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	<title>14/9/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/9/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.1606</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-1606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-1606/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.1606</a></p>
<p>Rosaria Trizzino – Presidente, Luca De Gennaro – Estensore sull&#8217;adeguamento dei prezzi ex art. 115, d.lg. n. 163 del 2006, e sull&#8217;impossibilità di estendere il procedimento di revisione agli oneri di ammortamento 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Adeguamento prezzi ex art.115, d.lg. n.163 del 2006 – Ratio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-1606/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.1606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-1606/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.1606</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino – Presidente, Luca De Gennaro – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;adeguamento dei prezzi ex art. 115, d.lg. n. 163 del 2006, e sull&#8217;impossibilità di estendere il procedimento di revisione agli oneri di ammortamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Adeguamento prezzi ex art.115, d.lg. n.163 del 2006 – Ratio – Individuazione.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Prestazioni di beni e servizi alle p.a. – Evitare diminuzione qualitativa – Art.115, d. lg. n.163 del 2006 – Disposizioni negoziali contrastanti – Nullità e sostituzione de iure ex art.1339 c.c..	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Adeguamento prezzi ex art.115, d.lg. n.163 del 2006 – Procedimento di revisione – Agli oneri di ammortamento – Estensione – Va esclusa.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Adeguamento prezzi ex art.115, d.lg. n.163 del 2006 – Clausole contrattuali – Previsione di un’alea a danno dell’appaltatore – Nullità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di adeguamento dei prezzi ex art.115, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, la ratio dell’istituto è quella di adeguare il prezzo determinato nell&#8217;originario rapporto al fine di conservare il livello qualitativo delle prestazioni dell&#8217;appaltatore, grazie al ricorso ad un meccanismo che contenga entro margini prefissati, e comunque prevedibili, il rischio connesso all&#8217;innalzamento del livello dei prezzi contrattualmente stabiliti; in questo modo si consente alle parti di ancorare il meccanismo di revisione a criteri oggettivi, tali da conservare l&#8217;equilibrio del sinallagma contrattuale.	</p>
<p>2. Atteso che la finalità primaria è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle p.a. non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, le disposizioni negoziali contrastanti con  l’ art.115, d.lg. 12 aprile 2006 n.163,  non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell’art. 1419 c.c., ma sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina imperativa di legge.	</p>
<p>3. In tema di adeguamento dei prezzi ex art.115, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, il procedimento di revisione non si estende agli oneri di ammortamento, perché l&#8217;ammortamento è un procedimento economico-contabile avente per oggetto i beni strumentali dell’azienda che esplicano la loro utilità economica in più esercizi; pertanto, attraverso l&#8217;ammortamento, il costo di tali beni viene ripartito in più esercizi in funzione della loro durata economica ovverosia il costo sostenuto all’avvio del servizio viene ripartito in tante quote quanti sono gli esercizi nei quali il macchinario sarà presumibilmente impiegato.	</p>
<p>4. In relazione all’adeguamento dei prezzi ex art.115, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, sono nulle le clausole dei contratti pubblici che, pur contemplando la revisione dei prezzi prevedano, conformemente alla disciplina civilistica, anche in forma indiretta, un&#8217;alea a danno dell&#8217;appaltatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 174 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Igeco Costruzioni Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Flascassoviti, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt.Fanteria 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Benvenuto Duggento, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Stasi in Lecce, via Zanardelli, 115; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 970 del 12 novembre 2010, pervenuta in data 18 novembre 2010, con la quale il Dirigente dell&#8217;Area Tecnica Servizio Ecologia ed Ambiente del Comune di Manduria ha proceduto ad una autonoma rideterminazione del canone revisionale dovuto alla Igeco per l&#8217;anno 2009;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />	<br />
nonché per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione del compenso revisionale per l&#8217;anno 2009 così come correttamente dalla stessa determinato e, quindi, senza la decurtazione dell&#8217;alea contrattuale nella misura del 10%;<br />	<br />
nonché ancora per la condanna dell&#8217;Amministrazione intimata al pagamento di tutte quelle somme così come verranno indicate;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Manduria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Luca De Gennaro e uditi l’ avv. Flascassovitti per la ricorrente e, nelle preliminari, l’avv. Duggento per il Comune di Manduria;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Con contratto sottoscritto il 10 giugno 2002 il Comune di Manduria ha affidato alla Igeco spa il servizio di igiene ambientale per un corrispettivo di € 2.059.335,61, oltre Iva.<br />	<br />
Il contratto, di durata quinquennale, è stato prorogato con cadenza semestrale fino al 2010.<br />	<br />
Lo stesso contratto contiene un clausola di revisione prezzi (art. 7 del contratto) che prevede l’aumento del canone di concessione al realizzarsi di specifiche condizioni e in particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, per:<br />	<br />
&#8211; l’aumento delle retribuzioni del personale;<br />	<br />
&#8211; l’aumento dei costi di esercizio;<br />	<br />
&#8211; l’aumento dei costi di materiale di consumo.<br />	<br />
1.1 &#8211; Con determina dirigenziale 94/2010, sulla scorta di un parere legale interno, il Comune di Manduria .ha variato in diminuzione l’importo che avrebbe dovuto corrispondere alla Igeco a titolo di revisione prezzi per gli anni 2004-2008.<br />	<br />
Con lo stesso provvedimento ha detratto dalle somme spettanti a titolo di canone revisionale per l’anno 2008, quelle che ha ritenuto corrisposte in eccesso, e manifestato l’intenzione di non corrispondere il canone 2008, vantando un credito nei confronti della Igeco di € 354.740,70.<br />	<br />
1.2 &#8211; Con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 7 giugno 2010 l’Igeco ha impugnato la determina comunale 94/2010 e gli atti connessi.<br />	<br />
1.3 &#8211; Con la determina impugnata 970/2010 il Comune ha poi, con riferimento all’anno 2009, rideterminato la quota di compenso revisionale, adottando i medesimi criteri di cui alla determina 94/2010 per gli esercizi precedenti,.</p>
<p>2. &#8211; La Igeco con il presente ricorso contesta, relativamente all’anno 2009, le modalità di calcolo adottate dall’Amministrazione e denunzia i seguenti motivi di illegittimità:<br />	<br />
&#8211; violazione art. 6, comma 4, L. 537/1993, come sostituito dall’art. 115 D.lgs 163/2006, violazione dell’art. 7 del contratto d’appalto, eccesso di potere, contraddittorietà, sviamento;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 6, comma 4, L. 537/1993, come sostituito dall’art. 115 D.lgs. 163/2006, violazione dell’art. 7 del contratto d’appalto del 10 giugno 2002, eccesso di potere;<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per errore manifesto, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e diritto, ingiustizia manifesta ed illogicità;<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per errore manifesto, carenza assoluta di motivazione di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e diritto, ingiustizia manifesta ed illogicità;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 1243 c.c.<br />	<br />
2.1 &#8211; Si è costituita l’Amministrazione comunale chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 19 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso può essere accolto solo in parte.<br />	<br />
3.1 – Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità svolta dal Comune di Manduria, motivata dalla pendenza di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la determina 94/2010 di cui la determina impugnata costituirebbe un’applicazione necessitata.<br />	<br />
