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	<title>15/9/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/9/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2019 n.1218</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-9-2019-n-1218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-9-2019-n-1218/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2019 n.1218</a></p>
<p>Carlo Dibello, Presidente FF, Rosaria Palma, Referendario, Estensore; PARTI: (Angelo T., rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Maggi e Michele Gigliobianco c. Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Azzollini c. Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-9-2019-n-1218/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2019 n.1218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-9-2019-n-1218/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2019 n.1218</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Dibello, Presidente FF, Rosaria Palma, Referendario, Estensore; PARTI:  (Angelo T., rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Maggi e Michele Gigliobianco c. Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Azzollini c. Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città  Metropolitana di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari)</span></p>
<hr />
<p>La nozione di superficie e volume utile rilevante a fini urbanistici deve considerarsi esclusivamente in relazione all&#8217;estensione dei diritti edificatori, laddove nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell&#8217;insieme paesistico.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; &#8220;volume utile&#8221; &#8211; nozione &#8211; rilievo ai fini edilizi e paesaggistici &#8211; differenza. </strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><em>La nozione di superficie e volume utile rilevante a fini urbanistici deve considerarsi esclusivamente in relazione all&#8217;estensione dei diritti edificatori, laddove nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell&#8217;insieme paesistico: ne consegue che un volume irrilevante ai fini urbanistici può integrare un ingombro lesivo del paesaggio, e, come tale, classificabile come utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico. Si tratta, quindi, di qualificazioni che interessano le superfici e i volumi di qualsiasi natura, in quanto rileva la loro percepibilità  come ingombro alla visuale ovvero la modificazione alla realtà  preesistente, tale da arrecare un &quot;vulnus&quot; agli interessi superiori di tutela del paesaggio.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/09/2019<br /> <strong>N. 01218/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01499/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2018, proposto da Angelo T., rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Maggi e Michele Gigliobianco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari in via Arcivescovo Vaccaro n. 45 (c/o studio Avv. Antonio Arzano);<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Azzollini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Ignazio Schiraldi in Bari, via Giulio Petroni, 25/1;<br /> Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta&#8217; Metropolitana di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria <em>ex lege</em>Â in Bari, via Melo, 97;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del parere prot. n. 7773 &#8211; cl 34.04.02/3.71 del 04.07.2018 reso, a seguito di nuova istruttoria e con una nuova ponderazione degli interessi, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città  metropolitana di Bari del Ministero dei Beni e delle Attività  culturali e del turismo, comunicato il 14.9.2018 dal Comune di Molfetta, a mezzo di nota racc. a.r., ed avente ad oggetto &#8220;MOLFETTA (BA) &#8211; Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del trullo e di un&#8217;area annessa (Rif. Cat.: Fg. 1, P.lle 1772, 1791, 1790 e 1793). Accertamenti di compatibilità  paesaggistica ai sensi dell&#8217;art. 181 comma 1 quater del D. Lgs. 42/04 per sussistenza vincoli imposti con D.M. del 01.08.1985, con lettera a, comma 1, art. 142 del D.Lgs. 42/04, oltre che con UCP ai sensi dell&#8217;art. 38, c. 3, delle NTA del PPTR. Riscontro a richiesta di revisione parere rilasciato con prot. n. 2247 del 22.02.2018. Richiedente: T. Angelo&#8221; (doc. n. 1), nei limiti dell&#8217;interesse di T. Angelo, quindi nella sola parte in cui esclude il pergolato in legno, la pavimentazione in gres, il muretto in calcestruzzo dalle opere ammissibili ad accertamento di compatibilità  