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	<title>15/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 15/2/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-15-2-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-15-2-2008-n-0/">Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 15/2/2008 n.0</a></p>
<p>G.I., est. Calabrese Esposito e Adesso (Avv. A. Amato) c. I.C.C. S.p.a. (Avv. F. Bonito Oliva), PREFABIOS S.r.l. (Avv. F. Bonito Oliva) Altilio Marmi (Avv.ti N. e M. Senatore) in tema di immissioni sonore e lesione del diritto alla salute 1. Giudizio civile – Ricorso ex art. 700 c.p.c. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-15-2-2008-n-0/">Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 15/2/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-15-2-2008-n-0/">Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 15/2/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.I., est. Calabrese<br /> Esposito e Adesso (Avv. A. Amato) c. I.C.C. S.p.a. (Avv. F. Bonito Oliva), PREFABIOS S.r.l. (Avv. F. Bonito Oliva) Altilio Marmi (Avv.ti N. e M. Senatore)</span></p>
<hr />
<p>in tema di immissioni sonore e lesione del diritto alla salute</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giudizio civile – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Concetto di imminenza del danno – Individuazione – Fattispecie.</p>
<p>2. Salute – Diritto alla salute – Possibilità di applicazione analogica dell’art. 844 in tema di sopportabilità di immissioni sonore – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>3. Salute – Determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore – Criteri – Individuazione.</p>
<p>4. Salute – Determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore nei rapporti tra privati – Utilizzo dei criteri di cui d.p.c.m. 1° marzo 1991 ed alla l. 26 ottobre 1995 n. 447 – Impossibilità – Ragioni.</p>
<p>5. Giudizio civile – Giudizio ex art. 700 c.p.c. – Richiesta di inibitoria di immissioni sonore eccedenti il limite della tollerabilità per lesione del diritto alla salute – Periculum in mora – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di giudizio ex art. 700 c.p.c., il sindacato del giudice può riguardare esclusivamente opere ed attività attuali e non può essere idoneo a sanzionare le attività ancora non poste in essere dalle società convenute poiché, se è vero che lo strumento cautelare è stato predisposto ad evitare il pericolo imminente ed irreparabile di un danno grave, deve osservarsi che la “imminenza” concerne il pericolo paventato e non le attività potenziali ancora da iniziarsi ed a nulla rileva il rilievo che le stesse per loro natura (impianto per il calcestruzzo, impresa artigianale per la lavorazione del marmo, ecc.) sarebbero idonee a realizzare un danno alla salute dei ricorrenti.</p>
<p>2. Poiché il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell’individuo, protetto in via primaria e incondizionata come un modo di essere della persona umana dall’art. 32 della Costituzione, cui è attribuito un contenuto di socialità e di sicurezza tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma anche come vero e proprio diritto all’ambiente salubre, che non può essere compromesso neppure dalla pubblica amministrazione che agisca a tutela degli interessi pubblici, lo stesso deve poter essere garantito immediatamente, senza attendere che la sua lesione provochi un danno risarcibile a posteriori, anche facendo ricorso all’applicazione analogica della norma dell’art. 844 c.c. per la somiglianza delle situazioni lesive e per la necessità di assicurare alla salute una tutela quantomeno pari a quella che il legislatore offre alla proprietà.</p>
<p>3. Per determinare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo dell’illiceità dell’immissione deve applicarsi il criterio cd. comparativo-differenziale, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo, cosa che equivale al raddoppio dell’intensità di quest’ultimo.</p>
<p>4. Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore non può tenersi conto del d.p.c.m. 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) e della l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), i quali disciplinano esclusivamente i rapporti fra imprese ed enti locali per la bonifica del territorio dall’inquinamento acustico ed i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete, senza incidere sui rapporti di diritto soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre eccezioni alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni persona e, in particolare, all’art. 844 c.c.</p>
<p>5. Sussiste il periculum in mora laddove il ricorrente ex art.700 c.p.c. abbia richiesto l’inibizione di attività che producono immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità lamentando una lesione del diritto alla salute, dal momento che tale diritto deve ritenersi pregiudicato anche in caso di limitazioni funzionali solo temporanee e che le immissioni sonore, ove superiori ai limiti di accettabilità, sono capaci, se costanti nel tempo (sia pure alternati ad intervalli di quiete), di produrre le dette invalidità anche solo temporanee (circostanza questa acquisita dalla scienza medica la quale ha evidenziato come l’immissione intrusiva, stante l’inidoneità del corpo umano di difendersi dai rumori, interferisce in senso largamente peggiorativo con il normale svilupparsi della vita del soggetto ricettore, determinando una situazione di disagio crescente, al quale ben possono accompagnarsi gravi pregiudizi al sistema nervoso, all’apparato cardiovascolare ed a quello respiratorio).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE DI SALA CONSILINA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Giudice designato, dott.ssa Sabrina Calabrese,<br />
sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 12.02.08, ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel procedimento cautelare iscritto al n. 508/07 Reg. Gen.<br />
                                                                    TRA</p>
<p><b>ESPOSITO ENNIO ARSENIO e ADESSO CARMELINA</b>, in proprio e quali esercenti la potestà sulle figlie minori Esposito Federica ed Esposito Antonella Angela, rappresentati e difesi dall’Avv. Alfonso Amato,</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>RICORRENTI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
                                                                      E</p>
<p>I.C.C. S.p.a.</b>, in persona del legale rapp.te p.t.,<b> </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Bonito Oliva e domiciliata con lo stesso in Padula presso lo studio dell’Avv. Dario Tepedino,</p>
<p><b>                                                                NONCHE’<br />
</b><br />
<b>PREFABIOS S.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t.,<b> </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Bonito Oliva e domiciliata con lo stesso in Padula presso lo studio dell’Avv. Dario Tepedino,</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>E<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo &#038; C. s.n.c.</b>, in persona del legale rapp.te p.t.,<b> </b>rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola e Massimo Senatore,</p>
<p><B>RESISTENTI<br />
</B><br />
<b></p>
<p align=center>xxxxx
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>       Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 9.05.07, i ricorrenti hanno richiesto un provvedimento d’urgenza volto a far cessare le immissioni acustiche e polverose (principalmente diurne) provenienti dai cantieri e dagli stabilimenti delle società convenute, costruiti o comunque in costruzione, in fondi finitimi o a pochi metri di distanza dalla loro abitazione, lamentando immissioni sonore e di polveri intollerabili per la salute degli istanti ed evidenziando il già causato danno alla salute della ricorrente.<br />
       Le convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando, tra l’altro che l’abitazione dei ricorrenti era sorta in zona agricola confinante con la zona industriale, ove erano siti i fondi di loro proprietà.</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>xxxxx</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>       <br />
Preliminarmente deve esattamente circoscriversi la portata del presente giudizio ex art. 700 cpc, dovendo correttamente rilevarsi che il sindacato del giudice può riguardare esclusivamente opere ed attività attuali e non può essere idoneo a sanzionare le attività ancora non poste in essere dalle società convenute. Difatti, se è vero che lo strumento cautelare ex art. 700 cpc è stato predisposto ad evitare il pericolo imminente ed irreparabile di un danno grave alla salute, deve osservarsi che la “imminenza” concerne il pericolo paventato dagli istanti e non le attività potenziali ancora da iniziarsi sui fondi finitimi. In pratica la tollerabilità o meno delle immissioni va valutata in ordine alle concrete attività posti in essere dai resistenti, non potendosi chiedere l’inibizione giudiziale di una o più attività imprenditoriali ancora non iniziate sui fondi confinanti, sull’asserita affermazione che le stesse per loro natura (impianto per il calcestruzzo, impresa artigianale per la lavorazione del marmo, ecc.) siano idonee sicuramente a realizzare un’immissione intollerabile per i ricorrenti.<br />
       Le immissioni, infatti, ai fini dell’apprezzamento della loro presunta od effettiva intollerabilità, vanno valutate in concreto, non spettando al giudice della cautela un giudizio prognostico sull’intollerabilità delle attività legittimamente autorizzate dall’attività amministrativa. Eventuali contestazioni in diritto alle autorizzazioni concesse dal Comune di Caggiano avrebbero dovuto essere fatte valere dagli istanti nelle sedi opportune, osservandosi –in base ad un approfondito studio della giurisprudenza di merito in materia di immissioni– che il giudice civile, adito ex art. 700 cpc a tutela del diritto alla salute in caso di immissioni, deve compiere la sua indagine in base ai dati fattuali effettivamente a sua disposizione, eseguendo un’analisi in concreto della reale intollerabilità delle immissioni, non essendo ragionevole (né possibile) un giudizio di intollerabilità su di un fatto ancora non realizzato. E’, infatti, la nozione stessa di intollerabilità a logicamente reclamare una valutazione in concreto degli eventi potenzialmente lesivi del diritto alla salute degli istanti, non potendosi qualificare come lesivi, perché intollerabili, atti o fatti ancora non posti in essere dai resistenti.<br />
