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	<title>15/7/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/7/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 15/7/2010 n.623</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-15-7-2010-n-623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-15-7-2010-n-623/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 15/7/2010 n.623</a></p>
<p>Pres.L.Papiano, Est.A. Cacciari REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Rampasi Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Bartoli e Salvatore Trimboli, con domicilio eletto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-15-7-2010-n-623/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 15/7/2010 n.623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-15-7-2010-n-623/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 15/7/2010 n.623</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>L.Papiano, <i>Est.</i>A. Cacciari</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: <br />	<br />
<b>Rampasi Costruzioni S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Bartoli e Salvatore Trimboli, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Giacomini 30; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Signa</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Vignoli ed Ettore Nesi, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via Puccinotti n. 30; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Corrado Lionetti S.r.l.<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Scolavino, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>1) Della determinazione del Responsabile IV Settore del Comune e R.U.P. del procedimento, Ing. Venturini del 10.5.2010 n° 88 inerente l’appalto dei lavori di ampliamento scuola materna San Mauro a Signa con adeguamento normativo e realizzazione nuovo asilo nido (lotto 1 – nuovo asilo nido) con importo a base d’asta di euro 1.081.007,59, con cui ivi è stato (illegittimamente) disposto:<br />	<br />
a) di annullare in autotutela la determina del 31.12.2009 n°242 concernente l’aggiudicazione dell’appalto dei predetti lavori che erano stati aggiudicati alla società Rampasi; rilevando la mancata presentazione delle dichiarazioni ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 da parte dei procuratori speciali Signora Di Grazia e Signor Cadile.<br />	<br />
b) di aggiudicare il predetto appalto alla società Corrado Lionetti S.r.l.<br />	<br />
2) La determina, del medesimo responsabile del IV settore del Comune e R.U.P. del procedimento, del 12.5.2010 n° 95, con cui è stata disposta:<br />	<br />
a) La sostituzione del punto 1 della determinazione n°88/2010 limitando l’annullamento della determinazione n°242/09 soltanto all’aggiudicazione dell’appalto alla società Rampasi, intendendo escludere la parte concernente l’approvazione dei verbali di gara da cui è scaturita la stessa aggiudicazione e l’individuazione del concorrente secondo classificato (n.d.r. ovverossia della società Lionetti a cui infine l’appalto è stato aggiudicato, con il trasferimento dell’aggiudicazione in favore di tale società, quale seconda classificata, come si legge nella determinazione n°95/2010); <br />	<br />
b) Di confermare nel testo la determina 88/2010.<br />	<br />
3) Di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto, successivo e/o conseguenziale comunque connesso agli atti oggetto di ricorso, ivi compresi: <br />	<br />
a) La nota datata 11.5.2010 n°8441 di prot. del Responsabile Settore IV del Comune di Signa con cui è stato comunicato alla società ricorrente che, all’esito del procedimento di riesame della procedura di gara in questione, con la determina 88/2010 sopra menzionata era stato disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore della Rampasi, per le ragioni esposte e di cui appresso più precisamente in punto di fatto.<br />	<br />
b) La nota del Responsabile Settore IV del Comune di Signa del 27.5.2010 n°11235 prot. con cui è stato comunicato alla società Rampasi che il parere legale, acquisito ai fini dell’assunzione dei predetti provvedimenti n°88 e 95 del 2010, non era ostensibile, negando quindi il rilascio di copia.<br />	<br />
c) Il provvedimento (sconosciuto alla società ricorrente) di conferma e/o di definitività dell’aggiudicazione fatta alla società Lionetti, nonché (ove esistenti) le determinazioni di stipula del contratto e questo ove (eventualmente) stipulato, e l’altrettanto(eventuale) consegna dei lavori ove “medio tempore” fosse stata effettuata (atti tutti sconosciuti alla società ricorrente).<br />	<br />
<B>DICHIARA<br />	<br />
</B>inoltre alle parti sopra indicate<br />	<br />
di proporre contestuale ricorso ex articolo 25 della legge 241/90 in corso di giudizio<br />	<br />
per l’accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente al rilascio del parere legale acquisito dal Comune di Signa ai fini dell’assunzione dei predetti provvedimenti n°88 e 95 del 2010, negato come da nota del Responsabile Settore IV del Comune di Signa del 27.5.2010 prot. n°11235. </p>
<p>Visti i motivi aggiunti depositati in data 30 giugno 2010, per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di cui alla nota del Responsabile del Settore n.4 del Comune di Signa, Ing. V. Venturini, Prot. n.12170 del 10.6.2010, con la quale, in riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di ampliamento scuola materna San Mauro a Signa, con<br />
di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.<br />	<br />
<B>DICHIARA<br />	<br />
</B>inoltre alle parti sopra indicate<br />	<br />
di proporre motivi aggiunti anche nel contestuale ricorso ex articolo 25 della legge 241/90 in corso di giudizio e di cui al ricorso indicato in epigrafe, proposto<br />	<br />
per l’accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente al rilascio del parere legale acquisito dal Comune di Signa ai fini dell’assunzione dei predetti provvedimenti n°88 e 95 del 2010, negato come da nota del Responsabile Settore IV del Comune di Signa del 27.5.2010 n°11235 prot. (già oggetto di contestazione con il ricorso introduttivo) e avuto riguardo altresì alla su menzionata nota del 10.6.2010 n°12170 prot., confermativa di tale diniego.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Signa in Persona del Sindaco pro tempore e di Corrado Lionetti S.r.l.;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, quanto all’eccezione di inammissibilità per tardività della costituzione in sede cautelare delle controparti formulata dalla ricorrente, che il disposto di cui all’art. 245, comma 2-duodecies, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 non sembra poter essere interpretato in senso preclusivo alla loro costituzione successiva ai cinque giorni dalla notifica del ricorso introduttivo, poiché tale decadenza non è stabilita espressamente dalla legge e una simile interpretazione farebbe dubitare della legittimità costituzionale della norma per violazione del diritto alla difesa e irragionevolezza, stante il mancato coordinamento di detto termine con quello per il deposito del ricorso introduttivo di cui al comma 2 quinquies, lett. b), del medesimo art. 245 del d.lgs. 163/06;<br />	<br />
Considerato inoltre che il disposto suddetto riprende la formulazione dell’art. 36, R.D. 642/1907, e il termine da questo stabilito è stato costantemente considerato non perentorio rispetto alla costituzione delle controparti in sede cautelare; <br />	<br />
Ritenuto pertanto, in dissenso con l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 568/2010, che il termine di cinque giorni di cui all’art. 245, comma 2-duodecies, d.lgs. 163/06 abbia carattere dilatorio in ordine alla fissazione della Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare, e di ammettere conseguentemente le controparti a svolgere le proprie difese;<br />	<br />
Considerato, quanto al merito, che l’ampio potere non solo di rappresentanza ma anche gestorio attribuito ai soggetti per i quali non è stata resa la dichiarazione costituisce circostanza non contestata e rende estensibile a loro il concetto di “amministratore munito di potere di rappresentanza” di cui all’art. 38, d.lgs. 163/06 (T.A.R. Calabria Catanzaro II, 8 marzo 2010 n. 311); <br />	<br />
Considerato inoltre che il procedimento di annullamento é stato avviato decorso un mese dall’acquisizione di definitività dell’aggiudicazione, e tale breve periodo non sembra sufficiente a maturare un affidamento in capo alla ricorrente tale da superare l’interesse pubblico ad evitare un contenzioso; <br />	<br />
Considerato infine che l’annullamento dell’aggiudicazione coinvolge solo la posizione della ricorrente nella procedura <i>de qua</i>, che resta valida nella parte restante;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, respinge la suindicata domanda cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-15-7-2010-n-623/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 15/7/2010 n.623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.817</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-7-2010-n-817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-7-2010-n-817/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.817</a></p>
<p>Ettore Leotta – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore. in tema di partecipazione di un&#8217;A.T.I. orizzontale composta da due sole imprese ad una gara per l&#8217;affidamento di un appalto di servizio 1. Processo – Processo amministrativo – Ricorsi di semplice soluzione in materia di appalti pubblici – Definizione immediata del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-7-2010-n-817/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-7-2010-n-817/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.817</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ettore Leotta – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>in tema di partecipazione di un&#8217;A.T.I. orizzontale composta da due sole imprese ad una gara per l&#8217;affidamento di un appalto di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Ricorsi di semplice soluzione in materia di appalti pubblici – Definizione immediata del giudizio in forma semplificata – Art.245 comma 2-undecies, d.lg. n.163 del 2006 – Effetti. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Raggruppamenti orizzontali – Appalti di servizi – Art.95, d.P.R. n.554 del 1999 – Non è applicabile.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Appalto di servizio – ATI orizzontale composta da due imprese – Possesso della maggioranza preponderante della qualificazione e impegno a effettuare solo una minima parte delle prestazioni – Discrasia – Art.37 comma 13 del Codice – Violazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di ricorsi di semplice risoluzione, ricorrono gli estremi per la definizione immediata del giudizio in forma semplificata, anche in considerazione della direttiva ricorsi per come recepita dal menzionato d. lg. 20 marzo 2010 n. 53, che ha introdotto all’art. 245 comma 2-undecies, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, l’obbligo di redazione della sentenza in forma semplificata; infatti, tale previsione dal momento che impone l’adozione di una decisione avente la medesima struttura contenutistica della sentenza ex art. 26, l. 6 dicembre 1971 n.1034, sortisce l’effetto processuale di equiparare in pratica le decisioni pronunciate in udienza pubblica alle c.d. sentenze brevi in sede cautelare, depotenziando la differenza di rito che risulta limitata alla sola eventualità di una migliore trattazione dell’argomento delle parti, con la conseguente necessità, in questo caso, degli specifici termini a difesa che sono propri della trattazione ordinaria del ricorso nel merito.	</p>
<p>2. Il d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, all’art. 95, disciplina i requisiti dei raggruppamenti orizzontali nei soli appalti di lavori, ed è inapplicabile agli appalti di servizi.	</p>
<p>3. In un appalto di servizio, la circostanza che di due imprese riunite in ATI orizzontale, l’una, che possiede una maggioranza preponderante della qualificazione, si impegni alla effettuazione di solo minima parte delle prestazioni di contratto e, viceversa, l’altra, in possesso di una qualificazione minoritaria o solo simbolica, si impegni all’esecuzione della maggior parte delle prestazioni di contratto, viola l’art. 37 comma 13 del Codice, che sancisce il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all&#8217;associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici, ponendo così una regola che risponde al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi, le quali debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00817/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00093/2010 REG.RIC.<br />	<br />
N. 00363/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
<i>Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 93 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Servizi Ospedalieri S.P.A</b> e <b>Impremed S.p.A</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, con domicilio eletto presso Maria Francesca Giuffrè Avv. in Reggio Calabria, via Sant&#8217;Anna i Tronco N. 9/B;.; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Asl 109 </b>&#8211; <b>Locri</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Tringali, con domicilio eletto presso Silvio Dattola Avv. in Reggio Calabria, via Foti, 1; A.S.P. N. 5 di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Tringali, con domicilio eletto presso Giovanni Tringali in Reggio Calabria, Palazzo Tibi; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Alsco Sicilia S.r.l.<i></b></i> e <b>Loran S.r.l.</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Maria Antonietta Lamberti, con domicilio eletto presso Luigi Sacca&#8217; Lucchesi Avv. in Reggio Calabria, via De Nava N 140; </p>
<p>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 363 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Servizi Ospedalieri S.p.A. </b>in proprio e N.Q. di Capogruppo Ati-Servizi Ospedalieri S.P.A- Impremed S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, con domicilio eletto presso Maria Francesca Giuffrè Avv. in Reggio Calabria, via Sant&#8217;Anna i Tronco N. 9/B; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Sanitaria N. 9 di Locri</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Tringali, con domicilio eletto presso Silvio Dattola Avv. in Reggio Calabria, via Foti, 1; A.S.P. N. 5 di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Tringali, con domicilio eletto presso Giovanni Tringali in Reggio Calabria, Palazzo Tibi; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Alsco Sicilia S.r.l., Loran S.r.l.,<i></b></i> rappresentate e difese dall&#8217;avv. Maria Antonietta Lamberti, con domicilio eletto presso Luigi Sacca&#8217; Lucchesi Avv. in Reggio Calabria, via De Nava N 140; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>quanto al ricorso n. 93 del 2010:<br />	<br />
quanto al ricorso principale<br />	<br />
a. &#8211; della delibera n. 212 del 31.03.2009 non conosciuta con cui veniva indetta dalla Azienda Sanitaria n. 9 “Procedura aperta per il servizio triennale di lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’Azienda Sanitaria n. 9 e per l’ex AIAS di Stignano”;<br />	<br />
b. &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere se confliggenti con quanto eccepito ed impugnato nel presente atto, del bando di gara e del capitolato speciale avente ad oggetto l’appalto per l’affidamento del servizio triennale di lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’Azienda Sanitaria n. 9 e per l’ex AIAS di Stignano;<br />	<br />
c. &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere, della delibera di nomina della Commissione giudicatrice e del successivo atto di nomina di sostituzione di un componente, adottato nelle more dell’espletamento della gara, non conosciuti;<br />	<br />
d. &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere dei verbali di seduta di gara ed in particolare di quelli relativi alle operazioni di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell’ATI ALSCO &#8211; LORAN; di esame della documentazione amministrativa dell’ATI ALSCO – LORAN a comprova delle autocertificazioni, avvenuto in seduta privata e non pubblica; di esame delle offerte tecniche delle ditte partecipanti; di attribuzione dei punteggi e, quindi, del verbale di aggiudicazione provvisoria a favore della ATI ALSCO – LORAN;<br />	<br />
e. &#8211; del rifiuto / differimento / limitazione opposto dall’A.S., giusta nota prot. n. 000448 del 7.01.2010, alla istanza di accesso agli atti della procedura per visionare e / o estrarre copia degli atti e verbali di gara in uno alla documentazione amministrativa dell’ATI ALSCO &#8211; LORAN ; <br />	<br />
f. &#8211; di ogni altro atto presupposto connesso e / o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti, la delibera di aggiudicazione provvisoria / definitiva ed il contratto di appalto, ove eventualmente sottoscritto;<br />	<br />
PER LA DECLARATORIA<br />	<br />
del diritto – interesse delle società ricorrenti all’aggiudicazione della gara ed in ogni caso al risarcimento dei danni consequenziali all’illegittimo agire dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri;<br />	<br />
E PER LA CONDANNA<br />	<br />
dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri all’adempimento delle correlate obbligazioni. <br />	<br />
NONCHE’, Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti<br />	<br />
a. &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere se confliggenti con quanto eccepito ed impugnato nel presente atto, del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale avente ad oggetto l’appalto per l’affidamento del servizio triennale di lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’Azienda Sanitaria n. 9 e per l’ex AIAS di Stignano ;<br />	<br />
b. &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere, della delibera n. 430 dell’1 luglio 2009, non conosciuta e n. 805 dell’11 novembre 2009, rispettivamente di nomina della Commissione giudicatrice e di nomina in sostituzione di un componente, adottata nelle more dell’espletamento della gara ;<br />	<br />
c. &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere dei verbali di seduta di gara ed in particolare del verbale del 30 giugno 2009; del 19 dicembre 2009, con allegate tabelle punteggi qualità; del 23 dicembre 2009, con allegate offerte congiunte delle ATI concorrenti ; <br />	<br />
d. &#8211; ed ancora, ove possa occorrere, dell’istanza di partecipazione della ALSCO SICILIA S.r.l. e della correlata offerta economica, siccome esibite dall’Ente;<br />	<br />
e. &#8211; di ogni altro atto presupposto connesso e / o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti, la delibera di aggiudicazione provvisoria / definitiva ed il contratto di appalto, ove eventualmente sottoscritto; <br />	<br />
nonché<br />	<br />
di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, che qui devono intendersi per riportati e trascritti;<br />	<br />
PER LA DECLARATORIA<br />	<br />
del diritto – interesse delle società ricorrenti all’aggiudicazione della gara ed in ogni caso al risarcimento dei danni consequenziali all’illegittimo agire dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri;</p>
<p>E PER LA CONDANNA<br />	<br />
dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri all’adempimento delle correlate obbligazioni. <br />	<br />
NONCHE&#8217;, quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti,<br />	<br />
a. &#8211; della delibera di aggiudicazione provvisoria n. 217 del 17 marzo 2010 , siccome esibita e prodotta da controparte nel presente giudizio con cui l’Azienda Sanitaria ha deliberato, tra l’altro, di “approvare le risultanze di gara per come risulta dai verbali allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; di aggiudicare conseguentemente in via provvisoria la gara di cui in oggetto alla RTI ALSCO SICILIA S.r.l. LORAN S.r.l per l’importo annuo di ¿uro 678.481,01 oltre IVA; nonché di formulare istanza di parere alla autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in ordine ai requisiti richiesti al punto 3.2 del disciplinare di gara “Imprese partecipanti in Raggruppamento Temporaneo”, articolando specifici quesiti;<br />	<br />
b. &#8211; ove possa occorrere e parte qua dell’atto di formulazione di istanza di parere con articolazione dei quesiti alla “autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in ordine ai requisiti richiesti al punto 3.2 del disciplinare di gara “Imprese partecipanti in Raggruppamento Temporaneo” come definito nella delibera di aggiudicazione provvisoria di cui sopra; atto non conosciuto;<br />	<br />
c. &#8211; ove possa occorrere ed ove discordante con quanto dedotto ed eccepito dalle ricorrenti nel presente giudizio, del parere eventualmente rilasciato dalla autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in ordine ai requisiti richiesti al punto 3.2 del disciplinare di gara “Imprese partecipanti in Raggruppamento Temporaneo”; atto non conosciuto;</p>
<p>NONCHE’, quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti,<br />	<br />
a. &#8211; della delibera di aggiudicazione definitiva n. 414 del 12 maggio 2010 , non notificata né comunicata, siccome esibita da controparte nel giudizio n. R.G. 93 / 2010 all’udienza del 19 maggio 2010 con cui l’Azienda Sanitaria ha deliberato, tra l’altro, di “aggiudicare in via definitiva la procedura aperta per “Affidamento Servizio di Noleggio, Stiratura, disinfezione e sterilizzazione, distribuzione e rifornimento continuo di biancheria piana e confezionata per i Presidi dell’A.S. n. 9 ex AIAS di Stignano alla R.T.I. composta dalle ditte ALSCO SICILIA S.r.l. di Melilli e LORAN S.r.l. di Reggio Calabria per l’importo annuo di ¿uro 678.481,01 oltre IVA per il triennio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale della prima consegna” in uno alla nota prot. n. 019320 del 19 maggio 2010 di presunta comunicazione, non notificata né comunicata;<br />	<br />
