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	<title>16/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/1/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2020 n.384</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2020-n-384/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2020 n.384</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Francesco De Luca, Consigliere, Estensore; PARTI: V. e F. Snc ed i suoi soci Rita F. e Pasquale V., quest&#8217;ultimo in proprio e nella qualità  di legale rappresentante della predetta società , rappresentati e difesi dagli avvocati Costantino Antonio Montesanto e Raffaella Di Blasi, c. Comune di Cava</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2020-n-384/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2020 n.384</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2020-n-384/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2020 n.384</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Francesco De Luca, Consigliere, Estensore; PARTI: V. e F. Snc ed i suoi soci Rita F. e Pasquale V., quest&#8217;ultimo in proprio e nella qualità  di legale rappresentante della predetta società , rappresentati e difesi dagli avvocati Costantino Antonio Montesanto e Raffaella Di Blasi, c. Comune di Cava de&#8217; Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore e nei confronti di Antonio S., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Armenante.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;autonomia della posizione giuridica dell&#8217;interventore può  essere verificata avendo riguardo sul piano sostanziale, alla natura dell&#8217;interesse sotteso all&#8217;atto di intervento e sul piano processuale, alla posizione assunta dall&#8217;interventore nel processo inter alios pendente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; legittimazione.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; interventore in primo grado &#8211; legittimazione.<br /> <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In vigenza del codice del processo amministrativo la legittimazione all&#8217;appello deve essere riconosciuta soltanto in favore: a) di colui che abbia assunto la posizione di parte necessaria del giudizio a quo, per aver proposto il ricorso in primo grado o per aver ricevuto la notificazione del ricorso in qualità  di titolare di un interesse sostanziale, giuridicamente rilevante, alla conservazione del provvedimento impugnato; b) di colui che, non intimato in giudizio mediante la notificazione del ricorso ed intervenuto volontariamente nel processo inter aliospendente (al ricorrere dei presupposti delineati dall&#8217;art. 28 c.p.a.), sia titolare di una posizione giuridica autonoma su cui la sentenza abbia statuito.</em><br /> <em>Ai sensi dell&#8217;art. 102 c.p.a., pertanto, il soggetto che non abbia assunto la qualità  di parte processuale non risulta legittimato all&#8217;appello, potendo avvalersi, invece, del diverso rimedio oppositivo di cui all&#8217;art. 108 c.p.a., peraltro proponibile dinnanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (ovvero, in caso di avvenuta proposizione dell&#8217;appello ad opera di taluna delle parti processuali, intervenendo con domanda dinnanzi al giudice procedente ex art. 109, comma 2, c.p.a.) e comunque soltanto da chi assuma la posizione di litisconsorte pretermesso, sia titolare di una situazione giuridica autonoma e incompatibile con quella tutelata dalla sentenza emessa ovvero sia qualificabile come avente causa o creditore di taluna delle parti processuali.</em><br /> <br /> <br /> <em>2. L&#8217;interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato a impugnare la sentenza quando risulti titolare di una propria e autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto.</em><br /> <em>Il concetto di &#8220;posizione giuridica autonoma&#8221; va inteso come riferito alla posizione dell&#8217;interventore in rapporto alla sentenza di primo grado ed alle statuizioni che specificamente lo concernono, potendo, pertanto, riconoscersi la legittimazione all&#8217;impugnazione soltanto in relazione alle statuizioni giudiziali aventi ad oggetto una situazione giuridica soggettiva direttamente imputabile in capo all&#8217;interventore.</em><br /> <em>L&#8217;autonomia della posizione giuridica dell&#8217;interventore &#8211; da valutare al fine di ricostruire la legittimazione all&#8217;appello &#8211; può quindi essere verificata avendo riguardo sul piano sostanziale, alla natura dell&#8217;interesse sotteso all&#8217;atto di intervento e sul piano processuale, alla posizione assunta dall&#8217;interventore nel processo inter alios pendente.</em><br /> <em>Sotto il profilo sostanziale, in particolare, è possibile distinguere a seconda che l&#8217;interesse sotteso all&#8217;atto di intervento sia autonomo ovvero dipendente o di mero fatto: nel primo caso l&#8217;interventore vanta una propria situazione giuridica soggettiva direttamente correlata al provvedimento impugnato, componente, dunque, il rapporto amministrativo oggetto di giudizio; nel secondo caso, invece, fa valere una situazione giuridica dipendente da quella ascrivibile in capo a taluna delle parti originarie del processo ovvero un interesse, seppure non autonomo o dipendente, comunque giuridicamente rilevante, in quanto suscettibile di differenziare l&#8217;interventore dalla generalità  dei consociati, risentendo lo stesso in via indiretta e riflessa degli effetti dell&#8217;emananda sentenza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/01/2020<br /> <strong>N. 00384/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07683/2017 REG.RIC.</strong><br /> </p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7683 del 2017, proposto da V. e F. Snc ed i suoi soci Rita F. e Pasquale V., quest&#8217;ultimo in proprio e nella qualità  di legale rappresentante della predetta società , rappresentati e difesi dagli avvocati Costantino Antonio Montesanto e Raffaella Di Blasi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe Criscuolo in Roma, via Cosseria n. 2;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Cava de&#8217; Tirreni, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio Dott.Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Antonio S., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Armenante, con domicilio eletto presso il prof. Avv. Annalisa Di Giovanni in Roma, via di San Basilio 61;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00986/2017, resa tra le parti, concernente:<br /> &#8211; quanto al ricorso n.r.g. 1163/2013, proposto da Antonio S., l&#8217;annullamento del provvedimento prot. n. 21099 del 2013 con cui il Comune di Cava de&#8217; Tirreni ha rigettato tre istanze di condono riferite a beni di proprietà  del ricorrente (ricorso principale), nonchè l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 4/2015 adottata dal Comune di Cava de&#8217; Tirreni;<br /> &#8211; quanto al ricorso n.r.g. 543/2015, proposto da V. e F. s.n.c., Pasquale V. e Rita F., l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 3/2015 adottata dal Comune di Cava de&#8217; Tirreni;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cava de&#8217; Tirreni e di Antonio S.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti gli avvocati Massimo Colarizi in delega dell&#8217;avv. Costantino Montesanto Antonio, Alvise Vergerio di Cesana in delega dell&#8217;avv. Giuliana Senatore, Annalisa di Giovanni in delega dell&#8217;avv. Francesco Armenante;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con ricorso dinnanzi al Tar per la Campania, Salerno, il Sig. Antonio S. ha impugnato: a) il provvedimento n. 21099 del 26.3.2013 con il quale il Comune di Cava de&#8217; Tirreni aveva rigettato tre istanze di condono relative al medesimo immobile di proprietà  del ricorrente, nonchè b) i relativi atti presupposti e connessi, ivi compresa la nota n. 73156 del 7.12.2012 recante il preavviso di rigetto emesso dalla stessa Amministrazione comunale.<br /> Agendo in giudizio, in particolare, il Sig. S. ha dedotto, in punto di fatto:<br /> &#8211; di essere proprietario di un immobile sito in Cava de&#8217; Tirreni alla via XXV Luglio, 160, acquistato a mezzo di atto notarile del 16.11.1993 e interessato da tre distinte domande di condono edilizio, di cui la prima presentata dal proprio dante causa (Colorificio F. srl) in data 31 ottobre 1986, prot. n. 37034 e avente ad oggetto la consistenza originaria del manufatto; le altre due presentate dallo stesso ricorrente in data 1.3.1995 (prot. n. 12034 e 12038) e aventi ad oggetto successivi ampliamenti;<br /> &#8211; di avere realizzato, nelle more del procedimento di condono così¬ avviato, una tettoia in lamiera in ampliamento al manufatto oggetto delle istanze di sanatoria, successivamente oggetto di ordinanza di demolizione n. 398 del 13.10.2008;<br /> &#8211; di aver chiesto, una volta ricevuto il preavviso di rigetto riferito alle tre istanze di condono, una proroga del termine per controdedurre, giustificata dall&#8217;esigenza di reperire documentazione complessa e di incaricare un professionista per i necessari rilievi;<br /> -di non aver ottenuto la proroga richiesta e di aver ricevuto il diniego delle tre istanze di condono con provvedimento n. 21099/13 cit., mediante cui l&#8217;Amministrazione comunale ha accertato l&#8217;avvenuta realizzazione di ulteriori opere a sostanziale modifica dei caratteri dimensionali e tipologici dell&#8217;opera, tanto da configurare un nuovo organismo edilizio.<br /> Avverso il provvedimento di diniego e i relativi atti presupposti e connessi, ivi compreso il preavviso di rigetto, il Sig. S. ha quindi articolato, in diritto, quattro motivi di ricorso, contestando che:<br /> &#8211; come emergente dalle orto-fotocarte regionali, dal mero accesso ai luoghi e dalla ordinanza di demolizione n. 398/2008, in cui si sanzionava un mero ampliamento della preesistente struttura, l&#8217;unico intervento postumo si sarebbe concretizzato nella realizzazione di una tettoia in lamiera, resasi necessaria per sopravvenute esigenze aziendali, senza pertanto alcuna trasformazione del corpo originario, al punto da determinare un altro organismo edilizio, anche in ragione della conservazione delle medesime superfici e volumi dei corpi di fabbrica oggetto di istanza di condono; la decisione amministrativa sarebbe stata anche illegittima per difetto di motivazione, non essendo state specificate le opere successivamente realizzate e sotto quale aspetto l&#8217;attuale manufatto sarebbe stato diverso dall&#8217;originario;<br /> &#8211; l&#8217;azione amministrativa sarebbe stata illegittima anche per eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, in quanto la decisione censurata sembrava fondarsi anche sul mancato rinvenimento della documentazione allegata alle istanze di condono, tuttavia imputabile a responsabilità  dell&#8217;Amministrazione;<br /> &#8211; la decisione sarebbe stata sproporzionata, tenuto conto che l&#8217;Amministrazione avrebbe potuto ordinare la previa rimozione delle opere ritenute postume, senza determinarsi al rigetto delle istanze di condono;<br /> &#8211; il provvedimento sarebbe risultato illegittimo anche per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non essendo stata concessa all&#8217;istante la proroga del termine per controdedurre al preavviso di rigetto, sebbene la stessa richiesta di proroga fosse giustificata da effettive esigenze di difesa in sede procedimentale.<br /> 2. Con atto di intervento del 29.11.2013 il Sig. V. Pasquale e la Società  V. &amp; F. s.n.c. sono intervenuti nel giudizio introdotto dal Sig. S., rubricato al n.r.g. 1162/2013, a sostegno del ricorso principale.<br /> In particolare, gli interventori hanno argomentato la propria legittimazione all&#8217;intervento facendo leva sulla contitolarità <em>pro quota</em> del diritto di proprietà  sui beni oggetto della domanda di condono, suscettibile di configurare un interesse all&#8217;annullamento del provvedimento impugnato in via principale e comunque di estendere all&#8217;interventore sia gli effetti derivanti dall&#8217;iniziativa assunta dal ricorrente principale, sia gli effetti della sentenza all&#8217;uopo emananda, &#8220;<em>essendo innegabile che gli effetti della domanda e del provvedimento sono idonei a ripercuotersi indistintamente pro quota nel patrimonio di ciascuno</em>&#8221; (pag. 2 atto di intervento), a prescindere dalla circostanza per cui l&#8217;interventore comproprietario non avesse proposto autonoma impugnazione.<br /> Come emergente dalla lettura dell&#8217;atto di parte, l&#8217;interventore ha inteso intervenire in giudizio &#8220;<em>al fine di manifestare inequivocamente la propria volontà  a non prestare acquiescenza al provvedimento prot. n. 21099 del 26.03.2013 &#8211; impugnato con il ricorso principale &#8211; di diniego delle tre istanze di condono relative ad un immobile di cui è comproprietario</em>&#8221; (pag. 2/3).