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	<title>15/09/2023 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>15/09/2023 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla necessità del permesso di costruire in caso di modifica del prospetto.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 10:03:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necessita-del-permesso-di-costruire-in-caso-di-modifica-del-prospetto/">Sulla necessità del permesso di costruire in caso di modifica del prospetto.</a></p>
<p>Edilizia e urbanistica &#8211; Modifica del prospetto &#8211; Intervento edilizio autonomo &#8211; Permesso di costruire &#8211; Necessità. La modifica del prospetto va considerata come intervento edilizio autonomo, riconducibile al genus della ristrutturazione edilizia, come nel caso di apertura di nuove finestre, di chiusura di quelle preesistenti e di loro apertura in altre</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-necessita-del-permesso-di-costruire-in-caso-di-modifica-del-prospetto/">Sulla necessità del permesso di costruire in caso di modifica del prospetto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia e urbanistica &#8211; Modifica del prospetto &#8211; Intervento edilizio autonomo &#8211; Permesso di costruire &#8211; Necessità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La modifica del prospetto va considerata come intervento edilizio autonomo, riconducibile al <em>genus</em> della ristrutturazione edilizia, come nel caso di apertura di nuove finestre, di chiusura di quelle preesistenti e di loro apertura in altre parti dell’immobile, nell’apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell’edificio o comunque su una parete esterna dello stesso, nonché nella trasformazione di vani finestra in altrettante porte-finestre. E’ stato anche precisato che l’apertura di porte e finestre o l’ampliamento di un vano-finestra non rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria e, in quanto opere non di mero ripristino bensì modificatrici dell’aspetto degli edifici, esse vanno ricomprese fra quelle di ristrutturazione edilizia per la cui realizzazione è necessario il rilascio del permesso di costruire, determinando un’oggettiva trasformazione della facciata dell’immobile mediante la sostituzione e l’inserimento di elementi, ovvero la loro modifica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Burzichelli &#8211; Est. Burzichelli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2014, proposto da<br />
Lucio Leonardi, e Di Maria Santa, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Cundari e Giuseppina Cinzia Pulvirenti, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Cundari in Catania, Via Giuffrida 176;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune Acireale, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’ordine di demolizione del Comune di Acireale n. 07 in data 11 marzo 2014, relativo ad opere abusive realizzate nell’abitazione degli interessati sita in Via del Popolo 32</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 settembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione del Comune di Acireale n. 07 in data 11 marzo 2014, relativo ad opere abusive realizzate nell’abitazione degli interessati sita in Via del Popolo 32.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, nel provvedimento impugnato si afferma che, rispetto all’elaborato grafico presente nel fascicolo contenente la domanda per ottenere il permesso di esecuzione dei lavori, erano state rilevate le seguenti difformità: a) modifica nella distribuzione delle tramezzature interne (per le quali era stata fornita copia della comunicazione n. 20601/U, inoltrata ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 37/1985); b) diversa ubicazione e numero di aperture delle finestre alte sul prospetto est; c) realizzazione di una finestra sul prospetto nord in corrispondenza del locale WC; d) trasformazione da finestra a porta di una struttura del prospetto aggettante sulla Via del Popolo; e) locale cucina ricavato dalla chiusura (parte in muratura e parte in profilati di alluminio anodizzato e vetri) di due lati di un preesistente terrazzino di pianta quadrata con lati pari a metri 3,25 circa, copertura ad una falda leggermente inclinata realizzata con pannelli coibentati autoportanti e altezza interna pari a metri 2,00; f) nell’angolo nord-ovest delle stesso locale cucina, presenza di un’appendice in muratura dell’attiguo locale WC (avente pianta a quarto di cerchio con raggio di 95 centimetri circa e altezza pari a metri 2,35), all’interno della quale è stato installato il piatto doccia; g) sul piano di copertura dell’appartamento è presente un casotto di sbarco-scala della medesima pianta del vano scala e altezza pari a metri 2,10 (il casotto sbarco-scala è riportato sui grafici allegati all’autorizzazione n. 283 del 14 settembre 1999, oggetto dell’ordinanza numero 152 in data 18 luglio 2000 con cui è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria per l’abusiva esecuzione di opere soggette ad autorizzazione); g) terrazza