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	<title>15/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/4/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-243/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.243</a></p>
<p>Pres. Barbagallo , est. Salvia Fiscella Riccardo (avv.ti P.Ortoleva, L. Guerrera, S. Pappalardo, A. Palmigiano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo), Ufficio tecnico delle finanze di Trapani (non costituito). esercizio di mansioni superiori, divieto di passaggio verticale e differenze retributive Pubblico impiego – mansioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-243/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-243/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo , est. Salvia<br /> Fiscella Riccardo (avv.ti P.Ortoleva, L. Guerrera, S. Pappalardo, A. Palmigiano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo), Ufficio tecnico delle finanze di Trapani (non costituito).</span></p>
<hr />
<p>esercizio di mansioni superiori, divieto di passaggio verticale e differenze retributive</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – mansioni superiori – passaggio verticale  &#8211; divieto (art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165) – differenze retributive (novella introdotta dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387) – ricorrenza presupposti – riconoscimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di  mansioni superiori, l’art. 56 del decreto legislativo  3 febbraio 1993 n. 29(  così come sostituito dall’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente modificato dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387) ora trasfuso nell’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 vieta categoricamente qualsiasi ipotesi di passaggio verticale da una qualifica all’altra connessa all’espletamento di funzioni superiori. Tuttavia, dopo la novella introdotta dall’art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387 possono trovare accoglimento il riconoscimento delle c.d. “differenze retributive” laddove, valutate le mansioni effettivamente svolte, ne ricorrano i presupposti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br /> in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 536/1999 proposto da<br />
<b>FISCELLA RICCARDO</b>rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Ortoleva, Lelio Gurrera e Santi Pappalardo, selettivamente domiciliato in Palermo, via Wagner n. 9 presso lo studio dell’avv. Alessandro Palmigiano;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Ga-speri n. 81 è per legge domiciliato;</p>
<p>l&#8217;<b>UFFICIO TECNICO DELLE FINANZE DI TRAPANI</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza n. 1440/1998 del 2 settembre 1998, resa dal TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. I).</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 novembre 2004, il Consi-gliere Filippo Salvia;<br />
Udito, altresì, l’avv. S. Pappalardo per l’appellante;<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il sig. Fiscella Riccardo, collaboratore tributario della VII qua-lifica funzionale della Direzione Generale delle imposte indirette del Ministero delle Finanze, assumendo di avere svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, chiede l’annullamento e in subordine la riforma della sentenza n. 1440/98 che, rigettando il ricorso, aveva disatteso la sua pretesa: a) a essere inquadrato nella IX qualifica funzionale; b) in subordine, nella VIII qualifica; c) o, ancora in subordine, alla corresponsione delle differenze retributive dovute tra il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza (VII qualifica) e quella relativa alla qualifica IX o VIII a decorrere dall’11.7. 1980 al 14.6.1992.<br />
Nell’appello il Fiscella reitera le anzidette richieste, lamentando in particolare: 1) violazione e falsa applicazione dei DD.PP.RR. n. 44/1990 e n. 266/1987; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2126 c.c., nonché dell’art. 2, lett. n. della legge delega n. 421/1992; 3)  la mancata statuizione  sulla richiesta  subordinata avanzata dal ricorrente del riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra la qualifica posseduta e quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.<br />
A sostegno della sua pretesa, il signor Fiscella assume di aver prestato, nel periodo 11.7.1980 &#8211; 14.6.1992 servizio presso l’ufficio tecnico di finanza di Agrigento in qualità di capo ufficio. Funzioni, rispondenti &#8211; a suo dire &#8211; a quelle della IX qualifica funzionale.<br />
Questo Consiglio con decisione interlocutoria n. 128/03 del 20 febbraio 2003 ha ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di depositare chiarimenti e documenti, necessari per valutare l’effettiva consistenza delle funzioni svolte dal ricorrente.<br />
Dalla documentazione prodotta, risulta che con ordine di servizio n. 6 del 3 agosto 1988, l’ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Trapani affidò al signor Fiscella &#8211; in aggiunta ai servizi relativi alla distilleria KRONION di Sciacca &#8211; le funzioni di responsabile dell’ufficio di zona di Agrigento assimilabili a quelle di capo-zona. Funzioni che, in base all’art. 7 del Regolamento di servizio per il personale delle “Imposte di fabbricazione” approvato con D.P.R. 10.1.1962, n. 83 sono svolte da un impiegato della carriera di concetto con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’art. 56 del d.lgs n. 29/1993 (così come sostituito dall’art. 25 d.lgs n. 80/1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del d.lgs n. 387/1988) vieta categoricamente qualsiasi ipotesi di passaggio verticale da una qualifica all’altra connessa all’espletamento di funzioni superiori.<br />
Conseguentemente, indipendentemente da ogni valutazione delle mansioni effettivamente svolte dal signor Fiscella, la domanda principale dell’appellante diretta a ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado ai fini dell’inquadramento nella IX qualifica funzionale non può trovare accoglimento. Lo stesso dicasi per la prima domanda subordinata tendente all’inquadramento nella VIII qualifica.<br />
Per quanto riguarda invece il riconoscimento delle c.d. “differenze retributive”, la giurisprudenza più recente ritiene che &#8211; dopo la novella introdotta dall’art. 15 del suddetto d.lgs del 1988 &#8211; esse possano trovare accoglimento, ove ne ricorrano i presupposti.<br />
Ritiene però il collegio che, nel caso specifico, tali presupposti siano inesistenti, poiché &#8211; come si è specificato sopra &#8211; al Fiscella con l’ordine di servizio n. 6 del 3 agosto 1988, è stata attribuita la “responsabilità” di un ufficio (l’ufficio di zona di Agrigento), al quale può essere preposto, secondo il citato Regolamento, un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica di procuratore, procuratore aggiunto o vice procuratore. Avendo quindi espletato il Fiscella funzioni proprie della sua qualifica di “procuratore”, neppure la seconda domanda subordinata diretta all’ottenimento delle “differenze retributive” può trovare accoglimento.<br />
	Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese anche per questo grado di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta. Compensa fra le parti le spese per questo grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nelle Camere di Consiglio del 24 novembre 2004 e 16 marzo 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l&#8217;intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Maria De Lipsis, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, estensore, Componenti.</p>
<p>F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />
F.to: Filippo Salvia, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 15 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-243/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.245</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-245/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.245</a></p>
<p>Pres. Barbagallo , est.Teresi Valerio Angela (avv.ti G. Immordino e G. Di Trapani) c. Azienda U.S.L. n.6 di Palermo (avv.to A. Abruzzese), Comitato per le pensioni privilegiate (non costituito). natura e funzioni del C.P.P.O. , Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie Pensione e quiescenza – equo indennizzo – diniego –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-245/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-245/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.245</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo , est.Teresi<br /> Valerio Angela (avv.ti G. Immordino e G. Di Trapani) c. Azienda U.S.L. n.6 di Palermo (avv.to A. Abruzzese), Comitato per le pensioni privilegiate (non costituito).</span></p>
<hr />
<p>natura e funzioni del C.P.P.O. , Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pensione e quiescenza – equo indennizzo – diniego – motivazione per relationem – parere non vincolante del C.P.P.O. (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) – è legittimo – ragioni: natura e funzioni del C.P.P.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di pensioni, è legittimo il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo adottato dall’amministrazione che ha fatto riferimento in motivazione, ancorchè per relationem, al parere non vincolante del C.P.P.O. (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) accettandone le risultanze. Ciò in quanto il C.P.P.O., pur emettendo pareri non vincolanti per l’Ammministrazione, ma obbligante quest’ultima a motivare le ragioni per le quali eventualmente intenda discostarsene, è un organo la cui imparzialità è garantita dalla sua stessa composizione (facendone parte membri provenienti dalle tre magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile, dalla dirigenza del Ministero del tesoro [ora dell’economia e delle finanze] e dagli ufficiali generali e superiori medici), che svolge funzione consultiva medico-legale, volta a verificare nel merito l’operato delle singole commissioni mediche ospedaliere in funzione di garanzia della tutela dell’interesse del singolo e, nel contempo, quella non meno importante dell’Erario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br /> in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 22/98 proposto da<br />
<b>VALERIO ANGELA</b><br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Di Trapani ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà, 171, presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AZIENDA U.S.L. N. 6 DI PALERMO</b> (ex UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 59 DI PALERMO), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Abruzzese ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Pindemonte, 88 presso l’ufficio legale dell’Azienda;<br />
il <b>COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. II ) &#8211; n. 1901/96 del 14 dicembre 1996.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. A. Abruzzese per l’Azienda appellata;<br />	<br />
	Vista la decisione interlocutoria di questo C.G.A. n. 177/03 del 2 maggio 2003;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere Francesco Teresi;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005 l’avv. G. Im-mordino per l’appellante.<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Viene all’esame di questo Consiglio il ricorso in appello propo-sto dalla sig.ra Angela Valerio, quale vedova del sig. Girolamo Valerio, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo regio-nale per la Sicilia, sez. II, di cui in epigrafe.<br />
A seguito della  morte del  marito, sig. Girolamo  Valerio, ex infermiere professionale presso la struttura psichiatrica cittadina, dovuta a causa di neoplasia cerebrale verosimilmente metastatica (come attestano le cartelle cliniche), la vedova sig.ra Angela Valerio faceva istanza alla U.S.L. n. 59 per ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo, che gli veniva negato sulla base del parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per il quale il decesso del marito non poteva “riconoscersi dipendente da fatti di servizio perché, pur essendo ancora oscura l’intima essenza e l’esatta eziopatogenesi delle neoplasie maligne, viene tuttavia esclusa dalla prevalente dottrina medica ogni influenza causale dei fattori generali (disagi, strapazzi, privazioni, ecc.)”.<br />
E ciò in discordanza con il parere della C.M.O. II sezione dell’Ospedale Militare di Palermo, che riconosceva come dipendente da causa di servizio l’infermità contratta dal sig. Valerio, che lo ha portato al decesso.<br />
Il parere della C.P.P.O. e la delibera della USL 59 venivano impugnati individualmente dalla sig.ra Valerio dinanzi al TAR, la quale eccepiva sostanzialmente per ambedue eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà, illogicità manifesta.<br />
Il TAR, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 495 dell’11 maggio 1994, dichiarava improcedibile il primo ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e quanto al secondo richiedeva documentati chiarimenti in ordine alle patologie “neofrostiche” di cui al verbale della Commissione medica ospedaliera, chiarimenti questi forniti in data 23 giugno 1994, con l’evidenziazione dell’errore  materiale in cui era incorsa la predetta Commissione medica, nel senso che la parola “neofrostiche” dovesse leggersi come “neoplastiche”.<br />
Quindi nella sentenza appellata il TAR rigettava nel merito il secondo  ricorso,  statuendo che: a) il parere del  C.P.P.O era stato emesso nella piena completezza della documentazione di rito e quindi in possesso di tutti gli elementi di giudizio; b) che il servizio prestato, anche se in un luogo particolare come la struttura psichiatrica, non si caratterizzava (o almeno non è stato provato che lo fosse) per partico-lari e gravose condizioni di disagio, tali da incidere sulla insorgenza della specifica malattia lamentata; c) che il riferimento da parte del C.M.O. a prestazioni di lavoro rese in “un ambiente particolare, a con-tatto con una popolazione eterogenea affetta da patologie varie, non esclusa quella neoplastica” era più generico della affermazione del C.P.P.O. circa l’assenza di “c/d condizioni precancerose … cui è tal-volta riconducibile in presenza di un accertato rapporto cronologico e topografico la forma neoplatica”.<br />
Inoltre il TAR, attraverso una compiuta ricostruzione della legislazione in materia e sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, veniva a dare al parere del C.P.P.O. una più elevata qualificazione rispetto al parere espresso dal C.M.O., con la conseguenza che l’amministrazione ha obbligo di motivare il proprio provvedimento soltanto nel caso in cui intenda discostarsi dal parere reso dal C.P.P.O..<br />
Nella udienza pubblica del 23 febbraio 2005 il ricorso viene trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Va anzitutto rilevata la congruità della motivazione che sta alla base del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, rispetto a quella  più generica espressa  dalla Commissione Medica Ospedaliera: il primo si presenta più argomentato del secondo, avendo fatto riferimento alla assenza, nel caso controverso, di “c/d condizioni precancerose (elementi tossici, chimico, fisici, ovvero precedenti enti-tà morbose, specialmente ad andamento cronico dei vari apparati e sistemi già riconosciute o riconoscibili come dipendenti da fatti di servizio) cui è talvolta riconducibile in presenza di un accertato rapporto cronologico e topografico la forma neoplastica”, mentre il parere della C.M.O. si limita al mero riferimento a prestazioni di lavoro rese in “un ambiente particolare, a contatto con una popolazione eterogenea affet-ta da patologie varie, non esclusa quella neoplastica”.<br />
La valutazione del C.P.P.O., quindi, espressione dell’esercizio di discrezionalità tecnica, pur considerate le difformi indicazioni, contenute nel parere della Commissione medica ospedaliera, è motivato e non inattendibile.<br />
Inoltre, come ha precisato il TAR nella sentenza appellata, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 1996, il C.P.P.O., pur emettendo pareri non vincolanti per l’Amministrazione, ma obbligante quest’ultima a motivare le ragioni per le quali even-tualmente intenda discostarsene, è “un organo la cui imparzialità è garantita dalla sua stessa composizione” (facendone parte membri provenienti dalle tre magistrature, ordinaria, amministrativa e contabile, dalla dirigenza del Ministero del tesoro e dagli ufficiali generali e superiori medici), “che svolge una funzione consultiva medico-legale, volta a verificare, nel merito, l’operato delle singole commissioni mediche ospedaliere” in funzione di garanzia della tutela dell’interesse del singolo e, nel contempo, quella non meno importante dell’Erario.<br />
In definitiva il Collegio ritiene congruo il parere reso dal C.P.P.O. e legittimo il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo adottato dalla Amministrazione, che ha fatto riferimento, ancorché per relationem, allo stesso parere accettandone le risultanze, ai fini del diniego della istanza avanzata.<br />
In conclusione il ricorso in appello va respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate tra le parti.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità am-ministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Palermo il 23 febbraio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, An-tonino Corsaro, Francesco Teresi, estensore, Componenti.																																																																																												</p>