b. &#8211; della nota prot. n. 1408 / DSH del 27 maggio 2010 , successivamente conosciuta, avente ad oggetto “forniture divise” con cui la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Unico della Locride ha comunicato che “a decorrere dal 31 maggio 2010 la nuova ditta aggiudicatrice del Servizio Lavanolo ALSCO di Siracusa inizierà la propria attività. Le SS.LL &#8211; e tutto il personale afferente alla propria unità operativa &#8211; sono invitate a presentarsi presso il Poliambulatorio Ospedaliero (stanza attigua all’ufficio Ticket) nel periodo 31.05.2010 / 11.6.2010, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, affinchè gli addetti della Ditta succitata possano prendere le misure della taglia di camici e divise di ogni dipendente interessato”;<br />	<br />
c. &#8211; degli atti rilasciati in copia dall’Azienda Sanitaria – a seguito di istanza di accesso – solo in data 12 maggio 2010 ed esattamente e per quanto possa occorrere;<br />	<br />
c.1 &#8211; inparte qua ed ove possa occorrere dei verbali di seduta di gara ed in particolare di quelli relativi alle operazioni di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell’ATI ALSCO &#8211; LORAN; di esame della documentazione amministrativa dell’ATI ALSCO – LORAN a comprova delle autocertificazioni, avvenuto in seduta privata e non pubblica; di esame delle offerte tecniche delle ditte partecipanti; di attribuzione dei punteggi e, quindi, del verbale di aggiudicazione provvisoria a favore della ATI ALSCO – LORAN; e quindi dei verbali dell’1.12.2009 avente ad oggetto “verifica documenti RTI sorteggiata”; e del 19 dicembre 2009 avente ad oggetto “valutazione tecnica ed assegnazione punteggio”, con allegate tabelle punteggi qualità; del 23 dicembre 2009, con allegate offerte congiunte delle ATI concorrenti e di proposta aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
c.1.1 &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere degli ulteriori verbali di gara siccome esibiti e prodotti da controparte nel presente giudizio ovvero del 30.06.2009; del 7.07.2009 ; del 14.07.2009; del 30.07.2009; del 19.10.2009; del 19.11.2009; dell’1.12.2009; del 3.12.2009; del 4.12.2009; del 17.12.2009; del 18.12.2009; <br />	<br />
c.2 &#8211; dell’istanza di partecipazione dell’ALSCO Sicilia in uno alle rese ed allegate alle dichiarazioni sostitutive, certificazioni di qualità nn. 10597 del 3.05.2006 ;10598 del 20.09.2007; 10599 del 3.05.2006; n. 099 QPS 167 del 7.03.2005 con allegato; nota del 26.05.2009 apparentemente del CERTIQUALITY di presunta proroga della certificazione n. 10597 e 10599; ed autorizzazioni allo scarico acque reflue rilasciata apparentemente dal Comune di Melilli n. 9898 / 191 del 10.12.2206 ; <br />	<br />
c.3 &#8211; dell’istanza di partecipazione della LORAN S.r.l. in uno alle rese ed allegate alle dichiarazioni sostitutive, certificazioni di qualità n. 39316 – 2008; 31555 – 2008              31555 – 2008      ; ed autorizzazioni allo scarico acque reflue rilasciata apparentemente dalla LAM S.p.A. dell’11.08.2008 ; <br />	<br />
c.4 &#8211; della domanda di partecipazione congiunta dell’ATI costituenda ALSCO Sicilia e LORAN s.r.l. in uno alle rese ed allegate dichiarazioni sostitutive ed alla polizza n. 1835753 del 17.06.2009;<br />	<br />
d. &#8211; di ogni altro atto presupposto connesso e / o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti, ed il contratto di appalto, ove eventualmente sottoscritto; <br />	<br />
NONCHÉ<br />	<br />
di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 maggio 2010 nonché quello depositato in data 17 maggio 2010, che qui devono intendersi per riportati e trascritti;<br />	<br />
a. della nota prot. n. 23716 del 22 giugno 2010 avente ad oggetto: ”Comunicazione”, a firma del dirigente dell’A.S. n. 9 Ufficio Beni e Servizi con cui, si legge letteralmente “si comunica a codesto spett.le R.T.I che a far data dal 28.06.2010 subentrerà la nuova ditta aggiudicataria della gara “affidamento servizio di noleggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione distribuzione e rifornimento di biancheria piana e confezionata per i presidi dell’A.S. n. 9 di Locri e ex AIAS di Stignano. Si chiede, pertanto, che venga effettuato il ritiro del materiale di Vs. proprietà entro e non oltre tale data. Resta inteso che codesta ditta continuerà a garantire il servizio in parola fino alla data sopra indicata”;<br />	<br />
b. di ogni altro atto presupposto connesso e / o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti, ed il contratto di appalto, ove eventualmente sottoscritto; <br />	<br />
NONCHE’<br />	<br />
di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale n. 93 / 2010, e con i ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 3 maggio 2010; 17 maggio 2010 e 14 giugno 2010, che qui devono intendersi per riprodotti e trascritti.</p>
<p>PER LA DECLARATORIA<br />	<br />
del diritto – interesse delle società ricorrenti all’aggiudicazione della gara; alla dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato ovvero al subentro nello stesso e, in ogni caso, al risarcimento, anche per equivalente, dei danni consequenziali all’illegittimo agire dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri;<br />	<br />
E PER LA CONDANNA<br />	<br />
dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri all’adempimento delle correlate obbligazioni..<br />	<br />
quanto al ricorso n. 363 del 2010:<br />	<br />
a. della delibera di aggiudicazione definitiva n. 414 del 12 maggio 2010 , non notificata né comunicata, siccome esibita da controparte nel giudizio n. R.G. 93 / 2010 all’udienza del 19 maggio 2010, con cui l’Azienda Sanitaria ha deliberato, tra l’altro, di “aggiudicare in via definitiva la procedura aperta per Affidamento Servizio di Noleggio, Stiratura, disinfezione e sterilizzazione, distribuzione e rifornimento continuo di biancheria piana e confezionata per i Presidi dell’A.S. n. 9 ex AIAS di Stignano alla R.T.I. composta dalle ditte ALSCO SICILIA S.r.l. di Melilli e LORAN S.r.l. di Reggio Calabria per l’importo annuo di Euro 678.481,01 oltre IVA per il triennio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale della prima consegna” in uno alla nota prot. n. 019320 del 19 maggio 2010 di presunta comunicazione, non notificata né comunicata;<br />	<br />
b. della nota prot. n. 1408 / DSH del 27 maggio 2010, successivamente conosciuta, avente ad oggetto “forniture divise” con cui la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Unico della Locride ha comunicato che “a decorrere dal 31 maggio 2010 la nuova ditta aggiudicatrice del Servizio Lavanolo ALSCO di Siracusa inizierà la propria attività. Le SS.LL &#8211; e tutto il personale afferente alla propria unità operativa &#8211; sono invitate a presentarsi presso il Poliambulatorio Ospedaliero (stanza attigua all’ufficio Ticket) nel periodo 31.05.2010 / 11.6.2010, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, affinché gli addetti della Ditta succitata possano prendere le misure della taglia di camici e divise di ogni dipendente interessato”;<br />	<br />
c. degli atti rilasciati in copia dall’Azienda Sanitaria – a seguito di istanza di accesso – solo in data 12 maggio 2010 ed esattamente e per quanto possa occorrere;<br />	<br />
c.1 &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere, dei verbali di seduta di gara ed in particolare di quelli relativi alle operazioni di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell’A.T.I. ALSCO &#8211; LORAN; di esame della documentazione amministrativa dell’A,T.I. ALSCO – LORAN a comprova delle autocertificazioni, avvenuto in seduta privata e non pubblica; di esame delle offerte tecniche delle ditte partecipanti; di attribuzione dei punteggi e, quindi, del verbale di aggiudicazione provvisoria a favore della ATI ALSCO – LORAN; e quindi dei verbali dell’1.12.2009 avente ad oggetto “verifica documenti RTI sorteggiata”; e del 19 dicembre 2009 avente ad oggetto “valutazione tecnica ed assegnazione punteggio”, con allegate tabelle punteggi qualità; del 23 dicembre 2009, con allegate offerte congiunte delle ATI concorrenti e di proposta aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
c.1.1 &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere, degli ulteriori verbali di gara siccome esibiti e prodotti da controparte nel giudizio n. R.G. 93 / 2010 ovvero del 30.06.2009; del 7.07.2009 ; del 14.07.2009; del 30.07.2009; del 19.10.2009; del 19.11.2009; dell’1.12.2009; del 3.12.2009; del 4.12.2009; del 17.12.2009; del 18.12.2009; <br />	<br />
c.2 &#8211; dell’istanza di partecipazione dell’ALSCO Sicilia in uno alle rese ed allegate dichiarazioni sostitutive, certificazioni di qualità nn. 10597 del 3.05.2006; 10598 del 20.09.2007; 10599 del 3.05.2006; n. 099 QPS 167 del 7.03.2005 con allegato; nota del 26.05.2009, apparentemente del CERTIQUALITY, di presunta proroga della certificazione n. 10597 e 10599; ed autorizzazioni allo scarico acque reflue rilasciata apparentemente dal Comune di Melilli n. 9898 / 191 del 10.12.2206 ; <br />	<br />
c.3 &#8211; dell’istanza di partecipazione della LORAN S.r.l. in uno alle rese ed allegate dichiarazioni sostitutive, certificazioni di qualità n. 39316 – 2008; 31555 – 2008              31555 – 2008      ; ed autorizzazioni allo scarico acque reflue, rilasciata apparentemente dalla LAM S.p.A., dell’11.08.2008; <br />	<br />
c.4 &#8211; della domanda di partecipazione congiunta dell’ATI costituenda ALSCO Sicilia e LORAN s.r.l., in uno alle rese ed allegate dichiarazioni sostitutive ed alla polizza n. 1835753 del 17.06.2009 ;<br />	<br />
d. &#8211; della delibera di aggiudicazione provvisoria n. 217 del 17 marzo 2010, non notificata, siccome esibita e prodotta da controparte nel giudizio n. 93 / 2010, con cui l’Azienda Sanitaria ha deliberato, tra l’altro, di “approvare le risultanze di gara per come risulta dai verbali allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; di aggiudicare conseguentemente in via provvisoria la gara di cui in oggetto alla A.T.I. ALSCO SICILIA S.r.l. &#8211; LORAN S.r.l per l’importo annuo di Euro 678.481,01 oltre IVA; nonché di formulare istanza di parere alla autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in ordine ai requisiti richiesti al punto 3.2 del disciplinare di gara “Imprese partecipanti in Raggruppamento Temporaneo”, articolando specifici quesiti;<br />	<br />
d.1 &#8211; ove possa occorrere e parte qua dell’atto di formulazione di istanza di parere con articolazione dei quesiti alla “autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in ordine ai requisiti richiesti al punto 3.2 del disciplinare di gara “Imprese partecipanti in Raggruppamento Temporaneo” come definito nella delibera di aggiudicazione provvisoria di cui sopra; atto non conosciuto;<br />	<br />
e. &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere, della delibera n. 212 del 31.03.2009 non conosciuta con cui veniva indetta dalla Azienda Sanitaria n. 9 “Procedura aperta per il servizio triennale di lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’Azienda Sanitaria n. 9 e per l’ex AIAS di Stignano”;<br />	<br />
f. &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere se confliggenti con quanto eccepito ed impugnato nel presente atto, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale avente ad oggetto l’appalto per l’affidamento del servizio triennale di lavaggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione, distribuzione e rifornimento continuo di biancheria piana e confezionata, fardelleria, lavaggio materassi e guanciali per i presidi dell’Azienda Sanitaria n. 9 e per l’ex AIAS di Stignano;<br />	<br />
g. &#8211; in parte qua ed ove possa occorrere, della delibera n. 430 dell’1 luglio 2009, non conosciuta e n. 805 dell’11 novembre 2009, rispettivamente di nomina della Commissione giudicatrice e di nomina in sostituzione di un componente, adottata nelle more dell’espletamento della gara ;<br />	<br />
h. &#8211; del rifiuto / differimento / limitazione opposto dall’A.S., giusta nota prot. n. 000448 del 7.01.2010, alla istanza di accesso agli atti della procedura per visionare e / o estrarre copia degli atti e verbali di gara in uno alla documentazione amministrativa dell’ATI ALSCO &#8211; LORAN ; <br />	<br />
i. &#8211; di ogni altro atto presupposto connesso e / o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti, ed il contratto di appalto, ove eventualmente sottoscritto; </p>
<p>a. della nota prot. n. 23716 del 22 giugno 2010 avente ad oggetto: ”Comunicazione”, a firma del dirigente dell’A.S. n. 9 Ufficio Beni e Servizi con cui, si legge letteralmente “si comunica a codesto spett.le R.T.I che a far data dal 28..06.2010 subentrerà la nuova ditta aggiudicataria della gara “affidamento servizio di noleggio, stiratura, disinfezione, sterilizzazione distribuzione e rifornimento di biancheria piana e confezionata per i presidi dell’A.S. n. 9 di Locri e ex AIAS di Stignano. Si chiede, pertanto, che venga effettuato il ritiro del materiale di Vs. proprietà entro e non oltre tale data. Resta inteso che codesta ditta continuerà a garantire il servizio in parola fino alla data sopra indicata”;<br />	<br />
b. di ogni altro atto presupposto connesso e / o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti, ed il contratto di appalto, ove eventualmente sottoscritto; <br />	<br />
NONCHE’<br />	<br />
di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale n. 363 / 2010, che qui devono intendersi per riprodotti e trascritti.</p>
<p>PER LA DECLARATORIA<br />	<br />
del diritto – interesse delle società ricorrenti all’aggiudicazione della gara; alla dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato ovvero al subentro nello stesso e, in ogni caso, al risarcimento, anche per equivalente, dei danni consequenziali all’illegittimo agire dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri;<br />	<br />
E PER LA CONDANNA<br />	<br />
dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri all’adempimento delle correlate obbligazioni..</p>
<p>Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 109 &#8211; Locri e di Alsco Sicilia S.r.l. e di Loran S.r.l. e di A.S.P. N. 5 di Reggio Calabria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto nel giudizio nr. 93/2010 dalla contro interessata (notificato il 19 maggio 2010 e depositato il 24 successivo);<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2010 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Ricorrono le società Servizi Ospedalieri Spa, e Impremed spa, la prima in proprio e n.q. di capogruppo mandataria dell’ATI “Servizi Ospedalieri Spa – Impremed Spa”, le quali espongono di aver partecipato all’appalto per l’affidamento dei servizi di lavanderia indetto dall’ASL di Locri con delibera n. 212 del 31.03.2009, classificandosi seconde, dopo la ATI controinteressata, che è risultata aggiudicataria e contestano la legittimità dell’ammissione di quest’ultima concorrente. <br />	<br />
Più precisamente, con il ricorso introduttivo del giudizio nr. 93/2010 vengono impugnati l’ammissione alla gara della controinteressata e, in subordine, il bando ed il capitolato speciale se da ritenersi non ostativi all’ammissione della controinteressata, nonché gli atti inerenti la composizione della commissione di gara; con il primo ricorso per motivi aggiunti vengono impugnati i medesimi atti in differenti parti per ulteriori profili e motivi di interesse; con il secondo ricorso per motivi aggiunti viene impugnata l’aggiudicazione provvisoria; con il terzo ricorso per motivi aggiunti viene impugnata l’aggiudicazione definitiva; con il quarto ricorso per motivi aggiunti la comunicazione di prossima consegna dell’appalto di servizi alla controinteressata.<br />	<br />
Si è costituita nel giudizio nr. 93/2010 l’ASL di Locri che resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Si è costituita anche la controinteressata, la quale, oltre a resistere al ricorso ed ai diversi motivi aggiunti, spiega ricorso incidentale contro l’ammissione della parte ricorrente, impugnando i relativi atti.<br />	<br />
La ricorrente ha proposto un giudizio autonomo, n. reg. 363/2010, con il quale impugna gli atti del procedimento di gara e, nella specie, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, nonché, con motivi aggiunti, la comunicazione di prossima consegna dell’appalto dei servizi alla controinteressata.<br />	<br />
In quest’ultimo giudizio si sono costituite sia l’ASL che la controinteressata, le quali resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 1 luglio 2010 le cause, chiamate per l’esame della domanda cautelare, sono state riunite e trattenute in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 della l. 1034/71, nonché dell’art. 245, comma 2-octies del Dlgs 163/06, per come modificato dall’art. 8, comma 1 del del Dlgs 20 marzo 2010, nr. 53.<br />	<br />
In proposito, il Collegio osserva che i ricorsi sono di semplice risoluzione, e pertanto ricorrono gli estremi per la definizione immediata del giudizio in forma semplificata, anche in considerazione della direttiva ricorsi per come recepita dal menzionato Dlgs 20 marzo 2010, nr. 53, che ha introdotto all’art. 245, comma 2-undecies, l’obbligo di redazione della sentenza in forma semplificata. Tale previsione, infatti, dal momento che impone l’adozione di una decisione avente la medesima struttura contenutistica della sentenza ex art. 26 l. 1034/71, sortisce l’effetto processuale di equiparare in pratica le decisioni pronunciate in udienza pubblica alle c.d. sentenze brevi in sede cautelare, depotenziando la differenza di rito che risulta limitata alla sola eventualità di una migliore trattazione dell’argomento delle parti, con la conseguente necessità, in questo caso, degli specifici termini a difesa che sono propri della trattazione ordinaria del ricorso nel merito. In altri termini, le modifiche operate al Codice dei contratti dalla direttiva ricorsi conseguono l’effetto di orientare il giudice all’immediata definizione del giudizio, in occasione della trattazione della domanda cautelare, tutte quelle volte in cui, come nella fattispecie, le parti hanno avuto esaustivamente modo di esporre le proprie tesi ed opportunamente controdedurre alle tesi avversarie, con la conseguenza che un rinvio al merito per ulteriori deduzioni o per ulteriori trattazioni della materia già compiutamente esposta negli scritti difensivi, in un processo che già nella fase cautelare si presenta a contraddittorio integro ed istruttoria completa, costituirebbe un inutile differimento della decisione.<br />	<br />
I ricorsi riuniti vanno quindi esaminati nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 e 26 della l. 1034/71.<br />	<br />
I) Preliminarmente va ritenuto che il gravame svolto contro l’aggiudicazione definitiva priva di interesse processuale la trattazione dei precedenti atti di ricorso e per motivi aggiunti proposti contro gli atti endoprocedimentali e contro l’aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
Ciò quindi rende irrilevante, ai fini del giudizio, la questione inerente il ricorso introduttivo che, secondo parte controinteressata, sarebbe inammissibile poiché proposto in forza di procura generale alle liti, invece che in virtù di un mandato speciale: il terzo ricorso per motivi aggiunti, infatti, è proposto in forza di un mandato speciale e possiede i requisiti sostanziali e processuali atti a considerarlo come un autonomo mezzo di gravame, senza considerare che le medesime censure sono comunque proposte nel secondo ricorso.<br />	<br />
A tale proposito, si osserva infatti che il terzo ricorso per motivi aggiunti ed il ricorso autonomo, aventi tutti identico contenuto censorio, sono tempestivamente proposti ai sensi dell’art. 245, comma 2 quinquies, in quanto l’aggiudicazione definitiva risulta conosciuta dalla ricorrente in data 19 maggio 2010, il ricorso è stato notificato l’11 giugno, e depositato il 14 successivo. <br />	<br />
Inoltre, la parte resistente e la controinteressata si sono costituite in resistenza al terzo ricorso per motivi aggiunti controdeducendo alle censure proposte, e ciò, ai sensi dell’art. 160 cpc., rende irrilevante l’astrattamente prospettabile irregolarità della notifica del predetto gravame, ai fini della possibilità di considerare i motivi aggiunti come un mezzo autonomo di impugnazione, che deriverebbe dalla circostanza che essi risultano notificati alla sola Amministrazione sia presso il domicilio eletto che presso la sede reale, mentre alla controinteressata è stato notificato solamente presso il domicilio eletto. Per questi motivi, la trattazione del ricorso per motivi aggiunti contro l’aggiudicazione definitiva priva di interesse la parte ricorrente alla decisione del ricorso autonomo, con conseguente recessività della eccezione di inammissibilità di quest’ultimo per litispendenza, proposta dalla difesa della controinteressata.<br />	<br />
II) Prima di esaminare il ricorso per motivi aggiunti, va intanto dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, avente ad oggetto una mera controimpugnazione su capi dipendenti o connessi con quelli contrastati in via principale (posto che tende a far valere l’illegittimità dell’ammissione dell’offerta della ricorrente principale), poiché risulta proposto oltre i termini perentori decorrenti dal ricorso principale, termini che non ammettono dilazione o differimento ai successivi atti di impugnazione, costituiti dai motivi aggiunti. <br />	<br />
IIa) Depone in tal senso la interpretazione della disposizione di cui all’art. 37, r.d. n. 1054 del 1924 &#8211; richiamato per i processi innanzi al Tar dall&#8217;art. 22, l. n. 1034 del 1971 – secondo il quale il termine per la proposizione del gravame incidentale è di trenta giorni dallo scadere del termine normativamente fissato per il deposito del ricorso principale (e, quindi, nelle controversie sottoposte allo speciale procedimento previsto dall&#8217;art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971 il termine complessivo è di quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso principale, dovendosi sommare i 15 giorni per il deposito del ricorso principale ai trenta giorni previsti dall&#8217;art. 37 citato: cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 ottobre 2008 , n. 8825), senza che possano trovare rilievo alcuno le questioni inerenti la ritualità o l’ammissibilità del ricorso introduttivo. <br />	<br />
