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	<title>16/1/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/1/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2006-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2006-n-86/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.86</a></p>
<p>Pres. Schinaia, est. LuceG. VERRAZZO (Avv. C. Centore) c. PROVINCIA DI CASERTA (Avv. F. Ferraiuolo), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI (Avv. Stato) sulle conseguenze dell&#8217;annullamento in autotutela della procedura di gara dovuto alla erronea indicazione nel bando dei requisiti soggettivi di partecipazione Contratti della P.A. – Lavori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2006-n-86/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2006-n-86/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia, est. Luce<brA>G. VERRAZZO (Avv. C. Centore) c. PROVINCIA DI CASERTA (Avv. F. Ferraiuolo), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle conseguenze dell&#8217;annullamento in autotutela della procedura di gara dovuto alla erronea indicazione nel bando dei requisiti soggettivi di partecipazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Lavori pubblici – Bando – Erronea indicazione dei requisiti di partecipazione alla gara – Avvenuta aggiudicazione &#8211;  Autotutela decisoria – Annullamento della gara – Conseguenze – Responsabilità pre-contrattuale &#8211; Risarcimento danno</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’errata indicazione nel bando di gara della qualifica soggettiva necessaria per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, da cui consegue, antecedentemente alla stipula del contratto, l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara, configura un’ipotesi di illecito pre-contrattuale, per violazione del principio della buona fede, implicante l’obbligo del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa aggiudicataria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle conseguenze dell&#8217;annullamento in autotutela della procedura di gara dovuto alla erronea indicazione nel bando dei requisiti soggettivi di partecipazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.86/2006 Reg.Dec.<br />
N. 9510  Reg.Ric.<br />
ANNO  2003 <br />
Disp.vo n. 505/2005</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso n. 9510/2003 proposto da<br />
<b>Verazzo Giuseppe</b>, titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Centore, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Sistina n. 121,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>provincia di Caserta</b>, in persona del suo presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Ferraiuolo con domicilio eletto in Roma piazza Capo di Ferro n. 13, presso la Segreteria della Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato;<br />
il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b> rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania – Napoli Sez. I n. 11259/2003;</p>
<p>Visto il ricorso con relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti di causa.<br />
Udita alla pubblica udienza del 18 ottobre 2005 la relazione del consigliere Sabino Luce e sentiti altresì l’avv. Buccellato per delega dell’avv. Centore e l’avv. dello Stato De Felice;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.	Con sentenza n. 11259, del 21 maggio/25 agosto 2003, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Napoli, respingeva il ricorso (n. 4481/2002) proposto da Verazzo Giuseppe, titolare dell’omonima ditta, contro la provincia di Caserta ed il ministero per i beni e le attività culturali, per l’annullamento della determinazione n. 160/E, del 9 aprile 2002, con la quale era stato annullato il bando di gara del 23 agosto 2001, n. 32/2001, per la realizzazione di opere infrastrutturali di completamento del museo campano di Capua e degli atti alla stessa connessi tra cui la comunicazione prot. 1761/spe del 1 aprile 2002. Con la medesima sentenza, il Tribunale amministrativo regionale condannava l’amministrazione provinciale di Caserta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento, per responsabilità precontrattuale, in considerazione del danno dallo stesso subito per la partecipazione alla procedura di gara di cui era risultato aggiudicatario, con compensazione tra le parti delle spese processuali. Contro la decisione indicata, il Verazzo ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendone, con ricorso notificato il 7 ottobre 2003, la riforma con l’integrale accoglimento della domanda proposta in primo grado. Nella resistenza della provincia di Caserta, il ricorso è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>2. La ditta individuale di Verazzo Giuseppe è stata aggiudicataria di una gara di appalto per lavori di completamento di opere infrastrutturali del museo campano di Capua, per un importo a base d’asta di euro 1.727.978,71, oltre iva. Il bando di gara indicava, nella descrizione dei lavori, come prevalente le categoria OG1 (edifici civili e industriali) e come scorporabili e/o subappaltabili le categorie OS30 (impianti elettrici), OS4 (impianti elettromagnetici trasportatori) e OS3 (impianti antincendio). Successivamente all’aggiudicazione, tuttavia, la stazione appaltante (l’amministrazione provinciale di Caserta), a seguito di una segnalazione della locale Sovrintendenza ai monumenti, provvedeva all’annullamento in autotutela del bando e dell’aggiudicazione della gara in quanto, erroneamente, era stato richiesta, per i lavori prevalenti, la qualificazione in una categoria generale (OG1) diversa da quella che era, invece, necessaria (OG2), in considerazione della tipologia del bene cui si riferiva l’intervento.</p>
<p>3. Come già rilevato nelle premesse di fatto, il Tribunale amministrativo regionale, con l’impugnata sentenza, ha respinto il ricorso proposto dalla impresa aggiudicataria per l’annullamento del provvedimento adottato in autotutela dall’amministrazione appaltante; ritenendo, nel contempo, configurata nel comportamento dell’amministrazione, un’ipotesi di responsabilità precontrattuale della stazione appaltante che ha, conseguentemente, condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 2.500,00 ivi compresi euro 500,00, equitativamentre liquidati per i danni derivanti dall’inutile partecipazione alla gara di appalto, con compensazione tra le parti delle spese processuali. Con il proposto appello, la ditta Verazzo censura la decisione di prima istanza, riproponendo le doglianze dedotte in primo grado e chiedendone la riforma con l’annullamento del provvedimento adottato in autotutela dalla provincia di Caserta ed in ogni caso con la condanna dell’amministrazione provinciale ad un maggior danno, previa anche la qualificazione dell’illecito come ipotesi di responsabilità contrattuale.</p>
<p>4. L’appello è parzialmente fondato e, nei limiti che saranno specificati, meritevole di accoglimento.<br />
Come riconosce lo stesso appellante, per la partecipazione alle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici e per la stipulazione dei relativi contratti, gli operatori economici devono, oltre che essere moralmente affidabili, avere apposita qualificazione economico-finanziaria e tecnico- organizzativa. La qualificazione, che è richiesta agli appaltatori, è correlata alla tipologia delle lavorazioni oggetto dell’appalto, in modo che sia assicurata la qualità dei lavori, così come prescritto dall’art. 1 della legge- quadro n. 109/1994; e la stessa (qualificazione) va dimostrata, dopo le modifiche di cui alla legge-quadro indicata, con la produzione di apposito attestato rilasciato da organismi di diritto privato (soa) a tanto specificamente autorizzati. La produzione della relativa certificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per ritenere qualificato l’operatore economico, senza alcuna facoltà per la stazione appaltante di considerare adeguata una qualificazione diversa da quella correlata ai lavori da eseguire, oppure di richiedere una documentazione diversa per la dimostrazione della qualificazione al riguardo necessaria. Il nuovo sistema, come è anche noto, ha sostituito quello precedentemente in vigore, basato sull’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori, implicante, anch’esso, una distinzione per categorie e classifiche delle lavorazioni le quali, per molti aspetti, erano, tuttavia, diversamente accorpate; con apposita tabella allegata al d.P.R. 34/2000 è stata prevista la corrispondenza tra vecchie e le nuove categorie di lavorazioni.</p>
<p>5. Nel caso in esame, oggetto dell’appalto erano “lavori di completamento (delle) opere infrastrutturali presso il museo campano di Capua” (palazzo Antignano, soggetto al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, ora D.Lgvo 490, del 12 ottobre 1999); e per la loro esecuzione, sulla base delle declaratorie di cui all’allegato 1 al d.P.R. n. 34/2000, non era sufficiente il possesso della qualificazione per la categoria individuata con l’acronimo OG1 (che era relativa agli edifici civili e industriali) occorrendo, invece, possedere la qualificazione per la categoria contrassegnata dall’acronimo OG2 (che riguardava il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali). Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dall’appellante, per l’esaminata ipotesi, il possesso della qualificazione per la categoria OG2 era necessario, non già per il solo caso in cui sui beni vincolati si andassero ad eseguire lavorazioni particolarmente specifiche o complesse; era, invece, la peculiarità del bene sul quale si andava ad intervenire che richiedeva la speciale qualificazione dell’esecutore indipendentemente ed a prescindere dal tipo di intervento da praticare.</p>
<p>6. In base alle circostanze indicate, erroneamente, quindi, l’amministrazione provinciale di Caserta, nel redigere il bado di gara relativo ai lavori di cui al giudizio in esame, aveva chiesto ai partecipanti la qualificazione nella categoria  OG1 ed erroneamente aveva aggiudicato la stessa all’impresa Verazzo che soltanto per tale categoria generale di lavorazioni era qualificata. Di modo che, resasi conto dell’errore commesso, a seguito della segnalazione della locale Sovrintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, alla stazione appaltante non restava altro da fare che annullare in autotutela, sia il bando di gara, sia i successivi atti ivi compresa l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto; se non avesse provveduto in tal senso, l’amministrazione provinciale avrebbe, infatti, ulteriormente aggravato l’errore in precedenza commesso stipulando consapevolmente il contratto e consentendo l’esecuzione dei lavori ad un’impresa non adeguatamente qualificata.</p>
<p>7. Correttamente, quindi, il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto di non potere accogliere la domanda principale proposta dall’impresa ricorrente e relativa all’annullamento del disposto provvedimento adottato in autotutela; ravvisando, nel contempo, la configurazione di un’ipotesi di illecito, per violazione del principio della buona fede, implicante l’obbligo del risarcimento del danno. Contrariamente a quanto sostenuto dal Verazzo con il primo motivo del ricorso al Tribunale amministrativo regionale, non vi è stata, infatti, alcuna violazione da parte dell’amministrazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione: la stazione appaltante non ha recepito acriticamente il rilievo della Soprintendenza- cui, peraltro, non era consentito imporre l’annullamento della procedura concorsuale- essendosi limitata, più semplicemente, una volta avvedutasi dell’errore commesso, ad intervenire in autotutela al fine di evitare ulteriori pregiudizi nell’esecuzione dei lavori. La stessa amministrazione, inoltre, non potendo discrezionalmente ritenere adeguata la qualificazione in OG1 nemmeno adottando misure correttive in sede di esecuzione dei lavori, non poteva provvedere se non annullando la gara; di modo che del tutto inconferente era il richiamo della parte ricorrente alla asserita necessità del rispetto dei principi generali in tema di autotutela e di cui al motivo contrassegnato con la lettera c) del ricorso di primo grado e che presupponevano l’esercizio di un potere discrezionale nella specie inesistente. Allo stesso modo del tutto insussistente era l’asserita pretesa violazione del d.P.R. n. 34/2000 di cui alla lettera b) del primo ricorso proposto: come già rilevato in precedenza, per la tipologia di lavori oggetto della gara era necessario il possesso della categoria generale OG2 e non era sufficiente la OG1 come pretendeva il ricorrente. Né alcuna rilevanza aveva il fatto che l’impresa fosse stata iscritta all’ANC dal 1980 in epoca antecedente al D.M. 770 del 25 febbraio 1982 e fosse in possesso, all’epoca, della categoria 2 prevista per gli edifici civili e monumentali e che detta categoria, con il D.M. 15 maggio 1998, n. 304, era stata trasformata nella OG1: tale circostanza, infatti, se poteva, sulla base delle nuove corrispondenze di cui all’allegato al d.P.R. n. 34/2000, consentire all’impresa di utilizzare le precedenti certificazioni per richiedere di essere qualificata nella nuova categoria indicata come OG2, non lo legittimava, in mancanza della qualificazione medesima, a partecipare agli appalti per i quali la nuova categoria era invece ritenuta necessaria.</p>
<p>8. Correttamente, infine, il Tribunale amministrativo regionale ha ravvisato- accogliendo parzialmente l’ultimo motivo del ricorso di primo grado- nel comportamento tenuto dall’amministrazione un’ipotesi di illecito implicante l’obbligazione al risarcimento dei danni: l’errore commesso nella redazione del bando di gara non era giustificabile, era stato lesivo dell’affidamento del ricorrente ed era stato per lo stesso foriero di spese e di danni che, per come provati, andavano risarciti. Altrettanto corretta, ad avviso del collegio, è stata la qualificazione della fattispecie come ipotesi di responsabilità precontrattuale implicante, ai sensi dell’art. 1337 del codice civile, l’obbligazione al risarcimento delle sole spese sostenute per la partecipazione alla gara e dell’eventuale ulteriore danno derivante, in diretta conseguenza di tale partecipazione, per effetto della mancata aggiudicazione di altri contratti (perdita di chance). Non è, infatti, condivisile la tesi dell’appellante che, sulla base di una consolidata, anche se risalente giurisprudenza, ravvisando nell’aggiudicazione il momento del definitivo incontro delle volontà dei contraenti, riconduce il successivo recesso ad un’ipotesi di responsabilità per inadempimento contrattuale. Al riguardo, va innanzitutto, segnalato il ripensamento di una parte della giurisprudenza secondo cui, successivamente all’entrata in vigore della legge quadro sui lavori pubblici e relativo regolamento generale di attuazione, l’art. 16 del R.D. n. 2440/23, posto a fondamento dell’orientamento pregresso, dovrebbe considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità con la specifica nuova normativa riguardante la stipulazione dei contratti. In ogni caso, anche nella giurisprudenza pregressa, si è sempre ritenuto possibile che all’avvenuta aggiudicazione non facesse necessariamente sempre seguito l’esecuzione del contratto, dato che, anche nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, vige il principio dell’autotutela decisoria che consente all’amministrazione di riesaminare, annullare o rettificare atti invalidi, salvo, ovviamente, l’obbligo del risarcimento, ove ne ricorrano tutte le condizioni, per l’eventuale illecito commesso. Illecito il quale non può che essere qualificato di natura precontrattuale, dal momento che, anche a voler ritenere già raggiunto, con l’aggiudicazione, l’accordo tra le parti sul contenuto del contratto, il contratto medesimo non era  ancora efficace e produttivo di effetti occorrendo la successiva sua stipulazione ed approvazione.</p>
