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	<title>15/11/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/11/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.258</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-15-11-2016-n-258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-15-11-2016-n-258/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.258</a></p>
<p>Pres. Lenaerts/ Rel. Da Cruz Vilaca Sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina sui limiti di età per lo svolgimento delle funzioni operative ed esecutive nei corpi di polizia Lavoro – Occupazione – Agenti corpo polizia – Limite età 35 anni – Disciplina di uno Stato membro &#8211; Compatibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-15-11-2016-n-258/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-15-11-2016-n-258/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.258</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lenaerts/ Rel. Da Cruz Vilaca</span></p>
<hr />
<p>Sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina sui limiti di età per lo svolgimento delle funzioni operative ed esecutive nei corpi di polizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Occupazione – Agenti corpo polizia – Limite età 35 anni – Disciplina di uno Stato membro &#8211; Compatibilità con il diritto comunitario &#8211; Sussiste<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’articolo 2, par. 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’art. 4, par. 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
15 novembre 2016&nbsp;(<a name="Footref*"></a><a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=185361&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=161773#Footnote*">*</a>)</div>
<p>«Rinvio pregiudiziale&nbsp;– Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro&nbsp;– Direttiva 2000/78/CE&nbsp;– Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1&nbsp;– Discriminazione basata sull’età&nbsp;– Limitazione dell’assunzione degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età&nbsp;– Nozione di “requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa”&nbsp;– Obiettivo perseguito&nbsp;– Proporzionalità»<br />
Nella causa C&#8209;258/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267&nbsp;TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Corte Superiore di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi, Spagna), con decisione del 20 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 1°&nbsp;giugno 2015, nel procedimento<br />
<strong>Gorka Salaberria Sorondo</strong><br />
contro<br />
<strong>Academia Vasca de Policìa y Emergencias,</strong><br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE (Grande Sezione),</div>
<p>composta da K.&nbsp;Lenaerts, presidente, A.&nbsp;Tizzano, vicepresidente, L.&nbsp;Bay Larsen, J.L.&nbsp;da&nbsp;Cruz Vilaça (relatore), E.&nbsp;Juhász, M.&nbsp;Berger e A.&nbsp;Prechal, presidenti di sezione, A.&nbsp;Rosas, C.&nbsp;Toader, D.&nbsp;Šváby, E.&nbsp;Jaraši&#363;nas, C.G.&nbsp;Fernlund e C.&nbsp;Vajda, giudici,<br />
avvocato generale: P.&nbsp;Mengozzi<br />
cancelliere: L.&nbsp;Carrasco Marco, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 maggio 2016,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per G.&nbsp;Salaberria Sorondo, da I.&nbsp;Jiménez Echevarría, Procuradora, nonché da J.C.&nbsp;Pérez Cuesta, F.J.&nbsp;González Madariaga e A.&nbsp;Martínez Gutierrez, abogados;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l’Academia Vasca de Policía y Emergencias, da J.L.&nbsp;Iparragirre Mujika e A.&nbsp;Saiz Garitaonandia, abogados;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo spagnolo, da M.J.&nbsp;García-Valdecasas Dorrego, V.&nbsp;Ester Casas e L.&nbsp;Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agenti;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l’Irlanda, da E.&nbsp;Creedon, L.&nbsp;Williams e T.&nbsp;Joyce, in qualità di agenti, assistiti da D.&nbsp;Fennelly, BL;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo francese, da D.&nbsp;Colas e R.&nbsp;Coesme, in qualità di agenti;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per il governo italiano, da G.&nbsp;Palmieri, in qualità di agente, assistita da G.M.&nbsp;De Socio e E.&nbsp;De Bonis, avvocati dello Stato;<br />
–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per la Commissione europea, da N.&nbsp;Ruiz García e D.&nbsp;Martin, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2016,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<strong>Sentenza</strong><br />
<a name="point1">1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L&nbsp;303, pag.&nbsp;16).<br />
<a name="point2">2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra il sig.&nbsp;Gorka Salaberria Sorondo e l’Academia Vasca de Policía y Emergencias (Accademia di polizia e dei servizi di emergenza dei Paesi Baschi; in prosieguo: l’«Accademia»), relativamente alla decisione di quest’ultima di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito secondo il quale i candidati ai posti di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non dovevano aver compiuto 35 anni di età.<br />
<strong>&nbsp;Contesto normativo</strong><br />
<em>&nbsp;Diritto dell’Unione</em><br />
<a name="point3">3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I considerando 18, 23 e 25 della direttiva 2000/78 così recitano:<br />
«(18)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.<br />
(&#8230;)<br />
(23)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata (&#8230;) all’età (&#8230;) costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. (&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(25)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate».<br />
<a name="point4">4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La direttiva 2000/78, come previsto al suo articolo 1, mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.<br />
<a name="point5">5</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 2 della stessa direttiva così stabilisce:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai fini del paragrafo 1:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point6">6</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 3 di detta direttiva così prevede:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;<br />
(&#8230;)».<br />
<a name="point7">7</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 4 della direttiva 2000/78, dal titolo «Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa», così recita al suo paragrafo 1:<br />
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».<br />
<a name="point8">8</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 6 della stessa direttiva, recante il titolo «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età», così dispone in particolare:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.<br />
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:<br />
(&#8230;)<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.<br />
(&#8230;)».<br />
<em>&nbsp;Diritto spagnolo</em><br />
<a name="point9">9</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpus de Seguridad del Estado (legge organica 2/1986 relativa alle forze e ai corpi di sicurezza) del 13 marzo 1986 (BOE n.&nbsp;63, del 14 marzo 1986), definisce le funzioni affidate alle forze e ai corpi di sicurezza dello Stato, ai corpi di polizia delle comunità autonome e ai corpi di polizia locale.<br />
<a name="point10">10</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Per quanto riguarda i corpi di polizia delle comunità autonome, l’articolo 38, paragrafi da 1 a 3, della suddetta legge prevede le seguenti funzioni:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A titolo di competenze proprie:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la vigilanza sul rispetto delle disposizioni e degli ordini individuali emessi dagli organi della comunità autonoma;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la sorveglianza e la protezione di persone, istituzioni, edifici, stabilimenti e dipendenze della comunità autonoma e delle sue amministrazioni, garantendo il normale funzionamento degli impianti e la sicurezza degli utenti dei loro servizi;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’ispezione delle attività soggette alla normativa della comunità autonoma, denunciando ogni attività illecita;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il ricorso alla coercizione per l’esecuzione coattiva di atti o disposizioni adottati dalla comunità autonoma.<br />
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In collaborazione con le forze e i corpi di sicurezza dello Stato:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vegliare sul rispetto delle leggi e di altre disposizione dello Stato e garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;partecipare ai compiti di polizia giudiziaria secondo le modalità previste all’articolo 29, paragrafo 2, della presente legge;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sorvegliare gli spazi pubblici, proteggere le manifestazioni e mantenere l’ordine in occasione di grandi assembramenti.<br />
L’esercizio di tale funzione incombe prioritariamente ai corpi di polizia delle comunità autonome, fermo restando l’intervento delle forze e dei corpi di sicurezza dello Stato, quando, su domanda delle autorità della Comunità autonoma o di propria iniziativa, le autorità statali competenti lo ritengano necessario.<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel quadro di un intervento simultaneo e indifferenziato con le forze e i corpi di sicurezza dello Stato:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cooperare, su richiesta, per la composizione pacifica dei conflitti privati;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;prestare soccorsi in caso di incidente, di catastrofe o di pubblica calamità, partecipando, nei modi previsti dalla legge, all’attuazione dei piani di protezione civile;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;vegliare sul rispetto delle disposizioni dirette alla conservazione della natura e dell’ambiente, delle risorse idriche, nonché al patrimonio cinegetico, ittico e forestale o di qualsiasi altra indole connesso alla natura».<br />
<a name="point11">11</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 53 della legge organica 2/1986, che stabilisce le funzioni attribuite ai corpi di polizia locale, è così formulato:<br />
«1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I corpi di polizia locale svolgono le seguenti funzioni:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;proteggere le autorità degli enti locali e garantire la sorveglianza o la custodia dei relativi edifici e impianti;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;regolare e dirigere la circolazione nei centri urbani e occuparsi della segnaletica, in conformità delle norme sulla circolazione;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;redigere i verbali dei sinistri stradali avvenuti nei centri urbani;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;svolgere funzioni di polizia amministrativa per quanto riguarda le ordinanze, i decreti e le altre disposizioni del Comune che ricadano nel loro ambito di competenza;<br />
e)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;partecipare alle funzioni di polizia giudiziaria (&#8230;)<br />
f)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;prestare soccorsi in caso di incidente, di catastrofe o di pubblica calamità, partecipando, nei modi previsti dalla legge, all’attuazione dei piani di protezione civile;<br />
g)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;svolgere attività di prevenzione e fare quanto possibile per impedire la commissione di reati (&#8230;)<br />
h)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sorvegliare gli spazi pubblici e collaborare, su richiesta, con le forze e i corpi di sicurezza dello Stato e con la polizia delle comunità autonome alla protezione delle manifestazioni e al mantenimento dell’ordine in occasione di grandi assembramenti;<br />
i)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cooperare, su richiesta, alla composizione di conflitti privati».<br />
<a name="point12">12</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Relativamente all’ammissione nel corpo nazionale di polizia, l’articolo 7, lettera b), del Real Decreto 614/1995 por el que se aprueba el Reglamento de los Procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía (regio decreto 614/1995 recante approvazione del regolamento sulle procedure di selezione e di formazione del corpo nazionale di polizia), del 21 aprile 1995 (BOE n.&nbsp;118, del 18 maggio1995), prevede che i candidati devono avere un’età compresa tra 18 e 35 anni.<br />
<a name="point13">13</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 26, paragrafo 1, della Ley 4/1992 de Policía del País Vasco, (legge 4/1992 relativa alla polizia dei Paesi Baschi), del 17 luglio 1992 (<em>Boletin Oficial del Pais Vasco</em>&nbsp;n.&nbsp;155, dell’11 agosto 1992), così dispone:<br />
«Nell’ambito delle competenze esercitate dalla Comunità autonoma dei Paesi Baschi, l’Ertzaintza [polizia autonoma basca] ha il compito essenziale di proteggere le persone e i beni, di garantire il libero esercizio dei loro diritti e delle loro libertà e di garantire la sicurezza dei cittadini in tutto il territorio della Comunità autonoma. A tal fine, essa svolge le funzioni che l’ordinamento giuridico assegna ai corpi di sicurezza dello Stato».<br />
<a name="point14">14</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’ottava disposizione aggiuntiva della legge n.&nbsp;4/1992 conferisce al governo basco la competenza di determinare, «con regolamento, il regime delle esclusioni mediche per l’accesso ai gradi e alle categorie dei corpi che compongono la polizia dei Paesi Baschi, nonché i requisiti di età e di statura».<br />
<a name="point15">15</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’articolo 4, lettera b), del Decreto 315/1994 por el que se aprueba el reglamento de selección y formación de la policía del País Vasco (decreto 315/94, recante approvazione del regolamento sulle procedure di selezione e di formazione della polizia dei Paesi Baschi), del 19 luglio 1994 (<em>Boletin Oficial del Pais Vasco</em>&nbsp;n.&nbsp;157, del 19 agosto 1994), come modificato dal Decreto 120/2010 (decreto 120/2010), del 20 aprile 2010 (in prosieguo: il «decreto 315/1994»), enuncia il seguente requisito di età:<br />
