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	<title>15/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.6235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-10-2020-n-6235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-10-2020-n-6235/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.6235</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Omissis, Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Paolo Menzione, Gianna Fiaschi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-10-2020-n-6235/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.6235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-10-2020-n-6235/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.6235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro Omissis, Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Paolo Menzione, Gianna Fiaschi, con domicilio eletto presso lo studio Laura Marras in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18)</span></p>
<hr />
<p>In tema di Daspo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ordine e sicurezza pubblica &#8211; Daspo &#8211; art. 6, c. 1, L. n. 401/1989 &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il riferimento alle manifestazioni sportive, contenuto nell&#8217;art. 6, comma 1, della l. n. 401 del 1989, va inteso come limitativo dell&#8217;area di adottabilità  del provvedimento, atteso che la manifestazione sportiva deve essere l&#8217;occasione nel corso della quale sia stata posta in essere la condotta passibile di DASPO. Ciò sia perchè, trattandosi di misura restrittiva della libertà  personale, deve ritenersi precluso il ricorso all&#8217;analogia, risultando la norma di stretta interpretazione, sia perchè il presupposto fattuale ai fini dell&#8217;adozione dei provvedimenti di divieto deve essere strettamente correlato alle condotte che si intendono prevenire. L&#8217;interpretazione rigorosa e, dunque, maggiormente aderente al significato letterale della norma, è infatti doverosa, avuto riguardo al quadro costituzionale in cui si inserisce il provvedimento restrittivo impugnato, i cui effetti si traducono in una limitazione della libertà  di circolazione del soggetto destinatario della misura, posto che l&#8217;art. 16 della Carta Costituzionale consente restrizioni del diritto in esame solo nei casi stabiliti dalla legge, quali quelli in materia di sanità  e sicurezza.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 15/10/2020<br /> <strong>N. 06235/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05015/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 5015 del 2017, proposto da Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Paolo Menzione, Gianna Fiaschi, con domicilio eletto presso lo studio Laura Marras in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo della Toscana, Sezione II, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati Laura Marras su delega di Gianna Fiaschi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> In conseguenza di una manifestazione politica svoltasi a Pisa il 14 novembre 2015 in contrapposizione ad altra iniziativa di altro partito, gli odierni appellati avrebbero incitato i partecipanti a procedere verso il luogo di svolgimento della seconda iniziativa opponendosi a qualunque forma di divieto, effettuando un tentativo di accesso all&#8217;area con forzatura dello sbarramento delle Forze dell&#8217;ordine e successivo lancio di oggetti nei confronti di queste ultime.<br /> Per questi fatti sono stati deferiti all&#8217;Autorità  Giudiziaria per la ipotizzata violazione dell&#8217;art. 414 c.p. (istigazione a delinquere).<br /> Sulla base di tale segnalazione, il Questore di Pisa ha emesso nei confronti dei ricorrenti &#8211; ritenuti assidui frequentatori della curva Nord dello stadio di Pisa, quali sostenitori della squadra del Pisa calcio &#8211; il provvedimento di DASPO in data 30.3.2016, consistente nel divieto di accesso, per un anno, ai luoghi previsti dalla normativa.<br /> Gli interessati hanno, quindi, impugnato il provvedimento evidenziando, in punto di fatto, che il comportamento sanzionato dalla Questura non presentava collegamenti con alcun evento sportivo, avendo avuto luogo nel contesto di una manifestazione avente finalità  essenzialmente politiche. In punto di diritto, hanno denunciato l&#8217;erronea interpretazione dell&#8217;art. 6, primo comma, della legge n. 401/1989, ritenendola riferibile ai soli illeciti commessi «in occasione o a causa di manifestazioni sportive».<br /> Il Tribunale Amministrativo, con la sentenza n. -OMISSIS&#8211; ritenendo &#8220;fondata l&#8217;assorbente censura rilevante la mancanza dei presupposti per l&#8217;adozione, nel caso di specie, del provvedimento di DASPO con conseguente falsa applicazione dell&#8217;art. 6 co. 1 e 5 della L.n. 401/89&#8221;, ha annullato il provvedimento impugnato, esprimendo adesione alla tesi secondo la quale il divieto di accesso alle manifestazioni sportive costituisce «una misura di prevenzione atipica, applicabile solo qualora i fatti [&#038;] e le condotte [&#038;] siano direttamente o anche indirettamente collegate con una manifestazione sportiva».<br /> Ad avviso del Ministero qui appellante la pronuncia risulterebbe manifestamente iniqua ed erronea, poichè poggiante su un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 6 della l. 401/98 in contrasto con il dato letterale della norma, oltre che con una sua interpretazione logico &#8211; sistematica ed evolutiva.<br /> Sul piano letterale, la difesa erariale segnala la previsione, in seno alla disposizione del primo comma dell&#8217;art. 6, di due fattispecie, tra di loro alternative in quanto slegate dalla disgiunzione &#8220;ovvero&#8221;: una, tipica, correlata alla commissione di determinate fattispecie di reato; l&#8217;altra atipica, nella quale rientrano fattispecie a condotta libera (tra le quali anche &#8211; ma non solo &#8211; i fatti commessi «in occasione o a causa di manifestazioni sportive»), alle quali può essere ricondotta anche la segnalazione di reato rivolta agli odierni appellati.<br /> In un&#8217;ottica di interpretazione logico &#8211; sistematica della norma, il Ministero rappresenta come una parte della giurisprudenza abbia preso le distanze dalla tesi secondo cui il provvedimento di DASPO è applicabile solo a fatti direttamente o indirettamente collegati a manifestazioni sportive, accedendo alla diversa posizione per cui la misura si applica a tutti i fatti che possono porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l&#8217;ordine pubblico (v. Cass. pen., sez. III, n. 41501/2016 e Tar Lazio, sez. I ter, n. 4085/2019).<br /> Ai fini, quindi, di una interpretazione sistematico &#8211; evolutiva della normativa, la difesa dell&#8217;Amministrazione appellante valorizza i ripetuti interventi legislativi volti ad ampliare il novero delle fattispecie delittuose o comunque antigiuridiche che autorizzano l&#8217;emanazione di un provvedimento di DASPO.<br /> Gli appellanti si sono ritualmente costituiti in giudizio, replicando alle deduzioni avversarie e chiedendone la reiezione.<br /> L&#8217;appello è infondato.<br /> Con decisione n. -OMISSIS-, questa Sezione &#8211; esaminando un caso analogo a quello posto alla base del presente ricorso &#8211; è intervenuta sul tema della legittimità  del provvedimento inibitorio di DASPO adottato con riguardo a condotte illecite poste in essere in contesti del tutto avulsi dalle manifestazioni sportive.<br /> In quel caso il provvedimento aveva tratto origine da una comunicazione di notizia di reato per la violazione dell&#8217;art. 5, l. n. 152 del 1975.