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	<title>15/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.9201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-9-2004-n-9201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-9-2004-n-9201/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-9-2004-n-9201/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.9201</a></p>
<p>Pres. Corsaro, est. Sandulli Marini (Avv.ti V. Colacino e T. Raccuglia) c. Consiglio Nazionale delle Ricerche (Avv. Stato) e altri sulla giurisdizione in materia di riordino dei pubblici uffici Organizzazione della P.A. – Riorganizzazione degli uffici – Giurisdizione del G.O. – Ipotesi della sussistenza di atti amministrativi – Poteri del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-9-2004-n-9201/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.9201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-9-2004-n-9201/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.9201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, est. Sandulli<br /> Marini (Avv.ti V. Colacino e  T. Raccuglia) c. Consiglio Nazionale delle Ricerche (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di riordino dei pubblici uffici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Organizzazione della P.A. – Riorganizzazione degli uffici – Giurisdizione del G.O. – Ipotesi della sussistenza di atti amministrativi – Poteri del G.O. – Non può annullare l’atto – In caso di richiesta di annullamento dell’atto – Giurisdizione del G.A. – Condizioni &#8211; Fonti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce al giudice ordinario tutte le controversie nella materia del riordino degli uffici, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, anche se vengono in questione atti amministrativi presupposti ma ciò nell’ipotesi in cui la questione posta si incentri  su provvedimenti di status riguardanti un pubblico dipendente, rispetto alla quale gli atti amministrativi presupposti vengano in rilievo non in un ruolo da protagonisti ma in una posizione collaterale e debbano essere esaminati “incidenter tantum” in modo tale cioè, da non giustificare uno spostamento nel riparto della giurisdizione. In questi casi il giudice ordinario è tenuto a pronunciarsi in merito alla posizione immediatamente fatta valere dal dipendente mentre non è chiamato ad annullare gli atti presupposti. Diverso, invece, il caso in cui, come nella specie, l’atto amministrativo presupposto è frutto di valutazioni ampiamente discrezionali amministrative e costituisce l’unica causa del provvedimento di status e di esso è stato chiesto l’annullamento. In tale ipotesi, venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo, deve essere il giudice amministrativo a pronunciarsi disponendo, nel caso di fondatezza del gravame, l’annullamento del provvedimento organizzatorio, restando salve, naturalmente, le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione soccombente. Né a diversa conclusione può condurre l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prima menzionato laddove si precisa che sono assegnate al dominio del diritto privato e degli atti negoziali anche “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici”. Premesso che la legge delega n. 340 del 2000 (di cui al D.lg. 165/2001 costituisce attuazione) ha attribuito all’Esecutivo poteri meramente compilativi e di coordinamento delle disposizioni esistenti e che la norma delegata deve essere, pertanto, interpretata sulla base di tale precisazione, tanto da doversi fare riferimento alla disciplina già esistente, deve, in ogni caso, osservarsi che la norma surrichiamata stabilisce che le determinazioni di organizzazione sono quelle che devono esser assunte nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi organizzativi, in sostanza, quelle deliberazioni applicative di regole generali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in materia di riordino dei pubblici uffici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sede di Roma &#8211; Sezione III Ter</b></p>
<p>composto dai seguenti magistrati:Dr. Francesco Corsaro	&#8211; Presidente,<br />
Dr. Linda Sandulli	&#8211; Consigliere  relatore,<br />
Dr. Stefano Fantini	&#8211; Referendario,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3923 del 2003 proposto da</p>
<p><b>Marini Luciano</b>,  rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Colacino e  Tommaso Raccuglia ed selettivamente domiciliato presso lo  studio di quest’ultimo in Roma, Via Ruffini 2/A;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Consiglio Nazionale delle Ricerche</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi 12, Roma;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>De Cristofaro Corrado</b>, non costituito;</p>
<p>per l’annullamento<br />della nota del Direttore Generale DG/ 254 del 24 settembre 2002 e del provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto n. 016355 del 27 settembre 2002, nella parte in cui ha privato il ricorrente delle funzioni di dirigente di unità organica del CNR attraverso la soppressione del Servizio contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore alla Camera di Consiglio dell’ 8 luglio 2004   il consigliere dr. Linda Sandulli;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasferito in sede giurisdizionale su istanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il dottor Luciano Marini impugna, chiedendone l’annullamento, gli atti con i quali il predetto Consiglio ha riorganizzato i suoi uffici ed ha disposto la soppressione del Servizio contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari di cui il medesimo dr. Marini era dirigente.<br />
Deduce i seguenti motivi:<br />
1)	Eccesso di potere per sviamento, illogicità, manifesta irrazionalità e manifesta disparità di trattamento.<br />	<br />
Dirigente del Servizio contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari, fin dal 1998, il dr. Marini, afferma di aver svolto, contestualmente, anche l’incarico di consigliere giuridico del Dipartimento del personale. Riferisce che entrambi gli incarichi gli sono stati conferiti dal Consiglio di Amministrazione del resistente Consiglio Nazionale delle Ricerche.<br />
In merito al provvedimento gravato assume che il documento recante il titolo “Linee guida per la riorganizzazione degli Uffici dell’Amministrazione Centrale” predisposto dal direttore generale f.f. e da questo sottoposto all’esame del Consiglio direttivo del CNR si fonda sulla considerazione, in precedenza espressa sia dal MIUR (ministero vigilante) che dalla Corte dei Conti, dell’articolazione dell’amministrazione centrale in troppi uffici e nella conseguente necessità di procedere ad una riorganizzazione di essa, attraverso aggregazioni e accorpamenti e ridimensionamento di quelli esistenti.<br />
Rileva che, incoerentemente con tale premessa, il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche  ha proposto l’introduzione di un nuovo dipartimento, il quarto, articolato in tre servizi, subito aumentati a quattro.<br />
Afferma che il direttore generale f.f. era ormai privo della prescritta competenza a provvedere sia per la prossima nomina del nuovo direttore generale  che della fissazione del termine ultimo dell’incarico in corso, intervenuta per opera dell’articolo 3, comma 2, della legge 145 del 2002, sia, infine, a causa della discussione in corso di un decreto legislativo di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche.<br />
