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	<title>14/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.3865</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-6-2004-n-3865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-6-2004-n-3865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.3865</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Volpe Motorola S.p.a. (Avv.ti M.R. Sammartano, S. Vinti e C. Fedeli) c/ Autorità Garante delle concorrenza e del mercato (Avv. Stato), Marconi Mobile S.p.a. (Avv.ti L. Acquarone, D. Anselmi e G. Di Gioia), Nokia Italia S.p.a. (Avv.ti F.G. Scoca e R. Colagrande), Consorzio Securcomm Marconi Nokia (Avv.ti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-6-2004-n-3865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.3865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-6-2004-n-3865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.3865</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Volpe<br /> Motorola S.p.a. (Avv.ti M.R. Sammartano, S. Vinti e C. Fedeli) c/ Autorità Garante delle concorrenza e del mercato (Avv. Stato), Marconi Mobile S.p.a. (Avv.ti L. Acquarone, D. Anselmi e G. Di Gioia), Nokia Italia S.p.a. (Avv.ti F.G. Scoca e R. Colagrande), Consorzio Securcomm Marconi Nokia (Avv.ti M. Merla, A. Sodano e D. Domenicucci)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura dei poteri dell&#8217;Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Antitrust – Potere ex art. 4 L.287/90 – Natura – È discrezionale amministrativo – Conseguenze – Legittimazione a ricorrere di terzi – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2.  Autorità Garante per la concorrenza e il mercato – Potere prescrittivo – Natura – È discrezionale tecnico – Eccezioni &#8211; Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	I poteri di autorizzazione ex art. 4 L. 287/90 del Garante per la concorrenza e il mercato hanno natura discrezionale amministrativa, con la conseguenza che sussiste la legittimazione a ricorrere di soggetti terzi avverso un provvedimento che autorizza temporaneamente intese vietate.																																																																																												</p>
<p>2.	Il potere prescrittivo dell’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato rientra nella discrezionalità tecnica, eccetto che nelle ipotesi previste dall’art. 4 L. 287/90, e non può incidere direttamente sul contenuto della regolamentazione negoziale.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Prof Alfonso Celotto <a href="/ga/id/2004/6/1568/d">&#8220;Un rilevante chiarimento sull’ambito dei poteri dell’Antitrust&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla natura dei poteri dell’Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4482_4482.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-6-2004-n-3865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.3865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.5660</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-6-2004-n-5660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-6-2004-n-5660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.5660</a></p>
<p>nel rito abbreviato il termine lungo di appello decorre anche in caso di mancata pubblicazione del dispositivo Processo amministrativo – Rito abbreviato ex art. 23-bis l. 1034/71 &#8211; Decisione in forma semplificata – Appello &#8211; Termini di impugnazione ex art. 23-bis, comma 7, l.1034/71 – Si applicano &#8211; Mancata pubblicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-6-2004-n-5660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.5660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-6-2004-n-5660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.5660</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>nel rito abbreviato il termine lungo di appello decorre anche in caso di mancata pubblicazione del dispositivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Rito abbreviato ex art. 23-bis l. 1034/71 &#8211; Decisione in forma semplificata – Appello &#8211; Termini di impugnazione ex art. 23-bis, comma 7, l.1034/71 – Si applicano &#8211; Mancata pubblicazione del dispositivo – E’ irrilevante.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle controversie soggette a rito abbreviato, qualora venga adottata decisione in forma semplificata, la mancata pubblicazione del dispositivo ai sensi dell’art. 23-bis, comma 6, l. 1034/71 e la mancata comunicazione della sentenza in base al successivo comma 7 non impediscono la decorrenza dei termini, breve e lungo, di proposizione dell’appello, stabiliti dall’art. 23-bis, comma 7, prima parte, rispettivamente in 30 gg. dalla notificazione della sentenza e 120 gg. dalla pubblicazione della medesima.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell’avv. Stefano Tarullo <a href="/ga/id/2004/6/1569/d">Giudizio abbreviato e giudizio immediato: intrecci di disciplina</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nel rito abbreviato il termine lungo di appello decorre anche in caso di mancata pubblicazione del dispositivo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p> N.3815/04REG.DEC.<br />	<br />
N. 5660      REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>      ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5660/2003 del 20/06/2003, proposto<br />
<b>dall’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile Di Caserta</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariacarla Galli e Michele Lioi, con domicilio eletto in Roma, Via Otranto, 18, presso quest’ultimo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>SVAS BIOSANA S.R.L., </b>in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Gabriele e Roberto Colagrande, con domicilio  eletto in Roma, via  G. Paisiello, 55, presso Franco Gaetano   Scoca;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A., </b>in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Quattrocchi, con domicilio  eletto in Roma, Via Santa Maria In Via, 12, presso il secondo;</p>
<p><b>DEMA HOSPITAL S.R.L.,</b> in persona del legale rappresentante, non costituitasi;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR Campania – Napoli, Sezione II, n. 454/2003, resa tra le parti, concernente appalto fornitura di soluzioni perfusionali ;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della SVAS BIOSANA S.R.L. e della FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Visto il dispositivo n. 118 del 18 febbraio 2004;<br />
Alla pubblica udienza del 17 Febbraio 2004, relatore il Consigliere Goffredo Zaccardi; presente nella fase preliminare l’avv. Ferrari ed uditi, altresì, gli avvocati Lioi, Colagrande, e Manzi, per delega dell’avv. Ferrari;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La decisione appellata, n.454/2003  del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione seconda, ha accolto il ricorso proposto dalla Svas Biosana s.r.l. per l’annullamento: a) del verbale di aggiudicazione del 14 ottobre 2002 in favore delle ditte Fresenius Kabi e Dema Hospital della gara per la fornitura di soluzioni perfusionali alla Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Caserta”; b) del bando di gara adottato con delibera n. 58 del 6 febbraio 2002 dal Direttore Generale dell’Azienda; c) del capitolato speciale di appalto relativo alla fornitura in questione; d) di ogni altro atto presupposto o comunque connesso .<br />
Il giudice di primo grado, dopo aver disatteso alcune eccezioni di inammissibilità proposte dalle parti resistenti, ha, essenzialmente,  ritenuto che fosse fondata la prima censura contenuta nel ricorso con cui era stata dedotta la violazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 358 del 1992, come risultante dalle modifiche introdotte con l’articolo 6 del decreto legislativo n. 402 del 1998, in quanto le informazioni complementari richieste sul capitolato d’oneri dalla Società ricorrente, in tempo utile  (in data 11 aprile 2002 rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata al 29 aprile 2002) non erano state fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte. Pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto integrare il bando riaprendo i termini per la presentazione delle offerte anziché procedere nell’espletamento della gara i cui atti conclusivi, quindi, erano viziati da tale violazione di legge.<br />
Con appello notificato in data 7 giugno 2003 (data di spedizione a mezzo servizio postale) la sentenza in esame, emessa in forma semplificata a tenore degli articoli 21, comma decimo, e 26, comma quinto della legge 6 dicembre 1971 n.1034 e pubblicata il 29 gennaio 2003, è stata impugnata dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Caserta” .<br />
Nell’appello sono state riproposte le eccezioni di inammissibilità già avanzate in primo grado e si è contestata la fondatezza delle argomentazioni svolte nel merito dal primo giudice.<br />
Con appello incidentale la decisione in questione è stata impugnata anche dalla Società Fresenius Kabi Italia s.p.a. che si era aggiudicata la gara. Detto ricorso è stato notificato il 3 luglio 2003.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La Società appellata, vincitrice in primo grado, ha eccepito la tardività dei due appelli ed ha confutato, altresì, le argomentazioni poste a sostegno della impugnazione della sentenza.<br />
Ritiene il Collegio che vada esaminata con precedenza la eccezione di tardività dell’appello principale .<br />
Detta eccezione è fondata .<br />
L’articolo 23-bis della legge 1034/1971, primo comma lettera c), dispone che i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di forniture pubbliche siano soggetti alla speciale procedura prevista nella medesima disposizione che contempla, sia la facoltà di decisione in forma semplificata (“con sentenza succintamente motivata” recita l’articolo 26, quarto comma, della medesima legge) della causa assegnata per l’esame della domanda cautelare anche nel merito quando ricorrano le particolari condizioni previste dal terzo comma del medesimo articolo, nonchè la riduzione alla metà di tutti i termini processuali (secondo comma). Inoltre, in particolare, il citato art. 23 bis dispone che il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza emessa ai sensi del primo comma è di trenta giorni dalla notificazione ovvero 120 giorni dalla pubblicazione (settimo comma). E’ utile ricordare anche che “le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze” (articolo 26, sesto comma, della legge 1034/1971).<br />
Nel caso di specie la sentenza impugnata che, non è stata notificata ed è stata emessa in forma semplificata, era soggetta al termine di impugnazione, previsto per le decisioni nelle materie indicate dall’articolo 23-bis della legge 1034/1971, di centoventi giorni dalla pubblicazione. Come si è detto, invece, la sentenza  è stata pubblicata il 29 gennaio 2003 mentre l’appello è stato notificato solo il 7 giugno 2003 quando il termine utile (29 maggio 2003) era scaduto.<br />
Sul punto, come è noto, si è pronunciata anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con decisione n. 5 del 30 maggio 2002 ha chiarito anche che ai giudizi di cui trattasi si applicano i termini qui indicati.<br />
La stessa sorte dell’appello principale è riservata, evidentemente, anche all’appello incidentale sia che lo si voglia considerare “proprio” perché la sua dipendenza dall’appello principale  ne comporterebbe la inammissibilità, sia che lo si voglia intendere come “improprio” e, quindi, autonomo, perché essendo stato notificato il 3 luglio 2003 sarebbe comunque tardivo.<br />
Le osservazioni della difesa dell’Amministrazione appellante dirette a sostenere la tesi della tempestività dell’appello sono infondate.<br />
Non ha pregio sostenere che la mancata pubblicazione del dispositivo della  decisione presa comporterebbe la necessità di applicare la disciplina prevista per l’impugnazione della sentenza che  segue la pubblicazione del solo dispositivo e la sua impugnazione a fini cautelari così come dispone la parte finale dell’articolo 23-bis settimo comma. <br />
La fattispecie considerata è ben diversa; infatti, la parte soccombente ha già instaurato il rapporto processuale con riserva di proporre ulteriori motivi al momento della conoscenza delle motivazioni della decisione appellata ed è, pertanto,giustificato che la comunicazione della sentenza importi il termine dal quale, essendo la parte appellante  stata messa a conoscenza della pubblicazione della decisione che contiene le motivazioni del dispositivo già impugnato, sia ammessa anche ad impugnare dette motivazioni con ulteriori motivi sciogliendo la riserva posta nell’atto di appello del solo dispositivo.<br />
Questa differenza  nei presupposti di fatto  dà conto di una diversa e più favorevole disciplina per l’appellante e, quindi, non appare al Collegio in alcun modo ravvisabile un profilo di illegittimità costituzionale della norma qui in esame che, a ben vedere, pur con la riduzione del termine previsto per impugnare le decisioni che il legislatore ha ritenuto urgenti, ha coerentemente applicato la regola generale che deriva dal rito processuale civile secondo cui il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza e quello lungo dalla sua pubblicazione  richiedendo pertanto un onere di  particolare cautela ed attenzione alle parti.<br />
Solo per i casi in cui vi sia già stata impugnazione del dispositivo e costituzione del rapporto processuale, è stato introdotto anche l’obbligo di comunicazione della sentenza ancorando a tale adempimento il termine iniziale per impugnare la decisione resa dal giudice amministrativo.<br />
Né appare al Collegio decisiva la considerazione della mancata pubblicazione del dispositivo nel termine di sette giorni dalla decisione indicato dal sesto comma dell’articolo 23-bis della legge 1034/1971 per giungere a conclusioni diverse.<br />
Fermo restando che il giudice amministrativo deve pubblicare il solo dispositivo nel termine suddetto anche quando ricorre alla decisione in forma semplificata se questa non viene a sua volta pubblicata entro tale termine, non vi è ragione, tuttavia, per diversificare il regime processuale di impugnazione delle decisioni di cui si è sin qui delineato il contenuto.<br />
L’errore scusabile di cui parte appellante ha chiesto il riconoscimento all’udienza di discussione non può essere concesso in un caso, come quello qui esaminato,in cui alle parti doveva essere  noto l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui alla decisione richiamata che aveva definito in modo chiaro il regime dei termini di impugnazione applicabile nei giudizi contemplati dal ripetuto articolo 23-bis della legge 1034/1971.<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va dichiarato irricevibile .<br />
Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara irricevibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 Febbraio 2004  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Raffaele Iannotta	Presidente<br />	<br />
1.1.1.1.1.	Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi 	Consigliere Est.<br />	<br />
Claudio Marchitiello	Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14 giugno 2004 <br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-6-2004-n-5660/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.5660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.798</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.798</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. S. I. Silvestri V. Tola (Avv. B. Ballero) c. Comune di Ozieri (Avv. M. Solinas) è illegittima la reiterazione del vincolo espropriativo in assenza di idonea motivazione Espropriazione – reiterazione del vincolo – carenza di motivazione – illegittimità &#8211; sussiste La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.798</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. S. I. Silvestri<br /> V. Tola (Avv. B. Ballero) c. Comune di Ozieri (Avv. M. Solinas)</span></p>
<hr />
<p>è illegittima la reiterazione del vincolo espropriativo in assenza di idonea motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione – reiterazione del vincolo – carenza di motivazione – illegittimità &#8211; sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio deve essere sorretta da una adeguata motivazione, ancorata ad  una serie  di parametri oggettivi quali: a) la persistenza dell&#8217;interesse pubblico e la sua attualità, b) l&#8217;indicazione delle ragioni del ritardo nella realizzazione dell&#8217;opera pubblica, c) la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a  compimento, d) la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare le opere</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è illegittima la reiterazione del vincolo espropriativo in assenza di idonea motivazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 798/2004<br />
Ric. n. 232/1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.232/93  proposto da</p>
<p><b>Vittorio Tola</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Benedetto Ballero, presso lo studio del quale in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Ozieri</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Solinas, con elezione di domicilio in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Contu;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
delle deliberazioni del consiglio comunale di Ozieri n. 52 dell’11 giugno 1992, n. 29 del 23 marzo 1992, n. 39  e n. 91 del 1991;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 5 maggio 2004  il consigliere  Silvio Ignazio Silvestri;<br />
Uditi l&#8217; avv. Benedetto Ballero per il ricorrente e l’avvocato Mario Solinas per il Comune resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>F A T T O</p>
<p></b></p>
<p>Il signor Vittorio Tola, dopo aver presentato &#8211; insieme ad altri comproprietari &#8211; osservazioni al Piano urbanistico comunale di Ozieri, ha impugnato mediante ricorso straordinario al capo dello Stato, le deliberazioni consiliari meglio precisate in epigrafe con le quali il Comune ha respinto le osservazioni ed ha definitivamente approvato lo strumento urbanistico.<br />
Nell’atto introduttivo il ricorrente, con la prima censura, lamentava l’illegittimità della scelta comunale che, con riferimento ad un’area già vincolata nel precedente strumento urbanistico, ha reiterato il vincolo senza alcuna motivazione.<br />
Con il secondo motivo deduceva il difetto di motivazione e  istruttoria nonchè illogicità manifesta, perché l’amministrazione avrebbe incluso un’altra vasta area del ricorrente in zona C13, E, G, in modo tale che le aree individuate come edificabili sarebbero in realtà non utilizzabili a tali fini e, comunque, non sarebbe stata presa nella dovuta considerazione l’osservazione presentata dal ricorrente, che prospettava una soluzione più razionale del comparto.<br />
Il Comune di Ozieri si costituiva, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; è seguita la costituzione davanti a questo Tribunale da parte del ricorrente.<br />
L’amministrazione comunale ha quindi controdedotto alle argomentazioni del ricorso e chiesto una pronuncia di rigetto.<br />
All’udienza pubblica del 5 maggio 2004 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>D I R I T T O</p>
<p></b></p>
<p>Il signor Vittorio Tola assume di essere comproprietario di due aree nel Comune di Ozieri che sono state interessate dal Piano urbanistico comunale adottato con deliberazione consiliare n. 39 del 18 marzo 1991; insieme ad altri comproprietari il Tola presentò due osservazioni, che sono state però respinte dal Comune con due deliberazioni consiliari n. 29 del 23 marzo 19 e (a seguito di rinvio da parte del Comitato regionale di controllo) n. 52 dell’11 giugno 1992.<br />
Avverso tali atti il Tola ha proposto ricorso straordinario al capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale, deducendo due articolate censure riferite al rigetto delle due osservazioni presentate (non depositate in giudizio) e che, nella delibera n. 52/92, hanno preso il numero 29 e 28.<br />
Con la prima osservazione si lamentava la inclusione di un’area in zona vincolata per destinazione a standard; tale inclusione sarebbe illegittima perché il Comune, disattendendo la richiesta dei proprietari, avrebbe confermato la destinazione già prevista nello strumento urbanistico precedente, limitando arbitrariamente oltre ogni ragionevolezza temporale e in violazione del termine di cui all’articolo 2 della legge  19 novembre 1968, n. 1187, il diritto di proprietà del ricorrente e senza esplicitare una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della scelta, comparata con l’interesse dei privati.<br />
La circostanza che l’area in questione risulti in zona vincolata per gli standard e che analogo vincolo esistesse anche nel precedente strumento urbanistico, pur non dimostrata in modo certo viene comunque confermata dal Comune e, pertanto, si deve dare per provata l’esistenza nel nuovo PUC di un’area di proprietà del ricorrente sottoposta a vincolo preordinato all’esproprio, già esistente nel precedente PRG.<br />
Poiché dalla documentazione depositata non si riscontra alcuna specifica e puntuale motivazione sulle ragioni che hanno indotto il Comune a reiterare il vincolo già esistente nel precedente strumento urbanistico, considerato tra l’altro che sul punto l’amministrazione non ha controdedotto, il primo motivo risulta fondato.<br />
Infatti, la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio dell’area del ricorrente è stata determinata senza una adeguata motivazione che deve essere ancorata ad  una serie  di parametri oggettivi quali: a) la persistenza dell&#8217;interesse pubblico e la sua attualità, b) l&#8217;indicazione delle ragioni del ritardo nella realizzazione dell&#8217;opera pubblica, c) la precisazione delle iniziative mediante le quali il procedimento ablativo verrà portato a  compimento, d) la ragionevole dimostrazione, sulla scorta della situazione dei luoghi, che la rinnovazione del vincolo sulla stessa area è necessaria per realizzare le opere (tra tante, Consiglio Stato sez V, 12 maggio 2003, n. 2509; sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4340; T.A.R. Lombardia, Brescia, 27 febbraio 2002, n. 372).<br />
La mancata indicazione, nei termini sopra indicati, delle ragioni che hanno indotto il Comune a reiterare il vincolo nell’area del ricorrente comporta l’annullamento della previsione urbanistica, con esclusivo riferimento alla area in oggetto.<br />
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della  destinazione di un’altra area di sua proprietà, in parte a C13 (edificabile) in parte a G (pubblici servizi) e in parte a zona E.<br />
La destinazione a C13 sarebbe illogica perché l’area non sarebbe di fatto utilizzabile a fini edificatori a causa della sua forma irregolare.<br />
La destinazione dell’area a pubblici servizi sarebbe invece viziata da difetto di motivazione ed istruttoria, oltre che da illogicità perché, con esclusivo sacrificio delle proprietà del ricorrente, tale area, unita a quella in cui il vincolo è stato reiterato soddisferebbe l’intera esigenza di standard per servizi di tutto il PUC.<br />
Per quanto riguarda la dedotta inutilizzabilità dell’area edificabile, la circostanza viene prospettata dal ricorrente ma, dalle planimetrie depositate non si evidenzia in modo inequivoco.<br />
Anzi la relazione del tecnico dello stesso ricorrente si limita ad affermare che l’area ha una forma irrazionale in quanto non ha  lati diritti né paralleli ed ha una profondità che va da 40 a 50 metri. Questa profondità, in presenza di pendenze del terreno, si ripercuoterebbe pesantemente sulle spese di urbanizzazione.<br />
In sostanza, non si evidenzia una irrazionalità della scelta del Comune, ma semplicemente l’aspirazione del proprietario ad una utilizzazione più conveniente; si tratta dunque di censure inammissibili con cui si pretende di impingere nelle scelte di merito, che sono invece di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale.<br />
 Quanto alla censura con cui si lamenta che il Comune abbia previsto tutte le zone destinate agli standard dell’intero PUC in aree di proprietà del ricorrente, la circostanza, di per sé, non comporta alcuna illegittimità perché rientra nell’ambito delle scelte discrezionali del Comune nell’attività della pianificazione territoriale.<br />
In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto e le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe, con riferimento al primo motivo e, per l’effetto, annulla in parte i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione; respinge per il resto.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217; intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti, 			Presidente,<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Francesco Scano, 		Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 14/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-798/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.798</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.797</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-797/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-797/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-797/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.797</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. F. Scano A. Nieddu (Avv.ti G Manca e C. Manca) c. Amministrazione Provinciale di Sassari (Avv. G. Masala) il rapporto di lavoro svolto di fatto alle dipendenze della P.A. non può essere riconosciuto come rapporto di pubblico impiego di fatto 1. Pubblico Impiego – instaurazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-797/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.797</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-797/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.797</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. F. Scano<br /> A. Nieddu (Avv.ti G Manca e C. Manca) c. Amministrazione Provinciale di Sassari (Avv. G. Masala)</span></p>
<hr />
<p>il rapporto di lavoro svolto di fatto alle dipendenze della P.A. non può essere riconosciuto come rapporto di pubblico impiego di fatto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – instaurazione di fatto – mancato espletamento procedimenti previsti dalla legge – insussistenza.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – instaurazione di fatto – mancato espletamento procedimenti previsti dalla legge – nullità dei relativi atti &#8211; obbligo di regolarizzazione contributiva e previdenziale &#8211; sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il rapporto di pubblico impiego non può instaurarsi in via di mero fatto, sia pur in presenza dei presupposti obiettivi del rapporto in quanto l’assunzione del dipendente non è avvenuta con la procedura prevista dalla legge.<br />
2. La violazione delle norme dettate per le assunzioni in servizio, comporta la nullità dei relativi atti, posti in essere da parte dell&#8217;Amministrazione con la conseguenza che il dipendente può chiedere la regolarizzazione contributiva e previdenziale per tutto il periodo di svolgimento di fatto del rapporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il rapporto di lavoro svolto di fatto alle dipendenze della P.A. non può essere riconosciuto come rapporto di pubblico impiego di fatto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 797/2004<br />
Ric. n. 215/1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 215/93 proposto dalla<br />
dott.ssa <b>Antonella Nieddu</b>,  rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo e Celestino Manca di Mores ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Baccelli n. 2, presso l’abitazione della dott.ssa Chiara Passeroni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Amministrazione Provinciale di Sassari</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Masala, con domicilio presso la segreteria del Tribunale;<br />
per il riconoscimento<br />dello status di pubblico dipendente per  servizio prestato presso l’Amministrazione Provinciale di Sassari dal 9.12.1981 al 20.4.1988 ed il conseguente diritto all’iscrizione all’I.N.A.D.E.L. ed alla cassa Dipendenti Enti Locali per il citato periodo.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 5 maggio 2004 il consigliere Francesco Scano;<br />
UDITI l’avvocato Celestino Manca di Mores per la ricorrente e l’avvocato Massimo Macciotta, su delega, per l’amministrazione,<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Afferma la ricorrente di aver prestato servizio presso l’Amministrazione Provinciale di Sassari dal 9.12.1981 al 20.4.1988, in virtù di convenzioni stipulate in esecuzione della delibera della Giunta Provinciale n. 2333 del 30.10.1981 ed a seguito di successivi atti della medesima Giunta.<br />
Chiede  il riconoscimento dello status di pubblico dipendente perché il rapporto di lavoro intercorso con l’Amministrazione presenterebbe tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza a tale fine.<br />
La Provincia di Sassari ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, chiedendone il suo rigetto perché infondato.<br />
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2004 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame la dott.ssa Antonella Nieddu chiede al Tribunale di “dichiarare la sussistenza dei diritti della ricorrente, conseguenti al suo status di pubblico dipendente con obbligo, a carico dell’Amministrazione, dei versamenti contributivi e previdenziali”.<br />
L’Amministrazione Provinciale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei singoli atti costitutivi dei vari rapporti a termine instaurati con la P.A..<br />