<br /> Con l&#8217;atto di intervento, ricostruiti i fatti di causa, sono stati anche formulati specifici motivi di censura contro il provvedimento n. 1099/13 cit., deducendosi:<br /> &#8211; l&#8217;avvenuta formazione del silenzio assenso sulla prima domanda di condono ai sensi della L. n. 47/85, per decorrenza del biennio dalla presentazione dell&#8217;istanza, non rilevando a tali fini l&#8217;eventuale incompletezza della documentazione allegata all&#8217;istanza;<br /> &#8211; la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione della determinazione amministrativa in ordine agli asseriti interventi realizzati in epoca successiva al 31.12.1993;<br /> &#8211; eccesso di potere sotto differenti figure sintomatiche, tenuto conto che l&#8217;Amministrazione avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulla perizia giurata presentata dal ricorrente Sig. S. e dal successivo confronto con le cartografie tecniche, peraltro non sempre aggiornate, quando, invece, ad eccezione degli interventi oggetto di ordinanza di demolizione n 398 del 31.10.1998 emessa a carico del Sig. S. e degli interventi realizzati dal Sig. V. sulla base di autorizzazione n. 238 del 1997 rilasciata dal Comune, dalle mappe aerofotogrammetriche avrebbe dovuto evincersi la preesistenza delle opere oggetto di condono al 31.12.1993;<br /> &#8211; la sproporzione della determinazione impugnata, ben potendo il Comune ordinare la previa rimozione delle superfici ritenute postume.<br /> 3. In pendenza del giudizio n.r.g.1162/13 il Comune resistente ha adottato l&#8217;ordinanza n. 4 del 21 gennaio 2015 a carico del Sig. S., con cui ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione delle opere abusive.<br /> Tale provvedimento è stato impugnato dal Sig. S. con ricorso per motivi aggiunti proposti nell&#8217;ambito del processo n.r.g. 1162/13 e incentrato su analoghi vizi giÃ  articolati con riferimento al ricorso principale.<br /> 4. La stessa Amministrazione comunale ha adottato l&#8217;ordinanza n. 3 del 21.1.2015 a carico del Sig. V. Pasquale, in proprio e nella qualità  di legale rappresentante della Società  V. e F. Snc, e della Sig.ra F. Rita, in qualità  di socia della Società  V. e F. Snc: con tale provvedimento il Comune ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate alla via XXV aprile, 160 e il ripristino dello stato dei luoghi, dando atto, altresì¬, che per effetto del diniego dei condoni richiamati in premessa (n. 37034 del 31.10.1986, n. 12034 e n. 12038 del 1.3.1995), disposto con &#8220;<em>provvedimento di diniego prot. n. 21099 del 26.03.2013, notificato in data 02.04.2013 ai sigg. S. Antonio e V. Pasquale</em>&#8220;, l&#8217;intera consistenza immobiliare alla via XXV Luglio, di comproprietà  dei sigg. V.-F. e del Sig. S. Antonio risultava abusiva.<br /> Tale provvedimento è stato impugnato dalla Società  V. e F. Snc e dai suoi soci V. Pasquale e F. Rita con autonomo ricorso dinnanzi al Tar per la Campania, Salerno, iscritto al n.r.g. 543/15, attraverso cui sono stati dedotti motivi di illegittimità  derivata e autonoma.<br /> 6. Nell&#8217;ambito dei giudizi di primo grado, n.r.g. 1162/13 e 543/15 si è costituita l&#8217;Amministrazione comunale, al fine di resistere ai ricorsi proposti.<br /> 7. Riuniti i ricorsi n.r.g. 1162/13 e 545/15, con la sentenza appellata il Tar ha dichiarato inammissibile l&#8217;intervento <em>ad adiuvandum</em> proposto dal Sig. V. e dalla Società  V. &amp; F., nonchè ha rigettato i rimanenti motivi di ricorso.<br /> In particolare, secondo quanto statuito dal giudice di primo grado:<br /> -l&#8217;intervento proposto da &#8220;V. e F. s.n.c&#8221; e dal sig. V. Pasquale risultava inammissibile, configurando un intervento proposto da soggetto legittimato al ricorso principale, titolare di un interesse autonomo all&#8217;annullamento degli atti gravati dal ricorrente principale, pertanto, da fare valere mediante la proposizione di un autonomo ricorso nei termini decadenziali di legge; nel caso in esame, pertanto, l&#8217;atto di intervento si traduceva in una inammissibile e tardiva contestazione del diniego di condono da parte di soggetti che avrebbero dovuto autonomamente impugnarlo nei termini di legge e cui lo stesso diniego era stato notificato;<br /> &#8211; il dedotto deficit motivazionale e di istruttoria non sussistevano, tenuto conto che il provvedimento impugnato risultava compiutamente motivato quanto ai presupposti in fatto ed alle ragioni in diritto del disposto diniego; nella specie, premesso che in materia di repressione degli abusi edilizi, la P.A. non è tenuta a null&#8217;altro motivare circa le ragioni dell&#8217;intervento sanzionatorio, essendo l&#8217;interesse pubblico <em>in re ipsa</em> connesso alla repressione degli abusi ed al ripristino della legalità , il Tar ha ritenuto che il Comune avesse adeguatamente motivato il diniego sulla base delle orto-foto della Regione Campania e della documentazione presentata dalla stessa parte resistente con nota n. 41241 del 05.08.2004, rimanendo indimostrata la censura riferita all&#8217;ascrizione in capo al ricorrente della perdita della documentazione;<br /> &#8211; il Sig. S. non aveva fatto seguito alla richiesta di proroga presentata con memoria del 24.12.2012;<br /> &#8211; l&#8217;impugnazione del provvedimento di rigetto delle istanze di condono, non sospeso, non ostava all&#8217;adozione del conseguente provvedimento di demolizione;<br /> &#8211; non sussisteva un difetto di istruttoria, tenuto conto che sulla scorta delle orto-fotocarte in possesso della Regione Campania, risalenti al 1998 e al 2007, il Comune aveva riscontrato una difformità  tra i due rilievi e rilevato che, sul piazzale esistente alla data del 1998, risultava edificato un nuovo volume e superficie; risultava, quindi, acclarato che, successivamente alla data del 31 dicembre 1993, erano state realizzate ulteriori opere abusive non sanabili ai sensi della legge n. 724/93; risultava, altresì¬, emessa ordinanza di ripristino n. 398 del 13.10.2008 con la quale era stata contestata la realizzazione di opere abusive in ampliamento rispetto alla consistenza immobiliare dichiarata nelle pratiche di condono n. 3704/86 e n. 12038/95, nonchè emergeva che le opere di cui alle lettere G, H ed F della perizia giurata di parte non comparivano nella ortofoto del 1998;<br /> &#8211; l&#8217;ordinanza di demolizione impugnata con ricorso n.r.g. 545/15 non risultava generica, in quanto recava elementi univoci e sufficienti per individuare gli abusi sanzionati, attraverso la ricostruzione analitica della vicenda complessiva che aveva riguardato la consistenza immobiliare di proprietà  V.-F. e S. e i molteplici richiami delle risultanze istruttoria procedimentale;<br /> &#8211; le due ordinanze di demolizione, emanate dal Comune successivamente al diniego di condono, non risultavano perfettamente sovrapponibili quanto al loro contenuto essendo, l&#8217;una, diretta a sanzionare solo una parte delle opere abusive, in conseguenza di quanto accertato con sopralluogo del 16.09.2013, e l&#8217;altra diretta a sanzionare l&#8217;intera consistenza divenuta abusiva in seguito al diniego di condono.<br /> 8. Appellando tale sentenza, la Società  V. &amp; F. e i relativi soci, Sig.ri F. e V., quest&#8217;ultimo in proprio e nella qualità  di legale rappresentante della predetta società , deducono sette motivi di impugnazione.<br /> Con il primo motivo di appello, viene sostenuta la &#8220;<em>legittimazione a proporre appello nell&#8217;ambito del procedimento pendente al n. 1162/2013</em>&#8220;, in relazione al quale la parte appellante ha assunto la posizione di interventore <em>ad adiuvandum</em>.<br /> Con il secondo motivo di appello, viene sostenuta la &#8220;<em>legittimazione a proporre appello nell&#8217;ambito del procedimento pendente al n. 1162/2013 r.g. da parte dell&#8217;interventore ad adiuvandum</em>&#8220;, tenuto conto che, anche sotto la vigenza del codice del processo amministrativo, dovrebbe ammettersi la legittimazione dell&#8217;interventore ad appellare la sentenza che abbia statuito sull&#8217;ammissibilità  del proprio intervento in primo grado.<br /> Con il terzo motivo di appello viene censurata la sentenza del Tar nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l&#8217;intervento <em>ad adiuvandum</em> proposto in primo grado, tenuto conto che, anche alla stregua di quanto precisato da questo Consiglio (con sentenza n. 882 del 2016), dovrebbe ritenersi ammissibile, anche una volta scaduti i termini di impugnazione, l&#8217;intervento adesivo dipendente del comproprietario inciso dal provvedimento di diniego dell&#8217;istanza di condono impugnato da altro comproprietario.<br /> Con il quarto motivo di appello viene contestata l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivato e non inficiato da un difetto di istruttoria il provvedimento di rigetto delle istanze di condono n. 21099/13 cit., tenuto conto che, come emergente dallo stesso provvedimento di diniego, l&#8217;Amministrazione avrebbe assunto la decisione, da un lato, in assenza della documentazione acquisita al procedimento, in ragione dello smarrimento delle relative pratiche, dall&#8217;altro, sulla base di una perizia redatta soltanto da un comproprietario, senza peraltro che fosse stato accordato al Sig. S. la proroga del termine per controdedurre in sede procedimentale, come dallo stesso richiesto, e senza richiedere documentazione anche all&#8217;altro comproprietario.<br /> Con il quinto motivo di appello viene ulteriormente censurata l&#8217;erroneità  della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto adeguata l&#8217;istruttoria svolta dal Comune, tenuto conto che non risultava accertato in sede procedimentale l&#8217;originaria consistenza oggetto delle tre domande di condono e, quindi, non avrebbe potuto essere effettuato alcun confronto con la cartografia tecnica depositata presso gli uffici comunali; nè avrebbero potuto essere valorizzate le ortofoto carte in possesso della Regione Campania e le successive orto foto estratte dal sito istituzionale del Ministero dell&#8217;Ambiente prodotte in giudizio dal Comune, in quanto aventi una bassa risoluzione grafica, nonchè in considerazione della provenienza del rilevamento, delle incertezze sull&#8217;epoca in cui risalivano le immagini e della genericità  delle informazioni sui metodi di esecuzione del rilevamento.<br /> Con il sesto motivo di appello viene ulteriormente censurata l&#8217;erroneità  della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto adeguata l&#8217;istruttoria svolta dal Comune, tenuto conto che la decisione del Comune di ritenere modificati i caratteri dimensionali e tipologici dell&#8217;opera tanto da configurare un nuovo organismo edilizio sarebbe in contraddizione sia con le ordinanze di demolizione n. 11 del 2014 e n. 398/08 riferite ad alcune soltanto delle opere realizzate, sia con la deduzione dell&#8217;Amministrazione contenuta nella relazione di chiarimenti n. 65672 del 29.11.2016 depositata in primo grado circa la possibilità  di riesaminare le pratiche di condono una volta rimossi gli abusi (corpi F, G e H) realizzati successivamente al 31.12.1993; ragion per cui l&#8217;individuazione di opere abusive separabili dalla consistenza originaria sarebbe incompatibile con l&#8217;emersione di un nuovo organismo edilizio.<br /> Con un ultimo motivo di appello viene contestata l&#8217;erroneità  della sentenza di prime cure, nella parte in cui ha rigettato il ricorso n.r.g. 543/15 proposto dagli appellanti, tenuto conto che:<br /> &#8211; l&#8217;accoglimento dei precedenti motivi di appello comporterebbe la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato i motivi di ricorso riferiti all&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza di demolizione derivata dall&#8217;illegittimità  del provvedimento di rigetto delle istanze di condono n. 21099/13 cit.;<br /> &#8211; l&#8217;unicità  del procedimento avrebbe impedito l&#8217;emissione di due ordinanze di demolizione;<br /> &#8211; non sarebbero state analiticamente individuate le opere oggetto di demolizione.<br /> Le parti appellanti hanno presentato altresì¬ istanza di sospensione della sentenza appellata.<br /> 9. Il Sig. S. si è costituito in giudizio, aderendo all&#8217;appello.<br /> 10. L&#8217;Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, resistendo all&#8217;appello ed eccependo, in particolare:<br /> &#8211; l&#8217;infondatezza dei motivi di appello nn. 1 e 3, tenuto conto che, sebbene l&#8217;interventore sia legittimato ad appellare le statuizioni sull&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento (come ritenuto dall&#8217;appellante con il motivo di impugnazione n. 2), dovrebbe confermarsi la statuizione di inammissibilità  dell&#8217;intervento proposto in prime cure, in quanto promanante da parte autonomamente legittimata all&#8217;impugnazione; sicchè la parte legittimata all&#8217;impugnazione, decaduta dall&#8217;azione per decorrenza dei termini di ricorso, non potrebbe intervenire nel giudizio da altri introdotto, nè potrebbe appellare la decisione del Tar intervenuta sui motivi di ricorso principale;<br /> &#8211; l&#8217;inammissibilità  dei motivi di appello nn. 4-6, in quanto riferiti alle statuizioni del Tar concernenti il provvedimento di rigetto del diniego di condono, non impugnato tempestivamente in via principale dall&#8217;odierno appellante;<br /> &#8211; l&#8217;infondatezza del motivo n. 7 nella parte riferita all&#8217;asserita genericità  dell&#8217;ordinanza di demolizione (attesa la compiuta individuazione delle opere abusive da demolire operata dall&#8217;Amministrazione nelle premesse dello stesso provvedimento) e l&#8217;intervenuta formazione di un giudicato (sentenza Consiglio di Stato n. 3181/16) ostativo all&#8217;accoglimento del motivo di appello nella parte riferita alla violazione del principio di unicità  dell&#8217;ordinanza di demolizione da emettere a conclusione di un procedimento amministrativo unitario.