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	<title>15/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-455/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.455</a></p>
<p>Pres.L. Tosti, Est. M. Lensi A. F.(avv. F. Bandiera) c. COMUNE DI NARCAO ed il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI NARCAO (n.c.) e nei confronti di G.L. e A.A. (avv.ti V. Locci e R. Murgia) sulla disciplina edilizia ed urbanistica applicabile in caso di sopraelevazione ed in caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-455/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-455/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.455</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>L. Tosti, <i>Est.</i> M. Lensi<br /> A. F.(avv. F. Bandiera) c. COMUNE DI NARCAO ed il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI NARCAO (n.c.) e nei confronti di G.L. e A.A. (avv.ti V. Locci e R. Murgia)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina edilizia ed urbanistica applicabile in caso di sopraelevazione ed in caso di mutamento delle caratteristiche edilizie del manufatto conseguenti a demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica avente in passato diversa destinazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione attiva – In materia edilizia &#8211; Criterio della vicinitas – Sufficienza.<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – In caso di sopraelevazione &#8211; Distanze tra fabbricati &#8211; Disciplina applicabile – Quella vigente al momento della rispettiva costruzione.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – In caso di mutamento di destinazione e delle caratteristiche costruttive del fabbricato &#8211; Nuova costruzione &#8211; Disciplina applicabile &#8211; Quella vigente al momento della domanda di edificazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve riconoscersi legittimazione ad impugnare la concessione edilizia in capo al proprietario di terreni ed immobili situati nelle immediate vicinanze dei terreni oggetto di contestazione, essendo evidente la sussistenza e l&#8217;effettività della lesione della sfera patrimoniale e individuale di costui ad opera di una concessione edilizia ritenuta illegittima, avente ad oggetto interventi edilizi da effettuarsi nelle immediate vicinanze degli immobili di sua proprietà e rispetto ai quali si lamenta &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; la violazione della normativa in materia di distanze (1).</p>
<p>2. A seguito del mutamento di destinazione d’uso di una parte di fabbricato (da pollaio a residenziale) e del mutamento delle caratteristiche edilizie del medesimo, conseguenti a demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica avente in passato diversa destinazione, l’intervento edilizio deve essere correttamente qualificato, singolarmente e nel complesso, come nuova costruzione e, in quanto tale, deve essere soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento in cui viene esaminata la domanda di concessione edilizia e, in particolare, dalle norme di attuazione del vigente piano di fabbricazione comunale in materia di distanze dai confini e dai fabbricati già esistenti (2).</p>
<p>3. Nel caso di sopraelevazione di preesistente fabbricato &#8211; trattandosi di nuova opera in senso stretto, in quanto non esistente in precedenza &#8211; non è possibile derogare alle distanze fissate dal piano mediante allineamento col sottostante corpo di fabbrica, atteso che, in assenza di un’apposita norma derogatoria, le due porzioni di fabbricato, in quanto eseguite in tempi diversi, restano regolate dalla disciplina vigente al momento della rispettiva costruzione (3)</p>
<p></b>______________________________________________<br />
(1) <i>Il rapporto di immediata contiguità tra il manufatto assentito e l’abitazione di proprietà del ricorrente consente di ravvisare la situazione di vicinitas che, ai sensi dell’art. 31, comma 9, L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall’art. 10, L. 6 agosto 1967 n. 765, è idonea a fondare la legittimazione all’impugnazione in materia edilizia: v. da ultimo, in questi termini, T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – SEZIONE II – Sentenza, 29 gennaio 2007, n. 97 e, più risalente, Id, NAPOLI &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 2 marzo 2004 n. 2571, in questa Rivista.</i><br />
(2-3) <i>Nello stesso senso di cui alla seconda massima v. T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 22 luglio 2004 n. 3206, ivi, che ha ritenuto che ai fini della conformità urbanistica, laddove la ristrutturazione edilizia anche mediante ricostruzione dell’edificio demolito, mantiene tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l’area di sedime, il numero delle unità immobiliari, la conformità urbanistica di riferimento è quella vigente all’epoca della realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio, e non quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione; mentre, laddove la ristrutturazione comporti interventi che mutino i parametri urbanistico-edilizi già assentiti con il titolo originario, quali ad esempio, l’aumento del numero delle unità immobiliari o il mutamento di destinazione d’uso è richiesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione. <br />
La questione risolta interseca anche l’ambito di applicazione dell’art. 3, del D.P.R. n. 380/01, in tema di individuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello demolito. <br />
Di recente, su queste tematiche CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 30 agosto 2006 n. 5061, ivi, secondo cui nella vigenza dell’art 31 lett. d) L. 5 agosto 1978, n. 457 si considerano lavori di ristrutturazione edilizia “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L’intervento assentito con la concessione di ristrutturazione resta nell’ ambito di tale articolo, purché il nuovo edificio corrisponda pienamente a quello preesistente. In particolare, deve ritenersi legittimo l’ annullamento della concessione di ristrutturazione anche ove il volume realizzato sia inferiore al preesistente, dovendosi tenere conto della rilevata inosservanza del limite insito nel rispetto delle caratteristiche strutturali dell’originario edificio, per quanto  concerne l’ altezza e il numero dei piani. Si veda anche CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 8 settembre 2003 n. 5032, ivi, secondo cui le ipotesi di abbattimento e ricostruzione possano comprendere anche quelle conseguenti a semplici ristrutturazioni, quindi con demolizione e successiva ricostruzione perfettamente fedele alla superficie coperta, al volume e alla sagoma dell’edificio preesistente; in senso analogo T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA &#8211; Sentenza 17 marzo 2006 n. 100, ivi.<br />
T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 18 febbraio 2005 n. 840, in questa rivista, secondo cui laddove la consistenza dei lavori (demolizione di uno dei corpi di fabbrica, utilizzazione solo parziale della volumetria eliminata in altra parte dell’organismo edilizio al fine di effettuare la sopraelevazione di alcune porzioni, notevoli modifiche alla sagoma, creazione di nuove unità immobiliari e totale cambio di destinazione) sia tale da comportare un significativo incremento del carico urbanistico incidendo in modo considerevole sullo stato dell’urbanizzazione esistente (adeguamento rete fognaria, impianti elettrici e idrici, parcheggi, zone a verde, servizi e attrezzature collettive) tali interventi – tenuto conto anche dello stato di degrado della zona &#8211; non possono rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia come disciplinata sia dall’art. 31, lettera d, della legge n. 457/78 sia dall’art. 4, comma 2, lettera d, della legge regionale n. 52/1999 e nemmeno in quello di sostituzione edilizia come disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera f, della stessa legge regionale (che richiede per siffatta qualificazione l’assenza di interventi su opere di urbanizzazione), quanto piuttosto in quello di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lettera e, della stessa legge n. 52.<br />
Sullo specifico profilo relativo alla sopraelevazione, si rinvia ai precedenti citati in motivazione, T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE II &#8211; Sentenza 27 settembre 2006 n. 2014; T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE II &#8211; Sentenza n. 557/1995; T.A.R. PIEMONTE n. 849/2001.<br />
Di recente, è stato ribadito che il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall’articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal successivo D.M. 1 aprile 1968 vale anche per le sopraelevazioni: CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 25 settembre 2002 n. 4927, in questa Rivista (A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso<b> n. 1082/2004</b>, proposto dal </p>
<p>Signor <b>A.F.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Franco Bandiera, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>
contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI NARCAO</B>, in persona del Sindaco in carica e <B>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI NARCAO</B>, non costituiti in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dei Signori <B>C L</B>. e <B>A. A.</B>, controinteressati, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Virginio Locci e Roberto Murgia, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>della concessione edilizia n. 1 del 16 marzo 2004, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao alla Signora Anna Atzeni ed al Signor Cristian Lecca &#8220;per l&#8217;esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di un fabbricato residenziale&#8221;, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso e, in specie, del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao prot. n. 2023/R del 26 aprile 2004, con il quale l&#8217;amministrazione ha rigettato le osservazioni del Signor Floris, nonché del parere non meglio conosciuto della Commissione edilizia.<br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dei controinteressati indicati in epigrafe;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
In data 16 marzo 2004 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao ha rilasciato alla Signora Anna Atzeni ed al Signor Cristian Lecca una concessione edilizia &#8220;per l&#8217;esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di un fabbricato residenziale&#8221;.<br />
Il ricorrente è proprietario di due terreni, con annessi fabbricati di civile abitazione, limitrofi a quelli dei controinteressati.<br />
Ritenendo illegittima tale concessione edilizia, il Signor Floris ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, lamentando i seguenti motivi di gravame.<br />
1) Violazione dell&#8217;articolo 11 del testo unico n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di legittimazione soggettiva degli istanti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e errata valutazione dei presupposti.<br />
2) Violazione dell&#8217;articolo 3 del testo unico n. 380/2001; violazione del vigente piano di fabbricazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata valutazione dei presupposti.<br />
3) Violazione del vigente piano di fabbricazione; violazione dell&#8217;articolo 18 della legge n. 765/1967 e dell&#8217;articolo 26, ultimo comma, della legge n. 47/1985; eccesso di potere per falsità del presupposto, per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, nonché sviamento.<br />
Con atto notificato a mezzo posta il 18-20 settembre 2004, la Signora Anna Atzeni ed il Signor Cristian Lecca hanno chiesto, ai sensi dell&#8217;articolo 10, 1° comma, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, che il ricorso de quo venga deciso in sede giurisdizionale.<br />
Con atto di costituzione in giudizio ex articolo 10, 1° comma, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 &#8211; notificato al Comune di Narcao, al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao ed ai controinteressati indicati in epigrafe e depositato nella Segreteria di questo Tribunale in data 18 novembre 2004 &#8211; il ricorrente Signor Floris insiste nel ricorso e nelle conclusioni ivi formulate, chiedendo l&#8217;annullamento degli atti impugnati.<br />
Con ordinanza n. 42 del 9 febbraio 2005 &#8211; confermata in sede d&#8217;appello dal Consiglio di Stato &#8211; questo Tribunale ha accolto l&#8217;istanza cautelare avanzata dal ricorrente, sospendendo l&#8217;esecuzione della concessione edilizia impugnata.<br />
Non si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale intimata.<br />
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati indicati in epigrafe, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento della concessione edilizia n. 1 del 16 marzo 2004, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao alla Signora Anna Atzeni ed al Signor Cristian Lecca &#8220;per l&#8217;esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di un fabbricato residenziale&#8221;, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso e, in specie, del provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Narcao prot. n. 2023/R del 26 aprile 2004, con il quale l&#8217;amministrazione ha rigettato le osservazioni del Signor Floris, nonché del parere della Commissione edilizia.<br />
Deve essere preliminarmente disattesa l&#8217;eccezione dei controinteressati di inammissibilità del ricorso in quanto il Signor Floris non avrebbe interesse a ricorrere.<br />
La pacifica circostanza che il ricorrente sia proprietario di terreni e immobili, situati nelle immediate vicinanze dei terreni oggetto della concessione edilizia impugnata, legittima – per ciò solo &#8211; tale soggetto a proporre ricorso avverso tale concessione edilizia, qualora ritenuta illegittima. E’inoltre evidente &#8211; contrariamente a quanto sostenuto da controinteressati &#8211; la sussistenza e l&#8217;effettività della lesione della sfera patrimoniale e individuale del ricorrente ad opera di una concessione edilizia ritenuta illegittima, avente ad oggetto interventi edilizi da effettuarsi nelle immediate vicinanze degli immobili di sua proprietà e rispetto ai quali si lamenta &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; la violazione della normativa in materia di distanze.<br />
Passando all&#8217;esame del merito del gravame, per quanto concerne le censure in ordine all&#8217;assenza in capo ai controinteressati di un titolo idoneo ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in questione, le censure medesime risultano infondate avuto riguardo alla Signora Anna Atzeni e risultano invece fondate avuto riguardo al Signor Cristian Lecca.<br />
La Signora Atzeni, in data 11 giugno 1985, aveva ricevuto in donazione l&#8217;immobile in questione dal proprio genitore Antonio Atzeni, che si era riservato l&#8217;usufrutto.<br />
A seguito della morte di quest&#8217;ultimo, avvenuta in data 23 luglio 1985, si è consolidata  in capo alla Signora Anna Atzeni la piena proprietà dell’immobile oggetto della concessione edilizia impugnata.<br />
Risulta pertanto evidente che al 15 gennaio 2004 &#8211; data nella quale è stata richiesta la concessione edilizia in questione &#8211; l&#8217;istante Anna Atzeni era in possesso di titolo idoneo a richiedere il rilascio del titolo abilitativo , risultando &#8211; in particolare &#8211; esatta e veritiera l&#8217;affermazione contenuta nella richiesta di concessione edilizia del 15 gennaio 2004, secondo cui la medesima aveva &#8220;titolo alla richiesta in qualità di proprietaria&#8221;.<br />
Non altrettanto può dirsi per il Signor Cristian Lecca, che &#8211; come esattamente lamentato dal ricorrente nelle censure in esame &#8211; non risulta in possesso di alcun titolo idoneo ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in questione. In particolare, non può essere condiviso l&#8217;assunto dei controinteressati secondo cui la legittimazione del Signor Lecca deriverebbe direttamente dalla volontà del titolare dello ius aedificandi Atzeni Anna, la quale, richiedendo la concessione congiuntamente a lui, avrebbe cooptato il figlio nel procedimento concessorio.<br />
La suddetta prospettazione non ha infatti fondamento normativo, dovendosi conseguentemente ritenere il Lecca privo di qualsiasi posizione legittimante al rilascio della concessione edilizia, per cui le censure in esame &#8211; in tale parte &#8211; risultano fondate.<br />
Ugualmente fondate risultano le censure di cui al punto secondo dei motivi di gravame di violazione dell&#8217;articolo 3 del testo unico n. 380/2001, di violazione del vigente piano di fabbricazione e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e errata valutazione dei presupposti.<br />
