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	<title>15/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1599</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione – commercio &#8211; attività di commercio ambulante abusivo in chiosco mobile – provvedimento amministrativo di cessazione dell’attività – impugnazione della determinazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – Ordinanza n. 1971 del 30 aprile 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – commercio &#8211; attività di commercio ambulante abusivo in chiosco mobile – provvedimento amministrativo di cessazione dell’attività – impugnazione della determinazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V – <a href="/ga/id/2004/5/3803/g">Ordinanza n. 1971 del 30 aprile 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA TER </b></p>
<p>Registro Ordinanze:1599/2004<br />Registro Generale:1786/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente<br />ANTONIO AMICUZZI Cons.<br />GIANCARLO LUTTAZI Cons. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 1786/2004 proposto da:<br />
<b>SOC MISTERY SNC DI MOLINARO ANTONIO E C.</b>rappresentato e difeso da:<br />
DI MEGLIO AVV. GIANFRANCOCASTELLANA AVV. ALESSANDROcon domicilio eletto in ROMAVIA INNOCENZO XI, 8presso<br />
DI MEGLIO AVV. GIANFRANCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b> rappresentato e difeso da: MONTANARO AVV. CRISTINA C/O con domicilio eletto in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE, 21 presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, degli atti indicati nel ricorso in epigrafe tra i quali la d.d. n. 24 del 13.1.2004.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. GIANCARLO LUTTAZI e uditi altresì i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, RESPINGE la suindicata domanda cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 15 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1566/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1566</a></p>
<p>Militare – sanzioni – sospensione dal servizio per mesi 2 – sentenza di proscioglimento dal reato di violenza sessuale per difetto di querela – pregiudizio irreparabile – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 2256 del 18 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1566</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare – sanzioni – sospensione dal servizio per mesi 2 – sentenza di proscioglimento dal reato di violenza sessuale per difetto di querela – pregiudizio irreparabile – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/5/4042/g">Ordinanza n. 2256 del 18 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA BIS </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1566/2004<br />
Registro Generale:1899/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CESARE MASTROCOLA Presidente<br />PIETRO MORABITO Cons.<br />ELENA STANIZZI Primo Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 1899/2004 proposto da:<br />
<b>A.F.</b>rappresentato e difeso da:<br />
TALOTTA AVV. MARIA RAFFAELLAcon domicilio eletto in ROMAVIA E. FAA&#8217; DI BRUNO, 4presso<br />
TALOTTA AVV. MARIA RAFFAELLA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto emesso il 24.11.2003 dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa con il quale veniva disposta nei confronti del ricorrente, “effettivo presso il 1° Reggimento Granatieri di Sardegna di Roma, a decorrere dalla data del presente decreto la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due ai sensi degli articoli 21 e 63 della legge 599/1954”; di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p>
<p>Udito il relatore Primo Ref. ELENA STANIZZI e udita altresì per la parte ricorrente l’avv. Talotta;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l&#8217;accoglimento della sospensiva;</p>
<p>Considerato che non è riscontrabile, allo stato, un profilo di danno grave e irreparabile discendente dall’esecuzione del gravato provvedimento;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale &#8211; Sezione Prima Bis</p>
<p>RIGETTA la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 15 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1566/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1280</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1280</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Branca S.C.I. &#8211; Società Concessioni Internazionali s.r.l. (avv.ti G. Sciacca e M. Steccanella) c/ Comune di Vicenza (avv.ti M. Tirapelle e F. Argenzio) l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di adottare una concessione a seguito di aggiudicazione attiene a profili di adempimento ed esecuzione, non a profili risarcitori. Seguono importanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1280</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Branca<br />  S.C.I. &#8211; Società Concessioni Internazionali s.r.l. (avv.ti G. Sciacca e M. Steccanella) c/ Comune di Vicenza (avv.ti M.  Tirapelle e F. Argenzio)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di adottare una concessione a seguito di aggiudicazione attiene a profili di adempimento ed esecuzione, non a profili risarcitori. Seguono importanti principi in ordine ai criteri di quantificazione del danno per equivalente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità della pubblica amministrazione – concessione spazi pubblici per affissioni pubblicitari – mancata adozione della concessione a seguito di aggiudicazione – azione di risarcimento per reintegrazione in forma specifica – inammissibilità per carenza di un diritto soggettivo perfetto al rilascio della concessione</p>
<p>2. Responsabilità della pubblica amministrazione – risarcimento per equivalente – quantificazione del danno emergente – ricorso al criterio equitativo – in presenza di fatti suscettibili di quantificazione – inammissibilità</p>
<p>3. Responsabilità della pubblica amministrazione – risarcimento per equivalente – quantificazione del lucro cessante – 10%  del canone che la Società si è impegnata a pagare come corrispettivo della concessione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il rilascio di una concessione di spazi pubblici a seguito di aggiudicazione attiene a profili di adempimento e di esecuzione e non a quelli risarcitori, poiché l’azione di adempimento prescinde dall’esistenza dei requisiti previsti dalla legge per il risarcimento del danno (extracontrattuale o contrattuale che sia), quali, in particolare, un danno patrimonialmente apprezzabile e l’elemento soggettivo dell’illecito. Pertanto, la domanda volta ad ottenere la reintegrazione in forma specifica mediante rilascio del titolo va correttamente intesa come domanda di accertamento dell’inadempimento di una obbligazione di tipo civilistico, sorta a carico dell’Amministrazione per effetto della deliberazione di aggiudicazione.</p>
<p>2. Il ricorso a criteri  equitativi nella determinazione del danno si addice ad ipotesi nelle quali il pregiudizio non è conoscibile perché il fatto che ne avrebbe consentito la quantificazione non è avvenuto e non può più avvenire, sicché occorre procedere in via presuntiva secondo la regola dell’id quod pleunque accidit. A tale criterio non può farsi ricorso quando, invece, i fatti causativi del danno sono avvenuti e sarebbero suscettibili di dimostrazione.</p>
<p>3. Ai fini della quantificazione del danno per lucro cessante in ipotesi di danno da lesione di interesse legittimo per mancato rilascio del titolo concessorio nei confronti dell’aggiudicatario può essere utilizzato il criterio che lo individua nella misura del 10%  del canone che la Società si è impegnata a pagare come corrispettivo della concessione, posto che il canone è l’onere certo che sarebbe conseguito alla stipula., e l’utile che il danneggiato ha diritto di ricevere deve essere rappresentato dal valore aggiunto che è il frutto dell’attività imprenditoriale, detratti i costi effettivamente sopportati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’obbligo dell’amministrazione di adottare una concessione a seguito di aggiudicazione attiene a profili di adempimento ed esecuzione, non a profili risarcitori. Seguono importanti principi in ordine ai criteri di quantificazione del danno per equivalente</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N.1280/04 Reg.Sent.<br />
N.8135 Reg.Ric.<br />
Sezione Quinta	Anno 2003																																																																																												</p>
<p><center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 8135 del 2003, proposto da<br />
<b>S.C.I. &#8211; Società Concessioni Internazionali s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Sciacca e Maurizio Steccanella, elettivamente domiciliata presso  lo studio del Primo   in Roma, Via della Vite 7</p>
<p><center>c o n t r o</center></p>
<p>il <b>Comune di Vicenza</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio  Tirapelle e Francesco Argenzio, ed  elettivamente domiciliato  presso il secondo  in Roma, via Pier Luigi da Palestrina 19</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I,25 giugno 2003 n. 3414, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  13 gennaio 2004 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Argenzio e Steccanella;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>L’appello concerne un complesso rapporto conseguente alla individuazione mediante gara informale del soggetto cui affidare in concessione  spazi pubblici per affissioni pubblicitarie in Comune di Vicenza. Si trattava di 360 transenne spartitraffico – parapedonali da cm. 80 per cm. 80 e di 32 bacheche da m. 1 per 1,5. Il canone annuo a base d’asta  era fissato in 2 milioni, oltre il canone occupazione spazi e aree pubbliche pari a L. 20.614.000 annue, che sarebbe rimasto a carico dell’aggiudicatario.<br />
La gara si svolse il 28 dicembre 1998 e risultò vincitrice l’offerta avanzata dalla odierna appellante s.r.l. S.C.I. – Società Concessioni Internazionali,   ammontante a lire 57 milioni.<br />
L’esito della gara fu comunicato all’interessata con nota del 15 gennaio 1999, con la precisazione che l’aggiudicazione definitiva sarebbe seguita “con l’approvazione definitiva del relativo provvedimento da parte della giunta comunale”.<br />
L’approvazione intervenne soltanto con deliberazione 18 gennaio 2000 n. 18, a causa della necessità di attendere, come si legge nella motivazione, che il consiglio comunale adottasse il regolamento per il posizionamento delle transenne pedonali a fini pubblicitari, adozione intervenuta con deliberazione 9 novembre 1999.<br />