Rintraccia l’effettiva volontà di soppressione dell’ufficio a lui affidato in un precedente procedimento disciplinare, conclusosi con un lodo favorevole al dipendente e da lui stesso impugnato perché ritenuto affetto dal vizio di difetto di motivazione.<br />
Denuncia, pertanto, la reale volontà del provvedimento impugnato che sotto la veste di atto di riorganizzazione celerebbe la natura di provvedimento sanzionatorio.<br />
A dimostrazione della sua ricostruzione osserva che dei 7 uffici del dipartimento cui appartiene, dei quali era stata chiesta la soppressione,  risultano soppressi quello a lui affidato ed un altro, il cui titolare è stato collocato in quiescenza.<br />
Rileva, da ultimo, l’incoerenza dell’attribuzione della funzione di consulenza giuridica attesa l’esistenza del Servizio Affari giuridico-legali e ordinamento di cui tale consulenza costituirebbe un inutile duplicato e l’avvenuta messa a concorso di una selezione per l’affidamento di un incarico professionale ad un avvocato del libero foro per attività di consulenza in materia patrimoniale all’interno dello stesso dipartimento nel quale presta servizio.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito il difetto di giurisdizione e argomentatamene controdedotto nel merito d’ogni singola censura chiedendo il rigetto del gravame.<br />
All’udienza dell’8 luglio 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente.<br />
La prospettazione operata dal ricorrente, il quale “attraverso l’inesatto strumento della impugnazione di atti ordinamentali” intenderebbe far valere “il suo preteso diritto a conservare funzioni e mansioni dirigenziali che sono state attribuite, in forza di provvedimenti di ristrutturazione ad altro soggetto e, ciò, nonostante viga il regime della temporaneità degli incarichi dirigenziali..” e non s’avvederebbe “d’avanzar pretesa inerente ad una determinazione per l’organizzazione degli uffici che viene assunta dalla PPAA con i poteri dei privati datori di lavoro”, chiarirebbe, secondo il resistente Consiglio Nazionale delle Ricerche, che la competenza non è del giudice amministrativo ma di quello ordinario cui spetterebbe l’esame della presente controversia.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Il ricorrente chiede, infatti, l’annullamento del provvedimento del settembre 2002 nel quale viene richiamato, a giustificazione, il provvedimento del luglio 2002, recante “modifiche all’organizzazione del dipartimento per i servizi tecnici e di supporto”. La complessiva modificazione dell’assetto organizzativo degli uffici viene, pertanto, aggredita, a fini demolitori, in quanto considerata quale presupposto dei successivi provvedimenti di status adottati nei confronti del dr. Marini, secondo quanto si evince dalla lettura del ricorso e dalla prospettazione svolta.<br />
L’annullamento richiesto riguarda, pertanto, atti di natura autoritativa adottati per un riordino complessivo degli uffici, in base ai quali è stata disposta la soppressione dell’Ufficio in precedenza retto dal medesimo ricorrente.<br />
Si tratta di atti organizzativi, che costituiscono, come detto, l’unica ragione del provvedimento di assegnazione del dr. Marini ad un diverso incarico all’interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche, rispetto ai quali non sembra sia dubitale la sussistenza di una posizione di interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo.<br />
Il decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce, in verità, al giudice ordinario tutte le controversie nella materia ora ricordata, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, anche se vengono in questione atti amministrativi presupposti ma ciò nell’ipotesi in cui la questione posta si incentri  su provvedimenti di status riguardanti un pubblico dipendente, rispetto alla quale gli atti amministrativi presupposti vengano in rilievo non in un ruolo da protagonisti ma in una posizione collaterale e debbano essere esaminati “incidenter tantum” in modo tale cioè, da non giustificare uno spostamento nel riparto della giurisdizione.<br />
In questi casi il giudice ordinario è tenuto a pronunciarsi in merito alla posizione immediatamente fatta valere dal dipendente mentre non è chiamato ad annullare gli atti presupposti.<br />
Diverso, invece, il caso in cui, come nella specie, l’atto amministrativo presupposto è frutto di valutazioni ampiamente discrezionali amministrative e costituisce l’unica causa del provvedimento di status e di esso è stato chiesto l’annullamento.<br />
In tale ipotesi, venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo, deve essere il giudice amministrativo a pronunciarsi disponendo, nel caso di fondatezza del gravame, l’annullamento del provvedimento organizzatorio, restando salve, naturalmente, le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione soccombente.<br />
Né a diversa conclusione può condurre l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prima menzionato laddove si precisa che sono assegnate al dominio del diritto privato e degli atti negoziali anche “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici”.<br />
Premesso che la legge delega n. 340 del 2000 (di cui al D.lg. 165/2001 costituisce attuazione) ha attribuito all’Esecutivo poteri meramente compilativi e di coordinamento delle disposizioni esistenti e che la norma delegata deve essere, pertanto, interpretata sulla base di tale precisazione, tanto da doversi fare riferimento alla disciplina già esistente, deve, in ogni caso, osservarsi che la norma surrichiamata stabilisce che le determinazioni di organizzazione sono quelle che devono esser assunte nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi organizzativi, in sostanza, quelle deliberazioni applicative di regole generali.<br />
Nel caso in esame l’atto di cui, tra gli altri, il ricorrente si duole è un atto amministrativo organizzativo espressione di ampia discrezionalità amministrativa, quale quella riguardante la definizione del proprio assetto interno e non un atto organizzativo puntualmente applicativo. Si è, in sostanza, al di fuori dell’ipotesi normativa richiamata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.<br />Nessun rilievo assume, poi, la circostanza della temporaneità dell’incarico dirigenziale atteso che la questione che viene portata alla cognizione del giudice amministrativo, in conformità alla premessa appena svolta, riguarda la legittimità del provvedimento di riorganizzazione degli uffici ed è solo su questa che il Collegio si dovrà soffermare.<br />
Nessuna rilevanza può riconoscersi, infine, alla copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione depositata in data 8.5.2003 atteso che, oltre alla mancata dimostrazione dell’avvenuta notifica, la stessa risulta priva di sottoscrizione e di elementi sulla notifica tanto da configurarsi come semplice bozza.<br />
Prima di passare all’esame del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento ed illogicità il Collegio deve esaminare la dedotta incompetenza del direttore generale all’adozione degli atti di riorganizzazione dell’amministrazione.<br />