<p>F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />
F.to: Francesco Teresi, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 15 aprile 2005</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.249</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-249/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-249/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-249/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.249</a></p>
<p>Pres. Barbagallo , est. Teresi Hassan Khalfane (avv.to G. Cappellano Seminara) c. Ministero dell’interno (Avvocatura distrettuale di Stato di Palermo), Questura di Palermo (non costituita), Prefettura della Provincia di Palermo(non costituita) sull&#8217;istanza tempestiva di cui l&#8217;amministrazione non abbia tenuto conto e sui motivi di ricorso presentati in primo grado 1.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo , est. Teresi<br /> Hassan Khalfane  (avv.to G. Cappellano Seminara) c. Ministero dell’interno (Avvocatura distrettuale di Stato di Palermo), Questura di Palermo (non costituita), Prefettura della Provincia di Palermo(non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;istanza tempestiva di cui l&#8217;amministrazione non abbia tenuto conto e sui motivi di ricorso presentati in primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo –  Sentenza di primo grado – motivi di ricorso – non tenuti da conto – è illegittima –<br />
2. Atto amministrativo  &#8211; istanza di rinnovo permesso soggiorno – rigetto – per tardività – senza tenere conto di altra istanza precedente e tempestiva – è illegittimo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima la sentenza di primo grado che, fuori dai casi di inammissibilità, difetti di qualsiasi riferimento ai motivi proposti nel ricorso.</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento  di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per tardività che non abbia tenuto alcun conto della diversa istanza precedentemente e tempestivamente presentata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br /> in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 540/02 proposto da<br />
<b>HASSAN KHALFANE</b><br />
rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Cappellano Seminara ed elet-tivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile, 43 presso lo studio dello stesso;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>il <b>MINISTERO DELL’INTERNO</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 è per legge domiciliato;<br />
la <b>QUESTURA DI PALERMO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
<b>PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PALERMO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (sez. I) &#8211; n. 693/02 dell’11 marzo 2002.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’interno;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere Francesco Teresi;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 l’avv. dello Stato Caserta per il Ministero appellato;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Viene in esame in sede di appello il ricorso del sig. Hassan Khalfane avverso la sentenza del TAR indicata in epigrafe, che ha re-spinto il ricorso proposto dallo stesso avverso il provvedimento di ri-getto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.<br />
L’appellante, cittadino del Marocco, è dal novembre del 1989 che si trova in Italia e dopo il rilascio del primo permesso di soggior-no, avvenuto il 19 gennaio 1990, si stabilisce nel Comune di Campo-felice di Roccella, dove vive con la moglie e una figlia.<br />
Il permesso di soggiorno gli viene rinnovato il 4 aprile 1996, cui segue il ricongiungimento, regolarmente autorizzato dal Questore di Palermo, per motivi familiari con la moglie e la figlia e quindi il 22 settembre 1999 il suo viaggio in Tunisia per motivi familiari con il rientro in Italia nel gennaio del 2000.<br />
L’11 gennaio dello stesso anno presenta istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, alla quale non viene dato, a dire del ricorrente, alcun riscontro da parte della Questura di Palermo nel corso del 2000, per essere stato lo stesso &#8211; a quanto riferisce &#8211; fin dal gennaio 2000 sottoposto ad indagini preliminari in ordine ad un presunto reato di appropriazione indebita commesso a Campofelice di Roccella ai danni di tale Battaglia Venanzio, indagini prorogate fino al 31 ottobre 2000 e poi conclusisi con un decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Termini Imprese nel febbraio 2001.<br />
Dopo la conclusione del procedimento penale, e precisamente nel marzo del 2001, il Khalfane presenta istanza di rinnovo del per-messo di soggiorno, che però viene rigettata dalla Questura di Palermo perché presentata fuori del termine previsto dall’art. 5, 4° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998 e di conseguenza viene disposta con provvedimento prefettizio l’espulsione dell’appellante per essersi in-trattenuto nel nostro territorio nonostante che il permesso di soggiorno fosse scaduto da più di sessanta giorni e ciò ai sensi dell’art. 13, 2° comma,, lett. B), del citato decreto legislativo.<br />
Da ciò il ricorso in primo grado avverso tali provvedimenti da parte del Khalfane e il rigetto da parte della sentenza appellata del ricorso stesso, sotto il profilo del mancato rispetto del termine previsto dalle suddette disposizioni legislative.<br />
Segue l’appello a tale decisione, con richiesta di misura cautelare, misura che viene accordata da questo Consesso con ordinanza n. 446/02 del 30 maggio 2002, depositata in Segreteria il 3 giugno 2002, in  quanto ritenute sussistenti “ragioni in relazione alla motivazione della sentenza gravata come riferito alla patologia presuntamene de-dotta dall’odierno appellante”.<br />
Successivamente questo Consiglio è ritornato sull’appello con ordinanza istruttoria n. 5/04 del 17 giugno 2004, depositata in Segreteria il 19 gennaio 2004, nella quale, ritenuto necessario acquisire chiarimenti circa la data di effettivo rientro del ricorrente in Italia nel mese di gennaio 2000, ordinava tale incombente all’Amministrazione appellata entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.<br />
L’incombente istruttorio viene assolto dalla Questura di Paler-mo con nota del 31 marzo 2004, pervenuta al Consiglio in data 19 a-prile 2004, in cui si comunica che l’appellante ha ottenuto in data 4.11.2003 il rilascio del permesso di soggiorno con scadenza 3 maggio 2004 e che, inoltre, la data di ingresso, fornita dall’appellante al mo-mento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare al datore di lavoro, risulta essere il 5 gennaio 2000 e che dalla fotocopia del passaporto n. K019505 intestato al Khalfane risulta l’apposizione di un timbro di uscita dalla Tunisia per nave avvenuta in data 10.10.2000.<br />
L’appellante eccepisce, anzitutto, la erroneità della sentenza del TAR, dove, oltre a riferirsi al Khalfane al femminile, fa riferimento ad una “grave ipertensione arteriosa” che il ricorrente assume di non avere mai sofferto e della quale non vi è alcun accenno nel ricorso di primo grado.<br />
Inoltre il Khalfane rileva che nella sentenza impugnata nessun accenno è fatto ai motivi del ricorso in primo grado né al motivo giu-stificativo che lo ha costretto a presentare in ritardo la istanza di rin-novo del permesso di soggiorno.<br />
Nel merito  l’appellante  riprende  e ripropone tutti i motivi di illegittimità eccepiti in primo grado.<br />
Nella memoria l’Avvocatura dello Stato eccepisce l’infondatezza della impugnazione ribadendo la incontestabilità della sentenza di primo grado che ha ritenuto corretta l’applicazione che della normativa riguardante il permesso di soggiorno ha fatto l’ammi-nistrazione appellata.<br />
Nella pubblica udienza del 24 febbraio 2005 il ricorso viene trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è da accogliere.<br />
Per quanto, come comunicato dalla Questura di Palermo nella nota sopra indicata, l’appellante abbia ottenuto in data 4 novembre 2003 il permesso di soggiorno con scadenza 3 maggio 2004 e che è da supporre che ulteriore analogo permesso sia stato rilasciato per gli anni successivi, tuttavia difetta nella sentenza appellata qualsiasi riferimento ai motivi proposti dal ricorrente in primo grado, e in particolare a quello che lo ha costretto a presentare in ritardo la istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per il procedimento penale allora in corso e poi conclusosi con l’archiviazione, vera causa questa di forza maggiore contemplata nell’art. 2 ,comma 2, lett, b) dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998.<br />
Può poi aggiungersi che non ha avuto alcuna considerazione l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta dal signor Khalfane l’11.1.2000 quando egli era appena tornato dalla Tunisia e anche sotto tale aspetto il provvedimento impugnato appare illegittimo così come dedotto dall’appellante.<br />
Basta quest’ultima censura per la riforma della sentenza in epigrafe, non senza precisare che l’art. 13, comma 5-bis del d.lgs. 286/98, di cui nello stesso provvedimento si è fatta applicazione ai fini della espulsione dell’appellante è stato ora dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale per violazione degli artt. 13 e 24 Cost. (Corte cost. sent. n. 222 del 2004).<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese per entrambi i gradi del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, An-tonino Corsaro, Francesco Teresi, estensore, Componenti.																																																																																												</p>
<p>F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />
F.to: Francesco Teresi, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 15 aprile 2005</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Barbagallo , est.Giaccardi Mazzullo Francesco e Mazzullo Letteria (avv.ti M. Caldarera e G. Calandra) c. Comune di Taormina (avv.ti N. Saitta e G. Piazza), Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina(Avvocatura distrettuale di Stato di Palermo) cosa si intende per &#8220;volumetria preesistente&#8221; e incidenza del procedimento di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo , est.Giaccardi<br /> Mazzullo Francesco e Mazzullo Letteria  (avv.ti M. Caldarera e G. Calandra) c. Comune di Taormina (avv.ti N. Saitta e G. Piazza), Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina(Avvocatura distrettuale di Stato di Palermo)</span></p>
<hr />
<p>cosa si intende per &#8220;volumetria preesistente&#8221; e incidenza del procedimento di sanatoria per precedenti abusi edilizi sulle volumetrie oggetto di concessione caducata nel pendente giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – concessione edilizia – parametro della “volumetria preesistente” – caratteri.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – procedimento di sanatoria pendente – precedenti abusi edilizi &#8211; effetti automatici su volumetrie oggetto di concessione caducata in giudizio – non sussistono.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di edilizia e di urbanistica, ai fini del rilascio di concessione edilizia,  per “volumetria preesistente” deve intendersi esclusivamente quella coperta da valido ed efficace titolo concessorio ed autorizzatorio, non anche la volumetria  aggiuntiva abusivamente realizzata la cui concessione edilizia in sanatoria sia stata annullata in sede giurisdizionale.<br />
2. In materia di edilizia e di urbanistica, la pendenza di un nuovo procedimento di sanatoria,  recentemente avviato sulla base della normativa sopravvenuta per gli abusi edilizi la cui concessione in sanatoria ha già formato oggetto di annullamento giurisdizionale,  non è in grado di estendere automaticamente i suoi effetti anche sugli incrementi volumetrici assentiti dal provvedimento concessorio in questa sede impugnato, ritenuto illegittimo e caducato. Pertanto l’interessato dovrà, se mai , attivarsi con altra separata richiesta di sanatoria, ove ne ricorrano le condizioni sostanziali e temporali, al fine di regolarizzare anche quanto costruito sulla base della illegittima concessione edilizia che viene in questa sede caducata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br /> in sede giurisdizionale</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 950 del 2002 proposto da<br /><b>MAZZULLO FRANCESCO</b> e <b>MAZZULLO LETTERIA</b>,<br />
rappresentati e difesi dagli avv. Mario Caldarera e Girolamo Calandra, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Palermo, piazza V.E. Orlando, 33;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI TAORMINA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nazareno Saitta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giustino Piazza, in Palermo, via Villaermosa, 18;<br />
la <b>SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa, in Palermo, via A. De Gasperi, 81;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>G.A.I.S. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Tigano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pietro Allotta, in Palermo, via D. Trenta-coste, 89;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 721/02 del 2 maggio 2002, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione I di Catania, ha dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso n. 1301/01 proposto per l’annullamento: a) quanto al ricorso principale, della concessione edilizia n. 10 del 1° febbraio 2001, della delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 22 dicembre 2000, del nulla osta della Soprintendenza di cui alla nota n. 3769 del 23 giugno 2000 e della concessione edilizia n. 6 del 25 febbraio 1997; b) quanto ai motivi aggiunti, della concessione edilizia n. 72 del 2 ottobre 2001 e del provvedimento della Soprintendenza prot. n. 4396/cc del 24 settembre 2001.</p>
<p>Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taormina, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina e della G.A.I.S. s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l&#8217;ordinanza n. 799/02 del 9 ottobre 2002, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell&#8217;esecutività della sentenza impugnata;<br />
Vista la decisione parziale n. 228/03, del 9 giugno 2003, e gli adempimenti istruttori resi in esecuzione della stessa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il Consigliere Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, l’avv. G. Calandra per gli appellanti, l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. N. Saitta, per il comune appellato, l’avv. dello Stato Pollara per la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e l’avv. S. Martella, su delega dell’avv. A. Tigano per la G.A,I,S. S.p.A.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I signori Francesco e Letteria Mazzullo ricorrono in appello avverso la sentenza n. 781/2002 con la quale il TAR della Sicilia, Catania, ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione dagli stessi proposta avverso la concessione edilizia n. 6 del 25 febbraio 1997, rilasciata alla controinteressata G.A.I.S. s.r.l. per lavori di adeguamento  e ammodernamento dell’Hotel  Villa Diodoro  di Taormina,  ed inammissibile l’impugnazione proposta avverso le concessioni edilizie n. 10 dell’1 febbraio 2001 e n. 72 del 2 ottobre 2001, nonché avverso la delibera del Consiglio Comunale ed i pareri della Soprintendenza ai BB.CC.AA. in epigrafe indicati. Gli appellanti censurano le statuizioni in rito rese dal giudice di primo grado sotto i seguenti profili:<br />
Ia) sarebbe erronea la qualificazione della concessione edilizia n. 72/01 come variante, trattandosi in realtà di nuova ed autonoma concessione, come tale soggetta ad autonoma e diretta impugnativa;<br />
Ib) l’eventuale tardività dell’impugnazione della concessione n. 6 del 1997 non renderebbe inammissibile l’autonoma impugnativa delle concessioni edilizie nn. 10 e 72 del 2001, essendo la prima con-cessione decaduta ope legis per mancato inizio dei lavori nel triennio;<br />
IIa) sarebbe erronea la declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa proposta avverso la concessione edilizia n. 10 del 2001, sul presupposto che la stessa abbia approvato un progetto di variante che non è stato e non sarà mai realizzato; né risponderebbe al vero che la concessione in variante n. 72/2001 contempli una riduzio-ne della volumetria da realizzare rispetto a quanto già assentito con la concessione n. 10 del 2001, ripristinando la volumetria già assentita con l’originaria concessione n. 6/1997;<br />
IIb) la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente omesso di esaminare il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la concessione n. 72/2001;<br />
III) sarebbe erronea la declaratoria di tardività dell’impugnativa proposta da Mazzullo Letteria avverso la concessione edilizia n. 6/1997, in quanto fondata su una presunzione ricavata da altra presunzione.<br />
Nel merito, gli appellanti insistono per l’accoglimento delle censure dedotte con l’originario ricorso, rilevando in particolare la fondatezza del quarto motivo alla luce della decisione n. 153/02 di questo Consiglio, che ha riformato la sentenza n. 296/97 del TAR Catania, resa inter partes, annullando la concessione edilizia in sanatoria 25 agosto 1994, n. 149 rilasciata dal Comune di Taormina alla società G.A.I.S..<br />
Resistono all’appello il Comune di Taormina e la controinteressata, assumendone l’infondatezza e chiedendone l’integrale rigetto.<br />
Con ordinanza n. 799/02 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata. <br />