La deliberazione n. 18 del 2000 esponeva alquanto analiticamente gli impegni che si sarebbero assunti tanto il concessionario che l’Amministrazione e concludeva affidando al “direttore del Settore Contratti e Patrimonio di firmare il relativo atto di concessione”.<br />
Questo atto non è mai stato adottato, e dopo una complessa trattativa sostanzialmente inconcludente, si è giunti alla nota 20 giugno 2001 con la quale la  S.C.I.  diffidava il Comune di Vicenza  a rilasciare la concessione e in subordine a risarcire il danno subito.<br />
Seguiva nell’ottobre successivo la proposizione del ricorso in primo grado.<br />
Con la sentenza in epigrafe il TAR, ritenuto che non sussistessero le condizioni per una condanna dell’Amministrazione a dar seguito all’aggiudicazione, ha accolto la domanda di risarcimento del danno nella misura del 10 % dell’importo che la ricorrente aveva offerto come canone da corrispondere per la concessione.<br />
Avverso la sentenza la S.C.I. ha proposto appello assumendone l’erroneità e chiedendone la riforma con particolare riguardo alla misura del risarcimento.<br />
Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Il gravame contesta in primo luogo il capo di sentenza che non ha accolto la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, ossia alla stipula della concessione, quale adempimento dell’obbligo di dare esecuzione alla deliberazione di aggiudicazione n. 18 del 2000 con conseguente messa a disposizione degli spazi pubblici in contestazione.<br />
E’ necessario chiarire, in concordanza con la più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. VI, 3 aprile 2003 n. 1716),  che la reintegrazione in forma specifica del danno ingiusto &#8211; ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c), della l. 21 luglio 2000, n. 205 &#8211; deve essere considerata alla stregua di un’alternativa risarcitoria ai sensi dell’art. 2058 del c.c, potendo quest’ultima intervenire anche per equivalente. Essa rimane un rimedio risarcitorio (o comunque riparatorio), ossia una forma di reintegrazione dell’interesse del danneggiato mediante una prestazione diversa e succedanea rispetto al contenuto del rapporto obbligatorio; e non va confusa né con l’azione di adempimento (con la quale si chiede la condanna del debitore all’adempimento dell’obbligazione), né con il diverso rimedio dell’esecuzione in forma specifica, quale strumento per l’attuazione coercitiva del diritto e non mezzo di rimozione diretta delle conseguenze pregiudizievoli.<br />
L’adozione, da parte dell’amministrazione, di un determinato atto o comportamento attiene a profili di adempimento e di esecuzione e non a quelli risarcitori; in presenza di accertata spettanza del provvedimento amministrativo preteso,  l’emanazione dello stesso non costituisce una misura risarcitoria, ma rappresenta la doverosa esecuzione di un obbligo, se ed in quanto questo sussista a carico dell’Amministrazione. L’azione di adempimento, in altri termini, prescinde dall’esistenza dei requisiti previsti dalla legge per il risarcimento del danno (extracontrattuale o contrattuale che sia), quali, in particolare, un danno patrimonialmente apprezzabile e l’elemento soggettivo dell’illecito. Riportare la fase dell’adempimento di un obbligo nell’ambito della reintegrazione in forma specifica e, quindi, della tutela risarcitoria significa estendere a tale fase anche tutti i limiti di siffatta tutela, che sono più rigorosi rispetto a quelli previsti per l’esecuzione. Inoltre, mentre la reintegrazione in forma specifica richiede una verifica in termini di onerosità, ai sensi dell’art. 2058, comma 2, del c.c., tale verifica non è richiesta in relazione alle forme di esecuzione in forma specifica della prestazione originariamente dovuta, per le quali rileva la sola sopravvenuta impossibilità; unico limite a cui è assoggettato l’obbligo conformativo dell’amministrazione.<br />
Tanto premesso,  la domanda avanzata in primo grado, e ora in esame, va correttamente intesa come domanda di accertamento dell’inadempimento di una obbligazione di tipo civilistico, che sarebbe sorta a carico dell’Amministrazione per effetto della deliberazione di aggiudicazione, assumendosi dall’appellante la titolarità di un diritto perfetto alla stipula della convenzione disciplinante la concessione.<br />E’ però da osservare che un siffatto diritto perfetto non poteva che fondarsi sulla convenzione (o contratto) che, secondo la deliberazione di aggiudicazione, si sarebbe dovuto concludere con l’intervento del Dirigente preposto al servizio competente, sia per formalizzare la concessione sia per disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti pubblica e privata.<br />
Si è già visto che il contratto non fu mai posto in essere, ma anche volendo prescindere da profili di ordine  formale, l’esame della documentazione in atti induce alla conclusione che alla data del 18 gennaio 2000, di adozione della deliberazione di aggiudicazione (n.18),  non era ancora definito con la necessaria completezza l’insieme degli oneri gravanti sul concessionario e la stessa decorrenza della concessione.<br />Si veda al proposito la nota del 30 dicembre 1999 con la quale l’appellante chiedeva informazioni circa le caratteristiche (monofacciali o bifacciali) delle transenne parapedonali; chiedeva, in relazione allo spostamento voluto dall’Amministrazione, di 17 bacheche e alla installazione di altre 3, una proroga della decorrenza della concessione dal 1° gennaio al !° aprile 2000; e chiedeva un appuntamento per un sopralluogo congiunto per individuare i siti dove effettuare gli spostamenti. Ma ancor più significativa è la nota 13 marzo 2000, inviata dall’appellante all’Amministrazione a seguito del sopralluogo, nella quale si compie una ricognizione analitica dello stato degli spazi pubblici, si denunciano discordanze rispetto a quanto esposto dall’Amministrazione, si chiede di stabilire la decorrenza contrattuale, in relazione alla ultimazione degli interventi che l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere per consegnare gli impianti “in buono stato” come previsto nell’avviso di gara.<br />
Si deve concludere quindi che la deliberazione n. 18 del 18 gennaio 2000 non poteva altro effetto che quello della individuazione del concessionario, mentre il vincolo tipico che scaturisce dall’incontro delle volontà delle due parti, con connessi diritti ed obblighi reciproci era ben lontano dal concretarsi.<br />
La posizione dell’appellante, quindi, non si è mai configurata come  diritto pieno all’adempimento dell’obbligazione di dar corso alla concessione, che avrebbe legittimato la pretesa ad una pronuncia di accertamento e di condanna, anche in forza della giurisdizione esclusiva che compete in materia al giudice amministrativo. Materia che sembra preferibile ricondurre a quella delle concessioni di beni pubblici di cui all’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, piuttosto a all’area dei servizi pubblici di cui all’art. 33 del d.lgs n. 80 del 1998.<br />
Deve peraltro essere condivisa l’affermazione dei primi giudici circa la sussistenza in capo all’appellante di una posizione di interesse legittimo al rilascio della concessione, e circa la lesione contra jus della detta posizione soggettiva.<br />Anche ammesso che la concreta individuazione degli spazi da utilizzare e degli interventi destinati a spostamenti o adattamenti degli impianti, nel quadro di un fitto intrecciarsi di proposte anche alternative e reciproche tra le parti, costituisce un punto fermo il fatto l’appellante ha avanzato una formale diffida al Comune in data 20 giugno 2001, lamentando il comportamento dilatorio e inconcludente dell’Amministrazione, chiedendo la stipula della convenzione e in subordine il risarcimento del danno.<br />
A tale richiesta ultimativa l’Amministrazione non ritenuto di dar seguito, concretando così la persistenza del difetto di diligenza e di buona fede nella relazione intercorsa con la Società aggiudicataria.<br />
Va quindi presa in esame la doglianza relativa alla misura del risarcimento del danno per equivalente, richiesto in via subordinata dall’appellante.<br />
Con riguardo al danno emergente, i primi giudici hanno rilevato come l’appellante non abbia offerto alcun principio di prova, ed hanno rigettato la domanda.<br />
La situazione non è mutata in appello. La Società ritiene che l’esposizione delle vicende in contestazione possa esonerare dall’onere della prova circa i danni subiti, e pretenderebbe che il giudice provvedesse  alla loro quantificazione con criterio equitativo in applicazione dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80 1998. A tal fine si cita una pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 5 agosto 2003 n. 4460.<br />
La tesi va disattesa.<br />
Va osservato in primo luogo che il ricorso a criteri  equitativi nella determinazione del danno si addice ad ipotesi nelle quali il pregiudizio non è conoscibile perché il fatto che ne avrebbe consentito la quantificazione non è avvenuto e non può più avvenire, sicché occorre procedere in via presuntiva secondo la regola dell’id quod pleunque accidit. A tale criterio non può farsi ricorso quando, invece, i fatti causativi del danno sono avvenuti e sarebbero suscettibili di dimostrazione. Nella specie la Società interessata è in condizioni di sapere e di quantificare l’onere sostenuto per pervenire alla determinazione del contenuto definitivo della concessione (sopralluoghi,  spese telefoniche, di cancelleria, remunerazione di dipendenti, ecc.), ed dunque non vi è ragione di pretendere l’esonero dall’osservanza di un canone fondamentale di ogni diritto processuale.<br />
Il precedente citato dall’appellante, d’altra parte, afferma, secondo il testo trascritto nella memoria per l’udienza, che “può ritenersi assolto l’onere probatorio allorché il ricorrente indichi, a fronte di un danno certo  nella sua verificazione, taluni criteri  di quantificazione dello stesso, salvo il potere del giudice di vagliarne la con divisibilità attraverso l’apporto tecnico del consulente”. Nella specie l’appellante non ha ritenuto neppure di indicare i criteri che, almeno a suo giudizio, avrebbero potuto utilizzarsi per calcolare il danno emergente.<br />
La seconda voce del danno è rappresentata dal lucro cessante, e a questo riguardo  i primi giudici lo hanno quantificato in un  valore pari al  10% dell’importo che la Società era disposta a corrispondere a titolo di canone per la concessione per la durata di quattro anni (57 milioni per 4 =  Euro 117.752,00; 10% = Euro11.775,00).<br />