La difesa della dott.ssa Nieddu, con la memoria conclusionale, ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione, perché nel ricorso non si chiede il riconoscimento delle differenze retributive, ma esclusivamente la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.<br />
La  pretesa, così precisata, non appare del tutto corrispondente a quella fatta oggetto del ricorso introduttivo.<br />
L’oggetto della odierna controversia deve intendersi di conseguenza delimitato dalla successiva prospettazione, che contiene l’implicito riconoscimento della  carenza di interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia del giudice adito sulla sussistenza di ulteriori suoi diritti derivanti dal rapporto di lavoro con l’Amministrazione resistente, secondo l’originaria  formulazione del ricorso.<br />
La domanda volta ad ottenere la regolarizzazione del rapporto contributivo e previdenziale è fondata. <br />
La difesa della Provincia chiede la reiezione della domanda sul rilievo che la ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza per poter affermare l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, quali il vincolo di dipendenza gerarchica, il vincolo di esclusività, e l’assoggettamento alla potestà disciplinare dell’Amministrazione.<br />
L’osservazione non può essere condivisa.<br />
La sussistenza di simili elementi risulta in modo palese dalle convenzioni stipulate fra le parti e dagli atti deliberativi di approvazione delle stesse, laddove si afferma che “per carenze di personale interno, si rende necessario provvedere con personale esterno” (delibera G.P. n.2333/81), che i lavori richiesti sono “riconducibili a quelli previsti per il coadiutore amministrativo” (delibera G.P. 7.6.1982 n. 1170), che la prestazione lavorativa dovrà avvenire “secondo le direttive… impartite dal responsabile [del servizio]” (articolo 1 della convenzione del 30.12.1981).<br />
L’attività lavorativa richiesta alla ricorrente, rientra, quindi, tra le tipiche prestazioni che connotano il rapporto di pubblico impiego.<br />
Sebbene il rapporto intercorso con la  Provincia di Sassari presenti tutti i connotati che caratterizzano il rapporto di pubblico impiego, tuttavia non può essere riconosciuto come tale, poichè le assunzioni non sono avvenute con la procedura prevista dalla legge per l’assunzione dei dipendenti.<br />
La violazione delle norme dettate per le assunzioni in servizio, comporta la nullità dei relativi atti, posti in essere da parte dell&#8217;Amministrazione.<br />
La giurisprudenza ha precisato che la nullità da cui sono affetti gli atti di assunzione, ne comporta la radicale improduttività di effetti (cfr. Cons. St. A.P. 29.2.1992, nn. 1 e 2, e 5.3.1992, nn. 5 e 6; Tar Sardegna,12.12.1992, n. 1712 e 8.2.1994, n. 58).<br />
Per volontà della legge, il provvedimento di assunzione è improduttivo, in quanto tale, di qualsiasi effetto giuridico, anche se i fatti e le attività storicamente verificatesi a seguito del negozio nullo possono, in base ad una diversa normativa, produrre limitate e autonome conseguenze (cfr. Cons. St. A.P. n. 2 del 1992 cit.).<br />
Conformemente alla citata giurisprudenza la parte ricorrente ha chiesto i benefici derivanti dal rapporto lavorativo di fatto svolto (art. 2126 c.c.).<br />
Deve quindi essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva e previdenziale con consequenziale obbligo per l’Amministrazione di versare i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per il datore di lavoro per tutto il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. <br />
Nei limiti di cui sopra il ricorso deve pertanto essere accolto.<br />
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la regolarizzazione contributiva e previdenziale per il periodo dal 9.12.1981 al 20.4.1988.<br />
Compensa interamente fra le parti le spese e gli onorari di causa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti,	 		Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Francesco Scano, 		Consigliere, estensore.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-797/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.797</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.810</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-810/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-810/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.810</a></p>
<p>Pres. ed Est. M. Atzeni Ma.Co.Ge. S.r.l. in A.T.I. con Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai s.n.c (Avv. S. Sassu) c. Provincia di Nuoro (Avv. L. Palermo), Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato), Impresa Mastio Giuseppe (Avv.ti V. Biagetti e G. Tavolacci) l&#8217;iscrizione nel Casellario Informatico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-810/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-810/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.810</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. M. Atzeni<br /> Ma.Co.Ge. S.r.l. in A.T.I. con Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai s.n.c (Avv. S. Sassu) c. Provincia di Nuoro (Avv. L. Palermo), Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato), Impresa Mastio Giuseppe (Avv.ti V. Biagetti e G. Tavolacci)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;iscrizione nel Casellario Informatico può essere effettuata anche senza il procedimento di verifica di cui all&#8217;art. 10, comma 1 quater L. 109/1994</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Pubbliche gare – iscrizione nel Casellario Informatico ex art. 27, lett. s) DPR 26 gennaio 2000, n. 34- possibile solo a seguito dell’espletamento della procedura ex art. 10, comma primo quater L. 109/1994 &#8211; inconfigurabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’iscrizione nel Casellario Informatico prevista dall’art. 27, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non costituisce conseguenza esclusiva dell’espletamento della procedura di cui all’art. 10, comma primo quater L. 109/1994 in quanto il richiamo a tale ultima norma deve essere inteso come estensione della disposizione ivi contenuta all&#8217;ipotesi in cui la falsa dichiarazione sia stata riscontrata con il relativo procedimento, mentre è ovvio che l&#8217;iscrizione deve essere effettuata quando l&#8217;evidenza della non veridicità della dichiarazione ha consentito il suo accertamento con procedura più semplice.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; <a href="/ga/id/2004/6/4400/g">Sentenza 14 giugno 2004 n. 807</a> e T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; <a href="/ga/id/2004/6/4401/g">Sentenza 14 giugno 2004 n. 808</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’iscrizione nel Casellario Informatico può essere effettuata anche senza il procedimento di verifica di cui all’art. 10, comma 1 quater L. 109/1994</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 810/2004<br />
Ric. n.  57/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 57/04 proposto da<br />
<b>MA.CO.GE. s.r.l. </b>in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo, mandataria della costituenda A.T.I. con Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai s.n.c., nonché da Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai s.n.c. in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandante della medesima costituenda A.T.I., rappresentate e difese dall’avv. Sandro Sassu e domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Maddalena n. 40</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	la <b>Provincia di Nuoro </b>in persona del Presidente rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Palermo presso il cui studio in Cagliari, via Saverio Mattei n. 6, è elettivamente domiciliata;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante n. 23;																																																																																												</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’ <b>Impresa Mastio Giuseppe </b>in persona del titolare rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Biagetti e Gianmarco Tavolacci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Crbonia n. 22</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento n. 3422 in data 27/11/2003 con il quale il Responsabile del Servizio Amministrativo, Settore Appalti ed Espropriazioni, della Provincia di Nuoro ha approvato gli atti dell’asta pubblica per l’appalto dei lavori di sistemazione generale per la presa in consegna della strada provinciale Tonara – Tascusì aggiudicandola all’Impresa Mastio Giuseppe, dei presupposti verbali di gara in data 6/10, 22/10 e 13/11/2003 e del contratto eventualmente stipulato;<br />	<br />
&#8211;	delle decisioni con le quali l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha disposto l’iscrizione delle Società Micropali s.r.l., SO.GE.NA. s.a.s., Eurotel s.r.l., SO.GE.LA. s.r.l., S.P.E.A. s.a.s., Stochino Fratelli s.r.l., Alpes Costruzioni s.r.l. nel Casellario Informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, con l’annotazione che le medesime erano stata esclusa da alcune gare per un collegamento sostanziale con altra partecipante, nonché dell’iscrizione ed annotazione medesime, e di tutti gli atti connessi;																																																																																												</p>
<p>e per la condanna<br />
delle Amministrazioni intimate al risarcimento in forma specifica, in subordine, per equivalente, di tutti i danni patiti e patiendi a causa degli atti di cui sopra;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, della Provincia di Nuoro in persona del presidente e dell’Impresa Mastio Giuseppe in persona del legale rappresentante;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 maggio 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale MA.CO.GE. s.r.l. in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo, mandataria della costituenda A.T.I. con Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai s.n.c., nonché Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai s.n.c. in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandante della medesima costituenda A.T.I.,  impugnano:<br />
&#8211;	il provvedimento n. 3422 in data 27/11/2003 con il quale il Responsabile del Servizio Amministrativo, Settore Appalti ed Espropriazioni, della Provincia di Nuoro ha approvato gli atti dell’asta pubblica per l’appalto dei lavori di sistemazione generale per la presa in consegna della strada provinciale Tonara – Tascusì aggiudicandola all’Impresa Mastio Giuseppe, ed i presupposti verbali di gara in data 6/10, 22/10 e 13/11/2003 ed il contratto eventualmente stipulato;<br />	<br />
&#8211;	le decisioni con le quali l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha disposto l’iscrizione delle Società Micropali s.r.l., SO.GE.NA. s.a.s., Eurotel s.r.l., SO.GE.LA. s.r.l., S.P.E.A. s.a.s., Stochino Fratelli s.r.l., Alpes Costruzioni s.r.l. nel Casellario Informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, con l’annotazione che le medesime erano state escluse da alcune gare per un collegamento sostanziale con altra partecipante, nonché dell’iscrizione ed annotazione medesime, e tutti gli atti connessi.<br />	<br />
Chiedono, inoltre, il risarcimento, in forma specifica o, in subordine, per equivalente, dei danni subiti.<br />
Sostengono l’illegittima esclusione dalla gara delle imprese sopra elencate per l’annotazione nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, a causa della quale è stata calcolata la media delle offerte e la conseguente soglia di anomalia, con conseguente esclusione automatica delle offerte delle ricorrenti ed aggiudicazione alla controinteressata  chiedendo l’annullamento degli atti sopra elencati, previa sospensione.<br />
Con ordinanza n. 8 in data 24 gennaio 2004 sono stati disposti incombenti istruttori ed è stata fissata la data dell’udienza di discussione.<br />
La Provincia di Nuoro si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante (autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 34 in data 2/3/2004) chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero respinto perché infondato.<br />
Si è costituita in giudizio anche l’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ovvero, sotto profili diversi, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile, ovvero infondato.<br />
Infine, si è costituita in giudizio la controinteressata Impresa Mastio Giuseppe in persona del titolare chiedendo, con memorie depositate il 2171 ed il 6/5/2004 che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero respinto nel merito.<br />
La ricorrente ha depositato memoria.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Non può essere condivisa la proposta, formulata dalla difesa erariale, di sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in quanto pende, di fronte al Consiglio di Stato, giudizio d’appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 1747 in data 22 dicembre 2003, ritenuta pregiudiziale per l’esito della presente controversia.<br />
Infatti, il giudizio al quale fa riferimento l’Avvocatura riguarda parti diverse da quelle che oggi controvertono.<br />
Di conseguenza, non sussiste il necessario nesso di pregiudizialità fra le cause.<br />
E’ vero che l’orientamento del Consiglio di Stato costituirebbe utile contributo alla decisione del presente giudizio, ma ciò consentirebbe il differimento della  spedizione a sentenza del ricorso in epigrafe solo con l’accordo delle parti, mentre nella specie queste hanno manifestato interesse alla definizione delle rispettive domande.<br />
Il collegio deve, quindi, ritenere il giudizio.<br />
Nel merito, sostengono le ricorrenti l’illegittimità dell’esclusione dalla gara delle imprese elencate in narrativa a causa delle annotazioni pregiudizievoli (non dichiarate) apposte nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, a seguito della loro esclusione di alcune gare d’appalto indette dall’ANAS, provocata dal riscontro della loro partecipazione al procedimento in collegamento sostanziale con altre imprese.<br />
In particolare, si sostiene il mancato accertamento della colpa delle dichiaranti nell’affermare l’insussistenza d’iscrizioni pregiudizievoli; si afferma che le suddette iscrizioni sono state apposte illegittimamente, e che comunque il loro contenuto non comporta l’esclusione dalle gare per un anno.<br />
Sottolineano come, riammettendo alla gara le imprese in questione, dovrebbe essere ricalcolata la soglia d’anomalia, e la loro offerta risulterebbe vincitrice.<br />
Le suddette argomentazioni non convincono.<br />
Afferma il collegio che la presenza di alleanze fra le partecipanti alla gara è elemento palesemente rilevante per il suo buon andamento.<br />
