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	<title>15/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1191</a></p>
<p>va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la revoca dalla carica di componente del consiglio di amministrazione di una fondazione comunitaria, se lo statuto della fondazione non prevede, fra le cause di decadenza ed esclusione, la revoca della originaria designazione. La sentenza sospesa aveva respinto il ricorso argomentando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la revoca dalla carica di componente del consiglio di amministrazione di una fondazione comunitaria, se lo statuto della fondazione non prevede, fra le cause di decadenza ed esclusione, la revoca della originaria designazione. La sentenza sospesa aveva respinto il ricorso argomentando dalla sufficienza del riferimento alla natura fiduciaria della nomina (atti a motivi liberi) ed escludendo la necessita&#8217; sia di allegazione delle specifiche ragioni sulla base delle quali sarebbe venuta meno la fiducia nei propri confronti sia di allegazione di concreti profili di inadempimento ai doveri nell’espletamento delle funzioni attribuite. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01191/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00232/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 232 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Alessandro Bertoja</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Bassani, Mario Bassani, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino, in Roma, viale Parioli, 180;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Milano</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Cicigoi, Marialuisa Ferrari, Ercole Romano, con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani, 12/A; Provincia di Milano Presidente; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Fondazione Comunitaria Ticino Olona</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 07481/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA DALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO OLONA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Bassani e Cicigoi;	</p>
<p>Considerato che l’art. 11.6 dello statuto regola la sostituzione dei membri in caso di anticipata cessazione;	</p>
<p>Considerato che il successivo art. 12 non prevede, fra le cause di decadenza ed esclusione la revoca della originaria designazione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 232/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;efficacia della sentenza impugnata.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1189/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1189</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza sindacale con la quale è stata istituita una zona a traffico limitato in un piazzale dalle ore 0.00 &#8211; 24.00 nei giorni festivi, perche&#8217; in materia di istituzione di zone a traffico limitato i provvedimenti debbono essere preceduti da una adeguata istruttoria – nel caso di specie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza sindacale con la quale è stata istituita una zona a traffico limitato in un piazzale dalle ore 0.00 &#8211; 24.00 nei giorni festivi, perche&#8217; in materia di istituzione di zone a traffico limitato i provvedimenti debbono essere preceduti da una adeguata istruttoria – nel caso di specie del tutto assente – attraverso la quale ponderare comparativamente i vari interessi coinvolti, sia pubblici che privati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01189/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01025/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Lanzo D&#8217;Intelvi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Grassotti, con domicilio eletto presso Alessandro Orsini in Roma, viale Giulio Cesare N.78;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Immobiliare Albergo Funicolare Miralago Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Grandi, Walter Putaturo, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, 5; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 01389/2010, resa tra le parti, concernente VIABILITÀ &#8211; ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEI GIORNI FESTIVI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Immobiliare Albergo Funicolare Miralago Srl;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Orsini, su delega dell&#8217; avv. Grassotti, e Mazzeo, su delega dell&#8217; avv. Grandi;	</p>
<p>Atteso che, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, non appaiono ricorrere le condizioni per la riforma dell’ordinanza impugnata, in assenza di censure che possano indurre il collegio ad accogliere il presente appello cautelare.	</p>
<p>Spese liquidate in dispositivo.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta):<br />	<br />
respinge l&#8217;appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell&#8217;udienza di merito con priorità ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 11, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna il Comune appellante al pagamento di euro 2.000,00 (duemila/00), in favore della società appellata,per le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1189/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1188</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento emesso dal Comune di Milano Servizio Commercio su aree pubbliche e mercati cancellazione dalle liste di spunta a ruolino di uno dei mercati tenuto anche conto del pregiudizio ravvisabile a carico dell’attuale appellante. (G.S.) N. 01188/2011 REG.PROV.CAU. N. 01015/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento emesso dal Comune di Milano Servizio Commercio su aree pubbliche e mercati cancellazione dalle liste di spunta a ruolino di uno dei mercati tenuto anche conto del pregiudizio ravvisabile a carico dell’attuale appellante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01188/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01015/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giovanni Sottile</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Violetta, con domicilio eletto presso Donella Resta in Roma, via Archimende 25/À;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Fraschini, Raffaele Izzo, Ruggero Meroni, Anna Maria Pavin, Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3; <b>Comune di Milano &#8211; Settore Commercio &#8211; Servizio Commercio Su Aree Pubbliche &#8211; Ufficio Mercati</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 01287/2010, resa tra le parti, concernente CANCELLAZIONE DALLE LISTE DI SPUNTA A RUOLINO DEI MERCATI DI VIA GARIGLIANO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, il Cons. Carlo Schilardi e uditi, per le parti, gli avvocati Violetta e Izzo;	</p>