<br /> La Sezione, nel dichiarare l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato, ha inteso il riferimento alle manifestazioni sportive, contenuto nell&#8217;art. 6, comma 1, della l. n. 401 del 1989, come «limitativo dell&#8217;area di adottabilità  del provvedimento, atteso che la manifestazione sportiva deve essere l&#8217;occasione nel corso della quale sia stata posta in essere la condotta passibile di DASPO. Ciò sia perchè, trattandosi di misura restrittiva della libertà  personale, deve ritenersi precluso il ricorso all&#8217;analogia, risultando la norma di stretta interpretazione, sia perchè il presupposto fattuale ai fini dell&#8217;adozione dei provvedimenti di divieto deve essere strettamente correlato alle condotte che si intendono prevenire. L&#8217;interpretazione rigorosa e, dunque, maggiormente aderente al significato letterale della norma, è infatti doverosa, avuto riguardo al quadro costituzionale in cui si inserisce il provvedimento restrittivo impugnato, i cui effetti si traducono in una limitazione della libertà  di circolazione del soggetto destinatario della misura, posto che l&#8217;art. 16 della Carta Costituzionale consente restrizioni del diritto in esame solo nei casi stabiliti dalla legge, quali quelli in materia di sanità  e sicurezza (Cass. pen., sez. III, n. 50928 del 2017; in tal senso anche, Cons. St., sez. III, n. 6138 del 2011)Â».<br /> La Sezione ha tratto un ulteriore argomento esegetico dall&#8217;art. 2-bis, l. n. 377 del 2001, che ha modificato la l. n. 401 del 1989, introducendo una norma d&#8217;interpretazione autentica a proposito della nozione di manifestazione sportiva e, così¬, prevedendo che «per manifestazioni sportive ai sensi degli artt. 1 e 2 si intendono le competizioni che si svolgono nell&#8217;ambito delle attività  previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. All&#8217;art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma».<br /> La Sezione ha avuto altresì¬ cura di precisare che l&#8217;introduzione della norma interpretativa «..si è resa necessaria al fine di delimitare il campo delle manifestazioni coinvolte, stante la nozione particolarmente ampia di sport e di quanto vi ruota intorno, escludendo che il bene giuridico tutelato dalla norma fosse quello della sicurezza in occasione di una qualsivoglia manifestazione semplicemente collegata all&#8217;attività  sportiva, e dunque di natura meramente parasportiva (in tal senso, da ultimo, Cass. pen., sez. III, n. 7224 del 2019). Come sostenuto in pìù occasioni da questa Sezione, il provvedimento di Daspo è una misura di prevenzione, che tutela la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico (da ultimo, n. 2997 del 2019; id. n. 2916 del 2019; id. n. 866 del 2019), la quale può essere disposta, ai sensi della norma <em>ratione temporis</em> applicabile, nei confronti di soggetti considerati pericolosi &#8211; secondo la logica del &#8220;pìù probabile che non&#8221; e con un giudizio connotato da ampia discrezionalità  &#8211; che abbiano, perà², estrinsecato la propria condotta in occasione o a causa di &#8220;manifestazioni sportive&#8221;, da intendere nel senso soprindicato.<br /> Corollario di ciò è che gli atti censurabili possono essere realizzati anche in un momento non contestuale ad una manifestazione sportiva ma, in ogni caso, devono avere con questa un necessario nesso eziologico, assente nel caso di specie (in tal senso, Cons. St., sez. III, n. 5304 del 2016)Â».<br /> La pronuncia richiamata, infine, ha preso posizione anche in ordine alla rilevanza attribuibile alla modifica apportata dal d.l. 53/2019, affermando che l&#8217;interpretazione sin qui illustrata, preferibile in quanto «..costituzionalmente orientata e in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, risulta confermata dalla recente modifica dell&#8217;art. 6, l. n. 401 del 1989, attuata con il d.l. n. 53 del 14 giugno 2019 (conv. in l. n. 77 dell&#8217;8 agosto 2019), il quale ha espressamente previsto che il Questore può disporre il Daspo nei confronti di coloro che risultano denunciati per uno dei reati ivi tassativamente elencati «anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive». L&#8217;assenza di siffatto inciso nella vigenza della precedente disciplina &#8211; contrariamente a quanto sostenuto dall&#8217;Amministrazione &#8211; non fa altro che comprovare la necessità  di un nesso di causalità  tra la condotta commessa e la manifestazione sportiva, anche alla stregua del generale principio per cui <em>ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit</em>.<br /> Tale carenza normativa non può certo essere colmata con un&#8217;interpretazione che estenda il campo di applicazione della disposizione in parola a casi non espressamente previsti dalla legge. Il principio di legalità , in materia di misure di prevenzione limitative &#8211; come nel caso all&#8217;esame &#8211; di libertà  personali, impone la puntuale individuazione dei presupposti che ne giustificano l&#8217;applicazione e, dunque, un&#8217;interpretazione restrittiva della norma di prevenzione, la quale non è suscettibile di essere applicata estensivamente o con analogia inÂ <em>malam partem</em>.<br /> In conclusione, il provvedimento di Daspo, ancorchè emesso alla luce di un giudizio prognostico, deve, quindi, trovare presupposto e fondamento nelle fattispecie di pericolosità  precisamente determinate dalla normativa, al fine di rispettare le finalità  di tutela che la norma, al tempo della sua adozione e per quello della sua vigenza, mira a perseguire».<br /> I passaggi argomentativi del precedente sin qui richiamato intercettano e risolvono tutte le questioni problematiche poste dall&#8217;atto di appello qui in esame, rivelandone l&#8217;integrale infondatezza.<br /> Risulta infatti pacifico che il provvedimento è stato adottato in relazione ad una fattispecie disancorata da condotte direttamente o indirettamente riconducibili a manifestazioni sportive; nè a conclusione diversa potrebbe condurre la circostanza addotta nel provvedimento questorile riguardo al fatto che gli odierni appellati siano assidui frequentatori della curva nord dello stadio di Pisa.<br /> Appaiono quindi corrette e meritevoli di conferma la motivazioni poste dal Tar a base della reiezione del ricorso di primo grado.<br /> Per tutte le ragioni sopra esposte l&#8217;appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br /> Tenuto conto della natura essenzialmente ermeneutica delle questioni trattate e degli orientamenti contrastanti emersi in giurisprudenza, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese di lite compensate.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-10-2020-n-6235/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.6235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.6268</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-10-2020-n-6268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-10-2020-n-6268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.6268</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro Presidente, Dario Simeoli, Consigliere, estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Riccardo Fercia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Trinca in Roma, via Portuense, n. 104 contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero Dell&#8217;istruzione Dell&#8217;università  E Della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-10-2020-n-6268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.6268</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-10-2020-n-6268/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.6268</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro Presidente, Dario Simeoli, Consigliere, estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Riccardo Fercia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Trinca in Roma, via Portuense, n. 104 contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero Dell&#8217;istruzione Dell&#8217;università  E Della Ricerca, Agenzia Nazionale Di Valutazione Del Sistema Universitario E Della Ricerca, Università  Degli Studi Roma La Sapienza, Università  Degli Studi Bari, Università  Degli Studi Padova, Università  Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli-Napoli, Università  Degli Studi Di Salerno-Fisciano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e nei confronti di Omissis, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sul carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione amministrativa &#8211; caratteri </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La giurisdizione amministrativa ha carattere soggettivo, nel senso che presidia non l&#8217;astratta legalità  dei poteri pubblici, bensì¬ le posizioni soggettive di quanti abbiamo manifestato al giudice un concreto bisogno di tutela.