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	<title>14/3/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/3/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Commissione Tributaria provinciale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/commissione-tributaria-provinciale-di-firenze-sentenza-14-3-2008-n-190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/commissione-tributaria-provinciale-di-firenze-sentenza-14-3-2008-n-190/">Commissione Tributaria provinciale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.190</a></p>
<p>G. Cariti Pres &#8211; S. Boni Est. Cecchi Sabatino s.r.l. (Avv. M. Spatocco) contro Quadrifoglio s.p.a. (Avv.ti Prof. A. Andreani ed F. D’Addario) ed il Comune di Firenze (Dott. S. Calzone) sulla giurisdizione della Commissione Tributaria a conoscere dell&#8217;impugnazione di una fattura della Tariffa di Igiene Ambientale; sulla convertibilità dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/commissione-tributaria-provinciale-di-firenze-sentenza-14-3-2008-n-190/">Commissione Tributaria provinciale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/commissione-tributaria-provinciale-di-firenze-sentenza-14-3-2008-n-190/">Commissione Tributaria provinciale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cariti Pres &#8211; S. Boni Est. <br /> Cecchi Sabatino s.r.l. (Avv. M. Spatocco) contro Quadrifoglio s.p.a. (Avv.ti Prof. A. Andreani ed F. D’Addario) ed il Comune di Firenze (Dott. S. Calzone)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione della Commissione Tributaria a conoscere dell&#8217;impugnazione di una fattura della Tariffa di Igiene Ambientale; sulla convertibilità dei motivi aggiunti in ricorso autonomo e sull&#8217;applicazione delle categorie di cui al D.P.R. 158/99</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) &#8211; Rientra fra le entrate tributarie &#8211; Relativa fattura &#8211; Ha un contenuto equivalente all’atto di liquidazione dell’imposta – Riconducibilità nel novero degli atti impugnabili avanti la Commissione Tributaria  ex art. 19 del D.Lvo 546/92 &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) – Diniego di cambio di categoria (da dettaglio a ingrosso) &#8211; Non è rapportabile ad alcuna delle categorie degli atti impugnabili indicate nell’art. 19 del D.Lvo 546/92  né alla categoria residuale degli atti che siano espressamente dichiarati dalla legge autonomamente impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria</p>
<p>3. Giustizia tributaria &#8211; Conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo – Ricorrenza dei presupposti di forma di sostanza e processuali – È consentita</p>
<p>4. Ambiente – Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) – Quantificazione &#8211; Mancata previsione di situazioni di tipo misto relative a quei magazzini che oltre alla vendita all’ingrosso attuino anche la vendita al dettaglio &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) rientra fra le entrate tributarie, quindi la relativa fattura, con cui la concessionaria addebita le somme dovute, ha un contenuto equivalente all’atto di liquidazione dell’imposta, idoneo a ricondurla nel novero degli atti impugnabili, avanti la Commissione Tributaria, di cui all’art. 19 del D.Lvo 546/92, atteso che tale normativa, ancorchè tassativa nell’indicazione delle varie tipologie di atti impugnabili, consente tuttavia l’interpretazione estensiva nell’ambito delle categorie indicate</p>
<p>2. In relazione alla quantificazione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), il provvedimento di diniego di cambio di categoria (dal dettaglio all’ingrosso) non è rapportabile ad alcuna delle categorie degli atti impugnabili indicate nell’art. 19 del D.Lvo 546/92, né alla categoria residuale degli atti che siano espressamente dichiarati dalla legge autonomamente impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria</p>
<p>3. È consentito al giudice tributario di disporre, per evidenti ragioni di economia processuale, la conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo, qualora i primi ne abbiano tutti i requisiti di forma e di sostanza e siano stati espletati gli adempimenti processuali prescritti</p>
<p>4. In relazione alla quantificazione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) la circostanza che la concessionaria non abbia previsto situazioni di tipo misto, relative a quei magazzini che oltre alla vendita all’ingrosso attuino anche la vendita al dettaglio, non comporta violazione del principio comunitario “chi inquina paga” espresso dall’art. 130/R del Trattato di Maastricht, il quale comunque enuncia il predetto principio quale indirizzo programmatico della futura politica della Comunità Europea in materia ambientale e per diventare operativo necessita del successivo intervento del legislatore. Esso non è pertanto applicabile al diritto interno, potendo essere utilizzato in funzione interpretativa, ma non già dalla creazione di una regola specifica del caso non regolato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.63</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-3-2008-n-63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-3-2008-n-63/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.63</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. TESAURO aiuti di stato e poteri del CIPE Impresa &#8211; Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà &#8211; Interventi da disporsi sulla base di criteri e modalità fissati dal</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-3-2008-n-63/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.63</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. TESAURO</span></p>
<hr />
<p>aiuti di stato e poteri del CIPE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impresa &#8211; Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà &#8211; Interventi da disporsi sulla base di criteri e modalità fissati dal CIPE e da attuarsi attraverso le società per azioni Sviluppo Italia.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà siano esercitati d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.</p>
<p>Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97, della Costituzione, dalla Regione Lombardia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Franco BILE; <br />
<b>Giudici</b>: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, <br />
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, <br />
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, <br />
Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia, notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1° e il 7 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 10 e 14 del registro ricorsi 2007.<br />
<i>    Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 12 febbraio 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;<br />
<i>    uditi</i> gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.<i><br />
</i><b><br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>    1. –<b> </b>La Regione Veneto, con ricorso notificato il 23 febbraio 2007, depositato in cancelleria il successivo 1° marzo (r.r. n. 10 del 2007), ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), fra le quali anche quella concernente l&#8217;art. 1, comma 853, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione nonché al principio della leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e 11 della legge costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). <br />
    In particolare, la ricorrente sostiene che la citata norma, nella parte in cui prevede che gli interventi del «Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati dal CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e che per la loro attuazione il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi di Sviluppo Italia S.p.a.: lederebbe la competenza regionale residuale in materia di «impresa»; non potrebbe, comunque, trovare idoneo fondamento nel principio di sussidiarietà, non essendo individuata dalla medesima disposizione alcuna esigenza di esercizio unitario della competenza e, in ogni caso, non essendo la disciplina in essa contenuta idonea e proporzionata al perseguimento del fine che lo Stato abbia eventualmente inteso perseguire (di soddisfacimento della predetta esigenza unitaria).<br />
    La ricorrente ritiene, altresì, che, ove, in subordine, si riconosca la sussistenza della necessità di una disciplina accentrata nel settore e si ritenga quella posta dal comma 583 idonea e proporzionata a soddisfare tale necessità, sarebbe, comunque, violato il principio di leale collaborazione, poiché la Regione è stata totalmente pretermessa dalla programmazione, dalla gestione e dall&#8217;attuazione delle misure ricollegabili al Fondo.<br />
    2.<b> </b>– Anche<b> </b>la Regione Lombardia,<b> </b>con ricorso notificato il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il successivo 7 marzo (r.r. n. 14 del 2007), ha promosso questioni di legittimità costituzionale, fra l&#8217;altro, dell&#8217;art. 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione (art. 120 Cost.), buon andamento dell&#8217;amministrazione (art. 97 Cost.) e ragionevolezza (art. 3 Cost.).<br />
    La ricorrente deduce: che la norma censurata, disciplinando finanziamenti statali vincolati nella destinazione e diretti a sostenere attività di competenza regionale, determinerebbe una illegittima violazione della medesima competenza regionale, essendo detti finanziamenti privi di dimensione macroeconomica e quindi non riconducibili alla competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza; che, ove anche si ritenesse che trovino spazio àmbiti di competenza statale legati alla tutela della concorrenza o si considerasse operante la cosiddetta «sussidiarietà ascendente», sarebbe comunque violato il principio costituzionale di leale collaborazione, in ragione del mancato coinvolgimento delle Regioni.<br />
    3. –<b> </b>In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.<br />
    Secondo la difesa erariale gli aiuti alle imprese sarebbero riconducibili alla competenza esclusiva statale, riguardando, per un verso, gli obblighi internazionali dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), della Costituzione e, per altro verso, la materia «tutela della concorrenza» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), della Costituzione, afferendo «a problematiche di economia nazionale generale». <i><br />
</i>    4.<b> </b>– All&#8217;udienza pubblica le parti hanno insistito per l&#8217;accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>    1. –<b> </b>La Regione Veneto e la Regione Lombardia, con due distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).<br />
    1.1. – Le impugnazioni aventi ad oggetto l&#8217;art. 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006, sono qui trattate separatamente rispetto alle altre questioni promosse nei suddetti ricorsi e, in quanto aventi ad oggetto la stessa norma e formulate in riferimento a profili e con argomenti in parte coincidenti, vanno riunite per essere decise con la medesima sentenza.<br />