<p>9. Inadeguata, tuttavia- ad avviso del collegio- è stata la quantificazione del danno, liquidato equitativamente al ricorrente dal Tribunale amministrativo regionale in complessivi euro 2.500,00. E’ pur vero, infatti, che, in ipotesi di illecito extracontrattuale, l’onere della relativa dimostrazione è a carico del richiedente, ed è pur vero che, con riferimento al caso esaminato, non è pertinente (perché riguarda i casi di responsabilità contrattuale) la richiesta di una liquidazione forfetaria pari al 10% dell’importo del contratto. Resta, tuttavia, il fatto che- in mancanza di specifica indicazione circa le spese effettivamente sostenute e le perdite di chance effettivamente subite- il Tribunale amministrativo regionale ha provveduto a liquidare equitativamente il pregiudizio economico subito dal ricorrente e che tale liquidazione, come dedotto dall’appellante, appare obiettivamente inadeguata in considerazione dell’entità dell’appalto e della complessità della procedura; di modo che, sempre con valutazione equitativa, l’ammontare del risarcimento dovuto al Verazzo va elevato per la voce riguardante l’avvenuta partecipazione alla gara, dagli euro 500,00 liquidati dal Tribunale amministrativo regionale, ad euro 5.000, 00 che sembrano più adeguati rispetto all’importanza della gara ed alla complessità della relativa procedura. Di modo che, aggiungendo l’ulteriore importo di euro 2000,00 liquidati, allo stesso titolo dal Tribunale amministrativo regionale, complessivamente, l’amministrazione provinciale di Caserta va condannata al pagamento della somma di euro 7.000,00 oltre al rimborso delle spese processuali relative alla presente fase del giudizio che si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione. Condanna, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, l’amministrazione provinciale di Caserta al pagamento in favore del ricorrente Verazzo Giuseppe della somma complessiva di euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese processuali relative al presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00. Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 18 ottobre 2005 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg:<br />
Mario Egidio SCHINAIA		Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE				Consigliere Est.<br />	<br />
Luigi MARUOTTI			Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il.16/01/2006<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)<
</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.21</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-21/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.21</a></p>
<p>Vito Carella &#8211; Presidente, Giuseppe Chinè &#8211; Estensore.Vetta e altro (avv. L. Morrone) c.Comune di San Nicola dell&#8217;Alto (avv. D. Verbaro),Guerra e altro (avv. A. Gualtieri). sugli effetti della modifica introdotta dall&#8217;art.24, l. n.62 del 2005, in tema di affidamento di incarichi di progettazione o della direzione dei lavori di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-21/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.21</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-21/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.21</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Carella &#8211; Presidente, Giuseppe Chinè &#8211; Estensore.<br />Vetta e altro (avv. L. Morrone) c.Comune di San Nicola dell&#8217;Alto (avv. D. Verbaro),Guerra e altro (avv. A. Gualtieri).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti della modifica introdotta dall&#8217;art.24, l. n.62 del 2005, in tema di affidamento di incarichi di progettazione o della direzione dei lavori di importo stimato inferiore a &euro; 100.000</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Affidamento di incarichi di progettazione o della direzione dei lavori di importo stimato inferiore a € 100.000 – Art.17 comma 12, l. n.109 del 1994 – Modifica introdotta dall’art.24, l. n.62 del 2005 – Osservanza di una procedura di evidenza – Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori di importo stimato inferiore a € 100.000, l’art.17 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 24, l. 18 aprile 2005 n. 62, sebbene non introduca una nuova procedura concorsuale tipica, essendo ispirata da intenti di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, impone alle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; detti principi, impongono senz’altro alle stazioni appaltanti di dare adeguata pubblicità ai criteri di valutazione prescelti, di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva, di procedere alla scelta dell’affidatario sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, e di motivare in ordine alle ragioni della scelta medesima, con la conseguenza che, pur nell’ottica della massima semplificazione e speditezza correlata al limitato importo dell’incarico da affidare, le stazioni appaltanti non possono prescindere per gli affidamenti dall’osservanza di una procedura di evidenza, esternando adeguatamente, nel rispetto del principio di trasparenza, le ragioni sottese alla scelta dell’affidatario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti della modifica introdotta dall’art. 24, l. n. 62 del 2005, in tema di affidamento di incarichi di progettazione o della direzione dei lavori di importo stimato inferiore a € 100.000</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p>N.  21 REG. DEC.<br />
N. 1307/05 REG. RIC.<br />
  ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA <br />
CATANZARO  &#8211; Sezione seconda &#8211;</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dr. Vito CARELLA  &#8211; Presidente;Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.; Dr. Carlo DELL’OLIO – Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1307/2005, proposto da<br />
<b>Vetta Luigi, Garista Salvatore, Palmieri Francesco, De Simone Giuseppina, Sorrentino Roberta, Pompò Francesco e Lionetti Emilio</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Morrone, elettivamente domiciliati in Catanzaro, v. A. Broussard, presso lo studio legale Gigliotti,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di San Nicola dell’Alto</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappre-sentato e difeso dall’avv. Demetrio Verbaro, elettivamente domiciliato in Catanzaro v. Aldo Barbaro n. 12, presso lo studio del difensore,</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Guerra Luigi, Garrubba Nicola, Blandino Domenico, Salerno Vittorio e Piril-lo Giuseppe</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Gualtieri, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in Catanzaro v. Vittorio Veneto n. 48,<br />
per l’annullamento<br />
della determinazione del Responsabile dell’area tecnica del Comune di San Nicola dell’Alto n. 199 del 12.09.2005 con la quale è stato affidato all’associazione professionale temporanea tra i controinteressati l’incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la redazione della relazione geologica, nonché per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, per il consolidamento del centro abitato e la messa in sicurezza aree a rischio frana perimetrale dal Piano di Assetto Idrogeologico, nonché di ogni altro atto connesso, prodromico o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie di costituzione del Comune e dei controinteresati, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore per la camera di consiglio del 12.01.2006 il magistrato dr. Giuseppe Chiné;<br />
Uditi gli avvocati delle parti come da relativo verbale;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Nell’ambito del programma di intervento per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico approvato dalla Regione Calabria e dal Ministero dell’Ambiente successivamente all’entrata in vigore dell’art. 16 della legge n. 179/2002, il Comune di San Nicola dell’Alto, il cui territorio è soggetto a rischio idrogeologico, veniva ammesso al finanziamento per l’importo di euro 1.550.000,00  per l’esecuzione di lavori di consolidamento del centro abitato.<br />
Con la deliberazione della Giunta comunale n. 44 dell’8.04.2005 il Responsabile dell’area tecnica veniva autorizzato a porre in essere gli adempimenti finalizzati al conferimento dell’incarico a professionisti esterni per quanto necessario all’esecuzione dei predetti lavori di consolidamento.<br />
Con la determinazione n. 86 del 6.07.2005, il Responsabile dell’area tecnica approvava l’avviso pubblico per la procedura di scelta dei professionisti cui affidare gli incarichi, precisando che gli onorari sarebbero stati liquidati secondo le vigenti tariffe professionali. Alla determinazione erano allegati il documento preliminare ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 554/99 ed una simulazione di parcella da cui risultava che, applicando le vigenti tariffe professionali, la spesa complessiva sarebbe stata pari ad euro 99.311,84.<br />
I ricorrenti, associati tra loro, partecipavano alla procedura selettiva ma, con la determinazione impugnata, il Responsabile dell’area tecnica decideva di conferire l’incarico ai controinteressati, evidenziando come questi avessero <<maturato un’esperienza e capacità professionale, analizzando principalmente i lavori affini svolti negli ultimi dieci anni, tale da garantire l’espletamento dell’incarico professionale di cui all’avviso pubblico del 7.07.2005, con il massimo della professionalità e competenza che si richiedono>>. <br />
Avverso la predetta determinazione, oggetto di gravame e della quale  veniva chiesto l’annullamento e la sospensione in via cautelare, venivano formulate una pluralità di censure.<br />
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione ed i controinteressati, evidenziando che il 28.10.2005 era stata stipulata convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i professionisti e l’Amministrazione, e concludendo per l’infondatezza del proposto gravame.<br />
Alla udienza camerale del 12.01.2006, previo avviso del Presidente ai difensori presenti in ordine alla sussistenza dei presupposti per una decisione in forma semplificata, il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è fondato nei termini che seguono. <br />
L’incarico professionale oggetto del presente gravame è stato conferito ai sensi dell’art. 17, 12° comma, della legge n. 109/1994, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 24 della legge n. 62/2005, secondo cui, per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori di importo stimato inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento <<nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza>>. <br />
Tale norma, sebbene non introduca una nuova procedura concorsuale tipica, essendo ispirata da intenti di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, impone alle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Detti principi, impongono senz’altro alle stazioni appaltanti di dare adeguata pubblicità ai criteri di valutazione prescelti, di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva, di procedere alla scelta dell’affidatario sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, e di motivare in ordine alle ragioni della scelta medesima. Ne consegue che, pur nell’ottica della massima semplificazione e speditezza correlata al limitato importo dell’incarico da affidare, le stazioni appaltanti non possono prescindere per gli affidamenti dall’osservanza di una procedura di evidenza, esternando adeguatamente, nel rispetto del principio di trasparenza, le ragioni sottese alla scelta dell’affidatario. <br />
Sebbene in relazione alla precedente formulazione dell’art. 17, 12° comma, l. n. 109/1994, la giurisprudenza amministrativa ha sul punto reiteratamente chiarito che l’affidamento deve essere necessariamente proceduto da una adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati, il cui iter logico deve essere palesato per il tramite della motivazione del provvedimento conclusi-vo (cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 10 giugno 2002, n. 3206; Id. 7 marzo 2001, n. 1339; T.A.R. Reggio Calabria 5 maggio 2005, n. 375; T.A.R. Napoli, sez. II, 18 dicembre 2003, n. 15430).  E ciò per evitare l’arbitrio delle stazioni appaltanti e permettere eventualmente ad i candidati pretermessi di decidere se tutelare i propri interessi nelle sedi giudiziarie competenti. <br />
Traslando i superiori principi al presente gravame, ne consegue con evidenza l’illegittimità della determinazione impugnata, non avendo l’Amministrazione né proceduto ad una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati, né tanto meno palesato, mediante adeguata motivazione, l’iter logico seguito per accordare preferenza ai candidati prescelti. Ed invero, dalla motivazione del provvedimento oggetto di gravame si evince esclusivamente che i controinteressati avevano maturato l’esperienza e la capacità professionale idonea all’espletamento dell’incarico, ma nulla si dice in ordine alle ragioni della preferenza rispetto agli altri candidati. Risulta pertanto essere stata completamente omessa l’obbligatoria fase di valutazione comparativa tra i candidati, avendo la stazione appaltante compiuto la scelta mettendo a fuoco esclusivamente i requisiti professionali dei soggetti affidatari. <br />
Nei termini e per le ragioni che precedono si palesano fondate le censure formulate dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso. <br />
In accoglimento del proposto gravame, deve essere quindi annullato il provvedimento impugnato.<br />
Non residuano ragioni di interesse allo scrutinio delle censure residue, che possono pertanto ritenersi assorbite.  <br />
Le spese di giudizio, tenuto conto della parziale novità delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro &#8211; Sez. II – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determinazione del Responsabile dell’area tecnica del Comune di San Nicola dell’Alto n. 102 del 12.09.2005.<br />
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-21/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.21</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-1-2006-n-136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-1-2006-n-136/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.136</a></p>
<p>G. Vacirca Pres., A. Migliozzi Est. L. Tenchio (Avv.ti A. Gruzza e P. Pellegrini) contro il Comune di Rio Marina (Avv. G. Stancanelli) e nei confronti dell’immobiliare Capo d’Arco S.p.a. (non costituita) ai sensi dell&#8217;art. 25 della L.R. Toscana n. 5/95 è illegittima l&#8217;approvazione del Piano Strutturale intervenuta in assenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-1-2006-n-136/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-1-2006-n-136/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres., A. Migliozzi Est.<br /> L. Tenchio (Avv.ti A. Gruzza e P. Pellegrini) contro il Comune di Rio Marina (Avv. G. Stancanelli) e nei confronti dell’immobiliare Capo d’Arco S.p.a. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ai sensi dell&#8217;art. 25 della L.R. Toscana n. 5/95 è illegittima l&#8217;approvazione del Piano Strutturale intervenuta in assenza del parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C. espresso dalla Provincia</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Art.25 della L.R. Toscana n. 5/95 &#8211; Procedimento di formazione del Piano Strutturale &#8211; Prevede espressamente che il Comune richieda alla Provincia il parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C. e che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del P.S. richiami il parere della provincia se pervenuto – Assenza di alcun riferimento a tale precisa fase procedurale – Approvazione del P.S. &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art.25 della L.R. Toscana n. 5/95, che disciplina il procedimento di formazione del Piano Strutturale, prevede che il Comune richieda alla Provincia l’espressione del parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C. (punto 6), che una volta acquisito il parere della Provincia il progetto di P.S. è sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale (punto 7) e che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del P.S. richiama il parere della provincia se pervenuto (punto 8). Ne consegue che la delibera di approvazione del Piano Strutturale che non faccia alcun riferimento a tale precisa fase procedurale presenta un vizio “in procedendo” che non può non invalidare nella sua interezza l’atto deliberativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ai sensi dell’art.25 della L.R. Toscana n. 5/95 è illegittima l’approvazione del Piano Strutturale intervenuta in assenza del parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C. espresso dalla Provincia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p>N. 136 REG. SENT.<br />
ANNO 2006<br />
n.  2530Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n.2530/2004 di<br />
<b>Tenchio Laura</b>,rapp.ta e difesa dagli avv.ti Augusto Gruzza e Patrizio Pellegrini, con elezione di domicilio presso  lo studio del secondo, in Firenze,via G.Marconi,87</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comune di Rio Marina</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso  dall’avv. Giuseppe Stancanelli, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, via masaccio, n. 172</p>
<p>                                       E nei confronti</p>
<p>dell’<b>immobiliare Capo d’Arco S.p.a.</b>, in persona del legale rapp.te pro tempore, non costituita in giudizio</p>
<p>Per l’annullamento<br />
della delibera del Consiglio Comunale n.45 del 20711/04 del Comune di Rio Marina recante l’approvazione del Piano Strutturale Comunale già adottato con delibera n.7 del 28/3/2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rio Marina;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’8 novembre 2005, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, l’avv.P.Pellegrini per la parte ricorrente e l’avv. G. Stancanelli per l’Ente locale intimato;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>La ricorrente, proprietaria di porzione immobiliare facente parte del condominio “Residence Capo d’Arco” impugna la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rio Marina n.45 del 20/1172004 con cui è stato approvato il Piano Strutturale comunale e, in particolare la previsione di cui all’art.22 “Utoe capo d’Arco”<br />