Premesso che, ai sensi dell&#8217;articolo 3 del testo unico dell&#8217;edilizia n. 380/2001, nell&#8217;ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello demolito, deve ritenersi la fondatezza delle censure del ricorrente secondo cui, nel caso di specie, le predette condizioni non sono state rispettate, sia avuto riguardo al corpo di fabbrica in sopraelevazione (autorizzato ex novo con la concessione edilizia in questione), sia avuto riguardo al piano primo destinato a sostituire il preesistente corpo di fabbrica adibito a pollaio.<br />
Per quanto concerne la sopraelevazione, si tratta infatti di nuova opera in senso stretto, in quanto non esistente in precedenza.<br />
Per quanto concerne la trasformazione del preesistente corpo di fabbrica adibito a pollaio in piano primo destinato ad abitazione, deve ritenersi che, sia il mutamento di destinazione d&#8217;uso, sia il mutamento delle caratteristiche edilizie dell&#8217;originaria costruzione rurale (la quale, in particolare, risultava chiusa per tre lati ed aperta totalmente nel quarto lato), determinino un intervento edilizio che non può qualificarsi di &#8220;fedele ricostruzione&#8221; del fabbricato preesistente.<br />
In sostanza, come esattamente sostenuto dal ricorrente, l&#8217;intervento edilizio in questione oggetto della concessione edilizia impugnata, anche considerato unitariamente &#8211; sia avuto riguardo alla sopraelevazione che alla trasformazione del corpo di fabbrica in precedenza destinato a pollaio &#8211; si traduce in realtà nella realizzazione di un&#8217;entità edilizia nuova e diversa rispetto a quella preesistente, con la conseguenza che tale nuovo intervento edilizio deve ritenersi soggetto alle limitazioni e agli standards imposti dalla normativa urbanistica in vigore al tempo in cui è stata esaminata la domanda.<br />
Conseguentemente, per quanto concerne la sopraelevazione prevista nella concessione edilizia impugnata, risultano fondate le censure in esame di violazione delle norme di attuazione (zona B &#8211; completamento residenziale) del vigente piano di fabbricazione del Comune di Narcao, che stabiliscono che le nuove costruzioni debbono rispettare la distanza di almeno quattro metri dai confini e otto metri dai fabbricati già esistenti e che la distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti non può essere inferiore a otto metri.<br />
Deve trovare, infatti, applicazione, nel caso di specie, l&#8217;indirizzo giurisprudenziale e i principi già più volte affermati da questo Tribunale, secondo cui “nel caso di sopraelevazione di preesistente fabbricato non è possibile derogare alle distanze fissate dal piano mediante allineamento col sottostante corpo di fabbrica, atteso che, in assenza di una apposita norma derogatoria, le due porzioni di fabbricato, in quanto eseguite in tempi diversi, restano regolate dalla disciplina vigente al momento della rispettiva costruzione.” (Tar Sardegna n. 2014 del 27 settembre 2006; Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 557/1995; Tar Piemonte, Torino, n. 849/2001).<br />
Le medesime censure risultano altresì fondate anche avuto riguardo alla demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica destinato a pollaio, dovendosi ritenere – come sopra evidenziato – che il mutamento di destinazione d’uso della parte di fabbricato in questione e il mutamento delle caratteristiche edilizie del medesimo, comporti che l’intervento edilizio debba essere correttamente qualificato come nuova costruzione e, in quanto tale, debba essere soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento in cui viene esaminata la domanda di concessione edilizia ed in particolare a quelle stabilite dalle norme di attuazione del vigente piano di fabbricazione del Comune di Narcao in materia di distanze dai confini e dai fabbricati già esistenti.<br />
Né può ritenersi che, nel caso di specie, sia stata implicitamente accordata una deroga al rispetto delle predette distanze, posto che nessuna deroga in tal senso risulta essere stata richiesta dagli interessati, né risulta essere stata presa in considerazione e valutata dall&#8217;amministrazione comunale e neppure menzionata nei provvedimenti autorizzativi del Comune. <br />
Stante la fondatezza delle censure esaminate, di per sé idonee a sostenere la dedotta illegittimità della concessione,  ed assorbiti i restanti motivi di gravame – per l’esame dei quali sarebbe altrimenti necessario disporre incombenti istruttori – il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell&#8217;amministrazione comunale intimata e sono liquidate come in dispositivo, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti dei controinteressati.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
Accoglie</b> il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Narcao al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi era uno 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.<br />
Spese compensate nei confronti dei controinteressati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente;<br />
Rosa Panunzio, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi  15/03/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-455/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.454</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est.M. Lensi.G. (avv. G. Andreozzi) c. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI (avv. P. Corda) sulla compatibilità tra la posizione di componente dell&#8217;organo collegiale che dispone il deferimento alla commissione di disciplina e la qualità di componente di quest&#8217;ultima e sulla natura ordinatoria dei termini per il compimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> L. Tosti, <i>Est.</i>M. Lensi<br />.G. (avv. G. Andreozzi) c. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI (avv. P. Corda)</span></p>
<hr />
<p>sulla compatibilità tra la posizione di componente dell&#8217;organo collegiale che dispone il deferimento alla commissione di disciplina e la qualità di componente di quest&#8217;ultima e sulla natura ordinatoria dei termini per il compimento di atti preliminari al giudizio disciplinare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Commissione di disciplina – Composizione &#8211; Componente di organo collegiale che ha deferito il dipendente alla commissione di disciplina – Incompatibilità &#8211; Non sussiste.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Atti preliminari al giudizio disciplinare – Finalità – Termini infraprocedimentali – Natura ordinatoria – Violazione – Illegittimità – Non sussiste &#8211; Condizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Poiché l&#8217;articolo 112, ultimo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede espressamente che non possono partecipare alla deliberazione finale della commissione di disciplina a pena di nullità i membri della commissione che abbiano riferito all&#8217;ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell&#8217;art. 103 D.P.R. cit. o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all&#8217;inchiesta, deve escludersi qualsivoglia incompatibilità tra la posizione di componente dell&#8217;organo collegiale che dispone il deferimento alla commissione di disciplina e la qualità di componente di quest&#8217;ultima (1).</p>
<p>2. I termini sanciti dall&#8217;articolo 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per il compimento di atti preliminari al giudizio disciplinare mirano a garantire la più ampia difesa dell&#8217;incolpato ed hanno natura ordinatoria, con la conseguenza che la loro violazione non implica alcun vizio del procedimento disciplinare qualora l&#8217;incolpato sia stato in grado di effettuare al meglio la propria difesa (2).<br />
</b>____________________________________<br />
(1)<i> Non constano precedenti in termini in questa Rivista; enuncia un analogo principio, in riferimento a procedimento disciplinare a carico di un sovrintendente della P.S., CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA –Sentenza 23 maggio 2006, n. 3069, che ha anche precisato che la norma dell’art. 112 ultimo comma, T.U. R.P.R. n. 3/57, ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737, è invocabile solo per quanto non previsto dal d.p.r. n. 737/1981 in materia di disciplina e di procedura e qualora compatibile.</i><br />
(2)<i> Nello stesso senso, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUARTA – Sentenza 18 ottobre 2002 n. 5711; in giurisprudenza si ritiene che l’omissione di una tempestiva informazione del pubblico dipendente, ai sensi dell’art. 111, comma 4, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, non comporta vizio insanabile del procedimento disciplinare qualora l’interessato abbia presenziato alla seduta della commissione disciplinare difendendosi ampiamente e senza riserve (così CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza, 19 marzo 1996, n. 280; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 28 maggio 1997, n. 793). <br />
CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 7 aprile 2006 n. 188, in questa Rivista, ha ritenuto che il termine di cui all’art. 111, comma 4, d.p.r. n. 3/1957 (che prescrive la comunicazione della data della seduta per la trattazione orale almeno 20 giorni prima) opera solo per la comunicazione della data della prima seduta per la trattazione orale del procedimento disciplinare e non deve essere osservato in caso di rinvio della suddetta seduta, essendo stato già assicurato al dipendente interessato il lasso di tempo entro cui provvedere alla propria difesa<br />
Quest’ultima decisione ha anche ribadito che il termine di cui all’art. 114, comma 4, d.p.r. 3/57 (concernente la trasmissione degli atti del procedimento dalla Commissione disciplinare all’organo competente ad irrogare la sanzione) non è perentorio ma ordinatorio, atteso che la sua inosservanza non comporta alcun effetto estintivo del procedimento.<br />
La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che nel caso di annullamento di un atto del procedimento disciplinare, il nuovo procedimento deve essere ripreso dall’ultimo atto valido e, se l’annullamento riguarda la pronuncia della commissione di disciplina, non è necessario rinnovare l’intero procedimento, né assegnare all’incolpato un nuovo termine per le sue deduzioni (cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza 5 giugno 1970 n. 469 e 27 maggio 1996 n. 493).<br />
CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 11 febbraio 2005 n. 371, in questa Rivista, ritiene che la rinuncia ai termini di difesa per il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare non comporta violazione dell’articolo 111 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato emanato con D.P.R. n. 3/1957. <br />
Esclude che sia necessaria l’assistenza del difensore nel procedimento disciplinare, da ultimo, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 7 novembre 2006 n. 6556, in questa Rivista; ID, SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 17 febbraio 2006 n. 675, ivi, ha ritenuto legittimo, nei procedimenti disciplinari nei confronti di militari, il divieto di avvalersi dell’assistenza del difensore, in quanto la normativa di settore (art. 87, L. 10 aprile 1954, n. 113, Stato degli ufficiali dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aeronautica) non prevede tale assistenza.</i> (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 299/1995</b>, proposto dal </p>
<p>Signor <B>P.G</B>., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Giuseppe Andreozzi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
L&#8217;<B>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI,</B> in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Piero Corda, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<b><br />
per l&#8217;annullamento<br />
</b>della delibera della Giunta Provinciale n. 2881 del 24 novembre 1994 che applica al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura del 10% per la durata di mesi 4, per un importo mensile di lire 250.765, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, comunque connesso al procedimento disciplinare.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione resistente;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
Con nota del 19 luglio 1994 il Presidente della Provincia di Cagliari contestava al ricorrente, impiegato presso la Biblioteca Provinciale di Cagliari in qualità di istruttore direttivo di VII livello, il seguente addebito disciplinare: &#8220;L&#8217;ufficio di Segreteria di questa Presidenza ha concordato con la S.V. l&#8217;apertura della Biblioteca Provinciale per l&#8217;incontro conclusivo del programma &#8220;Scopriamo insieme Cagliari ed i suoi monumenti&#8221;,  fissato per le ore 18.00 del 18/07/94. All&#8217;orario concordato, invece, la Biblioteca risultava chiusa e, conseguentemente, ai partecipanti all&#8217;incontro è stato impedito l&#8217;accesso ai locali&#8221;. <br />
Con delibera n. 2599 del 27 luglio 1994 la Giunta Provinciale disponeva il deferimento del ricorrente alla commissione di disciplina.<br />
Essendo stata infine adottata la delibera della Giunta Provinciale n. 2881 del 24 novembre 1994 che ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura del 10% per la durata di mesi 4, l&#8217;istante col ricorso in esame ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando in primo luogo la violazione di legge per incompatibilità di un membro della commissione di disciplina, la violazione degli artt. 111 e 112 del D.P.R. n. 3/1957, nonché l&#8217;eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, nonché la violazione di legge per omessa precisazione, in sede di contestazione, dello specifico comportamento addebitato.<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;annullamento della delibera della Giunta Provinciale n. 2881 del 24 novembre 1994 che applica al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura del 10% per la durata di mesi 4, per un importo mensile di lire 250.765.<br />
Il ricorso va rigettato .<br />
Infondata risulta la prima censura di violazione di legge per incompatibilità di un membro della commissione di disciplina.<br />
Come esattamente rilevato dalla difesa dall&#8217;amministrazione resistente, non può ritenersi sussistente alcuna incompatibilità tra la posizione di componente dell&#8217;organo collegiale che dispone il deferimento alla commissione di disciplina e la qualità di componente di quest&#8217;ultima, considerato che l&#8217;articolo 112, ultimo comma, del D.P.R. n. 3/1957 prevede espressamente che non possono partecipare alla deliberazione finale della commissione di disciplina &#8220;a pena di nullità i membri della commissione che abbiano riferito all&#8217;ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell&#8217;art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all&#8217;inchiesta&#8221;.<br />
Poiché non risulta che il Presidente della commissione di disciplina abbia svolto alcuna delle predette attività, non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcuna incompatibilità del soggetto in questione a svolgere la predetta funzione di Presidente della commissione di disciplina, essendo irrilevante &#8211; si ribadisce &#8211; che il medesimo abbia partecipato, in qualità di componente della Giunta Provinciale &#8211; quale Assessore al Personale &#8211; all&#8217;adozione della deliberazione di deferimento del dipendente in questione alla commissione di disciplina. <br />
Tale presenza – per ciò sola ed in mancanza di un principio di prova contrario &#8211; non può considerarsi svolgimento di &#8220;attività inquirente&#8221;, come invece sostenuto dal ricorrente.<br />
Ugualmente infondato risulta anche il secondo motivo di censura, considerato che i termini stabiliti dall&#8217;articolo 111 del D.P.R. n. 3/1957 per il compimento degli atti preliminari al giudizio disciplinare hanno natura ordinatoria e non perentoria.<br />
Si osserva altresì che, nel caso di specie, il ricorrente ha potuto acquisire tutti gli atti del procedimento e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa mediante la produzione di una memoria in data 11 ottobre 1994 e di sette scritti difensivi in occasione della trattazione orale alla quale ha regolarmente partecipato. Deve trovare applicazione, nel caso in esame, il principio affermato dal Consiglio di Stato secondo cui i termini sanciti dall&#8217;articolo 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per il compimento degli atti preliminari al giudizio disciplinare mirano a garantire la più ampia difesa dell&#8217;incolpato e hanno natura ordinatoria, pertanto la loro violazione non implica alcun vizio del procedimento disciplinare qualora l&#8217;incolpato sia stato in grado di effettuare al meglio la propria difesa (Consiglio di Stato, quarta sezione, n. 5711 del 18 ottobre 2002).<br />
