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	<title>14/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-2-2020-n-309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-2-2020-n-309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.309</a></p>
<p>Italo Caso, Presidente,Antonio De Vita, Consigliere, Estensore PARTI: &#8211; OMISSIS, in proprio e quale rappresentante di Orombelli Maria Ludovica, Orombelli Bona Alberta, Orombelli Angela Vittoria, Orombelli Camilla, Orombelli Francesco, Orombelli Maria e Orombelli Carola Giovanna, e quale Amministratore unico di Immobiliare Direzione S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Sala</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-2-2020-n-309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-2-2020-n-309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Caso, Presidente,Antonio De Vita, Consigliere, Estensore PARTI: &#8211; OMISSIS, in proprio e quale rappresentante di Orombelli Maria Ludovica, Orombelli Bona Alberta, Orombelli Angela Vittoria, Orombelli Camilla, Orombelli Francesco, Orombelli Maria e Orombelli Carola Giovanna, e quale Amministratore unico di Immobiliare Direzione S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Sala e Maria Sala  contro &#8211; il Comune di Paderno Dugnano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Monica Modolo nei confronti &#8211; Provincia di Milano, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; &#8211; Consorzio Parco Grugnotorto-Villoresi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio; </span></p>
<hr />
<p>La destinazione di un&#8217;area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Edilizia ed Urbanistica- classificazione dei suoli- ampia discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione- sussiste &#8211; sindacabilità  del G. A. &#8211; è limitata.</p>
<p> 2.Edilizia ed Urbanistica- pianificazione urbanistica-tutela di interessi costituzionali- tutela ambientale ed ecologica- rilevanza primaria &#8211; va riconosciuta.</p>
<p> 3.Edilizia ed Urbanistica- pianificazione urbanistica-tutela di interessi costituzionalmente primari-  destinazione a verde agricolo-quota di valori naturalistici e ambientali &#8211; vÃ  garantita.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità  e in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell&#8217;Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà  o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti.</p>
<p> 2. All&#8217;interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità  di evitare l&#8217;ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi . E ciò in quanto l&#8217;urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità  edificatorie connesse al diritto di proprietà , così¬ offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l&#8217;esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall&#8217;art. 9 della Costituzione.</p>
<p> 3. La destinazione di un&#8217;area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell&#8217;ordinato governo del territorio, quale la necessità  di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l&#8217;equilibrio delle condizioni di vivibilità , assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell&#8217;espansione dell&#8217;aggregato urbano.</em></p>
<p> </p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00309/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02902/2013 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2902 del 2013, proposto da <br /> &#8211; Orombelli Giovanna, in proprio e quale rappresentante di Orombelli Maria Ludovica, Orombelli Bona Alberta, Orombelli Angela Vittoria, Orombelli Camilla, Orombelli Francesco, Orombelli Maria e Orombelli Carola Giovanna, e quale Amministratore unico di Immobiliare Direzione S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Sala e Maria Sala ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Hoepli n. 3; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Comune di Paderno Dugnano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Monica Modolo e domiciliato ai sensi dell&#8217;art. 25 cod. proc. amm.; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Provincia di Milano, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;<br /> &#8211; Consorzio Parco Grugnotorto-Villoresi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua, della deliberazione del Consiglio Comunale di Paderno Dugnano n. 32 del 13 giugno 2013, con la quale è stato approvato il P.G.T., unitamente agli allegati, il cui avviso di avvenuta approvazione e di entrata in vigore del P.G.T. è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 24 luglio 2013;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto, preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la deliberazione del Consiglio Comunale di Paderno Dugnano n. 70 del 14 dicembre 2012, con la quale è stato adottato il P.G.T., unitamente agli allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la deliberazione della Giunta Comunale di Paderno Dugnano n. 111 del 30 maggio 2013, rettificata con successiva deliberazione, sempre della Giunta Comunale, n. 117 del 6 giugno 2013, con la quale è stata approvata la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, da sottoporre al Consiglio Comunale per l&#8217;approvazione degli atti costituenti il P.G.T.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il parere della Provincia di Milano pervenuto al Comune di Paderno Dugnano in data 9 maggio 2013, prot. n. 25688;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; e per il risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Dugnano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi, all&#8217;udienza pubblica del 27 novembre 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 7 novembre 2013 e depositato il 5 dicembre successivo, la ricorrente, anche in rappresentanza di altri soggetti, ha impugnato, in parte qua, la deliberazione del Consiglio Comunale di Paderno Dugnano n. 32 del 13 giugno 2013, con la quale è stato approvato il P.G.T., unitamente agli allegati; è stato altresì¬ chiesto il risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente e i soggetti dalla stessa rappresentati (ovvero la Famiglia Orombelli) possiedono una pluralità  di aree situate nel Comune di Paderno Dugnano e, in particolare, (i) un&#8217;area sita in Via Marzabotto, destinata dal previgente Piano a nuovo insediamento residenziale e direzionale, avente una superficie di 15.351 mq (fg 44, mapp. 169), (ii) un&#8217;area sita in Via Valassina, presso la Città  dello Sport, destinata dal P.R.G. previgente ad attrezzature e servizi pubblici di livello comunale, di cui parte &#8220;csp centro sportivo&#8221; e parte &#8220;pp aree di sosta e parcheggio piantumato&#8221;, con una superficie pari a 44.280 mq (fg. 26, mapp. 10, 57,71, 36, 39 e 41), (iii) un&#8217;area sita in Via Toscanini, destinata dal previgente P.R.G. in parte a &#8220;BDa2 Attrezzature ortoflorovivaistiche&#8221; e in parte ad attrezzature e servizi pubblici di livello comunale, ovvero a &#8220;vp verde piantumato&#8221; e a &#8220;p aree di sosta e parcheggio&#8221;, avente una superficie di 18.727 mq (fg. 31, mapp. 17 e parte 15 e parte 16) e (iv) un ambito, situato nella parte orientale del territorio comunale, denominato &#8220;Cascina Uccello &#8211; Uboldi&#8221;, con previgente destinazione a BDa1, ovvero &#8220;zone consolidate di completamento-insediamenti sparsi&#8221;, avente una superficie di 9.045 mq (fg 32, mapp. 12, 13, 14, 15, 39 e parte 64); la società  Immobiliare Direzione è proprietaria di un&#8217;area sita in Via Marzabotto, avente una superficie di 15.351 mq (fg. 44, mapp. 169) e destinata in precedenza ad insediamento residenziale e direzionale. Con deliberazione consiliare n. 70 del 14 dicembre 2012, è stato adottato il P.G.T., per mezzo del quale sono state modificate le destinazioni assegnate dallo strumento urbanistico previgente alle predette aree: in particolare, all&#8217;area di Via Marzabotto è stata attribuita una destinazione &#8220;produttiva di completamento&#8221;, l&#8217;area contigua alla Città  dello Sport &#8211; compresa nel P.L.I.S. del Grugnotorto &#8211; è stata azzonata come &#8220;area agricola&#8221;, l&#8217;area di Via Toscanini &#8211; pure inclusa nel P.L.I.S. del Grugnotorto &#8211; è stata qualificata sempre come &#8220;area agricola&#8221;, ma con destinazione a &#8220;vivai&#8221;, e, da ultimo, la Cascina Uccello è stata individuata quale &#8220;ambito per servizi oggetto di riqualificazione&#8221;, per la &#8220;realizzazione di servizi alla persona e attività &#8221; e con interventi &#8220;da definirsi mediante piano urbanistico di iniziativa pubblica&#8221; in vista del recupero della Cascina, &#8220;da destinare ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico in funzione dell&#8217;accesso al Parco del Lago Nord e al PLIS Grugnotorto &#8211; Villoresi&#8221;. I proprietari delle aree hanno, di conseguenza, formulato osservazioni con le quali hanno chiesto per la parte pìù a sud dell&#8217;area di Via Marzabotto, al posto della destinazione produttiva, il riconoscimento di funzioni integrate di natura commerciale-direzionale e ricettiva, mentre per la parte residua, posta a nord, una destinazione residenziale; quanto all&#8217;area contigua alla Città  dello Sport, è stata proposta una destinazione della stessa ad attività  sportive; per l&#8217;area di Via Toscanini, è stata chiesta la conferma della destinazione a zona agricola, nella specie vivaio, con la possibilità  di introdurre &#8220;attività  di somministrazione di alimenti e bevande&#8221;, come per l&#8217;area limitrofa; infine, per il complesso immobiliare di Cascina Uccello, è stata formulata la proposta di ammettere interventi di iniziativa privata, finalizzati alla realizzazione di attività  ricettiva e di ristorazione e di servizi culturali e ricreativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la deliberazione consiliare n. 32 del 13 giugno 2013, il Comune di Paderno Dugnano ha definitivamente approvato il P.G.T., accogliendo soltanto parzialmente le osservazioni presentate dalla famiglia Orombelli.</p>
<p style="text-align: justify;">Assumendo l&#8217;illegittimità  in parte qua del P.G.T. approvato, ne è stato chiesto l&#8217;annullamento nelle corrispondenti parti, in primo luogo, per eccesso di potere per illogicità  ed irrazionalità  manifeste, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, per ingiustizia manifesta, per contraddittorietà , per difetto di motivazione e per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriormente, sono stati dedotti l&#8217;eccesso di potere per illogicità  ed irrazionalità  manifeste, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l&#8217;eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, l&#8217;ingiustizia manifesta, il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione della delibera di Giunta Regionale del 12 dicembre 2007, n. 8/6148.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, sono stati eccepiti l&#8217;eccesso di potere per illogicità  ed irrazionalità  manifeste, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l&#8217;eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, l&#8217;ingiustizia manifesta, il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 13 della legge regionale n. 12 del 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, sono stato dedotti l&#8217;eccesso di potere per illogicità  ed irrazionalità  manifeste, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, l&#8217;eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, l&#8217;ingiustizia manifesta, il difetto di motivazione, l&#8217;eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e l&#8217;eccesso di potere per illogicità  ed irrazionalità  manifeste.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Paderno Dugnano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità  dell&#8217;udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 27 novembre 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con le quattro doglianze del ricorso, che per ragioni di connessione appare opportuno trattate congiuntamente, si assume l&#8217;illegittimità  delle destinazioni impresse dal P.G.T. approvato alle aree di proprietà  della Famiglia Orombelli e di Immobiliare Direzione, avuto riguardo alla incoerenza di tali determinazioni, che non avrebbero tenuto conto dell&#8217;effettivo contesto in cui le predette aree sono collocate.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Le doglianze sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo all&#8217;area situata in Via Marzabotto, che il previgente Piano destinava ad ospitare un nuovo insediamento residenziale direzionale, si contesta la destinazione produttiva imposta all&#8217;intera zona dall&#8217;impugnato P.G.T., pur a fronte della richiesta, avanzata in sede di osservazioni, del riconoscimento di una parziale destinazione commerciale-direzionale e ricettiva, per la parte posta pìù a sud (di ampiezza pari a 6.351 mq), e di una destinazione residenziale, per la parte pìù a nord (di ampiezza pari a 9.000 mq).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alla prima parte del compendio &#8211; per il quale è stata chiesta la destinazione commerciale-direzionale e ricettiva &#8211; le parti private hanno evidenziato che ciò avrebbe consentito di soddisfare le reali necessità  del mercato e favorito il processo evolutivo legato alle dinamiche riguardanti il territorio comunale, cui si sarebbe accompagnata la probabile realizzazione di un sistema viario in grado di valorizzare la funzione commerciale dell&#8217;area. Inoltre, si sarebbe favorita la mitigazione dell&#8217;impatto ambientale legato al potenziamento della strada provinciale Rho-Monza e bilanciata la presenza, nelle immediate vicinanze, di altri ambiti produttivi di rilevanti dimensioni (cfr. all. 5 al ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta di destinare a zona residenziale l&#8217;altra parte del compendio è stata motivata con la collocazione di tale ambito in un comparto residenziale giÃ  ben integrato, che avrebbe favorito la compattezza della forma urbana e consentito di riorganizzarla in maniera policentrica, anche in previsione di un incremento demografico che avrebbe trovato la sua naturale destinazione (cfr. all. 5 al ricorso). </p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune, in sede di controdeduzioni, ha respinto parzialmente le richieste dei ricorrenti, precisando che, «<i>in relazione al tracciato della Rho Monza, si conferma l&#8217;obiettivo di espansione delle sole attività  produttive e direzionali come prevista dal PGT adottato</i>» (cfr. all. 9 del Comune, pag. 2).</p>
