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	<title>15/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.670</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-670/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-670/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.670</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare chiesta da un Comune contro altro Comune in un ricorso avverso l&#8217;introduzione di limitazioni al traffico dei veicoli con massa superiore a 20 t lungo alcune strade del centro abitato, con alcune deroghe per i veicoli con massa fino a 33 t e, a determinate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-670/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.670</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-670/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.670</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare chiesta da un Comune contro altro Comune in un ricorso avverso l&#8217;introduzione di limitazioni al traffico dei veicoli con massa superiore a 20 t lungo alcune strade del centro abitato, con alcune deroghe per i veicoli con massa fino a 33 t e, a determinate condizioni, per i veicoli con massa superiore a 33 t; il confinante Comune ha presentato impugnazione evidenziando che i suddetti limiti impediscono il normale collegamento con la parte alta del proprio territorio dove lo strumento urbanistico ha collocato la zona di espansione residenziale. Con ordinanza cautelare n. 181/2011 ha parzialmente sospeso gli atti impugnati ritenendo necessario il transito degli automezzi pesanti nel centro abitato del Comune resistente per consentire la realizzazione degli interventi edilizi programmati dallo strumento urbanistico del Comune ricorrente. Sono state peraltro mantenute alcune limitazioni (fasce orarie, giornate di divieto assoluto) ed è stato imposto un obbligo di informazione e collaborazione tra i due Comuni. Per verificare la sostenibilità nel tempo di tali misure l&#8217; ordinanza TAR ha poi chiesto alle amministrazioni interessate di produrre dopo alcuni mesi, in vista di un nuovo esame della vicenda in sede cautelare, le rispettive valutazioni sull’assetto viabilistico. Il Comune ricorrente riferisce che con la nuova disciplina i lavori relativi agli interventi edilizi autorizzati hanno potuto iniziare o riprendere senza particolari pericoli o disagi per la popolazione (al di sotto della soglia di 10-12 veicoli al giorno considerata non eccessiva dalla perizia del CTU). Alcuni interventi edilizi inoltre sono in via di ultimazione e quindi verosimilmente richiederanno un minore utilizzo di veicoli pesanti. Per il futuro immediato nel Comune ricorrente con riguardo alla località interessata è previsto il rilascio unicamente di un nuovo titolo edilizio. Il Comune resistente ribadisce che le strade del centro abitato interessate dal traffico pesante sono proprio quelle dove si concentrano le principali attività economiche e sociali, con i conseguenti intuibili disagi per la popolazione. Secondo la perizia inoltre il costo per la realizzazione degli interventi edilizi non varierebbe in misura significativa utilizzando automezzi a 2 assi al posto di quelli a 4 assi (si passerebbe da 600 a 1.200 viaggi, con un incremento sul totale del costo dell’opera sarebbe pari circa all’1,42%. La perizia valuta inoltre in modo negativo l’ipotesi di installazione di un semaforo (€ 150.000-200.000). 5. Sulla base di questi elementi si e&#8217; ritenuto che il transito di automezzi pesanti nel centro abitato del Comune resistente è certamente fonte di disagio per i residenti ma costituisce anche una condizione per consentire l’attuazione delle previsioni urbanistiche del Comune ricorrente;(b) non sembra che sia stata superata la soglia di riferimento indicata nella perizia del CTU, e per il futuro immediato non dovrebbe esservi un incremento nel transito di veicoli pesanti; la limitazione del transito ai soli automezzi a 2 assi avrebbe il vantaggio di allontanare i veicoli con maggiore ingombro ma contemporaneamente lo svantaggio di raddoppiare il numero dei viaggi necessari. Anche volendo considerare tollerabile l’aumento dei costi per i proprietari dei terreni edificabili, vi sarebbe dunque un’intensificazione del traffico, con un ulteriore profilo di disagio per i residenti; il percorso alternativo individuato sul territorio del Comune di ricorrente non è completamente inedito, in quanto anche il CTU aveva esaminato la situazione viabilistica di tale Comune. In particolare il CTU aveva espresso valutazioni negative nella propria perizia proprio relativamente alla ridotta larghezza della sede stradale (metri 3,60) e la presenza di un balcone in grado di interferire con la sagoma degli automezzi pesanti; non vi sono quindi per il momento circostanze nuove che inducano a modificare la posizione espressa nell’ordinanza cautelare n. 181/2011: tuttavia, nella prospettiva della trattazione del merito, si ritiene utile invitare le due amministrazioni a un ulteriore confronto sull’ipotesi di percorso alternativo esposta nella perizia del CTU. Di conseguenza i sindaci e i responsabili degli uffici tecnici dei due Comuni si incontreranno in una conferenza di servizi informale indetta dal Comune di Colzate, con invito a partecipare esteso alla Provincia, allo scopo di esaminare congiuntamente la fattibilità e gli aspetti tecnici ed economici della proposta di percorso alternativo. Il verbale con le conclusioni della conferenza di servizi dovrà essere trasmesso alla segreteria del TAR a cura del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Colzate entro il 10 novembre 2011. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00670/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00528/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 528 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>COMUNE DI VERTOVA</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Calvi, Cristina Buffoli e Luigi Levori, con domicilio eletto presso questi ultimi in Brescia, corso Magenta 43/D;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI COLZATE</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Yvonne Messi, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
&#8211; dell’ordinanza del responsabile del Servizio Tecnico n. 15 del 7 settembre 2009, con la quale sono state introdotte limitazioni al traffico dei veicoli con massa superiore a 20 t lungo alcune strade del centro abitato (via Roma, via Bonfanti, via XI Feb<br />
&#8211; dell’ordinanza del responsabile del Servizio Tecnico n. 21 del 29 ottobre 2009, con la quale sono state introdotte alcune deroghe per i veicoli con massa fino a 33 t e, a determinate condizioni, per i veicoli con massa superiore a 33 t;<br />	<br />
&#8211; delle deliberazioni giuntali n. 92 del 21 luglio 2009 e n. 119 del 26 ottobre 2009, con le quali sono stati espressi gli indirizzi circa la limitazione del traffico;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione giuntale n. 116 del 6 dicembre 2010, con la quale è stata riformulata la disciplina del traffico dei mezzi pesanti sulla base della verificazione effettuata dal Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Bergamo in seguito all’	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Colzate;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cpa;<br />	<br />
Visti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il dott. Mauro Pedron;<br />	<br />
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato a un sommario esame:<br />	<br />
1. Con gli atti impugnati il Comune di Colzate ha introdotto limitazioni al traffico degli automezzi pesanti in alcune vie del centro abitato (via Roma, via Bonfanti, via XI Febbraio, via Marconi, via Garibaldi). Il confinante Comune di Vertova ha presentato impugnazione evidenziando che i suddetti limiti impediscono il normale collegamento con la parte alta del proprio territorio (località Moracchio), dove lo strumento urbanistico ha collocato la zona di espansione residenziale.<br />	<br />
