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	<title>15/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/6/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2586</a></p>
<p>Va sospeso il diniego di autorizzazione esercizio attività agenzia di onoranze funebri, essendo mancato l&#8217;accertamento, doveroso per il Comune, dell’effettivo svolgimento dell’attività per cui è controversia da parte del titolare dell’autorizzazione. (G.S.) N. 02586/2011 REG.PROV.CAU. N. 03475/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di autorizzazione esercizio attività agenzia di onoranze funebri, essendo mancato l&#8217;accertamento, doveroso per il Comune, dell’effettivo svolgimento dell’attività per cui è controversia da parte del titolare dell’autorizzazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02586/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03475/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3475 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ditta Individuale Delfini Giuseppe, Cassese Andrea Sas di Cassese Gennaro &#038; C., </b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso l’avv. Tania Enza Cassandro in Roma, via Bruxelles, 59;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Bisceglie</b>;<br />	<br />
<b>Ditta Individuale Pappalettera Giulio</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE II n. 00161/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITÀ AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati Tomasicchio;	</p>
<p>Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello sotto il profilo del mancato accertamento, doveroso per il Comune, dell’effettivo svolgimento dell’attività per cui è controversia da parte del titolare dell’autorizzazione, Pappalettera Giulio, nel Comune appellato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3475/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2584</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2584/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2584/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2584/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2584</a></p>
<p>va accolta, ai soli fini di sollecita discussione nel merito, la domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione della gara di appalto per il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura, logistica dei dispositivi di protezione individuale e vestiario occorrenti per il personale dell&#8217;AMA (azienda ambiente) per un periodo di mesi 48; e&#8217; ritenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2584/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2584</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2584/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2584</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va accolta, ai soli fini di sollecita discussione nel merito, la domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione della gara di appalto per il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura, logistica dei dispositivi di protezione individuale e vestiario occorrenti per il personale dell&#8217;AMA (azienda ambiente) per un periodo di mesi 48; e&#8217; ritenuto infatti fondato il motivo di ricorso incidentale, avente ad oggetto la dedotta esclusione della società ricorrente dalla gara di cui trattasi in conseguenza dell’illeggibilità della firma apposta in calce in violazione della relativa puntuale previsione del bando di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02584/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03166/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3166 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Lavanderie dell&#8217;Alto Adige Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Scherini e Francesco Barone, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Eversheds Bianchini in Roma, via Pompeo Magno N.1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ama Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso l’avv. Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, 40; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Sogesi Spa</b> in proprio e quale Mandataria del Costituendo<b> Rti</b>, <b>Rti-Alsco Italia Srl Mandante</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Brizzolati e Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Zanetti in Roma, via della Conciliazione, 44;<br /> <br />
<b>Rti-Alfredo Grassi Spa Mandante</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Zanetti e Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Zanetti in Roma, via della Conciliazione, 44; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 00625/2011, resa tra le parti, concernente APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA, LOGISTICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO PER IL PERSONALE AMA &#8211; RIS.DANNI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama Spa e di Sogesi Spa in proprio e quale Mandataria del Costituendo Rti e di Rti-Alsco Italia Srl Mandante e di Rti-Alfredo Grassi Spa Mandante;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati Barone, Lipani e Zanetti;	</p>
<p>Ritenuta, ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello, atteso che il primo motivo di ricorso incidentale di primo grado, positivamente apprezzato dal TAR nell’ordinanza gravata, relativamente alla questione dell’illeggibilità della firma, non appare fondato;<br />	<br />
Ritenuto che occorra un rapido approfondimento del merito in relazione ai motivi del ricorso principale di primo grado;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3166/2011) ai soli fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito avanti al TAR.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2584/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2584</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2582/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2582</a></p>
<p>va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso annullando il diniego istanza voltura alloggio di edilizia residenziale pubblica (voltura di alloggio assegnato alla madre in sede di separazione dall&#8217;assegnatario iniziale, padre del ricorrente), considerato che va accordata prevalenza alla posizione dell’ attuale occupante dell’immobile. (G.S.) N. 02582/2011 REG.PROV.CAU. N. 03400/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2582</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso annullando il diniego istanza voltura alloggio di edilizia residenziale pubblica (voltura di alloggio assegnato alla madre in sede di separazione dall&#8217;assegnatario iniziale, padre del ricorrente), considerato che va accordata prevalenza alla posizione dell’ attuale occupante dell’immobile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02582/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03400/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3400 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giuseppe Cannale</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Antonio Domenico Cannale</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Bagnoli e Antonella Roselli, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Bari</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele De Robertis, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni N. 37; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE III n. 02911/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO ISTANZA VOLTURA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Bari e di Antonio Domenico Cannale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Toma, su delega degli avv.ti Paccione e De Robertis, e l&#8217; avv. Lofoco, su delega dell&#8217; avv. Bagnoli;	</p>
<p>Considerato che non sono stati addotti dall’appellante elementi di danno grave derivante dall’esecuzione della sentenza di primo grado e che appare necessario , nella presente fase, accordare prevalenza alla posizione dell’appellato , attuale occupante dell’immobile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3400/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2011-n-2582/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2011 n.2582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.557</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-557/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-557/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.557</a></p>
<p>Pres. f.f. ed est. A. Maggio M. B. S. in proprio e quale presidente dell’A.N.Te.L. (Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico) &#8211; articolazione regionale della Sardegna, A.N.Te.L. nonché M. B. e R. A. (avv.ti M. Croce e V. M. Marchetti) c/ Azienda Ospedaliera G. Brotzu, di Cagliari (avv. M.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. ed est. A. Maggio<br /> M. B. S. in proprio e quale presidente dell’A.N.Te.L. (Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico) &#8211; articolazione regionale della Sardegna, A.N.Te.L. nonché M. B. e R. A. (avv.ti M. Croce e V. M. Marchetti) c/ Azienda Ospedaliera G. Brotzu, di Cagliari (avv. M. Mura); Ministero della Salute (Avv. Distr. St.); Regione Autonoma della Sardegna (n.c.) e nei confronti di M. F. F. e S. D. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti dell&#8217;atto di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sull&#8217;assorbimento dei titoli richiesti ai fini dell&#8217;ammissione a concorsi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso straordinario – Opposizione – Art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 &#8211; Legittimazione – Amministrazioni non statali che hanno emanato l’atto impugnato &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ricorso straordinario – Opposizione – Art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 &#8211; Ministero o assistenza del difensore – Non è richiesta	</p>
<p>3. Bando di concorso – Titoli richiesti come requisito di ammissione al concorso ed equipollenti – Laurea in scienze biologiche – Assorbe il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico	</p>
<p>4. Bando di concorso – Titoli richiesti come requisito di ammissione al concorso ed equipollenti – Titolo di studio superiore assorbente – Vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La legittimazione a proporre l’opposizione ex art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 al ricorso straordinario a Presidente della Repubblica va riconosciuta, oltre che ai controinteressati, anche alle amministrazioni, diverse da quelle statali, che hanno emanato l’atto impugnato col ricorso straordinario	</p>
<p>2. Agli effetti dell’istanza di opposizione ex art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 non è richiesto il ministero o l’assistenza obbligatoria di un difensore 	</p>
<p>3. La laurea in scienze biologiche deve ritenersi non equipollente ma assorbente rispetto al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (nella specie, ai fini dell’ammissione al concorso era richiesto il possesso di quest’ultimo titolo)	</p>
<p>4. L’esibizione di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai pubblici concorsi per cui sia richiesto un titolo inferiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 959 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>M. B. S. in proprio e quale presidente dell’A.N.Te.L. (Associazione Nazionale Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico) &#8211; articolazione regionale della Sardegna, A.N.Te.L., in persona del dr. Fernando Capuano, nonché M. B. e R. A., tutte rappresentate e difese dall&#8217;avv. Marco Croce, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Vito Mauro Marchetti in Cagliari, via Cervi n. 16; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Azienda Ospedaliera G. Brotzu, di Cagliari, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Matilde Mura, presso il cui studio in Cagliari, via Ancona n. 3 è elettivamente domiciliata;<br />
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, preso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23 è domiciliato per legge;<br />
Regione Autonoma della Sardegna non costituita in giudizio; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
M. F. F. e S. D., non costituite in giudizio; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della nota 20/7/2010 prot. 2010/0020778 con cui l’intimata Azienda Ospedaliera ha espresso il proprio avviso circa l’idoneità della laurea in biologia quale titolo per l’ammissione al concorso per tecnico sanitario di laboratorio biomedico; <br />	<br />
della graduatoria del citato concorso redatta all’esito della preselezione svoltasi in data 14/6/2010;<br />	<br />
degli atti della procedura concorsuale nella parte in cui viene consentita l’ammissione di candidati sprovvisti del titolo abilitante all’esercizio della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu e del Ministero della Salute.<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato V.M. Marchetti per le ricorrenti, l’avvocato M. Mura per l’Azienda Ospedaliera e l’avvocato dello stato G. Tenaglia per il Ministero della Salute.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con richiesta in data 18/6/2010 l’Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (A.N.Te.L.) ha domandato lumi all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari in ordine alla disposta ammissione di soggetti in possesso di laurea in scienze biologiche o biotecnologie al concorso pubblico a 4 posti di collaboratore professionale – tecnico sanitario di laboratorio biomedico, dalla medesima Azienda bandito.<br />	<br />
Con nota 20/7/2010 prot. n. 2010/0020778, l’Azienda interpellata ha replicato di ritenere corretto il proprio comportamento, tenuto conto che la laurea in scienze biologiche e titolo superiore e pertanto assorbente rispetto al diploma universitario di tecnico di laboratorio di cui all’art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992.<br />	<br />
Ritenendo tale nota e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, l’A.N.Te.L. (sia nella sua struttura nazionale che in quella regionale della Sardegna), nonché le sig. re Maria Bonaria Soru, Monica Budroni e Roberta Ancis, partecipanti al detto concorso e in possesso del diploma di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, li hanno impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, con cui ne hanno chiesto l’annullamento per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Con apposito atto di opposizione l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha proposto istanza di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1971, per i cui i ricorrenti si sono costituiti in giudizio di fronte a questo Tribunale per insistere nel ricorso.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio sia l’Azienda Ospedaliere G. Brotzu che il Ministero della Salute. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 8/6/2011 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In accoglimento della relativa eccezione va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute in ordine al presente giudizio.<br />	<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare che la suddetta amministrazione statale non è parte del rapporto controverso. <br />	<br />
Occorre in via pregiudiziale esaminare l’eccezione con cui le ricorrenti deducono l’inammissibilità dell’istanza di opposizione.<br />	<br />
Sostengono in primo luogo costoro che l’Azienda Ospedaliera non sarebbe legittimata a proporre l’opposizione in quanto l’art. 10 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 &#8211; applicabile ratione temporis all’odierna fattispecie &#8211; avrebbe riservato tale facoltà unicamente ai controinteressati.<br />	<br />
L’eccezione è priva di pregio.<br />	<br />
E’ ormai ius receptum che la legittimazione a proporre l’opposizione di cui al ricordato art. 10 debba essere riconosciuta, oltre che ai controinteressati, anche alle amministrazioni, diverse da quelle statali (come è appunto l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari), che hanno emanato l’atto impugnato col ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (cfr. Corte Cost. 29/7/1982 n. 148 e 19/12/2006, n. 432; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, III Sez., 10/4/2009, n. 3239 e II Sez., 25/11/2005, n. 4762; Cons. Stato, IV Sez., 28/10/1986, n. 685).<br />	<br />
Sostengono ancora le ricorrenti che l’istanza di trasposizione sarebbe inammissibile perché priva dell’indicazione del provvedimento da cui il Commissario Straordinario dell’Azienda opponente avrebbe tratto la propria legittimazione “a notificare l’istanza” in parola. Né risulterebbe che sia stata conferita apposita procura al difensore che ha sottoscritto l’atto. <br />	<br />
Nemmeno questa eccezione coglie nel segno.<br />	<br />
L’istanza di trasposizione del ricorso straordinario precede la costituzione del rapporto processuale avanti al Tar &#8211; che potrebbe anche non aver luogo nel caso di rinunzia del ricorrente originario a proseguire il contenzioso nella sede giurisdizionale &#8211; per cui non è richiesto agli effetti di detto atto il ministero o l’assistenza obbligatoria di un difensore (cfr Cons. Stato, VI Sez., 9/9/2008, n. 4301).<br />	<br />
Sotto altro profilo, considerato che la richiesta di trasposizione del ricorso straordinario giurisdizionale non è soggetta, in base all’art. 10 del citato D.P.R. n. 1199/1971, a indicazioni e formalità particolari circa il soggetto competente a proporla, e che la stessa si colloca in una fase in cui l’affare non è ancora giunto in sede giurisdizionale, deve ritenersi che allorché l’istanza provenga da una persona giuridica, il legale rappresentante di questa sia abilitato a sottoscrivere l’atto, senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’organo competente ad autorizzare la lite (cfr. C. Si. 4/11/2008 n. 919).<br />	<br />
Nel caso di specie l’opposizione risulta sottoscritta personalmente dal Commissario Straordinario dell’Azienda, che assomma in sé sia le funzioni di legale rappresentante dell’ente, sia quelle più specificamente gestionali.<br />	<br />