Secondo l’appellante tale criterio si risolverebbe in un risarcimento irrisorio, e sostiene che utile parametro di riferimento poteva individuarsi nel corrispettivo offerto da altra società quale canone di concessione per analoghi spazi pubblici per affissioni pubblicitarie, rapportato alle diverse dimensioni degli impianti oggetto della concessione qui in esame.<br />
Il TAR ha correttamente respinto il criterio anzidetto, ponendo in evidenza che il valore in questione risultava del tutto estraneo al concetto di utile presumibile, poiché indicava l’onere che l’altra concessionaria si impegnava a corrispondere come canone per la concessione.<br />Ma altrettanto incompatibile con una quantificazione corretta del lucro cessante si rivela il criterio adombrato nell’atto di appello, con il quale si prefigura il complesso degli investimenti che la realizzazione della concessione avrebbe comportato nel quadriennio. Alcune delle voci di spesa elencate, infatti, debbono considerarsi meramente eventuali (ad es. il costo delle transenne e delle bacheche), altre riferite a incombenze esperibili anche con personale già alle dipendenze della Società, mentre l’importo dell’imposta comunale sulla pubblicità sarebbe stato in concreto sopportato dalla clientela.<br />
In conclusione si rivela condivisibile il criterio individuato dai primi giudici nella misura del 10%  del canone che la Società si è impegnata a pagare come corrispettivo della concessione, posto che il canone è l’onere certo che sarebbe conseguito alla stipula., e l’utile che il danneggiato ha diritto di ricevere deve essere rappresentato dal valore aggiunto che è il frutto dell’attività imprenditoriale, detratti i costi effettivamente sopportati.<br />Va osservato, infatti, che sia la documentazione prodotta dall’appellante, sia l’eventuale esito di una consulenza tecnica d’ufficio costituiscono fattori inidonei a pervenire con apprezzabile certezza ad una quantificazione corrispondente al danno effettivamente subito, posto che si risolverebbero, in ogni caso, in proiezioni previsionali ricavabili da eventi trascorsi, e quindi inevitabilmente aleatorie.<br />
Il ricorso alla liquidazione in via equitativa si rendeva dunque necessario, oltre che esplicitamente consentito, e, a tal fine, il criterio adottato si rivela esente da mende.<br />
La giurisprudenza amministrativa, confortata dall’avviso della Corte di Cassazione (Sez. I civ. 1115 del 1995), ha ritenuto, infatti, che, sebbene sia previsto per l’ipotesi di esercizio da parte della amministrazione committente della facoltà di recesso, e quindi per pregiudizio da atto legittimo, la corresponsione del 10% come utile presunto possa essere utilizzato come parametro del lucro cessante dell’appaltatore anche nelle ipotesi di responsabilità risarcitoria per inadempimento (Cons. St., Sez. V, 8 luglio 2002 n. 3796).<br />
La sentenza di primo grado va anche confermata per la parte concernente gli accessori del credito.<br />
L’appello va quindi rigettato ma le spese possono essere compensate.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello in epigrafe;<br />dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle  camere di consiglio del  13  e 27 gennaio 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Agostino Elefante Presidente<br />
Rosalia Bellavia Consigliere<br />
Giuseppe Farina	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello Consigliere<br />
Marzio Branca Consigliere est.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Marzio Branca</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Agostino Elefante</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
F.to Gaetano Navarra</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL  DIRIGENTE<br />
F.to Antonio Natale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1280/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; inquadramento &#8211; graduatoria relativa alla procedura di riqualificazione per l&#8217;accesso al profilo B3 ministeriali &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2760 del 11 giugno 2004 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE TERZA BIS RICORSO n. 02249/2004Ord.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; inquadramento &#8211; graduatoria relativa alla procedura di riqualificazione per l&#8217;accesso al profilo B3 ministeriali  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4305/g">Ordinanza n. 2760 del 11 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>RICORSO n. 02249/2004<br />Ord. n.1568/2004<br />
composta dai signori:<br />Giulio	AMADIO,  PRESIDENTE F.F.<br />	<br />
Domenico LUNDINI, CONSIGLIERE<br />
Francesco ARZILLO, CONSIGLIERE,Rel.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15/03/2004<br />
Visto l&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l&#8217;art. 36del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Visto il ricorso proposto da:<br /><b>ALTERI MAURO, ACITELLI DONATELLA, MAGNIFICO SILVIA, MELONI FEDERICO E SANTI STEFANIA</b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv.BARBARA ROEFARO AVV.domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv.BARBARA ROEFARO AVV.VIA O. GENTILONI, 4100139 ROMA</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;<b>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</b><br />
Per l’annullamento,<br />previa emanazione di misure cautelari<br />
degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.</p>
<p>Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2004 con designazione del Cons. Francesco Arzillo, relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – respinge la suindicata domanda cautelare attesa la carenza del requisito del danno grave ed irreparabile.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 15 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1568/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1568</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1272</a></p>
<p>IL PRESIDENTE, Agostino Elefante &#8211; L&#8217;ESTENSORE, Marzio Branca Scater Sud s.n.c. (Avv.ti Mazzeo e Colagrande) c/ Comune di Serrone (Avv. Spirito) la conoscenza, comunque acquisita, di un procedimento di riesame &#8211; di autotutela &#8211; non esime l&#8217;amministrazione dall&#8217;effettuare la comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, l&#8217;esigenza di rinnovare gli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">IL PRESIDENTE, Agostino Elefante &#8211; L&#8217;ESTENSORE, Marzio Branca<br /> Scater Sud s.n.c. (Avv.ti Mazzeo e Colagrande) c/ Comune di Serrone (Avv. Spirito)</span></p>
<hr />
<p>la conoscenza, comunque acquisita, di un procedimento di riesame &#8211; di autotutela &#8211; non esime l&#8217;amministrazione dall&#8217;effettuare la comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, l&#8217;esigenza di rinnovare gli atti di un procedimento a causa della loro invalidità deve essere contemperato con il principio di conservazione della attività legittimamente espletata, cioè non coinvolta dal vizio rilevato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – procedimento di autotutela – conoscenza da parte dell’interessato della pendenza della procedura – comunicazione avvio del procedimento – necessità</p>
<p>2. Atto amministrativo – procedimento di autotutela – annullamento – ritiro dell’atto in presenza di condizioni non modificative del precedente esito procedimentale – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La funzione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non può dirsi adempiuta tutte le volte che in ogni modo l’interessato abbia avuto notizia dell’inizio del procedimento, occorrendo che il soggetto sia messo in condizioni di far valere le proprie ragioni prima che la determinazione in itinere sia assunta, come emerge inequivocabilmente dall’art. 10 della medesima legge n. 241/1990.</p>
<p>2. L’esigenza di rinnovare gli atti di un procedimento a causa della loro invalidità deve essere contemperato con il principio di conservazione della attività legittimamente espletata, cioè non coinvolta dal vizio rilevato.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del prof. Nino Paolantonio <a href="/ga/id/2004/3/1424/d">&#8220;La conoscenza della pendenza del procedimento non esclude l’obbligo di comunicazione dell’avvio&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La conoscenza, comunque acquisita, di un procedimento di riesame – di autotutela – non esime l’amministrazione dall’effettuare la comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, l’esigenza di rinnovare gli atti di un procedimento a causa della loro invalidità deve essere contemperato con il principio di conservazione della attività legittimamente espletata, cioè non coinvolta dal vizio rilevato</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </center></b></p>
<p>N.1272/04 Reg.Sent.<br /> N.5406	 Reg.Ric.<br />	<br />
Anno 2003</p>
<p><center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 5406 del 2003, proposto dalla<br />
<b> s.n.c. SCA.TER. SUD</b>, rappresentata e difesa dagli  avv.ti Francesco Saverio Mazzeo e Roberto Colagrande , elettivamente domiciliata presso  il secondo  in Roma, via Paisiello 55, (Studio Scoca);</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>Comune di Serrone</b>, rappresentato e difeso  dall’avv. Felice Spirito ed  elettivamente domiciliato  presso Giovanni Valeri in Roma, Via Pasubio 2<br />
e Taddei Mauro presidente della gara e responsabile area tecnica<br />
e Impresa Muccitelli Paolo non costituiti in giudizio</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione di Latina, 16 aprile 2003 n. 354, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Serrone;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 il consigliere Marzio Branca,  e uditi R. Colagrande e F. M. Spirito .<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla s.n.c. Sca.Ter. Sud, già aggiudicataria per sorteggio dell’appalto di lavori di sistemazione stradale in Comune di Serrone, avverso gli atti  di riesame delle esclusioni già disposte e l’effettuazione di un nuovo sorteggio, che ha condotto all’aggiudicazione dell’appalto ad altra impresa.<br />
Il TAR ha ritenuto che fosse in facoltà dell’Amministrazione ammettere alla valutazione, anche dopo l’aggiudicazione, le offerte in precedenza escluse per una irregolarità (domanda non in bollo) non sanzionata con l’esclusione, e che per conseguenza fosse legittimo effettuare un nuovo sorteggio tra le medesime società, già in precedenza classificate a pari merito.<br />
La Sca.Ter. Sud ha proposto appello avverso la sentenza assumendone l’erroneità e chiedendone la riforma.<br />
