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	<title>16/10/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/10/2012 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2012 n.4133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-10-2012-n-4133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-10-2012-n-4133/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2012 n.4133</a></p>
<p>Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Anna Pappalardo Gennaro Marasco e Stefania Maraggino, in qualità di esercenti potestà genitoriale sul minore Antonio Marasco (Avv. Maria Laura Laudadio) c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania San Giorgio (Avvocatura Distrettuale) sui criteri di assegnazione delle ore di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-10-2012-n-4133/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2012 n.4133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-10-2012-n-4133/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2012 n.4133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Anna Pappalardo<br /> Gennaro Marasco e Stefania Maraggino, in qualità di esercenti potestà genitoriale sul minore Antonio Marasco (Avv. Maria Laura Laudadio) c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania San Giorgio (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di assegnazione delle ore di sostegno all&#8217;alunno disabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica – Alunno disabile – Assegnazione delle ore di sostegno  adeguate alla patologia e alle esigenze di educazione e di istruzione – Necessità – Provvedimento giustificato solo dalle risorse disponibili &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 12 L. n.104/1992, il numero di ore di sostegno spettanti all’alunno disabile deve essere determinato in base alla tipologia del suo handicap, quale emerge dalla diagnosi e dal profilo dinamico-funzionale, ed alle effettive esigenze educative. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento con cui la P.A. ha quantificato le ore di sostegno attribuite all’alunno disabile solo in ragione delle risorse disponibili e non del piano educativo individualizzato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3572 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Gennaro Marasco e Stefania Maraggino, in qualità di esercenti potestà genitoriale sul minore Antonio Marasco, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Maria Laura Laudadio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Caracciolo, n.15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania San Giorgio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; Ufficio Scolastico Oasi del Fanciullo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>&#8211; per l&#8217;annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento dell’istituto “oasi del fanciullo”, relativo all’assegnazione di ore di sostegno per l’anno 2012/13;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; per la declaratoria, previa adozione di misura cautelare, del diritto ad usufruire di un insegnate di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia sofferta;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania San Giorgio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Con ricorso ritualmente proposto dai ricorrenti, genitori esercenti la potestà sul minore in epigrafe, hanno impugnato il provvedimento emesso dall’Amministrazione scolastica, con cui sono state assegnate al predetto minore (già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 1041992) 12,00 ore settimanali di sostegno scolastico per l’anno scolastico 20122013, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, nonchè, la declaratoria del diritto del minore all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore pari alla misura massima consentita e, in ogni caso, adeguato alla sua patologia.<br />	<br />
In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente del Collegio aveva dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., senza che le stesse abbiano eccepito ragioni contrarie.<br />	<br />
1. – La controversia in esame si presta ad essere definita direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., in quanto, alla luce del pacifico orientamento assunto da questa Sezione in relazione alle dedotte questioni (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 2054; da ultimo TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 4 novembre 2010 n. 22682 ) il ricorso è manifestamente fondato in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato e di accertamento del diritto del minore a giovarsi del sostegno scolastico, quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità.<br />	<br />
2. – Nello specifico, merita accoglimento il ricorso nella parte in cui chiede l’annullamento del provvedimento impugnato e l’accertamento del diritto del minore a giovarsi del sostegno scolastico quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità, per un numero di ore adeguato alla sua patologia e alle esigenze di educazione e di istruzione, previa ricognizione di detto fabbisogno ad opera del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, ricognizione questa che non sembra essere stata correttamente eseguita dall’Amministrazione scolastica, che ha quantificato le ore di sostegno solo sulla base delle risorse disponibili e non sulla base della gravità della patologia e delle esigenze di educazione e di istruzione.<br />	<br />
Infatti, nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti di legge per riconoscere in favore del minore il diritto ad essere destinatario delle attività di sostegno di cui all’art. 35, comma VII, L. 2892002, secondo il quale “Ai fini dell&#8217;integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L&#8217;attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all&#8217;articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all&#8217;ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All&#8217;individuazione dell&#8217;alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali (…)” nonché i presupposti previsti dal comma 5, prima parte, dell’art.10 della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010 secondo cui “la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e&#8217; accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l&#8217;eventuale carattere di gravita&#8217;, in presenza dei presupposti previsti dall&#8217;art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.<br />	<br />
Dagli atti del giudizio emerge che il minore in questione è stato individuato quale soggetto portatore di handicap grave; dal che risulta confermata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge affinchè sia riconosciuto in capo al minore il diritto soggettivo assoluto (per tutte, T.A.R. Campania, sez. VIII, 28 gennaio 2009, n. 4672009) a fruire delle attività di sostegno ai sensi dell’art. 3, comma I e III L. 1041992.<br />	<br />
Nè, in senso ostativo all’esercizio del diritto in questione, possono rilevare contingenti misure organizzative del servizio – ivi compresa la carenza in organico di insegnanti dotati di adeguate competenze &#8211; in quanto:<br />	<br />
&#8211; già con l’art. 40 L. n. 449 del 27.12.1997 si prevedeva l&#8217;integrazione scolastica &#8220;degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell&#8217;handicap, compreso il ricorso all&#8217;ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi<br />
&#8211; l’art. 1 comma 605 L. 2962006 indicava chiaramente, su di un piano programmatico (da attuarsi mediante decreti del MIUR), la strada da seguire in materia, costituita dalla strutturale e definitiva individuazione di organici corrispondenti alle effettiv<br />
