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	<title>14/2/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/2/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.38</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-2-2007-n-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-2-2007-n-38/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-2-2007-n-38/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.38</a></p>
<p>Pres.P. Turco Est.M. Filippi A. Bombelli ed altra (Avv.ti M. Bertignono ed L. Ghezzo) contro il Comune di Courmayeur e la Regione Valle d&#8217;Aosta (non costituiti) in tema di interruzione del silenzio assenso in caso di preavviso di rigetto ex art. 10 bis e sulla sanabilità di abusi edilizi realizzati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-2-2007-n-38/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.38</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-2-2007-n-38/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.38</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>P. Turco  <i> Est.</i>M. Filippi<br /> A. Bombelli ed altra (Avv.ti M. Bertignono ed L. Ghezzo) contro il Comune di Courmayeur e la Regione Valle d&#8217;Aosta (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>in tema di interruzione del silenzio assenso in caso di preavviso di rigetto ex art. 10 bis e sulla sanabilità di abusi edilizi realizzati su immobili vincolati, per i quali sia intervenuto il parere favorevole della competente Autorità di tutela, a prescindere dalla loro conformità allo strumento urbanistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi e condono – Domanda di condono &#8211; Immobile sottoposto a vincolo (paesistico) – Termine previsto per la formazione del silenzio-assenso dal comma 37, dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 &#8211; Si interrompe con la comunicazione di preavviso di rigetto di cui all’rt. 10 bis L. 241/90</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi e condono &#8211; Art. 32, comma 27, lett. d, del decreto-legge n. 269 del 2003 &#8211; Consente la sanatoria di abusi edilizi realizzati su immobili vincolati per i quali sia intervenuto il parere favorevole della competente Autorità di tutela (art. 32 della legge n. 47) &#8211; Conformità con la normativa urbanistica di quanto realizzato abusivamente – Non è necessaria – Diniego &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di condono di immobile sottoposto a vincolo (paesistico) il termine di 24 mesi previsto per la formazione del silenzio-assenso dal comma 37, dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 si interrompe con la comunicazione di preavviso di rigetto di cui all’rt. 10 bis L. 241/90</p>
<p>2. In tema di condono la disciplina introdotta dall’art. 32, comma 27, lett. d, del decreto-legge n. 269 del 2003 consente la sanatoria di abusi edilizi realizzati su immobili vincolati per i quali sia intervenuto il parere favorevole della competente Autorità di tutela (art. 32 della legge n. 47) &#8211; sempre che il vincolo imposto non comporti l’assoluta inedificabilità (art. 33 della legge n. 47) – a prescindere dalla conformità o meno, con la normativa urbanistica, di quanto realizzato abusivamente. Ne consegue, nel caso di specie, l’illegittimità del diniego in quanto fondato sull’errato presupposto che la disciplina statale non consentisse la sanabilità di interventi in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>RRPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 76 del 2006, proposto da: <br />
<b>Angelo Bombelli</b> e <b>Nicoletta La Spina</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Bertignono e Laura Ghezzo, presso il cui studio in Aosta, via G. Frutaz, n. 1, hanno eletto domicilio; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p><b>Comune di Courmayeur</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi in giudizio;<br />
Regione Valle D&#8217;Aosta, in persona del Presidente in carica, non costituitasi in giudizio; </p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>&#8211; del provvedimento prot. n. 7396, del 9 maggio 2006, a firma del Responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico urbanistico comunale, nella parte in cui respinge l&#8217;istanza di condono edilizio &#8220;in riferimento alle difformità eseguite ai piani fuori terra del fabbricato&#8221;;<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso, compresi, se ed in quanto possa occorrere, il parere della Commissione edilizia comunale del 6 dicembre 2005; le &#8220;Linee Guida Esplicative relative all&#8217;applicazione della L.R. 1/2004&#8221;; la delibera della Giunta region<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2007 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – I ricorrenti – in qualità di proprietari del fabbricato unifamiliare sito in Courmayeur, località Entreves, sottoposto a vincolo paesistico – impugnano il provvedimento prot. n. 7396, del 9 maggio 2006, a firma del Responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico urbanistico comunale, nella parte in cui respinge l&#8217;istanza di condono edilizio presentata il 1° dicembre 2003. <br />
2. &#8211; Nel ricorso si espone in fatto quanto segue:<br />
&#8211; in data 31 dicembre 2002 veniva ultimato l’intervento di ristrutturazione;<br />
&#8211; in data 6 febbraio 2003 il Sindaco comunicava l’avvio del procedimento per l’emissione di ordinanza di demolizione con riguardo ad alcune opere ritenute difformi dal titolo (aumento della superficie dei locali interrati e maggiore volumetria del fabbric<br />
&#8211; in data 7 luglio 2003 veniva presentata domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 84, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11; <br />
&#8211; in data 6 ottobre 2003 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunicava che, previo parere favorevole del Servizio Tutela del Paesaggio, sarebbero state sanabili solo le opere realizzate al piano seminterrato;<br />
&#8211; in data 1° dicembre 2003, anche in considerazione delle indagini penali nel frattempo avviate dalla Procura della Repubblica di Aosta, i ricorrenti (come i costruttori e il direttore dei lavori) hanno presentato istanza di condono edilizio &#8211; ai sensi de<br />
&#8211; in data 10 febbraio 2004 il Servizio Beni Paesaggistici della Regione Valle d’Aosta ha espresso parere favorevole sulla domanda di sanatoria;<br />
&#8211; in data 31 gennaio 2005, veniva presentata al Servizio tutela del paesaggio della Regione, in via cautelativa, domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1, commi 37, 38, 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;<br />
&#8211; in data 23 dicembre 2005 il Responsabile dell’Ufficio, richiamando il parere della Commissione Edilizia 6 dicembre 2005, comunicava ai ricorrenti il preavviso di rigetto, in parte qua, della domanda di condono;<br />
&#8211; in data 23 gennaio 2006 i ricorrenti hanno presentato osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;<br />
&#8211; infine, in data 9 maggio 2006 – con il provvedimento oggetto di impugnazione &#8211; il Responsabile dell’Ufficio, ritenute non condivisibili le osservazioni dei ricorrenti, ha respinto l’istanza di condono edilizio con riguardo alla parte della domanda relat<br />
3. &#8211; Le Amministrazioni intimate – Comune di Courmayeur e Regione Valle d&#8217;Aosta – non si sono costituite in giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – Con la prima censura, anticipata nelle osservazioni al preavviso di (parziale) rigetto della domanda di condono, si lamenta l’illegittimità del diniego perché il titolo si sarebbe formato per via di silenzio-assenso: sulla domanda presentata dai ricorrenti il 1° dicembre 2003, si sostiene, l’Amministrazione ha mantenuto il silenzio per oltre 24 mesi, sicché si sarebbe formato il titolo tacito secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 37, del richiamato decreto-legge n. 269 del 2003 (recepito nei medesimi termini dalla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1), non potendo valere – ad interrompere i termini per la formazione del silenzio-assenso &#8211; la comunicazione inviata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.<br />
La censura non è fondata.<br />
Come esattamente rilevato dal Comune in risposta alle osservazioni presentate dai ricorrenti, alla data in cui è stato emanato il provvedimento impugnato (9 maggio 2006) il termine di 24 mesi previsto per la formazione del silenzio-assenso dal comma 37, dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269, non era ancora decorso perché interrotto dalla comunicazione del preavviso di rigetto.<br />
Va subito osservato, come gli stessi ricorrenti sottolineano, che &#8211; trattandosi di immobile sottoposto a vincolo (paesistico) – il termine per la formazione tacita del provvedimento decorre non dalla presentazione della domanda di condono, ma dal giorno in cui l’Amministrazione competente alla tutela del vincolo ha espresso parere favorevole alla sanabilità dell’abuso (10 febbraio 2004).<br />
Ma ciò che rileva è che il termine si è interrotto con la comunicazione del preavviso di rigetto: l’art. 10 bis stabilisce infatti che tale atto “interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine” di dieci giorni assegnato agli istanti per presentare osservazioni e documenti. <br />
Né può ritenersi, come sostengono i ricorrenti, che il legislatore – nonostante il nomen juris – abbia inteso disporre la sospensione e non l’interruzione del termine.<br />
Una tale interpretazione non può essere seguita perché la disposizione precisa che, dopo la presentazione delle osservazioni o comunque decorsi i dieci giorni assegnati all’interessato, il termine “inizia nuovamente a decorrere”, così rendendo evidente che il riferimento all’istituto dell’interruzione è voluto.<br />
D’altra parte &#8211; con riguardo all’ipotesi che, come nella specie, l’interessato abbia presentato osservazioni sul preavviso di rigetto &#8211; la scelta del legislatore non può essere considerata manifestamente illogica, tenuto conto che l’approfondita valutazione del contenuto delle osservazioni potrebbe comportare il rinnovo dell’intera fase istruttoria.<br />
2. – E’ invece fondata la seconda censura.<br />
Come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, la domanda di condono è stata respinta “considerata la mancanza di conformità urbanistica . . . e visto il punto 27, lett. d) art. 32 D.L. 30.1.2003 n. 269”.<br />
Il diniego si fonda dunque sul presupposto che la disciplina statale non consenta la sanabilità di interventi che siano in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici: in relazione a tale contrasto &#8211; già accertato in sede di esame della domanda di sanatoria “ordinaria”, accolta solo con riguardo ad una parte dell’intervento abusivo (piano interrato) – dovrebbe ritenersi che “il parere reso il 10.02.2004 dal Servizio Beni Paesaggistici della Regione Valle d’Aosta sulla domanda di sanatoria presentata ai sensi art. 84 L.R. 11/98 non rileva ai fini della sanatoria ex legge 326/03”.<br />
Il presupposto da cui muove il Comune è errato.<br />
La disposizione della disciplina statale (art. 32, comma 27, lett. d, del decreto-legge n. 269 del 2003) – più volte richiamata nella motivazione del diniego – stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora. . . siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.<br />
L’inciso con cui si apre la disposizione – che fa salva la disciplina dettata dalla legge n. 47 del 1985 sulla condonabilità degli abusi realizzati su immobili vincolati – non consente di condividere l’interpretazione seguita dal Comune e di ritenere che il contrasto dell’intervento abusivo con le norme urbanistiche o le prescrizioni degli strumenti urbanistici sia sufficiente ad escluderne la sanabilità, anche nel caso in cui, come nella specie, l’Amministrazione competente alla tutela del vincolo si sia espressa in senso favorevole al condono.<br />
La disciplina fatta salva dal nuovo sistema consente infatti la sanatoria di abusi edilizi realizzati su immobili vincolati per i quali sia intervenuto il parere favorevole della competente Autorità di tutela (art. 32 della legge n. 47) &#8211; sempre che il vincolo imposto non comporti l’assoluta inedificabilità (art. 33 della legge n. 47) – a prescindere dalla conformità o meno, con la normativa urbanistica, di quanto realizzato abusivamente.<br />
Poiché nella specie il vincolo paesaggistico imposto sull’area de qua non ne comporta l’inedificabilità, non può sostenersi che ricorra l’ipotesi di radicale insanabilità prevista dal richiamato articolo 33: sicché – intervenuto il favorevole parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo – deve ritenersi che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda, pur trattandosi di un intervento che contrasta con la normativa urbanistica.<br />
Una diversa conclusione – oltre a porsi in contrasto con la lettera della disposizione, che fa salva la disciplina dettata dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985 – non sarebbe né logica, né coerente con il sistema: la scelta del legislatore di dettare misure urgenti “per la definizioni degli illeciti edilizi” (secondo il titoletto dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003) non sarebbe infatti ragionevole se la disciplina introdotta non consentisse di aggiungere alcuna ipotesi di sanabilità ulteriore oltre a quella già prevista, a regime, dalla sanatoria ordinaria di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1985 &#8211; disciplinata, negli stessi termini, dal legislatore regionale – che presuppone la conformità alla disciplina urbanistica del manufatto realizzato abusivamente. <br />
Né si può ritenere – come si osserva, anche se in formula dubitativa, nella motivazione del diniego &#8211; che, nella specie, il parere favorevole espresso dal Servizio Beni Paesaggistici della Regione Valle d’Aosta non sia rilevante nel procedimento in questione perché espresso nell’ambito del diverso procedimento volto al rilascio della sanatoria “ordinaria” (ai sensi dell’art. 84 della legge regionale n. 11 del 1998): l’identità soggettiva ed oggettiva che contraddistingue i due atti consente di ritenere acquisito il parere favorevole anche nel procedimento per il rilascio del condono. <br />
3. &#8211; Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.<br />
Con riguardo agli altri atti impugnati, non v&#8217;é luogo a decidere in quanto dichiaratamente impugnati per mero tuziorismo.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il diniego di condono prot. n. 7396 del 9 maggio 2006;<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/02/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-2-2007-n-38/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.38</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.512</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-512/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.512</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti Bonifica spa (avv. D’Amelio, Tomassy, Serantoni) c. Satti spa (avv. Di Chio, Cavallo Perin, Casavecchia) e Systra sa (avv. Della Corte, Barosio, Sarzotti) estensione dal punto di vista soggettivo dell&#8217;obbligo di dichiarazione ex art. 17, 9&#176; co. l. 109/1994 s.m.i. ora art. 90,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-512/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.512</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-512/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.512</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti<br /> Bonifica spa (avv. D’Amelio, Tomassy, Serantoni) c. Satti spa (avv. Di Chio, Cavallo Perin, Casavecchia) e Systra sa (avv. Della Corte, Barosio, Sarzotti)</span></p>
<hr />
<p>estensione dal punto di vista soggettivo dell&#8217;obbligo di dichiarazione ex art. 17, 9&deg; co. l. 109/1994 s.m.i. ora art. 90, 8&deg; co. Codice degli Appalti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Opere pubbliche – Dichiarazione che all’appalto di oopp non parteciperà nessun soggetto controllante, collegato all’affidatario della progettazione dell’incarico ex art. 17, 9° co. l. 109/1994 s.m.i. – Gruppo di società – Obbligo – Estensione – Società del gruppo in grado di eseguire i lavori</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La dichiarazione dell’art. 17, 9° co. l. 109/1994 s.m.i. deve essere rilasciata, in caso che il concorrente all’appalto di progettazione faccia parte di un più ampio gruppo di società, solo da quei membri del gruppo in grado di eseguire l’appalto di opere pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Reg. Sent. n. 512/07<br />
Reg. Gen. n. 2236/99<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<br />
<i>– prima sezione –</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai<br />
Signori:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore <br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario</p>
<p>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso n. 2236/1999 proposto da <br />
