<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>14/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-5-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-5-2020/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>14/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-5-2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.5138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-5-2020-n-5138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-5-2020-n-5138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-5-2020-n-5138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.5138</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente, Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Virgilio Di Meo, contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato Collaboratori di giustizia ex art. 13 quater del d.l. n. 8/1991: natura e caratteristiche.  Criminalità  &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-5-2020-n-5138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.5138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-5-2020-n-5138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.5138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente, Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Virgilio Di Meo,  contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Collaboratori di giustizia ex art. 13 quater del d.l. n. 8/1991:  natura e caratteristiche. </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Criminalità  &#8211; collaboratori di giustizia ex art. 13 quater del d.l. n. 8/1991 &#8211;  misure di protezione speciali- natura e caratteristiche. </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La revoca e modifica delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia è disciplinata all&#8217;art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991: il primo comma della disposizione scolpisce il principio generale che presiede all&#8217;applicazione di dette misure protettive (criterio della temporaneità  e della periodica rinnovazione del giudizio) ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità , condotta del destinatario della misura).</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 05138/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 07684/2017 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7684 del 2017, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lero 14; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p style="text-align: justify;">della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 28 marzo 2017 e notificata all&#8217;interessato il 29 maggio 2017, in toto ed in via gradata limitatamente alla parte in cui, nel disporre la non proroga del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore, riconosce contestualmente la capitalizzazione delle misure di assistenza finalizzate al reinserimento sociale dell&#8217;avente diritto limitandone, tuttavia, la misura ad un periodo di soli due anni; </p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale costituente presupposto e/o conseguenza dell&#8217;atto medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato il 26 luglio 2017 e depositato il 4 agosto 2017, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l&#8217;annullamento della delibera della Commissione Centrale ex art. 10, l. n. 82/1991, del 27 marzo 2017, con cui è stato disposto, stante l&#8217;intervenuta scadenza del programma speciale di protezione al quale era stato sottoposto, in qualità  di collaboratore di giustizia, di non prorogare il programma e di erogare la capitalizzazione nella misura di anni due, con possibilità  di successiva integrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Parte ricorrente lamenta, in particolare, i seguenti motivi di illegittimità :</p>
<p style="text-align: justify;">I. Violazione dell&#8217;art. 10, comma 9, d.m. n. 161/2004;</p>
<p style="text-align: justify;">II. Eccesso di potere, difetto assoluto di istruttoria, con particolare riferimento alla capitalizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">III. Violazione dell&#8217;art. 10, co. 10, 11 e 15, secondo e ultimo cpv. d.m. n. 161/2004 e dell&#8217;art. 13, 5 cpv, d.l. n. 82/1991; eccesso di potere per difetto e/o irragionevolezza della motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione, resistendo al gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;esito della camera di consiglio del 3 ottobre 2017 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla pubblica udienza dell&#8217;11 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso, il collaboratore contesta la sussistenza dei presupposti che hanno determinato la mancata proroga dello speciale programma di protezione.</p>
<p style="text-align: justify;">La revoca e modifica delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia è disciplinata all&#8217; art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991che, al primo comma, così¬ recita: </p>
<p style="text-align: justify;">&quot;<i>Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell&#8217;articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all&#8217;attualità  del pericolo, alla sua gravità  e alla idoneità  delle misure adottate, nonchè in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Il primo comma della disposizione suddetta, quindi, scolpisce il principio generale che presiede all&#8217;applicazione di dette misure protettive (criterio della temporaneità  e della periodica rinnovazione del giudizio) ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità , condotta del destinatario della misura).</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla resistente amministrazione si evince che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il programma speciale di protezione, al quale è stato ammesso il ricorrente, è venuto naturalmente a scadere il 19 aprile 2014;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con nota dell&#8217;8 maggio 2014, la Procura di Messina ha espresso parere favorevole alla fuoriuscita dal programma speciale di protezione, previa capitalizzazione delle misure di assistenza percepite, avendo esaurito il collaboratore gli impegni giudiziari; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, in data 21 maggio 2014 ha espresso analogo parere.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sulla base di tali concordi pareri, la Commissione Centrale, con la gravata delibera, ha disposto la mancata proroga del programma speciale, previa capitalizzazione delle misure di assistenza riferite ad un periodo di due anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcun profilo di illegittimità  emerge, sotto tale profilo, nella decisione della Commissione di non prorogare il programma speciale in favore del ricorrente che, peraltro, non ha rappresentato alcuno specifico elemento atto a provare l&#8217;attualità  del pericolo alla propria incolumità  personale. </p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso, pertanto, non merita di essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Privi di pregio sono, altresì¬, il secondo e il terzo motivo di ricorso con i quali si contesta la misura della capitalizzazione disposta. </p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, con riguardo alla misura della capitalizzazione, l&#8217;art. 10, comma 15, d.m. n.161/2004, statuisce che: &#8220;<i>La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l&#8217;erogazione di una somma di denaro pari all&#8217;importo dell&#8217;assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l&#8217;importo forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa. I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione</i>.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Perciò, come si evince dal dato normativo, al fine di ottenere una capitalizzazione superiore ai due anni, è necessario presentare un documentato e concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo proprio del collaboratore di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, come documentato in atti dalla resistente amministrazione, risulta che il ricorrente, nonostante gli inviti rivoltigli (si vedano i verbali con il quale l&#8217;autorità  competente rendeva edotto il collaboratore circa la necessità  di presentare un motivato progetto e le relative dichiarazioni del collaboratore, rese il 23 giugno 2014 e il 26 maggio 2015), non ha presentato alcun progetto di reinserimento sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, come previsto dall&#8217;art. 10, comma 15, d.m. n. 161/2004, in assenza di un documentato e concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo riferibile al collaboratore di giustizia, la Commissione Centrale non avrebbe potuto deliberare, come ha correttamente fatto, una capitalizzazione superiore a due anni.</p>
<p style="text-align: justify;">La delibera ha, inoltre, opportunamente previsto per il ricorrente la possibilità  di integrare, con successiva delibera, la capitalizzazione delle misure di assistenza, &#8220;<i>qualora l&#8217;interessato produca la necessaria documentazione per la valutazione del progetto presentato ovvero altro concreto progetto di reinserimento socio &#8211; lavorativo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Arzillo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-5-2020-n-5138/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.5138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.808</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.808</a></p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Casetta, Luca Messa, Marco Porcari, contro Comune di Buccinasco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Umberto Fantigrossi; ATS Città  Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentate pro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.808</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Casetta, Luca Messa, Marco Porcari,  contro Comune di Buccinasco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Umberto Fantigrossi; ATS Città  Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Bottini, Simona Falconieri,</span></p>
<hr />