Tanto basta a far ritenere ritualmente presentata l’istanza di trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale. <br />	<br />
Può quindi passarsi al merito del ricorso prescindendo dalle eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell’Azienda Ospedaliera, essendo l’impugnazione comunque da rigettare.<br />	<br />
I due motivi di grave, entrambi infondati, possono essere trattati in un unico contesto.<br />	<br />
Il fulcro della controversia si sostanzia nello stabilire se la laurea in scienze biologiche sia titolo idoneo a consentire la partecipazione al concorso pubblico a posti di “collaboratore professionale – tecnico sanitario di laboratorio biomedico – cat. D”. <br />	<br />
Reputa il Collegio che al quesito debba essere data risposta positiva.<br />	<br />
Come la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare la laurea in scienze biologiche deve ritenersi, rispetto al titolo specificamente previsto per l’ammissione al concorso per cui è causa (diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico), non equipollente, ma assorbente (Cons. Stato, V Sez. 22/2/2000 n. 931; C. Si. 1/8/1994 n. 244, TAR Sicilia &#8211; Catania, IV Sez., 21/6/2007 n. 1063 e I Sez. 3/10/1997 n. 1950, T.A.R. Toscana, II Sez., 7/11/2003 n. 5711).<br />	<br />
Ed invero, secondo quanto più volte riconosciuto in giurisprudenza, l’esibizione di un titolo di studio superiore assorbente consente la partecipazione ai pubblici concorsi per cui sia richiesto un titolo inferiore (Cons. Stato, IV Sez., 20/10/1997, n. 1214; VI Sez., 14/4/1999, n. 432; C.Si. 30/6/1995 n. 242; T.A.R. Piemonte II Sez. 8/11/2004 n. 3028, T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, IV Sez., 18/11/2009, n. 5073; T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara, I Sez. 9/5/2008, n. 463).<br />	<br />
Tale rapporto può dipendere o dalla circostanza che un titolo presupponga l’altro (Cons. Stato, V Sez., 3/11/1978, n. 1085) o dal fatto che le materie dell’uno ricomprendano le materie dell’altro, con un maggior livello di approfondimento (Cons. Stato, VI Sez., 20/2/1987, n. 130).<br />	<br />
Questa ultima è la relazione intercorrente tra la laurea in scienze biologiche e il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, atteso che la prima comporta lo studio di materie &#8211; come l’anatomia, la fisiologia e l’igiene generale &#8211; che nel corso di studi relativo al secondo raggiungono un grado meno elevato di approfondimento (citato T.A.R. Toscana n. 5711 del 2003). <br />	<br />
Né può obiettarsi che il diploma universitario di che trattasi, a fronte di un minor approfondimento teorico, implichi maggiori conoscenze pratiche, giacché l’esecuzione di analisi biologiche rientra, secondo l’art. 3, lett. g), della legge 24/5/1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), fra i compiti del biologo, il che presuppone una formazione non solo teorica, ma anche pratica (T.A.R. Toscana n. 5711/2003).<br />	<br />
Legittimamente, pertanto, l’intimata Azienda Ospedaliera ha ammesso al concorso soggetti in possesso della laurea in scienze biologiche.<br />	<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’intimata Azienda Ospedaliera, mentre possono essere compensati nei riguardi del Ministero della Salute.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute.<br />	<br />
Rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell’intimata Azienda Ospedaliera, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.500/00 (tremilacinquecento), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.<br />	<br />
Compensa le suddette spese nei confronti dell’amministrazione statale.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-557/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.557</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.558</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-558/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-558/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.558</a></p>
<p>Pres. f.f. ed est. A. Maggio N. V. (avv.ti N. Ribichesu e E. Dessì) c/ Comune di Arzachena (avv. M. Pisano) Commissione esaminatrice del concorso per l’Assegnazione di 9 Autorizzazioni per noleggio conducente (n.c.) e nei confronti di Salvatore C. Di T. e altri (OMISSIS) (avv.ti F. Musilli e R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-558/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-558/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.558</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. ed est. A. Maggio<br /> N. V. (avv.ti N. Ribichesu e E. Dessì) c/ Comune di Arzachena (avv. M. Pisano) Commissione esaminatrice del concorso per l’Assegnazione di 9 Autorizzazioni per noleggio conducente (n.c.) e nei confronti di Salvatore C. Di T. e altri (OMISSIS) (avv.ti F. Musilli e R. Figari)</span></p>
<hr />
<p>sul conferimento di autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 2, L 15 gennaio 1992 n. 21</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente – Conferimento – Art. 7, comma 2, L. 15 gennaio 1992 n. 21 – Trasmissione del titolo a società in accomandata – Non vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La trasmissione della autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente dalla persona fisica titolare a una società integra un vero e proprio trasferimento e non il “conferimento” contemplato dall’art. 7, comma 2, L. 15 gennaio 1992 n. 21 (nella specie,l’originario titolare della autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente l’aveva conferita in una società in accomandita nella quale aveva assunto il ruolo di accomandante)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 171 del 2011, proposto da:<br />
<br />	<br />
N. V., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Ribichesu, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Erika Dessì in Cagliari, via Solmi n. 30; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Arzachena, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Pisano, presso il cui studio in Cagliari, via Puccini n. 2, è elettivamente domiciliato;<br />
Commissione esaminatrice del concorso per l’Assegnazione di 9 Autorizzazioni per noleggio con conducente, non costituita in giudizio; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
S. C. DiT. E altri (OMISSIS), rappresentati e difesi tutti dall&#8217;avv. Fabio Musilli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Renato Figari in Cagliari, via Roma n. 74; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della graduatoria relativa al concorso per l&#8217;assegnazione di nove autorizzazioni per noleggio con conducente indetto dal comune di Arzachena;<br />	<br />
del bando di concorso nella parte in cui prevede attribuzione di punteggio in considerazione de requisito della residenza;<br />	<br />
del regolamento comunale recante la disciplina dell&#8217;attività di noleggio con conducente approvato con delibera del consiglio comunale n. 87 del 29/11/2006;<br />	<br />
di tutti gli atti del concorso ivi compresi quelli concernenti il rilascio delle conseguenti autorizzazioni per noleggio con conducente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena e dei sig.ri Alberto Azara, Antonello Cucciari, Salvatore Cristian Diturco, Giovanni Mascia, Mauro Morghenti, Mauro Pusceddu e Agostino Serra.<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale da questi ultimi proposto. <br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avv. N. Ribichesu per il ricorrente, l’avv. M. Pisano per l’amministrazione resistente e l’avv. F. Musilli per i controinteressati.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il comune di Arzachena ha bandito un concorso per l’assegnazione di 9 autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente.<br />	<br />
Al concorso ha, tra l’altro, partecipato il sig. Nino Vargiu, classificandosi al tredicesimo posto.<br />	<br />
Ritenendo il provvedimento di approvazione della graduatoria e tutti gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, il sig. Vargiu li ha impugnati deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso tanto l’intimata amministrazione, quanto i controinteressati Alberto Azara, Antonello Cucciari, Salvatore Cristian Diturco, Giovanni Mascia, Mauro Morghenti, Mauro Pusceddu e Agostino Serra.<br />	<br />
I controinteressati hanno pure proposto ricorso incidentale col quale hanno lamentato che il ricorrente principale non avrebbe potuto essere ammesso alla selezione, per aver trasferito ad altro soggetto un’autorizzazione per noleggio con conducente ottenuta dal comune di Calangianus prima del decorso di 5 anni dal rilascio.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 8/6/2011, la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va prioritariamente esaminato il ricorso incidentale proposto dai controinteressati, essendo quest’ultimo diretto a contestare, ancorchè attraverso la prospettazione di una questione attinente al merito della vicenda, la legittimazione processuale del sig. Vargiu (T.A.R. Sardegna, I Sez., 15/4/2004, n. 500; Cons. Stato, VI Sez. 15/4/2008 n. 1750).<br />	<br />
Stabiliva il bando di concorso, che “non può essere attribuita l’autorizzazione per n.c.c. a chi abbia trasferito a terzi una precedente autorizzazione da meno di cinque anni alla data di scadenza del presente bando” (15/7/2009).<br />	<br />
Orbene, il sig. Vargiu, titolare dell’autorizzazione per noleggio con conducente 19/11/2001 n. 2, rilasciatagli dal comune di Calangianus, con istanza in data 26/7/2004 – e quindi entro il quinquennio dalla data di scadenza fissata nel bando – ha chiesto al suddetto comune di volturare la menzionata autorizzazione a nome della Services Airport di Marco Corda &#038; C. s.a.s. nella quale egli rivestiva il ruolo di socio accomandante col 5 % delle quote sociali. E l’ente con determinazione del successivo 2 agosto ha accolto la domanda, autorizzando la detta società all’esercizio del servizio.<br />	<br />
Deducono i ricorrenti incidentali che nel descritto contesto sarebbero ravvisabili tutti i connotati di un trasferimento di autorizzazione, che, in quanto avvenuto nel quinquennio dalla data di scadenza indicata nel bando, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dal concorso del ricorrente principale.<br />	<br />
Obietta quest’ultimo che egli si sarebbe limitato a conferire la propria licenza ad una società, così come consentito dall’art. 7, comma 2, della L. 15/1/1992 n. 21.<br />	<br />
Sennonché conferimento di licenza è trasferimento sarebbero istituti profondamente differenti tra loro, come emergerebbe anche dal fatto che quest’ultimo è preso in considerazione dal successivo art. 9 della medesima legge. E il bando, nel porre la clausola preclusiva invocata dai ricorrenti incidentali, avrebbe fatto riferimento soltanto al vero e proprio trasferimento. <br />	<br />
La tesi del sig. Vargiu non è convincente.<br />	<br />
L’art. 7della citata L. n.21/1992 dispone: <br />	<br />
“1 I titolari di licenza per l&#8217;esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: <br />	<br />
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all&#8217;albo delle imprese artigiane previsto dall&#8217;articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ; <br />	<br />
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; <br />	<br />
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; <br />	<br />
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell&#8217;articolo 1. <br />	<br />
2 Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l&#8217;autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell&#8217;autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. <br />	<br />
3 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l&#8217;autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso”.<br />	<br />
Dalla lettura della trascritta norma emerge inequivocabilmente che il “conferimento” dalla medesima preso in considerazione è solo quello che avvenga a favore di uno degli organismi tassativamente indicati nel primo comma, fra i quali non sono contemplate le società. <br />	<br />
Ove quindi l’autorizzazione al noleggio con conducente venga conferita ad una società, è configurabile un’ipotesi di trasferimento dell’autorizzazione stessa, salvo che l’originario titolare divenga socio della società e conservi personalmente l’esercizio dell’autorizzazione che viene volturata in capo al nuovo soggetto giuridico (cfr Cons. Stato, V Sez., 15/2/2010 n. 811). <br />	<br />
E ciò sempre che si ammetta la possibilità di volturare il titolo autorizzatorio ad una società, il che è dubbio posto che l’art. 8 comma 1 della ricordata L. n. 21/1992, dispone che l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere rilasciata solo a singole persone fisiche (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 14/4/2008 n. 1583). <br />	<br />
Nel caso di specie, il ricorrente principale ha trasmesso l’autorizzazione rilasciata dal comune di Calangianus ad una società in accomandita semplice (la Services Airport di Marco Corda &#038; C.), di cui egli era socio accomandante (col 5 % delle quote sociali), senza peraltro conservarne l’esercizio (attribuito invece al socio accomandatario), così dando luogo ad un vero e proprio trasferimento del titolo, che essendo intervenuto “da meno di cinque anni alla data di scadenza del presente bando” non consentiva la sua partecipazione al concorso. <br />	<br />
Il ricorso incidentale va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento di ammissione al concorso del ricorrente principale.<br />	<br />
L’accoglimento della controricorso determina l’improcedibilità dell’impugnazione principale.<br />	<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile quello principale.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-558/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.939</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-6-2011-n-939/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-6-2011-n-939/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-6-2011-n-939/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.939</a></p>
<p>E. Di Sciascio Pres. &#8211; O.M. Caputo Est. Società Cinexpo Srl (Avv.ti L. Cocchi, G. Taccogna) contro Porto Antico di Genova Spa (Avv.ti G. Morbidelli, A. Mozzati, G. Maraini) e nei confronti di The Space Cinema 1 Spa (Avv.ti F. Iacovone, F. Munari, F. Sciaudone, A. Blasi) la controversia sull&#8217;affidamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-6-2011-n-939/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.939</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-6-2011-n-939/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.939</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Di Sciascio Pres. &#8211; O.M. Caputo Est.<br /> Società Cinexpo Srl (Avv.ti L. Cocchi, G. Taccogna) contro Porto Antico di Genova Spa (Avv.ti G. Morbidelli, A. Mozzati, G. Maraini) e nei confronti di The Space Cinema 1 Spa (Avv.ti F. Iacovone, F. Munari, F. Sciaudone, A. Blasi)</span></p>
<hr />
<p>la controversia sull&#8217;affidamento da parte di Porto Antico di Genova s.p.a. di un immobile adibito a multisala non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia sull’affidamento di una multisala da parte di Porto Antico di Genova s.p.a. &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La veste imprenditoriale posseduta da Porto Antico di Genova s.p.a. (che sopporta il rischio derivante dalla gestione delle aree demaniali senza fruire di finanziamenti pubblici), il fatto che non esercita alcun pubblico servizio, il tipo di contratto e la natura dei beni oggetto di contratto (demaniali con destinazione commerciale), escludono, complessivamente considerati, che la controversia inerente l’affidamento, da parte della stessa, di un complesso immobiliare da destinare a multisala, sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Societa&#8217; Cinexpo Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Porto Antico di Genova Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Mozzati, Gianpaolo Maraini, con domicilio eletto presso Andrea Mozzati in Genova, via Corsica, 2/11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>The Space Cinema 1 Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Flavio Iacovone, Francesco Munari, Francesco Sciaudone Avv.To, Andrea Blasi, con domicilio eletto presso Francesco Munari in Genova, largo S. Giuseppe, 3/23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE DA DESTINARE USO CINEMA MULTISALA</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Porto Antico di Genova Spa e di The Space Cinema 1 Spa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale The Space Cinema 1 S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Flavio Iacovone, Francesco Munari, Francesco Sciaudone, Andrea Blasi, con domicilio eletto presso Francesco Munari in Genova, largo S. Giuseppe, 3/23; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Cinexpo s.r.l. ha impugnato gli atti della procedura indetta da Porto Antico s.p.a. per l’individuazione del conduttore degli immobili, insistenti sul demanio marittimo dell’area portuale di Genova, da destinarsi a cinema multisala.<br />	<br />
Cumulativamente ha chiesto la declaratoria d’inefficacia del contratto di locazione stipulato con la società controinteressata.<br />	<br />
Presupposto dell’impugnazione, e della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della vicenda dedotta in causa, è la qualificazione di organismo di diritto pubblico e/o di soggetto tenuto a seguire le procedure ad evidenza pubblica di Porto Antico.<br />	<br />
Qualificazione soggettiva che, congiuntamente alla società controinteressata conduttrice degli immobili, Porto Antico contesta, formulando la relativa eccezione di inammissibilità.<br />	<br />
