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	<title>14/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2194</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2194/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2194</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – affidamento visite guidate – collegamento tra soggetti concorrenti &#8211; violazione delle libera concorrenza – tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: TAR LAZIO – ROMA &#8211; Ordinanza sospensiva del 8 marzo 2004 n.1380 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2194/04 Registro Generale:3346/2004 Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2194</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – affidamento visite guidate – collegamento tra soggetti concorrenti  &#8211; violazione delle libera concorrenza –  tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: TAR LAZIO – ROMA &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3967/g">Ordinanza sospensiva del 8 marzo 2004 n.1380</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2194/04<br />
Registro Generale:3346/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SOCIETA&#8217; SOLCO S.R.L. IN P.Q.C.G. ATI, ATI EKO GROUP S.R.L., ATI UNIVERSITA&#8217; LA SAPIENZA &#8211; DIPAR. SOCIOLOG. E COMUNICAZIONE, ATI CONFSAL, ATI ANAPIA NAZIONALE, ATI ANCITEL S.P.A., ATI CASA D CARITA&#8217; ARTI E MESTIERI, </b>rappresentati e difesi da: Avv. ROBERTO NANIA con domicilio eletto in Roma VIA CARLO POMA, 2 presso ROBERTO NANIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 <b>DIPART. POL. LAV. OCCUP. TUT. LAVOR.- UFF. CEN. OFPL &#8211; DIV. III</b> non costituitosi; e nei confronti di <b>IAL NAZIONALE CAPOFILA RTI CIOFS CNOS ENAIP ENFAP SMILE</b> rappresentato e difeso da: Avv. ANGELO PANDOLFO Avv. GIOVANNI RIZZA Avv. MARCO PROSPERETTI con domicilio eletto in Roma VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N.4 presso MARCO PROSPERETTI ENAIP NAZIONALE rappresentato e difeso da: Avv. MASSIMO LANDI Avv. RUGGERO FRASCAROLI con domicilio eletto in Roma VIA FEDRO 52 presso,<b>MASSIMO LANDI ENTOUR S.R.L.</b> non costituitosi; <b>ACLI &#8211; ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI</b> non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 1380/2004, resa tra le parti, concernente APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VISITE GUIDATE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ENAIP NAZIONALE IAL NAZIONALE CAPOFILA RTI CIOFS CNOS ENAIP ENFAP SMILE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’avv. Nania, l’avv. dello Stato Fiengo, l’avv. Rizza e l’avv. Frascaroli;</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso si palesa sorretto del prescritto fumus in relazione ai profili con i quali viene dedotta l’alterazione del “ libero gioco della concorrenza”, a motivo della mancata considerazione della situazione di collegamento tra i soggetti facenti parte del raggruppamento al quale è stato aggiudicato l’appalto in questione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3346/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2194/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2194</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2915</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-2915/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-2915/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-2915/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2915</a></p>
<p>Pres. Ravalli – Est. Buonauro Taurino Mario (Avv. F. M. Galluccio) c. Comune di Nardò (n.c.). sulla non obbligatorietà del parere della Commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria Edilizia – concessione di sanatoria – diniego – acquisizione parere Commissione edilizia comunale – facoltatività 1. Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-2915/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2915</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-2915/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2915</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ravalli – Est. Buonauro <br /> Taurino Mario (Avv. F. M. Galluccio) c. Comune di Nardò (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla non obbligatorietà del parere della Commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia – concessione di sanatoria – diniego – acquisizione parere Commissione edilizia comunale – facoltatività</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il parere della Commissione edilizia, richiesto nell’ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia ordinaria, non è obbligatorio, ma al più facoltativo ai fini del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria.</p>
<p>2. Deve osservarsi come, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, tale adempimento consultivo non trova attuazione nel procedimento in esame. Mentre, infatti, il parere della Commissione edilizia era espressamente richiesto nell’ambito del procedimento di rilascio delle concessioni edilizie ordinarie, diversamente il procedimento di rilascio delle concessioni nell’ambito del condono edilizio ha una propria, autonoma e completa disciplina, nell’ambito della quale non è prescritto il parere della Commissione edilizia.</p>
<p>3. In ogni caso si devono distinguere le ipotesi in cui non è consentito prescindere dall’acquisizione del predetto parere (es. qualora debbano essere effettuate valutazioni tecnico – giuridiche sulla conformità del progetto sotto il profilo tecnico rispetto alla normativa vigente) da quelle in cui si tratta di decidere in base a mere considerazioni giuridiche, univocamente intese, o a certi elementi di fatto, senza margini di discrezionalità sul piano dell’interpretazione degli stessi, nelle quali il parere della Commissione edilizia non è necessario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla non obbligatorietà del parere della Commissione edilizia ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Tribunale Amministrativo Regionale per La Puglia<br />
Lecce &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>composto dai Signori: Aldo Ravalli &#8211; Presidente; Ettore Manca &#8211; Componente; Carlo Buonauro &#8211; Componente rel/est. ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1179 del 1989 proposto da<br />
<b>Taurino Mario</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Mezio Galluccio, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato in Lecce alla Piazza Mazzini 72.<br />
RICORRENTE</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Nardò</b>, in persona del Sindaco p.t.<br />
RESISTENTE<br />
                                                 per l&#8217;annullamento<br />
del  provvedimento preso dal Sindaco di Nardò in data 3.3.89 prot. N. 27328, con cui è stata negata la sanatoria edilizia alla costruzione civile richiesta con domanda del 30.9.1986;</p>
<p>Letti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 28.04.2004, il dott. Carlo Buonauro;<br />
udito l’avvocato Galluccio per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:            </p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>Premesso di aver realizzato un fabbricato nel Comune di Nardò alla via Umbria senza concessione edilizia e di avere presentato per tale fabbricato istanza di condono in data 30.9.86, il sig. Bove Cosimo ha impugnato il provvedimento con il quale il Sindaco ha denegato il rilascio della richiesta concessione in sanatoria sul rilievo che trattasi di un fabbricato privo di copertura al momento del sopralluogo dei vigili di cui al verbale n. 130 del 2.10.1985.</p>
<p>Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente hanno proposto i seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione dell’art. 41, V, della l.r. n. 56/80.<br />
Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto emesso senza aver preventivamente acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale.<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l. b. 47/85. Eccesso di potere</p>
<p>Il ricorrente può ottenere la concessione in sanatoria in forza della conformità del manufatto allo strumento urbanistico vigente. <br />
Non si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata.<br />
All’udienza del 28 aprile 2004, il ricorso è stato discusso e ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto </b></p>
<p>Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.<br />
L’attività dell’amministrazione in cui si è estrinsecato il potere di concessione edilizia in sanatoria nel caso di specie  non evidenzia le illegittimità di cui al ricorso.<br />
Con il primo motivo, si deduce il vizio di omessa acquisizione del parere della commissione edilizia.<br />
La censura è infondata.<br />
In primo luogo deve osservarsi come, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, tale adempimento consultivo non trova attuazione nel procedimento in esame. Mentre, infatti, il parere della commissione edilizia era espressamente richiesto nell&#8217;ambito del procedimento di rilascio delle concessioni edilizie ordinarie, diversamente il procedimento di rilascio delle concessioni nell&#8217;ambito del condono edilizio ha una propria, autonoma e completa disciplina, nell&#8217;ambito della quale non è prescritto il parere della commissione edilizia. Ne consegue, &#8211; non potendosi aggravare, in via di interpretazione, gli oneri procedurali in difetto di espressa previsione normativa -, che ai fini del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria nell&#8217;ambito del condono edilizio, il parere della commissione edilizia non è obbligatorio, ma al più facoltativo.<br />