Il Comune di Serrone si è costituito in giudizio per resistere al gravame.<br />
Con ordinanza 29 ottobre 2002 n. 4774 la Sezione, in riforma della decisione di rigetto emessa dal TAR, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado.<br />
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>L’appello concerne la decisione con la quale i primi giudici hanno ritenuto legittimi i provvedimenti di riapertura della gara per l’affidamento di lavori stradali, dopo che era intervenuta l’aggiudicazione, mediante sorteggio, ad una delle due imprese,  che avevano presentato identica offerta risultata più vantaggiosa. <br />
La commissione di gara, infatti, sebbene la procedura fosse conclusa, ha ritenuto di dover ammettere cinque concorrenti che erano state escluse per aver presentato offerte non in carta da bollo, benché tale irregolarità non fosse sanzionata dal bando con l’esclusione. Esaminate le cinque offerte, la graduatoria non è mutata, risultando nuovamente vincente l’offerta presentata dall’odierna appellante e dalla concorrente controinteressata. La Commissione di gara, peraltro ha ritenuto di ripetere anche il sorteggio tra le due vincitrici, che questa volta dava esito opposto al precedente.<br />
L’appellante lamenta l’illegittimità della riapertura della gara, non perché sia da escludere in via di principio la  potestà di autotutela in materia di pubblici incanti, ma perché tale potestà non è stata nella specie esercitata in conformità ai principi che ne regolano lo svolgimento, con particolare riguardo alla comunicazione dell’avvio del procedimento e all’apprezzamento del pubblico interesse. <br />
La censura è fondata.<br />
Va chiarito in linea preliminare che l’odierna appellante doveva essere considerata a tutti gli effetti la aggiudicataria definitiva dell’appalto.<br />
Dopo che con verbale 23 aprile 2002 la Commissione di gara aveva proceduto alla aggiudicazione provvisoria, “fatta con riserva di approvazione da parte degli organi competenti del presente verbale”, come è scritto a conclusione del documento, l’approvazione intervenne con nota del successivo 24 aprile, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica in tale sua qualità, e non nella veste, ricoperta dallo stesso soggetto, di Presidente della Commissione di gara. <br />
Nella nota, proveniente dall’organo competente ad approvare le operazioni di gara, si dice a chiare lettere che l’Impresa appellante è risultata aggiudicataria. La procedura di scelta del contraente era, quindi, a tutti gli effetti conclusa. La circostanza che il contratto non fosse stato ancora stipulato, rilevante ai fini dell’inesistenza, allo stato, di obbligazioni di tipo civilistico in capo alle parti, non è influente per stabilire la consistenza della posizione soggettiva dell’appellante rispetto ai successivi comportamenti dell’Amministrazione.<br />
La giurisprudenza ammette, con orientamento condivisibile, che sussistendone le condizioni, l’Amministrazione possa procedere in via di autotutela a modificare le proprie precedenti determinazioni.<br />
Nella specie, essendosi scoperta la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 642 del 1972 sull’imposta di bollo, e valutato il vizio che poteva inficiare la procedura a causa della esclusione di cinque concorrenti le cui offerte non erano in regola con l’imposta di bollo, sebbene il bando non sanzionasse tale irregolarità con l’esclusione, si poneva il problema di eliminare il vizio.Poiché la disposta aggiudicazione si era perfezionata ed era tuttora efficace, l’Amministrazione, innanzi tutto avrebbe dovuto procedere all’annullamento del provvedimento, con determinazione motivata circa le ragioni di pubblico interesse che la inducevano ad un atto pregiudizievole per l’aggiudicataria, non senza aver provveduto ad informarla dell’avvio del procedimento.<br />
Tale essenziale passaggio non è stato compiuto, sicché la commissione di gara è stata investita del compito di ripetere un segmento della procedura senza che l’aggiudicataria sia stata posta nelle condizioni di far valere le proprie ragioni, come le sarebbe spettato in quanto titolare dell’interesse alla conservazione dell’aggiudicazione in proprio favore.<br />
Né si può concordare con la tesi dei primi giudici, che la impresa è stata comunque in condizione di far conoscere i propri rilievi critici grazie alla convocazione il giorno 14 per il successivo 17 maggio per assistere al rinnovo delle operazioni di aggiudicazione. La funzione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 non  può dirsi adempiuta tutte le volte che in ogni modo l’interessato abbia avuto notizia dell’inizio del procedimento, occorrendo che il soggetto sia messo in condizioni di far valere le proprie ragioni prima che la determinazione in itinere sia assunta, come emerge inequivocabilmente dall’art. 10 della medesima legge n. 241/1990.<br />
Nella specie l’aggiudicazione è stata annullata in violazione di tutti i principi tipici dell’autotutela.<br />
Gli atti di riesame delle offerte escluse e di ricalcolo della media si palesano illegittimi già sotto tale profilo.<br />
Ma egualmente fondata è la doglianza con specifico riguardo alla ripetizione del sorteggio.<br />
Costituisce affermazione pacifica in giurisprudenza che l’esigenza di rinnovare gli atti di un procedimento a causa della loro invalidità deve essere contemperato con il principio di conservazione della attività legittimamente espletata, cioè non coinvolta dal vizio rilevato (Cons. St., Sez. VI, 11 dicembre 1998 n. 1668).<br />
Nella specie, l’esito del riesame di tutte le offerte, effettuato includendo nel calcolo della media anche quelle in precedenza escluse, non ha modificato il risultato finale cui si era originariamente pervenuti: l’offerta migliore è rimasta quella presentata dall’appellante e dalla impresa odierna controinteressata. Tale esito offriva la prova che il vizio della precedente valutazione non aveva determinato il risultato, che si è dimostrato legittimo fin dall’inizio. Ne consegue che nessun vizio poteva addebitarsi al già eseguito sorteggio, venendo così a mancare la ragione giustificatrice della reiterazione. <br />
In altri termini andava salvaguardata quella porzione della procedura legittimamente espletata, e con essa le posizioni di vantaggio attribuite al soggetto privato coinvolto dalla cura dell’interesse pubblico. La condotta seguita dall’Amministrazione, non sorretta da alcuna giustificazione di pubblico interesse, si risolve nel gratuito pregiudizio di una posizione soggettiva tutelata dall’ordinamento, perché legittimamente costituita dalla stessa Amministrazione.<br />
L’appello va dunque accolto.<br />
Le spese possono essere compensate.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado; <br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del  27 gennaio 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Agostino Elefante	Presidente<br />	<br />
Rosalia Bellavia		Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca	Consigliere est.																																																																																												</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Agostino Elefante</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Marzio Branca</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
F.to Gaetano Navarra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1272/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione &#8211; muretto porta fioriere &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 2574 del 1 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE SECONDA TER Registro Ordinanze:1645/2004Registro Generale: 10929/2003 nelle persone dei Signori:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione &#8211; muretto porta fioriere<br />
 &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/7/4526/g">Ordinanza n. 2574 del 1 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1645/2004<br />Registro Generale: 10929/2003<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente<br />PAOLO RESTAINO Cons.<br />CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 10929/2003 proposto da:<br />
<b>PELLICCIA ASSUNTA</b>rappresentato e difeso da:<br />
POLACCO AVV. EDOARDOcon domicilio eletto in ROMAVIA DEL CARAVITA, 5presso<br />
POLACCO AVV. EDOARDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SUBIACO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />degli atti indicati nel ricorso in epigrafe tra i quali l’ordinanza n. 141 dell’11.9.2003.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. CARLO TAGLIENTI e uditi altresì i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentae di sospensione dell’atto impugnato, vista la documentazione prodotta, dalla quale emergono difformità rispetto alle concessioni.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter, RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 15 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.2477</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-15-3-2004-n-2477/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-15-3-2004-n-2477/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.2477</a></p>
<p>Pres., Tosti; Est., Lo Presti Prima Roma Est s.a r.l. (Avv. Mastrangeli) c/ Regione Lazio (Avv. Montanaro). per poter usufruire del mutuo agevolato di cui alla legge n. 457/78 va tenuto conto non del reddito del solo assegnatario dell&#8217;immobile ma del reddito complessivo del nucleo familiare del medesimo Edilizia residenziale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-15-3-2004-n-2477/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.2477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-15-3-2004-n-2477/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.2477</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Tosti; Est., Lo Presti<br /> Prima Roma Est s.a r.l. (Avv. Mastrangeli) c/ Regione Lazio (Avv. Montanaro).</span></p>
<hr />
