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	<title>15/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/2/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.670</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-670/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.670</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini della trattazione nel merito del ricorso, il provvedimento comunale di affidamento servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici tramite &#8220;card&#8221;, ritenuto che le censure proposte dall’appellante in ordine alla logica e proporzionalità del sistema di attribuzione del punteggio relativo ai tempi del pagamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.670</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.670</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini della trattazione nel merito del ricorso, il provvedimento comunale di affidamento servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici tramite &#8220;card&#8221;, ritenuto che le censure proposte dall’appellante in ordine alla logica e proporzionalità del sistema di attribuzione del punteggio relativo ai tempi del pagamento delle fatture degli esercizi convenzionati meritino l’approfondimento proprio dell’esame nel merito; Rilevato che il servizio è attualmente in corso; Ritenuto che le esigenze cautelari dell’appellante trovino adeguata soddisfazione con la sollecita trattazione nel merito del ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00670/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00267/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 267 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Cooperativa italiana di ristorazione, Cir food s.c.a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nino Paolantonio ed Andrea Ivan Bullo, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Paolantonio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ferrara</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Edoardo Nannetti e Guido Orlando, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Orlando in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Day Ristoservice s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante, non costituita in questo grado del giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione II, n. 00987/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, A MEZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI, TRAMITE &#8220;CARD&#8221;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ferrara;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Paolantonio, Bullo e Orlando;	</p>
<p>Ritenuto che le censure proposte dall’appellante in ordine alla logica e proporzionalità del sistema di attribuzione del punteggio relativo ai tempi del pagamento delle fatture degli esercizi convenzionati meritino l’approfondimento proprio dell’esame nel merito;<br />	<br />
Rilevato che il servizio è attualmente in corso;<br />	<br />
Ritenuto che le esigenze cautelari dell’appellante trovino adeguata soddisfazione con la sollecita trattazione nel merito del ricorso;<br />	<br />
Ritenuto di dover provvedere in tal senso;<br />	<br />
Ritenuto che le spese dei due gradi della fase cautelare debbano essere integralmente compensate fra le parti costituite.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
accoglie l&#8217;appello ai soli fini della successiva trattazione nel merito della vertenza.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell&#8217;udienza di merito con priorità ai sensi dell&#8217;art. 55, undicesimo comma, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i gradi della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.807</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo Sandro Staiano (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Mario Sanino) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura dello Stato) sulla sospensione cautelare dal servizio di un Professore Universitario condannato con sentenza penale per fatti commessi nell&#8217;esercizio delle funzioni di Sindaco 1. Giustizia amministrativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo<br /> Sandro Staiano (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Mario Sanino) c. Università degli Studi di Napoli Federico II (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sospensione cautelare dal servizio di un Professore Universitario condannato con sentenza penale per fatti commessi nell&#8217;esercizio delle funzioni di Sindaco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Giustizia amministrativa – Riassunzione del giudizio – A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale – Applicabilità dell’art. 297 c.p.c. nel processo amministrativo – Comunicazione da parte della cancelleria – Obbligo – Sussiste	</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Sospensione cautelare dal servizio – Motivata con riferimento all’art. 4 della Legge 97/2001 – Sufficienza – Ragioni 	</p>
<p>3. Pubblico Impiego &#8211; Sospensione cautelare dal servizio &#8211; Disposta con decreto rettorale nei confronti di un professore universitario – Motivato su di una sentenza penale di condanna – Reato commesso nell’esercizio di diverse funzioni – Irrilevanza – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve essere applicato analogicamente (secondo il TAR a maggior ragione in virtù del dettato dell’art. 80 D.Lgs. 104/10) nel processo amministrativo il principio sancito dall’art. 297 c.p.c., secondo cui il termine perentorio per la proposizione dell’istanza di fissazione di udienza non può decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, essendo invece necessario, in ragione delle gravi conseguenze che le parti verrebbero a subire per la sua inosservanza, che l’ufficio giudiziario ove è incardinato il procedimento sospeso comunichi alle parti tale decisione con biglietto di cancelleria (ex art. 136 c.p.c.), dato che solo una siffatta comunicazione determina la conoscenza concreta ed effettiva della pronuncia medesima (1). 	</p>
<p>2. È adeguatamente motivato un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio di un dipendente pubblico (nella specie Professore Universitario) con riferimento alle misure di cui all’art. 4 della Legge 97/2001. Ed invero, il contenuto precettivo della disposizione contenuta nella suddetta disposizione normativa si pone a presidio dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al rapporto di fiducia dei cittadini verso quest’ultima, con la conseguenza che l’Amministrazione è obbligata a sospendere un dipendente pubblico anche qualora non sia ravvisabile una connessione qualificata tra i fatti di reato e l’ufficio presso il quale il dipendente in atto presta servizio (2)	</p>
<p>3. Deve essere considerato legittimo il decreto del Rettore di una Università con il quale è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio di un professore universitario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma I della Legge 97/2001, fondato sulla circostanza che il dipendente è stato condannato, con sentenza penale, per il reato di concorso in peculato ex art. 314, comma I, c.p., a nulla rilevando che tale reato sia stato commesso nell’esercizio del diverso munus publicum afferente la carica di Sindaco	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cassazione Civile, Sezione I, 7.2.2006 n.2616; Sezione Lavoro, 12 settembre 2008 n. 23568 e 20 maggio 2000 n.6601; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3829;<br />	<br />
2. cfr. Corte Costituzionale, 3 maggio 2002, n. 145; 3 giugno 1999, n. 206</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4200 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Sandro Staiano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Mario Sanino, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale di Napoli, alla via Diaz 11, è domiciliata per legge; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DEL DECRETO RETTORALE N.2363 DELL&#8217; 8.7.2008 DI SOSPENSIONE DALL&#8217;IMPIEGO.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2012 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente Sandro Staiano, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sentenza del Tribunale di Napoli &#8211; XI Sezione penale, pronunciata l’11.2.2008 e depositata il 14.4.2008, è stato condannato alla pena di due anni di reclusione per concorso in peculato, relativamente a fatti commessi (verifica di cassa del 20.3.1995) nell’esercizio delle funzioni di Sindaco del Comune di Pompei, carica ricoperta negli anni 1993-1995.<br />	<br />
Sulla base della suddetta pronuncia, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con provvedimento emesso l’8.7.2008, ha disposto, in attuazione dell’art.4, comma 1, della legge 27.3.2001 n.97, la sua sospensione dal servizio.<br />	<br />
A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento, l’interessato ha dedotto i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 della L. n.97/2001, in connessione con gli artt.3, 36 e 97 Cost. – eccesso di potere per erronea motivazione – travisamento dei fatti – con cui assume l’illegittimità dell’atto, in quanto spedito per un illecito consumato nell’esercizio di diverso<i> munus publicum</i>;<br />	<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art.4 della L. n.97/2001, in connessione con gli artt.3, 36 e 97 Cost. – eccesso di potere per travisamento dei fatti – difetto di motivazione – falsa causa – in quanto, al momento del deposito della motivazione della sentenza (14.4.2008) e dell’adozione del provvedimento di sospensione dal servizio (8.7.2008), il termine di prescrizione del reato sarebbe già venuto a scadenza (ossia in data 18.3.2008, secondo gli stessi calcoli riportati nella decisione di condanna);<br />	<br />
3) eccesso di potere per erroneità dei presupposti – violazione degli artt.36 e 51 della L. n.142/1990 e degli artt.50 e 107 del D. Lgs. n.267/2000 – per l’incompetenza del Sindaco in materia di controlli contabili;<br />	<br />
4) eccesso di potere per erroneità dei presupposti – con cui ribadisce la singolarità della fattispecie, in considerazione della prescrizione del reato nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo ed il deposito della motivazione della sentenza.<br />	<br />
