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	<title>14/2/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/2/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.1018</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2018-n-1018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2018-n-1018/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.1018</a></p>
<p>Pres. Veneziano/Est.Di Popolo Sull’accreditamento delle strutture sanitarie nella Regione Campania 1. Sanità – Accreditamento di strutture private &#8211; Legge finanziaria 2007 – Fabbisogno &#8211;  Va soddisfatto – Ordine &#8211; Strutture private transitoriamente accreditate &#8211; Strutture private già in esercizio – Strutture o attività di nuova realizzazione – Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2018-n-1018/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.1018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2018-n-1018/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.1018</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano/Est.Di Popolo</span></p>
<hr />
<p>Sull’accreditamento delle strutture sanitarie nella Regione Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Sanità – Accreditamento di strutture private &#8211; Legge finanziaria 2007 – Fabbisogno &#8211;  Va soddisfatto – Ordine &#8211; Strutture private transitoriamente accreditate &#8211; Strutture private già in esercizio – Strutture o attività di nuova realizzazione – Necessità &#8211; Sussiste<br /> 2. Sanità – Accreditamento di strutture private &#8211;   Legge finanziaria 2007 – Fabbisogno – Regione Campania &#8211; Art. 1, co. 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011 &#8211; ‘Scorrimento’ degli accreditamenti istituzionali – Strutture private &#8211; Presupposti &#8211; Autorizzazione all’erogazione di servizi di assistenza – Fabbisogno nel territorio interessato – Necessità – Sussiste<br /> 3. Sanità – Accreditamento di strutture private &#8211;   Legge finanziaria 2007 – Procedure di accreditamento regionale – Termine – 31.10.2014 – Inerzia dell’Amministrazione regionale – Illegittimità &#8211; Sussiste</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.In materia sanitaria, in tema di accreditamento di strutture private, in conformità ai principi generali del sistema ed ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 796, lett. s e t, della legge finanziaria 2007, il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l&#8217;accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione.<br /> 2. In materia sanitaria, nella Regione Campania, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1, co. 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011, ossia dello ‘scorrimento’ degli accreditamenti istituzionali alla seconda fase, rileva, da un lato, che la struttura richiedente l’accreditamento risulti autorizzata all’erogazione di servizi di assistenza in regime residenziale e, d’altro lato, che nell’allegato A al DCA n. 5 del 10 gennaio 2011 figuri individuato il fabbisogno di posti letto delle strutture residenziali sul territorio interessato.<br /> 3. In materia sanitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. t, della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007),  il termine ultimo entro cui dovevano completarsi le procedure regionali di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate era fissato al 31 ottobre 2014, e per l’effetto,  è illegittimo il comportamento serbato dall’Amministrazione Regionale che non ha provveduto all’esame delle domande di accreditamento entro detto termine: invero, alla previsione di un termine si riconnette la possibilità, per tutti i centri privati interessati a conseguire nuovi accreditamenti, di attivare i rimedi volti a contrastare l’inerzia dell’amministrazione regionale, nonché di quella statale in persona degli organi commissariali straordinari all’uopo nominati, in modo da ottenere dal giudice amministrativo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere in merito, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2557 del 2017, proposto da: <br /> Aquilone Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Veronica De Michele e Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio eletto presso il loro studio, in Napoli, via Posillipo, 394; <br /> <em>contro</em><br /> Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Napoli, via Santa Lucia, 81; <br /> ASL Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo La Rocca, domiciliato presso la Segreteria del TAR Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64; <br /> Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania, Comune di Solopaca, non costituiti in giudizio; <br /> <em>per l’accertamento dell’illegittimità</em><br /> del silenzio serbato sull’istanza del 21 febbraio 2008, volta all’accreditamento istituzionale definitivo quale struttura residenziale psichiatrica.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’ASL Benevento;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p> 1. Col ricorso in epigrafe, la Aquilone Società Cooperativa Sociale (in appresso, Cooperativa Aquilone) agiva avverso il silenzio serbato dalla Regione Campania sulla propria istanza del 21 febbraio 2008 (reiterata il 19 dicembre 2016 e il 17 febbraio 2017), volta all’accreditamento istituzionale definitivo per 20 posti letto quale struttura residenziale psichiatrica, oltre che per 5 posti letto quale centro diurno di assistenza terapeutico-riabilitativa psichiatrica.<br /> 2. Ad illustrazione dell’azione proposta, allegava che:<br /> a) la struttura da essa gestita (denominata Residenza Aquilone), classificata come SR (struttura residenziale psichiatrica terapeutico-riabilitativa) ai sensi del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania (in appresso, DCA) n. 5 del 10 gennaio 2011, era stata autorizzata dal Comune di Solopaca – giusta provvedimento sindacale del 20 febbraio 2008, prot. n. 1627 – all’erogazione di servizi di assistenza psichiatrica terapeutico-riabilitativa in regime residenziale;<br /> b) con istanza del 21 febbraio 2008, aveva richiesto l’accreditamento istituzionale definitivo per 20 posti letto quale struttura residenziale psichiatrica, oltre che per 5 posti letto quale centro diurno di assistenza terapeutico-riabilitativa psichiatrica;<br /> c) nelle more dell’iter di accreditamento avviato con la domanda anzidetta, sarebbero state accreditate svariate strutture residenziali versanti in situazione identica alla propria;<br /> d) in data 19 dicembre 2016 (prot. n. 822999), aveva reiterato l’istanza a suo tempo presentata e, con atto del 17 febbraio 2017, aveva diffidato la Regione Campania a provvedere in merito al richiesto accreditamento istituzionale.<br /> 3. A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione intimata, la Cooperativa Aquilone proponeva il ricorso in epigrafe.