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	<title>15/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2016 n.628</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-2-2016-n-628/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-2-2016-n-628/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2016 n.628</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Gaviano Sui presupposti per la proposizione del reclamo ex art. 114 c.p.a. Processo amministrativo – Ottemperanza – Commissario ad acta –&#160;Reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a – Presupposti – Esercizio poteri decisionali&#160;–&#160;Ruolo istruttorio&#160;– Inammissibilità. &#160; L’art. 114, comma 6, del c.p.a. dispone che il reclamo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-2-2016-n-628/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2016 n.628</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-2-2016-n-628/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2016 n.628</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Gaviano</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti per la proposizione del reclamo ex art. 114 c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ottemperanza – Commissario <em>ad acta</em> –&nbsp;Reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a – Presupposti – Esercizio poteri decisionali&nbsp;–&nbsp;Ruolo istruttorio&nbsp;– Inammissibilità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 114, comma 6, del c.p.a. dispone che il reclamo può essere giudicato esperibile solo quando il commissario <i>ad acta</i>&nbsp;eserciti in concreto un effettivo potere decisionale. Ne consegue che, quando il commissario <i>ad acta</i>, esercitata un ruolo solo istruttorio e preparatorio rispetto a un’esecuzione del giudicato destinata a sostanziarsi in successivi provvedimenti discrezionali di competenza delle autorità amministrative, le contestazioni delle parti interessate devono in tal caso essere proposte, secondo le regole generali, in sede di impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento. Infatti, in sede di decisione del reclamo proposto contro l’atto infraprocedimentale, oggetto della proposta del commissario <i>ad acta</i>, il giudice amministrativo non potrebbe emettere statuizioni che incidano sull’esercizio dei poteri istituzionali di cui è titolare l’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. L’art. 114 del c.p.a. rileva il principio di carattere generale previsto dall’art. 34, comma 2, del c.p.a., (per il quale «<i>in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</i>»), principio che trova deroga alloquando si tratta di dare esecuzione a giudicati che precludano l’esercizio di poteri discrezionali, ma non anche quando proprio il giudicato abbia fatto salvo l’ulteriore esercizio dei poteri discrezionali non esercitati dall’Amministrazione. Ne consegue che, una volta emesso il provvedimento conclusivo del procedimento adottato su proposta del commissario <i>ad acta</i>, sussiste un onere di impugnazione del medesimo provvedimento in capo a chi ne sia stato leso: tale onere non è escluso dall’art. 114, comma 6, del c.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00628/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 06835/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6835 del 2015, proposto dalla s.r.l. Coprem, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone 44;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>la Regione Lombardia, in persona del Presidente <em>pro tempore</em> (Direzione Generale dell&#8217;Area ambiente, energia e reti; Unità organizzativa attività estrattive e di bonifica), rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Cederle, con domicilio eletto presso il signor Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie, n. 34;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>la Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Bortolo Luigi Pasinelli, Giorgio Vavassori, Katia Nava e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;<br />
le associazioni Wwf Italia Ong &#8211; Onlus, Italia Nostra Onluse Legambiente Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>;<br />
la s.r.l. Cretti Industria Marmi Graniti, la s.n.c. Toninelli Pietro &amp; C., la s.n.c. Cossali Rocco, la s.a.s. Isc di Sonzogni Fabio &amp; C., la s.r.l. Enzo Pesenti, la s.p.a. Italcementi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>;<br />