2. Questo TAR con ordinanza cautelare n. 181 dell’11 febbraio 2011 ha parzialmente sospeso gli atti impugnati ritenendo necessario in questa fase il transito degli automezzi pesanti nel centro abitato del Comune di Colzate per consentire la realizzazione degli interventi edilizi programmati dallo strumento urbanistico del Comune di Vertova. Sono state peraltro mantenute alcune limitazioni (fasce orarie, giornate di divieto assoluto) ed è stato imposto un obbligo di informazione e collaborazione tra i due Comuni. Per verificare la sostenibilità nel tempo di tali misure la predetta ordinanza ha poi chiesto alle amministrazioni interessate di produrre dopo alcuni mesi, in vista di un nuovo esame della vicenda in sede cautelare, le rispettive valutazioni sull’assetto viabilistico.<br />	<br />
3. Il Comune di Vertova (v. nota del sindaco depositata l’11 luglio 2011) riferisce che con la nuova disciplina i lavori relativi agli interventi edilizi autorizzati hanno potuto iniziare o riprendere senza particolari pericoli o disagi per la popolazione (il transito di automezzi pesanti per i 9 interventi edilizi in atto si è attestato al di sotto della soglia di 10-12 veicoli al giorno considerata non eccessiva dalla perizia del CTU ing. Renato Stilliti). Alcuni interventi edilizi inoltre sono in via di ultimazione e quindi verosimilmente richiederanno un minore utilizzo di veicoli pesanti. Per il futuro immediato con riguardo alla località Moracchio è previsto il rilascio unicamente di un nuovo titolo edilizio.<br />	<br />
4. Il Comune di Colzate (v. perizia dell’ing. Gianfranco Lubrini depositata l’8 luglio 2011) ribadisce che le strade del centro abitato interessate dal traffico pesante sono proprio quelle dove si concentrano le principali attività economiche e sociali, con i conseguenti intuibili disagi per la popolazione. Secondo la perizia inoltre il costo per la realizzazione degli interventi edilizi non varierebbe in misura significativa utilizzando automezzi a 2 assi al posto di quelli a 4 assi. Raddoppierebbe infatti il numero dei viaggi necessari (ad esempio, per lo sbancamento di 6.000 mc di terra finalizzato alla realizzazione di una palazzina di 12 appartamenti su una superficie di scavo pari a 2.000 mq si passerebbe da 600 a 1.200 viaggi) ma considerando un costo medio di 50 €/h per viaggio l’incremento sul totale del costo dell’opera sarebbe pari circa all’1,42%. La perizia valuta inoltre in modo negativo l’ipotesi di installazione di un semaforo, sia perché determinerebbe maggiore traffico e nuovi disagi per gli abitanti in conseguenza della frenata e dello stazionamento dei veicoli sia perché i costi non sarebbero trascurabili (per la sola parte impiantistica l’onere sarebbe di circa € 92.000, considerando poi le opere di interramento l’ordine di grandezza della spesa passerebbe a € 150.000-200.000). L’ultimo punto della perizia sottolinea che esisterebbe un idoneo percorso alternativo situato sul territorio del Comune di Vertova: si tratterebbe di trasformare alcuni tratti della viabilità comunale in strade a senso unico, una (via Brini) per la salita alla località Moracchio e una (via Convento, via S. Trinità, via Cavour, via S. Rocco) per la discesa.<br />	<br />
5. Sulla base di questi elementi si possono svolgere le seguenti considerazioni:<br />	<br />
(a) il transito di automezzi pesanti nel centro abitato del Comune di Colzate è certamente fonte di disagio per i residenti ma costituisce anche una condizione per consentire l’attuazione delle previsioni urbanistiche del Comune di Vertova;<br />	<br />
(b) non sembra che sia stata superata la soglia di riferimento indicata nella perizia del CTU, e per il futuro immediato (tenuto conto delle informazioni fornite dal Comune di Vertova) non dovrebbe esservi un incremento nel transito di veicoli pesanti;<br />	<br />
(c) la limitazione del transito ai soli automezzi a 2 assi avrebbe il vantaggio di allontanare i veicoli con maggiore ingombro ma contemporaneamente lo svantaggio di raddoppiare il numero dei viaggi necessari. Anche volendo considerare tollerabile l’aumento dei costi per i proprietari dei terreni edificabili, vi sarebbe dunque un’intensificazione del traffico, con un ulteriore profilo di disagio per i residenti;<br />	<br />
(d) il percorso alternativo individuato sul territorio del Comune di Vertova non è completamente inedito, in quanto anche il CTU aveva esaminato la situazione viabilistica di tale Comune. In particolare il CTU aveva espresso valutazioni negative nella propria perizia (pag. 11) proprio relativamente a via Brini, via Convento e via S. Rocco evidenziando la ridotta larghezza della sede stradale (metri 3,60) e la presenza di un balcone in grado di interferire con la sagoma degli automezzi pesanti;<br />	<br />
(e) non vi sono quindi per il momento circostanze nuove che inducano a modificare la posizione espressa nell’ordinanza cautelare n. 181/2011;<br />	<br />
(f) tuttavia, nella prospettiva della trattazione del merito, si ritiene utile invitare le due amministrazioni a un ulteriore confronto sull’ipotesi di percorso alternativo esposta nella perizia dell’ing. Lubrini. Di conseguenza i sindaci e i responsabili degli uffici tecnici dei due Comuni si incontreranno in una conferenza di servizi informale indetta dal Comune di Colzate, con invito a partecipare esteso alla Provincia, allo scopo di esaminare congiuntamente la fattibilità e gli aspetti tecnici ed economici della proposta di percorso alternativo. Il verbale con le conclusioni della conferenza di servizi dovrà essere trasmesso alla segreteria del TAR a cura del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Colzate entro il 10 novembre 2011.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br />	<br />
(a) accoglie parzialmente la domanda cautelare confermando l’ordinanza n. 181/2011;<br />	<br />
(b) dispone l’approfondimento istruttorio tramite conferenza di servizi come precisato in motivazione;<br />	<br />
(c) rinvia per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 12 gennaio 2012;<br />	<br />
(d) compensa le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Stefano Tenca, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-670/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.670</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-666/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.666</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il decreto con il quale il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha rigettato l’istanza finalizzata alla concessione di una elargizione e di una provvisionale ai sensi della legge n. 44/1999; I danni lamentati dal ricorrente non derivano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-666/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-666/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il decreto con il quale il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha rigettato l’istanza finalizzata alla concessione di una elargizione e di una provvisionale ai sensi della legge n. 44/1999; I danni lamentati dal ricorrente non derivano propriamente e direttamente dalla tentata estorsione dallo stesso denunciata, bensì dalla truffa che vi stava a monte. Cio&#8217; perche&#8217; l’estorsione si configura, sotto il profilo del rapporto causa-effetto, un solo, eventuale, possibile sviluppo della truffa subita, in quanto il danno sarebbe comunque derivato dal fatto che gli imputati si sono, con l’inganno, impossessati di una notevole mole di libri, senza corrispondere il relativo corrispettivo, che sono stati poi immessi sul mercato e dell’auto di proprietà del ricorrente. Quest’ultimo avrebbe potuto evitare il danno derivante dalla truffa, aderendo alla richiesta di estorsione: essendosi, però, sottratto all’estorsione, esso non ha subito il danno di quest’ultima, bensì della truffa. In altre parole il danno non pare essere la conseguenza della resistenza al tentativo di estorsione subito, ma proprio della truffa in cui l’imprenditore è stato coinvolto, la quale è ragionevole presumere avesse come primario obiettivo proprio quello di entrare in possesso di merce da vendere sottocosto, senza alcun esborso per l’acquisto, nonché di una costosa auto. L’incasso del “riscatto”, successivamente proposto al sig. Maggi come alternativa alla rivendita delle pubblicazioni di cui i truffatori sono entrati in disponibilità, sembra, quindi, qualificabile semplicemente come un modo alternativo per ottenere il profitto della truffa perpetrata e non anche un’estorsione in senso stretto. Appare, quindi, suscettibile di positivo apprezzamento la tesi dell’Amministrazione