    2.<b> </b>– La predetta norma è censurata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio della leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ed ai principi di buon andamento dell&#8217;amministrazione (art. 97 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.). <br />
    La Regione Veneto sostiene che la disposizione, stabilendo che gli interventi del «Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati dal CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e che per la loro attuazione il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi di Sviluppo Italia S.p.a., invaderebbe la competenza regionale residuale in materia di «impresa», in violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione. Secondo la ricorrente, un simile intervento del legislatore statale non potrebbe ritenersi fondato neppure sull&#8217;attrazione in sussidiarietà allo Stato della competenza di cui all&#8217;art. 118 della Costituzione, non essendo ravvisabile alcuna esigenza di esercizio unitario della competenza stessa e, in ogni caso, non essendo la disciplina in esso contenuta idonea e proporzionata al soddisfacimento della predetta esigenza unitaria.<br />
    Entrambe le Regioni ricorrenti sostengono inoltre che, anche ove si volesse ritenere che sussista la necessità di una disciplina accentrata nel settore e che quella posta dal comma 853 sia idonea e proporzionata a soddisfarla, sarebbe, comunque, violato il principio di leale collaborazione, stabilito dagli artt. 5 e 120 della Costituzione, non essendo prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nella programmazione, gestione e attuazione delle misure ricollegabili al Fondo.<br />
    3.<b> </b>– Le questioni prospettate della Regione Lombardia in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione sono inammissibili.<br />
    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le Regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali (così, fra le tante, sentenze n. 401 del 2007, n. 116 del 2006, n. 383 del 2005). Nel caso di specie, le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri delle Regioni, con conseguente inammissibilità delle stesse.<br />
    4. – Le ulteriori questioni sollevate nei confronti dell&#8217;art. 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006 sono fondate nei termini di seguito precisati.<br />
    4.1. – In linea preliminare, occorre procedere ad individuare la materia sulla quale detta norma va ad incidere.<br />
    La norma stabilisce la disciplina delle modalità di erogazione e gestione del «Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà», riconducibile alla categoria dei fondi statali a destinazione vincolata. In relazione a tali fondi, questa Corte ha costantemente affermato che la legge statale, nelle materie di competenza regionale residuale o concorrente, non può prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, «che possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell&#8217;esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (per tutte sentenza n. 77 del 2005). Alla luce di siffatto principio, occorre, pertanto, preliminarmente valutare se il Fondo in esame incida o meno in una materia di competenza regionale residuale o concorrente.<br />
    4.2. –<b> </b>Il «Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» è stato istituito dall&#8217;art. 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (recante «Disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Tale norma si è tuttavia limitata ad istituire il predetto Fondo ed a stabilirne la dotazione finanziaria per l&#8217;anno 2005, identificandone genericamente le finalità negli aiuti per la ristrutturazione ed il salvataggio delle imprese in difficoltà, in linea con le indicazioni comunitarie.<br />
    Il citato art. 1, comma 853, ha quindi attribuito al CIPE il compito di definire, con propria delibera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva nonché i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l&#8217;eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate, «in conformità agli orientamenti comunitari in materia», sicché è appunto questa disposizione, e la disciplina con la stessa stabilita, che è suscettibile di determinare la lesione denunciata con i ricorsi in esame.<br />
    La norma impugnata non identifica i settori nei quali operano le imprese in difficoltà che, eventualmente, sono beneficiarie di detti aiuti. Gli Orientamenti comunitari ai quali la medesima norma rinvia (Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, adottata il 7 luglio 2004) prevedono che i finanziamenti in questione riguardino «tutti i settori di attività, esclusi i settori del carbone e dell&#8217;acciaio, ma compresa la pesca e l&#8217;acquacoltura» e, nel rispetto delle relative disposizioni specifiche, l&#8217;agricoltura; contengono anche «norme specifiche per le piccole e medie imprese e per il settore agricolo».<br />
    Pertanto, risulta chiaro che la disposizione in esame disciplina finanziamenti riferibili ad una pluralità di materie, in relazione ai molteplici settori nei quali le imprese in difficoltà, cui detti finanziamenti sono destinati, si trovino ad operare.<br />
    Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Veneto, non è, infatti, configurabile una materia «impresa», disgiunta dai settori (riconducibili, tra l&#8217;altro, esemplificativamente, all&#8217;agricoltura, al commercio, al turismo, all&#8217;industria) nei quali le imprese operano, non espressamente richiamata negli elenchi dell&#8217;art. 117 della Costituzione e che, per ciò solo, possa ritenersi attribuita alla competenza residuale delle Regioni.<br />
    Inoltre, la disciplina dei finanziamenti in esame neppure può essere ricondotta allo «sviluppo economico e produttivo», dato che, come questa Corte ha affermato, lo «sviluppo economico» non è configurabile quale materia spettante alla competenza legislativa regionale di tipo residuale, ma è piuttosto «una espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie» attribuite sia alla competenza statale che a quella regionale (sentenze n. 430 del 2007 e n. 165 del 2007).<br />
    Nella specie, i settori nei quali operano le imprese in difficoltà, in favore delle quali possono essere erogati i finanziamenti – come risulta dai citati Orientamenti comunitari – sono i più vari (agricoltura, commercio, industria, pesca, turismo etc.) e ad essi corrispondono altrettante materie, tutte essenzialmente di competenza regionale.<br />
    4.3. –<b> </b>Il riferimento alla «tutela della concorrenza» quale materia di competenza statale esclusiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, non può giustificare l&#8217;intervento del legislatore statale in relazione ad aiuti di Stato, i quali, quando consentiti, lo sono normalmente in deroga alla tutela della concorrenza.<br />
    Questa Corte ha affermato che la predetta materia comprende «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull&#8217;assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione» e quelle «di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l&#8217;apertura, eliminando barriere all&#8217;entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche» (sentenza n. 430 del 2007). Dunque, detta materia non può essere estesa fino a ricomprendere «quelle misure statali che non intendono incidere sull&#8217;assetto concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano» (sentenza n. 430 del 2007) o che, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrastano con i principi comunitari e contraddicono apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermano di voler perseguire (sentenza n. 1 del 2008).<br />
    Inoltre, neppure può ritenersi – come dedotto dal resistente – che la norma impugnata costituisca adempimento di un obbligo comunitario di esclusiva competenza statale. Infatti, tale norma si limita a disciplinare le modalità di gestione del Fondo, già istituito in attuazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti alle imprese in difficoltà (contenuti nella richiamata comunicazione della Commissione UE) dall&#8217;art. 11, comma 3, del d.l. n. 35 del 2005, e non ha attinenza con la disciplina dei rapporti dello Stato con l&#8217;Unione europea, evocata dalla lettera <i>a</i>) del secondo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione.<br />
    Peraltro, tale competenza esclusiva dello Stato nella materia suddetta deve essere intesa tenendo conto che il medesimo art. 117 della Costituzione non solo attribuisce alla competenza regionale concorrente la «materia» dei rapporti delle Regioni con l&#8217;Unione europea (comma terzo), ma riconosce alle Regioni il potere di dare attuazione alla normativa comunitaria nelle materie di loro spettanza (comma quinto); quindi, l&#8217;intervento del solo legislatore statale per l&#8217;adempimento di un obbligo comunitario si giustifica solo nel caso in cui esso incida su materie di competenza statale esclusiva (sentenza n. 116 del 2006).<br />
    Nella specie non si configurano, pertanto, materie di competenza statale esclusiva sulle quali la norma impugnata incide, in quanto quelle interessate dai finanziamenti in esame corrispondono ai molteplici settori (ad esempio, il commercio, l&#8217;agricoltura, il turismo, l&#8217;industria) nei quali operano le imprese in difficoltà che siano beneficiarie dei medesimi, riconducibili a materie di competenza regionale.<br />
    4.4. – Occorre poi considerare che la norma impugnata, disciplinando le modalità di gestione ed erogazione del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà<u>,</u> è strumentale rispetto al conseguimento di obiettivi che sono quelli delineati dalla stessa Comunicazione della Commissione UE. Siffatti obiettivi corrispondono a «ragioni di politica sociale o regionale» connesse ai «positivi effetti economici dell&#8217;attività delle piccole e medie imprese», o anche, in via eccezionale, alla opportunità di «conservare una struttura di mercato concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto».<br />
    Pertanto, il Fondo in esame risulta diretto a perseguire finalità di politica economica – costituite dal sostegno alle imprese in difficoltà, la cui scomparsa dal mercato potrebbe danneggiare il sistema economico produttivo nazionale – che, almeno in parte, sfuggono alla sola dimensione regionale (l&#8217;intervento tramite Sviluppo Italia s.p.a. prefigurato dalla norma impugnata non esclude quello analogo delle Regioni, in linea con quanto già avvenuto, come dimostrato dalla legislazione regionale di settore: così ad es. l&#8217;art. 10 della legge della Regione Calabria 8 luglio 2002, n. 24; l&#8217;art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 1999 n. 39); e che sono, perciò, tali da giustificare la deroga al normale riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni e la conseguente «attrazione in sussidiarietà» allo Stato della relativa disciplina, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (sentenza n. 242 del 2005).<br />
    Tuttavia, «l&#8217;attrazione in sussidiarietà» allo Stato di funzioni spettanti alle Regioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse «poiché l&#8217;esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione ammistrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un <i>iter</i> in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n.303 del 2003).<br />