<b>BONIFCA s.p.a.</b>, in persona del presidente legale rappresentante p.t. ing. Angelo Flores, che agisce in proprio e quale mandante dell’associazione temporanea d’imprese costituenda con la Mott Mac Donald, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero d’Amelio, Carlo Strubek Tomassy e Roberto Serantoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Torino, corso Cairoli n. 2;<br />
&#8211; ricorrente</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Satti S.p.A. Torinese Trasporti Intercomunali</b>, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Giancarlo Guiati, rappresentata e difesa dagli avv.ti proff.ri Giuseppe Di Chio, e Roberto Cavallo Perin, e dall’avv. Marco Casavecchia elettivamente domiciliata in Torino, corso Re Umberto n. 77 presso lo studio del primo;<br />
&#8211; resistente<br />
<b>e nei confronti <br />
</b>di <b>Systra s.a.,</b> con sede in Parigi, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. Pierre Fa, sia in proprio sia in qualità di mandataria dell’associazione temporanea d’imprese costituita con la Geodata S.p.A., elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio n. 12 presso l’avv. Guglielmo Della Corte, che la rappresenta e la difende con il prof. avv. Vittorio Barosio e l’avv. Bruno Sarzotti;<br />
&#8211;	controinteressata e ricorrente incidentale<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento di aggiudicazione all’A.T.I. costituita tra le predette s.a. Systra ed S.p.A. Geodata della gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza della linea 1 della metropolitana di Torino, tratta Collegno – Torino Porta Nuova, pubblicato sul Foglio Inserzioni della G.U. n. 257 del 2.11.1999, e di ogni altro atto e provvedimento presupposto e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Satti S.p.A., della società Systra s.a.; Visto il ricorso incidentale proposto dalla Società Systra s.a. con sede in Parigi;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, nella udienza pubblica del 7 febbraio 2007, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Pietro Floris per delega dell’avv. Roberto Serantoni per la ricorrente, l’avv. Roberta Zanino per delega dell’avv. Giuseppe Di Chio per la parte resistente, l’avv. Alessandro Audino per delega dell’avv. Guglielmo Della Corte e l’avv. Bruno Sarzotti per la società Systra s.a;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società Bonifica p.a. impugna il provvedimento di aggiudicazione all’ATI tra Systra e Geodata della gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza della linea 1 della metropolitana di Torino, meglio in epigrafe precisata, gara indetta il 21 maggio 1999. Il bando prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato-disposto degli artt. 17 comma 1 legge n. 109 del 1994 e 23 comma 1 lett. b d.lgs. n. 157 del 1995 e che l’offerta sarebbe stata valutata mediante il metodo del confronto a coppie.<br />
Con lettera del 22 luglio 1999 la SATTI  ha invitato a partecipare alla gara la società Mott Mac Donald, che presentato domanda in associazione temporanea con la ricorrente, analogamente a quattro altri raggruppamenti; con nota del 10 settembre 1999 la stazione appaltante ha precisato che la dichiarazione circa l’assenza di condanne, richiesta dal punto 3 della lettera d’invito, doveva essere resa, oltre che dal legale rappresentante di ogni singola società di capitali partecipante ad una associazione temporanea, anche dagli eventuali altri componenti dell’organo amministrativo.<br />
La commissione giudicatrice, all’esito dei lavori, ha dichiarato aggiudicatario il raggruppamento costituito tra la s.a. Systra e la s.p.a. Geodata, e l’esito è stato reso noto mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 2 novembre 1999.<br />
Avverso tale provvedimento la ricorrente fa valere le seguenti censure:<br />
<u>Violazione della normativa di gara e di principi in tema di gare pubbliche. Eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
</u>La lettera d’invito specifica che le regole della gara sono date, oltre che dal bando e dalla lettera stessa, anche dalle condizioni di contratto, dalle specifiche tecniche e dalle specifiche tecniche d’interfacciamento  allegate alla lettera d’invito. La normativa di gara è stata violata in quanto la prescritta dichiarazione di assenza di condanne è stata resa solo dal presidente della società, mentre mancano le dichiarazioni degli altri 14 consiglieri d’amministrazione. Inoltre, la dichiarazione di non partecipazione alle gare d’appalto successive, prescritta dalla lettera d’invito a carico dei soggetti controllati, controllanti o collegati, è stata resa solo da Systra e da due società, e non da tutte quelle che sono in rapporto di controllo o collegamento con questa. Ancora, il soggetto indicato dall’aggiudicataria quale direttore dei lavori non è in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa di gara; analogo discorso vale per i soggetti deputati alla sicurezza dei lavori, che non hanno requisiti sufficienti. Infine, dall’esame dell’offerta dell’aggiudicataria emerge che la quota relativa agli onorari per le varie fasi dell’incarico non rispetta i minimi tariffari inderogabili, perché non si è tenuto conto, per il relativo calcolo, della suddivisione dell’importo delle opere nelle diverse quote.<br />
La ricorrente conclude per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell’aggiudicazione, contrastata dall’amministrazione intimata e dal raggruppamento controinteressato, che ha svolto anche ricorso incidentale, impugnando la mancata esclusione della ricorrente e, in parte qua, la lettera d’invito.<br />
Con ordinanza in data 12 gennaio 2000, confermata in appello, l’istanza cautelare è stata respinta.<br />
Chiamato all’udienza odierna, il ricorso è passato in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso contesta la legittimità del provvedimento con il quale la società SATTI –Torinese Trasporti Intercomunali – ha aggiudicato all’associazione temporanea tra Systra s.a. e Geodeta s.p.a. la gara, svolta a livello comunitario con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 17 comma 1 legge n. 109 del 1994 e 23 comma 1 lett. b d.lgs. n. 157 del 1995, per l’affidamento dell’incarico meglio in epigrafe indicato.<br />
I) Può prescindersi dall’esaminare le eccezioni preliminari svolte dalla difesa dell’amministrazione aggiudicatrice, dal momento che il ricorso è infondato.<br />
Sostiene innanzitutto la ricorrente (che, avendo partecipato alla gara in associazione con la società Mott Mac Donald, si è classificata al secondo posto della graduatoria formata dalla commissione nella seduta del 12 ottobre 1999) che la società Systra, retta da un consiglio d’amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattordici consiglieri, ha violato l’art. 5 d.lgs. n. 490 del 1994 che impone la certificazione di assenza di condanne per tutti i componenti dell’organo di amministrazione, avendo presentato la dichiarazione relativa al solo presidente.<br />
A tale proposito si osserva che la lettera d’invito richiedeva, a pena di esclusione dalla gara, la certificazione prevista dall’art. 3 d.lgs. n. 490 del 1994 e che tale certificazione, secondo quanto precisato nella nota del responsabile del procedimento in data 10 settembre 1999, doveva essere resa, oltre che dal legale rappresentante della società, anche da eventuali altri componenti dell’organo amministrativo. Il chiarimento non ha portata integrativa della regola della gara, poiché ricalca la prescrizione di cui all’art. 5 del citato decreto legislativo, che deve intendersi vigente e valido, di per sè, nell’ambito della procedura in esame, ricadente nel suo campo di applicazione, a prescindere dal richiamo espresso negli atti che hanno indetto il concorso.<br />
Peraltro, l’applicabilità dell’art. 5 d. lgs. n. 490 del 1994 non conduce alla illegittimità del provvedimento impugnato, nel senso preteso con il primo motivo del ricorso.<br />
L’aggiudicataria è infatti una società costituita all’estero con sede secondaria in Italia e, come tale, ricade nella fattispecie normata dalla lettera f) dell’allegato 5, al quale rinvia l’art. 5 d. lgs. citato per indicare l’ambito soggettivo dell’obbligo di rendere la dichiarazione prescritta. Per le società costituite all’estero, tale obbligo deve essere assolto dai soggetti “che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato”; la Systra s.a. ha depositato nel procedimento la dichiarazione del signor Thierry Ossent che, in base alla nomina provata dalla documentazione versata in causa, è appunto il rappresentante in Italia della società stessa.<br />
Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.<br />
II) Un secondo ordine di censure riguarda la mancanza della dichiarazione che ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non parteciperà nessun soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario dell’incarico, dichiarazione che, secondo la lettera d’invito, avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutti i soggetti indicati. Sostiene la ricorrente che l’aggiudicataria ha reso una dichiarazione firmata solo da due sole altre società, l’una controllante e l’altra controllata, mentre il gruppo è composto da una pluralità di società di consulenza e d’ingegneria, ed ha così violato la regola di gara.<br />
Il motivo non ha pregio poiché, come rilevano le difese resistenti, l’obbligo è riferito dalla lettera d’invito ai soggetti controllati, controllanti o collegati “con il concorrente”, con ciò manifestando che la relazione che si vuole escludere è quella relativa alla possibilità di partecipare alle gare individuate nella lettera d’invito, secondo la ratio dell’art. 17, comma 9, legge n. 109 del 1994, come ha chiarito lo stesso responsabile del procedimento nella nota dell’8 settembre 1999. La società aggiudicataria ha ottemperato a tale disposizione, presentando la dichiarazione della società controllante e di una società controllata ( Sotec Ingegnerie s.a.) in grado di eseguire i lavori in questione, e non allegando le dichiarazioni di altre società controllate o collegate non operanti nella concreta realizzazione, circostanza questa in ordine alla quale la ricorrente non offre alcun principio di prova contraria.<br />
III) Eccepisce ancora la ricorrente che il direttore dei lavori, indicato dalla aggiudicataria, non sarebbe in possesso dei requisiti indicati come minimi nelle specifiche tecniche stabilite dalla stazione appaltante; in particolare, non avrebbe maturato l’esperienza richiesta, né quanto agli anni né quanto ad analogia di lavori.<br />
Dal curriculum vitae presentato dall’ingegner Pellegrini, direttore dei lavori per la Systra s.a., emerge peraltro che l’esperienza maturata dallo stesso, in Italia e all’estero, si estende per un arco temporale ben più lungo dei dieci anni indicati come requisito minimo, e che anche quanto alla qualità dei lavori sussiste la similarità richiesta, che non significa uguaglianza, e che è stata apprezzata dalla stazione appaltante con un giudizio non illogico né estrinsecamente viziato, e quindi non censurabile in questa sede.<br />
IV) Il ricorso è conclusivamente infondato e deve essere respinto; di conseguenza, il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata è inammissibile per carenza di interesse.<br />
Le spese di causa possono, tuttavia, essere compensate tra le parti per giustificati motivi.   <br />
<b><P ALIGN=CENTER>PQM</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 </p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 febbraio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-512/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.512</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-704/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.704</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno se il ricorrente ha a suo carico una sentenza penale (patteggiata dopo la L. 189/2002) per stupefacenti, pur in assenza di avvio di procedimento. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA SEZIONE SECONDA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-704/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-704/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno se il ricorrente ha a suo carico una sentenza penale (patteggiata dopo la L. 189/2002) per stupefacenti, pur in assenza di avvio di procedimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO <br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 704/2007<br />
Registro Generale: 758/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br />RENZO CONTI Cons., relatore<br />
FLORIANA RIZZETTO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 14 Febbraio 2007<br />
Visto il ricorso 758/2007 proposto da:<br />
<b>FNAOUI EL MOSTAFA</b>rappresentato e difeso da:<br />
PICCIANI AVV. MARCO MICHELETROIANO AVV. VITOcon domicilio eletto in ROMAVIA PRINCIPE EUGENIO, 15presso<br />
PICCIANI  &#8211; TROIANO STUDIO LEGALE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI ROMA   MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento dell’1.08.2006, notificato il 30.11.2006;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. RENZO CONTI  e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che il ricorso, ad una sommaria delibazione consentita in sede cautelare, non appare assistito da sufficiente fumus boni juris, in quanto parte ricorrente risulta gravata da condanna penale del 18-11-2004 per reati (stupefacenti) ricompresi tra quelli richiamati dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 286/98, in relazione al quale non rileva:<br />
&#8211; l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo il medesimo ad iniziativa di parte e stante comunque la natura vincolata del provvedimento impugnato;<br />
&#8211; la circostanza che la sentenza sia stata emessa a seguito di patteggiamento, in quanto la stessa è successiva alla modifica introdotta dalla legge 189/2002 che, nel sostituire l’art. 4 del D.L.gs. 286/1998 ha espressamente ricompreso le sentenze di cond</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 14 Febbraio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-704/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.499</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il parere sfavorevole all’installazione di una stazione radio base, se la collocazione e’ in contrasto con la norma di PRG che impedisce la collocazione in fascia di rispetto stradale. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI SETTIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 499/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il parere sfavorevole all’installazione di una stazione radio base, se la collocazione e’ in contrasto con la norma di PRG che impedisce la collocazione in fascia di rispetto stradale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA CAMPANIA <br />
NAPOLI <br />
SETTIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 499/2007<br />
Registro Generale: 5574/2006</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO GUERRIERO Presidente<br />
ARCANGELO MONACILIUNI Cons.<br />
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI 	Ref., relatore 																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 14 Febbraio 2007<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 5574/2006  proposto da:<br />
<b>SIEMENS  S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
BELVINI GENNARO<br />
con domicilio eletto in NAPOLIPIAZZA MUNICIPIO<br />
presso SEGRETERIA TAR</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CALVI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
FEDELE RITA<br />
con domicilio eletto in NAPOLIVIA SALVATOR ROSA  N. 172<br />
presso FEDELE RITA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, a) della nota protocollo n. 3823 del 22.5.2006, ricevuta in data 16.6.2006 con la quale si “esprime parere sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione” ritenendo non compatibile l’intervento alla strumentazione urbanistica vigente, atteso che l’opera, prescelta per la istallazione della s.r.b. ricade nella fascia di rispetto stradale e, quindi, in violazione dell’articolo 18 del vigente PRG.; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e, comunque, consequenziale;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI<br />
Uditi altresì le parti come da verbale di udienza;</p>
<p>Rilevato che, ad un sommario esame, l’istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del fumus boni juris atteso che, come si evince dall’esito della verificazione disposta con ordinanza n. 2649/06, il Genio Civile ha concluso che l’impianto si trova all’interno della fascia di rispetto del raccordo autostradale A16 Benevento Castel del Lago perché tale fascia, ai sensi del DPR 147/1993, è non inferiore a 30 metri per le autostrade di tipo A  (cui appare assimilabile quella in parola); <br />  Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li  14.02.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-499/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.67</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-67/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-67/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-67/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.67</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento AGEA che sottopone a prelievo supplementare per eccedenza di commercializzazione, per contrasto con regolamento CE e carente motivazione sui calcoli. (G.S.) Ord. n. 67 Anno 2007 R.G. n.1460 Anno 2006 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE &#8211; 2^ Sezione &#8211; composto dai Signori:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-67/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-67/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.67</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento AGEA che sottopone a prelievo supplementare per eccedenza di commercializzazione, per contrasto con regolamento CE e carente motivazione sui calcoli. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ord. n. 67     Anno 2007<br />
