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	<title>15/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1280</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1280</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Branca S.C.I. &#8211; Società Concessioni Internazionali s.r.l. (avv.ti G. Sciacca e M. Steccanella) c/ Comune di Vicenza (avv.ti M. Tirapelle e F. Argenzio) l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di adottare una concessione a seguito di aggiudicazione attiene a profili di adempimento ed esecuzione, non a profili risarcitori. Seguono importanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1280</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Branca<br />  S.C.I. &#8211; Società Concessioni Internazionali s.r.l. (avv.ti G. Sciacca e M. Steccanella) c/ Comune di Vicenza (avv.ti M.  Tirapelle e F. Argenzio)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di adottare una concessione a seguito di aggiudicazione attiene a profili di adempimento ed esecuzione, non a profili risarcitori. Seguono importanti principi in ordine ai criteri di quantificazione del danno per equivalente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità della pubblica amministrazione – concessione spazi pubblici per affissioni pubblicitari – mancata adozione della concessione a seguito di aggiudicazione – azione di risarcimento per reintegrazione in forma specifica – inammissibilità per carenza di un diritto soggettivo perfetto al rilascio della concessione</p>
<p>2. Responsabilità della pubblica amministrazione – risarcimento per equivalente – quantificazione del danno emergente – ricorso al criterio equitativo – in presenza di fatti suscettibili di quantificazione – inammissibilità</p>
<p>3. Responsabilità della pubblica amministrazione – risarcimento per equivalente – quantificazione del lucro cessante – 10%  del canone che la Società si è impegnata a pagare come corrispettivo della concessione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il rilascio di una concessione di spazi pubblici a seguito di aggiudicazione attiene a profili di adempimento e di esecuzione e non a quelli risarcitori, poiché l’azione di adempimento prescinde dall’esistenza dei requisiti previsti dalla legge per il risarcimento del danno (extracontrattuale o contrattuale che sia), quali, in particolare, un danno patrimonialmente apprezzabile e l’elemento soggettivo dell’illecito. Pertanto, la domanda volta ad ottenere la reintegrazione in forma specifica mediante rilascio del titolo va correttamente intesa come domanda di accertamento dell’inadempimento di una obbligazione di tipo civilistico, sorta a carico dell’Amministrazione per effetto della deliberazione di aggiudicazione.</p>
<p>2. Il ricorso a criteri  equitativi nella determinazione del danno si addice ad ipotesi nelle quali il pregiudizio non è conoscibile perché il fatto che ne avrebbe consentito la quantificazione non è avvenuto e non può più avvenire, sicché occorre procedere in via presuntiva secondo la regola dell’id quod pleunque accidit. A tale criterio non può farsi ricorso quando, invece, i fatti causativi del danno sono avvenuti e sarebbero suscettibili di dimostrazione.</p>
<p>3. Ai fini della quantificazione del danno per lucro cessante in ipotesi di danno da lesione di interesse legittimo per mancato rilascio del titolo concessorio nei confronti dell’aggiudicatario può essere utilizzato il criterio che lo individua nella misura del 10%  del canone che la Società si è impegnata a pagare come corrispettivo della concessione, posto che il canone è l’onere certo che sarebbe conseguito alla stipula., e l’utile che il danneggiato ha diritto di ricevere deve essere rappresentato dal valore aggiunto che è il frutto dell’attività imprenditoriale, detratti i costi effettivamente sopportati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’obbligo dell’amministrazione di adottare una concessione a seguito di aggiudicazione attiene a profili di adempimento ed esecuzione, non a profili risarcitori. Seguono importanti principi in ordine ai criteri di quantificazione del danno per equivalente</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N.1280/04 Reg.Sent.<br />
N.8135 Reg.Ric.<br />
Sezione Quinta	Anno 2003																																																																																												</p>
<p><center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 8135 del 2003, proposto da<br />
<b>S.C.I. &#8211; Società Concessioni Internazionali s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Sciacca e Maurizio Steccanella, elettivamente domiciliata presso  lo studio del Primo   in Roma, Via della Vite 7</p>
<p><center>c o n t r o</center></p>
<p>il <b>Comune di Vicenza</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio  Tirapelle e Francesco Argenzio, ed  elettivamente domiciliato  presso il secondo  in Roma, via Pier Luigi da Palestrina 19</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I,25 giugno 2003 n. 3414, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  13 gennaio 2004 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Argenzio e Steccanella;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>L’appello concerne un complesso rapporto conseguente alla individuazione mediante gara informale del soggetto cui affidare in concessione  spazi pubblici per affissioni pubblicitarie in Comune di Vicenza. Si trattava di 360 transenne spartitraffico – parapedonali da cm. 80 per cm. 80 e di 32 bacheche da m. 1 per 1,5. Il canone annuo a base d’asta  era fissato in 2 milioni, oltre il canone occupazione spazi e aree pubbliche pari a L. 20.614.000 annue, che sarebbe rimasto a carico dell’aggiudicatario.<br />
La gara si svolse il 28 dicembre 1998 e risultò vincitrice l’offerta avanzata dalla odierna appellante s.r.l. S.C.I. – Società Concessioni Internazionali,   ammontante a lire 57 milioni.<br />
L’esito della gara fu comunicato all’interessata con nota del 15 gennaio 1999, con la precisazione che l’aggiudicazione definitiva sarebbe seguita “con l’approvazione definitiva del relativo provvedimento da parte della giunta comunale”.<br />
L’approvazione intervenne soltanto con deliberazione 18 gennaio 2000 n. 18, a causa della necessità di attendere, come si legge nella motivazione, che il consiglio comunale adottasse il regolamento per il posizionamento delle transenne pedonali a fini pubblicitari, adozione intervenuta con deliberazione 9 novembre 1999.<br />
La deliberazione n. 18 del 2000 esponeva alquanto analiticamente gli impegni che si sarebbero assunti tanto il concessionario che l’Amministrazione e concludeva affidando al “direttore del Settore Contratti e Patrimonio di firmare il relativo atto di concessione”.<br />
Questo atto non è mai stato adottato, e dopo una complessa trattativa sostanzialmente inconcludente, si è giunti alla nota 20 giugno 2001 con la quale la  S.C.I.  diffidava il Comune di Vicenza  a rilasciare la concessione e in subordine a risarcire il danno subito.<br />
Seguiva nell’ottobre successivo la proposizione del ricorso in primo grado.<br />
Con la sentenza in epigrafe il TAR, ritenuto che non sussistessero le condizioni per una condanna dell’Amministrazione a dar seguito all’aggiudicazione, ha accolto la domanda di risarcimento del danno nella misura del 10 % dell’importo che la ricorrente aveva offerto come canone da corrispondere per la concessione.<br />
Avverso la sentenza la S.C.I. ha proposto appello assumendone l’erroneità e chiedendone la riforma con particolare riguardo alla misura del risarcimento.<br />
Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Il gravame contesta in primo luogo il capo di sentenza che non ha accolto la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, ossia alla stipula della concessione, quale adempimento dell’obbligo di dare esecuzione alla deliberazione di aggiudicazione n. 18 del 2000 con conseguente messa a disposizione degli spazi pubblici in contestazione.<br />
E’ necessario chiarire, in concordanza con la più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. VI, 3 aprile 2003 n. 1716),  che la reintegrazione in forma specifica del danno ingiusto &#8211; ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c), della l. 21 luglio 2000, n. 205 &#8211; deve essere considerata alla stregua di un’alternativa risarcitoria ai sensi dell’art. 2058 del c.c, potendo quest’ultima intervenire anche per equivalente. Essa rimane un rimedio risarcitorio (o comunque riparatorio), ossia una forma di reintegrazione dell’interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio; e non va confusa né con l’azione di adempimento (con la quale si chiede la condanna del debitore all’adempimento dell’obbligazione), né con il diverso rimedio dell’esecuzione in forma specifica, quale strumento per l’attuazione coercitiva del diritto e non mezzo di rimozione diretta delle conseguenze pregiudizievoli.<br />
L’adozione, da parte dell’amministrazione, di un determinato atto o comportamento attiene a profili di adempimento e di esecuzione e non a quelli risarcitori; in presenza di accertata spettanza del provvedimento amministrativo preteso,  l’emanazione dello stesso non costituisce una misura risarcitoria, ma rappresenta la doverosa esecuzione di un obbligo, se ed in quanto questo sussista a carico dell’Amministrazione. L’azione di adempimento, in altri termini, prescinde dall’esistenza dei requisiti previsti dalla legge per il risarcimento del danno (extracontrattuale o contrattuale che sia), quali, in particolare, un danno patrimonialmente apprezzabile e l’elemento soggettivo dell’illecito. Riportare la fase dell’adempimento di un obbligo nell’ambito della reintegrazione in forma specifica e, quindi, della tutela risarcitoria significa estendere a tale fase anche tutti i limiti di siffatta tutela, che sono più rigorosi rispetto a quelli previsti per l’esecuzione. Inoltre, mentre la reintegrazione in forma specifica richiede una verifica in termini di onerosità, ai sensi dell’art. 2058, comma 2, del c.c., tale verifica non è richiesta in relazione alle forme di esecuzione in forma specifica della prestazione originariamente dovuta, per le quali rileva la sola sopravvenuta impossibilità; unico limite a cui è assoggettato l’obbligo conformativo dell’amministrazione.<br />
Tanto premesso,  la domanda avanzata in primo grado, e ora in esame, va correttamente intesa come domanda di accertamento dell’inadempimento di una obbligazione di tipo civilistico, che sarebbe sorta a carico dell’Amministrazione per effetto della deliberazione di aggiudicazione, assumendosi dall’appellante la titolarità di un diritto perfetto alla stipula della convenzione disciplinante la concessione.<br />E’ però da osservare che un siffatto diritto perfetto non poteva che fondarsi sulla convenzione (o contratto) che, secondo la deliberazione di aggiudicazione, si sarebbe dovuto concludere con l’intervento del Dirigente preposto al servizio competente, sia per formalizzare la concessione sia per disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti pubblica e privata.<br />
Si è già visto che il contratto non fu mai posto in essere, ma anche volendo prescindere da profili di ordine  formale, l’esame della documentazione in atti induce alla conclusione che alla data del 18 gennaio 2000, di adozione della deliberazione di aggiudicazione (n.18),  non era ancora definito con la necessaria completezza l’insieme degli oneri gravanti sul concessionario e la stessa decorrenza della concessione.<br />Si veda al proposito la nota del 30 dicembre 1999 con la quale l’appellante chiedeva informazioni circa le caratteristiche (monofacciali o bifacciali) delle transenne parapedonali; chiedeva, in relazione allo spostamento voluto dall’Amministrazione, di 17 bacheche e alla installazione di altre 3, una proroga della decorrenza della concessione dal 1° gennaio al !° aprile 2000; e chiedeva un appuntamento per un sopralluogo congiunto per individuare i siti dove effettuare gli spostamenti. Ma ancor più significativa è la nota 13 marzo 2000, inviata dall’appellante all’Amministrazione a seguito del sopralluogo, nella quale si compie una ricognizione analitica dello stato degli spazi pubblici, si denunciano discordanze rispetto a quanto esposto dall’Amministrazione, si chiede di stabilire la decorrenza contrattuale, in relazione alla ultimazione degli interventi che l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere per consegnare gli impianti “in buono stato” come previsto nell’avviso di gara.<br />
Si deve concludere quindi che la deliberazione n. 18 del 18 gennaio 2000 non poteva altro effetto che quello della individuazione del concessionario, mentre il vincolo tipico che scaturisce dall’incontro delle volontà delle due parti, con connessi diritti ed obblighi reciproci era ben lontano dal concretarsi.<br />
La posizione dell’appellante, quindi, non si è mai configurata come  diritto pieno all’adempimento dell’obbligazione di dar corso alla concessione, che avrebbe legittimato la pretesa ad una pronuncia di accertamento e di condanna, anche in forza della giurisdizione esclusiva che compete in materia al giudice amministrativo. Materia che sembra preferibile ricondurre a quella delle concessioni di beni pubblici di cui all’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, piuttosto a all’area dei servizi pubblici di cui all’art. 33 del d.lgs n. 80 del 1998.<br />
Deve peraltro essere condivisa l’affermazione dei primi giudici circa la sussistenza in capo all’appellante di una posizione di interesse legittimo al rilascio della concessione, e circa la lesione contra jus della detta posizione soggettiva.<br />Anche ammesso che la concreta individuazione degli spazi da utilizzare e degli interventi destinati a spostamenti o adattamenti degli impianti, nel quadro di un fitto intrecciarsi di proposte anche alternative e reciproche tra le parti, costituisce un punto fermo il fatto l’appellante ha avanzato una formale diffida al Comune in data 20 giugno 2001, lamentando il comportamento dilatorio e inconcludente dell’Amministrazione, chiedendo la stipula della convenzione e in subordine il risarcimento del danno.<br />
A tale richiesta ultimativa l’Amministrazione non ritenuto di dar seguito, concretando così la persistenza del difetto di diligenza e di buona fede nella relazione intercorsa con la Società aggiudicataria.<br />
Va quindi presa in esame la doglianza relativa alla misura del risarcimento del danno per equivalente, richiesto in via subordinata dall’appellante.<br />
Con riguardo al danno emergente, i primi giudici hanno rilevato come l’appellante non abbia offerto alcun principio di prova, ed hanno rigettato la domanda.<br />
La situazione non è mutata in appello. La Società ritiene che l’esposizione delle vicende in contestazione possa esonerare dall’onere della prova circa i danni subiti, e pretenderebbe che il giudice provvedesse  alla loro quantificazione con criterio equitativo in applicazione dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80 1998. A tal fine si cita una pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 5 agosto 2003 n. 4460.<br />
La tesi va disattesa.<br />
