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	<title>15/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</a></p>
<p>Pres. G. Giambartolomei – Est. G. Adamo Consorzio Stadium (avv. F. Titomanlio, R. Titomanlio, F. Biga) c. Comune di Bari (avv. R. Verna, V.A. Pappalepore). rientra nella cognizione del g.a. la controversia avente ad oggetto l&#8217;annullamento di ufficio dell&#8217;atto di riconoscimento della revisione prezzi rispetto ad un appalto di lavori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Giambartolomei – Est. G. Adamo<br />  Consorzio Stadium (avv. F. Titomanlio, R. Titomanlio, F. Biga) c. Comune di Bari (avv. R. Verna, V.A. Pappalepore).</span></p>
<hr />
<p>rientra nella cognizione del g.a. la controversia avente ad oggetto l&#8217;annullamento di ufficio dell&#8217;atto di riconoscimento della revisione prezzi rispetto ad un appalto di lavori pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Appalto di lavori pubblici – Revisione prezzi – Riconoscimento – Provvedimento – Annullamento di ufficio – Cognizione – Spetta al giudice amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui un appaltatore chieda che sia rimosso il provvedimento di annullamento di ufficio, in modo che sia reintegrata la posizione di diritto soggettivo conseguente al riconoscimento della sua pretesa alla revisione prezzi della quale era titolare anteriormente a detto provvedimento, l’azione demolitoria, a tutela del proprio interesse legittimo, non può che essere oggetto di un giudizio amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori<b><br />
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI 	 PRESIDENTE<br /> <br />
ANTONIO PASCA				 COMPONENTE<br /> <br />
GIUSEPPINA ADAMO			 COMPONENTE, Rel.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1958 del 2002, proposto da<br />
<b>Consorzio Stadium</b>, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., ing. Michele Matarrese, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Titomanlio, dall’avv. Raffaele Titomanlio e dall’avv. Francesco Biga, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Francesco Biga, via Abate Gimma n. 59,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Bari</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Renato Verna e dall&#8217;avv. Vito Aurelio Pappalepore ed elettivamente domiciliato in Bari, via De Rossi n. 16, presso lo studio del secondo,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884, notificata il 30 settembre 2002, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;<br />viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />visti gli atti tutti della causa;<br />udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l&#8217;avv. Biga e l&#8217;avv. Micaela De Stasio, in sostituzione dell’avv. Pappalepore.<br />Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Bari, con deliberazione 12 ottobre 1987 n. 1434, affidava al Consorzio Stadium la realizzazione del nuovo stadio, sito in via Torrebella.<br />Nell&#8217;atto di concessione, n. 11483 del 23 marzo 1988, erano pattuite le date del 28 marzo 1989 e 4 settembre 1989 per la consegna, rispettivamente, dell&#8217;impianto sportivo con le aree esterne e della costruzione della copertura con gli impianti elettrici e tecnologici.<br />Il Comune di Bari, in seguito, con deliberazione 13 ottobre 1989 n. 1610, di proroga dei termini scaduti, modificava i detti termini, rispettivamente, al 12 ottobre 1989 e al 19 marzo 1990, specificando che tale dilazione non comportava alcun riconoscimento di eventuali pretese al Consorzio. Con ulteriori deliberazioni n. 1611/1989, n. 1613/1989 e n. 1615/1989, il detto Comune approvava la seconda e la terza perizia di variante, nonché l&#8217;unificazione dei termini al 19 marzo 1990.<br />Le suindicate deliberazioni, sottoposte all&#8217;organo regionale di controllo, venivano approvate nella seduta del 3 gennaio 1990, &#8220;subordinatamente alla stipulazione con il Consorzio concessionario di nuovi, distinti atti accessori modificativi, che, pur se collegati funzionalmente al rapporto concessorio già esistente, non possono e non debbono comportare un maggiore onere finanziario, oltre al costo dei lavori previsto nelle predette perizie, a carico del bilancio comunale e comunque a carico del pubblico erario per le revisioni prezzi&#8221;.<br />Con atto convenzionale accessorio n. 13881 del 12 gennaio 1990, quindi il Consorzio disponeva, all&#8217;articolo 2, l&#8217;espressa rinuncia ad ogni consequenziale forma di compenso e/o al risarcimento comunque connessi all&#8217;eventuale revisione dei prezzi.<br />Avverso la decisione del Comitato di controllo, tuttavia, il Consorzio proponeva ricorso dinanzi a questo Tribunale, che, con sentenza 16 maggio 1992 n. 296, lo accoglieva, ritenendo illegittimo il controllo del CORECO poiché controllo atipico in relazione al visto condizionato.<br />Il Comune, pur liquidando al Consorzio la somma prevista a titolo di compenso revisionale, proponeva appello al Consiglio di Stato, che lo accoglieva, con decisione 30 giugno 1997 n. 755 della quinta sezione.<br />Il Comune allora, con deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086, approvava il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, nonché la relazione aggiuntiva sulla revisione dei prezzi del 12 dicembre 1998, disponendo di procedere al recupero della maggior somma corrisposta a titolo di acconto a favore del Consorzio Stadium, aggiornata con gli interessi medio tempore maturati. Tale atto veniva impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il gravame veniva accolto, con decreto 24 maggio 2002, su parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01. In particolare, veniva osservato che &#8220;dalla decisione surricordata [n. 755/1997] non derivava automaticamente l&#8217;obbligo di negare la revisione prezzi per la parte relativa alle perizie di variante, ma l&#8217;obbligo di rivalutare tutta la situazione per giungere ad un&#8217;autonoma determinazione improntata ad una valutazione globale degli aspetti patrimoniali complessivi della vicenda. Ne consegue che l&#8217;aver posto la decisione del Consiglio di Stato come presupposto unico del diniego, quasi che venisse in rilievo l&#8217;adozione di un atto dovuto in tutti i suoi contenuti, inficia la legittimità del provvedimento sotto il profilo dell&#8217;erroneità del presupposto e del difetto di motivazione&#8230; Resta naturalmente salvo il potere dell&#8217;Amministrazione comunale di rivalutare interamente la vicenda per giungere ad autonome, impregiudicate, determinazioni in senso negativo o positivo, in conformità delle disposizioni e delle linee emergenti dal giudicato e della giurisprudenza che all&#8217;epoca regolavano il rapporto contrattuale”.<br />Il Comune, pertanto, con la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884, per una serie di ragioni che il Consorzio contesta, ha confermato il diniego di revisione prezzi per le varianti.<br />Il Consorzio Stadium impugna il suddetto atto, deducendo i seguenti motivi:<br />1) carenza di potere;<br />2 ) violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241;<br />3) eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione; omesso esperimento di istruttoria in merito al contenuto del provvedimento;<br />4) violazione dell&#8217;articolo 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37. <br />Si é costituito il Comune di Bari, che ha contestato le tesi attoree.<br />Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie difese in successive memorie e all’udienza pubblica del 3 marzo 2005, alla quale la causa è stata riservata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che il Comune abbia agito in carenza di potere: l’Ente, infatti, non avrebbe potuto revocare (implicitamente) un atto (delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156), che aveva già esaurito i suoi effetti, attraverso la liquidazione della somma dovuta a titolo di revisione prezzi, e porre nel nulla un diritto soggettivo definitivamente soddisfatto; sicché, in questa prospettiva, la medesima istante dubita della giurisdizione del TAR.<br />Il motivo non ha pregio.<br />A tal fine è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione, che si è occupata espressamente della questione.<br />Essa ha chiarito che competente a giudicare della legittimità dell&#8217;atto amministrativo che abbia annullato uno precedente che avesse riconosciuto o attribuito un diritto soggettivo è il giudice amministrativo e non il giudice ordinario, in quanto il soggetto, la cui posizione soggettiva é incisa dall’atto di autotutela, nell’esercizio dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, è portatore di un interesse legittimo all&#8217;annullamento dell&#8217;atto che tale situazione ha modificato; sicché, di conseguenza, quando sostanzialmente il soggetto chieda che sia rimosso il provvedimento di annullamento, in modo che sia reintegrata quella posizione di diritto soggettivo conseguente al riconoscimento della sua pretesa alla revisione prezzi della quale era titolare anteriormente a detto provvedimento, l’azione demolitoria, a tutela appunto del proprio interesse legittimo, non può che essere oggetto di un giudizio amministrativo (Cassazione civile, Sez. un., 6 novembre 1991, n. 11852).<br />Ciò trova in effetti ragione nel fatto che la potestà esercitata con l’atto di autotutela è la medesima da cui è scaturito l’atto ritirato.<br />Né è possibile opporre in generale che l’autotutela debba arrestarsi dinanzi alle posizioni di diritto soggettivo del privato. Le argomentazioni dell’istante, relative a tale aspetto, in effetti, generalizzano (riferendole agli atti di secondo grado) posizioni dottrinarie (invero piuttosto discusse, anche alla luce dell’art. 11, IV comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241) che riguardano esclusivamente la revoca (considerata spesso in una delle sue accezioni, corrispondente alla c.d. “abrogazione”, alla revisione, più che al riesame, secondo il linguaggio di altri autori), definita come il provvedimento capace di far venir meno il perdurare degli effetti (quindi ex nunc) di un precedente atto; quest’ultimo stesso, perciò, ovviamente è, di necessità, un atto ad efficacia prolungata, perdurante al momento del ritiro.<br />L’efficacia ex nunc della revoca è direttamente collegata al presupposto della stessa, consistente in una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, come attualmente viene percepito, ovvero del merito del provvedimento. E’ chiaro dunque che il medesimo ragionamento, propriamente riferito alla revoca, non è applicabile all’ipotesi in esame in cui la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884 ha rivalutato interamente la vicenda del compenso revisionale relativo ai lavori effettuati durante il periodo di proroga. La Giunta municipale, reiterando, alla stregua del parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01, il procedimento che era sfociato nella deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086- annullata con decreto 24 maggio 2002 (emesso sulla base del citato parere e in esito al ricorso straordinario proposto dal Consorzio) “sotto il profilo dell&#8217;erroneità del presupposto e del difetto di motivazione”, in quanto il Comune aveva posto la decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997 come presupposto unico del diniego della revisione prezzi- è giunta alla conclusione che non sussistevano i presupposti per la detta revisione prezzi, determinando così anche, quale pratico effetto, l’annullamento della delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156 che tale revisione aveva invece accordato.<br />Alla luce di tale costruzione, perde consistenza l’ulteriore argomento della ricorrente, la quale insiste sul fatto che non solo il diritto alla revisione è stato riconosciuto, ma anche (e soprattutto) la relativa somma è stata pagata, sicché l’atto del 1992 ha completamente esaurito i propri effetti. In realtà, una volta ammesso il potere dell’Amministrazione di rivedere i propri atti relativi alla revisione prezzi, non assumerebbe alcun decisivo rilievo la circostanza che il risultato di tale riconsiderazione sia un recupero, anziché un mancato esborso di somme, che evidentemente la parte pubblica ritiene non spettanti all’impresa, visto che in ambedue i casi l’interesse finanziario (attuale e concreto) sotteso è identico.<br />In realtà neppure tale argomento trova, all’attualità, conforto negli atti.<br />Il Comune infatti con delibera 29 giugno 2000 n. 770 ha operato una compensazione parziale tra le somme di cui si è contestualmente dichiarata debitrice (per l’accoglimento di alcune riserve del Consorzio) e quelle, a suo tempo, liquidate a titolo di revisione prezzi, per i lavori del periodo successivo agli originari termini di consegna, le quali erano state ritenute non dovute dalla deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086.<br />Di conseguenza, oggi il confermato diniego della revisione prezzi evita l’effettivo esborso di lire 5.376.499.994, derivanti dalle determinazioni prese in ordine alle riserve. <br />1.a) Occorre aggiungere che, all’udienza, la società ricorrente ha in parte ricostruito la vicenda in maniera diversa, evidenziando che la delibera del 1992 in realtà non riguardava (e poi quindi non liquidava) la revisione prezzi relativa al periodo di proroga.<br />Ciò comporterebbe -si deve presumere, visto che il motivo non è stato compiutamente articolato- un vizio logico della delibera impugnata, nella parte in cui nega la revisione prezzi per il periodo successivo alle originarie scadenze, sul presupposto (errato) che essa sia stata invece riconosciuta del 1992.<br />L’argomento, come formulato, oltre a porsi in contraddizione con il primo motivo di ricorso, costituisce una contestazione, che, non essendo stata notificata nei termini, con il mezzo di gravame originario, è inammissibile.<br />1.b) Esso comunque rappresenta l’occasione per chiarire alcuni punti della successione degli atti, utili anche per l’esame delle restanti censure.<br />Quanto alla delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156, essa, in effetti, come sottolineato dal ricorrente, si basa sulla relazione tecnica redatta dalla Direzione lavori dalla quale &#8220;si evince quanto segue: &#8220;Il calcolo revisionale è stato redatto sulla base del programma lavori valido ai fini revisionali presentato nell&#8217;offerta e secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 33 Legge 41/86, considerando, secondo l&#8217;articolo 10 n. 350 del 25/5/1895 come data legale della consegna e quindi come inizio dei lavori la consegna definitiva avvenuta il 20/4/1988&#8230;<br />&#8230;i lavori principali sono stati contenuti nel programma revisionale allegato alla convenzione e anche le perizie, secondo quanto innanzi precisato, sono state inserite nell&#8217;ambito di detto programma senza tener conto in questa fase delle proroghe concesse&#8221;&#8221;.<br />Come si legge sempre nella delibera n. 4156/1992, il Direttore dei lavori aveva inviato la seguente documentazione (poi trasmessa dall&#8217;Ufficio tecnico comunale con nota 17 settembre 1991 n. 20126):<br />&#8220;- relazione tecnica corredata dei conteggi analitici revisionali&#8230;;<br />&#8211; 1° certificato di pagamento revisionale emesso dalla Direzione Lavori in data 2 settembre 1991 nell&#8217;importo netto di £. 3.252.765.590=;<br />&#8211; 1° certificato di pagamento bis revisionale relativo alla restituzione anticipata delle ritenute di garanzia del 15%, emesso dalla Direzione Lavori in data 2 settembre 1991 nell&#8217;importo netto di £. 574.017.457=&#8221;. <br />Tale delibera del 1992 è stato acquisita agli atti processuali senza alcun allegato o documento istruttorio.<br />Nel fascicolo del Comune è però anche presente la delibera 22 luglio 1999 n. 1086 (avente per oggetto &#8220;lavori di costruzione nuovo stadio comunale &#8220;San Nicola&#8221;. Concessionaria consorzio &#8220;Stadium&#8221;. Approvazione certificato di collaudo revisione prezzi definitiva e relazione acclarante i rapporti tra Stato Comune. Recupero crediti di lire 5.567.978.483&#8243;- importo rinveniente dai certificati di pagamento revisionale, sommati agli interessi maturati), con tutti gli allegati. Tra questi compare anche l&#8217;elaborato &#8220;revisione dei prezzi definitiva&#8221;, a firma del medesimo Direttore dei lavori, datata I giugno 1995. Da tale relazione si evince che anche per i lavori delle perizie supplettive si è proceduto alla revisione prezzi, inserendo però, temporalmente, le relative opere non nel periodo successivo agli atti di proroga (in cui i lavori sono stati effettuati), ma nell’ambito del programma di lavori, allegato alla convenzione originaria. Tale punto viene poi esplicitato nella relazione aggiuntiva del 21 settembre 1995, punto 2). Da ciò si deduce che la precisazione “le perizie… sono state inserite nell&#8217;ambito di detto programma senza tener conto in questa fase delle proroghe concesse&#8221;, contenuta nella delibera giuntale del 1992, si riferisca alla metodologia di calcolo dei prezzi adottata, rimanendo invece accertato che anche le poste relative ai lavori di cui alle perizie, realizzati durante il periodo di proroga, sono state sottoposte a revisione.