Con decisione n. 228/03 il Consiglio, definendo parzialmente il giudizio: a) ha confermato la declaratoria di irricevibilità dell’impugnazione proposta da ambedue i ricorrenti avverso la concessione edi-lizia n. 6 del 25 febbraio 1997, nonché la declaratoria di inammissibi-lità dell’intero ricorso proposto da Mazzullo Letteria; b) in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato ammissibile l’impugnazione proposta da Mazzullo Francesco avverso gli altri atti impugnati con il ricorso di primo grado e relativi motivi aggiunti, disponendo incom-benti istruttori a carico del Comune di Taormina ai fini della definizione nel merito della residua controversia.<br />
Espletato detto incombente, dopo scambio di ulteriori memorie difensive, l’appello è tornato in decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con la decisione parziale n. 228/03, richiamata in narrativa, sono state compiutamente definite le questioni in rito proposte dalle parti nei due gradi di giudizio, con declaratoria di parziale irricevibilità e parziale inammissibilità del gravame proposto da Mazzullo Letteria, di irricevibilità dell’impugnazione proposta da Mazzullo Francesco avverso l’originaria concessione edilizia n. 6 del 25 febbraio 1997, ed infine, in riforma della sentenza di primo grado, di ammissibilità dell’impugnazione proposta dallo stesso Mazzullo Francesco avverso le concessioni edilizie nn. 10 e 72 del 2001 e gli inerenti atti preparatori e presupposti (delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 22 dicembre 2000, nulla osta della Soprintendenza n. 3769 prot. del 23 giugno 2000 e nota della Soprintendenza, prot. n. 4936/cc, del 24 settem-bre 2001).<br />A seguito dell’istruttoria espletata in esecuzione della menzionata decisione parziale, il gravame è ora suscettibile di definizione anche nel merito, con accoglimento della parte di impugnazione già ritenuta ammissibile e conseguente annullamento degli atti con essa impugnati dinanzi al TAR.<br />
In particolare, è fondato ed assorbente il quarto motivo dell’originario ricorso dinanzi al TAR, con il quale si deduceva il vizio di illegittimità derivata e violazione dell’art. 23 delle N.A. al P.R.G. di Taormina. <br />
Ed invero, a seguito dell’intervenuto annullamento in sede giu-risdizionale della concessione edilizia in sanatoria n. 149 del 1994, rilasciata alla società G.A.I.S. con riferimento ad una volumetria aggiuntiva abusivamente realizzata pari a circa 3800 metri cubi (decisio-ne n. 153 del 19 marzo 2002 di questo Consiglio), viene necessaria-mente meno una indispensabile condizione di legittimità ai fini del successivo rilascio delle due concessioni edilizie del 2001 che forma-no oggetto del presente giudizio, e cioè il mantenimento della volume-tria ivi assentita entro il limite tassativo ed inderogabile del 20% della volumetria preesistente, ex art. 23 delle N.T.A. al P.R.G.. <br />
Posto che infatti, ai fini dell’applicazione della ricordata norma di piano, per “volumetria preesistente” deve intendersi esclusivamente quella coperta da valido ed efficace titolo concessorio o autorizzatorio, risulta di immediata evidenza come la percentuale del 20% assentibile ex novo risulti ampiamente assorbita dalla preesistente e allo stato non sanata edificazione abusiva.<br /> Né, per altro verso, la pendenza di un nuovo procedimento di sanatoria per gli abusi anteriori al 1994, recentemente avviato ad im-pulso della società appellata sulla base di normativa sopravvenuta, è in grado di estendere automaticamente i suoi effetti anche sugli incre-menti volumetrici medio tempore assentiti in base ai distinti ed auto-nomi titoli concessori in questa sede impugnati, dovendo se mai la società appellata attivarsi con altra separata richiesta di sanatoria, ove ne ricorrano le condizioni sostanziali e temporali, al fine di regolariz-zare anche quanto costruito sulla base delle illegittime concessioni edilizie che vengono in questa sede caducate. <br />
In questo senso, la nota prot. 9084 del 14.8.2003, resa dal Comune di Taormina a riscontro della richiesta interlocutoria formulata dal Collegio con decisione parziale n. 228/03, costituisce la più elo-quente riprova della fondatezza della linea argomentativa che precede, laddove sottolinea ripetutamente la totale autonomia strutturale e fun-zionale che contraddistingue le opere già coperte dalla concessione edilizia in sanatoria annullata da questo Consiglio e quelle che forma-no invece oggetto dei titoli concessori in questa sede impugnati. Ed infatti, la conclamata non incidenza dal punto di vista tecnico degli interventi di ampliamento previsti con le concessioni del 2001 sulla parte dell’immobile realizzata in difformità sta semplicemente a significare che quanto illegittimamente assentito con le concessioni in questa sede impugnate non può trovare copertura sanante nelle iniziative in corso con riguardo agli abusi più risalenti nel tempo, fermo restando in ogni caso che questi ultimi non possono a loro volta essere utilizzati ai fini del computo della cubatura preesistente sulla quale applicare l’aumento volumetrico percentuale previsto dallo strumento urbanistico.<br />
Assorbito ogni ulteriore profilo di censura, l’appello viene pertanto accolto in parte qua, con conseguente annullamento degli atti analiticamente indicati in dispositivo.<br />
Stante l’esito complessivo del giudizio, quale scaturente dalla decisione parziale n. 228/03 e dalla presente decisione definitiva, sti-masi equo disporre la compensazione tra le parti di un quarto delle spese relative ai due gradi di giudizio, con aggravio solidale dei residui tre quarti sulle parti appellate (Comune di Taormina e G.A.I.S. s.r.l.), secondo un criterio di soccombenza sostanziale, compensare per il resto. La liquidazione segue come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, pronunziando definitivamente sull’appello proposto da Mazzullo Francesco e Mazzullo Letteria, per le parti non ancora definite con decisione interlocutoria n. 228/03 del 9 giugno 2003, lo accoglie come da motivazione e per l’effetto, in parziale ri-forma della sentenza appellata, annulla la concessione edilizia n. 10 del 1° febbraio 2001, la delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 22 dicembre 2000, il nulla osta della Soprintendenza di cui alla nota n. 3769 del 23 giugno 2000, la concessione edilizia n. 72 del 2 ottobre 2001 e il provvedimento della Soprintendenza prot. n. 4396/cc del 24 settembre 2001. Condanna gli appellati Comuni di Taormina e G.A.I.S. s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione in favore dell’appellante Mazzullo Francesco dei tre quarti delle spese di giudizio, che liquida per tale parte in complessivi Euro 4.500 (quattromilacinquecento); compensa per il resto le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo, addì 13 gennaio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo,  Presidente, Pier  Giorgio Trovato,  Giorgio Giaccardi, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.</p>
<p>F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />
F.to: Giorgio Giaccardi, Estensore<br />
F.to: Tistera Maria Assunta, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 15 aprile 2005</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.251</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Barbagallo, est. Zaccardi PRESTI S.R.L. (avv. B. Calpona) c. IMPRESA FUNARO COSTRU-ZIONI S.R.L. (avv.ti G. e G. Immordino), CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA (n.c.) l&#8217;incremento di un quinto della classifica, previsto dall&#8217;art. 3, co. 2, D.p.r. 34 del 2000, non può computarsi ai fini</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo, est. Zaccardi<br /> PRESTI S.R.L. (avv. B. Calpona) c. IMPRESA FUNARO COSTRU-ZIONI S.R.L. (avv.ti G. e G. Immordino), CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;incremento di un quinto della classifica, previsto dall&#8217;art. 3, co. 2, D.p.r. 34 del 2000, non può computarsi ai fini della dimostrazione del possesso minimo del 40% dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesto alla mandataria ATI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Associazioni temporanee di im-prese – Requisiti di partecipazione – Possesso del 40% dei requisiti in capo alla mandataria o all’impresa consorziata, ex art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 – Dimostrazione mediante l’incremento di un quinto della classifica ex art. 3, co. 2, D.p.r. 34/2000 &#8211; Impossibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, richiesti alle ATI dall’art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999,  la misura minima del 40% che deve essere posseduta dall’impresa mandataria o da un’impresa consorziata non può essere vali-damente raggiunta attraverso l’incremento di un quinto della classifica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br /> in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1183 del 2004 proposto da<br />
<b>PRESTI S.R.L.,</b><br />
in proprio e nella qualità di impresa mandante del costituendo rag-gruppamento tra Diva s.r.l., Geodesia s.r.l., Grasso Costruzioni Gene-rali s.r.l., Presti s.r.l. e R.C. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Be-nedetto Calpona, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Santi Migliorino, in Palermo, via Catania 42/B;<br />
&#8211; APPELLANTE &#8211;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ùIMPRESA FUNARO COSTRUZIONI S.R.L. </b>, in persona del legale rappresentante, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo con le imprese CO.GE.TA. s.r.l. e Presal Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni e Giusep-pe Immordino, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Palermo, via Libertà 171;<br />
&#8211; APPELLATA &#8211;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA</b>, in persona del legale rappresen-tante, non costituito in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 2908/2004 del 22 ottobre 2004, con la quale il Tribu-nale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione 3^ di Catania, ha accolto il ricorso proposto dall’A.T.I. Funaro Costruzioni &#8211; CO.GE.TA. s.r.l. e Presal Costruzioni s.r.l. per l’annullamento del verbale di gara del 19 gennaio, 4-7 febbraio 2004, con il quale è stato aggiudicato all’A.T.I. controinteressata l’appalto dei “lavori di com-pletamento dell’arteria di penetrazione dell’Agglomerato Industriale di Milazzo: Ponte Niceto-Zona Laterizi Valdina (svincoli)”.</p>
<p>Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Impresa Funaro Costruzioni s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l&#8217;ordinanza n. 952/04 del 26 novembre 2004, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta dall’appellante ai soli fini di cui all’art. 23 bis, 3° e 8° comma, L. 1034/1971;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il Consigliere Giorgio Giaccardi e uditi, altresì, l’avv. B. Calpona, per il R.T.I. appellante e l’avv. G. Immordino per l’A.T.I. appellata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’impresa Presti s.r.l., mandante nel costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese di cui è mandataria capogruppo la Diva s.r.l., aggiudicataria dell’appalto indetto dal Consorzio A.S.I. di Messina per la realizzazione dei lavori in epigrafe indicati, ricorre in appello avverso la sentenza del TAR della Sicilia, Catania, n. 2908/2004, con la quale è stata annullata la predetta aggiudicazione, a seguito dell’accoglimento del ricorso principale proposto dall’Impresa Funaro Costruzioni, mandataria capogruppo dell’A.T.I. con CO.GE.TA. s.r.l. e Presal Costruzioni s.r.l., e del contestuale rigetto del ricorso incidentale proposto dall’odierna appellante.<br />
A sostegno dell’appello vengono dedotti i seguenti motivi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 2, D.P.R. 554/1999;<br /> insussistenza dei requisiti minimi nella categoria OS21 in capo alla mandataria;<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 2, D.P.R. n. 554/1999; insussistenza dei requisiti in misura maggioritaria nella categoria OS21 in capo alla mandataria;<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 D.P.R. n. 554/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 34/2000; violazione e falsa applicazione del bando di gara;<br />
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 D.P.R. n. 554/1999; violazione e falsa applicazione del bando di gara.<br />
Si è costituita in giudizio l’A.T.I. Funaro Costruzioni – CO.GE.TA. &#8211; Presal Costruzioni, resistendo all’appello e chiedendone il rigetto.<br />
Con ordinanza n. 952/04 è stata accolta la domanda cautelare proposta dall’appellante ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 23 bis, 3° e 8° comma, L. 1034/1971.<br />
Con successiva memoria l’appellata ha eccepito l’inammissibi-lità dell’appello per invalidità della procura resa da soggetto non iden-tificato con firma illeggibile e per difetto di legittimazione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Deve innanzitutto essere rigettata la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell’appello per invalidità della procura apposta a margine, atteso che, pur in difetto di espressa identificazione della persona fisica che l’ha conferita in rappresentanza della persona giuridica che agisce in giudizio, non sussiste incertezza sul fatto che l’estensore della firma ivi autenticata dal difensore si identifichi con il medesimo legale rappresentante della società Presti che ha rilasciato procura a margine della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, e che è stato ivi individuato con le esatte e complete generalità. <br />
Nel merito i quattro motivi d’appello ripropongono, nell’ordine, le due doglianze dedotte con il secondo motivo di ricorso incidentale di primo grado, ritenute infondate dal TAR, e la confutazione dei due motivi di appello principale ritenuti invece fondati dalla sentenza di primo grado. In sintesi, viene reciprocamente contestato da ambedue le parti il possesso, da parte delle rispettive avversarie, di taluni requisiti di partecipazione alla gara richiesti, per le associazioni tem-poranee d’imprese, dalla controversa disposizione di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 (norma, per vero, formulata in modo a dir poco infelice, e come tale fonte di continue e molteplici incertezze interpre-tative ed applicative in sede giurisprudenziale).<br />Trattandosi di motivi di gravame afferenti direttamente alle po-sizioni delle imprese che sono parti in giudizio, è da condividersi la linea espositiva seguita dal TAR, che ha esaminato per primi i motivi di ricorso incidentale (la cui eventuale fondatezza, comportando l’esclusione dalla gara dell’impresa ricorrente in primo grado, ne eli-derebbe in radice l’interesse a coltivare il gravame), ed è quindi passa-to a delibare le censure dedotte in sede di ricorso principale (volte a conseguire l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria) solo a seguito della ritenuta infondatezza dell’impugnativa incidentale.<br />
Ciò posto, appare fondato ed assorbente il primo motivo di appello, con il quale viene riproposta la prima delle due censure dedotte con il secondo motivo di ricorso incidentale, volta a sostenere che la mandataria capogruppo dell’A.T.I. Funaro Costruzioni non possiede nella categoria OS21 i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nella misura minima del 40% richiesta dall’art. 95, 2° comma., D.P.R. n. 554/1999.<br />
Giova premettere al riguardo che poiché il bando di gara individua tre distinte categorie di opere (OG3, prevalente, OG10 e OS21, scorporabili), la partecipazione in forma congiunta di più imprese associate alla realizzazione di opere di una categoria scorporabile implica necessariamente la formazione di un A.T.I. mista, nella quale, ac-canto al modello associativo di tipo verticale, che inerisce necessaria-mente alla previsione di scorporabilità (cfr., in termini, C.G.A. 4 no-vembre 1998, n. 640) si affianca un’associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria scorporabile. A tale sub-associazione si applicano in toto le regole dettate per il modello associativo orizzontale dall’art. 95, comma 2, D.P.R. n. 554/1999 cit.., con conseguente necessità che la mandataria capogrup-po possieda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole nella misura minima del 40% anche con riferimento alla singola categoria scorporabile della cui realizzazione è partecipe unitamente ad una o più mandanti.<br />
Sostiene l’appellante che la mandataria Funaro Costruzioni non possiede il suddetto requisito minimo con riguardo alla categoria OS21, essendo iscritta alla classifica III (fino ad Euro 1.032,913), per un importo inferiore al 40% dell’importo previsto dal bando di gara per la categoria di cui trattasi (Euro 2.592.894,38 x 40% = Euro 1.037.157).Di contro la sentenza impugnata, aderendo all’impostazione difensiva dell’originaria ricorrente ed odierna appellata, assume la sussistenza del requisito in contestazione sul presupposto che la misura minima del 40% possa essere raggiunta anche attraverso l’incremento di un quinto dell’iscrizione posseduta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000. Tale argomentazione non appare al Collegio condivisibile.<br />
Sul piano letterale, la disposizione di cui all’art. 95, comma 2, facendo riferimento al possesso dei requisiti ivi previsti in una “misura minima” rapportata ai requisiti richiesti in capo alle imprese singole, sembra univocamente riferirsi alla soglia di qualificazione attinta at-traverso la mera classifica d’iscrizione, e non già all’entità quantitativa dei lavori realizzabili attraverso il beneficio dell’aumento del quinto, di cui parimenti fruiscono anche le imprese partecipanti individualmente alla gara. Manca inoltre qualsiasi dato testuale che, attraverso un richiamo dall’una all’altra disposizione, legittimi l’interprete ad integrare la portata dispositiva dell’una attraverso quella dell’altra.<br />