Va osservato in primo luogo che il ricorso a criteri  equitativi nella determinazione del danno si addice ad ipotesi nelle quali il pregiudizio non è conoscibile perché il fatto che ne avrebbe consentito la quantificazione non è avvenuto e non può più avvenire, sicché occorre procedere in via presuntiva secondo la regola dell’id quod pleunque accidit. A tale criterio non può farsi ricorso quando, invece, i fatti causativi del danno sono avvenuti e sarebbero suscettibili di dimostrazione. Nella specie la Società interessata è in condizioni di sapere e di quantificare l’onere sostenuto per pervenire alla determinazione del contenuto definitivo della concessione (sopralluoghi,  spese telefoniche, di cancelleria, remunerazione di dipendenti, ecc.), ed dunque non vi è ragione di pretendere l’esonero dall’osservanza di un canone fondamentale di ogni diritto processuale.<br />
Il precedente citato dall’appellante, d’altra parte, afferma, secondo il testo trascritto nella memoria per l’udienza, che “può ritenersi assolto l’onere probatorio allorché il ricorrente indichi, a fronte di un danno certo  nella sua verificazione, taluni criteri  di quantificazione dello stesso, salvo il potere del giudice di vagliarne la con divisibilità attraverso l’apporto tecnico del consulente”. Nella specie l’appellante non ha ritenuto neppure di indicare i criteri che, almeno a suo giudizio, avrebbero potuto utilizzarsi per calcolare il danno emergente.<br />
La seconda voce del danno è rappresentata dal lucro cessante, e a questo riguardo  i primi giudici lo hanno quantificato in un  valore pari al  10% dell’importo che la Società era disposta a corrispondere a titolo di canone per la concessione per la durata di quattro anni (57 milioni per 4 =  Euro 117.752,00; 10% = Euro11.775,00).<br />
Secondo l’appellante tale criterio si risolverebbe in un risarcimento irrisorio, e sostiene che utile parametro di riferimento poteva individuarsi nel corrispettivo offerto da altra società quale canone di concessione per analoghi spazi pubblici per affissioni pubblicitarie, rapportato alle diverse dimensioni degli impianti oggetto della concessione qui in esame.<br />
Il TAR ha correttamente respinto il criterio anzidetto, ponendo in evidenza che il valore in questione risultava del tutto estraneo al concetto di utile presumibile, poiché indicava l’onere che l’altra concessionaria si impegnava a corrispondere come canone per la concessione.<br />Ma altrettanto incompatibile con una quantificazione corretta del lucro cessante si rivela il criterio adombrato nell’atto di appello, con il quale si prefigura il complesso degli investimenti che la realizzazione della concessione avrebbe comportato nel quadriennio. Alcune delle voci di spesa elencate, infatti, debbono considerarsi meramente eventuali (ad es. il costo delle transenne e delle bacheche), altre riferite a incombenze esperibili anche con personale già alle dipendenze della Società, mentre l’importo dell’imposta comunale sulla pubblicità sarebbe stato in concreto sopportato dalla clientela.<br />
In conclusione si rivela condivisibile il criterio individuato dai primi giudici nella misura del 10%  del canone che la Società si è impegnata a pagare come corrispettivo della concessione, posto che il canone è l’onere certo che sarebbe conseguito alla stipula., e l’utile che il danneggiato ha diritto di ricevere deve essere rappresentato dal valore aggiunto che è il frutto dell’attività imprenditoriale, detratti i costi effettivamente sopportati.<br />Va osservato, infatti, che sia la documentazione prodotta dall’appellante, sia l’eventuale esito di una consulenza tecnica d’ufficio costituiscono fattori inidonei a pervenire con apprezzabile certezza ad una quantificazione corrispondente al danno effettivamente subito, posto che si risolverebbero, in ogni caso, in proiezioni previsionali ricavabili da eventi trascorsi, e quindi inevitabilmente aleatorie.<br />
Il ricorso alla liquidazione in via equitativa si rendeva dunque necessario, oltre che esplicitamente consentito, e, a tal fine, il criterio adottato si rivela esente da mende.<br />
La giurisprudenza amministrativa, confortata dall’avviso della Corte di Cassazione (Sez. I civ. 1115 del 1995), ha ritenuto, infatti, che, sebbene sia previsto per l’ipotesi di esercizio da parte della amministrazione committente della facoltà di recesso, e quindi per pregiudizio da atto legittimo, la corresponsione del 10% come utile presunto possa essere utilizzato come parametro del lucro cessante dell’appaltatore anche nelle ipotesi di responsabilità risarcitoria per inadempimento (Cons. St., Sez. V, 8 luglio 2002 n. 3796).<br />
La sentenza di primo grado va anche confermata per la parte concernente gli accessori del credito.<br />
L’appello va quindi rigettato ma le spese possono essere compensate.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello in epigrafe;<br />dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle  camere di consiglio del  13  e 27 gennaio 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Agostino Elefante Presidente<br />
Rosalia Bellavia Consigliere<br />
Giuseppe Farina	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello Consigliere<br />
Marzio Branca Consigliere est.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Marzio Branca</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Agostino Elefante</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
F.to Gaetano Navarra</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL  DIRIGENTE<br />
F.to Antonio Natale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; inquadramento &#8211; graduatoria relativa alla procedura di riqualificazione per l&#8217;accesso al profilo B3 ministeriali &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2760 del 11 giugno 2004 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE TERZA BIS RICORSO n. 02249/2004Ord.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; inquadramento &#8211; graduatoria relativa alla procedura di riqualificazione per l&#8217;accesso al profilo B3 ministeriali  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4305/g">Ordinanza n. 2760 del 11 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>RICORSO n. 02249/2004<br />Ord. n.1568/2004<br />
composta dai signori:<br />Giulio	AMADIO,  PRESIDENTE F.F.<br />	<br />
Domenico LUNDINI, CONSIGLIERE<br />
Francesco ARZILLO, CONSIGLIERE,Rel.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15/03/2004<br />
Visto l&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l&#8217;art. 36del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Visto il ricorso proposto da:<br /><b>ALTERI MAURO, ACITELLI DONATELLA, MAGNIFICO SILVIA, MELONI FEDERICO E SANTI STEFANIA</b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv.BARBARA ROEFARO AVV.domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv.BARBARA ROEFARO AVV.VIA O. GENTILONI, 4100139 ROMA</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;<b>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</b><br />
Per l’annullamento,<br />previa emanazione di misure cautelari<br />
degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.</p>
<p>Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2004 con designazione del Cons. Francesco Arzillo, relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – respinge la suindicata domanda cautelare attesa la carenza del requisito del danno grave ed irreparabile.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 15 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1272</a></p>
<p>IL PRESIDENTE, Agostino Elefante &#8211; L&#8217;ESTENSORE, Marzio Branca Scater Sud s.n.c. (Avv.ti Mazzeo e Colagrande) c/ Comune di Serrone (Avv. Spirito) la conoscenza, comunque acquisita, di un procedimento di riesame &#8211; di autotutela &#8211; non esime l&#8217;amministrazione dall&#8217;effettuare la comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, l&#8217;esigenza di rinnovare gli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">IL PRESIDENTE, Agostino Elefante &#8211; L&#8217;ESTENSORE, Marzio Branca<br /> Scater Sud s.n.c. (Avv.ti Mazzeo e Colagrande) c/ Comune di Serrone (Avv. Spirito)</span></p>
<hr />
<p>la conoscenza, comunque acquisita, di un procedimento di riesame &#8211; di autotutela &#8211; non esime l&#8217;amministrazione dall&#8217;effettuare la comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, l&#8217;esigenza di rinnovare gli atti di un procedimento a causa della loro invalidità deve essere contemperato con il principio di conservazione della attività legittimamente espletata, cioè non coinvolta dal vizio rilevato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – procedimento di autotutela – conoscenza da parte dell’interessato della pendenza della procedura – comunicazione avvio del procedimento – necessità</p>
<p>2. Atto amministrativo – procedimento di autotutela – annullamento – ritiro dell’atto in presenza di condizioni non modificative del precedente esito procedimentale – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La funzione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non può dirsi adempiuta tutte le volte che in ogni modo l’interessato abbia avuto notizia dell’inizio del procedimento, occorrendo che il soggetto sia messo in condizioni di far valere le proprie ragioni prima che la determinazione in itinere sia assunta, come emerge inequivocabilmente dall’art. 10 della medesima legge n. 241/1990.</p>
<p>2. L’esigenza di rinnovare gli atti di un procedimento a causa della loro invalidità deve essere contemperato con il principio di conservazione della attività legittimamente espletata, cioè non coinvolta dal vizio rilevato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del prof. Nino Paolantonio <a href="/ga/id/2004/3/1424/d">&#8220;La conoscenza della pendenza del procedimento non esclude l’obbligo di comunicazione dell’avvio&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La conoscenza, comunque acquisita, di un procedimento di riesame – di autotutela – non esime l’amministrazione dall’effettuare la comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, l’esigenza di rinnovare gli atti di un procedimento a causa della loro invalidità deve essere contemperato con il principio di conservazione della attività legittimamente espletata, cioè non coinvolta dal vizio rilevato</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </center></b></p>
<p>N.1272/04 Reg.Sent.<br /> N.5406	 Reg.Ric.<br />	<br />
Anno 2003</p>
<p><center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 5406 del 2003, proposto dalla<br />
<b> s.n.c. SCA.TER. SUD</b>, rappresentata e difesa dagli  avv.ti Francesco Saverio Mazzeo e Roberto Colagrande , elettivamente domiciliata presso  il secondo  in Roma, via Paisiello 55, (Studio Scoca);</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Comune di Serrone</b>, rappresentato e difeso  dall’avv. Felice Spirito ed  elettivamente domiciliato  presso Giovanni Valeri in Roma, Via Pasubio 2<br />
e Taddei Mauro presidente della gara e responsabile area tecnica<br />
e Impresa Muccitelli Paolo non costituiti in giudizio</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione di Latina, 16 aprile 2003 n. 354, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Serrone;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 il consigliere Marzio Branca,  e uditi R. Colagrande e F. M. Spirito .<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla s.n.c. Sca.Ter. Sud, già aggiudicataria per sorteggio dell’appalto di lavori di sistemazione stradale in Comune di Serrone, avverso gli atti  di riesame delle esclusioni già disposte e l’effettuazione di un nuovo sorteggio, che ha condotto all’aggiudicazione dell’appalto ad altra impresa.<br />
Il TAR ha ritenuto che fosse in facoltà dell’Amministrazione ammettere alla valutazione, anche dopo l’aggiudicazione, le offerte in precedenza escluse per una irregolarità (domanda non in bollo) non sanzionata con l’esclusione, e che per conseguenza fosse legittimo effettuare un nuovo sorteggio tra le medesime società, già in precedenza classificate a pari merito.<br />
La Sca.Ter. Sud ha proposto appello avverso la sentenza assumendone l’erroneità e chiedendone la riforma.<br />
Il Comune di Serrone si è costituito in giudizio per resistere al gravame.<br />
Con ordinanza 29 ottobre 2002 n. 4774 la Sezione, in riforma della decisione di rigetto emessa dal TAR, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado.<br />
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>L’appello concerne la decisione con la quale i primi giudici hanno ritenuto legittimi i provvedimenti di riapertura della gara per l’affidamento di lavori stradali, dopo che era intervenuta l’aggiudicazione, mediante sorteggio, ad una delle due imprese,  che avevano presentato identica offerta risultata più vantaggiosa. <br />
La commissione di gara, infatti, sebbene la procedura fosse conclusa, ha ritenuto di dover ammettere cinque concorrenti che erano state escluse per aver presentato offerte non in carta da bollo, benché tale irregolarità non fosse sanzionata dal bando con l’esclusione. Esaminate le cinque offerte, la graduatoria non è mutata, risultando nuovamente vincente l’offerta presentata dall’odierna appellante e dalla concorrente controinteressata. La Commissione di gara, peraltro ha ritenuto di ripetere anche il sorteggio tra le due vincitrici, che questa volta dava esito opposto al precedente.<br />
L’appellante lamenta l’illegittimità della riapertura della gara, non perché sia da escludere in via di principio la  potestà di autotutela in materia di pubblici incanti, ma perché tale potestà non è stata nella specie esercitata in conformità ai principi che ne regolano lo svolgimento, con particolare riguardo alla comunicazione dell’avvio del procedimento e all’apprezzamento del pubblico interesse. <br />
La censura è fondata.<br />
Va chiarito in linea preliminare che l’odierna appellante doveva essere considerata a tutti gli effetti la aggiudicataria definitiva dell’appalto.<br />
Dopo che con verbale 23 aprile 2002 la Commissione di gara aveva proceduto alla aggiudicazione provvisoria, “fatta con riserva di approvazione da parte degli organi competenti del presente verbale”, come è scritto a conclusione del documento, l’approvazione intervenne con nota del successivo 24 aprile, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica in tale sua qualità, e non nella veste, ricoperta dallo stesso soggetto, di Presidente della Commissione di gara. <br />
Nella nota, proveniente dall’organo competente ad approvare le operazioni di gara, si dice a chiare lettere che l’Impresa appellante è risultata aggiudicataria. La procedura di scelta del contraente era, quindi, a tutti gli effetti conclusa. La circostanza che il contratto non fosse stato ancora stipulato, rilevante ai fini dell’inesistenza, allo stato, di obbligazioni di tipo civilistico in capo alle parti, non è influente per stabilire la consistenza della posizione soggettiva dell’appellante rispetto ai successivi comportamenti dell’Amministrazione.<br />
La giurisprudenza ammette, con orientamento condivisibile, che sussistendone le condizioni, l’Amministrazione possa procedere in via di autotutela a modificare le proprie precedenti determinazioni.<br />