<p style="text-align: justify;">A giudizio dei ricorrenti tale motivazione appare insufficiente e non coerente con il contesto territoriale e con le previsioni ed indirizzi contenuti nello stesso P.G.T.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Le censure mosse avverso la predetta determinazione pianificatoria non sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obiettivo che il Comune ha inteso perseguire, imprimendo la destinazione produttiva &#8211; e in parte direzionale (cfr. all. 9 del Comune, pag. 2) &#8211; all&#8217;area sopramenzionata, è quello di rafforzare e consolidare la vocazione produttiva del comparto, tenuto conto della prossimità  di altre zone produttive e della riqualificazione del tessuto viabilistico attraverso l&#8217;ampliamento e il potenziamento della strada provinciale Rho-Monza, destinata a diventare un&#8217;arteria autostradale. In particolare, nel Quadro Progettuale del Documento di Piano si è evidenziato che «<i>il PGT propone la progressiva trasformazione e la riqualificazione complessiva dell&#8217;asse della Comasina in relazione all&#8217;intervento di potenziamento dell&#8217;asse del trasporto pubblico (estensione della linea M3 o metrotranvia). L&#8217;obiettivo è quello di riconnotare l&#8217;asse della Comasina quale asse della &#8220;nuova produzione&#8221; (di beni e di servizi qualificati, di rango metropolitano) stimolata dalle rinnovate e potenziate condizioni di accessibilità  (trasporto pubblico su sede propria e relative stazioni, rifacimento della Rho &#8211; Monza, prolungamento di viale Leonardo da Vinci verso Bollate)</i>» (all. 12 del Comune, pag. 49). Inoltre nel Quadro conoscitivo, ricognitivo e orientativo del percorso di formulazione del PGT, si è ribadito che «<i>il territorio comunale di Paderno Dugnano partecipa appieno a tale dotazione infrastrutturale, anche ad uno sguardo comparativo allargato del nord Milano, e mostra con evidenza la rilevanza dei &#8220;luoghi del lavoro&#8221;, dei comparti a destinazione prevalentemente produttiva</i>» (all. 11 del Comune, pag. 53).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende la piena legittimità  della scelta comunale, che i ricorrenti vorrebbero, inammissibilmente, sostituire con una propria valutazione di merito, non consentita in tale sede.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto evidenziato appare certamente in linea con la consolidata giurisprudenza, secondo la quale le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità  e in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell&#8217;Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà  o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1907; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 20 agosto 2019, n. 1895; 4 aprile 2019, n. 751; 27 febbraio 2017, n. 451). </p>
<p style="text-align: justify;">In ordine, poi, al mancato riconoscimento di una parziale capacità  edificatoria richiesta dai ricorrenti attraverso le osservazioni, nel caso di specie va applicato l&#8217;orientamento della costante giurisprudenza secondo la quale, in materia urbanistica, non opera il principio del divieto di<i>reformatio in peius</i>, in quanto in tale materia l&#8217;Amministrazione gode di un&#8217;ampia discrezionalità  nell&#8217;effettuazione delle proprie scelte, che relega l&#8217;interesse dei privati alla conferma (o al miglioramento) della previgente disciplina ad interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 24 marzo 2017, n. 1326; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2018, n. 566; 15 dicembre 2017, n. 2393).</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Pertanto, questa parte della censura va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con riguardo all&#8217;area contigua alla Città  dello sport, i proprietari hanno chiesto al Comune di destinarla &#8211; confermando in parte la previsione del previgente P.R.G. &#8211; ad attività  sportiva, in modo da potenziare l&#8217;offerta in tale settore, anche per mezzo dell&#8217;iniziativa privata, concentrandola altresì¬ in un&#8217;area facilmente accessibile. La richiesta è stata respinta perchè in contrasto «<i>con le direttive regionali relative alle attività  ammesse nel PLIS</i>» (all. 6 al ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">I proprietari contestano la sussistenza di un impedimento normativo, a livello regionale, per l&#8217;attribuzione di una tale destinazione, segnalando inoltre che, nell&#8217;ambito del P.L.I.S. Grugnotorto, sono ricompresi gli ambiti sportivi di Muggiò e Nova Milanese e che, in ogni caso, il singolo Comune aderente al Piano può modificare la destinazione delle aree incluse nello stesso, nel perseguimento degli interessi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Anche tale censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel Quadro conoscitivo, ricognitivo e orientativo del percorso di formulazione del PGT si è chiarito che «<i>gli obiettivi del PLIS sono la tutela e la riprogettazione paesistica di un&#8217;area inedificata interclusa tra infrastrutture e insediamenti. Nella conurbazione densa di prima cintura a nord di Milano, il Parco tutela una vasta area inedificata nella quale l&#8217;agricoltura è presente in forma residuale; il parco di pone come indispensabile struttura di connessione ecologica tra i parchi regionali Nord Milano, Groane e Valle del Lambro. La perimetrazione del PLIS è funzionale, da un lato, a delimitare le aree non disponibili per interventi di sviluppo insediativo, dall&#8217;altro a provvedere agli interventi di qualificazione ecosistemica e fruitiva delle aree coinvolte</i>» (all. 11 del Comune, pagg. 143-145; cfr. altresì¬ il successivo all. 12, pag. 24).</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi l&#8217;obiettivo prioritario dell&#8217;Amministrazione comunale è quello di limitare il consumo di suolo.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso può richiamarsi la pìù recente evoluzione giurisprudenziale che ha evidenziato come all&#8217;interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità  di evitare l&#8217;ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (così¬, Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). E ciò in quanto l&#8217;urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità  edificatorie connesse al diritto di proprietà , così¬ offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l&#8217;esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall&#8217;art. 9 della Costituzione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710; altresì¬, 22 febbraio 2017, n. 821; 13 ottobre 2015, n. 4716; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534).</p>
<p style="text-align: justify;">In tale prospettiva, deve pure sottolinearsi che la destinazione di un&#8217;area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell&#8217;ordinato governo del territorio, quale la necessità  di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l&#8217;equilibrio delle condizioni di vivibilità , assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell&#8217;espansione dell&#8217;aggregato urbano (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 gennaio 2019, n. 122; 27 febbraio 2017, n. 451; 30 settembre 2016, n. 1766).</p>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito, è poi utile aggiungere che, anche laddove si fosse al cospetto di aree ampiamente urbanizzate, non per questo se ne può escludere la rilevanza dal punto di vista ambientale, poichè tali dati di fatto si prestano anzi a far emergere un interesse alla conservazione del suolo inedificato, per ragioni di compensazione ambientale (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5 novembre 2018, n. 2479; 21 febbraio 2017, n. 434).</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo va ritenuta non determinante la circostanza che le controdeduzioni dell&#8217;Amministrazione siano state &#8220;implementate&#8221; in giudizio da parte della difesa comunale, vista l&#8217;ampia discrezionalità  in materia dell&#8217;Amministrazione e la presenza di puntuali e pertinenti riferimenti negli atti di Piano a giustificazione delle scelte effettuate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. In ragione delle suesposte considerazioni, anche la predetta doglianza va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Infine, nel ricorso si contesta anche la destinazione impressa all&#8217;area di Via Toscanini e al complesso immobiliare di Cascina Uccello, visto che alla loro richiesta di «<i>di riconoscere e concedere interventi di iniziativa privata per valorizzare il complesso della cascina con attività  di tipo ricettivo e ristorazione congiuntamente alla creazione di congrui spazi riservati a &#8220;servizi culturali e ricreativi&#8221;. All&#8217;art. 51 del Piano dei Servizi si precisi: &#8220;servizi culturali e ricreativi&#8221; anche di iniziativa privata. Dovrà  essere tolta la specifica della sola destinazione ad &#8220;attrezzature pubbliche o di interesse pubblico&#8221;</i>», in sede di controdeduzioni si è stabilito che «<i>per l&#8217;ambito di via Toscanini la trasformazione all&#8217;uso commerciale è ammessa, previo ricorso a PA, nelle quale si preveda il contestuale ottenimento degli obiettivi pubblici relativi a Cascina Uccello, giÃ  individuati nel PGT adottato</i>» (cfr. all. 6 al ricorso). In particolare, si è prevista la cessione gratuita al Comune della Cascina Uccello, previa sua ristrutturazione, e il convenzionamento d&#8217;uso di altre aree di interesse collettivo (cfr. all. 6 al ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">In prima battuta, viene eccepita la modifica <i>in peius</i> della destinazione delle aree in modo innovativo anche rispetto alle previsioni del Piano adottato, senza tuttavia che si sia proceduto ad una nuova pubblicazione del medesimo Piano; ulteriormente viene dedotta la grave penalizzazione legata alla nuova destinazione impressa all&#8217;intero complesso, considerato che la ristrutturazione e la cessione della Cascina Uccello risulterebbe molto pìù onerosa di quanto si potrebbe ricavare dalla valorizzazione della parte restante del compendio.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. La doglianza è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel Quadro Progettuale del Documento di Piano l&#8217;Amministrazione chiarisce che intende procedere «<i>a valorizzare Cascina Uccello in funzione della sua centralità  all&#8217;interno del PLIS Grugnotorto &#8211; Villoresi e del Parco Lago Nord </i>[oltre che]<i> a riqualificare le zone degradate di Vallette, cascina Uccello, via Paisiello e via Corbelli</i>» (all. 12 del Comune, pagg. 22-23).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale obiettivo pare legittimo e in pìù non sembra penalizzare, rispetto a quanto giÃ  previsto in sede di Piano adottato, la posizione degli istanti, che hanno visto la contestuale valorizzazione dell&#8217;area di Via Toscanini. Ãˆ evidente che l&#8217;Amministrazione ha inteso vincolare la parte privata, che ottiene un vantaggio in sede pianificatoria, a &#8220;compensare&#8221; la collettività  con un intervento di recupero e riqualificazione di un bene di interesse pubblico, come la Cascina Uccello. Naturalmente è facoltà  del privato non procedere all&#8217;attuazione dell&#8217;Ambito, qualora non lo ritenesse conveniente.