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	<title>14/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2009 n.312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-3-2009-n-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-3-2009-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2009 n.312</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca M. Srl (avv.ti M. Massa e M. Vignolo) c/ il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la Capitaneria di Porto di Cagliari (&#8216;Avv. Dist. St.); la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); nei confronti di Ditta M. S., (avv.ti B. Ballero e S. Ballero) e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-3-2009-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2009 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-3-2009-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2009 n.312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> M. Srl (avv.ti M. Massa e M. Vignolo) c/ il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la Capitaneria di Porto di Cagliari (&#8216;Avv. Dist. St.); la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); nei confronti di Ditta M. S., (avv.ti B. Ballero e S. Ballero) e con l&#8217;intervento  ad adiuvandum di V. R., L. C., D. R., D. M., M. O., M. W. e B. L. (avv.ti S. Ledda ed E. Salone)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza al rilascio di concessioni demaniali marittime in Sardegna</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – Rilascio di concessione di demaniali marittime – Competenza – D. Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 e d.P.C.M. 5 ottobre 2007 &#8211; E’ della Regione Autonoma della Sardegna</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’attribuzione alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo consegue dal D. Lgs. 17 aprile 2001, n. 234, che ha operato nei confronti della regione Sardegna il trasferimento delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 112 del 1998, e in particolare di quelle relative al demanio marittimo, riservando allo Stato esclusivamente i “porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 …” nonché dal d.P.C.M. 5 ottobre 2007, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del cit. D. Lgs. n. 234/2001, che ha individuato e trasferito alla regione Autonoma della Sardegna, alle province e ai comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 800 del 2008, proposto da<br />	<br />
<b>M. Srl</b>, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso lo studio legale dei medesimi in Cagliari, piazza del Carmine n. 22; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro in carica pro tempore,<br />
la Capitaneria di Porto di Cagliari, in persona del Comandante pro tempore,<br />
rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;<br />	<br />
<b>la Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica pro tempore, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ditta M. S.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Ballero e Stefano Ballero, con domicilio eletto presso lo studio legale dei medesimi in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad adiuvandum: <br />	<br />
<b>V. R., L. C., D. R., D. M., M. O., M. W. e B. L.</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Ledda ed Enrico Salone, con domicilio eletto presso lo studio legale dei medesimi in Cagliari, via Maddalena n. 40; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>a) con il ricorso introduttivo, della nota del 24 luglio 2008, prot. 12.02.02/804/41139/dem, con la quale il Comandante del Servizio Demanio della Capitaneria di Porto di Cagliari ha rigettato l’istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 14/2005 in località calata Mamma Mahon ed ha ordinato lo sgombero dell’area; nonché della nota del 14 maggio 2008, prot. n. 12.02.02/573/26614/dem, con la quale il Comandante del Servizio Demanio della Capitaneria di Porto di Cagliari ha comunicato i motivi ostativi al rinnovo della concessione di cui sopra;<br />	<br />
b) con i motivi aggiunti, notificati il 17 e 18 novembre 2008 e depositati il 27 novembre 2008, del verbale della riunione tenutasi il 29 febbraio 2008 presso il Ministero dei Trasporti, in merito al conferimento delle funzioni amministrative sul demanio marittimo e nel mare territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna; nonché, del dispaccio della Direzione Generale dei porti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, prot. n. M_TRA/DINFR/6895 del 13 giugno 2008, nei limiti di cui appresso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Cagliari;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Ditta Marine Sifredi;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Vacca Roberto, Lai Carlo, Delogu Roberto, Delogu Massimo, Maccioni Ottavio, Masala Walter e Biggio Luigi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Con il ricorso in epigrafe, la società Marinatour espone quanto segue.<br />	<br />
