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	<title>14/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/7/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.1341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.1341</a></p>
<p>Pres. Cavallari, Est. Dibello Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c. Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avvocatura dello Stato) e Northern Petroleum Lmt (avv.ti Portaluri, Sandulli, Trotta) VIA &#8211; Art. 5, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Impatti cumulativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.1341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cavallari, Est. Dibello<br /> Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c. Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali (Avvocatura dello Stato) e Northern Petroleum Lmt (avv.ti Portaluri, Sandulli, Trotta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">VIA &#8211; Art. 5, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Impatti cumulativi &#8211; Insuscettibilità di analisi frazionata &#8211; Principio di precauzione &#8211; Art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Quando l’intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd. impatti cumulativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>NN. 01341/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00186/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 186 del 2010, proposto da: Comune di Ostuni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cecilia Rosalia Zaccaria, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><br />	<br />
Northern Petroleum Lmt, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Luigi Portaluri, M. Alessandra Sandulli, Andrea Trotta, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24; </p>
<p><i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><br />	<br />
Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ottavio Carparelli, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Nocera, Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
-del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma lavori collegato al permesso di ricerca &#8220;d l49 D.R.-NP&#8221; sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla socie<br />
<br />	<br />
-del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca d60 F.R.-NP sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla societ<br />
<br />	<br />
-del provvedimento di pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma di lavori collegato al permesso di ricerca d61 F.R.-NP sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla societ<br />
<br />	<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, del decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/193/2008 del 23.6.2008, recante modifica del DM 18.9.2007 e del decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente, della Tutela del Territorio e del Ma<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Northern Petroleum Lmt;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Zaccaria, Tarentini, Carparelli, Dibello, Gadaleta, in sostituzione di Triggiani, Portaluri, anche in sostituzione di Sandulli, Trotta.;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
In data 8.9.2008, la Northern Petroleum ha formulato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla prima fase del programma di lavoro correlato a tre domande di permesso di ricerca di idrocarburi, sottoponendo a VIA le attività concernenti la esecuzione di indagini sismiche.</p>
<p>Dopo la pubblicazione su alcuni quotidiani a diffusione regionale della domanda di pronuncia di VIA con annesso deposito del progetto e dello SIA, il progetto è stato esaminato in data 12.3.2009 dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale- VIA e VAS- la quale ha formulato parere favorevole con prescrizioni(con atti nn.247-248 del 12.3.2009)</p>
<p>In ultima analisi, con i decreti impugnati , il MATTM, di concerto con il MIBAC ha formulato un giudizio positivo di compatibilità ambientale dei tre progetti subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate:</p>
<p>dalla commissione tecnica, consistenti esclusivamente in misure di prevenzione e mitigazione degli impatti previsti in danno dei mammiferi marini;</p>
<p>dal MIBAC, concernenti unicamente le misure da attuare in ipotesi di rinvenimento casuale di resti, relitti o manufatti.</p>
<p>Il Comune di Ostuni, rappresentando che le operazioni di indagine geofisica preliminari alla ricerca di idrocarburi consistono nell’impiego della metodica definita AIRGUN, la quale è ufficialmente annoverata tra le forme riconosciute di inquinamento dalla proposta di direttiva n.2006/16976, impugna i decreti e gli atti connessi in epigrafe alla luce dei seguenti motivi, qui di seguito esposti sinteticamente :</p>
<p>I- è stato violato l’art 24 del codice ambiente che disciplina la fase della consultazione pubblica della procedura di VIA;</p>
<p>II- il parere reso dalla commissione tecnica di VIA è viziato da incompetenza in ragione della illegittima composizione dell’organo;</p>
<p>III- il progetto di ricerca cui inerisce la VIA impugnata è solo una frazione di modeste dimensioni di un intervento ben più esteso, costituito da ben cinque richieste di permessi di ricerca, e da ulteriori due permessi già conseguiti dalla società .</p>
<p>Si sono costituiti in giudizio:<br />	<br />
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,<br />	<br />
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
per resistere al ricorso del quale hanno chiesto che sia dichiarata l’infondatezza.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la società Northern Petroleum ed ha insistito per la infondatezza del gravame .<br />	<br />
Hanno spiegato intervento ad adiuvandum il Comune di Fasano e la Regione Puglia, nonché il Comune di Monopoli.</p>
<p>Dopo la concessione della tutela cautelare, il ricorso è stato deciso alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Occorre evidenziare che la società contro interessata Northern Petroleum ltd, dopo la pronuncia della sentenza 2602/2010 del TAR Puglia-Bari, e della ordinanza cautelare 130/2010 resa dal Collegio, ha nuovamente riproposto istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, stavolta con riferimento ai tre permessi di ricerca di idrocarburi complessivamente considerati.</p>
<p>La circostanza è stata posta in risalto anche dalla difesa del Comune di Ostuni ricorrente, per desumerne un sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito. </p>
<p>Il Collegio prende atto della circostanza in questione ai fini della relativa declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse. </p>
<p>Il ricorso è peraltro fondato con particolare riguardo al terzo motivo di censura.</p>
<p>Con questo gruppo di doglianze, il Comune di Ostuni lamenta la natura parziale della Valutazione di impatto ambientale compiuta dagli enti preposti alla verifica della incidenza dell’intervento progettato dalla Northern Petroleum sull’ambiente interessato.</p>
<p>Detto intervento prefigura, &#8211; secondo la tesi dell’ente locale ricorrente &#8211; in realtà, un unico programma di ricerca di idrocarburi che la società controinteressata avrebbe sostanzialmente scorporato in più lotti impedendo, in tal modo, una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dalla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.</p>
<p>Dette criticità avrebbero dovuto formare oggetto di unica valutazione atteso che la contro- interessata ha rivolto ben cinque istanze finalizzate al conseguimento di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi al largo delle coste brindisine quasi senza soluzione di continuità; ed ha già ottenuto altri due permessi di ricerca che riguardano aree contigue alle prime.</p>
<p>L’impostazione seguita dall’ente locale va condivisa.</p>
<p>Quando l’intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi.</p>
<p>Il codice dell’ambiente, con l’art 5, comma 1 lettera c, restituisce invero un concetto di impatto ambientale che, per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata.</p>
<p>L’impatto ambientale viene infatti descritto come “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,architettonici,culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.</p>
<p>Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare l’obbligo, per l’imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto – così come prescritto dall’art 3,comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988-perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso.</p>
<p>Ciò significa che, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore, l’organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la <i>reductio ad unitatem</i>, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento.</p>
<p>L’imprenditore, dal canto suo, è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l’organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull’ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull’ambiente.</p>
<p>Questo ordine di argomentazioni conduce nella direzione di una valutazione di impatto ambientale unitaria, in ragione delle su richiamate esigenze , del tutto disattese nel caso .</p>
<p>Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria , affermando che “La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per &#8220;tronchi&#8221; o &#8220;lotti&#8221;; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell&#8217;opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l&#8217;opera venga artificiosamente suddivisa infrazioni eseguite in assenza della valutazione, perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.(Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009 , n. 3849).</p>
<p>Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che è ben vero che uno dei principi fondamentali dell’attività amministrativa è quello di non aggravio procedimentale , ma è altrettanto meritevole di tutela – nello specifico settore del diritto ambientale – l’esigenza di una analisi approfondita delle conseguenze complessive che possono manifestarsi in un’area prescelta quale sito di interesse , per lo svolgimento di attività di rilevanza economica, il che può esigere, di contro, un prolungamento della tempistica procedimentale.</p>
<p>Nel caso di specie, del resto, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall’impiego del metodo di prospezione geofisica denominato air gun si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica , ma anche le conseguenze sulla fauna marina.</p>
<p>Invero, occorre evidenziare che il sistema denominato air gun consiste nella esplosione di un quantitativo di aria a velocità notevolissima la quale, in caso di presenza di giacimenti restituisce a bordo di una nave sentinella un’onda rivelatrice della presenza dei medesimi .</p>
<p>Ora, compiendo una disamina dei profili più tecnici dell’operazione, si deve osservare che, sebbene sia stato prospettato l’utilizzo di una sola nave destinata a registrare le onde d’urto che segnalano la presenza di giacimenti di idrocarburi, è evidente che il posizionamento della nave medesima in aree successive costringe le specie sottomarine che hanno subito l’impatto della esplosione di aria, a un innaturale mutamento di habitat, proprio al fine di porsi alla ricerca di siti protetti. </p>
<p>Né può mancarsi di evidenziare che, malgrado la previsione, nel contesto del decreto ministeriale impugnato, di una serie di accorgimenti che riguardano la specifica esecuzione delle prospezioni petrolifere, l’impatto ambientale del quale si discute appare davvero imponente.</p>
<p>Detto impatto si manifesta, coma la difesa del Comune ha ben documentato, nei riguardi di alcune specie di mammiferi marini che, per la loro particolarità e esiguità numerica, vanno preservate da ogni possibile aggressione.</p>
