<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>14/12/2015 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-12-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-12-2015/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>14/12/2015 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/14-12-2015/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2015 n.5665</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-5665/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-5665/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-5665/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2015 n.5665</a></p>
<p>Pres.Lignani Est. Puliatti Sull’ammissibilità della dichiarazione ex art. 38 priva dei nominativi degli amministratori ricavabili mediante l’accesso a banche dati ufficiali 1. Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazioni ex art. 38 – Amministratori – Nominativi – Indicazione – Necessità – Esclusione – Identificazione &#8211; Accesso a banche dati –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-5665/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2015 n.5665</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-5665/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2015 n.5665</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Lignani   Est. Puliatti</span></p>
<hr />
<p>Sull’ammissibilità della dichiarazione ex art. 38 priva dei nominativi degli amministratori ricavabili mediante l’accesso a banche dati ufficiali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazioni ex art. 38 – Amministratori – Nominativi – Indicazione – Necessità – Esclusione – Identificazione &#8211; Accesso a banche dati – Sufficienza.<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della P.A. – Offerte – Utile d’impresa modesto – Anomalia – Esclusione – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazioni ex art. 38 – Soccorso istruttorio – Applicabilità – Previsioni della lex specialis – Predisposizione di un fax-simile – Irrilevanza.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del codice dei contratti non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa, quando questi ultimi possono essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici. (Nella specie, la produzione del certificato camerale consentiva di individuare agevolmente il nome dell’amministratore cessato dalla carica per effetto della fusione ed effettuare gli opportuni riscontri).<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">2. Nelle procedure di gara, l’offerta può considerarsi seria anche laddove l&#8217;utile d’impresa si riduca tanto da risultare modesto, non potendo essere fissata a priori, ai fini della valutazione di anomalia, una quota rigida di utile al di sotto della quale l&#8217;offerta debba considerarsi per definizione incongrua. Pertanto, si deve ritenere non irragionevole che l’aggiudicataria, allorché abbia dimostrato la sua forte presenza sul mercato e la propria solidità economica e solvibilità (anche a mezzo di dichiarazioni di Istituti bancari, la produzione di bilanci attestanti un notevole fatturato, un capitale sociale di notevole entità), possa contare su economie di scala, gestionali e produttive, sulla ottimizzazione della produzione, dei processi di lavorazione degli ordini e sulla operatività di stoccaggio, in grado di consentirle di offrire un forte ribasso globale.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">3. L’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti che impone di escludere dalla gara il concorrente che non adempie alle prescrizioni del codice, ivi inclusa la prescrizione dell’art. 38, comma 2, relativa alla presentazione delle dichiarazioni attestanti l’assenza delle relative condizioni ostative trova applicazione a prescindere dalle previsioni della lex specialis di gara e a prescindere dalla predisposizione o meno di un fax –simile da parte della stazione appaltante; mentre, solo in ipotesi di dichiarazioni radicalmente mancanti è precluso all’Amministrazione l’uso del c.d. soccorso istruttorio.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 05665/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 05177/2015 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 5177 del 2015, proposto da:<br />
Hardware Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Tedeschini e Alberigo Panini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7;<br />
contro<br />
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via A. Bertoloni, n. 44;<br />
Errebian S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marco Rago, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 264;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III TER, n. 04026/2015, resa tra le parti, concernente aggiudicazione gara a procedura ristretta per l&#8217;affidamento della fornitura di cancelleria, carta e materiali di consumo per la RAI &#8211; risarcimento danni.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. e di Errebian S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Tozzi su delega di Tedeschini, Rago e Morra su delega di De Vergottini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
1. &#8211; Con ricorso al TAR Lazio, sede di Roma, la Società Hardware Service S.r.l. impugnava l’aggiudicazione definitiva della gara di cui al bando della Rai Radiotelevisione italiana Spa, pubblicato in data 28 giugno 2013, per l&#8217;affidamento della fornitura di cancelleria, carta e materiali di consumo, anche per le società del gruppo, per un importo complessivo di euro 5.300.000, per la durata di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, nonché le determinazioni del verbale di gara del 7-9 aprile 2014 che ha ritenuto le caratteristiche tecniche dei prodotti indicati da Errebian S.p.A. come non passibili di esclusione, le determinazioni contenute nel verbale di aggiudicazione provvisoria del 28 ottobre 2014 in favore della predetta Errebian, nonché nel verbale di seduta pubblica del 18 settembre 2014, che ha ritenuto soddisfacenti le giustificazioni rese dall’aggiudicataria e l&#8217;offerta congrua ed attendibile.<br />
Hardware Service S.r.l. ha fondato il ricorso sui seguenti tre motivi di diritto:<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D. lgs. 163/2006; violazione art. 8 lex specialis;<br />
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 87-88 D. lgs. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione;<br />
3) violazione lex specialis; violazione art. 14.1 lettera di invito e disciplinare tecnico.<br />
2. &#8211; La sentenza in epigrafe rigettava il ricorso.<br />
In particolare, la sentenza ha ritenuto corretta la non esclusione di Errebian S.r.l. nonostante non abbia indicato, nella propria domanda, il nominativo di soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, a seguito dell&#8217;incorporazione per fusione di altra società, come richiesto dall’ art. 38 D.lgs. n. 163/2006 e dal fax simile predisposto dalla stazione appaltante, alla luce dell’orientamento espresso dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2014, n. 16, essendo tali persone agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali.<br />
La sentenza ha ritenuto sufficientemente motivato il giudizio positivo in esito alla verifica di anomalia, essendo sufficiente il richiamo per relationem alle operazioni ed alle risultanze dello specifico sub-procedimento.<br />
Ha, inoltre, respinto il terzo motivo di ricorso con cui Hardware Service S.r.l. lamentava la mancata esclusione di Errebian S.p.A. per la presunta non conformità delle specifiche tecniche di alcuni prodotti offerti rispetto ai requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico ed ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. non essendo ravvisabile danno ingiusto.<br />
3. &#8211; Con l’appello in esame, Hardware Service S.r.l. denuncia l’erroneità della sentenza e ripropone i motivi disattesi in primo grado.<br />
In particolare, col primo motivo lamenta la mancata esclusione della controinteressata per non aver reso la dichiarazione ex art. 38, comma 1, D.lgs n. 163/2006, relativamente agli amministratori di Cartotecnica Romana S.r.l., società incorporata nell’anno precedente, come richiesto al punto 7 del fac simile della dichiarazione fornito dalla stazione appaltante, ribadendosi che la certificazione della camera di commercio allegata alla domanda non può sostituire una dichiarazione mancante dei dati richiesti a pena di esclusione.<br />
Col secondo motivo, lamenta l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che la Rai abbia sufficientemente motivato il giudizio di adeguatezza dell’offerta mediante il rinvio “per relationem” alle giustificazioni rese dalla Errebian S.p.A., mentre sarebbe stato provato documentalmente che l’offerta era incongrua per eccessivo ribasso del tutto fuori mercato. La verifica di anomalia sarebbe stata condotta in modo superficiale, mancando la dichiarazione dell’utile previsto.<br />