Nel caso di specie tale conclusione è avvalorata dal fatto che l’anzidetta circostanza, della quale la Provincia resistente ha avuto conoscenza tramite le più volte richiamate annotazioni, ha portato all’esclusione delle concorrenti, in tal modo confermando l’importanza della medesima per l’affidamento degli appalti in questione.<br />
Trova, quindi, applicazione l’art. 27, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale impone l&#8217;iscrizione nel Casellario di &#8220;eventuali falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertato in esito alla procedura di cui all&#8217;articolo 10, comma primo quater, della legge.”<br />
Obiettano le ricorrenti che l&#8217;iscrizione in questione può essere disposta solo nell&#8217;ipotesi in cui segua al procedimento di cui al richiamato art. 10, ma la tesi non può essere condivisa.<br />
A voler seguire il ragionamento, si giungerebbe all&#8217;illogica conclusione secondo la quale l&#8217;iscrizione potrebbe essere disposta solo a seguito della verifica delle autocertificazioni prodotte dalle imprese partecipanti alla gara, mentre non potrebbe essere disposta qualora il motivo d&#8217;esclusione risulti in maniera conclamata già dal semplice esame della documentazione prodotta.<br />
Afferma, quindi, il collegio che il richiamo all&#8217;articolo 10, contenuto nella norma in commento, deve essere inteso come estensione della disposizione ivi contenuta all&#8217;ipotesi in cui la falsa dichiarazione sia stata riscontrata con il relativo procedimento, mentre è ovvio che l&#8217;iscrizione deve essere effettuata quando l&#8217;evidenza della non veridicità della dichiarazione ha consentito il suo accertamento con procedura più semplice.<br />
Da tali osservazioni consegue che le iscrizioni di cui si discute giustamente sono state prese in considerazione dalla stazione appaltante, che ha disposto l’esclusione delle ditte che le hanno subite.<br />
In tale ottica, è irrilevante il problema della previa conoscenza delle annotazioni da parte delle ditte interessate, e quindi dell’eventuale scusabilità dell’errore nel predisporre le necessarie dichiarazioni, in quanto le iscrizioni in questione inficiano, di per sé, la loro partecipazione alla gara.<br />
Solo l’annullamento delle annotazioni nel giudizio principale che le concerne (nel quale è necessaria la partecipazione di quella stazione appaltante) potrebbe avere rilievo anche sul rapporto che ora interessa per eventuali profili risarcitori, riguardo ai quali occorrerebbe anche individuare l’obbligato.<br />
Il ricorso in epigrafe deve, in conclusione, essere respinto.<br />
In considerazione della parziale novità delle questioni trattate e della complessità della vicenda le spese possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
1)	respinge il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
2)	compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 maggio ed in prosieguo il giorno 9 giugno 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Manfredo Azeni,		Presidente f.f., est.;<br />	<br />
Rosa Panunzio,		Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-810/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.810</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.807</a></p>
<p>Pres. ed Est. M. Atzeni So.Ge.Na S.a.s. (Avv.ti B. Arru ed U. Congiatu), Alpes Costruzioni s.r.l. (Avv.ti P. del Din, L. Mazzeo e S. Segneri) c. l’ANAS, Ente nazionale per le Strade (Avvocatura dello Stato) l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato) e Tecnis s.p.a (Avv.ti M.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. M. Atzeni<br /> So.Ge.Na S.a.s. (Avv.ti B. Arru ed U. Congiatu), Alpes Costruzioni s.r.l. (Avv.ti P. del Din, L. Mazzeo e S. Segneri)  c. l’ANAS, Ente nazionale per le Strade (Avvocatura dello Stato) l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato) e Tecnis s.p.a (Avv.ti M. Falqui e M. Murru)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Pubbliche gare – iscrizione nel Casellario Informatico ex art. 27, lett. s) DPR 26 gennaio 2000, n. 34- possibile solo a seguito dell’espletamento della procedura ex art. 10, comma primo quater L. 109/1994 &#8211; inconfigurabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’iscrizione nel Casellario Informatico prevista dall’art. 27, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non costituisce conseguenza esclusiva dell’espletamento della procedura di cui all’art. 10, comma primo quater L. 109/1994 in quanto il richiamo a tale ultima norma deve essere inteso come estensione della disposizione ivi contenuta all&#8217;ipotesi in cui la falsa dichiarazione sia stata riscontrata con il relativo procedimento, mentre è ovvio che l&#8217;iscrizione deve essere effettuata quando l&#8217;evidenza della non veridicità della dichiarazione ha consentito il suo accertamento con procedura più semplice.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; <a href="/ga/id/2004/6/4400/g">Sentenza 14 giugno 2004 n. 808</a> e T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; <a href="/ga/id/2004/6/4399/g">Sentenza 14 giugno 2004 n. 810</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’iscrizione nel Casellario Informatico può essere effettuata anche senza il procedimento di verifica di cui all’art. 10, comma 1 quater L. 109/1994</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. N. 807/2004<br />
Ric.   N.  1661/2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1661/03 proposto da<br />
<b>SO.GE.NA. s.a.s.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bettino Arru ed Umberto Congiatu e domiciliata presso lo studio dell’avv. Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65 e sul ricorso n. 1684/03 proposto da Alpes Costruzioni s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo del Din, Luca Mazzeo e Sergio Segneri e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via XX settembre n. 25 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’ANAS, Ente nazionale per le Strade, </b>in persona del legale rappresentante in carica, e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in persona del legale rappresentante rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante n. 23;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Tecnis s.p.a. </b>in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Margherita Falqui e Massimo Murru e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via san Lucifero n. 65;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) dei provvedimenti, di cui ai verbali in data 22-23/10/2003, con i quali l’ANAS ha escluso le ricorrenti dalla gara d’appalto n. 18A2003, e della lettera n. 36561, di comunicazione della predetta esclusione alle interessate ed all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />
2) del provvedimento con il quale sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata;<br />
4) degli atti di iscrizione delle ricorrenti nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
e la conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto, ove non possibile mediante reintegrazione in forma specifica;<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’ANAS e per l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e della Tecnis s.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 maggio 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale;<br />
 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 12/12/2003, depositato il successivo 22/12 e rubricato al n. 1661/03 SO.GE.NA. s.a.s. in persona del legale rappresentante e con ricorso notificato il 17/12/2003, depositato il successivo 30/12 e rubricato al n. 1684/03 Alpes Costruzioni s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico, legale rappresentante, impugnano:<br />
1) i provvedimenti, di cui ai verbali in data 22-23/10/2003, con i quali l’ANAS ha escluso le ricorrenti dalla gara d’appalto n. 18A2003, e la lettera n. 36561, di comunicazione della predetta esclusione alle interessate ed all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />
2) il provvedimento con il quale sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata;<br />
4) gli atti di iscrizione delle ricorrenti nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in base ai quali è stata disposta la loro esclusione dalla gara di cui ora si tratta.<br />
Sostengono, sotto diversi profili, l’illegittimità dell’esclusione, negando che gli indici a suo tempo individuati dalla stazione appaltante evidenziassero l’esistenza di un collegamento sostanziale con altra impresa e l’inidoneità di quanto accertato a legittimare la loro esclusione da altre gare.<br />
Le ricorrenti chiedono quindi l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, vinte le spese; chiedono, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, ove non sia possibile la reintegrazione in forma specifica.<br />
Con ordinanza n. 54 in data 24 gennaio 2004 le istanze cautelari sono state riunite ed accolte per la parte relativa agli effetti dell’annotazione delle ricorrenti nel Casellario Informatico; sono stati poi disposti incombenti istruttori (eseguiti il 23/2/2004) e fissata l’udienza di trattazione del ricorso.<br />
Con atto notificato il 27/2/2004 e depositato il successivo 28/2 SO.GE.NA. propone i seguenti motivi aggiunti:<br />
1)	Una volta accertato, in esito all’istruttoria eseguita ai sensi della precedente ordinanza, che l’offerta della ricorrente risultava vincitrice, l’Amministrazione avrebbe dovuto aggiudicarle l’appalto.<br />	<br />
La ricorrente ribadisce quindi le precedenti domande, reiterando l’istanza cautelare.<br />
Con ordinanza n. 132 in data 17 marzo 2004 è stata respinta l’ulteriore istanza cautelare, presentata dalla SO.GE.NA.<br />
Si è costituita in entrambi i giudizi l’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo, sotto profili diversi, che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, improcedibili, ovvero infondati.<br />
In entrambi i giudizi si è costituita Tecnis s.p.a., proponendo ricorsi incidentali con i quali contesta la regolarità della documentazione presentata dalle ricorrenti.<br />
La controinteressata ha, inoltre, depositato memoria.<br />
Anche la ricorrente Alpes ha depositato memoria.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Le ricorrenti impugnano i provvedimenti con i quali l’ANAS a seguito della loro esclusione da alcune gare d&#8217;appalto, espletate dallo stesso Ente, per ritenuto collegamento sostanziale con altre imprese, e della loro annotazione nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, le ha escluse dalla a gara n. 18A2003.<br />
La difesa erariale chiede la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in quanto presso il Consiglio di Stato pende appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 1747 in data 22 dicembre 2003, concernente la legittimità dell’esclusione della ricorrente Alpes da una precedente gara (n. 10A2002), in esito alla quale è stata disposta l’impugnata annotazione.<br />
La proposta non può essere accolta.<br />
La sospensione potrebbe essere disposta esclusivamente in relazione all’impugnazione proposta dalla ditta Alpes: infatti, la ditta SO.GE.NA. non è stata parte del giudizio definito con la sentenza n. 1747, per cui le decisioni che il giudice d’appello adotterà al riguardo non possono esplicare efficacia diretta nei suoi confronti.<br />
Quanto alla ditta Alpes, occorre rilevare come nel caso di specie non si faccia questione di irregolarità commesse dalla medesima nel procedimento di cui ora si discute.<br />
Da ciò consegue che l’impugnata esclusione costituisce mera esecuzione dell’annotazione disposta ai sensi dell’art. 27, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, per cui non può dar luogo ad ulteriori annotazioni.<br />
L’annotazione non è, quindi, lesiva, sotto il profilo in esame.<br />
Deve, poi, essere rilevato che a seguito dell’esecuzione degli incombenti disposti con l’ordinanza collegiale di cui in narrativa, è risultato che la ricorrente, riammessa, in gara, non sarebbe comunque vincitrice, per cui il provvedimento impugnato non è lesivo, neanche sotto il profilo in esame.<br />
Il ricorso n. 1684/03 deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.<br />
In esito alla predetta istruttoria è risultato che l’offerta della SO.GE.NA. sarebbe vincitrice, per cui questa conserva interesse alla decisione della causa.<br />
Il ricorso è, peraltro, infondato.<br />
La ricorrente, in questa sede, non impugna, se non genericamente, le suddette esclusioni, limitandosi ad affermare che queste, e le annotazioni relative, non possono comportare la sua esclusione da successivi procedimenti.<br />
Le suddette argomentazioni non convincono.<br />
Afferma il collegio che la presenza di alleanze fra le partecipanti alla gara è elemento palesemente rilevante per il suo buon andamento.<br />
Nel caso di specie tale conclusione è avvalorata dal fatto che l’anzidetta circostanza ha portato all’esclusione della concorrente, in tal modo confermando l’importanza della medesima per l’affidamento degli appalti in questione.<br />
Trova, quindi, applicazione l’art. 27, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale impone l&#8217;iscrizione nel Casellario di &#8220;eventuali falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertato in esito alla procedura di cui all&#8217;articolo 10, comma primo quater, della legge.”<br />
Obietta la ricorrente che l&#8217;iscrizione in questione può essere disposta solo nell&#8217;ipotesi in cui segua al procedimento di cui al richiamato art. 10, ma la tesi non può essere condivisa.<br />
A voler seguire il ragionamento, si giungerebbe all&#8217;illogica conclusione secondo la quale l&#8217;iscrizione potrebbe essere disposta solo a seguito della verifica delle autocertificazioni prodotte dalle imprese partecipanti alla gara, mentre non potrebbe essere disposta qualora il motivo d&#8217;esclusione risulti in maniera conclamata già dal semplice esame della documentazione prodotta.<br />
Afferma, quindi, il collegio che il richiamo all&#8217;articolo 10, contenuto nella norma in commento, deve essere inteso come estensione della disposizione ivi contenuta all&#8217;ipotesi in cui la falsa dichiarazione sia stata riscontrata con il relativo procedimento, mentre è ovvio che l&#8217;iscrizione deve essere effettuata quando l&#8217;evidenza della non veridicità della dichiarazione ha consentito il suo accertamento con procedura più semplice.<br />
Da tali osservazioni consegue che le iscrizioni di cui si discute giustamente sono state prese in considerazione dalla stazione appaltante, che ha disposto l’esclusione della ditta che le ha subite.<br />
In tale ottica, è irrilevante il problema della previa conoscenza delle annotazioni da parte delle ditte interessate, e quindi dell’eventuale scusabilità dell’errore nel predisporre le necessarie dichiarazioni, in quanto le iscrizioni in questione inficiano, di per sé, la loro partecipazione alla gara.<br />