       Tanto premesso, la valutazione della tollerabilità o meno delle immissioni sonore o polverose, lamentate o comunque paventate dai ricorrenti, riguarderà logicamente le attività e le opere all’attualità poste in essere sui fondi dei resistenti e non investirà quel coacervo di attività future, ancora non realizzate, di cui –attualmente– è impossibile apprezzare la concreta idoneità lesiva.<br />
       Anticipate queste premesse metodologiche, il giudicante osserva di aver incaricato un CTU specializzato in rilievi fonometrici, ai fini dell’apprezzamento della concreta intollerabilità delle immissioni (sia sonore che polverose) all’attualità poste in essere sui fondi dei resistenti.<br />
       Il consulente d’ufficio, [effettuando i rilievi <u>a finestre aperte</u> nonché all’esterno della palazzina dei ricorrenti, e quindi nella massima condizione di rilevamento dei rumori], ha accertato, con ragionamento improntato a corretti canoni logici e tecnici, che “<i>allo stato attuale, solo nel fondo, lotti di insediamento industriale di proprietà della società I.C.C., viene esercitata attività cantieristica</i>”, rilevando che “<i>i rumori prevalenti e relativi disturbi sono rilevabili, valutabili e distinguibili, soprattutto in occasione del funzionamento delle suddette macchine operatrici [</i>leggi: macchine di movimentazione del terreno ed automezzi vari<i>] che sono state utilizzate, in numero di una o due unità, specificamente durante la sistemazione ed il completamento delle opere di recinzione</i>”, non configurandosi l’attività di cantiere, come “<i>particolarmente intensa e frenetica; essa è apparsa caratterizzata piuttosto da interventi limitati o concentrati su porzione od aree di cantiere, consistente prevalentemente nella messa in opera della armatura dei basamenti del piazzale. I lavori svolti non hanno assunto connotazioni di sistematicità e continuatività. I rumori conseguentemente non hanno caratteristiche persistenti e stazionarie, ma piuttosto presentano requisiti di variabilità ed impulsività</i>”.<br />
       Il CTU ha, quindi, evidenziato –all’esito della sua analisi– che i valori del livello differenziale di immissione (tabelle n. 3 e n. 4) “<i>superano il limite diurno stabilito in 5dB (A), applicabile per le classi dalla I alla V. E’ stato possibile accertare che tale superamento sia da attribuire alle attività del cantiere condotte nei lotti di insediamento industriale della ditta I.C.C. Infatti, in occasione dell’impiego delle macchine di movimentazione di terra, attualmente utilizzate per la sistemazione del piazzale e delle opere di recinzione, si generano specifiche sorgenti sonore che determinano il superamento del suddetto limite differenziale di immissione diurno, secondo l’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997. Tali rumori superiori, come valori assoluti di immissione, risultano superiori al limite previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a), del D.P.C.M. 14.11.1997, di 50 dB (A) per il periodo diurno</i>”.<br />
        Il CTU ha, inoltre, escluso l’intollerabilità di immissioni polverose, mediante analisi sia all’interno dell’abitazione (con finestre aperte) sia all’esterno del fabbricato di proprietà dei ricorrenti. Con riguardo ai lotti delle società Altilio Marmi e Prefabios s.r.l., il CTU ha, quindi, rilevato che nel primo lotto sono stati realizzati piccoli interventi, frammentati nel tempo ed in date diverse da quelle dei sopralluoghi, mentre il cantiere Prefabios è risultato del tutto inattivo.<br />
        Infine, il CTU ha evidenziato, quale soluzione idonea a ridurre le attuali immissioni prodotte, anche se non continuativamente dal cantiere I.C.C., quella di mettere in opera “<i>barriere antirumore, anche costituite da schermi mobili</i>”, proponendo –nell’ipotesi di superamento dei livelli di immissioni polverose (“<i>attualmente ridotte a condizioni di normale tollerabilità</i>”)– l’utilizzo di “<i>idonee macchine, nebulizzatori a pioggia, od operazioni di adeguata bagnatura e/o umidificazione delle aree di intervento</i>”.<br />
       Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nello stato dei luoghi accertati e nelle analisi matematiche effettuate e possono, senz’altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione od integrazione.<br />
        Emerge, quindi, un quadro che allo stato evidenzia la sussistenza di immissioni intollerabili solo di carattere sonoro, attribuibili ad attività di cantiere della solo I.C.C. s.pa., attività di cantiere che, per loro carattere intrinseco, non sono connotate da continuatività nel tempo. Può, quindi, ritenersi sussistente il <i>fumus boni iuris</i> prospettato dai ricorrenti con riguardo alla convenuta I.C.C. S.p.a. Per orientamento dottrinale e giurisprudenziale che può dirsi oramai pacifico, infatti, il bene della salute ha carattere primario ed assoluto e, nell’ambito della tutela dei diritti assoluti assicurata dagli art. 2043 e ss. c.c., deve essere protetto contro qualsiasi attività che possa menomarlo.<br />
        La Costituzione, all’art 32, oltre che ascrivere alla collettività generale la tutela promozionale della salute dell’uomo, configura il relativo diritto come diritto fondamentale dell’individuo e lo protegge in via primaria e incondizionata come un modo di essere della persona umana. Inoltre, il collegamento dell’art. 32 con l’art. 2 Cost. attribuisce al diritto alla salute un contenuto di socialità e di sicurezza tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma anche come vero e proprio diritto all’ambiente salubre, che non può venire compromesso neppure dalla pubblica amministrazione che agisca a tutela degli interessi pubblici (Cass. 6.10.1969 n. 5172, Cass. 11.9.1989 n. 3921, Cass. 6.4.1983 n. 2396).<br />
        Per attuare in modo effettivo la doverosa tutela di un diritto che non tollera aggressioni di alcun genere e che deve poter essere garantito immediatamente, senza attendere che la sua lesione provochi un danno risarcibile a posteriori, secondo le norme di cui all’art. 2043 e ss. c.c., può farsi ricorso all’applicazione analogica della norma dell’art. 844 c.c., non tanto per l’identità dei beni protetti, quanto per la somiglianza delle situazioni lesive e per la necessità di assicurare alla salute una tutela quantomeno pari a quella che il legislatore offre alla proprietà.<br />
        In particolare, deve mutuarsi dall’art. 844 c.c. il criterio della tollerabilità della molestia e la possibilità di estendere l’intervento del giudice al di là della barriera dell’inibizione assoluta, in modo da ricomprendere la determinazione dei mezzi necessari per ricondurre l’attività aggressiva nei limiti del diritto (Cass. 6.4.1983 n. 2396).<br />
        I risultati, pur nella sommarietà dell’indagine, dovuta dall’urgenza richiesta dal procedimento, dimostrano senz’ombra di dubbio l’intollerabilità delle immissioni acustiche cagionate dalla I.C.C., nei limiti sopraevidenziati.<br />
        È oramai principio consolidato che per determinare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo dell’illiceità dell’immissione, deve applicarsi il criterio cd. comparativo-differenziale, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo, cosa che equivale al raddoppio dell’intensità di quest’ultimo (cfr. tra le tante Trib. Milano, 10-12-1992, Trib. Roma 16 marzo 1964; Cass. 1796/1976, Cass. 161/1996, App. Milano 28 febbraio 1995, Trib. Perugia 8 novembre 1997). La correttezza di tale criterio è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza, la quale ha evidenziato come, così operando, al contrario di ciò che avviene utilizzando il c.d. criterio assoluto –il quale giudica della tollerabilità o meno sulla base del mero superamento di un dato livello di rumorosità– si tiene nella debita considerazione la reale situazione dei luoghi.<br />
        Né può ritenersi che su tale metodo di accertamento dell’intollerabilità abbia influito la sopravvenuta emanazione prima del d.p.c.m. 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), poi della l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico): infatti, le norme ivi previste disciplinano esclusivamente i rapporti fra imprese ed enti locali per la bonifica del territorio dall’inquinamento acustico e i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete, senza incidere sui rapporti di diritto soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre eccezioni alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni persona e, in particolare, all’art. 844 c.c. (v. tra le tante, Pret. Monza 18 luglio 1991, Trib. Catania 13 dicembre 2001 e Cass., sez. II, 27-01-2003, n. 1151). È possibile, così, affermare l’intollerabilità delle immissioni anche ove le immissioni non superano i limiti fissati dalle norme di interesse generale (v. da ultimo, Cass. 951/1999, Cass. 5398/1999, Cass. 1565/2000, Cass., sez. II, 27-01-2003, n. 1151).<br />
        Sussiste anche il <i>periculum in mora</i>.<br />