<br />1.c) Quanto al differente profilo del rapporto tra la delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156 e la delibera 19 settembre 2002 n. 884, il ricorrente insiste in tutte le contestazioni sul presupposto che le accomuna, ovvero sul nesso diretto tra i due atti: la delibera n. 884/2002 annullerebbe la precedente nell’esercizio del potere, proprio dell’amministrazione, di autotutela.<br />Come già anticipato al punto 1), l’istante non tiene però conto che la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884 è stata emanata espressis verbis per eseguire la decisione di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato (proposto dal Consorzio), come motivata dal parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01.<br />Tale decisione comportava che il Comune si pronunciasse nuovamente sulla vicenda, visto che la precedente delibera 22 luglio 1999 n. 1086, gravata in sede straordinaria, era stata annullata “sotto il profilo dell&#8217;erroneità del presupposto e del difetto di motivazione”, sul rilievo che essa avesse erroneamente inteso la sentenza Consiglio di Stato n. 755/1997, avendola reputata come produttiva, in modo automatico, dell&#8217;obbligo di negare la revisione prezzi per la parte relativa alle perizie di variante, mentre essa si limitava a sancire “l&#8217;obbligo di rivalutare tutta la situazione per giungere ad un&#8217;autonoma determinazione improntata ad una valutazione globale degli aspetti patrimoniali complessivi della vicenda”.<br />2) Di riflesso, le censure dedotte sub 2) (violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241) sono inconferenti; in ogni caso, non si può neppure tacere sulla circostanza che la delibera 19 settembre 2002 n. 884 rappresenta l’esito di una successione di atti (anche giurisdizionali), perfettamente conosciuti dal Consorzio (che, in parte, li ha provocati, dietro propria iniziativa), atti che imponevano, come già visto, l’attivazione del Comune (per “rivalutare tutta la situazione”) e che costituivano, nel contempo, il materiale istruttorio sul quale la delibera contestata è basata, sicchè è pretestuosa ogni lagnanza inerente alla mancata regolare partecipazione al procedimento.<br />3) Privo di fondamento è anche il terzo motivo di doglianza (eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione; omesso esperimento di istruttoria in merito al contenuto del provvedimento), considerato che, in definitiva, nell’ambito del procedimento i cui contorni sono stati dianzi chiariti, i motivi addotti dal Comune (pur nella difficoltà di rappresentare una situazione assai complessa) risultano congrui e nel complesso chiaramente enunciati.<br />Il Comune, invero, dopo aver riassunto lo svolgersi della vicenda e aver osservato che né la sentenza del TAR 16 maggio 1992 n. 296, né la decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato, 30 giugno 1997 n. 755 (non avendo ad oggetto la spettanza della revisione prezzi), in sé, imponevano o precludevano il riconoscimento della medesima revisione (e, perciò, l&#8217;Amministrazione aveva errato, basandosi sul falso presupposto della vincolatività delle pronunce in tal senso, a riconoscere, prima, nel 1992, a seguito della sentenza di primo grado, e a negare, poi, nel 1999, a seguito della sentenza d&#8217;appello, sic et simpliciter, la revisione prezzi), ha posto a fondamento del rinnovato diniego di riconoscimento della revisione prezzi le (mai impugnate) delibere nn. 1610, 1611, 1613 e 1615 del 1989 (in quanto, la delibera n. 1610/1989 &#8220;in radice, escludeva il riconoscimento di qualsiasi ulteriore compenso oltre a quello contrattualmente pattuito&#8221;), insieme con l&#8217;atto di controllo, uscito indenne dalla verifica giurisdizionale (decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997).<br />Si deve dunque valutare, in questa sede, se il dispositivo della delibera n. 1610/1989, nella sua connessione con gli altri provvedimenti, sia sufficiente a fondare il detto diniego.<br />Come già ripetutamente anticipato, con tale atto il Comune deliberava di &#8220;CONCEDERE, in favore della rete Consorzio &#8221; STADIUM&#8221; la proroga dei seguenti termini di consegna fissati nell&#8217;atto di convenzione disciplinante i rapporti contrattuali tra la Concessionaria ed il Comune per la realizzazione delle Nuovo Stadio Comunale senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del Consorzio Stadium&#8230;&#8221;; con delibera consiliare 13 ottobre 1989 n. 1615, l&#8217;Ente, al fine di dare un definitivo assetto al rapporto con la concessionaria, dopo le approvazioni della prima, seconda e della terza variante (delibere n. 1609, 1611 e n. 1613), unificava i termini di consegna (al 19 marzo 1990, modificando contestualmente il testo della clausola dell&#8217;atto di sottomissione), con la ripetuta precisazione &#8220;senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del &#8220;Consorzio Stadium&#8221;&#8221;.<br />Al proposito, la decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997 ha osservato: &#8220;L&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di proroga del Consorzio si è basato unicamente su considerazioni di opportunità e di convenienza amministrativa, con le quali il consiglio comunale ha espressamente escluso ogni riconoscimento di responsabilità circa l&#8217;imputabilità dei ritardi che hanno poi condotto alla proroga&#8221;.<br />Ciò deve collegarsi innanzitutto alla circostanza che la proroga, come si evince dalla delibera n. 1615/1989, pagg. 5 e 6, aveva come effetto principale quello di esonerare il Consorzio dal pagamento delle penali per il ritardo. La questione era stata altresì al centro dello stesso dibattito consiliare (come da verbale, prodotto dal ricorrente), in relazione anche al fatto che, in origine, il fattore tempo aveva giocato un importante ruolo nell&#8217;assegnazione della concessione (delibera C.C. 12 ottobre 1987 n. 1434).<br />Alla luce di queste premesse, risulta evidente che la locuzione &#8220;senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del &#8220;Consorzio Stadium&#8221;&#8221;, è sì generica, ma presenta tuttavia un tasso di perentorietà tale da comportare l’automatica reiezione di ogni richiesta del Consorzio, tranne a dimostrare che specificamente la pretesa alla revisione prezzi sia estranea all’indicata preclusione, come formulata. <br />Ora tale dimostrazione non solo non è stata data, ma anche è difficilmente ipotizzabile.<br />Ciò non esclusivamente perché tutti gli atti che si sono succeduti hanno dato per scontato che il diniego generico di riconoscimento si riferisse propriamente alla revisione prezzi, ma altresì (e soprattutto) perché il significato dell&#8217;inciso, nell&#8217;ambito di una proroga dei termini originari di consegna, contrattualmente stabiliti, era chiaramente quello di determinare lo slittamento dei tempi in relazione alle sole penali, rimanendo per il resto immutato il regime della responsabilità, come discendente dai patti a suo tempo intercorsi tra le parti (compresi quelli relativi alle date di consegna). Di conseguenza, tutte le lavorazioni effettuate successivamente al 28 marzo 1989 (per l&#8217;impianto sportivo e le aree esterne) e al 4 settembre 1989 (per la copertura e gli impianti elettrici e tecnologici), ai fini del &#8220;riconoscimento di eventuali pretese del &#8220;Consorzio Stadium&#8221;&#8221;, erano da considerarsi tardivamente realizzate e la concessionaria quindi, rispetto ai termini contrattuali, rimaneva inadempiente.<br />In conclusione, poiché la revisione dei prezzi presuppone la mancanza di colpa dell&#8217;impresa affidataria dei lavori e, invece, nel caso in esame, gli aumenti sopraggiunti (rispetto ai prezzi dell&#8217;offerta) hanno investito economicamente l&#8217;opera per il ritardo, che, alla stregua del dispositivo delle delibere consiliari del 1989, é addebitabile al Consorzio, tali provvedimenti, mai contestati dalla concessionaria, giustificano il mancato riconoscimento della revisione.<br />E’ chiaro perciò che il rilievo del Consorzio, secondo il quale sullo stesso non gravava l&#8217;onere di impugnare le delibere del 13 ottobre 1989, &#8220;nulla esse avendo disposto in merito alla spettanza della revisione prezzi&#8221; -pag. 16 del ricorso, non ha pregio.<br />4) Le conclusioni raggiunte consentono infine di ritenere irrilevante la censura sub 4), in quanto, anche se il Collegio sancisse la nullità (ai sensi dell&#8217;articolo 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37) dell&#8217;espressa rinuncia ad ogni consequenziale forma di compenso e/o al risarcimento comunque connessi all&#8217;eventuale revisione dei prezzi, contenuta nell’atto convenzionale accessorio n. 13881 del 12 gennaio 1990, la revisione prezzi sarebbe comunque preclusa dalle menzionate delibere.<br />Il significato della convenzione integrativa, invero, é assai limitato. Essa è stata conclusa in ossequio all’approvazione dell&#8217;organo regionale di controllo (seduta del 3 gennaio 1990), subordinata &#8220;alla stipulazione con il Consorzio concessionario di nuovi, distinti atti accessori modificativi, che, pur se collegati funzionalmente al rapporto concessorio già esistente, non possono e non debbono comportare un maggiore onere finanziario, oltre al costo dei lavori previsto nelle predette perizie, a carico del bilancio comunale e comunque a carico del pubblico erario per le revisioni prezzi&#8221;.<br />Come ha sottolineato il Consiglio di Stato, nella decisione della quinta Sezione, 30 giugno 1997 n. 755, invero, il CORECO &#8220;ha solo invitato l&#8217;Amministrazione comunale ad applicare correttamente la disciplina sulla revisione prezzi&#8221;; ciò, come si legge nella stessa sentenza, &#8220;Tenuto conto dell&#8217;assenza di ogni riconoscimento da parte del Amministrazione circa l&#8217;imputabilità delle ragioni che avevano portato ai ritardi e all&#8217;opportunità o necessità di approvare le perizie di variante&#8221;. L&#8217;appello é stato accolto (e il ricorso originario é stato respinto), in quanto l&#8217;atto di controllo conteneva, in sé, esclusivamente il richiamo alla disciplina della revisione prezzi, pure nella parte in cui l&#8217;organo tutorio &#8220;ha aggiunto anche la precisazione circa le cautele che dovranno essere prese dall&#8217;Amministrazione per evitare che fosse fondatamente proposta una domanda di revisione prezzi&#8221;, &#8220;poiché le contrapposte posizioni delle parti vanno esaminate nella sede competente e in base ai relativi procedimenti&#8221;.<br />In fatto la domanda di revisione prezzi é stata esplicitamente rigettata dal Comune, al termine di un apposito procedimento, e il relativo atto non è risultato inficiato dai vizi denunciati (e perciò deve ritenersi corretta applicazione della normativa settoriale), trovando plausibile fondamento del dispositivo delle delibere del 1989.<br />Il gravame è dunque da rigettare.<br />Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari, respinge il ricorso in epigrafe.<br />Spese compensate.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2005.</p>
<p>f.to GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI 	&#8211; Presidente</p>
<p>f.to GIUSEPPINA ADAMO			&#8211; Relatore ed estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito</p>
<p>in Segreteria il 15 aprile 2005</p>
<p>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti – Presidente f.f. , Giuseppe Buscicchio – Estensore Asprella (avv. E. Marzovilli) c. Comune di Montalbano Jonico (avv. M.R. Cipriano), Alesia s.r.l. (avv. R. De Bonis). il servizio di manutenzione dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione comunale non può essere annoverato tra i servizi privi di rilevanza industriale 1. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti – Presidente f.f. , Giuseppe Buscicchio – Estensore<br /> Asprella (avv. E. Marzovilli) c. Comune di Montalbano Jonico (avv. M.R. Cipriano), Alesia s.r.l. (avv. R. De Bonis).</span></p>
<hr />
<p>il servizio di manutenzione dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione comunale non può essere annoverato tra i servizi privi di rilevanza industriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Fornitura di beni – Identico prodotto – Offerte recanti prezzi sensibilmente diversi – Commissione di gara – Sospensione della gara ed invito all’u.t. di individuare le necessità dell’ente appaltante – Decisione – E’ giustificata.</p>
<p>2. Servizi pubblici – Servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione – Servizio privo di rilevanza industriale – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui, in una gara per la fornitura di beni, le uniche due offerte rechino, rispetto ad uno stesso prodotto, prezzi sensibilmente diversi, è giustificata la decisione della commissione di gara di non aggiudicare l’appalto e di invitare l’Ufficio tecnico dell’ente appaltante ad individuare con esattezza le necessità dell’ente onde poter quantificare la spesa necessaria.</p>
<p>2. Il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione comunale non può essere annoverato tra quelli privi di rilevanza industriale (o economica, secondo la dizione introdotta dalle successive modifiche all’art. 113 bis, d.lg. 18 agosto 2000 n.267), richiedendosi per il suo esercizio l’impiego di capitali, mezzi e personale da destinare allo svolgimento di un’attività economicamente rilevante, cui ordinariamente consegue anche la produzione di un utile di gestione; pertanto, siffatto servizio non può essere annoverato tra i servizi pubblici privi di rilevanza industriale oggetto di affidamento diretto ex art. 113 bis, d.lg. n.267 del 2000, nel testo introdotto dall’art. 35 comma 15, l. 28 dicembre 2001 n.448, con la conseguenza che al suo affidamento si deve provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 195/03 proposto da<br /><b>Asprella Antonio</b>, titolare della ditta artigiana individuale “Elettra Mediterranea Impianti”, in breve E.M.I., corrente in Montalbano Jonico, rappresentato e difeso, giusta procu-ra a margine dell’atto di ricorso, dall’avv.to Erminio Marzovilli, eletti-vamente domiciliato in Potenza, al P.le L. Rizzo n. 12 (studio avv.to Domenico Musolino);</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Montalbano Jonico</b>, in persona del Sindaco pro tem-pore, rappresentato e difeso, come da procura a margine della memoria di costituzione e giusta deliberazione di G.M. n. 88 del 18.4.2003, dall’avv.to Maria Rosaria Cipriano, con la qu</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; della <b>Alesia s.r.l.</b>, in persona dell’amministratore e legale rappre-sentante pro tempore Francesco Mastropierro, controinteressata, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall’avv.to Rocco De Bonis, presso</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
1) della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Mon-talbano Joinico n. 49 prot. n. 0003544 del 13 marzo 2003, pubblica-ta in data 18 marzo 2003, con la quale veniva affidato il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione alla Alesia s.r.l., Società a prevalente capitale pubblico;<br />
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e, in parti-colare: a) del contratto rep. n. 17 stipulato il 1° aprile 2003 tra il Co-mune di Montalbano Jonico e la Alesia s.r.l. per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione; b) del verbale del 27 febbraio 2003 redatto dalla commissione di gara, con il quale si disponeva la non aggiudicazione della fornitura di lampade alla ditta E.M.I.;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito in virtù dell’illegittimo comportamento tenuto dal Comune di Montalbano Jonico anche in riferimento all’annullamento della gara d’appalto per la fornitura di lampade, effettuato con verbale del 27 febbraio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montalbano Jonico;<br />
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Alesia s.r.l.;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 171/03 dell’11 giugno 2003;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
Visto l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e visto il dispositivo di sentenza n. 6 del 17 marzo 2005;<br />