Nella specie, essendosi scoperta la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 642 del 1972 sull’imposta di bollo, e valutato il vizio che poteva inficiare la procedura a causa della esclusione di cinque concorrenti le cui offerte non erano in regola con l’imposta di bollo, sebbene il bando non sanzionasse tale irregolarità con l’esclusione, si poneva il problema di eliminare il vizio.Poiché la disposta aggiudicazione si era perfezionata ed era tuttora efficace, l’Amministrazione, innanzi tutto avrebbe dovuto procedere all’annullamento del provvedimento, con determinazione motivata circa le ragioni di pubblico interesse che la inducevano ad un atto pregiudizievole per l’aggiudicataria, non senza aver provveduto ad informarla dell’avvio del procedimento.<br />
Tale essenziale passaggio non è stato compiuto, sicché la commissione di gara è stata investita del compito di ripetere un segmento della procedura senza che l’aggiudicataria sia stata posta nelle condizioni di far valere le proprie ragioni, come le sarebbe spettato in quanto titolare dell’interesse alla conservazione dell’aggiudicazione in proprio favore.<br />
Né si può concordare con la tesi dei primi giudici, che la impresa è stata comunque in condizione di far conoscere i propri rilievi critici grazie alla convocazione il giorno 14 per il successivo 17 maggio per assistere al rinnovo delle operazioni di aggiudicazione. La funzione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non  può dirsi adempiuta tutte le volte che in ogni modo l’interessato abbia avuto notizia dell’inizio del procedimento, occorrendo che il soggetto sia messo in condizioni di far valere le proprie ragioni prima che la determinazione in itinere sia assunta, come emerge inequivocabilmente dall’art. 10 della medesima legge n. 241/1990.<br />
Nella specie l’aggiudicazione è stata annullata in violazione di tutti i principi tipici dell’autotutela.<br />
Gli atti di riesame delle offerte escluse e di ricalcolo della media si palesano illegittimi già sotto tale profilo.<br />
Ma egualmente fondata è la doglianza con specifico riguardo alla ripetizione del sorteggio.<br />
Costituisce affermazione pacifica in giurisprudenza che l’esigenza di rinnovare gli atti di un procedimento a causa della loro invalidità deve essere contemperato con il principio di conservazione della attività legittimamente espletata, cioè non coinvolta dal vizio rilevato (Cons. St., Sez. VI, 11 dicembre 1998 n. 1668).<br />
Nella specie, l’esito del riesame di tutte le offerte, effettuato includendo nel calcolo della media anche quelle in precedenza escluse, non ha modificato il risultato finale cui si era originariamente pervenuti: l’offerta migliore è rimasta quella presentata dall’appellante e dalla impresa odierna controinteressata. Tale esito offriva la prova che il vizio della precedente valutazione non aveva determinato il risultato, che si è dimostrato legittimo fin dall’inizio. Ne consegue che nessun vizio poteva addebitarsi al già eseguito sorteggio, venendo così a mancare la ragione giustificatrice della reiterazione. <br />
In altri termini andava salvaguardata quella porzione della procedura legittimamente espletata, e con essa le posizioni di vantaggio attribuite al soggetto privato coinvolto dalla cura dell’interesse pubblico. La condotta seguita dall’Amministrazione, non sorretta da alcuna giustificazione di pubblico interesse, si risolve nel gratuito pregiudizio di una posizione soggettiva tutelata dall’ordinamento, perché legittimamente costituita dalla stessa Amministrazione.<br />
L’appello va dunque accolto.<br />
Le spese possono essere compensate.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado; <br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del  27 gennaio 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Agostino Elefante	Presidente<br />	<br />
Rosalia Bellavia		Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca	Consigliere est.																																																																																												</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Agostino Elefante</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Marzio Branca</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
F.to Gaetano Navarra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione &#8211; muretto porta fioriere &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 2574 del 1 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE SECONDA TER Registro Ordinanze:1645/2004Registro Generale: 10929/2003 nelle persone dei Signori:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione &#8211; muretto porta fioriere<br />
 &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/7/4526/g">Ordinanza n. 2574 del 1 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1645/2004<br />Registro Generale: 10929/2003<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente<br />PAOLO RESTAINO Cons.<br />CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 10929/2003 proposto da:<br />
<b>PELLICCIA ASSUNTA</b>rappresentato e difeso da:<br />
POLACCO AVV. EDOARDOcon domicilio eletto in ROMAVIA DEL CARAVITA, 5presso<br />
POLACCO AVV. EDOARDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SUBIACO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />degli atti indicati nel ricorso in epigrafe tra i quali l’ordinanza n. 141 dell’11.9.2003.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. CARLO TAGLIENTI e uditi altresì i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentae di sospensione dell’atto impugnato, vista la documentazione prodotta, dalla quale emergono difformità rispetto alle concessioni.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter, RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 15 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.2477</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-15-3-2004-n-2477/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres., Tosti; Est., Lo Presti Prima Roma Est s.a r.l. (Avv. Mastrangeli) c/ Regione Lazio (Avv. Montanaro). per poter usufruire del mutuo agevolato di cui alla legge n. 457/78 va tenuto conto non del reddito del solo assegnatario dell&#8217;immobile ma del reddito complessivo del nucleo familiare del medesimo Edilizia residenziale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-15-3-2004-n-2477/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.2477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Tosti; Est., Lo Presti<br /> Prima Roma Est s.a r.l. (Avv. Mastrangeli) c/ Regione Lazio (Avv. Montanaro).</span></p>
<hr />
<p>per poter usufruire del mutuo agevolato di cui alla legge n. 457/78 va tenuto conto non del reddito del solo assegnatario dell&#8217;immobile ma del reddito complessivo del nucleo familiare del medesimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale – legge n. 457/78 – artt. 20, 21 – mutuo agevolato &#8211; requisiti soggettivi  &#8211; reddito complessivo del nucleo familiare – disposizione non abrogata dall’art. 21 l. 79/92.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione alle finalità pubblicistiche di tipo solidaristico sottese alla legge n. 457/78 &#8211; i cui artt. 20 e 21 non sono da ritenersi abrogati da parte dell’art.21 comma 1 l. 79/92 &#8211; per l’ammissione ai benefici del mutuo agevolato il requisito soggettivo del reddito deve essere valutato con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare dell’assegnatario dell’immobile, individuato nei soli soggetti con il medesimo effettivamente conviventi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Per poter usufruire del mutuo agevolato di cui alla legge n. 457/78 va tenuto conto non del reddito del solo assegnatario dell’immobile ma del reddito complessivo del nucleo familiare del medesimo</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </center></b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione interna prima ter</center></b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:Luigi Tosti &#8211; Presidente, Carmelo Pellicanò -Consigliere, Giampiero Lo Presti &#8211; Primo Ref. est ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n.  15947/97 R.G. proposto da<br />
<b> società PRIMA ROMA EST  a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco e Paola Mastrangeli, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Mondragone 10,</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p><b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Montanaro, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
Del provvedimento comunicato con nota del 25.9.1997 con il quale la Regione Lazio, Assessorato Urbanistica e Casa, ha comunicato alla ricorrente che “Viotto Fernando, socio assegnatario dell’alloggio sito in Roma, via A. Minerbi 15 sc. S1 int. 1 non può usufruire dei benefici relativi ai mutui di edilizia agevolata convenzionata di cui alla legge 5.8.1978 n. 457, poiché il reddito del nucleo familiare riferito all’anno 1993 e calcolato in base a quanto previsto dall’art. 21 della medesima legge è superiore al limite consentito” e ha pertanto invitato la società a comunicare le conseguenti determinazioni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2004, il  magistrato relatore, Primo Ref. Avv. Giampiero Lo Presti;<br />
Uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;<br />Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>La società ricorrente, premesso di avere realizzato un programma costruttivo nel Comune di Roma, località “Madonnetta”, finanziato in parte con mutuo fruente di contributo regionale ex lege n. 457/78 e di avere quindi proceduto all’assegnazione degli immobili in proprietà ai soci, ha impugnato la determinazione indicata in epigrafe con la quale la Regione Lazio ha comunicato di non potere considerare uno dei soci in possesso dei requisiti prescritti per la fruizione dei benefici relativi ai mutui di edilizia agevolata convenzionata, in quanto il reddito del nucleo familiare per l’anno 1993 è risultato superiore al limite massimo consentito.<br />
Con il ricorso viene lamentata l’illegittimità della determinazione impugnata nella parte in cui, in violazione dell’art. 21 secondo comma della legge 17.2.1992 n. 179, ai sensi del quale i requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall’art. 18 della legge n. 457/8 e successive modificazioni devono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi, pretende di riferire il requisito soggettivo del reddito al nucleo familiare complessivo dell’assegnatario anziché in maniera esclusiva al solo assegnatario.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio per resistere al gravame.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2004 la causa è stata rimessa in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Il ricorso è infondato nel merito, cosicché è possibile prescindere dalla considerazione della questione di procedibilità ed ammissibilità di un gravame proposto nei confronti di una nota meramente applicativa del contenuto precettivo di pregresse deliberazioni della Giunta Regionale (nn. 3202 del 19.4.1995 6104 del 30.7.1996) con le quali è stato stabilito che, ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per il conseguimento dei benefici previsti per l’edilizia agevolata, i limiti di reddito vanno verificati alla stregua del reddito complessivo familiare, inteso come reddito del richiedente, del coniuge non legalmente separato e dei componenti del proprio nucleo familiare, che non hanno costituito oggetto di specifica e tempestiva impugnazione.<br />
La ricorrente assume infatti che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 179 del 17.2.1992 i requisiti soggettivi prescritti per le agevolazioni in materia di edilizia ai sensi della legge n. 457/78 debbono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi, cosicché anche il requisito reddituale andrebbe verificato con esclusivo riferimento al reddito dell’assegnatario con esclusione di ogni rilevanza del reddito degli altri componenti del nucleo familiare.<br />
L’assunto non convince e non può essere condiviso dal Collegio.<br />
In primo luogo occorre osservare che la considerazione del reddito complessivo del nucleo familiare, anziché del reddito meramente personale del soggetto assegnatario, ai fini dell’ammissione ai benefici della legge n. 457/78, è oggetto di esplicita previsione normativa agli artt. 20 e 21 della stessa legge n. 457/78 (che, peraltro, introducono articolati criteri di computo del reddito e sistemi di detrazione) e tale disposizione non è stata né espressamente né implicitamente abrogata dall’art. 21 comma secondo della legge n. 179/92 invocata da parte ricorrente.<br />
La ratio della previsione normativa, che condiziona l’ammissione dei benefici alla sussistenza di un reddito complessivo del nucleo familiare dell’assegnatario dell’immobile di edilizia agevolata contenuto entro determinati limiti, va rinvenuta nell’intento di riservare il beneficio, in un’ottica di stampo prettamente pubblicistico e di solidarietà sociale, soltanto a soggetti privi della disponibilità di un reddito complessivo utilizzabile per il soddisfacimento dell’esigenza abitativa.<br />
In quest’ottica il legislatore stabilisce opportunamente che, ai fini della quantificazione del reddito goduto, ed utilizzabile ai fini del soddisfacimento dell’esigenza abitativa, debba tenersi conto del reddito complessivo del nucleo familiare convivente, cioè in sostanza di quell’insieme di persone che intendano realizzare unitamente la propria esigenza abitativa con ricorso all’edilizia economica ed agevolata.<br />
Tanto è vero che il nucleo familiare complessivo di riferimento è specificamente identificato con riferimento soltanto ai soggetti concretamente conviventi con l’assegnatario ed i quali, in sostanza, godono dell’assegnazione dell’alloggio in funzione abitativa.<br />
Ne consegue che, in mancanza di espressa abrogazione, non può neppure rinvenirsi un rapporto di incompatibilità di siffatta disposizione con la sopravvenuta  normativa di cui alla legge n. 179/92, considerato che il requisito reddituale rimane un requisito soggettivo riferibile all’assegnatario dell’immobile, sia pure da quantificarsi con riguardo al reddito complessivamente prodotto dal nucleo familiare convivente nel senso sopra esposto .<br />
L’indicato sistema di quantificazione del requisito reddituale è, peraltro, l’unico razionalmente correlabile alle finalità pubblicistiche di tipo solidaristico perseguite dalla legge 457/78.<br />
Conclusivamente il ricorso va rigettato perché infondato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna prima ter,  rigetta il ricorso in epigrafe.<br />Compensa spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2004.</p>
<p>Luigi Tosti &#8211; Presidente<br />
Giampiero Lo Presti &#8211; Giudice est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante – Est. Farina s.p.a. De Sio Costruzioni e s.r.l. INPES (Avv.ti Lariani e Lubrano) c/ Comunità Montana Alto Basento (Avv. Galante) e s.r.l. Europa Strade (Avv. Pellegrino) è legittima l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa che all&#8217;offerta abbia allegato solo le analisi dei prezzi, e non le giustificazioni per l&#8217;anomalia, ove</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Farina<br /> s.p.a. De Sio Costruzioni e s.r.l. INPES (Avv.ti Lariani e Lubrano) c/ Comunità Montana Alto Basento (Avv. Galante) e s.r.l. Europa Strade (Avv. Pellegrino)</span></p>
<hr />