<br /> Con esso denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 2 ss. della l. n. 241/1990, nonché dei principi di buon andamento, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, lo sviamento e l’eccesso di potere per illogicità manifesta. Concludeva, quindi, invocando l’accertamento dell’obbligo della Regione Campania a provvedere sulla propria istanza di accreditamento istituzionale per 20 posti letto quale struttura residenziale psichiatrica, oltre che per 5 posti letto quale centro diurno di assistenza terapeutico-riabilitativa psichiatrica, nonché la nomina di un commissario ad acta che provvedesse in caso di ulteriore inerzia.<br /> 4. L’intimata Regione Campania si costituiva in giudizio per resistere all’azione esperita ex adverso.<br /> Si costituiva, altresì, l’intimata ASL Benevento, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.<br /> 5. Alla camera di consiglio del 22 novembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela fondato nel merito.<br /> 7. Sussistono, infatti, le condizioni ex art. 1, comma 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011 (“Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli artt. 8 ter e 8 quater, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 796, lett. s e t, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l&#8217;accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione”) affinché l’interpellata amministrazione sanitaria regionale concluda il procedimento di accreditamento avviato con l’istanza del 21 febbraio 2008.<br /> In particolare, ai fini dell’applicabilità del citato art. 1, comma 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011, ossia dello ‘scorrimento’ degli accreditamenti istituzionali alla seconda fase, relativa alla categoria di strutture comprendente la Cooperativa Aquilone, rileva, da un lato, che quest’ultima risulta autorizzata all’erogazione di servizi di assistenza psichiatrica terapeutico-riabilitativa in regime residenziale per 20 posti letto (cfr. retro, sub n. 2, lett. a) e, d’altro lato, che nell’allegato A al DCA n. 5 del 10 gennaio 2011 figura individuato il fabbisogno di posti letto delle strutture residenziali psichiatriche sul territorio dell’ASL Benevento.<br /> Con riferimento ad una simile situazione, giova rammentare che la Sezione, con sent. n. 584 del 29 gennaio 2016, n. 5817 del 19 dicembre 2016 e n. 130 del 9 gennaio 2018, ha accertato – anche in favore delle strutture (solo) autorizzate – l’obbligo di concludere la fase di accreditamento istituzionale delle strutture provvisoriamente accreditate, poiché, una volta esauritasi quest’ultima ai sensi del citato art. 1, comma 237 quater, della l. r. Campania n. 4/2011, non potrà che essere avviato l’esame delle domande di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie già in esercizio.<br /> “Alla previsione di un termine – recita la menzionata pronuncia – si riconnette la possibilità, per tutti i centri privati interessati a conseguire nuovi accreditamenti, di attivare i rimedi volti a contrastare l’inerzia dell’amministrazione regionale, nonché di quella statale in persona degli organi commissariali straordinari all’uopo nominati, in modo da ottenere dal giudice amministrativo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere in merito, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva … ebbene, l’art. 1, comma 796, lett. t, della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissa al 31 ottobre 2014 il termine ultimo entro cui devono completarsi le procedure regionali di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate … è abbondantemente scaduto il suddetto termine procedimentale e non sono pervenute osservazioni da parte delle autorità regionali interessate, per cui è da ritenere … che perduri tuttora l’inerzia amministrativa sulla conclusione della procedura di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate”.<br /> 8. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, la Regione Campania – in qualità di amministrazione presso la quale pende la richiesta di accreditamento – dovrà provvedere in via espressa sull’istanza del 21 febbraio 2008 (reiterata il 19 dicembre 2016 e il 17 febbraio 2017), restando, naturalmente, salva ogni valutazione in merito all’accoglibilità o meno di quest’ultima.<br /> 9. Quanto all’eccepito difetto di legittimazione passiva della resistente ASL Benevento, esso va riconosciuto, in quanto la ricorrente non risulta aver rivolto alcuna specifica censura o pretesa nei confronti di tale amministrazione, la quale, d’altronde, non figura quale destinataria dell’originaria istanza di accreditamento istituzionale definitivo né quale autorità competente ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento avviato.<br /> 10. Il Collegio si riserva di provvedere in ordine alla richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., su impulso di parte ricorrente, da notificare alla controparte, all’esito del decorso del termine assegnato per l’adozione di un provvedimento espresso.<br /> 11. In applicazione del criterio della soccombenza, la Regione Campania va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo, mentre, con riguardo all’ASL Benevento appare equo disporre la compensazione. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:<br /> &#8211; accoglie il ricorso in epigrafe;<br /> &#8211; per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio inadempimento serbato dalla Regione Campania sull’istanza della Aquilone Società Cooperativa Sociale del 21 febbraio 2008 (reiterata il 19 dicembre 2016 e il 17 febbraio 2017), volta all’accreditamento istituzionale per 20 posti letto quale struttura residenziale psichiatrica, oltre che per 5 posti letto quale centro diurno di assistenza terapeutico-riabilitativa psichiatrica, ordinandole di provvedere in maniera espressa al riguardo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;<br /> &#8211; dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’ASL Benevento;<br /> &#8211; condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore della Aquilone Società Cooperativa Sociale;<br /> &#8211; compensa le spese processuali nei confronti dell’ASL Benevento.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Paolo Corciulo, Consigliere<br /> Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore<br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2018-n-1018/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.1018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a></p>