paesaggistica, esprimendo per questi parere negativo;<br /> &#8211; della relativa nota di accompagnamento del Comune di Molfetta avente ad oggetto &#8220;Richiesta di Accertamento di Compatibilità  Paesaggistica dell&#8217;11.10.2017, prot. n. 58770, ai sensi dell&#8217;art. 167 e 181 del DLgs n. 42/2004. Comunicazione parere&#8221;, datata 04.09.2018, prot. n. 53684, a firma del Responsabile del Procedimento presso la Commissione Locale per il Paesaggio della Città  di Molfetta (doc. n. 2), comunicata a mezzo di nota racc. a.r. in data 14.09.2018;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compreso, per quanto di interesse, il parere prot. n. 2247 &#8211; cl 34.04.02/3.71 del 22.02.2018 reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città  metropolitana di Bari del Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo ad oggetto &#8220;MOLFETTA (BA) &#8211; Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del trullo e di un&#8217;area annessa (Rif. Cat.: Fg. 1, P.lle 1772, 1791, 1790 e 1793). Accertamento di compatibilità  paesaggistica ai sensi dell&#8217;art. 181 comma 1 quater del D. Lgs. 42/04 per sussistenza vincoli imposti con D.M. del 01.08.1985, con lettera a, comma 1, art. 142 del D.Lgs. 42/04, oltre che con UCP ai sensi dell&#8217;art. 38, c. 3, delle NTA del PPTR.&#8221; e della relativa nota di accompagnamento ad oggetto &#8220;Richiesta di Accertamento di Compatibilità  Paesaggistica dell&#8217;11.10.2017, prot. n. 58770, ai sensi dell&#8217;art. 167 e 181 del DLgs n. 42/2004. Comunicazione parere&#8221; del 13.03.2018, prot. n. 16541, a firma del Responsabile del Procedimento presso la Commissione Locale per il Paesaggio della Città  di Molfetta, nella parte in cui e per gli interventi per i quali è espresso parere negativo.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta e del Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città  Metropolitana di Bari;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Con il ricorso in trattazione, spedito per la notifica il 12/14.11.2018 e depositato il successivo 10.12.2018, il sig. T. Angelo ha adito l&#8217;intestato Tribunale ai fini dell&#8217;annullamento del parere prot. n. 7773 del 04.07.2018 con il quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città  Metropolitana di Bari, nel confermare il precedente parere di compatibilità  paesaggistica reso ai sensi dell&#8217;art. 181 comma 1 quater D.lgs 42/04 in ordine al progetto concernente &#8220;<em>Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del trullo e di un&#8217;area annessa&#8221;,</em>Â ha escluso il pergolato in legno, la pavimentazione in gres, il muretto in calcestruzzo e i telai in anticorodal dalle opere ammissibili ad accertamento di compatibilità  paesaggistica.<br /> 2. Il ricorrente ha altresì impugnato il consequenziale atto del Comune intimato (prot. n. 58770 dell&#8217;11.10.2017), che, previa comunicazione del parere della Soprintendenza, ha subordinato il rilascio della compatibilità  paesaggistica alla rimozione delle predette opere, nonchè gli altri atti connessi come meglio in epigrafe specificati.<br /> 3. Deduce parte ricorrente di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in agro di Molfetta alla contrada Le Difese e di aver proceduto, in totale assenza di titolo edilizio, al recupero del pagliaio di pietre a secco insistente sul terreno e dell&#8217;area circostante.<br /> 4. Espone, altresì, di aver, a tal fine, rimesso in condizioni di utilizzabilità  il trullo imploso, realizzando un impianto &#8220;imhoff&#8221; per il trattamento delle acque reflue, una zona pavimentata in pietra a secco e, infine, una &#8220;zona d&#8217;ombra&#8221; mediante l&#8217;installazione di un pergolo ligneo con relativa pavimentazione, il tutto delimitato da un muretto in calcestruzzo sul quale sono stati montati telai in anticorodal.<br /> 5. Rappresenta che, a seguito del sopralluogo del 01.06.2017, i tecnici del Comune di Molfetta riscontravano che gli interventi suddetti erano stati effettuati in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio e della preventiva autorizzazione paesaggistica trattandosi di opere realizzate all&#8217;interno della fascia di trecento metri dalla costa, sottoposta a vincolo paesaggistico.<br /> 6. Precisa, indi, di aver presentato in data 27.09.2017, Segnalazione certificata di inizio attività  e in data 11.10.2017 istanza di compatibilità  paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs n. 42/2004, trasmessa, poi, dal Comune di Molfetta alla Soprintendenza per il seguito di competenza.