<p>Sotto tale riguardo, il Collegio deve richiamare il principio di precauzione che costituisce regola fondante dell’azione ambientale, in uno ai criteri ulteriori descritti dall’art 3 ter del d.lgs 152/2006.</p>
<p>Dal principio di precauzione deriva l’esigenza di un’azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla salvaguardia dell’ecosistema in funzione preventiva, anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l’ambiente ad una determinata causa umana.</p>
<p>Questo vuol dire che, se allo stato attuale delle conoscenze, appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il cd. fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei lungo le nostre coste al disorientamento provocato da fortissime esplosioni percepibili dai medesimi mammiferi durante le indagini geosismiche (condotte in vista della ricerca di idrocarburi), la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell’ambiente.</p>
<p>Questa opzione argomentativa è seguita da Tar Toscana che insegna “La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell&#8217;interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un&#8217;alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un&#8217;attività, sfuggendo, per l&#8217;effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell&#8217;integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell&#8217;area, possono implicare l&#8217;eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010 , n. 986).</p>
<p>Ma proprio questa ragione esige altresì che, in difetto di metodi di ricerca meno impattanti, non v’è dubbio che unico baluardo di difesa per l’ambiente rimanga quello di una valutazione di impatto unitaria , cioè tale da fornire una visione completa delle interazioni e degli effetti di un programma umano di sfruttamento delle risorse sull’ecosistema da proteggere.</p>
<p>Il ricorso va pertanto accolto, e i decreti ministeriali impugnati vanno annullati.</p>
<p>Le spese processuali possono essere compensate. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla i decreti ministeriali impugnati.<br />	<br />
Spese compensate. </p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/07/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-1341/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.1341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-633/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-633/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.633</a></p>
<p>Va accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito (fissata a distanza di 7 mesi), senza che a ciò consegua la perdita di efficacia del provvedimento impugnato, la domanda cautelare avverso un&#8217;ordinanza comunale che ingiunge ad un bar di &#8220;adottare con effetto immediato tutti gli accorgimenti necessari a limitare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-633/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-633/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito (fissata a distanza di 7 mesi), senza che a ciò consegua la perdita di efficacia del provvedimento impugnato, la domanda cautelare avverso un&#8217;ordinanza comunale che ingiunge ad un bar di &#8220;adottare con effetto immediato tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni durante il periodo notturno&#8221;. Cio&#8217; considerato che nel bilanciamento degli interessi posti a confronto e nel dubbio sulla giurisdizione in ordine alla sanzione pecuniaria inflitta avente carattere presumibilmente afflittivo, parrebbe preferibile privilegiare quell’interesse pubblico che tutela la salute umana ed altresì considerato che la vicenda può, comunque, essere definita in tempi brevi ex art. 55 c.p.a.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00633/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00811/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 811 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Mtm Snc</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Stefana, Stefano Straneo, con domicilio eletto presso Alessandro Stefana in Brescia, via Diaz, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Villa Carcina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Silvano Bresciani</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Garbarino, con domicilio eletto presso Pietro Garbarino in Brescia, via Malta, 3; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 07/2011 del 06/04/2011 con la quale l&#8217;amministrazione resistente ingiungeva al ricorrente di &#8220;adottare con effetto immediato tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni durante il periodo notturno&#8221;, nonchè di ogni altro atto connesso.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Villa Carcina e di Silvano Bresciani;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che nel bilanciamento degli interessi posti a confronto e nel dubbio sulla giurisdizione in ordine alla sanzione pecuniaria inflitta avente carattere presumibilmente afflittivo, parrebbe preferibile privilegiare quell’interesse pubblico che tutela la salute umana ed altresì considerato che la vicenda può, comunque, essere definita in tempi brevi ex art. 55 c.p.a.<br /> <br />
Nulla allo stato per le spese.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) Accoglie nei soli limiti della fissazione dell’udienza di merito indicando quest’ultima per il giorno 11 gennaio 2012 senza che a ciò consegua la perdita di efficacia del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Nulla per le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />	<br />
Sergio Conti, Consigliere<br />	<br />
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-633/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.493</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare sulla determinazione assunta dal Comandante Generale della Guardia di Finanza che ha disposto la perdita del grado per rimozione nei confronti del ricorrente, in quanto il D.Lgs. 66/2010 non prescrive che l’atto di contestazione degli addebiti debba recare l’invito rivolto all’interessato a nominare un proprio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare sulla determinazione assunta dal Comandante Generale della Guardia di Finanza che ha disposto la perdita del grado per rimozione nei confronti del ricorrente, in quanto il D.Lgs. 66/2010 non prescrive che l’atto di contestazione degli addebiti debba recare l’invito rivolto all’interessato a nominare un proprio difensore di fiducia; la “Guida tecnica norme e procedure disciplinari” è stata adottata dal Ministero in data successiva a quella della contestazione degli addebiti; in ogni caso, il ricorrente ha partecipato attivamente al procedimento disciplinare, dapprima depositando in proprio scritti difensivi e documenti, in seguito avvalendosi del difensore d’ufficio nominatogli dall’amministrazione procedente (avendo egli rinunciato a nominarne uno di fiducia) in tempo utile per produrre un’ulteriore memoria difensiva e per essere ascoltato, unitamente al proprio difensore, dinanzi alla Commissione di disciplina; né in sede procedimentale né nel presente giudizio il ricorrente ha lamentato alcuna concreta lesione del proprio diritto di difesa dipendente da atti istruttori compiuti dall’amministrazione prima della nomina del proprio difensore sicchè la censura proposta non sembra sorretta da un interesse sostanziale del ricorrente; quanto al secondo motivo di ricorso , &#8211; la competenza ad irrogare la sanzione disciplinare impugnata è stata correttamente individuata dall’amministrazione ai sensi dell’art. 2149 D. Lgs. 66/2010, il quale dispone che, per il personale del Corpo della Guardia di Finanza di grado inferiore agli ufficiali generali e ai colonnelli, la potestà sanzionatoria compete al Comandante generale del Corpo; quanto al terzo motivo: l’amministrazione ha dato puntuale applicazione all’art. 1388, comma 9 del C.O.M. secondo cui “Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato”; la questione di illegittimità costituzionale della predetta norma non appare prima facie rilevante ai fini del presente giudizio, dal momento che l’atto conclusivo del procedimento disciplinare si è fondato su una motivazione autonoma ed autosufficiente; d) quanto al quarto motivo: la sentenza di applicazione delle pena su richiesta delle parti (patteggiamento), ai sensi degli artt. 445 e 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; &#8211; l’atto impugnato è stato comunque adottato a seguito di un’istruttoria completa ed accurata, nell’ambito della quale sono stati esaminati tutti gli atti del procedimento penale, non ultima la stessa confessione resa dall’indagato in sede di indagini preliminari dinanzi ai PP.MM. in data 21.05.2010 (benchè in seguito parzialmente ritrattata); &#8211; le valutazioni svolte al riguardo nella relazione conclusiva del funzionario istruttore e nella stessa motivazione del provvedimento impugnato appaiono fondate su un apprezzamento ragionevole delle risultanze processuali, alla luce di fatti che appaiono fondatamente ascrivibili al ricorrente; &#8211; i precedenti di servizio del ricorrente non erano ostativi all’adozione dell’atto impugnato, e, in ogni caso, sono stati ritenuti dall’amministrazione recessivi rispetto all’interesse pubblico alla tutela del prestigio e dell’immagine del Corpo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00493/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00786/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 786 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>DI MAOLA DONATO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione assunta dal Comandante Generale della Guardia di Finanza in data 7.4.2011, notificata il 18 aprile successivo, che ha disposto la perdita del grado per rimozione nei confronti del ricorrente;<br />	<br />
nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ivi compresa la proposta della Commissione di disciplina in data 18.2.2011	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, ad un primo esame, che il ricorso non appare assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris dal momento che:<br />	<br />
a) quanto al primo motivo:<br />	<br />
&#8211; l’art. 1370 del D. Lgs. 66/2010 non prescrive che l’atto di contestazione degli addebiti debba recare l’invito rivolto all’interessato a nominare un proprio difensore di fiducia;<br />	<br />
&#8211; la “Guida tecnica norme e procedure disciplinari” è stata adottata dal Ministero in data successiva a quella della contestazione degli addebiti;<br />	<br />
&#8211; in ogni caso, il ricorrente ha partecipato attivamente al procedimento disciplinare, dapprima depositando in proprio scritti difensivi e documenti, in seguito avvalendosi del difensore d’ufficio nominatogli dall’amministrazione procedente (avendo egli r<br />
&#8211; né in sede procedimentale né nel presente giudizio il ricorrente ha lamentato alcuna concreta lesione del proprio diritto di difesa dipendente da atti istruttori compiuti dall’amministrazione prima della nomina del proprio difensore sicchè la censura pr<br />
b) quanto al secondo motivo:<br />	<br />
&#8211; la competenza ad irrogare la sanzione disciplinare impugnata è stata correttamente individuata dall’amministrazione ai sensi dell’art. 2149 D. Lgs. 66/2010, il quale dispone che, per il personale del Corpo della Guardia di Finanza di grado inferiore agl<br />
c) quanto al terzo motivo:<br />	<br />
&#8211; l’amministrazione ha dato puntuale applicazione all’art. 1388, comma 9 del C.O.M. secondo cui “Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato”;<br />	<br />