resistente, secondo cui il danno lamentato risulta invero riconducibile alla truffa subita: esso sarebbe, quindi, collegato al rischio tipicamente assunto dall’imprenditore. Nel caso di specie, pertanto, l’odierno ricorrente si sarebbe assunto un alto rischio a fronte dell’occasione di concludere un buon affare, così assumendo su di sé tutte le conseguenze collegate; &#8211; che il diniego dell’ammissione ai benefici richiesti risulta motivato dal parere negativo del Comitato di solidarietà, richiamato per relationem nel provvedimento impugnato; Ritenuto, pertanto, che, pur non potendosi escludere l’eventualità del verificarsi di un danno grave ed irreparabile, il ricorso non sia assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00666/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00856/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 856 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Roberto Maggi</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Caramello, Giuseppe Inglese e Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Commissario Straordinario del Governo Per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, Comitato di Solidarietà Per Le Vittime dell&#8217;Estorsione e dell&#8217;Usura, U.T.G. &#8211; Prefettura di Bergamo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Brescia, via S. Caterina, 6, presso gli Uffici di quest’ultima; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto 23 febbraio 2011, n. 58, notificato il 21 marzo 2011, con il quale il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha rigettato l’istanza finalizzata alla concessione di una elargizione<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso ed in particolare della non conosciuta delibera n. 58/2011, richiamata nel decreto, con la quale il Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell&#8217;Interno e di Commissario Straordinario del Governo Per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura e di Comitato di Solidarietà Per Le Vittime dell&#8217;Estorsione e dell&#8217;Usura e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Bergamo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che i danni lamentati dal ricorrente non derivano propriamente e direttamente dalla tentata estorsione dallo stesso denunciata, bensì dalla truffa che vi stava a monte. Basti considerare, a tale proposito, che l’estorsione si configura, sotto il profilo<br />
Appare, quindi, suscettibile di positivo apprezzamento la tesi dell’Amministrazione resistente, secondo cui il danno lamentato risulta invero riconducibile alla truffa subita: esso sarebbe, quindi, collegato al rischio tipicamente assunto dall’imprenditore. Nel caso di specie, pertanto, l’odierno ricorrente si sarebbe assunto un alto rischio a fronte dell’occasione di concludere un buon affare, così assumendo su di sé tutte le conseguenze collegate;<br />	<br />
&#8211; che il diniego dell’ammissione ai benefici richiesti risulta motivato dal parere negativo del Comitato di solidarietà, richiamato per relationem nel provvedimento impugnato;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che, pur non potendosi escludere l’eventualità del verificarsi di un danno grave ed irreparabile, il ricorso non sia assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Stefano Tenca, Primo Referendario<br />	<br />
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-666/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2644</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2644/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2644/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2644/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2644</a></p>
<p>va respinta la domanda cautelare presentata da un gestore di ippodromi della delibera del Commissario Straordinario UNIRE, recante l’approvazione dei criteri generali per l’articolazione delle giornate di corse ippiche da inserire nel calendario nazionale, se l’adozione dell’atto impugnato è stata preceduta da ampia diffusione circa i contenuti dello stesso; inoltre,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2644/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2644/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2644</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va respinta la domanda cautelare presentata da un gestore di ippodromi della delibera del Commissario Straordinario UNIRE, recante l’approvazione dei criteri generali per l’articolazione delle giornate di corse ippiche da inserire nel calendario nazionale, se l’adozione dell’atto impugnato è stata preceduta da ampia diffusione circa i contenuti dello stesso; inoltre, il calendario nazionale delle corse per l’anno 2011 è supportato da scelte insindacabili in questa sede se non sotto il profilo della manifesta irrazionalità o illogicità; RILEVATO come l’assegnazione delle giornate di corse alla ricorrente è scaturita dall’applicazione di un criterio oggettivo, quale la remuneratività delle corse svolte nei singoli ippodromi, sulla cui base l’Ente ha stilato una classifica nazionale degli stessi onde procedere alla riduzione percentuale progressiva delle corse in relazione alla posizione da ciascuno assunta in graduatoria e allineare il calendario per il 2011 al numero massimo di giornate (1.950) previste dalle linee di indirizzo strategico formulate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sin dal 2009. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02644/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04758/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4758 del 2011, proposto da:<br /> <br />
<b>Soc. Sifj Spa</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Blasi, con cui domicilia elettivamente presso lo studio dell’avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II,18;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Unire</b>, in persona del Commissario Straordinario p. t., ed il <b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b>, in persona del Ministro p. t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc. Corse Ippica di Capitanata Srl</b>, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi in giudizio;;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della delibera del Commissario Straordinario n. 2 dell’11.1.2011, recante l’approvazione dei criteri generali per l’articolazione delle giornate di corse da inserire nel calendario nazionale;<br />	<br />
del provvedimento dell’Unire di estremi ignoti con cui è stato adottato il calendario nazionale delle giornate di corse per l&#8217;anno 2011, in parte qua;	</p>
<p>nonché, per il risarcimento dei danni;	</p>
<p>Visti il ricorso in riassunzione, a seguito dell’ordinanza del Tar Puglia &#8211; Lecce, n. 844/2011, e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unire e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>RILEVATO che gli atti impugnati sono stati adottati dalle competenti autorità, alla stregua della ripartizione dei poteri tra organo politico e organo amministrativo declinata con il d. lgs. 165/2001;<br />	<br />
CONSIDERATO che l’adozione dell’atto impugnato è stata preceduta da ampia diffusione circa i contenuti dello stesso;<br />	<br />
RITENUTO che il calendario nazionale delle corse per l’anno 2011 è supportato da scelte insindacabili in questa sede se non sotto il profilo della manifesta irrazionalità o illogicità;<br />	<br />
RILEVATO come l’assegnazione delle giornate di corse alla ricorrente è scaturita dall’applicazione di un criterio oggettivo, quale la remuneratività delle corse svolte nei singoli ippodromi, sulla cui base l’Ente ha stilato una classifica nazionale degli stessi onde procedere alla riduzione percentuale progressiva delle corse in relazione alla posizione da ciascuno assunta in graduatoria e allineare il calendario per il 2011 al numero massimo di giornate (1.950) previste dalle linee di indirizzo strategico formulate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sin dal 2009;<br />	<br />
RITENUTO, pertanto, pure ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che non sussistono i presupposti per accordare la chiesta misura cautelare;<br />	<br />
RITENUTO di liquidare, ai sensi dell’art. 57, c.p.a., le spese della presente fase cautelare in € 1.000,00 (mille,00) e poste le stesse a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, RESPINGE l’istanza cautelare citata in premessa.<br />	<br />