    Nel caso in esame, la norma impugnata, in violazione di detti parametri, attribuisce invece al CIPE il potere di stabilire, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, criteri e modalità di realizzazione degli interventi del Fondo, determinando le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici, nonché i criteri dell&#8217;eventuale coordinamento con le altre amministrazioni interessate, senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni idoneo ad equilibrare le esigenze di leale collaborazione con quelle di esercizio unitario delle funzioni attratte in sussidiarietà al livello statale.<br />
    Pertanto, va dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non stabilisce che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà siano esercitati d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>    riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
    riuniti i giudizi,<br />
    1) <i>dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà siano esercitati d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;<br />
    2) <i>dichiara </i>inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97, della Costituzione, dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.</p>
<p>F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Giuseppe TESAURO, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-3-2008-n-63/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.63</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.62</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-3-2008-n-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-3-2008-n-62/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-3-2008-n-62/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.62</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. TESAURO incostituzionali le norme della Provincia di Bolzano sulla gestione dei rifiuti Ambiente &#8211; Norme della Provincia di Bolzano &#8211; Gestione dei rifiuti e tutela del suolo &#8211; Classificazione come &#8220;materia prima secondaria&#8221; dei rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero rispondenti a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-3-2008-n-62/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.62</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-3-2008-n-62/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.62</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. TESAURO</span></p>
<hr />
<p>incostituzionali le norme della Provincia di Bolzano sulla gestione dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente &#8211; Norme della Provincia di Bolzano &#8211; Gestione dei rifiuti e tutela del suolo &#8211; Classificazione come &#8220;materia prima secondaria&#8221; dei rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero rispondenti a determinate specifiche nazionali ed internazionali &#8211; Esenzione dalla normativa sui rifiuti a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l&#8217;intenzione o non abbia l&#8217;obbligo di disfarsene &#8211; Terre e rocce da scavo e residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all&#8217;effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati &#8211; Esenzione dalla normativa sui rifiuti &#8211; Trasporti di rifiuti speciali che non eccedano i 30 chilogrammi o i 30 litri al giorno, effettuati dai produttori &#8211; Esenzione dalla disciplina del formulario di identificazione dei rifiuti, senza distinguere tra rifiuti pericolosi e non pericolosi &#8211; Iscrizione all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali &#8211; Possibilità che la Giunta preveda, in deroga alla disciplina statale, discipline semplificate o l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di iscrizione &#8211; Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti &#8211; Esercizio provvisorio a seguito della semplice domanda in attesa dell&#8217;accertamento della regolarità dell&#8217;impianto e del rilascio dell&#8217;autorizzazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera w), numero 1, e 5, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Sono incostituzionali gli artt. 7, comma 1, lettera b), 19, comma 3, lettera b), 20, comma 2, e 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo). La disciplina ambientale, che scaturisce dall&#8217;esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, qual è quella in materia di “tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema”, cui pacificamente è riconducibile il settore dei rifiuti, «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sentenza n. 378 del 2007).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b><b></p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>
composta dai signori:<br />
Presidente: Franco BILE;Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera <i>w</i>), numero 1), 5, comma 1, lettera <i>b</i>), 7, comma 1, lettera <i>b</i>), 19, comma 3, lettera <i>b</i>), 20 e 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9-18 agosto 2006, depositato in cancelleria il 10 agosto 2006 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2006.<br />
<i>    Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.<i><br />
</i><br />
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. – Con ricorso notificato il 9-18 agosto 2006, depositato in cancelleria il 10 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), 20 e 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), in riferimento all&#8217;art. 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera <i>w</i>), numero 1), 5, comma 1, lettera <i>b</i>), e 7, comma 1, lettera <i>b</i>), della medesima legge, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione.<br />
    1.1. – Il ricorrente premette in via generale che la disciplina dei rifiuti è riconducibile ad un àmbito, la “tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema” di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, non è configurabile come materia oggetto di competenza statale circoscritta e delimitata, delineando piuttosto una materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali (sentenza n. 407 del 2002).<br />
    Passando poi ad individuare la base giuridica delle norme impugnate, il ricorrente precisa che essa «dovrebbe essere la tutela della salute», riservata dall&#8217;art. 9, numero 10, dello statuto di autonomia alla potestà legislativa concorrente della Provincia, «nei limiti indicati dall&#8217;art. 5», vale a dire «nei limiti del precedente articolo» – perciò «in armonia con la Costituzione e i principi dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali» – «e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato».<br />
    Sull&#8217;assunto, dunque, che l&#8217;intervento legislativo della Provincia abbia come «base statutaria» il citato art. 9, numero 10, il quale impone l&#8217;armonia con i principi dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che gli artt. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), 20 e 24, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 4 del 2006 violerebbero i principi enunciati, rispettivamente, dagli artt. 193, comma 4, 212 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), eccedendo i limiti della competenza concorrente attribuita alla Provincia in materia di “igiene e sanità”.<br />
    In particolare, l&#8217;art. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge provinciale, prevedendo, senza distinguere tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, che le disposizioni di cui al comma 1 – secondo cui durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione – non si applicano «ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi», si porrebbe in contrasto con il principio desumibile dall&#8217;art. 193, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006, che esenta dall&#8217;obbligo relativo al formulario di identificazione unicamente i «trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri».<br />
    Inoltre, l&#8217;impugnato art. 20, comma 2, con riguardo all&#8217;obbligo e alle modalità di iscrizione all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali di cui al comma 1, autorizza la Giunta provinciale ad «emanare ai sensi dell&#8217;articolo 32 norme in deroga, onde consentire l&#8217;iscrizione con procedure semplificate per determinate attività ossia l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di iscrizione», così violando il principio dettato dall&#8217;art. 212 del d. lgs. n. 152 del 2006, secondo cui l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo, salvo i casi di esonero elencati nella stessa norma, è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.<br />
    Infine, l&#8217;art. 24 della legge provinciale – stabilendo, al comma 1, che «Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell&#8217;impianto, l&#8217;interessato presenta all&#8217;Agenzia provinciale la domanda di collaudo ed autorizzazione dell&#8217;impianto. Con la presentazione della richiesta di autorizzazione l&#8217;impianto si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data dell&#8217;attivazione indicata nella richiesta stessa» e, al comma 2, che «Entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell&#8217;impianto l&#8217;Agenzia provinciale accerta la regolarità dell&#8217;impianto e rilascia l&#8217;autorizzazione […]» – consentirebbe la messa in esercizio di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti prima della valutazione in ordine alla sua regolarità, al di fuori della previsione di cui all&#8217;art. 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, che disciplina l&#8217;autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti senza configurare alcuna forma di autorizzazione tacita provvisoria.<br />
    1.2. – Il ricorrente deduce altresì la violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione ad opera degli artt. 3, comma 1, lettera <i>w</i>), numero 1, e 5, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge provinciale n. 4 del 2006.<br />
    La prima delle due norme denunciate qualifica come materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a determinate specifiche nazionali ed internazionali, mentre il citato art. 5, comma 1, lettera <i>b</i>), stabilisce che ai materiali, alle sostanze e agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentano le caratteristiche delle materie prime secondarie non si applica la normativa sui rifiuti, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l&#8217;intenzione o non abbia l&#8217;obbligo di disfarsene.<br />
    Tale disciplina contrasterebbe con la normativa comunitaria in tema di rifiuti, come dimostrato dalla circostanza che la Commissione europea, con lettera n. 2005/4051 del 5 luglio 2005, aveva contestato all&#8217;Italia – in relazione all&#8217;art. 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge statale 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l&#8217;integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), che pure classificava i rottami ferrosi e non ferrosi tra le materie prime secondarie – la violazione della direttiva 75/442/CE del 15 luglio 1975 (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti), poiché quest&#8217;ultima non prevedeva alcuna esclusione dal suo àmbito di applicazione per i rottami derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo e riutilizzabili nell&#8217;industria siderurgica o metallurgica.<br />