Sul piano logico-sistematico, la tesi propugnata dal giudice di primo grado appare contraddetta dalla pratica impossibilità di dare applicazione al beneficio dell’aumento del quinto al fine del raggiungimento da parte delle imprese mandanti di A.T.I. orizzontale della soglia minima per esse prevista, pari soltanto al 10% dell’iscrizione richiesta all’impresa singola. Tale difficoltà di coordinamento è stata avvertita dalla giurisprudenza, che ha escluso l’elevabilità al 20% dei requisiti minimi di partecipazione richiesti in capo alle mandanti, ex art. 3, comma 2, D.P.R. n. 34/2000, in base al rilievo che tale ultima norma non incide sulla portata precettiva dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, disciplinante in forma esaustiva l’entità dei requi-siti minimi richiesti sia in capo alla mandataria che alle mandanti di A.T.I. orizzontale (C.G.A., 14 aprile 2003, n. 154).<br />
L’accoglimento del motivo d’appello all’esame ha carattere logicamente assorbente rispetto all’esame del successivo secondo motivo, con il quale si contesta l’ammissione alla gara dell’A.T.I. Funaro anche sotto il profilo del mancato possesso “in misura maggioritaria” da parte della mandataria dei requisiti di partecipazione relativi alla medesima categoria OS21.<br />
Per altro verso, la ritenuta fondatezza della censura sopra esaminata, dedotta in via incidentale nel giudizio di primo grado, implica necessariamente l’inammissibilità per difetto d’interesse dell’impugnazione principale proposta dinanzi al TAR da un’associazione d’imprese risultata priva di un requisito minimo essenziale di partecipazione, sì da rendere superflua la disamina dei due conclusivi motivi d’appello, volti a contestare nel merito la statuizione di accoglimento resa dal TAR in ordine ai due motivi dell’originario ricorso principale.<br />
La novità e complessità della questione esaminata, la non univocità del dato normativo, e l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, costituiscono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti della spese relative ad ambedue i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie l&#8217;appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale di primo grado. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, addì 12 gennaio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo,  Presidente,  Pier Giorgio Trovato,  Giorgio Giaccardi, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.</p>
<p>F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />
F.to: Giorgio Giaccardi, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 15 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-15-4-2005-n-251/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-15-4-2005-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-15-4-2005-n-135/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.135</a></p>
<p>sul danno ingiusto da violazione di interesse legittimo per prestazione eseguita dall&#8217;aggiudicatario in caso di annullamento degli atti di gara e sugli elementi necessari per dimostrare, in giudizio, la sussistenza e la consistenza del danno Gara d’appalto – annullamento atti di gara – esecuzione fornitura da parte dell’originario aggiudicatario –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-15-4-2005-n-135/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul danno ingiusto da violazione di interesse legittimo per prestazione eseguita dall&#8217;aggiudicatario in caso di annullamento degli atti di gara e sugli elementi necessari per dimostrare, in giudizio, la sussistenza e la consistenza del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Gara d’appalto – annullamento atti di gara – esecuzione fornitura da parte dell’originario aggiudicatario – danno ingiusto verso il ricorrente secondo classificato – sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La tutela risarcitoria ha la funzione di assicurare al danneggiato la restituito in integrum del suo patrimonio e, quindi, di garantire l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’attività illecita ascritta all’amministrazione, sempre che venga provata l’esistenza di tutti i necessari presupposti (fatto, colpa, danno ingiusto, nesso di causalità). <br />
Sussiste danno ingiusto <u>per violazione di interesse</u> legittimo laddove l’Amministrazione, a seguito di annullamento degli atti di gara illegittimi (nella specie del decreto di aggiudicazione e del verbale di ammissione a gara dell’aggiudicatario originario) consenta all’aggiudicatario, nelle more del giudizio, di eseguire la prestazione, attesa la colposità della condotta dell’Amministrazione stessa (ravvisabile nella violazione di elementari regole vigenti in materia di appalti ed evitabili con una più accorta diligenza) ed il nesso causale tra la condotta stessa ed il danno patito dalla ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2001<br />
presentato da<br />
<b>HARMONIE PROJEKT S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante  sig. Harald Innerhofer, rappresentata  e difesa dall’avv. Lorenzo Salvá con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alice Riccadonna in Bolzano, Via Cassa di Risparmio,  22, giusta delega a margine del ricorso,                                                                                                 </p>
<p align=right>   &#8211; ricorrente- </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</b>, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 dd. 25.09.2000 rappresentata e difesa dagli  avv.ti Maria Larcher e Laura Fadanelli, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega a margine dell&#8217;atto di costituzione,                                                                                 </p>
<p align=right>&#8211; resistente &#8211;</p>
<p>per il risarcimento<br />del danno ingiusto derivante da lesione dell’interesse legittimo, a seguito di annullamento disposto con sentenza n. 209/97 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione per la Provincia di Bolzano dd. 09.04.1997, dei seguenti atti:<br />
1) decreto dell’assessore ai pubblici lavori della Provincia Autonoma di Bolzano di aggiudicazione alla ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone dell’appalto per la fornitura di mobili per l’arredamento del Centro Giovanile Kassianeum di Bressanone;<br />2) del verbale di assegnazione dd. 29.09.1995 della commissione di valutazione, nella parte in cui è stata ammessa alla gara la ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone. <br />Visto il ricorso notificato l’11.01.2001 e depositato in segreteria il 26.01.2001 con i relativi allegati;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 11.05.2001;</p>
<p>Viste le memorie prodotte;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />Designato relatore per la pubblica udienza del 21.07.2004 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. L. Salva per la ricorrente e l’avv. M. Larcher per la Provincia Autonoma di Bolzano;<br />Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Si premettere che la Harmonie Project S.r.l. ha a suo tempo partecipato alla gara appalto-concorso indetta dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale 10.11.1993, n. 20, per la fornitura di mobili su misura per l’ex convitto studentesco, ora centro giovanile Kassianeum, di Bressanone. <br />A seguito di verbale di assegnazione della commissione di valutazione dd. 29.5.1995, la predetta fornitura di arredi è stata aggiudicata alla ditta Palfrader S.n.c. di Bressanone.<br />L’odierna ricorrente, classificatasi al secondo posto, impugnava dinanzi a questo Tribunale sia il decreto dell’assessore ai lavori pubblici della Provincia autonoma di Bolzano di aggiudicazione alla ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone dell’appalto per la fornitura di mobili per l’arredamento del Centro giovanile Kassianeum di Bressanone sia il verbale di assegnazione dd. 29.9.1995 della commissione di valutazione, nella parte in cui è stata ammessa alla gara la ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone.<br />Con sentenza n. 209/97 dd. 9.4/28.5.1997, passata in giudicato come risulta dall’attestazione dd. 29.9.1998 dell’Ufficio ricevimento ricorsi del Consiglio di Stato, il Tribunale ha annullato i suddetti provvedimenti.<br />Con lettera raccomandata a.r. dd. 30.7.1997, la Harmonie Project S.r.l. ha comunicato alla Provincia di essere disponibile ad eseguire la fornitura come da offerta presentata in gara.<br />La comunicazione non ha avuto riscontro.<br />Nel frattempo la Provincia ha fatto eseguire la fornitura dalla Palfrader O.H.G.<br />Con l’odierna causa, notificata in data 11.1.2001, la Harmonie Project S.r.l. chiede che venga accertata la responsabilità della Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all’ingiusto danno asseritamente subito dalla società stessa corrente stessa nonché la conseguente condanna della Provincia al pagamento dell’importo di lire 40.524.000.- oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo o, comunque, a quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa secondo giustizia ed equità, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.<br />Con comparsa dd. 11.5.2001 si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano che, anche con successive memorie difensive rispettivamente dd. 9.7.2004 e 21.7.2004, ha chiesto, in via principale, che il Tribunale dichiari nulla l’offerta della ditta ricorrente e, in via subordinata, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato ovvero la rifusione del solo danno emergente, dovuto alle spese assunte per la partecipazione alla gara, se richieste e comprovate.<br />Con ordinanza n. 110/1996 emessa nella camera di consiglio del 7.5.1996 questo Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione degli impugnati provvedimenti, avanzata in via incidentale dalla ricorrente.<br />Alla pubblica udienza del 21.7.2004 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato.<br />Oggetto dell’odierna causa è la richiesta di risarcimento del danno ingiusto derivante da lesione dell’interesse legittimo in seguito all’annullamento, disposto con sentenza n. 209/97 dd. 9.4.1997 di questo Tribunale, sia del decreto n. 23211 dd. 4.12.1995 dell’assessore ai lavori pubblici della Provincia di Bolzano di aggiudicazione alla Palfrader O.H.G. dell’appalto per la fornitura di mobili su misura per l’arredamento dell’ex convitto studentesco, ora Centro giovanile Kassianeum”, di Bressanone sia del verbale di assegnazione dd. 29.9.1995 della commissione di valutazione, nella parte in cui è stata ammessa alla gara la ditta Palfrader O.H.G. di Bressanone.<br />La ricorrente, nel dedurre che la sentenza n. 209/97 di questo Tribunale è passata in giudicato, come da attestazione dd. 29.9.1998 dell’Ufficio ricevimento ricorsi del Consiglio di Stato, lamenta che, in seguito all’annullamento dei provvedimenti di cui sopra, l’amministrazione avrebbe dovuto aggiudicarle l’appalto, essendosi classificata al secondo posto della graduatoria e che, proprio a tale scopo, la stessa, con lettera raccomandata a.r. dd. 30.7.1997, si era premurata di comunicare alla Provincia autonoma di Bolzano la propria disponibilità ad eseguire la fornitura in argomento.<br />Un tanto, però, senza riscontro alcuno da parte della Provincia, anche perché, nel frattempo, la fornitura era stata effettuata dalla citata ditta Palfrader O.H.G..<br />Per ottenere il dedotto risarcimento da danno ingiusto, la ricorrente si è dapprima rivolta al giudice ordinario che ha dichiarato, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. e) e 35 del D.lgs. n. 80/1998, il proprio difetto di giurisdizione.<br />Un tentativo di soluzione transattiva stragiudiziale della controversia, esperito dalla ricorrente con lettera dd. 28.2.2000, veniva riscontrato negativamente dalla Provincia con propria lettera dd. 28.3.2000.<br />Orbene, la ricorrente, che è risultata seconda in graduatoria, deduce di aver subito un danno ingiusto e chiede che venga accertata la responsabilità della Provincia autonoma di Bolzano e, conseguentemente, che la stessa venga condannata al risarcimento dell’importo complessivo di lire 40.524.000.- oltre ad interessi dal dì del dovuto saldo, come appresso specificato:<br />•	lire 35.524.000 -oltre gli interessi dal dì del dovuto saldo- risultanti dalla differenza tra l’importo della propria offerta di lire 138.842.000.- (Iva esclusa) ed il costo dei materiali che sarebbero stati forniti alla medesima dalla ditta Tischlerei Passeier S.r.l. di S. Martino in Passiria pari a lire 103.318.000.- (compreso trasporto e montaggio ed esclusa Iva);<br />•	lire 5.000.000 -oltre gli interessi dal dì del dovuto saldo- per il risarcimento del pregiudizio derivante dai provvedimenti annullati e costituito dalle spese sostenute dalla partecipazione alla gara;<br />ovvero, in via subordinata:<br />•	la determinazione del danno, da parte del Tribunale, in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., quanto meno nella misura del 10% dell’ammontare del valore dell’offerta come previsto dall’art. 345 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F.;<br />ovvero, in via ulteriormente subordinata,<br />•	il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance;<br />e, in ogni caso, <br />•	la corresponsione della rivalutazione monetaria dei danni con decorrenza dalla data in cui è stata aggiudicata la fornitura alla ditta Palfrader S.n.c. fino alla data della pubblicazione della sentenza e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate fino alla data del soddisfo.<br />In riferimento a quanto sopra, eccepisce innanzitutto la difesa della Provincia che l’offerta presentata dalla ricorrente in sede di gara è da considerarsi nulla per violazione delle norme generali sui lavori pubblici in riferimento all’art. 339 della legge 20.3.1865, n. 2248, allegato F) e all’art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55.<br />Ciò in quanto, pur non essendo ammesso il subappalto, emergerebbe, dalla documentazione in atti, che i materiali sarebbero stati forniti alla ricorrente dalla ditta Tischlerei Passeier S.r.l..<br />Un tanto, in contrasto sia con l’art. 1, comma 2, della legge provinciale 10.11.1993, n. 20 -all’epoca vigente- secondo il quale gli acquisti di arredamenti erano soggetti alle stesse regole dei lavori pubblici, con divieto, quindi, di subappalto e di cessione del contratto sia con il bando di gara che non prevedeva né il subappalto né la cessione di contratto.<br />Replica la ricorrente che la domanda di nullità dedotta dalla Provincia è inammissibile, atteso che nel processo amministrativo sia le domande che le eccezioni riconvenzionali dovrebbero essere proposte nelle forme e secondo le modalità del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 22 della legge 1034/1971 e dell’art. 37 del R.D. 1054/1924.<br />L’eccezione è chiaramente fondata.<br />Si può, pertanto, passare ad esaminare la domanda di risarcimento danni che, in linea di massima, è fondata, attesa la colposità della condotta dell’Amministrazione (ravvisabile nella violazione di elementari regole vigenti in materia di appalti ed evitabili con una più accorta diligenza) ed il nesso causale tra la condotta stessa ed il danno patito dalla ricorrente.</p>
<p>Nel caso in esame, si verte nell’ambito di un’appalto concorso indetto dalla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale 10.11.1993, n. 20 per la fornitura di mobili su misura per l’ex convitto studentesco, ora Centro giovanile “Kassianeum”, di Bressanone.<br />Alla gara di appalto in argomento, che prevedeva l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) della citata legge provinciale n. 20/1993, hanno partecipato cinque ditte.<br />A tutte e cinque è stato assegnato il punteggio tecnico di 49 punti mentre, per quanto riguarda il prezzo, la Palfrader O.H.G. ha ottenuto 51 punti e la Harmonie Project 50,51 punti.<br />Quest’ultima si è classificata seconda con il punteggio complessivo di 99,51 punti a fronte dei 100 ottenuti dall’aggiudicataria.<br />Orbene, la tutela risarcitoria ha la funzione di assicurare al danneggiato la restituito in integrum del suo patrimonio e, quindi, di garantire l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’attività illecita ascritta all’amministrazione, sempre che venga provata l’esistenza di tutti i necessari presupposti (fatto, colpa, danno ingiusto, nesso di causalità).<br />Pertanto, il risarcimento del danno è finalizzato a ristorare il danneggiato dalla lesione patrimoniale subita.<br />Nel caso di specie, il danno non è risarcibile per reintegrazione in forma specifica, essendo già stata effettuata la fornitura degli arredi dall’aggiudicataria Palfrader O.H.G..<br />La Harmonie Project S.r.l. allega un pregiudizio patrimoniale, del quale chiede il ristoro, pari all’asserito mancato guadagno causato dall’illegittima aggiudicazione della fornitura e quantifica il danno come risultante dalla differenza tra l’importo dell’offerta dalla stessa formulata in gara -pari a lire 138.842.000 (iva esclusa)- ed il costo dei materiali che avrebbe dovuto fornirle la ditta Tischlerei Passeier -pari a lire 103.318.000- ovvero, in via subordinata, così come risultante in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., e, comunque, in misura non inferiore al 10% dell’ammontare del valore dell’offerta, ai sensi dell’art. 345 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. F..<br />La misura del danno non appare idoneamente dimostrata dalla ricorrente per adire il risarcimento per equivalente.<br />L’importo richiesto, infatti, appare calcolato in via molto generica non risultando, per esempio, lo scorporo delle spese connesse, quali, ad esempio, quelle di trasporto e montaggio.<br />In mancanza di precisi elementi che consentano di liquidare il danno nel suo preciso ammontare, reputa il Collegio doversi provvedere in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., nella misura del 10% dell’ammontare del valore dell’offerta fatta in gara dalla ricorrente stessa.<br />Un tanto, peraltro, conformemente a quanto richiesto in via subordinata sia dalla ricorrente che dall’Amministrazione resistente.<br />Pertanto, poiché l’offerta risulta pari a lire 138.842.000 (iva esclusa), il danno va quantificato in lire 13.884.200.- pari ad euro 7.170/00 (settemilacentosettanta/00) ed in ulteriori euro 500,00 (cinquecento/00) per spese connesse alla partecipazione alla gara, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al pagamento.<br />Sussistono giusti motivi per addivenire all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano &#8211; disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.<br />Condanna la Provincia di Bolzano al risarcimento dei danni in via equitativa in favore della ricorrente che si liquidano nell’importo complessivo di euro 7.670/00 (settemilaseicentosettanta/00) oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al pagamento.<br />Dichiara interamente compensate le spese di causa.<br />Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 21.07.2004.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.324</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-324/</guid>