la s.p.a. Impresa F.lli Rota Nodari, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Claudio Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>dell&#8217;ordinanza del T.A.R. Lombardia – Sezione di Brescia, Sez. II, n. 746/2015, resa tra le parti, concernente un reclamo in relazione alla corretta esecuzione della sentenza n. 1927/2012 dello stesso T.A.R..<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo e della s.p.a. Impresa F.lli Rota Nodari;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l’avvocato Giancarlo Tanzarella, l’avvocato Giovanni Corbyons, l’avvocato Andrea Reggio D&#8217;Aci, in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Andrea Manzi, l’avvocato Alessio Petretti e l’avvocato Cristiano Bosini, in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Marco Cederle;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1 Il T.A.R. per la Lombardia – Sezione di Brescia con la sentenza 10 dicembre 2012, n. 1927, in accoglimento del ricorso proposto dalla WWF Italia Ong – Onlus e di altre associazioni, annullava l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Lombardia, nell’anno 2008, del Piano Cave della Provincia di Bergamo, rilevando essenzialmente che – in violazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 – non vi era stata la previa approvazione della valutazione ambientale strategica, .<br />
2 In seguito l’Amministrazione Provinciale di Bergamo proponeva ricorso allo stesso Tribunale amministrativo per ottenere l’esecuzione di tale sentenza, in pendenza dell’appello regionale proposto contro di essa.<br />
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza 25 giugno 2013, n. 611, accoglieva il ricorso d’ottemperanza, nominando dirigenti regionali quali commissari <em>ad acta</em>.<br />
Questi ultimi &#8211; nel corso dell’espletamento del loro mandato &#8211; chiedevano indi chiarimenti, che il Tribunale rendeva con l’ordinanza n. 953 del 2014.<br />
3 I comissari <em>ad acta</em> in data 23 dicembre 2014 formulavano al Consiglio Regionale una proposta avente per oggetto il contenuto di un nuovo Piano Cave provinciale.<br />
Avverso tale proposta, la s.p.a. Impresa F.lli Rota Nodari e la s.r.l. Coprem proponevano al T.A.R. un reclamo <em>ex</em> art. 114 comma 6 del codice del processo amministrativo.<br />
In sintesi, le reclamanti deducevano la violazione da parte dei commissari delle statuizioni del T.A.R., sotto il profilo che la sentenza n. 1927/2012 avrebbe richiesto solo un vaglio di compatibilità dello stesso Piano annullato (previa la rimozione dei vizi rilevati) con gli interessi ambientali coinvolti, mentre invece i commissari <em>ad acta</em> avrebbero elaborato ‘in difetto assoluto di potere’ un Piano Cave del tutto nuovo, ingerendosi indebitamente nella valutazione del fabbisogno del materiale di scavo, e più ampiamente in scelte riservate agli organi titolari della potestà pianificatoria, laddove nemmeno l’attivazione della VAS avrebbe consentito l’esercizio ulteriore di poteri discrezionali, con modifica di scelte già compiute nella fase iniziale di adozione del Piano.<br />
In altre parole, i commissari <em>ad acta</em> avrebbero dovuto reputare ‘cristallizzati’ i quantitativi consentiti di scavi già determinati dalla proposta provinciale, di cui non era stato a suo tempo disposto l’annullamento in sede giurisdizionale, e dalla seguente deliberazione del Consiglio regionale del 14 maggio 2008, salva la loro sola sottoposizione alla valutazione ambientale.<br />
4 I reclami delle due società venivano respinti con l’ordinanza del Tribunale 25 maggio 2015, n. 746, la quale affermava che ai commissari <em>ad acta</em> non fosse precluso di adeguare le precedenti previsioni di fabbisogno di materiale alla realtà attuale.<br />
5 Avverso tale ordinanza la soc. Coprem esperiva l’appello all’esame della Sezione, riproponendo le proprie doglianze e sottoponendo a critica gli argomenti con i quali queste erano state disattese dal primo Giudice.<br />
Resistevano all’appello la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia, che ne eccepivano l’inammissibilità sotto più profili e comunque l’infondatezza.<br />
L’appellante con successiva memoria replicava alle eccezioni delle due Amministrazioni, insistendo per l’accoglimento del proprio gravame.<br />
Si costituiva adesivamente all’appello la s.p.a. Impresa F.lli Rota Nodari, che parimenti concludeva per il suo accoglimento.<br />
6 Nelle more, questa Sezione con la sentenza 28 luglio 2015, n. 3726, dichiarava improcedibile l’appello proposto dalla Regione Lombardia contro la sentenza del T.A.R. n. 1927 del 2012.<br />