<p>Ritenuta utile e valida la notificazione del provvedimento originariamente impugnato presso la residenza del titolare dell’impresa e considerato che vi sia sufficiente fumus boni iuris per accogliere la richiesta di sospensiva, tenuto anche conto del pregiudizio ravvisabile a carico dell’attuale appellante.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
accoglie l&#8217;appello (ricorso numero: 1015/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare di primo grado.	</p>
<p>Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito, ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1182</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1182/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1182/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1182</a></p>
<p>Va respinta in primo grado ed in sede di appello accolta l&#8217;istanza cautelare ai soli fini della fissazione urgente del merito, nel caso di impugnazione di gara d&#8217;appalto relativa alle procedure per l&#8217;aggiudicazione del servizio di Tesoreria di un comune capoluogo di provincia: in particolare, il criterio di attribuzione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1182/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1182</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta in primo grado ed in sede di appello accolta l&#8217;istanza cautelare ai soli fini della fissazione urgente del merito, nel caso di impugnazione di gara d&#8217;appalto relativa alle procedure per l&#8217;aggiudicazione del servizio di Tesoreria di un comune capoluogo di provincia: in particolare, il criterio di attribuzione dei punteggi previsto dalla legge di gara per i primi due elementi di valutazione delle offerte (“tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria” e “tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa che possono essere detenute presso il tesoriere”), tale da comportare una differenza di trenta punti fra la migliore e la peggiore offerta, anche nel caso in cui partecipassero alla gara solo due concorrenti, appare frutto di una discrezionalità amministrativa esercitata in modo non manifestamente illogico, bensì coerente con la finalità di incentivare al massimo grado i concorrenti ad offrire i tassi più vantaggiosi per l’amministrazione. Inoltre, che la commissione di gara non poteva legittimamente disattendere le previsioni della lex specialis né introdurre autonomi criteri o sub-criteri di valutazione delle offerte. Avuto riguardo all’interesse strumentale fatto valere ed allo stato della procedura di affidamento, appare opportuna nonché sufficiente ad adeguatamente tutelare l’interesse del ricorrente in primo grado, la fissazione in via prioritaria dell’udienza di trattazione del merito del ricorso di primo grado. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01182/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01388/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Banca Popolare di Novara S.p.A., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Papa, Marco Squicquero, con domicilio eletto presso l’avv.Marco Squicquero in Roma, via Pompeo Magno 2/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Novara</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Unicredit Banca S.p.A., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Brizzolari, Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso l’avv.Maurizio Brizzolari in Roma, via della Conciliazione, 44; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I n. 00126/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Unicredit Banca S.p.A.;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Papa, Squicquero e Zanetti;	</p>
<p>Considerato che, avuto riguardo all’interesse strumentale fatto valere ed allo stato della procedura di affidamento, appare opportuna nonché sufficiente ad adeguatamente tutelare l’interesse del ricorrente la fissazione in via prioritaria dell’udienza di trattazione del merito del ricorso di primo grado;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1388/2011) ai soli fini della fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1178</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217; aggiudicazione appalto per lavori di urbanizzazione di un piano di insediamenti produttivi, se la commissione esaminatrice in seduta riservata ha fissato “linee tecniche di valutazione” relativamente all’attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche “nel rispetto dei criteri indicati nel bando di gara”, introducendo ulteriori criteri attuativi, senza ottemperare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217; aggiudicazione appalto per lavori di urbanizzazione di un piano di insediamenti produttivi, se la commissione esaminatrice in seduta riservata ha fissato “linee tecniche di valutazione” relativamente all’attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche “nel rispetto dei criteri indicati nel bando di gara”, introducendo ulteriori criteri attuativi, senza ottemperare all’obbligo di motivazione e verbalizzazione, sicche&#8217; la commissione esaminatrice non ha permesso ai concorrenti di valutare e, eventualmente, sindacare l’iter di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche presentate in gara. In appello la sospensiva e&#8217; stata confermata considerando che il merito e&#8217; fissato per il mese successivo e l&#8217;opportunita&#8217; di mantenere inalterata la situazione determinata dall’accoglimento dell’istanza cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01178/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00691/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 691 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Chiavarino S.n.c. di Chiavarino Gianfranco &#038; C.