Pur muovendo infatti dalle medesime considerazioni, la determina 970/2010, che pure richiama la motivazione della determina 94/2010, costituisce un’autonoma valutazione del Dirigente responsabile che non può ritenersi giuridicamente subordinata alla determina 94/2010, in quanto fa difetto qualsiasi vincolo gerarchico tra i due atti.<br />	<br />
Non essendo quindi la determina impugnata con il ricorso in epigrafe subordinata o vincolata alle determinazioni assunte con la delibera 94/2010 non sussiste il dedotto nesso di pregiudizialità necessaria tra il ricorso pendente di fronte al Capo dello Stato e quello odierno. <br />	<br />
3.2 &#8211; Per le stesse ragioni il Collegio non ritiene di sospendere il processo ex art. 295 cpc.</p>
<p>4. &#8211; Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che il Comune avrebbe escluso dalla revisione le voci relative agli oneri di ammortamento per automezzi e attrezzature (in passato considerate invece nel calcolo del compenso revisionale) rivalutando così la tariffa proporzionalmente al peso delle sole voci oggetto di specifico richiamo contrattuale.<br />	<br />
4.1 &#8211; Il motivo è infondato.<br />	<br />
4.2 – Al riguardo il Collegio deve innanzitutto rilevare:<br />	<br />
a) l&#8217;art. 115 del DLgs n. 163/2006, in materia di adeguamento dei prezzi, sostitutivo dell&#8217;art. 6, comma 4, della legge n. 537/1993, così dispone: «Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell&#8217;acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all&#8217;articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.»;<br />	<br />
b) la <i>ratio</i> dell’istituto è quella di adeguare il prezzo determinato nell&#8217;originario rapporto al fine di conservare il livello qualitativo delle prestazioni dell&#8217;appaltatore, grazie al ricorso ad un meccanismo che contenga entro margini prefissati, e comunque prevedibili, il rischio connesso all&#8217;innalzamento del livello dei prezzi contrattualmente stabiliti. In questo modo si consente alle parti di ancorare il meccanismo di revisione a criteri oggettivi, tali da conservare l&#8217;equilibrio del sinallagma contrattuale. <br />	<br />
c) atteso che la finalità primaria è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, le disposizioni negoziali contrastanti con la precitata disposizione non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., ma sostituite <i>de iure</i>, ex art. 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge;<br />	<br />
d) la riconosciuta natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa dunque sì che nei casi in cui la clausola citata non sia stata inserita, operi il meccanismo di cui all&#8217;art. 1339 c.c., con conseguente inserzione automatica della clausola; tale norma imperativa si impone sulle pattuizioni delle parti, modificandone ed integrandone la volontà contrastante con la stessa.<br />	<br />
4.3 &#8211; Fatte queste necessarie premesse, la questione è se il procedimento di revisione debba estendersi agli oneri di ammortamento.<br />	<br />
La risposta deve essere negativa.<br />	<br />
L&#8217;ammortamento è un procedimento economico-contabile avente per oggetto i beni strumentali dell’azienda che esplicano la loro utilità economica in più esercizi.<br />	<br />
Attraverso l&#8217;ammortamento, quindi, il costo di tali beni viene ripartito in più esercizi in funzione della loro durata economica ovverosia il costo sostenuto all’avvio del servizio viene ripartito in tante quote quanti sono gli esercizi nei quali il macchinario sarà presumibilmente impiegato.<br />	<br />
Nel caso di specie trattandosi evidentemente di un costo per l’acquisto di beni strumentali (nella specie, a quanto consta, si tratta degli automezzi per l’espletamento del servizio), già fissato al momento di avvio del servizio, non si rende evidentemente necessaria alcuna rivalutazione in costanza di servizio: in questa prospettiva la clausola contrattuale che esclude tali voci dalla revisione è perfettamente in linea con la <i>ratio legis</i>, in quanto esclude voci che, essendo già determinate <i>a priori</i>, non possono incidere sull’onerosità del servizio in epoca successiva all’offerta.<br />	<br />
4.4 &#8211; Legittimamente quindi e, in coerenza con le disposizioni di legge, la clausola contrattuale sopra riportata esclude che (art. 7) l’aumento dei costi di ammortamento tra le condizioni che danno luogo alla revisione del compenso, trattandosi di costi ormai determinati al momento dell’offerta e che quindi non alterano il sinallagma contrattuale in costanza del servizio.<br />	<br />
4.5 &#8211; Non può poi condividersi l’assunto del Comune secondo cui il contratto di appalto, stipulato nel giugno 2002 e avente durata quinquennale, sarebbe scaduto nel 2007 e i successivi atti di conferimento del servizio ad Igeco da parte del Comune avrebbero valore di nuovo affidamento; ne conseguirebbe quindi la non applicabilità delle clausole contrattuali del contratto originario del 2002, inclusa la clausola di revisione del prezzo.<br />	<br />
In disparte il fatto che, come già rilevato, la clausola di revisione prezzi ha natura imperativa ex 1339 c.c. e quindi è inserita automaticamente nel rapporto contrattuale, le delibere della Giunta Comunale 344/2008 e 144/2009 esplicitamente dispongono la proroga servizio “agli stessi patti e condizioni del contratto in essere”; né dai provvedimenti in oggetto vi sono elementi per qualificare diversamente la prosecuzione del rapporto.</p>
<p>5. &#8211; Con il secondo motivo la Igeco lamenta l’applicazione da parte del Comune di una decurtazione del 10% per l’anno 2009 a titolo di alea.<br />	<br />
5.1 &#8211; Il motivo merita accoglimento.<br />	<br />
Una piana lettura dell’art. 7 del contratto, sopra richiamato, chiarisce che la soglia del 10%, da superare per far scattare il meccanismo revisionale, è stata prevista solo al momento della prima revisione della tariffa (“le revisioni .. saranno da applicarsi la prima volta qualora comportino una maggiorazione dei costi superiore al 10%”).<br />	<br />
Tale decurtazione, applicata all’esercizio 2009, ben dopo la prima revisione del canone, risulta quindi estranea alle pattuizioni intercorse tra Comune e società affidataria.<br />	<br />
Si deve peraltro osservare che in ogni caso, anche se tale previsione contrattuale fosse interpretata in maniera da introdurre la detta decurtazione, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza e in particolare secondo l’indirizzo consolidato di questa Sezione (cfr. da ultimo Tar Lecce 898/2010), la disciplina in materia di revisione dei prezzi degli appalti pubblici ad esecuzione periodica o continuata prevale su quella generale di cui all&#8217;art. 1664 c.c. che prevede appunto che l’appaltatore si faccia in parte carico del rischio contrattuale.<br />	<br />
Dal che discende la nullità delle clausole dei contratti pubblici che, pur contemplando la revisione dei prezzi prevedano, conformemente alla disciplina civilistica, anche in forma indiretta, un&#8217;alea a danno dell&#8217;appaltatore.<br />	<br />
5.2 &#8211; Non risulta infine, come dedotto invece dalla difesa del Comune, alcun atto abdicativo da parte della ricorrente relativamente al diritto di corresponsione del compenso revisionale per il 2009 per intero senza detrazioni forfettarie. <br />	<br />
Risulta anzi che:<br />	<br />
&#8211; la richiesta di revisione da parte della Igeco non contemplava alcuna decurtazione a titolo di alea;<br />	<br />
&#8211; in relazione all’esercizio 2009 tale decurtazione è stata contestata tempestivamente.</p>
<p>6. &#8211; Con il terzo motivo la ricorrente si duole che l’incidenza percentuale delle voci da revisionare sia calcolata sul canone lordo e non sul canone netto depurato dalle voci estranee agli oneri <i>stricto sensu</i> (spese generali e utile d’esercizio); si duole altresì che l’incidenza percentuale delle medesime voci non sia rapportata alla somma delle sole voci da revisionare.<br />	<br />
6.1 &#8211; Il motivo è fondato nei limiti che seguono.<br />	<br />
L’Amministrazione ha ritenuto, sulla scorta del parere dell’Ufficio contenzioso 35532/2009 poi richiamato nelle determine 94-970/2010, di modificare il metodo di revisione del canone, tenendo conto dell’incidenza percentuale delle singole voci sull’intero canone.<br />	<br />
Risulta infatti che negli esercizi passati le voci suindicate (retribuzione del personale, costi di esercizio degli automezzi, costi del materiale di consumo) fossero considerate come le uniche voci dell’importo complessivo del canone; di conseguenza la percentuale di aumento del canone corrispondeva all’aumento percentuale della somma delle suddette voci.<br />	<br />
