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	<title>15/12/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/12/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2006 n.10566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10566/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2006 n.10566</a></p>
<p>Pres. De Maio, est. Scafuri SI.FRA. Legni s.r.l. e G. Sica (Avv. M. Costagliola) c. Comune di Santa Maria Capua Vetere (n.c.). In tema di diniego di indizione di conferenza di servizi ex art. 5 del D.P.R. 447/98 Procedimento Amministrativo – Diniego di indizione di conferenza di servizi ex art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10566/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2006 n.10566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10566/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2006 n.10566</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. De Maio, est. Scafuri<br /> SI.FRA. Legni s.r.l. e G. Sica (Avv. M. Costagliola) c. Comune di Santa Maria Capua Vetere (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di diniego di indizione di conferenza di servizi ex art. 5 del D.P.R. 447/98</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento Amministrativo – Diniego di indizione di conferenza di servizi ex art. 5 del D.P.R. 447/1998 – Motivato in ragione della natura agricola dell’area interessata dall’intervento economico – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione rigetta l’istanza di indizione della conferenza di servizi di cui all’art.5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.447 – ai sensi del quale, al fine di agevolare la concretizzazione delle iniziative economiche presenti in una determinata area, è consentita la convocazione della conferenza di servizi, in caso di progetto in contrasto con lo strumento urbanistico o che comunque richieda una sua variazione – motivato con riferimento alla disponibilità di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ed alla circostanza che l’area in questione ricade in zona E agricola, poiché il contrasto con lo strumento urbanistico e la conseguente possibilità di variazione della destinazione urbanistica sono proprio i presupposti tenuti presenti dal Legislatore per consentire l’indizione della conferenza di servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
&#8211;	Sezione Terza –</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Giudici<br />
Ugo De Maio	&#8211; Presidente<br />	<br />
Angelo Scafuri		&#8211; Consigliere rel.est.<br />	<br />
Alfredo Storto		&#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.1934/2006 R.G. proposto da <br />
<b>SI.FRA. Legni s.r.l.</b>, in persona del rappresentante legale p.t., e Giuseppe Sica, rappresentati e difesi dall&#8217;avv.M. Costagliola;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Santa Maria Capua Vetere</b> (n.c.);</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n.44055 del 19.12.2005, della nota n.43334 del 12.12.2005 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;</p>
<p>VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO gli atti tutti di causa;<br />
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti, rispettivamente società interessata e proprietario dell’immobile, si dolgono del provvedimento con il quale è stata respinta la richiesta di attivazione della procedura di indizione di conferenza di servizi <i>ex</i> art.5 D.P.R.n.447/1998 per il progetto di riconversione di insediamento produttivo agricolo in un complesso da adibire alla vendita di legname e ferramenta, in variante al vigente P.R.G..<br />
A sostegno del gravame gli interessati deducono profili di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta “<i>considerato che non ricorre il requisito del periculum in mora</i>” (ord.n.884/2006).<br />
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’art.5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.447, al fine di agevolare la concretizzazione delle iniziative economiche presenti in una determinata area, consente, in caso di progetto in contrasto con lo strumento urbanistico o che comunque richieda una sua variazione, la convocazione della conferenza di servizi, subordinandola alla duplice condizione della conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ed all’insussistenza – per mancata individuazione ovvero per insufficienza di quelle designate – di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi.<br />
Nella specie l’Amministrazione ha motivato il rifiuto ad indire la predetta conferenza di servizi con la disponibilità di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi e con la circostanza che l’area in questione ricade in zona E agricola, tale da consentire esclusivamente un’edificazione con densità edilizia fondiaria limitata ad un’attività economica di tipo rurale.<br />
Al riguardo il ricorrente deduce la violazione di legge (art.25, co.2 lett.g) del D.Lgvo 31 marzo 1998 n.112 e citato art.5 del D.P.R.n.447/1998), il difetto di motivazione e di presupposti, la disparità di trattamento in relazione all’accoglimento di analoghe istanze, evidenziando la piena conformità ai suddetti requisiti richiesti dalla legge.<br />
Il ricorso è fondato in relazione al denunziato difetto di motivazione.<br />