<p>Raffaele Potenza, Presidente &#8211; Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore Sulla necessità di adottare lo stesso procedimento di emanazione di un provvedimento autorizzatorio ambientale in caso di riesame in autotutela del medesimo provvedimento Ambiente e territorio Procedimenti autorizzatori &#8211;  Riesame in autotutela dell AIA &#8211; Medesimo procedimento di emanazione degli atti da rimuovere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Potenza, Presidente &#8211; Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità di adottare lo stesso procedimento di emanazione di un provvedimento autorizzatorio ambientale in caso di riesame in autotutela del medesimo provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio    Procedimenti autorizzatori &#8211;  Riesame in autotutela dell  AIA &#8211; Medesimo procedimento di emanazione degli atti da rimuovere o modificare &#8211; Convocazione della conferenza di servizi &#8211; Garanzia del contraddittorio    Necessità.<br />  </p>
<p>  <br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l&#8217;eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del   contrarius actus  . Tale principio opera anche in caso di riesame in autotutela dell  Autorizzazione di Impatto Ambientale. Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) nella fattispecie non adeguatamente garantito dall  assegnazione di un termine di soli 10 giorni per adeguarsi alle modifiche apportate all  AIA.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> Pubblicato il 14/02/2018<br /> N. 00106/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00202/2017 REG.RIC.</p>
<p> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 202 del 2017, proposto da: <br /> Agri Flor s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8; <br /> contro<br /> Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Manuali, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo&#8217; c.so Vannucci n. 30; <br /> Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; ARPA Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Sportoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre 69; <br /> per l&#8217;annullamento<br /> previa sospensiva<br /> -della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia), notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto   Società AGRI FLOR S.r.l. &#8211; Installazione per la produzione fertilizzanti organici, sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano &#8211; Ponte Felcino, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2917 del 06/07/2015. Aggiornamento AIA  , con la quale il Dirigente del citato Servizio ha determinato   di modificare l  AIA D.D. 2917 del 2015 relativa all  impianto della AGRI Floor s.r.l. come di seguito riportato:<br /> A) aggiornare il paragrafo C;<br /> B) eliminare nel paragrafo C la Tab C 3;<br /> C) aggiungere nel paragrafo C ulteriori prescrizioni;<br /> D) aggiungere nel par. D2 il seguente testo:<br /> 1) E   fatto obbligo al gestore di eseguire un monitoraggio delle acque presenti nel laghetto. I parametri oggetto del monitoraggio sono quelli previsti dalla tabella 1/B Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;<br /> 2) Nel caso i controlli analitici periodici rilevassero, su uno o più parametri, valori superiori ai valori guida G (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) il Gestore dovrà trasmettere ad ARPA Umbria i risultati analitici;<br /> 3) L  accertamento di valori superiori ai valori Imperativo I (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per i parametri: ammoniaca totale, nitriti, fosforo totale, BOD5, composti fenolici e materiale in sospensione, dovrà attivare il Gestore ad effettuare tutti i controlli ed accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare qualsiasi contaminazione delle acque superficiali del laghetto derivante dalle attività svolte nel sito. Tutti gli accorgimenti effettuati dovranno essere documentati e trasmessi ad ARPA Umbria per le verifiche del caso.<br /> e) Inserire il monitoraggio delle acque superficiali del laghetto nella Tab. F-1 misure di controllo ARPA del paragrafo F    MISURE DI CONTROLLO ARPA del Rapporto istruttorio allegato all  autorizzazione  :<br /> &#8211; nonché per l&#8217;annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresa la nota ARPA Umbria prot. n. 4865 del 10.3.2017, avente ad oggetto   società AGRI FLOR S.r.l., Complesso impiantistico A.I.A. sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano, Ponte Felcino, Comune di Perugia    Conclusione della verifica delle prescrizioni impartite con la D.D. n. 2917 del 06.07.2015 e smi    richiesta adozione provvedimenti di cui all  art. 29-decies, comma 9, Parte II Titolo III-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e richiesta modifica atto autorizzativo  , con la quale sono state trasmesse all  Ente regionale (prot. regionale n. E- 0055761 del 10.3.2017) le risultanze delle verifiche eseguite presso la ricorrente, proponendo all  Autorità competente la modifica dell  autorizzazione integrata ambientale.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e dell  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; Arpa Umbria;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO<br /> 1.-Espone l  odierna ricorrente di svolgere sin dagli anni 80 attività di produzione di fertilizzanti per l  agricoltura e di aver ottenuto l  Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.D. del 6 luglio 2015 dalla Provincia di Perugia a seguito di Conferenza di Servizi.<br /> Con nota prot. 4865 del 10 marzo 2017 l  ARPA Umbria ha trasmesso alla Regione, subentrata nelle competenze provinciali per effetto della L.R. 10/2015, le risultanze delle verifiche eseguite presso l  impianto della ricorrente, riscontrando la presenza di   emissioni odorigene moleste   riferibili alla gestione di alcuni codici CER confermati da campionamenti, nonché rilevando uno scadente stato qualitativo delle acque del laghetto presente all  interno del sito di Agri Flor s.r.l.<br /> Con D.D. n. 3395 del 10 aprile 2017, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, la Regione ha provveduto d  ufficio alla modifica dell  AIA assegnando ad Agri Flor il termine di 10 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.<br /> La ricorrente impugna la suddetta determina dirigenziale atto, deducendo i seguenti motivi così riassumibili:<br /> I.VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 21, Direttiva 2010/75/UE, 29-octies, commi 3 e 4 e 29-decies, commi 5 e 6 D.LGS. n. 152/2006    ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO &#8211; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE &#8211; GENERICITA   ED INDETERMINATEZZA: l  atto impugnato qualificabile quale esercizio del potere di riesame in autotutela, non evidenzierebbe alcun superamento delle soglie di emissione in atmosfera sancite dall  AIA, facendo unicamente riferimento ad imprecisate   emissioni odorigene moleste   e non essendovi alcun comprovata esigenza di tutela della salute pubblica;<br /> II. VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 7, 8, 10, 14 e 14-ter L. n. 241/1990, 29-ter, comma 4, 29-quater e 29-octies, commi 5 e 10 D.LGS. n. 152/2006: per il noto principio del   contrarius actus   sarebbe stata necessaria una nuova valutazione in sede di Conferenza di Servizi in contraddittorio con i soggetti interessati; le garanzie di partecipazione procedimentale sarebbero state rispettate solo formalmente, essendo intervenuta la D.D. impugnata soltanto a distanza di pochi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ricevuta soltanto il 5 aprile 2017;<br /> III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA      VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA      DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: il termine assegnato per provvedere di soli 10 giorni sarebbe del tutto inadeguato in conseguenza delle nuove modalità di esercizio dell  impianto imposte d  ufficio.