Solo l’annullamento delle annotazioni nel giudizio principale che le concerne (peraltro nel caso di specie non risulta che tale impugnazione sia stata proposta) potrebbe avere rilievo anche sul rapporto che ora interessa per eventuali profili risarcitori.<br />
Il ricorso n. 1661/03 deve, in conclusione, essere respinti.<br />
L’infondatezza dei gravami principali impone di dichiarare improcedibili i ricorsi incidentali.<br />
In considerazione della parziale novità delle questioni trattate e della complessità della vicenda le spese possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
1)	riunisce i ricorsi in epigrafe;<br />	<br />
2)	dichiara inammissibile il ricorso n. 1684/03;<br />	<br />
3)	respinge il ricorso n. 1661/03;<br />	<br />
4)	dichiara improcedibili i ricorsi incidentali;<br />	<br />
5)	compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 maggio ed in prosieguo il giorno 9 giugno 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Manfredo Atzeni,		Presidente f.f., est.;<br />	<br />
Rosa Panunzio,		Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio		Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-807/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.808</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-808/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-808/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.808</a></p>
<p>Pres. ed Est. M. Atzeni S.I.FA., Società Italiana Fabbricati, s.r.l. (incorporante per fusione la I.CO.GE., Impresa Costruzioni Generali s.r.l.) (Avv.ti P. del Din, L. Mazzeo e S. Segneri) c. l’ANAS, Ente nazionale per le Strade (Avvocatura dello Stato) l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato) e Consorzio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-808/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-808/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.808</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. M. Atzeni<br /> S.I.FA., Società Italiana Fabbricati, s.r.l. (incorporante per fusione la I.CO.GE., Impresa Costruzioni Generali s.r.l.) (Avv.ti P. del Din, L. Mazzeo e S. Segneri)  c. l’ANAS, Ente nazionale per le Strade (Avvocatura dello Stato) l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato) e Consorzio per il Nucleo d’Industrializzazione dell’Oristanese (Avv. G.M. Lauro)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Pubbliche gare – iscrizione nel Casellario Informatico ex art. 27, lett. s) DPR 26 gennaio 2000, n. 34- possibile solo a seguito dell’espletamento della procedura ex art. 10, comma primo quater L. 109/1994 &#8211; inconfigurabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’iscrizione nel Casellario Informatico prevista dall’art. 27, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non costituisce conseguenza esclusiva dell’espletamento della procedura di cui all’art. 10, comma primo quater L. 109/1994 in quanto il richiamo a tale ultima norma deve essere inteso come estensione della disposizione ivi contenuta all&#8217;ipotesi in cui la falsa dichiarazione sia stata riscontrata con il relativo procedimento, mentre è ovvio che l&#8217;iscrizione deve essere effettuata quando l&#8217;evidenza della non veridicità della dichiarazione ha consentito il suo accertamento con procedura più semplice.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. anche T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; <a href="/ga/id/2004/6/4400/g">Sentenza 14 giugno 2004 n. 807</a> e T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI <a href="/ga/id/2004/6/4399/g">Sentenza 14 giugno 2004 n. 810</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’iscrizione nel Casellario Informatico può essere effettuata anche senza il procedimento di verifica di cui all’art. 10, comma 1 quater L. 109/1994</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 808/2004<br />
Ric.  n. 1685/2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 1685/03 proposto da<br />
<b>S.I.FA., Società Italiana Fabbricati, s.r.l. </b>(incorporante per fusione la I.CO.GE., Impresa Costruzioni Generali s.r.l.) in persona dell’Amministratore Unico rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Del Din, Luca Mazzeo e Sergio Segneri e domiciliata presso lo studio dell’avv. Segneri in Cagliari, via XX settembre n. 25</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	<b>l’ANAS, Ente nazionale per le Strade</b>, in persona del legale rappresentante in carica, e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliate presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante n. 23;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	il <b>Consorzio per il Nucleo d’Industrializzazione dell’Oristanese </b>in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Maria Lauro presso lo studio del quale in Cagliari, via Salaris n. 29, è elettivamente domiciliato;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	delle decisioni con le quali l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha disposto l’iscrizione della suddetta Società nel Casellario Informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, con l’annotazione che la medesima era stata esclusa da alcune gare per un collegamento sostanziale con altra partecipante, nonché dell’iscrizione ed annotazione medesime, e di tutti gli atti connessi;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento con il quale il Consorzio per il Nucleo d’Industrializzazione dell’Oristanese ha segnalato all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici l’esclusione della ricorrente dalla gara d’appalto per la realizzazione dell’impianto per lo stoccaggio del carbone e di altro materiale alla rinfusa al servizio del Porto Industriale d’Oristano per false dichiarazioni dell’impresa incorporata circa l’assenza di situazioni di controllo da parte di S.I.F.A. s.r.l. e, ove necessario, del verbale di gara in data 18/9/2003, con il quale è stata disposta l’esclusione della S.I.F.A.  s.r.l.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e del Consorzio per il Nucleo d’Industrializzazione dell’Oristanese in persona del legale rappresentante;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 21 gennaio 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale S.I.FA., Società Italiana Fabbricati, s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico impugna:<br />
&#8211;	le decisioni con le quali l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha disposto l’iscrizione della suddetta Società nel Casellario Informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, con l’annotazione che la medesima era stata esclusa da alcune gare per un collegamento sostanziale con altra partecipante, nonché l’iscrizione ed annotazione medesime, e tutti gli atti connessi;<br />	<br />
&#8211;	il provvedimento con il quale il Consorzio per il Nucleo d’Industrializzazione dell’Oristanese ha segnalato all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici l’esclusione della ricorrente dalla gara d’appalto per la realizzazione dell’impianto per lo stoccaggio del carbone e di altro materiale alla rinfusa al servizio del Porto Industriale d’Oristano per false dichiarazioni dell’impresa incorporata circa l’assenza di situazioni di controllo da parte di S.I.F.A. s.r.l. e, ove necessario, del verbale di gara in data 18/9/2003, con il quale è stata disposta l’esclusione della S.I.F.A.  s.r.l.<br />	<br />
Sostiene, sotto diversi profili, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati chiedendo il loro annullamento, previa sospensione.<br />
Con ordinanza n. 37 in data 21 gennaio 2004, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza n. 1436 in data 30 marzo 2004, è stata accolta l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti dell’annotazione della ricorrente nel casellario informatico.<br />
Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo, sotto profili diversi, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile, ovvero infondato.<br />
Anche il Consorzio per il Nucleo d’Industrializzazione dell’Oristanese si è costituito in giudizio in persona del legale rappresentante (autorizzato con deliberazione n. 01 in data 19/1/2004) chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile ovvero inammissibile per carenza d’interesse quanto all’impugnazione dei propri atti.<br />
La ricorrente ha depositato memoria.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La ricorrente impugna l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, disposta in conseguenza della segnalazione (parimenti impugnata) della sua esclusione da una gara d’appalto del resistente Consorzio per l’Industrializzazione dell’Oristanese.<br />
Detta esclusione (impugnata solo per i suoi effetti in ordine all’iscrizione nel casellario informatico) è stata comminata in relazione a due circostanze: la presenza, nel casellario, di due iscrizioni a carico dell’incorporata (dalla ricorrente) I.CO.GE., determinate dalla sua partecipazione ad altre gare d’appalto in collegamento sostanziale con altre ditte e la mancata dichiarazione, nel corso della gara, della situazione di controllo (anzi di fusione) fra la ricorrente e l’incorporata (alla data di sottoscrizione della dichiarazione di cui si tratta l’incorporazione era stata già deliberata dall’assemblea straordinaria).<br />
La ricorrente, con la memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, chiede venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto nel corso del processo l’annotazione impugnata avrebbe perso effetto, essendo consumato il periodo annuale di validità, che a suo avviso decorre dalla data della dichiarazione che l’ha provocata.<br />
La tesi ha trovato accoglimento in giurisprudenza, sebbene in sede cautelare (C. di S., VI, 30 marzo 2004, n. 1436; sembra di segno opposto, con la prudenza suggerita dalla sinteticità del testo, propria della misura cautelare, l’ordinanza della stessa Sezione n. 1448 del 30 marzo 2004).<br />
Osserva il collegio che la pronuncia dichiarativa di estinzione della controversia, richiesta dalla ricorrente, dovrebbe piuttosto configurarsi in termini di presa d’atto della sopravvenuta carenza d’interesse alla pronuncia di merito, provocata dalla cessazione degli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato; afferma peraltro che, nella specie, permane interesse alla decisione del ricorso.<br />
Deve essere rilevato, al riguardo, che i provvedimenti impugnati sono stati adottati da una parte in base alla più volte richiamata dichiarazione formulata dall’incorporata, ma dall’altra sulla base del riscontro dell’esistenza, nel casellario, di annotazioni pregiudizievoli.<br />
Di conseguenza, a voler condividere la tesi della ricorrente, il collegio dovrebbe prendere atto della cessazione della materia del contendere, o dell’improcedibilità, del ricorso solo in relazione all’annotazione relativa alla dichiarazione, ritenuta falsa, mentre la lite dovrebbe comunque proseguire in relazione all’altro presupposto dell’esclusione e dell’annotazione.<br />
Premesso quanto sopra, osserva il collegio che l’annotazione impugnata non indica la data nella quale è stata resa la dichiarazione che l’ha provocata.<br />
Da ciò consegue che, anche volendo seguire il ragionamento della ricorrente, l’efficacia dell’annotazione resterebbe indeterminata nel tempo, in quanto dalla medesima non è dato ricavare il “dies a quo” della sua efficacia.<br />
Di conseguenza, l’annotazione conserva certamente efficacia lesiva, in quanto anche seguendo la tesi della ricorrente il suo contenuto ingenera dubbi sulla sua legittimazione a partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici.<br />
E’ bene osservare che tale indeterminatezza avrebbe consentito l’impugnazione dell’annotazione giustappunto allo scopo di eliminare l’anzidetta situazione d’incertezza.<br />
La ricorrente non ha peraltro dedotto tale profilo d’impugnazione, per cui il collegio deve conoscere degli effetti di un’annotazione la cui efficacia è di durata dubbia.<br />
La difesa erariale contesta la tempestività ed ammissibilità del gravame in quanto la lesione conseguirebbe all’esclusione dalla gara, impugnata tardivamente, mentre non può essere riconosciuta natura provvedimentale all’annotazione, meramente esecutiva di quanto segnalato dalla stazione appaltante.<br />
L’argomentazione deve essere disattesa in quanto, come verrà ulteriormente precisato di seguito, la suddetta esclusione sebbene non abbia portato negative conseguenze sull’aggiudicazione dell’appalto (ed infatti la ricorrente ha fatto acquiescenza a tale effetto lesivo), ha costituito il presupposto per la concretizzazione degli ulteriori effetti negativi, provocati dagli atti dell’Autorità.<br />
Questi ultimi hanno una valenza provvedimentale autonoma, in quanto da questi, e solo da questi, promanano gli effetti che maggiormente pregiudicano l’imprenditore, incidendo sulla sua possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.<br />
Di conseguenza, deve essere riconosciuta l’esistenza dell’interesse alla definizione del gravame, anche con esclusivo riferimento ai suddetti effetti negativi dei provvedimenti impugnati.<br />
Da ciò consegue anche la declaratoria della sua tempestività, in quanto nel presente giudizio l’esclusione è stata impugnata esclusivamente in quanto atto presupposto dell’annotazione.<br />
Il ricorso deve, in conclusione, essere esaminato nel merito.<br />
Occorre preliminarmente chiarire che i due profili che hanno portato all’annotazione impugnata hanno un’autonoma valenza quanto meno sotto il profilo dell’affidabilità morale, per cui gli stessi devono essere affrontati come autonomi capi di domanda.<br />
Appare fondata l’impugnazione, con riferimento al motivo costituito dalla mancata dichiarazione, da parte dell’incorporata, della situazione non solo di controllo ma addirittura di fusione con l’odierna ricorrente.<br />
La ricorrente sostiene che l’irregolarità è stata ininfluente, in quanto solo l’incorporata ha partecipato alla fase di prequalificazione, mentre solo l’incorporante ha partecipato alla licitazione, avendo richiesto di subentrare all’altra ditta.<br />
Il ragionamento è condiviso dal collegio, con le precisazioni che seguono.<br />
L’irregolarità commessa dalla incorporata è stata, infatti, superata dall’odierna ricorrente con la richiesta di subentro nella posizione di concorrente all’appalto presentata in data 10/9/2003, con la quale la stessa ricorrente ha dato atto della situazione societaria in essere.<br />
Ritiene il collegio che, in tal modo, sia venuto meno ogni effetto dell’irregolarità, in quanto la stazione appaltante è stata resa edotta dei rapporti fra le due imprese prima dello svolgimento della gara.<br />
Giustamente, quindi, la ricorrente rileva l’ininfluenza della dichiarazione di cui si tratta, e la sua inidoneità a sorreggere le impugnate esclusione ed annotazione.<br />