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 15/10/2020<br /> <strong>N. 06268/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02041/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2019, proposto da <em>Omissis</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Riccardo Fercia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Trinca in Roma, via Portuense, n. 104;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, Ministero Dell&#8217;istruzione Dell&#8217;università  E Della Ricerca, Agenzia Nazionale Di Valutazione Del Sistema Universitario E Della Ricerca, Università  Degli Studi Roma La Sapienza, Università  Degli Studi Bari, Università  Degli Studi Padova, Università  Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli-Napoli, Università  Degli Studi Di Salerno-Fisciano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 2779 del 2019;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe indicate;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Dario Simeoli mentre nessuno è presente per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell&#8217;art. 74 c.p.a.;<br /> <em>Rilevato in fatto</em> che:<br /> &#8211; l&#8217;odierno appellante &#8211; professore universitario ordinario di Diritto romano e diritti dell&#8217;antichità  in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università  degli Studi di Cagliari con decorrenza- partecipava alla procedura per il conferimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale anche per le funzioni di ordinario di Diritto privato bandita con D.D. n. 161 del 28 gennaio 2013;<br /> &#8211; la Commissione esaminatrice all&#8217;unanimità  riconosceva l&#8217;abilitazione all&#8217;interessato, ma l&#8217;atto abilitativo veniva annullato in autotutela dal Ministero dell&#8217;Università  e della Ricerca, a seguito delle decisioni giurisdizionali &#8211; rese definitive con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 4 marzo 2015, n. 1071 &#8211; con le quali era stato accertato il vizio di composizione dell&#8217;organo tecnico in conseguenza della nomina del commissario OCSE prof. Miguel Embid Irujo;<br /> &#8211; il professor <em>Omissis</em> presentava quindi domanda di partecipazione alla successiva procedura bandita con D.D. n. 1532 del 29 luglio 2016, ma la nuova Commissione, a maggioranza, lo riteneva non idoneo;<br /> &#8211; il diniego da ultimo citato veniva quindi impugnato dall&#8217;interessato, ponendo a fondamento della domanda di annullamento le seguenti censure:<br /> i) con il primo motivo, formulato in via principale per far valere l&#8217;interesse alla rinnovazione integrale della procedura, veniva dedotta, sulla scorta di due sentenze del Consiglio di Stato (Sez. VI, 1 settembre 2016, n. 3788; sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 581), l&#8217;illegittimità  dei regolamenti (segnatamente: l&#8217;art. 9, comma 2, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95; l&#8217;art. 8, comma 1, lettera b, del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120) disciplinanti l&#8217;abilitazione scientifica nazionale, nella parte in cui introducevano una deroga espressa all&#8217;art. 6, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consentendo ai commissari nominati nel 2016 di non avere l&#8217;attestazione di positiva valutazione da parte dell&#8217;Ateneo di appartenenza, prescritta invece dalla legge; per invalidità  derivata, l&#8217;appellante impugnava tutti gli atti successivi, sino al giudizio di non idoneità ;<br /> ii) con il secondo motivo, deduceva, in via subordinata, l&#8217;eccesso di potere del giudizio di inidoneità  per quattro ragioni: a) non era stata superata la relazione di minoranza; b) nonostante fossero stati riconosciuti due valori soglia su tre, la Commissione aveva poi affermato contraddittoriamente che alcuni lavori non erano pertinenti al settore concorsuale; c) non era stata valutata l&#8217;affiliazione alla Società  Italiana degli Studiosi del Diritto Civile; d) la Commissione aveva considerato non idoneo un candidato giÃ  ritenuto idoneo, con provvedimento annullato per mero vizio di forma, nella tornata ASN immediatamente precedente;<br /> &#8211; il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 2779 del 2019, respinta l&#8217;eccezione di tardività  sollevata dalla controparte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, annullava il giudizio di non idoneità , sulla base delle seguenti motivazioni:<br />«<em>Nel merito, il ricorso è fondato.</em><br /> <em>Il ricorrente contesta con il primo motivo di ricorso l&#8217;illegittimità  della nomina della Commissione per mancanza dell&#8217;attestazione concernente la positiva valutazione effettuata dagli atenei di appartenenza dei professori nominati come componenti della Commissione nazionale.</em><br /> <em>La questione in esame è stata oggetto di un approfondito esame da parte del Consiglio di Stato (sent. 6675/2018) per il quale &lt;&gt;.</em><br /> <em>In relazione alla legittimità  o meno delle valutazioni dei Commissari effettuate con i criteri dettati dall&#8217;Anvur, è stato precisato che &lt;&gt;.</em><br /> <em>Infine, per quanto riguarda l&#8217;affermazione dell&#8217;Amministrazione che le ulteriori attività  dei professori vadano valutate soltanto in relazione agli scatti stipendiali riconosciuti in base alle relazioni triennali dei docenti e non per la partecipazione alle commissioni, il Consiglio di Stato ha rilevato che &lt;&gt;.</em><br /> <em>Non è poi condivisibile l&#8217;argomentazione della difesa erariale per la quale il d.P.R. 95/2016 è un regolamento di delegificazione al quale la l. 240/2010 ha espressamente attribuito la possibilità  di disciplinare le modalità  di espletamento delle procedure, con la conseguente legittimità  di una norma (art. 9, comma 2) che prevede per il primo biennio di applicazione della riformata abilitazione l&#8217;esclusione della positiva valutazione di cui all&#8217;art. 6, comma 7, l. 240/2010 (cioè la valutazione da parte degli atenei).</em><br /> <em>Vero è che la il d.P.R. in esame è un regolamento di delegificazione, tuttavia è da rilevare che il regolamento, nel disciplinare la materia, deve attenersi ai criteri stabiliti con la l. 240/2010.</em><br /> <em>In particolare, quest&#8217;ultima legge all&#8217;art. 16 stabilisce che i regolamenti prevedono &#8220;l&#8217;effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all&#8217;interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività  scientifica complessiva, con particolare riferimento all&#8217;ultimo quinquennio; l&#8217;inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;&#8221; (comma 13, lett. h).</em><br /> <em>L&#8217;art. 6, comma 7, stabilisce &#8220;le modalità  per l&#8217;autocertificazione e la verifica dell&#8217;effettivo svolgimento dell&#8217;attività  didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì¬ la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonchè&#8217; in relazione all&#8217;assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità  gestionale o di ricerca&#8221;.</em><br /> <em>Dalla lettura congiunta dei due articoli si evince che la l. 240/2010 ha disposto un vincolo inderogabile, al quale si doveva attenere il regolamento, per il quale nelle liste di professori da poter nominare ai fini della formazione delle Commissioni potessero entrare solo quelli valutati positivamente in base ai criteri definiti dai singoli atenei.</em><br /> <em>E questo si giustifica in quanto la l. 240/2010 richiede, ai fini della positiva valutazione, una verifica effettuata sia sull&#8217;attività  scientifica che sulla attività  didattica.</em><br /> <em>La prima, viene fatta secondo i criteri dettati dall&#8217;Anvur, l&#8217;altra può essere fatta solo dall&#8217;Università  di appartenenza, unico soggetto in grado di valutare l&#8217;effettivo proficuo svolgimento della didattica.</em><br /> <em>Ciò, è ulteriormente confermato dall&#8217;art. 16 comma 3 della l. 240/2010, per il quale sono sorteggiabili i &#8220;soli professori positivamente valutati ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 7&#8221;, e dall&#8217;art. 6, comma 8, per il quale &#8220;In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonchè dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca&#8221;.