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	<title>14/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2208</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere – manutenzione straordinaria ufficio postale – aggiudicazione – sorteggio – necessita’ – solo in caso di offerte uguali – offerte lievemente difformi &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2208/04 Registro Generale:4156/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere – manutenzione straordinaria ufficio postale – aggiudicazione – sorteggio – necessita’ – solo in caso di offerte uguali – offerte lievemente difformi &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2208/04<br />
Registro Generale:4156/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />
Cons. Lanfranco Balucani<br />
Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LAE GROUP S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. SALVATORE DI PARDOcon domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>POSTE ITALIANE S.P.A.-POLO IMMOBILIARE ABRUZZO E MOLISE</b><br />
<b>UMBRA CONTROL S.R.L.</b>rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carla Rizzo e Fabrizio Domenico Mastrangeli<br />
con domicilio in Roma Via Anapo n.20 presso Avv. Rizzo</p>
<p><b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b>rappresentato e difeso da: Avv. VITTORIO BIAGETTIcon domicilio eletto in Roma VIA A. BERTOLONI N.35presso VITTORIO BIAGETTI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />delle ordinanze del TAR ABRUZZO- PESCARA nn. 75 e 84/2004, resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO POSTALE DI CHIETI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
POSTE ITALIANE S.P.A. &#8211; UMBRA CONTROL S.R.L.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti l’avv. Di Pardo, l’avv. Biagetti e l’avv. Rizzo;</p>
<p>Ritenuto, ad una prima sommaria delibazione, che l’istanza cautelare appare supportata dal prescritto fumus con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, in quanto:</p>
<p>a) il ricorso al sorteggio è ammissibile a termini di legge e di normativa di gara solo in caso di eguaglianza delle offerte;</p>
<p>b) nella specie detto presupposto non risulta ricorrente in relazione al dato oggettivo della pur esigua differenza tra i termini dei due prezzi complessivi;</p>
<p>c) che il riferimento ex art. 90, comma 6, del d.m. 554/99 all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale si spiega in ragione della prevalenza accordata dal comma 4 della stessa norma al ribasso percentuale in caso di discordanza dal prezzo complessivo;</p>
<p>d) nella circostanza detto ultimo presupposto non ricorre, non rilevando all’uopo l’approssimazione in termini centesimali del ribasso ai soli fini del calcolo dell’anomalia;</p>
<p>e) la traduzione conseguenziale in termini di ribasso percentuale del prezzo offerto è per definizione un posterius, che non può provocare, ove discordanza non vi sia, una modificazione contenutistica del prezzo stesso;</p>
<p>f) in ultima sostanza nella specie l’offerta dell’impresa ricorrente risulta più economica dell’offerta contrapposta sia in termini di prezzo complessivo, sia per conseguenza, in termini di percentuale calcolata senza la suddetta approssimazione dettata dall’esigenza di controllo dell’anomalia;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l’appello (Ricorso n. 4156/2004 ) ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, secondo e terzo periodo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dispone l’immediata trasmissione al Tribunale di primo grado ai fini della fissazione della prima udienza di merito utile dopo il decorso del termine di legge di trenta giorni.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.833</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-833/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-833/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.833</a></p>
<p>Pres. – Est. Veneziano Giuseppe Geraci e Carmelo Di Ganci (Avv.ti G. Alfonso e M. Franco) c. Comune di Bompietro (Avv. M. B. Gozza). sulla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla P. A. ai propri dipendenti 1. Pubblico impiego – somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione – a pubblici dipendenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-833/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-833/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.833</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. – Est. Veneziano<BR> Giuseppe Geraci e Carmelo Di Ganci (Avv.ti G. Alfonso e M. Franco) c. Comune di Bompietro (Avv. M. B. Gozza).</span></p>
<hr />
<p>sulla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla P. A. ai propri dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione – a pubblici dipendenti – ripetizione– e’ atto dovuto.</p>
<p>2. Pubblico impiego – somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione – a pubblici dipendenti – atto di ripetizione– è privo di valenza provvedimentale – obbligo di motivazione – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La ripetizione di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti costituisce un atto dovuto privo di valenza provvedimentale in cui non ha rilevanza l’eventuale affidamento ingenerato ferma restando la necessità che le modalità del recupero non siano eccessivamente onerose per il dipendente.</p>
<p>2. Nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente la buona fede non è di ostacolo all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del diritto di ripetere le somme ai sensi dell’art. 2033 c.c., essendo il recupero di regola un atto dovuto e privo di valenza provvedimentale; pertanto, nell’adozione di detti atti di recupero l’Amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma che gli è stata corrisposta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla P. A. ai propri dipendenti.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N. 833-04 Reg. Sent.<br />
N.  1759  Reg. Gen. ANNO    2003</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1759/2003 proposto<br />
dai <b>sigg.ri GERACI Giuseppe e DI GANCI Carmelo</b>, elettivamente dom.ti in Palermo, Via E. Amari n. 140, presso lo studio dell&#8217;avv.to Giuseppe Alfonso, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato. Massimo Franco per mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Bompietro</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Palermo, Viale F. Scaduto n. 20 (Studio Greco), presso lo studio dell&#8217;avv.to M. Bianca Gozza, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
delle deliberazioni di G.M. n. 1 del 15.01.2003, con la quale è stata revocata la delibera di G.M. n. 96/01, e n. 11 del 20.02.2003, con la quale è stato disposto il recupero nei confronti dei ricorrenti per indennità di carica indebitamente percepita.</p>
<p>     Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
     Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;avv.to M.B. Gozza per l’amm.ne comunale intimata;<br />
     Designato relatore alla pubblica udienza del 4.02.2004 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;<br />
     Uditi l&#8217;avv.to M. Franco per i ricorrenti e l&#8217;avv.to M.B. Gozza per l&#8217;Amm.ne intimata;<br />
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>     Con ricorso notificato i dì 12./14.03.2003, e depositato il successivo 27.03., i ricorrenti espongono di essere stati Sindaco e Vice Sindaco del comune di Bompietro ed impugnano i provvedimenti con i quali l’amm.ne comunale ha disposto la rideterminazione delle rispettive indennità di funzione ed il recupero delle somme risultanti percepite in più; deducono le seguenti censure:</p>
<p>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 l.r. n. 30/2000 e dell’art. 3 l.r. n. 41/1996; illegittimità derivata.<br />
     Errerebbe l’amm.ne nel ritenere che l’art. 19 l.r. n. 30/2000 abbia ridisciplinato integralmente la materia dell’indennità di funzione, anche per quanto attiene ai liberi professionisti e lavoratori autonomi.</p>
<p>2) Violazione dei principi generali in tema di atti di ritiro e di recupero; violazione del giusto procedimento e dell’art. 3 l.r. n. 10/1993.<br />
     L’amm.ne avrebbe violato i principi in ordine agli atti di annullamento d’uffico e di recupero di somme pagate in più, nonché quelli sul procedimento amministrativo.</p>
<p>3) Incompetenza relativa, eccesso di potere, violazione dell’art. 53 l. n. 42/1990 e dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000.<br />
     Gli atti impugnati sarebbero illegittimi per incompetenza dalla Giunta, rispetto ad una materia attribuita al consiglio comunale, per disparità di trattamento rispetto ad altri amministratori, per mancanza dei pareri prescritti e per mancata votazione sulla immediata esecutività della delibera n. 1/2003.<br />
     L’amm.ne comunale si è costituita in giudizio deducendo analiticamente l’infondatezza del gravame.<br />
     Con ordinanza n. 567 dell’8.04.22003 era stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ma il C.G.A., con ordinanza n. 317/2003, ne ha disposto la riforma.<br />
     Alla pubblica udienza del 4.02.2004 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>     Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.<br />