R.G. n.1460    Anno 2006</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />
REGIONALE<br />
PER IL PIEMONTE<br />
&#8211; 2^ Sezione &#8211;	</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
&#8211; Giuseppe CALVO &#8211; Presidente<br />
&#8211; Antonio PLAISANT &#8211; Referendario<br />
&#8211; Giorgio MANCA &#8211;  Referendario, estensore</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2007.<br />
Visti l’art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;</p>
<p>Visto il ricorso n. 1460/2006 proposto da SOLAVAGGIONE LORENZINA, in persona del l.r.; MONDINO GUIDO, in persona del l.r.; PANSA PIERO, in persona del l.r.; BONAMICO MARIO E PIER ANGELO, in persona del l.r.; GRASSO STEFANO, ALBERTO &#038; C. s.s., in persona del l.r.; STRUMIA GIUSEPPE E GIANFRANCO s.s., in persona del l.r.; FISSORE SEBASTIANO CARLO, in persona del l.r.; BOTTA CARLA, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA FRATELLI MARENGO s.s., in persona del l.r.; MAERO GIUSEPPE, in persona del l.r.; MARCHISIO LUIGI, in persona del l.r.; DONALISIO GABRIELE E STEFANO, in persona del l.r.; PASERO IVO E GIUSEPPE s.s., in persona del l.r.; DOLCE MARCO, in persona del l.r.; AZ. AGRICOLA GALLO s.s., in persona del l.r.; BERGESE GIANFRANCO E MARCO, in persona del l.r.; AIMETTA GIOVANNI E FRATELLO MARTINO s.s., in persona del l.r.; LUCIANO FRATELLI di LUCIANO &#038; C. s.s., in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA GURIN di Rainero Cristoforo, in persona del l.r.; AZ. AGR. RAINERO MARIO, in persona del l.r.; SAPINO MASSIMO, in persona del l.r.; VAIRA MAURIZIO, in persona del l.r.; PANERO FRANCESCO e figli PANERO ROBERTO e IGOR s.s., in persona del l.r.; AZ. AGR. RISSO GIUSEPPE, ANTONIO E BRUNO s.s., in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA FLESIETTE di AUDISIO E C. s.s., in persona del l.r.; GARIS GIOVANNI E BERNARDINO F.LLI, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA PASCHETTA F.LLI, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA MOSSO DI MOSSO RICCARDO E MOSSO ROBERTO s.s., in persona del l.r.; GHIGO GIUSEPPE, in persona del l.r.; ALLOCCO BARTOLOMEO, in persona del l.r.; GONELLA ROBERTO E ALESSANDRO s.s., in persona del l.r.; VALINOTTI FLAVIO E VALTER s.s., in persona del l.r.; VAGLIENGO PIERGIORGIO, in persona del l.r.; BOSIO MATTEO, in persona del l.r.; SOLDANO GIUSEPPE, in persona del l.r.; AUDRITO GIUSEPPE, GIANFRANCO E PIETRO s.s., in persona del l.r.; VALINOTTO F.LLI s.s. di VALINOTTO GIANMARIO E PIER ANTONIO, in persona del l.r.; CAVALLO FRANCESCO, in persona del l.r.; MAERO DAVIDE, in persona del l.r.; COSTAMAGNA EMILIANO, in persona del l.r.; VALLINOTTI GIOVANNI MARCO E BRUNO CHIAFFREDO, in persona del l.r.; RASPO GIUSEPPE, in persona del l.r.; AZ. AGR. GHIGO MICHELE E FIGLIO FRANCESCO di GHIGO FRANCESCO, in persona del l.r.; ALLEMANO GIOVANNI E MAURO, in persona del l.r.; CHIAVASSA CLAUDIO, in persona del l.r.; SPERTINO MARIO E TERESIO, in persona del l.r.; MANDRILE SERGIO E GIUSEPPE F.LLI s.s., in persona del l.r.; CESANO F.LLI FLAVIO E PIERANGELO, in persona del l.r.; BARBERO FRATELLI PIETRO E GIUSEPPE s.s., in persona del l.r.; FRANCO MARCO, in persona del l.r.; OMEGA Q s.s., in persona del l.r.; CAGNASSI LUIGI, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA GODANO G.G.G. s.s., in persona del l.r.; GALLIANO F.LLI BRUNO E FRANCO, in persona del l.r.; CAMISASSI BARTOLOMEO, in persona del l.r.; MONDINO ADRIANO E MARCO, in persona del l.r.; LENTA GIORGIO, in persona del l.r.; ALLEMANO GIUSEPPE, in persona del l.r.; ALLEVAMENTO TORRE ROSSA s.s., in persona del l.r.; CACCIOLATTI CLAUDIO, in persona del l.r.; MELLANO LUCIANO, in persona del l.r.; DELERBA F.LLI s.s. di DELERBA RENATO E LUCIANO, in persona del l.r.; PORCHIETTO GIUSEPPE STEFANO, in persona del l.r.; MINA BERNARDINO, in persona del l.r.; VALLINOTTI PIETRO, in persona del l.r.; GONELLA LUIGI, in persona del l.r.; AZ. AGRICOLA F.LLI SANINO s.s. di GIANCARLO &#038; ROMANO, in persona del l.r.; GIACCARDI MARCO, in persona del l.r.; BARBERO VINCENZO, in persona del l.r.; SONA ROMANO, in persona del l.r.; ALLASIA ROBERTO, in persona del l.r.; ALLASIA ENZO ED ANTONIO s.s., in persona del l.r.; RACCA GIOVANNI E FRATELLI RACCA CLAUDIO E ADRIANO s.s., in persona del l.r.; MAERO GUIDO, in persona del l.r.; ROSSI VALERIO, in persona del l.r.; CAVATORTA MICHELANGELO &#8211; CAVATORTA SEBASTIANO, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA RACCA s.s., in persona del l.r.; AIMAR SERGIO, in persona del l.r.; GILI FRANCESCO, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA MORELLO GIUSEPPE, in persona del l.r.; DOMPE’ MASSIMO, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA F.G. FARM di FORNERO MICHELE, in persona del l.r.; BONO PIERO, in persona del l.r.; GIORDANA LUIGI, in persona del l.r.; GHIGO CHIAFFREDO, in persona del l.r.; NICOLA MICHELANGELO, ILARIO E RENATO, in persona del l.r.; AVENA FRATELLI GIUSEPPE E BRUNO s.s., in persona del l.r.; BARALE ALDO, in persona del l.r.; PANSA BIAGIO, in persona del l.r.; BARALE GIANLUCA E ENRICO s.s., in persona del l.r.; ROCCIA FAUSTO &#038; VALTER FRATELLI s.s., in persona del l.r.; ROCCIA MARCO E FIGLIO ALDO s.s., in persona del l.r.; FERRERO PIERLUIGI, in persona del l.r.; OTTINA GIANCARLO E PAOLO NICOLA s.s., in persona del l.r.; FRANCESE FABRIZIO, in persona del l.r.; BOTTA MARCO, in persona del l.r.; MAINA GIUSEPPE, in persona del l.r.; CAVALLO ALBERTO, in persona del l.r.; OZELLA ADRIANO, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA GOMBA DOMENICO, in persona del l.r.; AIMETTA MARIO, in persona del l.r.; RIVOIRA CELESTINO, in persona del l.r.; ARIAUDO MASSIMO, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA S. ANNA di TALLONE F.LLI ALBERTO E BRUNO s.s., in persona del l.r.; GRANDE GIOVANNI E PIER PAOLO,  in persona del l.r.; MANDRILE FABRIZIO, in persona del l.r.; ROSSA ANTONIO, in persona del l.r.; TERNAVASIO GIUSEPPE E FRANCO s.s., in persona del l.r.; MANA FRANCESCO E GIOVENALE F.LLI, in persona del l.r.; SOCIETA’ AGRICOLA FISSORE GIOVANNI E C. s.s., in persona del l.r.; PERETTI ISIDORO E GIUSEPPE, in persona del l.r.; AZ. AGR. CHIAVAZZA F.LLI s.s., in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA VALLAURI NATALE, BRUNO E SILVANA, in persona del l.r.; TESTA GIAMPIERO, in persona del l.r.; BOSIO GIANCARLO, in persona del l.r.; FISSORE STEFANO, in persona del l.r.; ABBA’ GIOVANNI GIUSEPPE, in persona del l.r.; CHIARIGLIONE PAOLO, in persona del l.r.; CERUTTI F.LLI STEFANO E LUCIANO, in persona del l.r.; BIANCO GIANCARLO, in persona del l.r.; AZ. AGRICOLA GENNERO CLAUDIO E VITTORIO s.s., in persona del l.r.; VIGNOLO ELIO, in persona del l.r.; PERLO GIUSEPPE GIORGIO, in persona del l.r.; COSTAMAGNA FRANCO, in persona del l.r.; AZ. AGR. MEINARDI FLAVIO E WALTER s.s., in persona del l.r.; GARIGLIO ELIO BARTOLOMEO, in persona del l.r.; SCARAFIA STEFANO &#038; SCARAFFIA DOMENICO, in persona del l.r.; CRAVERO VINCENZO, in persona del l.r.; GULLINO DARIO GIUSEPPE, in persona del l.r.; PETTITI LUCIANO, in persona del l.r.; BOSSO REMO, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA LA TORRE s.s. di GRISERI GIOVANNA E ROBERTO, in persona del l.r.; DAMA ALLEVAMENTO FRISONE dei Fratelli Busso s.s., in persona del l.r.; BERNOCO ANGELO, in persona del l.r.; MESSA GIOVANNI BATTISTA, in persona del l.r.; BUSSO PIERLORENZO, in persona del l.r.; SUSSETTO EZIO, in persona del l.r.; BERNARDI DIEGO &#038; CAPORGNO ELSA, in persona del l.r.; BERTOLINO LUCIANO FRANCO, in persona del l.r.; GIANOGLIO BERNARDINO &#8211; GIANOGLIO GIANFRANCO, in persona del l.r.; BOETTI FRANCESCO E MICHELE, in persona del l.r.; RACCA PIER ANTONIO, in persona del l.r.; AZ. AGRICOLA F.LLI FERRERO GIOVANNI E FERRERO PAOLO ROBERTO, in persona del l.r.; AZIENDA AGRICOLA DI FOGLIATO ANTONIO E GIANFRANCO s.s., in persona del l.r.; BERARDO MARIO in persona del l.r.; SERRA GIACOMO E FIGLI FEDERICO E SERGIO, in persona del l.r.; CARATTO DARIO GIUSEPPE, in persona del l.r.; BOAGLIO SERGIO, in persona del l.r.; BALLARI SEBASTIANO E ANTONIO, in persona del l.r.; BERGESE GIANFRANCO, in persona del l.r.; MARCHISIO FRATELLI BRUNO E ADRIANO, in persona del l.r.; GALLIANO CHIAFFREDO, in persona del l.r.; MACCARIO STEFANO, in persona del l.r.; GIULIANO FRANCO E BRUNO, in persona del l.r.; BALLATORE DARIO, in persona del l.r.; GRANETTO TOMASO GIUSEPPE, in persona del l.r.; SICCARDI GIOVANNI, in persona del l.r.; REGALDO ANTONINO OSVALDO, in persona del l.r.; SOCIETA’ AGRICOLA GALLO GROSSO dei FRATELLI CAGLIOTTI, in persona del l.r.; MACCAGNO ANTONIO, in persona del l.r.; MONASTEROLO ADRIANO, in persona del l.r.; MANDRILE RICCARDO, in persona del l.r.; BONO GIORGIO E LORENZO, in persona del l.r.; MILANESIO ERALDO, in persona del l.r.; SOCIETA’ AGRICOLA SANT’ORSOLA s.s., in persona del l.r.; MACARIO BAN ADRIANO, in persona del l.r.; NEW MILK’S FARM s.a.s. di DEMARCHI ANDREA, in persona del l.r.; BOAGLIO MICHELE GIOVANNI, in persona del l.r.; AZ. AGR. LIRANO DI TARICCO GIANFRANCO E ALDO s.s., in persona del l.r.; COSTAMAGNA GIOVANNI BATTISTA E FRANCESCO, in persona del l.r.; CAGNINEI LUIGI, in persona del l.r.; DOTTA GIANFRANCO, in persona del l.r.; MASERA ANGELO, in persona del l.r.; M.O.S. AZ. AGR. di Obeso Sàlazar Mercedes, in persona del l.r.; BENEDETTO ERMINIO, in persona del l.r.; tutte conferenti della Cooperativa Produttori Latte Savoia Cinque società cooperativa (corrente in Brugnera-PN, via SS. Trinità 66) e comprese nel provvedimento AGEA 14.9.2006 codice n. 56759942982, pervenuto alla Cooperativa medesima il 5.10.2006 mediante raccomandata a/r n. 132991816340; tutte rappresentate e difese dall’avv. Anna Barbero ed elettivamente domiciliate presso quest’ultima in Torino, corso Galileo Ferraris 120,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante in carica,<br />
per l’annullamento<br />
-a)  dei provvedimenti contenuti negli &#8211; o comunque risultanti dagli &#8211; elenchi dei produttori di latte sottoposti a prelievo supplementare (in esito alla procedura di compensazione nazionale delle produzioni per la campagna 2005/2006) per eccedenze di com<br />
-b) dei provvedimenti contenuti nella – o comunque risultanti dalla – circolare AGEA 14.9.2006, prot. n. DPAU.2006.2750, comunicata ai primi acquirenti il giorno 5.10.2006, con cui l’AGEA ha trasmesso a tali soggetti gli elenchi di cui alla lettera a);<br
-c) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in data 1° febbraio 2007;<br />
Relatore il referendario dott. Giorgio Manca;<br />
Comparso per la parte ricorrente l’avv. Inserviente, su delega dell’avv. Barbero;<br />
Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso risulta meritevole di accoglimento, in quanto:<br />
&#8211; in relazione al primo motivo, in quanto il sistema utilizzato dall’AGEA &#8211; in base al quale, a seguito di compensazione nazionale, in sede di prelievo supplementare sono privilegiate le aziende che abbiano regolarmente effettuato i versamenti mensili pre<br />
&#8211; in relazione al terzo motivo, è carente la motivazione del provvedimento impugnato il quale non contiene alcun elemento esplicativo dei calcoli effettuati dall’AGEA per la determinazione del prelievo a seguito della compensazione nazionale;<br />
Considerato che sussiste un pregiudizio grave e irreparabile dall’esecuzione del provvedimento impugnato in considerazione della rilevanza delle somme richieste;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2^ Sezione – accoglie la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Torino, 14 febbraio 2007.<br />
Il Presidente<br />
L’Estensore<br />
Il Segretario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-67/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.67</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.708</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-708/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-708/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.708</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di conferma dall’incarico di Direttore della Direzione Generale della tutela del consumatore, per carenza di fumus boni juris: &#8211; sia in punto di giurisdizione, spettando la medesima al giudice ordinario (v., tra l’altro, art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001); &#8211; sia in punto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-708/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.708</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-708/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.708</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di conferma dall’incarico di Direttore della Direzione Generale della tutela del consumatore, per carenza di fumus boni juris: &#8211; sia in punto di giurisdizione, spettando la medesima al giudice ordinario (v., tra l’altro, art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001); &#8211; sia in punto di ammissibilità, dovendosi ritenere l’atto impugnato come mera comunicazione; &#8211; sia, nel merito, in quanto l’incarico di Direttore Generale risulta conferito al ricorrente con D.P.C.M. anche ai sensi dell’art.19, sesto comma del citato D.Lgs. 165/2001, rispetto al quale non è contestata l’applicabilità della previsione di cui all’art. 19, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 708/2007<br />
Registro Generale: 798/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br />RENZO CONTI Cons., relatore<br />
FLORIANA RIZZETTO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 14 Febbraio 2007<br />
Visto il ricorso 798/2007  proposto da:<br />
<b>CAROCCI CRISTIANO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
TEDESCHINI AVV. FEDERICO &#8211; FONTANELLI AVV. ALDOcon domicilio eletto in ROMAL.GO MESSICO, 7pressoTEDESCHINI AVV. FEDERICO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 10567 del 22 novembre 2006 con la quale è stata negata la conferma dall’incarico di Direttore della Direzione Generale della tutela del consumatore presso il Dipartimento delle politiche Agricole Alimentari e Forestali;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI<br />
Udito il relatore Cons. RENZO CONTI  e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che il ricorso, ad una sommaria delibazione consentita in sede cautelare, non appare assistito da sufficiente fumus boni juris:<br />
&#8211; sia in punto di giurisdizione, spettando la medesima al giudice ordinario (v., tra l’altro, art. 63, comma 1, del D.L.gs. n. 165/2001);<br />
&#8211; sia in punto di ammissibilità, dovendosi ritenere l’atto impugnato come mera comunicazione;<br />
&#8211; sia, nel merito, in quanto l’incarico di Direttore Generale risulta conferito al ricorrente, con D.P.C.M. 30-9-2005, anche ai sensi dell’art.19, sesto comma del citato D.L.gs. 165/2001, rispetto al quale non è contestata l’applicabilità della previsione<br />
Ritenuto, altresì, che non sussiste il requisito della gravità ed irreparabilità del danno;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 14 Febbraio 2007<br />
Il Presidente<br />
Il Consigliere est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-14-2-2007-n-708/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2007 n.708</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.1352</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-2-2007-n-1352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-2-2007-n-1352/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.1352</a></p>
<p>Pres. La Medica , Est. Bottiglieri TV Internazionale s.p.a. &#8211; ora Telecom Italia Media s.p.a., Telepromozioni s.r.l (Avv.ti A. Pace, M. Ranieri e R. Borrello) c/ Comune di Rocca di Papa (Avv. R. Guzzi) sull&#8217;illegittimità di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente di riduzione della potenza dei trasmettitori radiotelevisivi, in mancanza del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-2-2007-n-1352/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.1352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.    La Medica ,    Est. Bottiglieri<br /> TV Internazionale s.p.a. &#8211; ora Telecom Italia Media s.p.a., Telepromozioni s.r.l (Avv.ti A. Pace, M. Ranieri e R. Borrello) c/ Comune di Rocca di Papa (Avv. R. Guzzi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente di riduzione della potenza dei trasmettitori radiotelevisivi, in mancanza del presupposto del concreto pericolo per la pubblica incolumità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Ordinanze contingibili e urgenti – Carattere straordinario – Conseguenze – Presupposti– Indagini complesse – Limiti – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La peculiare natura delle ordinanze contingibili ed urgenti non si traduce in una esenzione del processo di formazione della volontà della p.a. dagli oneri conoscitivi e delimitativi dei presupposti  di fatto e di diritto nella quale l’atto è destinato ad operare. Difatti, la straordinarietà dell’esercizio del potere, se permette che l’acclaramento della situazione presupposta possa prescindere dalla necessità di massimizzare l’acquisizione degli elementi istruttori, al fine di effettuare quei confronti propri del procedimento ordinario, rende, al contempo, più stringente la verifica di quelli acquisiti in primo esame, i quali vanno rigorosamente valutati, al fine di individuare l’emergenzialità della situazione presupposta e l’efficacia, congruità e adeguatezza delle misure utili a fronteggiarla.<br />