Con l’ulteriore argomentazione la ricorrente sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto le precedenti annotazioni non costituiscono presupposto per l’esclusione dalle gare e per l&#8217;ulteriore iscrizione nel Casellario Informatico.<br />
L&#8217;argomentazione non è condivisa dal collegio.<br />
Nel presente giudizio non possono trovare ingresso doglianze relative alla legittimità di quelle esclusioni ed annotazioni, in quanto non impugnate in questa sede, nella quale non sono state nemmeno evocate le stazioni appaltanti.<br />
Quanto risulta dalle annotazioni deve, quindi, essere dato per pacifico.<br />
E’ vero che la ricorrente riferisce di avere proposto distinti gravami avverso gli atti relativi alle predette iscrizioni; in caso di accoglimento di questi ultimi potrà sorgere un problema di responsabilità per la lesione ingiustamente arrecata alla ricorrente, ma le doglianze proposte in quelle sedi non possono essere automaticamente trasposte in questo giudizio.<br />
Afferma, quindi, il collegio che la presenza di alleanze fra le partecipanti alla gara è elemento palesemente rilevante per il suo buon andamento.<br />
Nel caso di specie tale conclusione è avvalorata dal fatto che l’anzidetta circostanza, della quale il Consorzio resistente ha avuto conoscenza tramite le più volte richiamate annotazioni, ha portato all’esclusione della concorrente, in tal modo confermando l’importanza della medesima per l’affidamento degli appalti in questione.<br />
Trova, quindi, applicazione l’art. 27, lett. s) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale impone l&#8217;iscrizione nel Casellario di &#8220;eventuali falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertato in esito alla procedura di cui all&#8217;articolo 10, comma primo quater, della legge.”<br />
Obietta la ricorrente che l&#8217;iscrizione in questione può essere disposta solo nell&#8217;ipotesi in cui segua al procedimento di cui al richiamato art. 10, ma la tesi non può essere condivisa.<br />
A voler seguire il ragionamento, si giungerebbe all&#8217;illogica conclusione secondo la quale l&#8217;iscrizione potrebbe essere disposta solo a seguito della verifica delle autocertificazioni prodotte dalle imprese partecipanti alla gara, mentre non potrebbe essere disposta qualora il motivo d&#8217;esclusione risulti in maniera conclamata già dal semplice esame della documentazione prodotta.<br />
Afferma, quindi, il collegio che il richiamo all&#8217;articolo 10, contenuto nella norma in commento, deve essere inteso come estensione della disposizione ivi contenuta all&#8217;ipotesi in cui la falsa dichiarazione sia stata riscontrata con il relativo procedimento, mentre è ovvio che l&#8217;iscrizione deve essere effettuata quando l&#8217;evidenza della non veridicità della dichiarazione ha consentito il suo accertamento con procedura più semplice.<br />
Il ricorso deve quindi essere accolto in parte, annullando l’impugnata annotazione nella parte relativa alla mancata dichiarazione della fusione per incorporazione da parte dell’odierna ricorrente, e respinto per tutto quanto riguarda la gara che ha dato occasione alla presente controversia, le cui risultanze restano, conseguentemente, ferme.<br />
In considerazione della parziale novità delle questioni trattate, della reciproca soccombenza e della complessità della vicenda le spese possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
1)	accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con i quali è stata disposta l’iscrizione dei provvedimenti d’esclusione di cui sopra nel Casellario Informatico, nonché le iscrizioni stesse per la parte relativa alla mancata dichiarazione, da parte della dante causa della ricorrente, dei rapporti con quest’ultima; lo respinge per il resto;<br />	<br />
2)	compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 maggio ed in prosieguo il giorno 9 giugno 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Manfredo Atzeni,		Presidente f.f., est.;<br />	<br />
Rosa Panunzio,		Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio		Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-808/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.809</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-809/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-809/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-809/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.809</a></p>
<p>Pres. ed Est. M. Atzeni SIRP s.r.l. (Avv. S. Pinna) Aurelio Porcu e figli s.p.a. (Avv.ti C. Murgia e S. Curto) c. l’ANAS, Ente nazionale per le Strade (Avvocatura dello Stato) e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato) e Angius Tullio s.n.c (n.c) i criteri di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-809/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-809/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.809</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. M. Atzeni<br /> SIRP s.r.l. (Avv. S. Pinna) Aurelio Porcu e figli s.p.a. (Avv.ti C. Murgia e S. Curto) c. l’ANAS, Ente nazionale per le Strade (Avvocatura dello Stato) e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avvocatura dello Stato) e Angius Tullio s.n.c (n.c)</span></p>
<hr />
<p>i criteri di individuazione di fattispecie di collegamento fra imprese possono essere fissati anche dopo che la stazione appaltante ha conosciuto la documentazione prodotta dai partecipanti alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Collegamento fra imprese – modalità di individuazione stabilite dopo la conoscenza della documentazione presentata dalle imprese – irrilevanza 																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Collegamento fra imprese – ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste per legge – legittimità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Qualora l’Amministrazione individui, con certezza, situazioni di collegamento tra imprese non può darsi rilievo al fatto che le modalità procedimentali necessarie siano state stabilite prima o dopo la conoscenza della documentazione presentata dalle imprese partecipanti alla gara. È infatti irrilevante che eventuali criteri d’individuazione del collegamento siano stabiliti preventivamente: la partecipazione alla gara in collegamento con altri inficia di per sé l’operato del concorrente, per cui legittimamente viene disposta la sua esclusione. 																																																																																												</p>
<p>2.	L’amministrazione ben può individuare ipotesi di collegamento fra imprese ulteriori rispetto a quella descritta dal legislatore, ma l’accertamento dovrà essere condotto in termini tali da escludere che, per tale via, si giunga a limitazioni ingiustificate della concorrenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">I criteri di individuazione di fattispecie di collegamento fra imprese possono essere fissati anche dopo che la stazione appaltante ha conosciuto la documentazione prodotta dai partecipanti alla gara.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 809/2004<br />
Ric. n. 53/2004<br />
n. 67/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />	<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 53/04 proposto da<br />
<b>SIRP s.r.l.</b> in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa dall’avv. Silvio Pinna e domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65 e sul ricorso n. 67/04 proposto da Aurelio Porcu e figli s.p.a. in persona dell’Amministratore Unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Costantino Murgia e Silvia Curto e domiciliata presso il loro studio in Cagliari, viale Bonaria n. 80;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’ANAS, Ente nazionale per le Strade,</b> in persona del legale rappresentante in carica, e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in persona del legale rappresentante rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante n. 23;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’ <b>impresa Angius Tullio s.n.c</b>. in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
1) dei provvedimenti, comunicati con lettera n. 37704 in data 18/11/2003, con i quali l’ANAS ha escluso le ricorrenti dalla gara d’appalto n. 13A2003, e della lettera medesima, con la quale la predetta esclusione è stata comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />
2) dei provvedimenti, di cui ai verbali di gara in data 9/7 e 14/10/2003, con cui sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione delle offerte, sono state escluse le ricorrenti e l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all’Impresa Angius Tullio s.r.l.;<br />
3) del provvedimento di cui alla nota n. 22253 in data 18/11/2003 con il quale sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata;<br />
4) degli atti di iscrizione delle ricorrenti nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;<br />
5) del bando di gara, nella parte in cui prevede l’esclusione delle imprese che si trovino in situazioni di collegamento, formale o sostanziale;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
e la conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto, ove non possibile mediante reintegrazione in forma specifica</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’ANAS e per l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 maggio 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi altresì gli avvocati di parte, come da separato verbale;<br />
 Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 7/1/2004, depositato il successivo 15/1 e rubricato al n. 53/04 Sirp s.r.l. in persona dell’Amministratore Unico e con ricorso notificato il 9/1/2004, depositato il successivo 16/1 e rubricato al n. 67/04 Aurelio Porcu e figli s.p.a. in persona dell’Amministratore, legale rappresentante, impugnano:<br />
1) i provvedimenti, comunicati con lettera n. 37704 in data 18/11/2003, con i quali l’ANAS ha escluso le ricorrenti dalla gara d’appalto n. 13A2003, e la lettera medesima, con la quale la predetta esclusione è stata comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;<br />
2) i provvedimenti, di cui ai verbali di gara in data 9/7 e 14/10/2003, con cui sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione delle offerte, sono state escluse le ricorrenti e l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all’Impresa Angius Tullio s.r.l.;<br />
3) il provvedimento di cui alla nota n. 22253 in data 18/11/2003 con il quale sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata;<br />
4) gli atti di iscrizione delle ricorrenti nel casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;<br />
5) il bando di gara, nella parte in cui prevede l’esclusione delle imprese che si trovino in situazioni di collegamento, formale o sostanziale<br />
Sostengono, sotto diversi profili, l’illegittimità dell’esclusione, negando che gli indici individuati dalla stazione appaltante evidenzino l’esistenza di un collegamento sostanziale con altra impresa.<br />
Le ricorrenti chiedono quindi l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, vinte le spese; chiedono, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, ove non sia possibile la reintegrazione in forma specifica.<br />
Con ordinanza n. 56 in data 24 gennaio 2004, confermata dal Consiglio di stato, Sesta Sezione, con ordinanza n. 53 in data 30 marzo 2004, le istanze cautelari sono state riunite ed accolte per la parte relativa agli effetti dell’annotazione delle ricorrente nel Casellario Informatico; sono stati poi disposti incombenti istruttori (eseguiti il 16/2/2004) e fissata l’udienza di trattazione del ricorso.<br />
Si è costituita in entrambi i giudizi l’Avvocatura Distrettuale dello Stato chiedendo, sotto profili diversi, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile, ovvero infondato.<br />
Anche le ricorrenti hanno depositato memoria.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Le ricorrenti impugnano i provvedimenti con i quali sono state escluse da una gara d&#8217;appalto, espletata dall’Amministrazione resistente, per ritenuto collegamento sostanziale fra di loro.<br />
I ricorsi possono essere riuniti onde definirli con unica decisione, in quanto sono proposti avverso la stessa Amministrazione per una vicenda comune ad entrambe ed affidati alle medesime questioni.<br />
La difesa erariale sostiene l’inammissibilità dei gravami.<br />
Il gravame sarebbe infatti inammissibile, in quanto le offerte presentate dalle odierne ricorrenti non consentirebbero, comunque, di aggiudicarsi l’appalto in questione.<br />
L’argomentazione deve essere disattesa in quanto le ricorrenti sostengono di essere potenzialmente aggiudicatarie della gara e comunque  le suddette esclusioni costituiscono il presupposto per la concretizzazione di ulteriori effetti negativi, provocati dall’annotazione dell’esclusione nel Casellario Informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.<br />
Di conseguenza, permane interesse alla definizione dei gravami, quanto meno con riferimento ai suddetti effetti negativi del provvedimento impugnato.<br />
I ricorsi devono, in conclusione, essere esaminati nel merito.<br />
Gli stessi sono fondati.<br />
La vicenda trae origine da una segnalazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, nella quale era esposto il sospetto che in numerose gare d’appalto la competizione si svolga non fra imprese ma fra gruppi d’imprese alleate, che coordinano le proprie offerte in modo da condizionare la media generale, in senso favorevole ad una di loro (nel caso che ora interessa, le gare dovevano essere aggiudicate al massimo ribasso, ma il collegamento poteva essere utile al fine di condizionare il cosiddetto “taglio delle ali”).<br />
La segnalazione ha indotto l’ANAS ad elaborare dei bandi di gara nei quali si sono prese delle particolari cautele a questo riguardo.<br />
Infatti, le imprese sono state chiamate a dichiarare espressamente, a pena di esclusione:<br />
&#8211; che nessuna partecipazione viene effettuata da parte di altra o altre imprese che hanno amministratori, direttori tecnici e/o rappresentanti legali comuni con l&#8217;impresa concorrente;<br />
&#8211; che non viene effettuata partecipazione, alla gara di che trattasi, da parte di altre imprese in situazione di controllo di cui all&#8217;articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile;<br />
&#8211; che nessuna partecipazione, per la gara di che trattasi, viene effettuata da parte di altra o altre imprese rispetto alle quali l’impresa dichiarante si trovi in situazione di collegamento formale e/o sostanziale, anche ai sensi dell’art. 2359, comma se<br />
L’esigenza è stata ulteriormente coltivata dalla commissione di gara, la quale ha ritenuto di specificare le indicazioni del bando di gara, stabilendo che situazioni di collegamento tra imprese devono essere ravvisate qualora si riscontrino:<br />