Il Collegio ritiene invece che si debba condividere il parere espresso dall’Ufficio contenzioso con la citata nota n. 35532, in quanto l’importo contrattuale è comprensivo, come già esposto, anche di ulteriori voci, estranee all’obbligo revisionale e, dunque, come tali non considerabili.<br />	<br />
Per mantenere integro il rapporto sinallagmatico senza alterarlo in favore dell’impresa affidataria, è dunque metodologicamente corretto e corrispondente alla finalità legislativa commisurare in termini percentuali le voci oggetto di revisione alla somma di tutti gli oneri (cfr. voce riepilogo oneri), al fine di misurare l’effettiva incidenza percentuale degli aumenti sull’intero canone contrattuale.<br />	<br />
Per quanto concerne invece il rapporto tra aumento delle voci e incidenza sul canone lordo si osserva che la composizione del canone è rappresentata non solo da valori espressi in termini assoluti ma anche da valori espressi in termini percentuali, nella fattispecie dalle spese generali (3%) e dall’utile d’esercizio (7%) calcolati percentualmente sul totale degli oneri.<br />	<br />
Tenendo sempre ferma la finalità di preservare il valore reale del canone, occorre dunque che l’Amministrazione proceda alla rivalutazione del compenso tenendo conto dell’impatto che l’aumento delle voci rivalutabili (retribuzione del personale, costi di esercizio degli automezzi, costi del materiale di consumo) produce sulle componenti del canone espresse in termini percentuali ovvero sulle spese generali e sull’utile d’esercizio, rivalutandole di conseguenza. </p>
<p>7. &#8211; Con il quarto motivo si lamenta l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 1243 c.c. per la compensazione delle somme a debito. L’Amministrazione ha infatti portato a compensazione le somme, versate in eccesso negli anni passati e di cui sarebbe creditrice in base al nuovo metodo di calcolo adottato con la delibera 94/2010, con le somme di cui è debitrice a titolo di compenso revisionale.<br />	<br />
7.1 &#8211; Il motivo non ha pregio.<br />	<br />
La compensazione legale rappresenta una modalità di estinzione dell&#8217;obbligazione che si determina automaticamente <i>ope legis</i>, per effetto della coesistenza delle due reciproche posizioni creditorie, definendo i rapporti reciproci di dare-avere.<br />	<br />
Ai fini dell&#8217;operatività della compensazione legale come fattispecie dalla quale deriva l&#8217;effetto estintivo dell&#8217;obbligazione, ciò che rileva è l&#8217;omogeneità delle obbligazioni, la liquidità ed esigibilità dei crediti e l&#8217;esistenza per ciascun credito di un titolo diverso. <br />	<br />
L&#8217;effetto estintivo dei debiti contrapposti è dunque subordinato, nel caso di compensazione legale, alla ricorrenza dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito (ex art. 1243 c.c.) da intendersi secondo criteri obiettivi, dovendo tali caratteristiche del credito essere riscontrate sulla base di indici certi ed univoci, con la conseguenza che un credito va considerato liquido non solo quando è determinato nel suo preciso ammontare, ma anche quando sia determinabile mediante un processo di puro calcolo sulla base di elementi definiti<br />	<br />
Nella specie i detti requisiti ricorrono tutti, a prescindere dalla fondatezza della pretesa contenuta nella determina 94/2010 che è oggetto di diverso giudizio in sede straordinaria.<br />	<br />
Al riguardo si osserva infatti che:<br />	<br />
&#8211; le posizione creditorie reciproche hanno entrambe carattere pecuniario;<br />	<br />
&#8211; il credito dell’Amministrazione è determinabile sulla base di semplici calcoli;<br />	<br />
&#8211; il credito è immediatamente esigibile, trattandosi nella prospettazione del Comune, di un’obbligazione restitutoria derivante dal pagamento di un indebito oggettivo.</p>
<p>8. &#8211; In sintesi, considerata la parziale fondatezza del ricorso, l’Amministrazione è tenuta a rideterminare il compenso revisionale per l’esercizio 2009, secondo i seguenti criteri consistenti in:<br />	<br />
&#8211; escludere qualsiasi decurtazione del compenso revisionale a titolo di alea;<br />	<br />
&#8211; rivalutare le componenti dell’utile d’esercizio e delle spese generali (7% e 3%) in misura corrispondente all’aumento percentuale derivante dalla revisione delle voci di costo oggetto di rivalutazione (retribuzione del personale, costi di esercizio degl<br />
<br />	<br />
9. &#8211; In conclusione, il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Considerata la natura delle questioni trattate e la parziale fondatezza del gravame, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto:<br />	<br />
&#8211; accerta il diritto della ricorrente ad un maggior compenso revisionale, nei termini esposti in motivazione;<br />	<br />
&#8211; condanna il Comune di Manduria al pagamento delle somme negli stessi termini liquidate.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-1606/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.1606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3982</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3982/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3982/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3982</a></p>
<p>Va sospeso, su istanza dell&#8217;Ordine degli ingegneri, il provvedimento di un Comune che affida di incarico professionale di importo inferiore a 100.000 euro per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di ampliamento della palestra comunale. Cio&#8217; perche&#8217; sussiste l’interesse “istituzionalizzato” dell’Ordine professionale (Ad. Plen. 10/2011) quando,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3982/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3982</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3982/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3982</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su istanza dell&#8217;Ordine degli ingegneri, il provvedimento di un Comune che affida di incarico professionale di importo inferiore a 100.000 euro per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di ampliamento della palestra comunale. Cio&#8217; perche&#8217; sussiste l’interesse “istituzionalizzato” dell’Ordine professionale (Ad. Plen. 10/2011) quando, come nel caso di specie, si intende far valere l’interesse all’osservanza dei fondamentali principi di non discriminazione, imparzialità e trasparenza; inoltre, la procedura di gara si era svolta interamente in seduta riservata e la commissione di gara aveva un numero pari di componenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03982/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06771/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6771 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Miniero e Simone Addario Solieri, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BELFIORE</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Manzi e Cesare Righetti, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>ARTECO S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante in carica; <b>SINTECO S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante in carica; <b>SIGNORINI CRISTINA</b>, non costituite in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 00504/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Belfiore;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Moravia e Mazzeo, su delega rispettivamente degli avv.ti Addario e Manzi;	</p>
<p>Rilevato innanzitutto che alla luce dell’indirizzo espresso dall’A.P. nella sentenza n. 10 del 3 giugno 2011 sussiste l’interesse “istituzionalizzato” dell’Ordine professionale quando, come nel caso di specie, si intende far valere l’interesse all’osservanza dei fondamentali principi di non discriminazione, imparzialità e trasparente;<br />	<br />
Considerato inoltre che all’esame proprio della fase cautelare non sembrano del tutto sfornite di fumus anche le altre due censure, la prima relativa alla dedotta illegittimità della procedura di gara in quanto svolta interamente in seduta riservata e la seconda concernente il numero pari di componenti la commissione di gara;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6771/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3982/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3982</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3952</a></p>