    Analogamente, l&#8217;art. 1, primo comma, lettera <i>a</i>), della vigente direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti) definisce «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell&#8217;allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l&#8217;intenzione o l&#8217;obbligo di disfarsi.<br />
    1.3. – L&#8217;art. 7, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge provinciale n. 4 del 2006, escludendo dall&#8217;applicazione della medesima legge le terre e le rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all&#8217;effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, violerebbe l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto si porrebbe in contrasto con la definizione di rifiuto data dalla direttiva 2006/12/CE, nel cui allegato I, al punto Q11, sono indicati tra le categorie di rifiuti i «residui provenienti dall&#8217;estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)».<br />
    A sostegno delle censure, il ricorrente richiama alcune sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui, in base ai principi di precauzione e dell&#8217;azione preventiva, la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo e, dunque, la natura di residuo di produzione di una sostanza può essere esclusa solo allorquando il suo riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare e nel corso del processo di produzione (Corte di giustizia, sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland Ltd.; sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit Oy; sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli).<br />
    1.4. – Nella memoria successivamente depositata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ripetuto le argomentazioni svolte nel ricorso e dedotto un ulteriore profilo d&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge provinciale, il quale avrebbe «esteso l&#8217;esclusione ai trasporti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi, trasporti che non possono certamente essere definiti occasionali e saltuari come è richiesto dalla legge statale»; infine, ha ribadito che gli artt. 3, comma 1, lettera <i>w)</i>, numero 1, e 5, comma 1, lettera <i>b)</i>, della legge provinciale n. 4 del 2006 sono «da esaminare in coordinamento tra di loro».<br />
    2. – Nel giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo, anche nella memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza, che la Corte dichiari il ricorso inammissibile o, comunque, infondato.<br />
    In via preliminare, riguardo alle censure relative all&#8217;inosservanza degli obblighi comunitari, la resistente eccepisce la carenza d&#8217;interesse del ricorrente, sul rilievo che la legge impugnata «non ha fatto altro che ricalcare in larga parte quella nazionale». Inoltre, l&#8217;atto introduttivo – omettendo di prendere in considerazione altresì gli artt. 11 e 117, quinto comma, della Costituzione, nonché l&#8217;art. 9 dello statuto di autonomia, «che riconosce espressamente i limiti posti dagli artt. 4 e 5» alla competenza legislativa provinciale – non avrebbe correttamente individuato i parametri del giudizio di costituzionalità. In ogni caso, le doglianze non sarebbero sorrette da una sufficiente motivazione.<br />
    Anche le questioni promosse in riferimento all&#8217;art. 9, numero 10, dello statuto speciale sarebbero inammissibili, poiché il ricorrente non avrebbe spiegato «per quale ragione debba essere preso in considerazione quale parametro statutario violato il predetto art. 9, n. 10, d.P.R. n. 670/1972, piuttosto che l&#8217;art. 8, n. 6».<br />
    Nel merito, la legge n. 4 del 2006 sarebbe stata emanata dalla Provincia nell&#8217;esercizio della potestà esclusiva in materia di “tutela del paesaggio” (art. 8, numero 6, dello statuto di autonomia), «con risvolti rispetto a numerose altre materie nelle quali alla Provincia autonoma è attribuita parimenti la competenza primaria», quale l&#8217;urbanistica; non opererebbe, di conseguenza, il limite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato di cui all&#8217;art. 5 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.<br />
    Pertanto, in virtù di detta competenza, ad essa spetterebbe «il potere di disciplinare autonomamente le procedure di iscrizione all&#8217;albo dei trasportatori o anche disciplinare le esenzioni dall&#8217;iscrizione».<br />
    Inoltre, il testo dell&#8217;art. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), sarebbe «pressoché identico» a quello dell&#8217;art. 193, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006 e, introducendo una deroga agli obblighi relativi al formulario d&#8217;identificazione ragionevole e giustificabile, «non intacca i nuclei essenziali del contenuto normativo della legge statale». D&#8217;altra parte, tale deroga non riguarderebbe, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, norme di riforma economico-sociale (sentenza n. 312 del 2003).<br />
    L&#8217;art. 24 della legge provinciale avrebbe istituito un sistema più rigoroso di quello delineato dall&#8217;art. 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, prevedendo non solo l&#8217;approvazione del progetto, ma anche una verifica obbligatoria, non eventuale, sull&#8217;effettivo funzionamento dell&#8217;impianto provvisoriamente autorizzato.<br />
    Infine, l&#8217;art. 7, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge provinciale, secondo la resistente, è compatibile con i principi affermati nella materia dal giudice comunitario (Corte di giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit Oy; sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli), in quanto, per un verso, ammettendo alle esclusioni solo i terreni non contaminati, impone che la determinazione della contaminazione avvenga in maniera preventiva, non già a destinazione; per altro verso, stabilisce modalità che garantiscono un riutilizzo effettivo, dunque certo e non solo eventuale, dei residui.<br />
    Neppure le previsioni relative alle materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche si porrebbero in contrasto con la evocata direttiva comunitaria sui rifiuti, posto che «a partire dalla trasformazione dei rottami ferrosi in prodotti siderurgici, essi non possono più essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti da materie prime primarie, salvo naturalmente il caso in cui vengano abbandonati» (Corte di giustizia, sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli).</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), 20 e 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), in riferimento all&#8217;art. 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera <i>w</i>), numero 1, 5, comma 1, lettera <i>b</i>), e 7, comma 1, lettera <i>b</i>), della medesima legge, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione.<br />
    2. – Il primo gruppo di questioni riguarda gli artt. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), 20 e 24, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2006, i quali, secondo la prospettazione del ricorrente, eccederebbero i limiti della competenza concorrente in materia di “igiene e sanità”, attribuita alla Provincia dall&#8217;art. 9, numero 10, dello statuto di autonomia, ponendosi in contrasto con i «principi dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica» fissati, rispettivamente, negli artt. 193, comma 4, 212 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).<br />
    2.1. – In particolare, l&#8217;art. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge provinciale è impugnato in quanto, stabilendo, «senza distinguere tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi», che le disposizioni di cui al comma 1 – secondo cui durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione – «non si applicano ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi», avrebbe esteso illegittimamente ai rifiuti pericolosi l&#8217;esenzione dal generale obbligo relativo al formulario di identificazione introdotta dall&#8217;art. 193, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006.<br />
    Le ulteriori censure formulate nella memoria depositata in prossimità dell&#8217;udienza pubblica in relazione al citato art. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), non possono essere prese in considerazione, in quanto siffatta memoria è destinata esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni svolte nell&#8217;atto introduttivo, non essendo possibile con essa dedurne di nuove (sentenza n. 430 del 2007).<br />
    2.2. – L&#8217;art. 20 della legge provinciale – da intendersi impugnato nel solo comma 2, il comma 1 limitandosi a ribadire che «Per lo svolgimento della attività di raccolta e trasporto di rifiuti, [&#8230;] è prevista l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato albo nazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» – prevede, con riguardo all&#8217;obbligo e alle modalità di iscrizione all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali, che la Giunta provinciale può «emanare ai sensi dell&#8217;articolo 32 norme in deroga, onde consentire l&#8217;iscrizione con procedure semplificate per determinate attività ossia l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di iscrizione». Per questo, il predetto art. 20 della legge provinciale violerebbe l&#8217;art. 212 del d. lgs. n. 152 del 2006, in base al quale l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo, salvo i casi di esonero elencati nella stessa norma, è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.<br />
    2.3. – Infine, l&#8217;art. 24 della legge provinciale – stabilendo, al comma 1, che «Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell&#8217;impianto, l&#8217;interessato presenta all&#8217;Agenzia provinciale la domanda di collaudo ed autorizzazione dell&#8217;impianto. Con la presentazione della richiesta di autorizzazione l&#8217;impianto si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data dell&#8217;attivazione indicata nella richiesta stessa» e, al comma 2, che «Entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell&#8217;impianto l&#8217;Agenzia provinciale accerta la regolarità dell&#8217;impianto e rilascia l&#8217;autorizzazione […]» –violerebbe l&#8217;art. 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina l&#8217;autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti senza configurare alcuna forma di autorizzazione tacita provvisoria.<br />
    3. – Con un secondo gruppo di questioni viene prospettata la violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, ad opera degli artt. 3, comma 1, lettera <i>w</i>), numero 1, e 5, comma 1, lettera <i>b</i>), nonché dell&#8217;art. 7, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge provinciale n. 4 del 2006.<br />