(Pertanto, nella specie, è illegittima l’ordinanza sindacale con la quale è stata disposta la riduzione della potenza dei trasmettitori radiotelevisivi esistenti nel territorio comunale, sulla solo scorta di una perizia che riferisce la concreta pericolosità per la pubblica incolumità ai campi magnetici irradiatisi dai trasmettitori radiofonici in “FM” e non da quelli televisivi in “UHF”).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO <br />
Sezione Seconda</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA  
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 7652/88, proposto da</p>
<p><b>TV Internazionale s.p.a., ora Telecom Italia Media s.p.a. e Telepromozioni s.r.l.</b>, in persona dei legali rappresentanti <i>p.t.</i>,  rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Pace, Massimo Ranieri e Roberto Borrello, elettivamente domiciliate presso lo studio Pace in Roma, p.za delle Muse, n. 8;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Rocca di Papa</b>, in persona del Sindaco <i>p.t.</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Guzzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via della Scrofa, n. 64;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>previa sospensione, dell’ordinanza sindacale n. 147, del 12 agosto 1988, notificata il successivo 29 agosto, con la quale è stata disposta la “riduzione della potenza dei sopra elencati trasmettitori radiotelevisivi esistenti nel territorio comunale, fissando il limite massimo a 1,5 kw, e ciò nel termine di 24 ore dalla notificazione”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’intimata amministrazione;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza dell’8 novembre 2006, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l’avv. Marsella, in delega, per la parte ricorrente e l’avv. Fondi, in delega, per l’amministrazione comunale.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato in data 28 settembre 1988, depositato il successivo 26 settembre, le istanti società, interessate dalla gestione ed utilizzazione ai fini di telediffusione di un impianto sito nel Comune di Rocca di Papa, hanno domandato l’annullamento della ordinanza sindacale n. 147, del 12 agosto 1988, con la quale è stata disposta la riduzione della potenza dei trasmettitori radiotelevisivi esistenti nel territorio comunale, fissando il limite massimo a 1,5 kw, nel termine di 24 ore dalla notificazione del provvedimento.<br />
Avverso l’impugnato provvedimento, adottato sulla scorta di una perizia effettuata nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Pretura di Frascati, parte ricorrente ha formulato articolate censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’intimata amministrazione comunale.<br />
Con ordinanza 28 novembre 1988, n. 1727, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione interinale degli effetti dell’atto impugnato, incidentalmente proposta dalle ricorrenti. Con ordinanza 11 marzo 1989, n. 198, il Consiglio di Stato, VI, ha accolto l’appello interposto dalla medesima.<br />
Entrambe le parti costituite hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.<br />
Il ricorso è stato, indi, trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8 novembre 2006.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Viene all’odierno esame del Collegio la questione inerente la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 147, del 12 agosto 1988, con la quale è stata disposta la riduzione della potenza dei trasmettitori radiotelevisivi esistenti nel territorio del Comune di Rocca di Papa, fissando il limite massimo a 1,5 kw, nel termine di 24 ore dalla notificazione del provvedimento. <br />
Avverso l’atto impugnato, le società ricorrenti, destinatarie dell’atto in quanto interessate dalla gestione ed utilizzazione ai fini di telediffusione di un impianto sito nel territorio comunale, premesso che lo stesso è stato adottato sulla scorta di una perizia effettuata nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Pretura di Frascati, hanno formulato le seguenti censure:<br />
1) violazione dell’art. 38 e ss, l. 14 aprile 1975, n. 102 – incompetenza – violazione dell’art. 153, t.u. 4 febbraio 1915, n. 148. Il provvedimento sarebbe del tutto disarticolato dalla pianificazione operante nella materia della diffusione radiotelevisiva, oltrechè ancorato a parametri non certi;<br />
2) violazione dell’art. 3, l. 4 febbraio 1985, n. 10 – violazione art. 153, t.u. 148/1915. Il provvedimento non terrebbe conto dell’autorizzazione conferita <i>ex lege</i> agli impianti operanti alla data del 1° ottobre 1984, con la potenza in atto alla medesima data;<br />
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 153, r.d. 148/1915 e dell’art. 32, l. 23 dicembre 1978, n. 833. Nella fattispecie non sussisterebbero le esigenze a carattere straordinario ed urgente legittimanti il ricorso al potere di ordinanza, che, in ogni caso, non può essere esercitato <i>sine die</i> come quello di cui tarttasi;<br />
4) contraddittorietà della motivazione – errore nei presupposti. Il provvedimento avrebbe travisato la prospettazione peritale;<br />
5) difetto assoluto di istruttoria. Il provvedimento non sarebbe stato preceduto né da contraddittorio né da alcun autonomo accertamento; <br />
6) travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti – motivazione insufficiente, contraddittoria ed incongrua – manifesta illogicità – violazione del principio di legalità. Poiché la perizia non avrebbe effettuato alcuna indagine sui trasmettitori televisivi, sul presupposto esplicito della loro non pericolosità per la salute, argomento su cui il quesito è imperniato, risulterebbero del tutto estranee alla medesima le affermazioni pure ivi contenute in ordine alla sproporzionata potenza degli impianti rispetto all’ambito territoriale servito, problema che, inoltre, non potrebbe essere legittimamente fronteggiato con una indiscriminata riduzione di potenza;<br />
7) difetto di motivazione. L’amministrazione avrebbe omesso di ponderare gli interessi coinvolti. <br />
<b><br />
2.</b> Il ricorso è fondato.<br />
E’, in particolare fondato il sesto motivo di ricorso, come rilevato dal Consiglio di Stato in sede cautelare (VI, ord. 11 marzo 1989, n. 198), che presenta carattere assorbente.<br />
<b><br />
3.</b> L’atto in esame ha natura di ordinanza contingibile ed urgente.<br />
Com’è ampiamente noto, i presupposti di siffatta categoria di atti sono da rinvenire, da un lato, nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare e, dall’altro, nell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo (<i>ex plurimis</i> C. Stato, sez. V, 23-08-2000, n. 4568).<br />
In presenza dei riferiti presupposti, alle predette ordinanze, che si atteggiano quale rimedio <i>extra ordinem</i> dell’ordinamento, è estranea, per loro stessa natura, l’effettuazione di indagini particolarmente complesse.<br />
Ciò posto, deve, però, essere osservato che la peculiare natura delle medesime ordinanze in questione non si traduce in una esenzione del processo di formazione della volontà amministrativa dagli oneri conoscitivi e delimitativi dei presupposti  di fatto e di diritto nella quale l’atto è destinato ad operare.<br />
Anzi, la straordinarietà dell’esercizio del potere, se permette che l’acclaramento della situazione presupposta possa prescindere dalla necessità di massimizzare l’acquisizione degli elementi istruttori, al fine di effettuare quei confronti propri del procedimento ordinario, rende, al contempo, più stringente la verifica di quelli acquisiti in primo esame, i quali vanno rigorosamente valutati, al fine di individuare e l’emergenzialità della situazione presupposta e la efficacia, congruità e adeguatezza delle misure utili a fronteggiarla.<br />
<b>3.1.</b> Nella fattispecie, non risulta che ciò sia avvenuto.<br />
Invero, la relazione peritale, che il provvedimento in esame pone ad esclusivo fondamento dell’intervento, per affermare a carico della salute e della incolumità della popolazione locale la sussistenza di un pericolo di esposizione superiore  al limite di tollerabilità,  in allegato <i>sub</i> 31, versato in atti dalle ricorrenti, dopo aver dato atto dei tipi di rischio che in via astratta i campi magnetici potrebbero provocare, afferma che la concreta pericolosità deriva dai campi magnetici irradiatisi dai trasmettitori radiofonici in “<I>FM</I>” e non da quelli televisivi in “<I>UHF</I>”.<br />
Si osserva, in particolare, che “<i>gli elementi irradianti nella banda UHF sono più piccoli, è possibile realizzare antenne più direttive ed installabili a maggiore altezza, che quindi mantengono la zona di maggiore intensità del campo elettromagnetico lontana dal terreno (dove si presume possa esserci il pubblico)</i>”…..pervenendo così ad affermare che “<i>Queste considerazioni permettono di tralasciare, ai fini di una valutazione della pericolosità delle emissioni in oggetto, le emissioni televisive e di concentrare l’indagine su quelle radiofoniche. Tale affermazione, pur approssimata, trova pieno riscontro nelle verifiche sperimentali effettuate.</i>”<br />
Il provvedimento risulta, conseguentemente, ed al contempo, privo di presupposto e di motivazione in relazione agli impianti televisivi.<br />
Né soccorre, al riguardo, la giurisprudenza della Sezione pure invocata da parte resistente (8 maggio 2002, n. 4047), atteso che la questione qui proposta ed accolta non ha formato oggetto della fattispecie ivi sottoposta ad esame giudiziale <br />
<b><br />
4.</b> Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale <br />
per il Lazio, Sezione Seconda,</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7652/88, proposto da TV Internazionale s.p.a. ed altri, come in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.525</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-525/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti La Vigna (avv.ti Mattioli, Berardi) c. Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato). il giudizio di avanzamento degli Ufficiali delle Forze armate non può essere sindacato dal Giudice Amministrativo se non entro limiti ristretti 1. – Forze Armate – Giudizio Commissione – Sincacabilità da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-525/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.525</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-525/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.525</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> La Vigna (avv.ti Mattioli, Berardi) c. Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>il giudizio di avanzamento degli Ufficiali delle Forze armate non può essere sindacato dal Giudice Amministrativo se non entro limiti ristretti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Forze Armate – Giudizio Commissione – Sincacabilità da parte Giudice Amministrativo – Limiti.</p>
<p>2. &#8211; Forze Armate &#8211; Avanzamento carriera – Valutazioni – Motivazione – Sufficienza punteggio.</p>
<p>3.- Forze Armate – Giudizio di avanzamento – Giudizio complesso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il Giudice Amministrativo non può entrare nel merito delle valutazioni della Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio. Infatti si tratta di atti di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione militare, che sono assoggettati al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di alcuno dei tre vizi di legittimità formale e sostanziale che costituiscono il limite della discrezionalità della P.A.</p>
<p>2. &#8211; L’onere di motivazione si considera adempiuto con l’indicazione dei punteggi numerici, che esprimono in modo sintetico la valutazione della Commissione.</p>
<p>3. &#8211; Il giudizio di avanzamento degli Ufficiali delle Forze armate comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consentono di attribuire al possesso di alcuni requisiti automatiche aspettative di progressione di carriera, in quanto la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi può essere controbilanciata dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
 I sezione –
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sul ricorso n. 1549-04, proposto dal <br />
Tenente Colonnello dell&#8217;Arma dei Carabinieri dott. <b>Carlo La Vigna</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Mattioli e Pierpaolo Berardi  ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Mauro Bolla  in Torino, corso Siccardi n. 11,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217; Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia, in corso Stati Uniti n. 45,</p>
<p>e nei confronti<br />
del Col. <b>Vincenzo Conte</b>,<br />
del Col. <b>Paolo Cerreti</b>,<br />
non costituiti in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento prot. n. M_D/GMIL_03-II/4/1/2004/0012179 del 28 aprile 2004 a firma del Direttore della Divisione Stato giuridico, Avanzamento e Contenzioso Ufficiali della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Giustizia, notificato in data 12 luglio 2004 avente ad oggetto &#8220;Esito di avanzamento del T. Col. RN cc. s.p.e. La Vigna Carlo Domenico per l&#8217;anno 2004&#8221; nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio di merito di 27,44, collocandolo al 75° posto  della graduatoria con conseguente esclusione dal numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni stabilite dalla legge per il 2004;<br />
di tutte le operazioni di scrutinio compiute dalla Commissione Superiore di avanzamento, della graduatoria di merito, della determinazione di approvazione del Ministro della Difesa e di ogni atto presupposto,preparatorio, conseguente e/o connesso;</p>
<p>e per l&#8217;accertamento<br />
del diritto dello stesso a vedersi utilmente collocato nella graduatoria e, conseguentemente, promosso al grado di Colonnello decorrere dal 2004,<br />
nonché per la condanna dell&#8217;Amministrazione intimata al risarcimento, ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c., in relazione all&#8217;art. 33 D. Lgs. n. 80/1998, dei danni economici subiti e subendi dal ricorrente.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa con i relativi documenti;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dai ricorrenti e dall’Avvocatura dello Stato a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 14 giugno 2006, per la parte ricorrente l’avv. Mattioli e,  per l’Amministrazione resistente, l’avv. Carotenuto;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con ricorso notificato in data 22.10.2004 e depositato in data 15.11.2004, il ricorrente narra che dal 1976 presta  il proprio servizio presso l&#8217;Arma dei Carabinieri nella quale, dal 1° gennaio 1998, ha assunto il grado di Tenente Colonnello.<br />	<br />
Nel corso del procedimento avviato per il giudizio di avanzamento dei tenenti colonnelli in servizio al successivo grado di colonnello per l&#8217;anno 2004, il ricorrente veniva valutato per l&#8217;avanzamento a scelta essendo compreso nell&#8217;aliquota di valutazione formata ai sensi dell&#8217;art. 18 D..Lgs. n. 298-00.<br />
Con il provvedimento del 28 aprile 2004 impugnato, il Ministero intimato comunicava che il dott. La Vigna &#8220;è stato giudicato idoneo all&#8217;avanzamento per l&#8217;anno 2004 e, per il punto di merito attribuitogli (27,44) è stato collocato al 75° posto della graduatoria di merito risultando escluso dal numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni stabilite dalla legge per detto anno&#8221;.<br />
Tale determinazione viene qui impugnata sulla base dei seguenti motivi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19 D.Lgs. n. 298-00, degli artt. 23 e 26 della legge 12.11.1955, n. 1137 e degli artt. 8,9,10,11, 11-<i>bis</i> e 12 del D.M. Difesa 2.11.1993, n. 571, nonché del D.Lgs. 490-77 e successive modifiche (D. Lgs. 216-00). Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti e delle risultanze documentali. Eccesso di potere in senso assoluto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4,6 e 7 D.L.vo n. 298/2000 – Eccesso di potere in senso relativo;<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 19, D.Lvo n. 298 del 5 ottobre 2000 in relazione all&#8217;art. 3 l. 241/1990. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; ciò in quanto il provvedimento impugnato si è limitato a comunicare al ricorrente la sua idoneità all&#8217;avanzamento per l&#8217;anno 2004 al grado di Colonnello e l&#8217;attribuzione allo stesso del punteggio pari a 27,44 insufficiente a collocarlo in graduatoria al posto utile per beneficiare del numero limitato delle promozioni stabilite dalla legge. Il ricorrente  osserva, al riguardo, che il Ministero intimato avrebbe quantomeno dovuto esternare, seppur sinteticamente, sotto quali profili e per quali cause il dott. La Vigna non è stato meritevole dell&#8217;attribuzione di un punteggio maggiore rispetto ai punti 27,44 effettivamente attribuiti e, pertanto, non ha potuto ottenere l&#8217;avanzamento a scelta al grado superiore di colonnello. Inoltre, per il ricorrente, secondo consolidata giurisprudenza, l&#8217;attribuzione di un semplice punteggio al fine di individuare i soggetti meritevoli  dell&#8217;avanzamento non è ritenuta sufficiente a soddisfare l&#8217;onere motivatorio stabilito dall&#8217;art. 3, l. n. 241/1990.<br />