In primo luogo va osservata l’irrilevanza dell’opposta natura agricola dell’area, atteso che il contrasto con lo strumento urbanistico e la conseguente possibilità di variazione della destinazione urbanistica sono proprio i presupposti tenuti presenti dal legislatore per consentire l’indizione della conferenza di servizi.<br />
In secondo luogo l’assunto di disporre di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi non trova conforto nelle risultanze agli atti di causa, ove peraltro il Comune interessato non si è costituito.<br />
Invero da un lato v’è l’asserzione di parte circa la mancata individuazione di aree della specie mediante redazione di piani particolareggiati, soprattutto del Piano degli insediamenti produttivi.<br />
Dall’altro l’insufficienza delle aree richiesta dalla norma va valutata in relazione al progetto presentato e non all’insieme delle superfici a tanto destinate.<br />
Nella specie va quindi considerato che trattasi di un progetto di riconversione di un insediamento produttivo già operante, per cui l’area d’insediamento non può essere localizzata in un’altra zona.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione III,<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ACCOGLIE </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.1934/2006 e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00.=(<i>millecinquecento,00.=</i>) sono poste a carico del Comune soccombente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 ottobre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10566/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2006 n.10566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2006 n.10563</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10563/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10563/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10563/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2006 n.10563</a></p>
<p>Pres. De Maio, est. Cernese Rubicondo e Brancaccio , (Avv.ti R. Buonajuto e N. Mainelli) c. Comune di Ercolano (Avv.). è illegittima l&#8217;ordinanza di demolizione notificata prima dell&#8217;esitazione della domanda di rilascio di condono edilizio Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di demolizione – Notificata prima dell’esitazione di domanda di rilascio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10563/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2006 n.10563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10563/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2006 n.10563</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> De Maio, <i>est.</i> Cernese<br /> Rubicondo e Brancaccio , (Avv.ti R. Buonajuto e N. Mainelli) c. Comune di Ercolano (Avv.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è illegittima l&#8217;ordinanza di demolizione notificata prima dell&#8217;esitazione della domanda di rilascio di condono edilizio</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di demolizione – Notificata prima dell’esitazione di domanda di rilascio di condono edilizia – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Una volta presentata un’istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest’ultima ed in pendenza del relativo procedimento, è illegittima l’adozione di un provvedimento sanzionatorio repressivo dell’abuso edilizio commesso, essendo l’Autorità urbanistica venuta meno ad un preciso obbligo su di lei incombente di determinarsi sull’istanza medesima prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni definitive; e, ciò, all’evidenza, per non correre il rischio che, portata ad esecuzione l’ingiunzione a demolire, vanificato risulterebbe un eventuale provvedimento di accoglimento dell’istanza di concessione in sanatoria per la conseguente impossibilità di restituire alla legalità un’opera non più esistente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
&#8211;	Terza Sezione –<br />	<br />
&#8211;	</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b>composto dai Magistrati<br />
dr. UGO DE MAIO		    	             Presidente<br />	<br />
dr. VINCENZO CERNESE		            Consigliere Estensore<br />	<br />
dott. ssa MARIA LAURA MADDALENA	Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 6410/2006 R.G. proposto da:<br />
<B>RUBICONDO CIRO </B>e<b> BRANCACCIO CONCETTA</b>, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Renato Buonajuto e Nicola Mainelli ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI ERCOLANO,</B> in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Sergio Soria, Andrea Scognamiglio e Giuseppe Coppola ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;</p>
<p> <b>per l’annullamento<br />
</b>1)  dell’ordinanza di demolizione n. 54/2006 adottata in data 29.6.2006 dal Dirigente del Settore Assetto e Governo del territorio del Comune di Ercolano, in relazione presunte opere abusive dal ricorrente realizzate in Ercolano, alla Via Caprile, n. 60;<br />
2)  del verbale di accertamento prot. n. 2018 P.E. 3135, redatto in data 26.2.2004 dal Comando di Polizia Municipale di Ercolano;<br />
3)  della nota dirigenziale prot. n. 22610 del 20.7.2004 di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. . 241/1990;<br />
4)  di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato  consequenziale.</p>
<p><B>VISTO</B> il ricorso, con i relativi allegati;<br />
<B>VISTO</B> l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione comunale;<br />
<B>VISTI</B> gli atti tutti di causa;<br />
<B>VISTO</B> l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione comunale;<br />