<p>è legittima l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa che all&#8217;offerta abbia allegato solo le analisi dei prezzi, e non le giustificazioni per l&#8217;anomalia, ove tale ultimo adempimento sia previsto a pena di esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – procedimento di gara – offerte anomale – offerta corredata da mere analisi dei prezzi – omissione delle giustificazioni ai fini della verifica dell’anomalia – previste a pena di esclusione – esclusione dell’offerta – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Altra è la necessità di procedere in contraddittorio all’esame delle giustificazioni prodotte sulle voci di prezzo al fine di escludere che l’offerta sia definita bassa in misura anomala, ed altro è l’obbligo, stabilito a pena di esclusione, e dunque come requisito di ammissione alla gara, di corredare l’offerta di giustificazioni su voci di prezzo preventivamente definite nel bando. Pertanto, ove un’offerta manchi di un elemento essenziale, quale la giustificazione delle voci di prezzo, prescritta dal bando a pena di esclusione, legittimamente l’amministrazione procede all’esclusione dell’offerta medesima dalla procedura di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ legittima l’esclusione di un’impresa che all’offerta abbia allegato solo le analisi dei prezzi, e non le giustificazioni per l’anomalia, ove tale ultimo adempimento sia previsto a pena di esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N. 1271/4 REG.DEC.<br />
N 4669 REG.RIC.<br />
ANNO: 2003</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  Quinta  Sezione</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello n.r.g. 4669 del 2003, proposto dalla<br />
<b>s.p.a. De Sio Costruzioni e s.r.l. INPES</b>, in proprio e quali componenti del costituendo raggruppamento di imprese , rappresentate e difese dall’avv. Francesco Laviani e dall’avv. Filippo Lubrano ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo, in Roma, via Flaminia, n. 79,<br />
<center>contro</p>
<p>la <b>Comunità Montana Alto Basento</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Galante ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Leonardo Di Marco, in Roma, via Gallia, n. 86,<br />
e nei confronti<br />
della <b>s.r.l. Europa Strade </b> , controricorrente ed appellante incidentale, in proprio e quale capo gruppo del costituito raggruppamento temporaneo di imprese con la s.n.c. Ferrara e la s.p.a. Generali Prefabbricati, rappresentate e difese dall’avv. Giovanni Pellegrino e presso il suo studio elettivamente domiciliate in Roma, via Giustiniani, n. 18,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, n. 353, pubblicata il 17 aprile 2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate; <br />
Visto l’appello incidentale della s.r.l Europa Strade ed altri; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visto il dispositivo di decisione n. 11, pubblicato il 14 gennaio 2004; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, i difensori delle parti, avvocati F. Lubrano, P. Galante e G. Pellegrino, come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>1. Il ricorso in appello n. 4669/2003 è proposto dalla s.p.a. De Sio Costruzioni e s.r.l. INPES. È stato notificato il 21 e 22 maggio 2003 alle parti precisate in epigrafe. È stato depositato il 29 maggio.<br />
2. La decisione impugnata – T.A.R. Basilicata n. 353 del 17 aprile 2003 – ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, notificato il 29 novembre 2002, proposto dalle due società ora appellanti per l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 337 del 12 ottobre 2002, col quale la Comunità intimata ha aggiudicato l’appalto dei lavori di completamento della tangenziale nord di Potenza. <br />
Il primo giudice ha accolto il ricorso incidentale delle controinteressate, nella parte in cui ha denunciato che le imprese ricorrenti hanno allegato all’offerta a prezzi unitari delle schede indicanti mere analisi dei prezzi, ma non le giustificazioni prescritte dal bando e relative alle voci più significative indicate nello stesso atto.<br />
3. Le appellanti: <br />
criticano la sentenza, con l’affermazione che le offerte anomale possono essere escluse dopo le contestazioni e che nel bando mancava la prescrizione di presentare giustificazioni complete; <br />
ripropongono i tre motivi del ricorso introduttivo. <br />
Hanno prodotto memoria illustrativa il 29 giugno 2003.<br />
4. La s.p.a. Europa Strade, quale capo gruppo del costituito r.t.i., ha proposto appello incidentale, notificato il 19 e depositato il 23 giugno 2003.<br />
Confuta analiticamente l’appello e ribadisce le censure di cui al ricorso incidentale in primo grado.<br />
5. Si è costituita, per resistere all’appello, anche la Comunità Montana “Alto Basento”. Oppone l’infondatezza del ricorso in appello. Con memoria del 29 dicembre 2003 si sofferma, in particolare, sul motivo del ricorso introduttivo riguardante l’assenza della certificazione di qualità in capo all’impresa Ferrara.<br />
6. Nella camera di consiglio del 24 giugno 2003 l’esame della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata è stato abbinato al merito.<br />
7. All’udienza del 13 gennaio 2004, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>1. Con atto del 27 febbraio 2002, la Comunità montana resistente ha indetto una gara per l’aggiudicazione dei lavori di completamento della “tangenziale nord” di Potenza. Il criterio di scelta era quello del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari.<br />L’aggiudicazione è intervenuta a favore della associazione temporanea di imprese appellata, che aveva offerto un ribasso del 30,99 per cento. Il costituendo raggruppamento appellante si è collocato al secondo posto, con un ribasso del 30,49 per cento.<br />
2. Alla proposizione del ricorso introduttivo, avverso il provvedimento di aggiudicazione del 27 ottobre 2002, ha fatto seguito ricorso incidentale dell’a.t.i. controinteressata.<br />
3. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ha, con la sentenza impugnata, accolto il ricorso incidentale, nella parte in cui era stato dedotto che la ricorrente principale, seconda classificata, non aveva prodotto, a corredo dell’offerta, le giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative. La prescrizione era fatta a pena di esclusione e, di conseguenza, in applicazione del punto n. 8 del bando l’a.t.i. ricorrente doveva essere estromessa. La statuizione comportava il venir meno dell’interesse a ricorrere dell’impresa, non legittimata a censurare l’esito della gara cui non doveva partecipare.<br />
4. Con il primo motivo dell’appello, le imprese soccombenti in prime cure lamentano l’erroneità della sentenza. Esse ricordano che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 27 novembre 2001, ha sancito il principio che non si possono escludere offerte considerate “anomale”, se non dopo contestazione fatta alle imprese offerenti e lo svolgimento di un adeguato contraddittorio. La presentazione della sola analisi dei costi è in linea con la giurisprudenza che la ammette per avviare il successivo contraddittorio ed è stato esatto il comportamento del raggruppamento. Nella fattispecie manca una previsione del bando di presentazione di giustificazioni complete, cui si riferiva il precedente giurisprudenziale citato dal T.A.R.<br />
5. La censura non può essere condivisa.<br />Le ricorrenti si richiamano all’art. 21, comma 1-bis, quarto periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, secondo il quale bando o lettera d’invito “devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte”. Ed affermano che nel bando mancava “quella funzione specificativa”.</p>
<p>6. Ora, il bando in questione, al punto n. 8, ha prescritto che l’offerta fosse corredata da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative. La prescrizione è espressamente fatta “pena l’esclusione” dalla gara.<br />
7. Inoltre, al punto 11 sono state specificate le “voci di prezzo da giustificare”. Quindi vi era una puntuale indicazione dell’adempimento da curare.<br />
8. Infine, la commissione di gara (verbale del 31 luglio 2002) ha riconosciuto che l’offerta delle imprese della quale si discute era “priva di ogni preventivo o giustificazione dei costi”, pur non traendo corrette conclusioni da questa considerazione.<br />
9. Orbene, 	altro è la necessità di procedere in contraddittorio all’esame delle giustificazioni prodotte sulle voci di prezzo al fine di escludere che l’offerta sia definita bassa in misura anomala. Altro è l’obbligo, stabilito a pena di esclusione e dunque come requisito di ammissione alla gara, di corredare l’offerta di giustificazioni su voci di prezzo preventivamente definite nel bando. Questo adempimento non rientra immediatamente nell’esigenza di contraddittorio, stabilita dalla direttiva n. 93/37 CEE e ribadita dalla Corte di giustizia con la sentenza 27 novembre 2001 in cause C 285.99 e 286.99, ma, prima ancora, nelle condizioni di ammissibilità dell’offerta, che sono discrezionalmente fissate dall’Amministrazione procedente (ed ora esplicitamente ammesse dal 4° periodo del comma 1-bis, dell’art. 21 della legge n. 109 del 1994, introdotto con l’art. 7, comma 1, lettera n), n. 1 della l. 1° agosto 2002, n. 166). <br />	<br />
Ne segue che l’offerta delle due appellanti mancava di un elemento essenziale, la giustificazione delle voci di prezzo prescritta ai nn. 8 e 11 del bando, e che quindi legittimamente il primo giudice ha stabilito che ciò ne provocava l’esclusione, esplicitamente prevista, dalla gara.<br />
10. Ne segue che non possono trovare ingresso le ulteriori censure dedotte dall’a.t.i. ricorrente, con riguardo alla aggiudicazione del contratto alla controinteressata. <br />
Ne deriva infine che sono da considerare assorbite tutte le censure dedotte con l’appello incidentale.<br />
11. Alla reiezione dell’appello può farsi seguire la compensazione delle spese del grado.<br />
<center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello n. 4669 del 2003.<br />Spese compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante Presidente <br />
Rosalia Bellavia Consigliere <br />
Giuseppe Farina rel. est. Consigliere <br />
Claudio Marchitiello Consigliere <br />
Marzio Branca Consigliere<br />
IL PRESIDENTE<br />
F.to Agostino Elefante</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Giuseppe Farina</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
F.to Gaetano Navarra</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL  DIRIGENTE<br />
f.to Antonio Natale</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1268</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante – Est. Bellavia Mediofactoring s.p.a. (Avv.ti Pilato e De Palma) c/ Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 4 di Cosenza al giudicato formatosi sulla sentenza che ordina di esibire documenti non può ottemperarsi mediante l&#8217;esibizione dell&#8217;estratto del registro delle delibere adottate in un determinato arco di tempo Processo amministrativo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Bellavia<br /> Mediofactoring s.p.a. (Avv.ti Pilato e De Palma) c/ Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 4 di Cosenza</span></p>
<hr />
<p>al giudicato formatosi sulla sentenza che ordina di esibire documenti non può ottemperarsi mediante l&#8217;esibizione dell&#8217;estratto del registro delle delibere adottate in un determinato arco di tempo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – giudizio di ottemperanza – sentenza recante ordine di esibizione documentale – esecuzione – mediante produzione di estratto di registro delle delibere – insufficienza – conseguenze – nomina di Commissario ad acta in sostituzione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Dal mero esame di un registro, nel quale risultano annotati esclusivamente gli estremi delle delibere ed i relativi oggetti, non è possibile dedurre con assoluta certezza che nessuna delle delibere registrate concerna quelle oggetto di richiesta di accesso da parte di soggetto a favore del quale il giudice amministrativo abbia ordinato all’amministrazione, con sentenza passata in giudicato, il relativo ordine di esibizione. Ne consegue che, a fronte del comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione obbligata all’esibizione, deve essere nominato un commissario ad acta perché presti, direttamente o a mezzo di un funzionario da lui delegato, ottemperanza al giudicato formatosi, e ciò  attraverso l’esame di tutte le delibere (nella specie, della disciolta U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo, accorpata, nel 1993, all’U.S.L. n. 4 di Cosenza, attualmente in Gestione liquidatoria), onde rinvenire quelle attributive di contratti di forniture alla impresa aggiudicataria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Al giudicato formatosi sulla sentenza che ordina di esibire documenti non può ottemperarsi mediante l’esibizione dell’estratto del registro delle delibere adottate in un determinato arco di tempo</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N. 1268/04 REG.DEC.<br />
N. 4286 REG.RIC.<br />
ANNO  2003</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </center></b>         ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 4286/2003, proposto da<br />
<b>MEDIOFACTORING s.p.a.</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice generale della G.E. MECICAL SYSTEMS ITALIA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Pilato e Vincenzo De Palma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Mignanelli, n. 3, giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>la <b>Gestione liquidatoria della ex U.S.L. n. 4 di Cosenza</b>, in persona del Commissario liquidatore p.t., domiciliato per carica presso l’A.S.L. n. 4 di Cosenza;</p>
<p>per ottenere<br />
l’esecuzione del giudicato formatosi su la sentenza n. 2186/2002 Reg. Dec., emessa da questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, in data 22 aprile 2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la nota del direttore della Segreteria di questa Sezione, in data 24 maggio 2003, diretta alla Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 4 di Cosenza, riscontrata da tale Gestione con la nota documentata 25 giugno 2003, n. 16394;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2004 il cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia;<br />
Nessuno è comparso per le parti.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Il T.A.R. Calabria, Sez. II^ di Catanzaro, con la sentenza 5 aprile 2001, n. 606/2001, accolse il ricorso della Mediofactoring s.p.a., corrente in Milano, inteso ad ottenere l’accesso a documenti (delibere, bolle di consegna e fatture) attestanti le forniture eseguite, giuste le fatture n. 98/SR000053 del 28 febbraio 1989 e n. 89/SR001045 del 20 luglio 1989 dalla propria mandante G.E. Medical Systems Italia s.p.a. a favore della disciolta U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo, accorpata, nel 1993, all’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza.<br />
Questa Sezione, con la decisione 22 aprile 2002, n. 2186/2002, a parziale accoglimento dell’appello, ha ordinato all’Amministrazione appellante di esibire alla richiedente Mediofactoring s.p.a. soltanto le delibere di aggiudicazione alla G.E. Medical Systems Italia s.p.a. dei contratti di fornitura di cui alle fatture n. 98/SR000053 del 28 febbraio 1989 e n. 89/SR001045 del 20 luglio 1989.<br />
