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	<title>15/2/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/2/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Decisione &#8211; 15/2/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-decisione-15-2-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-decisione-15-2-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Decisione &#8211; 15/2/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. Fumagalli – Arbitri Coccia, Granelli Marco Piccioli (Avv. F. Duca) c/ A. C. Siena S.p.A. (Avv. N. Marotta) 1. Giustizia civile – Prestazioni contrattuali – Mancato adempimento – Prova – Fonte diritto – Esegibilità – Sufficienza – Conseguenze – Debitore – Prova – Adempimento – Fatti estintivi o impeditivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-decisione-15-2-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Decisione &#8211; 15/2/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-decisione-15-2-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Decisione &#8211; 15/2/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Fumagalli –<i> Arbitri</i> Coccia, Granelli<br /> Marco Piccioli (Avv. F. Duca) c/ A. C. Siena S.p.A. (Avv. N. Marotta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia civile – Prestazioni contrattuali – Mancato adempimento – Prova – Fonte diritto – Esegibilità – Sufficienza – Conseguenze – Debitore – Prova – Adempimento – Fatti estintivi o impeditivi – Necessità – Eccezione	</p>
<p>2. Giustizia civile – Inadempimento – Conseguenze – Efficacia vincolante contratto – Esclusione – Fatti presupposti – Pattuizioni riconosciute – Sussistenza	</p>
<p>3. Giustizia sportiva – Mandato – Nullità – Presupposto – Rappresentanza interessi di più di una parte – Conseguenze	</p>
<p>4. Giustizia civile – Contratto – Simulazione relativa – Prova per testi o per presunzioni – Ammissibilità – Simulazione assoluta – Esclusione	</p>
<p>5. Giustizia civile – Contratto – Simulazione – Prova – Principio prova scritta – Ammissibilità – Limiti – Scritto diverso dall’atto impugnato – Necessità 	</p>
<p>6. Giustizia sportiva – Contratto di prestazione sportiva – Menzione nome agente calciatore – Omissione – Conseguenze – Validità mandato – Sussiste	</p>
<p>7. Giustizia sportiva – Contratto di mandato – Corrispettivo agente – Produttivo di interessi – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisce in giudizio al fine di ottenere l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve solo dimostrare la fonte de proprio diritto e la sua esegibilità, gravando sul debitore l’onere di provare il proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impediti dell’altrui pretesa. Tuttavia, laddove il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’exceptio inadempleti contractus, sarà il creditore che agisce a dover dimostrare il proprio esatto adempimento. 	</p>
<p>2. Il venir meno dell’efficacia vincolante di un accordo per inadempimento di una parte, non travolge l’esistenza stessa dei fatti presupposti e riconosciuti dalle pattuizioni in esso contenute.	</p>
<p>3. Solo la violazione del divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore ex art. 15 comma 1 Regolamento Agenti, produce, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, la nullità del contratto stipulato dall’agente con il calciatore o la società. Di conseguenza, la circostanza che un Agente abbia prestato assistenza ad una società sportiva nel tesseramento di un calciatore divenuto successivamente suo assistito, non comporta la nullità del mandato, ma rileva solo ai fini disciplinari.	</p>
<p>4. La prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta dalle stesse parti dell’atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un’ipotesi di simulazione assoluta.	</p>
<p>5. In materia di simulazione, il principio di prova scritta, che ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c. consente eccezionalmente la prova per testi dei contratti, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui circostanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciar argomentare che l’asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità. Non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dalla stesso atto impugnato per simulazione.	</p>
<p>6.  La mancata menzione del nome dell’agente nel contratto stipulato dal suo assisto con una società di calcio non vizia il mandato regolarmente depositato presso la Commissione Agenti della FIGC.	</p>
<p>7. La disciplina recata dal d.lgs. n. 231/2002 – attuativa della direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – trova applicazione nelle controversie tra agenti e calciatori. Pertanto le somme dovute agli agenti (come compenso per la propria assistenza) sono produttive di interessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.674</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-674/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-674/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.674</a></p>
<p>va accolta la domanda cautelare e disposta la ripetizione della prova orale dell&#8217;esame di accesso alla professione di avvocato, qualora si impugni una sentenza che respinga nel merito il ricorso avverso l&#8217;esito delle predette prove orali. Nel caso specifico, prima dell&#8217;ordinanza cautelare sulla sentenza, era stata disposta dettagliata istruttoria chiedendo</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-674/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.674</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va accolta la domanda cautelare e disposta la ripetizione della prova orale dell&#8217;esame di accesso alla professione di avvocato, qualora si impugni una sentenza che respinga nel merito il ricorso avverso l&#8217;esito delle predette prove orali. Nel caso specifico, prima dell&#8217;ordinanza cautelare sulla sentenza, era stata disposta dettagliata istruttoria chiedendo alla commissione plurime e separate relazioni sul reale andamento della seduta di esame orale, adempimento non soddisfatto in oltre tre mesi. In conseguenza il Collegio, ai sensi degli artt. 64, comma 2, cod. proc. amm. e 116, comma 2, cod. proc. civ. ha considerato provato quanto meno l’assunto di parte appellante in ordine al clima di forte ostilità in cui si era svolta la prova di esame. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00674/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08494/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 8494 del 2010, proposto dal dottor <b>Jean Paul Alex Rosata DE JORIO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo De Jorio, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza del Fante, 10,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,	</p>
<p>per la riforma	</p>
<p>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I nr. 32352/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVA ORALE ESAME DI STATO PER L&#8217;ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO &#8211; ANNO 2008.	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;	</p>
<p>Uditi l’avv. De Jorio per l’appellante e l’avv. dello Stato Giovanni Palatiello per l’Amministrazione;	</p>
<p>Preso atto della mancata ottemperanza dell’Amministrazione all’ordine istruttorio impartito con la precedente ordinanza di questa Sezione nr. 5178 del 2010;	</p>
<p>Ritenuto pertanto che, ai sensi degli artt. 64, comma 2, cod. proc. amm. e 116, comma 2, cod. proc. civ. e nei limiti della sommaria delibazione propria della presente fase, va considerato provato quanto meno l’assunto di parte appellante in ordine al clima di forte ostilità in cui si svolse la prova di esame;	</p>
<p>Rilevato che anche in fase cautelare ex art. 98 cod. proc. amm. è possibile adottare misure anche diverse dalla mera sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, come espressamente previsto dalla disposizione testé citata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 8494/2010) e, per l’effetto, ordina la ripetizione della prova orale oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione d’esame in composizione diversa da quella che ha già esaminato l’appellante.	</p>
<p>Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese della presente fase del giudizio, che liquida equitativamente in euro 1500,00 oltre accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p>Da Assegnare Magistrato, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-674/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.674</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-677/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.677</a></p>
