificazione e l’adozione dei provvedimenti di diniego in materia urbanistica. Violazione del principio del giusto procedimento di legge, e del buon andamento ed imparzialità della p.A. (art. 97 Cost.). Illogicità, perplessità. Contraddittorietà manifeste. Sviamento di potere.<br />
Innanzi tutto il diniego impugnato appare privo di motivazione, non essendo evidenziati gli elementi obiettivi, riferibili a norme primarie o secondarie ovvero a specifiche prescrizioni urbanistiche, che contrastano con la richiesta del privato. Emerge, inoltre, un’inadeguata istruttoria o comunque un travisamento dei fatti, in quanto il piano seminterrato resterebbe comunque accessibile dalla viabilità pubblica tramite l’area scoperta di proprietà delle ricorrenti, senza contare la possibilità di un ulteriore collegamento se l’Amministrazione comunale provvedesse a realizzare la sede stradale prevista dal piano regolatore su di una parte dell’area in oggetto. Peraltro, secondo costante giurisprudenza, la disciplina della viabilità comunale non è rilevante ai fini del rilascio di una concessione edilizia, che è fondata su presupposti legali del tutto diversi, e che nella circostanza viene negata per l’assenza di una strada in realtà prevista dalle norme di piano e non realizzata per esclusiva responsabilità della stessa Amministrazione comunale, alla quale le ricorrenti si erano dette disponibili a cedere gratuitamente l’area necessaria allo scopo, onde andava tenuto conto della possibilità che l’opera di urbanizzazione carente fosse realizzata dallo stesso privato, previa stipula di apposita convenzione. E’ legittimo ipotizzare uno sviamento, ovvero il perseguimento di una finalità diversa da quella che dovrebbe ispirare l’azione dell’Amministrazione comunale, in vista dell’acquisizione dell’area in oggetto indipendentemente dalla conformità urbanistica dell’intervento progettato e dall’impegno di cessione del bene per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.<br />
2) Violazione dell’art. 8 della legge n. 94/82. Violazione dei principi del giusto procedimento di legge (art. 97 Cost.). Violazione dei principi in materia di autotutela della P.A. Difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Inesistente motivazione. Inesistente istruttoria. Carenza di potere.<br />
Essendo il diniego intervenuto oltre novanta giorni dopo la domanda del privato, deve ritenersi formato il “silenzio assenso” ex art. 8 della legge n. 94 del 1982, all’epoca ancora vigente. Sarebbe stato dunque necessario provvedere preliminarmente all’annullamento in sede di autotutela dell’atto abilitativo tacito.<br />
Concludono le ricorrenti per l’annullamento degli atti impugnati e per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza, resistendo al gravame.<br />
A seguito della produzione di documentazione da parte dell’Amministrazione comunale – che depositava altresì una apposita relazione del Dirigente dello Sportello Unico dell’Edilizia e delle Attività produttive –, le ricorrenti vi ravvisavano il tentativo di motivazione postuma del diniego, nel senso dell’introduzione di nuove e ulteriori ragioni ostative al rilascio dell’invocato titolo edilizio (violazione delle distanze minime dai confini di proprietà e conseguente impedimento al formarsi del silenzio-assenso, inesistenza di altri fronti stradali di uscita, difetto di allacciamento al pubblico acquedotto), onde si determinavano a proporre “motivi aggiunti”:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. (principio di imparzialità e trasparenza dell’agire della p.A.), dell’art. 3 e dell’art. 21-octies della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, inesistente e contraddittoria motivazione; inesistente istruttoria.<br />
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, la motivazione postuma risulta tuttora vietata dall’ordinamento; e comunque l’attività di che trattasi è connotata da profili di discrezionalità, onde non potrebbe in ogni caso trovare applicazione il regime di sanatoria cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Peraltro, si tratta di motivi che erano stati espressamente superati dalla stessa istruttoria o che si basano su rilievi del tutto inverosimili.<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 12 e dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 e dell’art. 21-octies della legge n. 241/90, dell’art. 8 della legge n. 94/82, dei principi in materia di autotutela della p.A., dell’art. 7.3 n.t.a. piano regolatore. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, inesistente e contraddittoria motivazione; inesistente istruttoria. Violazione dei principi regolanti la facoltà di edificazione e l’adozione dei provvedimenti di diniego in materia urbanistica. Illogicità, perplessità, contraddittorietà manifeste. Sviamento di potere.<br />