7 Infine, il Consiglio regionale &#8211; con la deliberazione del 29 settembre 2015 (pubblicata nel B.U.R. del successivo 16 ottobre 2015) &#8211; approvava il nuovo Piano Cave, così come proposto dai commissari <em>ad acta</em>.<br />
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2015, dopo la discussione l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />
8 Valutate le eccezioni formulate nel presente grado del giudizio, osserva il Collegio che il reclamo proposto avverso l’operato commissariale risulta inammissibile, con le conseguenze logiche che ne derivano sul presente appello.<br />
Non sussistono preclusioni processuali in ordine ad una tale statuizione di inammissibilità. Si versa qui in presenza di una fase processuale attivata in primo grado con le forme di un ‘reclamo’ concernente la legittimità o meno dell’attività svolta dai commissari <em>ad acta</em>, nominati in sede di esecuzione della sentenza n. 1927 del 2012, sulle cui statuizioni <em>medio tempore</em> si è formato il giudicato. Il Collegio è titolare dunque dei poteri tipici della giurisdizione di merito, e ben può decidere in ordine al reclamo formulato in primo grado applicando le regole processuali conseguenti alla determinazione della natura dell’atto contestato col medesimo reclamo.<br />
8a Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che l’attività dei commissari <em>ad acta</em> &#8211; che ha formato oggetto di reclamo -costituiva essenzialmente un’attività preparatoria e servente rispetto all’approvazione regionale del nuovo Piano Cave, che è poi stata disposta con la delibera del consiglio regionale del 29 settembre 2015, sopra richiamata.<br />
In particolare, la proposta del 23 dicembre 2014 – avente per oggetto il contenuto del nuovo Piano Cave provinciale &#8211; per sua natura intrinseca costituiva un atto privo di effetti giuridici e materiali suoi propri, come tali suscettibili <em>ex se</em> di arrecare lesione, avendo esso valenza meramente propulsiva ed endoprocedimentale rispetto all’attività amministrativa successiva, intesa a dare compiuto seguito al giudicato.<br />
8b Tanto premesso, il Collegio ritiene che il reclamo disciplinato dall’art. 114, comma 6, del c.p.a. possa essere giudicato esperibile quando il commissario <em>ad acta</em> debba esercitare in concreto un effettivo potere decisionale.<br />
Quando invece il commissario <em>ad acta</em>, come è avvenuto nella specie, abbia esercitato un ruolo solo istruttorio e preparatorio rispetto a un’esecuzione del giudicato destinata a sostanziarsi in successivi provvedimenti discrezionali di competenza delle autorità amministrative, le contestazioni delle parti interessate devono in tal caso essere proposte, secondo le regole generali, in sede di impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento (nella specie, del provvedimento di approvazione del Piano Cave nel frattempo emanato dalla Regione Lombardia).<br />
8c In primo luogo, infatti, in sede di decisione del reclamo proposto contro l’atto infraprocedimentale, oggetto della proposta del commissario <em>ad acta</em>, il giudice amministrativo non potrebbe emettere statuizioni che incidano sull’esercizio dei poteri istituzionali di cui è titolare l’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.<br />
Sotto tale aspetto, oltre ai principi desumibili dallo stesso art. 114 del c,p.a., rileva il principio di carattere generale previsto dall’art. 34, comma 2, del c.p.a., (per il quale «<em>in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</em>»), principio che trova deroga alloquando si tratta di dare esecuzione a giudicati che precludano l’esercizio di poteri discrezionali, ma non anche quando proprio il giudicato – come nella specie – abbia fatto salvo l’ulteriore esercizio dei poteri discrezionali non esercitati dalla Regione Lombardia.<br />
8d In secondo luogo, una volta emesso il provvedimento conclusivo del procedimento, adottato su proposta del commissario <em>ad acta</em>, si deve ritenere sussistente un onere di impugnazione del medesimo provvedimento in capo a chi ne sia stato leso: tale onere non è stato escluso dall’art. 114, comma 6, del c.p.a.<br />
