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	<title>15/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/12/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.4299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-4299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-4299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-4299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.4299</a></p>
<p>Pres. Bruno Amoroso, Cons. rel. Italo Franco Astro System s.r.l. (Avv. Antonio D’Angelo) c. Comune di Dueville (Avv. Enrico Vettori e Francesco Vettori) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti la fase di esecuzione di un contratto con il quale la p.a. affida un servizio pubblico, pur</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-4299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.4299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-4299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.4299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bruno Amoroso, Cons. rel. Italo Franco<br />	 Astro System s.r.l. (Avv. Antonio D’Angelo) c. Comune di Dueville (Avv. Enrico Vettori e Francesco Vettori)</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti la fase di esecuzione di un contratto con il quale la p.a. affida un servizio pubblico, pur a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza &#8211; Sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 &#8211; Giurisdizione esclusiva del G.A. – Vi rientrano le controversie attinenti alla fase di esecuzione di un contratto con il quale la p.a. affida un pubblico servizio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche dopo la sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 devono ritenersi appartenenti alla giurisdizione esclusiva del G.A. le liti attinenti alla fase di esecuzione di un contratto con il quale la P.A. affida un pubblico servizio, all’esito di una gara ad evidenza pubblica.<br />
Secondo la sentenza 204, non tutte le controversie in materia di servizi pubblici appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A, sibbene solo quelle concernenti la fase di affidamento dell’appalto, nonché, fra le altre, quelle nascenti da atti e provvedimenti assunti nel contesto di un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241/90 ovvero, comunque, connotate da autoritatività. Orbene, il richiamo operato dalla Corte al procedimento amministrativo conferisce particolare valore alla previsione della giurisdizione esclusiva fissata nell’art. 11 L. n. 241/1990 in tema di accordi con la P.A., anche in relazione alle controversie attinenti alla fase di esecuzione di detti accordi, i quali debbono, per estensione, ritenersi comprensivi dei contratti in senso stretto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti la fase di esecuzione di un contratto con il quale la p.a. affida un servizio pubblico, pur a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
prima Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati: Bruno Amoroso		Presidente;<br />
Angelo De Zotti		Consigliere;<br />
Italo Franco			Consigliere, relatore																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 938/2004, proposto da<br />
<b>Astro System s.r.l.</b> in persona del rappresentante legale  Davide Naldi, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio D’Angelo, con domicilio eletto presso l’avv. Mauro Ferruzzi, in Venezia &#8211; Mestre, via S. Pio X, n. 1, come da procura a.l. a margine del ricorso</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>Il <b>Comune di Dueville</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Vettori e Francesco Vettori, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Zambelli in Venezia- Mestre, via Cavallotti n. 22, come da procura a.l. in calce alla copia del ricorso notificato,<br />
per l’annullamento<br />
della determinazione dirigenziale n. 2004/6/00011 del 28.1.2004 recante la dichiarazione definitiva di decadenza dal contratto di appalto del servizio di illuminazione cimiteriale nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresa –per quanto possa occorrere- la delibera della G.M. n. 251 del 4.12.2003, mai notificata, e della declaratoria di inadempimento del Comune.</p>
<p>	Visto il ricorso, notificato il 20.3.2004, e depositato presso la segreteria il 2.4.2004, con i relativi allegati;<br />	<br />
	visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dueville;<br />	<br />
	viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	uditi alla pubblica udienza dell’11 novembre 2004, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. D’Angelo per la parte ricorrente, e l’avv. Vettori per la P.A. resistente.<br />	<br />
    Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Risultata aggiudicataria del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, la Astro System s.r.l., stipulava il relativo contratto in data 13.3.2002, con decorrenza dall’1.1.2002 fino al 31.12.2006. Premesso che l’Amministrazione non aveva del tutto adempiuto l’obbligo –previsto all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto e recepito nell’art. 4 del contratto- di consegnarle l’elenco parziale degli allacciamenti in essere, e di avere iniziato il censimento delle utenze (di ciò, e delle relative difficoltà di avvio del servizio, avvertendo il  Comune con note del 4.6.2002, recante comunicazione di avvenuta individuazione solo di 197 utenze, e del 30.6.2003, ove si chiarisce che il ritardo negli adempimenti contrattuali è dovuto proprio alla mancanza di un elenco completo dei nominativi, e alla conseguente ricerca di tutte le utenze, senza avere effettuato distacchi degli utenti morosi), espone la ricorrente che il dirigente, con nota del 5.12.2003, informava che la G.M, con delibera 251 del 5.12.2003, aveva dichiarato la decadenza della ditta appaltatrice dal contratto sul presupposto che essa non aveva provveduto al versamento del corrispettivo per l’anno 2003, ai sensi dell’art. 9 del contratto.<br />
La Astro System inviava un’articolata nota di controdeduzioni, ove si evidenziava tra l’altro che gli incassi inerenti alla commemorazione dei defunti erano ancora in corso, osservazioni disattese in toto dall’Amministrazione che, con determinazione dirigenziale del 28.1.2004 (trasmessa con nota del 4 febbraio dallo stesso dirigente), dichiarava la definitiva decadenza dal contratto di appalto.<br />
Contro tali determinazioni insorge l’interessata con il ricorso in epigrafe, deducendo con il primo motivo eccesso di potere per presupposto erroneo, carenza di istruttoria e illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione degli art. 3, 9.1 e 10 del contratto di appalto. Si sostiene che appare erroneo l’assunto, eretto a presupposto della dichiarazione di decadenza, del mancato rispetto del termine del 15 novembre previsto dall’art. 9.1 del contratto in ordine al versamento di una somma pari al 51,99% di quanto introitato ogni anno, stante la mancanza dei dati contabili necessari, in assenza di uno schedario, con la conseguente necessità di rintracciare giorno per giorno gli utenti per inviare loro i bollettini per i pagamenti del canone. Al 15 novembre 2003 la ricorrente non era in grado di determinare l’effettivo incasso relativo all’anno 2003, donde l’ineseguibilità dell’obbligo di cui all’art. 9, comma 1. <br />
Con il secondo mezzo si deduce eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4° e dell’art. 10, sull’assunto della non inerenza alla fattispecie del disposto di cui al 4° comma dell’art. 9, ove non si prevede alcuna scadenza (né si richiama quella del 1° comma) nello stabilire l’obbligo di un versamento minimo corrispondente a 600 utenze, donde la conclusione che detto minimo garantito va versato in tempi ragionevoli, il che è avvenuto con il pagamento dell’aggio relativo al 2003 effettuato in data 21 gennaio 2004.<br />
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1456 c.c., comma 2°, sul rilievo che il Comune ha disposto la dichiarazione di decadenza con atto del 28 gennaio, vale a dire successivamente all’avvenuto versamento del 21 gennaio 2004, non potendosi invocare la precedente comunicazione di avvio del procedimento, a firma del vice segretario comunale invece che dal dirigente di settore.<br />
Con il quarto mezzo si deduce violazione degli art. 1341 e 1342 c.c. e nullità dell’art. 10 del contratto per contrasto con le norme del codice invocate, trattandosi di clausola (di decadenza) predisposta unilateralmente dall’alto contraente, priva dell’esplicita approvazione ai sensi dell’art. 1342, soggiungendosi che la normativa codicistica non prevede l’istituto della decadenza contrattuale, dovendosi pertanto indurre che le parti abbiano inteso fare riferimento alla risoluzione ex art. 1453. Ma in tal caso mancherebbe il presupposto del grave inadempimento, che sarebbe soltanto lieve in relazione al tardivo versamento.<br />
Parte ricorrente formula, inoltre, domanda di risarcimento del danno, in relazione ai mancati incassi dei canoni, per l’esecuzione dei lavori e la mancata o inesatta individuazione delle utenze.<br />
Si è costituito il Comune, instando per il rigetto del gravame ed eccependo, con successiva memoria –dopo avere adombrato il difetto di giurisdizione del giudice adito-, che l’art. 9 va interpretato nel suo complesso, che non si tratta di contratto per adesione, e richiamando per il resto le disposizioni contrattuali, soggiungendo che il termine decadenza equivale a risoluzione.<br />