CONDANNA la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (mille,00).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 15/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2644/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2644</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2629</a></p>
<p>va respinta la domanda cautelare avanzata avverso la proposta del Ministro dell’Interno e la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con i quali il Prof. Morcone “ con decorrenza dal venti giugno 2011, cessa dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410 con incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va respinta la domanda cautelare avanzata avverso la proposta del Ministro dell’Interno e la deliberazione del Consiglio dei Ministri, con i quali il Prof. Morcone “ con decorrenza dal venti giugno 2011, cessa dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410 con incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed è collocato a disposizione ai sensi dell’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, con incarico di elaborare un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle prefetture-uffici territoriali del Governo”. Non ricorrono i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto non sono stati forniti idonei elementi di prova in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che conseguirebbe all’esecuzione degli atti impugnati, considerato che &#8211; a fronte del rilevante interesse pubblico sotteso alle determinazioni assunte dall’Amministrazione in relazione al già avvenuto avvicendamento nelle posizioni di vertice interessate dal procedimento di riorganizzazione &#8211; il provvedimento impugnato determina, sostanzialmente, un mutamento di incarico nei confronti del ricorrente, con affidamento di un nuovo incarico (avente ad oggetto l’elaborazione di un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle Prefetture uffici territoriali del Governo) inerente alla qualifica di Prefetto, per il quale è prevista l’attribuzione della medesima posizione di funzione c.d. A – super, di cui godeva l’interessato in qualità di Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati alla Criminalità Organizzata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02629/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05343/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5343 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da <b>Mario Morcone</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide Police e Filippo Degni, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro in carica,<br />
&#8211; <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica,<br />
entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Giuseppe Caruso</b> (non costituito);	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della proposta del Ministro dell’Interno e della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con i quali il Prof. Morcone “ con decorrenza dal venti giugno 2011, cessa dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410 con incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed è collocato a disposizione ai sensi dell’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, con incarico di elaborare un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle prefetture-uffici territoriali del Governo”, e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e del Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, che non ricorrono nella fattispecie i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto non sono stati forniti idonei elementi di prova in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che conseguirebbe all’esecuzione degli atti impugnati, considerato che &#8211; a fronte del rilevante interesse pubblico sotteso alle determinazioni assunte dall’Amministrazione in relazione al già avvenuto avvicendamento nelle posizioni di vertice interessate dal procedimento di riorganizzazione &#8211; il provvedimento impugnato determina, sostanzialmente, un mutamento di incarico nei confronti del ricorrente, con affidamento di un nuovo incarico (avente ad oggetto l’elaborazione di un progetto di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di rete delle Prefetture uffici territoriali del Governo) inerente alla qualifica di Prefetto, per il quale è prevista l’attribuzione della medesima posizione di funzione c.d. A – super, di cui godeva l’interessato in qualità di Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati alla Criminalità Organizzata.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare tra le parti le spese della fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):<br />	<br />
Respinge la domanda cautelare;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-15-7-2011-n-2629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/7/2011 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2011 n.6390</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-15-7-2011-n-6390/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-15-7-2011-n-6390/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-15-7-2011-n-6390/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2011 n.6390</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Caminiti M. (avv. P. Saitta) / Comune di Ardea (avv. Porcelli) sulla giurisdizione in materia di occupazione acquisitiva e sulle modalità di acquisto della proprietà privata da parte dell&#8217;amministrazione a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;istituto della c.d. acquisizione sanante 1. Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-15-7-2011-n-6390/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2011 n.6390</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-15-7-2011-n-6390/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2011 n.6390</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Est. Caminiti<br /> M. (avv. P. Saitta) / Comune di Ardea (avv. Porcelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di occupazione acquisitiva e sulle modalità di acquisto della proprietà privata da parte dell&#8217;amministrazione a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;istituto della c.d. acquisizione sanante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Occupazione acquisitiva ed usurpativa – Fattispecie – Giurisdizione amministrativa 	</p>
<p>2. Occupazione acquisitiva – Irreversibile trasformazione del terreno per intervenuta realizzazione dell’opera pubblica – Applicabilità dell’acquisizione sanante ex art. 43, T.U. espropriazioni – Impossibilità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 293/2010 – Tutela risarcitoria – Obbligo dell’amministrazione di concludere un accordo con il privato ex art. 11, l. 241/90 – Diritto al risarcimento del danno per impossibilità di utilizzo del terreno nelle more del giudizio – Sussiste – Misura del risarcimento – Ristoro integrale del danno subito.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa, anche ai sensi dell’art. 133, lett. g), cod. proc. amm., le controversie nelle quali si faccia questione – anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi e annullati, purché vi sia un collegamento, come nella specie, all’esercizio della pubblica funzione. 	</p>
