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	<title>16/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16/1/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2004 n.126</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-126/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2004 n.126</a></p>
<p>Alfonso Quaranta presidente, Michele Corradino consigliere estensore Processo amministrativo – risarcimento del danno – determinazione somma dovuta – art. 35, comma 2°, d. lgs. 80 del 1998 – atto di messa in mora – occorre – omissione – inammissibilità del ricorso E’ inammissibile il ricorso proposto per la determinazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-126/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2004 n.126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-126/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2004 n.126</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alfonso Quaranta presidente, Michele Corradino consigliere estensore</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – risarcimento del danno – determinazione somma dovuta – art. 35, comma 2°, d. lgs. 80 del 1998 – atto di messa in mora – occorre – omissione – inammissibilità del ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso proposto per la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 35, comma 2°, ultimo capoverso del d.lgs. 80/98, che rinvia al ricorso ex art. 27, n. 4) del t.u. n. 1054 del 1924, ove non preceduto dalla intimazione all&#8217;amministrazione di provvedere nei trenta giorni, prevista dall&#8217;art. 90, r.d. 17 agosto 1907 n. 642</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p>DECISIONE</p>
<p>sul ricorso ex art. 27 n. 4 R.D. 26/06/1924 n. 1054, proposto dalla Sig.ra Di Lorenzo Rosa Anna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oronzo Rampino e Sergio Limongelli, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Mantegazza n. 26, presso lo studio del cav. Luigi Gardin;</p>
<p>CONTRO</p>
<p>Il Comune di San Cesario di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Valenti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Roberto Izzo in Roma, Viale Angelico n. 103;per l’esecuzione<br />
della sentenza del T.A.R. della Puglia &#8211; Lecce n. 4353/2001, modificata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 5174/2002.<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2003, relatore il consigliere Michele Corradino;Uditi gli avvocati Limongelli e Izzo per delega dell’avv.to Valenti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>FATTO</p>
<p>La sig.ra Di Lorenzo aveva partecipato al concorso per titoli ed esami a due posti di ausiliario inserviente presso l&#8217;asilo nido comunale, collocandosi al 6° posto nella relativa graduatoria; proposto ricorso, per asserita illegittima valutazione dei titoli, il TAR Puglia lo aveva accolto con sentenza n. 262/1988, poi confermata dal Consiglio di Stato con decisione n.654/1991.In esecuzione della decisione giurisdizionale la sig.ra Di Lorenzo venne assunta in ruolo a copertura del posto messo a concorso con decorrenza 1.7.1991, e non dal 17.11.1986.In seguito, la sig.ra Di Lorenzo adì il giudice ordinario per il risarcimento del danno conseguente alla ritardata assunzione, ma per effetto del regolamento di giurisdizione proposto dal Comune veniva dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia con sentenza della Suprema Corte di Cassazione SS.UU. n.92/95.<br />
Di conseguenza l&#8217;interessata aveva proposto ricorso al TAR Puglia per la declaratoria in via principale del diritto all&#8217;assunzione con effetto dal 17.11.1986 e riconoscimento delle somme dovute per retribuzioni ed indennità per il periodo 17.11.1986-1.7.1991, oltre alla costituzione della posizione assicurativa, previdenziale ed assistenziale per detto periodo e per il riconoscimento, in via subordinata, del risarcimento del danno subìto per effetto della ritardata assunzione nella misura corrispondente alle retribuzioni ed indennità non percepite e, quanto all&#8217;omessa costituzione della posizione contributiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria.Il TAR Puglia, in accoglimento delle difese dedotte dal Comune, aveva dichiarato inammissibile l&#8217;azione di accertamento del diritto all&#8217;assunzione a far tempo dal 17.11.1986 per mancata impugnativa del provvedimento di nomina, ma aveva accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno con l&#8217;indicazione dei criteri di quantificazione ed il termine di 90 giorni per il pagamento della relativa somma.<br />
Il Comune di San Cesario proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma nonché il rigetto di tutte le domande della ricorrente in primo grado. Il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal Comune appellante nella misura della metà della somma complessiva dovuta sulla base dei criteri fissati nella sentenza appellata (ordinanza cautelare n. 6300/2001).<br />