Replica con memoria conclusionale parte ricorrente in particolare in ordine alla giurisdizione, richiamando la recentissima sentenza del consiglio di Stato, Sez. V n. 6574 del 12.10.2004 (successiva, quindi, a Corte cost. 6.7.2004 n. 204).<br />
All’udienza i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1 &#8211; Va delibata, preliminarmente, la questione di giurisdizione, stante la sua natura pregiudiziale rispetto alle questioni attinenti al merito della controversia.<br />
Al riguardo la P.A. resistente aveva appena adombrato -senza esplicitamente sollevarla &#8211; l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Implicito presupposto di un simile assunto era che nella fattispecie si versa in ipotesi di controversia attinente alla fase di esecuzione di un contratto stipulato con una P.A. (sia pure a seguito di un procedimento a evidenza pubblica), secondo quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente, che distingue al riguardo tra controversie concernenti la fase di evidenza pubblica, fino alla formazione della volontà contrattuale della P.A. (appartenente alla cognizione del G.A.), e liti attinenti alla fase di esecuzione del contratto, di competenza del G.O. In replica a detta eccezione, parte ricorrente, come accennato nella narrativa in fatto che precede, ha, dal canto suo, richiamato una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V (successiva alla sentenza della Corte cost. n. 204 del 6 luglio 2004) secondo la quale, in materia di servizi pubblici in senso proprio deve ritenersi sussistere la giurisdizione del G.A. anche in ordine alle controversie concernenti la fase di esecuzione del contratto.<br />
In verità, osserva il Collegio che, se pure pubblicata successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004 (il 12 ottobre 2004), la decisione del Consiglio di Stato è stata pronunciata anteriormente (nella camera di consiglio del 27 gennaio 2004). Dunque, si tratta di posizione assunta all’insaputa della nota pronuncia della Corte costituzionale, e non collegabile alla stessa. Ciononostante il Collegio è dell’avviso che sia da condividere la posizione assunta dal Consiglio di Stato, ritenendo che anche dopo (e, come si dirà brevemente, specialmente dopo) la sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, debba ritenersi che appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le liti attinenti anche alla fase di esecuzione del contratto stipulato dalla P.A. a seguito di aggiudicazione previo esperimento di gara a evidenza pubblica.<br />
Ed invero &#8211; ricordando che, per la più volte richiamata sentenza 204, non tutte le controversie in materia di servizi pubblici (secondo l’originaria dicitura testuale dell’art. 33.1 del D.Lgs. n. 80/98) appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A, sibbene solo quelle concernenti la fase di affidamento dell’appalto, nonché, fra le altre, quelle nascenti da atti e provvedimenti assunti nel contesto di un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241/90 ovvero, comunque, connotate dall’autoritatività- deve rilevarsi che, nella fattispecie all’esame la pronuncia di decadenza dal contratto è avvenuta, chiaramente, nel contesto di un procedimento regolato dalla legge n. 241/90 (tanto che vi è stata una comunicazione di avvio del procedimento, la produzione di osservazioni della società interessata, e l’assunzione del provvedimento dichiarativo della decadenza contrattuale dopo avere preso in esame e disatteso dette deduzioni dell’interessata).<br />
Orbene, il richiamo operato dalla Corte al procedimento amministrativo conferisce particolare valore alla previsione della giurisdizione esclusiva fissata nell’art. 11 in tema di accordi con la P.A., norma del resto esplicitamente richiamata nella sentenza 204, anche in relazione alle controversie attinenti alla fase di esecuzione di detti accordi, i quali debbono, per estensione, ritenersi comprensivi dei contratti in senso stretto. Come osservazione finale, non sfuggirà che l’interpretazione qui sostenuta risponde ad una precisa ratio legis, vale a dire a quell’esigenza di concentrazione di tutte le vertenze concernenti le materie attratte nella giurisdizione esclusiva (e non solo) presso un solo giudice, ratio fatta esplicitamente salva dalla ripetuta sentenza della Corte costituzionale, quanto meno in relazione alla domanda di risarcimento per equivalente o di reintegrazione in forma specifica.<br />
Per le considerazioni retro brevemente esposte ad avviso del Collegio la giurisdizione, nel caso di specie, appartiene al G.A.</p>
<p>2 &#8211; Per quanto concerne il merito della controversia, si ricorda, come considerazione preliminare, che l’art. 4 del contratto faceva esplicito riferimento all’insufficienza della banca data dei titolari di luci votive (allacciamenti in essere), soggiungendo: “per il resto la ditta dovrà ricostruire a proprie spese la banca dati”. Come riconosce anche la difesa della P.A. resistente, in relazione alla larga insufficienza degli schedari esistenti, era naturaliter contemplata una fase di assestamento, durante la quale l’impresa a sue spese avrebbe dovuto completare la banca dati. Al riguardo, come dimostrato con i documenti citati nella narrativa in fatto, l’impresa ricorrente aveva fatto presente al Comune le difficoltà di portare a compimento il censimento delle utenze avviato, e le conseguenti dilazioni degli introiti derivanti dal pagamento del canone da parte dei titolari degli stessi, il tutto con inevitabili riflessi sull’obbligo di versamento del minimo pattuito, di cui all’art. 9 del contratto. Stante la descritta situazione, la tolleranza accordata alla ditta appaltatrice in relazione al versamento relativo all’anno 2002 non poteva non reiterarsi anche per il 2003, stante il ritardo nell’accertamento degli allacciamenti, indubbiamente dovuto in buona misura all’incompletezza dei dati forniti dal comune (cfr. nota della ricorrente del 30.6.2003 &#8211; documento 5).<br />
Al cospetto di una simile situazione (richiamata anche nelle deduzioni presentate dopo avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza), e stante anche la relativa flessibilità della richiamata previsione di cui all’art. 4 del contratto, non poteva la stazione appaltante, dal ritardo del versamento rispetto al termine contemplato nell’art. 9, comma 1 del contratto, dedurre senz’altro la conclusione dell’applicazione della “sanzione” prevista nell’art. 10 (vale a dire la dichiarazione di decadenza per omessa osservanza del termine del 15 novembre). Quanto meno, il Comune avrebbe dovuto riesaminare il proprio atteggiamento alla luce della disponibilità dimostrata successivamente dall’impresa, la quale ha provveduto (successivamente alla comunicazione di avvio, ma antecedentemente alla pronuncia di decadenza: cfr. documento 7) a versare il dovuto, oltre a una quota di interessi (in relazione a 680 utenze). In ogni caso la motivazione del provvedimento impugnato si manifesta carente sul punto.<br />
D’altronde, il non chiaro coordinamento fra il disposto di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 9 del contratto doveva far sorgere almeno qualche dubbio sulla legittimità della pronuncia dichiarativa di decadenza ai sensi del successivo art. 10, stante la drasticità di tale previsione, e, al contrario, l’incertezza (che non pare risolvibile utilizzando gli strumenti interpretativi del contratto) circa la questione se il termine del 15 novembre, esplicitamente fissato quanto al versamento delle somme di cui al 1° comma, dovesse valere anche per il versamento del minimo garantito di cui al 4° comma.<br />
Infine, privo di rilievo -in quanto poco credibile- appare il documento versato con la memoria conclusionale di parte resistente, redatto il 18.10.2004, ove si afferma che “nella primavera del 2002 è stato consegnato (…) a un incaricato della ditta Astro System un elenco cartaceo di circa 676 utenze”, per la palese approssimatività delle affermazioni ivi contenute. Debbono, pertanto, considerarsi fondati i primi due mezzi di impugnazione.<br />
Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso si manifesta fondato e va, pertanto, accolto, previo assorbimento di ogni alta censura, quanto alla domanda di annullamento. Per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato.<br />
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, si osserva che, -come rilevato anche ex adverso- la stessa appare formulata in maniera affatto generica e indeterminata. Di conseguenza, quanto meno in questa sede, non può essere accolta.<br />
Sussistono motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo accoglie, quanto alla domanda di annullamento. Per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
		Rigetta, invece, allo stato, la domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì  11 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-4299/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.4299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.3607</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-3607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-3607/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.3607</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia S.M.S. SpA (avv. Stajano, Vannicelli, Piacentini) c. Comune di San Damiano d’Asti (avv. Martino) impianti di telefonia: si applica la comune normativa in materia di edilizia per la dichiarazione di decadenza della concessione 1. Edilizia e Urbanistica – Impianti di telefonia cellulare –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-3607/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.3607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-3607/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.3607</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia<br /> S.M.S. SpA (avv. Stajano, Vannicelli, Piacentini) c. Comune di San Damiano d’Asti (avv. Martino)</span></p>