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<p>Pres. Mariuzzo, Est. Mielli COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l. (Avv.to Santamaria) c. ATENEO BERGAMO s.p.a. (n.c.) e n. c. di SORCE GIOVANNI s.r.l. in proprio e A.T.I. con CAD SYSTEM ( Avv.to Di Vita) Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Aggiudicazione provvisoria – Annullamento in autotutela – Riaggiudicazione successiva – Impugnazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-324/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.324</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Mielli <br />COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l. (Avv.to Santamaria) c. ATENEO BERGAMO s.p.a. (n.c.) e n. c. di SORCE GIOVANNI s.r.l. in proprio e A.T.I. con CAD SYSTEM ( Avv.to Di Vita)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Aggiudicazione provvisoria – Annullamento in autotutela – Riaggiudicazione successiva – Impugnazione dell’originaria aggiudicazione – Improcedibilità del ricorso &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È improcedibile, per carenza di interesse sopravvenuta, il ricorso avverso un’aggiudicazione provvisoria qualora questa sia già stata annullata una volta dalla P.A. in autotutela, e sia stato in un secondo momento riaggiudicato l’appalto, a seguito di un completo riesame della vicenda. Infatti tale seconda aggiudicazione non comporta alcuna riviviscenza del provvedimento originario, in quanto non si pone né come atto consequenziale né come atto meramente confermativo od esecutivo dell’originaria aggiudicazione provvisoria, ma svolge, bensì effetti novativi sui rapporti sostanziali in gioco</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’improcedibilità del ricorso avverso un’aggiudicazione provvisoria qualora questa sia stata annullata in autotutela e riaffidata allo stesso concorrente con un successivo provvedimento</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</a></p>
<p>Pres. G. Giambartolomei – Est. G. Adamo Consorzio Stadium (avv. F. Titomanlio, R. Titomanlio, F. Biga) c. Comune di Bari (avv. R. Verna, V.A. Pappalepore). rientra nella cognizione del g.a. la controversia avente ad oggetto l&#8217;annullamento di ufficio dell&#8217;atto di riconoscimento della revisione prezzi rispetto ad un appalto di lavori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-15-4-2005-n-1582/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1582</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Giambartolomei – Est. G. Adamo<br />  Consorzio Stadium (avv. F. Titomanlio, R. Titomanlio, F. Biga) c. Comune di Bari (avv. R. Verna, V.A. Pappalepore).</span></p>
<hr />
<p>rientra nella cognizione del g.a. la controversia avente ad oggetto l&#8217;annullamento di ufficio dell&#8217;atto di riconoscimento della revisione prezzi rispetto ad un appalto di lavori pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Appalto di lavori pubblici – Revisione prezzi – Riconoscimento – Provvedimento – Annullamento di ufficio – Cognizione – Spetta al giudice amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui un appaltatore chieda che sia rimosso il provvedimento di annullamento di ufficio, in modo che sia reintegrata la posizione di diritto soggettivo conseguente al riconoscimento della sua pretesa alla revisione prezzi della quale era titolare anteriormente a detto provvedimento, l’azione demolitoria, a tutela del proprio interesse legittimo, non può che essere oggetto di un giudizio amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori<b><br />
GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI 	 PRESIDENTE<br /> <br />
ANTONIO PASCA				 COMPONENTE<br /> <br />
GIUSEPPINA ADAMO			 COMPONENTE, Rel.																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1958 del 2002, proposto da<br />
<b>Consorzio Stadium</b>, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., ing. Michele Matarrese, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Titomanlio, dall’avv. Raffaele Titomanlio e dall’avv. Francesco Biga, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Francesco Biga, via Abate Gimma n. 59,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Bari</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Renato Verna e dall&#8217;avv. Vito Aurelio Pappalepore ed elettivamente domiciliato in Bari, via De Rossi n. 16, presso lo studio del secondo,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884, notificata il 30 settembre 2002, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;<br />viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />visti gli atti tutti della causa;<br />udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l&#8217;avv. Biga e l&#8217;avv. Micaela De Stasio, in sostituzione dell’avv. Pappalepore.<br />Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Bari, con deliberazione 12 ottobre 1987 n. 1434, affidava al Consorzio Stadium la realizzazione del nuovo stadio, sito in via Torrebella.<br />Nell&#8217;atto di concessione, n. 11483 del 23 marzo 1988, erano pattuite le date del 28 marzo 1989 e 4 settembre 1989 per la consegna, rispettivamente, dell&#8217;impianto sportivo con le aree esterne e della costruzione della copertura con gli impianti elettrici e tecnologici.<br />Il Comune di Bari, in seguito, con deliberazione 13 ottobre 1989 n. 1610, di proroga dei termini scaduti, modificava i detti termini, rispettivamente, al 12 ottobre 1989 e al 19 marzo 1990, specificando che tale dilazione non comportava alcun riconoscimento di eventuali pretese al Consorzio. Con ulteriori deliberazioni n. 1611/1989, n. 1613/1989 e n. 1615/1989, il detto Comune approvava la seconda e la terza perizia di variante, nonché l&#8217;unificazione dei termini al 19 marzo 1990.<br />Le suindicate deliberazioni, sottoposte all&#8217;organo regionale di controllo, venivano approvate nella seduta del 3 gennaio 1990, &#8220;subordinatamente alla stipulazione con il Consorzio concessionario di nuovi, distinti atti accessori modificativi, che, pur se collegati funzionalmente al rapporto concessorio già esistente, non possono e non debbono comportare un maggiore onere finanziario, oltre al costo dei lavori previsto nelle predette perizie, a carico del bilancio comunale e comunque a carico del pubblico erario per le revisioni prezzi&#8221;.<br />Con atto convenzionale accessorio n. 13881 del 12 gennaio 1990, quindi il Consorzio disponeva, all&#8217;articolo 2, l&#8217;espressa rinuncia ad ogni consequenziale forma di compenso e/o al risarcimento comunque connessi all&#8217;eventuale revisione dei prezzi.<br />Avverso la decisione del Comitato di controllo, tuttavia, il Consorzio proponeva ricorso dinanzi a questo Tribunale, che, con sentenza 16 maggio 1992 n. 296, lo accoglieva, ritenendo illegittimo il controllo del CORECO poiché controllo atipico in relazione al visto condizionato.<br />Il Comune, pur liquidando al Consorzio la somma prevista a titolo di compenso revisionale, proponeva appello al Consiglio di Stato, che lo accoglieva, con decisione 30 giugno 1997 n. 755 della quinta sezione.<br />Il Comune allora, con deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086, approvava il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, nonché la relazione aggiuntiva sulla revisione dei prezzi del 12 dicembre 1998, disponendo di procedere al recupero della maggior somma corrisposta a titolo di acconto a favore del Consorzio Stadium, aggiornata con gli interessi medio tempore maturati. Tale atto veniva impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il gravame veniva accolto, con decreto 24 maggio 2002, su parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01. In particolare, veniva osservato che &#8220;dalla decisione surricordata [n. 755/1997] non derivava automaticamente l&#8217;obbligo di negare la revisione prezzi per la parte relativa alle perizie di variante, ma l&#8217;obbligo di rivalutare tutta la situazione per giungere ad un&#8217;autonoma determinazione improntata ad una valutazione globale degli aspetti patrimoniali complessivi della vicenda. Ne consegue che l&#8217;aver posto la decisione del Consiglio di Stato come presupposto unico del diniego, quasi che venisse in rilievo l&#8217;adozione di un atto dovuto in tutti i suoi contenuti, inficia la legittimità del provvedimento sotto il profilo dell&#8217;erroneità del presupposto e del difetto di motivazione&#8230; Resta naturalmente salvo il potere dell&#8217;Amministrazione comunale di rivalutare interamente la vicenda per giungere ad autonome, impregiudicate, determinazioni in senso negativo o positivo, in conformità delle disposizioni e delle linee emergenti dal giudicato e della giurisprudenza che all&#8217;epoca regolavano il rapporto contrattuale”.<br />Il Comune, pertanto, con la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884, per una serie di ragioni che il Consorzio contesta, ha confermato il diniego di revisione prezzi per le varianti.<br />Il Consorzio Stadium impugna il suddetto atto, deducendo i seguenti motivi:<br />1) carenza di potere;<br />2 ) violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241;<br />3) eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione; omesso esperimento di istruttoria in merito al contenuto del provvedimento;<br />4) violazione dell&#8217;articolo 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37. <br />Si é costituito il Comune di Bari, che ha contestato le tesi attoree.<br />Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie difese in successive memorie e all’udienza pubblica del 3 marzo 2005, alla quale la causa è stata riservata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che il Comune abbia agito in carenza di potere: l’Ente, infatti, non avrebbe potuto revocare (implicitamente) un atto (delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156), che aveva già esaurito i suoi effetti, attraverso la liquidazione della somma dovuta a titolo di revisione prezzi, e porre nel nulla un diritto soggettivo definitivamente soddisfatto; sicché, in questa prospettiva, la medesima istante dubita della giurisdizione del TAR.<br />Il motivo non ha pregio.<br />A tal fine è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione, che si è occupata espressamente della questione.<br />Essa ha chiarito che competente a giudicare della legittimità dell&#8217;atto amministrativo che abbia annullato uno precedente che avesse riconosciuto o attribuito un diritto soggettivo è il giudice amministrativo e non il giudice ordinario, in quanto il soggetto, la cui posizione soggettiva é incisa dall’atto di autotutela, nell’esercizio dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, è portatore di un interesse legittimo all&#8217;annullamento dell&#8217;atto che tale situazione ha modificato; sicché, di conseguenza, quando sostanzialmente il soggetto chieda che sia rimosso il provvedimento di annullamento, in modo che sia reintegrata quella posizione di diritto soggettivo conseguente al riconoscimento della sua pretesa alla revisione prezzi della quale era titolare anteriormente a detto provvedimento, l’azione demolitoria, a tutela appunto del proprio interesse legittimo, non può che essere oggetto di un giudizio amministrativo (Cassazione civile, Sez. un., 6 novembre 1991, n. 11852).<br />Ciò trova in effetti ragione nel fatto che la potestà esercitata con l’atto di autotutela è la medesima da cui è scaturito l’atto ritirato.<br />Né è possibile opporre in generale che l’autotutela debba arrestarsi dinanzi alle posizioni di diritto soggettivo del privato. Le argomentazioni dell’istante, relative a tale aspetto, in effetti, generalizzano (riferendole agli atti di secondo grado) posizioni dottrinarie (invero piuttosto discusse, anche alla luce dell’art. 11, IV comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241) che riguardano esclusivamente la revoca (considerata spesso in una delle sue accezioni, corrispondente alla c.d. “abrogazione”, alla revisione, più che al riesame, secondo il linguaggio di altri autori), definita come il provvedimento capace di far venir meno il perdurare degli effetti (quindi ex nunc) di un precedente atto; quest’ultimo stesso, perciò, ovviamente è, di necessità, un atto ad efficacia prolungata, perdurante al momento del ritiro.<br />L’efficacia ex nunc della revoca è direttamente collegata al presupposto della stessa, consistente in una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, come attualmente viene percepito, ovvero del merito del provvedimento. E’ chiaro dunque che il medesimo ragionamento, propriamente riferito alla revoca, non è applicabile all’ipotesi in esame in cui la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884 ha rivalutato interamente la vicenda del compenso revisionale relativo ai lavori effettuati durante il periodo di proroga. La Giunta municipale, reiterando, alla stregua del parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01, il procedimento che era sfociato nella deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086- annullata con decreto 24 maggio 2002 (emesso sulla base del citato parere e in esito al ricorso straordinario proposto dal Consorzio) “sotto il profilo dell&#8217;erroneità del presupposto e del difetto di motivazione”, in quanto il Comune aveva posto la decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997 come presupposto unico del diniego della revisione prezzi- è giunta alla conclusione che non sussistevano i presupposti per la detta revisione prezzi, determinando così anche, quale pratico effetto, l’annullamento della delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156 che tale revisione aveva invece accordato.<br />Alla luce di tale costruzione, perde consistenza l’ulteriore argomento della ricorrente, la quale insiste sul fatto che non solo il diritto alla revisione è stato riconosciuto, ma anche (e soprattutto) la relativa somma è stata pagata, sicché l’atto del 1992 ha completamente esaurito i propri effetti. In realtà, una volta ammesso il potere dell’Amministrazione di rivedere i propri atti relativi alla revisione prezzi, non assumerebbe alcun decisivo rilievo la circostanza che il risultato di tale riconsiderazione sia un recupero, anziché un mancato esborso di somme, che evidentemente la parte pubblica ritiene non spettanti all’impresa, visto che in ambedue i casi l’interesse finanziario (attuale e concreto) sotteso è identico.<br />In realtà neppure tale argomento trova, all’attualità, conforto negli atti.<br />Il Comune infatti con delibera 29 giugno 2000 n. 770 ha operato una compensazione parziale tra le somme di cui si è contestualmente dichiarata debitrice (per l’accoglimento di alcune riserve del Consorzio) e quelle, a suo tempo, liquidate a titolo di revisione prezzi, per i lavori del periodo successivo agli originari termini di consegna, le quali erano state ritenute non dovute dalla deliberazione 22 luglio 1999 n. 1086.<br />Di conseguenza, oggi il confermato diniego della revisione prezzi evita l’effettivo esborso di lire 5.376.499.994, derivanti dalle determinazioni prese in ordine alle riserve. <br />1.a) Occorre aggiungere che, all’udienza, la società ricorrente ha in parte ricostruito la vicenda in maniera diversa, evidenziando che la delibera del 1992 in realtà non riguardava (e poi quindi non liquidava) la revisione prezzi relativa al periodo di proroga.<br />Ciò comporterebbe -si deve presumere, visto che il motivo non è stato compiutamente articolato- un vizio logico della delibera impugnata, nella parte in cui nega la revisione prezzi per il periodo successivo alle originarie scadenze, sul presupposto (errato) che essa sia stata invece riconosciuta del 1992.