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	<title>15/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/9/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7130/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7130</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Russo Dery Meir Michael (Avv. A. Jannoni Sebastianini) c/ Ministero dell’Interno (Avv.ra dello Stato) è legittimo il rigetto dell&#8217;istanza di concessione di cittadinanza italiana qualora il reddito annuale del richiedente risulti inferiore alla soglia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini italiani titolari di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Est. Russo<br /> Dery Meir Michael (Avv. A. Jannoni Sebastianini) c/ Ministero dell’Interno (Avv.ra dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>è legittimo il rigetto dell&#8217;istanza di concessione di cittadinanza italiana qualora il reddito annuale del richiedente risulti inferiore alla soglia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini italiani titolari di pensione di vecchiaia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Stranieri – Cittadinanza italiana – Provvedimento di concessione &#8211; E’ adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali – 																																																																																												</p>
<p>2) Stranieri – Cittadinanza italiana – Istanza di concessione – Reddito annuale del richiedente inferiore alla soglia di esenzione di cui all’art. 3 l. n. 8/1990 – Rigetto dell’istanza – E’ legittimo &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l&#8217;esistenza di un&#8217;avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, appartenenza di cui costituisce effetto e non causa la concessione della cittadinanza stessa, con la quale si attribuiscono all&#8217;interessato i diritti e gli obblighi connessi allo &#8220;status&#8221; civitatis;  la concessione di tale beneficio presuppone, dunque,  una valutazione assai articolata, nella quale ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico e patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza, così come avviene per il rinnovo del permesso di soggiorno.</p>
<p>2) E’ legittimo il rigetto dell&#8217;istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora il reddito annuale conseguito dal richiedente risulti inferiore alla soglia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini italiani titolari di pensione di vecchiaia, di cui all&#8217;art. 3 l. 25 gennaio 1990 n. 8 (parametro considerato dall&#8217;amministrazione idoneo a valutare la congruità dei mezzi di sostentamento di chi richiede la cittadinanza) in quanto il criterio seguito dall&#8217;amministrazione nell&#8217;esercizio del proprio potere discrezionale appare ragionevole, se rapportato alla regola secondo la quale lo straniero che vuole inserirsi nella collettività nazionale deve contribuire al progresso, anche materiale, del paese e non gravare fin dall&#8217;inizio sulle spese dello Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio<br /> Roma, sez. I ter </b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Luigi Tosti  				Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo                     Componente<br />
Maria Ada Russo 			Componente rel.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso  n. 13370/1995  proposto da <br />ù<br />
<b>Dery Meir Michael</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Jannoni Sebastianini ed elettivamente domiciliato in Roma, inizialmente in via A. Casella n. 16, e poi alla Via Catania n. 1;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Ministero dell’Interno</b>,  in persona del Ministro p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;per l’annullamento<br />del provvedimento di cui alla nota K1030391 del 23.3.1995, notificata in data 1.7.1995,  con la quale viene respinta l’istanza del ricorrente della concessione della cittadinanza italiana;<br />
e per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente all’ottenimento della cittadinanza italiana;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta nella pubblica udienza del 23.6.2005 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto </b></p>
<p>Il ricorrente è cittadino israeliano e in data 27.11.1992 ha chiesto la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 5 febbraio 1992.Col provvedimento impugnato  il Ministero dell’Interno si è pronunciato in maniera negativa sulla predetta istanza.Nel ricorso l’interessato prospetta i seguenti motivi di diritto:1) violazione e mancata applicazione di legge e di principi generali dell’ordinamento: legge n. 724 del 1994; eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.In data 24.11.1995 si è costituita controparte.<br />
In data 1.6.2005 il ricorrente ha depositato documentazione.<br />
In data 3.6.2005 controparte ha depositato documentazione.Infine, in data 10.6.2005, il ricorrente ha depositato memoria conclusionale.In data 22.6.2005 controparte ha depositato memoria (tardiva) di cui il Collegio non ha tenuto conto.All’udienza del  23.6.2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto </b></p>
<p>Il ricorrente è cittadino israeliano e in data 27.11.1992 ha chiesto la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 5 febbraio 1992. <br />
Col provvedimento impugnato  il Ministero dell’Interno si è pronunciato in maniera negativa sulla predetta istanza. <br />
Nel ricorso l’interessato prospetta i seguenti motivi di diritto: <br />
1) violazione e mancata applicazione di legge e di principi generali dell’ordinamento: legge n. 724 del 1994; eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. <br />
In data 24.11.1995 si è costituita controparte.<br />
In data 1.6.2005 il ricorrente ha depositato documentazione.<br />
In data 3.6.2005 controparte ha depositato documentazione. <br />
Infine, in data 10.6.2005, il ricorrente ha depositato memoria conclusionale. <br />
In data 22.6.2005 controparte ha depositato memoria (tardiva) di cui il Collegio non ha tenuto conto. <br />
All’udienza del  23.6.2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto </b></p>
<p>La questione portata all&#8217;esame del Collegio concerne la legittimità del decreto di rifiuto della concessione della cittadinanza emesso dal Ministro dell’Interno in data 23.3.1995. <br />
Il provvedimento  è motivato sul presupposto che “dalla documentazione esibita a corredo della domanda si evince che l’interessato ha percepito nell’anno 1992 redditi denunciati ai fini fiscali pari a lire 12.177.000 e che tali redditi risultano inferiori a quelli previsti dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 724 del 1994 per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per il nucleo familiare. <br />
Il ricorso è fondato. <br />
Con i motivi di ricorso &#8211; in particolare &#8211; si sostiene che “è stata applicata retroattivamente (ai redditi percetti dal ricorrente nel 1992) una normativa emanata solo due anni dopo (la legge n. 724 del 1994) con palese violazione del principio di irretroattività della legge…peraltro il raffronto andava fatto con i redditi del 1994  o 1995 che risultano superiori al limite di £ 16.000.000 annui indicato nella legge n. 724 del 1994”; inoltre, vi sarebbe difetto di istruttoria in quanto nel 1992 “si è verificata una accidentale interruzione dell’attività di lavoro e dei redditi connessi relativa alla scissione della Ditta Fratelli Sciunnach in due ditte individuali. <br />
Le censure sono fondate. <br />
In via preliminare, occorre esaminare la normativa in materia. <br />
L’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede in quali casi e con quali modalità può essere concessa la cittadinanza italiana. Nel caso di specie, il ricorrente la chiede ai sensi del comma 1, lettera f), che fa riferimento allo “straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”. <br />
Inoltre, l’art. 3, comma 1, del D. L. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni in legge 25 gennaio 1990, n. 8., prevede che “sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria: i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico”. <br />
Infine, l’art. 1, comma 3,  della legge 23 dicembre 1994 – che sostituisce il comma 16 dell’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così recita “a partire dal 1 gennaio 1996 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria (di cui ai commi 14 e 15) i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant&#8217;anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all&#8217;anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico”. <br />
Tanto precisato occorre fare riferimento, a questo punto, agli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia. <br />
Da un lato la giurisprudenza ha ritenuto che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l&#8217;esistenza di un&#8217;avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, appartenenza di cui costituisce effetto e non causa la concessione della cittadinanza stessa, con la quale si attribuiscono all&#8217;interessato i diritti e gli obblighi connessi allo &#8220;status&#8221; civitatis; e la concessione di tale beneficio presuppone una valutazione assai articolata, nella quale ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico e patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza, così come avviene per il rinnovo del permesso di soggiorno (cfr., T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 27 febbraio 2003, n. 158). <br />
Inoltre, è stato ritenuto legittimo il rigetto dell&#8217;istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora il reddito annuale conseguito dal richiedente risulti inferiore alla soglia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini italiani titolari di pensione di vecchiaia, di cui all&#8217;art. 3 l. 25 gennaio 1990 n. 8 (parametro considerato dall&#8217;amministrazione idoneo a valutare la congruità dei mezzi di sostentamento di chi richiede la cittadinanza) in quanto il criterio seguito dall&#8217;amministrazione nell&#8217;esercizio del proprio potere discrezionale appare ragionevole, se rapportato alla regola secondo la quale lo straniero che vuole inserirsi nella collettività nazionale deve contribuire al progresso, anche materiale, del paese e non gravare fin dall&#8217;inizio sulle spese dello Stato. <br />
Con specifico riferimento al problema dei mezzi di sussistenza la giurisprudenza ha prima richiamato il predetto D.L. n. 382 del 1989 e poi la legge n. 724 del 1994. <br />
Deve essere però rilevato che non vi è differenza tra le due fonti normative in relazione all’importo del “reddito complessivo riferito all’anno precedente”  che non deve essere inferiore a £ 16.000.000. <br />
Tuttavia, nel caso di specie,  il provvedimento è immotivato e basato su presupposti di fatto e di diritto errati. <br />
Devono essere considerati – in particolare – i seguenti elementi in punto di fatto: <br />
a)	il ricorrente è ottico optometrista, è residente in Italia dal 1982  e ha lavorato a partire dal 1990; <br />	<br />
b)	nell’anno 1992 il suo datore di lavoro (F.lli Sciunnach) ha cambiato la propria denominazione societaria in quella di Ditta Sciunnacche Renato; pertanto il rapporto di lavoro si è interrotto in data 31 marzo 1992 ed è ripreso in data 1 ottobre 1992; <br />	<br />
c)	il Tribunale di Roma ha definito la vertenza tra il ricorrente e il datore di lavoro con verbale di conciliazione in data 23 gennaio 2001 nel quale è stata stabilita la corresponsione di £. 52.000.000 di cui £ 14.000.000 a titolo di differenze di TFR;<br />	<br />
d)	il ricorrente ha, poi,  allegato adeguata documentazione (cfr. copia dei Mod. 101 per gli anni 1991/1998) dalla quale risulta che sono stati sempre percepiti redditi superiori ai 20 milioni e l’unico anno in cui i redditi sono inferiori è il 1992 (£. 5.200.000 + £ 6.917.000) ma, in proposito, sussiste un giustificato motivo. <br />	<br />
Il Collegio ritiene in proposito che l’amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) valutare in maniera più approfondita le peculiarità del caso di specie soprattutto alla luce della situazione complessiva del ricorrente e del suo concreto inserimento professionale nel nostro paese. <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto disponendosi per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe n. 13370/1995 e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  23 giugno 2005. <br />
PRESIDENTE  Luigi Tosti <br />
ESTENSORE  Maria Ada Russo </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7130/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7129</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7129/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7129/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7129/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7129</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Russo CIPOLLETTI F. (Avv. L. Parenti) c/ Ministero dell’Interno (Avv.ra dello Stato) spetta alla Corte dei Conti l&#8217;accertamento del diritto a fruire del beneficio della pensione privilegiata Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità – Pensione privilegiata &#8211; Controversia in materia di diniego</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7129/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-9-2005-n-7129/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7129</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Est. Russo<br /> CIPOLLETTI F. (Avv. L. Parenti) c/ Ministero dell’Interno (Avv.ra dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>spetta alla Corte dei Conti l&#8217;accertamento del diritto a fruire del beneficio della pensione privilegiata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Stipendi, assegni e indennità – Pensione privilegiata &#8211; Controversia in materia di diniego di riconoscimento di un&#8217;infermità da causa di servizio – Giurisdizione della Corte dei Conti &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste giurisdizione della Corte dei Conti sulla controversia in materia di diniego di riconoscimento della dipendenza di un&#8217;infermità da causa di servizio ai fini dell’ottenimento della pensione privilegiata</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio<br /> Roma, sez. I ter</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Luigi Tosti  				Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo                     Componente <br />