        Com’è noto, le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità implicano di per sé, anche in mancanza della prova di una vera e propria invalidità permanente, una lesione del diritto alla salute. Per aversi lesione del diritto alla salute, infatti, non occorre che vi sia una menomazione definitiva dell’integrità psico-fisica, ben potendo esservi un danno al detto bene anche in caso di limitazioni funzionali solo temporanee. E che le immissioni sonore, ove superiori ai limiti di accettabilità, siano capaci, se costanti nel tempo (sia pure alternati ad intervalli di quiete), di produrre le dette invalidità anche solo temporanee, è un dato acquisito della scienza medica. Questa ha, infatti, evidenziato come l’immissione intrusiva, stante l’inidoneità del corpo umano di difendersi dai rumori, interferisce in senso largamente peggiorativo con il normale svilupparsi della vita del soggetto ricettore, determinando una situazione di disagio crescente, al quale ben possono accompagnarsi gravi pregiudizi al sistema nervoso, all’apparato cardiovascolare ed a quello respiratorio. E tali sono i pregiudizi accusati dalla ricorrente, come da certificazioni mediche in atti.<br />
        In base a quanto detto, ai fini della tutela sommaria ed urgente del diritto, appare necessario (ma anche sufficiente) ordinare alla società convenuta I.C.C. S.p.a. di approntare barriere antirumore, anche costituite da schermi mobili, in occasione delle successive attività di cantiere, configurandosi tali rimedi, suggeriti dalla tecnica, allo stato ed alla luce del quasi completamento del cantieri, come idonei a ricondurre le immissioni al di sotto della soglia dell’intollerabilità.<br />
        Le spese di lite e consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite tra i ricorrenti e le convenute società Altilio Marmi s.n.c. e Prefabios S.r.l., alla luce del globale esito del procedimento, delle risultanze della consulenza tecnica e del comportamento complessivo delle parti.<br />
        Si osserva, inoltre, che ogni istanza depositata dopo il momento di riserva del giudice, (ed in particolare quelle del difensore degli istanti in data 19.02.08), risulta essere irrituale, potendo gli asseriti “<i>mutamenti delle circostanze </i>” eventualmente essere oggetto di apposita istanza ex art. 669 decies cpc nelle forme di legge.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale di Sala Consilia, ogni altra domanda od eccezione disattesa, così provvede:<br />
&#8211; ordina alla I.C.C. S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., di predisporre apposite barriere antirumore, anche costituite da schermi mobili, in occasione delle eventuali successive attività di costruzione del cantiere;<br />
&#8211; condanna la I.C.C. S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;<br />
&#8211; compensa le spese di lite tra i ricorrenti e gli altri convenuti “PREFABIOS S.r.l.”, in persona del legale rapp.te p.t. ed “ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo &#038; C. s.n.c.”, in persona del legale rapp.te p.t.;<br />
&#8211; pone a carico della I.C.C. S.p.a. convenuta le spese di consulenza a favore dell’Ing. Sergio Castaldo, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui € 800,00 per spese ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA e CNI al 2% come per legge, comprensivi de<br />
<br />
Si comunichi.<br />
Sala Consilina, 25 febbraio 2008<br />
Il Giudice<br />
dott.ssa Sabrina Calabrese</p>
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2008 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-2-2008-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-2-2008-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2008 n.16</a></p>
<p>Pres.P. Turco Est. M. Filippi Società Grand Rascard di Rollandin V. &#038; C. S.a.s. (Avv. F. Callà) contro il Comune di Issime (Avv.ti V. Cattelino e F. Gaidano) sui presupposti di fatto che possono far presumere un vincolo urbanistico pertinenziale su di un&#8217;area, ai fini del computo della volumetria ammessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-2-2008-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2008 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-2-2008-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2008 n.16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>P. Turco<i> Est.</i>  M. Filippi<br /> Società Grand Rascard di Rollandin V. &#038; C. S.a.s. (Avv. F. Callà)<br /> contro il Comune di Issime (Avv.ti V. Cattelino e F. Gaidano)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti di fatto che possono far presumere un vincolo urbanistico pertinenziale su di un&#8217;area, ai fini del computo della volumetria ammessa dalle normative edilizie; sul difetto di giurisdizione in relazione alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalle errate attestazioni contenute in un certificato di destinazione urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie &#8211; Computo della volumetria ammessa &#8211; Fatto oggettivo dell&#8217;utilizzazione dell&#8217;area – Rilevanza – Proprietà dell&#8217;area trasferita ad altri &#8211; Ascrivibilità ad altri della pregressa costruzione &#8211; Mancanza di specifici negozi giuridici diretti all&#8217;asservimento &#8211; Insistenza dell&#8217;edificio su una parte del lotto catastalmente diviso – Irrilevanza – Verifica se la potenzialità edificatoria dell’area sia stata “impegnata” ai fini della pregressa costruzione – Necessità – Diniego – Legittimità<br />
2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie &#8211; Computo della volumetria ammessa ai fini del rilascio di un titolo edilizio &#8211; Natura vincolata di quest’ultimo &#8211; Erronea certificazione catastale e conseguente affidamento ingenerato – Irrilevanza &#8211; Circostanza che in sede di parere preventivo siano state espresse valutazioni che avrebbero potuto indurre a confidare nella edificabilità del lotto in questione &#8211; Irrilevanza</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza &#8211; Potere di risarcire il danno ingiusto &#8211; Non costituisce una nuova materia attribuita alla cognizione del giudice amministrativo &#8211; Danno derivante dalle errate attestazioni contenute in un certificato di destinazione urbanistica &#8211; Atto privo di natura provvedimentale non suscettibile di impugnazione – Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini del computo della volumetria ammessa dalle normative edilizie in una determinata zona è rilevante soltanto il fatto oggettivo dell&#8217;utilizzazione dell&#8217;area, che ha l&#8217;effetto di impedirne l&#8217;ulteriore edificazione oltre i limiti consentiti. È invece irrilevante che la proprietà dell&#8217;area sia stata trasferita ad altri, o che ad altri sia ascrivibile la pregressa costruzione, o manchino specifici negozi giuridici diretti all&#8217;asservimento o, ancora, che l&#8217;edificio insista su una parte del lotto catastalmente diviso. Ne consegue che, in assenza di un atto costitutivo del rapporto di asservimento, occorre verificare in concreto se la potenzialità edificatoria dell’area de qua sia stata comunque “impegnata” ai fini della pregressa costruzione e se dunque sussista un vincolo urbanistico pertinenziale. Nella specie conducono a far ritenere la sussistenza di tale vincolo le seguenti circostanze : a) il chiaro riferimento, negli atti di compravendita susseguitesi nel tempo, ad un compendio urbanisticamente unitario; b) l’impegno assunto dal venditore di asservire a verde una porzione di tale area a perpetuo favore dell’edificio. Ne consegue la legittimità del diniego opposto motivato con la natura pertinenziale del lotto oggetto di intervento rispetto al vicino fabbricato già adibito ad albergo</p>
<p>2. In tema di computo della volumetria ammessa dalle normative edilizie in una determinata zona, ai fini del rilascio di un titolo edilizio, attesa la natura vincolata di quest’ultimo, l’erronea certificazione catastale in punto di capacità edificatoria di un lotto e il conseguente affidamento ingenerato, non incidono sulla legittimità del diniego, quando non vi siano i presupposti urbanistico-edilizi per il rilascio del titolo. Parimenti irrilevante è la circostanza che, in sede di parere preventivo, siano state espresse valutazioni che avrebbero potuto indurre a confidare nella edificabilità del lotto in questione.<br />
3. Il potere di risarcire il danno ingiusto non costituisce una nuova materia attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, ma uno ‘strumento di tutela ulteriore’ rispetto a quello demolitorio, strumento che, in armonia con l’art. 24 Cost. ne completa i poteri. Pertanto laddove il danno prospettato derivi dalle errate attestazioni (in punto di capacità edificatoria del lotto) contenute in un certificato di destinazione urbanistica &#8211; atto amministrativo privo di natura provvedimentale, in quanto tale non suscettibile di impugnazione – deve escludersi che dell’invocata tutela risarcitoria sia investito il giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
<i>(Sezione Unica)<br />
</i>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 66 del 2007, proposto da:<br />
<b>Societa&#8217; Grand Rascard di Rollandin V. &#038; C. S.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabrizio Calla&#8217;, presso il cui studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16, ha eletto domicilio; </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Issime</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cattelino e Fabrizio Gaidano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Aosta, via Porte Pretoriane, 19; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>a) dell’atto n. 05/2007 Prot. n. 1.840 del 18 maggio 2007, notificato in pari data, con cui il Comune di Issime ha negato il rilascio della concessione edilizia chiesta dal Signor Rollandin Valter, in qualità di legale rappresentante della società Grand Rascard di Rollandin V. e C. S.a.s., per un intervento di nuova costruzione, da realizzare in Località Tontinel, su terreno distinto in Catasto al Foglio 13, mapp. n. 729, in zona “B” del piano regolatore;<br />