Secondo l’articolo 3, comma 7 della legge 15.7.2002 n. 145, contenente norme sul “riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze”, espressamente richiamato dal dr. Marini, gli incarichi di direttore generale dovevano cessare dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore della legge e agli stessi direttori doveva restare la competenza allo svolgimento della sola attività di ordinaria amministrazione.<br />
Trattandosi di un direttore generale facente funzioni, su un posto per la cui copertura era già iniziata la relativa procedura, ancor più la sola attività ammessa avrebbe dovuto essere quella di ordinaria amministrazione.<br />
La censura è infondata.<br />
Tralasciando di considerare il secondo profilo appena esposto che attiene all’opportunità dell’agire e non alla legittimità, deve, invece, osservarsi, in relazione al primo profilo evidenziato che la delibera di riorganizzazione degli uffici risulta presentata al Consiglio Direttivo del CNR, infatti, in data 25 luglio 2002, lo stesso della pubblicazione della legge n. 145 del 2002 nella G.U.<br />
Ora, alla data del 25 luglio 2002 il direttore generale f.f. era nel pieno delle sue funzioni con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione perché, anche a voler trascurare il periodo della vacatio legis, gli effetti della legge 145 non potevano prodursi  nello stesso giorno della pubblicazione nella G.U. ma quanto meno a partire dal giorno dopo.<br />
Per non applicare la determina in questione, il predetto direttore generale avrebbe dovuto procedere in via di autotutela, al ritiro di essa. Non avendovi proceduto, era pienamente legittimato ad adottare gli atti successivi.<br />
Passando all’esame del dedotto vizio di eccesso di potere, il Collegio ritiene che lo stesso sia sussistente relativamente al difetto di motivazione e di illogicità.<br />
Se non può negarsi che l’amministrazione pubblica dispone, oggi come ieri, di ogni ampiezza di potere in materia di autoorganizzazione, tuttavia non può nemmeno trascurarsi che la stessa pubblica amministrazione è tenuta ad operare osservando i principi di trasparenza e di logicità, il cui riscontro esterno avviene attraverso la motivazione  fornita.<br />
Nel provvedimento del luglio 2002, recante le “linee guida per la riorganizzazione degli uffici dell’amministrazione centrale”, dopo una riaffermazione della competenza del direttore generale a disporre nella materia, si afferma che l’organizzazione degli uffici deve “garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza”  promuovendo la “semplificazione amministrativa….. secondo le direttive del consiglio direttivo e d’intesa con i direttori di dipartimento” e tenuto conto delle sollecitazioni svolte dal Ministero vigilante e dalla Corte dei Conti le quali, oltre alle prospettate esigenze di semplificazione, hanno manifestato la necessità di pervenire ad un significativo contenimento dei costi.<br />
Si procede quindi nell’esame del modello organizzativo esistente, definendolo frutto di stratificazioni normative successive e si ribadisce l’esigenza di un profondo decentramento anche al fine di assicurare la dismissione di competenze amministrative e gestionali per renderle coerenti con la riorganizzazione delle strutture di ricerca.<br />
Si indicano, poi, le puntuali ragioni della proposta per il decentramento del  servizio di “Prevenzione e protezione” spiegandole con la veste di datore di lavoro immediatamente assunta dai direttori degli istituti e quelle dell’unificazione delle funzioni di elaborazione dati, reti e telecomunicazione e statistica, che si fanno consistere nella creazione di un unico sistema informativo dell’ente e si prospetta, infine, “la soppressione di ogni struttura che non sia riconducibile ordinamentalmente ai servizi/uffici ed allo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi previsti dall’ordinamento” (pagina 9 della relazione).<br />
Facendo seguito a tali indicazioni, puntuali solo per una parte della riorganizzazione degli uffici diversa da quella alla quale è interessato il ricorrente, il direttore generale procede poi, nel senso contestato dal dr. Marini, con il provvedimento del 24 settembre 2002, nel quale precisa ancora che il “gruppo gestione straordinaria ricorsi” deve essere sciolto e che le sue competenze devono essere ricondotte nell’ambito del servizio concorsi e borse di studio; che le competenze del servizio di Statistica – a seguito delle dimissioni del relativo dirigente – (e non per le esigenze di unificazione menzionate nella relazione di modifica dell’organizzazione prima esposta) devono essere ricondotte in altra struttura affine, fino a dire che, analogamente, “le competenze e le risorse umane e strumentali del servizio XI – Contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari, debbano essere ricondurre in altra struttura del dipartimento, affine per obiettivi ed attività, potenziando opportunamente la struttura di destinazione con unità di personale dei ruoli ad esaurimento e concordando con lo scrivente l’attivazione di incarichi specifici con personale di ricerca di istituti del CNR, come appare possibile da alcuni riscontri effettuati dallo scrivente”.<br />
A prescindere da ogni considerazione sul contenimento della spesa, che con l’introduzione di altre strutture non sembra essere stato realizzato, osserva il Collegio che l’amministrazione resistente non fornisce alcuna indicazione sulla ragione sostanziale e puntuale della diversa collocazione delle competenze nè sulla struttura, per così dire, ricevente.<br />
In buona sostanza lo studio condotto da un apposito gruppo di lavoro, le proposte formulate dal direttore generale e le conclusioni alle quali lo stesso perviene e si fondano su indicazioni puntuali per quanto riguarda altre situazioni organizzative interne, ma non forniscono alcuna precisa spiegazione sulle ragioni della soppressione dell’ufficio retto dal ricorrente.<br />
L’insussistenza della motivazione assume un carattere ancora più evidente se si considerano, invece, le ragioni, precise e dettagliate, indicate dallo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche, nei provvedimenti di istituzione del servizio, risalenti al 1998, consistenti nel nuovo assetto e nella nuova disciplina del rapporto di impiego delle pubbliche amministrazioni e nella esigenza di accorpare presso una sola unità il contenzioso ad esso relativo.<br />
Da esaminare, infine, la censura in esame in relazione al profilo di sviamento di potere che il ricorrente pretende di dimostrare con il riferimento ad una vicenda riguardante l’impugnativa di un lodo in materia disciplinare, da lui stesso decisa in disaccordo con quanto deciso dalla commissione relativa.<br />
Si tratta di vicenda successiva, in ordine temporale, (settembre 2002) a quella della riorganizzazione degli uffici (luglio 2002) che dimostra di essere stata inidonea ad orientare l’amministrazione nel senso contestato dal ricorrente ed è in ogni caso inidonea a suffragarne la tesi esposta.<br />
Le argomentazioni svolte comportano, in ogni caso, l’accoglimento del ricorso.<br />
Le spese di lite vengono compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione III ter<br />
Accoglie  il ricorso proposto dal dr. Marini Luciano, meglio specificato in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento del 24 settembre 2002.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 luglio 2004.<br />