</b>in proprio e nella qualità di Capogruppo Mandataria <b>Ati</b>, <b>Ati-La Gemma Srl</b>, <b>Ati-La Pellicelli Srl</b>, <b>Ati-Mar Edil Srl</b>, <b>Ati-Caldani Irrigazioni Srl</b>, rappresentate e difese dagli avv. Bruno Mecali, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Edil Strade Crocicchia Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Caianiello, Stefano Angeletti, con domicilio eletto presso l’avv.Federico Bailo in Roma, via U. Peruzzi N.62; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Vignanello</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Severino Santiapichi, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Antonio Bertoloni N.44/46; <b>Regione Lazio</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 05076/2010, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Edil Strade Crocicchia Srl e del Comune di Vignanello;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Mecali, Sanino e Bonanni, su delega dell&#8217; avv. Santiapichi;	</p>
<p>Considerato che l’udienza di trattazione del merito del ricorso risulta fissata per il 6 aprile 2011;	</p>
<p>Ritenuta l’opportunità, nelle more della decisione di merito, di mantenere inalterata la situazione determinata dall’accoglimento dell’istanza cautelare attesa la sussistenza degli estremi di periculum;	</p>
<p>Considerato che le spese della presente fase vanno compensate, sussistendo giusti motivi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 691/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1178/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1176/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1176</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;ordinanza del responsabile servizio edilizia privata di un comune che impone ad un&#8217;impresa la presentazione di un programma di smaltimento che tenga conto della caratterizzazione dei rifiuti come pericolosi, anche con riferimento all&#8217;idoneita&#8217; richiesta all&#8217;impresa incaricata dello smaltimento: le doglianze con la quali il ricorrente lamenta l’inadeguatezza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;ordinanza del responsabile servizio edilizia privata di un comune che impone ad un&#8217;impresa la presentazione di un programma di smaltimento che tenga conto della caratterizzazione dei rifiuti come pericolosi, anche con riferimento all&#8217;idoneita&#8217; richiesta all&#8217;impresa incaricata dello smaltimento: le doglianze con la quali il ricorrente lamenta l’inadeguatezza delle conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia di prevenzione nella classificazione dei rifiuti non appaiono infatti assistite da sufficienti elementi di fondatezza; nel contempo, la doglianza relativa all&#8217; incompetenza del dirigente, e&#8217; superata dall’avvenuta convalida da parte del Sindaco (L. 18 marzo 1968 n. 249), che non sembra necessitare di particolari formule. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01176/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01070/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2011, proposto da:<br />
<b>Supermercati Tosano Cerea S.r.l., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Manzi, Riccardo Ruffo, Marco Pezzotti, Giovanni Sala, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Cologna Veneta</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Renzo Fausto Scappini, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; <b>Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione Protezione Ambientale del Veneto), </b> rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Casella, Federica Scafarelli, Giovanni Scudier, con domicilio eletto presso Federica Scafarelli in Roma, via Giosue&#8217; Borsi N. 4; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA :SEZIONE III n. 00822/2010, resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONI A PROGRAMMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cologna Veneta e di Arpav (Agenzia Regionale per la Prevenzione Protezione Ambientale del Veneto);	</p>
<p>Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Sala, Sanino e Scafarelli;	</p>
<p>Considerato che la qualificazione dei rifiuti come “pericoloso e tossico-nocivo” risulta già dall’ordinanza n. 114/09 e che l’atto convalidato deve ritenersi legittimo;	</p>
<p>Considerato che i motivi di appello non appaiono sostenuti da sufficienti elementi di fumus boni iuris.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1070/2011).<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: € 1500,00 (euro millecinquecento/00) a carico dell’appellante.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1176/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1184/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1184/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1184</a></p>
<p>va sospesa l&#8217;ordinanza emessa dal dirigente di un Comune, con la quale si ordina di provvedere all&#8217;immediata chiusura di un&#8217; autorimessa posta all&#8217;interno di una struttura immobiliare in assenza delle prescritte autorizzazioni, se i provvedimenti di chiusura si fondano sull’assenza del certificato antincendi e delle “necessarie autorizzazioni”, se il primo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1184/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1184/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa l&#8217;ordinanza emessa dal dirigente di un Comune, con la quale si ordina di provvedere all&#8217;immediata chiusura di un&#8217; autorimessa posta all&#8217;interno di una struttura immobiliare in assenza delle prescritte autorizzazioni, se i provvedimenti di chiusura si fondano sull’assenza del certificato antincendi e delle “necessarie autorizzazioni”, se il primo certificato è stato nelle more acquisito e nel contempo il procedimento di inefficacia della DIA risulta solo avviato e superato dal deposito della documentazione richiesta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01184/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00750/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 750 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Portici</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Manzo, con domicilio eletto presso il dott. Giancarlo Citterio, in Roma, via Castel del Rio, 32;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CMR Service S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Tremante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Viviana Callini in Roma, via Arenula, 21; <br />	<br />
