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	<title>16/10/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/10/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.92</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-92/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.92</a></p>
<p>nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER  &#8211; Sentenza 17 settembre 2019, n. 11022  a cura di Riccardo Segamonti GARE TELEMATICHE: SI&#8217; AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER SANARE L&#8217;ILLEGGIBILITA&#8217; € DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER  &#8211; Sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-92/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-92/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.92</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-17-9-2019-n-11022/">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER  &#8211; Sentenza 17 settembre 2019, n. 11022</a>  a cura di Riccardo Segamonti</p>
<hr />
<p><b>GARE TELEMATICHE: SI&#8217; AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER SANARE L&#8217;ILLEGGIBILITA&#8217; € DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b></p>
<p>nota a sentenza a <strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER  &#8211; Sentenza 17 settembre 2019, n. 11022 </strong>a cura di Riccardo Segamonti</p>
<p><b><i>Prologo</i></b></p>
<p>Nell&#8217;ambito di una gara telematica il concorrente può sanare l&#8217;illeggibilità  della documentazione amministrativa con il soccorso istruttorio. Tanto è stato stabilito dalla Sezione III quater del Tar Lazio, con la Sentenza n. 11022 pronunciata lo scorso 17 settembre 2019.</p>
<p>Secondo il Giudice amministrativo, se la c.d. illeggibilità  della domanda di partecipazione, causata da un malfunzionamento del sistema, riguarda la produzione della documentazione  amministrativa e non l&#8217;offerta economica e/o l&#8217;offerta tecnica, il concorrente, ai sensi dell&#8217;art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, può sanare tale irregolarità  con il soccorso istruttorio.</p>
<p>Ne consegue dunque che, se la trasmissione risulta danneggiata per un vizio del sistema, tale pregiudizio ricade sull&#8217;ente che bandisce, organizza e gestisce la gara e non sul concorrente incolpevole.</p>
<p><b><i>I fatti di causa</i></b></p>
<p>Con giudizio incardinato innanzi al Tar Lazio, il ricorrente sostiene di avere partecipato alla procedura telematica di una gara negoziata bandita da una Asl per l&#8217;affidamento del servizio di trasporto degenti. E&#8217; stato riscontrato &#8211; tra le altre cose &#8211; che, nonostante la piattaforma telematica avesse fornito al ricorrente ricevuta di caricamento positiva, la Stazione Appaltante gli comunicava l&#8217;esclusione dalla gara in quanto la documentazione amministrativa caricata risultava essere &#8220;danneggiata e non visualizzabile&#8221;.</p>
<p><b><i>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo </i></b></p>
<p>Mediante questa pronuncia il Tar ribadisce che con il soccorso istruttorio si può sanare l&#8217;illeggibilità  della documentazione amministrativa nell&#8217;ambito di una gara telematica.</p>
<p>Il Tar conclude ritenendo che la norma contenuta nell&#8217;art. 83, c. 9, del d.lgs. n. 50/2016 è molto chiara nello stabilire che con il soccorso istruttorio non si possono sanare le irregolarità  afferenti l&#8217;offerta economica e/o l&#8217;offerta tecnica.</p>
<p>Dall&#8217;analisi della sentenza del Tar sembra emergere inoltre che se la trasmissione risulta danneggiata per un vizio del sistema, tale pregiudizio dovrebbe ricadere sull&#8217;ente che bandisce, organizza e gestisce la gara e non sull&#8217;operatore incolpevole.</p>
<p>Anche se non vi sia stata una specifica statuizione, appare ragionevole ritenere che, nel caso in cui il malfunzionamento del sistema risultasse comprovato, la Stazione Appaltante dovrebbe dare la possibilità  di utilizzare il soccorso istruttorio per sanare l&#8217;illeggibilità  tanto della documentazione amministrativa quanto dell&#8217;offerta tecnica ed economica. Questo perchè la peculiarità  della procedura telematica rende possibile la produzione di una copia esatta di tutti i documenti di gara depositati dal concorrente. Inoltre tale copia comprova la data certa in quanto è munita di sottoscrizione digitale, elemento che esclude la possibilità  di una alterazione medio tempore di tale documentazione.</p>
<p>Precedenti</p>
<p>Conforme</p>
<p>Difforme</p>
<p>Cons. Stato, Sez. VI, 25/01/2013, n. 481, Simonetti; Tar Lombardia, sez. IV, 9 gennaio 2019, n. 40, Tagliasacchi; Tar Puglia-Lecce, sez. II, 10 giugno 2019, n. 977, Palmieri; Tar Puglia-Bari, sez. I, 28 luglio 2015, n. 1094, Allegretta.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-92/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.94</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-94/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.94</a></p>
<p>Nota a sentenza a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE Ii &#8211; Sentenza 16 settembre 2019, n. 1992  a cura di Claudia Alonzi NO ALL&#8217;ESCLUSIONE DALLA GARA SE LA MODALITA&#8217; DI PRESENTAZIONE DELL&#8217;OFFERTA ECONOMICA NON E&#8217; IDONEA A PREGIUDICARE LA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI Nota a sentenza a T.A.R. LOMBARDIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-94/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-94/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.94</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-9-2019-n-1992/">T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE Ii &#8211; Sentenza 16 settembre 2019, n. 1992 </a> a cura di Claudia Alonzi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><b>NO ALL&#8217;ESCLUSIONE DALLA GARA SE LA MODALITA&#8217; DI PRESENTAZIONE DELL&#8217;OFFERTA ECONOMICA NON E&#8217; IDONEA A PREGIUDICARE LA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI</b></p>
<p style="text-align: center;">
Nota a sentenza a <strong>T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE Ii &#8211; Sentenza 16 settembre 2019, n. 1992  </strong></p>
<p style="text-align: right;">a cura di Claudia Alonzi</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Prologo</b></p>
<p style="text-align: justify;">Non può essere escluso il concorrente in gara qualora la conoscenza contestuale, da parte della commissione giudicatrice, delle offerte economiche presentate per più¹ lotti non sia in grado di incidere sugli apprezzamenti discrezionali relativi alla componente tecnica, in virtà¹ della netta separazione tra la prioritaria fase di valutazione delle offerte tecniche, con attribuzione dei relativi punteggi per i vari lotti, e la successiva e distinta fase di valutazione delle offerte economiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto è stato stabilito dalla Sez. II del Tar Lombardia, Milano, con la Sentenza n. 1992 pronunciata lo scorso 16 settembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice amministrativo, in premessa, ha ribadito il principio generale in virtà¹ del quale la netta separazione, nell&#8217;ambito della procedura di gara, tra la fase di valutazione dell&#8217;offerta tecnica e quella dell&#8217;offerta economica, comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici, per evitare ogni possibile influenza sull&#8217;apprezzamento dei primi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, tuttavia, nonostante l&#8217;espressa previsione nella <i>lex specialis </i>di specifiche modalità  di presentazione dell&#8217;offerta economica, a pena di esclusione &#8211; formulazione dell&#8217;offerta economica per il singolo lotto interessato e non anche, in via cumulativa, in relazione a tutti i lotti per i quali si concorreva &#8211; il concreto svolgimento dell&#8217;<i>iter </i>di gara, caratterizzato da una netta separazione tra la fase di valutazione delle offerte tecniche con assegnazione dei relativi punteggi per i vari lotti, e la fase di apertura della busta contenente l&#8217;offerta economica con la conseguente valutazione, non era in grado di compromettere in alcun modo gli apprezzamenti discrezionali della Commissione medesima.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>I fatti di causa</b></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente Nacatur International Import Export s.r.l., nell&#8217;ambito di un appalto per la fornitura di aghi e siringhe indetto dalla stazione appaltante Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A, sostiene la illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione nei confronti della società  Rays S.p.A. per violazione del disciplinare di gara in relazione alla modalità  di presentazione dell&#8217;offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la <i>lex specialis </i>prescriveva, a presidio del principio di segretezza dell&#8217;offerta economica, l&#8217;invio in via telematica dell&#8217;offerta economica per ogni singolo lotto interessato e non anche, in via cumulativa, le offerte economiche relative a tutti i lotti per i quali si concorreva.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;inosservanza di tale previsione da parte della società  risultata aggiudicataria avrebbe compromesso l&#8217;imparzialità  dell&#8217;apprezzamento discrezionale sulla offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice, nonchè le esigenze di trasparenza e par condicio tra i concorrenti in gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar Milano, con la sentenza oggetto del presente commento, rigettava il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>La posizione del Tar Milano</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice amministrativo ha ribadito in primo luogo che il principio, di derivazione giurisprudenziale consolidato, della separazione fisica dell&#8217;offerta economica dall&#8217;offerta tecnica garantisce che le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici siano compiuti in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà  l&#8217;ammontare delle offerte economiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio, infatti, è posto a presidio dell&#8217;attuazione dei principi di imparzialità  e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e <i>par condicio</i> dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie concreta, la <i>lex specialis </i>di gara, nell&#8217;ambito di una gara suddivisa in lotti, aveva previsto la presentazione in via telematica dell&#8217;offerta economica con riferimento a ciascun singolo lotto al quale il concorrente era interessato, mediante separata segnalazione in distinte &#8220;buste virtuali&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impresa Rays S.p.A., poi risultata aggiudicataria, aveva invece presentato, in via cumulativa, le offerte economiche relative a tutti i lotti per i quali concorreva, così determinando, secondo le doglianze della ricorrente, un&#8217;inammissibile conoscenza anticipata del contenuto di un elemento essenziale prima del momento di apertura della relativa busta.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici, nel rigettare il ricorso, sostengono che il disciplinare di gara prevedeva in via prioritaria la visione delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase e solo successivamente, all&#8217;esito della valutazione delle offerte tecniche e dell&#8217;assegnazione dei relativi punteggi per i vari lotti, l&#8217;ulteriore e distinto stadio di apertura della busta contenente l&#8217;offerta economica e quindi la relativa valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, la conoscenza contestuale delle offerte economiche relative a più¹ lotti non avrebbe potuto incidere in alcun modo sugli apprezzamenti discrezionali di spettanza della competente commissione, non configurandosi alcuna lesione della par condicio tra i concorrenti, neppure in termini di semplice rischio di pregiudizio del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell&#8217;offerta economica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-94/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.94</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-93/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.93</a></p>
<p>Nota a sentenza T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; Sentenza 11 settembre 2019, n. 10837 a cura di Alessandra Petronelli LA &#8220;CARENZA INFORMATIVA&#8221; NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER L&#8217;ESERCIZIO DEI POTERI SANZIONATORI DA PARTE DELL&#8217;AUTORITA&#8217; NAZIONALE ANTICORRUZIONE Nota a sentenza T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; Sentenza 11</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-93/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-93/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza<a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-9-2019-n-10837/"> T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; Sentenza 11 settembre 2019, n. 10837</a> a cura di Alessandra Petronelli</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>LA &#8220;CARENZA INFORMATIVA&#8221; NON COSTITUISCE PRESUPPOSTO PER L&#8217;ESERCIZIO DEI POTERI SANZIONATORI DA PARTE DELL&#8217;AUTORITA&#8217; NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b></p>
