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	<title>15/5/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/5/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Decreto &#8211; 15/5/2013 n.1916</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-decreto-15-5-2013-n-1916/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-decreto-15-5-2013-n-1916/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Decreto &#8211; 15/5/2013 n.1916</a></p>
<p>le motivazioni del Tar sul rigetto dell&#8217;istanza cautelare monocratica del Codacons inerente l&#8217;anticipazione dell&#8217;orario della finale Roma &#8211; Lazio Va respinta la domanda di provvedimento cautelare monocratico chiesta da Codacons e altri avverso il provvedimento con cui è stato anticipato l’orario di un evento sportivo concomitante con lo svolgimento delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-decreto-15-5-2013-n-1916/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Decreto &#8211; 15/5/2013 n.1916</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>le motivazioni del Tar sul rigetto dell&#8217;istanza cautelare monocratica del Codacons inerente l&#8217;anticipazione dell&#8217;orario della finale Roma &#8211; Lazio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va respinta la domanda di provvedimento cautelare monocratico chiesta da Codacons e altri avverso il provvedimento con cui è stato anticipato l’orario di un evento sportivo concomitante con lo svolgimento delle elezioni per il Sindaco di Roma, poiché non è precluso l’esercizio dell’attività di voto da parte di quegli elettori i cui seggi elettorali ricadono nelle vicinanze dello stadio, i quali  restano liberi di scegliere gli orari più idonei per l’esercizio del loro diritto nell’arco di tempo dei due giorni dedicato alle elezioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.2641</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-5-2013-n-2641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-5-2013-n-2641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.2641</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Palanza C. Pizzati (Avv. F. Maurici) c/ IRCSS Policlinico S. Matteo di Pavia (Avv. M. Magnani) in tema di impugnazione di lodi arbitrali ex art. 59, commi 8 e 9 del d.lgs. n. 29/1993 1. Giustizia amministrativa – Lavoro pubblico – Sanzione disciplinare – Controversia –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-5-2013-n-2641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.2641</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Palanza<br /> C. Pizzati (Avv. F. Maurici) c/ IRCSS Policlinico S. Matteo di Pavia (Avv. M. Magnani)</span></p>
<hr />
<p>in tema di impugnazione di lodi arbitrali ex art. 59, commi 8 e 9 del d.lgs. n. 29/1993</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Lavoro pubblico – Sanzione disciplinare – Controversia – Arbitrato &#8211; Lodo – Impugnazione – Ammissibilità – Ragioni 	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Lavoro pubblico – Sanzione disciplinare – Controversia – Arbitrato – Lodo – Impugnazione – Vizi – Errore rilevante – Ammissibilità – Errori di giudizio – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’alternatività tra ricorso al collegio arbitrale e ricorso giurisdizionale si basa sui principi di economia e concentrazione della giurisdizione amministrativa, di cui all’art. 7 comma 7 del codice del processo amministrativo, che infatti devono ritenersi estesi anche ai rapporti tra giurisdizione amministrativa e collegi arbtitrali, al fine di non vanificare gli scopi delle norme che prevedono questi ultimi come soluzione alternativa alla giurisdizione. Pertanto, sia pure limitatamente a qualificati motivi, è consentita l’impugnazione della decisione del collegio arbitrale.	</p>
<p>2. Il lodo emesso in sede di arbitrato irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. In particolare, l’errore rilevante attiene esclusivamente la formazione della volontà degli arbitri e ricorre quando questi hanno una falsa rappresentazione della realtà per non avere preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa; al contrario, è preclusa ogni impugnativa del lodo arbitrale per errori di giudizio, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento all’idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4905 del 2004, proposto da:<br />
Pizzati Cesare, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Maurici, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>IRCSS Policlinico S. Matteo di Pavia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mariella Magnani, con domicilio eletto presso Marina Zela in Roma, via Antonio Gramsci n. 54; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE II n. 00486/2003, resa tra le parti, concernente licenziamento senza preavviso.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parte appellante l’avvocato Stoppello su delega dell’avvocato Magnani;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il signor Cesare Pizzati ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia &#8211; Milano n. 486/2003 che ha respinto i suoi ricorsi n. 2751/1997 e n. 4824/1997, riuniti in quanto strettamente connessi, rispettivamente concernenti:<br />	<br />
&#8211; l’annullamento della sanzione del licenziamento senza preavviso irrogata con deliberazione del Commissario straordinario del 12 marzo 1997 n. R. comm.2/362/1997, n. prot. 294/93 Pers.; <br />	<br />
&#8211; l’annullamento della decisione del primo Collegio arbitrale di disciplina dell’ IRCSS- Policlinico S. Matteo del 19 giugno 1997.</p>
<p>2. – La sentenza dichiara inammissibile l’impugnazione del provvedimento di licenziamento senza preavviso di cui al primo ricorso, affermando che il ricorrente, precedentemente alla notifica del ricorso giurisdizionale, ha attivato il diverso rimedio di cui all’art. 59, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 29/1993 e di cui all’art. 30 del Regolamento dei procedimenti disciplinari dell’Istituto stesso. In base alla giurisprudenza consolidata l’accessione all’arbitrato irrituale di fonte negoziale comporta l’implicita rinunzia delle parti alla giurisdizione. E’, altresì, dichiarata inammissibile dal TAR l’impugnazione della decisione del Collegio arbitrale di cui al secondo ricorso: in quanto le doglianze non investono vizi della volontà negoziale, ma vizi di violazione di legge e di eccesso di potere oltre i limiti fissati dalla giurisprudenza quanto alla impugnabilità del lodo reso in sede di arbitrato irrituale.</p>