<p>Va accolta l&#8217;istanza cautelare, ai fini della sollecita fissazione del merito, nel ricorso avverso il provvedimento regionale che sostituisce il presidente dimissionario ed un componente del cda di nomina regionale di una fondazione (Campania Festival). In primo grado l&#8217;istanza cautelare era stata respinta valutando la normale connessione tra potere di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta l&#8217;istanza cautelare, ai fini della sollecita fissazione del merito, nel ricorso avverso il provvedimento regionale che sostituisce il presidente dimissionario ed un componente del cda di nomina regionale di una fondazione (Campania Festival). In primo grado l&#8217;istanza cautelare era stata respinta valutando la normale connessione tra potere di nomina e potere di revoca che, nel caso di nomine, proposte e designazioni a pubblici incarichi della Regione Campania, trova specifico riscontro nell’art. 12 della legge regionale della Campania 7 agosto 1996, n. 17; ad un primo esame, inoltre, il provvedimento impugnato appariva immune da vizi logici e giuridici, emergendo dagli atti un complessivo comportamento di contrapposizione del consiglio di amministrazione e dei suoi componenti rispetto alle indicazioni ed ai solleciti della Regione in merito alla doverosa applicazione della normativa statale, da ultimo sfociato in una applicazione soltanto parziale della norma (C.d.S., sez. V, ord. 17 gennaio 2011, n. 102). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03952/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06685/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso r.g.n. 6685/2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Riccardo Satta Flores</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Satta Flores, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudia De Curtis in Roma, via Marianna Dionigi, 57;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Almerina Bove, Raffaele Chianese e Maria D&#8217;Elia, con domicilio eletto presso l’Ufficio regionale di rappresentanza, in Roma, via Poli, 29; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Paolo Macrì</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.a.r. Campania, Napoli, sezione I, n. 00975/2011, resa tra le parti e concernente la sostituzione del presidente dimissionario e di un componente del consiglio d’amministrazione &#8211; di nomina regionale &#8211; della Fondazione Campania dei Festival.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010).<br />	<br />
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati.<br />	<br />
Visti tutti gli atti e documenti di causa.<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania.<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del T.a.r. di Napoli, recante reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado.	</p>
<p>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, gli avvocati Satta Flores e Bove.	</p>
<p>Considerato che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione, tipica di questa fase, nell’appello cautelare si evidenziano profili di censura meritevoli di un tempestivo approfondimento nel merito da parte del T.a.r. di Napoli (mentre non sussistono, peraltro, i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti e provvedimenti di cui si tratta), compensandosi per giusti motivi le spese e gli onorari della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l&#8217;appello cautelare (r.g.n. 6685/2011) ai soli fini di una rapida trattazione del merito, come precisato in motivazione.	</p>
<p>Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. di Napoli per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito, ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a..<br />	<br />
Spese ed onorari della presente fase cautelare compensati.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3939</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3939/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3939/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3939/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3939</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza breve che accoglie il ricorso di un privato avverso il diniego autorizzazione ad effettuare saggi archeologici propedeutici alla presentazione di un progetto edilizio attuativo di una lottizzazione, in quanto emergono elementi di contraddittorietà dell’azione amministrativa e disparità di trattamento. In particolare si escludeva, su uno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3939/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3939</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3939/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3939</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza breve che accoglie il ricorso di un privato avverso il diniego autorizzazione ad effettuare saggi archeologici propedeutici alla presentazione di un progetto edilizio attuativo di una lottizzazione, in quanto emergono elementi di contraddittorietà dell’azione amministrativa e disparità di trattamento. In particolare si escludeva, su uno di circa 50 lotti, “ qualsiasi edificazione“ come se il lotto fosse circondato da reperti archeologici, generando un sacrificio ingiustificato alla luce dei reperti archeologici dell’intorno. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03939/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06995/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6995 del 2011, proposto dal<br />	<br />
<b>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali</b>, nella persona del Ministro pro tempore, <b>Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio della Puglia-Taranto</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Oronzo Amico</b>, <b>Domenica Comerci</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Luigi Pastore, con domicilio eletto presso Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE I, n. 665/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE SAGGI ARCHEOLOGICI PROPEDEUTICI ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO EDILIZIO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Oronzo Amico e di Domenica Comerci;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 il Cons. Antonio Malaschini e uditi per le parti l’ avvocato dello stato Barbieri e l’avvocato L. Pastore;	</p>
<p>Ritenuto che, sia pure nei limiti propri dell’attuale fase cautelare, appaiono emergere elementi di contraddittorietà dell’azione amministrativa e disparità di trattamento;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6995/2011).	</p>
<p>Compensa le spese dell’attuale fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Antonio Malaschini, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3939/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3939</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3930</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3930/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3930/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3930</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dell&#8217; Autorita&#8217; Garante per la Concorrenza ed il Mercato che irroga ad un&#8217;impresa che commercializza automobili una sanzione pecuniaria per pratica commerciale scorretta. Esistono infatti dubbi sulla imputabilità all&#8217;impresa, soltanto da poco piu&#8217; di un anno cessionaria dei beni aziendali provenienti da altra impresa, della condotta</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3930</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dell&#8217; Autorita&#8217; Garante per la Concorrenza ed il Mercato che irroga ad un&#8217;impresa che commercializza automobili una sanzione pecuniaria per pratica commerciale scorretta. Esistono infatti dubbi sulla imputabilità all&#8217;impresa, soltanto da poco piu&#8217; di un anno cessionaria dei beni aziendali provenienti da altra impresa, della condotta fraudolenta consistita nell’aver manomesso il contachilometri di alcune autovetture, anche avuto riguardo alla limitata parentesi temporale (fino al dicembre 2008) in cui sono stati ritenuti rilevanti i fatti sul piano penale; sussiste altresì il periculum in mora tenuto conto della entità della sanzione irrogata e del pregiudizio cui verrebbe esposta la società appellante nelle more della definizione del giudizio nel merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03930/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 06932/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6932 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Autobrand S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Gaviraghi, Marco Machetta e Claudio Bizzeti, con domicilio eletto presso Marco Machetta in Roma, via degli Scipioni n.110;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; Garante per la Concorrenza ed il Mercato</b>, in persona del presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 3124/2011, resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA PER PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante per la Concorrenza ed il Mercato;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Gaviraghi e Bizzeti;	</p>