<p style="text-align: right;">Nota a sentenza <strong>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE i &#8211; Sentenza 11 settembre 2019, n. 10837 </strong>a cura di Alessandra Petronelli</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Prologo</b></p>
<p style="text-align: justify;">Qualora la Stazione appaltante abbia qualificato il comportamento dell&#8217;operatore economico, non giù  come falsa dichiarazione, ma come &#8220;carenza informativa&#8221; e non esista alcuna normativa che obblighi il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, a dichiarare l&#8217;esistenza di &#8220;carichi pendenti&#8221;, non sussistono i presupposti di legge per l&#8217;esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto è stato stabilito dalla Sez. I del Tar Lazio, Roma, con la Sentenza n. 10837 pronunciata lo scorso 11 settembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Due sono le considerazioni di rilievo poste alla base della pronuncia. Da un lato, infatti, la stessa Stazione appaltante aveva qualificato la contestata omissione come &#8220;carenza informativa&#8221;, non ravvisando nel comportamento dell&#8217;operatore economico una causa di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50.2016. Dall&#8217;altro, la presenza di carichi pendenti nei confronti di un rappresentante dell&#8217;impresa, non integra, nemmeno, l&#8217;esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 1, del codice, che fa riferimento alla sola &#8220;condanna&#8221; e non a mero &#8220;rinvio a giudizio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>I fatti di causa</b></p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito di una gara d&#8217;appalto per la realizzazione di un istituto scolastico, l&#8217;A.N.A.C., a seguito di comunicazione della Stazione appaltante, avviava un procedimento per l&#8217;irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 5 lett. c) e co. 12, e 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti di un&#8217;impresa &#8211; in subappalto di un r.t.i. &#8211; che aveva omesso di dichiarare la presenza di carichi pendenti a carico del proprio amministratore unico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;A.N.A.C., considerando irrilevante sia la mancata esclusione dalla gara dell&#8217;impresa che l&#8217;intervenuta rinuncia al subappalto da parte del r.t.i., riteneva sussistente la &#8220;colpa grave&#8221; del soggetto dichiarante e leso il rapporto di fiducia tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impresa proponeva ricorso al T.A.R. Lazio che, con la Sentenza in oggetto, lo accoglieva.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>La posizione del Tar Lazio</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice amministrativo romano evidenzia, in primo luogo, che in nessun atto del procedimento era possibile ravvisare che la contestata omissione costituisse causa di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, co. 5, lett. c) del codice. Tale norma, peraltro, stabilisce che è compito della Stazione appaltante dimostrare &#8211; con mezzi adeguati &#8211; la colpevolezza dell&#8217;operatore economico per aver dato luogo a gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità /affidabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, invece, la stessa Stazione appaltante, aveva definito l&#8217;omissione come &#8220;mera carenza informativa&#8221; non disponendo alcuna esclusione, ma limitandosi a chiedere alla capogruppo la disponibilità  &#8211; poi accordata &#8211; ad eseguire l&#8217;appalto senza la partecipazione dell&#8217;impresa in subappalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Tar Lazio, dunque, in considerazione del fatto che nessuna esclusione era stata disposta dalla Stazione appaltante per grave illecito professionale e che l&#8217;art. 80, co. 12, del Codice circoscrive la portata dei poteri sanzionatori dell&#8217;A.N.A.C. alle sole false dichiarazioni, e non alla mera omissione di dichiarazione, ha ritenuto non sussistenti i presupposti fondamentali per l&#8217;esercizio di tali poteri, nemmeno ai sensi della previsione generale di cui all&#8217;art. 213, co. 13, del Codice.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-10-2019-n-93/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/10/2019 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.7046</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-10-2019-n-7046/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Sergio De Felice, Presidente, Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. G. Di C., rappresentato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-10-2019-n-7046/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.7046</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-10-2019-n-7046/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.7046</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. G. Di C., rappresentato e difeso dagli avvocati Costantino Antonio Montesanto e Raffaella Di Blasi nonchè Comune di Cetara n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Ex art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 la ristrutturazione edilizia, presuppone, come elemento indispensabile, la preesistenza di un fabbricato ben identificabile nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche planivolumetriche e architettoniche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Edilizi &#8211; ristrutturazione edilizia &#8211; nozione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Ex art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 la ristrutturazione edilizia, presuppone, come elemento indispensabile, la preesistenza di un fabbricato ben identificabile nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche planivolumetriche e architettoniche: perchè un intervento possa essere qualificato di ristrutturazione edilizia occorre,pertanto, che sussista la possibilità  di procedere, con sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell&#8217;edificio, in modo tale che, seppur in parte diruto, ovvero non &#8220;abitato&#8221; o &#8220;abitabile&#8221;, esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità  strutturale in relazione anche alla sua destinazione.</i></p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07046/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05607/2016 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5607 del 2016, proposto da Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati <i>ex lege</i>;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">G. Di C., rappresentato e difeso dagli avvocati Costantino Antonio Montesanto e Raffaella Di Blasi, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Criscuolo, in Roma, via Cosseria, n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Cetara, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.A.R. Campania &#8211; Salerno, Sezione II n. 00796/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di un&#8217;autorizzazione paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del sig. G. Di C.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Alessandro Maggio e udito per la parte l&#8217;avvocato dello Stato Davide Di Giorgio;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il sig. G. Di C. ha chiesto al Comune di Cetara il permesso di costruire per l&#8217;esecuzione di lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale di un fabbricato a destinazione abitativa ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico in base al P.U.T. dell&#8217;area sorrentina e amalfitana.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune, valutata positivamente la conformità  del progetto alla normativa urbanistica, ha trasmesso la pratica alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino (ora Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino) per il rilascio del parere di cui all&#8217;art. 146 del D. Lgs. 2004 n. 42.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota 7/7/2013 n. 20511 la Soprintendenza ha espresso parere negativo sul presupposto che l&#8217;intervento, riguardando un immobile diruto e privo dei suoi elementi strutturali, non sarebbe stato ammissibile in quanto avrebbe dato luogo a una nuova costruzione non consentita sull&#8217;area interessata dai programmati lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenendo l&#8217;atto illegittimo il sig. Di C. lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Campania &#8211; Salerno il quale, con sentenza 4/4/2016, n. 796, lo ha accolto, ritenendo l&#8217;immobile individuabile nelle sue caratteristiche originarie e quindi essenziali, malgrado lo stato precario.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il primo giudice, in sintesi, il fabbricato presenta (presentava) intatta la sua struttura originaria, il suo volume, gran parte delle mura perimetrali e parte della copertura; conseguentemente, l&#8217;intervento in questione consisterebbe in un intervento di recupero.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso la sentenza hanno proposto appello il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino.</p>
<p style="text-align: justify;">Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il sig. Di C..</p>
<p style="text-align: justify;">Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 3/10/2019 la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un unico motivo di gravame la parte appellante deduce l&#8217;errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che, malgrado il precario stato manutentivo, il fabbricato mostrasse &#8220;<i>intatta la sua struttura originaria ed il suo volume</i>&#8221; mantenendo &#8220;<i>le mura sui tre lati perimetrali e parte della volta di copertura</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">E invero, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure l&#8217;immobile di che trattasi avrebbe le caratteristiche di un rudere privo di sostanziale identità , essendo costituito da semplici brandelli delle mura perimetrali relative a tre lati (semisepolti da folata vegetazione), dalla totale assenza della muratura del lato sud e dalla sostanziale mancanza della copertura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide e che trae conforto dall&#8217;art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, la ristrutturazione edilizia presuppone, come elemento indispensabile, la preesistenza di un fabbricato ben identificabile nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche planivolumetriche e architettoniche.</p>
<p style="text-align: justify;">Perchè un intervento possa essere qualificato di ristrutturazione edilizia occorre, dunque, che sussista la possibilità  di procedere, con sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell&#8217;edificio, in modo tale che, seppur in parte diruto, ovvero non &#8220;abitato&#8221; o &#8220;abitabile&#8221;, esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità  strutturale in relazione anche alla sua destinazione (Cons. Stato, Sez. VI, 5/12/2016, n. 5106; 12/4/2013, n. 1995; Sez. IV, 19/3/2018, n. 1725).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il manufatto del sig. Di C. presentava le caratteristiche essenziali minime per poter essere oggetto di un intervento di ristrutturazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, come si ricava incontrovertibilmente dagli allegati fotografici depositati in giudizio (si fa riferimento alle foto. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 depositate nel giudizio di primo grado), su cui si è basato anche l&#8217;<i>iter</i> motivazionale del primo giudice, il fabbricato, seppur in precarie condizioni, era perfettamente identificabile nella sua struttura originaria e nel suo volume, essendo presenti le mura su tre lati e parte della volta di copertura, con conseguente qualificazione dell&#8217;intervento come di mero recupero.