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	<title>14/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>14/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2004 n.903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-2-2004-n-903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-2-2004-n-903/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2004 n.903</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica – occupazione abusiva &#8211; ordine di sgombero &#8211; sanatoria &#8211; carenza di requisito &#8211; diffida dell’Ente Gestore ed ordinanza del sindaco &#8211; impugnativa limitata all’ordinanza del Sindaco &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI – ordinanza n. 1965 del 27 aprile 2004 REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-2-2004-n-903/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2004 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-2-2004-n-903/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2004 n.903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – occupazione abusiva &#8211; ordine di sgombero  &#8211; sanatoria  &#8211; carenza di requisito  &#8211; diffida dell’Ente Gestore  ed ordinanza del sindaco  &#8211; impugnativa limitata all’ordinanza del Sindaco &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.VI – <a href="/ga/id/2004/5/3832/g">ordinanza n. 1965 del 27 aprile 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI &#8211; QUINTA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 903/2004<br />
Registro Generale: 8907/2003<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>CARLO d&#8217;ALESSANDRO Presidente<br />UGO DE MAIO Consigliere<br />MARIANGELA CAMINITI  Referendario relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 12 Febbraio 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 8907/2003 proposto da:<br />
<b>CESAREO PASQUALE</b>rappresentato e difeso da:<br />
PRIANTE MICHELEcon domicilio eletto in NAPOLILARGO F.TORRACA,71</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI NAPOLI</b> rappresentato e difeso da:<br />
PULCINI ANNATARALLO GIUSEPPEcon domicilio eletto in NAPOLIAVV. MUNICIPALE &#8211; P.ZZA S. GIACOMO<b>I.A.C.P. DI NAPOLI </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione, dell’Ordinanza Sindacale n. 396 prot. N. 52 del 16.06.2003, notificata in data 27.06.2003, di sgombero alloggio di E.R.P.;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI NAPOLI<br />
Udito il relatore Ref. MARIANGELA CAMINITI<br /> Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il provvedimento impugnato appare immune dai vizi denunciati atteso che il ricorrente non può avvalersi dei benefici della sanatoria previsti dall’art. 1 della L.R.C. 14.4.2000, n.13, in mancanza del riscontrato requisito, richiesto dalla norma, della occupazione dello immobile da parte dello stesso e del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 1998;</p>
<p>Considerato che la insussistenza del requisito della occupazione dell’immobile alla suddetta data è stata accertata dal Comune di Napoli  con apposita istruttoria per il tramite di proprio agente incaricato;</p>
<p>Ritenuto che la regolarizzazione del rapporto locativo, richiesta dal ricorrente, è ammessa, tra l’altro, in mancanza dell’ordinanza del Sindaco  e, quindi, in una fase precedente a quella presente, che invece è attuativa della pregressa diffida a lasciare l’immobile adottata dall’Ente Gestore in data 27.5.2002;</p>
<p>Ritenuto altresì che detta diffida dello I.A.C.P. del 27.5.2002 lesiva della posizione giuridica del ricorrente non risulta autonomamente e separatamente impugnata;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>R E S P I N G E la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI  12 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-14-2-2004-n-903/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2004 n.903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-250/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.250</a></p>
<p>B-M. S. Srl c. Asl 4 Torino e T.I.I. S.r.l. ed altri Pres. Calvo – Est. Massari (art. 2 D.Lgs. 9.10.2002 n° 231; art. 35 d.lgs. n° 80/98 s.m.i.) 1. Contratti della P.A. – D.Lgs. n° 231/02 – Ambito di applicazione – Aziende Sanitarie – Inclusione 2. Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-250/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-250/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B-M. S. Srl c. Asl 4 Torino e T.I.I. S.r.l. ed altri Pres. Calvo – Est. Massari (art. 2 D.Lgs. 9.10.2002 n° 231; art. 35 d.lgs. n° 80/98 s.m.i.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – D.Lgs. n° 231/02 – Ambito di applicazione – Aziende Sanitarie – Inclusione</p>
<p> 2. Contratti della P.A. – Capitolato – Obbligo di accettazione a pena di esclusione – Violazione D.Lgs. 232/02 – Rifiuto del concorrente – Esclusione – Illegittimità</p>
<p> 3. Contratti della P.A. – Capitolato – Clausola in deroga D.Lgs. 231/02 – Obbligo di accettazione a pena di esclusione – Accordo delle parti – Non sussiste</p>
<p> 4. Contratti della P.A. – Risarcimento del danno – Elemento soggettivo – Violazione di norme di chiara interpretazione &#8211; Sussiste</p>
<p> 5. Contratti della P.A. – Risarcimento del danno – Illegittima esclusione &#8211; Danno emergente – Onere di predisposizione di offerta – Inclusione</p>
<p> 6. Contratti della P.A. – Risarcimento del danno – Danno emergente – Onere di predisposizione offerta &#8211; Affidamento per lotti – Valutazione di ciascun lotto – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il D.lgs. n° 231/02 si applica alle amministrazioni sanitarie anche se costituite in forma di azienda e ai contratti dalle stesse stipulati<br />
2. E’ illegittimo il provvedimento dell’Amministrazione con cui è disposta l’esclusione di un concorrente che si sia rifiutato di sottoscrivere clausole di capitolato che prevedano modalità di pagamento in violazione della disciplina di cui al D.lgs. n° 231/02</p>
<p>3. Quando la deroga alla disciplina del D.lgs. 231/02 sia contenuta in una clausola di capitolato che il concorrente deve accettare a pena di esclusione non ricorre il requisito dell’accordo fra le parti che ai sensi della medesima disciplina tale deroga giustificherebbe.</p>
<p>4. Sussiste la colpa dell’Amministrazione allorché la stessa predisponga un capitolato in violazione di norme di chiara interpretazione.</p>
<p>5. Il concorrente illegittimamente escluso ha diritto al risarcimento degli oneri affrontati per la predisposizione delle offerte</p>
<p>6. Nel caso in cui la gara preveda l’affidamento di più lotti, il danno emergente del concorrente illegittimamente escluso costituito dall’onere di predisposizione dell’offerta deve essere valutato rispetto a ciascun lotto.</p>
<p>Con nota dell&#8217;Avv. Simona Rostagno <a href="/ga/id/2004/2/1803/d"> &#8220;Capitolati della P.A. e accordo delle parti in deroga alla disciplina di cui al D.lgs. n°231/02&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non vi è accordo fra le parti ex art. 7 D.lgs. n° 231/01 quando l’Amministrazione impone ai concorrenti di accettare a pena di esclusione una clausola di capitolato il cui contenuto deroga il detto D.lgs. n° 231/02</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n.	250 Anno	2004<br />	<br />
R.g. n.	864 Anno	2003																																																																																											</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />2^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 864/2003 proposto da<br />
<b>BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL</b>, con sede legale in Sermoneta (LT), via del Murillo Km. 2,800, in persona del procuratore (per atto notaio Paolo Marinaro in Roma 28 novembre 2001, rep. 142024) dott. Josè Alberto Cerutti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Vaiano, prof. Diego Vaiano e prof. Marco Siniscalco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Torino, via del Carmine n. 2,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>l’Azienda Regionale A.S.L. 4 Torino</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa all’avv. Dario Vladimiro Gamba ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Susa n. 30,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211;	<b>Teva Pharma Italia s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dagli avv.ti Giovanni Verusio e Roberto Maria Izzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Maurizio Goria in Torino, corso Vinzaglio n. 2, <br />	<br />
&#8211;	<b>Farmauno s.r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio,<br />	<br />
&#8211;	Keryos s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio,<br />	<br />
&#8211;	<b>Sirton Pharmaceuticals s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio,																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
a)	del provvedimento “comunicato verbalmente” in data 28.5.2003, primo giorno di gara, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 402/98 indetta dall’Azienda Regionale A.S.L. 4 Torino per la fornitura in somministrazione di specialità medicinali occorrenti alle AA.SS.LL. del Quadrante n. 1, Sub. Area 1.1.: ASL 4 di Torino – ASL 7 di Chivasso – ASL 9 di Ivrea;<br />	<br />
b)	del relativo bando di gara e del capitolato speciale ad esso allegato nella parte in cui (art. 12) viene previsto che il termine di pagamento “potrà variare per ciascuna ASL, ovvero potrà essere effettuato a 120-180 gg.”; nella parte in cui (ancora all’art. 12) viene specificatamente indicato che il termine di pagamento valido per la A.S.L. n. 4 di Torino è fissato in 180 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell’Azienda”; e nella parte cui all’art. 9, viene richiesta l’esplicita dichiarazione di accettazione delle suddette clausole ai fini dell’ammissibilità dell’offerta;<br />	<br />
c)	di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque connesso,																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento (con la proposizione di motivi aggiunti)<br />