<br /> Il Comune ha altresì¬ prodotto nuovi documenti, recanti le copie alle note di sollecito presentate in sede procedimentale dal Sig. V. (all. 4 alla memoria di costituzione).<br /> 11. In replica alle difese dell&#8217;Amministrazione appellata, la parte appellante ha depositato memoria dell&#8217;11.12.2017, eccependo l&#8217;inutilizzabilità  dei nuovi documenti depositati dal Comune in appello e comunque la loro irrilevanza ai fini del decidere; nonchè ribadendo le censure svolte in appello con riferimento: a) alla natura infrazionabile del provvedimento di diniego delle istanze di condono, b) alla legittimazione a proporre appello anche con riferimento al ricorso in prime cure n.r.g. 1163/13 e, quindi, al diniego di condono emesso dall&#8217;Amministrazione alla stregua dell&#8217;emissione di un provvedimento ad effetti infrazionabili e della comproprietà  di un&#8217;area divisa, c) all&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento <em>ad adiuvandum</em> proposto in prime cure.<br /> 12. All&#8217;udienza del 12.12.2017, fissata per la decisione sull&#8217;istanza cautelare, la causa è stata rinviata a data da destinare per abbinamento con altro ricorso proposto avverso la medesima sentenza gravata nel presente processo.<br /> 13. Con istanza del 7.5.2018 la parte appellante ha chiesto l&#8217;abbinamento dell&#8217;appello al ricorso iscritto al n. 8929/17 (recante l&#8217;appello proposto dal Sig. S. avverso la medesima sentenza n. 986/17 del Tar Campania, Salerno, gravata nel presente processo), nonchè ha chiesto la fissazione di nuova udienza di discussione e delibazione dell&#8217;istanza sospensiva.<br /> 14. L&#8217;Amministrazione comunale con memoria del 1.6.2018 ha resistito all&#8217;istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull&#8217;istanza cautelare, eccependone l&#8217;inammissibilità  sotto plurimi profili.<br /> 15. Alla camera di consiglio del 7.6.2018, fissata per la decisione sull&#8217;istanza cautelare, su richiesta di rinvio articolata dalla parte appellante, il fascicolo è stato inviato al Presidente di Sezione per la fissazione dell&#8217;udienza pubblica congiuntamente al ricorso n. 8929/17, di appello avverso la medesima sentenza rilevante nel presente giudizio.<br /> 16. Emesso decreto di perenzione riferito alla causa n.r.g. 8929/17, la presente causa, infine, è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 5.12.2019.<br /> DIRITTO<br /> 1. Pregiudizialmente, il Collegio può prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di inutilizzabilità  per tardività  dei documenti nuovi prodotti dall&#8217;Amministrazione comunale sub all. 4 della memoria di costituzione in appello; eccezione sollevata dalla parte appellante con memoria dell&#8217;11.12.2017.<br /> I documenti in parola, che riguardano la condotta del Sig. V. tenuta in sede procedimentale, risultano essere stati valorizzati dall&#8217;appellata, in particolare, al fine di comprovare l&#8217;assenza del <em>periculum in mora</em> in vista della decisione sull&#8217;istanza cautelare avanzata dall&#8217;appellante (cfr. pag 20 memoria del Comune appellato); ragion per cui gli stessi sono irrilevanti nella presente sede di merito.<br /> In ogni caso, come eccepito dall&#8217;appellante con memoria dell&#8217;11.12.2017, tali documenti sono irrilevanti anche perchè la condotta del Sig. V. tenuta in sede procedimentale non influisce sulla legittimità  dei provvedimenti impugnati in prime cure, questione riproposta nel presente grado con l&#8217;atto di appello.<br /> 2. Procedendo all&#8217;esame dei motivi di appello, risulta che con il primo motivo di impugnazione la parte appellante ha sostenuto la &#8220;<em>legittimazione a proporre appello nell&#8217;ambito del procedimento pendente al n. 1162/2013</em>&#8220;, in ragione della sua posizione di interventore <em>ad adiuvandum</em>nell&#8217;ambito di un giudizio avente ad oggetto un provvedimento ad effetti inscindibili ed infrazionabili.<br /> 2.1 Richiamando alcuni precedenti di questo Consiglio (n. 2578/15, n. 5711/11 e 7861/03), l&#8217;appellante ritiene che, in materia di diniego di condono edilizio, il comproprietario che non abbia assunto la posizione di parte processuale ovvero che in prime cure abbia proposto un mero intervenuto adesivo dipendente (come sarebbe qualificabile l&#8217;intervento in primo grado dell&#8217;attuale appellante) abbia comunque la legittimazione all&#8217;appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso principale, tenuto conto che l&#8217;indivisibilità  delle posizioni dei partecipanti alla comunione concernerebbe anche il condono edilizio e, quindi, risulterebbe irrilevante la circostanza per cui l&#8217;istanza di condono e l&#8217;impugnazione del diniego siano stati proposti soltanto da altro comproprietario.<br /> Ne deriverebbe che il provvedimento di diniego in siffatte ipotesi avrebbe effetti inscindibili e infrazionabili, al pari degli effetti della sentenza emessa all&#8217;esito del giudizio, suscettibili di prodursi nei confronti di tutti i comproprietari, anche ove soltanto intervenuti in giudizio o non partecipanti al giudizio: pertanto, a fronte della soccombenza del comproprietario ricorrente, gli altri comproprietari, anche ove terzi al giudizio, risulterebbero legittimati all&#8217;impugnazione.<br /> Per l&#8217;effetto, l&#8217;odierna parte appellante, in quanto comproprietaria del bene inciso dal provvedimento di diniego impugnato con ricorso n.r.g. 1163/2013 da altro comproprietario (Sig. S.), sebbene abbia depositato un mero atto di intervento <em>ad adiuvandum</em> nell&#8217;ambito del giudizio di primo grado, senza pertanto proporre un&#8217;autonoma azione di annullamento, dovrebbe ritenersi legittimata ad impugnare la sentenza del Tar, nella parte in cui ha statuito sui motivi di ricorso proposti dal Sig. S.<br /> 2.2 Il motivo di appello è infondato.<br /> Come osservato <em>supra</em>, l&#8217;odierna parte appellante -nella qualità  di comproprietaria dei beni abusivi oggetto di istanze di condono rigettate dall&#8217;Amministrazione comunale (cfr. pag. 10 appello in cui lo stesso appellante presuppone &#8220;<em>indiscussa la contitolarità  pro quota del diritto di proprietà  in capo al Sig. S. Antonio e V. Pasquale sull&#8217;intera consistenza immobiliare su cui gravano gli abusi edilizi, oggetto delle tre domande di condono</em>&#8220;) &#8211; ha proposto un intervento <em>ad adiuvandum</em> in prime cure, in quanto interessata all&#8217;annullamento del provvedimento impugnato dal ricorrente principale, direttamente incidente sulla propria posizione giuridica.<br /> Ne consegue che, essendosi in presenza di soggetti direttamente e immediatamente incisi dal provvedimento amministrativo, legittimati ad un&#8217;azione autonoma avverso la relativa determinazione, gli odierni appellanti risultano qualificabili come cointeressati al ricorso principale in primo grado.<br /> Emerge dagli atti di causa, inoltre, che l&#8217;intervento in primo grado è stato depositato una volta maturato il termine di decadenza dall&#8217;azione di annullamento.<br /> Trattasi di accertamento, compiuto dal Tar con statuizione che, in punto di tardività  dell&#8217;intervento (&#8220;<em>l&#8217;atto di intervento si traduce appunto in una inammissibile e tardiva contestazione del diniego di condono da parte di soggetti che avrebbero dovuto autonomamente impugnarlo nei termini di legge e cui, non a caso, lo stesso diniego era stato notificato</em>&#8220;), non risulta specificatamente contestata in appello; come si vedrà  nell&#8217;esaminare il terzo motivo di impugnazione, l&#8217;odierno appellante non contesta che l&#8217;intervento in prime cure sia avvenuto tardivamente, una volta scaduto il termine di impugnazione avverso il provvedimento n. 21099 del 26.3.2013, ma ritiene che &#8220;<em>non vi sono ostacoli ad ammettere, anche dopo la scadenza del termine di decadenza, un intervento adesivo dipendente del cointeressato, almeno laddove (come accade nella vicenda interessata dal presente giudizio) egli sia destinatario di effetti non frazionabili</em>&#038;&#8221; (pag. 12 appello).<br /> In ogni caso, l&#8217;avvenuta proposizione dell&#8217;intervento in prime cure una volta scaduto il termine di impugnazione del provvedimento lesivo è ricavabile dalla data di notificazione del provvedimento di diniego n. 21099 del 26.3.2013 riportata nell&#8217;ordinanza di demolizione n. 3 del 21.1.2018, <em>in parte qua</em> non contestata dall&#8217;appellante, in cui si fa riferimento alla notificazione del diniego n. 21099 del 26.3.2013 avvenuta in data 2.4.2013 anche nei confronti del comproprietario, Sig. V. Pasquale, a fronte di un intervento in primo grado notificato in data 22.11.2013.<br /> Peraltro, la deduzione dell&#8217;Amministrazione comunale, secondo cui &#8220;<em>il Sig. V. &#8211; odierno appellante &#8211; sebbene diretto destinatario del provvedimento di diniego di condono &#038; &#8211; non frapponeva alcun tempestivo autonomo gravame e solo a termini d&#8217;impugnativa abbondantemente decorsi, e precisamente in data 22 novembre 2013, proponeva uno pseudo &#8220;atto di costituzione ad adjuvandum&#8221; nel ricorso RGN 1162/2013&#038;</em>&#8221; (pag. 6 memoria di costituzione Amministrazione appellata) è rimasta incontestata nel presente giudizio<br /> Alla stregua di tali emergenze processuali, occorre, pertanto, verificare se la parte appellante, comproprietaria di beni abusivi oggetto di tre istanze di condono rigettate dall&#8217;Amministrazione, decaduta dall&#8217;azione giudiziaria per mancata impugnazione del provvedimento lesivo e intervenuta in primo grado al fine di aderire al ricorso principale proposto da altro comproprietario, possa appellare i capi di sentenza con cui il Tar ha rigettato i motivi di doglianza proposti dal ricorrente principale.<br /> 2.3 Ai sensi dell&#8217;art. 102 c.p.a. &#8220;<em>1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado. 2. L&#8217;interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma</em>&#8220;.<br /> Sotto la vigenza del codice del processo amministrativo -applicabile nella specie, facendosi questione di giudizio instaurato successivamente all&#8217;entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/10- la legittimazione all&#8217;appello deve essere, quindi, riconosciuta soltanto in favore:<br /> &#8211; di colui che abbia assunto la posizione di parte necessaria del giudizio a quo, per aver proposto il ricorso in primo grado o per aver ricevuto la notificazione del ricorso in qualità  di titolare di un interesse sostanziale, giuridicamente rilevante, alla conservazione del provvedimento impugnato;<br /> &#8211; di colui che, non intimato in giudizio mediante la notificazione del ricorso, intervenuto volontariamente nel processo <em>inter alios</em> pendente (al ricorrere dei presupposti delineati dall&#8217;art. 28 c.p.a.), sia titolare di una posizione giuridica autonoma su cui la sentenza abbia statuito.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 102 c.p.a., pertanto, il soggetto che non abbia assunto la qualità  di parte processuale non risulta legittimato all&#8217;appello (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 832), potendo avvalersi, invece, del diverso rimedio oppositivo di cui all&#8217;art. 108 c.p.a., peraltro proponibile:<br /> &#8211; dinnanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (ovvero, in caso di avvenuta proposizione dell&#8217;appello ad opera di taluna delle parti processuali, intervenendo con domanda dinnanzi al giudice procedente ex art. 109, comma 2, c.p.a.); e comunque<br /> &#8211; soltanto da chi assuma la posizione di litisconsorte pretermesso, sia titolare di una situazione giuridica autonoma e incompatibile con quella tutelata dalla sentenza emessa ovvero sia qualificabile come avente causa o creditore di taluna delle parti processuali (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6559).<br /> Diversamente da quanto sostenuto dall&#8217;appellante nella memoria dell&#8217;11.12.2017 (cfr. pag. 4, punto 3.11, in cui, al fine di sostenere la propria legittimazione all&#8217;appello, la Soc. V. e F. e i relativi soci, Sig.ri V. e F., operano un&#8217;analogia tra il terzo al giudizio e l&#8217;interventore che abbia proposto un intervento dichiarato inammissibile e non scrutinato nel merito, fattispecie realizzatasi nel caso in esame), il terzo al giudizio non risulta, quindi, legittimato all&#8217;appello, potendo soltanto avvalersi dell&#8217;opposizione di terzo; di cui nella specie, peraltro, difetterebbero anche i presupposti legittimanti, non risultando l&#8217;attuale appellante titolare di una situazione giuridica autonoma e incompatibile con quella tutelata dalla sentenza, nè rivestendo lo stesso la posizione di controinteressato pretermesso o di avente causa o creditore di taluna delle parti processuali; facendosi, invece, questione di cointeressato all&#8217;impugnazione intervenuto <em>ad adiuvandum</em> in prime cure.<br /> Precisato che il terzo al giudizio (cui l&#8217;attuale appellante ritiene di poter essere assimilato) non risulta legittimato all&#8217;appello, per quanto pìù interessa nella presente sede, in cui si fa questione di appello proposto da un interventore in primo grado, occorre verificare in quali condizioni l&#8217;interventore possa ritenersi legittimato all&#8217;appello ex art. 102 c.p.a.