<p>2. In presenza della irreversibile trasformazione del terreno per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, non è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico della p.a., in quanto una pronuncia in tal senso presuppone l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene in capo all’amministrazione, il che è escluso, tra l’altro, dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, non essendo applicabile l’istituto della c.d. “acquisizione sanante” ex art. 43, T.U. sulle espropriazioni, dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010, la domanda risarcitoria può essere accolta subordinandola alla previa conclusione di un accordo ex art. 11, l. n. 241/90 per la cessione del bene in favore dell’amministrazione. Spetta inoltre al privato il risarcimento del danno in ragione della impossibilità di disporre del bene, definendo, ex art. 35, d.lgs. n. 80/1998, la corresponsione da parte dell’amministrazione di una soma specificamente individuata, da determinarsi nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito, oltre agli interessi moratori ed esclusa ogni somma medio tempore percepita dal privato a titolo indennitario o risarcitorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-15-7-2011-n-6390/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2011 n.6390</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 15/7/2011 n.201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-15-7-2011-n-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-15-7-2011-n-201/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-15-7-2011-n-201/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 15/7/2011 n.201</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. Chiettini Giochimpara S.r.l. (Avv. M. Maccaferri) c/ Objecta S.r.l. (Avv.ti D. de Pretis, R. de Pretis) sulla natura del procedimento di correzione di errore materiale 1. Giustizia amministrativa – Provvedimento giurisdizionale – Errore materiale – Procedimento di correzione – Nuovo giudizio – Inconfigurabilità – Mero incidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-15-7-2011-n-201/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 15/7/2011 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-15-7-2011-n-201/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 15/7/2011 n.201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi – Est. Chiettini<br /> Giochimpara S.r.l. (Avv. M. Maccaferri) c/ Objecta S.r.l. (Avv.ti D. de Pretis,  R. de Pretis)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del procedimento di correzione di errore materiale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Provvedimento giurisdizionale – Errore materiale – Procedimento di correzione – Nuovo giudizio – Inconfigurabilità – Mero incidente	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Errore materiale – Provvedimento di correzione – Natura ordinatoria – Configurabilità – Sussiste – Ragioni – Statuizione sostitutiva – Esclusione – Conseguenze – Autonoma rilevanza – Non sussiste	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Errore materiale – Procedimento di correzione – Argomentazioni di merito – Inammissibilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il procedimento di correzione di errore materiale di un provvedimento giurisdizionale non costituisce un nuovo giudizio rispetto a quello in cui detto provvedimento è stato emesso, bensì un mero incidente dello stesso giudizio, diretto ad identificare con la sua corretta espressione grafica l’effettiva volontà del giudice come già risulta espressa in quel provvedimento 	</p>
<p>2. Il provvedimento di correzione di errore materiale ha natura ordinatoria in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta; esso non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione 	</p>
<p>3. Nel procedimento di correzione di errore materiale di in provvedimento giurisdizionale non possono trovare ingresso argomentazioni di merito formulate dalle difese. Infatti, le deduzioni di merito, avendo finalità sostanzialmente impugnatorie, non possono essere vagliate nell&#8217;ambito del procedimento camerale di correzione dell&#8217;errore materiale, la cui finalità è soltanto quella di comporre una contraddizione intrinseca della decisione da correggere, per rendere coerente il contenuto con la volontà dell’organo giudicante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00201/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00130/2011 REG.RIC.          <b> 	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Vista la domanda depositata in data 27 giugno 2011 da</p>
<p>Giochimpara S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, via Grazioli, n. 27</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per la correzione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n. 49, pronunciata da questo Tribunale in data 23 giugno 2011 e depositata il successivo giorno 24, sul ricorso n. 130 del 2011;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Visto il ricorso numero di registro generale 130 del 2011, proposto da:<br />	<br />
Objecta S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e in qualità di capogruppo di costituendo r.t.i., e Cappelletti S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e in qualità di mandante di costituendo r.t.i., rappresentate e difese dagli avv.ti Daria de Pretis e Roberta de Pretis ed elettivamente domiciliate presso lo studio delle stesse in Trento, via SS. Trinità, n. 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Levico Terme, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è domiciliato;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>Giochimpara S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, via Grazioli, n. 27;</p>
<p>per l’annullamento <br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, a favore dell&#8217;impresa Giochimpara S.r.l., dell&#8217;appalto della fornitura e posa in opera degli arredi interni del nuovo polo scolastico omnicomprensivo di scuola elementare e scuola media in via Silva Domini nel Comune di<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara dal n. 1 al n. 14, per la parte in cui non è stata disposta l&#8217;esclusione di Giochimpara S.r.l. ed è stata invece deliberata l&#8217;aggiudicazione a suo favore dell&#8217;appalto;<br />	<br />
&#8211; della lettera del 4 aprile 2011, n. 5668, con cui il RUP ha escluso l&#8217;avvenuta omissione da parte dell’impresa aggiudicataria della dichiarazione ex art. 17 della legge n. 68 del 1999, avendo i concorrenti prodotto la puntuale dichiarazione che faceva e<br />
&#8211; di ogni altro atto ai precedenti connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso l&#8217;eventuale e non conosciuto provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara e delle note di partecipazione ad essa;<br />	<br />
nonché, previa, se del caso, dichiarazione di inefficacia del contratto illegittimamente stipulato,<br />	<br />
per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione del contratto di appalto, ai sensi dell&#8217;art. 124 c.p.a. a favore del costituendo r.t.i. fra le ricorrenti Objecta S.r.l. e Cappelletti S.r.l., in quanto miglior offerente e, in via subordinata, per la condanna dell&#8217;Amministrazione comunale resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la mancata aggiudicazione dell&#8217;appalto;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 49, pronunciata da questo Tribunale in data 23 giugno 2011 e depositata il successivo giorno 24;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di correzione di errore materiale della predetta ordinanza proposta in data 27 giugno 2011 da Giochimpara S.r.l.;<br />	<br />
Viste le deduzioni in opposizione depositate in data 12 luglio 2011 da Objecta S.r.l. e Cappelletti S.r.l.;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 86, cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che la società Giochimpara, controinteressata nel ricorso n. 130 del 2011, con memoria notificata in data 27 giugno 2011 e depositata presso la Segreteria del Tribunale lo stesso giorno, ha evidenziato l&#8217;esistenza di un errore materiale e/o di un’omissi<br />
&#8211; che, in particolare, l’articolata motivazione dell&#8217;ordinanza, contenuta nelle pagine 4, 5, 6 e 7, esplicita considerazioni del tutto favorevoli alla parte controinteressata;<br />	<br />
&#8211; che, di conseguenza, dette motivazioni dovevano condurre alla reiezione della misura cautelare;<br />	<br />
&#8211; che, tuttavia, l’ultimo paragrafo dell’ordinanza afferma che il ricorso “<i>appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris</i>” e il dispositivo conclude “<i>accoglie</i>”, anziché “<i>respinge</i>” la domanda incidentale di sospensione dei provvedimen<br />
Considerato altresì:<br />	<br />
&#8211; che le società ricorrenti Objecta e Cappelletti hanno opposto sia l’inammissibilità della domanda di correzione di errore materiale, perché non sussisterebbe alcuna contraddittorietà tra parte motivazionale e dispositivo, che la sua infondatezza, atteso<br />
Reputato:<br />	<br />
&#8211; che il senso logico-giuridico sotteso alle espressioni che sostanziano la motivazione dell&#8217;ordinanza cautelare depone inequivocabilmente per il non accoglimento della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