«Avere almeno 18 anni di età e non aver compiuto 35 anni di età per essere assunti nella categoria di agente. Tuttavia, il limite massimo d’età, per accedere ai corpi della polizia locale, può essere rivisto tenendo conto dei periodi di servizio effettuati nell’amministrazione locale, nel corpo della polizia locale».<br />
<strong>&nbsp;Procedimento principale e questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point16">16</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il sig.&nbsp;Salaberria Sorondo ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Corte superiore di giustizia della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi, Spagna) contro la decisione del 1°&nbsp;aprile 2014 della Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias (direttrice generale dell’Accademia di polizia e dei servizi d’emergenza dei Paesi Baschi, Spagna) che fissa le condizioni specifiche previste da un bando di concorso destinato all’assunzione di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi (<em>Boletin Oficial del Pais Vasco</em>&nbsp;n.&nbsp;82, del 1°&nbsp;aprile 2014).<br />
<a name="point17">17</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il sig.&nbsp;Salaberria Solondo contesta la legittimità della parte 2, punto 1, lettera c), di tale bando di concorso, che prescrive che, per poter partecipare al suddetto concorso, i candidati non devono aver compiuto 35 anni di età. L’interessato, di età superiore a 35 anni, sostiene che tale requisito è contrario alla direttiva 2000/78 e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A suo avviso, in particolare, il limite di età imposto è privo di giustificazione, in quanto restringe il diritto di accesso alle funzioni pubbliche senza ragionevole motivo.<br />
<a name="point18">18</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio ricorda di aver già dichiarato che il limite massimo di 32 anni di età per l’assunzione di agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi era conforme ai principi di proporzionalità risultanti tanto dalla Costituzione e dalla normativa nazionale quanto dalla direttiva 2000/78. Tale giudice avrebbe tenuto conto del fatto che, nella sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf (C&#8209;229/08, EU:C:2010:3), la Corte aveva statuito che l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva non ostava ad una normativa nazionale che fissava a 30 anni l’età massima di assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco.<br />
<a name="point19">19</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio fa del pari riferimento alla sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez (C&#8209;416/13, EU:C:2014:2371), nella quale la Corte ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 ostavano ad una normativa nazionale che fissava a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale.<br />
<a name="point20">20</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tal proposito, il giudice del rinvio osserva, tuttavia, che le funzioni riservate dall’ordinamento giuridico spagnolo agli agenti della polizia locale sono diverse da quelle assegnate ai membri delle forze e dei corpi di sicurezza dello Stato. Queste ultime funzioni corrisponderebbero a quelle che sono attribuite ad una polizia «vera e propria», la quale dovrebbe provvedere a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini in tutti i loro aspetti. Poiché le funzioni degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non corrispondono alle funzioni attribuite ai corpi di polizia locale, ma comprendono quelle delle forze e dei corpi di sicurezza dello Stato, la sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez (C&#8209;416/13, EU:C:2014:2371), non sarebbe pertinente per dirimere la controversia nel procedimento principale.<br />
<a name="point21">21</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il giudice del rinvio considera che, tenuto conto dell’elevato livello delle esigenze inerenti alle funzioni attribuite alle forze e ai corpi di sicurezza dello Stato, la fissazione di un limite massimo di età di 35 anni per l’accesso ad un corpo di polizia che svolge tutte le funzioni proprie del mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica potrebbe essere considerata proporzionata e ragionevole e, di conseguenza, essere reputata conforme all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78.<br />
<a name="point22">22</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Corte superiore di giustizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
«Se la fissazione del limite massimo di età di 35 anni quale requisito per partecipare al concorso per l’accesso al posto di agente della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi (Policía Autónoma Vasca) sia conforme all’interpretazione [dell’articolo] 2, paragrafo 2, [dell’articolo] 4, paragrafo 1, e [dell’articolo] 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78».<br />
<strong>&nbsp;Sulla questione pregiudiziale</strong><br />
<a name="point23">23</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, e con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati agli impieghi di agente di un corpo di polizia non debbano aver compiuto 35 anni di età.<br />
<a name="point24">24</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si deve, anzitutto, verificare se le circostanze di cui al procedimento principale rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.<br />
<a name="point25">25</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al riguardo, stabilendo che le persone che hanno compiuto 35 anni di età non possano essere ammesse al corpo di polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi, l’articolo 4, lettera b), del decreto 315/1994 incide sulle condizioni di assunzione di tali lavoratori. Di conseguenza, deve ritenersi che una normativa di tal genere fissi norme in materia di condizioni di accesso all’occupazione nel settore pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C&#8209;416/13, EU:C:2014:2371, punto 30).<br />
<a name="point26">26</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne consegue che una situazione come quella che ha dato origine alla controversia di cui è investito il giudice del rinvio rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.<br />
<a name="point27">27</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre, poi, ricordare che ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni basate, in particolare, sull’età per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.<br />
<a name="point28">28</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per «“principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1» della medesima direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima direttiva precisa che, ai fini dell’applicazione del suo paragrafo 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva in parola, una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra in una situazione analoga.<br />
<a name="point29">29</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel caso di specie il requisito previsto all’articolo 4, lettera b), del decreto 315/1994 ha l’effetto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver compiuto 35 anni di età, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe.<br />
<a name="point30">30</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tale normativa crea, pertanto, una differenza di trattamento direttamente basata sull’età ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C&#8209;416/13, EU:C:2014:2371, punto 33).<br />
<a name="point31">31</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In tali condizioni, si deve, infine, esaminare se, nondimeno, una differenza di trattamento siffatta non costituisca una discriminazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, o dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.<br />
<a name="point32">32</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 prevede che «una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 [di tale direttiva] non costituisc[e] discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».<br />
<a name="point33">33</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Da tale disposizione risulta che non è il motivo su cui è basata la differenza di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo che deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa (sentenza 13 novembre 2014, Vital Pérez, C&#8209;416/13, EU:C:2014:2371, punto 36 e giurisprudenza citata).<br />
<a name="point34">34</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, l’essere in possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età e le funzioni attinenti alla protezione di persone e beni, all’arresto e alla custodia degli autori di atti criminosi e al pattugliamento a scopo preventivo possono richiedere l’impiego della forza fisica (sentenze del 12 gennaio 2010, Wolf, C&#8209;229/08, EU:C:2010:3, punto 41; del 13 settembre 2011, Prigge e&nbsp;a., C&#8209;447/09, EU:C:2011:573, punto 67, e del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C&#8209;416/13, EU:C:2014:2371, punti 37 e 39, nonché giurisprudenza citata).<br />
<a name="point35">35</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La natura di dette funzioni presuppone un’attitudine fisica particolare in quanto le carenze fisiche nell’esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per gli agenti di polizia stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell’ordine pubblico (sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C&#8209;416/13, EU:C:2014:2371, punto 40).<br />
<a name="point36">36</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne consegue che il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere alle tre funzioni essenziali della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi descritte all’articolo 26, paragrafo 1, della legge 4/1992, vale a dire proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno, nonché garantire la sicurezza dei cittadini, può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per l’esercizio della professione di cui al procedimento principale.<br />
<a name="point37">37</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Relativamente all’obiettivo perseguito dal decreto 315/1994, l’Accademia e il governo spagnolo sostengono che, fissando il limite massimo di età a 35 anni per poter accedere al corpo di polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi, il suddetto decreto mira a garantire il carattere operativo e il buon funzionamento di tale corpo di polizia, facendo sì che i nuovi assunti siano in grado di svolgere i compiti più gravosi dal punto di vista fisico durante un periodo relativamente lungo della loro carriera.<br />
<a name="point38">38</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A tal proposito, ai punti 43 e 44 della sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez (C&#8209;416/13, EU:C:2014:2371), dopo aver rilevato che il considerando 18 della direttiva 2000/78 precisa che la stessa non può avere l’effetto di costringere i servizi di polizia ad assumere o mantenere nel loro impiego persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere tutte le funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, tenuto conto dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi, la Corte ha giudicato che l’intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.<br />
<a name="point39">39</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;È ben vero che la Corte ha giudicato, al punto 57 della stessa sentenza, che una normativa nazionale che fissava a 30 anni il limite massimo di età per l’assunzione di agenti della polizia locale dell’Ayuntamiento de Oviedo (Comune di Oviedo, Spagna) imponeva un requisito sproporzionato, contrario all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.<br />
<a name="point40">40</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tuttavia, le funzioni svolte dalle forze di polizia delle comunità autonome sono diverse da quelle incombenti alla polizia locale, che erano controverse nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez (C&#8209;416/13, EU:C:2014:2371). È importante, infatti, ricordare che, ai sensi dell’articolo 53 della legge organica 2/1986, gli agenti della polizia locale hanno il compito, in particolare, di proteggere le autorità degli enti locali e di garantire la sorveglianza dei relativi edifici, di regolare e di dirigere la circolazione nei centri urbani e di occuparsi della segnaletica, nonché di svolgere funzioni di polizia amministrativa. Per contro, dall’articolo 26, paragrafo 1, della legge 4/1992 risulta che i compiti affidati alla polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi consistono essenzialmente nel «proteggere le persone e i beni, garantire il libero esercizio dei loro diritti e delle loro libertà e garantire la sicurezza dei cittadini in tutto il territorio della Comunità autonoma».<br />
<a name="point41">41</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come precisato dall’Accademia all’udienza dinanzi alla Corte, un agente di primo grado della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi&nbsp;– grado per il quale era stato organizzato il concorso controverso nel procedimento principale&nbsp;– non svolge compiti amministrativi, ma ha essenzialmente funzioni operative o esecutive, le quali, come ha rilevato anche l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, possono comportare il ricorso alla forza fisica, nonché il compimento di missioni in condizioni ardue, se non estreme. Secondo le informazioni fornite dall’Accademia, per l’esecuzione dei soli compiti amministrativi i membri del personale sono assunti mediante concorsi specifici, che non prevedono limiti di età.<br />
<a name="point42">42</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, l’Accademia ha sostenuto dinanzi alla Corte che, come risulta dalle relazioni allegate alle sue osservazioni scritte, a partire dall’età di 40 anni, gli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi subirebbero un degrado funzionale, che si tradurrebbe in una diminuzione della capacità di recupero dopo uno sforzo sostenuto e in un’incapacità a svolgere qualsiasi altro compito che richieda il medesimo livello di sollecitazioni durante un certo lasso di tempo. Inoltre, secondo gli stessi rapporti, un agente di età superiore a 55 anni non potrebbe più essere considerato nel pieno possesso delle capacità necessarie ad uno svolgimento adeguato della sua professione, senza incorrere in un rischio per sé e per i terzi.<br />