</em><br /> <em>In sostanza, come precisato nella sentenza citata del Consiglio di Stato, la valutazione dei commissari per essere appropriata non può fondarsi su una sola componente dell&#8217;attività  dei docenti &#8211; attività  di ricerca valutata secondo i criteri dell&#8217;ANVUR &#8211; ma deve altresì¬ tenere in debita considerazione le ulteriori attività  didattica e accademica effettuate negli atenei. Il ricorso deve, quindi essere accolto con assorbimento degli ulteriori motivi</em>»;<br /> &#8211; sennonchè, pur a fronte della statuizione di annullamento, il signor <em>Omissis</em> ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado;<br /> &#8211; in via principale, l&#8217;appellante lamenta che, nonostante l&#8217;espressa graduazione dei motivi e della domanda, formulata in termini assolutamente inequivocabili, il giudice di prime cure &#8211; dopo avere scrutinato come fondato il primo motivo, in questa sede riproposto ad ogni effetto di legge &#8211; avrebbe dovuto annullare tutti i provvedimenti impugnati, e non solo quelli &#8211; ad incidenza meramente individuale &#8211; che hanno giudicato non idoneo l&#8217;appellante, previa estensione del contraddittorio a tutti i controinteressati, vale a dire i candidati ASN-2016 per il settore concorsuale 12/A1-Diritto privato; su questo profilo, chiede di riformare la sentenza impugnata sotto questo profilo;<br /> &#8211; in via strettamente subordinata, l&#8217;appellante chiede l&#8217;accoglimento anche del secondo motivo di ricorso, a tal fine riproposto in appello, quanto meno ai fini della rinnovazione del giudizio sulla domanda ASN-2016 per il settore concorsuale 12/A1 dell&#8217;appellante da parte di una commissione in diversa composizione;<br /> &#8211; si è costituita in giudizio difesa erariale, con memoria di mero stile, allegando alcune note delle Università  indicate in epigrafe;<br /> &#8211; con ordinanza n. 1700 del 2019, la Sezione &#8211; «<em>rilevato che, prima facie, non pare allo stato sussistere alcun grave pregiudizio che giustifichi la sospensione degli effetti della sentenza appellata</em>» &#8211; ha respinto l&#8217;istanza cautelare;<br /> <em>Considerato in diritto</em> che:<br /> &#8211; l&#8217;appello deve ritenersi inammissibile per difetto di un interesse attuale &#8211; della parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado &#8211; ad ottenere la rimozione di una pronuncia favorevole;<br /> &#8211; l&#8217;interesse giuridico azionato dall&#8217;odierno appellante era quello alla riedizione della procedura valutativa che lo aveva penalizzato;<br /> &#8211; la domanda di annullamento, espressamente graduata come principale dal ricorrente, era fondata sull&#8217;illegittimità  della nomina della Commissione giudicatrice per mancanza dell&#8217;attestazione concernente la positiva valutazione effettuata dagli atenei di appartenenza dei professori nominati come componenti della Commissione nazionale;<br /> &#8211; l&#8217;effetto confermativo della statuizione di annullamento del giudice prime cure &#8211; basata sull&#8217;accertamento del predetto vizio &#8211; impone la riedizione della procedura a partire dalla nomina di una nuova commissione, soddisfacendo così¬ appieno il bisogno di tutela dell&#8217;istante ad un provvedimento giurisdizionale che imponga al Ministero di riesaminare la propria candidatura;<br /> &#8211; il giudice di prime cure ha sì¬ annullato il giudizio di idoneità  per invalidità  derivata dai regolamenti che illegittimamente non si erano attenuti ai criteri stabiliti dalla legge n. 240 del 2010, ma &#8211; secondo consolidate acquisizioni in materia di procedure abilitanti e, quindi, a carattere non comparativo e concorsuale &#8211; la caducazione in parte qua dell&#8217;atto generale comporta la riedizione del procedimento soltanto con riguardo ai soggetti che ne abbiano coltivato con successo l&#8217;impugnazione (in ragione proprio della scindibilità  della loro posizione giuridica) e non anche rispetto a coloro che hanno prestato acquiescenza alle determinazioni dell&#8217;Amministrazione;<br /> &#8211; la giurisdizione amministrativa ha infatti carattere soggettivo, nel senso che presidia non l&#8217;astratta legalità  dei poteri pubblici (di qui l&#8217;irrilevanza, in questa sede, di tutte le pregresse vicende della carriera della parte appellante conclusesi con l&#8217;accertamento in sede giurisdizionale della legittimità  di un atto di autotutela amministrativo di annullamento di una procedura di abilitazione che si era concluso in senso a lui favorevole, atto non pìù contestabile ed a fronte del quale si prospettano inammissibili censure di disparità  di trattamento che, con tutta evidenza, non sono coerenti con l&#8217;oggetto del presente giudizio) bensì¬ le posizioni soggettive di quanti abbiamo manifestato al giudice un concreto bisogno di tutela;<br /> &#8211; le spese di lite del secondo grado di giudizio possono compensarsi, in considerazione del fatto che la difesa erariale ha depositato soltanto una memoria di mero stile;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2041 del 2019, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.10499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-10-2020-n-10499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Roberta Cicchese, Presidente Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore, PARTI: -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina De Angelis e Alessandro Tatarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Alessandro Tatarelli in Roma, via Cividale del Friuli, 13; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-10-2020-n-10499/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.10499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberta Cicchese, Presidente Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore, PARTI:  -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina De Angelis e Alessandro Tatarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Alessandro Tatarelli in Roma, via Cividale del Friuli, 13; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</span></p>
<hr />
<p>Nel procedimento per la verifica della sussistenza della dipendenza dell&#8217;infermità  contratta dal pubblico dipendente non è prevista partecipazione procedimentale dell&#8217; interessato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblico impiego &#8211; comitato di verifica delle cause di servizi &#8211; Â infermità  dipendente da causa di servizio &#8211; procedimento di verifica &#8212; partecipazione procedimentale dell&#8217;interessato (comunicazione di avvio e preavviso di rigetto)Â  &#8211; non è prevista.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel procedimento per la verifica della sussistenza della dipendenza dell&#8217;infermità  contratta dal pubblico dipendente da causa di servizio, non ricorrono i presupposti per una comunicazione di avvio, nè quelli per il preavviso di rigetto, in quanto non vi è spazio per un contraddittorio prima dell&#8217;adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto anche conto della particolare disciplina speciale analiticamente prevista dal d.P.R. n. 461 del 2001. </em><br /> <em>La ragione risiede nella circostanza che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione di discrezionalità  tecnica riconosciuta al C.V.C.S., con conseguente limitato sindacato giurisdizionale per illogicità , manifesta irragionevolezza, omessa considerazione delle circostanze di fatto. L&#8217;Amministrazione procedente non può che conformarsi al parere del Comitato di Verifica, salvo che non ne ravvisi i presupposti per un supplemento, ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001, con la conseguenza che l&#8217;eventuale partecipazione procedimentale dell&#8217;interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato. </em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/10/2020<br /> <strong>N. 10499/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00918/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 918 del 2011, proposto da<br /> -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina De Angelis e Alessandro Tatarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Alessandro Tatarelli in Roma, via Cividale del Friuli, 13;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità  sofferta con conseguente rigetto della richiesta di concessione di equo indennizzo.