<p>vanno sospesi il bando di gara relativo all&#8217;affidamento della gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/96), nonché il disciplinare di gara ed il Capitolato d’oneri, impugnati da un ricorrente che non abbia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">vanno sospesi il bando di gara relativo all&#8217;affidamento della gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/96), nonché il disciplinare di gara ed il Capitolato d’oneri, impugnati da un ricorrente che non abbia partecipato alla procedura. Nel caso specifico erano state impugnate le clausole del bando che apparivano oggettivamente suscettibili di limitare eccessivamente la concorrenza e l’accesso alla procedura selettiva; inoltre, quanto all’interesse della ricorrente all’impugnazione, il collegio ha condiviso i dubbi sia in ordine alla distinzione tra clausole della lex specialis “escludenti e non escludenti” ai fini della loro immediata impugnabilità sia – più in generale – in ordine all’orientamento che subordina alla partecipazione alla gara la sussistenza dell’interesse a censurare le clausole del relativo bando. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00677/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10836/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello nr. 10836 del 2010, proposto dalla <b>Società Veneto Svilippo S.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bertolissi e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via F. Confalonieri, 5,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, 	</p>
<p>per la riforma	</p>
<p>dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER nr. 4990/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO GESTIONE TECNICA, AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.	</p>
<p>Visti gli artt. 62 e 120 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;	</p>
<p>Uditi gli avv.ti Bertolissi e Manzi per la appellante e l’avv. dello Stato Giustina Noviello per l’Amministrazione;	</p>
<p>Ritenuto che effettivamente sono meritevoli di attento esame nel merito le doglianze articolate avverso le clausole del bando che appaiono oggettivamente suscettibili di limitare eccessivamente la concorrenza e l’accesso alla procedura selettiva per cui è causa;	</p>
<p>Rilevato altresì, quanto all’interesse di parte istante all’impugnazione, che questa Sezione condivide i dubbi recentemente sollevati sia in ordine alla distinzione tra clausole della lex specialis “escludenti” e non ai fini della loro immediata impugnabilità sia – più in generale – in ordine all’orientamento che subordina alla partecipazione alla gara la sussistenza dell’interesse a censurare le clausole del relativo bando (cfr. l’ordinanza della Sezione VI nr. 351 del 2011, che ha rimesso all’Adunanza Plenaria – tra l’altro – dette questioni);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 10836/2010) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi degli artt. 55, comma 10, e 120, comma 3, cod. proc. amm.	</p>
<p>In considerazione delle ragioni dell’accoglimento, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p>Da Assegnare Magistrato, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.681</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-681/</guid>

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<p>Va sospesa per quattro mesi la sentenza che respinge il ricorso avverso un&#8217;ordinanza di demolizione di una struttura edilizia realizzata oltre trent&#8217;anni prima con titolo di durata biennale: gli effetti demolitori connessi alla sentenza incidono sull&#8217;esistente attività di commercializzazione di autoveicoli svolta nell’immobile oggetto di lite, generando un danno grave</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-2-2011-n-681/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/2/2011 n.681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa per quattro mesi la sentenza che respinge il ricorso avverso un&#8217;ordinanza di demolizione di una struttura edilizia realizzata oltre trent&#8217;anni prima con titolo di durata biennale: gli effetti demolitori connessi alla sentenza incidono sull&#8217;esistente attività di commercializzazione di autoveicoli svolta nell’immobile oggetto di lite, generando un danno grave ed irreparabile cui può ovviarsi accordando la possibilità di non eseguire la gravata ordinanza comunale per un periodo di mesi 4 necessario al reperimento di locali necessari alla continuazione dell’attività commerciale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00681/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00012/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 12 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Vicenti S.a.s. di Vicenti Giuseppe &#038; C., </b>rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Santamaria, Diego Vaiano, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, Lungotevere Marzio N. 3;	</p>
<p>contro	</p>
<p><b>Comune di Vimodrone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte, Antonio Chiarolanza, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via degli Avignonesi, 5; 	</p>
<p>per la riforma	</p>
<p>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 07175/2010, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vimodrone;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia n.7175/2010 di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Diego Vaiano e Andrea Abbamonte;	</p>
<p>Rilevato che gli effetti demolitori- ripristinatori qui in rilievo hanno una incidenza indubbiamente negativa in ordine all’attività di commercializzazione di autoveicoli svolta nell’immobile per cui è causa;	</p>
<p>Rilevato che in ragione di quanto sopra evidenziato si ravvisa in capo alla parte appellante la sussistenza di un danno grave ed irreparabile cui può ovviarsi accordando la possibilità di non eseguire la gravata ordinanza comunale per un periodo di mesi 4 ( quattro ) necessario al reperimento di locali necessari alla continuazione dell’attività commerciale summenzionata;	</p>
<p>Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le aprti le spese e competenze della presente fase del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)	</p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 12/2011), nei sensi e limiti di cui in motivazione. 	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese e competenze della presente fase del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere	</p>
<p>Da Assegnare Magistrato, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-2-2011-n-1399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-2-2011-n-1399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1399</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. Ferrari Draeger Medical Italia s.p.a. e Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a. (Avv.ti R. Carboni, E. Amoroso) c/ l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti (Avv. N. Marcone) sull&#8217;ammissibilità della impugnazione dell&#8217;escussione della cauzione provvisoria indipendentemente dall&#8217;impugnazione dell&#8217;esclusione dalla gara 1. Giustizia amministrativa – Gara – Esclusione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-2-2011-n-1399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-2-2011-n-1399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio – Est. Ferrari<br /> Draeger Medical Italia s.p.a. e Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a.<br /> (Avv.ti R. Carboni, E. Amoroso) c/ l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti<br /> (Avv. N. Marcone)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità della impugnazione dell&#8217;escussione della cauzione provvisoria indipendentemente dall&#8217;impugnazione dell&#8217;esclusione dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Gara – Esclusione – Controversia – Aggiudicazione definitiva – Impugnazione – Necessità – Ragioni 	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Gara – Requisiti generali – Prova – Omissione – Escussione cauzione – Impugnazione sola escussione – Ammissibilità – Ragioni – Interessi differenti	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Gara – Requisiti generali – Prova – Omissione – Conseguenze –Esclusione – Ricorso – Dovere di soccorso – Violazione – Non sussiste – Ragioni – Limitato ai documenti richiesti non a pena di esclusione	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – Motivazione – Autonome cause – Legittimità di una sola causa – Sufficienza	</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Gara – Esclusione – Incameramento cauzione provvisoria – Legittimità – Sussiste – Ragioni – Sanzione automatica</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il concorrente escluso da una gara ha, non solo, l&#8217;onere di impugnare immediatamente l&#8217;esclusione, in quanto atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, ma anche quello di estendere il gravame al provvedimento di aggiudicazione definitiva intervenuta in corso di giudizio, pena l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.	</p>