<hr />
<p>impianti di telefonia: si applica la comune normativa in materia di edilizia per la dichiarazione di decadenza della concessione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Impianti di telefonia cellulare – Dichiarazione di decadenza della concessione edilizia – Adozione forme procedimentali propriedell’urbanistica – Legittimità</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Inizio dei lavori – Esecuzione delle opere – Riferimento al progetto &#8211; Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E legittima l’adozione delle forme procedimentali proprie dell’urbanistica dap arte del Comune, al fine di dichiarare la decadenza della concessione edilizia a suo tempo rilasciata per l’installazione di una stazione ricetrasmittente per telefonia cellulare.</p>
<p>2. L&#8217;inizio dei lavori che rileva aì fini dell&#8217;art. 15 del dpr 6.6.2003, n. 380 (ora vigente) debba essere accompagnato dall&#8217;esecuzione di opere, tali da manifestare la volontà di dare effettivo inizio ai lavori edilizi in relazione al progetto assentito (nella fattispecie è stato accertato che non erano state eseguite opere di consolidamento del terreno nè impiantati manufatti in grado di sostenere l’impianto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Riferisce la Siemens Mobile Communications spa di aver ottenuto dallo  SUAP delle Colline Alfieri la concessione 9.5.2003, n. 285 per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni in progetto a Borgo Vascagliana, e di avere inviato la comunicazione di inizio lavori. Con successiva nota l&#8217;amministrazione rappresentava alla società che era da considerarsi aperto il procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione richiesta, che veniva formalmente pronunciata con l&#8217;atto 29.6.2004, n. 334, insieme con l&#8217;inefficacia del provvedimento 9.5.2003, n. 285 dello SUAP. Ritenendosi lesa, l&#8217;interessata ha notificato l&#8217;atto 5.11.2004, depositato ii 22.11.2004, eon cui deduce:<br />
eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria, travisamento dei fatti difetto dei presupposti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 15, comma 5 del dpr 6.6.2001, n. 380.<br />
Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, manifesta illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento di potere.<br />
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti.<br />
E&#8217; chiesta l&#8217;adozione di una misura cautelare.<br />
Il Comune di San Damiano d&#8217;Asti si è costituito in giudizio con atto 30.11.2004, con cui ha chiesto respingersi l&#8217;impugnazione, ed ha depositato una memoria difensiva datata 13.12.2004.</p>
<p align=center>***</p>
<p>Il giudice ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova.<br />
Sono impugnati gli atti eon i quali l&#8217;autorità urbanistica ha dichiarato la decadenza della concessione a suo tempo rilasciata all&#8217;interessata per la realizzazione di una stazione rice trasmittente per telefonia cellulare.<br />
Con il primo articolato motivo l&#8217;interessata lamenta l&#8217;illegittimità della determinazione lesiva, in quanto l&#8217;autorità si è avvalsa delle modalità procedimentali proprie dell&#8217;urbanistica, mentre la legge escluderebbe tale possibilità.<br />
Il giudice rileva che dopo la dichiarazione di incostituzionalità del d.lvo 4 settembre 2002, n. 198 non è più possibile istituire la dedotta incompatibilità tra a normativa edilizia e le problematiche connesse all&#8217;installazione delle antenne sul territorio: al contrario, dopo l&#8217;entrata in vigore del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259  codice delle comunicazioni  è possibile affermare che la disciplina di settore si connota per taluni profili derogatori, rispetto alla comune normativa urbanistico edilizia, di cui tuttavia fa parte. In tale senso si è già pronunciata la giurisprudenza, che ha dovuto interpretare la previsione contenuta nell&#8217;art. 3, lett. e.4 del dpr 6.6.2001, n. 380, che assoggetta al permesso di costruire &#8220;&#8230; l&#8217;installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti &#8230;<br />
Da ciò consegue che la p.a. risulta essersi avvalsa di una potestà conferita dalla legge, come è confermato anche dall&#8217;iniziativa assunta a suo tempo dall&#8217;interessata, che richiese proprio la concessione edilizia, prima di dar inizio ai lavori.<br />
Da ciò consegue che la p.a. aveva titolo per adottare le forme procedimentali proprie dell&#8217;urbanistica, al fine di intervenire sull&#8217;efficacia del titolo rilasciato in precedenza.<br />
Con un ulteriore motivo l&#8217;interessata denuncia lo sviamento che sarebbe ravvisabile nella condotta della p.a., che ha dapprima provveduto al sopralluogo, e solo in un secondo momento ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione. Il giudice rileva innanzitutto che la giurisprudenza ha più volte rilevato l&#8217;inammissibilità dell&#8217;impugnazione di un atto adottato ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in ogni caso non è stato dedotto quale sia l&#8217;interesse che la parte ha all&#8217;eventuale dichiarazione di illegittimità dell&#8217;atto in questione. La censura non può pertanto essere presa in considerazione (Tar Basilicata, 23 maggio 2003, n. 471.).<br />
Nel merito, relativamente alla dichiarazione di decadenza, l&#8217;interessata lamenta l&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione dell&#8217;atto lesivo.<br />
Il giudice rileva che la giurisprudenza (cons. Stato sez. V, 1 ottobre 2003, n. 5648; tar Lazio, sez. II, 14 maggio 2003, n. 4196; tar Lombardia, Brescia, 17 ottobre 2002, n. 1500) ritiene condivisibilmente che l&#8217;inizio dei lavori che rileva aì fini dell&#8217;art. 15 del dpr 6.6.2003, n. 380 (ora vigente) debba essere accompagnato dall&#8217;esecuzione di opere, tali da manifestare la volontà di dare effettivo inizio ai lavori edilizi. Nel caso in questione il sopralluogo aveva permesso di rilevare che non era stato impiantato il cantiere, essendo state eseguite mere opere di scavo e di sistemazione del terreno. Nulla al riguardo ha aggiunto l&#8217;ulteriore sopralluogo effettuato in epoca prossima alla data di udienza.<br />
Tuttavia le decisioni citate si soffermano anche su una tesi esposta nel ricorso, che riguarda la relazione che deve sussistere tra le opere richieste per considerare iniziati i lavori nel termine di legge e quanto è in progetto; la questione è particolarmente rilevante ai fini che occupano, perché non si trattava di realizzare un edificio, ma solo di installare un traliccio per la trasmissione.<br />
Anche sotto questo profilo la censura è infondata, poiché al di là del rilevo dei lavori in progetto, le realizzazioni di cui il sopralluogo ha dato conto si configurano come elusive dell&#8217;obbligo di dare inizio alle opere: non risultano infatti eseguite opere di consolidamento del terreno, né impiantati manufatti in grado di sostenere l&#8217;impianto.<br />
La censura è pertanto infondata e va respinta.<br />
Con l&#8217;ultimo motivo l&#8217;interessata lamenta il vizio procedimentale, nel quale sarebbe incorsa la p.a., che non ha chiesto il parere della c.i.e., prima di adottare l&#8217;atto impugnato. Al riguardo è sufficiente notare che la giurisprudenza, anche di questo giudice (sent. 7 maggio 2001, n. 1017), si esprime nel senso dell&#8217;insussistenza di un obbligo della p.a. di acquisire il parere in questione, prima di accertare l&#8217;intervenuta decadenza di un titolo, per il mancato inizio dei lavori nei termini previsti.<br />
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Le spese vanno compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionaleper il Piemonte – 1^ Sezione – pronunciando sentenza brevemente motivata, respinge il ricorso e compensa le spese.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Torino, 15 dicembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-3607/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.3607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.3609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-3609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-3609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.3609</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia H3G SpA (avv. Bardelli, Bazzani, Recla, Montanaro) c. Comune di Bellinzago Novarese (n.c.), Regione Piemonte (n.c.) impianti di telefonia: nel rilascio della Dia il Comune non è chiamato a valutare eventuali procedimenti penali in corso in ordine al titolo di proprietà che legittima</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-3609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.3609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-3609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.3609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia<br /> H3G SpA (avv. Bardelli, Bazzani, Recla, Montanaro) c. Comune di Bellinzago Novarese (n.c.), Regione Piemonte (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>impianti di telefonia: nel rilascio della Dia il Comune non è chiamato a valutare eventuali procedimenti penali in corso in ordine al titolo di proprietà che legittima l&#8217;intervento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia – Rilascio della Dia – Contenuto del procedimento – Verifica conformità del progetto a legge e PRGC – Valutazione di procedimento penale in ordine al titolo di proprietà che legittimava l’intervento – Illegittimità</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Pianificazione – Art. 8, 6° co. l. 36/01 – Artt. 86 e segg. Dlvo 259/03 – Esclusione della possibilità di installare antenne per aree – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel contesto del procedimento per il rilascio di dia ai fini dell’installazione di una antenna UMTS il Comune è solo tenuto a verificare la conformità del progetto alla legge ed al PRGC e non  è invece chiamato a tenere conto degli eventuali esiti di procedimento penale in ordine al titolo di proprietà che legittima l’intervento</p>