<br /> La relazione finale al codice del processo amministrativo, al riguardo, ha richiamato i principi enunciati dalla decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 2 del 1996, fondata sulla giurisprudenza amministrativa al tempo largamente prevalente, in forza della quale &#8220;<em>l&#8217;interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato a impugnare la sentenza quando risulti titolare di una propria e autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto</em>&#8220;.<br /> La giurisprudenza di questo Consiglio formatasi sotto la vigenza del codice del processo amministrativo ha, in particolare, precisato che &#8220;<em>il concetto di &#8220;posizione giuridica autonoma&#8221; va inteso &#8211; come per l&#8217;innanzi &#8211; come riferito alla posizione dell&#8217;interventore in rapporto alla sentenza di primo grado ed alle statuizioni che specificamente lo concernono</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2016, n. 2451), potendo, pertanto, riconoscersi la legittimazione all&#8217;impugnazione soltanto in relazione alle statuizioni giudiziali aventi ad oggetto una situazione giuridica soggettiva direttamente imputabile in capo all&#8217;interventore.<br /> Ciò premesso, l&#8217;autonomia della posizione giuridica dell&#8217;interventore &#8211; da valutare al fine di ricostruire la legittimazione all&#8217;appello &#8211; può essere verificata avendo riguardo: sul piano sostanziale, alla natura dell&#8217;interesse sotteso all&#8217;atto di intervento; sul piano processuale, alla posizione assunta dall&#8217;interventore nel processo <em>inter alios</em> pendente.<br /> Sotto il profilo sostanziale, in particolare, è possibile distinguere a seconda che l&#8217;interesse sotteso all&#8217;atto di intervento sia autonomo ovvero dipendente o di mero fatto: nel primo caso l&#8217;interventore vanta una propria situazione giuridica soggettiva direttamente correlata al provvedimento impugnato, componente, dunque, il rapporto amministrativo oggetto di giudizio; nel secondo caso, invece, fa valere una situazione giuridica dipendente da quella ascrivibile in capo a taluna delle parti originarie del processo ovvero un interesse, seppure non autonomo o dipendente, comunque giuridicamente rilevante, in quanto suscettibile di differenziare l&#8217;interventore dalla generalità  dei consociati, risentendo lo stesso in via indiretta e riflessa degli effetti dell&#8217;emananza sentenza (sulla differente connotazione dell&#8217;interesse legittimante l&#8217;intervento e sulla necessità  di limitare la legittimazione all&#8217;appello ai soli interventori titolari di una posizione giuridica autonoma, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, 21 marzo 2018, n. 1811; id., sez. IV, 28 febbraio 2017, n. 914; id., sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 867).<br /> Nelle azioni di annullamento (rilevanti nella presente sede, in cui i ricorsi di prime cure risultavano indirizzati all&#8217;annullamento del diniego di condono e delle dipendenti ordinanze di demolizione), l&#8217;autonomia della posizione giuridica, in particolare, risulta riscontrabile nelle ipotesi in cui l&#8217;interventore risulti qualificabile alla stregua di cointeressato o controinteressato rispetto all&#8217;azione proposta dal ricorrente principale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 02571), a seconda che, pertanto, vanti un interesse, autonomo e coincidente rispetto a quello del ricorrente in primo grado, alla rimozione del provvedimento impugnato in via principale (cointeressato al ricorso &#8211; cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2019, n. 2094) ovvero un interesse, eguale e contrario, al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa, suscettibile di essere pregiudicato dall&#8217;eventuale emissione di una sentenza di accoglimento del ricorso (controinteressato al ricorso &#8211; cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 giugno 2019, n. 3911).<br /> In siffatte ipotesi, la posizione sottesa all&#8217;intervento non risulta dipendente da quella ascrivibile in capo alle parti originarie del giudizio, concorrendo a costituire direttamente il rapporto amministrativo litigioso.<br /> Soffermando l&#8217;attenzione sulla posizione del cointeressato, interventore in primo grado <em>ad aiudvandum</em>, decaduto dalle relative azioni giudiziarie &#8211; qualità , per quanto <em>supra</em> osservato, riconoscibile in capo all&#8217;appellante &#8211; si osserva, tuttavia, che la sussistenza di una posizione giuridica autonoma ascrivibile in capo al cointeressato non costituisce motivo sufficiente per ritenere il cointeressato legittimato ad appellare i capi di sentenza con cui il giudice di prime cure abbia pronunciato sui motivi di doglianza formulati dal ricorrente principale.<br /> La disciplina in tema di legittimazione all&#8217;appello dell&#8217;interventore &#8211; che, effettivamente, ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a., è incentrata sulla sussistenza di una posizione giuridica autonoma incisa dalla sentenza di primo grado &#8211; deve essere coordinata con le disposizioni in materia di legittimazione all&#8217;intervento (di cui all&#8217;art. 28, comma 2, c.p.a., che saranno comunque <em>amplius</em> esaminati <em>infra</em>, nel decidere sul terzo motivo di appello, riguardante l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento svolto in prime cure dall&#8217;odierno appellante) e di decadenza dall&#8217;azione giudiziaria (previste dall&#8217;art. 29 c.p.a., per quanto di pìù interesse ai fini del presente processo in cui si fa questione di azione di annullamento proposta in prime cure).<br /> Il cointeressato all&#8217;impugnazione, infatti, pur titolare di una posizione autonoma rispetto a quella delle parti principali &#8211; essendo leso direttamente dal provvedimento da altri impugnato &#8211; ai sensi del combinato disposto di cui all&#8217;art. 28, comma 2, c.p.a. e all&#8217;art. 29 c.p.a., è onerato ad attivarsi tempestivamente in sede giurisdizionale, potendo scegliere se proporre un autonomo ricorso entro il termine di decadenza all&#8217;uopo applicabile ovvero intervenire tempestivamente nel processo <em>inter alios</em> pendente (sempre entro il termine di decadenza al riguardo operante), aderendo al ricorso da altri proposto.<br /> Una volta decaduto dall&#8217;azione giudiziaria per mancata impugnazione del provvedimento lesivo, il cointeressato perde, quindi, il potere di impulso processuale, sia <em>sub specie</em> di introduzione di un autonomo giudizio, sia <em>sub specie</em> di prosecuzione (anche in sede impugnatoria, con la formulazione di apposito appello) del processo <em>inter alios</em> pendente in cui sia intervenuto.<br /> In particolare, in caso di decadenza dall&#8217;azione, il cointeressato perde il diritto di ottenere una sentenza sulla legittimità  del provvedimento lesivo, non potendo, pertanto, giungere a tale risultato neanche (intervenendo nel giudizio <em>inter alios</em> pendente, come si vedrà  nell&#8217;esaminare il terzo motivo di appello, e, all&#8217;esito) appellando i capi di sentenza statuenti sul ricorso proposto da altro cointeressato; una tale iniziativa si tradurrebbe, infatti, nella richiesta di un accertamento giurisdizionale volto, in riforma della pronuncia di prime cure, a statuire sulla legittimità  del provvedimento amministrativo, dalla cui contestazione il cointeressato risulta ormai decaduto.<br /> 2.4 Ciò rilevato con riferimento all&#8217;autonomia della posizione sostanziale del cointeressato, occorre prendere in esame, altresì¬, la sua posizione sul piano processuale.<br /> Al riguardo, si osserva, che la decadenza del cointeressato dall&#8217;azione giudiziaria avverso il provvedimento lesivo, non osta alla proposizione dell&#8217;appello contro quei capi di sentenza che abbiano pronunciato sulle questioni di ammissibilità  dell&#8217;intervento proposto in prime cure dal cointeressato e di sua condanna al pagamento delle spese processuali (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3339; Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 507).<br /> In tali ipotesi, si verte in tema di statuizioni giudiziali, direttamente riferibili ad una posizione autonoma del cointeressato interventore nell&#8217;ambito del processo, indipendenti dall&#8217;azione giudiziaria avverso il provvedimento impugnato da cui il cointeressato risulta decaduto; come tali suscettibili di appello ex art. 102, comma 2, c.p.a.<br /> 2.5 Alla stregua di tali considerazioni, deve, quindi, ritenersi che il cointeressato all&#8217;impugnazione, decaduto dall&#8217;azione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102, comma 2, c.p.a., 28 e 29 c.p.a., non risulti legittimato ad appellare la sentenza emessa dal Tar a definizione di un giudizio in cui lo stesso cointeressato sia intervenuto, salvo che per i capi riguardanti direttamente la sua posizione giuridica autonoma, dati dalle statuizioni in punto di ammissibilità  dell&#8217;intervento e di condanna alle spese di lite (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3409).<br /> Trattasi di indirizzo giÃ  accolto da questo Consiglio, secondo cui &#8220;<em>il cointeressato, intervenuto ad adiuvandum o costituitosi direttamente, non può proporre appello surrogandosi al ricorrente inattivo</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2016, n. 2451); nonchè &#8220;<em>Il cointeressato, dunque, in quanto soggetto che acquisterebbe un vantaggio diretto ed immediato dall&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, al fine di evitare l&#8217;elusione dei termini decadenziali, è obbligato a proporre autonoma e tempestiva impugnazione</em>&#038;&#8221; (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 832).<br /> Tale ricostruzione esegetica risponde, altresì¬, alle esigenze di certezza e stabilità  dei rapporti pubblici, sottese alle norme prescrittive dei termini di decadenza; evitandosi che il soggetto decaduto dall&#8217;azione avverso il provvedimento amministrativo, attraverso l&#8217;intervento in prime cure, possa articolare motivi di ricorso diversi da quelli proposti dal ricorrente principale ovvero proporre appello contro i capi di sentenza statuenti sul ricorso principale, proseguendo il giudizio da altri introdotto (a prescindere dall&#8217;iniziativa del ricorrente principale) e determinando, per l&#8217;effetto, una protrazione dello stato di incertezza sulla legittimità  della determinazione amministrativa <em>sub judice</em>, dalla cui contestazione risulta decaduto.<br /> 2.6 Nè può pervenirsi ad una soluzione opposta, volta a riconoscere la legittimazione all&#8217;appello in favore del terzo o del cointeressato interventore (per i capi di sentenza diversi da quelli riferibili alla sua autonoma posizione processuale) sulla base delle argomentazioni svolte dalla parte appellante.<br /> In particolare, la parte appellante, al fine di giustificare la propria legittimazione all&#8217;appello, fa leva su alcuni precedenti di questo Consiglio (n. 2578/15, n. 5711/11 e 7861/03), secondo cui il comproprietario che non abbia assunto la posizione di parte processuale ha comunque la legittimazione all&#8217;appello avverso la sentenza di prime cure sfavorevole intervenuta su un provvedimento ad effetti infrazionabili.<br /> A giudizio dell&#8217;appellante, infatti, la legittimazione all&#8217;appello nel caso di specie deriverebbe dalla natura inscindibile e infrazionabile degli effetti riconducibili al provvedimento di diniego dell&#8217;istanza di condono, suscettibile di incidere nei confronti di tutti i comproprietari, anche ove soltanto intervenuti in giudizio o non partecipanti al giudizio.<br /> Al riguardo, si osserva, tuttavia, che:<br /> &#8211; quanto ai precedenti di questo Consiglio, si tratta di indirizzo formatosi prima dell&#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo che (ai sensi dell&#8217;art. 102 c.p.a.), come osservato, ha limitato espressamente la legittimazione all&#8217;appello soltanto in favore delle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e dell&#8217;interventore titolare di una posizione giuridica autonoma; alla stregua dell&#8217;attuale assetto normativo, come inteso dalla giurisprudenza <em>supra</em> richiamata, deve, quindi, escludersi che il cointeressato interventore <em>ad adiuvandum</em>, decaduto dall&#8217;impugnazione avverso il provvedimento lesivo, possa appellare i capi di sentenza con cui il giudice di primo grado ha pronunciato sui motivi di ricorso proposti dal ricorrente principale;<br /> &#8211; con riferimento agli effetti inscindibili del provvedimento di diniego di condono su beni in comproprietà , si osserva, invece, che il relativo tema riguarda i limiti soggettivi del giudicato, potendo, effettivamente, la sentenza di annullamento intervenuta su un atto plurimo inscindibile produrre i propri effetti non soltanto nei confronti delle parti processuali, ma anche dei terzi che, pur titolari del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non siano stati intimati in sede giurisdizionale rivestendo la posizione di cointeressati all&#8217;impugnazione (sul tema cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 4).