&#8211; la questione di illegittimità costituzionale della predetta norma non appare prima facie rilevante ai fini del presente giudizio, dal momento che l’atto conclusivo del procedimento disciplinare si è fondato su una motivazione autonoma ed autosufficiente<br />
d) quanto al quarto motivo:<br />	<br />
&#8211; la sentenza di applicazione delle pena su richiesta delle parti (patteggiamento), ai sensi degli artt. 445 e 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento del fatto<br />
&#8211; l’atto impugnato è stato comunque adottato a seguito di un’istruttoria completa ed accurata, nell’ambito della quale sono stati esaminati tutti gli atti del procedimento penale, non ultima la stessa confessione resa dall’indagato in sede di indagini pre<br />
&#8211; le valutazioni svolte al riguardo nella relazione conclusiva del funzionario istruttore e nella stessa motivazione del provvedimento impugnato appaiono fondate su un apprezzamento ragionevole delle risultanze processuali, alla luce di fatti che appaiono<br />
&#8211; i precedenti di servizio del ricorrente non erano ostativi all’adozione dell’atto impugnato, e, in ogni caso, sono stati ritenuti dall’amministrazione recessivi rispetto all’interesse pubblico alla tutela del prestigio e dell’immagine del Corpo;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per la concessione dell’invocata domanda cautelare e che, peraltro, le spese della presente fase possano essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare e compensa le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Richard Goso, Primo Referendario<br />	<br />
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-323/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.323</a></p>
<p>va sospeso il verbale di gara riguardante l&#8217;esclusione di un&#8217;ATI ricorrente dalla gara, mediante procedura aperta, relativa all&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;ristrutturazione ed adeguamento di un palazzotto prevedendo di non imporre (art. 2.3 lett. a del disciplinare di gara) espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-323/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-323/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso il verbale di gara riguardante l&#8217;esclusione di un&#8217;ATI ricorrente dalla gara, mediante procedura aperta, relativa all&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;ristrutturazione ed adeguamento di un palazzotto prevedendo di non imporre (art. 2.3 lett. a del disciplinare di gara) espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria) ma solo in quella OG1 (categoria prevalente); la sospensiva e&#8217; concessa in quanto l’art. 2.3 lett. a) del disciplinare di gara non impone espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria) ma solo in quella OG1 (categoria prevalente). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00323/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00582/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 582 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Ati Parente Attilio &#038; Riccardo Srl-Amato Costruzioni Srl-Attura Giuseppe &#038; C. Sas</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giancarlo Di Biase, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Teson in Latina, via Vico n. 45;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Veroli</b>, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dagli avv. Felice Maria Spirito e Sara Spirito, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Perazzotti in Latina, via Monti 13; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del verbale di gara n.1 datato 29 aprile 2011, comunicato con nota prot. n. 9878 del 3 maggio 2011 che pure si impugna, riguardante l&#8217;esclusione dell&#8217;ATI ricorrente dalla gara, mediante procedura aperta, relativa all&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;ristrutturazione ed adeguamento del palazzotto dello sport &#8220;Pala Coccia&#8221;&#8221;;<br />	<br />
del bando di gara prot. n. 2247 del 31 gennaio 2011 e del relativo disciplinare;<br />	<br />
del verbale di gara n. 2 datato 20 maggio 2011, comunicato con nota prot. n. 12238 del 1 giugno 2011 che pure si impugna;<br />	<br />
della nota prot. n. 12583 dell&#8217;8 giugno 2011;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Veroli;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che da un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da “fumus boni iuris”, posto che l’art. 2.3 lett. a) del disciplinare di gara non impone espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria) ma solo in quella OG1 (categoria prevalente);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ACCOGLIE la suindicata domanda di tutela cautelare.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’1 dicembre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 14/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-323/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/7/2011 n.2618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-2618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-7-2011-n-2618/</guid>

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<p>va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento dell&#8217;autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che irroga la sanzione amministrativa di € 100.000 con obbligo di pubblicare nel termine di trenta giorni per tre volte costosa e denigratoria dichiarazione rettificativa sui quotidiani La Repubblica ed il Corriere della Sera (circa</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va respinta la domanda cautelare avverso il provvedimento dell&#8217;autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che irroga la sanzione amministrativa di € 100.000 con obbligo di pubblicare nel termine di trenta giorni per tre volte costosa e denigratoria dichiarazione rettificativa sui quotidiani La Repubblica ed il Corriere della Sera (circa i modelli di un&#8217;auto pick up, nei quali si sottolineava tra l&#8217;altro la possibilità di &#8220;soddisfare tutte le esigenze, sia nell&#8217;utilizzo professionale, che per il tempo libero&#8221;, mentre si trattava di un veicolo di solo uso professionale), se il danno lamentato ha natura prevalentemente economica e non emergono argomenti di doglianza di incontroversa concludenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02618/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05652/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5652 del 2011, proposto da <b>Melian Italia Srl</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Lorella Blora, Stelio Mangiameli, Andrea Imperiali, con domicilio eletto presso Andrea Imperiali in Roma, via Tacito, 41;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; AGCM</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCom</b>;<br />	<br />
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>;<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento n. 22319 emesso nel procedimento n. PS6437/dpsa/f24 assunto dall?autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 20.04.2011, pervenuto alla ricorrente in data 4.5.2011;<br />	<br />
di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ed in particolare della irrogazione della sanzione amministrativa di € 100.000,00	</p>
<p>E PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI derivanti dall’obbligo sancito nel ridetto provvedimento di pubblicare nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione, per tre volte costosa e denigratoria dichiarazione rettificativa sui quotidiani La Repubblica ed il Corriere della Sera nonché per trenta giorni sul proprio sito web, specificandosi peraltro che la domanda di risarcimento riguarda anche il danno conseguente l’obbligo di pagamento della suddetta sanzione amministrativa;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>&#8211; viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso l’impugnata determinazione, con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a fronte di una pratica commerciale ritenuta scorretta, ha disposto l’irrogazione di una sanzione pecuni<br />
&#8211; escluso che – impregiudicata la valutazione della fondatezza degli esposti profili di censura – dall’esecuzione dell’atto impugnato derivi in capo alla ricorrente, attesa la natura prevalentemente economica del danno lamentato, un pregiudizio avente car<br />
ulteriormente dato atto, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, come i dedotti argomenti di doglianza non evidenzino, con carattere di incontroversa concludenza, l’illegittimità della gravata determinazione, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris inerente alla formulata istanza di sospensione dell’esecuzione di quest’ultima;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I – così dispone in ordine alla formulata istanza cautelare:<br />	<br />
&#8211; RESPINGE la predetta richiesta;<br />	<br />
&#8211; CONDANNA la ricorrente Melian Italia s.r.l., nella persona del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 104/2010, al pagamento delle spese inerenti la presente fase cautelare, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercat	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.3843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-7-2011-n-3843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-7-2011-n-3843/</guid>

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<p>Pres. R. Conti, est. R. Cicchese Alfonso Marigliano (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Sergio Turturiello) c. Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla possibilità di sottoporre a valutazione attitudinale il militare riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelare Miltare e militarizzato – Polizia dello Stato –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-7-2011-n-3843/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.3843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-7-2011-n-3843/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.3843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Conti, est. R. Cicchese<br /> Alfonso Marigliano (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Sergio Turturiello) c. Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di sottoporre a valutazione attitudinale il militare riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Miltare e militarizzato – Polizia dello Stato – Dipendenti riammessi in servizio – Possibilità di essere sottoposti a test attitudinali – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 D.M. 198/03, anche per i dipendenti della Polizia di Stato riammessi in servizio a seguito di sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale, può e deve essere accertata da parte della P.A., con test attitudinali, la permanenza dell&#8217;idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all&#8217;ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico (1)	</p>
<p></b>____________________________________<br />	<br />
1. cfr. <i>TAR Lazio – Roma, Sez. I, sentenza dell’8 febbraio 2011, n. 1222; Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2010, n. 442</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3221 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Alfonso Marigliano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abbamonte e Sergio Turturiello, elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci, 16, presso lo studio dell’avv. Abbamonte; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del ministro p.t., la Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-della nota prot. n. 333C/I- Sez.2^/17894/1 del 30 marzo 2011, con la quale la P.A. riteneva necessario sottoporre il ricorrente ad una valutazione dei requisiti attitudinali e psico- fisici, in applicazione dell&#8217;art. 2 D.M. 30 giugno 2003 n. 198;<br />	<br />