<p>2. L’art. 8, 6° co. della l. 22 febbraio 2001 n° 36 e gli artt. 86 e segg. del d.lgvo 1° agosto 2003 n° 259 non autorizzano i Comuni a suddividere il territorio in zone per determinare la completa esclusione della possibilità di installare antenne per una o più di dette aree.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>&#8230; OMISSIS &#8230;</i></p>
<p>E&#8217; impugnato un atto con cui l&#8217;amministrazione comunale di Bellinzago Novarese ha respinto la d.i.a. proposta il 25.9.2003 per l&#8217;installazione di un&#8217;antenna UMTS da collocare in via Pascoli: l&#8217;atto è motivato sotto due distinti profili, che correttamente il ricorso tratta partitamente, per cui anche la presente motivazione deve essere suddivisa.<br />
Con i primi motivi l&#8217;interessata denuncia il difetto di motivazione del provvedimento lesivo sotto numerosi aspetti.<br />
L&#8217;atto è testualmente argomentato nel senso che “ad oggi non risulta evaso il procedimento in corso presso la Procura della Repubblica di Novara in merito alle contraddizioni emerse e relative al titolo di proprietà che legittimava la realizzazione dell’intervento…”. Al riguardo il giudice deve convenire con la prospettazione della ricorrente, nel senso che non è esposto quali siano i profili di penale responsabilità su cui si diffonde la denuncia, né viene indicato per quale ragione l&#8217;amministrazione comunale dovrebbe far dipendere la determinazione sulla d.i.a. dall&#8217;eventuale apertura di un procedimento penale: il Comune è solo tenuto a verificare la conformità del progetto alla legge ed al PRGC, senza che una decisone del PM o del giudice possa influire al riguardo.<br />
Da ciò deriva che i primi motivi di impugnazione sono fondati e vanno accolti.<br />
Con le ulteriori censure la ricorrente denuncia l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto impugnato, che ha ritenuto il novellato art. 37 del regolamento edilizio ostativo all&#8217;aceoglibilità della d.i.a.<br />
La norma (comma 4 bis) dispone che &#8220;&#8230;il posizionamento degli apparati di teleradiocomunieazioni, .., di interesse pubblico, deve avvenire all&#8217;esterno della perimetrazione del Centro Abitato, .. e comunque ad una distanza non inferiore ai men 200 da qualsiasi azionamento urbanistico e/o da qualsiasi fabbricato esistente &#8230;”.<br />
La norma presupposta all&#8217;atto lesiva, anch&#8217;essa impugnata, non resiste alle censure dedotte dalla ricorrente.<br />
Come questo giudice ha avuto modo dì rilevare in diverse occasioni, l&#8217;art. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e gli artt. 86 segg. del d.lgvo 1 agosto 2003 n. 259 non autorizzano i Comuni a suddividere il territorio in zone, per determinare la completa esclusione della possibilità di installare antenne per una o più di dette aree.<br />
A tale conclusione intende giungere la norma riportata, che ha ritenuto di potere ripartire il territorio comunale in aree in cui è possibile la presenza degli strumenti ricetrasmittenti, ed altre parti in cui tale attività è inibita. Da ciò consegue che il regolamento è illegittimo e va annullato, e per l&#8217;effetto va dichiarata l&#8217;illegittimità anche dell&#8217;atto puntuale. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto. Le spese possono essere dichiarate irripetibili , dati i giusti motivi ravvisabile nell&#8217;incertezza normativa esistente in materia, allorché la p.a. si trovò a decidere.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte   1&#8243; Sezione  pronunciando sentenza brevemente motivata, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. dichiara irripetibili le spese.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p>Torino, 15 dicembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-12-2004-n-3609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.3609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 15/12/2004 n.389</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-15-12-2004-n-389/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-15-12-2004-n-389/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-15-12-2004-n-389/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 15/12/2004 n.389</a></p>
<p>ONIDA Presidente e Redattore Soile Lautsi (avv. Luciani), Paolo Bonato (avv. Scoca), Interv. Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Stato: Palatiello) sulla inammissibilità della q.l.c. sul crocifisso Scuola – Arredi scolastici – Crocifisso – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-15-12-2004-n-389/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 15/12/2004 n.389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-15-12-2004-n-389/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 15/12/2004 n.389</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ONIDA Presidente e Redattore<br /> Soile Lautsi (avv. Luciani), Paolo Bonato (avv. Scoca), Interv. Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Stato: Palatiello)</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità della q.l.c. sul crocifisso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Scuola – Arredi scolastici – Crocifisso – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall&#8217;art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell&#8217;istruzione elementare), e dall&#8217;art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell&#8217;art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del Prof. Alfonso Celotto, <a href="/ga/id/2004/12/1839/d">&#8220;La Corte non risolve il problema del Crocifisso&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?	ONIDA	Presidente<br />
#NOME?	MEZZANOTTE	Giudice<br />
#NOME?	CONTRI<br />
#NOME?	NEPPI MODONA<br />
#NOME?	CAPOTOSTI<br />
#NOME?	MARINI<br />
#NOME?	BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?	AMIRANTE<br />
#NOME?	DE SIERVO<br />
#NOME?	VACCARELLA<br />
#NOME?	MADDALENA<br />
#NOME?	FINOCCHIARO<br />
#NOME?	QUARANTA<br />
#NOME?	GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall&#8217;art. 119 (e allegata tabella C) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell&#8217;istruzione elementare), e dall&#8217;art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell&#8217;art. 676 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994, promosso con ordinanza del 14 gennaio 2004 dal TAR per il Veneto sul ricorso proposto da Soile Lautsi in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale contro il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.</p>
<p>Visti l&#8217;atto di costituzione di Soile Lautsi nonché gli atti di intervento di Paolo Bonato ed altro e del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 26 ottobre 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;<br />
uditi l&#8217;avvocato Massimo Luciani per Soile Lautsi, l&#8217;avvocato Franco Gaetano Scoca per Paolo Bonato ed altro e l&#8217;avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 gennaio 2004, pervenuta a questa Corte il 20 aprile 2004, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, nel corso di un giudizio per l&#8217;impugnazione di una deliberazione del consiglio di istituto di una scuola, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di laicità dello Stato, e, “comunque”, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), “come specificati”, rispettivamente, dall&#8217;art. 119 (e tabella C allegata) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell&#8217;istruzione elementare), e dall&#8217;art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), “nella parte in cui includono il Crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche”, nonché dell&#8217;art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 “nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni” di cui ai predetti art. 119 (e tabella C allegata) del r.d. n. 1297 del 1928 e art. 118 del r.d. n. 965 del 1924;<br />
che l&#8217;impugnato art. 159 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l&#8217;altro, al comma 1, che “spetta ai Comuni provvedere (…) alle spese necessarie per l&#8217;acquisto, la manutenzione, il rinnovamento (…) degli arredi scolastici” nelle scuole elementari, mentre l&#8217;art. 119 del r.d. n. 1297 del 1928 stabilisce che “gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata”, la quale, nell&#8217;elencare gli arredi e il materiale occorrente nelle varie classi, include al n. 1, per ogni classe, il Crocifisso;<br />
che, a sua volta, l&#8217;impugnato art. 190 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce fra l&#8217;altro, al comma 1, che “i Comuni sono tenuti a fornire (&#8230;) l&#8217;arredamento” dei locali delle scuole medie, mentre l&#8217;art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 recita che “ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l&#8217;immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”;<br />