<b>Sicam S.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III n. 02379/2010, resa tra le parti, di accoglimento della richiesta di sospensione della efficacia della ordinanza n. 485 del 2010 con la quale è stata disposta la chiusura di un’autorimessa posta all’interno della struttura di un mercato coperto (m.c.p.).;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Cmr Service Srl;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Visto il decreto presidenziale n. 518 del 2011;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Manzo e Diaco, su delega dell&#8217; avv. Tremante;	</p>
<p>Considerato che non sono emersi elementi tali da indurre il Collegio a discostarsi da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, atteso che non risulta contestata la avvenuta acquisizione, nelle more del procedura, della certificazione antincendi e che il procedimento di inefficacia della DIA risulta solo avviato, con nota prot. n. 133 del 19.1.2011, e non concluso, sicché, allo stato, appare confermato quanto sostenuto nella ordinanza impugnata con riguardo alla circostanza che la nota del 13.11.2010, di improcedibilità di detta DIA, era superata dal deposito in data 25.11.2010 della documentazione richiesta;	</p>
<p>Considerato altresì che la condanna alle spese della presente fase cautelare segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 750/2011).<br />	<br />
Condanna il Comune di Portici al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, in favore della CMR Service s.r.l., liquidate nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento /00 ), oltre ad I.V.A. e C.P.A.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1184/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1180</a></p>
<p>Non va sospeso il rigetto della domanda di rilascio autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ex l.r. Lazio 21/06 se non si e&#8217; formato un silenzio assenso sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione su tutta la superficie del locale; inoltre la ricorrente è titolare di un’autorizzazione alla somministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il rigetto della domanda di rilascio autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ex l.r. Lazio 21/06 se non si e&#8217; formato un silenzio assenso sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione su tutta la superficie del locale; inoltre la ricorrente è titolare di un’autorizzazione alla somministrazione congiunta ad altra attività prevalente nel locale insistente in zona in cui vige il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni, imposto con la deliberazione n. 35/2010 adottata successivamente alla presentazione dell’istanza della ricorrente ma prima del decorso del termine per provvedere; in appello la sospensiva e&#8217; stata accolta ai fini della fissazione in via prioritaria dell’udienza di discussione del ricorso in primo grado. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01180/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01035/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Dmm di Di Massimo Marco &#038; C. S.n.c., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Sabotino, 2/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 05248/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Francesca Quadri e udito per l’appellante l’ avvocato Vulpetti;	</p>
<p>Considerato che l’interesse del ricorrente , avuto riguardo alla necessità di approfondimenti propri della fase di merito, può essere adeguatamente tutelato attraverso la fissazione in via prioritaria dell’udienza di discussione del ricorso in primo grado;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1035/2011) ai soli fini della fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-3-2011-n-1180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2011 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2011 n.386</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-15-3-2011-n-386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-15-3-2011-n-386/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-15-3-2011-n-386/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2011 n.386</a></p>
<p>Vincenzo Fiorentino – Presidente, Vincenzo Lopilato – Estensore sull&#8217;illegittimità della clausola del bando di gara che impone ai partecipanti di allegare la copia del documento di identità alla dichiarazione (negoziale) di impegno del fideiussore a prestare la cauzione definitiva Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Bando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-15-3-2011-n-386/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2011 n.386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-15-3-2011-n-386/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2011 n.386</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Fiorentino – Presidente, Vincenzo Lopilato – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della clausola del bando di gara che impone ai partecipanti di allegare la copia del documento di identità alla dichiarazione (negoziale) di impegno del fideiussore a prestare la cauzione definitiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Partecipanti – Documento di identità – Copia – Allegazione alla dichiarazione (negoziale) di impegno del fideiussore a prestare la cauzione definitiva – Clausola – E’ illegittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la clausola del bando di gara, secondo cui i partecipanti devono allegare anche la copia del documento di identità alla dichiarazione (negoziale) di impegno del fideiussore a prestare la cauzione definitiva, perché appare un formalismo senza scopo, il quale aggrava, senza la minima utilità per la p.a., la procedura di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>I.P.R.A.M.S. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Barilati, Sandro Cretella, con domicilio eletto presso Marco Ciamei in Catanzaro, via Vittorio Veneto, n. 48 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Carnevale, Luciana Condemi, con domicilio eletto presso Luciana Condemi in Catanzaro, c/o Uff.Leg.Usl n.7 via Cortese<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento in data 8 luglio 2010, con cui la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione dei presidi ospedalieri e strutture territoriali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha disposto l’esclusione della Ricorrente dalla procedura di gara (con conseguente riammissione della medesima Ricorrente alla gara); <br />	<br />
nonché per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />	<br />
-di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso e, segnatamente:<br />	<br />
-del bando e del capitolato speciale d’appalto nelle parti (dell’art. 8) di cui in narrativa, nonché dell’atto/i atti dell’ASP che li hanno approvati (ivi compreso l’atto di indizione della gara) di cui non si conoscono gli estremi e la data;<br />	<br />
-di tutti gli atti e/o verbali della Commissione incaricata per la valutazione dell’appalto di gara (con particolare riguardo agli atti/verbali adottati nella seduta dell’8 luglio 2010) nonché di tutte le operazioni e fasi di valutazione poste in essere d<br />
-occorrendo, della nota dell’ASP a prot. n. 4505 del 12 luglio 2010, con la quale il Presidente e il Segretario della Commissione predetta hanno comunicato alla Ricorrente la disposta esclusione dalla procedura di gara;<br />	<br />
-del diniego tacito di annullamento in via di autotutela degli atti predetti, conseguente al mancato pronunciamento da parte dell’ASP in merito all’informativa presentata dalla Ricorrente ai sensi dell’art. 243bis del d.lgs. n. 163/2006 in data 12 luglio<br />
e quindi per l’annullamento ovvero comunque per la declaratoria di inefficacia del contratto ovvero dei contratti relativi ai lotti 1 (Strutture ambito territoriale ex A.S. 7 di Catanzaro) e 2 (Strutture ambito territoriale ex A.S. 6 di Lamezia Terme) eventualmente stipulati nelle more del giudizio e per il conseguimento dell’aggiudicazione del contratto ovvero dei contratti predetti, ove ne ricorressero i presupposti di fatto e di diritto; nonché per il risarcimento del danno ingiusto siccome previsto dall’art. 124 d.lgs. n. 104/2010, anche occorrendo attraverso la reintegrazione per equivalente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2010 il dott. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8213; Il ricorrente espone che, con bando dell’8 maggio 2009, n. 53, l’Azienda ospedaliera provinciale di Catanzaro ha indetto una procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione dei presidi ospedalieri e strutture dell’Azienda provinciale di Catanzaro. <br />	<br />
La ricorrente veniva esclusa «per non avere presentato la richiesta dichiarazione di impegno di un fideiussore nelle forme e nei modi così come previsto dall’art. 8 lettera r) del capitolato speciale di appalto». <br />	<br />
Secondo la ricorrente tale atto di esclusione sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 1 del d. m. n. 123 del 2004, in quanto la ricorrente stessa avrebbe presentato una dichiarazione perfettamente conforme agli schemi di cui al predetto decreto. <br />	<br />
Sotto altro aspetto, nell’ipotesi in cui l’esclusione fosse dipesa dal mancanza della fotocopia del documento di identità da allegare alla dichiarazione di impegno del fideiussore richiesta dall’art. 8 del capitolato speciale, si assume l’illegittimità della predetta clausola perché la stessa aggraverebbe inutilmente la procedura, con violazione dell’art. 97 della Costituzione. <br />	<br />
In aggiunta a tali motivi si adduce, in particolare, anche il contrasto degli atti impugnati con: l’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, per non avere la stazione appaltante richiesto di provvedere all’integrazione documentale; l’art. 243-bis del predetto decreto e dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, per la mancata attivazione dei poteri di autotutela a seguito della documentata segnalazione della invalidità della procedura; i principi generali dell’ordinamento sulle operazioni di gara e gli artt. 3 e 97 Cost., in ragione dell’eccessiva durata della procedura stessa. </p>
<p>2.&#8213; Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo che il ricorso venga rigettato anche perché la ricorrente non avrebbe impugnato, autonomamente, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione il bando di gara. </p>
<p>3.&#8213; Con ordinanza dell’8 ottobre 2010, n. 726 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare. </p>
<p>4.&#8213; Il ricorso è fondato. <br />	<br />
4.1.&#8213; Al fini della corretta delimitazione del thema decidendum è bene chiarire che, avendo riguardo al contenuto dell’atto impugnato e degli scritti difensivi dell’Azienda sanitaria, risulta che la ricorrente sia stata esclusa dalla procedura di gara per non avere, in particolare, allegato la copia del documento di identità alla dichiarazione (negoziale) di impegno del fideiussore a prestare la cauzione definitiva. Tale onere è richiesto espressamente dall’art. 8 lettera r ) del capitolato speciale.<br />	<br />
Avendo la stazione appaltante, con l’adozione dell’atto di esclusione, fatto diretta applicazione della riportata previsione contenuta nella lex specialis, ai fini della risoluzione della controversia occorre accertare, pertanto, se la suddetta previsione, oggetto di espressa impugnazione, sia o meno legittima. <br />	<br />