     Giova preliminarmente puntualizzare che la presente controversia muove dalla circostanza che, con deliberazione di G.M. n. 96/01, gli allora amministratori del comune di Bompietro (tra i quali gli odierni ricorrenti) ebbero a deliberare il raddoppio dell’indennità di funzione (nella nuova misura fissata ex art. 19 l.r. n. 30/2000) per gli amministratori libero-professionisti, in applicazione di una previsione della l. n. 816/1985, come recepita in Sicilia; essa attiene alla legittimità degli atti con i quali l’amm.ne comunale ha rideterminato l’indennità, nel senso di ritenerne illegittimo il raddoppio, ed ha disposto il recupero di quanto indebitamente percepito dai ricorrenti. <br />
     Con riferimento alla prima delle censure dedotte, il Collegio ritiene di condividere l’opzione interpretativa secondo la quale l’art. 19 della l.r. n. 30/2000 ha disciplinato in modo integrale ed esaustivo la materia delle indennità da corrispondere agli amministratori comunali, senza possibilità di integrazione della disciplina con specifiche previsioni relative al previgente regime.<br />
     A prescindere dal rilevo che gli artt. da 15 a 22 della l.r. n. 30/2000 costituiscono un complesso unitario ed esaustivo di norme relative allo status degli amministratori degli enti locali (cfr. art. 15, co. 2: Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali), osserva il Collegio che non si rinviene alcuno spunto interpretativo che possa indurre a ritenere che la nuova disciplina di cui all’art. 19 l.r. n. 30/2000 sia suscettibile di integrazione con la previgente normativa.<br />
     Ed invero la disciplina dettata dall’art. 19 l.r. n. 30/2000 è sul punto riproduttiva di quella dettata in campo nazionale dall’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (a sua volta riproduttivo dell’art. 23 della l. 3 agosto 1999, n. 265), l’art. 274 del quale reca l’espressa abrogazione (tra le altre) della l. n. 816/1985.<br />
     Non si ravvisa, quindi, per quale finalità e sulla base di quali argomentazioni dovrebbe ritenersi tutt’ora applicabile in Sicilia una norma, implicitamente abrogata dalla nuova disciplina regionale, ed espressamente abrogata dalla nuova disciplina nazionale, sul punto analoga alla nuova normativa regionale.<br />
     Per altro, non si ravvisano neppure spunti interpretativi che inducano a ritenere che nella nuova disciplina regionale si sia voluto alterare quella equiparazione di trattamento tra soggetti che svolgano attività lavorativa non dipendente e lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, già prevista dall’art. 3, co. 2, l. n. 816/1985.<br />
     Dovendosi, infatti, escludere la possibilità di raddoppio dell’indennità ex art. 19 l.r. n. 30/2000 per i soggetti dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, la tesi dei ricorrenti porterebbe alla conclusione di un nuovo regime dell’indennità di funzione ordinato su tre livelli (x/2 per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita; x per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita; x*2 per i lavoratori autonomi), al quale non vi è riferimento alcuno nel sistema.<br />
     La prima delle censure dedotte deve, quindi, essere respinta.<br />
     Egualmente deve essere respinta la seconda delle censure dedotte.<br />
   Osserva, infatti, il Collegio che la più recente giurisprudenza amministrativa ha elaborato in tema di recuperi stipendiali i seguenti principi:<br />
•	la ripetizione di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica amministrazione ai propri dipendenti costituisce un atto dovuto privo di valenza provvedimentale in cui non ha rilevanza l&#8217; eventuale affidamento ingenerato ed ha quale unico limite la necessità che le modalità del recupero non siano eccessivamente onerose per il dipendente (CdS, sez. V, n. 792/2003); <br />	<br />
•	nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente, la buona fede non è di ostacolo all&#8217; esercizio, da parte dell&#8217; Amministrazione, del diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell&#8217; art. 2033 Cod. civ., essendo il recupero (salve le modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero) di regola un atto dovuto e privo di valenza provvedimentale; pertanto, nell&#8217; adozione di detti atti di recupero l&#8217; Amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma che, invece, per errore gli è stata corrisposta (CdS, sez. VI, n. 4012/2003 e 3674/2003).<br /> <br />
     In applicazione di siffatti principi, che il Collegio ritiene di condividere, alla presente fattispecie, deve ritenersi che gli atti impugnati siano legittimi in quanto evidenziano correttamente il profilo di illegittimità del precedente raddoppio dell’indennità e l’esigenza di evitare ulteriori indebiti esborsi e di effettuare, al contrario, il recupero di quanto corrisposto in più.<br />
   Egualmente infondati sono gli ulteriori profili di censura dedotti dai ricorrenti; ed invero:<br />
•	la competenza a provvedere spettava alla G.M., sia ex co. 5 dell’art. 19 l.r. n. 30/2000 che in quanto atti di ritiro di precedenti provvedimenti di G.M.; <br />	<br />
•	la disparità di trattamento – oltre che astrattamente neppure ipotizzabile con riferimento ad atti doverosi – non sussiste in concreto in quanto la delibera n. 11/2003 dispone il recupero anche nei confronti di altri ex amministratori;<br /> <br />
•	il parere di regolarità contabile sulla delibera di G.M. n. 11/2003 non era necessario, ai sensi dell’art. 12 l.r. n. 30/2000, non trattandosi di atto comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata;<br /> <br />
•	la dedotta mancanza di specifica, separata, votazione in ordine all’attribuzione della immediata esecutività alla delibera di G.M. n. 1/2003 appare irrilevante, giacchè la successiva delibera n. 11/2003 (attuativa della precedente) è stata adottata successivamente alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione della precedente per l’ordinaria acquisizione del requisito della esecutività.<br /> <br />
     Il ricorso deve, quindi, essere respinto.<br />
     Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe<br />    Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio<br />
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità <br />
Amministrativa     Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2004, con l&#8217;intervento dei Sigg.ri Magistrati<br />
     &#8211; Salvatore Veneziano      &#8211;  Presidente &#8211; est<br />
     &#8211; M. Cristina Quiligotti      &#8211; Primo Referendario<br />
     &#8211; Nicola Maisano              &#8211;  Referendario<br />
Angelo Pirrone, Segretario.</p>
<p>Depositata in Segreteria  il  14/05/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-833/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2207</a></p>
<p>Concorso – corso biennale per l’abilitazione all’insegnamento – annullamento dell’iscrizione al corso per l’abilitazione e rettifica del punteggio assegnato al concorrente – sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per carenza di contraddittorio – sospensiva di sentenza chiesta dal ricorrente – tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – corso biennale per l’abilitazione all’insegnamento – annullamento dell’iscrizione al corso per l’abilitazione e  rettifica del punteggio assegnato al concorrente – sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per carenza di contraddittorio – sospensiva di sentenza chiesta dal ricorrente – tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2207/04<br />
Registro Generale:4290/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />
Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi Est.<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>DE CECILIA IDA</b>rappresentato e difeso da: Avv. CAMILLO LERIO MIANIcon domicilio eletto in Roma VIA CARLO POMA 2presso PAOLO SAITTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. LEONARDO SALVATORI e Avv. LUIGI NAPOLITANOcon domicilio eletto in Roma VIALE ANGELICO 38presso LUIGI NAPOLITANO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI:<br />
Sezione II 4178/2004, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO ISCRIZIONE AL CORSO BIENNALE PER L&#8217;ABILITAZIONE ALL&#8217;INSEGNAMENTO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ISITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA<br />
Udito il relatore Cons. Francesco D&#8217;Ottavi e uditi, altresì, per le parti l’avv. Miani e l’avv. Napolitano,</p>
<p>Ritenuto che, sia pure ai soli fini della valutazione svolta per l’esame della proposta istanza cautelare, questa appare fondata sulla base soprattutto del prospettato danno derivante dall’esecuzione della sentenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4290/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.3134</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.3134</a></p>