dei provvedimenti di aggiudicazione degli appalti di fornitura di specialità medicinali previsti dal bando di gara adottato dalla ASL 4 Torino con deliberazione 20 marzo 2003 n. 361 di cui al verbale delle operazioni di gara del 19-20 giugno, n. repertorio 679, raccolta n. 27, ASL 4, Torino, reso pubblico solo negli ultimi giorni del mese di luglio del 2003,<br />
nonché per il risarcimento del danno subito.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in data 10.10.2003;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata Teva Pharma Italia s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visto il decreto presidenziale n. 625/03 di rigetto dell’istanza per la concessione di misura cautelare inaudita altera parte;<br />
Vista l’ordinanza n. 689/03 di rigetto della domanda cautelare e l’ordinanza n. 3285/03 con la quale il Consiglio di Stato, Sez. V, ha riformato la pronuncia di questa Sezione;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il dott. Bernardo Massari;<br />
Comparsi, alla pubblica udienza del 5 novembre 2003, l’avv. Ingicco, in sostituzione dell’avv. Montanaro, per la parte ricorrente, l’avv. Gamba per l’Amministrazione resistente e l’avv. Izzo per la controinteressata.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Riferisce la società ricorrente di avere partecipato alla gara per la fornitura di specialità medicinali indetta dall’A.S.L. 4 Torino con delibera n. 361 del 20 marzo 2003 e di esserne stata esclusa per non avere sottoscritto, per accettazione, le clausole del Capitolato Speciale, nella parte in cui veniva fissato il termine di pagamento e la misura degli interessi dovuti in caso di mancato rispetto del termine di pagamento.<br />
L’art. 12 del suddetto Capitolato prevedeva, infatti, che “il termine di pagamento potrà variare per ciascuna ASL, ovvero potrà essere effettuato a 120 – 180 gg.”, fissando per la sola ASL 4 Torino il termine di “180 giorni dalla data del ricevimento della fattura al protocollo dell’Azienda” mentre in caso di mancato rispetto di tale termine “in deroga ai disposti dell’art. 3, lett. d) della Direttiva 2000/35/CE del 29/6/2000, è riconosciuto un interesse pari al tasso legale”.<br />
L’art. 9 dello stesso Capitolato stabiliva l’obbligo di rilasciare “dichiarazione da parte dell’impresa concorrente di aver preso piena conoscenza e di accettare gli obblighi prescrizioni ed oneri indicati nel capitolato di gara”.<br />
Non avendo la società ricorrente inteso sottoscrivere la predetta clausola, la cui accettazione era prevista a pena di esclusione, con l’atto in epigrafe indicato è stata estromessa dalla procedura de quo.</p>
<p>Contro tale atto, e gli altri, in epigrafe indicati, ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:</p>
<p>1.	Violazione degli att. 4, 5 e 7 del d.lgs. 231/02 di recepimento della Direttiva 2000/35/CE. Violazione dell’art. 50, n. 8, della l. 833/78. <br />	<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90. Sviamento di potere.<br />
Il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria sopra rammentata si applica alle transazioni commerciali cioè, secondo l’art. 2, comma 1, lettera a), “a tutti i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.<br />
Sul piano soggettivo non può esservi dubbio che il riferimento ricomprende anche le amministrazioni sanitarie, sia pure aziendalmente organizzate, secondo la legge di riforma di cui al d.lgs. n. 502/1992.<br />
Sul piano del contenuto della disciplina che ne occupa, l’art. 4 stabilisce che gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, fissato in trenta giorni, tranne diversa previsione contrattuale.<br />
L’art. 5 prevede che, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi di mora a carico del debitore è determinato in misura pari al saggio interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato di sette percentuali, salvo altrimenti disposto dal contratto.<br />
Infine, l’articolo 7 dispone che “l’accordo sulle modalità di pagamento, o sulle conseguenze per ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore”.<br />
Tale nullità può essere pronunciata anche d’ufficio dal giudice adito che vi sostituisce i termini legali ovvero riduce ad equità il contenuto dell’accordo (art. 7, comma 3).<br />
Ne consegue che deve escludersi che alle amministrazioni aggiudicatrici sia consentito, nella predisposizione dei bandi, discostarsi dalla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 231/02, sia in punto di termini di pagamento, che per quanto riguarda la misura degli interessi. Ciò in quanto la formazione unilaterale del contratto che caratterizza il meccanismo di gara, impedendo il dispiegarsi sostanziale dell’autonomia privata, cui è affidata la possibilità di derogare alla disciplina legale, è di per sé incompatibile con l’esercizio di tale facoltà.<br />
Ne discende, perciò, da un lato l’illegittimità della clausola della lex specialis di gara impugnata, dall’altro quella del provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a seguito della mancata sottoscrizione, da parte della società ricorrente, della clausola in questione.<br />
Né, in senso contrario, può essere invocata la disposizione di cui all’art. 50, n. 8, della l. 833/78.<br />
Infatti, quand’anche si volesse ritenere tale norma non abrogata dalla dettagliata disciplina in materia dettata dalle disposizione del decreto legislativo appena rassegnate, è sufficiente rammentare che tale norma prevede che “i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni”.</p>
<p>2.	Con l’atto di proposizione dei motivi aggiunti la società ricorrente impugna anche il provvedimento con cui la gara è stata aggiudicata, deducendone l’invalidità per illegittimità derivata con gli atti precedentemente gravati, per i motivi sopra enunciati.																																																																																												</p>
<p>3.	La società ricorrente domanda altresì che venga risarcito il danno subito per effetto dell’esclusione dalla gara e della mancata aggiudicazione del contratto, sussistendo la responsabilità dell’Amministrazione sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale.<br />	<br />
Ritenuta l’impossibilità di procedere alla reintegrazione in forma specifica, la ricorrente chiede, allora, che venga ristorato il danno per equivalente monetario, quantificando sotto tale riguardo il danno emergente, conseguente alle spese sostenute per la partecipazione alla gara, in € 10.000 corrispondenti a € 250 per le offerte predisposte per 40 lotti, tutte illegittimamente escluse.<br />
Per quanto attiene al lucro cessante, individuato nel pregiudizio discendente dalla perdita di chances di ottenere l’aggiudicazione di una parte dei lotti, Bristol Meyers Squibb quantifica il danno in € 13.000, avuto riguardo all’ammontare complessivo dei lotti per i quali è stata presentata offerta, pari a € 130.187,14.<br />
In subordine ci si affida alla eventuale diversa valutazione da compiersi in via equitativa da parte del Tribunale adito.</p>
<p>Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la società controinteressata Teva Pharma Italia s.r.l.,opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 689 depositata il 25 giugno 2003 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Peraltro, con ordinanza n. 3285, depositata il 29 luglio 2003, il Consiglio di Stato, sez. V, in riforma della predetta ordinanza ha accolta la domanda cautelare proposta.<br />
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2003 i procuratori delle parti hanno insistito nelle proprie tesi ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La società ricorrente impugna il provvedimento specificato in epigrafe, con il quale l’ASL 4 Torino ha deliberato la sua esclusione dalla gara per la fornitura di specialità medicinali con importo a base d’asta di € 6.300.000, e gli altri atti, pure in epigrafe indicati, successivamente aggiudicando il contratto ad altre imprese.<br />
Preliminarmente devono essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del gravame proposte dalla difesa dell’Amministrazione sanitaria resistente.<br />
Con una prima argomentazione si sostiene che il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto le censure in esso contenute sarebbero dirette contro talune delle clausole del contratto e quindi involgerebbero posizioni di diritto soggettivo sottratte alla cognizione del giudice amministrativo, pur dopo la novella introdotta con la legge n. 205 del 2000.<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />
Il ricorso è all’evidenza diretto a conseguire l’annullamento in parte qua della lex specialis di gara, in quanto recante clausole che non incidono solo sulla fase, successiva alla gara, di stipulazione del contratto e di esecuzione del medesimo, ma ridondano negativamente sulle posizioni di interesse legittimo legate alla fase dell’evidenza pubblica, tanto da avere determinato l’esclusione della ricorrente dal procedimento da quest’ultima pure impugnata.<br />
Deve poi essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, essendosi quest’ultima aggiudicata, a seguito di trattativa privata, talune delle forniture non assegnate in sede di gara e precisamente quella relativa ai lotti nn. 4, 5, 16 e 21 per un importo di € 8549,53 oltre IVA.<br />
L’eccezione va disattesa.<br />
Va in primo luogo rammentato che il giudice, non ha il potere di procedere d&#8217;ufficio, sostituendo le sue valutazione a quelle del ricorrente, alla dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire di quest’ultimo (cfr. ex multis T.A.R. Basilicata, 4 ottobre 2002, n. 617; T.A.R. Toscana, sez. II, 7 agosto 2002, n. 1769).<br />
Inoltre, per pacifica giurisprudenza, la concreta individuazione delle ipotesi di sopravvenuta improcedibilità va compiuta secondo criteri rigorosi e restrittivi, tenendo principalmente conto dell&#8217;interesse residuo alla pronuncia sul merito della controversia, da intendersi nella sua massima ampiezza, alla luce degli effetti conformativi e ripristinatori della eventuale sentenza di accoglimento, la quale &#8211; anche al di là della sua portata meramente caducatoria del provvedimento annullato &#8211; deve essere in concreto idonea a spiegare influenza sulla vicenda amministrativa in contestazione (Consiglio Stato, sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3827).<br />