Nessuna lesione del diritto di difesa del ricorrente può altresì rinvenirsi nella circostanza che la commissione di disciplina, in una prima seduta, in assenza dell&#8217;incolpato, abbia esaminato atti e fatti e assunto decisioni istruttorie, né nell&#8217;ulteriore circostanza che, nella seduta del 19 ottobre 1994, il ricorrente sia stato ammesso in aula solo dopo l&#8217;audizione di un teste.<br />
Ugualmente infondate risultano le censure di cui al punto terzo dei motivi di gravame, di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, nonché di violazione di legge per omessa precisazione, in sede di contestazione, dello specifico comportamento addebitato.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve ritenersi che nell’atto di contestazione di addebiti sia sufficientemente precisato il comportamento contrario ai propri doveri addebitato al ricorrente medesimo.<br />
Considerato che, nel caso in esame, risulta incontroverso &#8211; per ammissione del ricorrente &#8211; che il medesimo abbia &#8220;ricevuto due telefonate, nei giorni precedenti la manifestazione, da due impiegate qualificatesi come “segretarie del Presidente”, che lo informavano della manifestazione che avrebbe avuto luogo nella biblioteca&#8221; e che nel corso di tali conversazioni telefoniche &#8220;il ricorrente si era limitato a far presente l&#8217;inopportunità (per motivi logistici e per il pericolo di danni al materiale librario) di offrire un &#8220;buffet&#8221; nei locali della biblioteca&#8221;, deve ritenersi che, nel caso di specie, risulti sufficientemente provata la circostanza che il ricorrente medesimo non abbia ottemperato alle disposizioni impartite &#8211; tramite la Segreteria di Presidenza &#8211; di presenziare all&#8217;incontro conclusivo del programma &#8220;scopriamo insieme Cagliari e i suoi monumenti&#8221; che si doveva tenere presso la biblioteca provinciale il giorno 18 luglio 1994 alle ore 18, tenendo chiusi i predetti locali o, comunque, non attivandosi affinché la biblioteca fosse messa a disposizione della manifestazione culturale in questione e impedendo, in tal modo, che si tenesse detto incontro, con pregiudizio dell&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione provinciale.<br />
Ciò stante, ritiene il Collegio che, alla luce degli atti acquisiti al procedimento disciplinare, le responsabilità del ricorrente risultassero sufficientemente provate, senza che sussistesse pertanto la necessità delle ulteriori attività istruttorie richieste dal ricorrente. <br />
E’ quindi addebitabile al ricorrente il disservizio in concreto verificatosi, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza della predetta responsabilità, le circostanze invocate dal ricorrente, secondo cui il medesimo non è responsabile della biblioteca, non possiede le chiavi della stessa, né rientra fra i suoi compiti quello di provvedere all&#8217;apertura della stessa, che l&#8217;orario indicato (ore 18) non rientra nell&#8217;orario di servizio per cui sarebbe stata necessaria un&#8217;autorizzazione per l&#8217;effettuazione di lavoro straordinario, trattandosi di obiezioni palesemente pretestuose (anche in considerazione della qualifica rivestita dal ricorrente) a fronte del dato di fatto che il ricorrente &#8211; pur in presenza di precise disposizioni comunicategli tramite la Segreteria di Presidenza &#8211; non si è comunque attivato affinché la biblioteca fosse messa a disposizione della manifestazione culturale in questione, impedendo, in tal modo, che si tenesse l&#8217;incontro programmato, con pregiudizio dell&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione provinciale.<br />
Per le suesposte considerazioni, stante l&#8217;infondatezza delle censure esaminate il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
respinge </b>il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell&#8217;amministrazione resistente delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente;<br />
Rosa Panunzio, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.<br />
<b><br />
</b>Depositata in segreteria oggi  15/03/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-454/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-453/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-453/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.453</a></p>
<p>Pres.P. Numerico, Est.M. Lensi G.M. (avv.ti E. Floris ed E. Lasio) c. COMUNE DI SASSARI (avv.ti F. Melis e G. Farci) sui presupposti per la retribuzione del lavoro straordinario prestato dai dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali Pubblico impiego –– Dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato – Compenso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-453/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-453/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>P. Numerico, <i>Est.</i>M. Lensi<br /> G.M. (avv.ti E. Floris ed E. Lasio) c. COMUNE DI SASSARI (avv.ti F. Melis e G. Farci)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la retribuzione del lavoro straordinario prestato dai dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego –– Dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato – Compenso straordinario – Lavoro prestato in occasione di consultazioni elettorali – Quando spetta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La prestazione di lavoro straordinario in occasione della consultazione elettorale 5 e 6 aprile 1992 è stata regolamentata dall&#8217;articolo 18 del D.L. 20 gennaio 1992 n. 11, il quale, all&#8217;evidente scopo di contenere in termini certi l&#8217;onere finanziario che i Comuni avrebbero accollato allo Stato per lo straordinario dei propri dipendenti, ha consentito il pagamento delle suddette spese solo sulla base della previa approvazione, da parte della Giunta Municipale, dell&#8217;elenco del personale interessato, solo per i nominativi ivi contemplati e per il numero di ore stabilito; ne consegue che, in virtù dell’espresso divieto normativo, lo straordinario svolto dai dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali può essere retribuito solo qualora siano rispettate le rigorose regole procedimentali sopra descritte.</p>
<p></b>______________________________________________<br />
(1) <i>In motivazione il Collegio cita T.A.R. SARDEGNA &#8211; Sentenza 27 gennaio 1995 n. 39, confermata da CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza n. 44/02 (insieme ad altre di identico tenore dal n. 43 a n. 64/02, sul sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it). Il Collegio sardo ricorda che la materia è stata successivamente trasfusa in successivi decreti legge non convertiti ed infine nell&#8217;articolo 15 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993 n. 68, che l’ha definitivamente regolata ribadendo, nella sostanza, la disciplina contenuta nel D.L. n. 11/1992 e facendo salvi, con l&#8217;articolo 1, comma 2, della legge di conversione, gli effetti ed i rapporti giuridici sorti in forza dei precedenti decreti non convertiti. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso<b> n. 221/1995</b>, proposto dal </p>
<p>Sig. <B>G.M</B>., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Efisio Floris e Emidio Lasio, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI CAGLIARI</B>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Melis e Genziana Farci ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Roma n. 145 (Palazzo Civico); <br />
<b><br />
per la declaratoria<br />
</b>del diritto del ricorrente al pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate per gli adempimenti relativi alle consultazioni elettorali del 5 e 6 aprile 1992<br />
<b><br />
e per la condanna<br />
</b>del Comune resistente al pagamento della somma di lire 2.268.829, con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate a far data dalla scadenza di ciascuna mensilità e fino al saldo definitivo.<br />
VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione comunale resistente;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate per gli adempimenti relativi alle consultazioni elettorali del 5 e 6 aprile 1992, con condanna del Comune resistente al pagamento della somma di lire 2.268.829, con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate a far data dalla scadenza di ciascuna mensilità e fino al saldo definitivo.<br />
Afferma il ricorrente di avere prestato ore di lavoro straordinario in esecuzione della deliberazione n. 400 del 12 febbraio 1992 con la quale la Giunta Municipale di Cagliari ha autorizzato la prestazione di lavoro straordinario da parte dei dipendenti per lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica svoltesi nei giorni 5 e 6 aprile 1992.<br />
Avendo l&#8217;amministrazione comunale provveduto alla liquidazione delle competenze limitatamente a n. 16 ore di straordinario diurno e n. 24 ore di straordinario festivo e notturno, il ricorrente afferma di essere creditore della retribuzione a titolo di lavoro straordinario relativamente a n. 141 ore diurne e n. 1 ora di straordinario festivo e notturno.<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione comunale intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto. <br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate per gli adempimenti relativi alle consultazioni elettorali del 5 e 6 aprile 1992, con condanna del Comune resistente al pagamento della somma di lire 2.268.829, con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate a far data dalla scadenza di ciascuna mensilità e fino al saldo definitivo.<br />
Il ricorso va rigettato .<br />
Pur considerate le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria del 12 gennaio 2007, ritiene tuttavia il Collegio che debbano essere ribaditi anche nel caso di specie i principi già affermati da questo Tribunale relativamente a fattispecie identiche a quella in esame (cfr. per tutte T.A.R. Sardegna n. 39 del 27 gennaio 1995) e confermati in sede d&#8217;appello dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 44/2002).<br />
Il ricorrente non contesta il principio secondo il quale la prestazione di lavoro straordinario da parte del pubblico dipendente deve essere autorizzata dall&#8217;amministrazione presso la quale presta servizio, ma sostiene che lo straordinario da lui prestato nel caso di specie rientra nell&#8217;ambito di applicazione della generale autorizzazione contenuta nella deliberazione della Giunta Municipale n. 400 del 12 febbraio 1992.<br />
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, con la deliberazione n. 400 del 12 febbraio 1992 la Giunta Municipale di Cagliari non ha genericamente autorizzato il personale comunale a prestare lavoro straordinario in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali in questione, ma ha nominativamente indicato i dipendenti chiamati a collaborare, specificando e stabilendo il numero di ore che ciascuno era autorizzato a svolgere.<br />
Tale impostazione era necessitata ai sensi della legge 20 gennaio 1992 n. 11, che richiedeva tale precisa individuazione per consentire ai Comuni di ottenere il rimborso delle spese necessarie da parte dello Stato.<br />
Considerato che le ore di lavoro straordinario autorizzate dalla predetta deliberazione n. 400/1992 in favore del ricorrente sono state correttamente pagate dall&#8217;amministrazione comunale al ricorrente medesimo, nessuna ulteriore prestazione di lavoro straordinario può essere liquidata in favore del ricorrente, trattandosi di prestazioni svolte in assenza di preventiva autorizzazione.<br />
Né un eventuale riconoscimento a posteriori dello svolgimento di tali ulteriori prestazioni di lavoro straordinario può consentirne il pagamento.<br />
Come già evidenziato da questo Tribunale, la prestazione di lavoro straordinario in occasione di quella consultazione elettorale è stata infatti regolamentata dall&#8217;articolo 18 del D.L. 20 gennaio 1992 n. 11, il quale, all&#8217;evidente scopo di contenere in termini certi l&#8217;onere finanziario che i Comuni avrebbero accollato allo Stato per lo straordinario dei propri dipendenti, ha consentito il pagamento delle suddette spese solo sulla base della previa approvazione, da parte della Giunta Municipale, dell&#8217;elenco del personale interessato, solo per i nominativi ivi contemplati e per il numero di ore stabilito.<br />
La norma espressamente dispone che la mancata deliberazione preventiva impedisce il pagamento dei compensi.<br />
La materia è stata successivamente trasfusa in successivi decreti legge non convertiti ed infine nell&#8217;articolo 15 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993 n. 68, che l’ha definitivamente regolata ribadendo, nella sostanza, la disciplina contenuta nel D.L. n. 11/1992 e facendo salvi, con l&#8217;articolo 1, comma secondo, della legge di conversione, gli effetti ed i rapporti giuridici sorti in forza dei precedenti decreti non convertiti.<br />
Sulla base di tali enunciati normativi deve ritenersi che lo straordinario svolto dai dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali può essere retribuito solo qualora siano rispettate le rigorose regole procedimentali sopra descritte.<br />
Per le suesposte considerazioni, il ricorso in esame è manifestamente infondato e deve essere conseguentemente respinto.<br />
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
Respinge</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente;<br />
Rosa Panunzio, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi  15/03/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-453/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.2307</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-3-2007-n-2307/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-3-2007-n-2307/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-3-2007-n-2307/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.2307</a></p>
<p>Pres. de Lise, Est. Martino Usicons, Associazione per la tutela degli interessi e dei diritti degli utenti di servizi pubblici e privati, S.N.I.L.A.-Sindacato Nazionale Indipendente Lavoratori Alimentaristi (Avv.ti A. Salerni, M.R. Damizia, M. Angelelli, G. Sasso, F. De Liberato) c/ AGCM (Avv. dello Stato), Comune di Roma (Avv.ti E. Lorusso,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-3-2007-n-2307/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.2307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-3-2007-n-2307/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.2307</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   de Lise,         Est. Martino<br /> Usicons, Associazione per la tutela degli interessi e dei diritti degli utenti di servizi pubblici e privati, S.N.I.L.A.-Sindacato Nazionale Indipendente Lavoratori Alimentaristi (Avv.ti A. Salerni, M.R. Damizia, M. Angelelli, G. Sasso, F. De Liberato) c/ AGCM (Avv. dello Stato), Comune di Roma (Avv.ti E. Lorusso, N. Sabato), Centrale del Latte di Roma s.p.a. (n.c.), Cirio s.p.a. (Avv.ti M. Santaroni, P.Stella Richter, P. Di Rienzo), Eurolat s.p.a., Parmalat s.p.a. (Avv. V. Cerulli Irelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla configurabilità della legittimazione processuale in capo alle associazioni dei consumatori avverso provvedimenti di tutela della concorrenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione attiva delle associazioni dei consumatori &#8211; In materia di tutela della concorrenza – Configurabilità  &#8211; Sussiste – Ragione &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono legittimate ad agire capo le associazioni rappresentative dei consumatori avverso provvedimenti di tutela della concorrenza, posto che la circostanza che l’AGCM sia preposta alla cura dell’interesse pubblico ad un assetto concorrenziale del mercato, non esclude che la salvaguardia di tale interesse si traduca in concreto in misure poste a salvaguardia anche di singoli operatori o dei consumatori, lesi dal comportamento al vaglio dell’Autorità.<br />
(Nella specie, peraltro, è stato ritenuto inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto, avverso l’autorizzazione ad un’operazione di concentrazione, da talune associazioni dei consumatori, non essendo le stesse iscritte nell’elenco di cui all’art. 5, L. 281/98 -ora art. 137 D. Lgs. 206/2005- e non avendo le stesse dimostrato né il possesso di un minimum di rappresentatività, né di essere portatrici di un interesse particolare e differenziato).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Pasquale de Lise		&#8211;			Presidente<br />	<br />
Antonino Savo Amodio	&#8211;		           Componente <br />	<br />
Silvia Martino			&#8211;		           Componente rel. <br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 711/98 proposto da</p>