<p>Pres. Quaranta, Est. Marchitiello Comune di Pisa (Avv. A. Andreani) c/ La Sena-Farma S.p.A. e Alleanza Farmaceutica Tirrena S.p.A. (Avv.ti L.Cocchi, R. Tartufo, E. Romanelli), Chi-far Aretina s.r.l. (n.c.) Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Fase di preselezione – Successivo collegamento tra imprese – Presentazione di un offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.3134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.3134</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta, Est. Marchitiello<br /> Comune di Pisa (Avv. A. Andreani) c/ La Sena-Farma S.p.A. e Alleanza Farmaceutica Tirrena S.p.A. (Avv.ti L.Cocchi, R. Tartufo, E. Romanelli), Chi-far Aretina s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Fase di preselezione – Successivo collegamento tra imprese – Presentazione di un offerta congiunta – E’ ammissibile</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella disciplina relativa agli appalti di pubbliche forniture non vi è alcuna preclusione per un raggruppamento di imprese che si costituisca dopo una fase di preselezione; le singole imprese che abbiano superato singolarmente la fase di prequalificazione, possono quindi presentare singolarmente domanda di partecipazione alla gara e successivamente raggrupparsi ai fini della presentazione di un’unica offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">negli appalti di pubbliche forniture le imprese possono raggrupparsi dopo la fase di preselezione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>
N.3134/04REG.DEC.<br />
			 N. 5801 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO 1996</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>         ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5801/1996, proposto dal<br />
<b>Comune di Pisa</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreani ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; La <b>Sena-Farma, S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la Alleanza Farmaceutica Tirrena, S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Cocchi, Rodolfo Tartuffo ed Enrico Romanelli ed el</p>
<p>&#8211; <b>Chi-far Aretina s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
 della sentenza del T.A.R. della Toscana, Sezione II, del 24.4.1996, n. 224;</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 9.12.2003, il Consigliere Claudio Marchitiello;<br />
Udito l’avv. Pafundi per delega dell’avv. Romanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Sena-Farma, S.p.A., in proprio e come capogruppo dell’A.T.I. costituita con la Alleanza Farmaceutica Tirrena, S.p.A., impugnava gli atti della gara indetta dal Comune di Pisa con la procedura ristretta di cui all’art. 9, comma 4, lett. b), e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 16, lett. a), del D.Lgs. 24.7.1992, n. 358, per la fornitura di specialità medicinali per rifornimenti quotidiani delle cinque farmacie comunali per un importo di L. 4.472.477.064.<br />
Si costituivano in giudizio l’ente intimato e la Chi-far Aretina, s.r.l., aggiudicataria della gara, opponendosi all’accoglimento del ricorso.<br />
Il T.A.R. della Toscana, II Sezione, con la sentenza del 24.4.1996, n. 224, respingeva il ricorso.<br />
Il Comune di Pisa appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.<br />
Resiste all’appello la Sena-Farma che chiede la conferma della sentenza appellata.<br />
Alla pubblica udienza del 9.12.2003 il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Comune di Pisa appella la sentenza del 24.4.1996, n. 224, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Toscana ha accolto il ricorso della Sena-Farma, S.p.A., avverso gli atti della gara per la fornitura di specialità medicinali per il rifornimento quotidiano delle cinque farmacie comunali indetta con la deliberazione della Giunta Municipale del 28.12.1994, n. 1925.<br />
L’appello è infondato.<br />
E’ da respingere il primo motivo con il quale il Comune di Pisa deduce la erroneità della sentenza appellata per non avere dichiarato inammissibile il ricorso originario.<br />
Osserva la Sezione che la Sena-Farma ha impugnato tutti gli atti della gara e ha diretto le proprie censure avverso il provvedimento con il quale l’A.T.I. da essa costituita con la società Alleanza Farmaceutica Tirrena, S.p.A., è stata esclusa dalla relativa procedura.<br />
Il ricorso, inoltre, è stato notificato anche alla Chi-far Aretina, aggiudicataria della gara, che si è costituita in giudizio.<br />
Non si ravvisa, pertanto, né la omessa impugnativa del provvedimento con il quale il verbale concernente la esclusione dell’A.T.I. costituita dalla società appellata con la Alleanza Farmaceutica Tirrena è stato definitivamente approvato dall’amministrazione, come si sostiene dal Comune di Pisa nell’atto di appello, né la mancata impugnativa dell’atto di aggiudicazione come sostenuto dallo stesso Comune appellante nella memoria datata 2.11.2003.<br />
In tale contesto, deve ritenersi irrilevante che la società ricorrente non abbia nominativamente indicato i singoli atti impugnati.<br />
E’ infondato anche il secondo profilo del primo motivo di appello, con il quale il Comune di Pisa ha dedotto che la Sena-Farma avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la clausola della lettera di invito in applicazione della quale è stata esclusa  dalla gara.<br />
L’A.T.I. con capogruppo la Sena-Farma è stata esclusa dalla gara per vari  motivi.<br />
Innanzitutto, perché, essendosi prequalificate come imprese individuali, la Sena-Farma e l’Alleanza Farmaceutica Tirrena non avrebbero poi potuto presentare un’offerta congiunta come raggruppamento temporaneo.<br />
Con il secondo profilo del primo motivo di appello, si sostiene che la lettera d’invito richiedeva che i raggruppamenti di imprese esprimessero congiuntamente la volontà di partecipare alla gara fin dal momento della preselezione.<br />
La lettera d’invito porrebbe tale prescrizione nel punto in cui, dopo avere dato atto che “sono ammesse a presentare offerta le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ex art. 10 D.Lgs. n. 358 del 1992”, dispone che “in caso di A.T.I. la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento”.<br />
Tale disposizione non supporta l’eccezione sollevata dal Comune di Pisa né, nella sostanza,il primo motivo in base al quale l’A.T.I. Sena-Farma è stata esclusa dala gara.<br />
La clausola in parola si riferisce alla presentazione delle offerte, stabilendo che queste possono essere presentate anche da raggruppamenti temporanei di imprese, e dispone che, in caso di offerte presentate da tali raggruppamenti, le offerte devono essere sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese. La clausola non dispone che le imprese che intendono fare offerte congiunte e, quindi, unirsi a tale scopo, debbano necessariamente farlo nella fase di prequalificazione, nella quale oltretutto, viene accertata per ciascuna impresa singolamene la presenza dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alla gara.<br />
Nelle considerazioni che precedono è assorbito il secondo motivo di appello, con il quale il Comune di Pisa sostiene che, in base alla già esaminata clausola della lettera d’invito, era prescritto, a pena di esclusione, per quanto concerne i raggruppamenti temporanei, che questi presentassero una domanda sottoscritta congiuntamente da parte di tutti  rappresentanti legali delle imprese partecipanti al raggruppamento (oltre che documentazione congiunta e collegata).<br />
E’ evidente che tale disposizione riguarda solo i raggruppamenti che sono tali fin dal momento della domanda di partecipazione.<br />
Le singole imprese possono presentare singolarmente domanda di partecipazione alla gara e successivamente raggrupparsi ai fini della presentazione di un’unica offerta.<br />
Nella disciplina relativa agli appalti di pubbliche forniture non vi è alcuna preclusione per un raggruppamento che si costituisca dopo una fase di preselezione.<br />
Il D.Lgs n. 358 del 1992, all’art. 10, si preoccupa solo di stabilire, quando sia un raggruppamento di imprese a presentare un’offerta, le regole disciplinanti le modalità di tale offerta.<br />
Non vi sono preclusioni dunque per le singole imprese, che abbiano superato singolarmente la fase di prequalificazione, a raggrupparsi per presentare un’offerta congiunta.<br />
Anche il terzo motivo di appello, che ha ad oggetto il secondo motivo di esclusione dell’A.T.I. Sena-Farma dalla gara, non può essere condiviso.<br />
Contrariamente a quanto ritiene il Comune appellante, non può farsi derivare l’esclusione dell’A.T.I. dalla gara dalla omessa prova della tempestiva registrazione del contratto di mandato concluso con atto pubblico richiesta dall’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 1986, atteso che testualmente, per l’art. 10 del D.Lgs n. 358 del 1992, il mandato speciale di rappresentanza ad una delle imprese del raggruppamento segue l’aggiudicazione della gara.<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R.  ha rilevato che la regolarità fiscale del mandato non è un elemento condizionante la validità della offerta e, in ogni caso, l’atto, qualora se ne fosse accertata la irregolarità, avrebbe potuto essere successivamente regolarizzato ovvero avrebbe potuto formare oggetto di elementi integrativi ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 358 del 1992.<br />
Da respingere, infine, è anche l’ultimo motivo di appello, con il quale l’amministrazione appellante sostiene la legittimità della esclusione dell’A.T.I. Sena-Farma dalla gara, rilevando che detta società e la Alleanza Farmaceutica Tirrena sono tra loro in situazione di collegamento e di controllo per cui si configurano come un unico centro di interessi, vietato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 358 del 1992, che presuppone per la costituzione di un’A.T.I. distinte soggettività giuridiche.<br />