4.2.&#8213; In via preliminare è bene rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione resistente, la ricorrente non aveva l’onere di impugnazione immediata del bando. L’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, cui questo Tribunale aderisce, ritiene immediatamente lesive esclusivamente quelle clausole del bando che precludono all’impresa di partecipare alla gara. Soltanto in questo caso sussiste un interesse concreto ed attuale all’immediata contestazione giudiziale della clausola stessa senza che sia necessario attendere l’emanazione di alcun atto applicativo ai fini della doppia impugnazione (si v., per tutti, Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 29 gennaio 2003, n.1).<br />	<br />
Nella vicenda in esame, il bando non precludeva alla ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale, limitandosi soltanto a stabilire un onere di produzione documentale secondo determinate modalità. Era sufficiente, pertanto, come è avvenuto nella specie, la sua impugnazione unitamente all’atto di esclusione. <br />	<br />
4.3.&#8213; Chiarito ciò, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare – in relazione ad una fattispecie identica a quella oggetto della presente giudizio, relativa alla stessa procedura di gara – che «la previsione di bando, secondo cui i partecipanti avrebbero dovuto allegare anche la copia del documento di identità alla dichiarazione (negoziale) di impegno del fideiussore a prestare la cauzione definitiva, appare un formalismo senza scopo, il quale aggrava, senza la minima utilità per l’Amministrazione, la procedura di gara» (sentenza 13 ottobre 2010 n. 2624).<br />	<br />
Applicando questo principio anche al caso di specie, ne consegue l’illegittimità sia della clausola del bando sia dell’atto di esclusione che di essa ha fatto concreta attuazione. <br />	<br />
4.3.&#8213; Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno proposta, la stessa deve essere rigettata, avendo la ricorrente soltanto dimostrato l’illegittimità degli atti di gara ma non anche la sussistenza degli altri elementi, oggettivi e soggettivi, che devono ricorrere perché possa ritenersi integrata la fattispecie complessa di cui all’art. 2043 cod. civ.</p>
<p>5.&#8213; Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
a) accoglie la domanda di annullamento degli atti impugnati;<br />	<br />
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno. <br />	<br />
c) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Daniele Burzichelli, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Lopilato, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-15-3-2011-n-386/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2011 n.386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2011 n.2324</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-3-2011-n-2324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-3-2011-n-2324/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-3-2011-n-2324/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2011 n.2324</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. Proietti S. M. (Avv.ti A. Pallottino, E. Pallottino) c/ Ministero dell’Interno e Prefettura di Roma (Avv. Stato) sull&#8217;irrilevanza della riabilitazione per ottenere la revoca del divieto di detenzione di armi di cui all&#8217;art. 30 ss. del TULPS 1. Autorizzazione e concessioni – Licenze di porto d’arma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-3-2011-n-2324/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2011 n.2324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-3-2011-n-2324/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2011 n.2324</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Est. Proietti<br /> S. M. (Avv.ti A. Pallottino, E. Pallottino) c/ Ministero dell’Interno e Prefettura di Roma (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza della riabilitazione per ottenere la revoca del divieto di detenzione di armi di cui all&#8217;art. 30 ss. del TULPS</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessioni – Licenze di porto d’arma – Revoca – Riabilitazione – Irrilevanza – Conseguenze	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessioni – Licenze di porto d’arma – Rilascio – Potere discrezionale p.a. – Sussiste – Conseguenze – Sindacato giurisdizionale – Ammissibilità – Limiti – Irragionevolezza o travisamento dei fatti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di detenzione di armi, l’istituto della riabilitazione assume rilevanza solo in relazione alle licenze di polizia in generale ex art. 11 del TULPS, ma non anche riguardo alle licenze di porto d’arma ex artt. 30 ss. TULPS. Pertanto, deve ritenersi che la riabilitazione prevista dall&#8217;art. 179 c.p. non incida sulla rilevanza giuridica della sentenza di condanna e non impedisca all&#8217;Amministrazione di esercitare le proprie valutazioni discrezionali considerando negativamente i fatti accertati nella condanna riportata, quali sintomi di non affidamento all&#8217;uso corretto delle armi ai fini del rilascio del porto d&#8217;armi.	</p>
<p>2. L&#8217;esercizio del potere di rilasciare o meno il porto d&#8217;armi, riguardante importanti interessi pubblici quali l&#8217;incolumità dei cittadini e la prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall&#8217;eventuale abuso delle armi, è ampiamente discrezionale e non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza o del travisamento dei fatti. Pertanto, qualunque precedente penale, dato di fatto o circostanza rilevante, può adeguatamente costituire il presupposto di una valutazione negativa sull&#8217;affidabilità del privato circa il corretto uso delle armi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9782 del 2008, proposto da </p>