<br /> L&#8217;ammissione di una estensione dell&#8217;efficacia soggettiva del giudicato anche nei confronti dei terzi non comporta, tuttavia, che il ricorso proposto soltanto da taluno dei legittimati all&#8217;impugnazione possa rimettere in termini i cointeressati che abbiano deciso di astenersi dall&#8217;azione giudiziaria: costoro, pur potendo beneficiare di un eventuale giudicato di annullamento, in ragione della natura inscindibile del rapporto dedotto in giudizio e, quindi, della caducazione anche nei loro confronti del provvedimento lesivo, non potranno esercitare un diritto di azione da cui siano decaduti; non potendo, quindi (intervenire in primo grado, per quanto si dirà  nell&#8217;esaminare il terzo motivo di appello e comunque) coltivare in sede impugnatoria un&#8217;azione giudiziaria non pìù nella loro titolarità .<br /> 2.7 Alla stregua delle argomentazioni svolte, il primo motivo di appello risulta infondato.<br /> La parte odierna appellante rivestiva in prime cure la posizione di cointeressata all&#8217;impugnazione, risultando comproprietaria dei beni oggetto delle istanze di condono rigettate dall&#8217;Amministrazione con provvedimento n. 21099 del 26.3.2013 e, quindi, in tale veste, cointeressata all&#8217;annullamento del provvedimento di diniego impugnato dal solo comproprietario, Sig. S..<br /> Omettendo di proporre ricorso entro il termine prescritto dall&#8217;art. 29 c.p.a., l&#8217;odierna appellante è decaduta dall&#8217;azione di annullamento e, pertanto, ha perso la titolarità  del diritto di ottenere un provvedimento giurisdizionale sulla legittimità  della determinazione lesiva.<br /> Di conseguenza, l&#8217;odierna appellante non può &#8211; alla luce delle osservazioni <em>supra</em> svolte &#8211; appellare la sentenza di prime cure, resa a definizione di un giudizio in cui è (peraltro, come si vedrà , inammissibilmente) intervenuta, nella parte in cui ha statuito sui motivi di ricorso tempestivamente proposti da altro cointeressato.<br /> 3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di appello, con cui l&#8217;appellante ha sostenuto la propria legittimazione ad appellare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito sull&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento in primo grado.<br /> Come osservato nel motivare il rigetto del precedente motivo di impugnazione, l&#8217;art. 102, comma 2, c.p.a. legittima l&#8217;interventore ad appellare la sentenza di prime cure qualora sia titolare di una posizione autonoma.<br /> Con specifico riferimento al cointeressato all&#8217;impugnazione, si è precisato che questi, sebbene non possa appellare i capi di sentenza riguardanti i motivi di ricorso articolati dal ricorrente principale &#8211; tendendo una tale iniziativa ad ottenere una statuizione del giudice di appello che, in riforma della sentenza gravata, pronunci sulla legittimità  del provvedimento amministrativo, dalla cui contestazione egli è, invece, decaduto &#8211; deve, tuttavia, ritenersi legittimato ad appellare i capi di sentenza di primo grado riguardanti direttamente la propria autonoma posizione processuale, non incisa dalla decadenza dall&#8217;azione di annullamento.<br /> Tra i capi di sentenza appellabili dall&#8217;interventore, aventi ad oggetto una sua posizione processuale autonoma, risulta annoverabile la decisione sull&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento di prime cure.<br /> 4. L&#8217;accoglimento del secondo motivo di appello permette di esaminare, nel merito, il terzo motivo di appello, con cui la parte appellante ha censurato il capo di sentenza con cui il Tar ha ritenuto inammissibile l&#8217;intervento <em>ad adiuvandum</em> proposto in primo grado.<br /> Secondo la prospettazione dell&#8217;appellante, alla stregua di quanto precisato anche da questo Consiglio con sentenza n. 882 del 2016, dovrebbe ritenersi ammissibile, anche una volta scaduti i termini di impugnazione, l&#8217;intervento adesivo dipendente del comproprietario inciso dal provvedimento di diniego dell&#8217;istanza di condono impugnato da altro comproprietario.<br /> Militerebbero a sostegno di tale tesi:<br /> &#8211; la circostanza per cui non sussisterebbe alcuna norma giuridica prescrittiva dell&#8217;obbligo di notificazione del diniego di condono a soggetto diverso dal richiedente;<br /> &#8211; la <em>ratio</em> sottesa alla natura decadenziale del termine di impugnazione e alla legittimazione all&#8217;intervento da parte di chi non sia decaduto dall&#8217;impugnazione (art, 28 c.p.a.), tenuto conto che in caso di impugnazione di provvedimento ad effetti inscindibili, l&#8217;iniziativa intrapresa anche soltanto da una parte sarebbe idonea ad impedire il consolidamento della decisione amministrativa; con conseguente possibilità  di intervento, anche una volta decorsi i termini di impugnazione, da parte del contitolare del rapporto sostanziale inciso dall&#8217;azione provvedimentale;<br /> &#8211; la natura dipendente dell&#8217;intervento, derivante, anzichè dalla tipologia di interesse ascrivibile all&#8217;interventore, dal contenuto dell&#8217;atto processuale all&#8217;uopo depositato, limitato all&#8217;accoglimento del ricorso principale; come asseritamente avvenuto in prime cure con l&#8217;atto di intervento proposto dall&#8217;odierno appellante;<br /> -l&#8217;art. 28 c.p.a. che, nel limitare la legittimazione all&#8217;intervento in favore di chi non sia decaduto dall&#8217;azione, intende evitare che attraverso l&#8217;intervento si possa essere rimessi in termini rispetto ad un&#8217;azione da cui si è decaduti; non precludendo tale norma la partecipazione in favore di chi voglia limitarsi a chiedere l&#8217;accoglimento del ricorso principale, come avvenuto con l&#8217;intervento in primo grado.<br /> Il motivo di appello risulta infondato.<br /> Premesso che il precedente di questo Consiglio n. 882/16, invocato dall&#8217;appellante a sostengo del motivo di impugnazione, risultava riferito ad un atto di costituzione del cointeressato nel giudizio di primo grado non qualificato come atto di intervento (punto 36 motivazione) e comunque era connotato dalla particolarità  della situazione processuale concretamente occorsa, data dall&#8217;avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario inizialmente proposto al Presidente della Repubblica, in relazione al quale il cointeressato è ritenuto titolare di specifiche facoltà  processuali (punto 37 motivazione), il Collegio intende aderire all&#8217;indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale, alla stregua di quanto previsto dall&#8217;art. 28, comma 2, c.p.a., l&#8217;intervento del cointeressato all&#8217;impugnazione risulta &#8220;<em>ammissibile, pertanto, in caso di domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo, solo se effettuato nel termine di cui all&#8217;art. 29 cod.proc.aamm</em>&#8221; (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2019, n. 2094 e la giurisprudenza ivi richiamata) e, quindi, soltanto se avvenuto prima della maturazione del termine di decadenza dall&#8217;azione giudiziaria.<br /> Al riguardo, occorre premettere che la posizione di cointeresse all&#8217;impugnazione deve essere verificata alla stregua dell&#8217;interesse sostanziale sotteso all&#8217;intervento.<br /> Lo stesso art. 28 c.p.a., nel disciplinare l&#8217;intervento, richiede che l&#8217;interventore, tra l&#8217;altro, sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla partecipazione al giudizio: a seconda che l&#8217;interesse sia di fatto, dipendente o autonomo ovvero, in tale ultimo caso, eguale e omogeneo a quello del ricorrente principale (cointeresse) o ad esso eguale e contrario (controinteresse), varia il regime giuridico concretamente applicabile,<br /> Per quanto pìù rileva ai fini del presente giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 2, c.p.a., infatti, ove si faccia questione di cointeresse all&#8217;impugnazione, legittimante all&#8217;azione giudiziaria autonoma, l&#8217;intervento risulterà  ammissibile soltanto se non sia maturata la decadenza dalla relativa azione in giudizio.<br /> Pertanto, come <em>supra</em> osservato nel decidere sul primo motivo di appello, valutando l&#8217;interesse sotteso all&#8217;intervento dell&#8217;odierna parte appellante, risulta che la Soc. V. &amp; F. e il Sig. V. sono intervenuti in primo grado nella loro qualità  di comproprietari dei beni abusivi oggetto di istanze di condono denegata dall&#8217;Amministrazione comunale.<br /> Ne consegue che, essendosi in presenza di soggetti direttamente e immediatamente incisi dal provvedimento impugnato in prime cure, legittimati ad un&#8217;azione autonoma avverso la relativa determinazione amministrativa, la posizione degli odierni appellanti risultava qualificabile come di cointeresse al ricorso principale.<br /> Conseguentemente, un loro intervento in primo grado poteva ritenersi ammissibile soltanto se avvenuto prima della maturazione della decadenza dall&#8217;impugnazione autonoma, giusta la previsione dell&#8217;art. 28, comma 2, c.p.a. nell&#8217;interpretazione data dalla giurisprudenza <em>supra</em> richiamata, cui il Collegio intende aderire.<br /> Tale soluzione esegetica non può essere revocata in dubbio sulla base:<br /> &#8211; dell&#8217;assenza di una norma espressa, prescrittiva dell&#8217;obbligo di notificazione del provvedimento di diniego di condono anche nei confronti di soggetti diversi dall&#8217;istante;<br /> &#8211; del dato positivo di cui all&#8217;art. 28 c.p.a. asseritamente preclusivo del solo intervento litisconsortile o principale, teso all&#8217;ampliamento del <em>thema decidendum</em>;<br /> &#8211; delle esigenze di stabilità  e certezza dei rapporti pubblicistici, asseritamente non compromesse da un intervento tardivo limitato alla mera adesione alle difese svolte dal ricorrente principale;<br /> -della natura degli effetti inscindibili riconducibili al provvedimento di diniego di condono su beni in comproprietà .<br /> Difatti, si premette che non costituisce motivo di illegittimità  la notificazione del diniego di condono, incidente su beni in comproprietà , anche nei confronti dei comproprietari non istanti, in relazione ai quali l&#8217;atto provvedimentale è destinato comunque a produrre effetti giuridici (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7875 sulla necessità  di garantire un contraddittorio endoprocedimentale nei confronti di tutti coloro che risentiranno degli effetti del provvedimento da emettere a conclusione del procedimento di condono).<br /> In ogni caso, risulta determinante il dato positivo il quale, prevedendo la necessità  che l&#8217;interventore non sia decaduto dall&#8217;esercizio delle relative azioni, non distingue il regime giuridico all&#8217;uopo applicabile a seconda del contenuto dell&#8217;atto di intervento, dovendo, per l&#8217;effetto, ritenersi la decadenza delle relative azioni come ostativa, in via generale, alla partecipazione del terzo al giudizio <em>inter alios</em> pendente.<br /> Neanche le ragioni di certezza e di stabilità  dei rapporti pubblici, asseritamente non compromesse da un intervento <em>ad adiuvandum</em> in un giudizio in cui si fa questione di provvedimenti ad effetti infrazionabili, potrebbero militare nel senso di ammettere interventi del cointeressato decaduto dall&#8217;azione giudiziaria.<br /> Un&#8217;interpretazione volta a consentire l&#8217;intervento del cointeressato decaduto dall&#8217;azione non risponderebbe all&#8217;esigenza di assicurare la stabilità  o la certezza dei rapporti giuridici: tali valori, difatti, pur (in ipotesi) non pregiudicati dall&#8217;interpretazione proposta dall&#8217;appellante in presenza di atti ad effetti infrazionabili, comunque non risulterebbero maggiormente salvaguardati ammettendo interventi tardivi di parti cointeressate all&#8217;annullamento (operanti, dunque, a sostegno di iniziative volte a protrarre lo stato di incertezza del rapporto amministrativo).<br /> Ne deriva che, risultando il criterio ermeneutico teleologico teso a favorire l&#8217;attribuzione del significato precettivo maggiormente rispondente alla <em>ratio</em> sottesa alla norma interpretata (e non, di regola, quello non incompatibile con la sua <em>ratio</em>), l&#8217;esigenza di certezza e stabilità  dei rapporti giuridici, in quanto nella specie non salvaguardata maggiormente dall&#8217;interpretazione proposta dall&#8217;appellante, non sarebbe comunque invocabile al fine di determinare l&#8217;accoglimento del motivo di impugnazione.<br /> In ogni caso, si osserva che il criterio dell&#8217;interpretazione teleologica non consente di addivenire all&#8217;abrogazione, in via ermeneutica, di una disposizione normativa che, sul piano letterale impedisce la produzione dell&#8217;effetto prospettato.<br /> Pertanto, posto che l&#8217;art. 28, comma 2, c.p.a. consente l&#8217;intervento soltanto a &#8220;<em>Chiunque [&#038;] non sia decaduto dall&#8217;esercizio delle relative azioni</em>&#8220;, la decadenza dall&#8217;esercizio delle relative azioni osta in via generale all&#8217;intervento del cointeressato, da ritenere, dunque, di norma, inammissibile ove volto a profittare di un giudizio instaurato da altri per proporre ragioni di impugnazione da cui si è decaduti.<br /> Sotto tale profilo e in maniera dirimente, si rileva che l&#8217;esame dell&#8217;atto di intervento proposto in primo grado dall&#8217;odierna parte appellante evidenzia come la Società  V. &amp; F. e il Sig. V. non si siano limitati ad aderire ai motivi di ricorso principale, accettando il giudizio nello stato in cui si trovava ( CDS V n . 