In ogni caso, anche non aderendo a tale rigoroso indirizzo e ritenendo all’opposto che la previa acquisizione del parere dell&#8217;organo consultivo è necessaria anche ai fini della definizione della domanda di concessione in sanatoria, nondimeno nella specie deve concludersi per la irrilevanza di tale apporto consultivo.  <br />
Devono, difatti, distinguersi i casi in cui non è consentito prescindere dall&#8217;acquisizione del predetto parere (es. qualora debbano essere effettuate valutazioni tecnico-giuridiche sulla conformità del progetto sotto il profilo tecnico alla normativa vigente) dalle ipotesi nelle quali, trattandosi di decidere in base a mere considerazioni giuridiche, univocamente intese,  ovvero a certi elementi in fatto, senza margini di discrezionalità sul piano dell&#8217;interpretazione degli stessi, il parere della commissione edilizia non è necessario Nella fattispecie, l’assenza di copertura al momento del sopralluogo dei vigili di cui al verbale n. 130 del 2.10.1985, richiamata nel provvedimento impugnato, è documentalmente provata e non  contestata dalla parti<br />
Accertata, per le ragioni esposte, la sicura preclusione temporale all’accoglimento dell’istanza di concessione in sanatoria, non sussiste l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione comunale (ai fini di definire la domanda di sanatoria del ricorrente) di acquisire il parere della commissione edilizia, il cui apporto non solo non avrebbe potuto arrecare alcun diverso elemento valutativo, ma non avrebbe potuto comportare un esame favorevole della domanda di sanatoria, stante la natura vincolata della decisione contenuta nel provvedimento impugnato sulla base dei presupposti di fatto e di diritto sopra evidenziati.  Tale rilievo rende altresì infondata il successivo motivo di censura, peraltro formulato in termini generici e non concludenti.<br />
In definitiva, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto per le ragioni esposte.<br />
Quanto alle spese di giudizio, non vi è a provvedere non essendosi costituita l’amministrazione intimata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, definitivamente  decidendo sul ricorso emarginato <br />
Respinge il ricorso.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28.04.04</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-2915/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2915</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2192</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2192</a></p>
<p>Radio televisione &#8211; edilizia ed urbanistica &#8211; progetto di ammodernamento impianto di stazione radio base di telefonia mobile – determinazione dell’amministrazione di sospensione rilascio autorizzazioni &#8211; per monitoraggio elettromagnetico e piano di localizzazione &#8211; procedimento cautelare &#8211; sospensive che impongono comportamenti – obbligo dell’amministrazione di approvare il piano di localizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2192</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Radio televisione &#8211; edilizia ed urbanistica &#8211; progetto di ammodernamento impianto di stazione radio base di telefonia mobile – determinazione dell’amministrazione di sospensione rilascio autorizzazioni &#8211; per monitoraggio elettromagnetico e piano di localizzazione &#8211; procedimento cautelare &#8211; sospensive che impongono comportamenti – obbligo dell’amministrazione di approvare il piano di localizzazione e pronunciarsi sull’istanza  del privato – tutela cautelare &#8211; accoglimento &#8211; esecuzione della sospensiva – nomina di  commissario ad acta in sede di primo esame dell’istanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: TAR PUGLIA – BARI &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3969/g">Ordinanza sospensiva del 18 dicembre 2003 n.947</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2192/04<br />
Registro Generale:3489/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe Est.<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004.<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>T.I.M. TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</b>rappresentata e difesa da:<br />
Avv. ERNESTO STICCHI DAMIANIcon domicilio eletto in RomaVIA L. MANTEGAZZA 24presso<br />
LUIGI GARDIN</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN SEVERO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv. MARIA PETROCELLIcon domicilio eletto in RomaVIA L. MANTEGAZZA 24presso<br />
LUIGI GARDIN<b>DIR.P.T. DEL V SETTORE &#8211; SERV. PIANIFICAZIONE COMUNE S.SEVERO</b><br />
non costituitosi;<br />per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione II n. 947/2003 , resa tra le parti, concernente PROGETTO DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI SAN SEVERO<br />
Udito il relatore Cons. Carmine Volpe e uditi, altresì, per le parti l&#8217;Avv. Caggiula per delega dell&#8217;Avv. Sticchi Damiani e l&#8217;Avv. Nardelli per delega dell&#8217;Avv. Petrocelli;<br />
Ritenuto che il ricorso in appello è sorretto, allo stato, da sufficienti elementi di fondatezza, soprattutto con riguardo al mancato intervento del progetto di monitoraggio elettromagnetico e del relativo piano di localizzazione, nonchè alla luce dell&#8217;istanza dell&#8217;appellante risalente al 30 aprile 2003;</p>
<p>Considerato che deve essere assegnato il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, affinché il Comune di San Severo concluda il procedimento inerente l&#8217;adozione del progetto e del piano di cui si è detto, e provveda, conseguentemente, sull&#8217;istanza dell&#8217;appellante;</p>
<p>Ritenuto che va nominato sin d&#8217;ora il commissario ad acta, da individuare in un competente funzionario regionale designato dal Presidente della Regione Puglia, affinché, nell&#8217;ulteriore termine di trenta giorni, concluda il procedimento relativo all&#8217;adozione del progetto e del piano di cui si è detto e provveda sull&#8217;istanza dell&#8217;appellante;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei sensi di seguito indicati:<br />
&#8211; assegna al Comune di San Severo il termine di trenta giorni, dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, per concludere il procedimento relativo all&#8217;adozione del progetto di monitoraggio elettromagnetico e del relativo piano di localiz<br />
&#8211; ordina al Presidente della Regione Puglia di designare un competente funzionario regionale il quale, nella qualità di commissario ad acta ed entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, concluda il procedimento relativo all&#8217;adozione del<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.8764</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-5-2004-n-8764/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-5-2004-n-8764/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.8764</a></p>
<p>Pres. dott. Antonio Onorato – Rel. dott. Roberto Caponigro Graziella Rea ed Antonio Rea (avv. Camillo Lerio Miani) c Comune di Scisciano (non costituito) inapplicabilità dei principi sanciti dalla legge n. 241/90 agli atti amministrativi paritetici 1.Concessione edilizia in sanatoria – Mutamento destinazione d’uso – Determinazione del quantum dell’oblazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-5-2004-n-8764/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.8764</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-5-2004-n-8764/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.8764</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. dott. Antonio Onorato – Rel. dott. Roberto Caponigro<br /> Graziella Rea ed Antonio Rea (avv. Camillo Lerio Miani) c Comune di Scisciano (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>inapplicabilità dei principi sanciti dalla legge n. 241/90 agli atti amministrativi paritetici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Concessione edilizia in sanatoria – Mutamento destinazione d’uso – Determinazione del quantum dell’oblazione – Giurisdizione esclusiva – Azione di mero accertamento.</p>
<p>2. Atti paritetici – Artt. 3 e 7 legge 241/90 – Obbligo di motivazione – Non occorre – Avviso di avvio del procedimento – Non occorre.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le questioni relative all’entità delle somme dovute a titolo di oblazione afferiscono a diritti soggettivi, sicché gli atti con i quali l’amministrazione, in applicazione dei criteri legislativi, quantifica le somme dovute a tale titolo, hanno natura paritetica e non autoritativa o provvedimentale e sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p>2. Le norme di cui alla L. 241/1990 che disciplinano il procedimento amministrativo postulano che l’azione si svolga per l’adozione di un provvedimento finale e, quindi, che l’amministrazione agisca nell’esercizio del potere, in via autoritativa e non in via paritetica, vale a dire che l’agere amministrativo si contrapponga ad interessi legittimi e non a diritti soggettivi. Pertanto tali norme non trovano applicazione agli atti con cui la P.A. determina l’oblazione per il rilascio della concessione in sanatoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inapplicabilità dei principi sanciti dalla legge n. 241/90 agli atti amministrativi paritetici.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Seconda Sezione di Napoli</b></p>