<p><b>Usicons, Associazione per la tutela degli interessi e dei diritti degli utenti di servizi pubblici e privati</b>, in persona del legale rappresentante p.t., <b>S.N.I.L.A., Sindacato Nazionale Indipendente Lavoratori Alimentaristi</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Arturo Salerni, Maria Rosaria Damizia, Mario Angelelli, Gemma Sasso e Francesca De Liberato, ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dei difensori al v.le Carso n. 23;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;  <b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Lorusso e Nicola Sabato, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, alla via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>&#8211; <b>Centrale del Latte di Roma s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;</p>
<p>&#8211; <b>Cirio s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Santaroni, Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo, con domicilio eletto in Roma presso lo studio degli ultimi due, alla via Mordini n. 14;</p>
<p>&#8211; <b>Eurolat s.p.a.</b>, in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Cerulli Irelli, presso il cui studio in Roma, via Dora n. 1, è elettivamente domici<br />
<br />
&#8211; <b>Parmalat s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Cerulli Irelli, presso il cui studio in Roma, via Dora n. 1, è elettivamente domiciliato;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento n. 5408 (C2863) dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, reso nell’adunanza del 23 ottobre 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 43 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10.11.1997, con cui si delibera di “autorizzare l’operazione di concentrazione” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 145 del 28 luglio 1997, adottata su proposta della Giunta Comunale del 26.6.1997 n. 119, recante ad oggetto “Privatizzazione dell’Azienda Comunale Centrale del Latte – Approvazione del progetto generale di liquidazione dell’azienda speciale con conseguente conferimento di parte del compendio aziendale alla “Centrale del latte di Roma s.p.a.”, Cessione del 75% e connessa opzione di vendita del 20% del nuovo capitale sociale della S.p.a. in esito alla procedura negoziata condotta dall’advisor sulla base dei vincoli – obiettivo fissati dalla deliberazione 8 luglio 1996 n. 132”, autorizzazione che viene data “subordinatamente al pieno rispetto degli impegni assunti dall’impresa acquirente [ Cirio s.p.a. ] nei confronti dell’Autorità”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del Comune di Roma, di Cirio s.p.a., di Eurolat s.p.a. e Parmalat s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 9.2.2007 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti Damizia, Sabato, Di Rienzo, e Cerulli Irelli per le parti rispettivamente rappresentate;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	Con atto pervenuto in data 11 agosto 1997, la Cirio S.p.a. comunicava all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l. n. 287/90, l’acquisizione del 75% del capitale sociale della Centrale del Latte di Roma s.p.a., in quanto vincitrice della gara bandita dal Comune di Roma nell’ottobre del 1996 in attuazione della deliberazione consiliare n. 145 del 28 luglio 1997.<br />	<br />
Con delibera n. 5289 del 10 settembre 1997, l’Autorità avviava un procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 16, comma 4, della l. 287/90, nei confronti di Cirio s.p.a. e Centrale del Latte di Roma s.p.a., volto a verificare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge cit., se l’operazione fosse suscettibile di dare luogo alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.<br />
Secondo la prima valutazione dell’Autorità l’operazione avrebbe prodotto, sul mercato del latte fresco, l’acquisizione della leadership del mercato da parte del gruppo Cirio, il passaggio della leadership da un operatore locale e attivo nel solo settore lattiero – caseario, ad un operatore nazionale con produzione diversificata in numerosi altri comparti agroalimentari ed in grado, pertanto, di impostare le proprie strategie industriali, commerciali e promozionali tenendo conto anche della propria presenza su altri mercati locali del latte fresco e su altri prodotti alimentari;<br />
c) incremento della distanza tra il primo e il secondo operatore;<br />
d) aumento del grado di concentrazione complessivo del mercato.<br />
La società Cirio, al fine di superare i rilievi dell’Autorità, assumeva i seguenti impegni, da attuarsi entro un determinato periodo di tempo dal perfezionamento dell’acquisizione della Centrale del Latte di Roma:<br />
a) alienazione del proprio marchio distintivo, con garanzie all’acquirente di un livello produttivo adeguato alla valenza del marchio stesso, conseguibile attraverso la vendita dello stabilimento;<br />
b) l’acquirente del marchio e dello stabilimento avrebbe dovuto essere un operatore dotato di un adeguato piano industriale e di una quota di mercato, al momento dell’acquisto, tale da non creare una ulteriore limitazione alla concorrenza effettiva sul mercato. L’identità dell’acquirente sarebbe stata preventivamente sottoposta all’Autorità, affinché quest’ultima potesse verificarne la conformità con gli impegni assunti dalla Cirio. <br />
Nel provvedimento era altresì specificato che la Cirio avrebbe potuto sottrarsi agli obblighi di vendita nella circostanza in cui si fosse addivenuti, per effetto di un mutamento normativo, ad una situazione per cui almeno una certa percentuale di latte fresco commercializzato nel territorio nazionale potesse avere durata uguale o superiori a sette giorni.<br />
Con il provvedimento impugnato l’Autorità, sulla base degli impegni assunti dalla Cirio, riteneva di autorizzare l’operazione di concentrazione comunicata, subordinatamente al pieno rispetti degli impegni sinteticamente descritti. <br />
Le associazioni ricorrenti deducono, con un unico articolato mezzo di gravame:<br />
<b>1) Violazione della l. 10 ottobre 1990, n. 287, ed in particolare degli artt. 6 e 18 di tale disposizione. Violazione dell’art. 41, capoverso della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell’atto, carenza di motivazione, vizio nell’iter procedimentale seguito dall’Autorità, erroneità dei presupposti, palese travisamento dei fatti. Violazione dei principi dell’ordinamento delle Comunità Europee in materia di disciplina della concorrenza, richiamati dall’ultimo comma dell’art. 1 della l.n. 287/90. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90.<br />
</b>Si sono costituiti, per resistere, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Comune di Roma, la Cirio s.p.a., nonché, da ultimo, Eurolat s.p.a. e Parmalat s.p.a.<br />
Con ordinanza n. 407 del 1998, resa nella camera di consiglio del 11.2.1998, è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Il Comune di Roma e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, hanno depositato memorie conclusionali in vista della pubblica udienza del 9.2.2007 alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>2.	Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. <br />	<br />
2.a	In punto di fatto giova premettere che le ricorrenti si definiscono quali associazioni senza finalità di lucro aventi per oggetto “la tutela dei diritti e degli interessi collettivi e dei singoli cittadini utenti di servizi pubblici e/o privati, dei consumatori, e di quanti esigono il rispetto delle norme da parte della Pubblica Amministrazione”  (Usicons) ovvero il “miglioramento della produzione e del servizio”, agendo anche a tutela dei consumatori (S.N.I.L.A.).<br />	<br />
La Sezione ha più volte affrontato il problema della legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti nelle varie materie in cui sono coinvolti interessi dei medesimi.<br />
In passato è stato in particolare ritenuto che i poteri di cui alla l. n. 287/1990 siano preordinati esclusivamente alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica nell&#8217;ambito del libero mercato, e non anche alla garanzia di posizioni individuali o associate dei soggetti operanti nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultimo<b>. </b>Tale orientamento non è stato però completamente condiviso dal Consiglio di Stato il quale ha invece affermato che la circostanza che l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato sia tenuta a perseguire l’interesse pubblico alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica e/o della libera autodeterminazione dei consumatori non è in grado di escludere che anche soggetti terzi rispetto a quelli immediatamente lesi dai provvedimenti finali possano vantare interessi, pretensivi e oppositivi, suscettibili di ricevere protezione giuridica (cfr. Cons.St., sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 280 e la giurisprudenza ivi citata). <br />
In tale ottica, il Consiglio ha valorizzato quanto disposto dall’art. 3 della l. 281 del 1998 (oggi trasfuso nell’art. 139 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), alla stregua del quale “<i>Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi</i>”.  <br />
Con la coeva pronuncia n. 1113 del 2005 ha rimarcato che l’ordinamento, già nella fase antecedente all’emanazione del provvedimento dell’Autorità: <br />
a) garantisce ai terzi la partecipazione procedimentale (art. 12, comma 1, della l. n. 287/1990), prevedendo che chiunque vi abbia interesse può portare degli elementi a conoscenza dell’Autorità, e sancisce l’obbligo di comunicare il provvedimento di avvio dell&#8217;istruttoria, non solo alle imprese e agli enti interessati, ma anche ai “soggetti che ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato e attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all&#8217;avvio dell&#8217;istruttoria” (art. 6, comma 4, del d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217);<br />
b) ammette all’istruttoria i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dalle infrazioni oggetto dell&#8217;istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa, e che facciano motivata richiesta di intervenire entro un dato termine (art. 7, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 217/1998);<br />
c) stabilisce che l’Autorità notifica l’apertura dell’istruttoria “alle imprese ed agli enti interessati” (art. 14, comma 1, della l. n. 287/1990) e che la stessa, in ogni momento dell&#8217;istruttoria, può richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell&#8217;istruttoria (art. 14, comma 2, della l. n. 287/1990);<br />
d) riconosce poi il diritto di essere sentiti in sede di audizione finale ai “soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio” (art. 14, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 217/1998).<br />
L’affidamento all’Autorità della concorrenza di una “tutela oggettiva della concorrenza” non esclude allora che la salvaguardia dell’interesse generale ad un assetto concorrenziale del mercato si traduca, sul piano concreto, in misure adottate a salvaguardia anche di singoli operatori o dei consumatori, lesi dal comportamento anticoncorrenziale posto all’esame dell’Autorità.<br />
La considerazione secondo cui i poteri dell’Autorità sono volti alla tutela obiettiva del diritto di impresa, “<i>se mette in luce la tensione  dell’azione amministrativa al mantenimento dell’equilibrio concorrenziale generale piuttosto che alla ponderazione di interessi, non costituisce quindi un impedimento concettuale al riconoscimento della rilevanza giuridica degli interessi concretamente incisi dall’esercizio (o dall’omesso esercizio ritualmente stigmatizzato) di quei poteri. La tensione dell’azione amministrativa alla tutela dell’interesse della collettività indistinta non esclude cioè l’emersione di situazioni soggettive individuali direttamente pregiudicate. E tanto specie in un settore, quello della normativa in tema di tutela della concorrenza di derivazione comunitaria, nel quale l’effetto essenziale del provvedimento dell’Autorità (si pensi alla autorizzazioni in deroga, alle sanzioni ripristinatorie ed all’imposizione di prescrizioni conformative in tema  di concentrazioni) è l’incisione autoritativa di relazioni economiche con la conseguente configurazione  di un determinato assetto concreto; incisione che postula un interesse qualificato e concreto degli attori a vario titolo (imprese e consumatori) delle relazioni economiche conformate, plasmate o tollerate nonostante la loro illiceità, pur se non qualificabili come destinatari in senso stretto dei provvedimento, a reagire in sede giurisdizionale</i>”(Cons. St., sez. VI, 21 marzo 2005 n. 1113). <br />
Il percorso argomentativo così sintetizzato trova un significativo punto di contatto anche con la più recente giurisprudenza della Sezione, la quale ha pur essa valorizzato il dato positivo rappresentato dalla legittimazione ad agire “<i>a tutela degli interessi collettivi</i>”, riconosciuta dall’art. 3 della cit. l.n. 281/98, e oggi dall’art. 139 del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005 cit.), alle “<i>associazioni dei consumatori e degli utenti</i>”, purché inserite nell’elenco di cui al precedente art. 5 (oggi art. 137 del ripetuto decreto n. 206/2005). <br />
Siffatta legittimazione <i>ex lege</i> rappresenta infatti l’approdo del tentativo di individuare una “soddisfacente tecnica di protezione degli interessi diffusi in un contesto processuale tuttora retto dal principio personalistico”, nel quale l’azione popolare è ammessa solo in particolari ipotesi (così da ultimo T.a.r. Lazio, sez. I, 6 dicembre 2005, n. 13160).<br />
Ciò posto in generale, nella fattispecie è però pacifico che le associazioni ricorrenti non erano, e non sono, iscritte nell’elenco istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.<br />
Le associazioni stesse, inoltre, non hanno in alcun modo dimostrato (sulla base del proprio statuto e della propria organizzazione) il possesso di un  <i>minimum </i>di rappresentatività, corrispondente o comunque paragonabile al modello recepito dal legislatore, assumendo, in definitiva, che la propria legittimazione processuale derivi, semplicemente, dalle finalità perseguite, di tutela di tutela dei consumatori e dei lavoratori del settore alimentare. <br />
Allo stesso modo, non hanno dimostrato di essere portatrici di un interesse particolare e differenziato, che assumono essere stato leso in via diretta e immediata dal provvedimento impugnato nella parte in cui conforma la complessa operazione di concentrazione sottoposta al vaglio dell’Autorità.<br />
Ne consegue pertanto che, in mancanza di una legittimazione <i>ex lege</i>, ovvero di sicuri indici di rappresentatività che consentano di individuare nelle associazione ricorrenti enti esponenziali portatori di interessi differenziati da quelli generali alla legittimità dell’attività amministrativa, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.2.2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-3-2007-n-2307/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.2307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.51</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-3-2007-n-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-3-2007-n-51/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-3-2007-n-51/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.51</a></p>
<p>Pres. P.Turco; Est. M. Filippi D. D. (avv. F. Mavilla) c. REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA (avv. E. Pastorelli) e nei confronti di F. C. (n.c.) sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione del provvedimento di esclusione da un pubblico concorso e sulla sufficienza del punteggio numerico ai fini della motivazione dei giudizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-3-2007-n-51/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-3-2007-n-51/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.51</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.Turco; Est. M. Filippi<br /> D. D. (avv. F. Mavilla) c. REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA (avv. E. Pastorelli) e nei confronti di F. C. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione del provvedimento di esclusione da un pubblico concorso e sulla sufficienza del punteggio numerico ai fini della motivazione dei giudizi espressi dalla commissione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Termine – Decorrenza &#8211; In materia di pubblici concorsi – Piena conoscenza del provvedimento – Necessità &#8211; Fattispecie.<br />
