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	<title>15/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-2-2006-n-611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-2-2006-n-611/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.611</a></p>
<p>Pres. M.E.Schinaia, Est. R. Chieppa CODACONS, ADUSBEF, FEDERCONSUMATORI (Avv. C. Rienzi e C. Tabano) c/ Ministero per le Attività produttive (Avvocatura generale dello Stato) + Direzione generale armonizzazione mercato tutela consumatori (n.c.) + Associazione ALTROCONSUMO (Avv. G. Giacobini, P. Martinello, G. Valeri) sui requisiti per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco delle associazioni consumeristiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-2-2006-n-611/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-2-2006-n-611/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M.E.Schinaia, Est.  R. Chieppa<br /> CODACONS, ADUSBEF, FEDERCONSUMATORI (Avv. C. Rienzi e C. Tabano) c/  Ministero per le Attività produttive (Avvocatura generale dello Stato) + Direzione generale armonizzazione mercato tutela consumatori (n.c.) + Associazione ALTROCONSUMO (Avv. G. Giacobini, P. Martinello, G. Valeri)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui requisiti per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco delle associazioni consumeristiche di cui all&#8217;art. 5 della L. 281/98 (ora art. 137 D. Lgs. n. 206/2005 &#8211; Codice del Consumo)</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Associazioni dei consumatori &#8211; aggiornamento dell’elenco &#8211; legittimità decreto di iscrizione &#8211; violazione dell’art. 2, comma 4, D.M. 20/99 &#8211; non sussiste.<br />
2. Associazioni dei consumatori &#8211; aggiornamento dell’elenco &#8211; modalità di verifica sul possesso del requisito di democraticità.</p>
<p> 3. Associazioni dei consumatori &#8211; aggiornamento dell’elenco &#8211; illegittimità decreto di iscrizione &#8211; composizione organo di gestione &#8211; assenza del requisito di democraticità.<br />
 4. Associazioni dei consumatori &#8211; aggiornamento dell’elenco &#8211; illegittimità decreto di iscrizione &#8211; modalità elettive del Consiglio &#8211; voto per corrispondenza &#8211; assenza in concreto di modalità applicative idonee a garantire democraticità.</p>
<p>5. Associazioni dei consumatori &#8211; aggiornamento dell’elenco &#8211; illegittimità decreto di iscrizione &#8211; violazione dell’art. 5 comma 2 lett. f l. 281/98- sussiste &#8211; ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il fatto che l’abbonamento ad una rivista a pagamento si combini con l’iscrizione ad un’associazione dei consumatori non è precluso dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 20/99 nei limiti in cui emerga l’effettiva manifestazione di volontà e la piena consapevolezza di aderire all’associazione.</p>
<p>2. Il controllo sul  requisito di democraticità di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) della l. 281/98 non si esaurisce in una verifica meramente formale e astratta delle norme statutarie ma impone una vigilanza sulla loro concreta applicazione al fine di verificare se sia assicurato uno svolgimento democratico della vita associativa e non risulti impedita o resa difficile ai singoli soci la proposizione di linee alternative rispetto alle attuali gestioni, da sottoporre democraticamente agli iscritti in sede di elezioni.</p>
<p>3. Sussiste un deficit di democraticità se, in base alle norme statutarie, il potere di gestione è concentrato in un organo i cui componenti vengono in maggioranza nominati da soggetti terzi e solo in minoranza da organo eletto dai soci.</p>
<p>4. La previsione statutaria del voto per corrispondenza pur non compromettendo in astratto la democraticità della struttura associativa la pregiudica in concreto in difetto di ulteriori prescrizioni sulle modalità applicative idonee a garantire l’effettiva democraticità del metodo prescelto.<br />
5. La commistione tra amministratori di un’associazione consumeristica e della società editoriale di cui la prima si avvale per stampare e distribuire la propria rivista costituisce una violazione dell’art. 5, comma 2, lett. f, l. 281/98 laddove la seconda  non risulti interamente o in via maggioritaria costituita o partecipata dall’associazione consumeristica, ossia soggetta al suo controllo. In tal caso difatti fà difetto quel  rapporto di strumentalità tra l’attività dell’associazione e la suddetta società che vale a impedire la configurabilità della fattispecie di cui al suddetto articolo. ( Cfr. CdS, IV, 2555/2004).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui requisiti per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni consumeristiche di cui all’art. 5 della L. 281/98 (ora art. 137 D. Lgs. n. 206/2005 &#8211; Codice del Consumo)</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.611/2006<br />
Reg.Dec.<br />
N.  7541  Reg.Ric.<br />
ANNO   2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal<br />
<b>CODACONS</b>, dall’<b>ADUSBEF</b> e dalla <b>FEDERCONSUMATORI</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi e Cristina Tabano, ed elettivamente domiciliati presso l’Ufficio legale del Codacons, in Roma, viale Mazzini, n.73;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per le attività produttive</b>, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
<b>Direzione generale armonizzazione mercato tutela consumatori</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>Associazione ALTROCONSUMO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,  costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Giacobini, Paolo Martinello e Giovanni Valeri, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via Pasubio, n. 2, int. 7;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, n. 3501/2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e dell’Associazione Altroconsumo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 22-11-2005 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l’avv. dello Stato Sica, l’avv. Rienzi, l’avv. Giacobini e l’avv. Martinello;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O    E    D I R I T T O</b></p>
<p>1. Le associazioni dei consumatori Codacons, Adusbef e Federconsumatori, iscritte nell&#8217;elenco di cui all’art. 5 della l. 30 luglio 1998 n. 281, hanno impugnato davanti al Tar del Lazio il decreto 28 novembre 2002, nella parte in cui il Ministero delle attività produttive ha proceduto all&#8217;aggiornamento dell’elenco delle associazione consumeristiche di cui all’art. 5 della l. 281/1998, confermando l’iscrizione anche dell’Associazione Altroconsumo, deducendo l’assenza in capo a quest’ultima dei requisiti per l’iscrizione.<br />
Con la sentenza n. 3501/2004 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso.<br />
Il Codacons, l’Adusbef e la Federconsumatori hanno impugnato tale decisione per i seguenti motivi:<br />
1) assenza in capo ad Altroconsumo del requisito del possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, previsto dall’art. 5, comma 2, lett. a), della legge n. 281/1998;<br />
2) illegittimità delle modalità di adesione alla suddetta associazione e violazione dell’art. 2, comma 4, del D.M. n. 20/1999, che prevede una espressa manifestazione della volontà di aderire alle associazioni dei consumatori, mentre per Altroconsumo l’adesione deriva in via automatica dall’obbligatorio abbonamento ad una rivista;<br />
3) violazione dell’art. 5, comma 2, lett. c), della legge n. 281/98 a causa della carenza del requisito della necessaria presenza dell’associazione in almeno cinque regioni;<br />
4) violazione dell’art. 5, comma 2, lett. f) e comma 3, della legge n. 281/98, per la non consentita presenza del Presidente dell’associazione Altroconsumo nei consigli di amministrazione di società di capitali.<br />
L’associazione Altroconsumo e il Ministero delle attività produttive si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso in appello.<br />
Con ordinanza istruttoria n. 3087/05 del 13 giugno 2005 questa Sezione ha chiesto al Ministero appellato di produrre la seguente documentazione:<br />
a) una relazione contenente una dettagliata indicazione degli elementi presi in considerazione dal Ministero per valutare in capo a tutte le associazioni iscritte nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti il requisito dell’ordinamento a base democratica, previsto dall’art. 5, comma 2, lett. a) della legge n. 281/90;<br />
b) una dettagliata indicazione delle strutture di tutte le associazioni dei consumatori iscritte nel predetto elenco, delle modalità di elezione degli organi direttivi e di gestione, delle concrete verifiche effettuate in ordine al regolare svolgimento delle elezioni, della eventuale esistenza di organi di gestione, composti in tutto o in parte da soggetti non direttamente eletti dai soci delle associazioni, delle modalità di adesione alle singole associazioni;<br />
c) una relazione contente il riepilogo di ogni accertamento svolto con riguardo all’adesione dei soci dell’associazione Altroconsumo e allo svolgimento delle elezioni della predetta associazione, con particolare riferimento alle contestazioni mosse dai ricorrenti circa la possibilità di irregolarità nello svolgimento delle elezioni ed effettuando un confronto con le corrispondenti modalità elettive previste e in concreto attuate dalle altre associazioni iscritte, comprese quelle ricorrenti (indicando se e in quali casi si è verificata una effettiva presenza di candidati o liste contrapposte al fine delle elezioni degli organi direttivi o del rappresentante delle associazioni);<br />
d) indicazione dell’attuale ruolo svolto dai rappresentanti legali di Altroconsumo in imprese e della struttura del gruppo Conseur, specificando se lo schema riportato nella Relazione conclusiva della visita ispettiva del 22-10-2002 è ancora attuale ed accertando se attraverso attività in qualche modo connesse con quella dell’Associazione Altroconsumo siano, direttamente o indirettamente, ripartiti utili destinati ai rappresentati dell’associazione (svolgendo anche in questo caso un raffronto con eventuali analoghe situazioni riguardanti altre associazioni);<br />
e) ogni altro elemento, anche sopravvenuto, utile per la decisione della controversia.<br />
Con la medesima ordinanza è stato chiesto anche alle associazioni ricorrenti e all’associazione Altroconsumo di fornire ogni elemento in proprio possesso, idoneo a chiarire i sopraindicati punti.<br />
Espletata l’istruttoria, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica della sussistenza in capo all’associazione Altroconsumo dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’&#8217;elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, previsto dall’art. 5 della legge n. 281/98.<br />
Essendo stato impugnato il decreto del 28 novembre 2002, si farà riferimento alle disposizioni della legge n. 281/98, oggi riprodotte nel D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) e , in particolare, nell’art. 137 di tale decreto per quanto concerne l’iscrizione nel predetto elenco.<br />
Il secondo motivo del ricorso in appello, con cui sono contestate le modalità di adesione alla associazione Altroconsumo, è infondato.<br />
Secondo le ricorrenti l’art. 2, comma 4, del D.M. n. 20/1999 richiede una espressa manifestazione della volontà di aderire alle associazioni dei consumatori, mentre per Altroconsumo l’adesione deriva automaticamente dall’obbligatorio abbonamento ad una rivista.<br />
La citata disposizione prevede che “Per iscritti all&#8217;associazione [dei consumatori] si intendono coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi”.<br />
La norma richiede quindi che l’iscrizione ad una associazione dei consumatori avvenga sulla base di una effettiva manifestazione di volontà in tal senso, escludendo che l’iscrizione possa derivare in via automatica da altri comportamenti in assenza di una consapevolezza da parte del socio.<br />
L’abbinamento tra l’iscrizione ad una associazione dei consumatori e l’abbonamento ad una rivista non è quindi precluso, a condizione che emerga tale effettiva manifestazione di volontà di aderire all’associazione.<br />
Nel caso di specie, il tagliando d’adesione ad Altroconsumo contiene due indicazioni atte a manifestare in modo chiaro e non equivoco la volontà dell&#8217;aspirante socio ad associarsi: «… Sì desidero diventare Socio Altroconsumo …» e «… Registratemi come Socio Altroconsumo…». <br />
Lo stesso tagliando, nello stabilire le quote per l’abbonamento dei soci alla rivista, indica altresì l’importo effettivamente afferente all’adesione: «questo importo include la quota trimestrale di associazione, pari a € 2,58…». <br />
Come rilevato dal Tar, lo scorporo di tale quota associativa dall’importo globale chiarisce, oltre alla volontà d’aderire all’Associazione, anche la distinzione, ai fini contabili, tra le somme destinate a quest&#8217;ultimo scopo e quelle versate per l’abbonamento alla rivista.<br />
Deve quindi ritenersi che l’iscrizione all’associazione Altroconsumo avvenga sulla base di una effettiva manifestazione di volontà e nella piena consapevolezza da parte dei neo soci, a nulla rilevando, ai fini del rispetto dell’art. 2, comma 4, del D.M. n. 20/99, che l’adesione comporti anche il necessario abbonamento ad una rivista a pagamento.<br />
Non costituisce invece oggetto del presente giudizio di appello la questione della modalità di iscrizione derivante dalla campagna associativa attraverso cui Altroconsumo consentiva di regalare l’abbonamento alla rivista e quindi anche l’iscrizione all’associazione.<br />
Tale modalità, già ritenuta inidonea dal Ministero delle attività produttive (v. la relazione conclusiva della vista ispettiva del 22-10-2002), non è stata poi riproposta dall’associazione e non ha costituito oggetto delle censure proposte in sede di appello.</p>
<p>3. E’ anche infondato il motivo con viene dedotta la violazione dell’art. 5, comma 2, lett. c), della legge n. 281/98 a causa della carenza del requisito della necessaria presenza dell’associazione in almeno cinque regioni.<br />
La norma prevede che le associazioni dei consumatori abbiano un “numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse”.<br />