La sig.ra Di Lorenzo con lettera raccomandata chiedeva al Comune di San Cesario di adempiere al dictum della pronuncia del giudice di primo grado sia pure nei limiti risultanti dalla pronuncia del giudice d’appello.In considerazione della persistente inottemperanza, la sig.ra Di Lorenzo proponeva ricorso avanti al TAR Puglia – Lecce per l’ottemperanza della pronuncia del giudice di primo grado, nei limiti risultanti dalla pronuncia del giudice d’appello; il ricorso veniva, tuttavia, dichiarato inammissibile per difetto di previa formale diffida a firma dell’interessata.<br />
Il Consiglio di Stato con decisione n. 5174/2002, pronunciandosi nel merito accoglieva in parte il ricorso avanzato dal Comune di San Cesario, apportando un abbattimento del 50% della somma dovuta dall’Amministrazione a titolo di risarcimento del danno (in linea di continuità rispetto alla prefata ordinanza cautelare n. 6300/2001).<br />
In base ai criteri e termini fissati nella pronuncia di primo grado, come ridefinita in appello, il Comune di San Cesario con lettera del 6 novembre 2002 proponeva la somma di €. 39.961,17 a titolo di risarcimento del danno.<br />
La ricorrente ha rifiutato la proposta con lettera dell’ 11 dicembre 2002, considerando la superiore offerta come mero acconto. A tale risposta non seguiva alcun riscontro dal Comune di San Cesario.La Sig.ra Di Lorenzo ha proposto ricorso ex art. 27 n. 4 R.D. 26/06/1924 n. 1054.<br />
Il Comune di San Cesario si è costituito per resistere al ricorso.Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>Il ricorso è inammissibile.1 &#8211; Il ricorso pone il problema, di recente genesi per la giurisdizione amministrativa, concernente la determinazione delle modalità di proposizione del ricorso previsto dall’art. 35 secondo comma (ultimo capoverso) del D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80, nel testo novellato dall’art. 7 della L. 21 Luglio 2000 n. 205.<br />
2 &#8211; Tale norma, dopo aver stabilito, nel primo capoverso, che nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali la P.A. deve proporre, a favore dell’avente diritto, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni entro un congruo termine, dispone che &#8220;se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’articolo 27 primo comma numero 4) del testo unico approvato con r.d. 26 giugno 1924 n° 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta&#8221;.<br />
Come già rilevato dalla dottrina, il meccanismo descritto dalla disposizione de qua, si articola in una pluralità di fasi: in particolare, il Giudice Amministrativo, dopo aver accertato la sussistenza dell’obbligazione risarcitoria per quanto attiene l’an della pretesa del ricorrente e sempre che non decida di definire contestualmente il quantum, dovrà “stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine” (art. 35, II comma, D.Lgs. 80/98): il giudice, in tale ipotesi, è chiamato a fissare in sede di cognizione (anche) i criteri sulla cui base dovrà avvenire, sull’accordo delle parti o, in difetto, (in sede di ottemperanza) la “determinazione della somma dovuta” a titolo di risarcimento.Risulta palese dunque, che il giudizio “previsto dall’art. 27, primo comma, numero 4, del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054” concerne solamente il compimento delle attività di cui al secondo periodo del II comma del medesimo art. 35, id est la “determinazione della somma dovuta” a titolo di risarcimento nel caso di mancato raggiungimento di accordo fra le parti.<br />
Nel sistema, così ricostruito, vi sono alcune divergenze, anche rilevanti, rispetto al giudizio risarcitorio civile, divergenze consistenti, dunque, nella possibilità che il giudice, in sede di cognizione (una volta che abbia accertato la sussistenza dell’an debeatur), anziché liquidare precisamente il quantum del risarcimento dovuto dall’Amministrazione si limiti a stabilire i criteri sulla cui base dovrà poi essere liquidato il danno risarcibile; ovvero a disporre “anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”. Siffatte divergenze rispetto al giudizio civile si spiegano con le differenze che concretamente esistono tra il danno che si produce tra privati, e quello, parimenti “ingiusto” che può essere prodotto dalla Pubblica Amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa.<br />
Invero, pare corretta quella tesi che sostiene la soprariportata disposizione normativa introduce una forma di ottemperanza (ribattezzata “anomala”), per il caso di mancato raggiungimento dell’accordo, finalizzata a riempire la condanna pronunciata dal Giudice Amministrativo e limitata ai soli criteri. Si tratta, dunque, di un agile strumento processuale diretto ad integrare il precetto contenuto nella prima decisione, con la quantificazione del danno, che era stata rimessa in prima battuta all’accordo delle parti.<br />
Del giudizio di ottemperanza tale procedura condivide dunque la ratio e lo spirito e non potrebbe non condividerne la forma.<br />
3 &#8211; Un riscontro di tale interpretazione deriva pure dal confronto tra le disposizioni di cui agli artt. 3 e 10 L. n. 205/2000, accomunate all’art. 7 L. n. 205/2000 (che riscrive, come visto, l’art. 35 D.L.vo 80/1998) dal richiamo dell’art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni.<br />
L’art. 3. comma 13, (Disposizioni generali sul processo cautelare) dispone infatti che <<Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato".