Si è costituita in resistenza l’intimata Università, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha difeso la legittimità dell’azione amministrativa in contestazione e concluso con richiesta di rigetto del gravame.<br />	<br />
Con decreto presidenziale del 4.8.2008 è stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie, mediante sospensione dell’efficacia del decreto rettorale n.2363/08 fino alla camera di consiglio del 4.9.2008. In quest’ultima sede il Collegio ha deliberato (con ordinanza n.678 depositata in data 2.10.2008) di sollevare incidente di costituzionalità dell’art.4 della legge n.97 del 27.3.2001, in riferimento agli artt.3, 4, 24, 35, 36 e 97 Cost., accogliendo contestualmente la domanda cautelare (con separata ordinanza n.2308/08).<br />	<br />
Con sentenza n.294 depositata l’8.10.2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da questo T.A.R.<br />	<br />
Con produzione documentale del 29.12.2010, il ricorrente ha depositato il dispositivo di sentenza pronunciato in data 15.12.2010 dalla Sezione I della Corte di Appello di Napoli – con cui, in riforma della sentenza di primo grado, è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione – e l’istanza rivolta al Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II di revoca del provvedimento n.2363 dell’8.7.2008.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10.2.2011, la causa è stata cancellata dal ruolo, avendo il Collegio rilevato d’ufficio la mancanza di un atto di parte d’impulso processuale successivamente alla pronuncia della Consulta.<br />	<br />
Il giorno seguente (11.2.2011) la parte pubblica ha depositato istanza di fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso.<br />	<br />
Con memoria depositata il 21.5.2011, la difesa attorea ha chiesto, nell’ordine, la declaratoria:<br />	<br />
&#8211; dell’estinzione del giudizio, per la tardività della domanda di fissazione d’udienza formulata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in relazione al disposto dell’art.80 del c.p.a.;<br />	<br />
&#8211; di cessazione della materia del contendere, a seguito della revoca della misura cautelare dall’impiego disposta dal Rettore con decreto n.4 del 4.1.2011;<br />	<br />
&#8211; di difetto d’interesse dell’amministrazione universitaria alla prosecuzione del giudizio.<br />	<br />
In via ulteriormente gradata, l’instante ha chiesto l’accoglimento del ricorso nel merito. <br />	<br />
In data 3.6.2011, la trattazione della causa è stata differita in relazione alla proclamata astensione degli avvocati, cui ha aderito il difensore del ricorrente.<br />	<br />
Infine, alla pubblica udienza del 9.1.2012 – sentite le parti, le quali hanno insistito nelle rispettive domande – la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. E’ controversa la legittimità del provvedimento, emesso l’8.7.2008, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha disposto la sospensione dal servizio del ricorrente prof. S. Staiano, in attuazione dell’art.4, comma 1, della legge 27.3.2001 n.97.<br />	<br />
2. Il Collegio deve farsi carico delle istanze formulate in via pregiudiziale dalla difesa attorea, che ha chiesto, nell’ordine, la declaratoria:<br />	<br />
&#8211; dell’estinzione del giudizio, in relazione al disposto dell’art.80 del c.p.a., per l’asserita tardività della domanda di fissazione d’udienza, presentata (l’11.2.2011) dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato dopo oltre novanta giorni dalla pubblicazion<br />
&#8211; di cessazione della materia del contendere, a seguito della sopravvenuta revoca della misura cautelare dall’impiego, disposta dal Rettore con decreto n.4 del 4.1.2011;<br />	<br />
&#8211; di difetto d’interesse dell’amministrazione universitaria alla prosecuzione del giudizio.<br />	<br />
2.1. La prima richiesta di pronuncia di rito non può essere accolta.<br />	<br />
Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento più volte ribadito dalla Suprema Corte con riferimento all’art.297 c.p.c., secondo cui il termine perentorio per la proposizione dell’istanza di fissazione di udienza non può decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, essendo invece necessario, in ragione delle gravi conseguenze che le parti verrebbero a subire per la sua inosservanza, che l’ufficio giudiziario ove è incardinato il procedimento sospeso comunichi alle parti tale decisione con biglietto di cancelleria (ex art. 136 c.p.c.), dato che solo una siffatta comunicazione determina la conoscenza concreta ed effettiva della pronuncia medesima (Cassazione civile, Sezione I, 7.2.2006 n.2616; Sezione lav., 12 settembre 2008 n. 23568 e 20 maggio 2000 n.6601). Ne consegue che, in caso di omessa comunicazione nella forma legale suddetta, alla sospensione del processo non può conseguire l&#8217;estinzione per inosservanza del termine di riassunzione di cui all&#8217;art. 297 c.p.c., (vedi Cass. n. 6601/2000). Nell’ambito del richiamato orientamento giurisprudenziale si è infatti precisato che, nel vigore della nuova disciplina contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 1985 n.1092 – che prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte Costituzionale (art. 21) – la pubblicità legale, così attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte ma non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio; pertanto, si è costantemente affermato che solo la comunicazione alla parte, di detta sentenza, da parte della cancelleria del Giudice che ha disposto la sospensione, determinando la conoscenza concreta della pronunzia medesima, costituisce il dies a quo del termine (ora trimestrale) di riassunzione del processo, sospeso per trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.<br />	<br />
I suddetti principi – già ritenuti applicabili analogicamente nel processo amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 15.6.2009 n.3829), in difetto di regole espresse, nel sistema antecedente al decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 – possono a maggior ragione essere trasposti nel giudizio amministrativo a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 80, comma 1, del c.p.a., che dispone testualmente quanto segue: “<i>In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell&#8217;atto che fa venir meno la causa della sospensione</i>”.<br />	<br />
Nella fattispecie oggetto di causa, in cui non risulta spedita alcuna comunicazione alle parti dalla Segreteria del T.A.R., l’atto di impulso processuale azionato dalla difesa erariale deve pertanto considerarsi tempestivo e rituale.<br />	<br />
2.2. Non è suscettibile di favorevole considerazione neanche la seconda richiesta formulata dalla parte ricorrente.<br />	<br />
Invero, ai sensi dell’art.34, comma 5, del c.p.a., il giudice dichiara cessata la materia del contendere solo qualora, nel corso del giudizio, “<i>la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta</i>”.<br />	<br />
Nel caso di specie, preso atto del dispositivo di sentenza pronunciato in data 15.12.2010 dalla Corte di Appello di Napoli, il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha dichiarato<i> “la sopravvenuta perdita dell’efficacia del Decreto Rettorale n.2363 dell’8.7.2008” </i>ed ha contestualmente disposto<i> “la revoca dello stesso a decorrere dal 15 dicembre 2010</i>”. Dunque, osserva il Collegio che, come chiaramente specificato nel provvedimento intervenuto nelle more del giudizio – ed allo stato non contestato – l’efficacia della sospensione cautelare dall’impiego non risulta cessata <i>ex tunc</i> ossia dall’8.7.2008, data della sua adozione, per cui non può ritenersi integralmente satisfattiva dell’interesse azionato in giudizio.<br />	<br />
2.3. Quest’ultima considerazione non consente al Collegio neppure di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ex art.35, comma 1. lettera c), del c.p.a., atteso che la portata temporalmente limitata della revoca rende palese la permanenza dell’interesse delle parti alla decisione di merito, interesse peraltro espressamente ribadito dai difensori anche all’ultima udienza pubblica.<br />	<br />
3. Può procedersi, dunque, all’esame del primo motivo di ricorso, con cui si assume l’illegittimità dell’atto – per violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 della L. n.97/2001, in connessione con gli artt.3, 36 e 97 Cost., nonché per eccesso di potere sotto i profili dell’erroneità della motivazione e del travisamento dei fatti – in quanto l’Ateneo federiciano non avrebbe potuto adottare la misura cautelare per un illecito consumato nell’esercizio del diverso <i>munus publicum</i> afferente la carica di Sindaco del Comune di Pompei. Secondo il costrutto attoreo, un’interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni normative in argomento dovrebbe indurre ad individuare, nella connessione qualificata tra i fatti di reato per i quali è intervenuta la condanna e le attribuzioni proprie dell’ufficio di appartenenza del dipendente, un indefettibile presupposto per l’applicazione della fattispecie.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Al riguardo, osserva il Collegio che né il valore semantico delle espressioni contenute nell’art.4 della L. n.97 del 2001 né una lettura sistematica della norma consentono di avallare l’opzione interpretativa suggerita dal ricorrente. Invero, il contenuto precettivo della disposizione contenuta nel primo comma – laddove stabilisce che “<i>Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’art.3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio”</i> – appare ancorato unicamente alla condanna per ben individuate tipologie di delitti (tra i quali, la fattispecie del peculato, prevista dall’art.314, primo comma, c.p.) ed alla qualità del soggetto attivo (dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica). Invero, posto che la misura cautelare si pone a presidio dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al rapporto di fiducia dei cittadini verso quest’ultima (cfr. Corte Costituzionale, 3 maggio 2002 n.145), il Collegio ritiene che un <i>vulnus</i> ai suddetti beni giuridici possa configurarsi anche quando non sia ravvisabile una connessione qualificata tra i fatti di reato e l’ufficio presso il quale il dipendente in atto presta servizio. Una siffatta opzione ermeneutica appare, d’altronde, ben compatibile con la rilevanza che l’ordinamento ha sempre assegnato, ai fini disciplinari, finanche a condotte tenute al di fuori dell’ufficio (cfr. art.13 del d.P.R. n.3 del 1957); né si è giammai dubitato, nella stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, dell’ammissibilità di misure obbligatorie di sospensione dal servizio in presenza di fatti non connessi con le pubbliche funzioni esercitate dall’interessato ovvero anche solo con la qualità di pubblico dipendente (cfr. sentenza del 3 giugno 1999 n.206).<br />	<br />