che l&#8217;impugnato art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che le disposizioni non inserite nel testo unico “restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”;<br />
che il Tribunale remittente premette che le disposizioni citate del r.d. n. 1297 del 1928 e del r.d. n. 965 del 1924 costituirebbero adeguato fondamento giuridico del provvedimento impugnato nel giudizio a quo; sarebbero tuttora in vigore in quanto non abrogate per incompatibilità dalle disposizioni dei Patti Lateranensi cui si è data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810, né da quelle dell&#8217;Accordo di modifica di detti Patti reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; non sarebbero incompatibili infine con il testo unico approvato con il d.lgs. n. 297 del 1994, né sarebbero state abrogate per nuova disciplina dell&#8217;intera materia in quanto l&#8217;impugnato art. 676 del testo unico medesimo dispone che restino salve le norme preesistenti non inserite in esso e non incompatibili con le disposizioni del medesimo testo unico; che dette disposizioni sarebbero destinate ad introdurre norme attuative di dettaglio rispetto ad atti legislativi, e cioè, rispettivamente, il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, al cui art. 55 corrisponde oggi l&#8217;art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, e il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, al cui art. 103 corrisponde oggi l&#8217;art. 190 del d.lgs. n. 297 del 1994;<br />
che il giudice a quo si pone il problema della costituzionalità delle disposizioni regolamentari citate, da cui discenderebbe l&#8217;obbligo di esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, e ritiene che queste, pur non potendo essere oggetto diretto di controllo di costituzionalità, dato il loro rango regolamentare, sarebbero invece suscettibili di controllo indiretto, in quanto specificano e integrano i disposti legislativi impugnati degli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297 del 1994, il cui art. 676 a sua volta costituirebbe una norma primaria “attraverso la quale l&#8217;obbligo di esposizione del Crocifisso conserva vigenza nell&#8217;ordinamento positivo”;<br />
che, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale remittente sostiene che il Crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso cristiano, di univoco significato confessionale; e che l&#8217;imposizione della sua affissione nelle aule scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato, desunto da questa Corte dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e con la conseguente posizione di equidistanza e di imparzialità fra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere; e che la presenza del Crocifisso, che verrebbe obbligatoriamente imposta ad alunni, genitori e insegnanti, delineerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata posizione di privilegio;<br />
che si è costituita la parte privata ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l&#8217;accoglimento della questione;<br />
che, secondo la parte, l&#8217;obbligatoria esposizione del Crocifisso nelle aule violerebbe il dovere di equidistanza dello Stato rispetto alle varie confessioni e contraddirebbe l&#8217;esigenza di uno “spazio pubblico neutrale” in cui non potrebbe trovare posto un simbolo religioso; non si potrebbe attribuire al Crocifisso il carattere di un simbolo genericamente civile e culturale, essendo innegabile la sua valenza religiosa, e mancando del resto ogni base costituzionale per poter fare del Crocifisso un simbolo dell&#8217;unità della nazione al pari della bandiera; non sarebbe praticabile, infine, nemmeno una soluzione che postuli la permanenza dell&#8217;esposizione del Crocifisso salvo che qualcuno degli alunni ritenga di esserne leso nella propria libertà religiosa, poiché sarebbe violato comunque il principio oggettivo di laicità, né si potrebbe costringere il singolo a opporsi apertamente alla eventuale volontà maggioritaria del gruppo sociale di appartenenza;<br />
che sono intervenuti altresì, con unico atto, il sig. Paolo Bonato, in proprio e quale genitore di un&#8217;alunna della stessa scuola, e il sig. Linicio Bano, in qualità di presidente dell&#8217;associazione italiana genitori di Padova, concludendo per la inammissibilità e comunque per la infondatezza della questione;<br />
che gli intervenienti, affermata la propria legittimazione ad essere presenti nel giudizio in quanto controinteressati nel giudizio a quo, pur se non evocati in esso, nonché in quanto titolari di un interesse direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio medesimo, negano che l&#8217;esposizione del Crocifisso nelle aule leda il principio di laicità, il quale non implicherebbe indifferenza dello Stato rispetto alle religioni, e non impedirebbe l&#8217;esposizione di un simbolo che rappresenta una parte integrante dell&#8217;identità culturale e storica del popolo italiano;<br />
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l&#8217;inammissibilità e comunque per l&#8217;infondatezza della questione;<br />
che l&#8217;Avvocatura erariale eccepisce anzitutto il difetto di rilevanza della questione, in quanto, alternativamente, il giudizio davanti al TAR non sarebbe stato proponibile per difetto di contraddittorio e di legittimazione del ricorrente, ovvero il TAR sarebbe carente di giurisdizione;<br />
che, nel merito, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che le norme legislative impugnate e le norme regolamentari richiamate dal remittente non stabiliscono alcun obbligo di esposizione del Crocifisso, e che, in assenza di un obbligo legale di esposizione, il problema sarebbe quello di verificare se le norme costituzionali consentano l&#8217;esposizione di quel simbolo del cattolicesimo: esposizione che non sarebbe in contrasto con la laicità dello Stato e sarebbe coerente sia con l&#8217;art. 7 della Costituzione, sia con il riconoscimento, contenuto nell&#8217;art. 9 dell&#8217;accordo di revisione del concordato reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985, secondo cui i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano;<br />
che nella memoria presentata in vista dell&#8217;udienza l&#8217;Avvocatura erariale argomenta nel senso della legittimità costituzionale della presenza del Crocifisso nelle aule, quale “evenienza naturale” nell&#8217;ordinario svolgimento della vita scolastica: il Crocifisso sarebbe bensì anche un simbolo religioso, ma sarebbe “il vessillo della Chiesa cattolica, unico alleato di diritto internazionale” dello Stato nominato dalla Costituzione all&#8217;art. 7, e dunque sarebbe da considerarsi alla stregua di un simbolo dello Stato di cui non si potrebbe vietare l&#8217;esposizione, al pari della bandiera e del ritratto del Capo dello Stato.</p>
<p>Considerato che l&#8217;intervento spiegato nel giudizio è stato ammesso dalla Corte con ordinanza pronunciata in udienza, in quanto la posizione sostanziale fatta valere dal sig. Paolo Bonato, in proprio e in qualità di genitore di un&#8217;alunna, è qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità, dovendosi in questa sede precisare che la legittimazione ad intervenire non si estende all&#8217;altro firmatario dell&#8217;unico atto di intervento, sig. Linicio Bano, in quanto presidente dell&#8217;associazione italiana genitori di Padova;<br />
che il remittente impugna gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sul presupposto che essi, “come specificati”, rispettivamente, dall&#8217;art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, e dall&#8217;art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, forniscano fondamento legislativo ad un obbligo – contestato dal ricorrente per contrasto con il principio di laicità dello Stato – di esposizione del Crocifisso in ogni aula scolastica delle scuole elementari e medie; e impugna altresì l&#8217;art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 sul presupposto che a tale disposizione – che sancisce l&#8217;abrogazione delle sole disposizioni non incluse nel testo unico che risultino incompatibili con esso – debba farsi risalire la permanente vigenza delle due norme regolamentari citate, dopo l&#8217;emanazione dello stesso testo unico;<br />
che tali presupposti sono però erronei;<br />
che, infatti, gli articoli 159 e 190 del testo unico si limitano a disporre l&#8217;obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie, attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all&#8217;onere della spesa per gli arredi;<br />
che, pertanto, non sussiste fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall&#8217;altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell&#8217;oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio, l&#8217;impugnazione delle disposizioni legislative “come specificate” dalle norme regolamentari;<br />
che, a differenza di quanto rilevato da questa Corte nelle sentenze n. 1104 del 1988 e n. 456 del 1994 (richiamate dal remittente) a proposito dell&#8217;ammissibilità di censure mosse nei confronti di disposizioni legislative come specificate da norme regolamentari previgenti, fatte salve dalla legge fino all&#8217;emanazione di nuovi regolamenti, nella specie il precetto che il remittente ricava dalle norme regolamentari non si desume nemmeno in via di principio dalle disposizioni impugnate degli artt. 159 e 190 del testo unico;<br />