&#8211; che, in tal senso, appare decisiva la seguente argomentazione: “<i>considerato, in definitiva, che la tesi di parte ricorrente, pur prospettata con riferimento ad una cospicua giurisprudenza, sia di primo che di secondo grado, non appare al Collegio coe<br />
&#8211; che il Consiglio di Stato ha già avuto occasione per affermare che, quando risulti evidente che il dispositivo dell&#8217;ordinanza cautelare rechi un contenuto opposto ed in evidente contraddizione con quanto chiaramente emerge dalla motivazione, è possibile<br />
&#8211; che, secondo il generale insegnamento della Corte di Cassazione:<br />	<br />
&#8212; il procedimento di correzione di errore materiale di un provvedimento giurisdizionale non costituisce un nuovo giudizio rispetto a quello in cui detto provvedimento è stato emesso, bensì un mero incidente dello stesso giudizio, diretto ad identificare<br />
&#8212; il provvedimento di correzione di errore materiale ha natura ordinatoria in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta; esso non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua v<br />
&#8212; l’ordinanza di correzione di errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e ordinatoria (cfr., Cass. Civ., sez. III, 25.9.1998, n. 9589 e sez. I, 28.12.2004, n. 24061);<br />	<br />
&#8211; che a ciò può essere ulteriormente soggiunto che, nel caso in questione, vista l’assoluta identità dell’organo giurisdizionale collegiale che ha emesso la decisione da emendare e a cui è rivolta l’istanza di correzione, quest’ultima non necessita di par<br />
Ritenuto, pertanto:<br />	<br />
&#8211; che, in questa sede non possano trovare ingresso le argomentazioni di merito formulate dalla difesa delle società ricorrenti Objecta e Cappelletti, con le quali è stato sottolineato che la controinteressata Giochimpara ha già partecipato a innumerevoli<br />
&#8211; che dette deduzioni di merito, avendo finalità sostanzialmente impugnatorie, non possono essere vagliate nell&#8217;ambito del procedimento camerale di correzione dell&#8217;errore materiale, la cui finalità è soltanto quella di comporre una contraddizione intrinse<br />
Ravvisata, in definitiva, la necessità di accogliere l’istanza di correzione di errore materiale per ovviare al rilevato contrasto &#8211; frutto di un evidente “<i>lapsus</i>” che ha condotto alla redazione di un dispositivo evidentemente distonico con quanto argomentatamente esposto nella parte motiva &#8211; emendando l&#8217;ordinanza cautelare n. 49 del 2011 nel senso di renderne coerente motivazione e dispositivo,<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
ordina alla Segreteria l&#8217;effettuazione delle seguenti annotazioni, ai sensi dell&#8217;art. 86, comma 3, cod. proc. amm., all&#8217;ordinanza cautelare n. 49 depositata il 24 giugno 2011:<br />	<br />
&#8211; nell’ultimo paragrafo della motivazione, tra la parola “<i>ricorso</i>” e la parola “<i>appare</i>”, è inserita la parola “<i>non</i>”;<br />	<br />
&#8211; nel dispositivo, la parola “<i>accoglie</i>” è sostituita dalla parola “<i>respinge</i>”.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-ordinanza-15-7-2011-n-201/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Ordinanza &#8211; 15/7/2011 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2011 n.6385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-7-2011-n-6385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-7-2011-n-6385/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-7-2011-n-6385/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2011 n.6385</a></p>
<p>Pres.Daniele Est. Perna sull&#8217;accesso agli atti di gare d&#8217;appalto e sull&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo per il concorrente di esplicitare le ragioni della richiesta 1)Contratti della P.A.- Gara- accesso agli atti &#8211; Richiesta- Formulazione nel corpo del ricorso &#8211; Ammissibilità. 2) Procedimento amministrativo–Accesso agli atti – Gara– Ragioni giuridiche sottese alla richiesta –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-7-2011-n-6385/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2011 n.6385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-7-2011-n-6385/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2011 n.6385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Daniele  Est. Perna</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accesso agli atti di gare d&#8217;appalto e sull&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo per il concorrente di esplicitare le ragioni della richiesta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)Contratti della P.A.-  Gara- accesso agli atti  &#8211;  Richiesta-  Formulazione nel corpo del ricorso &#8211; Ammissibilità.	</p>
<p>2) Procedimento amministrativo–Accesso agli atti – Gara– Ragioni giuridiche sottese alla richiesta – Esplicitazione-Obbligo- Non sussiste.	</p>
<p>3)Contratti della P.A.- Gara- Giudizio cautelare- Domanda di sospensione- Aggiudicazione- Rigetto- Influenza sull’accesso agli atti- Non sussiste.	</p>
<p>4) Pubblica amministrazione- Gara- accesso agli atti- accesso esoprocedimentale e  accesso endoprocedimentale- Distinzione.	</p>
<p>5) Procedimento amministrativo – Gara- Accesso ai documenti – Impresa non aggiudicataria- Interesse- Sussiste- Ragioni.	</p>
<p>6) Pubblica amministrazione- Acceso agli atti- Diritto all’ostensione-  Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)La richiesta di accesso formulata nel corpo del ricorso impugnatorio degli atti di gara anziché con separata istanza, non comporta l’inammissibilità in parte qua del ricorso, laddove la richiesta di accesso sia proposta in modo chiaro e distinto con autonomo capo del ricorso e risulti notificata alle parti interessate per il tramite della notifica del ricorso introduttivo, risultando in tal modo soddisfatte le esigenze di autonomia della domanda e del rito, di certezza e di integrità del contraddittorio, che l’art. 116 comma 2 del l.lgs n. 104/2010 intende perseguire. 	</p>
<p>2)L’impresa che ha partecipato ad una gara di appalto non deve necessariamente indicare le ragioni giuridiche sottese alla sua richiesta di accesso agli atti della procedura, in quanto in tale ipotesi l’accesso si giustifica “ex se”, con il diritto di chi ha partecipato alla gara di conoscere le modalità di svolgimento della procedura e le determinazioni adottate in proposito dalla Pubblica Amministrazione .	</p>
<p>3) L’esito del giudizio cautelare sulla domanda di sospensione della impugnata aggiudicazione non può influire sullo scrutinio di ammissibilità del ricorso in materia di accesso agli atti della gara, atteso che l’accesso deve considerarsi prodromico, e non consequenziale, alla verifica della legittimità degli atti; il concorrente ha quindi interesse al ricorso per l’accesso agli atti proprio al fine di verificare ed, eventualmente, censurare l’operato della stazione appaltante attraverso opportuni motivi di ricorso.	</p>
<p>4)Mentre la generale tutela in materia di accesso agli atti riconosciuta al soggetto estraneo al procedimento amministrativo (c.d. “accesso esoprocedimentale”) esige che il richiedente l’accesso dimostri specificamente la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante collegato agli atti di cui chieda l’esibizione, il soggetto partecipante al procedimento amministrativo null’altro deve dimostrare se non la veste di parte dello stesso procedimento (c.d. “accesso endoprocedimentale”) .	</p>
<p>5)L’impresa non aggiudicataria ha interesse ad ottenere l&#8217;accesso agli atti necessari al  controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi contemplati nel bando di gara, ivi compresa l’offerta presentata dalla impresa risultata aggiudicataria, senza che possano essere opposti motivi di riservatezza, sia perché, una volta conclusasi la procedura concorsuale, i documenti prodotti dalle ditte partecipanti assumono rilevanza esterna, sia perché la documentazione prodotta a tali fini esce dalla sfera esclusiva delle imprese per formare oggetto di valutazione comparativa, essendo versata in un procedimento caratterizzato dai principi di concorsualità e trasparenza .	</p>