L’art. 10, comma 1, (Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti) stabilisce invece che : "All'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma: "Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni".
4 - Dalle richiamate disposizioni emerge la precisa scelta del legislatore della novella processuale di attribuire al giudice amministrativo innanzi al quale si lamenta la mancata esecuzione di una decisione cautelare ovvero di primo grado non sospesa "i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni".Ben altro è il tenore dell’art. 35 secondo comma (ultimo capoverso) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 80, nel testo novellato dall’art. 7 della Legge 21 Luglio 2000 n. 205, secondo cui "Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’articolo 27 primo comma numero 4) del testo unico approvato con r.d. 26 giugno 1924 n° 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta":
Qui la norma non mira ad attribuire poteri al giudice come nella precedente ipotesi ma stabilisce le modalità di adizione del giudice, assumendo pertanto natura strettamente procedurale.Ne discende che il rinvio operato dall’art. 35 D.L.vo 80/1998 all’articolo 27 primo comma numero 4) del testo unico approvato con r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, è un rinvio puro e semplice al rito della cd. ottemperanza (utilizzato, in questa ipotesi, per la determinazione della somma dovuta).La parte vittoriosa della cognizione, pertanto, dovrà porre in essere gli adempimenti prodromici al giudizio di ottemperanza, quali l'intimazione all'amministrazione di provvedere nei trenta giorni, prevista dall'art. 90 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, e, in caso di omissione di statuizione o di statuizione insoddisfacente, la domanda al giudice (considerando, tuttavia, che la più recente giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che "anche in sede d'esecuzione del giudicato, va rispettato il principio del contraddittorio, onde sussiste l'onere di notificare il ricorso in ottemperanza tanto alla Pubblica Amministrazione che ha omesso la spontanea esecuzione, quanto a colui che ha rivestito la qualità di controinteressato in fase cognitoria": Cons. Stato, Sez.V, 01/03/2000, n.1069; Cons. Stato, Sez.V, 22/02/2000, n.938).
Invero, come di recente affermato "è inammissibile il ricorso per l'ottemperanza, senza la previa e rituale notifica dell'atto di diffida e messa in mora, che non è soltanto un'intimazione ad adempiere, e non può essere surrogata da una raccomandata, ma è un atto preparatorio dell'intera procedura di ottemperanza con la ulteriore e specifica funzione di informare l'amministrazione del proposito del diffidante di proporre ricorso per l'ottemperanza e consentirle l'esecuzione spontanea" (Cons. Stato, Sez.IV, 27/11/2000, n.6300)
Nel caso in esame risulta omesso l’adempimento procedimentale della notifica dell’atto di diffida e messa in mora, con ineliminabili precipitati sulla ammissibilità del presente ricorso (Cons. Stato, Sez.IV, 10/02/2000, n.720).