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello va, pertanto, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell&#8217;amministrazione statale, mentre nulla va disposto nei riguardi del Comune non costituitosi in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese processuali in favore del sig. Di C., liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000/00 (duemila), oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese nei confronti del Comune di Cetara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.7045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-10-2019-n-7045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-10-2019-n-7045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.7045</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore PARTI: (Mariadina C. e Guido C., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Enrico Bonelli, con domicilio eletto presso lo studio Claudia De Curtis c. Comune di Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio) Nell&#8217;ipotesi in cui sia stato richiesto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-10-2019-n-7045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.7045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-10-2019-n-7045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.7045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore PARTI:  (Mariadina C. e Guido C., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Enrico Bonelli, con domicilio eletto presso lo studio Claudia De Curtis c. Comune di Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;ipotesi in cui sia stato richiesto condono edilizio per opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico, l&#8217;applicazione della sanzione ambientale prevista dall&#8217;art. 15 della L. n. 1497/1939 non necessita della preventiva comunicazione prevista dall&#8217;art. 7 della L. n. 241/1990 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Edilizia &#8211; richiesta di condono edilizio &#8211; sanzione ambientale &#8211; previa comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990 &#8211; necessità  &#8211; esclusione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p><i>Nell&#8217;ipotesi in cui sia stato richiesto (come nella specie) condono edilizio per opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico, l&#8217;applicazione della sanzione ambientale prevista dall&#8217;art. 15 della L. n. 1497/1939 non necessita della preventiva comunicazione prevista dall&#8217;art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di procedimento da considerarsi avviato a istanza di parte, con la domanda di condono edilizio.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07045/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04284/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4284 del 2015, proposto da Mariadina C. e Guido C., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Enrico Bonelli, con domicilio eletto presso lo studio Claudia De Curtis, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 142;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Piombino, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), n. 01997/2014, resa tra le parti, concernente un&#8217;ordinanza di demolizione di opere edilizie.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per la parte l&#8217;avvocato Claudia De Curtis per delega dell&#8217;avvocato Enrico Bonelli;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La sig.ra Giovanna Jaeger C. ha chiesto, ai sensi della L. 28/2/1985 n. 47, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per due fabbricati ubicati su due particelle catastali incluse nel territorio comune di Piombino.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con due distinte note, il Comune ha comunicato alla richiedente che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) le opere realizzate non necessitavano di concessione in sanatoria poichè eseguite precedentemente all&#8217;entrata in vigore della L. 6/8/1967 n. 765 in aree esterne al centro abitato;</p>
<p style="text-align: justify;">b) essendo le aree oggetto d&#8217;intervento soggette a vincolo paesaggistico sarebbe stato avviato il procedimento sanzionatorio di cui all&#8217;art. 15 della L. 29/6/1939, n. 1497.</p>
<p style="text-align: justify;">c) ai fini della prosecuzione dell&#8217;<i>iter</i> amministrativo sarebbe stato necessario produrre tre copie complete del progetto dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopodichè, con ordinanza 12/7/1998, n. 168, il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere abusive ai sensi dell&#8217;art. 15 citato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza è stata poi annullata d&#8217;ufficio in quanto non preceduta dall&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 7 della L. 7/8/1990 n. 241, avviso che l&#8217;amministrazione ha dato con nota 28/1/1999, ricevuta in data 12/2/1999.</p>
<p style="text-align: justify;">Con due distinte istanze del 8/3/1999 i sig.ri Mariadina C. e Guido C., eredi della sig.ra Giovanna J. C., hanno chiesto al Comune che il progetto dai medesimi contestualmente presentato per l&#8217;esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di cui sopra fosse esaminato dalla Commissione Edilizia Integrata ai fini dell&#8217;emissione del parere di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonchè, dopo aver chiesto, in relazione alle istanze in parola, documentazione integrativa, il Comune ha adottato l&#8217;ordinanza 1/3/1999, n. 12/RAD, ricevuta dai sig.ri C. in data 18/3/1999, con la quale, richiamato il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 31/3/1998, ha ingiunto la demolizione delle opere abusive.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenendo l&#8217;ordinanza n. 12/RAD del 1999 illegittima i sig.ri C. l&#8217;hanno impugnata con ricorso al T.A.R. Toscana, il quale, con sentenza 5/12/2014, n. 1997, lo ha respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri C., i quali, con successiva memoria, hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 3/10/12019 la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Col primo motivo sui denuncia l&#8217;errore asseritamente commesso dal Tribunale nel ritenere che non sussistesse la lamentata violazione delle garanzie endoprocedimentali.</p>
<p style="text-align: justify;">E invero, tra la comunicazione di avvio del procedimento (ricevuta in data 12/2/1999) e l&#8217;ordinanza di demolizione (adottata il giorno 1/3/1999 e ricevuta dagli odierni appellanti il successivo giorno 18) sarebbe intercorso un lasso di tempo eccessivamente breve e tale da non consentire un&#8217;effettiva partecipazione al procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La lagnanza non sarebbe meramente formale sol che si consideri che con istanza del 8/3/1999 (e quindi prima di ricevere il nuovo ordine di demolizione) gli appellanti avrebbero chiesto l&#8217;emissione del nulla-osta paesaggistico postumo da parte della Commissione Edilizia Integrata, dato che questa si era precedentemente espressa negativamente su richiesta <i>ex officio</i> da parte del Sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, errato a sostenere che &#8220;<i>nè la ragion d&#8217;essere della partecipazione procedimentale rivendicata dai ricorrenti può farsi derivare dall&#8217;esigenza di contraddire con l&#8217;amministrazione in funzione del rilascio di un&#8217;autorizzazione condizionata all&#8217;esecuzione delle opere oggetto delle istanze di nulla osta presentate l&#8217;8 marzo 1999, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria e restauro tali da lasciare inalterate le caratteristiche tipologiche dei manufatti e, perciù², inidonee a sovvertire il giudizio di assoluta incompatibilità  pronunciato dal Comune</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, prima della notificazione dell&#8217;avversata ordinanza i sig.ri C. avevano chiesto, con separate istanze, il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica e quest&#8217;ultima, pur avendo a oggetto opere di manutenzione straordinaria e restauro, avrebbe riguardato interventi che avrebbero comportato sensibili modifiche all&#8217;aspetto dei manufatti, le quali avrebbero indotto la Commissione Edilizia Integrata a emettere un provvedimento di compatibilità  paesaggistica o a optare per una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini generali giova osservare che nell&#8217;ipotesi in cui sia stato richiesto (come nella specie) condono edilizio per opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico, l&#8217;applicazione della sanzione ambientale prevista dall&#8217;art. 15 della L. n. 1497/1939 non necessità  della preventiva comunicazione prevista dall&#8217;art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di procedimento da considerarsi avviato a istanza di parte, con la domanda di condono edilizio (Cons. Stato, Sez. IV, 17/9/2013, n. 4631; 12/9/2007, n. 4827).</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso nella fattispecie la comunicazione di avvio del procedimento è stata data e gli odierni appellanti hanno avuto un tempo più¹ che congruo per presentare le loro osservazioni tenuto conto che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;avviso di avvio del procedimento è stato ricevuto, per loro stessa ammissione, il 12 febbraio 1999;</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;ordinanza di demolizione è stata emessa il successivo primo marzo;</p>
<p style="text-align: justify;">c) comunque la detta ordinanza era reiterativa di un precedente analogo provvedimento sanzionatorio (poi annullato in autotutela).</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, la reclamata pretesa partecipativa non può farsi derivare dall&#8217;esigenza di contraddire con l&#8217;amministrazione in ordine al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica richiesta con le istanze del 8 marzo 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, il procedimento si perfeziona con l&#8217;adozione dell&#8217;atto con cui lo stesso si conclude, rilevando la sua comunicazione ai soli fini della conoscenza, ovvero, con riguardo ai provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario, per il perfezionamento degli effetti nei suoi confronti (Cons. Stato, Sez. IV, 17/5/2012, n. 2849). Pertanto tali istanze, formulate successivamente all&#8217;emissione dell&#8217;impugnata ordinanza di demolizione, sono inidonee a inficiarne la legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo giova rilevare che le medesime istanze si riferivano, come emerge incontrovertibilmente dagli atti di causa, a interventi di manutenzione straordinaria e restauro di manufatti in ordine alla cui conservazione la competente Commissione Edilizia si era giù  pronunciata negativamente e peraltro i progettati lavori erano tali da lasciare sostanzialmente &#8220;<i>inalterate le caratteristiche tipologiche dei manufatti e, perciù², inidonee a sovvertire il giudizio di assoluta incompatibilità  giù  pronunciato</i>&#8221; nel marzo del 1998.</p>
<p style="text-align: justify;">Col secondo motivo e terzo motivo si deducono le seguenti doglianze.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla censura con cui era stato dedotto che l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto rinnovare la procedura e quindi chiedere un nuovo pronunciamento alla Commissione Edilizia Integrata, sia per il lungo tempo trascorso dall&#8217;emissione del precedente parere, sia per consentire all&#8217;organo consultivo di esprimere le proprie valutazioni sulle considerazioni formulate con il ricorso proposto contro l&#8217;ordinanza n. 168/1998.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza risulterebbe, inoltre, erronea nella parte in cui ha affermato che &#8220;<i>l&#8217;art. 16 R.D. n. 1357/1940 non pone l&#8217;obbligo, ma riconosce all&#8217;amministrazione la facoltà  di suggerire eventuali modifiche da apportare a un fabbricato onde favorirne il corretto inserimento ambientale, e che, comunque, esso riguarda i progetti preventivamente sottoposti al nulla osta e non anche i manufatti costruiti abusivamente</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la rinnovazione dell&#8217;intero procedimento a partire del parere della detta Commissione avrebbe consentito a quest&#8217;ultima di compiere, tenendo anche conto delle istanze di autorizzazione paesaggistica presentate nel marzo del 1999, una valutazione più¹ meditata in ordine al mantenimento degli immobili e ciù² indipendentemente dall&#8217;esercizio del potere-dovere di imporre eventuali prescrizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Con altra censura, si deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato a ritenere il provvedimento sanzionatorio esente dal vizio di difetto di motivazione e sufficientemente motivato il presupposto parere della Commissione Edilizia Integrata.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente da quanto si afferma nell&#8217;appellata sentenza, infatti, i sig.ri C. avevano fornito elementi idonei a sorreggere un giudizio che consentisse di applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, considerato anche che i due manufatti, dal punto di vista edilizio, erano perfettamente legittimi e che gli appellanti erano stati invitati a richiedere l&#8217;autorizzazione paesaggistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la documentazione presentata dimostrerebbe l&#8217;assoluta &#8220;<i>invisibilità </i>&#8221; dei manufatti in quanto immersi nel verde, mentre la circostanza che il materiale ligneo con cui son costruiti risulti ammalorato, non ne escluderebbe la compatibilità  con l&#8217;ambiente rustico che li circonda.</p>