Il rilievo è incongruo perché, evidentemente, un’A.T.I. configura per definizione un unico centro di interessi, pur restando le singole imprese che ne fanno parte separate e con una propria distinta autonomia.<br />
Il divieto al quale fa riferimento il Comune non è quindi questo ma quello che concerne imprese e  raggruppamenti di imprese che partecipano separatamente e in apparente concorrenza alla gara ma sono invece fra loro collegate per comunanza di organi rappresentativi e decisionali.<br />
In conclusione, l’appello del Comune di Pisa, per la infondatezza di tutti i motivi su cui è articolo deve essere respinto.<br />
Le spese del secondo grado del giudizio, peraltro, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.<br />
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 9.12.2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Alfonso Quaranta             Presidente<br />
Corrado Allegretta           Consigliere<br />
Goffredo Zaccardi            Consigliere<br />
Claudio Marchitiello        Consigliere Est.<br />
Marzio Branca                  Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 14 MAGGIO 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.3134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2204</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2204/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2204/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2204</a></p>
<p>Contratti – gara &#8211; modalità di confezionamento dell’offerta – violazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: TAR LAZIO – ROMA &#8211; Ordinanza sospensiva del 24 marzo 2004 n.1822 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2204/04 Registro Generale:3360/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta composto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2204/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2204/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2204</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – gara  &#8211; modalità di confezionamento dell’offerta – violazione  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: TAR LAZIO – ROMA &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3987/g">Ordinanza sospensiva del 24 marzo 2004 n.1822</a></a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>Registro Ordinanza:2204/04<br />
Registro Generale:3360/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ICAM S.R.L.</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. MARIO SANINO<br />
con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180 presso MARIO SANINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI </b><br />
non costituitosi;<b>DIREZIONE GENERALE PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI </b><br />
non costituitosi;<br />
Interveniente ad Opponendum<br />
<b>SOC. BERTELLO S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALBERTO LEONE, LUCIO ANELLI E TERESIO BOSCO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA DELLA SCROFA 47 presso LUCIO ANELLI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II n. 1822/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GARA PER FORNITURA DI NUOVI SISTEMI PER LA BIBLIOTECA NAZIONALE BARI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>SOC. BERTELLO S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti l’avv.to Sanino, l’avv.to Anelli e l’avv.to Bosco</p>
<p>Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che le modalità di confezionamento dell’offerta da parte dell’appellante risultano non conformi alle previsioni dettate dal bando in ordine al numero, al contenuto ed alla sigillatura delle buste, previsioni assistite della comminatoria di esclusione ex art.19 della lex specialis;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3360/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2204/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2204</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2203</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2203</a></p>
<p>Pubblica istruzione &#8211; graduatorie e punteggi dei docenti – esclusione da graduatoria provinciale per supplenze – sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per tardività dell’impugnazione – tutela cautelare del soccombente – accoglimento limitatamente all’esclusione dalla posizione di precedenza nelle graduatorie di circolo e di istituto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2203</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; graduatorie e punteggi dei docenti – esclusione da graduatoria provinciale  per supplenze – sentenza che dichiara inammissibile il ricorso  per tardività dell’impugnazione – tutela cautelare del soccombente – accoglimento limitatamente all’esclusione dalla posizione di precedenza nelle graduatorie di circolo e di istituto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2203/04<br />
Registro Generale:3514/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Guido Salemi Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AQUILINA MARIA CONCETTA<br />
ARMELLINO MARIA CARMELA<br />
BUTTAFUOCO ROCCO</b><br />
rappresentati e difesi dall’Avv. DOMENICO SORACE<br />
con domicilio eletto in Roma VIA GIULIO RUBINI N. 48/D presso RAFFAELE GULLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b> non costituitosi;e nei confronti di<br />
<b>BARILLARI MARIA</b> non costituitosi;<b>CRUPI ELEONORA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione III BIS 9602/2003, resa tra le parti, concernente COLLOCAMENTO IN GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE ATA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Guido Salemi e udito, altresì, per la parte l’avv.to Sorace;</p>
<p>Considerato, in relazione anche al danno grave e irreparabile lamentato dai ricorrenti, di sospendere l’esecuzione della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso la posizione di precedenza dei ricorrenti stessi nelle graduatorie di circolo e di istituto.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3514/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata nei sensi e limiti sopra indicati.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2203/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2203</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2202/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2202/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2202</a></p>
<p>Demanio – marittimo &#8211; autorizzazione e concessione – apertura bar – tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: TAR PUGLIA – BARI – Ordinanza sospensiva del 27 febbraio 2004 n.182 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2202/04 Registro Generale:3337/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta composto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2202/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2202/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2202</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – marittimo &#8211;  autorizzazione e concessione – apertura bar – tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: TAR PUGLIA – BARI – <a href="/ga/id/2004/5/3990/g">Ordinanza sospensiva del 27 febbraio 2004 n.182</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2202/04<br />
Registro Generale:3337/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Guido Salemi Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>REGIONE PUGLIA</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. ALDO LOIODICE<br />
con domicilio eletto in Roma VIA OMBRONE 12 PAL. B presso ALDO LOIODICE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CARRIERI GISELDA &#038; C. S.A.S.</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv. ti MASSIMO VERNOLA E VANIA ROMANO<br />
con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI, 26 presso VANIA ROMANO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; BARI :Sezione I n. 182/2004, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER REALIZZAZIONE BAR</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CARRIERI GISELDA &#038; C. S.A.S.<br />
Udito il relatore Cons. Guido Salemi e uditi, altresì, per le parti l’avv.to Izzo per delega dellavv.to Loiodice e l’avv.to Romano<br />
Ritenuto che il ricorso in appello non è assistito dal fumus boni iuris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3337/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2202/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2102</a></p>