<p>2. E’ ammissibile la sola impugnazione dell’escussione della cauzione provvisoria, per non aver provato il possesso dei requisiti di carattere generale, non accompagnata dall’impugnazione dell’esclusione dalla stessa gara per la quale era stata prestata, in quanto i due provvedimenti realizzano esigenze diverse e pregiudicano, al contempo, interessi differenti, con la conseguenza che il concorrente può ritenersi leso solo dall&#8217;escussione della cauzione e non anche dall&#8217;esclusione dalla gara e, quindi, legittimato, sotto il profilo dell&#8217;interesse a ricorrere, a contestare anche una sola delle determinazioni conseguenti all&#8217;omessa attestazione dei requisiti di partecipazione.	</p>
<p>3. E’ inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesta la violazione del cd. dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, nelle ipotesi in cui non sia stato integralmente provato il possesso dei requisiti di carattere generale, poiché,  ai sensi dell&#8217;art. 46 D.L.vo n. 163/2006 e a tutela della par condicio nelle gare pubbliche, il rimedio dell’integrazione documentale non può essere utilizzato per supplire all’inosservanza di adempimenti procedimentali o all’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara. Infatti tale strumento in sanatoria, è ammissibile soltanto nell’ipotesi in cui la regolarizzazione si riferisca a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali.	</p>
<p> 4. Nell’ipotesi in cui il provvedimento di esclusione di una concorrente da una gara d&#8217;appalto sia motivato con il richiamo a distinte ed autonome cause, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, è sufficiente la legittimità di una di esse a supportare l’atto.	</p>
<p>5. L’incameramento della cauzione provvisoria costituisce una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione di detta sanzione, è determinante ed assorbente l’esito finale dell’esclusione e non la sottostante ragione concreta che in particolare sia stata posta a suo fondamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 9218/10, proposto da<br />	<br />
<b>Draeger Medical Italia s.p.a. e da Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Riccardo Carboni e Emilio Amoroso e con questi elettivamente domiciliate in Roma, via P.L. da Palestrina n. 63 presso lo studio dell’avv. Gianluca Contaldi, <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Marcone presso il cui studio in Roma, P.zza dell’Orologio n. 7, è elettivamente domiciliata, nonché, </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Tecnologie Sanitarie s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del provvedimento, emanato dalla Commissione giudicatrice nella seduta riservata tenutasi il 16 settembre 2010 e comunicato il 20 settembre 2010, in forza del quale la costituenda ATI Draeger Medical Italia s.p.a. (mandataria) – Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a. (mandante) è stata esclusa dalla procedura a gara aperta, ai sensi dell’art. 55 D.L.vo n. 163 del 2006, bandita per l’affidamento per cinque anni del servizio di supporto alla gestione e alla manutenzione delle apparecchiature biomediche e degli ausili di proprietà dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti e in uso presso la predetta Azienda; ove occorra, del bando di gara e del disciplinare nella parte afferente la presentazione dell’offerta e la verificazione dei requisiti di partecipazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.L.vo n. 163 del 2006, compreso il punto 14 del chiarimento pubblicato su internet; del provvedimento n. 24483 del 11 ottobre 2010 a mezzo del quale si è inteso rigettare il preavviso di ricorso, confermando il provvedimento di esclusione; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale ancorché non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 20 ottobre 2010 e depositato il successivo 28 ottobre la costituenda ATI Draeger Medical Italia s.p.a. (mandataria) &#8211; Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a. (mandante) ha impugnato il provvedimento, emanato dalla Commissione giudicatrice nella seduta riservata tenutasi il 16 settembre 2010 e comunicato il 20 settembre 2010, in forza del quale è stata esclusa dalla procedura a gara aperta, ai sensi dell’art. 55 D.L.vo n. 163 del 2006, bandita per l’affidamento per cinque anni del servizio di supporto alla gestione e alla manutenzione delle apparecchiature biomediche e degli ausili di proprietà dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti e in uso presso la predetta Azienda.<br />	<br />
Parte ricorrente espone, in fatto, di essere stata sorteggiata, ai sensi dell’art. 48, primo comma, D.L.vo n. 163 del 2006, per il controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzatibva richiesti dalla lex specialis di gara. Con la nota impugnata è stata esclusa perché, in relazione alla capacità economico-finanziaria, la mandataria Draeger Medical Italia s.p.a., in luogo dei bilanci o dei documenti tributari o fiscali, ha prodotto, con riferimento agli esercizi 2007, 2008 e 2009, a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, un’attestazione rilasciata dalla BDO s.p.a., incaricata del controllo contabile della società, non idonea perché “resa da soggetto incaricato del controllo in contrasto con quanto richiesto nel disciplinare di gara, anche alla luce del chiarimento fornito dall’Azienda e pubblicato sul sito” della stazione appaltante, firmato dalla concorrente ed allegato alla domanda di partecipazione. Inoltre la dichiarazione sarebbe stata riferita agli esercizi con chiusura 31 dicembre 2007-2008 e 2009 mentre la relazione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 risultava emessa da altro revisore del quale non era stata fornita alcuna informazione. In relazione alla capacità tecnica e professionale la concorrente non ha allegato alcun documento comprovante il possesso di una struttura organizzativa minima, come richiesto dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Con il provvedimento impugnato è stato altresì comunicato che si sarebbe proceduto ad escutere la cauzione provvisoria e a segnalare il fatto all’Autorità di Vigilanza.<br />	<br />
2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 D.L.vo n. 163 del 2006 – Eccesso di potere – Travisamento – Difetto di istruttoria.<br />	<br />
In buona fede la concorrente ha ritenuto che la richiesta della stazione appaltante fosse volta alla dimostrazione dei requisiti afferenti il fatturato globale e di quello specifico per i servizi identici. La stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere un’integrazione documentale, ma non escludere la concorrente dalla gara.<br />	<br />
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 D.L.vo n. 163 del 2006 sotto altro profilo – Violazione delle norme in materia di proporzionalità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
La stazione appaltante avrebbe dovuto consentire alla concorrente di integrare la documentazione che si riteneva mancante.<br />	<br />
3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />	<br />
4. La Tecnologie Sanitarie s.p.a. non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
6. Con ordinanza n. 4956 del 18 novembre 2010 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.<br />	<br />
7. All’udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Alcuni chiarimenti sono necessari al fine del decidere. <br />	<br />
Con l’atto introduttivo del giudizio la costituenda ATI Draeger Medical Italia s.p.a. (mandataria) &#8211; Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a. (mandante) ha impugnato il provvedimento del 20 settembre 2010, con il quale è stata esclusa per non aver comprovato, a seguito di estrazione ex art. 48, primo comma, D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale e con il quale è stata disposta l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. <br />	<br />
Con memoria depositata il 24 gennaio 2011 parte ricorrente ha precisato di limitare il proprio interesse “ai soli provvedimenti sanzionatori-escussione cauzione provvisoria e segnalazione dei fatti all’Autorità di vigilanza”, che la stazione appaltante ha adottato a suo carico.<br />	<br />