<p>Acque di balneazione:  va affermata stretta collaborazione tra autorità  sanitaria e autorità  comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente &#8211; Acqua- Acque di balneazione ex D.Lgs. 116/2008, di Attuazione della direttiva 2006/7/CE &#8211; autorità  sanitaria e autorità  comunale- stretta collaborazione- va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il sistema normativo in materia di acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008, di Attuazione della direttiva 2006/7/CE) evidenzia l&#8217;esistenza di una stretta collaborazione tra l&#8217;autorità  sanitaria, alla quale è demandata la disciplina dei corpi idrici e della balneazione, e l&#8217;autorità  comunale, titolare dei poteri di vigilanza e sanzionatori in merito. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00808/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02154/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Casetta, Luca Messa, Marco Porcari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Messa in Milano, piazza Santa Francesca Romana n. 3; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Buccinasco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> ATS Città  Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Bottini, Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio Simona Falconieri in Milano, corso Italia, 19; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensiva </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Sindaco del Comune di Buccinasco, con cui si ordina il divieto su tutto il territorio del Comune di Buccinasco di balneazione nelle acque di canali e cave; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Sindaco del Comune di Buccinasco, che ordina la cessazione dell&#8217;attività  di wakeboard svolta da -OMISSIS- presso l&#8217;ex Cava cessata denominata -OMISSIS- in via -OMISSIS-; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del -OMISSIS-prot. -OMISSIS- avente ad oggetto Balneazione Canali Navigli e Cave, della Agenzia di Tutela della Salute della Città  Metropolitana di Milano Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, che ha reso noto a tutti i Sindaci della Città  Metropolitana di Milano che i corpi idrici superficiali quali canali e navigli non sono, per natura intrinseca, destinati a balneazione in quanto destinati ad altri usi; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-della ATS Città  Metropolitana di Milano &#8211; Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria -, che ha preso atto che l&#8217;attività  di wakeboard presuppone o comunque non può escludere la balneazione dei praticanti e pertanto si può svolgere esclusivamente in acque balneabili; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonchè degli altri atti o provvedimenti comunque citati negli atti medesimi e nel testo del presente ricorso tra i quali, in particolare, la nota protocollo -OMISSIS- dell&#8217;-OMISSIS- con cui il Comune di Buccinasco richiedeva ad ATS specifico parere di competenza circa l&#8217;utilizzo del bacino idrico in assenza di verifiche di accessibilità  monitoraggio e controlli igienico sanitari volti a garantire la salubrità  delle acque al fine di valutare l&#8217;idoneità  dei luoghi allo svolgimento dell&#8217;attività  sportiva wakeboard.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Buccinasco, in persona del Sindaco pro tempore e dell&#8217;ATS Città  Metropolitana di Milano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  -OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS-(d&#8217;ora in avanti solo -OMISSIS-), con sede legale in -OMISSIS-, associazione sportiva dilettantistica affiliata alla -OMISSIS-, gestore in base ad un contratto di subaffitto con la società  -OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS- di un lago di cava sito nel Comune di Buccinasco, denominato &#8220;-OMISSIS-&#8220;, ha impugnato, insieme al suo presidente ed alla società  locatrice, una serie di provvedimenti che producono l&#8217;effetto di impedire la balneazione e le attività  sportive connesse nella ex cava. Si tratta dell&#8217;ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Sindaco del Comune di Buccinasco, che vieta su tutto il territorio del Comune di Buccinasco la balneazione nelle acque di canali e cave; dell&#8217;ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Sindaco del Comune di Buccinasco, che ordina la cessazione dell&#8217;attività  di wakeboard nello specchio d&#8217;acqua suddetto e la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-della ATS Città  Metropolitana di Milano &#8211; Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria -, che ha equiparato l&#8217;attività  di wakeboard alla balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente in sostanza lamenta l&#8217;irragionevolezza della scelta di impedire la balneazione ed il wakeboard nello specchio d&#8217;acqua senza una prova concreta dell&#8217;insalubrità  delle acque suddette, dopo che la realizzazione delle opere necessarie alla fruibilità  dell&#8217;area era giÃ  stata autorizzata dall&#8217;amministrazione comunale dal punto di vista edilizio e paesistico, con conseguenti ingenti impegni economici assunti dall&#8217;associazione. </p>
<p style="text-align: justify;">Contro i suddetti atti i ricorrenti hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 7 della legge n. 241 del 7/8/1990; Violazione dell&#8217;art. 24 della Costituzione e del diritto di difesa; Omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. La ricorrente subaffittuaria -OMISSIS-contesta di non aver ricevuto la prescritta comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto all&#8217;adozione del provvedimento che vieta la balneazione nel -OMISSIS-con conseguente chiusura dell&#8217;attività  di cable wakeboard.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora l&#8217;Amministrazione avesse ritualmente notificato al ricorrente l&#8217;avvio del procedimento, essa avrebbe potuto evidenziare non solo che lo stato del bacino idrico superficiale e la qualità  delle acque del bacino è assolutamente compatibile con le attività  di balneazione, in quanto rispetta gli standard di legge, ma che, nel caso specifico, l&#8217;attività  di wakeboard si svolge in totale sicurezza, tanto che nel c.d. -OMISSIS-non si è mai verificato alcun tipo di incidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè varrebbe invocare una presunta &#8220;urgenza&#8221; dei provvedimenti impugnati, in quanto la nota della ATS della Città  Metropolitana di Milano è datata 27 maggio 2019, quindi ben due mesi prima della prima ordinanza sindacale; peraltro, le ordinanze sindacali impugnate non contengono alcun riferimento a una presunta &#8220;urgenza&#8221; nella loro adozione tale da giustificare la mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè potrebbe eccepirsi la presunta natura di atto vincolato delle ordinanze sindacali, in quanto non solo tra la ATS e il Comune di Buccinasco non vi è alcun rapporto gerarchico, ma la nota della ATS, con riferimento alle Cave, lascerebbe ampi margini di discrezionalità  ai Comuni, in quanto afferma non la necessità  ma solo &#8220;l&#8217;opportunità  di considerare il rischio dovuto alla eventuale balneazione nelle cave e di mettere in atto anche in questi casi le misure di prevenzione sopra esposte (provvedimenti di divieto di balneazione ed adeguata cartellonistica)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 7/8/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo motivo si appunta nei confronti della nota dell&#8217;ATS 27 maggio 2019 che ha previsto il divieto generalizzato di balneazione nei canali, navigli e cave. </p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti la nota dell&#8217;ATS di Milano non sarebbe vincolante con riferimento alle cave, in quanto lascia ai Comuni margini di scelta discrezionale in merito all&#8217;imposizione di un divieto di balneazione nelle cave, prevedendo solo &#8220;l&#8217;opportunità  di considerare il rischio dovuto alla eventuale balneazione nelle cave e di mettere in atto anche in questi casi le misure di prevenzione sopra esposte&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la predetta nota dell&#8217;ATS di Milano, atto presupposto delle ordinanze sindacali, sarebbe illegittima per un evidente difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui in sostanza afferma che navigli e canali, e, in misura minore, le cave, non siano intrinsecamente corpi idrici destinati alla balneazione in quanto realizzati per altri scopi. Infatti, secondo i ricorrenti, la destinazione principale è spesso compatibile con destinazioni accessorie. A ciò si aggiungerebbe l&#8217;illogicità  ed il difetto di motivazione dell&#8217;affermazione secondo la quale la loro natura di manufatti ne renderebbe estremamente pericolosa la balneazione a causa dell&#8217;assenza di alcun accertamento in concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione di legge, sotto altro profilo, con riferimento agli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 7/8/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Se, come risulterebbe dal tenore letterale e dall&#8217;assenza di rapporto gerarchico tra l&#8217;ATS e il Comune, la circolare ATS ha efficacia di mero indirizzo, secondo i ricorrenti sarebbe stato specifico obbligo del Comune lo svolgimento di adeguata istruttoria, prima di vietare la balneazione nel lago.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la richiesta del Comune all&#8217;ATS in merito allo svolgimento del wakeboard sarebbe irragionevole in mancanza di alcuna verifica di accessibilità , monitoraggio e controllo igienico sanitario circa la salubrità  delle acque.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità , in quanto l&#8217;interesse pubblico asseritamente perseguito attraverso l&#8217;imposizione del divieto contestato, cioè la sicurezza dei bagnanti, avrebbe potuto essere perseguito anche con mezzi meno invasivi del divieto di balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Violazione di legge, sotto altro profilo, con riferimento all&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 7/8/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà ; Eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza; Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Le ordinanze sindacali paiono ai ricorrenti altresì¬ illegittime per manifesta contraddittorietà  con altri atti autorizzativi adottati nello stesso lasso di tempo dallo stesso Comune di Buccinasco e da tutte le altre autorità  competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 8 D. LT 30/05/2008, n. 116. Eccesso di potere, sotto altro profilo, per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà . Eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti la balneazione non è consentita nel caso in cui le acque siano classificate come di qualità  &#8220;scarsa&#8221; mentre dagli accertamenti effettuati dai ricorrenti lo stato del bacino idrico superficiale sarebbe accettabile per le attività  di balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6) Violazione di legge con riferimento, sotto altro profilo, all&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 7/8/1990. Violazione del D.M. 26/01/1960 n. 29 modificato con D.M. 15/07/1974, n. 283. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà . Eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti il wakeboard, così¬ come tutte le altre discipline di competenza -OMISSIS-, sarebbe una disciplina &#8220;di superficie&#8221; che non prevede l&#8217;immersione ed è fatta in sicurezza, idonea a superare la pericolosità  presunta del bacino idrico.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 21/10/19 si è costituita l&#8217;ATS Città  Metropolitana di Milano, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 31/10/19 si è costituito il Comune di Buccinasco contestando il primo motivo di ricorso in quanto le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere emanate per fronteggiare varie situazioni emergenziali, tra le quali quelle &#8220;sanitarie e di igiene pubblica&#8221; e non necessitano della preventiva comunicazione di avvio del procedimento. </p>
<p style="text-align: justify;">In merito ai successivi motivi il Comune sostiene di aver provveduto sulla base di una motivata e puntuale richiesta dell&#8217;Amministrazione preposta alla tutela della salute e dell&#8217;igiene pubblica, senza quindi avere margini di discrezionalità  al riguardo, anche perchè privo di competenze tecniche interne atte a confutare l&#8217;indirizzo ricevuto. </p>
<p style="text-align: justify;">Contesta poi i rilievi di difetto di istruttoria in quanto ha richiesto un parere motivato alla stessa Azienda sanitaria che prendesse in considerazione la situazione specifica. </p>