Maria Ada Russo 			Componente rel.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b> SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso  n. 1183/1998  proposto da<br />
<b>CIPOLLETTI Fernando</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 38;</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p>&#8211; <b>Ministero dell’Interno</b>,  in persona del Ministro p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;<br />
per l’accertamento del diritto<br />
“dell’istante a vedersi riconosciuta, in via principale, la sua inidoneità permanentemente al servizio di istituto in modo assoluto con decorrenza antecedentemente alla sua collocazione in quiescenza avvenuta, a domanda, in data 29.12.1994 e segnatamente a far tempo dalla data del 15.11.1994 allorquando la CMO di Roma lo ha considerato idoneo al servizio effettivo pur in presenza delle medesime infermità per le quali poi, in data 27.5.1997, lo ha definitivamente giudicato non idoneo permanentemente al servizio di istituto; in via subordinata, quantomeno a vedersi attribuita la decorrenza della sua inidoneità assoluta al servizio di istituto a far tempo dallo stesso periodo in cui è stato collocato a domanda in quiescenza, ossia a decorrere dal 29.12.1994, con ogni conseguente beneficio di legge, primo tra tutti quello concernente da tale data il diritto a fruire della pensione privilegiata”;<br />
nonché avverso il silenzio rigetto <br />
“formatosi sulla sua istanza in data 16.6.1997 con la quale il ricorrente ha presentato al competente servizio del Ministero dell’Interno la domanda volta ad ottenere la modifica e la riforma del suo status di dipendente collocato in quiescenza e specificatamente l’emissione di un nuovo decreto ministeriale con il quale, con efficacia retroattiva dal 15.11.1994 (al limite al 29.12.1994) lo si considera ad ogni effetto di legge dimesso dal servizio di istituto a causa della sua riconosciuta inidoneità permanente al servizio di istituto in modo assoluto e definitivo, con conseguente diritto ad avere pure retroattivamente tutti i connessi benefici economici di legge, e quindi il suo diritto a fruire della relativa pensione privilegiata”;<br />
nonché per l’annullamento<br />
di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta nella pubblica udienza del 23.6.2005 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto </b></p>
<p>Il ricorrente è stato Assistente capo della Polizia di Stato ed è attualmente in quiescenza dal 29.12.1994. <br />
Nel ricorso l’interessato prospetta i seguenti motivi di diritto: <br />
1)eccesso di potere per violazione di legge; falsità e illogicità dei presupposti, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; travisamento dei fatti ed omessa considerazione e valutazione di fondamentali circostanze procedimentali.  <br />
In data 7.2.1998 si è costituita controparte.<br />
In data 18.5.2005 controparte ha depositato documentazione. <br />
All’udienza del  23.6.2005 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto </b></p>
<p>Il ricorrente chiede – sostanzialmente &#8211; l’accertamento del suo diritto a fruire del beneficio della pensione privilegiata: <br />
Per quel che riguarda tale beneficio va declinata la giurisdizione e, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che in tale materia è la Corte dei Conti ad avere giurisdizione piena ed esclusiva (cfr.: Cass. civile sez. un. 24.5.1995 n. 5688; Cons. Stato IV 13.3.1998 n. 433; T.A.R. Calabria 7.2.1998 n. 160; T.A.R. Molise 24.1.1983 n. 9; Corte Conti IV 14.12.1979 n. 55914).<br />
Rientra, infatti, nella giurisdizione della Corte dei conti la controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza di un&#8217;infermità da causa di servizio per ottenere la pensione privilegiata (cfr., anche, T.A.R. Molise, 9 settembre 2002, n. 766). <br />
In relazione all’ulteriore questione del silenzio rigetto sulla sua istanza in data 16 giugno 1997 (relativa ad ottenere la modificazione della sua collocazione in quiescenza a domanda in “riforma per causa di servizio”) dalla documentazione allegata risulta che il Ministero dell’Interno ha risposto all’interessato con nota in data 3 settembre 1997 comunicando che “nessun provvedimento poteva essere adottato in quanto il collocamento a riposo era avvenuto per dimissioni volontarie”. <br />
Pertanto, anche in ordine a tale pretesa, deve essere dichiarata l’improcedibilità in quanto l’amministrazione ha puntualmente notiziato l’interessato e non si configura alcun comportamento omissivo di controparte. <br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, dichiara il presente ricorso in parte inammissibile, per difetto di giurisdizione,  e in parte improcedibile.<br />
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  23 giugno 2005. </p>
<p>PRESIDENTE  Luigi Tosti <br />
ESTENSORE  Maria Ada Russo </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-15-9-2005-n-7124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. La Medica, Est, Capuzzi Pietro Coricelli spa (Avv.ti L. Albisinni, A.Buonafede e M. Spagna) c/ Ministero delle Finanze (Avv.ra dello Stato) sulla giurisdizione in materia di recupero di aiuti comunitari Giurisdizione e competenza – Aiuti comunitari – Recupero &#8211; Disposizioni comunitarie e nazionali vincolanti – Carenza di discrezionalità della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-15-9-2005-n-7124/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est, Capuzzi<br /> Pietro Coricelli spa (Avv.ti L. Albisinni, A.Buonafede e M. Spagna) c/ Ministero delle Finanze (Avv.ra dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di recupero di aiuti comunitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Aiuti comunitari – Recupero &#8211; Disposizioni comunitarie e nazionali vincolanti – Carenza di discrezionalità della P.A. – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Recupero derivante da esercizio di funzione discrezionale pubblicistica – Giurisdizione G.A. – Sussiste &#8211;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di aiuti comunitari, la posizione dei beneficiari è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali, mentre ove l&#8217;erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
-SEZIONE II &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5157 del  1998 proposto dalla<br /><b>Pietro Coricelli spa</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Albisinni, Achille Buonafede e Michele Spagna presso il cui studio in Roma, Via Zanardelli n.20, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;<br />
PER L’ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento del 26 febbraio 1998 n. 6085 dell’intimato Ministero, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, Direzione Compartimentale per le Contabilità Centralizzate, con cui è stata richiesta la restituzione dell’importo complessivo di lire 6.464.390 per restituzioni di oli di oliva nazionali miscelati con oli di Paesi terzi in regime di perfezionamento attivo, in quanto l’olio di oliva non figura tra i prodotti elencati all’art.8, par.3 del Reg. Cee n.3665/87 e succ. modifiche;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione finanziaria; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 2005 – relatore il dottor Roberto Capuzzi – l’avv. Buonafede per la società ricorrente e l’avv. Venturini per la Difesa Erariale; <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame la società ricorrente, operante nel settore del commercio internazionale dell’olio di oliva, ha impugnato la determinazione in epigrafe indicata, con cui l’intimata amministrazione ha disposto il recupero di somme a suo tempo erogate a titolo di “restituzione all’esportazione”, contributo comunitario previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97, come modificato dal successivo regolamento n.915/97.<br />
Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:<br />
1) la ricorrente ha importato olio d’oliva lampante da paesi terzi extracomunitari in regime di perfezionamento attivo, e, dopo averlo mescolato con olio di oliva comunitario, ha esportato la miscela verso paesi extracomunitari, precisando, in sede di dichiarazione all’esportazione, il quantitativo di olio d’oliva di origine comunitaria impiegato;<br />
2) in relazione a tale operazione la ricorrente ha chiesto, con riferimento al suddetto quantitativo di olio d’oliva nazionale mescolato, l’anticipazione del contributo comunitario denominato “restituzione all’esportazione”, consistente in una sovvenzione accordata dalla Comunità Economica Europea ed erogata dagli stati membri allorché il prezzo della merce esportata nel paese di destinazione extracomunitario risulti inferiore a quello comunitario;<br />
3) l’intimata amministrazione finanziaria, ritenendo che l’olio vergine d’oliva fosse ricompreso nell’elenco di cui al paragrafo 3, art.8 del Regolamento CEE n. 3665/77, ha accolto la citata istanza provvedendo alla corresponsione delle somme richieste a titolo di anticipazione;<br />
4) successivamente, a seguito dell’invito rivolto dalla Commissione Europea alle competenti autorità italiane ad effettuare il recupero delle somme corrisposte per le operazioni de quibus in quanto l’olio di oliva non risultava compreso nel novero dei prodotti di cui al citato elenco, è stato adottato il contestato provvedimento di recupero.<br />
Il proposto gravame è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:<br />
Violazione di legge, con specifico riferimento al Regolamento CEE n.729/70, alle LL. nn.898/86, 689/81 e 241/1990, nonché al Regolamento CEE n.3665/1987 ed al Trattato istitutivo della Comunità Europea. Violazione di legge per assoluta carenza dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento. Incompetenza – Carenza di potere – Eccesso di potere per inesistenza e/o falsità e/o erroneità dei presupposti – Travisamento dei fatti ed illogicità manifesta – Carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione – Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttori, di valutazione, di motivazione.<br />
Si è costituita l’intimata amministrazione prospettando preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.<br />
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2005 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stato disposto il recupero dell’importo, erogato alla società ricorrente a titolo di anticipazione del contributo comunitario denominato “restituzione all’esportazione”.<br />
Il ricorso deve essere dichiarato, in linea con quanto affermato dall’intimata amministrazione e secondo il recente orientamento della Sezione, inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale.<br />
Al riguardo deve essere osservato che:<br />
a) in materia di aiuti comunitari, la posizione dei beneficiari è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali, mentre ove l&#8217;erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme di azione e non già di relazione, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (Cons Stato, sez.IV, n.2224 del 1274/2001; n.3040 del 14/5/2004; sez.VI, n.763 del 31/5/1996);<br />
b) nella fattispecie in esame la normativa comunitaria intervenuta a disciplinare il contributo in questione (regolamento CEE 3665/87 come modificato dal successivo regolamento 815/97) ha analiticamente previsto i presupposti materiali e le regole procedurali ai fini della concessione dello stesso, per cui all’amministrazione è stato attribuito solamente un mero potere di riscontro di tali presupposti, come è concretamente accaduto nella controversia in trattazione nella quale il recupero delle somme è stato giustificato dalla mera circostanza che l’olio d’oliva non risultava compreso nell’elenco dei prodotti ammessi alla sovvenzione comunitaria; <br />
c) conseguentemente, avuto presente che la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base alla prospettazione delle parti bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, e cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio, (ex plurimis Cass. Civ. Sez.UU. n.130 del 12/4/2000), il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, stante che la posizione soggettiva di cui si invoca la tutela ha natura di diritto soggettivo. <br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese ed onorari del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>  P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.5157/98, proposto da soc. Pietro Coricelli come in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:  Dr.   Domenico   LA MEDICA        &#8211; Presidente<br />
Dr.    Roberto      CAPUZZI          &#8211; Consigliere est.<br />
Dr.    Giuseppe    SAPONE            &#8211; Consigliere, </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-15-9-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-15-9-2005-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.0</a></p>