<a name="point43">43</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, l’Accademia ha precisato che gli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi godono, a partire dall’età di 56 anni, di una riduzione per legge della durata annuale dell’orario di lavoro, nonché di una dispensa del lavoro notturno o dai compiti di pattugliamento all’esterno delle strutture della polizia («servizio attivo modulato»), con l’impegno da parte dell’agente che gode di questo tipo di modulazioni, di andare in pensione, su base volontaria, a partire dall’età di 60 anni o, eventualmente, a 59 anni.<br />
<a name="point44">44</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Occorre infine sottolineare che, secondo i dati presentati dall’Accademia, nel 2009&nbsp;– ossia appena prima dell’introduzione, con il decreto 315/1994, del limite di età controverso nel procedimento principale&nbsp;– il corpo di polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi era composto di 8&nbsp;000 agenti. A quell’epoca, 59 agenti avevano un’età compresa tra 60 e 65 anni e 1&nbsp;399 avevano un’età compresa tra 50 e 59 anni. L’Accademia ha aggiunto che, secondo le previsioni fatte nel corso del 2009, nel 2018 1&nbsp;135 agenti avranno un’età compresa tra 60 e 65 anni e 4&nbsp;660 agenti, vale a dire più della metà dell’organico, avranno tra un’età compresa 50 e 59 anni. Nel 2025 più del 50% degli agenti del suddetto corpo di polizia avrà un’età compresa tra 55 e 65 anni. Tali dati lascerebbero così presagire un notevole invecchiamento degli effettivi di detto corpo.<br />
<a name="point45">45</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla luce dei suddetti dati, l’Accademia ha sottolineato la necessità di prevedere la progressiva sostituzione, mediante concorso, degli agenti più anziani con l’assunzione di personale più giovane, idoneo a farsi carico di funzioni impegnative sul piano fisico. Sotto tale profilo, la presente causa si distingue anche da quella che ha dato luogo alla sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez (C&#8209;416/13, EU:C:2014:2371), nella quale, come risulta dal punto 56 di tale sentenza, non era stato dimostrato che l’obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del corpo degli agenti della polizia locale richiedesse di mantenere una certa struttura delle età al suo interno, imponendo di assumere esclusivamente funzionari con età inferiore a 30 anni.<br />
<a name="point46">46</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Da tutti gli elementi che precedono risulta che le funzioni che incombono agli agenti di primo grado della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi comportano compiti impegnativi sul piano fisico. Orbene, l’Accademia ha del pari sostenuto che l’età alla quale è assunto un agente della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi determina il periodo durante il quale questi sarà in grado di adempiere a tali compiti. Un agente assunto all’età di 34 anni, il quale dovrà seguire peraltro una formazione di due anni, potrà essere assegnato a tali compiti per un periodo massimo di 19 anni, ossia fino al compimento di 55 anni di età. Ciò considerato, un’assunzione ad un’età più avanzata nuocerebbe alla possibilità di assegnare un numero sufficiente di agenti ai compiti più impegnativi sul piano fisico. Parimenti, un’assunzione siffatta non consentirebbe che i funzionari così assunti siano assegnati a detti compiti per un periodo sufficientemente lungo. Infine, come spiegato dall’Accademia, l’organizzazione ragionevole del corpo degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi esige che sia garantito un equilibrio tra il numero degli impieghi impegnativi sul piano fisico, inadatti agli agenti più anziani, e il numero dei posti meno impegnativi sotto tale profilo, che possono essere occupati da questi ultimi agenti (v., per analogia, sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf, C&#8209;229/08, EU:C:2010:3, punto 43).<br />
<a name="point47">47</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Peraltro, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, le carenze chi si teme possano prodursi nel funzionamento dei servizi della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi escludono che, all’atto del concorso di assunzione, l’organizzazione di prove fisiche impegnative ed eliminatorie possa costituire una misura alternativa meno restrittiva. L’obiettivo consistente nel mantenimento del carattere operativo e del buon funzionamento del servizio della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi richiede, infatti, che, per ristabilire una piramide delle età soddisfacente, il fatto di essere in possesso di specifiche capacità fisiche debba essere concepito non in maniera statica, all’atto delle prove del concorso per l’assunzione, bensì in maniera dinamica, prendendo in considerazione gli anni di servizio che saranno compiuti dall’agente dopo che sia stato assunto.<br />
<a name="point48">48</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne consegue che una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede che i candidati agli impieghi di agente della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi non devono aver compiuto 35 anni di età può, a condizione che il giudice del rinvio si accerti che siano esatte le diverse indicazioni risultanti dalle osservazioni formulate e dai documenti prodotti dall’Accademia e di cui si è fatta menzione, essere considerata, da un lato, adeguata all’obiettivo consistente nel garantire il carattere operativo e il buon funzionamento del servizio di polizia di cui trattasi e, d’altro lato, non eccedente quanto necessario al conseguimento di tale obiettivo.<br />
<a name="point49">49</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giacché la differenza di trattamento basata sull’età che consegue da tale normativa non costituisce una discriminazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non è necessario esaminare se essa potrebbe essere giustificata in base all’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva.<br />
<a name="point50">50</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Da tutte le considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età.<br />
<strong>&nbsp;Sulle spese</strong><br />
<a name="point51">51</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
<strong>L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età.</strong><br />
Firme<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-15-11-2016-n-258/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 15/11/2016 n.4712</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-15-11-2016-n-4712/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-15-11-2016-n-4712/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-15-11-2016-n-4712/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 15/11/2016 n.4712</a></p>
<p>Pres. Caracciolo/Est. Volpe Va rimessa alla Corte UE la questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE in materia di diritto di accesso agli atti della Banca d’Italia inerenti procedure di liquidazione o di fallimento di enti creditizi 1.Giustizia amministrativa – &#160;Accesso agli atti – Principio trasparenza art. 15 TUE –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-15-11-2016-n-4712/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 15/11/2016 n.4712</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caracciolo/Est. Volpe</span></p>
<hr />
<p>Va rimessa alla Corte UE  la questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE in materia di diritto di accesso agli atti della Banca d’Italia inerenti procedure di liquidazione o di fallimento di enti creditizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Giustizia amministrativa – &nbsp;Accesso agli atti – Principio trasparenza art. 15 TUE – Non contrasta – Limiti di vigilanza sugli istituti creditizi – Rimessione Corte di Giustizia – Ragioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa.– &nbsp;Accesso agli atti – Principio trasparenza art. 267 TFUE&nbsp; – Art. 22, par. 2, art. 27, par. 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Banca centrale europea –Compiti specifici – Materia di vigilanza prudenziale – Finalità – Rimessione – Corte di Giustizia – Ragioni.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – &nbsp;Accesso attività degli enti creditizi – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi Interpretazione art. 15 TUE – Rimessione Corte di Giustizia – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Va rimessa alla Corte di giustizia dell’UE la questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE se il principio di trasparenza, enunciato chiaramente dall’art. 15 della versione consolidata del Trattato sull&#8217;Unione Europea, nel suo obiettivo cogente generale, laddove inteso nel senso che (tale principio) possa essere regolato con le fonti regolamentari o equivalenti ivi previste al par. 3, i cui contenuti potrebbero essere manifestazione di una discrezionalità eccessivamente estesa, e priva di base in una superiore fonte del diritto europeo circa la necessaria prefissazione di principi minimi non derogabili, non confligga con un simile intendimento limitativo nel settore della normativa europea in materia di funzioni di vigilanza sugli istituti creditizi, fino al punto da svuotare il medesimo principio di trasparenza anche in ipotesi ove l&#8217;interesse all&#8217;accesso risulti ancorato a interessi essenziali del richiedente manifestamente omogenei a quelli eccettuati, in senso favorevole, dalle ipotesi limitative del settore.<br />
&nbsp;<br />
2. Va rimessa alla Corte di giustizia dell’UE la questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE se, l&#8217;art. 22, par. 2, nonché l&#8217;art. 27, par. 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15.10.2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, non siano da interpretare come ipotesi non eccezionali di derogabilità della non accessibilità dei documenti, quanto piuttosto come norme da interpretare nelle finalità più ampie dell&#8217;art. 15 della versione consolidata del Trattato sull&#8217;Unione Europea e, come tali, riconducibili ad un principio normativo generale del diritto dell&#8217;Unione, per cui l&#8217;accesso sia non restringibile, secondo un ragionevole e proporzionato bilanciamento delle esigenze del settore creditizio con gli interessi fondamentali del risparmiatore coinvolto in un caso di&nbsp;<em>burden sharing</em>, in dipendenza delle circostanze rilevanti acquisite da un&#8217;autorità di vigilanza che presenti caratteri organizzativi e competenze di settore analoghi a quelli della stessa Banca Centrale Europea.<br />
&nbsp;<br />
3. Va rimessa alla Corte di giustizia dell’UE la questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE se, considerando l&#8217;art. 53 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 sull&#8217;accesso all&#8217;attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e le norme dell&#8217;ordinamento nazionale in quanto conformi a tale disposizione, esso non sia da conciliare con il quadro delle restanti norme e principi del diritto europeo enunciate al punto a) nel senso che l&#8217;accesso possa essere consentito, in caso di istanza in tal senso proposta successivamente alla sottoposizione dell&#8217;istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche laddove l&#8217;istante non faccia richiesta d&#8217;accesso esclusivamente nell’ambito di procedimenti civili o commerciali effettivamente instaurati per la tutela di interessi patrimoniali rimasti pregiudicati a seguito della sottoposizione dell&#8217;istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, bensì, anche nel caso che tale istante adísca, proprio al fine di verificare la concreta proponibilità di tali procedimenti civili o commerciali, in via preventiva rispetto ad essi, un&#8217;autorità giurisdizionale abilitata dallo Stato nazionale a tutelare il diritto di accesso e di trasparenza proprio in ragione della tutela piena del diritto di difesa e di azione, con specifico riguardo alla domanda di un risparmiatore che abbia già sopportato gli effetti del&nbsp;<em>burden sharing</em>&nbsp;in sede di una procedura di risoluzione dell&#8217;insolvenza dell&#8217;istituto creditizio presso cui aveva depositato i suoi risparmi.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il&nbsp;15/11/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04712/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02041/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2016, proposto da Enzo Buccioni, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Paoletti e Alessandra Mari C.F. MRALSN66B67H501G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Barnaba Tortolini, n. 34;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Banca d’Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Rita Ceci C.F. CCESFN60M64M088S, Monica Marcucci C.F. MRCMNC65B66L219X, Nicola De Giorgi C.F. DGRNCL70C21E506C, con domicilio eletto presso Ufficio legale della Banca d’Italia in Roma, Via Nazionale, n. 91;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Banca Network Investimenti s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, non costituita in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 13603/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso ai documenti amministrativi.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Banca d’Italia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Mari, Ceci e Marcucci;</p>
<p>1. Con l’atto in epigrafe il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, n. 13603/2015, in data 2.12.2015, che ha respinto il suo ricorso di primo grado volto all’annullamento del provvedimento della Banca d’Italia (di seguito “BdI”), prot. n. 0559097/15 del 20.5.2015, di diniego parziale dell’istanza di accesso del ricorrente in data 3.4.2015, e al conseguente riconoscimento del suo diritto a prendere visione ed estrarre copia di documenti specificamente elencati nell’istanza di accesso.<br />
1.1. Il ricorrente, precisato di essere correntista dal 2004 della Banca Network Investimenti s.p.a. (di seguito “BNI”) in liquidazione coatta amministrativa e che il saldo del conto ammontava ad euro 181.325,31 alla data del 5.8.2012, ha illustrato come, venendo la BNI sottoposta a tale procedura liquidatoria, era accaduto che delle sue somme depositate in banca gli fossero stati rimborsati solo euro 100.000,00.<br />
Effettuate ricerche, aveva appurato fatti che avrebbero potuto integrare responsabilità sia della BNI sia della BdI. L’istanza di accesso, perciò, era giustificata dalla sua esigenza di approfondimenti per l’eventuale tutela delle proprie ragioni nelle opportune sedi giurisdizionali.<br />