<p style="text-align: justify;">In merito poi alla pretesa violazione della disciplina regolamentare (DM 26/01/1960 mod. con D.M. 15/07/1974 n.283) che riguarda l&#8217;esercizio sportivo dello sci nautico afferma che tale normativa non si soprappone e non impedisce l&#8217;emanazione di ordinanza contingibili ed urgenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria depositata in data 26/11/19 l&#8217;ATS afferma che la Regione Lombardia, avvalendosi del supporto tecnico dei Dipartimenti di Prevenzione delle ATS e dell&#8217;ARPA, annualmente individua e comunica ai Comuni l&#8217;elenco delle acque di balneazione sottoposte a monitoraggio da parte delle stesse ATS durante la stagione balneare, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei bagnanti ed in tale elenco, inviato da ultimo nel maggio 2019, prima del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Buccinasco in data 28 maggio 2019, non è presente la -OMISSIS-. A ciò si aggiunge che ogni anno, prima dell&#8217;inizio della stagione estiva, l&#8217;ATS informa i Sindaci del proprio territorio della pericolosità  della balneazione in navigli, canali e cave evidenziando i rischi per la salute dei cittadini derivanti della circostanza che i predetti siti siano strutturalmente destinati ad usi diversi da quello, appunto, della balneazione. Afferma poi di aver verificato direttamente lo stato dei luoghi con il sopralluogo in data 16 luglio 2019 effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell&#8217;ATS congiuntamente alla Polizia Municipale. Ha poi espresso specifico parere in data 14 agosto 2019 nel quale confermava sostanzialmente la non balneabilità  delle acque del -OMISSIS- ed il rischio per la salute e la sicurezza dei praticanti di wakeboard posto che l&#8217;attività  sportiva in questione &#8220;presuppone o comunque non può escludere la balneazione dei praticanti&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Chiede quindi l&#8217;accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva in quanto gli atti posti in essere dall&#8217;ATS sarebbero privi di efficacia lesiva immediata, concreta e diretta della posizione giuridica del ricorrente. Nel merito chiede la reiezione del ricorso in quanto la Cava sarebbe un corpo idrico artificiale, cioè &#8220;un corpo idrico superficiale creato da attività  umana&#8221;, estraneo alla nozione di &#8220;acque superficiali&#8221; nelle quali è ammessa la balneazione ai sensi dell&#8217;art. 2 Dir. 23/10/2000 n. 60 CE.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria depositata in data 16/01/20 i ricorrenti contestano l&#8217;affermazione che le ordinanze fossero urgenti perchè la nota dell&#8217;ATS su cui si fondano è di 2 mesi prima. Evidenziano poi la presunta contraddittorietà  del comportamento del Comune il quale prima rilascia i titoli edilizi per la realizzazione di manufatti serventi allo svolgimento e poi nega lo svolgimento dell&#8217;attività . Affermano poi che anche l&#8217;ordinanza che ha imposto il divieto di balneazione nella cava sarebbe stata una novità  rispetto agli anni precedenti. Insistono poi sull&#8217;esistenza di ampie misure di sicurezza nello svolgimento dell&#8217;attività , come attestato anche nella nota del Presidente della -OMISSIS- del 23 dicembre 2019. Sul concetto di balneazione affermano che il wakeboard sarebbe una disciplina sportiva non confondibile con l&#8217;ordinaria balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria di replica depositata in data 29/01/20 il Comune respinge il presunto difetto di istruttoria e motivazione in quanto le ordinanze impugnate sarebbero una misura di prevenzione dell&#8217;incolumità  pubblica che il Sindaco ha adottato su espressa e puntuale sollecitazione della competente A.T.S. della Città  Metropolitana di Milano, come misura generalizzata da applicare indistintamente su tutti i &#8220;canali, navigli e cave&#8221;. In merito al concetto di balneazione afferma che il wakeboard presuppone comunque la balneazione e che l&#8217;attività  svolta dai ricorrenti ha i caratteri propri dello stabilimento balneare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria di replica depositata in data 29/01/20 i ricorrenti affermano che la richiesta formulata dal Comune di Buccinasco all&#8217;ATS della Città  Metropolitana di Milano in data 17 dicembre 2019 avente ad oggetto la praticabilità , previa presentazione di idonea documentazione, dell&#8217;esercizio &#8220;in deroga&#8221; del wakeboard, confermerebbe la fondatezza del ricorso, in quanto lo stesso Comune di Buccinasco, evidentemente, riterrebbe che il wakeboard sia cosa diversa dalla semplice &#8220;balneazione&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">In merito poi al verbale dell&#8217;Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Buccinasco in data 17 luglio 2019, dal quale il Comune ha desunto il carattere sostanzialmente balneare dell&#8217;attività  svolta, i ricorrenti affermano che le attività  svolte sulle rive del lago e l&#8217;attività  di wakeboard sono completamente diverse.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria di replica depositata in data 30/01/20 l&#8217;ATS ha ribadito le difese giÃ  proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 19 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;eccezione di difetto di legittimazione a resistere in giudizio dell&#8217;ATS è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 41 c.2 c.p.a. &#8220;<i>Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l&#8217;atto impugnato</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;esame degli atti risulta che i ricorrenti hanno impugnato anche la nota del -OMISSIS-prot. -OMISSIS- avente ad oggetto Balneazione Canali Navigli e Cave, della Agenzia di Tutela della Salute della Città  Metropolitana di Milano Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, che ha reso noto a tutti i Sindaci della Città  Metropolitana di Milano che i corpi idrici superficiali quali canali e navigli non sono, per natura intrinseca, destinati a balneazione in quanto destinati ad altri usi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale atto costituisce un presupposto necessario delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Comune, direttamente lesivo nei confronti dei ricorrenti, in quanto posto dal Comune a fondamento della qualificazione giuridica delle acque sulle quali si svolge l&#8217;attività  inibita, quali acque non balneabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè in senso contrario può valere il fatto che i ricorrenti nel ricorso affermino che le cave sarebbero parzialmente escluse dal divieto di balneazione nei corpi idrici superficiali artificiali previsto nella suddetta nota, in quanto tale profilo attiene alla fondatezza della domanda dei ricorrenti e non ai presupposti processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto il sistema normativo in materia di acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008, di Attuazione della direttiva 2006/7/CE) evidenzia l&#8217;esistenza di una stretta collaborazione tra l&#8217;autorità  sanitaria, alla quale è demandata la disciplina dei corpi idrici e della balneazione, e l&#8217;autorità  comunale, titolare dei poteri di vigilanza e sanzionatori in merito. </p>
<p style="text-align: justify;">Il riconoscimento della legittimazione passiva necessaria dell&#8217;ATS con riferimento alla nota del 27 maggio 2019 rende superfluo affrontare il problema della natura e degli effetti prodotti dal parere del 14 agosto 2019 prot. -OMISSIS- avente ad oggetto nello specifico l&#8217;attività  di wakeboard nel -OMISSIS-di Buccinasco.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Venendo al merito, il primo motivo di ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;esame degli atti risulta che il Sindaco ha emanato due ordinanze di divieto di balneazione impugnate dai ricorrenti. </p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza Ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del 29/07/2019, notificata al ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, il Sindaco del Comune di Buccinasco ha disposto il divieto di balneazione in tutte le acque di canali e cave siti nel Comune. </p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del 20/08/2019 il Sindaco ha ordinato a -OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS- di cessare l&#8217;attività  di wakeboard nel c.d. -OMISSIS-. Entrambe le ordinanze sono contingibili ed urgenti in quanto il Comune ha espressamente richiamato i poteri previsti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito a questo tipo di atti la giurisprudenza è chiara nell&#8217;affermare che le ordinanze contingibili ed urgenti non debbono essere precedute da comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento in ragione delle esigenze di celerità  ed urgenza insite nell&#8217;utilizzo di tali poteri.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè in senso opposto può opporsi la lunghezza del procedimento che ha portato all&#8217;emanazione delle suddette ordinanze in quanto esse sono state adottate comunque durante il periodo estivo, nel quale l&#8217;utilizzo del bacino idrico è sicuramente pìù accentuato e quindi deve ritenersi che il pericolo per l&#8217;incolumità  dei bagnanti fosse concreto ed attuale.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso è chiaro che sin dalla notificazione della prima ordinanza in data 3/8/2019 il signor -OMISSIS- è stato posto in grado di partecipare al procedimento, essendo la seconda ordinanza la conseguenza vincolata della prima. Nè d&#8217;altra parte gravava sul Comune l&#8217;onere di notificare l&#8217;ordinanza anche alla -OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS-, trattandosi di soggetto giuridico comunque riconducibile al signor -OMISSIS- -OMISSIS-. </p>
<p style="text-align: justify;">3. Anche il secondo motivo, diretto contro la nota dell&#8217;ATS del 27 maggio 2019, è infondato. </p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la supposta libertà  che la nota lascerebbe ai Comuni nel disciplinare la balneazione nelle acque di cava, occorre precisare che essa specifica che la cartellonistica di divieto è estesa anche alle acque di cava e va quindi nel senso opposto a quello indicato dai ricorrenti. Per quanto attiene poi alla &#8220;opportunità  di considerare il rischio dovuto alla eventuale balneazione nelle cave e di mettere in atto anche in questi casi le misure di prevenzione sopra esposte&#8221;, si tratta verosimilmente di un invito del sottoscrittore della nota ai Comuni affinchè vadano alla ricerca anche di altri specchi d&#8217;acqua artificiali non censiti al fine di estendere i suddetti divieti.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito poi al supposto difetto di motivazione ed all&#8217;assenza di ragionevolezza nell&#8217;imporre un divieto generalizzato all&#8217;utilizzo delle acque interne artificiali al fine della balneazione, occorre precisare che l&#8217;esclusione dei corpi idrici artificiali dalle acque di balneazione si desume direttamente dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti l&#8217;art. 1 c. 3 del D.Lgs. 116/2008, di Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità  delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, stabilisce che &#8220;<i>Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l&#8217;autorità  competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione&#8221;</i>. A sua volta il comma 4 stabilisce che <i>4. Le norme del presente decreto non si applicano:</i> a) alle piscine e alle terme; b) alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici; <i>c) alle acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee</i>. Ma, mentre le prime due categorie di acque escluse dall&#8217;applicazione del D.Lgs. 116/2008 sono disciplinate da altre normative specifiche che ne permettono la balneazione in presenza di requisiti particolari e diversi da quelli generali, i ricorrenti non hanno individuato una disciplina normativa delle acque confinate create artificialmente che le faccia rientrare nel pìù generale ambito delle acque balneabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il divieto comunale non deve essere accompagnato da accertamenti di fatto in merito alle condizioni di balneabilità  previste dal D.Lgs. 116/2008 o da specifiche motivazioni in merito, discendendo direttamente dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, la cui applicabilità  alla fattispecie non è discussa, prevede al c. 1 che &#8220;<i>Sono di competenza regionale: a) l&#8217;individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità  di cui all&#8217;articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che non compete al Comune lo svolgimento di apposita istruttoria in merito alla sussistenza dei presupposti del divieto di balneazione nella cava.