<br />L’argomento, come formulato, oltre a porsi in contraddizione con il primo motivo di ricorso, costituisce una contestazione, che, non essendo stata notificata nei termini, con il mezzo di gravame originario, è inammissibile.<br />1.b) Esso comunque rappresenta l’occasione per chiarire alcuni punti della successione degli atti, utili anche per l’esame delle restanti censure.<br />Quanto alla delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156, essa, in effetti, come sottolineato dal ricorrente, si basa sulla relazione tecnica redatta dalla Direzione lavori dalla quale &#8220;si evince quanto segue: &#8220;Il calcolo revisionale è stato redatto sulla base del programma lavori valido ai fini revisionali presentato nell&#8217;offerta e secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 33 Legge 41/86, considerando, secondo l&#8217;articolo 10 n. 350 del 25/5/1895 come data legale della consegna e quindi come inizio dei lavori la consegna definitiva avvenuta il 20/4/1988&#8230;<br />&#8230;i lavori principali sono stati contenuti nel programma revisionale allegato alla convenzione e anche le perizie, secondo quanto innanzi precisato, sono state inserite nell&#8217;ambito di detto programma senza tener conto in questa fase delle proroghe concesse&#8221;&#8221;.<br />Come si legge sempre nella delibera n. 4156/1992, il Direttore dei lavori aveva inviato la seguente documentazione (poi trasmessa dall&#8217;Ufficio tecnico comunale con nota 17 settembre 1991 n. 20126):<br />&#8220;- relazione tecnica corredata dei conteggi analitici revisionali&#8230;;<br />&#8211; 1° certificato di pagamento revisionale emesso dalla Direzione Lavori in data 2 settembre 1991 nell&#8217;importo netto di £. 3.252.765.590=;<br />&#8211; 1° certificato di pagamento bis revisionale relativo alla restituzione anticipata delle ritenute di garanzia del 15%, emesso dalla Direzione Lavori in data 2 settembre 1991 nell&#8217;importo netto di £. 574.017.457=&#8221;. <br />Tale delibera del 1992 è stato acquisita agli atti processuali senza alcun allegato o documento istruttorio.<br />Nel fascicolo del Comune è però anche presente la delibera 22 luglio 1999 n. 1086 (avente per oggetto &#8220;lavori di costruzione nuovo stadio comunale &#8220;San Nicola&#8221;. Concessionaria consorzio &#8220;Stadium&#8221;. Approvazione certificato di collaudo revisione prezzi definitiva e relazione acclarante i rapporti tra Stato Comune. Recupero crediti di lire 5.567.978.483&#8243;- importo rinveniente dai certificati di pagamento revisionale, sommati agli interessi maturati), con tutti gli allegati. Tra questi compare anche l&#8217;elaborato &#8220;revisione dei prezzi definitiva&#8221;, a firma del medesimo Direttore dei lavori, datata I giugno 1995. Da tale relazione si evince che anche per i lavori delle perizie supplettive si è proceduto alla revisione prezzi, inserendo però, temporalmente, le relative opere non nel periodo successivo agli atti di proroga (in cui i lavori sono stati effettuati), ma nell’ambito del programma di lavori, allegato alla convenzione originaria. Tale punto viene poi esplicitato nella relazione aggiuntiva del 21 settembre 1995, punto 2). Da ciò si deduce che la precisazione “le perizie… sono state inserite nell&#8217;ambito di detto programma senza tener conto in questa fase delle proroghe concesse&#8221;, contenuta nella delibera giuntale del 1992, si riferisca alla metodologia di calcolo dei prezzi adottata, rimanendo invece accertato che anche le poste relative ai lavori di cui alle perizie, realizzati durante il periodo di proroga, sono state sottoposte a revisione.<br />1.c) Quanto al differente profilo del rapporto tra la delibera GM 4 agosto 1992 n. 4156 e la delibera 19 settembre 2002 n. 884, il ricorrente insiste in tutte le contestazioni sul presupposto che le accomuna, ovvero sul nesso diretto tra i due atti: la delibera n. 884/2002 annullerebbe la precedente nell’esercizio del potere, proprio dell’amministrazione, di autotutela.<br />Come già anticipato al punto 1), l’istante non tiene però conto che la delibera giuntale 19 settembre 2002 n. 884 è stata emanata espressis verbis per eseguire la decisione di accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato (proposto dal Consorzio), come motivata dal parere del Consiglio di Stato, prima sezione, 27 febbraio 2002 n. 1238/01.<br />Tale decisione comportava che il Comune si pronunciasse nuovamente sulla vicenda, visto che la precedente delibera 22 luglio 1999 n. 1086, gravata in sede straordinaria, era stata annullata “sotto il profilo dell&#8217;erroneità del presupposto e del difetto di motivazione”, sul rilievo che essa avesse erroneamente inteso la sentenza Consiglio di Stato n. 755/1997, avendola reputata come produttiva, in modo automatico, dell&#8217;obbligo di negare la revisione prezzi per la parte relativa alle perizie di variante, mentre essa si limitava a sancire “l&#8217;obbligo di rivalutare tutta la situazione per giungere ad un&#8217;autonoma determinazione improntata ad una valutazione globale degli aspetti patrimoniali complessivi della vicenda”.<br />2) Di riflesso, le censure dedotte sub 2) (violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241) sono inconferenti; in ogni caso, non si può neppure tacere sulla circostanza che la delibera 19 settembre 2002 n. 884 rappresenta l’esito di una successione di atti (anche giurisdizionali), perfettamente conosciuti dal Consorzio (che, in parte, li ha provocati, dietro propria iniziativa), atti che imponevano, come già visto, l’attivazione del Comune (per “rivalutare tutta la situazione”) e che costituivano, nel contempo, il materiale istruttorio sul quale la delibera contestata è basata, sicchè è pretestuosa ogni lagnanza inerente alla mancata regolare partecipazione al procedimento.<br />3) Privo di fondamento è anche il terzo motivo di doglianza (eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione; omesso esperimento di istruttoria in merito al contenuto del provvedimento), considerato che, in definitiva, nell’ambito del procedimento i cui contorni sono stati dianzi chiariti, i motivi addotti dal Comune (pur nella difficoltà di rappresentare una situazione assai complessa) risultano congrui e nel complesso chiaramente enunciati.<br />Il Comune, invero, dopo aver riassunto lo svolgersi della vicenda e aver osservato che né la sentenza del TAR 16 maggio 1992 n. 296, né la decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato, 30 giugno 1997 n. 755 (non avendo ad oggetto la spettanza della revisione prezzi), in sé, imponevano o precludevano il riconoscimento della medesima revisione (e, perciò, l&#8217;Amministrazione aveva errato, basandosi sul falso presupposto della vincolatività delle pronunce in tal senso, a riconoscere, prima, nel 1992, a seguito della sentenza di primo grado, e a negare, poi, nel 1999, a seguito della sentenza d&#8217;appello, sic et simpliciter, la revisione prezzi), ha posto a fondamento del rinnovato diniego di riconoscimento della revisione prezzi le (mai impugnate) delibere nn. 1610, 1611, 1613 e 1615 del 1989 (in quanto, la delibera n. 1610/1989 &#8220;in radice, escludeva il riconoscimento di qualsiasi ulteriore compenso oltre a quello contrattualmente pattuito&#8221;), insieme con l&#8217;atto di controllo, uscito indenne dalla verifica giurisdizionale (decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997).<br />Si deve dunque valutare, in questa sede, se il dispositivo della delibera n. 1610/1989, nella sua connessione con gli altri provvedimenti, sia sufficiente a fondare il detto diniego.<br />Come già ripetutamente anticipato, con tale atto il Comune deliberava di &#8220;CONCEDERE, in favore della rete Consorzio &#8221; STADIUM&#8221; la proroga dei seguenti termini di consegna fissati nell&#8217;atto di convenzione disciplinante i rapporti contrattuali tra la Concessionaria ed il Comune per la realizzazione delle Nuovo Stadio Comunale senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del Consorzio Stadium&#8230;&#8221;; con delibera consiliare 13 ottobre 1989 n. 1615, l&#8217;Ente, al fine di dare un definitivo assetto al rapporto con la concessionaria, dopo le approvazioni della prima, seconda e della terza variante (delibere n. 1609, 1611 e n. 1613), unificava i termini di consegna (al 19 marzo 1990, modificando contestualmente il testo della clausola dell&#8217;atto di sottomissione), con la ripetuta precisazione &#8220;senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del &#8220;Consorzio Stadium&#8221;&#8221;.<br />Al proposito, la decisione del Consiglio di Stato n. 755/1997 ha osservato: &#8220;L&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di proroga del Consorzio si è basato unicamente su considerazioni di opportunità e di convenienza amministrativa, con le quali il consiglio comunale ha espressamente escluso ogni riconoscimento di responsabilità circa l&#8217;imputabilità dei ritardi che hanno poi condotto alla proroga&#8221;.<br />Ciò deve collegarsi innanzitutto alla circostanza che la proroga, come si evince dalla delibera n. 1615/1989, pagg. 5 e 6, aveva come effetto principale quello di esonerare il Consorzio dal pagamento delle penali per il ritardo. La questione era stata altresì al centro dello stesso dibattito consiliare (come da verbale, prodotto dal ricorrente), in relazione anche al fatto che, in origine, il fattore tempo aveva giocato un importante ruolo nell&#8217;assegnazione della concessione (delibera C.C. 12 ottobre 1987 n. 1434).<br />Alla luce di queste premesse, risulta evidente che la locuzione &#8220;senza che ciò comporti alcun riconoscimento di eventuali pretese del &#8220;Consorzio Stadium&#8221;&#8221;, è sì generica, ma presenta tuttavia un tasso di perentorietà tale da comportare l’automatica reiezione di ogni richiesta del Consorzio, tranne a dimostrare che specificamente la pretesa alla revisione prezzi sia estranea all’indicata preclusione, come formulata. <br />Ora tale dimostrazione non solo non è stata data, ma anche è difficilmente ipotizzabile.<br />Ciò non esclusivamente perché tutti gli atti che si sono succeduti hanno dato per scontato che il diniego generico di riconoscimento si riferisse propriamente alla revisione prezzi, ma altresì (e soprattutto) perché il significato dell&#8217;inciso, nell&#8217;ambito di una proroga dei termini originari di consegna, contrattualmente stabiliti, era chiaramente quello di determinare lo slittamento dei tempi in relazione alle sole penali, rimanendo per il resto immutato il regime della responsabilità, come discendente dai patti a suo tempo intercorsi tra le parti (compresi quelli relativi alle date di consegna). Di conseguenza, tutte le lavorazioni effettuate successivamente al 28 marzo 1989 (per l&#8217;impianto sportivo e le aree esterne) e al 4 settembre 1989 (per la copertura e gli impianti elettrici e tecnologici), ai fini del &#8220;riconoscimento di eventuali pretese del &#8220;Consorzio Stadium&#8221;&#8221;, erano da considerarsi tardivamente realizzate e la concessionaria quindi, rispetto ai termini contrattuali, rimaneva inadempiente.<br />In conclusione, poiché la revisione dei prezzi presuppone la mancanza di colpa dell&#8217;impresa affidataria dei lavori e, invece, nel caso in esame, gli aumenti sopraggiunti (rispetto ai prezzi dell&#8217;offerta) hanno investito economicamente l&#8217;opera per il ritardo, che, alla stregua del dispositivo delle delibere consiliari del 1989, é addebitabile al Consorzio, tali provvedimenti, mai contestati dalla concessionaria, giustificano il mancato riconoscimento della revisione.<br />E’ chiaro perciò che il rilievo del Consorzio, secondo il quale sullo stesso non gravava l&#8217;onere di impugnare le delibere del 13 ottobre 1989, &#8220;nulla esse avendo disposto in merito alla spettanza della revisione prezzi&#8221; -pag. 16 del ricorso, non ha pregio.<br />4) Le conclusioni raggiunte consentono infine di ritenere irrilevante la censura sub 4), in quanto, anche se il Collegio sancisse la nullità (ai sensi dell&#8217;articolo 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37) dell&#8217;espressa rinuncia ad ogni consequenziale forma di compenso e/o al risarcimento comunque connessi all&#8217;eventuale revisione dei prezzi, contenuta nell’atto convenzionale accessorio n. 13881 del 12 gennaio 1990, la revisione prezzi sarebbe comunque preclusa dalle menzionate delibere.<br />Il significato della convenzione integrativa, invero, é assai limitato. Essa è stata conclusa in ossequio all’approvazione dell&#8217;organo regionale di controllo (seduta del 3 gennaio 1990), subordinata &#8220;alla stipulazione con il Consorzio concessionario di nuovi, distinti atti accessori modificativi, che, pur se collegati funzionalmente al rapporto concessorio già esistente, non possono e non debbono comportare un maggiore onere finanziario, oltre al costo dei lavori previsto nelle predette perizie, a carico del bilancio comunale e comunque a carico del pubblico erario per le revisioni prezzi&#8221;.<br />Come ha sottolineato il Consiglio di Stato, nella decisione della quinta Sezione, 30 giugno 1997 n. 755, invero, il CORECO &#8220;ha solo invitato l&#8217;Amministrazione comunale ad applicare correttamente la disciplina sulla revisione prezzi&#8221;; ciò, come si legge nella stessa sentenza, &#8220;Tenuto conto dell&#8217;assenza di ogni riconoscimento da parte del Amministrazione circa l&#8217;imputabilità delle ragioni che avevano portato ai ritardi e all&#8217;opportunità o necessità di approvare le perizie di variante&#8221;. L&#8217;appello é stato accolto (e il ricorso originario é stato respinto), in quanto l&#8217;atto di controllo conteneva, in sé, esclusivamente il richiamo alla disciplina della revisione prezzi, pure nella parte in cui l&#8217;organo tutorio &#8220;ha aggiunto anche la precisazione circa le cautele che dovranno essere prese dall&#8217;Amministrazione per evitare che fosse fondatamente proposta una domanda di revisione prezzi&#8221;, &#8220;poiché le contrapposte posizioni delle parti vanno esaminate nella sede competente e in base ai relativi procedimenti&#8221;.<br />In fatto la domanda di revisione prezzi é stata esplicitamente rigettata dal Comune, al termine di un apposito procedimento, e il relativo atto non è risultato inficiato dai vizi denunciati (e perciò deve ritenersi corretta applicazione della normativa settoriale), trovando plausibile fondamento del dispositivo delle delibere del 1989.<br />Il gravame è dunque da rigettare.<br />Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari, respinge il ricorso in epigrafe.<br />Spese compensate.<br />Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2005.</p>
<p>f.to GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI 	&#8211; Presidente</p>
<p>f.to GIUSEPPINA ADAMO			&#8211; Relatore ed estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito</p>
<p>in Segreteria il 15 aprile 2005</p>
<p>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p></p>
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		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti – Presidente f.f. , Giuseppe Buscicchio – Estensore Asprella (avv. E. Marzovilli) c. Comune di Montalbano Jonico (avv. M.R. Cipriano), Alesia s.r.l. (avv. R. De Bonis). il servizio di manutenzione dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione comunale non può essere annoverato tra i servizi privi di rilevanza industriale 1. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti – Presidente f.f. , Giuseppe Buscicchio – Estensore<br /> Asprella (avv. E. Marzovilli) c. Comune di Montalbano Jonico (avv. M.R. Cipriano), Alesia s.r.l. (avv. R. De Bonis).</span></p>
<hr />
<p>il servizio di manutenzione dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione comunale non può essere annoverato tra i servizi privi di rilevanza industriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Fornitura di beni – Identico prodotto – Offerte recanti prezzi sensibilmente diversi – Commissione di gara – Sospensione della gara ed invito all’u.t. di individuare le necessità dell’ente appaltante – Decisione – E’ giustificata.</p>
<p>2. Servizi pubblici – Servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione – Servizio privo di rilevanza industriale – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui, in una gara per la fornitura di beni, le uniche due offerte rechino, rispetto ad uno stesso prodotto, prezzi sensibilmente diversi, è giustificata la decisione della commissione di gara di non aggiudicare l’appalto e di invitare l’Ufficio tecnico dell’ente appaltante ad individuare con esattezza le necessità dell’ente onde poter quantificare la spesa necessaria.</p>
<p>2. Il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione comunale non può essere annoverato tra quelli privi di rilevanza industriale (o economica, secondo la dizione introdotta dalle successive modifiche all’art. 113 bis, d.lg. 18 agosto 2000 n.267), richiedendosi per il suo esercizio l’impiego di capitali, mezzi e personale da destinare allo svolgimento di un’attività economicamente rilevante, cui ordinariamente consegue anche la produzione di un utile di gestione; pertanto, siffatto servizio non può essere annoverato tra i servizi pubblici privi di rilevanza industriale oggetto di affidamento diretto ex art. 113 bis, d.lg. n.267 del 2000, nel testo introdotto dall’art. 35 comma 15, l. 28 dicembre 2001 n.448, con la conseguenza che al suo affidamento si deve provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 195/03 proposto da<br /><b>Asprella Antonio</b>, titolare della ditta artigiana individuale “Elettra Mediterranea Impianti”, in breve E.M.I., corrente in Montalbano Jonico, rappresentato e difeso, giusta procu-ra a margine dell’atto di ricorso, dall’avv.to Erminio Marzovilli, eletti-vamente domiciliato in Potenza, al P.le L. Rizzo n. 12 (studio avv.to Domenico Musolino);</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Montalbano Jonico</b>, in persona del Sindaco pro tem-pore, rappresentato e difeso, come da procura a margine della memoria di costituzione e giusta deliberazione di G.M. n. 88 del 18.4.2003, dall’avv.to Maria Rosaria Cipriano, con la qu</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; della <b>Alesia s.r.l.</b>, in persona dell’amministratore e legale rappre-sentante pro tempore Francesco Mastropierro, controinteressata, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall’avv.to Rocco De Bonis, presso</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