Né occorreva una più specifica motivazione del provvedimento, atteso che la norma in argomento prevede, per l’appunto, una fattispecie di sospensione obbligatoria dal servizio, la cui adozione è vincolata unicamente alla sussistenza dei presupposti sopra delineati, senza che residui alcuno spazio di discrezionalità in capo all’amministrazione.<br />	<br />
4. Coi motivi rubricati ai numeri 2 e 4, il ricorrente assume la violazione ed erronea applicazione dell’art.4 della L. 27.3.2001 n.97, in connessione con gli artt.3, 36 e 97 Cost., sotto un diverso profilo, evidenziando la singolarità della fattispecie concreta, in considerazione del fatto che, al momento del deposito della motivazione della sentenza (14.4.2008) e dell’adozione del provvedimento di sospensione dal servizio (8.7.2008), il termine di prescrizione del reato sarebbe già venuto a scadenza (ossia in data 18.3.2008, secondo gli stessi calcoli riportati nella sentenza di condanna).<br />	<br />
Osserva il Collegio che la prospettazione attorea sul punto – pur apprezzata dal Collegio in sede cautelare con la delibazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa in argomento – può essere disattesa alla luce delle considerazioni svolte dalla Consulta nella già citata sentenza n.294 del 2010, che hanno fugato ogni dubbio al riguardo. Nel dichiarare inammissibile la questione, la Corte ha rilevato che la disciplina oggetto d’impugnativa è stata già scrutinata nella sentenza n.145 del 2002, con la quale venne dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.4, comma 2, della legge n.97 del 2001, nella parte in cui disponeva che la sospensione dal servizio del dipendente pubblico condannato anche non in via definitiva per taluni delitti perdesse efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. Nella richiamata pronuncia, infatti, la Corte ha anche sottolineato come l’individuazione del termine di prescrizione del reato comporti, a proposito dei numerosi elementi interni ed esterni al reato stesso e che concorrono a determinare quel termine, una serie di “<i>valutazioni precluse alla pubblica amministrazione, che solo l&#8217;autorità giudiziaria può compiere: si pensi all&#8217;incidenza sul decorso della prescrizione delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato”</i>, con la conseguenza che “<i>la suddetta causa di cessazione di efficacia della misura cautelare viene necessariamente a coincidere con quella rappresentata dalla sentenza di proscioglimento</i>».<br />	<br />
Alla stregua di tali dicta, la Corte ha tratto i seguenti corollari. “<i>Anzitutto, la prescrizione del reato non può che coincidere con la sentenza che la dichiari, giacché non può annettersi alcun rilievo giuridico alla sussistenza ipotetica di una causa di estinzione del reato, il cui ricorrere, per di più, presuppone un accertamento su una complessa ed articolata gamma di elementi di commisurazione &#8211; alcuni dei quali presupponenti, addirittura, indagini di fatto (quale lo stesso tempus commissi delicti) &#8211; che non possono che essere svolti dalla autorità giudiziaria, all&#8217;interno del processo. In secondo luogo, proprio perché ontologicamente privo di rilievo giuridico esterno al processo, deve necessariamente restare al di fuori del perimetro normativo qui in discorso qualsiasi accertamento incidenter tantum, che, nell&#8217;individuare la &#8220;</i>non maturazione<i>&#8221; della prescrizione, ne abbia (alla stregua di un qualunque obiter), indicato la data &#8211; futura ed ipotetica &#8211; in cui la prescrizione maturanda potrebbe essere dichiarata. In terzo ed ultimo luogo, quand&#8217;anche si volesse assegnare a quell&#8217;accertamento incidentale un qualche effetto, esso non potrebbe mai essere &#8220;</i>esterno<i>&#8221; al processo e tale da coinvolgere una valutazione (in ipotesi, anche discorde) da parte della pubblica amministrazione”</i>. <br />	<br />
La Corte ha poi rilevato che “<i>ciascuna delle numerose &#8220;</i>componenti<i>&#8221; normative che concorrono alla determinazione dello spirare dei termini di prescrizione del reato &#8211; ancorché incidentalmente valutate dal giudice di primo grado &#8211; possono tutte formare oggetto di nuovo esame in grado di appello o nel giudizio di legittimità. Così, ad esempio, gli eventuali mutamenti in tema di circostanze o di giudizio di valenza possono influire sul tema, così come il giudice della impugnazione può assegnare al fatto una diversa qualificazione giuridica, che rileva ai fini della prescrizione, ove ne ricorrano i presupposti. Il tutto, non senza sottolineare la rilevanza che ai medesimi fini riveste anche la natura del rimedio impugnatorio attivato dalle parti, essendo evidente il diverso risalto che ciascun profilo può assumere a seconda delle caratteristiche di devoluzione tipiche dei vari mezzi e delle questioni che, in materia di prescrizione, sono comunque rilevabili ex officio”</i>. <br />	<br />
Inoltre, la Consulta ha ritenuto dirimente il rilievo secondo cui “<i>soltanto il giudice della impugnazione è in grado di delibare la eventuale prescrizione del reato, in quanto soltanto in presenza di una impugnazione ammissibile (che certo la pubblica amministrazione non può apprezzare incidentalmente) può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato, posto che, ove l&#8217;impugnazione risultasse per qualsiasi causa inammissibile, la inammissibilità precluderebbe la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, alla luce di un consolidato quadro di interpretazione giurisprudenziale ormai assurto al rango di diritto vivente (Cass., Sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428; Cass., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32)”</i>. <br />	<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono, condivise dal Collegio, le censure dedotte vanno conclusivamente rigettate.<br />	<br />
5. La residua doglianza formulata con il terzo motivo – ove si postula la violazione degli artt.36 e 51 della L. n.142/1990 e degli artt.50 e 107 del D. Lgs. n.267/2000, per l’incompetenza del Sindaco in materia di controlli contabili – è chiaramente inammissibile. Invero, la censura non è idonea a configurare, neppure in astratto, un vizio di legittimità del provvedimento amministrativo, mirando piuttosto a rimettere in discussione un profilo rimesso all’esclusiva valutazione del giudice penale, in quanto tale sottratto al sindacato di legittimità di questo T.A.R.<br />	<br />
6. In conclusione, alla luce di quanto fin qui osservato, il ricorso deve essere respinto siccome infondato. Nondimeno, la peculiarità del caso di specie e la complessità delle questioni trattate – le quali hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale, secondo quanto precisato nel capo 4. – giustificano, ai sensi dell’art.92, comma 2, del c.p.c., l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2012-n-807/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.691</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-691/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa, con decreto monocratico e su istanza di un Comune la sentenza che respinge il ricorso avverso la riorganizzazione rete ospedaliera disposta con Decreto Commissariale, nella parte in cui prevede la riconversione dell’ospedale di Bracciano in Ospedale distrettuale di II livello (tipo B), se l’esecuzione della sentenza appellata, comportando</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con decreto monocratico e su istanza di un Comune la sentenza che respinge il ricorso avverso la riorganizzazione rete ospedaliera disposta con Decreto Commissariale, nella parte in cui prevede la riconversione dell’ospedale di Bracciano in Ospedale distrettuale di II livello (tipo B), se l’esecuzione della sentenza appellata, comportando la dismissione della struttura ospedaliera attiva nell’area di Bracciano, arrecherebbe danno grave ed immediato alle popolazioni residenti nei territori dei Comuni che hanno impugnato il provvedimento di riconversione suddetto; Considerato, altresì, che, quanto al tempo necessario per raggiungere ospedali limitrofi entro la golden hour non c’è concordanza tra le parti; Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti per la sospensione in via di urgenza della sentenza appellata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00691/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01008/2012 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>Il Consigliere delegato<br />	<br />
ha pronunciato il presente	</p>
<p align=center><b>DECRETO</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2012, proposto da:<br /> <br />
<b>Comune di Bracciano</b>,<b> Comune di Anguillara Sabazia</b>, <b>Comune di Trevignano Romano</b>, <b>Comune di Ladispoli</b>, <b>Comune di Canale Monterano</b>, <b>Comune di Cerveteri</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Costanzo Dal Pozzo e Michele Damiani, con domicilio eletto presso Michele Damiani in Roma, via Mordini N. 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUA n. 09949/2011, resa tra le parti, concernente RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA disposta con Decreto Commissariale 30 settembre 2010 n. 80 , nella parte in cui prevede la riconversione dell’OSPEDALE di BRACCIANO in Ospedale distrettuale di II livello ( tipo B), nonché gli atti presupposti e conseguenti &#8211; M.C.P.	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte appellante, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;	</p>
<p>Considerato che l’esecuzione della sentenza appellata, comportando la dismissione della struttura ospedaliera attiva nell’area di Bracciano, arrecherebbe danno grave ed immediato alle popolazioni residenti nei territori dei Comuni che hanno impugnato il provvedimento di riconversione suddetto;<br />	<br />