<p>3. – L’appellante contesta la sentenza impugnata affermando che, erroneamente, essa ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione della decisione del Collegio arbitrale di disciplina nonostante sussistesse il vizio della volontà negoziale e cioè l’incapacità legale dell’arbitro di pronunciarsi, dovuta all’obbligo di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale fino alla sentenza passata in giudicato. Ciò in applicazione del combinato disposto degli art. 8, comma 5, e dell’art. 6, comma 1, lettera c), n. 2, del Regolamento per i procedimenti di disciplinari dell’Istituto nonché dell’art. 117 del DPR n. 3/1957. In relazione alle stesse disposizioni, inoltre, sussiste anche l’errore sulla esistenza di norme giuridiche applicabili al caso. Non sono infatti applicate né richiamate le già citate disposizioni: dell’art. 6, comma 1, lettera c, del Regolamento per i procedimenti disciplinari, che tassativamente prescrive che la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica solo in caso di condanna passata in giudicato per alcuni reati tra cui il delitto previsto dall’art. 317 c.p.; nonché dell’art. 8, comma 5, del medesimo regolamento che prescrive che il procedimento disciplinare è avviato dalla data di conoscenza della sentenza. Sussistendo precise norme applicabili al caso, la sentenza impugnata viola anche gli articoli 1427, 1428, 1429 del c.c.. Gli stessi articoli del codice civile sono stati violati a seguito dei manifesti errori compiuti su fatti essenziali concernenti l’inesistenza dei solleciti rivolti all’interessato e del ritardo nella consegna del capitolato speciale a lui affidato. A causa dei gravi vizi dedotti che dovrebbero determinare l’annullamento della decisione arbitrale è errata anche la dichiarazione di inammissibilità relativa al primo ricorso in primo grado per violazione dell’alternatività tra ricorso giurisdizionale e collegio arbitrale, in quanto non può sussistere un’implicita rinunzia alla giurisdizione, quando siano dedotti vizi invalidanti la manifestazione di volontà negoziale del Collegio arbitrale e quando il lodo sia annullato per siffatti vizi. L’alternatività tra il ricorso al collegio arbitrale e quello giurisdizionale non è prevista dalla legge. Infine, la sentenza impugnata viola l’art. 653 c.p.p., non essendosi attenuta, in ordine all’accertamento del fatto-reato contestato disciplinarmente, alla sentenza del Giudice penale che fa stato nel giudizio amministrativo per responsabilità disciplinare. La sentenza penale dimostra che sia il commissario straordinario sia il Collegio arbitrale hanno adottato le rispettive decisioni nella completa ignoranza dei fatti accaduti. Sono altresì violate le disposizioni della legge n. 241/1990, ed in particolare l’art.3, comma 1, in quanto la sanzione è stata comminata sulla base di un’istruttoria inadeguata e viziata da travisamento dei fatti e illogicità manifesta, nonché errori di fatto in quanto adduce la pendenza di una causa per risarcimento dei danni che non è stata promossa. Sono violate, infine, anche sul piano procedimentale, le già richiamate disposizioni dell’art. 117 del DPR n. 3/1957 e degli artt. 6, comma 1, lettera c, n. 2), e 8, comma 5, del Regolamento dei procedimenti disciplinari, nonché quelle relative al diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.</p>
<p>4. – L’Amministrazione appellata si costituisce con memoria costitutiva e con memoria conclusionale in data 4 gennaio 2013. Con quest’ultima memoria preliminarmente si allega la più recente sentenza n.1595/2011 del TAR di Milano, non appellata e passata in giudicato, che ha dichiarato inammissibile per tardività dell’impugnazione il terzo ricorso presentato dall’appellante per la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e la condanna al pagamento degli emolumenti arretrati a seguito della sentenza di assoluzione nel procedimento penale successivo a quello disciplinare. Dal passaggio in giudicato dell’ ultima sentenza del TAR di Milano sullo stesso oggetto la difesa dell’Amministrazione deduce che il ricorso deve ritenersi almeno in parte improcedibile per carenza di interesse, non potendo più richiedere l’appellante la reintegrazione del posto e relativi arretrati, oggetto di questa ultima sentenza. La memoria ripropone le difese già contrapposte in primo grado, sottolineando come l’appellante si è limitato a riproporre i motivi dei due ricorsi in primo grado senza portare ulteriori argomentazioni per superare le precise motivazioni con le quali la sentenza di primo grado ha accolto le eccezioni di inammissibilità dei due ricorsi riuniti.</p>
<p>5. – La causa è passata in decisione all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2013.</p>
<p>6. &#8211; L’appello non è fondato. <br />	<br />
6.1.- Deve ritenersi in primo luogo sussistente l’interesse dell’appellante al giudizio di appello, in quanto la sentenza del TAR di Milano n. 1595/2011, passata in giudicato, non si è pronunciata sugli oggetti del presente giudizio. E’ invece del tutto estranea al presente giudizio ogni valutazione relativa alla sentenza del giudice penale ed ai suoi effetti sulla pregressa vicenda che sono invece oggetto della richiamata sentenza n. 1595/2011. <br />	<br />
6.2. – La sentenza TAR merita di essere integralmente condivisa per quanto concerne l’inammissibilità del primo ricorso in primo grado relativo alla impugnazione del provvedimento di licenziamento senza preavviso di cui al primo dei due ricorsi riuniti in primo grado per violazione dell’alternatività tra ricorso giurisdizionale e collegio arbitrale. Per quanto riguarda l’inammissibilità dell’impugnazione della decisione del Collegio arbitrale di disciplina, di cui al secondo ricorso in primo grado, in quanto i motivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa la impugnazione della decisione del collegio arbitrale, va rilevato che l’appello ripropone alcuni di questi motivi, qualificandoli come incapacità legale dell’arbitro ovvero errori di fatto o di ignoranza. Tali motivi risultano pertanto ammissibili ma infondati, mentre i restanti sono inammissibili come già stabilito dalla sentenza del TAR.<br />	<br />
6.3. – L’alternatività tra ricorso al collegio arbitrale e ricorso giurisdizionale è fondata su una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cfr. in particolare la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2001, n. 2807, oltre alla ampia giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata). Essa deve essere ribadita alla luce del nuovo codice del processo amministrativo che afferma, all’art. 7, comma 7, in via generale principi di economia e di concentrazione della giurisdizione amministrativa, che devono ritenersi estesi anche ai rapporti tra giurisdizione amministrativa e collegi arbitrale, al fine di non vanificare gli scopi delle norme che prevedono questi ultimi proprio come soluzione alternativa alla giurisdizione. <br />	<br />
6.4. – Il principio di alternatività è confermato del fatto che sia pure limitatamente a qualificati motivi è consentita la impugnazione della decisione del collegio arbitrale, come infatti avviene anche nel presente giudizio, nonché dalla esistenza di limiti alla impugnabilità della decisione arbitrale, che non avrebbero senso, se non esistesse un principio di alternatività quanto al merito della decisione. La stessa difesa appellante lo riconosce quando argomenta che dall’accoglimento delle censure relative alla mancanza dei presupposti di validità della decisione arbitrale deriverebbe il venir meno dell’inammissibilità relativa al primo ricorso in primo grado. <br />	<br />