La disposizione richiede in primo luogo una verifica sul numero degli iscritti, per i quali è previsto il doppio quorum del numero complessivo di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e, al contempo, non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna regione considerata.<br />
La sussistenza di tale requisito è stata correttamente dichiarata ed accertata poi dal Ministero senza valide contestazioni da parte dei ricorrenti.<br />
Anche volendo riferire il termine “presenza sul territorio di almeno cinque regioni” non solo ad un numero minimo di iscritti per regione, ma alla necessità di una effettiva presenza dell’organizzazione dell’associazione in cinque regioni, si osserva che anche in questo caso il Ministero ha riscontrato l’esistenza di un minimo di organizzazione nelle sedi periferiche, in cui l’associazione Altroconsumo ha propri recapiti telefonici.<br />
Le associazioni ricorrenti non hanno fornito prova che tali recapiti siano meramente fittizi e non realmente operativi.</p>
<p>4.1. Con altra censura viene dedotta l’assenza in capo ad Altroconsumo del requisito del possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, previsto dall’art. 5, comma 2, lett. a), della legge n. 281/1998.<br />
Il motivo è fondato nei termini che seguono.<br />
Sia in primo grado che con l’atto di appello le associazioni ricorrenti hanno contestato il requisito della democraticità dell’associazione Altroconsumo sia con riguardo alle modalità di elezione degli organi rappresentativi dell’associazione, sia sotto il profilo della struttura dell’associazione, in base alla quale i soci non avrebbero una effettiva possibilità di partecipare alla vita associativa e di influire sulle decisioni prese dall’associazione (tale ultima questione deve ritenersi proposta anche in primo grado attraverso il richiamo all’impossibilità per i soci di prendere parte alle decisioni dell’associazione, comprese quelle relative al bilancio e alla assenza di un criterio democratico per le nomine degli organi di gestione – v. pag. 6 e 7 del ricorso di primo grado).<br />
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la censura, rilevando che lo Statuto della controinteressata prevede votazioni ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche sociali, cui possono partecipare tutti i soci; che la previsione del voto per corrispondenza non è affatto un modo meno “democratico” di quello assembleare ed anzi serve ad agevolare l&#8217;esercizio del relativo diritto da parte di soci sparsi su tutto il territorio nazionale o anche altrove, altrimenti di fatto impossibilitati ad esprimersi in altro modo; che dal verbale della visita ispettiva ministeriale in data 12 marzo 2002, risulta che Altroconsumo ha regolarmente proceduto alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del 1997 e che la relativa documentazione è debitamente conservata, a disposizione dell’Autorità tutoria.<br />
L’associazione Altroconsumo ha evidenziato che non è prevista alcuna definizione di “ordinamento a base democratica” e ha richiamato i lavori preparatori relativi all’art. 39 della Costituzione, in cui per ordinamento interno democratico dei sindacati veniva inteso un ordinamento fondato sulla libera scelta e sulla elezione diretta e segreta di tutti i dirigenti, nonché sull’approvazione da parte dei soci delle deliberazioni e del bilancio.<br />
In risposta alla istruttoria disposta da questa Sezione con la citata ordinanza n. 3087/05, il Ministero delle attività produttive ha premesso di esercitare il controllo sulla sussistenza del requisito della democraticità dell’ordinamento delle associazione dei consumatori sulle norma statutarie in astratto considerate, senza una effettiva vigilanza sulla concreta applicazione di tali norme.<br />
Sempre secondo il Ministero, in ipotesi di applicazione antidemocratica delle norme dello statuto (ad. esempio, mancata convocazione delle elezioni o svolgimento antidemocratico delle stesse) dovrebbero essere i singoli soci ad avere l’onere di reagire con gli strumenti consentiti dall’ordinamento al fine della tutela dei propri diritti di associati.</p>
<p>4.2. Al riguardo, si osserva che il citato art. 5, comma 2, lett. a), della legge n. 281/98, oggi art. 137 del D. Lgs. n. 206/05, prevede, al fine dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori, una verifica da parte del Ministero del possesso di alcuni requisiti tra cui quello consistente nell’avere “uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica”.<br />
E’ quindi vero che il controllo ministeriale deve essere effettuato essenzialmente sullo statuto, ma tale controllo non può tradursi un una verifica meramente formale che prescinda totalmente dalle modalità applicative dello statuto stesso; tali modalità dovranno essere tenute presenti proprio al fine di verificare se le norme statutarie sanciscano un ordinamento democratico.<br />
E’ anche vero che la verifica del requisito della democraticità può risultare non particolarmente agevole a causa dell’assenza di definizioni normative, ma ciò non conduce certo ad escludere tale verifica, che è espressamente richiesta dal legislatore.<br />
Del resto, la stessa associazione Altroconsumo ha indicato alcuni elementi minimali necessari per il riconoscimento della democraticità dell’ordinamento interno: la previsione di libere elezioni e la partecipazione dei soci al alcuni momenti della vita associativa (approvazione delle deliberazioni e del bilancio).<br />
Ed in effetti, il legislatore, nel richiedere l’esistenza di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, ha inteso proprio stabilire, quale requisito necessario per l’iscrizione delle associazione dei consumatori nel relativo elenco, che vi sia una effettiva possibilità per i soci di partecipare alle decisioni sulle attività svolte dall’associazione a difesa dei consumatori, di valutare l’operato degli organi di gestione e poterli quindi sostituire in sede di rinnovo delle cariche sociali, di presentarsi alle elezioni associative proponendo linee alternative alle modalità di difesa dei consumatori perseguite dagli organi in scadenza.<br />
Ove lo statuto di un associazione dei consumatori impedisse, o rendesse estremamente difficili, tali minimali possibilità per i soci di partecipare alle principali decisioni dell’associazione e di incidere sulla nomina o elezione degli organi cui spetta la gestione dell’associazione, vi sarebbe un evidente deficit di democraticità con il venir meno del descritto requisito richiesto per la contestata iscrizione.</p>
<p>4.3. Con riferimento allo statuto di Altroconsumo anche la verifica in astratto, ritenuta l’unica possibile dal Ministero, conduce a rilevare quel deficit democratico illustrato in precedenza. <br />
Infatti, tale Statuto prevede quali organi dell’associazione l’Assemblea dei soci (che in realtà non si riunisce mai, essendo prevista l’elezione per corrispondenza del Consiglio), il Presidente, il Consiglio e il Comitato di direzione.<br />
I poteri di gestione dell’associazione sono in massima parte concentrati nel Comitato di direzione, che è l’organo esecutivo, cui compete la nomina di persone incaricate di assumere funzioni o svolgere attività, la nomina del Direttore e del tesoriere, l’istituzione di uffici servizi, gruppi di lavoro ed organismi interni (art. 9 Statuto).<br />
Anche la riforma dello Statuto è nella sostanza rimessa alla volontà del Comitato di direzione (art. 10), potendo essere promossa solo su richiesta maggioritaria del Comitato, o in alternativa del 30 % dei soci (alternativa difficilmente praticabile vista l’assenza di una reale assemblea societaria e di modalità idonee a consentire la proposizione di tale richiesta per corrispondenza).<br />
Anche la norma di chiusura che riserva al Comitato tutte le attribuzione non riservate al Consiglio risulta potenziare soprattutto il ruolo del Comitato, visto che lo Statuto non fissa le competenze del Consiglio in modo specifico, limitandosi ad affermare il ruolo di massimo organo di rappresentanza e controllo dell’associazione (art. 6).<br />
E’ quindi evidente come il vero centro decisionale dell’associazione Altroconsumo sia costituito dal Comitato di direzione e tale scelta rientra ovviamente negli ampi spazi consentiti all’autonomia di un associazione di consumatori.<br />
Tuttavia, la composizione del Comitato di direzione è tale da non costituire una espressione, anche indiretta, della volontà dei soci, in quanto è formato solo per tre componenti su sette da soggetti eletti dal Consiglio, a sua volta eletto dai soci; i restanti membri sono nominati da Euroconsumer (tre) e da Edizioni Altroconsumo (uno), soggetti distinti dall’associazione Altroconsumo.<br />
Pertanto, la maggioranza del principale organo dell’associazione Altroconsumo non è espressione dei soci e quindi non è eletta su base democratica, ma è nominata da soggetti terzi che assumono così il reale controllo dell’associazione ed hanno gli strumenti per impedire anche modifiche statutarie idonee a ripristinare un ordinamento a base democratica (vedi il già descritto potere del Comitato in relazione alla modifica dello Statuto).<br />
Nella relazione pervenuta il 27-10-2005 il Ministero delle attività produttive ha evidenziato che il Presidente di Altroconsumo ha dichiarato che Euroconsumer non ha mai provveduto a nominare formalmente i tre componenti del Comitato di direzione, che è stato così composto quanto meno in maggioranza da membri eletti dal Consiglio, espressione dell’assemblea dei soci.<br />
La circostanza non può assumere rilievo proprio sulla base delle considerazioni espresse dallo stesso Ministero, secondo cui la verifica sulla democraticità dell’ordinamento dell’associazione si impone in primo luogo in astratto a prescindere dalla concreta applicazione delle norme statutarie.<br />
La concreta mancata nomina dei componenti non eletti del Comitato non incide sul giudizio di non democraticità della struttura dell’associazione, tenuto conto che in qualsiasi momento tale nomina può intervenire, magari anche solo in presenza di un reale tentativo dei soci di intervenire nella vita associativa e nelle scelte strategiche dell’associazione.</p>
<p>4.4. All’elemento appena descritto, che attiene alla struttura dell’associazione e alle norme statutarie, si aggiunge anche un ulteriore profilo dedotto con lo stesso motivo del ricorso e relativo alle modalità di elezione del Consiglio.<br />
Lo Statuto di Altroconsumo prevede che all’assemblea dei soci spetti ogni cinque anni l’elezione del Consiglio; che la convocazione dell’assemblea deve essere comunicata ai soci per lettera o a mezzo delle pubblicazioni periodiche dell’associazione, che le candidature devono avvenire a mezzo di liste chiuse composte da 21 soci; che la votazione si svolge per posta, utilizzando le schede distribuite dall’associazione per lettera o attraverso le pubblicazioni periodiche dell’associazione; che raccolte le schede in una cassa sigillata, all’esito dello scrutinio viene indicata la lista di candidati più votata (art. 8 Statuto).<br />
Come rilevato dal Tar, la previsione del voto per corrispondenza non è di per sè un modo meno “democratico” di quello assembleare ed anzi serve ad agevolare l&#8217;esercizio del relativo diritto da parte di soci sparsi su tutto il territorio nazionale.<br />
Tuttavia, tale valutazione in astratto favorevole al voto per corrispondenza deve in concreto trovare conferma attraverso modalità di svolgimento delle elezioni tali da garantire il rispetto del principio democratico.<br />
E’ questo uno dei casi in cui la astratta previsione statutaria deve essere valutata anche alla luce delle concrete modalità attuative e tale verifica si impone proprio perché lo Statuto si limita a prevedere il voto per corrispondenza senza dettare ulteriori prescrizioni al fine di garantire l’effettiva democraticità del metodo prescelto.<br />
L’assenza di tali ulteriori prescrizioni ha consentito in concreto che il voto per corrispondenza si svolgesse con le seguenti modalità: presentazione di lista bloccata di 21 soci comunicata agli iscritti tramite tagliando inserito nella rivista Altroconsumo; possibilità di sbarrare sulla scheda la casella “approvo / non approvo” senza alcun voto di preferenza; invio della scheda in busta chiusa all’associazione Altroconsumo.<br />
Tali modalità non consentono di sapere se effettivamente il voto provenga da un socio, potendo qualunque soggetto essere venuto in possesso della scheda ed averla inviata; non consentono di escludere che possano circolare un numero di schede maggiore rispetto al numero effettivo dei soci, non essendovi alcun tipo di controllo per numerare le schede con sistemi che garantiscano comunque la segretezza del voto (senza la necessità di ricorrere al sistema di voto per corrispondenza utilizzato dalla SIAE e richiamato dai ricorrenti, basterebbe prevedere una doppia busta la prima idonea ad identificare il socio e la seconda chiusa da inserire nella apposita cassa sigillata).<br />
Inoltre, la stessa sola possibilità di approvare o meno la lista consente l’elezione del Consiglio anche in presenza di rilevanti manifestazioni di dissenso (“non approvo”).<br />
Anche la mancata possibilità di indicare un voto di preferenza non è rispondente ad un sistema democratico, in cui normalmente l’elettore esercita il proprio diritto di scegliere i propri rappresentanti, indicando il/i nominativo/i per cui intende esprimere la propria preferenza all’interno della lista prescelta.<br />
La stessa possibilità di presentare liste alternative è resa più complicata dalla necessaria presentazione di una lista di 21 soci e dalla difficoltà nell’accedere ad un elenco pubblico dei soci (peraltro, requisito per l’iscrizione delle associazioni dei consumatori nel relativo elenco è anche l’obbligatoria tenuta di un unico elenco dei soci, imposto dall’art. 5, comma 2, lett. b) della legge n. 281/98 e che deve essere annualmente aggiornato con l’indicazione delle quote versate e conservato per cinque anni e messo a disposizione dell’autorità ministeriale, come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 20/99).<br />
I descritti elementi conducono a ritenere che il sistema elettorale individuato dallo Statuto non sia rispondente ad un ordinamento su base democratica, tenuto conto sia dell’assenza nello Statuto di garanzie idonee a rendere meno vulnerabile il voto per corrispondenza, sia delle concrete modalità con cui sono state effettuate le votazioni, che confermano tali carenze.</p>