IIb) In particolare, non può essere considerata come una causa di differimento in tal senso, l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo proposta in relazione alla mancanza di una procura speciale, sia perché tale circostanza ammette la sanatoria ex art. 182 secondo comma cpc, per come modificato dall’art. 46, comma 1, della l. 69/2009 (espressamente richiesta, peraltro, dalla ricorrente), sia perché, più radicalmente, il computo dei termini di cui all’art. 37, r.d. n. 1054 del 1924 ha natura di previsione legale, a carattere normativo, ossia prescinde dalla ritualità e dalla ammissibilità del ricorso introduttivo. <br />	<br />
IIc) Peraltro, il ricorso incidentale è volto a censurare l’ammissione alla gara della ricorrente, disposta con atti e provvedimenti che radicavano l’interesse oppositivo della controinteressata già al momento e per l’effetto della proposizione del ricorso principale. In quest’ultimo senso, non sussistono neppure ragioni sostanziali per considerare il secondo ricorso per motivi aggiunti (che parte controinteressata assume come riferimento processuale per il computo del termine per la proposizione del ricorso incidentale) quale presupposto legittimante la (tardiva, rispetto al ricorso introduttivo) proposizione del ricorso incidentale. <br />	<br />
IId) Ancora, sotto altro profilo, la necessaria strumentalità processuale tra il ricorso introduttivo ed il ricorso incidentale proprio, ossia quello che è privo di autonomo interesse (che come tale è ammissibile anche nel giudizio di primo grado, TAR Reggio Calabria 26 gennaio 2009, nr. 43) comporta che, in caso di inammissibilità o improcedibilità del ricorso introduttivo, diverrebbe altrettanto improcedibile il ricorso incidentale ex art. 100 cpc, a meno della sua nuova riproposizione in opposizione ai successivi motivi di gravame (in particolare, a fronte della impugnazione con motivi aggiunti dell’aggiudicazione definitiva).<br />	<br />
Poiché nella fattispecie all’esame odierno del Collegio, il ricorso incidentale non è comunque riproposto in connessione ai motivi di impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, esso è ulteriormente inammissibile per questo ulteriore e distinto profilo. <br />	<br />
IIe) Tutto ciò, infine, rende superfluo procedere all’esame della ulteriore questione relativa alla inammissibilità del ricorso incidentale, che risulta notificato solamente presso il domicilio eletto, ma non all’avvocato costituito, bensì alla parte personalmente. <br />	<br />
III) La questione da esaminare ai fini della decisione del giudizio resta, dunque, circoscritta alle sole censure proposte da parte ricorrente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e tra queste la prima si presta ad essere accolta nel senso e nei limiti a seguire.<br />	<br />
Con la prima e principale censura, parte ricorrente contesta che l’ammissione dell’ATI controinteressata sarebbe illegittima in quanto una delle due consociate è priva dei requisiti sostanziali di esperienza e qualificazione necessari per partecipare all’appalto, che risultano interamente posseduti dalla mandante. Quest’ultima, peraltro, si impegna all’esecuzione dell’appalto solamente in minima parte, rimanendo ascritta alla mandataria l’effettuazione delle maggiori parti delle prestazioni previste (più precisamente, la società ALSCO Sicilia Srl, capogruppo che possiede la totalità dei requisiti finanziari di ammissione alla gara, si impegna alla effettuazione delle prestazioni di sterilizzazione dei dispositivi medici per la sala operatoria, mentre la società LORAN Srl si impegna alla effettuazione di tutte le altre prestazioni di capitolato, ossia “lavaggio,stiratura della biancheria piana e confezionata e dei materassi e dei guanciali”; cfr. “dichiarazione congiunta resa ai sensi dell’art. 37 comma 2 del Dlgs 163 del 12/04/2006 come previsto all’art. 3 del Disciplinare di gara” sottoscritta il 16/06/2009 e versata in atti).<br />	<br />
Secondo parte ricorrente, ciò costituirebbe violazione dell’art. 37 del Codice degli appalti e del regolamento di cui al DPR 554/99, applicabile per effetto del richiamo contenuto nella disposizione transitoria del Codice, art. 253 comma 9 del Codice degli appalti, perché il raggruppamento sarebbe stato illegittimamente ammesso in quanto una delle due componenti possiede i requisiti richiesti in misura inferiore al 10% nel minimo, e comunque non proporzionata alle obbligazioni che si prevede assumerà nell’esecuzione del contratto.<br />	<br />
IIIa) Tale prospettazione può essere accolta solamente in parte e con opportune precisazioni.<br />	<br />
Il regolamento di cui al DPR 554/99, all’art. 95, disciplina i requisiti dei raggruppamenti orizzontali nei soli appalti di lavori, ed è inapplicabile agli appalti di servizi (TAR Catania, II, 9 febbraio 2005, nr. 208). Né può deporre in senso diverso, nell’ambito del Codice dei Contratti, la norma transitoria di cui al menzionato art. 253 comma 9, perché quest’ultima richiama in maniera generica l’art. 37, all’interno del quale è chiaramente distinta la disciplina delle ATI negli appalti di lavori pubblici da quella degli appalti di servizi, in conformità alla diversa struttura dei due istituti nel vigore del precedente regime normativo di cui alla l. 109/94 e di cui al Dlgs 157/95, che non c’è ragione di ritenere essere stato alterato all’atto del suo recepimento nel Dlgs 163/06.<br />	<br />
IIIb) La doglianza di parte ricorrente, invece, si rivela fondata nella misura in cui risulta una effettiva mancanza di corrispondenza tra la qualificazione reciproca delle due aziende riunite in ATI e la divisione dei compiti tra loro prospettata in relazione alla esecuzione delle prestazioni: infatti, la circostanza che di due imprese riunite in ATI orizzontale, l’una, che possiede una maggioranza preponderante della qualificazione, si impegni alla effettuazione di solo minima parte delle prestazioni di contratto e, viceversa, l’altra, in possesso di una qualificazione minoritaria o solo simbolica, si impegni all’esecuzione della maggior parte delle prestazioni di contratto, viola l’art. 37 comma 13 del Codice, che sancisce il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all&#8217;associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici, ponendo così una regola che risponde al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi, le quali debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali (T.A.R. Lazio Latina, 26 marzo 2010 , n. 386 ; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 21 dicembre 2009 , n. 885; ).<br />	<br />
IIIc) In altri termini, nella disciplina dei raggruppamenti, le imprese sono libere di associarsi secondo le proprie strategie e senza particolari vincoli o condizionamenti, salvo che negli appalti di lavori pubblici, in relazione ai quali il legislatore ha fissato un requisito minimo di suddivisione dei requisiti di partecipazione e salva ogni diversa previsione di bando nel caso degli appalti di servizi. Tuttavia, alla suddivisione delle quote di qualificazione nell’ATI deve corrispondere, per evidenti motivi di certezza e qualità nell’esecuzione del contratto, una equivalente suddivisione di compiti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.<br />	<br />
Così non risulta essere nell’appalto per cui è lite, posto che dagli atti di causa risulta che la gran parte (sia in senso quantitativo che economico) delle prestazioni oggetto del capitolato di appalto sono assunte dalla società LORAN.<br />	<br />
L’accoglimento della censura determina che parte ricorrente non ha interesse all’esame delle ulteriori ragioni di gravame, che è da accogliersi disponendo l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva nella parte di interesse.<br />	<br />
IV) Risulta dagli atti di giudizio che l’Amministrazione ha stipulato con la controinteressata il contratto di servizio in data 18 giugno 2010 e quindi prima dello spirare del termine dilatorio legale che è fissato dall’art. 11 comma 10 del Dlgs 163/06 (trentacinque giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, che, nella fattispecie non risulta essere stata effettuata e, che, comunque, anche in considerazione della conoscenza effettiva dell’aggiudicazione, avvenuta il 19 maggio 2010 in camera di consiglio, non sono decorsi). <br />	<br />
IVa) Ai sensi dell’art. 245 bis, comma 1, lett. “c”, va dunque apprezzato se sussistono gli estremi per disporre l’inefficacia obbligatoria del contratto (ossia se risulta che il contratto stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall&#8217;articolo 11, comma 10 del Dlgs 163/06 abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e se tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell&#8217;aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l&#8217;affidamento).<br />	<br />
Da quanto risulta agli atti di giudizio, deve affermarsi che non ricorrono gli estremi di cui all’art. 245 bis, comma 1 lett. “c”.<br />	<br />
Infatti, va escluso che il contratto stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall&#8217;articolo 11, comma 10 del Dlgs 163/06 abbia privato la ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto posto che essa, con la proposizione dei motivi aggiunti contro l’aggiudicazione definitiva, ha già svolto tutte le proprie censure e, considerato l’andamento del giudizio in fase cautelare che si è articolato in quattro camere di consiglio, ha avuto modo di controdedurre esaustivamente alle eccezioni difensive di parte resistente e della controinteressata. Inoltre, va del pari escluso che la menzionata violazione, aggiungendosi a vizi propri dell&#8217;aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l&#8217;affidamento laddove il contratto ha una validità di medio o lungo periodo (nella specie, triennale), si sostanzia in prestazioni di fornitura e di servizio a carattere essenzialmente lavorativo, quindi reiterative e ripetibili, non risulta abbia avere avuto un inizio di esecuzione (cosa che nella fattispecie deriva dalla nota dell’ASL depositata in atti, prot.2483/DG del 25 giugno 2010 con la quale l’Azienda si auto vincola a sospendere la consegna dei lavori in attesa della decisione giudiziale), e dunque è ancora possibile che la ricorrente subentri nell’appalto senza apprezzabile sacrificio economico, né organizzativo.<br />	<br />
Ne consegue che si deve ritenere che il contratto, pur stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall&#8217;articolo 11, comma 10, non ha privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione e tale violazione non ha influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere utilmente l&#8217;affidamento del servizio.<br />	<br />
IVb) Ai sensi dell’art. 245 ter, tuttavia, tenuto conto degli interessi delle parti, dell&#8217;effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della conseguente possibilità di subentrare nel contratto, posto che il vizio dell&#8217;aggiudicazione non comporta l&#8217;obbligo di rinnovare la gara ed è stata proposta la domanda di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto da parte della ricorrente, va dichiarata l’inefficacia del contratto a tali fini, con decorrenza che si stima congruo fissare a far data dal 1 agosto 2010, e con salvezza delle prestazioni eventualmente medio tempore assicurate dalla controinteressata.<br />	<br />
In proposito si deve ritenere che ricorrono gli estremi di cui all’art. 245 ter del codice dei contratti nel caso di un appalto triennale misto di servizi e forniture, laddove il bando prevede che l’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta (nella fattispecie, cfrr. il punto VI.4 del bando), la ricorrente è seconda in graduatoria rispetto alla controinteressata, l’ammissione alla gara della ricorrente è divenuta inoppugnabile (così come indicato nell’esame del ricorso incidentale), non sussistono altre offerte, dall’accoglimento del ricorso non deriva l’obbligo di riedizione del potere, il contratto, pur se stipulato, non risulta avere avuto un inizio di esecuzione e, comunque, anche se ciò dovesse essersi verificato, la durata del contratto, la natura delle prestazioni oggetto di appalto (ripetitive e periodiche) ed il breve lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e la decisione della lite, congiuntamente considerati, sono tutti elementi i quali comportano che la ricorrente può conseguire l’aggiudicazione senza apprezzabili sacrifici, né della Stazione appaltante, né della concorrente stessa. <br />	<br />
IVc) Poiché è dichiarata l’inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 245 ter del Dlgs 163/06, non sussistono gli estremi per l’applicazione delle sanzioni di cui al combinato disposto degli artt. 245 bis comma 4 e 245 quater, che presuppongono, quale condizione di legge per il procedimento sanzionatorio, il mantenimento dell’efficacia del contratto nonostante l’annullamento dell’aggiudicazione.<br />	<br />
V) Per tutte queste ragioni, dunque, in accoglimento del gravame, va annullata l’aggiudicazione definitiva, va dichiarata la conseguente inefficacia del contratto di appalto, a far data dal 1 agosto 2010, con salvezza delle prestazioni eventualmente medio tempore assicurate dalla controinteressata, e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 245 quinquies del Dlgs 163/06, va dichiarato il diritto della ricorrente al subentro nell’appalto con decorrenza dalla medesima data.<br />	<br />
VI) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ACCOGLIE i motivi aggiunti proposti nel ricorso nr. 93/2010 avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in esame, che, per l’effetto, ANNULLA.<br />	<br />
DICHIARA l’inefficacia del contratto di appalto a far data dal 1 agosto 2010, con salvezza delle prestazioni eventualmente medio tempore assicurate dalla contro interessata.<br />	<br />
DICHIARA il diritto della ricorrente al subentro nell’appalto con decorrenza dalla medesima data.<br />	<br />
CONDANNA l’Amministrazione resistente e la parte contro interessata, in solido tra loro, al pagamento degli onorari e spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000, oltre IVA, CPA, come per legge, rimborso spese generali nella misura del 12,50%, importo di notifica e contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-15-7-2010-n-817/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.4584</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-7-2010-n-4584/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-7-2010-n-4584/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.4584</a></p>
<p>Pres. Barbagallo – Est. Buonvino GSA s.r.l. (Gentile, Manzi) C/ Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria (Avv. Stato) + altri sulla illegittimità della procedura di verifica dell&#8217;anomalia svolta dal RUP. Contratti della P.A. – Gara – Offerte anomale – Verifica – Svolgimento da parte del – Illegittimità. Nelle gare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-7-2010-n-4584/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.4584</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-7-2010-n-4584/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.4584</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo – Est. Buonvino GSA s.r.l. (Gentile, Manzi) C/ Università degli studi<br /> Mediterranea di Reggio Calabria (Avv. Stato) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità della procedura di verifica dell&#8217;anomalia svolta dal RUP.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Offerte anomale – Verifica – Svolgimento da parte del – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare d’appalto, spetta alla Stazione appaltante valutare l’eventuale anomalia dell’offerta a mezzo della sua Commissione valutatrice, pertanto risulta illegittima la procedura di verifica dell’anomalia condotta e definita dal RUP, questi infatti può fornire pareri di ordine tecnico, ragguagli, ed altri elementi utili alla valutazione delle offerte, ma gli è preclusa la formulazione del giudizio definitivo sulla congruità delle offerte. (nel caso di specie, la Commissione aveva unicamente preso atto della relazione tecnica redatta dal RUP, senza compiere alcuna analisi sui contenuti dell’offerta)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04584/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 10461/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10461 del 2009, proposto dalla </p>
<p>società <b>GSA s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Gentile e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza della Croce Rossa 2/B, 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi 12, </p>
<p><i>nei confronti di<br />	<br />
</i><b>Euro &#038; Promos Group soc. coop. p.a</b>.,rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Arcangeli e Angelo Piazza, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via L. Robecchi Brichetti 10, </p>
<p><i>per la riforma<br />	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA &#8211; n. 01047/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA &#8211; RIS. DANNI;</p>
<p>	<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università e della società appellate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010, il consigliere Paolo Buonvino;<br />	<br />
Uditi, per le parti, l’avv. Reggio D&#8217;Aci, per delega dell&#8217; avv. Manzi, l&#8217; Avv. dello Stato Maddalo e gli avv.ti Cinquemani e Pannicelli, per delega dell&#8217; Avv. Piazza;<br />	<br />
Visto il dispositivo 15 aprile 2010, n. 252;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) &#8211; Con il ricorso di primo grado è stato chiesto l’annullamento:<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento triennale del servizio di pulizia dei locali dell&#8217;Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria adottata dalla Commissione di gara nella seduta del 19 aprile 2009, nonché del riscon<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva in data 4 maggio 2009.<br />	<br />
Con il ricorso era anche chiesto il risarcimento danni ove, nelle more del giudizio, fosse divenuto impossibile o non più conforme al miglior proseguimento dell&#8217;interesse pubblico l&#8217;affidamento della commessa pubblica alla ricorrente.<br />	<br />
Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso.<br />	<br />
In particolare, ha rilevato, il TAR, che era contestata, dalla ricorrente, la legittimità del giudizio di valutazione dell’anomalia dell’offerta, reso dal RUP dell’Amministrazione aggiudicatrice, in relazione, specificatamente, alle voci inerenti al costo del lavoro e alla sicurezza sul lavoro.<br />	<br />
Al riguardo, i primi giudici hanno osservato che la ratio del procedimento di verifica dell’anomalia consisteva nell’assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale, con la conseguenza che era rilevante un esame complessivo dell’offerta, condotto con giudizi connotati da discrezionalità tecnica che non potevano essere limitati a singole parti o singole componenti del prezzo globale, pur se questi, in ipotesi, si fossero discostati dai valori medi di mercato; e che, nel caso in esame, nessuna delle censure proposte da parte ricorrente si rivelava tale da manifestare un giudizio di eccessiva o manifesta contraddittorietà o palese insufficienza nelle determinazioni dell’Amministrazione, specie con riferimento all’offerta globalmente intesa .<br />	<br />
Ciò premesso, il TAR ha rilevato che la legge n. 327/2000 non determina autoritativamente un costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici, quale intervento regolatorio sui prezzi ai fini amministrativi e che il D.M. 16 giugno 2005, adottato in base alla normativa di cui alla legge ora detta, espressamente qualifica il costo del lavoro ivi indicato quale dato medio, suscettibile di scostamenti in relazione alle caratteristiche del caso, quindi rilevante essenzialmente come componente motivazionale delle giustificazioni da fornire alla Stazione appaltante.<br />	<br />
Ebbene, secondo il TAR, quanto al costo del lavoro, le relative componenti non erano contrastanti con le tabelle ministeriali e, quanto ai costi della sicurezza, la controinteressata, in sede di contraddittorio, aveva fornito giustificazioni che, nel loro complesso, non potevano ritenersi superate dalle censure di parte ricorrente, essenzialmente trascurando la circostanza che l’offerta di parte controinteressata aveva mantenuto fermo l’importo degli oneri per la sicurezza (stabiliti nel DUVRI), offrendo, invece, un diverso valore in relazione ai diversi costi per la sicurezza “aziendali”.<br />	<br />
Osservavano, ancora, i primi giudici, che la parte controinteressata aveva anche addotto, tra le proprie giustificazioni, la possibilità di limitare le visite mediche alla sola visita iniziale ed obbligatoria, lasciando la quantificazione delle ulteriori visite periodiche (di norma, non inferiori ad una all’anno) a dopo la quantificazione del rischio operata dal medico competente; e che la parte medesima, a tale proposito, aveva indicato che, in base alla propria esperienza maturata e certificata, non si prevedeva la necessità di ulteriori visite in corso d’opera, se non occasionali; sebbene, secondo il TAR questo fosse l’unico elemento delle giustificazioni fornite da parte controinteressata in relazione al quale le censure di parte ricorrente acquistavano un effettivo rilievo critico (in quanto la mera “stima”, per quanto supportata dall’esperienza aziendale dell’offerente, di un numero esiguo di visite mediche non valeva a giustificare, di per sé, la previsione di un costo inferiore a quello che si sarebbe dovuto quantificare in relazione ad un numero periodico costante di visite mediche), tuttavia, essendo questo l’unico elemento apprezzabile di dette doglianze, esso non valeva da solo a sorreggere la censura e la domanda di annullamento dell’intera valutazione di anomalia, sia per la sua ridotta incidenza generale sul contesto dell’offerta, sia per la circostanza che, a ben guardare, era la stessa prospettazione di parte controinteressata, fornita in sede di giustificazioni, a vincolarla al rispetto di un più rigoroso criterio di organizzazione delle visite mediche per il personale impiegato, che era condizionato all’esito della prima visita (a seguito della quale sarebbe stata la responsabilità del medico competente e, conseguentemente, dell’Amministrazione appaltante in sede di controllo periodico e permanente del rispetto delle condizioni dell’offerta, a determinare il numero e la frequenza delle ulteriori visite di controllo).<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il TAR ha respinto il ricorso.<br />	<br />