<p>Considerato che l’appello cautelare appare assistito da fumus boni iuris tenuto conto dei dubbi che suscita la questione della imputabilità alla società appellante, che soltanto nel gennaio 2009 risulta cessionaria dei beni aziendali già in testa ad Autosab spa ed a Autobrand srl, della condotta fraudolenta consistita nell’aver manomesso il contachilometri di alcune autovetture, anche avuto riguardo alla limitata parentesi temporale ( fino al dicembre 2008) in cui sono stati ritenuti rilevanti i fatti sul piano penale;<br /> <br />
considerato che sussiste altresì il periculum in mora tenuto conto della entità della sanzione irrogata e del pregiudizio cui verrebbe esposta la società appellante nelle more della definizione del giudizio nel merito;<br />	<br />
considerato, quanto alle spese processuali del doppio grado cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6932/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3930</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.5129</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-5129/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-5129/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-5129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.5129</a></p>
<p>Pres. Lignani &#8211; Est. Palanza Ministero dell’Interno (Avv.St.) / C.N., L.N., D.L., D.M., P.D.,B.A., B.I., R.S., S.M.,F.I., C.M sulla legittimità del provvedimento di Daspo che estende il divieto di accesso alle manifestazioni sportive anche in stazioni ferroviarie, areoporti e autogrill Provvedimento amministrativo – Misure di prevenzione – Daspo – Interdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-5129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.5129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-5129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.5129</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani  &#8211;  Est. Palanza <br /> Ministero dell’Interno (Avv.St.) / C.N., L.N., D.L., D.M., P.D.,B.A., B.I., R.S., S.M.,F.I., C.M</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento di Daspo che estende il divieto di accesso alle manifestazioni sportive anche in stazioni ferroviarie, areoporti e autogrill</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento amministrativo – Misure di prevenzione – Daspo – Interdizione manifestazioni  sportive – Estensione divieto – Luoghi di sosta e transito tifosi- Legittimità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di provvedimenti del Questore concernenti il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche (c.d. Daspo), è legittimo il provvedimento che estende la  latitudine del divieto e appaia generico nella sua formulazione letterale, qualora le limitazioni di libertà che ne derivano appaiano ben definite e proporzionate in rapporto alla tipologia e gravità dei comportamenti posti in essere e alla pericolosità di quelli che s’intendono prevenire e reprimere (nel caso di specie, il provvedimento disponeva il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni sportive nazionali e internazionali, comprese le amichevoli e le partite della nazionale italiana, nonché di accesso a quei luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, ivi comprese le stazioni ferroviarie, gli autogrill, gli aeroporti per una durata variabile da 1 a 3 anni, a seconda della responsabilità di ciascuno degli autori dei disordini).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7749 del 2007, proposto da: 	</p>
<p>Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Alessandria; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Catanzaro Nicola, Lo Preiato Nicola, Deambrogio Lorenzo, Donnis Matteo, Cimini Matteo, Piccinino Danilo, Buzzi Alessandro, Bernardi Ivan, Rizzo Salvatore, Sarzano Mario, Fasano Ivano, Chiecchio Massimiliano; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: SEZIONE I n. 00334/2007, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI ACCEDERE ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 giugno 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito <br />	<br />
per la parte appellante l’avvocato dello Stato Melillo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. dell’Emilia Romagna che ha accolto il ricorso di primo grado per l’annullamento del decreto con il quale il Questore di Alessandria aveva disposto, nei confronti dei ricorrenti, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, comprese le amichevoli e le partite della nazionale italiana, nonché di accesso a quei luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, ivi comprese le stazioni ferroviarie, gli autogrill, gli aeroporti per una durata variabile da uno a tre anni, a seconda della responsabilità di ciascuno degli autori dei disordini, a decorrere dalla notifica del provvedimento.</p>
<p>2. &#8211; Il T.A.R. ha accolto il ricorso rilevando, in particolare, che la disciplina prevista dall’articolo 6 della legge n. 401/1989 prevede che il divieto di accesso non può avere portata indeterminata, ma deve essere circoscritto alle competizioni sportive ed ai luoghi specificamente indicati dall’Autorità di Polizia. <br />	<br />
Devono, in questa prospettiva, almeno essere indicati: il campionato di calcio, la squadra di riferimento o le partite ad essa relative e i luoghi di sosta o di transito che possono essere interessati da tali manifestazioni. <br />	<br />
La mancanza di tali elementi determina l’illegittimità del provvedimento impugnato che, riferendosi a tutte le manifestazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che si svolgono sul territorio nazionale e a tutti i luoghi di sosta, di transito e di trasporto connessi a quest’ultimi, si rivela sostanzialmente indeterminato e dunque non conforme al contenuto della previsione normativa applicata. </p>
<p>3. &#8211; L’Amministrazione appellante contesta tali statuizioni, rilevando che dal contesto del provvedimento si deduce con evidenza che il provvedimento si riferisce alle manifestazioni sportive relative alle attività e ai luoghi facilmente identificabili presso i quali si determino rilevanti afflussi di tifosi. Si sottolinea inoltre che la misura cautelare è ampia, ma proporzionata alla pericolosità dei comportamenti che intende prevenire. </p>
<p>4. &#8211; L’istanza cautelare avanzata dall’appellante è stata accolta con ordinanza della VI Sezione n. 5784 del 7 novembre 2007, motivata dalla valutazione che il provvedimento impugnato appare ampio, ma non certo indeterminato, posto che se ne evince la tipologia di manifestazioni sportive interessate dal divieto di accesso e, in via di interpretazione logico-sistematica (anche alla luce della <i>ratio</i> del divieto), la delimitazione dei luoghi che ne sono oggetto.</p>
<p>5. &#8211; Gli appellati non si sono costituiti. </p>
<p>6. &#8211; La causa è passata in decisione all’udienza del 10 giugno 2011.</p>
<p>7. &#8211; Il Collegio giudica l’appello fondato in base alle seguenti considerazioni.<br />	<br />
7.1 &#8211; Va rilevato preliminarmente come anche la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso riconosca che nel comportamento dei ricorrenti si riscontrano i presupposti per l’adozione delle misure previste dall’articolo 6 della legge n. 401/1989.<br />	<br />
7.2. &#8211; Il provvedimento impugnato è validamente motivato e anche la sua portata può essere correttamente interpretata alla luce delle relative motivazioni. Va infatti considerato il contesto in cui il provvedimento è stato adottato e la corrispondente terminologia utilizzata che consente agevolmente di individuare il tipo di manifestazioni sportive alle quali ci si riferisce. Si tratta evidentemente di quelle manifestazioni nelle quali si verificano rilevanti afflussi di tifosi e di quei luoghi ove questi si affollano con modalità che sono a tutti note e che si verificano con assoluta prevalenza in caso di manifestazioni sportive riguardanti il campionato di calcio o altri analoghi campionati in cui sono spesso presenti tifoserie organizzate.<br />	<br />