<p>4.5. In definitiva, deve ritenersi che la struttura dell’associazione Altroconsumo, caratterizzata dalla concentrazione dei poteri di gestione in un organo (Comitato di Direzione), la cui maggioranza non viene eletta e il sistema per l’elezione del Consiglio costituiscono elementi tali da condurre ad un giudizio negativo circa il requisito del possesso di uno Statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, previsto dall’art. 5, comma 2, lett. a), della legge n. 281/98, oggi art. 137 del D. Lgs. n. 206/2005.<br />
L’assenza del requisito rende illegittima l’impugnata iscrizione di Altroconsumo negli elenchi delle associazioni dei consumatori previsti dalla medesima norma.</p>
<p>5.1. E’ in parte fondata anche l’ulteriore censura con cui i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 5, comma 2, lett. f) e comma 3, della legge n. 281/98, per la non consentita presenza del Presidente dell’associazione Altroconsumo nei consigli di amministrazione di società di capitali.<br />
La citata lett. f) impone che i rappresentanti legali dell’associazione non rivestano la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l&#8217;associazione; mentre il successivo comma stabilisce che “alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione”.<br />
Innanzitutto, la censura deve essere esaminata solo con riferimento alla lett. f) del comma 2, in quanto il terzo comma dell’art. 5 della legge n. 281/98, pur essendo citato nel titolo del motivo di appello, non è stato in alcun modo richiamato nello svolgimento della censura.<br />
Non è in contestazione il fatto che il legale rappresentante dell’associazione Altroconsumo, Avv. Paolo Martinello, sia anche Presidente del consiglio di amministrazione di Altroconsumo edizioni s.r.l. (la società che pubblica e gestisce la rivista Altroconsumo), Presidente del consiglio di amministrazione di Altroconsumo edizioni finanziarie s.r.l. (società che gestisce la rivista finanziaria Soldi Sette), nonché membro del consiglio di amministrazione di Altroconsumo immobili s.r.l. (società che gestisce alcuni immobili) e di Euroconsumers S.A. (già Conseur S.A., società anonima di diritto lussemburghese, che gestisce alcune partecipazioni societarie ed ha lo scopo di difendere i consumatori).<br />
Tutte queste società sono legati da rapporti di gruppo: Euroconsumers detiene il 70 % di Altroconsumo edizioni s.r.l., che a sua volta deteneva una quota di Euroconsumers, poi ceduta e detiene la totalità delle quote di Altroconsumo immobili s.r.l. e di Altroconsumo edizioni finanziarie s.r.l..<br />
Le quote di Conseur sono detenute da altre associazioni e da una persona fisica; mentre l’associazione Altroconsumo ha il 30 % di Editoriale Altroconsumo s.r.l..<br />
Dal 2003 l’Avv. Martinello è membro del consiglio di amministrazione anche di ESTCF S.A. e di Deco Proteste Lda, entrambi facenti parte del gruppo Conseur.<br />
Secondo il Tar, la ratio delle due norme è quella di escludere in radice ogni forma di cointeressenza delle associazioni consumeristiche con imprese terze (che siano effettivamente tali, ossia del tutto estranee agli scopi istituzionali delle associazioni); non sussiste, invece, alcun divieto per tutti i rapporti commerciali ed organizzativi, che siano strumentali all’attività di tutela di consumatori ed utenti, non contrastino con tali scopi e non generino evidenti conflitti di interessi.<br />
Il giudice di primo grado, inoltre, ha evidenziato che l’associazione Altroconsumo non ha alcun controllo della Società editoriale e l’adopera solo per la stampa e la distribuzione della sua rivista; quanto, poi, alla circostanza della presenza di suoi amministratori presso la Conseur s.a., non sarebbe stata fornita alcuna prova dell’attualità del conflitto di interessi tra essa e tale Società, che, peraltro, svolgerebbe funzioni perfettamente coerenti con gli scopi dell’ Associazione Altroconsumo. <br />
Secondo il Ministero delle attività produttive la presenza dell’Avv. Martinello nei consigli di amministrazione delle società editoriali va considerata strumentale al perseguimento degli scopi dell’associazione Altroconsumo; la presenza del medesimo soggetto nel CdA di Altroconsumo Immobili s.r.l. non pone alcun problema di conflitto di interessi, gestendo la società solo gli immobili di proprietà di Altroconsumo edizioni s.r.l.; mentre la presenza nel CdA di Conseur (Euroconsumers) non determinerebbe anche alcuna incompatibilità attesi i medesimi scopi di tutela dei consumatori perseguiti da quest’ultima.<br />
Le associazioni ricorrenti replicano, evidenziando che è comunque preclusa la presenza del legale rappresentante dell’associazione Altroconsumo nei consigli di amministrazione di società di capitali, che erogano servizi ai consumatori ed operano quindi nello stesso settore dell’associazione; vengono anche sottolineati i rischi di una tale commistione di interessi, richiamando gli atti da cui emergono rilevanti prestiti e donazioni di denaro da parte dell’associazione Altroconsumo ad altre associazioni di consumatori estere, tra cui una associazione brasiliana che ha lo stesso nome della Deco Proteste Lda, nel cui consiglio di amministrazione siede lo stesso Avv. Martinello.<br />
Il Collegio rileva che tale ultima questione è estranea all’oggetto del giudizio e non deve quindi formare oggetto di valutazione.</p>
<p>5.2. Con riguardo al requisito, previsto dalla citata lett. f) dell’art. 5 della legge n. 281/98, si ritiene che la presenza dell’Avv. Martinello quanto meno nei consigli di amministrazione di Conseur S.A. (Euroconsumers), di Altroconsumo Edizioni s.r.l. e di Altroconsumo Edizioni finanziarie s.r.l. si pone in contrasto con il divieto sancito dalla disposizione in esame.<br />
Infatti, nessuna di dette società può essere considerata meramente strumentale all’attività dell’associazione dei consumatori Altroconsumo.<br />
Per quanto concerne le due società editoriali la strumentalità vi sarebbe stata se fossero state costituite e partecipate, interamente o in via maggioritaria, dall’associazione Altroconsumo, che invece riveste il ruolo di socio di minoranza in una sola di queste.<br />
Il Consiglio di Stato ha già esaminato in modo approfondito il rapporto intercorrente tra l’associazione Altroconsumo e Altroconsumo edizioni s.r.l., quando ha ritenuto che alla prima non spettano i contributi previsti dall’art. 6 della legge n. 281/1998 per le attività editoriali svolte dalle associazioni consumeristiche (Cons. Stato, IV, n. 2555/2004).<br />
Con tale decisione è stato evidenziato che “può  ammettersi che una associazione consumeristica (priva di scopo di lucro in base alla legge n. 2811998), si avvalga per la pubblicazione a stampa, di un’impresa (quale ne sia la forma giuridica), purché si possa riscontrare che è la prima a svolgere attività editoriale e che la seconda è un mero strumento realizzativo dell’attività editoriale in questione. Ciò presuppone che la prima abbia la effettiva direzione e sia responsabile della linea editoriale della seconda. Nel caso di specie così non è, perché il Comitato Altroconsumo non controlla in via immediata e diretta la s.r.l. Editoriale Altroconsumo, essendo irrilevante che il proprio presidente faccia parte del consiglio di amministrazione di Conseur s.a., ovvero che esistano accordi negoziali costitutivi di vincoli di scopo e di cooperazione fra la s.r.l. Editoriale, il Comitato consumatori e la Conseur s.a., nonché che le azioni di quest’ultima siano gestite da una fondazione composta da rappresentanti delle associazioni nazionali di consumatori che collaborano in seno alla società.”<br />
Tali considerazioni conducono a considerare Altroconsumo Edizioni s.r.l. come un soggetto terzo rispetto alla associazione e, in quanto soggetto terzo, la società editoriale viene ad essere una impresa di produzione, che opera nello stesso settore dell’associazione: l’offerta di servizi per i consumatori attraverso l’abbonamento alla rivista gestita con scopo di lucro dalla società.<br />
Il termine “stessi settori”, richiamato dalla lett. f) del comma dell’art. 5 della legge n. 281/98, va infatti riferito sia al settore dei servizi ai consumatori, sia a specifici settori di mercato in cui operano le associazioni dei consumatori.<br />
Il divieto contenuto nella norma mira quindi a impedire una commistione di amministratori tra le associazioni dei consumatori e imprese aventi scopo di lucro, che operano in specifici settori che possono venire a contatto con i consumatori, o svolgono la loro attività fornendo servizi agli stessi consumatori con scopo di lucro, come avviene per la società editoriale.<br />
Ciò che è precluso non è quindi un accordo tra associazione e società editoriale, ma la evidenziata commistione tra amministratori.<br />
Del resto, sotto il profilo dell’interesse dell’associazione e dei consumatori da questa rappresentati sarebbe stato più ragionevole la costituzione di una società controllata dall’associazione, che avrebbe così incassato i rilevanti utili prodotti dalla rivista, potendoli destinare ad attività a vantaggio dei propri soci e dei consumatori in generale.<br />
La scelta diversa non viola alcuna disposizione, ma richiede un maggior rigore nel valutare le incompatibilità con la conseguenza dell’impossibilità di una commistione di amministratori.<br />
In presenza di un divieto imposto a livello legislativo, a nulla rileva il fatto che sia lo stesso statuto dell’associazione Altroconsumo a prevedere la presenza del Presidente e del Vice Presidente dell’associazione all’interno degli organi societari della società editoriale (art. 7).<br />
Le medesime considerazioni valgono ovviamente anche per Altroconsumo edizioni finanziarie s.r.l., che è controllata da Altroconsumo edizioni s.r.l..<br />
5.3. Il ragionamento svolto non è contraddetto dal fatto che gli utili delle società editoriali finiscano comunque nelle casse di Conseur S.A. (oggi Euroconsumers S.A.), che persegue anche lo scopo di tutela dei consumatori.<br />
Infatti, anche tale società ricade nella nozione di “impresa di produzione e servizi in qualsiasi forma costituita, per gli stessi settori in cui opera l’associazione”, per la quale scatta l’incompatibilità tra gli organi di amministrazione.<br />
Conseur S.A. non può essere definita una associazione di consumatori, ma è una società che opera nel settore del consumo, che produce utili e soprattutto che può ripartire tali utili tra gli azionisti (tra cui figura anche una persona fisica oltre ad altri enti), come previsto dall’art. 18 del suo Statuto.<br />
Tale possibilità di ripartizione degli utili tra i soci determina che anche Euroconsumers sia una impresa di servizi che opera nello stesso settore dell’associazione e a cui si applica il divieto di compresenza degli amministratori, previsto dal citato art. 5.<br />
Del resto, il legislatore ha voluto fare riferimento a imprese “in qualsiasi forma costituite” proprio per evitare che il divieto potesse essere aggirato tramite la costituzione di soggetti, che comunque nella sostanza hanno la possibilità di operare come vere e proprie imprese come avviene per Conseur.<br />
In definitiva, la presenza del legale rappresentante dell’associazione Altroconsumo nei consiglio di amministrazione delle due società editoriali e di Conseur (Euroconsumers) costituisce una violazione dell’art. 5, comma 2, lett. f) della legge n. 281/98 (oggi art. 137 del D. Lgs. n. 206/2005), che preclude l’iscrizione dell’associazione nell’elenco delle associazioni dei consumatori.<br />
Non viene presa in considerazione la presenza dello stesso legale rappresentante di Altroconsumo nel CdA di ESTCF S.A. e di Deco Proteste Lda, in quanto successiva all’impugnato decreto e non rilevante quindi ai fini del presente giudizio.</p>
<p>6. In conclusione, ciascun singolo elemento autonomamente considerato conduce a ritenere che l’associazione Altroconsumo non avesse alla data di adozione dell’impugnato provvedimento i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco delle associazione dei consumatori.<br />
Tali singoli elementi sono peraltro confermati dalla sommatoria di più cause ostative all’iscrizione, che considerate unitariamente rafforzano tale conclusione.<br />
Deve quindi essere annullato il decreto del 28 novembre 2002, nella parte in cui il Ministero delle attività produttive ha incluso Altroconsumo nell’elenco delle associazioni dei consumatori.<br />
Il Ministero dovrà quindi verificare sulla base dei principi contenuti nella presente decisione se l’assenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione permane in capo all’associazione Altroconsumo, che risulta attualmente iscritta nel predetto elenco sulla base di successivi provvedimenti (V. Decr. Dirett. 2-12-2005).<br />
Deve però essere precisato che i principi contenuti nella presente sentenza comportano la necessità di un controllo più approfondito e non limitato ad una verifica in astratto compiuta sui soli Statuti delle associazioni, come finora fatto dal Ministero; tale controllo, per evidenti esigenze di parità di trattamento, non potrà che essere esteso a tutte le associazioni di consumatori.<br />
In presenza di una tendenza alla personalizzazione di tali associazioni, emersa anche nel presente giudizio, andrà quindi verificato se effettivamente le norme statuarie e la concreta applicazione delle stesse consentano uno svolgimento democratico della vita associativa e non impediscano, o rendano estremamente difficile, ai singoli soci di proporre linee alternative rispetto alle attuali gestioni da sottoporre democraticamente agli iscritti in sede di elezioni.<br />
Fermo restando l’annullamento del decreto del 28-11-2002, con tutte le conseguenza anche in relazione ad eventuali benefici economici percepiti, è auspicabile che il Ministero applichi i principi contenuti nella presente decisione nell’esercizio delle proprie competenze in ordine all’iscrizione delle associazioni dei consumatori nell’apposito elenco previsto dalla legge.<br />
In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente annullamento dell&#8217;atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado. <br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato. <br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 22-11-2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Mario Egidio Schinaia				Presidente<br />	<br />