</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente deve ritenersi che la richiesta del Comune all&#8217;ATS in merito alla compatibilità  del wakeboard con la non balneabilità  delle acque sia legittima, anche se effettuata prima di aver fatto accertamenti concreti sulla salubrità  delle acque, in quanto l&#8217;individuazione dei corpi idrici balneabili è un presupposto logico giuridico che si pone a monte della verifica in concreto della salubrità  delle acque.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il profilo della violazione del principio di proporzionalità  è infondato in quanto l&#8217;individuazione dei corpi idrici destinati alla balneazione è riconducibile direttamente alla legge e non ad una scelta amministrativa di tipo discrezionale dei mezzi pìù opportuni di tutela della salute dei bagnanti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Anche il quarto motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine alla dedotta contraddittorietà  tra pìù atti emessi dal Comune è sufficiente rammentare che la contraddittorietà  tra gli atti del procedimento, figura sintomatica dell&#8217;eccesso di potere, si può rinvenire solo allorquando sussista tra pìù atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l&#8217;effettiva volontà  dell&#8217;amministrazione, mentre non sussiste quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all&#8217;esito di procedimenti indipendenti o, comunque, qualora si tratti di due diversi atti che, ancorchè inerenti al medesimo oggetto, provengano da uffici diversi e non entrambi competenti a provvedere o siano espressione di poteri differenti oancora  allorquando il nuovo provvedimento dell&#8217;Amministrazione, diverso da quello pregresso, sia stata adottata alla stregua di presupposti in parte differenti concretatisi	medio tempore (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 14.08.2015, n. 5261; TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 03.11.2017 n. 679).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie non può ritenersi che la disciplina urbanistica dell&#8217;area ed il rilascio di titoli paesistici ed urbanistici per l&#8217;attrezzatura delle rive dello specchio d&#8217;acqua a fini sportivi e ludici sia in contrasto con gli atti impugnati, in quanto in area limitrofa a quella utilizzata dai ricorrenti sussiste analoga struttura di svago dotata di propria piscina, a dimostrazione della possibilità  di utilizzi conformi a quelli autorizzati dal punto di vista urbanistico e paesistico senza l&#8217;utilizzo dello specchio d&#8217;acqua per la balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il quinto motivo, che si fonda sugli accertamenti effettuati dai ricorrenti in merito alla buona qualità  delle acque, è infondato per le stesse ragioni indicate al terzo motivo, non potendo l&#8217;accertamento di fatto della condizione delle acque essere preposto all&#8217;individuazione legittima del corpo idrico.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Anche il sesto motivo, con il quale i ricorrenti contestano l&#8217;esistenza di un vincolo di presupposizione logica tra balneabilità  e wakeboard esercitato in modo conforme alla disciplina sportiva di sua spettanza, è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se è vero che il wakeboard è uno sport che costituisce una modalità  di fruizione dell&#8217;area diversa dalla balneazione, e che addirittura l&#8217;attività  sportiva è di regola incompatibile con la balneazione per ragioni di sicurezza, vi può essere una sovrapposizione di discipline con riferimento alle caratteristiche delle acque, quando lo sport presenti evidenti aspetti di somiglianza con la balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il wakeboard organizzato dai ricorrenti mediante tralicci a carrucole comporta che lo sport sia realizzato nelle immediate vicinanze della riva e costituisce una via di mezzo tra la balneazione pura e semplice e lo sci d&#8217;acqua. Non è quindi irragionevole che l&#8217;attività  sportiva, che comporti attività  ordinarie analoghe a quelle della balneazione, sia assoggettata alla medesima disciplina sotto il profilo dell&#8217;individuazione dei corpi idrici e della salubrità  delle acque, ferma restando l&#8217;incompatibilità  dell&#8217;esercizio contemporaneo delle suddette attività  nella stessa area. </p>
<p style="text-align: justify;">Nè d&#8217;altro canto la nota del Presidente della Federazione -OMISSIS-citata dai ricorrenti, depositata in data 03/01/20, illumina in merito al rapporto tra l&#8217;esercizio di questa attività  ed i corpi idrici idonei, facendo essa riferimento all&#8217;attività  di sci nautico ed alla (scarsa) pericolosità  intrinseca dell&#8217;attività  ma non alla possibilità  di esercizio dell&#8217;attività  in acque non balneabili. </p>
<p style="text-align: justify;">8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La novità  della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Katiuscia Papi, Referendario</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.3063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.3063</a></p>
<p>Antonino Anastasi, Presidente, Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore; PARTI: (Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Magnanelli, c. le società  Edilizia Immobiliare R. a r.l. e Nuova S. Immobiliare Costruzioni a r.l. unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.3063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.3063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Anastasi, Presidente, Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Magnanelli, c. le società  Edilizia Immobiliare R. a r.l. e Nuova S. Immobiliare Costruzioni a r.l. unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Presupposti processuali e condizioni dell&#8217;azione : va affermata la rilevabilità  d&#8217;ufficio . </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; presupposti processuali &#8211; condizioni dell&#8217;azione &#8211; rilevabilità  d&#8217;ufficio &#8211; va affermata. <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;interesse e la legittimazione ad agire o a intervenire, nonchè il difetto dei presupposti processuali o delle condizioni dell&#8217;azione sono questioni rilevabili d&#8217;ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, perchè costituiscono i fattori ai quali la legge, per inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina l&#8217;esercizio della giurisdizione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/05/2020<br /> <strong>N. 03063/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00257/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 257 del 2020, proposto da Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> le società  Edilizia Immobiliare R. a r.l. e Nuova S. Immobiliare Costruzioni a r.l. unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7180/2019, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020 il Cons. Alessandro Verrico;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio, sede di Roma (R.G. n. 4946/2019), le società  Edilizia Immobiliare R. a r.l. e Nuova S. Immobiliare Costruzioni a r.l. unipersonale impugnavano la nota di Roma Capitale &#8211; Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica &#8211; Direzione Edilizia, prot. 16499 del 30 gennaio 2019, avente ad oggetto &#8220;<em>Deposito Segnalazione Certificata di Agibilità  Parziale prot. QI/52943 del 23.03.2017 &#8211; Immobile sito in Roma, Largo Ambrogio Brambilla nn. 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33. Programma di Recupero Urbano (ex art. 11 della Legge 493/1993) proposta n. 7 &#8220;Tor Bella Monaca&#8221; &#8211; Comparto Z1 &#8211; Edificio A</em>&#8220;, con la quale veniva disposta la sospensione dell&#8217;efficacia di tale Segnalazione Certificata di Agibilità  Parziale e si richiedeva, ai fini del perfezionamento di detta Segnalazione, il deposito di documentazione, tra cui il nulla osta urbanistico. Le società  formulavano altresì¬ riserva di proposizione della domanda risarcitoria.<br /> 2. Il T.a.r., con la sentenza <em>ex</em> art. 60 c.p.a. n. 7180 del 4 giugno 2019, ha accolto il ricorso e ha condannato Roma Capitale al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare:<br /> a) la sospensione dell&#8217;efficacia risulta essere stata disposta in assenza di ogni esplicitazione dell&#8217;attualità  dell&#8217;interesse pubblico e di qualsiasi ponderazione degli altri interessi pubblici e privati coinvolti, nonchè al di fuori di qualsiasi valutazione dei profili di igiene, bensì¬ esclusivamente sulla base di asserite carenze documentali;<br /> b) peraltro, le carenze documentali sono in larga parte insussistenti ed il richiesto nulla osta di regolarità  urbanistica afferisce a profili estranei ai fini della valutazione avente ad oggetto l&#8217;agibilità  del fabbricato, così¬ come la lamentata mancanza del collaudo dell&#8217;impianto di illuminazione risulta circostanza non idonea a legittimare la determinazione adottata.<br /> 3. Roma Capitale ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata, con la dichiarazione di improcedibilità  ovvero con il rigetto integrale del ricorso originario. In particolare, l&#8217;appellante ha sostenuto:<br /> a) con la censura rubricata &#8220;<em>Erroneità  della sentenza impugnata &#8211; Violazione dei principi del codice del processo amministrativo &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 35, comma 1, lett. c), cpa &#8211; Errata valutazione della situazione di fatto</em>&#8220;, che il primo giudice avrebbe errato nel non dichiarare l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, nonostante il deposito in primo grado della nota prot. n. 54666 del 27 marzo 2019. Invero, con essa il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha comunicato alle ricorrenti che &#8220;<em>non ricorrono i presupposti urbanistici per consentire che la Segnalazione Certificata di Agibilità  presentata dal tecnico incaricato dall&#8217;Attuatore in indirizzo produca gli effetti di legge</em>&#8220;, in tal modo dichiarando improcedibile l&#8217;istanza di Segnalazione Certificata di Agibilità  &#8220;<em>poichè priva dei presupposti urbanistici in ordine al mancato rispetto di quanto statuito al primo comma dell&#8217;art. 24 del DPR n. 380/2001</em>&#8221; e rappresentando il perdurante inadempimento delle ricorrenti rispetto a quanto richiesto con la nota prot. n. QI/136976 del 10 agosto 2018;<br /> b) con la censura rubricata &#8220;<em>Travisamento dei fatti &#8211; Erroneità  dei presupposti &#8211; Irragionevolezza &#8211; Errata valutazione della situazione di fatto</em>&#8220;, che il T.a.r., sebbene abbia correttamente richiamato l&#8217;art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, non avrebbe esaminato, ai fini dell&#8217;agibilità , la sussistenza delle condizioni di sicurezza e la conformità  dell&#8217;opera al progetto presentato.