Nella fattispecie non può esservi dubbio che l’aver conseguito, per altra via, l’affidamento del contratto di fornitura relativa ad alcuni lotti di ammontare assai modesto rispetto al totale dell’importo oggetto di gara, non può, anche a prescindere dalla domanda risarcitoria, aver esaurito l’interesse della società ricorrente alla pronuncia di merito.<br />
D’altro canto, l’esclusione di un&#8217;impresa dalla gara per l&#8217;aggiudicazione di un contratto della p.a. costituisce di per sé lesione dell&#8217;intereresse a veder valutata l&#8217;offerta, indipendentemente dall&#8217;esito della gara; pertanto, l&#8217;interesse a ricorrere da parte della impresa predetta è configurabile &#8220;ex se&#8221; e non occorre che sia dimostrato che l&#8217;esito della gara sarebbe stato sicuramente o probabilmente ad essa favorevole (Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6295; T.A.R. Basilicata, 14 novembre 2002, n. 795).<br />
Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento.<br />
Con un unico articolato motivo viene dedotta l’illegittimità delle clausole contenute nell’art. 12 del Capitolato speciale nella parte in cui stabiliscono, in difformità da quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2002, differenti e più gravosi termini per il pagamento delle forniture oggetto del contratto ed un tasso di interesse sensibilmente inferiore nel caso di ritardato adempimento alla precedente obbligazione.<br />
Sul punto occorre, in primo luogo, rammentare che la Direttiva comunitaria 2000/35/CE di cui il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 opera l’attuazione si propone, in tema di ritardi di pagamento, di eliminare o di attenuare taluni degli effetti negativi derivanti dallo squilibrio della forza contrattuale dei contraenti nelle transazioni commerciali.<br />
Per quanto attiene all’ambito di applicazione, non può esservi dubbio che, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto (procedure concorsuali, richieste di interessi inferiori a 5 euro e risarcimento del danno) le disposizioni in parola trovino attuazione in relazione ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza limitazioni soggettive e, quindi anche per i contratti di cui è parte una Pubblica Amministrazione.<br />
Tale interpretazione è del resto pienamente avvalorata dal tenore letterale dell’art. 2 del d.lgs. n. 231/02 in cui si conferma che per transazioni commerciali devono intendersi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.<br />
Né può esservi dubbio, alla luce di quanto statuito dal comma 2 del citato art. 2, che nella categoria soggettiva delle pubbliche amministrazioni non rientrino anche le amministrazioni sanitarie, sia pure costituite in forma di azienda, così come previsto dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.<br />
Per quanto attiene al nucleo delle questioni sollevate dalla ricorrente non può che convenirsi con quanto dalla medesima sostenuto in ordine all’inderogabilità, salvo il limite del diverso accordo tra le parti, delle prescrizioni di cui all’art. 4 in tema di termini per il pagamento (ossia, in linea di massima, “trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”) e di cui all’art. 5 in materia di interessi per ritardato pagamento (determinati “in misura pari al saggio d&#8217;interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali”).<br />
A tale conclusione si perviene sulla scorta del contenuto dell’art. 7 del d.lgs. n. 231/02 che commina la nullità delle eventuali diverse pattuizioni poste in essere dagli interessati quando “avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore”. E ciò deve ritenersi, in particolare, con riferimento ad accordi che “senza essere giustificati da ragioni obiettive” abbiano “come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore”.<br />
In tal caso il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità dell’accordo e applica i termini legali ovvero riduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo.<br />
Deve essere esaminata a questo punto, l’argomentazione difensiva enunciata dall’Amministrazione resistente secondo cui sarebbe salva la possibilità di determinare diversamente i parametri di cui sopra, attraverso un accordo tra le parti.<br />
L’assunto non è però persuasivo.<br />
Affinché possa parlarsi di accordo tra le parti è, infatti, necessario che la formazione della volontà contrattuale sia libera per entrambi i contraenti, cosa che non può evidentemente ritenersi quando la clausola in parola, oltre che essere unilateralmente predisposta da una delle parti, viene imposta all’altra come condizione per addivenire alla stipula.<br />
Tanto è avvenuto nella fattispecie, giacché l’Amministrazione sanitaria ha preteso che le imprese interessate a partecipare alla gara sottoscrivessero, a pena di esclusione, l’impegno a ricomprendere, tra le pattuizioni del contratto da stipulare all’esito eventualmente favorevole della gara, anche le clausole di cui all’art. 12 del capitolato speciale qui impugnate.<br />
In definitiva, poiché le clausole sopra esaminate in tema di ritardato pagamento e di conseguenze, in termini di interessi moratori, del ritardato adempimento dell’obbligazione, devono per le ragioni esaminate ritenersi illegittime, ne consegue che l’Azienda sanitaria intimata non poteva legittimamente escludere dalla gara le imprese che, come la ricorrente, avessero rifiutato di sottoscriverle ovvero avessero proposto un diverso contenuto della clausola stessa.<br />
Ne discende che, per illegittimità derivata, deve pronunciarsi l’invalidità dei conseguenti atti di aggiudicazione successivamente posti in essere dall’Amministrazione.<br />
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve pertanto essere accolto quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati.<br />
Viene altresì proposta domanda di risarcimento, ex art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, del danno asseritamente subito per effetto dell’esclusione e, in ipotesi, della mancata aggiudicazione della fornitura chiedendone il ristoro per equivalente.<br />
La domanda può essere accolta nei limiti di seguito precisati.<br />
In via preliminare si deve ritenere sussistente la fattispecie di responsabilità aquiliana cui rimanda l’art. 35 appena citato: quanto all’elemento oggettivo non vi è dubbio che, pur nell’ambito dei confini meglio definiti in seguito, l’esclusione dalla gara abbia determinato un danno patrimoniale nella sfera giuridica della ricorrente e che tale danno sia casualmente collegato al provvedimento di esclusione adottato dall’Amministrazione resistente.<br />
Per ciò che concerne l’aspetto soggettivo, ossia l’imputabilità della colpa della pubblica amministrazione, non può che ritenersi che nella fattispecie essa si sia concretata nella consapevole violazione delle norme di cui al d.lgs. n. 231/2002 in precedenza esaminate e, quindi, nella sostanziale obliterazione dei principi di imparzialità e correttezza cui deve informarsi l’azione amministrativa.<br />
In tal senso non può essere condiviso l’assunto dell’Amministrazione sanitaria circa la sussistenza di dubbi interpretativi nell’applicazione della normativa in parola, attesa l’inequivoca espressione del dettato legislativo. Neppure conferente appare il richiamo all’ordinanza con cui, in via incidentale, la Sezione aveva ritenuto di respingere la domanda di sospensione del provvedimento di esclusione, considerato che tale pronuncia è motivata dalla mancata dimostrazione, allo stato degli atti, del nocumento arrecato dalle clausole del capitolato censurate alle modalità di formulazione dell’offerta della società ricorrente.<br />
Per quanto attiene alla determinazione del danno emergente, specificato dalla ricorrente in ragione di € 250 per ognuno dei 40 lotti per i quali è stata predisposta l’offerta, poi esclusa dalla stazione appaltante, e quindi in complessivi € 10.000, questo può essere più congruamente quantificato in € 5.000 (125 euro per ogni lotto), atteso che nella fattispecie l’onere di predisposizione dell’offerta ha comportato, in realtà, adempimenti ripetitivi per ciascun lotto, trattandosi della medesima gara.<br />
Viene richiesto, altresì, il ristoro di un’altra voce del danno subito, ossia il lucro cessante sotto specie della perdita della chance di ottenere l’aggiudicazione della fornitura.<br />
Invero, per tale aspetto, da un lato è la stessa società ricorrente ad affermare che tale chance si sarebbe potuta realizzare solo con riferimento ai lotti n. 146, 147, 375 e 376, aggiudicati alle ditte controinteressate evocate in giudizio; dall’altro non viene fornito a tale affermazione alcun supporto probatorio, come sarebbe onere della medesima (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 18 febbraio 2000, n. 962).<br />
Ne consegue che tale richiesta deve essere respinta.<br />
In conclusione, va affermato l’obbligo dell’Azienda Regionale A.S.L. 4 Torino di risarcire alla società ricorrente il danno ingiusto subito per effetto dell’illegittimità dell’esclusione dalla gara de quo, che si quantifica in € 5.000,00, oltre gli interessi, nella misura del tasso legale, fino alla data di effettivo pagamento.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2^ Sezione &#8211; accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Accoglie la domanda di risarcimento del danno subito dalla società ricorrente e condanna l’Azienda Regionale A.S.L. 4 Torino al pagamento di € 5.000,00, oltre agli interessi.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5 novembre 2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giuseppe Calvo	Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari	Primo referendario, estensore<br />	<br />