2. – In data 19 maggio 1993 la società ricorrente ottenne dalla Capitaneria di Porto di Cagliari la concessione n. 43/1993 avente ad oggetto uno specchio acqueo di mq. 1.079 nel Porto di Carloforte, lungo il pontile ex Pertusola. Detta concessione, ampliata con la concessione n. 55/95, venne rinnovata con provvedimento n. 84/99, con scadenza al 31 luglio 2003. Nel 1998 iniziarono i lavori di ristrutturazione del Porto, e la Capitaneria, con decreto n. 3039 del 25.10.1999, revocò la concessione n. 84/99 e ordinò lo sgombero dell’area. La società ricorrente chiese, quindi, il rilascio di altra concessione sulla banchina “Mamma Mahon”, per un tratto di 35 metri a partire dal confine sud dell’area già richiesta in concessione dalla ditta Marine Sifredi. Con verbale del 27 dicembre 1999 si raggiunse un accordo tra la Capitaneria, la Marinatour e la Marine Sifredi e il Comune di Carloforte, in base al quale alla società ricorrente venne rilasciata la concessione n. 36/2000, poi rinnovata con concessione n. 14/2005 del 19 marzo 2005, con scadenza al 31 maggio 2008. In vista di tale scadenza il 20 febbraio 2008 ha presentato l’istanza di rinnovo. Con il provvedimento impugnato del 24 luglio 2008 la Capitaneria ha rigettato l’istanza di rinnovo.<br />	<br />
3. – Con il ricorso notificato il 24 e 25 settembre 2008 e depositato il 21 ottobre 2008, la Marinatour impugna il predetto provvedimento di diniego del rinnovo della concessione, nonché gli altri atti meglio indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:<br />	<br />
1° Incompetenza della Capitaneria di Porto e violazione del d.lgs. n. 234/2001, del d.p.c.m. 5 ottobre 2007 e dell’art. 46 del d.lgs. n. 348/1979.<br />	<br />
2° Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nel presupposto,, difetto e mancanza di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sotto vari profili.<br />	<br />
3° Violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 37 del codice della navigazione, manifesta ingiustizia, contraddittorietà, falsità del presupposto, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.<br />	<br />
4° Eccesso di potere per contrasto immotivato con le precedenti determinazioni della stessa amministrazione e con l’accordo concluso il 27 dicembre 1999. <br />	<br />
4. – Con i motivi aggiunti notificati il 17 e 18 novembre 2008 e depositati il 27 novembre 2008, la Marinatour impugna gli atti meglio descritti in epigrafe, estendendo ed ampliando nei loro confronti le censure sollevate con il ricorso introduttivo, in specie con il primo motivo e con i diversi profili di eccesso di potere; e deducendo altresì illegittimità per sviamento di potere.<br />	<br />
5. – Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture, chiedendo che il ricorso sia respinto. <br />	<br />
6. – Si è costituita in giudizio anche la Marine Sifredi, concludendo per l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
7. – Sono intervenuti ad adiuvandum alcuni locatari di punti d’ormeggio della società Marinatour, chiedendo che il ricorso sia accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
8. – All’udienza pubblica del 28 gennaio 2009, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce l’incompetenza dell’amministrazione statale ad adottare provvedimenti in materia di concessione demaniali marittime nel porto di Carloforte. Sostiene, infatti, che dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, contenente le “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997”, sono state trasferite alla regione Sardegna “le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali” (art. 1 del cit. D.lgs. n. 234/2001), tra i quali va annoverato il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo, secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 112/1998.<br />	<br />
2. &#8211; Il motivo è fondato.<br />	<br />
2.1. &#8211; Per ricostruire il quadro normativo rilevante per la soluzione della questione giuridica prospettata, occorre considerare che già con l’art. 46 del D.P.R. n. 348/1979 erano state delegate alla regione Sardegna “le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l&#8217;utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative”, con esclusione dei “porti e (delle) aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima” da identificare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (successivamente adottato con il d.P.C.M. 23 marzo 1989). In tale decreto è inserito anche il Porto di Carloforte. <br />	<br />
2.2. &#8211; Peraltro, tale situazione normativa è stata sostanzialmente modificata dapprima con il citato D.lgs. n. 234 del 2001, e poi con la revisione costituzionale del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3 del 2001). <br />	<br />
2.3. &#8211; Il primo ha operato nei confronti della regione Sardegna il trasferimento delle funzioni di cui al d.lgs. n. 112 del 1998, e in particolare – per quel che interessa – di quelle relative al demanio marittimo, riservando allo Stato esclusivamente i “porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 …” (art. 105, comma 2, lett. l, del d.lgs. n. 112/1998). Le norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 234/2001, attraverso il rinvio all’art. 105 del d.lgs. n. 112/1998, hanno dettato una disciplina che ha riguardato l’intera materia delle funzioni concessorie sui beni del demanio marittimo e dei porti,.Conseguentemente, si può giungere alla conclusione che l’entrata in vigore del d.lgs. n. 234/2001 ha determinato l’abrogazione implicita delle norme di attuazione dell’art. 46 del D.P.R. n. 348/1979 e il venir meno della rilevanza del d.P.C.M. 23 marzo 1989 (ormai privo del titolo giuridico su cui si basava, ossia il più volte citato art. 46). Ne deriva che, sul punto, non possono essere condivise le argomentazioni della difesa erariale, incentrate sulla persistente vigenza del citato d.P.C.M. del 1989.<br />	<br />