<p>composto dai magistrati: Dott. Antonio Onorato	Presidente; Dott. Andrea Pannone 	Componente; Dott. Roberto Caponigro	Componente, relatore ha pronunciato la seguente																																																																																										</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5101 del 2002, proposto da</p>
<p><b>Graziella Rea ed Antonio Rea</b> rappresentati e difesi dall’Avv. Camillo Lerio Miani presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli, Via Toledo n. 116</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Scisciano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito</p>
<p>per l’annullamento<br />della nota prot. 1059 del 20.2.2002 a firma del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico Ecologia del Comune di Scisciano che, in merito alla richiesta di rilascio della concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 L. 724/1994 – pratica di condono edilizio n. 185/1995 – per il mutamento di destinazione d’uso che ha interessato l’immobile sito in Scisciano alla Via Camaldoli, ha individuato la tipologia dell’abuso da applicare ai fini della determinazione dell’oblazione è la n. 1 e non la 4 ed ha sospeso la relativa pratica di condono edilizio fino a quando non verrà integrato il versamento dell’oblazione;<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo del diritto dei ricorrenti a corrispondere, tenuto conto della tipologia dell’abuso (mutamento di destinazione d’uso) e della data dell’abuso, l’oblazione nella misura prevista dalla categoria 4 della tabella allegata alla L. 47/1985 e succ. modif.</p>
<p>nonché per la declaratoria<br />
del diritto dei ricorrenti a corrispondere, relativamente alla pratica di condono edilizio n. 185/1995, per gli interventi di mutamento di destinazione d’uso del fabbricato sito in Scisciano alla Via Camaldoli, l’oblazione nella misura prevista – tenuto conto della data dell’abuso – dalla categoria 4 della tabella allegata alla L. 47/1985 e succ. modif.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi all’udienza pubblica del 22 aprile 2004, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>		I ricorrenti espongono che il Comune di Scisciano rilasciò loro, in data 15.11.1991, la concessione edilizia n. 23/1991 per la realizzazione di un fabbricato da adibirsi a confezione di camicie.<br />	<br />
		Fanno presente che nel 1992 realizzarono opere interne mutando la destinazione d’uso dell’immobile in civile abitazione.<br /> <br />
		Il Comune di Scisciano, con l’impugnata nota del 20 febbraio 2002, con riferimento alla richiesta assunta al prot. n. 1059 del 14.2.2002 tendente ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per il fabbricato abusivo sito alla via Camaldoli, per il quale è stata inoltrata pratica di condono edilizio n. 185, ha comunicato che la tipologia dell’abuso da applicare ai fini della determinazione dell’oblazione da versare è la n. 1 e non la n. 4, sicché, in attesa dell’integrazione del versamento relativo all’oblazione, ha sospeso la pratica. 																																																																																											</p>
<p>		Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
1.	Violazione art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, illogicità, perplessità.<br />
L’atto impugnato, omettendo qualsiasi specifico riferimento normativo e qualsiasi motivazione, avrebbe ritenuto genericamente applicabile ai fini della determinazione dell’oblazione la tipologia n. 1 e non la n. 4.<br />
2.	Violazione art. 39 c. 1, c. 3 e segg. L. 724/1994. Violazione artt. 31, 34 e segg. L. 47/1985 e della allegata tabella cat. 4. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, sviamento, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
L’amministrazione, ai fini della determinazione dell’oblazione, avrebbe dovuto ritenere applicabile la cat. 4 e non la cat. 1 della tabella allegata alla L. 47/1985 come modif. dall’art. 39 L. 724/1994 in quanto la pratica di condono è relativa ad opere interne che hanno mutato la destinazione d’uso da edificio commerciale a civile abitazione con esclusione di interventi incidenti sul volume preesistente e sulla sagoma.<br />
3.	Violazione artt. 7, 8 e 10 L. 241/1990.<br />	<br />
	L’amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 3626 pronunciata dalla Quarta Sezione di questo Tribunale nella camera di consiglio del 17.7.2002.All’udienza pubblica del 22 aprile 2004, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	La controversia attiene agli aspetti patrimoniali, relativi alla determinazione dell’oblazione, connessi alla domanda di condono edilizio presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 39 L. 724/1994.<br />
Le questioni relative all’entità delle somme dovute a titolo di oblazione afferiscono a diritti soggettivi, sicché gli atti con i quali l’amministrazione, in applicazione dei criteri legislativi, quantifica le somme dovute a tale titolo hanno natura paritetica e non autoritativa e sono posti in essere iure privatorum.<br />
	La posizione giuridica che i ricorrenti intendono tutelare nel presente giudizio, quindi, ha natura di diritto soggettivo e la relativa giurisdizione spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 35 L. 47/1985.<br />	<br />
	La nota dell’amministrazione comunale di Scisciano del 20.2.2002, con cui è stato comunicato che, ai fini della determinazione dell’oblazione da versare, la tipologia dell’abuso da applicare è la n. 1 e non la n. 4 ed è stata disposta la sospensione della pratica in attesa dell’integrazione del versamento relativo all’oblazione, non riveste, pertanto, carattere provvedimentale ma ha natura paritetica.<br />	<br />
	Di talché, non sussistendo alcun onere impugnatorio, l’azione proposta dai ricorrenti, nella sostanza, può qualificarsi come di mero accertamento del quantum dovuto a titolo di oblazione, mentre l’azione impugnatoria, di fatto, è inammissibile in quanto non è volta alla eliminazione di un atto autoritativo ma riguarda un mero atto, inidoneo a “degradare” la posizione giuridica soggettiva contrapposta.<br />	<br />
	L’eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non postula la fondatezza delle censure di illegittimità dedotte avverso un atto avente natura provvedimentale, come nel giudizio impugnatorio, ma richiede la dimostrazione della sussistenza del diritto, a prescindere dalle caratteristiche dell’atto paritetico posto in essere dall’amministrazione. 																																																																																												</p>
<p>2.	I ricorrenti, con il primo ed il terzo motivo di ricorso, hanno censurato l’azione amministrativa per violazione della legge sul procedimento amministrativo.<br />	<br />
	In particolare, con il primo motivo, hanno dedotto il difetto di motivazione della nota de qua e, quindi, la violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e, con il motivo sub 3, hanno dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, la violazione dell’art. 7 L. 241/1990.<br />	<br />
	I due motivi di ricorso, nel caso di specie, non assumono rilievo.<br />	<br />
	L’amministrazione è tenuta ad esercitare il potere ad essa normativamente attribuito, e cioè a dettare con il provvedimento la regola del caso concreto, attraverso il meccanismo di procedimentalizzazione dell’attività amministrativa, predisposto ora in via generale attraverso le norme di cui alla L. 241/1990.<br />	<br />
Di talché, la funzione pubblica, e cioè la traduzione del potere amministrativo in atto, deve svolgersi attraverso il procedimento, il quale, per tale ragione, è stato definito forma della funzione.<br />
Ne consegue che le norme di cui alla L. 241/1990 che disciplinano il procedimento amministrativo postulano che l’azione si svolga per l’adozione di un provvedimento finale e, quindi, che l’amministrazione agisca nell’esercizio del potere, in via autoritativa e non in via paritetica, vale a dire che l’agere amministrativo si contrapponga ad interessi legittimi e non a diritti soggettivi.<br />In particolare, per quanto maggiormente interessa ai fini del presente giudizio, l’art. 3 della L. 241/1990 espressamente sancisce l’obbligo di motivazione per ogni “provvedimento amministrativo” così come l’art. 7 di tale legge stabilisce l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il “provvedimento finale” è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.<br />
La controversia in esame, viceversa, afferisce a diritti soggettivi e, quindi, come in precedenza evidenziato, la nota dell’amministrazione che i ricorrenti censurano per la violazione della legge sul procedimento ha natura paritetica e non autoritativa, vale a dire è stata emanata non già nell’esercizio del potere ma iure privatorum, sicché non ha natura provvedimentale ma costituisce un mero atto.<br />
Va da sé, pertanto, che le censure in discorso, postulando un’attività amministrativa provvedimentale, sono nel caso di specie irrilevanti.</p>
<p>3.	La questione portata all’attenzione di questo Tribunale si concreta nell’esatta determinazione del quantum dovuto a titolo di oblazione e, in particolare, se nella fattispecie concreta sia applicabile, come sostengono i ricorrenti, la misura prevista per la tipologia d’abuso n. 4 di cui alla tabella allegata alla L. 47/1985, ovvero, come sostiene l’amministrazione nella nota del 20.2.2002, la misura di cui alla tipologia d’abuso n. 1.<br />	<br />