6.5. – Del resto, passando ai motivi di appello relativi alla seconda dichiarazione di inammissibilità, non risulta neppure contestata la esistenza di limiti alla impugnabilità della decisione arbitrale, dal momento che la difesa appellante sostiene che i vizi della decisione arbitrale già dedotti in primo grado non riguardano il merito della decisione, ma concernono proprio quei vizi della volontà negoziale ovvero quegli errori di fatto o sulla esistenza di norme giuridiche, che costituiscono gli ambiti ammessi dalla giurisprudenza. Pertanto il giudizio deve concentrarsi su tali censure per valutare se esse rientrano o meno tra quelle ammesse e, nel caso siano ammissibili, se siano fondate.<br />	<br />
6.6. – Va innanzitutto ricordato l’ambito entro il quale può essere impugnata la decisione arbitrale secondo la già richiamata sentenza n. 21 maggio 2001, n. 2807, alla cui impostazione questo Collegio aderisce: “ Ne consegue che il lodo emesso in sede di arbitrato irrituale è impugnabile solo per i vizi che possano vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti che hanno conferito l&#8217;incarico o dell&#8217;arbitro stesso) (Cass., Sez. Un., 8 agosto 1990, n. 8010).”……. In particolare, l&#8217;errore rilevante deve presentare, a norma dell&#8217;art. 1428 c.c. i requisiti della essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell&#8217;art. 1429 c.c., che le parti abbiano debitamente prospettato agli arbitri stessi; dunque l’errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri e ricorrente quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non avere preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa; mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di giudizio, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento all&#8217;idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (Cass., Sez. Un., 8 agosto 1990, n. 8010; Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 1995, n. 2802; Cass., Sez. I, 28 novembre 1992, n. 12725; Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1988, n. 664). Deve dunque senz’altro escludersi la impugnabilità del lodo arbitrale per errori di giudizio, cioè errori di valutazione dei fatti, ferma restando l’esatta rappresentazione degli stessi. …. Quanto agli errori di diritto, giova osservare che gli stessi non sono del tutto irrilevanti, ai sensi dell’art. 1429 cod. civ., quale causa di annullamento degli atti negoziali: e, invero, l’art. 1429, n. 4, considera essenziale, e dunque possibile causa di annullamento del negozio, l’errore di diritto che sia “stato la ragione unica o principale del contratto”; l’errore di diritto, poi, oltre che determinante, deve essere riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 cod. civ.)…. L’errore di diritto rilevante quale vizio del consenso è quello che si traduce in una erronea rappresentazione dei fatti a causa di una erronea premessa giuridica. Si tratterà, di regola, di errore sulla esistenza o inesistenza di una norma giuridica, e non di un errore di interpretazione e valutazione della portata della norma medesima.”<br />	<br />
6.7. – Alla stregua di questi criteri vanno dunque esaminate le censure proposte nel presente giudizio con riferimento alla seconda parte della sentenza impugnata. La prima censura concerne l’incapacità legale a pronunciarsi del Collegio arbitrale, il quale non avrebbe sospeso il procedimento in attesa della sentenza definitiva di condanna, come previsto dall’art. 8, comma 5, del Regolamento per i procedimenti disciplinari. La censura deve essere respinta per diversi ordini di motivi tra loro connessi: <br />	<br />
&#8211; il procedimento penale non era ancora iniziato quando si è concluso il procedimento disciplinare e neppure al momento in cui si è concluso il giudizio arbitrale;<br />	<br />
&#8211; il provvedimento di licenziamento oggetto del giudizio arbitrale è motivato in primo luogo da una serie di comportamenti negligenti e inadempienti di cui solo uno poteva avere rilevanza penale. Di fatti il provvedimento di licenziamento è stato adottato<br />
&#8211; La stessa normativa citata dall’appellante, di cui all’art. 8, comma 5, prevede che la sospensione possa essere disposta anche se la connessione con fatti oggetto di procedimento penale, emerge nel corso del procedimento disciplinare e dunque può essere<br />
6.8. &#8211; La seconda censura riguarda l’errore asseritamente compiuto dal Collegio arbitrale per avere ignorato norme giuridiche applicabili al caso con riferimento ai già citati artt. 6 e 8 del Regolamento di disciplina per i profili già sopra considerati e deve essere respinta con le stesse motivazioni di cui al precedente punto nel senso che la questione riguarda come sono state interpretate e applicate le norme relative all’obbligo di sospendere il procedimento disciplinare o quello arbitrale in presenza di fatti che potevano essere oggetto del procedimento penale tra le motivazioni del procedimento disciplinare. Infatti il provvedimento di licenziamento richiamava esplicitamente a suo fondamento solo la già citata lettera e), dell’art. 6 del Regolamento per i procedimenti disciplinari, la quale lettera di per sé non implica, contrariamente alla lettera c), l’applicazione delle disposizioni dell’art. 8, comma 5, del medesimo regolamento, relative all’obbligo di avviare il procedimento disciplinare dopo la sentenza definitiva in caso di comportamenti aventi rilevanza penale. Infine è certo che il Collegio arbitrale non ha ignorato la norma visto che si pronuncia espressamente sul punto affermando che non risulta avviato alcun procedimento penale. <br />	<br />
6.9. – La terza censura riguarda errori di fatto che sarebbero stati compiuti dal Collegio arbitrale e che non risultano dimostrati. Sono invece contestate le valutazioni sui fatti operate dal Collegio ed in particolare la esistenza di una prova in ordine alla ripetuta inosservanza di disposizioni di servizio e al ritardo nella consegna del capitolato da parte dell’appellante. L’argomento che viene addotto &#8211; e cioè la nota del superiore gerarchico che differisce il termine poco prima della successiva revoca dell’incarico dovuta agli ulteriori elementi emersi sul comportamento dell’interessato &#8211; è reversibile in senso contrario nel senso che il differimento del termine dimostra che vi era un ritardo, mentre il comportamento negligente dell’appellante è testimoniato anche dalle convergenti dichiarazioni del collega successivamente subentrato nello svolgimento dell’incarico stesso. Neppure la sentenza del giudice penale che assolve l’appellante ai sensi dell’art. 530, secondo comma, c.p., dimostra che il Collegio arbitrale abbia ignorato fatti rilevanti, dal momento che è sostanzialmente fondata sul diverso apprezzamento della testimonianza della persona che aveva dichiarato di aver ricevuto richieste di denaro a causa del ritardo, con il quale questa dichiarazione viene resa. <br />	<br />
6.10. – Tutte le restanti censure sono inammissibili perchè riprendono quelle già contenute nei ricorsi in primo grado e attengono alla valutazione dei fatti e alla interpretazione e applicazione di norme giuridiche operata dal provvedimento impugnato e dal Collegio arbitrale e non a vizi della volontà negoziale o errori evidenti attinenti a fatti o alla esistenza di norme giuridiche applicabili al caso, che costituiscono l’ambito di impugnabilità della decisione del Collegio arbitrale secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata.</p>