<p style="text-align: justify;">I due motivi, che si prestano a una trattazione congiunta, non meritano accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il Comune non aveva alcun onere di richiedere un nuovo parere alla Commissione Edilizia Integrata; sia perchè questa si era giù  espressa meno di un anno prima sulla stessa vicenda, sia perchè il detto organo non era tenuto a pronunciarsi sulle considerazioni esposte dagli odierni appellanti in sede di processuale, dovendo invece basare le proprie valutazione unicamente su elementi e interessi acquisiti al procedimento; sia, infine, perchè, come più¹ sopra rilevato, le nuove istante di autorizzazione paesaggistica sono state presentate dopo l&#8217;adozione dell&#8217;avversato provvedimento sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultimo, poi, diversamente da quanto si deduce, non risulta inficiato da difetto di motivazione, emergendo questa <i>per relationem</i> dal parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Integrata, la quale ha ritenuto &#8220;<i>che i manufatti debbano essere demoliti perchè privi di qualsiasi qualità  architettonica ed in contrasto con l&#8217;ambiente</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione del detto parere, seppur succinta, risulta comunque idonea a evidenziare le ragioni, insindacabili nel merito, che hanno indotto l&#8217;organo consultivo a negare la compatibilità  col paesaggio dei fabbricati dei sig.ri C., ovvero la loro inesistente &#8220;<i>qualità  architettonica</i>&#8220;, qualità  questa che evidentemente non dipende dallo stato deteriore dei materiali utilizzati per la costruzione, ma dalle caratteristiche estetiche dei manufatti oggetto di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La osservazione che questi ultimi, poi, immersi nel verde (quasi da non essere visibili) siano pienamente compatibili con l&#8217;ambiente, si risolve in una inammissibile censura di merito alla scelta operata dall&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello va, in definitiva, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancata costituzione in giudizio del Comune appellato esonera il Collegio da ogni statuizione sulle spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla pe le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/10/2019 n.436</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-16-10-2019-n-436/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-16-10-2019-n-436/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/10/2019 n.436</a></p>
<p>Alberto Pasi, Presidente, Stefano Mielli, Consigliere, Estensore PARTI: (Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Sartore Caleca c. Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Galleria dell&#8217;Accademia di Venezia)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-16-10-2019-n-436/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/10/2019 n.436</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-16-10-2019-n-436/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/10/2019 n.436</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alberto Pasi, Presidente, Stefano Mielli, Consigliere, Estensore PARTI:  (Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Sartore Caleca c. Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Galleria dell&#8217;Accademia di Venezia)</span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;ambito di un procedimento per il prestito all&#8217;Estero di un&#8217;opera d&#8217;arte va qualificato come controinteressato in senso tecnico  l&#8217;istituzione destinataria se  risulta menzionata nell&#8217;autorizzazione impugnata, ha partecipato al procedimento presentando apposita richiesta e subirebbe un pregiudizio alla propria sfera giuridica in caso di accoglimento del ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Processo amministrativo &#8211; controinteressato &#8211; individuazione.</p>
</p>
<p>2.- Provvedimento amministrativo &#8211; distinzione fra livello politico e livello amministrativo &#8211; sottoscrizione di Memorandum &#8211; incompetenza del Ministro &#8211; non sussiste.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1. Nell&#8217;ambito di un procedimento per il prestito all&#8217;Estero di un&#8217;opera d&#8217;arte va qualificato come controinteressato in senso tecnico (nella specie, il Musì©e du Louvre) l&#8217;istituzione destinataria se (come nella presente fattispecie) risulta menzionata nell&#8217;autorizzazione impugnata, ha partecipato al procedimento presentando apposita richiesta e subirebbe un pregiudizio alla propria sfera giuridica in caso di accoglimento del ricorso.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>2. Un Memorandum a firma del ministro dei Beni Culturali (nella specie, del Memorandum d&#8217;Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura della Repubblica Francese riguardante il partenariato per il prestito di opere di Leonardo da Vinci al Musì©e del Louvre e delle opere di Raffaello Sanzio alle Scuderie del Quirinale, firmato dai rispettivi Ministri in data 24 settembre 2019) non è viziato da incompetenza del Ministro nella sua sottoscrizione, atteso che lo stesso, in quella sede, non sembra aver esercitato funzioni di amministrazione attiva spettanti ai dirigenti, ma sembra essere intervenuto nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza del Ministero nella stipula dell&#8217;accordo di collaborazione interministeriale in un momento in cui (rispetto al caso in esame) le attività  istruttorie, concernenti l&#8217;individuazione dell&#8217;opera oggetto del prestito da parte degli organi competenti, si erano giù  concluse: in sintesi, il Memorandum, che è un atto tipico del diritto internazionale, non costituisce di per sì© un vincolo per l&#8217;azione amministrativa.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00436/2019 REG.PROV.CAU.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01033/2019 REG.RIC. Â Â Â Â Â Â Â Â Â </b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>ORDINANZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2019, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Sartore Caleca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giovanni Albanese in San Dona&#8217; Di Piave, via Cesare Battisti n. 42;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Galleria dell&#8217;Accademia di Venezia, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>e con l&#8217;intervento di</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> Codacocons e Associazione Articolo 32-97, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, Valentina Colarusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Rienzi Carlo in Roma, viale Giuseppe Mazzini 73;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del Direttore delle Gallerie dell&#8217;Accademia di Venezia di autorizzazione al prestito all&#8217;estero dello Studio di proporzioni del corpo umano, detto Uomo Vitruviano (Gabinetto Disegni e Stampe, cat. 228), adottato ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 4, lett. h), del D.P.C.M. n. 76/2019 (PROT. 1891 &#8211; doc. 1);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del Memorandum d&#8217;Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura della Repubblica Francese riguardante il partenariato per il prestito di opere di Leonardo da Vinci al Musì©e del Louvre e delle opere di Raffaello Sanzio alle Scuderie del Quirinale, firmato dai rispettivi Ministri in data 24 settembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e delle Gallerie dell&#8217;Accademia di Venezia;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Considerato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che non vi sono sufficienti prospettive di un esito favorevole del ricorso tali da giustificare l&#8217;accoglimento della domanda cautelare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che in rito va rilevato che il ricorso non è stato proposto nei confronti di almeno uno dei controinteressati nè a questi notificato prima del suo deposito e dell&#8217;instaurazione del giudizio (cfr. art. 41, comma 2, cod. proc. amm.);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il Musì©e du Louvre destinatario del prestito sembra dover essere qualificato come controinteressato in senso tecnico in quanto è menzionato nell&#8217;autorizzazione impugnata, ha partecipato al procedimento presentando apposita richiesta (cfr. doc. 5 del secondo elenco allegato alle difese dell&#8217;Amministrazione resistente), e subirebbe un pregiudizio alla propria sfera giuridica in caso di accoglimento del ricorso (circa la nozione di controinteressato in senso tecnico ex plurimis cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 marzo 2017, n.1198; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 594);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che in ogni caso, ad una prima delibazione propria della fase cautelare, anche nel merito delle censure proposte il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, in disparte l&#8217;esame delle eccezioni di inammissibilità  dell&#8217;impugnazione del Memorandum da approfondire nella fase di merito, non appare sussistere il dedotto vizio di incompetenza del Ministro nella sua sottoscrizione, atteso che, contrariamente a quanto dedotto, lo stesso in quella sede non sembra aver esercitato funzioni di amministrazione attiva spettanti ai dirigenti, ma sembra essere intervenuto nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza del Ministero nella stipula dell&#8217;accordo di collaborazione interministeriale in un momento in cui le attività  istruttorie, concernenti l&#8217;individuazione dell&#8217;opera oggetto del prestito da parte degli organi competenti, si erano giù  concluse (l&#8217;autorizzazione del Direttore delle Gallerie dell&#8217;Accademia era stata anticipata agli organi ministeriali via email il 23 settembre 2019: cfr. doc. 9 allegato alle difese dell&#8217;Amministrazione resistente);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che infatti il Memorandum, che è un atto tipico del diritto internazionale, non costituisce di per sì© un vincolo per l&#8217;azione amministrativa, come risulta anche dall&#8217;art. 7 del medesimo che afferma espressamente che &#8220;sarà  attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e francese&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il Direttore delle Gallerie dell&#8217;Accademia con nota prot. n. 2470 del 23 ottobre 2018 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso), ha individuato un elenco di opere &#8220;generalmente escluse dal prestito&#8221;, tra le quali figura quella oggetto del ricorso, ed un secondo elenco di opere per le quali il prestito può essere concesso in presenza di condizioni che devono essere esplicitamente evidenziate e motivate;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che pertanto la predetta nota ha impropriamente richiamato la previsione normativa di cui all&#8217;art. 66, comma 2, lett. b), del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto non ha individuato delle opere che in modo assoluto ed inderogabile &#8220;non possono comunque uscire&#8221; (in questo modo si esprime la norma citata) dal territorio della Repubblica, riservando una decisione da assumere caso per caso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che in tal senso depone sia la nota prot. n. 1929 del 4 ottobre 2019 (cfr. doc. 2 del primo elenco allegato alle difese dell&#8217;Amministrazione resistente), proveniente dal medesimo organo, in cui si chiarisce che &#8220;il carattere identitario dell&#8217;opera in oggetto come precisato nell&#8217;elenco delle Gallerie dell&#8217;Accademia di Venezia, prot. n. 2470 del 23 ottobre 2018, non è assoluto e non esclude tassativamente l&#8217;opera dal prestito&#8221;, sia la circostanza che in passato sono state oggetto di prestito all&#8217;estero altre opere che figurano nel primo elenco (&#8220;La Tempesta&#8221; di Giorgione, &#8220;Visioni dell&#8217;aldilà &#8221; di Bosch e il disegno di Michelangelo &#8220;La caduta di Fetonte&#8221;: cfr. docc. da 17 a 21 allegati alle difese dell&#8217;Amministrazione resistente);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che pertanto nel caso in esame il prestito appare dover essere ricondotto nell&#8217;ambito della fattispecie di uscita temporanea prevista dall&#8217;art. 67, comma 1, lett. d), del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che la ammette qualora sia &#8220;richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità  e per la durata stabilita negli accordi medesimi&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che non appare fondata neppure la censura di violazione dell&#8217;art. 66, comma 2, lett. a), del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui impedisce l&#8217;uscita dal territorio della Repubblica di beni che possano subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che infatti gli approfondimenti tecnici che sono stati svolti (cfr. la relazione dell&#8217;Opificio delle Pietre Dure prot. n. 5197 del 4 aprile 2019 e la relazione sul prestito dell&#8217;Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro del 27 maggio 2019 di cui ai docc. 22 e 23 allegati alle difese dell&#8217;Amministrazione resistente), discostandosi motivatamente dai rilievi maggiormente cautelativi precedentemente formulati dal responsabile del Gabinetto Disegni e Stampe delle Gallerie dell&#8217;Accademia e dal Funzionario restauratore conservatore (cfr. docc. 10 e 11 allegati al ricorso), sono giunti alla conclusione che le criticità  rappresentate possono considerarsi risolvibili con precise cautele sulla movimentazione, sulla riduzione del numero di giorni di esposizione e con condizioni di illuminamento limitate a 25 lux;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che non appare poter essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di legittimità , senza impingere nel merito delle valutazioni riservate all&#8217;Amministrazione, la