2. Concorsi pubblici – Prove scritte – Motivazione –Voto numerico – Sufficienza – Sindacato giurisdizionale &#8211; Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In assenza di una specifica disposizione, nel bando e nella disciplina ivi espressamente richiamata, circa le modalità di pubblicazione di alcuni atti assunti in sede di pubblico concorso (nella specie, si trattava dell’atto di esclusione), per stabilire il dies a quo del termine dell’impugnazione non può che farsi riferimento alla data di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato. (1)<br />
2. Il voto attribuito alle prove concorsuali esprime in una formula sintetica, ma eloquente, la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione; detta valutazione – in quanto attinente al merito dell&#8217;azione amministrativa &#8211; è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ed illogicità. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Collegio, pronunciandosi sull’eccezione di irricevibilità del ricorso di una concorrente esclusa da un concorso, osserva che il bando si limitava a prevedere le modalità di pubblicazione delle ammissioni (mediante affissione nella bacheca della sede dell’Ufficio Concorsi e pubblicazione sul sito internet della Regione, v. art. 7), senza nulla stabilire con riguardo alla comunicazione dei provvedimenti di esclusione.<br />
L’art. 14 del bando, richiamato dalla ricorrente, rinviava, per quanto non espressamente stabilito, alle norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni. <br />
L’art. 31 di tale regolamento regionale stabiliva, a sua volta, che “Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione decorre il termine per le eventuali impugnative”. <br />
Il Collegio enuncia il principio di cui in massima, sottolineando che, “il bando non prevede né il termine entro il quale tali formalità vanno espletate, né la durata delle pubblicazioni, peraltro riguardanti le ammissioni (e non le esclusioni). Pare dunque più coerente con l’esigenza di garantire effettività di tutela negare valore di conoscenza legale a tali forme di pubblicazione; diversamente, si farebbe carico a tutti i concorrenti – anche se, in ipotesi, residenti altrove o sforniti di dotazione informatica – di effettuare periodiche e frequenti verifiche, pena la decadenza dalla impugnativa. Il bando ben poteva prevedere un termine iniziale, e per una durata minima, delle pubblicazioni, associandovi espressamente il valore di conoscenza legale, così consentendo una chiara consapevolezza da parte dei concorrenti circa la decorrenza del termine per ricorrere.”.<br />
(2) Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di motivazione dedotta dalla ricorrente, rilevando che il giudizio negativo costituisce “la risultante &#8211; espressa in forma numerica &#8211; dei quattro criteri individuati prima dell’espletamento delle prove, come integrati dai parametri fissati dalla Commissione prima della correzione degli elaborati. Proprio il frazionamento matematico dei punteggi, in relazione alla diversa quantificazione del peso del singolo criterio, consente di ritenere che il provvedimento di esclusione sia sorretto da motivazione idonea e sufficiente.”<br />
Nell’enunciare il principio di cui in massima il Collegio dichiara la propria adesione alI’indirizzo giurisprudenziale prevalente: CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 11 novembre 2004 n. 7332; IDEM, 7.3.2005 n. 900; TAR VALLE D’AOSTA &#8211; Sentenza 5 aprile 2006, n. 38. <br />
Da ultimo, in questa Rivista, T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza 29 dicembre 2006 n. 10801, secondo cui la sufficienza e idoneità del punteggio numerico dev’essere apprezzata caso per caso, in relazione alla possibilità concreta che il concorrente abbia di ricostruire per relationem i criteri seguiti dalla commissione esaminatrice, ad esempio, facendo riferimento ai criteri di massima predeterminati dalla stessa o alle glosse apposte sugli elaborati scritti. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla decorrenza del termine per l’impugnazione del provvedimento di esclusione da un pubblico concorso e sulla sufficienza del punteggio numerico ai fini della motivazione dei giudizi espressi dalla commissione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 97 del 2006, proposto da:<br />
<b>D. D.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federico Mavilla, presso il cui studio in Aosta, via Losanna n. 10, ha eletto domicilio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE VALLE D&#8217;AOSTA</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ernesto Pastorelli, presso il cui studio in Aosta, via Losanna n.17, ha eletto domicilio;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>F. C.</b>, non costituitasi in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della graduatoria pubblicata in data 8 agosto 2006, relativa alla selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori nel profilo di operatori di sostegno, categoria C, posizione economica C2, nell’ambito degli organici<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso al provvedimento anzidetto;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. – La signora Donatella Dagnes – operatrice di sostegno &#8211; ha partecipato alla “selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori nel profilo di operatori di sostegno (categoria C, posizione C2)”, indetta dalla Regione Valle d’Aosta, con atto dirigenziale n. 348 del 27 gennaio 2006), ma non è stata ammessa alla prova orale: con il ricorso impugna la graduatoria finale della selezione pubblicata l’8 agosto 2006.<br />
Si espone in fatto nel ricorso che, in data 29 agosto 2006, l’interessata chiedeva alla Commissione di “conoscere la valutazione relativa alla seconda prova scritta con l’esplicitazione dei punteggi attribuiti per ciascuna voce valutabile e le motivazioni che hanno determinato tali valutazioni”: l’Amministrazione regionale rispondeva con nota prot. n. 30005/UP, in data 7 settembre 2006, comunicando il punteggio complessivo attribuito all’elaborato della ricorrente (5,50 decimi), con l’indicazione dei singoli punteggi attribuiti ad ogni voce di valutazione.<br />
La Regione Valle d’Aosta si è costituita in giudizio sostenendo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.<br />
Non si è invece costituita la controinteressata Federica Celesia.</p>
<p>2. – Va subito esaminata l’eccezione con cui la difesa della Regione deduce l’irricevibilità del ricorso perché notificato (il 16 novembre 2006) oltre sessanta giorni dopo la data in cui è stato reso pubblico – mediante affissione nella bacheca della sede dell’Ufficio concorsi e mediante pubblicazione sul sito Internet della Regione &#8211; l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nel quale non risultava compresa la ricorrente: a tale data (16 giugno 2006) ella avrebbe avuto dunque piena conoscenza del provvedimento lesivo, con la conseguenza che l’impugnazione sarebbe tardiva perché notificata dopo la scadenza del termine decadenziale. Il ricorso sarebbe poi inammissibile perché diretto avverso la graduatoria finale e non avverso il provvedimento di esclusione: la mancata impugnazione di quest’ultimo &#8211; quale atto presupposto del provvedimento finale &#8211; precluderebbe la contestazione della successiva graduatoria definitiva.</p>
<p>3. &#8211; Entrambe le eccezioni non possono essere condivise.</p>
<p>3.a &#8211; Quanto all’inammissibilità, deve infatti ritenersi che – nonostante l’oggetto indicato nel petitum – la ricorrente abbia inteso in realtà impugnare il provvedimento di esclusione e non la graduatoria finale: tanto è vero che i motivi di impugnativa sono tutti riferiti al primo e non alla seconda.</p>
<p>3.b &#8211; Quanto invece alla irricevibilità, va rilevato che il bando si limita a prevedere le modalità di pubblicazione delle ammissioni (mediante affissione nella bacheca della sede dell’Ufficio Concorsi e pubblicazione sul sito internet della Regione, v. art. 7), senza nulla stabilire con riguardo alla comunicazione dei provvedimenti di esclusione.<br />
Come ha osservato la difesa della ricorrente durante la discussione in udienza, l’art. 14 del bando dispone che, per quanto non espressamente stabilito, “si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni”. <br />
L’art. 31 di tale regolamento stabilisce che “Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione decorre il termine per le eventuali impugnative”. <br />
Sicché &#8211; in assenza di una specifica disposizione, nel bando e nella disciplina ivi espressamente richiamata, circa il valore di conoscenza legale da assegnare alla affissione nella bacheca della sede dell’Ufficio Concorsi e alla pubblicazione sul sito internet della Regione &#8211; non può che farsi riferimento alla data di effettiva conoscenza del provvedimento di esclusione.<br />
Inoltre, il bando non prevede né il termine entro il quale tali formalità vanno espletate, né la durata delle pubblicazioni, peraltro riguardanti le ammissioni (e non le esclusioni).<br />
Pare dunque più coerente con l’esigenza di garantire effettività di tutela negare valore di conoscenza legale a tali forme di pubblicazione; diversamente, si farebbe carico a tutti i concorrenti – anche se, in ipotesi, residenti altrove o sforniti di dotazione informatica – di effettuare periodiche e frequenti verifiche, pena la decadenza dalla impugnativa.<br />
Il bando ben poteva prevedere un termine iniziale, e per una durata minima, delle pubblicazioni, associandovi espressamente il valore di conoscenza legale, così consentendo una chiara consapevolezza da parte dei concorrenti circa la decorrenza del termine per ricorrere.<br />
Va da ultimo aggiunto che, in ogni caso, non è stato fornito alcun principio di prova che la ricorrente – prima della data di pubblicazione della graduatoria – abbia avuto effettiva conoscenza della sua esclusione dalla selezione.</p>
<p>4. – Con l’unica sostanziale censura di ricorso si lamenta il difetto di motivazione e l’irragionevolezza della valutazione negativa espressa dalla Commissione giudicatrice. Il prospetto riassuntivo dei punteggi attribuiti al secondo elaborato scritto svolto dalla ricorrente &#8211; che la Regione ha comunicato all’interessata in risposta alla sua richiesta di accesso – fornirebbe una motivazione dell’esclusione del tutto generica e tautologica, inidonea ad evidenziare il processo logico e le ragioni sottese ai singoli punteggi attribuiti, dei quali la ricorrente era comunque già a conoscenza. L’elaborato d’altra parte nemmeno presenta segni di correzione o appunti che possano indicare le ragioni della valutazione negativa. In ogni caso – si sostiene – il giudizio espresso dalla Commissione, oltre che immotivato, è del tutto irragionevole tenuto conto che il progetto di integrazione scolastica elaborato dalla ricorrente nella seconda prova scritta risulterebbe molto ben articolato e strutturato (attraverso la previsione dell’intervento del consiglio di classe, dell’insegnante di sostegno e dell’educatrice).</p>
<p>5. &#8211; La censura è infondata.<br />
Come risulta dagli atti, prima dell’espletamento delle prove la Commissione ha individuato i criteri per la valutazione degli elaborati: con riguardo alla correzione della seconda prova scritta, si legge nel verbale n. 1 che la Commissione ha individuato i seguenti quattro criteri:<br />
&#8211; capacità di reperire i dati;<br />
&#8211; coerenza delle soluzioni proposte;<br />
&#8211; validità delle soluzioni proposte;<br />
&#8211; chiarezza espositiva.<br />
Dallo stesso verbale risulta inoltre che la Commissione ha deciso che – in relazione ad ognuno dei criteri così individuati, prima dell’inizio della correzione &#8211; sarebbero stati definiti dei parametri di riferimento al caso proposto nella prova estratta.<br />
Risulta ancora dal verbale n. 12 in data 15 giugno che la Commissione – prima di procedere alla correzione della seconda prova scritta – ha stabilito tali parametri, attribuendo il seguente punteggio massimo:<br />
&#8211; correttezza dei dati rilevati: 4 punti;<br />
&#8211; validità degli interventi proposti: 4 punti; <br />
&#8211; coerenza degli interventi proposti: 1 punto; <br />
&#8211; chiarezza espositiva e organizzazione: 1 punto.<br />
Risulta infine che &#8211; in sede di formulazione del giudizio sulla seconda prova scritta – la Commissione si è attenuta tanto ai criteri di valutazione individuati nella riunione in data 8 maggio 2006, quanto ai parametri stabiliti prima della correzione degli elaborati.<br />
Il giudizio negativo è dunque la risultante &#8211; espressa in forma numerica &#8211; dei quattro criteri individuati prima dell’espletamento delle prove, come integrati dai parametri fissati dalla Commissione prima della correzione degli elaborati.<br />
Proprio il frazionamento matematico dei punteggi, in relazione alla diversa quantificazione del peso del singolo criterio, consente di ritenere che il provvedimento di esclusione sia sorretto da motivazione idonea e sufficiente.<br />
Quanto alla legittimità del voto numerico, questo Tribunale condivide l’indirizzo giurisprudenziale prevalente che considera il voto attribuito alle prove concorsuali alla stregua di una formula sintetica, ma eloquente della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione: detta valutazione – in quanto attinente al merito dell&#8217;azione amministrativa &#8211; è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ed illogicità (cfr. C.d.S., V, 11 novembre 2004 n. 7332; idem 7.3.2005 n. 900; TAR Valle d’Aosta, 5 aprile 2006, n. 38).<br />
Illogicità ed irragionevolezza che nella specie non risultano provate.</p>
<p>6. &#8211; Il ricorso va dunque respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/03/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<br />
IL DIRIGENTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-3-2007-n-51/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.1209</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.1209</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione del provvedimento con il quale un Ministro sostituisce un Commissario straordinario dallo stesso nominato in un’autorita’ portuale. Cio’ perche’ il venir meno del rapporto di fiducia giustifica la revoca e l’urgenza di provvedere, anche senza preventiva contestazione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.1209</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione del provvedimento con il quale un Ministro sostituisce un Commissario straordinario dallo stesso nominato in un’autorita’ portuale. Cio’ perche’ il venir meno del rapporto di fiducia giustifica la revoca e l’urgenza di provvedere, anche senza preventiva contestazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO <br />
ROMA<br />SEZIONE TERZA TER  </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1209/2007<br />Registro Generale: 2079/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente <br />MARIA LUISA DE LEONI Cons. <br />
GIULIA FERRARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 15 Marzo 2007<br />
Visto il ricorso 2079/2007  proposto da:<br />
<b>MOSCHERINI GIOVANNI</b>rappresentato e difeso da:<br />
DI MARTINO AVV. PAOLOSICA AVV. SALVATOREcon domicilio eletto in ROMAVIA DELL&#8217;ORSO,74presso DI MARTINO AVV. PAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEI TRASPORTI </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p align=center>e nei confronti di </p>
<p><b>LO SARDO FRANCESCO </b><br />
per l’annullamento,<br />previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; del decreto ministeriale n. 22/T del 21 febbraio 2007, comunicato con nota del Dirigente Dott. Caliendo, Direttore Generale della Divisione per le Infrastrutture della Navigazione marittima ed interna, Ministero dei Trasporti, con cui il Ministro dei Tr<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DEI TRASPORTI<br />
Nominato relatore il Consigliere Giulia FERRARI e uditi alla Camera di Consiglio del 15 marzo  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Considerato che il provvedimento impugnato è stato adottato per essere venuto meno – a seguito della dichiarazione contenuta nella nota inviata dal ricorrente il 22 gennaio 2007 ai massimi esponenti politici e di governo nazionali  &#8211; il rapporto di fiducia che deve necessariamente legare il Commissario straordinario all’Organo che lo ha nominato;<br />
Considerato che il venire meno del predetto necessario requisito giustifica da solo l’impugnata revoca e l’urgenza di provvedere;<br />
Ritenuto altresì che la dichiarata urgenza di sollevare il ricorrente dall’incarico giustifica l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, al quale peraltro ricorrente non avrebbe potuto offrire alcun apporto concreto stante il carattere soggettivo dell’unica ragione posta a base della revoca, id est il venire meno del rapporto di fiducia;<br />