<br /> Si è costituita la Regione Umbria eccependo l  infondatezza di tutti i motivi ex adverso dedotti, evidenziando in particolare:<br /> -l  impianto per cui è causa opera nel campo dei rifiuti speciali non pericolosi;<br /> &#8211; l  intervento è stato effettuato sulla base di segnalazione dell  ARPA secondo cui ogni tipologia di rifiuto va trattata con camera di compostaggio;<br /> &#8211; il potere esercitato, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, non sarebbe quello di riesame di cui all  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 ma quello di cui all  art. 29-decies comma 5, D.lgs. 152/06, come d  altronde indicato nel provvedimento impugnato;<br /> &#8211; con parere l  ASL 1 Umbria ha negato la sussistenza dei presupposti per interventi contingibili ed urgenti pur evidenziando come le emissioni odorigene siano fattore negativo per la qualità della vita, con preventivabili peggioramenti a causa del caldo estivo.<br /> Si è costituita anche l  ARPA Umbria, chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando tra l  altro come dal campionamento delle acque si sia evidenziata una concentrazione di cloroformio superiore alle soglie.<br /> Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017 con ordinanza n.104/2017 è stata accolta la domanda incidentale cautelare   Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la sussistenza di sufficienti profili di   fumus boni iuris  , specie in relazioni ai denunziati vizi procedimentali, nonché del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall  esecuzione del provvedimento impugnato  .<br /> All  udienza pubblica del 16 gennaio 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2.-E   materia del contendere la legittimità della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 con cui la Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia) ha determinato di modificare l  AIA rilasciata alla ricorrente con D.D. n. 2917 del 6 luglio 2015 relativa all  impianto di Ponte Felcino.<br /> Con la suddetta modifica sono state stabilite nuove modalità di esercizio dell  impianto, consistenti principalmente nell  adozione di unico processo produttivo, inibendo la possibilità di trattare indistintamente i rifiuti putrescibili e quelli non putrescibili e ligneocellulosici.<br /> 3. &#8211; Lamenta la società Agri Flor, in estrema sintesi, sia vizi formali-procedimentali connessi alla violazione del principio del   contrarius actus   e del   giusto procedimento  , sia la stessa insussistenza di ragioni di tutela della salute pubblica tali da giustificare l  emissione di un provvedimento di unilaterale modifica dell  AIA rilasciata soltanto 19 mesi prima.<br /> Di contro ritiene la Regione, subentrata nelle competenze in materia di AIA a decorrere dall  entrata in vigore della L.R. 10/2015, di aver agito in applicazione dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006 il quale darebbe piena giustificazione al potere esercitato.<br /> 4. &#8211; Ritiene il Collegio di poter complessivamente condividere l  assunto della ricorrente.<br /> 5. &#8211; Dalla documentazione depositata in giudizio preme evidenziare come i monitoraggi della qualità dell  aria risalgono al periodo maggio &#8211; agosto 2016, ben a distanza dunque dalla D.D. 3395 del 10 aprile 2017 impugnata, la quale ha individuato come suo presupposto unicamente la mera presenza di   emissioni odorigene moleste   riscontrate dall  ARPA, le quali troverebbero conferma da imprecisati campionamenti, senza rappresentare adeguatamente alcun effettivo attuale pregiudizio per la salute pubblica.<br /> Ne consegue, anzitutto, la fondatezza della censura di cui al I motivo, di violazione dell  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006.<br /> 6. &#8211; A diverse conclusioni non può giungersi qualificando come vorrebbe la Regione il potere esercitato ai sensi dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006, secondo cui   Al fine di consentire le attivita&#8217; di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l&#8217;assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all&#8217;impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita&#8217; dell&#8217;installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e&#8217; notificata al gestore interessato e all&#8217;autorita&#8217; competente entro due mesi dalla visita in loco ed e&#8217; resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l&#8217;autorita&#8217; competente provvede affinche&#8217; il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione  <br /> Nella D.D. gravata, infatti, non vi è traccia dell  inottemperanza della ricorrente rispetto alle disposizioni del rapporto istruttorio dell  ARPA ed alle tabelle che disciplinano le modalità di trattamento dei rifiuti, si che il provvedimento impugnato &#8211; al di là del   nomen iuris   attribuito &#8211; ha comportato un vero e proprio unilaterale riesame dell  AIA del 2015.<br /> 7. &#8211; Tanto premesso in ordine alla fondatezza delle doglianze di natura sostanziale, ritiene il Collegio meritevoli di condivisione anche le lagnanze di carattere formale &#8211; procedimentale.<br /> Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l&#8217;eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del   contrarius actus   (ex multis T.A.R. Abruzzo, L  Aquila 14 maggio 2015, n. 388; T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 15 maggio 2013, n. 2518).<br /> Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) nella fattispecie non adeguatamente garantito dall  assegnazione di un termine di soli 10 giorni per adeguarsi alle modifiche apportate all  AIA.<br /> 8. &#8211; Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l  effetto dell  annullamento della D.D. regionale n. 3395/2017 impugnata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l  Amministrazione vorrà adottare a tutela della salute pubblica.<br /> Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l  effetto annulla la D.D. n. 3395/2017 impugnata, nei limiti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Potenza, Presidente<br /> Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore<br /> Enrico Mattei, Primo Referendario   L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE  Paolo Amovilli  Raffaele Potenza.  IL SEGRETARIO<br />  <br />  <br /> Pubblicato il 14/02/2018<br /> N. 00106/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00202/2017 REG.RIC.</p>