Con l’ultimo motivo, l’appellante lamenta che ben 4 prodotti non risultavano in linea con le schede tecniche predisposte dall’ente appaltante, avanzando seri dubbi sulla dichiarazione resa dalla Green Star, azienda di proprietà del rappresentante legale della Errebian S.p.A. e che non produce il prodotto, che, tra l’altro, è una produzione fuori catalogo.<br />
Così pure erra il TAR a considerare conformi i prodotti n. 71 e n. 72, i quali differiscono per colore dalla richiesta del bando; anche dalla nota depositata dal produttore (Siam) si evincerebbe che si tratta di prodotti diversi da quelli richiesti dalla lex di gara.<br />
4. &#8211; Resistono in giudizio la RAI e la controinteressata.<br />
5. &#8211; All’udienza del 24 settembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1.- L’appello è infondato.<br />
1.1.- La censura svolta col primo motivo del ricorso introduttivo è stata respinta dal TAR, in applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2014, n. 16.<br />
L’aggiudicataria ha allegato alla domanda la dichiarazione di cui al fac-simile predisposto dalla stazione appaltante, comprensiva della dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici con riguardo al firmatario della dichiarazione ed agli amministratori con poteri di rappresentanza.<br />
E’ vero quanto afferma l’appellante, ossia che non è stata barrata al punto 7) del fac-simile nessuna delle opzioni ivi previste con riguardo alla esistenza o meno di soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando e che, pertanto, non ne sono stati indicati il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica sociale e la data di cessazione dall’incarico.<br />
Tuttavia, va osservato che mentre i primi 7 punti del fac-simile sono dedicati alle dichiarazioni concernenti l’identificazione della società, dei suoi amministratori e direttori tecnici, ed eventualmente l’identificazione di soggetti cessati dalla carica; invece, i successivi punti del fac-simile della dichiarazione (8-24) riguardano il possesso dei requisiti soggettivi e l’impegno all’osservanza delle regole di gara.<br />
In particolare, il punto 10 della dichiarazione, compilato dal legale rappresentante di Errebian, riguarda l’assenza di situazioni di esclusione ex art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater ed è stata resa ( testualmente) sia per “il firmatario della presente dichiarazione che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza”.<br />
Inoltre, risulta barrata la lettera d) del punto 10, la quale reca testualmete la dichiarazione che “nei confronti dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando siano cessati dalle cariche indicate nel precedente punto c) non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, nè emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. …”.<br />
Si tratta di dichiarazione che rispetta la previsione del bando (capo III. 2 lettera a) e dell’art. 8 del disciplinare di gara, che ha richiesto di allegare, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione la dichiarazione del possesso dei requisiti conforme al fac-simile allegato 1, precisando espressamente che per le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter dell’art. 38 è sufficiente che il firmatario renda la dichiarazione di cui all’allegato 1 per tutti i soggetti indicati alle predette lettere dell’art. 38.<br />
La dichiarazione resa da Errebian è incompleta solo sotto il profilo della indicazione dei nominativi dei soggetti cessati nell’anno antecedente; ma poiché è stata allegata la certificazione camerale da cui si desume la vicenda dell’incorporazione di Cartotecnica Romana S.r.l., da cui era facilmente desumibile il nominativo dell’amministratore cessato (cfr. doc. 5, lett. d) pag. 9 e doc. 12, pagg. 9 e 10, della produzione di Errebian S.p.A.) deve ritenersi che la dichiarazione sia corretta.<br />
Come ha ritenuto il primo giudice, va fatta applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2014, secondo cui la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa, quando questi ultimi possono essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici.<br />
Secondo l’appellante, la sentenza dell’Adunanza Plenaria non troverebbe applicazione perché finalizzata a tutelare l’affidamento del concorrente nel caso in cui non sia stato predisposto fac -simile della domanda dalla stazione appaltante; nel caso di specie, invece, la RAI aveva predisposto il fac-simile, che Errebian non ha debitamente compilato.<br />
Invero, il Collegio non condivide tale affermazione: l’A.P. n. 16/2014 ha inteso ribadire la portata dell’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti che impone di escludere dalla gara il concorrente che non adempie alle prescrizioni del codice, ivi inclusa la prescrizione dell’art. 38, comma 2, relativa alla presentazione delle dichiarazioni attestanti l’assenza delle relative condizioni ostative; la sanzione espulsiva trova applicazione a prescindere dalle previsioni della lex specialis di gara e a prescindere dalla predisposizione o meno di un fax –simile da parte della stazione appaltante; mentre, solo in ipotesi di dichiarazioni radicalmente mancanti è precluso all’Amministrazione l’uso del c.d. soccorso istruttorio.<br />
L’Adunanza Plenaria, peraltro, occupandosi della questione riguardante l’attestazione di stati personali, qualità e fatti, relativi a persone diverse dal dichiarante, ex art. 47, comma 2, DPR n. 445/2000, che persegue notoriamente finalità di semplificazione, ha escluso l’ammissibilità di dichiarazioni riferite e a persone non identificate e identificabili, mentre ha ammesso la dichiarazione relativa a persone agevolmente identificabili, ancorché non identificate, in ossequio al principio civilistico di determinabilità del contenuto degli atti giuridici mediate rinvii ob relationem, rimanendo in tal caso compiutamente realizzato l’interesse pubblico sotteso all’accertamento d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni.<br />
Nella specie, la produzione del certificato camerale consentiva di individuare agevolmente il nome dell’amministratore cessato dalla carica per effetto della fusione ed effettuare gli opportuni riscontri.<br />
1.2. &#8211; E’ infondata la critica alla sentenza nella parte relativa al rigetto della censura di violazione degli artt. 87 e 88 D.Lgs n. 163/2006 e di violazione dell’art. 3 l. 241/1990.<br />
Nelle gare pubbliche il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell&#8217;Amministrazione volto, in ultima analisi, a verificare l’affidabilità e capacità imprenditoriale della concorrente che ha offerto un eccessivo ribasso ai fini della garanzia della corretta esecuzione del contratto.<br />
Il giudizio, di per sé insindacabile, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto, ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell&#8217;offerta nel suo insieme e, conseguentemente, la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; invece, per costante giurisprudenza, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione “per relationem” alle giustificazioni rese dall&#8217;impresa offerente (Consiglio di Stato, sez. IV, 26/02/2015, n. 963). Incombe, invece, su chi contesta l&#8217;aggiudicazione l&#8217;onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell&#8217;offerta ( cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 14/08/2015, n. 3935).<br />
L’appellante lamenta che tali massime giurisprudenziali non possono valere nello specifico, in quanto Errebian non ha fornito idonea documentazione a giustificazione della propria offerta, così come richiesto, e non è entrata nel merito dell’offerta stessa.<br />
Osserva il Collegio che non sembra illogico, né affetto da travisamento che il Responsabile del procedimento abbia valutato favorevolmente la notevole capacità economica e di mercato dell’aggiudicataria, come dimostrano “l’imponente fatturato specifico dichiarato, l’affidamento di commesse da parte di importanti gruppi imprenditoriali ed enti pubblici e privati nonché l’adesione ad una alleanza europea ( EOSA) di 10 partner in 14 Paesi” ( cfr. doc. 8, pag. 3).<br />
Siffatta motivazione, non rappresenta “mera formula di stile”e ben può fondare il convincimento dell’affidabilità dell’azienda.<br />
L’appellante afferma, ancora, la palese insufficienza dell’indagine condotta, in quanto la situazione presenterebbe aspetti peculiari che già in partenza la rendono diversa da una semplice verifica in senso tecnico dell’anomalia: a) lo sconto offerto sarebbe sostanzialmente doppio rispetto a quello offerto dall’appellate e tale differenza non potrebbe ricondursi ad una economia di scala; b) nell’ultimo triennio (come ancora ribadito nelle note di replica) Errebian avrebbe perso il 40% del suo capitale sociale, lavorando in perdita, allo scopo evidente di azzerare il mercato competitivo nel settore.<br />