<p>Pres. Jann – Rel. Cunha Rodrigues Lavoro – Disoccupazione e mobilità – Cittadinanza europea – Divieto di discriminazione – Articolo 39 CE – Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione – Concessione subordinata al completamento degli studi secondari nello Stato membro interessato – Contrasto con</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-15-9-2005-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Jann – Rel. Cunha Rodrigues</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Disoccupazione e mobilità – Cittadinanza europea – Divieto di discriminazione – Articolo 39 CE – Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione – Concessione subordinata al completamento degli studi secondari nello Stato membro interessato – Contrasto con il divieto di discriminazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2005/9/2172/d">nota della Dott.ssa Elisa Lenzi</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />
15 settembre 2005</b></p>
<p>Nel procedimento C-258/04,<br />
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE dalla cour du travail de Liège (Belgio), con decisione 7 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2004, nella causa tra</p>
<p><b>Office national de l’emploi</b><br />
e<br />
<b>Ioannis Ioannidis</b></p>
<p>LA CORTE (Prima Sezione),<br />
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ileši&#269; e E. Levits, giudici,<br />
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer<br />
cancelliere: sig. R. Grass</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,<br />
viste le osservazioni scritte presentate:<br />
–       per l’Office national de l’emploi, dagli avv.ti Y. Denoiseux e G. Lewalle;<br />
–       per il governo belga, dagli avv.ti Y. Denoiseux e G. Lewalle;<br />
–       per il governo ellenico, dalle sig.re S. Bodina e Z. Chatzipavlou e dal sig. M. Apessos, in qualità di agenti;<br />
–       per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou e dal sig. D. Martin, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2005,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE.<br />
2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Ioannidis e l’Office national de l’emploi (Ufficio nazionale del lavoro; in prosieguo: l’«ONEM») relativamente alla decisione con cui quest’ultimo ha rifiutato di concedere all’interessato il beneficio dell’indennità di disoccupazione prevista dalla normativa belga.</p>
<p> Ambito normativo</p>
<p> La normativa comunitaria</p>
<p>3       L’art. 12, primo comma, CE, stabilisce:<br />
«Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».<br />
4       Ai sensi dell’art. 17 CE:<br />
«1.      È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. (…)<br />
2.      I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».<br />
5       L’art. 18, n. 1, CE, prevede che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal detto Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.<br />
6       In forza dell’art. 39, n. 2, CE, la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.<br />
7       Ai sensi dell’art. 39, n. 3, CE, «fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, [la libera circolazione dei lavoratori] importa il diritto:<br />
a)      di rispondere a offerte di lavoro effettive;<br />
(&#8230;)».<br />
8       Ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68») il lavoratore cittadino di uno Stato membro beneficia, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.</p>
<p> La normativa nazionale</p>
<p>9       La normativa belga prevede la concessione ai giovani che hanno appena terminato gli studi e che sono in cerca di prima occupazione di un’indennità di disoccupazione, designata con l’espressione «allocations d’attente» (indennità di disoccupazione giovanile).<br />
10     L’art. 36, n. 1, primo comma, del regio decreto 25 novembre 1991, recante regolamentazione della disoccupazione (Moniteur belge del 31 dicembre 1991, pag. 29888), come modificato dal regio decreto 13 dicembre 1996 (Moniteur belge del 31 dicembre 1996, pag. 32265; in prosieguo: il «regio decreto») stabilisce:<br />
«Per essere ammesso al godimento dell’indennità di disoccupazione giovanile il giovane lavoratore deve rispondere ai seguenti requisiti:<br />
1° non essere più soggetto all’obbligo scolastico;<br />
2° a) o aver terminato studi completi del ciclo secondario superiore o del ciclo secondario inferiore di formazione tecnica o professionale in un istituto scolastico organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una comunità;<br />
(&#8230;)<br />
h) o avere seguito gli studi o una formazione in un altro Stato membro dell’Unione europea, se sono nel contempo soddisfatte le seguenti condizioni:<br />
–       il giovane deve produrre una documentazione da cui risulti che gli studi o la formazione sono dello stesso livello ed equivalenti a quelli di cui alle lettere precedenti;<br />
–       al momento della richiesta dell’indennità, il giovane deve essere a carico, in qualità di figlio, di lavoratori migranti, tali ai sensi dell’art. 48 del Trattato CE, residenti in Belgio;<br />
(&#8230;)».<br />
 La causa principale e la questione pregiudiziale<br />
11     Dopo aver terminato i suoi studi principali in Grecia il sig. Ioannidis, cittadino greco, è arrivato in Belgio nel 1994. Il titolo di studi rilasciato all’interessato in Grecia è stato riconosciuto equivalente al certificato omologato di insegnamento secondario superiore che dà accesso in Belgio all’insegnamento superiore di tipo breve.<br />
12     A conclusione di un ciclo triennale di studi, il sig. Ioannidis ha ottenuto, il 29 giugno 2000, il diploma di specializzazione in kinesiterapia rilasciato dall’istituto superiore della provincia di Liegi André Vésale e successivamente si è iscritto come persona in cerca di occupazione a tempo pieno presso l’Ufficio comunitario e regionale della formazione professionale e del lavoro.<br />
13     Dal 10 ottobre 2000 al 29 giugno 2001, l’interessato ha seguito in Francia, nell’ambito di un contratto di lavoro concluso in qualità di tecnico con una società civile di professionisti formata da medici specializzati in otorinolaringoiatria, una formazione retribuita in rieducazione vestibolare.<br />
14     Il 7 agosto 2001, dopo essere ritornato in Belgio, sig. Ioannidis ha presentato all’ONEM una domanda indennità di disoccupazione giovanile.<br />
15     Con decisione 5 ottobre 2001, l’ONEM ha respinto tale domanda poiché il sig. Ioannidis non aveva terminato i suoi studi secondari in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una delle tre comunità del Belgio, come richiede l’art. 36, n. 1, primo comma, punto 2, lett. a), del regio decreto.<br />
16     Il sig. Ioannidis ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunal du travail di Liegi. Con sentenza 7 ottobre 2002, questo giudice ha annullato la detta decisione constatando che «al momento della sua domanda intesa a percepire l’indennità, il richiedente era lui stesso lavoratore migrante, avendo lavorato in Francia» e che «l’articolo 36 del regio decreto (…), come interpretato dall’amministrazione, è chiaramente incompatibile con l’articolo [39 CE]».<br />
17     La cour du travail di Liegi, dinanzi alla quale ha interposto appello l’ONEM contro questa sentenza, ha constatato che il sig. Ioannidis non soddisfa nessuna delle condizioni poste in maniera alternativa dalla normativa nazionale.. In particolare, egli non soddisfa né le prescrizioni dell’art. 36, n. 1, primo comma, punto 2, lett. a), del regio decreto, poiché non ha terminato i suoi studi secondari in Belgio, né quelle della stessa disposizione, sub h). Il giudice del rinvio fa rilevare che l’interessato ha terminato, in un altro Stato membro, studi del ciclo secondario superiore relativamente ai quali è dimostrato mediante i documenti presentati che essi sono equivalenti a quelli indicati nella stessa disposizione, sub a), del regio decreto e sono dello stesso livello di questi. Per contro, secondo tale giudice, da nessun documento o elemento del fascicolo risulta che, alla data della presentazione della domanda di indennità di disoccupazione giovanile, i genitori del sig. Ioannidis fossero lavoratori migranti residenti in Belgio.<br />
18     Nutrendo dubbi sull’esistenza di un’eventuale discriminazione indiretta nei confronti del sig. Ioannidis, relativa al fatto che il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile è stata rifiutata all’interessato unicamente perché non ha terminato i suoi studi del ciclo secondario superiore in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto dalle autorità pubbliche belghe, mentre egli ha completato studi equivalenti nel suo paese d’origine, la cour du travail de Liège a deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se il diritto comunitario (e segnatamente gli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE) osti a che la normativa di uno Stato membro (quale quella belga di cui al regio decreto 25 novembre 1991, recante norme in materia di disoccupazione), nel riconoscere alle persone in cerca di impiego di età inferiore in linea di principio a 30 anni un’indennità cosiddetta di disoccupazione giovanile sulla base degli studi secondari compiuti, imponga a quelle tra tali persone che siano cittadini di altri Stati membri – in termini uguali a quelli previsti per i cittadini nazionali – la condizione secondo cui tale indennità viene concessa solo se gli studi richiesti siano stati terminati in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una delle tre comunità nazionali [come previsto dal suddetto regio decreto, all’art. 36, n. 1, primo comma, punto 2, lett. a)], sicché l’indennità di disoccupazione giovanile di cui trattasi viene rifiutata ad un giovane in cerca di occupazione che, senza essere membro della famiglia di un lavoratore migrante, sia però cittadino di un altro Stato membro nel quale egli, prima di circolare nel territorio dell’Unione, aveva proseguito ed ultimato studi secondari, riconosciuti equivalenti ai prescritti studi dalle autorità dello Stato in cui viene chiesto il beneficio della detta indennità».</p>
<p> Sulla questione pregiudiziale</p>
<p>19     Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto comunitario si opponga a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro che è alla ricerca di una prima occupazione, per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.<br />
20     In via preliminare, occorre rilevare che il fatto che il giudice del rinvio abbia formulato la questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto comunitario non si oppone a che la Corte fornisca al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in particolare, in questo senso, sentenze 12 dicembre 1990, causa C 24189, SARPP, Racc. pag. I 4695, punto 8, e 7 settembre 2004, C 456/02, Trojani, Racc. pag. I 7573, punto 38).<br />
21     Nell’ambito della presente causa, occorre ricordare che i cittadini di uno Stato membro alla ricerca di un’occupazione in un altro Stato membro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 39 CE e, pertanto, beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto al n. 2 di tale disposizione .<br />
22     Come la Corte ha già dichiarato, tenuto conto dell’istituzione della cittadinanza dell’Unione e dell’interpretazione giurisprudenziale del diritto alla parità di trattamento di cui godono i cittadini dell’Unione, non si può più escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 39, n. 2, CE una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare l’accesso all’occupazione sul mercato del lavoro di uno Stato membro (sentenza 23 marzo 2004, causa C 138/02, Collins, Racc. pag. I 2703, punto 63).<br />
23     È pacifico che le indennità di disoccupazione giovanile previste dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale sono prestazioni sociali, il cui obiettivo è di facilitare, per i giovani, il passaggio dalla scuola al mercato del lavoro (sentenza 11 luglio 2002, causa C 224/98, D’Hoop, Racc. pag. I 6191, punto 38).<br />
24     È anche pacifico che, alla data della presentazione della domanda intesa ad ottenere il beneficio delle dette indennità, il sig. Ioannidis aveva la qualità di cittadino di uno Stato membro che, avendo terminato i suoi studi, si trovava alla ricerca di un’occupazione in un altro Stato membro.<br />
25     In tale contesto, l’interessato è legittimato ad avvalersi dell’art. 39 CE per sostenere che non può costituire oggetto di discriminazioni basate sulla cittadinanza per quanto riguarda la concessione dell’indennità di disoccupazione giovanile.<br />
26     Secondo una costante giurisprudenza, il principi di parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato (v., in particolare, sentenze 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153, punto 11, e 15 marzo 2005, causa C 209/03, Bidar, Racc. I 0000, punto 24).<br />
27     La normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale introduce una disparità di trattamento tra i cittadini che hanno terminato i loro studi di ciclo secondario in Belgio e quelli che li hanno completati in un altro Stato membro, in quanto solo i primi hanno diritto all’indennità di disoccupazione giovanile.<br />
28     Questa condizione rischia di sfavorire soprattutto i cittadini di altri Stati membri. Infatti, la detta condizione, in quanto vincola la concessione di questa indennità al requisito che il richiedente abbia ottenuto il diploma richiesto in Belgio, può essere più facilmente soddisfatta dai cittadini nazionali.<br />
29     Una siffatta disparità di trattamento può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall’ordinamento nazionale (sentenze 23 maggio 1996, causa C 237/94, O’Flynn, Racc. I 2617, punto 19, e Collins, sopra menzionata, punto 66).<br />
30     Come la Corte ha già dichiarato, è legittimo che il legislatore nazionale voglia essere sicuro dell’esistenza di un nesso reale tra chi richiede la detta indennità e il mercato geografico del lavoro interessato (sentenza D’Hoop, sopra menzionata, punto 38).<br />