<p> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 202 del 2017, proposto da: <br /> Agri Flor s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8; <br /> contro<br /> Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Manuali, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo&#8217; c.so Vannucci n. 30; <br /> Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; ARPA Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Sportoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre 69; <br /> per l&#8217;annullamento<br /> previa sospensiva<br /> -della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia), notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto   Società AGRI FLOR S.r.l. &#8211; Installazione per la produzione fertilizzanti organici, sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano &#8211; Ponte Felcino, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2917 del 06/07/2015. Aggiornamento AIA  , con la quale il Dirigente del citato Servizio ha determinato   di modificare l  AIA D.D. 2917 del 2015 relativa all  impianto della AGRI Floor s.r.l. come di seguito riportato:<br /> A) aggiornare il paragrafo C;<br /> B) eliminare nel paragrafo C la Tab C 3;<br /> C) aggiungere nel paragrafo C ulteriori prescrizioni;<br /> D) aggiungere nel par. D2 il seguente testo:<br /> 1) E   fatto obbligo al gestore di eseguire un monitoraggio delle acque presenti nel laghetto. I parametri oggetto del monitoraggio sono quelli previsti dalla tabella 1/B Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;<br /> 2) Nel caso i controlli analitici periodici rilevassero, su uno o più parametri, valori superiori ai valori guida G (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) il Gestore dovrà trasmettere ad ARPA Umbria i risultati analitici;<br /> 3) L  accertamento di valori superiori ai valori Imperativo I (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per i parametri: ammoniaca totale, nitriti, fosforo totale, BOD5, composti fenolici e materiale in sospensione, dovrà attivare il Gestore ad effettuare tutti i controlli ed accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare qualsiasi contaminazione delle acque superficiali del laghetto derivante dalle attività svolte nel sito. Tutti gli accorgimenti effettuati dovranno essere documentati e trasmessi ad ARPA Umbria per le verifiche del caso.<br /> e) Inserire il monitoraggio delle acque superficiali del laghetto nella Tab. F-1 misure di controllo ARPA del paragrafo F    MISURE DI CONTROLLO ARPA del Rapporto istruttorio allegato all  autorizzazione  :<br /> &#8211; nonché per l&#8217;annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresa la nota ARPA Umbria prot. n. 4865 del 10.3.2017, avente ad oggetto   società AGRI FLOR S.r.l., Complesso impiantistico A.I.A. sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano, Ponte Felcino, Comune di Perugia    Conclusione della verifica delle prescrizioni impartite con la D.D. n. 2917 del 06.07.2015 e smi    richiesta adozione provvedimenti di cui all  art. 29-decies, comma 9, Parte II Titolo III-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e richiesta modifica atto autorizzativo  , con la quale sono state trasmesse all  Ente regionale (prot. regionale n. E- 0055761 del 10.3.2017) le risultanze delle verifiche eseguite presso la ricorrente, proponendo all  Autorità competente la modifica dell  autorizzazione integrata ambientale.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e dell  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; Arpa Umbria;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO<br /> 1.-Espone l  odierna ricorrente di svolgere sin dagli anni 80 attività di produzione di fertilizzanti per l  agricoltura e di aver ottenuto l  Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.D. del 6 luglio 2015 dalla Provincia di Perugia a seguito di Conferenza di Servizi.<br /> Con nota prot. 4865 del 10 marzo 2017 l  ARPA Umbria ha trasmesso alla Regione, subentrata nelle competenze provinciali per effetto della L.R. 10/2015, le risultanze delle verifiche eseguite presso l  impianto della ricorrente, riscontrando la presenza di   emissioni odorigene moleste   riferibili alla gestione di alcuni codici CER confermati da campionamenti, nonché rilevando uno scadente stato qualitativo delle acque del laghetto presente all  interno del sito di Agri Flor s.r.l.<br /> Con D.D. n. 3395 del 10 aprile 2017, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, la Regione ha provveduto d  ufficio alla modifica dell  AIA assegnando ad Agri Flor il termine di 10 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.<br /> La ricorrente impugna la suddetta determina dirigenziale atto, deducendo i seguenti motivi così riassumibili:<br /> I.VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 21, Direttiva 2010/75/UE, 29-octies, commi 3 e 4 e 29-decies, commi 5 e 6 D.LGS. n. 152/2006    ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO &#8211; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE &#8211; GENERICITA   ED INDETERMINATEZZA: l  atto impugnato qualificabile quale esercizio del potere di riesame in autotutela, non evidenzierebbe alcun superamento delle soglie di emissione in atmosfera sancite dall  AIA, facendo unicamente riferimento ad imprecisate   emissioni odorigene moleste   e non essendovi alcun comprovata esigenza di tutela della salute pubblica;<br /> II. VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 7, 8, 10, 14 e 14-ter L. n. 241/1990, 29-ter, comma 4, 29-quater e 29-octies, commi 5 e 10 D.LGS. n. 152/2006: per il noto principio del   contrarius actus   sarebbe stata necessaria una nuova valutazione in sede di Conferenza di Servizi in contraddittorio con i soggetti interessati; le garanzie di partecipazione procedimentale sarebbero state rispettate solo formalmente, essendo intervenuta la D.D. impugnata soltanto a distanza di pochi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ricevuta soltanto il 5 aprile 2017;<br /> III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA      VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA      DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: il termine assegnato per provvedere di soli 10 giorni sarebbe del tutto inadeguato in conseguenza delle nuove modalità di esercizio dell  impianto imposte d  ufficio.