La BdI tuttavia gli aveva opposto un diniego parziale, in particolare perché la documentazione non ostesa riguardava dati in suo possesso per finalità di vigilanza e pertanto sottratti all&#8217;accesso per il combinato disposto dell&#8217;art. 24, co. 1 e 2, della l.n. 241/1990, e dell’art. 2 del Provvedimento del Governatore della Banca d&#8217;Italia 16.5.1994.<br />
2. Ad avviso di parte, in sostanza, il Tar non avrebbe considerato che, in tema di diritto di accesso nei confronti delle Autorità di vigilanza e di loro responsabilità, occorre considerare le nuove disposizioni europee relative alla responsabilità di tali Autorità e alla tutela dei risparmiatori.<br />
2.1. In particolare, col secondo motivo il ricorrente assume l’erroneità della sentenza per avere il Tar Lazio male interpretato le norme nazionali, falsamente applicando in particolare l’art. 44 della direttiva 2006/48/CE del 14.6.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all&#8217;accesso all&#8217;attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) ed incorrendo in grave difetto di motivazione.<br />
A suo avviso, si è omesso di considerare:<br />
&#8211; l’interezza della disposizione di cui al citato art. 44;<br />
&#8211; che, essendo BNI stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non potendo più svolgere attività bancaria, non vi fossero più informazioni coperte da segreto d&#8217;ufficio;<br />
&#8211; era meritevole la sua intenzione, sottesa all’esercizio dell’accesso, di verificare se sussistessero elementi utili per potersi tutelare nelle appropriate sedi contenziose.<br />
3. Nel costituirsi in giudizio la BdI ha in sostanza eccepito che:<br />
&#8211; i due motivi di ricorso sono inammissibili giacchè solo in questo grado di giudizio il ricorrente ha invocato parametri normativi sovranazionali, violando il divieto di nova in appello;<br />
&#8211; i motivi sono comunque infondati nel merito. In particolare il secondo perchè:<br />
&#8212; l&#8217;art. 53, par. 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.6.2013 (in cui ora è confluito l’abrogato art. 44 della direttiva 2006/48/CE del 14.6.2006, citato dal ricorrente) afferma (dopo aver posto ai dipendenti delle<br />
&#8212; la disposizione non configura un diritto di accesso quanto piuttosto delinea una attenuazione, in particolari casi, del segreto professionale altrimenti doverosamente opponibile dalle Autorità in questione;<br />
&#8212; la procedura di liquidazione coatta amministrativa della BNI era ancora in corso e persistevano quindi esigenze di riservatezza.<br />
4. Le parti hanno scambiato memorie e la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 29.9.2016,<br />
5. Si possono superare le eccezioni di inammissibilità dei due motivi di ricorso.<br />
In disparte il fatto che anche per le fonti di matrice comunitaria deve ritenersi applicabile il principio secondo cui&nbsp;<em>iura novit curia</em>, nel caso di specie la strutturazione dei motivi di appello è una risultante necessitata dai contenuti della sentenza impugnata, che si sofferma sulla portata di disposizioni contenute nel TUB, che a propria volta deriva da fonti proprie del diritto dell’Unione europea.<br />
6. Vale poi osservare che parte ricorrente, basicamente, è incorso in un caso di&nbsp;<em>burden sharing</em>, ossia di ripartizione, anche a suo carico, delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla condizione critica nella quale si è venuta a trovare la BNI. E a suo avviso, qualora attività di vigilanza della BNI interne ed esterne, queste ultime proprie della BdI, fossero state tempestive, appropriate ed efficaci, la parte non avrebbe subito il pregiudizio descritto.<br />
6.1. In estrema sintesi, parte ricorrente assume che, sulla base sia del diritto nazionale sia di quello dell’Unione, il suo diritto alla conoscenza, nei termini sopra delimitati, non può essere negato o, quanto meno, compresso in misura da tale da equivalere sostanzialmente ad una negazione.<br />
6.2. Di contro, la BdI assume nella sostanza che il diritto interno cui essa si deve necessariamente attenere, coerente peraltro con puntuali disposizioni del diritto dell’Unione, giustifica l’opposizione, da parte sua, del segreto d’ufficio all’istanza di conoscenza che le è stata rivolta.<br />
Non nega la BdI che, per effetto del diritto dell’Unione ovvero per quello nazionale di trasposizione del primo, esistono limitate deroghe alla pienezza del segreto d’ufficio cui essa è tenuta, e tuttavia essa aggiunge che il caso in esame non rientra fra tali deroghe.<br />
7. A livello di diritto interno rilevano, per quanto d’interesse, le seguenti disposizioni:<br />
&#8211; artt. 22, co. 2 e 3, 23, co. 1, 24, co. 1, 2, 5, 7, 25 e 28 della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;<br />
&#8211; art. 7 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il TUB;<br />
&#8211; artt. 1, co. 3 e 4, e 41, co. 4, dello statuto della BdI (approvato con delibera dell’Assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale del 26.11.2015 e con d.P.R. del 15.2.2016, pubblicato in G.U. n. 84 dell’11.4.2016);<br />
&#8211; art. 2, co. 1, lett. a), del provvedimento del Governatore della BdI 16.5.1994, recante il regolamento per l&#8217;esclusione dell&#8217;esercizio del diritto di accesso ai sensi della l.n. 241/1990, art. 24, co. 4;<br />
&#8211; artt. 1, co. 1, 2 e 3, 2, co. 1, 2-bis, co. 1, 5, co. 1, 2 e 3, 5-bis, co. 1, lett. g), 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, tra<br />
8. A livello di diritto dell’Unione risultano rilevare, per quanto d’interesse, le seguenti disposizioni:<br />
&#8211; artt. 15 e 339 (ex articolo 287 del TCE) della versione consolidata del Trattato sull&#8217;Unione Europea;<br />
&#8211; artt. 1, 2, 4, par. 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30.5.2001 relativo all&#8217;accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;<br />
&#8211; considerando 54) e 64) e art. 72 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.11.2010 che istituisce l’Autorita&#768; europea di vigilanza (Autorita&#768; bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abrog<br />
&#8211; art. 53, par. 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 sull&#8217;accesso all&#8217;attivita&#768; degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la dir<br />
&#8211; considerando 59) e artt. 22, par. 2, e 27 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15.10.2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;<br 
- ed inoltre:<br />
&#8212; art. 6 della versione consolidata del Trattato sull&#8217;Unione europea:<br />
&#8212; art. 41, par. 1 e 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, giacchè avente lo stesso valore giuridico dei trattati;<br />
&#8212; art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, giacchè i suoi diritti fondamentali fanno parte del diritto dell&#8217;Unione in quanto principi generali.<br />
9. Dal panorama normativo nazionale si evince, riepilogativamente, che segreto d’ufficio, riservatezza di dati e documenti delle pubbliche amministrazioni e diritto alla loro conoscenza, esercitato nel rispetto dei relativi limiti e procedure, operano su piani differenti che vanno equilibratamente coordinati fra loro, fermo in ogni caso che, a cospetto di determinati presupposti, il segreto d’ufficio non è di per sé automaticamente idoneo ad ostacolare sempre la conoscenza dei dati e dei documenti relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni e nella loro disponibilità, specie qualora il diritto alla conoscenza è preordinato, per colui che lo fa valere, all’esercizio di legittime tutele nelle diverse sedi giurisdizionali competenti.<br />
Il diritto alla conoscenza si radica, in colui che lo invoca prima dell’attivazione delle sedi giurisdizionali proprie, nella considerazione che solo attraverso una preventiva conoscenza dei dati e documenti anzidetti il soggetto interessato ad acquisirli per esigenze di giustizia è in grado di godere pienamente del proprio diritto di difesa.<br />
Tuttavia nel caso di specie la BdI prospetta la tesi che, relativamente al particolare ambito di materia interessato dall’oggetto del presente giudizio, a fronte di un segreto d’ufficio cui sarebbero identicamente tenuti tutti gli agenti della BdI, risulterebbe recessiva, al punto da risultare sostanzialmente inesistente, la possibilità, da parte di un soggetto interessato, di attivare gli strumenti di conoscenza preventiva degli atti dell’amministrazione che l’ordinamento nazionale appronta, giacchè tale possibilità di conoscenza diventerebbe effettiva solo dopo che un procedimento giurisdizionale civile o commerciale sia stato realmente iniziato.<br />
Secondo la BdI la base giuridica di questo assunto interpretativo si rinverrebbe, in particolare, nel ricordato art. 53 della direttiva 2013/36/UE, lì dove esso stabilisce che “<em>nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate [solo] nell&#8217;ambito di procedimenti civili o commerciali</em>”. Una comunicazione che dunque può avvenire – sempre nella prospettazione della BdI – solo dopo, e non già prima, che tali procedimenti siano stati effettivamente introdotti dalla parte che, attraverso gli stessi, intende conseguire la tutela di propri diritti o interessi.<br />
10. Ad avviso del Collegio s’impone uno spettro d’analisi più ampio di quello proposto dalla BdI, i cui capisaldi in ultima analisi si fermano all’art. 7, co. 3, TUB, all’art. 41, co. 4, dello statuto della stessa BdI, all’art. 2, co. 1, del provvedimento del Governatore della BdI del 16.5.1994 e, in ultimo, all’art. 53, par. 1, della direttiva 2013/36/UE.<br />
Quest’ultima disposizione andrebbe interpretata nella prospettazione di parte resistente nella sua lettura più restrittiva, ossia quella per cui, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate (anche ad una persona che ha subito&nbsp;<em>burden sharing</em>&nbsp;proprio per effetto della procedura liquidatoria innanzi richiamata) esclusivamente “nell&#8217;ambito di procedimenti civili o commerciali”, dovendosi dunque intendere tali ultime parole nel senso che la comunicazione delle informazioni è consentita dopo l’instaurazione di uno di tali procedimenti e non già prima.<br />
11. Nell’ordinamento italiano la posizione giuridica soggettiva di chi chiede l’accesso a documenti di una amministrazione pubblica o ad altro ente od organismo equiparati ha ormai assunto natura e spessore di diritto pieno. Sono stati superati gli iniziali diversi orientamenti che ne ipotizzavano la natura di mero interesse, per quanto qualificato.<br />
La sede giurisdizionale propria, ove far valere le forme di tutela consentite a salvaguardia del diritto di accesso, è quella attribuita al Giudice amministrativo.<br />
E’ riconosciuto dall’ordinamento, secondo le discipline proprie dei diversi procedimenti giurisdizionali, la possibilità alla parte che ne sia coinvolta di acquisire documenti che la riguardano, formati e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, secondo le regole processuali di difesa nell’ambito tali procedimenti ovvero anche, ricorrendone le condizioni, per il tramite di ordini specifici impartiti dai relativi giudici nel corso dei medesimi procedimenti.<br />
Tuttavia, la sede giurisdizionale amministrativa – relativamente ai rapporti fra parti private e pubbliche amministrazioni –, attivata ai sensi dell’art. 22 e ss. della l.n. 241/1990, è quella (v. art. 25, co. 5, della l.n. 241/1990) che, in via generale, consente lo scrutinio della legittimità o meno di un diniego opposto al diritto di accesso esercitato anche al di fuori (fisicamente e temporalmente) di uno dei procedimenti giurisdizionali sopra indicati.<br />
Inoltre, tra diverse fattispecie di accesso, una è stata individuata come particolarmente significativa, ossia quella dell’accesso per finalità c.d. defensionale, preordinato a valutare in anticipo (e prospetticamente), sulla scorta dei documenti acquisiti, termini e condizioni di una appropriata tutela nelle competenti sedi giurisdizionali.<br />
12. L’argomento difensivo della BdI merita per questo considerazione perché, ove fondato, nell’ambito di un procedimento innanzi al Giudice amministrativo, quale quello in oggetto, il Giudice dovrebbe respingere sempre il ricorso della persona interessata in quanto le sue istanze dovrebbero essere (ri)formulate innanzi al giudice competente per il giudizio civile o commerciale che la stessa potrebbe diversamente adíre.<br />
In conseguenza di questa impostazione, che secondo la BdI deriverebbero, nella materia in oggetto, da una assunzione strettamente letterale delle parole “nell’ambito di procedimenti civili o commerciali” contenute nell’art. 53, par. 1, della direttiva 2013/36/UE:<br />
&#8211; per un verso, si escluderebbe la possibilità che la persona desista spontaneamente dall’introdurre un procedimento civile o commerciale, una volta avuto modo di valutare preventivamente i dati e documenti acquisiti attraverso una procedura di accesso am<br />
&#8211; per altro verso, si costringerebbe sempre quella stessa persona ad avviare comunque un procedimento civile o commerciale, pur se del suo esito finale positivo la persona non può avere preventivamente una prospettiva quanto meno ragionevole, proprio perc<br />
13. Occorre allora chiedersi se effettivamente tali parole e – in ultima analisi – la disposizione che le contiene si pongano in rapporto di piena conformità con alcuni dei parametri normativi di fonte sovranazionale sopra richiamati. In particolare:<br />
&#8211; con l’art. 15 del Trattato sull&#8217;Unione europea;<br />
&#8211; con l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, recante proposizioni aventi lo stesso valore giuridico dei trattati, posto che la sede giurisdizionale del Giudice amministrativo, quale foro di valutazione della legittimità o meno<br />
&#8211; con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (recante, si ripete, proposizioni aventi lo stesso valore giuridico dei trattati);<br />
&#8211; con l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (recante diritti fondamentali che fanno parte del diritto dell&#8217;Unione in quanto principi generali), nella misura in cui le segnalate parole dell’art. 53 della direttiva 2013/36/UE possano esse<br />