    L&#8217;art. 3, comma 1, lettera <i>w</i>), numero 1, qualifica come materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a determinate specifiche nazionali ed internazionali; l&#8217;art. 5, comma 1, lettera <i>b</i>), stabilisce che ai materiali, alle sostanze e agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentano le caratteristiche delle materie prime secondarie non si applica la normativa sui rifiuti, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l&#8217;intenzione o non abbia l&#8217;obbligo di disfarsene.<br />
    La disciplina posta dalle due norme contrasterebbe con la normativa comunitaria in tema di rifiuti e, in particolare, con la direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti), la quale non prevede alcuna esclusione dal suo àmbito di applicazione per i rottami derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo e riutilizzabili nell&#8217;industria siderurgica o metallurgica.<br />
    Anche l&#8217;art. 7, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge provinciale n. 4 del 2006, escludendo dall&#8217;applicazione della legge medesima le terre e le rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all&#8217;effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, sarebbe in contrasto con la direttiva 2006/12/CE e con la nozione di rifiuto in essa contenuta.<br />
    4. – Successivamente alla proposizione del ricorso, tre delle norme censurate – artt. 7, comma 1, lettera <i>b</i>), 19, comma 3, lettera <i>b</i>), 20, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 2006 – sono state modificate, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3 dall&#8217;art. 9 della legge provinciale 18 ottobre 2006, n. 11 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori). In forza del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione, si impone il trasferimento delle questioni alle nuove norme, che lasciano sostanzialmente immutato il contenuto precettivo di quelle oggetto di censura (sentenze n. 162 del 2007, n. 449 del 2006).<br />
    5. – La questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera <i>w</i>), numero 1, e 5, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge provinciale n. 4 del 2006 è inammissibile.<br />
    Il ricorrente, infatti, non ha sufficientemente motivato la censura, omettendo, in particolare, di specificare le ragioni per le quali le due norme – la prima riguardante i «rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero [&#8230;]», la seconda concernente «i materiali, le sostanze e gli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie» – siano «da esaminare in coordinamento tra loro».<br />
    6. – Le eccezioni d&#8217;inammissibilità sollevate con riferimento alle ulteriori questioni non sono fondate, in quanto nel ricorso i parametri del giudizio sono identificati in modo sufficientemente chiaro e le censure, seppur succintamente, sono argomentate in riferimento a ciascuno di essi.<br />
    Inoltre, sussiste l&#8217;interesse del ricorrente all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 7, comma 1, lettera <i>b</i>), della citata legge provinciale, concernente l&#8217;esenzione dal regime dei rifiuti di terre e rocce da scavo, nonché di residui della lavorazione della pietra non contaminati, poiché, indipendentemente dalla sostituzione del testo dell&#8217;art. 186 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad opera dell&#8217;art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), il parametro addotto inerisce non già alla violazione della competenza statale, ma all&#8217;inosservanza dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario, i quali si impongono anche alle Province autonome.<br />
    7. – Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), 20, comma 2, e 24, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 4 del 2006 sono fondate entro i termini di seguito precisati.<br />
    L&#8217;imputazione delle norme impugnate alla competenza legislativa concorrente della Provincia in materia di “igiene e sanità” di cui all&#8217;art. 9, numero 10, dello statuto speciale, da esercitarsi nei limiti complessivamente indicati dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto, è corretta.<br />
    La legge provinciale, ai sensi dell&#8217;art. 1, per quanto qui rileva, «disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni».<br />
    Come dedotto dal ricorrente, la disciplina dei rifiuti si colloca, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell&#8217;àmbito della “tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione. Lo statuto speciale conferma questa competenza esclusiva dello Stato, ma riserva alla competenza della Provincia alcuni segmenti della tutela ambientale.<br />
    La competenza statale nella materia ambientale, infatti, si intreccia con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare <i>standard</i> di tutela uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (<i>ex multis</i>, sentenza n. 407 del 2002).<br />
    Pertanto, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell&#8217;ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire [&#8230;], così nell&#8217;esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005; altresì, sentenze n. 380 del 2007, n. 12 del 2007, n. 247 del 2006)<i>.<br />
</i>    La legge provinciale n. 4 del 2006 esplicita le sue «finalità» nell&#8217;art. 2, inserito nel titolo relativo alla gestione dei rifiuti, comprendendovi anche l&#8217;esigenza della protezione della salute dell&#8217;uomo («i rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell&#8217;uomo»). Essa, come la precedente legge della Provincia di Bolzano 6 settembre 1973, n. 61 (Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi) – «specificamente rivolta alla disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti», abrogata dall&#8217;art. 46 della legge n. 4 del 2006, e adottata, secondo questa Corte, nell&#8217;esercizio «di potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità» (sentenza n. 312 del 2003) – ha ad oggetto la cura di una molteplicità di interessi pubblici, in alcuni casi afferenti alla conservazione ed alla fruizione del territorio (si pensi alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti).<br />
    La competenza legislativa esclusiva in materia di “tutela del paesaggio” e “urbanistica” e la competenza legislativa concorrente in materia di “igiene e sanità” possono costituire un valido fondamento dell&#8217;intervento provinciale, ma tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei limiti generali di cui all&#8217;art. 4 dello statuto speciale, richiamati dall&#8217;art. 5 ed evocati dal ricorrente, limiti che nella specie non risultano osservati.<br />
    Anche di recente si è ribadito che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall&#8217;esercizio di una competenza esclusiva dello Stato», quella in materia di “tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema”, cui, come precisato, pacificamente è riconducibile il settore dei rifiuti, «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sentenza n. 378 del 2007).<br />
    8. – In applicazione degli enunciati principi, deve rilevarsi che l&#8217;art. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge provinciale, stabilendo che «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasporti di rifiuti speciali che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti speciali stessi», ha introdotto una esenzione per i rifiuti pericolosi dall&#8217;obbligo del formulario d&#8217;identificazione in contrasto con l&#8217;art. 193 del d. lgs. n. 152 del 2006, destinato in ogni caso a prevalere (sentenza n. 378 del 2007), secondo cui «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano [&#8230;] ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri» (comma 4).<br />
    Il legislatore statale, invero, ha istituito un regime più rigoroso di controlli sul trasporto dei rifiuti pericolosi, in ragione della loro specificità (artt. 178, comma 1, e 184 del d. lgs. n. 152 del 2006) e in attuazione degli obblighi assunti in àmbito comunitario, in base ai quali «per quanto riguarda i rifiuti pericolosi i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto [&#8230;] riguardano l&#8217;origine e la destinazione dei rifiuti» (art. 5, comma 2, della direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi), poiché «una corretta gestione dei rifiuti pericolosi richiede norme supplementari e più severe che tengano conto della natura di questi rifiuti» (quarto <i>considerando</i> della direttiva citata).<br />
    Il formulario d&#8217;identificazione, strumento indicato dall&#8217;art. 5, comma 3, della citata direttiva 91/689/CEE, in mancanza del quale la legge statale, ove i rifiuti siano pericolosi, commina sanzioni penali (art. 258, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006), consente di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, onde evitare che questi siano avviati per destinazioni ignote. La relativa disciplina statale, proponendosi come <i>standard</i> di tutela uniforme in materia ambientale, si impone nell&#8217;intero territorio nazionale e non ammette deroghe quali quelle previste dall&#8217;art. 19, comma 3, lettera <i>b</i>), della legge provinciale in esame.<br />
    9. – L&#8217;art. 20, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 2006 concerne l&#8217;Albo nazionale gestori ambientali<i>,</i> struttura unitaria posta a presidio dell&#8217;affidabilità delle singole imprese aspiranti ad esercitare attività nel settore dei rifiuti, che, come tale, presuppone una uniformità di disciplina sul territorio nazionale.<br />
    Secondo l&#8217;art. 212, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, nel testo modificato dall&#8217;art. 2, comma 30, del d. lgs. n. 4 del 2008, «L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all&#8217;art. 208, comma 15».<br />
    L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo è posta dal legislatore statale in correlazione con l&#8217;esigenza di dare attuazione a direttive comunitarie (art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, e, prima, art. 12 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti; Corte di giustizia, sentenza 9 giugno 2005, in causa C-270/03, Commissione c. Repubblica italiana).<br />
    L&#8217;impugnato art. 20, comma 2, nel disporre che «La Giunta provinciale può, con riguardo all&#8217;obbligo e alle modalità d&#8217;iscrizione nell&#8217;Albo nazionale, emanare ai sensi dell&#8217;articolo 32 norme in deroga, onde consentire l&#8217;iscrizione con procedure semplificate per determinate attività oppure l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di iscrizione», ammette deroghe alla disciplina contenuta nell&#8217;art. 212 del citato decreto delegato, mentre l&#8217;adozione di norme e condizioni per l&#8217;esonero dall&#8217;iscrizione ovvero per l&#8217;applicazione in proposito di procedure semplificate attiene necessariamente alla competenza statale, nell&#8217;osservanza della pertinente normativa comunitaria.<br />