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi.<br />
1)Violazione art. 41 quinquies della legge n.1150 del 1942 come modificato dall’art.17 della legge n.765/67;<br />
Violazione del D:m: n.1444/68 in tema di vincoli di area verde e parcheggi;<br />
39 violazione dell’art.5 dell’allegato A del D.P.R. 22/771966 istitutivo dell’Ente nazionale dell’Arcipelago Toscano;<br />
4)eccesso di potere per incompetenza e difetto di motivazione,<br />
5)violazione della L.R. n.5/95(art.24 commi 5,6,7 e 8).<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Rio Marina che ha in<br />
Via preliminare eccepito l’inammissibilità del ricorso,concludendo, nel merito per l’infondatezza del medesimo.<br />
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente sul rilievo che l’impugnata delibera n.45/04 costituirebbe solo un atto endoprocedimentale , mentre la conclusione della procedura di approvazione del Piano Strutturale sarebbe  rimessa ad altri, ulteriori adempimenti.<br />
L’eccezione va disattesa.<br />
Invero, come rilevasi dalla lettura sia della parte narrativa sia della parte dispositiva del provvedimento impugnato, in quella sede il Consiglio Comunale , dopo aver passato in rassegna e controdedotto alle osservazioni, si è determinato, “attesa la necessità di approvare definitivamente il Piano Strutturale di Rio Marina”, ad “approvare (punto 8) ai sensi dellart.25 della legge regionale n.5 del 16/0171995 il Piano Strutturale  del comune di Rio marina adottato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 28/772002” e ad “approvare (punto 9) i seguenti elaborati del Piano Strutturale  allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale”.<br />
Il senso letterale di quanto riportato dal testo della delibera evidenzia in maniera netta il contenuto dispositivo dell’atto in parola, circa la volontà del civico consesso di approvare in quella seduta il Piano Strutturale.<br />
Né ad inficiare  le predette statuizioni può valere il “disposto” di cui al punto 10) della delibera secondo cui “la procedura di approvazione farà seguito…”:trattasi, ragionevolmente di una imprecisione letterale, dovendosi la frase leggersi nel senso che alla procedura di approvazione farà seguito quanto previsto dai commi 9,10,11 dell’art.25 della L.R. n.5/95 , con riferimento, appunto a quegli adempimenti di carattere formale e procedurale previsti  dalle disposizioni  di cui ai citati commi dell’.art.25.<br />
Per concludere sul punto, una corretta lettura degli atti di causa induce senz’altro a ritenere che la delibera in contestazione  rappresenta la fase finale del procedimento di formazione del Piano Strutturale (quella di approvazione del medesimo) e perciò stesso appare pienamente suscettibile di impugnazione( così come avvenuto) da parte degli interessati.<br />
Il ricorso oltrechè ammissibile si appalesa fondato in relazione  all’assorbente censura di violazione dell’art.25della L.R. n.5/95 (indicato per mero errore in ricorso come art.24).<br />
Detto articolo disciplina il procedimento di formazione del Piano Strutturale e contempla espressamente una fase di acquisizione del parere della Provincia :in particolare è previsto che il Comune richiede alla Provincia l’espressione  del parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C.(punto6),che una volta acquisito il parere della Provincia il progetto di P.S. è sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale(punto7) e che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del P.S.) richiama il parere della provincia se pervenuto(punto8)<br />
Ebbene,nella delibera impugnata non v’è riferimento alcuno in ordine agli eventuali, intercorsi rapporti tra il Comune di Rio Marina e la provincia di Livorno circa l’acquisizione del parere sopra citato; non si dà atto sul punto di alcunché,né che sia stato richiesto ,né che non sia stato fornito dall’Ente Provincia, dal che deve logicamente e necessariamente dedursi che la fase procedurale prevista dalle disposizioni di cui ai punti 6),7) e 8) dell’art.25 della legge n.5/95 sia stata integralmente e ingiustificatamente  “saltata”.Sulla valenza di tipo sostanziale dell’adempimento relativo all’acquisizione di siffatto parere , poi,appare utile richiamare il disposto di cui al punto 5 dell’art.16 della citata legge regionale secondo cui:”Le prescrizioni del P.T.C. costituiscono, unitamente alle leggi,il riferimento esclusivo per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali…”<br />
Da quanto sin qui illustrato deve necessariamente dedursi che l’iter di formazione del provvedimento recante l’approvazione del Piano Strutturale presenta un vizio “in procedendo” che non può non invalidare nella sua interezza l’atto deliberativo recante la decisione di approvare il Piano stesso.<br />
Avuto riguardo, altresì al carattere squisitamente procedurale del vizio riscontrato in capo all’atto impugnato,la fondatezza della relativa censura comporta l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato, senza che occorra che ci si possa pronunciare sugli ulteriori mezzi di gravame che restano, così, assorbiti.<br />
Sussistono,peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso n.2530/2004, lo Accoglie e per l’effetto, Annulla l’atto in epigrafe indicato.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze in camera di consiglio l’8 novembre 2005.<br />
Avv. Giovanni Vacirca &#8211; Presidente<br />
Avv.Saverio Romano &#8211; Consighliere<br />
Dott. Andrea Migliozzi &#8211; Consigliere,est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 GENNAIO 2006<br />
Firenze, lì 16 GENNAIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-1-2006-n-136/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-1-2006-n-144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-1-2006-n-144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.144</a></p>
<p>G. Vacirca Pres., B. Massari Est. Pacaelmo s.a.s (Avv.ti M. Giovannelli e C. Angelone) contro il Ministero dei trasporti e della navigazione, la Capitaneria di porto di Portoferraio ed il Ministero delle finanze (Avvocatura dello Stato) la controversia limitata esclusivamente alla misura e ai criteri utilizzati dall&#8217;Amministrazione per la determinazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-1-2006-n-144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres., B. Massari Est.<br /> Pacaelmo s.a.s (Avv.ti M. Giovannelli e C. Angelone) contro il Ministero dei trasporti e della navigazione, la Capitaneria di porto di Portoferraio ed il Ministero delle finanze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la controversia limitata esclusivamente alla misura e ai criteri utilizzati dall&#8217;Amministrazione per la determinazione del canone concessorio dovuto esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversia limitata esclusivamente alla misura e ai criteri utilizzati dall’Amministrazione per la determinazione del canone concessorio dovuto – Rientra nella previsione di cui all&#8217;art. 5 comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i.- Cognizione del Giudice amministrativo – Non sussiste – Ricorso &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia limitata esclusivamente alla misura e ai criteri utilizzati dall’Amministrazione per la determinazione del canone concessorio dovuto, escludendo ogni altra questione attinente alla costituzione e alla gestione del rapporto di concessione, rientra nella previsione di cui all&#8217;art. 5 comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, anche dopo la modifica disposta dall&#8217;art. 33 del d.lgs. n. 80/98 (come sostituito dall&#8217;art. 7 l. n. 205/2000) ed è pertanto sottratta alla cognizione del Giudice amministrativo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la controversia limitata esclusivamente alla misura e ai criteri utilizzati dall’Amministrazione per la determinazione del canone concessorio dovuto esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 144 REG. SENT.<br />
ANNO 2006<br />
n.  4401  Reg. Ric.<br />
Anno 1994</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 4401/94 proposto da<br />
<b>PACAELMO s.a.s.</b>, in persona dell’amministratore e legale rappresentante, sig. Paolo Brandino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Giovannelli e Claudio Angelone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Firenze, via Duca d’Aosta 10,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Ministero dei trasporti e della navigazione</b>, in persona del Ministro pro tempore, la Capitaneria di porto di Portoferraio, in persona del Comandante pro tempore, e il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento della Capitaneria di porto di Portoferraio n. 5/10754 del 28 settembre 1994 e dei relativi ordini di pagamento nn. 306/94, 307/94, 308/94, 310/94 e 311/94;<br />
&#8211; della clausola di provvisorietà del canone e del correlativo obbligo di conguaglio apposto sulle licenze di concessione 1989-1993, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 665/94 di rigetto della domanda cautelare;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’8 novembre 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Espone la società ricorrente di essere concessionaria di un capannone destinato attività di manutenzione e riparazione di mezzi navali, sito in Portoferraio, e disciplinato con licenza annuali.<br />
Con gli atti indicati in epigrafe l&#8217;Amministrazione ha richiesto le differenze tra i canoni corrisposti e quelli effettivamente dovuti per il periodo 1989 &#8211; 1993, nonché il canone relativo alla concessione per l&#8217;anno 1994 per un importo complessivo di £ 63.697.690.<br />
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Eccesso di potere per carenza di motivazione.<br />
2. Incompetenza dell’organo.<br />
3. Violazione della legge 21 dicembre 1961 n. 1501, art. 2.<br />
4. Violazione di legge con particolare riferimento agli articoli 1 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241<br />
5. Violazione e falsa applicazione della normativa di cui al d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 1 dicembre 1981 n. 692.<br />
6. Violazione dell’art. 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.<br />
7. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 16, commi 3 e 5, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.<br />
8. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 del decreto ministeriale 19 luglio 1989.<br />
9. Illegittimità delle clausole di provvisorietà del canone.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 665 depositata il 20 dicembre 1994 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe precisati con cui l’Amministrazione ha richiesto le differenze tra i canoni corrisposti e quelli effettivamente dovuti dalla società ricorrente per il periodo 1989 &#8211; 1993, nonché il canone relativo alla concessione per l&#8217;anno 1994, per un importo complessivo di £ 63.697.690.<br />
Osserva in proposito il Collegio che le controversie in materia di concessione di beni pubblici hanno costituito oggetto di un riparto della giurisdizione in due sfere asimmetriche: l&#8217;una del giudice amministrativo, a carattere generale e con i tratti della giurisdizione esclusiva, nella quale riceve tutela ogni situazione soggettiva (interesse legittimo o diritto soggettivo) che si correla alla costituzione, gestione e risoluzione del rapporto; l&#8217;altra del giudice ordinario, a carattere speciale, nella quale rientrano tutte le controversie nelle quali vengono in rilievo situazioni di diritto soggettivo, che si correlano agli aspetti patrimoniali dello stesso rapporto, con esclusione, quindi, di quelle in cui sia coinvolto il potere discrezionale dell&#8217;amministrazione volto a stabilire in concreto la misura del canone (Consiglio Stato, sez. VI, 17 dicembre 2003, n. 8237; id. 20 luglio 2004 n. 5239). <br />
Dunque, la controversia con la quale viene contestato l&#8217;obbligo di corrispondere, nella misura rideterminata, il canone di concessione demaniale per l&#8217;utilizzo di un bene, rientra nella previsione di cui all&#8217;art. 5 comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, anche dopo la modifica disposta dall&#8217;art. 33 del d.lgs. n. 80/98 (come sostituito dall&#8217;art. 7 l. n. 205/2000), secondo la quale resta salva la giurisdizione dell&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria per controversie aventi ad oggetto canoni ed altri corrispettivi, sia se si controverta sull&#8217;an, sia se si contesti il quomodo ed il quantum debeatur ed anche se la p.a. abbia adottato atti unilaterali di determinazione del canone concessorio (Cassazione civile, sez. un., 15 novembre 2002, n. 16165; T.A.R. Toscana, sez. III, 11 giugno 2004, n. 2060).<br />
Nel caso di specie si fa appunto questione dell’aggiornamento del canone di concessione demaniale corrisposto per l&#8217;utilizzo di un&#8217;area in ambito marittimo, contestando la società ricorrente le modalità con le quali Capitaneria di porto di Portoferraio avrebbe rideterminato i canoni per il periodo 1989-1994, nonché il procedimento relativo al provvedimento di cui all&#8217;istanza che la stessa ricorrente aveva avanzato in data 13 febbraio 1990 per la riduzione del canone stesso nella misura del 50%.<br />
Appare, quindi evidente, che la controversia è limitata esclusivamente alla misura e ai criteri utilizzati dall’Amministrazione per la determinazione del canone concessorio dovuto, escludendo ogni altra questione attinente alla costituzione e alla gestione del rapporto di concessione e, pertanto, è sottratta alla cognizione di questo Giudice.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. <br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l’8 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16 GENNAIO 2006<br />
Firenze, lì 16 GENNAIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-1-2006-n-144/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2006-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2006-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2006-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.85</a></p>
<p>Pres. ed est. Varrone CIRCOLO NUOVA ECOLOGIA &#8211; LEGA AMBIENTE (Avv.ti D. Rossi, E. Robotti, N. Vetrano, R. Carapelle, R. Lamacchia e S. Crisci) c. MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, il PREFETTO DI GENOVA, il COMUNE DI GENOVA, l’AUTORITA PORTUALE DI GENOVA (Avv. Stato) legittima l&#8217;ordinanza prefettizia di interdizione di alcune attività economiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2006-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-1-2006-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Varrone<br /> CIRCOLO NUOVA ECOLOGIA &#8211; LEGA AMBIENTE (Avv.ti D. Rossi, E. Robotti, N. Vetrano, R. Carapelle, R. Lamacchia e S. Crisci) c. MINISTERO DELL&#8217;INTERNO, il PREFETTO DI GENOVA, il COMUNE DI GENOVA, l’AUTORITA PORTUALE DI GENOVA (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">legittima l&#8217;ordinanza prefettizia di interdizione di alcune attività economiche e sociali in occasione del Vertice di Genova del G8</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ordine pubblico – Ordinanza prefettizia – Istituzione di zone nelle quali è interdetto lo svolgimento di alcune attività economiche e sociali  &#8211; In occcasione del G8 di Genova – Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima l’ordinanza adottata dal Prefetto di Genova avente ad oggetto l’ istituzione delle cd. zone rossa e gialla e l’interdizione, in queste aree, di una serie di attività economiche e sociali. Infatti l’eventuale illegittimità ricorre solo allorché sia in toto precluso al singolo di poter esercitare il diritto di circolazione od altri diritti costituzionalmente garantiti, e non quando, come nel caso di specie, per  incontrovertibili ragioni di sicurezza, in talune  zone della città vengano dettate particolari modalità di esercizio dei diritti interessati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 8598/03 proposto dal <br />
<B>CIRCOLO NUOVA ECOLOGIA &#8211; LEGA AMBIENTE </B>rappresentato e difeso dall’Avv. Dario Rossi, dall’Avv. Emilio Robotti, dall’Avv. Nicola Vetrano, dall’Avv. Roberto Carapelle, dall’Avv. Roberto Lamacchia e dall’Avv. Simonetta Crisci con domicilio eletto in Roma, via Palumbo, 12, presso lo studio dell’Avv. Simonetta Crisci; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</B>, il <B>PREFETTO DI GENOVA</B>, il <B>COMUNE DI GENOVA</B>, l’<B>AUTORITA PORTUALE DI GENOVA</B>, tutti non costituiti in giudizio;</p>
<p>Interveniente ad Adiuvandum<br />