scelta di consentire l&#8217;esposizione ripetuta e ravvicinata nel tempo dell&#8217;opera (a Venezia dal 17 aprile al 14 luglio 2019; a Parigi dal 24 ottobre al 14 dicembre 2019), che potrà  eventualmente comportare, per rispettare gli standard di lux/ora cumulabili per anno a cui l&#8217;opera può essere esposta, la sottrazione alla visione del pubblico della medesima per un periodo prolungato per consentirne il riposo al buio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che infatti tale determinazione non si pone in contrasto con una specifica previsione normativa, e le scelte relative alle forme e alle modalità  di valorizzazione dei beni culturali sono connotate da ampi margini di discrezionalità ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che pertanto, fermo restando il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle opere, le scelte dell&#8217;Amministrazione, coinvolgenti la comparazione e ponderazione di molteplici interessi pubblici, possono essere censurate solo in caso di manifesta illogicità , incongruità , travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che nel caso all&#8217;esame tali vizi dell&#8217;azione amministrativa non appaiono sussistere, tenuto conto che l&#8217;Amministrazione ha consentito il prestito sottolineando, a supporto della scelta, l&#8217;eccezionale rilevanza mondiale dell&#8217;esposizione, l&#8217;aspirazione del Paese a valorizzare al massimo le potenzialità  del suo patrimonio, il valore di collaborazione e scambio tra Stati espresso nel Memorandum, oltre che (cfr. doc. 2 del primo elenco depositato in giudizio dall&#8217;Amministrazione resistente) il ritorno di immagine e di riconoscibilità , anche identitaria, delle Gallerie dell&#8217;Accademia di Venezia quale depositario di opere di Leonardo, l&#8217;implementazione dei rapporti culturali e museali tra le Gallerie dell&#8217;Accademia di Venezia ed il Musì©e du Louvre, nonchè il vantaggio conseguito in forza del prestito per lo scambio con opere di Raffaello Sanzio destinate ad una mostra presso le Scuderie del Quirinale, difficilmente fruibili nel territorio nazionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che pertanto non sussistono i presupposti per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che per il principio della soccombenza le spese della presente fase di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente in favore dell&#8217;Amministrazione resistente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, mentre possono essere compensate rispetto agli intervenienti;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore dell&#8217;Amministrazione resistente liquidandole nella somma di € 1.000,00 a titolo di spese e competenze, e le compensa nei confronti degli intervenienti.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-16-10-2019-n-436/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 16/10/2019 n.436</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.11932</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-10-2019-n-11932/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-10-2019-n-11932/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.11932</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente; Brunella Bruno, Consigliere, Estensore. PARTI: (Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Carlo Besostri e Giuseppe Libutti c. l&#8217;Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente; Brunella Bruno, Consigliere, Estensore. PARTI: (Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Carlo Besostri e Giuseppe Libutti c. l&#8217;Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti di Vincenzo S., candidato della Lista &#8220;Lega Salvini Premier&#8221; nella circoscrizione IV Italia Meridionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Spataro, Emilio Greco e Franceschina Bufano; Salvatore Di M., candidato della Lista &#8220;Forza Italia&#8221;, nella circoscrizione III Italia Centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Raffaele Montefusco e Socrate Tosel; Sergio Antonio B., candidato della Lista &#8220;Fratelli d&#8217;Italia&#8221; nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell&#8217;ammissibilità  del ricorso innanzi al G.A. occorre che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Processo amministrativo &#8211; ricorso al G.A. &#8211; ammissibilità  &#8211; condizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">2.- Processo amministrativo &#8211; rimessione in termini &#8211; carattere eccezionale &#8211; tale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">3.- Unione Europea &#8211; Consiglio Europeo &#8211; decisioni &#8211; efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">4.- Unione Europea &#8211; possibilità  di eccepire dinanzi al giudice nazionale l&#8217;invalidità  di disposizioni su cui si basa una decisione o un provvedimento &#8211; generalizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">5.- Unione Europea &#8211; Parlamento Europeo &#8211; composizione &#8211; procedimento c.d. Brexit &#8211; effetti.</p>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1.Ai fini dell&#8217;ammissibilità  del ricorso innanzi al G.A. occorre che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>2. Il beneficio della rimessione in termini presuppone, ex art. 37 C.P.A., la scusabilità  dell&#8217;errore e, determinando una deroga alla fondamentale regola di perentorietà  dei termini d&#8217;impugnazione, concreta un istituto di carattere eccezionale.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>3. Le decisioni del Consiglio Europeo costituiscono fonte derivata del diritto dell&#8217;Unione, dotata di efficacia diretta e vincolante, la cui obbligatorietà  vale per tutti gli organi dello Stato destinatario, ivi compresi i giudici.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>4. Qualsiasi parte ha il diritto di eccepire dinanzi al giudice nazionale adito l&#8217;invalidità  di disposizioni contenute in atti dell&#8217;Unione su cui si basa una decisione o un provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti, il che può indurre tale giudice, che non è competente a constatare esso stesso una simile invalidità , a interrogare in proposito la Corte mediante una questione pregiudiziale: tuttavia il riconoscimento di tale diritto presuppone che la parte stessa non fosse legittimata a proporre, ai sensi dell&#8217;articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali disposizioni, delle quali essa subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l&#8217;annullamento.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>5. Il Consiglio Europeo ha inteso stabilire che non appena il Regno Unito sarà  effettivamente fuoriuscito dall&#8217;Unione, la composizione del Parlamento Europeo subirà  un cambiamento, giacchè al posto dei rappresentanti di tale Nazione dovranno insediarsi i rappresentanti degli altri Stati membri che occupano i seggi c.d. &#8220;suppletivi&#8221;, in quanto tali giù  eletti, essendo l&#8217;elezione presupposta all&#8217;assegnazione dei seggi suppletivi. Da ciù² consegue che la scelta del Consiglio Europeo è stata quella di assicurare sin da subito l&#8217;elezione (con riferimento al caso di specie dell&#8217;Italia) di 76 parlamentari italiani al Parlamento Europeo, tanto che proprio in ragione di ciù² ne è derivata l&#8217;applicazione di tale differenziale (76) e non di quello pari a 73, stabilendosi un insediamento differito dei tre parlamentari assegnatari dei seggi suppletivi, alla conclusione del procedimento di recesso del Regno Unito, il quale risponde all&#8217;esigenza di preservare il funzionamento del Parlamento Europeo, evitando stalli nelle relative attività . Nessuna autonomia è, dunque, sul piano logico e giuridico predicabile quanto alla elezione dei tre parlamentari assegnatari dei seggi suppletivi.</i></p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 11932/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 09699/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9699 del 2019, proposto da <i>omissis</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Carlo Besostri e Giuseppe Libutti, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Sardegna, n. 29 e domicilio digitale agli indirizzi p.e.c. come da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, per legge domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Vincenzo S., candidato della Lista &#8220;Lega Salvini Premier&#8221; nella circoscrizione IV Italia Meridionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Spataro, Emilio Greco e Franceschina Bufano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Val Fiorita, n. 90 e domicilio digitale agli indirizzi p.e.c. come da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Di M., candidato della Lista &#8220;Forza Italia&#8221;, nella circoscrizione III Italia Centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Raffaele Montefusco e Socrate Toselli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2 e domicilio digitale agli indirizzi p.e.c. come da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Antonio B., candidato della Lista &#8220;Fratelli d&#8217;Italia&#8221; nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento e/o rettifica</i></b></p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa questione pregiudiziale ex art.267 TFUE sulla compatibilità  della Decisione del Consiglio 2002/772/CE e ove occorra della Decisione del Consiglio 2018/994/UE nella parte in cui prevedono soglie di accesso nazionali, facoltative/obbligatorie e variabili con gli artt. 10 par. 2 e 14 par. 2 TUE e la natura del Parlamento europei come organo di rappresentanza diretta dei cittadini UE e disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali nell&#8217;UE:</i></p>
<p style="text-align: justify;">a) dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti al Parlamento Europeo spettanti all&#8217;Italia per il quinquennio 2019/2024 adottato dall&#8217;Ufficio centrale in data 21 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti adottato dall&#8217;Ufficio elettorale della circoscrizione II Italia Nord Orientale presso la Corte d&#8217;Appello di Venezia del giugno 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">c) dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti adottato dall&#8217;Ufficio elettorale della Circoscrizione III Italia Centrale;</p>
<p style="text-align: justify;">d) dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti adottato dall&#8217;Ufficio elettorale della Circoscrizione IV Italia Meridionale;</p>
<p style="text-align: justify;">e) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenziali compresi i verbali dell&#8217;Ufficio Elettorale della circoscrizione I Italia Nord occidentale e dell&#8217;Ufficio elettorale della Circoscrizione V Italia Insulare;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè, per la correzione dei verbali dell&#8217;Ufficio centrale nazionale e degli uffici circoscrizionali II, III e IV, limitatamente alla proclamazione con aspettativa di insediamento solo dopo che il recesso del Regno Unito dall&#8217;Unione Europea sarà  divenuto giuridicamente efficace dei signori S. Vincenzo, candidato della lista LEGA SALVINI PREMIER nella Circoscrizione IV Italia Meridionale, DE M. Salvatore candidato della lista FORZA ITALIA nella Circoscrizione III Italia Centrale e B. Sergio Antonio candidato della lista FRATELLI D&#8217;ITALIA nella Circoscrizione II Italia Nord Orientale e la proclamazione in luogo dei controinteressati S. Vincenzo , De M. Salvatore e B. Sergio Antonio dei Candidati più¹ votati nelle corrispondenti circoscrizioni delle Liste PARTITO COMUNISTA, PARTITO ANIMALISTA ITALIANO e + EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PDE ITALIA esattamente individuabili soltanto dopo la rettifica dei verbali e allegate tabelle dei voti e quozienti elettorali delle liste ammesse al riparto dei seggi e specificamente nelle Circoscrizioni II Italia Nord Orientale, III Italia Centrale e IV Italia Meridionale, beneficiarie di un seggio aggiuntivo ex Decisione 2018/937/UE e non insediabili se non &#8220;Una volta che il recesso del Regno Unito dall&#8217;Unione non sarà  divenuto giuridicamente efficace&#8221;(art.3 par.2.2 Dec. 2018/937/UE).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, dell&#8217;Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione, di Vincenzo S., Salvatore Di M.