che, infatti, per quanto riguarda la tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, e richiamata nell&#8217;art. 119 dello stesso, essa contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione;<br />
che l&#8217;assenza del preteso rapporto di specificazione è ancor più evidente per quanto riguarda l&#8217;art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che si riferisce bensì alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma non si occupa dell&#8217;arredamento delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo nella – né costituire specificazione della – disposizione censurata dell&#8217;art. 190 del testo unico, volta anch&#8217;essa, come si è detto, a disciplinare solo l&#8217;onere finanziario per la fornitura di tale arredamento;<br />
che, per quanto riguarda l&#8217;art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi ad esso l&#8217;affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge 26 aprile 1993, n. 126;<br />
che l&#8217;impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte; <br />
che, pertanto, la questione proposta è, sotto ogni profilo, manifestamente inammissibile.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall&#8217;art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell&#8217;istruzione elementare), e dall&#8217;art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell&#8217;art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-15-12-2004-n-389/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 15/12/2004 n.389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-15-12-2004-n-388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-15-12-2004-n-388/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.388</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. VACCARELLA sulle prove concorsuali per l&#8217;assunzione di personale a tempo indeterminato Regioni – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione – Indizione delle prove concorsuali per l’assunzione ex novo di personale a tempo indeterminato Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-15-12-2004-n-388/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-15-12-2004-n-388/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.388</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p>sulle prove concorsuali per l&#8217;assunzione di personale a tempo indeterminato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione – Indizione delle prove concorsuali per l’assunzione ex novo di personale a tempo indeterminato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?			ONIDA				Presidente<br />
#NOME?			MEZZANOTTE 			  Giudice<br />
#NOME?			CONTRI<br />
#NOME?			NEPPI MODONA<br />
#NOME?		CAPOTOSTI<br />
#NOME?			BILE					#NOME?		FLICK<br />
#NOME?			AMIRANTE<br />
#NOME?				DE SIERVO<br />
#NOME?			VACCARELLA<br />
#NOME?			MADDALENA<br />
#NOME?				FINOCCHIARO<br />
#NOME?			QUARANTA<br />
#NOME?			GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 4, 7 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), promossi con ricorsi delle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania, notificati il 12, 19, 21, 20 e 21 marzo 2003, depositati in cancelleria il 20, 25, 27 e 29 successivi, iscritti ai numeri 28, 29, 31, 32, 33 e 35 del registro ricorsi 2003.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
	udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella;<br />	<br />
	uditi gli avvocati Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Barbara Baroli per la Regione Liguria, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. 																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>	1.– Con sei distinti ricorsi (iscritti ai numeri 28, 29, 31, 32, 33 e 35 del registro ricorsi del 2003), le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania hanno promosso giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e le sole Regioni Veneto ed Emilia-Romagna anche degli articoli 4 e 9 del medesimo testo legislativo. Le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna hanno impugnato altre norme della legge n. 3 del 2003.<br />	<br />
	1.1.– In particolare, con ricorso notificato il 12 marzo 2003 (n. 28 del 2003), la Regione Abruzzo denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 3 del 2003, in riferimento agli artt. 114 e 117 Cost.<br />	<br />
	La norma impugnata, nell’inserire l’art. 34-bis nel d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dispone che: &#8220;le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste (comma 1).<br />	<br />
	La Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’art. 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’art. 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative (comma 2).<br />	<br />
	Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (comma 4).<br />	<br />
	Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. (…) (comma 5). <br />	<br />
	Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate, nell’individuare un percorso propedeutico all’indizione delle prove concorsuali per l’assunzione ex novo di personale a tempo indeterminato, fissano una vera e propria condizione di procedibilità, indefettibile ai fini dell’emanazione del bando del pubblico concorso alla mancanza della quale consegue l’illegittimità del procedimento. Poiché tali disposizioni vertono nella materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni, rimessa alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell’art. 117 Cost., esse sono illegittime; né, ove anche potessero esser ascritte alla materia della tutela e sicurezza del lavoro, appartenente all’ambito della legislazione concorrente, esse sarebbero legittime in quanto non sarebbero norme di principio, bensì tali da costituire una disciplina dettagliata ed esaustiva della materia. <br />	<br />
	1.1.2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che il ricorso sia respinto.<br />	<br />
	In particolare, osserva la difesa erariale che la norma censurata fissa i principî fondamentali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, integrando un precedente testo legislativo, intende assicurare, sul piano unitario nazionale, che anche gli organi regionali possano avere tempestivamente le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle proprie competenze.<br />	<br />
	Inoltre, le norme in questione, muovendosi in materia di politica generale dell’occupazione, formulano principî che non incidono né sulla organizzazione amministrativa – intesa come il complesso degli uffici che compongono l’apparato regionale – né sull’ordinamento del personale – inteso come il complesso di norme che disciplinano lo stato giuridico, compresi gli sviluppi di carriera ed il trattamento economico. Rimane, ancora, nella discrezionalità delle Regioni la scelta di bandire o meno i concorsi, mentre nell’assegnazione del personale è data la precedenza alle strutture regionali e provinciali e, solo in caso di accertata assenza negli appositi elenchi di personale idoneo, subentra il Dipartimento della funzione pubblica.<br />	<br />
	1.2.– Con ricorso notificato il 19 marzo 2003 (n. 29 del 2003), la Regione Toscana denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 3 del 2003, limitatamente al comma 1, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.<br />	<br />
	In particolare, la norma impugnata detterebbe la propria disciplina con riguardo alla materia dell’organizzazione amministrativa e dell’ordinamento del personale delle Regioni rimessa alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell’art. 117 Cost. Né varrebbe invocare il rispetto degli obiettivi della finanza pubblica per il raggiungimento dei quali lo Stato si sarebbe dovuto limitare a dettare i principî del coordinamento della finanza pubblica come prevede l’art. 119 Cost. senza fissare puntuali norme procedurali che di fatto escludono la possibilità delle Regioni di valutare l’adeguatezza professionale del personale imposto.<br />	<br />
	1.2.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, articolando difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n. 28 del 2003, chiede che la questione sia dichiarata infondata.<br />	<br />
	1.3.– Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 (n. 31 del 2003), la Regione Veneto denuncia l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge n. 3 del 2003 in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 Cost.<br />	<br />
	Segnatamente, l’art. 4 cit., nell’aggiungere il comma 7-bis al d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che &#8220;le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, con esclusione delle Università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari&#8221;. Il secondo comma dispone inoltre che &#8220;le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificatamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione&#8221;.<br />	<br />
	Ritiene la ricorrente che la disposizione di cui al comma 2 cit. non si applichi alle Regioni, ma che, &#8220;qualora della dizione enti pubblici non economici si volesse dare un’interpretazione estremamente lata ne deriverebbe una grave violazione dell’autonomia regionale&#8221;.<br />	<br />
	Analogamente la Regione Veneto ritiene che l’art. 9, comma 1, detti alcune regole in tema di utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici, di per sé non applicabili alle Regioni, ma che se diversamente si dovesse opinare determinerebbero un’evidente violazione del dettato costituzionale.<br />	<br />