Tale limitazione dell’oggetto del contendere esonera il Collegio dal porsi d’ufficio la questione relativa all’omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva eventualmente intervenuta dopo la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, non essendo sufficiente l’evocazione in giudizio della Tecnologie Sanitarie s.p.a., sia perché alla data di notifica del ricorso questa non risultava essere ancora aggiudicataria (anzi, la prima in graduatoria era l’ATI Elettronica Bio Medicale s.r.l. &#8211; Philips s.p.a. &#8211; Ge Medical Sysre, la cui offerta è stata sottoposta a verifica dell’anomalia), sia perché è in ogni caso necessaria l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione. E’ noto infatti che il ricorso proposto avverso l&#8217;esclusione da una gara è destinato ad essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora non venga espressamente impugnata l&#8217;aggiudicazione definitiva che intervenga in corso di giudizio, e ciò in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell’utilitas all’aggiudicatario (Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2846; T.A.R. Latina 6 ottobre 2010 n. 1651). Fermo restando, quindi, l&#8217;onere di impugnazione immediata dell&#8217;esclusione &#8211; quale atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo &#8211; rimane altresì fermo l&#8217;onere del concorrente escluso di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento avviato con la pubblicazione dell&#8217;avviso pubblico, ovverosia l&#8217;atto di approvazione della graduatoria finale (T.A.R. Bari, sez. II, 29 aprile 2010 n. 1656).<br />	<br />
2. Sempre in via preliminare il Collegio dà atto che l’aver rinunciato all’impugnazione del provvedimento del 20 settembre 2010 nella parte in cui ha disposto l’esclusione della costituenda ATI Draeger Medical Italia s.p.a. &#8211; Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a. non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione dell’escussione della cauzione. Ed invero, pur trovando ragione nella medesima violazione e nella stessa disposizione di legge (art. 48, primo comma, D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163), l’esclusione da una gara pubblica e l’escussione della cauzione provvisoria per non aver provato il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara realizzano esigenze diverse e pregiudicano, al contempo, interessi differenti, con la conseguenza che il concorrente può ritenersi leso solo dall&#8217;escussione della cauzione e non anche dall&#8217;esclusione dalla gara e, quindi, legittimato, sotto il profilo dell&#8217;interesse a ricorrere, a contestare anche una sola delle determinazioni conseguenti all&#8217;omessa attestazione dei requisiti di partecipazione (Cons. Stato, sez. VI, 27 giugno 2007 n. 3704; Tar Veneto, sez. I, 13 marzo 2009 n. 608; T.A.R. Valle d’Aosta 20 maggio 2005 n. 56).<br />	<br />
3. E’ invece improcedibile (e di tale possibile soluzione, in parte qua, il Collegio ha dato avviso alle parti ai sensi del’art. 73, terzo comma, c.p.a.) l’impugnazione del provvedimento del 20 settembre 2010 nella parte in cui si comunica che si sarebbe proceduto alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza, non essendo stata impugnata non tanto la comunicazione effettuata il successivo 25 ottobre 2010, potendo la stessa essere considerata atto confermativo, quanto piuttosto la nota dell’Autorità di vigilanza che – in risposta ad una specifica richiesta del mandatario Draeger Medical Italia s.p.a. volta all’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione ed degli atti allo stesso conseguenziali – ha invitato la stazione appaltante a trasmettere la segnalazione, nel caso in cui non vi avesse già provveduto. Ed invero, ove anche questo Collegio annullasse il provvedimento del 20 settembre 2010 nella parte relativa all’intento di effettuare la segnalazione, la stessa dovrebbe essere comunque fatta (come in effetti lo è stato con la nota, anch’essa non impugnata, del 25 ottobre 2010) per effetto della richiesta dell’Autorità. <br />	<br />
Aggiungasi che la mancata impugnazione, nella via dei motivi aggiunti, di tale nota dell’Autorità ha comportato che quest’ultima non è parte del presente giudizio.<br />	<br />
4. Tutto ciò chiarito in via preliminare, può ora passarsi all’esame del merito.<br />	<br />
Afferma la ricorrente (primo motivo) che l’esclusione – la cui legittimità, come già stato chiarito sub 1, è da questo Collegio vagliata solo in quanto atto presupposto dell’escussione della cauzione – è illegittima perché nella lex specialis di gara e nella richiesta di documentazione inoltrata il 6 settembre 2010 a seguito del sorteggio effettuato nella seduta del 3 settembre 2010 ex art. 48, comma 1, D.L.vo n. 163 del 2006, non era specificata la documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, con la conseguenza che in buona fede essa aveva ritenuto che la richiesta della stazione appaltante fosse volta alla dimostrazione dei requisiti afferenti il fatturato globale e di quello specifico per i servizi identici.<br />	<br />
Ricorda il Collegio che parte ricorrente è stata esclusa perché, in relazione alla capacità economico-finanziaria, la mandataria Draeger Medical Italia s.p.a., in luogo dei bilanci o dei documenti tributari o fiscali, ha prodotto, con riferimento agli esercizi 2007, 2008 e 2009, a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, un’attestazione rilasciata dalla BDO s.p.a., incaricata del controllo contabile della società, non idonea perché “resa da soggetto incaricato del controllo in contrasto con quanto richiesto nel disciplinare di gara, anche alla luce del chiarimento fornito dall’Azienda e pubblicato sul sito” della stazione appaltante, firmato dalla concorrente ed allegato alla domanda di partecipazione. Inoltre la dichiarazione sarebbe stata riferita agli esercizi con chiusura 31 dicembre 2007-2008 e 2009 mentre la relazione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 risultava emessa da altro revisore del quale non era stata fornita alcuna informazione. In relazione alla capacità tecnica e professionale la concorrente non ha allegato alcun documento comprovante il possesso di una struttura organizzativa minima, come richiesto dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Con riferimento a tale ultima motivazione la costituenda ATI non smentisce, in punto di fatto, la mancata produzione di una seppur minima documentazione ma afferma di aver ritenuto, in buona fede, che la verifica riguardasse i requisiti di fatturato e quelli dei servizi identici.<br />	<br />
Rileva il Collegio che la richiesta di documenti inoltrata il 6 settembre 2010, all’esito del sorteggio, precisa, con assoluta chiarezza, che la concorrente avrebbe dovuto produrre “la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando e nel disciplinare di gara”. Nel disciplinare di gara all’art. 6, punto d), si precisa che, relativamente alla capacità tecnica-professionale, era tra l’altro necessario dimostrare – a pena di esclusione – il “possesso di una struttura tecnica, preposta all’esecuzione di servizi analoghi a quelli del presente appalto, che, al momento dell’esperimento della gara, deve essere non inferiore a n. 3 laureati in Ingegneria chimica …., n. 10 tecnici di alta specializzazione …. n. 10 tecnici con il diploma di scuola media superiore … n. 4 amministrativisti con diploma di scuola media superiore”. In relazione a questa voce la concorrente conferma di non aver presentato alcuna documentazione. Ciò comporta l’inconferenza della difesa volta a dimostrare l’errore in cui sarebbe incorsa per non avere la stazione appaltante indicato i documenti da produrre. Tale circostanza potrebbe, infatti, essere addotta, al più, per tentare di dimostrare la buona fede nell’aver prodotto aliud pro alio, ma certamente non giustifica il non aver presentato alcuna prova del possesso del requisito in questione. Aggiungasi che un eventuale dubbio sul tipo di documentazione da esibire doveva ragionevolmente indurre la concorrente a chiedere chiarimenti alla stazione appaltante, ma certamente non giustifica la mancata produzione di qualsiasi prova.<br />	<br />
Né potrebbe invocarsi, come fa parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso, la violazione del cd. dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, e ciò perché, ai sensi dell&#8217;art. 46 D.L.vo n. 163 del 2006 e a tutela della par condicio nelle gare pubbliche, il rimedio dell’integrazione documentale non può essere utilizzato per supplire all’inosservanza di adempimenti procedimentali o all’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara (Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2010 n. 7963). Costituisce infatti principio pacifico della giurisprudenza del giudice amministrativo che la regolarizzazione documentale può essere consentita solo quando i vizi siano puramente formali, o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest&#8217;ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l&#8217;integrazione postuma, che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell&#8217;offerta e, in definitiva, in una violazione del principio di parità delle parti, che deve presiedere ogni procedura ad evidenza pubblica; sanatorie documentali sono dunque possibili con la possibilità d&#8217;integrare successivamente la documentazione già prodotta con la domanda di partecipazione alla gara o, comunque, con l&#8217;offerta, nel rispetto di un duplice limite: la regolarizzazione deve riferirsi a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali; non può mai riguardare produzioni documentali che abbiano violato prescrizioni del bando o della lettera di invito sanzionate con una comminatoria di esclusione (Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2010 n. 6687).<br />	<br />