Tale decisione è stata notificata direttamente alla detta Gestione liquidatoria in data 20 agosto 2002 ed al legale della medesima Gestione liquidatoria in data 25 ottobre 2002.<br />
In mancanza di ottemperanza alla citata decisione, la Mediofactoring s.p.a. ha notificato, in data 9 dicembre 2002, alla prefata Gestione liquidatoria atto di diffida e messa in mora, con invito a provvedere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso atto.<br />
Trascorso infruttuosamente tale termine, la Mediofactoring s.p.a ha proposto il presente ricorso, con il quale chiede che venga disposta l’esecuzione del giudicato formatosi su la citata decisione di questa Sezione.<br />
Della proposizione di quest’ultimo ricorso è stata data comuniazione alla Gestione liquidatoria dell’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza, con nota del Direttore della Segreteria di questa Sezione, in data 24 maggio 2003.<br />
A riscontro di tale nota, la menzionata Gestione liquidatoria ha prodotto a questa Sezione, in copia autenticata, l’estratto del registro delle delibere adottate, tra il 1987 ed il 1991, dalla disciolta U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo, accorpata, nel 1993, all’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza, facendo presente che da tale registro non risultano delibere di aggiudicazione di contratti di forniture alla G.E. Medical Systems Italia s.p.a. e che ai propri atti no vi sono fatture della stessa Ditta.<br />
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Come emerge dalle premesse, la Gestione liquidatoria dell’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza non ha prestato esecuzione al giudicato formatosi su la decisione di questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, 22 aprile 2002, n. 2186/2002, né a seguito della notifica di tale decisione né a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificatole dalla Mediofactoring s.p.a., a favore della quale è stata emessa la medesima decisione.<br />
A seguito del ricevimento della copia del presente ricorso, trasmessale dal Direttore della Segreteria di questa Sezione, la menzionata Gestione liquidatoria ha, poi, comunicato che dall’estratto del registro delle delibere adottate, tra il 1987 ed il 1991, dalla disciolta U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo, accorpata, nel 1993, all’U.S.L. n.4 di Cosenza, (registro, per altro, inviato in copia autenticata) non risulterebbero delibere di aggiudicazione di contratti di forniture a favore della G.E. Medical Systems Italia s.p.a., così come non risulterebbero ai propri atti fatture della stessa Ditta.<br />
Con tale comunicazione è evidente che la Gestione liquidatoria della ex U.S.L. n. 4 di Cosenza ha, sostanzialmente, manifestato la volontà di non eseguire il giudicato “de quo”, sia pure motivando la relativa implicita determinazione con l’asserita non sussistenza ai propri atti delle delibere richieste dalla Mediofactoring s.p.a., come risulterebbe dal succitato registro delle delibere della disciolta U.S.L n. 8 di Montalto Uffugo.<br />
Ciò posto, il Collegio osserva che dal mero esame di un registro, nel quale risultano annotati esclusivamente gli estremi delle delibere ed i relativi oggetti, non è possibile dedurre con assoluta certezza che nessuna delle delibere registrate concerna l’aggiudicazione alla G.E. Medical Systems Italia s.p.a. di contratti di fornitura di merci o servizi né che siffatta delibere sussistano ancorchè non registrate.<br />
Stante quanto considerato ed atteso, altresì, il comportamento omissivo finora tenuto dalla Gestione liquidatoria dell’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza, il Collegio ritiene necessario incaricare l’Assessore alla sanità della Regione Calabria perché presti, direttamente o a mezzo di un funzionario da lui delegato, ottemperanza al giudicato formatosi su la citata decisione di questa Sezione.<br />
L’assolvimento di tale incarico, da svolgersi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notifica o dalla comunicazione della presente pronuncia, dovrà essere eseguito attraverso l’esame di tutte le delibere della disciolta U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo, accorpata, nel 1993, all’U.S.L. n. 4 di Cosenza, attualmente in Gestione liquidatoria, onde rinvenire quelle attributive di contratti di forniture alla G.E. Medical Systems Italia s.p.a., relativamente ai quali contratti sono state emesse le fatture n. 98/SR000053 del 28 febbraio 1989 e n. 89/SR001045 del 20 luglio 1989.<br />
Una volta rinvenute le delibere in questione dovranno essere consegnate le relative copie autenticate alla Mediofactoring s.p.a., odierna ricorrente, quale procuratrice della G.E. Medical Systems Italia s.p.a.<br />
Il provvedimento esecutivo della presente decisione dovrà essere depositato dal nominato Commissario “ad acta”, unitamente ad una relazione esplicativa delle modalità di assolvimento dell’incarico, presso la Segreteria di questa Sezione, allo scadere del Termine assegnatogli.<br />
La Segreteria della Sezione provvederà a comunicare alle parti (Mediofactoring s.p.a. e Gestione liquidatoria dell’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza) l’avvenuto deposito del provvedimento adottato dal Commissario “ad acta”, perché possano prenderne visione e, ove lo ritengano necessario, possano presentare a questa medesima Sezione le proprie osservazioni in ordine a tale provvedimento, nel termine di 60 giorni dalla relativa comunicazione, secondo il rito dell’esecuzione del giudicato.<br />
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini illustrati.<br />
La pronuncia su le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle riguardanti il compenso al nominato Commissario “ad acta”, viene riservata al giudizio conclusivo del procedimento.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, nomina Commissario “ad acta” per l’esecuzione del giudicato formatosi su la decisione di questa stessa Sezione 22 aprile 2002, n. 2186/2002, l’Assessore alla sanità della Regione Calabria, perché provveda direttamente o attraverso un funzionario da lui delegato, all’espletamento dell’incarico conferitogli, nel termine e con le modalità indicati in motivazione.<br />
Riserva al giudizio conclusivo del presente procedimento la pronuncia sulle spese, anche per quanto concerne il compenso dovuto al Commissario “ad acta” per l’espletamento dell’incarico<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004, con l’intervento dei signori:<br />
Agostino Elefante &#8211; Presidente<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia &#8211; Consigliere estensore<br />
Giuseppe Farina	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere<br />
Marzio Branca &#8211; Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Agostino Elefante</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Rosalia Maria Pietronilla Bellavia</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1266</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Elefante – Est. Farina Provincia di Napoli c/ JOBIZ.COM e A.T.S. coop. a r.l. (n.c.) è legittimo l&#8217;autoannullamento di un bando di gara d&#8217;appalto se l&#8217;amministrazione ritiene che esso possa aver indotto in errore taluno, in considerazione della scarsa conoscenza della disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica Atto amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Elefante – Est. Farina<br /> Provincia di Napoli  c/ JOBIZ.COM e A.T.S. coop. a r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>è legittimo l&#8217;autoannullamento di un bando di gara d&#8217;appalto se l&#8217;amministrazione ritiene che esso possa aver indotto in errore taluno, in considerazione della scarsa conoscenza della disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Autotutela – bando di gara – contenente espressioni ambigue – considerazione della scarsa dimestichezza degli imprenditori con la disciplina sull’evidenza pubblica – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Legittimamente l’Amministrazione, che si avvede di avere dettato regole ambigue, a disciplina di una gara per la scelta del privato contraente, ne dispone l’annullamento, rinnovando il procedimento già avviato, giacché essa deve perseguire lo scopo della maggiore affluenza alla selezione e le incertezze che essa possa avere ingenerato nei concorrenti si pongono come elemento ostativo al fine da conseguire. Nella specie, deve porsi in rilievo che una regola, che può apparire pacifica e chiara, per chi si occupa abitualmente di questioni riguardanti procedimenti ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti, non deve, per ciò solo, essere intesa come agevolmente comprensibile e percepibile ed osservata da chi, svolgendo altre attività, è tenuto a conoscenze minori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ legittimo l’autoannullamento di un bando di gara d’appalto se l’amministrazione ritiene che esso possa aver indotto in errore taluno, in considerazione della scarsa conoscenza della disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p align="right">
N.1266/04 REG.DEC.<br />
N 3507 REG.RIC.<br />
ANNO: 2003
</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> Quinta  Sezione </center></b><br />
        ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</b></center><br />
sul ricorso in appello n.r.g. 3507 del 2003, proposto</p>
<p>dalla<b> Provincia di Napoli</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Di Falco, Luciano Scetta e Silvio Savarese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Brunello Mileto, in Roma, via G. B. Tiepolo, n. 21,<br />
<center>contro</center></p>
<p><b>JOBIZ.COM e A.T.S. coop. a r.l. </b>in raggruppamento d’impresa, non costituite,<br />
<center>per l&#8217;annullamento</center></p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Prima Sezione, n. 1696, pubblicata il 25 febbraio 2003.<br /> Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />Visto il dispositivo di decisione n. 9 del 14 gennaio 2004;<br /> Visti gli atti tutti della causa; <br />Designato relatore, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, il consigliere Giuseppe Farina ed udito, altresì, l’avv. Mileto per delega dell’avvocato De Falco , come da verbale d’udienza;<br />Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</b></center><br />
1. Il ricorso in appello n. 3507 del 2003 è proposto dalla Provincia di Napoli. È stato notificato alle due parti private indicate in epigrafe l’undici aprile 2003 e depositato il 23 aprile.<br />È chiesta la riforma della sentenza n. 1696 del 25 febbraio 2003 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Prima Sezione, con la quale è stata annullata la determinazione n. 6735 del 30 luglio 2002 – Direzione provveditorato ed economato, relativa al bando per appalto-concorso per la realizzazione del progetto esecutivo e la gestione dell’Agenzia Informagiovani.<br /> 2. Il provvedimento, in dipendenza della ritenuta illegittimità del capitolato speciale, dispone l’annullamento dell’intera procedura di gara, con “caducazione” di tutti gli atti ad essa inerenti. Ed è motivato nel senso che, nonostante che nel capitolato speciale d’appalto fosse chiaramente prescritto che “l’offerta tecnica e quella economica” dovevano “essere contenute in plichi differenti, un’interpretazione letterale dell’art. 8” potesse “avere indotto un concorrente, nella predisposizione degli elaborati progettuali, ad inserire una parte descrittiva del prezzo nell’offerta tecnica”. È, ancora, motivato nel senso che vi si condivide il verbale n.2/02 del 2, 5 e 22 luglio 2002, della commissione di gara. In esso si chiariva che il rinvio alle “specifiche tecniche” induceva i concorrenti a “conformare l’elaborato progettuale alle sei parti ivi previste”. E la quinta di queste riguardava il prezzo, che doveva essere indicato a corpo.<br />3. Il primo giudice, su ricorso di due imprese concorrenti, ha invece ritenuto che l’art. 8 del capitolato speciale non dava adito a dubbi sulla necessità “della separatezza e dell’autonomia documentale e contenutistica delle due buste” dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Ha perciò rilevato che l’impresa che aveva inserito l’indicazione del prezzo nella prima busta doveva essere esclusa e che, invece, l’annullamento del procedimento era illegittimo.<br />4. Con il primo motivo dell’appello si sostiene che è stata omessa ogni motivazione sulla dedotta eccezione di carenza di interesse attuale e concreto all’impugnazione in capo alle due imprese ricorrenti. Esse hanno, comunque, la possibilità di partecipare alla futura gara.<br />Il motivo non ha pregio.<br /> Invero, le due imprese avevano preso parte alla gara che si stava svolgendo. Avevano, perciò, interesse alla conclusione del procedimento, nel quale, anzi, l’esclusione di un concorrente aumentava le probabilità di successo delle altre parti in gara.<br /> In questi termini, va perciò riconosciuto interesse a proporre il ricorso in esame.<br /> 5. Con il secondo motivo si critica la sentenza impugnata, sottolineando che, anche se dovevano essere prodotte due buste, nei modi descritti, altro è ritenere che i due plichi dovevano essere distinti, altro è applicare “il principio che se la busta tecnica, oltre a contenere il suo proprio oggetto, contenga anche un elemento” dell’offerta economica, ciò comporti l’esclusione dalla gara per chi incorre in questo errore. I partecipanti ad una gara non sono tenuti a conoscere la legge o i principi enunciati dalla giurisprudenza, ma esclusivamente la lex specialis che regola la gara stessa.<br /> La censura appare fondata, alla luce della considerazione che legittimamente l’Amministrazione, che si avvede di avere dettato regole ambigue, a disciplina di una gara per la scelta del privato contraente, ne dispone l’annullamento, rinnovando il procedimento già avviato, giacché essa deve perseguire lo scopo della maggiore affluenza alla selezione e le incertezze che essa possa avere ingenerato nei concorrenti si pongono come elemento ostativo al fine da conseguire.<br />Nella specie, deve porsi in rilievo che una regola, che può apparire pacifica e chiara, per chi si occupa abitualmente di questioni riguardanti procedimenti ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti, non deve, per ciò solo, essere intesa come agevolmente comprensibile e percepibile ed osservata da chi, svolgendo altre attività, è tenuto a conoscenze minori.<br /> 6. La formula del capitolato, secondo la quale occorreva inserire “il progetto tecnico redatto conformemente alle prescrizioni contenute nella parte contenente le specifiche tecniche”, rinviava a queste ultime. Qui, le prime tre parti (specifiche tecniche del servizio, tempi dell’intervento, personale addetto al servizio) sembrano potersi ricondurre all’offerta tecnica in senso proprio. Per chi è uso alle regole delle gare in parola, poteva apparire sufficientemente certo che il rinvio era invece errato per le parti seguenti (quarta: costi di gestione; quinta: prezzo). Chi è invece all’oscuro del principio per cui deve evitarsi che la valutazione tecnica del progetto possa essere influenzata dalla cognizione del prezzo che si chiede, non può essere dichiarato responsabile di non aver osservato la regola volta a scongiurare questa evenienza, specie allorché sia sufficientemente certo che è stata anche l’Amministrazione a causare l’inconveniente, in ragione della scarsa chiarezza delle disposizioni che ha dato.