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti, inoltre, gli atti di costituzione in giudizio di: Cristiano C., legale rappresentante del Partito Animalista Italiano e candidato della relativa lista alla carica di membro del Parlamento Europeo, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale all&#8217;indiR. p.e.c. come da Registri di Giustizia; Michele A., cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bitonto e candidato al Parlamento Europeo nella lista &#8220;+ Europa&#8221;, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Ce., Fabio F. e Giuseppe Li., con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Sardegna, n. 29, e domicilio digitale agli indirizzi p.e.c. come da Registri di Giustizia; Eleonora F., parlamentare europeo uscente e candidata al Parlamento europeo nella lista &#8220;la Sinistra&#8221;, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Adami e Barbara Ferretti, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, Corso d&#8217;Italia, n. 97 e domicilio digitale agli indirizzi p.e.c. come da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2019 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i cittadini elettori in epigrafe hanno agito per l&#8217;annullamento &#8211; previo rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia ex 267 TFUE in ordine alla compatibilità  della Decisione del Consiglio 2002/772/CE e, ove occorra, della Decisione del Consiglio 2018/994/UE &#8211; dei risultati delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani del Parlamento europeo, lamentando l&#8217;illegittimità  della procedura elettorale nella parte in cui è stata applicata, in attuazione della normativa interna, la soglia di sbarramento del 4%.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti, premessa una ricostruzione degli sviluppi del procedimento elettorale che viene in rilievo e delle problematiche interpretative concernenti l&#8217;introduzione di una soglia di accesso del 4% con la legge n. 10 del 2009, alla base di pregressi contenziosi dai quali sono scaturiti due pronunciamenti della Corte Costituzionale, segnatamente, con le sentenze n. 271 del 2010 e n. 239 del 2018, hanno rilevato che la compatibilità  del nuovo impianto di disciplina delle elezioni europee con le modifiche al TUE introdotte dal trattato di Lisbona in vigore dal 1° dicembre 2009 &#8211; che ha mutato la natura del Parlamento Europeo, costituito da cittadini dell&#8217;Unione e non più¹ da rappresentanti degli Stati riuniti nella Comunità  &#8211; e con i principi cristallizzati nella Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (CDFUE) non ha costituito oggetto di vaglio nè da parte della Corte Costituzionale nè in esito a rinvio alla Corte di Giustizia, ponendosi, dunque, quale questione assolutamente nuova. Parte ricorrente ha, dunque, illustrato, con ampie argomentazioni, l&#8217;evoluzione della disciplina in argomento, contestando la previsione di soglie di sbarramento nazionali, facoltative e variabili, in quanto integranti limitazioni al diritto di voto, che nell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione si caratterizza per essere universale, diretto, libero e segreto, in conformità  al principio della rappresentanza degressivamente proporzionale, il quale, tuttavia, non può essere, secondo ragionevolezza, interpretato nel senso che i cittadini dell&#8217;Unione che votano negli Stati più¹ popolosi &#8220;<i>siano trattati ancora peggio, cioè oltre che avere un rapporto più¹ alto tra popolazione e deputati, siano anche sfavoriti nella rappresentanza dall&#8217;esigenza di soglie di accesso dalla loro variabilità , che introduce una discriminazione non tra popolazione seggi, consentita dai trattati, ma tra voti validi con distorsioni nella rappresentanza</i>&#8220;, (pagg. 13 e 14 del ricorso introduttivo). In tale quadro, la difesa dei ricorrenti ha, tra l&#8217;altro, rimarcato che la decisione 2018/994/UE, Euratom del 13 luglio 2018, che modifica l&#8217;atto relativo all&#8217;elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976, con la quale, nello specifico, è stato previsto l&#8217;obbligo (e non più¹ la facoltà ) di prevedere una soglia minima (per le circoscrizioni elettorali che comprendono più¹ di 35 seggi) per gli Stati in cui sia utilizza lo scrutinio di lista, non è ancora entrata i vigore, in quanto soggetta all&#8217;approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali, e che, fermi i rilievi in punto di chiarezza della relativa formulazione, tale decisione è priva di significatività  ai fini della comprova della compatibilità  della c.d. soglia di sbarramento con la disciplina eurounitaria, sia tenuto conto della distinzione tra soglie facoltative e obbligatorie sia considerando la necessità  di un vaglio della Corte di Giustizia acchè &#8220;<i>le decisioni del Consiglio con le quali si approvano norme elettorali comuni siano approvate dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali</i>&#8221; (pagg. 16 e 17 del ricorso introduttivo) e siano conformi ai trattati e norme equiparate. Al riguardo, anzi, parte ricorrente si è soffermata sulle decisioni assunte dal Tribunale Costituzionale tedesco che per due volte ha annullato la soglia di accesso prevista nella legge elettorale nazionale per le elezioni al Parlamento europeo, evidenziando, altresì, la difformità  della decisione 2018/994/UE rispetto all&#8217;obiettivo di creazione di una legge elettorale uniforme. Le argomentazioni successive si appuntano sulla valenza della previsione di soglie di accesso, tenuto conto delle specificità  del Parlamento europeo che non presenta una frammentazione analoga a quella riscontrabile nel Parlamento italiano, nonchè sulle distorsioni della rappresentanza che derivano dalla applicazione di una soglia di accesso facoltativa, nazionale e variabile &#8211; illustrate anche con un approccio comparativo (prendendo in riferimento, in specie, gli esiti delle consultazioni in Germania e nel Regno Unito) &#8211; in palese distonia con la nuova natura del Parlamento europeo quale organo che rappresenta direttamente i cittadini UE ed in contrasto con i diritti fondamentali cristallizzati nella CDFUE. Nella prospettiva di pervenire ad un chiarimento in sede generale ed astratta e con piena certezza giuridica in merito alle questioni prospettate, parte ricorrente ha escluso l&#8217;idoneità  dello strumento della disapplicazione, sollecitando un intervento della Corte di Giustizia, attraverso il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. In esito alla ricostruzione prospettata ed alle argomentazioni articolate, i ricorrenti hanno sostenuto che, in assenza di soglia, i seggi supplementari previsti dalla Decisione (UE) 2018/937 del 28 giugno 2018 in correlazione con la conclusione del procedimento di recesso del Regno Unito dall&#8217;Unione europea, dovrebbero essere assegnati nel seguente ordine: il 74Â° al Partito Comunista, e, segnatamente, al candidato Marco R.; il 75Â° al Partito Animalista e, segnatamente, al candidato Cristiano C.; il 76Â° alla lista + Europa e, segnatamente, al candidato Michele A., con conseguente sostituzione dei medesimi ai candidati De M., S. e B. . Oltre ad evidenziare ulteriori criticità  emergenti dalla disciplina nazionale delle elezioni europee, con riguardo, tra l&#8217;altro, alla necessità  di un intervento del legislatore per la definizione dei meccanismi ritenuti più¹ congrui ad assicurare il contemperamento tra le esigenze della rappresentanza politica e di quella territoriale, i ricorrenti hanno inteso chiarire l&#8217;oggetto dell&#8217;impugnativa. Al riguardo, parte ricorrente ha specificato di limitare la propria domanda alle sole operazioni elettorali di cui al n. 8, &#8220;individuazione dei seggi di cui alla decisione del Consiglio europeo 2018/937/UE del 28 giugno 2018&#8221;, nella sostanza concernenti i tre seggi supplementari, in quanto connotate da una propria autonomia, evidenziando, altresì, che tale perimetrazione della domanda determina anche l&#8217;esclusione della necessità  di evocare in giudizio i candidati che sono stati proclamati eletti con insediamento immediato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;Interno e l&#8217;Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione si sono costituiti in giudizio con la difesa erariale, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio, con due distinti atti, anche i controinteressati Vincenzo S. e Salvatore Di M., i quali hanno sollevato eccezioni di inammissibilità  del gravame, costituendo la previsione di soglie di sbarramento e le modalità  della loro applicazione manifestazioni della discrezionalità  del legislatore, nonchè tenuto conto delle finalità  meramente esplorative del gravame ed anche del difetto di giurisdizione del giudice nazionale, in quanto le decisioni del Consiglio europeo avrebbero dovuto essere contestate in conformità  alle previsioni dell&#8217;art.263 del TFUE innanzi alla Corte di Giustizia entro il termine di due mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217; U.E. La difesa del Sig. Di M., inoltre, ha anche eccepito la tardività  del gravame, alla luce della data della relativa notificazione. Entrambe i controinteressati, infine, hanno articolato pertinenti deduzioni rilevando la palese infondatezza nel merito del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio, con due distinti atti, anche i Sig.ri Cristiano C. (legale rappresentante del Partito Animalista Italiano e candidato nella relativa lista alla carica di membro del Parlamento Europeo) e Michele A. (quale cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bitonto e candidato al Parlamento Europeo nella liste di &#8220;+ Europa&#8221;) insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, dal quale deriverebbe la propria proclamazione alla carica di parlamentari europei, sia pure con insediamento &#8220;differito&#8221; (alla conclusione del procedimento c.d. Brexit). Analogamente, si è costituita in giudizio, in data 11 ottobre 2019, la Sig.ra Eleonora F. (europeo uscente e candidata al Parlamento Europeo nella lista &#8220;la Sinistra&#8221;), la quale pure ha insistito per l&#8217;accoglimento del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 15 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio deve preliminarmente esaminare l&#8217;eccezione di inammissibilità  per difetto di giurisdizione del giudice nazionale in relazione alle contestazioni articolate dai ricorrenti avverso le decisioni del Consiglio europeo, sollevata dalla difesa di uno dei controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Le decisioni del Consiglio europeo, infatti, costituiscono fonte derivata del diritto dell&#8217;Unione, dotata di efficacia diretta (C. giust., 6.10.1970, 9/70, Grad) e vincolante, la cui &#8220;<i>obbligatorietà  vale per tutti gli organi dello Stato destinatario, ivi compresi i giudici</i>&#8221; (C. giust., 21.5.1987, 249/85, Albako).</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito anche di recente dalla Corte di Giustizia (Corte giustizia Unione Europea Sez. V, Sent., 20/06/2019, n. 458/15), &#8220;<i>qualsiasi parte ha il diritto di eccepire dinanzi al giudice nazionale adito l&#8217;invalidità  di disposizioni contenute in atti dell&#8217;Unione su cui si basa una decisione o un provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti, il che può indurre tale giudice, che non è competente a constatare esso stesso una simile invalidità , a interrogare in proposito la Corte mediante una questione pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, E e F, C-550/09, EU:C:2010:382, punto 45)</i>&#8220;; tuttavia, la stessa Corte ha specificato che il &#8220;<i>riconoscimento di tale diritto presuppone (&#038;) che la parte stessa non fosse legittimata a proporre, ai sensi dell&#8217;articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali disposizioni, delle quali essa subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l&#8217;annullamento (cfr. sent., 20/06/2019, n. 458/15, cit.)</i>&#8220;. Tale preclusione della possibilità  di richiedere l&#8217;annullamento della decisione del Consiglio europeo non ricorre nella fattispecie, tenuto conto della natura di detta decisione e della legittimazione prevista dall&#8217;art. 263 del TFUE, il quale, peraltro, stabilisce un termine di decadenza per la relativa impugnativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche a prescindere da tale preclusione, il Collegio rileva che i ricorrenti hanno agito nella propria qualità  di cittadini elettori, a tanto certamente legittimati venendo in rilievo un&#8217;azione popolare prevista a tutela dell&#8217;interesse pubblico generale al corretto svolgimento delle operazioni elettorali, la quale non può, perà², essere confusa con quella del candidato non eletto, diretta a fa valere il proprio interesse ad ottenere la preposizione all&#8217;ufficio elettivo attraverso un regolare procedimento. Orbene, sebbene le due azioni siano contestualmente esercitabili dal soggetto che rivesta entrambe le posizioni, nella fattispecie i ricorrenti hanno agito esclusivamente nella qualità  di cittadini elettori, articolando diffuse argomentazioni a sostegno della non conformità  con il diritto eurounitario della introduzione di una soglia di accesso (c.d. soglia di sbarramento), con la l. n. 10 del 2009, sulla base del c.d. Atto di Bruxelles (Allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, del Consiglio del 20 settembre 1976, nel testo risultante a seguito della decisione 2002/772/CE, Euratom, del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002), che ha previsto la facoltà  degli Stati membri di introdurre soglie di sbarramento nella misura massima del cinque per cento all&#8217;interno delle rispettive legislazioni nazionali per l&#8217;elezione dei membri del Parlamento europeo, muovendo anche contestazione in relazione ad ulteriori profili riferiti alla disciplina delle competizioni elettorali in argomento, con specifico riferimento all&#8217;attuazione del principio