-della nota 1.4.2001 della Questura di Napoli;<br />	<br />
-del verbale di notifica della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali del 5.4.2011;<br />	<br />
-di tutti gli atti, di contenuto sconosciuto, citati nel richiamato verbale, quali il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/10E.5.1/297 del 31.3.2011; <br />	<br />
&#8211; del decreto del Capo della Polizia prot. n. 333 – C/17894 del 9 maggio 2011, con il quale è stata disposta la cessazione da servizio del ricorrente e degli atti ivi richiamati compresa la nota della Questura di Napoli n. 2.1/4268 del 10.2.2011;<br />	<br />
di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Rilevato il ricorrente ha impugnato, insieme a vari atti endoprocedimentali, il provvedimento con il quale il Capo della Polizia ha disposto la sua cessazione dal servizio per accertata inidoneità attitudinale;<br />	<br />
Considerato che, come si legge nel provvedimento gravato, la verifica di permanenza dei requisiti attitudinali era stata disposta dall’amministrazione a seguito della riammissione in servizio del ricorrente nel febbraio 2011, disposta in ragione dell’approssimarsi dei termini di scadenza del periodo massimo di sospensione cautelare previsto dalla legge 19/1990;<br />	<br />
Considerato che la sospensione cautelare era stata disposta nell’aprile 2006 ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. 737/81, perché il ricorrente risultava sottoposto a procedimento penale;<br />	<br />
Ritenuto che debbano essere respinti il primo, il secondo e il terzo motivo di doglianza, con i quali il ricorrente ha lamentato difetto di motivazione, violazione dell’art. 2 del d.m. 198/2003, degli articoli 5, comma 5, e 6 del d.m. 129/2005, eccesso di potere per presupposto erroneo, sviamento e violazione dell’art. 97 della Costituzione, sostenendo l’inapplicabilità al personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato della disposizione che prevede il controllo di idoneità attitudinale, comunque disposta, nel caso concreto, per ragioni non riconducibili a comportamenti sintomatici di una diminuita attitudine al servizio;<br />	<br />
Rilevato che il contenuto testuale della norma di cui all&#8217;art. 2, d.m. n. 198 del 2003 non esclude affatto la possibilità di sottoporre il dipendente riammesso in servizio anche ad accertamento attitudinale, oltre che psico-fisico, in costanza di rapporto;<br />	<br />
Considerato infatti che, come ribadito recentemente in giurisprudenza, “l&#8217;art. 2, d.m. citato … nella rubrica recita testualmente «accertamento dell&#8217;idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruolo della Polizia di Stato», con ciò confermandosi quale disposizione che mira a disciplinare anche gli accertamenti attitudinali. E sebbene al primo e al secondo comma, la disposizione si riferisca solo all&#8217;idoneità fisica e psichica, disciplinando le modalità con cui la stessa può essere accertata, in costanza di rapporto; al comma terzo, il testo normativo disciplina genericamente il giudizio di idoneità al servizio di polizia (con ciò comprendendo anche il giudizio sull&#8217;idoneità attitudinale per coerenza con la rubrica) che può essere accertata dalla P.A. — oltre che in alcuni tassativi casi enunciati dalla norma — opportunamente e specificamente motivando, anche qualora sussistano circostanze che lo rendano obiettivamente necessario” (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 febbraio 2011 , n. 1222, nello stesso senso Consiglio di Stato, parere della Commissione Speciale del 4 ottobre 2010, numero affare 2206/2010, sulla possibilità di sottoporre a valutazione attitudinale il militare riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelare cfr. pure Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 1 febbraio 2010, n 442);<br />	<br />
Rilevato che il citato parere del Consiglio di Stato individua, tra le specifiche circostanze che legittimano il ricorso al riesame attitudinale, la prolungata assenza dal servizio e (disgiuntamente) la sussistenza di fatti di particolare gravità;<br />	<br />
Considerato che tali circostanze sono entrambe sussistenti nel caso in esame, e che la prima, in particolare, risulta esplicitamente e puntualmente richiamate nel testo del provvedimento gravato e degli atti endoprocedimentali che ne hanno preceduto l’adozione;<br />	<br />
Considerato, ancora, che la sopra richiamata gravità dei fatti non richiede, come prospettato in gravame, un previo accertamento di responsabilità penale, essendo la medesima compatibile anche con una valutazione di irrilevanza penale dei fatti, peraltro neppure intervenuta nel caso in esame (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n 442/2010, cit.);<br />	<br />
Considerato che il rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del d.m. 129/2005 (regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato), attiene chiaramente alle sole modalità di svolgimento della valutazione e non alla sussistenza dei presupposti;<br />	<br />
Ritenuto che non può essere ravvisato alcun aggravamento del procedimento di riammissione in servizio essendo state motivatamente ponderate, in considerazione delle peculiarità del caso concreto, le esigenze del dipendente con quelle dell’amministrazione e della collettività in generale (cfr. in particolare nota prot. 333 c/I del 30 marzo 2011, ove si legge che la riammissione in servizio di un’appartenente alla Polizia di Stato, dopo un lungo periodo di sospensione, si rende necessario “… a tutela del lavoratore, il quale … potrebbe essere impiegato, all’atto della riammissione, in compiti non più compatibili con le sue capacità operative e/o con il suo stato di salute, con evidente rischio per la propria incolumità, ma anche a tutela della collettività nella quale è chiamato ad operare .. a salvaguardia del bene comune della sicurezza”); <br />	<br />
Ritenuto che vada anche respinto il quarto motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato l’esiguità del termine intercorso tra la comunicazione della riammissione in servizio e lo svolgimento delle prove, tale da non consentirgli una preparazione delle medesime;<br />	<br />
Considerato infatti che la valutazione attitudinale non mira a verificare aspetti culturali, ma psicologici e non richiede, di conseguenza, alcuna attività di studio da parte dell’esaminando; <br />	<br />
Ritenuto, infine, che debba essere respinto il quinto motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato il mancato svolgimento, oltre alle prove attitudinale – il cui esito, peraltro, non risulta oggetto di specifiche censure &#8211; delle visite mediche, che pure avrebbero potuto consentire una diversa valutazione circa la sua idoneità a permanere in servizio;<br />	<br />
Rilevato che l’accertata inidoneità attitudinale è di per sé ragione sufficiente a determinare l’adozione del provvedimento di cessazione dal servizio, senza necessità di appesantire il provvedimento con accertamenti ulteriori,che non avrebbero potuto in alcun modo porre nel nulla la rilevata indidoneità;<br />	<br />
Ritenuto che il ricorso debba essere respinto, ma che la specificità della materia giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di lite;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Renzo Conti, Presidente<br />	<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere<br />	<br />
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/07/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-7-2011-n-3843/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.3843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.4277</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-7-2011-n-4277/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-7-2011-n-4277/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-7-2011-n-4277/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.4277</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Atzeni Trevi s.p.a. (Avv.ti F. Migliarotti e N. Marcone) c/ Presidenza del consiglio dei Ministri (Avv. Stato) ed altri 1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Reato grave in danno dello Stato – Esclusione – Necessità – Estinzione dopo presentazione offerta – Irrilevanza. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-7-2011-n-4277/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.4277</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-7-2011-n-4277/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.4277</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Atzeni<br /> Trevi s.p.a. (Avv.ti F. Migliarotti e N. Marcone) c/ Presidenza del consiglio dei Ministri (Avv. Stato) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Reato grave in danno dello Stato – Esclusione – Necessità – Estinzione dopo presentazione offerta – Irrilevanza.</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Normativa – Interpretazione formalistica- Esclusione – Conseguenze – Offerta – Numero di pagine eccessivo – Ammissibilità.</p>
<p>3.	 Contratti della P.A. – Gara – Affidamento di lavori – Stazione appaltante – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Scelta discrezionale – In presenza di un progetto completo – Ammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In tema di procedure di gara, ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. c) e g) del d.lgs. n. 163/2006 costituisce causa necessaria di esclusione dall’appalto la condanna per un reato di palese ed indiscutibile gravità commesso in danno dello Stato – nella specie consistente nell’infedele dichiarazione annuale d’imposta e nella violazione delle norma per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto poste in essere dal presidente del consiglio di amministrazione della società partecipante &#8211; venendo meno ogni possibilità di autonoma valutazione da parte della stazione appaltante. A tal fine è irrilevante la circostanza che il reato sia estinto qualora il relativo provvedimento di estinzione sia emesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.	</p>
<p>2.La normativa di gara per l’affidamento di contratti pubblici non può essere intesa in senso formalistico nella parte in cui detta regole per esigenze di funzionalità e speditezza della commissione di gara. Infatti, l’eccessivo formalismo porterebbe allo svolgimento di un confronto tra i concorrenti basato sugli adempimenti burocratici anziché sulla qualità delle proposte. Ne consegue che è da considerarsi ammissibile l’offerta che in violazione della lettera d’invito sia redatta in un numero di pagine superiore a quello massimo previsto se tale limite è superato mediante il richiamo ad allegati la cui funzione sia meramente integrativa dell’offerta stessa.	</p>
<p>3.In tema di procedure di gara per l’affidamento di lavori, è legittima l’adozione da parte della stazione appaltante del sistema di scelta del contraente basato sull’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di dare rilevanza non solo al prezzo ma anche alle modalità esecutive dell’opera. Infatti, la scelta dei criteri di aggiudicazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante. A tal fine è, dunque, irrilevante la circostanza che il progetto dell’opera sia completo e che, di conseguenza, la gara possa essere anche aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello numero di registro generale 1700 del 2011, proposto dalla </p>
<p>Trevi s.p.a., in persona del legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese con Consorzio ravennate, Consorzio cooperative costruzioni (CCC), Sled s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Nicola Marcone e Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Marcone in Roma, piazza dell&#8217;Orologio n. 7;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la Presidenza Consiglio Ministri, in persona del Presidente in carica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, il Commissario delegato ai sensi dell’o.p.c.m. 5 marzo 2007, soggetto attuatore ai sensi della medesima ordinanza, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p>l’Autorità portuale di Napoli in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Del Mese, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;	</p>