Sabino Luce						Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo					Consigliere</p>
<p>Lanfranco Balucani					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;15/02/2006<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-2-2006-n-611/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-417/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-417/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.417</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; Migliozzi Est. Frassoni R. (Avv.ti C. e P. Narese e D. Benussi) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola e A. Minucci) e l’Azienda Sanitaria 10 di Firenze (non costituita) in tema di cessazione del vincolo di rispetto cimiteriale, per i terreni adiacenti il perimetro,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-417/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-417/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211;  Migliozzi Est.<br /> Frassoni R. (Avv.ti C. e P. Narese e D. Benussi) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola e A. Minucci) e l’Azienda Sanitaria 10 di Firenze (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di cessazione del vincolo di rispetto cimiteriale, per i terreni adiacenti il perimetro, causa formale chiusura del cimitero ed avvenuto esaurimento di fatto della sua funzione per non uso ultraquinquennale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo di rispetto cimiteriale &#8211; Formale cessazione del cimitero &#8211; Avvenuto esaurimento di fatto della sua funzione dopo il non uso per almeno quindici anni &#8211; Deve considerarsi non più sussistente, per la fascia di terreno adiacente il perimetro cimiteriale “stricto sensu”, il divieto connesso al perseguimento delle esigenze igienico-sanitarie – Diniego di condono – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di vincolo di rispetto cimiteriale, laddove ricorrano le duplici condizioni di fatto e di diritto indicate dall’art. 97 del d.P.R. 285/90 (la disposta, formale cessazione del cimitero e l’avvenuto esaurimento di fatto della sua funzione dopo il non uso per almeno quindici anni) deve considerarsi non più sussistente, per la fascia di terreno adiacente il perimetro cimiteriale “stricto sensu”, il divieto connesso al perseguimento delle esigenze igienico-sanitarie. Ne consegue l’illegittimità del diniego di condono opposto dall’Amministrazione sulla sola base dell’esistenza del vincolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
S E N T E N Z A</b></i> 
</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>sui ricorsi nn.1081/91 e 2460/04 proposti da</p>
<p><b>Frassoni Roberto</b>, rapp.to e difeso nel primo dagli avv.ti Calogero Narese e Domenico Benussi e nel secondo dagli avv.ti Calogero e Piero Narese, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi, in Firenze, via dell’Oriuolo, n.20</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Il <b>Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco pro tempore ,rapp,to e difeso originariamente dall’avv.Marco Selvaggi e successivamente dagli avv.ti Claudio Visciola e Annalisa Minucci,   con elezione di domicilio presso l’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, in Firenze, piazza della Signoria(Palazzo Vecchio)</p>
<p>L’<b>Azienda Sanitaria 10 di Firenze</b> (per il solo ricorso n.2460/2004), in persona del legale rapp.te pro tempore, non costituita in giudizio</p>
<p align=center>
Per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
a)quanto al ricorso n.1081/91.<br />
-dell’ordinanza dell’Assessore alla Casa , edilizia e patrimonio del Comune di Firenze datata 31/7/91 n.05/Iu/356 con cui è stata negata la concessione in sanatoria chiesta per un manufatto abusivamente realizzato e ordinata la demolizione delle opere.;<b
<br />
b)quanto al ricorso n.2460/04:<br />
1) del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio tematico del condono del comune  di Firenze del 20/9/2004 prot. n.2004/DD/08282 recante diniego di condono edilizio,<br />
2)della comunicazione di avvio del procedimento del 2 marzo 2004 nonché della nota 11 agosto2004 prot. n.38993/04;<br />
3) del piano di settore cimiteriale di cui alla deliberazione consiliare n.1759/260 del 1° dicembre 1998,<br />
  4)del P.R.G. comunale –variante di adeguamento al Piano di settore cimiteriale di cui alla delibera consiliare del29 marzo1999 n.233/75 e degli atti in essa richiamati.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati,<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti,<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
uditi alla pubblica udienza del 22 novembre 2005, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, l’avv. Calogero Narese per la parte ricorrente e l’avv. Annalisa Minucci per il Comune di Firenze.       <br />
Ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorrente espone di essere proprietario in Comune di Firenze, località S.Quirichino,via della Grillaia,di un manufatto realizzato in assenza di autorizzazione, oggetto nel 1984 di una ordinanza  di demolizione.<br />
L’interessato  in data 25/1/1986 ebbe a presentare per tale costruzione istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’art.31 della legge n.47/85, ma l’Amministrazione comunale con provvedimento dell’Assessore alla Casa, Edilizia e Patrimonio datato 3 luglio 1991 si determinava a negare il chiesto condono sul rilievo che l’area ospitante le opere edilizie eseguite “sine titulo” era oltrechè soggetta alla tutela paesaggistica ed ambientale di cui alla legge n.1497/39,altresì sottoposta a vincolo di rispetto cimiteriale ai sensi di quanto previsto dall’art.338 del T.U.L.S. n.1265/34, per cui , trattandosi di opere non sanabili ai sensi degli artt.32 e 33 della legge n,47/85,la predetta Autorità ingiungeva  allo stesso sig. Frassoni di procedere alla demolizione delle opere in questione. <br />
L’interessato ha impugnato col ricorso n.1081/91 tale provvedimento, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1)	eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste, per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti,posto che l’esistenza del vincolo cimiteriale deve ritenersi tutt’altro che certa vuoi perchè non riportato nel certificato di destinazione urbanistica,vuoi in ragione dell’avvenuta edificazione in aree poste nelle immediate vicinanze del cimitero;<br />	<br />
2)	Eccesso di potere per disparità di trattamento, atteso che è stata rilasciata licenza edilizia per un fabbricato posto ad identica distanza dal cimitero rispetto al manufatto del ricorrente;<br />	<br />
3)	Eccesso di potere per illogicità e perplessità della motivazione e per difetto dei presupposti, sul rilievo che non v’è certezza su quale tra i vincoli citati nel provvedimento abbia concretamente condotto al diniego di condono;<br />	<br />
4)	Violazione e falsa applicazione dell’art.32 della legge n.47/85;violazione, per disapplicazione della L.R.2/11/79 n.52;ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto: non risulta che nel caso di specie sia stato esperito il subprocedimento per la verifica della compatibilità dell’opera con il vincoli ambientale ee non v’è dubbio che l’onere di tale procedura spettasse al Comune che, peraltro, anche a voler ammettere che  abbia esperito la relativa procedura avrebbe dovuto comunque notiziari l’interessato in ordine all’esito eventualmente negativo della stessa;<br />	<br />
5)	Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art.32 della legge n.47/85 in relazione alle norme di cui alla L.R.n.10/79.<br />	<br />
 Successivamente,il ricorrente ha realizzato,sempre “sine titulo” un ulteriore intervento edilizio consistente in una nuova porzione del preesistente edificio e per tali altre opere ha presentato in data 15/5/1995 al Comune di Firenze istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art.39 della legge n.724 del 1994.<br />
L’Amministrazione comunale  in relazione a tale domanda inviava all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento; quindi,dopo aver acquisito le osservazioni dello stesso Frassoni, con decreto dirigenziale del 21 settembre 2004 si determinava a denegare il chiesto condono per le opere edilizie abusivamente eseguite, sul rilievo che le stesse, consistenti in una nuova edificazione,”ricadono in area sottoposta al vincolo cimiteriale  ai sensi dell’art.338 comma 1 del T.U.LL.SS approvato con R.D. n.1265/34,come confermato dalla delibera di Consiglio Comunale n.223/75 del 29/3/99 con la quale viene data attuazione al piano di settore cimiteriale già approvato con delibera n.1759/260 dell’1/12/1998 dal Consiglio Comunale”<br />
Il Frassoni ha impugnato col ricorso n.2460/2004 tale provvedimento di diniego e gli altri atti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1)Violazione e falsa applicazione dell’art.33 della legge n.47/85 come richiamato dall’art.39 della legge n.724/94, nonché dell’art.338 del R.D. n.1265 del 1934 in relazione agli artt.96 e ss. del D.P.R. n.285 del 1990- Eccesso di potere per difetto di istruttoria , travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà manifesta<br />
 Secondo parte ricorrente non può ritenersi operativo il divieto di condono ex art.33 della legge n.47/85 opposto dal Comune per essere venuto meno il vincolo di rispetto cimiteriale e tanto per effetto della soppressione del cimitero di S:Quirico a Marignolle deliberata dal Comune di Firenze nel 1964 e dal trascorrere di 15 anni senza che tale cimitero sia stato utilizzato, con la conseguenza che avendo perso l’area cimiteriale la sua naturale funzione la limitazione derivante dal vincolo di rispetto della fascia di terreno posta a ridosso del perimetro del cimitero ha perso la sua efficacia;<br />
2)Violazione e falsa applicazione dell’art.338 del R,D. 2777/1934 n.1265 in relazione agli artt.96 e segg. Del D.P R. n.285 del 1990, sotto altro profilo-Violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi-Eccesso di potere per difetto di istruttoria,travisamento dei fatti,difetto dei presupposti, contraddittorietà manifesta,sotto altro profilo:l’Amministrazione negli anni 1998/99 ha disposto la conferma della zona di rispetto, ma questa già da tempo aveva perso la sua efficacia, sicchè alcunché in tal senso poteva essere confermato nè gli atti di conferma possono negativamente incidere su situazioni già consolidate prima della loro adozione;<br />
3)eccesso di potere per disparità di trattamento, ovvero per contraddittorietà manifesta, giacchè è stata rilasciata una concessione edilizia per un fabbricato sito nelle immediate vicinanze del cimitero, posto, rispetto alla costruzione del ricorrente , nella stessa  posizione.<br />
Il Comune di Firenze costituitosi in giudizio per entrambi i ricorsi ha contestato la fondatezza dei proposti gravami dei quali ha chiesto la reiezione.<br />
Tanto premesso, va, in primo luogo, disposta la riunione dei ricorsi all’epigrafe in ragione degli evidenti profili di connessione sia soggettivi che oggettivi esistenti fra gli stessi.<br />
Passando all’esame del primo ricorso,appare utile osservare che il diniego opposto col provvedimento assessorile del 3 luglio 1991 si fonda, come rilevasi dalla lettura della parte narrativa dell’atto “de quo” su tre ordini di ragioni e cioè l’esistenza di un vincolo paesaggistico,l’ostativa previsione di destinazione agricola dell’area in cui esiste il manufatto abusivo e la sottoposizione dell’area stessa a vincolo cimiteriale.Ora ,come precisato dalla difesa della parte resistente il Comune con l’atto impugnato ha deciso il diniego di condono sulla scorta del solo e sufficiente motivo della non osservanza della zona di rispetto cimiteriale.Preso atto di ciò diventa decisiva ai fini della verifica della legittimità del provvedimento impugnato  l’indagine in ordine alla esistenza, portata e limiti del vincolo cimiteriale dedotto dall’Amministrazione come esclusiva ragione della non sanabilità delle opere edilizie realizzate dal Frassoni.<br />
Appare utile,se non necessario, allora, ripercorrere la “storia” del cimitero di S.Quirico a Marignolle ,nelle cui immediate vicinanze si trova il terreno su cui insiste l’opera edilizia oggetto del diniego di sanatoria.<br />
 Trattasi di un piccolo cimitero che sulla base di notizie e dati emergenti dalla documentazione versata in giudizio venne dismesso nel lontano 1964 con un decreto del Medico Provinciale del 30 giugno di quell’anno, dismissione preceduta  dalla deliberazione n.60731/C del 18 febbraio 1964 del consiglio Comunale di Firenze con cui il civico consesso ha deciso la soppressione del cimitero stesso.<br />
In quella sede si stabilì che il cimitero fosse custodito e non destinato ad altro uso per 15 anni e solo dopo che fossero state esperite le operazioni di bonifica.<br />
Per gli anni successivi, dunque,fatta eccezione per un’unica tumulazione effettuata nel 1975 in un sepolcreto privato, il cimitero non venne utilizzato  ed è rimasto in disuso   anche negli anni successivi alla data di adozione del provvedimento impugnato.Ebbene,la cessazione di fatto del cimitero è circostanza che ha una sua significativa incidenza sul regime giuridico da tenere a riferimento per la definizione della domanda di sanatoria per cui è causa.<br />
Invero, l’art.338 del Testo unico delle leggi sanitarie n.1265 del 1934 impone che i cimiteri siano collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato ed inoltre prevede il divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale.<br />
Trattasi,quest’ultimo del cosiddetto vincolo di rispetto cimiteriale  che ha chiare finalità di tutela igienico-sanitaria (evitare la vicinanza di edifici al luogo preposto alle sepolture) (cfr Cons.Stato Sez.V 7 maggio 1996 n.519;TAR:Lombardia SeIi 28/2/1999 n.16779, ma è del tutto ragionevole  ritenere  che l’esigenza di preservare dall’edificazione l’area posta a ridosso del muro di cinta di un cimitero ha una sua ineludibile giustificazione se ed in quanto il cimitero stesso esplichi la sua naturale funzione, sia cioè “operativo”.<br />
Sicchè, quid iuris, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie viene in rilievo la situazione in cui il terreno di un cimitero, per il quale è stata deliberata dai competenti organi la soppressione e che risulta da notevole lasso di tempo non più utilizzato per le sepolture?<br />