La correttezza di tale motivo di esclusione è sufficiente a legittimare il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone l’escussione della cauzione.<br />	<br />
Da un lato, è noto, infatti, che laddove il provvedimento di esclusione di una concorrente da una gara d&#8217;appalto sia motivato, come nella specie, con il richiamo a distinte ed autonome cause, tutte egualmente idonee a sorreggerne la parte dispositiva, è sufficiente la legittimità di una di esse a supportare l’atto (T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 giugno 2010 n. 2721; T.A.R. Napoli, sez. I, 11 dicembre 2006 n. 10448).<br />	<br />
Dall’altro, occorre ricordare che l’art. 48 D.L.vo n. 163 del 2006, applicato nel caso in esame, che prevede l’incameramento della cauzione provvisoria nel caso di esclusione dalla gara, deve correttamente intendersi nel senso che detto incameramento è una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti ed in particolare alle ragioni meramente formali ovvero sostanziali che l’Amministrazione ha ritenuto di porre a giustificazione dell’esclusione medesima. Ciò significa, in definitiva, che &#8211; ai fini dell’applicazione di detta sanzione &#8211; è determinante e dunque assorbente l’esito finale (dell’esclusione) e non la sottostante ragione concreta che in particolare sia stata posta a suo fondamento (Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2010 n. 7263; T.A.R. Lazio, sez. I bis, 6 aprile 2009 n. 36).<br />	<br />
5. Aggiungasi, al solo fine di completezza, che la conclusione alla quale il Collegio è pervenuto per affermare la legittimità dell’escussione della cauzione si estenderebbe, in considerazione della gravità dell’addebito, anche alla segnalazione all’Autorità di vigilanza, il cui esame è però precluso, come già chiarito sub 3, dal non avere parte ricorrente impugnato, nella via dei motivi aggiunti, il successivo provvedimento adottato dalla stessa Autorità.<br />	<br />
6. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato in parte estinto per rinuncia, in parte improcedibile ed in parte deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte estinto per rinuncia, in parte improcedibile ed in parte lo respinge.<br />	<br />
Condanna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) a favore della Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-15-2-2011-n-1399/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2011-n-1410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2011-n-1410/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2011-n-1410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1410</a></p>
<p>Pres. Daniele – Est. Scala M. D. (Avv. M. Gabriele) c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) sui presupposti per la revisione della patente di guida 1. Giustizia amministrativa – Atto amministrativo – Ricorso gerarchico – Provvedimento decisorio – Ricorso giurisdizionale – Motivi non dedotti con il precedente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2011-n-1410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2011-n-1410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Daniele – Est. Scala<br /> M. D. (Avv. M. Gabriele) c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la revisione della patente di guida</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Atto amministrativo – Ricorso gerarchico – Provvedimento decisorio – Ricorso giurisdizionale – Motivi non dedotti con il precedente gravame – Inammissibilità – Ragioni – Riapertura termini 	</p>
<p>2. Circolazione stradale – Revisione patente – Presupposto – Permanenza requisiti psicofisici e tecnici – Violazione codice della strada – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel ricorso giurisdizionale presentato avverso il provvedimento decisorio di un ricorso amministrativo non possono essere proposti, a pena di inammissibilità, motivi non dedotti con il precedente gravame amministrativo avverso l&#8217;originario provvedimento lesivo, assorbito e sostituito dall&#8217;atto decisorio (1) realizzandosi, altrimenti, la riapertura dei termini in favore di chi abbia ottenuto una decisione in sede amministrativa di rigetto, con ingiustificata elusione dei termini perentori entro i quali poter proporre ricorso giurisdizionale.	</p>
<p>2. I provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 Cds, sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l&#8217;accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell&#8217;idoneità psicofisica o tecnica (2), non rilevando pertanto un eventuale concorso di colpa nell’evento al quale ha fatto seguito la verifica dell’Amministrazione.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cons. di Stato, IV Sez., 10 giugno 2004<br />	<br />
(2) cfr. Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2006, proposto da:</p>
<p>Mormile Daniele, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Gabriele, presso il cui studio è domiciliato elettivamente in Roma, via R.R. Pereira, 41;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto n. 4357/128/2002 del 14.11.2005, notificato in data 14.12.2005, con cui veniva respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento n. 1763/INC/02 del 12.07.2002 di revisione della patente di guida emesso dall’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Roma;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 1787 del 24 marzo 2006;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il Cons. Donatella Scala e presente, alle chiamate preliminari, l’avvocato dello Stato, Federica Varrone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Premette il ricorrente che il provvedimento di revisione della patente di guida trae origine dal rapporto d’incidente stradale dell’11.01.2002, redatto dalla Polizia Municipale di Roma a seguito di sinistro che lo vedeva coinvolto.<br />	<br />
Ritenendo, peraltro, che il detto provvedimento sia inficiato da incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti, e difetto di motivazione, lo impugna, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
Si è costituita l’intimata Amministrazione per resistere al ricorso, eccependone l’infondatezza.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1787/2006 del 14 marzo 2006 l’adito Tribunale ha respinto l’incidentale istanza cautelare.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>E’ controverso il provvedimento con cui la resistente Amministrazione dei trasporti ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente ed ha respinto il ricorso gerarchico presentato avverso la stessa misura.<br />	<br />
Il primo motivo, con il quale è dedotta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è inammissibile non essendo stato proposto anche in sede gerarchica. <br />	<br />
E&#8217; noto, infatti, che nel ricorso giurisdizionale presentato avverso il provvedimento decisorio di un ricorso amministrativo non possono essere proposti, a pena di inammissibilità, motivi non dedotti con il precedente gravame amministrativo avverso l&#8217;originario provvedimento lesivo, assorbito e sostituito dall&#8217;atto decisorio (Cons. di Stato, IV Sez., 10 giugno 2004 n. 3756; VI Sez., 10 agosto 1998 n. 1161; IV Sez., 14 luglio 1997 n. 711; T.A.R. Toscana 9 settembre 2002 n. 1906; T.A.R. Marche 26 febbraio 1998 n. 327) realizzandosi, altrimenti, la riapertura dei termini in favore di chi abbia ottenuto una decisione in sede amministrativa di rigetto, con ingiustificata elusione dei termini perentori entro i quali poter proporre ricorso giurisdizionale (Cons. di Stato, VI Sez., 4 marzo 1998 n. 230; T.A.R. Sardegna, I Sez., 23 aprile 2010 n. 925; T.A.R. Brescia 22 dicembre 1997 n. 1301).<br />	<br />
Con un secondo gruppo di censure lamenta il ricorrente il travisamento dei presupposti che hanno condotto ad adottare l’impugnata misura, avendo erroneamente ritenuto gli operatori della P.M., nel rapporto di incidente stradale in data 11.01.2002, lo stesso addebitabile al ricorrente.<br />	<br />
Il motivo non ha pregio.<br />	<br />
La consolidata giurisprudenza formatasi in materia, cui aderisce anche il Collegio, ritiene che i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida e vengono adottati allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l&#8217;accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell&#8217;idoneità psicofisica o tecnica. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 01 dicembre 2009, n. 322)<br />	<br />