    10. – Anche l&#8217;art. 24, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 4 del 2006 interviene in senso riduttivo sulla disciplina uniforme stabilita dal legislatore statale nella materia ambientale, in ordine all&#8217;autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, disciplina, cui, secondo precedenti affermazioni di questa Corte, «la legislazione regionale deve attenersi, proprio in considerazione dei valori della salute e dell&#8217;ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull&#8217;intero territorio nazionale» (sentenza n. 173 del 1998; si vedano, altresì, le sentenze n. 194 del 1993, n. 307 del 1992).<br />
    Le norme impugnate, invero, consentono la messa in esercizio di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti prima che la sua regolarità sia valutata, in contrasto con l&#8217;opposto principio espresso dall&#8217;art. 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, il quale, pure nel testo modificato dall&#8217;art. 2, comma 29-<i>ter</i>, del d. lgs. n. 4 del 2008, disciplina l&#8217;autorizzazione unica per i nuovi impianti senza prevedere alcuna forma di autorizzazione tacita, neppure provvisoria, e ciò in ottemperanza alle prescrizioni delle pertinenti direttive comunitarie, configurando queste ultime un sistema di autorizzazioni previe (artt. da 9 a 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti e, prima, artt. da 9 a 11 della direttiva del Consiglio 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti; art. 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi; Corte di giustizia, sentenza 14 giugno 2001, in causa C-230/00, Commissione c. Belgio).<br />
    11. – La questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge provinciale n. 4 del 2006 è fondata, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione.<br />
    Invero, alla luce dei principi espressi nella materia dalla Corte di giustizia – da ultimo ribaditi nella sentenza 18 dicembre 2007, in relazione all&#8217;esclusione delle terre e delle rocce da scavo destinate all&#8217;effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati dall&#8217;ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti, ad opera dell&#8217;art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) e dell&#8217;art. 1, commi 17 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in causa C 194/05, Commissione c. Repubblica italiana) – deve ritenersi che la norma denunciata si ponga in contrasto con la direttiva 2006/12/CE. <br />
    Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera <i>a</i>), della direttiva 2006/12/CE si intende per rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell&#8217;allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l&#8217;intenzione o l&#8217;obbligo di disfarsi».<br />
    Le «terre e rocce» di cui al capitolo 17, sezione 17 05, del catalogo europeo dei rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all&#8217;articolo 1, lettera <i>a</i>), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell&#8217;articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti), vanno qualificate come «rifiuti», ai sensi della direttiva sopra citata, se il detentore se ne disfa ovvero ha l&#8217;intenzione o l&#8217;obbligo di disfarsene.<br />
    Tenuto conto dell&#8217;obbligo di interpretare in modo ampio la nozione di rifiuto, la possibilità di considerare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo, un sottoprodotto di cui il detentore non intende disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione (Corte di giustizia, sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli; sentenza 11 settembre 2003, causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome; sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit Oy).<br />
    Al riguardo la Corte di giustizia ha precisato che la modalità di utilizzo di una sostanza non è determinante per qualificare o meno quest&#8217;ultima come rifiuto, poiché la relativa nozione non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva sui rifiuti intende, infatti, riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in causa C 194/05, Commissione c. Repubblica italiana; sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit Oy; sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C 304/94, C 330/94, C 342/94 e C 224/95, Tombesi).<br />
    La norma provinciale fa sorgere la presunzione che, nelle situazioni da esse previste, le terre e rocce da scavo costituiscano sottoprodotti che presentano per il loro detentore, data la sua volontà di riutilizzarli, un vantaggio o un valore economico anziché un onere di cui egli cercherebbe di disfarsi. <br />
    Se tale ipotesi in determinati casi può corrispondere alla realtà, non può esistere alcuna presunzione generale in base alla quale un detentore di terre e rocce da scavo tragga dal loro riutilizzo un vantaggio maggiore rispetto a quello derivante dal mero fatto di potersene disfare (Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2007, in causa C 194/05, Commissione c. Repubblica italiana).<br />
    L&#8217;art. 7, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge provinciale, dunque, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che invece, in base a quanto esposto, corrispondono alla definizione sancita dall&#8217;art. 1, lettera <i>a</i>), della direttiva 2006/12/CE, si pone in contrasto con la direttiva medesima, la quale funge da norma interposta atta ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all&#8217;ordinamento comunitario, in base all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1) <i>dichiara </i>inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera <i>w</i>), numero 1, e 5, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    2)<i> dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera <i>b</i>), 19, comma 3, lettera <i>b</i>), 20, comma 2, e 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo).<br />
<i><br />
</i>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.</p>
<p>F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Giuseppe TESAURO, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-14-3-2008-n-62/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.62</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.1299</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.1299</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata De Vita Maria &#038; Figli S.n.c. (Avv. P. Fontana) c. Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania (Avvocatura della Stato) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Ambiente (N.C.) sulla competenza esclusiva del TAR Lazio a conoscere della legittimità dei Provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.1299</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata<br /> De Vita Maria &#038; Figli S.n.c. (Avv. P. Fontana) c. Commissario di<br /> Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania (Avvocatura della Stato) c.<br />  Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Ambiente (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza esclusiva del TAR Lazio a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali d&#8217;urgenza ai sensi dell&#8217;art.3, comma II bis II ter della Legge 21/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Competenza esclusiva del TAR Lazio a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali d’urgenza – Art.3, comma 2 bis 2 ter, del D.L. 245/05 (convertito in Legge 21/06)– Sussiste – Fattispecie</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Incompetenza del TAR periferico, a favore del TAR Lazio, a conoscere della Legittimità dei Provvedimenti Commissariali d’urgenza – Può essere rilevata d’ufficio ex art. 3, comma II ter, D.L. 245/05 (convertito in Legge 21/06).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In tutte le situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma I, della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali spetta, in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis e 2 ter del D.L.(convertito in Legge 21/06) al TAR Lazio: nella fattispecie il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza e la conseguente inammissibilità del ricorso avverso il  provvedimento con cui il Commissario delegato di Governo per l’Emergenza rifiuti nella Regione Campania disponeva l’occupazione temporanea di aree di proprietà della ricorrente.2. Può essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 3, comma II ter, del D.L. 245 del 2005 (convertito in Legge 21/06) l’incompetenza del TAR periferico a favore del TAR Lazio, a conoscere della legittimità dei provvedimenti commissariali emanati in situazioni di emergenza <sup>1</sup>.</p>
<p></b>_______________________________<br />
<sup>1</sup> <i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, V, 24.7.2007, n.6940</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	</b>              <br />	<br />
<b>PER LA CAMPANIA <br />
SEDE DI NAPOLI – V^  SEZIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori Magistrati:<br />
&#8211; ANTONIO     ONORATO                  Presidente  <br />
&#8211; ANDREA       PANNONE                  Consigliere     <br />
&#8211; GABRIELE    NUNZIATA                 Primo Referendario Estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.1132/2008 R.G. proposto dalla </p>
<p><b>De Vita Maria &#038; figli S.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pierpaolo Fontana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Corso Garibaldi n.125; <b><br />
</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;</p>
<p><b>NONCHE’<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio; </p>
<p><B>PER L’ANNULLAMENTO<br />
</B>previa sospensione, delle Ordinanze n.25 del 18/1/2008 e n.28 del 19/1/2008 del Commissario Delegato di Governo per l’emergenza dei rifiuti nella Regione Campania, nonché delle Ordinanze ministeriali nn.3100/2000, 3104/2001, 3111/2001, 3119/2001 e 3286/2005, nonché di ogni altro atto presupposto o connesso.</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati, in cui si espone che con i provvedimenti impugnati è stata disposta l’occupazione temporanea per sessanta giorni delle aree riservate nell’ex area ASI di Giugliano &#8211; fl.n.26 part.lla n.314 – di proprietà di parte ricorrente, che tra l’altro figura tra quanti recuperano oli esausti, pneumatici consumati, piombo delle batterie e rimanente materiale plastico;<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Primo referendario Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 6 marzo 2008, ed ivi udito l’Avv. Fontana;<br />
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente inammissibile, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria; <br />
         Considerato, in particolare, che ai sensi dell’art.3, comma 2-<i>bis</i>, del D.L. n.245/2005 convertito in Legge n.21/2006, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art.5, comma 1, della Legge n.225/1992, la competenza di I° grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti amministrativi spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al T.A.R. del Lazio – sede di Roma; <br />
         Considerato, altresì, che il successivo comma 2-<i>ter</i> dispone che le questioni di cui al comma 2-<i>bis</i> sono rilevate di ufficio davanti al giudice amministrativo, mentre, ai sensi del comma 2-<i>quater</i>, le norme di cui ai commi 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i> si applicano anche ai processi in corso;<br />