13.1. Dato che le funzioni della BdI, segnatamente quelle di vigilanza, risultano omologhe a quelle della Banca centrale europea, onde anche per essa possono reputarsi assumibili, come parametro normativo di riferimento, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2013, vale plausibilmente chiedersi altresì in quali termini disposizioni rilevanti di quest’ultimo (segnatamente quelle degli artt. 22, par. 2, e 27, par. 1, del regolamento) debbano interpretarsi alla luce delle diverse norme-principio citate al punto 15. che precede, tenendo in considerazione:<br />
&#8211; l’affermazione del considerando 59) del regolamento, secondo la quale “<em>I regolamenti di cui all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE dovrebbero determinare le modalità di accesso ai documenti in possesso della BCE risultanti dall’assolvimento dei suoi com<br />
&#8211; l’art. 22, par. 2, del regolamento in questione afferma in prima battuta, proprio in tema di “<em>Garanzie procedurali per l’adozione di decisioni di vigilanza</em>”, che “<em>Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo della BCE</em>”;<br />
&#8211; che è necessario riflettere sulla concreta portata dell’ultimo periodo di tale articolo, secondo il quale “<em>Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate</em>”, trattandosi di proposizione che, se assunta&nbsp;<em>litt<br />
Un plausibile coordinamento fra tali proposizioni, apparentemente antinomiche, che si giustifichi sul piano innanzi tutto logico è quello per cui la riservatezza delle informazioni non può essere, di per se solo, motivo ostativo ad un accesso agli atti del fascicolo da parte della persona che vi sia interessata (accesso altrimenti mai possibile) e, dunque, che il bilanciamento fra accesso e conoscenza degli atti e, di contro, loro non ostensione per motivi di riservatezza è fattore da risolvere in concreto, di volta in volta, e giammai escluso in radice e da un punto di vista generale.<br />
Bilanciamento il cui concreto esercizio, in caso di contestazione, può essere sottoposto al vaglio di un giudice costituito per legge, terzo ed imparziale e che operi secondo equo processo.<br />
In quest’ottica, allora, è plausibile anche una lettura interpretativa non estremizzante della proposizione di cui all’art. 27, par. 1, del regolamento in questione (che, in tema di segreto professionale e scambio di informazioni, afferma che i membri del consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza “<em>sono vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale</em>”) secondo la quale il segreto professionale tollera attenuazioni ed eccettuazioni a fronte del legittimo esercizio, da parte di persona interessata, del diritto di accesso al proprio fascicolo e alle informazioni in esso racchiuse, specie quando le attuazioni e eccettuazioni abbiano addirittura modo di essere bilanciate in concreto nel corso di un apposito equo processo.<br />
E si consideri, in questa prospettiva ermeneutica, che nel caso di specie parte ricorrente neppure intendeva esercitare diritto di accesso per generiche e non meglio specificate esigenze di conoscenza (o, peggio, per mere curiosità), quanto piuttosto per specifiche esigenze di possibile tutela di suoi altri diritti di natura patrimoniale siccome persona pregiudicata dal verificarsi di un caso di&nbsp;<em>burden sharing</em>.<br />
14. Sulla base di queste premesse, ed anche perché la stessa parte ricorrente ha in tal senso richiesto questo Consiglio di Stato, quale organo di giustizia amministrativa di ultima istanza, il Collegio ritiene quindi di dover rimettere alla Corte di giustizia dell’UE la seguente questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE:<br />
a) se il principio di trasparenza, enunciato chiaramente dall’articolo 15 della versione consolidata del Trattato sull&#8217;Unione Europea, nel suo obiettivo cogente generale, laddove inteso nel senso che (tale principio) possa essere regolato con le fonti regolamentari o equivalenti ivi previste al paragrafo 3, i cui contenuti potrebbero essere manifestazione di una discrezionalità eccessivamente estesa, e priva di base in una superiore fonte del diritto europeo circa la necessaria prefissazione di principi minimi non derogabili, non confligga con un simile intendimento limitativo nel settore della normativa europea in materia di funzioni di vigilanza sugli istituti creditizi, fino al punto da svuotare il medesimo principio di trasparenza anche in ipotesi ove l&#8217;interesse all&#8217;accesso risulti ancorato a interessi essenziali del richiedente manifestamente omogenei a quelli eccettuati, in senso favorevole, dalle ipotesi limitative del settore;<br />
b) se, in conseguenza di ciò, l&#8217;articolo 22, paragrafo 2, nonché l&#8217;articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15.10.2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, non siano da interpretare come ipotesi non eccezionali di derogabilità della non accessibilità dei documenti, quanto piuttosto come norme da interpretare nelle finalità più ampie dell&#8217;articolo 15 della versione consolidata del Trattato sull&#8217;Unione Europea e, come tali, riconducibili ad un principio normativo generale del diritto dell&#8217;Unione, per cui l&#8217;accesso sia non restringibile, secondo un ragionevole e proporzionato bilanciamento delle esigenze del settore creditizio con gli interessi fondamentali del risparmiatore coinvolto in un caso di&nbsp;<em>burden sharing</em>, in dipendenza delle circostanze rilevanti acquisite da un&#8217;autorità di vigilanza che presenti caratteri organizzativi e competenze di settore analoghi a quelli della stessa Banca Centrale Europea;<br />
c) se pertanto, considerando l&#8217;articolo 53 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 sull&#8217;accesso all&#8217;attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e le norme dell&#8217;ordinamento nazionale in quanto conformi a tale disposizione, esso non sia da conciliare con il quadro delle restanti norme e principi del diritto europeo enunciate al punto a) nel senso che l&#8217;accesso possa essere consentito, in caso di istanza in tal senso proposta successivamente alla sottoposizione dell&#8217;istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche laddove l&#8217;istante non faccia richiesta d&#8217;accesso esclusivamente nell’ambito di procedimenti civili o commerciali effettivamente instaurati per la tutela di interessi patrimoniali rimasti pregiudicati a seguito della sottoposizione dell&#8217;istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, bensì, anche nel caso che tale istante adísca, proprio al fine di verificare la concreta proponibilità di tali procedimenti civili o commerciali, in via preventiva rispetto ad essi, un&#8217;autorità giurisdizionale abilitata dallo Stato nazionale a tutelare il diritto di accesso e di trasparenza proprio in ragione della tutela piena del diritto di difesa e di azione, con specifico riguardo alla domanda di un risparmiatore che abbia già sopportato gli effetti del&nbsp;<em>burden sharing</em>&nbsp;in sede di una procedura di risoluzione dell&#8217;insolvenza dell&#8217;istituto creditizio presso cui aveva depositato i suoi risparmi.<br />
17. Ai sensi della “nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali” 2011/C 160/01, in G.u.C.e. 28 maggio 2011, vanno trasmessi in copia alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione europea, mediante plico raccomandato:<br />
&#8211; gli atti ed i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado;<br />
&#8211; il ricorso di primo grado;<br />
&#8211; la sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, appellata;<br />
&#8211; l’appello proposto dalla parte ricorrente;<br />
&#8211; tutte le memorie difensive depositate da tutte parti nel giudizio di appello;<br />
&#8211; la presente ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.<br />
18. Il presente giudizio viene sospeso, nelle more della definizione dell’incidente comunitario, ed ogni ulteriore decisione, anche in ordine ai complessivi oneri processuali, rimane riservata alla pronuncia definitiva.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta l’eccezione di inammissibilità dei due motivi di appello, dispone:<br />
1) a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con allegata la copia degli atti ivi indicati;<br />
2) la sospensione del presente giudizio;<br />
3) la riserva alla decisione definitiva di ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine ai complessivi oneri processuali.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />
Italo Volpe, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Italo Volpe</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Luciano Barra Caracciolo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-15-11-2016-n-4712/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 15/11/2016 n.4712</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.2649</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-15-11-2016-n-2649/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Cogliani, Est. Lento Sulla illegittimità del decreto dell’Assessore regionale della salute, con cui sono stati determinati gli aggregati provinciali dell’assistenza specialistica privata convenzionata relativamente all’anno 2013, nella parte in cui subordina la possibilità di stipulare per la prima volta contratti con strutture già accreditate alle ipotesi della non totale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cogliani, Est. Lento</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del decreto dell’Assessore regionale della salute, con cui sono stati determinati gli aggregati provinciali dell’assistenza specialistica privata convenzionata relativamente all’anno 2013, nella parte in cui subordina la possibilità di stipulare per la prima volta contratti con strutture già accreditate alle ipotesi della non totale fruizione dell’aggregato di spesa e dell’ubicazione in zone disagiate o con un fabbisogno assistenziale non totalmente assicurato, di fatto precludendo l’erogazione di prestazioni a carico del sistema sanitario regionale da parte di nuovi soggetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contrattualizzazione di strutture sanitarie accreditate – Condizioni di fatto precludenti la stipula di accordi contrattuali – Spesa sanitaria – Cons. St., sez. III, sentenza n. 4573/2013 – Artt. 8 <em>quater</em> e 8 <em>quinquies</em>, d.lgs. n. 502/1992.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Contrattualizzazione di strutture sanitarie accreditate – Azione di condanna – Inammissibile – Discrezionalità amministrativa – Art. 34, co. 1, lett. <em>c)</em> c.p.a.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di contrattualizzazione di strutture sanitarie, sono considerate di fatto precludenti l’erogazione di prestazioni a carico del sistema sanitario regionale da parte di nuovi soggetti già accreditati, e pertanto illegittime, le ipotesi che condizionano la stipula di accordi contrattuali con tali soggetti alla non totale fruizione dell’aggregato di spesa e all’ubicazione della struttura in zone disagiate o con un fabbisogno assistenziale non completamente assicurato.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;In tema di contrattualizzazione di strutture sanitarie accreditate, è inammissibile l’azione di condanna <em>ex</em> art. 34, co. 1, lett. <em>c)</em> c.p.a., in quanto il provvedimento con cui si dispone la suddetta contrattualizzazione ha natura squisitamente discrezionale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 15/11/2016<br />
<strong>N. 02649/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00757/2014 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
<strong>ha pronunciato la presente</strong><br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 757 del 2014, proposto da:<br />
Belluso Claudio, nella qualità di titolare dell’omonimo studio odontoiatrico; Pulvirenti Giuseppe, nella qualità di contitolare dello studio odontoiatrico dei dottori Pulvirenti Giuseppe e Sebastiano; Associazione ME.DE.A. – Medici dentisti con strutture accreditate onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dagli avvocati Giovanni Marchese, C.F. MRCGNN63A30F158B, e Francesco Consoli Xibilia, C.F. CNSFNC44T03C351B, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Alessandra Allotta in Palermo, via Domenico Trentacoste, n. 89;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; Assessorato regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;<br />
&#8211; Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall’avv. Antonio Francesco Vitale C.F. VTLNNF48B08C351R, elettivamente domicilia<br />
<em>nei confronti di</em><br />
Gulisano Prospero, Centro odontoiatrico Mediterraneo, non costituiti in giudizio;<br />
<em>per l&#8217;annullamento</em><br />
&#8211; del decreto dell’Assessore regionale della salute del 6 settembre 2013, pubblicato sulla GURS n. 45 del 4 ottobre 2013;<br />
&#8211; delle note prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013, con cui l’ASP di Catania ha riscontrato negativamente le istanze presentate dal dott. Claudio Belluso, quale titolare dell’omonimo studio odontoiatrico, e dal<br />
&#8211; nonché, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche quelli allo stato non conosciuti;<br />
per l&#8217;accertamento e declaratoria<br />
dell’illegittimità, invalidità e/o inefficacia degli accordi contrattuali, ove mai, nel frattempo, stipulati dall&#8217;Azienda in pregiudizio dei ricorrenti ed in violazione di legge;<br />
e per la condanna<br />
ad esitare positivamente le succitate istanze dei ricorrenti, anche ai sensi dell&#8217;art. 34 cpa.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale della salute;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania;<br />
Vista l’ordinanza presidenziale n. 2 del 12 febbraio 2014<br />
Vista la memoria dell’ASP di Catania;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 26 ottobre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 18 novembre 2013 e depositato presso la sede staccata di Catania il giorno 21 successivo, il dr. Claudio Belluso e il dr. Giuseppe Pulvirenti, titolari di studi odontoiatrici accreditati con il sistema sanitario regionale, esponevano che, con istanze del 19 e del 26 luglio 2013, avevano, rispettivamente, richiesto all’Azienda sanitaria provinciale di Catania e all’Assessorato regionale della salute di essere ammesse alla contrattazione del budget per l’anno 2013 ai fini della stipula dei relativi contratti.<br />
L’ASP, con note prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013, aveva riscontrato negativamente tali istanze, rilevando essenzialmente che l’accreditamento non dava automaticamente diritto alla contrattualizzazione.<br />