Da tali coordinate ermeneutiche discendono precise indicazioni in ordine alla verifica di legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che bene può basarsi sui fatti, come risultanti dai verbali redatti dai competenti organi di polizia stradale, o, come nel caso di specie, municipale, laddove emergano circostanze che attestano irregolarità nella condotta di guida, ritenute, nell’ambito della valutazione discrezionale riservata alla stessa Amministrazione, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di revisione.<br />	<br />
Tanto precisato, osserva il Collegio che nelle premesse del provvedimento impugnato l’Amministrazione non si è limitata a richiamare le risultanze del verbale in data 18 aprile 2002, da cui è emerso che il ricorrente, alla guida di un’autovettura, in centro urbano, a causa della velocità non moderata in relazione all’ora notturna ed alla presenza di intersezione, veniva a collisione con un autocarro che non gli concedeva la precedenza, ma ha effettuato specifica valutazione di una tale condotta di guida, considerando che il concorso di altri conducenti nel dar luogo al sinistro non è idoneo ad escludere l’applicazione dell’art. 128, codice della strada.<br />	<br />
Pertanto, ha considerato le circostanze indicate nel provvedimento di revisione, come risultanti dal citato rapporto di P.M., idonee a legittimare i dubbi circa la permanenza in capo al ricorrente dei prescritti requisiti di idoneità tecnica alla conduzione di veicoli a motore, tenuto conto che tale comportamento può essere ragionevolmente interpretato come indizio di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.<br />	<br />
La valutazione come espressa dall’Amministrazione è, dunque, esauriente nell’evidenziare le ragioni della non ritenuta idoneità alla guida, e, conseguentemente, la censura dedotta sul punto è destituita di fondamento. <br />	<br />
Peraltro, nemmeno ha pregio la tesi del ricorrente circa l’erroneità dei presupposti a base degli impugnati provvedimenti, tenuto conto che non sarebbe stato valutato adeguatamente l’esistenza di un completo nesso eziologico tra il comportamento di guida del ricorrente ed il determinarsi del sinistro.<br />	<br />
Anche tale censura non può essere accolta, tenuto conto delle considerazioni dianzi espresse. <br />	<br />
L’esame del rapporto assunto a base dell’impugnato provvedimento evidenzia come la condotta del ricorrente non ha costituito l’unica causa del sinistro, emergendo un “concorso di colpa”, dando quindi per presupposto che la colpa dell’incidente è dei conducenti coinvolti. <br />	<br />
Tanto precisato, ritiene il Collegio che il concorso di colpa non esclude la possibilità per il Ministero di disporre la revisione, e ciò in quanto detta misura, come sopra evidenziato, non ha carattere sanzionatorio ma cautelare, avendo lo scopo di accertare la persistente idoneità alla guida del conducente (Tar Trento 12 marzo 2007, n. 40; Tar Sardegna, sez. I, 12 agosto 2008, n. 1724).<br />	<br />
Del resto, è lo stesso ricorrente a riferire in sede gerarchica di avere ottenuto il risarcimento dei danni “quasi completo”, essendogli stato addebitato un grado di concorsualità pari al 25%, e di tale circostanza l’Amministrazione ha tenuto debito conto, ritenendo che “il concorso di altri conducenti nel dar luogo all’incidente stradale in cui incorse il ricorrente non esclude l’applicabilità dell’art. 128 cit;”.<br />	<br />
L’esame dei motivi di ricorso, complessivamente considerati, induce, pertanto, al rigetto dell’impugnativa.<br />	<br />
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza, come prescritto dall’art. 26, comma 1, Codice del processo amministrativo, liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resistente, liquidate nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-15-2-2011-n-1410/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.1410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-2-2011-n-136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-2-2011-n-136/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-2-2011-n-136/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.136</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca H. I. Srl (avv.ti C. Drigo e A. Cossa) c/ A.S.L. n° 8 (avv. S. Segneri); A.S.L. n° 7 (n.c.); AS.L. n° 6 (n.c.); Azienda Ospedaliera «Brotzu» (n.c.); Azienda Ospedaliera Universitaria (n.c.); Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti T. Ledda e F. Isola) e nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-2-2011-n-136/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-15-2-2011-n-136/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2011 n.136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca<br /> H. I. Srl (avv.ti C. Drigo e A. Cossa) c/ A.S.L. n° 8 (avv. S. Segneri); A.S.L. n° 7 (n.c.); AS.L. n° 6 (n.c.); Azienda Ospedaliera «Brotzu» (n.c.); Azienda Ospedaliera Universitaria (n.c.); Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti T. Ledda e F. Isola) e nei confronti di J. C. Spa (avv.ti C. Mannoni, U. De Luca e A. Romei)</span></p>
<hr />
<p>procedure di evidenza pubblica e principio di equivalenza terapeutica dei farmaci</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Fornitura di specialità medicinali – Principio dell’equivalenza terapeutica dei farmaci – Applicabilità – Limiti e condizioni	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Bando e aggiudicazione – Annullamento – Rinnovazione – Risarcimento del danno in forma specifica – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di evidenza pubblica per la fornitura di specialità medicinali, il principio dell’equivalenza terapeutica tra i farmaci biotecnologici e i farmaci biosimilari (o bioequivalenti) opera in modo differente, a seconda che si tratti di farmaci a sintesi chimica e farmaci biologici diversi; per i primi, l&#8217;equivalenza terapeutica è in re ipsa e può desumersi dalla categoria terapeutica omogenea assegnata all&#8217;atto dell&#8217;immissione in commercio; per i secondi, aventi principi attivi differenti ma biosimilari, ancorché commercializzati per le stesse indicazioni terapeutiche, non vi è equivalenza, a meno che essa non sia accertata, in modo specifico, in occasione della formazione del singolo bando, tra taluni farmaci aventi identiche indicazioni terapeutiche, in relazione ad una o più di esse, e sulla base delle relative evidenze cliniche; in questo secondo caso, la scelta di operare un confronto concorrenziale tra le due tipologie di farmaci (biotecnologici e biosimilari (o bioequivalenti) non è, quindi, esclusa in radice ma va motivata in relazione alle esigenze cliniche, dalla cui valutazione deve emergere anche il livello del fabbisogno da acquisire mediante la procedura di gara pubblica; e quindi anche la distribuzione del fabbisogno tra il farmaco biotech e quello biosimilare	</p>
<p>2. In tema di risarcimento del danno in gare pubbliche, la tutela in forma specifica non può essere riconosciuta laddove il vizio di legittimità accertato determina esclusivamente il rinnovo della procedura di gara e non implica (come invece richiede l’art. 122, d. lg. 104/2010) l’aggiudicazione del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 250 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br />	<br />
<b>H. I. Srl</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Caterina Drigo, con domicilio eletto presso Alessandro Cossa in Cagliari, via G. Deledda N.74; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>A.S.L. n° 8</b>, con sede in Cagliari, in persona del Commissario Straordinario e legale appresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Segneri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Sonnino n° 84; <br /><b>A.S.L. n° 7</b>, con sede in Carbonia, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<b>AS.L. n° 6</b>, con sede in Sanluri, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante, non costituita in giudizio;<br /><b>Azienda Ospedaliera «Brotzu»</b>, con sede in Cagliari, in persona del direttore generale e legale rappresentante, non costituita in giudizio;<br /><b>Azienda Ospedaliera Universitaria</b>, con sede in Cagliari, in persona del direttore generale e legale rappresentante, non costituita in giudizio; <br /><b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Ledda e Floriana Isola, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento n. 69; <br />	<br />
nei confronti di<br />	<br />
<b>J. C. Spa,</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Mannoni, Ugo De Luca e Antonio Romei, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Cagliari, via Alghero n. 19; <br />	<br />
per l&#8217;annullamento<br />	<br />
con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
1) del bando, disciplinare e degli allegati ad esso, relativi alla gara in modalità telematica per la fornitura di specialità medicinali, generici ed emoderivati per le Aziende dell&#8217;unione d&#8217;acquisto della macroarea territoriale sud della Regione Sardegna, nella parte relativa ai lotti nn. 143,144, 145, 146 (epoetine), nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non cogniti;<br />	<br />