<p>per poter usufruire del mutuo agevolato di cui alla legge n. 457/78 va tenuto conto non del reddito del solo assegnatario dell&#8217;immobile ma del reddito complessivo del nucleo familiare del medesimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale – legge n. 457/78 – artt. 20, 21 – mutuo agevolato &#8211; requisiti soggettivi  &#8211; reddito complessivo del nucleo familiare – disposizione non abrogata dall’art. 21 l. 79/92.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione alle finalità pubblicistiche di tipo solidaristico sottese alla legge n. 457/78 &#8211; i cui artt. 20 e 21 non sono da ritenersi abrogati da parte dell’art.21 comma 1 l. 79/92 &#8211; per l’ammissione ai benefici del mutuo agevolato il requisito soggettivo del reddito deve essere valutato con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare dell’assegnatario dell’immobile, individuato nei soli soggetti con il medesimo effettivamente conviventi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Per poter usufruire del mutuo agevolato di cui alla legge n. 457/78 va tenuto conto non del reddito del solo assegnatario dell’immobile ma del reddito complessivo del nucleo familiare del medesimo</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </center></b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione interna prima ter</center></b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:Luigi Tosti &#8211; Presidente, Carmelo Pellicanò -Consigliere, Giampiero Lo Presti &#8211; Primo Ref. est ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n.  15947/97 R.G. proposto da<br />
<b> società PRIMA ROMA EST  a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco e Paola Mastrangeli, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Mondragone 10,</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p><b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Montanaro, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
Del provvedimento comunicato con nota del 25.9.1997 con il quale la Regione Lazio, Assessorato Urbanistica e Casa, ha comunicato alla ricorrente che “Viotto Fernando, socio assegnatario dell’alloggio sito in Roma, via A. Minerbi 15 sc. S1 int. 1 non può usufruire dei benefici relativi ai mutui di edilizia agevolata convenzionata di cui alla legge 5.8.1978 n. 457, poiché il reddito del nucleo familiare riferito all’anno 1993 e calcolato in base a quanto previsto dall’art. 21 della medesima legge è superiore al limite consentito” e ha pertanto invitato la società a comunicare le conseguenti determinazioni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2004, il  magistrato relatore, Primo Ref. Avv. Giampiero Lo Presti;<br />
Uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;<br />Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>La società ricorrente, premesso di avere realizzato un programma costruttivo nel Comune di Roma, località “Madonnetta”, finanziato in parte con mutuo fruente di contributo regionale ex lege n. 457/78 e di avere quindi proceduto all’assegnazione degli immobili in proprietà ai soci, ha impugnato la determinazione indicata in epigrafe con la quale la Regione Lazio ha comunicato di non potere considerare uno dei soci in possesso dei requisiti prescritti per la fruizione dei benefici relativi ai mutui di edilizia agevolata convenzionata, in quanto il reddito del nucleo familiare per l’anno 1993 è risultato superiore al limite massimo consentito.<br />
Con il ricorso viene lamentata l’illegittimità della determinazione impugnata nella parte in cui, in violazione dell’art. 21 secondo comma della legge 17.2.1992 n. 179, ai sensi del quale i requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall’art. 18 della legge n. 457/8 e successive modificazioni devono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi, pretende di riferire il requisito soggettivo del reddito al nucleo familiare complessivo dell’assegnatario anziché in maniera esclusiva al solo assegnatario.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio per resistere al gravame.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2004 la causa è stata rimessa in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Il ricorso è infondato nel merito, cosicché è possibile prescindere dalla considerazione della questione di procedibilità ed ammissibilità di un gravame proposto nei confronti di una nota meramente applicativa del contenuto precettivo di pregresse deliberazioni della Giunta Regionale (nn. 3202 del 19.4.1995 6104 del 30.7.1996) con le quali è stato stabilito che, ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per il conseguimento dei benefici previsti per l’edilizia agevolata, i limiti di reddito vanno verificati alla stregua del reddito complessivo familiare, inteso come reddito del richiedente, del coniuge non legalmente separato e dei componenti del proprio nucleo familiare, che non hanno costituito oggetto di specifica e tempestiva impugnazione.<br />
La ricorrente assume infatti che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 179 del 17.2.1992 i requisiti soggettivi prescritti per le agevolazioni in materia di edilizia ai sensi della legge n. 457/78 debbono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi, cosicché anche il requisito reddituale andrebbe verificato con esclusivo riferimento al reddito dell’assegnatario con esclusione di ogni rilevanza del reddito degli altri componenti del nucleo familiare.<br />
L’assunto non convince e non può essere condiviso dal Collegio.<br />
In primo luogo occorre osservare che la considerazione del reddito complessivo del nucleo familiare, anziché del reddito meramente personale del soggetto assegnatario, ai fini dell’ammissione ai benefici della legge n. 457/78, è oggetto di esplicita previsione normativa agli artt. 20 e 21 della stessa legge n. 457/78 (che, peraltro, introducono articolati criteri di computo del reddito e sistemi di detrazione) e tale disposizione non è stata né espressamente né implicitamente abrogata dall’art. 21 comma secondo della legge n. 179/92 invocata da parte ricorrente.<br />
La ratio della previsione normativa, che condiziona l’ammissione dei benefici alla sussistenza di un reddito complessivo del nucleo familiare dell’assegnatario dell’immobile di edilizia agevolata contenuto entro determinati limiti, va rinvenuta nell’intento di riservare il beneficio, in un’ottica di stampo prettamente pubblicistico e di solidarietà sociale, soltanto a soggetti privi della disponibilità di un reddito complessivo utilizzabile per il soddisfacimento dell’esigenza abitativa.<br />
In quest’ottica il legislatore stabilisce opportunamente che, ai fini della quantificazione del reddito goduto, ed utilizzabile ai fini del soddisfacimento dell’esigenza abitativa, debba tenersi conto del reddito complessivo del nucleo familiare convivente, cioè in sostanza di quell’insieme di persone che intendano realizzare unitamente la propria esigenza abitativa con ricorso all’edilizia economica ed agevolata.<br />
Tanto è vero che il nucleo familiare complessivo di riferimento è specificamente identificato con riferimento soltanto ai soggetti concretamente conviventi con l’assegnatario ed i quali, in sostanza, godono dell’assegnazione dell’alloggio in funzione abitativa.<br />
Ne consegue che, in mancanza di espressa abrogazione, non può neppure rinvenirsi un rapporto di incompatibilità di siffatta disposizione con la sopravvenuta  normativa di cui alla legge n. 179/92, considerato che il requisito reddituale rimane un requisito soggettivo riferibile all’assegnatario dell’immobile, sia pure da quantificarsi con riguardo al reddito complessivamente prodotto dal nucleo familiare convivente nel senso sopra esposto .<br />
L’indicato sistema di quantificazione del requisito reddituale è, peraltro, l’unico razionalmente correlabile alle finalità pubblicistiche di tipo solidaristico perseguite dalla legge 457/78.<br />
Conclusivamente il ricorso va rigettato perché infondato.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna prima ter,  rigetta il ricorso in epigrafe.<br />Compensa spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2004.</p>
<p>Luigi Tosti &#8211; Presidente<br />
Giampiero Lo Presti &#8211; Giudice est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-15-3-2004-n-2477/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.2477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1271/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1271</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Farina s.p.a. De Sio Costruzioni e s.r.l. INPES (Avv.ti Lariani e Lubrano) c/ Comunità Montana Alto Basento (Avv. Galante) e s.r.l. Europa Strade (Avv. Pellegrino) è legittima l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa che all&#8217;offerta abbia allegato solo le analisi dei prezzi, e non le giustificazioni per l&#8217;anomalia, ove</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Farina<br /> s.p.a. De Sio Costruzioni e s.r.l. INPES (Avv.ti Lariani e Lubrano) c/ Comunità Montana Alto Basento (Avv. Galante) e s.r.l. Europa Strade (Avv. Pellegrino)</span></p>
<hr />
<p>è legittima l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa che all&#8217;offerta abbia allegato solo le analisi dei prezzi, e non le giustificazioni per l&#8217;anomalia, ove tale ultimo adempimento sia previsto a pena di esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – procedimento di gara – offerte anomale – offerta corredata da mere analisi dei prezzi – omissione delle giustificazioni ai fini della verifica dell’anomalia – previste a pena di esclusione – esclusione dell’offerta – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Altra è la necessità di procedere in contraddittorio all’esame delle giustificazioni prodotte sulle voci di prezzo al fine di escludere che l’offerta sia definita bassa in misura anomala, ed altro è l’obbligo, stabilito a pena di esclusione, e dunque come requisito di ammissione alla gara, di corredare l’offerta di giustificazioni su voci di prezzo preventivamente definite nel bando. Pertanto, ove un’offerta manchi di un elemento essenziale, quale la giustificazione delle voci di prezzo, prescritta dal bando a pena di esclusione, legittimamente l’amministrazione procede all’esclusione dell’offerta medesima dalla procedura di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ legittima l’esclusione di un’impresa che all’offerta abbia allegato solo le analisi dei prezzi, e non le giustificazioni per l’anomalia, ove tale ultimo adempimento sia previsto a pena di esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N. 1271/4 REG.DEC.<br />
N 4669 REG.RIC.<br />
ANNO: 2003</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  Quinta  Sezione</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso in appello n.r.g. 4669 del 2003, proposto dalla<br />
<b>s.p.a. De Sio Costruzioni e s.r.l. INPES</b>, in proprio e quali componenti del costituendo raggruppamento di imprese , rappresentate e difese dall’avv. Francesco Laviani e dall’avv. Filippo Lubrano ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo, in Roma, via Flaminia, n. 79,<br />
<center>contro</p>
<p>la <b>Comunità Montana Alto Basento</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Galante ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Leonardo Di Marco, in Roma, via Gallia, n. 86,<br />