Considerato, altresì, che, quanto al tempo necessario per raggiungere ospedali limitrofi entro la golden hour non c’è concordanza tra i 	</p>
<p>Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti per la sospensione in via di urgenza della sentenza appellata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l’istanza di misura monocratica d’urgenza e, per l&#8217;effetto, sospende temporaneamente l’efficacia della sentenza appellata fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare.	</p>
<p>Fissa la trattazione collegiale dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 9 marzo 2012.	</p>
<p>Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma il giorno 15 febbraio 2012.	</p>
<p>Il Consigliere delegato <br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia 	</p>
<p>DEPOSITATO IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-691/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.691</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.237</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2012-n-237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2012-n-237/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2012-n-237/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.237</a></p>
<p>Pres. F.F. Goso – Rel. Goso Comune di Carmagnola (avv. Bosco) c. Provincia di Torino (avv. Gallo) e Agricola Carmagnola Biogas srl (avv. Longo) sulla natura decisoria della conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. 387/2003 1. &#8211; Energia – Energie rinnovabili – Conferenza di servizi – Natura decisoria. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2012-n-237/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2012-n-237/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.237</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F.F. Goso – Rel. Goso<br />
Comune di Carmagnola (avv. Bosco) c. Provincia di Torino (avv. Gallo) e Agricola Carmagnola Biogas srl (avv. Longo)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura decisoria della conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. 387/2003</p>
<hr />
<p>1. &#8211; Energia – Energie rinnovabili – Conferenza di servizi – Natura decisoria.</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi decisoria – Provvedimento interlocutorio – Provvedimento adottata da RUP – Illegittimità.</p>
<p>3. Energia – Fonti rinnovabili – Approvazione progetto – Variante al PRG – Necessità di motivazione da parte della Conferenza di servizi.</p>
<hr />
<p>1. La Conferenza di servizi di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003 ha natura decisoria.</p>
<p>2. – E’ illegittimo il provvedimento con il quale il responsabile del procedimento, a seguito di pronuncia interlocutoria della Conferenza avente natura decisoria, anziché riconvocare la Commissione, conclude autonomamente il procedimento.</p>
<p>3. – La Conferenza di servizi con l’approvazione di un progetto relativo ad impianti energetici da fonti rinnovabili può variare strumenti urbanistici contrastanti, ma deve motivare sulla compatibilità dell’intervento con le caratteristiche dell’area interessata.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/19300_19300.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2012-n-237/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.1517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-15-2-2012-n-1517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres./Est. Luttazi D. Benfenati (Avv. G. Viglione)/ Ministero della difesa sulla mancata inclusione di un ufficiale dell&#8217;esercito nell&#8217;aliquota di avanzamento al grado di maggiore del ruolo normale Militari – Avanzamento di grado – Procedure di avanzamento al grado superiore &#8211; Diploma di laurea quinquennale – Mancato conseguimento – Esclusione- Illegittimità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres./Est. Luttazi <br /> D. Benfenati (Avv. G. Viglione)/ Ministero della difesa</span></p>
<hr />
<p>sulla mancata inclusione di un ufficiale dell&#8217;esercito nell&#8217;aliquota di avanzamento al grado di maggiore del ruolo normale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militari – Avanzamento di grado – Procedure di avanzamento al grado superiore &#8211; Diploma di laurea quinquennale – Mancato conseguimento – Esclusione- Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la mancata inclusione di un ufficiale dell&#8217;esercito nell&#8217;aliquota di avanzamento al grado di maggiore del ruolo normale, per non aver conseguito la laurea quinquennale specialistica entro il 31 ottobre 2010, in quanto l&#8217;articolo 2186, lettera b), del decreto legislativo n. 66/2010 ha fatto salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente; e che se per un verso il precedente decreto legislativo n. 490/1907 è stato recepito, quanto all&#8217;onere del conseguimento della laurea, dal citato articolo 1100 del decreto legislativo n. 66/2010, per altro verso lo stesso decreto legislativo n. 490/1907 prevedeva espressamente (all’articolo 61, comma 7: &#8220;Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 25, comma 4 si applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all&#8217;allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998&#8221; .Nella specie, pertanto  il ricorrente, avendo terminato il corso di applicazione nel 1997, aveva maturato il diritto quesito [così come previsto dal citato l&#8217;articolo 2186, lettera b), del decreto legislativo n. 66/2010] di non soggiacere all&#8217;onere del conseguimento della laurea a suo tempo imposto dall’articolo 25, comma 4, del citato decreto legislativo n. 490/1997 e riproposto nell’attualmente vigente articolo 1100 decreto legislativo n. 66/2010.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. di registro generale 1008 del 2011, proposto da </p>
<p>Danilo Benfenati, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giancarlo Viglione e con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Ovidio 32; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; <i>in parte qua</i>, del provvedimento prot. n. M_D GMIL0II42 2010/528346 del 6 dicembre 2010 avente ad oggetto: Avanzamento degli Ufficiali dell&#8217;Esercito in servizio permanente per l&#8217;anno 2011.<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />	<br />
Visti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 30 novembre 2011 il cons. Giancarlo Luttazi;<br />	<br />
Difese come specificato in verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Il ricorrente è capitano dell&#8217;Arma dei trasporti e dei materiali del ruolo normale dell&#8217;Esercito, proveniente dal 175° Corso di Accademia (e ha dunque terminato il Corso di applicazione, di cui all&#8217;allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, durante il 1997), e non in possesso del diploma di laurea.<br />	<br />
Egli non è stato incluso nella aliquota di avanzamento al grado di maggiore del ruolo normale nel Corpo di Commissariato dell&#8217;Esercito perché pur avendo maturato la permanenza nel grado e assolto i periodi di comando/attribuzioni previsti per tale grado dalle disposizioni del libro IV, titolo VII, capo VII, del decreto legislativo n. 66/2010, non ha conseguito la laurea quinquennale specialistica entro il 31 ottobre 2010.<br />	<br />
L’atto impugnato precisa pure che, con separato provvedimento dirigenziale in corso, per effetto dell&#8217;applicazione dell’articolo 1100, d.lgs. n. 66/2010 nei confronti degli Ufficiali nella situazione del ricorrente sarà disposto il transito d’autorità nei corrispondenti ruoli speciali, anche in soprannumero alle dotazioni organiche.<br />	<br />
Il ricorso lamenta &#8220;Violazione e falsa applicazione degli articoli 1100 e 2186 del decreto legislativo n. 66/2010; violazione del principio di affidamento; eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà manifesta”. Ed è fondato.<br />	<br />
2. &#8211; Correttamente rileva il ricorrente che l&#8217;Amministrazione non ha considerato che <br />	<br />
In proposito i rilievi formulati nella Relazione del Ministero, depositata il 27.10.2011, non appaiono condivisibili.<br />	<br />
Il Ministero rileva che nella fattispecie la “normativa antecedente” è l’art. 61, comma 7, del decreto legislativo n. 490/1997, e che la norma non è stata recepita dal decreto legislativo n. 66/2010; pertanto nel caso in esame non sussisterebbero i “diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente” contemplati dall&#8217;articolo 2186, lettera b), del decreto legislativo n. 66/2010 .<br />	<br />
Ma l’Amministrazione omette di considerare che la suddetta “normativa antecedente” di cui all’art. 61, comma 7, del decreto legislativo n. 490/1997 recava un beneficio (l’esclusione, per gli ufficiali che, come il ricorrente, avevano terminato il corso di applicazione prima del 1998, dall’onere del conseguimento &#8211; entro l’anno di inserimento in aliquota di valutazione per l’avanzamento &#8211; della laurea) che era ormai entrato a far parte del patrimonio giuridico degli ufficiali di cui si discute; e che in quanto tale era beneficio da mantenere per effetto della espressa previsione del citato articolo 2186, lettera b), del decreto legislativo n. 66/2010.<br />	<br />
3. &#8211; Il ricorso va dunque accolto.<br />	<br />
La natura della fattispecie concreta giusti motivi perché le spese siano compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 30 novembre e del 14 dicembre 2011.<br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere<br />	<br />