<br /> Si è costituita la Regione Umbria eccependo l  infondatezza di tutti i motivi ex adverso dedotti, evidenziando in particolare:<br /> -l  impianto per cui è causa opera nel campo dei rifiuti speciali non pericolosi;<br /> &#8211; l  intervento è stato effettuato sulla base di segnalazione dell  ARPA secondo cui ogni tipologia di rifiuto va trattata con camera di compostaggio;<br /> &#8211; il potere esercitato, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, non sarebbe quello di riesame di cui all  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 ma quello di cui all  art. 29-decies comma 5, D.lgs. 152/06, come d  altronde indicato nel provvedimento impugnato;<br /> &#8211; con parere l  ASL 1 Umbria ha negato la sussistenza dei presupposti per interventi contingibili ed urgenti pur evidenziando come le emissioni odorigene siano fattore negativo per la qualità della vita, con preventivabili peggioramenti a causa del caldo estivo.<br /> Si è costituita anche l  ARPA Umbria, chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando tra l  altro come dal campionamento delle acque si sia evidenziata una concentrazione di cloroformio superiore alle soglie.<br /> Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017 con ordinanza n.104/2017 è stata accolta la domanda incidentale cautelare   Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la sussistenza di sufficienti profili di   fumus boni iuris  , specie in relazioni ai denunziati vizi procedimentali, nonché del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall  esecuzione del provvedimento impugnato  .<br /> All  udienza pubblica del 16 gennaio 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2.-E   materia del contendere la legittimità della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 con cui la Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia) ha determinato di modificare l  AIA rilasciata alla ricorrente con D.D. n. 2917 del 6 luglio 2015 relativa all  impianto di Ponte Felcino.<br /> Con la suddetta modifica sono state stabilite nuove modalità di esercizio dell  impianto, consistenti principalmente nell  adozione di unico processo produttivo, inibendo la possibilità di trattare indistintamente i rifiuti putrescibili e quelli non putrescibili e ligneocellulosici.<br /> 3. &#8211; Lamenta la società Agri Flor, in estrema sintesi, sia vizi formali-procedimentali connessi alla violazione del principio del   contrarius actus   e del   giusto procedimento  , sia la stessa insussistenza di ragioni di tutela della salute pubblica tali da giustificare l  emissione di un provvedimento di unilaterale modifica dell  AIA rilasciata soltanto 19 mesi prima.<br /> Di contro ritiene la Regione, subentrata nelle competenze in materia di AIA a decorrere dall  entrata in vigore della L.R. 10/2015, di aver agito in applicazione dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006 il quale darebbe piena giustificazione al potere esercitato.<br /> 4. &#8211; Ritiene il Collegio di poter complessivamente condividere l  assunto della ricorrente.<br /> 5. &#8211; Dalla documentazione depositata in giudizio preme evidenziare come i monitoraggi della qualità dell  aria risalgono al periodo maggio &#8211; agosto 2016, ben a distanza dunque dalla D.D. 3395 del 10 aprile 2017 impugnata, la quale ha individuato come suo presupposto unicamente la mera presenza di   emissioni odorigene moleste   riscontrate dall  ARPA, le quali troverebbero conferma da imprecisati campionamenti, senza rappresentare adeguatamente alcun effettivo attuale pregiudizio per la salute pubblica.<br /> Ne consegue, anzitutto, la fondatezza della censura di cui al I motivo, di violazione dell  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006.<br /> 6. &#8211; A diverse conclusioni non può giungersi qualificando come vorrebbe la Regione il potere esercitato ai sensi dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006, secondo cui   Al fine di consentire le attivita&#8217; di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l&#8217;assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all&#8217;impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita&#8217; dell&#8217;installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e&#8217; notificata al gestore interessato e all&#8217;autorita&#8217; competente entro due mesi dalla visita in loco ed e&#8217; resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l&#8217;autorita&#8217; competente provvede affinche&#8217; il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione  <br /> Nella D.D. gravata, infatti, non vi è traccia dell  inottemperanza della ricorrente rispetto alle disposizioni del rapporto istruttorio dell  ARPA ed alle tabelle che disciplinano le modalità di trattamento dei rifiuti, si che il provvedimento impugnato &#8211; al di là del   nomen iuris   attribuito &#8211; ha comportato un vero e proprio unilaterale riesame dell  AIA del 2015.<br /> 7. &#8211; Tanto premesso in ordine alla fondatezza delle doglianze di natura sostanziale, ritiene il Collegio meritevoli di condivisione anche le lagnanze di carattere formale &#8211; procedimentale.<br /> Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l&#8217;eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del   contrarius actus   (ex multis T.A.R. Abruzzo, L  Aquila 14 maggio 2015, n. 388; T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 15 maggio 2013, n. 2518).<br /> Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) nella fattispecie non adeguatamente garantito dall  assegnazione di un termine di soli 10 giorni per adeguarsi alle modifiche apportate all  AIA.<br /> 8. &#8211; Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l  effetto dell  annullamento della D.D. regionale n. 3395/2017 impugnata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l  Amministrazione vorrà adottare a tutela della salute pubblica.<br /> Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l  effetto annulla la D.D. n. 3395/2017 impugnata, nei limiti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Potenza, Presidente<br /> Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore<br /> Enrico Mattei, Primo Referendario             L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Paolo Amovilli   Raffaele Potenza                               IL SEGRETARIO </p>
<div style="clear: both;"> </div>
<ul>
<li>  </ul>
<p>  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.295</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-2-2018-n-295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-2-2018-n-295/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.295</a></p>
<p>Pres. D Arpe Est. Lariccia Sugli obblighi di bonifica in caso di proprietario incolpevole della contaminazione Inquinamento del territorio Proprietario incolpevole Responsabilità patrimoniale Obbligo di bonifica Non sussiste Responsabile inadempiente Intervento pubblica amministrazione Conseguenze   Ai sensi degli artt. 244, 245 e 253, d.lgs. n. 152/2006, in caso di accertata</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D  Arpe    Est. Lariccia</span></p>
<hr />