<p>7. – In conclusione, l’ appello deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto. In particolare sono respinti, perché infondati, i motivi di appello relativi alla mancanza di capacità legale del Collegio arbitrale e agli asseriti errori di fatto ovvero a seguito della ignoranza di norme attribuiti al medesimo collegio e sono inammissibili tutti gli altri. </p>
<p>8. – Nella durata del giudizio e nella complessità delle questioni di ordine procedurale, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
respinge l&#8217;appello.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-5-2013-n-2641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.2641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.4904</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-5-2013-n-4904/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-5-2013-n-4904/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-5-2013-n-4904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.4904</a></p>
<p>Pres. G. Danieli &#8211; Est. M. Francavilla Comune di Lamporecchio (Avv. F. Arizzi )c/ G.S.E. (Avv. V di Villio, G. Napolitano, A. Pugliese, M. A. Fadel), Ministero sviluppo economico ( Avv. Stato ) sulla legittimità del diniego alla maggiorazione della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici costruiti su scuole private</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-5-2013-n-4904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.4904</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-5-2013-n-4904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.4904</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Danieli &#8211;  Est. M. Francavilla<br /> Comune di Lamporecchio (Avv. F. Arizzi )c/ G.S.E. (Avv. V di Villio, G. Napolitano, A. Pugliese, M. A. Fadel), Ministero sviluppo economico ( Avv. Stato )</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del diniego alla maggiorazione della tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici costruiti su scuole private e pubbliche e sulla competenza del T.A.R. in tale materia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211;  Ambiente e territorio – Impianti fotovoltaici – Contributi &#8211; Competenza T.A.R. Lazio – Sussiste &#8211;  Ragioni- Incisione sul sistema nazionale energetico	</p>
<p>2.  Ambiente e territorio  &#8211; Impianti fotovoltaici &#8211; Costruzioni su scuole pubbliche – Maggiorazione – Mancato riconoscimento &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la competenza del giudice amministrativo in materia di contributi per gli impianti fotovoltaici, in forza del principio secondo cui il riconoscimento dell’incentivazione, pur riguardando l’energia prodotta in un determinato stabilimento, non ha effetti localizzabili nel solo ambito regionale in cui è ubicato lo stabilimento stesso, incidendo sull’intero sistema nazionale energetico, sia con riferimento alla energia prodotta, sia con riferimento ai relativi incentivi ed in particolare, quanto a quest’ultimo aspetto, sul conto energia.	</p>
<p>2. E’ legittimo il diniego da parte del G.S.E. della maggiorazione di tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici realizzati in scuole ed edifici pubblici o privati, nell’ipotesi in cui il soggetto responsabile, che ha diritto a richiedere ed ottenere gli incentivi, sia anche  proprietario dell’edificio scolastico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6334 del 2012, proposto da<br />
COMUNE DI LAMPORECCHIO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18 presso lo studio del dott. Gian Marco Grez e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Franco Arizzi del foro di Firenze	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; G.S.E. – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera n. 31 presso lo studio dell’avv. Vincenzo Di Villio che, unitamente agli avv.ti Giulio Napolitano, Antonio Puglies<br />
&#8211; MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
dei seguenti atti:<br />	<br />
a) provvedimento prot. n. GSE/P20110105185 del 30/12/11 con cui il G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. non ha concesso la maggiorazione della tariffa incentivante richiesta dal Comune per gli impianti costruiti su scuole ed edifici ed ha ammesso l’ente locale alla tariffa incentivante prevista dal d.m. 19/02/07 nella misura di 0,4220 euro /kWh;<br />	<br />
b) ogni atto connesso, ivi comprese, per quanto necessario, le comunicazioni del 20/02/12 e del 13/03/12 dell’Unità Affari Legali del G.S.E.<br />	<br />
e per la condanna del G.S.E. al risarcimento dei danni;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa e del Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso straordinario al Capo dello Stato spedito a mezzo posta il 30 aprile 2012 il Comune di Lamporecchio ha impugnato il provvedimento prot. n. GSE/P20110105185 del 30/12/11, con cui il G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. ha negato la maggiorazione della tariffa incentivante richiesta dal Comune per gli impianti costruiti su scuole ed edifici ed ha ammesso l’ente alla tariffa incentivante prevista dal d.m. 19/02/07 nella misura di 0,4220 euro /kWh, e ogni atto connesso, ivi comprese, per quanto necessario, le comunicazioni del 20/02/12 e del 13/03/12 dell’Unità Affari Legali del G.S.E..<br />	<br />
Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 14/06/12 il G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. ha chiesto la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.<br />	<br />
Con atto notificato in date 26/07/12 e 27/07/12 e depositato il 06/08/12 il Comune di Lamporecchio si è costituito in giudizio davanti al TAR secondo quanto previsto dall’art. 48 comma 1° d. lgs. n. 104/10.<br />	<br />
Il Ministero dello sviluppo economico ed il G.S.E., costituitisi davanti al TAR con comparse depositate rispettivamente il 04/09/12 e l’08/10/12, hanno chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 3680/12 dell’11/10/12 il Tribunale, provvedendo in ordine all’istanza cautelare formulata dal ricorrente, ha fissato direttamente la pubblica udienza per la definizione, nel merito, del giudizio.<br />	<br />
All’udienza pubblica dell’11 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Prima di esaminare il merito della controversia il Tribunale ritiene necessario valutare l’eccezione d’incompetenza territoriale prospettata dal ricorrente nella memoria di costituzione ex art. 48 comma 1° d. lgs. n. 104/10.<br />	<br />
Il Tribunale ritiene di essere territorialmente competente in ordine al presente giudizio.<br />	<br />
Come in più occasioni ha avuto modo di rilevare il Giudice di appello, in materia di contributi per gli impianti fotovoltaici, “il riconoscimento (o meno) dell’incentivazione (e dell’integrazione della stessa), pur riguardando l’energia prodotta in un determinato stabilimento, non ha effetti localizzabili nel solo ambito regionale in cui è ubicato lo stabilimento stesso, incidendo sull’intero sistema nazionale energetico, sia con riferimento alla energia prodotta, sia con riferimento ai relativi incentivi ed in particolare, quanto a quest’ultimo aspetto, sul Conto energia. Consegue che va riconosciuta in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la competenza territoriale…, ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. tanto più che il provvedimento di riconoscimento dell’integrazione dell’incentivazione tariffaria è emesso dal G.S.E. S.p.A., soggetto incaricato dell’esercizio di funzioni pubbliche con carattere ultraregionale” (Cons. Stato ord. n. 6036/2011; nello stesso senso Cons. Stato ord. n. 5324/2011).<br />	<br />