<br /> 3.1. Nessuno si è costituito in giudizio per le società  intimate.<br /> 4. All&#8217;udienza del 7 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br /> 5. L&#8217;appello è fondato e deve pertanto essere accolto.<br /> 6. Preliminarmente il Collegio, ripercorrendo succintamente le fasi salienti della vicenda in esame, osserva in punto di fatto che:<br /> <em>i</em>) con la determinazione dirigenziale n. rep. Ql/1664/2015 del 1° dicembre 2015 veniva autorizzato il completamento dell&#8217;Edificio A del Comparto Z1 dell&#8217;ambito Tor Bella Monaca, subordinando espressamente la dichiarazione di fine lavori di tali opere private alla &#8220;<em>totale esecuzione, ultimazione e certificato provvisorio di collaudo ai sensi dell&#8217;art. 22 comma 4 della convenzione urbanistica originaria delle seguenti opere di urbanizzazione: parcheggi pubblici di cui all&#8217;art. 11) punto 1) lett. a) con l&#8217;osservanza delle modalità  precisate all&#8217;art. 12 della convenzione originaria; spazi di verde pubblico attrezzato di cui all&#8217;art. 11) punto 1) lett d) con l&#8217;osservanza delle condizioni e delle modalità  precisate all&#8217;art. 15 della convenzione originaria; Opera Pubblica n. 22 Parco pubblico (parco vicino Largo Ambrogio Brambilla) con l&#8217;osservanza delle condizioni e delle modalità  precisate all&#8217;art. 15 della convenzione originaria; &#038;l&#8217;impianto di illuminazione pubblica delle suddette opere</em>&quot;;<br /> <em>ii</em>) in data 23 giugno 2016, il soggetto attuatore depositava la &quot;<em>richiesta di Nulla Osta per la presentazione dell&#8217;Agibilità  relativa alla palazzina A</em>&quot; (prot. QI/117605), alla quale allegava, <em>inter alia</em>, l&#8217;atto unico di collaudo con cui certificava &quot;<em>che parte delle opere di urbanizzazione previste da Convenzione Urbanistica del 04.08.2010, rep. n. 44840, racc. n. 24425 e precisamente i Parcheggi pubblici di cui all&#8217;art. 11, punto 1) lett. a) della Convenzione, Spazi di Verde pubblico attrezzato di cui all&#8217;art. 11, punto 1, lett. d) della Convenzione ed il Parco pubblico in adiacenza a Largo Brambilla OP 22, sono collaudatili come in effetti con il presente atto le collauda</em>&quot;;<br /> <em>iii</em>) in data 23 marzo 2017, le società  appellate depositavano una Segnalazione Certificata di Agibilità  Parziale relativa al fabbricato con destinazione residenziale e non residenziale sito in Roma, Largo Ambrogio Brambilla 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;<br /> <em>iv</em>) con la nota prot. QI/136976 del 10 agosto 2018, Roma Capitale comunicava che le summenzionate opere pubbliche da realizzarsi in regime di scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonostante fossero state formalmente collaudate, risultavano incomplete e prive in particolare dei requisiti essenziali di sicurezza e che, peraltro, l&#8217;atto unico di collaudo non provvedeva a certificare la avvenuta collaudazione dell&#8217;impianto di illuminazione pubblica; Roma Capitale assegnava quindi al soggetto attuatore il termine perentorio di novanta giorni per il ripristino e il completamento delle opere pubbliche;<br /> <em>v</em>) con la nota prot. 16499 del 30 gennaio 2019, oggetto di impugnazione, l&#8217;Ente appellante, con riferimento alla Segnalazione Certificata di Agibilità  Parziale prot. QI/52943 del 23 marzo 2017, a seguito di istruttoria tecnico amministrativa, comunicava la carenza di documentazione, assegnando termine di trenta giorni per l&#8217;integrazione e sospendendo nelle more l&#8217;efficacia della segnalazione;<br /> <em>vi</em>) in risposta a tale comunicazione, le società  con nota prot. n. 32701 del 22 febbraio 2019, oltre ad opporsi alla richiesta, si limitavano a trasmettere nuovamente la documentazione giÃ  depositata in precedenza;<br /> <em>vii</em>) seguiva, infine, la giÃ  citata nota prot. n. 54666 del 27 marzo 2019 di Roma Capitale.<br /> 6.1. Con quest&#8217;ultima comunicazione, in particolare, Roma Capitale:<br /> a) riteneva priva di efficacia la dichiarazione di fine dei lavori dell&#8217;edificazione privata emessa dal professionista incaricato dal soggetto attuatore, in ragione del mancato completamento delle opere di urbanizzazione da ritenersi strettamente correlate alla realizzazione dell&#8217;edificio &quot;A&quot; in forza della convenzione urbanistica stipulata;<br /> b) rappresentava il perdurante inadempimento delle società  rispetto a quanto richiesto con la nota prot. n. QI/136976 del 10 agosto 2018;<br /> c) riteneva improcedibile l&#8217;istanza di Segnalazione Certificata di Agibilità  poichè priva dei presupposti urbanistici in ordine al mancato rispetto di quanto statuito al primo comma dell&#8217;art. 24 del d.P.R. n. 380/2001.<br /> 7. Ciò considerato, il Collegio, in accoglimento del primo motivo di appello, rileva l&#8217;improcedibilità  del ricorso introduttivo del giudizio, in ragione della mancata impugnativa, sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti proposti in primo grado, della nota prot. n. 54666 del 27 marzo 2019 di Roma Capitale, giÃ  tempestivamente depositata in primo grado. Invero, l&#8217;Ente, tramite questa nuova comunicazione, proveniente dal medesimo ufficio dell&#8217;Amministrazione capitolina che aveva curato la redazione della precedente nota (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica), non solo richiamava quest&#8217;ultima, con cui si era disposta la sospensione dell&#8217;efficacia della segnalazione in attesa della richiesta integrazione documentale, ma si accertava il perdurante inadempimento decretando l&#8217;improcedibilità  della segnalazione stessa.<br /> 7.1. Del resto, l&#8217;interesse e la legittimazione ad agire o a intervenire, nonchè il difetto dei presupposti processuali o delle condizioni dell&#8217;azione sono questioni rilevabili d&#8217;ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, perchè costituiscono i fattori ai quali la legge, per inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina l&#8217;esercizio della giurisdizione (<em>cfr.</em>, Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1116; sez. VI, 18 aprile 2013, n. 2152).<br /> 8. In conclusione, in ragione del sopravvenuto difetto di interesse delle società  ricorrenti all&#8217;impugnazione della nota prot. 16499 del 30 gennaio 2019, deve essere accolto l&#8217;appello e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata l&#8217;improcedibilità  del ricorso di primo grado.<br /> 9. Tenuto conto della particolarità  della vicenda, si compensano tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.<br /> Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020, ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Anastasi, Presidente<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore<br /> Silvia Martino, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.3063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.C-15/19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-14-5-2020-n-c-15-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-14-5-2020-n-c-15-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-14-5-2020-n-c-15-19/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.C-15/19</a></p>
<p>A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione Sulla proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura di una discarica Ambiente e territorio &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Rifiuti &#8211; Direttiva 1993/31/Ce Discariche preesistenti &#8211; Gestione successiva alla chiusura &#8211; Proroga Applicabilità  &#8211; Presupposti.  Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-14-5-2020-n-c-15-19/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.C-15/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-14-5-2020-n-c-15-19/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.C-15/19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione</span></p>
<hr />
<p>Sulla proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura di una discarica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Rifiuti &#8211; Direttiva 1993/31/Ce Discariche preesistenti &#8211; Gestione successiva alla chiusura &#8211; Proroga Applicabilità  &#8211; Presupposti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all&#8217;interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest&#8217;ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati nè prevedere alcuna misura intesa a contenere l&#8217;impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br /> 14 maggio 2020 (*)</p>
<p>«Rinvio pregiudiziale &#8211; Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Direttiva 1999/31/Ce &#8211; Discariche preesistenti &#8211; Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica &#8211; Proroga &#8211; Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche &#8211; Principio del &#8220;chi inquina paga&#8221;Â &#8211; Applicazione nel tempo della direttiva»<br /> Nella causa C-15/19,<br /> avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 18 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2019, nel procedimento<br /> A.m.a. &#8211; Azienda Municipale Ambiente SpA<br /> contro<br /> Consorzio Laziale Rifiuti &#8211; Co.La.Ri.,<br /> LA CORTE (Seconda Sezione),<br /> composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e T. vonÂ Danwitz, giudici,<br /> avvocato generale: J. Kokott<br /> cancelliere: R. Schiano, amministratore<br /> vista la fase scritta del procedimento e in seguito all&#8217;udienza del 27 novembre 2019,<br /> <br /> considerate le osservazioni presentate:<br /> &#8211;  per l&#8217;A.m.a. &#8211; Azienda Municipale Ambiente SpA, da L. Opilio, G. Pellegrino e P. Cavasola, avvocati;<br /> &#8211;  per il Consorzio Laziale Rifiuti &#8211; Co.La.Ri., da F. Tedeschini, avvocato;<br /> &#8211;  per la Commissione europea, da G. Gattinara e F. Thiran, in qualità  di agenti,<br /> sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 16 gennaio 2020,<br /> ha pronunciato la seguente<br /> Sentenza<br /> <a>1</a> La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull&#8217;interpretazione degli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, LÂ 182, pag. 1).<br /> <a>2</a> Tale domanda è stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra l&#8217;A.m.a. &#8211; Azienda Municipale Ambiente SpA (in prosieguo: l&#8217;«A.M.A.»), responsabile del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani solidi per il Comune di Roma (Italia), e il Consorzio Laziale Rifiuti &#8211; Co.La.Ri., gestore della discarica di Malagrotta (Regione Lazio, Italia), in merito ai maggiori oneri connessi all&#8217;obbligo del Co.La.Ri. di assicurare la gestione successiva alla chiusura di detta discarica per un periodo di almeno 30 anni, invece dei 10 anni inizialmente previsti.<br /> Contesto normativo<br /> <em> Diritto dell&#8217;Unione</em><br /> <a>3</a> I considerando 25 e 29 della direttiva 1999/31 enunciano quanto segue:<br />«(25)Â  considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura;<br /> (&#8230;)<br /> (29)Â considerando che si dovrebbero adottare misure volte a garantire che i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l&#8217;insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica, compresa, per quanto possibile, la garanzia finanziaria o il suo equivalente che il gestore deve prestare e i costi stimati di chiusura, compresa la necessaria manutenzione postoperativa».