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, come giÃ  evidenziato in precedenza, in materia urbanistica non opera il principio del divieto di<i>reformatio in peius</i>, e pertanto l&#8217;Amministrazione ben può disciplinare diversamente un ambito territoriale, anche in maniera peggiorativa, laddove ciò sia ritenuto pìù opportuno (Consiglio di Stato, IV, 24 marzo 2017, n. 1326; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 20 agosto 2019, n. 1895).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla mancata ripubblicazione del Piano in seguito alle modifiche discendenti dalla rivalutazione delle osservazioni, va precisato che le stesse non hanno alterato l&#8217;impianto complessivo dello strumento pianificatorio (o almeno ciò non è stato dimostrato in giudizio), e quindi non si impone alcun obbligo di ripubblicazione di quest&#8217;ultimo. In ogni caso, con riguardo alla necessità  di una ripubblicazione del Piano, legata ad un asserito stravolgimento di quest&#8217;ultimo in fase di approvazione, va sottolineato che, sebbene, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rielaborazione complessiva di uno strumento di pianificazione territoriale, avvenuta in sede di approvazione definitiva dello stesso, comporti la necessità  della sua ripubblicazione, va tuttavia osservato che ricorre una tale ipotesi allorquando fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 novembre 2018, n. 2677; altresì¬, 19 luglio 2018, n. 1768).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento ai piani urbanistici dei Comuni, si esclude che si possa parlare di rielaborazione complessiva del piano, quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree e quando tali modifiche discendono dall&#8217;accoglimento di osservazioni formulate dalle parti intervenute che non incidano in modo intenso sulla destinazione impressa in fase di adozione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 8 luglio 2019, n. 4779; 4 dicembre 2013, n. 5769; 30 luglio 2012, n. 4321; 27 dicembre 2011, n. 6865; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 novembre 2019, n. 2501; 6 maggio 2019, n. 1021; 17 aprile 2019, n. 868).</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Da ciò discende l&#8217;infondatezza anche della scrutinata doglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In ragione dell&#8217;infondatezza del gravame, la connessa domanda risarcitoria deve essere respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese, avuto riguardo alle peculiarità  della controversia, possono essere compensate tra tutte le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe, unitamente alla domanda di risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Italo Caso, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Di Mario, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio De Vita, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-14-2-2020-n-309/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.1998</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.1998</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente; Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Belardo Bosco contro Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.1998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.1998</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente; Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Belardo Bosco  contro Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Disciplina delle armi : requisiti all&#8217; autorizzazione al porto d&#8217;armi ex D.M 28.4.1998 n. 143 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Sicurezza Pubblica &#8211; Disciplina delle armi &#8211; autorizzazione al porto &#8211; D.M 28.4.1998 n. 143 &#8211; requisiti &#8211; non affidabilità  &#8211; sostanze alcoliche &#8211; rilievo &#8211; limiti -&#8220;abuso&#8221; non occasionale &#8211; deve essere tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 n. 143 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell&#8217;autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d&#8217;armi per uso difesa personale.) non sanziona, di per sè, l&#8217;abuso occasionale di alcool, essendo &quot;l&#8217;occasionalità &quot; menzionata dalla norma riferita esclusivamente all&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti, mentre, con riferimento alle sostanze alcoliche, è necessario un &quot;abuso&quot; non occasionale. Â L&#8217;abuso di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità  nell&#8217;uso delle armi di cui all&#8217;art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità  da parte delle competenti autorità  sanitarie, ma tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio e deve essere oggetto di un&#8217;istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01998/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 07089/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7089 del 2015, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Belardo Bosco, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione,</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dalla Questura di Roma il 3.11.2014, e notificato al ricorrente il 26.03.2015;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto e/o conseguenza dell&#8217;atto come sopra impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma, del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dalla Questura di Roma il 3.11.2014, e notificatogli il 26.03.2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha esposto di essere stato segnalato in data 7 aprile 2014 alla Prefettura della Provincia di Roma dai C.C. della Stazione di Formello, per la violazione dell&#8217;art.186 comma 2 del Codice della Strada, ed in particolare &quot;-OMISSIS-&#8220;; la Questura di Roma in data 29 giugno 2014 gli aveva quindi comunicato l&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;adozione di provvedimenti inibitori relativamente al porto e alla detenzione delle armi, in ottemperanza alla delega ricevuta dalla locale Prefettura; nonostante le osservazioni formulate dal ricorrente la Questura, in data 26 marzo 2015, gli aveva notificato il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, fondato sul fatto che l&#8217;assunzione, anche occasionale, di sostanze alcoliche sarebbe causa di non idoneità  per il rilascio o rinnovo di autorizzazioni di polizia in materia di armi, così¬ come previsto dal Decreto del Ministero della Sanità  datato 28.4.1998 art. I co. 5.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. l, comma 5, del Decreto del Ministero della Sanità  del 28.4.1998, eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto ed erroneità  dei presupposti, manifesta illogicità  ed erroneità  di interpretazione delle norme, omessa attività  istruttoria, in quanto l&#8217;episodio in contestazione rivestiva carattere eccezionale e, pertanto, non costituiva prova dell&#8217;abuso di alcool, come invece richiesto dalla norma; il ricorrente, inoltre, si era sottoposto in data 28.7.2014 alla visita medica tossicologica e psichiatrica prevista dall&#8217;art. 119/4 comma C.d.S., presso la Commissione Medica Locale di Roma 1, all&#8217;esito della quale era stato dichiarato idoneo per la patente di guida;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 5, 11, 42 e 43 del R. D. 18 giugno 1931, n.773, eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto e per erroneità  dei presupposti, manifesta illogicità , ed erroneità  di interpretazione delle norme, omessa attività  istruttoria, in quanto il diniego o la revoca della licenza in materia di armi erano vincolati in presenza di condanna per determinate fattispecie delittuose, mentre, in presenza di condanna per altre tipologie delittuose specificatamente individuate, ovvero per motivi attinenti il giudizio di affidabilità  soggettiva circa il buon uso delle armi, rientravano nella discrezionalità  del potere amministrativo, per ciò stesso sindacabile anche per la patologia dell&#8217;eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non avendo il ricorrente riportato condanna per il reato contestato, il Questore aveva ravvisato l&#8217;ipotesi residuale di revoca della licenza fondata su di un giudizio attinente l&#8217;affidabilità  del titolare, ipotesi che, incidendo su un diritto legittimamente acquisito, doveva essere sorretta da congrua motivazione, tenuto conto che l&#8217;art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 non sanziona, di per sè, l&#8217;abuso occasionale di alcool, riferendo &quot;l&#8217;occasionalità &quot; esclusivamente all&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita l&#8217;Amministrazione intimata resistendo al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito della camera di consiglio del 21 luglio 2015 è stata respinta l&#8217;istanza cautelare, in considerazione della non irreparabilità  del pregiudizio lamentato.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato è motivato in relazione alla mancanza di idoneità  del ricorrente all&#8217;uso delle armi ai sensi del DM 28.4.1998, in relazione all&#8217;unico episodio di-OMISSIS-) rilevato in data 7 aprile 2014, quando il ricorrente è stato oggetto di controllo mentre si trovava a piedi sulla strada dopo essere sceso dalla sua macchina.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giÃ  affermato dalla Sezione in precedente analogo citato dallo stesso ricorrente (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza n. 5783/2014), deve ritenersi che l&#8217;art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 &#8211; norma richiamata nei provvedimenti impugnati &#8211; non sanzioni, di per sè, l&#8217;abuso occasionale di alcool, essendo &quot;l&#8217;occasionalità &quot; menzionata dalla norma riferita esclusivamente all&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti, mentre, con riferimento alle sostanze alcoliche, è necessario un &quot;abuso&quot; non occasionale. </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;abuso di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità  nell&#8217;uso delle armi di cui all&#8217;art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità  da parte delle competenti autorità  sanitarie, ma tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio (T.A.R. Marche 17/4/2013 n. 287; 17.5.2010 n. 387, T.A.R. Veneto 14.6.2006 n. 226), e deve essere oggetto di un&#8217;istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, è stato rilevato a carico del ricorrente il solo -OMISSIS-) che &#8211; a giudizio del Collegio &#8211; non può costituire di per sè solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità , soprattutto se si considera che il provvedimento è intervenuto senza ulteriori approfondimenti, neppure di natura sanitaria, e prima ancora che venisse eseguita la visita medica disposta dal Prefetto in relazione alla sospensione della patente di guida, in esito alla quale non è emerso alcunchè in merito all&#8217;abuso di alcool.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che appaiono fondate le censure di violazione di legge, di difetto di istruttoria e di motivazione prospettate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero dell&#8217;Interno al pagamento, in favore del ricorrente -OMISSIS-, delle spese di giudizio liquidate nella misura complessiva pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Arzillo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Maria Verlengia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.1998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2020-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2020-n-22/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.22</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, NicolÃ² Zanon, Redattore; ( Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 18 aprile 2019, depositato in cancelleria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2020-n-22/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2020-n-22/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, NicolÃ² Zanon, Redattore;  ( Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 18 aprile 2019, depositato in cancelleria il 30 aprile 2019)</span></p>
<hr />