Ne consegue che il TAR Lazio – Roma è territorialmente competente a decidere in relazione al presente giudizio.<br />	<br />
Con riferimento, poi, al merito della controversia il Tribunale ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.<br />	<br />
Il Comune di Lamporecchio impugna il provvedimento prot. n. GSE/P20110105185 del 30/12/11, con cui il G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. ha negato la maggiorazione della tariffa incentivante richiesta per gli impianti costruiti su scuole ed edifici ed ha ammesso l’ente locale alla tariffa incentivante prevista dal d.m. 19/02/07 nella misura di 0,4220 euro /kWh, e ogni atto connesso, ivi comprese, per quanto necessario, le comunicazioni del 20/02/12 e del 13/03/12 dell’Unità Affari Legali del G.S.E., e chiede, altresì, la condanna del G.S.E. al risarcimento dei danni.<br />	<br />
Con un’unica censura il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 6 comma 4° lettera b) d.m. 19/02/07 ed eccesso di potere sotto vari profili deducendo, in particolare, di essere in possesso dei requisiti per ottenere la maggiorazione prevista dalla disposizione citata.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Secondo l’art. 2 comma 1° lettera h) del d.m. 19/02/07 (recante “criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”), ai fini del decreto in esame, “soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell&#8217;esercizio dell&#8217;impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti”.<br />	<br />
L’art. 6 comma 4° del medesimo testo normativo prevede, poi, un incremento del 5% delle tariffe “b) per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica”.<br />	<br />
Dall’esame della lettera b) ora riportata emerge che la maggiorazione spetta per i soli impianti in cui la qualifica di soggetto responsabile (identificabile nel soggetto responsabile dell’impianto e che ha diritto a richiedere e ad ottenere gli incentivi, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2 comma 1° d.m. 19/02/07) pertiene ad una scuola pubblica o privata.<br />	<br />
Nella fattispecie tale condizione non sussiste in quanto il soggetto responsabile è il Comune di Lamporecchio (come è pacifico tra le parti e, del resto, risulta dalla richiesta di tariffa incentivante costituente l’allegato 8 all’atto introduttivo) il quale ha realizzato l&#8217;impianto fotovoltaico sopra un edificio scolastico di sua proprietà.<br />	<br />
Né può ritenersi condivisibile la tesi prospettata nel gravame secondo cui l’art. 6 comma 4° lettera b) d.m. 19/02/07 si estenderebbe anche alle ipotesi, come quella in esame, in cui il soggetto responsabile è anche proprietario dell’edificio scolastico.<br />	<br />
L’opzione ermeneutica in esame, infatti, confligge con l’inequivoco tenore letterale dell’art. 6 comma 4° lettera b) d.m. 19/02/07 di talchè ogni profilo circa l’inapplicabilità della disposizione, dedotta dal ricorrente, non costituisce circostanza idonea al superamento di tale espresso referente normativo.<br />	<br />
Peraltro, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, non può escludersi che l’istituto scolastico possa gestire direttamente l’impianto fotovoltaico e gli incentivi ad esso connessi sulla base dell’autonomia giuridica e finanziaria ad esso attribuita dagli artt. 21 l. n. 59/1997 e 14 e 15 d.p.r. n. 275/99 nonchè dal d.m. n. 44/2001 e in ragione della qualificazione, come manutenzione ordinaria, di alcune tipologie di interventi fotovoltaici operata dall’art. 11 comma 3° l. n. 115/2008.<br />	<br />
Da ultimo, il Tribunale rileva che nel gravame il ricorrente richiama genericamente anche il disposto dell’art. 6 comma 4° lettera c) d. m. 19/02/07 (che prevede un’altra ipotesi di maggiorazione della tariffa per gli “impianti integrati, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera b3, in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto”) senza, però, supportare tale riferimento con alcuna doglianza, nemmeno generica, in ordine alla dedotta applicabilità di tale tipo di maggiorazione il che impone al Collegio di non tenerne conto nonostante il G.S.E. si sia difeso sul punto prospettando l’insussistenza delle condizioni per riconoscere il beneficio in esame.<br />	<br />
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
1) respinge il ricorso;<br />	<br />
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-5-2013-n-4904/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.4904</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-813/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-813/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.813</a></p>
<p>Pres. Pierpaolo Grauso, est. Paolo Buonvino C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.p.a. (Avv.ti Pietro Ferraris, Elena Vignolini ed Enzo Robaldo) c. Acquapur Multiservizi S.p.a. (Avv. Mario Pilade Chiti) sull&#8217;accesso agli atti di una procedura di affidamento di servizi espletata da un organismo di diritto pubblico 1. Contratti della p.a.- Attività di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-813/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-813/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.813</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pierpaolo Grauso, est. Paolo Buonvino <br /> C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.p.a. (Avv.ti Pietro Ferraris, Elena Vignolini ed Enzo Robaldo) c. Acquapur Multiservizi S.p.a. (Avv. Mario Pilade Chiti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accesso agli atti di una procedura di affidamento di servizi espletata da un organismo di diritto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a.- Attività di smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque-Settore speciale acqua- Art. 209 del D.Lgs.n.163/2006-Rientra-Regole dell’evidenza pubblica- Si applicano &#8211; Condizioni	</p>
<p>2. Contratti della p.a.- Società privata- Natura- Art. 3 co. 26 del D.Lgs. n.163/2006-Organismo di diritto pubblico-Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’attività di smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque, affinché possa ritenersi riconducibile al settore speciale dell’acqua  di cui all’art. 209 del D.Lgs. n.163/2006, e pertanto sottoporsi alle regole dell’evidenza pubblica, deve essere attribuita od organizzata da enti che esercitano le attività di messa a disposizione o gestione di infrastrutture complesse atte alla distribuzione capillare del servizio idrico sul territorio in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, ovvero l’alimentazione delle reti con acqua potabile.	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 3 co. 26 del D.Lgs. n.163/2006, ai fini dell&#8217;applicazione delle regole dell’evidenza pubblica, una società privata può qualificarsi quale organismo di diritto pubblico quando: è dotata di personalità giuridica (requisito personalistico), la sua attività è finanziata in prevalenza dalle pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (requisito dell&#8217;influenza dominante) e le sue finalità non hanno carattere industriale o commerciale (requisito teleologico).(Nel caso di specie il Giudice, stante la natura di organismo di diritto pubblico della società resistente, ha ritenuto di riconoscere in capo alla società ricorrente la titolarità di un interesse qualificato ad accedere a tutti gli atti e documenti della procedura di affidamento a terzi  del servizio di prelievo e smaltimento fanghi gestito dalla resistente e ha dichiarato l’illegittimità del diniego opposto a tale richiesta di accesso agli atti, trattandosi di società privata a totale capitale pubblico destinata a soddisfare esigenze della collettività di riferimento)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 103 del 2013, proposto da:<br />