<br /> <a>4</a> L&#8217;articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo generale», così¬ dispone al suo paragrafo 1:<br />«Per adempiere i requisiti della direttiva 75/442/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU 1975, LÂ 194, pag. 39)], in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il pìù possibile le ripercussioni negative sull&#8217;ambiente, in particolare l&#8217;inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell&#8217;atmosfera, e sull&#8217;ambiente globale, compreso l&#8217;effetto serra, nonchè i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l&#8217;intero ciclo di vita della discarica».<br /> <a>5</a> L&#8217;articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:<br />«Ai sensi della presente direttiva si intende per:<br /> (&#8230;)<br /> g)Â &#8220;discarica&#8221;: un&#8217;area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), (&#8230;)<br /> (&#8230;)<br /> l)Â &#8220;gestore&#8221;: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;<br /> (&#8230;)<br /> n)Â &#8220;detentore&#8221;: chi produce i rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;<br /> (&#8230;)Â».<br /> <a>6</a> Conformemente all&#8217;articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 1999/31, gli Stati membri applicano la direttiva in esame a tutte le discariche definite nel suo articolo 2, lettera g).<br /> <a>7</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 10 della medesima direttiva, intitolato «Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche»:<br />«Gli Stati membri adottano misure affinchè tutti i costi derivanti dall&#8217;impianto e dall&#8217;esercizio delle discariche, nonchè, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all&#8217;articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonchè di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà  di accesso all&#8217;informazione in materia di ambiente [(GU 1990, LÂ 158, pag. 56)], gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell&#8217;uso delle informazioni necessarie in materia di costi».<br /> <a>8</a> L&#8217;articolo 13 della direttiva 1999/31, intitolato «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura», così¬ dispone al suo paragrafo 1:<br />«Gli Stati membri provvedono affinchè, in conformità , se del caso, dell&#8217;autorizzazione:<br /> (&#8230;)<br /> c)Â dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà  ritenuto necessario dall&#8217;autorità  competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.<br /> Il gestore notifica all&#8217;autorità  competente eventuali significativi effetti negativi sull&#8217;ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell&#8217;autorità  competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;<br /> d)Â fintantochè l&#8217;autorità  competente ritiene che la discarica possa comportare rischi per l&#8217;ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità  del detentore dei rifiuti, il gestore della discarica impegni la propria responsabilità  nel controllare e analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonchè le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell&#8217;allegato IIi».<br /> <a>9</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Discariche preesistenti»:<br />«Gli Stati membri adottano misure affinchè le discariche che abbiano ottenuto un&#8217;autorizzazione o siano giÃ  in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività  e al pìù tardi entro otto anni dalla data prevista all&#8217;articolo 18, paragrafo 1:<br /> a)Â entro un anno dalla data prevista nell&#8217;articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all&#8217;approvazione dell&#8217;autorità  competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell&#8217;articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all&#8217;allegato I, punto 1;<br /> b)Â in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità  competenti adottano una decisione definitiva sull&#8217;eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al pìù presto, a norma dell&#8217;articolo 7, lettera g), e dell&#8217;articolo 13, le discariche che, in forza dell&#8217;articolo 8, non ottengono l&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare;<br /> c)Â sulla base del piano approvato, le autorità  competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l&#8217;attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all&#8217;allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell&#8217;articolo 18, paragrafo 1;<br /> (&#8230;)Â».<br /> <a>10</a> L&#8217;articolo 18 della direttiva 1999/31 dispone che gli Stati membri mettano in atto le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa entro due anni dalla sua entrata in vigore e ne informino immediatamente la Commissione europea. Conformemente al suo articolo 19, la direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 1999.<br /> <em> Diritto italiano</em><br /> <a>11</a> La direttiva 1999/31 è stata recepita nell&#8217;ordinamento italiano dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 &#8211; Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Supplemento ordinario alla GURI n. 59 del 12 marzo 2003). Gli articoli 15 e 17 di tale decreto, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 36/2003»), recepiscono, rispettivamente, gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31.<br /> <a>12</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2003:<br />«Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell&#8217;impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonchè i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall&#8217;art. 10 comma 1, lettera i)Â».<br /> <a>13</a> Il comma 1 dell&#8217;articolo 10 di detto decreto è stato abrogato dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 &#8211; Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento (Supplemento ordinario alla GURI n. 93 del 22 aprile 2005).<br /> <a>14</a> L&#8217;articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2003 così¬ dispone:<br />«Le discariche giÃ  autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate».<br /> <a>15</a> L&#8217;articolo 17, comma 3, di detto decreto legislativo fissa un termine per l&#8217;adeguamento delle discariche preesistenti ai nuovi requisiti:<br />«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell&#8217;autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all&#8217;autorità  competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all&#8217;articolo 14».<br /> Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br /> <a>16</a> L&#8217;A.M.A., società  interamente partecipata dal Comune di Roma, è concessionaria dell&#8217;attività  di raccolta, trasporto, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio di detto comune.<br /> <a>17</a> Con contratto del 26 gennaio 1996 essa ha affidato al Co.La.Ri., sino al 31 dicembre 2005, l&#8217;attività  di smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Malagrotta. In base a tale contratto, l&#8217;A.M.A. è «detentore» ai sensi dell&#8217;articolo 2, lettera n), della direttiva 1999/31, mentre il Co.La.Ri. è «gestore» ai sensi dell&#8217;articolo 2, lettera l), di tale direttiva. Nella discarica di Malagrotta, fino alla sua chiusura, sono stati conferiti tutti i rifiuti del Comune di Roma.<br /> <a>18</a> Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, conformemente all&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31, il periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica di Malagrotta è stato prorogato a 30 anni, in luogo dei 10 anni inizialmente previsti dal suddetto contratto.<br /> <a>19</a> Con lodo arbitrale, l&#8217;A.M.A. è stata condannata a versare al Co.La.Ri. l&#8217;importo di EURÂ 76 391 533,29 a titolo di rimborso dei maggiori oneri connessi all&#8217;obbligo, gravante su quest&#8217;ultimo, di assicurare la gestione della discarica per un periodo di almeno 30 anni. L&#8217;A.M.A. ha impugnato tale lodo dinanzi alla Corte d&#8217;appello di Roma (Italia), la quale lo ha invece confermato considerando che le disposizioni della direttiva 1999/31 fossero applicabili a tutte le discariche giÃ  in esercizio al momento dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003. Avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Roma l&#8217;A.M.A. ha proposto ricorso per cassazione.<br /> <a>20</a> Il giudice del rinvio esprime dubbi in merito alla conformità  al diritto dell&#8217;Unione delle conclusioni tratte dalla Corte d&#8217;appello di Roma riguardo all&#8217;applicazione di disposizioni della direttiva 1999/31, quali quelle relative ai costi di gestione, a una discarica preesistente come quella di Malagrotta. Ad avviso dell&#8217;A.M.A., il decreto legislativo n. 36/2003 non farebbe altro che prevedere un periodo transitorio per le discariche preesistenti, verosimilmente per la messa in conformità  delle discariche, ma non menzionerebbe alcun onere finanziario connesso alla gestione delle stesse dopo la loro eventuale chiusura.<br /> <a>21</a> Il medesimo giudice si interroga, in proposito, sulla compatibilità  dell&#8217;obbligo del detentore di sostenere gli oneri connessi alla gestione successiva alla chiusura della discarica, in violazione degli accordi contrattuali intervenuti tra il detentore e il gestore, che fissavano la durata della gestione solo in 10 anni, e non in 30 anni, includendo nel contempo i costi connessi ai rifiuti immagazzinati prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003.<br /> <a>22</a> Alla luce di tali circostanze, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />«1)Â Se risulti conforme agli artt. 10 e 14 [della direttiva 1999/31] l&#8217;interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare retroattivamente gli artt. 15 e 17 [del decreto legislativo n. 36/2003], attuativi in ambito domestico delle predette disposizioni [del diritto dell&#8217;Unione], con l&#8217;effetto di rendere incondizionatamente soggette agli obblighi così¬ imposti, segnatamente nella parte in cui si stabilisce il prolungamento da dieci a trenta anni della gestione post-operativa, le discariche preesistenti e giÃ  in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio.<br /> 2)Â Se, in particolare, &#8211; in rapporto al contenuto precettivo degli artt. 10 e 14 [della direttiva 1999/31] che, rispettivamente, invitavano gli Stati membri ad adottare &#8220;misure affinchè tutti i costi derivanti dall&#8217;impianto e dall&#8217;esercizio delle discariche, nonchè, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all&#8217;articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonchè di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti&#8221; e &#8220;misure affinchè le discariche che abbiano ottenuto un&#8217;autorizzazione o siano giÃ  in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione&#8221;Â -, risulti ad essi conforme l&#8217;interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli artt. 15 e 17 [del decreto legislativo n. 36/2003] alle discariche preesistenti e giÃ  in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio, quantunque nel dare attuazione agli obblighi così¬ imposti, anche con riguardo a dette discariche, l&#8217;art. 17 limiti le misure attuative alla previsione di un periodo transitorio e non rechi alcuna misura intesa a contenere l&#8217;impatto finanziario discendente sul &#8220;detentore&#8221; dal prolungamento.