Dr. Francesco Corsaro	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dr. Linda  Sandulli  	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-9-2004-n-9201/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.9201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.2561</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-15-9-2004-n-2561/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-15-9-2004-n-2561/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.2561</a></p>
<p>Pres. e Est. Savasta PUNTO PULIZIA di Mirone Giuseppa &#038; C. s.a.s. (Avv. G. Sciuto) c. Opera Universitaria di Catania (Avv. A. A. M. Argento), Società Agricol Coop a r.l. (Avv.ti R. Materia e J. Cottone) ammissione di una CTU da parte del Giudice per sindacare le valutazioni della stazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-15-9-2004-n-2561/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.2561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-15-9-2004-n-2561/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.2561</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Est.  Savasta<br /> PUNTO PULIZIA di Mirone Giuseppa &#038; C. s.a.s. (Avv. G. Sciuto) c. Opera Universitaria di Catania (Avv. A. A. M. Argento), Società Agricol Coop a r.l. (Avv.ti R. Materia e J. Cottone)</span></p>
<hr />
<p>ammissione di una CTU da parte del Giudice per sindacare le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle giustificazioni dell&#8217;anomalia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto di servizi – Sub &#8211; procedimento di verifica dell’anomalia – Provvedimento di esclusione del concorrente – Motivazione – Non corrispondenza delle giustificazioni offerte dal concorrente con le conclusioni rappresentate nella relazione del consulente interno nominato dalla stessa Amministrazione – Illegittimità</p>
<p>2. Processo amministrativo –Controversia in tema di esclusione dalla gara d’appalto per anomalia dell’offerta – Nomina C.T.U. – Funzioni &#8211; Valutazione della congruità delle giustificazioni prodotte sull’anomalia dell’offerta  dal concorrente escluso – Ammissibilità – Condizioni – Carenze nella valutazione offerta dalla stazione appaltante</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto di servizi – Sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta – Giustificazioni – Contenuto – Limiti – Incomprimibilità dei minimi salariali</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È illegittima, per violazione dell’art. 25 D. Lgs. n. 157 del 1995, l’esclusione del concorrente per anomalia dell’offerta quando vengano da questo presentate giustificazioni su richiesta del seggio di gara e quest’ultimo ometta di verificare concretamente le spiegazioni ricevute (nella specie è illegittimo il provvedimento di esclusione che indichi come motivazione la non corrispondenza delle giustificazioni offerte con le conclusioni rappresentate nella relazione del consulente interno nominato dalla stessa Amministrazione)</p>
<p>2. In materia di gare d’appalti, è ammissibile, in sede giurisdizionale, una consulenza tecnica d’ufficio volta a valutare la congruità delle giustificazioni prodotte sull’anomalia dell’offerta, quando risultino carenze nella valutazione offerta dalla stazione appaltante</p>
<p>3. In materia di gare d’appalto, la giustificazione dell’anomalia dell’offerta può rivolgersi in tutte le direzioni possibili relative alla capacità di abbattimento dei costi, dei tempi di attuazione del servizio, delle tecniche operative, ma non può spingersi, in ossequio alla garanzia della libera concorrenza tra i concorrenti alle gare di appalto, sino alla compressione dei minimi salariali, altrettanto garantiti, oltre che dall’art. 36 Costituzione, dalla stessa normativa comunitaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ammissione di una CTU da parte del Giudice per sindacare le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle giustificazioni dell’anomalia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2561/04 Reg.Sent. <br />
N. 4466/02 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, <br />
Sezione Staccata di Catania, Sezione Seconda, </b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Dott. Pancrazio Maria Savasta Presidente rel. est.; Dott.  Michelangelo Francavilla Referendario;<br />
Dott. Francesco Bruno Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 4466/02 R.G. proposto da<br />
<b>PUNTO PULIZIA di Mirone Giuseppa &#038; C. s.a.s.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sciuto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania Via V. Giuffrida n. 37;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Opera Universitaria di Catania</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Alfonso Maria Argento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanni Iudica sito in Catania Via Umberto n. 303;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>Società Agricol Coop a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Materia e Jole Cottone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Anna Maria Scuderi, sito in Catania Via Della Fiaccola n. 28;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del verbale del 22.10.2002, relativo all’affidamento triennale del servizio di pulizia locali nelle residenze universitarie e negli uffici dell’Ente, con cui la Commissione di gara dell’Opera Universitaria, in riferimento al Lotto n. 1, ha escluso la società ricorrente dalla gara per una presunta anomalia dell’offerta ed ha aggiudicato l’appalto alla ditta Soc. Agricol Coop a r.l.;<br />
<br />nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il parere espresso dal consulente, fatto proprio dall’amministrazione ed allegato al sopradetto verbale, nonché l’eventuale atto di approvazione delle operazioni di gara;</p>
<p>per il riconoscimento<br />
ex art. 7 legge TAR, del diritto della società ricorrente alla corresponsione ed al risarcimento integrale dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati e per la condanna al pagamento delle relative somme che verranno quantificate in corso di causa o, in subordine, delle somme di cui si chiede sin d’ora la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto comprensivo di interessi e rivalutazione.</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
<br />Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
<br />
Designato relatore per la pubblica udienza del 24.6.2004 il I Referendario Dr. Pancrazio Savasta;<br />
<br />
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’Opera Universitaria di Catania, con delibera del 30.1.2002, ha indetto una gara pubblica per l’affidamento triennale dei servizi di pulizia locali, suddivisa in quattro autonomi lotti, da esperirsi col criterio del prezzo più basso.<br />
<br />
Relativamente al lotto n. 1, il seggio di gara ha ammesso l’offerta della ricorrente, sottoponendola, però, alla verifica dell’anomalia.<br />
<br />
Ricevute le giustificazioni, con verbale del 22.10.2002, ha escluso la ricorrente ritenendo anomala l’offerta dalla stessa presentata ed ha aggiudicato il lotto n. 1 alla Società Agricol Coop, che, con un ribasso pari al 28%, era la prima ditta tra quelle non sottoposte a verifica di anomalia.<br />
<br />
Con ricorso notificato il 20.12.2002 e depositato il 31.12.2002, la ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:</p>
<p>I. Violazione dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 – Violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 e della l.r. n. 10/1991 – Eccesso di potere per illogicità – Contraddittorietà e difetto di motivazione e di istruttoria ed errore sui presupposti.<br />