Giuseppa Leggio	Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-250/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.251</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calvo, Est. Leggio Associazione ITACA c. Comune di Ivrea, 1. Atti amministrativi &#8211; Accesso &#8211; Diniego – Presupposti – Concretezza dell’interesse – Eventuale riapertura delle indagini penali – Non sussiste 2. Atti amministrativi &#8211; Accesso – Interesse qualitifcato – Eventuale rinvenimento elementi atti a riaprire le indagini penali &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-251/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.251</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo, Est. Leggio<br />
Associazione ITACA c. Comune di Ivrea,</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atti amministrativi &#8211; Accesso &#8211; Diniego – Presupposti – Concretezza dell’interesse – Eventuale riapertura delle indagini penali – Non sussiste</span></span></span></p>
<p>2. Atti amministrativi &#8211; Accesso – Interesse qualitifcato – Eventuale rinvenimento elementi atti a riaprire le indagini penali &#8211; Esclusione</p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo il diniego all’accesso quando l&#8217;interesse manifestato si fonda su di una situazione del tutto incerta ed ipotetica quale l&#8217;eventuale riapertura delle indagini penali.</p>
<p>2. Non può ricollegarsi alcuna posizione soggettiva giuridacamente tutelabile all&#8217;accesso agli atti quando non sussista alcun diritto o aspettativa di diritto in capo all’istante alla riapertura delle indagini penali perché sussiste soltanto a suo vantaggio una mera aspettativa di fatto in tal senso a seguito di un eventuale rinvenimento di elementi utili da sottoporre all’attenzione delle Autorità competenti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;avv. Maria Cristina Pansarella <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-cittadino-detective-non-ha-diritto-allaccesso/">&#8220;Il cittadino detective non ha diritto all’accesso&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il requisito della concretezza dell&#8217;interesse per accedere agli atti della P.A. non si configura nel caso in cui l&#8217;obiettivo dell’istante sia il rinvenimento di eventuali elementi utili alla riapertura delle indagini penali, già conclusesi con un decreto di archiviazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 251 &#8211; Anno 2004<br />
R.g. n. 1322 &#8211; Anno 2003</p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
2^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1322/2003 proposto</p>
<p>dall’<b>Associazione ITACA</b>, con sede legale in Torino, corso Regina Margherita n. 59, in persona del Presidente Alfredo Tradardi, rappresentata e difesa dal prof. avv. Roberto Cavallo Perin e dall’avv Alberto Savatteri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Pietro Micca n. 3,</p>
<p align="center">c o n t r o</p>
<p>il <b>Comune di Ivrea</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, via De Sonnaz n. 19,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del provvedimento del Difensore civico di Ivrea in data 9 luglio 2003, prot. n. 23877 e, per quanto possa occorrere, della nota del Comune di Ivrea prot. n. 18070 del 21 maggio 2003, contenenti il diniego all’accesso, richiesto da ITACA, ai documenti amministrativi relativi alla gara per la gestione del Teatro Civico “Giuseppe Giacosa”;<br />
&#8211; nonché per il conseguente accertamento di tale diritto e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi, alla camera di consiglio del 6 novembre 2003, l’avv. A. Prinetto, su delega del prof. avv. Cavallo Perin, per la parte ricorrente e l’avv. Monti per l’Amministrazione resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>L’associazione ricorrente partecipava alla gara indetta nell’anno 2002 dalla Città di Ivrea per la gestione del Teatro civico “Giuseppe Giacosa”.<br />
A seguito dell’esclusione dalla gara, la stessa, in persona del proprio presidente sig. Tradardi, presentava al Comune una serie di richieste di accesso a vari documenti del procedimento, al fine di presentare denuncia all’Autorità giudiziaria contro gli atti della dirigenza relativi alla gara per abuso in atti d’ufficio. Il Comune consentiva l’accesso e ITACA presentava la denuncia in data 07.10.2002. Successivamente il procedimento penale veniva archiviato.<br />
In vista della possibilità di una riapertura delle indagini penali, la ricorrente, ritenendo che l’Amministrazione comunale avesse fornito solo parte degli atti in precedenza richiesti, con nota del 25 aprile 2003 presentava all’amministrazione una nuova richiesta di accesso, chiedendo l’ostensione e l’ estrazione di copia del punto “budget e reperimento di eventuali sponsor” del progetto presentato dal “Contato del Canavese”, vincitore della gara, e l’estrazione di copia dei documenti in precedenza solo visionati, cioè i consuntivi del “Contato” per le stagioni 1999 &#8211; 2001.<br />
Con la nota n. 18070 del 21 maggio 2003 indicata in epigrafe l’Amministrazione intimata respingeva la richiesta.<br />
Nella stessa data il ricorrente avanzava richiesta di riesame al Difensore civico di Ivrea ai sensi dell’art 25, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il difensore civico respingeva a sua volta la richiesta con il provvedimento in epigrafe.<br />
Con il ricorso in esame si chiedono l’annullamento di tali atti nonché l’accertamento del diritto di accesso ai documenti in questione per i seguenti motivi:<br />
Violazione dell’art. 25, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241.Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di diritto.<br />
Il Difensore civico avrebbe errato nel ritenere improponibile l’istanza di riesame, affermando che l’art. 25, co. 4 della L. 241/1990 considera il ricorso al difensore alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale, e ritenendo di conseguenza che essendosi ITACA già rivolta alla magistratura ordinaria si sarebbe così preclusa la possibilità di adire successivamente il difensore civico.<br />
Violazione dell’art. 22 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 2, comma 1, d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352. Eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà.<br />
I provvedimenti impugnati sarebbero stati assunti in palese violazione delle norme sopra rubricate stante l’attualità e la concretezza dell’interesse fatto valere, legato alla necessità di avere tutte le informazioni necessarie al fine di intentare un’azione civile per il risarcimento dei danni in un eventuale processo penale per abusi commessi nella procedura di aggiudicazione. Tale interesse, peraltro, non sarebbe stato disconosciuto neanche dall’Amministrazione comunale, dato che la stessa avrebbe in precedenza consentito l’accesso ad alcuni documenti di gara.<br />
Violazione dell’art. 25 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.<br />
L’associazione ricorrente avrebbe avuto semplicemente la visione di alcuni atti, mentre l’esercizio del diritto di accesso non preclude il diritto alla successiva estrazione di copia dei documenti stessi.<br />
Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art. 22 L. 241/1990. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.<br />
Ad avviso di parte ricorrente sarebbe contraddittorio il diniego di accesso alla documentazione richiesta, atteso che essa ha partecipato alla gara.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO </b></p>
<p>Vengono impugnati il provvedimento e la nota, in epigrafe indicati, con i quali il Difensore Civico della Città di Ivrea ed il Comune di Ivrea hanno respinto la richiesta, formulata dall’associazione ricorrente, di accesso ai documenti amministrativi concernenti la gara per la gestione del Teatro civico “Giuseppe Giacosa”, aggiudicata al “Contato del Canavese”.<br />
Con riferimento alla nota n. 18070 del 21.5.2003 dell’amministrazione comunale, la ricorrente lamenta, con il secondo motivo di ricorso, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 22 della L. 241 /1990 e 2, comma 1, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 sotto il profilo dell’interesse all’accesso, stante l’attualità e la concretezza dell’interesse fatto valere, legato alla necessità di avere tutte le informazioni necessarie al fine di intentare un’azione civile per il risarcimento dei danni in un eventuale processo penale per abusi commessi nella procedura di aggiudicazione.<br />
Illegittimamente l’amministrazione avrebbe quindi negato l’accesso ai documenti, sostenendo che ITACA non era portatrice di un interesse attuale alla conoscenza degli atti di gara, “essendo scaduti i termini per proporre qualsiasi ricorso amministrativo ed essendo state dal GIP archiviate tutte le istanze inoltrate alla procura della Repubblica”.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che ricorrono, per espressa previsione di legge, nell’ipotesi in cui la conoscenza di tali documenti sia necessaria al singolo per curare e difendere i suoi interessi e senza che tale interesse possa, restrittivamente, farsi coincidere con quello all’impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 1995, n. 158; id., sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 32).<br />
Osserva in proposito il Collegio che, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, la nozione di interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell&#8217;art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 è più ampia rispetto a quella dell&#8217;interesse all&#8217;impugnazione caratterizzata dall&#8217;attualità e concretezza, e consente la legittimazione all&#8217;accesso a chiunque possa dimostrare che il documento amministrativo sia idoneo a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente da una lesione giuridica (TAR Piemonte, sez. I, 26 settembre 2000, n. 995).<br />