Ciò considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi, anche in considerazione della novità della materia, per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 17 otttbre 2003, con l'intervento dei sigg.ri
Alfonso Quaranta presidente,
Paolo Buonvino consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere,
Francesco D’Ottavi consigliere
Michele Corradino consigliere estensore,

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.o Michele Corradino f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16 gennaio 2004 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-126/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2004 n.126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-83/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.83</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; movimentazione di terra per impianto di un nuovo uliveto –dimensioni rilevanti &#8211; trasformazione edilizia ed urbanistica dell&#8217;area – ordinanza di ripristino &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza n. 2137 del 11 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-83/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-83/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; movimentazione di terra per impianto di un nuovo uliveto –dimensioni rilevanti &#8211; trasformazione edilizia ed urbanistica dell&#8217;area – ordinanza di ripristino &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/5/3939/g">ordinanza n. 2137 del 11 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LOMBARDIA &#8211; SEZIONE DI BRESCIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:83/2004<br />
Registro Generale:28/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO MARIUZZO Presidente<br />GIANLUCA MORRI Ref., relatore<br />
MAURO PEDRON Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 16 Gennaio 2004<br />
Visto il ricorso 28/2004 proposto da:<br />
<b>VOLPI ANGELO</b>rappresentato e difeso da:<br />
BELLINI LUCIANOBENDINELLI PAOLOcon domicilio eletto in BRESCIAVIA VITTORIO EMANUELE II, 60presso<br />
BELLINI LUCIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CREDARO</b>rappresentato e difeso da:<br />
CARATTONI GIOVANNI<br />
CALVI GIUSEPPE<br />
con domicilio eletto in BRESCIA<br />
CORSO MAGENTA, 43/d<br />
pressoCARATTONI GIOVANNI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del Responsabile comunale 8.10.2003, n. 41, di ripristino stato dei luoghi per escavazione abusive;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CREDARO</p>
<p>Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altresì, gli avvocati delle parti;</p>
<p>Rilevato, ad un sommario esame:<br />&#8211; che per l&#8217;esecuzione di movimenti di terra o di scavi realizzati per fini agricoli o comunque estranei alla attività edificatoria non è generalmente necessaria la concessione edilizia (oggi permesso di costruire), salvo che gli stessi, per la loro rilev<br />
&#8211; che, nel caso in esame, la movimentazione di terra ancorché risulti essere finalizzata all&#8217;impianto di un nuovo oliveto appare di dimensioni tali da comportare trasformazione edilizia ed urbanistica dell&#8217;area;<br />
&#8211; che, inoltre, l’originario permesso risulta essere stato rilasciato limitatamente al solo mappale n. 1165,</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BRESCIA, 16 Gennaio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-83/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.26</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-26/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-26/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.26</a></p>
<p>Imposte tributi e tasse &#8211; determinazione rendita catastale unita&#8217; immobiliare – controversia in tema di classamento di immobili &#8211; difetto di giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 3170 del 8 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-26/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-26/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.26</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte tributi e tasse &#8211; determinazione rendita catastale unita&#8217; immobiliare – controversia in tema di classamento di immobili  &#8211; difetto di giurisdizione del giudice amministrativo  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4575/g">Ordinanza n. 3170 del 8 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione Staccata di Latina</b></p>
<p>Reg. Ord.N. 26/2004<br />Reg. Ric.N.1244/2003<br />
composta dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Franco BIANCHI PRESIDENTE<br />
Dott. Sandro AURELI CONSIGLIERE<br />
Dott. Santino SCUDELLER	CONSIGLIERE REL.<br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b></p>
<p align=center>O R D I N A N Z A</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2004;</p>
<p>Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;</p>
<p>Visto il ricorso n. 1244/2003, proposto dal<br /><b>COMUNE di CASTELFORTE,</b>in persona del Vice Sindaco n.q. di legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Di Fiore e Vincenzina Salvatore, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>-l’Agenzia del Territorio, Direzione Generale,</b><br />in persona del Direttore p.t., n.c.;<br />