b) di tutti gli atti comunque connessi, compresi, occorrendo, l’istruttoria in data 27 marzo 2007 &#8211; con la quale il responsabile del procedimento riferisce che la richiesta di concessione edilizia non è urbanisticamente assentibile in quanto il terreno distinto al Foglio 13, mappale n. 729 non possiede capacità edificatoria &#8211; e il parere 28 marzo 2007 con cui Commissione Edilizia ritiene tale area inedificabilile;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Issime;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – La società Grand Rascard di Rollandin V. e C. S.a.s. – titolare del diritto di superficie con riguardo all’area sita nel Comune di Issime, in località Tontinel, distinta in Catasto al Foglio 13, mappale n. 729, ed inserita dal piano regolatore in zona “B” – impugna il provvedimento (n. 05/2007 prot. n. 1.840 del 18 maggio 2007) con cui il responsabile del competente servizio dell’Ufficio tecnico comunale ha negato il rilascio della concessione edilizia richiesta per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione.<br />
Il diniego si fonda sulla natura pertinenziale del lotto oggetto di intervento rispetto al vicino fabbricato già adibito ad albergo (‘Hotel Mont Nery’).<br />
2. &#8211; Si espone in fatto nel ricorso che il 28 febbraio 2003 la società ricorrente ebbe ad acquistare dalla Regione l’intero compendio immobiliare costituito dal fabbricato anzidetto (insistente sul mappale censito al Catasto Terreni, al Foglio 13, n. 202 sub. 1-n. 418) e da una serie di terreni posti nelle adiacenze (allora censiti al Catasto Terreni, al Foglio 13, mappali n. 202, n. 203 e n. 326). <br />
Si espone inoltre che – a seguito della ristrutturazione del fabbricato, del relativo mutamento della destinazione alberghiera in civile abitazione, della realizzazione di autorimesse interrate e di una serie di variazioni catastali – il compendio immobiliare risulta oggi così composto: <br />
&#8211; l’ex albergo – ora denominato Condominio “Mont Nery” – insistente nell’area censita come Foglio 12, mappale n. 202 e relativi subalterni, costituito da due corpi emergenti, uno di tre piani fuori terra, l’altro di cinque;<br />
&#8211; un corpo interrato adibito ad autorimesse (che occupa parte del sottosuolo del mappale già 202 e parte del sottosuolo del mappale già n. 203, ora n. 729) – censito come Foglio 13, mappale 725 e relativi subalterni;<br />
&#8211; l’area corrispondente all’ex mappale 203, censita, per la parte (13 mq.) corrispondente alla cabina di trasformazione elettrica, come Foglio 13, mappale 203 (nuovo); per i restanti 1404 mq., come Foglio 13, mappale 729.<br />
Si ricorda ancora che la società ricorrente – in sede di vendita degli alloggi del nuovo condominio &#8211; si è riservata il diritto di superficie sul mappale n. 729 per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione (con deroga alle distanze legali dai confini, a carico del mappale n. 202) e che tale diritto è stato sottoposto alla condizione risolutiva espressa del mancato rilascio della relativa concessione edilizia entro la data del 31 dicembre 2008.<br />
3. &#8211; Avverso il diniego – impugnato insieme a tutti gli atti del relativo procedimento – si deduce violazione, sotto diversi profili, della disciplina urbanistica dettata dal piano regolatore del Comune di Issime, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, nonché violazione dell’articolo 60 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.<br />
Con il ricorso si chiede inoltre il risarcimento dei danni anche nell’ipotesi che la domanda impugnatoria non venga accolta, in relazione al pregiudizio subito dalla società ricorrente in conseguenza del certificato di destinazione urbanistica rilasciato all’interessata il 2 dicembre 2002 il cui contenuto – in caso di rigetto del ricorso – dovrebbe ritenersi erroneo.<br />
4. &#8211; Il Comune di Issime si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza dei motivi di impugnativa e chiedendo il conseguente rigetto del ricorso.<br />
5. &#8211; All’udienza del 16 gennaio 2008 la causa è stata ulteriormente discussa e trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – La questione all’esame riguarda la capacità edificatoria del lotto &#8211; sito nelle adiacenze di un fabbricato in passato destinato ad albergo ed ora trasformato in condominio – sul quale insiste il diritto di superficie della società ricorrente.<br />
La concessione edilizia – richiesta dall’interessata per costruzione di un fabbricato di civile abitazione da realizzare sopra un garage interrato &#8211; è stata infatti negata sul presupposto della “pertinenzialità dell’area di cui trattasi . . . all’edificio già adibito ad albergo all’insegna hotel Mont Nery”.<br />
Come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato la volumetria esistente (pari a mc. 5298) “è ampiamente superiore alla volumetria edificabile” (pari a mc. 3.396,40), con la conseguenza che il terreno distinto in Catasto al Foglio 13, mappale n. 729 (ex 203), in quanto asservito all’edificio esistente, deve ritenersi privo di “propria capacità edificatoria”.<br />
2. – Con i motivi di impugnativa si contesta, in punto di fatto e di diritto, il presupposto su cui si fonda il diniego di concessione edilizia.<br />
Si sostiene, in particolare, che il piano regolatore del Comune di Issime – adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 22 marzo 1985 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 2 febbraio 1996 – ha inserito in zona “B” tutti i mappali di cui si componeva il complesso alberghiero: poiché in tale zona è consentito un indice fondiario massimo di 0,7 mc./mq. deve ritenersi che il piano regolatore abbia attribuito tale capacità edificatoria anche al mappale n. 203 (ora n. 729).<br />
Tale assunto, si rileva, trova conferma nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Issime il 2 dicembre 2002, ove si attesta, tra l’altro, che “gli immobili distinti al Catasto Terreni al Foglio 13, mappali nn. 202 e 203 (per una superficie di mq. 864 su un totale di mq. 1.440) . . . ricadono in zona ‘B’ (edificabile) del P.R.G.C. vigente . . . nella quale è ammessa la costruzione con indice fondiario massimo di 0,7 mc/mq”.<br />
In sostanza, secondo la tesi della società ricorrente, poiché il terreno oggetto del progettato intervento edilizio costituisce da sempre (e da ben prima dell’approvazione del piano regolatore) un’area autonoma, dotata di un proprio identificativo catastale (mappale n. 203, ora n. 729), non può in alcun modo ritenersi che la sua capacità edificatoria sia stata assorbita da un edificio costruito da oltre un secolo, insistente su un’area diversa, seppure contigua (mappale n. 202).<br />
Nella specie non vi sarebbero poi le condizioni di fatto che contraddistinguono la pertinenza urbanistica nella accezione oggettiva e quantitativa accolta dalla giurisprudenza. Il riferimento è in particolare al nesso strumentale e funzionale con l’immobile principale, alle ridotte dimensioni rispetto all’edificio principale, all’assenza di un autonomo valore di mercato: nella specie infatti le dimensioni del lotto che il Comune ritiene asservito (mq. 1.440) sono notevoli ed è di conseguenza elevato il corrispondente valore di mercato.<br />
Si aggiunge ancora che – ove il pianificatore comunale avesse inteso escludere l’autonoma capacità edificatoria delle aree adiacenti a quella su cui insiste l’edificio già destinato ad albergo – tale asservimento urbanistico avrebbe dovuto essere espressamente previsto dal piano regolatore, proprio perché tali aree, al momento dell’adozione dello strumento urbanistico, erano dotate di un proprio identificativo catastale ed erano quindi già individuate nella loro autonomia. <br />
Anzi, che in sede di pianificazione il Comune non abbia inteso imporre alcun asservimento in relazione alla volumetria del fabbricato esistente, risulterebbe anche dal parere &#8211; favorevole all’intervento progettato dalla ricorrente &#8211; espresso proprio dal professionista “redattore del piano regolatore”.<br />
3. – La tesi sostenuta con il ricorso non può essere condivisa.<br />
3.a &#8211; Va subito rilevato che la realizzazione dell’albergo Mont Nery risale ad un’epoca (fine ‘800/inizio ‘900) in cui gli interventi di nuova costruzione non erano sottoposti al previo rilascio di un titolo edilizio.<br />
Sicché la circostanza che nella specie non esistono atti che documentino l’avvenuto asservimento dell’area de qua in relazione all’indice edificatorio utilizzato per la costruzione di fabbricato non è sufficiente per escludere che il lotto in questione abbia natura di pertinenza urbanistica rispetto all’edificio principale.<br />
La giurisprudenza ha infatti sottolineato che “Ai fini del computo della volumetria ammessa dalle normative edilizie in una determinata zona è rilevante soltanto il fatto oggettivo dell&#8217;utilizzazione dell&#8217;area che ha l&#8217;effetto di impedirne l&#8217;ulteriore edificazione oltre i limiti consentiti. È invece irrilevante che la proprietà dell&#8217;area sia stata trasferita ad altri, o che ad altri sia ascrivibile la pregressa costruzione, o manchino specifici negozi giuridici diretti all&#8217;asservimento o, ancora, l&#8217;edificio insista su una parte del lotto catastalmente diviso (Consiglio Stato , sez. V, 15 ottobre 1986, n. 542; 25 novembre 1988 , n. 744). <br />
Nella specie è quindi necessario verificare se – in assenza di un atto costitutivo del rapporto di asservimento – possa ritenersi che la potenzialità edificatoria dell’area de qua sia stata comunque “impegnata” ai fini della costruzione dell’albergo Mont Nery e che dunque sussista il vincolo urbanistico pertinenziale.<br />
3.b &#8211; Come si legge nell’ampia ed articolata motivazione del diniego e come si ricava dalla documentazione prodotta dalle parti, il compendio immobiliare costituito dall’albergo e dalle aree circostanti – fin dall’origine appartenuto ad un unico proprietario &#8211; è stato oggetto di diverse compravendite (nel 1943, nel 1993 e da ultimo nel 2003): la descrizione degli immobili oggetto di contratto, contenuta in ognuno dei relativi rogiti, evidenzia con chiarezza l’unitarietà del compendio. <br />