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. – Con atto notificato il 16 aprile 2003 e depositato il successivo giorno 28, il sig. Antonio Asprella, nella dichiarata qualità di titolare della ditta artigiana individuale “Elettra Mediterranea Impianti” (d’ora in poi: E.M.I.), espone in fatto: a) che il Comune di Montalbano Jonico, con deliberazioni n. 95 del 17.2.1998 e n. 174 dell’8.6.2000, provvedeva all’approvazione del capitolato d’appalto disciplinante il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione; b) che, all’esito di gara indetta dall’Amministrazione comunale, detto servizio veniva affidato alla E.M.I. per il periodo dal 12.9.2000 al 31.12.2001, con successiva proroga fino al mese di maggio del 2002; c) che per lo svolgimento del servizio veniva pattuito, con contratto rep. n. 34 stipulato in data 12.9.2000, il corrispettivo di € 23.175,70 (IVA compresa) per la durata di 17 mesi (dall’1.8.2000 al 31.12.2001); d) che, alla scadenza del contratto, il servizio in que-stione non veniva affidato immediatamente ad altro appaltatore, ma affidato saltuariamente alla E.M.I.; e) che, con nota prot. n. 0002016 dell’11.2.2003, il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Mon-talbano Jonico, dovendo provvedere al servizio di sostituzione di lampade in ambito comunale, invitava l’E.M.I. a formulare apposito preventivo di spesa in busta chiusa e sigillata, precisando, altresì, che l’aggiudicazione &#8220;avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più conveniente che risulterà dalla somma dei prezzi unitari offerti&#8221;; f) che la E.M.I., aderendo all’invito, formulava la propria offerta; g) che, con verbale del 27.2.2003, la commissione di gara, dopo aver premesso di aver invitato tre ditte a presentare preventivi di spesa e che soltanto due (la E.M.I. e la Troyli Paolo) delle ditte invitate avevano presentato offerta, decideva di non aggiudicare la gara nella considerazione &#8220;che per l’enorme differenziazione tra le offerte non è possibile una loro comparazione, al fine di verificare la più conveniente..&#8221;; g) indi, con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 13 marzo 2003, il Comune di Montalbano Jonico stabiliva, in applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/2001, di affidare il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione alla Alesia s.r.l., Società a prevalente capitale pubblico, con decorrenza dall’1.4.2003 e fino a tutto il 31.12.2004, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto rep. n. 34 del 12.9.2000 stipulato con la E.M.I.; h) che in data 1.4.2003 veniva stipulato con la Alesia s.r.l. il relativo contratto di affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, per un corrispettivo annuo di € 23.715,70 (IVA compresa), con decor-renza dall&#8217;1.4.2003 e fino al 31.12.2004, salvo proroga.<br />
In diritto, deduce l’illegittimità della deliberazione di G.M. n. 49 del 13.3.2003, e degli altri atti impugnati ed in epigrafe indicati, affidando il ricorso alle seguenti censure:<br />
A) Travisamento dei fatti ed errore nei presupposti; falsa applicazione della legge 28.12.2001 n. 448 art. 35 e art. 113 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; eccesso di potere.<br />
Si sostiene che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, oggetto di affidamento diretto alla Alesia s.r.l. dispo-sto con l’impugnata deliberazione di G.M. n. 49/03, non sarebbe annoverabile tra i servizi pubblici che possono essere affidati direttamente, e quindi senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, a società a prevalente capitale pubblico. Non si tratterebbe, infatti, di un servizio reso direttamente alla collettività, ma più propriamente di una prestazione economica resa a favore del Comune.<br />
Inoltre, laddove il servizio pubblico assume rilevanza economica, all’affidamento dello stesso dovrebbe procedersi mediante appalto; mentre l’affidamento a mezzo di concessione sarebbe circoscritto alle ipotesi di servigio pubblico in senso stretto, di carattere sociale e non lucrativo.<br />
Ancora, nel caso di specie non si sarebbe in presenza dell’affidamento diretto della gestione di un servizio pubblico, aven-do il servizio in questione natura di appalto di fornitura e lavori (con prevalenza dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti), con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 35, comma 15, della L. n. 448/01.<br />
Pertanto, all’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione il Comune di Montalbano Jonico avrebbe dovuto provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.<br />
B) Violazione della direttiva CEE 92/50/CEE e artt. 49 e segg. del Trattato UE; Violazione del R.D. 18.11.1923 n. 2440 art. 3 e R.D. 23 maggio 1924 n. 827 art. 41. Eccesso di potere.<br />
L’affidamento diretto alla Alesia s.r.l. del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione sarebbe altresì in contrasto con le direttive comunitarie che prescriverebbero il ricorso a proce-dure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in questione.<br />
C) Nullità del contratto rep. n. 17 dell’1.4.2003 di affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termoelettrici alla Alesia s.r.l. per contrasto tra lo stesso e la delibera di G.M. n. 49 del 13.3.03 aurorizzativa. Eccesso di potere.<br />
Il contratto stipulato tra il Comune di Montalbano Jonico e la Alesia s.r.l. per l’affidamento del servizio de quo sarebbe nullo perché in contrasto con la presupposta deliberazione di G.M. n. 49/03.<br />
Infatti, mentre quest’ultima ha stabilito che il servizio dovesse essere affidato agli stesssi patti e condizioni previste dal precedente contratto stipulato tra il Comune e la E.M.I., il quale prevedeva a corrispettivo del servizio l’importo di € 23.175,70 (IVA compresa) per tutta la durata del contratto (17 mesi), il successivo contratto stipulato con la Alesia s.r.l. prevederebbe un corrispettivo annuo di € 23.175,70 (IVA compresa).<br />
Quanto alla decisione, adottata dalla commissione di gara in data 27.2.2003 e raccolta a verbale, con la quale si è deciso di non aggiudicare la gara indetta per la fornitura di lampade, per la quale la E.M.I. aveva formulato la migliore offerta, se ne assume la contraddittorietà e la pretestuosità, che emergerebbe dalla circostanza che la commissione di gara avrebbe deciso di richiedere all’ufficio tecnico comunale di determinare il fabbisogno di materiale, laddove sa-rebbe stato sufficiente analizzare i rapportini mensili sul consumo di lampade che dal 1998 e sino al dicembre 2002 erano state conse-gnati al Comune dalla E.M.I.<br />
1.1. Viene contestualmente proposta domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, subito per effetto del comportamento dell’Amministrazione, che colposamente avrebbe affidato diretta-mente il servizio in questione alla Alesia s.r.l., omettendo di proce-dere alla necessaria indizione di una procedura ad evidenza pubbli-ca, cui l’E.M.I. avrebbe potuto partecipare.<br />
Il danno asseritamente subito viene quantificato nella misura del 10% del corrispettivo pattuito con la Alesia s.r.l.<br />
2. Per resistere alla presente impugnativa si è costituito in giudizio, in data 6 maggio 2003, il Comune di Montalbano Jonico che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, del quale ha altresì sostenuto l’infondatezza.<br />
3. Nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 l’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla discussione “nel merito” del ricorso.<br />
4. Con atto notificato il 19 maggio 2003 e depositato il successivo giorno 23, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con contestuale nuova domanda cautelare, diretti contro la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Montalbano Jonico n. 87 del 18.4.2003, con la quale è stato rettificato il corrispettivo del servizio di manu-tenzione dell’impianto di pubblica illuminazione indicato nel contratto di rep. n. 17 dell’1.4.2003, con la previsione: a) di un importo a ra-gione d’anno (IVA compresa) di € 16.740,94; b) di un importo per l’intera durata contrattuale (21 mesi) di €. 29.295,86 (IVA compresa).<br />
Vengono dedotte censure di illegittimità derivata dall’asserita invali-dità della deliberazione di G.M. n. 49 del 13.3.2003.<br />
5. Con memoria difensiva depositata il 10 giugno 2003 il Comune di Montalbano Jonico ha contrastato la fondatezza delle censure formulate con l’atto di motivi aggiunti.<br />
6. In data 10 giugno 2003 si è costituta la Alesia s.r.l. che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso; nel merito, ha contrastato la fondatezza delle censure avversarie.<br />
7. Con ordinanza collegiale  n. 17/03 dell’11 giugno 2003 è stata respinta la domanda cautelare, sul rilievo che il servizio in questione era in corso di espletamento da parte della controinteressata Alesia s.r.l.<br />
8. Con memoria conclusiva depositata il 26 febbraio 2005, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando, in particolare, che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/00, in base al quale sono state adottate le deliberazioni in questa sede impugnate, da ritenersi illegittime (anche) perché ormai prive del proprio fondamento normativo.<br />
9. Con memoria difensiva depositata il 26 febbraio 2005, il Comune di Montalbano Jonico ha ribadito le proprie tesi insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />
10. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso in esame è privo di fondamento nella parte in cui è diretto contro la decisione, adottata dalla commissione di gara in data 27.2.2003 e raccolta a verbale, di non aggiudicare la gara esperita dall’Amministrazione resistente per la fornitura di lampade da utilizzare nell’ambito del territorio comunale.<br />
Con nota prot. n. 0002016 dell&#8217;11.2.2003, avente ad oggetto &#8220;Richiesta preventivo per servizio di sostituzione lampade&#8221;, il responsabile dell’Area tecnica  del Comune di Montalbano Jonico chiedeva ad alcune ditte, tra le quali la E.M.I., di presentare un preventivo di spesa per la fornitura di lampade, puntualmente indicate nella predetta nota, precisando che: a) &#8220;L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più conveniente, che risulterà dalla somma dei prezzi unitari&#8221;; b) &#8220;La presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione&#8221;.<br />
Come risulta dal verbale del 27.2.2003, all’Amministrazione comu-nale sono pervenute due offerte, l’una della ditta Troyli Paolo e l’altra della E.M.I., recanti per lo stesso prodotto richiesto prezzi sensibilmente differenti (ad. es. : a) per una lampada fino a 125 watt, mentre la ditta Troyli ha offerto € 5,00, la ditta E.M.I. ha offerto € 28,00; b) per un reattore rifasato per lampada a vapore di mercu-rio fino a 125 watt, mentre la ditta Troyli ha offerto € 8,50, la ditta E.M.I. ha offerto € 0,10).<br />
Ora, proprio la sensibile differenziazione di prezzi registrata, per uno stesso prodotto, tra le offerte presentate, giustifica la decisione della commissione di gara di non aggiudicare l’appalto e di invitare l’Ufficio tecnico comunale ad individuare con esattezza le necessità dell’Ente onde poter quantificare la spesa necessaria.<br />
Non è dato, pertanto, di riscontrare nell’operato della commissione di gara alcuna contraddittorietà e pretestuosità, ma solo il legittimo esercizio, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse finanziarie, della facoltà, prevista nella nota dell’11.2.2003, di non aggiudicare la gara.<br />
2. Può ora procedersi all’esame delle censure dirette contro le deli-berazioni di Giunta comunale n. 49 del 13 marzo 2003 e n. 87 del 18.4.2003, prendendo le mosse dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Montalbano Jonico e dalla controinteressa-ta Alesia s.r.l..<br />
2.1. Con una prima eccezione, la Alesia s.r.l. sostiene che la lesione della sfera giuridica del ricorrente deriverebbe in via diretta dalla deliberazione di Giunta municipale n. 184 del 6 luglio 2001, rimasta inoppugnata, con la quale il Comune di Montalbano Jonico ha deci-so di acquisire una partecipazione azionaria nella Alesia s.r.l. per l’esercizio associato dei servizi comunali.<br />L’eccezione non può essere condivisa.<br />
Come correttamente posto in evidenza dal ricorrente con la memo-ria depositata il 26 febbraio 2005, in detta deliberazione non era sta-ta espressamente manifestata la volontà del Comune di Montalbano Jonico di affidare direttamente alla Alesia s.r.l. il servizio di manutenzione del servizio di pubblica illuminazione.<br />
Si consideri, altresì, che il ricorrente si duole non già della possibilità che l’Amministrazione comunale affidasse ad una società partecipata dall’Ente locale la gestione di un pubblico servizio, ma che sia stato qualificato come pubblico servizio quello di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione.<br />
2.2. Le considerazioni appena svolte fanno giustizia anche dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Montalba-no Jonico ed imperniata sul rilievo che non sarebbe stata impugnata la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 24 luglio 2002, con la quale, in applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/01, sono state dettate direttive per l’affidamento diretto a società di capitali costituite e partecipate dall’Ente locale della gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale.<br />
Non vi era alcun onere di impugnativa di detta deliberazione, perché il ricorrente lamenta proprio la non corretta applicazione delle direttive con essa impartite, nell’assunto che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione non potrebbe essere qualifi-cato come servizio pubblico, in quanto tale oggetto di affidamento diretto a società costituite o partecipate da enti locali.<br />
3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, ritiene il collegio che debbano essere annullate le impugnate deliberazioni di G.M. n. 49 del 13 marzo 2003 e n. 87 del 18 aprile 2003.<br />
Nelle more dell’odierno giudizio la Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 27 luglio 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 113 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.<br />
Orbene, come è noto la dichiarazione di illegittimità costituzionale non solo ha efficacia retroattiva, a meno che la norma incostituzio-nale non abbia prodotto effetti irrevocabili, ma opera oltre l’ambito del rapporto processuale in cui è stata invocata ed ottenuta; pertan-to, da un lato l’eliminazione della norma incostituzionale non com-porta l’inesistenza dell’atto –che occorre venga rimosso in sede amministrativa o giurisdizionale- e, dall’altro, il giudice amministrati-vo chiamato a decidere sulla legittimità di un atto amministrativo ben può rilevare d’ufficio la dichiarata incostituzionalità della norma legi-slativa in base alla quale è stato emanato l’atto impugnato (cfr. Cons. Stato, Sez, IV, n. 6692 del 2002; VI n. 62 del 1993; T.A.R. Veneto n. 137del 2001; T.A.R. Lazio, sez. I, n. 1591 del 1997).<br />
Il collegio, quindi, aderendo al suindicato orientamento, non può  che dichiarare l’illegittimità del disposto affidamento diretto alla Alesia s.r.l. del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, siccome effettuato in dichiarata applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/2001.<br />
4. L’annullamento della deliberazione di Giunta municipale n. 49 del 13 marzo 2003 priva definitivamente di effetti giuridici il contratto di rep. 17 del 1° aprile 2003, da ritenersi caducato in via automatica (cfr. T.A.R. Basilicata sent. n. 817 del 2004).<br />
5. Deve essere accolta, nei termini di seguito precisati, anche la domanda di risarcimento del danno.<br />
Ritiene il collegio che l’Amministrazione comunale non abbia fatto corretta applicazione dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000, ormai espunto dall’ordinamento giuridico.<br /> &#8220;Esso, rettamente interpretato, anche in connessione sistematica con il precedente art. 112, prevedeva l’affidamento diretto dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale, per tali dovendosi intendere quelli che &#8220;abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali..&#8221; (art. 112, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000).<br />
Deve, trattarsi, quindi, di un servizio funzionalmente e direttamente teso a soddisfare i bisogni della collettività, laddove quello affidato alla Alesia s.r.l., siccome prevalentemente consistente nella manu-tenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, ha natura strumen-tale rispetto alla gestione del servizio di pubblica illuminazione.<br />
Deve considerarsi, altresì, che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione non può essere annoverato tra quelli privi di rilevanza industriale (o economica, secondo la dizione introdotta dalle successive modifiche all’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/00), richiedendosi per il suo esercizio l’impiego di capitali, mezzi e personale da destinare allo svolgimento di un’attività eco-nomicamente rilevante, cui ordinariamente consegue  anche la pro-duzione di un utile di gestione. <br />
Esso, non poteva, pertanto, essere annoverato tra i servizi pubblici privi di rilevanza industriale oggetto di affidamento diretto ex art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000, nel testo introdotto dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/01.<br />
Al suo affidamento si sarebbe quindi dovuto provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.<br />
La non corretta applicazione dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000 da parte dell’Amministrazione comunale resistente integra l’elemento soggettivo della colpa.<br />