&#8211; con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – l<br />
&#8211; il Giudice delle leggi ha censurato le richiamate disposizioni in quanto esse avevano inciso sul «nucleo indefettibile di garanzie» a presidio del diritto all’educazione dei disabili in stato di gravità, poiché il limite previsto da quelle norme, soppri<br />
L&#8217;art. 19, comma 11, del Decreto Legge n. 98 del 6.7.2011 (convertito in legge dall&#8217;art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111) ha lasciato ferma la possibilità di “istituire posti in deroga, allorchè si renda necessario per assicurare la piena tutela dell&#8217;integrazione scolastica”.<br />	<br />
3. – Non è possibile, invece, procedere ad una quantificazione delle ore di sostegno scolastico di cui il minore dovrà fruire nell’anno scolastico in questione, in quanto, per la natura di tale diritto e per il conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore, tale quantificazione deve essere effettuata alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal piano educativo individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all’istituto scolastico, con conseguente illegittimità del P.E.I. eventualmente adottato dall’Amministrazione non in funzione della patologia del minore e delle esigenze di educazione e di istruzione, ma delle ore di sostegno già assegnate.<br />	<br />
Infatti, la determinazione delle ore di sostegno adeguate alla patologia del disabile deve essere effettuata in sede di redazione del P.E.I., alla stregua di quanto di seguito indicato.<br />	<br />
L’assegnazione del numero di ore di sostegno ai disabili per quanto rivesta per il soggetto interessato carattere di diritto soggettivo, correlato al diritto all’educazione e allo studio, avviene tramite un iter amministrativo su base annua che si fonda sul riconoscimento delle esigenze concrete del disabile.<br />	<br />
Infatti, il dimensionamento della prestazione di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all’andamento della patologia da cui il minore è affetto, con particolare riguardo alle possibilità di recupero della persona disabile, finalità cui il percorso deve essere diretto.<br />	<br />
L’art 12 della L. 1041992, prevede che, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, debba essere elaborato un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell&#8217;insegnante operatore psico-pedagogico individuato.<br />	<br />
Tale profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell&#8217;alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata, che deve essere seguito da periodiche verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l&#8217;influenza esercitata dall&#8217;ambiente scolastico, ed è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore: tutti adempimenti cui l’Amministrazione è tenuta a dare corso.<br />	<br />
Queste conclusioni sono confermate e ulteriormente avvalorate dal disposto dell’art. 10 comma 5 della citata legge n. 122 del 2010, del 30 luglio 2010, laddove prevede che “i soggetti di cui all&#8217;articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all&#8217;individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l&#8217;indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all&#8217;educazione e all&#8217;istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l&#8217;integrazione e l&#8217;assistenza dell&#8217;alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato”.<br />	<br />
Da ciò emerge, pertanto, l&#8217;importanza del piano educativo individualizzato (P.E.I.) cui spetta il compito di elaborare le risorse necessarie, ivi compresa l&#8217;indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere finalizzate all&#8217;educazione e all&#8217;istruzione del disabile.<br />	<br />
La quantificazione del numero di ore di sostegno attivabili nell&#8217;ambito della deroga riconosciuta ex lege è pertanto affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle distinte figure professionali facenti parte dell&#8217;equipe multidisciplinare di cui all&#8217;art. di cui all&#8217;articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), composta dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell&#8217;insegnante operatore psico &#8211; pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell&#8217;alunno.<br />	<br />
Ad essa spetta pertanto il compito, in sede di redazione del piano educativo individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l&#8217;intervento di sostegno ai specifici bisogni dell&#8217;alunno interessato.<br />	<br />
Nel caso di specie non risulta essere stato depositato in giudizio il P.E.I. relativo all’anno 2012/2013, né il P.E.I. dell’anno precedente o altro documento depositato in giudizio contengono indicazioni in ordine al numero di ore di sostegno necessarie in relazione alla patologia ed alle esigenze educative.<br />	<br />
Risulta evidente che l’Amministrazione non ha tenuto conto dei bisogni dell’alunno, sia pure calibrati sulle esigenza di educazione e di istruzione, alla luce del citato disposto dell’art. 10 comma 5 della legge n. 122 del 2010, ma unicamente delle risorse assegnate, con conseguente illegittimità del relativo operato, alla luce di quanto risultante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010.<br />	<br />
L’Amministrazione dovrà pertanto provvedere, per l’anno scolastico 2012/2013, all’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato alle esigenze educative e di istruzione del minore, previa redazione, ove non vi abbia già provveduto, del P.E.I. per l’anno in questione, che dovrà essere conforme a quanto disposto dal citato art. 10, comma 5, della l. 122 del 2010.<br />	<br />
Lo stesso ordine di ragionamento vale per il riconoscimento del diritto ad usufruire delle ore di sostegno per gli anni futuri.<br />	<br />
Al minore affetto da disabilità connotate da gravità va certamente riconosciuto, come anzidetto, il diritto ad usufruire di un numero di ore di sostegno adeguato al suo stato di disabilità.<br />	<br />
La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili, però, non può essere fatta a priori in questa sede.<br />	<br />
Opererà difatti al riguardo il meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno e concreta determinazione del numero di ore spettanti tramite l’elaborazione periodica del P.E.I., nei termini in precedenza indicato, che terrà conto delle condizioni esistenti, anche in relazione ad eventuali mutamenti nel tempo delle esigenze educative e di sostegno.<br />	<br />
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto che la mancata concessione delle ore è dipesa dal diniego dell’Ufficio Scolastico Regionale, vengono poste a carico dell’Amministrazione Scolastica e, in particolare, del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca resistente e liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed accerta il diritto del minore all’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia e alle esigenze di educazione e di istruzione.<br />	<br />
Condanna la resistente Amministrazione Scolastica al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 900,00 (novecento), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato versato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />	<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/10/2012</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-16-10-2012-n-4133/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2012 n.4133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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