<p>Pres. Santoro – Est. Minicone SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) (avv. Alessandrini) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avvocatura dello Stato) &#8211; FEDERPERITI – Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi (n.c.), Zafferano sui requisiti per qualificare un&#8217;associazione come sindacato Associazioni sindacali ed ordini professionali – organizzazione sindacale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro – Est. Minicone<br /> SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) (avv. Alessandrini) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avvocatura dello Stato) &#8211; FEDERPERITI – Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi (n.c.), Zafferano</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti per qualificare un&#8217;associazione come sindacato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Associazioni sindacali ed ordini professionali – organizzazione sindacale – qualificazione – perseguimento, per statuto, di un interesse collettivo di una categoria professionale – è tale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel nostro ordinamento la natura sindacale di un’organizzazione non può essere valutata alla stregua di parametri predefiniti, essendo sufficiente, per una conclusione affermativa, la circostanza che, per statuto, essa si proponga la tutela di un interesse collettivo di una categoria professionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui requisiti per qualificare un’associazione come sindacato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2102/04 Reg.Dec. <br />
N. 1871 Reg.Ric. ANNO   1999</p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Sezione Sesta</p>
<p></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1871 del 1999, proposto dallo<br />
<b>SNAPIA</b> (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria C. Alessandrini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cesare Federici n. 2,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>FEDERPERITI</b> – Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi &#8211; e di Zafferano Filippo, non costituiti,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III ter, n. 571 del 9 marzo 1998.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Udito l’avv. dello Stato Scino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato l’8 e il 9 maggio 1997, lo SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il decreto del 23 gennaio 1997, adottato dal direttore generale delle assicurazioni private del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con il quale era stata ricostituita la Commissione nazionale per i periti assicurativi, di cui all’art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, per il triennio 1997/1999.<br />
La ricorrente sosteneva l’illegittimità della nomina, quale rappresentate di organizzazione sindacale, del componente designato dalla FEDERPERITI, sia perché quest’ultima era da considerasi associazione di categoria e non sindacale, sia perché il suo esponente, sig. Filippo Zafferana, non avrebbe posseduto i requisiti necessari, in quanto iscritto all’albo dei geometri e non a quello dei periti.<br />
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, in quanto infondato.<br />
Avverso detta decisione ha proposto appello lo SNAPIA, reiterando le doglianze già svolte in primo grado.<br />
Si è costituito il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato depositando gli atti e le difese relativi al giudizio di primo grado.<br />
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Lo SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) si duole della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del decreto del direttore generale delle assicurazioni private del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in data 23 gennaio 1997, di ricostituzione, per il triennio 1997/1999, della Commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all’art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.</p>
<p>2. Con il primo motivo di gravame, l’istante, riproponendo le argomentazioni già disattese dal primo giudice, contesta la nomina, in seno alla predetta Commissione, del rappresentate della Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi (FEDERPERITI), sul rilievo che quest’ultima non potrebbe annoverarsi fra le associazioni sindacali bensì fra le associazioni di categoria, onde il suo rappresentate avrebbe dovuto essere computato nella quota riservata a tali associazioni.</p>
<p>2.1. L’assunto è destituito di fondamento.</p>
<p>2.2. Ai fini di una migliore comprensione della questione, giova premettere che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 166 del 1992, la Commissione di cui trattasi è composta, tra l’altro, da quattro rappresentati dei periti “nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.<br />
Sulla base di un parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Industria in data 13 marzo 1996 (non contestato nel presente giudizio e dal quale, quindi, occorre prendere le mosse), dei quattro rappresentati dei periti, due debbono essere designati dalle “organizzazioni sindacali” e due da quelle “professionali di categoria”.</p>
<p>2.3. Ora, anche a voler ritenere che possano tracciarsi confini rigidi e ben delimitati tra l’una e l’altra forma associativa, sta di fatto che, nel nostro ordinamento, l’associazionismo sindacale, in ossequio ad una prassi manifestatasi fin dalla prima applicazione dell’art. 39 Cost., non ha tollerato alcuna regolamentazione, sicché la natura sindacale di un’organizzazione non può essere valutata alla stregua di parametri predefiniti, essendo sufficiente, per una conclusione affermativa, la circostanza che, per statuto, essa si proponga la tutela di un interesse collettivo di una categoria professionale.<br />
A ciò è da aggiungere che, svincolatosi dall’originaria configurazione di associazione di lavoratori dipendenti volta a tutelare gli stessi nei confronti dei datori di lavoro ed evolutosi nella direzione della tutela di interessi omogenei anche di lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti, il sindacato ha assunto un concetto ancora più ampio, nel senso che in esso sono venute a confluire tutte le associazioni di lavoratori il cui compito è quello di rappresentare e difendere i propri iscritti in tutti quei contesti che richiedono una mediazione degli interessi di questi con quelli delle varie componenti sociali ed economiche della collettività.<br />
Ed il perseguimento di una siffatta finalità, essendo affidata all’autonomia privata, non può che essere desunto dalla manifestazione di intenti che ciascuna associazione si è data nel proprio atto costitutivo.</p>
<p>2.4. Orbene, nello statuto della FEDERPERITI sono indicati senz’altro scopi qualificabili come sindacali alla stregua dei concetti sopra delineati. Tali sono, ad esempio, la tutela degli interessi collettivi nell’ambito del settore peritale nonché la difesa, la tutela e la garanzia della professionalità, della moralità e del comportamento delle singole Associazioni componenti la federazione “anche in qualità di Sindacato di categoria”.<br />
Certamente gli scopi anzidetti possono, in parte, sovrapporsi a quelli di un’associazione professionale di categoria, stante l’incertezza dei confini di azione fra le due forme associative, in assenza di una disciplina normativa, ma ciò non vale ad escludere la natura sindacale della FEDERPERITI, per gli effetti di cui all’art. 7 della legge n. 166 del 1992, una volta che tale natura si rinvenga nell’atto costitutivo.<br />
2.5. D’altra parte, non valgono ad escludere il carattere sindacale dell’associazione de qua le attività statutariamente definite di “collaborazione” con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (“per tutte le questioni concernenti gli aspetti sindacali e di categoria”) e con il Ministero dell’industria, “per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo dei periti assicurativi”.<br />
Trattasi, infatti, al di la della terminologia usata, di attività di rappresentanza degli interessi della categoria.<br />
Ciò traspare con evidenza per la collaborazione con il Ministero del Lavoro, che concerne espressamente “aspetti sindacali”, ma può affermarsi ugualmente anche per quel che riguarda la collaborazione con il Ministero dell’Industria per “le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo dei periti assicurativi”, posto che queste ultime funzioni sono disciplinate direttamente dalla legge e rientrano nella competenza del Ministero, avente come organo consultivo la Commissione nazionale, senza alcuna ingerenza da parte di associazioni private.</p>
<p>2.6. Identiche considerazioni vanno fatte anche per la affermata (dallo statuto) attività di proposta di avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo, stante l’attribuzione esclusiva delle funzioni inerenti ai procedimenti disciplinari, ex art. 12 della legge n. 166/1992, alla citata Commissione nazionale.</p>
<p>2.7. Quanto, infine, alla mancata stipula di contratti collettivi, che l’appellante denuncia come indice di assenza, nella FEDERPERITI, della natura sindacale, premesso che tale attività rappresenta uno dei momenti della vita sindacale, ma non l’unico, è da dire che tale circostanza, indubbiamente influente, in molti casi, per stabilire il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, non è suscettibile di venire in rilievo nella fattispecie, posto che l’istante non ha contestato specificamente, attraverso apposita impugnazione, il criterio ministeriale, che, ai fini dell’individuazione di tale rappresentatività per gli effetti di cui al richiamato art. 7 della legge n. 166/1992, ha stabilito di prendere in considerazione soltanto il numero degli iscritti alle singole associazioni.<br />