<br />
La motivazione dell’esclusione, rinviata ad una relazione tecnica, sarebbe priva di una effettiva e concreta analisi e verifica delle giustificazioni presentate dalla ricorrente.<br />
<br />
In altri termini, stabiliti con la detta relazione i criteri valutativi, e le connesse percentuali di incidenza, per i singoli costi, il seggio di gara si sarebbe limitato a confrontare gli stessi con i valori rappresentati in sede di giustificazione, senza considerare, in spregio all’art. 25 del d. lgs.vo n. 157/1995, le “economie” contenute nell’offerta.<br />
<br />
Inoltre, la stessa relazione dell’Amministrazione, stabilendo come congruo un ribasso pari al massimo al 24%, avrebbe consentito, in definitiva, l’aggiudicazione ad un’offerta del 28% (quale percentuale rappresentata dalla controinteressata) evidentemente anomala.<br />
<br />
Costituitesi, l’Amministrazione e la controinteressata, hanno concluso per l’infondatezza del gravame.<br />
<br />
Con Ordinanze Collegiali nn. 41/2003, 120/03, 360/03, 425/03, 454/03, 584/03, questo Tribunale – Sezione Seconda &#8211; ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, richiedendo successive precisazioni.<br />
<br />
Con ordinanza collegiale n° 24/04 dell’8.1.2004, questa stessa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, rinviando all’udienza pubblica del 27 maggio 2004 per la trattazione del merito del ricorso.<br />
<br />
Alla pubblica udienza del 24.6.2004 la causa è stata definitivamente  trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e quindi va accolto.</p>
<p>1. Con l’unico motivo di gravame la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della sua esclusione, per anomalia dell’offerta, dalla gara volta all’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’amministrazione resistente.<br />
<br />
Il verbale del 22 ottobre 2002, con il quale si è proceduto all’aggiudicazione della gara alla controinteressata e, contestualmente, alla esclusione della ricorrente, nonostante questa avesse, su espressa richiesta del seggio di gara, prodotto giustificazioni dell’anomalia dell’offerta presentata, ha indicato quale supporto motivazionale dell’esclusione la non corrispondenza delle giustificazioni offerte con le conclusioni rappresentate nella relazione del consulente interno nominato dalla stessa Amministrazione.<br />
<br />
Detta procedura, di per sé, appare formalmente posta in violazione dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, in quanto ha omesso di concretamente verificare le spiegazioni ricevute.<br />
<br />
In altri termini, il verbale, in spregio al  secondo comma della norma richiamata,  non sembra dare atto di quanto espresso nelle giustificazioni circa “l&#8217;economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l&#8217;originalità del servizio stesso, con l&#8217;esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali”.<br />
<br />
Già questo sarebbe sufficiente per riaffermare l’illegittimità dell’operato amministrativo.</p>
<p>2. Il Collegio, però, visto il rinvio contenuto nell’atto impugnato ad una valutazione offerta in termini generali nella relazione tecnica interna, ha ritenuto di dover verificare, tramite consulenza, se la carenza formale fosse superata da quanto espresso in detto ulteriore atto consultivo.<br />
<br />
In particolare, ha ritenuto di dover richiedere al C.T.U. nominato la valutazione circa la “congruità delle giustificazioni prodotte sull’anomalia dell’offerta, tenuto conto delle prescrizioni dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, da parte della società Punto Pulizia di Mirone Giuseppa &#038; C. s.a.s.”.<br />
<br />
La relazione di consulenza, trattandosi di appalto di servizi relativo a pulizia di locali, dove è evidente la preponderante prevalenza dei costi per la manodopera,  si è avvalsa della tabella ministeriale relativa al costo orario emanata dal Ministero del Lavoro.<br />
<br />
In sintesi la consulenza è giunta alle seguente conclusioni:<br />
<br />
1) La produttività oraria di un operatore al 2° livello (puliziere) proposta dalla ricorrente, pari a 226 mq/ora, è conforme a quanto stabilito dall’Ispettorato Regionale tecnico e dal Ministero della Pubblica Istruzione, che, concordemente, ritengono accettabile una media pari a mq. 200 per ora di lavoro con possibilità di scostamento, in eccesso o in difetto, del 20%;<br />
2)<br />
3)<br />
4)<br />
5) La quantificazione della superficie da pulire, la relativa tipologia e la frequenza degli interventi, sono conformi a quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del capitolato;<br />
6)<br />
7)<br />
8)<br />
9) Il costo orario della manodopera calcolato in E. 12,77 dalla ricorrente viene indicato sostanzialmente conforme alla tabella predisposta con decreto ministeriale del 7.11.2001 che lo fissa in E. 12,94;<br />
10)<br />
11)<br />
12)	<br />	<br />
13) I costi dei materiali, delle attrezzature (ammortamento delle stesse) e quelli relativi all’addestramento ed alla sicurezza secondo la L. n. 626/94, unitamente all’utile di impresa fissato nel 6%, comportano un’incidenza pari ad un costo orario complessivo pari a E. 14,69, ritenuto congruo rispetto all’offerta.<br />
14)	<br />	<br />
15)	<br />	<br />
16)	<br />	<br />
Il CTU, infine, ha “proceduto all’esame dei vari punti della giustificazione economica prodotta dalla società ricorrente, relativamente alla modalità di calcolo ed alla verifica dei calcoli stessi, ritenendoli nel loro insieme corretti e congrui”.<br />
<br />
All’udienza pubblica del 10 luglio 2003, la difesa della controinteressata ha contestato le risultanze della C.T.U., eccependo che il “perito, piuttosto che valutare la congruità o meno delle giustificazioni fornite dalla ditta ricorrente in ordine alla propria offerta, con riferimento ad elementi concreti ed obiettivi riguardanti i costi del servizio, l’efficienza delle attrezzature utilizzate o le condizioni godute dalla ditta offerente nella prestazione del servizio ad un prezzo così vantaggioso, si è limitato ad indicare parametri espressi in termini percentuali di incidenza sul costo dell’opera senza nessun altra spiegazione che consenta, allo stesso tempo, di sindacare la motivazione del provvedimento impugnato. Così facendo il C.T.U. ha offerto una propria valutazione assolutrice, con la pretesa di sostituirla a quella fornita invece dalla P.A. ed espressione della sua discrezionalità. Pertanto, alcuna censura del provvedimento dell’amministrazione può trovare fondamento nella detta C.T.U. che anzi dimostra come il provvedimento impugnato sia esente da vizi di evidente illogicità”.<br />
<br />
Sulla scorta di dette precisazione, il Collegio, con ordinanza n. 425/03,  ha disposto integrazione della C.T.U., chiedendo ulteriori chiarimenti rispetto alle deduzioni versate alla camera di consiglio del 10.7.2003 ed in riferimento al rapporto dei costi effettivi tra puliziere e superficie da pulire, nonché alla sufficienza della percentuale indicata nell’offerta contestata relativa ai materiali impiegati.<br />
<br />
Il supplemento di consulenza, depositato il 5.9.2003, con motivazioni condivisibili (cfr. pagg. 5 e 6), ha confermato la congruenza dei costi dei materiali, stabiliti con una incidenza del 3% circa rispetto al costo del servizio e, quindi, conformi a quanto indicato dalla stessa relazione tecnica interna dell’Amministrazione.<br />