e nei confronti<br />
della <b>s.r.l. Europa Strade </b> , controricorrente ed appellante incidentale, in proprio e quale capo gruppo del costituito raggruppamento temporaneo di imprese con la s.n.c. Ferrara e la s.p.a. Generali Prefabbricati, rappresentate e difese dall’avv. Giovanni Pellegrino e presso il suo studio elettivamente domiciliate in Roma, via Giustiniani, n. 18,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, n. 353, pubblicata il 17 aprile 2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate; <br />
Visto l’appello incidentale della s.r.l Europa Strade ed altri; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visto il dispositivo di decisione n. 11, pubblicato il 14 gennaio 2004; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, i difensori delle parti, avvocati F. Lubrano, P. Galante e G. Pellegrino, come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>1. Il ricorso in appello n. 4669/2003 è proposto dalla s.p.a. De Sio Costruzioni e s.r.l. INPES. È stato notificato il 21 e 22 maggio 2003 alle parti precisate in epigrafe. È stato depositato il 29 maggio.<br />
2. La decisione impugnata – T.A.R. Basilicata n. 353 del 17 aprile 2003 – ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, notificato il 29 novembre 2002, proposto dalle due società ora appellanti per l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 337 del 12 ottobre 2002, col quale la Comunità intimata ha aggiudicato l’appalto dei lavori di completamento della tangenziale nord di Potenza. <br />
Il primo giudice ha accolto il ricorso incidentale delle controinteressate, nella parte in cui ha denunciato che le imprese ricorrenti hanno allegato all’offerta a prezzi unitari delle schede indicanti mere analisi dei prezzi, ma non le giustificazioni prescritte dal bando e relative alle voci più significative indicate nello stesso atto.<br />
3. Le appellanti: <br />
criticano la sentenza, con l’affermazione che le offerte anomale possono essere escluse dopo le contestazioni e che nel bando mancava la prescrizione di presentare giustificazioni complete; <br />
ripropongono i tre motivi del ricorso introduttivo. <br />
Hanno prodotto memoria illustrativa il 29 giugno 2003.<br />
4. La s.p.a. Europa Strade, quale capo gruppo del costituito r.t.i., ha proposto appello incidentale, notificato il 19 e depositato il 23 giugno 2003.<br />
Confuta analiticamente l’appello e ribadisce le censure di cui al ricorso incidentale in primo grado.<br />
5. Si è costituita, per resistere all’appello, anche la Comunità Montana “Alto Basento”. Oppone l’infondatezza del ricorso in appello. Con memoria del 29 dicembre 2003 si sofferma, in particolare, sul motivo del ricorso introduttivo riguardante l’assenza della certificazione di qualità in capo all’impresa Ferrara.<br />
6. Nella camera di consiglio del 24 giugno 2003 l’esame della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata è stato abbinato al merito.<br />
7. All’udienza del 13 gennaio 2004, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>1. Con atto del 27 febbraio 2002, la Comunità montana resistente ha indetto una gara per l’aggiudicazione dei lavori di completamento della “tangenziale nord” di Potenza. Il criterio di scelta era quello del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari.<br />L’aggiudicazione è intervenuta a favore della associazione temporanea di imprese appellata, che aveva offerto un ribasso del 30,99 per cento. Il costituendo raggruppamento appellante si è collocato al secondo posto, con un ribasso del 30,49 per cento.<br />
2. Alla proposizione del ricorso introduttivo, avverso il provvedimento di aggiudicazione del 27 ottobre 2002, ha fatto seguito ricorso incidentale dell’a.t.i. controinteressata.<br />
3. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ha, con la sentenza impugnata, accolto il ricorso incidentale, nella parte in cui era stato dedotto che la ricorrente principale, seconda classificata, non aveva prodotto, a corredo dell’offerta, le giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative. La prescrizione era fatta a pena di esclusione e, di conseguenza, in applicazione del punto n. 8 del bando l’a.t.i. ricorrente doveva essere estromessa. La statuizione comportava il venir meno dell’interesse a ricorrere dell’impresa, non legittimata a censurare l’esito della gara cui non doveva partecipare.<br />
4. Con il primo motivo dell’appello, le imprese soccombenti in prime cure lamentano l’erroneità della sentenza. Esse ricordano che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 27 novembre 2001, ha sancito il principio che non si possono escludere offerte considerate “anomale”, se non dopo contestazione fatta alle imprese offerenti e lo svolgimento di un adeguato contraddittorio. La presentazione della sola analisi dei costi è in linea con la giurisprudenza che la ammette per avviare il successivo contraddittorio ed è stato esatto il comportamento del raggruppamento. Nella fattispecie manca una previsione del bando di presentazione di giustificazioni complete, cui si riferiva il precedente giurisprudenziale citato dal T.A.R.<br />
5. La censura non può essere condivisa.<br />Le ricorrenti si richiamano all’art. 21, comma 1-bis, quarto periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, secondo il quale bando o lettera d’invito “devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte”. Ed affermano che nel bando mancava “quella funzione specificativa”.</p>
<p>6. Ora, il bando in questione, al punto n. 8, ha prescritto che l’offerta fosse corredata da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative. La prescrizione è espressamente fatta “pena l’esclusione” dalla gara.<br />
7. Inoltre, al punto 11 sono state specificate le “voci di prezzo da giustificare”. Quindi vi era una puntuale indicazione dell’adempimento da curare.<br />
8. Infine, la commissione di gara (verbale del 31 luglio 2002) ha riconosciuto che l’offerta delle imprese della quale si discute era “priva di ogni preventivo o giustificazione dei costi”, pur non traendo corrette conclusioni da questa considerazione.<br />
9. Orbene, 	altro è la necessità di procedere in contraddittorio all’esame delle giustificazioni prodotte sulle voci di prezzo al fine di escludere che l’offerta sia definita bassa in misura anomala. Altro è l’obbligo, stabilito a pena di esclusione e dunque come requisito di ammissione alla gara, di corredare l’offerta di giustificazioni su voci di prezzo preventivamente definite nel bando. Questo adempimento non rientra immediatamente nell’esigenza di contraddittorio, stabilita dalla direttiva n. 93/37 CEE e ribadita dalla Corte di giustizia con la sentenza 27 novembre 2001 in cause C 285.99 e 286.99, ma, prima ancora, nelle condizioni di ammissibilità dell’offerta, che sono discrezionalmente fissate dall’Amministrazione procedente (ed ora esplicitamente ammesse dal 4° periodo del comma 1-bis, dell’art. 21 della legge n. 109 del 1994, introdotto con l’art. 7, comma 1, lettera n), n. 1 della l. 1° agosto 2002, n. 166). <br />	<br />
Ne segue che l’offerta delle due appellanti mancava di un elemento essenziale, la giustificazione delle voci di prezzo prescritta ai nn. 8 e 11 del bando, e che quindi legittimamente il primo giudice ha stabilito che ciò ne provocava l’esclusione, esplicitamente prevista, dalla gara.<br />
10. Ne segue che non possono trovare ingresso le ulteriori censure dedotte dall’a.t.i. ricorrente, con riguardo alla aggiudicazione del contratto alla controinteressata. <br />
Ne deriva infine che sono da considerare assorbite tutte le censure dedotte con l’appello incidentale.<br />
11. Alla reiezione dell’appello può farsi seguire la compensazione delle spese del grado.<br />
<center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello n. 4669 del 2003.<br />Spese compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante Presidente <br />
Rosalia Bellavia Consigliere <br />
Giuseppe Farina rel. est. Consigliere <br />
Claudio Marchitiello Consigliere <br />
Marzio Branca Consigliere<br />
IL PRESIDENTE<br />
F.to Agostino Elefante</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Giuseppe Farina</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
F.to Gaetano Navarra</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL  DIRIGENTE<br />
f.to Antonio Natale</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1268</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante – Est. Bellavia Mediofactoring s.p.a. (Avv.ti Pilato e De Palma) c/ Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 4 di Cosenza al giudicato formatosi sulla sentenza che ordina di esibire documenti non può ottemperarsi mediante l&#8217;esibizione dell&#8217;estratto del registro delle delibere adottate in un determinato arco di tempo Processo amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Bellavia<br /> Mediofactoring s.p.a. (Avv.ti Pilato e De Palma) c/ Gestione Liquidatoria ex U.S.L. n. 4 di Cosenza</span></p>
<hr />
<p>al giudicato formatosi sulla sentenza che ordina di esibire documenti non può ottemperarsi mediante l&#8217;esibizione dell&#8217;estratto del registro delle delibere adottate in un determinato arco di tempo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – giudizio di ottemperanza – sentenza recante ordine di esibizione documentale – esecuzione – mediante produzione di estratto di registro delle delibere – insufficienza – conseguenze – nomina di Commissario ad acta in sostituzione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Dal mero esame di un registro, nel quale risultano annotati esclusivamente gli estremi delle delibere ed i relativi oggetti, non è possibile dedurre con assoluta certezza che nessuna delle delibere registrate concerna quelle oggetto di richiesta di accesso da parte di soggetto a favore del quale il giudice amministrativo abbia ordinato all’amministrazione, con sentenza passata in giudicato, il relativo ordine di esibizione. Ne consegue che, a fronte del comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione obbligata all’esibizione, deve essere nominato un commissario ad acta perché presti, direttamente o a mezzo di un funzionario da lui delegato, ottemperanza al giudicato formatosi, e ciò  attraverso l’esame di tutte le delibere (nella specie, della disciolta U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo, accorpata, nel 1993, all’U.S.L. n. 4 di Cosenza, attualmente in Gestione liquidatoria), onde rinvenire quelle attributive di contratti di forniture alla impresa aggiudicataria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Al giudicato formatosi sulla sentenza che ordina di esibire documenti non può ottemperarsi mediante l’esibizione dell’estratto del registro delle delibere adottate in un determinato arco di tempo</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N. 1268/04 REG.DEC.<br />