	Il primo motivo di ricorso ha, invece, riguardato al fatto che il punteggio attribuito al dott. La Vigna risulta in manifesto contrasto con i suoi precedenti di carriera e con gli altri titoli, qualità e dati che costituiscono criteri di valutazione con conseguente illegittimità della sua esclusione dal quadro di avanzamento nonché della sua collocazione in graduatoria. Con specifico riferimento al caso di specie, l&#8217;applicazione di tali criteri di legge nel giudizio di valutazione in esame, da parte della Commissione Superiore di Avanzamento è stata compiuta, secondo il ricorrente, in violazione della normativa e, comunque, non è avvenuta nel rispetto dei canoni di legittimità e di imparzialità; in particolare, il ricorrente sottolinea che l&#8217;illegittimità della valutazione operata nei confronti dell&#8217;esponente si manifesta sia nella figura dell&#8217;eccesso di potere in senso assoluto, per la immediata e palese incongruità del punteggio attribuitogli a fronte del curriculum di assoluta eccellenza dallo stesso posseduto con riferimento a ciascuno dei criteri richiamati; sia dell&#8217;eccesso di potere in senso relativo, per l&#8217;evidente ed ingiustificata utilizzazione di diversi parametri di valutazione in relazione ai diversi soggetti, tale da comportare la rottura del criterio di uniformità della stessa, e quindi vizio della funzione amministrativa, esercitata in conseguenza in violazione del principio di buona amministrazione.<br />	<br />
In specifico, il ricorrente afferma quanto segue.<br />
Per quanto attiene al primo criterio previsto per la valutazione (qualità morali, di carattere e fisiche), l&#8217;art. 8 del D.M. n. 571-93 dispone che: &#8220;le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione professionale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito sono da considerare in relazione  ad un modello ideale della figura dell&#8217;Ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel Regolamento di Disciplina Militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni. Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuto alle qualità fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona&#8221;. Con riferimento alle qualità fisiche, il Tenente Colonnello La Vigna, nel corso dell&#8217;intera carriera ha fruito esclusivamente di n. 3 (tre) giorni di malattia per &#8220;faringite febbrile&#8221; dal 16 al 18 novembre 2000 che, tra l&#8217;altro, in nessun caso può essere valutata a danno dell&#8217;interessato, trattandosi di assenza per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio (Cons. di Stato, IV, n. 8155/99 r.r.); inoltre l&#8217;Ufficiale ricorrente pratica tuttora intensa attività sportiva e risulta addirittura abilitato al lancio con il paracadute. In conclusione il Tenente Colonnello La Vigna sarebbe senz&#8217;altro in possesso e, nella massima misura, dei requisiti che costituiscono il primo parametro oggetto di valutazione da parte della Commissione.<br />
Il secondo criterio previsto per la valutazione è costituito dalle qualità professionali. Il Tenente Colonnello La Vigna, anche in relazione a questo secondo criterio, sarebbe stato sottovalutato, in relazione agli artt. 9 e 10 del citato D.M. e, in particolare, alle benemerenze di guerra e di pace; agli &#8220;incarichi di comando; incarichi di particolare responsabilità ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali&#8221;; &#8220;all&#8217;incarico attuale&#8221;; alle &#8220;specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione alle differenti situazioni d&#8217;impiego&#8221;; alla motivazione al lavoro.<br />
Con riferimento alle benemerenze di guerra e di pace, pur evidenziandone la contenuta rilevanza in tempo di pace, il ricorrente afferma di possedere: medaglia d&#8217;oro al merito di lungo comando; medaglia di cavaliere O.M.R.I.; medaglia di commendatore ordine di San Gregorio Magno.<br />
Con riferimento alla rilevanza degli incarichi, si possono individuare, in astratto, secondo il ricorrente, 3 categorie di incarichi di &#8220;valore superiore&#8221;: gli incarichi di comando, che, in base all&#8217;art. 10, comma 1, del D.M. 571-93, devono essere considerati preminenti; gli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati a cui, in base all&#8217;art. 10, comma 2, del D.M. 571-93, deve essere attribuita particolare rilevanza; gli incarichi di comando in area sensibile (per il ricorrente sarebero quelli espletati in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) per i quali, in base alla circolare del Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri n. 349/90-1979 del 1° ottobre 1990, avente per oggetto &#8220;Lineamenti di politica d&#8217;impiego del personale Ufficiali&#8221;, devono essere prescelti Ufficiali di spiccato profilo. Oltre a tali previsioni non vi sono altri parametri che possano far considerare un incarico più importante di un altro, come si evince dalla su richiamata circolare del Comando Generale, secondo la quale &#8220;tutte le componenti dell&#8217;Arma hanno pari importanza ed ogni incarico riveste pari dignità&#8221;.<br />
Nel caso di specie, si nota in ricorso, il Tenente Colonnello La Vigna, nel corso della sua carriera, ha ricoperto esclusivamente incarichi di &#8220;valore superiore&#8221; in quanto appartenenti alle tre categorie sopra indicate. In particolare, dal 1977 al 2003, escludendo 4 anni di istruzione obbligatoria: 2 anni di frequenza dal 159° corso dell&#8217;Accademia Militare, 2 anni di Scuola d&#8217;applicazione e 1 anno di corso di istituto per capitani; su circa 24 anni di servizio da Ufficiale, ha svolto: oltre 21 anni di comando; 2 anni di comando in zona sensibile; quasi 17 anni in incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati. <br />
In relazione agli incarichi di comando (da ritenersi preminenti), ricoperti per oltre 21 anni, egli è stato: Comandante di plotone allievi sottufficiali dal 12 settembre del 1981 al 7 febbraio del 1984; Comandante della Tenenza (ora Compagnia) Carabinieri di Bordighera (IM), dal 6 marzo del 1984 al 10 settembre 1986; Comandante di Compagnia allievi carabinieri, con sede in Torino, dal 15 settembre 1986 al 19 ottobre 1989; Comandante della  Compagnia Carabinieri di Cotogno (MI) dal 20 ottobre 1989 al 22 agosto 1993; Comandante in s.v. del Reparto Operativo di Cagliari dal 25 agosto 1993 al 5 settembre 1995; contemporaneamente: Capo Ufficio Comando in s.v. del Comando provinciale di Cagliari dal 6 settembre 1994 al 5 gennaio 1995; Comandante del Reparto Operativo di Prato dal 15 settembre 1995 al 30 agosto 2001; contemporaneamente: Comandante in s.v. del Comando Provinciale di Prato dal 15 al 29 settembre 1995, dal 7 al 14 settembre 1998 e dal 1° al 30 agosto 2001; Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Asti dal 1° ottobre 2001.<br />
In relazione agli incarichi di comando in area sensibile (a cui devono essere preposti Ufficiali di spiccato profilo), ricoperti per oltre 2 anni, egli ha ricoperto l&#8217;incarico di comando sopra evidenziato.<br />
In relazione agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati (in base all&#8217;art. 10, comma 2, a cui deve essere attribuita particolare rilevanza), ricoperti per quasi 17 anni, egli è stato Comandante delle Compagnie territoriali di Bordighera e Cotogno, dei Reparti Operativi di Cagliari e Prato del Comando Provinciale di Asti.<br />
Con riferimento alle &#8220;specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione (…) alle differenti situazioni d&#8217;impiego&#8221; è necessario, per il ricorrente, riferirsi alla circolare del Comando Generale dell&#8217;Arma dei Carabinieri n. 349/90 – 1979 del 1° ottobre 1990 avente per oggetto &#8220;Lineamenti di politica d&#8217;impiego del personale Ufficiali&#8221;. Questo documento fissa i criteri per un impiego ottimale degli Ufficiali. In particolare stabilisce in primo luogo, alla pag. 1, che &#8220;L&#8217;Arma deve poter contare (…) su quadri (…) caratterizzati da capacità manageriali, fondate su solidi presupposti di formazione e sulla diversificazione delle esperienze di servizio&#8221;.<br />
Con riferimento alla motivazione al lavoro, al Tenente Colonnello La Vigna tale requisito sarebbe stato riconosciuto in misura elevata, come si potrà evincere dalla documentazione caratteristica che lo riguarda (di cui si chiede l&#8217;acquisizione in giudizio).<br />
Inoltre, secondo il ricorrente, bisognerebbe, inoltre, soffermarsi su due aspetti particolarmente significativi. Il primo riguarda il principio, fissato dal comma 3 dell&#8217;art. 10 del D.M. 571-9, secondo il quale &#8220;la ilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto&#8221;. Al riguardo, il ricorrente precisa, preliminarmente, che il fondamentale documento valutativo delle prestazioni lavorative è la scheda valutativa (normalmente utilizzata per valutare i servizi di durata non inferiore a 120 giorni) che si conclude con un &#8220;giudizio finale&#8221; e con una delle seguenti  &#8220;qualifiche finali&#8221; di valore decrescente: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente. &#8220;La qualifica di eccellente può essere attribuita all&#8217;Ufficiale che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire, all&#8217;Ufficiale le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono&#8221; (Cfr. &#8220;Istruzione per i documenti caratteristici per l&#8217;applicazione della legge 5 novembre 1962, n. 1695 e del D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431&#8221;, approvata con Decreto del Ministro della Difesa il 18/1/1966, Titolo I, Capo I, paragrafo 2 (scheda valutativa) e Capo V, paragrafo 3 (redazione della scheda valutativa mod. B). Il ricorrente sottolinea come il Tenente Colonnello La Vigna, già prima dell&#8217;ultima valutazione a scelta al grado superiore, avvenuta nel 1994, ovvero dal 1990, ha riportato costantemente la massima qualifica complessiva di eccellente. Il secondo principio, fissato nella prima parte dell&#8217;art. 9 del D.M. n. 571-93, riguarda la rilevanza che in sede di valutazione delle qualità professionali deve essere attribuita al grado attualmente rivestito. In tale posizione il Tenente Colonnello La Vigna ha ricoperto 2 incarichi (per oltre 3 anni, l&#8217;incarico di Comandante Provinciale; per oltre 6 anni, incarichi che richiedono spiccate capacità professionali) che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati (Comandante dei Reparti Operativi di Cagliari e Prato). Il che significherebbe, quindi, che il ricorrente nel grado attualmente ricoperto, non solo ha confermato i requisiti mostrati nell&#8217;arco dell&#8217;intera carriera, ma addirittura li ha accentuati sia in termini di qualità di incarichi disimpegnati, che di risultati ( e nell&#8217;attuale grado confermare la qualifica complessiva di eccellente).<br />
Sul terzo parametro di valutazione (doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti), risulterebbe che il Tenente Colonnello La Vigna ha seguito uno dei più qualificati, completi e consoni degli iter previsti per gli Ufficiali dei carabinieri, ulteriormente arricchito dalla frequenza di altri corsi formativi. Infatti ha frequentato: &#8211; settembre 1977 – agosto 1979, in qualità di allievo, il 159° Corso dell&#8217;Accademia Militare di Modena; &#8211; settembre 1979 – agosto 1981, in qualità di ufficiale allievo il 159° Corso d&#8217;Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma; &#8211; dal 7 al 19 gennaio 1980 il corso di perfezionamento al tiro di emergenza presso il Centro Carabinieri di Perfezionamento al Tiro di Roma; &#8211; dall&#8217;11 al 23 aprile 1994 presso la 2^ Divisione Carabinieri &#8220;Podgora&#8221; di Roma il Corso O.T.I. (Operatori Tecnici Informatica); &#8211; presso il Centro Investigazioni Scientifiche di Roma, dal  6 febbraio al 10 marzo 1995, il 1° corso di Criminalistica per l&#8217;Arma dei Carabinieri; &#8211; presso la Scuola Ufficiali dell&#8217;Arma dei Carabinieri dal 12 ottobre al 22 dicembre 1992, presso i Reparti di impiego dal 23 dicembre 1992 al 6 gennaio 1993, nuovamente presso la Scuola Ufficiali dell&#8217;Arma dei Carabinieri dal 7 al 31 gennaio 1993, ed infine dall&#8217;1 gennaio al 29 maggio 1993 presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia, il 7° Corso di Istituto per Ufficiali in Spe dell&#8217;Arma dei Carabinieri; &#8211; dall&#8217;11 giugno al 6 luglio 2001 il corso di aggiornamento per Tenente Colonnello prossimi ad assumere il Comando Provinciale /Gruppo,presso la Scuola  Ufficiali Carabinieri; ha inoltre conseguito: &#8211; in data 30 maggio 2001, superando l&#8217;esame di Stato presso la Corte d&#8217;Appello di Firenze, l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di &#8220;avvocato&#8221;; &#8211; il diploma di Laurea in &#8220;giurisprudenza&#8221; presso l&#8217;Università degli Studi di Salerno; &#8211; il diploma di Laurea in &#8220;Scienza della Sicurezza interna ed esterna&#8221; presso l&#8217;Università degli Studi di Roma &#8220;Tor Vergata&#8221;. <br />
Al riguardo, il ricorrente osserva che l&#8217;art. 4 del d.l. 298-00, &#8220;Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell&#8217;avanzamento degli ufficiali dell&#8217;Arma di carabinieri&#8221;, che delinea i profili di carriera nei ruoli secondo le tabelle allegate al decreto stesso, prevede per il ruolo normale uno sviluppo di carriera con grado apicale di Generale  di Corpo d&#8217;Armata (Tab. 1) e per il ruolo speciale uno sviluppo di carriera con grado apicale di Colonnello (Tab. 2). I successivi artt. 6 e 7 definiscono la distinzione dei ruoli tra gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall&#8217;Accademia militare e quelli provenienti dal complemento. In particolare, l&#8217;art. 6 recita che: &#8220;Gli ufficiali del ruolo normale dell&#8217;Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell&#8217;Accademia&#8221;. L&#8217;art. 7, a sua volta, prevede l&#8217;inclusione nel ruolo speciale per &#8220;gli ufficiali  subalterni di complemento dell&#8217;Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il  servizio di prima nomina&#8221; e siano risultati vincitori di apposito concorso, con obbligo di frequenza di corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi. 	Secondo il ricorrente, se è vero che la richiamata legge ha iniziato a produrre i suoi effetti pratici dalla sua entrata in vigore, alla stessa stregua non possono essere disattesi i valori sostanziali sottesi alla legge medesima che ha inteso, seppur tardivamente, riconoscere finalmente la prevalenza del ciclo formativo degli Ufficiali provenienti dall&#8217;Accademia militare rispetto a quella degli ufficiali provenienti dal complemento. <br />	<br />
Sul quarto parametro di valutazione (attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l&#8217;Amministrazione), il ricorrente osserva che l&#8217;art. 11-<i>bis</i> del D.M. n. 573-93 precisa che &#8220;La valutazione dell&#8217;attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l&#8217;Amministrazione, deve essere condotta attraverso l&#8217;analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati nella carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l&#8217;esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego&#8221;.<br />
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Seguiva uno scambio di memorie.<br />
	All’udienza pubblica del 7 febbraio 2007 il ricorso veniva posto in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia infondato.<br />
Infatti, secondo la ormai consolidata giurisprudenza sul punto, i giudizi di avanzamento degli ufficiali ai gradi più alti sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti estremamente ristretti, segnati dall&#8217;esigenza di rispetto della linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione discrezionale affidata istituzionalmente alla commissione superiore di avanzamento, esigenza in base alla quale, per la natura e la molteplicità degli elementi di giudizio concorrenti in tale valutazione, è possibile cogliere sintomi di eccesso di potere solo a condizione che nella documentazione caratteristica risultino palesemente ed immediatamente elementi di tale eccellenza da palesare l&#8217;inadeguatezza del punteggio assegnato a rappresentarli e comportare un vizio della funzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4457).<br />