La ricorrente, in risposta, ha disorganicamente richiamato ampia messe di riferimenti normativi e giurisprudenziali, assunti a tante tessere di un mosaico che paleserebbe “la missione pubblica affidata” alla stazione appaltante, da cui conseguirebbe la natura di organismo di diritto pubblico.<br />	<br />
L’eccezione d’inammissibilità è fondata.<br />	<br />
In realtà lo stesso criterio ricostruttivo impiegato, di scaturigine comunitaria, vale a dire quello che per individuare i soggetti “sostanzialmente pubblici”, o comunque tenuti ad osservare i principi dell’evidenza pubblica a tutela della concorrenza, va pragmaticamente alla ricerca delle c.d. <i>costitutive conditions</i>, ora codificate all’art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163/06, porta ad opposta soluzione.<br />	<br />
Analiticamente sul punto.<br />	<br />
Quanto al profilo soggettivo, Porto Antico s.pa., concessionaria dell’area demaniale, partecipata dal comune di Genova (a sua volta autorità concedente), dall’Autorità Portuale e dalla Camera di Commercio, esercita attività imprenditoriale avente ad oggetto la valorizzazione di aree, edifici e strutture del porto antico di Genova.<br />	<br />
Non riceve provvidenze pubbliche; si autofinanzia; affronta e, conseguentemente, sopporta il rischio inerente alla gestione imprenditoriale delle aree demaniali: ossia esercita un’attività antitetica a quella demandata all’organismo pubblico tanto da tradursi in una vera e propria antonimia normativa rispetto alla formula, nelle disciplina invocata, della società pubblica che “persegue bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale”.<br />	<br />
Porto Antico non è inoltre esercente di servizio pubblico.<br />	<br />
Venendo a quello oggettivo, il contratto di locazione, oggetto della domanda di declaratoria d’inefficacia, esorbita, ai sensi dell’art. 133 lett e) n. 1 , d.lgs. n. 104/1, dalle categorie negoziali tipizzate devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <br />	<br />
Quanto all’ulteriore profilo della natura dei beni, l’art. 2, comma 1, dello statuto, disaggrega lo scopo sociale, specificandolo nella “promozione delle attività che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari”.<br />	<br />
Vale a dire – è importante sottolineare fin d’ora – che (almeno parte de)gli immobili che sono allogati nell’ area demaniale portuale, quelli per cui è causa, in forza dello statuto non sono stati destinati al soddisfacimento di esigenze di pubblico interesse: con la sola prescrizione della valorizzazione patrimoniale dell’<i>asset</i> immobiliare, anche la destinazione commerciale è senz’altro consentita. <br />	<br />
Del resto, la ricorrente – va ricordato – era la precedente conduttrice dei locali destinati a cinema multisala.<br />	<br />
È recente, ma nient’affatto innovativa, la presa di posizione della Suprema corte che, in ordine all’effettivo regime pubblicistico dei beni demaniali, opera una netta distinzione fra “una visione prettamente patrimoniale-proprietaria ed una prospettiva personale-collettivistica” (cfr., Cass. sez. un . 16 febbraio 2011 nn. 3811, 3812 e 3813; ID., sez. un, 18 febbraio 2011 nn. 3936, 3937, 3938 e 3939).<br />	<br />
Immobili, pur facenti parte del demanio marittimo, che hanno (ricevuto in forza di atti o provvedimenti) destinazione commerciale, ossia, per impiegare la categoria concettuale coniata dalla Cassazione, che sono strumentali all’esercizio d’attribuzioni dominicali dell’ente pubblico, non sono <i>tout court</i> assorbiti nel regime pubblicistico strettamente demaniale.<br />	<br />
Il rilievo è dirimente in ragione del fatto che per tali beni non è astrattamente predicabile il regime della sub-concessione o del sub-ingresso nella concessione che, per assicurare che non venga elusa o bypassata la regola del confronto concorrenziale per l’affidamento dei beni demaniali in concessione, questo Tribunale ha ritenuto essere assoggettati al regime dell’autorizzazione di cui all’art. 18 l. n. 84/94 (cfr., Tar Liguria sez II, 12 novembre 2010 n. 10382; CGA, 27 aprile 2009 n. 302).<br />	<br />
Sicché, anche da quest’angolo visuale inteso a valorizzare la qualità demaniale dei beni e con essa la concessione quale strumento di guadagno per soggetti operanti sul mercato (cfr,, da ultimo, su tale accezione, Cons. St., sez. VI, 30 settembre 2010 n. 7239), ed anche a voler prescindere sia dalla natura privatistico-contrattuale del modulo d’affidamento che dalla qualificazione imprenditoriale del concessionario, gli immobili in questione sono comunque sottratti alla regola dell’evidenza pubblica.<br />	<br />
Del resto significativamente sul punto, la stessa ricorrente richiama la pronuncia della Cassazione (sez. un. ord. n. 10218 del 2006) che ha escluso la qualificazione di Grandi Stazioni Ferroviarie come organismo di diritto pubblico, sul rilievo che l’attività esercitata ha avuto ad oggetto beni solo “fisicamente ed occasionalmente collegati agli immobili della stazione”: ossia beni non strumentali alla gestione di un’attività d’interesse pubblico.<br />	<br />
Al dato topografico e del (tutto sommato estrinseco) collegamento spaziale, dopo le recenti richiamate sentenze della Cassazione, va ora aggiunto quello (intrinseco) della effettiva destinazione che i beni hanno in concreto ricevuto.<br />	<br />
Conclusivamente la veste imprenditoriale posseduta da Porto Antico, il tipo di contratto e la natura dei beni oggetto di contratto, escludono, complessivamente considerati, che la controversia sia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Il margine d’incertezza che nel caso in esame caratterizza l’individuazione della giurisdizione giustifica la compensazione delle spese di lite. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Indica nel giudice civile l’autorità giudiziaria eventualmente deputata a conoscere della vicenda. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-15-6-2011-n-939/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.939</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.3647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.3647</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Atzeni Gestioni Industriali s.r.l. (Avv.ti P. Guadagni, E. Soprano) c/ il Ministero dell&#8217;interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli (Avv. Stato) in tema di presupposti per l&#8217;adozione dell&#8217;informativa prefettizia antimafia 1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Adozione – Presupposti &#8211; Elementi presuntivi e indiziari –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.3647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.3647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Atzeni<br /> Gestioni Industriali s.r.l. (Avv.ti P. Guadagni, E. Soprano) c/ il Ministero dell&#8217;interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di presupposti per l&#8217;adozione dell&#8217;informativa prefettizia antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Adozione – Presupposti &#8211; Elementi presuntivi e<br />
indiziari – Sufficienza – Insussistenza reati in sede penale – Irrilevanza.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Adozione – Quadro indiziario – Valutazione – Discrezionalità &#8211; Conseguenze – Sindacato del G.A. – Difetto di motivazione, illogicità,  travisamento &#8211; Merito – Preclusione.	</p>
<p>3.  Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Adozione – Presupposti – Intercettazioni tra terzi – Rilevanza.	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Adozione – Elementi indiziari – Successivo comportamento contrario – Decorso del tempo – Discrezionalità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;informativa antimafia, emessa ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 7, lett. c) d.P.R. 252/1998, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all&#8217;impresa, sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio, e si giustifica considerando il pericolo dell&#8217;infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari, la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità. Infatti, l&#8217;informativa antimafia non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, che, in sede penale, non sono valsi ad accertare la sussistenza di un reato, possono ben essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa, al fine di fondare un giudizio di possibilità che l&#8217;attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata. 	</p>
<p>2. Il Prefetto, nel rendere le informazioni antimafia richieste ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 7, lett. c), d.P.R. n. 252 del 1998, non deve basarsi necessariamente su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell&#8217;imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni, per cui il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel merito, restando, di conseguenza, circoscritto a verificare sotto il profilo della logicità, il significato attribuito agli elementi di fatto e l&#8217;iter seguito per pervenire a certe conclusioni, anche perché le informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalità, non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti a evidenziare profili di deficienza motivazionale, di illogicità e di travisamento.	</p>
<p>3. E’ legittima l’informativa antimafia adottata a carico di un’impresa nell’ipotesi in cui gli amministratori della suddetta, siano descritti, in una conversazione intercettata, intercorsa fra due appartenenti alla criminalità organizzata, come soggetti che hanno pagato periodicamente  tangenti al gruppo criminale, il quale in contraccambio li ha agevolati nell’acquisizione di commesse.	</p>
<p>4. In tema di informativa antimafia, gli elementi ricavabili dalla presenza di forti indizi di contiguità con la criminalità organizzata possono essere superati solo qualora questi siano contraddetti da un successivo comportamento tale da non confermare il suddetto elemento indiziario; rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare per quanto tempo debba protrarsi tale comportamento per superare la rilevanza dei suddetti indizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4805 del 2010, proposto da </p>
<p>Gestioni Industriali s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Guadagni ed Enrico Soprano, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi n. 5;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Ministero dell&#8217;interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
il Comune di Pomigliano d&#8217;Arco in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio;	</p>
<p>Sigma s.a.s. in persona del legale rappresentante, non costituita in questo grado del giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione Prima, n. 01835/2010, resa tra le parti;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Soprano e dello Stato Vitale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 3682/2009, Gestioni industriali s.r.l. in persona del legale rappresentante impugnava la nota n. 783/09 in data 29 maggio 2009 con la quale la Sigma s.a.s., appaltatrice per il Comune di Pomigliano D’Arco di alcuni lavori pubblici, avendo chiesto alla stazione appaltante l’autorizzazione ad avvalersi della suddetta s.r.l. per la fornitura ed il trasporto di calcestruzzo, le comunicava che alla luce delle informative antimafie ricevute ed in ottemperanza al dettato del protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli era impossibile definire alcun accordo commerciale.<br />	<br />
La società impugnava inoltre la nota del Comune di Pomigliano d’Arco n. 3603 in data 26 maggio 2009, di diniego dell’autorizzazione di cui si tratta, e la nota della Prefettura di Napoli n. 3879 in data 5 maggio 2009, nonché ogni ulteriore atto connesso e conseguente.<br />	<br />
Essa lamentava carenza di istruttoria e motivazione, nonché l’assenza di elementi indiziari di controindicazione mafiosa, nulla emergendo dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli amministratori della Società, chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Con la sentenza in epigrafe, n. 1835 in data 8 aprile 2010, il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione Prima, respingeva il ricorso.</p>
<p>2. Avverso la predetta sentenza propone appello Gestioni industriali s.r.l., contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma, previa sospensione, e l’accoglimento del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 13 luglio 2010 è stata decisa la riunione al merito dell’istanza cautelare.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
L’appellante ha depositato memoria.<br />	<br />
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2011.</p>
<p>3. L’appello è infondato.<br />	<br />
3.1. I termini della discrezionalità attribuita all’Amministrazione in ordine al rilascio di informative antimafie sono stati precisati da orientamento, invero pacifico, di questa Sezione, del quale è espressione, ad esempio, la decisione 14 aprile 2009, n. 2276, con la quale è stato affermato che l&#8217;informativa antimafia, emessa ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 7, lett. c) d.P.R. 252/1998, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all&#8217;impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio), e si giustifica considerando il pericolo dell&#8217;infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari, la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità.<br />	<br />
Pur se non è accettabile, in presenza di elementi indiziari evanescenti, che venga enfatizzato il rischio di infiltrazione mafiosa al fine di emettere una informativa antimafia, non è altrettanto accettabile che lo stesso rischio venga sottovalutato perché, in sede penale, non sono stati accertati elementi sufficienti per affermare la responsabilità penale.<br />	<br />
Pertanto, l&#8217;informativa antimafia non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, che, in sede penale, non sono valsi ad accertare la sussistenza di un reato, possono ben essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa, al fine di fondare un giudizio di possibilità che l&#8217;attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata. <br />	<br />
Deve dunque concludersi nel senso che il prefetto, nel rendere le informazioni antimafia richieste ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 7, lett. c), d.P.R. n. 252 del 1998, non deve basarsi necessariamente su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell&#8217;imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni, per cui il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel merito, restando, di conseguenza, circoscritto a verificare sotto il profilo della logicità, il significato attribuito agli elementi di fatto e l&#8217;iter seguito per pervenire a certe conclusioni, anche perché le informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalità, non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti a evidenziare profili di deficienza motivazionale, di illogicità e di travisamento.<br />	<br />
3.2. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha operato nel rispetto dei principi appena riassunti.<br />	<br />
L’informativa, negativa per l’appellante, si basa principalmente su un’intercettazione ambientale risalente all’anno 2001 (il provvedimento impugnato risale all’anno 2009).<br />	<br />
Nella conversazione, intercorsa fra due appartenenti alla criminalità organizzata, gli amministratori della società appellante sono descritti come soggetti che hanno pagato periodicamente le tangenti al gruppo criminale, il quale in contraccambio li ha agevolati nell’acquisizione di commesse.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che giustamente l’indizio è stato valutato di estrema gravità, e costituisca quindi utile presupposto dell’informativa.<br />	<br />
E’ vero che l’appellante, o meglio i suoi amministratori, sono descritti, nella conversazione intercettata, come vittime del reato di estorsione, ma al tempo stesso gli intercettati danno atto di una loro piena compenetrazione nel sistema criminale, al quale hanno contribuito finanziariamente ma ricavandone benefici per il conseguimento di nuove commesse, sulle quali ovviamente pagare ulteriori tangenti.<br />	<br />
Gli amministratori della Società appellante sono risultati quindi come vittime ma allo stesso tempo beneficiari del sistema criminale.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio un elemento indiziario di tale gravità conserva la propria forza nel tempo, e rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare quando questa sia venuta meno.<br />	<br />
Al riguardo, più che il semplice decorso del tempo rilevano elementi positivi, dai quali risulti che gli indizi, pur gravi, sono superati in forza di successivi comportamenti.<br />	<br />
In altri termini, afferma il Collegio che gli elementi ricavabili dalla presenza di forti indizi di contiguità con la criminalità organizzata possono essere superati solo qualora questi siano contraddetti da un successivo comportamento tale da non confermare il suddetto elemento indiziario; rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare per quanto tempo debba protrarsi tale comportamento per superare la rilevanza dei suddetti indizi.<br />	<br />
L’argomentazione proposta non può, in conclusione, essere condivisa.</p>
<p>4. L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.<br />	<br />
Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 4805/10, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge, se dovuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.3647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.3642</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3642/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3642/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.3642</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Atzeni Poste Italiane Spa (Avv. Clarizia) c/ Malpensa Logistica Europa Spa (Avv.ti F. Cardarelli, G. Cocco), Alha Airport Spa (Avv.ti A. Abbamonte, L. Breviglieri, D. De Pascale) sulla legittimità della procedura negoziata nell&#8217;ipotesi in cui la partecipazione alla fase negoziale sia riservata solo al concorrente primo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.3642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.3642</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Atzeni<br /> Poste Italiane Spa (Avv. Clarizia) c/ Malpensa Logistica Europa Spa (Avv.ti F. Cardarelli, G. Cocco), Alha Airport Spa (Avv.ti A. Abbamonte, L. Breviglieri, D. De Pascale)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della procedura negoziata nell&#8217;ipotesi in cui la partecipazione alla fase negoziale sia riservata solo al concorrente primo in graduatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara – Procedura negoziata – Individuazione migliore offerta &#8211;  Successiva negoziazione con un solo operatore economico – Legittimità – Sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Procedura negoziata &#8211;  Fase della negoziazione &#8211;  Ammissione dei concorrenti – Discrezionalità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima la procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 3 punto 40 D.lgs. 163/2006, limitando la partecipazione alla fase negoziale, che segue all’individuazione della migliore offerte, ad un solo operatore economico, anche in assenza di una espressa previsione nel bando. Il “rilancio” dell’offerta pur provvisoriamente vincitrice costituisce una possibilità per migliorare anche la più favorevole proposta contrattuale, ottenendo così un ulteriore risparmio per l’Amministrazione. Inoltre, qualora più operatori siano ammessi alla fase negoziata, gli stessi possono non trovare motivo per presentare la migliore offerta nella prima fase della procedura, presentandola invece nella successiva fase di confronto diretto, e ribassando la proposta nella sola misura in cui ciò sia necessario per superare le offerte degli altri concorrenti.	</p>
<p>2. Nelle procedure negoziate rientra nella discrezionalità della stazione appaltante decidere quali imprenditori ammettere alla fase negoziale, a seconda delle circostanze e soprattutto del contenuto delle diverse offerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello numero di registro generale 490 del 2007, proposto da </p>
<p>Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Malpensa logistica Europa (MLE) s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cardarelli, Giovanni Cocco, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Cardarelli in Roma, via Giovanni Pierluigi Da Palestrina n. 47;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Alha Airport s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte, Luca Breveglieri e Dario De Pascale, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, Sezione I, n. 00008/2007, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI HANDLING AEROPORTUALE DI POSTA IN PARTENZA E ARRIVO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Cardarelli e Soprano, per delega dell’avvocato Abbamonte;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, rubricato al n. 3005/2006, MLE, Malpensa logistica Europa s.p.a., impugnava l’atto con il quale Poste italiane s.p.a. all’esito della procedura negoziata, indetta con bando inviato all’Ufficio pubblicazioni ufficiali della Comunità europea in data 20 luglio 2006, aveva aggiudicato ad Alha airport s.p.a. il servizio di “handling” aeroportuale di posta in partenza ed in arrivo nell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, unitamente agli atti presupposti tra i quali, in particolare, il bando di gara ed il capitolato d’oneri con i relativi allegati.<br />	<br />
La società sosteneva che illegittimamente la stazione appaltante dopo l’individuazione delle migliori offerte aveva limitato la fase negoziata alla sola migliore offerta, chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati; chiedeva inoltre la reintegrazione in forma specifica ovvero il risarcimento per equivalente previa declaratoria di nullità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato.<br />	<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Lombardia, sede di Milano, Sezione I, accoglieva il ricorso, annullando gli atti dell’intera procedura di gara e disponendo la sua ripetizione a partire dal bando.</p>
<p>2. Avverso la predetta sentenza propone l’appello in epigrafe Poste italiane s.p.a., contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma, previa sospensione, ed il rigetto del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Con l’ordinanza n. 545 in data 30 gennaio 2007 è stata accolta l’istanza cautelare.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio MLE, Malpensa logistica Europa s.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo appello incidentale, con il quale propone i seguenti nuovi motivi, non dedotti in primo grado:<br />	<br />
A) l’aggiudicataria ha ceduto il contratto ad altro soggetto, del quale non è stato verificato il possesso dei requisiti generali e speciali, ai sensi dell’art. 51 del codice degli appalti, e comunque il nuovo soggetto non doveva essere ammesso al subentro;<br />	<br />
B) l’istruttoria relativa all’aggiudicataria è stata comunque insufficiente;<br />	<br />
C) la commissione di gara non era competente per la fase negoziale.<br />	<br />
L’appellante incidentale ribadisce inoltre le argomentazioni a sostegno della sua impugnazione.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memoria.<br />	<br />
La causa è stata assunta in decisione all’udienza del 5 aprile 2011.</p>
<p>3. L’appello principale è fondato.<br />	<br />
Nel caso in esame la stazione appaltante ha impostato una gara fra più imprese, procedendo poi alla rinegoziazione dell’offerta con quella che aveva presentato la proposta migliore.<br />	<br />
Ad avviso della parte appellata, le cui considerazioni sono state fatte proprie dal primo giudice, sarebbe contrario alla normativa nazionale e comunitaria e comunque illogico avviare la contrattazione con una sola impresa, in quanto la mancanza della concorrenza renderebbe antieconomico, per quest’ultima, proporre ulteriori ribassi.<br />	<br />
Le pur acute osservazioni proposte dall’appellata non possono essere condivise.<br />	<br />
La controversia riguarda l’applicazione dell’art. 3, punto 40, del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale le procedure negoziate sono quelle in cui “le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto”.<br />	<br />
L’enunciato della norma impone di condividere la deduzione dell’appellante principale, in quanto non esclude affatto la possibilità di condurre la procedura negoziata con un solo operatore economico.<br />	<br />
Inoltre, l’art. 56, quarto comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, espressamente prevede la possibilità di costruire il procedimento svolgendolo “in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare” specificando solo che “il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri”.<br />	<br />
La normativa nazionale è conforme a quella comunitaria, in quanto l’art. 1 § 11, lett. d), della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE e l’art. 1 § 9, lett. c), della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/17/CE sono sostanzialmente identici al richiamato art. 3, punto 40, del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163.<br />	<br />
L’appellata chiede la rimessione degli atti alla Corte di giustizia, al fine di accertare l’effettiva portata della normativa comunitaria applicabile, ma l’istanza non può essere accolta in quanto già con decisione della Quinta Sezione 31 dicembre 2003 , n. 9305, questo Consiglio di Stato ha affermato che “non è possibile la rimessione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell&#8217;art. 234, trattato Cee, della questione relativa all&#8217;interpretazione del d.lg. n. 157 del 1995, nella parte in cui introduce misure limitative dell&#8217;accesso alle procedure d&#8217;appalto, laddove non sussistano dubbi interpretativi sull&#8217;applicazione del trattato e i principi, univoci nella loro portata vincolante per gli Stati membri, risultino rispettati.”<br />	<br />
Il principio è conforme all’orientamento pacifico del giudice comunitario (fra le tante, Corte di giustizia, sentenza del 15 settembre 2005 in causa 495/03).<br />	<br />
Atteso che nel caso di specie le disposizioni comunitarie applicabili non presentano dubbi intepretativi, non vi è luogo a rinvio pregiudiziale.<br />	<br />
Ciò premesso, l’osservazione proposta dall’appellata circa l’illogicità dell’apertura della negoziazione ad un solo contraente non consente di superare l’univoca espressione utilizzata dal legislatore.<br />	<br />
Inoltre, la denunciata illogicità non sussiste.<br />	<br />
Il “rilancio” dell’offerta pur provvisoriamente vincitrice può infatti essere opportuno per portare il risultato della gara oltre il limite al di sotto del quale la stazione appaltante non intende stipulare il contratto, ed inoltre costituisce pur sempre una possibilità per di migliorare anche la più favorevole proposta contrattuale, ottenendo così un ulteriore risparmio per l’Amministrazione.<br />	<br />
Inoltre, qualora più operatori siano ammessi alla fase negoziata, gli stessi possono non trovare motivo per presentare la migliore offerta nella prima fase della procedura, presentandola invece nella successiva fase di confronto diretto, e ribassando la proposta nella sola misura in cui ciò sia necessario per superare le offerte degli altri concorrenti.<br />	<br />
Afferma, in conclusione, il Collegio che ai sensi dell’art. 3, punto 40, del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163, il quale riprende il contenuto dell’art. 1 § 11, lett. d), della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, e dell’art. 1 § 9, lett. c), della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/17/CE, la stazione appaltante è legittimata a limitare la partecipazione alla fase negoziale che segue all’individuazione della migliore offerta anche ad un solo operatore economico, evidentemente quello che ha presentato la suddetta proposta.<br />	<br />
L’appellata sostiene, in subordine, che la normativa di gara non prevede l’ammissione di un unico imprenditore alla fase negoziata.<br />	<br />
L’appellante principale contesta tale affermazione, rilevando che tale scelta è univocamente esplicitata nell’art. 11 del bando.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio la problematica non è rilevante, in quanto la normativa in commento, sopra riportata, impone alla stazione appaltante esclusivamente di prevedere già nella normativa di gara lo svolgimento della fase endoprocedimentale di “rilancio”, ma non prevede affatto di esplicitare “a priori” la scelta di limitare quest’ultima ad una sola offerta.<br />	<br />
Tale scelta rientra quindi nella discrezionalità della stazione appaltante che, a seconda delle circostanze, e soprattutto del contenuto delle diverse offerte, può decidere quali imprenditori ammettere alla fase conclusiva.<br />	<br />
Atteso che l’appellata non contesta la logicità della scelta di cui ora si discute, essendosi limitata ad affermare l’illegittimità complessiva di tale impostazione, l’appello principale deve essere condiviso.</p>
<p>4. Il Collegio deve quindi prendere in esame l’appello incidentale con il quale vengono dedotti profili di impugnazione non proposti in primo grado, riguardanti la mancata approvazione del verbale di gara, la mancata verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, dopo la conclusione della fase negoziale, e dei requisiti del ramo d’azienda, scorporato, cui è stato affidato il contratto, la tardiva presentazione della fidejussione, il difetto di motivazione in ordine alla restrizione della fase negoziale ad un solo soggetto e l’incompetenza della commissione di gara in ordine allo svolgimento della fase negoziale.<br />	<br />
L’appellante incidentale lamenta la mancata acquisizione di tutti gli atti del procedimento al giudizio di primo grado, circostanza che legittimerebbe la proposizione di nuove censure in appello.<br />	<br />
La tesi non è condivisibile (art. 354 c.p.c., all’epoca applicabile anche al giudizio amministrativo).<br />	<br />
Come ha chiarito questo Consiglio (Sez., VI, 6 settembre 2010, n. 6473), la produzione di nuovi documenti, atti e doglianze sulla cui base vengono formulati nuovi motivi in grado di appello è preclusa dall&#8217;art. 345 c.p.c., così come la produzione di nuovi documenti e prove a sostegno della domanda non introdotti in primo grado. Ciò perché, nel giudizio amministrativo, all&#8217;appello è applicabile l&#8217;art. 345 c.p.c., onde è inammissibile la produzione di nuove prove e di nuovi documenti, tranne che tale produzione tardiva non sia giustificata dalle ragioni specificamente indicate dalla norma citata (per causa non imputabile alla parte, forza maggiore, scoperta tardiva o fatto dell&#8217;avversario).<br />	<br />
Infatti, i motivi aggiunti sono ammessi nel processo amministrativo per dedurre censure che si siano potute formulare solo in seguito alla produzione di documenti da parte dell&#8217;amministrazione e dei contro interessati, sicché la legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha modificato l&#8217;art. 21 l. n. 1034 del 1971, ammettendo la proposizione dei motivi aggiunti anche per impugnare nuovi provvedimenti, emessi in corso di giudizio, connessi con l&#8217;oggetto del ricorso e concernenti le stesse parti, va intesa nel senso che, in assenza di un&#8217;espressa e inequivoca estensione al grado di appello, si riferisce al solo giudizio di primo grado.”<br />	<br />
Osserva il Collegio che l’appellante incidentale non può dedurre, a giustificazione della proposizione delle censure solo in secondo grado, l’impossibilità di accedere alla documentazione di gara durante il primo grado del giudizio, in quanto questo è stato definito dal primo giudice con sentenza semplificata, a seguito della discussione in camera di consiglio dell’istanza cautelare pendente il procedimento per l’accesso agli atti, in assenza di una richiesta di rinvio della medesima camera di consiglio.<br />	<br />
L’appello incidentale deve quindi essere dichiarato inammissibile.</p>
<p>5. La parte appellata ripropone la censura assorbita dal primo giudice, con la quale lamentava la violazione dell’art. 226, terzo comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la stazione appaltante non avrebbe risposto ad una sua richiesta di chiarimenti circa l’effettiva volontà di negoziare con una sola impresa, in tal modo impedendole di formulare la propria offerta in termini tali da consentirle di essere ammessa alla successiva fase procedimentale.<br />	<br />
Osserva il Collegio come l’argomentazione confermi quanto già affermato al § 3.<br />	<br />
Invero, la stessa parte conferma che, qualora più operatori economici siano ammessi alla fase negoziale, questi possono avere convenienza a proporre ribassi non eccessivi, riservandosi di ribassare ulteriormente nel confronto con le altre imprese, e nei limiti evidenziati dal confronto stesso.<br />	<br />
Comunque, l’argomentazione deve essere disattesa, prescindendo anche dalla questione relativa alla ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta di chiarimenti, in quanto l’art. 11 del capitolato in termini univoci manifesta la volontà di aprire la fase negoziata “in favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta annua complessiva più bassa”.<br />	<br />
Di conseguenza, il chiarimento richiesto appare manifestamente superfluo, per cui la mancata risposta non ha influito sulla regolarità della procedura.</p>
<p>6. In conclusione, l’appello principale deve essere accolto, mentre l’appello incidentale deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.<br />	<br />
Le spese dei due gradi del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello principale n. 490 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata e previa reiezione dell’appello incidentale nei sensi indicati in motivazione, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna l’originario ricorrente al pagamento di spese ed onorari, che liquida in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00) oltre agli accessori di legge, per entrambi i gradi del giudizio, in favore di ciascuna delle controparti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-6-2011-n-3642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.3642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.192</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-6-2011-n-192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-6-2011-n-192/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-6-2011-n-192/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.192</a></p>
<p>Pres. Maddalena &#8211; Est. Finocchiaro sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della Regione Piemonte che dispongono la sospensione delle autorizzazioni per realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili fino all&#8217;approvazione delle linee guida nazionali Ambiente e territorio – Energia da fonti rinnovabili – Impianti – Art. 27 l.r. Piemonte n. 18/2010 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-6-2011-n-192/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-6-2011-n-192/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.192</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maddalena &#8211; Est. Finocchiaro</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della Regione Piemonte che dispongono la sospensione delle autorizzazioni per realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili fino all&#8217;approvazione delle linee guida nazionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Energia da fonti rinnovabili – Impianti – Art. 27 l.r. Piemonte n. 18/2010 &#8211; Autorizzazione – Sospensione – Fino all’approvazione delle linee guida nazionali &#8211; Illegittimità costituzionale – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ costituzionalmente illegittimo l’ Art. 27 l.r. Piemonte n. 18/2010 che dispone la sospensione le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all’approvazione delle linee guida nazionali. Infatti, tale disposizione contrasta con la norma di principio dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 che fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento al fine di consentire la semplificazione amministrativa e di garantire l’uniformità sull’intero territorio nazionale delle regole del procedimento autorizzativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-5 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2010. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro; <br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Con ricorso notificato alla Regione Piemonte il 1° ottobre 2010, e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 6 ottobre 2010 (reg. ric. n. 101 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale degli articoli 15 e 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie), per violazione, rispettivamente, dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e dell’art. 117, primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo comma, della Costituzione. <br />	<br />