	Le argomentazioni a tal fine formulate dai ricorrenti sono contenute nel secondo motivo di ricorso.<br />	<br />
	  L’art. 35, co. 1, della L. 47/1985, contenuto nel capo IV di detta legge richiamato dall’art. 39 della L. 724/1994, prevede che la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione, nella misura dovuta secondo l’allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell’oblazione, quale prima rata.<br />	<br />
	Detta tabella stabilisce che la misura dell’oblazione sia determinata moltiplicando i metri quadrati delle opere abusive con un coefficiente che tiene conto delle caratteristiche dell’abuso e del periodo in cui esso è stato commesso (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 4 gennaio 2002 n. 15).<br />	<br />
	Dal punto 1 al punto 7 sono indicate diverse tipologie di abuso, con la previsione di importi decrescenti dovuti a titolo di oblazione. <br />	<br />
	In particolare, la tipologia di abuso n. 1 comprende le “opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” e la tipologia d’abuso n. 4 comprende le “opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso”.<br />	<br />
	L’art. 2, co. 53, della L. 662/1996 ha poi disposto che la tipologia di abuso di cui al numero 4 della citata tabella deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d’uso eseguiti senza opere edilizie.<br />	<br />
	 I ricorrenti, atteso che non vi sarebbero stati interventi incidenti sul volume preesistente e sulla sagoma, sostengono che l’abuso edilizio posto in essere (opere interne finalizzate al mutamento di destinazione d’uso) rientrerebbe nella tipologia 4 e, precisamente, tra le opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso. A sostegno della propria tesi hanno depositato una relazione tecnica in allegato al ricorso e, successivamente, due perizie giurate. <br />	<br />
	Il Collegio è dell’avviso che le argomentazioni formulate siano insufficienti ad accertare che l’oblazione sia dovuta dai ricorrenti nella misura prevista per la tipologia d’abuso n. 4 della tabella allegata alla L. 47/1985.<br />	<br />
	In via preliminare, occorre considerare che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, il mutamento di destinazione d’uso non richiede il previo rilascio della concessione edilizia solo quando non abbia dato luogo ad alcuna opera edilizia, atteso che per la normativa urbanistica sono indifferenti le modalità di utilizzazione di un edificio, quando questo resti materialmente lo stesso (ex multis: Cons. Stato, V, 19 marzo 1999 n. 288).<br />	<br />
	Viceversa, quando in un edificio si intendono realizzare opere edilizie tali da comportare il mutamento della destinazione d’uso, è necessario il titolo concessorio al fine di consentire, per quanto possibile, un ordinato utilizzo del territorio.<br />	<br />
	Ne consegue che le opere edilizie, ancorché interne, che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso dell’immobile per le quali è presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria devono essere qualificate, ai fini in discorso, come realizzate in assenza o difformità della concessione edilizia.  <br />	<br />
	Ciò posto, una lettura logico sistematica della legge porta a ritenere che le opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso di cui al n. 4 delle tipologie di abuso della tabella de qua siano solo quelle che, oltre a non comportare aumenti della superficie utile o del volume assentito, siano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici sia alla data di entrata in vigore della legge che al momento dell’inizio dei lavori (applicandosi, per l’ipotesi di conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della legge, la misura relativa alla tipologia di abuso n. 2 e, per l’ipotesi di conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell’inizio dei lavori, la misura relativa alla tipologia di abuso n. 3).<br />	<br />
	Infatti, da un lato, nell’ambito del punto n. 4 sono in primo luogo indicate le opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito, sicché non sarebbe ragionevole ritenere che le opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso siano allo stesso modo considerate ai fini della misura dell’oblazione sebbene abbiano comportato aumenti di superficie o di volume, dall’altro, nel punto n. 1 sono incluse le opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, sicché è logicamente da escludere che ove le opere che abbiano determinato mutamento della destinazione d’uso siano comunque non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici debbano essere soggette ad un regime più favorevole in sede di quantificazione dell’oblazione dovuta ai fini del condono edilizio.<br />	<br />
	In altri termini, la tipologia di abuso n. 1 comprende tutte le opere che realizzate in assenza o difformità dalla licenza edilizia o concessione non siano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ivi comprese quelle che abbiano determinato un mutamento di destinazione d’uso.<br />	<br />
	Le opere destinate al mutamento della destinazione d’uso, in definitiva, ricadono nella tipologia di abuso n. 4 ove sussistano due condizioni: l’assenza di aumento della superficie utile o del volume assentito; la conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici sia alla data di entrata in vigore della legge che al momento dell’inizio dei lavori.<br />	<br />
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno evidenziato che le opere interne poste in essere per il mutamento di destinazione da opificio a civile abitazione non hanno inciso sul volume preesistente e sulla sagoma, e tale circostanza risulta confermata dalle perizie giurate depositate, ma non hanno fornito alcun elemento probatorio circa la conformità dell’opera alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.<br />
	Ne consegue che, rebus sic stantibus, il ricorso non può essere accolto.    																																																																																												</p>
<p>4.	Nulla per le spese.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione di Napoli, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
	Nulla per le spese.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 aprile 2004.<br />	<br />
Dott. Antonio Onorato	Presidente<br />	<br />
Dott. Roberto Caponigro	Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-5-2004-n-8764/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.8764</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2191</a></p>
<p>Radio televisione &#8211; edilizia ed urbanistica &#8211; progetto di ammodernamento impianto di stazione radio base di telefonia mobile – determinazione dell’amministrazione di sospensione rilascio autorizzazioni &#8211; per monitoraggio elettromagnetico e piano di localizzazione &#8211; procedimento cautelare &#8211; sospensive che impongono comportamenti – obbligo dell’amministrazione di approvare il piano di localizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Radio televisione &#8211; edilizia ed urbanistica &#8211; progetto di ammodernamento impianto di stazione radio base di telefonia mobile – determinazione dell’amministrazione di sospensione rilascio autorizzazioni &#8211; per monitoraggio elettromagnetico e piano di localizzazione &#8211; procedimento cautelare &#8211; sospensive che impongono comportamenti – obbligo dell’amministrazione di approvare il piano di localizzazione e pronunciarsi sull’istanza  del privato – tutela cautelare &#8211; accoglimento &#8211; esecuzione della sospensiva – nomina di  commissario ad acta in sede di primo esame dell’istanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: TAR PUGLIA – BARI &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/3971/g">Ordinanza sospensiva del 18 dicembre 2003 n.979</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2191/04<br />
Registro Generale:3487/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe Est.<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004.<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>T.I.M. TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</b>rappresentata e difesa da:<br />
Avv. ERNESTO STICCHI DAMIANIcon domicilio eletto in RomaVIA L. MANTEGAZZA 24presso LUIGI GARDIN</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN SEVERO</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. MARIA PETROCELLIcon domicilio eletto in RomaVIA L. MANTEGAZZA 24presso LUIGI GARDIN<b>DIR.P.T. V SETTORE COMUNE DI SAN SEVERO</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione II n. 979/2003, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE E STAZIONI RADIO BASE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI SAN SEVERO<br />
Udito il relatore Cons. Carmine Volpe e uditi, altresì, per le parti l&#8217;Avv. Caggiula per delega dell&#8217;Avv. Sticchi Damiani e l&#8217;Avv. Nardelli per delega dell&#8217;Avv. Petrocelli;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso in appello è sorretto, allo stato, da sufficienti elementi di fondatezza, soprattutto con riguardo al mancato intervento del progetto di monitoraggio elettromagnetico e del relativo piano di localizzazione, nonchè alla luce dell&#8217;istanza concessoria dell&#8217;appellante risalente al 5 novembre 2001;</p>