<B>ASSOCIAZIONE PROGETTO DIRITTI ONLUS, VIE VALERIE ANNA BEATRICE</B>, entrambe non costituite in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria sede di Genova Sez. II n. 524/2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2005 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo. Uditi altresì, gli Avv.ti Ciotti per delega di Crisci e Lamacchia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Circolo Nuova Ecologia- Lega Ambiente e gli altri appellanti di cui in epigrafe hanno proposto appello contro la decisione del TAR Liguria adottata nei loro confronti, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
1) <b>Illegittimità per violazione dell’art. 2 R.D. n. 733/1931 combinato con il disposto di cui agli artt. 16, 17, 21, 1, 35, 41 Cost.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti legittimanti la sospensione dei diritti di cui agli artt. 16, 17, 21, 1, 4, 35 e 41 Cost..</b><br />
L’ordinanza prefettizia, unica nel suo genere, ha avuto conseguenze importanti per la città di Genova, precludendo, durante il periodo in cui la stessa ha trovato attuazione, a tutti coloro che vivono o lavorano nel centro della città di attendere alle normali occupazioni quotidiane, alla vita lavorativa, alla vita di relazione. Sono fermate praticamente tutte le attività economiche e sociali, hanno chiuso negozi, uffici, esercizi di ristorazione, è stata sospesa a tratti l’erogazione del gas, chiusi tutti gli uffici pubblici, sospese le udienze del Tribunale, sospese le celebrazioni dei matrimoni, etc..<br />
L’intermediazione alla circolazione nel centro cittadino, anche pedonale, ha privato una città metropolitana quale è Genova, del suo centro nevralgico, commerciale e amministrativo. Anche se i ricorrenti privati avevano la possibilità di accedere alla Zona Rossa e Gialla, in quanto residenti o lavoratori, mediante lasciapassare, non hanno potuto ricevere i clienti sul posto di lavoro, gli amici e i parenti a casa (non avendo questi ultimi diritto al PASS), prendere un caffè al bar, fare acquisti in un supermercato. È rimasta aperta un’unica arteria di comunicazione che consentiva il transito tra la zona est ed ovest della città. Sono stati chiusi il porto, l’aeroporto, i mercati comunali, il mercato del pesce etc..<br />
<b>1.1) Erronea individuazione del presupposto legislativo dell’ordinanza impugnata.<br />
</b>Si rileva anzitutto l’erroneità dell’assunto per cui nell’art. 4, L. n. 149/00, dovrebbe individuarsi il <i>“presupposto legislativo”</i>, quel <i>solco tracciato da norme primarie</i>, nell’ambito del quale può legittimamente esercitarsi il potere prefettizio ex art. 2 Tulps. Tale norma sancisce infatti che:<br />
•	<i>Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice di cui all’art. 1, il Prefetto di Genova è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze Armate, secondo le, modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1 del D.L. n. 25/7/1992, n. 349, convertito, con modificazioni dalla L.23/9/1992, n. 386.</i><br />	<br />
•	<i>Per le finalità di cui sopra è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l’anno 2001”.</i><br />	<br />
Per quanti sforzi interpretativi si posano tentare per individuare un collegamento tra la L. n. 149/00 e l’ordinanza prefettizia, è evidente che la prima non può in alcun modo essere considerata il presupposto né logico, né giuridico della seconda. Infatti:<br />
•	Non contiene alcuna delega al Prefetto di poteri che esulino dalle sue normali attribuzioni, se non la facoltà di avvalersi di contigenti delle forze armate. Qualora una disposizione legislativa, intenda delegare al potere amministrativo la disciplina di una materia sottoposta a riserva di legge relativa, deve farlo <u><b>espressamente</b></u> (è impensabile una delega <i>tacita</i> a comprimere i diritti fondamentali dell’individuo).<br />	<br />
•	La C. Cost. nella sent. n. 26/61, sancisce che nelle materie in cui la Costituzione stabilisce una riserva di legge relativa, ha ritenuto ammissibile <i>che la legge ordinaria attribuisca all’autorità amministrativa l’emanazione di atti anche normativi, purché la legge indichi i criteri idonei <u>a delimitare la discrezionalità dell’organo </u>a cui il potere è stato attribuito. </i>Alcuna delimitazione in tal senso è rinvenibile nell’art. 4 L. 149/00. Nella norma richiamata dunque, non si può leggere altro che quello che risulta dal suo tenore letterale: il Prefetto può utilizzare un contingente militare delle Forze Armate. Per fare ciò viene attribuita una facoltà di spesa di 4.000 milioni di lire.<br />	<br />
•	L’ordinanza prefettizia, inoltre, <b>non richiama </b>nelle sue premesse la L. 149/00, né tale norma è stata mai citata dalla difesa del Ministero dell’Interno. Solo nelle memorie dei ricorrenti, trovasi riportato un riferimento a tale norma, finalizzato a negare l’esistenza di ragioni di urgenza che rendessero necessario l’esercizio di un potere straordinario da parte del Prefetto. <i>L’unico presupposto normativo richiamato dall’ordinanza impugnata, è l’art. 2 TULPS.</i> Nel caso in cui si dovesse ritenere fondata la tesi sostenuta dal TAR Liguria, l’ordinanza impugnata incorrerebbe in un <i>ulteriore difetto di motivazione</i>, in quanto è indispensabile il richiamo alla fonte legittimante dei poteri esercitati dalla P.A., nel provvedimento in cui tali poteri si esplicano, al fine di permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha portato all’emanazione dell’atto, e dunque per la sua validità.<br />	<br />
•	Si rileva che ulteriore motivo per cui tale norma non può costituire la fonte del potere legittimante dell’ordinanza prefettizia, consiste nel fatto che nella stessa non si rinviene alcun giudizio di <u><b>comparazione tra interessi </u>costituzionalmente protetti <u></b></u>(libertà fondamentali della persona da un lato ed esigenze di sicurezza dall’altro). Affinché sia soddisfatto il principio della riserva di legge “relativa”, occorre che sia il legislatore a svolgere la ponderazione tra gli interessi tutelati in conflitto, e che la prevalenza di uno a scapito di altri, sia il risultato di una sua precisa scelta, salvo il delegarne all’autorità amministrativa le modalità di attuazione. Nella norma in questione non si legge nulla che autorizzi ad ipotizzare che il legislatore avesse ritenuto di sacrificare i diritti di cui agli artt. 1, 16, 17, 21, 35, 41 Cost. per esigenze di sicurezza.<br />	<br />
<b>1.2) Irrilevanza della normativa richiamata nella sentenza del TAR Liguria.<br />
La sent. Corte Costituzionale n. 264/96,</b> è relativa alla valutazione della legittimità costituzionale di una <u><b>legge regionale</u> <u></b></u>della Valle D’Aosta, per contrasto con gli articoli 3, 16, 41 e 120 della Costituzione, riapprovata dal Consiglio della Valle D’Aosta il 23 novembre 1995, recante <i>“Istituzione di una tariffa d’uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare”.</i> Nella sentenza si legge che <i>“l’art. 16 della Cost. non preclude al legislatore di adottare misure articolabili in divieti etc… sulla base di esigenze di pubblico interesse …”. </i>Inappropriato e fuori luogo, e forse più utile alle tesi dei ricorrenti che a quelle dell’amministrazione, appare il richiamo a tale sentenza. Tale sentenza è ineccepibile, nella misura in cui riconosce ad una fonte normativa di rango primario il potere di “regolamentare” <i>(e non già di sospendere tout court)</i>, la libertà di circolazione, in ossequio alla riserva di legge rinforzata ed assoluta contenuta appunto nell’art. 16 della Costituzione. Il presente giudizio invero ha ad oggetto un provvedimento amministrativo, che non trova il proprio presupposto, come si è visto sopra, in alcun provvedimento legislativo.<br />
<b>2) Sul secondo motivo di impugnazione &#8211;  Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti, nonché per difetto e/o contraddittorietà della motivazione. Illegittimità per violazione dell’art. 2 T.U.L.P.S.<br />
2.1) L’ordinanza prefettizia difetta del presupposto dell’urgenza e della grave necessità pubblica.<br />
2.2) L’ordinanza è carente con riferimento alla durata ed alla proporzionalità dei divieti.<br />
2.3) Difetta di motivazione ed è incongrua rispetto agli scopi di tutela della sicurezza.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
L’appello è palesemente infondato, in quanto la sentenza di primo grado dà conto in modo esaustivo delle ragioni che militano a favore della piena conformità a legge dell’ordinanza prefettizia impugnata con il ricorso introduttivo.<br />
Ciò che merita di essere sottolineato è unicamente il fatto che le doglianze muovono da un erroneo convincimento, vale a dire dal fatto che vi sarebbe stata, a parere degli appellanti, una sospensione contra legem dell’esercizio di diritti fondamentali dei singoli da parte della Autorità amministrativa.<br />
Tale ipotesi ricorre solo allorché è in toto precluso al singolo di poter esercitare il diritto di circolazione o gli altri diritti, costituzionalmente garantiti, enumerati nell’atto di appello. <br />
Nella specie, invece, per  incontrovertibili ragioni di sicurezza, in talune  zone della città venivano dettate particolari modalità di esercizio del complesso, articolato contenuto del diritto di circolazione o del diritto al lavoro dei singoli, vale a dire alcune di tali facoltà, come quella di circolare in auto o di  accedere nel luogo di lavoro, erano disciplinate, sotto questo limitato profilo, in modo differenziato, in considerazione del diverso collegamento fisico con il territorio dei titolari di tali diritti, tenendo conto cioè delle diverse ragioni di natura esistenziale che giustificavano l’accesso limitato dei singoli nei luoghi protetti, nel breve periodo considerato nel provvedimento. Potere questo riconosciuto anche ad altre Autorità amministrative dalla legislazione primaria, oltre che a quella prefettizia, al fine di rendere compatibili, nella società postindustriale, le esigenze di mobilità dei singoli, con quelle pubblicistiche di protezione del contesto urbanistico, ambientale, ovvero, con altre non meno rilevanti necessità collettive, la cui cura è affidata ai pubblici poteri, e che, altrimenti, potrebbero  rimanere pregiudicate dall’ afflusso indiscriminato di terzi in talune zone dell’area urbana di particolare pregio o, comunque, meritevole, come nel caso di specie, per esigenze contingenti, di particolare protezione.<br />
In altri termini, dalla legislazione primaria si desume un principio opposto a quello, sostanzialmente di ingiustificato individualismo, che è a fondamento del ricorso, vale a dire che le libertà individuali, nello Stato sociale, vanno coniugate all’unisono con l’interesse della collettività e  subiscono delle compressioni in talune modalità di esercizio, per renderle compatibili con le libertà pari ordinate di altri.<br />
Nella specie, è indubbio che il prevedibile afflusso nella città di Genova, in occasione del vertice dei Capi di Governo denominato G 8, di france violente ed antisistema determinava una allarmante sovraesposizione al pericolo di lesioni gravi di beni materiali ed immateriali appartenenti a singoli ed alla collettività, nonché un’ allarmante sovraesposizione al pericolo di gravi attentati alla incolumità personale dei singoli, in particolare di coloro che normalmente frequentavano o vivevano nelle zone interessate dal provvedimento in esame. Il provvedimento nasceva cioè dalla necessità istituzionale, costituzionalmente prevista e disciplinata, di assicurare una efficace protezione della sicurezza collettiva e della incolumità personale dei singoli, e traeva quindi legittimo fondamento nelle disposizioni legislative che tale potere attribuiscono al Prefetto, quale rappresentante del Governo. <br />
Si comprende, pertanto, che è errata l’ottica stessa che è a fondamento delle doglianze avanzate dai ricorrenti: per quanto riguarda il Circolo Nuova Ecologia è da escludere che detta associazione sia portatore di diritti costituzionalmente garantiti pregiudicati dal provvedimento impugnato, mentre, per quanto riguarda gli altri ricorrenti, è evidente che la finalità istituzionale perseguita era quella di assicurare una efficace protezione anche della loro incolumità personale, conseguibile anzitutto mediante il divieto di accesso, nelle zone protette, a coloro tale bene primario erano in grado di porre in pericolo, e sottoponendo a limitazioni, variamente articolate, la libertà di circolazione o di afflusso nei luoghi di lavoro di coloro che godevano al riguardo di posizioni qualificate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio VARRONE				Presidente Est.<br />	<br />
Giuseppe ROMEO				Consigliere<br />	<br />
Luciano BARRA CARACCIOLO		Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE			Consigliere<br />	<br />
Guido SALEMI				Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-16-1-2006-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-16-1-2006-n-40/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-16-1-2006-n-40/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.40</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. Bellucci. Residenze del Bosco S.r.l. (Avv. Salerno) c. Comune di Vanzago (Avv.ti Pilia e Pelliccia) – Respinge. in tema di cessione di aree nell&#8217;ambito delle lottizzazioni ex art. 28 L. 1150/42 1. Giustizia amministrativa – Notificazione ricorso giurisdizionale – Termine di decadenza – Computo – Dal</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-16-1-2006-n-40/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.40</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio – Est. Bellucci.<br /> Residenze del Bosco S.r.l. (Avv. Salerno) c. Comune di Vanzago (Avv.ti Pilia e Pelliccia) – Respinge.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di cessione di aree nell&#8217;ambito delle lottizzazioni ex art. 28 L. 1150/42</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Notificazione ricorso giurisdizionale – Termine di decadenza – Computo – Dal compimento delle formalità per il notificante.																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia ed urbanistica – Lottizzazioni convenzionate – Cessione di aree – Disciplina espropriativa – Non si applica.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Gli effetti della notificazione in tema di ricorsi giurisdizionali conseguono al solo compimento delle formalità direttamente imposte dalla legge al notificante, essendo la successiva attività sottratta al controllo del notificante medesimo (1).																																																																																												</p>
<p>2.	La cessione di aree nell’ambito di una lottizzazione stipulata ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150/42 non si inserisce in un procedimento espropriativo, sicché l’art. 5 bis del D.L. 333 del 11 luglio 1992, convertito con legge 359 del 8 agosto 1992 recante criteri per la determinazione delle indennità d’esproprio non si applica alla cessione concordata di aree funzionale all’urbanizzazione ed edificazione prevista nell’art. 28 L. 1150/42. 																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p> (1) Cfr. in tale senso, C. Cost., 26 novembre 2002 n. 477.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di cessione di aree nell’ambito delle lottizzazioni ex art. 28 L. 1150/42</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.78</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-78/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-78/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-78/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.78</a></p>
<p>Pres. Calvo – Rel. Manca Agenzia per la mobilità dell’area metropolitana di Torino (avv. Masutti, Comba) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato) e Regione Piemonte (avv. Scollo) servizio pubblico di trasporto: anche ai consorzi fra enti locali che siano titolari di contratto di servizio spetta il rimborso di cui all&#8217;art. 9,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-78/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.78</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-78/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.78</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Rel. Manca<br /> Agenzia per la mobilità dell’area metropolitana di Torino (avv. Masutti, Comba) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato) e Regione Piemonte (avv. Scollo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">servizio pubblico di trasporto: anche ai consorzi fra enti locali che siano titolari di contratto di servizio spetta il rimborso di cui all&#8217;art. 9, 4&deg; co. l. 472/1999</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse – Art. 9, 4° co. l. 472/1999 – Presupposto soggettivo – Consorzi fra enti locali – Agenzia per la mobilità dell’area metropolitana di Torino &#8211; Ricorre</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta anche ai consorzi fra gli enti locali, come l’Agenzia per la mobilità dell’area metropolitana di Torino, il contributo erariale pari all’Iva versata previsto dall’art. 9, 4° l. 472/1999.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