<b>-l’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Latina, </b><br />
in persona del Direttore p.t., n.c.;<br />
e nei confronti<br />
della <b>Società ALBERGO TERMALE CIORRA srl, </b><br />
in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;</p>
<p>per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,<br />
-del provvedimento prot. n. 230186 del 28 luglio 2003;<br />
-della notifica n. 230337/2003;<br />
-del provvedimento prot. n. 230362/2003;<br />
tutti atti emanati dall’Agenzia del Territorio, ufficio provinciale di Latina riguardanti la determinazione della rendita catastale dell’unità immobiliare distinta in catasto al foglio n. 26 part. 27,1001 e 1002;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;</p>
<p>Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal Comune ricorrente;</p>
<p>Udita la relazione del Consigliere Dr. Santino SCUDELLER;</p>
<p>Nessuno presente alla suddetta Camera di Consiglio.<br />
Considerato che, involgendo la controversia in esame la materia del classamento degli immobili rilevante ai fini dell’applicazione di una imposta comunale, la stessa appare attribuita alla giurisdizione della competente commissione tributaria;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina -, respinge la proposta domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositatapresso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Latina, 16 gennaio 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-83-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-83-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-83-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.83</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; ripristino stato dei luoghi per escavazione per asserito impianto di uliveto – attivita&#8217; eccedente le necessita’ agricole &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 3342 del 19 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA LOMBARDIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-83-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-16-1-2004-n-83-2/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/1/2004 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; ripristino stato dei luoghi per escavazione per asserito impianto di uliveto – attivita&#8217; eccedente le necessita’ agricole &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4680/g">Ordinanza n. 3342 del 19 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LOMBARDIA &#8211; SEZIONE DI BRESCIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 83/2004<br />
Registro Generale: 28/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO MARIUZZO Presidente<br />GIANLUCA MORRI Ref., relatore<br />
MAURO PEDRON Ref.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 16 Gennaio 2004<br />
Visto il ricorso 28/2004 proposto da:<br />
<b>VOLPI ANGELO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
BELLINI LUCIANOBENDINELLI PAOLOcon domicilio eletto in BRESCIAVIA VITTORIO EMANUELE II, 60presso<br />
BELLINI LUCIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CREDARO</b>rappresentato e difeso da:<br />
CARATTONI GIOVANNI<br />
CALVI GIUSEPPE<br />
con domicilio eletto in BRESCIA<br />
CORSO MAGENTA, 43/d<br />
pressoCARATTONI GIOVANNI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del Responsabile comunale 8.10.2003, n. 41, di ripristino stato dei luoghi per escavazione abusive;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CREDARO</p>
<p>Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altresì, gli avvocati delle parti;</p>
<p>Rilevato, ad un sommario esame:<br />&#8211; che per l&#8217;esecuzione di movimenti di terra o di scavi realizzati per fini agricoli o comunque estranei alla attività edificatoria non è generalmente necessaria la concessione edilizia (oggi permesso di costruire), salvo che gli stessi, per la loro rilev<br />
&#8211; che, nel caso in esame, la movimentazione di terra ancorché risulti essere finalizzata all&#8217;impianto di un nuovo oliveto appare di dimensioni tali da comportare trasformazione edilizia ed urbanistica dell&#8217;area;<br />
&#8211; che, inoltre, l’originario permesso risulta essere stato rilasciato limitatamente al solo mappale n. 1165,</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BRESCIA, 16 Gennaio 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2004 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2004 n.159</a></p>
<p>Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Davide Soricelli Ric. Luigi Pezzullo, Anna Pezzullo, Caterina Pezzullo, Paola Pezzullo, Maria Giovanna Pezzullo e Rita De Riso c. Comune di Cardito 1. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Dichiarazione di p.u. – Indennità per il periodo di occupazione illegittima – Applicabilità del principio del contraddittorio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2004 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2004 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Davide Soricelli <br /> Ric. Luigi Pezzullo, Anna Pezzullo, Caterina Pezzullo, Paola Pezzullo, Maria Giovanna Pezzullo e Rita De Riso c. Comune di Cardito</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Dichiarazione di p.u. – Indennità per il periodo di occupazione illegittima – Applicabilità del principio del contraddittorio – Potere surrogatorio di un Commissario ad acta</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Dichiarazione di p.u. illegittimo – Occupazione illegittima – Risarcimento del danno relativo al periodo di occupazione illegittima &#8211; Criteri per la liquidazione &#8211; Individuazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche nei casi di quantificazione del risarcimento patito per la illecita occupazione del suolo deve essere assicurato l’effettivo contraddittorio con i soggetti interessati che è finalizzato da un lato a consentire l’acquisizione delle informazioni utili alla attività liquidativa in possesso dei ricorrenti e dall’altro a favorire una soluzione concordata che ponga definitivamente termine al contenzioso. (1)</p>