31     Tuttavia, un’unica condizione relativa al luogo di conseguimento del diploma di maturità presenta un carattere troppo generale ed esclusivo. Essa infatti privilegia indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra chi richiede l’indennità di disoccupazione giovanile ed il mercato geografico del lavoro, escludendo ogni altro elemento rappresentativo. Essa eccede così quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito (sentenza D’Hoop, sopra menzionata, punto 39).<br />
32     Per il resto, dall’art. 36, n. 1, primo comma, punto 2°, lett. h), del regio decreto, risulta che colui che è in cerca di occupazione il quale non ha terminato i suoi studi secondari in Belgio ha tuttavia diritto all’indennità di disoccupazione giovanile se ha seguito studi o una formazione dello stesso livello ed equivalenti in un altro Stato membro e se è a carico di lavoratori migranti, ai sensi dell’art. 39 CE, residenti in Belgio.<br />
33     Il fatto che i genitori del sig. Ioannidis non siano lavoratori migranti residenti in Belgio non può in ogni caso giustificare il rifiuto dell’indennità richiesta. Infatti, questa condizione non può essere giustificata con l’intento di assicurarsi dell’esistenza di un nesso reale tra chi chiede l’indennità e il mercato geografico del lavoro interessato. Essa è certo basata su un elemento che può essere considerato rappresentativo di un grado reale ed effettivo di collegamento. Tuttavia, non si può escludere che una persona, quale il sig. Ioannidis, che, dopo un ciclo di studi secondari terminato in uno Stato membro, continua studi superiori in un altro Stato membro e ivi ottiene un diploma sia in grado di giustificare un nesso reale con il mercato del lavoro di tale Stato, anche se non è a carico di lavoratori migranti residenti nel detto Stato. Pertanto, una tale condizione va anche al di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.<br />
34     Occorre aggiungere che l’indennità di disoccupazione giovanile costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (sentenza D’Hoop, sopra menzionata, punto 17).<br />
35     Ora, secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 7 del regolamento n. 1612/68, che comprende tutti i benefici che, collegati o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente riconosciuti ai lavoratori nazionali, a causa principalmente della loro qualità obiettiva di lavoratore o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, mira anche ad impedire le discriminazioni operate a danno dei discendenti che siano a carico del lavoratore (v., in particolare, sentenze 30 settembre 1975, causa 32/75, Cristini, Racc. pag. 1085, punto 19; 20 giugno 1985, causa 94/84, Deak, Racc. pag. 1873, punto 22, e 8 giugno 1999, causa C 337/97, Meeusen, Racc. pag. I 3289, punto 22).<br />
36     Ne deriva che i figli a carico dei lavoratori migranti che risiedono in Belgio derivano il loro diritto all’indennità di disoccupazione giovanile dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, indipendentemente dal fatto che, in questo caso di specie, esista un nesso reale con il mercato geografico del lavoro interessato.<br />
37     Sulla base delle considerazioni che precedono, non è necessario pronunciarsi sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE.<br />
38     Pertanto, occorre risolvere la questione posta nel senso che l’art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.<br />
 Sulle spese<br />
39     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:</p>
<p>L’art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell’indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l’interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-9-2005-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-9-2005-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7</a></p>
<p>Pres. De Roberto, est.Maruotti S.p.a. Antognolla (Avv. G. La Spina e S. Crisci) c. Comune di Perugia (Avv.ti M. Cartasegna e A. Mariani Marini) il ritardo della P.A. nel rilascio di titoli edilizi autorizzativi non integra un &#8220;comportamento&#8221; ed è conseguentemente sindacabile dal Giudice Amministrativo 1. Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-9-2005-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-9-2005-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Roberto, est.Maruotti<br /> S.p.a. Antognolla (Avv. G. La Spina e S. Crisci) c. Comune di Perugia (Avv.ti M. Cartasegna e A. Mariani Marini)</span></p>
<hr />
<p>il ritardo della P.A. nel rilascio di titoli edilizi autorizzativi non integra un &#8220;comportamento&#8221; ed è conseguentemente sindacabile dal Giudice Amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Edilizia – Tardivo rilascio di titoli edilizi autorizzativi – Comportamento della P.A &#8211; Va escluso – Conseguenze – Giurisdizione del G.A. – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Responsabilità e risarcimento – Pubblica Amministrazione – Mancata o tardiva emanazione del provvedimento – Risarcimento del danno &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il ritardo della P.A. nell’adozione delle pratiche per il rilascio dei titoli edilizi autorizzativi non integra un comportamento omissivo della P.A., sindacabile, dopo la sentenza 204 del 2004 della Corte Costituzionale, dal giudice ordinario; tale ritardo concreta invero la diversa ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo della autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative. In tale ipotesi vengono incisi interessi legittimi pretensivi del privato, che ricadono, per loro intrinseca natura, nella giurisdizione del giudice amministrativo (e, trattandosi della materia urbanistico-edilizia, nella sua giurisdizione esclusiva).																																																																																												</p>
<p>2.	Il sistema di tutela degli interessi pretensivi – nelle ipotesi in cui si fa affidamento sulle statuizioni del giudice per la loro realizzazione – consente il passaggio a riparazioni per equivalente solo quando l’interesse pretensivo, incapace di trovare realizzazione con l’atto, in congiunzione con l’interesse pubblico, assuma a suo oggetto la tutela di interessi sostanziali e, perciò, la mancata emanazione o il ritardo nella emanazione di un provvedimento vantaggioso per l’interessato (suscettibile di appagare un “bene della vita”). Ne consegue che il risarcimento del danno subito non è assolutamente configurabile quando il provvedimento adottato in ritardo dalla P.A. risulti di carattere negativo e non sia stato impugnato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Adunanza Plenaria) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10988 del 2003 (reg. ric. Sez IV; n. 5 del 2005 reg. ric. Ad. Plen.), proposto<br />dalla <b>s.p.a. Antognolla</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe La Spina e Stefano Crisci, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Parigi n. 11, presso lo studio dell’avvocato Stefano Crisci;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Perugia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Cartasegna e Alarico Mariani Marini, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell’avvocato Goffredo Gobbi;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, 8 agosto 2003, n. 649, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 77 del 2003;<br />
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;</p>
<p>Vista la memoria depositata dall’appellante in data 16 ottobre 2004;<br />
Visto il controricorso di costituzione in giudizio, depositato dal Comune di Perugia in data 22 dicembre 2003, integrato con memorie depositate in data 14 ottobre 2004 e 4 maggio 2005<br />
Vista l’ordinanza di rimessione della causa (n. 825 del 2005 della Sezione Quarta);<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 16 maggio 2005;<br />	<br />
	Uditi gli avvocati Giuseppe La Spina e Stefano Crisci per l’appellante e gli avvocati Mario Cartasegna e Alarico Mariani Marini per il Comune di Perugia;																																																																																												</p>
<p>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><i>Premesso in fatto</i></p>
<p>Col ricorso n. 77 del 2003, proposto al T.A.R. dell’Umbria, la s.p.a. Antognolla – proprietaria di un comprensorio di circa 700 ettari – ha esposto di aver avviato una pluralità di pratiche (sessantuno) innanzi al Comune di Perugia, per conseguire il rilascio dei titoli autorizzativi occorrenti per la ristrutturazione degli immobili posti all’interno del detto comprensorio (un antico castello del XII secolo e il circostante borgo) e per la realizzazione di varie opere infrastrutturali.<br />
La società ha dedotto che, sulla base del programma elaborato, confidava di poter concludere i lavori entro l’estate del 2004, dopo il conseguimento, nei tempi prescritti, dei permessi occorrenti.<br />
L’amministrazione aveva, invece, definito le pratiche in ritardo e in senso negativo, producendo così un danno del quale si chiedeva al Comune il ristoro (nella misura di 37 milioni di euro).<br />
Il T.A.R. dell’Umbria, con la sentenza n. 649 del 2003, ha respinto il ricorso ed ha condannato alle spese del giudizio la s.p.a. Antognolla.<br />
La sentenza ha rilevato che tutte le istanze avanzate dalla società, ad eccezione di quelle recanti i numeri 2, 3, 6, 7, erano state definite nei termini e che i provvedimenti di carattere negativo non avevano formato oggetto di contestazione da parte dell’impresa. Risultava, quindi, priva di ogni base la pretesa di risarcimento del danno per un ritardo che non era avvenuto e, in presenza, per giunta, di domande definite – senza ulteriori contestazioni – in senso negativo.<br />
Quanto alle pratiche 3 e 7, le stesse risultavano effettivamente concluse in ritardo: non vi era spazio, però, per qualunque risarcimento, perché le istanze avanzate dalla parte erano state definite negativamente e contro le relative statuizioni nessuna contestazione era stata avanzata.<br />
Anche in relazione alle pratiche 2 e 6, le pretese risarcitorie dell’impresa risultavano infondate: in relazione ad esse, non poteva parlarsi di inadempimento, in quanto non risultava notificata la diffida per la costituzione in mora dell’autorità amministrativa prescritta almeno all’epoca &#8211; antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 6 bis, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 – nella quale detta inadempienza si era verificata.<br />
Si è appellata al Consiglio di Stato la s.p.a. Antognolla, che ha insistito nelle sue pretese senza mettere, però, in contestazione l’affermazione del giudice di primo grado in ordine alla tempestiva definizione di tutte le pratiche diverse da quelle di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7.<br />
La IV Sezione del Consiglio di Stato, alla quale l’appello era stato assegnato, ha ritenuto di rimettere la sua definizione all’esame dell’Adunanza Plenaria, per la novità e la complessità di talune delle questioni che vanno affrontate e risolte in questa sede.<br />
La causa è stata chiamata innanzi alla Adunanza Plenaria alla pubblica udienza del 16 maggio ed è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><i>Considerato in diritto</i></p>
<p>1. In via preliminare, l’ordinanza di remissione ha avanzato il dubbio che, in relazione alla presente controversia, non sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo: e ciò in quanto le lamentate inadempienze dell’amministrazione integrerebbero «comportamenti» omissivi, lesivi di diritti soggettivi conoscibili del giudice ordinario dopo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale.<br />
Non sembra che, nella specie, abbiano ragione di sussistere  i dubbi prospettati.<br />
E’ esatto che la Corte Costituzionale ha stralciato dalla previsione dell’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (nella versione di cui alla legge n. 205 del 2000) il termine «comportamenti», devolvendo al giudice ordinario la cognizione delle liti relative a diritti soggettivi provocate da condotte materiali dell’amministrazione (liti riservate, invece, al giudice amministrativo prima della parziale dichiarazione di incostituzionalità).<br />
Nella specie, però, non si è di fronte a «comportamenti» della pubblica amministrazione invasivi dei diritti soggettivi del privato in violazione del neminem laedere (la fattispecie presa in considerazione dal citato art. 34 nella parte dichiarata incostituzionale dalla Corte), ma in presenza della diversa ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo della autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative.<br />
Si è, perciò, al cospetto di interessi legittimi pretensivi del privato, che ricadono, per loro intrinseca natura, nella giurisdizione del giudice amministrativo (e, trattandosi della materia urbanistico-edilizia, nella sua giurisdizione esclusiva).<br />
2. Prima di passare all’esame del merito, va preliminarmente rilevato che la materia del contendere resta circoscritta, in questa fase di appello, al solo contenzioso concernente le quattro pratiche richiamate in precedenza (nn. 2-7 e 3-6).<br />
	Non ha formato oggetto di contestazione, invero, da parte della società, quel punto della sentenza del TAR in cui si afferma che tutte le pratiche (ad eccezione di quelle recanti i n. 2-7 e 3-6) sono state definite entro i termini prescritti.<br />	<br />
3. Passando ora all’esame nel merito delle questioni concernenti le pratiche nn. 3 e 6 (che hanno ottenuto trattazione unitaria sia nella decisione di primo grado che nell’appello proposto dalla parte), va osservato che il fatto dell’intervenuto riconoscimento, da parte dell’amministrazione comunale, di aver pronunciato in ritardo su tali pratiche non comporta, per ciò solo &#8211; come vorrebbe la società ricorrente &#8211; l’affermazione della sua responsabilità per danni.<br />
Su di un piano di astratta logica, può ammettersi che, in un ordinamento preoccupato di conseguire un’azione amministrativa particolarmente sollecita, alla violazione dei termini di adempimento procedimentali possano riconnettersi conseguenze negative per l’amministrazione, anche di ordine patrimoniale (ad es. con misure di carattere punitivo a favore dell’erario; con sanzioni disciplinari, etc.).<br />