2.8. Alla luce delle considerazioni svolte, è evidentemente irrilevante la lettera del 19 novembre 1996, invocata dall’appellante, nella quale il Presidente della FEDERPERITI, in una corrispondenza personale, accrediterebbe tale organizzazione come associazione di categoria, posto che tale affermazione, quand’anche effettivamente si rinvenisse nella nota de qua (il che non può dirsi con certezza, giacché in essa la natura di associazione di categoria sembra essere attribuita alla AICIS e alla CICAPEC), resterebbe pur sempre un’opinione di parte (oltre tutto, espressa in un contesto particolare), inidonea, come tale, a superare il dato obiettivo rinvenibile nella previsione statutaria, che assegna, come si è osservato, a detta organizzazione scopi di natura chiaramente sindacale.</p>
<p>3. Con il secondo motivo di appello, lo SNAPIA ripropone la censura di illegittimità della nomina del geom. Filippo Zafferana, quale rappresentante della FEDERPERITI, sotto il diverso profilo che lo stesso era iscritto nell’albo dei geometri e non in quello dei periti, come richiesto dall’art. 7, comma 2, lettera e) della più volte citata legge n. 166 del 1992.</p>
<p>3.1. La doglianza è inammissibile, giacché l’appellante si limita a reiterare il motivo svolto in primo grado, senza darsi carico di enunciare specifiche censure contro le motivate statuizioni con le quali il T.A.R. l’ha disatteso con la sentenza impugnata (cfr. per tutte, Cons. Stato, VI Sez. 19 luglio 2002, n. 4001).<br />
3.2. In ogni caso, va ribadito che la censura è infondata.<br />
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 166/1992, per l’iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi è richiesto, come titolo di studio, la laurea o il diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico, con la conseguenza che, allorché l’art. 7, comma 2, lett. e) richiede che almeno due dei rappresentati dei periti debbano essere iscritti “nei rispettivi albi professionali”, esso non può che riferirsi agli albi nei quali il titolo di studio da ciascuno posseduto, secondo la propria professionalità, dà diritto all’iscrizione e non, quindi, al solo albo dei periti.</p>
<p>4. L’appello, in conclusione, va respinto.<br />
Le spese del grado di giudizio possono essere equamente compensate fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 24 febbraio 2004.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Edilizia residenziale pubblica &#8211; cooperativa edilizia &#8211; scioglimento organi sociali e nomina del commissario straordinario – situazione di contrasto tra soci &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: TAR LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 22 gennaio 2003 n.494 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2201/04 Registro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica &#8211;  cooperativa edilizia  &#8211; scioglimento organi sociali  e nomina del commissario straordinario – situazione di contrasto tra soci &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: TAR LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/3992/g">Ordinanza sospensiva del 22 gennaio 2003 n.494</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2201/04<br />
Registro Generale:3575/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. F.F. Carmine Volpe<br />
Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Guido Salemi<br />
Cons. Rosanna De Nictolis Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ZOMPICCHIATTI PAOLO Q.LE SOCIO SOC.COOP.EDIL. SANGRILLA&#8217; 63 ZOMPICCHIATTI LAURA Q.LE SOCIO SOC.COOP.EDIL. SANGRILLA&#8217; 63 PAPISCA PASQUALE Q.LE SOCIO SOC.COOP.EDIL. SANGRILLA&#8217;</b> 63 rappresentato e difeso da: Avv. LUIGI MANCINI, Avv. PASQUALE PAPISCA con domicilio eletto in Roma VIA VAL BREMBANA 9 presso PASQUALE PAPISCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO <b>MALAVOLTA ROLANDO, ESPOSITO VALENTINA, ESPOSITO MAURO, SPOSATO STEFANO, BRANCA ANTONIMO </b>rappresentato e difeso da:Avv. GIORGIO NATOLI, Avv. GUIDO ORLANDO con domicilio eletto in Roma VIA CICERONE 28 presso <b>GIORGIO NATOLI DIP. OP. PUBB. EDIL., DIREZ. GEN. EDIL. RESID. E POLITICHE ABITAT., MAZZARELLA FABIO</b> non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III TER n. 494/2004, resa tra le parti, concernente SCIOGLIMENTO ORGANI SOCIALI DELLA COOPERATIVA EDILIZIA SANGRILLA 63 DI ROMA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Rosanna De Nictolis e uditi, altresì, per le parti l’avv. Papisca, l’avv. dello Stato Venturini e l’avv. Orlando.</p>
<p>Ritenuto, ad un sommario esame, che il ricorso di primo grado non appare assistito da fumus boni juris, apparendo correttamente motivato il provvedimento impugnato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3575/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2125</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2125/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2125</a></p>
<p>Pres. Varrone – Est. Garofoli Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Avvocatura Generale dello Stato) c/ SIEME Società Idro Elettro Meccanica Edile s.r.l. (avv. Cammareri) l&#8217;Autorità di vigilanza sui lavori pubblici può annullare le certificazioni SOA, atteso che l&#8217;attività svolta da codeste società è una funzione pubblica che soggiace</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2125/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2125/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2125</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone – Est. Garofoli<br /> Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Avvocatura Generale dello Stato) c/ SIEME Società Idro Elettro Meccanica Edile s.r.l. (avv. Cammareri)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;Autorità di vigilanza sui lavori pubblici può annullare le certificazioni SOA, atteso che l&#8217;attività svolta da codeste società è una funzione pubblica che soggiace al controllo dell&#8217;Autorità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – potere di controllo ed annullamento delle certificazioni SOA – sussiste – attività delle SOA – è esercizio privato di pubbliche funzioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le SOA, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico, sicché si è in presenza di una ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica. Ne consegue che, essendo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici attribuiti poteri penetranti di vigilanza e controllo sia sulle SOA che sulle singole attestazioni, sussiste un potere, in capo all’Autorità, di annullare in via diretta le attestazioni SOA</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Prof. Angelo Clarizia <a href="/ga/id/2004/5/1521/d">L’attestazione SOA tra pubblico e privato</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici può annullare le certificazioni SOA, atteso che l’attività svolta da codeste società è una funzione pubblica che soggiace al controllo dell’Autorità</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>N.2125/04 Reg.Dec.<br />
N. 7118 Reg.Ric. ANNO   2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7118/2003, proposto<br />
dall’ <b>Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliata presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SIEME Società Idro Elettro Meccanica Edile s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Cammareri presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Ammiraglio Bergamini, n. 12</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, III, 25 marzo 2003, n. 2572, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2004 il consigliere Roberto Garofoli e uditi l’avv. dello Stato Corsini e l’avv. Troiano per delega dell’avv. Cammareri;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con provvedimento del 20 maggio 2002 l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha ridotto le classifiche assegnate, così incidendo in senso modificativo su quanto attestato dalla Soa nazionale costruttori Organismo di attestazione S.p.a. con attestazione del 26 marzo 2001 rilasciata in favore della società odierna appellata.<br />
Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dalla società Sieme avverso la suddetta delibera, ritenendo che, in base alle norme vigenti, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici non ha il potere di intervenire direttamente, annullandole o riducendole, sulle attestazioni di qualità rilasciate dalle SOA; sia pure incidentalmente, lo stesso Giudice di primo grado ha rimarcato il mancato coinvolgimento, nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione della delibera citata, della società appellata..</p>
<p>1.2. Ha proposto appello l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sostenendo che dal complessivo quadro normativo si desumerebbe l’esistenza di un &#8220;potere di controllo&#8221; dell’Autorità sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, destinato ad estrinsecarsi anche nell’annullamento delle attestazioni medesime.<br />
Con atto di memoria la società appellata ripropone l’assunto secondo cui l’Autorità sarebbe priva del potere di incidere direttamente sulle attestazioni Soa, riproponendo anche, in via subordinata, le censure, già dedotte in primo grado, relative alla illegittimo uso del potere stesso nel caso concreto, attesa l’asserita violazione degli artt. 3 e 7, l. n. 241/1990.</p>