L’offerta di Errebian sarebbe, dunque, in perdita e l’utile (notoriamente pari all’8-10%) sarebbe per l’aggiudicataria addirittura inferiore al risparmio che è derivato alla RAI (circa 500.000,00 euro).<br />
Invero, ad avviso del Collegio, il ragionamento dell’appellante non dimostra che l’utile dell’aggiudicataria in questa gara sia pari a zero; né oggettivamente è in grado di contestare i costi effettivi sostenuti dalla controinteressata, né che questi siano diversi e più bassi rispetto ai costi sostenuti dall’appellante, trattandosi di imprese con diverse dimensioni, dal punto di vista del fatturato e del capitale sociale versato, e con diversa presenza sul mercato.<br />
A parte la considerazione, in tema di rilevanza della percentuale di utile, che l&#8217;offerta ben può considerarsi seria anche laddove l&#8217;utile d’impresa si riduca tanto da risultare modesto, non potendo essere fissata a priori, ai fini della valutazione di anomalia, una quota rigida di utile al di sotto della quale l&#8217;offerta debba considerarsi per definizione incongrua (Consiglio di Stato sez. IV 23 luglio 2012, n. 4206); si deve ritenere non irragionevole che l’aggiudicataria, allorché abbia dimostrato la sua forte presenza sul mercato e la propria solidità economica e solvibilità (anche a mezzo di dichiarazioni di Istituti bancari, la produzione di bilanci attestanti un notevole fatturato, un capitale sociale di notevole entità), possa contare su economie di scala, gestionali e produttive, sulla ottimizzazione della produzione, dei processi di lavorazione degli ordini e sulla operatività di stoccaggio, in grado di consentirle di offrire un forte ribasso globale.<br />
Inoltre, in giurisprudenza è costantemente affermato il principio per cui l’offerta deve essere ritenuta congrua e attendibile nella sua totalità, e non con riferimento a tutte le singole voci che la compongono (C.d.S., Sez. III, n. 1744 del 10.4.2014; sez. IV, 29/04/2014, n. 2220).<br />
1.3. &#8211; Anche l’ultima censura si rivela infondata.<br />
Si tratta della contestazione della conformità dell’offerta di quattro prodotti (nn. 127-128, 71 e 72).<br />
Per i primi due (127- punti cucitrice a pinza; 128 – punti per cucitrici da tavolo) la loro disponibilità sul mercato in tutte le diverse misure offerte da Errebian, risulta dalla dichiarazione del distributore Green Star, società che rappresenta il fornitore italiano ed europeo del marchio Elica.<br />
Tale dichiarazione supera la circostanza che il prodotto non sia in catalogo.<br />
Né la veridicità e attendibilità della dichiarazione può essere messa in dubbio per il solo fatto che il Presidente della Errebian ( società rivenditrice di prodotti di cancelleria) sia anche socio della Green Star (società distributrice su scala europea dei prodotti Elica).<br />
Per i prodotti nn. 71 e 72, l’interpretazione seguita dalla stazione appaltante non sembra errata.<br />
L’espressione utilizzata dalla scheda tecnica della RAI (“colore giallo più altri colori”) imponeva quantomeno l’offerta del prodotto di colore giallo, mentre era da intendersi facoltativa l’offerta del medesimo prodotto in altri colori. Si tratta, per quanto riguarda i colori diversi dal giallo, di mera possibilità e non di richiesta a pena di esclusione, così come ritenuto dal primo giudice.<br />
Se il capitolato avesse utilizzato l’espressione suggerita da Hardware Service, con l’uso della disgiunzione (“colore giallo o altri colori opzionali”) sarebbe venuta meno l’obbligatorietà del colore giallo, voluta dalla stazione appaltante, e sarebbe stata consentita al concorrente la scelta di un diverso colore.<br />
Conforme alla richiesta deve ritenersi, pertanto, l’offerta di Errebian di fornire il prodotto di colore giallo.<br />
2. &#8211; L’appello, in conclusione, va rigettato.<br />
3. &#8211; Le spese possono compensarsi tra le parti, in considerazione delle questioni trattate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Alessandro Palanza, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/12/2015</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-5665/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2015 n.5665</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2015 n.1704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-1704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-1704/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-1704/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2015 n.1704</a></p>
<p>Pres. R. Trizzino, Est. R. Gisondi Sulla natura della determinazione del canone concessorio dei beni demaniali marittimi 1. Demanio e patrimonio &#8211; Demanio marittimo- Determinazione del canone concessorio &#8211; Parametri legalmente stabiliti- Attività paritetica 2. Demanio e patrimonio &#8211; Concessione demaniale marittima- Rapporto di durata soggetto a sopravvenienze- È sottratto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-1704/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2015 n.1704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-1704/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2015 n.1704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Trizzino, Est. R. Gisondi</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura della determinazione del canone concessorio dei beni demaniali marittimi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio &#8211; Demanio marittimo- Determinazione del canone concessorio &#8211; Parametri legalmente stabiliti- Attività paritetica</p>
<p>2. Demanio e patrimonio &#8211; Concessione demaniale marittima- Rapporto di durata soggetto a sopravvenienze- È sottratto all’autonomia contrattuale ex art. 1339 c.c.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. La determinazione del canone relativo alle concessioni turistico ricreative ai sensi del D.L.296 del 2006 costituisce attività paritetica consistente nella applicazione di criteri e coefficienti legalmente prestabiliti. Il suo espletamento non richiede, quindi, la partecipazione del concessionario né a titolo collaborativo né in funzione di garanzia del contraddittorio. Non è interdetto al legislatore emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l&#8217;oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, purché tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale.</p>
<p>2. Ove non sia stato dedotto in contratto, quale causa in concreto in esso obiettivizzata, un piano economico finanziario che correli i costi dell’investimento e del canone alle entrate ritraibili dall’utilizzo dei beni affidati in concessione, il concessionario non può invocare come sopravvenienza che incide in modo imprevedibile &nbsp;sull’equilibrio contrattuale la modifica <em>in peius</em> del canone da versare, specie se il rapporto di durata come quello in controversia sia stato inciso da modifiche legislative sopravvenute. La misura del canone concessorio è sottratta alla autonomia contrattuale e si inserisce nel contratto per via legale ai sensi dell’art. 1339 c.c.</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:653px;"><strong>N. 01704/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 00134/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p>			<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Terza)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong><br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 134 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Società Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi &amp; Acquaviva S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Righi, Luciano Canepa, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Lamarmora, 14;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Comune di Livorno, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Macchia, Lucia Macchia, Maria Teresa Zenti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;<br />	<br />
			Agenzia del Demanio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro Tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 sono ex lege domiciliati;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />	<br />
			del provvedimento 24.10.2013 n. prot. 102003 del Comune di Livorno, a firma del Dirigente dell&#8217;U.O. Demanio, pervenuto alla Società ricorrente il 15.11.2013 &#8211; recante la &#8220;richiesta di pagamento canone a compensazione per annualità 2012 e 2013&#8221;, nonchè &#8211; ove lesivo &#8211; del corrispondente ordine di introito n. 49/2013 per un importo di euro &#8220;50.678,51 (cinquantamilaseicentosettantotto, 51&#8221; nonchè di ogni altro attop presupposto o connesso se lesivo.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Livorno, della Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2015 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori A. Giglio delegata dagli avv.ti L. Canepa e R. Righi e A. Goggili avvocato dello Stato;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO e DIRITTO<br />	<br />