Ne consegue che la E.M.I. andrà risarcita del danno da perdita di chance, essendo stata privata della possibilità di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto esperire per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, e quindi della possibilità di risultare aggiudicataria dell’appalto.<br />
Per la quantificazione del danno, l’Amministrazione dovrà considerare il 10% del corrispettivo pattuito con la Alesia s.r.l., che andrà ridotto in proporzione al numero dei partecipanti alla gara in precedenza indetta dal Comune di Montalbano Jonico per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, conclusasi con l’adozione della determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 227/1079 del 26.7.2000 (di cui è menzione nel contratto di rep. n. 34 del 12.9.2000, depositato dal ricorrente).<br />
Accertata la fondatezza dell’azione risarcitoria, si assegna al Comune di Montalbano Jonico, in applicazione di quanto previsto dall’art. 35 comma 2 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notificazione se anteriore, della presente decisione per la formulazione di un’offerta di risarcimento commisurata ai criteri in precedenza indicati.<br />
6. Tenuto conto della prevalente soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Montalbano Joinico e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali nei confronti della controinteressata Alesia s.r.l.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</b></p>
<p>pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi di cu in motivazione e, per l’effetto:<br />
a) annulla le deliberazioni della Giunta municipale di Montalbano Jonico n. 49 del 13-3-2003 e n. 87 del 18-4-2003;<br />
b) condanna il Comune di Montalbano Jonico al risarcimento del danno, nei termini di cui in motivazione;<br />
c) condanna il Comune di Montalbano Jonico al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 2.000,00 (euro duemila/00), e compensa le spese processuali nei confronti della controin-teressata Alesia;<br />
d) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 10 marzo 2005 dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giancarlo Pennetti			Presidente  F.F. <br />	<br />
Giuseppe Buscicchio		Componente – Estensore<br />	<br />
Pasquale Mastrantuono		Componente																																																																																											</p>
<p>Depositata  in  Segreteria  il	15-apr-05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant Delfina Gallo (avv. Barale, Demaria) c. USL 15 Azienda Regionale Cuneo (n.c.) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) e altri spese sanitarie per ricovero all&#8217;estero d&#8217;urgenza: la giurisdizione al GO Giurisdizione e competenza – Sanità – Spese sanitarie effettuate con urgenza all’estero senza previa autorizzazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant Delfina Gallo (avv. Barale, Demaria) c. USL 15 Azienda Regionale Cuneo (n.c.) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) e altri</span></p>
<hr />
<p>spese sanitarie per ricovero all&#8217;estero d&#8217;urgenza: la giurisdizione al GO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sanità – Spese sanitarie effettuate con urgenza all’estero senza previa autorizzazione – Rimborso – Controversia – Diritto alla salute &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate con urgenza all&#8217;estero, senza previa autorizzazione, ha ad oggetto il diritto soggettivo costituzionalmente garantito alla salute che &#8211; pur in presenza di limitazioni operate da leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale &#8211; conserva la suddetta natura e neppure subisce alcun affievolimento per effetto del potere dell&#8217;Ente regionale di valutare la gravità e l&#8217;urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br /> &#8211; 2^ Sezione –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 23/1997 proposto da</p>
<p><b>GALLO Delfina</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Piercarlo Barale e dall’avv. Claudio Demaria e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto 44, studio dell&#8217;avv. Fulvia Conti,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l’<b>Unità Sanitaria Locale n. 15, Azienda Regionale, Cuneo</b>, in persona del Commissario pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenia Salsotto presso la quale ha eletto domicilio in Torino, Piazza Castello n. 165;<br />
&#8211; il<b> Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15</b>, presso l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino, in persona del legale rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del diniego in data 26 agosto 1996 prot. 020534, servizio URP, del quale la ricorrente è venuta a conoscenza il 30 ottobre 1996, con il quale il Commissario dell’USL n. 15, Azienda Regionale, Cuneo, comunica al Presidente del Movimento Consumatori di Cuneo che la richiesta da questi inoltrata a favore della ricorrente, Gallo Delfina, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per cure sanitarie all’estero, non può essere accolta,<br />
nonché per l’annullamento<br />
di ogni altro atto presupposto, discendente, conseguente e connesso.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della intimata  Regione Piemonte.<br />
Vista la memoria presentata dalla ricorrente.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il dott. Antonio Plaisant ed uditi l&#8217;avv. Demaria per la parte ricorrente e l&#8217;avv. Salsotto per la Regione Piemonte;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>La Sig.ra Gallo, affetta da grave cardiopatia, veniva sottoposta nel 1984 ad operazione chirurgica presso la struttura sanitaria “Tzank” di Nizza, nel corso della quale le veniva effettuata una valvuloplastica tricuspidale, nonché impiantate due protesi biologiche sostituenti, rispettivamente, la valvola aortica e quella mitrale. <br />
A far data dal 1995 la ricorrente si sottoponeva ad una serie di accertamenti specialistici, in primo luogo presso lo stesso nosocomio di “Tzank”, dai quali emergeva la necessità di provvedere con urgenza alla sostituzione di entrambe le protesi biologiche; due specialisti consultati in Italia, inoltre, rilevavano l’opportunità che la nuova operazione chirurgica fosse eseguita presso la medesima struttura già intervenuta nel 1984 per cui la ricorrente chiedeva al Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15 presso l’Ospedale Le Molinette di Torino di essere autorizzata all’esecuzione d’intervento presso struttura sanitaria straniera, ricevendo però parere sfavorevole, privo di data, con cui veniva invitata a sottoporsi a visita presso il Centro Molinette di Torino.<br />
In data 17 novembre 1995 l’anzidetto Centro, con un nuovo parere, suggeriva alla ricorrente la sostituzione della sola valvola aortica ed un controllo urgente mitralico e tricuspidale, senza nulla aggiungere riguardo alla situazione della valvola mitralica e del tricuspide ed, allora, la ricorrente si affidava al parere di altro esperto, il Prof. Uslenghi, Primario della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale S. Croce in Cuneo, il quale &#8211; nel ribadire la necessità della sostituzione di entrambe le protesi biologiche e non della sola valvola aortica &#8211; definiva giustificata la richiesta della paziente di essere operata nuovamente dalla stessa equipe chirurgica intervenuta nel 1984, cioè quella del nosocomio Tzank di Nizza, diretta dal prof. Dor.<br />
Ad una nuova istanza proposta dalla ricorrente, il Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15 rispondeva nuovamente, in data 2 gennaio 1996, con parere negativo, fissando quale indicazione medica il ricovero della paziente in data da definirsi e la presentazione della stessa, in caso d’urgenza, al pronto soccorso.<br />
Nel gennaio del 1996 la ricorrente sceglieva di sottoporsi comunque ad intervento chirurgico nel Centro cardiotoracico del Principato di Monaco, presso il quale l’equipe medica diretta dal prof. Dor si era nel frattempo trasferita, subendo la sostituzione di entrambe le protesi ed, in data 4 marzo 1996, chiedeva all’Azienda intimata il rimborso delle spese sostenute, pari a lire 66.739.250, ma tale istanza veniva rigettata, con nota prot. 020534 del 26 agosto 1996 del Commissario dell’Azienda intimata, sulla base del parere negativo a suo tempo espresso dal Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15.<br />
Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra Gallo ha chiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento, deducendo le seguenti censure:<br />
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.<br />
La normativa vigente prevede due distinte procedure per il ricovero all’estero del cittadino italiano, la prima fondata su autorizzazione preventiva al ricovero in assistenza indiretta presso ospedale straniero con rimborso delle spese sostenute da parte del Servizio Sanitario Nazionale e la seconda basata sul rimborso delle spese sostenute all’estero senza previa autorizzazione, nei casi di gravità ed urgenza; la situazione della signora Gallo rientrerebbe nella seconda ipotesi e, quindi, l’Azienda intimata avrebbe errato nell’affermare che il diniego dell’autorizzazione era preclusivo alla concessione del rimborso, stante la sussistenza dell’autonomo presupposto costituito da una situazione di gravità ed urgenza; inoltre il Centro Regionale di Riferimento dell’Azienda intimata avrebbe irrazionalmente indicato alla ricorrente, in contrasto con tutti i precedenti pareri specialistici, la sostituzione della sola valvola aortica pur avendo rilevato l’urgenza di un controllo mitralico e tricuspidale, con la conseguenza che la signora Gallo avrebbe dovuto sottoporsi a due distinti interventi a cuore aperto di circa 6 ore ciascuno, a breve distanza l’uno dall’altro, anziché, come certamente preferibile,  ad uno solo.<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge in relazione &#8211; D.M. 3 dicembre 1989 &#8211; L.23 dicembre 1985 n° 595 &#8211; L.7 agosto 1990, n° 241<br />
Il parere negativo espresso dal Centro Regionale di Riferimento dell’Azienda intimata, posto a base dell’impugnato provvedimento di rigetto, sarebbe privo di idonea motivazione in quanto l’anzidetto Centro non avrebbe in alcun modo valutato la sussistenza di condizioni di gravità ed urgenza che avrebbero comunque consentito il rilascio della richiesta autorizzazione, anche in virtù dell’art.3 della legge 595/1985, il quale &#8211; statuendo che “le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nell’impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta” &#8211; demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione dei “criteri di fruizione in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico” circostanza, quest’ultima, che sussisterebbe nel caso di specie, stante la documentazione medica allegata al ricorso; ed, infine, per poter legittimamente concludere in merito all’insussistenza delle anzidette condizioni di eccezionale gravità ed urgenza richieste dalla normativa citata, l’Azienda intimata avrebbe dovuto condurre un’approfondita indagine medica, nel caso di specie mai effettuata.<br />
In data 24 dicembre 2004 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte eccependo, con successiva memoria del 13 gennaio 2005, il difetto di giurisdizione di questa Sezione, in quanto la pretesa avanzata dalla ricorrente rientrerebbe nel diritto soggettivo alla salute, costituzionalmente garantito e pertanto insuscettibile di affievolimento ad interesse legittimo.<br />
Con memoria dell’11 gennaio 2005 la ricorrente ha ribadito le proprie tesi, insistendo per l’accoglimento del gravame.<br />
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come risulta in narrativa, la ricorrente &#8211; dopo essersi sottoposta ad intervento chirurgico urgente presso un centro clinico straniero &#8211; si è vista rigettare la richiesta di rimborso delle relative spese ed ha, quindi, adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento della relativa nota del Commissario dell’Azienda intimata, deducendo l’eccesso di potere e la violazione del decreto ministeriale 3 dicembre 1989, della legge 23 dicembre 1985, n. 595 e della legge  7 agosto 1990, n. 241.<br />
La Regione Piemonte ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Sezione, atteso che la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente avrebbe natura di diritto soggettivo ed apparterrebbe, quindi, alla cognizione del giudice ordinario.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Secondo l&#8217;organo regolatore della giurisdizione, infatti, la domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate con urgenza all&#8217;estero, senza previa autorizzazione, ha ad oggetto il diritto soggettivo costituzionalmente garantito alla salute che &#8211; pur in presenza di limitazioni operate da leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale &#8211; conserva la suddetta natura e neppure subisce alcun affievolimento per effetto del potere dell&#8217;Ente regionale di valutare la gravità e l&#8217;urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario (v. Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997 n. 5297, 26 settembre 1997 n. 9477 e 28 ottobre 1998 n. 10737); in tali casi, infatti, non compete all’amministrazione un potere discrezionale in senso tecnico, così da esserne sottratta la cognizione al giudice amministrativo (in tal senso v. anche T.A.R. Torino, Sez. II, 26 febbraio 2003, n. 255; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 1998 n. 197 e TAR Sardegna 3 marzo 1998 n. 161), né l’oggetto di causa può essere ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi prevista dall’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 in quanto con sentenza 6 luglio 2004 n.204 la Corte Costituzionale &#8211; pronunciandosi proprio sull’istanza di rimborso, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di spese sostenute per il ricovero in strutture private &#8211; ne ha ormai dichiarato l’illegittimità costituzionale. <br />
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente si fonda sulla situazione di assoluta urgenza che ne avrebbe determinato il ricovero e la sottoposizione ad intervento chirurgico presso il Centro Cardiotoracico del Principato di Monaco per cui &#8211; alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi &#8211; la sua posizione soggettiva assume la consistenza del diritto soggettivo e come tale sfugge alla giurisdizione di questo Tribunale, mentre il diniego di rimborso è configurabile come atto paritetico, né può essere invocata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, stante la sentenza della Corte Costituzionale in precedenza richiamata.<br />
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 26 gennaio 2005, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Giuseppe	CALVO	Presidente<br />	<br />
Ivo	CORREALE	Referendario<br /> <br />
Antonio	PLAISANT	Referendario, estensore</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1033/</guid>

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<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani YMCA (avv. Donnangelo e Thellung) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto) Processo amministrativo – Consulenza Tecnica – Giurisdizione di legittimità &#8211; Funzione. La consulenza tecnica d’ufficio piuttosto che da strumento di giudizio del rapporto, inammissibile nelle ipotesi di giurisdizione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1033/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant<br /> Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani YMCA (avv. Donnangelo e Thellung) c. Regione Piemonte (avv. Salsotto)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Consulenza Tecnica – Giurisdizione di legittimità &#8211; Funzione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La consulenza tecnica d’ufficio piuttosto che da strumento di giudizio del rapporto, inammissibile nelle ipotesi di giurisdizione non esclusiva, funge da parametro esterno di valutazione del sindacato svolto dall’Amministrazione, secondo l’ottica tipica del giudizio di legittimità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/6614_6614.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1035/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1035/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1035</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant Kume Kolonja (avv. Campagna) c. Amministrazione dell’Interno (n.c.) al G.O. le controversie sul diniego del rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare Giurisdizione e competenza &#8211; Permesso di soggiorno – Rinnovo per motivi di coesione familiare &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario La</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1035/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant<br /> Kume Kolonja (avv. Campagna) c. Amministrazione dell’Interno (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>al G.O. le controversie sul diniego del rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Permesso di soggiorno – Rinnovo per motivi di coesione familiare &#8211;  Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione in materia di controversie afferenti il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare spetta al Giudice Ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br /> -2^ Sezione – </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b> SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 956/2002 proposto da</p>