<p>la E. Mantovani s.p.a., in persona del legale rappresentante, mandataria del raggruppamento con Research s.p.a., Vipp Lavori s.p.a., Socostramo s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini, Claudio De Portu e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo Studio Cancrini-Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13;</p>
<p>	<br />
sul ricorso in appello numero di registro generale 1848 del 2011, proposto da </p>
<p>Sled Costruzioni Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante, in qualità di mandante dell’associazione temporanea di imprese con Trevi s.p.a., mandataria, Consorzio Ravennate, Consorzio cooperative costruzioni (CCC), rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Salvi, Nicola Salvi e Nica Rae, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, ed il soggetto attuatore ex o.p.c.m. 3566/07 per le opere e gli interventi di competenza dell&#8217;Autorità portuale di Napoli, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p>l’Autorità portuale di Napoli, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Antonio Del Mese, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la E. Mantovani s.p.a., in persona del legale rappresentante, in proprio e nella qualità di mandataria di associazione temporanea di imprese con Research s.p.a., Vipp Lavori s.p.a., Socostramo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Claudio De Portu e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso l’avv. Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli n. 13;	</p>
<p>la Grandi lavori Fincosit s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese con Pietro Cidonio s.p.a., Cooperativa muratori &#038; cementisti;	</p>
<p>la Trevi s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria di associazione temporanea di imprese con Consorzio cooperative costruzioni (CCC), Consorzio ravennate e la stessa Sled s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Marcone e Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Marcone in Roma, piazza dell&#8217;Orologio n. 7;</p>
<p>	<br />
sul ricorso in appello numero di registro generale 3051 del 2011, proposto dalla </p>
<p>Grandi lavori Fincosit s.p.a., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con Pietro Cidonio s.p.a., Cooperativa muratori &#038; cementisti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il soggetto attuatore delle opere le opere e gli interventi di competenza dell&#8217;Autorità portuale di Napoli ai sensi dell’o.p.c.m. 3566/07, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p>l’Autorità portuale di Napoli in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Del Mese, con domicilio eletto la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;	</p>
<p>la Trevi s.p.a., in persona del legale rappresentante in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Consorzio ravennate, Consorzio cooperative costruzioni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Migliarotti, Nicola Marcone, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Marcone in Roma, piazza dell&#8217;Orologio n. 7, e Sled s.p.a. in persona del legale rappresentante, facente parte del medesimo raggruppamento, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Salvi, Nicola Salvi e Nica Rae, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;	</p>
<p>l’Impresa costruzioni E. Mantovani s.p.a., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Research s.p.a., Vipp Lavori s.p.a., Socostramo s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Cancrini, Claudio De Portu e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso l’avv. Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli n. 13;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 1700 del 2011 e al ricorso n. 1848 del 2011, della sentenza del TAR della Campania, sede di Napoli, Sezione ottava, n. 826/2011;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 3051 del 2011, della sentenza del TAR della Campania, sede di Napoli, Sezione ottava, n. 825/2011;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti rispettivamente appellate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti l’avvocato Marcone, per sé e per delega dell’avv. Salvi, l’avvocato De Portu, l’avvocato Del Mese, l’avvocato Giovanni Pellegrino, per delega dell&#8217;avv.to Gianluigi Pellegrino, e l&#8217;avvocato dello Stato Paola Palmieri;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1a. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 5898/10, Ing. E. Mantovani s.p.a., in proprio e quale designata mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Reserch s.p.a., VIPP Lavori s.p.a., So.Co.Stra.Mo. s.r.l., impugnava:<br />	<br />
&#8211; gli atti della procedura ristretta esperita dall’Autorità portuale di Napoli per l’affidamento dei lavori di adeguamento della Darsena di Levante a terminal contenitori, mediante colmata e conseguenti opere di collegamento (secondo stralcio, struttura,<br />
&#8211; la delibera n. 458 del 20 settembre 2010, di aggiudicazione definitiva della procedura de qua in favore del r.t.i. Trevi s.p.a.;<br />	<br />
&#8211; la nota n. 1047 del 23 settembre 2010 e tutti gli atti e verbali relativi alle attività della commissione giudicatrice e dell’Ente committente, nonché degli atti relativi alla fase di prequalifica ed il provvedimento di ammissione dell’a.t.i. aggiudicat<br />
&#8211; gli atti con i quali la commissione giudicatrice ha positivamente valutato l’offerta e, conseguentemente, ha aggiudicato l’appalto controverso all’a.t.i. Trevi;<br />	<br />
&#8211; i medesimi atti e verbali di gara, nella parte in cui la stazione appaltante ha attribuito i punteggi in assenza della previa riparametrazione dei coefficienti di giudizio relativi agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica;<br />	<br />
&#8211; la nota n. 1106 del 29 luglio 2010, con cui il R.U.P., nell’ambito dell’attività di verifica dell’aggiudicazione provvisoria ex art. 11, quinto comma, D.Lgs. 163/2006, ha chiesto al raggruppamento aggiudicatario di fornire integrazioni e chiarimenti in<br />
&#8211; il successivo parere rilasciato dal R.U.P. in data 10 settembre 2010, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, la graduatoria, la nota del 3 agosto 2010, con cui la committenza ha comunicato alla ricorrente di non accogliere l’istanza avanzata ai<br />
&#8211; il provvedimento tacito con il quale l’Autorità Portuale ha disposto il non luogo a provvedere in autotutela in relazione alla seconda informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale;<br />	<br />
&#8211; tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.<br />	<br />
La ricorrente deduceva le censure, così riassunte nella sentenza di primo grado:<br />	<br />
I) violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di imprese di tipo “misto”, avuto riguardo all’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e all’art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;<br />	<br />
II) violazione e falsa applicazione della legge di gara, avuto particolare riguardo alle prescrizioni di cui alle pagine 7 e 10 della lettera di invito, in punto di formulazione e valutazione dell’offerta tempo presentata dal raggruppamento aggiudicatario, violazione e falsa applicazione dell’art. 46 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dei limiti generali in materia di “dovere di soccorso”, violazione della par condicio dei partecipanti alla procedura, eccesso di potere per illogicità, incongruità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità;<br />	<br />
III) violazione e falsa applicazione della legge di gara, con riferimento alle prescrizioni di cui alle pagine 5 e 10 della lettera di invito, in punto di formulazione e valutazione dell’offerta tecnico – organizzativa presentata dall’a.t.i. aggiudicataria; illegittimità nella valutazione dell’offerta organizzativo – metodologica del r.t.i. aggiudicatario; eccesso di potere per illogicità, incongruità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità;<br />	<br />
IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e seguenti, nonché dell’art. 86 del codice degli appalti pubblici, della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2009, nonché dei principi ordinamentali in materia di valutazione delle offerte; eccesso di potere per illogicità, incongruità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità.<br />	<br />
La ricorrente concludeva con la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’a.t.i. aggiudicataria e di risarcimento dei danni patiti in dipendenza della condotta della stazione appaltante.<br />	<br />
Con la sentenza in epigrafe, n. 826 del 10 febbraio 2011, il TAR accoglieva il ricorso, per l’effetto annullando gli atti impugnati, e respingeva il ricorso incidentale proposto da Trevi s.p.a.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza Trevi s.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria dell’associazione temporanea di imprese con Consorzio ravennate, Consorzio cooperative costruzioni (CCC) e Sled s.p.a., propone l’appello n. 1700/11, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Analogo appello, rubricato al n. 1848/11, è proposto da Sled costruzioni generali s.r.l., mandante della medesima associazione temporanea, formulando analoghe conclusioni.<br />	<br />
1b. Con altro ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 5762/10, Grandi lavori Fincosit s.p.a., Impresa Pietro Cidonio s.p.a., Cooperativa muratori e cementisti, anch’esse partecipanti in costituenda associazione alla medesima gara di appalto, nella quale la loro offerta aveva ottenuto la terza posizione, impugnavano gli atti di gara, anche nella parte relativa al raggruppamento E. Mantovani, deducendo i motivi, così riassunti nella sentenza di primo grado:<br />	<br />
I) violazione di legge, violazione della lex specialis ed eccesso di potere per la mancata esclusione della prima classificata;<br />	<br />
II) violazione di legge, violazione della lex specialis ed eccesso di potere per la mancata esclusione della seconda classificata;<br />	<br />
III) eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei tempi di esecuzione;<br />	<br />
IV) illegittima mancata verifica di anomalia dell’offerta in seguito alla omessa riparametrazione dei sub-punteggi attribuiti;<br />	<br />
V) violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed eccesso di potere;<br />	<br />
VI) violazione di legge ed eccesso di potere per aver posto a fondamento della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa criteri che non hanno attinenza all’oggetto del contratto;<br />	<br />
VII) ulteriore eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della clausola che attiene agli apprestamenti migliorativi di sicurezza del cantiere;<br />	<br />
VIII) eccesso di potere e violazione di legge per assoluta assenza di criteri motivazionali.<br />	<br />
Le ricorrenti concludevano con la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, di aggiudicazione dell’appalto in proprio favore e, gradatamente, di rinnovazione delle fasi concorsuali inficiate e dell’intera procedura.<br />	<br />
Con la sentenza n. 826 del 10 febbraio 2011, il TAR respingeva il ricorso.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza Grandi lavori Fincosit s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con Pietro Cidonio s.p.a. e Cooperativa muratori &#038; cementisti, propone l’appello n. 3051/11, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.<br />	<br />