8e Le questioni concernenti la legittimità dell’atto conclusivo del procedimento &#8211; nella specie, la delibera del consiglio della Regione Lombardia del 29 settembre 2015 – potranno allora essere vagliate nelle sedi appropriate (cfr. C.d.S., Ad.Pl, n. 2 del 2013) in ogni loro aspetto, senza limitazione di mezzi esperibili, e perciò anche scrutinando doglianze relative agli aspetti contenutistici della delibera finale concernenti il recepimento delle proposte dei commissari ad acta. E questo senza ricevere condizionamento dall’esito di reclami proposti contro gli atti endoprocedimentali emanati dal commissario <em>ad acta</em>, che – così come il giudicato cui si deve dare attuazione &#8211; di per sé non hanno delimitato la pienezza dei poteri discrezionali devoluti all’autorità competente ad emanare il medesimo atto conclusivo del procedimento.<br />
In questo quadro, pertanto, il parallelo svolgimento di un distinto contenzioso – sorto col reclamo incentrato specificamente sullo scrutinio dell’attività commissariale – risulta conclusivamente qualificabile come una duplicazione processuale, priva di autonoma utilità.<br />
9 Per le ragioni esposte s’impone, quindi, la conseguente declaratoria d’inammissibilità del reclamo formulato in primo grado, con l’annullamento dell’ordinanza impugnata.<br />
Le spese processuali del doppio grado di giudizio possono senz’altro essere compensate tra tutte le parti in causa.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe n. 6835 del 2015 e in riforma della ordinanza impugnata, dichiara inammissibile il reclamo proposto in primo grado.<br />
Compensa tra le parti in causa le spese processuali del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Vito Poli, Consigliere<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-2-2016-n-628/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2016 n.628</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2016 n.627</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-2-2016-n-627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-2-2016-n-627/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-2-2016-n-627/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2016 n.627</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Tarantino Sull&#8217;illegittimità della rettifica in gara di offerte c.d. ambigue Contratti della P.A.&#160;– Gara – Offerte – Rettifiche – Soccorso istruttorio – Correzioni – Da parte della stazione appaltante – Inammissibilità – Eccezioni. La stazione appaltante non può utilizzare lo strumento del soccorso istruttorio per supplire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-2-2016-n-627/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2016 n.627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-2-2016-n-627/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2016 n.627</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti  &#8211; Est. Tarantino</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità della rettifica in gara di offerte c.d. ambigue</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.&nbsp;– Gara – Offerte – Rettifiche – Soccorso istruttorio – Correzioni – Da parte della stazione appaltante – Inammissibilità – Eccezioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La stazione appaltante non può utilizzare lo strumento del soccorso istruttorio per supplire a carenze dell&#8217;offerta <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, sicché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l&#8217;offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi. Intendendosi per errore materiale una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere <em>ictu oculi</em>. Al contrario, non può costituire oggetto di rettifica l’offerta caratterizzata da elementi non convergenti; in questo caso, infatti, le manifestazioni testuali dell’offerta si prestano ad una pluralità di possibili manifestazioni di giudizio, presentandosi come ambigue.<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>&nbsp;Cons. St.,&nbsp;Ad.&nbsp;Plan., n. 9/2014.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00627/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 06475/2015 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6475 del 2015, proposto dalla coop. Artco Servizi., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in proprio e quale mandataria della capogruppo della costituenda Ati, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Pauli e Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Giosué Borsi, n. 4;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Il Comune di La Spezia, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>,rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Cicerone, n. 44;<br />