Domenico Landi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.784</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.784</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Balucani Provincia di Biella (Avv. P. Scaparone) c. Legambiente (Avv.ti M. Contaldi, C. Dal Piaz, C. Servetti) ed altri Ambiente – Rifiuti – Smaltimento &#8211; ATO – Principio di autosufficienza – Natura – Obiettivo dell’azione amministrativa – Divieto di smaltire rifiuti provenienti da altri ambiti territoriali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.784</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-2-2012-n-784/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2012 n.784</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Balucani<br /> Provincia di Biella (Avv. P. Scaparone) c. Legambiente (Avv.ti M. Contaldi, C. Dal Piaz, C. Servetti) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Rifiuti – Smaltimento &#8211; ATO – Principio di autosufficienza – Natura – Obiettivo dell’azione amministrativa – Divieto di smaltire rifiuti provenienti da altri ambiti territoriali – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il principio di autosufficienza dell’ambito territoriale ottimale nello smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, stabilito dall’art. 182, comma 3, del D.lgs. 152/2006, non si sostanzia nel divieto di smaltimento di rifiuti provenienti da altri ambiti territoriali. L’autosufficienza, infatti, si atteggia come fine dell’azione amministrativa e dunque come obiettivo da perseguire, non già come presupposto di legittimità dell’autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Provincia di Biella, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Legambiente &#8211; Associazione Ambientalistica Nazionale, Legambiente Piemonte, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Contaldi, Claudio Dal Piaz, Chiara Servetti, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Vallino Rossana, Padoan Brunella, Godio Gian Pier Battista, Marangon Lorenzo, Gallico Emanuele, Fariello Savina, Alba Riva, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Contaldi, Claudio Dal Piaz, Chiara Servetti, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63; Cei Simonetta, Cavaglia&#8217; S.p.A., Comune di Cavaglia&#8217;; Societa&#8217; Asrab, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cinzia Picco, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; Regione Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanna Scollo, Gabriele Pafundi, Ilaria Chesta, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14 Sc A/4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE II n. 01217/2008, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI COMPATIBILITA&#8217; AMBIENTALE DEL PROGETTO DI RIMODELLAMENTO DISCARICA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati Scaparone, Nilo su delega di Picco e Sivieri su delega di Pafundi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto dinanzi al TAR Piemonte Legambiente Nazionale, unitamente a Legambiente Piemonte e ad alcuni soggetti che si sono qualificati come residenti nella zona, hanno impugnato le determinazioni del dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Biella assunte in data 2.8.2007, recanti i nn. 2636 e 2638, con le quali l’Amministrazione provinciale, all’esito di una conferenza di servizi, ha concluso il procedimento finalizzato alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche, relativamente al progetto denominato “Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bireattore” presentato dalla S.p.a. A.S.R.A.B. che gestisce una discarica in territorio del Comune di Cavaglià.<br />	<br />
Più precisamente con atto n. 2636 veniva adottata la determinazione conclusiva del procedimento svolto in conferenza di servizi; con successivo atto n. 2638 veniva poi espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto e approvato il progetto stesso con conseguente nuova “autorizzazione integrata ambientale”, autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti (ai sensi dell’art.210 d.lgs. n.152/2006), autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell’art.269 d.lgs.cit.), e autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in rete fognaria (ai sensi dello stesso d. lgs.).<br />	<br />
Sulla premessa che la discarica gestita da A.S.R.A.B. è adiacente ad altra discarica di proprietà della società Cavaglià s.p.a., e che le due discariche sono sostanzialmente un unico complesso essendo divise solo da una parete, cosicchè la sopraelevazione dell’una comporta necessariamente la sopraelevazione dell’altra, i ricorrenti deducevano con il ricorso introduttivo, notificato il 15.11.2007, una serie di censure nei confronti della determinazione n.2636, ed altre censure nei confronti della determinazione n.2638.<br />	<br />
Al ricorso introduttivo seguivano motivi aggiunti notificati il 17.1.2008; ulteriori motivi aggiunti venivano notificati in data 10.3.2008.<br />	<br />
Pronunciandosi sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti con sentenza 26 maggio 2008, n.1217 il TAR adito così decideva:<br />	<br />
a) dichiarava il difetto di legittimazione al ricorso di Legambiente Piemonte e dei soggetti qualificatisi come residenti;<br />	<br />
b) dichiarava altresì la inammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” effettuato dal Comune di Cavaglià;<br />	<br />
c) accoglieva il ricorso avendo esaminato tutti i motivi di impugnativa dedotti e ritenuto fondati:<br />	<br />
(quanto alla determinazione n.2636)<br />	<br />
-il motivo sub 1) con il quale si deduceva l’illegittimità della determinazione per violazione dell’art.4 L.R.Piemonte n.40/1998, nell’assunto che la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto riferirsi all’intero complesso e non alla sola discarica<br />
-il motivo sub 2), nella parte in cui denunciava eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento, con riferimento al fatto che l’ampliamento della discarica non rispetta il principio di autosufficienza locale nello smaltimento<br />
(quanto alla determinazione n.2638)<br />	<br />
-il motivo sub 4) ove si deduceva la violazione dell’art.9, comma 1, lett.d), e dell’art.14 d.lgs. n.36/2003, perché le autorizzazioni impugnate sono state rilasciate senza la prestazione da parte di A.S.R.A.B. s.p.a. della garanzia della durata trentenna<br />
Avverso tale pronuncia ha interposto appello la Provincia di Biella censurando le motivazioni addotte a fondamento dell’accoglimento.<br />	<br />
Ha proposto altresì appello incidentale autonomo A.S.R.A.B. s.p.a., la quale ha svolto tesi difensive analoghe a quelle della Provincia.<br />	<br />
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio proponendo intervento “ad adiuvandum”.<br />	<br />
Ha poi proposto appello incidentale Legambiente Nazionale, unitamente a Legambiente Piemonte e agli altri ricorrenti in primo grado, i quali hanno censurato il capo della sentenza concernente il difetto di legittimazione a ricorrere di Legambiente Piemonte e dei residenti, ed hanno riproposto i motivi di ricorso dedotti in primo grado e ritenuti infondati, che possono essere così riassunti:<br />	<br />
1) incompetenza della Provincia a rilasciare la autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del d.lgs. n.152/2006;<br />	<br />
2) violazione dell’art.14 bis della legge n.241/1990 per la considerazione che, con riferimento alla procedura di impatto ambientale, la conferenza di servizi avrebbe omesso di considerare l’ipotesi zero;<br />	<br />
3) violazione della deliberazione della Giunta regionale 11.11.2002, n.14-7623 e del Piano qualità dell’aria della Provincia di Biella, in relazione al fatto che il rispetto dei limiti di qualità dell’aria nella zona ove si trova la discarica è appena inferiore alla soglia di allarme;<br />	<br />
4) violazione del Piano territoriale provinciale, in quanto consentirebbe le sole infrastrutture ecologiche esistenti ed in progetto;<br />	<br />
5) violazione dei requisiti prescritti dal d.lgs. n.36/2003 e del Piano regionale tutela delle acque, stante che la discarica è priva di barriera geologica naturale delle sponde;<br />	<br />
6) violazione del Programma rifiuti della Provincia di Biella, in relazione al diverso trattamento previsto dal progetto in contestazione per i rifiuti conferiti. <br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 2.12.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Va anzitutto esaminata la eccezione di inammissibilità dell’appello principale della Provincia sollevata nel controricorso e nei successivi atti difensivi di Legambiente, per essere stato notificato l’appello solo in data 18.2.2009, ovvero oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza appellata, avvenuta in data 26.5.2008.<br />	<br />
L’eccezione deve essere disattesa.<br />	<br />
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Legambiente, nella fattispecie in esame non trova applicazione il rito abbreviato di cui all’art.23 bis legge n.1034 del 1971, giacchè esso ha sì per oggetto i giudizi in tema di provvedimenti relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità, ma, secondo quanto si desume dalla formulazione della norma, solo per i casi in cui il giudizio verta sulle procedure di scelta del soggetto esecutore delle opere, ovvero sui procedimenti di occupazione e/o espropriazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere stesse.<br />	<br />
2. Affrontando poi, sempre in via preliminare, la questione della legittimazione dei ricorrenti in primo grado, va condiviso l’appello incidentale di Legambiente ove si censura la statuizione del TAR che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva sia di Legambiente Piemonte che delle persone fisiche ricorrenti.<br />	<br />
2.1 Quanto a Legambiente Piemonte, nella stessa sentenza di primo grado si riconosce, in linea con la prevalente giurisprudenza, che la legittimazione spetta non soltanto alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale individuate con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 13 L 8 luglio 1986, n.349, ma anche alle articolazioni regionali di tali associazioni, purchè rappresentative dell’interesse pregiudicato dall’atto impugnato. E la richiesta rappresentatività non può essere di certo negata nella fattispecie in esame, posto che lo statuto di Legambiente prevede espressamente all’art.24 che la rappresentanza in giudizio è attribuita non solo al presidente nazionale, ma anche ai “presidenti regionali”; né può dubitarsi che Legambiente regionale abbia un interesse concreto e diretto a contestare l’ampliamento di una discarica che insiste proprio sul territorio di sua competenza.<br />	<br />
2.2 Quanto poi alle persone fisiche ricorrenti in primo grado, anche per esse non può essere esclusa la legittimazione a ricorrere, e ciò in linea con l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la legittimazione in materia ambientale va riconosciuta in base al criterio della “prossimità dei luoghi interessati”, ovvero della sussistenza di uno “stabile collegamento” con la zona interessata dalla realizzazione dell’opera (cfr. da ultimo Cons.St. VI, 16 settembre 2011, n.5192).<br />	<br />