In altre parole, si deve negare al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni della Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali, che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti, segnati dall&#8217;esigenza di rispettare la sottile, ma non di meno precisa, linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione superiore di avanzamento (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 29 marzo 2004, n. 1689).<br />
Nel caso di specie, l’analitica disamina della carriera del ricorrente, effettuata dalla difesa del ricorrente medesimo non costituisce, in alcuna sua parte, una palese ed immediata evidenza di elementi di tale eccellenza da palesare l&#8217;inadeguatezza del punteggio.<br />
Anzi, ciascuno degli elementi, che è stato compiutamente analizzato, è oggetto di apprezzamento di merito, precluso da questo giudice, che deve limitarsi al mero riscontro della legittimità dell’atto valutativo, rispetto al quale non si manifestano elementi tali da costituire ragioni di palese illogicità o irrazionalità del punteggio.<br />
Pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato. <br />
Peraltro, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.<br />
Come ha statuito la ormai prevalente e più recente giurisprudenza amministrativa, anche dopo l&#8217;entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241, l&#8217;onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l&#8217;attribuzione del punteggio numerico, che rappresenta una formula sintetica, ma eloquente, della valutazione tecnica della commissione d&#8217;esame (cfr. T.A.R. Marche, 5 agosto 2004, n. 982);<br />
Lo stesso Consiglio di Stato ha affermato, ormai, che nei procedimenti valutativi, per i quali la potestà amministrativa tecnico-discrezionale si manifesta nell&#8217;espressione di punteggi, non v&#8217;è esigenza di motivazione integrativa, giacché, in tale caso, l&#8217;onere di motivazione è sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione del punteggio numerico, che è una espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione compiuta dalla commissione (cfr., <i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 659).<br />
	Con specifico riferimento alle procedure di valutazione connesse all’avanzamento dei militari, il giudice amministrativo ha già stabilito che “nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, l&#8217;assegnazione del punteggio rappresenta soltanto la conclusione di un articolato processo valutativo che comprende un approfondito esame collegiale ed una conseguente discussione. Peraltro l&#8217;esposizione delle ragioni determinanti l&#8217;assegnazione di un certo punteggio, espressamente richiesta dall&#8217;art. 13 comma 4 d.m. 2 novembre 1993 n. 571, non costituisce la motivazione ovvero la traduzione del punteggio dal dato numerico al linguaggio, ma rappresenta un dato complementare, in grado di meglio illustrare il procedimento valutativo utilizzato per la formazione del punteggio medesimo che rimane il momento centrale del giudizio ed il solo in grado di precisare anche le più sottili sfumature di merito” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 17 maggio 2004, n. 4594).<br />	<br />
	Alla luce del dato ormai unanime della giurisprudenza, si deve ritenere sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’onere motivazionale, la mera espressione del voto numerico, con la conseguenza che, nella specie, il secondo motivo di ricorso è infondato.<br />	<br />
	In ogni caso, si deve rilevare che, come ha chiarito la giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto presuppone una figura di Ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi e esenti da qualsiasi menda. Sintomi di tale vizio, infatti, possono cogliersi solo qualora nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto microscopicamente elevato dei precedenti dell&#8217;intera carriera dell&#8217;Ufficiale interessato, da rendere, a prima vista, il punteggio attribuito del tutto inadeguato ad esprimere il grado di un simile livello (fra le tante Cons. St. IV, n. 1622/2001).<br />	<br />
In generale, il vizio dell&#8217;eccesso di potere in senso assoluto non è semplicisticamente riscontrabile, poiché il giudizio di avanzamento a scelta degli Ufficiali comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di alcuni requisiti automatiche aspettative di progressione di carriera (cfr. Cons. St. IV, n. 397/1998 e n. 1136/1993)<br />
Nel caso di specie, la documentazione personale del ricorrente non appare connotata, nella sua interezza, da quella straordinarietà che potrebbe giustificare l&#8217;accertamento del vizio di eccesso di potere in senso assoluto: nella figura del ricorrente, in effetti, si associano titoli di eminente rilievo con altri non dotati di quella connotazione di eccezionalità e preminenza che caratterizza i primi, così da evidenziare l&#8217;emersione di un giudizio della personalità professionale complessiva effettuata  con un punteggio non manifestamente incoerente od inadeguato.<br />
Per quanto attiene, invece, l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza della censura dell&#8217;eccesso di potere in senso relativo, si osserva che il suindicato vizio  è circoscritto, per non sconfinare nella sfera di merito dell&#8217;azione amministrativa, dovendo la disomogeneità del criterio di giudizio emergere dall&#8217;esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza. Inoltre, la valutazione dei singoli titoli, ovvero del complesso di titoli ascrivibili ad una delle <i>qualitas</i> prevista dall&#8217;art. 26 della legge 1137/1955, non ha autonomia nel giudizio globale, venendo in considerazione non un giudizio per merito comparativo ma un giudizio a scelta assoluta da intendersi quale risultante di una valutazione complessiva nella quale assumono rilievo indivisibile gli elementi personale e di servizio emersi nei confronti dell&#8217;Ufficiale.<br />
Tale orientamento è condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 5031/2002)  che ha affermato che: &#8220;esula dalla giurisdizione amministrativa di legittimità ogni considerazione che attenga al merito delle valutazioni della commissione di avanzamento (o di quella superiore), per gli ufficiali delle forze armate; si tratta infatti di atti di esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione militare, che sono assoggettati al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di alcuno dei tre vizi di legittimità formale e sostanziale (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) che della discrezionalità – sia di quella c.d. amministrativa, sia di quella c.d. tecnica – costituiscono appunto il limite.<br />
La cognizione del giudice amministrativo non può, pertanto, che essere limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio per l’avanzamento; ciò tanto più ove si consideri come sia assai ampia la discrezionalità attribuita alla commissione superiore, chiamata ad esprimersi su candidati in lizza per il raggiungimento dei più alti gradi della carriera militare, le cui qualità sono definibili – sia in senso assoluto, sia comparativamente agli altri colleghi assunti in valutazione – solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali. <br />
Si è, di conseguenza, escluso che il giudice amministrativo possa procedere all&#8217;esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la specifica congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione.<br />
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito (che in sé implica una più o meno lata opinabilità), bensì trasmoda in eccesso di potere: il che avviene nei casi in cui sia oggettivamente rilevabile la manifesta irrazionalità nell’esercizio della discrezionalità (nella valutazione tecnica degli scrutinandi).&#8221;<br />
Non è possibile, dunque, per il Collegio esprimere un giudizio comparativo nei termini incompleti e disorganici indicati dal ricorrente, poiché un simile giudizio vedrebbe il giudice sostituirsi all&#8217;Amministrazione.<br />
L&#8217;indagine demandata al giudice amministrativo non involge dunque l&#8217;esame comparativo degli Ufficiali controinteresati, né gli si può chiedere di sindacare la congruità del punteggio attribuito, dovendo egli limitare il proprio intervento all&#8217;accertamento della violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio; violazione che è riscontrabile solo ove emerga  dalla documentazione matricolare con assoluta immediatezza.<br />
Nel caso specifico, l&#8217;esame complessivo della documentazione dei ricorrenti non consente di aderire alla tesi del ricorrente, anche perché non vengono tenuti in debito conto gli elementi complessivi che dimostrano che la  superiorità dei  due colleghi chiamati in causa, così come giudicate dall&#8217;Amministrazione, non è irragionevole.<br />
In primo luogo, infatti, si evidenzia che i criteri seguiti dalla Commissione sono rigorosamente indicati dalle fonti normative (legge 1137/1955 e DM 571/1993) e che per &#8220;rottura del criterio di uniformità&#8221; deve intendersi la palese violazione delle prescrizioni normative di cui sopra e non la mera esibizione di dati desunti da un raffronti di singoli aspetti deteriori dell&#8217;una o dell&#8217;altra parte. Secondo il Consiglio di Stato  (sentenza 5031 del 30.9.2002) &#8221; … in sede di avanzamento degli ufficiali), il giudizio operato dalla commissione superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell&#8217;ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione, con la quale l’Amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell&#8217;interessato, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale. Infatti, l&#8217;apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell&#8217;ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento&#8221;.<br />
Il percorso logico seguito dal ricorrente, nel tentativo di dimostrare l&#8217;illegittimo operato della Commissione, non è coerente con i propri dati documentali in quanto dall&#8217;esame del profilo complessivo del ricorrente,che presenta indubbiamente elementi di positività, emergono tuttavia anche alcuni aspetti di minor pregio che non potevano essere ignorati. Come sottolinea l&#8217;Amministrazione, infatti: nel grado di Tenente è stato giudicato per due volte con la qualifica di &#8220;nella media&#8221;, di cui una volta (doc. 14 Amministrazione) quale flessione di rendimento dalla qualifica superiore; nel grado di Capitano è stato valutato una volta &#8220;nella media&#8221; (doc. 17 Amministrazione) e dopo aver conseguito la qualifica apicale di &#8220;Eccellente&#8221; (doc. 21 e 22 Amministrazione) ha avuto una nuova  flessione nel rendimento, venendo giudicato &#8220;Superiore alla media (doc. 26 Amm.). Una ulteriore flessione di rendimento si è avuta (doc. 35 Amm.) nel rapporto informativo redatto sul conto del ricorrente, concluso con un giudizio equivalente a &#8220;superiore alla media&#8221;; nel grado rivestito al momento dell&#8217;avanzamento non ha mai integrato la qualifica apicale con espressioni elogiative che,nella loro articolazione a scalare decrescente (Vivissimo Compiacimento, Vivo Compiacimento, Compiacimento, Vivissimo Apprezzamento, Vivo Apprezzamento, Apprezzamento), &#8221; … rappresentano il modo con cui nella prassi si tende a differenziare con una nota di ulteriore superlativo il giudizio di Eccellente già posto al massimo della scala …&#8221; (Consiglio di Stato, 1312/98).<br />
Tali elementi, sono già di per sé indicativi del fatto che il punteggio assegnato dalla Commissione non presenta quel caratteri d manifesta e macroscopica irrazionalità necessario ad invalidare il giudizio, altamente discrezionale, avuto riguardo alla valutazione globale cui si pervenuti attraverso l&#8217;esame della complessiva personalità  dell&#8217;Ufficiale scrutinato.<br />
Entrando nel merito dei profili professionali degli Ufficiali interessati al gravame in esame, il primo dato che emerge con chiarezza è la maggiore percentuale di aggettivazioni analitiche apicali meritata dai chiamati in causa nella documentazione caratteristica, con riferimento a tutti i gruppi di qualità. Aggettivazioni che, ai sensi dell&#8217;art. 26 della legge 1137/1955, devono sempre essere considerate ai fini della valutazione per l&#8217;avanzamento al grado superiore. <br />
L&#8217;apprezzamento  delle cosiddette &#8220;voci analitiche&#8221; interne, ai fini del giudizio di avanzamento, trova riscontro nella previsione di cui all&#8217;art. 5 del D.M. 571/93, ch conferisce un ruolo rilevante alle citate voci, intese come parte integrante ed essenziale della documentazione caratteristica e quindi come oggetto di attento esame da parte della Commissione.  Infatti, il profilo delle c.d. aggettivazioni interne contenute nelle schede valutative rientra, a pieno titolo, nel quadro cui è tenuto ad ancorarsi il giudizio delle Commissioni di avanzamento degli Ufficiali, nel presupposto che tali aggettivazioni, e la loro articolazione a scalare decrescente, formino oggetto di specifica previsione normativa ( Cons. Stato, IV, 1635/98) poiché &#8220;le aggettivazioni espresse all&#8217;interno delle schede valutative, nella loro articolazione a scalare decrescente, sono previste nelle apposite istruzioni per la compilazione della documentazione caratteristica e perciò vanno prese in considerazione dalla Commissione Superiore di Avanzamento, nel giudizio complessivo dello scrutinio&#8221;.<br />
In merito alle qualità fisiche, morali e di carattere, si evidenzia che il ricorrente fa discendere la sua preminenza non già dalle risultanze documentali, ma dal fatto di praticare attività sportive e dal fatto di essere in possesso dell&#8217;abilitazione al lancio col paracadute. Al contrario, tali qualità devon anzitutto essere riscontrate dall&#8217;esame delle voci analitiche delle schede valutative, sede normativamente più qualificata a fornire un oggettivo quadro di valutazione delle effettive e concrete doti di energia, resistenza fisica e mentale e condizioni generali di salute dimostrate.<br />
Per quanto attiene alle qualità professionali, il ricorrente elenca gli incarichi ricoperti, affermandone, in modo indimostrabile, la prevalenza rispetto ai colleghi equiparati in quanto incarichi di &#8220;valore superiore&#8221; e supportando tale affermazione con la &#8220;catalogazione&#8221; di tali incarichi secondo un criterio che non trova riscontro nel combinato disposto di cui agli artt. 9 e 10 del D.M. 571/1993, unica fonte normativa idonea a stabilire la c.d. &#8220;rilevanza&#8221; degli incarichi.<br />
A ciò si aggiunga che il profilo di impiego è certamente un indice importante delle capacità espresse nel tempo dall&#8217;Ufficiale, ma i giudizi che  se ne ricavano non possono essere validamente utilizzati se si omette di ponderarli con un altro fattore di valutazione, e cioè il rendimento espresso dall&#8217;Ufficiale in quegli stessi incarichi. <br />
Solo l&#8217;esame integrato di tali variabili  (incarichi e valutazioni) potrà dunque fornire il quadro reale delle capacità e del  rendimento offerto nel tempo dal valutando. E, secondo il giudizio insindacabile della P.A.,  i colleghi hanno meritato valutazioni nettamente superiori, come testimoniato dal maggior numero di espressioni elogiative conseguite nel corso della carriera.<br />
D&#8217;altra parte, il senso letterale e logico dell&#8217;art. 9 del D.M. 571/93 non è quello di assumere il numero degli incarichi e delle sedi di servizio quale specifico ed autonomo fattore di giudizio, bensì di richiedere che le attitudini e la versatilità degli scrutinandi siano, in concreto, valutate alla luce delle prove fornite nelle diverse tipologie d&#8217;incarichi ricoperti.<br />
Infatti, secondo la giurisprudenza (sentenze n. 365/2000 e 367/2000 del TAR Lazio) … non significativi sono, poi, i confronti in termini puramente numerici, riferiti ai periodi di comando. In particolare va disattesa l&#8217;impostazione che il possesso di più elevate qualità professionali possa desumersi dalla enumerazione dei servizi e degli incarichi svolti e dall&#8217;asserito grado di rilevanza degli stessi, e ciò non solo per conformità all&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo cui è precluso al giudice amministrativo quantificare l&#8217;importanza degli incarichi ricoperti (Cons. di Stato – IV sez. – n. 1047/96) ma anche in relazione al principio affermato dall&#8217;art. 10 del D.M. n. 571/93 secondo cui la &#8220;rilevanza degli incarichi non comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini,le quali vanno sempre accertate in concreto …&#8221;.<br />
L&#8217;argomentazione che il ricorrente formula per suffragare la propria prevalenza sui colleghi chiamati in causa, relativamente alle qualità culturali e intellettuali, riguarda sostanzialmente l&#8217;iter formativo di ciascuno e si fonda sul fatto che il ricorrente ha frequentato il quadriennio &#8220;Accademia Militare – Scuola di Applicazione&#8221;, mentre entrambi i chiamati in causa provengono dal complemento. Il  ricorrente, in particolare, assume tale dato quale indice di un prevalente profilo intellettuale e culturale che contrasterebbe con il miglior giudizio riservato dalla commissione ai chiamati in causa. In sostanza, con tale eccezione il ricorrente afferma che alla provenienza dall&#8217;Accademia sarebbe riconosciuta una valenza talmente elevata da controbilanciare ogni altro possibile aspetto di prevalenza/compensazione del profilo culturale delle controparti.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, i chiamati in causa, come <i>tertii comparationis</i>, pur non potendo vantare, oggettivamente, la provenienza dall&#8217;Accademia Militare, hanno potuto esibire, a bilanciamento del quadro complessivo delle qualità del gruppo di riferimento (qualità culturali ed intellettuali) un andamento complessivo delle &#8220;aggettivazioni analitiche&#8221; di gara lunga più favorevole. <br />