<p>Le attribuzioni dei Consigli regionali, pur non esprimendosi a livello di sovranità , sono manifestazione di autonomie costituzionalmente garantite.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Costituzione Italiana &#8211; confitto intersoggettivo di attribuzione &#8211; atto idoneo ad innescarlo &#8211; identificazione.<br /> <br /> 2.- Costituzione Italiana &#8211; Consigli Regionali &#8211; attribuzioni &#8211; manifestazione di autonomie costituzionali &#8211; sono tali.<br /> <br /> 3.- Costituzione Italiana &#8211; Consigli Regionali &#8211; funzione di autorganizzazione interna &#8211; va riconosciuta &#8211; potestà  di disciplinare i propri lavori &#8211; è ricompresa.<br /> <br /> 4.- Costituzione Italiana &#8211; Consigli Regionali &#8211; annullamento del verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia attestante la composizione della medesima commissione &#8211; spettanza allo Stato, e, per esso, al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima &#8211; va negata.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p>Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>1. Costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che &#8211; anche se preparatorio o non definitivo &#8211; sia comunque diretto &#8220;ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità  di esercizio della medesima. </em>in disparte la <em>possibilità  che l&#8217;atto oggetto del conflitto possa essere altresì¬ impugnato in sede giurisdizionale, quel che rileva è, dunque, il tono costituzionale del conflitto stesso, il quale sussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Le attribuzioni dei Consigli regionali, pur non esprimendosi a livello di sovranità , sono manifestazione di autonomie costituzionalmente garantite: conseguentemente, i Consigli regionali godono in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, anche se, «al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Va riconosciuto ai Consigli regionali, al pari che ai due rami del Parlamento, la funzione di autorganizzazione interna, qualificandola, accanto alla funzione legislativa e a quelle di indirizzo politico e di controllo, come parte del nucleo essenziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi &#8220;rappresentativi&#8221;: tale nucleo caratterizzante delle attribuzioni regionali, definito dall&#8217;art. 121, secondo comma, Cost., ricomprende le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, nonchè quelle di controllo e di autorganizzazione.</em><br /> <em>Nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia organizzativa spettante anche alle assemblee legislative regionali è ricompresa la potestà  di disciplinare i propri lavori, sia attraverso l&#8217;approvazione di regolamenti interni che predeterminano le modalità  di funzionamento dei Consigli e delle loro articolazioni, sia attraverso l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione dei regolamenti stessi, attività  che costituiscono razionale completamento dell&#8217;autonomia in questione.</em></p>
<p> <em>4. Lo statuto e la normativa regionale possono assegnare al Consiglio o al suo ufficio di presidenza anche lo svolgimento di alcune funzioni amministrative e non è escluso che la stessa potestà  di autorganizzazione interna dei Consigli regionali si manifesti attraverso atti di esercizio di funzioni amministrative non strettamente coessenziali alla loro potestà  normativa: in questa evenienza, tali atti si collocano all&#8217;esterno della sfera di autonomia costituzionalmente garantita e potrebbero perciò soggiacere a sindacato giurisdizionale, particolarmente se devono essere adottati sulla base di parametri legali: siffatta natura, e il connesso regime di sindacato, non sono perà² predicabili in riferimento al verbale attestante le modalità  con cui è stata decisa la composizione di una commissione consiliare, attraverso l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 9 del regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, cioè della disposizione che allo scopo richiede, per quanto possibile, il ricorso al criterio proporzionale, riferito alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare.</em><br /> <em>Va dichiarato, pertanto, che non spettava allo Stato, e, per esso, al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima, annullare il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia attestante la composizione della medesima commissione, e annulla, per l&#8217;effetto, la sentenza del TAR Puglia 21 febbraio 2019, n. 260.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p> nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 18 aprile 2019, depositato in cancelleria il 30 aprile 2019, iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 28 gennaio 2020 il giudice relatore NicolÃ² Zanon;<br /> uditi l&#8217;avvocato Ida Maria Dentamaro per la Regione Puglia e l&#8217;avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 18 aprile 2019 al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia e al Presidente della prima sezione del TAR Puglia, sede di Bari, e depositato il 30 aprile 2019, la Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di ottenere l&#8217;annullamento &#8211; previa declaratoria di non spettanza allo Stato &#8211; della sentenza 21 febbraio 2019, n. 260, emanata dal TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, avente ad oggetto «rinnovo della composizione della VII Commissione consiliare permanente».<br /> La Regione ricorrente segnala che con nota dell&#8217;11 ottobre 2018 il Presidente del Consiglio regionale della Puglia aveva convocato per il 22 ottobre 2018 le sette commissioni consiliari al fine di procedere al rinnovo della composizione delle stesse, così¬ come previsto dall&#8217;art. 9, ultimo comma, del regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione del 22 dicembre 1970 e s.m.i.<br /> Dal verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare risulta che, nel corso della seduta, il Presidente del Consiglio regionale rilevava che per la VII commissione erano stati designati tredici componenti, con ciò contravvenendo a quanto previsto dal comma 15 del citato art. 9 del regolamento del Consiglio regionale, secondo cui «[n]essuna Commissione può essere composta da un numero superiore a un quarto dei componenti il Consiglio». In virtà¹ dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge statutaria 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), infatti, i componenti del Consiglio regionale sono cinquanta e, di conseguenza, ciascuna commissione può essere composta al massimo da dodici membri.<br /> Al fine di «assicurare la presenza nella VII Commissione di tutte le sensibilità  politiche di opposizione», il Presidente del Consiglio regionale chiedeva ai consiglieri del MoVimento 5 Stelle (di seguito: M5S), «unica forza di opposizione ad aver designato due consiglieri, di indicarne uno solo». A fronte del loro diniego, il Presidente decideva di rimettere a un sorteggio l&#8217;individuazione dell&#8217;unico consigliere del M5S che avrebbe fatto parte della VII commissione.<br /> A seguito di tali vicende, gli otto componenti del citato gruppo consiliare adivano il giudice amministrativo per domandare l&#8217;annullamento del verbale n. 63 del 2018 della VII commissione, e per ottenere «il riconoscimento del diritto del gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle a vedersi attribuiti» due consiglieri all&#8217;interno della commissione stessa.<br /> Il TAR Puglia, con la sentenza n. 260 del 2019 &#8211; respinta, tra le altre, l&#8217;eccezione di difetto assoluto di giurisdizione avanzata dalla Regione Puglia &#8211; riteneva che la decisione del Presidente del Consiglio regionale era stata assunta in lesione del «principio proporzionale di cui all&#8217;art. 9 del regolamento interno, concernente la costituzione delle Commissioni, che devono risultare composte in maniera proporzionale, per quanto possibile, alla consistenza numerica di ciascun Gruppo in Consiglio». Inoltre, il giudice amministrativo affermava la violazione dell&#8217;art. 26, comma 2, lettera d), dello statuto reg. Puglia, secondo cui il Presidente del Consiglio regionale «garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento interno del Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti [al]la tutela dei diritti delle opposizioni».<br /> Annullando il verbale ricordato, il TAR prescriveva alla Regione Puglia di «riavviare da principio la procedura di rinnovo delle operazioni propedeutiche alla ripartizione dei 12 posti di componente della commissione VIi». Il giudice amministrativo riteneva altresì¬ «utile evidenziare, in termini di rigorosa applicazione dell&#8217;art. 9 del regolamento interno, le modalità  di applicazione del metodo proporzionale» al caso di specie. All&#8217;esito dello svolgimento di alcune complesse operazioni «di tipo logico-matematico», individuava puntualmente quanti consiglieri, per ciascun gruppo consiliare, avrebbero dovuto essere designati componenti della commissione.<br /> 2.- Secondo la Regione Puglia, il giudice amministrativo avrebbe «esercitato in modo assai puntuale il c.d. potere conformativo, indicando &#8220;le modalità  di applicazione del metodo proporzionale&#8221;, sviluppando calcoli e spingendosi fino a specificare quale gruppo (peraltro di maggioranza) [doveva] perdere un componente a vantaggio del Movimento 5 Stelle».<br /> Così¬ disponendo, il TAR Puglia avrebbe perà² «attinto in pieno il merito delle determinazioni scaturite dalle votazioni della Commissione consiliare», provocando «la situazione, a dir poco paradossale, di una Commissione composta da 6 consiglieri di maggioranza e 6 di opposizione».<br /> Ad avviso della ricorrente, la citata sentenza del TAR Puglia n. 260 del 2019 sarebbe «stata emanata in carenza assoluta di giurisdizione» ledendo, al tempo stesso, «l&#8217;autonomia costituzionalmente garantita della Regione, e, in particolare, del Consiglio regionale e dei suoi organi interni».<br /> In primo luogo, la Regione ricorrente sostiene che la decisione del TAR Puglia sarebbe stata assunta in totale assenza di giurisdizione del giudice amministrativo: si sarebbe infatti in presenza di atti di un organo interno del Consiglio regionale «adottati nell&#8217;esercizio non giÃ  di una funzione amministrativa, bensì¬ del proprio potere di autorganizzazione». Ai sensi dunque dell&#8217;art. 103 della Costituzione, nonchè degli artt. 7, 133 e 134 dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), gli atti annullati dal TAR esulerebbero da quelli compresi nell&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa.<br /> In particolare, nel caso in esame, la commissione consiliare avrebbe esercitato una attribuzione costituzionalmente garantita ai sensi dell&#8217;art. 121, secondo comma, Cost. nell&#8217;ambito delle «funzioni di indirizzo politico, di controllo sull&#8217;esecutivo regionale e di autorganizzazione» (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 337 del 2009, n. 392 del 1999, n. 289 del 1997, n. 70 del 1985, n. 69 del 1985 e n. 81 del 1975).<br /> Le determinazioni assunte in sede di commissione non sarebbero dunque configurabili come atti amministrativi assoggettabili alla giurisdizione amministrativa, ma quali «atti di autorganizzazione, indispensabili all&#8217;esercizio dei poteri attribuiti al Consiglio regionale dalla Costituzione e dallo Statuto regionale vigente». In particolare, rileverebbe la potestà  legislativa di cui all&#8217;art. 121, secondo comma, Cost., «rispetto alla quale le Commissioni svolgono attività  preparatorie, ausiliarie e talvolta di vero e proprio decentramento delle funzioni attribuite al Consiglio regionale».<br /> Proprio alla luce di tali competenze, la Regione lamenta che lo Stato, tramite il TAR Puglia, «nell&#8217;esercitare la propria giurisdizione sul verbale di cui trattasi [avrebbe] invaso la sfera delle attribuzioni assegnate dalla Costituzione alla Regione, ledendo l&#8217;autonomia e le prerogative costituzionali dell&#8217;Assemblea legislativa e dei suoi organi interni», come declinate dagli artt. 114, secondo comma, 117, 121, secondo comma, e 123 Cost. e come ulteriormente dettagliate negli artt. 23, 25 e 30 dello statuto reg. Puglia.<br /> L&#8217;insieme di tali disposizioni, a dire della Regione Puglia, definirebbe «la sfera riservata, intangibile da qualsiasi altro potere, dell&#8217;autonomia regionale, nello specifico profilo dell&#8217;autonomia istituzionale, organizzativa e funzionale del Consiglio». Gli atti concernenti la costituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti, in particolare, espressione del «connesso strumentale potere di autorganizzazione», sarebbero dunque riconducibili all&#8217;autonomia regionale e sarebbero pertanto tutelati dalle interferenze da parte dei poteri dello Stato, «pena la menomazione delle attribuzioni costituzionali dell&#8217;ente Regione».<br /> 3.- In secondo luogo, la Regione evidenzia come le determinazioni assunte dalla VII commissione siano scaturite da un ampio confronto tra i consiglieri presenti. La proposta di procedere tramite sorteggio sarebbe stata formulata da un consigliere di opposizione e sarebbe stata recepita dal Presidente nell&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;art. 26 dello statuto reg. Puglia e degli artt. 2 e 9 del regolamento interno del Consiglio regionale.