<p>2. Nel procedimento di occupazione d’urgenza, la liquidazione del danno patito dal proprietario per la illegittima occupazione temporanea di alcuni terreni (per il periodo di tempo compreso tra la data dell’immissione in possesso e quella della restituzione dei suoli), va computato, in via equitativa ai sensi degli artt.2065 e 1226 c.c., in misura percentuale pari al saggio degli interessi legali per ciascun anno di occupazione, da rapportare al valore di mercato dei terreni all’epoca dell’immissione nel possesso: tale valore deve essere desunto anche da informazioni dagli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria dello Stato “in ordine ai prezzi ed alle valutazioni desumibili da atti di cessione, da accordi comunque intervenuti, da procedimenti relativi alla applicazione di imposte e tributi ovvero da procedimenti in sede giudiziaria, riguardanti suoli ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche (avuto riguardo alla destinazione urbanistica, ai vincoli gravanti, all’utilizzazione, allo stato ed alla conformazione dei luoghi), in un arco temporale coincidente (o quanto più prossimo) al periodo dell’occupazione illegittima”. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Ha osservato, in particolare il T.A.R. Campania – Napoli, che il danno va liquidato non solo“… sulla media (aggiornata all’attualità cogli indici I.S.T.A.T.) dei corrispettivi delle cessioni di terreni aventi caratteristiche simili a quello in contestazione risultanti dai rogiti notarili” ma anche sulle informazioni acquisite dagli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria dello Stato prescindendo dai prezzi ed valutazioni desumibili da atti di cessione e fondandosi esclusivamente su “una valutazione, relativo a terreno confinante con quello cui si riferisce la causa avente la medesima destinazione urbanistica compiuta dall’U.T.E.</p>
<p>(2) Cfr. Tar Campania – Napoli – Sez. V – sentenza 13.3.2001 n. 1097 e Cass., sez.I, 21.11.1998, n. 11791.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul procedimento di liquidazione del danno patito dal proprietario per illegittima occupazione temporanea dei suoi terreni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI &#8211; SEZIONE V</b></p>
<p>composto dai signori: Carlo d’Alessandro Presidente &#8211; Fabio Donadono Consigliere &#8211; Davide Soricelli Primo Referendario, estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5929 del 2003 R.G., proposto da<br />
<b>Luigi Pezzullo</b>, <b>Anna Pezzullo</b>, <b>Carlo Pezzullo</b>, <b>Caterina Pezzullo</b>, <b>Paola Pezzullo</b>, <b>Maria Giovanna Pezzullo</b> e <b>Rita De Riso</b>, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Abbamonte, presso il cui studio in Napoli, via Melisurgo n. 4, sono elettivamente domiciliati</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>comune di Cardito</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Palma, presso il cui studio in Napoli, viale Gramsci n. 10</p>
<p>per l’esecuzione delle sentenze nn. 1093 del 16 marzo 2001, 751 del 8 febbraio 2002 e 6272 del 10 ottobre 2002 della V sezione del T.A.R. Campania, sede di Napoli.<br />
Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 13 novembre 2003 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresì i difensori come da verbale d’udienza.</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Espongono i ricorrenti che, con sentenza n. 1093 del 16 marzo 2001, non appellata nei termini e pertanto passata in giudicato, questo tribunale – accertata l’illegittimità degli atti di una procedura di occupazione d’urgenza e di espropriazione, preordinata alla realizzazione di un parco pubblico interessante un suolo di loro proprietà, in quanto basati su una dichiarazione di pubblica utilità divenuta inefficace – ha ordinato al comune di Cardito di restituire loro il terreno, previa rimessione alla stato pristino, condannandolo al risarcimento del danno patito nel periodo di occupazione illegittima (il periodo a partire dal 7 dicembre 1997, data in cui l’occupazione aveva perduto la sua efficacia divenendo abusiva).</p>
<p>1.1 Il comune di Cardito non ha però eseguito la sentenza ma ha rinnovato gli atti della procedura ablatoria disponendo con decreto dirigenziale 24 maggio 2001, l’espropriazione definitiva del terreno oggetto di controversia. Il tutto in esecuzione della delibera G.M. Cardito n. 94 del 8 maggio 2001 con cui il comune aveva riapprovato “ai fini del perfezionamento e reiterazione della procedura espropriativa” il progetto delle opere per la costruzione del parco dichiarandone la pubblica utilità e fissando i termini per inizio e completamento della procedura espropriativa ex articolo 13 della legge n. 2359 del 1865.</p>