di copertura dell’immobile sprovvista di parapetti ad eccezione del prospetto ovest dove è presente una ringhiera metallica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’atto si precisa, altresì, che i lavori dovevano considerarsi abusivi perché eseguiti in assenza di titolo concessorio nel centro storico, nonché in area sottoposta a vincolo sismico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 12 agosto 1999 gli interessati hanno presentato domanda di autorizzazione edilizia per risanare i ballatoi dell’immobile e il Comune ha rilasciato l’autorizzazione n. 283 del 14 settembre 1999; b) con ordinanza n. 152 in data 18 luglio 2000 il Comune ha rilevato che, rispetto ai grafici presentati a corredo della richiesta di autorizzazione e al progetto allegato alla licenza edilizia del 30 giugno 1961, risultava inesistente il casotto della scala al piano di copertura e la ringhiera, essendo contemplato solo un muretto di delimitazione del terrazzo in corrispondenza del prospetto sulla Via del Popolo; c) l’Amministrazione ha, quindi, comminato le sanzioni previste dall’art. 10 della legge n. 47/1985, nonché dall’art. 2 del D.P.R. n. 639/1910; d) con provvedimento n. 420 in data 5 dicembre 2001 il Comune ha autorizzato la posa della ringhiera sulla terrazza di copertura dello stabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la contestazione sulle modifiche interne è contraddetta dallo stesso provvedimento, in cui si dà atto della precedente comunicazione n. 2061/U in data 23 giugno 1999; b) il casotto di sbarco della scala è stato oggetto di precedente autorizzazione sanzione amministrativa; c) la terrazza stata munita di ringhiere come da progetto approvato dallo stesso Comune; d) rispetto al progetto originario, pertanto, risulta solo una diversa ubicazione di finestre sul prospetto est, la realizzazione di una finestra sul prospetto nord, e la trasformazione di un’apertura e la chiusura della preesistente terrazzino, cioè opere edilizie minori che non rientrano tra quelle sanzionabili ai sensi dell’art. 31, terzo comma, del D.P.R. n. 380/2001; e) l’Amministrazione, inoltre, ha ingenerato nei ricorrenti il legittimo affidamento sulla regolarità urbanistica delle opere, avuto riguardo al lungo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione del presunto abuso e alla protratta inerzia del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria in data 10 luglio 2023 i ricorrenti hanno ribadito le loro difese.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Acireale, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) ricade sul privato l’onere di dimostrare la regolarità dei manufatti realizzati, conservando e all’occorrenza producendo i relativi titoli autorizzatori, ovvero provando la loro realizzazione in un’epoca in cui non occorreva il rilascio di alcun titolo; b) il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di opere abusive e giammai assistite da titolo non richiede motivazioni in ordine alle ragioni di pubblico interesse, neanche nell’ipotesi in cui l’ordine di ripristino intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’illecito, il titolare non sia responsabile dell’abuso e l’eventuale trasferimento del bene non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino; c) nessuna contraddizione emerge tra i diversi atti adottati dal Comune e non sussiste, quindi, alcun affidamento meritevole di tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria in data 24 luglio 2023 i ricorrenti, nel confermare le loro difese anche alla luce delle deduzioni avversarie, hanno osservato, in particolare che ricade sul Comune l’onere di custodire ogni informazione utile sullo stato legittimo degli immobili, come si desume dall’art. 9-bis del D.P.R. n. 380/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pubblica udienza in data odierna il difensore dell’Amministrazione ha eccepito la tardività della censura relativa alla denunciata violazione dell’art. 9-bis del D.P.R. n. 380/2001, in quanto sollevata per la prima volta con memoria, non notificata, depositata in data 24 luglio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti hanno, quindi, insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio osserva, in primo luogo, quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5659), spetta al soggetto che ha commesso l’abuso edilizio l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile, nonché la disponibilità di eventuali titoli autorizzatori, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione o della legittimità di un manufatto.</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di tali prove, l’Amministrazione è, quindi, tenuta ad adottare i provvedimenti repressivi dell’illecito.