1c. In tutti i giudizi si sono costituite le parti rispettivamente appellate, chiedendo il rigetto dei gravami; solo l’Autorità portuale di Napoli ha chiesto la conferma della prima sentenza, nonostante la sua soccombenza in quel grado del giudizio.<br />	<br />
1d. Gli appelli in epigrafe sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.<br />	<br />
2. Gli appelli in epigrafe devono essere riuniti onde definirli con unica sentenza in quanto riguardano la stessa gara d’appalto.<br />	<br />
3. Per ragioni di ordine logico, va esaminato con priorità l’appello n. 5762/10, proposto dal Grandi lavori Fincosit s.p.a., per il costituendo raggruppamento con Impresa Pietro Cidonio s.p.a. e Cooperativa muratori e cementisti, la cui offerta è risultata al terzo posto nella graduatoria di gara, in quanto alcune delle censure proposte &#8211; se accolte &#8211; travolgerebbero l’intera procedura di gara, in tal modo facendo venir meno ogni interesse delle prime due classificate.<br />	<br />
Tali censure sono infondate.<br />	<br />
3a. L’appellante sostiene che illegittimamente la stazione appaltante ha adottato il sistema di scelta basato sull’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in mancanza dei necessari presupposti.<br />	<br />
In tal modo la stazione appaltante si sarebbe riservata un margine di valutazione discrezionale improprio, in quanto l’esecuzione del progetto, per la sua completezza, poteva essere affidata sulla base del prezzo più basso.<br />	<br />
La tesi così riassunta non può essere condivisa.<br />	<br />
La stazione appaltante, con scelta rientrante nella sua discrezionalità e non viziata sotto il profilo della logica intrinseca, ha dato importanza alle questioni riguardanti le modalità esecutive dell’opera, impostando il confronto fra le offerte sostanzialmente sotto questo aspetto.<br />	<br />
In altri termini, la stazione appaltante ha individuato un aspetto sul quale le imprese potevano dare un apporto collaborativo, impostando il confronto anche su di questo.<br />	<br />
La sua determinazione di impostare la gara sul sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quindi fondata su un legittimo presupposto.<br />	<br />
L’argomentazione deve pertanto essere disattesa.<br />	<br />
3b. L’appellante lamenta la mancata riparametrazione dei sub punteggi attribuiti per i cinque sub criteri interni al criterio dell’organizzazione di cantiere, a suo avviso indispensabile; riparametrando i punteggi, risulterebbe che le offerte delle appellate avrebbero superato la soglia oltre la quale diventa obbligatoria la verifica dell’anomalia.<br />	<br />
La doglianza non può essere accolta, in quanto, come sottolineato nella sentenza di primo grado, la stazione appaltante ha rispettato le statuizioni della normativa di gara, anche tenendo conto della media dei coefficienti, delle quali l’appellante non ha dimostrato la contrarietà a disposizioni normative, invero difficile da dimostrare, posto che la normativa di gara si limita a richiamare l’allegato B al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), ovvero la manifesta illogicità.<br />	<br />
3c. L’appellante contesta la legittimità dei criteri posti a base della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lamentando l’illegittima inclusione e la commistione di elementi soggettivi fra quelli di attribuzione del punteggio.<br />	<br />
La censura non può essere condivisa, in quanto gli elementi in questione attengono alla valutazione della qualità di ciascuna proposta contrattuale in relazione all’attività di esecuzione del contratto, nello spirito esposto al punto 3a che precede.<br />	<br />
L’unico elemento che ha una valenza puramente soggettiva – e comunque non preponderante nella attribuzione del punteggio, in quanto nel limite di un settimo &#8211; è quello relativo alla considerazione dei servizi svolti negli ultimi cinque anni, ma l’appellante non ha interesse alla censura, avendo ottenuto il miglior punteggio (punti 8,400: verbale di gara in data 12 luglio 2010) per la voce di cui si discute.<br />	<br />
La censura deve quindi essere respinta.<br />	<br />
3d. L’appellante contesta globalmente l’attribuzione dei punteggi, sostenendo che essa sia inficiata da difetto di motivazione, in quanto i criteri seguiti per la loro indeterminatezza non consentono l’espressione dei giudizi con il solo voto numerico.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa, non essendo condivisibile l’assunto relativo all’indeterminatezza dei criteri.<br />	<br />
Essi, come correttamente rilevato dal TAR, risultano specifici.<br />	<br />
Basti rilevare, ad esempio, come il punteggio relativo all’organizzazione di cantiere, di cui si è discusso al punto 3c, è suddiviso in cinque sub criteri, di per sé non risultanti manifestamente irragionevoli o comunque viziati; l’appellante, dal suo canto, nemmeno ipotizza come il criterio possa essere ulteriormente specificato.<br />	<br />
Anche questa argomentazione risulta quindi infondata.<br />	<br />
3e. L’appellante contesta infine l’ammissione alla gara della vincitrice.<br />	<br />
L’ammissibilità dell’impugnazione proposta è dubbia, in quanto potrebbe essere sostenuto che l’appellante non trarrebbe alcun beneficio dall’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, in quanto ad essa subentrerebbe la seconda classificata, che precede nella graduatoria l’appellante e la cui ammissione al procedimento e collocazione nella graduatoria non è oggetto di specifiche censure.<br />	<br />
Peraltro, come si vedrà in prosieguo, l’amministrazione ha illegittimamente ammesso alla gara la seconda classificata (risultando fondato sotto tale profilo il distinto appello della aggiudicataria, riproduttivo del suo ricorso incidentale di primo grado, formulato nel giudizio originario proposto dalla seconda), per cui è opportuno trattare tali censure.<br />	<br />
Le stesse sono infondate.<br />	<br />
3e1. Risulta corretto l’operato della stazione appaltante, la quale ha ammesso che le varie dichiarazioni fornite dalla rappresentante legale di una delle imprese associate possano essere asseverate mediante la produzione di un’unica fotocopia del documento di identità, in quanto il possesso di più fotocopie non avrebbe aggiunto alcun elemento circa la provenienza delle stesse dal soggetto legittimato: la documentazione va dunque considerata completa.<br />	<br />
3e2. L’appellata sostiene che l’offerta del raggruppamento aggiudicatario è stata formulata in violazione della lettera d’invito, in quanto mancante dell’indicazione della dotazione dei mezzi da utilizzare e redatta in un numero di pagine superiore a quello massimo previsto in quanto tale limite è stato superato mediante il richiamo ad allegati.<br />	<br />
La censura non può essere condivisa.<br />	<br />
L’appellante ha redatto la propria proposta in forma succinta, corredandola con allegati per meglio esplicitare le proprie proposte.<br />	<br />
In tal modo essa ha chiarito il senso complessivo dell’offerta, affidandosi agli allegati per chiarirla meglio.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che tale modo di procedere appare conforme alla normativa di gara, che sarebbe stata violata solo se gli allegati avessero modificato il senso della proposta di base, ovvero ampliata in settori non trattati.<br />	<br />
La normativa di gara, insomma, non può essere intesa in senso formalistico, nella parte in cui ha dettato regole per esigenze di funzionalità e di speditezza della commissione di gara, in tal modo portando il confronto sugli adempimenti burocratici, anziché sulla qualità delle proposte.<br />	<br />
Rientra quindi nella discrezionalità della commissione di gara valutare se la proposta è stata redatta in termini di per sé completi ed esaustivi, ai quali gli allegati apportano una mera integrazione.<br />	<br />
La censura deve pertanto essere respinta.<br />	<br />
3f. L’appello n. 3051/11 deve, in conclusione, essere respinto, il che comporta l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dalla originaria aggiudicataria, anche nella parte in cui con essa era stato dedotta l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in ragione della fondatezza del correlativo ricorso incidentale..<br />	<br />
4. Il Collegio deve quindi procedere all’esame degli appelli n. 1700 e n. 1848/11, proposti dalla mandataria del raggruppamento aggiudicatario ed autonomamente da una mandante.<br />	<br />
Il loro esame deve procedere dalla doglianza con la quale le appellanti ripropongono l’argomentazione da loro sottoposta al primo giudice con ricorso incidentale, e da questo respinta.<br />	<br />
Esse sostengono che illegittimamente la s.p.a. ing. E. Mantovani, mandataria del raggruppamento secondo classificato e ricorrente in primo grado, è stata ammessa alla gara, nonostante il Presidente del suo consiglio di amministrazione abbia riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati (continuati) di infedele dichiarazione annuale di imposta ai sensi del d. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e di violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 516.<br />	<br />
Ritiene al riguardo il Collegio – in accoglimento del ricorso incidentale riproposto con l’atto di appello &#8211; che la condanna penale in questione costituisce causa di necessaria esclusione dall’appalto, ai sensi dell’art. 38, primo comma, lett. c), del d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, avendo ad oggetto un reato oggettivamente grave contro lo Stato, che incide sulla moralità professionale, nonché ai sensi della successiva lett. g), che impone l’esclusione di quanti abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.<br />	<br />
Invero, le argomentazioni del primo giudice circa la non automatica operatività delle norme invocate (conformi ad orientamento già espresso da questo Consiglio di Stato: VI, 8 luglio 2010, n. 4440) recedono di fronte alla gravità del comportamento che ha portato alla condanna, consistente nella presentazione di dichiarazioni infedeli per importi pari ad € 4.061.300,00, nella sottrazione di elementi attivi per l’importo di € 2.065.827,60, nell’evasione d’imposta per importo superiore ad € 103.291,38.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che &#8211; qualora l’applicazione dell’invocato art. 38 riguardi condanne per fatti di palese ed indiscutibile gravità commessi in danno dello Stato &#8211; venga meno ogni possibilità di autonoma valutazione da parte della stazione appaltante, e che l’esclusione costituisca atto dovuto.<br />	<br />
Atteso che i fatti che hanno portato alla condanna del Presidente del consiglio di amministrazione dell’appellata devono essere così qualificati, l’esclusione del raggruppamento di cui essa è mandataria costituisce atto dovuto.<br />	<br />
Obietta l’appellata, il cui ragionamento è stato seguito dal primo giudice, che il reato è stato dichiarato estinto, ma tale circostanza va considerato irrilevante nel presente giudizio, in quanto il relativo provvedimento del giudice penale è stato emesso in data 1° aprile 2009, quindi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al procedimento (rilevante per l’accertamento della sussistenza dei relativi presupposti).<br />	<br />
Ritiene, il Collegio che l’appellata, vincitrice in primo grado, alla scadenza del termine per la partecipazione alla gara non era in possesso dei requisiti per parteciparvi, e che risulta dunque illegittimo l’atto che ne ha invece disposto l’ammissione, in sede amministrativa.<br />	<br />
5. In conclusione:<br />	<br />