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza di smaltimento del giorno 25 settembre 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del 12 luglio 2010, con cui il Ministero della Difesa ha negato la dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità  &quot;-OMISSIS-&quot; sofferta dal ricorrente.<br /> Questi ha esposto di avere prestato servizio come appuntato nel Reparto operativo Nucleo investigativo del -OMISSIS-; si era infatti arruolato in data 21 settembre 1995 presso la III Compagnia Allievi Carabinieri -OMISSIS-, era stato poi impiegato, quale carabiniere effettivo, presso la stazione Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS- ove era addetto al così¬ detto servizio d&#8217;istituto, dall&#8217;anno 1998 sino alla fine del successivo 1999 aveva svolto quale carabiniere effettivo il servizio presso la compagnia carabinieri -OMISSIS- piazza -OMISSIS- ed era stato impiegato nella così¬ detta p. m. z. (cioè in servizio di pattuglia mobile di zona), essendo abilitato alla &quot;guida veloce&quot; degli automezzi di servizio oltre che alla guida degli automezzi pesanti con trasporto di persone; dal 1999 sino al mese di novembre del 2008 era stato impiegato, quale carabiniere presso il Comando Carabinieri -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, ove &#8211; nelle diverse sezioni di competenza &#8211; aveva svolto sia attività  di vigilanza che di scorta alla persona del -OMISSIS-; dalla fine del 2008 era stato impiegato nel Reparto operativo Nucleo investigativo del -OMISSIS-.<br /> I servizi prestati erano stati particolarmente gravosi, come risultava dai rapporti predisposti nel tempo dall&#8217;amministrazione di appartenenza, da cui emergeva che &quot;&#8230; durante il periodo di permanenza ha disimpegnato &#8230; servizio d&#8217;istituto consistente in pattuglie, a piedi ed automontate, sia di giorno che di notte e spesso in condizioni atmosferiche avverse; lo stesso ha preso parte a servizi di ordine pubblico svolti -OMISSIS-in occasione di manifestazioni, scioperi ed agitazioni di piazza e durante le consultazioni elettorali; nel complesso i servizi prestati dal militare sono da considerarsi gravosi perchè effettuati sia in periodo estivo che in quello invernale e, quindi, esposto ai rigori ed alle inclemenze stagionali&#8221;.<br /> Tali servizi avevano determinato l&#8217;insorgere in capo al ricorrente della patologia a carico -OMISSIS-, anche in conseguenza dell&#8217;uso prolungato del giubbotto antiproiettile, tanto che nell&#8217;anno 2006 aveva presentato l&#8217;istanza per il riconoscimento della causa di servizio per la &#8220;-OMISSIS-&#8220;.<br /> La CMO aveva accertato l&#8217;esistenza della patologia, riconoscendone sotto il profilo del giudizio eziopatogenetico la multifattorialità ; il Comitato di verifica aveva espresso parere negativo sulla riconducibilità  della stessa a causa di servizio, tanto che il comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri in data 12 luglio 2010 aveva emanato il decreto n. 4482/10 (posizione 69755/A) con il quale aveva denegato la sussistenza della causa di servizio.<br /> A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:<br /> 1.violazione dell&#8217;art. 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990;<br /> 2. violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;<br /> 3. eccesso di potere sotto il profilo del difetto d&#8217;istruttoria, della contraddittorietà  ed illogicità  manifesta nonchè sotto il profilo del travisamento dei fatti.<br /> Si è costituito il Ministero della Difesa resistendo al ricorso.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 25 settembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Il ricorso è infondato.<br /> Va premesso che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità  dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi dell&#8217;art. 10 del d.P.R. 461/2001, anche in relazione all&#8217;equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità  tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.<br /> Di conseguenza il sindacato che il giudice della legittimità  è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità  ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall&#8217;organo tecnico nell&#8217;esercizio di una attività  tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140; 4 ottobre 2017, n. 4619; 23 marzo 2010, n. 1702; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 20 marzo 2018, n. 3130).<br /> Per quanto poi riguarda l&#8217;ipotesi ricorrente di contrasto tra i giudizi dei due organi tecnici, la Commissione medica ospedaliera e il Comitato di Verifica per le cause di servizio, deve rilevarsi che i predetti pareri non sono da considerare pari ordinati, in quanto la normativa di settore impone all&#8217;Amministrazione di seguire il giudizio del Comitato, costituendo questo &#8211; anche per la particolare e qualificata composizione di tale organo &#8211; un momento di sintesi finale della intera complessa procedura.<br /> Con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001, infatti, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve pronunciarsi solo sull&#8217;esistenza dell&#8217;infermità , mentre il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l&#8217;Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere, salva la facoltà  di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al detto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi (Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2016 n. 4452 ; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).<br /> Va infine rammentato che secondo un consolidato orientamento di giurisprudenza, i fattori di rischio che possono farsi rientrare nella nozione di &#8220;causa efficiente e determinante delle condizioni di servizio&#8221; possono essere solo i fatti e gli eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro per gravosità , intensità  e durata (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 16/3/2016, n. 488; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 24/2/2016, n. 226; T.A.R. Lazio, Roma, 1/7/2020 n. 7433, sez. I, 4/3/2015, n. 3738), dovendosi escludere la rilevanza dei fattori di rischio che sono esplicazione dell&#8217;ordinario servizio istituzionale. A tale principio può, al limite, derogarsi solo ove consti l&#8217;inosservanza, da parte dell&#8217;Amministrazione, delle dovute e necessarie misure di protezione del personale, imposte ordinariamente ad ogni datore di lavoro.<br /> Ciò premesso, va in primo luogo disattesa la censura con la quale l&#8217;esponente lamenta la violazione dell&#8217;art. 10-bis L. n. 241/1990.<br /> Secondo la giurisprudenza di questo T.a.r., infatti, &#8220;nel procedimento per la verifica della sussistenza della dipendenza dell&#8217;infermità  contratta dal pubblico dipendente da causa di servizio, non ricorrono i presupposti per una comunicazione di avvio, nè quelli per il preavviso di rigetto, in quanto non vi è spazio per un contraddittorio prima dell&#8217;adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto anche conto della particolare disciplina speciale analiticamente prevista dal d.P.R. n. 461 del 2001. Del resto, la ragione risiede nella circostanza che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione di discrezionalità  tecnica riconosciuta al C.V.C.S., con conseguente limitato sindacato giurisdizionale per illogicità , manifesta irragionevolezza, omessa considerazione delle circostanze di fatto. L&#8217;Amministrazione procedente non può che conformarsi al parere del Comitato di Verifica, salvo che non ne ravvisi i presupposti per un supplemento, ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001, con la conseguenza che l&#8217;eventuale partecipazione procedimentale dell&#8217;interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato. (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 20 febbraio 2020, 2257).