D’altra parte, esaminando la copiosa casistica che emerge dai numerosi ricorsi presentati in questa specifica materia (e in genere respinti) si nota che i comportamenti violenti o comunque offensivi, minacciosi, antisportivi da parte dei sedicenti tifosi non sono una triste prerogativa dei campionati professionistici delle serie superiori, ma si verificano con preoccupante frequenza anche nei campionati dilettantistici, a volte anche in occasione di incontri “amichevoli” e persino ad opera di genitori esagitati che assistono a partite fra dilettanti minorenni. Inoltre, com’è noto, episodi anche molto gravi si verificano non solo nel corso delle partite e quindi sotto l’effetto delle emozioni che possono essere scatenate da ciò che avviene in campo, ma anche al di fuori degli stadi, ben prima dell’inizio degli incontri e addirittura durante i viaggi di trasferimento dei sostenitori della squadra ospite (in queste ultime circostanze le violenze possono essere occasionate persino da fortuiti incontri con sostenitori di squadre “terze” ossia diverse dagli avversari che scenderanno in campo). Non mancano episodi di gratuite violenze sulle cose, ad esempio con rilevanti danneggiamenti dei mezzi di trasporto pubblico, in nome di passione cosiddetta sportiva.<br />	<br />
Tutto ciò dimostra non solo la rilevanza quantitativa, oltre che qualitativa del fenomeno, ma anche che la latitudine del divieto e l’apparente genericità della sua formulazione sono ben giustificate.<br />	<br />
7.3. &#8211; Alla luce della predetta considerazione il provvedimento appare sufficientemente determinato, nonostante l’ampiezza della sua formulazione letterale. Le limitazioni di libertà che ne derivano appaiono quindi ben definite e proporzionate in rapporto alla tipologia e gravità dei comportamenti posti in essere e alla pericolosità di quelli che si intendono prevenire e reprimere.<br />	<br />
7.4. &#8211; Così inteso, il provvedimento appare conforme alla <i>ratio</i> che ispira le disposizioni dell’art.6 della legge n. 401 del 1989 e deve dunque considerarsi pienamente legittimo. </p>
<p>8. – Sulla base delle predette argomentazioni l’appello deve essere accolto.</p>
<p>9. &#8211; Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie <br />	<br />
l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, respinge il ricorso presentato in primo grado.<br />	<br />
Spese per entrambi i gradi di giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-9-2011-n-5129/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.5129</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3911</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3911/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3911/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3911</a></p>
<p>Vanno sospesi in parte (per l&#8217;attivita&#8217; produttiva possibile) i provvedimenti della Regione Molise, del Comune di Montenero di Bisaccia, dell’ARPAM e del Ministero Beni culturali ed ambientali, concernenti autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico, considerato che i motivi del ricorso appaiono attendibili, almeno per quel che riguarda la dedotta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3911/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3911/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3911</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi in parte (per l&#8217;attivita&#8217; produttiva possibile) i provvedimenti della Regione Molise, del Comune di Montenero di Bisaccia, dell’ARPAM e del Ministero Beni culturali ed ambientali, concernenti autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico, considerato che i motivi del ricorso appaiono attendibili, almeno per quel che riguarda la dedotta violazione dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs. n. 387/2003 (mancata convocazione della conferenza di servizi); sussiste poi il danne grave ed irreparabile del ricorrente nella parte in cui si esclude qualsiasi intervento sull’impianto, non consentendo l’inizio dell’attività produttiva allo stato possibile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03911/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06999/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 6999 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Hfv Montenero s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica Colombera, Ernesto Stajano, Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso Legance Studio Legale in Roma, via XX Settembre n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il sig.<b> Giuseppe Tieri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Barberini n. 52;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
il <b>Ministero dei beni culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici</b>, in persona del Ministro in carica, e la <b>Regione Molise</b> in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
<b>Comune di Montenero di Bisaccia </b>in persona del Sindaco in carica, <b>Ipotenusa s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante,<b> Arpa Molise </b>in persona del legale rappresentante, non costituiti in questa fase del giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo del Molise n. 00142/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO &#8211; MCP	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppe Tieri e di Regione Molise e di Ministero dei beni culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Pacciani e Sanino per delega di Di Pardo;	</p>
<p>Ritenuto di dover confermare le valutazioni espresse nel decreto cautelare monocratico secondo le quali sussiste il paventato danne grave ed irreparabile dell’appellante nella parte in cui l’ordinanza di primo grado comporta l’esclusione di qualsiasi intervento sull’impianto non consentendo l’inizio dell’attività produttiva allo stato possibile;<br />	<br />
Ritenuto che l’appello cautelare debba essere accolto nei limiti dell’ammissione della parte appellante all’inizio dell’attività produttiva allo stato possibile;<br />	<br />
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere integralmente compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, l&#8217;appello (Ricorso numero: 6999/2011) e, per l&#8217;effetto ammette l’appellante all’inizio dell’attività produttiva allo stato possibile.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3911/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3919</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3919/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3919/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3919/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3919</a></p>
<p>Va sospeso in parte, su ricorso di un controinteressato, il permesso di costruire, con autorizzazione ambientale ed idrogeologica per la realizzazione di n.2 autorimesse, considerato che i contrapposti interessi possono essere tutelati consentendo da un lato l’ultimazione del parcheggio già quasi completamente realizzato e sospendendo per il resto i provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3919/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3919</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3919/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3919</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso in parte, su ricorso di un controinteressato, il permesso di costruire, con autorizzazione ambientale ed idrogeologica per la realizzazione di n.2 autorimesse, considerato che i contrapposti interessi possono essere tutelati consentendo da un lato l’ultimazione del parcheggio già quasi completamente realizzato e sospendendo per il resto i provvedimenti impugnati anche ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03919/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06936/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6936 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Medi Srl</b>, <b>Liana Prete</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Naccarato, Fabio Raponi, con domicilio eletto presso Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, 76;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Gaeta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniela Piccolo, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale CdS in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br />	<br />
<b>Provincia di Latina Ministero per i beni e le attività culturali</b>; non costituiti in giudizio;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Aeneas Landing srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Scafetta, con domicilio eletto presso Salvatore Scafetta in Roma, via Guido D&#8217;Arezzo, 18;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 347/2011, resa tra le parti, concernente permesso di costruire &#8211; autorizzazione ambientale &#8211; vincolo idrogeologico.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta e di Aeneas Landing Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Naccarato, Piccolo e Scafetta;	</p>