Può soccorrere “alla bisogna” la normativa recata  dal Regolamento di Polizia Mortuaria come riprodotta nel D.P.R. n.285 del 12/10/1990 e, in particolare la disposizione prevista dal capo XIX(soppressione dei ciimiteri) lì dove all’art.97 è espressamente contemplato (punto1) che “il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno quindici anni dall’ultima inumazione” ed inoltre(punto2) “trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di due metri e le ossa che si rinvengono devono essere depositate nell’ossario comune del nuovo cimitero”.<br />
Dal tenore logico oltrechè letterale di siffatte disposizioni si deduce agevolmente che la soppressione di un cimitero è propedeutica ad una diversa , regolare utilizzazione del suolo già adibito a pio luogo delle sepolture ferma restando l’osservanza dei tempi e delle procedure sopra indicate.Tali ulteriori precauzioni di conservazione e di bonifica riguardano però, a ben vedere, il solo suolo cimiteriale e cioè unicamente il terreno del cimitero”tout court”, quello destinato in concreto alla tumulazione delle salme, come delimitato e racchiuso dalla recinzione; ma allora,se così è non v’è ragione di attrarre nell’orbita della salvaguardia di tipo igienico-sanitario l’area circostante il perimetro del cimitero,una volta decretata la soppressione dello stesso e accertato,dopo il decorso di quindici anni di disuso, l’avvenuto esaurimento della funzione naturale del cimitero.<br />
E nel caso  di S.Quirico a Marignolle ricorrono alla data di adozione dell’atto impugnato(luglio 1991) entrambe le condizioni di fatto e di  diritto(la disposta ,formale cessazione e l’avvenuto esaurimento di fatto della sua funzione dopo il non uso almeno a far data dal 1976) con la conseguenza che deve considerarsi non più sussistente, per la fascia di terreno adiacente il perimetro cimiteriale “stricto sensu”, il divieto connesso al perseguimento delle esigenze igienico-sanitarie<br />
Ciò comporta altresì che l’Amministrazione comunale  non può opporre in sede di definizione della domanda di condono il vincolo di rispetto cimiteriale che,se fosse stato sussistente avrebbe potuto precludere, ai sensi dell’art.33 della legge n.47/85 l’accoglimento della istanza di sanatoria.<br />
Per quanto sopra esposto le censure di eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti dedotte col primo mezzo d’impugnazione, più dettagliatamente precisate ed illustrate con la memoria difensiva depositata il 10 novembre 2005 si appalesano fondate, così come  condivisibili sono le doglianze rivolte  nei confronti delle altre ragioni  pure addotte  a sostegno del diniego atteso che come specificatamente ammesso dal patrocinio del Comune con memoria difensiva del2 luglio 1993,”non si è provveduto ad attendere i pareri previsti per la tutela degli altri vincoli”.<br />
In forza di quanto suesposto il ricorso n.1081/91  va accolto   con conseguente annullamento del provvedimento comunale in epigrafe indicato.<br />
Passando all’esame del ricorso n.2460/2004 proposto avverso il diniego di cui al provvedimento dirigenziale del 21 settembre 2004 trovano fondamento  i vizi  di legittimità di cui al primo motivo di impugnazione, lì dove parte ricorrente  si sofferma diffusamente a denunciare i profili di illegittimità sopra già evidenziati, sicchè non possono qui non valere le osservazioni in precedenza formulate e le  già prese conclusioni, attesa la circostanza  per cui  anche per tale diniego è stata di nuovo opposta la sussistenza del vincolo di rispetto cimiteriale.<br />
I profili di illegittimità dedotti in ricorso poi valgono anche nei confronti delle statuizioni assunte dal Comune con le deliberazioni  consiliari nn.44 dell’1/12/1998 e14 del 29/3/99 con cui il civico consesso si è determinato rispettivamente ad approvare il Piano di Settore cimiteriale con la conferma di alcuni cimiteri tra cui quello di S.Quirico a Marignolle e a recepire nel piano regolatore generale  le previsioni del Piano cimiteriale apportando per il cimitero in questione la variazione della fascia di rispetto da 200 a 100metri.<br />
Invero, anche a voler ammettere il mantenimento del cimitero ai fini della definitiva dismissione dello stesso a seguito delle pur necessarie operazioni di bonifica, gli atti di pianificazione sopra descritti (impugnati regolarmente dall’interessato con il gravame all’esame) effettuano una illegittima,ingiustificata reintroduzione della fascia di rispetto che, come già evidenziato,non sopravvive al cimitero cui accede una volta che questo, per quanto emerso dalla documentazione depositata è stato dichiarato soppresso ed è altresì trascorso il periodo di tempo durante il quale si è potuto registrare il disuso  del terreno cimiteriale destinato alle sepolture( nella specie sarebbero trascorsi dall’ultima inumazione,avvenuta nel 1975, ventitre anni e dalla dichiarata soppressione,decisa nel 1964, ben trentatre anni).  <br />
Gli atti deliberativi in questione, quindi, si appalesano illegittimi in parte qua e vanno perciò, limitatamente alle previsioni che qui interessano, annullati,così come  illegittimo si rivela il provvedimento di diniego di cui al provvedimento dirigenziale 20/9/2004 anch’esso da annullare.<br />
La fondatezza dei primi due mezzi d’impugnazione comporta l’accoglimento del ricorso senza che sia necessario pronunciarsi in ordine al terzo motivo di gravame. <br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe, li Riunisce e li Accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le pareti.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità</p>
<p>Così deciso in Firenze, in camera di consiglio il 22 novembre 2005 amministrativa.</p>
<p>Avv. Giovanni Vacirca &#8211; Presidente<br />
Avv. Saverio Romano &#8211; Consigliere<br />
Dott. Andrea Migliozzi &#8211; Consigliere,est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 FEBBRAIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-417/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.522</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente ed Estensore. Coletta (avv. L. Garofalo) c. Comune di Castellana Grotte (avv. G. Notarnicola). sull&#8217;insussistenza di un danno ingiusto in caso di diniego di concessione edilizia annullato per un motivo formale Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Concessione edilizia – Diniego per un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente ed Estensore.<br /> Coletta (avv. L. Garofalo) c. Comune di Castellana Grotte (avv. G. Notarnicola).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza di un danno ingiusto in caso di diniego di concessione edilizia annullato per un motivo formale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Concessione edilizia – Diniego per un motivo formale – Tutela risarcitoria – Insuscettibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorquando l’annullamento del diniego della concessione edilizia è pronunciato per un motivo formale, sussistendo l&#8217;obbligo per le amministrazioni interessate di riesaminare la relativa domanda con salvezza degli ulteriori provvedimenti, non è certo che la richiesta autorizzazione edilizia debba essere effettivamente rilasciata, né l&#8217;esistenza di un siffatto obbligo può essere dichiarata dal g.a., dal momento che la sua giurisdizione esclusiva in materia non si estende al merito amministrativo, con la conseguenza che la pretesa del privato non è suscettibile di tutela risarcitoria, difettandone il presupposto del danno ingiusto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza di un danno ingiusto in caso di diniego di concessione edilizia annullato per un motivo formale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p>Nr. 522/2006<br />
Reg.Sent.<br />
Nr. 1781/2001<br />
 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>Visto il ricorso 1781/2001, proposto da<br />
<b>COLETTA ANGELA</b>, rappresentata e difesa da Garofalo Avv. Luciano, domiciliatario in Bari, via Q. Sella n. 5;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Castellana Grotte</b>, rappresentato e difeso da Notarnicola Avv. Gennaro, domiciliatario in Bari, via De Rossi, 16;																																																																																												</p>
<p>per la condanna<br />
del Comune di Castellana Grotte al risarcimento dei danni causati alla ricorrente dall’illegittimo diniego di concessione edilizia n. 14326 del 2.5.1980; diniego annullato dal Tar Bari, sez. II, con la sentenza n. 598/1996, passata in giudicato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita alla pubblica udienza del 13 gennaio 2006 la relazione del Cons. Amedeo Urbano e uditi, altresì, l’avv. A. Indelicati, per l’avv. Garofalo, e l’avv. G. Notarnicola;<br />
Ritrenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Con atto notificato il 19.9.2001, la sig.ra Coletta Angela ha domandato la condanna del Comune di Castellana Grotte al risarcimento dei danni causati dal diniego di concessione che, pronunciato il 2.5.1980 dal Sindaco dell’anzidetto Comune, é stato annullato, perché viziato da eccesso di potere, sotto specie di difetto di motivazione, da questo Tar (sez. II, sent. n. 598/1996).<br />
Riferisce la ricorrente che, passata in giudicato la pronuncia di annullamento, il 10.7.1997 ha ottenuto la concessione a costruire sul suolo, oggetto del provvedimento negativo, e i relativi lavori sono stati poi completati nell’anno 1999; tuttavia, a causa della ritardata realizzazione del manufatto (dal 1983 al 1999), e, quindi, dell’incremento dei costi di costruzione, e della circostanza che, modificate nel 1995 le norme di piano, la volumetria dell’edificio è inferiore a quella del fabbricato previsto in origine, ha subito un danno ammontante a complessivi € 155.333,89, cui va aggiunto un importo &#8211; da determinarsi in corso di causa mediante CTU &#8211; per l’incremento dei costi di costruzione, nonché interessi e rivalutazione monetaria.<br />
Il Comune di Castellana Grotte si é costituito in giudizio.</p>
<p>2. La domanda di risarcimento non può essere accolta.<br />
2.1. &#8211; Nel procedere ad un’innovativa lettura dell’art. 2043 del Codice Civile, la Corte di Cassazione (nella nota sentenza n. 500/1999) ha avuto cura di precisare quali siano i criteri, cui il giudice di merito deve attenersi per valutare e quando, in relazione alla fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione, sia configurabile il diritto al risarcimento per responsabilità aquiliana della P.A..<br />
In particolare, il giudice deve accertare:<br />
a)	se sussiste un evento dannoso;<br />	<br />
b)	se l’accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto in relazione alla sua incidenza sul tipo di interesse leso;<br />	<br />
c)	se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della pubblica amministrazione;<br />	<br />
d)	se l’evento dannoso sia imputabile a colpa o dolo dell’apparato amministrativo.<br />	<br />
Pertanto, la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell&#8217;attività illegittima della P.A., l&#8217;interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo (Cass. civ., sez. I, 11/06/2003, n.9366).</p>
<p>2.1.2. &#8211; La Suprema Corte, inoltre, per quanto riguarda gli interessi pretensivi (che, qui, analogamente al caso previsto dalla sentenza n. 500/99 vengono in rilievo), ha precisato che, in tanto sussiste un danno ingiusto, quale condizione indispensabile perché possa farsi luogo alla riparazione dei medesimi, in quanto, sulla base di un giudizio prognostico, sia concluso che il pretendente é “titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, ma di una situazione soggettiva di oggettivo affidamento circa la sua favorevole conclusione e, cioé, di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole e, ancorché non acquisita alla sfera soggettiva del soggetto, doveva considerarsi, quindi, giuridicamente protetta”.</p>
<p>2.1.2.1. &#8211; Tuttavia &#8211; ha avuto occasione di chiarire questo Tribunale, sez. III, n. 1170/2004 &#8211; l’annullamento in s.g. dell’atto di diniego, determinato dalla lesione di interessi legittimi procedimentali, non comporta alcun giudizio in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire (permesso di costruire).<br />
Con specifico riferimento all’illegittimo diniego di concessione edilizia a causa di un difetto di motivazione, é avviso della prevalente giurisprudenza amministrativa che la sicura spettanza del relativo risarcimento troverà la sua sostanziale ragion d&#8217;essere a seguito dell&#8217;espletamento dell&#8217;attività amministrativa volta a dare esecuzione alla pronuncia di annullamento, perché solo in quel momento, non prima, considerato che l&#8217;Amministrazione é titolare di un potere rinnovatorio, sarà possibile stabilire se davvero la ricorrente aveva titolo a conseguire il bene cui aspirava (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 05/02/2002, n.85).<br />
Invero, allorquando come nella specie, l’annullamento del diniego della concessione é pronunciato per un motivo formale, sussistendo l&#8217;obbligo per le amministrazioni interessate di riesaminare la relativa domanda con salvezza degli ulteriori provvedimenti, non é certo che la richiesta autorizzazione edilizia debba essere effettivamente rilasciata, né l&#8217;esistenza di un siffatto obbligo può essere dichiarata dal g.a., dal momento che la sua giurisdizione esclusiva in materia non si estende al merito amministrativo (T.A.R. Marche, 09/05/2002, n.363; in termini, T.A.R. Liguria, sez. I, 25/11/2003, n.1587).</p>
<p>3. &#8211; Pertanto, fatta applicazione dei principi sopra esposti, il Collegio ritiene che la fattispecie, portata alla sua cognizione, non é suscettibile di tutela risarcitoria, difettandone il presupposto del danno ingiusto.</p>
<p>3.1. &#8211; Peraltro, la ricorrente non ha più coltivato la domanda, illegittimamente respinta, ma ad essa (e alle utilità che con la stessa intendeva conseguire con l’esecuzione delle modalità di costruzione previste nel progetto respinto) ha implicitamente rinunciato, avendo presentato una nuova richiesta di concessione, che, formulata in termini diversi dalla precedente, questa volta é stata accolta.<br />
Controparte, infatti, ha eccepito che la concessione, in forza della quale la ricorrente ha potuto costruire sul suolo, oggetto dell’atto di diniego (annullato), é stata rilasciata, grazie alla disciplina urbanistica sopravvenuta, dettata dalla variante al prg approvata nel 1995, per l’esecuzione di lavori differenti dalle opere previste in origine.</p>