2. – Il ricorrente espone che l’art. 15, intitolato «Modifiche della legge regionale n. 56/1977», inserisce dopo l’articolo 16 di quest’ultima legge (legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo), l’articolo 16-bis, censurabile per quanto disposto dai commi 2 e 3. <br />	<br />
2.1. – In particolare, il comma 2 della nuova disposizione prevede che, nel caso di adozione da parte del Consiglio comunale di un Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, qualora la Regione non esprima il proprio dissenso entro 90 giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione, le modificazioni dello strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute, si intendono approvate. <br />	<br />
Il comma 3 del medesimo articolo prevede che nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, qualunque sia la destinazione dello strumento urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, dopo la pubblicazione e le eventuali osservazioni, deve essere trasmessa alla Regione e alla Provincia interessata per l’approvazione, tramite Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della relativa variante urbanistica. <br />	<br />
2.2. – Il Piano comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, rivestendo dunque una rilevanza urbanistica con il conseguente possibile impatto sul territorio, ricade nel campo di applicazione della vigente normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS), disciplinata dall’articolo 6, commi da 2 a 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, pertanto, deve essere sottoposto almeno alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12, comma 6, del medesimo decreto legislativo. Inoltre, nel caso in cui le previsioni del Piano comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comportino modifiche sostanziali al Piano urbanistico comunale, tali da avere conseguenze ambientali rilevanti, è necessario attivare la procedura di VAS. <br />	<br />
La mancata sottoposizione, da parte della normativa regionale sui Piani comunali di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla disciplina sulla VAS, presenterebbe profili di illegittimità costituzionale in quanto recherebbe disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, comma 2, lettera s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. <br />	<br />
3. – Secondo il ricorrente, poi, l’art. 27, recante «moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati», prevede la sospensione sine die delle procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all’entrata in vigore della legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell’allegato alla Deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221. <br />	<br />
3.1. – La disposizione impugnata eccederebbe la competenza della Regione, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza e ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), nonché in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), oltre che con le norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 della Direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), e dunque anche con violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. <br />	<br />
Osserva il ricorrente che il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito, impone una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, con la formulazione delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali. <br />	<br />
La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché gli interventi di modifica e le opere connesse, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione (art. 12, comma 3), a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, nel termine massimo di centottanta giorni (comma 4). <br />	<br />
L’indicazione di tale termine deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in quanto questa disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. <br />	<br />
In definitiva, la norma impugnata, nella parte in cui sospende fino all’adozione del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali, le procedure autorizzative pendenti (in corso o attivate dopo l’entrata in vigore della legge regionale) per la realizzazione degli impianti fotovoltaici non integrati, si porrebbe in contrasto con i suddetti principi, essendo evidente che la sospensione del procedimento di autorizzazione incide sul rispetto del termine massimo di conclusione del procedimento. <br />	<br />
4. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo dichiararsi l’infondatezza del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. <br />	<br />
4.1. – Riguardo alla prima censura la Regione osserva che nel giudizio di costituzionalità dell’art. 58, commi 1 e 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso da essa e da altre Regioni nella parte in cui tale normativa prevedeva che la delibera del Consiglio comunale che approva il Piano delle alienazioni immobiliari costituisce variante automatica, la Corte costituzionale ne ha dichiarata, con sentenza n. 340 del 2009, l’illegittimità per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.: stabilendo 1’effetto di variante ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l’eccezione dei casi previsti nell’ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), la disciplina non era semplicemente finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolveva in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale. <br />	<br />
Dando esecuzione alla citata pronuncia, la Regione Piemonte si è limitata a regolamentare l’istituto del Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali nell’ambito delle proprie competenze come delineate anche dalla sentenza citata. Se nella normativa non si cita l’istituto della VAS (così come non se ne parlava nella norma statale di riferimento), non è certo per derogare ad esso. Bensì si dà per scontata (senza necessità di un richiamo espresso) l’applicazione di norme (statali e regionali) in vigore da molti anni. <br />	<br />
La legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), del resto, unitamente alle successive disposizioni attuative, obbliga il proponente la variante alla procedura di verifica e di valutazione a seconda dei casi. In particolare, con delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931 avente ad oggetto proprio l’applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 (ed in particolare i “primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi”), sono state individuate le tipologie di varianti ai piani da sottoporre a valutazione ambientale o a preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione, sulla base delle caratteristiche del territorio interessato o della variante in oggetto. <br />	<br />
Ad avviso della Regione, non si vede come tale normativa possa intendersi implicitamente abrogata o derogata da una norma successiva che, semplicemente, in attuazione di una norma statale parzialmente dichiarata incostituzionale, prevede una procedura di variante semplificata al fine di consentire la valorizzazione dell’immobile da parte dell’Amministrazione pubblica. <br />	<br />
4.2. – Riguardo alla seconda censura, la Regione osserva che l’art. 27 della legge regionale n. 18 del 2010, stabilendo una moratoria delle procedure relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221, persegue lo scopo di salvaguardare alcune parti del territorio piemontese dalla proliferazione incontrollata e pregiudizievole degli impianti fotovoltaici c.d. “a terra”, ossia non integrati. <br />	<br />
Tale tipologia di impianti, benché alimentati da fonte energetica rinnovabile, per sua natura implica rilevanti impatti di carattere ambientale e di consumo del territorio, e non può essere quindi essere sottratta a tempo indeterminato al principio di individuazione delle aree non idonee alla loro localizzazione, sancito dal d.lgs. n. 387 del 2003, solo in virtù del fatto che non sono state finora approvate, a distanza di sette anni dall’entrata in vigore dello stesso, le linee guida nazionali dirette a disciplinare lo svolgimento del procedimento unico per il conseguimento dell’autorizzazione. <br />	<br />
Solo a partire dal 2009, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di procedere alla stesura delle linee guida, ha costituito specifici tavoli di lavoro che hanno visto la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri coinvolti e di alcune Regioni, tra le quali il Piemonte. Dopo la sua elaborazione, lo schema di linee guida è stato oggetto di confronti tecnici in molteplici sedute interregionali fino ad essere poi esaminato nella seduta tecnica della Conferenza unificata svoltasi il 22 febbraio 2010 e da ultimo licenziato in quella del 15 aprile 2010. In attesa delle linee guida, si ravvisa la necessità di porre temporaneamente un freno alla realizzazione indiscriminata degli impianti fotovoltaici a terra, sospendendo le procedure autorizzative in corso relativamente ad impianti da realizzare sui terreni ricompresi in determinate aree, fino al recepimento regionale delle linee guida nazionali. <br />	<br />
Tale situazione di stallo ha costretto la Regione a individuare uno strumento che consenta temporaneamente di salvaguardare alcuni siti da interventi i cui effetti, pur pregevoli sotto il profilo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, avrebbero come inevitabile risvolto la compromissione di aree ricomprese nelle aree di esclusione o di repulsione indicate al paragrafo 3.3 della Relazione programmatica dell’energia approvata dalla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221. <br />	<br />
Va puntualizzato che la suddetta Relazione Programmatica quale “atto propedeutico all’aggiornamento del Piano energetico ambientale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3 febbraio 2004, n. 351-3642”, individua i criteri di localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui portata è stata specificata da apposita Circolare regionale interpretativa del 29 marzo 2010. <br />	<br />
Anche alla luce delle emanande linee guida nazionali per la disciplina del procedimento di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, la Circolare ha precisato che le indicazioni della Relazione Programmatica sull’energia non possono che intendersi al momento quali primi indirizzi volti ad orientare le valutazioni degli Enti locali piemontesi nell’espressione degli atti di rispettiva competenza nell’ambito di procedimenti autorizzatori e/o di valutazione di impatto ambientale. <br />	<br />
Le argomentazioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a proposito della violazione del termine per la conclusione del procedimento, starebbero proprio a dimostrare come tale norma non possa che essere intesa “a regime”. In caso contrario, le Regioni sarebbero ristrette tra l’inerzia ministeriale nella stesura delle linee guida e il termine di centottanta giorni per concludere i procedimenti autorizzativi in assenza delle medesime linee guida. Questo lasso di tempo può di fatto compromettere il territorio neutralizzando l’esito finale delle linee guida e le competenze stesse delle Regioni che, quanto alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, in una con il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, rientrano nelle materie di legislazione concorrente. <br />	<br />
5. – Nell’imminenza dell’udienza, la Regione Piemonte ha fatto pervenire alla Corte copia delle delibera di Giunta Regionale 14 dicembre 2010 n. 3-1183, in cui, preso atto dell’approvazione delle linee guida nazionali, con decreto ministeriale 10 settembre 2010, pur in attesa dell’assegnazione alle Regioni delle rispettive quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili, vengono individuati siti ed aree non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici “a terra”, e si dispone la cessazione del regime di sospensione di cui all’art. 27 delle legge regionale n. 18 del 2010. <br />	<br />
5.1. – Successivamente la Regione ha fatto pervenire nota con cui preannuncia che in data 4 aprile 2011, il Consiglio regionale avrebbe promulgato un testo legislativo di modifica dell’art. 16-bis della legge regionale n. 56 del 1977, nel senso di aggiungere un comma 4-bis, con cui si specifica che «le modificazioni allo strumento urbanistico generale, di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica». La stessa legge sarebbe entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Dal che la difesa regionale ha inferito la cessazione della materia del contendere, o comunque il venir meno dell’interesse da parte dello Stato a coltivare la prima questione di legittimità costituzionale. <br />	<br />
5.2. – Nel corso dell’udienza la Regione ha depositato copia del Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2011 recante Legge regionale 29 marzo 2011, n. 3 (Modifica all’articolo 16-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 – Tutela ed uso del suolo). <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale degli artt. 15 e 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie). <br />	<br />
1.1. – Osserva il ricorrente che l’art. 15, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie), intitolato «Modifiche della legge regionale n. 56/1977», inserisce, dopo l’art. 16 di quest’ultima (legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, Tutela ed uso del suolo), l’art. 16-bis, che regola la procedura di approvazione del Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Il comma 2 prevede che nel caso di adozione del piano da parte del Consiglio comunale, le modificazioni dello strumento urbanistico generale, ivi contenute, si intendono approvate qualora la Regione non esprima il proprio dissenso entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione; nel caso che il piano apporti modificazioni riguardo al regime dei terreni non edificati, quale che ne sia la destinazione urbanistica, è necessaria l’approvazione della variante tramite la Conferenza dei Servizi, e, a tal fine, in base al comma 3, la deliberazione di adozione del piano deve essere trasmessa alla Regione e alla Provincia interessata. <br />	<br />
Il Piano comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, rivestendo dunque una rilevanza urbanistica con il conseguente possibile impatto sul territorio, ricadrebbe nel campo di applicazione della vigente normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) disciplinata dall’articolo 6, commi da 2 a 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e pertanto dovrebbe essere sottoposto almeno alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12, comma 6, del medesimo decreto legislativo. Inoltre nel caso in cui le previsioni dello stesso Piano comportino modifiche sostanziali al Piano urbanistico comunale, tali da avere conseguenze ambientali rilevanti, sarebbe necessario attivare la procedura di VAS. <br />	<br />
La mancata sottoposizione, da parte della normativa regionale sui Piani comunali di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla disciplina sulla VAS, presenterebbe dunque profili di illegittimità costituzionale recando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, afferente alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, comma 2, lettera s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. <br />	<br />
1.2. – Secondo la difesa della Regione Piemonte, la norma impugnata regolerebbe gli effetti urbanistici della approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, e non citando l’istituto della VAS, non avrebbe certo inteso derogare alla sua applicazione, imponendosi al contrario un’interpretazione logica che dà per scontata (senza necessità di espresso richiamo) l’applicazione delle norme statali e regionali, che quella valutazione impongono. <br />	<br />
Nelle more del giudizio di costituzionalità risulta, peraltro, promulgata dal Presidente della Giunta regionale la legge regionale 29 marzo 2011, n. 3 (Modifica all&#8217;articolo 16-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2011, con cui si è aggiunto un comma 4-bis all’art. 16-bis: la norma specifica ora che «le modificazioni allo strumento urbanistico generale, di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica». <br />	<br />
1.3. – La modifica apportata, da parte della legge regionale n. 3 del 2011, alla citata disposizione, ha determinato la cessazione della materia del contendere sul ricorso dello Stato avverso l’art. 16-bis della legge n. 18 del 2010, anche in considerazione della circostanza – desumibile dal tenore della difesa della Regione in ordine alla prassi amministrativa seguita, non contraddetta dal ricorrente, secondo cui la verifica di assoggettabilità andava comunque compiuta – che la norma impugnata non ha comunque determinato medio tempore approvazione di Piani di alienazioni e valorizzazioni senza preventiva sottoposizione a VAS. <br />	<br />