 – 2^ Sezione – 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 911/2005 proposto dal <br />
<b>Consorzio tra la Regione Piemonte</b>, la Provincia di Torino, i Comuni di Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Carignano, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Rivalta Torinese, Rivoli, Santena, Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Volpiano, denominato Agenzia per la Mobilità dell’area metropolitana di Torino, in persona del Presidente pro tempore, Maria Grazia Sestero, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Anna Masutti e dall’Avv. Prof. Mario E. Comba ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, Via Mercantini 6;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45, </p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva ovvero previo altro provvedimento idoneo ad assicurare interinalmente la tutela della posizione giuridica del ricorrente,del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. 2122/2005 datato 5 maggio 2005, con il quale non viene ammesso a rimborso erariale l’importo certificato dall’Agenzia ai sensi dell’art. 9, comma 4, L. 7 dicembre 1999, n. 472;</p>
<p>nonché, in subordine,<br />
dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 22 dicembre 2000, nella parte nella quale non indica tra i soggetti destinatari del rimborso anche i consorzi tra enti locali quali il ricorrente;</p>
<p>nonché<br />
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;</p>
<p>nonché in subordine<br />
perché venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della l. 7 dicembre 1999, n. 472, nella parte in cui non prevede la titolarità del contributo anche in capo ai consorzi tra enti locali di cui all’art. 31 TUEL per contrasto con gli articoli 3, 114, secondo comma, 117, quarto comma e 118, primo e secondo comma cost.<br />
<i>Visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<i>Visto</i> l’atto di intervento ad adiuvandum in data 13 luglio 2005 della Regione Piemonte, in persona della Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Scollo e presso la stessa elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Castello n. 165;<br />
<i>Visto</i> l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;</p>
<p><i>Visti</i> gli atti tutti della causa;<br />
<i>Relatore</i> alla pubblica udienza del 16 novembre 2005, il Referendario Giorgio Manca e uditi gli avv.ti Masutti e Comba per il consorzio ricorrente, l’avv. dello Stato Carotenuto per l’amministrazione resistente e l’avv. Salsotto, su delega dell’avv. Scollo, per l’interveniente.<br />
<i>Ritenuto</i> e <i>considerato</i> in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone il Consorzio ricorrente che esso è stato costituito il 9 maggio 2003, con la denominazione di “Agenzia per la mobilità dell’area metropolitana di Torino”, che, dal 1° gennaio 2004, esso ha la titolarità dei contratti del servizio di trasporto pubblico locale fino ad allora in capo alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino e agli altri Comuni aderenti, facenti parte dell’area metropolitana di Torino, che dalla stessa data esso si sostituiva ai predetti enti quale parte contrattuale nei confronti delle aziende di trasporto e assumeva nei confronti di queste le relative obbligazioni per i corrispettivi del servizio e della relativa imposta sul valore aggiunto, che esso, a partire dal 1° gennaio 2004 ha effettuato i pagamenti alle aziende di trasporto pubblico locale con i fondi trasferiti dagli enti consorziati ed ha versato a tali aziende l’IVA dovuta ed infine, che esso ha presentato, ai sensi della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e del decreto interministeriale 22 dicembre 2000, al Ministero dell’Interno la certificazione dell’IVA versata e la domanda di erogazione del contributo erariale corrispondente all’IVA versata.<br />
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali e Risanamento degli Enti Locali Dissestati – con nota prot. 22122/2005 in data 5 maggio 2005, avente ad oggetto: “Contributo per maggiorazione oneri derivante dal pagamento dell’IVA di trasporto pubblico”, inviata all’Ufficio territoriale del Governo di Torino, all’Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino ed al comune di Torino, dopo aver premesso quanto all’uopo specificato, faceva presente quanto segue: “L’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, al fine di incentivare la esternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico, ha previsto che i maggiori oneri dovuti dal pagamento dell’IVA sui contratti di servizio di trasporto siano rimborsati alle regioni ed agli enti locali incrementando i contributi erariali spettanti. Ora, poiché i consorzi non beneficiano di contributi erariali, ne consegue l’impossibilità della loro inclusione tra i destinatari della norma in esame. Tale orientamento interpretativo, inoltre, è avvalorato dal chiaro tenore letterale della norma che, facendo espresso riferimento alle regioni ed agli enti locali, non lascia spazio per un’interpretazione più estesa che ricomprenda anche i consorzi. A tal proposito giova peraltro rammentare che ogni qualvolta il legislatore ha inteso estendere una norma diretta agli enti locali, lo ha fatto in maniera espressa, così come è avvenuto, ad esempio con l’articolo 40, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166 e con l’articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. D’altronde, che i consorzi costituiscano entità giuridiche diverse dagli enti locali lo si desume inequivocabilmente dalle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  laddove dispone, per l’appunto, che “le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano gli enti locali &#8230;”. In considerazione di quanto sopra si esprime l’avviso che l’estensione al Consorzio in questione della procedura recata dal citato articolo 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999, non possa attuarsi in via amministrativa, ma soltanto attraverso l’introduzione di una specifica norma modificativa, che dovrebbe farsi carico di individuare la copertura dei conseguenti oneri. Pertanto, l’importo certificato dall’Agenzia per la mobilità metropolitana non può essere ammesso a rimborso erariale”.<br />
Con il ricorso in esame è stato chiesto: 1) l’annullamento, previa sospensiva ovvero previo altro provvedimento idoneo ad assicurare interinalmente la tutela della posizione giuridica del ricorrente, della menzionata nota ministeriale, nonché, in subordine, dell’art. 2, comma 1. del decreto del Ministero dell’Interno 22 dicembre 2000, nella parte, in epigrafe indicata; 2) in  subordine, che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della l. 7 dicembre 1999, n. 472, nella parte in epigrafe indicata, per contrasto con gli articoli 3, 114 2° comma, 117, 4° comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione, per i seguenti motivi:<br />
<b>1° &#8211; Violazione di legge per errata applicazione dell’art. 9, comma 4, della L. 7 dicembre 1999, n. 472 e dell’art. 2, comma 1, del D.M. Interno 22 dicembre 2000, in combinato disposto con l’art. 8 L.R. Piemonte 1/2000.<br />
</b>Poiché l’art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) stabilisce che “Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall’attuazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque la neutralità del bilancio dello Stato. Le procedure e le modalità per l’attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” e giacché l’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze ed il Ministro dei trasporti e della navigazione in data 22 dicembre 2000 prevede che “1. I maggiori oneri conseguenti all’applicazione dell’articolo 19 della legge (rectius del decreto legislativo) 19 novembre 1997, n. 472, ed in relazione ai quali viene corrisposto il contributo statale di cui all’articolo 2, sono individuati nell’imposta sul valore aggiunto alla quale sono soggetti i contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”, il requisito richiesto per l’erogazione del detto contributo sarebbe di natura oggettiva, costituito dalla presenza del contratto, dianzi indicato e, pertanto, tale contributo spetterebbe al soggetto titolare del contratto di servizio cioè del soggetto che ha effettuato il pagamento, gravato dall’IVA; e, poiché, l’art. 8 della legge della regione Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, statuisce che “1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana. 2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all’ambito metropolitano, gli Enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità”, nella specie, il ricorrente consorzio sarebbe diventato un soggetto obbligatoriamente titolare dei contratti di trasporto pubblico locale nell’area metropolitana torinese e, quindi, esso rientrerebbe tra i soggetti cui spetta il contributo in questione, con l’ulteriore conseguenza che l’elencazione di cui all’art. 9, comma 4, della legge 1999, n. 472. dovrebbe considerarsi comprensiva anche del Consorzio ricorrente, in quanto esso sarebbe dotato dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge. <br />
<b>2° &#8211; Violazione di legge per contrasto con l’art. 9, comma 4, della L. 7 dicembre 1999, n. 472 e dell’art. 2, comma 1, del D.M. Interno 22 dicembre 2000, in combinato disposto con l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000.<br />
</b>Il ricorrente Consorzio, costituito ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2000, avrebbe la natura giuridica di consorzio di funzioni ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulterebbe dagli artt. 3 e 4 del suo statuto, che secondo la giurisprudenza non sarebbe un soggetto giuridico distinto dall’ente locale. Anche il ricorrente Consorzio sarebbe ente strumentale al servizio degli enti locali che lo hanno costituito, che vi partecipano e che rimangono titolari delle funzioni, rientrando, quindi, il detto Consorzio, anche sotto questo profilo, nel concetto di “enti locali titolari di contratti di servizio” di cui alla citata legge n. 472/99.<br />
<b>3° &#8211; Illegittimità dell’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Interno 22 dicembre 2000, nella parte in cui non indica tra i soggetti destinatari del rimborso anche i consorzi tra enti locali quali la ricorrente, per contrasto con l’art. 9, comma 4, della legge n. 472/1999.<br />
</b>Poiché, come si è visto, l’art. 9, comma 4, della legge 1999, n. 472, prevede che “Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio &#8230;” e giacché l’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale in data 22 dicembre 2000 stabilisce che “Lo Stato eroga alle regioni, alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane e alle comunità montane un contributo &#8230;.”, qualora si dovesse ritenere che quest’ultima norma abbia specificato in modo tassativo l’elencazione esemplificativa di cui alla prima norma, il citato art. 2, comma 1, del decreto interministeriale sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con il menzionato art. 9, comma 4, della legge 1999, n. 472; e ciò perché sarebbe evidente che un decreto attuativo non può mutare il significato della legge oggetto di attuazione.<br />
<b>4° &#8211; (In subordine) Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472,  nella parte in cui non prevede la titolarità del contributo anche in capo ai consorzi tra enti locali di cui all’art. 31 TUEL, per contrasto con gli articoli 3, 114, secondo comma, 117, quarto comma e 118, primo e secondo comma, Cost.. Conseguente illegittimità dell’art. 2, comma 1, D.M. 22 dicembre 2000.<br />
</b>3. – É intervenuta nel giudizio, ad adiuvandum, la Regione Piemonte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale.<br />
4. &#8211; Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
5. – All’udienza del 16 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – La questione fondamentale sottoposta all’attenzione del Collegio con i primi tre motivi del ricorso in esame, che pertanto possono essere trattati congiuntamente, è rappresentata dal significato che occorre attribuire all’enunciato dell’art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, secondo cui <i>“i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall&#8217;attuazione dell&#8217;art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato”</i>. In particolare, sotto il profilo dell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione legislativa appena richiamata, occorre stabilire se tra i soggetti pubblici destinatari dei contributi erariali per il servizio di trasporto pubblico locale rientrino anche i consorzi tra enti locali.<br />
2. – Deve preliminarmente rilevarsi – come è, peraltro, incontestato tra le parti &#8211; che il ricorrente Consorzio (denominato Agenzia per la mobilità dell’area metropolitana di Torino) è da qualificare come consorzio tra la Regione Piemonte e gli altri enti locali interessati, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, il cui art. 8 prevede che <i>“1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell&#8217;ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana. 2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all&#8217;articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all&#8217;ambito metropolitano”</i>. <i><br />
</i>3. – Altra premessa, che occorre porre, deriva dagli argomenti sollevati dalla difesa erariale nella memoria del 25 luglio 2005. Si sostiene che la disposizione dell’art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999, sopra riportato, deve essere interpretata secondo il senso letterale delle parole del testo. Rientrando la norma in discorso nella categoria delle leggi di spesa, non potrebbero essere utilizzati tutti quegli strumenti di interpretazione della legge che possano portare a risultati diversi da quelli derivanti dallo stretto significato letterale della disposizione.<br />
Ma tale impostazione non può essere condivisa. <br />
Basti osservare che aderire a tali indicazioni porterebbe necessariamente alla conclusione che l’interpretazione sistematica, l’interpretazione adeguatrice (cioè conforme a Costituzione), l’interpretazione teleologica e l’interpretazione estensiva non sarebbero ammissibili con riferimento agli enunciati legislativi contenenti norme di spesa. E’ stato ormai chiarito che non esistono, con riferimento al diritto finanziario, disposizioni o principi in materia di interpretazione diversi da quelli applicabili alle leggi di altri settori dell’ordinamento. <br />
Il problema è invece quello di individuare – attraverso quegli strumenti concettuali che costituiscono le regole dell’interpretazione – un significato della disposizione che sia dialetticamente sostenibile, cioè fondato su premesse e argomenti razionalmente controllabili e confutabili. <br />
Ricavato in tal modo il contenuto della norma, verrebbero conseguentemente a cadere anche le paventate conseguenze di una interpretazione difforme dal “senso proprio” delle parole utilizzate dal legislatore, manifestate nella relazione 25 luglio 2005 dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno cui fa rinvio la memoria dell’Avvocatura erariale.<br />
4. – L’analisi a questo punto va quindi impostata con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999. <br />
La norma – e questo è pacifico nella prospettazione delle parti, ma emerge anche dalla lettura del testo della disposizione in oggetto nel punto in cui rinvia “<i>al maggiore onere … derivante dall&#8217;attuazione dell&#8217;art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422</i>” &#8211; ha come sua finalità specifica quella di erogare contributi erariali ai soggetti pubblici titolari del servizio di trasporto pubblico per compensare i maggiori costi derivanti dalla imposizione dell’I.V.A. sull’importo dovuto dall’ente titolare del servizio a favore del soggetto privato gestore del servizio quale corrispettivo per gli oneri di servizio pubblico, imposizione che prima del decreto legislativo n. 422/1997 non era prevista in quanto il rapporto tra ente concedente e concessionario era di natura concessoria, e quindi pubblicistica, e non contrattuale. <br />