<p>6) Il diritto all’ostensione documentale trova un limite nella sussistenza di situazioni giuridiche ostative all’accesso, aventi valenza specifica e normativamente qualificata alla protezione di particolari beni della vita tutelati da altre norme (quali il segreto industriale e/o la scoperta scientifica).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 06385/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01951/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Società Siemens It Solutions And Services Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t. + Ati, Consorzio Narita di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Bonatti, Lorella Fumarola e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Società Trenitalia Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Di Nitto e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso Luisa Torchia in Roma, via Sannio, 65;	</p>
<p><b>Società Ferrovie dello Stato Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Società Solari di Udine Spa<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca De Pauli, Luca Ponti e Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso Roberto Paviotti in Roma, via Canina, 6;	</p>
<p><b>Società Adel Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota di Trenitalia del 27 gennaio 2011, recante comunicazione del parziale diniego di accesso alla documentazione ed offerta presentata dalle contro interessate, Solari di Udine s.p.a. e Adel s.r.l.;</p>
<p>per l&#8217;accertamento <br />	<br />
del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso a tutta la documentazione prodotta in gara dalle imprese contro interessate, ivi compresi l’offerta tecnica, i giustificativi dei prezzi e i prototipi di valutazione; e<br />	<br />
per la condanna di Trenitalia ad esibire tutta la documentazione indicata.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia Spa e di Solari di Udine Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il I ref. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Siemens IT Solutions and Services s.p.a. (in seguito, “Siemens”), con il ricorso n. RG 1951/2011, ha impugnato dinanzi a questo Tribunale la deliberazione n. 61 del 25.1.2011 della Direzione Acquisti di Trenitalia, recante aggiudicazione alle controinteressate Solari di Udine Spa e Adel s.r.l. – presentatesi in raggruppamento &#8211; della procedura ristretta pubblicata sulla G.U.U.E. del 25 novembre 2009 per l’affidamento della “Fornitura di n. 1300 macchine emettitrici automatiche e n. 6000 macchine validatrici, entrambe con relativi servizi correlati”, nonché di ogni altro atto connesso.<br />	<br />
Con lo stesso ricorso Siemens ha impugnato anche il parziale diniego all’accesso alla documentazione prodotta in sede di gara dalle controinteressate, oppostole dalla intimata società per ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale delle suddette imprese. In particolare, la ricorrente rappresenta che con nota raccomandata del 27 gennaio 2011, alla Siemens &#8211; classificatasi in seconda posizione &#8211; veniva comunicata la delibera che disponeva l’aggiudicazione definitiva della gara al RTI controinteressato, informandola altresì della possibilità di visionare gli atti di gara nei successivi dieci giorni, con esclusione, quanto al concorrente aggiudicatario, dei seguenti documenti:<br />	<br />
documento “Sez. A – Offerta Tecnica” (limitatamente a talune pagine);<br />	<br />
intero documento “Sez. D – Master Plan – Offerta Tecnica”;<br />	<br />
intero documento “Giustificazioni prezzi” prodotto in sede di verifica della potenziale anomalia dell’offerta;<br />	<br />
prototipi di valutazione.<br />	<br />
L’odierna deducente lamenta pertanto che l’accesso sia stato consentito solo in via parziale, essendole stata negata la visione di una parte rilevante dell’offerta tecnica presentata dal RTI Solari, con violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili; chiede pertanto ordinarsi a Trenitalia s.p.a. di esibire tutta la predetta documentazione, al fine di assicurare una tutela completa ed effettiva ai propri interessi. <br />	<br />
Si sono costituite in giudizio l’intimata Trenitalia Spa e la controinteressata Solari di Udine Spa, entrambe eccependo preliminarmente il difetto di interesse di Siemens all’ostensione della versione integrale dei documenti in questione, non essendo essi effettivamente utili ai dedotti fini difensivi; nel merito hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
La controinteressata Solari ha altresì eccepito la inammissibilità della richiesta di accesso anche sotto il profilo della irritualità della stessa, in quanto le relative censure sono state proposte come motivi di gravame all’interno del ricorso spiegato gli atti di gara, e non in una autonoma istanza, da notificare separatamente alle parti interessate, secondo le modalità previste dall’art. 116, comma 2, del d.lgs n. 104/2010. <br />	<br />
Nella memoria depositata in data 24 giugno 2011, in vista della udienza camerale del successivo 7 luglio, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento della richiesta di accesso alla totalità dei documenti contenuti nell’offerta dell’ATI Solari, ovvero, in subordine, almeno ai giustificativi presentati da Solari in ordine alla congruità dell’offerta. <br />	<br />
Il Collegio deve previamente scrutinare le eccezioni sollevate dalle odierne resistenti sulla inammissibilità del ricorso in materia di accesso, oggetto del presente giudizio.<br />	<br />
Quanto alla lamentata irritualità della richiesta di accesso in quanto formulata nel corpo del ricorso impugnatorio degli atti di gara &#8211; cui l’accesso si riferisce &#8211; anziché con separata istanza, osserva il Collegio che tale irritualità non comporta <i>tout court </i>l’inammissibilità del ricorso, considerato che le esigenze di autonomia (della domanda e del rito), di certezza e di integrità del contraddittorio, che la legge con la suddetta disposizione (art. 116, comma 2, citato) tende a perseguire, risultano nella specie soddisfatte, essendo la richiesta di accesso proposta in modo chiaro e distinto con autonomo capo del ricorso e risultando notificata alle parti interessate per il tramite della notifica del ricorso introduttivo medesimo.<br />	<br />
Del pari da respingere è l’eccezione di inammissibilità del ricorso motivata con la circostanza che lo stesso non sarebbe supportato da un reale e attuale interesse di Siemens, soprattutto dopo che la Sezione, con ordinanza n. 1290/2011, ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente nel ricorso avverso gli atti della gara <i>de qua.</i><br />	<br />
E invero, nella fattispecie in esame, da un lato, il soggetto richiedente l’accesso è sicuramente qualificabile come “interessato”, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, in quanto titolare di un interesse, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante collegata ai documenti per i quali ha motivatamente chiesto l’accesso (essendo parte del procedimento di gara indetto da Trenitalia s.p.a. per la fornitura in questione) e, dall’altro, la documentazione richiesta veniva precisamente indicata dall’istante.<br />	<br />
D’altra parte, l’impresa che ha partecipato ad una gara di appalto, nel richiedere l’accesso alla documentazione della gara stessa dopo il suo espletamento, non deve necessariamente indicare nell’istanza di accesso le ragioni giuridiche sottese alla sua richiesta, posto che in tale ipotesi l’accesso si giustifica “ex se”, con il diritto di chi ha partecipato alla gara di conoscere le modalità di svolgimento della procedura e le determinazioni adottate in proposito dalla Pubblica Amministrazione (in tal senso: T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo, sez. I, 5 luglio 2006, n. 1576). <br />	<br />
E’ appena il caso, poi, di rammentare che, mentre la più generale tutela di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 (c.d. “accesso esoprocedimentale”) riconosciuta al soggetto estraneo al procedimento amministrativo esige che il richiedente l’accesso dimostri specificamente la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante collegato agli atti di cui chieda l’esibizione, invece il soggetto partecipante al procedimento amministrativo null’altro deve dimostrare per legittimare l’istanza ostensiva nei confronti dei relativi atti e documenti (c.d. “accesso endoprocedimentale”) se non la veste di parte dello stesso procedimento (cfr.: Consiglio di Stato, sez. VI, 13 Aprile 2006, n. 2068). <br />	<br />