<p>2. Pur non condividendo quanto sostenuto dal primo Giudice in merito alla ritenuta insussistenza in astratto del potere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di incidere direttamente sulle attestazioni Soa, il Collegio ritiene di dover confermare la sentenza gravata non essendo state superate le censure, dalla società appellata dedotte in primo grado e riproposte in questa sede, relative alle modalità di esercizio del potere, in specie per quel che attiene al mancato rispetto della regola partecipativa ex art. 7, l. n. 241/1990.</p>
<p>2.1. Sul primo dei due indicati profili involti, il Collegio non ha ragione di discostarsi da quanto di recente sostenuto dalla Sezione con decisione 2 marzo 2004, n. 991: proprio la piena adesione alla stessa impone peraltro il rigetto del gravame.<br />
Preliminarmente, al fine di verificare se sussista o meno un potere dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di incidere sulle attestazioni e certificazioni di qualità rilasciate dalle SOA, giova ricostruire il quadro normativo vigente.</p>
<p>2.2. Il regime previgente all’entrata in vigore della legge quadro sul riordino dei lavori pubblici, l. 11 febbraio 1994, n. 109, prevedeva un potere di verifica diretta da parte dello Stato circa la sussistenza, in capo ai soggetti iscritti all’ albo nazionale dei costruttori, dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, oltre che di quelli generali, ed attribuiva all’organo principale dell’albo (comitato centrale) i poteri di “sospensione dell’efficacia dell’iscrizione”, quante volte ricorressero le ipotesi di cui all’art. 20, l. 10 febbraio 1962, n. 57 e di “cancellazione dall’albo”, se fossero accertate le ipotesi di cui all’art. 21 della stessa legge. Era, infatti, connaturale al sistema (centralizzato e diretto) che l’albo potesse verificare ed accertare ogni dato che concernesse le imprese iscritte –anche utilizzando dati e notizie ricevute per il casellario dei costruttori e per la pubblicazione dell’albo- nonché potesse adottare provvedimenti di sospensione o cancellazione dall’albo, esercitando, quindi, uno jus poenitendi attribuitogli, oltre che espressamente, in via di sistema dalla legge.</p>
<p>2.3. Nell’ambito della complessiva riforma del sistema dei lavori e delle opere pubbliche, avviata con la l. n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il legislatore ha innovato il sistema di verifica della qualificazione delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche, abbandonando il criterio della diretta e totale amministrazione della materia da parte della mano pubblica (espressione di una concezione statuale della qualificazione delle imprese) ed affidandola ad organismi di diritto privato, preventivamente autorizzati da apposito organismo pubblico (l’Autorità), con il conseguente trasferimento dei relativi poteri di concessione e revoca delle attestazioni di qualificazione in capo a detti organismi privati.<br />
Tutto ciò in coerenza con una generale tendenza alla semplificazione e accelerazione delle procedure.<br />
In tale prospettiva si inquadra il sistema “unico” di qualificazione -disciplinato, in attuazione della legge, dal d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 recante il regolamento sulla qualificazione, &#8211; che, dunque, si avvale di organismi di diritto privato per il rilascio dell’obbligatorio attestato di qualificazione.<br />
Tale attestato espressamente viene configurato come l’unica “…condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici” (art. 1 del regolamento).<br />
La vigilanza su tale nuovo sistema è attribuita all’Autorità che la esercita sulla base delle norme regolamentari allo scopo emanate, i cui contenuti dispositivi devono essere interpretati sulla base dei principi e criteri dettati dall’articolo 8 della legge.</p>
<p>2.4. Il quadro che si evince da un esame dettagliato delle norme è il seguente.<br />
L’art. 4, co. 4, lett. i), l. n. 109/1994 attribuisce all’Autorità poteri di vigilanza sul sistema di qualificazione di cui al successivo art. 8.<br />
L’art. 8, co. 3, l. citata, stabilisce che il sistema di qualificazione &#8220;è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità&#8221;.<br />
L’art. 10, co. 1, d.p.r. n. 34/2000, conferma che &#8220;lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di attestazione della qualificazione (&#8230;) è subordinato all’autorizzazione dell’Autorità&#8221;.<br />
E l’art. 10, co. 5, d.p.r. n. 34/2000 attribuisce all’Autorità il potere di revocare l’autorizzazione alle SOA, in presenza di determinate condizioni.<br />
Viene dunque riconosciuto un generale potere di vigilanza dell’Autorità sul sistema di qualificazione, anche a fini informativi (formazione degli elenchi su base regionale delle imprese qualificate, ex art. 11, co. 2, d.p.r. n. 34/2000), e un potere dell’Autorità di autorizzare e revocare l’attività delle SOA, e di vigilare sulla compagine societaria delle SOA (art. 8, co. 5, d.p.r. citato).</p>
<p>2.5. Quanto alla più specifica questione relativa alla sussistenza di poteri di controllo puntuale sulle singole attestazioni, il quadro normativo è il seguente.<br />
A norma dell’art. 12, co. 5, &#8220;Le SOA trasmettono all&#8217;autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati&#8221;.L’art. 14, d.p.r. n. 34/2000, disciplina puntualmente i poteri, qualificati come &#8220;vigilanza&#8221; e come &#8220;controllo&#8221; sul sistema di qualificazione.<br />
Dispone l’art. 14:<br />
Vigilanza dell&#8217;autorità. <br />
1. L&#8217;autorità, ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA: <br />
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall&#8217;autorità stessa;<br />b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse; <br />
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell&#8217;articolo 4, e nel titolo III;<br />d) applichino le tariffe di cui all&#8217;allegato E.<br />2. I poteri di vigilanza e di controllo dell&#8217;autorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell&#8217;attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull&#8217;istanza di verifica l&#8217;autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l&#8217;impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dall&#8217;articolo 16, comma 2, del presente regolamento.<br />
3. L&#8217;autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità&#8221;.<br />A norma dell’16, &#8220;Controllo dell&#8217;autorità sulle attestazioni. <br />
1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell&#8217;autorità qualora l&#8217;impresa interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa. <br />
2. L&#8217;autorità, sentita l&#8217;impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell&#8217;esecuzione del contratto stipulato. L&#8217;inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell&#8217;autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 5 del presente regolamento&#8221;. <br />
3. Dal quadro normativo così delineato emerge che il &#8220;controllo&#8221; dell’Autorità di vigilanza sulle attestazioni rilasciate dalle SOA è regolato negli artt. 14 e 16, quanto a iniziativa, procedimento, effetti.</p>
<p>3.1. Quanto all’iniziativa, sono previste tre differenti modalità:<br />
&#8211; istanza motivata e documentata di impresa terza, che può chiedere &#8220;la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione&#8221; (art. 14, co. 2);<br />
&#8211; istanza della impresa interessata, che chieda il controllo dell’Autorità sulle &#8220;determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione&#8221;;<br />
&#8211; iniziativa di ufficio dell’Autorità, che &#8220;provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità&#8221;.</p>
<p>3.2. Quanto a procedimento ed effetti del controllo, formalmente la disciplina è dettata solo per le prime due modalità di attivazione del controllo.<br />
Infatti, per l’ipotesi in cui il controllo avviene su iniziativa dell’impresa interessata, viene stabilito che &#8220;L&#8217;autorità, sentita l&#8217;impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell&#8217;esecuzione del contratto stipulato. L&#8217;inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell&#8217;autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 5 del presente regolamento&#8221; (art. 16, co. 2).<br />
Tale procedimento, e relativi effetti, sono richiamati dall’art. 14, co. 2, per il procedimento di controllo su iniziativa di impresa terza.<br />
Si deve ritenere che il procedimento di controllo e i relativi effetti, come delineato nell’art. 16, co, 2, si applichi anche nell’ipotesi di controllo a campione, su iniziativa officiosa dell’Autorità.<br />
A tale soluzione si perviene in via esegetica mediante una lettura sistematica delle norme:<br />
&#8211; invero, l’art. 14, co. 2, afferma che i poteri di controllo dell’Autorità sono esercitati &#8220;anche&#8221; su istanza di altra impresa, e poi disciplina il procedimento rinviando all’art. 16, co. 2.<br />
&#8211; Immediatamente dopo, l’art. 14, co. 3, prevede il controllo di ufficio, tacendo sul procedimento.<br />
E’ evidente che l’inciso &#8220;anche&#8221; contenuto nell’art. 14, co. 2, mira a raccordare il co. 2 al successivo co. 3, al fine di delineare un identico procedimento di controllo in tutte e due le ipotesi.<br />