Ciò, peraltro, non comporta che tale diritto possa essere indiscriminatamente esercitato senza che in qualche modo sia supportato da una posizione differenziata rispetto alla totalità dei consociati, in assenza di che esso si risolverebbe in uno strumento di controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.<br />
In tal senso la giurisprudenza ha avuto modo di precisare più volte che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241 è condizionato alla esistenza di un interesse non riconducibile a mera curiosità, oltre che ricollegabile alla persona dell&#8217;istante da uno specifico nesso. Esso deve avere carattere non emulativo ed evanescente, ma concreto e meritevole di tutela, che deve essere specificato nella domanda e, se necessario, anche dimostrato (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 1997, n. 362; id., sez. VI, 3 novembre 2000, n. 5390; TAR Piemonte, sez. II, 23 ottobre 1997, n. 539 e 13 novembre 1999, n. 575).<br />
Deve, in particolare, sussistere, sotto il profilo logico, un legame tra finalità dichiarata e documento richiesto, con la conseguenza che il titolare deve esternare non solo le ragioni per cui intende accedere ma, soprattutto, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (C.d.S., sez. V, 8 luglio 2003, n. 4049).<br />
Ora, con riferimento al caso in controversia, l’assunto della ricorrente è che il diritto di accesso da lei attivato avrebbe la finalità di acquisire elementi di conoscenza da far valere per l’adozione di iniziative giudiziarie contro la amministrazione comunale, per abusi commessi nella procedura di gara relativa all’affidamento della gestione del teatro civico.<br />
Sennonché, l’inerenza della richiesta all’eventuale procedimento penale non è affatto dimostrata, sicché nessun interesse giuridicamente rilevante è dato ravvisare in capo all’associazione ricorrente. L’interesse manifestato si fonda, piuttosto, su di una situazione del tutto incerta ed ipotetica, quale è l’eventuale riapertura delle indagini penali sui bandi del Giacosa, situazione in ordine alla quale il giudice penale ha già disposto l’archiviazione nonostante l’opposizione della ricorrente.<br />
D’altro canto, l’avvenuta acquisizione della documentazione cui si richiede l’accesso da parte del giudice penale è circostanza di fatto neppure contestata dall’associazione ricorrente.<br />
Si evince chiaramente che non sussiste alcun diritto o aspettativa di diritto in capo a quest’ultima alla riapertura delle indagini, residuando a suo vantaggio una mera aspettativa di fatto in tal senso, alla quale non può evidentemente ricollegarsi alcuna posizione soggettiva giuridicamente tutelabile all’accesso agli atti di cui si domanda la visione.<br />
Correttamente è quindi stata esclusa la “personalità e concretezza” dell’interesse che costituisce il titolo legittimante della richiesta di accesso.<br />
Dalle considerazioni svolte discende altresì l’infondatezza dell’argomentazione secondo la quale l’operato dell’amministrazione sarebbe viziato da eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà: sostiene parte ricorrente che avendo l’amministrazione stessa in passato consentito l’accesso ad alcuni dei documenti di gara, avrebbe così, in sostanza, riconosciuto l’interesse ora negato.<br />
Rileva in proposito il Collegio che, se è vero che di fronte alla finalità dichiarata di voler proporre un’azione giudiziaria, la valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre spetta solo al giudice chiamato a decidere (Cons. Stato, Ap., 28 aprile 1999, n. 6), non di meno spetta all’Amministrazione valutare, in ordine al diritto di accesso, l’astratta inerenza dell’istanza a quel giudizio. Diversamente opinando, infatti, l’intenzione annunciata di proporre un’azione giudiziaria giustificherebbe sempre la richiesta di qualsivoglia documento.<br />
Ed invero dagli atti di causa risulta che l’accesso ai documenti da parte della ricorrente era stato esercitato, la denuncia penale presentata, tutta la documentazione di gara acquisita in sede di indagini ed il procedimento penale archiviato; correttamente il Comune ha quindi ritenuto l’insussistenza del rapporto di coerenza logica tra finalità dichiarata e documenti richiesti, in quanto l’accesso richiesto non appariva idoneo a soddisfare il manifestato interesse alla riapertura delle indagini penali.<br />
Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta di avere avuto solo l’ostensione di alcuni atti e non anche l’estrazione di copia, di modo che illegittimamente l’amministrazione avrebbe considerato il diritto di accesso già esercitato, neanche esso appare meritevole di positiva considerazione.<br />
Emerge dagli atti di causa che il Comune aveva già consentito l’accesso ai documenti richiesti e che l’autorità giudiziaria, con l’ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. in data 30.10.2002, aveva acquisito l’intera documentazione di gara. La circostanza, peraltro, non è neppure contestata da parte ricorrente, che anzi, nella richiesta del 25.4.2003, riconosce di avere già esercitato il diritto di accesso agli atti, nuovamente richiesti al solo fine di effettuare un controllo puntuale dei dati allora rilevati.<br />
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione proposta avverso la nota n. 18070 del 21.5.2003 del Comune di Ivrea deve essere respinta.<br />
Il rigetto del gravame di cui sopra comporta l’improcedibilità per carenza di interesse dell’impugnativa avverso il provvedimento del difensore civico della Città di Ivrea n. 23877 del 9 luglio 2003.<br />
Una volta riconosciuta la legittimità del diniego all’accesso da parte del Comune di Ivrea, nessuna utilità concreta potrebbe infatti derivare all’associazione ricorrente dall’eventuale accoglimento del ricorso avverso il provvedimento del difensore civico.<br />
Tale impugnazione deve conclusivamente dichiararsi improcedibile.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align="center"><b>P. Q. M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2^ Sezione &#8211; pronunciandosi sul ricorso in epigrafe indicato:<br />
a) lo respinge, relativamente all’impugnazione della nota del Comune di Ivrea prot. n. 18070 del 21 maggio 2003;<br />
b) lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, relativamente all’impugnazione del provvedimento prot. n. 23877 del 9 luglio 2003 del Difensore civico della Città di Ivrea.<br />
Condanna l’associazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1000 (mille).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6 novembre 2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giuseppe CALVO Presidente<br />
Bernardo MASSARI Primo Referendario<br />
Giuseppa LEGGIO Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-251/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.238</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-238/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.238</a></p>
<p>Pres. Calvo, Est. Leggio H. c. Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Torno, Questura di Torino 1. Stranieri &#8211; Decreto di espulsione &#8211; Permesso di soggiorno scaduto &#8211; Accertamento della violazione della normativa in materia di immigrazione &#8211; Presupposto &#8211; Discrezionalità &#8211; Non sussiste 2. Stranieri &#8211; Decreto di espulsione &#8211; Mero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-238/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-238/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.238</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo, Est. Leggio<br /> H. c. Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Torno, Questura di Torino</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Stranieri &#8211; Decreto di espulsione &#8211; Permesso di soggiorno scaduto &#8211; Accertamento della violazione della normativa in materia di immigrazione &#8211; Presupposto &#8211; Discrezionalità &#8211; Non sussiste</p>
<p>2. Stranieri &#8211; Decreto di espulsione &#8211; Mero riferimento alla violazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno &#8211; Obbligo di motivazione assolto</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 7, secondo comma, del D.L. 30.12.1989 n. 416, conv. In L. 28 febbraio 1990 n. 39) assegna all’Amministrazione un potere di natura vincolata, nel senso che, una volta che sia stata accertata la situazione di violazione della normativa in materia di immigrazione, l’espulsione non rappresenta un provvedimento discrezionale, bensì viene ad atteggiarsi come un atto dovuto da parte della competente Autorità.</p>
<p>2. In presenza di un potere di natura vincolata, l’obbligo di motivazione si restringe all’indicazione della sussistenza dei necessari presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, senza che occorrano ulteriori giustificazioni a sostegno.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commmento dell&#8217;Avv. Maria Cristina Pansarella <a href="/ga/id/2004/2/1807/d"> &#8220;Decreto di espulsione: atto di natura vincolata o discrezionale?:contrasto di orientamenti nel T.A.R. Piemonte&#8221;</a></p>
<p>V. T.A.R. PIEMONTE SEZ. II- <a href="/ga/id/2004/2/5489/g">sent. 14 febbraio 2004 n. 239</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">due successive sentenze del Tar Piemonte fondano due indirizzi differenti in ordine alla natura del decreto di espulsione adottato nel caso di permesso di soggiorno scaduto: atto dovuto per la sentenza n° 238/04 e atto discrezionale per la sentenza n° 239/04</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per il Piemonte – 2^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2330/93 proposto da<br />
<b>GABSI Hassen</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Calogero La Verde ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele n. 82,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45,</p>
<p>&#8211; la <b>Prefettura della provincia di Torino</b>, in persona del Prefetto pro tempore,</p>
<p>&#8211; la <b>Questura della provincia di Torino</b>, in persona del Questore pro tempore,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
