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	<title>15/6/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/6/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2019 n.502</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-6-2019-n-502/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-6-2019-n-502/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2019 n.502</a></p>
<p>Pres. G. Caruso; Est. P. Mariano. Slem S.r.l. (Avv. R. Moschetta), contro Comune di Vietri di Potenza, (Avv. F. Pinto), nei confronti Soc. Coop. Sociale Trasporto 2000 (Avv. D. Pace e A. Parisi) Sulla obbligatorietà  della indicazione dei costi della manodopera negli appalti di servizi sotto soglia comunitaria. 1. Appalti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-6-2019-n-502/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2019 n.502</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-6-2019-n-502/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2019 n.502</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Caruso; Est. P. Mariano. Slem S.r.l. (Avv. R. Moschetta), contro Comune di Vietri di Potenza, (Avv. F. Pinto), nei confronti Soc. Coop. Sociale Trasporto 2000 (Avv. D. Pace e A. Parisi)</span></p>
<hr />
<p>Sulla obbligatorietà  della indicazione dei costi della manodopera negli appalti di servizi sotto soglia comunitaria.</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><b>1. Appalti &#8211; Costi della manodopera &#8211; Art. 95, c. 10 del d. lgs. n. 50 del 2016 &#8211; indicazione nell&#8217;offerta economica &#8211; appalti di servizi sotto soglia comunitaria &#8211; nessun obbligo di indicazione</b></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><b>2. Appalti &#8211; Costi della manodopera &#8211; Art. 95, c. 10 del d. lgs. n. 50 del 2016 &#8211; omessa indicazione nell&#8217;offerta economica &#8211; soccorso istruttorio &#8211; ammissibile</b></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. E&#8217; inapplicabilità  agli appalti di servizi che si collocano al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria il disposto di cui all&#8217;art. 95, co. 10 del d.lgs. 50 del 2016 che prescrive l&#8217;indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta, non essendo detta specifica regola annoverabile tra le disposizioni di principio riferibili anche alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>2. Se le disposizioni della gara d&#8217;appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza, di proporzionalità  e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità  di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/06/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00502/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00078/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 78 del 2019, proposto da Slem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Riccardo Moschetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Vietri di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Soc. Coop. Sociale Trasporto 2000, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Agostino Parisi e Domenico Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">1) del provvedimento del Comune di Vietri di Potenza di aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2018/2019 &#8211; 2019/2020, disposta in favore della Soc. Coop. Sociale Trasporto 2000;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di ogni ulteriore provvedimento, anche allo stato sconosciuto, relativo alla mancata esclusione della Soc. Coop. Sociale Trasporto 2000 ovvero ogni ulteriore provvedimento compreso tutti i verbali di gara che hanno determinato l&#8217;aggiudicazione della gara, compreso l&#8217;eventuale contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l&#8217;azienda aggiudicataria;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vietri di Potenza e di Soc. Coop. Sociale Trasporto 2000;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori Agostino Parisi e Alessandra Perillo per delega dell&#8217;avv. Pinto;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe, spedito per la notificazione in data 6/2/2019, la Slem S.r.l. impugna il provvedimento del Comune di Vietri di Potenza, comunicato alla ricorrente in data 9/1/2019, con cui è stata disposta, in favore della Soc. Coop. Sociale Trasporto 2000, l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2018/2019 &#8211; 2019/2020 (base d&#8217;asta di euro 132.800 oltre IVA).</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Emerge in fatto che la società  aggiudicataria non ha indicato nella propria offerta economica i costi della manodopera per lo svolgimento del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Il ricorso è affidato al seguente unico motivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>Violazione dell&#8217;art. 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; mancata indicazione dell&#8217;offerta economica dei costi della manodopera &#8211; eccesso di potere della p.a. e difetto di istruttoria &#8211; mancata esclusione della Trasporto 2000</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;aggiudicazione sarebbe illegittima, per violazione degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del nuovo codice appalti, in quanto la Soc. Coop. Sociale Trasporto 2000 avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per l&#8217;omessa indicazione nella propria offerta economica dei costi della manodopera.