<p>1.2. Con sentenza n. 751 del 8 febbraio 2002 questo Tribunale – pur ammettendo che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1093 del 2001 non escludeva che il comune, ferme restando le prescrizioni in esso contenute e quindi l’obbligo di restituire il terreno potesse procedere ad una integrale rinnovazione del procedimento, con conseguente possibilità di acquisizione in base a nuovo titolo del possesso del suolo e della sua proprietà – annullava gli atti della nuova procedura per la violazione delle norme preordinate ad assicurare il cd. giusto procedimento e condannava il comune alla restituzione del suolo, previa rimessione allo stato pristino, ed al risarcimento dei danni, da quantificarsi secondo i criteri già stabiliti dalla precedente sentenza n. 1093 del 2001, fissando, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, un termine per la formulazione, da parte del comune, di un’offerta di risarcimento.</p>
<p>2.2 Il comune peraltro non ha dato seguito alle prescrizioni della sentenza n. 751 del 2002, ma ha nuovamente rinnovato la procedura di espropriazione del loro suolo.<br />
In particolare, il comune – dopo aver dato avviso del procedimento &#8211; riapprovava ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto esecutivo delle opere relative alla realizzazione del parco pubblico nella zona “Vasca Taglia” e fissava i termini ex articolo 13 della legge 26 giugno 1865, n. 2359.<br /> Con decreto n. 31 gennaio 2002 infine il comune disponeva l’espropriazione dei suoli per cui è causa.</p>
<p>2. I ricorrenti proponevano pertanto un nuovo ricorso che questo Tribunale, con la sentenza n. 6272 del 2002, respingeva, riconoscendo da un lato la legittimità dell’intervenuto esproprio e dall’altro ribadendo l’obbligo del comune di Cardito di risarcire il danno patito dai ricorrenti per la illecita occupazione del loro suolo (in concreto il danno patito per la perdita di disponibilità del suolo per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1997, data di originaria occupazione, e il 30 giugno 2002, data in cui ha acquistato efficacia il provvedimento di occupazione adottato nell’ambito della procedura espropriativa riconosciuta legittima dal Tribunale con la citata sentenza n. 6272).<br />
Avverso la sentenza n. 6272 del 2003 i ricorrenti proponevano appello al Consiglio di Stato che ha respinto il gravame con sentenza n. 4040 del 2003 della IV sezione.</p>
<p>3. Con il ricorso in esame i ricorrenti denunciano che il comune di Cardito ha quantificato (con nota del 21 marzo 2003 del settore lavori pubblici) il risarcimento ad essi spettante violando i criteri che il Tribunale aveva stabilito nelle proprie sentenze.<br />
Al riguardo essi premettono che la sentenza n. 1093 del 2001 – ai criteri stabiliti dalla quale avevano fatto riferimento anche le due successive sentenze intervenute sulla vicenda – aveva disposto in via equitativa, ai sensi degli artt. 2065 e 1226 c.c., che il danno da illecita occupazione fosse computato in misura pari agli interessi legali per ciascun anno di occupazione sul valore di mercato dei terreni. La sentenza precisava che la stima del valore di mercato dei suoli dovesse essere eseguita dal Comune di Cardito, in contraddittorio con i ricorrenti, “sulla base degli elementi in possesso della stessa amministrazione e di quelli forniti dalle controparti, nonché delle informazioni che potranno essere acquisite dagli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria dello Stato, in ordine ai prezzi ed alle valutazioni desumibili da atti di cessione, da accordi comunque intervenuti, da procedimenti relativi alla applicazione di imposte e tributi ovvero da procedimenti in sede giudiziaria, riguardanti suoli ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche (avuto riguardo alla destinazione urbanistica, ai vincoli gravanti, all’utilizzazione, allo stato ed alla conformazione dei luoghi), in un arco temporale coincidente (o quanto più prossimo) al periodo dell’occupazione illegittima”.<br />
Denunciano i ricorrenti che il comune – che ha quantificato il risarcimento in euro 25.616,26 – nell’operare la liquidazione ha usato come riferimento esclusivo i prezzi stabiliti negli atti di cessione di suoli limitrofi desunti da rogiti notarili, ignorando gli altri parametri indicati dal Tribunale (valori desumibili da procedimenti relativi all’applicazione di imposte e tributi ovvero da procedimenti in sede giudiziaria), benchè sia notorio che i corrispettivi indicati negli atti di vendita sono generalmente inferiori a quelli effettivi, come dimostra la circostanza che la quasi totalità sono oggetto di accertamento di valore da parte dell’ufficio del registro.<br />In quest’ottica, sostengono i ricorrenti, un criterio più corretto (oltre che più aderente alle indicazioni del Tribunale) sarebbe stato il riferimento alle stime dell’ufficio tecnico erariale di Napoli; applicando tale criterio (e facendo riferimento ad una stima dell’u.t.e. di Napoli relativa a terreno confinante con quello dei ricorrenti) il valore di quest’ultimo risulterebbe di 53 euro per metro quadrato (il comune ha invece valutato il suolo 11,36 euro per metro quadrato), con la conseguenza che il risarcimento spettante ammonterebbe a euro 91.535 (come da perizia allegata al ricorso).<br />