<p>Sugli obblighi di bonifica in caso di proprietario incolpevole della contaminazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento del territorio    Proprietario incolpevole    Responsabilità patrimoniale    Obbligo di bonifica    Non sussiste    Responsabile inadempiente    Intervento pubblica amministrazione    Conseguenze<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai sensi degli artt. 244, 245 e 253, d.lgs. n. 152/2006, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di ottenere dal soggetto responsabile interventi di riparazione, la Pubblica Amministrazione competente non può imporre al proprietario non responsabile l  esecuzione delle misure di sicurezza d  emergenza e di bonifica, avendo quest  ultimo soltanto una responsabilità patrimoniale sul terreno, limitata al valore del sito dopo l  esecuzione degli interventi di bonifica. Pertanto, qualora il responsabile della contaminazione non sia individuabile ovvero non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), ai sensi dell  art. 244, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, gli interventi che risultassero necessari dovranno essere adottato dalla pubblica amministrazione competente, che potrà recuperare quanto speso nei confronti anche del proprietario, nei limiti del valore di mercato del sito.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/02/2018 </p>
<p>N. 00295/2018 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00750/2017 REG.RIC.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p>Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 750 del 2017, proposto da: <br /> Vergine Giuseppe, Vergine Giovanna, Vergine Anna Maria, Vergine Dino, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Quinto e Luigi Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43; </p>
<p>contro</p>
<p>Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7; </p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>&#8211; dell  ordinanza n° 11032 del 31/3/2017, notificata il 10/4/2017, nella parte in cui il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto ha ordinato ai ricorrenti, in qualità di proprietari delle aree su cui insiste la discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata a Taranto in Località   <i>Palombara</i>  , l&#8217;esecuzione di una serie di attività di prevenzione, di messa in sicurezza e di bonifica del sito;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, l&#8217;avviso di avvio del procedimento del 14/12/2016;</p>
<p>&#8211; e per il risarcimento del danno.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi l&#8217;avv. A. Quinto, in sostituzione degli avv.ti L. e P. Quinto, e l&#8217;avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell  avv. C. Semeraro;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>Con ricorso notificato in data 30.05.2017, i sig.ri Vergine Giuseppe, Vergine Giovanna, Vergine Anna Maria e Vergine Dino invocano l  annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:</p>
<p>&#8211; Violazione e falsa applicazione dell  art. 7 della L. 241/1990;</p>
<p>&#8211; Violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 del Decreto Lgs n° 152/2006;</p>
<p>&#8211; Violazione e falsa applicazione dell  art. 245 del Decreto Lgs n° 152/2006 sotto altro profilo;</p>
<p>&#8211; Eccesso di potere per sviamento.</p>
<p>Espongono, in particolare, i ricorrenti di essere proprietari delle aree site in Taranto, località   <i>Palombara</i>  , sulle quali insiste una discarica per rifiuti speciali non pericolosi e di avere ricevuto, con l  impugnata ordinanza dirigenziale n° 11032 del 31/3/2017, notificata il 10/4/2017, in qualità di proprietari non responsabili dell  inquinamento, &#8211; unitamente alla Società Vergine s.r.l. in liquidazione nella qualità di responsabile dell  inquinamento stesso -, l  ingiunzione a porre in essere una serie di attività, preordinate alla rimozione e/o isolamento delle fonti che hanno prodotto il superamento delle C.S.C. (concentrazioni soglia di contaminazione) nelle acque di falda prelevate dai pozzi spia della discarica   <i>Palombara</i>  , nonché preordinate ad evitare la diffusione delle fonti inquinanti stesse, definite nella predetta ordinanza alla stregua di attività di prevenzione e di messa in sicurezza, ma che configurano invece, secondo i ricorrenti, un vero e proprio ordine di bonifica non solo del sito ma anche della falda acquifera sottostante.</p>
<p>Si è costituita in giudizio la Provincia di Taranto sostenendo l  infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e codesto T.A.R., con ordinanza cautelare n° 384 del 26.07.2017, ha concesso l  invocata sospensiva; quindi, all  udienza pubblica del 06.02.2018, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è fondato nel merito e deve trovare accoglimento nei sensi e limiti di seguito indicati.</p>
<p>Ed invero, è noto come l  art. 192 del Decreto Legislativo n. 152/2006, dopo aver vietato, ai commi 1 e 2, il deposito, immissione e abbandono incontrollato di rifiuti, fa obbligo a chiunque violi i suddetti divieti, di    &#038; <i>procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa</i>   (comma 3), mentre il comma 4 dell  art 244 del Decreto Legislativo citato prevede che   <i>Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall&#8217;amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall&#8217;articolo 250</i>  .</p>
<p>Al riguardo, è stato osservato da condivisibile giurisprudenza che   <i>alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell&#8217;abbandono o del deposito dei rifiuti; in via solidale il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità del sito ove ad esso sia imputabile l&#8217;abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa; non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell&#8217;area interessata dall&#8217;abbandono dei rifiuti</i>   (Consiglio di Stato Sez. V, 22.02.2016, n. 705).</p>
<p>Del resto, come a suo tempo sottolineato dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria n. 21/2013), in ossequio al principio &quot;<i>chi inquina paga</i>&quot;, può imporsi l&#8217;obbligo di riparazione a carico degli operatori economici o dei proprietari o titolari di un diritto di godimento su un sito inquinato, solo in misura corrispondente al loro effettivo contributo al verificarsi dell&#8217;inquinamento o al rischio di inquinamento.</p>
<p>Al riguardo, è stato già in passato osservato da codesta Sezione che   <i>alla stregua dell  insegnamento giurisprudenziale prevalente e preferibile, gli artt. 244, 245 e 253 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 e ss.mm. vanno interpretati (in virtù dei consueti ortodossi canoni ermeneutici) nel senso che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di ottenere dal soggetto responsabile interventi di riparazione, la Pubblica Amministrazione competente non può imporre al proprietario non responsabile (che ha solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l  esecuzione degli interventi di bonifica) l  esecuzione delle misure di sicurezza d  emergenza e di bonifica (Cfr.: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 Settembre 2013 n° 21)  </i>. (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, sentenza 22/2/2017 n. 325).</p>