In particolare, nell’atto con cui la società ricorrente – nel 2003 – ha acquistato il complesso dall’allora proprietario (la Regione Valle d’Aosta), la proprietà viene così descritta: “l’intero fabbricato da cielo a terra costituito da quattro piani fuori terra (già adibito ad albergo all’insegna Mont Nery) con area pertinenziale circostante e sottostante della superficie catastale di mq. 4852 distinta a catasto terreni del detto Comune con i mappali nn. 202, 203 e 326 del foglio 13”.<br />
Come osserva la difesa dell’Amministrazione, la coincidenza di questa descrizione con quella contenuta nell’atto di vendita del 1943 conferma come – a distanza di 60 anni e nonostante il venir meno della attività alberghiera – l’edificio e le aree circostanti dovessero considerarsi un compendio urbanisticamente unitario. <br />
Va aggiunto che il complesso immobiliare acquisito nel 2003 viene descritto nello stesso modo &#8211; un unico compendio, costituito da un fabbricato e “relativa area pertinenziale” – anche nel contratto con cui la società ricorrente ha recentemente venduto uno degli alloggi del nuovo condominio (atto 22 giugno 2007, doc. n. 5 del ricorso).<br />
Del resto, come si sottolinea nella motivazione del diniego, l’unitarietà del complesso fin dalla realizzazione dell’edificio era evidenziata dalla “naturale delimitazione nei due lati maggiori, costituita dalle strade che costeggiano la proprietà a valle e a monte”, delimitazione naturale che dalle fotografie conservate agli atti del Comune, sembrerebbe “anche implementata da un muro di recinzione e di contenimento che delimitava verso valle la proprietà della strada pubblica”. <br />
Altro elemento di fatto che viene evidenziato nella motivazione del diniego (e che pure si ricava dalla lettura del rogito del 1943) è l’impegno assunto dal venditore &#8211; proprietario dell’azienda alberghiera e di un’ulteriore area esterna al compendio &#8211; di asservire a verde una porzione di tale area a perpetuo favore dell’edificio: il vincolo assunto dall’originario proprietario consiste infatti nell’impegno di “non effettuarvi costruzioni, di non piantarvi alberi di alto fusto e di non depositarvi materiali agricoli e da concimazione”.<br />
Come si sottolinea nella motivazione del provvedimento impugnato, l’assunzione di tale vincolo di inedificabilità con riguardo ad un’area esterna “è chiaramente finalizzata a mantenere nel tempo una destinazione a verde a favore dell’albergo . . ., ritenuta così importante” da prevedere la costituzione di una servitù “addirittura su un terreno rimasto al venditore e non oggetto di passaggio di proprietà”: sicché, “a maggior ragione sono da intendersi pertinenze del fabbricato principale i terreni appartenuti sin dall’origine a uno stesso proprietario”.</p>
<p>L’insieme delle circostanze richiamate – puntualmente ed analiticamente evidenziate nella motivazione del diniego – conduce a ritenere, pur in assenza di un atto di asservimento, che l’area de qua sia gravata da un vincolo urbanistico pertinenziale.<br />
Va d&#8217;altra parte osservato che l’unicità del compendio anche sotto il profilo soggettivo sussisteva alla data di adozione del piano regolatore, così come a quella della sua approvazione.<br />
Né è conferente il riferimento alle condizioni di fatto che &#8211; secondo la giurisprudenza &#8211; qualificherebbero la pertinenza urbanistica (il nesso funzionale con l’immobile principale, le ridotte dimensioni rispetto all’edificio principale, l’assenza di un autonomo valore di mercato): la nozione di pertinenza cui si riferisce la giurisprudenza richiamata nel ricorso (Cons. St., Sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7822; 11 novembre 2004, n. 7325) è infatti quella concernente il rapporto tra manufatti edilizi che l’articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1982, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, prende in considerazione ai fini dell’individuazione del regime – autorizzatorio ovvero concessiorio – del relativo titolo. <br />
Altra e diversa è la nozione di vincolo urbanistico pertinenziale conseguente all’utilizzo della capacità edificatoria di un’area. <br />
3.c – Vero è che, come si deduce nel ricorso, nel certificato urbanistico rilasciato dal Comune il 2 dicembre 2002 – dunque prima dell’acquisto del compendio immobiliare da parte della società ricorrente – si attesta che “gli immobili distinti al Catasto Terreni al Foglio 13, mappali nn. 202, 203 (per una superficie di mq. 864 su un totale di mq. 1.440), 326 e al Foglio 35, nn. 418 e 201/1, ricadono in zona ‘B’ (edificabile) del P.R.G.C. vigente” e che “tale zona comprende le parti di territorio parzialmente edificate nella quale è ammessa la costruzione con indice fondiario massimo di 0,7 mc/mq”.<br />
A questo proposito va senz’altro ricordato che, come è stato affermato dalla giurisprudenza, nel certificato di destinazione urbanistica il Comune è tenuto ad inserire &#8211; a tutela dell&#8217;affidamento dei terzi &#8211; l&#8217;eventuale trasferimento di volumetria da un&#8217;area ad altra area contigua, perché tale trasferimento influisce sulla disciplina urbanistica ed edilizia della stessa (Cons. St., Sez. V, 28 giugno 2000, n. 3637).<br />
Peraltro &#8211; e anche a prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza richiamata sembra riferirsi alla sola ipotesi, che nella specie non ricorre, in cui l’asservimento si sia verificato tra lotti appartenenti a proprietari diversi &#8211; quanto attestato nel certificato di destinazione urbanistica non è rilevante in questa sede.<br />
Non v’è dubbio infatti che – tenuto conto della natura vincolata del titolo edilizio &#8211; l’erronea certificazione in punto di capacità edificatoria di un lotto e il conseguente affidamento ingenerato, non incidono sulla legittimità del diniego, quando, come nella specie, non vi siano i presupposti urbanistico-edilizi per il rilascio del titolo.<br />
3.d – Parimenti irrilevante, sempre in considerazione della natura vincolata del titolo edilizio, è la circostanza che, in sede di parere preventivo, siano state espresse valutazioni che avrebbero potuto indurre a confidare nella edificabilità del lotto in questione. <br />
Ci si riferisce in particolare alla nota con cui – il 3 giugno 2003 e dunque ben prima dell’avvio del procedimento di rilascio della concessione edilizia (richiesta il 20 dicembre 2006) – il responsabile del procedimento ha comunicato, facendole proprie, le risultanze del parere preventivo richiesto sul progetto, con le quali si concludeva che “l’intervento di nuova edificazione sui mappali n. 203 e 326 non presenta . . . particolari problemi da quanto è dato da vedere dalla proposta trasmessaci”.<br />
Altrettanto vale con riguardo alla circostanza, sottolineata nel ricorso, che tale parere sia stato espresso dal professionista al quale &#8211; come lo stesso responsabile del procedimento riconosce nella comunicazione al progettista della società ricorrente &#8211; era stato affidato l’incarico “per l’adeguamento normativo e la variante del P.R.G.C. vigente”.<br />
L’assenza di margini discrezionalità che connota la valutazione circa la capacità edificatoria del lotto esclude infatti il rilievo di queste circostanze in sede di sindacato sulla legittimità del diniego di concessione edilizia.<br />
E in ogni caso, come si è più volte sottolineato, il provvedimento impugnato è sorretto da un’ampia e puntuale motivazione che dà adeguatamente conto delle diverse conclusioni successivamente raggiunte dal responsabile del procedimento (in data 27 marzo 2007), anche alla stregua delle considerazioni contenute nei due pareri legali acquisiti (e prodotti agli atti del giudizio), e delle valutazioni espresse dalla Commissione edilizia (in data 28 febbraio 2007). <br />
3.e &#8211; E’ ancora la natura vincolata del titolo ad escludere la rilevanza dell’ultimo motivo, con cui si deduce disparità di trattamento in relazione alla diversa sorte subita da due lotti che originariamente facevano parte del compendio e sui quali il Comune ha consentito l’edificazione.<br />
Va considerato, d’altra parte, che per effetto della compravendita stipulata nel 1993 tali aree &#8211; a differenza di quella oggetto del diniego impugnato – al momento dell’approvazione del piano regolatore (1996) non appartenevano più al proprietario dell’edificio ex alberghiero.<br />
Non vi è quindi motivo di accogliere l’istanza istruttoria con cui la ricorrente chiede l’acquisizione della documentazione relativa alle concessioni rilasciate con riguardo agli interventi realizzati su tali mappali.<br />
4. – La domanda di annullamento del diniego va dunque respinta.<br />
5. – Quanto invece alla domanda con cui la ricorrente chiede il risarcimento dei danni conseguenti alla lamentata erronea attestazione contenuta nel certificato di destinazione urbanistica, si rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Secondo quanto stabilito dall’articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, “il tribunale amministrativo regionale, nell&#8217;ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all&#8217;eventuale risarcimento del danno”.<br />
La disposizione è chiara nel configurare la tutela risarcitoria attribuita al giudice amministrativo come strettamente consequenziale ed “ulteriore” rispetto alla “sua giurisdizione” e quindi ad una tutela di natura costitutiva.<br />
Come l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha recentemente affermato, “il potere di risarcire il danno ingiusto non costituisce una nuova materia attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, ma uno ‘strumento di tutela ulteriore’ rispetto a quello demolitorio, strumento che, in armonia con l’art. 24 Cost. ne completa i poteri” (Cons. St., Ad. Pl., 22 ottobre 2007, n. 12).<br />
Nella specie, poiché il danno prospettato dalla società ricorrente deriva dalle attestazioni contenute nel certificato di destinazione urbanistica &#8211; atto amministrativo privo di natura provvedimentale, in quanto tale non suscettibile di impugnazione – deve escludersi che dell’invocata tutela risarcitoria sia investito il giudice amministrativo.<br />