			La S.p.a. Stabilimenti balneari riuniti Pancaldi &amp; Acquaviva, concessionaria della omonima struttura balneare, impugna il provvedimento con il quale il Comune di Livorno ha rideterminato il relativo canone demaniale ai sensi dell’art. 1 comma 151 della L. 296 del 2006.<br />	<br />
			Con il primo motivo essa lamenta che l’atto recante l’invito al pagamento del nuovo canone non sarebbe stato preceduto da avviso di avvio del procedimento.<br />	<br />
			Con il secondo motivo la Società Pancaldi &amp; Acquaviva propone un’eccezione di incostituzionalità dell’art. 1 comma 251 della L. 296 del 2006 nella parte in cui esso, diversamente dall’abrogato comma 1 dell’art. 3 del D.L. 400 del 1993, non prevede la riduzione della misura base del corrispettivo fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l’obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale.<br />	<br />
			La mancanza di una previsione legale che consenta la riduzione del canone comporterebbe nel caso di specie una grave alterazione dell’equilibrio economico della concessione contratto poiché il nuovo importo del canone non consentirebbe più di remunerare l’investimento di 1.500.000 Euro effettuato dalla Società per ristrutturare i locali dello stabilimento balneare.<br />	<br />
			Si verificherebbe, quindi, una situazione analoga a quella che ha indotto il Consiglio di Stato a sollevare la questione di costituzionalità della predetta norma (ordinanza n. 2810/2012) in relazione alle concessioni aventi ad oggetto le strutture della nautica da diporto le quali comportano ingenti investimenti da parte dei concessionari.<br />	<br />
			Con la terza censura la ricorrente deduce che il Comune di Livorno non avrebbe potuto applicare la normativa sopravvenuta alla concessione contratto stipulata dalla Società Pancaldi &amp; Acquaviva in quanto il canone ivi indicato sarebbe stato frutto di una pattuizione fra le parti che dovrebbe ritenersi insensibile a modificazioni unilaterali in peius da parte dell’Amministrazione concedente.<br />	<br />
			Con il quarto motivo la Società ricorrente lamenta che il comune di Livorno avrebbe determinato il nuovo canone considerando l’edificio concessionato nella sua globalità come commerciale senza distinguere fra la parte effettivamente destinata ad esercizio di bar e quelle, invece, adibite a sala convegni, esposizione, magazzino e servizi igienici.<br />	<br />
			Il primo motivo di ricorso è infondato.<br />	<br />
			La determinazione del canone relativo alle concessioni turistico ricreative ai sensi del D.L.296 del 2006 costituisce attività paritetica consistente nella applicazione di criteri e coefficienti legalmente prestabiliti. Il suo espletamento non richiede, quindi, la partecipazione del concessionario né a titolo collaborativo né in funzione di garanzia del contraddittorio, ben potendo questi – caso di controversia &#8211; rimettere in discussione per via giudiziale l’intero rapporto controverso nell’ambito del quale non sussistono profili di merito riservati alla p.a. che possono essere dibattuti solo nella fase del procedimento.<br />	<br />
			Anche la secondo censura è infondata.<br />	<br />
			Occorre ricordare che secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale nel nostro sistema costituzionale non e&#8217; interdetto al legislatore emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l&#8217;oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, purché tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l&#8217;affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto.». Ciò, tuttavia, non avviene nella fattispecie relativa alla “variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai concessionari di beni demaniali, in particolare di beni appartenenti al demanio marittimo, la quale non e&#8217; frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva della disciplina dell&#8217;utilizzazione dei beni demaniali” volta a sostituire la vecchia concezione, statica e legata ad una valutazione tabellare e astratta con altra tendente ad avvicinare i valori di tali beni a quelli di mercato (Sentenza n. 206/2009).<br />	<br />
			Vero è che il Consiglio di Stato ha ritenuto che i principi affermati dalla Consulta non possano trovare applicazione alla specifica tipologia delle concessioni aventi a oggetto le strutture per la nautica da diporto poiché queste richiedono investimenti ingenti per la realizzazione delle opere strutturali, che saranno poi acquisite gratuitamente dal demanio, tali da richiedere un piano di equilibrio economico-finanziario di lungo periodo; un piano nel cui ambito il criterio di fissazione dell’importo del canone, individuato all’atto della concessione, è elemento determinante definito tenendo conto della rilevanza degli investimenti (la questione è stata rimessa da ultimo alla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 454 del 2015) .<br />	<br />
			Nella concessione stipulata dalla società ricorrente, tuttavia, la determinazione del canone non è in alcun modo collegata ad un piano economico finanziario che correli i costi dell’investimento e del canone alle entrate ritraibili dall’utilizzo dei beni affidati in concessione.<br />	<br />
			Ciò non significa che la ricorrente, che è società per azioni avente scopo commerciale, prima di partecipare alla gara per l’affidamento della concessione non abbia elaborato un siffatto piano per valutare la convenienza della operazione. Ma tale piano, non essendo stato dedotto nel contratto, non è entrato a far parte della causa concreta di esso (salvo che per il profilo della durata di cui si dirà) rimanendo confinato nell’ambito dei motivi la cui frustrazione, come è noto, è priva di rilevo giuridico.<br />	<br />
			La concessione, infatti, non collega in alcun modo la misura del canone all’impegno finanziario necessario per realizzare le opere di manutenzione straordinaria poste a carico del concessionario ma, anzi, specifica che misura del canone non è stata il frutto di una libera contrattazione ma è stata determinata “ai sensi della legge 494 del 1993 con le modifiche apportate dalla legge finanziaria 296/2006 agli artt. 251 e seguenti in base alla classificazione delle aree demaniali ad uso turistico ricreativo stabilita dalla deliberazione GR n. 1113 del 22/12/2008” e che “il canone potrà essere comunque adeguato rivalutato in pendenza nuove disposizioni normative”.<br />	<br />
			Avendo la concessionaria accettato di accollarsi l’alea della possibile modificazione della misura del canone legalmente prestabilito per effetto di disposizioni sopravvenute, deve, pertanto, escludersi che tale evento costituisca una sopravvenienza che incide in modo improvviso ed imprevedibile sull’equilibrio economico del contratto il quale, come è noto, non si esaurisce in semplici rapporti di dare ed avere ma comprende anche la distribuzione dei rischi di sopravvenienze che possano incidere sulle originarie valutazioni di convenienza.<br />	<br />
			A ciò si aggiunga che l’incidenza dell’investimento (non potendosi convenzionalmente derogare ai criteri prestabiliti per la determinazione del canone) era stata valutata dai contraenti sotto il profilo della durata del contratto prevedendo che la p.a. concedente avrebbe avuto la facoltà di prorogarne la durata seiennale al fine di consentire un congruo ammortamento dell’investimento.<br />	<br />
			La proroga è poi, di fatto stata concessa dallo stesso legislatore che ha disposto il rinvio della scadenza delle concessioni marittime in corso alla data del 30 dicembre 2009 e che avrebbero avuto termine entro il 31 dicembre 2015 al 31/12/2020 (art. 34 duodecies del D.L. n. 179/2012).<br />	<br />
			In ogni caso, alla luce della richiamata clausola contrattuale, qualora nemmeno il consistente prolungamento della originaria scadenza contrattuale disposto dalla legge consentisse alla Società ricorrente di coprire gli investimenti effettuati, anche tenuto conto degli aumenti del canone nel frattempo sopravvenuti, essa avrà sempre la possibilità di chiedere all’amministrazione un ulteriore differimento della durata del contratto ai sensi della citata previsione della concessione contratto.<br />	<br />
			Ciò costituisce un ulteriore motivo per escludere che l’aumento del canone disposto dalla L. 296 del 2006 comporti nel caso di specie risultati talmente irrazionali da mettere in discussione la sua legittimità costituzionale.<br />	<br />