con i motivi aggiunti, depositati il 15 novembre 2010:<br />	<br />
2) della deliberazione del Commissario Straordinario della A.S.L. n. 8 di Cagliari, recante aggiudicazione del lotto n. 143, della gara di cui al punto 1), a favore della Janssen Cilag S.p.A.;<br />	<br />
nonché per<br />	<br />
il risarcimento del danno da illegittima aggiudicazione del lotto n. 143 alla controinteressata, in forma specifica o, in subordine, per equivalente ai sensi dell’art. 124 del c.p.a. .</p>
<p>Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. n. 8, della Regione Sardegna e di Janssen Cilag Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Drigo per la ricorrente, l’avv. Segneri per la A.S.L. n. 8, gli avvocati Ledda e Isola per la Regione e l’avv. De Luca per la controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Con il ricorso in epigrafe, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 30 e 31 marzo 2010 e depositato il 1 aprile 2010, Hospira Italia ha impugnato il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 13 febbraio 2010, nonchè il disciplinare e gli altri atti della <i>lexspecialis</i> della gara telematica per la fornitura di medicinali, generici ed emoderivati, indetta dalla A.S.L. n. 8 di Cagliari, quale capofila di alcune aziende sanitarie della Regione Sardegna, nella parte in cui suddivide in singoli lotti la fornitura di epoetine, separando in lotti diversi (aventi per oggetto l’epoetina alfa <i>originator</i> e alfa biosimilare) che invece dovrebbero essere equiparati in quanto avrebbero la medesima valenza terapeutica. La società ricorrente commercializza in Italia il farmaco <i>Retacrit®</i>, farmaco biosimilare con denominazione farmaceutica di <i>epoetina zeta</i>.<br />	<br />
2. &#8211; Con i motivi di ricorso si deduce quanto segue:<br />	<br />
a) eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria, sviamento, violazione degli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 401 del 2001, dell’art. 48 della legge n. 326 del 2003, dell’art. 5 della legge n. 222 del 2007 e del decreto legge n. 39 del 2009, per la illogicità della decisione di non porre le epoetine alfa (<i>originator</i> e biosimilari) in confronto concorrenziale anche con l’epoetina beta e la darbepoetina;<br />	<br />
b) violazione di legge per violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 219/06 e del generale principio di comparabilità tra <i>originator</i> e biosimilare; violazione del principio di concorrenzialità delle gare pubbliche e di par condicio dei concorrenti; violazione dell’art. 82 e dell’art. 29 d.lgs. n. 163/06; eccesso di potere per sviamento; per la illegittimità della scelta della stazione appaltante di suddividere la fornitura di epoetine alfa in due lotti, uno assolutamente predominante in termini di fabbisogni (oltre il 99%), riservato all’originator prodotto da Janssen Cilag e un altro, per quantitativi del tutto irrisori (meno dell’1%), relativo alle epoetine alfa biosimilari;<br />	<br />
c) in via subordinata rispetto ai motivi 1 e 2: violazione del principio di par condicio dei concorrenti e di parità di trattamento; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta, per avere posto in concorrenza soltanto le epoetine alfa biosimilari, seppure prodotte da diverse aziende farmaceutiche ed in parte dissimili, in contraddizione, quindi, con la scelta di riservare ciascun lotto ad un unico farmaco.<br />	<br />
3. &#8211; Nella memoria in data 20 ottobre 2010, Hospira Italia ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul primo motivo del ricorso originario, nella parte in cui esso è riferito alla epoetina beta e alla darbepoetina e non intende pertanto estendere l’impugnazione all’aggiudicazione dei lotti n. 145 e n. 146, relativi a tali farmaci. L’oggetto del giudizio, per tutti i motivi di ricorso proposti, deve dunque intendersi limitato ai rapporti tra epoetina alfa <i>originator</i> ed epoetine alfa biosimilari, ed in particolare alla illegittimità di una gara che riservi la partecipazione ad un lotto di gara unicamente al farmaco <i>originator</i>, impedendo che sia sviluppata la concorrenza tra esso ed i suoi biosimilari.<br />	<br />
4. &#8211; Con deliberazione n. 931 del 13 settembre 2010, l’Amministrazione disponeva l’aggiudicazione di numerosi dei lotti in gara.<br />	<br />
5. &#8211; Con atto di motivi aggiunti, consegnato per la notifica il 4 novembre 2010 e depositato successivo 15 novembre, la ricorrente estendeva l’impugnazione al provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 143 della gara a favore di Janssen Cilag S.p.A., di cui alla predetta deliberazione, per illegittimità derivata dall’illegittimità della <i>lex specialis</i> di cui ai motivi dedotti con il ricorso introduttivo, nei limiti e nella misura del perdurante interesse ad essi da parte della ricorrente.<br />	<br />
6. &#8211; Si sono costituite in giudizio la Regione Sardegna e la ASL n. 8, chiedendo che il ricorso sia respinto. La Regione eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione passiva, non essendo stato impugnato alcun provvedimento della Regione.<br />	<br />
7. &#8211; Resiste in giudizio anche la controinteressata Janssen Cilag, la quale chiede in via preliminare e di rito che il ricorso sia dichiarato inammissibile sia per la mancata notifica ad alcuni dei controinteressati, in relazione ai lotti oggetto di impugnazione, sia per la mancata impugnazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 56/89 del 29 dicembre 2009, quale atto presupposto rispetto ai provvedimenti impugnati con il ricorso in esame. Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
8. – All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Le eccezioni di rito sollevate dalla difesa della controinteressata debbono essere rigettate.<br />	<br />
La prima (mancata notifica a controinteressati) è venuta meno a seguito della riduzione dell’oggetto del giudizio per effetto della rinuncia della ricorrente alla impugnazione dei lotti 145 e 146, di cui si è detto nella esposizione in fatto.<br />	<br />
Anche la seconda eccezione va rigettata, sia perché la deliberazione della Giunta Regionale n. 56/89 del 29 dicembre 2009 ha natura di atto di direttiva non vincolante e quindi privo di effetti immediatamente lesivi, sia perché da un complessivo esame emerge che le censure dedotte con il ricorso investono anche la scelta dettata con l’atto di indirizzo regionale. Per quest’ultima ragione, non può essere accolta nemmeno l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla difesa della Regione Sardegna.<br />	<br />
2. &#8211; I motivi sono strettamente connessi e pertanto possono essere esaminati congiuntamente. <br />	<br />
2.1. &#8211; La società ricorrente muove dalla premessa che vi sia una pressoché completa equivalenza terapeutica tra il farmaco biotecnologico epoetina alfa originator, oggetto di brevetto esclusivo di cui è titolare la controinteressata Janssen Cilag, e il farmaco biosimilare epoetina alfa biosimilare, traendone la conseguenza che costituisca violazione del principio di concorrenzialità la scelta operata dalla stazione appaltante di non mettere in gara, in un unico lotto, sia il farmaco originator che quello biosimilare, riservando invece un lotto (il n. 143. “Epoetina alfa originator”) alla fornitura del primo. Lotto al quale, proprio per la indicazione di un farmaco brevettato, avrebbe potuto partecipare (ed ha in effetti partecipato) solo l’azienda produttrice titolare del brevetto (la Janssen Cilag, produttrice dell’<i>Eprex®</i> ), di fatto eliminando la previsione di una gara.<br />	<br />
2.2. &#8211; Sotto un secondo profilo, la ricorrente denuncia anche la irrazionalità di una gara in cui – posta la equivalenza terapeutica tra le epoetine – si preveda la fornitura del farmaco originator per un quantitativo pari a oltre il 99% del fabbisogno presunto (per il lotto n. 143. “Epoetina alfa originator” è previsto l’acquisto di 783.000.000 di unità di principio attivo) riservando la restante parte ai concorrenti produttori della epoetina biosimilare (lotto n. 144 “Epoetina alfa biosimilare”, per il quale è previsto l’acquisto di 4.650.000 di unità di principio attivo). Scelta rispetto alla quale la ricorrente individua, in primo luogo, la assenza di una indicazione circa il modo con il quale è stato determinato il fabbisogno per i due lotti contestati; in secondo luogo, la violazione dell’art. 29 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), che pone il divieto di frazionamento artificioso dei lotti.<br />	<br />
3. &#8211; Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini che seguono.<br />	<br />