<br /> Venendo all&#8217;esame delle altre censure, nella fattispecie il Comitato ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia riportata rilevando che si tratta di infermità  &#8220;<em>dovuta a -OMISSIS-, in correlazione con l&#8217;usura conseguente al progredire dell&#8217;età , sull&#8217;insorgenza e decorso della quale non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante agli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio</em>&#8220;.<br /> Nel procedimento previsto dal d.P.R. n. 461/2001, lo specifico onere probatorio in ordine alla particolare gravosità  dei servizi prestati, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, incombe in materia sul dipendente, il quale deve &#8220;fornire la prova non solo di essere stato sottoposto a lavori particolarmente stressanti e protratti per lungo tempo, ma anche che questi lavori abbiano carattere particolarmente gravoso, eccezionale ed esorbitante rispetto agli ordinari compiti di istituto e che pertanto, come tali, siano idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi dell&#8217;infermità  quanto meno sul piano causale&#8221; (C.d.S., Sez. I, n. 613 del 2019; Tar Lazio, Roma, n. 3636 del 18/3/2019).<br /> Nella specie il ricorrente ha, invero, descritto i normali compiti di istituto di un appartenente all&#8217;Arma dei Carabinieri, non giungendo a dimostrare che il servizio si sia caratterizzato per la ricorrenza di condizioni eccedenti l&#8217;ordinario per gravosità , intensità  e durata. Tale particolare gravosità  non può essere desunta, o presunta, solo per il fatto che il ricorrente abbia preso parte ad attività  e operazioni di pattugliamento, perlustrazione o piantonamento anche all&#8217;aperto e in condizioni atmosferiche rigide.<br /> La generica descrizione di tali operazioni fornita dal ricorrente, infatti, non consente di inferire che esse si siano svolte con modalità  tali da esporre il personale a situazioni stressogene particolari e ripetute. Nè, peraltro, viene dedotto che l&#8217;Amministrazione non abbia tutelato il personale adottando misure di protezione della loro salute, e quindi &#8211; ad esempio &#8211; non dotandolo di adeguati dispositivi di protezione, ovvero non garantendo il rispetto dei turni di riposo (Tar Lazio, Roma, n. 7751 del 6/7/2020).<br /> La rilevanza sotto il profilo causale, o quanto meno concausale, dei compiti svolti sull&#8217;insorgenza della malattia non può che discendere da una comprovata straordinarietà  delle condizioni di lavoro che devono eccedere quelle cui sono ordinariamente assoggettati gli appartenenti alle Forze Armate, con la conseguenza che incombe sul richiedente il riconoscimento della dipendenza l&#8217;onere di dimostrare l&#8217;esistenza di condizioni di espletamento del servizio che esulavano dal suo normale svolgimento, indicando episodi o accadimenti specifici suscettibili di contribuire in maniera efficiente e preponderante sull&#8217;insorgenza della malattia (ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 agosto 2015, n. 10682).<br /> Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce adeguata prova della inattendibilità  e incongruità  del giudizio contestato, limitandosi ad allegare una generica gravosità  delle condizioni di lavoro che l&#8217;avrebbero sottoposto ad elevati livelli di stress psicofisico senza, tuttavia, comprovare il carattere straordinario della prestazione lavorativa eseguita.<br /> Sul punto, la giurisprudenza ha giÃ  avuto modo di affermare l&#8217;insufficienza, ai fini in esame, della allegazione di &#8220;circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa&#8221; (Tar Lazio, Roma, 10 gennaio 2017, n. 306; Cons. St., III, 10 marzo 2015, n. 1234; TAR Marche, 12 ottobre 2017, n. 767; Tar Lazio, Roma, 9 giugno 2020 n. 6216).<br /> Il Comitato di verifica ha quindi puntualmente svolto il proprio obbligo motivazionale, chiarendo dettagliatamente le ragioni per le quali non poteva riconoscersi collegamento causale tra tale infermità  e il servizio prestato.<br /> Le considerazioni espresse dal Comitato risultano pienamente aderenti a quanto emerge dagli atti prodotti, non essendo stato dedotto, nè emerso dall&#8217;esame della tipologia dei servizi svolti, alcun elemento che potesse evidenziare condizioni particolarmente disagiate o di esposizione a fattori che avrebbero potuto incidere sull&#8217;emergere della patologia.<br /> Non sono ravvisabili, dunque, le carenze motivazionali lamentate, nè manifeste illogicità  atte ad evidenziare l&#8217;erroneità  del giudizio.<br /> Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.<br /> Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;<br /> condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell&#8217;Amministrazione resistente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberta Cicchese, Presidente<br /> Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Consigliere</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-10-2020-n-10499/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.10499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.10504</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-10-2020-n-10504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-10-2020-n-10504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.10504</a></p>
<p>Roberta Cicchese, Presidente Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore I principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità  delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti dal d.P.R. n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche, sia civili che militari. Pubblica amministrazione &#8211; procedure concorsuali &#8211;  amministrazioni civili e militari</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-10-2020-n-10504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.10504</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberta Cicchese, Presidente Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>I principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità  delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti dal d.P.R. n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche, sia civili che militari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblica amministrazione &#8211; procedure concorsuali &#8211;  amministrazioni civili e militari &#8211; par condicio, trasparenza e monitorabilità  &#8211; si applicano &#8211; eccezioni specifiche &#8211; sono ammesse.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità  delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti dal d.P.R. n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche, sia civili che militari.</em><br /> <em>Tuttavia, questa affermazione di principio va declinata nei confronti delle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, al fine di garantire i principi di buon andamento, di efficienza ed economicità  dell&#8217;azione amministrativa.</em><br /> <em>Per le amministrazioni militari, esigenze del tutto particolari e peculiari, possono condurre a riconoscere forme di avanzamento destinate a valorizzare in modo specifico il tratto dei titoli e soprattutto della tipologia del servizio effettivamente svolto.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/10/2020<br /> <strong>N. 10504/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01380/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2011, proposto da<br /> Roccaro Filippo, PraticÃ² Antonino, Michelon Renzo, Pappalardo Paolo, Fronteddu Fabio, Varletta Angelo, Pascali Emanuele, Madeo Serafino, Grattà  Rocco, Benvenuto Massimo, Mazza Giacomo, NisticÃ² Giuseppe, Vergine Mauro Giuseppe, Talarico Francesco, Valenti Rosario, Bevilacqua Giuseppe, Cagnin Claudio, Fersurella Antonio, Caruso Michele, D&#8217;Ercole Oronzo, Nocella Rocco, Riccio Ranieri, Sottili Roberto, Vicenti Donato, Gagliardi Roberto, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giovanni Santoro, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Alfio Paglione in Roma, viale Angelico, 39;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa &#8211; Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Filippo Cantore, Massimiliano Stefanelli, Matteo Del Mastro, Angelo Fornario, Federico Sabatelli, Giovanni Cattivera, Antonio Gasbarro, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della graduatoria finale di merito per l&#8217;avanzamento a scelta per esami &#8211; anno 2007 &#8211; al grado di Maresciallo aiutante s.u.p.s. in s.p. dell&#8217;Arma dei Carabinieri.