<br /> 3)Â Se, ancora, risulti conforme agli artt. 10 e 14 [della direttiva 1999/31] l&#8217;interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli anzidetti artt. 15 e 17 [del decreto legislativo n. 36/2003] alle discariche preesistenti e giÃ  in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio anche con riguardo agli oneri finanziari discendenti dagli obblighi così¬ imposti e, segnatamente, dal prolungamento della gestione post-operativa da dieci a trenta anni, facendone gravare il peso sul &#8220;detentore&#8221; e legittimando in tal modo la modificazione in peius per il medesimo delle tariffe consacrate negli accordi negoziali disciplinanti l&#8217;attività  di smaltimento.<br /> 4)Â Se, infine, risulti conforme agli artt. 10 e 14 [della direttiva 1999/31] l&#8217;interpretazione accolta dal giudice del gravame che ha inteso applicare gli anzidetti artt. 15 e 17 [del decreto legislativo n. 36/2003] alle discariche preesistenti e giÃ  in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio anche con riguardo agli oneri finanziari discendenti dagli obblighi così¬ imposti e, segnatamente, dal prolungamento della gestione post-operativa da dieci a trenta anni, ritenendo che &#8211; ai fini della loro determinazione &#8211; vadano considerati non solo i rifiuti conferendi a partire dall&#8217;entrata in vigore delle disposizioni attuative, ma anche quelli giÃ  conferiti precedentemente».<br /> Sulla ricevibilità  della domanda di pronuncia pregiudiziale<br /> <a>23</a> Il Co.La.Ri. contesta la ricevibilità  della domanda di pronuncia pregiudiziale.<br /> <a>24</a> Esso fa valere che le questioni sottoposte dal giudice del rinvio sono irrilevanti ai fini della risoluzione della controversia nel procedimento principale e sono state risolte tramite l&#8217;accertata irricevibilità  dei motivi di ricorso in cassazione. Infatti, ad avviso del Co.La.Ri., l&#8217;obbligo a suo carico di sostenere gli oneri della gestione successiva alla chiusura della discarica di Malagrotta non è stato contestato nel merito dinanzi alla Corte d&#8217;appello di Roma e avrebbe, quindi, autorità  di cosa giudicata.<br /> <a>25</a> Il Co.La.Ri. sostiene anche che il giudice del rinvio non espone i motivi di diritto che giustificano la decisione di adire la Corte e fa valere l&#8217;assenza di contrasto interpretativo reale in merito alle disposizioni oggetto del procedimento principale ai fini della risoluzione della controversia nel procedimento principale.<br /> <a>26</a> In proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l&#8217;articolo 267 TFUE istituisce una procedura di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Nell&#8217;ambito di tale procedura, fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale, cui spetta valutare, alla luce delle particolarità  del caso di specie, tanto la necessità  di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, mentre la Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull&#8217;interpretazione o sulla validità  di un atto giuridico dell&#8217;Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C-62/14, EU:C:2015:400, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).<br /> <a>27</a> Ne consegue che le questioni sottoposte dai giudici nazionali sono assistite da una presunzione di rilevanza e che il rifiuto della Corte di statuire su tali questioni è possibile solo qualora risulti che l&#8217;interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà  effettiva o con l&#8217;oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o anche qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C-621/18, EU:C:2018:999, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).<br /> <a>28</a> Nel caso di specie, la Corte suprema di cassazione espone, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, i motivi che la inducono a chiedere alla Corte di interpretare gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31 nonchè di definire le norme previste da tale direttiva.<br /> <a>29</a> In particolare, essa interroga la Corte, nell&#8217;ambito di una controversia vertente sui costi della chiusura di una discarica e della sua gestione post-operativa, in merito al contenuto e alla portata degli obblighi eventualmente derivanti da tali disposizioni a carico dello Stato membro interessato, del gestore della discarica e del detentore dei rifiuti, nonchè in merito alla conformità  delle misure di recepimento a tali disposizioni della direttiva 1999/31, il che implica che la presente sentenza abbia conseguenze concrete per la risoluzione della controversia nel procedimento principale.<br /> <a>30</a> Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile e, pertanto, che occorre rispondere alle questioni sottoposte dal giudice del rinvio.<br /> Sulle questioni pregiudiziali<br /> <a>31</a> Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31 debbano essere interpretati nel senso che ostano all&#8217;interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in esercizio alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest&#8217;ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati nè prevedere alcuna misura intesa a contenere l&#8217;impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.<br /> <a>32</a> In via preliminare è opportuno ricordare che l&#8217;obiettivo della direttiva 1999/31, come risulta dal suo articolo 1, è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il pìù possibile le ripercussioni negative sull&#8217;ambiente, in particolare l&#8217;inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell&#8217;atmosfera, e sull&#8217;ambiente globale, compreso l&#8217;effetto serra, nonchè i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l&#8217;intero ciclo di vita della discarica.<br /> <a>33</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, essa si applica a tutte le discariche definite al suo articolo 2, lettera g), come aree di smaltimento dei rifiuti adibite al deposito degli stessi sulla o nella terra.<br /> <a>34</a> Risulta poi dal considerando 25 della direttiva 1999/31 che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento di detta direttiva non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione delle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura. Inoltre, in forza del combinato disposto dell&#8217;articolo 18, paragrafo 1, e dell&#8217;articolo 19 di tale direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi a quest&#8217;ultima entro due anni a decorrere dal 16 luglio 1999.<br /> <a>35</a> Pertanto, solo le discariche giÃ  chiuse anteriormente alla data di recepimento della direttiva 1999/31 o, al pìù tardi, il 16 luglio 2001 non sono interessate dagli obblighi derivanti da tale direttiva in materia di chiusura. Non è questo il caso della discarica di Malagrotta, la quale, come è pacifico tra le parti nel procedimento principale, era ancora in funzione a tale data.<br /> <a>36</a> Occorre al riguardo precisare che, ai sensi dell&#8217;articolo 14 di detta direttiva, gli Stati membri dovevano adottare misure affinchè le discariche che avevano ottenuto un&#8217;autorizzazione o erano giÃ  in funzione alla stessa data potessero rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti indicati in tale articolo fossero stati adottati con la massima tempestività  e al pìù tardi entro il 16 luglio 2009 (sentenza del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C-454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 35).<br /> <a>37</a> Dalla giurisprudenza della Corte risulta che detto articolo istituisce un regime transitorio derogatorio affinchè tali discariche siano rese conformi ai nuovi requisiti in materia ambientale (v., in tal senso, sentenze del 9 aprile 2014, Ville d&#8217;Ottignies-Louvain-la-Neuve e a., C-225/1, EU:C:2014:245, punti 33 e 34, nonchè del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C-454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 36).<br /> <a>38</a> Inoltre, l&#8217;articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31 richiede, da un lato, che le autorità  nazionali competenti adottino una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni in base a un piano di riassetto e a tale direttiva e, dall&#8217;altro, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per far chiudere al pìù presto le discariche che non abbiano l&#8217;autorizzazione a continuare a funzionare (sentenza del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C-454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 37).<br /> <a>39</a> L&#8217;articolo 14, lettera c), di detta direttiva prevede in sostanza che, sulla base del piano di riassetto di una discarica approvato, le autorità  competenti autorizzino i necessari lavori e stabiliscano un periodo di transizione per l&#8217;attuazione di tale piano, precisando che tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti stabiliti da detta direttiva, fatti salvi quelli di cui al suo allegato I, punto 1, entro il 16 luglio 2009 (sentenza del 25 febbraio 2016, Commissione/Spagna, C-454/14, non pubblicata, EU:C:2016:117, punto 38).<br /> <a>40</a> Si deve rilevare che l&#8217;articolo 14 della direttiva 1999/31 non può essere interpretato nel senso che esso esclude le discariche preesistenti dall&#8217;applicazione di altre disposizioni di tale direttiva.<br /> <a>41</a> Per quanto riguarda, in particolare, le discariche che abbiano ottenuto un&#8217;autorizzazione o che siano in funzione al momento del recepimento della direttiva 1999/31 e che siano oggetto di una procedura di chiusura successiva, come la discarica di Malagrotta, occorre ritenere che esse debbano essere conformi ai requisiti di cui all&#8217;articolo 13 di tale direttiva, concernente la procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura.<br /> <a>42</a> Gli obblighi di gestione successiva alla chiusura della discarica, prescritti dall&#8217;articolo 13, lettera c), della direttiva 1999/31, si applicano al pìù tardi alla scadenza del periodo transitorio. Il gestore deve quindi provvedere alla manutenzione, alla sorveglianza e al controllo della discarica, dopo la chiusura di quest&#8217;ultima, per tutta la durata che sarà  ritenuta necessaria dall&#8217;autorità  competente, tenuto conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.<br /> <a>43</a> La medesima disposizione deve essere letta alla luce dell&#8217;articolo 10 della direttiva, il quale prevede, in particolare, che gli Stati membri adottino misure affinchè i costi stimati di chiusura della discarica e di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno 30 anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti in tale discarica.<br /> <a>44</a> La Corte ha giÃ  accertato l&#8217;effetto diretto di tale articolo, che pone a carico degli Stati membri, in termini non equivoci, un obbligo di risultato preciso e non subordina ad alcuna condizione l&#8217;applicazione della previsione da esso enunciata. Detta disposizione esige, infatti, l&#8217;adozione di misure da parte degli Stati membri al fine di garantire che il prezzo chiesto per lo smaltimento dei rifiuti mediante deposito in discarica venga determinato in modo tale da coprire l&#8217;insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione di una discarica. La Corte ha precisato che tale disposizione non impone agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche (sentenza del 24 maggio 2012, Amia, C-97/11, EU:C:2012:306, punti 34 e 35).<br /> <a>45</a> Ne consegue in primo luogo che, conformemente agli articoli 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31, il gestore di una discarica in funzione al momento del recepimento di tale direttiva deve essere tenuto a garantire, per almeno 30 anni, la gestione successiva alla chiusura della discarica.