C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Ferraris, Elena Vignolini ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Firenze, via F. Bonaini 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Acquapur Multiservizi S.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Pilade Chiti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del diniego opposto da Aquapur Multiservizi S.p.A. in data 19.12.2012, a seguito dell&#8217;istanza di accesso formulata da C.R.E. S.p.A. in data 18.12.2012, e tesa a conseguire copia degli atti con cui Aquapur Multiservizi S.p.A. ha disposto l&#8217;affidamento del servizio di prelievo e smaltimento fanghi prodotti dall&#8217;impianto di &#8220;Casa del Lupo&#8221;, dalla stessa gestito;<br />	<br />
&#8211; del silenzio diniego eventualmente formatosi a seguito dell&#8217;istanza di accesso formulata da C.R.E. S.p.A. in data 18.12.2012;<br />	<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto, conseguente, presupposto od attuativo, ancorchè non conosciuto quanto a data e contenuto;<br />	<br />
e per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l&#8217;accesso agli atti e documenti di cui alla citata istanza, nonchè per l&#8217;adozione di una sentenza con cui si ordini alla resistente l&#8217;esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell&#8217;art. 116, comma 4, cod. proc. amm..	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Acquapur Multiservizi S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>La ricorrente C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.p.a., impresa operante nel settore dello stoccaggio, trattamento e utilizzo in agricoltura dei rifiuti speciali non pericolosi e titolare dell’affidamento, da parte di enti pubblici, di numerosi servizi di prelievo e smaltimento di fanghi da depurazione, espone di aver chiesto ad Aquapur Multiservizi S.p.a., società a prevalente partecipazione pubblica affidataria della gestione del depuratore di “Casa del lupo”, sito nel Comune di Porcari, di poter concorrere con una propria offerta all’affidamento del servizio di prelievo e smaltimento dei fanghi prodotti dal depuratore suddetto per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013. A seguito delle risposte evasive ricevute, C.R.E. riferisce di aver altresì presentato una formale istanza di accesso agli atti, finalizzata a conoscere l’iter seguito per l’affidamento del servizio in questione, incorrendo nel diniego di cui alla nota 19 dicembre 2012, in epigrafe, sinteticamente motivato con riferimento all’estraneità dell’attività posta in essere da Aquapur alla disciplina sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990 ed al D.Lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
Tanto premesso in fatto, la società ricorrente da un lato rivendica il proprio interesse di operatore del settore a concorrere per l’affidamento del servizio e, dall’altro, deduce che, trattandosi di servizio strumentale indispensabile al funzionamento stesso del depuratore, non potrebbe negarsene la rilevanza sul piano pubblicistico, da cui l’assoggettamento di Aquapur – da qualificarsi come organismo di diritto pubblico, ovvero come impresa pubblica operante nel settore speciale disciplinato dall’art. 209 del D.Lgs. n. 163/2006 – al rispetto della normativa sull’accesso e a quella sull’evidenza pubblica. C.R.E. conclude pertanto affinché, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., sia accertato il proprio diritto ad accedere agli atti e documenti concernenti la procedura seguita da Aquapur per l’affidamento del servizio di prelievo e smaltimento/recupero dei fanghi prodotti dal depuratore di “Casa del lupo” e per la corrispondente condanna della controparte all’esibizione dei documenti stessi.<br />	<br />
Resiste alla domanda Aquapur S.p.a., la quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della propria estraneità alla nozione di “pubblica amministrazione” adoperata dall’art. 22 della legge n. 241/1990, e comunque della natura di attività industriale sottoposta al diritto comune dello smaltimento dei fanghi da depurazione. La resistente eccepisce altresì che, avendo C.R.E. partecipato alla gara informale indetta per l’affidamento del servizio, i documenti oggetto dell’istanza di accesso sarebbero in realtà già noti alla ricorrente; e, nel merito, contesta la fondatezza delle tesi avversarie.<br />	<br />
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto, con le precisazioni che seguono.<br />	<br />
Pacifico, fra le parti, che l’attività di smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque non ha natura di servizio pubblico locale, C.R.E. S.p.a. sostiene che si tratterebbe pur sempre di attività strumentale al perseguimento degli scopi di pubblico interesse che costituiscono l’oggetto sociale di Aquapur S.p.a. e, in particolare, alla gestione dei servizi di depurazione delle acque reflue addotte all’impianto di “Casa del lupo”. La tesi è rafforzata con il richiamo ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2011 e presuppone la riconducibilità dello smaltimento dei fanghi al settore speciale di cui all’art. 209 D.Lgs. n. 163/2006 e la sua sottoposizione alle regole dell’evidenza pubblica anche a prescindere dall’inquadramento nell’ambito del servizio idrico integrato.<br />	<br />