In un quadro non dissimile si muoveva, d’altra parte &#8211; secondo talune linee interpretative &#8211; l’art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 59 del 1997, che ipotizzava «forme di indennizzo automatico e forfettario», pur se a favore del richiedente, qualora l’amministrazione non avesse adottato tempestivamente il provvedimento, anche se negativo.<br />
Non vale, però, soffermarsi oltre sulla disciplina ora ricordata, in quanto non è stata attuata la delega conferita dalla citata legge, né sono state assunte, dopo la scadenza dei termini assegnati al legislatore delegato, iniziative per la emanazione di una nuova legge di delega con lo stesso contenuto o per la proroga del termine.<br />
Stando così le cose, può affermarsi che il sistema di tutela degli interessi pretensivi – nelle ipotesi in cui si fa affidamento (come nella specie) sulle statuizioni del giudice per la loro realizzazione – consente il passaggio a riparazioni per equivalente solo quando l’interesse pretensivo, incapace di trovare realizzazione con l’atto, in congiunzione con l’interesse pubblico, assuma a suo oggetto la tutela di interessi sostanziali e, perciò, la mancata emanazione o il ritardo nella emanazione di un provvedimento vantaggioso per l’interessato (suscettibile di appagare un “bene della vita”).<br />
Tale situazione non è assolutamente configurabile nella specie, posto che &#8211; a prescindere da qualunque ulteriore profilo in ordine ai requisiti richiesti per potersi considerare realizzata l’inadempienza &#8211; risulta incontroverso che i provvedimenti adottati in ritardo risultano di carattere negativo per la società e che le loro statuizioni sono divenute intangibili per la omessa proposizione di qualunque impugnativa.<br />
Anche le pretese relative alle pratiche n. 2 e 7 debbono essere disattese non risultando realizzata, allo stato, qualunque inadempienza.<br />
E’ assorbente a questo riguardo rilevare che la presentazione delle predette istanze non è stata seguita, dopo la scadenza dei termini procedimentali, dalla notifica della diffida (conditio sine qua non per la costituzione delle inadempienze pubblicistiche almeno fino al sopravvenire dell’art. 6 bis del decreto legge n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005 che non si applica, ratione temporis, alla presente fattispecie).<br />
Non sussistono, perciò, le condizioni per lamentare, con domanda di ristoro del danno, le conseguenze di una inadempienza che non risulta realizzata.<br />
4. L‘appello nel suo complesso risulta pertanto infondato e va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) respinge l’appello n. 10988 del 2003 (reg. ric. Sez. IV; n. 5 del 2005 reg. ric. Ad. Plen.).<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 16 maggio 2005, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Alberto	de Roberto		Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Mario Egidio	Schinaia		Presidente di Sezione<br />	<br />
Raffaele	Iannotta		Presidente di Sezione<br />	<br />
Sabino		Luce			Consigliere<br />	<br />
Raffaele	Carboni		Consigliere<br />	<br />
Costantino	Salvatore		Consigliere<br />	<br />
Filippo		Patroni Griffi		Consigliere<br />	<br />
Giuseppe	Farina			Consigliere<br />	<br />
Luigi		Maruotti		Consigliere estensore<br />	<br />
Carmine	Volpe			Consigliere<br />	<br />
Chiarenza	Millemaggi Cogliani	Consigliere<br />	<br />
Pierluigi	Lodi			Consigliere<br />	<br />
Dedi		Rulli			Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-15-9-2005-n-7/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7134</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-9-2005-n-7134/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-9-2005-n-7134/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7134</a></p>
<p>Pres. de Lise, Est Caponigro Iveco Mezzi Speciali S.p.A. (Avv.ti M. Sanino e C. Piacentini) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato) + altri è illegittimo introdurre subcriteri di valutazione se le buste sono consegnate aperte 1. Appalti pubblici – Valutazione delle offerte – Predisposizione di subcriteri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-9-2005-n-7134/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-9-2005-n-7134/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7134</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise, Est Caponigro<br /> Iveco Mezzi Speciali S.p.A. (Avv.ti M. Sanino e C. Piacentini) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato) + altri</span></p>
<hr />
<p>è illegittimo introdurre subcriteri di valutazione se le buste sono consegnate aperte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Appalti pubblici – Valutazione delle offerte – Predisposizione di subcriteri – Successivamente alla ricezione delle buste aperte – E’ illegittima – Motivi.</p>
<p>2. Appalti pubblici – Valutazione delle offerte – Attribuzione di punteggio numerico – In assenza di criteri dettagliati &#8211; Non è sufficiente.</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Appalti pubblici – Approvazione dell’aggiudicazione – Comunicazione di avvio del procedimento – Non è necessaria &#8211; Motivi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’apertura delle buste contenenti le offerte prima della definizione dei criteri di valutazione viola di per sé i principi i principi di segretezza, imparzialità e trasparenza che devono informare le gare pubbliche, senza che occorra provarne l’anticipata cognizione da parte della Commissione. Pertanto, ove le buste siano state consegnate già aperte è illegittima la predisposizione successiva di subcriteri a prescindere dall’effettivo preventivo esame delle offerte.</p>
<p>2. L’attribuzione di un punteggio numerico non è sufficiente motivazione laddove i criteri di valutazione non siano predeterminati in modo dettagliato.</p>
<p>3. Il provvedimento di non approvazione dell’aggiudicazione si inserisce nel medesimo procedimento avviato con l’avviso di gara e non costituisce un procedimento diverso e soggetto ad autonoma comunicazione di avvio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati:<br />
Dott. Pasquale de Lise	Presidente;<br />
Dott. Germana Panzironi	Componente;<br />
Dott. Roberto Caponigro	Componente, relatore,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 629 del 2005, proposto da</p>
<p><b>Iveco Mezzi Speciali S.p.A.</b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Sanino e Claudio Piacentini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli n. 180</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b>Ministero degli Affari Esteri</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b>Fortrade Financing S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p><b>BAI Brescia Antincendi International S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’atto del 26 ottobre 2004 prot. U100 con il quale il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, ha espresso la “non approvazione dell’aggiudicazione di cui al verbale del 2.3.2004 per le ragioni espresse nell’allegata relazione redatta dai due consulenti, il magistrato Dr. Romolo Ciufolini e l’ing. Guido Vannicelli Casoni, che deve intendersi qui integralmente riportata”, nonché della medesima relazione, entrambi riferiti a “Egitto: Programma Commodity Aid – ps/lotto 14bis/02/03 fornitura di veicoli antincendio”;<br />
della comunicazione p. 0497477 del 15 novembre 2004 con la quale il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Servizio Ufficio X, ha comunicato alla Iveco Mezzi Speciali S.p.A. che “in seguito all’esito della verifica di legittimità della procedura di aggiudicazione, la Direzione generale ha ritenuto di non approvare gli esiti dell’aggiudicazione” della gara “Egitto: Programma Commodity Aid – ps/lotto 14-bis/02/03 fornitura di veicoli antincendio”;<br />
per quanto occorra, della comunicazione p. 0550431 del 20 dicembre 2004 con la quale il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio X, ha replicato alla  nota della Iveco Mezzi Speciali S.p.A. del 10 dicembre 2004;<br />
della lettera della Fortrade prot. 30/T14Bis/04 del 24 gennaio 2005, con la quale la Fortrade Financing S.p.A. ha comunicato alla Iveco Mezzi Speciali S.p.A. che la Person in Charge del Ministero egiziano della Cooperazione Internazionale con lettera del 18 gennaio 2005 ha comunicato l’annullamento della procedura di cui sopra e ha richiesto di bandire una nuova procedura;<br />
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti</p>
<p>nonché per il risarcimento del danno<br />
ai sensi dell’art. 7 della L. 205/2000.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 15 febbraio 2005;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 &#8211; giudice relatore il dott. Roberto Caponigro &#8211;  l’Avv. Mario Sanino per la ricorrente e l’Avv. Carlo Sica per l’Avvocatura dello Stato;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con protocollo finanziario “Commodity Aid”, il Governo italiano ha accordato, a titolo di dono, al Governo della Repubblica Araba di Egitto un finanziamento per l’ammontare di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di lire italiane, ai termini ed alle condizioni indicate nel protocollo stesso, per l’importazione in Egitto di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia.<br />	<br />
	Nell’ambito del “Commodity Aid”, il Governo della Repubblica Araba d’Egitto ha dato mandato alla Società Fortrade Financing S.p.A. di Milano di bandire una gara per la fornitura dei seguenti beni: n. 11 veicoli antincendio gamma media; n. 2 veicoli antincendio gamma leggera; set di parti di ricambio; training e assistenza tecnica post vendita.<br />	<br />
	La fornitura ha costituito oggetto dell’avviso di gara nr. PS/014BIS/02/03 (lotto nr. 14 BIS).  <br />	<br />
	Con nota del 16 marzo 2004, la Fortrade Financing S.p.A., per conto della Person in Charge (responsabile del Governo della Repubblica Araba d’Egitto per l’esecuzione del protocollo), ha comunicato alla Società ricorrente l’aggiudicazione della gara per un prezzo totale di euro 2.248.750,00 indicando tra l’altro che, ai sensi dell’art. 7 del capitolato speciale, parte C, la congruità del prezzo deve essere verificata dalla Società Viglienzone Adriatica S.p.A. prima della redazione del contratto di fornitura.<br />	<br />
	Con atto del 26 ottobre 2004, impugnato con il ricorso introduttivo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ha però espresso la non approvazione dell’aggiudicazione di cui al verbale del 2.3.2004 per le ragioni di cui alla relazione redatta dai due consulenti dott. Romolo Ciufolini ed ing. Giulio Vannicelli Casoni e, pertanto, ha invitato la Person in Charge a voler procedere formalmente all’annullamento della gara e a dare seguito all’ulteriore corso della procedura mediante lo schema della licitazione privata d’urgenza ex D.Lgs. 358/1992.<br />	<br />
	La comunicazione di non approvazione dell’aggiudicazione, in seguito all’esito della verifica di legittimità della procedura, è stata fornita alla Iveco Mezzi Speciali S.p.A. con successiva nota del 15 novembre 2004, anch’essa impugnata con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
	Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
1.	Eccesso di potere per carenza di motivazione. Carenza di presupposti. Eccesso di potere per violazione della regola di gara. Travisamento dei fatti ed errata istruttoria. <br />	<br />
La legittimità delle norme del protocollo finanziario e del capitolato speciale deriverebbero dall’art. 11 della L. 49/1987 e dagli artt. da 6 a 10 del D.P.R. 177/1988. Il capo V del D.Lgs. 358/1992, d’altro canto, detterebbe norme in deroga a quelle ordinarie per appalti non tradizionali quale quello della specie. In definitiva, l’art. 2 del protocollo, nel richiamare le procedure previste dalla vigente normativa italiana e al rispetto della legislazione vigente in materia di procedure concorsuali e di aggiudicazione delle pubbliche forniture, farebbe riferimento non già a tutti i principi e a tutta la normativa comunitaria e nazionale di recepimento delle direttive in materia di appalti pubblici di forniture ma all’insieme delle disposizioni normative indicate.<br />
L’art. 5 del protocollo e, coerentemente, l’art. 8 dell’allegato 5 al medesimo prevederebbero quanto l’amministrazione ha assunto quale primo profilo di illegittimità.<br />
La prima censura mossa nella relazione, pertanto, si rivelerebbe inesistente in quanto la Fortrade ha fatto pervenire agli organi preposti del governo egiziano le offerte tecniche ed economiche aperte perché così previsto dalle disposizioni del protocollo e del capitolato speciale.<br />
Il secondo motivo espresso nella relazione recepita dal Ministero sarebbe ugualmente inconferente atteso che non sussisterebbe alcuna disposizione, né di legge né interna alla gara, per la quale la Commissione preposta alla designazione dell’impresa aggiudicataria possa stabilire propri parametri di valutazione solo prima di ricevere il motivato parere della Fortrade. In fatto, rileverebbe l’assicurazione data dal Presidente della Commissione egiziana sulla formulazione dei punteggi di valutazione prima dell’esame delle offerte.<br />
Con riferimento ad un ulteriore profilo di illegittimità riscontrato, l’attribuzione di un punteggio numerico corrispondente ai parametri precostituiti sarebbe espressione del principio di trasparenza e non richiederebbe ulteriore motivazione.<br />
In relazione agli ulteriori profili di illegittimità rilevati: il modello offerto sarebbe un veicolo prodotto dalla Iveco appositamente per il mercato nord-africano, non assimilabile ai modelli europei; il sistema antibloccaggio dei freni non sarebbe stato richiesto nel capitolato speciale; la possibilità di presentare una proposta alternativa sarebbe stata consentita a tutti i soggetti che avevano manifestato il proprio interesse a presentare l’offerta e la gara non sarebbe stata una procedura “ristretta”.<br />