Le addotte nuove ragioni ostative al rilascio della concessione edilizia sono del tutto inidonee allo scopo, sia sotto il profilo fattuale che sotto quello giuridico. Dal che i molteplici motivi di illegittimità indicati in rubrica.<br />
Concludono le ricorrenti per l’annullamento degli atti impugnati e per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti.<br />
All’udienza del 23 ottobre 2007, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Opposto loro un diniego di rilascio di “permesso di costruire” per essere l’erigendo fabbricato carente del necessario collegamento tra la rampa di accesso al piano seminterrato e la pubblica viabilità, le ricorrenti impugnano gli atti del procedimento ed invocano il risarcimento dei danni conseguentemente subiti. Assumono formatosi il silenzio-assenso sull’istanza, e quindi imputano all’Amministrazione comunale di non avere provveduto al preliminare annullamento in autotutela dell’atto tacito; lamentano, in ogni caso, l’insufficienza della motivazione, l’indebito rilievo assegnato ad una questione del tutto estranea a quelle di cui occorrerebbe tenere conto in simili casi, l’erroneo accertamento della situazione di fatto – stante il possibile accesso alla viabilità pubblica a mezzo di area scoperta di loro proprietà –, l’omessa considerazione che l’insussistenza del collegamento viario – in realtà previsto dal piano regolatore – è dovuta all’inerzia della stessa Amministrazione comunale, ritenuta responsabile di non avere a suo tempo accolto la proposta di cessione gratuita della relativa area (ai fini della realizzazione della strada) e di non avere ora valutato l’eventualità di un affidamento al privato dell’esecuzione dell’opera di urbanizzazione mancante, mentre la condotta complessiva rivelerebbe il perseguimento di una finalità diversa da quella tipica, così integrando il vizio di sviamento di potere. A mezzo di “motivi aggiunti”, inoltre, censurano la motivazione postuma che emergerebbe dagli atti depositati dall’Amministrazione nel corso del giudizio; si dolgono, in particolare, dell’indebito impiego dello strumento dell’integrazione della motivazione in sede giurisdizionale, ma anche della stessa erroneità delle ulteriori ragioni ostative all’uopo invocate (violazione delle distanze minime dai confini di proprietà e conseguente impedimento al formarsi del silenzio-assenso, inesistenza di altri fronti stradali di uscita, difetto di allacciamento al pubblico acquedotto), onde illegittima sarebbe la pretesa dell’ente locale a fondare il suo diniego anche su tali nuove argomentazioni.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Quanto, innanzi tutto, all’addotta formazione del silenzio-assenso ex art. 8 del decreto-legge n. 9 del 1982 (conv. dalla legge n. 94 del 1982), il Collegio ritiene di dover fare proprio quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’istituto ivi disciplinato è venuto meno, per effetto di un’abrogazione implicita (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale), a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del decreto-legge n. 398 del 1993 (conv. dalla legge n. 493 del 1993) – il cui contenuto è stato ora trasfuso nel “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) –, recante una nuova esaustiva regolamentazione dell’inerzia delle Amministrazioni comunali sulla richiesta di concessioni edilizie (v. TAR Lazio, Sez. II, 3 luglio 2006 n. 5341 e 15 novembre 2005 n. 11283).<br />