2.4. &#8211; In secondo luogo, devono considerarsi le modifiche costituzionali in tema di riparto delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni, modifiche che &#8211; pur riguardando in via diretta le regioni ordinarie &#8211; si riflettono anche sugli ambiti di competenza legislativa delle regioni a statuto speciale per effetto dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (secondo cui “Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”). Come ha chiarito in diverse occasioni la Corte Costituzionale, “la modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione … ha previsto … l&#8217;attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di &#8220;porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione&#8221; (art. 117, terzo comma, della Costituzione)” (così la sentenza 10 marzo 2006, n. 89; con riferimento ai porti turistici, la coeva 10 marzo 2006, n. 90, in cui si rileva che “Il nuovo assetto delle competenze, recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all&#8217;inserimento dei &#8220;porti turistici&#8221; nel d.P.C.m. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative. E ciò per l&#8217;assorbente considerazione che la materia &#8220;turismo&#8221; è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni…”). <br />	<br />
2.5. &#8211; Pertanto, ove si muova dall’idea che le concessioni demaniali marittime rientrino nell’ambito della materia “Porti e aereoporti civili”, alla regione Sardegna spetta attualmente, su tale materia, potestà legislativa concorrente (effetto del combinato disposto tra art. 117 Cost. e art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). <br />	<br />
Tuttavia, in questa ipotesi, per quanto concerne l’esercizio delle funzioni amministrative nella stessa materia, si deve escludere che la competenza della regione Sardegna discenda automaticamente dall’operatività del principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, posto dall’art. 6, primo periodo, dello Statuto sardo (legge costituzionale n. 3 del 1948), in quanto – come ha rilevato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 236 del 2004 – tale principio vale esclusivamente per gli ambiti materiali definiti negli statuti delle regioni ad autonomia differenziata ma non quando l’ estensione delle competenze legislative costituisca effetto della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. In tal caso, infatti, è necessario approvare le norme di attuazione (con il procedimento espressamente previsto dall’art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131).<br />	<br />
2.6. &#8211; E’ indubbia, invece, l’appartenenza delle funzioni amministrative alla Regione Sardegna, proprio in virtù del richiamato principio del parallelismo, se si ritenga che la materia in questione confluisca nell’ambito del “turismo e industria alberghiera”, oggetto (ai sensi dell’art. 3, lettera p), dello Statuto sardo) di potestà legislativa esclusiva della Regione.<br />	<br />
2.7. &#8211; Nondimeno, nel caso di specie, l’attribuzione alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative in materia deriva, in primo luogo, come già visto, dal d.lgs. n. 234/2001; in secondo luogo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2007, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del cit. d.lgs. n. 234/2001 (per il quale “Nelle more dell&#8217;attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione”). Decreto che – anche con riferimento alle funzioni di cui all’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998 – “individua e trasferisce alla regione Sardegna, alle province e ai comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle …”. <br />	<br />
2.7. &#8211; Rimangono ovviamente riservate allo Stato le competenze anche amministrative sugli ambiti portuali e sulle aree demaniali marittime che attengono alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, riconosciute dall’art. 117. Così come si deve convenire, seguendo le indicazioni della Corte Costituzionale nelle sentenze citate, “che lo Stato possa procedere, in futuro, con la necessaria partecipazione della Regione interessata, in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti turistici, per la loro dimensione ed importanza, carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato su tali porti e sulle connesse aree portuali”.. Tuttavia, nel caso di specie, non sussiste alcun provvedimento che classifichi il porto di Carloforte in quegli ambiti, sia perché – come esattamente affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 90 del 2006, cit.) – il regio decreto n. 3095 del 1895 è stato abrogato per incompatibilità con la legge 28 gennaio 1994, n. 84; sia perché i decreti di classificazione dei porti previsti da quest’ultima non sono mai stati emanati.<br />	<br />
3. – Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, per quanto sopra esposto, devono quindi essere accolti per il vizio di incompetenza che inficia gli atti impugnati. Ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge n. 1034/1971, assorbiti gli ulteriori motivi dedotti dalla società ricorrente, l’affare va rimesso alla Regione Autonoma della Sardegna.<br />	<br />
4. – Considerata la novità delle questioni affrontate, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge n. 1034/1971, rimette l’affare alla Regione Autonoma della Sardegna.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio , Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-3-2009-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2009 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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