			Da quanto detto sopra si comprendono anche le ragioni della infondatezza della terza censura basata sull’errato presupposto secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe unilateralmente modificato un canone contrattualmente pattuito. Al contrario, la misura del canone concessorio è sottratta alla autonomia contrattuale e si inserisce nel contratto per via legale ai sensi dell’art. 1339 c.c.<br />	<br />
			La decisione in ordine alla quarta censura presuppone, invece, un’istruttoria in ordine ai criteri seguiti dal comune di Livorno per attribuire natura commerciale a tutti i diversi locali facenti parte del compendio affidato in concessione.<br />	<br />
			Il Comune di Livorno entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza dovrà depositare tutti i documenti e fornire attraverso una relazione gli opportuni chiarimenti in ordine ai criteri seguiti per attribuire natura commerciale a tutti gli ambiti in cui è suddiviso lo stabilimento Pancaldi.<br />	<br />
			In conclusione i primi tre motivi di ricorso devono essere rigettati con sentenza parziale, mentre la decisione sulla quarta censura è rinviata a seguito dell’espletamento della disposta istruttoria.<br />	<br />
			Spese alla sentenza definitiva.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza<br />	<br />
			non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara infondati i primi tre motivi di ricorso; b) dispone l’istruttoria di cui in motivazione; c) fissa l’udienza di discussione alla data del 17 maggio 2016.<br />	<br />
			Spese alla sentenza definitiva.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
			Rosalia Messina, Consigliere<br />	<br />
			Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: justify;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 14/12/2015<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-14-12-2015-n-1704/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/12/2015 n.1704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Parere &#8211; 14/12/2015 n.78</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-parere-14-12-2015-n-78/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-parere-14-12-2015-n-78/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-parere-14-12-2015-n-78/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Parere &#8211; 14/12/2015 n.78</a></p>
<p>GRANELLI &#8211; BELSANTI La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, in relazione ai quesiti posti dal Comune istante, evidenzia che, relativamente al processo di reinternalizzazione di un servizio comunale (farmacia) precedentemente gestito da un’azienda speciale, non sussiste alcun obbligo da parte dell’Amministrazione comunale di inserire nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-parere-14-12-2015-n-78/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Parere &#8211; 14/12/2015 n.78</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-parere-14-12-2015-n-78/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Parere &#8211; 14/12/2015 n.78</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">GRANELLI &#8211; BELSANTI</span></p>
<hr />
<p>La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, in relazione ai quesiti posti dal Comune istante, evidenzia che, relativamente al processo di reinternalizzazione di un servizio comunale (farmacia) precedentemente gestito da un’azienda speciale, non sussiste alcun obbligo da parte dell’Amministrazione comunale di inserire nel proprio ruolo organico il personale dell’organismo partecipato, bensì una facoltà che trova spazio, nel caso di dipendenti originariamente in servizio presso l’Ente locale e trasferiti all’organismo partecipato in occasione dell’esternalizzazione del servizio o delle funzioni, in presenza delle seguenti condizioni: a) la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria; b) la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento; c) l&#8217;espressa volontà dell&#8217;amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei dipendenti; d) l&#8217;inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso l’organismo partecipato; e) l’aver previsto nello statuto o nel regolamento di servizio ovvero attraverso un protocollo d&#8217;intesa (accordo) tra amministrazione comunale e organizzazioni sindacali di settore, sottoscritto al momento del trasferimento del personale comunale alla partecipata, la possibilità di reintegro nell&#8217;organico dell&#8217;ente entro una determinata data in caso di scioglimento dell’organismo partecipato o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici locali. Per i dipendenti assunti direttamente dall’azienda speciale, tale possibilità è ammessa solo per le assunzioni intervenute mediante il ricorso a procedure selettive che garantiscono la concorsualità e, conseguentemente, il rispetto del principio di cui all’art. 97 Cost.. Per ciò che concerne la spesa relativa al personale trasferito nei ruoli comunali, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e ss.gg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la stessa deve essere conteggiata sia in sede di determinazione della base di spesa di riferimento (triennio 201-2013), che in sede di rilevazione della spesa sostenuta nell’esercizio di riferimento. Con ciò superando il precedente orientamento restrittivo delle Sezioni Riunite (delibere n. 3 e 4 del 2012) essendo in parte mutato il quadro normativo di riferimento che ha alleggerito i limiti di spesa degli organismi partecipati (art. 3, comma 5 del decreto-legge 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014; art. 4, comma 12-bis, della legge n. 89 del 2014).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Farmacia comunale – Internalizzazione del servizio &#8211; Sulla non configurabilità di un obbligo di inserire il personale dell’azienda speciale nei ruoli comunali, a seguito di internalizzazione del servizio di gestione della farmacia comunale</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Un Comune ligure ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Liguria di conoscere le modalità attraverso le quali procedere alla internalizzazione del servizio di farmacia attualmente gestito da un’azienda speciale, per quanto riguarda, in particolare, la gestione del relativo personale.<br />
La Sezione regionale ricorda preliminarmente come le Sezioni Riunite della Corte hanno già evidenziato (delibera n. 8 del 2010) che non sussiste alcun obbligo da parte dell’Amministrazione comunale di inserire nel proprio ruolo organico il personale dell’organismo partecipato, bensì una facoltà che trova spazio in presenza di determinate condizioni: a) la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria; b) la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento; c) l&#8217;espressa volontà dell&#8217;amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei dipendenti; d) l&#8217;inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso l’organismo partecipato (nel caso di specie azienda speciale). A tali condizioni la giurisprudenza contabile ne ha aggiunta un’altra: l&#8217;aver previsto nello statuto o nel regolamento di servizio ovvero attraverso un protocollo d&#8217;intesa (accordo) tra amministrazione comunale e organizzazioni sindacali di settore, sottoscritto al momento del trasferimento del personale comunale alla partecipata, la possibilità di reintegro nell&#8217;organico dell&#8217;ente entro una determinata data in caso di scioglimento dell’organismo partecipato o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici locali.&#8232;Tale disciplina concerne la reinternalizzazione del personale dell’organismo partecipato. Riguarda, in altre parole, i dipendenti originariamente in servizio presso l’Ente locale e trasferiti all’organismo partecipato in occasione dell’esternalizzazione del servizio o delle funzioni. Tale conclusione è la diretta conseguenza della salvaguardia del principio costituzionale sancito dall’art. 97 della Carta, in base al quale la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può prescindere dal ricorso alla selezione pubblica. Solo in tal caso si può considerare legittimo, da un punto di vista costituzionale, l’eventuale trasferimento del personale aziendale (caso in esame) nei ruoli del Comune.<br />
Per ciò che concerne i dipendenti direttamente assunti dall’organismo partecipato le conclusioni sono in parte divergenti. La giurisprudenza contabile è concorde nell’escludere non solo un obbligo, ma anche la semplice facoltà di inserire nei ruoli dell’Ente locale, in occasione della reinternalizzazione del servizio o funzione pubblica, il personale dell’organismo partecipato assunto direttamente dallo stesso senza il ricorso a procedure concorsuali che garantiscano una selezione rispettosa dell’art. 97 della Costituzione. Ciò esclude, come sancito dalle Sezioni Riunite (delibera n. 3 del 2012) l’applicazione dell’art. 2112 c.c. proprio a causa dell’inderogabilità del principio di concorsualità per l’accesso al pubblico impiego sancito dal citato art. 97 Cost., nonché dei limiti di spesa cui soggiacciono gli Enti locali.<br />