<br />
La consulenza d’ufficio ha inoltre chiarito che i costi ulteriori alla manodopera ammontano al 15% dell’offerta complessiva, con risultato pressoché identico sia a quello offerto dalla ricorrente che rappresentato nella citata relazione interna.<br />
<br />
Ha chiarito, inoltre, che la resa oraria per ogni singolo puliziere appare del tutto congrua, posto che è stato previsto l’uso di motospazzatrici con resa documentata dalle schede tecniche pari a mq. 1500/3500 orarie.<br />
<br />
In definitiva, è giunta a conclusioni condivisibili e, in sostanza, asseverate dalla stessa Amministrazione in sede di valutazione delle offerte a mezzo della più volte citata relazione tecnica interna.</p>
<p>2.b. Fatte queste premesse, il Collegio ritiene di doversi occupare delle eccezioni al supplemento di consulenza depositate dalla controinteressata in data 15.10.2003.<br />
<br />
Con un primo rilievo, quest’ultima asserisce che il metodo per giungere al parametro dell’efficienza lavorativa espressa dalla ricorrente nelle contestate giustificazioni (pari a 226 mq/ora) sia diverso da quello utilizzato dalla consulenza.<br />
<br />
La circostanza, verificabile in fatto, non può però far concludere che quanto rappresentato in offerta non sia, per questo motivo, accettabile.</p>
<p>2.c L’ulteriore considerazione che la controinteressata svolge riguarda la resa oraria delle diverse tipologie di interventi “niente affatto plausibili”.<br />
<br />
Sarebbe contestabile che un singolo puliziere possa ottenere, con l’ausilio di mezzi meccanici, una resa di 700 mq/h per la spazzatura dei pavimenti e di 600 mq/h per lavaggio androni, scale, servizi ed uffici.<br />
<br />
Premesso che la relazione interna sul punto è, a dir poco, oscura (per cui non si capisce come il seggio di gara abbia potuto valutare le giustificazioni offerte in assenza di detto dato), è da dire che la circostanza, oltre a concretare una affermazione non sostenuta da alcuna prova del contrario (neanche con l’indicazione di quanto calcolato nell’offerta dalla stessa controinteressata), va considerata nel complesso dell’attività di pulizia, ove, per altri servizi più difficoltosi, i parametri applicati sono effettivamente parecchio più limitati e conducono, pertanto, come chiarito, ad una valutazione media conforme ai dettati ministeriali assunti a fondamento dei calcoli della C.T.U., che si riferisce al valore medio di 200 mq/h variabile nella misura del 20% in più o in meno a seconda, evidentemente, della difficoltà di esecuzione e della capacità tecnica individuale della ditta.</p>
<p>2.d. Appare parzialmente vero, inoltre, che nelle giustificazioni non vengono elencati i particolari mezzi meccanici (motospazzatrici, tagliaerbe) destinati a favorire la pulizia di 980 mq/h per le superfici esterne.<br />
<br />
A parte, però, ancora una volta, la troncante considerazione che l’offerta non è stata esclusa per detto motivo, il Collegio rileva che la giustificazione dell’anomalia fa riferimento (pag. 4) all’uso combinato fra macchinari all’avanguardia di cui è stata fornita prova al c.t.u., che, anzi, sottolinea come la resa sia, secondo le schede tecniche, di gran lunga superiore (1500/3500 mq/h) a quella considerata.</p>
<p>2.e. Con ulteriore rilievo, la controinteressata ha eccepito che la consulenza tecnica non avrebbe tenuto conto che alcuni dipendenti, per le mansioni cui sarebbero adibiti (controlli e capisquadra) avrebbero dovuto essere inquadrati al III livello. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto che la pulizia dei servizi igienici, ai sensi dell’art. 6 del capitolato, va effettuata anche di sabato e nei giorni festivi, con incremento, quindi, della percentuale dei costi orari del 25 ed anche del 50%.<br />
<br />
Premesso ancora una volta che il motivo di esclusione non si fonda neanche su dette osservazioni, il Collegio ritiene di doversi preliminarmente occupare della problematica connessa al rapporto anomalia dell’offerta – costo della manodopera.<br />
<br />
In altri termini, il Collegio deve affrontare il problema relativo alla “comprimibilità dei costi relativi alla manodopera” rispetto ai minimi tariffari.<br />
<br />
Occorre ricostruire “a monte” la disciplina di settore.<br />
<br />
Come già di recente chiarito (cfr. TAR Catania, II,  16.6.2004, n. 1690), secondo la costruzione di cui all’art. 25 del d.lgs.vo. n. 157/1995, l’offerta deve essere sottoposta al subprocedimento di verifica dell’anomalia ogniqualvolta il ribasso proposto superi il 20 % della media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.<br />
<br />
Per quanto di interesse, per quanto stabilito dal secondo comma della medesima disposizione, la giustificazione non potrebbe riguardare elementi i cui valori minimi siano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultino da atti ufficiali.<br />
Secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 11 ottobre 2002 n. 5497), però, detto inciso non potrebbe trovare compiuta applicazione, in quanto contrastante con l’art. 37 della  Direttiva CE 92/50, cui l’art, 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, come è noto,  si rifà.<br />
<br />
In altri termini, la previsione da parte dell’art. 25 di un minimo incomprimibile, violerebbe la statuizione comunitaria  contenuta nel citato art. 37 della Direttiva, che stabilisce soltanto  una serie di esempi di giustificazioni, invero rinvenibili anche nel secondo comma della norma “nazionale”.<br />
<br />
L’assunto non viene appieno condiviso.<br />
<br />
Invero, il Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella versione in vigore nel periodo 1999-2003, stabilisce all’art. 141 (ex art. 119)  la parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e femminile.<br />
<br />
Il comma 2, poi, dà un definizione del termine “retribuzione”, intendendo la stessa come  il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell&#8217;impiego di quest&#8217;ultimo.<br />
Sembra al Collegio che la dignità del salario minimo non venga visto dalla normativa comunitaria solo nell’ottica della mera equiparazione tra i sessi, ma anche (e non potrebbe essere diversamente) come livello minimo garantito “per tutti”.<br />
<br />
Il principio è stato ribadito dalla Direttiva  27-11-2000 n. 2000/78, recepita dal D.Lgs. 9-7-2003 n. 216. L’art. 3 di detta ultima fonte normativa pone espressamente il principio della parità di trattamento, senza distinzione alcuna, tra i lavoratori e, tra gli altri elementi di “parificazione”, espressamente si riferisce alla retribuzione.<br />
<br />
Quanto richiamato, quindi, conferma la dimensione comunitaria della garanzia della parità di retribuzione e, quindi, della necessità di un parametro (minimo) cui adeguare la stessa.<br />
<br />
Deriva che l’assunto posto dall’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, in effetti, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria ove richieda, comunque, il rispetto di un salario minimo.<br />
<br />
In altri termini, la giustificazione dell’anomalia dell’offerta può rivolgersi in tutte le direzioni possibili relative alla capacità di abbattimento dei costi, dei tempi di attuazione del servizio, delle tecniche operative, ma non può spingersi, in ossequio alla garanzia della libera concorrenza tra i concorrenti alle gare di appalto, sino alla compressione dei minimi salariali, altrettanto garantiti, oltre che dalla nostra Costituzione (art. 36), anche, come chiarito, dalla stessa normativa comunitaria.<br />