<br /> Se, dunque, esattamente il T.A.R. ha definito come una formula non “felice” quella di rinvio alle specifiche tecniche, se ne deve dedurre la conseguenza che la mera possibilità, peraltro avveratasi, di induzione in errore di un concorrente, ha correttamente ispirato l’esercizio del potere di annullamento della procedura così avviata.<br /> 7. Per altro verso, è da considerare che, di fronte ad errori di concorrenti che palesemente non sono ispirati da intenti di compiere irregolarità per guadagnare la gara o che non si manifestano come violazioni di ben chiare regole stabilite dall’Amministrazione, come è da affermarsi per l’errore in esame, la sanzione dell’esclusione non mira, di certo, ad eliminare chi si è dimostrato un non “affidabile” contraente per la P.A., ma unicamente chi sia incorso in un’irregolarità che nessun rilievo avrà sulla prestazione che dovrà essere assicurata. E, dunque, l’interesse dell’amministrazione non ne riceve pregiudizio. Né pare giustificato asserire che ne viene a soffrire la parità di trattamento che deve essere garantita a tutti i concorrenti, se questo trattamento attiene a posizioni sostanziali e non alla mera capacità di superare ostacoli formali, talora dissimulati, derivanti dalla combinazione di una pluralità di adempimenti posti nelle leggi, nei bandi, nelle lettere d’invito, nei capitolati speciali.<br /> 8. Va dunque applicata la regola per la quale, di fronte all’assenza di una precisa comminatoria di esclusione ed alla possibilità che una regola della gara possa indurre in errore, la mancanza di un concorrente nella presentazione dell’offerta non va fatta ricadere, se possibile, sul medesimo.<br /> Ne segue che legittimamente, dato il tipo di ostacolo intervenuto al corretto svolgimento successivo della gara, l’Amministrazione ha annullato il procedimento, riconoscendo anche di aver potuto dare causa all’insorgere dell’elemento ostativo suddetto.<br /> 9. In conclusione, l’appello deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo.<br /> 10. Vi sono ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.<br />
<center> <b> P.Q.M.</b></center><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appellon. 3507 del 2003.<br />Spese compensate.<br />Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante, Presidente<br />Rosalia Bellavia, Consigliere<br />Giuseppe Farina, rel. est. Consigliere<br />Claudio Marchitiello, Consigliere<br />Marzio Branca, Consigliere<br />
IL PRESIDENTE<br />
f.to  Agostino Elefante<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />	<br />
f.to  Giuseppe Farina<br />
IL SEGRETARIO<br />
f.to  Gaetano Navarra</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL  DIRIGENTE<br />
F.to Antonio Natale</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1265</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1265/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1265</a></p>
<p>Agostino Elefante &#8211; Presidente; Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est. Fara ed altri (Avv. Niedda) c/ Comune di Semestere (Avv. Davini) – Pintus ed altri (Avv. Scarfò) il presidente del seggio elettorale non è tenuto alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l&#8217;impedimento lamentato dell&#8217;elettore rientri tra quelli elencati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1265/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1265</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1265/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1265</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Agostino Elefante &#8211; Presidente; Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br /> Fara ed altri (Avv. Niedda) c/ Comune di Semestere (Avv. Davini) – Pintus ed altri (Avv. Scarfò)</span></p>
<hr />
<p>il presidente del seggio elettorale non è tenuto alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l&#8217;impedimento lamentato dell&#8217;elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni amministrative – procedimento elettorale – voto assistito – certificato medico attestante invalidità – obbligo del presidente di seggio di verificare l’infermità impediente – esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché l’art. 41 T.U. 16 maggio 1060 n. 570 precisa che i certificati medici sull’impedimento ad esprimere autonomamente il voto “debbono attestare che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”, il funzionario medico designato dai competenti organi dell’unità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche sulla attitudine dell’infermità fisica, da cui è affetto l’elettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) l’autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare “attestazione”. Pertanto, il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato dell’elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare, poiché tale accertamento, invero, è stato già fatto, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Orientamento innovativo poiché la giurisprudenza, sino ad oggi, era ferma nel ritenere che ai certificati medici prodotti dall’elettore dovesse riconoscersi qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell’infermità e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante delle medesime, così da vincolare il presidente del seggio elettorale solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento all’espressione materiale del voto e ciò anche se nel certificato medico si attesti l’impossibilità all’espressione personale del voto (cfr. Cons. Stato, V Sez., 25 maggio 1987 n. 331; 15 maggio 1985 n. 214; 22 aprile 1985 n. 195; 20 giugno 1983 n. 251).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il presidente del seggio elettorale non è tenuto alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato dell’elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N. 1265/04 REG.DEC.<br />
N. 2797  REG.RIC<br />
ANNO 2003		     																																																																																											</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  <br />Quinta  Sezione </center></b><br />
         ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2797 del 2003 proposto da<br />
<b> Germano FARA, Giovanni TRAMALONI, Marino PIREDDA, Salvatore MURONI</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Damiano Nieddu ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Portuense n. 104, presso De Angelis,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Comune di Semestene</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vittore Davini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mario Cervone in Roma, Via Gregorio XI n. 4,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Giovanni Battista Pintus, Gino Scodino, Giuseppe Porcheddu, Bruna Deriu, Salvatore Marongiu, Mimmia Deriu </b> , rappresentati e difesi dall’avv. Cristina Scarfò ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Gregorio XI n. 4, presso lo studio dell’avv. Mario Cervone,</p>
<p>e di Giovanni Maria Deriu, Antonio Serra e Giuseppe Obino, non costituiti in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 1791 in data 18 dicembre 2002 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune appellato e quello di controricorso con appello incidentale dei sigg. Giovanni Battista Pintus, Gino Scodino, Salvatore Marangiu, Giuseppe Porcheddu e Mimmia Deriu;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 gli avv.ti Nieddu e Davini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>I ricorrenti, candidati nella lista n. 1 &#8220;Insieme per Semestene&#8221; nelle elezioni tenutesi il 26 e 27 maggio 2002 per l&#8217;elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Semestene, hanno impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna la proclamazione degli eletti e le operazioni elettorali relative alla suddetta consultazione elettorale, che hanno dato come vincitori gli appellati, candidati nella lista n. 2 “Rinnovamento per Semestene”.<br />
Con la sentenza appellata il Tribunale adito ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale avanzato dai controinteressati.<br />
Per l’annullamento di tale sentenza propongono appello i ricorrenti, riproducendo in parte le censure già dedotte in primo grado e contestando le ragioni sulle quali si fonda.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Semestene e gli appellati privati, i quali ha controdedotto al ricorso e ne ha chiesto la reiezione perché inammissibile ed infondato, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.<br />
I secondi, inoltre, hanno rinnovato con appello incidentale il ricorso incidentale proposto in primo grado.<br />
All’udienza del 2 dicembre 2003, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>L’appello è infondato.<br />
Con il primo motivo di censura si sostiene, come già dedotto in primo grado, l’illegittimità di sei dei sette voti espressi da elettori assistiti da accompagnatore, in quanto l’impedimento fisico attestato nel certificato medico esibito non sarebbe stato tale da poter essere ricompreso tra quelli previsti dall’art. 41 comma 2 T.U. 16 maggio 1060 n. 570.<br />
Il Tribunale ha respinto la doglianza richiamando giurisprudenza consolidata (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V sez., 13 febbraio 1998 n. 167, 30 giugno 1997 n.768, 10 marzo 1997 n. 251) secondo la quale, in presenza di una certificazione medica, che attesti che l&#8217;elettore non è materialmente in grado di tracciare il segno del voto per impossibilità di servirsi delle mani o della vista, correttamente il presidente di seggio lo autorizza a servirsi dell’accompagnatore, senza essere tenuto a compiere alcuna particolare indagine sulle condizioni di salute dell&#8217;elettore, salvo che non vengano formulate obiezioni da parte dei componenti del seggio (scrutatori o rappresentanti di lista), ovvero emerga ictu oculi che la certificazione prodotta sia falsa o non veritiera.<br />
Ritengono, invece, i ricorrenti che il presidente del seggio elettorale ha sempre l’obbligo di verificare la veridicità del certificato medico quando gli impedimenti denunciati non corrispondono a quelli indicati dalla legge e non solo quando qualche componente del seggio ne faccia richiesta.<br />
La censura pone il problema dell’efficacia dei certificati medici rilasciati, ai fini l’ammissione al voto assistito, dai funzionari medici a tale scopo designati.<br />
Occorre mettere in evidenza che la disciplina, al riguardo manchevole nell’originario testo dell’ultimo comma del menzionato art. 41 T.U. 16 maggio 1060 n. 570, è stata completata con l’art. 9 della L. 11 agosto 1991 n. 271, il quale precisa che “detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”.<br />
Il senso dell’espressione legislativa non lascia spazio a dubbi di sorta: ai fini del voto assistito, il funzionario medico designato dai competenti organi dell’unità sanitaria locale deve svolgere il suo accertamento anche sulla attitudine dell’infermità fisica, da cui è affetto l’elettore, ad impedire (non solo, dunque, a renderla più gravosa) l’autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare “attestazione”.<br />
Deve, pertanto, ritenersi ormai superata quella giurisprudenza che riconosceva ai certificati medici prodotti dall’elettore qualità di atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell’infermità e non anche per quanto riguarda la specifica capacità invalidante delle medesime, così da vincolare il Presidente del seggio elettorale solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento all’espressione materiale del voto e ciò anche se nel certificato medico si attesti l’impossibilità all’espressione personale del voto (cfr. Cons. Stato, V Sez., 25 maggio 1987 n. 331; 15 maggio 1985 n. 214; 22 aprile 1985 n. 195; 20 giugno 1983 n. 251).<br />
Appare, pertanto, condivisibile l’orientamento espresso dal giudice di primo grado secondo il quale il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato dell’elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare.<br />
Tale accertamento, invero, è stato già fatto, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, dal competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione. Cosicché non può ammettersi che, in un ambito dalla legge riservato ad altro organo, il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo &#8211; pur “prudente” &#8211; apprezzamento. Egli potrà in ogni caso esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che siano funzionali all’esercizio del potere, di cui è titolare, di consentire la modalità di voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando a sorreggere la sua decisione negativa sussistano elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quanto meno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati.<br />
Su chi intenda contestare come illegittima l’ammissione dell’elettore al voto assistito incombe, allora, l’onere di dimostrare la sussistenza di siffatti elementi e, nella specie, questa dimostrazione non è stata data, essendosi limitati gli appellanti alla mera affermazione dell’inidoneità al fine in argomento delle affezioni risultanti dai certificati medici allegati al verbale delle operazioni del seggio.<br />
La censura esaminata va, pertanto, respinta.<br />
Ciò comporta la conferma della validità dei sei voti contestati ed il conseguente difetto d’interesse all’esame dell’ulteriore motivo d’appello, concernente la validità di un voto espresso, asseritamente, con l’assistenza di un accompagnatore che avrebbe già svolto questa funzione a favore di altro elettore. La doglianza, infatti, come ha già rilevato il Tribunale in primo grado, è potenzialmente idonea a far conseguire ai ricorrenti un solo voto, che però non è sufficiente a modificare l’esito della competizione elettorale, stante il divario di tre voti esistente fra le due liste in lizza.<br />
Per tutto quanto precede, l’appello principale si rivela infondato e dev’essere respinto; quello incidentale subordinato va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.<br />
<center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante &#8211; Presidente<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Aldo Fera &#8211; Consigliere<br />
Francesco D’Ottavi &#8211; Consigliere<br />
Marzio Branca &#8211; Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Agostino Elefante</p>
<p>L’ESTENSORE   <br />                                            F.to Corrado Allegretta<br />
IL SEGRETARIO<br />
F.to Antonietta Fancello</p>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-3-2004-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-3-2004-n-111/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.111</a></p>