&#8211; del decreto del Prefetto della Provincia di Torino in data 20.10.1993, notificato in pari data al ricorrente, con cui si disponeva l’espulsione dello stesso dal territorio dello Stato;<br />
&#8211; della congiunta intimazione del Questore della Provincia di Torino del 20.10.1993, notificata in pari data al ricorrente, con cui gli si intimava di abbandonare il territorio dello Stato attraverso la frontiera di Fiumicino entro 15 giorni dalla notific<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi, antecedenti e susseguenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore la Dott.ssa Giuseppa Leggio;<br />
Nessuno è comparso alla pubblica udienza del 4.12.2003;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In data 20.10.1993, a seguito di un controllo di polizia operato in Corso Moncalieri nel Comune di Torino, il cittadino straniero Gabsi Hassen risultava sprovvisto di valido titolo di soggiorno, in quanto titolare di permesso scaduto da oltre un anno e mezzo.<br />
Di conseguenza, il Prefetto di Torino adottava nei suoi confronti il decreto di espulsione n. 1612/93 del 20.10.1993, cui faceva seguito il coevo atto di intimazione ad abbandonare il Territorio Nazionale da parte del Questore della medesima Provincia.<br />
Avverso i predetti atti proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il signor Gabsi Hassen, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi.<br />
1) Violazione di legge; difetto assoluto di istruttoria; carenza assoluta di motivazione.<br />
Tanto deduceva il ricorrente in riferimento all’insufficienza della motivazione dell’impugnato decreto prefettizio, che si era limitato a giustificare la sua espulsione con un generico richiamo ad una presunta violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, senza specificare di quali di esse si fosse trattato.<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno che chiedeva il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, allegando una relazione della Questura di Torino sulla vicenda.<br />
Alla camera di consiglio del 19.10.1994, il Tribunale – 1^ Sezione &#8211; con ordinanza n. 1194/94 rigettava l’istanza cautelare.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Il ricorrente signor Gabsi Hassen, cittadino tunisino, ha impugnato il decreto di espulsione n. 1612/93 del 20.10.1993 adottato dal Prefetto di Torino nei suoi confronti, nonché la coeva intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato emessa dal Questore della medesima Provincia.<br />
Con un unico motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’impugnato decreto di espulsione per carenza di motivazione, in quanto adottato sulla base di un generico riferimento alla presunta violazione di disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, senza alcuna specifica indicazione al riguardo.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Osserva il Collegio che la circostanza richiamata dalla Prefettura di Torino ai fini dell’impugnato decreto di espulsione, &#8211; lo straniero risulta aver violato le disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno -, è contemplata dal secondo comma dell’art. 7 del D.L. 30.12.1989 n. 416, conv. in L. 28 febbraio 1990 n. 39, quale ipotesi in cui deve essere senz’altro adottata l’espulsione dello straniero dallo Stato.<br />
Tale norma assegna, infatti, all’Amministrazione un potere di natura vincolata, nel senso che, una volta che sia stata accertata la situazione di violazione della normativa in materia di immigrazione, l’espulsione non rappresenta un provvedimento discrezionale, bensì viene ad atteggiarsi come un atto dovuto da parte della competente Autorità.<br />
Per quel che rileva nella presente controversia, il ricorrente è risultato sprovvisto di idoneo titolo di soggiorno e, pertanto, in nessun caso poteva considerarsi legittima la sua permanenza entro i confini nazionali, ostandovi espressamente le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 11, e 7, comma 2, della legge n. 39/90, dalla cui lettura, in combinato disposto, è dato evincere che il possesso di idoneo titolo autorizzatorio è requisito indefettibile ai fini del soggiorno dello straniero in Italia.<br />
Correttamente, pertanto, il Prefetto ha irrogato la misura dell’espulsione dal territorio nazionale nei confronti del ricorrente che risultava sprovvisto di valido titolo di soggiorno, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate.<br />
Dalla natura vincolata del potere consegue l’infondatezza della censura relativa al lamentato vizio di carenza di motivazione del provvedimento di espulsione.<br />
Si osserva al riguardo che in presenza di un potere di natura vincolata, l’obbligo di motivazione si restringe all’indicazione della sussistenza dei necessari presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, senza che occorrano ulteriori giustificazioni a sostegno.<br />
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che, trattandosi di provvedimento di espulsione per difetto del permesso di soggiorno, la sintetica enunciazione delle norme di legge violate ed il riferimento all’esame di atti di ufficio deve ritenersi sufficiente ad escludere l’illegittimità dell’atto sotto il profilo del difetto di motivazione.<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; Seconda Sezione &#8211;<br />
respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2003, dai Magistrati:</p>
<p>Giuseppe CALVO Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolò LOTTI Referendario<br />
Giuseppa LEGGIO Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-238/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-239/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.239</a></p>
<p>Pres. Calvo, Est. Correale G. c. ministero dell&#8217;Interno, Questore di Torino, Prefetto della Provincia di Torino Stranieri &#8211; Decreto di espulsione &#8211; Obbligo di motivazione – Mero riferimento alla violazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno &#8211; Non assolve a detto obbligo L&#8217;art. 7, comma quarto, L. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-239/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-239/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo, Est. Correale <br /> G. c. ministero dell&#8217;Interno, Questore di Torino, Prefetto della Provincia di Torino</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; Decreto di espulsione &#8211; Obbligo di motivazione – Mero riferimento alla violazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno &#8211; Non assolve a detto obbligo</span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 7, comma quarto, L. n. 39/90 prevede che l&#8217;espulsione sia disposta dal Prefetto con decreto &#8220;motivato&#8221;. Ne consegue che il mero riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno non può essere considerato idoneo a fornire la motivazione richiesta dalla legge.</p>
<p> &#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. PIEMONTE SEZ. II &#8211; <a href="/ga/id/2004/2/4968/g"> sent. 14 febbraio 2004 n. 238</a></p>
<p>Con commmento dell&#8217;Avv. Maria Cristina Pansarella <a href="/ga/id/2004/2/1807/d"> &#8220;Decreto di espulsione: atto di natura vincolata o discrezionale?:contrasto di orientamenti nel T.A.R. Piemonte&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">due successive sentenze del Tar Piemonte fondano due indirizzi differenti in ordine alla natura del decreto di espulsione adottato nel caso di permesso di soggiorno scaduto: atto dovuto per la sentenza n° 238/04 e atto discrezionale per la sentenza n° 239/04</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />– 2^ Sezione &#8211;</b></p>
<p>Sent. n. 239 &#8211; Anno 2004<br />
R.g. n. 754 &#8211; Anno 1994<br />
nelle persone dei signori &#8211; Giuseppe CALVO Presidente &#8211; Paolo Giovanni Nicolò LOTTI Referendario &#8211; Giuseppa LEGGIO Referendario, estensore ha pronunciato la seguente<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 754/1994 proposto dal<br />
<b>cittadino cinese Yu Guo</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Arturo Amore ed elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre, 62 presso lo studio di questo,</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p><b>&#8211; il Questore di Torino</b>,<br />
<b>&#8211; il Prefetto della Provincia di Torino</b>,<br />
<b>&#8211; il Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del decreto di espulsione prot. 333/GAB n. 291/94 del 21.3.1994 e dell’intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato emessa in pari data dal Questore di Torino, nonché di ogni atto conseguente.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 1384 pronunciata da questa sezione in data 7 dicembre 1994;<br />
Visti gli atti tutti della causa e la produzione documentale delle parti;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2003 il Referendario dr. Ivo Correale e udito per il ricorrente l’avv. Enrico Amore, in sostituzione dell’avv. Arturo Amore;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il cittadino cinese Yu Guo esponeva che già dal 13 luglio 1992 l’Ufficio provinciale del lavoro di Torino aveva autorizzato la ditta “Castello del Drago”, secondo la relativa istanza da essa presentata, ad assumerlo con la qualifica di “cuoco” di II livello, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. n. 943/86.<br />
In conseguenza di ciò, in data 9 giugno 1993 la Questura di Torino rilasciava il nulla-osta al visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro dell’interessato, allora ancora non entrato sul territorio italiano.<br />
In data 8 novembre 1993 era rilasciato al sig. Yu Guo anche il relativo permesso di soggiorno, limitato però al periodo 6.10.1993 &#8211; 01.01.1994, con indicazioni contraddittorie relative al motivo di soggiorno, quale “lavoratore dipendente”, e ai mezzi di sostentamento, quale “ libero professionista”.<br />