2) – La sentenza è impugnata dall’originaria ricorrente che ne deduce l’erroneità sotto ogni profilo.<br />	<br />
Anzitutto, in quanto non sarebbe vero quanto affermato dai primi giudici in merito al fatto che i costi minimi per la sicurezza di cui al d.m. del 16 aprile 2008 varrebbero solo a soddisfare l’esigenza della stazione appaltante di conoscere il costo standard della sicurezza nella fase di predisposizione del bando di gara, mentre, ai sensi delle leggi nn. 296/2006 e 123/2007, il costo individuato dalla fonte ministeriale non varrebbe solo ad indirizzare la S.A. stessa nella predisposizione del bando di gara, ma anche a costituire parametro di necessario riferimento in sede di valutazione dell’anomalia delle offerte.<br />	<br />
L’appellante si richiama, inoltre, al disposto di cui all’art. 86, comma 3 <i>ter</i>, del d.lgs. n. 163/2006, a mente del quale “il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”; norma tanto più rilevante ove si consideri che, con l’abrogazione, ad opera dell’art. 1, comma 909, delle legge n. 296/2006, della lettere e) dell’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, sarebbe venuto meno il disposto secondo cui sarebbero state possibili giustificazioni riguardanti “il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni di lavoro” (ciò che renderebbe anche inammissibile ogni differenziazione tra costi da “interferenza” e costi “aziendali”, posta, invece, da parte dell’aggiudicataria, a base delle proprie giustificazioni in sede di verifica dell’anomalia e condivise dalla stazione appaltante).<br />	<br />
Si deduce, inoltre, con l’appello che il giudizio sulla congruità dei costi della sicurezza formulato dall’Amministrazione (e condiviso dal TAR) in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario sarebbe del tutto illogico e immotivato, in primo luogo, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente un onere di 1,50 euro annui a dipendente per ciò che attiene all’acquisto delle dotazioni di protezione individuale (divise estive e invernali, guanti monouso, mascherine protettive etc.), non avendo offerto al riguardo – si assume – l’aggiudicataria alcun concreto e verificabile elemento giustificativo di un costo così esiguo; al riguardo, si deduce anche che avrebbero errato i primi giudici nel ritenere valido elemento di giustificazione il fatto, addotto dall’aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia, secondo cui una parte del costo relativo alla sicurezza aziendale sarebbe già stato considerato tra gli oneri previsti per l’attuazione del piano di sicurezza predisposto dalla S.A., laddove i rispettivi oneri, anche ai sensi della delibera dell’AVCP n. 3/2008, non avrebbero potuto essere confusi, e ciò non senza considerare che, al riguardo, nessun elemento sarebbe stato offerto dall’aggiudicataria provvisoria a supporto dei proprio generici assunti.<br />	<br />
Sul piano, poi, della sorveglianza sanitaria obbligatoria – deduce, ancora, l’appellante – lo stesso TAR ha condiviso (e, sul punto, il RTI appellato non avrebbe svolto motivi d’appello incidentale, con la conseguente formazione del giudicato al riguardo) la censura relativa alla insostenibilità dell’allegazione dell’ATI aggiudicataria in merito alla sufficienza di una sola visita medica a dipendente per l’intero triennio, a fronte dell’obbligo di legge di visite periodiche almeno annuali di cui all’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008; non di meno, i primi giudici avrebbero errato nel ritenere che, nell’economia dell’offerta, tale circostanza rivestisse una ridotta incidenza generale sul contesto dell’offerta, così da manifestarsi come irrilevante; al contrario, ad avviso dell’appellante, se fossero stati debitamente valutati i costi di cui si tratta così come desumibili dalle apposite tabelle ministeriali (del 16 aprile 2009), l’offerta dell’appellata, oltre che contraria alla disciplina normativa di settore, sarebbe risultata anche ingiustificatamente in perdita.<br />	<br />
Neppure sarebbe condivisibile, poi, quanto affermato dal TAR in merito al fatto che la responsabilità in merito alle visite successive alla prima, per ciascun dipendente, sarebbe stata del medico competente e, conseguentemente, dell’Amministrazione appaltante in sede di controllo periodico e permanente delle condizioni dell’offerta, in quanto l’affidabilità di questa deve essere in essa implicita e non rimessa a valutazioni postume affidate al medico e/o alla S.A.<br />	<br />
A tutto ciò si aggiunge, sempre ad avviso dell’appellante, anche la circostanza – erroneamente non esaminata dai primi giudici – secondo cui irragionevolmente per la voce relativa al sottoparametro “notifiche d’infortunio e sorveglianza sanitaria” al RTI aggiudicatario sarebbe stato assegnato, pur in presenza delle oggettive carenze al riguardo di cui si è detto, il massimo del punteggio (3 punti).<br />	<br />
Anche per ciò che attiene alle giustificazioni relative al costo di formazione del personale, poi, non potrebbe condividersi quanto ritenuto dal TAR in merito agli apprezzamenti operati dalla S.A. con i quali è stata esclusa l’anomalia dell’offerta del RTI controinteressato; nessuna valida giustificazione sarebbe stata, invero, fornita in merito al fatto che sarebbe stato ipotizzato, al riguardo, un costo annuo per dipendente (per formazione e DPI) pari ad appena € 1,50; e che tali oneri minimi non avrebbero potuto essere giustificati semplicemente dal fatto che quel raggruppamento sarebbe già stato operativamente presente in zona, espletando un analogo appalto a favore dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria; e ciò in ragione del fatto che il servizio, a favore di detta Amministrazione, sarebbe stato espletato con soli 5 dipendenti, così da non poter giustificare il predetto elevatissimo differenziale, produttivo di un totale assorbimento dell’utile d’impresa, se non addirittura di una prestazione in perdita.<br />	<br />
A giudizio dell’appellante avrebbero, poi, errato i primi giudici anche nel ritenere congrua l’offerta dal raggruppamento aggiudicatario per ciò che attiene al costo del lavoro; anche in tal caso – con specifico riferimento al personale di II livello – sarebbe stato prospettato un importo orario inferiore di ben cinquanta centesimi rispetto ai valori minimi salariali e, al riguardo, contrariamente all’assunto della S.A. (e del TAR), nessun elemento sarebbe stata offerto in grado di giustificare detto minore importo rispetto alle tabelle ministeriali; né sarebbe satisfattiva, al riguardo, “la vidimazione dell’Ispettorato del Lavoro avvenuta il 18.02.2009” (così la sentenza impugnata), in quanto resa da un Ispettorato del lavoro (quello di Udine) diverso da quello di effettuazione del servizio (Reggio Calabria); né avrebbe potuto rilevare, contrariamente a quanto asserito dal TAR, il fatto che una delle componenti del raggruppamento era un’impresa artigiana; ciò in quanto, negli stessi giustificativi dell’offerta, il raggruppamento controinteressato avrebbe escluso ogni rilievo, sul piano dei costi del personale, di detta circostanza; né, infine, sarebbero state illustrate particolari condizioni favorevoli atte a giustificare detta riduzione del costo orario del lavoro.<br />	<br />
L’appellante ribadisce, poi, in via del tutto subordinata (nell’ipotesi di mancato accoglimento delle censure che precedono) gli ulteriori motivi di primo grado (che, sempre secondo la deducente, il TAR, erroneamente, non avrebbe esaminato) e, in particolare, quello relativo alla contestata competenza del RUP ad avviare e condurre il sub procedimento di verifica di congruità dell’offerta sospetta di anomalia ed a concluderlo mediante adozione del contestato giudizio di affidabilità dell’offerta del RTI aggiudicatario.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Università appellata e il RTI controinteressato, che insistono per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.<br />	<br />
Con ordinanza 1° febbraio 2010, n. 520, è stata accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.<br />	<br />
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.<br />	<br />
3) – L’appello merita accoglimento nei termini che seguono.<br />	<br />
La controversia verte sulla coerenza delle valutazioni espresse dal RUP, poi fatte proprie dalla Commissione valutatrice della gara, con le quali è stato escluso, a seguito di apposita verifica, che l’offerta dell’impresa aggiudicataria fosse affetta da anomalia.<br />	<br />
La problematica sollevata, al riguardo, dall’originaria ricorrente e odierna appellante verte, come precisato nell’esposizione che precede, sui seguenti aspetti:<br />	<br />
&#8211; anzitutto, se possa ritenersi che gli oneri di sicurezza aziendale possano essere quantificati, dalla concorrente, in misura inferiore rispetto ai valori indicati nella tabella ministeriale pubblicata nella G.U. del 16 aprile 2008 (150,00 euro annui a l<br />
&#8211; in subordine, ove fosse ammissibile tale rimodulazione degli oneri di sicurezza aziendale, nella specie non sarebbero stati forniti elementi sufficienti a giustificare la rilevantissima riduzione prospettata (a fronte di circa 50.000,00 euro triennali,<br />
&#8211; se siano, poi, congrui i costi per il personale di II livello indicati dall’aggiudicataria, che sarebbero, su base oraria, ingiustificatamente inferiori rispetto a quelli indicati nella citata tabella ministeriale;<br />	<br />
&#8211; in ulteriore subordine (condizionato, peraltro, dalla stessa originaria ricorrente e odierna appellante &#8211; al rigetto delle censure che precedono) si ribadisce la censura di primo grado, non esaminata dal TAR, di incompetenza del RUP ad effettuare la ver<br />
Ritiene il Collegio che il motivo formale di incompetenza del RUP a pronunciare sull’anomalia, seguito dalla semplice presa d’atto da parte della Commissione (che non risulta avere effettuato alcuna autonoma valutazione), trova conforto in precedenti analoghi di questo Consiglio (Sezione V, 22 gennaio 2008, n. 3108; 5 luglio 2006, n. 4267; 13 maggio 2002, n. 2579; decisioni dai cui contenuti non vi è ragione di discostarsi); in effetti, non risulta che la Commissione abbia operato alcun proprio, diretto apprezzamento della relazione tecnica redatta dal RUP e degli specifici contenuti di essa, e ciò sebbene spettasse alla Commissione medesima la valutazione dell’anomalia; l’ufficio (anche se competente nel settore al quale attiene l’oggetto della gara) può, infatti, dare pareri d’ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alla valutazione delle offerte presentate in sede di gara con aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa, ma non può essere rimesso allo stesso il giudizio definitivo sulla congruità delle offerte allorché sia stata costituita un’apposita Commissione valutatrice, la cui semplice presa d’atto dell’attività compiuta dal RUP non soddisfa all’esigenza che la valutazione delle offerte non venga &#8211; nei suoi contenuti concreti e, in special modo, nelle sue tematiche di rilevanza giuridico-interpretativa – sottratta al vaglio dell’organo specificamente deputato a valutare i contenuti delle offerte stesse; attraverso la valutazione dell’anomalia, infatti, viene posta in essere una concreta attività valutativa dei contenuti dell’offerta non di carattere comparativo, ma pur sempre preordinata ad indagare sugli specifici contenuti dell’offerta stessa, sulla sua affidabilità e sulla piena rispondenza, a questo stesso fine, delle giustificazioni addotte originariamente o di quelle integrative eventualmente richieste.<br />	<br />
Nel caso in esame, non risulta che una siffatta indagine sia stata operata dalla Commissione valutatrice, non rilevando, in contrario, la predetta presa d’atto in quanto, come si ripete, non accompagnata da alcuna puntuale analisi delle indicazioni offerte dal RUP; indicazioni, queste, destinate a chiarire compiutamente il percorso logico dallo stesso seguito, con l’attenta verifica della veridicità degli assunti giustificativi addotti dalla parte; e con il conseguente onere, per la Commissione valutatrice, di apprezzare la piena sufficienza o meno delle indicazioni così offerte e, all’occorrenza, di richiedere ulteriori integrazioni giustificative laddove l’indagine del RUP presenti lacune o profili di genericità e mancata verifica di rispondenza al vero di quanto affermato dal soggetto concorrente ai fini della verifica dell’anomalia (lacune lamentate in più occasioni dall’odierna appellante con riguardo, ad esempio, alle giustificazioni afferenti alla congruità dei costi della sicurezza, del costo del lavoro, alle visite sanitarie etc.); verifica che, tra l’altro, nel caso di specie, come rilevato dallo stesso TAR, ha inoppugnatamente prestato il fianco a critica per ciò che attiene alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.<br />	<br />
La fondatezza di tale motivo formale appare assorbente, anche se l’appellante lo porge come estremamente subordinato; sennonché, sul piano logico, spetta comunque alla stazione appaltante, a mezzo della Commissione valutatrice, e non direttamente al giudicante di valutare l’eventuale anomalia dell’offerta; con la conseguenza che non avrebbe senso verificare, in questa sede, le complesse operazioni valutative in concreto poste in essere dal RUP, dal momento che competerà all’organo collegiale anzidetto (o, se del caso, ad una Commissione all’uopo delegata dalla stessa stazione appaltante, giusta art. 88, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, ove la Commissione valutatrice di gara non fosse, a tal fine, adeguata) di operare un complessivo riesame, valutando la documentazione già in atti acquisita dal RUP ed operando, all’occorrenza quelle ulteriori acquisizioni istruttorie che, anche tenuto conto delle problematiche in questa sede ventilate, potranno indurre ad un compiuto riesame della posizione dell’aggiudicataria provvisoria in punto di anomalia dell’offerta; donde, in definitiva, il carattere preliminare dell’esame della censura in questione, assorbita dai primi giudici e qui, ad ogni buon conto, riproposta, mentre nessun vincolo per il giudicante può ricollegarsi all’ordine delle censure così come formulato dall’appellante, non spettando a quest’ultimo stabilire la priorità logica in merito all’ordine di trattazione delle censure formulate in ricorso.<br />	<br />
4) &#8211; Nei limiti che precedono, quindi, l’appello in epigrafe va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, deve disporsi l’annullamento degli atti in quella sede gravati, fermi restando, naturalmente, gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />	<br />
Non può essere accolta, invece, la domanda risarcitoria in quanto sarà solo all’esito del riesame che potrà verificarsi se l’offerta dell’appellata avesse o meno carattere anomalo e solo nel primo caso potrà essere presa in considerazione un’eventuale istanza di risarcimento.<br />	<br />
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte in ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna l’Università appellata e la società Euro &#038; Promos s.c.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida in favore dell’appellante in complessivi € 6.000,00(seimila/00), da ripartirsi in parti uguali, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-7-2010-n-4584/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.4584</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.254</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2010-n-254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2010-n-254/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2010-n-254/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.254</a></p>
<p>Pres. Amirante Est. De Siervo sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della Regione Friuli Venezia Giulia relative alla edificazione in zone sismiche per violazione della competenza statale 1. Ambiente e territorio – Zone sismiche – Edificazione – Norme tecniche – Deroga &#8211; Artt. 9 l. R. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2010-n-254/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2010-n-254/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.254</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amirante   Est. De Siervo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della Regione Friuli Venezia Giulia relative alla edificazione in zone sismiche per violazione della competenza statale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Zone sismiche – Edificazione – Norme tecniche – Deroga &#8211; Artt. 9 l. R. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009 – Illegittimità costituzionale – Sussiste – Ragioni – Competenza statale concorrente &#8211; Violazione.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Zone sismiche – Edificazione – Aree pericolose – Valutazione &#8211; Art.15 l. R. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009 – Illegittimità costituzionale – Sussiste – Ragioni – Stabilità del suolo ed equilibrio idrogeologico – Competenza statale esclusiva &#8211; Violazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 9  della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009, relativo alla facoltà della Regione di concedere deroghe alle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche è costituzionalmente illegittimo per violazione della competenza statale. Infatti, tale norma avendo per oggetto la costruzione nelle zone ad alto rischio sismico e per finalità la tutela all’interesse generale della sicurezza delle persone trascende l’ambito della materia urbanistica, di competenza della Regione, per rientrare nella materia concorrente della protezione civile di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione.  	</p>
<p>2. L’art.15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009, relativo alla potestà del Comune di individuare le aree pericolose o sicure a fini edificatori  è costituzionalmente illegittimo per violazione della competenza statale. Infatti, la norma, avendo ad oggetto in particolare lo stato di stabilità del suolo e l’equilibrio idrogeologico di taluni territori rientra nella materia di tutela dell’ambiente di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, l. s) della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />	<br />
<B>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b> <br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
composta dai signori: 	</p>
<p>Presidente: Francesco AMIRANTE;<br /> <br />
Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, <br />	<br />
Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria<br />	<br />
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,	</p>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-22 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2009 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2009.	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;	</p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;	</p>
<p>uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.	</p>
<p align=center>
<b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>1. Con ricorso notificato il 19-22 ottobre 2009 e depositato in cancelleria il 22 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 19 agosto 2009, denunciandone il contrasto con gli artt. 114, 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione e con gli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).	</p>
<p>La legge regionale, nel dettare norme per le costruzioni in zone sismiche e per la tutela del territorio, persegue, quanto al primo settore di intervento, «gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche» (art. 1), e si applica «a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all’obbligo di progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d’uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a)» (art. 2).	</p>
<p>Quanto al secondo settore di intervento, la finalità perseguita consiste nel «garantire la tutela dell’incolumità delle persone, la preservazione dei beni, nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale» (art. 14).	</p>
<p>Il ricorrente premette che la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del proprio statuto, gode di una potestà legislativa primaria in materia di “urbanistica” (art. 4, primo comma, numero 12) e di competenza legislativa concorrente in materia di “opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali” (art. 5, primo comma, numero 22): la Regione, quindi, deve legiferare nelle dette materie in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale e, quanto alle “opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali”, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato.	</p>
<p>Il denunciato art. 9, rubricato “Disposizioni per i centri storici”, prevede che la Regione possa concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche. In base ad esso, «nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni» nelle zone sismiche, «la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opera di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, è autorizzata a concedere deroghe all’osservanza delle citate norme tecniche».	</p>