<br /> Alla luce di ciò, la sentenza oggetto del ricorso per conflitto avrebbe altresì¬ leso «la prerogativa dell&#8217;insindacabilità  attribuita [ai] consiglieri regionali dall&#8217;art. 122, comma 4, Cost.»: la decisione del TAR Puglia, infatti, avrebbe sottoposto «allo scrutinio del potere giurisdizionale opinioni espresse e voti dati dal Presidente del Consiglio e dai consiglieri regionali nell&#8217;esercizio di funzioni loro proprie».<br /> L&#8217;art. 122, quarto comma, Cost., escluderebbe invece «qualsiasi interferenza e condizionamento esterno sulle determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla Regione», sussistendo, secondo la giurisprudenza costituzionale, «un chiaro parallelismo tra l&#8217;immunità  riconosciuta ai parlamentari dall&#8217;art. 68, comma 1 e quella riconosciuta ai consiglieri regionali». Le attribuzioni di rilievo costituzionale coperte dalla garanzia di cui all&#8217;art. 122, quarto comma, Cost., pur non essendo espressione di sovranità , costituirebbero infatti esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita, il che determinerebbe un «difetto assoluto di giurisdizione in relazione a tutti gli atti che costituiscano esercizio di tali attribuzioni» (vengono nuovamente citate le sentenze n. 392 del 1999, n. 69 del 1985 e n. 81 del 1975).<br /> In particolare, le funzioni del Consiglio regionale cui si riferisce l&#8217;art. 122, quarto comma, Cost., sarebbero quelle individuate dall&#8217;art. 121, secondo comma, Cost., che attribuisce alle Regioni, oltre a quella legislativa, anche «altre funzioni», identificabili nell&#8217;indirizzo politico, nel controllo sull&#8217;esecutivo regionale e nell&#8217;autorganizzazione. A dire della ricorrente, la giurisprudenza costituzionale avrebbe affermato che tali funzioni sarebbero garantite dalla «immunità» di cui all&#8217;art. 122, quarto comma, Cost., «a prescindere dalla forma (legislativa o amministrativa) dell&#8217;atto in cui esse si estrinsecano», poichè tale immunità  sarebbe «connessa esclusivamente all&#8217;obiettiva natura della funzione svolta».<br /> Poichè «l&#8217;immunità  funzionale dei consiglieri regionali» coprirebbe ogni atto riconducibile alla sfera di autonomia propria dell&#8217;organo di appartenenza, e poichè le attività  relative alla costituzione, composizione e rinnovo delle commissioni consiliari sarebbero finalizzate a garantire l&#8217;autonomo funzionamento del Consiglio regionale, tali attività  sarebbero coperte dalle «tutele di cui all&#8217;art. 122, comma 4, Cost.».<br /> Anche con riferimento a questo secondo profilo, la Regione ricorrente evoca le disposizioni dello statuto reg. Puglia (artt. 23, 25 e 30) e del regolamento interno del Consiglio regionale (art. 9) che sarebbero espressione dell&#8217;autonomia riconosciuta dagli artt. 114, secondo comma, e 123 Cost., con specifico riferimento al ruolo delle commissioni consiliari, la cui costituzione rientrerebbe «pleno iure tra gli atti di esercizio delle prerogative dei consiglieri inerenti all&#8217;organizzazione del Consiglio».<br /> La Regione ricorrente segnala, inoltre, come i precedenti della Corte costituzionale posti dal TAR Puglia a fondamento del potere di annullamento del verbale della commissione consiliare (sentenze n. 81 del 2012 e n. 103 del 1993) sarebbero «inconferenti ed erronei, trattandosi di decisioni riguardanti atti del potere esecutivo», e quindi non rilevanti nel caso di specie, che invece concerne le prerogative dell&#8217;assemblea legislativa e dei consiglieri regionali (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 200 del 2008, n. 195 del 2007 e n. 81 del 1975).<br /> Da ultimo, la Regione evidenzia che gli artt. 26 e 28 dello statuto reg. Puglia, nonchè l&#8217;art. 5 del regolamento interno del Consiglio regionale, attribuiscono al Presidente del Consiglio regionale, in cooperazione con l&#8217;ufficio di presidenza, il compito di tutelare le prerogative dei consiglieri regionali. Alla luce di ciò, qualsiasi doglianza relativa alle funzioni dei consiglieri avrebbe dovuto essere sottoposta proprio all&#8217;ufficio di presidenza, in quanto organo che lo statuto reg. Puglia individua come titolare di tale competenza.<br /> 4.- Con atto depositato il 3 giugno 2019 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari l&#8217;inammissibilità  del ricorso.<br /> Nel ripercorrere i fatti, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato precisa come il TAR Puglia avrebbe accertato «l&#8217;illegittimità  dell&#8217;eliminazione, nell&#8217;ambito della procedura di rinnovo della ripartizione dei 12 posti di rappresentanti nella commissione, di un componente designato dal M5S &#8220;per violazione dello Statuto e del regolamento interno nonchè per eccesso di potere sotto forma di difetto d&#8217;istruttoria e di motivazione, oltre che per sviamento e disparità  di trattamento&#8221;, disponendo che la Regione provveda a &#8220;riavviare da principio la procedura&#8221; con le &#8220;modalità  di applicazione del metodo proporzionale&#8221;Â».<br /> L&#8217;Avvocatura eccepisce l&#8217;inammissibilità  del ricorso, in quanto esso sarebbe stato «proposto avverso un atto che, pur promanando da un&#8217;autorità  giurisdizionale e, quindi, da un potere statale, non è idoneo ad esprimere in maniera definitiva la volontà  del potere di appartenenza». Evocando la sentenza n. 81 del 2012 della Corte costituzionale, l&#8217;Avvocatura sostiene che la Regione avrebbe avuto l&#8217;onere di esperire preventivamente «i rimedi processuali offerti dall&#8217;ordinamento, al fine di consentire al giudice superiore una verifica circa l&#8217;effettiva sindacabilità  dell&#8217;atto censurato», secondo quanto risulterebbe anche dall&#8217;art. 7 cod. proc. amm. Ciò con l&#8217;obiettivo di evitare che il conflitto di attribuzione «venga inammissibilmente a configurarsi come un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale».<br /> Segnala l&#8217;Avvocatura che, al momento in cui veniva depositato l&#8217;atto di costituzione in giudizio, era giÃ  pendente di fronte al Consiglio di Stato il ricorso volto ad ottenere l&#8217;annullamento della sentenza del TAR Puglia oggetto del presente conflitto.<br /> In secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile perchè volto a sollecitare un controllo su «asseriti errores in iudicando commessi dal Giudice amministrativo» non deducibili in sede di conflitto (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 81 del 2012 e n. 2 del 2007): in particolare, la doglianza regionale secondo cui il giudice amministrativo non avrebbe rispettato i limiti del proprio sindacato non riguarderebbe «un&#8217;asserita invasione della sfera di attribuzione regionale costituzionalmente garantita», bensì¬ «un&#8217;asserita erronea interpretazione della nozione di &#8220;atto amministrativo&#8221; suscettibile di sindacato giurisdizionale». Il ricorso regionale si tradurrebbe dunque «in uno strumento atipico di impugnazione della sentenza» del TAR Puglia.<br /> 5.- Con ulteriore memoria depositata il 7 gennaio 2020, l&#8217;Avvocatura generale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità  del ricorso, dando atto che, successivamente al deposito del proprio atto di costituzione in giudizio, il Consiglio di Stato ha sospeso l&#8217;efficacia esecutiva della sentenza del TAR Puglia oggetto del conflitto (Consiglio di Stato, sezione quinta, ordinanze 5 luglio 2019, n. 3426, e 7 ottobre 2019, n. 5079).<br /> Sottolinea l&#8217;Avvocatura generale che il giudice di secondo grado ha affermato che in presenza di «interna corporis organizzativi di un organo a competenza legislativa [&#038;], il sindacato del giudice amministrativo cede di fronte al principio costituzionale di separazione dei poteri». Tesi &#8211; aggiunge l&#8217;Avvocatura generale &#8211; giÃ  affermata dalla giurisprudenza di legittimità  (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 3 marzo 2016, n. 4190) in un caso «sostanzialmente sovrapponibile a quello in esame».<br /> Proprio l&#8217;intervenuta decisione del Consiglio di Stato confermerebbe l&#8217;inammissibilità  del ricorso regionale, posto che il conflitto di attribuzione avrebbe «una funzione tipicamente &#8220;residuale&#8221;, e, quindi, [sarebbe] ammesso solo laddove non esistano altri rimedi esperibili». Nel presente caso, invece, proprio la proposizione del ricorso al Consiglio di Stato attesterebbe che la Regione Puglia avrebbe dato vita «ad una impropria duplicazione di giudizi [&#038;] aventi [&#038;] il medesimo oggetto e sostanzialmente fondati sulle stesse ragioni di doglianza». Il difetto di residualità  renderebbe pertanto il ricorso inammissibile.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- La Regione Puglia ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per sentir dichiarare che non spetta allo Stato &#8211; e per esso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima &#8211; emanare la sentenza 21 febbraio 2019, n. 260, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, avente ad oggetto il rinnovo della composizione della medesima commissione.<br /> Ad avviso della ricorrente, la sentenza in questione sarebbe stata pronunciata in difetto assoluto di giurisdizione, dunque in contrasto con l&#8217;art. 103 della Costituzione, e, in particolare, avrebbe inciso &#8211; in lesione degli artt. 114, secondo comma, 117, 121, primo e secondo comma, e 123 Cost. &#8211; sui poteri di autorganizzazione del Consiglio regionale, titolare della potestà  legislativa.<br /> Sindacando il contenuto del verbale della commissione consiliare, inoltre, la sentenza del TAR Puglia avrebbe sottoposto a scrutinio opinioni espresse e voti dati dai consiglieri regionali nell&#8217;esercizio di attribuzioni previste dagli artt. 114, secondo comma, 117, 121, primo e secondo comma, e 123 Cost. In tal modo, avrebbe violato la prerogativa dell&#8217;insindacabilità  garantita ai consiglieri regionali dall&#8217;art. 122, quarto comma, Cost.<br /> Per tali ragioni, chiede la ricorrente che questa Corte, accogliendo il ricorso, annulli la citata sentenza.<br /> 2.- In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità  del ricorso formulate, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato.<br /> 2.1.- Innanzitutto, secondo il resistente, il ricorso sarebbe inammissibile perchè la Regione avrebbe impugnato per conflitto un atto che &#8211; pur promanando da un&#8217;autorità  giurisdizionale e, quindi, da un potere statale &#8211; non sarebbe «idoneo ad esprimere in maniera definitiva la volontà  del potere di appartenenza». Evocando quanto asseritamente affermato dalla sentenza n. 81 del 2012 di questa Corte, assume l&#8217;Avvocatura generale che la Regione, prima di proporre ricorso per conflitto, avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della sentenza, dato che quest&#8217;ultima, proprio perchè non definitiva, non sarebbe suscettibile di «generare una lesione definitiva delle attribuzioni costituzionali rivendicate dalla parte regionale».<br /> L&#8217;eccezione è da respingere.<br /> Non pertinente, in primo luogo, è il richiamo alla sentenza n. 81 del 2012. In quel caso non fu infatti l&#8217;assenza di definitività  della pronuncia del giudice amministrativo oggetto di ricorso a determinare l&#8217;inammissibilità  dello stesso, bensì¬ l&#8217;aver la Regione ricorrente denunciato «semplici errores in iudicando», portando così¬ all&#8217;esame della Corte un conflitto di attribuzioni che si risolveva «in un improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice amministrativo».<br /> Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che &#8211; anche se preparatorio o non definitivo &#8211; sia comunque diretto &#8220;ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità  di esercizio della medesima&#8221;Â» (sentenza n. 332 del 2011; nello stesso senso, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988).<br /> In disparte la possibilità  che l&#8217;atto oggetto del conflitto possa essere altresì¬ impugnato in sede giurisdizionale, quel che rileva è, dunque, il tono costituzionale del conflitto stesso, il quale sussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2018, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013).<br /> Quando, in particolare, oggetto di ricorso siano sentenze o altri atti giurisdizionali, il conflitto intersoggettivo è costantemente ritenuto ammissibile, in presenza delle anzidette condizioni, anche laddove l&#8217;atto sia non definitivo e altresì¬ contestualmente impugnato in sede giurisdizionale (di recente, sentenze n. 259 e n. 57 del 2019, n. 2 del 2018 e n. 260 del 2016).<br /> L&#8217;ammissibilità  del conflitto intersoggettivo da atti giurisdizionali, in altre parole, è condizionata dalla sussistenza del tono costituzionale, nonchè dalla giÃ  rilevata esigenza che il ricorso non si risolva in un mezzo improprio di censura sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale.<br /> Per queste complessive ragioni, non incidono sull&#8217;ammissibilità  del presente conflitto le ordinanze del Consiglio di Stato, sezione quinta, 7 ottobre 2019, n. 5079 e 5 luglio 2019, n. 3426, con le quali il giudice di secondo grado ha accolto l&#8217;istanza cautelare presentata dalla Regione Puglia, sospendendo l&#8217;efficacia della impugnata sentenza del TAR.<br /> Infatti, la mera sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto impugnato &#8211; che continua ad essere presente nell&#8217;ordinamento, pur se in una situazione di &#8220;quiescenza&#8221; &#8211; non fa venir meno l&#8217;interesse al ricorso, «dal momento che &#8220;la lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell&#8217;atto invasivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l&#8217;interesse dell&#8217;ente all&#8217;accertamento del riparto costituzionale delle competenze&#8221;Â» (sentenza n. 328 del 2010, che richiama le sentenze n. 287 del 2005, n. 222 del 2006 e n. 199 del 2004).<br /> 2.2.- Assume inoltre il resistente che il ricorso sarebbe inammissibile perchè la ricorrente avrebbe promosso un conflitto volto a sollecitare un controllo su «errores in iudicando commessi dal Giudice amministrativo», non deducibili in sede di conflitto.<br /> Anche questa seconda eccezione non è fondata.<br /> Quel che la Regione Puglia contesta non è il modo di esercizio della funzione da parte del giudice amministrativo, ma la sussistenza stessa, in capo a quest&#8217;ultimo, del potere giurisdizionale. Asserisce infatti la ricorrente che, annullando il verbale di una commissione del Consiglio regionale, il TAR Puglia avrebbe agito in carenza assoluta di giurisdizione, e per questo avrebbe leso attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione stessa dagli artt. 114, secondo comma, 117, 121, primo e secondo comma, 123 Cost., nonchè riconosciute ai consiglieri regionali dall&#8217;art. 122, quarto comma, Cost.<br /> Si è dunque in presenza di un ricorso in cui è contestata «l&#8217;esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente», ciò che rende il conflitto ammissibile, secondo il costante orientamento di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 2 del 2018, n. 235 e n. 107 del 2015).<br /> 3.- Nel merito, mentre il ricorso per conflitto di attribuzione non è fondato in riferimento all&#8217;art. 122, quarto comma, Cost. &#8211; per l&#8217;assorbente ragione che l&#8217;impugnata sentenza del TAR non chiama i consiglieri regionali «a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni» &#8211; lo è, invece, con riferimento agli artt. 114, secondo comma, 117 e 121, secondo comma, Cost. In base a tali disposizioni costituzionali non spetta allo Stato, e, per esso, al giudice amministrativo, annullare il verbale attestante la composizione di una commissione consiliare permanente del Consiglio regionale. Va perciò annullata la sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, n. 260 del 2019.<br /> 3.1.- Ricorre nella giurisprudenza costituzionale, giÃ  in alcune pronunce risalenti (ex multis, sentenze n. 110 del 1970 e n. 66 del 1964), l&#8217;affermazione secondo cui le attribuzioni dei Consigli regionali, pur non esprimendosi a livello di sovranità , sono manifestazione «di autonomie costituzionalmente garantite» (da ultimo ordinanza n. 15 del 2019; in tal senso, ex plurimis, sentenze n. 279 del 2008, n. 365 e n. 301 del 2007). Conseguentemente, «i Consigli regionali godono [&#038;] in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento», anche se, «al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso» (ordinanza n. 15 del 2019; sentenza n. 39 del 2014).<br /> In particolare, come ricordato nella sentenza n. 43 del 2019, la giurisprudenza costituzionale ha pacificamente riconosciuto ai Consigli regionali, al pari che ai due rami del Parlamento, la funzione di autorganizzazione interna, qualificandola, accanto alla funzione legislativa e a quelle di indirizzo politico e di controllo, come parte del «nucleo essenziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi &#8220;rappresentativi&#8221;Â» (sentenza n. 69 del 1985; in senso analogo, sentenza n. 289 del 1997, ove si afferma che tale nucleo caratterizzante delle attribuzioni regionali, definito dall&#8217;art. 121, secondo comma, Cost., ricomprende, per quanto qui rileva, le funzioni legislative e regolamentari, «di indirizzo politico, nonchè quelle di controllo e di autorganizzazione»).<br /> Nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia organizzativa spettante anche alle assemblee legislative regionali è ricompresa la potestà  di disciplinare i propri lavori, sia attraverso l&#8217;approvazione di regolamenti interni che predeterminano le modalità  di funzionamento dei Consigli e delle loro articolazioni, sia attraverso l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione dei regolamenti stessi, attività  che costituiscono razionale completamento dell&#8217;autonomia in questione (analogamente, sia pur con riferimento al diverso caso dell&#8217;autodichia di ciascuna Camera, sentenza n. 262 del 2017).<br /> Lo statuto e la normativa regionale possono assegnare al Consiglio o al suo ufficio di presidenza anche lo svolgimento di alcune funzioni amministrative e non è escluso che la stessa potestà  di autorganizzazione interna dei Consigli regionali si manifesti attraverso atti di esercizio di funzioni amministrative non strettamente coessenziali alla loro potestà  normativa (sentenze n. 43 del 2019, n. 337 del 2009, n. 69 del 1985 e n. 81 del 1975). In questa evenienza, tali atti si collocano all&#8217;esterno della sfera di autonomia costituzionalmente garantita e potrebbero perciò soggiacere a sindacato giurisdizionale, particolarmente se devono essere adottati sulla base di parametri legali.<br /> Certo è perà² che siffatta natura, e il connesso regime di sindacato, non sono predicabili in riferimento al verbale attestante le modalità  con cui è stata decisa la composizione di una commissione consiliare, attraverso l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 9 del regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, cioè della disposizione che allo scopo richiede, per quanto possibile, il ricorso al criterio proporzionale, riferito alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare.<br /> Nel caso che dÃ  origine al presente conflitto, non si è di fronte a un atto amministrativo, da adottarsi nel rispetto di parametri legali &#8220;esterni&#8221;, ma all&#8217;interpretazione e all&#8217;applicazione di un criterio (appunto la composizione delle commissioni in proporzione, per quanto possibile, alla forza numerica dei gruppi consiliari) stabilito dallo stesso regolamento interno del Consiglio regionale, criterio esso stesso espressivo, in questa forma, di discrezionalità  politica. Si tratta perciò di una decisione strettamente collegata alla potestà  di autorganizzazione del Consiglio, «con carattere di essenzialità  e diretta incidenza, tale che, in sua mancanza, l&#8217;attività  del Consiglio [&#038;] sarebbe menomata o ne sarebbe significativamente incisa» (sentenza n. 43 del 2019).<br /> L&#8217;annullamento del verbale attestante la composizione della commissione consiliare, nonchè il ricorso, da parte della stessa sentenza impugnata, a un &#8220;potere conformativo&#8221; particolarmente penetrante &#8211; che sviluppa calcoli e indica addirittura soluzioni numeriche precise, in vista di una particolare applicazione del criterio proporzionale &#8211; incidono sulla composizione della commissione consiliare in questione, e persino sullo stesso equilibrio, in quella commissione, tra forze politiche di maggioranza e di opposizione, visto che all&#8217;esito della soluzione predisposta in sentenza la commissione finirebbe per essere composta paritariamente, almeno secondo quanto asserito dalla Regione ricorrente, da consiglieri di maggioranza e di opposizione. Il nucleo essenziale della potestà  di autorganizzazione consiliare costituzionalmente garantita, tuttavia, risiede proprio nella facoltà  di decidere, sia in ordine alle modalità  del riparto proporzionale dei consiglieri nelle commissioni, sia in relazione al necessario rispetto, in esse, del corretto rapporto numerico tra maggioranza e opposizione.<br /> D&#8217;altra parte, la garanzia della potestà  di autorganizzazione è, al tempo stesso, protezione della funzione legislativa regionale, cui ogni commissione consiliare permanente, come noto, fornisce un contributo determinante. Mette conto ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i Consigli regionali devono esercitare la potestà  legislativa «in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano nè vincolarla nè incidere sull&#8217;efficacia degli atti che ne sono espressione» (sentenza n. 39 del 2014).<br /> Lo stesso Consiglio di Stato, adÃ¬to in sede cautelare, ha del resto deciso la sospensione dell&#8217;impugnata sentenza del TAR Puglia, evidenziando che di fronte a «interna corporis organizzativi di un organo a competenza legislativa [&#038;] il sindacato del giudice amministrativo cede di fronte al principio costituzionale di separazione dei poteri» (Consiglio di Stato, sezione quinta, ordinanza 5 luglio 2019, n. 3426).<br /> 3.2.- Da un lato, quindi, la scelta in ordine alla composizione di una commissione consiliare è diretta espressione della potestà  di autorganizzazione spettante al Consiglio regionale, dall&#8217;altro tale potestà  finisce per essere assorbita tra le garanzie che assistono lo svolgimento della funzione legislativa regionale, cui le commissioni consiliari permanenti contribuiscono in modo determinante: di talchè ogni sindacato esterno sulle decisioni relative alla composizione di tali commissioni è svolto in difetto assoluto di giurisdizione, determinando una lesione delle attribuzioni costituzionali previste dagli artt. 114, secondo comma, 117 e 121, secondo comma, Cost.<br /> La soluzione qui affermata coincide con quella assunta dalla Corte di cassazione (sezioni unite civili, ordinanza 3 marzo 2016, n. 4190), che, in un caso analogo, ha stabilito che le decisioni relative alla composizione delle commissioni permanenti dei Consigli regionali sono atti che «sia direttamente che indirettamente concorrono a consentire l&#8217;esercizio, da parte della stessa Assemblea, della funzione legislativa», e che eventuali censure sulle determinazioni del Presidente dell&#8217;Assemblea in ordine a tali aspetti «non sono quindi certamente proponibili in sede di impugnazione di quegli atti dinnanzi al giudice amministrativo».<br /> Va aggiunto che, nel caso di specie, non manca una procedura cui i consiglieri regionali possono ricorrere per prospettare l&#8217;asserita lesione delle loro prerogative. L&#8217;art. 5 del regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce, infatti, che l&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale (nel quale sono necessariamente presenti anche componenti provenienti da gruppi di opposizione) ha il compito di assicurare «l&#8217;esercizio dei diritti dei Consiglieri, tutelandone le prerogative».<br /> Ai sensi degli artt. 114, secondo comma, 117, 121, secondo comma, Cost., non spettava pertanto allo Stato, e per esso al TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, emanare la sentenza 21 febbraio 2019, n. 260, che va di conseguenza annullata.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara che non spettava allo Stato, e, per esso, al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima, annullare il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia attestante la composizione della medesima commissione, e annulla, per l&#8217;effetto, la sentenza del TAR Puglia 21 febbraio 2019, n. 260.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> NicolÃ² ZANON, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.20</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2020-n-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2020-n-20/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.20</a></p>
<p>Aldo Carosi, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore; (ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 giugno-3 luglio 2017, depositato in cancelleria il 7 luglio 2017, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2017).</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2020-n-20/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.20</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Carosi, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore; (ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 giugno-3 luglio 2017, depositato in cancelleria il 7 luglio 2017, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2017).</span></p>
<hr />