1) composizioni azionarie incrociate ed intrecci tra le proprietà dei concorrenti, vincoli di parentela tra i soci e/o amministratori, identità degli organi dotati di poteri di rappresentanza;<br />
2) comunanza o contiguità di sede legale e/o amministrativa, coincidenze e promiscuità di utilizzo di utenze telefoniche;<br />
3) particolari modalità di confezionamento delle offerte da cui sia chiaramente desumibile una preparazione congiunta di due o più offerte da parte di un unico centro di interessi, tra cui in particolare: contestualità di spedizione dell’offerta, identità delle polizze fidejussorie assunte congiuntamente con la medesima società con modalità rilevabili dalla data d’emissione e dai numeri d’ordine delle stesse, medesima e/o similare veste grafica di redazione degli atti di gara.<br />
Le ricorrenti rivolgono, in primo luogo, le loro doglianze avverso l’operato della commissione di gara, sostenendo che questa non poteva individuare nuovi criteri di collegamento fra imprese dopo avere conosciuto la documentazione presentata da ogni concorrente e che, comunque, i criteri individuati non sono indicativi della situazione di collegamento sostanziale.<br />
Il primo profilo non è condivisibile.<br />
Lo scopo perseguito dall’Amministrazione nella vicenda che ora interessa è stato quello di assicurare che gli incanti, indetti a sua cura, fossero aggiudicati senza condizionamenti, provocati da accordi fra le imprese partecipanti.<br />
Ritiene, quindi, il Collegio che qualora l’Amministrazione individui, con certezza, delle situazioni di collegamento tra imprese non possa darsi rilievo al fatto che le modalità procedimentali necessarie siano state individuate prima o dopo la conoscenza della documentazione presentata dalle imprese partecipanti alla gara.<br />
In questo quadro, anzi, è irrilevante che eventuali criteri d’individuazione del collegamento siano stabiliti preventivamente: la partecipazione alla gara in collegamento con altri inficia di per sé l’operato del concorrente, per cui legittimamente viene disposta la sua esclusione.<br />
Peraltro, il fulcro della presente controversia deve essere individuato nel fatto che i criteri individuati dalla stazione appaltante non sono dimostrativi, ma solo indiziari dell’esistenza di un collegamento sostanziale fra imprese.<br />
Ritiene il Collegio che l’Amministrazione mentre può, o meglio deve, escludere dalla gara le imprese che vi partecipino in collegamento fra di loro deve, di converso, ammettere alla gara tutte le altre imprese in possesso dei requisiti necessari.<br />
Di conseguenza, solo il riscontro di elementi tali da rendere non solo possibile, ma sostanzialmente certa l’esistenza del collegamento (e fatta salva la possibilità, per le imprese, di fornire prova contraria) consente all’Amministrazione di escludere taluni partecipanti dalla competizione.<br />
L’affermazione, appena enunciata, è avvalorata dalla lettera della legge, in quanto l’art. 10, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, impone alle stazioni appaltanti di escludere dai procedimenti di cui si tratta esclusivamente le imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.<br />
Il legislatore, quindi, ha individuato una sola ipotesi in cui certamente le imprese, pur soggettivamente distinte, costituiscono un solo centro d’interessi, circostanza obiettivamente in contraddizione con il principio della concorrenza, che ispira il meccanismo degli appalti pubblici.<br />
Ciò non esclude che nella concreta pratica siano individuate ipotesi ulteriori rispetto a quella descritta dal legislatore, ma l’accertamento dovrà essere condotto in termini tali da escludere che, per tale via, si giunga a limitazioni ingiustificate della concorrenza.<br />
Di conseguenza, l’esclusione dalla gara potrà essere pronunciata quando il collegamento sostanziale sia dimostrato, eventualmente anche mediante presunzioni, mentre il condivisibile scopo di prevenire il collegamento fra le imprese, favorendo la concorrenza, non può portare al contraddittorio risultato dell’esclusione dalle gare di imprese, nei cui confronti nulla è stato accertato con sicurezza.<br />
Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve essere osservato che i criteri applicati dalla commissione di gara non raggiungono un sufficiente grado di certezza.<br />
La composizione azionaria incrociata, ovvero l’intreccio tra le proprietà dei concorrenti rileva qualora si giunga a dimostrare l’esistenza di un solo centro d’interessi; al riguardo, si è appena sottolineato come ciò rilevi esclusivamente nei termini di cui all’art. 10, comma primo bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.<br />
I vincoli di parentela tra i soci e/o amministratori sicuramente non sono di per sé sintomo certo d’identità d’interessi; gli stessi rilevano allo stesso modo in cui può rilevare l’identità degli organi dotati di poteri di rappresentanza, e cioè quando la comunanza di questi, nelle ditte concorrenti, consenta di ritenere conoscibili le rispettive offerte.<br />
La comunanza ed ancor più la contiguità di sede legale e/o amministrativa, la coincidenza e promiscuità di utilizzo di utenze telefoniche non può avere valore superiore a quello di mero indizio.<br />
Altrettanto può essere affermato in relazioni alle particolari modalità di confezionamento delle offerte, da cui sia chiaramente desumibile una preparazione congiunta di due o più offerte da parte di un unico centro di interessi, che la commissione di gara ha individuato, in particolare, in contestualità di spedizione dell’offerta, identità delle polizze fidejussorie assunte congiuntamente con la medesima società con modalità rilevabili dalla data d’emissione e dai numeri d’ordine delle stesse, medesima e/o similare veste grafica di redazione degli atti di gara (sull’argomentazione appena affrontata cfr. T.A.R. Lazio, III, 13 agosto 2003, n. 7106).<br />
In conclusione, può essere affermato che la commissione di gara ha rilevato l’esistenza di meri indizi della presenza di un collegamento sostanziale fra le odierne ricorrenti ed altre imprese, la cui esistenza non è stata dimostrata adeguatamente.<br />
Nel corpo della presente sentenza è stato già espresso il principio secondo il quale di fronte a circostanze dubbie debba darsi la prevalenza al principio della massima partecipazione.<br />
I gravami in esame deve, conseguentemente, essere accolti, annullando, per l’effetto, le impugnate esclusioni.<br />
Da ciò consegue l’annullamento dei successivi atti che hanno portato all’annotazione di quanto sopra nel Casellario Informatico, e le annotazioni medesime.<br />
Deve, pertanto, essere presa in esame la questione risarcitoria, in quanto le ricorrenti sostengono entrambe di essere potenzialmente aggiudicatarie della gara.<br />
Occorre rilevare che a seguito dell’ordinanza di cui in narrativa è risultato che la Sirp ha presentato la migliore offerta.<br />
Peraltro, tale Impresa non ha depositato in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale sarebbe stata perfezionata la notifica del ricorso alla controinteressata.<br />
Pertanto, la pretesa di sopravanzare quest’ultima è inammissibile, fermo restando l’annullamento dell’esclusione della Sirp in quanto atto presupposto dell’annotazione nel Casellario Informatico.<br />
Quanto alla Porcu Aurelio e figli s.p.a., la simulazione depositata dall’Avvocatura in data 30/4/2004, non contestata in giudizio, dimostra che in nessuno caso la sua offerta può risultare vincitrice.<br />
La domanda risarcitoria deve, quindi, essere respinta.<br />
In considerazione della parziale novità e della complessità delle questioni proposte e della reciproca soccombenza le spese possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
1)	riunisce i ricorsi in epigrafe;<br />	<br />
2)	li accoglie e, per l’effetto annulla tutti gli impugnati provvedimenti d’esclusione, nella parte in cui costituiscono il presupposto per l’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; annulla inoltre le annotazioni conseguentemente iscritte a loro nel Casellario Informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;<br />	<br />
3)	respinge le domande risarcitoria;<br />	<br />
4)	compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 maggio ed in prosieguo il giorno 9 giugno 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Manfredo Atzeni,		Presidente f.f., est.;<br />	<br />
Rosa Panunzio,		Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio		Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-809/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.803</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-803/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-803/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.803</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. F. Scano G. Marras (Avv. G. Andreozzi) c. l’Unità Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna (Avv. F. Cao) gli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego devono essere univoci e concordanti Pubblico Impiego- Indici rivelatori del rapporto- assenza di univocità e concordanza- prevalenza del dato testuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-803/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-803/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.803</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. F. Scano<br /> G. Marras (Avv. G. Andreozzi) c. l’Unità Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna (Avv. F. Cao)</span></p>
<hr />
<p>gli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego devono essere univoci e concordanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego- Indici rivelatori del rapporto- assenza di univocità e concordanza- prevalenza del dato testuale evincibile dal contratto stipulato con il privato</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’assenza di vincoli orari nella prestazione del servizio unitamente all’assenza di un rapporto di supremazia gerarchica e disciplinare, impediscono che il rapporto possa essere qualificato come rapporto di pubblico impiego. Qualora gli indici  rivelatori di un rapporto di pubblico impiego non  siano  univoci  o concordanti  e, più in  generale,   quando vi è dubbio  tra  più  possibili qualificazioni  giuridiche del  rapporto controverso, l&#8217;interprete deve far esclusivo  riferimento  al  dato testuale evincibile dal contratto stipulato tra  il privato e  la p.a., dando prevalenza alla qualificazione espressamente e concordemente voluta dalle parti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Gli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego devono essere univoci e concordanti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p>Sent. n. 803/2004<br />
Ric. n. 432/1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 432/93 proposto dal<br />
<b>dott. Giuseppe  Marras</b>  rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Andreozzi, presso lo studio del quale in Cagliari, via Gianturco n. 4, è elettivamente domiciliato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Unità Sanitaria Locale n. 21 della Sardegna</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Cao, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Cagliari, viale Diaz n. 29;<br />
per l&#8217;accertamento e la declaratoria<br />
della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze del CMAS della USL n. 21 di Cagliari dal 16.4.1984 all’11.12.1988, con ogni conseguenza di natura previdenziale e retributiva, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 5 maggio 2004 il consigliere Francesco Scano ;<br />
UDITI l’avvocato Giuseppe Andreozzi per il ricorrente e l’avvocato Alessandro Lindiri, su delega, per l’amministrazione,<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la deliberazione n. 980 del 12.10.1982, il presidente della Unità Sanitaria Locale n. 21 di Cagliari, aveva affidato  a nove medici l’incarico di svolgere attività professionale di consulenza presso il servizio per i tossicodipendenti,  dislocato nell’ex C.M.A.S. di Cagliari, per un massimo di 30 ore settimanali ciascuno, da prestare nell’arco di sei giorni.<br />
Il ricorrente, dott. Giuseppe Marras, è stato nominato, con deliberazione n. 915 del 6.3.1984, in sostituzione di altro medico dimissionario, alle stesse condizioni della delibera suindicata.<br />
	Il ricorrente, ritenendo che la prestazione lavorativa sia da considerare come impiego pubblico, chiede il riconoscimento del diritto ad ottenere le differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, nonché la regolarizzazione contributiva per il periodo in cui ha svolto la prestazione lavorativa, dal 16.4.1984 all’11.12.1988, in favore della Amministrazione resistente.<br />	<br />
	La U.S.L. n. 21 di Cagliari ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2004 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorrente, dott. Giuseppe Marras, chiede il riconoscimento, quale rapporto di pubblico impiego,  del servizio prestato in favore della USL  n. 21 di Cagliari dal 16 aprile 1984 all’11 dicembre 1988 in virtù di convenzione approvata con delibera 16.4.1984, n. 5604. Chiede al riguardo le differenze retributive fra lo stipendio previsto per il dipendente di ruolo della stessa USL, compreso il trattamento di fine rapporto, e la retribuzione di fatto percepita, maggiorate di rivalutazione ed interessi, nonché la regolarizzazione contributiva previdenziale.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Il rapporto di lavoro intercorso tra il dott. Marras e la USL n. 21 era regolato da una convezione, stipulata il 18.11.1987, che qualificava la prestazione lavorativa come attività professionale.<br />
La convenzione non imponeva particolari modalità di prestazione del servizio tali da poter essere accomunate a quelle normalmente svolte da un pubblico dipendente. In essa viene indicato l’oggetto dell’attività lavorativa richiesta, “prestazioni previste in materia di tossicodipendenze della legge 685/75”, l’impegno orario richiesto, 30 ore settimanali, senza però alcuna imposizione in ordine alle modalità di espletamento del servizio.<br />
 La mancanza di predeterminazione delle modalità di prestazione dell’attività lavorativa, unitamente all’assenza di alcun vincolo gerarchico nello svolgimento della stessa attività, impedisce di poter inquadrare il rapporto come di pubblico impiego.<br />
I documenti versati in giudizio dal ricorrente non dimostrano che il rapporto si sia concretamente svolto secondo le modalità proprie di un rapporto lavorativo subordinato, ma anzi confermano la tesi opposta.<br />