Frattanto era stato pubblicato sulla GURS, parte I, n. 45 del 4 ottobre 2013, il decreto dell’Assessorato regionale della salute – dipartimento per la pianificazione strategica del 6 settembre 2013, avente ad oggetto la determinazione degli aggregati provinciali per l’assistenza specialistica privata convenzionata relativamente all’anno 2013.<br />
Tale decreto, richiamato l’orientamento giurisprudenziale in merito al contrasto con la normativa europea della chiusura al mercato dei servizi sanitari per tutti gli operatori economici non presenti a una certa data, aveva testualmente disposto che: <em>“nel caso in cui l’aggregato assegnato nel 2013 ad una singola branca non sia interamente fruibile in relazione alla domanda e/o alla potenzialità erogativa delle strutture, i direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali possono attribuire, nei limiti del 50% delle eventuali economie per ciascuna branca, un budget anche a strutture accreditate ma in atto non contrattualizzate, al fine di implementare le attività specialistiche carenti in zone geograficamente disagiate o in zone in cui il fabbisogno assistenziale, in correlazione a verifica e periodico monitoraggio, non risulti sufficientemente assicurato, dandone contezza all’Assessorato con motivata e circostanziata relazione”</em>.<br />
Aveva, altresì, previsto che <em>“il budget eventualmente da attribuire alle nuove strutture non potrà in nessun caso essere superiore al budget minimo di branca che sarà assegnato per l’anno 2013 da ciascuna Azienda sanitaria provinciale, secondo le regole di cui al presente decreto, ai soggetti già</em><br />
<em>contrattualizzati”</em>.<br />
In altri termini la possibilità di stipulare contratti con nuove strutture già accreditate era stata subordinata a due condizioni: la non totale fruizione dell’aggregato di spesa e l’ubicazione in zone disagiate o carenti di assistenza.<br />
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, vinte le spese, delle note dell’ASP prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013 e del decreto dell’Assessorato regionale della salute – dipartimento per la pianificazione strategica del 6 settembre 2013, limitatamente alle parti di interesse, per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 25 della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 anche in combinato disposto degli artt. 8 quater e 8 quinquies del d.lgs.vo n. 502 del 30 dicembre 1992. Violazione: dei principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento; dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento; del diritto alla salute. Eccesso di potere per sviamento.<br />
2) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 8 quater, 8 quinquies e 8 sexies del d.lgs.vo n. 502 del 30 dicembre 1992; della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009. Violazione: dei principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento; dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento<br />
e del diritto alla salute. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta. Carenza di motivazione.<br />
3) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 8 quater, 8 quinquies e 8 sexies del d.lgs.vo n. 502 del 30 dicembre 1992; della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009. Violazione: dei principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento; dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento<br />
e del diritto alla salute. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifesta. Carenza di motivazione.<br />
Sarebbe stato illegittimamente mantenuto un trattamento di favore per le strutture sanitarie già contrattualizzate, rendendo marginale l’ipotesi della stipula delle convenzioni da parte di altri soggetti accreditati ai quali andrebbe, comunque, riconosciuto un budget pari al minimo.<br />
Per l’Assessorato regionale della salute si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’incompetenza territoriale della sezione staccata di Catania, trattandosi di controversia devoluta alla sede di Palermo.<br />
L’ASP di Catania si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.<br />
I controinteressati (Gulisano Prospero e Centro odontoiatrico Mediterraneo), seppur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.<br />
Con ordinanza presidenziale n. 2 del 12 febbraio 2014 è stata individuata come competente la sede di Palermo innanzi al quale il giudizio è stato riassunto.<br />
L’ASP di Catania ha depositato un’ulteriore memoria con cui ha rappresentato che, nelle more del giudizio, l’Assessorato regionale della salute aveva adottato i provvedimenti di determinazione degli aggregati provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato per gli anni 2014 e 2015, ovverosia: il decreto n. 1535 del 26 settembre 2014, pubblicato sulla GURS n. 43 del 10 ottobre 2014, con cui era stata accantonata la somma di € 5.000.000.000,00 per le nuove contrattualizzazioni e quello n. 922 del 27 maggio 2015, pubblicato sulla GURS n. 25 del 19 giugno 2015, con cui erano state disposte 92 nuove contrattualizzazioni con un budget d’ingresso di € 32.000,00.<br />
Fatta tale precisazione in fatto, ha eccepito la carenza d’interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati, in quanto: le note dell’ASP prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013 erano state superate dall’impugnato decreto dell’Assessorato regionale della salute – dipartimento per la pianificazione strategica n. 1658 del 6 settembre 2013, il quale, a sua volta, avendo una valenza temporale limitata al 2013, aveva esaurito i suoi effetti. Ha, altresì, eccepito la carenza di interesse all’impugnazione del decreto n. 1658 del 2013 che consentiva – a determinate condizioni – la contrattualizzazione di nuovi soggetti già accreditati, ivi compresi i ricorrenti. Concludendo, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.<br />
I ricorrenti hanno integrato il contraddittorio nei confronti degli studi accreditati titolari di contratto e assegnatari del budget 2013, nonché di tutte le Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, che non si sono, però, costituiti in giudizio.<br />
In vista dell’udienza l’ASP di Catania ha depositato una memoria con cui ha insistito per il rigetto del ricorso con particolare riguardo alla domanda di condanna all’adozione di atti di contrattualizzazione.<br />
Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese. Ha, in particolare rappresentato che, con il decreto impugnato, l’Assessorato regionale della salute aveva avviato un percorso volto al graduale inserimento nel mercato delle prestazioni sanitarie di nuovi soggetti accreditati, ma non ancora contrattualizzati.<br />
I ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno replicato alle deduzioni avversarie insistendo per l’accoglimento del ricorso<br />
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. La controversia ha ad oggetto il decreto dell’Assessorato regionale della salute – dipartimento per la pianificazione strategica n. 1658 del 6 settembre 2013, con cui sono stati determinati gli aggregati provinciali per l’assistenza specialistica privata convenzionata relativamente all’anno 2013, nella parte in cui preclude di fatto la possibilità di stipulare per la prima volta nuovi contratti con strutture già accreditate, tra le quali rientrano anche gli studi odontoiatrici dei ricorrenti.<br />
Tale decreto prevede, in particolare, che possa aversi l’erogazione di prestazioni a carico del sistema sanitario regionale da parte di nuovi soggetti solo nella ipotesi (di difficile realizzazione) della non totale fruizione dell’aggregato di spesa e dell’ubicazione in zone disagiate o con un fabbisogno assistenziale non totalmente assicurato.<br />
Costituiscono oggetto della controversia anche le note prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013 con cui l’ASP di Catania ha rigettato le istanze volte a ottenere la contrattualizzazione presentate dai ricorrenti.<br />
2. Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse relativamente all’impugnazione delle note da ultimo citate.<br />
Come rilevato nella sentenza di questa sezione n. 373 del 5 febbraio 2014, alle cui articolate motivazioni si rinvia, la posizione soggettiva di una struttura accreditata allo svolgimento di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. ha la consistenza dell’interesse legittimo, in quanto è correlata, e subordinata, ai limiti finanziari e programmatori individuati dall’amministrazione regionale.<br />
E’, pertanto, possibile che un atto di carattere programmatorio incida sulla posizione dei soggetti che aspirano alla stipula di un contratto.<br />
Tale astratta possibilità si è nello specifico concretizzata con il decreto dell’Assessorato alla Salute del 6 settembre 2013 n. 1658 il quale ha previsto che le risorse finanziarie disponibili per ciascuna branca vadano ripartite tra i soggetti titolari di contratti negli anni precedenti (art.2) e che solo il 50% delle risorse che si rendessero disponibili vadano destinate ai soggetti accreditati che aspirano alla stipula di un contratto (art. 7).<br />
Ne deriva che i provvedimenti di rigetto sono stati “superati” dal decreto di quantificazione delle risorse assegnate alla sanità convenzionata, che, nella specie, è stato espressamente impugnato.<br />
3. Deve ora essere esaminata l’eccezione, sollevata dall’ASP di Catania, di improcedibilità del ricorso quale conseguenza della adozione del decreto n. 1535 del 26 settembre 2014, pubblicato sulla GURS n. 43 del 10 ottobre 2014, e di quello n. 922 del 27 maggio 2015, con cui sono stati rispettivamente determinati gli aggregati di spesa per il 2014 e il 2015.<br />
L’eccezione è infondata alla luce delle considerazioni espresse con riferimento ad analoga controversia nella sentenza di questa sezione n. 589 del 3 marzo 2015 ovverosia che, in disparte la considerazione che tali decreti si riferiscono a diverse annualità (i.e. 2014 e 2015, mentre il decreto impugnato riguarda il 2013), sussiste, comunque, l’interesse alla pronuncia sia in relazione a eventuali future pretese risarcitorie, che con riferimento a una conformazione dell’azione della Amministrazione in tale delicata materia.<br />
4. Ciò premesso, può procedersi all’esame dei tre motivi di ricorso con cui si deduce essenzialmente la violazione principi comunitari in materia di concorrenza.<br />
Affermano, in particolare, i ricorrenti che con il decreto impugnato l’Amministrazione regionale, malgrado le diverse indicazioni contenute nelle pronunce di questo TAR e del CGA, ha continuato a riservare un trattamento di favore alle strutture sanitarie titolari di contratti, rendendo assolutamente marginale l’ipotesi dell’accesso al settore da parte di altri soggetti accreditati, ai quali andrebbe, comunque, riconosciuto un budget pari al minimo.<br />
Come riconosciuto nella succitata sentenza n. 589 del 2015, alle cui articolate motivazioni si rinvia, la doglianza è fondata in quanto i ricorrenti sono accreditati, ma con il decreto impugnato è stato loro di fatto negato il diritto alla stipula dei contratti per l’erogazione di prestazioni a carico del sistema sanitario regionale.<br />
Ne deriva che ad essi vanno applicati non i principi di diritto in materia di accreditamento di nuove strutture, ma quelli riferiti alla contrattualizzazione di soggetti già accreditati affermati, tra le altre, nella decisione della III sezione del Consiglio di Stato n. 4574 del 16 settembre 2013.<br />
Precisato in termini generali che l&#8217;accreditamento non costituisce un vincolo per le Aziende sanitarie a corrispondere al soggetto accreditato una remunerazione per le prestazioni erogate, in tale decisione è stato testualmente affermato che <em>“anche ammettendo … che il mercato delle prestazioni sanitarie debba operare, per le sue peculiarità, con un numero non illimitato di erogatori privati, e ferma restando l&#8217;autonomia delle singole Regioni nell&#8217;indicare i criteri ritenuti migliori per l&#8217;individuazione dei soggetti che, tenendo conto delle diverse branche di attività e nei limiti delle risorse disponibili, possono erogare prestazioni in favore del servizio sanitario pubblico, si devono comunque ritenere illegittime … quelle disposizioni che … precludono la sottoscrizione di contratti con nuovi soggetti accreditati facendo esclusivo riferimento alla saturazione dell&#8217;offerta”</em>.<br />
Si è, inoltre, sempre precisato che <em>“è del tutto evidente che l&#8217;illegittimità delle disposizioni (anche normative) che non consentono, a tempo indeterminato, il rilascio di nuovi accreditamenti non può essere elusa consentendo tali accreditamenti e poi tuttavia precludendo (a tempo indeterminato) ai nuovi accreditati una possibile sottoscrizione del contratto con le Aziende sanitarie e quindi il reale accesso al mercato delle prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario pubblico”</em>.<br />
Conseguentemente, deve ritenersi che il decreto impugnato è illegittimo e meritevole di annullamento per la parte di interesse dei ricorrenti e che a questi va riconosciuto &#8211; in linea di principio &#8211; il diritto alla stipula delle convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni specialistiche a carico del sistema sanitario regionale.<br />
5. Non può, invece, essere accolta l’istanza finalizzata alla condanna, ex art. 34 c.p.a., dell’ASP di Catania all’adozione degli atti di contrattualizzazione.<br />
Come noto, l’art. 34, comma 1, lettera c), cpa, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs.vo 14 settembre 2012, n. 160, prevede che: <em>“L&#8217;azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all&#8217;articolo 31, comma 3, contestualmente all&#8217;azione di annullamento del provvedimento di diniego o all&#8217;azione avverso il silenzio”</em>.<br />
L’art. 31, comma 3, prevede, a sua volta che: <em>“Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall&#8217;amministrazione”</em>.<br />
Come rilevato nella decisione della V sezione del Consiglio di Stato n. 6002 del 27 novembre 2012, il surrichiamato art. 34, nella misura in cui detta i limiti processuali e sostanziali dell&#8217;azione di condanna pubblicistica, presuppone e, quindi, riconosce la sperimentabilità di tale tecnica di protezione dell&#8217;interesse legittimo pretensivo anche al di fuori del caso, già codificato dall&#8217;art. 31, della maturazione di un silenzio- rifiuto.<br />
Il problema, che, pertanto, si pone è se nella fattispecie in esame sono o meno rispettati i limiti posti dal codice del processo alla praticabilità di tale tecnica di protezione.<br />