	Le disposizioni menzionate, in uno all’art. 7 cit., dettano infatti la propria disciplina con riguardo alla materia dell’organizzazione amministrativa e dell’ordinamento del personale delle Regioni rimessa alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell’art. 117 Cost. e, in ogni caso, non affermano principî regolatori della materia, ma articolano una disciplina positiva dettagliata e rigida.<br />	<br />
	1.3.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale sostiene la legittimità delle disposizioni impugnate le quali, rette da esigenze di contenimento della spesa pubblica, rientrano nella competenza statale sia sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica che della perequazione delle risorse finanziarie. In particolare, l’Avvocatura dello Stato evidenzia la legittimità della sanzione di nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione del dettato normativo censurato, sia che si voglia richiamare in proposito la disciplina dell’ordinamento civile che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera l), Cost. rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia che la si voglia ascrivere alla materia concorrente della tutela del lavoro, trattandosi comunque di disposizione di principio.<br />	<br />
	1.4.– Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 (n. 32 del 2003), la Regione Emilia-Romagna denuncia l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9, comma 1, della legge n. 3 del 2003 in riferimento all’art. 117, comma terzo, quarto e sesto Cost.<br />	<br />
	In particolare, osserva la ricorrente che l’art. 4, comma 1, nel disporre che le amministrazioni predispongono annualmente un piano di formazione del personale secondo modalità dettagliate, incide sull’organizzazione delle regioni e degli enti locali e della formazione, materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell’art. 117 Cost.<br />	<br />
	Del pari, l’art. 4, comma 2, nel prevedere che i suddetti piani formativi siano trasmessi da tutti gli enti pubblici entro un certo termine alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che alla stessa siano comunicati ulteriori interventi in materia di formazione del personale dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, cui si può dar corso solo ove entro un mese non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta lesivo delle competenze regionali esclusive; né la lesione potrebbe essere giustificata invocando la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, posto che il potere di diniego, per un verso, non è limitato a ragioni di equilibrio finanziario e, sotto altro profilo, non legittimerebbe comunque lo Stato ad incidere sulle singole politiche regionali.<br />	<br />
	Con riferimento all’art. 7, la ricorrente osserva che esso concerne sia la materia dell’organizzazione delle regioni, degli enti locali e degli enti da essi dipendenti (riservata alla potestà legislativa esclusiva regionale ex art. 117, quarto comma, Cost.) sia quella della tutela del lavoro (materia concorrente), per cui la norma statale avrebbe dovuto quantomeno limitare il proprio ambito alla previsione di principî fondamentali, senza porre invece norme procedurali dettagliate escludenti ogni potere di selezione delle Regioni.<br />	<br />
	Non emergono inoltre ragioni giustificative inerenti il coordinamento della finanza pubblica che ben potevano essere soddisfatte mediante il richiamo al principio della necessaria verifica del personale in disponibilità.<br />	<br />
	Viene inoltre rilevato dalla Regione Emilia-Romagna un profilo di illegittimità della previsione censurata laddove essa, con violazione dell’affidamento dei concorrenti, sancisce la nullità dell’assunzione effettuata in difformità dalle norme in esame, involgendo procedimenti selettivi ai quali si estende la potestà legislativa regionale.<br />	<br />
	Infine, l’art. 9, nel chiarire che con regolamento statale emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 sono stabiliti i criteri con cui gli enti pubblici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto, risulterebbe palesemente illegittimo in quanto lesivo della competenza legislativa regionale esclusiva in tema di organizzazione regionale ovvero in materia (concorrente) di tutela del lavoro. Ciò a meno che non si voglia ritenere che il comma 2 dell’art. 9 (il quale dispone che &#8220;le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione&#8221;) porti ad applicare la norma censurata ai soli enti pubblici nazionali.<br />	<br />
	1.4.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha articolato difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n. 31 del 2003.<br />	<br />
	1.5.– Con ricorso notificato il 20 marzo 2003 (n. 33 del 2003), la Regione Liguria denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 3 del 2003, limitatamente al comma 1, in riferimento agli articoli 117 e 123 Cost.<br />	<br />
	In particolare, la norma impugnata detterebbe la propria disciplina con riguardo alla materia dell’organizzazione amministrativa e dell’ordinamento del personale delle Regioni rimessa invece alla competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell’art. 117 Cost.; ciò che è suffragato anche dell’art. 123 Cost., secondo cui è lo statuto della Regione che determina i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’ente, ponendo quale limite solo quello dell’armonizzazione con la Costituzione  e non più anche con le leggi della Repubblica.<br />	<br />
	1.5.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, articolando difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n. 28 del 2003, chiede che la questione sia dichiarata infondata.<br />	<br />
	1.6.– Con ricorso notificato il 21 marzo 2003 (n. 35 del 2003), la Regione Campania denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 3 del 2003, limitatamente al comma 1, in riferimento agli articoli 114, 117 e 118 Cost.<br />	<br />
	In particolare, la norma impugnata, sia che si ritenga detti la propria disciplina con riguardo alla materia dell’organizzazione amministrativa e dell’ordinamento del personale delle Regioni, sia che involga l’organizzazione del mercato del lavoro, determina comunque una invasione della competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni, mediante l’introduzione di norme procedurali autoesecutive e non di principio.<br />	<br />
	Inoltre, ad opinione della ricorrente, sarebbe violato anche l’art. 118 Cost. laddove sono attribuite funzioni e competenze amministrative ad organi dello Stato che, per effetto della sottrazione della potestà legislativa (sia essa esclusiva o concorrente), non sono loro conservate.<br />	<br />
	1.6.1.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, articolando difese analoghe a quelle spiegate avverso il ricorso n. 28 del 2003, chiede che la questione sia dichiarata infondata.<br />	<br />
	2.– Nell’imminenza dell’udienza le Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e Campania hanno depositato memoria con la quale ribadiscono le censure articolate nei ricorsi, rispettivamente, numeri 29, 31, 32 e 35 del 2003.<br />	<br />
	2.1.– L’Avvocatura generale dello Stato ha quindi depositato ulteriori memorie a confutazione dei ricorsi.<br />	<br />
	In particolare, con riguardo ai ricorsi delle Regioni Abruzzo (n. 28 del 2003), Toscana (n. 29 del 2003), Liguria (n. 33 del 2003) e Campania (n. 35 del 2003) l’Avvocatura generale dello Stato sostiene che la norma censurata (art. 7 cit.) vale a dare attuazione a quella preesistente, costituita dall’art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, con finalità di ricollocazione del personale, dettando principî nell’ambito della materia concorrente della tutela del lavoro e secondo un meccanismo che consente il ricorso agli elenchi del personale in disponibilità, formati presso il Dipartimento della funzione pubblica, solo nel caso in cui non vi sia personale idoneo a soddisfare le esigenze delle amministrazioni interessate negli elenchi tenuti dalle strutture regionali e provinciali.<br />	<br />
	Con riguardo al ricorso delle Regioni Veneto (n. 31 del 2003) ed Emilia-Romagna (n. 32 del 2003) l’Avvocatura deduce che:<br />	<br />
	a) il primo comma dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall’art. 4 della legge n. 3 del 2003), nel prevedere che le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, predispongono un piano di formazione del personale, persegue lo scopo &#8220;di coordinare le diverse risorse finanziarie, interne, statali e comunitarie da destinare alla formazione&#8221;, strumentale al coordinamento delle risorse finanziarie;<br />	<br />
b) il secondo comma dell’art. 7-bis non è applicabile alle Regioni, estranee alla dizione &#8220;enti pubblici non economici&#8221;;<br />
c) l’art. 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall’art. 7 della legge n. 3 del 2003) concerne la mobilità del personale – che non è né materia riservata in via esclusiva allo Stato o ripartita tra Stato e Regioni, né materia &#8220;innominata&#8221; spettante residualmente alle Regioni – e mira al riassorbimento del personale in eccedenza, intervenendo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto sociale al lavoro, riconosciuto dalla Costituzione e garantito su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma secondo, lettera m, Cost.). La norma in esame concerne, inoltre, la materia di legislazione concorrente della tutela del lavoro (art. 117, comma terzo, Cost.), nell’ambito della quale detta principî fondamentali, funzionali anche al buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.);<br />