<p>Considerato che deve essere assegnato il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, affinché il Comune di San Severo concluda il procedimento inerente l&#8217;adozione del progetto e del piano di cui si è detto, e provveda, conseguentemente, sull&#8217;istanza dell&#8217;appellante;</p>
<p>Ritenuto che va nominato sin d&#8217;ora il commissario ad acta, da individuare in un competente funzionario regionale designato dal Presidente della Regione Puglia, affinché, nell&#8217;ulteriore termine di trenta giorni, concluda il procedimento relativo all&#8217;adozione del progetto e del piano di cui si è detto e provveda sull&#8217;istanza concessoria dell&#8217;appellante;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei sensi di seguito indicati:</p>
<p>&#8211; assegna al Comune di San Severo il termine di trenta giorni, dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, per concludere il procedimento relativo all&#8217;adozione del progetto di monitoraggio elettromagnetico e del relativo piano di localiz</p>
<p>&#8211; ordina al Presidente della Regione Puglia di designare un competente funzionario regionale il quale, nella qualità di commissario ad acta ed entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, concluda il procedimento relativo all&#8217;adozione del<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2191/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.828</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-828/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-828/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-828/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.828</a></p>
<p>Pres. – Est. Veneziano Angelo Felice (Avv.S. Perruccio) c. Comune di Favara (Avv. D. Costanza). sulla giurisdizione in tema di mansioni superiori dei dipendenti pubblici 1.Pubblico impiego – esercizio di mansioni superiori – giurisdizione del G.A. –non sussiste. 2. Pubblico impiego – esercizio di mansioni superiori – sino all’entrata in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-828/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.828</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-828/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.828</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. – Est. Veneziano  Angelo Felice (Avv.S. Perruccio) c. Comune di Favara (Avv. D. Costanza).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in tema di mansioni superiori dei dipendenti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Pubblico impiego – esercizio di mansioni superiori – giurisdizione del G.A. –non sussiste.</p>
<p>2. Pubblico impiego – esercizio di mansioni superiori – sino all’entrata in vigore del d.lgs 387/1998 – E’ irrilevante.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudizio relativo all’eventuale svolgimento, da parte del dipendente pubblico, di mansioni superiori a quelle proprie delle qualifiche di inquadramento, è al giudice ordinario in virtù del trasferimento a questo della giurisdizione sulle controversie dei dipendenti, disposto dall’art.68 del d. lgs n. 29/1993 e dall’art. 45, co. 17, del d. lgs. n. 80/1998.</p>
<p>2. E’ irrilevante, nell’ambito del pubblico impiego, l’eventuale svolgimento di mansioni superiori a quelle proprie delle qualifiche di inquadramento, quanto meno sino alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 387/1998, recante modifiche all’art. 56 del d. lgs n. 29/1993.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla giurisdizione in tema di mansioni superiori dei dipendenti pubblici.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 828-04 Reg. Sent.<br />
N.  27    Reg. Gen. ANNO  2000</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 27/2000 proposto<br />
dal <b>sig. FELICE Angelo</b>, elettivamente dom.to in Palermo, Via G. Giusti n. 1, presso lo studio dell&#8217;avv.to R. Errore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Perruccio per mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Favara</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Palermo, Via G. Galilei n. 9, presso lo studio dell&#8217;avv.to G. Lima, rappresentato e difeso dall’avv. Diego Costanza per mandato in calce al ricorso notificato;</p>
<p>per la condanna<br />
del Comune al pagamento di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori.</p>
<p>     Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
     Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;avv.to D. Costanza per il Comune intimato;<br />
     Vista la memoria prodotta dall’amm.ne a sostegno delle proprie difese;<br />
     Designato relatore alla pubblica udienza del 3.02.2004 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;<br />
     Uditi l&#8217;avv.to S. Perruccio per il ricorrente e l&#8217;avv.to G. Limblici, in sostituzione dell’avv. D. Costanza, per l&#8217;Amm.ne intimata;<br />
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>     Con ricorso notificato il 10.12.1999, e depositato il successivo 7.01.2000, il ricorrente espone di essere stato dipendente del Comune di Favara, preposto sin dal 1982 al servizio economico-finanziario, e di avere svolto  mansioni superiori rispetto a quelle di competenza della qualifica rivestita e di livello dirigenziale; chiede la condanna dell’Amm.ne al pagamento delle differenze retributive spettanti in asserita applicazione degli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ., dell’art. 56 D.Lgs. n. 29/1993, degli artt. 51 l. n. 142/1990 e 14 del Regolamento comunale di contabilità e finanza, nonché dell’art. 2041 cod. civ..<br />
     Si è costituita in giudizio l’amm.ne intimata deducendo, l’infondatezza del gravame.<br />
     Alla pubblica udienza del 3.02.2004 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>     Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.<br />
     Ed invero rileva il Collegio che il più recente, ed autorevole, orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (A.p. 18.11.1999 n. 22 e 28.01.2000 n. 10), al quale il Collegio ritiene di dovere aderire, appare univocamente orientato nel senso dell’irrilevanza nell’ambito del pubblico impiego dell’eventuale svolgimento di mansioni superiori a quelle proprie delle qualifiche di inquadramento, quanto meno sino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 del 29.10.1998, recante modifica al testo dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993,  comunque successiva alla data di pensionamento del ricorrente.<br />
     Per altro, non può, in questa sede, trovare ingresso la parte di domanda relativa all’eventuale avvenuto svolgimento di mansioni superiori successivamente alla data del 30.06.1998, giacché essa appare attribuita al giudice ordinario in virtù del trasferimento a questo della giurisdizione sulle controversie dei dipendente pubblici a partire dall’1.07.1998, disposto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 29/1993 e dell’art. 45, co. 17, del D.Lgs n. 80/1998.<br />
     Il ricorso deve, quindi, essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.<br />
     Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara in parte inammissibile ed in parte respinge il ricorso in epigrafe     Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio<br />
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa</p>
<p>     Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2001, con l&#8217;intervento dei Sigg.ri Magistrati:<br />
     &#8211; Salvatore Veneziano      &#8211;  Presidente – est.<br />
     &#8211; M. Cristina Quiligotti      &#8211; Primo Referendario<br />
     &#8211; Nicola Maisano              &#8211;  Referendario<br />
Angelo Pirrone, Segretario.</p>
<p>Depositata in Segreteria  il  14/05/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-828/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.828</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2208</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere – manutenzione straordinaria ufficio postale – aggiudicazione – sorteggio – necessita’ – solo in caso di offerte uguali – offerte lievemente difformi &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2208/04 Registro Generale:4156/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere – manutenzione straordinaria ufficio postale – aggiudicazione – sorteggio – necessita’ – solo in caso di offerte uguali – offerte lievemente difformi &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2208/04<br />
Registro Generale:4156/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />
Cons. Lanfranco Balucani<br />
Cons. Francesco Caringella Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LAE GROUP S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. SALVATORE DI PARDOcon domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>POSTE ITALIANE S.P.A.-POLO IMMOBILIARE ABRUZZO E MOLISE</b><br />
<b>UMBRA CONTROL S.R.L.</b>rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carla Rizzo e Fabrizio Domenico Mastrangeli<br />
con domicilio in Roma Via Anapo n.20 presso Avv. Rizzo</p>
<p><b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b>rappresentato e difeso da: Avv. VITTORIO BIAGETTIcon domicilio eletto in Roma VIA A. BERTOLONI N.35presso VITTORIO BIAGETTI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />delle ordinanze del TAR ABRUZZO- PESCARA nn. 75 e 84/2004, resa tra le parti, concernente APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO POSTALE DI CHIETI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