Con la conseguenza, in merito allo specifico quesito posto dal Comune, che non sussiste la possibilita&#768; di inserire il personale dell’azienda partecipata nei ruoli del Comune in quanto il personale e&#768; stato assunto direttamente dall’azienda in carenza delle procedure richieste dalla legge in materia di assunzioni.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">SRCLIG/78/2015/PAR</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>Sezione Regionale di Controllo per la Liguria</strong></div>
<p>composta dai seguenti magistrati:<br />
Ermanno GRANELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Angela PRIA &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Alessandro BENIGNI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario&nbsp;<br />
Francesco BELSANTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario (relatore)<br />
Donato CENTRONE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
Claudio GUERRINI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
nell’adunanza del 2 dicembre 2015 ha assunto la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERAZIONE</strong></div>
<p>&#8211; vista la lett. prot. n. 21 del 9 novembre 2015, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Borghetto Santo Spirito, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 5<br />
&#8211; vista l’ordinanza presidenziale n. 44/2015, che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;<br />
&#8211; udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con istanza n. 26039 del 29 ottobre 2015, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 21 del 9 novembre 2015 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 3 settembre 2015 con il n. 0004111 –10.11.2015 – SC _ LIG &#8211; T85 – A, il Sindaco del Comune di Borghetto Santo Spirito ha chiesto alla Sezione di controllo un parere in materia di personale relativamente al processo di internalizzazione del servizio farmaceutico (attualmente gestito da un’azienda speciale) ed ai vincoli di spesa che debbono essere rispettati dal Comune.<br />
Attualmente la farmacia comunale è gestita da un’azienda speciale. L’Amministrazione comunale è, però, determinata ad internalizzare il servizio in esame con conseguente estinzione dell’azienda speciale. Ciò in quanto sono numerosi i benefici che discendono da una gestione in economia della farmacia: eliminazione degli organi sociali; eliminazione dei consulenti esterni; eliminazione dei costi relativi alle iscrizioni obbligatorie CCIAA; utilizzabilità diretta delle risorse derivanti dalla gestione della farmacia senza passaggi amministrativi intermedi; ecc.<br />
Per addivenire alla gestione della farmacia in economia, occorre risolvere le questioni attinenti all’eventuale inserimento del personale dell’azienda speciale nei ruoli del Comune. Personale, come precisato dal Sindaco, assunto direttamente dall’azienda speciale.<br />
Si rende, quindi, necessario conoscere quali vincoli di spesa debbano essere osservati da parte del Comune, fermo restando che, come deciso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (con deliberazione n. 18 del 2015), i Comuni che gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale, anche in relazione alla gestione del servizio farmaceutico.<br />
In particolare il Sindaco rivolge a questa Sezione di controllo i seguenti quesiti:</p>
<ol>
<li>se sussista l’obbligo di inserire il personale dell’azienda speciale nei ruoli comunali e se tale obbligo, eventualmente, sussista anche nei confronti del personale assunto in carenza delle procedure richieste <em>ex lege</em> in materia di assunzioni;</li>
<li>se, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art.1, commi 557 e ss.gg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa relativa al personale dell’azienda speciale trasferito nei ruoli del Comune, debba essere computata dal momento in cui il servizio farmaceutico viene internalizzato, con conseguente aumento considerevole della spesa del personale dell’Ente, o se il limite di spesa costituito dal valore medio del triennio 2011-2013 debba essere ricalcolato incrementandolo della spesa del personale dell’azienda speciale in un’ottica di bilancio consolidato.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.<br />
Allo stesso modo risulta soddisfatto il requisito oggettivo in quanto tali quesiti rientrano nella materia di contabilità pubblica la cui nozione concerne la disciplina dell’attività finanziaria, con particolare riferimento alla disciplina inerente alla gestione della spesa del personale.<br />
<strong>1. </strong>Preliminarmente occorre evidenziare che la decisione se procedere o meno alla reinternalizzazione del servizio affidato all’azienda speciale attiene al merito dell’azione amministrativa e rientra nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’Ente.<br />
Per ciò che concerne i quesiti posti dal Sindaco del Comune di Borghetto Santo Spirito, gli stessi riguardano una materia che è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali da parte delle Sezioni regionali di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni Riunite in sede di controllo. Pertanto la disciplina normativa che regola le fattispecie all’esame di questo Collegio, appare attualmente ben definita nella sua interpretazione ed applicazione concreta.<br />
<strong>2. </strong>In riferimento al primo quesito, le Sezioni Riunite hanno evidenziato, con delibera n. 8 del 2010, che non sussiste alcun obbligo da parte dell’Amministrazione comunale di inserire nel proprio ruolo organico il personale dell’organismo partecipato, bensì una facoltà che trova spazio in presenza di determinate condizioni: a) la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria; b) la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento; c) l&#8217;espressa volontà dell&#8217;amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei dipendenti; d) l&#8217;inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso l’organismo partecipato (nel caso di specie azienda speciale).<br />
A tali condizioni la giurisprudenza contabile ne ha aggiunta un’altra: l&#8217;aver previsto nello statuto o nel regolamento di servizio ovvero attraverso un protocollo d&#8217;intesa (accordo) tra amministrazione comunale e organizzazioni sindacali di settore, sottoscritto al momento del trasferimento del personale comunale alla partecipata, la possibilità di reintegro nell&#8217;organico dell&#8217;ente entro una determinata data in caso di scioglimento dell’organismo partecipato o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici locali.<br />
Tale disciplina concerne la reinternalizzazione del personale dell’organismo partecipato. Riguarda, in altre parole, i dipendenti originariamente in servizio presso l’Ente locale e trasferiti all’organismo partecipato in occasione dell’esternalizzazione del servizio o delle funzioni.<br />
Tale conclusione è la diretta conseguenza della salvaguardia del principio costituzionale sancito dall’art. 97 della Carta, in base al quale la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può prescindere dal ricorso alla selezione pubblica. Solo in tal caso si può considerare legittimo, da un punto di vista costituzionale, l’eventuale trasferimento del personale aziendale (caso in esame) nei ruoli del Comune.<br />
Difatti, per i dipendenti originariamente in servizio presso l’Ente locale, e successivamente trasferiti nei ruoli dell’organismo partecipato, deve presumersi che l’assunzione sia avvenuta conformemente alla normativa e, pertanto, il reintegro nella dotazione organica dell&#8217;ente locale sarebbe legittimo dal punto di vista costituzionale.<br />
Per ciò che concerne i dipendenti direttamente assunti dall’organismo partecipato le conclusioni sono in parte divergenti. La giurisprudenza contabile è concorde nell’escludere non solo un obbligo, ma anche la semplice facoltà di inserire nei ruoli dell’Ente locale, in occasione della reinternalizzazione del servizio o funzione pubblica, il personale dell’organismo partecipato assunto direttamente dallo stesso senza il ricorso a procedure concorsuali che garantiscano una selezione rispettosa dell’art. 97 della Costituzione. Ciò esclude, come sancito dalle Sezioni Riunite (delibera n. 3 del 2012) l’applicazione dell’art. 2112 (“..<em>in caso di trasferimento d&#8217;azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”</em>) proprio a causa dell’inderogabilità del principio di concorsualità per l’accesso al pubblico impiego sancito dal citato art. 97 (nonché dei limiti di spesa cui soggiacciono gli Enti locali, come evidenziato al punto successivo del presente parere).<br />