<br />
Ciò premesso, resta da verificare se l’Amministrazione debba attenersi alle tabelle c.d. FISE o possa prendere a fondamento il CCNL di settore (da cui, in effetti, la tabella trae i dati).<br />
<br />
In tal senso, la L.  7.11.2000 n. 327 pone due principi rilevanti.<br />
Il primo, secondo cui nelle gare d’appalto la pubblica amministrazione deve sempre verificare che l’offerta sia adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi (in effetti, le tabelle FISE). 	Il Collegio osserva come detta norma sia coerente con l’interpretazione appena fornita dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 e, quindi, non contrasti la normativa comunitaria.<br />
<br />
La stessa L. n. 327/2000, nell’articolo unico che la compone, però,  stabilisce un secondo principio, secondo cui devono essere considerate anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.<br />
<br />
Ciò significa che la garanzia della congruità dell’offerta non è relazionata tout court al rigido rispetto della tabella ministeriale, ma ad una sua valutazione attenta al rilievo dei possibili scostamenti, che, seppur in diminuzione, possono, se ragionevoli, comunque essere coerenti con il criterio della sufficienza della retribuzione.<br />
Il Tribunale osserva, intanto, che la tabella FISE contiene anche delle voci che possono non riferirsi in maniera diretta al costo del lavoro, come l’IRAP e l’IRPEG (scaricabili, se dovute, sull’utile  di impresa), le quali, per altro, hanno, come è possibile osservare, un’incidenza di circa il 12% rispetto alla retribuzione oraria e di circa il 5% sul costo orario contrattuale. Ne consegue che già uno scostamento riferito a dette percentuali è certamente giustificabile.<br />
<br />
Per quanto di interesse, rispetto alla tariffa oraria per il puliziere di II livello,  secondo il d.m. 7.11.2001, applicabile al momento della gara e preso a fondamento dei calcoli del C.T.U., queste due ultime voci, contenute anche nel d.m. in questione,  comportano un importo pari a £. 981 e 353, e, cioè, a  complessive £  1.334 su £. 10.869 di retribuzione oraria e £ 23.744 dei costi complessivi per la manodopera “pura” e, come  tali, evidentemente sufficienti a sostenere l’incremento medio del 37,5% (quale somma del 25% e 50% per i sabati e le domeniche)  da  moltiplicare per 8/30 (quale espressione dell’incidenza mensile di detti giorni sull’intero mese) e con risultato finale di un incremento salariale pari a circa il 9,8%, inferiore al “risparmio sulla retribuzione oraria “ al netto delle predette voci, che come chiarito, incidono per circa il 12%.<br />
<br />
Inoltre, stante la premessa, secondo la quale l’anomalia è conclamata ove vi sia uno scostamento evidente dai parametri tabellari, non può dirsi, ad avviso del Collegio, che l’appurato rispetto dei parametri contenuti dal CCNL, e quindi dei minimi retributivi relativi anche le voci accessorie, possa rendere anomala l’offerta perché non rispettosa della tabella citata.<br />
<br />
L’evidenza richiesta dalla norma, infatti, non può logicamente che ricollegarsi ad un’ipotesi in cui in nessun modo l’impresa riesca a garantire il minimo salariale ai propri dipendenti, quale chiaro oggetto di tutela della norma in esame.<br />
<br />
Consegue, per questo punto, che l’Amministrazione, ove abbia voluto riferirsi anche al costo orario del personale per ritenere anomala l’offerta non ha tenuto conto che lo stesso, come espressamente prevede l’art. unico della l. n. 327/2000,  è derogabile, purché lo scostamento non pregiudichi, comunque, il livello minimo salariale, da intendere quale parametro certo dell’”evidente” violazione della garanzia richiesta dalla norma.<br />
<br />
Conclusivamente, la sussistenza di voci non collegate al mero costo della manodopera, complessivamente considerate, possono condurre, salvo articolata e motivata diversa valutazione dell’Amministrazione (inesistente nel caso di specie), a ritenere congrua un’offerta comunque coerente all’art. 36 Cost. e con  una retribuzione  sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa.</p>
<p>3. Con la terza eccezione, infine, la controinterssata ha contestato l’esattezza del dato relativo alla quantificazione della superficie coperta da pulire in un mese.<br />
<br />
In particolare, sarebbe stato erroneo il conteggio secondo il quale la consulenza avrebbe quantificato la superficie dei bagni comuni come corrispondente all’1% della superficie coperta complessiva, piuttosto che al 10%, con conseguente inesatta applicazione anche del dato riguardante la frequenza degli interventi.<br />
<br />
Come, altresì, verbalizzato alla camera di consiglio del 19.12.2003, la controinteressata ha precisato che, secondo quanto stabilito dall’art. 6 lett. B del capitolato speciale con riguardo ai servizi annessi alla mensa ed al locale musejon (due volte al giorno per sette giorni alla settimana su 17.74 mq compresi nei complessivi 40.01 mq, la superficie effettiva  da pulire risulta pari a mq 199.67 (mq 17.74 x 9 + 40.01), corrispondente al 3,52% della superficie coperta comune, piuttosto che l’1%.<br />
Sulla questione, stante la discordanza dei dati rappresentati dalla stessa Amministrazione (cfr. deduzioni depositate il 13.10.2003) e quelli contenuti nella consulenza, il Collegio ha dovuto disporre ulteriore istruttoria. Con ordinanza n. 584/2003, la Sezione, dopo aver rilevato che “appare assorbente la quantificazione della superficie dei servizi igienici, che, ai sensi degli artt. 4 e 6 b) del C.S.A., devono essere sottoposti a pulizia con frequenza differenziata, a seconda se “comuni” o pertinenti alle stanze degli studenti”, ha chiesto la produzione delle planimetrie dei locali interessati con l’individuazione delle superfici totali, di quelle dei servizi igienici comuni, nonché quelle relative alle stanze degli studenti.<br />
<br />
In sostanza, la controinterssata contesta il rapporto percentuale delle superfici coperte comuni, ritenendo che il dato vada incrementato dall’1% al 3,52%.<br />
<br />
Il Collegio, a prescindere dall’esattezza del modus operandi per giungere a detto dato, ripropone i calcoli della consulenza tecnica d’ufficio, che, al contrario, aveva preso a fondamento il  21% di dette superfici, incrementando tale dato del 2,52% e, quindi, ottenendo una complessivo del 23,52%.<br />
<br />
I calcoli di cui alle pagine 3 e 4 dei chiarimenti della consulenza saranno così  rideterminati:<br />
<br />
1) Tot. Superficie mq. 5.666 x 23,52% = 1.332.64 (superf. parti comuni)<br />
<br />
2) mq 5.666 – 1.332,64 = 4.333,36 x 3 volte set.x 4,33 (n. settimane in  1 mese) = 56.290,34 (superf. coperta da pulire in un mese)<br />
3) 1.332,64 (sup. parti comuni) x 5 (volte settim.) x 4,33 (n. settimane in un mese) =	28.851,65 (superficie per parti comuni da pulire in un mese)<br />
<br />
4) 56.290,34 + 28.851,65 = 85.141,99 (Totale superficie coperta mensile da pulire)<br />
<br />
5) 85.141,99 / 226 (resa oraria puliziere) = 376,73 (ore occorrenti in un mese per superficie coperta)<br />
<br />
6) 7,56 (ore occorrenti in un mese per superficie scoperta, come da CTU non contestata)<br />
<br />
7) 376,73 + 7,56 = 384,29 (totale ore mensili impiegate)<br />
<br />