Il ricorrente faceva osservare alla Questura tale incongruenza ed otteneva, in data 9 febbraio 1993, l’estensione di validità del permesso di soggiorno fino al 9 marzo 1993, con l’indicazione esplicita che l’estensione era concessa per motivi di “attesa del perfezionamento della pratica di lavoro subordinato presso il ristorante “Castello del drago”.<br />
In tale periodo il ricorrente intendeva anche fare presente che, nel frattempo, la ditta presso cui prestava il suo lavoro aveva ceduto l’attività ad altra ditta denominata “Porta del drago”.<br />
Con il provvedimento indicato in epigrafe, in data 21 marzo 1994, il prefetto della Provincia di Torino, richiamando la violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno e indicando le norme di legge applicate, decretava l’espulsione del sig. Yu Guo dal territorio dello Stato, cui in pari data seguiva l’intimazione ad abbandonare il territorio italiano da parte del Questore di Torino.<br />
Con ricorso notificato in data 30 &#8211; 31 marzo 1994, il sig. Yu Guo chiedeva, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti in questione, per i seguenti motivi:<br />
Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
L’Amministrazione non avrebbe indicato l’”iter” logico-giuridico seguito per pervenire a quanto disposto, anche in riferimento al dettato dell’art. 3 l. n. 241/90 in quanto non sarebbe sufficiente allo scopo il vago e generico riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno senza l’indicazione, in concreto, delle violazioni rilevate.<br />
Eccesso di potere per travisamento dei fatti.<br />
L’Amministrazione aveva disposto l’espulsione senza mai pronunciarsi sulla richiesta di permesso di soggiorno, la cui validità era stata estesa proprio per consentire il perfezionamento della pratica avente ad oggetto il riconoscimento nei confronti del ricorrente della sua condizione di lavoratore subordinato e non di libero professionista, come erroneamente ritenuto in un primo momento dalla medesima Amministrazione. Se questa fosse stata attenta alla condizione del ricorrente, avrebbe dovuto concedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato dalla durata di anni due e, comunque, si sarebbe dovuta pronunciare nel termine di otto giorni sulla richiesta del nuovo datore di lavoro, evitando così di ricorrere all’espulsione.<br />
Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.<br />
Anche se il termine sopra indicato è considerato meramente “ordinatorio”, con l’inerzia, cui avrebbe dato luogo l’Amministrazione, non si sarebbe tenuto conto dei più elementari diritti umani che risulterebbero violati nel caso di specie.<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno.<br />
Alla camera di consiglio del 7 dicembre 1994 era rigettata la domanda cautelare proposta dal ricorrente.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato per quel che attiene al difetto di motivazione ed alla violazione dell’art. 3 l. n. 241/90.<br />
Il provvedimento impugnato, infatti, pur richiamando l’asserita violazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno, non contiene alcuna indicazione di quale condotta sia imputabile al ricorrente tale da violare le suddette disposizioni. In particolare, non è indicato se sono ritenute le disposizioni in materia di ingresso, per cui il sig. Yu Guo non poteva proprio entrare in Italia sulla base della documentazione posseduta, o quelle in materia di soggiorno, per cui l’espulsione è stata dettata per essere il ricorrente privo del permesso di soggiorno.<br />
E’ noto il principio di ordine generale per il quale ogni provvedimento adottato dall’Amministrazione, che si riflette in maniera negativa sulla sfera giuridica dell’interessato, deve essere motivato in misura tale da rendere riconoscibile e ricostruibile il percorso argomentativo che ha indotto l’organo decidente a disporre nel modo evidenziato nel provvedimento, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte in relazione all’attività istruttoria svolta.<br />
Tale principio – come ricordato, di ordine generale – può essere derogato soltanto ove una norma primaria individui situazioni particolari di natura eccezionale o nella ipotesi di adozione di provvedimenti meramente ricognitivi di situazioni preesistenti o vincolati. Esso vale, quindi, in principal modo laddove la discrezionalità dell’Amministrazione è ben presente e l’interessato necessita di conoscere le ragioni sottese all’adozione del provvedimento, in modo da poterne verificare, anche in sede giudiziaria, il fondamento.<br />
E’ chiaro, perciò, che in assenza di precisi riferimenti all’”iter” logico-giuridico seguito, l’interessato non ha modo di verificare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.<br />
Proprio questo il Collegio ha verificato nel caso di specie.<br />
Né è sostenibile che il mero richiamo alle norme applicate è di per sé idoneo a soddisfare il richiesto obbligo di motivazione.<br />
Ciò, per quanto detto in precedenza, può valere nelle ipotesi di provvedimenti di natura ricognitiva o vincolata ma non può valere per provvedimenti originati da una valutazione di ordine discrezionale della P.A..<br />
Nel caso in esame il Prefetto ha richiamato i commi primo, quarto, settimo, ottavo e nono dell’art. 7 l. n. 39/90 nonché i commi primo, terzo, quarto e quinto dell’art. 5 l. cit. e l’art. 151 del R.D. n. 773/1931 ma tali disposizioni integrano diverse fattispecie da cui l’interessato non riesce a desumere le ragioni specifiche disposte per dar luogo alla sua espulsione.<br />
Anzi, proprio l’art. 7, comma quarto, l. n. 39/90, richiamato dal provvedimento impugnato, prevede che l’espulsione è disposta dal Prefetto con decreto “motivato”.<br />
Il mero riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno costituisce dunque l’unico fondamento del provvedimento impugnato ma per la sua genericità e apoditticità non può essere considerato idoneo a fornire la motivazione richiesta dalla legge.<br />
Né possono essere valutate le deduzioni presentate dall’Amministrazione come idonee ad integrare la motivazione stessa del provvedimento, in considerazione della conclusione cui è pervenuta la giurisprudenza e da cui il Collegio non ritiene di ritrovare ragioni per discostarsi, secondo cui non è consentita l’integrazione della motivazione in sede giudiziaria.<br />
Inoltre, sul punto si osserva che l’Amministrazione resistente afferma che il provvedimento troverebbe fondamento negli articoli 2, 3 e 4 della l. n. 39/90, che però non risultano nemmeno tra quelli citati nelle premesse del provvedimento impugnato, per cui si palesa ancor più evidente il difetto di motivazione come riscontrato.<br />
L’accoglimento del primo motivo è sufficiente per ritenere la fondatezza del ricorso ma per mera completezza il collegio ritiene di soffermarsi anche sugli altri due motivi, ritenendone però l’inammissibilità.<br />
Il secondo motivo, infatti, non contiene censure rivolte direttamente al provvedimento impugnato ma si lamenta della mancata concessione del permesso di soggiorno biennale, censura questa che non può trovare esame nella presente sede, ove non risulta impugnato il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato, sia pure con i limiti temporali contestati.<br />
Così pure il terzo motivo si palesa inammissibile per genericità, atteso che il ricorrente non specifica quali diritti elementari siano stati violati né se tale violazione derivi direttamente dal decreto di espulsione o dalla ordinarietà del termine di otto giorno riconosciuto all’amministrazione per la pronuncia sulla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno.<br />
Per tale ragione sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione 2^, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 18 dicembre 2003, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Giuseppe Calvo Presidente<br />
Antonio Plaisant Referendario<br />
Ivo Correale Referendario, estensore</p>
<p>Il Presidente L’Estensore<br />
f.to Calvo f.to Correale<br />
Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di<br />
f.to Ruggiero Legge il 14 febbraio 2004<br />
Il Direttore Segreteria II Sezione<br />
f.to Ruggiero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-14-2-2004-n-239/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.42</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-14-2-2004-n-42/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-14-2-2004-n-42/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.42</a></p>
<p>Pres. Numerico, Est. La Guardia. F.S. (avv.ti. Paiar e de Pilati) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Fozzer, Bobbio). è necessario il previo rilascio dei provvedimenti di cui all&#8217;art. 88, comma 4, nel caso di procedimento di autorizzazione edilizia in sanatoria 1. Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-14-2-2004-n-42/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.42</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-14-2-2004-n-42/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.42</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico, Est. La Guardia. <br /> F.S. (avv.ti. Paiar e de Pilati) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti Pedrazzoli, Fozzer, Bobbio).</span></p>
<hr />
<p>è necessario il previo rilascio dei provvedimenti di cui all&#8217;art. 88, comma 4, nel caso di procedimento di autorizzazione edilizia in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio di atti ad istanza di parte – Non occorre comunicazione.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Autorizzazione in sanatoria – Zona vincolata – Provvedimento dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio – Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei procedimenti ad istanza di parte non è necessario dare preliminare comunicazione dell’avvio del procedimento. Nel caso di specie è ritenuta legittima la mancata autonoma comunicazione dell’avvio del sub-procedimento di  valutazione dell’abuso sotto il  profilo paesaggistico, all’interno di un procedimento per il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 128, ultimo comma, l. p. 22/91, anche nei casi di autorizzazione edilizia  in sanatoria resta comunque ferma la necessità del previo rilascio dei provvedimenti previsti dall’art. 88, comma 4, eventualmente necessari, tra cui quello dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; necessario il previo rilascio dei provvedimenti di cui all&#8217;art. 88, comma 4, nel caso di procedimento di autorizzazione edilizia in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 356 del 2001, proposto da<br />