N. 4286 REG.RIC.<br />
ANNO  2003</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </center></b>         ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 4286/2003, proposto da<br />
<b>MEDIOFACTORING s.p.a.</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice generale della G.E. MECICAL SYSTEMS ITALIA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Pilato e Vincenzo De Palma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Mignanelli, n. 3, giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>la <b>Gestione liquidatoria della ex U.S.L. n. 4 di Cosenza</b>, in persona del Commissario liquidatore p.t., domiciliato per carica presso l’A.S.L. n. 4 di Cosenza;</p>
<p>per ottenere<br />
l’esecuzione del giudicato formatosi su la sentenza n. 2186/2002 Reg. Dec., emessa da questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, in data 22 aprile 2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la nota del direttore della Segreteria di questa Sezione, in data 24 maggio 2003, diretta alla Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 4 di Cosenza, riscontrata da tale Gestione con la nota documentata 25 giugno 2003, n. 16394;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2004 il cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia;<br />
Nessuno è comparso per le parti.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Il T.A.R. Calabria, Sez. II^ di Catanzaro, con la sentenza 5 aprile 2001, n. 606/2001, accolse il ricorso della Mediofactoring s.p.a., corrente in Milano, inteso ad ottenere l’accesso a documenti (delibere, bolle di consegna e fatture) attestanti le forniture eseguite, giuste le fatture n. 98/SR000053 del 28 febbraio 1989 e n. 89/SR001045 del 20 luglio 1989 dalla propria mandante G.E. Medical Systems Italia s.p.a. a favore della disciolta U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo, accorpata, nel 1993, all’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza.<br />
Questa Sezione, con la decisione 22 aprile 2002, n. 2186/2002, a parziale accoglimento dell’appello, ha ordinato all’Amministrazione appellante di esibire alla richiedente Mediofactoring s.p.a. soltanto le delibere di aggiudicazione alla G.E. Medical Systems Italia s.p.a. dei contratti di fornitura di cui alle fatture n. 98/SR000053 del 28 febbraio 1989 e n. 89/SR001045 del 20 luglio 1989.<br />
Tale decisione è stata notificata direttamente alla detta Gestione liquidatoria in data 20 agosto 2002 ed al legale della medesima Gestione liquidatoria in data 25 ottobre 2002.<br />
In mancanza di ottemperanza alla citata decisione, la Mediofactoring s.p.a. ha notificato, in data 9 dicembre 2002, alla prefata Gestione liquidatoria atto di diffida e messa in mora, con invito a provvedere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso atto.<br />
Trascorso infruttuosamente tale termine, la Mediofactoring s.p.a ha proposto il presente ricorso, con il quale chiede che venga disposta l’esecuzione del giudicato formatosi su la citata decisione di questa Sezione.<br />
Della proposizione di quest’ultimo ricorso è stata data comuniazione alla Gestione liquidatoria dell’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza, con nota del Direttore della Segreteria di questa Sezione, in data 24 maggio 2003.<br />
A riscontro di tale nota, la menzionata Gestione liquidatoria ha prodotto a questa Sezione, in copia autenticata, l’estratto del registro delle delibere adottate, tra il 1987 ed il 1991, dalla disciolta U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo, accorpata, nel 1993, all’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza, facendo presente che da tale registro non risultano delibere di aggiudicazione di contratti di forniture alla G.E. Medical Systems Italia s.p.a. e che ai propri atti no vi sono fatture della stessa Ditta.<br />
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</center></b></p>
<p>Come emerge dalle premesse, la Gestione liquidatoria dell’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza non ha prestato esecuzione al giudicato formatosi su la decisione di questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, 22 aprile 2002, n. 2186/2002, né a seguito della notifica di tale decisione né a seguito dell’atto di diffida e messa in mora notificatole dalla Mediofactoring s.p.a., a favore della quale è stata emessa la medesima decisione.<br />
A seguito del ricevimento della copia del presente ricorso, trasmessale dal Direttore della Segreteria di questa Sezione, la menzionata Gestione liquidatoria ha, poi, comunicato che dall’estratto del registro delle delibere adottate, tra il 1987 ed il 1991, dalla disciolta U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo, accorpata, nel 1993, all’U.S.L. n.4 di Cosenza, (registro, per altro, inviato in copia autenticata) non risulterebbero delibere di aggiudicazione di contratti di forniture a favore della G.E. Medical Systems Italia s.p.a., così come non risulterebbero ai propri atti fatture della stessa Ditta.<br />
Con tale comunicazione è evidente che la Gestione liquidatoria della ex U.S.L. n. 4 di Cosenza ha, sostanzialmente, manifestato la volontà di non eseguire il giudicato “de quo”, sia pure motivando la relativa implicita determinazione con l’asserita non sussistenza ai propri atti delle delibere richieste dalla Mediofactoring s.p.a., come risulterebbe dal succitato registro delle delibere della disciolta U.S.L n. 8 di Montalto Uffugo.<br />
Ciò posto, il Collegio osserva che dal mero esame di un registro, nel quale risultano annotati esclusivamente gli estremi delle delibere ed i relativi oggetti, non è possibile dedurre con assoluta certezza che nessuna delle delibere registrate concerna l’aggiudicazione alla G.E. Medical Systems Italia s.p.a. di contratti di fornitura di merci o servizi né che siffatta delibere sussistano ancorchè non registrate.<br />
Stante quanto considerato ed atteso, altresì, il comportamento omissivo finora tenuto dalla Gestione liquidatoria dell’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza, il Collegio ritiene necessario incaricare l’Assessore alla sanità della Regione Calabria perché presti, direttamente o a mezzo di un funzionario da lui delegato, ottemperanza al giudicato formatosi su la citata decisione di questa Sezione.<br />
L’assolvimento di tale incarico, da svolgersi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notifica o dalla comunicazione della presente pronuncia, dovrà essere eseguito attraverso l’esame di tutte le delibere della disciolta U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo, accorpata, nel 1993, all’U.S.L. n. 4 di Cosenza, attualmente in Gestione liquidatoria, onde rinvenire quelle attributive di contratti di forniture alla G.E. Medical Systems Italia s.p.a., relativamente ai quali contratti sono state emesse le fatture n. 98/SR000053 del 28 febbraio 1989 e n. 89/SR001045 del 20 luglio 1989.<br />
Una volta rinvenute le delibere in questione dovranno essere consegnate le relative copie autenticate alla Mediofactoring s.p.a., odierna ricorrente, quale procuratrice della G.E. Medical Systems Italia s.p.a.<br />
Il provvedimento esecutivo della presente decisione dovrà essere depositato dal nominato Commissario “ad acta”, unitamente ad una relazione esplicativa delle modalità di assolvimento dell’incarico, presso la Segreteria di questa Sezione, allo scadere del Termine assegnatogli.<br />
La Segreteria della Sezione provvederà a comunicare alle parti (Mediofactoring s.p.a. e Gestione liquidatoria dell’ex U.S.L. n. 4 di Cosenza) l’avvenuto deposito del provvedimento adottato dal Commissario “ad acta”, perché possano prenderne visione e, ove lo ritengano necessario, possano presentare a questa medesima Sezione le proprie osservazioni in ordine a tale provvedimento, nel termine di 60 giorni dalla relativa comunicazione, secondo il rito dell’esecuzione del giudicato.<br />
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini illustrati.<br />
La pronuncia su le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle riguardanti il compenso al nominato Commissario “ad acta”, viene riservata al giudizio conclusivo del procedimento.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, pronunciando sul ricorso specificato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, nomina Commissario “ad acta” per l’esecuzione del giudicato formatosi su la decisione di questa stessa Sezione 22 aprile 2002, n. 2186/2002, l’Assessore alla sanità della Regione Calabria, perché provveda direttamente o attraverso un funzionario da lui delegato, all’espletamento dell’incarico conferitogli, nel termine e con le modalità indicati in motivazione.<br />
Riserva al giudizio conclusivo del presente procedimento la pronuncia sulle spese, anche per quanto concerne il compenso dovuto al Commissario “ad acta” per l’espletamento dell’incarico<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004, con l’intervento dei signori:<br />
Agostino Elefante &#8211; Presidente<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia &#8211; Consigliere estensore<br />
Giuseppe Farina	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere<br />