A ciò si aggiunga che in occasione della frequenza del Corso d&#8217;Istituto, unica circostanza in cui il ricorrente ha avuto modo di confrontarsi con uno dei chiamati in casua (nella fattispecie il Col. Cerreti), quest&#8217;ultimo si è collocato in posizione nettamente superiore,classificandosi 3° su 55 (a fronte del 27° posto del Ten. Col. La Vigna) e che lo stesso chiamato in causa,autore di una pubblicazione di interesse istituzionale, ha altresì conseguito il secondo grado di conoscenza della lingua inglese e francese.<br />
Inoltre, i due diplomi di laurea e l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione di avvocato, che il ricorrente assume quale ulteriore indice del proprio prevalente profilo culturale (citandoli anche tra i titoli &#8220;professionali&#8221;), non sono requisiti determinanti per l&#8217;accesso alla dirigenza militare. <br />
Tali titoli non possono di per sé essere assunti quale indice di un prevalente profilo culturale ed intellettuale, la cui valenza dipende certamente dalla effettiva profondità, ampiezza e organicità del patrimonio di informazioni e cognizioni posseduto ma, soprattutto, dalla sensibilità e capacità di saperne far un sapiente e appropriato utilizzo in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza e all&#8217;affidamento che può derivarne intermini di efficienza per l&#8217;Amministrazione.<br />
Inoltre, per quanto riguarda l&#8217; &#8220;attitudine ad assumere incarichi del grado superiore&#8221;, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l&#8217;Amministrazione, si deve rilevare la diversità rispetto ai giudizi sulle singole qualità. Essa, infatti, comporta uno spostamento della visuale della valutazione dal passato (incarichi ricoperti, documentazione caratteristica, corsi frequentati, titoli acquisiti, ecc.) al futuro, cercando di indovinare in che misura l&#8217;Ufficiale saprà far fronte alle nuove e diverse responsabilità richieste per l&#8217;esercizio di funzioni di livello superiore.<br />
La particolarità di questa innovazione risiede nel fatto che nel libretto personale degli Ufficiali non esistono specifici elementi su cui fondare un motivato giudizio su tale qualità e che, di conseguenza, la commissione è chiamata al suo apprezzamento attraverso un&#8217;attività di indagine &#8220;trasversale&#8221; che, partendo dall&#8217;esame degli elementi più significativi dei tre gruppi di qualità – spessore professionale e culturale, capacità gestionale, diversificazione geografica  e funzionale delle esperienze, reggenza di incarichi devoluti a fascia di grado superiore, livello di autonomia e responsabilità delle varie posizioni d&#8217;impiego rivestite, ecc. – possa infine stimare il livello del &#8220;potenziale&#8221; da spendere utilmente nella progressione verso il tratto apicale della carriera.<br />
Anche con riferimento a tale attitudine, la cui valutazione implica peraltro l&#8217;esercizio di una maggiore discrezionalità da parte della C.S.A., non emergono particolari elementi di prevalenza del ricorrente sui chiamati in causa.<br />
Per quanto riguarda la specifica censura secondo la quale il giudizio impugnato sarebbe viziato da difetto di motivazione dei punteggi attribuiti, oltre che dall&#8217;omessa predeterminazione dei criteri di valutazione, si ritiene opportuno richiamare un significativo passaggio della sentenza n. 951/1998 del Consiglio di Stato, secondo la quale: &#8220;… è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di assoluta specialità del procedimento disegnato dall&#8217;art. 26 della legge 1137/1955, che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di giudizio elencati nel citato art. 26; non potendosi ritenere che tale obbligo scaturisca dall&#8217;art. 45 della legge nr. 224 del 1986, che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni (articolo non abrogato espressamente dal D.Lgs. 490 del 1997, artt. 70 e 71). <br />
Dalle premesse teoriche sopra illustrate, discendono precise limitazioni al sindacato giurisdizionale esercitabile dal giudice amministrativo. Come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si deve negare al giudice amministrativo il potere rientrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate …&#8221;.<br />
Inoltre, dello stesso tenore, è la sentenza del TAR Lazio n. 1459 del 1998, secondo cui &#8220;… In tema di giudizio di avanzamento  degli ufficiali, la ratio del D.M. 2 novembre 1993 n. 571 è quella di valorizzare la discussione collegiale, mentre la motivazione scritta rappresenta solo un atto di sintesi successivo delle seguenti fasi: 1) giudizio di idoneità all&#8217;avanzamento: 2) discussione collegiale, nella quale ciascun membro della Commissione esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, con conseguente attribuzione del punteggio di merito ad ogni singolo valutando giudicato precedentemente idoneo; 3) redazione della graduatoria di merito; 4) descrizione delle attività collegiali nel processo verbale redatto dal commissario designato…&#8221;.<br />
Appare, dunque, chiaro come le &#8220;ragioni poste a base del giudizio&#8221;, espressamente indicate nelle singole schede di valutazione, e soprattutto il punteggio numerico in cui le valutazioni di ciascun membro sono tradotte, costituiscano e realizzino l&#8217;unico onere motivazionale che la legge richiede.<br />
	Si deve ritenere, pertanto, che il ricorso sia infondato.<br />	<br />
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; I sezione -, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino. nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;<br />
Bernardo Baglietto, Consigliere;<br />
Paolo Lotti, Primo Referendario, estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 14 febbraio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-14-2-2007-n-525/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.525</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-14-2-2007-n-171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-14-2-2007-n-171/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.171</a></p>
<p>Pres. L. Papaiano; Est. U. Di Benedetto M. Giunchi ed altra (Avv. V. Girani) contro il Comune di Cesena (non costituito) e la Regione Emilia Romagna (non costituita) e nei confronti di L. Evangelisti ed altra (Avv. G. De Bellis) sull&#8217;illegittimità di una sanatoria rilasciata per abuso realizzato in violazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-14-2-2007-n-171/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-14-2-2007-n-171/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> L. Papaiano; <i>Est.</i> U. Di Benedetto <br /> M. Giunchi ed altra (Avv. V. Girani) contro il Comune di Cesena (non costituito) e la Regione Emilia Romagna (non costituita) e nei confronti di L. Evangelisti ed altra (Avv. G. De Bellis)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di una sanatoria rilasciata per abuso realizzato in violazione delle disposizioni in materia di distanze o su terreno altrui</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi e condono – Mancanza di un titolo di proprietà idoneo a chiedere il provvedimento amministrativo &#8211; Violazione delle disposizioni in materia di distanze o realizzazione dell’opera su terreno altrui – Sanatoria &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia edilzia, qualora emerga ictu oculi, la mancanza di un titolo di proprietà idoneo a chiedere il provvedimento amministrativo, come nel caso in cui emerga incontrovertibilmente la violazione delle disposizioni in materia di distanze o la realizzazione dell’opera su terreno altrui, non è consentito all’Amministrazione rilasciare un atto di sanatoria delle opere realizzate</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 1559/1997<br />
REG.RIC.<br />
N.     REG.SEN.171<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center>
<p><b>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
<i>SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano 	Presidente 	<br />	<br />
Dott. GianCarlo Mozzarelli 	Consigliere <br />	<br />
Dott. Ugo Di Benedetto	Consigliere Rel.Est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso N. 1559/1997 proposto da <br />
<b>Giunchi Mauro</b> e <b>Sirri Orietta</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Valerio Girani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Marco Masi, in Bologna, piazza Malpighi n. 4/3;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Cesena</b>, non costituito in giudizio;<br />
La <b>Regione Emilia – Romagna</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Evangelisti Luciano</b> e <b>Domeniconi Graziella</b>, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avv. Gabriele De Bellis, ed elettivamente domiciliati presso lo  studio dell’Avv. Pier Furio Zelaschi, in Bologna, via Castiglione n. 37;</p>
<p>
per l’annullamento<br />
-dell’autorizzazione edilizia in sanatoria, n. 0031/97 del 22 marzo 1997  relativa alla realizzazione di un bacino di raccolta di acque piovane per uso irriguo; <br />
-nonché degli atti presupposti e conseguenti al provvedimento impugnato ed in particolare dell’autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla Regione Emilia – Romagna  60/CE n. 969/97, relativa all’esecuzione dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dei controinteressati Evangelisti Luciano e Domeniconi Graziella intimati;<br />
Uditi all’udienza del 24/1/2007 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.I ricorrenti sono titolari di un terreno confinante  con un lotto  di proprietà dei controinteressati Evangelisti Luciano e Domeniconi Graziella. Riferiscono che questi ultimi hanno realizzato un bacino di raccolta di acque, in parte sconfinante sulla proprietà dei ricorrenti, in corrispondenza dell’argine del bacino.<br />
A seguito della presentazione di un’apposita istanza dei controinteressati, il Comune di Cesena ha rilasciato un’autorizzazione edilizia in sanatoria n. 0031/97 del 22 marzo 1997.   <br />
Avverso questo provvedimento, nonché dell’autorizzazione  in sanatoria rilasciata dalla Regione Emilia – Romagna  60/CE n. 969/97, relativa all’esecuzione dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino, hanno presentato ricorso al Tar, deducendone l’illegittimità.<br />
Le Amministrazioni intimate, non si sono costituite in giudizio.<br />
I controinteressati intimati con il ricorso introduttivo si sono costituiti in giudizio, controdeducendo puntualmente alle avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso. <br />
Con ordinanza  n. 47/2006 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuaria che, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.<br />
2. Nel merito, per quanto concerne la costruzione oggetto dei provvedimenti impugnati va osservato quanto segue.<br />
L’opera in parola, come del resto già rilevato dalla sentenza del Tribunale di Forlì – sez- di Cesena, n. 158 del 14 aprile 2005, costituisce una costruzione ad uso rurale, posta a servizio dell’attività agricola del fondo, rientrante nella definizione “costruzioni rurali e di servizio” di cui all’articolo 78 del PRG di Cesena che, a tal fine, richiama le costruzioni di cui al punto b dell’articolo 65, la cui lettera b6) prevede appunto le vasche ad uso irriguo. Come accertato dal CTU nel giudizio civile suddetto, l’opera in parola è dotata di un argine in terra su tre lati, con un dislivello dalle sommità degli argini al piano di campagna di oltre 4,00 metri con capienza di mc. 800. <br />
3. Ciò premesso il ricorso è fondato.<br />
Nel caso in esame sussiste la violazione dell’articolo 78 delle NTA del PRG, dedotta con il primo motivo di ricorso, in quanto la distanza di m. 10 dal confine, contemplata da detta norma, è testualmente prevista per tutte le costruzioni rurali e di servizio che, come sopra precisato, sono quelle di cui all’articolo 65, lettera b) tra le quali rientrano le vasche ad ad uso irriguo come quella oggetto dei provvedimenti impugnati.<br />
4.Inoltre, è pacifico che, nella specie sussiste anche lo sconfinamento sul terreno dei ricorrenti, come dedotto con il secondo motivo di ricorso.<br />
Vero è che ogni provvedimento amministrativo è rilasciato con la clausola “fatti salvi i diritti dei terzi” e, quindi, non pregiudica la possibilità di eventuali privati controinteressati a far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti e, quindi, non incombe all’autorità che emana i provvedimenti di compiere complesse ricognizioni giuridico – documentali ovvero accertamenti in ordine ad eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto amministrativo (cfr.Cons.Stato, Sez.V 2 ottobre 2002, n.5165, Cons.Stato, Sez.IV 3201/06).<br />
Tuttavia, in materia edilzia, qualora emerga ictu oculi, la mancanza di un titolo di proprietà idoneo a chiedere il provvedimento amministrativo, come nel caso in cui emerga incontrovertibilmente la violazione delle disposizioni in materia di distanze o la realizzazione dell’opera su terreno altrui, non è consentio all’Amministrazione rilasciare un atto di sanatoria delle opere realizzate.<br />
Infatti, la legittimazione a chiedere la sanatoria edilizia non può che coincidere con la legittimazione a chiedere il permesso di costruzione, stante la portata generale della previsione di cui all’art.4 della legge n.10/1977, sostituito dall’articolo 11  del T. U. in materia edilzia n. 380 del 2001, in quanto la funzione della sanatoria è soltanto quello di consentire la permanenza delle opere edilizie realizzate senza titolo, fermo restando la necessità di tutti gli altri presupposti per chiedere, in via ordinaria, i titoli edilizi.<br />
Pertanto, così come non è consentito all’Amministrazione rilasciare un permesso di costruzione ove emerga ictu oculi la violazione delle distanze dal confine ed a maggior ragione ove emerga che parte dell’opera realizzata insista sul terreno altrui, così non è consentito rilasciare una sanatoria edilizia ove emerga, ictu oculi, la medesima violazione (Tar per l’Emilia – Romagna, sez. II, n. 3260 del 19.12.2006).<br />
5. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.<br />
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>P.  Q.  M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Cesena e la Regione Emilia – Romagna nonchè i controinteressati Evangelisti Luciano e Domeniconi Graziella, in solido, al pagamento delle spese di causa in favore del Comune che si liquidano in euro 3.000 (tremila), oltre I. V. A. e C. P. A&#8230;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il giorno 24 gennaio 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.<br />
Bologna, li 14.02.2007</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.624</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-2-2007-n-624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-2-2007-n-624/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.624</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Chieppa Odoardo Zecca S.r.l. (Avv.ti F. G. Scoca e R. Colagrande) c. Autorità per l’energia elettrica e il gas e Cassa conguaglio per il settore elettrico (Avv. Stato). sulla legittimità della deliberazione dell&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica ed il Gas avente ad oggetto la determinazione delle aliquote definitive</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-2-2007-n-624/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-2-2007-n-624/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.624</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Chieppa<br /> Odoardo Zecca S.r.l. (Avv.ti F. G. Scoca e R. Colagrande) c. Autorità per l’energia elettrica e il gas e Cassa conguaglio per il settore elettrico (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della deliberazione dell&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica ed il Gas avente ad oggetto la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori, non trasferite all&#8217;Enel, per il periodo 1991 / 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorità amministrative indipendenti – Autorità per l’energia elettrica e il gas – Rideterminazione delle integrazioni economiche dovute alla “imprese elettriche minori” – Calcolo dell’utile di impresa relativo a tutti gli anni precedenti – Inconferenza – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della rideterminazione delle integrazioni economiche dovute alle “imprese elettriche minori” che vendono energia a prezzi inferiori ai costi di esercizio, per le quali occorre prevedere la remunerazione del patrimonio netto secondo un tasso ricavabile mediante un’apposita formula (alla stregua del metodo del Capital Asset Pricing Model), occorre includere nel calcolo del patrimonio netto l’utile di impresa relativo al solo anno precedente a quello di riferimento e non anche gli utili di tutti gli anni precedenti, poiché altrimenti si determinerebbe una remunerazione plurima in relazione alle medesime entità con un effetto moltiplicatore nella determinazione dell’integrazione. (Peraltro, nel caso di specie l’Autorità non si è limitata a riconoscere l’integrazione tariffaria sulla base di un patrimonio netto aumentato dell’utile dell’esercizio dell’anno precedente, ma ha tenuto conto anche delle pregresse perdite ed ha applicato un correttivo al fine di incrementare il valore del patrimonio netto di quelle perdite, che non vi sarebbero state se l’integrazione fosse stata attuata tempestivamente.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