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa &#8211; Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con il gravame in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria finale di merito per l&#8217;avanzamento a scelta per esami &#8211; anno 2007 &#8211; al grado di Maresciallo aiutante s.u.p.s. in s.p. dell&#8217;Arma dei Carabinieri.<br /> I ricorrenti hanno esposto che, nel decreto con cui era stata indetta la procedura, il Ministero della Difesa aveva richiamato espressamente, quale disciplina legislativa concorsuale da applicare, il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante il &quot;Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi&quot;.<br /> Il decreto dirigenziale n. 4230 del 18 dicembre 2007, con cui era stata indetta la procedura, all&#8217;art. 7, I comma, lettera b), &#8220;prove d&#8217;esame&#8221;, aveva individuato, oltre al preventivo superamento delle due prove selettive previste, anche: &quot;la valutazione dei titoli posseduti dai candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascuno dei test di cui alla precedente lettera a)&quot;.<br /> L&#8217;art. 8, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, prevedeva che &quot;nei casi in cui l&#8217;assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli&quot;.<br /> Tale disciplina, nell&#8217;espletata procedura concorsuale, sarebbe stata disattesa, in quanto l&#8217;art. 7 del bando aveva stabilito che &#8220;il punteggio definitivo di merito conseguito da ciascun candidato, relativamente alla valutazione dei precedenti di servizio e titoli conseguiti, di cui all&#8217;articolo 9, è moltiplicato per un coefficiente pari a due&#038;&quot;.<br /> L&#8217;effettiva applicazione del criterio moltiplicativo ad opera della Commissione giudicatrice, in sede di formazione della graduatoria finale dei candidati valutati per l&#8217;avanzamento a scelta, avrebbe comportato l&#8217;illegittimità  della graduatoria, conferendo agli idonei elevati punteggi non attribuibili in virtà¹ del limite massimo dei 10/30 sancito dall&#8217;art. 8 del d.P.R. 9 maggio 1994. n. 487.<br /> Ove, invece, la Commissione giudicatrice avesse redatto la graduatoria finale, in ordine di<br /> merito, per l&#8217;avanzamento a scelta per esami, per l&#8217;anno 2007, al grado di Maresciallo dei Carabinieri s. U.P.S. in s.p., in conformità  alla disposizione citata, assegnando ai concorrenti, per i precedenti di servizio e titoli, un punteggio complessivo non superiore ai 10/30, gli odierni ricorrenti sarebbero stati utilmente collocati in graduatoria.<br /> A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:<br /> 1. violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all&#8217;omessa applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;<br /> 2. violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all&#8217;omessa applicazione dell&#8217;art. 8, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;<br /> 3. violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 8, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;<br /> 4. violazione e falsa applicazione di legge per aver disatteso il principio della tassatività  della proporzione che il punteggio attribuito ai titoli può avere sul punteggio finale complessivo;<br /> 5. eccesso di potere sotto il profilo della mancata applicazione del disposto di cui all&#8217;art. 8, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così¬ come sostituito dall&#8217;art. 8, d.P.R. 30.10.96, n. 693, nella parte in cui l&#8217;Amministrazione ha omesso di garantire ai ricorrenti la <em>par condicio</em> concorsuale; violazione dei principi di imparzialità  e trasparenza;<br /> 6. eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell&#8217;art. 3 Cost., con riferimento alla disapplicazione del contenuto di principio dispositivo dell&#8217;art. 8, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per manifesta diversità  di trattamento;<br /> 7. violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 8, comma 1, lettera a),b),c), art. 9, comma 1, lettere a),b),c), DMD del 12 giugno 2007 sotto il profilo dell&#8217;errata, inesatta, incompleta valutazione dei precedenti di servizio e titoli dei ricorrenti.<br /> Si è costituito il Ministero della Difesa resistendo al ricorso.<br /> All&#8217;udienza di smaltimento dell&#8217;arretrato del 25 settembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.<br /> I ricorrenti hanno lamentato, sostanzialmente, la violazione dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 487/94, in quanto il bando della procedura in questione, pur richiamando tale fonte normativa, secondo la quale &#8220;Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente&#8221;, ha previsto che, in sede di assegnazione dei titoli, il relativo punteggio venisse moltiplicato per due, superando il coefficiente massimo individuato dal regolamento citato.<br /> Al riguardo va, in primo luogo, osservato che il citato d.P.R. n. 487/94 reca le &#8220;Norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi&#8221;, sicchè l&#8217;ambito di applicazione di tale disciplina risulta espressamente circoscritto alle procedure per il primo ingresso nei ruoli dei pubblici impieghi, mentre la procedura in questione riguarda l&#8217;avanzamento di carriera nell&#8217;ambito dell&#8217;Arma dei Carabinieri.<br /> Tale notazione induce giÃ  ad escludere che la disposizione di cui all&#8217;art. 8 del d.P.R. 487/94, invocata dal ricorrente, possa avere sic et simpliciter applicazione nella procedura in esame.<br /> Inoltre, la questione della valenza da attribuire a tale disciplina, al fine di stabilire se la stessa si debba applicare sempre e comunque nelle procedure indette dalle singole amministrazioni, o abbia piuttosto il ruolo di una disciplina cornice destinata a completare e integrare lacune di eventuali discipline speciali, è stata giÃ  esaminata dalla giurisprudenza, che è pervenuta alla conclusione che le disposizioni di dettaglio previste da tale regolamento non trovino applicazione generalizzata.<br /> In particolare, nel parere n. 2556 del 24 giugno 2011, pronunciandosi su analoga fattispecie, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, in via generale, appare corretto affermare che i principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità  delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti dal d.P.R. n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche, sia civili che militari. Tuttavia, questa affermazione di principio va declinata nei confronti delle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, al fine di garantire i principi di buon andamento, di efficienza ed economicità  dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Soprattutto per le amministrazioni militari, esigenze del tutto particolari e peculiari possono condurre a riconoscere forme di avanzamento destinate a valorizzare in modo specifico il tratto dei titoli e soprattutto della tipologia del servizio effettivamente svolto.<br /> Il Consiglio di Stato ha affermato, in merito, che &#8220;l&#8217;avanzamento a scelta per esami strutturalmente premia la valutazione del servizio, dove il criterio della scelta deve esser declinato attraverso una specifica, chiara ed analitica valutazione dei titoli e dei servizi resi in precedenza; è quindi del tutto coerente con questa tecnica di avanzamento che la valutazione dei titoli e del servizio reso assuma un coefficiente relativamente pìù rilevante, rispetto alle prove culturali e tecnico professionali, di quello stabilito in via generale dal citato dpr n. 487/1994. In questa prospettiva, assume un valore cruciale sia il citato art. 38, comma 4 del dpr n. 198 del 1995, che demanda la disciplina di dettaglio nella materia de qua ad un successivo decreto del Ministro, sia il decreto in data 12 giugno 2007, che dÃ  corpo e concretezza a tale disciplina, sulla base di una previa valutazione dei titoli e del servizio, idonea a restringere al massimo il campo della discrezionalità  della commissione esaminatrice. Tale operazione di previa determinazione del valore da attribuire ai titoli e al servizio reso, risulta in atti compiuta dalla commissione esaminatrice. In questo senso, la scelta di procedere nella valutazione dei titoli e del servizio solo nei confronti dei candidati che hanno superato le prove culturali e tecnico professionali, appare coerente con la finalità  della procedura e comunque tale da non incidere sulla par condicio dei concorrenti&#8221; (Cons. Stato, parere n. 2556/2011).