<p>Considerato che i contrapposti interessi possono essere tutelati consentendo da un lato l’ultimazione del parcheggio già quasi completamente realizzato e sospendendo per il resto i provvedimenti impugnati anche ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie in parte l&#8217;appello (Ricorso numero: 6936/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-3919/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.3919</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.7253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.7253</a></p>
<p>Pres. ed Est. Giovannini L. B. (Avv.ti N. Adragna, S. Boero) c/ Ministero della Giustizia, Commissioni per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello di Catanzaro e presso la Corte d’appello di Palermo (Avv. Stato) sull&#8217;irrilevanza processuale dei pareri pro veritate prodotti nel giudizio avverso la non ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.7253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.7253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Giovannini<br /> L. B. (Avv.ti N. Adragna, S. Boero) c/ Ministero della Giustizia, Commissioni per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello di Catanzaro e presso la Corte d’appello di Palermo (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza processuale dei pareri pro veritate prodotti nel giudizio avverso la non ammissione alle prove orali dell&#8217;esame di avvocato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Autorità e termine per ricorrere – Indicazione – Omissione – Illegittimità – Non sussiste – Mera irregolarità – Configurabilità – Conseguenze	</p>
<p>2. Concorso pubblico – Prove scritte e orali – Valutazione – Voto numerico – Sufficienza	</p>
<p>3. Concorso – Abilitazione avvocato – Non ammissione – Impugnazione – Produzione pareri pro veritate – Irrilevanza – Ragioni	</p>
<p>4. Concorso – Abilitazione avvocato – Prove – Tempi medi di correzione – Sindacato G.a. – Ammissibilità – Limiti – Assoluta arbitrarietà o illogicità – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La violazione dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990 per omessa indicazione nel provvedimento impugnato dell’Autorità (e del termine) alla quale ricorrere non assume effetto invalidante, ma sostanzia una mera irregolarità tale da comportare, eventualmente, la sola concessione del beneficio dell’errore scusabile.	</p>
<p>2. Nelle procedure concorsuali pubbliche l’onere della motivazione dei giudizi inerenti tanto le prove scritte, quanto quelle orali, è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice.	</p>
<p>3. Nelle impugnazioni degli atti riguardanti l’ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato, i pareri pro veritate depositati dal ricorrente sono del tutto privi di rilevanza, non potendosi ammettere che professionisti, ex post scelti dall’interessato, in assenza dell’anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle valutazioni, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell’anonimato.	</p>
<p>4. Sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità; né, d’altro canto, è possibile ritenere la irragionevole ristrettezza di detti tempi in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l’impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6070 del 2007, proposto da: 	</p>
<p>Boero Lorenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Adragna e Stefano Boero, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lucullo, 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense costituita presso la Corte d’appello di Catanzaro, in persona del titolare pro-tempore, Commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense costituita presso la Corte d’appello di Palermo, in persona del titolare pro-tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Rebolia Michela; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DELLA ESCLUSIONE DALLE PROVE ORALI DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE PER L&#8217;ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – SESSIONE 2005/2006</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Giorgio Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, proposto originariamente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro, l’istante ha impugnato, unitamente ad ogni atto preliminare, presupposto, consequenziale e comunque connesso, la valutazione negativa espressa dalla commissione costituita presso la Corte d’appello di Catanzaro in ordine alle prove scritte redatte nella procedura di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2005/2006.<br />	<br />
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990. Violazione di legge e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. cit.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato in via principale è illegittimo in quanto privo della indicazione, prescritta dall’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, dell’autorità alla quale è possibile ricorrere. Ciò ha comportato la violazione del diritto di difesa dell’istante, tenuto anche conto delle perplessità nascenti dal fatto che la valutazione degli elaborati è stata effettuata dalla sottocommissione costituita presso la Corte d’appello di Catanzaro, mentre il provvedimento di non ammissione alle prove orali è promanato dalla commissione costituita presso la Corte d’appello di Palermo, sede dell’esame;<br />	<br />
2) Eccesso di potere, manifesta ingiustizia e/o disparità di trattamento e/o illogicità ed irrazionalità e/o contraddittorietà e/o sviamento dalla causa tipica e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990.<br />	<br />
Pertiene al giudice amministrativo sindacare le valutazioni della commissione di esame sotto il profilo della loro ragionevolezza, logicità e coerenza dei giudizi espressi. D’altro canto i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto totalmente privi di motivazione, non essendo sufficiente la mera attribuzione del punteggio numerico a rendere palesi le ragioni dei giudizi espressi dalla commissione. L’erroneità dell’operato di questa emerge comunque dai pareri pro-veritate formulati da due esperti, che hanno ritenuto gli elaborati dell’istante pienamente adeguati.<br />	<br />
3) Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 3 della l. n. 241 del 1990, comma 1 e comma 3: violazione di legge e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere: manifesta ingiustizia e/o illogicità ed irrazionalità e/o contraddittorietà e/o sviamento dalla causa tipica e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990.<br />	<br />
Viene ribadito il difetto totale di motivazione del provvedimento impugnato in via principale, secondo quanto prescritto dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Né le ragioni dello stesso emergono dal verbale della commissione. L’insufficienza a tal fine della mera attribuzione del punteggio numerico deriva anche da quanto disposto in via generale dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, che è da ritenersi norma di principio, alla quale non è dato derogare, incorrendosi altrimenti nel vizio di disparità di trattamento;<br />	<br />
4) Violazione e/o falsa applicazione di legge ex artt. 3, primo comma, della l. n. 241 del 1990 e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere: carenza di istruttoria e/o disparità di trattamento e/o travisamento dei presupposti di fatto e/o illogicità manifesta e conseguente annullabilità ex art. 21-octies della l. n. 241 del 1990.<br />	<br />
È mancata nella specie una adeguata istruttoria e, cioè a dire, una attenta lettura degli elaborati. Ciò è dimostrato dalla durata della seduta che appare del tutto inadeguata ad assicurare giudizi consapevoli e ponderati.<br />	<br />
L’istante ha quindi concluso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro esecutività e ammissione con riserva alle prove orali. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla spese di lite.<br />	<br />
Per il Ministero della Giustizia si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Nella Camera di Consiglio tenutasi il 27 luglio 2006 presso il Tribunale regionale adito la istanza cautelare è stata respinta.<br />	<br />
A seguito di regolamento di competenza proposto dalle amministrazioni intimate, il Consiglio di Stato, con decisione n. 2646 del 2007, ha dichiarato la competenza di questo Tribunale amministrativo regionale a conoscere della controversia.<br />	<br />
L’istante ne ha quindi proceduto ivi alla riassunzione, insistendo nelle prese deduzioni e conclusioni. <br />	<br />