la C.s.l. Consorzio Servizi Logistica coop. a.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Sgroi, Antonio Marchesi e Maria Grazia Picciano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Ippolito Nievo, n. 61;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Ipm Multiservizi S.r.l., Biagi Impianti Termici Srl, Costa Mauro &amp; Figli S.r.l., Ferdeghini Agostino S.r.l., Rossi Costruzioni S.r.l., Euroverde Group S..r.l., Bonfiglio Alberto S.a.s. di Bonfiglio Valentina &amp; C;<br />
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<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 545/2015, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla gara a procedura aperta per affidamento di servizi cimiteriali.<br />
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di La Spezia;<br />
Visti gli atti difensivi del Csl Consorzio Servizi Logistica S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Luca de Pauli, Ettore Furia e Marco Sgroi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
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<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1. Con il ricorso n. 1047 del 2014, proposto dinanzi al TAR per la Liguria, l’odierna appellante chiedeva l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali, nonché del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara.<br />
L’esclusione era disposta a motivo dell’incertezza nell’ammontare dell’offerta economica, derivante dalla rilevata incongruenza tra il prezzo complessivo indicato (€ 4.501.975,50) ed il risultato dell’applicazione, agli importi parziali dell’offerta, della formula prevista dal disciplinare di gara [A1) + A2) + A3)] × 3 + B).<br />
L’impugnazione veniva estesa con ricorso per motivi aggiunti al provvedimento di aggiudicazione definitiva, disposta a favore dell’originaria controinteressata s.c.a.r.l. Consorzio Servizi Logistica.<br />
Quest’ultima, a sua volta, proponeva ricorso incidentale, lamentando la mancata esclusione della ricorrente principale.<br />
2. Il primo giudice esaminava il ricorso principale e lo respingeva e, quindi, dichiarava improcedibile per difetto di interesse il ricorso incidentale.<br />
A giudizio del TAR, infatti, l’esclusione dalla gara <em>de qua</em>, disposta dalla commissione per incertezza assoluta dell’offerta a carico dell’originaria ricorrente, risultava legittima in ragione del disposto dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 163/2006 e della <em>lex specialis</em>, ritenendo che l’indebita moltiplicazione per tre anche dell’importo parziale B, in difformità dalla formula del disciplinare di gara, non costituisse indice univoco della sussistenza di un mero errore materiale o di calcolo, non potendosi astrattamente escludere che la ricorrente avesse inteso proprio offrire, per i lavori a corpo sull’impianto di cremazione, un importo pari al valore B per ciascuno dei tre anni di servizio piuttosto che <em>una tantum</em>, in tal modo incorrendo in un errore di natura propriamente concettuale nel confezionamento dell’offerta.<br />
Né la stazione appaltante avrebbe potuto utilizzare il cd. soccorso istruttorio per consentire alla ditta esclusa di correggere la propria offerta.<br />
3. Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone appello l’originaria ricorrente, che si duole della non corretta motivazione nella quale sarebbe incorso il TAR, dal momento che:<br />
a) dall’esame della <em>lex specialis</em> ed in particolare dall’art. 3 e dall’allegato 7, si evincerebbe che il prezzo da tenere in considerazione non è quello complessivo offerto, ma quello derivante dai singoli prezzi da utilizzare secondo la formula matematica indicata, ossia nella formulazione dei ribassi di cui alle voci A1), A2), A3) e B); con la conseguenza che la correzione del solo risultato finale, lungi dall’alterare la volontà negoziale del concorrente, avrebbe invece rappresentato l’esito di una mera operazione matematica, operata sulla base degli elementi correttamente contenuti nell’offerta economica presentata, portando quindi ad un risultato coincidente con l’effettiva volontà del concorrente;<br />
b) in ogni caso si sarebbe trattato di un mero errore di calcolo e non di un errore concettuale;<br />
c) la commissione avrebbe dovuto in ogni caso attivare il subprocedimento avente per oggetto il ‘soccorso istruttorio’.<br />
4. Dal canto suo l’originaria controinteressata propone appello incidentale, riproponendo i motivi del ricorso incidentale di primo grado, non esaminati dal TAR.<br />
5. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione comunale chiede la conferma della sentenza di primo grado.<br />
6. Nelle successive difese tutte le parti insistono nelle loro conclusioni.<br />
7. L’appello principale è infondato e va respinto.<br />