<p>E   necessario, altresì, premettere che l  art. 240 primo comma lett. i) del Decreto Legislativo n. 152/2006, definisce a sua volta le misure prevenzione come   <i>le iniziative per contrastare un evento, un atto o un&#8217;omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l&#8217;ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia</i>  ; invece, l  art. 245 del Decreto citato, nel disciplinare gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione, al comma 2 espressamente prevede che   <i>fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all&#8217;articolo 242, il proprietario o il gestore dell&#8217;area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l&#8217;identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell&#8217;ambito del sito in proprietà o disponibilità</i>  .</p>
<p>Come stato efficacemente sintetizzato dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa,   <i>la bonifica può essere imposta solo a chi abbia inquinato, optando per la responsabilità solo patrimoniale del proprietario non responsabile, salvi gli oneri relativi agli interventi di urgenza e salva la facoltà di eseguire spontaneamente gli interventi di bonifica ambientale (articolo 253 del codice dell  ambiente). Conseguentemente, il proprietario, ai sensi dell&#8217;articolo 245, comma 2, dello stesso decreto legislativo, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all  articolo 240, comma 1, lettera i), che le definisce come   le iniziative per contrastare un evento, un atto o un&#8217;omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l  ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia  , mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione e cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l&#8217;inquinamento (articolo 244, comma 2). Se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari debbono essere adottati dalla P.A. competente (articolo 244, comma 4), che potrà recuperare quanto speso nei confronti anche del proprietario, nei limiti del valore di mercato del sito</i>   (cfr. Tar Lombardia, Brescia sez. I, sentenza 29/8/2016 n. 1161).</p>
<p>Fatta questa doverosa premessa sul quadro normativo di riferimento e sugli approdi interpretativi cui è pervenuta la condivisibile giurisprudenza che si è espressa sul tema, non resta al Collegio che sottolineare in punto di fatto come, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, i ricorrenti risultano pacificamente non responsabili della causazione dell  inquinamento del sito &#8211; essendo i medesimi qualificati in tali termini dallo stesso provvedimento impugnato -, e che il rilevato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque di falda prelevate dai pozzi spia della discarica   <i>Palombara</i>  , risulta accertato già almeno dal giugno del 2016, come si evince chiaramente sempre dal medesimo provvedimento impugnato, che da espressamente conto, nelle premesse, di una nota regionale prot. 5933 del 30.06.2016 (quindi risalente a quasi un anno prima dell  emissione del provvedimento stesso), in cui già si dà atto dell  accertato superamento delle C.S.C. nel menzionato sito; peraltro, emerge altresì dagli atti del giudizio (ed in particolare, dalla sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Lecce n° 1023/2016) che, già con ordinanza n° 58 del 13.11.2015, era stato ingiunto ai ricorrenti, da parte del Sindaco del Comune di Taranto, l  avvio di lavori di rimozione e smaltimento del percolato presente all  interno della discarica, nonché la predisposizione di un piano finalizzato ad evitarne il successivo accumulo, sostanzialmente analoghi ad una parte degli interventi che vengono loro imposti dall  ordinanza impugnata nel presente giudizio, a riprova della risalenza nel tempo della situazione di inquinamento dell  area di loro proprietà.</p>
<p>Da quanto sin qui osservato, appare evidente che l  ordinanza impugnata, nella parte in cui impone anche ai ricorrenti, in qualità di proprietari delle aree, non responsabili dell  inquinamento, l&#8217;esecuzione di tutte le attività ivi dettagliatamente previste, risulta <i>in parte qua </i>illegittima, essendo evidente che nel caso di specie non vengono imposte misure emergenziali preordinate a scongiurare il verificarsi o l  aggravarsi dell  inquinamento da eseguire nell  imminenza del fatto, bensì interventi atti a fronteggiare e contenere l  inquinamento del sito ormai risalente nel tempo. </p>
<p>Orbene, posto che, per quanto sin qui osservato, il proprietario incolpevole può essere chiamato ad agire in proprio, ai sensi dell  art. 245 secondo comma del Decreto Legislativo n° 152/2006, solo nell  imminenza del fatto o della scoperta di esso, quando occorre attivarsi senza indugio per inibire o comunque limitare le conseguenze dannose provocate dall  abbandono di sostanze nocive, e le relative operazioni debbano essere eseguite nell  immediatezza e senza ritardo (misure di prevenzione contemplate dall  art. 240 primo comma lett.   i   del Decreto Legislativo n° 152/2006), appare evidente come, nella fattispecie concreta che occupa, non sussistano i presupposti per imporre anche ai ricorrenti le attività di cui all  impugnata ordinanza della Provincia di Taranto n°11032 del 31/3/2017, notificata il 10/4/2017, proprio in considerazione del fatto che l  inquinamento del sito di loro proprietà risulta ormai risalente nel tempo. </p>
<p>Non può, invece, trovare accoglimento la spiegata domanda risarcitoria, attesa l  assoluta mancata dimostrazione di eventuali danni effettivamente patiti dai ricorrenti, anche alla luce della tempestiva concessa sospensiva del provvedimento impugnato.</p>
<p>Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso va accolto parzialmente, nei sensi e nei limiti sopra evidenziati, e va &#8211; conseguentemente &#8211; disposto l  annullamento parziale dell  atto impugnato, nei limiti dell  interesse fatto valere dai proprietari ricorrenti.</p>
<p>Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, e, per l  effetto, dispone l  annullamento in parte qua dell  impugnata ordinanza n°11032 del 31/3/2017, notificata il 10/4/2017.</p>
<p>Condanna la Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in  ¬ 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Enrico d&#8217;Arpe, Presidente</p>
<p>Antonella Lariccia, Referendario, Estensore</p>
<p>Jessica Bonetto, Referendario</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>  L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Antonella Lariccia   Enrico d&#8217;Arpe</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-14-2-2018-n-295/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.295</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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