2.	Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti.<br />	<br />
La non approvazione dell’aggiudicazione sarebbe contraddittoria con altro provvedimento di medesimo contenuto legittimamente adottato e la medesima procedura sarebbe ancora oggi prescritta dai capitolati speciali per altre gare pubbliche indette in attuazione del programma “Commodity Aid”.<br />
3.	Violazione di legge in relazione all’art. 24 della L. 241/1990.<br />	<br />
Il Ministero degli Affari Esteri non avrebbe comunicato alla Società ricorrente l’avvio del procedimento.<br />
4.	Violazione di legge in relazione all’art. 24 della L. 241/1990. Violazione della regola di gara. Eccesso di potere per disparità di trattamento.<br />	<br />
Il Ministero avrebbe consentito ad altro concorrente l’estrazione di copia degli atti della procedura ai sensi della L. 241/1990 sebbene ciò fosse impedito dal capitolato speciale. Gli accertamenti sarebbero stati condotti tenendo anche conto della rappresentazione unilaterale del concorrente cui è stato consentito l’accesso, senza consentire alla ricorrente di partecipare al procedimento.<br />
	Con nota del 24 gennaio 2005, la Fortrade Financing S.p.A. ha informato la ricorrente che la Person in Charge del Ministero egiziano della Cooperazione Internazionale, con lettera del 18 gennaio 2005, ha comunicato l’annullamento della procedura de qua ed ha richiesto di bandire una nuova procedura.<br />	<br />
	La Iveco Mezzi Speciali S.p.A., con i motivi aggiunti depositati il 15 febbraio 2005, ha impugnato tale atto deducendone l’illegittimità, in via derivata, per i medesimi motivi prospettati nel ricorso introduttivo e, in via autonoma, con un motivo rubricato “Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di presupposto, contraddittorietà” in quanto non sarebbero state espresse le ragioni per le quali la società di procurement ha deciso di restituire la garanzia di adempimento che aveva richiesto sul presupposto della legittimità dell’aggiudicazione e della conseguente stipulazione del contratto di fornitura.<br />	<br />
	L’Avvocatura dello Stato ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto estranea alla vicenda.<br />	<br />
	Ha poi rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano atteso che i motivi aggiunti sono rivolti avverso la nota della Fortrade con cui detta Società ha informato la ricorrente che la Person in Charge del Ministero egiziano della Cooperazione Internazionale, con lettera del 18 gennaio 2005, ha comunicato l’annullamento della procedura. Gli atti di gara, in sostanza, non sarebbero redatti né imputabili al Ministero degli Affari Esteri che interviene come finanziatore della fornitura in virtù di un accordo internazionale, sicché gli atti ministeriali impugnati non avrebbero contenuto provvedimentale ma riguarderebbero solo la finanziabilità della fornitura da parte dello Stato italiano, mentre la determinazione di annullare la gara, bandita dal Ministero egiziano, è stata adottata dalla Person in Charge del Ministero egiziano.  <br />	<br />
 	Nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	Questo Tribunale, con sentenza n. 3198 del 29 aprile 2005, con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha affermato la propria giurisdizione (circa l’invocato annullamento degli atti a contenuto provvedimentale adottati dall’Autorità italiana) ed ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri di depositare documentazione.<br />	<br />
	Le parti hanno prodotto ulteriori memorie a sostegno e maggiore illustrazione delle proprie difese.<br />	<br />
	All’udienza pubblica del 13 luglio il ricorso è stato trattenuto per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Il Collegio &#8211; osservato in via preliminare che la Sezione, con sentenza n. 3198/2005, ha affermato la propria giurisdizione sulla controversia disattendendo la relativa eccezione formulata dall’Avvocatura dello Stato – ritiene infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />	<br />
	Il protocollo finanziario “Commodity Aid”, infatti, è stato stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto ed il finanziamento, a titolo di dono, è stato accordato dal Governo italiano al Governo della Repubblica Araba di Egitto, sicché l’impegno è stato assunto dal Governo e, quindi, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre, ai sensi dell’art. 14 del protocollo stesso, il Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri) è l’organo esecutore in rappresentanza del Governo italiano.<br />	<br />
	Ne consegue, considerato che la titolarità degli impegni derivanti dal protocollo è della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la stessa ha legittimazione passiva nel presente ricorso. 																																																																																												</p>
<p>2.	Le ragioni della determinazione amministrativa di non approvare l’aggiudicazione dell’appalto di fornitura in favore della Iveco Mezzi Speciali S.p.A. sono contenute nella relazione redatta dai consulenti dr. Romolo Ciufolini ed ing. Giulio Vannicelli Casoni, alla quale il provvedimento del Ministero degli Affari Esteri in data 26.10.2004, costituente l’atto lesivo della sfera giuridica della ricorrente, impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, rinvia per relationem.<br />	<br />
	Detta relazione, con cui i consulenti hanno comunicato gli esiti della valutazione tecnico-giuridica delle procedure poste in atto per l’aggiudicazione della gara, ha sostanzialmente evidenziato i seguenti profili di illegittimità:<br />	<br />
&#8211;	la valutazione tecnica delle offerte è stata condotta dalla Commissione di gara quando le buste contenenti le offerte economiche erano già aperte, atteso che la stessa Commissione ha riconosciuto di avere ricevuto tutta la documentazione in plico aperto, comprese le offerte economiche;<br />	<br />
&#8211;	la Commissione giudicatrice, dopo avere ricevuto tutte le offerte già aperte, ha provveduto ad integrare il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa alla “Quality of fire fighting vehicles” (art. 27 del capitolato) introducendo a propria discrezione dei sub-criteri e definendo, sempre a propria discrezione, il punteggio massimo attribuibile ad ogni sub-criterio;<br />	<br />
&#8211;	il processo motivazionale del rapporto di valutazione operato dalla Commissione con riferimento all’attribuzione dei punteggi relativi agli altri criteri di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è stato adeguato. In particolare, fatta esclusione per il parametro del prezzo e per quello relativo alla qualità dei veicoli e dei loro componenti, la Commissione si è limitata ad attribuire un punteggio numerico senza che i criteri di valutazione fossero dettagliati in modo specifico;<br />	<br />
&#8211;	l’introduzione della possibilità di presentare un’offerta alternativa è stata prevista non nel bando di gara con l’indicazione delle relative specifiche, come richiesto dal D.Lgs. 358/1992, ma nella successiva fase di invito a presentare offerta, con procedura ormai ristretta alle sole ditte selezionate.<br />	<br />
	La relazione, dal punto di vista tecnico, ha altresì evidenziato che:<br />	<br />
&#8211;	l’autotelaio presentato dalla Iveco Mezzi Speciali nella sua offerta alternativa risulta essere un modello non più commercializzato nei mercati dell’Europa comunitaria già dal 31 dicembre 2002 e, quindi,  probabilmente prossimo alla fine della sua vita commerciale anche per i mercati extraeuropei;<br />	<br />
&#8211;	il modello offerto risulta sprovvisto del dispositivo antibloccaggio dei freni ABS ad oggi presente, per la sua importanza connessa alla sicurezza di marcia, su tutta la produzione comunitaria di veicoli industriali.<br />	<br />
La Società ricorrente non ha contestato i fatti posti a base della relazione redatta dai due consulenti, ma, con il primo motivo d’impugnativa del ricorso introduttivo, riproposto con i motivi aggiunti, ha censurato punto per punto le considerazioni svolte nella relazione stessa facendo discendere dai vizi prospettati l’illegittimità in via diretta degli atti impugnati con il ricorso introduttivo (id est: note del 26.10.2004 e del 15.11.2004 del Ministero degli Affari Esteri) e, in via derivata, dell’atto impugnato con i motivi aggiunti (id est: nota della Fortrade Financing S.p.A. del 24 gennaio 2005). <br />
In altri termini, la Iveco Mezzi Speciali, ritenendo erronea la valutazione di illegittimità della procedura di gara formulata dai consulenti e, quindi, dall’amministrazione, ha desunto l’illegittimità della mancata approvazione dell’aggiudicazione dell’appalto in suo favore.<br />
Le censure a tal fine proposte non sono idonee a dimostrare l’illegittimità dell’azione amministrativa.<br />
Sulla base di un costante orientamento giurisprudenziale, allorché un atto è fondato su una pluralità di motivi, l’illegittimità di uno o di alcuno di essi non è sufficiente a determinarne l’annullamento, quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata (ex multis: Cons. Stato, IV, 7 aprile 1998 n. 551).  <br />
Nel caso di specie, il provvedimento ostativo all’aggiudicazione è basato su una pluralità di ragioni, chiaramente desumibili dalla relazione richiamata, con la conseguenza che l’illegittimità di alcune di loro non può determinare l’annullamento dell’atto in quanto gli altri motivi, scevri dai vizi dedotti, sono autonomamente idonei a supportare la decisione negativa assunta dall’amministrazione. </p>
<p>2.1	In particolare, non sono condivisibili le argomentazioni con cui la ricorrente mira a contestare la fondatezza del secondo profilo di illegittimità rilevato indicando l’insussistenza di disposizioni, di legge o interne alla gara, per le quali la Commissione preposta alla designazione dell’impresa aggiudicataria possa stabilire propri parametri di valutazione solo prima di ricevere il motivato parere della Fortrade.<br />	<br />
La relazione in base alla quale l’esito della gara è stato annullato ha evidenziato che la Commissione giudicatrice, dopo avere ricevuto tutte le offerte già aperte, ha provveduto ad integrare il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativo alla qualità dei veicoli antincendio introducendo a propria discrezione dei sub-criteri e definendo, sempre a propria discrezione, il punteggio massimo attribuibile ad ogni sub-criterio.<br />
Tale modus procedendi contrasta con i principi di segretezza, imparzialità e trasparenza che devono informare le gare pubbliche, che impongono la determinazione dei criteri di valutazione delle offerte in una fase antecedente a quella della conoscenza ed esame delle stesse e dei relativi elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio.<br />
La giurisprudenza è ormai consolidata, infatti, nel ritenere che, se nell’ambito di una gara per l’affidamento di un appalto la Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche proceda a specificare ed integrare i criteri di massima stabiliti dalla lex specialis dopo l’apertura delle buste contenenti la documentazione illustrativa delle predette offerte, risultano violati i principi di segretezza ed imparzialità (ex multis: Cons. Stato, V, 4 febbraio 2003 n. 533). <br />
In altre parole, la Commissione giudicatrice, in una procedura ad evidenza pubblica che richieda una valutazione sulla convenienza tecnica ed economica dell’offerta (id est: quando il sistema di aggiudicazione è costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa in cui è prevista la valutazione sia dell’elemento prezzo sia dell’elemento qualità), non può stabilire i criteri di valutazione dopo che siano stati aperti i plichi contenenti le singole proposte e dopo che i componenti della commissione ne abbiano avuto conoscenza, atteso che la tardiva fissazione dei criteri di valutazione è in contrasto con elementari principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa ed altera le condizioni indispensabili per garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti.<br />
	Invero, nel procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto, la Commissione di gara può introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito, ovvero dei sottocriteri di adattamento dei criteri generali o regole specifiche sulle modalità di valutazione, ma deve provvedervi prima dell’apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti.<br />	<br />
 Per altro verso, occorre anche evidenziare che l’avvenuta apertura delle buste contenenti le offerte prima dell’esaurimento della fase di determinazione di tutte le modalità di aggiudicazione viola di per sé i principi innanzi indicati senza che occorra provarne l’anticipata cognizione da parte della Commissione.<br />
Di talché, nessun rilievo può assumere la circostanza fatta presente in ricorso secondo cui il Presidente della Commissione egiziana, con lettera del 1° luglio 2004, ha affermato che “il Comitato Scientifico ha messo dei punteggi di valutazione per tali componenti prima di studiare le offerte ed esaminarle”.<br />
Né è utile, al fine di dimostrare la correttezza dell’operato della Commissione di gara, la specificazione che non sussistono disposizioni che consentono alla Commissione preposta alla designazione dell’impresa aggiudicataria di stabilire propri parametri di valutazione solo prima di ricevere il motivato parere della Fortrade.<br />
Infatti, come detto, costituisce principio di carattere generale che la fissazione di parametri o sub-parametri di valutazione da parte della commissione dopo la conoscenza o conoscibilità delle offerte viola i principi di segretezza, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, sicché non occorre alcuna disposizione che espressamente sancisca l’illegittimità di un tale operato, mentre la legittimità dello stesso, come per la censura proposta avverso il primo profilo indicato nella relazione, sarebbe eventualmente dovuta essere desunta dalle regole di gara.<br />