a) i ricorsi in appello n. 1700/11 e n. 1848/11 devono essere accolti e, in riforma della sentenza gravata, va accolto il ricorso incidentale di primo grado e va dichiarato improcedibile il ricorso principale n. 5898 del 2010;<br />	<br />
b) il ricorso in appello n. 3051/11 deve essere respinto, con conferma della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado n. 5762 del 2010.<br />	<br />
Ogni altro profilo controverso dalle parti va considerato irrilevante..<br />	<br />
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico delle parti soccombenti, mentre vanno compensate nei confronti dell’Autorità portuale e del Ministero.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riunisce i ricorsi in appello n. 1700/11, n. 1848/11 e n. 3051/11 e, definitivamente pronunciando:<br />	<br />
accoglie gli appelli n. 1700/11 e n. 1848/11 e, in riforma della sentenza gravata n. 826 del 2011, accoglie il ricorso incidentale proposto in primo grado e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso principale di primo grado n. 5898 del 2010;<br />	<br />
respinge l’appello n. 5762/11 e conferma la sentenza n. 825/2011.<br />	<br />
Condanna ing. E. Mantovani s.p.a. al pagamento di spese ed onorari del giudizio nei confronti di Trevi s.p.a. e di Sled s.p.a., che liquida in complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00) in favore di ciascuna di esse, per complessivi € 80.000,00 (ottantamila/00).<br />	<br />
Condanna Grandi lavori Fincosit s.p.a. al pagamento di spese ed onorari del giudizio nei confronti di Trevi s.p.a. e di Sled s.p.a., che liquida in complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00) in favore di ciascuna di esse, per complessivi € 80.000,00 (ottantamila/00).<br />	<br />
Spese compensate nei confronti di Autorità portuale di Napoli e del Mistero delle infrastrutture e dei trasporti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/07/2011</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 14/7/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-14-7-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Palmieri – Arbitri Auletta, Frosini C. Orlandini (Avv. L. Bianco) c/ A.C. Siena S.p.A. (Avv. P. Rodella, G. Rodella) 1. Giustizia sportiva – Mandato procuratorio – Regolamento Agenti 2009 – Applicabilità – Presupposto – Stipula contratto in data successiva all’entrata in vigore – Necessità 2. Giustizia sportiva – Creditore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-14-7-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 14/7/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-14-7-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 14/7/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Palmieri – Arbitri Auletta, Frosini<br /> C. Orlandini (Avv. L. Bianco) c/ A.C. Siena S.p.A. (Avv. P. Rodella, G. Rodella)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Mandato procuratorio – Regolamento Agenti 2009 – Applicabilità – Presupposto – Stipula contratto in data successiva all’entrata in vigore – Necessità	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Creditore – Fonte ed esegibilità diritto – Prova – Sufficienza – Conseguenze 	</p>
<p>3. Giustizia sportiva – Mandato procuratorio – Deposito – Prova – Produzione copia raccomandata a/r e avviso ricevimento – Sufficienza	</p>
<p>4. Giustizia sportiva – Contratto di mandato – Corrispettivo agente – Produttivo di interessi – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di contratti di mandato procuratorio, il Regolamento approvato dal Consiglio Federale in data 7 settembre 2009, entrato in vigore ex art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale FIGC – si applica esclusivamente ai mandati stipulati dopo la sua entrata in vigore.	</p>
<p>2. In tema di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisce in giudizio per ottenere l’adempimento deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esegibilità, gravando sul debitore l’onere della prova del proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi della pretesa azionata nei sui confronti.	</p>
<p>3. Ai fini della prova del deposito del contratto di mandato procuratorio presso la Commissione Agenti – presupposto necessario per l’efficacia dell’incarico ai sensi dell’art. 10, co. 2 del Regolamento Agenti – è sufficiente esibire in giudizio la copia della raccomandata a/r di spedizione del contratto e la copia dell’avviso di ricevimento.	</p>
<p>4. La disciplina recata dal d.lgs. n. 231/2002 – attuativa della direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – trova applicazione nelle controversie tra agenti e calciatori. Pertanto i ritardati pagamenti delle somme dovute agli agenti a titolo di compenso per la propria assistenza sono produttive di interessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.781</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-781/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.781</a></p>
<p>Pres. F. Bianchi, Est. R.Goso F.B., S.B., G.B., A.B. (avv.ti Faggiano e Sapone) c. Comune di Villata (avv. Monti) V.I.A. &#8211; Regione Piemonte &#8211; Varianti parziali ex art. 17, c. 7 l.r. n. 56/1977 &#8211; Verifica di assoggettabilità a VIA &#8211; Deroghe &#8211; Fattispecie. Le varianti parziali ex art. 17,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-781/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-7-2011-n-781/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2011 n.781</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Bianchi, Est. R.Goso<br /> F.B., S.B., G.B., A.B. (avv.ti Faggiano e Sapone) c. Comune di Villata (avv. Monti)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">V.I.A. &#8211; Regione Piemonte &#8211; Varianti parziali ex art. 17, c. 7 l.r. n. 56/1977 &#8211; Verifica di assoggettabilità a VIA &#8211; Deroghe &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le varianti parziali ex art. 17, comma 7, l.r. Piemonte n. 56/1977, richiedono, di norma, la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale; in deroga a tale principio, si prescinde dalla verifica nel caso di varianti (che non riguardano interventi soggetti a procedure di VIA e) che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi; si prescinde dalla verifica anche nel caso in cui la variante preveda la realizzazione di nuovi volumi, ma questi ricadano interamente in contesti già edificati. Non sussistono le ipotesi derogatorie richiamate nell’ipotesi in cui la variante parziale destina al residenziale aree già a classificate come agricole, comportando l’inequivoca realizzazione di nuovi volumi in zone non ancora edificate. L’omissione della verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli artt. 11 e ss. d.lgs. n. 152/2006, vizia pertanto l’intero procedimento di approvazione della variante. Pres. Bianchi, Est. Goso &#8211; F.B. e altri (avv.ti Faggiano e Sapone) c. Comune di Villata (avv. Monti).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00781/2011 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00074/2011 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 74 del 2011, proposto da:	</p>
<p>Franco Bottino, Silvano Bottino, Giovanna Bellotti e Antonio Bellardone, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Faggiano e Mariacristina Sapone, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via Drovetti, 37;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Villata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Monti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, corso De Gasperi, 21;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Antonietta Allorio, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via San Francesco d&#8217;Assisi, 14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.10.2010, di approvazione della sesta variante parziale al piano regolatore e dei relativi allegati;<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12.8.2010, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Vercelli;<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15.3.2010, di adozione della sesta variante parziale al piano regolatore e dei relativi allegati;<br />	<br />
nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso.<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villata e di Antonietta Allorio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) I signori Franco Bottino e Silvano Bottino sono proprietari di due aziende agricole site nel territorio del Comune di Villata (su terreni distinti al Foglio 6, rispettivamente ai mappali 151 e 161), nelle quali vengono praticate la coltivazione e l’essiccazione di cereali, attività quest’ultima che comporta l’emissione di forte rumore e di grandi quantità di polvere.<br />	<br />
I coniugi Antonio Bellardone e Giovanna Bellotti sono proprietari di terreni nel medesimo Comune (distinti al Foglio 5, mappali 434, 435, 436, 437, 438, 439 e 440) e della casa di abitazione che vi sorge, realizzata utilizzando solo una parte della volumetria a disposizione.<br />	<br />
2) I suindicati ricorrenti si oppongono alla sesta variante parziale al piano regolatore di Villata, approvata con deliberazione consiliare n. 32 del 28 ottobre 2010, che, tra l’altro, ha comportato:<br />	<br />
&#8211; il mutamento della destinazione urbanistica di un’area posta nelle immediate vicinanze delle proprietà dei signori Bottino da agricola a residenziale di completamento;<br />	<br />
&#8211; il mutamento della destinazione della proprietà dei coniugi Bellardone da residenziale di completamento ad area edificata.<br />	<br />
3) Il Comune di Villata ha ritenuto che sussistessero nella fattispecie i presupposti configurati dall’art. 17, comma 7, della legge urbanistica regionale (l.r. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56) per l’approvazione di una variante parziale: “Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale (…) quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali”.<br />	<br />
4) Gli esponenti deducono motivi di ricorso riferiti sia alla pretesa carenza dei presupposti per l’adozione della variante parziale sia all’illegittimità delle specifiche previsioni che interessano, direttamente o indirettamente, i loro terreni.<br />	<br />
I motivi del primo gruppo sono così rubricati:<br />	<br />
I) (sul presunto esaurimento della capacità insediativa residenziale:) travisamento dei fatti, illogicità di motivazione e violazione di legge.<br />	<br />
II) (sulla natura strutturale della variante:) violazione di legge.<br />	<br />
III) (sull’omissione del procedimento di valutazione ambientale strategica:) violazione di legge, violazione di circolare.<br />	<br />
Con il secondo gruppo di motivi, vengono dedotti i seguenti vizi di legittimità:<br />	<br />
IV) (sulla variazione di destinazione urbanistica della ‘zona 3’:) travisamento dei fatti, sviamento, illogicità, disparità di trattamento.<br />	<br />
V) (sulla variazione di destinazione urbanistica della ‘zona 9’:) illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento.<br />	<br />
5) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Villata e la signora Antonietta Allorio, proprietaria del fondo distinto al Foglio 6, mappale 163, limitrofo alle proprietà dei signori Bottino.<br />	<br />
Entrambe le parti resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.<br />	<br />
6) In prossimità della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie difensive.<br />
Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 16 giugno 2011 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>7) Con una prima eccezione preliminare, la difesa della controinteressata deduce l’inammissibilità del ricorso collettivo, stante l’asserita diversità delle situazioni sostanziali fatte valere in giudizio e dei motivi di ricorso.<br />	<br />
L’eccezione non ha pregio.<br />	<br />