<p><b>KOLONJA Kume</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Campagna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Piazza Statuto 14,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Amministrazione dell’Interno</b> (Questura di Alessandria), in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento CAT. A. 12/2002/Immigr. emanato dal Questore della Provincia di Alessandria in data 09 maggio 2002 (e notificato in pari data alla ricorrente), che rigettava il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dalla ricorrente;<br />
      nonché per l’annullamento<br />
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore, consequenziale, statuizione.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 il Referendario dott. Antonio Plaisant ed udito l&#8217;avv. Giannatiempo su delega dell&#8217;avv. Campagna per la ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Questore della Provincia di Alessandria, con il decreto Cat. A 12/2002/Immigr. in data 9 maggio 2002, &#8220;ESAMINATA la documentazione qui presentata in data 14.03.2001 relativa alla (ricorrente), inerente il rinnovo del proprio permesso di soggiorno nr. A898001, rilasciato in data 15/03/99 dalla Questura di Caltanissetta per motivi di coesione familiare, con scadenza 28/03/2001; VISTA la documentazione giacente in atti dalla quale risulta che la stessa ha trasferito in data 17.11.1999 la propria residenza anagrafica dal Comune di Gela al Comune di Casale Monferrato, variazione apportata sul permesso di soggiorno da questo Ufficio in data 04.08.2000. VISTE le informazioni qui pervenute in data 02.09.2000 del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela dalle quali si evince che l’interessata, ottenuto il permesso di soggiorno in argomento, per motivi di coesione familiare, a seguito di matrimonio con il cittadino italiano CAFÀ Vincenzo, nato a Gela il 11.10.1918, ha volontariamente abbandonato il coniuge che ha sporto formale querela nei suoi confronti; CONSIDERATO che l’interessata, sebbene formalmente invitata in data 14.3.2001 ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 5 del D.Lgs. 286/98,a dimostrare il proprio reddito, non ha prodotto alcun elemento di sostentamento proveniente da fonte legittima; RITENUTO non sussistere la possibilità di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno sia per motivi di coesione familiare poiché è venuta a mancare la convivenza con il coniuge, requisito fondamentale per l’ottenimento, sia per motivi di lavoro subordinato o autonomo; VISTO &#8230; LETTO &#8230;  ACCERTATO quindi che la cittadina straniera non soddisfa le condizioni richieste per il rinnovo del proprio permesso di soggiorno&#8221;, stabiliva che &#8220;Il rinnovo del permesso di soggiorno presentato da &#8230; è rifiutato per i motivi indicati in premessa&#8221;.<br />
Con il ricorso in esame è stato chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, di tale provvedimento, per i seguenti motivi:<br />
1. Violazione di legge in relazione agli artt. 5 comma V e 30 comma V Dlgs. 286/98;<br />
2. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria; carenza di motivazione.<br />
L’art.5, comma V, del decreto legislativo 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno od il suo rinnovo “sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art.22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”; nel caso di specie, trattandosi di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, assumerebbe rilievo l’art.30 del citato T.U., in forza del quale “in caso di separazione legale…il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato”: la Questura di Alessandria, pertanto, non avrebbe potuto rigettare la richiesta della ricorrente &#8211; che si era separata solo di fatto, e quindi non legalmente, dal proprio coniuge italiano &#8211; ed, in ogni caso, avrebbe dovuto adeguatamente valutare la possibilità di convertire la causale del titolo di soggiorno da coesione familiare in lavoro autonomo o subordinato.<br />
Con ordinanza istruttoria n.1086/i del 4 dicembre 2002, questa Sezione ha disposto il deposito, a cura della Questura di Alessandria, di tutta la documentazione relativa al procedimento definito con il provvedimento impugnato e la Questura di Alessandria ottemperava in data 30 gennaio 2003.<br />
Nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2003, giusta l&#8217;ordinanza di questa Sezione n. 587, la domanda cautelare è stata rigettata.<br />
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilevando, da un lato, l’insussistenza dei presupposti necessari al rinnovo del titolo di soggiorno “per coesione familiare” e, dall’altro, il mancato possesso di un reddito che ne consenta il rinnovo per lavoro autonomo o subordinato. <br />
Rileva il Collegio, il proprio difetto di giurisdizione in merito all&#8217;impugnato decreto del Questore di Alessandria, con il quale &#8220;Il rinnovo del permesso di soggiorno presentato da KOLONJA KUME è rifiutato per i motivi indicati in premessa&#8221;, relativamente al motivo, costituito dalle seguenti affermazioni: &#8220;VISTA la documentazione &#8230; VISTE le informazioni &#8230;&#8221;. Ed, invero, con riferimento al detto permesso di soggiorno, &#8220;rilasciato in data 15/03/99 dalla Questura di Caltanissetta per motivi di coesione familiare, con scadenza 28.03.2001&#8221;, le condizioni per il suo rinnovo sono indicate dagli articoli 29, comma I, e 30, comma I, lettera C, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, richiamati dalla stessa ricorrente e, tuttavia, lo stesso art.30, al comma VI, statuisce che “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell&#8217;autorità amministrativa in materia di diritto all&#8217;unità familiare, l&#8217;interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l&#8217;interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile”: tale norma, quindi, attribuisce al giudice ordinario le controversie in materia di permesso di soggiorno per coesione familiare di cui agli articoli 29 e 30 del citato Testo Unico e ciò comporta il difetto di giurisdizione di questa Sezione con riferimento all&#8217;impugnazione del citato decreto questorile, adottato sulla base delle due affermazioni dianzi indicate, concernenti, appunto, uno dei &#8220;motivi&#8221; posti alla base dello stesso decreto. <br />
Per quanto riguarda l&#8217;altro motivo, posto a base dello stesso impugnato decreto, costituito dalle seguenti affermazioni: &#8220;CONSIDERATO che l&#8217;interessata, &#8230;; RITENUTO non sussistere &#8230;&#8221;, questa Sezione si ritiene investita della giurisdizione in merito all&#8217;impugnazione del detto decreto.<br />
Al riguardo la ricorrente deduce eccesso di potere e violazione dell’art.5, comma V, del decreto legislativo 286/1998 &#8211; il quale statuisce che “in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo…” &#8211; poiché il Questore della Provincia di Alessandria avrebbe omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per convertire il titolo, originariamente rilasciato per coesione familiare, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.<br />
La censura è infondata.<br />
L’Amministrazione intimata, infatti, aveva espressamente invitato la ricorrente a dimostrare il possesso di un reddito ma quest’ultima &#8211; come si evince dal verbale del 14 marzo 2001 intitolato appunto “dimostrazione del reddito conseguito” &#8211; aveva rinunciato a tale possibilità, per cui il Questore della Provincia di Alessandria non ha potuto far altro che rilevare la mancanza di un reddito sufficiente a giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.<br />
Né può condividersi quanto assume la ricorrente circa la necessità di un’istruttoria più ampia &#8211; che, a suo dire, avrebbe consentito di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro in atto con tale Mario Milazzo &#8211; in quanto tale rapporto di lavoro è stato citato per la prima volta nel ricorso e ciò benché la ricorrente, sempre in occasione dell’anzidetta “dimostrazione del reddito conseguito”, fosse stata espressamente “invitata a presentare scritti difensivi o quant’altro possa giustificare la predetta posizione, nonché informata che qualora non ottemperi nei termini di gg.10 dalla data di notifica a presentare la documentazione richiesta presso l’Ufficio Stranieri del Commissariato di P.S. di Casale M.to, nei suoi confronti saranno adottati i provvedimenti di natura amministrativa (art.5, comma 5 D.Lgs. 25/07/98), per cui la ricorrente avrebbe potuto comunicare, già nel corso dell’istruttoria, l’esistenza dell’anzidetto rapporto di lavoro all’Amministrazione intimata la quale, in difetto, l’ha legittimamente considerata sprovvista di qualsivoglia fonte di reddito, ritenendo superflua ogni ulteriore verifica.<br />
Per quanto premesso, il ricorso è in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte infondato.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione 2^, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe: a) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente all&#8217;impugnazione del decreto del Questore della provincia di Alessandria, cat. A.12/2002/Immigr. in data 9 maggio 2002, adottato sulla base del motivo, costituito dalle due affermazioni in fatto indicate; b) lo rigetta, relativamente all&#8217;impugnazione dello stesso decreto, impugnato sulla base dell&#8217;altro motivo, costituito dalle due affermazioni, pure in fatto indicate.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Giuseppe 	CALVO	Presidente<br />	<br />
Ivo 		CORREALE	Referendario<br />	<br />
Antonio 	PLAISANT	Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1035/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1043</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1043/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1043/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1043</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant Centro 24 ore scarl (avv. Verrienti) c. Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca (n.c.) e Telehelp (avv. Rossanigo) le Onlus non possono partecipare alle gare per l&#8217;affidamento di ppalti pubblici Contratti della PA – Appalto pubblico – Partecipanti – Associazione di volontariato ONLUS – Ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1043/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1043</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1043/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1043</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant<br /> Centro 24 ore scarl (avv. Verrienti) c. Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca (n.c.) e Telehelp (avv. Rossanigo)</span></p>
<hr />
<p>le Onlus non possono partecipare alle gare per l&#8217;affidamento di ppalti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della PA – Appalto pubblico – Partecipanti – Associazione di volontariato ONLUS – Ammissione alla gara – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La partecipazione ad una procedura di selezione concorrenziale è per regola, preclusa alle associazioni di volontariato, non potendo le stesse avvalersi di proventi che deriverebbero dal discendente contratto sinallagmatico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le Onlus non possono partecipare alle gare per l’affidamento di appalti pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.1043<br />
Anno	2005<br />	<br />
R.g. n. 1755	<br />	<br />
Anno    2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br /> – 2^ Sezione –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1755/2004, proposto da</p>
<p><b>CENTRO 24 ORE s.c. a r.l.</b>, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore sig. Daniele Repetto, con sede in Torino, via Gianfrancesco Re n.52, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Verrienti, elettivamente domiciliato nel suo studio in Torino, via Ottavio Revel n.19,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la<b> Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca</b>, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,</p>
<p>e nei confronti di  <b>TELEHELP Associazioni di volontari al servizio dell’anziano, ONLUS</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Rossanigo e presso lo stesso selettivamente domiciliata in Torino via Stampatori 9,</p>
<p>per l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari,<br />
&#8211; della determinazione del Direttore dell’Area socio-assistenziale n.59 del 15 novembre 2004, pubblicata all’Albo Pretorio del 18 novembre 2004, con la quale è stato aggiudicato alla controinteressata il servizio di telesoccorso e di teleassistenza per l’<br />
&#8211; della lettera d’invito del Direttore dell’Area socio-assistenziale dell’11 agosto 2004 con la quale è stata invitata alla trattativa privata la controinteressata;<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto, nessuno escluso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Vista la costituzione in giudizio della TELEHELP Associazioni di volontari al servizio dell’anziano, ONLUS, in persona del Presidente.<br />
Visti gli atti tutti della causa e le memorie delle parti.<br />
Relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 il dott. Antonio Plaisant ed uditi l&#8217;avv. Verrienti per la parte ricorrente e l&#8217;avv. Rossanigo per la controinteressata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>Il Direttore dell’Area Socio Assistenziale della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca -Perosa Argentina- : a) con nota in data 11 agosto 2004, invitava la ricorrente Centro 24 ore s.c.a.r.l. &#8220;a formulare la propria migliore offerta per lo svolgimento del servizio di cui all&#8217;oggetto (servizio di telesoccorso e telecontrollo) per il periodo 01.01.2005 &#8211; 31.12.2005&#8221; in favore degli anziani autosufficienti ospiti presso le n.4 Comunità Alloggio gestite dalla stessa Comunità Montana; b) con determinazione n. 280 in data 18 novembre 2004 stabiliva &#8220;di affidare il servizoo di telesoccorso e teleassistenza per l&#8217;anno 2005 alla Associazione Telehelp di volontari a servizio dell&#8217;anziano corso mediterraneo 124, 10129 Torino, dietro corrispettivo annuale di €. 1000,00 per le comunità alloggio per anziani, gratuità per l&#8217;installazione dell&#8217;apparecchiatura completa presso il domicilio degli utenti e di € 10.00 quale canone mensile per il servizio svolto presso il domicilio degli utenti; &#8230; di approvare &#8230; di imputare &#8230;&#8221;; c) con nota in data 19 novembre 2004 comunicava alla ricorrente cooperativa che il servizio in questione &#8220;è stato affidato per l&#8217;anno 2005, con determinazione dirigenziale iscritta al registro generale al n. 59 in data 15/11/2004, all&#8217;Associazione di Volontari Telehelp Corso Mediterraneo 124 di Torino&#8221; e &#8220;Si resta(va) in attesa di vostra comunicazione al fine di predisporre in tempo utile le procedure necessarie alla disattivazione dei Vostri apparecchi e alla contemporanea installazione di quelli dell&#8217;Associazione subentrante&#8221;.<br />
Con il ricorso in esame, la cooperativa ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari, della determinazione e della nota, in epigrafe indicate, deducendo le seguenti censure:<br />
1. Violazione della legge 11 agosto 1991 n° 266, della legge regionale 29 agosto 1994 n° 38 e dell’ art. 3 D.P.C.M. 30 marzo 2001. <br />
Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto dei presupposti dell’illogicità grave e manifesta, dell’irrazionalità e della irragionevolezza.Violazione dei principi di par condicio, di libera concorrenza, di remuneratività del servizio e di professionalità delle prestazioni.<br />
La Società cooperativa ricorrente assume che &#8211; in virtù delle disposizioni contenute nella legge 266/1991, nella legge Regione Piemonte 38/1994 e nel D.P.C.M. 30 marzo 2001 &#8211; la partecipazione delle associazioni di volontariato alle procedure ad evidenza pubblica sarebbe vietata ed, infatti, l’art.5 della legge 266/1991 indicherebbe, quali uniche forme di finanziamento consentite alle associazioni di volontariato, i “rimborsi derivanti da convenzioni” e le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, oltre ad alcune ipotesi di contributi, proibendo alle stesse lo svolgimento di attività lucrative; ed anche la legge Regione Piemonte 38/1994 ed il D.P.C.M. 30 marzo 2001 individuerebbero nelle “convenzioni” sopra citate l’unico meccanismo di affidamento di servizi pubblici alle associazioni di volontariato.<br />