Ora, è noto che l’art. 209 del D.Lgs. n. 163/2006, nel delineare il campo d’azione della disciplina invocata dalla ricorrente, riproduce pedissequamente l’art. 4 della Direttiva 2004/17/CE, in forza del quale la normativa a tutela della concorrenza nel settore dell’acqua si applica anche, per quanto qui interessa, agli appalti o ai concorsi riguardanti lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue, qualora siano attribuiti o organizzati da alcuno degli enti che esercitano la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, ovvero l&#8217;alimentazione di tali reti con acqua potabile. Stante il chiaro tenore della disposizione, può convenirsi con la società ricorrente circa l’astratta riconducibilità dell’attività di depurazione delle acque reflue al settore speciale dell’acqua e alla relativa disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici, senza che a conclusioni differenti autorizzi la previsione dell’art. 12 della legge regionale toscana n. 50/2011: è vero che questa, aggiungendo l’art. 13-<i>bis</i> alla legge regionale n. 20/2006, espressamente esclude dall’ambito del servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue anche se di totale o parziale proprietà pubblica classificati, come quello di Porcari, a carattere prevalentemente industriale (si veda al riguardo la deliberazione dell’A.A.T.O. n. 2 “Basso Valdarno” del 6 dicembre 2011, in atti); ma è un’esclusione che, mentre vale a sottrarre la depurazione dei reflui industriali alle competenze in materia di gestione delle risorse idriche riconosciute all’Autorità d’Ambito dal D.Lgs. n. 152/2006, non interferisce con il perimetro applicativo dell’art. 209 D.Lgs. n. 163/2006, cit., il quale individua le attività da assoggettare all’evidenza pubblica sulla scorta di definizioni autonome e non sovrapponibili alla nozione di servizio idrico integrato e alla stessa nozione di servizio pubblico locale (risultandone con ciò sterilizzata la questione di legittimità costituzionale e comunitaria sollevata dalla ricorrente nei confronti della richiamata norma regionale).<br />	<br />
Una volta acclarato che l’attività di depurazione delle acque, ivi compresi gli scarichi di provenienza industriale, sul piano oggettivo ricade nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici inerente il settore speciale dell’acqua, analogamente è a dirsi per lo smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione, che ne costituisce il necessitato complemento operativo. Il dato, tuttavia, non comporta di per sé che qualsivoglia affidamento avente ad oggetto lo smaltimento di fanghi da depurazione debba obbedire alla disciplina dettata dall’art. 209, posto che questa – lo si ripete – riguarda i soli affidamenti attribuiti od organizzati da enti che esercitano le attività di messa a disposizione o gestione di reti fisse in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acque potabile, ovvero l’alimentazione delle reti con acqua potabile, attività non più gestite da Aquapur (lo sono state in passato). In altre parole, ciò che viene a mancare è il presupposto soggettivo della sottoposizione dell’affidamento alla disciplina dei contratti pubblici nei settori speciali, e questo anche a voler valorizzare, come fa la ricorrente, il carattere consustanziale dell’attività di depurazione rispetto alla gestione del servizio idrico integrato: se, alla luce delle definizioni contenute nell’art. 209, le uniche rilevanti ai fini di causa, è infatti da escludere che la gestione del depuratore possa farsi rientrare nella “messa a disposizione o gestione di reti fisse” (la nozione di “rete fissa” coincide con quella di infrastruttura complessa atta alla distribuzione capillare del servizio idrico sul territorio di riferimento, mentre il singolo impianto di depurazione costituisce semmai il terminale della rete fognaria, ma non è “rete” esso stesso), nella specie alla resistente – la quale svolge in proprio l’attività di gestione del depuratore, salvo appaltare a terzi la fase dello smaltimento dei fanghi – non può riconoscersi la veste di ente aggiudicatore di cui all’art. 207, e la conclusione non muta secondo che ad Aquapur si attribuisca la qualifica di impresa pubblica, ovvero di organismo di diritto pubblico.<br />	<br />
La qualificazione giuridica della resistente rileva, tuttavia, al fine di stabilire se l’appalto in questione, estraneo ai settori speciali, non debba essere ricondotto ai settori ordinari, ovvero sia integralmente sottoposto alle regole del diritto privato (cfr. Cons. Stato, A.P., 1 agosto 2011, n. 16; Corte di giustizia CE, sez. IV, 10 aprile 2008, C-393/06). L’interesse alla conoscenza degli atti concernenti la procedura seguita da Aquapur S.p.a. per l’affidamento del servizio di prelievo e smaltimento dei fanghi prodotti dal depuratore accede infatti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990, all’interesse sostanziale della ricorrente a concorrere all’affidamento stesso secondo le regole dell’evidenza pubblica: in questa prospettiva, va dunque verificato se la società resistente presenti, quantomeno con riferimento all’attività di depurazione della quota di acque domestiche che affluiscono all’impianto di Porcari (la circostanza non è contestata e comunque si ricava dalla tipologia “mista” dei fanghi prodotti dal depuratore e oggetto dello smaltimento, quale risulta dai codici CER in atti), i requisiti dell’organismo di diritto pubblico, nozione oramai stabilmente recepita dall’art. 3 co. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, vale a dire il possesso della personalità giuridica, l’assoggettamento all’influenza pubblica e la destinazione al soddisfacimento di esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.<br />	<br />
Pacifici i primi due, trattandosi di società per azioni a partecipazione pubblica prevalente (e necessaria, giacché il venir meno della partecipazione prevalente dei Comuni soci determina lo scioglimento della società a norma dell’art. 7 dello statuto), la sussistenza del c.d. requisito teleologico deve essere vagliata in primo luogo alla luce dello scopo per il quale l’ente è stato costituito, che, nella specie, coincide con l’oggetto sociale, formato dalla “gestione di servizi di pubblico interesse” molti dei quali integranti in astratto veri e propri servizi pubblici locali (la gestione dei servizi di depurazione delle acque reflue addotte al depuratore di “Casa del lupo”, l’adduzione e la distribuzione dell’acque di superficie per usi industriali, agricoli e civili, la gestione dei cimiteri e dei servizi cimiteriali, la gestione degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia, l’illuminazione pubblica: si veda l’art. 5 dello statuto di Aquapur).<br />	<br />
Non potendosi dubitare che Aquapur sia stata costituita per soddisfare bisogni di interesse generale, l’ulteriore indagine deve indirizzarsi nei confronti delle condizioni nelle quali essa svolge la propria attività, onde chiarire se esse presentino carattere non industriale o commerciale.<br />	<br />
Da prendere in considerazione è, segnatamente, l&#8217;ambito economico o, in altri termini, il mercato di riferimento al cui interno l’ente esercita la propria attività, per verificare se esso operi in una situazione di concorrenza e sopporti il rischio dell’attività esercitata (per tutte, cfr. Corte giustizia CE 10 aprile 2008, cit.); e, sulla scorta degli elementi disponibili, per Aquapur la risposta al quesito non può che essere negativa. Basti considerare che non è noto in forza a quale titolo il depuratore di Porcari riceve una quota di reflui urbani, il che induce a presumere che, relativamente a questi ultimi, la gestione del servizio di depurazione sia effettuata da Aquapur al di fuori delle logiche di mercato e in virtù di un affidamento diretto da parte dei Comuni interessati, cioè dai suoi stessi soci di maggioranza, e con copertura dei costi garantita dalla tariffa del servizio idrico integrato. Né la società resistente – a ciò onerata in applicazione dell’invalso principio della vicinanza alla prova – ha dimostrato di gestire tale (quota dell’)attività di depurazione dei reflui del servizio idrico integrato nella veste di operatore inserito nel mercato del servizio erogato e a seguito di affidamento preceduto da gara o da una qualche forma di confronto concorrenziale con altri operatori.<br />	<br />