        Atteso che, nella fattispecie in esame, i provvedimenti oggetto di impugnazione sono stati adottato dal Commissario Delegato ai sensi dell’O.M. n.3639/2008, per cui può essere sindacato solo dal T.A.R. del Lazio &#8211; sede di Roma &#8211; al quale compete inoltre ogni valutazione sulla riproponibilità del ricorso (<i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, V, 24.7.2007, n.6940); <br />
          Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché prodotto dopo l’entrata in vigore della norma del 2006 sopra richiamata; <br />
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti,<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – dichiara l’inammissibilità del ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a  darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-3-2008-n-1299/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.1299</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-294/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.294</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres P. Grauso Est. Associazione Amici Della Zizzi &#8211; ONLUS (Avv.ti C. Mauceri ed I. Calderone) contro l’Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Regionale della Toscana ed il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) le controversie sulla partecipazione al riparto ed alla corresponsione della quota del 5</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-294/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres P. Grauso Est.<br /> Associazione Amici Della Zizzi &#8211; ONLUS (Avv.ti C. Mauceri ed I. Calderone) <br />contro l’Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Regionale della Toscana ed il<br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le controversie sulla partecipazione al riparto ed alla corresponsione della quota del 5 per mille dell&#8217;IRPEF esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Partecipazione al riparto ed alla corresponsione della quota del 5 per mille dell’IRPEF &#8211; Art. 1 co. 1236 l. n. 296/06 e D.P.C.M. 16 marzo 2007 &#8211; Non implicano alcun preventivo giudizio discrezionale, da parte dell’amministrazione erogante &#8211; Situazione giuridica degli aspiranti al riparto &#8211; Riveste i caratteri del diritto soggettivo – Controversie &#8211; Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1 co. 1236 l. n. 296/06 e del D.P.C.M. 16 marzo 2007, la partecipazione al riparto ed alla corresponsione della quota del 5 per mille dell’IRPEF non implicano alcun preventivo giudizio discrezionale, da parte dell’amministrazione erogante, né in ordine alla individuazione dei beneficiari, la quale dipende esclusivamente dall’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 1 del citato D.P.C.M., né in ordine alla determinazione delle somme da assegnare, le quali vanno calcolate sulla base di parametri prestabiliti. Pertanto, la situazione giuridica degli aspiranti al riparto riveste i caratteri del vero e proprio diritto soggettivo, con la conseguenza che le relative controversie esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
</b><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p><b>  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE </p>
<p>SECONDA SEZIONE 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Registro Sentenze:   294/2008</b> <br />
<b>		Registro Generale:	</b>308/2008 <br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>12 Marzo 2008 </p>
<p></b>Visto il ricorso 308/2008  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>ASSOCIAZIONE AMICI DELLA ZIZZI &#8211; ONLUS </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i></p>
<p align=center>MAUCERI CORRADO e CALDERONE IRMA </i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>con domicilio eletto in FIRENZE <br />
<i></p>
<p align=center>VIA LAMARMORA 26 <br />
presso MAUCERI CORRADO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
AGENZIA DELLE ENTRATE &#8211; DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA    <br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE  <br />
</i>rappresentati e difesi da:<i><br />
AVVOCATURA DELLO STATO   <br />
con domicilio eletto in FIRENZE <br />
 VIA DEGLI ARAZZIERI N. 4<br />
presso la sua sede;<br />
  </i><b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento prot. n. 37554-401/07/T1 dell’11 dicembre 2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, ha disposto l’esclusione della Associazione “Amici della Zizzi” – Onlus dall’elenco dei beneficiari dei fondi del- del provvedimento prot. n. 95/08/T1 con cui l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, ha respinto la richiesta di annullamento dell’atti di cui sopra;<br />
&#8211; dell’art. 1, comma 5, DPCM 16.03.2007, entrato in vigore il 04.06.2007;<br />
&#8211; del p.to 2 della Circolare n. 57/E dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007;<br />
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche attualmente non conosciuto;<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana e del Ministero dell’Economia delle Finanze;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2008, relatore il Referendario Pierpaolo Grauso, l’avv. Luca Marchi delegato da Corrado Mauceri e l’avvocato dello Stato Stefano Pizzorno;<br />
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai sensi dell’art. 21 comma 7 della legge 6/12/1971, n. 1034, come novellato dall’art. 3 della legge 21/7/2000 n. 205;<br />
Sentite le parti sull’opportunità di definire il giudizio di merito;<br />
&#8211; considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1 co. 1236 l. n. 296/06 e del D.P.C.M. 16 marzo 2007, la partecipazione al riparto ed alla corresponsione della quota del 5 per mille dell’IRPEF non implicano alcun preventivo giudizio dis<br />
&#8211; ritenuto che, conseguentemente, la situazione giuridica degli aspiranti al riparto riveste i caratteri del vero e proprio diritto soggettivo, come del resto incidentalmente riconosciuto dalla stessa associazione ricorrente; <br />
&#8211; ritenuto che, in applicazione dei consueti criteri di riparto, la controversia esula pertanto dalla giurisdizione del giudice adito. Ne deriva l’inammissibilità del gravame, sussistendo peraltro giusti motivi di compensazione delle spese processuali;<br
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 12 marzo 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe Petruzzelli	 &#8211; Presidente<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso	 &#8211; Referendario, est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 MAR. 2008<br />
Firenze, lì 14 mar. 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-294/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Petruzzelli Pres P. Grauso Est. M.A. Urbini (Avv. A. Bianchi) contro il Comune di Lastra a Signa (non costituito) sulla motivazione del diniego del nulla osta paesistico-ambientale Edilizia ed Urbanistica – Vincoli urbanistici – Nulla osta paesistico-ambientale – Diniego – Motivazione – Funzione &#8211; Strumento di garanzia &#8211; Idoneità</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres P. Grauso Est.<br /> M.A. Urbini (Avv. A. Bianchi) contro il<br /> Comune di Lastra a Signa (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione del diniego del nulla osta paesistico-ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica – Vincoli urbanistici – Nulla osta paesistico-ambientale – Diniego – Motivazione – Funzione &#8211; Strumento di garanzia &#8211; Idoneità ad esprimere le ragioni del diniego – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La motivazione del diniego del nulla osta paesistico-ambientale deve recare l’indicazione delle ragioni assunte a fondamento della ritenuta incompatibilità di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso. Deve, dunque far riferimento alla realtà della situazione di fatto dell’immobile ed ai valori paesistici che si assumono violati in modo da risultare idonea ad esprimere le ragioni del diniego ed a rappresentare l’indefettibile strumento di garanzia per il privato e di controllo e sindacato dell’azione amministrativa voluto dal legislatore in termini generali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 295 REG. SENT.<br />
            ANNO 2008<br />
N. 1002 REG. RIC<br />
.             ANNO 1992	</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE –<br />
&#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 1002 R.G. 1992 proposto da </p>
<p><b>Urbini Marco Alessandro</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bianchi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Piazza S. Spirito 10</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Lastra a Signa</b>, non costituito in giudizio</p>
<p><B>PER  L‘ANNULLAMENTO<BR><br />
</B>del provvedimento del Sindaco di Lastra a Signa prot. n. 163, 1462, del 30 gennaio 1992, avente ad oggetto il diniego della concessione in sanatoria chiesta dal ricorrente con istanza dell’11 ottobre 1985, per la parte relativa al manufatto adibito a tettoia-deposito.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 14 febbraio 2008, relatore il Referendario dott. Pierpaolo Grauso, l’avv. Silvia Fossati per Alberto Bianchi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 7 e depositato il 14 aprile 1992, Marco Alessandro Urbini proponeva impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe, mediante la quale il Sindaco del Comune di Lastra a Signa, conformandosi al diniego di nulla osta ambientale espresso dalla Giunta Municipale in data 28 giugno 1988, aveva respinto l’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente l’11 ottobre 1985, per la parte in cui detta istanza si riferiva alla sanatoria di un manufatto adibito a tettoia-deposito di attrezzi agricoli. L’Urbini affidava le proprie doglianze a due motivi in diritto e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato. <br />
Nella contumacia dell’amministrazione intimata, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione di merito alla pubblica udienza del 14 febbraio 2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’impugnazione ha per oggetto il provvedimento sindacale di rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata dall’odierno ricorrente relativamente ad una tettoia abusiva, adibita a deposito di attrezzi agricoli e ricadente in zona vincolata. La motivazione dell’atto impugnato riposa sul diniego del nulla osta paesistico-ambientale ad opera della Giunta Municipale, preposta alla tutela del vincolo, ed a propria volta fondato sul parere negativo espresso dalla competente Commissione per i Beni Ambientali. <br />
Con il primo motivo, il ricorrente Urbini denuncia l’inadeguatezza della motivazione addotta a sostegno dell’atto impugnato, costruita mediante rinvio al parere rilasciato dall’organo tecnico ed al successivo diniego di nulla osta pronunciato dalla Giunta.<br />
Il motivo è fondato. <br />