Alla luce di tale finalità deve ricercarsi il significato da attribuire al riferimento testuale che la disposizione fa alle regioni e agli enti locali  “<i>titolari di contratti di servizio</i>”. La nozione, da questo punto di vista, non può essere limitata, con riguardo agli enti locali, ai soggetti istituzionali così come individuati sulla base del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (contenente il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali: T.U.E.L.). E ciò &#8211; a parte ogni rilievo sulla condivisibilità delle conclusioni tratte dall’Amministrazione dall’art. 2 del T.U.E.L. &#8211; per la semplice ragione che la titolarità del servizio pubblico del trasporto locale può configurarsi in capo anche a soggetti pubblici che non sono compresi tra quelli racchiusi nell’art. 2, comma 1, del T.U.E.L. ma che rientrano in uno degli schemi organizzativi previsti per la gestione del servizio consentiti dalla disciplina di settore, di cui al citato decreto legislativo n. 422/1997, che ha operato il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni  relative al trasporto pubblico locale, attribuendo in specie alle regioni i compiti di programmazione del settore. Come già accennato, la Regione Piemonte ha esercitato tali competenze con la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, concernente le “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”. L’art. 8 di tale legge regionale prevede: <i>“1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell&#8217;ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana. <br />
2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all&#8217;articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all&#8217;ambito metropolitano”.</i><br />
Limitare la categoria dei destinatari dei contributi erariali di cui all’art. 9, comma 4, della legge n. 472/1999, ai soli soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, del T.U.E.L.  significherebbe introdurre una contraddizione, una limitazione soggettiva che appare irrazionale e contrasterebbe con l’art. 3 della Cost. Tanto più perché nel caso di specie la forma del Consorzio è imposta dalla legge regionale e non è frutto di una scelta volontaria degli enti locali che vi partecipano. Nell&#8217;alternativa tra diverse soluzioni interpretative, di cui una soltanto &#8211; per le motivazioni sopra riportate &#8211; appare conforme alla Costituzione, costituisce inevitabile conseguenza prescegliere l’interpretazione costituzionalmente adeguata. La Costituzione infatti non è solo parametro di legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge ma è anche criterio di interpretazione delle norme vigenti (in tal senso Corte Cost. n. 316 del 2001).<br />
L’interpretazione teleologica, da un lato, e l’interpretazione adeguatrice dall’altro convergono pertanto verso un risultato interpretativo che appare univoco nel senso che la nozione di regioni ed enti locali  “<i>titolari di contratti di servizio</i>” deve essere allargata anche ai consorzi o alle altre figure soggettive che ai sensi della disciplina normativa del settore sono titolari delle funzioni di trasporto pubblico locale.<br />
5. &#8211; Fissato il significato della formula utilizzata dall’art. 9, comma 4, della legge n. 472/1999, ne deriva come prima conseguenza l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consorzio ricorrente sulla medesima disposizione, per contrasto con gli articoli 3, 114 2° comma, 117, 4° comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione<br />
5.1. &#8211; Devono essere esaminate, in secondo luogo, le conseguenze che si producono in ordine agli atti impugnati, in particolare riguardo all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 22 dicembre 2000, che detta le <i>“Procedure e modalità per l&#8217;attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell&#8217;art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472”</i>, e che all’art. 2, comma 1, impugnato con il presente ricorso, dispone: <i>“1. Lo Stato eroga alle regioni, alle province, ai comuni, alle unioni di comuni, alle città metropolitane ed alle comunità montane un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti a decorrere dall&#8217;anno 1999 in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”</i>. Norma che viene richiamata nell’impugnato provvedimento negativo, di cui alla nota del 5 maggio 2005, prot. 2122, della direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, tra i presupposti giuridici sulla base dei quali è stato formulato il diniego del contributo erariale richiesto dall’Agenzia ricorrente.<br />
In base alle considerazioni che precedono, l’impugnata norma del decreto ministeriale  &#8211; che testualmente non comprende i consorzi tra enti locali nell’ambito dei soggetti destinatari del contributo di cui trattasi  &#8211; deve essere dichiarata illegittima per il contrasto con l’art. 9, comma 4, della legge n. 472/1999 e conseguentemente annullata, al pari della nota del Ministero dell’Interno del 5 maggio 2005, prot. n. 2122.<br />
6. – Il ricorso, pertanto, è fondato. Si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, attesa la novità delle questioni affrontate.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<BR>
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Seconda Sezione, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e cioè: <br />
1) il provvedimento del Ministero dell’Interno prot. 2122/2005 data 5 maggio 2005;<br />
2) l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 22 dicembre 2000 (<i>“Procedure e modalità per l&#8217;attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell&#8217;art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472”</i>).<br />
<i>ordina</i> che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16 novembre 2005, con l&#8217;intervento dei  magistrati:<br />
&#8211; Giuseppe                   CALVO         &#8211; Presidente <br />
&#8211; Antonio                     PLAISANT    &#8211; Referendario<br />
&#8211; Giorgio                      MANCA        &#8211; Referendario, estensore</p>
<p>
Il Depositata in Segreteria a sensi di <br />
Legge il  16 GENNAIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-78/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.78</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.66</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-66/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-66/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.66</a></p>
<p>Pres. Calvo – Rel. Manca FRA.SA. srl (avv. Vaccari, Sarasso) c. Comune di Torino (avv. Arnone, Piovano) 1. Contratti della PA – Gara – Offerta – Verifica – Esito &#8211; Motivazione per relationem – Ammissibilità. 2. Contratti della PA – Gara –Offerta &#8211; Eccessiva onerosità – Aggiudicazione – Decisione negativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-66/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-66/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.66</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Rel. Manca<br /> FRA.SA. srl (avv. Vaccari, Sarasso) c. Comune di Torino (avv. Arnone, Piovano)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della PA – Gara – Offerta – Verifica – Esito &#8211; Motivazione per relationem – Ammissibilità.</p>
<p>2. Contratti della PA – Gara –Offerta &#8211; Eccessiva onerosità – Aggiudicazione – Decisione negativa – Ammissibilità.<br />
3. Processo – Motivi aggiunti – Oggetto – Trattativa privata effettuata dopo gara impugnata con ricorso principale –  Esercizio del medesimo potere amministrativo &#8211; Ammissibilità.</p>
<p>4. Risarcimento del danno – Elemento soggettivo – Colpa – Negligenza e superficialità – Fattispecie.<br />
5. Risarcimento del danno – Oggetto &#8211; Diritto al contratto – Insussistenza – Interesse negativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile la motivazione per relationem con riferimento all’esito della verifica di offerta in sede di gara.</p>
<p>2. La stazione appaltante ha il potere di non aggiudicare l’appalto quando l’offerta aggiudicataria si appalesi eccessivamente onerosa.</p>
<p>3. E’ ammissibile l’impugnazione mediante motivi aggiunti degli atti inerenti una trattativa privata posta in essere dall’Amministrazione dopo che con ricorso era stata impugnata la gara già indetta dall’Amministrazione, trattandosi dell’esercizio del medesimo potere amministrativo.</p>
<p>4. Ai fini del risarcimento del danno nei confronti dell’Amministrazione occorre la ricorrenza dell’elemento della colpa da ravvisarsi in comportamenti di negligenza e superficialità (nel caso di specie il Giudice ha individuato la colpa nel fatto che l’Amministrazione dopo aver annullato una prima gara per eccessiva onerosità dell’offerta aggiudicataria e aver indetto una trattativa privata nella quale aveva individuato una pluralità di offerte che aveva garantito maggiore concorrenzialità aveva infine non aggiudicato il contratto perché era ritornata sulla decisione di opportunità di acquisizione del bene a monte delle procedure effettuate).</p>
<p>5. In tema di risarcimento del danno, l’oggetto del risarcimento non può individuarsi in un diritto al contratto che non sussiste ma nell’interesse negativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – <br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>A)	Sul ricorso n. <b>28/2004</b> proposto <br />	<br />
dall’<b>Impresa Costruzioni Società FRA.SA. S.r.l.</b> con sede in Roma, viale Pasteur n. 5, in persona del suo A.U. in carica dott. Andrea Salabè, rappresentata e difesa dall’avv. Gioia Vaccari e dall’avv. prof. Carlo Sarasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Torino, piazza Maria Teresa n. 6,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Torino</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marialaura Piovano e Anna Maria Arnone ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città n. 1,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento emesso dal Servizio Centrale Giunta Contratti Appalti – Settore Appalti della Città di Torino, di estremi ignoti, comunicato in data 29.10.2003 a mezzo raccomandata r.r. e conosciuto in data 3.11.2003, con il quale è stata ritenuta non congrua l’offerta presentata dalla Frasa S.r.l. per la gara di fornitura di un poligono di tiro e relativi accessori per il Corpo di Polizia Municipale, e conseguentemente è stata dichiarata deserta la gara per mancanza di offerte; per l’annullamento della relazione del Responsabile del nucleo amministrativo del Settore Comando – Ufficio Acquisti del Corpo di Polizia Municipale, trasmessa in data 5.11.2003. Per l’annullamento di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati.<br />
Si chiede altresì il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati, nonché, in ogni caso, il risarcimento dei danni cagionati dal comportamento tenuto dall’amministrazione nelle attività precontrattuali in violazione dei canoni di correttezza, lealtà e buona fede.</p>
<p>B)	Sui motivi aggiunti, notificati il 28 giugno 2004 e depositati il 9 luglio 2004, proposti <br />	<br />
dall’<b>Impresa Costruzioni Società FRA.SA. S.r.l.</b> con sede in Roma, viale Pasteur n. 5, in persona del suo A.U. in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Gioia Vaccari e dall’avv. prof. Carlo Sarasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Torino, piazza Maria Teresa n. 6,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Torino</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marialaura Piovano e Anna Maria Arnone ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Torino, Avvocatura Comunale, piazza Palazzo di Città n. 1,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento adottato dal Dirigente Coordinatore Vicario del Corpo della Polizia Municipale – Settore Servizi Integrati, conosciuto in data 11.5.2004, a seguito della comunicazione n. 4469 del 6.5.2004 nella quale si espone la decisione dell’Amministrazione di non dar seguito alla trattativa privata indetta con lettera invito prot. 10959 del 31.10.2003, stante le valutazioni tecniche effettuate circa l’opportunità dell’utilizzo dell’area e delle previsioni organizzative per la realizzazione di un proprio poligono di tiro, restituendo la cauzione vincolata; per l’annullamento di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso a quelli impugnati; per il risarcimento altresì degli ingenti danni patiti a seguito dell’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati, nonché, in ogni caso, per il ristoro del pregiudizio cagionato dal comportamento dell’Amministrazione civica nelle attività precontrattuali in violazione dei canoni di correttezza, lealtà e buona fede.</p>
<p><i>Visti</i> il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
<i>Visto</i> l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />
<i>Visti</i> gli atti tutti della causa;<br />
<i>Relatore</i>, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, il Referendario Giorgio Manca e uditi l’avv. Ricuperati, su delega dell’avv. Sarasso, per la società ricorrente e l’avv. Boursier, su delega dell’avv. Piovano, per il Comune di Torino;<br />
<i>Dato atto</i> che è stato pubblicato, in data 24 ottobre 2005, con il n. 46, il dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 6, della legge 6 dicembre 1971, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
<i>Ritenuto</i> e <i>considerato</i> in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.	Il Comandante vicario del corpo di polizia municipale del comune di Torino, con determinazione n. mecc. 200302412/048 in data 1 aprile 2003, stabiliva “1) di approvare l’indizione di asta pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a) e comma 5 del D.L.vo 358/92 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di un poligono di tiro con relativi servizi accessori così come descritto in narrativa che qui integralmente si richiama, col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b) dello stesso D.L.vo 358/92 &#8230; La Civica amministrazione si riserva(va) la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta valida”. La società ricorrente partecipava alla gara con una propria offerta.<br />	<br />
Con nota prot. n. 9251 in data 12 settembre 2003, il Responsabile Nucleo Amministrativo – Settore Comando – Ufficio Acquisti – del Corpo di Polizia municipale del comune di Torino chiedeva alla società ricorrente alcune “precisazioni in merito all’offerta presentata per l’asta” in questione, cui la società rispondeva con nota in data 15 settembre 2003.<br />
Con nota prot. n. 9415 in data 18 settembre 2003 del citato Responsabile Nucleo Amministrativo “Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale dell’asta in oggetto, ai fini dell’esercizio da parte della Civica Amministrazione della facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta si richiede(va)” alla società ricorrente “la verifica di congruità prezzi in ordine all’offerta economica per il poligono da 25 m. per 6 postazioni da” essa presentata “specificando in dettaglio, laddove quantificabili” i prezzi ed i costi, all’uopo indicati.<br />
Con nota in data 19 settembre 2003 la società ricorrente, in riscontro alla predetta richiesta, inviava all’amministrazione la documentazione richiesta.<br />
Con nota del 29 ottobre 2003, in risposta a diversi solleciti e richieste di accesso agli atti, inviate dalla ricorrente all’amministrazione comunale al fine di conoscere l’esito della gara, il Dirigente del Servizio Centrale Giunta – Contratti – Appalti del Comune di Torino comunicava alla società ricorrente “<i>che l’offerta da voi presentata per la gara in oggetto è stata considerata non congrua. Conseguentemente la gara in oggetto è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte valide</i>”.<br />
Con nota del competente funzionario del Servizio Centrale Acquisti Contratti Appalti – Settore Appalti “A” – Ufficio n. 1 Archivio del Comune di Torino” si trasmette(va) (alla società ricorrente) copia dei documenti” e cioè la “Relazione: verifica di congruità prezzi asta pubblica n. 154/2003” del Responsabile Nucleo Amministrativo del Settore Comando – Ufficio Acquisti – Corpo di polizia municipale del comune di Torino.<br />
2.	Con il ricorso, notificato il 30 dicembre 2003 e depositato il 9 gennaio 2004, sono stati chiesti l’annullamento della predetta nota dirigenziale e della citata relazione del Responsabile del Nucleo Amministrativo del Settore Comando – Ufficio Acquisti del Corpo di Polizia Municipale del comune di Torino, nonché i risarcimenti dei danni, in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:<br />	<br />
<b>1°	Violazione e falsa applicazione del bando di gara e del capitolato speciale. Errore e difetto di motivazione. Contraddittorietà. Violazione principi generali in tema di gare pubbliche.</b><br />	<br />
La società ricorrente lamenta che il giudizio di non congruità dell’offerta economica da lei presentata sia carente di motivazione, in quanto dalla impugnata comunicazione del 29 ottobre 2003 non emergono i motivi che hanno portato al giudizio di non congruità. Inoltre nella medesima nota non si richiama la relazione tecnica effettuata dal Servizio Acquisti del Corpo di Polizia Municipale sulla congruità dei prezzi offerti dalla società ricorrente.<br />
Vi sarebbe altresì contraddittorietà tra la decisione assunta e la relazione tecnica, poiché quest’ultima affermerebbe che “<i>i prezzi formulati dalla ditta risultano corrispondenti a quelli rilevati dalla civica amministrazione per una tipologia di poligono corrispondente a quella offerta</i>”.<br />