3. Passando all’esame dei motivi di gravame prospettati con l’appello principale della Provincia di Biella, e con l’appello incidentale autonomo di A.S.R.A.B. s.p.a. (che sono sostanzialmente coincidenti), va anzitutto dato atto che nelle more del giudizio la società ha presentato la garanzia trentennale per la fase di post-chiusura della discarica (come si evince dalla documentazione depositata in atti dalla società), sì che non ha più ragion d’essere la doglianza del ricorso introduttivo (fatta propria dal TAR) con la quale era stata eccepita la insufficienza della garanzia quinquennale. <br />	<br />
Al riguardo la difesa di Legambiente contesta che la sopravvenuta prestazione di garanzia trentennale possa esplicare effetti di sanatoria osservando che ”la legittimità degli atti impugnati va valutata all’epoca della proposizione del ricorso”, e che occorrerebbe una nuova “autorizzazione unica” con effetto ex nunc.<br />	<br />
Ma siffatte obiezioni sono prive di pregio. Dovendosi infatti valutare nel presente giudizio la fondatezza dei motivi di censura prospettati nei confronti degli atti impugnati, e ciò per l’effetto devolutivo dell’appello, non si può non prendere atto che relativamente al motivo concernente la insufficiente prestazione di garanzia è venuta meno la materia del contendere; d’altra parte deve convenirsi che la prestazione della garanzia trentennale, realizzando una condizione richiesta ai fini della validità della “autorizzazione unica”, viene a produrre un effetto di sanatoria in ordine alla medesima.<br />	<br />
4. Gli altri due motivi di impugnativa della sentenza di primo grado attengono rispettivamente:<br />	<br />
a) al procedimento che ha condotto al giudizio di compatibilità ambientale del progetto di “rimodellamento” della discarica ed alla approvazione del progetto;<br />	<br />
b) alla asserita violazione del principio di autosufficienza delle discariche.<br />	<br />
Entrambi i motivi di gravame meritano adesione.<br />	<br />
4.1 Nell’assunto che la V.I.A. avrebbe dovuto essere riferita all’intero complesso costituito, non solo dalla discarica gestita da A.S.R.A.B s.p.a., ma anche da quella ad essa adiacente gestita dalla società Cavaglià –stante il legame materiale e funzionale intercorrente tra le due, il primo giudice ha ritenuto, anche alla luce di quanto stabilito dall’art.4, comma 5, L.R. n.40/1998, che la V.I.A. avrebbe dovuto “riferirsi in modo unitario a tutte le opere necessarie per la realizzazione del progetto presentato da A.S.R.A.B. s.p.a. comprese quelle che investivano direttamente la discarica di Cavaglià s.p.a.”; in ogni caso non risulterebbe dimostrato che in sede di Conferenza di servizi, che ha preceduto le determinazioni oggetto di impugnativa, vi sia stata la consapevolezza che l’impianto di A.S.R.A.B. s.p.a. fosse contiguo all’altro.<br />	<br />
E’ bensì vero che la richiamata norma regionale impone una valutazione congiunta dei progetti tra loro collegati, ma tale valutazione è stata sostanzialmente effettuata. Giova infatti osservare che anche per la discarica adiacente a quella in contestazione era stata presentata analoga istanza di autorizzazione per interventi di “rimodellamento”, ed anche se essa ha dato luogo ad un distinto e separato procedimento, nondimeno entrambi i procedimenti hanno seguito uno svolgimento congiunto, nel senso che le sedute per l’esame delle due istanze –sia quelle dell’Organo tecnico provinciale riunito con il Comitato tecnico provinciale per i problemi ambientali, sia quelle della Conferenza di servizi- si sono tenute nelle medesime giornate, e le Amministrazioni partecipanti hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale nella piena consapevolezza della contiguità delle due discariche e della loro interdipendenza, come si evince dal verbale della seduta della conferenza di servizi del 14.11.2006 (doc.n.8 prodotto dalla difesa della Provincia)..<br />	<br />
Che la relazione tra i due impianti fosse ben presente in sede di valutazione dei due progetti risulta<br />	<br />
incontestabile, posto che le sedute della Conferenza di servizi e degli Organi tecnici provinciali relative alle domande dei soggetti gestori delle due discariche sono state convocate negli stessi giorni ed i soggetti partecipanti a detti organismi sono stati sempre i medesimi (cfr. in particolare, oltre al verbale delle sedute della Conferenza del 14.11.2006, i verbali delle sedute del 12.6.2007 e del 3.7.2007: doc.i nn.8 e 9 della Provincia).<br />	<br />
In definitiva, anche prescindendo dai rilievi prospettati dall’appellante Provincia tesi ad escludere il riconoscimento della unitarietà strutturale e funzionale delle due discariche ai fini della applicazione dell’art.4, comma 5, L.R. n.40/1998, deve concludersi che l’istruttoria delle due istanze è stata sostanzialmente unitaria, avendo presente la contiguità dei due impianti. Dal che consegue la infondatezza della censura dedotta con il ricorso introduttivo che si appuntava sulla denunciata carenza del procedimento. <br />	<br />
4.2 Con l’altro motivo di gravame la sentenza di primo grado è stata impugnata per la parte in cui ha condiviso la censura del ricorso introduttivo ove si deduceva la violazione del principio sancito dall’art. 182 d.lgs. n.152/2006 della “autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali”; e ciò in quanto l’ampliamento, o modellamento, della discarica A.S.R.A.B. sarebbe stato progettato per ospitare rifiuti provenienti da altre Provincie, e segnatamente dalla Provincia di Torino, anziché per soddisfare bisogni di smaltimento del territorio biellese.<br />	<br />
Al riguardo si osserva che non è stata oggetto di considerazione la circostanza che sin dal 2004 la discarica ha ricevuto anche i rifiuti provenienti dal territorio di Torino, e che la stessa Provincia di Biella, dopo aver autorizzato il “rimodellamento” della discarica, ha approvato un protocollo di intesa con il quale ha accettato di ricevere nel 2007 i rifiuti prodotti nel bacino torinese.<br />	<br />
Non può anzitutto essere condivisa la portata attribuita, nella sentenza impugnata, al principio di autosufficienza quale statuito dall’art.182 d.lgs. cit : vale a dire la sua sostanziale identificazione con il divieto di smaltimento di rifiuti provenienti da altre Regioni. La stessa formulazione dell’art. 182, 3° comma, (“lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento… al fine di : a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali…”) fa intendere che l’autosufficienza si atteggia come “fine” dell’azione amministrativa e dunque come un obiettivo da perseguire, e non già come presupposto di legittimità della autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti. Ben diversa avrebbe dovuto essere la formulazione della norma se avesse voluto imporre un divieto vero e proprio, come si può agevolmente desumere dal successivo 5° comma che così si esprime per sancire quello che è un divieto vero e proprio di smaltimento di rifiuti :“è vietato smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti”.<br />	<br />
Quest’ultima disposizione consente anche di concludere che il divieto opera semmai per i rifiuti provenienti da altre Regioni e non già per quelli trattati all’interno dello stesso ambito regionale.<br />	<br />
Non sussiste poi il prospettato difetto di istruttoria.<br />	<br />
Diversamente da quanto sostenuto da Legambiente la circostanza che la discarica A.S.R.A.B. fosse servita anche per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal territorio della provincia di Torino non era affatto ignorata nel corso del procedimento che ha condotto alla adozione della determinazione impugnata, com’è dimostrato tra l’altro dal verbale della riunione congiunta dell’Organo tecnico e del Comitato tecnico provinciale per i problemi ambientali tenutosi il 17.10.2006, nella quale si fa espresso riferimento agli impegni assunti per il trattamento di rifiuti provenienti da altre Provincie (vedi pag. 3 del verbale).<br />	<br />
Il vero è –secondo quanto si evince dagli atti di causa- che la decisione di intervenire sulla discarica attraverso il progetto di “rimodellamento” è stata sollecitata dall’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) locale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale e provinciale, per fronteggiare il fabbisogno di smaltimento del territorio biellese per gli anni futuri.<br />	<br />
In particolare, quanto all’accordo intercorso con la Provincia di Torino recepito dalla delibera della Giunta provinciale di Biella 28.9.2007, n.277 –che secondo la sentenza di primo grado “non risulta che è…stato oggetto di effettiva considerazione”-, detto accordo prevede che i quantitativi di rifiuti di cui è previsto il conferimento da parte della Provincia di Torino “restano comunque subordinati alle effettive disponibilità di trattamento e successivo smaltimento dell’impianto e possono essere ridotti o azzerati a seconda delle variazioni che dovesse subire la succitata disponibilità, che deve sempre privilegiare il bacino di appartenenza”; al tempo stesso è previsto che la Provincia di Biella acquisti “il diritto alla restituzione alla Provincia di Torino di identica quantità di rifiuti effettivamente conferita presso il polo tecnologico A.S.R.A.B. e successivamente smaltita presso la discarica al servizio del medesimo”.<br />	<br />
In definitiva anche il contenuto di tale accordo dimostra la piena corrispondenza dell’ampliamento dell’impianto alle esigenze del territorio biellese, dal momento che la disponibilità concessa alla Provincia di Torino non solo risulta subordinata al soddisfacimento delle proprie esigenze di smaltimento, ma è stata consentita in vista della possibilità di usufruire di analoga disponibilità in una fase successiva.<br />	<br />
5. Stante la fondatezza dell’appello principale della Provincia e dell’appello incidentale autonomo di A.S.R.A.B.s.p.a., debbono essere esaminati i motivi riproposti con l’appello incidentale di Legambiente.<br />	<br />