1) della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Mon-talbano Joinico n. 49 prot. n. 0003544 del 13 marzo 2003, pubblica-ta in data 18 marzo 2003, con la quale veniva affidato il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione alla Alesia s.r.l., Società a prevalente capitale pubblico;<br />
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e, in parti-colare: a) del contratto rep. n. 17 stipulato il 1° aprile 2003 tra il Co-mune di Montalbano Jonico e la Alesia s.r.l. per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione; b) del verbale del 27 febbraio 2003 redatto dalla commissione di gara, con il quale si disponeva la non aggiudicazione della fornitura di lampade alla ditta E.M.I.;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito in virtù dell’illegittimo comportamento tenuto dal Comune di Montalbano Jonico anche in riferimento all’annullamento della gara d’appalto per la fornitura di lampade, effettuato con verbale del 27 febbraio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montalbano Jonico;<br />
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Alesia s.r.l.;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 171/03 dell’11 giugno 2003;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
Visto l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e visto il dispositivo di sentenza n. 6 del 17 marzo 2005;<br />
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. – Con atto notificato il 16 aprile 2003 e depositato il successivo giorno 28, il sig. Antonio Asprella, nella dichiarata qualità di titolare della ditta artigiana individuale “Elettra Mediterranea Impianti” (d’ora in poi: E.M.I.), espone in fatto: a) che il Comune di Montalbano Jonico, con deliberazioni n. 95 del 17.2.1998 e n. 174 dell’8.6.2000, provvedeva all’approvazione del capitolato d’appalto disciplinante il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione; b) che, all’esito di gara indetta dall’Amministrazione comunale, detto servizio veniva affidato alla E.M.I. per il periodo dal 12.9.2000 al 31.12.2001, con successiva proroga fino al mese di maggio del 2002; c) che per lo svolgimento del servizio veniva pattuito, con contratto rep. n. 34 stipulato in data 12.9.2000, il corrispettivo di € 23.175,70 (IVA compresa) per la durata di 17 mesi (dall’1.8.2000 al 31.12.2001); d) che, alla scadenza del contratto, il servizio in que-stione non veniva affidato immediatamente ad altro appaltatore, ma affidato saltuariamente alla E.M.I.; e) che, con nota prot. n. 0002016 dell’11.2.2003, il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Mon-talbano Jonico, dovendo provvedere al servizio di sostituzione di lampade in ambito comunale, invitava l’E.M.I. a formulare apposito preventivo di spesa in busta chiusa e sigillata, precisando, altresì, che l’aggiudicazione &#8220;avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più conveniente che risulterà dalla somma dei prezzi unitari offerti&#8221;; f) che la E.M.I., aderendo all’invito, formulava la propria offerta; g) che, con verbale del 27.2.2003, la commissione di gara, dopo aver premesso di aver invitato tre ditte a presentare preventivi di spesa e che soltanto due (la E.M.I. e la Troyli Paolo) delle ditte invitate avevano presentato offerta, decideva di non aggiudicare la gara nella considerazione &#8220;che per l’enorme differenziazione tra le offerte non è possibile una loro comparazione, al fine di verificare la più conveniente..&#8221;; g) indi, con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 13 marzo 2003, il Comune di Montalbano Jonico stabiliva, in applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/2001, di affidare il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione alla Alesia s.r.l., Società a prevalente capitale pubblico, con decorrenza dall’1.4.2003 e fino a tutto il 31.12.2004, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto rep. n. 34 del 12.9.2000 stipulato con la E.M.I.; h) che in data 1.4.2003 veniva stipulato con la Alesia s.r.l. il relativo contratto di affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, per un corrispettivo annuo di € 23.715,70 (IVA compresa), con decor-renza dall&#8217;1.4.2003 e fino al 31.12.2004, salvo proroga.<br />
In diritto, deduce l’illegittimità della deliberazione di G.M. n. 49 del 13.3.2003, e degli altri atti impugnati ed in epigrafe indicati, affidando il ricorso alle seguenti censure:<br />
A) Travisamento dei fatti ed errore nei presupposti; falsa applicazione della legge 28.12.2001 n. 448 art. 35 e art. 113 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; eccesso di potere.<br />
Si sostiene che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, oggetto di affidamento diretto alla Alesia s.r.l. dispo-sto con l’impugnata deliberazione di G.M. n. 49/03, non sarebbe annoverabile tra i servizi pubblici che possono essere affidati direttamente, e quindi senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, a società a prevalente capitale pubblico. Non si tratterebbe, infatti, di un servizio reso direttamente alla collettività, ma più propriamente di una prestazione economica resa a favore del Comune.<br />
Inoltre, laddove il servizio pubblico assume rilevanza economica, all’affidamento dello stesso dovrebbe procedersi mediante appalto; mentre l’affidamento a mezzo di concessione sarebbe circoscritto alle ipotesi di servigio pubblico in senso stretto, di carattere sociale e non lucrativo.<br />
Ancora, nel caso di specie non si sarebbe in presenza dell’affidamento diretto della gestione di un servizio pubblico, aven-do il servizio in questione natura di appalto di fornitura e lavori (con prevalenza dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti), con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 35, comma 15, della L. n. 448/01.<br />
Pertanto, all’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione il Comune di Montalbano Jonico avrebbe dovuto provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.<br />
B) Violazione della direttiva CEE 92/50/CEE e artt. 49 e segg. del Trattato UE; Violazione del R.D. 18.11.1923 n. 2440 art. 3 e R.D. 23 maggio 1924 n. 827 art. 41. Eccesso di potere.<br />
L’affidamento diretto alla Alesia s.r.l. del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione sarebbe altresì in contrasto con le direttive comunitarie che prescriverebbero il ricorso a proce-dure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in questione.<br />
C) Nullità del contratto rep. n. 17 dell’1.4.2003 di affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termoelettrici alla Alesia s.r.l. per contrasto tra lo stesso e la delibera di G.M. n. 49 del 13.3.03 aurorizzativa. Eccesso di potere.<br />
Il contratto stipulato tra il Comune di Montalbano Jonico e la Alesia s.r.l. per l’affidamento del servizio de quo sarebbe nullo perché in contrasto con la presupposta deliberazione di G.M. n. 49/03.<br />
Infatti, mentre quest’ultima ha stabilito che il servizio dovesse essere affidato agli stesssi patti e condizioni previste dal precedente contratto stipulato tra il Comune e la E.M.I., il quale prevedeva a corrispettivo del servizio l’importo di € 23.175,70 (IVA compresa) per tutta la durata del contratto (17 mesi), il successivo contratto stipulato con la Alesia s.r.l. prevederebbe un corrispettivo annuo di € 23.175,70 (IVA compresa).<br />
Quanto alla decisione, adottata dalla commissione di gara in data 27.2.2003 e raccolta a verbale, con la quale si è deciso di non aggiudicare la gara indetta per la fornitura di lampade, per la quale la E.M.I. aveva formulato la migliore offerta, se ne assume la contraddittorietà e la pretestuosità, che emergerebbe dalla circostanza che la commissione di gara avrebbe deciso di richiedere all’ufficio tecnico comunale di determinare il fabbisogno di materiale, laddove sa-rebbe stato sufficiente analizzare i rapportini mensili sul consumo di lampade che dal 1998 e sino al dicembre 2002 erano state conse-gnati al Comune dalla E.M.I.<br />
1.1. Viene contestualmente proposta domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, subito per effetto del comportamento dell’Amministrazione, che colposamente avrebbe affidato diretta-mente il servizio in questione alla Alesia s.r.l., omettendo di proce-dere alla necessaria indizione di una procedura ad evidenza pubbli-ca, cui l’E.M.I. avrebbe potuto partecipare.<br />
Il danno asseritamente subito viene quantificato nella misura del 10% del corrispettivo pattuito con la Alesia s.r.l.<br />
2. Per resistere alla presente impugnativa si è costituito in giudizio, in data 6 maggio 2003, il Comune di Montalbano Jonico che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, del quale ha altresì sostenuto l’infondatezza.<br />
3. Nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 l’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla discussione “nel merito” del ricorso.<br />
4. Con atto notificato il 19 maggio 2003 e depositato il successivo giorno 23, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con contestuale nuova domanda cautelare, diretti contro la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Montalbano Jonico n. 87 del 18.4.2003, con la quale è stato rettificato il corrispettivo del servizio di manu-tenzione dell’impianto di pubblica illuminazione indicato nel contratto di rep. n. 17 dell’1.4.2003, con la previsione: a) di un importo a ra-gione d’anno (IVA compresa) di € 16.740,94; b) di un importo per l’intera durata contrattuale (21 mesi) di €. 29.295,86 (IVA compresa).<br />
Vengono dedotte censure di illegittimità derivata dall’asserita invali-dità della deliberazione di G.M. n. 49 del 13.3.2003.<br />
5. Con memoria difensiva depositata il 10 giugno 2003 il Comune di Montalbano Jonico ha contrastato la fondatezza delle censure formulate con l’atto di motivi aggiunti.<br />
6. In data 10 giugno 2003 si è costituta la Alesia s.r.l. che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso; nel merito, ha contrastato la fondatezza delle censure avversarie.<br />
7. Con ordinanza collegiale  n. 17/03 dell’11 giugno 2003 è stata respinta la domanda cautelare, sul rilievo che il servizio in questione era in corso di espletamento da parte della controinteressata Alesia s.r.l.<br />
8. Con memoria conclusiva depositata il 26 febbraio 2005, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando, in particolare, che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/00, in base al quale sono state adottate le deliberazioni in questa sede impugnate, da ritenersi illegittime (anche) perché ormai prive del proprio fondamento normativo.<br />
9. Con memoria difensiva depositata il 26 febbraio 2005, il Comune di Montalbano Jonico ha ribadito le proprie tesi insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />
10. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso in esame è privo di fondamento nella parte in cui è diretto contro la decisione, adottata dalla commissione di gara in data 27.2.2003 e raccolta a verbale, di non aggiudicare la gara esperita dall’Amministrazione resistente per la fornitura di lampade da utilizzare nell’ambito del territorio comunale.<br />
Con nota prot. n. 0002016 dell&#8217;11.2.2003, avente ad oggetto &#8220;Richiesta preventivo per servizio di sostituzione lampade&#8221;, il responsabile dell’Area tecnica  del Comune di Montalbano Jonico chiedeva ad alcune ditte, tra le quali la E.M.I., di presentare un preventivo di spesa per la fornitura di lampade, puntualmente indicate nella predetta nota, precisando che: a) &#8220;L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più conveniente, che risulterà dalla somma dei prezzi unitari&#8221;; b) &#8220;La presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione&#8221;.<br />
Come risulta dal verbale del 27.2.2003, all’Amministrazione comu-nale sono pervenute due offerte, l’una della ditta Troyli Paolo e l’altra della E.M.I., recanti per lo stesso prodotto richiesto prezzi sensibilmente differenti (ad. es. : a) per una lampada fino a 125 watt, mentre la ditta Troyli ha offerto € 5,00, la ditta E.M.I. ha offerto € 28,00; b) per un reattore rifasato per lampada a vapore di mercu-rio fino a 125 watt, mentre la ditta Troyli ha offerto € 8,50, la ditta E.M.I. ha offerto € 0,10).<br />
Ora, proprio la sensibile differenziazione di prezzi registrata, per uno stesso prodotto, tra le offerte presentate, giustifica la decisione della commissione di gara di non aggiudicare l’appalto e di invitare l’Ufficio tecnico comunale ad individuare con esattezza le necessità dell’Ente onde poter quantificare la spesa necessaria.<br />
Non è dato, pertanto, di riscontrare nell’operato della commissione di gara alcuna contraddittorietà e pretestuosità, ma solo il legittimo esercizio, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse finanziarie, della facoltà, prevista nella nota dell’11.2.2003, di non aggiudicare la gara.<br />
2. Può ora procedersi all’esame delle censure dirette contro le deli-berazioni di Giunta comunale n. 49 del 13 marzo 2003 e n. 87 del 18.4.2003, prendendo le mosse dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Montalbano Jonico e dalla controinteressa-ta Alesia s.r.l..<br />
2.1. Con una prima eccezione, la Alesia s.r.l. sostiene che la lesione della sfera giuridica del ricorrente deriverebbe in via diretta dalla deliberazione di Giunta municipale n. 184 del 6 luglio 2001, rimasta inoppugnata, con la quale il Comune di Montalbano Jonico ha deci-so di acquisire una partecipazione azionaria nella Alesia s.r.l. per l’esercizio associato dei servizi comunali.<br />L’eccezione non può essere condivisa.<br />
Come correttamente posto in evidenza dal ricorrente con la memo-ria depositata il 26 febbraio 2005, in detta deliberazione non era sta-ta espressamente manifestata la volontà del Comune di Montalbano Jonico di affidare direttamente alla Alesia s.r.l. il servizio di manutenzione del servizio di pubblica illuminazione.<br />
Si consideri, altresì, che il ricorrente si duole non già della possibilità che l’Amministrazione comunale affidasse ad una società partecipata dall’Ente locale la gestione di un pubblico servizio, ma che sia stato qualificato come pubblico servizio quello di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione.<br />
2.2. Le considerazioni appena svolte fanno giustizia anche dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Montalba-no Jonico ed imperniata sul rilievo che non sarebbe stata impugnata la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 24 luglio 2002, con la quale, in applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/01, sono state dettate direttive per l’affidamento diretto a società di capitali costituite e partecipate dall’Ente locale della gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale.<br />
Non vi era alcun onere di impugnativa di detta deliberazione, perché il ricorrente lamenta proprio la non corretta applicazione delle direttive con essa impartite, nell’assunto che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione non potrebbe essere qualifi-cato come servizio pubblico, in quanto tale oggetto di affidamento diretto a società costituite o partecipate da enti locali.<br />
3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, ritiene il collegio che debbano essere annullate le impugnate deliberazioni di G.M. n. 49 del 13 marzo 2003 e n. 87 del 18 aprile 2003.<br />
Nelle more dell’odierno giudizio la Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 27 luglio 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 113 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.<br />
Orbene, come è noto la dichiarazione di illegittimità costituzionale non solo ha efficacia retroattiva, a meno che la norma incostituzio-nale non abbia prodotto effetti irrevocabili, ma opera oltre l’ambito del rapporto processuale in cui è stata invocata ed ottenuta; pertan-to, da un lato l’eliminazione della norma incostituzionale non com-porta l’inesistenza dell’atto –che occorre venga rimosso in sede amministrativa o giurisdizionale- e, dall’altro, il giudice amministrati-vo chiamato a decidere sulla legittimità di un atto amministrativo ben può rilevare d’ufficio la dichiarata incostituzionalità della norma legi-slativa in base alla quale è stato emanato l’atto impugnato (cfr. Cons. Stato, Sez, IV, n. 6692 del 2002; VI n. 62 del 1993; T.A.R. Veneto n. 137del 2001; T.A.R. Lazio, sez. I, n. 1591 del 1997).<br />
Il collegio, quindi, aderendo al suindicato orientamento, non può  che dichiarare l’illegittimità del disposto affidamento diretto alla Alesia s.r.l. del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, siccome effettuato in dichiarata applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/2001.<br />