<B>VISTO</B> l’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come da ultimo formulato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;<br />
<B>VISTA</B> la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato;<br />
<B>UDITA</B> ala Camera di Consiglio del 23 novembre 2006 la relazione del Cons. Cernese;</p>
<p><B>RITENUTO</B> che nella specie sussistono i presupposti per l&#8217;immediata definizione del giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata e sentiti sul punto gli avvocati delle parti costituite presenti all’udienza, come da relativo verbale;</p>
<p><B>RITENUTO</B> in fatto che i ricorrenti si dolgono dell’ordinanza con cui il Dirigente del Dipartimento “Assetto del Territorio”, del Comune di Ercolano, sulla base di un verbale di accertamento del 26.2.2004 del Comando di Polizia Municipale, ordinava &#8211; ai sensi dell’art. 7 della legge 28.2.1985, n. 47, sostituito dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 &#8211; loro di demolire a propria cura e spese le opere così come di seguito descritte:<br />
“Tettoia in ferro, poggiante su n. 10 pilastrini in ferro scatolare 0,08 mt. x 0,08 mt. circa, fissate a terra su piastre bullonate. A copertura con lamiere grecate, di dimensioni di 12 mt. circa di lunghezza 4,60 mt. circa di larghezza e di altezza 2,60 mt. circa, per una superficie di mq. 55 circa. Sul lato anteriore della tettoia applicazione di una grondaia. La suddetta struttura è priva di pavimentazione”.</p>
<p><B>CONSIDERATO</B> in diritto quanto segue:<br />
&#8211;	l’impugnata ordinanza di demolizione è motivata dalla considerazione che le opere eseguite, in assenza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001, e dell’autorizzazione paesaggistico-ambientale, ai sensi dell’art. 146 del D.L. vo n. 41/2004,  sono da considerarsi abusive;<br />	<br />
&#8211;	a sostegno del gravame gli interessati deducono, per il tramite di otto censure, profili di violazione di legge (art. 31 D.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 32 L. n. 328/2003 ed in relazione all’art. 44 L. n. 47/85; art. 36 D.P.R. n. 380/2001 ed art. 32 L. n. 326/2003; art. 37, commi 1 e 4, D.P.R. n. 380/2001; art. 22 e 33 D.P.R.n. 380/2001; art. 2 L.R. Campania n. 19/2001), di incompetenza e di eccesso di potere, sotto svariati profili, particolarmente lamentando, nella terza censura, come l’Amministrazione comunale di Ercolano, con palese carenza di istruttoria, avrebbe illegittimamente adottato (pur facendola precedere da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990) l’avversata ordinanza di demolizione, nonostante la pendenza di un procedimento instaurato a seguito di una preventiva istanza di condono edilizio e senza che la predetta Amministrazione si sia preventivamente espressa sulla stessa;<br />	<br />
&#8211;	il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione delle norme intese a garantire la facoltà (ovviamente operando rigorosa applicazione della normativa di riferimento), di fruire del condono edilizi per la regolarizzazione degli abusi commessi;<br />	<br />
&#8211;  in punto di fatto, risulta documentalmente provato che, in data 26.2.2004 gli attuali ricorrenti inoltrarono al Comune di Ercolano (prot. di entrata n. 4634) istanza di condono edilizio ex art. 32 L. n. 326/2003, avente ad oggetto la richiesta di sanat<br />
&#8211;  Secondo consolidata giurisprudenza da cui il Collegio non ha motivo per discostarsene: << In tema di demolizione di opere edilizie abusive, l’Amministrazione non può adottare misure repressive di abusi edilizi senza essersi pronunciata sull’istanza di<b>&#8211;  </b>In definitiva<b>, </b>una volta presentata un’istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest’ultima ed in pendenza del relativo procedimento<i>,</i> ne consegue l’illegittimità dell’adozione di un provvedimento sanzionatorio repressivo dell’abuso edilizio commesso, essendo l’Autorità urbanistica venuta meno ad un preciso obbligo su di lei incombente di determinarsi sull’istanza medesima prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni definitive; e, ciò, all’evidenza, per non correre il rischio che, portata ad esecuzione l’ingiunzione a demolire, vanificato risulterebbe un eventuale provvedimento di accoglimento dell’istanza di concessione in sanatoria per la conseguente impossibilità di restituire alla legalità un’opera non più esistente;<br />
<B>VALUTATO</B> che, per quanto sopra ed ogni altra censura assorbita, il ricorso deve essere accolto; con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza ed obbligo di rideterminazione dell’Amministrazione interessata;</p>
<p><B>RITENUTO</B> che l’addebito delle spese di giudizio segue la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2499/2003 R.G.), proposto da Rubicondo Ciro e Brancaccio Concetta, così dispone:<br />
a)  lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto in epigrafe indicato;<br />
b)  condanna la resistente Amministrazione in favore dei ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1500,00 (millecinquecento)..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 novembre  2006. <br />
UGO DE MAIO			Presidente <br />	<br />
VINCENZO CERNESE		Consigliere Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-15-12-2006-n-10563/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2006 n.10563</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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