Considerato infine che il ricorrente non ha addotto alcuna prova a supporto della censura relativa alla presunta carenza sia dell’assenso della Regione Lazio e che della previa consultazione degli altri Enti locali;<br />
Ritenuto peraltro che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211;  Sezione Terza Ter<br />
respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, 15 marzo 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO</p>
<p>Il Relatore: Giulia FERRARI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-1209/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.1209</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-264/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-264/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.264</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca di patente di guida se il ricorrente, durante un periodo di sospensione, ha indebitamente guidato. (G.S.) N. 00264/2007 REG.ORD. N. 00152/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-264/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-264/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca di patente di guida se il ricorrente, durante un periodo di sospensione, ha indebitamente guidato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00264/2007 REG.ORD.<br />
N. 00152/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 152 del 2007, proposto da:<br /><b>Cecchi Gianfranco</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Rubens Carzeri, Antonio De Grazia, Umberto Ghezzi, con domicilio eletto presso Rubens Carzeri in Brescia, via V.Eman. II,60 (Fax=030/2400702);</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Prefetto di Bergamo</b>, <b>Prefetto di Cremona</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (030/41267);</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
AVVERSO DECR. PREF. (BERGAMO) 15.11.2006 N. 35460 DI SOSPENSIONE PATENTE B PER 1 MESE E 15 GIORNI; ORD. PREF. (CREMONA) 15.1.2007 N. 2251 DI REVOCA DELLA STESSA ED ATTI CONNESSI.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Bergamo;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Cremona;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/03/2007 il dott. Roberto Scognamiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Considerato che, allo stato degli atti e a una sommaria delibazione del ricorso, compatibile con la presente fase cautelare, NON appaiono sussistere gli elementi indicati dall’art. 21, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205, né emergono all’evidenza profili che inducono a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia &#8211; Sezione di Brescia – RESPINGE la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15/03/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Roberto Scognamiglio, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Morri, Primo Referendario<br />
Stefano Mielli, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-3-2007-n-264/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2007 n.264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza &#8211; 15/3/2007 n.1163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-15-3-2007-n-1163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-15-3-2007-n-1163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-15-3-2007-n-1163/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza &#8211; 15/3/2007 n.1163</a></p>
<p>Pres. M. Di Giuseppe Est. C. Taglienti Codacons ed altri(Avv. C. Rienzi) c/ Minisero della salute(Avv. Gen. Stato). il Tar Lazio sospende il Decreto Turco Pubblica Amministrazione- Competenze Ministeriali –Art. 73 co. 1- bis. D.P.R. 309/90- Possibilità per il Ministero della salute di individuare i limiti massimi delle sostanze stupefacenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-15-3-2007-n-1163/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza &#8211; 15/3/2007 n.1163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-15-3-2007-n-1163/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza &#8211; 15/3/2007 n.1163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Di Giuseppe  Est.  C. Taglienti Codacons ed altri(Avv. C. Rienzi) c/ Minisero della salute(Avv. Gen. Stato).</span></p>
<hr />
<p>il Tar Lazio sospende il Decreto Turco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione- Competenze Ministeriali –Art. 73 co. 1- bis. D.P.R. 309/90- Possibilità per il Ministero della salute di individuare i limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope da datenere- Non sussiste- Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ art. . 73 comma 1bis D.P.R. 309/90, non conferisce al Decreto Interministeriale un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali di cui al comma 1, bensì un potere di scelta di discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del Ministero della Salute.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO <br />
ROMA </p>
<p>SEZIONE TERZA QUATER  </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>
</b>nelle persone dei Signori:<br />
<b>MARIO DI GIUSEPPE Presidente  <br />
CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore</b><br />
<b>UMBERTO REALFONZO Cons. <br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>14 Marzo 2007 </p>
<p>
</b>Visto il ricorso 12091/2006  proposto da:</p>
<p><i><P ALIGN=CENTER>CODACONS ED ALTRI <br />
ARTICOLO 32 <br />
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO AIDMA-ONLUS 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>RIENZI AVV. CARLO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in ROMA <br />
<i></p>
<p align=center>V.LE MAZZINI, 73 <br />
presso<br />
CODACONS UFF.LEGALE NAZ.LE  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
MINISTERO DELLA SALUTE  <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
AVVOCATURA DELLO STATO  <br />
domiciliataria ex lege in ROMA <br />
VIA DEI PORTOGHESI, 12 <br />
presso la sua sede</p>
<p>
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA   </p>
<p>MINISTERO DELLA SOLIDARIETA&#8217; SOCIALE    </i><b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del D.M. 4.8.2006 – modificazione del D.M. 11.4.2006 indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />
	Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
	Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>MINISTERO DELLA SALUTE  </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>	Visti gli atti depositati dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione 17.1.2007 n. 113;<br />	<br />
Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di Consiglio del 14 marzo 2007 gli avvocati come da verbale;<br />
	Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;<br />	<br />
	Considerato che, interpretando in maniera conforme a Costituzione l’art. 73 comma 1bis del D.P.R. 309/90, si ritiene che la norma non conferisca al Decreto Interministeriale un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali di cui al comma 1, bensì un potere di scelta di discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del Ministero della Salute;<br />	<br />
	Ritenuto che nella fattispecie la scelta effettuata con il Decreto impugnato non risulta supportata da alcuna istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro moltiplicatore;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>P.Q.M.<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>accoglie la suindicata domanda cautelare.<br />
	La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Roma,  14 marzo 2007<br />
Il Presidente: Mario Di Giuseppe   <b>_______________________	<br />	<br />
</b>L’Estensore: Carlo Taglienti	  ________________________</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-15-3-2007-n-1163/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza &#8211; 15/3/2007 n.1163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-457/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-457/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.457</a></p>
<p>Pres.L. Tosti – Est. M. Lensi D.P. (avv.ti G. M. Lauro, A. Ingianni, C. Savona e M. Bardanzellu) c. E.S.A.F. (Avv. Dist. St.) Il DIRETTORE GENERALE IN CARICA DELL’E.S.A.F.; il DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO IN CARICA DELL’E.S.A.F.; la COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI INDETTA CON D.C.A. 14 MAGGIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-457/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-457/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>L. Tosti – <i>Est.</i> M. Lensi<br /> D.P. (avv.ti G. M. Lauro, A. Ingianni, C. Savona e M. Bardanzellu) c. E.S.A.F. (Avv. Dist. St.) Il DIRETTORE GENERALE IN CARICA DELL’E.S.A.F.; il DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO IN CARICA DELL’E.S.A.F.; la COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI INDETTA CON D.C.A. 14 MAGGIO 2003 N. 195 (n.c.) e nei confronti di M. C., (avv. R. Patta) A. R. F., (avv. T. Tegas) E. R., (avv. G. Tavolacci), M. F. ed altri <i>(Omissis)</i> (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>nel giudizio di ottemperanza la legittimazione passiva permane in capo all&#8217;ente pubblico posto in liquidazione qualora l&#8217;esecuzione della sentenza comporti l&#8217;esercizio &ldquo;ora per allora&rdquo; di poteri autoritativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Legittimazione passiva – Ente pubblico in liquidazione &#8211; In caso di esercizio “ora per allora” di poteri autoritativi &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pur a seguito della messa in liquidazione dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.), per effetto della legge regionale 14 aprile 2005 n. 7, deve ritenersi che l&#8217;Ente medesimo, nella persona del commissario liquidatore in carica, risulti comunque il soggetto legittimato all&#8217;esecuzione della sentenza che ha annullato gli esiti di un pubblico concorso indetto dall’Ente pubblico disciolto, in ragione dei poteri autoritativi connessi all&#8217;esecuzione della sentenza medesima che si concretano nella necessità della modificazione della graduatoria del concorso pubblico in questione, nell’attribuzione dei punteggi ulteriori e nelle conseguenti nomine ed inquadramenti; siffatti adempimenti non possono ritenersi demandati ad un soggetto privato (qual’è ABBANOA S.p.A.), quantunque subentrante nell&#8217;universalità dei rapporti già facenti capo all’E.S.A.F (1).<br />
</b>_________________________________________<br />
(1) <i>Nulla in termini in questa Rivista. In tema di successione tra due enti parimenti pubblici, si è deciso che nei casi in cui, nel corso del giudizio, l&#8217;ente intimato sia sciolto e si verifichi la successione &#8220;in universum jus&#8221; a favore di altro ente pubblico, il ricorrente non ha l&#8217;onere di integrare verso quest&#8217;ultimo il contraddittorio, in quanto la successione universale determina &#8220;ipso jure&#8221; a favore dell&#8217;ente successore l&#8217;assunzione ai fini del processo amministrativo sia della legittimazione processuale passiva (ex art. 110 c.p.c.), sia dell&#8217;onere di attuare le iniziative opportune per la tutela del pubblico interesse: T.A.R. SICILIA – CATANIA &#8211; Sentenza 9 dicembre 1986, n. 1030.<br />
T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI –SEZIONE I &#8211; SENTENZA – 6 settembre 2001 n. 4001, secondo cui non può escludersi, in linea di principio, che anche nei confronti di altre amministrazioni interessate sia ammissibile la estensione della ottemperanza, potendosi ammettere la legittimazione passiva di soggetti estranei al presupposto pronunciamento di cognizione, laddove tali soggetti, in una prospettiva funzionale, siano chiamati a svolgere una attività adempitiva in fase di esecuzione alla sentenza, al fine di garantirne la completa attuazione. (A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 723/2006</b>, proposto, ai sensi dell&#8217;articolo 33, comma V, della legge n. 1034/1971, dal </p>
<p>Sig. <B>D. P</B>., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni M. Lauro, Anna Ingianni, Cecilia Savona e Marina Bardanzellu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>&#8211; </b>l’<B>E.S.A.F. &#8211; ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE </B>&#8211; con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato; <br />
&#8211; il <B>DIRETTORE GENERALE IN CARICA DELL’E.S.A.F.; </B>il<b> DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO IN CARICA DELL’E.S.A.F.;</b> la<b> COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI INDETTA CON D.C.A</b>. <b>14 MAGGIO 2003 N. 195</b>, in persona del pres</p>
<p><b>e nei confronti dei Signori<br />
M. C.</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosanna Patta, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<B>A. R. F.</B>, rappresentata e difesa dall’avvocato Tonino Tegas, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<B>E. R.</B>, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianmarco Tavolacci, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<B>M. F</B>., e altri (<i>Omissis</i>), non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;esecuzione<br />
della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 228 pubblicata in data 16 febbraio 2006 e spedita in forma esecutiva in data 27 febbraio 2006.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e dei controinteressati sopra indicati;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTO l&#8217;atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e nei confronti di ABBANOA s.p.a., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede, ai sensi dell&#8217;articolo 33, comma V, della legge n. 1034/1971, l&#8217;esecuzione della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 228 pubblicata in data 16 febbraio 2006 e spedita in forma esecutiva in data 27 febbraio 2006.<br />
Con tale sentenza è stato accolto il ricorso principale proposto dall&#8217;odierno ricorrente e i ricorsi incidentali ivi specificati, con conseguente annullamento degli &#8220;atti impugnati, nella parte d&#8217;interesse dei ricorrenti medesimi, con conseguente riconoscimento della spettanza in favore dei medesimi dei punteggi indicati in motivazione&#8221;.<br />
La sentenza è stata notificata all&#8217;amministrazione resistente in data 10 marzo 2006 e con formula esecutiva in data 27 marzo 2006.<br />
Con diffida ad ottemperare notificata in data 10 marzo 2006 (contestualmente alla sentenza n. 228/2006), il ricorrente ha intimato all’E.S.A.F. di provvedere all&#8217;esecuzione della citata sentenza.<br />
Precisa il ricorrente che a tutt&#8217;oggi la sentenza n. 228/2006 &#8211; che, ai sensi dell&#8217;articolo 33 della legge n. 1034/71, ha efficace esecutiva in quanto non sospesa dal Consiglio di Stato &#8211; non è stata eseguita.<br />
Col ricorso in esame si chiede, pertanto, che venga ordinato all’E.S.A.F. di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe in un congruo termine, nominando fin d&#8217;ora un commissario ad acta per l&#8217;intervento sostitutivo in caso di ulteriore inottemperanza.<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituito in giudizio l’E.S.A.F., in liquidazione ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1°, della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2005,  sostenendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell&#8217;Ente, nonché l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Il ricorrente ha provveduto all&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e nei confronti di ABBANOA s.p.a., che non si è costituita in giudizio.<br />
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati indicati in epigrafe, i quali &#8211; nella loro veste di ricorrenti incidentali all&#8217;interno del giudizio sfociato nella sentenza n. 228/2006 &#8211; chiedono che, nell&#8217;ipotesi di accoglimento della richiesta di ottemperanza del dottor Dino Perra, il Tribunale disponga l’esecuzione integrale della sentenza n. 228/2006, con l&#8217;attribuzione a favore dei medesimi del punteggio aggiuntivo riconosciuto con la predetta sentenza, oltre, in ogni caso, il pagamento delle spese di giudizio ivi liquidate.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame, proposto ai sensi dell&#8217;articolo 33, comma V, della legge n. 1034/1971, si chiede l&#8217;esecuzione della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 228 pubblicata in data 16 febbraio 2006 e spedita in forma esecutiva in data 27 febbraio 2006.<br />
In primo luogo, deve dichiararsi l&#8217;inammissibilità delle domande di esecuzione di sentenza avanzate, nei relativi atti di costituzione nel presente giudizio, dai soggetti indicati in epigrafe, controinteressati e ricorrenti incidentali nel giudizio sfociato nella sentenza n. 228/2006.<br />