<b>2°	Errore e difetto di motivazione. Illogicità manifesta.<br />	<br />
</b>Si sostiene che la motivazione espressa nella relazione tecnica sarebbe manifestamente illogica in quanto ha ritenuto, da un lato, congrui i prezzi e, dall’altro, l’offerta è stata ritenuta notevolmente più costosa “<i>rispetto ad altre soluzioni che non è stato possibile confrontare</i>”. Ritiene la ricorrente che avendo il bando previsto la facoltà di presentare offerte in rialzo e l’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida, la motivazione di un eventuale diniego di aggiudicazione avrebbe dovuto essere supportata da riferimenti obbiettivi in ordine all’accertata esistenza di forniture aventi costi pari o inferiori a quello offerto dalla ricorrente in sede di gara.<br />
<b>3°	Violazione d.leg.vo n. 358/92 – Difettoso ed erroneo iter procedimentale.<br />	<br />
</b>Si denuncia la violazione dell’art. 19 del decreto legislativo n. 358/92, in relazione alla verifica delle offerte anormalmente basse, in quanto la norma era inapplicabile nel procedimento in oggetto in cui l’unica offerta valida era costituita da un’offerta in aumento rispetto alla base d’asta.<br />
3.	L’Amministrazione comunale, successivamente alla dichiarazione di gara deserta con la quale era stata conclusa la precedente asta pubblica, con lettera di invito del 31 ottobre 2003, n. 10959, inviata alla società ricorrente, avviava una procedura di trattativa privata ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. d), del D.Lvo n. 358/92, col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 19, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo, per l’affidamento “della fornitura di un poligono di tiro e relativi servizi accessori al Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino di categoria 2^ o superiore abilitato a tiro palla blindata con le caratteristiche tecniche, i servizi accessori e le specifiche tutte di cui al Capitolato Speciale e Allegati”, alla quale invitava anche la società ricorrente, che presentava la propria offerta con nota in data 18 novembre 2003.<br />	<br />
Al termine della procedura negoziata la Commissione di gara, nella seduta del 13 dicembre 2003, dichiarava “<i>migliore offerente la Ditta Fra.sa. s.r.l. &#8230; che ha conseguito un punteggio complessivo di 81,87</i>”.<br />
Con nota del 6 maggio 2004, prot. n. 4469, il Dirigente Coordinatore Vicario del Corpo della Polizia Municipale – Settore Servizi Integrati, del comune di Torino, comunicava alla società ricorrente la decisione dell’Amministrazione comunale “<i>di non procedere a dar seguito alla gara esplorativa realizzata in data 31/10/2003 con lettera prot. n. 10959</i>”, decisione motivata con “<i>valutazioni tecniche di opportunità inerenti all’utilizzo dell’area e alle previsioni organizzative per la realizzazione di esercitazioni tiro a segno attraverso un proprio poligono di tiro</i>” e “in conseguenza di quanto sopra riportato”, restituiva “la cauzione debitamente svincolata”.<br />
4.	Con l’atto di motivi aggiunti, di cui in epigrafe, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’anzidetta nota, nonché il risarcimento dei danni ed il ristoro del pregiudizio, in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:<br />	<br />
<b>1°	Difetto assoluto di motivazione. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.<br />	<br />
</b>Si rileva che la mancata conclusione della procedura negoziata avrebbe richiesto una circostanziata esplicazione delle ragioni a sostegno di tale decisione, soprattutto a seguito delle valutazioni espresse dalla Commissione valutatrice in ordine all’offerta presentata dalla FRA.SA.. Viceversa il riferimento a “valutazioni tecniche di opportunità” sarebbe del tutto immotivato e irragionevole e contraddittorio rispetto alle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara.<br />
<b>2°	Ulteriore difetto di motivazione. Violazione della lex specialis della gara. Irrazionalità.<br />	<br />
</b>Sotto altro profilo, si deduce il difetto di motivazione in quanto il Comune non darebbe conto delle ragioni che hanno determinato la mancata applicazione dell’art. 4 del capitolato speciale, che prevedeva l’aggiudicazione “a favore del concorrente che avrà presentato offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei sotto elencati parametri e corrispondenti punteggi massimi di seguito elencati”.<br />
5.	Si è costituito il Comune di Torino concludendo affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque respinto in quanto infondato.<br />	<br />
6.	Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.	Con i primi due motivi del ricorso introduttivo la società ricorrente deduce sostanzialmente un unico, complesso, difetto di motivazione di cui sarebbero affetti gli atti impugnati con i quali l’amministrazione comunale ha deciso di non aggiudicare il contratto di fornitura oggetto del pubblico incanto. Pertanto possono essere esaminati congiuntamente.<br />	<br />
1.1.	I motivi sono infondati.<br />	<br />
Occorre precisare, in punto di fatto, che la Commissione di gara nella seduta del 15 ottobre 2003, come risulta dal relativo verbale, “<i>Dopo aver esaminato la relazione effettuata dai funzionari del corpo di Polizia Municipale, la quale si allega al presente atto per farne parte sostanziale e integrante (&#8230;) ritiene di avvalersi della facoltà prevista all’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto di non aggiudicare in presenza di un’unica offerta ammissibile</i>”. La Commissione pertanto richiama e fa proprio il contenuto della relazione tecnica sulla congruità dei prezzi offerti e lo pone alla base della sua decisione di non aggiudicare il contratto. In tal modo realizza la figura tipica della motivazione per <i>relationem</i>, per cui sono infondate, sotto questo profilo, le censure di carente motivazione espresse dalla ricorrente.<br />
1.2.	Nella relazione, inoltre, sebbene si riconosca la congruità dei prezzi che compongono l’offerta della ricorrente rispetto alla tipologia tecnica del poligono di tiro oggetto dell’offerta, tuttavia si conclude nel senso che l’offerta “<i>si presenta come un’alternativa notevolmente più costosa, rispetto ad altre soluzioni che, però, nello specifico, non è stato possibile confrontare qualitativamente per mancanza di offerte valide e congrue</i>”. Si ribadisce poi che l’offerta esaminata risulta “<i>molto superiore rispetto agli importi rilevati in precedenti indagini di mercato</i>” fatte dall’Amministrazione civica per tipologie alternative e si suggerisce di non procedere all’aggiudicazione al fine di espletare una nuova gara.<br />	<br />
La relazione pertanto esprime un giudizio positivo di congruità in ordine ai prezzi dell’offerta della società ricorrente e un giudizio di eccessiva onerosità quanto al costo complessivo della fornitura. Ed è sulla base di questo secondo giudizio che formula il parere, diretto alla Commissione di gara, di non procedere all’aggiudicazione.<br />
Non possono essere accolti, pertanto, i rilievi della ricorrente in ordine alla contraddittorietà delle due valutazioni contenute nella relazione, per la semplice ragione che le stesse sono indipendenti l’una dall’altra. La prima, quella sulla congruità dei prezzi, è valutazione di carattere tecnico; la seconda, è valutazione attinente all’interesse pubblico ad acquisire una fornitura ad un prezzo ritenuto eccessivamente oneroso.<br />
1.3.	La decisione della Commissione di gara di non aggiudicare e di dichiarare la gara deserta è, quindi, fondata sull’elevato costo dell’opera. Sul punto è sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, che riconosce il potere della stazione appaltante di non aggiudicare un appalto qualora si verifichino gravi ed eccezionali casi di tutela dell&#8217;interesse pubblico, come, per esempio, l’eccessiva onerosità del prezzo indicato nell’offerta risultata aggiudicataria (si vedano Consiglio Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 22; Consiglio Stato, sez. V, 27 febbraio 2001, n. 1060; Consiglio Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2823).<br />	<br />
2.	Anche il terzo motivo del ricorso introduttivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (secondo cui “sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento”), è infondato. In realtà, la censura non coglie nel segno poiché, come si è visto al punto precedente, la decisione dell’amministrazione comunale non ha come presupposto la verifica della congruità dei prezzi, ma l’eccessiva onerosità dell’offerta. E quindi anche se, come sostenuto dalla società ricorrente, con il motivo in esame la verifica non si fosse dovuta effettuare, ciò non avrebbe determinato una decisione diversa.<br />	<br />
3.	Passando all’esame dei motivi aggiunti, in via preliminare occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità che il Comune di Torino solleva nella memoria difensiva, poiché tra gli atti impugnati con il ricorso principale e quello impugnato con i motivi aggiunti non sussisterebbe quella connessione tra provvedimenti richiesta dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, con il quale sono stati sostituiti i commi dal primo al quinto dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />	<br />
L’eccezione non può essere accolta. Osserva il Collegio che, secondo un prevalente indirizzo giurisprudenziale, l&#8217;istituto dei motivi aggiunti in corso di causa avverso atti diversi da quelli impugnati col ricorso principale, così come introdotto dal citato art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, risponde ad esigenze di economia processuale ed è comunque alternativo alla riunione dei due distinti ricorsi eventualmente proposti separatamente, ferma restando l&#8217;autonomia delle impugnative proposte (così Consiglio Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6959). Costituisce altresì lo strumento processuale per realizzare la riunione di più azioni di impugnazione di atti che incidono sull’unico rapporto amministrativo sostanziale controverso. Ed è con riferimento a tale rapporto, e quindi alla pretesa sostanziale di cui il privato chiede la tutela nel giudizio, che deve essere interpretato il riferimento della legge ai provvedimenti “connessi all’oggetto del ricorso”.<br />
Nella controversia in esame la vicenda amministrativa è una vicenda unitaria, in cui gli atti impugnati, prima con il ricorso introduttivo e successivamente con i motivi aggiunti, rappresentano l’esercizio del medesimo potere amministrativo. Una vicenda che prende origine dal procedimento relativo all’asta pubblica precedentemente indetta dall’amministrazione per l’affidamento della fornitura; e la procedura negoziata mediante trattativa privata, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, si svolge sul presupposto della precedente gara conclusasi con un diniego di aggiudicazione. Sussistono pertanto le condizioni richieste dall’art. 1, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, per la proposizione dei motivi aggiunti.<br />
4.	Nel merito, dei due motivi aggiunti proposti avverso l’atto impugnato, è fondato il primo con il quale si deduce il difetto di motivazione.<br />	<br />
Sul piano generale, della disciplina che regola i procedimenti di evidenza pubblica, va ribadito quanto osservato (al precedente punto 1.3.) circa la sussistenza di un potere della stazione appaltante di non procedere alla aggiudicazione in presenza di gravi ragioni di pubblico interesse. Peraltro, l’esercizio di tale potere amministrativo, caratterizzato da ampi margini di valutazione discrezionale, è subordinato al rispetto dei principi generali del procedimento, fra i quali l’obbligo di una adeguata istruttoria e di una motivazione che dia sufficiente conto delle concrete ragioni della decisione negativa e della valutazione degli affidamenti suscitati nel privato imprenditore, destinatario dell’atto, anche in considerazione della notevole rilevanza economica che gli interessi di quest’ultimo assumono nel settore degli appalti pubblici.<br />
Nel caso che ci occupa tali regole fondamentali non sono state rispettate.<br />
E’ opportuno trascrivere il seguente contenuto della nota comunale del 6 maggio 2004, impugnata, con la quale è stata comunicata alla ricorrente la decisione di non procedere all’aggiudicazione “<i>a seguito di valutazioni tecniche di opportunità inerenti all’utilizzo dell’area e alle previsioni organizzative per la realizzazione di esercitazioni tiro a segno attraverso un proprio poligono di tiro &#8230;</i>”. Occorre altresì rammentare, sempre in punto di fatto, che la Commissione valutatrice delle offerte nella seduta del 13 dicembre 2003 aveva dichiarato “<i>migliore offerente la Ditta FRA.SA. s.r.l. &#8230;</i>”.<br />
Appare evidente la insufficienza, oltre che la genericità, delle motivazioni utilizzate, con le quali non vengono indicate le evenienze concrete e gli apprezzamenti, che hanno portato alla decisione “di non procedere a dar seguito alla gara esplorativa realizzata in data 31/10/2003 con lettera prot. n. 10959”, ma viene solo espresso il risultato della valutazione di opportunità; inoltre, manca del tutto la considerazione della posizione dell’impresa coinvolta nella vicenda, a fronte di una decisione che interviene dopo oltre sei mesi dalla decisione favorevole della Commissione valutatrice. La natura latamente discrezionale del provvedimento adottato avrebbe richiesto, e richiede, invece, l’estensione dell’obbligo di motivazione a tutte le particolarità del caso concreto.<br />
4.1.	Con i motivi aggiunti è proposta dalla società ricorrente anche l’azione di condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale.<br />	<br />
Nel merito la domanda è fondata nei limiti di seguito specificati.<br />
Sul piano generale, come sottolineato recentemente anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 6 del 5 settembre 2005), è ormai pacifico che la pubblica amministrazione nei procedimenti di formazione dei contratti deve rispettare le regole di correttezza e di buona fede dettate dall’art. 1337 cod. civ., al fine di tutelare gli affidamenti suscitati nei privati, che partecipino alla selezione, i quali confidino nella possibilità di vedersi affidato il contratto al termine del procedimento di gara. Posizione giuridica che assume una maggiore consistenza quando gli atti posti in essere dall’amministrazione procedente siano giunti, come nella vicenda oggetto del presente giudizio, fino all’individuazione dell’impresa come migliore offerente.<br />
Rimane da verificare la sussistenza dei singoli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, costituiti dalla illegittimità (o, secondo una diversa prospettiva, illiceità) del comportamento della p.a., dal nesso causale tra tale condotta e il danno cagionato al privato e dalla imputabilità della condotta illecita, a titolo di colpa, alla pubblica amministrazione procedente.<br />
4.1.1.	Quanto all’elemento della illegittimità dell’azione posta in essere dall’amministrazione comunale nella vicenda di cui al presente giudizio, si deve richiamare quanto detto al punto 4 in ordine all’accertamento del vizio di difetto della motivazione della decisione di non aggiudicare il contratto di appalto.<br />	<br />
4.1.2.	Sul piano della valutazione dei comportamenti posti in essere dall’amministrazione (intesa come apparato organizzativo), al fine di accertare l’elemento soggettivo della colpa quale criterio per l’imputazione della responsabilità, si deve rammentare che la decisione di non pervenire all’aggiudicazione del contratto al termine della precedente asta pubblica, come si è visto esaminando il ricorso introduttivo (si vedano <i>supra</i> i punti 1 e 2), era stata motivata dall’esigenza di verificare la possibilità di acquisire la fornitura ad un costo inferiore a quello dell’offerta della FRA.SA. S.r.l.. Ed in effetti nella procedura negoziata, come risulta dai verbali della commissione, sono pervenute una pluralità di offerte, la valutazione delle quali ha portato alla individuazione della FRA.SA. S.r.l. come migliore offerente. L’obiettivo asseritamente perseguito dall’amministrazione comunale attraverso la indizione di una nuova procedura di affidamento della fornitura, cioè quello di acquisire un numero di offerte tale da garantire una maggiore concorrenzialità sia in termini di costi che di tipologia dell’opera, risultava pertanto conseguito.<br />	<br />