<br /> 7. Con un primo parere (nota del 22.2.2018 prot. n. 2247), comunicato dal Comune al ricorrente, la Soprintendenza esprimeva parere favorevole in ordine alla compatibilità  paesaggistica dell&#8217;intervento a condizione che fossero rimossi il pergolato ligneo, la pavimentazione in gres, il muretto in calcestruzzo ed i telai in anticorodal in quanto la zona d&#8217;ombra realizzata in adiacenza al trullo costituiva una nuova superficie utile, con conseguente impossibilità  di rilascio dell&#8217;accertamento di conformità  postumo non rientrando la fattispecie nei casi previsti dal comma 4 dell&#8217;art. 167 del D.Lgs. 42/2004.<br /> 8. L&#8217;istante, quindi, depositava istanza di rimozione in autotutela del predetto parere limitatamente alle prescrizioni ivi imposte, cui seguiva il parere oggetto dell&#8217;odierna impugnazione con il quale la Soprintendenza confermava integralmente le precedenti determinazioni negative.<br /> 9. Avverso le determinazioni della Soprintendenza il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:<br /> <em>1. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria &#8211; Travisamento dei luoghi e delle opere. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;all. a), punti 10, 12 e 19 del dpr n. 31/2017; 2. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90 e dell&#8217;art. 146 co. VIII d.lgs n. 42/2004;</em><br /> <em>3. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria &#8211; travisamento dei luoghi e delle opere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 d.lgs n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 l. n. 241/90; 4. Eccesso di potere per contraddittorieta&#8217; dell&#8217;azione amministrativa e travisamento fattuale; 5. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 l. n. 241/90 e del &#8220;piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia&#8221; (PPTR)- DGR n. 176/2015-. Eccesso di potere per carenza istruttoria.</em><br /> 10. Si sono costituiti per resistere al gravame il Comune di Molfetta, il Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta&#8217; Metropolitana di Bari, concludendo per l&#8217;inammissibilità  e comunque per l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> 11. Con ordinanza n. 57/2019 il Collegio ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione nel merito del ricorso.<br /> 12. All&#8217;udienza pubblica del 10.4.2019, il Tribunale, sentite le parti, ha introitato la causa in decisione.<br /> 13. In via preliminare il Collegio ritiene infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;impugnazione formulata dalla difese dell&#8217;intimata Amministrazione civica e basata sulla dedotta natura meramente confermativa del parere impugnato rispetto alle precedenti determinazioni della Soprintendenza di cui il ricorrente ha richiesto il riesame in autotutela.<br /> 13.1. L&#8217;atto impugnato, infatti, sostanzia una nuova ed autonoma valutazione e una nuova dichiarazione di volontà  frutto di una rinnovata istruttoria della Soprintendenza previo esame dei rilievi e delle osservazioni (ritenuti non accoglibili) formulati dal ricorrente, in specie con riferimento alla possibilità , rappresentata dal sig. T., di far rientrare le opere da rimuovere in quelle di cui all&#8217;Allegato A del DPR 31/2017.<br /> 13.2. Trattasi, pertanto, di un atto amministrativo di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile e non giù  di un atto meramente confermativo (non impugnabile) poichè il nuovo parere della Soprintendenza è stato reso a seguito dell&#8217;effettivo riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato sez. II, 08/05/2019, n.2969).<br /> 14. Nel merito il ricorso è infondato.<br /> 15. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione logica.<br /> 16. Il gravato provvedimento della Soprintendenza, cui correttamente si è adeguata l&#8217;Amministrazione civica, come anticipato, ha ritenuto insussistenti le condizioni di legge per procedere alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria limitatamente al pergolo ligneo a giorno, al relativo pavimento, al muretto a parziale contorno e, infine, ai telai in anticorodal.<br /> 17. Parte ricorrente, viceversa, ritiene <em>in primis</em>, che le opere in questione non sarebbero soggette alla tutela paesaggistica, non costituendo una nuova superficie utile ai sensi del DPR 31/2017, All. A) -lettere A19, A10 e A12. La Soprintendenza, poi, non solo non avrebbe rispettato l&#8217;obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 espressamente richiamato dall&#8217;art. 146 comma 8 del D.lgs 42/04, ma avrebbe violato l&#8217;obbligo di puntuale istruttoria e motivazione del provvedimento. Il parere della Soprintendenza, infine, risulterebbe in contrasto con le valutazioni della Commissione Paesaggistica.