<br /> <a>46</a> Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte emerge che l&#8217;obbligo del Co.La.Ri. di gestire la discarica di Malagrotta risulta, da ultimo, dal piano di riassetto, adottato conformemente alle disposizioni dell&#8217;articolo 14 della direttiva 1999/31 e dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003 e approvato dall&#8217;autorità  competente. In conseguenza di tale piano, il Co.La.Ri. è stato assoggettato a tutti gli obblighi di gestione successiva alla chiusura della discarica di Malagrotta per il periodo minimo imposto dalla direttiva, vale a dire 30 anni, invece dei 10 anni inizialmente previsti.<br /> <a>47</a> In secondo luogo, riguardo alla questione se, in relazione all&#8217;applicazione di tali obblighi, occorra introdurre una distinzione in base al momento in cui i rifiuti sono stati conferiti, si deve rilevare che la direttiva 1999/31 non prevede un&#8217;applicazione differenziata di detti obblighi a seconda che i rifiuti siano stati conferiti e abbancati prima o dopo la scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, nè in base all&#8217;area di stoccaggio di tali rifiuti all&#8217;interno della discarica. Come risulta dal tenore letterale dell&#8217;articolo 10 di detta direttiva, l&#8217;obbligo di gestione successiva alla chiusura di una discarica per un periodo di almeno 30 anni concerne, in termini generali, lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti in tale discarica.<br /> <a>48</a> Pertanto, non si può ammettere, alla luce dell&#8217;obiettivo della direttiva 1999/31, che l&#8217;obbligo di gestione successiva alla chiusura di una discarica si applichi, da un lato, ai rifiuti che sono stati abbancati in tale discarica prima della scadenza del termine di recepimento, per un periodo di 10 anni, e, dall&#8217;altro, ai rifiuti che vi sono stati abbancati dopo la scadenza di tale termine, per un periodo di 30 anni.<br /> <a>49</a> Di conseguenza, si deve considerare che l&#8217;obbligo di assicurare la gestione successiva alla chiusura di una discarica per un periodo di almeno 30 anni, quale previsto all&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31, si applica a prescindere dal momento in cui i rifiuti sono stati destinati alla discarica. Tale obbligo riguarda quindi, in linea di principio, la discarica di cui trattasi nel suo insieme.<br /> <a>50</a> In terzo luogo, per quanto concerne le conseguenze finanziarie derivanti dalla fissazione o dall&#8217;estensione a 30 anni del periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica, si deve ricordare che l&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31 esige, come risulta anche dal considerando 29 di detta direttiva, che gli Stati membri adottino misure affinchè i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l&#8217;insieme dei costi connessi con la creazione e la gestione della discarica (sentenze del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente, C-172/08, EU:C:2010:87, punto 35, e del 24 maggio 2012, Amia, C-97/11, EU:C:2012:306, punto 34). Come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, tali costi includono i costi stimati di chiusura del sito e di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno 30 anni.<br /> <a>51</a> Tale requisito costituisce espressione del principio «chi inquina paga», il quale implica, come la Corte ha giÃ  dichiarato nel contesto della direttiva 75/442 e della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU 2006, LÂ 114, pag. 9), che il costo dello smaltimento dei rifiuti debba gravare sui loro detentori. L&#8217;applicazione di tale principio è insita nell&#8217;obiettivo della direttiva 1999/31 che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, è volta ad adempiere i requisiti della direttiva 75/442 e, in particolare, del suo articolo 3, il quale, inter alia, impone agli Stati membri di adottare idonee misure per promuovere la prevenzione o la riduzione della produzione dei rifiuti (sentenza del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente, C-172/08, EU:C:2010:87, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).<br /> <a>52</a> La Corte ha peraltro giÃ  dichiarato che, siccome non esiste, allo stato attuale del diritto dell&#8217;Unione, alcuna normativa adottata sulla base dell&#8217;articolo 192 TFUE che imponga agli Stati membri un metodo specifico per quanto riguarda il finanziamento dei costi derivanti dall&#8217;impianto e dall&#8217;esercizio delle discariche, tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità  (v., per analogia, sentenze del 16 luglio 2009, Futura Immobiliare e a., C-254/08, EU:C:2009:479, punto 48, e del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente, C-172/08, EU:C:2010:87, punto 33).<br /> <a>53</a> Pertanto, in qualsiasi modo vi procedano, le normative nazionali che disciplinano le discariche devono garantire che tutti i costi di gestione di tali discariche gravino effettivamente sui detentori dei rifiuti che li depositano nelle discariche ai fini del loro smaltimento. In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi i costi connessi allo smaltimento di rifiuti che non hanno prodotto essi stessi, ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell&#8217;ambito della loro attività  di prestatori di servizi (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente, C-172/08, EU:C:2010:87, punti 37 e 38).<br /> <a>54</a> Una tale interpretazione è conforme all&#8217;obbligo di prevenire o di ridurre il pìù possibile gli effetti negativi sull&#8217;ambiente, che deriva dal principio «chi inquina paga». Come rilevato dall&#8217;avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, se è vero che la direttiva 1999/31 non lo menziona esplicitamente in relazione all&#8217;articolo 10, tale principio costituisce tuttavia, ai sensi dell&#8217;articolo 191, paragrafo 2, TFUE, uno dei principi fondamentali del diritto dell&#8217;Unione in materia ambientale e deve pertanto essere necessariamente preso in considerazione nel contesto della sua interpretazione.<br /> <a>55</a> Ne consegue che, mentre lo Stato membro interessato deve, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31, aver adottato le misure necessarie a garantire che i prezzi applicati per lo smaltimento dei rifiuti depositati in una discarica coprano, in particolare, l&#8217;insieme dei costi di chiusura della discarica nonchè di gestione successiva alla sua chiusura, circostanza che incomberà  al giudice del rinvio accertare, tale articolo non può essere interpretato nel senso che impone a detto Stato membro di adottare misure che limitino l&#8217;impatto finanziario, sul detentore dei rifiuti, dell&#8217;eventuale proroga del periodo di gestione della discarica di cui trattasi.<br /> <a>56</a> Per quanto riguarda l&#8217;argomento in base al quale i principi della certezza del diritto e di irretroattività  della legge sarebbero violati da una proroga del periodo di gestione dei rifiuti che prescinda dalla data in cui i rifiuti sono stati abbancati e non preveda alcuna limitazione dell&#8217;impatto finanziario sul loro detentore, risulta, invero, da una giurisprudenza costante della Corte che, per garantire l&#8217;osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell&#8217;Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore solo nella misura in cui dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che deve essere loro attribuita una tale efficacia (sentenza del 14 marzo 2019, Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).<br /> <a>57</a> Si deve tuttavia ricordare che una nuova norma giuridica si applica a partire dall&#8217;entrata in vigore dell&#8217;atto che la introduce e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente a tale entrata in vigore, essa si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge precedente, oltre che alle situazioni giuridiche nuove, a meno che, fatto salvo il principio di irretroattività  degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C-596/13 P, EU:C:2015:203, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).<br /> <a>58</a> Orbene, come rilevato ai punti 34 e 35 della presente sentenza, la fissazione del periodo di gestione successiva alla chiusura di una discarica ad almeno 30 anni, prevista all&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31, non concerne le discariche chiuse prima della data di recepimento di detta direttiva. Essa non riguarda, quindi, le situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente a tale data e, pertanto, non ha efficacia retroattiva. Per contro, essa costituisce, nei confronti sia del gestore di tale discarica sia del detentore dei rifiuti in essa depositati, un&#8217;ipotesi di applicazione di una nuova norma agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente.<br /> <a>59</a> Nel caso di specie, la discarica di Malagrotta era in funzione alla data di recepimento di detta direttiva e la sua chiusura è avvenuta mentre vigeva quest&#8217;ultima.<br /> <a>60</a> Occorre aggiungere che i costi stimati di gestione successiva alla chiusura della discarica, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della direttiva 1999/31, devono essere effettivamente connessi agli effetti sull&#8217;ambiente che i rifiuti depositati in una determinata discarica potrebbero avere. A tal fine è opportuno valutare tutti gli elementi pertinenti relativi alla quantità  e alla tipologia dei rifiuti presenti nella discarica e che possono sorgere durante il periodo di gestione successiva alla chiusura.<br /> <a>61</a> Per definire i costi di gestione successiva alla chiusura di una discarica a un livello che consenta di rispondere in modo efficace e proporzionato all&#8217;obiettivo contemplato all&#8217;articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/31, vale a dire limitare i rischi per l&#8217;ambiente che una discarica può rappresentare, una tale valutazione deve tenere conto anche dei costi giÃ  sostenuti dal detentore e dei costi stimati per i servizi che saranno prestati dal gestore.<br /> <a>62</a> Nel caso di specie, l&#8217;importo che il Co.La.Ri. è legittimato ad esigere da parte dell&#8217;A.M.A. deve essere determinato tenendo conto degli elementi menzionati ai precedenti punti 60 e 61 e presentati nel piano di riassetto della discarica sottoposto all&#8217;autorità  competente, conformemente all&#8217;articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/31. Il livello di tale importo deve inoltre essere fissato in modo da coprire esclusivamente l&#8217;aumento dei costi di gestione connesso alla proroga di 20 anni del periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.<br /> <a>63</a> Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31 devono essere interpretati nel senso che non ostano all&#8217;interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest&#8217;ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati nè prevedere alcuna misura intesa a contenere l&#8217;impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.<br /> Sulle spese<br /> <a>64</a> Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br /> Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:<br /> Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all&#8217;interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest&#8217;ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati nè prevedere alcuna misura intesa a contenere l&#8217;impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.</p>
<p> Così¬ deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2020.</p></div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-14-5-2020-n-c-15-19/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.C-15/19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