<p>4. &#8211; In definitiva, alla stregua delle su esposte considerazioni, il ricorso in esame va respinto.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari &#8211; Sezione Terza, Respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2006 con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. AMEDEO URBANO 	 PRESIDENTE, Rel.<br />	<br />
Dott. PIETRO MOREA 	 COMPONENTE <br />	<br />
Dott. ANTONIO PASCA 	 COMPONENTE 																																																																																												</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 15 febbraio 2006<br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-15-2-2006-n-522/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. A. Gomez de Ayala, Est. R. Vigotti G.Pennacino (Avv.ti E. Rabino, S.Nicola), / Comune di Nucetto (Avv.ti F. Bracco, S Pedace) Edilizia e Urbanistica-Abusi edilizi-Legge regionale Piemonte n. 33 del 2004-Omogeneità-Legge Nazionale-Si-Sanzione demolitoria-Motivi La definizione dell’ambito di applicazione del condono edilizio, delineato dalla Legge Regionale Piemonte n. 33 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-902/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Gomez de Ayala, Est. R. Vigotti<br /> G.Pennacino (Avv.ti E. Rabino, S.Nicola), / Comune di Nucetto (Avv.ti F. Bracco, S Pedace)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica-Abusi edilizi-Legge regionale Piemonte n. 33 del 2004-Omogeneità-Legge Nazionale-Si-Sanzione demolitoria-Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>La definizione dell’ambito di applicazione del condono edilizio, delineato dalla Legge Regionale Piemonte n. 33 del 2004, non comprende anche manufatti a destinazione non residenziale, a differenza dell’ambito applicativo ex art. 32, commi 25 e 26, della legge n. 326 del 2003. Infatti l’art. 1 della suddetta legge regionale recepisce la disciplina nazionale, dettando disposizioni particolari per aspetti che non riguardano la tipologia delle opere ammissibili a sanatoria, risultando pertanto omogenee, sul delineato profilo le discipline regionale e nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai<br />
Signori:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore<br />	<br />
#NOME?		LOTTI			&#8211;	Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella camera di consiglio del 15 febbraio 2006.<br />
	Visto il ricorso n. 131/06 proposto da <br />	<br />
<b>PENNACINO Guglielmo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Rabino e Serenella Nicola, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 40, presso lo studio del primo;<br />
ricorrente<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>comune di Nucetto</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Fernando Bracco e Stefania Pedace, presso lo studio di quest’ultima domicilia in Torino, corso Re Umberto, 65;<br />
resistente</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
</b>dell’ordinanza n. 5 del 14.11.05 dal responsabile del procedimento del comune di Nucetto, successivamente nota, con la quale è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente ed è stata ordinata la demolizione della struttura in ferro oggetto dell’istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/03;</p>
<p><b>nonchè per l’annullamento<br />
</b>degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni consequenziale statuizione.</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2006, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Enrico Rabino per la parte ricorrente e l’avv. Stefania Pedace per la parte resistente;<br />	<br />
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, dal momento che il ricorso si appalesa infondato: il ricorrente, con l’unico motivo del gravame, deduce la violazione della legge regionale n. 33 del 2004, sul presupposto che la definizione dell’ambito di applicazione del condono edilizio, delineato dalla normativa regionale, comprenda anche manufatti a destinazione non residenziale, a differenza di quello contenuto nell’art. 32, commi 25 e 26, della legge n. 326 del 2003;<br />
Rilevato che, invece, l’art. 1 della suddetta legge regionale recepisce la disciplina nazionale, dettando disposizioni particolari per aspetti che non riguardano la tipologia delle opere ammissibili a sanatoria;<br />
Considerato che l’omogeneità, sul punto, delle discipline regionale e nazionale rende irrilevante esaminare la questione dei limiti delle rispettive competenze, alla luce dei principi costituzionali come puntualizzati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004;<br />
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, a spese compensate tra le parti<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2006.<br />
<B>IL PRESIDENTE			IL CONSIGLIERE ESTENSORE<br />	<br />
</B>f.to. A. Gomez de Ayala				      F.to R. Vigotti</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 15 febbraio 2006</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2125</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2125/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2125/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2125</a></p>
<p>Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone Laterza Agnese (Prof. Avv. Ferdinando Pinto, Avv.ti Giulio Renditisio e Rosa Persico) c. Comune di Massa Lubrense (n.c.g.) rapporti tra la sanatoria ambientale e la sanatoria urbanistica in tema di domanda di sanatoria in zone soggette a vincolo paesaggistico 1. Edilizia e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2125/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2125</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone<br /> Laterza Agnese (Prof. Avv. Ferdinando Pinto, Avv.ti Giulio Renditisio e Rosa Persico) c. Comune di Massa Lubrense (n.c.g.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rapporti tra la sanatoria ambientale e la sanatoria urbanistica in tema di domanda di sanatoria in zone soggette a vincolo paesaggistico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Piani Urbanistici Territoriali – Nella Regione Campania  &#8211; Norme di salvaguardia – Fattispecie.<br />
2. Edilizia e Urbanistica – Domanda di sanatoria in zone soggette a vincolo paesaggistico – Irrogazione della sanzione risarcitoria ambientale – Rigetto dell’istanza di sanatoria e ordine di abbattimento – Legittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 27 giugno 1987 n. 35 (&#8220;Piano Urbanistico Territoriale dell&#8217;Area Sorrentino-Amalfitana&#8221;) fino all&#8217;approvazione di un P.R.G. conforme al P.U.T., sono possibili solo gli interventi conformi alle prescrizioni di quest&#8217;ultimo piano.</p>
<p>2. E’ legittimo il rigetto dell’istanza in sanatoria opposto dal Comune, nonostante lo stesso Comune abbia decretato, in relazione al medesimo abuso, la cd. sanatoria ambientale irrogando la sanzione risarcitoria di cui all’a. 164 del D.LGS. 29 ottobre 1999, n. 490. Ed infatti i titoli abilitativi (paesaggistico ed urbanistico) operano su piani differenti con la conseguenza che dall’esistenza dell’uno non può inferirsene l’esistenza dell’altro: l’adozione dell’ordinanza con la quale l’amministrazione sceglieva, ai sensi dell’a. 164 del dlgs 29/10/1999, n. 490, l’irrogazione della sanzione risarcitoria in luogo della remissione in pristino non impediva l’emanazione di un provvedimento di contenuto diverso per la violazioni di norme di carattere urbanistico, di seguito richiamate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Sezione Seconda</p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai magistrati:<br />
dott. Antonio	Onorato	#NOME?<br />
dott. Andrea	Pannone	&#8211; Consigliere Relatore<br />	<br />
dott. Paolo	Severini	&#8211; Primo Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 5471/2002 registro generale promosso da:</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<B>LATERZA AGNESE</B>, nata a Napoli il 5 gennaio 1940<br />
rappresentata e difesa dal professor avvocato Ferdinando Pinto e dagli avvocati Giulio Renditiso e Rosa Persico, con i quali domicilia in Napoli, ex a. 35 RD 26 giugno 1924, n. 1054 presso la Segreteria del TAR Campania</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Massa Lubrense (NA)</b>, in persona del sindaco p.t., non c. in g.</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento del 25 febbraio 2002, n. 5231/2001, con il quale è stato comunicato alla ricorrente il rigetto dell’istanza di sanatoria per le opere eseguite in località Massa Centro, alla via Quarrazzano, n. 26/28.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 29 aprile 2002 e depositato il 24 maggio 2002.<br />
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 4624 del 24 maggio 2002.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />
Data per letta, all’udienza del 24/11/2005, la relazione del dott. A. Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che la ricorrente è proprietaria di un fabbricato sito in Massa Lubrense, alla via Quarrazzano, n. 26/28.<br />
Con autorizzazione edilizia n. 33 (pratica n. 10904) e successiva D.I.A., l’i¬stante veniva autorizzata dall’amministrazione comunale all’effettuazione di alcuni interventi edilizi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico.<br />
In seguito a sopralluogo del Comando di Polizia Municipale, riscontrate alcune modeste difformità delle opere realizzate rispetto a quelle autorizzate con i suddetti titoli abilitativi, veniva disposta prima la sospensione dei lavori (ordinanza 30 dicembre 2000, n. 521) e poi la relativa demolizione (ordinanza 31 gennaio 2001, n. 56).<br />
Per le opere realizzate in difformità la ricorrente presentava in data 8 marzo 2002 istanza di concessione in sanatoria.<br />
Stante il silenzio della P.A., la ricorrente impugnava innanzi al TAR Campania il silenzio formatosi sull’istanza dell’8 marzo 2002. Con successiva sentenza veniva dichiarato illegittimo il comportamento omissivo del Comune di Massa Lubrense e statuito l’obbligo del medesimo comune di definire “nel termine di 30 giorni” la relativa pratica di condono.<br />
Per l’intanto la predetta istanza di sanatoria era stata accolta tanto che con ordinanza sindacale del 7 novembre 2001, n. 532, condiviso il parere favorevole reso dalla Commissione per la Tutela dei Beni Ambientali, veniva determinata l’applicazione “della sanzione risarcitoria di cui all’a. 164 del DLGS 29 ottobre 1999, n. 490 per le opere di cui all’ordinanza di sospensione lavori 521/2000 (profilo urbanistico) e la relativa ordinanza n. 350/2001 (profilo ambientale) eseguite in via Quarrazzano, n. 26/28”.<br />
Con il ricorso in trattazione l’interessata ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione e falsa applicazione della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35. Eccesso di potere per illogicità manifesta. II) Eccesso di potere. Contraddittorietà. Illogicità manifesta. difetto di motivazione. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. III) Violazione e falsa applicazione di legge. Il Comune di Massa Lubrense inviava deliberazione di Giunta Municipale con la quale decideva di non costituirsi in giudizio unitamente ad altra documentazione, acquisita il 28 maggio 2002 al protocollo del TAR.<br />
In data 10 novembre 2005 parte ricorrente depositava memoria.<br />
All’udienza del 24 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente richiama un orientamento giurisprudenziale (TAR Campania Terza Sezione 6 settembre 1993, n. 284; 6 agosto 1991, n. 248) secondo il quale le prescrizioni urbanistiche del piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana, di cui alla legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, “non possono ritenersi direttamente operative nei confronti dei privati e non impongono sui beni di questi ultimi vincoli immediati se non attraverso il recepimento del piano nella normativa di grado inferiore e di livello comunale”.<br />
Tale orientamento risulta superato dalla sentenza, che la sezione condivide, del TAR Campania, Salerno, 9 agosto 2004, n. 1792, secondo la quale “l&#8217;a. 5 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987 n. 35 (&#8220;Piano Urbanistico Territoriale dell&#8217;Area Sorrentino-Amalfitana&#8221;, ai sensi dell&#8217;a. 1 bis della l. 8 agosto 1985 n. 431: piano territoriale di coordinamento con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di una particolare area) detta norme di salvaguardia destinate ad operare dalla data di entrata in vigore del P.U.T. e sino alla approvazione dei Piani Regolatori Generali Comunali; tale norma induce a ritenere &#8211; nel rigore espresso dalla norma in coerenza con la &#8220;voluntas legis&#8221; &#8211; che, fino all&#8217;approvazione di un P.R.G. conforme al P.U.T., siano possibili solo gli interventi conformi alle prescrizioni di quest&#8217;ultimo piano”.<br />
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che: “Appare, dunque, del tutto paradossale che l’amministrazione comunale provveda alla sanatoria, sotto il profilo ambientale, di un intervento realizzato in difformità e, poi, provveda al rigetto dell’istanza in sanatoria, sotto il profilo urbanistico, per aspetti prettamente ambientali”.<br />
In ordine a tale censura è sufficiente osservare che i titoli abilitativi (paesaggistico ed urbanistico) operano su piani differenti con la conseguenza che dall’esistenza dell’uno non può inferirsene l’esistenza dell’altro: l’adozione dell’ordinanza del 7/11/2001, n. 532 (con la quale l’amministrazione sceglieva, ai sensi dell’a. 164 del dlgs 29/10/1999, n. 490, l’irrogazione della sanzione risarcitoria in luogo della remissione in pristino) non impediva l’emanazione di un provvedimento di contenuto diverso per la violazioni di norme di carattere urbanistico, di seguito richiamate.<br />
Il provvedimento impugnato ritiene applicabile alla fattispecie il solo a. 17 della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, il quale, nella zona territoriale 2, ove è ubicato (senza che ciò sia messo in dubbio) l’immobile della ricorrente, consente, fino all&#8217; approvazione dei piani particolareggiati, soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV.<br />