Di contro, in caso di assunzioni dirette da parte dell’organismo partecipato mediante il ricorso a procedure selettive che garantiscano il rispetto del principio di cui all’art. 97 cit., il trasferimento del personale sarebbe ammissibile. La procedura concorsuale dovrà essere realmente tale, non essendo sufficiente, ad esempio, il mero ricorso alla comparazione di curriculum. Sul punto non vi è, però, un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza contabile.<br />
Nel caso prospettato dall’Ente, pertanto, alla luce di quanto osservato, non sussiste la possibilità di inserire il personale dell’azienda partecipata nei ruoli del Comune in quanto, come evidenziato dall’Ente, il personale è stato assunto direttamente dall’azienda in carenza delle procedure richieste dalla legge in materia di assunzioni.<br />
<strong>3. </strong>Il secondo quesito concerne le modalità di calcolo della spesa del personale aziendale eventualmente trasferito nei ruoli del comune ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art.1, commi 557 e ss.gg. della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />
Preliminarmente occorre evidenziare che la gestione in economia della farmacia comunale non comporta alcuna esenzione dai vincoli in materia di personale, sia per ciò che concerne la spesa, sia per ciò che concerne le assunzioni. Sul punto la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 18 del 2015, ha disposto che “<em>la disciplina di finanza pubblica dettata dall’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, non si applica alla gestione in economia di farmacie comunali. <u>I Comuni che gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale, anche in relazione alla gestione del servizio farmaceutico</u>.”</em><br />
La citata disposizione normativa, nella nuova formulazione, ha previsto una disciplina di favore, tra l’altro, per la gestione esternalizzata delle farmacie. La norma, difatti, così recita: <em>Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l&#8217;ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo,</em><em> specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. <u>Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l&#8217;infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l&#8217;obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati”</u>.</em><br />
La Sezione di controllo per la Lombardia, aveva rimesso questione di massima alla citata Sezione delle Autonomie, al fine di comprendere la corretta applicazione del citato art. 18 comma 2-<em>bis</em>, e comporre un contrasto giurisprudenziale. Chiedeva, infatti, la Sezione lombarda<em> “se la disciplina di finanza pubblica dettata dall’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/208, convertito con legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, debba applicarsi anche alla gestione in economia di farmacie comunali”. </em>Come evidenziato, la risposta della Sezione delle Autonomie è stata negativa<em>.</em><br />
Pertanto, il Sindaco chiede come computare la spesa del personale eventualmente transitato nei ruoli del Comune.<br />
Difatti, ammettere che la spesa sostenuta per il personale reinternalizzato debba sommarsi, <em>tout court</em>, alla spesa del personale del Comune rilevante ai fini del rispetto degli artt. 557 e ss.gg. della legge n. 296 cit., vorrebbe dire rendere impossibile qualsiasi processo di internalizzazione di servizi e funzioni comunali precedentemente svolti da organismi partecipati. Ciò anche in presenza di vantaggi in termini di economicità e efficacia della gestione diretta dei servizi o delle funzioni di interesse comunale. Difatti, al termine del processo di internalizzazione, vi sarebbe un’espansione della spesa di personale incompatibile con il rispetto dei vincoli di spesa disposti dagli artt. 557 e ss.gg. cit..<br />
Per tale motivo il Sindaco richiede a questa Sezione se vi sia una tecnica di contabilizzazione delle spese che sia in grado di trovare una composizione tra i principi di economicità ed efficienza e i vincoli alla spesa di personale. In particolare il Sindaco chiede se non sia opportuno calcolare la spesa del personale aziendale nel computo della spesa media di personale, triennio 2011-2013, parametro e limite di spesa non superabile da parte degli Enti locali in ciascun esercizio finanziario a decorrere dal 2014.<br />
Nel merito, relativamente a fattispecie concernente società partecipate, si sono già pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, con delibere n. 3 e 4 del 2012.<br />
Nel rinviare alla lettura delle citate delibere per una disamina completa della questione, è utile evidenziare le conclusioni cui sono giunte le predette Sezioni Riunite, secondo le quali “<em>in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non si può derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni, di natura cogente, che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari.”</em> Nelle citate delibere le Sezioni Riunite non escludono, <em>de iure condendo</em>, soluzioni che possano temperare le incongruenze a cui conduce un’interpretazione rigida della normativa vincolistica, ma il quadro giuridico allora vigente non consentiva di intraprendere tale percorso interpretativo.<br />
Difatti, il sistema normativo in materia di spese di personale vigente all’epoca delle pronunce evidenziate appariva in evoluzione sotto il profilo del consolidamento delle spese tra enti locali e organismi partecipati, nonché sotto il profilo dei limiti e dei divieti applicabili a questi ultimi.<br />
Come evidenziato dalle Sezioni Riunite un’interpretazione flessibile ed evolutiva dei limiti di cui all’art. 1, commi 557 e ss.gg. “<em>trova ulteriori ostacoli nell’ancora sperimentale processo di consolidamento dei conti che, in base al dPCM 28 dicembre 2011, dovrebbe condurre alla redazione del primo bilancio consolidato del “gruppo dell’amministrazione pubblica”; nella, ancora parziale, definizione delle modalità di calcolo della spesa di personale degli enti e delle società partecipate ai fini del rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 76, comma 7 della legge 133/2008 come modificata dalla citata legge n. 111/2011 (la recente deliberazione n. 14/2011 della Sezione delle autonomie suggerisce, nell’attesa della definizione di uno schema di bilancio consolidato, un criterio metodologico limitato alle società interamente partecipate e da valutare nei diversi casi concreti che si potrebbero presentare); nella verifica dell’effettiva applicazione alle società partecipate del regime assunzionale previsto per l’amministrazione controllante (art. 18, comma 1 della legge 133/2008, come integrato dall’art. 4, comma 17 del DL n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011); nel rinvio dell’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, in attesa dell’adozione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, concernente le modalità e la modulistica (art. 18, comma 2bis della legge n. 133/2008 inserito dall’art. 19 della legge n. 102/2009 e modificato dall’art. 4, comma 14 del DL n. 138/2011 convertito dalla la legge n. 148/2011); nello slittamento al 2013 della valutazione dei parametri di virtuosità degli enti locali (tra cui l’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente, in relazione anche alle funzioni esternalizzate) prevista nella disciplina del nuovo patto di stabilità interno (art. 20 della legge n. 111/2011).</em><br />
Il quadro normativo che ha determinato le illustrate pronunce delle Sezioni Riunite in sede di controllo è in parte superato.<br />
L’art. 3, comma 5 del decreto-legge 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014, ha, infatti, disposto l’abrogazione del comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, che disponeva stringenti limiti all’assunzione di personale per gli enti locali (divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti locali per i quali&nbsp;l&#8217;incidenza delle spese di personale fosse risultato pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti. Alle spese di personale si applicava il principio del&nbsp;consolidamento delle spese di personale, in base a cui, ai fini del computo della percentuale del 50%, concorrevano anche le spese di personale sostenute dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo).<br />
Inoltre, l’art. 4, comma 12-<em>bis</em>, della legge n. 89 del 2014 (legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014)<em>,</em> ha reso più “leggeri” i limiti di spesa per società partecipate, aziende speciali ed istituzioni disposti dall’art. 18, comma 2-<em>bis</em> della legge n. 133 del 2008 (legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008). Nella versione antecedente alla modifica, alle aziende speciali ed alle società partecipate si applicavano, infatti, i limiti di assunzione previsti per l’ente controllante.<br />