La risposta è negativa in quanto la contrattualizzazione delle strutture accreditate è chiaramente discrezionale, in quanto, fermo restando che non può ammettersi la cristallizzazione di posizioni di privilegio a favore dei soggetti contrattualizzati da vecchia data, deve tenersi conto delle risorse finanziarie disponibili e del fabbisogno del territorio.<br />
Ne consegue che non è ammissibile l’azione di adempimento, in quanto non sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra esposta. In particolare, l’eventuale rilascio del provvedimento favorevole è subordinato alla completa valutazione della sussistenza o meno dei presupposti.<br />
Concludendo, per le ragioni suesposte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse relativamente all’impugnazione delle note prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013; va accolta, secondo quanto indicato in motivazione e nei limiti di interesse, l’istanza di annullamento del decreto dell’Assessore regionale della salute del 6 settembre 2013; va dichiarata l’inammissibilità dell’istanza ex art. 34 c.p.a..<br />
Si ritiene opportuno compensare le spese in considerazione della complessità delle questioni affrontate.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: lo dichiara inammissibile per carenza di interesse relativamente alle note dell’ASP di Catania prot. n. 102912/CC del 16 settembre 2013 e prot. n. 100428/CC del 9 settembre 2013; lo accoglie per la parte relativa al decreto dell’Assessore regionale della salute del 6 settembre 2013, che, per l’effetto, annulla nei limiti di interesse; dichiara inammissibile l’istanza ex art. 34 c.p.a..<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dei giorni 26 ottobre e 9 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Solveig Cogliani, Presidente<br />
Nicola Maisano, Consigliere<br />
Aurora Lento, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2016 n.2650</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Cogliani, Est. Lento Sulla illegittimità del provvedimento con cui l’Asp di Agrigento, in applicazione dell’art. 9 quater, co. 7, d.l. n. 78/2015 e della conseguente direttiva regionale dell’Assessorato della salute, ha proceduto, per l’anno 2015, alla riduzione dell’1% rispetto all’anno precedente del budget assegnato ad una struttura sanitaria convenzionata,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cogliani, Est. Lento</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del provvedimento con cui l’Asp di Agrigento, in applicazione dell’art. 9 quater, co. 7, d.l. n. 78/2015 e della conseguente direttiva regionale dell’Assessorato della salute, ha proceduto, per l’anno 2015, alla riduzione dell’1% rispetto all’anno precedente del budget assegnato ad una struttura sanitaria convenzionata, con effetti retroattivi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Riduzione della spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale annua da privato accreditato – Tagli lineari – Specificità dei soggetti accreditati – Modulazione tagli – Art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012 – Art. 9 <em>quater</em>, co. 7, d.l. n. 78/2015 – C. cost. n. 203/2016.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Riduzione della spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale annua da privato accreditato – Effetti retroattivi – Art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012 – Art. 9 <em>quater</em>, co. 7, d.l. n. 78/2015 – C. cost. n. 203/2016.&nbsp;</p>
<p>3.&nbsp;Riduzione della spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale annua da privato accreditato – Riduzione del budget individuale – Violazione del legittimo affidamento – Cons. St., ad. plen., n. 4/2012.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di riduzione della spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale annua da privato accreditato, stante la completa sovrapponibilità dell’art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012 con l’art. 9 <em>quater</em>, co. 7, d.l. n. 78/2015, a quest’ultimo sono applicabili i principi, enunciati con riferimento al primo, dalla sentenza della C. cost. n. 203/2016. Pertanto, l’art. 9 <em>quater</em>, co. 7 cit. deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione, nell’operare la riduzione di spesa prescritta dalla norma, è tenuta a considerare le specificità di ogni soggetto convenzionato, se del caso, avviando un confronto con gli interessati, non potendo procedere a tagli lineari (cfr. C. cost. n. 203/2016).&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;In tema di riduzione della spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale annua da privato accreditato, stante la completa sovrapponibilità dell’art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012 con l’art. 9 <em>quater</em>, co. 7, d.l. n. 78/2015, a quest’ultimo sono applicabili i principi, enunciati con riferimento al primo, dalla sentenza della C. cost. n. 203/2016. In particolare, l’art. 9 <em>quater</em>, deve essere interpretato nel senso che le sue prescrizioni non hanno effetti retroattivi, applicandosi, per i contratti già stipulati, solo con riferimento alle prestazioni non ancora erogate (cfr. C. cost. n. 203/2016).&nbsp;</p>
<p>3.&nbsp;In tema di riduzione della spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale annua da privato accreditato, costituisce violazione del principio di legittimo affidamento della struttura privata accreditata il provvedimento con cui l’Asp dispone, in via retroattiva, la riduzione del budget alla suddetta struttura assegnato (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 4/2012).</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/11/2016</div>
<div style="text-align: center;"><strong>N. 02650/2016 REG.PROV.COLL.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>N. 00142/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
<strong>ha pronunciato la presente</strong><br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 142 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
“Tasca analisi cliniche” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall&#8217;avv. Girolamo, C.F. RBNGLM58P02A089G, e dall’avv. Giuseppe Impiduglia, C.F. MPDGPP81T10AO89A, presso il cui studio in Palermo, via G. Oberdan, n. 5, è elettivamente domiciliato;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; ASP di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per deliberazione del direttore generale n. 182 del 12 febbraio 2016 e procura in calca alla memoria di costituzione, dall’avv. Joseph Donegani, C.F. DNGJPH77L30D960N, domiciliato, ex art. 25 cpa, presso la segreteria di questo Tar in Palermo, via Butera, n. 6;<br />
&#8211; Assessorato regionale della salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:<br />
&#8211; della nota dell’ASP di Agrigento prot. n. 76266 del 16 novembre 2015, avente ad oggetto “d.l. n. 78/2015, convertito nella l. 6 agosto 2015, n. 125”, con la quale veniva comunicato alla società ricorrente che “il budget provvisorio lordo anno 2015 (cons<br />
&#8211; occorrendo, della nota dell&#8217;Assessorato regionale della salute – Dipartimento regionale per la pianificazione strategica prot. n. 0079998 del 20 ottobre 2015, avente ad oggetto “d.l. n. 78/15 convertito nella l. 6 agosto 2015, n. 125” (trasmessa via pec<br />
&#8211; occorrendo, del decreto dell’Assessore regionale della salute n. 2336/2015 del 24.12.15, avente ad oggetto “Determinazione aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato &#8211; anno 2015”;<br />
quanto ai motivi aggiunti:<br />
&#8211; del provvedimento dell’ASP di Agrigento con cui è stato determinato in € 244.799,28 il budget definitivo per l’anno 2015;<br />
&#8211; dell’atto, definito “contratto”, del 1° marzo 2016 per mezzo del quale l’ASP di Agrigento ha assegnato il budget 2015;<br />
&#8211; occorrendo, del decreto dell’Assessore regionale della salute n. 2336 del 24 dicembre 2015, avente ad oggetto “determinazione aggregati di spesa per assistenza specialistica da privato anno 2015” così come rettificato e modificato dal decreto n. 76 del<br />
&nbsp;<br />
Visto il ricorso introduttivo e i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale della salute;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 222 dell’11 febbraio 2016;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie dell’ASP di Agrigento;<br />
Vista la memoria della ricorrente;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 5 ottobre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 15 gennaio 2016 e depositato il giorno 18 successivo, la società Tasca Analisi s.r.l., premesso di essere accreditata e convenzionata con il sistema sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali relativamente alla branca di “laboratorio di analisi cliniche”, esponeva che nel 2014 le era stato assegnato un budget di € 298.130,00.<br />
Nel 2015, in assenza della determinazione del relativo budget, aveva continuato a svolgere la propria attività per conto del sistema sanitario regionale, facendo affidamento sulla quantificazione dell’anno precedente, cosicchè nel mese di novembre aveva erogato prestazioni per un valore di € 264.552,87.<br />
L’ASP di Agrigento, con nota prot. n. 76266 del 16 novembre 2015, avente ad oggetto “d.l. 78/15 convertito in l. 6 agosto 2015, n. 125”, le aveva, però, comunicato che il budget provvisorio lordo per l’anno 2015 era pari a € 244.799,28.<br />
A tale nota era stata allegata quella n. 79998 del 20 ottobre 2015, con cui l’Assessorato regionale della salute aveva rappresentato che l’art. 9 quater, comma 7, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2015, n. 125, aveva disposto la riduzione della spesa per l’assistenza specialistica convenzionata nella misura pari almeno all’1% della spesa consuntivata per il 2014, nonché la stipula o l’eventuale modifica dei contratti in essere al fine di garantire il rispetto di tale previsione.<br />
Aveva, pertanto, invitato le ASP, nelle more dell’adozione del decreto assessoriale di determinazione degli aggregati spesa provinciali per la specialistica convenzionata, a porre in essere, nell’ambito della propria autonomia gestionale, azioni finalizzate a garantire che il relativo costo dell’aggregato provinciale di competenza dell’anno 2015 fosse contenuto nell’ambito del valore rilevato “a CE” nell’anno 2014 ridotto dell’1%.<br />
Ribadito che il budget provvisorio assegnatole era inferiore a quello dell’anno precedente (i.e. € 298.139,30) e non copriva le prestazioni già erogate (€ 264.552,87), ha chiesto l’annullamento della nota dell’ASP n. 76266 del 16 novembre 2015 e, occorrendo, di quella dell’Assessorato regionale della salute prot. n. 79998 del 20 ottobre 2015, per i seguenti motivi:<br />
1) Relativamente alla nota dell’ASP: Violazione e falsa applicazione: dell’art. 28 della l.r. n. 2 del 2002; della l. n. 449 del 2007; dell’art. 9 quater, comma 7, del d.l. n. 78 del 2015, convertito nella l. n. 125 del 2015; dell’art. 24, comma 10, della l.r. n. 2 del 2007; dei principi in materia di contrattazione; del principio dell’affidamento e dell’irretroattività. Eccesso di potere sotto i profili: dell’ingiustizia manifesta; dell’irragionevolezza e del travisamento dei fatti.<br />
L’art. 9 quater, comma 7, del d.l. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito nella l. n. 125 del 6 agosto 2015 e la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n. 79998 del 20 ottobre 2015 avevano fatto riferimento a una riduzione complessiva della spesa sanitaria per l’assistenza specialistica convenzionata e non a un taglio lineare dei budget assegnati alle singole strutture. L’ASP avrebbe, pertanto, dovuto tenere conto delle situazioni specifiche dei vari soggetti convenzionati, avviare una contrattazione con gli stessi e solo successivamente decidere come operare il taglio dell’1 % normativamente imposto. Se così avesse fatto, non avrebbe non potuto tenere conto della circostanza che la struttura ricorrente, facendo affidamento sul budget del 2014 (i.e. € 298.130,30), aveva già erogato prestazioni per € 264.552,87.<br />
In via subordinata: il taglio dell’1 % avrebbe, comunque, dovuto essere fatto con decorrenza dal mese di agosto 2015, ovverosia dall’entrata in vigore della disposizione che lo prevedeva. La diversa interpretazione fatta dall’ASP violerebbe, infatti, il principio di irretroattività delle norme giuridiche e lederebbe l’affidamento fatto dalle strutture sanitarie sull’attribuzione di un budget pari a quello dell’anno precedente.<br />
In via ulteriormente subordinata: sarebbe stata erroneamente determinata la base di calcolo, in quanto si sarebbe dovuto tenere conto della “produzione remunerata” per l’anno 2014, che era pari a € 261.222,98 e non a € 248.919,84. L’errore deriverebbe dall’avvenuta detrazione della somma di € 19.953,64 erogata nel 2014 per recuperi relativi all’anno 2013.<br />
2) In via subordinata relativamente alla nota dell’Assessorato regionale della salute: Violazione e<br />
falsa applicazione: dell’art. 28 della l.r. n. 2 del 2002; della l. n. 449 del 2007; dell’art. 9 quater, comma 7, del d.l. n. 78 del 2015, convertito nella l. n. 125 del 2015; dell’art. 24, comma 10, della l.r. n. 2 del 2007; dei principi in materia di contrattazione; del principio dell’affidamento e dell’irretroattività. Eccesso di potere sotto i profili: dell’ingiustizia manifesta; dell’irragionevolezza e del travisamento dei fatti.<br />
La nota regionale sarebbe illegittima per gli stessi motivi dedotti con riferimento a quella adottata dall’ASP, nonché sotto il profilo della violazione dell’art. 25 della l.r. n. 5/2009, in quanto non era stato attivato il confronto con le associazioni di categoria e non era stato rispettato il limite temporale individuato nel mese di febbraio.<br />
3) In via ulteriormente subordinata: illegittimità costituzionale dell’art. 9 quater, comma 7, del d.l. n. 78 del 2015, convertito nella l. n. 125 del 2015.<br />
L’art. 9 quater calendato contrasterebbe con: l’art. 117, comma 2, della Cost, in quanto sarebbe stato invaso un ambito di competenza riservato alla potestà legislativa regionale; il principio di irretroattività delle leggi; l’art. 41 della Cost..<br />
Per l’Assessorato regionale della salute si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.<br />