2. Violazione dell’art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 157.<br />
Nullità ed invalidità dell’aggiudicazione.<br />
Difetto di motivazione. <br />
Violazione del principio di verifica delle prestazioni in subappalto di cui all’art. 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 157.<br />
La Comunità Montana resistente avrebbe omesso di verificare se l’Associazione controinteressata intendesse, ad aggiudicazione avvenuta, subappaltare il servizio alla Telesoccorso S.r.L. benché la suddetta verifica, per regola necessaria, fosse particolarmente opportuna nel caso di specie in quanto l’Associazione controinteressata aveva comunicato alla Comunità Montana resistente che, in una precedente gara, la società Telesoccorso S.r.L. con sede in Vigevano, era stata indicata quale erogatrice “dei servizi di telesoccorso a 650 utenti di Telehelp fin dal 1992”.<br />
Si è costituita in giudizio la Telehelp, Associazione di volontari al servizio dell’Anziano, ONLUS, chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2004 l’istanza cautelare è stata accolta, giusta l’ordinanza n.1330 di questa Sezione.<br />
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.                                            </p>
<p align=center><b>MOTIVI DI DIRITTO</b></p>
<p>Con il primo motivo la Società ricorrente deduce che l’ammissione alla gara dell’Associazione controinteressata si porrebbe in contrasto con il divieto per le associazioni di volontariato di partecipare alle gare d’appalto, desumibile dalla legge 266/1991, dalla legge Regione Piemonte 38/1994 e dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, che consentirebbero solo forme di finanziamento non caratterizzate dal fine di lucro.<br />
La censura è fondata.<br />
Secondo quanto previsto dall’art.5 della legge 266/1991, infatti, i proventi delle associazioni di volontariato sono costituiti esclusivamente dai “rimborsi derivanti da convenzioni” e dalle “attività commerciali e produttive marginali”, tra cui certamente non rientrano gli appalti pubblici, i quali presuppongono l’espletamento di una procedura di selezione del contraente fondata sulla comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnico-economica, per definizione incompatibile con la natura dell’attività di volontariato (vedasi, in tal senso, T.A.R. Veneto, Sez. I, 13 novembre 2003, n.481 e T.A.R. Lombardia, Sez. III, 14 marzo 2003, n.459).<br />
Le “convenzioni” cui fa riferimento il citato art.5 della legge 266/1991 hanno, infatti, natura completamente diversa rispetto ai rapporti contrattuali instaurati, come quello di specie, all’esito di una procedura di selezione operata da una pubblica amministrazione tanto che, ai sensi dell’art. 7 della legge 266/2001, le stesse “convenzioni” “devono contenere disposizioni dirette a garantire l&#8217;esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti” e prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese” ed il comma terzo della stessa norma aggiunge che “La copertura assicurativa di cui all&#8217;articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell&#8217;ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima”; ed, infatti, le anzidette convenzioni rappresentano uno strumento del tutto peculiare, che prescinde dalle regole della concorrenza al fine di promuovere attività realizzabili solo con il diretto coinvolgimento delle associazioni di volontariato nel sistema d’interventi e servizi di solidarietà, condizionato però dalla normativa di riferimento alla salvaguardia della natura e finalità (art. 3 DPCM 30 marzo 2001) dell’autonomia e dell’apporto originale (art.1 legge regionale 38/1994) delle stesse associazioni di volontariato, in armonia con l’art. 1 dalla citata legge quadro: “La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell&#8217;attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà…”.<br />
Anche la possibilità per le associazioni di volontariato di usufruire di entrate derivanti da “attività commerciali e produttive marginali”, prevista dall’art.5 della legge 266/1991, è ipotesi che si discosta dalle attività esercitate a scopo di lucro e soggette alla logica di mercato in quanto il D.M. 25 maggio 1995, emanato su delega della legge quadro, precisa che tali attività devono essere svolte “senza l&#8217;impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l&#8217;uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell&#8217;impresa ” e, non a caso, il D.P.C.M. 30 marzo 2001, deputato a precisare il ruolo del terzo settore nella programmazione e gestione dei servizi alla persona, consente che le organizzazioni di volontariato vengano coinvolte “nei servizi e nelle prestazioni anche di carattere promozionale complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa” ma precisa espressamente che il requisito della professionalità, assente per natura nelle associazioni di volontariato, resta indispensabile ogni volta che debbano essere garantiti servizi la cui complessità ne escluda il carattere di complementarietà nel contesto dell’organizzazione dell’erogazione del servizio stesso. <br />
La partecipazione ad una procedura di selezione concorrenziale è quindi, per regola, preclusa alle associazioni di volontariato, non potendo le stesse avvalersi di proventi che deriverebbero dal discendente contratto sinallagmatico, pena la violazione delle norme e dei principi fondamentali sopra richiamati.<br />
Nel caso di specie, ciò determina l’illegittimità degli atti impugnati, con i quali l’Associazione di volontariato TELEHELP, Associazioni di volontari al servizio dell’anziano, è stata ammessa ad una trattativa privata plurima per l’affidamento di un pubblico servizio, svoltasi in regime di concorrenzialità, risultando poi aggiudicataria del servizio medesimo; del resto il regime di favore di cui gode, sotto vari aspetti (fiscale, previdenziale, etc.), l’anzidetta Associazione non può che alterare i normali parametri concorrenziali ed è, quindi, incompatibile con lo svolgimento di un procedura di selezione, seppur in forma di trattativa di privata, come quella in esame.<br />
Per quanto precede il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto; ciò comporta assorbimento del secondo motivo di gravame.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, pronunciandosi definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2005 con l’intervento dei Magistrati:<br />
Giuseppe 	CALVO	Presidente<br />	<br />
Ivo 		CORREALE	Referendario<br />	<br />
Antonio	PLAISANT	Referendario, estensore																																																																																											</p>
<p>Depositata in Segreteria a sensi di  Legge <br />
il 15 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1043/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1043</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.278</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-278/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-278/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-278/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.278</a></p>
<p>Presidente f.f. Giancarlo Pennetti, Estensore Pasquale Mastrantuono Diasparra (avv. D. Montano, A. Pace) c. Regione Basilicata (avv. M. Viggiani), Comune di Filiano (n.c.). sul termine di impugnazione del provvedimento regionale recante la revisione della pianta organica delle farmacie Assistenza e previdenza – Farmacie – Pianta organica delle farmacie – Revisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-278/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-278/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.278</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente f.f. Giancarlo Pennetti, Estensore Pasquale Mastrantuono<br /> Diasparra (avv. D. Montano, A. Pace) c. Regione Basilicata (avv. M. Viggiani),  Comune di Filiano (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sul termine di impugnazione del provvedimento regionale recante la revisione della pianta organica delle farmacie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Farmacie – Pianta organica delle farmacie – Revisione – Impugnazione – Termine – Decorrenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine di impugnazione del provvedimento regionale recante la revisione della Pianta Organica delle Farmacie, trattandosi di atto amministrativo a contenuto generale, decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul termine di impugnazione del provvedimento regionale recante la revisione della pianta organica delle farmacie</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>  N.  278    Reg.Sent.<br />
Anno    2005<br />
N.  391  Reg.Ric.<br />
Anno   2002</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</b></p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul Ricorso n. 391/2002 proposto dalla<br />
Dott.ssa <b>Diasparra Gemma</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Montano e Angela Pace, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Piazzale L. Rizzo n. 12; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Basilicata</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Mirella Viggiani, come da mandato in calce alla copia notificata sia del ricorso introduttivo del giudizio che dell’atto di motivi aggi</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Filiano</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della Del. G.R. n. 841 del 20.4.2000 (pubblicato nel B.U.R. del 5.5.2000), con la quale è stata approvata la revisione della Pianta Organica delle Farmacie della Provincia di Potenza, limitatamente alla parte in cui istituisce la nuova sede farmaceutica<br />
&#8211; della Del. C.C. n. 19 del 28.5.2002, con la quale il Comune di Filiano ha espresso parere favorevole all’attuale configurazione della Pianta Organica delle Farmacie, che prevede sul proprio territorio due sedi farmaceutiche, di cui una a Filiano ed un’a</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata; <br />
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale la ricorrente ha impugnato la Del. G.R. n. 523 del 24.3.2003 di indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento della sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune di Filiano; <br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla Pubblica Udienza del 24.2.2005 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>&#8211; La ricorrente è titolare della Farmacia rurale nel Comune di Filiano e del Dispensario farmaceutico nella Frazione Scalera dello stesso Comune di Filiano, istituito nel 1977, con locale messo a disposizione della ricorrente dall’Amministrazione comunale<br />
&#8211; con Del. C.C. n. 66 del 31.10.1997 il Comune di Filiano richiedeva ai sensi delle Leggi n. 475/1968 e n. 362/1991 la revisione della Pianta Organica delle Farmacie esistenti, proponendo l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera<br />
&#8211; con Del. G.R. n. 1129 del 25.5.1999 veniva dato mandato al Servizio Farmaceutico della Regione ad elaborare la revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie comunali relativamente all’anno 1998 (con riassorbimento della revisione biennale rela<br />
&#8211; in data 17.5.1999 due dipendenti del Servizio Farmaceutico dell’AUSL PZ/2 effettuavano un sopralluogo presso la Frazione Scalera e le 15 borgate confinanti (le quali avrebbero dovuto costituire il bacino di utenza della nuova sede farmaceutica), dal qua<br />
-in data 8.10.1999 il Dirigente del Servizio Farmaceutico regionale esprimeva parere favorevole all’istituzione della nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune di Filiano; <br />
&#8211; nella seduta del 19.10.1999 il Consiglio Regionale della Sanità esprimeva parere favorevole all’istituzione della nuova sede farmaceutica nella Frazione Scalera del Comune di Filiano; <br />
-la ricorrente con raccomandata a.r. del 21.12.1999, inviata all’Assessore Regionale alla Sanità, si opponeva all’apertura della nuova sede farmaceutica presso la Frazione Scalera, proposta con Del. C.C. Comune di Filiano n. 66/1997, per i seguenti motivi<br />
-con Del. G.R. n. 841 del 20.4.2000 veniva approvata la revisione della Pianta Organica delle Farmacie della Provincia di Potenza, facendo presente che, poiché la popolazione residente della Provincia di Potenza non aveva subito rilevanti variazioni, non- con nota prot. n. 7946 del 21.10.2000 il Dirigente del Servizio Farmaceutico regionale chiedeva al Comune di Filiano il parere per la revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie comunali relativamente all’anno 2000; <br />
&#8211; con Del. C.C. n. 19 del 28.5.2002 il Comune di Filiano esprimeva parere favorevole all’attuale configurazione della Pianta Organica delle Farmacie (due sedi farmaceutiche, di cui una a Filiano ed un’altra a Scalera, sul proprio territorio); <br />
-la ricorrente con il presente ricorso ha impugnato sia la Del. G.R. n. 841/2000 (al riguardo la ricorrente precisava di essere venuta a conoscenza per la prima volta di tale Delibera regionale soltanto dopo la pubblicazione della Del. C.C. n. 19/2002), s<br />
&#8211; con Del. G.R. n. 523 del 24.3.2003 (pubblicata nel B.U.R. del 16.4.2003) veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, derivanti dalle revisioni della Pianta Organica delle Far<br />
&#8211; quest’ultima Delibera è stata tempestivamente impugnata dalla ricorrente con atto di motivi aggiunti (notificato il 13.6.2003), con il quale sono stati dedotte le medesime censure articolate nel ricorso principale: con tale atto la ricorrente faceva anc<br />
&#8211; in data 29.7.2003 si costituiva in giudizio la Regione Basilicata, la quale eccepiva l’irricevibilità del ricorso e sosteneva l’infondatezza del ricorso.<br />
All’udienza del 24.2.2005 il ricorso passava in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il presente ricorso è stato impugnato oltre il termine decadenziale stabilito dall’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971, per cui va dichiarato irricevibile.<br />
Il provvedimento impugnato (Revisione della Pianta Organica delle Farmacie della Provincia di Potenza) è un atto amministrativo generale, cioè un atto immediatamente lesivo degli interessi della ricorrente, che perciò andava impugnato entro il termine decadenziale (diversamente dalle norme dei Regolamenti, le quali, avendo una valenza meramente normativa, possono essere impugnate, unitamente all’atto applicativo, entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto applicativo della norma regolamentare). Per tale categoria di atti amministrativi, poiché hanno come destinatari un elevato numero di soggetti, l’ordinamento giuridico non prevede l’obbligo della notifica o della comunicazione individuale a tutti i soggetti interessati dall’approvazione di tali atti amministrativi, per cui il termine della loro impugnazione in via giurisdizionale decorre dalla loro pubblicazione, secondo le modalità previste da una specifica norma di legge o di regolamento (infatti, ai sensi dall’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 la pubblicazione di un provvedimento costituisce uno strumento legale di conoscenza, idoneo a far decorrere il termine di impugnazione giurisdizionale da parte dei soggetti non direttamente contemplati, quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge o di regolamento); nella specie va pure precisato che, in ogni caso, la ricorrente non può essere qualificata come una diretta destinataria nominativamente contemplata dal provvedimento impugnato, nel qual caso il provvedimento impugnato avrebbe perso la sua fisionomia di atto amministrativo generale, per assumere la configurazione di atto amministrativo rivolto ad un numero determinato di persone. Per lo stesso motivo (elevato numero di soggetti destinatari e/o interessati) l’art. 13 L. n. 241/1990 prevede la non applicazione per tali atti amministrativi delle disposizioni del Capo III (artt. 7-12) della medesima L. n. 241/1990 (cioè delle norme in tema di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati, come la comunicazione individuale di avvio del procedimento). <br />
Al riguardo va sottolineato che costituisce un principio generale del diritto amministrativo la consolidazione per inoppugnabilità dell’atto amministrativo illegittimo (lesivo di interessi legittimi), dopo il decorso del termine entro il quale il soggetto interessato avrebbe potuto proporre ricorso (amministrativo o giurisdizionale) e non lo ha fatto. Tale principio risulta essenziale per garantire la certezza dell’azione amministrativa: infatti, se l’atto è divenuto inoppugnabile, può essere annullato d’ufficio solo dalla Pubblica Amministrazione (mediante l’esercizio del potere di autotutela), ma non può più essere intaccato dai soggetti privati con una tardiva impugnazione in via giurisdizionale. <br />
Pertanto, il termine di impugnazione del provvedimento regionale recante la revisione della Pianta Organica delle Farmacie, trattandosi di atto amministrativo a contenuto generale, decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (cfr. TAR Catanzaro Sent. n. 604 del 14.7.1998). <br />