7. – Conclusivamente, il ricorso va respinto con riguardo alla richiesta di annullamento del diniego di concessione edilizia 18 maggio 2007; con riguardo invece alla richiesta di risarcimento del danno, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Quanto alle spese e alle competenze del giudizio – considerato che le attestazioni contenute nel certificato di destinazione urbanistica possono aver indotto l’interessata a fare affidamento sull’edificabilità dell’area – se ne dispone l’integrale compensazione tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta in parte respinge il ricorso in epigrafe, in parte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/02/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-2-2008-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2008 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2008 n.81</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-2-2008-n-81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-2-2008-n-81/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-2-2008-n-81/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2008 n.81</a></p>
<p>P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore M. V. ed altri (avv.ti U. Segarelli e M. Mariani) c/ A.N.A.S. S.P.A. (Avv. Dist. St.) MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, PREFETTURA DI TERNI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI (Avv. Dist. St.) sulla domanda riconvenzionale ex art. 43, D.P.R. 8 giugno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-2-2008-n-81/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2008 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-2-2008-n-81/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2008 n.81</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. G. Lignani – Presidente, P. Ungari – Estensore<br /> M. V. ed altri (avv.ti U. Segarelli e M. Mariani) c/ A.N.A.S. S.P.A. (Avv.<br /> Dist. St.) MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, PREFETTURA DI TERNI UFFICIO<br /> TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla domanda riconvenzionale ex art. 43, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in sede di ottemperanza e sui criteri che presiedono al giudizio del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per P.U. – Illegittimità della procedura espropriativa – Giudizio d’ottemperanza &#8211; Domanda riconvenzionale della P.A. di “autocondanna” al risarcimento in luogo della restituzione – Art. 43, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – E’ ammissibile.</p>
<p>2. Espropriazione per P.U. &#8211; Illegittimità della procedura espropriativa &#8211; Domanda riconvenzionale della P.A. di “autocondanna” al risarcimento in luogo della restituzione – Art. 43, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 &#8211; Disciplina transitoria – Art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – Non vi osta.</p>
<p>3. Espropriazione per P.U. – Illegittimità della procedura espropriativa – Giudizio d’ottemperanza – Domanda di restituzione dell’area previa riduzione in pristino e domanda riconvenzionale della P.A. di “autocondanna” al risarcimento in luogo della restituzione – Ponderazione comparativa del G.A. – Necessità &#8211; Fattispecie.</p>
<p>4. Espropriazione per P.U. – Illegittimità della procedura espropriativa – Giudizio d’ottemperanza – Domanda di restituzione dell’area previa riduzione in pristino e domanda riconvenzionale della P.A. di “autocondanna” al risarcimento in luogo della restituzione – Ponderazione comparativa del G.A. – Criteri &#8211; Riferimento ai principi generali sulla tutela risarcitoria – Eccessiva onerosità (art. 2058 c.c.) – E’ ammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi del comma 3, art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, applicato in via analogica, l’Amministrazione, ove non abbia già adottato uno dei provvedimenti formali previsti dai due commi precedenti – ha la facoltà di chiedere al giudice amministrativo la decisione sulla non restituzione del bene e, quindi, sulla risarcibilità della pretesa di restituzione del bene medesimo, così come formulata dagli aventi diritto per la prima volta con il ricorso per l’ottemperanza. (1)</p>
<p>2. L’art. 43, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001n. 327 è applicabile anche ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, trattandosi di decidere quale nuova sorte vada riservata ad una “res” modificata dalla stessa Amministrazione e rimasta tuttora, senza titolo legittimante, nella disponibilità di quest’ultima; sorte che, logicamente, non può essere esaminata e definita se non alla luce della norma successivamente codificata ed attualmente in vigore (nella specie, il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulle contrapposte domande di restituzione e di risarcimento, nel quadro di un giudizio di ottemperanza promosso dopo il giudicato di annullamento degli atti di una precedente procedura svoltasi sotto l’impero della precedente disciplina). (2)</p>
<p>3. Ai fini del comma 3, art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il giudice, in applicazione analogica di quanto previsto nel primo comma, deve valutare (sostituendosi all’Amministrazione) gli interessi concretamente in conflitto, per poi decidere quali delle due pretese (del ricorrente o della stessa Amministrazione) meriti sempre in concreto l’accoglimento. (il Collegio, nell’accogliere la domanda dell’Amministrazione, ha dato atto che la parte pubblica ha ampiamente dimostrato di avere tuttora un notevole interesse pubblico alla conservazione dell&#8217;opera (i.e.: una strada), mentre i ricorrenti non hanno rappresentato, con il supporto di elementi concreti, il loro interesse alla restituzione del terreno &#8211; così come era in origine e dunque previo ripristino dello stato dei luoghi -, diverso da quello meramente patrimoniale e, quindi, non sostituibile con il pieno ristoro monetario per equivalente). (3)</p>
<p>4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il giudice amministrativo può tener conto del principio denunciato dall’art. 2058, comma 2, c.c., che riveste carattere generale ed è applicabile anche nel contesto dell’ordinamento pubblicistico, non solo per contemperare gli opposti interessi in gioco (pubblici e/o privati) ma anche per evitare in particolare un qualsiasi tentativo di “abuso” nell’esercizio dei propri diritti. (4)<br />
</b>___________________________________________<br />
(1) Sull’ammissibilità in sede di ottemperanza della domanda del privato di restituzione del bene ablato, CONSIGLIO DI STATO &#8211; ADUNANZA PLENARIA &#8211; Sentenza 29 aprile 2005 n. 2; favorevole alla domanda risarcitoria in sede di ottemperanza, anche nella forma, ove richiesta dalla parte e possibile in fatto, della reintegrazione in forma specifica, CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 30 gennaio 2006 n. 290, in questa rivista; v. anche, T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 16 febbraio 2006 n. 231, ivi. In senso negativo, CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA &#8211; SEZIONE GIURISDIZIONALE &#8211; Sentenza 28 settembre 2007 n. 915. Il Collegio siciliano ha anche ribadito che la P.A., in sede di ottemperanza la P.A., non può esperire la via dell’”autocondanna”: si è osservato, infatti, che qualora siano stati annullati in sede giurisdizionale gli atti del procedimento di espropriazione per pubblica utilità ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico senza un valido provvedimento ablatorio, il giudice amministrativo può escludere la restituzione del bene illegittimamente espropriato e disporre il risarcimento integrale del danno da parte dell’amministrazione, soltanto se quest’ultima deposita in giudizio un nuovo ed espresso provvedimento di acquisizione sottoposto all’immediato controllo giurisdi-zionale di legittimità (con facoltà per la controparte di impugnarlo con motivi aggiunti); nello stesso senso, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 18 gennaio 2007, n. 86; contra T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 16 febbraio 2006 n. 231, cit..<br />
(2) Il principio di cui in massima è desunto dalla motivazione di CONSIGLIO DI STATO &#8211; ADUNANZA PLENARIA &#8211; Sentenza 29 aprile 2005 n. 2, in questa rivista.<br />
Ad identiche conclusioni perviene altro indirizzo che, muovendo dalla natura processuale della norma, ritiene applicabile l’art. 43 anche ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità: così T.A.R. TOSCANA – SEZIONE III – Sentenza 11 giugno 2004 n. 2066, che ha osservato che la norma in esame “introduce, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, un nuovo istituto che attribuisce all’amministrazione la facoltà di chiedere una pronuncia che converta la domanda restitutoria proposta dal ricorrente in una condanna risarcitoria per equivalente con esclusione della restituzione del bene. Trattasi, come evidenziato anche dalla dottrina, di una domanda di “autocondanna”, proposta dall’amministrazione resistente in via riconvenzionale, essendo subordinata all’ammissibilità ed alla fondatezza della domanda introduttiva del giudizio.”; in tal senso, anche T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 16 febbraio 2006 n. 231, cit. e T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA &#8211; Sentenza 29 maggio 2007 n. 282, ivi. In senso contrario, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 8 maggio 2004, n. 8777, secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di un suolo, a seguito dell’annullamento del decreto d’esproprio, non sono applicabili le disposizioni del testo unico in materia di espropriazione, quante volte, anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità.<br />
(3) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista.<br />