d) il primo comma dell’art. 9 della legge n. 3 del 2003, al pari del secondo comma dell’art. 7-bis citato, non concerne le Regioni, laddove contiene analogo riferimento agli &#8220;enti pubblici non economici&#8221;, in particolare nel raffronto col secondo comma, ove sono espressamente menzionate le Regioni.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>	1.– I ricorsi numeri 28, 29, 31, 32, 33 e 35 del 2003, nella parte in cui investono tutti la medesima norma (art. 7 della legge n. 3 del 2003) ovvero norme attinenti a materie contigue (articoli 4 e 9) con argomentazioni largamente coincidenti, devono essere riuniti e congiuntamente decisi, mentre saranno decise con separate pronunce le questioni sollevate, nei ricorsi numeri 28, 29, 31 e 32, relativamente ad altre norme della legge n. 3 del 2003.<br />	<br />
	2.– Le censure mosse dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna avverso l’art. 4 della legge n. 3 del 2003 – il quale introduce l’art. 7-bis nel decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – sono infondate. La circostanza che la parte più propriamente precettiva della norma (secondo comma) si riferisca, oltre che alle amministrazioni dello Stato, agli &#8220;enti pubblici non economici&#8221; – locuzione nella quale è escluso si possano comprendere le Regioni – rende manifesta l’estraneità delle Regioni stesse a quanto da detta norma disposto.<br />	<br />
	Identica conclusione si impone riguardo all’art. 9 che, nel disciplinare la “utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici”, dispone esplicitamente che “le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione”: sicché non v’è ragione alcuna per lamentare una indebita ingerenza della legislazione statale in una materia che le sarebbe inibita.<br />	<br />
	3.– Le censure mosse da tutte le ricorrenti – in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 Cost. – avverso l’art. 7, introduttivo dell’art. 34-bis nel d.lgs. n. 165 del 2001, non sono fondate.<br />	<br />
	3.1.– La norma denunciata costituisce, infatti, il completamento di quanto, in tema di mobilità, dispongono gli articoli 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 a tenore dei quali:<br />
a) la riduzione del personale eccedente può avvenire secondo una procedura, che coinvolge le organizzazioni sindacali, rigidamente disciplinata sia attraverso il richiamo della legge 23 luglio 1991 n. 223 sia in modo autonomo dall’art. 33 (commi 1-5) e che si conclude – ove il personale in esubero non possa essere impiegato diversamente nell’ambito della medesima amministrazione ovvero ricollocato presso altre amministrazioni – con il collocamento in disponibilità (comma 7) per la durata massima di ventiquattro mesi durante i quali esso percepisce un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale (comma 8);<br />
b) il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi (art. 34, comma 1) tenuti dal Dipartimento della funzione pubblica per i dipendenti lato sensu statali (comma 2) e dalle strutture regionali e provinciali di cui al d.lgs. n. 469 del 1997 per gli altri dipendenti pubblici (comma 3); entrambe le strutture previste dai commi 2 e 3 hanno il compito di provvedere alla riqualificazione professionale ed alla ricollocazione presso altre amministrazioni, collaborando e coordinandosi tra loro;<br />
c) decorsi infruttuosamente i ventiquattro mesi di cui all’art. 33, comma 8, &#8220;il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto&#8221; (comma 4);<br />
d) nell’ambito della programmazione triennale del personale prevista dall’art. 39 della legge n. 449 del 1997, &#8220;le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco&#8221; (comma 6).<br />
	3.2.– L’art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 enuncia esplicitamente il principio per cui il personale in esubero presso pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di mobilità presso altre amministrazioni sia per evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia anche per realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale; così come enuncia esplicitamente il principio per cui &#8220;le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco&#8221; (art. 34, comma 6).<br />	<br />
	Ciò posto, non è dubbio che a tali princìpi la norma (art. 34-bis) introdotta dalla legge n. 3 del 2003 non soltanto si ispira, ma dà concreta attuazione descrivendo puntualmente il procedimento attraverso il quale deve realizzarsi la ricollocazione del personale in mobilità: descrizione puntuale che, in quanto tale, costituisce non già normativa di dettaglio di spettanza della legge regionale, bensì disciplina necessariamente di competenza dello Stato, in quanto solo lo Stato può emanarne una con efficacia vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, centrali ovvero locali, e far sì in tal modo che gli elenchi del personale in mobilità (delle amministrazioni centrali e locali) non restino tra loro incomunicabili.<br />	<br />
	Va rilevato, infatti, che la legge statale non soltanto non si ingerisce affatto nelle scelte delle amministrazioni regionali e degli enti locali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale (né quanto al numero, né quanto alla qualità di tale personale), ma si limita a prevedere – come già faceva, ma in modo del tutto generico, l’art. 34, comma 6 – che le nuove assunzioni possano avvenire con procedure concorsuali solo dopo che sia stata verificata concretamente l’impossibilità di valersi di personale proveniente da altre amministrazioni e destinato, ove non sia possibile il suo ricollocamento, al licenziamento: libere essendo le amministrazioni pubbliche locali di specificare in modo dettagliato il tipo di personale del quale intendono valersi (non solo l’area e il livello, ma anche le funzioni e le specifiche idoneità richieste) nonché la sede di destinazione.<br />	<br />
	Peraltro, la disciplina procedimentale non può, proprio perché mira a tradurre in realtà principî in precedenza solo genericamente enunciati, che essere puntuale: e così si prevede che, in primo luogo, si attinga agli elenchi tenuti dalle strutture regionali e provinciali e solo successivamente a quelli tenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, e cioè si prevede come prioritario il ricollocamento di personale locale presso le amministrazioni pubbliche locali.<br />	<br />
	La circostanza che la norma fissi rigidi termini per la comunicazione, alle strutture detentrici degli elenchi, delle esigenze di nuovo personale e fissi, poi, altrettanto rigidi termini perché quelle strutture provvedano all’assegnazione del personale in mobilità corrispondente alle esigenze delle amministrazioni che intendono bandire il concorso, non depone certamente per l’illegittimità costituzionale della norma ma, tutto al contrario, vale a segnare un rigoroso confine temporale alla compressione dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali: tale compressione, infatti, è contenuta, proprio attraverso quei rigidi termini, per il tempo strettamente necessario alla soddisfazione dell’esigenza di privilegiare l’assunzione del personale in mobilità rispetto alla procedura concorsuale, e quindi è destinata a venire meno ove, entro un tempo assai breve, quella esigenza non possa essere soddisfatta.<br />	<br />
	3.3.– Le considerazioni fin qui svolte escludono che la norma censurata possa considerarsi invasiva della competenza regionale: essa, lungi dal costituire ingerenza nella competenza legislativa residuale delle Regioni ovvero norma di dettaglio in materia di “tutela del lavoro”, promuove, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost. e rimuove ostacoli all’esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.). <br />	<br />
	3.4.– Non meritano accoglimento neanche le censure – svolte in modo puntuale, in realtà, dalla sola Regione Emilia-Romagna – aventi ad oggetto la previsione della nullità di diritto quale sanzione per le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto dall’art. 34-bis: non soltanto il profilo dedotto (violazione dell’affidamento) non attiene ad una lamentata incisione della competenza regionale e si risolve, piuttosto, nel denunciare (pretesi) irragionevoli effetti prodotti dalla sanzione de qua, ma deve anche osservarsi che tutta la disciplina dell’art. 34-bis è volta alla tutela di interessi generali a presidio dei quali ben può il legislatore – come peraltro normalmente fa in materia di lavoro – prevedere la nullità degli atti posti in essere in spregio di norme imperative.																																																																																												</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
	riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, e riservata ad altre pronunce la decisione delle questioni sollevate dai ricorsi n. 28, n. 29, n. 31 e n. 32 del 2003 relativamente a norme diverse dagli articoli 4, 7 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione),<br />	<br />
	dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe;<br />	<br />
	dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, proposte, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Campania con i ricorsi in epigrafe.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.																																																																																												</p>
<p>Valerio ONIDA, Presidente<br />
Romano VACCARELLA, Redattore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-15-12-2004-n-388/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2004 n.388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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