E infine, come correttamente affermato dalla parte ricorrente, nella presente controversia, l’esito del giudizio cautelare relativo alla domanda di sospensione degli effetti della impugnata aggiudicazione non può influire sullo scrutinio di ammissibilità del ricorso in materia di accesso, proposto da Siemens per accedere alla documentazione di gara, stante che l’accesso deve considerarsi prodromico, e non consequenziale, alla verifica della legittimità degli atti; la concorrente ha quindi interesse al ricorso in materia di accesso alla documentazione <i>de qua</i> proprio per essere messa in grado di verificare ed, eventualmente, censurare l’operato della stazione appaltante attraverso opportuni motivi di ricorso. <br />	<br />
Venendo alla richiesta di accesso spiegata con il gravame in epigrafe, va ancora premesso che il diritto di accesso costituisce un&#8217;indefettibile tutela accessoria per la parte più debole del rapporto che intercorre tra Amministrazione ed amministrati e presuppone, come nel caso di specie, che il titolare dell&#8217;interesse qualificato non abbia altra possibilità per accedere ai documenti amministrativi.<br />	<br />
In linea teorica, osserva il Collegio che nella presente controversia non sussistono ragioni ostative all&#8217;esercizio del diritto all’accesso, come richiesto dalla parte ricorrente, atteso che la documentazione amministrativa oggetto dell’istanza di ostensione, lungi dall’essere estranea, afferisce direttamente al procedimento amministrativo che si è concluso con il provvedimento di aggiudicazione gravato nel giudizio principale.<br />	<br />
E, trattandosi di procedura competitiva, afferma la giurisprudenza che la partecipazione stessa a siffatto procedimento costituisce una implicita rinuncia al diritto alla riservatezza, stante che la documentazione presentata fuoriesce dalla sfera di dominio riservato dell&#8217;impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle offerte presentate da altri concorrenti, con la conseguenza che la società non aggiudicataria ha interesse ad ottenere l&#8217;accesso a quegli atti necessari alle finalità di controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi contemplati nel bando di gara,<br />	<br />
ivi compresa l’offerta presentata dalla impresa risultata aggiudicataria, senza che possano essere opposti motivi di riservatezza, sia perché, una volta conclusasi la procedura concorsuale, i documenti prodotti dalle ditte partecipanti assumono rilevanza esterna, sia in quanto la documentazione prodotta ai fini della partecipazione ad una gara di appalto indetta dalla Pubblica Amministrazione esce dalla sfera esclusiva delle imprese per formare oggetto di valutazione comparativa, essendo versata in un procedimento caratterizzato dai principi di concorsualità e trasparenza (ex multis: Consiglio di Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 4 aprile 2006, n. 2212; T.A.R. Puglia &#8211; Bari, sez. II, 6 marzo 2003, n. 1086; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. V, 27 marzo 2003, n. 3032). <br />	<br />
Il diritto all’ostensione documentale trova tuttavia un limite nella sussistenza di situazioni giuridiche ostative all&#8217;accesso, aventi valenza specifica e normativamente qualificata alla protezione di particolari beni della vita tutelati da altre norme (quali il segreto industriale e/o la scoperta scientifica), che, nella specie, appaiono in parte rinvenibili in capo alla società aggiudicataria dell’appalto in questione.<br />	<br />
A tal proposito, giova osservare che la ricorrente in questa sede &#8211; come già in ambito procedimentale – si è limitata ad invocare l’accesso per la cura o la difesa di interessi giuridici in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela, come detto in linea teorica sicuramente apprezzabile, senza tuttavia dimostrare in modo convincente perché la versione integrale della documentazione richiesta sia ritenuta indispensabile ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa; laddove, a fronte dell’accesso richiesto da Siemens, RTI Solari manifestava esigenze di riservatezza ampiamente motivate, in particolare &#8211; nella dichiarazione del 24 gennaio 2011 &#8211; rappresentando di aver progettato e autonomamente prodotto “quanto proposto in gara” e di aver quindi “ideato un <i>design </i>originale in fase di tutela con soluzioni meccaniche ed elettroniche specifiche”.<br />	<br />
L’opposizione all’accesso veniva dunque motivata dalla controinteressata in base alla circostanza che tali documenti “contengono descrizioni ed illustrazioni di soluzioni e prodotti non ancora pubblicamente noti”, onde l’accesso a tali informazioni da parte di un concorrente diretto creerebbe “gravi danni economici dovuti alla diffusione impropria di proprietà intellettuale annullando <i>gap </i>tecnologici e vantaggi competitivi da utilizzarsi nei prossimi anni in tutti i progetti analoghi a quello in oggetto”.<br />	<br />
Nel caso di specie, quindi, la ponderazione effettuata dall’Amministrazione e posta alla base del parziale diniego di accesso, ha tenuto conto, per un verso, delle ragioni prospettate dalla ricorrente a fondamento dell’interesse che sorreggeva la propria richiesta e, per altro verso, del contenuto specifico dei documenti oggetto dell’istanza, con riferimento alla tutela della riservatezza di terzi, ai quali quei medesimi documenti si riferivano.<br />	<br />
In particolare, i documenti e i dati ritenuti non ostensibili consistevano in informazioni di ordine tecnico in relazione a soluzioni e prodotti non ancora noti, la cui divulgazione si sarebbe tradotta in un danno economico e finanziario per l’impresa interessata, e costituivano dati informativi aventi chiara natura sensibile, costituenti segreti aziendali e dalla impresa titolare forniti alla stazione appaltante, nel legittimo convincimento che essi non sarebbero stati divulgati ad alcun soggetto, specialmente se in posizione concorrenziale nei confronti dell’impresa medesima.<br />	<br />
La conoscenza di tali informazioni, insomma, avrebbe consentito all’impresa ricorrente di conoscere le soluzioni tecniche innovative e di ricostruire le strategie di mercato ed i piani commerciali della impresa concorrente titolare delle informazioni, determinando così un flusso informativo contrario ai principi del diritto antitrust (Tar Lazio, I, sent. n. 33665/2010) e pertanto, rispetto alla documentazione relativa alla offerta tecnica della concorrente aggiudicataria (docc. sub nn. 1, 2 e 4), la prevalenza accordata dall’Amministrazione alla tutela della riservatezza, negando il richiesto accesso, risulta ragionevole. Con riguardo alla documentazione in questione, dunque, il ricorso è infondato e va respinto. <br />	<br />
La pretesa ostensiva azionata dalla società ricorrente è invece fondata con riferimento al documento “Giustificazione prezzi” (sub n. 3), prodotto dalla aggiudicataria in sede di verifica della potenziale anomalia dell’offerta, atteso che rispetto a tale documento, non contenente segreti tecnici o commerciali, non si rinvengono pregnanti esigenze di tutela della riservatezza della impresa interessata che possano ostare all’accesso della concorrente non aggiudicataria.<br />	<br />
Va pertanto dichiarata l’illegittimità del silenzio opposto da Trenitalia s.p.a. limitatamente al suddetto documento e conseguentemente ordinato alla odierna intimata che l’atto sia consegnato direttamente alla Segreteria di questo T.A.R., che ne curerà la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto della parte ricorrente a prenderne visione e ad estrarne copia.<br />	<br />
Data la complessità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del diniego opposto da Trenitalia s.p.a. alla richiesta di accesso presentata dalla società ricorrente limitatamente al documento “Giustificazioni Prezzi”, e conseguentemente ordina che l’atto sia consegnato direttamente alla Segreteria di questo T.A.R. che ne curerà la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto della parte ricorrente a prenderne visione e ad estrarne copia.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-7-2011-n-6385/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2011 n.6385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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