4973 del 2017 ), bensì¬ abbiano provveduto anche alla proposizione di autonome censure (cfr. primo motivo di intervento, incentrato sulla formazione di un silenzio assenso ostativo all&#8217;adozione del provvedimento di diniego impugnato dal ricorrente principale); ragion per cui, pure sulla base della prospettazione della parte appellante, incentrata sull&#8217;ammissibilità  di interventi di soggetti decaduti dall&#8217;azione, limitati all&#8217;adesione al ricorso principale, comunque risulterebbe corretta la statuizione di inammissibilità  dell&#8217;intervento assunta dal Tar, avendo l&#8217;odierno appellante proposto un atto di intervento esteso alla formulazione di motivi di ricorso ulteriori a quelli esperiti dal ricorrente principale.<br /> Alla stregua delle considerazioni svolte, il terzo motivo di appello non merita accoglimento.<br /> Come <em>supra</em> osservato, nel caso di specie costituisce fatto pacifico che l&#8217;intervento è stato depositato una volta maturata la decadenza dall&#8217;azione di annullamento e comunque con atto contenente autonomi motivi di censura: per l&#8217;effetto, non avendo l&#8217;odierna parte appellante proposto intervento prima della decadenza dall&#8217;azione avverso il provvedimento lesivo, il Tar ha correttamente ritenuto inammissibile l&#8217;intervento in primo grado.<br /> 5. Le considerazioni svolte <em>supra</em> in ordine all&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello proposto dall&#8217;interventore <em>ad adiuvandum</em> in primo grado (cointeressato decaduto dall&#8217;azione) avverso i capi di sentenza statuenti sul ricorso principale -anche a fronte di provvedimenti ad effetti infrazionabili incidenti su un rapporto plurisoggettivo connotato dall&#8217;inscindibilità &#8211; conducono all&#8217;accoglimento dell&#8217;eccezione di inammissibilità  del quarto, quinto e sesto motivo di appello, sollevata dal Comune in sede di costituzione nel presente giudizio (pag. 17 memoria 9.12.2017).<br /> Trattasi di motivi di appello diretti a censurare l&#8217;erroneità  della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondati i motivi di ricorso articolati dal Sig. S. contro il provvedimento di diniego n. 21099 del 26.3.2013 nell&#8217;ambito del giudizio n.r.g. 1162/2013, incentrati sul difetto di motivazione e di istruttoria inficianti la legittimità  dell&#8217;atto impugnato in via principale in prime cure.<br /> In particolare, gli odierni appellanti contestano l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivata e non inficiata da un difetto di istruttoria il provvedimento di diniego delle istanze di condono, tenuto conto che:<br /> &#8211; come emergente dallo stesso provvedimento di diniego, l&#8217;Amministrazione avrebbe assunto la decisione, da un lato, in assenza della documentazione acquisita al procedimento, in ragione dello smarrimento delle relative pratiche, dall&#8217;altro, sulla base di una perizia redatta soltanto da un comproprietario, senza peraltro che fosse stato accordato al Sig. S. la proroga del termine per controdedurre in sede procedimentale e senza richiedere documentazione anche all&#8217;altro comproprietario (quarto motivo di appello);<br /> &#8211; non sarebbe stata accertata in sede procedimentale l&#8217;originaria consistenza oggetto delle tre domande di condono e, quindi, non avrebbe potuto essere effettuato alcun confronto con la cartografia tecnica depositata presso gli uffici comunali; nè avrebbero potuto essere valorizzate le ortofoto carte in possesso della Regione Campania e le successive orto foto estratte dal sito istituzionale del Ministero dell&#8217;Ambiente prodotte in giudizio dal Comune, in quanto aventi una bassa risoluzione grafica, nonchè in considerazione della provenienza del rilevamento, delle incertezze sulla datazione delle immagine e della genericità  delle informazioni sui metodi di esecuzione del rilevamento (quinto motivo di appello);<br /> &#8211; la decisione del Comune di ritenere modificati i caratteri dimensionali e tipologici dell&#8217;opera tanto da configurare un nuovo organismo edilizio sarebbe in contraddizione sia con le ordinanze di demolizione n. 11 del 2014 e n. 398/08 riferite ad alcune soltanto delle opere realizzate, sia con la deduzione dell&#8217;Amministrazione contenuta nella relazione di chiarimenti n. 65672 del 29.11.2016 depositata in primo grado circa la possibilità  di riesaminare le pratiche di condono una volta rimossi gli abusi contestati (corpi F, G e H) realizzati successivamente al 31.12.1993; ragion per cui l&#8217;individuazione di opere abusive separabili dalla consistenza originaria sarebbe incompatibile con l&#8217;emersione di un nuovo organismo edilizio (sesto motivo di appello).<br /> Trattasi tutte di censure riferite a capi di sentenza, con cui il Tar ha rigettato i motivi di ricorso per difetto di motivazione e di istruttoria proposti dal Sig. S., riferibili alla legittimità  di un provvedimento amministrativo dalla cui impugnazione l&#8217;odierna parte appellante era, tuttavia, decaduta.<br /> Come osservato, il cointeressato che abbia omesso di impugnare nei termini ex art. 28 c.p.a. il provvedimento lesivo, intervenuto in primo grado una volta maturata la decadenza dalla relativa azione, non risulta legittimato ad appellare la sentenza di prime cure che abbia statuito sui motivi di ricorso principale.<br /> La decadenza dall&#8217;azione priva, infatti, il soggetto del diritto ad ottenere un provvedimento giurisdizionale sul merito della vertenza.<br /> L&#8217;odierna parte appellante, non avendo impugnato nei termini il provvedimento di diniego n. 21099 del 26.3.2013, censurato in via principale dal Sig. S. nell&#8217;ambito del giudizio n.r.g. 1162/2013, non risulta, quindi, legittimata ad appellare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha pronunciato sui motivi di ricorso articolati dal Sig. S..<br /> Ne deriva l&#8217;inammissibilità  per difetto di legittimazione del quarto, del quinto e del sesto motivo di appello.<br /> 6. Infine, occorre esaminare l&#8217;ultimo motivo di appello, con cui l&#8217;appellante ha contestato l&#8217;erroneità  della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato il ricorso n.r.g. 543/15 proposto dalla Società  V. &amp; F. e dai relativi soci, Sig.ri V. e F..<br /> A giudizio dell&#8217;appellante:<br /> &#8211; l&#8217;accoglimento dei motivi di appello riguardanti il provvedimento di diniego delle istanze di condono comporterebbe la riforma della sentenza, nella parte in cui ha rigettato i motivi di ricorso riferiti all&#8217;illegittimità  derivata dell&#8217;ordinanza di demolizione;<br /> &#8211; l&#8217;unicità  del procedimento avrebbe impedito l&#8217;emissione di due ordinanze di demolizione;<br /> &#8211; non sarebbero state analiticamente individuate le opere oggetto di demolizione.<br /> Il motivo di appello risulta infondato.<br /> Con riferimento alla contestazione riguardante il capo di sentenza con cui il Tar ha rigettato il motivo di ricorso incentrato sull&#8217;illegittimità  derivata dell&#8217;ordinanza di demolizione, l&#8217;appellante si limita a ritenere &#8220;<em>evidente che in conseguenza all&#8217;accoglimento dei precedenti motivi di gravame del presente appello, anche l&#8217;ordinanza di demolizione deve essere travolta dagli effetti dell&#8217;annullamento del diniego di condono</em>&#8220;.<br /> Premesso che la maturata decadenza dall&#8217;impugnazione del provvedimento di diniego di condono impediva alla parte di far valere l&#8217;illegittimità  di tale atto attraverso l&#8217;impugnazione del provvedimento dipendente, la dichiarazione di inammissibilità  dei motivi di appello incentrati sull&#8217;illegittimità  del provvedimento di diniego di condono, comportando la conferma delle statuizioni del Tar riferite alla legittimità  dello stesso provvedimento n. 21099/13, osta all&#8217;accoglimento dell&#8217;ultimo motivo di appello, nella parte in cui denuncia l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza di demolizione per mero effetto dell&#8217;annullamento del diniego di condono.<br /> La contestazione concernente l&#8217;erroneità  della sentenza di prime cure, nella parte in cui non ha ravvisato la violazione del principio di unicità  dell&#8217;ordinanza di demolizione &#8211; non potendo asseritamente emettersi plurime ordinanze nell&#8217;ambito di un procedimento unitario &#8211; risulta parimenti infondata.<br /> In particolare, secondo la prospettazione dell&#8217;appellante, una volta emessa la precedente ordinanza di demolizione n. 11 del 23.1.2014, riguardante, peraltro, i soli abusi la cui consistenza risultava eseguita in epoca successiva alla data del 31.12.1993, l&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto emettere una seconda ordinanza n. 3 del 2015, avente ad oggetto la demolizione di tutte le opere oggetto delle istanze di condono rigettate, altrimenti determinandosi la violazione della regola di unicità  dell&#8217;ordinanza di demolizione in materia di diniego di condono.<br /> Al riguardo, si osserva che questo Consiglio, con sentenza n. 3181/16 prodotta in primo grado e riprodotta in appello sub doc. 13 del ricorso in appello, ha accertato che l&#8217;ordinanza di demolizione n. 11 del 23.1.2014 &#8220;<em>è stata superata da successivi provvedimenti repressivi adottati dalla Amministrazione comunale di Cava de&#8217; Tirreni nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi; tali atti sono stati assunti in esito ai dinieghi di condono assunti dalla stessa amministrazione sulle istanze prodotte in relazione alla proprietà  V.-S..</em><br /> <em>Si tratta, in particolare, dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 3 del 21 gennaio 2015 adottata nei confronti di V. Pasquale e F. Rita nonchè dell&#8217;ordinanza n. 4 del 21 gennaio 2015 assunta nei confronti di S. Antonio.</em><br /> <em>Con tali provvedimenti, l&#8217;Amministrazione comunale di Cava de&#8217; Tirreni ha ripercorso le vicende dei procedimenti sanzionatori che hanno riguardato l&#8217;intera consistenza immobiliare di via XXV Luglio di proprietà  dei signori V.-F. e del signor S. Antonio e, dopo aver preso atto dei sopravvenuti dinieghi di condono, ha accertato definitivamente il carattere abusivo della costruzione e ne ha ordinato nuovamente la demolizione.</em><br /> <em>Ritiene il Collegio che tali atti sopravvenuti, in quanto conseguenti a nuovo e pìù articolato accertamento del carattere abusivo dell&#8217;intervento edilizio, comportino l&#8217;assorbimento degli atti repressivi pregressi (e, in primis, dell&#8217;ordinanza demolitiva impugnata in primo grado) e si appalesino quali atti autonomamente lesivi delle ragioni della parte qui appellante, che pertanto nessun interesse avrebbe alla definizione di questo giudizio (il cui oggetto è limitato all&#8217;esame della legittimità  della pregressa ordinanza n. 11 del 23 gennaio 2014)</em>.&#8221;.<br /> Il Collegio, nel confermare il precedente n. 3181/16, rileva che con l&#8217;ordinanza n. 3 del 2015, nell&#8217;esercizio di un potere di autotutela di cui l&#8217;Amministrazione è attributaria, il Comune ha sostituito una propria precedente determinazione con una nuova decisione, autonomamente impugnabile e in grado di regolare il rapporto sostanziale coinvolto nell&#8217;esercizio del potere amministrativo.<br /> La mera circostanza per cui l&#8217;Amministrazione abbia adottato una nuova ordinanza di demolizione dall&#8217;oggetto pìù esteso rispetto a quello di una propria precedente determinazione, così¬ sostituita, non si traduce in alcuna violazione dei principi di &#8220;buona e corretta amministrazione&#8221; genericamente invocati dall&#8217;appellante, bensì¬ costituisce esplicazione del potere di autotutela decisoria ex art. 21 nonies L. n. 241/90, ben potendo l&#8217;Amministrazione riesaminare i propri provvedimenti, pervenendo ad una nuova decisione sul rapporto sostanziale, sostituiva di quella precedente.<br /> Infine, non merita condivisione neanche l&#8217;ultima censura riguardante la genericità  dell&#8217;ordinanza di demolizione, non recante &#8211; secondo la prospettazione dell&#8217;appellante &#8211; una specifica descrizione delle opere abusive da demolire.<br /> Come rilevato dal Tar, l&#8217;esatta identificazione delle opere da demolire si ricava dall&#8217;esame complessivo del provvedimento amministrativo, mediante la lettura combinata del dispositivo alla luce della motivazione e delle premesse della determinazione provvedimentale censurata in primo grado, recante la ricostruzione puntuale delle vicende procedimentali interessanti la consistenza immobiliare di proprietà  (altresì¬) dell&#8217;odierno appellante, attraverso uno specifico richiamo alle relative risultanze istruttorie.<br /> Il Comune, disponendo la demolizione delle opere &#8220;<em>abusive realizzate alla via XXV Luglio, 160&#8243;Â </em>ha inteso fare riferimento all&#8217;<em> &#8220;intera consistenza immobiliare alla via XXV Luglio, di comproprietà  dei sigg. V.-F. e del Sig. S. Antonio</em>&#8221; e, quindi, alle opere descritte avendo riguardo a: a) le tre istanze di condono presentate in data 13.10.1986 (n. 37034) e 1.3.1995 (nn. 12038 e 12034) -che, in quanto riferibili alla sfera giuridica dell&#8217;appellante, sono certamente dallo stesso conoscibili, anche nella loro perimetrazione oggettiva; b) le ordinanze di demolizione giÃ  emesse dall&#8217;Amministrazione con riferimento ai beni abusivi, n. 398 del 13.10.2018, n. 225 del 21.7.2010 e n. 35 del 23.1.2014, quest&#8217;ultima a carico dell&#8217;appellante, trascritta nel provvedimento impugnato nella parte riguardante la descrizione delle opere abusive; c) gli atti notarili Matteo Fasano del 16.11.1993 e del 18.02.1994; tutti documenti idonei a specificare le opere abusive oggetto di ordine di demolizione.