(4) V. T.A.R. UMBRIA – Sentenza 25 giugno 2007 n. 534. In senso contrario, CONSIGLIO DI STATO &#8211; ADUNANZA PLENARIA &#8211; Sentenza 29 aprile 2005 n. 2 cit., secondo cui la domanda di restituzione dell’area, previa riduzione in pristino, svolta in sede di ottemperanza ad un giudicato, comporta il soddisfacimento della pretesa restitutoria, senza che questa possa essere preclusa da considerazioni fondate sull’eccessiva onerosità (art. 2058 c.c.) o sul pregiudizio derivante all’economia nazionale dalla distruzione della cosa; v. anche CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 30 gennaio 2006 n. 290, cit.. <i>(A. Faccon)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>SENTENZA </p>
<p>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Visto il ricorso 355/2007  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>VACCARINI MARCO <br />
CASTRICHINI MARIA <br />
VACCARINI RENZO <br />
VACCARINI SABRINA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentati e difesi dall’avv.to:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>SEGARELLI UMBERTO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in PERUGIA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA PODIANI, 17 <br />
presso l’avv.to<br />
MARIANI MAURIZIO <br />
</i><br />
<b>contro<br />
</b><i><br />
A.N.A.S.- S.P.A.  <br />
</i>rappresentata e difesa da:<i><br />
AVVOCATURA STATO  <br />
con domicilio in PERUGIA <br />
VIA DEGLI OFFICI, 14 <br />
presso la sua sede</p>
<p>
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI    </p>
<p>PREFETTURA DI TERNI   </p>
<p>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI <br />
</i>rappresentati e difesi da:<i><br />
AVVOCATURA STATO  <br />
con domicilio in PERUGIA <br />
VIA DEGLI OFFICI, 14 <br />
presso la sua sede</i>;<br />
<i><br />
</i>per l&#8217;esecuzione del giudicato</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>di cui alla sentenza del TAR dell’Umbria n. 589 del 17 luglio 2000.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ANAS Spa e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Terni.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla camera di consiglio del 21 novembre 2007, la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti come da verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione mediante reintegrazione in forma specifica del giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 589 del 17 luglio 2000, con la quale venne dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al decreto ministeriale  n. 1347/1993 (in quanto annullato con sentenza dell’Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 2 del 24 gennaio 2000) e venne fra l’altro annullato il decreto del Prefetto di Terni del 14 maggio 1993, n. 3442 con il quale l’A.N.A.S. era stata autorizzata ad occupare in via d’urgenza  talune aree di proprietà del signor Federico Vaccarini (dante causa dei ricorrenti); aree poi utilizzate per la costruzione di un segmento del Raccordo autostradale Civitavecchia/Rieti Tronco Terni, per il collegamento con la strada provinciale “Marattana”.<br />
A sostegno di tale domanda, la difesa dei ricorrenti precisa: A) che, a seguito della conferenza di servizi  svoltasi in data 8 novembre 2000 presso il Provveditorato regionale alle OO.PP dell’Umbria (per l’approvazione del progetto preliminare del tratto stradale “Terni-confine regionale”) è stato approvato un diverso tracciato per la “Terni Rieti”, tracciato che non transita e non coincide con il segmento viario realizzato sulle aree dei ricorrenti; sicchè, lo stesso tracciato e le opere ivi realizzate sarebbero attualmente prive di qualsiasi interesse pubblico riconducibile all’opera viaria “de qua”; B) che la rimozione delle opere eseguite sui terreni dei ricorrenti  è oggettivamente attuabile mediante demolizione ed asporto, quale che sia l’onerosità della stessa (non opponibile peraltro ai ricorrenti in quanto titolari di un diritto assoluto alla riappropriazione dei loro beni ormai detenuti senza titolo alcuno ; C) che, nonostante gli atti di diffida e di costituzione in mora, le Amministrazioni intimate non hanno ancora provveduto alla riduzione in pristino ed alla restituzione dei beni di cui è causa.<br />
A conclusione della stessa domanda, la predetta difesa (riservandosi in subordine ogni altra pretesa di tipo risarcitorio per equivalente) insiste affinché venga dichiarato a carico dell’ANAS l’obbligo di dare esecuzione in forma specifica al predetto giudicato e, per l’effetto, l’obbligo di restituzione dei beni di cui è causa alla parte ricorrente, previa riduzione in pristino stato dei medesimi; il tutto, previa fissazione di un congruo termine per l’esecuzione e con contestuale nomina di un commissario “ad acta” per il caso di mancata ottemperanza; con vittoria di spese ed onorari.<br />
2.Le Amministrazioni intimate si sono costituite e resistono eccependo anzitutto l’inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di esperibilità dell’azione, invocando poi, in subordine, l’applicazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 al fine di far dichiarare in favore dell’ANAS il diritto di proprietà dell’area in contestazione e del manufatto ivi esistente, previo risarcimento del danno in favore della controparte.<br />
A sostegno dell’ammissibilità di quest’ultima subordinata domanda, proposta in via giudiziale, l’Avvocatura dello Stato invoca precedenti giurisprudenziali precisando poi nel merito che nella fattispecie esiste tuttora l’interesse pubblico a mantenere l’opera viaria già eseguita sul terreno in questione (onde completare la rete viaria nel Comune di Terni) e che tale interesse è senz’altro da considerare prevalente rispetto a quello restitutorio dei ricorrenti (riferito ad una ben modesta superficie di circa 800 mq.).<br />
3. Trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 21 novembre 2007, il Collegio rileva quanto segue.<br />
3.1 L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato per carenza dei presupposti del ricorso per ottemperanza è infondata.<br />
Invero la difesa dei ricorrenti ha chiesto la restituzione dell’area in questione quale effetto ripristinatorio naturalmente conseguente ad una procedura (di occupazione d’urgenza) i cui atti sono stati da tempo annullati in questa sede.<br />
Tale effetto “ripristinatorio” (correlato a quello “conformativo”) è tipico di una sentenza di annullamento come quella di specie passata in giudicato, in quanto da essa scaturisce l’obbligo di riportare la situazione di fatto a quella di diritto  stabilita nella sentenza medesima (sull’argomento cfr., amplius, la decisione dell’A.P. del Consiglio di Stato  n. 2 del 29 aprile 2005).<br />
Si tratta cioè di portare a concreta esecuzione quest’ultima svolgendo preliminarmente  un giudizio sulle eventuali contestazioni  in ordine all’avvenuta ottemperanza o meno dell’obbligo predetto.<br />
In questo caso, considerato che non sono state formulate contestazioni in ordine al mancato adempimento dell’obbligo medesimo, il ricorso deve ritenersi non solo ammissibile ma (come pure si ribadirà in appresso) anche fondato.<br />
3.2. L’Avvocatura dello Stato ha poi chiesto, in subordine, l’applicazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 formulando tale richiesta in via giudiziale ai sensi del 3° comma dello stesso articolo.<br />
L’istanza è da ritenere senz’altro ammissibile.<br />
Invero tale comma prevede che, nel caso in cui venga esercitata un’azione volta alla restituzione di un bene comunque di fatto ancora utilizzato per scopi di interesse pubblico, l’Amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo (nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda) disponga la condanna al risarcimento del danno con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.<br />
Inquadrato  nel contesto di tutta la disciplina contenuta nell’art. 43, il comma 3 in esame offre alla stessa Amministrazione – che in ipotesi (come in questo caso) non abbia già adottato uno dei provvedimenti formali previsti dai commi precedenti – la facoltà di chiedere al giudice amministrativo la decisione sulla non restituzione del bene e quindi sulla risarcibilità della pretesa di restituzione del bene medesimo così come primariamente formulata dagli aventi diritto con il ricorso per l’ottemperanza.<br />
Il giudice, in applicazione analogica di quanto previsto nel primo comma, dovrà pertanto valutare (sostituendosi all’Amministrazione) gli interessi concretamente in conflitto, per poi decidere quali delle due pretese (del ricorrente o della stessa Amministrazione) meriti sempre in concreto l’accoglimento.<br />
Sulla evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha determinato la codificazione dell’art. 43 (soprattutto in relazione ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo) conviene per brevità far rinvio alla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 2/2005 laddove (pagg. 9 e segg.), con completezza di trattazione, viene espressamente commentata ed interpretata tale disciplina di legge.<br />
Alla stessa sentenza nonché alla sentenza del T.A.R. Toscana  3^ Sez. n. 2066/2004 si può, pure per brevità, far adesivo rinvio in ordine all’applicabilità “giudiziale” dello stesso art. 43 al caso di specie.<br />
Invero – pur considerando che la disciplina transitoria dell’art. 57 dello stesso testo unico n. 327/2001 esclude che le disposizioni ivi contenute siano applicabili ai progetti per i quali alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sia già intervenuta (come in questo caso) la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza – è da ritenere che detto articolo 57 non trovi applicazione nel caso di specie poiché in questo caso non si tratta di applicare la nuova normativa con riguardo ad una procedura espropriativa ancora “in itinere” bensì di decidere (in sede di giudizio di ottemperanza promosso dopo l’annullamento passato in giudicato degli atti di una precedente procedura svoltasi sotto l’impero della precedente disciplina) quale nuova sorte vada riservata ad una “res” modificata dalla stessa Amministrazione e rimasta tuttora, senza titolo legittimante, nella disponibilità di quest’ultima; sorte che, logicamente, non può essere esaminata e definita se non alla luce della norma successivamente codificata ed attualmente in vigore.<br />