proporzionale ed al contemperamento tra rappresentanza c.d. politica e rappresentanza c.d. territoriale. La domanda di annullamento rivolta a questo giudice non è perà² coerente con l&#8217;impianto difensivo articolato, tenuto conto della specifica legittimazione fatta valere e dell&#8217;interesse riconosciuto ex ante dal legislatore ai cittadini elettori. E, invero, i ricorrenti, pur mettendo in discussione i punti più¹ qualificanti della disciplina che viene in rilievo, hanno agito non giù  per far valere l&#8217;interesse generale al corretto svolgimento delle consultazioni bensì per ottenere una pronuncia giurisdizionale limitata ai soli tre seggi &#8220;supplementari&#8221;, vale a dire i seggi derivanti dalla ripartizione di quelli spettanti al Regno Unito, per i quali la decisione (UE) 2018/937 del 28 giugno 2018 ha previsto un insediamento differito, con conseguente richiesta di una correzione del risultato elettorale attraverso la proclamazione a parlamentari europei eletti dei tre candidati specificamente indicati in sostituzione dei controinteressati. Sebbene le motivazioni di tale modulazione della domanda siano indicate nella esigenza di non interferire sul funzionamento e sulle attività  del Parlamento europeo appena eletto, nondimeno il Collegio non ritiene tale domanda coerente con il fondamento della specifica legittimazione a ricorrere cui si associa l&#8217;interesse prefigurato dal legislatore, caratterizzato da una connotazione generale, scevra da posizioni di favore che verrebbero a radicarsi in capo ad alcuni candidati soltanto &#8211; i quali, peraltro, non hanno proposto autonoma impugnativa entro i prescritti termini di decadenza &#8211; in base ad una scelta rimessa nella sostanza ai ricorrenti. In altri termini, emerge con evidenza una inammissibile non corrispondenza tra la posizione giuridica soggettiva vantata dai ricorrenti cui si associano le relative fondamentali e, nella specie, peculiari, condizioni dell&#8217;azione ed il contenuto della decisione richiesta al giudice in rapporto anche alla causa petendi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell&#8217;ammissibilità  del ricorso, infatti, occorre che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, ove si intendesse valorizzare il fine di rimettere alla delibazione del giudice amministrativo una funzione interpretativa e di orientamento di future determinazioni, nella prospettiva anche di prevenire l&#8217;insorgere di contenziosi ulteriori, la natura degli interessi implicati e la specificità  della materia elettorale inducono ad escludere nella fattispecie tale opzione ermeneutica. A ciù² si aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, tali seggi &#8220;supplementari&#8221; non rivestono una propria autonomia nel complesso delle operazioni elettorali in esame, alla luce anche dalla normativa europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente alla precedente legislatura, il Consiglio europeo, con decisione (UE) 2013/312 del 28 giugno 2013, aveva stabilito per l&#8217;Italia, all&#8217;art.3, il numero di 73 parlamentari, precisando, nel successivo art.4, che &#8220;<i>la presente decisione è rivista con sufficiente anticipo prima dell&#8217;inizio della legislatura 2019-2024 sulla base di un&#8217;iniziativa del parlamento europeo presentata prima della fine del 2016 al fine di istituire un sistema che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione, del parlamento europeo, di assegnare i seggi agli Stati membri in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, che traduca il principio della proporzionalità  degressiva di cui all&#8217;articolo 1, tenendo conto dell&#8217;eventuale cambiamento del loro numero e dell&#8217;evoluzione demografica della popolazione quale debitamente accertata, rispettando così l&#8217;equilibrio globale del sistema istituzionale stabilito dai trattati</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La notifica della volontà  di recesso del Regno Unito, alla quale ha fatto seguito l&#8217;approvazione dell&#8217;accordo da parte del Consiglio europeo, integra all&#8217;evidenza proprio la contemplata eventualità  di cambiamento, di cui proprio il Consiglio ha avuto piena consapevolezza nell&#8217;adozione della decisione (UE) 2018/937 del 28 giugno 2018, con la quale, in applicazione delle previsioni del TUE, ha fissato, per la legislatura 2019-2024, all&#8217;art.3, primo comma, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascun Stato membro, stabilendo per l&#8217;Italia il numero di 76 parlamentari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è proprio il sopra indicato art. 3 a stabilire, per l&#8217;eventualità  del mancato completamento del procedimento c.d. Brexit all&#8217;inizio della legislatura, che &#8220;<i>il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà  quello previsto dall&#8217;art.3 della decisione 3013/312/UE del Consiglio Europeo, fino a quando il recesso del Regno Unito dell&#8217;Unione non sarà  divenuto giuridicamente efficace</i>&#8220;; precisando, altresì, che: «Â <i>una volta che il recesso del Regno Unito dall&#8217;Unione sarà  divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà  quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo. Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo comma e quelli assegnati in base al secondo comma si insediano al Parlamento europeo contemporaneamente</i>». La formulazione della previsione e, nello specifico, il verbo &#8220;insediare&#8221; che ivi figura rende evidente che il Consiglio europeo ha inteso stabilire che non appena il Regno Unito sarà  effettivamente fuoriuscito dall&#8217;Unione, la composizione del Parlamento europeo subirà  un cambiamento, giacchè al posto dei rappresentanti di tale Nazione dovranno insediarsi i rappresentanti degli altri Stati membri che occupano i seggi c.d. &#8220;suppletivi&#8221;, in quanto tali giù  eletti, essendo l&#8217;elezione presupposta all&#8217;assegnazione dei seggi suppletivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciù² consegue che la scelta, si ribadisce, consapevole, del Consiglio europeo è stata quella di assicurare sin da subito l&#8217;elezione di 76 parlamentari italiani al Parlamento europeo, tanto che proprio in ragione di ciù² ne è derivata l&#8217;applicazione di tale differenziale (76) e non di quello pari a 73, stabilendosi un insediamento differito dei tre parlamentari assegnatari dei seggi suppletivi, alla conclusione del procedimento di recesso del Regno Unito, il quale risponde all&#8217;esigenza di preservare il funzionamento del Parlamento europeo, evitando stalli nelle relative attività . Nessuna autonomia è, dunque, sul piano logico e giuridico predicabile quanto alla elezione dei tre parlamentari assegnatari dei seggi suppletivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento agli atti di costituzione in giudizio dei Sig.ri Cristiano C. (legale rappresentante del Partito Animalista Italiano e candidato nella relativa lista alla carica di membro del Parlamento Europeo), Michele A. (quale cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bitonto e candidato al Parlamento Europeo nella liste di &#8220;+ Europa&#8221;), ed Eleonora F. (parlamentare europeo uscente e candidata al Parlamento Europeo nella lista &#8220;la Sinistra&#8221;) il Collegio rileva che tali atti si sostanzino in atti di intervento ad adiuvandum, inammissibilmente ed irritualmente spiegati da soggetti che vantano un proprio diretto e autonomo interesse, i quali, dunque, avrebbero dovuto agire entro i prescritti termini di decadenza. E, invero, le deduzioni articolate da tali parti sono dirette a sostenere l&#8217;accoglimento del gravame, dal quale asseritamente deriverebbe la propria proclamazione alla carica di parlamentari europei. Al riguardo, il Collegio reputa sufficiente evidenziare che nel processo amministrativo è ammesso il solo intervento adesivo dipendente e, quindi, del tutto collegato e subalterno alla posizione giuridica di chi ha proposto il ricorso introduttivo, sicchè deve essere considerato inammissibile l&#8217;intervento da parte di soggetti che, di per sì©, versano nella condizione di fare valere un interesse personale all&#8217;impugnazione dei provvedimenti oggetto di gravame (cfr.,Â <i>ex multis</i>, C.d.S., Sez. V, 1 aprile 2019, n. 2123; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 1 aprile 2019, n. 301; TAR Umbria, Sez. I, 3 aprile 2019, n. 176). Ciù² con l&#8217;ulteriore specificazione che l&#8217;asserita &#8211; e per le ragioni esplicitate nei successivi capi della presente pronuncia, insussistente &#8211; novità  delle questioni prospettate, non si valuta circostanza idonea a fondare l&#8217;ammissibilità  del beneficio della rimessione in termini (richiesta, questa, prospettata nel corso della discussione orale in udienza da taluni dei difensori delle sopra indicate parti), il quale, per univoca giurisprudenza, presupposte, ex art. 37 c.p.a., la scusabilità  dell&#8217;errore e, determinando una deroga alla fondamentale regola di perentorietà  dei termini d&#8217;impugnazione, costituisce istituto di carattere eccezionale, tanto più¹ tenuto conto delle peculiarità  del rito che viene in rilievo, oltre che della constatazione che i Sig.ri C., A. e F. non hanno proceduto ad alcuna notificazione dei rispettivi atti, essendosi costituiti sulla base della ricezione del ricorso introduttivo (anche nei loro confronti notificato), insuscettibile di esplicare una efficacia &#8220;sanante&#8221;, con elusione del termine decadenziale per procedere all&#8217;impugnativa. Per completezza, inoltre, il Collegio ritiene anche di sottolineare, relativamente alla Sig.ra Eleonora F., che la medesima neppure figura tra i candidati che, secondo quanto prospettato nel ricorso introduttivo, segnatamente nel relativo petitum, verrebbe ad essere assegnataria di uno dei tre seggi c.d. suppletivi, con conseguente inammissibile ampliamento del thema decidendum.</p>
<p style="text-align: justify;">Fermo il carattere dirimente delle considerazioni sopra svolte, che determinano, in conformità  alle coordinate tracciate dall&#8217;A.P. nella sentenza n. 5 del 2015, l&#8217;assorbimento delle residue eccezioni sollevate dai controinteressati, il Collegio ritiene anche di rilevare l&#8217;infondatezza del ricorso, sia tenuto conto della cruciale rilevanza della disciplina elettorale che viene in rilievo sia ai fini di un più¹ ponderato apprezzamento quanto alle statuizioni concernenti la regolazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale con la sentenza n. 239 del 2018 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), e dell&#8217;art. 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all&#8217;Italia), nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall&#8217;art. 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10, ampiamente argomentando in ordine alla piena legittimità  costituzionale della introduzione delle c.d. soglie di sbarramento.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; significativo evidenziare che, in detta pronuncia, sebbene la Corte abbia escluso ai fini della decisione il carattere pregiudiziale della questione della compatibilità  con i trattati del sistema delle soglie &#8220;facoltative, variabili e nazionali&#8221;, non ha mancato con chiarezza di rilevare che: «<i>Occorre ricordare comunque che, con riferimento alla medesima questione della conformità  dell&#8217;atto elettorale europeo ai trattati, questa Corte, giù  nella sentenza n. 110 del 2015, ha affermato che «[n]on vi è [&#038;] alcuna questione pregiudiziale [da] rivolgere alla Corte di giustizia, non sussistendo dubbi di sorta sull&#8217;esatto significato dell&#8217;evocata previsione del diritto dell&#8217;Unione europea (&#038;)</i>». Se è vero, inoltre, che la decisione 2018/994/UE, Euratom del 13 luglio 2018, che modifica l&#8217;atto relativo all&#8217;elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976, con la quale, nello specifico, è stato previsto l&#8217;obbligo (e non più¹ la facoltà ) di prevedere una soglia minima (per le circoscrizioni elettorali che comprendono più¹ di 35 seggi) per gli Stati in cui sia utilizza lo scrutinio di lista, non è ancora entrata i vigore, in quanto soggetta all&#8217;approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali, non può che convenirsi con la difesa erariale quanto alla valutazione da parte degli stessi organi dell&#8217;Unione della piena legittimità  della introduzione di una soglia minima per l&#8217;attribuzione dei seggi, resa evidente dalla previsione di un obbligo per gli Stati membri con un maggior numero di rappresentanti (tra i quali l&#8217;Italia) di introdurre detta soglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella medesima pronuncia, inoltre, la Corte Costituzionale ha sottolineato che la &#8220;<i>modifica operata dal Trattato di Lisbona secondo cui «[i]l Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell&#8217;Unione» (art. 14, paragrafo 2, TUE), e non più¹ «di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità », invero, non ha fatto venir meno la dimensione nazionale della rappresentanzae in questa logica si spiega il riconoscimento di un numero minimo di seggi (sei) anche agli Stati con