Di qui, la correttezza dell’azione amministrativa che ha rilevato il descritto vizio nelle operazioni concorsuali disponendo la non approvazione dell’aggiudicazione.  <br />
2.2	Parimenti non persuasiva è la successiva doglianza proposta dalla Iveco Mezzi Speciali con cui, a fronte di un ulteriore profilo di illegittimità, il terzo, rilevato nella relazione, sostiene che l’attribuzione di un punteggio numerico corrispondente ai parametri precostituiti non richiederebbe ulteriore motivazione.<br />	<br />
	In linea di massima, nelle procedure concorsuali, l’onere della motivazione può dirsi sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione esaminatrice.	<br />	<br />
	Con particolare riferimento alle gare d’appalto con il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare più volte la questione della legittimità o meno dell’attribuzione di un mero punteggio numerico alle componenti dell’offerta senza un’ulteriore motivazione specifica.<br />	<br />
Il Collegio ritiene di uniformarsi all’indirizzo per il quale il punteggio numerico può essere ritenuto una sufficiente motivazione in relazione agli elementi dell’offerta quando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati (Cons. Stato, V, 6 ottobre 2003 n. 5899; Cons. Stato, VI, 10 gennaio 2003 n. 67; T.A.R. Campania, Napoli, II, 6 settembre 2004 n. 11652).<br />
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui sono attribuiti punteggi ai vari elementi dell’offerta con graduazione dei concorrenti in base al complessivo punteggio ottenuto, svincola l’aggiudicazione da un criterio meccanico ed attribuisce all’amministrazione un potere fortemente discrezionale, sub specie di discrezionalità tecnica, la cui intensità è espressa anche dalla variabilità degli elementi da valutare, che può essere mutato in ragione della natura della prestazione.<br />
Di talché, sussiste l’esigenza di garantire una valutazione delle offerte il più possibile ancorata a criteri e parametri predeterminati, univoci ed obiettivi, nel rispetto del principio di par condicio tra le imprese concorrenti e di imparzialità dell’azione amministrativa.<br />
Nelle ipotesi de quibus, quindi, la sufficienza dell’attribuzione del punteggio numerico postula la predefinizione di criteri ai quali il punteggio stesso possa essere logicamente riferito.<br />
In ragione di quanto esposto, la doglianza prospettata deve reputarsi infondata in quanto la ricorrente asserisce che i punteggi corrispondono ai parametri precostituiti senza indicare, però, in cosa consistano detti parametri, laddove la relazione redatta dai consulenti e posta a base della determinazione lesiva indica chiaramente che, ad eccezione del parametro del prezzo e di quello relativo alla qualità dei veicoli e dei loro componenti, per quanto concerne gli altri criteri quali la qualità dell’assistenza post-vendita e la disponibilità locale delle parti di ricambio, le qualifiche e l’esperienza del produttore, la Commissione si è limitata ad attribuire un punteggio numerico senza che i criteri di valutazione fossero dettagliati in modo specifico.<br />
A titolo esemplificativo, la relazione ha poi posto in risalto che, per il parametro delle qualifiche e dell’esperienza, è ipotizzabile una serie svariata di sub-elementi, quali il fatturato annuo ed il suo trend, l’anzianità dell’impresa, la presenza nel mercato locale, la versione del certificato di qualità, mentre la Commissione ha attribuito un punteggio differenziato tra i due contendenti senza motivare ciò che ne regola il passaggio tra minimo e massimo.<br />
Pertanto, ribadito che gli elementi fattuali a base delle considerazioni svolte nella relazione redatta dai consulenti non sono oggetto di contestazione, atteso che, nel caso di specie, la Commissione ha attribuito un punteggio numerico senza ulteriore motivazione anche agli elementi dell’offerta per i quali i criteri di valutazione non erano stati predeterminati, l’operato dell’amministrazione in sede di verifica della legittimità della procedura di gara deve ritenersi scevro dai vizi prospettati, avendo correttamente rilevato il profilo di illegittimità in discorso.</p>
<p>3.	In definitiva, la determinazione amministrativa di non approvare l’aggiudicazione della gara risulta validamente supportata in relazione ai seguenti profili di illegittimità:<br />	<br />
&#8211;	la Commissione giudicatrice, dopo avere ricevuto tutte le offerte già aperte, ha provveduto ad integrare il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativo alla qualità dei veicoli antincendio introducendo a propria discrezione dei sub-criteri e definendo, sempre a propria discrezione, il punteggio massimo attribuibile ad ogni sub-criterio;<br />	<br />
&#8211;	la Commissione, fatta esclusione per il parametro del prezzo e per quello relativo alla qualità dei veicoli e dei loro componenti,  ha attribuito il solo punteggio numerico sebbene i criteri di valutazione non fossero dettagliati in modo specifico.<br />	<br />
Di talché, sebbene il primo motivo d’impugnativa, riproposto con i motivi aggiunti, possa risultare condivisibile con riferimento alle ulteriori censure dedotte, non è comunque idoneo a dare conto dell’illegittimità degli atti impugnati in quanto la determinazione di non approvazione dell’aggiudicazione risulta adeguatamente supportata con riferimento agli indicati profili di illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice nell’espletamento della gara.</p>
<p>4.	Con il motivo sub 2 del ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto che la non approvazione dell’aggiudicazione sarebbe contraddittoria con altro provvedimento di medesimo contenuto legittimamente adottato e che la medesima procedura sarebbe ancora oggi prescritta dai capitolati speciali per altre gare pubbliche indette in attuazione del programma “Commodity Aid”.<br />	<br />
	La doglianza non può essere accolta in quanto, pure a prescindere da ogni altra considerazione, le illegittimità rilevate nello svolgimento della gara non attengono alle disposizioni del protocollo ed alla loro attuazione ma all’operato della Commissione giudicatrice.<br />	<br />
	I profili di illegittimità posti correttamente a base della determinazione afflittiva in questa sede gravata, infatti, non riguardano adempimenti posti in essere in specifica attuazione delle disposizioni di cui al programma “Commodity Aid” ma si concretano in violazioni di principi generali posti a tutela dell’imparzialità e della trasparenza nell’espletamento delle gare d’appalto.																																																																																												</p>
<p>5.	Ancora infondato è il successivo motivo d’impugnativa, con cui è stata contestata l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.<br />	<br />
La doglianza si presenta priva di pregio sotto un duplice angolo visuale.<br />
In primo luogo, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 non era dovuta in quanto il provvedimento di non approvazione dell’aggiudicazione si inserisce nel medesimo procedimento avviato con l’avviso di gara e non costituisce un procedimento diverso e autonomo.<br />
L’omissione, ad ogni buon conto, è smentita per tabulas in quanto la Fortrade Financing S.p.A., con nota del 1° luglio 2004, ha comunicato alla Iveco Mezzi Speciali S.p.A. che, con riferimento al lotto di veicoli antincendio, per iniziativa della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo, sono in corso verifiche relativamente al procedimento di aggiudicazione del relativo contratto.<br />
Pertanto, sia pure non direttamente dal Ministero degli Affari Esteri, l’interessata è stata tempestivamente messa a conoscenza delle verifiche in corso.</p>
<p>6.	L’ultimo motivo d’impugnativa del ricorso introduttivo – con cui è stato evidenziato che il Ministero avrebbe consentito ad altro concorrente l’estrazione di copia degli atti della procedura ai sensi della L. 241/1990 sebbene ciò fosse impedito dal capitolato speciale e che gli accertamenti sarebbero stati condotti tenendo anche conto della rappresentazione unilaterale del concorrente cui è stato consentito l’accesso, senza consentire alla ricorrente di partecipare al procedimento &#8211; si presenta inammissibile per carenza di interesse perché l’accesso consentito a terzi, sia pure in ipotesi in violazione di norme, non presenta profili di rilievo nel presente giudizio, caratterizzato da un diverso thema decidendum, vale a dire se l’amministrazione abbia o meno legittimamente negato l’approvazione dell’aggiudicazione, laddove con la censura in discorso la ricorrente sostanzialmente contesta la legittimità dell’accesso consentito all’altra concorrente.																																																																																												</p>
<p>7.	Ugualmente inammissibile per carenza di interesse è anche l’unico motivo aggiunto da cui la ricorrente ha fatto discendere in via diretta l’illegittimità   della nota della Fortrade Financing S.p.A. del 24 gennaio 2005 in quanto non sarebbero state espresse le ragioni per le quali la società di procurement ha deciso di restituire la garanzia di adempimento che aveva richiesto sul presupposto della legittimità dell’aggiudicazione e della conseguente stipulazione del contratto di fornitura.<br />	<br />
	La restituzione della garanzia di adempimento, infatti, non determina alcuna lesione alla sfera giuridica della Iveco Mezzi Speciali.																																																																																												</p>
<p>8.	In conclusione, l’azione di annullamento proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti è infondata e va di conseguenza respinta.																																																																																												</p>
<p>9.	All’infondatezza dell’azione impugnatoria segue altresì l’infondatezza  della domanda di risarcimento del danno.																																																																																												</p>
<p>10.	Sussistono giuste ragioni, considerate la peculiarità e la complessità della fattispecie, per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-9-2005-n-7134/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.7134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.3887</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-15-9-2005-n-3887/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-15-9-2005-n-3887/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.3887</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore Silvestre (avv. G. Grasso) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Questura di Foggia (Avv. Stato). sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;integrazione, nel corso del giudizio, della motivazione del provvedimento impugnato e sul temperamento dell&#8217;obbligo di motivazione 1. Pubblica amministrazione – Sicurezza pubblica – Licenza di porto d’armi – Rilascio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-15-9-2005-n-3887/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.3887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-15-9-2005-n-3887/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.3887</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente ed Estensore<br /> Silvestre (avv. G. Grasso) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Questura di Foggia (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;integrazione, nel corso del giudizio, della motivazione del provvedimento impugnato e sul temperamento dell&#8217;obbligo di motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Sicurezza pubblica – Licenza di porto d’armi – Rilascio – Diritto assoluto – Esclusione – Eccezione al divieto di cui all’art.669 c.p. e all’art.4 comma 1, l. n.110 del 1975 – Operatività – Condizione.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Sicurezza pubblica – Licenza di porto d’armi – Revoca – Accertato abuso nell’uso delle armi – Necessità – Esclusione.</p>
<p>3. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Provvedimento impugnato – Motivazione – Integrazione nel corso del giudizio – Ammissibilità.</p>
<p>4. Processo – Processo amministrativo – Art.14, l. n.15 del 2005 – Superamento di aspetti formali – Possibilità per il giudice – Sussiste.</p>
<p>5. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Motivazione – Obbligo generale – Temperamento – Individuazione.</p>
<p>6. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Licenza di porto d’arma – Revoca – Avvio del procedimento – Avviso – Non è necessario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di sicurezza pubblica, il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al divieto di cui all’art. 669 c.p. e dell’art. 4 comma 1, l 18 aprile 1975 n.110, potendo tale deroga divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esista la sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse, tanto da eliminare ogni seppur minimo rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.</p>
<p>2. Ai sensi degli artt. 11 e 43, r.d. 18 giugno 1931 n.773, la revoca della licenza di porto d’armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne e risultando, perciò, legittime, ancorché non ricorra alcuna delle ipotesi direttamente descritte dalla legge, la revoca, la sospensione o il diniego di un’autorizzazione sulla base del convincimento motivato dell’Amministrazione circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione.</p>