<br /> 18. Le censure in questione non meritano favorevole apprezzamento.<br /> 19. Premesso che risulta incontestato che le opere insistano su area sottoposta a vincolo paesaggistico (ex D.M del 1.8.1985, ex lett. a) comma 1, art. 142 del dlgs 42/04 ed ex art. 38 comma 3 delle NTA del PPTR), l&#8217;art. 167, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004 prevede il possibile accertamento postumo della compatibilità  paesaggistica solo nei seguenti tassativi casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità  dall&#8217;autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l&#8217;impiego di materiali in difformità  dall&#8217;autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, T.U. Edilizia).<br /> 19.1. In tali ipotesi non rientrano le opere realizzate dal ricorrente dato che la creazione della zona d&#8217;ombra a giorno realizzata con materiale ligneo e sovrastante cannucciato, delimitata da un muretto e realizzata lungo il lato sud del lotto di intervento, in adiacenza al trullo in uno alla relativa pavimentazione, attesa l&#8217;effettiva e non irrilevante percettibilità  visiva &#8211; anche a distanza- dell&#8217;intervento e, soprattutto, la modifica dell&#8217;originarie caratteristiche morfologiche dell&#8217;area (cfr. la documentazione fotografica in atti), integrano certamente aumento di superficie utile con conseguente obbligo di rimozione ex art. 167 Dlgs 42/2004.<br /> 20. Al riguardo, infatti, non rileva la circostanza che l&#8217;intervento predetto non sia stato considerato dall&#8217;Autorità  comunale preposta ai fini urbanistici quale aumento di superficie.<br /> 20.1. La nozione di superficie e volume utile, infatti, rilevante a fini urbanistici viene considerata esclusivamente in relazione all&#8217;estensione dei diritti edificatori, laddove nei giudizi paesistici è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell&#8217;insieme paesistico (conforme, T.A.R. Firenze, sez. III, 22/02/2019, n.276)<br /> Ne consegue che un volume irrilevante ai fini urbanistici può integrare un ingombro lesivo del paesaggio, e, come tale, classificabile come utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico. Si tratta, quindi, di qualificazioni che interessano le superfici e i volumi di qualsiasi natura, &#8220;<em>in quanto rileva la loro percepibilità  come ingombro alla visuale ovvero la modificazione alla realtà  preesistente, tale da arrecare un &quot;vulnus&quot; agli interessi superiori di tutela del paesaggio&#8221;</em> (ex multis, TAR Friuli Venezia Giulia, 31/05/2019 n. 239).<br /> 21. D&#8217;altra parte, l&#8217;Amministrazione ha correttamente e dettagliatamente motivato in ordine all&#8217;incidenza dell&#8217;intervento progettato dal punto di vista paesistico, precisando che la zona d&#8217;ombra a giorno va a modificare l&#8217;originaria conformazione morfotipologica del trullo in pietra, &#8220;<em>identificato nella sua preesistenza come elemento isolato e ben percettibile esternamente su tutti i lati e pertanto tipologicamente compromesso dalla presenza della suddetta struttura lignea, che, tra l&#8217;altro non risulta essere allineata nè orizzontalmente nè verticalmente ai preesistenti gradoni lapidei conformanti la costruzione originaria&#8221;</em>.<br /> 22. In riferimento, invece, alla realizzazione del pavimento in gres (ceramica), al muretto di calcestruzzo sagomato e ai telai in anticorodal (alluminio), a dispetto delle valutazioni effettuate dalla Commissione locale per il paesaggio (il cui parere, tuttavia, è consultivo e non esplica alcun effetto vincolante rispetto alle valutazioni della Soprintendenza, cfr. TAR Campania, Napoli sez. III, 3/9/18 n. 5317), dalla documentazione fotografica versata in atti se ne desume l&#8217;immediata percettività  e la natura paesaggisticamente impattante degli stessi perchè composti da materiali non tradizionali e diversi rispetto a quelli tipici dei luoghi.<br /> 23. Per quanto sopra, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l&#8217;Allegato A del DPR 31/2017 ove sono indicati gli interventi esclusi dall&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> 23.1. Quanto al pavimento in gres, la lettera A 10 dell&#8217;Allegato A al dpr 31/2017, sebbene riguardi opere di manutenzione ed adeguamento di spazi esterni, limita, tuttavia, l&#8217;esclusione dall&#8217;autorizzazione paesaggistica ad opere diverse da quelle realizzate nel caso in esame (manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano), e in ogni caso eseguite &#8220;<em>nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle rifiniture preesistenti e dei caratteri tipici del contesto locale</em>&#8220;, che l&#8217;utilizzo del gres (più¹ precisamente ceramica, come indicato nella relazione allegata all&#8217;istanza di accertamento di conformità ), non è idoneo a garantire.