<br /> 7. Le spese processuali, nei rapporti tra l&#8217;appellante e l&#8217;Amministrazione appellata, sono regolate secondo il criterio della soccombente ex art. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo. Relativamente ai rapporti tra l&#8217;appellante e il Sig. S., sussistono, invece, giusti motivi di compensazione, tenuto conto che il Sig. S. si è costituito nel presente giudizio, limitandosi ad aderire all&#8217;appello.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile, in altra parte lo rigetta e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza di primo grado.<br /> Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Cava de&#8217; Tirreni, che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CPA; compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra la parte appellante e il Sig. Antonio S.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2020 n.513</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-1-2020-n-513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-1-2020-n-513/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2020 n.513</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente, Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore Non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso. Processo amministrativo &#8211; udienza &#8211; discussione &#8211; rinvio &#8211; diritto del ricorrente al rinvio &#8211; sussistenza &#8211; inconfigurabilità  &#8211; discussione- tempistica &#8211; spetta</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-1-2020-n-513/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2020 n.513</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente, Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo &#8211; udienza &#8211; discussione &#8211; rinvio &#8211; diritto del ricorrente al rinvio &#8211; sussistenza &#8211; inconfigurabilità  &#8211; discussione- tempistica &#8211; spetta al giudice.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso, atteso che la parte interessata ha solo la facoltà  di illustrare al giudice le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell&#8217;udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della discussione spetta comunque al giudice, il quale deve verificare l&#8217;effettiva opportunità  di rinviare l&#8217;udienza, giacchè solo in presenza di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell&#8217;udienza è per lui doveroso, e in tale ambito si collocano, fra l&#8217;altro, i casi di impedimenti personali del difensore o della parte, nonchè quelli in cui, per effetto delle produzioni documentali effettuate dall&#8217;amministrazione, occorra riconoscere alla parte che ne faccia richiesta il termine di sessanta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00513/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 05741/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5741 del 2019, proposto da <br /> Marco Bragadin, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Golino e Lucio Bonavitacola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Banca d&#8217;Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Mancini, Paola Battistini, Luigi Sciotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">della nota di Banca d&#8217;Italia &#8211; Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria-Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio prot. n. 0326364/19 del 12 marzo 2019, di conclusione del procedimento ispettivo n. 3475 avviato da Banca d&#8217;Italia in data 1 ottobre 2018 nei confronti di ING Bank N.V., nonchè di ogni altro atto presupposto ivi incluso, ove occorrer possa, il Rapporto Ispettivo datato 11 febbraio 2019 relativo all&#8217;ispezione ai sensi delle disposizioni in materia bancaria e finanziaria condotta tra il 1 ottobre 2018 e il 18 gennaio 2019, successivo, ivi inclusa la nota di Banca d&#8217;Italia Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria-Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio prot. n. 0479841/19 del 10 aprile 2019, consequenziale e comunque connesso</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Banca d&#8217;Italia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale, previa sospensione dell&#8217;efficacia, la nota della Banca d&#8217;Italia prot. n. 0326364/19 del 12.03.2019 di conclusione del procedimento ispettivo n. 3475 avviato il 1°.10.2018 nei confronti di ING Bank N.V. ed ogni altro atto presupposto, incluso il Rapporto ispettivo dell&#8217;11.02.2019, successivo, come la nota della Banca d&#8217;Italia prot. 0479841/19 del 10.04.2019, consequenziale o comunque connesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 10 bis della l.n. 241/1990, eccesso di potere per violazione del procedimento, difetto di istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti e carenza di motivazione per non avere Banca d&#8217;Italia consentito a ING Bank N.V. di dedurre sui rilievi del rapporto ispettivo, violazione dei principi del giusto procedimento e correttezza dell&#8217;azione amministrativa, ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7 del d.lgs. n. 231/2007, degli artt. 78 e 79 del d.lgs. n. 385/1993 e degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990, anche in relazione agli artt. 6, 7 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, nonchè agli artt. 1, Protocollo 1 e 4, Protocollo 7 della medesima CEDU, agli artt. 16, 47, 49, 50 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea &#8211; Carta di Nizza, all&#8217;art. 6 del Trattato sull&#8217;Unione Europea, agli artt. 49, 50, 54, 56, 57 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea, agli artt. 3, 10, 41, 97, 111 e 117 Cost., eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità  per avere Banca d&#8217;Italia ordinato il ricambio del management di ING e imposto il divieto di operazioni bancarie con i nuovi clienti, eccesso di potere per carenza, contraddittorietà  e perplessità  della motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta; 3) in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7 del d.lgs. n. 231/2007, degli artt. 78 e 79 del d.lgs. n. 385/1993, dell&#8217;art. 65 comma 11 del d.lgs. n. 231/2007, dell&#8217;art. 145 TUB, nonchè della Sezione II par. 1.2 del Provvedimento della Banca d&#8217;Italia del 18.12.2012 recante &#8220;Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa&#8221;, nonchè dell&#8217;art. 14 della l.n. 689/1981 per tardività  delle contestazioni, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà  della motivazione, per avere Banca d&#8217;Italia formulato i rilievi alla base dell&#8217;accertamento senza tenere conto delle misure giÃ  adottate da ING, violazione del principio del legittimo affidamento, per avere Banca d&#8217;Italia contraddetto precedenti statuizioni di conformità  delle misure adottate da ING, ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio la Banca d&#8217;Italia, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 29.05.2019 il ricorrente ha rinunciato alla sospensiva, chiedendo la fissazione dell&#8217;udienza di discussione del merito.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 13.11.2019 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere preliminarmente affrontata una questione di rito, postasi all&#8217;udienza pubblica del 13.11.2019: in tale occasione il difensore di parte ricorrente &#8211; evidenziando, da un lato, lo stato di avanzata attuazione del Piano di rimedio presentato da ING, &#8220;con conseguente auspicabile definitivo superamento sia dei rilievi formulati da Banca d&#8217;Italia negli atti impugnati, che, eventualmente, anche delle censure articolate nel ricorso introduttivo&#8221;, dall&#8217;altro lato (in verità , in modo alquanto contraddittorio) l&#8217;ormai imminente conclusione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dell&#8217;istituto stesso dall&#8217;Autorità  di Vigilanza, con probabile adozione di una sanzione &#8211; ha ribadito la richiesta, giÃ  presentata in data 31.10.2019, di &#8220;un rinvio della trattazione del merito della controversia anche al fine di (ri)valutare la migliore strategia difensiva e il complessivo interesse all&#8217;annullamento degli atti impugnati&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale istanza non può essere accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Costituisce principio consolidato, (quello per cui) &#038; non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso&#038; atteso che la parte interessata ha solo la facoltà  di illustrare al giudice le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell&#8217;udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della discussione spetta comunque al giudice, il quale deve verificare l&#8217;effettiva opportunità  di rinviare l&#8217;udienza, giacchè solo in presenza di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell&#8217;udienza è per lui doveroso, e in tale ambito si collocano, fra l&#8217;altro, i casi di impedimenti personali del difensore o della parte, nonchè quelli in cui, per effetto delle produzioni documentali effettuate dall&#8217;amministrazione, occorra riconoscere alla parte che ne faccia richiesta il termine di sessanta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti (Consiglio Stato, Sez. V, 07 ottobre 2008 , n. 4889; Consiglio Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010 n. 1032; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 18 gennaio 2017 n. 1320).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali circostanze non ricorrono nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;evoluzione delle vicende che hanno interessato la succursale italiana di ING, con l&#8217;attuazione delle misure disposte nel Piano di rimedio e con l&#8217;eventuale emissione di sanzioni nei confronti dell&#8217;istituto, appare, inoltre, inidonea ad incidere sulla legittimità  dei provvedimenti impugnati, da valutarsi alla luce della situazione di diritto e di fatto esistente al momento della loro adozione da parte dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La permanenza dell&#8217;interesse alla definizione del ricorso deve essere, invece, valutato all&#8217;attualità , al momento in cui la causa, a seguito di discussione in udienza pubblica, viene trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui la decisione del Collegio, che deve essere in questa sede ribadita, di non concedere il rinvio dell&#8217;udienza di discussione e di trattenere la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, responsabile della succursale italiana della banca olandese ING Bank operante in Italia in regime di libero stabilimento, ha lamentato l&#8217;illegittimità  della nota con la quale la Banca d&#8217;Italia gli aveva comunicato che gli accertamenti mirati antiriciclaggio si erano conclusi con un giudizio sfavorevole per la ING per la violazione delle previsioni di cui al d.lgs n. 231/2007 (&#8220;Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell&#8217;utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività  criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione&#8221;) ed aveva imposto al suo istituto il divieto di nuove operazioni nella forma del divieto di intraprendere operazioni con nuova clientela, di presentare entro 30 giorni un Piano di rimedio volto a sanare le anomalie riscontrate nel corso degli accertamenti ispettivi, di porre in essere nelle more misure operative urgenti volte a minimizzare il rischio di &#8220;continuare ad essere sfruttata&#8221; per attività  illecite da parte della clientela esistente e di operare il &#8220;ricambio&#8221; del responsabile della succursale italiana (carica da lui ricoperta fino a quel momento) e del responsabile della direzione compliance e antiriciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione da parte della Banca d&#8217;Italia delle garanzie di partecipazione al procedimento nei confronti della ING, che, non destinataria delle risultanze dell&#8217;attività  ispettiva prima dell&#8217;adozione del provvedimento impugnato, nè di una comunicazione di avvio del procedimento, non avrebbe avuto la possibilità  di formulare memorie difensive, senza che ricorressero particolari motivi di urgenza o celerità  nel provvedere, nè ragioni di interesse pubblico per una così¬ grave compressione dei diritti di difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le contestazioni mosse dalla Banca d&#8217;Italia e le misure adottate con la nota impugnata non avrebbero, poi, tenuto conto delle misure correttive giÃ  intraprese da ING e si fonderebbero su &#8220;una valutazione dei fatti estremamente severa, alla luce degli standard &#038; (esigibili) sulla base della normativa applicabile&#8221;, così¬ da risultare sanzionatorie e manifestamente sproporzionate rispetto alle violazioni commesse o, comunque, rispetto alle finalità  cautelari perseguite dall&#8217;Autorità  di Vigilanza, con particolare riguardo all&#8217;ordine di sua &#8220;sostituzione&#8221; come responsabile della succursale italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Sintomatico di un eccesso di potere sarebbe, inoltre, il ritardo con cui le pretese violazioni delle disposizioni antiriciclaggio sarebbero state segnalate dalla Banca d&#8217;Italia, che aveva costantemente intrattenuto rapporti e scambi di corrispondenza con ING, conducendo anche una precedente ispezione nel 2016 (che non aveva avuto, perà², un esito sfavorevole come quella conclusasi nel gennaio 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce dei documenti depositati e di tutti gli atti di causa, le suddette doglianze non possono essere condivise.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sua ricostruzione dei fatti il ricorrente, responsabile della succursale italiana di una banca olandese operante in via prevalente mediante canali virtuali e solo in via residuale attraverso il canale tradizionale, mediante 17 filiali, mostra di non tener conto del fatto che la qualità  dei presidi antiriciclaggio del suo istituto era da tempo oggetto di attenzione e controllo da parte dell&#8217;Autorità  di Vigilanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin dal 2014 erano, infatti, state segnalate alla Banca d&#8217;Italia carenze relative all&#8217;alimentazione dell&#8217;AUI (Archivio Unico Informatico) e all&#8217;adeguata verifica della clientela, nonchè disservizi di varia natura nell&#8217;identificazione a distanza della clientela stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra il settembre e l&#8217;ottobre 2016 l&#8217;istituto era stato, poi, sottoposto ad una &#8220;verifica sportellare&#8221; conclusasi con un giudizio &#8220;parzialmente sfavorevole&#8221; per le accertate carenze nei presidi organizzativi e nelle procedure, sempre in relazione alla profilatura e al monitoraggio della clientela ed all&#8217;individuazione ed analisi delle operazioni potenzialmente sospette.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla fine del 2016 e nel corso di tutto il 2017 la Banca d&#8217;Italia aveva, così¬, chiesto alla succursale italiana di ING di rimuovere tempestivamente le anomalie riscontrate e di dar conto degli adeguamenti e degli interventi posti in essere per risolvere le criticità  rilevate.</p>