Si deve soggiungere, sul piano teleologico, che una diversa soluzione porterebbe all’illogico depotenziamento del controllo a campione, nonostante l’identità di ratio che sorregge tale verifica rispetto a quelle ad iniziativa di parte sul versante della tutela dell’interesse pubblico al corretto funzionamento del sistema delle certificazioni e, per esso, del mercato degli appalti.<br />
3.3. Esaminando, ora, nel dettaglio, il procedimento di controllo e i relativi effetti, si evince che viene attribuito all’Autorità il potere di controllare la sussistenza dei requisiti per il rilascio delle attestazioni, con un procedimento che richiede il necessario contraddittorio con l’impresa sottoposta a verifica.<br />
Il procedimento sfocia in un provvedimento con cui l’Autorità incide in maniera penetrante sul potere delle SOA in ordine alle attestazioni, in quanto l’Autorità &#8220;indica&#8221; in maniera vincolante le &#8220;condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contatto stipulato&#8221;.<br />
Dunque, l’Autorità detta alle SOA il contenuto dell’atto che la SOA deve adottare (sia che tale atto sia il rilascio dell’attestazione, sia che tale atto sia la modifica o la revoca di una attestazione già rilasciata).</p>
<p>3.4. La ratio di tale disciplina si evince con chiarezza ove ci si soffermi sulla natura giuridica del potere esercitato dalle SOA.<br />
Le SOA sono configurate come organismi privati, e il rapporto tra SOA e impresa è configurato come contratto privatistico.<br />
Ma tale contratto: <br />
&#8211; da un lato ha elementi legali predeterminati (il rispetto delle tariffe, il rispetto delle condizioni stabilite dall’Autorità (art. 17, co. 2: &#8220;L&#8217;autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l&#8217;esiste<br />
&#8211; dall’altro lato sfocia nell’&#8221;attestazione&#8221;, che è atto unilaterale della SOA, avente valenza pubblicistica.</p>
<p>3.5. Si deve infatti ritenere che le SOA, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico.<br />
Si verifica pertanto una ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica.<br />
Vi è un interesse pubblico all’attività di certificazione, e tale attività è circondata di garanzie e controlli pubblici.<br />
Le attestazioni sono atti destinati ad avere una particolare efficacia probatoria, in quanto &#8220;l&#8217;attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell&#8217;esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell&#8217;affidamento di lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV&#8221; (art. 1, d.p.r. n. 34/2000). <br />
Il legislatore, nell’ottica della semplificazione, ha inteso demandare lo svolgimento di una attività in passato demandata a soggetti pubblici, &#8211; la certificazione- , a soggetti privati.<br />
Ma la diversa natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto che esercita l’attività di certificazione, non incide sulla natura giuridica dell’attività esercitata, che era in passato, e rimane oggi, una funzione pubblica di certificazione, volta a ingenerare pubblica fiducia nel contenuto dell’atto.<br />
Le attestazioni rilasciate dalle Soa, al pari dei previgenti certificati di iscrizione all’albo nazionale dei costruttori, hanno una natura sostanzialmente pubblica, e sono atti vincolati.</p>
<p>4. Una volta acclarato, alla luce della disciplina positiva, che, le SOA sono soggetti privati che esercitano una funzione pubblica, e che all’Autorità sono attribuiti poteri penetranti di vigilanza e controllo sia sulle SOA che sulle singole attestazioni, è agevole desumere, in chiave di ricostruzione logica e sistematica, &#8211; al di là del mero dato letterale &#8211; la sussistenza di un potere, in capo all’Autorità, di annullare in via diretta le attestazioni SOA.</p>
<p>4.1. E, invero, dal quadro normativo emerge che:<br />
&#8211; l’Autorità indica in maniera vincolante le condizioni che le SOA devono rispettare nel contenuto dell’atto che esse adottano (rilascio, modifica, revoca, diniego dell’attestazione);<br />
&#8211; l’Autorità può sanzionare la SOA che rimane inadempiente alle indicazioni, addirittura con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;<br />
&#8211; le SOA sono tenute ad inviare all’Autorità tutte le attestazioni che rilasciano;<br />
&#8211; l’Autorità controlla le attestazioni, oltre che su iniziativa degli operatori nel mercato, anche di propria iniziativa, mediante periodico controllo a campione.<br />
I criteri ermeneutici logico e sistematico inducono a ritenere che se l’Autorità può indicare in maniera vincolante il contenuto dell’attestazione, e può addirittura, in caso di inadempimento della SOA nel recepire tale contenuto, sanzionare la SOA precludendone ogni ulteriore attività (mediante la revoca dell’autorizzazione generale), a maggior ragione l’Autorità può adottare la misura, di minore impatto, di intervenire in via diretta sulla attestazione, annullandola o riducendone la portata abilitante.</p>
<p>4.2. A ben vedere l’intervento diretto dell’Autorità è un rimedio indispensabile nelle ipotesi di inerzia della SOA.<br />
In mancanza, si consentirebbe ad imprese che hanno ottenuto l’attestazione sulla base di presupposti erronei (o falsi), di continuare a partecipare alle gare di appalto sine die, così frustrando la ratio posta a base dell’istituzione del controllo pubblico sugli organismi di qualificazione, data dalla necessità di assicurare il virtuoso andamento del mercato, mediante la limitazione del perimetro delle imprese ammesse a partecipare alle procedure in virtù delle relative referenze oggetto di certificazione .<br />
Il solo ritiro dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei confronti della SOA inadempiente potrebbe non essere un rimedio efficace, perché quando una SOA cessa la sua attività, le attestazioni da essa rilasciate devono essere trasferite ad altra SOA.<br />
Sicché, si potrebbe verificare il paradosso che:<br />
&#8211; una SOA ha rilasciato una attestazione sulla base  di falsi presupposti;<br />
&#8211; la SOA omette, contravvenendo alle indicazioni vincolanti dell’Autorità, di revocare l’attestazione viziata;<br />
&#8211; l’Autorità revoca alla SOA l’autorizzazione all’esercizio dell’attività;<br />
&#8211; l’attestazione viziata viene trasferita ad altra SOA, e continua ad essere efficace.<br />
E’ evidente che il dato normativo non può essere interpretato con canoni solo letterali.<br />
Va invece interpretato in chiave logica e sistematica, sì da garantire un significato utile delle norme e il raggiungimento degli scopi che il legislatore si è prefisso, vale a dire la creazione di un sistema efficiente ed efficace di qualificazione.<br />
Non è inutile osservare che, diversamente da quanto accade per i requisiti di partecipazione alle gare, il controllo sostanziale sulla qualificazione non è di pertinenza della stazione appaltante, di talché la preclusione di una vigilanza con poteri realmente operativi in testa all’Autorità delineerebbe un quadro dato dall’assenza di meccanismi sanzionatori di stampo pubblicistico, consentendo ad imprese non correttamente certificate di partecipare senza limiti alle gare pubbliche.</p>
<p>4.3. L’interpretazione logica e sistematica ha anche il conforto del dato normativo letterale, purché attentamente ricostruito.<br />
Infatti, posto che:<br />
&#8211; le SOA esercitano una pubblica funzione di certificazione;<br />
&#8211; le attestazioni sono atti pubblici di certificazione;<br />
&#8211; l’Autorità esercita un controllo sia sulle SOA che sulle attestazioni che esse rilasciano;<br />
&#8211; l’Autorità può indicare in modo vincolante il contenuto delle attestazioni;<br />
&#8211; l’Autorità può escludere dal mercato le SOA inadempienti;<br />
&#8211; l’Autorità vigila sull’intero sistema di qualificazione, e dunque ne garantisce l’efficienza e l’efficacia, a tutela della concorrenza e della pubblica fiducia;<br />
da tale complesso di poteri attribuiti all’Autorità si evince anche quello, strettamente strumentale, di intervento diretto sulle attestazioni.</p>
<p>4.4. In chiave ricostruttiva, va evidenziato, come rimarcato con la citata decisione n. 991/2004, che il potere di annullamento delle attestazioni va esercitato dall’Autorità solo in caso di inerzia della SOA:<br />
&#8211; sicché, in prima battuta, l’Autorità dovrà indicare alla SOA il contenuto dell’atto che questa deve adottare (rilascio, modifica, ritiro, dell’attestazione);<br />
&#8211; in caso di inerzia della SOA, l’Autorità interverrà in via diretta ad adottare l’atto omesso dalla SOA;<br />
&#8211; la necessità che il sistema di qualificazione sia efficiente ed efficace, comporta che vi sia una urgenza in re ipsa nell’adozione degli interventi prescritti, per cui l’Autorità, nell’indicare alle SOA il contenuto degli atti, potrà assegnare un termin<br />
L’atto con cui l’Autorità &#8220;indica&#8221; alla SOA il contenuto dell’atto da adottare deve, inoltre, rispettare (condizione questa non verificatasi nel caso di specie) le garanzie di partecipazione, sicché contestualmente l’Autorità darà avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, all’impresa interessata.</p>
<p>5. Alla stregua delle osservazioni in ultimo svolte, l’appello va quindi respinto con assorbimento delle eccezioni dedotte.<br />
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2125/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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