In particolare il documento prot. n. 23.1.1987, ancorché qualificato come ordine di servizio, dimostra proprio l’assenza di subordinazione gerarchica nell’espletamento del servizio. Con esso infatti il Direttore del centro per le tossicodipendenze non impone delle modalità di prestazione del servizio, ma si limita a precisare che, nell’autoregolamentazione del servizio stesso, i medici dovranno garantire un determinato numero di ore settimanali, come da convenzione, e programmare il godimento delle ferie in modo da evitare l’interruzione del servizio.<br />
L’assenza di vincoli orari  nella prestazione del servizio unitamente all’assenza di un rapporto di supremazia gerarchica e disciplinare, impediscono che il rapporto possa essere qualificato come rapporto di pubblico impiego (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1291  e  sez. V, 23 maggio 2000, n. 2985).<br />
La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che anche qualora gli indici  rivelatori di un rapporto di pubblico impiego non  siano  univoci  o concordanti  e, più in  generale,   quando   vi è dubbio  tra  più  possibili qualificazioni  giuridiche del  rapporto controverso, l&#8217;interprete deve far esclusivo  riferimento  al  dato testuale evincibile dal contratto stipulato tra  il privato e  la p.a., dando prevalenza alla qualificazione espressamente e concordemente voluta dalle parti (Consiglio Stato sez. V, 10 marzo 1999, n. 230).<br />
Nel caso di specie il servizio è stato svolto senza alcun vincolo di gerarchia, senza la predeteminazione di un orario di servizio, senza l’esclusività della prestazione lavorativa e con l’espressa qualificazione, in convenzione e nella delibera di approvazione della stessa, come prestazione professionale dell’attività richiesta al ricorrente.<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente fra le parti le spese e gli onorari di causa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 maggio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Lucia Tosti,	 	Presidente;<br />	<br />
Silvio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Francesco Scano, 	Consigliere, estensore.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 14/06/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-803/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.800</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-800/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.800</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. S.I. Silvestri A. Unali (Avv. G. e C. Manca) c. Comune di Porto Torres (Avv.ti G. Uggias e A. Giordo) e Consorzio Area Sviluppo Industriale Sassari – Porto Torres – Alghero (Avv. G. Masala) non sono soggette a decadenza le destinazioni contenute nei Piani Regolatori delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-800/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-14-6-2004-n-800/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. S.I. Silvestri<br /> A. Unali (Avv. G. e C. Manca) c. Comune di Porto Torres (Avv.ti G. Uggias e A. Giordo) e Consorzio Area Sviluppo Industriale Sassari – Porto Torres – Alghero (Avv. G. Masala)</span></p>
<hr />
<p>non sono soggette a decadenza le destinazioni contenute nei Piani Regolatori delle Aree di Sviluppo Industriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – piano regolatore aree di sviluppo industriale ex arttt. 51 e ss. Dpr n. 218/1978 – efficacia a tempo indeterminato.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le previsioni urbanistiche contenute nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui agli artt. 51 e ss. del d.p.r. n. 218 del 1978 hanno efficacia a tempo indeterminato così come qualsiasi strumento di regolamentazione urbanistica che tende appunto a definire l’assetto generale del territorio. Soggiacciono invece ad un termine decadenziale di dieci anni dalla approvazione del piano i vincoli funzionali alla costruzione, previa espropriazione dei terreni interessati, di opere di interesse pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non sono soggette a decadenza le destinazioni contenute nei Piani Regolatori delle Aree di Sviluppo Industriale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 800/2004<br />
Ric. n. 382/1993</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 382/93 proposto<br />
<b>dal signor Antonio Unali</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo e Celestino Manca di Mores, con elezione di domiclio in Cagliari, via Baccelli n. 2, presso l’abitazione della signora C. Passeroni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Porto Torres</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Uggias e Agostino Giordo, con elezione di domicilio in Cagliari, via Carrara n. 2, presso lo studio legale del primo;</p>
<p>il <b>Consorzio Area Sviluppo Industriale Sassari – Porto Torres – Alghero,</b> rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Masala, con elezione di domicilio in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76, presso lo studio dell’avvocato Benedetto Ballero;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del Provvedimento del Sindaco di Porto Torres, di cui alla lettera datata 16.12.1992, di diniego della richiesta di concessione edilizia presentata dal ricorrente in data 7.12.1992 e concernente la realizzazione di un progetto fondiario all’interno dell’Area del Consorzio ASI;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore per la pubblica udienza del 19 maggio 2004 il consigliere  Silvio Ignazio Silvestri;<br />	<br />
	Uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In data 6 aprile 1992 il signor Antonio Unali, in qualità di proprietario di alcuni terreni inseriti all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale del Comune di Porto Torres– Sassari – Alghero, presentava istanza al Consorzio ai sensi dell’art. 4 delle Norme tecniche di attuazione del Piano, per il rilascio del nulla osta al progetto per la edificazione di fabbricati rurali nella sua azienda.<br />
Con nota 1156 del 22.41992 il Consorzio ASI comunicava di non poter procedere al rilascio di nulla osta in quanto l’area nella quale erano compresi i terreni per i quali si chiedeva concessione ad edificare, era destinata secondo il vigente Piano regolatore territoriale consortile, in parte a nuovi lotti per industrie di varia natura e in parte a verde consortile. Sulle aree destinate a lotti per industrie di varia natura dovevano cioè sorgere ai sensi dell’art. 8 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore territoriale, soltanto costruzioni corrispondenti al carattere della zona ovvero insediamenti industriali, mentre nella parte d’area da destinarsi a verde era specificato che sarebbe stata realizzata una fascia stradale laterale di viabilità di Piano regolatore.<br />
In data 7 dicembre 1992 l’Unali presentava al Comune di Porto Torres domanda di concessione edilizia per la costruzione dei medesimi fabbricati rurali nella sua azienda agricola. <br />
Con nota del 16 dicembre 1992 il Comune di Porto Torres rigettava l’istanza affermando che la concessione per la costruzione di opere all’interno dell’Area di sviluppo industriale era subordinata al nulla osta del Consorzio ASI secondo le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore consortile, e che avendo rilasciato quest’ultimo parere negativo con nota n.1156 del 22.4.1992, non sussistevano le condizioni per l’accoglimento dell’istanza.<br />
Avverso detto provvedimento il signor Unali propone ricorso deducendo la violazione di legge e in particolare dell’art. 52 d.p.r. 6.3.1978 n. 218, secondo cui il termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale è limitata a 10 anni; essendo tale termine ormai trascorso, i vincoli sarebbero scaduti e il diniego risulterebbe illegittimo. <br />
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata controdeducendo e chiedendo una pronuncia di rigetto.<br />Si costituiva altresì il Consorzio ASI eccependo l’inammissibilità del ricorso per non avere il ricorrente impugnato il diniego di nulla osta in quanto direttamente e immediatamente lesivo dell’interesse ad ottenere il provvedimento concessorio, e controdeducendo comunque nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il signor Antonio Unali è proprietario di alcuni terreni sottoposti alle prescrizioni del Piano regolatore dell&#8217;Area di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero, approvato con d.p.c.m. del 15.11.1971, il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del Comitato direttivo ASI del 25.1.1984 n.228 e reso esecutivo con Decreto Assessore Urbanistica R.A.S. n.172/U del 21.2.1985. <br />
Egli impugna l’atto con cui il sindaco di Porto Torres gli ha negato il rilascio della concessione edilizia, per la realizzazione di alcuni manufatti agricoli nell&#8217;area del consorzio.<br />
Il Consorzio, costituendosi in giudizio, ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso perché rivolto esclusivamente al diniego di concessione edilizia e non anche avverso il diniego di nulla osta formulato dal Consorzio ASI, qualificato come atto immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile.<br />
Osserva il Collegio che il ricorrente ha proposto impugnativa avverso il diniego di concessione edilizia prospettando che il nulla osta, ritenuto dal sindaco come presupposto necessario per l’ottenimento della concessione dalle norme di attuazione del Piano, in questo caso non sarebbe necessario per l’avvenuta scadenza del Piano regolatore e dell’efficacia dei relativi vincoli di destinazione di cui all’art. 52 d.p.r. n. 218/1978.<br />
Alla luce di questa prospettazione, dunque, non occorrerebbe ottenere l&#8217;annullamento del diniego di nulla osta, proprio perché tale atto non sarebbe più necessario, perciò il ricorso non può essere considerato inammissibile e deve essere esaminato nel merito. <br />
Secondo il ricorrente, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui agli artt. 51 e ss. del d.p.r. n. 218 del 1978 avrebbero efficacia per la durata di 10 anni; pertanto, essendo tale termine ormai trascorso, i vincoli previsti nel piano sarebbero decaduti e, conseguentemente, il sindaco avrebbe dovuto rilasciare la concessione senza richiedere il nulla osta del Consorzio.<br />
Osserva il Collegio che l&#8217;articolo 52 del D.P.R. 218/1978 prevede che, agli effetti del primo e penultimo comma del successivo articolo 53, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di 10 anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione.<br />
Tali piani regolatori, riguardano la regolamentazione del territorio dal punto di vista urbanistico, indicando quali tipi di costruzioni possono essere edificate nelle diverse zone dell’area consortile, quali opere vanno realizzate nelle varie aree del piano, nonché le regole costruttive da osservare; pertanto hanno un’efficacia a tempo indeterminato così come qualsiasi strumento di regolamentazione urbanistica che tende appunto a definire l’assetto generale del territorio. <br />
A conferma di ciò, va rilevato che il piani regolatori delle ASI, in base all&#8217;articolo 51, comma 6 del D.P.R. 218/1978, producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 i quali, ai sensi dell&#8217;articolo 6 di tale legge, hanno vigore a tempo indeterminato.<br />
Ben diversa natura hanno i vincoli di espropriabilità gravanti sui terreni ubicati nelle diverse aree e derivanti dalle. prescrizioni di localizzazione e di zonizzazione, funzionali alla costruzione di determinate infrastrutture di interesse pubblico o alla destinazione dei lotti a spazi di interesse pubblico, ovvero le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature ecc) e secondaria (come ad esempio gli spazi verdi).<br />
Infatti, l’art. 52 del d.p.r. 218/1978, che prevede l&#8217;efficacia decennale dei. vincoli di destinazione, limita tale disposizione &#8220;agli effetti del primo e penultimo comma del successivo articolo 53&#8221;.<br />
Con la locuzione agli effetti di, si intende appunto che hanno efficacia e durata decennale soltanto quei vincoli funzionali all’esecuzione delle opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui all&#8217;articolo 53 che, a sua volta, richiama gli artt. 50 e 56, i quali prevedono le opere che sono dichiarate di pubblica utilità urgenti e indifferibili, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le sistemazioni dei terreni, le opere relative ai porti nonché tutte quelle d&#8217;interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale (art.50); ed ancora, l&#8217;adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l&#8217;attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, o dalla impossibilità di provvedervi altrimenti (art.56).<br />
A conferma che i vincoli di destinazione sono solo quelli elencati nelle suddette norme, ovvero quelli funzionali alla costruzione, previa espropriazione dei terreni interessati, di opere di interesse pubblico o comunque consortile, depone anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 18.12.2001, che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 52 c. 1 nella parte in cui consente all’amministrazione di reiterare i vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo. <br />
Orbene i terreni dell’Unali che ricadono nell&#8217;area consortile, come risulta dalle planimetrie prodotte, sono compresi nelle zone destinate alla realizzazione di insediamenti industriali, per le quali non è perciò previsto un vincolo di inedificabilità assoluta né una successiva espropriazione, trattandosi appunto di una mera indicazione della tipologia della costruzione consentita.<br />
Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, tale destinazione non può considerarsi decaduta al termine dei dieci anni dall&#8217;approvazione del piano, restando in vigore a tempo indeterminato. <br />
Sulla base di questa circostanza è perciò legittimo il diniego di concessione edilizia per la realizzazione di un manufatto agricolo in quanto contrastante con la destinazione del piano.<br />
Né tale conclusione è inficiata dal fatto che, per una parte, i terreni del ricorrente ricadono su area sottoposta a vincolo preordinato alla espropriazione per la realizzazione di una strada consortile; infatti, anche se per quella parte il vincolo dovesse considerarsi decaduto, il diniego di concessione edilizia (come il precedente diniego di nulla osta) sarebbe sufficientemente giustificato dalla impossibilità di realizzare un manufatto agricolo nell&#8217;area industriale. <br />
In definitiva le censure dedotte sono infondate e il ricorso deve essere rigettato.<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA<br />
rigetta il ricorso in epigrafe .<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 19 maggio 2004  dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217; intervento dei signori:<br />
Lucia Tosti, 			Presidente,<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Francesco Scano, 		Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 14/06/2004</p>
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