<p style="text-align: justify;">Dinanzi al reiterato preannuncio da parte dell&#8217;istituto di iniziative volte a rafforzare i presidi di adeguata verifica della clientela e a continui rinvii del completamento dei piani di rimedio presentati, la succursale italiana di ING era stata, dunque, sottoposta tra il 1.10.2018 ed il 18.01.2019, ad una accertamento ispettivo mirato della Banca d&#8217;Italia che aveva verificato la presenza di gravi carenze in tutte le fasi del processo antiriciclaggio, sia nel processo di segnalazione delle operazioni sospette, sia nel monitoraggio delle attività  della clientela nella fase iniziale di accensione del rapporto e in quelle successive, sia nella verifica e profilatura dei titolari effettivi dei conti, sia nel vaglio delle procedure di movimentazione del contante.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali mancanze risultavano, tra l&#8217;altro, sfruttate da terzi per canalizzare i profitti derivanti da truffe on line e da molteplici altre attività  criminose ed imponevano la tempestiva adozione da parte dell&#8217;Autorità  di Vigilanza di misure adeguate in grado di evitare il protrarsi delle suddette attività  illecite e dei rischi per la sicurezza e la stabilità  del sistema creditizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui l&#8217;intervento della Banca d&#8217;Italia con il provvedimento in questa sede impugnato, emesso in attuazione del disposto dell&#8217;art. 7 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 231/2007, che assegna all&#8217;Autorità  di vigilanza nel settore dell&#8217;antiriciclaggio il potere, tra l&#8217;altro, di adottare &#8220;provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni riscontrate a carico dei soggetti obbligati&#8221; e dell&#8217;art. 79 comma 4 del d.lgs. n. 385/1993, che, in caso di violazioni da parte di banche comunitarie di disposizioni relative a succursali sottoposte al suo controllo, le dÃ  la possibilità  di adottare &#8220;le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità  compresa l&#8217;imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all&#8217;autorità  competente dello Stato d&#8217;origine&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento stesso dÃ  conto delle ragioni di grave urgenza alla base della mancata comunicazione di avvio del procedimento, consistenti nell'&#8221;esigenza di garantire la sua immediata efficacia e scongiurare il rischio di reiterazione delle violazioni, attesa la persistenza del concreto pericolo dell&#8217;utilizzo di ING per attività  di riciclaggio, a fronte delle gravi e strutturali carenze presenti nel sistema dei controlli&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali ragioni, immediatamente percepibili ed esplicitamente illustrate nel provvedimento, del tutto infondate sono le doglianze del ricorrente circa l&#8217;ingiusta compressione a suo danno del contraddittorio procedimentale e in relazione alla pretesa contraddittorietà  dell&#8217;operato della Banca d&#8217;Italia che, pur sostenendo la necessità  di agire celermente, avrebbe atteso quasi due mesi dalla conclusione dell&#8217;ispezione prima di assumere le misure oggetto del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato, infatti, oltre alla presenza nel caso di specie di inoppugnabili ragioni di celerità  ed urgenza nel provvedere per salvaguardare, come detto, l&#8217;esigenza primaria della prevenzione dell&#8217;utilizzo del sistema finanziario per finalità  di riciclaggio, occorre ricordare che, come precisato dall&#8217;art. 4 comma 3 TUB e dall&#8217;art. 24 comma 1 della l. 262/2005, nei procedimenti amministrativi di vigilanza bancaria le disposizioni della legge n. 241/1990 si applicano soltanto &#8220;in quanto compatibili&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E in un caso di divieto di nuove operazioni con nuova clientela disposto nei confronti di una banca come quello in questione, la comunicazione di avvio del procedimento risulta chiaramente incompatibile con le esigenze alla base dell&#8217;intervento dell&#8217;Autorità  di vigilanza e con la necessità  di garantire l&#8217;efficacia delle misure adottate, di evitare la prosecuzione delle attività  irregolari ed, allo stesso tempo, la diffusione del panico tra i correntisti ed i depositanti che si sarebbe potuto produrre nell&#8217;ipotesi di circolazione di notizie su una generica apertura di un procedimento per l&#8217;adozione di misure restrittive nei confronti dell&#8217;istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai tempi di adozione del provvedimento, l&#8217;intervento della Banca d&#8217;Italia, lungi dall&#8217;essere caratterizzato da ritardo, come dedotto dal ricorrente, risulta essersi concretizzato in tempi assai contenuti, tenuto conto della conclusione della parte &#8220;on site&#8221; dell&#8217;ispezione in data 18.01.2019, della redazione del relativo rapporto l&#8217;11.02.2019 e dello svolgimento dell&#8217;istruttoria e della fase decisionale in appena un mese, con adozione del provvedimento impugnato il 12.03.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti non condivisibili sono le doglianze espresse dal ricorrente nel secondo motivo in rapporto alla pretesa violazione da parte dell&#8217;Autorità  di Vigilanza del principio di proporzionalità  ed alla omessa motivazione circa l&#8217;insufficienza delle misure adottate dall&#8217;istituto bancario per far fronte alle criticità  riscontrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Come puntualmente evidenziato dalla difesa della Banca d&#8217;Italia, il ricorrente non ha indicato nel ricorso introduttivo &#8220;neanche astrattamente quale misura alternativa, in tesi meno afflittiva, sarebbe stata altrettanto adeguata rispetto alla molteplicità  e gravità  delle violazioni accertate, nonchè ugualmente idonea al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel provvedimento stesso&#8221;, tenuto conto, soprattutto, del carattere strutturale delle carenze riscontrate nell&#8217;assetto complessivo delle procedure antiriciclaggio, del tutto inadeguate in ogni fase del processo, e, delle falle individuate nel sistema del controlli, sfruttate per di pìù da terzi per compiere attività  illecite.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche dinanzi alla successiva enucleazione da parte del ricorrente delle misure astrattamente possibili, la proporzionalità  dell&#8217;intervento posto in essere dalla Banca d&#8217;Italia emerge con chiarezza sia dalla gravità  delle criticità  accertate, sia dall&#8217;ampiezza dei poteri comunque conferiti all&#8217;Autorità  di Vigilanza dalla disciplina in materia, che a seconda dei casi, contempla misure anche pìù severe di quelle concretamente adottate nel caso de quo, come il divieto assoluto di intraprendere nuove operazioni (non solo con nuova clientela), la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali elementi, la Banca d&#8217;Italia risulta, in verità , aver correttamente modulato nell&#8217;ipotesi in questione l&#8217;intensità  del proprio intervento, adottando misure non di tipo afflittivo, ma a carattere rimediale, indispensabili per permettere all&#8217;istituto di colmare le profonde lacune del suo sistema antiriciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la disposizione volta alla rimozione del ricorrente dalla carica di responsabile della succursale appare dettata dalla medesima necessità  di garantire il buon esito del complessivo piano di rimedio richiesto, evitando che il mantenimento ai vertici dell&#8217;istituto delle medesime figure che avevano mostrato tutta la loro inadeguatezza nell&#8217;assicurare l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia dei controlli antiriciclaggio potesse compromettere il raggiungimento degli obiettivi di ripristino della regolare gestione aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione di quanto precede, della natura non sanzionatoria, ma preventiva e cautelare delle misure adottate e delle ragioni di urgenza e di efficacia alla base dell&#8217;omessa comunicazione di avvio del procedimento, devono essere respinte anche tutte le censure di pretesa violazione delle garanzie costituzionali o dei principi fondamentali dell&#8217;Unione europea o, ancora, dei diritti sanciti dai protocolli CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">Non meritevoli di accoglimento sono, infine, tutte le doglianze svolte nell&#8217;ambito del terzo motivo, sia in generale, all&#8217;operato complessivo della Banca d&#8217;Italia (che non avrebbe considerato l&#8217;avvenuto superamento, tramite gli interventi correttivi giÃ  avviati dall&#8217;azienda, delle criticità  riscontrate ed avrebbe agito con eccessiva severità  ed in modo tardivo, ledendo il legittimo affidamento dell&#8217;istituto circa la regolarità  della propria attività ) sia, in particolare, sui singoli rilievi effettuati.</p>
<p style="text-align: justify;">Dai documenti in atti e dall&#8217;analisi svolta dalla Banca d&#8217;Italia gli interventi correttivi posti in essere dall&#8217;azienda per porre rimedio alle carenze riscontrate sin dal 2016 risultano del tutto inidonei a superare le criticità  rilevate; gran parte delle misure rimediali citate dal ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni, proposte dall&#8217;istituto per far fronte agli ulteriori rilievi sono, poi, coeve se non addirittura successive all&#8217;ispezione del 2018 e destinate ad essere attuate, proprio per il carattere strutturale delle problematiche verificate, nel corso di tutto il 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al preteso ritardo con cui l&#8217;Autorità  di Vigilanza avrebbe agito, può evidenziarsi il fatto che le criticità  riscontrate durante l&#8217;ispezione mirata in materia di antiriciclaggio, condotta nel 2018, risultano assai pìù gravi di quelle segnalate nel corso degli anni precedenti e, come detto, soprattutto &#8220;strutturali&#8221; all&#8217;azienda, in quanto riguardanti tutte le fasi della sua attività , le procedure adottate, i controlli esperiti, del tutto insufficienti a garantire la regolarità  delle operazioni e il rapporto stesso con la clientela.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò deriva l&#8217;inconfigurabilità  stessa di un legittimo affidamento del ricorrente e della ING circa la sufficienza delle comunicazioni inviate e delle misure semplicemente preannunciate alla Banca d&#8217;Italia a conformare l&#8217;attività  alla disciplina antiriciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione ai singoli rilievi, le doglianze del ricorrente, volte non tanto a smentire la materialità  dei fatti, quanto ad affermare la sufficienza di rimedi adottati a risolvere le varie problematiche, sono anch&#8217;esse infondate, facendo riferimento a procedure comunque necessitanti per la loro concreta attuazione di tempi lunghi, rappresentando interventi di vasta portata e per tale ovvio motivo, di non immediata implementazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso non può che essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), </p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; rigetta il ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Banca d&#8217;Italia delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  Amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-1-2020-n-513/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2020 n.513</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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