4. L’annullamento della deliberazione di Giunta municipale n. 49 del 13 marzo 2003 priva definitivamente di effetti giuridici il contratto di rep. 17 del 1° aprile 2003, da ritenersi caducato in via automatica (cfr. T.A.R. Basilicata sent. n. 817 del 2004).<br />
5. Deve essere accolta, nei termini di seguito precisati, anche la domanda di risarcimento del danno.<br />
Ritiene il collegio che l’Amministrazione comunale non abbia fatto corretta applicazione dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000, ormai espunto dall’ordinamento giuridico.<br /> &#8220;Esso, rettamente interpretato, anche in connessione sistematica con il precedente art. 112, prevedeva l’affidamento diretto dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale, per tali dovendosi intendere quelli che &#8220;abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali..&#8221; (art. 112, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000).<br />
Deve, trattarsi, quindi, di un servizio funzionalmente e direttamente teso a soddisfare i bisogni della collettività, laddove quello affidato alla Alesia s.r.l., siccome prevalentemente consistente nella manu-tenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, ha natura strumen-tale rispetto alla gestione del servizio di pubblica illuminazione.<br />
Deve considerarsi, altresì, che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione non può essere annoverato tra quelli privi di rilevanza industriale (o economica, secondo la dizione introdotta dalle successive modifiche all’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/00), richiedendosi per il suo esercizio l’impiego di capitali, mezzi e personale da destinare allo svolgimento di un’attività eco-nomicamente rilevante, cui ordinariamente consegue  anche la pro-duzione di un utile di gestione. <br />
Esso, non poteva, pertanto, essere annoverato tra i servizi pubblici privi di rilevanza industriale oggetto di affidamento diretto ex art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000, nel testo introdotto dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/01.<br />
Al suo affidamento si sarebbe quindi dovuto provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.<br />
La non corretta applicazione dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000 da parte dell’Amministrazione comunale resistente integra l’elemento soggettivo della colpa.<br />
Ne consegue che la E.M.I. andrà risarcita del danno da perdita di chance, essendo stata privata della possibilità di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto esperire per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, e quindi della possibilità di risultare aggiudicataria dell’appalto.<br />
Per la quantificazione del danno, l’Amministrazione dovrà considerare il 10% del corrispettivo pattuito con la Alesia s.r.l., che andrà ridotto in proporzione al numero dei partecipanti alla gara in precedenza indetta dal Comune di Montalbano Jonico per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, conclusasi con l’adozione della determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 227/1079 del 26.7.2000 (di cui è menzione nel contratto di rep. n. 34 del 12.9.2000, depositato dal ricorrente).<br />
Accertata la fondatezza dell’azione risarcitoria, si assegna al Comune di Montalbano Jonico, in applicazione di quanto previsto dall’art. 35 comma 2 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notificazione se anteriore, della presente decisione per la formulazione di un’offerta di risarcimento commisurata ai criteri in precedenza indicati.<br />
6. Tenuto conto della prevalente soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Montalbano Joinico e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali nei confronti della controinteressata Alesia s.r.l.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</b></p>
<p>pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi di cu in motivazione e, per l’effetto:<br />
a) annulla le deliberazioni della Giunta municipale di Montalbano Jonico n. 49 del 13-3-2003 e n. 87 del 18-4-2003;<br />
b) condanna il Comune di Montalbano Jonico al risarcimento del danno, nei termini di cui in motivazione;<br />
c) condanna il Comune di Montalbano Jonico al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 2.000,00 (euro duemila/00), e compensa le spese processuali nei confronti della controin-teressata Alesia;<br />
d) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 10 marzo 2005 dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giancarlo Pennetti			Presidente  F.F. <br />	<br />
Giuseppe Buscicchio		Componente – Estensore<br />	<br />
Pasquale Mastrantuono		Componente																																																																																											</p>
<p>Depositata  in  Segreteria  il	15-apr-05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant Delfina Gallo (avv. Barale, Demaria) c. USL 15 Azienda Regionale Cuneo (n.c.) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) e altri spese sanitarie per ricovero all&#8217;estero d&#8217;urgenza: la giurisdizione al GO Giurisdizione e competenza – Sanità – Spese sanitarie effettuate con urgenza all’estero senza previa autorizzazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant Delfina Gallo (avv. Barale, Demaria) c. USL 15 Azienda Regionale Cuneo (n.c.) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) e altri</span></p>
<hr />
<p>spese sanitarie per ricovero all&#8217;estero d&#8217;urgenza: la giurisdizione al GO</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sanità – Spese sanitarie effettuate con urgenza all’estero senza previa autorizzazione – Rimborso – Controversia – Diritto alla salute &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate con urgenza all&#8217;estero, senza previa autorizzazione, ha ad oggetto il diritto soggettivo costituzionalmente garantito alla salute che &#8211; pur in presenza di limitazioni operate da leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale &#8211; conserva la suddetta natura e neppure subisce alcun affievolimento per effetto del potere dell&#8217;Ente regionale di valutare la gravità e l&#8217;urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br /> &#8211; 2^ Sezione –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 23/1997 proposto da</p>
<p><b>GALLO Delfina</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Piercarlo Barale e dall’avv. Claudio Demaria e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto 44, studio dell&#8217;avv. Fulvia Conti,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l’<b>Unità Sanitaria Locale n. 15, Azienda Regionale, Cuneo</b>, in persona del Commissario pro tempore, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Eugenia Salsotto presso la quale ha eletto domicilio in Torino, Piazza Castello n. 165;<br />
&#8211; il<b> Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15</b>, presso l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino, in persona del legale rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del diniego in data 26 agosto 1996 prot. 020534, servizio URP, del quale la ricorrente è venuta a conoscenza il 30 ottobre 1996, con il quale il Commissario dell’USL n. 15, Azienda Regionale, Cuneo, comunica al Presidente del Movimento Consumatori di Cuneo che la richiesta da questi inoltrata a favore della ricorrente, Gallo Delfina, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per cure sanitarie all’estero, non può essere accolta,<br />
nonché per l’annullamento<br />
di ogni altro atto presupposto, discendente, conseguente e connesso.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della intimata  Regione Piemonte.<br />
Vista la memoria presentata dalla ricorrente.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il dott. Antonio Plaisant ed uditi l&#8217;avv. Demaria per la parte ricorrente e l&#8217;avv. Salsotto per la Regione Piemonte;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>La Sig.ra Gallo, affetta da grave cardiopatia, veniva sottoposta nel 1984 ad operazione chirurgica presso la struttura sanitaria “Tzank” di Nizza, nel corso della quale le veniva effettuata una valvuloplastica tricuspidale, nonché impiantate due protesi biologiche sostituenti, rispettivamente, la valvola aortica e quella mitrale. <br />
A far data dal 1995 la ricorrente si sottoponeva ad una serie di accertamenti specialistici, in primo luogo presso lo stesso nosocomio di “Tzank”, dai quali emergeva la necessità di provvedere con urgenza alla sostituzione di entrambe le protesi biologiche; due specialisti consultati in Italia, inoltre, rilevavano l’opportunità che la nuova operazione chirurgica fosse eseguita presso la medesima struttura già intervenuta nel 1984 per cui la ricorrente chiedeva al Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15 presso l’Ospedale Le Molinette di Torino di essere autorizzata all’esecuzione d’intervento presso struttura sanitaria straniera, ricevendo però parere sfavorevole, privo di data, con cui veniva invitata a sottoporsi a visita presso il Centro Molinette di Torino.<br />
In data 17 novembre 1995 l’anzidetto Centro, con un nuovo parere, suggeriva alla ricorrente la sostituzione della sola valvola aortica ed un controllo urgente mitralico e tricuspidale, senza nulla aggiungere riguardo alla situazione della valvola mitralica e del tricuspide ed, allora, la ricorrente si affidava al parere di altro esperto, il Prof. Uslenghi, Primario della Divisione di Cardiologia dell’Ospedale S. Croce in Cuneo, il quale &#8211; nel ribadire la necessità della sostituzione di entrambe le protesi biologiche e non della sola valvola aortica &#8211; definiva giustificata la richiesta della paziente di essere operata nuovamente dalla stessa equipe chirurgica intervenuta nel 1984, cioè quella del nosocomio Tzank di Nizza, diretta dal prof. Dor.<br />
Ad una nuova istanza proposta dalla ricorrente, il Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15 rispondeva nuovamente, in data 2 gennaio 1996, con parere negativo, fissando quale indicazione medica il ricovero della paziente in data da definirsi e la presentazione della stessa, in caso d’urgenza, al pronto soccorso.<br />
Nel gennaio del 1996 la ricorrente sceglieva di sottoporsi comunque ad intervento chirurgico nel Centro cardiotoracico del Principato di Monaco, presso il quale l’equipe medica diretta dal prof. Dor si era nel frattempo trasferita, subendo la sostituzione di entrambe le protesi ed, in data 4 marzo 1996, chiedeva all’Azienda intimata il rimborso delle spese sostenute, pari a lire 66.739.250, ma tale istanza veniva rigettata, con nota prot. 020534 del 26 agosto 1996 del Commissario dell’Azienda intimata, sulla base del parere negativo a suo tempo espresso dal Centro Regionale di Riferimento della Azienda Regionale U.S.L. n.15.<br />
Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra Gallo ha chiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento, deducendo le seguenti censure:<br />
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.<br />
La normativa vigente prevede due distinte procedure per il ricovero all’estero del cittadino italiano, la prima fondata su autorizzazione preventiva al ricovero in assistenza indiretta presso ospedale straniero con rimborso delle spese sostenute da parte del Servizio Sanitario Nazionale e la seconda basata sul rimborso delle spese sostenute all’estero senza previa autorizzazione, nei casi di gravità ed urgenza; la situazione della signora Gallo rientrerebbe nella seconda ipotesi e, quindi, l’Azienda intimata avrebbe errato nell’affermare che il diniego dell’autorizzazione era preclusivo alla concessione del rimborso, stante la sussistenza dell’autonomo presupposto costituito da una situazione di gravità ed urgenza; inoltre il Centro Regionale di Riferimento dell’Azienda intimata avrebbe irrazionalmente indicato alla ricorrente, in contrasto con tutti i precedenti pareri specialistici, la sostituzione della sola valvola aortica pur avendo rilevato l’urgenza di un controllo mitralico e tricuspidale, con la conseguenza che la signora Gallo avrebbe dovuto sottoporsi a due distinti interventi a cuore aperto di circa 6 ore ciascuno, a breve distanza l’uno dall’altro, anziché, come certamente preferibile,  ad uno solo.<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge in relazione &#8211; D.M. 3 dicembre 1989 &#8211; L.23 dicembre 1985 n° 595 &#8211; L.7 agosto 1990, n° 241<br />
Il parere negativo espresso dal Centro Regionale di Riferimento dell’Azienda intimata, posto a base dell’impugnato provvedimento di rigetto, sarebbe privo di idonea motivazione in quanto l’anzidetto Centro non avrebbe in alcun modo valutato la sussistenza di condizioni di gravità ed urgenza che avrebbero comunque consentito il rilascio della richiesta autorizzazione, anche in virtù dell’art.3 della legge 595/1985, il quale &#8211; statuendo che “le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nell’impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta” &#8211; demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione dei “criteri di fruizione in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico” circostanza, quest’ultima, che sussisterebbe nel caso di specie, stante la documentazione medica allegata al ricorso; ed, infine, per poter legittimamente concludere in merito all’insussistenza delle anzidette condizioni di eccezionale gravità ed urgenza richieste dalla normativa citata, l’Azienda intimata avrebbe dovuto condurre un’approfondita indagine medica, nel caso di specie mai effettuata.<br />
In data 24 dicembre 2004 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte eccependo, con successiva memoria del 13 gennaio 2005, il difetto di giurisdizione di questa Sezione, in quanto la pretesa avanzata dalla ricorrente rientrerebbe nel diritto soggettivo alla salute, costituzionalmente garantito e pertanto insuscettibile di affievolimento ad interesse legittimo.<br />
Con memoria dell’11 gennaio 2005 la ricorrente ha ribadito le proprie tesi, insistendo per l’accoglimento del gravame.<br />
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come risulta in narrativa, la ricorrente &#8211; dopo essersi sottoposta ad intervento chirurgico urgente presso un centro clinico straniero &#8211; si è vista rigettare la richiesta di rimborso delle relative spese ed ha, quindi, adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento della relativa nota del Commissario dell’Azienda intimata, deducendo l’eccesso di potere e la violazione del decreto ministeriale 3 dicembre 1989, della legge 23 dicembre 1985, n. 595 e della legge  7 agosto 1990, n. 241.<br />
La Regione Piemonte ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Sezione, atteso che la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente avrebbe natura di diritto soggettivo ed apparterrebbe, quindi, alla cognizione del giudice ordinario.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
Secondo l&#8217;organo regolatore della giurisdizione, infatti, la domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate con urgenza all&#8217;estero, senza previa autorizzazione, ha ad oggetto il diritto soggettivo costituzionalmente garantito alla salute che &#8211; pur in presenza di limitazioni operate da leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale &#8211; conserva la suddetta natura e neppure subisce alcun affievolimento per effetto del potere dell&#8217;Ente regionale di valutare la gravità e l&#8217;urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario (v. Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997 n. 5297, 26 settembre 1997 n. 9477 e 28 ottobre 1998 n. 10737); in tali casi, infatti, non compete all’amministrazione un potere discrezionale in senso tecnico, così da esserne sottratta la cognizione al giudice amministrativo (in tal senso v. anche T.A.R. Torino, Sez. II, 26 febbraio 2003, n. 255; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 1998 n. 197 e TAR Sardegna 3 marzo 1998 n. 161), né l’oggetto di causa può essere ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi prevista dall’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 in quanto con sentenza 6 luglio 2004 n.204 la Corte Costituzionale &#8211; pronunciandosi proprio sull’istanza di rimborso, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di spese sostenute per il ricovero in strutture private &#8211; ne ha ormai dichiarato l’illegittimità costituzionale. <br />
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente si fonda sulla situazione di assoluta urgenza che ne avrebbe determinato il ricovero e la sottoposizione ad intervento chirurgico presso il Centro Cardiotoracico del Principato di Monaco per cui &#8211; alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi &#8211; la sua posizione soggettiva assume la consistenza del diritto soggettivo e come tale sfugge alla giurisdizione di questo Tribunale, mentre il diniego di rimborso è configurabile come atto paritetico, né può essere invocata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, stante la sentenza della Corte Costituzionale in precedenza richiamata.<br />
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 26 gennaio 2005, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Giuseppe	CALVO	Presidente<br />	<br />
Ivo	CORREALE	Referendario<br /> <br />
Antonio	PLAISANT	Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-15-4-2005-n-1031/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.1031</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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