Marzio Branca &#8211; Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Agostino Elefante</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Rosalia Maria Pietronilla Bellavia</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Elefante – Est. Farina Provincia di Napoli c/ JOBIZ.COM e A.T.S. coop. a r.l. (n.c.) è legittimo l&#8217;autoannullamento di un bando di gara d&#8217;appalto se l&#8217;amministrazione ritiene che esso possa aver indotto in errore taluno, in considerazione della scarsa conoscenza della disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica Atto amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Elefante – Est. Farina<br /> Provincia di Napoli  c/ JOBIZ.COM e A.T.S. coop. a r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>è legittimo l&#8217;autoannullamento di un bando di gara d&#8217;appalto se l&#8217;amministrazione ritiene che esso possa aver indotto in errore taluno, in considerazione della scarsa conoscenza della disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Autotutela – bando di gara – contenente espressioni ambigue – considerazione della scarsa dimestichezza degli imprenditori con la disciplina sull’evidenza pubblica – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Legittimamente l’Amministrazione, che si avvede di avere dettato regole ambigue, a disciplina di una gara per la scelta del privato contraente, ne dispone l’annullamento, rinnovando il procedimento già avviato, giacché essa deve perseguire lo scopo della maggiore affluenza alla selezione e le incertezze che essa possa avere ingenerato nei concorrenti si pongono come elemento ostativo al fine da conseguire. Nella specie, deve porsi in rilievo che una regola, che può apparire pacifica e chiara, per chi si occupa abitualmente di questioni riguardanti procedimenti ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti, non deve, per ciò solo, essere intesa come agevolmente comprensibile e percepibile ed osservata da chi, svolgendo altre attività, è tenuto a conoscenze minori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ legittimo l’autoannullamento di un bando di gara d’appalto se l’amministrazione ritiene che esso possa aver indotto in errore taluno, in considerazione della scarsa conoscenza della disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p align="right">
N.1266/04 REG.DEC.<br />
N 3507 REG.RIC.<br />
ANNO: 2003
</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> Quinta  Sezione </center></b><br />
        ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</b></center><br />
sul ricorso in appello n.r.g. 3507 del 2003, proposto</p>
<p>dalla<b> Provincia di Napoli</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Di Falco, Luciano Scetta e Silvio Savarese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Brunello Mileto, in Roma, via G. B. Tiepolo, n. 21,<br />
<center>contro</center></p>
<p><b>JOBIZ.COM e A.T.S. coop. a r.l. </b>in raggruppamento d’impresa, non costituite,<br />
<center>per l&#8217;annullamento</center></p>
<p>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Prima Sezione, n. 1696, pubblicata il 25 febbraio 2003.<br /> Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />Visto il dispositivo di decisione n. 9 del 14 gennaio 2004;<br /> Visti gli atti tutti della causa; <br />Designato relatore, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, il consigliere Giuseppe Farina ed udito, altresì, l’avv. Mileto per delega dell’avvocato De Falco , come da verbale d’udienza;<br />Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO E DIRITTO</b></center><br />
1. Il ricorso in appello n. 3507 del 2003 è proposto dalla Provincia di Napoli. È stato notificato alle due parti private indicate in epigrafe l’undici aprile 2003 e depositato il 23 aprile.<br />È chiesta la riforma della sentenza n. 1696 del 25 febbraio 2003 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Prima Sezione, con la quale è stata annullata la determinazione n. 6735 del 30 luglio 2002 – Direzione provveditorato ed economato, relativa al bando per appalto-concorso per la realizzazione del progetto esecutivo e la gestione dell’Agenzia Informagiovani.<br /> 2. Il provvedimento, in dipendenza della ritenuta illegittimità del capitolato speciale, dispone l’annullamento dell’intera procedura di gara, con “caducazione” di tutti gli atti ad essa inerenti. Ed è motivato nel senso che, nonostante che nel capitolato speciale d’appalto fosse chiaramente prescritto che “l’offerta tecnica e quella economica” dovevano “essere contenute in plichi differenti, un’interpretazione letterale dell’art. 8” potesse “avere indotto un concorrente, nella predisposizione degli elaborati progettuali, ad inserire una parte descrittiva del prezzo nell’offerta tecnica”. È, ancora, motivato nel senso che vi si condivide il verbale n.2/02 del 2, 5 e 22 luglio 2002, della commissione di gara. In esso si chiariva che il rinvio alle “specifiche tecniche” induceva i concorrenti a “conformare l’elaborato progettuale alle sei parti ivi previste”. E la quinta di queste riguardava il prezzo, che doveva essere indicato a corpo.<br />3. Il primo giudice, su ricorso di due imprese concorrenti, ha invece ritenuto che l’art. 8 del capitolato speciale non dava adito a dubbi sulla necessità “della separatezza e dell’autonomia documentale e contenutistica delle due buste” dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Ha perciò rilevato che l’impresa che aveva inserito l’indicazione del prezzo nella prima busta doveva essere esclusa e che, invece, l’annullamento del procedimento era illegittimo.<br />4. Con il primo motivo dell’appello si sostiene che è stata omessa ogni motivazione sulla dedotta eccezione di carenza di interesse attuale e concreto all’impugnazione in capo alle due imprese ricorrenti. Esse hanno, comunque, la possibilità di partecipare alla futura gara.<br />Il motivo non ha pregio.<br /> Invero, le due imprese avevano preso parte alla gara che si stava svolgendo. Avevano, perciò, interesse alla conclusione del procedimento, nel quale, anzi, l’esclusione di un concorrente aumentava le probabilità di successo delle altre parti in gara.<br /> In questi termini, va perciò riconosciuto interesse a proporre il ricorso in esame.<br /> 5. Con il secondo motivo si critica la sentenza impugnata, sottolineando che, anche se dovevano essere prodotte due buste, nei modi descritti, altro è ritenere che i due plichi dovevano essere distinti, altro è applicare “il principio che se la busta tecnica, oltre a contenere il suo proprio oggetto, contenga anche un elemento” dell’offerta economica, ciò comporti l’esclusione dalla gara per chi incorre in questo errore. I partecipanti ad una gara non sono tenuti a conoscere la legge o i principi enunciati dalla giurisprudenza, ma esclusivamente la lex specialis che regola la gara stessa.<br /> La censura appare fondata, alla luce della considerazione che legittimamente l’Amministrazione, che si avvede di avere dettato regole ambigue, a disciplina di una gara per la scelta del privato contraente, ne dispone l’annullamento, rinnovando il procedimento già avviato, giacché essa deve perseguire lo scopo della maggiore affluenza alla selezione e le incertezze che essa possa avere ingenerato nei concorrenti si pongono come elemento ostativo al fine da conseguire.<br />Nella specie, deve porsi in rilievo che una regola, che può apparire pacifica e chiara, per chi si occupa abitualmente di questioni riguardanti procedimenti ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti, non deve, per ciò solo, essere intesa come agevolmente comprensibile e percepibile ed osservata da chi, svolgendo altre attività, è tenuto a conoscenze minori.<br /> 6. La formula del capitolato, secondo la quale occorreva inserire “il progetto tecnico redatto conformemente alle prescrizioni contenute nella parte contenente le specifiche tecniche”, rinviava a queste ultime. Qui, le prime tre parti (specifiche tecniche del servizio, tempi dell’intervento, personale addetto al servizio) sembrano potersi ricondurre all’offerta tecnica in senso proprio. Per chi è uso alle regole delle gare in parola, poteva apparire sufficientemente certo che il rinvio era invece errato per le parti seguenti (quarta: costi di gestione; quinta: prezzo). Chi è invece all’oscuro del principio per cui deve evitarsi che la valutazione tecnica del progetto possa essere influenzata dalla cognizione del prezzo che si chiede, non può essere dichiarato responsabile di non aver osservato la regola volta a scongiurare questa evenienza, specie allorché sia sufficientemente certo che è stata anche l’Amministrazione a causare l’inconveniente, in ragione della scarsa chiarezza delle disposizioni che ha dato.<br /> Se, dunque, esattamente il T.A.R. ha definito come una formula non “felice” quella di rinvio alle specifiche tecniche, se ne deve dedurre la conseguenza che la mera possibilità, peraltro avveratasi, di induzione in errore di un concorrente, ha correttamente ispirato l’esercizio del potere di annullamento della procedura così avviata.<br /> 7. Per altro verso, è da considerare che, di fronte ad errori di concorrenti che palesemente non sono ispirati da intenti di compiere irregolarità per guadagnare la gara o che non si manifestano come violazioni di ben chiare regole stabilite dall’Amministrazione, come è da affermarsi per l’errore in esame, la sanzione dell’esclusione non mira, di certo, ad eliminare chi si è dimostrato un non “affidabile” contraente per la P.A., ma unicamente chi sia incorso in un’irregolarità che nessun rilievo avrà sulla prestazione che dovrà essere assicurata. E, dunque, l’interesse dell’amministrazione non ne riceve pregiudizio. Né pare giustificato asserire che ne viene a soffrire la parità di trattamento che deve essere garantita a tutti i concorrenti, se questo trattamento attiene a posizioni sostanziali e non alla mera capacità di superare ostacoli formali, talora dissimulati, derivanti dalla combinazione di una pluralità di adempimenti posti nelle leggi, nei bandi, nelle lettere d’invito, nei capitolati speciali.<br /> 8. Va dunque applicata la regola per la quale, di fronte all’assenza di una precisa comminatoria di esclusione ed alla possibilità che una regola della gara possa indurre in errore, la mancanza di un concorrente nella presentazione dell’offerta non va fatta ricadere, se possibile, sul medesimo.<br /> Ne segue che legittimamente, dato il tipo di ostacolo intervenuto al corretto svolgimento successivo della gara, l’Amministrazione ha annullato il procedimento, riconoscendo anche di aver potuto dare causa all’insorgere dell’elemento ostativo suddetto.<br /> 9. In conclusione, l’appello deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo.<br /> 10. Vi sono ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.<br />
<center> <b> P.Q.M.</b></center><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appellon. 3507 del 2003.<br />Spese compensate.<br />Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante, Presidente<br />Rosalia Bellavia, Consigliere<br />Giuseppe Farina, rel. est. Consigliere<br />Claudio Marchitiello, Consigliere<br />Marzio Branca, Consigliere<br />
IL PRESIDENTE<br />
f.to  Agostino Elefante<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />	<br />
f.to  Giuseppe Farina<br />
IL SEGRETARIO<br />
f.to  Gaetano Navarra</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>IL  DIRIGENTE<br />
F.to Antonio Natale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-3-2004-n-1266/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2004 n.1266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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