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno menzionato la disciplina di cui all’art. 9-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili), ma, anche prescindendo dall’eccezione sollevata sul punto dal difensore del Comune resistente nell’odierna camera di consiglio e volendo considerare la deduzione come un semplice argomento ad ulteriore sostegno delle doglianze che sono state tempestivamente introdotte, la Sezione rileva che tale previsione, in disparte ogni ulteriore indagine in ordine al suo effettivo contenuto, non riguarda il regime probatorio contemplato dalla disciplina processuale, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 64, primo comma, e 63, primo comma, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il citato art. 64, primo comma, stabilisce che spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, mentre l’art. 63, primo comma, contempla il ricorso al cosiddetto metodo acquisitivo “fermo restando l’onere della prova a loro [delle parti] carico”.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ questo il motivo per cui la giurisprudenza ha costantemente affermato che spetta al privato fornire prova della legittimità dell’intervento edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò precisato, per quanto attiene alla modifica nella distribuzione delle tramezzature interne, è effettivamente intervenuta la comunicazione contemplata dall’art. 9 della legge regionale n. 37/1985, come affermato dal Comune nello stesso provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo va precisato che il citato art. 9 ammetteva la semplice comunicazione per le opere interne nel centro storico (zona A), ma nel rispetto delle originarie caratteristiche costruttive, e il semplice intervento sulle tramezzature non incide, in realtà, su tali caratteristiche, come sarebbe avvenuto, ad esempio, per opere che avessero interessato un muro portante, in quanto i tramezzi non influiscono sulla struttura del fabbricato, ma assolvono la sola funzione di suddividere gli spazi interni.</p>
<p style="text-align: justify;">La diversa ubicazione e il numero di finestre alte sul prospetto est, la realizzazione di una finestra sul prospetto nord in corrispondenza del locale WC e la trasformazione da finestra a porta di una struttura del prospetto aggettante sulla Via del Popolo determinano, invece, una modifica del prospetto dell’edificio e, pertanto, i relativi interventi erano soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 febbraio 2019, n. 902), la modifica del prospetto va considerata come intervento edilizio autonomo, riconducibile al <em>genus</em> della ristrutturazione edilizia, come nel caso di apertura di nuove finestre, di chiusura di quelle preesistenti e di loro apertura in altre parti dell’immobile, nell’apertura di una nuova porta di ingresso sulla facciata dell’edificio o comunque su una parete esterna dello stesso, nonché nella trasformazione di vani finestra in altrettante porte-finestre.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato anche precisato (T.A.R. Campania, Napoli, IV, 20 gennaio 2014, n. 337) che l’apertura di porte e finestre o l’ampliamento di un vano-finestra non rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria e, in quanto opere non di mero ripristino bensì modificatrici dell’aspetto degli edifici, esse vanno ricomprese fra quelle di ristrutturazione edilizia per la cui realizzazione è necessario il rilascio del permesso di costruire, determinando un’oggettiva trasformazione della facciata dell’immobile mediante la sostituzione e l’inserimento di elementi, ovvero la loro modifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Identiche considerazioni valgono per la trasformazione di una finestra in porta-finestra, che determina una modifica del prospetto e non può considerarsi opera di manutenzione (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 ottobre 2011, n. 5431; 30 maggio 2011, n. 3223; T.A.R. Napoli, Campania, IV, 20 marzo 2012, n. 1374; Cassazione Penale, III, 4 dicembre 2008, n. 834).</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, pertanto, l’operato del Comune appare legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti soggetta a permesso di costruire deve considerarsi la realizzazione del locale cucina e la presenza dell’appendice dell’attiguo locale WC, poiché tali interventi sono stati effettuati in muratura e hanno determinato la creazione di nuovi volumi e superfici.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al casotto di sbarco-scala e alla ringhiera, gli interventi erano già stati sanzionati dall’Amministrazione con ordinanza n. 152 del 18 luglio 2000, sicché in parte qua la contestazione dei ricorrenti appare fondata, poiché il Comune è intervenuto – non in autotutela – su un rapporto giuridico già definito e consolidato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto in parte e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato nella sola parte in cui esso fa riferimento alle opere interne, al casotto di sbarco-scala e alla ringhiera.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella sola parte in cui esso fa riferimento alle opere interne, al casotto di sbarco-scala e alla ringhiera; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Emanuele Caminiti, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Cristina Consoli, Referendario</p>
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