Tali motivi sono infondati per le considerazioni che seguono (con le quali si ribadiscono le conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo grado).<br />	<br />
5.1 Quanto alla denunciata incompetenza della Provincia circa il rilascio della autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento, è bensì vero che alla stregua dell’art.208 del codice dell’ambiente la competenza spetterebbe alla Regione, ma nella fattispecie la Regione Piemonte ha delegato l’esercizio di tale funzione alla Provincia (in tal senso deve leggersi l’art.5, 1° comma, lett. c, L.R. n.44/20000; art.3, 1°comma, lett.h), L.R. n.24/2002; art.2, 1° comma, lett.i), D.Lgs. n.59/2005). D’altra parte l’attribuzione alle Regioni di una funzione amministrativa comporta il riconoscimento a queste della corrispondente potestà legislativa sulla funzione stessa.<br />	<br />
5.2 Non si condivide la tesi del mancato esame della cd. ipotesi zero (contemplata dall’art.14 bis, 3° comma,L. n.241/1990), vale a dire delle conseguenze legate alla mancata realizzazione dell’intervento, poiché tale problema è stato oggetto dei chiarimenti forniti in fase istruttoria da A.S.R.A.B. a seguito della richiesta della Provincia.<br />	<br />
5.3 Con riferimento alla asserita violazione della delibera della Giunta regionale 11.11.2002,n.14-7623 e del Piano qualità dell’aria della Provincia di Biella, Legambiente ha ribadito che l’ampliamento dell’impianto e le nuove modalità di gestione mediante bireattore per la produzione di biogas comportano necessariamente una maggiore emissione di sostanze inquinanti, con conseguente aggravamento del bilancio ambientale dell’area; ma di fronte alla dimostrazione, da parte della Provincia, che il progetto prevede misure compensative in grado di mantenere il bilancio ambientale positivo, è mancata la prova del contrario.<br />	<br />
5.4 Non si ravvisa la dedotta violazione del Piano territoriale provinciale, secondo il quale sarebbero permesse solo le infrastrutture ecologiche, non soltanto perché le previsioni del Piano non contengono una effettiva limitazione delle infrastrutture realizzabili nella zona di Cavaglià, ma anche perché non può essere negata tale qualificazione ad una discarica che utilizzando un sistema tecnologico innovativo, determina la degradazione biologica dei rifiuti e produce biogas in maniera controllata.<br />	<br />
5.5 Con riferimento alla dedotta carenza dei requisiti prescritti dal d.lgs. n.36/2003 ed alla violazione del Piano regionale di tutela delle acque, la sentenza di primo grado ha riconosciuto che la “barriera geologica” –secondo quanto descritto nella relazione tecnica allegata- è stata completata artificialmente “attraverso un sistema barriera di confinamento” (in conformità di quanto previsto dall’allegato 1 del d.lgs. n.36/2003), sì che assicura una protezione equivalente a quella “naturale”, ed egualmente garantite sono le condizioni di impermeabilizzazione.<br />	<br />
Nella riproposizione del motivo di gravame non vengono addotti elementi validi a contrastare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado: deve pertanto ritenersi insussistente la asserita violazione del d.lgs. n.36/2003, come pure il connesso rischio di inquinamento delle acque per l’assenza dei requisiti previsti da detto decreto.<br />	<br />
5.6 Infine è privo di pregio l’ultimo motivo con il quale viene ribadita la violazione del Programma rifiuti della Provincia di Biella, e segnatamente dell’art. 5.4 e art.5.3, non essendo prevista la nuova modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti (che, anziché essere essiccati, vengono umidificati con il ricircolo dell’acqua percolata dalla discarica, eventualmente integrata con quella proveniente dal bacino di raccolta delle acque di dilavamento meteoriche afferente alla discarica, al fine della produzione di biogas utilizzato per la produzione di energia elettrica mediante bireattore). Al riguardo infatti non possono che essere ribadite le conclusioni del primo giudice laddove ha evidenziato che la introduzione della tecnologia del bireattore non comporta la modificazione dei rifiuti ammessi in discarica, e che nella stessa relazione redatta dall’ARPA è precisato che “la tipologia di rifiuti smaltiti avrebbe le stesse caratteristiche (classificazione codici C.E.R.) di quelli già presenti, costituiti da bioessiccato”.<br />	<br />
6. Alla stregua delle considerazione che precedono debbono essere accolti l’appello principale della Provincia e l’appello incidentale autonomo di A.S.R.A.B s.p.a., e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinto il ricorso introduttivo di Legambiente; l’appello incidentale di Legambiente ed altri deve essere invece accolto limitatamente al profilo della legittimazione a ricorrere di Legambiente Piemonte e dei residenti. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),definitivamente pronunciando sull&#8217;appello principale della Provincia, come in epigrafe proposto, nonché sull’appello incidentale autonomo di A.S.R.A.B s.p.a., li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; accoglie altresì l’appello incidentale di Legambiente limitatamente al profilo della legittimazione a ricorrere .<br />	<br />
Spese compensate<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.639</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-639/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-639/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.639</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;affidamento dei lavori di valorizzazione e manutenzione dei parchi ed aree verdi della Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Roma, ritenuto che, ad un sommario esame, non si evidenzia il fumus boni iuris, in quanto: a) la censura in ordine alla asserita erronea qualificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-639/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.639</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-639/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.639</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;affidamento dei lavori di valorizzazione e manutenzione dei parchi ed aree verdi della Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Roma, ritenuto che, ad un sommario esame, non si evidenzia il fumus boni iuris, in quanto: a) la censura in ordine alla asserita erronea qualificazione dell’appalto come di lavori anziché di servizi, non è supportata da adeguato riscontro in ordine alla categoria di servizi cui l’appalto sarebbe da ascrivere, avuto riguardo agli allegati II A e II B della direttiva 2004/18/CE come modificati nel 2008 (per la qualificazione dell’attività di manutenzione e restauro di giardini storici come lavori v. Cons. St., sez. VI, n. 5626/2009; nonché Cass. sez. I, n. 19209/2005, in base alla considerazione che gli allegati alla direttiva 92/50/CEE non contemplano tra i servizi la manutenzione di giardini pubblici); b) anche ove in astratto si ritenesse che i servizi di manutenzione giardini rientrino nella categorie 26 o 27 dell’allegato II B (v. categoria CPV 92531 regolamento CE 219/2002), comunque tali servizi sarebbero sottratti alle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 20, codice appalti; c) la censura in ordine al valore dell’appalto non appare assistita da fumus boni iuris; d) la censura sul mancato invito non appare assistita da fumus boni iuris avendo la stazione appaltante motivato in ordine alle ragioni del mancato invito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00639/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00206/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 206 del 2012, proposto da <b>Flaminia Garden s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Borioni e Stefano Bertuzzi, con domicilio eletto presso Paolo Borioni in Roma, via Caposile, n. 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <br />
<b>Gruppo Stazi Mariano s.r.l.</b>;<br />	<br />
<b>Angeloni Angelo s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Renato Botrugno, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Ottaviano, n. 9; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER, n. 4632/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI ED AREE VERDI DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE DEI BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm.;<br />	<br />
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e di Angeloni Angelo s.r.l.;<br />	<br />
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
viste le memorie difensive;	</p>
<p>relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Borioni, Botrugno, e l’avvocato dello Stato Scaramucci;	</p>
<p>ritenuto che, ad un sommario esame, non si evidenzia il fumus boni iuris, in quanto:<br />	<br />
a) la censura in ordine alla asserita erronea qualificazione dell’appalto come di lavori anziché di servizi, non è supportata da adeguato riscontro in ordine alla categoria di servizi cui l’appalto sarebbe da ascrivere, avuto riguardo agli allegati II A e II B della direttiva 2004/18/CE come modificati nel 2008 (per la qualificazione dell’attività di manutenzione e restauro di giardini storici come lavori v. Cons. St., sez. VI, n. 5626/2009; nonché Cass. sez. I, n. 19209/2005, in base alla considerazione che gli allegati alla direttiva 92/50/CEE non contemplano tra i servizi la manutenzione di giardini pubblici);<br /> <br />
b) anche ove in astratto si ritenesse che i servizi di manutenzione giardini rientrino nella categorie 26 o 27 dell’allegato II B (v. categoria CPV 92531 regolamento CE 219/2002), comunque tali servizi sarebbero sottratti alle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 20, codice appalti;<br />	<br />
c) la censura in ordine al valore dell’appalto non appare assistita da fumus boni iuris;<br />	<br />
d) la censura sul mancato invito non appare assistita da fumus boni iuris avendo la stazione appaltante motivato in ordine alle ragioni del mancato invito;<br />	<br />
ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 206/2012).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-639/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.639</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-647/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.647</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento che definisce i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria per l&#8217;a.a. 2011/2012 (Universita&#8217; di Messina), sospeso nella sola parte in cui non dispone lo scorrimento dei posti non assegnati, già riservati a studenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento che definisce i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria per l&#8217;a.a. 2011/2012 (Universita&#8217; di Messina), sospeso nella sola parte in cui non dispone lo scorrimento dei posti non assegnati, già riservati a studenti extracomunitari. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00647/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00256/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 256 del 2012, proposto dal signor <b>Domenico Thomas Marino</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Ferrari, Michele Bonetti, Delia Santi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via San Tommaso D&#8217;Aquino 47;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Università degli Studi di Messina</b>, <b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Cineca</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Michela Cervino</b>; 	</p>
<p>per la riforma dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III bis, n. 04862/2011, resa tra le parti, concernente DEFINIZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER LE IMMATRICOLAZIONI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA PER L&#8217;A.A. 2011/2012	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare, presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avv. Antonelli, per delega dell’avv. Ferrari, e l’avvocato dello Stato Nunziata;	</p>
<p>Ritenuto che, ai fini della presente fase cautelare, la domanda dell’appellante possa essere accolta in parte e che, in riforma dell’ordinanza emessa in primo grado, il provvedimento relativo alle immatricolazioni nel corso di laurea magistrale in odontoiatria possa essere sospeso ai fini del riesame, nella sola parte in cui non dispone lo scorrimento dei posti non assegnati, già riservati a studenti extracomunitari;<br />	<br />
Ritenuto altresì che le spese della presente fase di giudizio possano essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie in parte l&#8217;appello (Ricorso numero: 256/2012) e per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, nei limiti di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.651</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.651</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;efficacia della sentenza che respinge il ricorso di un soggetto che aveva presentato una domanda di condono edilizio per un intervento realizzato in zona di rispetto ferroviario e successivamente, dopo aver ottenuto il condono, aveva subito la richiesta di autotutela da parte delle Ferrovie dello Stato e quindi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.651</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;efficacia della sentenza che respinge il ricorso di un soggetto che aveva presentato una domanda di condono edilizio per un intervento realizzato in zona di rispetto ferroviario e successivamente, dopo aver ottenuto il condono, aveva subito la richiesta di autotutela da parte delle Ferrovie dello Stato e quindi un provvedimento di annullamento del condono per esistenza dl predetto vincolo. La sentenza e&#8217; stata sospesa limitatamente all’ordine di demolizione, provvedimento a carattere vincolato e consequenziale rispetto alla declaratoria di improcedibilità (per vincolo ferroviario) della domanda di condono a suo tempo proposta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00651/2012 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00244/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 244 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Piera Pasquinelli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Righi, Fabio Mordini, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via G.Carducci, 4; <b>Simone Rafanelli</b>, <b>Roberto Rafanelli</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Mordini, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via G.Carducci, 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Prato</b>, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza del Popolo n. 18;<br />	<br />
<b>Rete Ferroviaria Italiana Spa &#8211; Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Territoriale Produzione.(Già Dir.Compart.Infrastrut.)</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Calugi, con domicilio eletto presso Amerigo Cianti in Roma, via Giulio Cesare, 7;<br /> <br />
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Marco Lombardi</b>, in perswona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Ettore Verino, Franco Bruno Campagni, con domicilio eletto presso Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini n.13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE III n. 00853/2011, resa tra le parti, concernente D&#8217;UFFICIO E IN AUTOTUTELA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Prato e di Marco Lombardi e di Rete Ferroviaria Italiana Spa &#8211; Gruppo Ferrovie dello Stato &#8211; e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Pecchioli per delega dell’avvocato Righi, l’avvocato Carli per delega dell’avvocato Clarich, l’avvocato Calugi, l’avvocato Verino e l’avvocato dello Stato Scaramucci;	</p>
<p>Considerato che, in attesa della definizione della causa nel merito, merita accoglimento la domanda cautelare di sospensione della impugnata sentenza di rigetto, limitatamente alla sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto adibito ad autorimessa, provvedimento a carattere vincolato e consequenziale rispetto alla declaratoria di imporocedibilità della domanda di condono a suo tempo proposta;<br />	<br />
considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo al contenuto di accoglimento soltanto parziale della presente pronuncia cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 244/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;efficacia della sentenza impugnata limitatamente all’ordine di demolizione dell’autorimessa, la cui efficacia resta sospesa nelle more della definizione della causa nel merito.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-651/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.651</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.682</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-682/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-682/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.682</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di affidamento servizio ristorazione scolastica e servizi complementari presso un Comune se, essendo la controversia nella fase cautelare limitata al giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria espresso dalla stazione appaltante a seguito del riesame disposto con una prima ordinanza del TAR, non appellata, le censure si</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-682/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-682/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.682</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di affidamento servizio ristorazione scolastica e servizi complementari presso un Comune se, essendo la controversia nella fase cautelare limitata al giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria espresso dalla stazione appaltante a seguito del riesame disposto con una prima ordinanza del TAR, non appellata, le censure si incentrano sull’asserita anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria e sull’irragionevolezza del giudizio di congruità espresso dal Comune; tali censure non appaiono di immediata percezione, ma richiedono l’esame nella più consona sede di merito; quanto al pregiudizio, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, va data prevalenza all’interesse pubblico alla continuità del servizio per come espletato, suffragato anche dalla difesa del Comune. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00682/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00147/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 147 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>SIR &#8211; Sistemi Italiani Ristorazione S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Linzola e Giuseppe Ramadori, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Garlasco</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Stefania Masini e Maria Cristina Colombo, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite, 7; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>JD Service S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Bardelli, M. Alessandra Bazzani e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri 5; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 01626/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI COMPLEMENTARI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Garlasco e della JD Service S.r.l.;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 il Consigliere Doris Durante;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Linzola, Masini e Manzi;	</p>
<p>Considerato che la controversia di questa fase cautelare è limitata al giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria espresso dalla stazione appaltante a seguito del riesame disposto con una prima ordinanza del TAR Lombardia, non appellata;<br />	<br />
che le censure dedotte, tutte incentrate sull’asserita anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria e sull’irragionevolezza del giudizio di congruità espresso dal Comune non appaiono di immediata percezione, ma richiedono l’esame nella più consona sede di merito;<br />	<br />
Ritenuto, quanto al pregiudizio, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, va data prevalenza all’interesse pubblico alla continuità del servizio per come espletato, suffragato anche dalla difesa del Comune;<br />	<br />
Ritenuto in conclusione che non sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 147/2012).	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-2-2012-n-682/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2012 n.682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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