POSTE ITALIANE S.P.A. &#8211; UMBRA CONTROL S.R.L.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti l’avv. Di Pardo, l’avv. Biagetti e l’avv. Rizzo;</p>
<p>Ritenuto, ad una prima sommaria delibazione, che l’istanza cautelare appare supportata dal prescritto fumus con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, in quanto:</p>
<p>a) il ricorso al sorteggio è ammissibile a termini di legge e di normativa di gara solo in caso di eguaglianza delle offerte;</p>
<p>b) nella specie detto presupposto non risulta ricorrente in relazione al dato oggettivo della pur esigua differenza tra i termini dei due prezzi complessivi;</p>
<p>c) che il riferimento ex art. 90, comma 6, del d.m. 554/99 all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale si spiega in ragione della prevalenza accordata dal comma 4 della stessa norma al ribasso percentuale in caso di discordanza dal prezzo complessivo;</p>
<p>d) nella circostanza detto ultimo presupposto non ricorre, non rilevando all’uopo l’approssimazione in termini centesimali del ribasso ai soli fini del calcolo dell’anomalia;</p>
<p>e) la traduzione conseguenziale in termini di ribasso percentuale del prezzo offerto è per definizione un posterius, che non può provocare, ove discordanza non vi sia, una modificazione contenutistica del prezzo stesso;</p>
<p>f) in ultima sostanza nella specie l’offerta dell’impresa ricorrente risulta più economica dell’offerta contrapposta sia in termini di prezzo complessivo, sia per conseguenza, in termini di percentuale calcolata senza la suddetta approssimazione dettata dall’esigenza di controllo dell’anomalia;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l’appello (Ricorso n. 4156/2004 ) ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, secondo e terzo periodo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dispone l’immediata trasmissione al Tribunale di primo grado ai fini della fissazione della prima udienza di merito utile dopo il decorso del termine di legge di trenta giorni.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.833</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-833/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-833/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.833</a></p>
<p>Pres. – Est. Veneziano Giuseppe Geraci e Carmelo Di Ganci (Avv.ti G. Alfonso e M. Franco) c. Comune di Bompietro (Avv. M. B. Gozza). sulla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla P. A. ai propri dipendenti 1. Pubblico impiego – somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione – a pubblici dipendenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-833/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-833/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.833</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. – Est. Veneziano<BR> Giuseppe Geraci e Carmelo Di Ganci (Avv.ti G. Alfonso e M. Franco) c. Comune di Bompietro (Avv. M. B. Gozza).</span></p>
<hr />
<p>sulla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla P. A. ai propri dipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione – a pubblici dipendenti – ripetizione– e’ atto dovuto.</p>
<p>2. Pubblico impiego – somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione – a pubblici dipendenti – atto di ripetizione– è privo di valenza provvedimentale – obbligo di motivazione – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La ripetizione di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti costituisce un atto dovuto privo di valenza provvedimentale in cui non ha rilevanza l’eventuale affidamento ingenerato ferma restando la necessità che le modalità del recupero non siano eccessivamente onerose per il dipendente.</p>
<p>2. Nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente la buona fede non è di ostacolo all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del diritto di ripetere le somme ai sensi dell’art. 2033 c.c., essendo il recupero di regola un atto dovuto e privo di valenza provvedimentale; pertanto, nell’adozione di detti atti di recupero l’Amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma che gli è stata corrisposta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla P. A. ai propri dipendenti.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N. 833-04 Reg. Sent.<br />
N.  1759  Reg. Gen. ANNO    2003</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1759/2003 proposto<br />
dai <b>sigg.ri GERACI Giuseppe e DI GANCI Carmelo</b>, elettivamente dom.ti in Palermo, Via E. Amari n. 140, presso lo studio dell&#8217;avv.to Giuseppe Alfonso, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato. Massimo Franco per mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Bompietro</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Palermo, Viale F. Scaduto n. 20 (Studio Greco), presso lo studio dell&#8217;avv.to M. Bianca Gozza, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
delle deliberazioni di G.M. n. 1 del 15.01.2003, con la quale è stata revocata la delibera di G.M. n. 96/01, e n. 11 del 20.02.2003, con la quale è stato disposto il recupero nei confronti dei ricorrenti per indennità di carica indebitamente percepita.</p>
<p>     Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
     Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;avv.to M.B. Gozza per l’amm.ne comunale intimata;<br />
     Designato relatore alla pubblica udienza del 4.02.2004 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;<br />
     Uditi l&#8217;avv.to M. Franco per i ricorrenti e l&#8217;avv.to M.B. Gozza per l&#8217;Amm.ne intimata;<br />
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>     Con ricorso notificato i dì 12./14.03.2003, e depositato il successivo 27.03., i ricorrenti espongono di essere stati Sindaco e Vice Sindaco del comune di Bompietro ed impugnano i provvedimenti con i quali l’amm.ne comunale ha disposto la rideterminazione delle rispettive indennità di funzione ed il recupero delle somme risultanti percepite in più; deducono le seguenti censure:</p>
<p>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 l.r. n. 30/2000 e dell’art. 3 l.r. n. 41/1996; illegittimità derivata.<br />
     Errerebbe l’amm.ne nel ritenere che l’art. 19 l.r. n. 30/2000 abbia ridisciplinato integralmente la materia dell’indennità di funzione, anche per quanto attiene ai liberi professionisti e lavoratori autonomi.</p>
<p>2) Violazione dei principi generali in tema di atti di ritiro e di recupero; violazione del giusto procedimento e dell’art. 3 l.r. n. 10/1993.<br />
     L’amm.ne avrebbe violato i principi in ordine agli atti di annullamento d’uffico e di recupero di somme pagate in più, nonché quelli sul procedimento amministrativo.</p>
<p>3) Incompetenza relativa, eccesso di potere, violazione dell’art. 53 l. n. 42/1990 e dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000.<br />
     Gli atti impugnati sarebbero illegittimi per incompetenza dalla Giunta, rispetto ad una materia attribuita al consiglio comunale, per disparità di trattamento rispetto ad altri amministratori, per mancanza dei pareri prescritti e per mancata votazione sulla immediata esecutività della delibera n. 1/2003.<br />
     L’amm.ne comunale si è costituita in giudizio deducendo analiticamente l’infondatezza del gravame.<br />
     Con ordinanza n. 567 dell’8.04.22003 era stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ma il C.G.A., con ordinanza n. 317/2003, ne ha disposto la riforma.<br />
     Alla pubblica udienza del 4.02.2004 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>     Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.<br />
     Giova preliminarmente puntualizzare che la presente controversia muove dalla circostanza che, con deliberazione di G.M. n. 96/01, gli allora amministratori del comune di Bompietro (tra i quali gli odierni ricorrenti) ebbero a deliberare il raddoppio dell’indennità di funzione (nella nuova misura fissata ex art. 19 l.r. n. 30/2000) per gli amministratori libero-professionisti, in applicazione di una previsione della l. n. 816/1985, come recepita in Sicilia; essa attiene alla legittimità degli atti con i quali l’amm.ne comunale ha rideterminato l’indennità, nel senso di ritenerne illegittimo il raddoppio, ed ha disposto il recupero di quanto indebitamente percepito dai ricorrenti. <br />
     Con riferimento alla prima delle censure dedotte, il Collegio ritiene di condividere l’opzione interpretativa secondo la quale l’art. 19 della l.r. n. 30/2000 ha disciplinato in modo integrale ed esaustivo la materia delle indennità da corrispondere agli amministratori comunali, senza possibilità di integrazione della disciplina con specifiche previsioni relative al previgente regime.<br />
     A prescindere dal rilevo che gli artt. da 15 a 22 della l.r. n. 30/2000 costituiscono un complesso unitario ed esaustivo di norme relative allo status degli amministratori degli enti locali (cfr. art. 15, co. 2: Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali), osserva il Collegio che non si rinviene alcuno spunto interpretativo che possa indurre a ritenere che la nuova disciplina di cui all’art. 19 l.r. n. 30/2000 sia suscettibile di integrazione con la previgente normativa.<br />