<p>3. Nel corso del giudizio amministrativo, è ammissibile l’integrazione della motivazione del provvedimento impugnato stante il progressivo superamento di una giurisdizione meramente cassatoria e lo spostamento dell’oggetto del giudizio amministrativo dall’atto al rapporto; mutamenti che hanno trovato un fondamentale momento d’impulso nella l. 21 luglio 2000 n.205 ed una significativa conferma nell’art. 14, l. 11 febbraio 2005 n.15, che ha introdotto l’art. 2 comma 2, l. 7 agosto 1990 n.241 (recte: art.21-octies comma 2, l. 7 agosto 1990 n.241).</p>
<p>4. L’art.14, l. 11 febbraio 2005 n.15, che ha introdotto l’art.2 comma 2, l. 7 agosto 1990 n.241 (recte: art.21-octies comma 2, l. 7 agosto 1990 n.241), permette al giudice di superare aspetti formali e, seppure in un giudizio che resta di legittimità, di entrare nel merito amministrativo effettuando una valutazione che sostanzialmente attiene al rapporto; potere sicuramente da ammettere ogniqualvolta l’amministrazione sia vincolata quanto al contenuto dell’atto e quanto al suo obbligo d’agire alla presenza di determinati presupposti.</p>
<p>5. Il generale obbligo della motivazione, consacrato ora in una norma di legge (art. 3, l. 7 agosto 1990 n.241), trova un suo temperamento ove il vizio dell’eccesso di potere che consegue alla sua carenza od alla sua insufficienza non venga più inteso quale mero vizio sintomatico dell’atto, dei suoi elementi e dei suoi aspetti formali ma venga letto quale sostanziale, effettivo ed immediatamente verificabile vizio dell’esercizio della funzione.</p>
<p>6. In tema di sicurezza pubblica, il provvedimento di revoca della licenza di porto d’arma ex art. 11, r.d. 18 giugno 1931 n.773, non richiede il previo avviso di avvio del procedimento, in quanto tutti i provvedimenti in materia, essendo preordinati alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, hanno di per sé il carattere dell’urgenza e sono atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali può essere omessa la comunicazione dell’avvio del procedimento, prevista dall’art. 7, l. 7 agosto 1990 n.241.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari Sezione Seconda	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso n. 1525/2003, proposto dal<br />
sig.<b>Matteo SILVESTRE</b>, rappresentato e difeso da Grasso Avv. Giacomo, con domicilio eletto in Bari, do A. Galantino, via D. Alighieri, 33;</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dellinterno</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;<br />
&#8211; la <b>Questura di Foggia</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto della Questura di Foggia CAT. 6F, notificato il 25.06.2003, e di tutti gli altri provvedimenti ad esso preordinati, connessi o susseguenti, di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia n. 840369-K;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Foggia;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 14 luglio 2005, il magistrato Giancarlo Giambartolomei;<br />
Comparso l’avv. Nicola Scattarelli, avv. dello Stato; </p>
<p>Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato l’11.10.2003, il sig. Matteo Silvestre ha impugnato il decreto, meglio descritto in epigrafe, con cui il Questore della Provincia di Foggia gli ha revocato la licenza del porto di fucile per uso caccia. Questi i motivi:<br />
a) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990;<br />
b) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;<br />
c) violazione degli artt. 11,39 e 43 del t.u.l.p.s..<br />
Si é costituita la Questura della provincia di Bari, producendo relazioni scritte e documenti.<br />
Nella Camera di Consiglio del 27.11.2003 (ord. n. 860) é stata respinta l’istanza incidentale di sospensione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.-Il ricorso é infondato.<br />
<b>1.1-</b> Il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al divieto di cui all’art. 669 c.p. e dell’art. 4, primo co., della I. n.110 del 1975.<br />
Tale deroga può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esista la sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse, tanto da eliminare ogni seppur minimo rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.<br />
Per evitare che le armi e gli esplosivi possano essere portati o detenuti da persone moralmente e socialmente inaffidabili, il legislatore ha dettato rigidi criteri restrittivi ed affidato all’Autorità di P.S. ampi poteri di controllo.<br />
In particolare, l’art. 43 delinea talune ipotesi in cui è fatto divieto di concedere “licenza di portare armi”; in tutte le dette ipotesi (v. lett. a, b e c art. 43) la legge si richiama all’intervenuta “condanna” del soggetto a particolari tipi o categorie di reati, perfettamente individuati, cui, in certo senso, viene ricollegata una presunzione assoluta di “cattiva condotta”.<br />
L’ultimo comma dell’art. 43 contiene una norma di chiusura secondo cui la licenza “può” essere negata: a) a chi abbia riportato condanne per altri tipi di reato; b) a chi non può provare la sua buona condotta; c) a chi può abusare delle armi.<br />
Dunque, l’art. 43 affida il sistema di “sicurezza” sia a provvedimenti negativi vincolati, sia a provvedimenti che richiedono una valutazione di merito dell’Autorità competente<br />
Peraltro, anche in tema di “licenza di porto d’armi”, trova applicazione (perché espressamente richiamato dall’art. 43) l’art. 11 del T.U. e, in particolare, il suo terzo comma, che prescrive la revoca dell’autorizzazione anche nel caso in cui il titolare perda i requisiti previsti dalla legge ovvero sopravvengano circostanze che ne avrebbero “imposto o consentito il diniego”.<br />
Secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi de precitati articoli 11 e 43 del regio decreto n. 773/1931, la revoca della licenza di porto d’armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Cons. Stato, IV, 17 luglio 1996, n. 858) e risultando, perciò, legittime, ancorché non ricorra alcuna delle ipotesi direttamente descritte dalla legge, la revoca, la sospensione o il diniego di un’autorizzazione sulla base del convincimento motivato dell’Amministrazione circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione (Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 1982, n. 267).<br />
È sufficientemente motivato il giudizio negativo mediante l’indicazione di episodi, dati e circostanze, riferiti ad un soggetto, che, secondo il comune sentire, inducono a ritenere il non possesso dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità.<br />
<b>1.2-</b> Tale la normativa di riferimento e tali le premesse in diritto, il Collegio osserva che nella parte motiva del provvedimento questorile impugnato è contestata la carenza dei requisiti soggettivi richiesti (buona condotta ed affidabilità) perché il sig. Silvestre è stato condannato a pena patteggiata per abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.).<br />
I precedenti penali e le denunzie (quale il loro esito) vengono in evidenza in quanto permettono all’autorità amministrativa decidente di avere conoscenza di fatti che, a prescindere dalla loro rilevanza penale, sono correttamente assunti quali indizi negativi di una personalità e sono valido presupposto di un giudizio meramente prognostico d’inaffidabilità.<br />
Nel corso del odierno processo, la stringatezza del proprio giudizio negativo, fondato su un solo presupposto (l’esercizio abusivo della professione), è stata colta dal questore di Foggia che, con relazione 4 novembre 2003, ha ribadito il proprio convincimento sulla carenza in capo al ricorrente “oltre del requisito della buona condotta anche della richiesta affidabilità in tema di armi”, arricchendo il giudizio già espresso d’ulteriori e ben più significativi elementi fattuali.<br />
Oltre ad essere recidivo nella perpetrazione del reato di esercizio abusivo di una professione (per aver subito due condanne, a distanza di 7 anni l’una dall’altra) ed essere stato tratto in arresto per porto abusivo e detenzione di armi, il sig. Silvestre sarebbe solito frequentare pregiudicati “per la perpetrazione di attività illecite”.<br />
Evidente è la integrazione nel corso del giudizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla quale un più recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale si è espresso per la sua ammissibilità.<br />
Come osservato (Tar Lazio,Sez.II- 2 marzo 2004 n.1942), l’art. I L 21 luglio 2000 n. 205 ha operato un sostanziale avvicinamento della giurisdizione amministrativa, che (in sede di giudizio di sola legittimità) limitava i poteri del giudice all’esame dell’atto, ad una giurisdizione piena sul rapporto.<br />
In rispondenza del principio dell’effettività della tutela giurisdizione (art. 111 Cost.) il progressivo superamento di una giurisdizione meramente cassatoria e lo spostamento dell’oggetto del giudizio amministrativo dall’atto al rapporto ha trovato un suo fondamentale momento d’impulso nella 1. 21 luglio 2000 n.205 (Tar Marche 29 dicembre 2003 n. 1918).<br />
Tale tendenziale modificazione delle regole, che sovraintendono al processo ed ai poteri cognitori del giudice amministrativo, ha avuto una significativa conferma nell’art. 14 1. n. 15 del 2005 che ha introdotto l’art. 2 secondo comma, della I. n.241 del 1990.<br />
Secondo tale disposizione “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato..”.<br />
La norma permette al giudice di superare aspetti formali (e la motivazione attiene all’elemento “forma”) e, seppure in un giudizio che resta di legittimità, di entrare nel merito amministrativo effettuando una valutazione /iI che sostanzialmente attiene al rapporto. i Ciò è sicuramente ammesso ogniqualvolta l’amministrazione sia vincolata quanto al contenuto dell’atto e quanto al suo obbligo d’agire alla presenza di determinati presupposti.<br />
Nella specie, come sopra evidenziato, l’Amministrazione ha adottato l’atto avvalendosi del terzo comma dell’art. 11 del T.U. richiamato dall’art. 43, che prescrive la revoca dell’autorizzazione di polizia anche nel caso in cui il titolare perda i requisiti previsti dalla legge (quali la buona condotta e l’affidabilità). La discrezionalità di cui è dotata l’Amministrazione nel caso in trattazione, secondo la norma di riferimento, si sostanzia nell’espressione di un giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla buona condotta strettamente collegato a dati di fatto dal cui accertamento il giudizio medesimo è vincolativamente conseguente.<br />
Invero, accertato il fatto, i parametri che costringono l’azione dell’amministrazione sono: la logicità e la razionalità.<br />
Il generale conclamato dalla giurisprudenza obbligo della motivazione, consacrato ora in una norma di legge (art. 3 della I. n.241 del 1990), trova un suo temperamento ove il vizio dell’eccesso di potere che consegue alla sua carenza od alla sua insufficienza non venga più inteso quale mero vizio sintomatico dell’atto, dei suoi elementi e dei suoi aspetti formali ma venga letto quale sostanziale, effettivo ed immediatamente verificabile vizio dell’esercizio della funzione.<br />
Ponendosi in tale direttiva, senza che l’apprezzamento discrezionale espresso dal questore di Foggia debba essere sostituito od integrato, la sua attendibilità può essere vagliata da questo giudice previo esame dei dati fattuali forniti nel corso del presente processo ed acquisiti quale prova della idoneità del giudizio ad essere valido presupposto della disposta revoca.<br />
Ora non appare illogico né irrazionale il giudizio espresso nell’atto impugnato di carenza dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità in un soggetto “tratto in arresto per porto abusivo e detenzione di armi”, partecipe ad “associazioni preordinate alla commissione di reati” e recidivo nella perpetrazione del reato d’esercizio abusivo della professione.<br />
Infondate sono, dunque, le censure di cui ai punti b) e e) in punto di fatto indicate ( di difetto di motivazione e di violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.).<br />
<b>l.3-</b> Non sussiste, inoltre, la dedotta violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n.241/1990 e di cui al punto a).<br />
La normativa in vigore in tema di porto e/o detenzione di armi e di esplosivi é dettata dall’esigenza di proteggere la collettività dal pericolo dell’uso delle armi, allontanando dalla disponibilità delle stesse, entro un breve termine, un soggetto che si ritiene capace di abusarne.<br />
Tutti i provvedimenti in materia, essendo preordinati alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, hanno, perciò, di per sé il carattere dell’urgenza e sono atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali può essere omessa la comunicazione dell’avvio del procedimento, prevista dal su menzionato art. 7 della legge n. 241/1990.<br />
Tra detti atti rientra anche il provvedimento di revoca previsto dall’art. 11 in tali int.u.l.p.s., in quanto ispirato dall’esigenza ineludibile di privare quanto prima delle armi un soggetto ritenuto capace di abusarne (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. 1, 26 marzo 2001 n. 501; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 16 febbraio 1999 n. 88).<br />
<b>2.-</b> Per quanto sopra considerato e dedotto, il ricorso deve essere respinto. <br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda, Respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi € 1000/00 (mille/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2005 con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Dott. GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI	PRESIDENTE, Rel.<br />	<br />
Dott. PIETRO MOREA			COMPONENTE<br />	<br />
Dott. GIUSEPPINA ADAMO		COMPONENTE																																																																																											</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 15 settembre 2005<br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-15-9-2005-n-3887/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2005 n.3887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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