<p>Richiamata la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 302 del 1988) sulla potestà di legiferare in materia di costruzioni in zone sismiche, la difesa erariale ritiene che questa disposizione si ponga in contrasto con la normativa statale vigente e, in particolare, con l’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che attribuisce allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di cui all’art. 83 del medesimo decreto, previa apposita istruttoria da parte dell’ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l’osservanza, dovute all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.	</p>
<p>Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, il conferimento al Ministro del potere di deroga ha un contenuto precettivo, valevole erga omnes, ai fini della garanzia di applicazione in maniera uniforme sul territorio nazionale di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumità. La disposizione contenuta nell’art. 88 del testo unico costituirebbe un principio che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile (sentenza n. 182 del 2006), quindi al di là delle competenze riconosciute in via esclusiva alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di urbanistica.	</p>
<p>La disposizione regionale eccederebbe le competenze statutarie di cui all’art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale di autonomia ed invaderebbe la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.	</p>
<p>L’art. 15 della legge regionale, sotto la rubrica “Classificazione del territorio regionale”, attribuisce al Comune la potestà di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali.	</p>
<p>Ad avviso del ricorrente, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con la disciplina statale di riferimento, che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree.	</p>
<p>Infatti, ai sensi dell’art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali.	</p>
<p>Secondo la difesa erariale, la norma regionale sarebbe illegittima nella parte in cui rende possibile la realizzazione degli interventi in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi o, più in generale, nelle aree ad alto (elevato e molto elevato) rischio idrogeologico, nelle quali non è consentita l’edificazione in base agli strumenti di pianificazione.	</p>
<p>Dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, che l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva allo Stato, il denunciato art. 15 eccederebbe la competenza statutaria di cui all’art. 4 dello statuto speciale, secondo il quale la Regione esercita le proprie competenze legislative in armonia con la Costituzione.	</p>
<p>In conclusione, secondo l’Avvocatura, «la normativa regionale in questione, dettando disposizioni confliggenti con la normativa nazionale vigente, espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché con i principi generali dettati dalla legislazione statale, in violazione dell’art.117, terzo comma, Cost., eccede le competenze regionali di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale di autonomia di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1963 e va dichiarata illegittima negli articoli censurati per violazione dei suddetti parametri, nonché dei principi fondamentali dettati dagli artt. 114 (sulla equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e, in particolare, sulle prerogative istituzionali dello Stato, con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 117 Cost.) e 117, primo comma (sulla preminenza delle disposizioni comunitarie e la necessità di rispettare i parametri imposti dagli organismi dell&#8217;Unione Europea) Cost.».	</p>
<p>2. Si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la Corte respinga il ricorso in quanto inammissibile ed infondato.	</p>
<p>Una prima ragione di inammissibilità del ricorso deriverebbe dalla contraddittorietà nella invocazione dei parametri.	</p>
<p>Sostiene la difesa della Regione che nel ricorso sono invocate contemporaneamente le norme dello statuto speciale e le norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione, giungendosi ad affermare che la violazione dei limiti statutari sarebbe avvenuta attraverso la violazione delle norme statali espressive dei poteri conferiti allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), e dall’art. 117, terzo comma, Cost.	</p>
<p>Secondo la Regione Friuli-Venezia Giulia, il “limite costituzionale” di cui all’art. 4 dello statuto non comprende – di regola – le norme del Titolo V, destinate alle Regioni ordinarie: se così fosse, non avrebbe alcun senso la stessa esistenza delle Regioni speciali e dei relativi statuti.	</p>
<p>Sarebbe dunque contraddittoria (e, perciò, inammissibile) l’impostazione del ricorso, che affianca continuamente e sovrappone i parametri statutari e quelli risultanti dal nuovo Titolo V.	</p>
<p>L’Avvocatura generale dello Stato avrebbe dovuto valutare se, nelle materie oggetto delle norme impugnate, l’autonomia conferita dallo statuto speciale sia maggiore o minore di quella derivante dal Titolo V: nel primo caso, il parametro di legittimità della legge regionale si sarebbe dovuto identificare nel solo statuto speciale, mentre, nel secondo caso, nel Titolo V, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), senza la possibilità di invocare ulteriormente i limiti statutari.	</p>
<p>In ogni caso, il ricorso risulterebbe ulteriormente inammissibile, per genericità, là dove invoca l’art. 117, primo comma, Cost., per la totale assenza di qualsiasi argomentazione e dell’indicazione delle fonti comunitarie che sarebbero state violate.	</p>
<p>Anche la censura fondata sull’art. 114 Cost. sarebbe priva di autonomia, perché si tradurrebbe nell’invocazione delle prerogative statali di cui all’art. 117 Cost.	</p>
<p>2.1. Nel merito, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 9 della legge regionale n. 16 del 2009 sarebbe infondata. Poiché le costruzioni in zona sismica afferiscono all’urbanistica (come risulta non solo dall’evidenza dell’oggetto della disciplina – che è, appunto, l’attività edilizia di costruzione – ma anche dalla tradizione legislativa consolidata: art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e art. 54, comma 1, lettera c, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), nel caso in questione non sarebbe pertinente l’invocazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile, ma bisognerebbe semmai dimostrare il superamento dei limiti della potestà legislativa primaria in materia di urbanistica.	</p>
<p>La difesa della resistente ricorda che, in base all’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, «le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione», e ciò confermerebbe che i principi di tale decreto presidenziale non vincolano le Regioni speciali.	</p>
<p>Trattandosi poi, nella presente controversia, della titolarità di una specifica funzione amministrativa, essa spetterebbe, in virtù delle competenze statutarie, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dove vige il principio del parallelismo stabilito dall’art. 8 dello statuto (è citata la sentenza n. 236 del 2004 di questa Corte). In attuazione di esso, l’assetto delle funzioni amministrative nella materia è definito dall’art. 22 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e .foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici), come modificato dal d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), che è, tra l’altro, successivo all’art. 12 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), divenuto poi l’art. 88 del testo unico, che il ricorso assume violato. In base alla citata disposizione delle norme di attuazione, sono trasferite alla Regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia, tra l’altro, di «urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali»; laddove l’art. 26, primo comma, lettera i), del medesimo d.P.R. mantiene alla competenza statale le «opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative a materia di competenza statale, nonché gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione ed entità particolarmente gravi».	</p>
<p>Coerentemente con tale ampio trasferimento, l’art. 22 del d.P.R. n. 902 del 1975 ha trasferito «alla Regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale»; mentre, sin dal 1965, l’art. 24 del d.P.R. n. 1116 aveva stabilito che il «comitato tecnico amministrativo, costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche», integrato con tre membri designati dal Presidente della giunta regionale, esercitasse nel territorio regionale, fino a quando la Regione non avesse diversamente disposto, le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.	</p>
<p>Secondo la difesa della resistente, siffatta funzione amministrativa, da esercitarsi sul piano locale, senza alcun riflesso che superi tale ambito, appartiene pienamente alla competenza statutaria della Regione e, come tale, è legittimamente disciplinata dalla legge regionale.	</p>
<p>Tali considerazioni varrebbero in ogni caso anche se, in denegata ipotesi, si ritenesse prevalente la materia «opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali» (art. 5, numero 22, dello statuto). Difatti, la citata norma di attuazione si riferisce non soltanto alla materia “urbanistica”, ma ugualmente a quella delle «opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali», cioè ai profili della sicurezza nel senso della incolumità pubblica ai quali allude il ricorso statale.	</p>
<p>Ferma la piena competenza statutaria, la difesa della Regione in subordine rileva che, nello stesso sistema generale di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, alla disposizione dell’art. 88 non può attribuirsi il rango di un principio fondamentale della materia, giacché lo stesso d.P.R. attribuisce un ruolo assolutamente centrale alla Regione in relazione alle costruzioni in zona sismica (artt. 83, comma 3, 89, comma 1, 90, comma 2, 93, 94, 96 e 97). La norma impugnata non incide sulla derogabilità delle norme tecniche e sull’entità dei controlli, ma si limita ad attribuire la competenza alla concessione della deroga ad un organo regionale, mentre l’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001 la attribuisce ad un organo statale.	</p>
<p>Poiché la normativa contenuta nel d.P.R. n. 380 del 2001 evidenzia il ruolo centrale delle Regioni nell’applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni in zone sismiche, cioè nei controlli sull’attività edilizia in queste zone, non sussisterebbe alcuna ragione di interesse nazionale (nella prospettiva dello statuto speciale) o di esercizio unitario (nella prospettiva del Titolo V) che imponga la competenza statale in relazione alla deroga di cui all’art. 9 della legge regionale n. 16 del 2009.	</p>
<p>La difesa della resistente – che ritiene non conferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 302 del 1988 operato in premessa dal ricorrente – ritiene illogico che la Regione possa individuare le zone sismiche e dare il parere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati e non possa dare una deroga per le costruzioni nei centri storici.	</p>
<p>La questione avente ad oggetto l’art. 15 della legge regionale n. 16 del 2009 sarebbe inammissibile, perché il ricorso non indicherebbe affatto la norma che attribuisce al piano di bacino la specifica competenza di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, ma invocherebbe i commi 4, 5 e 6 dell’art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, cioè le norme che sanciscono il carattere vincolante del piano di bacino per gli altri piani.	</p>
<p>Nel merito, in ogni modo, la censura si fonderebbe su un equivoco circa l’esatto significato della disposizione impugnata.	</p>
<p>Il ricorso muove dalla tesi secondo cui il denunciato art. 15 attribuirebbe ai Comuni il potere di disattendere i vincoli derivanti dai piani di bacino ma, in realtà, in nessun punto l’art. 15 consente la realizzazione degli interventi in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non permettono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi.	</p>
<p>Premesso che in base all’art. 94, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998 e all’art. 3 della legge regionale n. 16 del 2009 l’individuazione delle zone sismiche spetta alle Regioni, la resistente osserva che il citato art. 15 non ha lo scopo di indebolire la tutela del territorio ma quello di rafforzarla, prevedendo uno strumento conoscitivo, che non incide affatto sulla realizzabilità degli interventi quale risulta dagli strumenti sovraordinati.	</p>
<p>La disposizione impugnata, pur non richiamando espressamente le norme statali di settore, andrebbe letta in combinato con l’art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2007.	</p>
<p>In questa prospettiva, l’art. 15 della legge regionale non intenderebbe in alcun modo derogare alla normativa statale, per cui resta fermo il carattere vincolante del piano di bacino. Esso si limita a prevedere uno strumento conoscitivo e illustra la metodologia da seguire per la classificazione del territorio regionale. I “tecnici laureati abilitati” di cui all’art. 15, comma 4, che redigono lo studio, devono applicare le norme statali e regionali che governano la materia e considerare i piani sovraordinati a quelli comunali.	</p>
<p>3. In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa.	</p>
<p>La difesa erariale ribadisce – con riferimento alla questione avente ad oggetto l’art. 9 della legge regionale – che la scelta effettuata dall’art. 88 del d.lgs. n. 380 del 2001 (e, prima ancora, dall’art. 12 della legge n. 64 del 1974) è una scelta di principio non derogabile dalle leggi regionali, perché espressione del superiore interesse all’incolumità pubblica.	</p>
<p>Con riguardo alla questione concernente l’art. 15 della legge regionale, la difesa del ricorrente, richiamata la sentenza di questa Corte n. 254 del 2009, osserva che la norma regionale sarebbe illegittima, perché consente la realizzazione degli interventi in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non permettono, nelle aree considerate, tale tipologia di interventi o, più in generale, nelle aree ad alto rischio idrogeologico.	</p>
<p align=center>
<b>Considerato in diritto</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 114, 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio).	</p>
<p>In particolare, l’art. 9 della legge regionale – il quale prevede che la Regione possa concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che ne impediscano, anche parzialmente, il rispetto – invaderebbe, ad avviso del ricorrente, la potestà legislativa statale riguardante la determinazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile, eccedendo le competenze statutarie, giacché l’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), attribuisce allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la possibilità di concedere simili deroghe, previa apposita istruttoria da parte dell’ufficio periferico competente e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.	</p>
<p>L’art. 15 della legge regionale, a sua volta, nell’attribuire al Comune la potestà di individuare le aree sicure o pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, si porrebbe in contrasto con la disciplina statale di riferimento (art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”), che rimette alla pianificazione di bacino la competenza di individuare tali aree.	</p>
<p>2. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione, sul rilievo che nel ricorso sarebbero invocate contemporaneamente le norme dello statuto speciale e le norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione, senza spiegare perché le norme del Titolo V, destinate alle Regioni ordinarie, dovrebbero applicarsi ad una Regione a statuto speciale.	</p>
<p>2.1. L’eccezione non è fondata.	</p>
<p>Il ricorrente ritiene che l’art. 9 della legge regionale eccederebbe la competenza statutaria di cui all’art. 5, primo comma, numero 22), dello statuto di autonomia, contrastando con un principio fondamentale, di uniformità degli standard costruttivi nelle zone sismiche, dettato dalla legislazione statale nella materia della protezione civile, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.	</p>
<p>Quanto alla questione avente ad oggetto l’art. 15 della medesima legge regionale, il ricorrente sostiene che la norma impugnata sia espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente”, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e che essa violi l’art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, secondo il quale la Regione Friuli-Venezia Giulia esercita le proprie competenze legislative in armonia con la Costituzione.	</p>
<p>Dalla motivazione del ricorso, dunque, è agevolmente comprensibile che il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e, in secondo luogo, e quindi in via gradata, fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all’art. 117, terzo comma, in un caso, e di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), nell’altro, per l’ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale alla luce dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Non vi è, quindi, da parte del ricorrente, alcuna contraddizione nel citare, nel suo ricorso, sia la specifica disposizione statutaria sia, in via subordinata, le disposizioni contenute nell’art. 117, comma secondo, lettera s), e terzo comma, Cost.	</p>
<p>3. E’, invece, fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 114 e 117, primo comma, Cost., dato che il ricorrente non svolge alcuna argomentazione, limitandosi ad una generica invocazione di detti parametri.	</p>
<p>In questi limiti, le questioni sollevate devono essere dichiarate inammissibili.	</p>
<p>4. La questione avente ad oggetto l’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia è fondata.	</p>
<p>La norma impugnata autorizza «la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia», «a concedere deroghe all’osservanza» delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche «nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto» di tali norme. La deroga «è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell’istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici».	</p>
<p>Anche l’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede – in continuità con quanto stabiliva l’art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) – la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche «quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l’osservanza, dovute all’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici», ma rimette questo potere al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, «previa apposita istruttoria dell’ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici».	</p>
<p>Con l’affidare al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, e con il previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il potere di riconoscere le ragioni particolari che impediscono, in nome della salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco sia l’alta tecnicità dei provvedimenti in questione, sia l’esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga.	</p>
<p>In questo contesto, il citato art. 88 – completando la disciplina statale che rimette a decreti del Ministro l’approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001) – costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale.	</p>
<p>D’altro canto, seguendo il criterio della “specificità”, fondato sui concetti dell’“oggetto” e della “ratio”, appare evidente che la disciplina regionale di cui si discute ha come suo oggetto le costruzioni nelle zone ad alto rischio sismico e come sua ratio la tutela dell’interesse generale alla sicurezza delle persone; essa, pertanto, trascende l’ambito della materia dell’urbanistica, nella quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potestà legislativa primaria (art. 4, primo comma, numero 12, dello statuto speciale), per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia delle “opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali” (art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale), ovvero della “protezione civile” (cfr. sentenza n. 182 del 2006 di questa Corte), gradatamente invocate dal ricorrente.	</p>
<p>Si tratta, dunque, nel caso di specie, dell’esercizio della competenza regionale concorrente in materia di “opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali” (art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale). Nell’esercitare tali competenze, però, la Regione ha violato il principio fondamentale espresso dall’art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001.	</p>
<p>Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009, per contrasto con la norma statale di principio – alla cui osservanza la Regione era tenuta ai sensi dell’art. 5, primo comma, numero 22, dello statuto speciale – che affida al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche.	</p>
<p>5. Circa la questione avente ad oggetto l’art. 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2009, va innanzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione, perché – contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima – il ricorso richiama esattamente la disposizione – l’art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006 – che disciplina il valore, la finalità ed i contenuti del piano di bacino, e che attribuisce ad esso la competenza di individuare i diversi gradi di pericolosità, sotto il profilo della difesa del suolo, degli ambiti territoriali, a nulla rilevando che il ricorso medesimo si soffermi, specificamente, sui commi 4, 5 e 6 di tale disposizione.	</p>
<p>Nel merito, la questione è fondata.	</p>
<p>La norma impugnata è inserita nell’ambito della disciplina della tutela fisica del territorio, attraverso il quale la Regione «persegue l’obiettivo generale di garantire la tutela dell’incolumità delle persone, la preservazione dei beni, nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale», nel rispetto «delle condizioni di sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi» (art. 14).	</p>