<p>Pres. Lignani – Est. Ferrari Confcommercio – Associazione Territoriale Di Orvieto (Avv. Segarelli) e altri c. Comune di Orvieto (Avv. Tarantini) e altri si definisce &#8220;centro commerciale&#8221; la struttura di vendita a destinazione specifica ospitante esercizi commerciali dotati di infrastrutture e spazi comuni Commercio – Centro commerciale – Disciplina applicabile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-3-2004-n-111/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-3-2004-n-111/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani – Est. Ferrari<br /> Confcommercio – Associazione Territoriale Di Orvieto (Avv. Segarelli) e altri c. Comune di Orvieto (Avv. Tarantini) e altri</span></p>
<hr />
<p>si definisce &#8220;centro commerciale&#8221; la struttura di vendita a destinazione specifica ospitante esercizi commerciali dotati di infrastrutture e spazi comuni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio – Centro commerciale – Disciplina applicabile &#8211; Nozione</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la previsione che, estendendo la nozione contenuta del d.lgs. n. 114/98, subordina la qualifica di centro commerciale alla condizione che una rilevante struttura di vendita sia interamente e globalmente gestita con organizzazioni unitarie, quali associazioni o consorzi dei commercianti operanti nello stesso luogo; per aversi un centro commerciale è sufficiente la presenza di una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento di Prof. Antonio Bartolini <a href="/ga/id/2004/3/1425/d">&#8220;Sulla nozione di centro commerciale&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Si definisce &#8220;centro commerciale&#8221; la struttura di vendita a destinazione specifica ospitante esercizi commerciali dotati di infrastrutture e spazi comuni</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </center></b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria</center></b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>S E N T E N Z A</center></b><br />
&#8211; sul ricorso n. 585/2002 proposto dalla<br />
<b> CONFCOMMERCIO – Associazione Territoriale di Orvieto</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore; dalla S.n.c. MACELLERIA FILIPPESCHI, in persona del legale rappresentante pro-tempore;<br />
dalla <b>S.n.c. EFFE BI &#038; C. di Battenti Nadia</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore; dalla ditta Riccardo MESSINA;<br />
dalla <b>S.r.l. SOLINI MARCELLO</b> in persona del legale rappresentante pro-tempore;<br />
dalla <b>ditta Marco RICCI</b>;<br />
dalla <b>S.n.c. PIETRO PERALI</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore;<br />
dalla <b>S.n.c. PICKWICK SCHOOL</b> in persona del legale rappresentante pro-tempore;<br />
dalla <b>ditta Roberto ROTICIANI</b>,<br />
dalla <b>S.A.S. LA SANITARIA</b> in persona del legale rappresentante pro-tempore;<br />
dalla <b>ditta Luigi Maria MANIERI</b>; dalla ditta Tiziana QUINTI;<br />
dalla <b>S.a.s. PIU’ O MENO</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore;<br />
da <b>Patrizia GARGIUOLO </b> , titolare della ditta “Punto e a capo”, tutti con sede in Orvieto e tutti rappresentati e difesi dall’avv. Umberto Segarelli con domicilio elettivo in Perugia, via Podiani n. 17 presso lo studio dell’avv. Maurizio Mariani;</p>
<p>&#8211; sul ricorso n. 591/2002 proposto dalla ditta Tiziana QUINTI e da Gabriela MUZI FRISONI, titolare della ditta “Eredi di Frisoni Ettore Vincenzo” entrambe con sede in Orvieto rappresentate e  difese dall’avv. Paolo Rossi ed elettivamente domiciliate press</p>
<p>&#8211; sul ricorso n. 405/2003 con relativi motivi aggiunti proposti dalla CONFCOMMERCIO – Associazione Territoriale di Orvieto, in persona del legale rappresentante pro-tempore; dalla S.n.c. MACELLERIA FILIPPESCHI, in persona del legale rappresentante pro-tem</p>
<p>&#8211; sul ricorso n. 408/2003 proposto dalla ditta Tiziana QUINTI, da Gabriela MUZI FRISONI, titolare della ditta “Eredi di Frisoni Ettore Vincenzo”, da Noemi MORELLI, legale rappresentante della società “Anagold s.a.s.”, Federica SPACCINI, legale rappresenta</p>
<p><center>C O N T R O</center></p>
<p>Il <b>COMUNE DI ORVIETO</b> in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Tarantini ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Perugia, via Baglioni n. 10 (Ric. nn. 585/2002, 591/2002, 405/2003, 408/2003);</p>
<p><b>S.P.A. RFI Rete Ferroviaria Italiana</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi in giudizio (Ric. nn. 405/2003, 408/2003);</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
della <b>società DESPINA s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alarico Mariani Marini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Mario Angeloni n. 80/B (Ric. nn. 405/2003 e 408/2003);</p>
<p><b>S.P.A. Metropolis</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi in giudizio (Ric. nn. 405/2003, 408/2003);</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e Trasporti</b>, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi in giudizio (Ric. nn. 405/2003, 408/2003);</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
quanto al ric. n. 585/2002: del Piano comunale delle “medie strutture di vendita” adottato con delibera C.C. 1 agosto 2002 n. 117, quanto alle statuizioni di cui alle Norme di Attuazione, Art. 16, comma 5, là dove stabiliscono che più esercizi commerciali, anche siti nello stesso edificio o complesso immobiliare, pure se serviti da parcheggio comune, ed anche se fruitori di spazi condominiali congiuntamente gestiti, non sono qualificabili “centri commerciali” “quando manchino associazioni, consorzi o altri apparati organizzativi tra gli operatori economici”.<br />
quanto al ric. n. 591/2002: della delibera n. 115 del 1 agosto 2002, pubblicata in data 5 agosto 2002, con la quale il Consiglio comunale di Orvieto ha adottato il piano attuativo di iniziativa privata “zone D2A e D2B di P.R.G. – Ambito AG – OSCA 3 Porta di Orvieto – Loc.tà S.S. 205 Amerina – Orvieto Scalo”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.<br />
quanto al ric. n. 405/2003: del Piano Attuativo di iniziativa privata riferito alle “zone D2A e D2B di P.R.G. – Ambito AG – OSCA 3 &#8211; Porta di Orvieto – Loc.tà S.S. 205 Amerina – Orvieto Scalo” approvato con delib. del C.C. di Orvieto n. 53 del 9 maggio 2003, oggetto di avviso 27 maggio 2003 pubblicato sul B.U.R. del 17 giugno 2003; nonché di tutti gli atti del relativo procedimento, preliminari, presupposti, connessi, conseguenti e di attuazione: segnatamente, delle determinazioni assunte dal C.C. con riguardo all’osservazione presentata; della “autorizzazione preliminare” in data 6 dicembre 2002, accordata dalla S.p.a. RFI, contrassegnata come segue: RFI/CN/DIFI.TC.OC.1 / A.XVI.(81.DD).1942, “a far eseguire gli interventi” edilizi di cui al P.A. ad una distanza di metri 23,50 dalla più vicina rotaia, della Direttissima Roma Firenze, in “deroga alle norme del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753”.<br />
quanto al ric. n. 408/2003: della delibera n. 53 del 9 maggio 2003, pubblicata nel B.U.R. in data 17 giugno 2003, con la quale il Consiglio comunale di Orvieto ha approvato il piano attuativo di iniziativa privata “zone D2A e D2B di P.R.G. – Ambito AG – OSCA 3 &#8211; Porta di Orvieto – Loc.tà S.S. 205 Amerina – Orvieto Scalo”; nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti del relativo procedimento, preliminari, presupposti, connessi, conseguenti e di attuazione, ivi compresa l’”autorizzazione preliminare” in data 6 dicembre 2002, accordata dalla S.p.A. RFI, contrassegnata come segue: <br />RFI/CN/DIFI.TC.OC.1 / A.XVI.(81.DD).1942, “a far eseguire gli interventi” edilizi di cui al P.A. ad una distanza di metri 23,50 dalla più vicina rotaia, della Direttissima Roma Firenze, in “deroga alle norme del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753”.<br />
Quanto ai motivi aggiunti (ricorso n. 405/2003), per l’annullamento del Piano attuativo, di iniziativa privata, riferito alle “zone D2A e D2B di P.R.G. – AmbitoAG – OSCA 3 – Porta di Orvieto – Località S.S. 205 Amerina – Orvieto Scalo”, approvato con Delib. del C.C. di Orvieto n. 53, del 9 Maggio 2003, oggetto di avviso 27 Maggio 2003 pubblicato sul B.U.R. del 17 Giugno 2003;<br />
di tutti gli atti del relativo procedimento, preliminari, presupposti, connessi, conseguenti e di attuazione; segnatamente delle determinazioni assunte dal C.C. con riguardo all’osservazione presentata; <br />
della “autorizzazione preliminare”, in data 6 Dicembre 2002, accordata dalla s.p.a RFI, contrassegnata come segue: RFI/CN/DIFI.TC.OC.1/A.XVI.(81.DD).1942, “a far eseguire gli interventi” edilizi di cui al P.A. ad una distanza di metri 23,50 dalla più vicina rotaia, della Direttissima Roma-Firenze, in “deroga alle norme del D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 753”.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti di cui al ricorso n. 405/2003<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orvieto e della controinteressata Despina srl;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti come da verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</center></b></p>
<p>1. La prima controversia di cui è causa è insorta a seguito di una specifica statuizione contenuta nella delibera consiliare del Comune di Orvieto con la quale è stato adottato il Piano comunale delle medie strutture di vendita (delibera n. 117 del 1 Agosto 2002). In particolare, con il primo ricorso viene denunciata l’illegittimità della statuizione di cui all’art. 16, 5° co. delle Norme di attuazione di detto Piano laddove si esclude che possa giuridicamente configurarsi un “centro commerciale” quando più esercizi commerciali, tra loro strutturalmente correlati anche con servizi comuni, non siano altresì soggettivamente legati da un vincolo giuridico associativo o consortile o di altro tipo tra gli operatori economici titolari di detti esercizi.<br />
Le ulteriori e più specifiche censure degli altri tre ricorsi e dei motivi aggiunti sono poi riferite: A) alle delibere consiliari di adozione e di approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata riguardante le zone D2A e D2B ambito AG-OSCA3 – Porta d’Orvieto, località s.s. Amerina di Orvieto Scalo; piano presentato dalla società “Despina” s.r.l. con sede in Roma, proprietaria di apprezzamenti di terreni in quella zona (delibere n. 115 del 1 Agosto 2002 e n. 53 del 9 Maggio 2003); B) agli atti presupposti rispetto alle delibere medesime e, segnatamente: b1) all’autorizzazione preliminare in deroga rilasciata in data 6 Dicembre 2002 (con la quale la società R.F.I. s.p.a. ha consentito di fare eseguire gli interventi edilizi previsti nel cennato piano ad una distanza inferiore a quella indicata dal D.P.R. n. 753 del 1980, tenuto conto della presenza delle rotaie della direttissima ferroviaria Roma-Firenze); b2) alla Delibera di Giunta Municipale n. 39 del 28 Marzo 2002 di presa d’atto di un progetto preliminare in variante al P.R.G. per la realizzazione della nuova viabilità “complanare” della zona, viabilità che la delibera di approvazione del P.R.G. (n. 23 del 16 Febbraio 2000) aveva accantonato (a seguito di un parere negativo della Regione) con l’impegno di procedere in tempi brevi ad una nuova e più attenta progettazione da approvare poi come variante al Piano medesimo; b3) al parere di nulla osta rilasciato in data 20 Giugno 2002 dall’Unità Territoriale di Firenze sud della predetta società ferroviaria R.F.I. per il successivo rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui al citato punto b1).</p>
<p>2. I ricorrenti, che nei ricorsi n. 585/2002 e 405/2003 sono pure affiancati dalla “Confcommercio” di Orvieto, dichiarano di essere tutti titolari di esercizi commerciali siti nel Comune di Orvieto e di Orvieto Scalo e come tali assumono di subire un diretto ed immediato pregiudizio dagli atti impugnati ed in special modo dalla realizzazione del piano di lottizzazione riguardante appunto due lotti rispettivamente a destinazione commerciale (per la distribuzione alimentare e non alimentare e per la vendita al minuto) nonché a destinazione direzionale e turistica.</p>
<p>3. Il Comune di Orvieto si è costituito e resiste avverso ciascun ricorso. Nei ricorsi 405/2003 e 408/2003 si è pure costituita la società “Despina s.r.l.” in qualità di controinteressata la quale, al pari del Comune, oppone eccezioni di rito e di merito.<br />
All’udienza del 28 Gennaio 2004, dopo la discussione orale, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p>4. La connessione oggettiva ed in gran parte soggettiva esistente tra i ricorsi medesimi giustifica la decisione di riunirli per la trattazione congiunta con la precisazione che il ricorso n. 591/2002 (avverso la delibera di adozione del Piano attuativo di cui è causa) è da considerare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della delibera consiliare n. 53 del 9 Maggio 2003 concernente l’approvazione del predetto piano ed oggetto del ricorso 408/2003.</p>
<p>5. In primis, con riguardo ai ricorsi n. 585/2002, 405/2003 e 408/2003 vanno gradatamente esaminate le eccezioni di rito; eccezioni che il Collegio ritiene di dover disattendere per le seguenti ragioni.</p>
<p>5.1. Infondata è anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso 585/2002 siccome riferita alla “estrema genericità” delle censure ivi contenute nonché alla “sostanziale carenza di legittimazione ed interesse (delle parti ricorrenti)”. <br />
Quanto alla asserita genericità delle censure basti rilevare che a pag.4 del ricorso sono stati formulati puntuali motivi di violazione di legge, articolati sia con riguardo al D. Lgvo. n. 114 del 1998 sia con riguardo alla L.R. n. 24 del 1999. <br />
Quanto poi all’asserito difetto di legittimazione ed interesse, è da rilevare che la natura (prevalentemente commerciale) degli interessi in gioco e la non contestata localizzazione dell’attività (commerciale) delle imprese gestite dai ricorrenti operanti in gran parte in prossimità della zona di cui è causa non lasciano sussistere dubbi sulla loro legittimazione sostanziale e processuale ai ricorsi. Né tanto meno può dubitarsi della legittimazione e dell’interesse della “Confcommercio” di Orvieto, quale ente locale “leader”, posto a tutela degli interessi di categoria.</p>
<p>5.2. Infondata poi è l’eccezione di irricivibilità dei ricorsi 405/2003 e 408/2003 siccome tardivamente notificati oltre i termini di legge, a partire dall’ultimo giorno di pubblicazione nell’albo pretorio (30 Maggio 2003) della delibera di approvazione del piano attuativo di cui è causa (Del. n. 53/2003).<br />
In proposito, giova chiarire che nella fattispecie non è corretto il richiamo del principio generale (codificato altresì nell’art. 124 del D. Lgvo n. 267/2000) secondo cui la pubblicità legale e quindi la presunzione assoluta di conoscenza degli atti deliberativi dei Comuni e delle Province da parte dei soggetti non contemplati in tali atti si determina mediante affissione degli atti stessi nei relativi albi pretori.<br />
In questo caso, infatti, assume deciso rilievo il contenuto della delibera consiliare impugnata la quale è  per legge assoggettata ad un ulteriore e particolare regime di pubblicità espressamente previsto dall’art. 21, 11° co. della L.R. n. 31 del 1977, in armonia con tutto il contesto della speciale disciplina di pubblicità dell’iter di approvazione dei piani urbanistici attuativi contenuta nella norma medesima, a partire dalla fase di adozione dei piani medesimi.<br />
Tale ulteriore regime concernente le delibere di approvazione è quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.<br />