<p>Va dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Sanità  &#8211; personale &#8211; lettera b) dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 4 del 2017 &#8211; assegnazione di specifico punteggio unicamente al personale che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione &#8211; contrasto con i criteri di valutazione dei titoli stabiliti nell&#8217;ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario Nazionale &#8211; sussistenza &#8211; va esclusa.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), nel testo originario e in quello modificato dall&#8217;art. 17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione: se, infatti, la Regione può assicurare i servizi di assistenza sanitaria tramite forme esternalizzate nell&#8217;esercizio della sua competenza residuale in materia di «organizzazione amministrativa» e, al contempo, di quella concorrente in materia di «tutela della salute», può altresì¬, avvalendosi di questa stessa competenza concorrente, prevedere una misura intesa a riconoscere, nell&#8217;ambito del curriculum formativo e professionale, l&#8217;esperienza maturata dai soggetti impiegati nel settore sanitario attraverso forme esternalizzate che intendano concorrere per l&#8217;assunzione nel Servizio sanitario regionale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 giugno-3 luglio 2017, depositato in cancelleria il 7 luglio 2017, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2017.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Lazio;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br /> udito l&#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2019.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 30 giugno-3 luglio 2017 e depositato il 7 luglio 2017 (reg. ric. n. 49 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. l, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia «tutela della salute».<br /> 1.1.- Espone il ricorrente che l&#8217;art. 1, comma 1, della citata legge reg. Lazio n. 4 del 2017 prevede: «Ferme restando le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione: a) ai fini dell&#8217;applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l&#8217;assunzione di personale precario del comparto sanità ) e dall&#8217;articolo l, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l&#8217;assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa regionale; b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell&#8217;assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sarà  riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell&#8217;ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto».<br /> 1.2.- Ad avviso del ricorrente, la disposizione contenuta nella riportata lettera b) dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 4 del 2017, nell&#8217;imporre alla commissione esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, contrasta con i criteri di valutazione dei titoli stabiliti nell&#8217;ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario dall&#8217;art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e dall&#8217;art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati in attuazione dell&#8217;art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).<br /> Tali disposizioni statali distinguono i criteri di valutazione dei titoli in tre categorie (carriera, titoli accademici e di studio, curriculum formativo e professionale) e stabiliscono che il punteggio attribuibile dalla commissione per il curriculum formativo e professionale è «globale», in quanto sono valutate le attività  professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli giÃ  valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell&#8217;arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.<br /> Secondo l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, l&#8217;attribuzione di tale punteggio globale da parte della commissione esaminatrice, che dovrà  essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo, «mira a garantire un certo margine di discrezionalità  riconosciuta alla Commissione stessa, al fine di valutare gli elementi del curriculum ritenuti qualificanti rispetto all&#8217;incarico da ricoprire». La disposizione regionale impugnata, nell&#8217;imporre invece un obbligo alla commissione esaminatrice di assegnare un distinto, specifico «punteggio nell&#8217;ambito del curriculum formativo e professionale» per l&#8217;attività  svolta attraverso processi di esternalizzazione, lederebbe il carattere «globale», previsto dalle disposizioni statali, del punteggio attribuibile per tale curriculum.<br /> Il ricorrente ritiene pertanto che l&#8217;intervento normativo regionale «modifica ed integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli stabilita dalla disciplina statale sopra menzionata, incidendo altresì¬ sulla discrezionalità  attribuita alla commissione da detta disciplina statale». In tal modo esso comporta la violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» contenuti nella disciplina statale sopra citata costituente parametro interposto.<br /> In proposito, la difesa statale rappresenta che «[l]a Corte Costituzionale ha infatti affermato in varie occasioni (sent. nn. 422/2006; 295/2009; 181/2006; 251/2016) che i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie essendo strumentali alla prestazione del servizio, e incidendo sulle condizioni di fruizione delle prestazioni rese all&#8217;utenza, condizionate dalla capacità  e professionalità  di tutti i sanitari addetti al servizio, attengono alla potestà  legislativa regionale in materia concorrente di tutela della salute. Ne consegue il doveroso rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge statale, tra cui devono annoverarsi quei principi, dati con riferimento alle modalità  e ai requisiti di accesso, che si collocano in una prospettiva di miglioramento del &#8220;rendimento&#8221; del servizio offerto e dunque di garanzia, oltre che del buon andamento dell&#8217;amministrazione e della qualità  dell&#8217;attività  assistenziale erogata».<br /> 1.3.- Il ricorrente afferma poi che la disposizione regionale, nel riconoscere «l&#8217;assegnazione di &#8220;un punteggio nell&#8217;ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto&#8230;&#8221; solo ai soggetti impiegati nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione [&#038;], rischia di privilegiare tale categoria di concorrenti rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla menzionata l. n. 208 del 2015 per l&#8217;assunzione a tempo indeterminato, siano stati giÃ  assunti a tempo determinato nell&#8217;ambito del servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica».<br /> 2.- La Regione Lazio si è costituita con atto depositato il 10 agosto 2017, riservandosi di presentare memoria difensiva.<br /> 3.- Successivamente alla presentazione del ricorso la disposizione impugnata è stata modificata dall&#8217;art. 17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), a decorrere dal 17 agosto 2017, nei seguenti termini: «[a]lla lettera b) del comma 1 dell&#8217;articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: &#8220;al personale che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera a),&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla lettera a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste&#8221;; b) le parole: &#8220;sarà  riconosciuto, nelle procedure concorsuali,&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;viene riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive&#8221;Â».<br /> 4.- In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione, originariamente fissata per il 17 aprile 2018, la Regione Lazio ha depositato memoria, deducendo che la disposizione impugnata non comporta alcuna lesione della normativa statale e nemmeno dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi in materia di «tutela della salute», poichè essa costituisce espressione della potestà  legislativa concorrente della Regione, specificando «quale attività  professionale può essere considerata nell&#8217;attribuzione del punteggio al curriculum».<br /> Nel sostenere che la intervenuta modifica normativa chiarisce che la disposizione «si applica alle procedure concorsuali ordinarie eventualmente bandite dopo l&#8217;espletamento delle procedure concorsuali straordinarie di cui al DPCM 6 marzo 2015 e all&#8217;articolo 1 comma 543 L. 208/2015», la Regione assume che in tal modo, per i soggetti che partecipano alle procedure concorsuali ordinarie, l&#8217;attività  sanitaria svolta in forma esternalizzata o interinale, «non potendo esser valutata come servizio prestato, viene valutata in misura minima nell&#8217;ambito del curriculum, quale &#8220;attività  professionale idonea ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione personale acquisito&#8221;, così¬ come previsto dall&#8217;art. 11 comma 1 lett. c), del DPR 483/1997 e art. 11 comma 1 n. 4 lett. a) DPR 220/2001».<br /> La resistente ritiene che «[c]ontrariamente a quanto sostiene la difesa erariale la commissione non è obbligata ad assegnare un punteggio ai concorrenti, integrando in tal modo la griglia di valutazione prevista dalla normativa statale», limitandosi la norma «ad indicare un elemento da considerare (l&#8217;attività  sanitaria svolta) nell&#8217;ambito della valutazione del curriculum, il quale rimane titolo valutabile nel suo insieme».<br /> Nel contestare l&#8217;interpretazione della norma fornita dal ricorrente e gli effetti che ne farebbe discendere, la difesa regionale sostiene che «i lavoratori giÃ  assunti con contratti a tempo determinato da enti sanitari possono partecipare alle procedure di assunzione straordinarie disciplinate dalla legge 208/2015, mentre i lavoratori impiegati nelle aziende sanitarie con processi di esternalizzazione possono partecipare solo alle procedure concorsuali ordinarie», ed afferma che, in riferimento invece alle procedure ordinarie cui possono partecipare entrambe le categorie di lavoratori, per coloro che hanno prestato lavoro alle dipendenze degli enti sanitari, il servizio svolto sarà  valutato come titolo di carriera in modo pìù incisivo, mentre per i soggetti che hanno prestato attività  interinale o come dipendenti di cooperative per aziende sanitarie, l&#8217;attività  espletata verrà  considerata per la valutazione del curriculum.<br /> La Regione assume che tale portata della previsione normativa in esame era giÃ  sufficientemente chiara nella formulazione originaria della disposizione, ancorchè precisata dalla sua intervenuta modifica, e conclude chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque non fondata la questione di legittimità .<br /> 4.1.- Anche il ricorrente, in prossimità  dell&#8217;udienza originariamente fissata, ha presentato memoria deducendo la irrilevanza, ai fini del giudizio di costituzionalità , della modifica così¬ apportata dall&#8217;art. 17, comma 92, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017 alla disposizione impugnata.<br /> Secondo la difesa statale la novella non modifica sostanzialmente i profili di illegittimità  giÃ  ravvisati nella disposizione impugnata, mentre, a sua volta, è «censurabile per gli stessi motivi in quanto lascia invariato l&#8217;obbligo imposto alla commissione esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione».<br /> Confermata pertanto l&#8217;impugnativa promossa avverso la disposizione regionale in oggetto, il ricorrente, rappresentando che era nel frattempo emersa la possibilità  di un intervento normativo da parte della Regione Lazio, inteso a modificare l&#8217;art. 17, comma 92, della legge regionale n. 9 del 2017, per superare le perduranti criticità  recate dalla disposizione impugnata, chiedeva il rinvio a nuovo ruolo per consentire di definire l&#8217;iter normativo.<br /> 5.- In assenza di un tale nuovo intervento normativo ad opera della Regione Lazio, la questione è pervenuta all&#8217;udienza per la discussione.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. l, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia «tutela della salute».<br /> 1.1.- La disposizione impugnata stabilisce: «b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell&#8217;assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sarà  riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell&#8217;ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto».<br /> 1.2.- Secondo il ricorrente la disposizione regionale violerebbe l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., ledendo i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» configurati dalle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli nell&#8217;ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario, dettate dagli artt. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati in attuazione dell&#8217;art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).<br /> In particolare la difesa statale assume che la disposizione regionale contrasterebbe con i criteri di valutazione del curriculum professionale e formativo, stabiliti dalla normativa statale, in quanto modifica e integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli, e incide altresì¬ sulla discrezionalità  attribuita alla commissione, laddove le impone di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione.<br /> Inoltre, la disposizione regionale impugnata, nel riconoscere l&#8217;assegnazione del predetto punteggio solo ai soggetti impiegati nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, rischierebbe di privilegiare tale categoria di concorrenti rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â», per l&#8217;assunzione a tempo indeterminato, siano stati giÃ  assunti a tempo determinato nell&#8217;ambito del Servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica.<br /> Infine, il ricorrente assume che la sopravvenuta modifica della disposizione in esame ad opera dell&#8217;art. 17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), a decorrere dal 17 agosto 2017, non incide sui prospettati termini della questione, lasciando inalterati i profili di illegittimità  riscontrati nella disposizione regionale.<br /> 2.- In via preliminare, occorre verificare se la novella recata dall&#8217;art. 17, comma 92, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, non oggetto di autonoma impugnativa, esplichi effetti sul presente giudizio, avendo il ricorrente sostenuto la sua irrilevanza in quanto non avrebbe modificato il contenuto sostanziale della disposizione impugnata.<br /> 2.1.- L&#8217;art. 17, comma 92, lettere a) e b), della legge reg. Lazio n. 9 del 2017 dispone, con decorrenza dal 17 agosto 2017: «[a]lla lettera b) del comma 1 dell&#8217;articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: &#8220;al personale che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera a),&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla lettera a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste&#8221;; b) le parole: &#8220;sarà  riconosciuto, nelle procedure concorsuali,&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;viene riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive&#8221;Â».<br /> 2.2.- Risulta evidente che tali modifiche lasciano intatto il nucleo precettivo dell&#8217;originaria versione della disposizione regionale contestato dal ricorrente.<br /> Conseguentemente lo ius superveniens non incide sul contenuto essenziale della questione, costituito dalla asserita impossibilità  per il legislatore regionale di disporre in ordine ai criteri di valutazione dei titoli come stabiliti dalla normativa statale, in quanto integranti un principio fondamentale da essa posto nella materia «tutela della salute».<br /> Pertanto, in forza del principio di effettività  della tutela delle parti nei giudizi in via di azione pìù volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 87 del 2014, n. 193 e n. 159 del 2012), l&#8217;odierna questione va estesa alla intervenuta modifica normativa della disposizione in esame, non rilevando che tale modifica non sia stata oggetto di autonoma impugnativa.<br /> 3.- Nel merito la questione non è fondata.<br /> 3.1.- La disposizione regionale in esame inerisce al sistema di valutazione del curriculum formativo e professionale come delineato dalle ricordate disposizioni statali, prevedendo l&#8217;attribuzione nel suo ambito di un punteggio al personale impegnato in forme esternalizzate di assistenza ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale.<br /> Il thema decidendum del presente giudizio è dunque costituito dalla prospettata lesione, ad opera del legislatore regionale, dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute» che, ad avviso del ricorrente, sono configurati dalle ricordate disposizioni statali in materia di criteri di valutazione dei titoli nell&#8217;ambito della disciplina concorsuale per l&#8217;assunzione del personale del Servizio sanitario nazionale.<br /> 3.2.- La Regione Lazio non contesta la riconducibilità  dell&#8217;intervento normativo alla materia «tutela della salute», ma afferma che esso costituisce legittima espressione della sua competenza concorrente nella materia stessa, in quanto specifica «quale attività  professionale può essere considerata nell&#8217;attribuzione del punteggio al curriculum».<br /> 3.3.- La causa et ratio dell&#8217;intervento normativo in oggetto sono, con ogni evidenza, individuabili nella esigenza avvertita dal legislatore regionale di integrare il risalente sistema di valutazione dei titoli ai fini del curriculum formativo e professionale configurato dalle previsioni statali, allo scopo di tener conto della evoluzione del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione Lazio per adempiere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale in esito alle profonde innovazioni dell&#8217;assetto organizzativo del settore intervenute dopo la riforma operata dal d.lgs. n. 502 del 1992.<br /> Occorre difatti rilevare che, anche a seguito degli interventi statali adottati, in particolare a partire dalla fine del primo decennio del secolo, per contenere la spesa pubblica nel settore sanitario attraverso la riduzione dei costi per il personale e il prolungato blocco del turnover, la Regione Lazio si è avvalsa, per l&#8217;assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, di forme esternalizzate di impiego, ossia di prestazioni lavorative svolte da dipendenti di cooperative e di società  di somministrazione (giÃ  di lavoro interinale).<br /> Al contempo, il ricorso alle predette modalità  di assistenza diretta e indiretta ai pazienti è stato reso possibile anche dalle profonde innovazioni della disciplina in materia di lavoro e, segnatamente, di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con applicazione ad esso delle forme di lavoro flessibile previste dalle leggi sui rapporti di lavoro nell&#8217;impresa.<br /> Pur non avendo avuto un &#8220;rapporto diretto&#8221; con il datore di lavoro pubblico, i lavoratori impiegati in forme riconducibili a processi di esternalizzazione hanno comunque prestato assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, così¬ contribuendo a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nell&#8217;ambito del Servizio sanitario.<br /> La Regione Lazio, pertanto, ritiene legittimo, ai fini delle procedure di assunzione del personale nel Servizio sanitario regionale, riconoscere, nell&#8217;ambito del curriculum formativo e professionale, l&#8217;esperienza in tal modo acquisita dai predetti lavoratori nello specifico settore per il quale è indetta la procedura ordinaria di reclutamento, attesa la congruità  di una tale esperienza con gli impieghi oggetto della procedura stessa.<br /> Diversamente, accedendo ad interpretazione rigorosa dei termini «servizio reso» e «carriera» presenti nelle ricordate disposizioni statali, in assenza della previsione regionale in esame la commissione non potrebbe operare autonomamente la valutazione di tali esperienze, sicchè i lavoratori interessati, pur avendo acquisito specifica esperienza nel settore sanitario, sarebbero equiparati ad aspiranti all&#8217;impiego presso il Servizio sanitario regionale privi di specifiche conoscenze.<br /> 4.- Alla stregua delle considerazioni svolte, la disposizione regionale in esame deve ritenersi legittima espressione della competenza regionale concorrente in materia di «tutela della salute», in quanto apporta una integrazione al sistema configurato dall&#8217;ordinamento statale per profili non da esso considerati, ma pur sempre coerente con l&#8217;assetto e le finalità  del sistema valutativo dei titoli da esso contemplato.<br /> 4.1.- Con riguardo alla fattispecie in esame, la previsione regionale non risulta violare alcun principio fondamentale rinvenibile nella disciplina statale in materia.<br /> Nel rispetto dell&#8217;impianto generale configurato dal legislatore statale, la Regione Lazio ha assunto, nell&#8217;esercizio della competenza concorrente in materia di «tutela della salute», una misura che risulta oggettivamente e ragionevolmente conseguente e funzionale alla concreta struttura organizzativa e gestionale da essa adottata per assicurare il Servizio sanitario, nonchè il portato delle esperienze maturate nello specifico ambito territoriale per effetto delle tipologie di prestazioni lavorative di cui si è avvalsa la Regione stessa nell&#8217;esercizio della sua competenza in materia di «organizzazione amministrativa».<br /> In tal senso la disposizione regionale in oggetto risulta pienamente coerente con l&#8217;assetto costituzionale e ordinamentale nello specifico settore di attività  in esame: se la Regione può assicurare i servizi di assistenza sanitaria tramite forme esternalizzate nell&#8217;esercizio della sua competenza residuale in materia di «organizzazione amministrativa» e, al contempo, di quella concorrente in materia di «tutela della salute», può altresì¬, avvalendosi di questa stessa competenza concorrente, prevedere una misura intesa a riconoscere, nell&#8217;ambito del curriculum formativo e professionale, l&#8217;esperienza maturata dai soggetti impiegati nel settore sanitario attraverso forme esternalizzate che intendano concorrere per l&#8217;assunzione nel Servizio sanitario regionale.<br /> 4.2.- Non ostano all&#8217;affermata conclusione le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine al carattere necessariamente «globale» del punteggio attribuibile per il curriculum formativo e professionale, imposto dalle norme statali evocate come norme interposte.<br /> Difatti, se letta in coerenza con il complessivo sistema di valutazione del curriculum formativo e professionale dettato dalle ricordate previsioni statali, la disposizione regionale deve essere intesa nel senso di prevedere che, nell&#8217;ambito del punteggio globale stabilito per il curriculum formativo e professionale, la commissione è tenuta a enucleare e valutare specificamente quale elemento curriculare l&#8217;esperienza lavorativa prestata dal candidato in forme esternalizzate.<br /> Parimenti non è ravvisabile una lesione ad opera della disposizione regionale in esame della sfera di discrezionalità  che il sistema delineato dalle disposizioni statali attribuirebbe alla commissione di concorso.<br /> La discrezionalità , difatti, rimane integra con riguardo alla valutazione della concreta incidenza delle predette specifiche esperienze lavorative nella determinazione del punteggio globale attribuibile al curriculum formativo e professionale, ovvero in che termini e in che misura essa concorre all&#8217;attribuzione del punteggio globale, rimanendo affidato alla commissione il compito di operare la concreta &#8220;pesatura&#8221; di tale esperienza lavorativa nell&#8217;ambito del curriculum formativo e professionale.<br /> Inoltre, la disposizione regionale prevede che la valutazione operi, genericamente, in relazione agli «anni di lavoro svolto» e dunque lascia alla commissione amplissimi margini decisionali.<br /> 4.3.- La considerazione consente anche di superare la ricordata obiezione sollevata dalla difesa statale, secondo cui la disposizione censurata comporterebbe il rischio di favorire i soggetti impiegati attraverso processi di esternalizzazione «rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla menzionata L. 208 del 2015 per l&#8217;assunzione a tempo indeterminato, siano stati giÃ  assunti a tempo determinato nell&#8217;ambito del servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica».<br /> Il rischio così¬ paventato dal ricorrente non è configurabile.<br /> GiÃ  si è evidenziato che la disposizione impugnata opera al di fuori delle procedure concorsuali straordinarie previste dalla ricordata normativa statale.<br /> D&#8217;altro canto l&#8217;attività  svolta in forma diretta presso il Servizio sanitario regionale è valutabile, ove ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge per l&#8217;accesso alla professione sanitaria cui inerisce il concorso, nell&#8217;ambito di altre categorie di titoli contemplate dalle disposizioni statali.<br /> Inoltre, alla commissione compete comunque operare una ponderata e motivata differenziazione fra la valutazione dell&#8217;attività  espletata in forma diretta e la valutazione di quella svolta tramite processi di esternalizzazione, in considerazione della diversa natura delle rispettive tipologie di rapporto di lavoro, laddove poi, naturalmente, l&#8217;operato della commissione rimane soggetto al sindacato di legittimità  in ordine al corretto uso dei poteri discrezionali.<br /> 5.- In conclusione, deve ritenersi che la disposizione regionale impugnata, interpretata nel senso innanzi chiarito, nel costituire esercizio della competenza concorrente regionale in materia di «tutela della salute», non viola alcun principio fondamentale della legislazione statale in materia.<br /> Ne consegue la declaratoria di non fondatezza della questione promossa con il ricorso in esame.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), nel testo originario e in quello modificato dall&#8217;art. 17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.<br /> F.to:<br /> Aldo CAROSI, Presidente<br /> Giulio PROSPERETTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.</div>
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