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vietri di Potenza e la Soc. Coop. Sociale Trasporto 2000, i quali resistono all&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Alla camera di consiglio del 6/3/2019, con ordinanza n. 53/2019, è stata respinta la domanda di sospensione cautelare dell&#8217;impugnata aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;udienza pubblica del 22/5/2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Parte ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione per violazione degli artt. 95, co. 10, e 97, co. 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, in ragione l&#8217;omessa indicazione da parte dell&#8217;aggiudicataria dei costi della manodopera all&#8217;interno della propria offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo non coglie nel segno per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, come correttamente evidenziato dalla controinteressata, la gara per cui è causa si colloca al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, come individuate dall&#8217;art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 (euro 750.000 per i servizi di ristorazione scolastica). A ciù² consegue, stante la previsione di cui all&#8217;art. 36 del medesimo decreto, l&#8217;inapplicabilità  in specie del disposto di cui all&#8217;art. 95, co. 10, non essendo detta specifica regola annoverabile tra le disposizioni di principio riferibili anche alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, n. 6869 del 19/06/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale considerazione ha natura dirimente.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, va anche rilevato che, quand&#8217;anche si facesse applicazione dell&#8217;invocata prescrizione normativa, l&#8217;esito non muterebbe.</p>
<p style="text-align: justify;">Va al riguardo richiamato il recente e vincolante arresto della Corte di Giustizia UE, sez. IX, del 2/5/2019 (causa CÃ¢€&#8217;309/18), che ha stabilito i seguenti principi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non è contraria al diritto UE una normativa nazionale secondo cui la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un&#8217;offerta economica presentata nell&#8217;ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l&#8217;esclusione della medesima offerta senza possibilità  di soccorso istruttorio, sempreché tale condizione e tale possibilità  di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici, come in specie è l&#8217;art. 95, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, se le disposizioni della gara d&#8217;appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza, di proporzionalità  e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità  di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, deve ritenersi che la fattispecie in esame è pienamente riconducibile alla richiamata ipotesi derogatoria, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;art. 18 del bando di gara, relativo alla disciplina dell&#8217;offerta economica, nello specificare che &#8220;<i>l&#8217;offerta ai sensi dell&#8217;art. 95 comma 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., dovrà , inoltre, indicare, a pena di esclusione: &#8211; i costi per la sicurezza specifici (o aziendali)</i>&#8220;, nulla dice in merito ai costi della manodopera;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; lo schema di offerta economica allegato al bando, a sua volta, prevede che l&#8217;offerente renda una dichiarazione riguardo ai costi di sicurezza interna o aziendale, senza contemplare alcuno spazio per l&#8217;indicazione dei costi della manodopera.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tali elementi fattuali, dai quali discende un&#8217;oggettiva situazione di incertezza ed equivocità  riguardo all&#8217;adempimento dichiarativo in specie rilevante, ricorrono dunque, nel caso concreto, le condizioni per derogare, in ossequio alla richiamata statuizione di principio, all&#8217;automatismo escludente connesso alla denunciata omissione. Nè rileva che il soccorso istruttorio non è stato tempestivamente attivato dalla stazione appaltante, in quanto, a parte la possibilità  di surrogarlo in sede processuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2242 del 5/04/2019), deve ritenersi che, allo stato, tale adempimento si palesa del tutto superfluo, in quanto risulta dagli atti che l&#8217;offerta aggiudicataria è stata sottoposta a controllo di anomalia, nel cui contesto l&#8217;aggiudicataria ha esposto, con nota in data 3/1/2019, le proprie giustificazioni, specificando nel contesto della procedura di gara il costo della manodopera (euro 23.904).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè, avverso il giudizio favorevole di anomalia sull&#8217;offerta aggiudicataria, la ricorrente, pur avendone la possibilità , ha dedotto alcuna specifica censura.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e, per l&#8217;effetto, va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della novità  di alcune delle questioni trattate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-6-2019-n-502/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2019 n.502</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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