2. – Il ricorrente impugna anche l’art. 27 della legge della Regione Piemonte n. 18 del 2010, recante il titolo «Moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati», che sospende le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all’entrata in vigore della legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, da realizzare su terreni ricompresi in determinate aree di pregio ambientale, individuate dalla Giunta regionale. <br />	<br />
La previsione della legge regionale eccederebbe la competenza della Regione, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza e ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e violando la normativa di principio statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., oltre che le norme internazionali e comunitarie con conseguente violazione anche del primo comma dell’art. 117 Cost., essendo evidente – ad avviso del ricorrente – che la sospensione del procedimento di autorizzazione incide sul rispetto del termine massimo di conclusione del procedimento, fissato in centottanta giorni dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che è ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e garantisce in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. <br />	<br />
2.1. – La difesa regionale replica che la moratoria delle procedure di autorizzazione degli impianti fotovoltaici non integrati agli edifici, da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221, persegue lo scopo di salvaguardare alcune parti del territorio piemontese dalla proliferazione incontrollata e pregiudizievole di tali impianti, che implicano rilevanti impatti di carattere ambientale e di consumo del territorio, in attesa delle linee guida nazionali, atteso che a distanza di sette anni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 2003, delle linee guida, dirette a disciplinare lo svolgimento del procedimento unico per il conseguimento dell’autorizzazione, non sono state emanate. <br />	<br />
2.2. – La questione è fondata. <br />	<br />
2.3. – La normativa internazionale, quella comunitaria, e quella nazionale, manifestano ampio favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per la massima diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia i princìpi fondamentali della materia, di potestà legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», cui le Regioni sono vincolate (sentenze nn. 124, 168, 332 e 366 del 2010). Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all’emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata. <br />	<br />
Solo in base alla formulazione delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze nn. 166 e 382 del 2009; nn. 119 e 344 del 2010; n. 44 del 2011), e nemmeno sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all’approvazione delle linee guida nazionali (sentenze n. 364 del 2006, n. 382 del 2009, nn. 124 e 168 del 2010). <br />	<br />
E’ evidente che, prevedendo la sospensione dei procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, e di quelli che saranno iniziati in seguito, la legge regionale ha l’effetto di procrastinare per un periodo di tempo indeterminato il rilascio della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla norma di principio (art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003), che, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e volta a garantire, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, le regole del procedimento autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento. <br />	<br />
L’impossibilità, da parte delle Regioni, di interferire sulla procedura autorizzatoria, facendone dipendere la durata dai tempi di emanazione delle linee guida nazionali, rende poi irrilevante che queste ultime siano state adottate, con decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) (sentenze n. 344 del 2010 e n. 67 del 2011), e che le Regioni vi si siano adeguate. <br />	<br />
D’altro canto il regime autorizzatorio configurato dall’art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.), successivamente intervenuto, che ha ratificato le disposizioni delle Linee guida, ivi compresa la possibilità, per le Regioni, di estendere la soglia di applicazione della procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, ha ovviamente applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore (29 marzo 2011). <br />	<br />
L’art. 27 della legge regionale n. 31 del 2010 è, dunque, costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003. <br />	<br />
L’accoglimento di tale questione comporta l’assorbimento della censura formulata con riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), Cost. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE <br />	<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie); <br />	<br />
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Piemonte n. 18 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 giugno 2011. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-6-2011-n-192/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-6-2011-n-187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Maddalena &#8211; Est. Napolitano sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della regione marche che qualificano &#8220;privo di rilevanza economica&#8221; il servizio idrico integrato 1. Ambiente e territorio – Acque reflue urbane – Impianti di depurazione &#8211; Art. 30 L.r. Marche n. 16/2010 – Illegittimità costituzionale – Ragioni &#8211; Mancato adeguamento alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-6-2011-n-187/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-6-2011-n-187/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maddalena &#8211; Est. Napolitano</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme della regione marche che qualificano &ldquo;privo di rilevanza economica&rdquo; il servizio idrico integrato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Acque reflue urbane – Impianti di depurazione &#8211; Art. 30 L.r. Marche n. 16/2010 – Illegittimità costituzionale – Ragioni &#8211; Mancato adeguamento alla disciplina nazionale.  	</p>
<p>2. Ambiente e territorio &#8211; Servizio idrico integrato &#8211; Art. 40, c. 2 L.r. Marche n. 16/2010 &#8211; Qualifica di servizio privo di rilevanza economica &#8211; Illegittimità costituzionale – Ragioni – Disciplina nazionale &#8211; Qualificazione difforme. 	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Rifiuti prodotti sulle navi &#8211; L.r. Marche n. 16/2010, art. 42, cc. 7 e 9 &#8211; Affidamento della gestione al Comune &#8211; Illegittimità costituzionale – ragioni – Violazione competenza esclusiva statale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ costituzionalmente illegittimo l’art.30 L.r. Marche n. 16/2010 poiché  individua una tempistica per la realizzazione e l’adeguamento alla disciplina nazionale ed al piano regionale degli impianti per la depurazione delle acque reflue urbane relativi ad insediamenti con oltre duemila abitanti difforme dai termini fissati dall’art. 27 del d.lgs. n. 152/1999. A tal fine è irrilevante la circostanza che l’art. 27 sia stato abrogato dal Codice dell’Ambiente dal momento che, in assenza di una proroga dei termini in esso stabiliti per l’adeguamento degli impianti, non è venuta meno la loro obbligatorietà (considerato anche che l’abrogazione è intervenuta dopo lo scadere di detti termini).	</p>
<p>2. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 40, comma 2, della legge regionale Marche n. 16 del 2010 secondo cui il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica poiché in contrasto con la disciplina nazionale. Infatti, il legislatore statale, in coerenza con la normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato, ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione.	</p>
<p>3. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 42 commi 7 e 9 della legge regionale delle Marche n. 16 del 2010 che affida al Comune la disciplina della gestione dei rifiuti prodotti all’interno di una nave nel corso del tragitto compiuto da questa dal porto di partenza a quello di arrivo per violazione della competenza statale. Infatti, tale gestione rientra nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di competenza esclusiva della Stato e non nella  materia, di competenza regionale concorrente, relativa ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e navigazione ed il legislatore statale con l’ art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003 ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 17 gennaio 2011, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2011 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2011. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Marche; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; <br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Giusta conforme deliberazione governativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato in data 17 gennaio 2011, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), affermandone il contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), della Costituzione. <br />	<br />
2. – In particolare, osserva il ricorrente che l’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 integra, al comma 1, prevedendo interventi definiti indifferibili ed urgenti, il Piano d’ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ciò allo scopo di scongiurare situazioni di emergenza sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi di acque reflue non a norma e di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di tutela delle acque approvato con deliberazione dell’Assemblea regionale n. 145 del 26 gennaio 2010, il quale prevede la realizzazione di interventi per l’adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e per il loro collettamento a tali strutture. Al comma 2 viene indicata la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la realizzazione degli interventi di cui sopra per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e, al comma 3, è, infine, previsto che, nel periodo necessario per la realizzazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2015, le Province possano rilasciare autorizzazioni provvisorie relative agli scarichi di cui al comma 1 (cioè quelli «non conformi alla normativa vigente»). <br />	<br />
2.1. – Ad avviso del ricorrente la descritta disciplina viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione «per il tramite della normativa statale di riferimento in materia ambientale, da considerarsi quale disciplina interposta». <br />	<br />
Viene, a tal proposito, richiamato il decreto legislativo n. 152 del 2006 che, fra l’altro, disciplina la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, con disposizioni che costituiscono principi generali di tutela dell’ambiente sia alla luce delle disposizioni costituzionali che di quelle di fonte internazionale e comunitaria. <br />	<br />
In particolare, l’impugnato art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 prevede la realizzazione di interventi che già avrebbero dovuto essere realizzati in attuazione di quanto previsto sia dall’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 sia dagli artt. 100 e seguenti del medesimo provvedimento legislativo. <br />	<br />
La disposizione censurata, incidendo sulla medesima materia disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006, non solo rimette ad un successivo programma redatto in base ad essa l’individuazione delle priorità negli interventi da realizzare e dei relativi tempi, ma fissa, altresì, al 31 dicembre del 2015 il termine massimo per la loro realizzazione con riferimento agli «agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti», consentendo, anche che, sino a tale data, le Province autorizzino provvisoriamente l’utilizzo di scarichi non a norma. <br />	<br />
Siffatta normativa, osserva il ricorrente, pur dichiarandosi finalizzata a tutelare l’igiene e la sanità pubblica, in realtà introduce una deroga alla operatività della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, consentendo, in contrasto con questa, il perpetuarsi di situazioni di mancato adeguamento degli scarichi idrici ai dettami comunitari e nazionali in materia. <br />	<br />
2.2. – Sul punto parte ricorrente ricorda che, a mente degli artt. 27 e 31 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il termine entro il quale gli agglomerati urbani con un numero di abitanti superiore a 15.000 dovevano dotarsi di una rete fognaria e di un sistema di trattamento delle acque reflue era fissato al 31 dicembre 2000 mentre per quelli aventi un numero di abitanti compreso fra 2.000 e 15.000 il termine era fissato al 31 dicembre 2005. Allorché la predetta normativa è stata abrogata, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è stato previsto alcun differimento dei ricordati termini né sono state individuate situazioni legittimanti deroghe al principio, stabilito dall’art. 100 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale gli agglomerati urbani con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 dovevano essere provvisti di reti fognarie. <br />	<br />
Rilevato che fra le specifiche finalità indicate all’art. 73 del d.lgs. n. 152 del 2006 vi è la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento idrico ed il risanamento dei corpi idrici inquinati, da realizzarsi, tra l’altro, tramite l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato, nonché tramite l’adozione di misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali, osserva ancora il ricorrente che l’impugnato art. 30, rinviando la realizzazione degli interventi di adeguamento e consentendo alle Province di autorizzare in via provvisoria scarichi non conformi alla normativa, si pone in diretto contrasto con la normativa statale, la quale non giustifica né differimenti temporali né deroghe per casi particolari. Esso, quindi, disciplinando aspetti indubbiamente attinenti alla materia ambientale, in maniera difforme rispetto alle disposizioni statali contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, viola la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. <br />	<br />
2.3. – Infatti, prosegue il ricorrente, pur essendo vero che, stante la natura trasversale della materia «ambiente», le Regioni possono stabilire, nell’esercizio delle loro competenze, livelli di tutela più elevati, ciò può, comunque avvenire, non al fine di tutelare direttamente il bene ambientale, ma solo per disciplinare adeguatamente gli oggetti riconducibili alle loro specifiche competenze. <br />	<br />
Nel caso che interessa, invece, la Regione è direttamente intervenuta, attraverso la previsione di una proroga nella realizzazione degli interventi necessari e della possibilità di consentire indebite deroghe, sui regimi di tutela riservati, invece, alla competenza esclusiva dello Stato. <br />	<br />
3. – Riguardo al comma 2 dell’art. 40 della legge regionale n. 16 del 2010 – il quale prevede che il servizio idrico integrato, poiché di interesse generale e riconducibile a diritti fondamentali, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica – il ricorrente osserva che esso si pone in contrasto con l’art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nel disciplinare l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ne ha affermato la pertinenza alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, precisando, altresì, che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutti i servizi pubblici locali. <br />	<br />
In particolare, il ricorrente segnala che nella giurisprudenza della Corte già è stata affermata la omologia fra la nozione di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» e quella, di fonte comunitaria, di «servizio di interesse economico generale» così come quella fra i concetti di «rilevanza economica» e di «interesse economico generale», intendendosi per tale, secondo la giurisprudenza comunitaria, un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una generalità di utenti e rese nell’esercizio di un’attività economica, cioè consistente nell’offrire beni o servizi su di un determinato mercato. <br />	<br />
Poiché siffatta nozione, avente un contenuto oggettivo, viene utilizzata quale criterio discretivo per l’applicazione delle norme a tutela della concorrenza in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici, ne deriva che la determinazione delle condizioni di rilevanza economica dei servizi pubblici stessi è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza. <br />	<br />
Sotto tale profilo l’art. 40 della legge regionale n. 16 del 2010, il quale sottrae dall’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica il servizio idrico integrato, esulerebbe dalla competenza legislativa regionale. <br />	<br />
3.1. – Peraltro, soggiunge il ricorrente, la Corte, con la sentenza n. 325 del 2010, originata da un ricorso proposto avverso una legge dello Stato dalla Regione Marche, già ha affermato che è fatto divieto, stante la portata oggettiva della nozione di «interesse economico», sia agli Stati membri dell’Unione europea che agli enti infrastatuali di decidere discrezionalmente sulla sussistenza o meno dell’interesse in questione, precisando altresì, con specifico riferimento al servizio idrico integrato, che correttamente il legislatore statale lo ha qualificato come servizio di rilevanza economica, escludendo, conseguentemente, «ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione». <br />	<br />
Conclude sul punto il ricorrente ricordando che, sulla base della giurisprudenza della Corte, la disciplina concernente le modalità dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, non ascrivibile né alla competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali né a quella relativa alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane, va, invece, ricondotta alla competenza statale in tema di tutela della concorrenza, data la sua diretta incidenza sul mercato. <br />	<br />