Prescindendo dalla questione dell&#8217;ammissibilità, in assenza di ricorso incidentale, di siffatte domande di esecuzione di sentenza &#8211; da parte di soggetti già ricorrenti incidentali nel precedente giudizio &#8211; all&#8217;interno del presente giudizio promosso dal ricorrente principale per l&#8217;esecuzione della sentenza, tali domande risultano comunque inammissibili non essendo state notificate all’amministrazione e non essendo stata fornita dagli interessati la prova dell&#8217;avvenuta notifica all&#8217;amministrazione della sentenza in questione e della relativa diffida (cfr. T.A.R. Sardegna n. 356 del 24/3/2003).<br />
Passando all&#8217;esame della domanda di esecuzione della sentenza avanzata col ricorso in esame dal dottor Dino Perra, deve essere preliminarmente disattesa l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’E.S.A.F., sollevata dalla Difesa Erariale.<br />
Pur dandosi atto che l’E.S.A.F. è stato posto in liquidazione con la legge regionale n. 7 del 14 aprile 2005, deve ritenersi che l&#8217;ente medesimo, nella persona del commissario liquidatore in carica, risulti comunque il soggetto legittimato all&#8217;esecuzione della sentenza n. 228/2006, in ragione dei poteri autoritativi connessi all&#8217;esecuzione della sentenza medesima che si concretano nella necessità della modificazione della graduatoria del concorso pubblico in questione, nell’attribuzione dei punteggi ulteriori così come precisato nella motivazione della sentenza e nelle conseguenti nomine e inquadramenti, adempimenti tutti che &#8211; ad avviso del Collegio &#8211; non possono ritenersi demandati ad un soggetto privato quale ABBANOA s.p.a., pur subentrato nell&#8217;universalità dei rapporti già facenti capo all’E.S.A.F..<br />
Dovendosi procedere &#8220;ora per allora&#8221; all&#8217;esercizio di poteri autoritativi per dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale, ritiene il Collegio che il soggetto a ciò legittimato non possa che essere lo stesso E.S.A.F., in liquidazione ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1°, della legge regionale n. 7 del 21 aprile 2005, nella persona dell&#8217;attuale legale rappresentante e cioè del commissario liquidatore in carica, il quale dovrà dare esecuzione alla sentenza in questione procedendo alla riformulazione della graduatoria di concorso previa corretta attribuzione dei punteggi così come univocamente specificato da questo Tribunale nella sentenza e procedendo infine alle conseguenti nomine e inquadramenti.<br />
Correttamente, comunque, parte ricorrente ha proceduto all&#8217;integrazione del contraddittorio anche nei confronti di ABBANOA s.p.a. quale soggetto interessato al presente giudizio in ragione degli aspetti economici connessi e conseguenti all&#8217;esecuzione della sentenza in questione.<br />
Ciò premesso, risultando incontroverso che l’E.S.A.F. non ha dato esecuzione alla sentenza n. 228/2006, ritenuta la ritualità del procedimento posto in essere dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;articolo 33 della legge n. 1034/1971, per l’esecuzione della sentenza in questione, il ricorso in esame deve essere accolto e deve, pertanto, ordinarsi all’E.S.A.F., in persona del commissario liquidatore in carica, di dare esecuzione completa alla citata sentenza nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.<br />
Decorso inutilmente detto termine, senza che l&#8217;amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza, il Dirigente del Servizio Enti Locali dell&#8217;Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, o un funzionario dallo stesso delegato, provvederà ad eseguire la predetta sentenza in sostituzione dell&#8217;amministrazione stessa nell&#8217;ulteriore termine di giorni sessanta.<br />
Stante la particolarità della vicenda, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Dichiara <b>inammissibili</b> le domande di esecuzione di sentenza avanzate dai controinteressati e <b>accoglie</b> il ricorso in epigrafe proposto dal Sig. Dino PERRA e, per l&#8217;effetto, ordina all’E.S.A.F., in persona del commissario liquidatore in carica,  di eseguire la sentenza indicata in narrativa nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione; decorso tale termine senza che la sentenza sia stato eseguita, il Funzionario ad acta indicato in motivazione provvederà a dare esecuzione alla predetta sentenza nel termine di giorni sessanta, adottando in sostituzione dell&#8217;amministrazione tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al fine di dare completa esecuzione alla citata sentenza n. 228/2006.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, Presidente;<br />
Rosa Panunzio, Consigliere;<br />
Marco Lensi, Consigliere estensore.</p>
<p>
Depositata in segreteria oggi  15/03/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-457/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.456</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-456/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-456/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.456</a></p>
<p>Pres.L. Tosti, Est. M. Lensi FABIO USAI e LISTA ALLEANZA NAZIONALE (avv.ti A. Angioni) c. COMUNE DI CARBONIA (n.c.) e nei confronti di FRANCESCO SUELLA (avv. S. Segneri) LISTA UDC CASINI nonché DELEGATO DI LISTA SIGNOR BRUNO AIRI (n.c.); il MINISTERO DELL’INTERNO, (n.c.), l’UFFICIO CENTRALE PER L&#8217;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-456/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-456/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.456</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>L. Tosti, <i>Est.</i> M. Lensi<br /> FABIO USAI e LISTA ALLEANZA NAZIONALE (avv.ti A. Angioni) c. COMUNE DI CARBONIA (n.c.) e nei confronti di FRANCESCO SUELLA (avv. S. Segneri) LISTA UDC CASINI nonché DELEGATO DI LISTA SIGNOR BRUNO AIRI (n.c.); il MINISTERO DELL’INTERNO, (n.c.), l’UFFICIO CENTRALE PER L&#8217;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CARBONIA (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di considerare voto valido la collocazione di preferenza personale in spazio &ldquo;incoerente&rdquo; della scheda elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezioni del Consiglio comunale – Espressione del voto &#8211; Collocazione di preferenza personale in spazio “incoerente” – Invalidità del voto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La collocazione di preferenza personale in spazio “incoerente” (cioè in corrispondenza di una lista che non è quella di appartenenza del candidato in favore del quale viene espressa la preferenza), in assenza di barratura di simboli, deve qualificarsi come manifestazione “incerta” di voto, come tale non computabile né per la lista, né per il candidato votato (appartenente ad altra lista). L’incertezza in questi casi è assoluta non rientrando tale fattispecie in nessuna delle ipotesi di “inefficacia parziale” o di salvezza previste dall’art. 57, vigenti commi 4 e ss. del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. Non potendosi ricavare in maniera inequivoca l&#8217;effettiva volontà dell&#8217;elettore a favore dell&#8217;una o dell&#8217;altra lista in questione, la scheda in contestazione non può essere considerata voto valido per nessuna delle due liste.</p>
<p></b>___________________________________________-<br />
(1) <i>Il Collegio, pur dando atto del precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del controinteressato (CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 28 febbraio 2006 n. 903), ha ribadito i principi già espressi in T.A.R. SARDEGNA – SEZIONE SECONDA – Sentenza 23 dicembre 2005 n. 2442 e 25 marzo 2005 n. 545. <br />
T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 28 gennaio 2005 n. 154, in questa Rivista, ha ritenuto che è da ritenere valido il voto espresso riproducendo graficamente il nome del candidato sindaco in uno spazio riservato ad altra preferenza, dovendosi ritenere che l’elettore non intenda in tal modo rendere riconoscibile il proprio voto, bensì, verosimilmente per una non completa conoscenza del meccanismo elettorale, esprimere in termini rafforzativi la propria preferenza. In motivazione di questa sentenza si cita CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA- Sentenza n. 630/04, in realtà, se non si sbaglia, il precedente è CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 27 settembre 2004, n. 6309, citata in motivazione dalla stessa SEZIONE QUINTA, n. 903/06, secondo cui la modalità di votazione in questione può ritenersi valida ai sensi dell’art 57, comma 8, del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, che prevede che laddove l&#8217;elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. (A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 635/2006</b>, proposto dal </p>
<p>Signor <b>Fabio Usai </b>e dalla <B>LISTA ALLEANZA NAZIONALE</B>, in persona del delegato della lista Signor Maurizio Francesco Tedde e del delegato alla presentazione della lista Signor Marco Gravellu, rappresentati e difesi dall’Avv.to Antonello Angioni, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
<b><br />
</b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI CARBONIA</B>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>e nei confronti <br />
</b>del Signor <B>FRANCESCO SUELLA</B>, controinteressato, rappresentato e difeso dall’Avv.to Sergio Segneri, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
della <B>LISTA UDC CASINI</B>, in persona del delegato alla presentazione della lista nonché <B>DELEGATO DI LISTA </B>Sig. <B>BRUNO AIRI</B>, non costituita in giudizio;<br />
il <B>MINISTERO DELL’INTERNO</B>, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;<br />
l’<B>UFFICIO CENTRALE PER L&#8217;ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CARBONIA</B>, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>&#8211; dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Comune di Carbonia, nella parte in cui ha attribuito il quarto seggio spettante al raggruppamento &#8220;UDC Casini &#8211; Alleanza Nazionale&#8221; alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; (in luogo della lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221;) e, per l&#8217;effetto, ha proclamato eletto alla carica di consigliere comunale il Signor Francesco Suella in luogo del ricorrente (quale candidato più votato della lista Alleanza Nazionale);<br />
 &#8211; della delibera di convalida degli eletti n. 59 del 3 luglio 2006 adottata dal Consiglio Comunale di Carbonia;<br />
&#8211; del &#8220;prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorale del Comune&#8221; nella parte in cui ha attribuito alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; n. 1552 voti e, più specificamente, nella parte in cui ha attribuito alla list<br />
&#8211; del verbale 13/19 giugno 2006 dell&#8217;Ufficio Centrale, nella parte in cui ha recepito i risultati contenuti nel prospetto dei voti che precede, determinando la cifra elettorale delle liste collegate con il candidato alla carica di Sindaco Alberto Zonchell<br />
&#8211; del verbale delle operazioni dell&#8217;Ufficio elettorale della Sezione n. 14, nella parte in cui ha attribuito alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; n. 63 voti (tutti con l&#8217;indicazione della preferenza) in luogo di n. 43 voti, come evidenziato nel prospetto analitico dei<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e connesso.</p>
<p>e per la correzione<br />
del risultato elettorale &#8211; previo annullamento in parte qua dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti e della relativa delibera di convalida &#8211; ai fini dell&#8217;attribuzione del quarto seggio spettante al raggruppamento &#8220;UDC Casini &#8211; Alleanza Nazionale&#8221; alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; con conseguente elezione del ricorrente in luogo del controinteressato Signor Francesco Suella. </p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio del controinteressato Signor Francesco Suella;<br />
         VISTI i motivi aggiunti depositati in Segreteria in data 25.01.2007;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 21 febbraio 2007 il Consigliere Marco Lensi;<br />
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />
La lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; ha partecipato, in raggruppamento con la lista &#8220;UDC Casini&#8221;, alla competizione elettorale per l&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Carbonia &#8211; svoltasi l&#8217;11 e il 12 giugno 2006 &#8211; candidando alla carica di Sindaco il Signor Alberto Zonchello.<br />
Sulla base del &#8220;prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorale del Comune&#8221; &#8211; che fa parte integrante del verbale dell&#8217;Ufficio centrale &#8211; la lista &#8220;UDC Casini&#8221; ha riportato n. 1552 voti mentre la lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; ha riportato n. 515 voti.<br />
Al predetto raggruppamento sono stati assegnati n. 4 seggi, dei quali il primo è stato attribuito al Signor Alberto Zonchello (candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto) e gli altri tre sono stati invece attribuiti ai tre candidati più votati della lista &#8220;UDC Casini&#8221;, in quanto a quest&#8217;ultima lista, sulla base della cifra elettorale 1552, sono stati attribuiti i seguenti quozienti: 1552, 776 e 517,33. Alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; invece, sulla base della cifra elettorale 515, sono stati attribuiti i seguenti quozienti: 515, 257,5 e 171,67.<br />
Evidenziano i ricorrenti che se Alleanza Nazionale avesse ottenuto tre voti in più avrebbe avuto un quoziente base 518 superiore a 517,33, per cui si sarebbe assicurata l&#8217;elezione di un consigliere comunale nella persona del ricorrente che risulta il più votato della lista Alleanza Nazionale. Stesso discorso varrebbe per l&#8217;ipotesi in cui l’UDC avesse ottenuto tre voti in meno.<br />
A tal fine, i ricorrenti evidenziano che, relativamente alla Sezione n. 14, sia alla pagina 75 che alla pagina 125 del verbale dell&#8217;ufficio elettorale di sezione, risultano attribuiti alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; n. 63 voti e alla lista Alleanza Nazionale n. 6 voti; le stesse cifre compaiono nel &#8220;prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorale del Comune&#8221;, trasfuso nel verbale dell&#8217;Ufficio Centrale.<br />
Rilevano altresì i ricorrenti che l&#8217;attribuzione dei 63 voti alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; è pari alle &#8220;schede contenenti voti di preferenza&#8221; (v. pag. 75) posto che non vi erano &#8220;schede non contenenti voti di preferenza&#8221;. Tuttavia, effettuando la verifica analitica dei voti di preferenza riportati dai singoli candidati della lista &#8220;UDC Casini&#8221; (v. pag. 81), risulta che i voti sono 43 anziché 63: la modifica del quoziente di ben 20 voti sarebbe dovuta ad un errore materiale e sarebbe più che sufficiente per l&#8217;attribuzione del quarto seggio alla lista Alleanza Nazionale.<br />
Evidenziano altresì i ricorrenti che, per quanto riguarda la sezione n. 5, sia alla pagina 75 che alla pagina 125 del verbale dell&#8217;ufficio elettorale di sezione, risultano attribuiti alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; n. 41 voti e alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; n. 16 voti. Nel &#8220;prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorale del Comune&#8221; invece risultano trascritti a favore della lista &#8220;UDC Casini&#8221; n. 48 voti e a favore della lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; n. 18 voti.<br />
Sostengono i ricorrenti che, conseguentemente, lo scarto tra le due liste, nella sezione in esame, potrebbe essere di 25 voti (41 &#8211; 16) anziché di 30 voti (48 &#8211; 18), per cui si determinerebbe una modifica del quoziente di 5 voti sufficiente a far ottenere il quarto seggio alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221;.<br />
Concludono per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituito in giudizio il controinteressato Francesco Suella, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 87 del 25 novembre 2006 è stata disposta una verificazione in contraddittorio con le parti a cura del Dirigente del Servizio Elettorale della Prefettura di Cagliari, che è stata ritualmente eseguita.<br />