Per costante giurisprudenza, infatti, la proposizione contestuale di una pluralità di azioni da parte di più soggetti, contro uno stesso atto o più atti collegati, è soggetta a presupposti di segno sia negativo sia positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri (Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 146); i presupposti di segno positivo consistono, invece, nell&#8217;identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per i medesimi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6222).<br />	<br />
Nel caso in esame, sussistono entrambe le categorie di presupposti, non ravvisandosi l’esistenza di interessi in conflitto o divergenti fra loro, poiché i ricorrenti perseguono l’interesse comune di conseguire l’annullamento integrale della variante urbanistica, e considerando che tre motivi di ricorso su cinque (tutti quelli idonei a determinare la caducazione della variante nella sua interezza) sono comuni a tutti i ricorrenti.<br />	<br />
Le posizioni dei singoli ricorrenti, in sostanza, sono omogenee fra loro, per quanto concerne l’interesse perseguito e le doglianze formulate, e tale condizione di uniformità consente di configurare i ricorrenti medesimi come un’unica parte processuale, seppure soggettivamente complessa.<br />	<br />
8) Una seconda eccezione preliminare viene concordemente proposta dalla difesa del Comune e dalla controinteressata, con riferimento alla posizione dei signori Bottino i quali sarebbero privi di interesse ad agire, poiché la variante non incide sulle loro proprietà e i ricorrenti non avrebbero dimostrato che il mutamento di destinazione dell’area limitrofa sia idoneo a ledere l’attività agricola da essi svolta.<br />	<br />
Premesso che l’eccezione non è astrattamente idonea a far venire integralmente meno le condizioni dell’azione, siccome riferita solo alla posizione di alcuni ricorrenti, essa deve essere comunque disattesa, poiché l’incontestata vicinitas tra i fondi di proprietà dei signori Bottino e quello direttamente interessato dalla variante integra una posizione azionabile di interesse legittimo in capo ai primi, fondata sull’interesse a che non sia modificata la destinazione agricola del fondo limitrofo.<br />	<br />
La destinazione di quest’ultimo fondo al residenziale comporterebbe, infatti, sicuri effetti pregiudizievoli per i ricorrenti quanto alla possibilità di proseguire le proprie attività di trattamento di prodotti agricoli, senza necessità di adottare specifici accorgimenti per la riduzione delle emissioni a livelli compatibili con il realizzando insediamento abitativo.<br />	<br />
9) Nel merito, le censure dedotte con il primo motivo di ricorso riguardano l’insussistenza dei presupposti per l’approvazione della variante parziale configurati dal citato art. 17, comma 7, della legge urbanistica regionale.<br />	<br />
Tale disposizione consente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti di approvare una variante parziale con semplice deliberazione dell’organo consiliare (quindi secondo una procedura semplificata che non comporta la necessità di approvazione regionale) qualora la capacità insediativa residenziale del vigente piano regolatore generale sia esaurita ed a condizione che l’incremento della capacità insediativa residenziale medesima sia contenuta entro il limite del 4%.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, l’Amministrazione intimata avrebbe impropriamente esercitato il potere in questione in quanto le numerose aree di completamento ancora libere, vale a dire non edificate né interessate da richieste di rilascio di titoli edificatori, non consentivano di considerare esaurita la capacità insediativa residenziale espressa dallo strumento urbanistico generale.<br />	<br />
Tale circostanza trova conferma negli atti del procedimento, in particolare nella ‘relazione tecnico-descrittiva di accompagnamento al progetto di variante’ ove (pag. 3) si afferma che “il potere edificatorio e di sviluppo del piano in essere è da considerarsi pressoché esaurito” e che “per le poche aree non rappresentate già in cartografia come sature è possibile affermare che sono già state o sono in corso oggetto di studio per edificazioni da considerarsi ormai prossime da assoggettare a rilascio di atti autorizzativi di edificazione”.<br />	<br />
La stessa Amministrazione ammette, perciò, che il presupposto configurato dalla legislazione regionale non si era ancora perfezionato nella fattispecie, poiché la capacità residenziale espressa dal piano non si è ancora esaurita (ma sarebbe ‘pressoché’ esaurita, senza che venga specificato in quale misura); il Comune di Villata, d’altronde, non dimostra concretamente che siano in corso iniziative atte a determinate la sicura saturazione delle aree di completamento né che sia necessario prevedere un’ulteriore espansione residenziale, ma si limita a fare riferimento a non meglio definiti studi per edificazioni.<br />	<br />
Le controparti contestano la nozione di ‘capacità insediativa residenziale’ fatta propria dalla ricorrente, affermando che essa prescinderebbe dalla concreta realizzazione della volumetria edificabile in base alle previsioni di piano ed esprimerebbe, invece, una mera potenzialità ricettiva di abitanti sul territorio del Comune, da ritenersi esaurita non quando tutte le aree edificabili siano state effettivamente edificate, ma quando l’Ente non ha la possibilità di individuare altre aree edificabili oltre a quelle già esistenti, poiché la capacità insediativa residenziale teorica stimata nel piano regolatore è già stata integralmente distribuita nel territorio comunale.<br />	<br />
Tale argomentazione non è persuasiva in quanto la nozione di ‘capacità insediativa residenziale’ non può che riferirsi logicamente al dimensionamento delle aree edificabili secondo le previsioni di piano e, in conseguenza, deve ritenersi esaurita quando per esse sia stata raggiunta la volumetria massima ammissibile ovvero siano stati rilasciati i relativi titoli abilitativi edificatori.<br />	<br />
Né l’interpretazione proposta dalle parti resistenti può trovare conforto nel disposto dell’art. 20 della legge urbanistica regionale che definisce la capacità insediativa residenziale ai fini del dimensionamento dello strumento urbanistico generale e della determinazione degli standard urbanistici, prescrivendo che detti standard siano commisurati sia all’edificato sia all’edificabile, per l’evidente esigenza di garantire i servizi essenziali a tutti gli abitanti che potranno insediarsi nel territorio comunale nel periodo di vigenza del piano regolatore, ma nulla precisa in ordine al momento in cui si deve intendere esaurita la capacità edificatoria.<br />	<br />
In conclusione, il motivo di ricorso è meritevole di accoglimento in quanto il Comune di Villata non ha dimostrato né l’esaurimento della capacità edificatoria espressa dal piano (presupposto che, invece, risulta contraddetto dall’esistenza di numerose aree di completamento ancora libere) né la sussistenza di un’effettiva esigenza di espansione residenziale.<br />	<br />
10) Nonostante il carattere assorbente dei rilievi che precedono, ritiene il Collegio di soffermarsi brevemente, per completezza, anche sugli altri motivi di ricorso che investono la legittimità della variante nel suo complesso.<br />	<br />
Con il secondo motivo di gravame, gli esponenti denunciano la violazione, sotto un diverso profilo, dell’art. 17, comma 7, della legge urbanistica regionale, atteso che l’art. 3.2.2 delle norme tecniche di attuazione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il provvedimento di approvazione della variante, ammettendo la possibilità di creare nuove unità immobiliari nei casi di sdoppiamento dei nuclei familiari, determinerebbe una potenziale variazione in aumento della capacità insediativa residenziale ben superiore alla soglia massima consentita del 4%, oltre la quale si configura una variante strutturale.<br />	<br />
La nuova disposizione stabilisce che, nelle aree edificate, “è ammessa la possibilità di creare nuove unità immobiliari annesse alla preesistente o anche staccate da esse, pur nei limiti degli indici e vincoli di zona, ed è ammessa esclusivamente in caso di sdoppiamento di nucleo familiare”.<br />	<br />
La censura, pertanto, si appalesa infondata, poiché il puntuale riferimento agli ‘indici e vincoli di zona’ garantisce che l’ampliamento delle facoltà edificatorie dischiuso dalla variante resti contenuto nei limiti dei parametri volumetrici definiti dal piano per le aree edificate.<br />	<br />
11) E’ fondato, invece, il terzo motivo di gravame, con cui gli esponenti denunciano la violazione delle direttive della Regione Piemonte che impongono la preliminare verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale, di cui agli artt. 11 ss. del codice dell’ambiente, nel caso di varianti parziali formate e approvate ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge urbanistica regionale.<br />	<br />
I deducenti fanno riferimento, più precisamente, ai contenuti della deliberazione n. 12-8931 del 9 giugno 2008, con cui la Giunta regionale del Piemonte, esercitando i poteri previsti dall’art. 3, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 44 del 2000, ha dettato primi indirizzi operativi agli enti locali per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica (VAS).<br />	<br />
Nelle parti di specifico interesse, l’allegato II di tale deliberazione stabilisce quanto segue:<br />	<br />
&#8211; “si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di: (…) varianti parziali formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7, della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto”;<br />
&#8211; “sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale: (…) varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7, della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non preved<br />
In sintesi, la disciplina regionale deve essere così ricostruita:<br />	<br />
a) le varianti parziali ex art. 17, comma 7, l.r. n. 56/1977, richiedono, di norma, la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale;<br />	<br />
b) in deroga a tale principio, si prescinde dalla verifica nel caso di varianti (che non riguardano interventi soggetti a procedure di VIA e) che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi;<br />	<br />
c) si prescinde dalla verifica anche nel caso in cui la variante preveda la realizzazione di nuovi volumi, ma questi ricadano interamente in contesti già edificati.<br />	<br />
Nel caso in esame, non sussistono le ipotesi derogatorie richiamate alle lettere b) e c), poiché la variante parziale approvata dal Comune di Villata, laddove destina al residenziale aree già a classificate come agricole ovvero ‘aree libere interstiziali entro il territorio urbano’, comporta l’inequivoca realizzazione di nuovi volumi in zone non ancora edificate.<br />	<br />
Quanto sopra vale, in particolare, per l’area indicata in variante al n. 3 che, come sottolineato dalla Provincia di Vercelli con nota del 3 maggio 2010 e confermato dalla documentazione fotografica versata in atti dai ricorrenti, risulta “inserita in un contesto completamente agricolo”.<br />	<br />
L’omissione della verifica in questione inficia, pertanto, l’intero procedimento di approvazione della variante.<br />	<br />
12) Il ricorso, in conclusione, è fondato e deve essere accolto.<br />	<br />
Le spese di lite vano poste a carico dell’Amministrazione soccombente e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune di Villata a rifondere ai ricorrenti le spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo complessivo di euro duemila, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato; compensa le spese con la controinteressata.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa</p>
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