<p>In particolare, la norma impugnata, dopo avere stabilito che «il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo “geologico, idraulico e valanghivo”, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi», affida al Comune il compito di definire tali ambiti territoriali e di suddividerli in: (a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali; (b) aree che, in caso di destinazione d’uso ai fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un rischio di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e “valanghivo”; (c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e “valanghivo”, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità. La definizione di tali ambiti avviene tramite uno studio (costituito da una relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica e da rappresentazioni cartografiche) che i Comuni provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.	</p>
<p>Si tratta di una disposizione che ha ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell’equilibrio idrogeologico di taluni territori, con particolare riguardo ai rischi “geologici, idraulici e valanghivi”. In ragione di tale contenuto, essa rientra nella materia esclusiva statale della tutela dell’ambiente e non tra le competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo statuto speciale di autonomia.	</p>
<p>La disposizione impugnata si pone in contrasto con l’art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, che rimette alla pianificazione di bacino l’individuazione di dette aree.	</p>
<p>Detta norma statale, infatti, definisce il piano di bacino come «piano territoriale di settore» e «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato».	</p>
<p>Tale piano – oggetto, nella concreta attuazione, di una procedura concertata – contiene non solo «il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico» e «delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali», ma anche l’individuazione e la quantificazione «delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause», l’indicazione delle «direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l’utilizzazione delle acque e dei suoli», nonché l’individuazione «delle zone da assoggettare a specifici vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici».	</p>
<p>La norma impugnata è pertanto incostituzionale in quanto reca una disciplina che viola la competenza dello Stato nella materia della “tutela dell’ambiente” (sentenze n. 378 del 2007, n. 104 del 2008 e n. 12 del 2009).	</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi	</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 114, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;	</p>
<p>2) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.	</p>
<p>F.to:	</p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente<br />
Paolo MADDALENA, Redattore	</p>
<p>Roberto MILANA, Cancelliere	</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2010.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.16815</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-7-2010-n-16815/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-7-2010-n-16815/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.16815</a></p>
<p>Pres. S. Veneziano, est. C. Polidori Izzo Mario Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Antonietta Danneo e Fabrizia Accardo) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci e Gabriele Romano) sulla giurisdizione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> S. Veneziano, <i>est.</i> C. Polidori<br /> Izzo Mario Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Antonietta Danneo e Fabrizia Accardo) c. Comune di Napoli <br />(Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora <br />Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini<br /> e Bruno Ricci e Gabriele Romano)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto l&#8217;opposizione avverso la demanialità del bene</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Avverso comunicazione avvio del procedimento – Inammissibilità – Sussiste – Ragioni &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Ordinanza di rilascio di un immobile di proprietà della P.A. – Opposizione del privato avverso la demanialità del bene – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  È inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale non dotato in quanto tale di autonoma capacità lesiva: nella specie il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al recupero di un immobile di proprietà del Comune (1)	</p>
<p>2. Qualora la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio Comunale ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell&#8217;atto amministrativo, ma si esaurisce nell&#8217;indagine sulla natura del cespite e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo (2)	</p>
<p></b>_______________________________________<br />	<br />
1. <i>Cfr. ex multis TAR Piemonte – Torino, Sez. I, 25 ottobre 2008, nm. 2684; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 18 maggio 2006, nm. 4738</p>
<p></i><i>2. Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2010, nm. 1331 </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Settima)<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 6588/2008, proposto dalla <br />	<br />
società <B>IZZO MARIO COSTRUZIONI S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Danneo e Fabrizia Accardo, con le quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via D. Morelli n. 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; quanto al ricorso principale, della nota n. 7771 in data 24 luglio 2008, recante la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al recupero del locale di proprietà del Comune di Napoli, sito nell’immobile ubicato in piazza Carlo III, denominato ex “Real Albergo dei Poveri”, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale di sopralluogo in data 1° agosto 2008;<br />	<br />
&#8211; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 agosto 2009, della nota n. 964 in data 24 gennaio 2009 con la quale il Dirigente del Servizio Assegnazione Immobili del Comune di Napoli ha comunicato all’Avvocatura del medesimo Comune che la r<br />
&#8211; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 maggio 2010, dell’ordinanza sindacale n. 141 in data 17 ottobre 2008, con la quale è stato disposto lo sgombero ad horas dell’immobile oggetto dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo;<b	
<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/07/2010 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>VISTE le domande cautelari proposte dalla società ricorrente;<br />	<br />
RITENUTO che i ricorsi in epigrafe indicati, anche ai fini della definizione della fase cautelare, possano essere decisi con “sentenza succintamente motivata”;<br />	<br />
CONSIDERATO, in via preliminare che:<br />	<br />
&#8211; secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 25 ottobre 2008, n. 2684; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 18 maggio 2006, n. 4738) è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso proposto avverso la comun<br />
&#8211; tenuto conto di quanto precede il ricorso principale &#8211; in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Comune di Napoli nella memoria difensiva depositata il 12 febbraio 2009 &#8211; deve essere dichiarato inammissibile, in quanto le censure dedotte dalla ricorr<br />
CONSIDERATO che anche il primo ricorso per motivi aggiunti risulta inammissibile per carenza di interesse ad agire, perché l’impugnata nota n. 964 in data 24 gennaio 2009, peraltro neppure indirizzata alla parte ricorrente, costituisce un atto interno all’Amministrazione intimata, privo di autonoma capacità lesiva per la ricorrente stessa;<br />	<br />
CONSIDERATO, infine, che anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, in accoglimento dell’eccezione formulata dal Comune di Napoli nella memoria depositata in data 1° luglio 2010, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Infatti dagli atti di causa non si evince che il bene oggetto dell’ordine di sgombero abbia natura demaniale o patrimoniale indisponibile e la domanda di annullamento di tale provvedimento è finalizzata alla tutela del diritto soggettivo che la società ricorrente afferma di vantare in forza del subentro nel rapporto contrattuale di locazione tra l’Ente Collegi Riuniti Principe di Napoli ed il sig. Mario Izzo, sicché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2010, n. 1331);<br />	<br />
CONSIDERATO che, stante quanto precede:<br />	<br />
&#8211; il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, fermo restando che &#8211; essendo la controversia relativa al secondo ricorso per motivi aggiunti attinente all’esercizio di un diritto soggettivo perfetto e, quin<br />
&#8211; le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6588/2008 e sui ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati, li dichiara inammissibili.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/07/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Alfredo Storto, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-7-2010-n-16815/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.16815</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-15-7-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-15-7-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.0</a></p>
<p>Pres. Lenaerts &#8211; Est. Svaby 1. Comunità europea – Ambiente e territorio – Conservazione uccelli selvatici – Direttiva 79/409/CE – Stato italiano &#8211; Inadempimento – Ragioni. 2. Comunità europea – Direttive – Attuazione – Stato membro – Delega alle Regioni – Procedura di infrazione – Applicabilità – Ragioni. 1. La</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-15-7-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lenaerts &#8211;  Est. Svaby</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea – Ambiente e territorio – Conservazione uccelli selvatici – Direttiva 79/409/CE – Stato italiano &#8211; Inadempimento – Ragioni.	</p>
<p>2. Comunità europea – Direttive – Attuazione – Stato membro – Delega alle Regioni – Procedura di infrazione – Applicabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La normativa italiana di recepimento della disciplina comunitaria sulla conservazione degli uccelli selvatici non è conforme alla  Direttiva 79/409. Infatti, mentre la direttiva prevede che gli Stati membri debbano prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat anche al di fuori delle zone di protezione speciale, la normativa nazionale, ed in particolare il decreto n. 357/1997 e le leggi n. 394/1991 e n. 157/1992, limita la tutela a tali zone. 	</p>
<p>2.  La circostanza che uno stato membro abbia affidato alle proprie regioni, come è avvenuto per la conservazione degli habitat, l’attuazione delle direttive non può avere alcuna influenza sull’applicazione dell’art. 258 TFUE relativo alle procedure di infrazione nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria. Infatti, sebbene ogni Stato sia libero di ripartire le competenze normative sul piano interno, esso resta il solo responsabile nei confronti dell’Unione del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Pertanto uno Stato membro non può eccepire diposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi che derivano dall’appartenenza all’Unione europea.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>CORTE DI GIUSTIZIA<br />	<br />
delle Comunità Europee,	</p>
<p>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)<br />
</b><br />
15-lug-10	</p>
<p>«Inadempimento di uno Stato &#8211; Direttiva 79/409/CEE &#8211; Conservazione degli uccelli selvatici &#8211; Provvedimenti di trasposizione»</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p>Nella causa C-573/08,	</p>
<p>avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 dicembre 2008,	</p>
<p>Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,	</p>
<p>ricorrente,	</p>
<p>contro	</p>
<p>Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato,	</p>
<p>convenuta,	</p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Terza Sezione),<br />
</b><br />
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský e D. Šváby (relatore), giudici,	</p>
<p>avvocato generale: sig.ra E. Sharpston	</p>
<p>cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore	</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 marzo 2010,	</p>
<p>vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,	</p>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p><b>Sentenza</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, poiché la normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell’art. 9 di quest’ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della citata direttiva.	</p>
<p><b><br />	<br />
Contesto normativo<br />
	</p>
<p>La normativa dell’Unione<br />
</b><br />
2 Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 79/409, essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ed è volta a disciplinarne lo sfruttamento.	</p>
<p>3 L’art. 2 di tale direttiva dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1 di quest’ultima ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.	</p>
<p>4 In forza dell’art. 3 della direttiva 79/409, tenuto conto delle esigenze di cui all’art. 2 di tale direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1 della medesima direttiva, una varietà e una superficie di habitat.	</p>
<p>5 Ai sensi dell’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 «[a]l di fuori [delle] zone di protezione [speciale], gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat».	</p>
<p>6 L’art. 5 della citata direttiva impone altresì agli Stati membri di instaurare un regime generale di protezione che comprenda in particolare il divieto di uccidere, catturare o disturbare gli uccelli di cui all’art. 1 di quest’ultima e di distruggere i nidi.	</p>
<p>7 L’art. 6 della direttiva 79/409 vieta, fatte salve alcune deroghe, di porre in commercio le specie di uccelli tutelate dalla direttiva.	</p>
<p>8 In forza dell’art. 7, n. 1, della direttiva 79/409, le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. L’art. 7, n. 4, di tale direttiva dispone, in particolare, che «gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione [&#8230;] sulla caccia».	</p>
<p>9 Conformemente all’art. 9 della direttiva 79/409, gli Stati membri possono, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, derogare a tale regime restrittivo per la caccia nonché alle altre restrizioni e divieti di cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva, per le ragioni elencate nel citato art. 9, n. 1, lett. a)-c), e cioè, in primo luogo, nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni all’agricoltura, per la protezione della flora e della fauna, in secondo luogo, ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni e, in terzo luogo, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. Ai sensi dell’art. 9, n. 2, della citata direttiva, le deroghe dovranno menzionare le specie che formano oggetto delle medesime, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser compiute, l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, nonché i controlli che saranno effettuati.	</p>
<p>10 In forza dell’art. 10, n. 2, della direttiva 79/409, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relativamente alle ricerche e ai lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’art. 1 di tale direttiva.	</p>
<p>11 Conformemente all’art. 11 della citata direttiva, gli Stati membri consultano la Commissione in merito all’introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.	</p>
<p>12 Ai sensi dell’art. 13 della direttiva 79/409, l’applicazione delle misure adottate in forza di tale direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione per quanto riguarda la conservazione delle specie di uccelli di cui all’art. 1 della citata direttiva.	</p>
<p>13 L’art. 18, n. 2, della direttiva 79/409 esige che il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato da tale direttiva sia comunicato alla Commissione.	</p>
<p><b><br />	<br />
La normativa nazionale<br />
</b><br />
14 In forza dell’art. 1, n. 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (Supplemento ordinario alla GURI n. 46 del 25 febbraio 1992; in prosieguo: la «legge n. 157/1992»), le regioni e le province provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi.	</p>
<p>15 Le specie menzionate all’art. 2, n. 1, lett. b) e c), della legge n. 157/1992 sono particolarmente protette.	</p>
<p>16 In forza dell’art. 3 di tale legge, è vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.	</p>
<p>17 Conformemente all’art. 10 della legge citata, tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto, per le regioni e le province, a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla conservazione delle specie mediante la destinazione differenziata del territorio.	</p>
<p>18 In forza dell’art. 16 della legge n. 157/1992, le regioni possono autorizzare l’istituzione di aziende faunistico-venatorie al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico.	</p>
<p>19 L’art. 18 della legge n. 157/1992 indica i periodi nel corso dei quali è consentito abbattere talune specie e autorizza le regioni a modificarne i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.	</p>
<p>20 Conformemente all’art. 19 bis, n. 1, della legge n. 157/1992, le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409. In forza di tale art. 19 bis, n. 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della legge citata e della direttiva 79/409.	</p>
<p>21 Conformemente all’art. 20 della legge n. 157/1992, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste autorizza l’introduzione dall’estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.	</p>
<p>22 Ai sensi dell’art. 21, n. 1, della legge n. 157/1992, in linea di principio è vietato a chiunque:	</p>
<p>«(&#8230;)	</p>
<p>prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica (&#8230;);	</p>
<p>(&#8230;)	</p>
<p>bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica (&#8230;);	</p>
<p>(&#8230;)	</p>
<p>ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica (&#8230;);	</p>
<p>(&#8230;)».	</p>
<p>23 L’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Supplemento ordinario alla GURI n. 248 del 23 ottobre 1997; in prosieguo: il «decreto n. 357/1997»), dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate e adottano per le zone speciali di conservazione le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.	</p>
<p>24 In forza dell’art. 6 del decreto n. 357/1997, la rete «Natura 2000» comprende le zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409 e dall’art. 1, n. 5, della legge n. 157/1992, alle quali si applicano gli obblighi derivanti, segnatamente, dall’art. 4 di tale decreto.	</p>
<p>25 Conformemente all’art. 1, nn. 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette (Supplemento ordinario alla GURI n. 292 del 13 dicembre 1991; in prosieguo: la «legge n. 394/1991»), tale legge detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, vale a dire le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.	</p>
<p>26 In forza dell’art. 1, n. 3, di tale legge, i territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2 di tale articolo sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:	</p>
<p>&#8211; conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici 	</p>
<p>&#8211; applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pa	</p>
<p>&#8211; promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili e difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.	</p>
<p><b><br />	<br />
Fase precontenziosa del procedimento e ricorso<br />
</b><br />
<br />	<br />
27 Con lettera di diffida inviata alla Repubblica italiana il 10 aprile 2006, la Commissione invitava tale Stato membro a comunicarle le sue osservazioni in merito alla normativa italiana di trasposizione della direttiva 79/409 entro un termine di due mesi dalla ricezione di detta lettera. La Repubblica italiana richiedeva una proroga di due mesi di tale termine, che veniva negata dalla Commissione in considerazione dell’imminente apertura della stagione venatoria e della necessità di rendere la legislazione italiana conforme alla direttiva 79/409 senza ulteriore indugio.	</p>
<p>28 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse contestato gli addebiti formulati in tale lettera di diffida né posto rimedio alla situazione ivi denunciata, la Commissione ha emesso, il 28 giugno 2006, un parere motivato invitando tale Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al citato parere motivato nel termine di due mesi dal ricevimento di quest’ultimo.	</p>
<p>29 La Repubblica italiana, mediante comunicazioni del 31 agosto e 24 novembre 2006, 31 luglio, 27 settembre, 24 ottobre e 26 novembre 2007, 21 marzo 2008, nonché in occasione di vari contatti con la Commissione, ha annunciato modifiche legislative e regolamentari dirette a porre rimedio agli addebiti formulati dalla Commissione nel parere motivato.	</p>
<p>30 Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse rispettato gli impegni da essa assunti al fine di modificare la normativa di cui è causa e che non fosse stato posto fine all’inadempimento addebitatole allo spirare del termine impartito nel parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.	</p>
<p>31 Con ordinanza 10 dicembre 2009, causa C-573/08 R, Commissione/Italia, il presidente della Corte ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l’applicazione dell’art. 4, n. 1, della legge regionale della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, come modificata per la stagione venatoria 2009/2010 dalla legge regionale della Regione Lombardia 16 settembre 2009, n. 21.	</p>
<p><b><br />	<br />
Sul ricorso<br />
</b>	</p>