<p>Melpignano Sergio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Pallottino ed Emanuele Pallottino, con domicilio eletto presso Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell’Interno &#8211; Prefettura di Roma, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto prefettizio prot. n. 51880 del 6.6.2008, notificato il 15.9.2008, con il quale è stata respinta l’istanza tesa ad ottenere la revoca del provvedimento di divieto di detenere armi da caccia; di ogni altro atto precedente, coevo, successivo e, comunque, connesso al citato decreto prefettizio. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto di seguito di espone.<br />	<br />
Melpignano Sergio, già titolare di porto d’armi ad uso caccia sportiva, in data 18/10/1996 si vedeva notificare dalla Prefettura di Roma un divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Il presupposto del provvedimento di divieto era dato dall’emissione da parte del Tribunale di Milano di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del 3/7/1996 per il reato di concorso in corruzione aggravata. Successivamente, l’interessato veniva assolto in relazione a tale ipotesi di reato ma, nelle more, subiva presso il Tribunale di Perugia un procedimento per corruzione in atti giudiziari, concluso con sentenza del 6/7/2001 con l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (patteggiamerito) ad un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione. Il 6/11/2006 il Tribunale di Perugia concedeva al Melpignano la riabilitazione tenuto conto non solo dell’avvenuto decorso del tempo ma anche della buona condotta e, quindi, della personalità del soggetto.<br />	<br />
A seguito di ciò, il Melpignano chiedeva alla Prefettura di Roma la revoca del divieto di porto d’armi e la restituzione della relativa licenza.<br />	<br />
Con decreto prefettizio del 6/6/2008 prot. n. 51880, l’istanza veniva respinta senza tenere conto della riabilitazione e omettendo di considerare il favorevole giudizio del GUP di Perugia e l’intervenuta estinzione del reato ex art. 445 c.p.p.. <br />	<br />
Ritenendo erronea ed illegittima la determinazione assunta dall’Amministrazione, il Melpignano ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.<br />	<br />
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. <br />	<br />
Con una successiva memoria il ricorrente ha argomentato ulteriormente la propria domanda di annullamento.<br />	<br />
All’udienza del 10 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Collegio osserva che avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso.<br />	<br />
a) Violazione degli articoli 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931); eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 l.n. 241 del 1990. <br />	<br />
Al riguardo, è stato evidenziato che il diniego opposto dalla Prefettura alla richiesta di revoca del divieto di detenere armi si basa sugli artt. 11 e 39 del TULPS in quanto si è ritenuto il Melpignano capace di abusare delle armi, ma l’Amministrazione ha basato la propria determinazione esclusivamente sulla scorta dell’intervenuta applicazione della pena su richiesta ex art 444 c.p.p. (patteggiamento), omettendo di eseguire una valutazione di ordine prognostico. Un corretto iter procedurale e motivazionale avrebbe imposto l’analisi dei fatti (e dunque non solo del reato ma anche del comportamento complessivo posteriore ai fatti, del volontariato svolto, dell’intervenuta riabilitazione, della stessa estinzione del reato), e avrebbe imposto di valutare successivamente la sussistenza di una correlazione tra fatti esaminati e l’uso delle armi (nella fattispecie inesistente). La natura di quelle armi (solo da caccia), per eventualmente concludere (motivando) sul perché da quello specifico reato fosse inferito un giudizio di inaffidabilità sull’uso delle armi. Neanche l’applicazione dell’art. 43 TULPS avrebbe consentito all’Amministrazione resistente di negare il porto d’armi al Melpignano, posto che il reato oggetto della sentenza di patteggiamento non rientra tra quelli per i quali la Prefettura è vincolata al ritiro del porto d’armi. <br />	<br />
b) Violazione sotto altro profilo dell’art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dell’art. 445 c.p.p.. <br />	<br />
In relazione a tali violazioni il ricorrente ha osservato che l’avvenuta riabilitazione e l’avvenuta estinzione del reato, attesa la natura di tali istituti, avrebbero, ove esaminati, condotto l’Amministrazione a decisioni differenti da quelle contestate. L’art. 11 TULPS, infatti, attribuisce rilevanza all’intervenuta riabilitazione in quanto il primo comma del citato articolo 11 vieta il rilascio delle autorizzazioni di polizia a chi ha riportato una condanna superiore a tre anni per delitto non colposo “e non ha ottenuto la riabilitazione”, sicché è chiaro che il legislatore ha attribuito all’intervenuta riabilitazione (e, dunque, a maggior ragione all’istituto dell’estinzione) il potere di “emendare” l’intervenuta condanna, con la conseguenza che il condannato, purché riabilitato, ben può aspirare alla concessione di una autorizzazione di polizia.<br />	<br />
c) Violazione degli art. 3 e 10 bis l.n. 241/1990 e dell’art. 445, comma 2, c.p.p.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancata valutazione di risultanze istruttorie e difetto di motivazione.<br />	<br />
In ordine a questo terzo motivo di ricorso è stato rilevato che a seguito di preavviso di rigetto, il ricorrente ha presentato una breve memoria per illustrare le ragioni fattuali e di diritto sulla base delle quali si riteneva di dover procedere alla revoca del provvedimento di divieto a suo tempo adottato, ma l’Amministrazione non ne ha tenuto conto, violando l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi. Stessa sorte è toccata alla memoria protocollata dalla Prefettura il 31/10/2007, con la quale l’istante sollecitava l’Amministrazione a tenere conto anche dell’intervenuta estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p.. Tali violazioni non possono essere considerate irrilevanti facendo riferimento a quanto stabilito dall’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, perché tale norma di riferisce agli atti vincolati mentre il provvedimento impugnato è caratterizzato da una ampia discrezionalità.</p>