<br /> 23.2. Inconferente è poi il richiamo alla disposizione contenuta nella lettera A12 in considerazione della modifica non insignificante degli assetti planimetrici e vegetazionali esistenti in precedenza.<br /> 23.3. Neppure il pergolato, delimitato da un muretto (ove in sede di sopralluogo disposto dal Comune di Manfredonia è stata riscontrata la presenza di un piano di lavoro su cui sono posizionati un lavello e una cucina) può farsi rientrare nella disciplina della lettera A 19 dell&#8217; allegato A al dpr 31/2017, riferendosi tale ultima disposizione esclusivamente ai pergolati realizzati in legno per il ricovero di attrezzi agricoli (là  dove, al contrario, il ricorrente ha dichiarato l&#8217;utilizzazione dello stesso per la preparazione del cibo) e ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie (mentre nel caso in esame, è stato realizzato un muretto con anima di calcestruzzo in funzione di chiusura del pergolato).<br /> 23.4. Le connotazioni strutturali del muretto, peraltro, determinano l&#8217;inapplicabilità  del procedimento autorizzatorio semplificato previsto per gli interventi di lieve entità  di cui Allegato B lettera B21 del citato dpr 31/2017, che si riferisce, invece, precipuamente alla diversa ipotesi dei muri di cinta o di contenimento del terreno.<br /> 23.5. In ogni caso, le singole opere realizzate non possono essere isolatamente considerate, ma deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l&#8217;effettiva portata dell&#8217;operazione ai fini della corretta tutela del paesaggio (conforme, T.A.R. Napoli, sez. VI, 12/05/2016, n.2433). Il che conduce ad escludere che la zona d&#8217;ombra (pergolato e opere connesse) possa essere ritenuta irrilevante sul piano della tutela paesaggistica e della modifica dell&#8217;assetto del territorio ovvero che possa essere ricompreso sotto lo scudo degli interventi di minima importanza di cui all&#8217;art. 167 comma 4 d.lg. n. 42 del 2004, proprio nella considerazione delle significative modifiche all&#8217;originario assetto del territorio che l&#8217;intervento oggetto di causa ha effettivamente prodotto (T.A.R. Napoli, sez. II, 16/07/2019, n.3917).<br /> 24. Ne deriva l&#8217;infondatezza di ogni ulteriore doglianza articolata in ricorso, non potendosi ritenere, per le ragioni anzidette, il provvedimento della Soprintendenza impugnato ed il conseguenziale atto comunale, affetti da illogicità  o da insufficienza motivazionale. Sicchè, la carica ostativa prodotta dal richiamato art. 167, comma 4 rende del tutto ininfluente l&#8217;indicazione da parte del ricorrente della possibile parziale utilizzazione di materiali diversi rispetto a quelli originariamente previsti in progetto (rimozione dei telai in anticorodal e rivestimento del muretto con materiale diverso dal cemento).<br /> 25. Nè coglie nel segno la lamentata violazione da parte della Soprintendenza delle garanzie partecipative: trattandosi, infatti, di attività  vincolata, in quanto le opere realizzate non rientrano nelle ipotesi dei commi 4 e 5 dell&#8217;art. 167 d.lgs 42/2004 il provvedimento emanato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente operatività  dell&#8217;art. 21 octies L. 241/90 (Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2019, n.6073). Tanto più¹ che l&#8217;art. 167 dlgs 42/2004, sulla cui base è stato richiesto dal ricorrente l&#8217;accertamento <em>ex post</em>Â di conformità  paesaggistica, &#8211; a differenza della diversa ipotesi disciplinata dall&#8217;art. 146 comma 8 Dlgs 42/04- non prevede a carico della Soprintendenza la comunicazione di preavviso di rigetto, che, invece, spetta, piuttosto, al termine del procedimento, all&#8217;autorità  competente alla gestione del vincolo paesaggistico ai fini accertamento della compatibilità  paesaggistica (ex art. 167 comma 5 dlgs 42/04), e la cui violazione non è stata lamentata nel caso in esame.<br /> 26. Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.<br /> 27. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore delle Amministrazioni costituite, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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