Con ordinanza n. 222 dell’11 febbraio 2016, è stata fissata l’udienza per la trattazione del merito del ricorso.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 10 marzo 2016, è stato chiesto l’annullamento, vinte le spese: del provvedimento dell’ASP di Agrigento con cui era stato determinato in € 244.799,28 il budget definitivo spettante alla struttura per l’anno 2015; dell’atto definito “contratto” del 1° marzo 2016 con cui l’ASP di Agrigento aveva assegnato alla struttura il budget definitivo per l’anno 2015; occorrendo, del decreto dell’Assessore regionale della salute n. 2336/2015 del 24 dicembre 2015, avente ad oggetto “Determinazione aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anno 2015” come rettificato e modificato dal successivo decreto n. 76/2016 del 20 gennaio 2016.<br />
Sono state dedotte le stesse censure di cui al ricorso introduttivo.<br />
Si è costituita in giudizio l’ASP di Agrigento che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo, poiché infondato, vinte le spese.<br />
Ha successivamente depositato una memoria con cui ha controdedotto ai motivi aggiunti, eccependone preliminarmente l’inammissibilità sotto due distinti profili: in primo luogo, per genericità considerato che non erano stati indicati gli estremi dell’atto con cui l’ASP aveva determinato il budget definitivo 2015; in secondo luogo, per carenza d’interesse tenuto conto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto, la quale avrebbe essenzialmente comportato l’acquiescenza alle determinazioni dell’Amministrazione sanitaria. Ne ha, comunque, chiesto il rigetto, poiché infondati.<br />
In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato due memorie con cui ha insistito nelle proprie domande e ha replicato alle deduzioni avversarie.<br />
Ha, in particolare, rilevato che: nessun rilievo assumeva la mancata indicazione del numero e della data del provvedimento di attribuzione del budget definitivo, considerato che nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla sua individuazione; con la sottoscrizione del “contratto”, che costituiva atto dovuto, non era stata prestata alcuna acquiescenza alle determinazioni dell’ASP.<br />
Ha conclusivamente richiamato a proprio sostegno la sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 21 luglio 2016.<br />
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. La controversia ha ad oggetto i provvedimenti con cui l’ASP di Agrigento ha quantificato, dapprima, il budget provvisorio e, successivamente, quello definitivo da attribuire alla struttura sanitaria ricorrente, che gestisce un laboratorio di analisi cliniche accreditato e convenzionato con il sistema sanitario regionale.<br />
Tali determinazioni sono state adottate in esecuzione di una direttiva regionale che aveva richiamato l’attenzione delle Aziende sanitarie sul rispetto dell’art. 9 quater, comma 7, del d.l. n. 78 del 2015, convertito nella l. n. 125 del 2015 che imponeva la riduzione della spesa per l’assistenza specialistica convenzionata nella misura pari almeno all’1% della spesa consuntivata per il 2014.<br />
2. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni d’inammissibilità sollevate dall’ASP di Agrigento, che sono infondate.<br />
Con la prima si afferma che i motivi aggiunti sarebbero generici in quanto non avrebbero individuato in maniera puntuale il provvedimento di attribuzione del budget definitivo impugnato.<br />
La prospettazione non è condivisibile, in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 40 c.p.a., nel processo amministrativo l&#8217;individuazione degli atti impugnati deve essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all&#8217;effettiva volontà del ricorrente, qual è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte, sicché è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti quelli che costituiscono senz&#8217;altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell&#8217;atto di ricorso (in tal senso Consiglio di Stato, V, 25 marzo 2016, n. 1242).<br />
Nella specie, il riferimento fatto dal ricorrente alla determinazione di quantificazione del budget definitivo consente, anche in assenza della precisazione del numero e della data, di comprendere esattamente quale sia l’atto impugnato.<br />
3. Parimenti non condivisibile è la prospettazione secondo cui la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza alla quantificazione del budget con la firma del relativo contratto.<br />
La sottoscrizione era, infatti, indispensabile per ottenere l’attribuzione (seppur insoddisfacente) del budget assegnato e la ricorrente aveva espressamente rappresentato di aver proposto ricorso che sarebbe stato integrato (come successivamente fatto) da motivi aggiunti.<br />
4. Ciò premesso, può procedersi all’esame del primo profilo del primo motivo con cui si deduce (in via principale) che l’art. 9 quater, comma 7, del d.l. n. 78 del 2015, convertito nella l. n. 125 del 2015 e la nota dell’Assessorato regionale della salute prot. n. 79998 del 20 ottobre 2015 avevano fatto riferimento a una riduzione complessiva della spesa sanitaria per l’assistenza specialistica convenzionata e non a un taglio lineare dei budget assegnati alle singole strutture. L’ASP avrebbe, pertanto, dovuto tenere conto delle situazioni specifiche dei vari soggetti convenzionati, avviare una contrattazione con gli stessi e solo successivamente decidere come operare il taglio dell’1 % normativamente imposto. Se così avesse fatto, non avrebbe non potuto tenere conto della circostanza che la struttura ricorrente, facendo affidamento sul budget del 2014 (i.e. € 298.130,30), aveva già erogato prestazioni per € 264.552,87.<br />
La doglianza è fondata alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 203 del 21 luglio 2016 che ha in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato le questioni di legittimità sollevate con riferimento all’art.15, comma 14, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.<br />
Prima di esaminare il contenuto della decisione va rilevato che (come evidenziato dalla stessa Avvocatura dello Stato) l’art. 15 succitato è perfettamente sovrapponibile all’art. 9 quater, comma 7, del d.l. n. 78 del 2015, convertito nella l. n. 125 del 2015.<br />
Invero, l’art. 15, comma 14, prevedeva testualmente che: <em>“Ai contratti e agli accordi vigenti nell’esercizio 2012 … per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale … si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto … tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014”</em>.<br />
L’art. 9 quater, a sua volta, dispone che: <em>“Per l&#8217;anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l&#8217;assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l&#8217;1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l&#8217;anno 2014”</em>.<br />
Con riferimento alla prima delle due norme surriportate, la Corte Costituzionale ha rilevato che il giudice remittente avrebbe dovuto procedere a un’interpretazione costituzionalmente orientata, piuttosto che sollevare questione di legittimità.<br />
La lettera della disposizione non escludeva, infatti, la possibilità di una differente riduzione dell&#8217;importo e del volume di acquisto relativamente ai contratti stipulati con le varie strutture private accreditate.<br />
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi condivisibile l’affermazione della ricorrente secondo cui l’ASP non avrebbe dovuto necessariamente operare un taglio lineare, ma avrebbe potuto (e dovuto) tenere conto, anche avviando un confronto con gli interessati, delle varie possibili soluzioni interpretative per l’attuazione della disposizione.<br />
In altri termini, non sussisteva alcun obbligo di operare un taglio lineare dell’1% indifferentemente a tutti i soggetti accreditati, ma si sarebbe dovuto compiere un’attenta istruttoria e motivare accuratamente le proprie determinazioni.<br />
5. La sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 2016 consente, inoltre, di ritenere fondato il secondo profilo del primo motivo, con cui si deduce che il taglio dell’1 % avrebbe dovuto essere fatto con decorrenza dal mese di agosto 2015, ovverosia dall’entrata in vigore della disposizione che lo prevedeva. La diversa interpretazione fatta dall’ASP violerebbe il principio di irretroattività delle norme giuridiche e lederebbe l’affidamento fatto dalle strutture sanitarie sull’attribuzione di un budget pari a quello dell’anno precedente.<br />
Come detto, la Corte costituzionale, esaminando l’analoga norma contenuta nel surriportato art. 15, ha rilevato come non fosse condivisibile il presupposto da cui muoveva il giudice remittente, ovverosia che la norma avesse prodotto effetti retroattivi, laddove prescriveva una riduzione delle spese per l&#8217;acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati anche in relazione ai contratti vigenti nel 2012.<br />
Si è, sotto tale profilo, evidenziato che la norma si prestava a essere interpretata nel senso che essa incideva sì sui contratti già stipulati, ma con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore, ovvero con esclusivo riguardo alle prestazioni sanitarie non ancora eseguite dai soggetti accreditati con conseguente operatività ex nunc anche con riferimento ai contratti stipulati in precedenza e operanti nel 2012.<br />
A tale conclusione, la Corte è giunta sulla base di un’interpretazione letterale della disposizione, la quale, nel fare riferimento alla “riduzione dell&#8217;importo e dei corrispondenti volumi d&#8217;acquisto”, consentiva di considerare riferito l&#8217;ambito di operatività della riduzione stessa alle prestazioni ancora da erogare e non alle prestazioni già erogate, per le quali soltanto si potrebbe parlare propriamente di retroattività.<br />
Sotto tale profilo, è stato precisato che, una volta erogata nei limiti dei tetti di spesa determinati nel contratto, la prestazione fa sorgere l&#8217;obbligazione del sistema sanitario nazionale di corrisponderne il prezzo concordato.<br />
Si è, pertanto, rilevato che un intervento retroattivo sull&#8217;obbligazione è escluso dal fatto che la previsione parla appunto di “riduzione” (riferendola ai volumi di acquisto) e non di “estinzione” &#8211; eventualmente parziale &#8211; ex lege, come sarebbe stato necessario, se essa avesse inteso incidere anche sulle obbligazioni già sorte.<br />
Tali considerazioni possono essere estese anche all’art. 9 quater che, come rilevato, è formulato negli stessi termini dell’art. 15 e, al pari di tale disposizione, fa riferimento alla riduzione della spesa e non all’estinzione di obbligazioni già sorte.<br />
Deve, pertanto, concludersi nel senso che il taglio dell’1 % (che non poteva essere applicato indistintamente a tutte le strutture) non era retroattivo e poteva decorrere solo dal mese di agosto 2015.<br />
6. La censura è, peraltro, fondata anche in relazione alla violazione dell’affidamento riposto dalle strutture sull’attribuzione di un budget pari o, comunque, decurtato solo nella misura fissata da norme già entrate in vigore.<br />
Valga, sotto tale profilo, quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 4 del 2012, ovverosia che, come ritenuto nella precedente decisione n. 8/2006, le strutture private, che erogano prestazioni per il Servizio sanitario nazionale nell&#8217;esercizio di una libera scelta, possono aver riguardo &#8211; fino a quando non risulti adottato un provvedimento definitivo &#8211; all&#8217;entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell&#8217;anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie relative all&#8217;anno in corso.<br />
Sotto tale profilo, si è, in particolare, rilevato che la tutela dell’affidamento delle strutture accreditate e convenzionate richiede che le decurtazioni imposte al tetto dell&#8217;anno precedente, ove retroattive, siano contenute, salvo congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all&#8217;esito di una valutazione comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all&#8217;inizio e nel corso dell&#8217;anno.<br />
Più in generale, si è osservato che la fissazione di tetti retroagenti impone l&#8217;osservanza di un percorso istruttorio, ispirato al principio della partecipazione, che assicuri l&#8217;equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo, nonché esige una motivazione tanto più approfondita quanto maggiore è il distacco dalla prevista percentuale di tagli.<br />
Nella specie la riduzione dell’1% è stata introdotta solo nel mese di agosto 2015, cosicchè sino a tale data la struttura ricorrente poteva confidare nell’attribuzione di un budget pari a quello dell’anno precedente.<br />
7. Può prescindersi, in quanto avente carattere subordinato, dall’esame del terzo profilo del primo motivo con cui si contesta l’erronea determinazione della base di calcolo, in quanto si sarebbe dovuto tenere conto della “produzione remunerata” per l’anno 2014 che era pari a € 261.222,98 e non a € 248.919,84.<br />
8. Non è nemmeno necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dato che può aversi un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 9 quater più volte citato.<br />
9. Può anche prescindersi dall’esame del secondo motivo avente ad oggetto la nota dell&#8217;Assessorato regionale della salute – Dipartimento regionale per la pianificazione strategica prot. n. 0079998 del 20 ottobre 2015 e il decreto dell’Assessore regionale della salute n. 2336/2015 del 24.12.15.<br />
Trattasi, infatti, di atti impugnati solo all’occorrenza che non è necessario esaminare ai fini della decisione della controversia.<br />
Il riconoscimento della fondatezza del primo motivo (riprodotto nei motivi aggiunti) consente di accogliere il ricorso introduttivo come integrato dai motivi aggiunti e, per l’effetto, di annullare la nota dell’ASP di Agrigento prot. n. 76266 del 16 novembre 2015 e i provvedimenti di determinazione e quantificazione del budget adottati dalla medesima Amministrazione.<br />
Le spese, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico dell’ASP di Agrigento. Si ritiene di compensarle con l’Assessorato le cui determinazioni non è stato necessario esaminare.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota dell’ASP di Agrigento prot. n. 76266 del 16 novembre 2015 e i provvedimenti di determinazione e quantificazione del budget adottati dalla medesima Amministrazione.<br />
Condanna l’ASP di Agrigento al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge. Spese compensate con l’Assessorato regionale della salute.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio dei giorni 5 ottobre e 9 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Solveig Cogliani, Presidente<br />
Nicola Maisano, Consigliere<br />
Aurora Lento, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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