Com’è noto, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 della legge n. 47/85, costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica che, in quanto tale, deve recare l’indicazione delle ragioni assunte a fondamento della ritenuta compatibilità o incompatibilità di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso. Ne discende che il diniego di nulla osta deve essere assistito da un apparato motivazionale che, sia pure in forma sintetica, dia conto di quelle esigenze ed esplichi in concreto i motivi per i quali la costruzione, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicata pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce e, con essa, degli specifici interessi pubblici alla cui tutela il vincolo è inteso. <br />
Alla luce di tali enunciazioni di principio, non può in alcun modo ritenersi esaustiva la motivazione del parere contrario reso dalla C.B.A., e trasfuso nel diniego di nulla osta frapposto dalla Giunta Municipale all’istanza di condono del ricorrente, secondo cui “l’intervento costituisce danno ambientale” senza ulteriori precisazioni. Così articolata, la motivazione si riduce infatti ad un’affermazione apodittica, priva di alcun riferimento alla realtà della situazione di fatto dell’immobile ed ai valori paesistici che si assumono violati, e risulta pertanto inidonea ad esprimere le ragioni del diniego ed a rappresentare l’indefettibile strumento di garanzia per il privato e di controllo e sindacato dell’azione amministrativa voluto dal legislatore in termini generali. <br />
Il difetto di motivazione del parere reso dalla Commissione per i Beni Ambientali e fatto proprio dalla Giunta in sede di diniego del nulla osta paesistico vizia, per derivazione, il diniego di condono qui impugnato, giustificandone l’annullamento ed esimendo il collegio, per la sua natura assorbente, dall’esame delle restanti censure. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.<br />
Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 febbraio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo GRAUSO	&#8211; Referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 MAR. 2008<br />
Firenze, lì 14 mar. 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-295/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.297</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-297/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-297/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.297</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres P. Grauso Est. Italpaghe Toscana S.r.l., (Avv. M.B. Pieraccini) contro il Comune di Capannori (Avv. R. Camero) e nei confronti di Digital Tech S.r.l. (Avv.ti G.M. Filippini, E.G. Vallania ed A. Paolinelli) nonché di Comunicando S.r.l. e altra (non costituite) sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-297/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-297/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.297</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres P. Grauso Est.<br /> Italpaghe Toscana S.r.l., (Avv. M.B. Pieraccini) contro il Comune di Capannori<br /> (Avv. R. Camero) e nei confronti di Digital Tech S.r.l. (Avv.ti G.M. Filippini,<br /> E.G. Vallania ed A. Paolinelli) nonché di Comunicando S.r.l. e altra (non <br />costituite)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione dal momento della &ldquo;piena conoscenza&rdquo; del provvedimento e non dal momento dell&#8217;accesso agli atti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Amministrativa &#8211; Provvedimento amministrativo – Termine di impugnazione – decorrenza – Dalla “piena conoscenza” – Ritardato accesso agli atti del procedimento &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ritardato adempimento dell’obbligo della P.A. di consentire l’accesso agli atti e documenti formati nel corso del procedimento non implica dilazione del termine per impugnare l’atto finale, ferma restando la possibilità per l’interessato di proporre motivi aggiunti nei confronti sia dell’atto stesso, sia di atti e provvedimenti ulteriori. Tale termine si deve far decorrere, dunque, dal momento in cui si ha la “piena conoscenza” del provvedimento amministrativo, la quale si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali, vale a dire l’autorità emanante, il contenuto del dispositivo e l’effetto pregiudizievole e non anche alla conoscibilità delle ragioni di illegittimità dell’atto stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 297 REG. SENT.<br />
            ANNO 2008<br />
N. 1218 REG. RIC. <br />
            ANNO 2006 </p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 1218 R.G. 2006 proposto da </p>
<p><b>Italpaghe Toscana S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Beatrice Pieraccini, ed elettivamente domiciliata in Firenze, presso la Segreteria del T.A.R. Toscana</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Capannori</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Camero, ed elettivamente domiciliato in Firenze, presso la Segreteria del T.A.R. Toscana</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
Digital Tech S.r.l.,</b> quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con Tintori Office S.r.l. e Comunicando S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Marco Filippini ed Enrico Giuseppe Vallania del foro di Bologna, nonché dall’avv. Andrea Paolinelli del foro di Firenze, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Ricasoli 32</p>
<p><b>nonché di<br />
Comunicando S.r.l.</b>, <b>Tintori Office S.r.l.</b>, non costituite in giudizio</p>
<p><B>P E R   L ‘ A N N U L L A M E N T O<BR><br />
</B>della determinazione n. 380 del 14 marzo 2006, con cui il Comune di Capannori ha approvato i verbali e l’esito della gara pubblica da esso indetta per l’aggiudicazione del servizio di fotoriproduzione e stampa di documenti in <i>outsourcing</i>, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare dei verbali di gara del 20 gennaio, 20 febbraio e 28 febbraio 2006, e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione della gara o, in subordine, al risarcimento per equivalente.  </p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capannori e della Digital Tech S.r.l., nella qualità in epigrafe;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2008, relatore il Referendario dott. Pierpaolo Grauso, gli avv.ti Andrea Cuccurullo per Maria Beatrice Pieraccini, Roberto Camero ed Enrico Vallania;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 10 – 11 luglio 2006 e depositato il 26 luglio successivo, la Italpaghe Toscana S.r.l., premesso di aver partecipato alla gara indetta nel dicembre del 2005 dal Comune di Capannori per l’aggiudicazione del servizio triennale di fotoriproduzione e stampa di documenti in <i>outsourcing</i>, proponeva impugnazione avverso gli atti in epigrafe, mediante i quali la gara in questione era stata aggiudicata ad una costituenda A.T.I., capeggiata dalla Digital Tech S.r.l.. La società ricorrente affidava le proprie doglianze a quattro motivi in diritto ed, intimate dinanzi a questo tribunale l’amministrazione procedente e le imprese controinteressate, concludeva per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva, nonché per la condanna del Comune di Capannori al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica o, in subordine, per equivalente. <br />
Costituitisi in giudizio il Comune di Capannori e la Digital Tech S.r.l., che resistevano al gravame, con ordinanza n. 744 dell’11 settembre 2006 il collegio respingeva la domanda cautelare formulata dalla ricorrente. <br />
Nel merito, la causa veniva discussa alla pubblica udienza del 27 febbraio 2008 e decisa come da dispositivo, depositato il giorno seguente. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come riferito in narrativa, il ricorso ha per oggetto principale la determinazione (n. 380 del 14 marzo 2006), mediante la quale il Comune di Capannori ha approvato l’esito della gara indetta per l’aggiudicazione in <i>outsourcing</i> triennale del servizio di fotoriproduzione e stampa di documenti in formato A4 e A3, aggiudicando la gara stessa alla costituenda A.T.I. capeggiata dalla odierna controinteressata Digital Tech S.r.l.. <br />
In via pregiudiziale, i resistenti Comune di Capannori e Diglitl Tech eccepiscono la tardività del ricorso, per violazione del termine di decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato, intervenuta a seguito della comunicazione all’interessata del 14 aprile 2006. La società ricorrente replica, sostenendo che il termine dovrebbe farsi decorrere non dalla conoscenza dell’aggiudicazione, bensì dal momento in cui l’amministrazione ha consentito l’accesso agli atti della procedura: la proposizione ritardata dell’impugnativa si giustificherebbe in virtù della circostanza che solo a seguito dell’accesso – tardivamente autorizzato dal Comune ed effettuato il 12 maggio 2006 – si sarebbe realizzata la piena ed effettiva conoscenza dell’aggiudicazione, presupposto necessario per la formulazione dei motivi di gravame. <br />
L’eccezione è fondata.<br />
Costituisce principio ricevuto in giurisprudenza, e condiviso dal collegio, quello secondo cui il termine per chiedere l’annullamento decorre la conoscenza del provvedimento amministrativo, la quale si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali, vale a dire l’autorità emanante, il contenuto del dispositivo e l’effetto pregiudizievole. Sul punto, nulla è stato innovato dalla consacrazione legale dell’obbligo della P.A. di consentire l’accesso agli atti e documenti formati nel corso del procedimento: il ritardato adempimento di tale obbligo non implica infatti dilazione del termine per impugnare l’atto finale, ferma restando la possibilità per l’interessato di proporre motivi aggiunti nei confronti sia dell’atto stesso, sia di atti e provvedimenti ulteriori. <br />
In altri termini, la “piena conoscenza”, idonea a far immediatamente decorrere il termine per l’impugnazione, è quella attinente agli elementi che definiscono la lesività dell’atto in relazione alla natura essenziale dei suoi effetti e del potere con esso esercitato, e non anche alla conoscibilità delle ragioni di illegittimità dell’atto stesso (fra le molte, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2007, n. 2541; con specifico riferimento al provvedimento di aggiudicazione conclusivo di una procedura di gara, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3298). <br />
Alla luce delle considerazioni svolte, la piena conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento impugnato deve ritenersi raggiunta, da parte della Italpaghe Toscana S.r.l., fin dalla comunicazione del 14 aprile 2006, data rispetto alla quale la proposizione del ricorso risulta irrimediabilmente tardiva. Ne discende l’irricevibilità dell’impugnazione, la quale esonera evidentemente il collegio dall’esame nel merito dei motivi.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. <br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 27 febbraio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo GRAUSO	&#8211; Referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 MAR. 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-14-3-2008-n-297/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2008 n.297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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