Appare pertanto irragionevole e frutto di negligenza e superficialità, oltre che carente sotto il profilo del contenuto esplicativo delle ragioni invocate, la successiva motivazione con la quale l’amministrazione ha giustificato la mancata aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, al termine della (nuova) procedura negoziata, cioè il richiamo a “<i>valutazioni tecniche di opportunità inerenti all’utilizzo dell’area e alle previsioni organizzative per la realizzazione di esercitazioni tiro a segno attraverso un proprio poligono di tiro</i>”. Motivazione basata su aspetti e profili che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare e ponderare prima di assumere qualsiasi decisione in ordine all’acquisizione della fornitura e prima quindi di dare avvio a ben due procedimenti di gara che si sono succeduti a brevissima distanza di tempo. Una ulteriore notazione va poi registrata, con riguardo al ritardo con la quale l’amministrazione ha comunicato alla società ricorrente la decisione di non pervenire all’aggiudicazione nei suoi confronti. La Commissione valutatrice ha concluso i suoi lavori, individuando la migliore offerta in quella presentata dalla ricorrente FRA.SA. S.r.l., il 13 dicembre 2003. La comunicazione è stata effettuata il 6 maggio 2004. Il notevole arco di tempo trascorso, da un lato, costituisce un ulteriore elemento di prova della disattenzione con la quale la vicenda amministrativa è stata affrontata nel caso di specie; dall’altro, ha ulteriormente contribuito a far maturare l’affidamento dell’impresa circa la possibilità di giungere alla stipula definitiva del contratto di appalto della fornitura.<br />
La frustrazione di tali affidamenti, frutto di comportamenti della p.a. contrari a correttezza e buona fede, deve essere pertanto tutelata attraverso l’attribuzione della responsabilità precontrattuale all’amministrazione comunale e mediante il risarcimento del danno ingiusto cagionato alla ricorrente.<br />
5.	E’ opportuno precisare, a questo punto, la funzione e la portata dell’annullamento dell’atto impugnato con i motivi aggiunti (nota del 6 maggio 2004, prot. n. 4469, del Dirigente Coordinatore Vicario del Corpo della Polizia Municipale – Settore Servizi Integrati, con la quale l’amministrazione comunale ha deciso di non concludere la procedura negoziata). Funzione che è limitata all’accertamento della illegittimità dell’azione amministrativa nel caso concreto, quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità precontrattuale della p.a..<br />	<br />
La formula dell’annullamento si impone nell’attuale sistema del giudizio amministrativo, alla luce del principio della necessaria pregiudizialità del giudizio sull’atto amministrativo rispetto al giudizio risarcitorio, secondo la prospettiva ormai affermata in giurisprudenza dopo la decisione del Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 4 del 2003; il che esclude anche la possibilità di un accertamento in via incidentale dell’elemento in questione. E alla luce del principio che preclude al giudice amministrativo, al di là delle ipotesi normative espressamente previste, la pronuncia di sentenze di accertamento.<br />
Peraltro, da ciò non deriva la possibilità, per la società ricorrente vittoriosa nel presente giudizio, di utilizzare lo strumento del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza di annullamento che conclude il presente giudizio. E ciò per la semplice ragione che, nella vicenda amministrativa esaminata, mentre – da un lato – la posizione giuridica soggettiva del privato non è qualificabile come “diritto al contratto”, dall’altro gli unici obblighi cui era tenuta – come si è visto – la pubblica amministrazione erano quelli concernenti la correttezza e buona fede nella procedura di formazione del contratto e la protezione della posizione del privato che ha partecipato alla gara (al fine di evitare che fosse coinvolto in inutili trattative). Ciò che è produttivo di danni è la violazione di tali obblighi di natura strumentale, al cui rispetto era tenuta la pubblica amministrazione per un corretto esercizio del potere discrezionale di interrompere (decidendo di non aggiudicare il contratto) la procedura di gara.<br />
Obblighi il cui inadempimento è stato oggetto di accertamento nel presente giudizio e che hanno ricevuto tutela nella forma del risarcimento per equivalente dei danni (precontrattuali) subiti dalla società ricorrente.<br />
6.	Sul piano dell’entità del risarcimento del danno, la ricorrente invoca la giurisprudenza secondo cui le voci di danno precontrattuale risarcibile (sintetizzato nella formula del risarcimento dell’interesse negativo) sono costituite dalle spese inutilmente sopportate per la partecipazione alla procedura di gara (danno emergente) e dalla perdita di altre occasioni di guadagno e di profitto da parte dell’impresa inutilmente coinvolta nelle trattative contrattuali (lucro cessante).<br />	<br />
Va osservato che, mentre per quanto concerne il profilo del danno emergente, ossia la diminuzione patrimoniale subita per sostenere le spese di partecipazione al procedimento, la società ricorrente ha specificato le singole voci, altrettanto non è stato fatto con riferimento alla voce del lucro cessante (da intendersi come la perdita di occasioni di stipulare contratti analoghi a causa dell’impegno profuso per la partecipazione alla gara poi annullata).<br />
Deve, pertanto, limitarsi il quantum risarcitorio all’aspetto del danno emergente, da intendersi come spese sopportate per la partecipazione da parte della società ricorrente alla gara annullata, criterio che dovrà essere applicato dal Comune di Torino, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per formulare un’offerta di risarcimento commisurata alle spese sostenute dalla società ricorrente per la partecipazione alla gara, da proporre alla FRA.SA. S.r.l. entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
Seconda Sezione
</p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>definitivamente pronunciandosi:<br />
1)	rigetta il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
2)	accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune di Torino al risarcimento dei danni subiti dall’Impresa Costruzioni FRA.SA. S.r.l., nei limiti e secondo i criteri di cui in motivazione, provvedendo alla formulazione della proposta di liquidazione di tali danni entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notifica, della presente decisione.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2005, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe CALVO	Presidente<br />	<br />
Antonio PLAISANT	Referendario<br />	<br />
Giorgio MANCA	Referendario, estensore</p>
<p>Depositata in Segreteria a sensi di	Legge<br />	<br />
il  16 GENNAIO 2006</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-66/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-81/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-81/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.81</a></p>
<p>Pres. Calvo – Rel. Correale Italgas spa (avv. Nanni) c. Comune di San Mauro Torinese (avv. Zoppolato, Canta, Santilli) e Arcalgas Progetti spa (avv. Trebeschi, Zorat, Sarzotti) gli atti di gara possono essere impugnati solo dai concorrenti Processo – Ricorso – Interesse ad agire – Impugnazione atti di gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-81/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-16-1-2006-n-81/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2006 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Rel. Correale<br /> Italgas spa (avv. Nanni) c. Comune di San Mauro Torinese (avv. Zoppolato, Canta, Santilli) e Arcalgas Progetti spa (avv. Trebeschi, Zorat, Sarzotti)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">gli atti di gara possono essere impugnati solo dai concorrenti</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Ricorso – Interesse ad agire – Impugnazione atti di gara – Presentazione domanda di partecipazione alla gara – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E inammissibile per difetto di interesse il ricorso per l’impugnazione degli atti di una gara presentato da soggetto che non ha depositato domanda di partecipazione alla medesima gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale <br />
per il Piemonte <br />
– 2^ Sezione – 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 990/2005 proposto da <br />
<b>SOCIETA&#8217; COSTRUZIONI s.r.l.</b>, con sede in Milano, via G. Ferrero n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore Maria Assunta Cunsolo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Maria Saracco e Laura Formentin ed elettivamente domiciliata in Torino, corso re Umberto n. 65, presso lo studio degli stessi,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Provincia di Torino</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Bartolini e Francesca Massacesi ed elettivamente domiciliata presso le stesse in Torino, via Maria Vittoria n. 12,</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>della <b>società Catalano Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, via Villa Giusti 68/A,</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
</b>della nota prot. n. 325298 del 28.6.2005, a firma del Dirigente Servizio Contratti della Provincia di Torino, recante comunicazione di esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento dei lavori di allargamento della sede stradale dal km. 8+000 al km 9+200 della S.P. n. 23 di Rivara,</p>
<p><b>nonché per l’annullamento, previa sospensione,<br />
</b>della nota prot. n. 301193 del 3.6.2005, comunicata in allegato alla nota prot. n. 325298 del 28.6.2005 in data 2 luglio 2005, a firma del responsabile del procedimento, con cui si comunica al Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità II che la verifica della congruità dell&#8217;offerta presentata dalla impresa Costruzioni s.r.l. ha dato esito negativo,</p>
<p><b>nonché per l’annullamento, previa sospensione,<br />
</b>della relazione sulla verifica di congruità dell&#8217;offerta presentata dalla ditta Costruzioni s.r.l., allegata alla nota prot. n. 301193 del 3.6.2005 e comunicata in pari data,<br />
<b><br />
nonché per l’annullamento, previa sospensione,<br />
</b>del verbale di gara del 22.6.2005 – II seduta – formato dalla Commissione di gara, comunicato in data 19.7.2005, con cui viene dato atto che la verifica di congruità dell&#8217;offerta presentata dalla ricorrente ha dato esito negativo e dichiarata aggiudicataria provvisoria la società Catalano Costruzioni s.r.l.,</p>
<p><b>nonché per l’annullamento, previa sospensione,<br />
</b>della comunicazione degli esiti di gara, datata 22.6.2005, pubblicata sul sito internet della Provincia di Torino, con cui si rende nota l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta presentata dalla impresa Costruzioni s.r.l. e indicata come offerta più vantaggiosa quella presentata dalla Catalano Costruzioni s.r.l.,</p>
<p><b>nonché per l’annullamento, previa sospensione,<br />
</b>di tutti gli atti successivi, allo stato non comunicati, con cui, in recepimento dei suindicati provvedimenti, sia stata disposta l&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore della società Catalano Costruzioni s.r.l.,</p>
<p><b>nonché per l’annullamento, previa sospensione,<br />
</b>di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o comunque consequenziale e per ogni ulteriore statuizione,</p>
<p align=center>nonché per la liquidazione a titolo risarcitorio</p>
<p></p>
<p align=justify>
dei danni ingiusti, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e s.m.i..</p>
<p><i>Visto</i> il ricorso e i relativi allegati;<br />
<i>Vista</i> l’ordinanza di questa Sezione, n. 528 del 7 settembre 2005, con la quale è stata accolta la domanda cautelare;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria collegiale n. 33 del 22 ottobre 2005, ottemperata dalla Provincia di Torino in data 9 novembre 2005;<br />
<i>Visti</i> gli atti tutti della causa;<br />
<i>Relatore</i> alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005 il referendario Giorgio Manca;<br />
<i>Uditi</i> per la parte ricorrente l’avv. Saracco e per l’amministrazione resistente l’avv. Bartolini.<br />
<i>Dato atto</i> che è stato pubblicato, in data 24 dicembre 2005, con il n. 62, il dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 6, della legge 6 dicembre 1971, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge 21 luglio 2000;<br />
<i>Ritenuto</i> in fatto e <i>considerato</i> in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – La ricorrente Costruzioni s.r.l. ha partecipato alla procedura di appalto dei lavori di allargamento della sede stradale della strada provinciale n. 23 di Rivara, indetta dalla Provincia di Torino. Quale criterio di aggiudicazione è stato previsto quello del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. All’esito dell’apertura delle buste con le offerte economiche, quella presentata dalla ricorrente risultava la migliore. Peraltro, accertato che tale offerta superava la soglia di anomalia, la stazione appaltante procedeva alla verifica della congruità. Al termine del subprocedimento l’offerta veniva considerata anomala ed esclusa.<br />
2. – Avverso il provvedimento di esclusione, e gli altri atti indicati in epigrafe, la società ricorrente, con il ricorso in esame, deduce i seguenti motivi:<br />
<b>1° Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; dell’art. 30 della Direttiva 93/37/CEE; della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 243-71818 del 25/03/2003; degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90; violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per travisamento; illogicità ed incongruenza manifesta; incompletezza e difetto di istruttoria; motivazione insufficiente, illogica e apodittica sulla valutazione delle singole giustificazioni fornite dalla ricorrente</b>. <br />
Il motivo di ricorso si incentra sulla censura dell’operato del responsabile del procedimento che ha predisposto la relazione di analisi delle giustificazioni della presunta anomalia dell’offerta, prodotte dalla ricorrente, e che ha emesso il giudizio negativo circa la congruità dell’offerta. Si sostiene che nella relazione del responsabile del procedimento-  fatta propria dalla commissione aggiudicatrice – la valutazione di non adeguatezza dei prezzi offerti dalla ricorrente sarebbe motivata con espressioni del tutto generiche ed apodittiche (il prezzo viene ritenuto, genericamente, “troppo basso e non credibile”).<br />
<b>2° Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; dell’art. 30 della Direttiva 93/37/CEE; della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 243-71818 del 25/03/2003; degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90; violazione della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per mancata o insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione per l’espletamento del giudizio di congruità, loro illogicità ed incongruità; motivazione insufficiente, illogica, irrazionale, apodittica, errata; incompletezza e difetto di istruttoria.</b> <br />
Si deduce, sostanzialmente, la motivazione insufficiente perché non sarebbe stata valutata l’incidenza dei prezzi, ritenuti incongrui, sull’intera offerta economica presentata dalla ricorrente. Si osserva tra l’altro, a questo proposito, che i prezzi relativi alla manodopera sono invece stati considerati congrui. Quindi a maggiore ragione si sarebbe dovuto calcolare in che misura e in che modo i prezzi dei materiali ritenuti non giustificati comportavano l’incongruità della offerta complessiva.<br />
3. – Con ordinanza istruttoria n. 33 del 22 ottobre 2005, alla luce della dichiarazione resa all’udienza pubblica del 19 ottobre 2005 dal difensore di parte ricorrente secondo cui “il provvedimento è allo stato revocato” e “l’amministrazione ha emesso un nuovo provvedimento che ci si riserva di impugnare successivamente”, la Sezione ha ordinato alla Provincia di Torino di depositare copia del provvedimento con il quale è stato annullato o revocato quello impugnato. Ordinanza ottemperata dalla provincia di Torino in data 9 novembre 2005, con il deposito della Determinazione del Dirigente Servizio Contratti e del Dirigente Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità, n. 132-429608/2005 del 14 ottobre 2005, con la quale si è disposto “di revocare il provvedimento prot. n. 325298 del 28/06/2005 recante comunicazione di esclusione dalla gara in oggetto; di disporre la rinnovazione delle operazioni di gara in oggetto”.<br />
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
4. &#8211; Il Collegio, considerato che – come risulta dagli atti depositati in giudizio e sopra riportati – la Provincia di Torino ha provveduto, in sede di autotutela, alla revoca del provvedimento impugnato, deve prendere atto della cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il <b>Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Seconda Sezione</b>, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per la cessazione della materia del contendere.<br />
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2005.<br />
&#8211; Giuseppe                    CALVO         &#8211; Presidente <br />
&#8211; Antonio                     PLAISANT     &#8211; Referendario<br />
&#8211; Giorgio                      MANCA        &#8211; Referendario, estensore<br />
<b>Il Presidente	         L’Estensore<br />	<br />
</b></p>
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