minore popolazione (Malta, Lussemburgo, Cipro ed Estonia)</i>&#8220;. E proprio con riguardo alla ragionevolezza della previsione di soglie di sbarramento, la Corte ha osservato: «Â <i>anche all&#8217;interno del Parlamento europeo si pongono infatti esigenze di efficienza dei meccanismi decisionali, alle quali la previsione di una soglia di sbarramento innegabilmente risponde, riducendo la frammentazione politico-partitica nel suo ambito. Si tratta di un&#8217;esigenza non meno meritevole di tutela della prima, stante che il buon funzionamento dell&#8217;assemblea parlamentare costituisce di per sì© un valore di rilievo primario in considerazione delle funzioni decisorie dell&#8217;assemblea stessa e dei rischi connessi a una paralisi della sua attività  conseguente all&#8217;impossibilità  o all&#8217;eccessiva difficoltà  di formare le necessarie maggioranze. Giù  da questo primo punto di vista, dunque, la previsione di una soglia di sbarramento non può essere considerata irragionevole, apparendo essa invece funzionale all&#8217;obiettivo di razionalizzare l&#8217;organizzazione dell&#8217;assemblea, obiettivo che si pone per il Parlamento europeo in maniera non diversa da come si pone per i Parlamenti nazionali. Le conseguenze della mancata previsione di una soglia di sbarramento non si esauriscono infatti in una generica difficoltà  di decisione ma comportano un concreto pregiudizio per la funzionalità  dell&#8217;organo rappresentativo</i>». Ciù² non senza rimarcare, immediatamente dopo, che: «<i>A quanto appena osservato sulle esigenze di efficiente funzionamento interno dell&#8217;assemblea in vista del migliore svolgimento dei suoi processi decisionali, si deve nondimeno aggiungere il dato della indubbia trasformazione in senso parlamentare della forma di governo dell&#8217;Unione europea, quale ha preso a realizzarsi negli ultimi anni anche grazie alle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 e entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Indizi significativi di questa tendenza sono sicuramente il rafforzamento delle funzioni legislativa, di bilancio, controllo politico e consultiva del Parlamento europeo (art. 14, paragrafo 1, TUE e artt. 289 e 294 TFUE), fra cui spiccano la competenza di quest&#8217;ultimo a eleggere il Presidente della Commissione e la possibilità  di approvare una mozione di censura alla stessa Commissione (art. 17, paragrafo 8, TUE). In questa potenziata relazione dialettica fra Parlamento europeo e Commissione, cui consegue l&#8217;esigenza di favorire il formarsi di una maggioranza politica nell&#8217;assemblea, la clausola di sbarramento persegue l&#8217;autonoma e specifica funzione di evitare che un&#8217;eccessiva frammentazione dei partiti in essa rappresentati ne renda particolarmente complessa la formazione, mettendo così a rischio l&#8217;interesse alla stabilità  dell&#8217;organo politico di governo. In conclusione, la previsione di un meccanismo di selezione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi in ragione della percentuale di voti ottenuta risponde a esigenze reali e meritevoli di tutela, di buon funzionamento dell&#8217;assemblea parlamentare europea, sia nei suoi rapporti con la Commissione, sia nello svolgimento della sua più¹ generale attività </i>».</p>
<p style="text-align: justify;">La compatibilità  delle soglie di sbarramento con l&#8217;assetto derivante dalle modifiche di cui al Trattato di Lisbona è stata, quindi, giù  delibata, nei sopra riportati termini, in senso positivo, venendo così meno la novità  della questione, posta dai ricorrenti e dagli stessi interventori quale giustificazione e fondamento dell&#8217;azione.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, i ricorrenti trascurano di considerare la dimensione nazionale della rappresentanza nel Parlamento europeo, incidente sulle &#8220;distorsioni&#8221; illustrate in ricorso, giacchè la rappresentanza dei cittadini dell&#8217;Unione passa attraverso l&#8217;assegnazione di un dato numero di seggi ai singoli Stati. Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascun Stato membro è stato, relativamente alle ultime consultazioni, stabilito dalla decisione (UE) 2018/937 del 28 giugno 2018, in applicazione delle previsioni del TUE ed in conformità  a tale decisione con d.P.R. 22 marzo 2019 si è provveduto alla ripartizione tra le cinque circoscrizioni territoriali dei 76 seggi spettanti all&#8217;Italia con convocazione dei comizi elettorali.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la dimensione nazionale delle elezioni al Parlamento Europeo è dimostrata dal fatto che le circoscrizioni sono riferite ai singoli Stati, e non all&#8217;intera Unione Europea, e che la proporzionalità  non è parametrata all&#8217;intero corpo elettorale dell&#8217;Unione, ma a quello dei singoli Stati, secondo il criterio della proporzionalità  degressiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè emerge una vulnerazione del principio di uguaglianza del voto che, come chiarito anche dall&#8217;univoca giurisprudenza costituzionale (il che esime da citazioni specifiche) non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà  dell&#8217;elettore, con l&#8217;ulteriore specificazione che i correttivi al sistema proporzionale non incidono sulla parità  di condizioni dei cittadini e sull&#8217;eguaglianza del voto.</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 271 del 2010) anche con riferimento alla disciplina legislativa nazionale dal 1984 in poi sono individuabili due esigenze: da un lato, l&#8217;assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi, quale riflesso del criterio della proporzionalità  politica; dall&#8217;altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione, che è espressione del criterio di rappresentanza c.d. territoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova precisare, peraltro, al riguardo, che la conformità  al criterio proporzionale, alla luce anche della normativa eurounitaria, è stata giù  positivamente valutata dal giudice d&#8217;appello con considerazioni integralmente condivise dal Collegio, nella consapevolezza che l&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione ha selezionato un sistema di rappresentanza che, pur conservando un carattere sostanzialmente proporzionale, opera su distinti livelli, assicurandone il bilanciamento, sicchè la scelta di dare rilievo anche al profilo territoriale si pone in linea con il diritto dell&#8217;Unione e, anzi, &#8220;<i>l&#8217;evidente chiarezza delle disposizioni del diritto dell&#8217;Unione, che possono essere certamente interpretate nel senso di consentire allo Stato membro una soluzione quale quella adottata dall&#8217;Italia, attesa la discrezionalità  politica di cui godono i singoli Stati nazionali, anche dopo l&#8217;entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non impone, anzi, induce ad evitare di sollevare la questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE</i>&#8221; (cfr. Cons. St., sez. V, n. 236 del 2016). Da ciù² consegue il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, giacchè tale rimessione non può essere disposta nei casi, come quello in esame, in cui &#8220;<i>la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con chiarezza, univocità  ed evidenza tali da non dare adito a nessun ragionevole dubbio interpretativo sulla soluzione da dare alla questione</i>&#8221; (cfr.,Â <i>ex multis</i>, Cons. St., sez. VI, 15.06.2011 n. 3655).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, per le ragioni sopra esposte, sia il ricorso introduttivo sia gli atti di intervento ad adiuvandum vanno dichiarati inammissibili, con assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate dalle difese delle controparti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite, compensate nei rapporti con i Sig.ri Cristiano C., Michele A. ed Eleonora F., tenuto conto delle circostanze alla base della loro costituzione in giudizio e, segnatamente, della notificazione, nei loro confronti, del ricorso introduttivo, seguono relativamente alle altri parti la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, dichiara inammissibile sia il ricorso introduttivo sia gli atti di intervento, secondo quanto indicato in parte motiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell&#8217;amministrazione resistente e dei controinteressati costituiti, Vincenzo S. e Salvatore Di M., liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna di tali parti, oltre accessori di legge se dovuti. Spese compensate nei rapporti con i Sig.ri Cristiano C. Michele A. ed Eleonora F. .</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza al Presidente dell&#8217;Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-10-2019-n-11932/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.11932</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.2171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>I. Caso Pres., A. Di Mario Est.; PARTI: I. Spallino, Azienfa Agricola Equisport Spallino rapp.ta avv.to L. Spallino c. Comune di Carlazzo rapp.to avv.ti E. Di Matteo, E. Di Matteo e nei confronti di Comunità  Montana Valli del Lario e del Ceresio rapp.ta avv.ti E. Di Matteo, E. Di Matteo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2171/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.2171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2171/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.2171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso Pres., A. Di Mario Est.; PARTI: I. Spallino, Azienfa Agricola Equisport Spallino rapp.ta avv.to L. Spallino c. Comune di Carlazzo rapp.to avv.ti E. Di Matteo, E. Di Matteo e nei confronti di Comunità  Montana Valli del Lario e del Ceresio rapp.ta avv.ti E. Di Matteo, E. Di Matteo.</span></p>
<hr />
<p>In tema di silenzio assenso nel rilascio del permesso di costruire su aree soggette a vincoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Edilizia ed urbanistica -Patrimonio culturale e paesaggistico &#8211; Permesso di costruire &#8211; Silenzio assenso.</p>
<p> </span></p>
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<p style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;ambito degli atti e dei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, ovvero ove sussistano vincoli (quali i vincoli culturali, paesaggistici e/o archeologici), il legislatore &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 &#8211; nell&#8217;escludere della formazione del silenzio assenso, rinvia alle disposizioni dell&#8217;art. 14 della L. n.241/1990 sulla conferenza dei servizi, rimandando così ad un più¹ articolato iter procedimentale ed alla sua conclusione con un provvedimento espresso. Ne consegue che, qualora la domanda di permesso di costruire &#8211; benchè avente ad oggetto un&#8217;area soggetta a vincoli culturali e/o paesaggistici &#8211; venga presentata dopo aver giù  acquisito i pareri e le autorizzazioni richieste, si giustifica l&#8217;applicazione della normativa in materia di silenzio assenso, stante la mancanza della necessità  di altri pareri ed autorizzazioni.</em></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.2176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2176/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2019-n-2176/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2019 n.2176</a></p>
<p>A. Di Mario Pres., L. Cordi Est.; PARTI: Fucci Asfalti s.r.l. rapp.to avv.to B. Santamaria c. Comune di Cernusco sul Naviglio rapp.to avv.to M. Viviani; Provincia di Milano non costituita in giudizio e nei confronti di Edilvit s.r.l. non costituita in giudizio. Sull&#8217;ambito applicativo del divieto di reformatio in peius</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Di Mario Pres., L. Cordi Est.; PARTI: Fucci Asfalti s.r.l. rapp.to avv.to B. Santamaria c. Comune di Cernusco sul Naviglio rapp.to avv.to M. Viviani; Provincia di Milano non costituita in giudizio e nei confronti di Edilvit s.r.l. non costituita in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;ambito applicativo del divieto di reformatio in peius del Piano di Governo del Territorio a fronte del legittimo affidamento del privato.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano di Governo del Territorio &#8211; Divieto di <i>reformatio in peius</i> &#8211; Legittimo affidamento.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;ambito del procedimento di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, secondo una consolidata giurisprudenza, la reformatio in peius della disciplina urbanistica è interdetta &#8211; a causa della violazione del legittimo affidamento del privato al mantenimento della precedente disciplina urbanistica meglio confacente alla tutela dei vari interessi &#8211; solo da determinazioni vincolanti per l&#8217;amministrazione in ordine ad una diversa &#8220;zonizzazione&#8221; dell&#8217;area stessa. L&#8217;affidamento qualificato del privato, infatti, si può configurare esclusivamente in presenza (tra gli altri) di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione o ancora nella modificazione in zona agricola della destinazione di un&#8217;area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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