<p>32 A sostegno del ricorso, la Commissione deduce undici motivi attinenti agli inadempimenti della Repubblica italiana a taluni obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della direttiva 79/409. Occorre rilevare che il motivo attinente all’art. 4 di tale direttiva si riferisce unicamente al n. 4, seconda frase, di detto articolo.	</p>
<p>33 Occorre esaminare, anzitutto, il motivo attinente alla violazione dell’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, poi quello relativo alla violazione dell’art. 9 di tale direttiva e, infine, i motivi attinenti alla violazione degli artt. 2, 3, 5-7, 10, 11, 13 e 18 della citata direttiva.	</p>
<p>Sul motivo attinente alla violazione dell’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409	</p>
<p><b><br />	<br />
Argomenti delle parti<br />
</b>	</p>
<p>34 La Commissione sostiene che l’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 non è stato trasposto nell’ordinamento giuridico italiano.	</p>
<p>35 A tale proposito essa afferma che la normativa di trasposizione dell’art. 4, n. 4, della direttiva 79/409 &#8211; e cioè gli artt. 4 e 6 del decreto n. 357/1997 &#8211; predispone idonee misure di prevenzione atte ad impedire l’inquinamento e il deterioramento degli habitat riguardo alle zone di protezione speciale e non nei confronti degli habitat esterni a tali zone.	</p>
<p>36 Inoltre, la Commissione contesta le affermazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, secondo le quali l’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 è stato recepito, in realtà, con le leggi nn. 394/1991 e 157/1992. Secondo la Commissione, le disposizioni delle due leggi invocate dalla Repubblica italiana non presentano alcun contenuto specificamente ornitologico e hanno una portata più limitata di quella dell’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409.	</p>
<p>37 La Repubblica italiana afferma che diverse disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992 garantiscono la protezione degli habitat fuori delle zone di protezione speciale di cui all’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409.	</p>
<p>38 Anzitutto, la Repubblica italiana osserva che l’art. 1, n. 1, della legge n. 394/1991 prevede varie zone protette finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale del paese, fermo restando che, a suo parere, esse sono in parte esterne alle zone di protezione speciale. Tale Stato membro rileva poi che, ai sensi dell’art. 1, n. 3, della legge citata, i territori sui quali insistono dette aree sono sottoposti, nel loro complesso, ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo, in primo luogo, di perseguire, in particolare, la conservazione di specie animali o vegetali e, in secondo luogo, l’applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale.	</p>
<p>39 Inoltre, la Repubblica italiana afferma che, conformemente all’art. 10 della legge n. 157/1992, tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nell’ambito della quale le amministrazioni provinciali devono provvedere ad attuare, da una parte, programmi volti al ripristino ed alla tutela degli habitat e dall’altra, azioni mirate volte a tutelare l’avifauna migratoria lungo le rotte di migrazione. Infine, tale Stato membro rileva che, in forza dell’art. 16 della legge n. 157/1992, le regioni possono autorizzare l’istituzione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e che, in base ai regolamenti regionali ed ai disciplinari provinciali, il rilascio della concessione aziendale è subordinato alla presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico.	</p>
<p><b><br />	<br />
Giudizio della Corte<br />
</b>	</p>
<p>40 Sebbene l’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 non imponga obbligatoriamente che si ottengano taluni risultati, cionondimeno gli Stati membri devono porsi seriamente l’obiettivo di proteggere gli habitat al di fuori delle zone di protezione speciale (v. sentenza 13 dicembre 2007, causa C-418/04, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-10947, punto 179 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, è giocoforza rilevare che, nel caso di specie, la Repubblica italiana deve adoperarsi per adottare le misure adeguate al fine di evitare l’inquinamento o la perturbazione degli habitat.	</p>
<p>41 Come sostiene la Commissione, la Repubblica italiana, avendo riconosciuto che il decreto n. 357/1997 non costituisce una trasposizione dell’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, afferma che le leggi nn. 394/1991 e 157/1992 consentono di garantire il rispetto dell’obbligo risultante da tale disposizione della citata direttiva.	</p>
<p>42 Occorre esaminare, pertanto, se può ritenersi che le disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992, invocate dalla Repubblica italiana, consentano di garantire la protezione degli habitat degli uccelli selvatici al di fuori delle zone di protezione.	</p>
<p>43 Al riguardo, occorre rilevare che l’art. 1 della legge n. 394/1991 verte esclusivamente sull’istituzione e la gestione delle aree naturali protette ai fini della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale del paese e non contiene alcun riferimento specifico alle considerazioni ornitologiche previste dall’art. 4 della direttiva 79/409. La circostanza che tali zone siano assoggettate ad un regime speciale di protezione e di gestione ai fini della conservazione, in particolare, di specie animali non consente di ritenere che gli interessi ornitologici siano specificamente protetti. Pertanto, è giocoforza rilevare che la legge n. 394/1991 non prevede misure adeguate per prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat di cui è causa al di fuori delle zone di protezione speciale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 182).	</p>
<p>44 Quanto alle disposizioni della legge n. 157/1992 invocate dalla Repubblica italiana, nemmeno tali disposizioni prevedono misure idonee ai fini del conseguimento dell’obiettivo previsto dall’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409. Si deve rilevare, infatti, anzitutto, che l’art. 10 di tale legge, in forza del quale le province elaborano una pianificazione faunistico-venatoria nonché piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica, ha una portata più limitata di quella dell’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409 e non contiene alcun riferimento specifico alle considerazioni di ordine ornitologico. In particolare, se è pur vero che il soggiorno della fauna migratoria, conformemente all’art. 10 della legge n. 157/1992, deve essere tutelato in taluni territori, occorre rilevare che l’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409, mira alla tutela degli habitat di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ai sensi dell’art. 1 di tale direttiva. Del pari, l’obbligo, legato all’istituzione di aziende faunistico-venatorie, di elaborare programmi di conservazione e di ripristino ambientale, previsto dall’art. 16 della legge n. 157/1992, non consente di ritenere che gli interessi ornitologici saranno specificamente e sistematicamente protetti.	</p>
<p>45 Ciò premesso, si deve concludere che le disposizioni delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992 non possono ritenersi costitutive di un’adeguata trasposizione dell’art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva 79/409. Pertanto, si deve dichiarare che la censura della Commissione relativa alla violazione di quest’ultima disposizione è fondata.	</p>
<p>Sulla censura relativa alla violazione dell’art. 9 della direttiva 79/409	</p>
<p><b><br />	<br />
Argomenti delle parti<br />
</b><br />
46 La Commissione sostiene, in primo luogo, che la normativa di attuazione dell’art. 9 della direttiva 79/409, e cioè l’art. 19 bis della legge n. 157/1992, istituisce un procedimento di controllo di legittimità delle deroghe a livello regionale «sostanzialmente inefficace e intempestivo».	</p>
<p>47 In secondo luogo, la Commissione afferma che la normativa relativa ai prelievi venatori nelle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia nonché Toscana e i singoli provvedimenti che autorizzano i prelievi in dette regioni e nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia non soddisfano i requisiti di cui all’art. 9 della direttiva 79/409 o, quantomeno, non li soddisfac0evano alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.	</p>
<p>48 Per quanto riguarda la Regione Abruzzo, la Commissione rileva che l’art. 59 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10, relativa all’esercizio delle deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE, consente in maniera generale la caccia di due specie protette, cioè il passero e lo storno, senza che siano rispettate le esigenze di cui all’art. 9 della direttiva 79/409, considerato che tali due specie sono menzionate in una legge la cui applicazione non è limitata a specifiche stagioni venatorie e che non indica i motivi per cui il prelievo di tali due specie rappresenterebbe l’unica soluzione possibile al fine di prevenire rilevanti danni alle colture.	</p>
<p>49 Inoltre, essa ritiene che la citata normativa della Regione Abruzzo lasci un ampio margine alla Giunta regionale per disciplinare il prelievo venatorio in deroga delle specie interessate dalla direttiva 79/409 al fine di tutelare l’agricoltura, l’allevamento, la flora e la fauna.	</p>
<p>50 La Commissione aggiunge che vari provvedimenti di attuazione evidenziano che la Regione Abruzzo ricorre al prelievo venatorio in deroga facendo applicazione della citata normativa.	</p>
<p>51 Per quanto riguarda la regione Lazio, la Commissione osserva che l’art. 35 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, introdotto dalla legge 20 gennaio 2002, n. 3, consente in maniera generale la caccia di tre specie protette, vale a dire passero, storno e passera mattugia, senza menzionare le ragioni astratte, né tantomeno i motivi concreti che giustificano l’autorizzazione del prelievo di dette specie protette. A suo parere, tale normativa non indica né i mezzi né gli impianti e tantomeno i metodi di cattura e di uccisione autorizzati.	</p>
<p>52 La Commissione aggiunge che, sebbene la citata normativa sia stata modificata dall’art. 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, recante legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (art. 11 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e le specie oggetto della deroga non siano più menzionate, non per questo essa soddisfa i requisiti di cui all’art. 9 della direttiva 79/409, in quanto non è necessario che i singoli atti menzionino le ragioni che giustificano la deroga, i motivi precisi che costituiscono il nesso di casualità tra il prelievo e l’esigenza che esso è inteso a soddisfare, né che il criterio attinente all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti sia soddisfatto.	</p>
<p>53 La Commissione rileva inoltre che provvedimenti concreti adottati al fine di autorizzare il prelievo venatorio in deroga contravvengono parimenti l’art. 9.	</p>
<p>54 Quanto alla regione Lombardia, la Commissione osserva che il prelievo venatorio in deroga di varie specie protette è stato autorizzato senza rispettare l’art. 9 della direttiva 79/409. Infatti, le leggi regionali 2 agosto 2004, n. 18 (stagione venatoria 2004/2005) e 3 agosto 2005, n. 13 (stagione venatoria 2005/2006) non riportano motivazioni sufficienti per spiegare le ragioni dei prelievi venatori in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello e peppola autorizzati ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), di tale direttiva e di esemplari appartenenti alle specie passero d’Italia, passera mattugia e storno autorizzati in forza dell’art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva medesima.	</p>
<p>55 La Commissione osserva inoltre che il prelievo per le specie fringuello, peppola e storno è stato successivamente autorizzato dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 20 (stagione venatoria 2007/2008), senza tuttavia fornire alcuna indicazione sulle ragioni astratte e sui motivi concreti che renderebbero necessario il prelievo di alcuni esemplari di tali specie, né sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti.	</p>
<p>56 La Commissione aggiunge che varie delibere dimostrano che la normativa della Regione Lombardia non è conforme all’art. 9 della direttiva 79/409.	</p>
<p>57 Per quanto riguarda la Regione Toscana, la Commissione osserva che l’art. 37 bis della legge regionale 11 ottobre 2002, n. 36, recante modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) non richiede che le singole deroghe indichino le ragioni e i motivi che giustifichino tali deroghe, informino circa l’esame concreto delle altre possibili soluzioni e menzionino l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate.	</p>
<p>58 Secondo la Commissione, le leggi regionali 5 dicembre 2003, n. 57, 8 ottobre 2004, n. 51, e 30 settembre 2005, n. 57, nonché le delibere di applicazione delle medesime, presentano gli stessi vizi.	</p>
<p>59 Per quanto riguarda le regioni Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia, la Commissione sostiene che gli atti applicativi che autorizzano il prelievo in deroga siano in contrasto con l’art. 9 della direttiva 79/409.	</p>
<p>60 La Commissione ne conclude che dalla trasposizione e attuazione dell’art. 9 della direttiva 79/409 nell’ordinamento giuridico italiano consegue l’autorizzazione di un regime semi-permanente di caccia agli uccelli rispetto ai quali la caccia è vietata.	</p>
<p>61 La Repubblica italiana afferma che il Ministero dell’Ambiente si impegna a porre in essere qualsiasi iniziativa affinché le regioni coinvolte adeguino la loro legislazione e indica, quindi, di aver comunicato alla Corte le osservazioni che le sono state trasmesse da alcune delle regioni interessate. Tale Stato membro ha precisato, all’udienza, che la posizione delle regioni era stata esposta dal momento che la caccia ricade nella loro competenza esclusiva, pur riconoscendo che la normativa in materia di caccia non è adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 79/409.	</p>
<p><b><br />	<br />
Giudizio della Corte<br />
</b><br />
62 Si deve osservare anzitutto, da un lato, che la direttiva 79/409, come emerge dal suo art. 1, mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e, dall’altro, che l’efficace protezione degli uccelli costituisce un problema ambientale tipicamente transfrontaliero, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (sentenza 12 luglio 2007, causa C-507/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I-5939, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).	</p>
<p>63 Occorre poi ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v., in particolare, sentenza 24 giugno 2003, causa C-72/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-6597, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).	</p>
<p>64 Peraltro, sempre secondo giurisprudenza costante, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 23 aprile 2009, causa C-493/08, Commissione/Grecia, punto 8; 4 giugno 2009, causa C-555/08, Commissione/Svezia, punto 10, e 26 novembre 2009, causa C-211/09, Commissione/Grecia, punto 7).	</p>
<p>65 Ora, nel caso di specie è assodato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva adottato i provvedimenti atti a garantire la corretta trasposizione dell’art. 9 della direttiva 79/409.	</p>
<p>66 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l’attuazione di direttive non può avere alcuna influenza sull’applicazione dell’art. 258 TFUE. Infatti, sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell’art. 258 TFUE, esso resta il solo responsabile, nei confronti dell’Unione, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (v. sentenza 10 giugno 2004, causa C-87/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I-5975, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e termini imposti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 2005, causa C-67/05, Commissione/Germania, punto 9, e giurisprudenza ivi citata).	</p>
<p>67 Ciò premesso, la circostanza che la caccia ricada nella competenza esclusiva delle regioni non può dispensare la Repubblica italiana dall’obbligo di garantire che le deroghe al regime restrittivo della caccia adottate dalle autorità competenti rispettino i requisiti e le esigenze posti dall’art. 9 della direttiva 79/409.	</p>
<p>68 Conseguentemente, si deve dichiarare che la censura della Commissione attinente alla violazione di detto art. 9 è fondata.	</p>
<p>Sulle censure relative alla violazione degli artt. 2, 3, 5-7, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409	</p>
<p><b><br />	<br />
Argomenti delle parti<br />
</b><br />
69 In primo luogo, la Commissione afferma di non aver rinvenuto nell’ordinamento giuridico italiano alcuna disposizione di trasposizione degli artt. 2, 10, n. 2, e 13 della direttiva 79/409. Essa ne deduce che le disposizioni citate non sono state trasposte in tale ordinamento giuridico.	</p>
<p>70 In secondo luogo, la Commissione sostiene che la normativa di trasposizione dell’art. 3 della direttiva 79/409, e cioè l’art. 1, n. 5, della legge n. 157/1992, non prevede che, all’atto dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 3 della direttiva 79/409, le autorità competenti debbano tener conto dei requisiti menzionati all’art. 2 di quest’ultima.	</p>
<p>71 In terzo luogo, la Commissione afferma che la normativa di trasposizione dell’art. 5 della direttiva 79/409, e cioè gli artt. 2, n. 1, lett. b) e c), 3 e 21, n. 1, lett. o)(1) e ee), della legge n. 157/1992, non prevede alcun divieto di distruzione e danneggiamento deliberato delle specie di uccelli tutelate da tale direttiva.	</p>
<p>72 In quarto luogo, la Commissione osserva che l’art. 21, n. 1, lett. bb), della legge n. 157/1992, che traspone nell’ordinamento giuridico italiano l’art. 6 della direttiva 79/409, non vieta il trasporto per la vendita degli uccelli menzionati all’art. 1 di tale direttiva.	</p>
<p>73 In quinto luogo, la Commissione sostiene che l’art. 18 della legge n. 157/1992, con cui è stato trasposto nell’ordinamento giuridico italiano l’art. 7 della direttiva 79/409, non richiede espressamente che i periodi di caccia rispettino il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Essa deduce inoltre l’assenza di una disposizione di diritto interno che preveda modalità adeguate di informazione sull’applicazione concreta della legislazione sulla caccia.	</p>
<p>74 In sesto luogo, la Commissione osserva che la normativa di trasposizione dell’art. 11 della direttiva 79/409, cioè l’art. 20 della legge n. 157/1992, non prevede che la Commissione sia consultata nei casi di eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo.	</p>
<p>75 In settimo luogo, la Commissione afferma che, non avendo comunicato i testi delle leggi regionali emanate dalle regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia, la Repubblica italiana ha violato l’obbligo di cooperazione e di aggiornamento della situazione normativa interna in relazione al recepimento e all’applicazione della direttiva 79/409, sancito dall’art. 18, n. 2, di quest’ultima.	</p>
<p>76 La Repubblica italiana riconosce la mancata trasposizione delle summenzionate disposizioni e afferma che il governo italiano ha sottoposto all’esame del Senato un disegno di legge che tiene conto delle osservazioni della Commissione.<br />
	</p>
<p><b>Giudizio della Corte<br />
</b><br />
77 A tal riguardo, è giocoforza rilevare che dalla giurisprudenza citata al punto 64 della presente sentenza emerge che la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato membro interessato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.	</p>
<p>78 Orbene, nel caso di specie è assodato che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato i provvedimenti necessari per la corretta trasposizione della direttiva 79/409 sotto questi diversi profili non erano stati emanati.	</p>
<p>79 Si devono pertanto ritenere fondate le censure della Commissione relative alla violazione degli artt. 2, 3, 5-7, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409.	</p>
<p>80 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte si deve dichiarare che, poiché la normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva 79/409 non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell’art. 9 di quest’ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della citata direttiva.	</p>
<p><b><br />	<br />
Sulle spese<br />
</b>	</p>
<p>81 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.	</p>
<p align=center>
<b>Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	</p>
<p>1) Poiché la normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell’art. 9 di quest’ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della citata direttiva.	</p>
<p>2) La Repubblica italiana è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.	</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-15-7-2010-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.2992</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-15-7-2010-n-2992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-15-7-2010-n-2992/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.2992</a></p>
<p>Pres. A. Leo, Est. A. Di Mario L.P.M. (Avv. ti A. Dal Molin e G. Dal Molin) c/ Parco Agricolo Sud di Milano (non costituito), Provincia di Milano (Avv. ti A. Bartolomeo, M. Ferrari, L. Fiori, N. M. Gabigliani, A. Zimmitti), Regione Lombardia (non costituita), Comune di Bareggio (Avv. S.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-15-7-2010-n-2992/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.2992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-15-7-2010-n-2992/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.2992</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Leo, Est. A. Di Mario<br /> L.P.M. (Avv. ti A. Dal Molin e G. Dal Molin) c/ Parco Agricolo Sud di Milano (non costituito), Provincia di Milano (Avv. ti A. Bartolomeo, M. Ferrari, L. Fiori, N. M. Gabigliani, A. Zimmitti), Regione Lombardia (non costituita), Comune di Bareggio (Avv. S. Pagliosa)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Impianto di trattamento – Termine – Art. 27 d. lgs n. 22/1997 – Natura ordinatoria	</p>