D’altra parte, precisa il ricorrente, oltre a violare l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, l’art. 40 della legge regionale n. 16 del 2010 si pone altresì in contrasto con il primo comma dell’art. 117 della Costituzione, in quanto, restringendo la nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in deroga alla previsione contenuta nell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, e, di conseguenza, escludendo l’affidamento e la gestione del servizio idrico integrato dall’ambito di operatività della disciplina comunitaria in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, limita, violando il predetto parametro costituzionale, l’applicazione nel nostro ordinamento dei vincolanti principi comunitari vigenti nelle sopraindicate materie. <br />	<br />
4. – Il ricorrente deduce, infine, l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 42, comma 7, della legge regionale n. 16 del 2010, in quanto, nel modificare l’art. 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), prevede che il compito di «curare» le procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione delle direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), sia assegnato ai Comuni territorialmente competenti. <br />	<br />
Lamenta il ricorrente che la disposizione impugnata, affidando ai Comuni le procedure relative al servizio di gestione dei rifiuti portuali, si pone in contrasto con l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003, il quale, invece, attribuisce siffatta competenza alle Regioni, peraltro previa intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima. <br />	<br />
Parimenti in contrasto con le norme statali in materia ambientale è, secondo l’avviso del ricorrente, il comma 9 del medesimo art. 42, il quale, interpretando autenticamente il comma 1 dell’art. 61 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), dispone che, fra le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, concernenti la manutenzione dei porti, ci siano anche quelle aventi ad oggetto le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003. <br />	<br />
L’attribuzione di tale funzione ai Comuni contrasta anch’essa con l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003 che, come detto, assegna, invece, tale compito alle Regioni, d’intesa con l’Autorità marittima. <br />	<br />
4.1. – Siffatto contrasto, unitamente all’intervento legislativo nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata alla competenza statale, integra, secondo il ricorrente, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. <br />	<br />
5. – Conclusivamente, il ricorrente, oltre a chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate, chiede altresì, stante la particolare gravità dell’illegittimità per violazione delle competenze in materia di concorrenza e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, la sospensione cautelare della esecuzione del solo art. 40, comma 2, della legge regionale delle Marche n. 16 del 2010. <br />	<br />
6. – Si è costituita in giudizio la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale, contestando la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in esame nella parte in cui essa ha per oggetto l’art. 30 e i commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, mentre, per quel che concerne il comma 2 dell’art. 40 della citata legge regionale, prende atto dell’orientamento espresso dalla Corte con le sentenze n. 325 del 2010 e 26 del 2011, peraltro ritenendo che non sussistano gli estremi per l’invocata sospensione cautelare degli effetti della disposizione legislativa censurata. <br />	<br />
6.1. – Con riferimento alla censura rivolta all’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010, la difesa regionale osserva che si deve, in primo luogo, fare chiarezza sul significato normativo della disposizione censurata, la quale ha ad oggetto esclusivamente gli scarichi di acque reflue provenienti dagli agglomerati urbani. L’ambito di applicazione della disposizione regionale, pertanto, è inequivocamente riferito agli scarichi delle pubbliche fognature e, più in generale, agli scarichi di acque reflue urbane posti sotto la responsabilità dei gestori del servizio idrico integrato. <br />	<br />
Ad avviso della resistente, ratio e finalità della disciplina sono chiaramente sintetizzate nell’incipit del comma 1, cioè scongiurare una situazione emergenziale dovuta al fatto che nella Regione Marche sussistono ancora situazioni di non conformità delle predette tipologie di scarichi alla normativa vigente, le quali imporrebbero – a rigore – la chiusura immediata di tali scarichi, con evidenti ripercussioni sia di natura igienico-sanitaria sia di natura propriamente ambientale. <br />	<br />
Sulla base di queste premesse, aggiunge la Regione, è possibile scomporre la disposizione impugnata in due parti. Coi primi due commi, il legislatore regionale ha previsto la necessità di procedere all’integrazione coattiva dei piani d’ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 con un «programma di interventi indifferibili e urgenti per l’adeguamento o la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione» il quale preveda, altresì, la definizione delle priorità delle opere e dei loro tempi, individuando, comunque il termine inderogabile del 31 dicembre 2015 per gli interventi relativi agli agglomerati urbani con popolazione superiore ai duemila abitanti equivalenti. Gli interventi consistono, dunque, esclusivamente in opere pubbliche infrastrutturali poste a carico dei gestori del servizio idrico integrato, da finanziare direttamente con fondi pubblici o coi proventi della tariffa riscossa per i servizi idrici. <br />	<br />
Nella seconda parte il legislatore regionale, col comma 3, ha previsto un regime di “autorizzabilità provvisoria” degli scarichi esistenti ed ancora non conformi alla normativa limitato al solo periodo necessario alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 (e comunque non oltre il termine massimo ivi fissato); regime provvisorio giustificato proprio dalla necessità di conseguire, a fronte di una generalizzata situazione di irregolarità degli scarichi delle acque reflue, l’adeguamento di quelli provenienti dagli agglomerati urbani della Regione alle vigenti discipline nazionali e comunitarie, nonché agli obiettivi del Piano di tutela delle acque (Pta). <br />	<br />
6.2. – Di ciò, aggiunge la Regione, essa si era fatta carico già in sede di redazione del Pta, di cui all’art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, che era stato dalla medesima approvato, previa “validazione” da parte del Ministero dell’ambiente nonché di altre autorità pubbliche. Nel Pta, verificata la non conformità ai parametri normativi di ben 55 agglomerati urbani aventi popolazione superiore a duemila abitanti equivalenti su di un totale di 95 e rilevata la necessità di idonei interventi, si precisava che sarebbe stato compito della Giunta regionale verificare la congruenza e la sufficienza di tali interventi, la cui tempistica, peraltro, era fissata in un arco molto ampio di tempo. <br />	<br />
Andando a sintetizzare il contenuto del Pta, la Regione osserva che esso indicava: gli interventi infrastrutturali già previsti in ogni Ambito territoriale ottimale (Ato) nonché i relativi costi; i termini, ordinatori, entro i quali i gestori del servizio idrico integrato dovevano procedere alla loro realizzazione; la necessità del tempestivo adeguamento dei piani d’ambito al Pta, mediante un programma approvato dalla Giunta regionale avente, riguardo agli interventi ritenuti più urgenti, efficacia cogente per i gestori del servizio idrico; la previsione di termini massimi, anche essi ordinatori, per l’adeguamento degli impianti di depurazione ai valori limite. <br />	<br />
Emergerebbe quindi chiaramente la connessione che lega il contenuto del censurato art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 con le previsioni del Pta che sono rese in termini più rigorosi: il primo, infatti, per la Regione, prevede come coattiva la integrazione dei piani d’ambito che il Pta prevede come facoltativa; fissa tassativamente, e non in via meramente ordinatoria, al 31 dicembre 2015 il termine per gli interventi di adeguamento negli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti; consente esplicitamente alle Province di autorizzare, sino alla tempestiva realizzazione di tali interventi, scarichi nelle pubbliche fognature non a norma, facoltà questa che, ad avviso della Regione, doveva ritenersi implicitamente contemplata anche dal Pta. <br />	<br />
Dal descritto quadro emergerebbe, secondo la Regione, «l’assurdità della tesi sostenuta dalla ricorrente», in base alla quale, dovendo le reti fognarie e gli impianti di depurazione essere già stati adeguati e non essendo consentita la persistenza di scarichi non a norma, la Regione Marche, preso atto della diversa situazione esistente nel suo territorio, non poteva prevedere un programma di adeguamento degli impianti esistenti, ma doveva procedere alla chiusura di quelli non a norma, senza tenere conto, nel fare ciò, delle gravi implicazioni pratiche che tale decisione avrebbe comportato (evacuazione dei centri abitati non a norma; sistemazione dei cittadini trasferiti in abitazioni; immediata realizzazione di impianti a norma). <br />	<br />
6.3. – Al di là di tali conseguenze, precisa la resistente, la tesi posta a base del ricorso è errata in diritto, come dimostra l’analisi di numerose disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006. <br />	<br />
A tal proposito la resistente, convenendo sul fatto che la disposizione censurata, data la prevalenza sulle concorrenti materie della sanità e dell’igiene pubblica, sia riconducibile all’ambito materiale della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», rileva che essa ha ad oggetto la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione del servizio idrico integrato, temi riguardo ai quali il legislatore del d.lgs. n. 152 del 2006 ha affidato alle Regioni una «vastissima serie di competenze normative ed amministrative» delle quali si deve tenere conto nel valutare la legittimità della disciplina ora in esame. <br />	<br />
Nella comparsa sono esaminate, quindi, diverse disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006: in particolare gli artt. 73 (il quale, nell’indicare gli strumenti tramite i quali conseguire gli obiettivi generali di tutela idrica, segnala l’adeguamento dei sistemi di fognatura, il collegamento e la depurazione degli scarichi nonché la graduale diminuzione di questi), 100 (il quale, dopo aver imposto la dotazione di reti fognarie per le acque reflue prodotte da agglomerati aventi almeno 2000 abitanti equivalenti, prevede che, relativamente ad insediamenti, installazioni o edifici isolati, siano le Regioni ad individuare sistemi pubblici o sistemi alternativi che assicurino la medesima protezione ambientale sia i tempi per l’adeguamento degli scarichi esistenti ad essi), 105 (il quale prevede le modalità di trattamento delle acque reflue urbane), 121 (che prevede, quale fondamentale strumento di tutela delle risorse idriche, il Pta, affidato alla competenza delle Regioni ed approvato all’esito di un procedimento che vede coinvolto il Ministero dell’Ambiente e le Autorità di bacino, ed il cui comma 3 prevede che il Pta contenga, fra l’altro, le misure volte alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, mentre il successivo comma 4 addita fra contenuti del medesimo Pta «l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità»), 124 (in base al quale il regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue domestiche e delle reti fognarie è definito dalle Regioni nei limiti di cui all’art. 101, commi 1 e 2, ed il cui comma 6, affida alle Regioni la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione delle acque reflue), 126 (secondo il quale le Regioni disciplinano le modalità di approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nonché di autorizzazione provvisoria in sede di avvio dell’impianto), 149 (il quale detta la disciplina del piano d’ambito, predisposto dalla Autorità d’ambito e approvato dalla Regione, nel quale è contenuto un programma di interventi, con l’indicazione delle relative infrastrutture e dei tempi per la loro realizzazione). <br />	<br />
6.4. – La Regione osserva, infine, che, ove non fossero sufficienti i descritti indici normativi a dimostrare l’esistenza di specifiche competenze regionali in tema di adeguamento delle reti fognarie esistenti e degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue, ivi compreso il regime di autorizzazione provvisoria degli scarichi non ancora conformi alla disciplina vigente, decisivo rilievo in tal senso avrebbe l’art. 170 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, al comma 5, espressamente, afferma che «le Regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni […] contenute nella legislazione regionale attuativa della parte III del presente decreto e nei» Pta. <br />	<br />
Ritiene, pertanto, la resistente difesa che, a fronte del descritto quadro normativo, sarebbe assai difficile sostenere che il legislatore regionale abbia introdotto una proroga nella realizzazione del programma per l’adeguamento delle reti fognarie ed un regime derogatorio per gli esistenti scarichi non a norma, con ciò ponendosi in contrasto con le previsioni del legislatore statale in materia di «tutela dell’ambiente». <br />	<br />
D’altra parte la Regione Marche sottolinea che disposizioni legislative analoghe a quella ora in esame sono state introdotte in altre legislazioni regionali, come, ad esempio, la legge regionale della Toscana 3 marzo 2010, n. 28, recante «Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», senza che il Governo abbia ritenuto di doverle censurare di fronte alla Corte costituzionale. <br />	<br />
7. – Passando all’esame delle censure aventi ad oggetto i commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, la difesa regionale, messa in luce la connessione esistente fra le due disposizioni, rileva come, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non vi sia motivo per ritenere che, per effetto di esse, sia venuta meno, nel procedimento volto all’affidamento del servizio di gestione di rifiuti portuali, l’intesa con l’Autorità marittima prescritta dal legislatore statale. Infatti, rispetto alla normativa invocata dal ricorrente quale parametro interposto, l’unica differenza sta nello spostamento della competenza della “cura” delle predette procedure di affidamento dalla Regione al Comune, senza, si ribadisce, che ne sia coinvolta la restante struttura procedurale. <br />	<br />
Fermo questo, la resistente osserva che, pertanto, la questione si concentra sulla sussistenza o meno di una competenza regionale a disporre il trasferimento in capo ai Comuni della predetta funzione amministrativa. <br />	<br />
7.1. – A tal proposito, la Regione ricorda come la disposizioni indicata dal ricorrente come norma interposta, cioè l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003, sia frutto di una novella inserita dall’art. 4-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), disposizione quest’ultima a sua volta introdotta in occasione della conversione in legge del predetto decreto legge, intervenuta con legge 20 novembre 2009, n. 166. <br />	<br />
Scopo dichiarato della novella era di evitare la apertura di una ulteriore procedura di infrazione a carico dello Stato italiano di fronte agli organi della Giustizia comunitaria per non avere provveduto ad elaborare un piano di raccolta dei rifiuti per ciascun porto italiano. <br />	<br />
Ritiene la resistente difesa che l’ambito materiale cui ascrivere l’intervento legislativo statale non sia quello della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, essendo esso volto a dare attuazione alla disciplina comunitaria in materia di trasporti marittimi che il legislatore costituzionale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ha affidato alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, sotto la specie dei «porti ed aeroporti civili» e delle «grandi reti di trasporto e navigazione». <br />	<br />
Di ciò sarebbe consapevole lo stesso legislatore statale che, all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 182 del 2003, ha espressamente fatto salva la competenza legislativa regionale nel dare attuazione alla Direttiva comunitaria 2000/59/CE nel rispetto dei vincoli derivanti, appunto, dal diritto comunitario e dei «principi fondamentali» espressi dal decreto legislativo stesso. <br />	<br />
Così stando le cose, la normativa regionale non avrebbe invaso un ambito competenziale statale, ma si sarebbe mossa, nel rispetto dei principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, entro i limiti della competenza regionale al fine di dare attuazione al diritto comunitario. <br />	<br />
7.2. – Peraltro, soggiunge conclusivamente la Regione, la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, emergerebbe anche là dove si aderisse alla tesi governativa che assegna l’intervento legislativo regionale alla materia «tutela dell’ambiente», dato che esso, infatti, si sarebbe realizzato in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 196 e 199 del d.lgs. n. 152 del 2006. La prima delle due disposizioni citate assegna alla competenza regionale sia la predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, sia la regolamentazione della attività di gestione dei rifiuti stessi, mentre l’art. 199, al comma 3, lettera b), prevede che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica», e al comma 4, lettera a), che esso possa contemplare anche «gli aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti». <br />	<br />
Tali previsioni, ad avviso della Regione Marche, dimostrano che la competenza normativa regionale sull’attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi gli aspetti organizzativi, deriva da esplicite scelte del legislatore statale. Pertanto, ben poteva la Regione, spendendo detta sua competenza ed applicando i principi di sussidiarietà ed adeguatezza, allocare presso i Comuni la funzione amministrativa relativa alle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali. <br />	<br />