Orbene, il successivo articolo 27 (restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico) al comma terzo prevede espressamente la sostituzione di strutture orizzontali (solai piani, coperture, architravi) fatiscenti o instabili <u>senza modifica delle quote originarie dei solai</u>, delle linee di gronda e di colmo, delle pendenze dei tetti;<br />
Cosicché risulta infondato anche il terzo motivo di ricorso con il quale si sostiene l’erroneità dell’ulteriore parte della motivazione che nega la sanatoria in ragione dell’abbassamento della quota del solaio intermedio con il sottotetto. Tale ragione, al contrario, pienamente corrispondente al dettato normativo, sarebbe stata da sola sufficiente a reggere l’intero provvedimento.<br />
In conclusione il ricorso va rigettato.<br />
La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.<br />
Nulla per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 24/11/2005 e del 15/12/2005.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2124</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2124</a></p>
<p>Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone Ferrara Maria Rosaria, Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina (Avv. Giovanni Del Vecchio) c. Comune di Afragola (Avv. Rosa Balsamo) condono edilizio: sulla formazione del silenzio assenso in caso di domanda &#8220;infedele&#8221; Edilizia e Urbanistica – Domanda di condono edilizio &#8211; Nel caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2124</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone<br /> Ferrara Maria Rosaria, Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina (Avv. Giovanni Del Vecchio) c. Comune di Afragola (Avv. Rosa Balsamo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">condono edilizio: sulla formazione del silenzio assenso in caso di domanda &#8220;infedele&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Domanda di condono edilizio &#8211;  Nel caso di mancata ultimazione delle opere nel termine previsto dalla legge &#8211; Silenzio assenso – Inoperatività</span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata evasione della pratica di condono da parte del Comune entro un anno dalla presentazione della domanda di sanatoria, non determina ope legis la regolarizzazione dell&#8217;abuso, in applicazione dell&#8217;istituto del silenzio assenso, qualora manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, ivi compreso quello dell&#8217;ultimazione delle opere entro il termine legislativamente previsto, considerato, tra l&#8217;altro, che la inesatta rappresentazione della realtà nella richiesta di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l&#8217;accoglibilità della medesima configura un&#8217;ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell&#8217;art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
(1) Nel caso in esame l’Amministrazione, con provvedimento adottato nel 2003, rigettava la domanda di condono presentata dal ricorrente nel 1995, contestando la mancata ultimazione delle opere al 31.12.1993 (secondo quanto richiesto dall’art. 39 L. 724/1994): tale affermazione, a detta del TAR Campania, non era contestata dal ricorrente in sede di giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Sezione Seconda</p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai magistrati:<br />
dott. Antonio	Onorato	Presidente<br />
dott. Andrea	Pannone	Consigliere Relatore<br />	<br />
dott. Paolo	Severini	Primo Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 2748/2003 registro generale promosso da:</p>
<p><b>FERRARA Maria Rosaria</b>, nata a Casoria (Napoli) l’11 settembre 1968</p>
<p><b>FERRARA Pasquale</b>, nato a Casoria (Napoli) il I agosto 1943</p>
<p><b>CAPPONE Giuseppina</b>, nata a Casoria (Napoli) il 10 ottobre 1946<br />
difesa officiata: avvocato Giovanni Del Vecchio, con il quale domicilia ex a. 35 RD 26 giugno 1924, n. 1054 presso la Segreteria della Seconda Sezione</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Afragola (Napoli)</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difeso dall’avvocato Rosa Balsamo con la quale elettivamente domicilia in Napoli presso la Segreteria della Sezione.</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
della nota del Comune di Afragola (Napoli) del 22 gennaio 2003, n. 1622 del seguente letterale tenore: “Con riferimento all’oggetto (sentenza TAR Campania 4399/2002) si fa presente che, relativamente agli abusi realizzati al secondo piano del fabbricato di via S. Maria, n. 45 di cui alla domanda di condono edilizio del 27 febbraio 1995, n. 4520 (pratica n. 2189), dal verbale di sequestro del 19 settembre 1994, a carico di Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina, lo stato di consistenza è il seguente: “Trattasi di ampliamento del solaio di copertura del primo piano di circa mq 20 con putrelle in ferro, tavelloni e gatto di calcestruzzo, nonché di una sopraelevazione a secondo piano che si presenta in strutture portanti verticali con blocchi di lapil cemento di cui due poggiano su muretto di vecchia data con montaggio del solaio di copertura in putrelle in ferro, tavelloni e parziale getto di calcestruzzo”. Alla luce di quanto sopra, trattandosi di opera non ultimata entro il 31 dicembre 1993, la domanda non è ammissibile a condono”.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 6 marzo 2003 e depositato in data 13 marzo 2003, con i relativi allegati.<br />
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 2283 del 19 marzo 2003.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />
Data per letta, all’udienza del 24/11/2005, la relazione del dott. A. Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che i coniugi Ferrara Pasquale e Cappone Giuseppina sono proprietari di un’unità immobiliare sita in Afragola alla via S. Maria, n. 41, riportata in catasto alla partita 1011895. foglio 19, particella 1175, sub 17. Sul predetto manufatto, la figlia dei menzionati coniugi, Ferrara Maria Rosaria, realizzava, senza concessione edilizia, opere edili consistenti in un ampliamento al primo piano di mq 20 e sopraelevazione al secondo piano per mq 60, con struttura portante il blocchi di lapil-cemento e solai latero cementizio. (…). In data 27 febbraio 1995 la ricorrente Ferrara Maria Rosaria presentava istanza di condono edilizio, redatta ai sensi della legge 724/1994 e diretta al sindaco del comune di Afragola. (…).<br />
Con la dichiarazione contenuta nella nota del 22 gennaio 2003, n. 1622 l’amministrazione comunale disponeva in danno della ricorrente Ferrara Maria Rosaria la non ammissibilità a condono edilizio della pratica in narrativa generalizzata, ponendo a sostegno dell’atto amministrativo la valutazione che l’opera non era stata ultimata entro il 31 dicembre 1993 e richiamando la sentenza del TAR Campania 4399/2002, che annullava provvedimenti sanzionatori emessi dal Comune di Afragola.<br />
Con il ricorso in trattazione gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi cosi epigrafati: I) Violazione dell’obbligo di concludere nei termini di legge il procedimento con un provvedimento espresso ex legibus 241/1990 e 724/1994. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, ai sensi della circolare 8 gennaio 1991, n. 60397. II) Violazione dell’a. 39 della legge 724/1994, di raccordo con la legge 28 febbraio 1985, n. 47. violazione dell’a. 14 della legge 85/1995 e del capitolo 3, comma 7, della circolare 17 giugno 1995, n. 2241. Eccesso di potere per errore nei presupposti di legge. Violazione dell’a. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del buon andamento della P.A.<br />
Si costituiva in giudizio l’amministrazione per resistere al ricorso.<br />
All’udienza del 24 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Va preliminarmente disatteso il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti sostengono che, essendosi formato, sull’istanza del 27 febbraio 1995, il silenzio assenso, risultava inibita all’amministrazione l’adozione di un provvedimento esplicito sfavorevole.<br />
Ancora di recente la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “La mancata evasione della pratica di condono da parte del comune entro un anno dalla presentazione della domanda di sanatoria, non determina &#8220;ope legis&#8221; la regolarizzazione dell&#8217;abuso, in applicazione dell&#8217;istituto del silenzio assenso, qualora manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, ivi compreso quello dell&#8217;ultimazione delle opere entro il termine legislativamente previsto, considerato, tra l&#8217;altro, che la inesatta rappresentazione della realtà nella richiesta di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l&#8217;accoglibilità della medesima configura un&#8217;ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell&#8217;art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47” (TAR Puglia Lecce, III, 30 novembre 2004, n. 8347).<br />
Orbene, nel caso di specie, in nessuno dei motivi dedotti si contesta quanto affermato dall’amministrazione (ossia che le opere non erano complete alla data del 31 dicembre 1993) e ciò è sufficiente per rigettare il ricorso.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.<br />
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 24/11/2005 e del 15/12/2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2124/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2124</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2116/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2116/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2116</a></p>
<p>Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone Migliaccio Antonio (Avv. Carlo Russo) c. Comune di Marano (Avv. Gherardo Marone) condono edilizio: sulla illegittimità del diniego di condono edilizio non preceduto dal cd. preavviso di rigetto Edilizia e Urbanistica – Diniego di condono edilizio – Mancata comunicazione del cd. preavviso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2116/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2116/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Dott. Antonio Onorato, est. Dott. Andrea Pannone<br /> Migliaccio Antonio (Avv. Carlo Russo) c. Comune di Marano (Avv. Gherardo Marone)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">condono edilizio: sulla illegittimità del diniego di condono edilizio non preceduto dal cd. preavviso di rigetto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Diniego di condono edilizio – Mancata comunicazione del cd. preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l&#8217;autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda. Pertanto, la  mancata comunicazione del preavviso di rigetto prevista dalla norma richiamata, comporta l’illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Seconda</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>
composto dai magistrati:</p>
<p>dott. Antonio	Onorato	Presidente<br />	<br />
dott. Andrea	Pannone	Consigliere Relatore<br />	<br />
dott. Paolo	Severini	I Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 5423/2005 registro generale promosso da:</p>
<p align=center>
<b>MIGLIACCIO Antonio</b>, nato a Marano di Napoli (NA) il 3 settembre 1952</p>
<p></p>
<p align=justify>
difesa officiata: avvocato Carlo Russo<br />
domicilio: eletto in Napoli, via F. Caracciolo, n. 15</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>-il <b>Comune di Marano di Napoli (NA)</b>, in persona del sindaco pro tempore<br />
difesa officiata: avvocato Gherardo Marone<br />
domicilio: eletto in Napoli, via Cesario Console, n. 3</p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento del 24 maggio 2005, n. 20050011719 con il quale è stato comunicato al ricorrente (con riferimento alla domanda di condono ambientale ed alla integrazione del 27 aprile 2005 e all’ingiunzione del 24 gennaio 2005, n. 4 di demolizione delle opere abusive ex a. 34 del DPR 380/2001) che la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’a. 1, comma 34, della legge 308/2004 non può essere accolta in quanto riferita ad opere eseguite senza la prescritta autorizzazione comunale e per le quali non risulta agli atti di questo U.T.C. domanda di condono edilizio.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 11 luglio 2005 e depositato in data 20 luglio 2005, con i relativi allegati.<br />
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 6026 del 31 agosto 2005.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />
Data per letta, all’udienza del 02/02/2006, la relazione del dott. A. Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Fondato ed assorbente è il motivo con il quale si deduce la violazione dell’a. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine alla mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’stanza.<br />
L’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 dispone: 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l&#8217;autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 2. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell&#8217;eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.<br />
La circostanza della mancata comunicazione prevista dalla norma richiamata risulta incontroversa: pertanto il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, restando eslcusa ogni valutazione sulla condonabilità delle opere.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso e, per l’effetto (<u><b>con le precisazioni di cui in motivazione</b></u>), annulla il provvedimento meglio specificato in epigrafe.<br />
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-15-2-2006-n-2116/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.2116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1110</a></p>