<p>2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda; contestando le censure avanzate dal ricorrente; affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p>3. Il Collegio – sulla base dell’esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio &#8211; ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
Anzitutto, dal tenore del provvedimento impugnato emerge che l’Amministrazione ha assunto le proprie determinazioni all’esito di una istruttoria completa – avendo valutato l’istanza del Melpignano, la memoria datata 31.10.2011, le note della Questura di Roma del 13.3.2007 e 7.5.2008, il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di Perugia del 4.11.2006 e le altre circostanze del caso concreto – motivando in modo congruo in relazione agli esiti dell’istruttoria, ai dati di fatto che hanno caratterizzato la vicenda e alle norme applicate, individuate negli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).<br />	<br />
Per quanto concerne la riabilitazione del Melpignano, va considerato che tale istituto è preso in considerazione ed assume rilevanza in determinate ipotesi solo in relazione alle licenze di polizia in generale (cfr. art. 11 del TULPS), ma non anche riguardo alle licenze di porto d’arma (cfr. artt. 30 ss. del TULPS). Pertanto, deve ritenersi che la riabilitazione prevista dall&#8217;art. 179 c.p. non incida sulla rilevanza giuridica della sentenza di condanna e non impedisca all&#8217;Amministrazione di esercitare le proprie valutazioni discrezionali considerando negativamente i fatti accertati nella condanna riportata, quali sintomi di non affidamento all&#8217;uso corretto delle armi ai fini del rilascio del porto d&#8217;armi (Consiglio Stato , sez. VI, 03 marzo 2010 , n. 1245). <br />	<br />
Ciò posto, con particolare riferimento alla vicenda che ha interessato il ricorrente va considerato che il provvedimento di divieto a detenere armi, munizioni e esplodenti, emesso in data 18.10.1996 era stato adottato in quanto nei confronti del ricorrente era stata emessa una ordinanza cautelare personale nell’ambito di un procedimento penale per il reato di concorso in corruzione aggravata. Con sentenza n. 317/99 emessa dal Tribunale di Perugia il 20.12.1999 il Melpignano è stato assolto dalle relative imputazioni.<br />	<br />
A prescindere dalle motivazioni dell’assoluzione (indicate nella nota della Questura di Roma del 9.3.2009) va rilevato che dinanzi alla medesima Autorità giudiziaria di Perugia è stato avviato un procedimento penale nei confronti del Melpignano, concluso con sentenza del 6/7/2001 di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (patteggiamerito) ad un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, per i reati di corruzione in atti giudiziari, corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d’ufficio, false comunicazioni, appropriazione indebita, violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per valutazione esagerata dei conferimenti in natura.<br />	<br />
Sulla base di tali dati di fatto, nel corso dell’istruttoria avente ad oggetto la valutazione dell’istanza del 6.6.2008, di revoca del divieto di detenere armi in data 18.10.1996, sono state acquisite e valutate le note della Questura di Roma Div. III Cat. 6D del 13.3.2007 e del 7.5.2008 recanti parere sfavorevole alla revoca del citato provvedimento, in quanto “benché in ordine al procedimento posto a base del divieto di detenzione armi e munizioni, sia stata emessa sentenza di assoluzione, l’istante ha subìto, successivamente, un’applicazione di pena, su richiesta delle parti, ad anni uno, mesi sei e giorni 20 di reclusione in ordine a gravi delitti, alcuni dei quali commessi continuativamente daI 1990 fino al 2001, pertanto, ‘non appare rilevante’, ai fini della revoca in questione, che il Tribunale Civile e Penale di Perugia — Ufficio in data 4.12.2006, abbia concesso la riabilitazione con riguardo alla sentenza emessa dal GUP presso lo stesso Tribunale di Perugia il 6.7.2001, ‘atteso che la stessa assume rilevanza esclusivamente sulle eventuali pene accessorie e sugli altri effetti penali della condanna, non valendo a mettere in discussione l’esistenza dei fatti per cui lo tesso Melpignano ha, a suo tempo, prestato il proprio consenso all’applicazione della pena medesima”.<br />	<br />
Tutte le circostanze indicate – ivi comprese quelle evidenziate dal ricorrente con memoria del 31.12.2007 (richiamata anche nel provvedimento impugnato) – sono state considerate e valutate, sicché l’Amministrazione risulta aver correttamente operato considerando, peraltro, che l&#8217;esercizio del potere di rilasciare o meno il porto d&#8217;armi, accrescitivo della sfera giuridica del soggetto richiedente riguardante importanti interessi pubblici, quali l&#8217;incolumità dei cittadini e la prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall&#8217;eventuale abuso delle armi, è ampiamente discrezionale e non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza o del travisamento dei fatti. Del resto, qualunque precedente penale può adeguatamente costituire il presupposto di una valutazione negativa sull&#8217;affidabilità del privato circa il corretto uso delle armi, e neppure è necessario che tale presupposto sia rappresentato da precedenti penali (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 aprile 2010 , n. 1279) e qualunque dato di fatto o circostanza rilevante possono essere presi in considerazione e posti a fondamento delle determinazioni assunte in materia dall’Amministrazione.</p>
<p>4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.</p>
<p>5. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
lo respinge;<br />	<br />
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che si liquidano in complessivi 2.000,00 (duemila/00) euro;<br />	<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-15-3-2011-n-2324/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2011 n.2324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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