8. – Riguardo, infine, alla questione avente ad oggetto l’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, la Regione prende atto che, immediatamente dopo la promulgazione della predetta legge, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 325 del 2010, successivamente ribadita dalla sentenza n. 26 del 2011, ha affermato che esula dalla potestà normativa regionale la possibilità di qualificare il servizio idrico integrato in termini di irrilevanza economica; ritiene, pertanto, di non contestare tale indirizzo giurisprudenziale. <br />	<br />
Osserva, peraltro, che la natura sostanzialmente programmatica della disposizione in questione porta ad escludere la sussistenza di un suo immediato effetto, di talché, difettando qualsivoglia pericolo di pregiudizio per l’interesse pubblico e per l’ordinamento giuridico della Repubblica nella pendenza del giudizio, non si giustificherebbe la richiesta di sospensione cautelare degli effetti della norma impugnata formulata da parte ricorrente. <br />	<br />
9. – In prossimità della data fissata per la discussione del ricorso la Regione Marche ha depositato una breve memoria illustrativa nella quale, ferme le conclusioni già rassegnate, ha ribadito che le disposizioni contenute negli artt. 30 e 42, commi 7 e 9, della legge regionale n. 16 del 2010 si fondano su diverse disposizioni legislative statali che, pur con riguardo alla materia di legislazione esclusiva della tutela dell’ambiente, affidano alle Regioni, anche dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione effettuata nel 2001, una competenza legislativa «integrativa-attuativa». <br />	<br />
A sostegno di tale tesi parte resistente osserva che non solo essa ha trovato fautori nella dottrina, ma anche che la medesima troverebbe un ampio riscontro nella giurisprudenza della Corte, da essa richiamata, la quale avrebbe più volte scrutinato in senso favorevole la legittimità di disposizioni legislative regionali emanate in attuazione di norme statali che, seppure all’interno di ambiti materiali riconducibili alla legislazione esclusiva dello Stato, avevano riconosciuto la competenza legislativa delle Regioni. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge regionale delle Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), affermandone il contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), della Costituzione. <br />	<br />
Con riferimento all’impugnato art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, il ricorrente chiede, altresì, che, in pendenza di giudizio, sia sospesa, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la sua esecuzione. <br />	<br />
2. – Con l’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 la Regione Marche ha inteso ovviare alla generalizzata situazione di non conformità alla normativa vigente che caratterizza il sistema di smaltimento e depurazione degli scarichi idrici negli agglomerati urbani ubicati nella Regione aventi almeno duemila abitanti equivalenti, secondo la definizione di «abitante equivalente» fornita dall’art. 74, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). <br />	<br />
La Regione ha previsto che, in attuazione della norma censurata, sia integrato il piano d’ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 con una serie di interventi, definiti indifferibile ed urgenti, atti ad adeguare e realizzare impianti di depurazione delle acque reflue, nonché la rete di collettori, perché queste pervengano ai predetti impianti. In occasione della cennata integrazione dovranno essere anche stabilite le priorità per la realizzazione di tali interventi, nonché i relativi tempi, che, comunque, giusta la previsione contenuta nel comma 2 della censurata disposizione legislativa regionale, non potranno superare la data del 31 dicembre 2015. Entro tale periodo, ovvero in quello più breve entro il quale gli interventi saranno realizzati, è consentito alle Province di autorizzare, in via provvisoria, gli scarichi non conformi alla normativa vigente. <br />	<br />
2.1. – Il ricorrente Presidente del Consiglio deduce il contrasto della citata disposizione legislativa regionale con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, essendo la legge regionale intervenuta nella materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e violando, altresì, diversi principi fondamentali espressi dal decreto legislativo n. 152 del 2006. <br />	<br />
La questione di legittimità costituzionale è fondata. <br />	<br />
Non vi è alcun dubbio (né la Regione lo solleva) sul fatto che l’ambito materiale cui ascrivere la disposizione legislativa in esame sia quello della tutela ambientale. Infatti, anche di recente, questa Corte ha espressamente affermato che «la disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque dall’inquinamento, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 44 del 2011). <br />	<br />
Nello svolgimento di siffatta competenza, pertanto, lo Stato è abilitato ad adottare una propria disciplina, che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni (sentenza n. 61 del 2009). Queste ultime, a loro volta, attesa la possibilità che la competenza in materia ambientale sia intercettata dalle competenze, concorrenti o residuali, proprie delle Regioni, possono, nell’esercizio di queste ultime, o adeguarsi al predetto limite ovvero determinare limiti di tutela più elevati rispetto a quelli statali (sentenza n. 30 del 2009), ma mai dettarne di nuovi più blandi. <br />	<br />
2.2. – Nel caso che interessa è, viceversa, palese che la legislazione della Regione Marche, individuando una tempistica per la realizzazione e l’adeguamento di impianti per la depurazione delle acque reflue urbane relativi ad insediamenti con oltre duemila abitanti equivalenti, consente il protrarsi della attuale situazione di diffusa irregolarità addirittura sino al 31 dicembre 2015, cioè per oltre 10 e 15 anni rispetto ai termini fissati dall’art. 27 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). Quest’ultimo, infatti, prevedeva che «1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane: a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000; b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000». <br />	<br />
La circostanza che il suddetto d.lgs. n. 152 del 1999 sia stato abrogato dall’art. 175 del successivo d.lgs. n. 152 del 2006 non influisce sulla precedente conclusione, in quanto l’abrogazione è stata disposta quando il termine (anche quello più ampio, relativo agli agglomerati con un numero di abitanti compreso tra le 2.000 e 15.000 unità) era già scaduto e, quindi, quanto era previsto dalla citata disposizione legislativa doveva ritenersi già attuato. In assenza di una proroga di detti termini, da disporsi prima della scadenza, o di una riapertura dei termini stessi, l’abrogazione della suddetta disposizione non vale infatti a far venir meno l’obbligatorietà di un adempimento che doveva essere effettuato prima della data in cui l’abrogazione è stata disposta. <br />	<br />
Del resto il d.lgs. n. 152 del 2006, nel dettare un’ulteriore e più significativa disciplina relativa agli scarichi, parte dal presupposto che quanto disposto in tale materia dal precedente d.lgs. n. 152 del 1999 sia stato realizzato. <br />	<br />
Ciò risulta evidente quando, all’art. 100, dà per scontato che gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000 siano provvisti di una rete fognaria per il collettamento delle acque reflue urbane; quando all’art. 101 fa riferimento agli «obiettivi di qualità» ed ai «valori limite» degli scarichi; quando all’art. 105 prevede che gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti «recapitanti» in acque marino-costiere debbano essere sottoposti ad un adeguato trattamento di depurazione; quando all’art. 116 fa riferimento ai programmi integrativi dei piani di tutela delle acque, che debbono essere approvati dalle Regioni entro l’anno 2009 ed attuati da queste entro il 2012. <br />	<br />
Si tratta, in definitiva, di disposizioni che mirano a migliorare, fissando livelli di trattamento più elevati, una situazione di fatto, relativamente alla rete degli scarichi fognari, che si presuppone esistente. <br />	<br />
Il censurato art. 30 della legge regionale prevedendo, al comma 3, altresì, la possibilità che le Province autorizzino, per la stessa durata quinquennale (ancorché in via provvisoria), gli scarichi idrici non conformi alla normativa vigente, legittimandone, per tale ampio periodo, l’esercizio, determina anche esso un livello di protezione del bene ambientale senza dubbio deteriore rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale. <br />	<br />
Il fatto che la Regione Marche – peraltro neppure nell’esercizio di una sua potestà legislativa, dato che l’intervento normativo in questione si caratterizza per essere esclusivamente riferibile alla tutela ambientale – abbia predisposto, tramite l’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010, strumenti che, come sopra messo in luce, incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato – come plasticamente fotografa la previsione della stessa autorizzabilità in deroga di scarichi non a norma – dimostra l’esorbitanza della disposizione legislativa regionale nei confronti dei limiti competenziali stabiliti dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti. <br />	<br />
Né ha rilievo, ai fini della eventuale declaratoria di non fondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma ora in esame, il fatto, affermato dalla Regione Marche, che altra disposizione, avente tenore analogo o anche identico a questa ed adottata da una diversa Regione, non sia stata oggetto di censura da parte governativa. <br />	<br />
Nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme, infatti, è dato riscontrare nel nostro ordinamento nella mancata impugnazione di una disposizione di legge pur avente il medesimo contenuto dell’altra sopravvenuta. <br />	<br />
3. – Riguardo all’impugnazione dell’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010 – il quale prevede testualmente che «Il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica» – deve preliminarmente osservarsi che, essendo trattata la questione di legittimità costituzionale di siffatta norma in tempi ravvicinati rispetto alla presentazione del ricorso, non mette conto esaminare se ricorrano o meno gli estremi per procedere alla richiesta sospensione della esecuzione, ex art. 35 della legge n. 87 del 1953, dell’atto impugnato. <br />	<br />
Ad avviso dello Stato la censurata disposizione regionale, determinando la sottrazione della disciplina dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla applicazione delle norme nazionali e comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, si porrebbe in contrato sia con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina posta a «tutela della concorrenza», sia con l’art. 117, primo comma, della Costituzione che vincola l’esercizio della potestà legislativa anche delle Regioni al rispetto dell’ordinamento comunitario. <br />	<br />
3.1. – La questione è fondata. <br />	<br />
3.2. – Al riguardo, tenuto anche conto di quanto sostenuto sul punto dalla difesa regionale, è sufficiente richiamare, in breve, quanto, di recente, osservato da questa Corte allorché ebbe ad affermare – nell’esaminare la coerenza costituzionale, posta in dubbio dalla stessa Regione ora resistente, dell’art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato a seguito della entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 – che «il legislatore statale, in coerenza con la […] normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza n. 325 del 2010). <br />	<br />
La difforme affermazione contenuta nell’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, è, pertanto, affetta da un evidente vizio di legittimità costituzionale. <br />	<br />
4. – Anche i commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, disposizioni fra loro indissolubilmente legate da un vincolo di intima coerenza logica, sono censurati dal Presidente del Consiglio. Il primo prevede la novellazione dell’art. 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), attraverso l’inserimento, dopo il comma 1, di un ulteriore comma 1-bis, in base al quale la cura delle procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico spetta ai Comuni territorialmente competenti. Il secondo fornisce l’interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 61 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), nel senso che tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, attribuite ai Comuni, sono comprese le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Essi sono censurati dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto individuano – in materia attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, poichè relativa alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» – il soggetto cui è assegnata la cura delle procedure per l’affidamento del servizio di gestione di una particolare tipologia di rifiuti non nella Regione – così come stabilito dall’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico) – ma nel Comune territorialmente competente (cioè quello ove è ubicato il porto nel quale la nave produttrice dei rifiuti è pervenuta). <br />	<br />
Oltre a ciò lo Stato ha censurato le predette disposizioni in quanto esse prevedrebbero, in ulteriore contrasto con la previsione del citato art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, che nella cura delle predette procedure l’Ente territoriale operi in assenza di una previa intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima. <br />	<br />
4.1. – Anche in questo caso la questione è fondata. <br />	<br />
4.2. – Ritiene, infatti, questa Corte che non possa dubitarsi che l’ambito materiale cui ascrivere l’intervento legislativo in questione sia quello della disciplina dei rifiuti, ricadente, per costante giurisprudenza costituzionale, nella più generale materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (così, fra le più recenti, le sentenze n. 373 del 2010, n. 127 del 2010 e n. 61 del 2009). <br />	<br />
Il fatto che i rifiuti di cui si tratta siano stati prodotti all’interno di una nave nel corso del tragitto compiuto da questa dal porto di partenza a quello di arrivo pare, invero, circostanza irrilevante e non certamente idonea ad attrarre, così come sostenuto dalla resistente difesa, siffatta disciplina alla materia, di competenza regionale concorrente, relativa ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e navigazione. <br />	<br />
Ciò che nella fattispecie ha rilievo non è il luogo di produzione dei rifiuti, ma il fatto che di rifiuti si tratti. Un diverso argomentare porterebbe, ad esempio, a ricondurre alla competenza regionale concorrente afferente alla tutela della salute la tematica relativa alla gestione dei rifiuti di provenienza sanitaria, laddove la loro disciplina invece pertenga, sia pure sotto la specie dei rifiuti speciali, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente. <br />	<br />
Quanto osservato in ordine alla individuazione dell’ambito materiale cui appartiene la normativa censurata, conduce alla affermazione della illegittimità costituzionale delle due disposizioni impugnate. <br />	<br />
Questa Corte, infatti, ha chiaramente precisato che all’attribuzione allo Stato della competenza in ordine alla disciplina dei rifiuti consegue che «non sono […] ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia» (sentenza n. 373 del 2010), posto che la normativa statale esistente in tema di rifiuti si pone come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (sentenze n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008). <br />	<br />
4.3. – Applicando siffatti principi alla disciplina ora in scrutinio si evidenzia che il legislatore regionale delle Marche ha inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate all’affidamento del servizio di gestione della ricordata categoria di rifiuti presso l’ente territoriale Comune, laddove la legge dello Stato (il più volte ricordato art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003) ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata. <br />	<br />
L’evidenziata discrasia normativa giustifica di per sé la pronunzia di illegittimità costituzionale, a nulla valendo quanto sostenuto dalla resistente difesa, la quale fonderebbe la legittimazione della Regione ad intervenire sulla disciplina relativa all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in questione, col potere di arrecarvi modifiche rispetto al modello fornito dal legislatore statale, sul contenuto degli artt. 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. <br />	<br />
È, infatti, vero che tali disposizioni prevedono, la prima, la assegnazione alla competenza regionale sia della predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, che della regolamentazione della attività di gestione dei rifiuti stessi e, la seconda, che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica» (che nel caso di specie è costituita dalla Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico), tuttavia non è dato ricavare da ciò la conseguenza che alla Regione spetti anche la facoltà di riallocare al Comune, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003. <br />	<br />
L’affermazione dell’illegittimità costituzionale in radice delle due disposizioni censurate assorbe il profilo afferente al dedotto vizio di costituzionalità causato dall’affermato mancato coinvolgimento, sotto la forma dell’intesa fra essa e l’Ente locale, dell’Autorità marittima nella procedura volta all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE <br />	<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010). </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l&#8217;8 giugno 2011. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-15-6-2011-n-187/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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