<p>2. Art. 14 ter l. n. 241/1990 – Incompatibilità – Conferenza istruttoria	</p>
<p>3. Affidamento tutelabile &#8211; Vantaggio o bene o utilità – Dall’Amministrazione – Al privato	</p>
<p>4. Aree periurbane –  Necessarie – Destinazione a verde	</p>
<p>5. Autorizzazione paesistica e parere del Parco – Atti Distinti – Paesaggio &#8211; Espressione dell’ambiente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine indicato dalla norma ex art. 27 d. lgs. n. 22/1997 per la definizione del procedimento di approvazione di impianto di trattamento rifiuti è meramente ordinatorio, atteso che alla sua scadenza la norma stessa non ricollega alcuna sanzione e tanto meno la decadenza dell&#8217;esercizio della relativa funzione	</p>
<p>2. Avendo la conferenza dei servizi prevista dall’art. 27 del d. lgs. n. 22/1997 natura istruttoria (Consiglio Stato , sez. V, 11 luglio 2002 , n. 3917), si deve escludere che ad essa si applichino le disposizioni dell’art. 14 ter della l. n. 241/90 relative alla conferenza decisoria, che siano incompatibili con la natura della conferenza istruttoria, quali quelle che regolano gli effetti della mancata partecipazione alla conferenza.	</p>
<p>3. Per un affidamento legittimo e ragionevole oggetto di tutela il privato deve aver ottenuto, dall’amministrazione titolare del potere, un vantaggio od un bene od una utilità conseguito in buona fede dal privato grazie ad un previo chiaro atto della pubblica amministrazione all’uopo diretto.	</p>
<p>4. La giurisprudenza, nel tentativo di preservare comunque il verde agricolo, soprattutto nelle aree periurbane, ha sempre ritenuto la destinazione a verde di aree sotto il profilo urbanistico, non in quanto vocate ad un’attività agricola ma in quanto spazi necessari, corridoi naturali, destinati a mantenere un equilibrio tra vuoti e pieni, attribuendo loro non solo la funzione di tutelare l’agricoltura ma anche quella di tutelare la natura (T.A.R. Lazio, sez. I, 19 luglio 1999, n. 1652)	</p>
<p>5. Atti quali l’autorizzazione paesistica  e il parere del Parco sono forme di gestione di beni diversi. La prima infatti ha lo scopo di valutare la conformità dell’attività con il paesaggio, la cui tutela è prevista dall’art. 9 della Costituzione. Si tratta di un valore “primario” (Corte Cost. 151/1986; 182/2006 e 183/2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente (Corte Cost. 641/1987). L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. Il parere del Parco, invece, costituisce atto di gestione delle aree protette, ed ha come oggetto di tutela specifica la difesa degli ecosistemi, che costituisce un bene giuridico distinto dal paesaggio (Corte Costituzionale 23 gennaio 2009 n. 12).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2470 del 2006, proposto da: 	</p>
<p>La Porta Mario, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Dal Molin, Graziano Dal Molin, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Leopardi, 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Parco Agricolo Sud Milano, non costituito; 	</p>
<p>Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari, Luciano Fiori, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti, domiciliata per legge in Milano, via Vivaio, 1; 	</p>
<p>Regione Lombardia, non costituita; 	</p>
<p>Comune di Bareggio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sara Pagliosa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bareggio, p.zza Cavour;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
&#8211; della deliberazione n. 19/2006 con la quale il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano ha deliberato di esprimere parere non favorevole per l’impianto di trattamento rifiuti da posizionarsi in Bareggio via Cusago n. 118, località Cascina Berga<br />
&#8211; di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi in particolare della deliberazione del consiglio direttivo del 27/09/2005 n. 29/2005, (atti 192096/03/73/03);<br />	<br />
&#8211; degli artt. 25 e 45 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con deliberazione della G.R. 3 agosto 2000 n. 7/818;<br />	<br />
e per l’impugnazione, con motivi aggiunti,<br />	<br />
&#8211; della disposizione dirigenziale del Vice direttore centrale Risorse Ambientali Settore rifiuti e bonifiche della Provincia di Milano n. 309 del 11.09.2009, prot. 198888/2009 notificata alla ricorrente il 21-23/09/2009 recante diniego all’istanza di appr<br />
&#8211; di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso ed in particolare dell’avviso di diniego dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 del responsabile giuridico della D.C. Risorse Ambientali della Provincia di Milano del 19/09/2008,<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Milano e del Comune di Bareggio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente è un’impresa che utilizza per la sua attività di scavo, riempimento terra, sbancamenti ecc. un’area sita nel Comune di Bareggio, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano ed avente come destinazione “terreni agricoli di cintura metropolitana”.<br />	<br />
Essa ha presentato in data 07/05/2002 al Comune una d.i.a. per la realizzazione di un impianto di deposito, trattamento e recupero di rifiuti inerti mentre in data 12.12.2001 aveva già presentato domanda alla Regione per ottenere l’autorizzazione alla gestione dell’impianto.<br />	<br />
Il Comune ha dichiarato procedibile la d.i.a. in data 24.03.2003, mentre a seguito di conferenza dei servizi il Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione n. 19 del 06.06.2006 impugnata ha espresso parere non favorevole per l’impianto in esame. <br />	<br />
Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.<br />	<br />
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D. Lgs. 22/1977 e degli artt. 14 ss. della legge 241/90. Secondo la ricorrente il parere del Parco sarebbe illegittimo in quanto tardivo.<br />	<br />
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano ed eccesso di potere in quanto la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che è legittimo l’ampliamento degli impianti esistenti entro il limite del 20% una tantum della s.l.p. Inoltre il parere comunale favorevole avrebbe creato un legittimo affidamento nel privato.<br />	<br />
III) In via subordinata illegittimità degli artt. 25 e 45 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano ed eccesso di potere in quanto le due norme, interpretate nel senso che impediscono la realizzazione di qualsiasi nuovo edificio e l’apertura di nuove cave, sarebbero illogiche ed irrazionali, in particolare con riferimento agli impianti che la ricorrente intende realizzare, perchè la collocazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non potrebbe che avvenire in aperta campagna.<br />	<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il diniego della Provincia di Milano all’istanza di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, nonché autorizzazione all’esercizio delle operazioni di riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4, R5) presentata ai sensi dell’art. 208 comma 1 del Codice dell’Ambiente per i seguenti motivi.<br />	<br />
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano e dell’art. 18 c. 4 della L.R. 86/1983 ed eccesso di potere in quanto l’istanza della ricorrente non sarebbe in contrasto con le norme del Parco. Infatti essa non comporterebbe mutamento della destinazione d’uso ma semplice utilizzo degli edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli con aumento della volumetria nei limiti del 20%, come stabilito dall’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco e come riconosciuto dal Comune. <br />	<br />
V) Violazione dell’art. 2 della L. 241/90, del divieto di aggravamento del procedimento ed eccesso di potere. <br />	<br />
Secondo la ricorrente la Provincia avrebbe aggravato il procedimento richiedendo alla ricorrente la presentazione di una domanda di autorizzazione paesistica ben sapendo che l’autorizzazione finale non avrebbe potuto essere emanata, mancando il parere favorevole del Parco.<br />	<br />
In secondo luogo ritiene che l’autorizzazione paesistica superi il parere negativo del Parco.<br />	<br />
VI) Illegittimità della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27/09/2005 per eccesso di potere in quanto essa si porrebbe in contrasto con l’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco e falsa applicazione dell’art. 17 della L.R. 86/1983.<br />	<br />
Secondo la ricorrente la decisione del Parco di non ammettere nuove attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti si porrebbe in contrasto con le norme del Parco e violerebbe la riserva a favore della pianificazione territoriale del Parco della disciplina degli insediamenti, invadendola con una decisione del Consiglio Direttivo.<br />	<br />
Da ultimo il divieto contenuto nella deliberazione sarebbe illogico ed irrazionale in quanto generico, in contrasto con la necessità di collocare tali attività in aperta campagna ed in contrasto con il parere espresso dal Comune.<br />	<br />
Resiste la Provincia la quale ritiene infondato il primo motivo del ricorso principale in quanto il parere emanato il 06.06.2006 dal Parco sarebbe tempestivo visto che è stato richiesto in data 26.04.2006.<br />	<br />
Ritiene poi infondato il secondo motivo in quanto l’istanza presentata dalla ricorrente comporterebbe il mutamento della destinazione d’uso dei capannoni e del piazzale esistente in contrasto con l’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco.<br />	<br />
Con riferimento al terzo motivo sostiene che le previsioni contenute nelle norme impugnate sarebbero ragionevoli in quanto finalizzate a tutelare l’agricoltura. <br />	<br />
La Provincia chiede poi la reiezione del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti in quanto l’attività di recupero dei rifiuti costituirebbe un mutamento di destinazione d’uso vietato dall’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco. Né in contrario varrebbe quanto affermato dal Comune in quanto non tocca a tale ente certificare la conformità alle disposizioni del piano del Parco.<br />	<br />
Con riferimento al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti sostiene che non vi sarebbe stato aggravio del procedimento da parte della Provincia nel richiedere la presentazione della documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione paesistica in quanto si tratterebbe di un atto necessario al rilascio dell’autorizzazione finale poichè l’area è soggetta a vincolo paesistico.<br />	<br />
Ritiene quindi che l’autorizzazione paesistica non elimini il parere del Parco.<br />	<br />
Con riferimento al terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti afferma che l’impugnazione della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27.09.2005 sarebbe tardiva in quanto di tale deliberazione la ricorrente era a conoscenza fin dalla proposizione del ricorso originario. Nel merito ritiene tale deliberazione conforme alle norme del Parco ed alla L.R. 86/1983 in quanto la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti costituisce attività particolarmente invasiva per le aree agricole.<br />	<br />
All’udienza del 27 aprile 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D. Lgs. 22/1977 e degli artt. 14 ss. della legge 241/90 in quanto il parere del Parco sarebbe tardivo rispetto ai termini stabiliti per la conferenza dei servizi dall’art. 27 del D. Lgs. 22/1997 e quindi illegittimo.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
La giurisprudenza ha da tempo affermato che il termine indicato dalla norma ex art. 27 d. lg. n. 22 del 1997 per la definizione del procedimento di approvazione di impianto di trattamento rifiuti è meramente ordinatorio, atteso che alla sua scadenza la norma stessa non ricollega alcuna sanzione e tanto meno la decadenza dell&#8217;esercizio della relativa funzione (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 15 marzo 2006 , n. 204). Da ciò consegue che, anche ad ammettere che il parere sia tardivo, si deve escludere che esso sia per ciò solo illegittimo. In secondo luogo poiché la conferenza dei servizi prevista dalla norma in parola ha natura istruttoria (Consiglio Stato , sez. V, 11 luglio 2002 , n. 3917), si deve escludere che ad essa si applichino le disposizioni dell’art. 14-ter della L. 241/90 relative alla conferenza decisoria che siano incompatibili con la natura della conferenza istruttoria, quali quelle che regolano gli effetti della mancata partecipazione alla conferenza. <br />	<br />
Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano ed eccesso di potere in quanto la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che è legittimo l’ampliamento degli impianti esistenti entro il limite del 20% una tantum della s.l.p. Inoltre il parere comunale favorevole avrebbe creato un legittimo affidamento nel privato.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
L’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco, invocato dalla ricorrente, stabilisce, al comma 6, rubricato “Edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli”, che “gli edifici esistenti che, alla data di adozione del PTC, risultino adibiti ad impieghi diversi da quelli connessi con l’esercizio dell’attività agricola, possono mantenere la destinazione d’uso in atto ed essere adeguati, nel rispetto delle prescrizioni di ambito o di zona dei PTC e delle normative comunali vigenti, con un limite massimo di aumento del 20% della s.l.p. realizzabile una tantum”.<br />	<br />
La norma è chiara nel legare l’aumento dell’edificabilità a fini non agricoli a due requisiti: a) l’esistenza di edifici destinati ad impieghi diversi da quello agricolo; b) il mantenimento della destinazione d’uso in atto. <br />	<br />
Nel caso in giudizio mancano entrambi i requisiti. Il progetto presentato non comporta l’utilizzo di un edificio esistente ma comporta la realizzazione di un nuovo manufatto, come si desume dalla d.i.a. presentata al Comune. In secondo luogo comporta una modificazione d’uso in quanto nessuno degli edifici esistenti è destinato allo svolgimento di attività di recupero di rifiuti. Deve quindi escludersi che la norma possa essere letta nel senso che sia sufficiente la semplice continuità dell’attività esistente per legittimare l’ampliamento delle costruzioni esistenti e l’inserimento di una nuova attività produttiva.<br />	<br />
Neppure può ritenersi sufficiente il parere espresso dal Comune a creare nella ricorrente un affidamento tutelabile in quanto l’affidamento legittimo e ragionevole oggetto di tutela presuppone che il privato abbia ottenuto dall’amministrazione titolare del potere un vantaggio od un bene od una utilità conseguito in buona fede dal privato grazie ad un previo chiaro atto della pubblica amministrazione all’uopo diretto. Tali requisiti non sussistono le caso in questione in quanto il parere favorevole è stato emanato da amministrazione diversa da quella competente ad esprimersi in merito alla conformità con le disposizioni del Parco e la cui competenza non può essere sostituita da quella di altro ente. <br />	<br />
Venendo al terzo motivo la ricorrente denuncia in via subordinata l’illegittimità degli artt. 25 e 45 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano ed eccesso di potere in quanto le due norme, interpretate nel senso che impediscono la realizzazione di qualsiasi nuovo edificio e l’apertura di nuove cave, sarebbero illogiche ed irrazionali, con particolare riferimento agli impianti che la ricorrente intende realizzare, perchè la collocazione di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non potrebbe che avvenire in aperta campagna.<br />	<br />
Il motivo non è fondato con riferimento all’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco in quanto, sebbene la collocazione di simili attività sia sicuramente appropriata in aree lontane da presenze antropiche, è altrettanto vero che si tratta di attività estranee a quelle agricole che il Parco intende garantire nei territori agricoli di cintura metropolitana, e quindi deve ritenersi legittima una disciplina che, ai fini urbanistici, intenda evitare l’ulteriore consumo di territorio mediante la realizzazione di nuovi manufatti ad uso non agricolo. <br />	<br />
D’altro canto la giurisprudenza, nel tentativo di preservare comunque il verde agricolo, soprattutto nelle aree periurbane come quella in giudizio, ha sempre ritenuto la destinazione a verde di aree sotto il profilo urbanistico, non in quanto vocate ad un’attività agricola ma in quanto spazi necessari, corridoi naturali, destinati a mantenere un equilibrio tra vuoti e pieni, attribuendo loro non solo la funzione di tutelare l’agricoltura ma anche quella di tutelare la natura (T.A.R. Lazio, sez. I, 19 luglio 1999, n. 1652). La qualificazione dell’area interessata quale “territorio agricolo di cintura metropolitana” vale quindi ad assegnare a tali aree una spiccata funzione agricola e ad escludere l’ulteriore espansione urbanistica delle attività non agricole, legittimando la previsione di un divieto di costruzione con finalità non agricole.<br />	<br />
Deve invece ritenersi inammissibile l’impugnazione dell’art. 45 delle n.t.a. del PTC del Parco in quanto tale norma non è fonte di alcun divieto di realizzazione di impianti di recupero di rifiuti quale quello oggetto del ricorso. <br />	<br />
Venendo ora al ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna il diniego di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 c. 1 del D. Lgs. 152/2006 denunciando, con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano e dell’art. 18 c. 4 della L.R. 86/1983 ed eccesso di potere in quanto l’istanza della ricorrente non sarebbe in contrasto con le norme del Parco. Infatti essa non comporterebbe mutamento della destinazione d’uso ma semplice utilizzo degli edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli con aumento della volumetria nei limiti del 20%, come stabilito dall’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco e come riconosciuto dal Comune. <br />	<br />
Il motivo è identico a quello già scrutinato con riferimento al parere del Parco al quale la Provincia rimanda e quindi dev’essere respinto per gli stessi motivi già indicati sopra.<br />	<br />
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 della L. 241/90, del divieto di aggravamento del procedimento ed eccesso di potere. Secondo la ricorrente la Provincia avrebbe aggravato il procedimento richiedendo alla ricorrente la presentazione di una domanda di autorizzazione paesistica ben sapendo che l’autorizzazione finale non avrebbe potuto essere emanata, mancando il parere favorevole del Parco.<br />	<br />
In secondo luogo ritiene che l’autorizzazione paesistica superi il parere negativo del Parco.<br />	<br />
Il motivo è infondato nella parte in cui sostiene che la Provincia avrebbe aggravato il procedimento in quanto il procedimento di autorizzazione paesistica è iniziato a richiesta del privato, come si desume dalle premesse dell’atto impugnato. Questo fatto comporta l’impossibilità di imputare all’amministrazione l’ulteriore corso del procedimento, che è stato espressamente richiesto dal privato, evidentemente nel tentativo di cercare di eliminare tutti gli impedimenti alla realizzazione dell’opera.<br />	<br />
In secondo luogo deve escludersi che l’autorizzazione paesistica possa superare il parere del Parco. Infatti i due atti sono forme di gestione di beni diversi. La prima infatti ha lo scopo di valutare la conformità dell’attività con il paesaggio, la cui tutela è prevista dall’art. 9 della Costituzione. Si tratta di un valore “primario” (Corte Cost. 151/1986; 182/2006 e 183/2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente ( Corte Cost. 641/1987). L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.<br />	<br />
Il parere del Parco, invece, costituisce atto di gestione delle aree protette, ed ha come oggetto di tutela specifica la difesa degli ecosistemi, che costituisce un bene giuridico distinto dal paesaggio (Corte Costituzionale 23 gennaio 2009 n. 12). La diversità dei beni giuridici protetti comporta che l’autorizzazione paesistica non può sostituire il parere del Parco.<br />	<br />
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27/09/2005 per eccesso di potere in quanto essa si porrebbe in contrasto con l’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco e falsa applicazione dell’art. 17 della L.R. 86/1983.<br />	<br />
Secondo la ricorrente la decisione del Parco di non ammettere nuove attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti si porrebbe in contrasto con le norme del Parco e violerebbe la riserva a favore della pianificazione territoriale del Parco della disciplina degli insediamenti, invadendola con una decisione del Consiglio Direttivo.<br />	<br />
Da ultimo il divieto contenuto nella deliberazione sarebbe illogico ed irrazionale in quanto generico, in contrasto con la necessità di collocare tali attività in aperta campagna ed in contrasto con il parere espresso dal Comune.<br />	<br />
Il motivo è inammissibile per tardività. La difesa provinciale ha infatti evidenziato che la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27/09/2005 risulta già citata nel provvedimento impugnato con il ricorso originario e quindi i termini a ricorrere decorrono dalla conoscenza dell’atto nel quale essa è stata richiamata quale parte integrante della motivazione, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva l’impugnazione effettuata con il ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge. Dichiara inammissibile l’impugnazione della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27/09/2005.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Ugo De Carlo, Referendario<br />	<br />
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
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			</item>
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