<p>Pres. de Lise, Est. CaponigroI. D&#8217;Angelo (Avv. R. Alessandrini) c/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Avv. Stato) sussiste giurisdizione del G.O. sulla controversia in materia di opposizione avverso le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finanziari Giurisdizione e competenza &#8211; Promotore finanziario &#8211; Opposizione avverso sanzioni irrogate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise, Est. Caponigro<br />I. D&#8217;Angelo (Avv. R. Alessandrini) c/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste giurisdizione del G.O. sulla controversia in materia di opposizione avverso le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finanziari</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza  &#8211; Promotore finanziario &#8211; Opposizione avverso sanzioni irrogate dalla Consob – Giurisdizione del G.O. – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste giurisdizione del G.O. sulla controversia in materia di opposizione avverso le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finziari (Art. 196 D.lgs. 58/98), non sussistendo nella scelta della sanzione alcuna discrezionalità amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste  giurisdizione del G.O. sulla controversia in materia di opposizione avverso le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finanziari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma – Prima Sezione</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: Dott. Pasquale de Lise		Presidente; Dott. Carlo Modica de Mohac		Componente; Dott. Roberto Caponigro		Componente, relatore																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 13222 del 1999, proposto da</p>
<p><b>Ivan D’Angelo</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaello Alessandrini presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via del Corso n. 160</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera Consob n. 12119 del 7.9.1999 con cui il sig. Ivan D’Angelo viene sospeso per un periodo di quattro mesi dall’esercizio dell’attività di promotore.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006, relatore il dott. Roberto Caponigro, l’avv. Cristiana Pilo per delega dell’avv. Alessandrini per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.	La Consob, con delibera del 7 settembre 1999, ha sospeso il sig. Ivan D’Angelo per un periodo di quattro mesi dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario.<br />	<br />
	Il provvedimento disciplinare è stato assunto, tra l’altro, in quanto il comportamento del sig. D’Angelo integra la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento n. 5388/1991:<br />	<br />
a)	art. 14, co. 1, ai sensi del quale i promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza, professionalità ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la loro attività e quella degli intermediari per conto dei quali essi operano, per aver ricevuto mezzi di pagamento difformi da quelli previsti dalla normativa ed aver assunto un ruolo attivo nella vendita degli stessi al di fuori dei circuiti di intermediazione;<br />	<br />
b)	art. 14, co. 9, ai sensi del quale il promotore può ricevere dal cliente esclusivamente:<br />	<br />
&#8211;	titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità e siano intestati al soggetto indicato nel prospetto informativo, o nel documento contrattuale ove il prospetto non sia prescritto;<br />	<br />
&#8211;	titoli di credito nominativi intestati al cliente e girati a favore di chi presta il servizio di intermediazione mobiliare offerto tramite il promotore.<br />	<br />
Il ricorso avverso detto atto è articolato nei seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione di legge e di regolamento con riferimento alla L. 1/1991 ed al regolamento n. 5388 del 2.7.1991 adottato dalla Consob ai sensi dell’art. 5 della L. 1/1991 (art. 17). Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione del principio del diritto di difesa e delle regole procedimentali.<br />	<br />
LA Consob si sarebbe adeguata alle risultanze della relazione della Sanpaolo Invest SIM S.p.a. senza tenere nel minimo conto le deduzioni difensive del ricorrente. La relazione della funzione di auditing sarebbe inattendibile. <br />
&#8211;	Violazione di legge e di regolamento con riferimento alla L. 1/1991 ed all’art. 14 punto 1) e punto 9) e dell’art. 16 punto 4) del regolamento Consob n. 5388/1991. Eccesso di potere. Omessa o errata interpretazione di norme regolamentari, anche sotto il profilo della manifesta ingiustizia. Manifesta contraddittorietà.<br />	<br />
Non sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 98, co. 2, del regolamento n. 11522/1998 e successive modificazioni, che prevede la sanzionabilità di comportamenti di un promotore finanziario consistenti nella acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell’investitore.<br />
&#8211;	Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Violazione del criterio della tempestività e della proporzionalità.<br />	<br />
Il provvedimento disciplinare sarebbe stato irrogato in violazione del principio di tempestività.<br />
	L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte.<br />	<br />
	L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 13222 pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio del 10 novembre 1999.<br />	<br />
	All’udienza pubblica del 25 gennaio 2006, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.																																																																																												</p>
<p>2.	Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	La giurisdizione in subiecta materia, secondo l’orientamento formulato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, va individuata sulla base della nomativa contenuta nel D.Lgs. 58/1998, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 11 luglio 2001 n. 9383).<br />	<br />
	L’art. 196, co. 3, del D.Lgs. 58/1998 prevede che alle sanzioni irrogabili ai promotori finanziari (richiamo scritto, sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni, sospensione da uno a quattro mesi dall’albo, radiazione dall’albo) si applicano le disposizioni contenute nella L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16.<br />	<br />
	Il rinvio alla L. 689/1981 comporta l’applicazione anche della normativa processuale da essa dettata e contenuta negli artt. 22 e 23, i quali prevedono che il giudizio di opposizione avverso l’atto che applica la sanzione si propone davanti al giudice ordinario e non davanti al giudice amministrativo.<br />	<br />
	Tale conclusione, sostiene il supremo giudice della giurisdizione, poggia, innanzitutto, sul tenore letterale del terzo comma, che concerne genericamente le “sanzioni previste dal presente articolo” e non le sole sanzioni pecuniarie, ed è confermata dalla considerazione sistematica che la scelta tra le quattro sanzioni comminate dall’art. 196 del D.Lgs. 58/1998 è effettuata dalla Consob in “base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva”, sicché il contenuto del provvedimento sanzionatorio è correlato esclusivamente all’entità dell’illecito ascritto al promotore finanziario, sotto il profilo oggettivo ed anche soggettivo (recidiva).<br />	<br />
	In altri termini, la scelta della sanzione, secondo la espressa previsione normativa, non tiene conto di interessi pubblici diversi, come l’interesse generale del mercato, e non è perciò espressione di discrezionalità amministrativa, ma il criterio legale  che la detta scelta deve seguire è soltanto la commisurazione della sanzione all’entità della violazione, conformemente al contenuto tipico di ogni potere punitivo, sia di tipo penale che di carattere amministrativo.<br />	<br />
	Né può ritenersi che tra le controversie in materia di vigilanza sul mercato mobiliare, devolute dall’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, come riformulato dall’art. 7 della L. 205/2000, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono ricomprese anche quelle relative alle opposizioni avverso le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finanziari ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 58/1998 (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 22 luglio 2004 n. 13703). <br />	<br />
	In proposito, è stato in particolare rilevato che l’art. 196 del D.Lgs. 58/1998 riveste carattere di specialità rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, che delinea, in via generale, i rapporti tra la giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo e deve quindi escludersi che sia stato parzialmente abrogato dall’entrata in vigore della norma più recente.<br />	<br />
	Né le novità contenute nell’art. 7 dell L. 205/2000, che ha sostituito il testo originario dell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, giustificano l’abbandono di tale orientamento, trattandosi di modifiche apportate al fine di eliminare il dubbio che l’intero settore delle attività relative al mercato mobiliare fosse stato ricompreso nella nozione di servizio pubblico e, come tale, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	Di qui &#8211; considerato anche che nei confronti del promotore è stata espressamente applicata la normativa più favorevole di cui all’art. 98 del regolamento n. 11522/1998, di attuazione del D.Lgs. 58/1998, che disciplina l’irrogazione delle sanzioni ex art. 196, co. 1, del citato testo unico &#8211; l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>3.	Sussistono giuste ragioni, attesa la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.  																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006.<br />
Dott. Pasquale de Lise	Presidente<br />	<br />
Dott. Roberto Caponigro	Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1146/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1146</a></p>
<p>Pres. Amodio, Est. Panzironi E.A.Squillante (Avv. B. Ricciarelli) c/ Avvocatura Generale dello Stato ancora in tema di giurisdizione del G.A. sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Procedura concorsuale – Accesso ad area o fascia superiore</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1146/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio, Est. Panzironi<br /> E.A.Squillante (Avv. B. Ricciarelli) c/ Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di giurisdizione del G.A. sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Procedura concorsuale – Accesso ad area o fascia superiore – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste giurisdizione del G.A. sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia nel caso di costituzione, per la prima volta, di un rapporto di lavoro, sia in quello di prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; il termine assunzione di cui al D.lgs. 165/01 deve, infatti,  essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di giurisdizione del G.A.  sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A  I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione I</b></p>
<p> composto dai Signori: Antonino Savo Amodio                   Presidente;  Germana Panzironi                          Consigliere relatore;                      Roberto Caponigro                          Primo Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5390/2005 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>Ermenegildo Achille Squillante</b>, rappresentato e difeso dall’ avv. Bruno Ricciardelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio Leo in Roma, via Ottaviano n. 105;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>l’<b>Avvocatura Generale dello Stato</b>, in persona del rappresentante p.t., costituita in giudizio e domiciliata ex lege, in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento <br />
del decreto dell’Avvocato Generale dello Stato di approvazione della graduatoria di merito della procedura di riqualificazione per la copertura di 167 posti della posizione economica B3, area B, del ruolo del personale dell’Avvocatura dello Stato;<br />
della graduatoria di merito approvata il 12-3-2005;<br />
del bando di selezione n. 10011 del 24-4-2001;<br />
di tutti gli atti comunque connessi;</p>
<p>VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione dell’amministrazione intimata;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
UDITI all’ udienza del 7122005 il relatore Consigliere Germana Panzironi, e gli avv. Ricciardelli e l’avv. dello Stato Adele Quattrone;  <br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, l’istante chiede l’annullamento della graduatoria di merito e del bando con cui l’Avvocatura dello Stato ha indetto la selezione per il conferimento di 167 posti della posizione economica B3, area B, del ruolo del personale dell’Avvocatura dello Stato, ritenendolo illegittimo per eccesso di potere e violazione di legge.<br />
Si è costituita in resistenza l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.	<br />	<br />
La selezione oggetto della presente impugnazione concerne il passaggio di dipendenti dell’Avvocatura dello Stato da una posizione economica ad altra nell’ambito della stessa area funzionale B. <br />
La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoga, dichiarando il difetto di giurisdizione sulla base della norma di cui all’art. 63 del D.Lgs. 165/2001 che, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilisce, al quarto comma, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />
Una ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che l’ambito di applicazione della norma richiamata, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia relativo non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 15 ottobre 2003 n. 15403).<br />
Tale indirizzo è orientato dalla giurisprudenza costituzionale che valorizza il sistema di accertamento selettivo nelle progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori, in linea con quanto stabilito dall’art. 97 Cost.<br />
Da ultimo con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato in materia il seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area. <br />
Nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui la selezione interna è volta al passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area funzionale come individuata dalla contrattazione collettiva, ritiene il Collegio che si determini una progressione di tipo orizzontale, per la quale è da ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, e non una progressione di tipo verticale, vale a dire dall’una all’altra area funzionale, per la quale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, sarebbe sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Per tutte le considerazioni esposte, in conclusione, il T.A.R. adito non può che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere del ricorso in epigrafe.<br />
Sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.</p>
<p align=center><b>P Q M</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
La presente decisione sarà eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del  7122005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1146/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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