<b>FRISINGHELLI SILVANO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Paiar e Giorgio de Pilati ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Via Giovanelli n. 2;</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p>la <b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Lucia Bobbio, con domicilio presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della P.A.T. in Trento, Piazza Dante n. 15;</p>
<p>per l’annullamento <br />
della determinazione n. 221 di data 18.7.2001 del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, nonchè della determinazione n. 335 del 13.11.2001.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 31 ottobre 2003 &#8211; relatore in Cons. Silvia La Guardia &#8211; l’avv. Mauro Iob, in dichiarata sostituzione dell’avv. Enzo Paiar, per il ricorrente e l’avv. Giuliana Fozzer per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b></p>
<p>Il ricorrente agisce per l’annullamento della determinazione di data 18.7.2001 con la quale il Dirigente del Servizio provinciale Urbanistica e Tutela del Paesaggio, interpellato &#8211; nell’ambito di pratica di condono &#8211; dal Comune di Imer ai sensi dell’art. 127 “coordinamento delle sanzioni pecuniarie” del T.U. delle leggi provinciali inerenti ordinamento urbanistico e tutela del territorio, ha ritenuto le opere (serre) realizzate sulle pp.ff. 1918/4, 962/3 e 962/4 C.C. Imer contrastanti con rilevanti interessi paesaggistico ambientali.<br />
Premesso, in fatto, che in un primo tempo dette serre erano state considerate dal Comune di Imer quali “tunnels leggeri” non soggetti ad alcuna autorizzazione, in linea di diritto il ricorrente deduce:</p>
<p>1) violazione degli artt. 24 e 25 l.p. 30.11.1992 n. 23 e 7 l. 241/90 ed eccesso di potere per mancata preventiva comunicazione di avvio del procedimento;</p>
<p>2) violazione degli artt. 3 l. 241/90 e 4 l.p. 23/92 per non essere stati indicati il termine entro il quale poteva prsentarsi ricorso e l’autorità cui rivolgerlo;</p>
<p>3) violazione degli artt. 127 e 128 l.p. n. 22/91 ed eccesso di potere per contraddittorietà in quanto l’autorizzazione in sanatoria rilasciata nel marzo 2000, dopo il pagamento della sanzione, dal Comune di Imer recava la indicazione che essa doveva “intendersi efficace anche ai fini della Tutela del Paesaggio e Ambiente”;</p>
<p>4) ulteriore violazione dell’art. 127 l.p. 22/91 ed eccesso di potere per difetto di presupposti in quanto il Comune di Imer non avrebbe rivolto alcuna richiesta ex art. 127, co. 6, alla Provincia, la quale, allora, avrebbe semmai potuto attivarsi ai sensi dell’art. 131 l.p. 22/91 ma non avvalersi del disposto dell’art. 127;</p>
<p>5) violazione di legge e di regolamento (l.p. n. 22/91, PRG di Imer, PUP, circolare PAT 12.3.1993) ed eccesso di potere per mancanza o insufficienza di istruttoria, erronea rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti, incompetenza, motivazione insufficiente, illogica, perplessa e contraddittorietà di provvedimenti sostenendo che la realizzazione di serre a tunnel pesante in zona agricola è un diritto del proprietario-agricoltore il cui esercizio è subordinato alla sola richiesta di autorizzazione edilizia che non può essere negata dal Comune, salvo il caso di preventiva esclusione di determinate zone dalla loro collocazione, ma solo sottoposta a prescrizioni che la PAT, per parte sua, può solo suggerire al Comune di applicare ove si tratti di zona di tutela ambientale. In via subordinata, si rileva che il sito in questione era tutt’altro che ambientalmente integro, che non v’era in concreto possibilità di realizzare altrove la serra, che ben poteva essere prescritta ed il ricorrente era ben pronto a realizzare una barriera vegetale di mascheramento.<br />
Resiste la Provincia.<br />
Con motivi aggiunti notificati in data 11.6.2003 il ricorrente ha altresì impugnato la determinazione dirigenziale n. 335 del 13.11.2001 riproponendo le censure già esposte e deducendo inoltre eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti, falsa rappresentazione della realtà, motivazione assente, insufficiente, illogica o perplessa.<br />
Anche ai motivi aggiunti replica la Provincia, eccependone preliminarmente l’inammissibilità.<br />
<center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>Con nota di data 6 novembre 2000, prot. n. 2254 il Comune di Imer, rilevato, in relazione alla pratica di condono Frisinghelli, che l’ ”opera in questione si trova in area di tutela ambientale”, chiedeva al Servizio provinciale Urbanistica e Tutela del Paesaggio ”ai sensi dell’art. 127 della L.P. 22/91, il rilascio del giudizio di ammissibilità sotto il profilo paesaggistico-ambientale per la realizzazione della serra sita sulla p.fond. 962/3”.<br />
Se ne deducono l’infondatezza a) del primo motivo, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, con la conseguenza che non si rendeva necessario che del sub-procedimento di valutazione dell’abuso sotto il profilo paesaggistico si desse autonoma, preliminare comunicazione al richiedente la sanatoria; b) del terzo motivo in quanto la circostanza che il Comune avesse erroneamente rilasciata l’autorizzazione prima d’acquisire la valutazione del Servizio competente riguardo all’aspetto paesaggistico non influisce sulla legittimità del provvedimento impugnato; l’art. 128, ultimo comma, l.p. 22/91 puntualizza che, nei casi di autorizzazione in sanatoria “resta comunque ferma la necessità del rilascio dei provvedimenti previsti dall’art. 88, comma 4, eventualmente necessari”; c) del 4° motivo, in quanto, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente è stato proprio il Comune con la nota sopraindicata a trasmettere alla Provincia la pratica ai sensi dell’art. 127 l.p. cit..<br />
La mancata indicazione, denunciata col secondo motivo, del termine per ricorrere e dell’autorità cui rivolgerlo rileva ai fini della decorrenza del termine di impugnazione ma non comporta illegittimità del provvedimento: anche detta censura va, dunque, disattesa.<br />
Quanto alle censure di carattere sostanziale avanzate col quinto motivo è, innanzitutto, opportuno rammentare come gli interventi di trasformazione del territorio possono andar soggetti a più atti autorizzativi, disciplinati da norme diverse allorché sussistano distinti interessi da tutelare, e come la previsione della possibilità di realizzare un determinato intervento in base alla disciplina urbanistica non comporta automaticamente la compatibilità dell’intervento stesso con le esigenze di tutela del paesaggio.<br />
Non basta dunque l’accertamento della conformità urbanistica del tunnel pesante realizzato. La stessa circolare 11.3.93 del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio menzionata dal ricorrente precisa, ancor prima di fornire le indicazioni riportate in ricorso, che l’utilizzo dei tunnels mobili pesanti va soggetta ”…. in particolare all’autorizzazione paesaggistica nelle zone vincolate”. La verifica della compatibilità dell’intervento coi valori ambientali va condotta nel rispetto dei criteri paesaggistici generali del PUP, il quale non esclude in assoluto la realizzazione di serre ma prescrive che esse siano preferibilmente collocate in modo defilato rispetto alla visuali libere.<br />
Attiene poi al merito delle valutazioni rimesse alla Amministrazione, la traduzione di tali criteri nella determinazione relativa al caso concreto e le osservazioni del ricorrente circa la presenza nei pressi della serra di un albergo, due pali della linea telefonica, un traliccio della linea elettrica e del manufatto contenente i motori di aspirazione della galleria del Totoga non valgono ad evidenziare l’illogicità o errori palesi della valutazione negativa impugnata.</p>
<p>Il ricorso va dunque respinto.<br />
Inammissibile per carenza di interesse (oltre che per la mancata evocazione in giudizio dei soggetti interessati alle conservazioni dei provvedimenti ulteriormente impugnati) risulta l’impugnazione con motivi aggiunti della determinazione n. 335 del 13.11.2001 con la quale il dirigente del Servizio provinciale urbanistica e tutela del paesaggio modifica la precedente deliberazione n. 221 del 18.7.2001 limitatamente a distinti manufatti di proprietà di altri soggetti mentre, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, ha carattere meramente confermativo e in nulla innova la situazione preesistente. Infondata, stante la diversità della situazione di fatto evidenziata nella delibera n. 335/2001, si rivela infine la censura aggiuntivamente dedotta avverso la determinazione n. 221/2001 di disparità di trattamento.<br />
Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center> </b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 356/2001, lo respinge.<br />
Dichiara inammissibili i motivi aggiuntivi.<br />
Spese compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2003, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Paolo Numerico 	Presidente<br />	<br />
dott. Silvia La Guardia	Consigliere estensore<br />	<br />
dott. Gianfranco Bronzetti	Consigliere																																																																																												</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il giorno 14 febbraio 2004.</p>
<p>Il  Segretario  Generale<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-14-2-2004-n-42/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2004 n.42</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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