In ordine a tale specifico adempimento si potrebbe anche prospettare la tesi che esso sia una semplice forma di pubblicità notizia e non un elemento costitutivo che va ad incidere sulla validità e sull’efficacia giuridica degli atti in questione.<br />
Ma questa tesi non sembra affatto conforme alla specificità letterale della citata norma regionale e soprattutto alla “ratio” della stessa.<br />
Appare evidente anzitutto che le particolari forme di pubblicità ivi previste per le delibere di adozione sono abbondantemente rafforzative rispetto a quelle della pubblicazione nell’albo pretorio.<br />
Inoltre, proprio in considerazione della specialità della norma, appare altresì evidente che la sua finalità giuridica (riferita, ripetesi, alle delibere di adozione e di approvazione dei piani urbanistici attuativi) – sia quella di estendere al massimo la conoscibilità di atti, anche in funzione di eventuali gravami giurisdizionali tenuto conto della loro pregnante incidenza nell’assetto urbanistico del territorio comunale.<br />
In tal senso, dunque, il Collegio ritiene che il “dies a quo” per proporre eventuali ricorsi sia quello della data di pubblicazione nel B.U.R., intesa come data di efficacia “erga omnes” degli atti deliberativi in questione.<br />
E’ pur vero d’altra parte che – come pure sostengono le difese del Comune e della controinteressata – la delibera n. 53/2003 in quanto attuativa di una previsione generale contenuta nel P.R.G. (approvato con delibera n. 23 del 2000 che non è stata impugnata dai ricorrenti) non modifica il già conformato assetto urbanistico-commerciale della zona.<br />
E’ anche vero, però, che detta generale previsione del P.R.G. (non impugnata) è divenuta concreta, attuale ed immediatamente lesiva solo quando è stato approvato il piano attuativo di lottizzazione presentato dalla società “Despina” e solo quando tale piano è diventato conoscibile “erga omnes” mediante pubblicazione nel B.U.R.; piano che, si badi bene, i ricorrenti censurano non perché esso è difforme rispetto alla predetta generale previsione urbanistico-commerciale di zona bensì per le seguenti altre ragioni che solo in fase attuativa sono divenute concrete e come tali ritenute immediatamente lesive; in particolare:<br />
1) perché detto piano attuativo risulta al momento conformato ad un “assetto stradale” considerato di primaria importanza per zona medesima, ma tuttora oggetto di “stralcio” dal P.R.G. e quindi ancora in fase di studio e di possibili modifiche;<br />
2) perché lo stesso piano attuativo risulta eccezionalmente consentito in base ad un “assetto ferroviario” che si pone in deroga alle distanze legali previste da norme primarie per la tutela della sicurezza pubblica in un ambito attraversato dalla “direttissima Roma-Firenze”;<br />
3) perché tale piano risulta formalmente e/o sostanzialmente mirato alla realizzazione di un “centro commerciale” di notevole rilievo nell’ambito di un assetto distributivo locale di beni e servizi già precostituito e funzionante e quindi tale da essere sconvolto ed anche pregiudicato dalla realizzazione del centro medesimo.<br />
Ovviamente, ciò che in particolar modo e direttamente viene considerato lesivo degli interessi dei ricorrenti è proprio la prevista realizzazione di siffatto “centro”, in quanto concepito come un complesso unitario di distribuzione di beni e servizi idoneo come tale ad attirare la clientela di zona ed a distrarla dagli esercizi commerciali ivi già esistenti.<br />
In appresso, si vedrà se la pretesa lesione di detto primario interesse commerciale dei ricorrenti sia o meno giuridicamente fondata con riguardo alle varie censure ed “in primis” con riguardo a quelle del ricorso 585/2002.<br />
Per ora, in considerazione di quanto sopra detto, si può correttamente ritenere che tutte le censure dei ricorsi in questione (e, quindi, anche dei ricorsi n. 405/2003 e n. 408/2003) risultano tempestivamente proposte, in quanto notificate nei termini di legge che (ripetesi) nella fattispecie debbono intendersi decorrenti dalla data in cui la delibera di approvazione del piano attuativo ha completato il suo “iter” di pubblicità legale e cioè dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (avvenuta il 17 Giugno 2003).</p>
<p>6. Nel merito, primaria attenzione va dedicata alle censure del ricorso n.585/2002.<br />
In proposito, limitando l’esame al progetto del “lotto A” che è quello che direttamente interessa i ricorrenti (il “lotto B” si riferisce alla realizzazione di strutture turistico-ricettive da porre a servizio della zona specifica e di tutto il territorio comunale), è significativo rilevare che le previsioni edilizie di tale lotto riguardano una grande edificazione unitaria con corpi di fabbrica separati ma collegati e correlati tra loro: con percorso pedonale comune, con spazi comuni e ballatoi. Sono progettati due piani di cui uno seminterrato destinato a parcheggio coperto e l’altro a piano terra destinato alle attività commerciali di tipo alimentare e di tipo diverso nonché alla vendita al minuto; il tutto per un totale di superficie lorda pari a mq. 6815 e per un totale netto di 5200 mq.<br />
E’ altresì previsto un piccolo corpo di fabbrica di 70 mq distaccato dall’insieme e probabilmente destinato a “punto informativo”.<br />
Nel perimetro dell’edificio principale sono poi previste le strutture di allocazione e di utilizzazione delle utenze (luce, gas e reti di servizio delle acque nere e bianche) ed è altresì previsto un parcheggio scoperto con adiacente verde pubblico particolarmente attrezzato (anche per il diletto di bambini e per la sosta degli animali domestici che spesso sono in accompagno dei signori e delle signore che effettuano lo “shopping”).<br />
E’ poi previsto un impianto automatico di irrigazione ad orario alimentato da un pozzo ubicato in una delle zone di maggiore estensione del verde.<br />
Ancora è previsto un impianto di illuminazione con corpi illuminanti del tipo arredo urbano.<br />
Infine, sono previste soluzioni tecniche particolarmente accorte e sofisticate per risolvere i vari problemi ambientali e di altro tipo derivanti dalla presenza della fascia di rispetto della ferrovia direttissima “Roma-Firenze”.</p>
<p>7. Così sommariamente delineata (per quanto qui interessa) la progettazione edilizia di cui è causa (i riferimenti più precisi e particolareggiati sono contenuti nella relazione illustrativa del 12 Aprile 2003 a firma degli architetti Gino Mencarelli e Gianfranco Fliviani), appare veramente arduo sostenere – come sostiene il Comune resistente nelle difese avverso il ricorso n. 585/2002 – che nella fattispecie non possa giuridicamente configurarsi un “centro commerciale” così come definito dall’art. 4, 1° co. lett. g del D.Lgvo n. 114 del 1998.<br />
Invero, è fuori discussione che il complesso edilizio in questione sarà unitarimente strutturato e servito da infrastrutture comuni e da spazi di servizio comuni. Così, infatti, è chiaramente previsto nella stessa relazione illustrativa che accompagna il progetto. <br />
Parimenti indiscutibile altresì è la considerazione che tali “infrastrutture” e tali “spazi di servizio” – proprio in quanto comuni – non potranno che avere una gestione unitaria.<br />
Infatti, non è giuridicamente concepibile che ciascuno dei proprietari dei singoli locali commerciali abbia titolo per gestire in proprio (sia pure pro quota) i vari beni comuni, dissociandosi da quella che naturalmente dovrà essere la gestione unitaria dei beni medesimi.<br />
In proposito, è appena il caso di evidenziare che la presenza di beni comuni tra loro inscindibili comporta di per sé (in base alle ben note regole civilistiche della comunione ed, in particolare, di quelle del condominio negli edifici) una regolamentazione unitaria ed una gestione altrettanto unitaria dei beni medesimi; ciò, a prescindere dall’eventualità che tra i soggetti partecipanti alla comunione e/o condominio venga costituito un ulteriore legame giuridico di tipo associativo ovvero consortile o di altra natura.<br />
Né risulta che siffatta disciplina civilistica di carattere generale sia derogata dalle specifiche norme di legge applicabile al caso di specie:<br />
Infatti, né il decreto legislativo n. 114/1999 né la legge regionale n. 24/1999 richiedono che nell’ambito di un “centro commerciale” – così come ivi definito &#8211; la gestione unitaria dei beni comuni (da effettuarsi per regola in base al Codice Civile) debba altresì avvenire sulla base di una particolare conformazione di tipo associativo o consortile o di altro tipo dei rapporti interni tra gli operatori economici del centro medesimo.<br />
In conclusione, la delibera comunale impugnata con il primo ricorso è da considerare illegittima nella parte in cui modifica il concetto giuridico di “centro commerciale” previsto da puntuali disposizioni di legge e lo circoscrive indicando siccome necessaria non solo la presenza di un elemento oggettivo (costituito da spazi condominiali da gestire come tali in modo unitario) ma anche la pesenza di un ulteriore elemento di carattere intersoggettivo riferito ad una specifica conformazione giuridica dei rapporti interni di tipo associativo o consortile o di altra natura da creare tra gli operatori economici del centro.</p>
<p>7.1 Le considerazioni di cui sopra assumono rilevanza decisiva anche per affermare la fondatezza dei primi motivi di censura contenuti negli altri due ricorsi n. 405/2003 e 408/2003.<br />
Invero, essendo nella fattispecie correttamente configurabile l’esistenza di un “centro commerciale” costituito da una “grande struttura di vendita” (come tale altresì identificabile, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 24/1999, in base alla superficie del centro compresa tra mq 2501 e 5500 ed in base alla classe 2° in cui è inquadrato il Comune di Orvieto), era necessario che l’approvazione del piano attuativo “de quo” fosse preceduta dalla preventiva acquisizione dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 9 1° co. del D. Lgvo n. 118/1998, da richiedere e rilasciare con la procedura di cui al 2° e 3° comma dello stesso articolo. Ciò, anche in armonia con l’art. 24 della L.R. n. 31/1997. <br />
La fondatezza delle predette censure riferite al mancato rispetto di tale procedura e quindi alla mancata acquisizione di detta autorizzazione preventiva incide evidentemente su tutta la procedura di adozione e di approvazione del piano attuativo di cui è causa, rendendo illegittimi tutti gli atti connessi e consequenziali alla procedura medesima.<br />
Per economia di giudizio, si possono dunque considerare superate e/o assorbite tutte le altre censure dei predetti due ricorsi e dei motivi aggiunti, riferite alla mancata acquisizione del parere della 3^ Commissione Consiliare permanente previsto dall’art. 29 del regolamento edilizio comunale nonché al parere ed alla autorizzazione preliminare in deroga rilasciati rispettivamente dal Compartimento ferroviario di Firenze e dalla società R.F.I. per quanto concerne il mancato rispetto delle distanze dalla più vicina rotaia della ferrovia direttissima Roma-Firenze.</p>
<p>8. Una ulteriore considerazione appare comunque opportuna (per completezza d’esame) in ordine alle censure riferite all’omessa verifica di compatibilità del progetto relativo alla c.d. “complanare”.<br />
In entrambi i ricorsi n. 405/2003 e 408/2003 viene, infatti, ampiamente evidenziata la macroscopica irrazionalità dell’agire dell’Amministrazione comunale la quale – pur prevedendo in sede di pianificazione urbanistica generale che l’area di cui trattasi (AG3 “Porta di Orvieto”) è in parte destinata alla realizzazione di una importante strada “complanare” da utilizzare per lo smistamento della circolazione automobilistica di tutta la zona ed anche di quella diretta in città – ha ritenuto ammissibile procedere allo stralcio di tale localizzazione viaria per maggiori approfondimenti, senza nel contempo preoccuparsi di subordinare preventivamente ogni altra decisione sugli insediamenti urbanistici nella stessa zona alla definitiva approvazione del progetto della “complanare” medesima.<br />
E’ così accaduto che il piano attuativo di cui è causa è stato adottato e poi approvato prima dell’approvazione definitiva del progetto della “complanare”.<br />
La difesa del Comune e della controinteressata replicano sul punto sostenendo che il piano attuativo di lottizzazione è stato approvato in conformità di quella che sarà o che dovrebbe essere la futura e probabile realizzazione della “complanare” medesima. Ma tale linea difensiva non può ritenersi soddisfacente appunto perché, ripetesi, il progetto della “complanare” è ancora in fase di studio e quindi ancora suscettibile di modificazioni più o meno rilevanti; modificazioni che evidentemente l’immediata realizzazione parziale o totale del progetto di lottizzazione già approvato potrebbe rendere non più attuabili proprio in presenza di opere edilizie in ipotesi già portate a compimento in tutto o in parte.<br />
In tal senso, deve altresì riscontrarsi l’illegittimità della denunciata inversione logica ed operativa che sorregge gli atti comunali impugnati.<br />
In altri termini, poiché è pacifico in atti che l’infrastruttura viaria in questione è di primaria importanza per tutto l’apparato urbanistico della zona, non è affatto giustificabile che l’approvazione del relativo progetto possa intervenire dopo l’approvazione del piano di lottizzazione di cui è causa. Non è ammissibile, in sostanza, che la futura realizzazione della c.d. “complanare” possa in qualche modo (sia pure minimo) risultare condizionata dal fatto compiuto e cioè dalla avvenuta approvazione ed anche dalla realizzazione totale o parziale dell’insediamento commerciale di cui trattasi.</p>
<p>9. Per tutte le ragioni suesposte, i ricorsi n. 585/2002, 405/2003 e 408/2003 meritano l’accoglimento mentre il ricorso n. 591/2002 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p>10. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate e ripartite come da dispositivo, tenuto conto altresì che la società controinteressata risulta costituita solo nei ricorsi n. 485/2003 e 408/2003.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n. 591/2002; accoglie i ricorsi n. 585/2002, 405/2003 e 408/2003 e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati per quanto di ragione.<br />
Condanna l’Amministrazione comunale e la società controinteressata, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di 12.000 euro di cui 7000 euro a carico del Comune e 5000 euro a carico della società controinteressata; il tutto da dividersi in parti uguali a favore dei vari ricorrenti.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Avv.	Pier Giorgio	Lignani		Presidente<br />	<br />
Avv.	Annibale	Ferrari		Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott.	Carlo Luigi	Cardoni		Consigliere																																																																																									</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Pier Giorgio Lignani</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Annibale Ferrari<br />
                                      IL SEGRETARIO<br />
F.to Rolando Massaccesi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-3-2004-n-111/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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