Tutti i motivi di appello, come del resto quelli del ricorso introduttivo di prime cure, censurano la valutazione operata dalla stazione appaltante e condivisa dal TAR circa l’incertezza assoluta che caratterizzerebbe l’offerta dell’appellante principale, sicché gli stessi possono essere esaminati congiuntamente.<br />
Sul punto è opportuno premettere che all’interno della busta contenente l’offerta economica dovesse essere inserito il modulo, predisposto dalla stazione appaltante e compilato dal concorrente, contenuto nell’allegato 7 del disciplinare di gara.<br />
Il modulo prevede l’indicazione dei prezzi offerti per i singoli servizi e di quello complessivo secondo la formula (A1+A2+A3 x3) + B.<br />
L’art. 41, comma 1.<em> bis</em>, d.lgs. 163/2006, dispone che: «<em>La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti… nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell&#8217;offerta</em>».<br />
In sede di interpretazione di questa disposizione, si deve tener conto anche dei limiti entro i quali la stessa stazione appaltante può utilizzare lo strumento del soccorso istruttorio.<br />
Su quest’ultimo punto, va rilevato che l’Adunanza Planaria del Consiglio di Stato, n. 9/2014, in tema di ‘soccorso istruttorio’, ha chiarito che il principio in questione è volto a dare rilievo al principio del <em>favor partecipationis</em> e della semplificazione, ciò, però, all’interno di limiti rigorosamente determinati, quale, ad esempio, quello dettato dal principio generale dell&#8217;autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell&#8217;offerta e nella presentazione della documentazione.<br />
In particolare, il ‘soccorso istruttorio’ non può essere utilizzato per supplire a carenze dell&#8217;offerta, sicché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l&#8217;offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi.<br />
Nella fattispecie non si è di fronte ad un mero errore materiale o ad un refuso.<br />
L’errore materiale, infatti, consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere <em>ictu oculi</em>. In definitiva, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione.<br />
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha legittimamente ritenuto non sussistente tale situazione, dal momento che le manifestazioni testuali dell’offerta si prestano ad una pluralità di possibili manifestazioni di giudizio, presentandosi come ambigue. L’offerta, infatti, risulta formulata sulla base di elementi non convergenti, dal momento che il prezzo complessivo non può essere il risultato dalla formula indicata dalla <em>lex specialis</em> in considerazione dei singoli prezzi indicati dallo stesso offerente.<br />
La specifica formula in questione consente combinazioni molteplici, il che impedisce di ritenere che si sia in presenza di un mero errore di calcolo e non, invece, di un errore concettuale.<br />
In una situazione di tal fatta, rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione verificare se si sia in presenza di un mero errore materiale.<br />
La sua valutazione può essere sindacata dal giudice amministrativo nei consueti limiti della verifica della sua irragionevolezza od illogicità (cfr. Cons. St., Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1601).<br />
Nella controversia <em>de qua</em>, però, non si riscontra un esercizio illegittimo del potere tecnico-discrezionale della commissione, che correttamente ha ritenuto ambigua l’offerta dell’appellante, rilevandone l’incertezza assoluta, stante la divergenza tra il prezzo complessivo ed i prezzi per i singoli servizi e l’impossibilità di una riconduzione ad unità dell’offerta sulla base di una mera correzione di errore materiale.<br />
8. L’appello principale deve, quindi, essere respinto, mentre va dichiarato improcedibile l’appello incidentale. La complessità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese del secondo grado del giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 6475 del 2015, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.<br />
Spese compensate del secondo grado.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
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<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
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<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-15-2-2016-n-627/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2016 n.627</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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