</b><i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto dalla <br />
<b>Società Odoardo Zecca a r.l.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca e Roberto Colagrande, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Paisiello n. 55;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Autorità per l’energia elettrica e il gas</b> e <b>Cassa conguaglio per il settore elettrico</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 82/2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 14-11-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. Scoca, l’Avv. Colagrande e l&#8217;Avv. dello Stato Tortora;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla Società Odoardo Zecca a r.l. avverso la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 145/04 del 6.8.2004, avente ad oggetto la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori, non trasferite all’Enel, per il periodo 1991 / 1998 e proposto per l’accertamento del diritto al riconoscimento della voce di utile di impresa anche per gli esercizi precedenti al 1991.<br />
La menzionata impresa elettrica ha proposto ricorso in appello per i motivi, che saranno di seguito esaminati.<br />
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito, Autorità) e la Cassa conguaglio per il settore elettrico si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. La società appellante è una “impresa elettrica minore”, che vende l’energia a prezzi stabiliti autoritativamente in misura inferiore ai costi di esercizio; per tale ragione, usufruisce di integrazioni economiche che sono poste a carico di un fondo di compensazione, gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.<br />
Per quanto concerne le integrazioni tariffarie, spettanti dal 1991 al 1998, l’Autorità ha provveduto a rideterminare tale integrazione, dovendo includere, in esecuzione di precedenti giudicati, una componente di utile aggiuntiva rispetto al ripiano delle perdite di bilancio derivante dalla produzione di energia a costi svantaggiati.<br />
E’ stata adottata dapprima la deliberazione 26 luglio 2000, n. 132, con la quale è stata prevista la remunerazione del patrimonio netto delle imprese secondo un tasso ricavabile mediante una apposita formula (alla stregua del metodo del Capital Asset Pricing Model – CAPM &#8211; praticato nei mercati finanziari).<br />
Con la deliberazione n. 63/02, l’Autorità rideterminò le aliquote per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione dell’integrazione in questione. Tale delibera fu a sua volta annullata in sede giurisdizionale causa l’illegittima esclusione degli ammortamenti anticipati dalle poste di bilancio.<br />
Con l’impugnata deliberazione 6 agosto 2004, n. 145, l’Autorità si è infine rideterminata nei confronti dell’impresa ricorrente.<br />
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che le osservazioni presentate nel procedimento non sarebbero state tenute in considerazione e che la Cassa Conguaglio non avrebbe dovuto limitarsi ad aggiungere ai risultati delle precedenti istruttorie la componente di utile di impresa ricavata con l’applicazione della formula definita dall’Autorità nella delibera n. 132/00, ma avrebbe invece dovuto effettuare una rinnovazione completa dell’istruttoria. <br />
Il motivo è infondato.<br />
Innanzitutto, va rilevato come nel corso dell’istruttoria sia stato consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento, rappresentando le proprie ragioni.<br />
Nella relazione della Cassa Conguaglio del 13 dicembre 2000 vengono richiamate le note scritte presentate dalle imprese interessate e ciò dimostra come la partecipazione procedimentali sia stata realizzata.<br />
L’ulteriore richiamo della riunione istruttoria, svoltasi anche con le imprese il 29 settembre 2000, ribadisce, anche sotto tale profilo, il rispetto del principio del contraddittorio, ma non significa la mancata valutazione delle successive osservazioni scritte, presentate dalle imprese e comunque richiamate in via generale nella predetta relazione.<br />
Se poi l’impresa ricorrente ha ritenuto di dover presentare una ulteriore memoria nel gennaio del 2001, in aggiunta a quella dell’ottobre del 2000, tale elemento non poteva certo ritardare il corso dell’istruttoria o determinare il ritorno ad una fase precedente.<br />
Né assume rilievo invalidante l’asserita mancata indicazione della data di conclusione del procedimento in violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 244/2001, in quanto, come già detto, la partecipazione al procedimento era già stata ampiamente consentita nel corso dell’anno 2000.<br />
Sul contenuto delle osservazioni, si osserva che non sussiste un obbligo per l’Autorità di replicare ad ogni specifico atto difensivo e, di conseguenza, con l’impugnata deliberazione e con gli atti istruttori richiamati sono state spiegate le ragioni che hanno condotto ad una determinata applicazione della formula per il calcolo dell’integrazione tariffaria e se tali ragioni si discostano dalle tesi sostenute nel procedimento dalle imprese, queste possono contestare le decisioni assunte in sede giurisdizionale, come del resto hanno fatto.<br />
Inoltre, non è esatto sostenere che non sarebbe stata effettuata una vera rinnovazione dell’istruttoria da parte della Cassa Conguaglio, risultando invece che l’Autorità ha provveduto ad applicare i criteri di computo dell’integrazione tariffaria con inclusione della voce degli utili, stabiliti con la deliberazione n. 132/00.<br />
Ogni altra questione non può che attenere al modo di computo di detta integrazione e costituisce appunto oggetto delle successive censure.<br />
3. Per quanto concerne il merito dell’impugnata deliberazione, oggetto di contestazione è l’asserita sottovalutazione del patrimonio netto dell’azienda, poiché l’utile calcolato per ciascun anno sarebbe stato preso in considerazione solo per  individuare la relativa aliquota annuale, mentre non se ne sarebbe tenuto conto per l’individuazione del patrimonio netto dell’anno successivo. <br />
Secondo l’appellante, ai fini del calcolo del patrimonio netto dell’azienda, si sarebbe dovuto tenere conto di tutti gli utili che sarebbero derivati con  l’applicazione delle aliquote di integrazione tariffaria, sommati tra loro  anno per anno. <br />
Il motivo è privo di fondamento.<br />
Si deve tenere presente che l’Autorità ha dovuto stabilire, ora per allora, un meccanismo di calcolo per quantificare l’utile di impresa e rideterminare le integrazioni tariffarie, dirette a remunerare sia le perdite, sia il mancato conseguimento di utile.<br />
Il sistema di calcolo, stabilito con la deliberazione n. 132/00, è fondato sul rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell’impresa; il patrimonio netto assume rilievo sia ai fini della determinazione di detto rapporto (D/E), che costituisce componente della formula, sia perché il tasso di remunerazione (r) deve poi essere applicato proprio sul patrimonio netto.<br />
L’Autorità ha applicato la formula, includendo nel patrimonio netto “gli utili che sarebbero derivati applicando le aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all’anno precedente a quello di riferimento”, mentre l’appellante pretende l’inclusione di tutti gli utili, relativi alle diverse annualità precedenti.<br />
In astratto, tutti gli utili non distribuiti entrano a far parte del patrimonio netto di un’impresa, ma nel caso di specie non può essere trascurato il fatto che si sta operando fittiziamente ora per allora e ciò determina la necessità di introdurre misure compensative, che evitino effetti distorti della formula.<br />
Il mancato reinvestimento degli utili è derivato dal ritardo da parte dell’amministrazione nel corrispondere la corretta integrazione tariffaria, ma una volta posto rimedio a tale errore, all’attribuzione di tali utili non può sommarsi un esponenziale aumento del tasso di remunerazione del patrimonio netto, che si avrebbe includendo in tale patrimonio gli utili di tutti gli anni precedenti, e non solo dell’ultimo anno. Utili, per i quali, peraltro, non è certo sapere se sarebbero stati trattenuti in azienda o distribuiti, in tutto o in parte.<br />
La tesi dell’appellante condurrebbe ad una remunerazione plurima in relazione alle medesime entità, con un evidente effetto moltiplicatore nella determinazione dell’integrazione, peraltro sulla base di un principio tendente a disincentivare gli investimenti.<br />
Del resto, come dedotto dall’appellata e non contestato da controparte, con l’impugnata deliberazione, l’Autorità non si è limitata a riconoscere l’integrazione tariffaria sulla base di un patrimonio netto aumentato dell’utile dell’esercizio dell’anno precedente, ma ha tenuto conto anche delle pregresse perdite ed ha applicato un correttivo (U) al fine di incrementare il valore del patrimonio netto di quelle perdite, che non vi sarebbero state se l’integrazione fosse stata attuata tempestivamente.<br />
Ciò conferma la necessità di introdurre misure compensative per adattare il meccanismo di calcolo a specifici casi, in cui a distanza di anni si provvedeva a determinare in via definitiva l’integrazione tariffaria.<br />
L’appellante invoca a proprio favore una recente sentenza della Sezione, con cui sarebbe stata accolta la sua tesi in un caso analogo (Cons. Stato, VI, n. 6203/2005).<br />
Dalla decisione emerge in modo chiaro il principio della necessaria considerazione dell’utile nel patrimonio netto, ma, pur essendo stata confermata sul punto una sentenza del Tar sfavorevole all’Autorità (resa ovviamente tra parti diverse), non vi è una chiara affermazione circa l’inclusione nel patrimonio netto del solo utile dell’anno precedente o di tutti gli utili pregressi.<br />
La Sezione ritiene comunque di dover chiarire in questa sede il suo orientamento, precisando che l’Autorità ha correttamente introdotto alcune misure compensative per adattare il sistema di calcolo dell’integrazione tariffaria alle descritte peculiarità della fattispecie in esame e tra tali misure ha, sempre correttamente, stabilito di includere nel patrimonio netto l’utile di impresa relativo al solo anno precedente a quello di riferimento.<br />
Va, infine, sottolineato che i dati sull’indice di redditività del capitale proprio (R.O.E.), riportati dalla Cassa conguaglio nell’ultima memoria e non contestati da controparte, dimostrano come, applicando l’impugnata deliberazione, l’indice di redditività del capitale dell’impresa ricorrente sia già particolarmente elevato, anche rispetto ad altre imprese operanti in settori simili.<br />
La tesi dell’appellante condurrebbe ad un ulteriore aumento di tale indice con un meccanismo moltiplicatore dei benefici, che, opportunamente e legittimamente, l’Autorità ha corretto con le misure esaminate in precedenza.<br />
4. Con ulteriore censura l’appellante contesta l’inclusione nei prospetti di calcolo di poste di bilancio diverse dal capitale sociale non specificate, e genericamente denominate “Fondi”.<br />
Al riguardo, correttamente il Tar ha rilevato che la voce “Fondi è chiaramente ricostruibile in base al materiale istruttorio versato in atti e corrisponde ai fondi di riserva ed alle riserve impiegate negli esercizi 1992/1996 e 1997/1998. <br />
L’appellante si è limitata a riproporre le sue originarie deduzioni, senza fornire alcun concreto elemento idoneo a dimostrare che la voce “Fondi” non fosse riferita ai Fondi di riserva e alle riserve.<br />
Il motivo, è, quindi, infondato.<br />
5. Parimenti priva di fondamento è la censura, con cui l’appellante ha sostenuto che illogicamente, per individuare il valore dell’indebitamento, sarebbero state prese in considerazione le sole voci di indebitamento finanziario, ed inoltre sarebbe stata malamente applicata la formula predisposta, a  tale scopo, dalla delibera dell’Autorità n. 132/00, mediante l’introduzione di un coefficiente correttivo non previsto dal provvedimento in base al quale, per la ricorrente, il valore di indebitamento sarebbe stato assunto convenzionalmente pari alla cifra 1.<br />
L’Autorità non ha preso in considerazione il debito dell’impresa ricorrente nei confronti dei fornitori; tale scelta si giustifica con il fatto che la <i>ratio</i> della formula deve intendersi diretta a far emergere quale componente della stessa il rapporto tra debito finanziario (assunto per coprire gli investimenti) e patrimonio netto e non fa parte del debito finanziario l’indebitamento verso i fornitori, che integra una dilazione di pagamento, estranea alla logica della copertura degli investimenti in una sana gestione aziendale. <br />
Con riferimento al meccanismo correttivo della formula di cui alla delibera dell’Autorità n. 132/00, esso è stato introdotto per far sì che il tasso di remunerazione del patrimonio netto dell’impresa risultasse non inferiore al tasso di rendimento medio dei buoni del tesoro poliennali. <br />
Sotto questo profilo il giudice di primo grado ha dichiarato il motivo in esame inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’applicazione di tale correttivo ha portato ad un risultato favorevole alla ricorrente. <br />
Anche in questo caso l’appellante si è limitata a riproporre le contestazioni avverso la modifica della formula, senza dimostrare la sussistenza del proprio interesse al motivo; né è possibile sostenere che la censura avesse una valenza strumentale, in quanto non si può pretendere di ottenere l’annullamento di una deliberazione per un aspetto, da cui la ricorrente ha tratto beneficio.<br />
6. E’, infine, privo di fondamento anche l’ulteriore motivo di appello, con cui viene contestata la statuizione della sentenza del Tar, relativa all’accertamento della prescrizione del diritto al riconoscimento della quota di utili di impresa anche per gli anni precedenti al 1991.<br />
L’appellante non contesta l’assenza di atti interruttivi della prescrizione, ma sostiene che si trattava di un diritto che non era certo, liquido ed esigibile e che non poteva essere fatto valere prima della determinazione della formula di calcolo, stabilita dall’Autorità con la deliberazione n. 132 del 2000.<br />
Al riguardo, si osserva che, anche prima di tale deliberazione del 2000, l’appellante avrebbe potuto agire per contestare, per gli anni precedenti al 1991, la mancata inclusione di una componente di utile aggiuntiva rispetto al ripiano delle perdite di bilancio derivante dalla produzione di energia a costi svantaggiati.<br />
L’azione di accertamento, proposta oltre il termine di prescrizione, è diretta non a contestare il criterio di computo degli utili, ma a richiedere l’inclusione dell’utile di impresa ai fini dell’integrazione tariffaria.<br />
Tale diritto poteva essere fatto valere fin dall’inizio, risultando del tutto irrilevante la successiva adozione di una determinata formula per fissare i criteri di computo dell’utile.<br />
Il diverso esito dei giudizi per altre imprese non può assumere rilievo, in quanto in primo luogo non sussiste alcun diritto all’applicazione di un giudicato intervenuto rispetto ad altre parti e, in secondo luogo, l’eccezione di avvenuta prescrizione non può che essere valutata con specifico riferimento ad ogni singolo caso.<br />
Del resto, anche con la già citata sentenza n. 6203/05 di questa Sezione, il motivo di appello proposto dall’Autorità non riguardava la prescrizione del diritto, ma una asserita non retroattività della disciplina e tale motivo è stato ritenuto inammissibile per la mancata contestazione delle motivazioni della sentenza, in quel giudizio impugnata.<br />
Di conseguenza, con l’invocato precedente la Sezione non ha espresso alcun principio in materia di prescrizione applicabile alla fattispecie qui in esame.<br />
La reiezione del motivo conduce a non esaminare le questioni, relative ad interessi e rivalutazione monetaria, proposte nell’ambito della censura appena respinta.<br />
7. In conclusione, l’appello deve essere respinto.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 14-11-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone					Presidente<br />	<br />
G.Paolo Cirillo					Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo				Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Minicone					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il 14/02/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-2-2007-n-624/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2007 n.624</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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