     Ed invero la disciplina dettata dall’art. 19 l.r. n. 30/2000 è sul punto riproduttiva di quella dettata in campo nazionale dall’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (a sua volta riproduttivo dell’art. 23 della l. 3 agosto 1999, n. 265), l’art. 274 del quale reca l’espressa abrogazione (tra le altre) della l. n. 816/1985.<br />
     Non si ravvisa, quindi, per quale finalità e sulla base di quali argomentazioni dovrebbe ritenersi tutt’ora applicabile in Sicilia una norma, implicitamente abrogata dalla nuova disciplina regionale, ed espressamente abrogata dalla nuova disciplina nazionale, sul punto analoga alla nuova normativa regionale.<br />
     Per altro, non si ravvisano neppure spunti interpretativi che inducano a ritenere che nella nuova disciplina regionale si sia voluto alterare quella equiparazione di trattamento tra soggetti che svolgano attività lavorativa non dipendente e lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, già prevista dall’art. 3, co. 2, l. n. 816/1985.<br />
     Dovendosi, infatti, escludere la possibilità di raddoppio dell’indennità ex art. 19 l.r. n. 30/2000 per i soggetti dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, la tesi dei ricorrenti porterebbe alla conclusione di un nuovo regime dell’indennità di funzione ordinato su tre livelli (x/2 per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita; x per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita; x*2 per i lavoratori autonomi), al quale non vi è riferimento alcuno nel sistema.<br />
     La prima delle censure dedotte deve, quindi, essere respinta.<br />
     Egualmente deve essere respinta la seconda delle censure dedotte.<br />
   Osserva, infatti, il Collegio che la più recente giurisprudenza amministrativa ha elaborato in tema di recuperi stipendiali i seguenti principi:<br />
•	la ripetizione di somme indebitamente corrisposte dalla Pubblica amministrazione ai propri dipendenti costituisce un atto dovuto privo di valenza provvedimentale in cui non ha rilevanza l&#8217; eventuale affidamento ingenerato ed ha quale unico limite la necessità che le modalità del recupero non siano eccessivamente onerose per il dipendente (CdS, sez. V, n. 792/2003); <br />	<br />
•	nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente, la buona fede non è di ostacolo all&#8217; esercizio, da parte dell&#8217; Amministrazione, del diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell&#8217; art. 2033 Cod. civ., essendo il recupero (salve le modalità che non devono essere eccessivamente onerose per il dipendente che subisce il recupero) di regola un atto dovuto e privo di valenza provvedimentale; pertanto, nell&#8217; adozione di detti atti di recupero l&#8217; Amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma che, invece, per errore gli è stata corrisposta (CdS, sez. VI, n. 4012/2003 e 3674/2003).<br /> <br />
     In applicazione di siffatti principi, che il Collegio ritiene di condividere, alla presente fattispecie, deve ritenersi che gli atti impugnati siano legittimi in quanto evidenziano correttamente il profilo di illegittimità del precedente raddoppio dell’indennità e l’esigenza di evitare ulteriori indebiti esborsi e di effettuare, al contrario, il recupero di quanto corrisposto in più.<br />
   Egualmente infondati sono gli ulteriori profili di censura dedotti dai ricorrenti; ed invero:<br />
•	la competenza a provvedere spettava alla G.M., sia ex co. 5 dell’art. 19 l.r. n. 30/2000 che in quanto atti di ritiro di precedenti provvedimenti di G.M.; <br />	<br />
•	la disparità di trattamento – oltre che astrattamente neppure ipotizzabile con riferimento ad atti doverosi – non sussiste in concreto in quanto la delibera n. 11/2003 dispone il recupero anche nei confronti di altri ex amministratori;<br /> <br />
•	il parere di regolarità contabile sulla delibera di G.M. n. 11/2003 non era necessario, ai sensi dell’art. 12 l.r. n. 30/2000, non trattandosi di atto comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata;<br /> <br />
•	la dedotta mancanza di specifica, separata, votazione in ordine all’attribuzione della immediata esecutività alla delibera di G.M. n. 1/2003 appare irrilevante, giacchè la successiva delibera n. 11/2003 (attuativa della precedente) è stata adottata successivamente alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione della precedente per l’ordinaria acquisizione del requisito della esecutività.<br /> <br />
     Il ricorso deve, quindi, essere respinto.<br />
     Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe<br />    Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio<br />
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità <br />
Amministrativa     Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2004, con l&#8217;intervento dei Sigg.ri Magistrati<br />
     &#8211; Salvatore Veneziano      &#8211;  Presidente &#8211; est<br />
     &#8211; M. Cristina Quiligotti      &#8211; Primo Referendario<br />
     &#8211; Nicola Maisano              &#8211;  Referendario<br />
Angelo Pirrone, Segretario.</p>
<p>Depositata in Segreteria  il  14/05/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-14-5-2004-n-833/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2207</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2207</a></p>
<p>Concorso – corso biennale per l’abilitazione all’insegnamento – annullamento dell’iscrizione al corso per l’abilitazione e rettifica del punteggio assegnato al concorrente – sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per carenza di contraddittorio – sospensiva di sentenza chiesta dal ricorrente – tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2207</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – corso biennale per l’abilitazione all’insegnamento – annullamento dell’iscrizione al corso per l’abilitazione e  rettifica del punteggio assegnato al concorrente – sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per carenza di contraddittorio – sospensiva di sentenza chiesta dal ricorrente – tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2207/04<br />
Registro Generale:4290/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />
Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi Est.<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>DE CECILIA IDA</b>rappresentato e difeso da: Avv. CAMILLO LERIO MIANIcon domicilio eletto in Roma VIA CARLO POMA 2presso PAOLO SAITTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. LEONARDO SALVATORI e Avv. LUIGI NAPOLITANOcon domicilio eletto in Roma VIALE ANGELICO 38presso LUIGI NAPOLITANO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI:<br />
Sezione II 4178/2004, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO ISCRIZIONE AL CORSO BIENNALE PER L&#8217;ABILITAZIONE ALL&#8217;INSEGNAMENTO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ISITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA<br />
Udito il relatore Cons. Francesco D&#8217;Ottavi e uditi, altresì, per le parti l’avv. Miani e l’avv. Napolitano,</p>
<p>Ritenuto che, sia pure ai soli fini della valutazione svolta per l’esame della proposta istanza cautelare, questa appare fondata sulla base soprattutto del prospettato danno derivante dall’esecuzione della sentenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4290/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2207/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2207</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.3134</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.3134</a></p>
<p>Pres. Quaranta, Est. Marchitiello Comune di Pisa (Avv. A. Andreani) c/ La Sena-Farma S.p.A. e Alleanza Farmaceutica Tirrena S.p.A. (Avv.ti L.Cocchi, R. Tartufo, E. Romanelli), Chi-far Aretina s.r.l. (n.c.) Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Fase di preselezione – Successivo collegamento tra imprese – Presentazione di un offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.3134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.3134</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta, Est. Marchitiello<br /> Comune di Pisa (Avv. A. Andreani) c/ La Sena-Farma S.p.A. e Alleanza Farmaceutica Tirrena S.p.A. (Avv.ti L.Cocchi, R. Tartufo, E. Romanelli), Chi-far Aretina s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Fase di preselezione – Successivo collegamento tra imprese – Presentazione di un offerta congiunta – E’ ammissibile</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella disciplina relativa agli appalti di pubbliche forniture non vi è alcuna preclusione per un raggruppamento di imprese che si costituisca dopo una fase di preselezione; le singole imprese che abbiano superato singolarmente la fase di prequalificazione, possono quindi presentare singolarmente domanda di partecipazione alla gara e successivamente raggrupparsi ai fini della presentazione di un’unica offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">negli appalti di pubbliche forniture le imprese possono raggrupparsi dopo la fase di preselezione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>
N.3134/04REG.DEC.<br />
			 N. 5801 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO 1996</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</b></p>
<p>         ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5801/1996, proposto dal<br />