Alla udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata ritenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Infondato è il primo motivo dedotto, alla luce della ormai costante giurisprudenza secondo cui la violazione dell’art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990 per omessa indicazione nel provvedimento impugnato dell’Autorità (e del termine) alla quale ricorrere non assume effetto invalidante, ma sostanzia una mera irregolarità tale da comportare, eventualmente, la sola concessione del beneficio dell’errore scusabile (da ultimo, Cons. di Stato, sez. III, 21 maggio 2010, n. 2506; sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5182; sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5316; sez. V, 31 gennaio 2003, n. 501; T.a.r. Umbria, 13 agosto 2009, n. 487; T.a.r. Toscana; II, 3 luglio 2009, n. 1178; T.a.r. Sicilia, sez. Catania, sez. IV, 7 maggio 2009, n. 869; T.a.r. Lazio, III, 18 ottobre 2006, n. 10462).<br />	<br />
Da disattendere sono anche il secondo ed il terzo motivo dedotti (che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente), alla luce ugualmente della ormai costante giurisprudenza secondo cui l’onere della motivazione dei giudizi inerenti tanto le prove scritte, quanto quelle orali nelle procedure concorsuali pubbliche è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice.<br />	<br />
A tale conclusione si è pervenuti nel rilievo che: a) si deve tenere conto delle esigenze di speditezza dei lavori della commissione; b) per la ponderata adeguatezza delle sue valutazioni, la normativa di settore prevede che della commissione facciano parte componenti dotati di particolari professionalità, portatori di esperienze convenientemente diversificate; c) ciascun componente della commissione può sollecitare valutazioni più approfondite e chiedere che su una sua proposta si decida motivatamente a maggioranza (con il pieno sindacato giurisdizionale ove la motivazione sia affetta da eccesso di potere; d) ove nessun componente solleciti valutazioni più approfondite per l’attribuzione di un voto diverso da quello in corso di verbalizzazione, la determinazione unanime di tutti i componenti, in quanto dotati di particolare professionalità, implica l’estrinsecazione di una ponderata scelta condivisa e, quanto al merito, insindacabile in sede giurisdizionale (v., da ultimo, Cons. di Stato, sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2325; sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 5792; sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4528; sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2557; sez. IV, 25 novembre 2009, n. 5846; sez. IV, 9 settembre 2009, nn. 5406 e 5410; sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4295; sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2241; sez. IV, 27 gennaio 2009, n. 434; T.a.r. Lazio, sez. I, 18 aprile 2011, n. 3359; sez. I, 18 ottobre 2010, n. 32840; sez. I, 10 settembre 2010, n. 32226; sez. I, 2 aprile 2010, n. 5580).<br />	<br />
Tale orientamento, che ha ricevuto l’avallo anche della Corte costituzionale (sent. 30 gennaio 2009, n. 20, confermata dalla ordinanza 20 marzo 2009, n. 78, nonché sent. 8 giugno 2011, n. 175), trova conferma, per argomento a contrario, dalla presenza nell’ordinamento di norme che solo per specifiche ipotesi impongono la formulazione di giudizi valutativi in forma estesa (v. art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006, relativamente alle valutazioni di non idoneità delle prove scritte del concorso notarile), in tal modo postulando, per la generalità dei casi, l’operatività della regola opposta.<br />	<br />
Inammissibile è poi la deduzione contenuta nel secondo motivo di gravame, volta a censurare l’operato della commissione esaminatrice sulla base delle osservazioni espresse nei pareri pro-veritate prodotti dall’istante in giudizio. Tale doglianza impinge infatti direttamente sul merito dell’attività della commissione, notoriamente non sindacabile nella presente sede di mera legittimità.<br />	<br />
Del resto già in altre occasioni è stato osservato che nelle impugnazioni degli atti riguardanti l’ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato, i pareri pro veritate depositati dal ricorrente sono del tutto privi di rilevanza, non potendosi ammettere che professionisti, ex post scelti dall’interessato, in assenza dell’anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle valutazioni, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell’anonimato (Cons. di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1008; sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991).<br />	<br />
Infondato da ultimo è il quarto motivo dedotto.<br />	<br />
Anche al riguardo costante è l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità; né, d’altro canto, è possibile ritenere la irragionevole ristrettezza di detti tempi in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l’impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione (Cons. di Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5406; sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3407; sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182; sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7284; T.a.r. Lazio, sez. I, 4 maggio 2009; n. 4488; sez. I, 20 febbraio 2009, n. 1823).<br />	<br />
Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Dispone l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente, Estensore<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-14-9-2011-n-7253/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2011 n.7253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-137/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.137</a></p>
<p>Va sospeso ai fini del riesame il decreto della Prefettura con il quale è stata respinta l’istanza di revoca di un precedente Decreto Prefettizio avente ad oggetto il divieto per il ricorrente di detenere armi licenza di porto d’armi; nel provvedimento in epigrafe si afferma l’impossibilità di accogliere l’istanza in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-137/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso ai fini del riesame il decreto della Prefettura con il quale è stata respinta l’istanza di revoca di un precedente Decreto Prefettizio avente ad oggetto il divieto per il ricorrente di detenere armi licenza di porto d’armi; nel provvedimento in epigrafe si afferma l’impossibilità di accogliere l’istanza in quanto dalle informazioni assunte risulta che il pericolo di abuso delle armi non è cessato ma al contrario restano immutate le ragioni che dettero luogo al divieto; rilevata la genericità della motivazione del provvedimento, a fronte delle spiegazioni circa il successivo venire meno delle ragioni che avevano giustificato all’epoca l’adozione del divieto di detenere armi e, nel prosieguo, il permanere del predetto divieto, va accolta la domanda cautelare, ai fini di consentire l’esercizio del potere di riesame dell’amministrazione nei termini della L. n. 241/1990. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00137/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00347/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 347 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ernesto Paltracca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bontempi N. 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Perugia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto emanato dalla Prefettura di Perugia — Ufficio Territoriale del Governo, prot.n. 28393 2611 del 4 agosto 2011, a firma del Dirigente Silvi Barbieri, con il quale è stata respinta l’istanza di revoca del precedente Decreto Prefettizio n. 0014874/2009 del 6 aprile 2009, avente ad oggetto il divieto per il ricorrente di detenere armi licenza di porto d’armi; di ogni altro atto presupposto, connesso è/o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Perugia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ravvisato che nel provvedimento in epigrafe si afferma l’impossibilità di accogliere l’istanza in quanto dalle informazioni assunte risulta che il pericolo di abuso delle armi non è cessato ma al contrario restano immutate le ragioni che dettero luogo al divieto;<br />	<br />
rilevata la genericità della motivazione del provvedimento, a fronte delle spiegazioni circa il successivo venire meno delle ragioni che avevano giustificato all’epoca l’adozione del divieto di detenere armi e, nel prosieguo, il permanere del predetto divieto;<br />	<br />
ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare, ai fini di consentire l’esercizio del potere di riesame dell’amministrazione nei termini della L. n. 241/1990.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria in accoglimento della domanda cautelare sospende l’impugnato provvedimento ai fini del riesame.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-14-9-2011-n-137/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/9/2011 n.137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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