Concludono quindi i ricorrenti chiedendo l’annullamento della quantificazione comunale e la condanna del comune al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di euro 91.535, oltre interessi, ovvero di quella diversa che sarà determinata in corso di causa.</p>
<p>4. Il comune di Cardito si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.</p>
<p>5. Il ricorso è fondato.<br />
Il Collegio condivide infatti in larga misura le argomentazioni dei ricorrenti in ordine alla violazione dei criteri di quantificazione del risarcimento ad essi spettante indicati da questo Tribunale.<br />
Anzitutto e in linea generale occorre rilevare come il comune di Cardito non abbia svolto le operazioni necessarie in contraddittorio coi ricorrenti, come espressamente stabilito dal Tribunale. Sul punto deve rilevarsi che il contraddittorio non ha un rilievo esclusivamente formale essendo invece finalizzato da un lato a consentire l’acquisizione delle informazioni utili alla attività liquidativa in possesso dei ricorrenti – e la sentenza espressamente prevedeva che alla quantificazione dovesse giungersi sulla base anche degli elementi “forniti dalle controparti” – e, dall’altro, a favorire – ove ne esistano i margini – una soluzione concordata che ponga definitivamente termine al contenzioso.<br />
Il Collegio tuttavia condivide anche le censure di ordine sostanziale rivolte avverso la liquidazione operata dal comune; quest’ultimo non ha correttamente applicato i parametri indicati dal Tribunale fondando la sua liquidazione esclusivamente sulla media (aggiornata all’attualità cogli indici I.S.T.A.T.) dei corrispettivi delle cessioni di terreni aventi caratteristiche simili a quello in contestazione risultanti dai rogiti notarili e senza acquisire informazioni dagli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria dello Stato “in ordine ai prezzi ed alle valutazioni desumibili da atti di cessione, da accordi comunque intervenuti, da procedimenti relativi alla applicazione di imposte e tributi ovvero da procedimenti in sede giudiziaria, riguardanti suoli ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche (avuto riguardo alla destinazione urbanistica, ai vincoli gravanti, all’utilizzazione, allo stato ed alla conformazione dei luoghi), in un arco temporale coincidente (o quanto più prossimo) al periodo dell’occupazione illegittima”.<br />
Peraltro neppure la quantificazione prospettata dai ricorrenti è pienamente in linea con criteri fissati dal Tribunale dato che essa prescinde dai “prezzi e valutazioni desumibili dagli atti di cessione” – in quanto giudicati inattendibili – e si fonda esclusivamente su una valutazione, relativa a terreno confinante con quello cui si riferisce la causa avente la medesima destinazione urbanistica, compiuta dall’u.t.e. di Napoli (peraltro non depositata).<br />
Ritiene pertanto il Collegio – prima di operare un intervento sostitutivo – di ordinare al comune di Cardito di operare una nuova quantificazione del risarcimento spettante ai ricorrenti.<br />
A tal fine il comune di Cardito dovrà prendere contatto coi ricorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza al fine di procedere in effettivo contraddittorio alle operazioni necessarie alla quantificazione del risarcimento, anche sulla base degli elementi di valutazione che i ricorrenti riterranno di fornire.<br />
Qualora in questa prima fase non sia raggiunto un accordo, alla quantificazione del risarcimento dovuto, in conformità ai criteri stabiliti dal Tribunale, provvederà, in qualità di commissario ad acta, un idoneo funzionario nominato dal direttore della direzione regionale della Campania dell’agenzia del territorio del ministero dell’economia e delle finanze, su sollecitazione dei ricorrenti.</p>
<p>6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 27 T.U. C.d.S., richiamato dall’art. 37 della legge 6-12-71, n. 1034, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:<br />
a) assegna al comune di Cardito, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura di parte ricorrente, per l’esecuzione delle sentenze nn. 1093 del 16 marzo 2001, 751 del 8 febbraio 2002 e 6272 del 10 ottobre 2002 della V sezione del T.A.R. Campania, sede di Napoli;<br />
b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, un funzionario nominato dal direttore della direzione regionale della Campania dell’agenzia del territorio del ministero dell’economia e delle finanze, su sollecitazione dei ricorrenti;<br />
c) pone a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuna di esse, il compenso del commissario ad acta che sarà liquidato con successivo provvedimento;<br />
d) condanna il comune di Cardito al pagamento delle le spese di giudizio che liquida in complessivi euro settecento, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il 13 novembre 2003.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-1-2004-n-159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/1/2004 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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