Il quadro normativo vigente prevede ora che le Regioni e gli Enti locali coordinino le politiche assunzionali di aziende speciali, istituzioni e società controllate al fine di garantire anche per i medesimi soggetti&nbsp;una graduale riduzione del rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti (art. 3, del decreto-legge n. 90 del 2014). Ed ancora, ai sensi del novellato art. 18, comma 2-<em>bis</em> cit., che “<em>Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo</em><em>&nbsp;si attengono al principio di&nbsp;riduzione dei costi del personale,&nbsp;attraverso il contenimento degli&nbsp;oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l&#8217;ente controllante,&nbsp;con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,&nbsp;definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo&nbsp;adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.&nbsp;Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l&#8217;infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo,&nbsp;fermo restando l&#8217;obbligo di mantenere un livello dei costi&nbsp;del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l&#8217;incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti&nbsp;superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione</em>.”<br />
Infine, per completezza, il legislatore ha rinunciato a sottoporre le società partecipate alle regole del patto di stabilità e, dall’esercizio 2014, gli organismi partecipati dagli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione dei servizi secondo criteri di&nbsp;economicità e di efficienza (come disposto dall’art. 1, comma 553, della legge n. 147 del 2013).<br />
Il nuovo quadro giuridico appena delineato evidenzia, pertanto, una riduzione ed un alleggerimento dei vincoli in materia di assunzioni e di spese del personale in capo ad aziende speciali e società partecipate, rimettendone la disciplina ad appositi&nbsp;atti di indirizzo degli enti controllanti.<br />
In altri termini, la preoccupazione delle Sezioni Riunite di orientare l’interpretazione dell’allora esistente quadro normativo verso letture che potessero vanificare l’intento del legislatore di ridurre le spese di personale del comparto enti locali – organismi partecipati, sembra oggi superata dallo stesso Legislatore che ha definito un nuovo sistema di norme che lascia maggiori spazi agli organismi partecipati in materia di personale. Spazi che diventano particolarmente ampi in caso di gestione di servizi di rilevanza sociale-educativa o di farmacie da parte di aziende speciali e istituzioni che risultano “<em>escluse dai limiti di cui al precedente periodo,&nbsp;fermo restando l&#8217;obbligo di mantenere un livello dei costi&nbsp;del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati”. </em>Per tali ragioni risulterebbe maggiormente agevole per l’Ente locale gestire, come nel caso di specie, il servizio di farmacia comunale mediante l’organismo partecipato piuttosto che in economia.<br />
Alla luce di quanto premesso non appare, pertanto, coerente con il nuovo quadro normativo impedire all’Ente locale l’internalizzazione del servizio precedentemente gestito da un organismo partecipato: tale decisione consentirebbe, da una parte, di ottenere risparmi di spesa, dall’altra, di ottemperare ad una volontà legislativa che vuole ridurre il ricorso a organismi partecipati (volontà manifestata, in materia di società partecipate, dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014). Il tutto riconducendo il servizio o la funzione comunale da reinternalizzare (e il conseguente utilizzo di personale) nel più rigido alveo della normativa vincolistica in materia di personale della quale sono destinatari gli Enti locali.<br />
Pertanto, adottare un’interpretazione estensiva o evolutiva degli artt. 557 e ss.gg, della legge n. 296 citata non appare oggi connotata dallo sfavore evidenziato dalle Sezioni Riunite. Inoltre non contrasterebbe con le conclusioni cui è giunta la Sezione delle Autonomie chiamata ad interpretare il limite di spesa disposto dall’art. 557-<em>quater</em>, che ha individuato quale limite di spesa non superabile da parte degli Enti locali, in materia di personale, il valore medio del triennio 2011-2013 (“<em>Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione&#8221;)</em>.<br />
Perciò, gli enti soggetti al patto di stabilità non dovranno più ridurre la spesa di personale di anno in anno, ma realizzare un livello di spesa inferiore ad un valore cristallizzato pari alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013.<br />
Il nuovo limite di spesa, individuato dall’art. 557-<em>quater</em>, ha il pregio di “sterilizzare” gli effetti distorsivi di particolari annualità nelle quali, ad esempio, per motivi indipendenti dalla volontà dell’Ente, la spesa dovesse risultare particolarmente ridotta per fattori “anomali”. Tali effetti verranno “recuperati” nel calcolo della media triennale consentendo una maggiore flessibilità nella gestione della spesa.<br />
La Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 25 del 2014, intervenendo, come detto, sulla corretta interpretazione degli artt. 557 e ss.gg., ha preso posizione sulle spese cd. virtuali.<br />
Per la Sezione delle Autonomie “<em>è da escludere non solo la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. “effetto prenotativo” della spesa), ma anche di considerare virtualmente sostenuta una spesa che tale non è, ai soli fini del rispetto del limite legislativamente imposto</em>.” E ciò a maggior ragione sotto la vigenza della nuova formulazione dei limiti di spesa come introdotti dall’art. 557-<em>quater</em> citato.<br />
“<em>In luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il legislatore introduce &#8211; anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno &#8211; un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico &#8211; assunzionale e di spesa &#8211; più restrittivo.” “In particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale &#8211; relativo, come detto, al periodo 2011/2013 &#8211; in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta.” “In questa prospettiva, è da escludere la possibilità di ricorso a conteggi virtuali, che potrebbero alterare l’omogeneità della base di computo negli anni. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione proprio nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento</em>.”<br />
Nel caso in esame non si è di fronte a spese virtuali o, comunque non sostenute, ma anzi di fronte a spese che sono state sostenute dall’Ente locale se pur mediante la mediazione dell’organismo partecipato, nella forma di un’azienda speciale. Pertanto, possono essere puntualmente conteggiate sia in sede di determinazione della base di spesa di riferimento, quella del triennio 201-2013, che in sede di rilevazione della spesa sostenuta nell’esercizio di riferimento (al fine di verificare il rispetto della norma di finanza pubblica posta dal citato comma 557).<br />
Inoltre, come già evidenziato, da una parte è venuto meno il principio del consolidamento delle spese di personale in quanto l’ente locale dovrà adottare un proprio atto di indirizzo (tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale) per dettare specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale (tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera), dall’altra, permane il principio contabile n. 4 relativo al consolidamento dei bilanci del gruppo “ente locale”, all’interno della cui procedura potranno meglio essere contestualizzati i predetti atti di indirizzo finalizzati al contenimento delle spese di personale del gruppo “ente locale”. L’interpretazione proposta, peraltro, appare in linea con il processo di consolidamento dei bilanci dell’ente locale con quello dei propri organismi strumentali e società partecipate, previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti locali.<br />
Per quanto evidenziato appare corretto computare la spesa del personale internalizzato sia nella media triennale, sia nel valore della spesa annuale effettivamente sostenuta.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Borghetto Santo Spirito.<br />
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Borghetto Santo Spirito.<br />
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Il Magistrato estensore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesco Belsanti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ermanno&nbsp; Granelli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Firmato digitalmente &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Firmato digitalmente<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in segreteria il 14.12.2015<br />
Il Funzionario preposto f.f<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antonella Sfettina&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-liguria-parere-14-12-2015-n-78/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Liguria &#8211; Parere &#8211; 14/12/2015 n.78</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