Con i motivi aggiunti depositati in data 25 gennaio 2007 il ricorrente ha impugnato il verbale delle operazioni della Sezione elettorale n. 5 nella parte in cui ha attribuito alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; n. 48 voti, in luogo dei 46 effettivamente ottenuti ed alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; n. 18 voti in luogo dei 20 effettivamente ottenuti, nonché il &#8220;prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezioni elettorali del Comune&#8221; di Carbonia (mod. N. 301-AR), il verbale delle operazioni dell&#8217;Ufficio elettorale centrale (mod. N. 300-AR), il prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra i gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di Sindaco (mod. N. 304/I-AR), nelle parti di interesse del ricorrente.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con l&#8217;atto introduttivo del gravame si chiede l&#8217;annullamento degli atti indicati in epigrafe e si chiede la correzione del risultato elettorale &#8211; previo annullamento in parte qua dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti e della relativa delibera di convalida &#8211; ai fini dell&#8217;attribuzione del quarto seggio spettante al raggruppamento &#8220;UDC Casini &#8211; Alleanza Nazionale&#8221; alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; con conseguente elezione del ricorrente in luogo del controinteressato Signor Francesco Suella. <br />
A tal fine, i ricorrenti evidenziano che dall&#8217;esame dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione è stata riscontrata la sussistenza di errori relativi alla Sezione n. 14 e alla Sezione n. 5, la cui eliminazione determinerebbe l&#8217;ingresso in Consiglio Comunale di un rappresentante di &#8220;Alleanza Nazionale&#8221;.<br />
Rilevano i ricorrenti che, relativamente alla Sezione n. 14, sia alla pagina 75 che alla pagina 125 del verbale dell&#8217;ufficio elettorale di sezione, risultano attribuiti alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; n. 63 voti e alla lista Alleanza Nazionale n. 6 voti; le stesse cifre compaiono nel &#8220;prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorale del Comune&#8221;, trasfuso nel verbale dell&#8217;Ufficio Centrale.<br />
Rilevano i ricorrenti che l&#8217;attribuzione dei 63 voti alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; è pari alle &#8220;schede contenenti voti di preferenza&#8221; (v. pag. 75) posto che non vi erano &#8220;schede non contenenti voti di preferenza&#8221;. Tuttavia, effettuando la verifica analitica dei voti di preferenza riportati dai singoli candidati della lista &#8220;UDC Casini&#8221; (v. pag. 81), risulta che i voti sono 43 anziché 63: la modifica del quoziente di ben 20 voti sarebbe dovuta ad un errore materiale e sarebbe più che sufficiente per l&#8217;attribuzione del quarto seggio alla lista Alleanza Nazionale.<br />
Evidenziano altresì i ricorrenti che, per quanto riguarda la sezione n. 5, sia alla pagina 75 che alla pagina 125 del verbale dell&#8217;ufficio elettorale di Sezione, risultano attribuiti alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; n. 41 voti e alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; n. 16 voti. Nel &#8220;prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le Sezione elettorali del Comune&#8221; invece risultano trascritti a favore della lista &#8220;UDC Casini&#8221; n. 48 voti e a favore della lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; n. 18 voti.<br />
Sostengono i ricorrenti che, conseguentemente, lo scarto tra le due liste, nella Sezione in esame, potrebbe essere di 25 voti (41 &#8211; 16) anziché di 30 voti (48 &#8211; 18), per cui si determinerebbe una modifica del quoziente di 5 voti sufficiente a far ottenere il quarto seggio alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221;.<br />
Preso atto della effettiva sussistenza delle predette incongruità tra i dati riportati nelle diverse parti del &#8220;verbale dell&#8217;Ufficio elettorale di sezione (modello n. 220-AR)&#8221; relativamente alla Sezione n. 14, nonché tra i dati riportati nel &#8220;verbale dell&#8217;ufficio elettorale di sezione (modello n. 220-AR)&#8221; e il &#8220;prospetto dei voti di lista validi ottenuti dalle liste dei candidati in tutte le sezione elettorali del Comune (modello n. 301-AR)&#8221;, trasfuso nel &#8220;verbale delle operazioni dell&#8217;Ufficio Centrale (modello n. 300-AR)&#8221;, relativamente alla Sezione n. 5, questo Tribunale, ritenuta la non genericità e, conseguentemente, l&#8217;ammissibilità delle censure in esame, nonché la rilevanza delle medesime, con ordinanza collegiale istruttoria n. 87 del 25 novembre 2006 ha disposto una verificazione in contraddittorio con le parti a cura del Dirigente del Servizio Elettorale della Prefettura di Cagliari, &#8220;nella quale si proceda al controllo delle schede elettorali delle Sezioni n. 5 e 14 al fine di accertare il numero esatto del totale dei voti di lista validi attribuiti alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; e alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; nelle predette Sezioni n. 5 e 14, precisando il numero totale delle &#8220;schede non contenenti voti di preferenza&#8221; e il numero totale delle &#8220;schede contenenti voti di preferenza&#8221; relativamente a tali liste nelle predette Sezioni&#8221;.<br />
Questo Tribunale già in fase istruttoria ha ritenuto non sufficiente a chiarire la contraddittorietà dei dati numerici sopraevidenziati, il  mero riscontro  con  le tabelle di scrutinio relative alle predette Sezioni n. 14 e 5, poiché tale strumento istruttorio, generalmente considerato idoneo al fine,  attesa la peculiarità del caso di specie, poteva non garantire l&#8217;attendibilità ed esattezza dei risultati , tenuto conto di quanto verbalizzato alla pag. 217 del &#8220;verbale delle operazioni dell&#8217;Ufficio elettorale centrale (modello n. 300-AR)&#8221;, nel quale &#8211; fra l&#8217;altro &#8211; proprio in relazione alla Sezione n. 5, si da atto di &#8220;un errore nella compilazione della tabella di scrutinio…&#8221; riconosciuto dal Presidente stesso della Sezione in questione.<br />
In sostanza, a fronte delle censure avanzate dai ricorrenti relativamente alle sezioni n. 14 e 5, con le quali si evidenziano incongruenze e contraddittorietà tra i dati numerici riportati nei verbali di sezione e quelli riportati nel verbale dell&#8217;ufficio elettorale centrale e a fronte altresì dell&#8217;espressa richiesta di correzione dei risultati elettorali avanzata col ricorso in esame, ritenuta inoltre la non sicura attendibilità dei dati riportati nelle tabelle di scrutinio relativamente alla Sezione n. 5, per come sopra evidenziato, ha conseguentemente disposto una verificazione volta ad &#8220;accertare il numero esatto del totale dei voti di lista validi attribuiti alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; e alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; nelle predette Sezioni n. 5 e 14…&#8221;.<br />
Questa modalità di cognizione dei dati reali non è stata contestata dal controinteressato, che ha partecipato alla verificazione ed ha in tale sede avuto l’opportunità di far annotare le proprie osservazioni. <br />
Devono essere dunque disattese le argomentazioni espresse dal controinteressato nella memoria depositata il 9/2/2007, in ordine all’ammissibilità dei motivi aggiunti,<br />
 con cui a suo avviso sarebbe stato ampliato illegittimamente l’oggetto del ricorso. <br />
A giudizio del Collegio, le censure avanzate con l&#8217;atto introduttivo del gravame &#8211; volte, in primo luogo, ad evidenziare la sussistenza di incongruità e contraddittorietà tra i dati numerici relativi ai voti attribuiti alle due liste in questione riportati nei verbali di Sezione, nonché tra quanto risultante nel verbale di Sezione e quanto invece risultante nel verbale dell&#8217;Ufficio Centrale – sono state, già in fase istruttoria,  correttamente valutate , alla luce di un criterio interpretativo sostanziale, come dirette ad accertare la reale situazione dei voti validi spettanti alle liste in questione nelle predette Sezioni.<br />
La stessa discordanza e contraddittorietà dei relativi dati numerici così come risultanti dagli atti ufficiali (verbali di Sezione e verbale dell&#8217;Ufficio Centrale), se, da un lato, costituisce, infatti, sicuro indice della sussistenza di errori nei conteggi dei voti in questione o nelle relative verbalizzazioni, d’altro lato, non ha consentito la prospettazione di richieste da parte dei ricorrenti aventi un livello di precisione e specificità maggiore di quello indicato nel ricorso principale. Gli interessati , infatti, nel caso di specie,  solo in seguito all’accertamento in sede di verificazione della esistenza di errori  nell’attribuzione dei voti alle liste in questione nelle predette Sezioni, sono stati posti nella concreta condizione di precisare il contenuto dei vizi già dedotti, sia pure in modo impreciso quanto ad indicazione numerica, e di chiedere l&#8217;accertamento dell’effettivo numero dei voti spettanti alle liste medesime, oggetto questo dell’originario petitum rimasto invariato.<br />
 In tal senso, devono essere pertanto valutate le censure in esame &#8211; al di là delle espressioni numeriche alle quali i ricorrenti si sono richiamati– in quanto con i motivi aggiunti, una volta conosciuto con certezza il reale dato sui voti attribuiti, fino ad allora in dubbio a causa dei vizi nella compilazione dei documenti, non si sono dedotte censure nuove, ma mere quantificazioni di dati che non hanno modificato il contenuto effettivo dell’originario motivo, anche e soprattutto alla luce dell’espressa richiesta contenuta nel ricorso di correzione del risultato elettorale ( previo annullamento in parte qua dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti e della relativa delibera di convalida &#8211; ai fini dell&#8217;attribuzione del 4° seggio spettante al raggruppamento &#8220;UDC Casini &#8211; Alleanza Nazionale&#8221; alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; con conseguente elezione del ricorrente Signor Fabio Usai in luogo del controinteressato Signor Francesco Suella). <br />
Ciò premesso, e precisato nei sensi appena evidenziati il petitum sostanziale così come avanzato col ricorso in esame, deve prendersi atto che, a seguito dell&#8217;espletamento della verificazione disposta da questo Tribunale, relativamente alla Sezione elettorale n. 14 risultano confermati i dati numerici posti a base dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti, per cui devono essere disattese le censure mosse dai ricorrenti relativamente alla predetta Sezione.<br />
Per quanto concerne invece la Sezione elettorale n. 5, dalla verifica delle schede è risultato un totale di 46 voti validi per la lista &#8220;UDC Casini&#8221; (in luogo dei 48 voti posti a base dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti) e un totale di 20 voti validi per la lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; (in luogo dei 18 voti posti a base dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti).<br />
Per quanto concerne la scheda allegata in copia al verbale di verificazione e trasmessa a questo Tribunale per le valutazioni di competenza, ritiene il Collegio che la scheda medesima non contenga voto valido per alcuna lista.<br />
Premesso che tale scheda reca il voto al candidato Sindaco e il nominativo &#8220;Mastromatteo&#8221; (cognome di un candidato della lista UDC-Casini) nella riga corrispondente al simbolo della lista AN, senza alcun segno sui simboli, non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, una inequivoca manifestazione di voto in favore di alcuna lista.<br />
Se, da un lato, può ritenersi che l&#8217;elettore abbia inteso esprimere una preferenza per un candidato della lista UDC-Casini, manifestando in tal modo la volontà di votare quest&#8217;ultima lista ed abbia accidentalmente sbagliato la &#8220;riga&#8221; sulla quale apporre tale preferenza, d&#8217;altro lato, tuttavia, può ragionevolmente ritenersi che l&#8217;elettore abbia espresso la preferenza in favore del Signor Mastromatteo in quanto erroneamente ritenuto candidato della lista Alleanza Nazionale (in tal modo giustificandosi l’apposizione di tale nominativo nella riga corrispondente al simbolo della lista AN).<br />
Ciò stante, pur preso atto del precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del controinteressato (Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 903 del 28 febbraio 2006) e dell’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata, ritiene il Collegio di dovere confermare, anche nel caso di specie, i principi già espressi da questo Tribunale in proposito (cfr. T.A.R. Sardegna II Sez. n. 2442 del 23/12/2005 e n. 545 del 25/3/2005), secondo cui la collocazione di preferenza personale in spazio “incoerente” (cioè in corrispondenza di una lista che non è quella di appartenenza del candidato in favore del quale viene espressa la preferenza), in assenza di barratura di simboli, deve qualificarsi come manifestazione “incerta” di voto, come tale non computabile né per la lista, né per il candidato votato (appartenente ad altra lista). L’incertezza in questi casi è assoluta non rientrando tale fattispecie in nessuna delle ipotesi  di “inefficacia parziale” o di salvezza previste dall’art. 57, vigenti commi  4° e seguenti, del DPR 570/1960. <br />
Per le suesposte considerazioni, ribadito che, nel caso in esame, non si può ricavare in maniera inequivoca l&#8217;effettiva volontà dell&#8217;elettore a favore dell&#8217;una o dell&#8217;altra lista in questione, la schede in esame non può essere considerata voto valido per nessuna delle due liste.<br />
Ritenuta l&#8217;ammissibilità dei motivi aggiunti proposti dai ricorrenti, in quanto meramente volti a precisare &#8211; a seguito degli esiti della verificazione disposta da questo Tribunale &#8211; la richiesta di correzione del risultato elettorale già ritualmente avanzata in tal senso con l&#8217;atto introduttivo del gravame &#8211; per come sopra ampiamente argomentato -, alla luce dei predetti esiti della verificazione relativamente alla Sezione elettorale n. 5, devono essere sottratti due voti dal totale dei voti attribuiti alla lista &#8220;UDC Casini&#8221; che da n. 1552 voti passa quindi a n. 1550 voti e devono essere aggiunti due voti al totale dei voti attribuiti alla lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; che da n. 515 voti passa quindi a n. 517 voti.<br />
Considerato che il numero complessivo dei voti ottenuto dal raggruppamento “UDC Casini – Alleanza Nazionale” rimane invariato (2067), dall’accoglimento delle censure in esame consegue che, ai fini dell&#8217;attribuzione del 4° seggio spettante al raggruppamento “UDC Casini – Alleanza Nazionale”, devono essere posti a raffronto il terzo quoziente della lista &#8220;UDC Casini&#8221; &#8211; che a seguito delle sopra specificate correzioni risulta essere pari a 516,66 &#8211; con il primo quoziente della lista &#8220;Alleanza Nazionale&#8221; &#8211; che a seguito delle medesime correzioni risulta essere pari a 517 -, per cui tale 4° seggio deve essere attribuito a quest&#8217;ultima lista.<br />
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente, deve correggersi il risultato elettorale, attribuendosi il 4° seggio assegnato al raggruppamento  “UDC Casini – Alleanza Nazionale” alla lista “Alleanza Nazionale” e conseguentemente deve proclamarsi eletto alla carica di Consigliere Comunale il ricorrente Sig. Fabio Usai in luogo del controinteressato Sig. Francesco Suella. <br />
Le spese del giudizio sono poste a carico dell&#8217;amministrazione comunale e sono liquidate come in dispositivo, mentre devono essere interamente compensate nei confronti del controinteressato.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
Accoglie</b> il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente, corregge il risultato elettorale, attribuisce il 4° seggio assegnato al raggruppamento  “UDC Casini – Alleanza Nazionale” alla lista “Alleanza Nazionale” e proclama eletto alla carica di Consigliere Comunale il ricorrente in luogo del controinteressato Sig. Francesco Suella. <br />
Condanna il Comune di Carbonia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida forfetariamente in complessivi €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento), oltre accessori di legge.<br />
Spese compensate nei confronti del controinteressato.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella Pubblica Udienza, il giorno 21 Febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Lucia Tosti, 	  Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio,    Consigliere;<br />
Marco Lensi, 	  Consigliere estensore.</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge all’udienza del  21 febbraio 2007, mediante lettura del dispositivo da parte del Presidente.<br />
	<b>					<br />	<br />
</b>Depositata in segreteria <br />
oggi:15/03/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-15-3-2007-n-456/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2007 n.456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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