<br /> Si può quindi concludere nel senso che la procedura di avanzamento a scelta per esami assume la natura di una procedura selettiva, di natura concorsuale, segnata da tratti da assoluta specialità  i quali peraltro, nella loro concreta articolazione, non mettono in discussione i profili della par condicio tra i candidati, della trasparenza e della monitorabilità  dei criteri di valutazione adottati.<br /> Le considerazioni svolte che escludono, altresì¬, ogni vulnus al principio di uguaglianza, in quanto i candidati alla procedura de qua concorrono in condizioni di parità  e i vari giudizi di avanzamento sono sempre autonomi tra loro.<br /> Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere respinto.<br /> La peculiarità  della questione controversa giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberta Cicchese, Presidente<br /> Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Consigliere</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-10-2020-n-10504/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2020 n.10504</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 15/10/2020 n.22375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-15-10-2020-n-22375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente: Tirelli Francesco, Relatore: Scarpa Antonio; (sul ricorso 19910-2019 proposto da: F. ANGELA, F. GIOVANNA, elettivamente in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso dell&#8217;avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato GIUSEPPE LA SPINA; &#8211; ricorrenti &#8211; contro M. ANNIBALE, COMUNE DI SPOLETO; &#8211; intimati &#8211; avverso il decreto del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: Tirelli Francesco, Relatore: Scarpa Antonio; (sul ricorso 19910-2019 proposto da: F. ANGELA, F. GIOVANNA, elettivamente in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso dell&#8217;avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato GIUSEPPE LA SPINA; &#8211; ricorrenti &#8211; contro M. ANNIBALE, COMUNE DI SPOLETO; &#8211; intimati &#8211; avverso il decreto del CONSIGLIO DI STATO, depositato il 28/05/2019)</span></p>
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<p>E&#8217; inammissibile la proposizione del ricorso per Cassazione sul decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione &#8211; Processo amministrativo &#8211; decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato &#8211; ricorribilità  in Cassazione &#8211; va esclusa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Sul decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato non è ammissibile la proposizione del ricorso per Cassazione per violazione di legge, nemmeno al fine di denunciare che il giudice non avesse il potere di procedere alla liquidazione in favore dell&#8217;ausiliare per essere maturato il termine di decadenza previsto dall&#8217;art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, e che, pertanto, il provvedimento risulta abnorme. Nè in tal caso è configurabile l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale censurabile in cassazione, non potendosi estendere il controllo di giurisdizione su provvedimenti pur prospettati come abnormi o anomali, ove si tratti di denunciare non una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, come definiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, quanto errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell&#8217;ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione. </em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>FATTI DI CAUSA</em></p>
<p> Giovanna F. e Angela F. propongono ricorso per la cassazione del decreto n. 3523/2019 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, depositato il 28 maggio 2019. Gli intimati Annibale M. e Comune di Spoleto non hanno svolto attività  difensive. Con l&#8217;impugnato decreto il Consiglio di Stato ha condannato Giovanna F. e Angela F. al pagamento del compenso liquidato in €. 6.000,00 in favore dell&#8217;ingegnere Annibale M., nominato verificatore con sentenza non definitiva n. 946/2018 nel giudizio di appello avverso la sentenza TAR Umbria n. 536/2012, poi definito con sentenza n. 6108 del 26 ottobre 2018. La verificazione era stata depositata il 28 maggio 2018, mentre la domanda di liquidazione del compenso era poi stata avanzata dal verificatore ingegnere M. soltanto con nota del 10 dicembre 2018, e dunque oltre il termine stabilito a pena di decadenza dall&#8217;art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il decreto n. 3523/2019 del Consiglio di Stato ha ritenuto che la tardiva presentazione della domanda di liquidazione del compenso del verificatore potesse trovare giustificazione nella circostanza che la sentenza che aveva disposto la verificazione non aveva richiamato all&#8217;attenzione del verificatore la vigenza di tale termine di decadenza, così¬ provocandone l&#8217;errore scusabile. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell&#8217;art. 380 bis.1, c.p.c. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell&#8217;art. 380-bis 1 c.p.c., chiedendo l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p> <strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p> I. L&#8217;unico motivo del ricorso di Giovanna F. e Angela F. denuncia l&#8217;abnormità  e quindi la nullità  del decreto 3523/2019 del Consiglio di Stato, nonchè per violazione degli artt. 66 c.p.a., 71 TU n. 115/2002, 2966 c.c., oltre che del D.M. n. 140/2012 e del TU n. 115/2002 quanto all&#8217;entità  del compenso. Le ricorrenti censurano la ritenuta scusabilità  dell&#8217;errore inerente alla decadenza ex art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, ed anche la difformità  dell&#8217;importo liquidato al verificatore rispetto ai criteri indicati nelle norme richiamate.<br /> II. ricorso è inammissibile. La regolamentazione normativa dei profili processuali della liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice amministrativo si rinviene nel Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), applicabile al processo amministrativo (art. 2 T.U. spese) e nel codice del processo amministrativo (in particolare, artt. 66 e 67). La liquidazione del compenso avviene, perciò, con decreto del presidente dell&#8217;ufficio giudiziario o della sezione di appartenenza, e avverso tale decreto presidenziale si può proporre opposizione che si svolge davanti al medesimo ufficio. Sul decreto di liquidazione del compenso del verificatore reso dal Consiglio di Stato non è comunque certamente ammissibile la proposizione di ricorso per cassazione per violazione di legge, nemmeno al fine di denunciare che il giudice non avesse il potere di procedere alla liquidazione in favore dell&#8217;ausiliare per essere maturato il termine di decadenza previsto dall&#8217;art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, e che, pertanto, il provvedimento risulta abnorme. Nè in tal caso è configurabile l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale censurabile in cassazione, non potendosi estendere il controllo di giurisdizione su provvedimenti pur prospettati come abnormi o anomali, ove si tratti di denunciare non una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione, come definiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 2018, quanto errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell&#8217;ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione.<br /> III. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività  difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 &#8211; da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l&#8217;impugnazione, se dovuto.</p>
<p> P. Q. M.</p>
<p> La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dÃ  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre. <em>Omissis </em></div>
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