L’analisi delle questioni sollevate con le censure esposte deve prendere le mosse dalle condivisibili considerazioni finali cui è recentemente pervenuto il Consiglio di Stato (sez. V, 9 dicembre 2009, n. 7690), sul punto della equivalenza terapeutica tra i farmaci biotecnologici e i farmaci biosimilari (o bioequivalenti), affermando i seguenti principi: <i>“1) per i farmaci a sintesi chimica l&#8217;equivalenza terapeutica è in re ipsa e può desumersi dalla categoria terapeutica omogenea assegnata all&#8217;atto dell&#8217;immissione in commercio;</i><br />	<br />
<i>2) per i farmaci biologici diversi, aventi principi attivi differenti ma biosimilari, ancorché commercializzati per le stesse indicazioni terapeutiche, non vi è equivalenza, a meno che essa non sia accertata, in modo specifico, in occasione della formazione del singolo bando, tra taluni farmaci aventi identiche indicazioni terapeutiche, in relazione ad una o più di esse, e sulla base delle relative evidenze cliniche.”</i>.<br />	<br />
La scelta di operare un confronto concorrenziale tra le due tipologie di farmaci non è, pertanto, esclusa in radice ma va motivata in relazione alle esigenze cliniche, dalla cui valutazione deve emergere anche il livello del fabbisogno da acquisire mediante la procedura di gara pubblica; e quindi anche la distribuzione del fabbisogno tra il farmaco <i>biotech</i> e quello biosimilare. Sotto questo aspetto appare cogliere nel segno una prima censura sollevata dalla ricorrente, poiché dalla documentazione versata in atti non emerge alcuna motivazione in ordine alla metodologia utilizzata per determinare il quantitativo rispettivamente indicato per i due lotti contestati (il n. 143 e il n. 144), se non quella costituita dal dato storico pregresso (il riferimento è all’art. 26 del disciplinare di gara secondo cui <i>«i quantitativi indicati nella “scheda fabbisogno” … corrispondono a dati di consumato storico o in mancanza di presunzioni necessitate»</i>). <br />	<br />
Il che appare motivazione del tutto incongrua, ove si tenga conto dei due principi che – come accennato – entrano in giuoco. <br />	<br />
In primo luogo, il principio di concorrenzialità nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, che comporta il dovere per l’amministrazione di evitare procedure per le quali manchi una effettiva base concorrenziale, tranne nelle ipotesi in cui si realizzi una situazione di effettiva esclusività per le particolari caratteristiche tecniche del prodotto richiesto dovendosi sempre verificare se non vi sia la possibilità di allargare la partecipazione; nel caso di specie, tale verifica si sarebbe dovuta svolgere non sulla base del mero dato storico derivante dai consumi pregressi della epoetina alfa <i>originator</i>, rispetto all’impiego terapeutico delle epoetine alfa similari, ma sulla scorta di una indagine sulle indicazioni terapeutiche e sulle condizioni cliniche che consentono (meglio: potrebbero consentire, una volta accertate le indicazioni terapeutiche per le quali si acquisiscono i farmaci di cui trattasi), l’utilizzo del farmaco biotecnologico o, in alternativa, del farmaco biosimilare. Appare necessario, sul punto, richiamare quanto osservato nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 9 luglio 2009 (in atti, doc. 14 della controinteressata), secondo cui <i>«a parità di indicazioni terapeutiche, tutte le eritropoietine di per se possono ricadere in una stessa categoria in base al concetto della equivalenza terapeutica. Tuttavia, questo approccio è accettabile solo per pazienti non trattati precedentemente con uno dei farmaci disponibili a base di eritropoietina. Tale aspetto, peculiare per molti prodotti biologici/biotecnologici, in particolare quelli che richiedono una somministrazione ripetuta nel tempo, impone di non utilizzare nel corso del trattamento di uno stesso paziente, farmaci teoricamente appartenenti alla stessa categoria terapeutica ma prodotti da differenti produttori, secondo processi di produzione diversi che portano a specialità medicinali tutte efficaci ma tra loro potenzialmente diverse, almeno per gli aspetti sopra descritti.».</i> Dal che si ricava la necessità di particolari cautele nei confronti dei soggetti che abbiano iniziato la cura con un determinato farmaco (originator o biosimilare), quando si intenda modificare la prescrizione terapica in corso (se non addirittura una preclusione al passaggio da un farmaco all’altro). Ma è riconosciuta una ampia libertà di scelta terapeutica, in capo al medico curante e prescrittore, quando si tratti di soggetti che debbano iniziare il trattamento terapeutico. Si dimostra, quindi, l’esistenza di uno spazio di operatività della equivalenza terapeutica tra epoetine alfa originator e alfa similari, da sfruttare per aprire la gara per la fornitura di questi farmaci alla maggiore concorrenzialità tra le aziende produttrici presenti nel mercato.<br />	<br />
Il secondo principio cui si faceva riferimento è rappresentato dalla necessità di preservare le condizioni per l’esercizio del diritto del medico curante di esprimere una scelta meditata in ordine alla prescrizione dell’uno o dell’altro farmaco. E’ il medico, attraverso il suo giudizio clinico individualizzato, che sceglie la soluzione terapeutica più idonea. Ma questa prerogativa, per poter dispiegarsi, ha bisogno di condizioni materiali che nel caso di specie si concretano nella possibilità di disporre (in quantità sufficienti) sia del farmaco <i>biotech</i> che di quello biosimilare.<br />	<br />
4. &#8211; Dalle considerazioni sopra svolte, emerge in modo sufficientemente chiaro la complessiva irrazionalità della procedura di gara impugnata, sia per la mancata razionale giustificazione della determinazione del fabbisogno posto a base di gara nei due lotti contestati, sia per la violazione del principio di concorrenzialità, anch’essa prodotto di una omessa valutazione dei limiti entro i quali opera la equivalenza terapeutica tra l’epoetina alfa originator e l’epoetina similare, sia per la compromissione del diritto di scelta terapeutica da parte del medico proscrittore.<br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati per quanto di ragione, con riferimento al lotto n. 143.<br />	<br />
6. &#8211; La ricorrente chiede, altresì, a titolo di risarcimento in forma specifica, l&#8217;annullamento del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio e la dichiarazione del diritto all&#8217;aggiudicazione o al subentro nel contratto. Ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente.<br />	<br />
Tuttavia, la tutela in forma specifica non può essere riconosciuta, posto che il vizio di legittimità accertato determina esclusivamente il rinnovo della procedura di gara e non implica (come invece richiede l’art. 122 del c.p.a.) l’aggiudicazione del contratto alla ricorrente.<br />	<br />
La domanda risarcitoria per equivalente è, invece, allo stato, infondata per la mancata allegazione di qualsiasi prova in ordine ai danni asseritamente subiti (in termini T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 gennaio 2011, n. 16).<br />	<br />
7. – Infine, non è superfluo precisare che non possono trovare applicazione, nei confronti dell&#8217;amministrazione soccombente, le sanzioni alternative di cui all&#8217;art. 123 del c.p.a. (ovvero all&#8217;art. 245-quater del codice dei contratti, introdotto dall&#8217;art. 11 del d.lgs. n. 53/2010), che &#8211; per il congiunto operare del principio di irretroattività delle sanzioni, fissato dall&#8217;art.1 della 24 novembre 1981, n. 689, e della scelta legislativa, risultante dal d.lgs. n. 53/2010 e dal d.lgs. n. 104/2010, di non derogare a tale principio (deroga in ipotesi ammissibile, data la natura non costituzionale del principio) &#8211; possono essere riferite solo alle condotte illecite poste in essere in epoca successiva all&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 11 del cit. d.lgs. n. 53/2010 (ossia, per i fatti successivi al 27 aprile 2010) (nello stesso senso T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 14 ottobre 2010 , n. 1136). Mentre nel caso di specie il bando di gara risulta pubblicato il 3 febbraio 2010.<br />	<br />
8. &#8211; Considerata la novità e la complessità delle questioni esaminate, si giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto:<br />	<br />
&#8211; annulla il bando, il disciplinare e gli allegati ad esso, relativi alla gara in modalità telematica per la fornitura di specialità medicinali, generici ed emoderivati per le Aziende dell&#8217;Unione d&#8217;Acquisto della macroarea territoriale sud della Regione S<br />
&#8211; annulla la deliberazione del Commissario Straordinario della A.S.L. n. 8 di Cagliari, n. 931 del 13 settembre 2010, nella parte in cui dispone l’aggiudicazione del lotto n. 143, della gara di cui al punto 1), a favore della Janssen Cilag S.p.A. . <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore</p>
<p><i>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/02/2011<br />	<br />
</i><b></b></p>
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