<b>Comune di Pisa</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreani ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; La <b>Sena-Farma, S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la Alleanza Farmaceutica Tirrena, S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Cocchi, Rodolfo Tartuffo ed Enrico Romanelli ed el</p>
<p>&#8211; <b>Chi-far Aretina s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
 della sentenza del T.A.R. della Toscana, Sezione II, del 24.4.1996, n. 224;</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 9.12.2003, il Consigliere Claudio Marchitiello;<br />
Udito l’avv. Pafundi per delega dell’avv. Romanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Sena-Farma, S.p.A., in proprio e come capogruppo dell’A.T.I. costituita con la Alleanza Farmaceutica Tirrena, S.p.A., impugnava gli atti della gara indetta dal Comune di Pisa con la procedura ristretta di cui all’art. 9, comma 4, lett. b), e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 16, lett. a), del D.Lgs. 24.7.1992, n. 358, per la fornitura di specialità medicinali per rifornimenti quotidiani delle cinque farmacie comunali per un importo di L. 4.472.477.064.<br />
Si costituivano in giudizio l’ente intimato e la Chi-far Aretina, s.r.l., aggiudicataria della gara, opponendosi all’accoglimento del ricorso.<br />
Il T.A.R. della Toscana, II Sezione, con la sentenza del 24.4.1996, n. 224, respingeva il ricorso.<br />
Il Comune di Pisa appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.<br />
Resiste all’appello la Sena-Farma che chiede la conferma della sentenza appellata.<br />
Alla pubblica udienza del 9.12.2003 il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Comune di Pisa appella la sentenza del 24.4.1996, n. 224, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Toscana ha accolto il ricorso della Sena-Farma, S.p.A., avverso gli atti della gara per la fornitura di specialità medicinali per il rifornimento quotidiano delle cinque farmacie comunali indetta con la deliberazione della Giunta Municipale del 28.12.1994, n. 1925.<br />
L’appello è infondato.<br />
E’ da respingere il primo motivo con il quale il Comune di Pisa deduce la erroneità della sentenza appellata per non avere dichiarato inammissibile il ricorso originario.<br />
Osserva la Sezione che la Sena-Farma ha impugnato tutti gli atti della gara e ha diretto le proprie censure avverso il provvedimento con il quale l’A.T.I. da essa costituita con la società Alleanza Farmaceutica Tirrena, S.p.A., è stata esclusa dalla relativa procedura.<br />
Il ricorso, inoltre, è stato notificato anche alla Chi-far Aretina, aggiudicataria della gara, che si è costituita in giudizio.<br />
Non si ravvisa, pertanto, né la omessa impugnativa del provvedimento con il quale il verbale concernente la esclusione dell’A.T.I. costituita dalla società appellata con la Alleanza Farmaceutica Tirrena è stato definitivamente approvato dall’amministrazione, come si sostiene dal Comune di Pisa nell’atto di appello, né la mancata impugnativa dell’atto di aggiudicazione come sostenuto dallo stesso Comune appellante nella memoria datata 2.11.2003.<br />
In tale contesto, deve ritenersi irrilevante che la società ricorrente non abbia nominativamente indicato i singoli atti impugnati.<br />
E’ infondato anche il secondo profilo del primo motivo di appello, con il quale il Comune di Pisa ha dedotto che la Sena-Farma avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la clausola della lettera di invito in applicazione della quale è stata esclusa  dalla gara.<br />
L’A.T.I. con capogruppo la Sena-Farma è stata esclusa dalla gara per vari  motivi.<br />
Innanzitutto, perché, essendosi prequalificate come imprese individuali, la Sena-Farma e l’Alleanza Farmaceutica Tirrena non avrebbero poi potuto presentare un’offerta congiunta come raggruppamento temporaneo.<br />
Con il secondo profilo del primo motivo di appello, si sostiene che la lettera d’invito richiedeva che i raggruppamenti di imprese esprimessero congiuntamente la volontà di partecipare alla gara fin dal momento della preselezione.<br />
La lettera d’invito porrebbe tale prescrizione nel punto in cui, dopo avere dato atto che “sono ammesse a presentare offerta le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ex art. 10 D.Lgs. n. 358 del 1992”, dispone che “in caso di A.T.I. la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento”.<br />
Tale disposizione non supporta l’eccezione sollevata dal Comune di Pisa né, nella sostanza,il primo motivo in base al quale l’A.T.I. Sena-Farma è stata esclusa dala gara.<br />
La clausola in parola si riferisce alla presentazione delle offerte, stabilendo che queste possono essere presentate anche da raggruppamenti temporanei di imprese, e dispone che, in caso di offerte presentate da tali raggruppamenti, le offerte devono essere sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese. La clausola non dispone che le imprese che intendono fare offerte congiunte e, quindi, unirsi a tale scopo, debbano necessariamente farlo nella fase di prequalificazione, nella quale oltretutto, viene accertata per ciascuna impresa singolamene la presenza dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alla gara.<br />
Nelle considerazioni che precedono è assorbito il secondo motivo di appello, con il quale il Comune di Pisa sostiene che, in base alla già esaminata clausola della lettera d’invito, era prescritto, a pena di esclusione, per quanto concerne i raggruppamenti temporanei, che questi presentassero una domanda sottoscritta congiuntamente da parte di tutti  rappresentanti legali delle imprese partecipanti al raggruppamento (oltre che documentazione congiunta e collegata).<br />
E’ evidente che tale disposizione riguarda solo i raggruppamenti che sono tali fin dal momento della domanda di partecipazione.<br />
Le singole imprese possono presentare singolarmente domanda di partecipazione alla gara e successivamente raggrupparsi ai fini della presentazione di un’unica offerta.<br />
Nella disciplina relativa agli appalti di pubbliche forniture non vi è alcuna preclusione per un raggruppamento che si costituisca dopo una fase di preselezione.<br />
Il D.Lgs n. 358 del 1992, all’art. 10, si preoccupa solo di stabilire, quando sia un raggruppamento di imprese a presentare un’offerta, le regole disciplinanti le modalità di tale offerta.<br />
Non vi sono preclusioni dunque per le singole imprese, che abbiano superato singolarmente la fase di prequalificazione, a raggrupparsi per presentare un’offerta congiunta.<br />
Anche il terzo motivo di appello, che ha ad oggetto il secondo motivo di esclusione dell’A.T.I. Sena-Farma dalla gara, non può essere condiviso.<br />
Contrariamente a quanto ritiene il Comune appellante, non può farsi derivare l’esclusione dell’A.T.I. dalla gara dalla omessa prova della tempestiva registrazione del contratto di mandato concluso con atto pubblico richiesta dall’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 1986, atteso che testualmente, per l’art. 10 del D.Lgs n. 358 del 1992, il mandato speciale di rappresentanza ad una delle imprese del raggruppamento segue l’aggiudicazione della gara.<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R.  ha rilevato che la regolarità fiscale del mandato non è un elemento condizionante la validità della offerta e, in ogni caso, l’atto, qualora se ne fosse accertata la irregolarità, avrebbe potuto essere successivamente regolarizzato ovvero avrebbe potuto formare oggetto di elementi integrativi ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 358 del 1992.<br />
Da respingere, infine, è anche l’ultimo motivo di appello, con il quale l’amministrazione appellante sostiene la legittimità della esclusione dell’A.T.I. Sena-Farma dalla gara, rilevando che detta società e la Alleanza Farmaceutica Tirrena sono tra loro in situazione di collegamento e di controllo per cui si configurano come un unico centro di interessi, vietato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 358 del 1992, che presuppone per la costituzione di un’A.T.I. distinte soggettività giuridiche.<br />
Il rilievo è incongruo perché, evidentemente, un’A.T.I. configura per definizione un unico centro di interessi, pur restando le singole imprese che ne fanno parte separate e con una propria distinta autonomia.<br />
Il divieto al quale fa riferimento il Comune non è quindi questo ma quello che concerne imprese e  raggruppamenti di imprese che partecipano separatamente e in apparente concorrenza alla gara ma sono invece fra loro collegate per comunanza di organi rappresentativi e decisionali.<br />
In conclusione, l’appello del Comune di Pisa, per la infondatezza di tutti i motivi su cui è articolo deve essere respinto.<br />
Le spese del secondo grado del giudizio, peraltro, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.<br />
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 9.12.2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Alfonso Quaranta             Presidente<br />
Corrado Allegretta           Consigliere<br />
Goffredo Zaccardi            Consigliere<br />
Claudio Marchitiello        Consigliere Est.<br />
Marzio Branca                  Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 14 MAGGIO 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2004-n-3134/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.3134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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