8) 376,73 x 12,77 (costo orario puliziere) = 4.907,38 (costo mensile effettivo puliziere riferito a superficie coperta)<br />
<br />
9) 4907,38/85.141,99 = 0,057<br />   0,057 + 15% = 0,065                <br />
Dove 0,065 è il costo del puliziere al metro quadrato “identico” a quello calcolato dal CTU con la contestata superficie dei bagni pari all’1%.<br />
<br />
Dal che, come chiarito già con l’Ordinanza n. 24/04, deriva l’irrilevanza del rilievo della controinteressata.<br />
<br />
Né pare potersi condividere quanto assunto dall’Amministrazione nella produzione del 13.10.2003, ove si riconduce la superficie dei bagni non già all’1% (secondo i calcoli del CTU), ma al 10%.<br />
<br />
Il Collegio osserva che il dato finale ritenuto congruo dalle valutazioni del perito di parte, allegate alla predetta produzione, pari a E. 7.482,71, contrastano, a tutta evidenza, anche con l’importo offerto dall’aggiudicataria.<br />
<br />
La difficoltà operativa che si fa derivare da detta consulenza per effetto del ribasso del 31,34%, non sembra diminuire, in maniera sensibile, ove si consideri il ribasso dell’aggiudicataria, pari al 28%. Invero il 28% della base d’asta, conduce al risultato di E. 6.163,66, certamente inferiore al costo del servizio determinato dal consulente di parte di 7.482,71 (da considerare costo oggettivo, posto che la gran parte dello stesso è determinato da costi pressoché incomprimibili ed identici per tutti per manodopera).<br />
<br />
In ogni caso, lo stesso Ufficio tecnico dell’Amministrazione, in sede di ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 584/03, con nota prot. N. 6303 del 21.11.2003, ha precisato che la superficie  utile dei bagni è, in termini percentuali, pari al 4,6% per la zona Centro e del 4,3% per quella Calatabiano.  Quindi, in ogni caso, una percentuale certamente più prossima all’1% contestato, rispetto al 10% ritenuto corretto, nelle proprie difese, dall’Amministrazione.<br />
<br />
In conclusione, l’eccezione va disattesa, siccome infondata.</p>
<p>4. Conclusivamente, il ricorso va accolto con il consequenziale annullamento degli atti impugnati e, quale ristoro in forma specifica, va disposta l’aggiudicazione, a favore della ricorrente.</p>
<p>5.Rimane da esaminare la domanda relativa al risarcimento del danno.<br />
<br />
La stessa è stata avanzata, in maniera generica, nel gravame introduttivo.<br />
<br />
Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. TAR Catania, II, 12.8.2000 n. 1559, confermata da Cons. Stato, A.P. n. 2/2003), l’accoglimento della domanda di risarcimento è subordinata alla dimostrazione, a carico del richiedente, della sussistenza del danno e della relativa entità.<br />
<br />
Né è possibile accedere, in assenza di specifica richiesta, alla condanna equitativa di cui all’art. 1226 c.c., i cui presupposti, comunque, difettano nel caso di specie, posto che la ricorrente ha omesso di produrre prova che il danno non può essere dimostrato nel suo preciso ammontare (cfr. TAR Catania, II, 16.6.2004, n. 1677).<br />
<br />
Consegue il rigetto della domanda.<br />
Esistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio, fatta eccezione per le spese di consulenza tecnica che vanno poste, in solido, a carico dell’Amministrazione resistente  e della controinteressata. Le stesse verranno liquidate con decreto collegiale motivato a norma dell’art. 168 del d.p.r. n. 115/2002, a seguito di presentazione da parte del consulente tecnico nominato della nota specifica delle spese prevista dall’art. 56 (in riferimento all’art. 50) dello stesso d.p.r. n. 115/2002, contenente l’indicazione della misura degli onorari spettanti sulla base delle tabelle richiamate dal successivo art. 275 del medesimo d.p.r. n. 115/2002, così come di recente adeguate con decreto 30.5.2002 del Ministro della Giustizia (in G.U.R.I. n. 182 del 5.8.2002).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti ivi impugnati.<br />
<br />
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.<br />
<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio fatta eccezione per quelle della disposta consulenza tecnica d’ufficio, che vengono poste, in solido, a carico dell’Amministrazione resistente e della controinteressata e che verranno liquidate nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.<br />
<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 24.6.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-sentenza-15-9-2004-n-2561/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.2561</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.18563</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-15-9-2004-n-18563/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-15-9-2004-n-18563/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.18563</a></p>
<p>Pres. Olla, Est. Panebianco Comune di Agropoli (avv. V. Milite) c/ Ferrovie dello Stato S.p.A (avv. A. Buonafede) ai fini della determinazione dell&#8217;indennita&#8217; di espropriazione non rileva il limite della fascia di rispetto ferroviario allorché espropriante siano le Ferrovie dello Stato Espropriazione per pubblico interesse – Procedimento espropriativo – Liquidazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Olla, Est. Panebianco<br /> Comune di Agropoli (avv. V. Milite) c/ Ferrovie dello Stato S.p.A (avv. A. Buonafede)</span></p>
<hr />
<p>ai fini della determinazione dell&#8217;indennita&#8217; di espropriazione non rileva il limite della fascia di rispetto ferroviario allorché espropriante siano le Ferrovie dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblico interesse – Procedimento espropriativo – Liquidazione dell’indennità – Determinazione – In genere &#8211;   Fascia di rispetto ferroviario &#8211; Rilevanza, quale limite legale alla edificabilita&#8217;,  allorche&#8217; espropriante siano le Ferrovie dello Stato &#8211; Esclusione &#8211; Limiti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella determinazione dell&#8217;indennita&#8217; di espropriazione di un suolo compreso nella fascia di rispetto ferroviario prevista dall&#8217;art. 49 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e derogabile da parte delle Ferrovie<br />
dello Stato a mente dell&#8217;art. 60 D.P.R. cit., non puo&#8217; tenersi conto, ne&#8217; ai fini della valutazione circa l&#8217;edificabilita&#8217; del suolo, ne&#8217; in sede di determinazione del valore venale, di tale limitazione &#8211;<br />
pur configurabile quale limite legale alla edificabilita&#8217; &#8211; allorche&#8217; espropriante siano le stesse Ferrovie dello Stato e sin dal momento in cui e&#8217; stata consentita la realizzazione dell&#8217;opera pubblica,<br />
atteso che in tal caso deve ritenersi che la deroga sia stata esercitata, sia pure implicitamente, dalle Ferrovie allorche&#8217; non si sono opposte alla realizzazione dell&#8217;opera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ai fini della determinazione dell&#8217;indennita&#8217; di espropriazione non rileva il limite della fascia di rispetto ferroviario allorché espropriante siano le Ferrovie dello Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5310_5310.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-15-9-2004-n-18563/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2004 n.18563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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