Quanto, poi, alle circostanze fattuali indicate dall’Amministrazione comunale come causa impeditiva dell’invocato rilascio del “permesso di costruire”, va preliminarmente considerato che, all’atto della presentazione di una simile istanza, la competente Autorità ha il potere-dovere di valutare non solo se l’intervento edilizio sia conforme alle previsioni urbanistiche, ma anche se sia soddisfatta l’esigenza che l’area da edificare abbia un legittimo accesso alla strada pubblica, quale presupposto stesso per un corretto insediamento urbanistico della costruzione, pur potendo essere a tale fine sufficiente un mero passaggio pedonale in luogo di un vero e proprio accesso carrabile, secondo valutazioni rimesse all’ente locale e congruamente motivate (v. Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 1998 n. 683). Come questa Sezione ha già avuto occasione di rilevare (v. sent. n. 275 del 7 giugno 2006), posta la necessità di un collegamento con il sistema viario pubblico, si presenta insuscettibile di approvazione il progetto edilizio recante un’autorimessa la quale presupponga un accesso carraio che, per ostacoli di ordine giuridico o materiale, si rivela in realtà inutilizzabile.<br />
Venendo, dunque, alle singole doglianze, appare priva di fondamento la censura incentrata sul difetto di motivazione, in quanto l’addotta inesistenza di un collegamento tra la rampa di accesso all’autorimessa e la viabilità pubblica evidenzia in modo comprensibile una ragione di preclusione al rilascio del titolo edilizio. Né v’è motivo di lamentare l’erroneo riferimento ad un parametro normativo estraneo a quelli rilevanti in sede di vaglio della richiesta di “permesso di costruire”, in quanto – come si è visto – l’ordinato assetto urbanistico ed edilizio del territorio comunale non può prescindere dal regolare accesso degli insediamenti al sistema viario pubblico. La circostanza, poi, che la mancata realizzazione della strada – prevista dal piano regolatore – sia imputabile all’inerzia dell’Amministrazione comunale, se anche corrispondesse al vero, non fa venir meno l’oggettiva impossibilità di impiego di un’autorimessa che implica un situazione di fatto ostativa al necessario collegamento con la viabilità pubblica; spetta, semmai, al privato avvalersi dei rimedi giuridici ammessi dall’ordinamento per ovviare alla lamentate omissioni dell’Autorità competente. Né, del resto, le ricorrenti hanno fatto precedere l’istanza di rilascio del “permesso di costruire” da uno specifico impegno a realizzare in proprio l’opera di urbanizzazione carente, onde la prescrizione di una simile attività a carico del proprietario – la cui mancata imposizione le ricorrenti censurano – si presenta quale eventualità soggetta in realtà ad un accordo tra le parti (secondo le modalità a tal fine previste dalla legge), in assenza del quale il titolo edilizio risulta carente di uno dei suoi presupposti. L’oggettiva inesistenza, infine, di altre legittime vie di collegamento dell’autorimessa alla strada pubblica rende il progetto edilizio delle ricorrenti insuscettibile di determinare, allo stato, il rilascio del titolo edilizio.<br />
Un’ulteriore questione è legata alla censura di sviamento, vizio che inficerebbe il provvedimento di diniego per essere lo stesso preordinato ad obiettivi diversi da quelli che avrebbero dovuto orientare l’azione amministrativa. Sennonché, come è noto, la sussistenza di detto profilo di illegittimità va dedotta mediante l’allegazione di precisi elementi probatori, che possono anche consistere in presunzioni o indizi, i quali devono in ogni caso rivelare in modo indubbio il dissimulato scopo dell’atto (v., ex multis, TAR Lazio, Sez. I, 26 giugno 2001 n. 5713), onde non possono ritenersi sufficienti a suffragare la dedotta censura i semplici sospetti o le supposizioni, avulsi da qualsivoglia indizio o principio di prova (v., ex multis, TAR Lazio, Sez. II, 8 novembre 2000 n. 9048); il che induce al rigetto della doglianza, priva di idoneo supporto probatorio, e dunque del tutto generica.<br />
Si può a questo punto prescindere dal vaglio delle censure formulate a mezzo di “motivi aggiunti”. In effetti, ove anche l’Amministrazione avesse provveduto ad una indebita integrazione postuma della motivazione od al richiamo ad ulteriori motivi ostativi di per sé inidonei a giustificare l’atto negativo, si presenta sufficiente a sorreggere il diniego di concessione edilizia il capo di motivazione originariamente addotto dall’ente locale, capo di motivazione che – come si è visto – risulta esente dai vizi dedotti.<br />
Il ricorso, in conclusione, va respinto.<br />
Le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2007, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/11/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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