3.3. Così positivamente superate le questioni di rito in ordine all’ammissibilità dell’istanza proposta dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43, 3° co. del D.P.R. citato ed in ordine alla applicabilità della stessa norma nel caso concreto, occorre subito rilevare: A) che il ricorso per l’ottemperanza del giudicato di cui trattasi è fondato  non solo perché l’occupazione delle aree in questione risulta senza titolo ma anche perché, come si è già detto, nessuna contestazione  è stata opposta  dall’Amministrazione resistente in ordine ai dati di fatto affermati nel ricorso (secondo cui il segmento viario realizzato sulle aree della parte ricorrente non è più utilizzabile  per il nuovo progettato percorso della “Terni Rieti”). E’ stato, infatti, approvato (in sede di conferenza dei servizi dell’8 novembre 2000) un nuovo progetto preliminare di viabilità che non transita per dette aree e che anzi transiterà a notevole distanza da quest’ultimo. Il che significa, in definitiva, che le aree in questione  non sono più utilizzabili per il fine pubblico originariamente previsto nel precedente progetto dell’opera viaria in questione; B) che, purtuttavia, l’Amministrazione resistente insiste nella propria istanza risarcitoria (in sostituzione della restituzione del bene) ribadendo, con ampi e circostanziati riferimenti  ad altri progetti viari tuttora in corso di realizzazione da parte dell’A.N.A.S. e del Comune di Terni, che l’opera già eseguita sulle aree della parte ricorrente  è tuttora di notevole importanza e di forte utilità pubblica per tutto il complessivo e nuovo sistema di collegamento viario locale (in considerazione, fra l’altro, della presenza delle grandi aree industriali denominate “Sabbioni e Marattana” da collegare con le grandi direttrici viarie nazionali ovvero la S.S. “Tiberina” (E45) e la S.S. n. 675 “Umbro Laziale”, fino all’autostrada A1). Sicchè, a confronto di siffatte forti valenze di pubblica utilità dell’opera viaria già eseguita sui terreni dei ricorrenti (aventi una superficie di circa 800 mq), l’interesse alla restituzione degli stessi terreni (per di più apoditticamente affermato ma non comprovato) dovrebbe (sempre ad avviso dell’Amministrazione) ritenersi recessivo e come tale non meritevole dell’invocata tutela restitutoria, anche in considerazione dei grandi esborsi di pubblico denaro finora effettuati e che l’eventuale restituzione del bene stesso renderebbe del tutto inutili.<br />
3.4. Valutando tutte le circostanze evidenziate nei predetti punti A) e B) e tenendo conto del fatto che la difesa dei ricorrenti non ha assolutamente contestato quanto affermato dall’Amministrazione in ordine alle predette ulteriori progettazioni viarie in corso di realizzazione da parte dell’A.N.A.S. e del Comune di Terni, questo Collegio ritiene che l’istanza risarcitoria di cui si discute merita l’accoglimento.<br />
In effetti, dal confronto degli interessi pubblici e privati in conflitto, quelli pubblici palesati dall’Amministrazione (e, ripetesi, assolutamente non contestati dalla difesa dei ricorrenti) appaiono del tutto prevalenti e meritevoli di maggiore tutela nella logica e nello spirito di cui alla disciplina dell’invocato art. 43 del T.U. citato.<br />
In buona sostanza, mentre l’Amministrazione resistente ha ampiamente dimostrato di avere tuttora un notevole interesse pubblico alla conservazione dell&#8217;opera, i ricorrenti non hanno rappresentato quale sia il loro interesse alla restituzione del terreno (così come era in origine e dunque previo ripristino  dello stato dei luoghi); né è stato in alcun modo evidenziato e circostanziato con elementi di fatto concreti che detta integrale reintegra possa per loro rappresentare un interesse diverso da quello meramente patrimoniale e quindi non sostituibile con il pieno ristoro monetario per equivalente.<br />
A tal proposito merita ricordare che nella disciplina del diritto civile, proprio in materia di risarcimento in forma specifica, esiste una norma (art. 2058, 2° co. c.c.) secondo cui il giudice può disporre  che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione richiesta dal danneggiato in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore.<br />
La “ratio” di tale norma – da considerare come principio di carattere generale anche nel contesto dell’ordinamento pubblicistico di cui è causa – avalla  ulteriormente le conclusioni di cui sopra in ordine alla fondatezza  dell’istanza dell’Amministrazione  formulata con riferimento  al caso concreto (sull’argomento cfr. la sentenza di questo Tribunale n.534 del 25 giugno 2007).<br />
La stessa norma, infatti, esprime una regola di carattere generale non solo per contemperare gli opposti interessi in gioco (pubblici e/o privati) ma anche per evitare  in particolare un qualsiasi tentativo di “abuso” nell’esercizio dei propri diritti (sul punto cfr. la citata sentenza di questo Tribunale n.534 del 25 giugno 2007 laddove, fra l’altro, per un caso analogo viene richiamato il principio generale della necessaria proporzionalità tra il diritto del creditore (danneggiato) e l’obbligo imposto al debitore danneggiante).<br />
In questo caso, infatti, i diritti dei ricorrenti potranno (e dovranno) ottenere il pieno ristoro  monetario (per equivalente) da determinare  sulla base di un comune accordo tra le parti in causa o, in mancanza, sulla base dei criteri fissati nel 6° co. lett. a) e b) dello stesso art. 43 citato; il tutto, senza neppure trascurare (ove ne sussistano le condizioni) l&#8217;applicabilità della norma di principio vigente all’epoca in cui nel 1993 avvenne l’occupazione d’urgenza dei terreni cui è causa (art. 40 del T.U. n. 2359 del 1865). Quest’ultima norma prevede che, nel caso di occupazione parziale di un terreno di vaste proporzioni, il ristoro monetario dovrà tenere conto della differenza  tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile prima dell’occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la restante parte di esso dopo l’occupazione (ed, in questo caso, dopo l’acquisizione dello stesso da parte dell’Amministrazione ).<br />
4. In conclusione, per tutte le ragioni suesposte, accertata l’ammissibilità e la fondatezza  del ricorso per ottemperanza e rigettata ogni eccezione  di rito, questo Collegio, in accoglimento della domanda avanzata dall’Amministrazione resistente, ritiene che quest&#8217;ultima in sostituzione della restituzione del bene debba essere condannata al risarcimento del danno  nella misura da determinare sulla base dei criteri sopra indicati con la procedura di cui all&#8217;art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 80/1998.<br />
A questo proposito si precisa che la stima di cui all&#8217;art.40 della legge n.2359/1865 dovrà essere riferita ai valori correnti alla data dell&#8217;occupazione d&#8217;urgenza eseguita in forza di un provvedimento poi annullato, tale essendo la data in cui si è prodotto il danno ingiusto. Dalla stessa data, a norma dello stesso art. 43, comma 6, decorreranno gli interessi di mora.<br />
Trattandosi di risarcimento del danno, il relativo debito va considerato &#8220;di valore e non &#8220;di valuta&#8221;. Pertanto, una volta determinato il <i>quantum</i> con riferimento alla data di consumazione dell&#8217;illecito, l&#8217;importo dovrà essere rivalutato. Di conseguenza gli interessi saranno calcolati anno per anno sull&#8217;importo via via rivalutato, o, in alternativa, calcolati per l&#8217;intero periodo sull&#8217;importo rivalutato in misura media (cfr. Cass., sez.III, 8 aprile 2003, n.5503; id., 18 marzo 2003, n.3980).<br />
S&#8217;intende che dall&#8217;ammontare del risarcimento dovrà essere detratto quanto sia stato corrisposto eventualmente a titolo di indennità di occupazione temporanea per il periodo nel quale l&#8217;occupazione stessa è da considerare illegittima. Per eventuali periodi di occupazione legittima è invece dovuta (se non già corrisposta) la relativa indennità, il cui importo non va detratto dal risarcimento.<br />
Va ancora precisato che, trattandosi di risarcimento del danno, il risarcimento è dovuto in solido da tutti i soggetti che hanno concorso a provocarlo, nella specie l&#8217;ANAS, il Ministero delle Infrastrutture (già LLPP) e la Prefettura di Terni. Resta impregiudicata, siccome estranea alla materia del contendere in questa sede, ogni questione relativa ai rapporti interni fra i condebitori solidali.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998, le parti debitrici dovranno formulare ai creditori la proposta di risarcimento, in conformità ai criteri suesposti, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.<br />
5. La pronuncia sulle spese di lite segue la regola della soccombenza con la quantificazione di cui al dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo dell&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando, <b>accoglie</b> la domanda proposta dall’A.N.A.S. resistente ex art. 43, 3° co. del D:P.R. n. 327/2001; per l&#8217;effetto, esclusa la restituzione del bene di cui è causa senza limiti di tempo, condanna le parti resistenti in solido al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti nella misura da determinarsi nelle forme e con i criteri di cui in motivazione.<br />
Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di 3000 (tremila) euro, oltre gli accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Avv.	Pier Giorgio	Lignani		Presidente<br />	<br />
Avv.	Annibale	Ferrari			Consigliere, estensore<br />	<br />
Dott.	Carlo Luigi	Cardoni		Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-2-2008-n-81/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2008 n.81</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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