Sul punto va precisato che il suddetto principio generale non può subire alcuna deroga nel caso in cui (come verificatosi nella specie) la Regione non ha rispettato i termini previsti dall’art. 2, comma 5, L. n. 475/1968 (tale norma stabilisce che la revisione della Pianta Organica delle Farmacie deve essere effettuata “entro il mese di dicembre di ogni anno pari” e deve essere pubblicata “improrogabilmente entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione”). Infatti, tali termini, secondo un orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Catanzaro Sent. n. 433 del 26.4.2000; TAR Marche Sent. n. 679 del 21.4.2000; TAR Catanzaro Sent. n. 604 del 14.7.1998; Tar Reggio Calabria Sent. n. 700 del 20.5.1995; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 770 del 21.9.1992;  TAR Lazio Roma Sez. I Sent. n. 464 del 9.4.1988; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 335 del 15.5.1979; contra TAR Sardegna Sent. n. 541 del 23.4.1997) al quale il Collegio aderisce, devono considerarsi di natura ordinatoria, in quanto: 1) poiché l’art. 2, comma 5, L. n. 475/1968 non commina alcuna sanzione di decadenza per l’inosservanza dei termini da esso previsti, deve ritenersi che all’Amministrazione non è preclusa la facoltà di provvedere anche successivamente alla scadenza dei suddetti termini; 2) poichè i termini ex art. 2, comma 5, L. n. 475/1968 sono preordinati al contemperamento degli interessi dell’organizzazione del servizio con le esigenze della popolazione, risulta illogico (ed in contrasto con la ratio della medesima norma) che per inadempienze temporali dell’Amministrazione debba essere sacrificato l’interesse pubblico all’adeguamento del numero di Farmacie. <br />
Per le ragioni sopra esposte il Collegio non condivide l’opposto orientamento giurisprudenziale (TAR Bari Sez. I Sent. n. 4233 del 18.11.2003; TAR Bari Sez. I Sent. n. 4650 del 23.10.2002; TAR Milano Sez. I Sent. n. 1083 del 6.7.1996; TAR Piemonte Sez. II Sent. n. 367 del 9.12.1993), secondo il quale, in caso di mancato rispetto dei termini ex art. 2, comma 5, L. n. 475/1968, il termine di impugnazione del provvedimento di revisione delle sedi farmaceutiche decorre non dalla pubblicazione nel BUR, ma dall’effettiva conoscenza dell’atto. <br />
Per completezza va pure evidenziato che il Collegio ha ritenuto inutile accertare con Ordinanza Istruttoria la circostanza se il provvedimento impugnato (al riguardo, infatti, la Del. G.R. n. 841/2000 alla fine prevede anche la trasmissione della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati “per i provvedimenti di rispettiva competenza”) sia stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Filiano secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, L. n. 475/1968, dal momento che quest’ultima norma deve ritenersi implicitamente abrogata dal combinato disposto di cui all’articolo unico della L.R. n. 9/1974 ed all’art. 1 della Del. C.R. 2.4.1984 (Regolamento di esecuzione della citata L.R. n. 9/1974), ai sensi del quale: 1) è obbligatoria la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di tutti gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione; 2) lo scopo della pubblicazione è quello di far conoscere l’atto a qualsiasi cittadino. Perciò, pur prescindendo dalla circostanza, se la Del. G.R. n. 841/2000 sia stata affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Filiano, in base alle norme regionali da ultimo citate il termine di impugnazione della predetta Del. G.R. n. 841/2000 decorreva comunque dalla pubblicazione della stessa nel BUR. <br />
Sul punto va pure evidenziato che la ricorrente con nota del 21.12.1999, inviata all’Assessore Regionale, ha dimostrato che era a conoscenza del procedimento di revisione della Pianta Organica delle Farmacie relativamente all’anno 1998 e che perciò la Regione non aveva rispettato i predetti termini ex art. 2 L. n. 475/1968 (in tale occasione la ricorrente ha dimostrato di sapere anche che il provvedimento conclusivo del procedimento con molta probabilità non sarebbe stato adottato entro la fine di dicembre 1999 e che di conseguenza non sarebbe stato pubblicato nel BUR entro la fine di gennaio 2000), per cui maggiormente su di essa ricadeva l’onere di accertarsi dell’adozione dell’atto terminale del procedimento (e della sua pubblicazione nel BUR). Infatti, la medesima ricorrente ha dimostrato come sia possibile adempiere agevolmente a tale onere, impugnando tempestivamente con atto di motivi aggiunti l’indizione del concorso per la copertura della nuova sede farmaceutica di Scalera. Perciò, è poco credibile che solo dopo 2 anni ed 1 mese la ricorrente sia venuta a conoscenza per la prima volta della Del. G.R. n. 841/2000, in occasione dell’adozione e pubblicazione della Del. C.C. n. 19/2002 connessa alla revisione della Pianta Organica delle Farmacie relativa all’anno 2000.<br />
Quindi, poiché la Del. n. 841/2000 è stata pubblicata nel BUR del 20.4.2000, il presente ricorso doveva essere notificato entro il termine perentorio del 19.6.2000. <br />
Comunque, il ricorso in commento risulta pure infondato per i seguenti motivi: 1) il parere e/o come nella specie la proposta di istituzione di una nuova sede farmaceutica nell’ambito del territorio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.Lg.vo n. 267/2000 rientra nella competenza del Consiglio Comunale (e non nella competenza residuale della Giunta Comunale ex art. 48, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000), in quanto trattasi di atto relativo all’organizzazione di pubblici servizi; 2) poiché l’atto impugnato è un atto generale, ai sensi dell’art. 13 L. n. 241/1990 non si applica l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 ed anche l’art. 10 L. n. 241/1990 (cioè tutti gli artt. del Capo II); 3) comunque la ricorrente con la nota del 21.12.1999 ha dimostrato di essere venuta a conoscenza aliunde del procedimento di revisione della Pianta Organica delle Farmacie con riferimento all’anno 1998, presentando dettagliate osservazioni e controdeduzioni; 4) le lievi imprecisioni rilevate dalla ricorrente con riferimento alla Del. C.C. n. 66/1997 (e la lieve discrasia tra i dati indicati dal Comune di Filiano e dall’AUSL PZ/2 in relazione alla popolazione della Frazione Scalera e del Comune Capoluogo ed alla distanza tra la Frazione Scalera ed il Comune Capoluogo) non inficiano la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto: A) comunque il numero degli abitanti della Frazione Scalera risulta di poco inferiore a quello degli abitanti del Capoluogo; B) anche la distanza di 7 Km. è rilevante ai fini della decisione di istituire una nuova sede farmaceutica; 5) la scelta tra istituire un Dispensario farmaceutico o una nuova sede farmaceutica costituisce una valutazione di merito, sindacabile da parte del Giudice Amministrativo in sede di legittimità solo per macroscopici vizi logici; 6) l’esistenza di un Dispensario farmaceutico dimostra l’esigenza di un’assistenza farmaceutica alla popolazione residente in quel territorio, che può essere garantita in modo più ampio con l’istituzione di una nuova sede farmaceutica, ed è un elemento obiettivo, che unitamente alle condizioni topografiche e di viabilità depone a favore dell’istituzione della nuova sede farmaceutica e/o della trasformazione del Dispensario farmaceutico in nuova sede farmaceutica (cfr. orientamento giurisprudenziale che qualifica come valutazione latamente discrezionale la scelta di istituire una sede farmaceutica per motivi attinenti alle condizioni topografiche e di viabilità: C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2025 del 17.4.2002; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6196 dell’11.12.2001; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1294 del 7.10.1998; TAR Toscana Sez. III Sent. n. 727 del 25.2.2003; TAR Pescara Sent. n. 248 dell’8.2.2002; TAR Pescara Sent. n. 1149 del 7.12.2001; TAR Milano Sent. n. 6580 del 23.11.2000; TAR Basilicata Sent. n. 290 del 23.9.1998; TAR Parma Sent. n. 544 del 18.12.1997); 7) secondo l’orientamento giurisprudenziale appena richiamato (cfr. in particolare C.d.S. Sez. IV Sent. n. 6196 dell’11.12.2001; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1294 del 7.10.1998; TAR Pescara Sent. n. 248 dell’8.2.2002; TAR Pescara Sent. n. 1149 del 7.12.2001) tra le condizioni topografiche e di viabilità va compresa anche l’insufficienza dei mezzi di trasporto pubblico (nella specie solo due corse giornaliere: cfr. Relazione Servizio Farmaceutico AUSL PZ/2 del 17.5.1999), cioè di una condizione indispensabile per conseguire il più agevole approvvigionamento di medicinali in caso di urgente  necessità e particolarmente sentita quando la popolazione è costituita prevalentemente da persone anziane (per inciso si osserva che non è pertinente il riferimento al treno, poiché non si usa tale mezzo di trasporto per recarsi in farmacia, né la superstrada Potenza-Melfi, in quanto per viabilità l’art. 104 R.D. n. 1265/1934 si riferisce soltanto alla viabilità comunale); 8) non è vero che non vi è stata istruttoria; 9) è sufficiente e legittima la motivazione del provvedimento impugnato per relationem, con richiamo agli atti endoprocedimentali; 10) non sussiste l’eccesso di potere per disparità di trattamento, dal momento che i Comuni di Acerenza di Satriano  di Lucania, diversamente dal Comune resistente, avevano presentato una richiesta generica, non supportata da alcuna documentazione, ed avevano riportato il parere contrario sia dell’AUSL territorialmente competente che del Consiglio Regionale di Sanità. <br />
A quanto sopra consegue l’irricevibilità del ricorso in esame.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 24 Febbraio 2005, dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:<br />
Giancarlo Pennetti			Presidente  F.F.<br />	<br />
Giuseppe Buscicchio		Componente <br />	<br />
Pasquale Mastrantuono		Componente – Estensore																																																																																											</p>
<p>Depositata  in  Segreteria<br />
il 15 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-278/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.278</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Barbagallo , est. Salvia Barresi Francesco (avv.ti A.Catalioto, G.Condorelli) c. Autorità portuale di Messina (Avvocatura distrettuali dello Stato di Palermo), Provincia regionale di Messina (avv.ti A. Lo Castro, A. Li Donni ). sulle controversie relative al personale &#8211; e in particolare sulla nomina del Segretario Generale &#8211; presso le</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo , est. Salvia<br /> Barresi Francesco (avv.ti A.Catalioto, G.Condorelli) c. Autorità portuale di Messina (Avvocatura distrettuali dello Stato di Palermo), Provincia regionale di Messina (avv.ti A. Lo Castro, A. Li Donni ).</span></p>
<hr />
<p>sulle controversie relative al personale &#8211; e in particolare sulla nomina del Segretario Generale &#8211; presso le Autorità portuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – pubblico impiego – Autorità portuale – controversie in merito alla nomina del Segretario generale (ed anche in  merito all’intero il personale)  &#8211; giurisdizione ordinaria  &#8211; ragioni</p>
<p>2. Enti pubblici e privati – Autorità portuali – natura – ente pubblico economico &#8211; ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle eventuali controversie sulla nomina del Segretario generale delle Autorità portuali. Ciò in quanto l’art. 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che ha riordinato la materia portuale, precisa espressamente che il Segretario generale viene assunto con contratto di diritto privato e che il relativo rapporto di lavoro (al pari di quello dell’intero personale delle anzidette Autorità) è disciplinato “dalle disposizioni del codice civile libro V &#8211; titolo I &#8211; capi II e III, titolo II &#8211; capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”.<br />
2. Le autorità portuali di cui  alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  sono da inquadrare tra gli enti pubblici economici in quanto la disciplina dell’intero personale è retta da norma di diritto comune.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br /> in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 668/2002 proposto da<br />
<b>BARRESI FRANCESCO</b><br />
rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Catalioto, elettivamente do-miciliato in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SANTAPAOLA TOMMASO</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Fici e Luciano Maria Delfino, elettivamente domiciliato in Palermo, via De Speches n. 5, presso lo0 studio del primo;</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’<b>AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA</b>, in persona del legale rappresentante peo tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81 è per legge domiciliata;<br />
della <b>PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Lo Castro, elettivamente domiciliata in Palermo, via N. Turrisi n. 35 presso lo studio dell’avv. Antonella Li Donni;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza n. 493/02 del 4.3.2002 resa dal TAR per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. I).</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli avv.ti A. Fici e L. M. Delfino per Santapaola Tommaso, dell’Avvocatura dello Stato per l’Autorità portuale di Messina e il controricorso dell’avv. A. Lo Castro per la Provincia regionale di Messina;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Vista l’ordinanza di accoglimento di questo C.G.A. n. 547/02 del 12 luglio 2002;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il Consi-gliere Filippo Salvia;<br />
Uditi, altresì, l’avv. B. Calpona, su delega dell’avv. A. Catalio-to, per l’appellante, l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. L. M. Delfi-no, per Santapaola Tommaso e l’avv. dello Stato Tutino per l’Autorità portuale di Messina;<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe il TAR Sicilia &#8211; sez. I di Catania &#8211; ha annullato la delibera dell’Autorità portuale di Messina che aveva nominato Segretario generale della predetta Autorità il geom. France-sco Barresi. Il ricorso, da cui era scaturita la sentenza, era stato propo-sto da altro aspirante al posto stesso: il dott. Tommaso Santapaola.<br />
Contro la sentenza predetta ricorre in appello il geom. Barresi, lamentando, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del G.A., dato il carattere di “ente pubblico economico” dell’Autorità portuale; in secondo luogo per aver il TAR censurato la mancata o difettosa ponde-razione nella scelta del Segretario generale. A giudizio dell’appellante, infatti, tale ponderazione non sarebbe censurabile, trattandosi (ai sensi della l. n. 84/1994) di una scelta fiduciaria.<br />
Questo Consiglio con ordinanza n. 547/02 del 12.7.2002 ha accolto la domanda di sospensione della efficacia dell’anzidetta senten-za, ritenendo sussistente il “fumus boni iuris” sul primo motivo (quel-lo concernente la giurisdizione).</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è fondato.<br />
L’art. 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che ha riordinato la materia portuale, precisa espressamente che il Segretario generale viene assunto con contratto di diritto privato e che il relativo rapporto di lavoro (al pari di quello dell’intero personale delle anzidette Autorità) è disciplinato “dalle disposizioni del codice civile libro V &#8211; titolo I &#8211; capi II e III, titolo II &#8211; capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro su-bordinato nell’impresa”. La giurisprudenza ha tratto da tutto ciò il convincimento che le Autorità portuali siano da inquadrare tra gli enti economici e che le eventuali controversie sulla nomina del Segretario generale competano al Giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 28.10.1998, n. 10729).<br />
Ricorrono giusti motivi per la totale compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla senza rinvio la decisione impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso.<br />
Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità am-ministrativa.<br />
	Così deciso in Palermo, il 12 gennaio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo,  Presidente,  Pier Giorgio Trovato,  Raffaele Maria De Lipsis, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, estensore, componenti.																																																																																												</p>
<p>F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />
F.to: Filippo Salvia, Estensore</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 15 aprile 2005</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Barbagallo , est. Salvia Fiscella Riccardo (avv.ti P.Ortoleva, L. Guerrera, S. Pappalardo, A. Palmigiano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo), Ufficio tecnico delle finanze di Trapani (non costituito). esercizio di mansioni superiori, divieto di passaggio verticale e differenze retributive Pubblico impiego – mansioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-243/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo , est. Salvia<br /> Fiscella Riccardo (avv.ti P.Ortoleva, L. Guerrera, S. Pappalardo, A. Palmigiano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo), Ufficio tecnico delle finanze di Trapani (non costituito).</span></p>
<hr />
<p>esercizio di mansioni superiori, divieto di passaggio verticale e differenze retributive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – mansioni superiori – passaggio verticale  &#8211; divieto (art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165) – differenze retributive (novella introdotta dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387) – ricorrenza presupposti – riconoscimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di  mansioni superiori, l’art. 56 del decreto legislativo  3 febbraio 1993 n. 29(  così come sostituito dall’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente modificato dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387) ora trasfuso nell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 vieta categoricamente qualsiasi ipotesi di passaggio verticale da una qualifica all’altra connessa all’espletamento di funzioni superiori. Tuttavia, dopo la novella introdotta dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387 possono trovare accoglimento il riconoscimento delle c.d. “differenze retributive” laddove, valutate le mansioni effettivamente svolte, ne ricorrano i presupposti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br /> in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 536/1999 proposto da<br />
<b>FISCELLA RICCARDO</b>rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Ortoleva, Lelio Gurrera e Santi Pappalardo, selettivamente domiciliato in Palermo, via Wagner n. 9 presso lo studio dell’avv. Alessandro Palmigiano;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Ga-speri n. 81 è per legge domiciliato;</p>
<p>l&#8217;<b>UFFICIO TECNICO DELLE FINANZE DI TRAPANI</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza n. 1440/1998 del 2 settembre 1998, resa dal TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. I).</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 novembre 2004, il Consi-gliere Filippo Salvia;<br />
Udito, altresì, l’avv. S. Pappalardo per l’appellante;<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il sig. Fiscella Riccardo, collaboratore tributario della VII qua-lifica funzionale della Direzione Generale delle imposte indirette del Ministero delle Finanze, assumendo di avere svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, chiede l’annullamento e in subordine la riforma della sentenza n. 1440/98 che, rigettando il ricorso, aveva disatteso la sua pretesa: a) a essere inquadrato nella IX qualifica funzionale; b) in subordine, nella VIII qualifica; c) o, ancora in subordine, alla corresponsione delle differenze retributive dovute tra il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza (VII qualifica) e quella relativa alla qualifica IX o VIII a decorrere dall’11.7. 1980 al 14.6.1992.<br />
Nell’appello il Fiscella reitera le anzidette richieste, lamentando in particolare: 1) violazione e falsa applicazione dei DD.PP.RR. n. 44/1990 e n. 266/1987; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2126 c.c., nonché dell’art. 2, lett. n. della legge delega n. 421/1992; 3)  la mancata statuizione  sulla richiesta  subordinata avanzata dal ricorrente del riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra la qualifica posseduta e quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.<br />
A sostegno della sua pretesa, il signor Fiscella assume di aver prestato, nel periodo 11.7.1980 &#8211; 14.6.1992 servizio presso l’ufficio tecnico di finanza di Agrigento in qualità di capo ufficio. Funzioni, rispondenti &#8211; a suo dire &#8211; a quelle della IX qualifica funzionale.<br />
Questo Consiglio con decisione interlocutoria n. 128/03 del 20 febbraio 2003 ha ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di depositare chiarimenti e documenti, necessari per valutare l’effettiva consistenza delle funzioni svolte dal ricorrente.<br />
Dalla documentazione prodotta, risulta che con ordine di servizio n. 6 del 3 agosto 1988, l’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Trapani affidò al signor Fiscella &#8211; in aggiunta ai servizi relativi alla distilleria KRONION di Sciacca &#8211; le funzioni di responsabile dell’ufficio di zona di Agrigento assimilabili a quelle di capo-zona. Funzioni che, in base all’art. 7 del Regolamento di servizio per il personale delle “Imposte di fabbricazione” approvato con D.P.R. 10.1.1962, n. 83 sono svolte da un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’art. 56 del d.lgs n. 29/1993 (così come sostituito dall’art. 25 d.lgs n. 80/1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del d.lgs n. 387/1988) vieta categoricamente qualsiasi ipotesi di passaggio verticale da una qualifica all’altra connessa all’espletamento di funzioni superiori.<br />
Conseguentemente, indipendentemente da ogni valutazione delle mansioni effettivamente svolte dal signor Fiscella, la domanda principale dell’appellante diretta a ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado ai fini dell’inquadramento nella IX qualifica funzionale non può trovare accoglimento. Lo stesso dicasi per la prima domanda subordinata tendente all’inquadramento nella VIII qualifica.<br />
Per quanto riguarda invece il riconoscimento delle c.d. “differenze retributive”, la giurisprudenza più recente ritiene che &#8211; dopo la novella introdotta dall’art. 15 del suddetto d.lgs del 1988 &#8211; esse possano trovare accoglimento, ove ne ricorrano i presupposti.<br />
Ritiene però il collegio che, nel caso specifico, tali presupposti siano inesistenti, poiché &#8211; come si è specificato sopra &#8211; al Fiscella con l’ordine di servizio n. 6 del 3 agosto 1988, è stata attribuita la “responsabilità” di un ufficio (l’ufficio di zona di Agrigento), al quale può essere preposto, secondo il citato Regolamento, un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore. Avendo quindi espletato il Fiscella funzioni proprie della sua qualifica di “procuratore”, neppure la seconda domanda subordinata diretta all’ottenimento delle “differenze retributive” può trovare accoglimento.<br />
	Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese anche per questo grado di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta. Compensa fra le parti le spese per questo grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nelle Camere di Consiglio del 24 novembre 2004 e 16 marzo 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l&#8217;intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, estensore, Componenti.</p>
<p>F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />
F.to: Filippo Salvia, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 15 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-243/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.245</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-245/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.245</a></p>
<p>Pres. Barbagallo , est.Teresi Valerio Angela (avv.ti G. Immordino e G. Di Trapani) c. Azienda U.S.L. n.6 di Palermo (avv.to A. Abruzzese), Comitato per le pensioni privilegiate (non costituito). natura e funzioni del C.P.P.O. , Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie Pensione e quiescenza – equo indennizzo – diniego –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo , est.Teresi<br /> Valerio Angela (avv.ti G. Immordino e G. Di Trapani) c. Azienda U.S.L. n.6 di Palermo (avv.to A. Abruzzese), Comitato per le pensioni privilegiate (non costituito).</span></p>
<hr />
<p>natura e funzioni del C.P.P.O. , Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pensione e quiescenza – equo indennizzo – diniego – motivazione per relationem – parere non vincolante del C.P.P.O. (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) – è legittimo – ragioni: natura e funzioni del C.P.P.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di pensioni, è legittimo il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo adottato dall’amministrazione che ha fatto riferimento in motivazione, ancorchè per relationem, al parere non vincolante del C.P.P.O. (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) accettandone le risultanze. Ciò in quanto il C.P.P.O., pur emettendo pareri non vincolanti per l’Ammministrazione, ma obbligante quest’ultima a motivare le ragioni per le quali eventualmente intenda discostarsene, è un organo la cui imparzialità è garantita dalla sua stessa composizione (facendone parte membri provenienti dalle tre magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile, dalla dirigenza del Ministero del tesoro [ora dell’economia e delle finanze] e dagli ufficiali generali e superiori medici), che svolge funzione consultiva medico-legale, volta a verificare nel merito l’operato delle singole commissioni mediche ospedaliere in funzione di garanzia della tutela dell’interesse del singolo e, nel contempo, quella non meno importante dell’Erario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br /> in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 22/98 proposto da<br />
<b>VALERIO ANGELA</b><br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Di Trapani ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà, 171, presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AZIENDA U.S.L. N. 6 DI PALERMO</b> (ex UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 59 DI PALERMO), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Abruzzese ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Pindemonte, 88 presso l’ufficio legale dell’Azienda;<br />
il <b>COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. II ) &#8211; n. 1901/96 del 14 dicembre 1996.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. A. Abruzzese per l’Azienda appellata;<br />	<br />
	Vista la decisione interlocutoria di questo C.G.A. n. 177/03 del 2 maggio 2003;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere Francesco Teresi;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005 l’avv. G. Im-mordino per l’appellante.<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Viene all’esame di questo Consiglio il ricorso in appello propo-sto dalla sig.ra Angela Valerio, quale vedova del sig. Girolamo Valerio, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo regio-nale per la Sicilia, sez. II, di cui in epigrafe.<br />
A seguito della  morte del  marito, sig. Girolamo  Valerio, ex infermiere professionale presso la struttura psichiatrica cittadina, dovuta a causa di neoplasia cerebrale verosimilmente metastatica (come attestano le cartelle cliniche), la vedova sig.ra Angela Valerio faceva istanza alla U.S.L. n. 59 per ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo, che gli veniva negato sulla base del parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per il quale il decesso del marito non poteva “riconoscersi dipendente da fatti di servizio perché, pur essendo ancora oscura l’intima essenza e l’esatta eziopatogenesi delle neoplasie maligne, viene tuttavia esclusa dalla prevalente dottrina medica ogni influenza causale dei fattori generali (disagi, strapazzi, privazioni, ecc.)”.<br />
E ciò in discordanza con il parere della C.M.O. II sezione dell’Ospedale Militare di Palermo, che riconosceva come dipendente da causa di servizio l’infermità contratta dal sig. Valerio, che lo ha portato al decesso.<br />
Il parere della C.P.P.O. e la delibera della USL 59 venivano impugnati individualmente dalla sig.ra Valerio dinanzi al TAR, la quale eccepiva sostanzialmente per ambedue eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà, illogicità manifesta.<br />
Il TAR, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 495 dell’11 maggio 1994, dichiarava improcedibile il primo ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e quanto al secondo richiedeva documentati chiarimenti in ordine alle patologie “neofrostiche” di cui al verbale della Commissione medica ospedaliera, chiarimenti questi forniti in data 23 giugno 1994, con l’evidenziazione dell’errore  materiale in cui era incorsa la predetta Commissione medica, nel senso che la parola “neofrostiche” dovesse leggersi come “neoplastiche”.<br />
Quindi nella sentenza appellata il TAR rigettava nel merito il secondo  ricorso,  statuendo che: a) il parere del  C.P.P.O era stato emesso nella piena completezza della documentazione di rito e quindi in possesso di tutti gli elementi di giudizio; b) che il servizio prestato, anche se in un luogo particolare come la struttura psichiatrica, non si caratterizzava (o almeno non è stato provato che lo fosse) per partico-lari e gravose condizioni di disagio, tali da incidere sulla insorgenza della specifica malattia lamentata; c) che il riferimento da parte del C.M.O. a prestazioni di lavoro rese in “un ambiente particolare, a con-tatto con una popolazione eterogenea affetta da patologie varie, non esclusa quella neoplastica” era più generico della affermazione del C.P.P.O. circa l’assenza di “c/d condizioni precancerose … cui è tal-volta riconducibile in presenza di un accertato rapporto cronologico e topografico la forma neoplatica”.<br />
Inoltre il TAR, attraverso una compiuta ricostruzione della legislazione in materia e sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, veniva a dare al parere del C.P.P.O. una più elevata qualificazione rispetto al parere espresso dal C.M.O., con la conseguenza che l’amministrazione ha obbligo di motivare il proprio provvedimento soltanto nel caso in cui intenda discostarsi dal parere reso dal C.P.P.O..<br />
Nella udienza pubblica del 23 febbraio 2005 il ricorso viene trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Va anzitutto rilevata la congruità della motivazione che sta alla base del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, rispetto a quella  più generica espressa  dalla Commissione Medica Ospedaliera: il primo si presenta più argomentato del secondo, avendo fatto riferimento alla assenza, nel caso controverso, di “c/d condizioni precancerose (elementi tossici, chimico, fisici, ovvero precedenti enti-tà morbose, specialmente ad andamento cronico dei vari apparati e sistemi già riconosciute o riconoscibili come dipendenti da fatti di servizio) cui è talvolta riconducibile in presenza di un accertato rapporto cronologico e topografico la forma neoplastica”, mentre il parere della C.M.O. si limita al mero riferimento a prestazioni di lavoro rese in “un ambiente particolare, a contatto con una popolazione eterogenea affet-ta da patologie varie, non esclusa quella neoplastica”.<br />
La valutazione del C.P.P.O., quindi, espressione dell’esercizio di discrezionalità tecnica, pur considerate le difformi indicazioni, contenute nel parere della Commissione medica ospedaliera, è motivato e non inattendibile.<br />
Inoltre, come ha precisato il TAR nella sentenza appellata, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 1996, il C.P.P.O., pur emettendo pareri non vincolanti per l’Amministrazione, ma obbligante quest’ultima a motivare le ragioni per le quali even-tualmente intenda discostarsene, è “un organo la cui imparzialità è garantita dalla sua stessa composizione” (facendone parte membri provenienti dalle tre magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile, dalla dirigenza del Ministero del tesoro e dagli ufficiali generali e superiori medici), “che svolge una funzione consultiva medico-legale, volta a verificare, nel merito, l’operato delle singole commissioni mediche ospedaliere” in funzione di garanzia della tutela dell’interesse del singolo e, nel contempo, quella non meno importante dell’Erario.<br />
In definitiva il Collegio ritiene congruo il parere reso dal C.P.P.O. e legittimo il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo adottato dalla Amministrazione, che ha fatto riferimento, ancorché per relationem, allo stesso parere accettandone le risultanze, ai fini del diniego della istanza avanzata.<br />
In conclusione il ricorso in appello va respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate tra le parti.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità am-ministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Palermo il 23 febbraio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, An-tonino Corsaro, Francesco Teresi, estensore, Componenti.																																																																																												</p>
<p>F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />
F.to: Francesco Teresi, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 15 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-245/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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