Per la quota dell’attività di depurazione riferibile ai reflui urbani, Aquapur riveste dunque la qualità di organismo di diritto pubblico, e questo anche a voler ammettere che la prevalente attività esercitata presenti invece carattere industriale e commerciale (al riguardo la giurisprudenza è consolidata: cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 2009, n. 4592). L’infrazionabilità dei reflui implica peraltro l’attrazione dell’intero affidamento del servizio di prelievo e smaltimento dei fanghi nella sfera pubblicistica dell’attività di Aquapur, non potendosi altrimenti garantire tutela ai superiori principi di libera concorrenza, parità di trattamento, imparzialità, pubblicità, trasparenza.<br />	<br />
Alla ricorrente C.R.E. deve in definitiva riconoscersi la titolarità di un interesse qualificato ad accedere a tutti gli atti e documenti concernenti l’affidamento a terzi, da parte di Aquapur, del servizio di prelievo e smaltimento dei fanghi prodotti dal depuratore di Porcari per l’anno 2013, riconoscimento che non può essere condizionato da alcuna valutazione in merito alla ammissibilità o alla fondatezza della domanda giurisdizionale che dalla conoscenza di quei documenti la ricorrente potrebbe in ipotesi essere indotta a proporre. L’accesso dovrà essere esteso, evidentemente, anche a tutti gli atti e documenti che non siano già stati oggetto di produzione nel presente giudizio, ivi comprese le comunicazioni a mezzo posta elettronica o con ogni altro mezzo intervenute fra Aquapur e le imprese invitate a formulare offerte o comunque titolari delle offerte presentate, non potendosi convenire, al riguardo, stanti le tipologie di documenti appena elencate, con quanto dedotto dalla stessa Aquapur in merito al fatto che la ricorrente, avendo partecipato alla gara informale indetta per l’affidamento del servizio, sarebbe, in realtà, già a conoscenza dei documenti oggetto dell’istanza di accesso.<br />	<br />
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina ad Aquapur Multiservizi S.p.a. di consentire alla ricorrente C.R.E. S.p.a. l’accesso a tutti gli atti e documenti meglio indicati in parte motiva, nonché l’estrazione di copia degli stessi.<br />	<br />
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-813/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.1099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.1099</a></p>
<p>Pres. Est. Antonio Onorato William Pagano (Avv. Marcello Fortunato) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, (Avv. Distrettuale dello Stato) sulla illegittimità di revocare la concessione della vendita di generi di monopolio a seguito della revoca della concessione del gioco del lotto 1. Autorizzazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.1099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.1099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Antonio Onorato<br /> William Pagano (Avv. Marcello Fortunato) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, (Avv. Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità di revocare la concessione della vendita di generi di monopolio a seguito della revoca della concessione del gioco del lotto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Tabacchi – Revoca della concessione – Comunicazione avvio del procedimento – Obbligo – Sussiste &#8211; Conseguenze  	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Tabacchi &#8211; Revoca della concessione – Motivata sulla revoca della concessione del gioco del lotto – Illegittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve essere considerata illegittima la revoca della concessione per la rivendita dei generi di monopolio non preceduta dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 (1)	</p>
<p>2. È affetta dalla violazione dell’art. 3 della Legge 241/90, la revoca della concessione di vendita di generi di monopolio fondata su una precedente revoca della concessione per il gioco del lotto, e ciò in quanto non vi è alcuna disposizione normativa che preveda che la perdita della concessione del lotto comporti l’automatica revoca anche della vendita di generi di monopolio 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR Salerno I Sez. 17 ottobre 23012 n. 1834;<br />	<br />
2. cfr. Cons. Stato Sez. VI sent. n. 861 del 29-10-1987</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2013, proposto da: William Pagano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento del provvedimento 28 gennaio 2013 n. 6196 con il quale è stata disposta la revoca della concessione per la rivendita n. 37,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare – ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. – il ricorso può essere immediatamente definito nel perito con sentenza redatta in forma semplificata.<br />	<br />
2-Come è stato evidenziato dalla Sezione con riferimento ad una fattispecie sostanzialmente identica (Cfr. TAR Salerno I Sez. 17 ottobre 23012 n. 1834), l’impugnata revoca della concessione per la rivendita dei generi di monopolio e incameramento del 15% della cauzione, risulta illegittima, innanzitutto, perché non è stata preceduta dalla pertinente comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241.<br />	<br />
La stessa, inoltre, risulta di poi assolutamente immotivata, atteso che la sua giustificazione non può di certo esaurirsi nella circostanza che è stata disposta la revoca della concessione per il gioco del lotto; nessuna norma, infatti, impone siffatto automatismo e nulla sembra escludere la permanenza di un esercizio per la vendita dei generi di monopolio presso il quale è, tuttavia, inibito il gioco del lotto.<br />	<br />
Manca infine una qualsiasi motivazione idonea a far comprendere all’interessato ed al giudice dalla stesso adito le ragioni per cui la già consistente sanzione della revoca della concessione per il gioco del lotto debba essere addirittura aggravata con una misura ancora più pesante, qual è la chiusura dell’esercizio e la conseguente perdita delle fonti di sostentamento per il suo titolare.<br />	<br />
Né del sopra descritto automatismo vi è traccia nelle disposizioni di cui agli artt. 6 e 18 L. 22 dicembre 1957 n. 1293 ampiamente richiamate dalla difesa resistente: ciò per non dire che tali disposizioni sembrano regolamentare i casi di incapacità assoluta e relativa all&#8217;<acquisto> della qualità di gestore dei magazzini di vendita dei generi di monopolio e non sembrano applicabili immediatamente e senza neppure una specifica motivazione nei confronti dei soggetti che già l’hanno acquistata e da tempo svolgono la relativa attività senza inconvenienti per l’Amministrazione (Cfr, per riferimenti Cons. Stato Sez. VI sent. n. 861 del 29-10-1987).<br />	<br />
Concludendo, il ricorso deve essere accolto.<br />	<br />
Ricorrono sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente, Estensore<br />	<br />
Francesco Mele, Consigliere<br />	<br />
Ezio Fedullo, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.1099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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